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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 25 novembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 novembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cirielli, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Meta, Migliore, Molea, Molteni, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sottanelli, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 novembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   PISICCHIO: «Disposizioni concernenti il censimento della presenza di amianto e la bonifica dei siti nonché benefìci previdenziali in favore dei lavoratori esposti ed ex esposti all'amianto» (4157).

  In data 24 novembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   STELLA BIANCHI: «Disposizioni per favorire l'adeguamento sismico e l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici in condominio» (4159).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 24 novembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa della deputata:
   GRIBAUDO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione dei giovani in Italia e sull'efficacia delle politiche giovanili» (Doc. XXII, n. 73).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 24 novembre 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2567. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016» (approvato dal Senato) (4158).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 e 24 novembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Evoluzione della situazione del mercato lattiero-caseario e funzionamento delle disposizioni del «pacchetto latte» (COM(2016) 724 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 724 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo – Relazione 2017 sul meccanismo di allerta (preparata conformemente agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) n. 1176/2011 sulla prevenzione e la correzione degli squilibri macroeconomici) (COM(2016) 728 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione – Documenti programmatici di bilancio 2017: valutazione globale (COM(2016) 730 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 730 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 24 novembre 2016, ha trasmesso un parere, adottato ai sensi dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, relativo all'affidamento in concessione di beni demaniali indisponibili del patrimonio del comune di Carrara.

  Questo documento è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2017 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2017-2019 (A.C. 4127-BIS-A)

A.C. 4127-bis-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   sulla base della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, all'articolo 1, comma 599, sia esteso l'accesso al fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli ai cittadini europei ed extra-europei che lavorano in Italia, nonché ai cittadini italiani che lavorano in Paesi extra-europei;

  e con le seguenti osservazioni:
   a) all'articolo 1, comma 140, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nei procedimenti di emanazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che coinvolgono settori di spesa concernenti competenze costituzionalmente garantite delle Regioni;
   b) all'articolo 1, comma 144, sia valutata l'opportunità di introdurre la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione dei progetti cui destinare le risorse per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, nonché di prevedere un termine per l'emanazione del decreto;
   c) si valuti l'opportunità della previsione di cui all'articolo 1, comma 269, alla luce della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione»;
   d) all'articolo 1, comma 506, appare opportuno chiarire a quale «intesa regionale» l'articolo 65, comma 40, intenda fare riferimento ai fini dell'applicazione delle sanzioni;
   e) si valuti l'opportunità della previsione di cui l'articolo 1, comma 527, che estende al solo anno 2020 l'obbligo per le Regioni a statuto ordinario, già previsto per il periodo 2015-2019, di assicurare un contributo alla finanza pubblica alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa, che ha dichiarato l'illegittimità dell'estensione a tempo indeterminato delle misure di contenimento della spesa degli enti territoriali;
   f) si valuti l'opportunità della previsione di cui all'articolo 1, comma 528, nella parte in cui introduce la possibilità di prevedere versamenti da parte delle Regioni interessate al bilancio dello Stato, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 2014;
   g) all'articolo 1, commi 613-615, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza unificata nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile;
   h) all'articolo 1, comma 619, sia valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento delle Regioni nell'ambito del procedimento di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca che definisce le modalità e i criteri dì ripartizione del contributo aggiuntivo alle scuole materne paritarie;
   i) all'articolo 1, comma 602, sia valutata l ’opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri finalizzato a individuare le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili ai fini dell'inserimento nei piani di investimento immobiliare dell'INAIL;
   l) all'articolo 1, comma 627, sia valutata l'opportunità di prevedere la previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni nel procedimento di emanazione del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo per la determinazione dei criteri di accesso al Fondo nazionale per la rievocazione storica.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

PARTE I
SEZIONE I: MISURE QUANTITATIVE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, concernente detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica:
    1) le parole: «31 dicembre 2016», ovunque ricorrono, salvo quanto previsto dal numero 2) della presente lettera, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
    3) dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
   « 2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo, la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 70 per cento. La medesima detrazione spetta, nella misura del 75 per cento, per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.
   2-quinquies. La sussistenza delle condizioni di cui al primo e al secondo periodo del comma 2-quater è asseverata da professionisti abilitati mediante l'attestazione della prestazione energetica degli edifici di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015. L'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) effettua controlli, anche a campione, su tali dichiarazioni. La mancata veridicità dell'attestazione comporta la decadenza dal beneficio, ferma restando la responsabilità del professionista ai sensi delle disposizioni vigenti.
   2-sexies. Per gli interventi di cui al comma 2-quater, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione, i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   2-septies. Le detrazioni di cui al comma 2-quater sono usufruibili anche dagli istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica»;
   b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   c) all'articolo 16, concernente detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili:
    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, su edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, riferite a costruzioni adibite ad abitazione e ad attività produttive, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Nel caso in cui gli interventi di cui al presente comma realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione»;
    3) dopo il comma 1-bis, come sostituito dal numero 2) della presente lettera, sono inseriti i seguenti:
   « 1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2021, le disposizioni del comma 1-bis si applicano anche agli edifici ubicati nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
   1-quater. Qualora dalla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-bis e 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione dall'imposta spetta nella misura del 70 per cento della spesa sostenuta. Ove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati.
   1-quinquies. Qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni dall'imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano, rispettivamente, nella misura del 75 per cento e dell'85 per cento. Le predette detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a euro 96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio. Per tali interventi, a decorrere dal 1o gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
   1-sexies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1-ter, 1-quater e 1-quinquies rientrano anche le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili»;
    4) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1o gennaio 2016, è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2017 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, considerato, per gli interventi effettuati nell'anno 2016 ovvero per quelli iniziati nel medesimo anno e proseguiti nel 2017, al netto delle spese sostenute nell'anno 2016 per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini della fruizione della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».
  3. Le detrazioni di cui all'articolo 16, commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 2 del presente articolo, non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
  4. Il credito d'imposta di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è riconosciuto anche per i periodi d'imposta 2017 e 2018, nella misura del 65 per cento, a condizione che gli interventi abbiano anche le finalità di cui al comma 2 del presente articolo. Sono comprese tra i beneficiari del credito d'imposta di cui al periodo precedente anche le strutture che svolgono attività agrituristica, come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali.
  5. Il credito d'imposta di cui al comma 4, come prorogato e modificato dal medesimo comma, è ripartito in due quote annuali di pari importo e può essere utilizzato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, nel limite massimo di 60 milioni di euro nell'anno 2018, di 120 milioni di euro nell'anno 2019 e di 60 milioni di euro nell'anno 2020.
  6. Per quanto non diversamente previsto dai commi 4 e 5 continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto di cui all'articolo 10, comma 4, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2014.
  7. All'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, le parole: «e di 50 milioni di euro per gli anni dal 2016 al 2019» sono sostituite dalle seguenti: «, di 50 milioni di euro per l'anno 2016, di 41,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2019».
  8. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 91, della legge 22 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, effettuati entro il 31 dicembre 2017, ovvero entro il 30 giugno 2018 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.
  9. Al fine di favorire processi di trasformazione tecnologica e digitale secondo il modello «Industria 4.0», per gli investimenti, effettuati nel periodo indicato al comma 8, in beni materiali strumentali nuovi compresi nell'elenco di cui all'allegato A annesso alla presente legge, il costo di acquisizione è maggiorato del 150 per cento.
  10. Per i soggetti che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 9 e che, nel periodo indicato al comma 8, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 40 per cento.
  11. Per la fruizione dei benefìci di cui ai commi 9 e 10, l'impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente di certificazione accreditato, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A o all'allegato B annessi alla presente legge ed è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
  12. La determinazione degli acconti dovuti per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017 e per quello successivo è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10.
  13. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 93 e 97, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  14. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   b) al comma 3, le parole: «e del 20 per cento per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e del 20 per cento per l'anno 2016 e del 15 per cento per l'anno 2017».

  15. All'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, riguardante il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «fino a quello in corso al 31 dicembre 2020» e le parole: «nella misura del 25 per cento delle spese» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 50 per cento delle spese»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati compresi nell'elenco di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996»;
   c) al comma 3, le parole: «euro 5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 20 milioni»;
   d) al comma 6, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   « a) personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 4»;
   e) il comma 7 è abrogato;
   f) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi di cui al comma 6 del presente articolo».

  16. Le disposizioni di cui comma 15, ad esclusione di quella di cui alla lettera f), hanno efficacia a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  17. All'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernente le imprese minori, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Il reddito d'impresa dei soggetti che, secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, applicano il regime di contabilità semplificata, è costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 85 e degli altri proventi di cui all'articolo 89 percepiti nel periodo di imposta e quello delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'attività di impresa. La differenza è aumentata dei ricavi di cui all'articolo 57, dei proventi di cui all'articolo 90, comma 1, delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'articolo 86 e delle sopravvenienze attive di cui all'articolo 88 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'articolo 101»;
   b) al comma 3:
    1) al primo periodo, le parole: «109, commi 1, 2, 5, 7 e 9, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «109, commi 5, 7 e 9, lettera b),»;
    2) il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

  18. Il reddito del periodo d'imposta in cui si applicano le disposizioni dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dal comma 17 del presente articolo, è ridotto dell'importo delle rimanenze finali che hanno concorso a formare il reddito dell'esercizio precedente secondo il principio della competenza.
  19. Al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, nel caso di passaggio da un periodo d'imposta soggetto alla determinazione del reddito delle imprese minori ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a un periodo d'imposta soggetto a regime ordinario, e viceversa, i ricavi, i compensi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito, in base alle regole del regime di determinazione del reddito d'impresa adottato, non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.
  20. All'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente la determinazione del valore della produzione netta delle società di persone e delle imprese individuali agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   « 1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1, che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 66 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la base imponibile di cui al comma 1 del presente articolo è determinata con i criteri previsti dal citato articolo 66».

  21. Ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive per i soggetti di cui al comma 1-bis dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 18 e 19 del presente articolo.
  22. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:
   «Art. 18. – (Contabilità semplificata per le imprese minori). – 1. Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia, i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'articolo 13, qualora i ricavi indicati agli articoli 57 e 85 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti in un anno intero, ovvero conseguiti nell'ultimo anno di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 109, comma 2, del medesimo testo unico, non abbiano superato l'ammontare di 400.000 euro per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di 700.000 euro per le imprese aventi per oggetto altre attività, sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse dal presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi e altre attività si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi all'attività prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi, si considerano prevalenti le attività diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle attività consistenti nella prestazione di servizi.
   2. I soggetti che fruiscono dell'esonero di cui al comma 1 devono annotare cronologicamente in un apposito registro i ricavi percepiti indicando per ciascun incasso: a) il relativo importo; b) le generalità, l'indirizzo e il comune di residenza anagrafica del soggetto che effettua il pagamento; c) gli estremi della fattura o altro documento emesso. Devono essere altresì annotate cronologicamente, in diverso registro e con riferimento alla data di pagamento, le spese sostenute nell'esercizio. Per ciascuna spesa devono essere fornite le indicazioni di cui alle lettere b) e c) del primo periodo.
   3. I componenti positivi e negativi di reddito, diversi da quelli indicati al comma 2, sono annotati nei registri obbligatori di cui al medesimo comma 2 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
   4. I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono i registri indicati al comma 2, qualora vi siano iscritte separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In luogo delle singole annotazioni relative a incassi e pagamenti, nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di registrazione, nei registri deve essere riportato l'importo complessivo dei mancati incassi o pagamenti con indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono. In tal caso, i ricavi percepiti e i costi sostenuti devono essere annotati separatamente nei registri stessi nel periodo d'imposta in cui vengono incassati o pagati, indicando ai sensi del comma 2, lettera c), il documento contabile già registrato ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.
   5. Previa opzione, vincolante per almeno un triennio, i contribuenti possono tenere i registri ai fini dell'imposta sul valore aggiunto senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l'obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. In tal caso, per finalità di semplificazione si presume che la data di registrazione dei documenti coincida con quella in cui è intervenuto il relativo incasso o pagamento.
   6. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.
   7. Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel comma 1.
   8. Il contribuente ha facoltà di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale è esercitata fino a quando non è revocata e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
   9. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di percepire ricavi per un ammontare, ragguagliato ad un anno, non superiore ai limiti indicati al comma 1, possono, per il primo anno, tenere la contabilità semplificata di cui al presente articolo.
   10. Per i rivenditori, in base a contratti estimatori, di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilità, i ricavi percepiti si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi percepiti spettanti ai rivenditori.
   11. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo d'imposta le somme incassate registrate nel registro di cui al comma 2, primo periodo, ovvero nel registro di cui al comma 4».

  23. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 22 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere adottate disposizioni per l'attuazione dei predetti commi.
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

«TITOLO V-bis

GRUPPO IVA

   Art. 70-bis. – (Requisiti soggettivi per la costituzione di un gruppo IVA). – 1. I soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato esercenti attività d'impresa, arte o professione, per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, possono divenire un unico soggetto passivo, di seguito denominato “gruppo IVA”.
   2. Non possono partecipare a un gruppo IVA:
   a) le sedi e le stabili organizzazioni situate all'estero;
   b) i soggetti la cui azienda sia sottoposta a sequestro giudiziario ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile; in caso di pluralità di aziende, la disposizione opera anche se oggetto di sequestro è una sola di esse;
   c) i soggetti assoggettati a una procedura concorsuale di cui all'articolo 70-decies, comma 3, terzo periodo;
   d) i soggetti posti in liquidazione ordinaria.
   Art. 70-ter. – (Vincolo finanziario, vincolo economico e vincolo organizzativo). – 1. Si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1o luglio dell'anno solare precedente:
   a) tra detti soggetti esiste, direttamente o indirettamente, un rapporto di controllo;
   b) detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni.
   2. Si considera sussistente un vincolo economico tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato sulla base dell'esistenza di almeno una delle seguenti forme di cooperazione economica:
   a) svolgimento di un'attività principale dello stesso genere;
   b) svolgimento di attività complementari o interdipendenti;
   c) svolgimento di attività che avvantaggiano, pienamente o sostanzialmente, uno o più di essi.
   3. Si considera sussistente un vincolo organizzativo tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando tra detti soggetti esiste un coordinamento, in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo IX, del codice civile, o in via di fatto, tra gli organi decisionali degli stessi, ancorché tale coordinamento sia svolto da un altro soggetto.
   4. Salvo quanto disposto dal comma 5, se tra i soggetti passivi intercorre il vincolo finanziario di cui al comma 1, si presumono sussistenti tra i medesimi anche i vincoli economico e organizzativo di cui ai commi 2 e 3.
   5. Per dimostrare l'insussistenza del vincolo economico o di quello organizzativo, è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212.
   6. Il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente per i soggetti per i quali il vincolo finanziario di cui al comma 1 ricorre in dipendenza di partecipazioni acquisite nell'ambito degli interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione dei crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria, di cui all'articolo 113, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per dimostrare la sussistenza del vincolo economico è presentata all'Agenzia delle entrate istanza di interpello ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della citata legge n. 212 del 2000.

   Art. 70-quater – (Costituzione del gruppo IVA). – 1. Il gruppo IVA è costituito a seguito di un'opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter. In caso di mancato esercizio dell'opzione da parte di uno o più dei soggetti di cui al periodo precedente:
   a) è recuperato a carico del gruppo IVA l'effettivo vantaggio fiscale conseguito;
   b) il gruppo IVA cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per partecipare al gruppo medesimo.
   2. L'opzione di cui al comma 1 è esercitata mediante la presentazione, in via telematica, da parte del rappresentante del gruppo, della dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, nella quale sono indicati:
   a) la denominazione del gruppo IVA;
   b) i dati identificativi del rappresentante del gruppo IVA, di seguito denominato “rappresentante di gruppo”, e dei soggetti partecipanti al gruppo medesimo;
   c) l'attestazione della sussistenza, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei vincoli di cui all'articolo 70-ter;
   d) l'attività o le attività che saranno svolte dal gruppo IVA;
   e) l'elezione di domicilio presso il rappresentante di gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al gruppo medesimo, ai fini della notifica degli atti e dei provvedimenti relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è irrevocabile fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
   f) la sottoscrizione del rappresentante di gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti di cui al presente comma.
   3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1o gennaio al 30 settembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 2 è presentata dal 1o ottobre al 31 dicembre, l'opzione di cui al comma 1 ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
   4. Permanendo i vincoli di cui all'articolo 70-ter, l'opzione è vincolante per un triennio decorrente dall'anno in cui la stessa ha effetto. Trascorso il primo triennio, l'opzione si rinnova automaticamente per ciascun anno successivo, fino a quando non è esercitata la revoca di cui all'articolo 70-novies. Resta fermo quanto disposto dal comma 1, lettera b).
   5. Se negli anni di validità dell'opzione di cui al comma 1 i vincoli economico e organizzativo di cui all'articolo 70-ter, commi 2 e 3, si instaurano nei riguardi dei soggetti che erano stati esclusi dal gruppo IVA ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, ovvero se il vincolo finanziario di cui all'articolo 70-ter, comma 1, si instaura nei riguardi di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato relativamente ai quali non sussisteva all'atto dell'esercizio dell'opzione, i predetti soggetti partecipano al gruppo IVA a decorrere dall'anno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In tal caso, la dichiarazione di cui al comma 2 deve essere presentata entro il novantesimo giorno successivo a quello in cui tali vincoli si sono instaurati. In caso di mancata inclusione di un soggetto di cui al primo periodo nel gruppo IVA, si applicano le disposizioni del secondo periodo del comma 1.
   Art. 70-quinquies. – (Operazioni effettuate dal gruppo IVA e nei confronti di esso). – 1. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un altro soggetto partecipante allo stesso gruppo IVA non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti degli articoli 2 e 3.
   2. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da un soggetto partecipante a un gruppo IVA nei confronti di un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate dal gruppo IVA.
   3. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di un soggetto partecipante a un gruppo IVA da un soggetto che non ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del gruppo IVA.
   4. Gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono, rispettivamente, a carico e a favore del gruppo IVA.
   Art. 70-sexies. – (Eccedenze creditorie antecedenti alla partecipazione al gruppo IVA). – 1. L'eccedenza di imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno precedente al primo anno di partecipazione al gruppo IVA non si trasferisce al gruppo medesimo, ma può essere chiesta a rimborso, anche in mancanza delle condizioni di cui all'articolo 30 del presente decreto, ovvero compensata a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La disposizione di cui al primo periodo non si applica per la parte dell'eccedenza detraibile di ammontare pari ai versamenti dell'imposta sul valore aggiunto effettuati con riferimento a tale precedente anno.
   Art. 70-septies.(Adempimenti). – 1. Il rappresentante di gruppo adempie gli obblighi ed esercita i diritti di cui all'articolo 70-quinquies, comma 4, nei modi ordinari.
   2. Il rappresentante di gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all'articolo 70-ter, comma 1. Se il predetto soggetto non può esercitare l'opzione, è rappresentante di gruppo il soggetto partecipante con volume d'affari o ammontare di ricavi più elevato nel periodo precedente alla costituzione del gruppo medesimo.
   3. Se il rappresentante di gruppo cessa di far parte del gruppo IVA senza che vengano meno gli effetti dell'opzione per gli altri partecipanti, subentra quale rappresentante di gruppo un altro soggetto partecipante al gruppo IVA, individuato ai sensi del comma 2, con riferimento all'ultima dichiarazione presentata. La sostituzione ha effetto dal giorno successivo alla cessazione del precedente rappresentante di gruppo ed è comunicata dal nuovo rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, entro trenta giorni.
   Art. 70-octies.(Responsabilità). – 1. Il rappresentante di gruppo è responsabile per l'adempimento degli obblighi connessi all'esercizio dell'opzione.
   2. Gli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA sono responsabili in solido con il rappresentante di gruppo per le somme che risultano dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni a seguito delle attività di liquidazione e controllo.
   Art. 70-novies. – (Disposizioni in materia di opzioni e revoche).1. La revoca dell'opzione esercitata ai sensi dell'articolo 70-quater è comunicata dal rappresentante di gruppo con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5, sottoscritta anche dagli altri soggetti partecipanti al gruppo IVA.
   2. La revoca dell'opzione opera nei riguardi di tutti i soggetti partecipanti al gruppo IVA. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1o gennaio al 30 settembre, la revoca ha effetto a decorrere dall'anno successivo. Se la dichiarazione di cui al comma 1 è presentata dal 1o ottobre al 31 dicembre, la revoca ha effetto a decorrere dal secondo anno successivo.
   3. Alle opzioni e alle revoche previste dal presente titolo non si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.
   4. L'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione di cui all'articolo 70-quater comporta il venir meno degli effetti delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto esercitate dallo stesso in precedenza, anche se non è decorso il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.
   Art. 70-decies. — (Esclusione dalla partecipazione al gruppo IVA). — 1. L'opzione di cui all'articolo 70-quater, comma 1, da parte di un soggetto, per il quale non sussistono i requisiti di cui all'articolo 70-bis, è priva di effetti limitatamente a tale soggetto.
   2. Ciascun soggetto partecipante a un gruppo IVA cessa di partecipare al gruppo medesimo se si verifica uno dei seguenti casi:
   a) viene meno il vincolo finanziario nei riguardi di tale soggetto;
   b) è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 70-ter, comma 5, il venir meno del vincolo economico od organizzativo nei riguardi di tale soggetto;
   c) tale soggetto subisce il sequestro giudiziario dell'azienda ai sensi dell'articolo 670 del codice di procedura civile;
   d) tale soggetto è assoggettato a una procedura concorsuale;
   e) tale soggetto è posto in liquidazione ordinaria.
   3. La partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dalla data in cui si verificano gli eventi previsti nel comma 2, lettere a), c), d) o e), e ha effetto per le operazioni compiute e per gli acquisti e le importazioni annotati a partire da tale data. Nell'ipotesi di cui al comma 2, lettera b), la partecipazione al gruppo IVA cessa a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è riconosciuto il venir meno del vincolo. Per l'individuazione della data in cui si verifica l'evento, nelle ipotesi di cui alle lettere c), d) o e) del comma 2, si fa riferimento alla data di efficacia del provvedimento che dispone il sequestro giudiziario, alla data della sentenza dichiarativa del fallimento, alla data del decreto di ammissione al concordato preventivo, alla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa, alla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi o alla data di assunzione della delibera assembleare della liquidazione ordinaria.
   4. Il gruppo IVA cessa quando viene meno la pluralità dei soggetti partecipanti. In tal caso, l'eccedenza detraibile risultante dalla dichiarazione del gruppo IVA non chiesta a rimborso è computata in detrazione dal soggetto partecipante che agiva in qualità di rappresentante di gruppo nelle proprie liquidazioni o nella propria dichiarazione annuale.
   5. La cessazione di cui ai commi 2 e 4 è comunicata dal rappresentante di gruppo entro trenta giorni dalla data in cui si sono verificati gli eventi, con la dichiarazione di cui all'articolo 70-duodecies, comma 5.
   Art. 70-undecies. – (Attività di controllo). – 1. Per le annualità di validità dell'opzione, l'esercizio dei poteri previsti dagli articoli 51 e seguenti nei confronti del gruppo IVA è demandato alle strutture, già esistenti, individuate con il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
   2. Alle strutture di cui al comma 1 sono demandate le attività di:
   a) liquidazione prevista dall'articolo 54-bis;
   b) controllo sostanziale;
   c) recupero dei crediti inesistenti utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
   d) gestione del contenzioso relativo a tutti gli atti di competenza delle strutture stesse;
   e) rimborso in materia di imposta sul valore aggiunto.
   3. Ai fini delle attività di controllo, nell'ipotesi di disconoscimento della validità dell'opzione il recupero dell'imposta avviene nei limiti dell'effettivo vantaggio fiscale conseguito.
   4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti specifici adempimenti finalizzati ad assicurare l'efficacia delle attività di controllo.
   Art. 70-duodecies. — (Disposizioni speciali e di attuazione). — 1. Le modalità e i termini speciali di emissione, numerazione e registrazione delle fatture, nonché di esecuzione delle liquidazioni e dei versamenti periodici stabiliti dai decreti ministeriali emanati ai sensi degli articoli 22, secondo comma, 73 e 74 si applicano alle operazioni soggette a tali disposizioni effettuate dal gruppo IVA.
   2. Se al gruppo IVA partecipano una o più banche, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 febbraio 2004, n. 75.
   3. Se al gruppo IVA partecipano una o più società assicurative, alle operazioni riferibili a queste ultime si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 5 giugno 1989.
   4. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, si applicano anche nei casi in cui una società di gestione di fondi partecipi a un gruppo IVA.
   5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono approvati il modello per la presentazione delle dichiarazioni di cui al presente titolo nonché le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica delle stesse.
   6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente titolo».

  25. Nella tabella allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indicante atti, documenti e registri soggetti all'imposta di bollo in caso d'uso, dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
   «Art. 6-bis. – Fatture, note, conti, ricevute, quietanze e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA. La disposizione si applica per le operazioni per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante a un gruppo IVA, si applicherebbero le esenzioni di cui agli articoli 6 e 15 della presente tabella e all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

  26. Al testo unico dell'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   « 2. Le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se tutte le disposizioni in esse contemplate sono relative a operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti e imponibili ai sensi dei numeri 8), 8-bis), 8-ter) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
   b) all'articolo 40:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
   « 1. Per gli atti relativi a cessioni di beni e prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta si applica in misura fissa. Si considerano soggette all'imposta sul valore aggiunto anche le cessioni e le prestazioni tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA, le cessioni e le prestazioni per le quali l'imposta non è dovuta a norma degli articoli da 7 a 7-septies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e quelle di cui al comma 6 dell'articolo 21 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni esenti ai sensi dei numeri 8), 8-bis) e 27-quinquies) del primo comma dell'articolo 10 del citato decreto n. 633 del 1972 e alle locazioni di immobili esenti ai sensi del secondo comma del medesimo articolo 10, nonché alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA per le quali, se effettuate nei confronti di un soggetto non partecipante al gruppo IVA, si applicherebbero le suddette disposizioni»;
    2) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
   « 1-bis. Sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ancorché siano imponibili agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto ovvero intervengano tra soggetti partecipanti a un gruppo IVA».

  27. All'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Ministro delle finanze», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) il terzo comma è sostituito dal seguente:
  «Il Ministro dell'economia e delle finanze può disporre con propri decreti, stabilendo le relative modalità, che i versamenti periodici, compreso quello di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, e i versamenti dell'imposta dovuta in base alla dichiarazione annuale siano eseguiti per l'ammontare complessivamente dovuto dall'ente o società commerciale controllante e dagli enti o società commerciali controllati, al netto delle eccedenze detraibili; l'ente o società commerciale controllante comunica all'Agenzia delle entrate l'esercizio dell'opzione per la predetta procedura di versamento con la dichiarazione ai fini dell'imposta sul valore aggiunto presentata nell'anno solare a decorrere dal quale intende esercitare l'opzione. Agli effetti dei versamenti di cui al precedente periodo non si tiene conto delle eccedenze detraibili, risultanti dalle dichiarazioni annuali relative al periodo d'imposta precedente, degli enti e società diversi da quelli per i quali anche in tale periodo d'imposta l'ente o società controllante si è avvalso della facoltà di cui al presente comma. Alle eccedenze detraibili degli enti e delle società per i quali trova applicazione la disposizione di cui al precedente periodo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30. Restano fermi gli altri obblighi e le responsabilità delle società controllate. Si considera controllata la società le cui azioni o quote sono possedute per oltre la metà dall'altra, almeno dal 1o luglio dell'anno solare precedente a quello di esercizio dell'opzione».

  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, adegua le vigenti disposizioni ministeriali alle modificazioni introdotte dal comma 27, lettera b).
  29. Il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, di cui all'articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, può attribuire alle medesime strutture, già esistenti, di cui al comma 1 dell'articolo 70-undecies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dal comma 24 del presente articolo, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nei confronti dei soggetti che aderiscono al gruppo IVA.
  30. Le disposizioni di cui ai commi 27 e 28 si applicano dal 1o gennaio 2017; le altre disposizioni di cui ai commi 24, 25, 26 e 29 si applicano dal 1o gennaio 2018.
  31. Per le disposizioni di cui al comma 24 il Ministero dell'economia e delle finanze procede alla consultazione del Comitato consultivo dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'articolo 11 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
  32. All'articolo 16 del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
   b) al comma 2, la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «quinquennio»;
   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

  33. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10, comma 1, numero 14), le parole: «o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare» sono soppresse;
   b) alla tabella A, parte II-bis, dopo il numero 1-bis) è aggiunto il seguente:
   «1-ter) prestazioni di trasporto urbano di persone effettuate mediante mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare»;
   c) alla tabella A, parte III, numero 127-novies), dopo la parola: «escluse» sono inserite le seguenti: «quelle di cui alla tabella A, parte II-bis, numero 1-ter), e».

  34. La tariffa amministrata per i servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare è comunque comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto.
  35. Le disposizioni di cui ai commi 33 e 34 si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  36. Dopo il comma 2 dell'articolo 25-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, introdotto dall'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunti i seguenti:
  « 2-bis. Il versamento della ritenuta di cui al comma 1 è effettuato dal condominio quale sostituto d'imposta quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunga l'importo di euro 500. Il condominio è comunque tenuto all'obbligo di versamento entro il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno anche qualora non sia stato raggiunto l'importo stabilito al primo periodo.
   2-ter. Il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 deve essere eseguito dai condomìni tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli, che possono essere stabilite con decreto del Ministro delle finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

  37. All'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I predetti limiti di 35 milioni di lire e di 7 milioni di lire sono elevati rispettivamente a euro 25.822,84 e a euro 5.164,57 per gli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio».
  38. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema delle tasse automobilistiche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la facoltà di pagamento cumulativo ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, è estesa alle aziende con flotte di auto e camion delle quali siano proprietarie, usufruttuarie, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatrici a titolo di locazione finanziaria.
  39. I versamenti cumulativi di cui al comma 38 e all'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, devono in ogni caso essere eseguiti in favore della regione o provincia autonoma competente in relazione rispettivamente al luogo di immatricolazione del veicolo o, in caso di locazione finanziaria, al luogo di residenza dell'utilizzatore del veicolo medesimo.
  40. Per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari complessivamente all'importo di euro 90.
  41. All'articolo 3, numero 1), della legge 17 luglio 1942, n. 907, dopo le parole: «La concessione» sono inserite le seguenti: «ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti,».
  42. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»;
   b) al comma 28, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2017, i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa maggiorazione confermata per l'anno 2016».

  43. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
  44. Per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola.
  45. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina sono innalzate, per l'anno 2017, rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
  46. Il comma 3 dell'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato. Le risorse residue disponibili del Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi di cui al citato comma 3 dell'articolo 66 della legge n. 289 del 2002, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono versate dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato, nel limite di 9 milioni di euro per il 2017.
  47. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601».
  48. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata in euro 3,02 per ettolitro e per grado-Plato.
  49. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 65, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87,» sono inserite le seguenti: «escluse le società di gestione dei fondi comuni d'investimento del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,»;
   b) il comma 67 è sostituito dal seguente:
  « 67. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi e dalle società di gestione dei fondi comuni d'investimento di cui al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare”»;

  50. All'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1ogennaio 2017, l'importo è elevato a 400.000 euro».
  51. Dopo l'articolo 111 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, è inserito il seguente:
   «Art.111-bis. – (Finanza etica e sostenibile).1. Sono operatori bancari di finanza etica e sostenibile le banche che conformano la propria attività ai seguenti princìpi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche secondo standard di rating etico internazionalmente riconosciuti, con particolare attenzione all'impatto sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, almeno annualmente, anche via web, dei finanziamenti erogati di cui alla lettera a), tenuto conto delle vigenti normative a tutela della riservatezza dei dati personali;
   c) devolvono almeno il 20 per cento del proprio portafoglio di crediti a organizzazioni senza scopo di lucro o a imprese sociali con personalità giuridica, come definite dalla normativa vigente;
   d) non distribuiscono profitti e li reinvestono nella propria attività;
   e) adottano un sistema di governance e un modello organizzativo a forte orientamento democratico e partecipativo, caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 5.
   2. Non concorre a formare il reddito imponibile ai sensi dell'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica e sostenibile una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
   3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni del presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 1 milione di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.
   4. L'agevolazione di cui al presente articolo è riconosciuta nel rispetto dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti ”de minimis”».

  52. Il termine per la concessione dei finanziamenti per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è prorogato fino al 31 dicembre 2018.
  53. Per fare fronte agli oneri derivanti dalla concessione dei contributi previsti dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e dai commi da 52 a 58 del presente articolo, è autorizzata la spesa di 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.
  54. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 53 è riservata alla concessione dei contributi di cui al comma 56. Le risorse che, alla data del 30 giugno 2018, non risultano utilizzate per la predetta riserva rientrano nella disponibilità della misura.
  55. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso la manifattura digitale e di incrementare l'innovazione e l'efficienza del sistema imprenditoriale, anche tramite l'innovazione di processo o di prodotto, le imprese di micro, piccola e media dimensione possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in tecnologie, compresi gli investimenti in big data, cloud computing, banda ultralarga, cybersecurity, robotica avanzata e meccatronica, realtà aumentata, manifattura 4D, Radio frequency identification (RFID) e sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti.
  56. A fronte della realizzazione di investimenti aventi le finalità di cui al comma 55 del presente articolo, il contributo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è concesso secondo le modalità di cui alle disposizioni attuative, adottate ai sensi del medesimo articolo 2, comma 5, del citato decreto-legge n. 69 del 2013, con una maggiorazione pari al 30 per cento della misura massima ivi stabilita, fermo restando il rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla normativa dell'Unione europea applicabile in materia di aiuti di Stato.
  57. L'importo massimo dei finanziamenti di cui all'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, può essere incrementato, in funzione delle richieste di finanziamento a valere sul plafond di provvista costituito presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa e, comunque, fino a un massimo di ulteriori 7 miliardi di euro.
  58. Per il potenziamento delle azioni di promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, l'importo di cui all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2017. Il Ministro dello sviluppo economico presenta alle Camere una relazione annuale nella quale rende conto in modo analitico dell'utilizzazione di tali somme.
  59. Ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, come sostituito dall'articolo 13, comma 1, della legge 19 agosto 2016, n. 166, che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, beni mobili strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per le finalità di cui alla medesima legge n. 155 del 2003, è riconosciuto un contributo fino al 15 per cento del prezzo di acquisto, per un massimo di 3.500 euro annui, nel limite delle risorse di cui al comma 63 del presente articolo per gli anni 2017 e 2018.
  60. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  61. Le imprese costruttrici o importatrici dei beni mobili di cui al comma 59 rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano tale importo quale credito d'imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui è effettuato l'acquisto.
  62. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano la copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto che deve essere ad esse trasmessa dal venditore.
  63. Per provvedere all'erogazione del credito d'imposta dei commi da 59 a 64 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  64. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la preventiva autorizzazione all'erogazione dei contributi previsti e le condizioni per la loro fruizione. Con il medesimo decreto sono definite modalità di monitoraggio e di controllo per garantire il rispetto dei limiti di spesa corrispondenti alle dotazioni annue del fondo di cui al comma 63.
  65. All'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, le parole: «dall'articolo 24» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 24 e 25».
  66. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  « 3-bis. A decorrere dall'anno 2017, l'investimento massimo detraibile di cui al comma 3 è aumentato a euro 1.000.000»;
   b) ai commi 3 e 5, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  « 7-bis. A decorrere dall'anno 2017, le aliquote di cui ai commi 1, 4 e 7 sono aumentate al 30 per cento»;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  « 8-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3-bis e 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 febbraio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2016».
  67. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 66, lettere a) e c), è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello sviluppo economico.

  68. All'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9, le parole da: «che operano» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dagli Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio, di cui alla comunicazione 2014/C 19/04 della Commissione, del 22 gennaio 2014»;
   b) il comma 9-bis è abrogato;
   c) al comma 12, le parole: «dai commi 9 e 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 9»;
   d) al comma 12-bis, le parole da: «e i requisiti» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 9»;
   e) al comma 12-ter, le parole: «comma 9-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9».

  69. All'articolo 26, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'atto costitutivo della start-up innovativa, costituita ai sensi dell'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nonché di quella costituita con atto pubblico, in caso di contestuale iscrizione nella citata sezione speciale di cui all'articolo 25, comma 8, è esente dal pagamento delle imposte di bollo e dei diritti di segreteria».
  70. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5-novies dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:  
   « 5-novies. Per “portale per la raccolta di capitali per le PMI” si intende una piattaforma on line che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina dell'Unione europea e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI»;
   b) all'articolo 50-quinquies, le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «per le PMI», le parole: «in start-up innovative e in PMI innovative» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «in PMI» e, alla rubrica, le parole: «per start-up innovative e PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI»;
   c) alla rubrica del capo III-quater del titolo III della parte II, le parole: «per le start-up innovative e le PMI innovative» sono sostituite dalle seguenti: «per le PMI».

  71. Per il finanziamento delle iniziative di cui al titolo I, capo 0I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa-INVITALIA, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicato al citato titolo I, capo 0I, del decreto legislativo n. 185 del 2000. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla citata Agenzia ai sensi delle disposizioni del titolo I del citato decreto legislativo n. 185 del 2000.
  72. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 47,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 47,5 milioni di euro per l'anno 2018, da destinare all'erogazione dei finanziamenti agevolati per gli interventi di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 13 novembre 2014, per il sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.
  73. Il Ministero dello sviluppo economico e le regioni possono destinare, nell'anno 2017, alle misure di cui ai commi 71 e 72 risorse a valere sul programma operativo nazionale imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, fino a complessivi 120 milioni di euro, di cui 70 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 71 e 50 milioni di euro per gli interventi di cui al comma 72. Al fine di coordinare e ottimizzare la predetta destinazione di risorse, il Ministero dello sviluppo economico promuove specifici accordi con le regioni.
  74. Al fine di garantire la continuità del sostegno alla promozione e allo sviluppo di nuove imprese e la conseguente crescita dei livelli di occupazione, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015, sono assegnati al Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, 5 milioni di euro per l'anno 2017 e 5 milioni di euro per l'anno 2018, destinati all'erogazione di finanziamenti agevolati a società cooperative costituite da lavoratori di aziende in crisi, di cooperative sociali e di cooperative che gestiscono aziende confiscate alla criminalità organizzata, nonché allo sviluppo e al consolidamento di società cooperative ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
  75. Al fine di ampliare gli strumenti finanziari di intervento e favorire la capitalizzazione dell'impresa da parte di lavoratori, all'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  « 5. Con le risorse apportate ai sensi del comma 2, le società finanziarie possono assumere partecipazioni temporanee di minoranza nelle cooperative, anche in più soluzioni, con priorità per quelle costituite da lavoratori provenienti da aziende in crisi, e concedere alle cooperative stesse finanziamenti e agevolazioni finanziarie in conformità alla disciplina dell'Unione europea in materia, per la realizzazione di progetti di impresa»;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  « 5-bis. Le società finanziarie possono, altresì, sottoscrivere, anche successivamente all'assunzione delle partecipazioni, prestiti subordinati, prestiti partecipativi e gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2526 del codice civile, nonché svolgere attività di servizi e di promozione ed essere destinatarie di fondi pubblici. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2522 del codice civile, le società finanziarie possono intervenire nelle società cooperative costituite da meno di nove soci».

  76. Per le società fra le quali intercorre un rapporto di partecipazione che preveda una percentuale del diritto di voto esercitabile nell'assemblea ordinaria e di partecipazione agli utili non inferiore al 20 per cento è ammessa la possibilità di cedere le perdite fiscali di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 43-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a condizione che le azioni della società cessionaria, o della società che controlla direttamente o indirettamente la società cessionaria, siano negoziate in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con il quale l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni e che la società cedente non svolga in via prevalente attività immobiliare. La cessione deve riguardare l'intero ammontare delle perdite fiscali.
  77. Le perdite fiscali trasferibili sono solo quelle realizzate nei primi tre esercizi della società cedente, subordinatamente al verificarsi delle seguenti ulteriori condizioni:
   a) sussistenza di identità dell'esercizio sociale della società cedente e della società cessionaria;
   b) sussistenza del requisito partecipativo del 20 per cento al termine del periodo d'imposta relativamente al quale le società si avvalgono della possibilità di cui al comma 76;
   c) perfezionamento della cessione entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

  78. Le perdite di cui al comma 76 di un periodo d'imposta sono computate dalla società cessionaria in diminuzione del reddito complessivo dello stesso periodo d'imposta e per la differenza nei successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che le suddette perdite si riferiscano a una nuova attività produttiva ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  79. La società cessionaria è obbligata a remunerare la società cedente del vantaggio fiscale ricevuto, determinato, in ogni caso, mediante applicazione, all'ammontare delle perdite acquisite, dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle società di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativa al periodo d'imposta in cui le perdite sono state conseguite dalla società cedente, entro trenta giorni dal termine per il versamento del saldo relativo allo stesso periodo d'imposta. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile, in quanto escluse, le somme percepite o versate tra le società di cui al comma 76 in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti.
  80. La società cedente non può optare per i regimi di cui agli articoli 115, 117 e 130 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in relazione ai periodi d'imposta nei quali ha conseguito le perdite fiscali cedute ai sensi dei commi da 76 a 79 del presente articolo.
  81. L'articolo 182-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è sostituito dal seguente:
   «Art. 182-ter. – (Trattamento dei crediti tributari e contributivi). – 1. Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle Agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d). Se il credito tributario o contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie; se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole. Nel caso in cui sia proposto il pagamento parziale di un credito tributario o contributivo privilegiato, la quota di credito degradata al chirografo deve essere inserita in un'apposita classe.
   2. Ai fini della proposta di accordo sui crediti di natura fiscale, copia della domanda e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. L'ufficio, nello stesso termine, deve procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo l'emissione del decreto di cui all'articolo 163, copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essere trasmessa al commissario giudiziale per gli adempimenti previsti dall'articolo 171, primo comma, e dall'articolo 172. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.
   3. Relativamente al credito tributario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale, in sede di adunanza dei creditori, ovvero nei modi previsti dall'articolo 178, quarto comma.
   4. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
   5. Il debitore può effettuare la proposta di cui al comma 1 anche nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis. In tali casi l'attestazione di cui al citato articolo 182-bis, primo comma, relativamente ai crediti fiscali deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alle alternative concretamente praticabili e tale punto costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale. La proposta di transazione fiscale, unitamente alla documentazione di cui all'articolo 161, è depositata presso gli uffici indicati al comma 2 del presente articolo. Alla proposta di transazione deve altresì essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.
   6. La transazione fiscale conclusa nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione di cui all'articolo 182-bis è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle Agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie».

  82. Per le proprie finalità, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), previa adozione di un apposito regolamento di disciplina, da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, può sottoscrivere quote di fondi comuni di investimento di tipo chiuso dedicati all'attivazione di start-up innovative, di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero costituire e partecipare a start-up di tipo societario finalizzate all'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca, anche con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, operanti nei settori funzionali al raggiungimento del proprio scopo, aventi quale oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi di alto valore tecnologico, anche rivolte alla realizzazione di progetti in settori tecnologici altamente strategici, previa autorizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  83. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 82, l'INAIL opera nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  84. Al fine di favorire l'efficiente utilizzo delle risorse previste dal comma 3 dell'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le percentuali destinate alla sottoscrizione delle quote dei fondi di cui al comma 82 e di quelli di cui ai commi 8-ter e 8-quater del citato articolo 33, fermo restando il complessivo limite del 40 per cento, possono essere rimodulate, tenuto conto delle esigenze di finanziamento dei diversi fondi, su proposta della società di gestione del risparmio ivi prevista.
  85. L'INAIL, nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, destina 100 milioni di euro per la realizzazione di nuove strutture scolastiche. Le regioni dichiarano la propria disponibilità ad aderire all'operazione per la costruzione di nuove strutture scolastiche, facendosi carico del canone di locazione, comunicandola formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito internet istituzionale della medesima Struttura. Successivamente alla ricezione delle dichiarazioni di disponibilità delle regioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le regioni ammesse alla ripartizione, sono assegnate le risorse disponibili e sono stabiliti i criteri di selezione dei progetti.
  86. All'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «legge 26 luglio 1975, n. 354,» sono inserite le seguenti: «dei soggetti impegnati in lavori di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 186, comma 9-bis, e dell'articolo 187, comma 8-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dell'articolo 73, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e dell'articolo 168-bis del codice penale».
  87. Per le finalità di cui al comma 86, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è integrato di euro 3 milioni per l'anno 2017.
  88. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89.
  89. Le somme indicate al comma 88 devono essere investite in:
   a) azioni o quote di imprese residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabile organizzazione nel territorio medesimo;
   b) in quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono prevalentemente negli strumenti finanziari di cui alla lettera a).

  90. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, generati dagli investimenti qualificati indicati al comma 89 sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito.
  91. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 88 devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento agevolato prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 88 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei cinque anni, le somme conseguite devono essere reinvestite negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni.
  92. Le forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, possono destinare somme, fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente, agli investimenti qualificati indicati al comma 89.
  93. Gli strumenti finanziari oggetto di investimento qualificato ai sensi del comma 92 devono essere detenuti per almeno cinque anni.
  94. I redditi, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 del presente articolo sono esenti ai fini dell'imposta sul reddito e pertanto non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Ai fini della formazione delle prestazioni pensionistiche erogate dalle forme di previdenza complementare i redditi derivanti dagli investimenti di cui al comma 92 incrementano la parte corrispondente ai redditi già assoggettati ad imposta. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli che non hanno concorso alla formazione della predetta base imponibile ai sensi del primo periodo durante il periodo minimo di investimento, sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota pari a quella di cui al citato articolo 17 del decreto legislativo n. 252 del 2005, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento, unitamente agli interessi, deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 8 del medesimo articolo 17 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. In caso di rimborso o di scadenza degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito negli strumenti finanziari di cui al comma 89 entro novanta giorni dal rimborso.
  95. La ritenuta di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 27-ter del medesimo decreto non si applicano agli utili corrisposti ai soggetti indicati al secondo periodo del comma 3 del citato articolo 27 derivanti dagli investimenti qualificati di cui al comma 89 del presente articolo fino al 5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente nel rispetto della condizione di cui al comma 93 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo, il soggetto non residente beneficiario effettivo degli utili deve produrre una dichiarazione dalla quale risultino i dati identificativi del soggetto medesimo e la sussistenza di tutte le condizioni alle quali è subordinata l'agevolazione di cui ai commi da 88 a 114 del presente articolo, nonché l'impegno a detenere gli strumenti finanziari oggetto dell'investimento qualificato per il periodo di tempo richiesto dalla legge. Il predetto soggetto non residente deve fornire, altresì, copia dei prospetti contabili che consentano di verificare l'osservanza delle predette condizioni. I soggetti indicati agli articoli 27 e 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 che corrispondono utili ai soggetti non residenti di cui al medesimo articolo 27, comma 3, secondo periodo, sono obbligati a comunicare annualmente all'amministrazione finanziaria i dati relativi alle operazioni compiute nell'anno precedente.
  96. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i commi da 91 a 94 sono abrogati.
  97. All'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini dei provvedimenti di cui ai periodi precedenti la Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale segnala ai Ministeri vigilanti le situazioni di disavanzo economico-finanziario di cui è venuta a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo dei bilanci di tali enti ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88».
  98. All'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «per ogni frazione inferiore a mille» sono inserite le seguenti: «e nel massimo di cinquanta unità».
  99. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:
  « 9-bis. Le operazioni di costituzione, trasformazione, scorporo e concentrazione tra fondi pensione sono soggette alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna di esse».

  100. Non sono soggetti a imposizione i redditi di capitale di cui all'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo testo unico, conseguiti, al di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti dagli investimenti nei piani di risparmio a lungo termine, con l'esclusione di quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile. Ai fini di cui al presente comma e ai commi da 101 a 113 del presente articolo si considerano qualificati le partecipazioni e i diritti o titoli di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 67 del citato testo unico, tenendo conto anche delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari della persona fisica di cui al comma 5 dell'articolo 5 del medesimo testo unico e delle società o enti da loro direttamente o indirettamente controllati ai sensi dei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile.
  101. Il piano di risparmio a lungo termine si costituisce con la destinazione di somme o valori per un importo non superiore, in ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro, agli investimenti qualificati indicati al comma 90, attraverso l'apertura di un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell'opzione per l'applicazione del regime del risparmio amministrato di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, o di un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di intermediari abilitati o imprese di assicurazioni residenti, ovvero non residenti operanti nel territorio dello Stato tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi con nomina di un rappresentante fiscale in Italia scelto tra i predetti soggetti. Il rappresentante fiscale adempie negli stessi termini e con le stesse modalità previsti per i suindicati soggetti residenti. Il conferimento di valori nel piano di risparmio si considera cessione a titolo oneroso e l'intermediario applica l'imposta secondo le disposizioni del citato articolo 6 del decreto legislativo n. 461 del 1997.
  102. In ciascun anno solare di durata del piano, per almeno i due terzi dell'anno stesso, le somme o i valori destinati nel piano di risparmio a lungo termine devono essere investiti per almeno il 70 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari, anche non negoziati nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese che svolgono attività diverse da quella immobiliare, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo con stabili organizzazioni nel territorio medesimo, la predetta quota del 70 per cento deve essere investita per almeno il 30 per cento del valore complessivo in strumenti finanziari di imprese diverse da quelle inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana o in indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Ai fini dei commi da 100 a 113 si presume, senza possibilità di prova contraria, impresa che svolge attività immobiliare quella il cui patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili diversi da quelli alla cui produzione o al cui scambio è effettivamente diretta l'attività di impresa, dagli impianti e dai fabbricati utilizzati direttamente nell'esercizio di impresa. Si considerano direttamente utilizzati nell'esercizio di impresa gli immobili concessi in locazione finanziaria e i terreni su cui l'impresa svolge l'attività agricola.
  103. Le somme o i valori destinati nel piano non possono essere investiti per una quota superiore al 10 per cento del totale in strumenti finanziari di uno stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo dell'emittente o della controparte o in depositi e conti correnti.
  104. Sono considerati investimenti qualificati anche le quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio residenti nel territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che investono per almeno il 70 per cento dell'attivo in strumenti finanziari indicati al comma 102 nel rispetto delle condizioni di cui al comma 103.
  105. Le somme o valori destinati nel piano non possono essere investiti in strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  106. Gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno cinque anni. In caso di cessione degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima dei cinque anni i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli percepiti durante il periodo minimo di investimento del piano sono soggetti a imposizione secondo le regole ordinarie, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, e il relativo versamento deve essere effettuato dai soggetti di cui al comma 101 entro il giorno 16 del secondo mese successivo alla cessione. I soggetti di cui al comma 101 recuperano le imposte dovute attraverso adeguati disinvestimenti o chiedendone la provvista al titolare. In caso di rimborso degli strumenti finanziari oggetto di investimento prima del quinquennio, il controvalore conseguito deve essere reinvestito in strumenti finanziari indicati ai commi 102 e 105 entro trenta giorni dal rimborso.
  107. Il venire meno delle condizioni di cui ai commi 102, 103 e 104 comporta la decadenza dal beneficio fiscale relativamente ai redditi degli strumenti finanziari detenuti nel piano stesso, diversi da quelli investiti nel medesimo piano nel rispetto delle suddette condizioni per il periodo di tempo indicato al comma 106, e l'obbligo di corrispondere le imposte non pagate, unitamente agli interessi, senza applicazione di sanzioni, secondo quanto previsto al comma 106.
  108. Le ritenute alla fonte e le imposte sostitutive eventualmente applicate e non dovute fanno sorgere in capo al titolare del piano il diritto a ricevere una somma corrispondente. I soggetti di cui al comma 101 presso i quali è costituito il piano provvedono al pagamento della predetta somma, computandola in diminuzione dal versamento delle ritenute e delle imposte dovute dai medesimi soggetti. Ai fini del predetto computo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  109. Le minusvalenze, le perdite e i differenziali negativi realizzati mediante cessione a titolo oneroso ovvero rimborso degli strumenti finanziari nei quali è investito il piano sono deducibili dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo piano e sottoposti a tassazione ai sensi dei commi 106 e 107 nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. Alla chiusura del piano le minusvalenze, perdite o differenziali negativi possono essere portati in deduzione non oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello del realizzo dalle plusvalenze, proventi e differenziali positivi realizzati nell'ambito di altro rapporto con esercizio dell'opzione ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, intestato allo stesso titolare del piano, ovvero portati in deduzione ai sensi del comma 5 dell'articolo 68 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  110. In caso di strumenti finanziari appartenenti alla medesima categoria omogenea, si considerano ceduti per primi i titoli acquistati per primi e si considera come costo quello medio ponderato dell'anno di acquisto.
  111. Il trasferimento del piano di risparmio a lungo termine dall'intermediario o dall'impresa di assicurazioni presso il quale è stato costituito ad altro soggetto di cui al comma 101 non rileva ai fini del computo dei cinque anni di detenzione degli strumenti finanziari.
  112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più di un piano di risparmio a lungo termine e ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine, all'atto dell'incarico acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine.
  113. L'intermediario o l'impresa di assicurazioni presso il quale è costituito il piano di risparmio a lungo termine tiene separata evidenza delle somme destinate nel piano in anni differenti.
  114. Il trasferimento a causa di morte degli strumenti finanziari detenuti nel piano non è soggetto all'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.
  115. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di costituzione e le forme di finanziamento, nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 10 milioni di euro per il 2018, di centri di competenza ad alta specializzazione, nella forma del partenariato pubblico-privato, aventi lo scopo di promuovere e realizzare progetti di ricerca applicata, di trasferimento tecnologico e di formazione su tecnologie avanzate, nel quadro degli interventi connessi al Piano nazionale Industria 4.0.
  116. Al fine di incrementare gli investimenti pubblici e privati nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, coerentemente con il Programma nazionale per la ricerca (PNR), è istituita la Fondazione per la creazione di un'infrastruttura scientifica e di ricerca, di interesse nazionale, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, e per la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto- legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, e al relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 di approvazione del progetto esecutivo, di seguito denominato «Fondazione». Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi in Italia e all'estero.
  117. Sono membri fondatori il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai quali viene attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
  118. Il comitato di coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 2016 predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione alla Fondazione di altri enti pubblici e privati, nonché le modalità con cui tali soggetti possono partecipare finanziariamente al progetto scientifico Human technopole.
  119. Il patrimonio della Fondazione è costituito da apporti dei Ministeri fondatori e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. Le attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla Fondazione possono essere concessi in comodato beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla Fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il relativo regime giuridico dei beni demaniali affidati, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  120. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale, anche di livello dirigenziale, all'uopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La Fondazione può avvalersi, inoltre, della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti universitari e di ricerca.
  121. Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 116 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 116.
  122. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  123. I criteri e le modalità di attuazione dei commi da 116 a 122, compresa la disciplina dei rapporti con l'Istituto italiano di tecnologia in ordine al progetto Human technopole di cui al comma 116, e il trasferimento alla Fondazione delle risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro della salute.
  124. La gestione dell'infrastruttura di ricerca FERMI rientra nell'esercizio dei compiti istituzionali di cui all'articolo 10, comma 4, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e non ha natura commerciale. Ad essa si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 4, della legge n. 370 del 1999 e il suo valore non è soggetto ad ammortamento.
  125. Alla società di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e alle amministrazioni pubbliche che vi partecipano non si applicano, limitatamente alla predetta partecipazione, le disposizioni del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
  126. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato il Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione.
  127. Gli organi sociali della società EXPO 2015 Spa in liquidazione decadono alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 126.
  128. I poteri attribuiti al collegio dei liquidatori ai sensi dell'articolo 2489, primo comma, del codice civile sono assunti dal Commissario straordinario per la liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione. Al fine di limitare l'assunzione di ulteriori oneri a carico della procedura liquidatoria della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, contenendone gli effetti sulle pubbliche finanze, per lo svolgimento dei compiti di cui ai commi da 126 a 139 del presente articolo, il Commissario straordinario si avvale del personale e delle strutture di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 maggio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013.
  129. Il contributo economico-patrimoniale a carico dei soci della società EXPO 2015 Spa in liquidazione, come individuato nel progetto di liquidazione adottato dal collegio dei liquidatori, non può, in nessun caso, essere complessivamente superiore a 23.690.000 euro.
  130. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la regione Lombardia, il comune di Milano, la città metropolitana Milano e la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Milano assicurano, ciascuno in proporzione alla partecipazione al capitale della società, le risorse necessarie all'integrale copertura del fondo di liquidazione, nella misura massima di cui al comma 129.
  131. Il contributo economico-patrimoniale a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è individuato in misura non superiore a 9.460.000 euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  132. In deroga a quanto previsto all'articolo 2490, primo comma, del codice civile, le risorse di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze, fissate nella misura massima di cui al comma 131, primo periodo, destinate alla copertura del Fondo di liquidazione della società EXPO 2015 Spa in liquidazione sono riconosciute, per ciascuna delle annualità comprese tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2021, in via anticipata, nella misura massima, rispettivamente, di 4.810.000 euro per il 2017, di 1.480.000 euro per il 2018, di 1.230.000 euro per il 2019, di 1.060.000 euro per il 2020 e di 880.000 euro per il 2021. Il Commissario straordinario presenta, con cadenza annuale, al Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze il rendiconto delle attività di liquidazione, che dovrà concludersi entro il 2021. Fermo restando quanto previsto ai commi 129 e 131, il riconoscimento, entro il loro limite massimo, delle somme relative alle annualità successive al 2017 è posto a conguaglio con la differenza tra quanto già corrisposto in via anticipata nell'annualità precedente e gli oneri effettivamente sostenuti dal Commissario straordinario nello stesso periodo di riferimento.
  133. Agli oneri di cui al comma 132 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  134. Al fine di dare compiuta attuazione al progetto di valorizzazione dell'area utilizzata per l'EXPO 2015 di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per il 2017 per l'avvio delle attività di progettazione propedeutiche alla realizzazione delle strutture per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'università degli studi di Milano.
  135. Agli oneri di cui al comma 134 si provvede, per l'importo di 3 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e, per l'importo di 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  136. La società AREXPO Spa può avvalersi, sulla base di convenzioni, della collaborazione degli uffici tecnici e amministrativi dei propri soci pubblici, nonché delle rispettive società in house.
  137. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 49, l'ultimo periodo è soppresso;
   b) al comma 49-bis, il quinto periodo è soppresso;
   c) al comma 49-ter, il quarto e quinto periodo sono soppressi.

  138. Il comma 775 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  139. Gli enti pubblici non economici strumentali degli enti locali e regionali soci della società EXPO 2015 Spa per le attività strettamente funzionali alla manutenzione degli investimenti di compensazione ambientale e per il paesaggio rurale realizzati per l'esposizione universale, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, possono procedere, anche in deroga agli specifici vincoli assunzionali e finanziari previsti dalla legislazione in materia di personale, ad assunzione di personale a tempo determinato con durata fino al 31 dicembre 2019.
  140. Per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese anche al fine di pervenire alla soluzione delle questioni oggetto di procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, nei settori di spesa relativi a: a) trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie; b) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; c) ricerca; d) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico; i) investimenti per la riqualificazione urbana e per la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia; l) eliminazione delle barriere architettoniche; nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032. L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi di decreto sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimomo il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere. Con i medesimi decreti sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa, anche attraverso operazioni finanziarie con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato, con la Banca europea per gli investimenti, con la Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa, con la Cassa depositi e prestiti Spa e con i soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, compatibilmente con gli obiettivi programmati di finanza pubblica.
  141. Al fine di garantire il completo finanziamento dei progetti selezionati nell'ambito del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di cui all'articolo 1, commi da 974 a 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a integrazione delle risorse stanziate sull'apposito capitolo di spesa e di quelle assegnate ai sensi del comma 140 del presente articolo, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono destinate ulteriori risorse a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020.
  142. Gli interventi di cui ai commi 140 e 141 sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  143. Presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo per la realizzazione degli investimenti per la conservazione della fauna e della flora e per la salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
  144. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1, comma 640, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024.
  145. Le risorse di cui al comma 144 sono destinate alla realizzazione di progetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
  146. All'articolo 11, comma 3, della legge 7 luglio 2016, n. 122, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e in particolare, in caso di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa, ai figli della vittima».
  147. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è inserito il seguente:
  « 3-bis. Nel caso in cui il progetto ammesso sia già stato finanziato con altre risorse pubbliche diverse da quelle stanziate dal presente articolo, il relativo intervento è escluso dal piano pluriennale degli interventi. Resta salva la possibilità che, in sede di rimodulazione annuale del piano, le risorse equivalenti siano destinate, su richiesta del proponente, previa valutazione da parte del CONI dei requisiti necessari e previo accordo con l'ente proprietario, al finanziamento di altri interventi relativi a proposte presentate dallo stesso soggetto proponente, negli stessi modi e termini già previsti dal CONI, che abbiano analogo o inferiore importo e che posseggano i requisiti previsti».

  148. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 26 è inserito il seguente:
   «Art. 26-bis.(Ingresso e soggiorno per investitori). – 1. L'ingresso e il soggiorno per periodi superiori a tre mesi sono consentiti, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4, agli stranieri che intendono effettuare:
   a) un investimento di almeno euro 2.000.000 in titoli emessi dal Governo italiano e che vengano mantenuti per almeno due anni;
   b) un investimento di almeno euro 1.000.000 in strumenti rappresentativi del capitale di una società costituita e operante in Italia mantenuto per almeno due anni ovvero di almeno euro 500.000 nel caso tale società sia una start-up innovativa iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
   c) una donazione a carattere filantropico di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse, nei settori della cultura, istruzione, gestione dell'immigrazione, ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici e che:
    1) dimostrano di essere titolari e beneficiari effettivi di un importo almeno pari a euro 2.000.000, nel caso di cui alla lettera a), o euro 1.000.000, nel caso di cui alle lettere b) e c), importo che deve essere in ciascun caso disponibile e trasferibile in Italia;
    2) presentano una dichiarazione scritta in cui si impegnano a utilizzare i fondi di cui al numero 1) per effettuare un investimento o una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) e alla presente lettera, entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia;
    3) dimostrano di avere risorse sufficienti, in aggiunta rispetto ai fondi di cui al numero 1) e in misura almeno superiore al livello minimo previsto dalla legge per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia.
  2. Per l'accertamento dei requisiti previsti dal comma 1, lo straniero richiedente deve presentare mediante procedura da definire con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i seguenti documenti:
   a) copia del documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
   b) documentazione comprovante la disponibilità della somma minima prevista al comma 1, lettera c), numero 1), e che tale somma può essere trasferita in Italia;
   c) certificazione della provenienza lecita dei fondi di cui al comma 1, lettera c), numero 1);
   d) dichiarazione scritta di cui al comma 1, lettera c), numero 2), contenente una descrizione dettagliata delle caratteristiche e dei destinatari dell'investimento o della donazione.
  3. L'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per territorio che, compiuti gli accertamenti di rito, rilascia il visto di ingresso per investitori con l'espressa indicazione “visto investitori”.
  3-bis. Ferma restando l'applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ai fini della preliminare verifica sulla sussistenza delle condizioni per il rilascio del nulla osta di cui al comma 3, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 trasmette tempestivamente all'Unità di informazione finanziaria le comunicazioni che attestano la provenienza lecita dei fondi unitamente ad ogni altra informazione, documento o atto disponibile sul soggetto che intende avvalersi della procedura di cui al comma 2, che siano ritenuti utili ai fini della verifica. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì disciplinate le forme e le modalità di attuazione delle predette verifiche preliminari, da concludere entro quindici giorni dalla trasmissione della documentazione di cui al primo periodo, del relativo scambio di informazioni e della partecipazione richiesta agli organi di cui all'articolo 8, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007.
  4. Al titolare del visto per investitori è rilasciato, in conformità alle disposizioni del presente testo unico, un permesso di soggiorno biennale recante la dicitura “per investitori”, revocabile anche prima della scadenza quando l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2 comunica alla questura che lo straniero non ha effettuato l'investimento o la donazione di cui al comma 1 entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia o ha dismesso l'investimento prima della scadenza del termine di due anni di cui al comma 1, lettere a) e b).
  5. Il permesso di soggiorno per investitori è rinnovabile per periodi ulteriori di tre anni, previa valutazione positiva, da parte dell'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, della documentazione comprovante che la somma di cui al comma 1 è stata interamente impiegata entro tre mesi dalla data di ingresso in Italia e che risulta ancora investita negli strumenti finanziari di cui al comma 1.
  6. Ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno, l'autorità amministrativa individuata con il decreto di cui al comma 2, all'esito di una valutazione positiva della documentazione ricevuta, trasmette il nulla osta alla questura della provincia in cui il richiedente dimora, che provvede al rinnovo del permesso di soggiorno.
  7. Ai sensi dell'articolo 29, comma 4, è consentito l'ingresso, al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, dei familiari con i quali è consentito il ricongiungimento ai sensi dello stesso dell'articolo 29. Ai familiari è rilasciato un visto per motivi familiari ai sensi dell'articolo 30».
  7-bis. Chiunque, nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. In relazione alla certificazione di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, resta ferma l'applicabilità degli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale e dell'articolo 12-quinquies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

  149. All'articolo 44, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto ed entro i sette anni solari successivi» sono soppresse.
  150. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea:
    1) le parole: «Il reddito di lavoro dipendente prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «I redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti»;
    2) le parole: «settanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «cinquanta per cento»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Le condizioni di cui al comma 1, lettere b) e d), non si applicano ai lavoratori autonomi»;
   c) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il criterio di determinazione del reddito di cui al comma 1 si applica anche ai cittadini di Stati diversi da quelli appartenenti all'Unione europea, con i quali sia in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito ovvero un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale, in possesso di un diploma di laurea che hanno svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, di lavoro autonomo o di impresa fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi ovvero che hanno svolto continuativamente un'attività di studio fuori dall'Italia negli ultimi ventiquattro mesi o più, conseguendo un diploma di laurea o una specializzazione post lauream».

  151. Le disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), e lettera c), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2017. Le medesime disposizioni di cui al comma 150, lettera a), numero 2), si applicano, per i periodi d'imposta dal 2017 al 2020, anche ai lavoratori dipendenti che nell'anno 2016 hanno trasferito la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
  152. Al capo I del titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

  «Art. 24-bis.(Opzione per l'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia).1. Le persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, possono optare per l'assoggettamento all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del presente articolo dei redditi prodotti all'estero individuati secondo i criteri di cui all'articolo 165, comma 2, a condizione che non siano state fiscalmente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precedenti l'inizio del periodo di validità dell'opzione. L'imposta sostitutiva non si applica ai redditi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c), realizzati nei primi cinque periodi d'imposta di validità dell'opzione, che rimangono soggetti al regime ordinario di imposizione di cui all'articolo 68, comma 3.
   2. Per effetto dell'esercizio dell'opzione di cui al comma 1, relativamente ai redditi prodotti all'estero di cui al comma 1 è dovuta un'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi delle persone fisiche calcolata in via forfetaria, a prescindere dall'importo dei redditi percepiti, nella misura di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta in cui è valida la predetta opzione. Tale importo è ridotto a euro 25.000 per ciascun periodo d'imposta per ciascuno dei familiari di cui al comma 6. L'imposta è versata in un'unica soluzione entro la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi. Per l'accertamento, la riscossione, il contenzioso e le sanzioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'imposta non è deducibile da nessun'altra imposta o contributo.
   3. L'opzione di cui al comma 1 deve essere esercitata dopo aver ottenuto risposta favorevole a specifica istanza di interpello presentata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui viene trasferita la residenza in Italia ai sensi del comma 1 del presente articolo ed è efficace a decorrere da tale periodo d'imposta. Le persone fisiche di cui al comma 1 indicano nell'opzione la giurisdizione o le giurisdizioni in cui hanno avuto l'ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'Agenzia delle entrate trasmette tali informazioni, attraverso gli idonei strumenti di cooperazione amministrativa, alle autorità fiscali delle giurisdizioni indicate come luogo di ultima residenza fiscale prima dell'esercizio di validità dell'opzione.
   4. L'opzione di cui al comma 1 è revocabile e comunque cessa di produrre effetti decorsi quindici anni dal primo periodo d'imposta di validità dell'opzione. Gli effetti dell'opzione cessano in ogni caso in ipotesi di omesso o parziale versamento, in tutto o in parte, dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 nella misura e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Sono fatti salvi gli effetti prodotti nei periodi d'imposta precedenti. La revoca o la decadenza dal regime precludono l'esercizio di una nuova opzione.
   5. Le persone fisiche di cui al comma 1, per sé o per uno o più dei familiari di cui al comma 6, possono manifestare la facoltà di non avvalersi dell'applicazione dell'imposta sostitutiva con riferimento ai redditi prodotti in uno o più Stati o territori esteri, dandone specifica indicazione in sede di esercizio dell'opzione ovvero con successiva modifica della stessa. Soltanto in tal caso, per i redditi prodotti nei suddetti Stati o territori esteri si applica il regime ordinario e compete il credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero. Ai fini dell'individuazione dello Stato o territorio estero in cui sono prodotti i redditi si applicano i medesimi criteri di cui all'articolo 23.
   6. Su richiesta del soggetto che esercita l'opzione di cui al comma 1, l'opzione ivi prevista può essere estesa nel corso di tutto il periodo dell'opzione a uno o più dei familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, purché soddisfino le condizioni di cui al comma 1. In tal caso, il soggetto che esercita l'opzione indica la giurisdizione o le giurisdizioni in cui i familiari a cui si estende il regime avevano l'ultima residenza prima dell'esercizio di validità dell'opzione. L'estensione dell'opzione può essere revocata in relazione a uno o più familiari di cui al periodo precedente. La revoca dall'opzione o la decadenza dal regime del soggetto che esercita l'opzione si estendono anche ai familiari. La decadenza dal regime di uno o più dei familiari per omesso o parziale versamento dell'imposta sostitutiva loro riferita non comporta decadenza dal regime per le persone fisiche di cui al comma 1».
  153. I soggetti che esercitano l'opzione cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, per i periodi d'imposta di validità dell'opzione ivi prevista, non sono tenuti agli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e sono esenti dalle imposte previste dall'articolo 19, commi 13 e 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La presente disposizione si applica anche ai familiari di cui al comma 6 del citato articolo 24-bis del testo unico.
  154. Gli effetti dell'opzione di cui all'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, non sono cumulabili con quelli previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
  155. Al fine di favorire l'ingresso di significativi investimenti in Italia, anche preordinati ad accrescere i livelli occupazionali, con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno applicabili a chi trasferisce la propria residenza fiscale in Italia si sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo.
  156. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'interno, sono individuate, nel rispetto della normativa vigente nazionale ed europea, forme di agevolazione nella trattazione delle domande di visto di ingresso e di permesso di soggiorno connesse con start-up innovative, con iniziative d'investimento, di formazione avanzata, di ricerca o di mecenatismo, da realizzare anche in partenariato con imprese, università, enti di ricerca e altri soggetti pubblici o privati italiani.
  157. Le modalità applicative per l'esercizio, la modifica o la revoca dell'opzione di cui al comma 1 dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, e per il versamento dell'imposta sostitutiva di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-bis sono individuate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  158. Per le successioni aperte e le donazioni effettuate nei periodi d'imposta di validità dell'opzione esercitata dal dante causa, ai sensi dell'articolo 24-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 152 del presente articolo, l'imposta sulle successioni e donazioni di cui al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti esistenti nello Stato al momento della successione o della donazione.
  159. Le disposizioni di cui ai commi da 148 a 158 si applicano per la prima volta con riferimento alle dichiarazioni dei redditi relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  160. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 182, le parole: «2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 euro»;
   b) al comma 184, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182»;
   c) dopo il comma 184 è inserito il seguente:
  « 184-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 184, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:
   a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005. Tali contributi non concorrono a formare la parte imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
   b) i contributi di assistenza sanitaria di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a);
   c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;
   d) al comma 186, le parole: «euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 80.000»;
   e) al comma 189, le parole: «2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «4.000 euro».

  161. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera f-ter) è inserita la seguente:
   « f-quater) i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie».

  162. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come da ultimo modificate dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, si interpretano nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro, di accordo interconfederale o di contratto collettivo territoriale.
  163. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2017, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2017, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari derivanti da quanto previsto dal primo periodo e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.
  164. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1o gennaio 2013».
  165. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultano iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 25 per cento.
  166. A decorrere dal 1o maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, è istituito l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (APE). L'APE è un prestito corrisposto a quote mensili per dodici mensilità a un soggetto in possesso dei requisiti di cui al comma 167 fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6 e 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. La restituzione del prestito avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, con rate di ammortamento mensili per una durata di venti anni. Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza.
  167. L'APE può essere richiesto dagli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che, al momento della richiesta di APE, hanno un'età anagrafica minima di 63 anni e che maturano il diritto a una pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi, purché siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la loro pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all'APE richiesta, sia pari o superiore, al momento dell'accesso alla prestazione, a 1,4 volte il trattamento minimo previsto nell'assicurazione generale obbligatoria. Non possono ottenere l'APE coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  168. Il soggetto richiedente, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), tramite il suo portale, domanda di certificazione del diritto all'APE. L'INPS, verificato il possesso dei requisiti di cui al comma 167 del presente articolo, certifica il diritto e comunica al soggetto richiedente l'importo minimo e l'importo massimo dell'APE ottenibile.
  169. Il soggetto in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, direttamente o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152, presenta, attraverso l'uso dell'identità digitale SPID di secondo livello, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 9 dicembre 2014, e con i modelli da approvare con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, domanda di APE e domanda di pensione di vecchiaia da liquidare al raggiungimento dei requisiti di legge. La domanda di APE e di pensione di cui al periodo precedente non sono revocabili, salvo in caso di esercizio del diritto di recesso di cui agli articoli 125-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. In deroga all'articolo 67-duodecies, comma 2, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, il termine per recedere dal contratto di assicurazione di cui ai commi da 166 a 186 del presente articolo è di quattordici giorni. La facoltà di estinzione anticipata dell'APE è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza. Le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge sono fornite, in formato elettronico e su supporto durevole, al soggetto richiedente dall'INPS, per conto del finanziatore e dell'impresa assicurativa; il finanziatore e l'impresa assicurativa forniscono all'INPS, in tempo utile, la documentazione necessaria. I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e, rispettivamente, l'Associazione bancaria italiana e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie. L'attività svolta dall'INPS ai sensi dei commi da 166 a 186 del presente articolo non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, né di intermediazione assicurativa.
  170. La durata minima dell'APE è di sei mesi. L'entità minima e l'entità massima di APE richiedibile sono stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, il prestito costituisce credito ai consumatori. Per le finalità di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, sono definite le modalità semplificate di adempimento dei predetti obblighi, tenuto conto della natura del prodotto e di ogni altra circostanza riferibile al profilo di rischio connesso all'operazione di finanziamento. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 175 del presente articolo disciplina le comunicazioni periodiche al soggetto finanziato e assicurato, anche in deroga a quanto previsto dalla legge.
  171. L'istituto finanziatore trasmette all'INPS e al soggetto richiedente il contratto di prestito, ovvero l'eventuale comunicazione di reiezione dello stesso. L'identificazione del soggetto richiedente è effettuata dall'INPS con il sistema SPID anche ai sensi dell'articolo 30, comma 8, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per il perfezionamento del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa del rischio di premorienza. In caso di concessione del prestito, dalla data del perfezionamento decorre il termine di cui agli articoli 125-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e 67-duodecies del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, se il soggetto richiedente ha ricevuto dall'INPS tutte le informazioni precontrattuali e contrattuali previste ai sensi di legge. In caso di reiezione della richiesta, ovvero di recesso da parte del soggetto richiedente, la domanda di pensione è priva di effetti. L'erogazione del prestito ha inizio entro trenta giorni lavorativi dalla data del predetto perfezionamento. L'INPS trattiene a partire dalla prima pensione mensile l'importo della rata per il rimborso del finanziamento e lo riversa al finanziatore tempestivamente e comunque non oltre centottanta giorni dalla data di scadenza della medesima rata.
  172. I datori di lavoro del settore privato del richiedente, gli enti bilaterali o i fondi di solidarietà di cui agli articoli 26 e 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, possono, previo accordo individuale con il lavoratore, incrementare il montante contributivo individuale maturato da quest'ultimo, versando all'INPS in un'unica soluzione, alla scadenza prevista per il pagamento dei contributi del mese di erogazione della prima mensilità dell'APE, un contributo non inferiore, per ciascun anno o frazione di anno di anticipo rispetto alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, all'importo determinato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184. Al contributo di cui al periodo precedente si applicano le disposizioni sanzionatorie e di riscossione previste dall'articolo 116, comma 8, lettera a), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nel caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi previdenziali obbligatori.
  173. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo di garanzia per l'accesso all'APE, con una dotazione iniziale pari a 70 milioni di euro per l'anno 2017. Le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per il corrispondente importo di 70 milioni di euro nell'anno 2017. Per le finalità del presente comma è autorizzata l'istituzione di un apposito conto corrente presso la tesoreria dello Stato. Il Fondo di garanzia per l'accesso all'APE è ulteriormente alimentato con le commissioni di accesso al Fondo stesso, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Tali somme sono versate sul conto corrente presso la tesoreria dello Stato istituito ai sensi del terzo periodo del presente comma. La garanzia del Fondo copre l'80 per cento del finanziamento di cui al comma 166 del presente articolo e dei relativi interessi. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile e onerosa. Gli interventi del Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato, avente le medesime caratteristiche di quella del Fondo, quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. La garanzia dello Stato è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il Fondo è surrogato di diritto alla banca, per l'importo pagato, nel privilegio di cui al citato articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile. Tale finanziamento e le formalità a esso connesse nell'intero svolgimento del rapporto sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.
  174. All'APE si applica il tasso di interesse e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza indicati negli accordi-quadro di cui al comma 169.
  175. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 165 a 174 e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 173 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  176. La gestione del Fondo di garanzia di cui al comma 173 è affidata all'INPS sulla base di un'apposita convenzione da stipulare tra lo stesso Istituto e il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
  177. Le somme erogate in quote mensili di cui al comma 166 del presente articolo non concorrono a formare il reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. A fronte degli interessi sul finanziamento e dei premi assicurativi per la copertura del rischio di premorienza corrisposti al soggetto erogatore è riconosciuto, alle condizioni di cui al presente comma, un credito d'imposta annuo nella misura massima del 50 per cento dell'importo pari a un ventesimo degli interessi e dei premi assicurativi complessivamente pattuiti nei relativi contratti. Tale credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è riconosciuto dall'INPS per l'intero importo rapportato a mese a partire dal primo pagamento del trattamento di pensione. L'INPS recupera il credito rivalendosi sulle ritenute da versare mensilmente all'erario nella sua qualità di sostituto d'imposta. All'APE si applicano gli articoli da 15 a 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
  178. Gli effetti della trattenuta di cui al sesto periodo del comma 171 non rilevano ai fini del riconoscimento di prestazioni assistenziali e previdenziali sottoposte alla prova dei mezzi.
  179. In via sperimentale, dal 1o maggio 2017 e fino al 31 dicembre 2018, agli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, al compimento del requisito anagrafico dei 63 anni, è riconosciuta, alle condizioni di cui ai commi 185 e 186 del presente articolo, un'indennità per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio e il conseguimento dell'età anagrafica prevista per l'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   a) si trovano in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;
   d) sono lavoratori dipendenti, al momento della decorrenza dell'indennità di cui al comma 181, all'interno delle professioni indicate nell'allegato C annesso alla presente legge che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni.

  180. La concessione dell'indennità di cui al comma 179 è subordinata alla cessazione dell'attività lavorativa e non spetta a coloro che sono già titolari di un trattamento pensionistico diretto.
  181. L'indennità di cui al comma 179 è erogata mensilmente su dodici mensilità nell'anno ed è pari all'importo della rata mensile della pensione calcolata al momento dell'accesso alla prestazione. L'importo dell'indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.500 euro e non è soggetto a rivalutazione.
  182. L'indennità di cui al comma 179 del presente articolo non è compatibile con i trattamenti di sostegno al reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, nonché con l'indennizzo previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.
  183. Il beneficiario decade dal diritto all'indennità nel caso di raggiungimento dei requisiti per il pensionamento anticipato. L'indennità è compatibile con la percezione dei redditi da lavoro dipendente o parasubordinato nel limite di 8.000 euro annui e dei redditi derivanti da attività di lavoro autonomo nel limite di 4.800 euro annui.
  184. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che cessano l'attività lavorativa e richiedono l'indennità di cui al comma 179 del presente articolo i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  185. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 179 a 184, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 186, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo a:
   a) la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 179, lettera d);
   b) le procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 179 a 186 e la relativa documentazione da presentare a tali fini;
   c) le disposizioni attuative di quanto previsto dai commi da 179 a 186, con particolare riferimento:
    1) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 186, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
    2) alla disciplina del procedimento di accertamento anche in relazione alla documentazione da presentare per accedere al beneficio;
    3) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore dell'indennità di cui al comma 179 fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
    4) alla predisposizione dei criteri da seguire nell'espletamento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
    5) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
    6) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 186;
    7) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

  186. Il beneficio dell'indennità disciplinata ai sensi dei commi da 179 a 185 è riconosciuto a domanda nel limite di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022 e di 8 milioni di euro per l'anno 2023. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dell'indennità è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti di cui al comma 180, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 185, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi all'indennità non superiore al numero programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  187. Al decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la tabella A è sostituita dalla tabella A di cui all'Allegato D annesso alla presente legge;
   b) all'articolo 5, comma 1, quarto periodo, le parole: «e spetta a condizione che il soggetto non possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito complessivo individuale relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti»;
   c) il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:
  « 2. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a una volta e mezza il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Nei confronti dei soggetti che soddisfano le condizioni di cui al comma 1 e per i quali l'importo complessivo del reddito individuale annuo, al netto dei trattamenti di famiglia, risulti superiore a due volte il trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato dell'importo della somma aggiuntiva spettante, l'importo è attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato».

  188. A decorrere dal 1o maggio 2017, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2018, per i lavoratori in possesso dei requisiti di età, contributivi e di maturazione del diritto a pensione di vecchiaia di cui al comma 167 del presente articolo e in possesso della certificazione di cui al comma 168 del presente articolo, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro, le prestazioni delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con esclusione di quelle in regime di prestazione definita, possono essere erogate, in tutto o in parte, su richiesta dell'aderente, in forma di rendita temporanea, denominata «Rendita integrativa temporanea anticipata» (RITA), decorrente dal momento dell'accettazione della richiesta fino al conseguimento dei predetti requisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio e consistente nell'erogazione frazionata, per il periodo considerato, del montante accumulato richiesto.
  189. La parte imponibile della rendita di cui al comma 188, determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15 per cento ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali. A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1o gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di 15.
  190. Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1o gennaio 2007.
  191. Le disposizioni di cui ai commi 188, 189 e 190 si applicano anche ai dipendenti pubblici che hanno aderito alle forme pensionistiche complementari loro destinate.
  192. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che accedono a RITA e cessano dal rapporto di lavoro, il trattamento di fine rapporto e di fine servizio sono corrisposti al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione degli stessi secondo le disposizioni dell'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  193. Il Governo trasmette alle Camere entro il 10 settembre 2018 una relazione nella quale dà conto dei risultati delle sperimentazioni relative alle misure di cui ai commi da 166 a 186 e da 188 a 192 e formula proposte in ordine alla loro eventuale prosecuzione.
  194. Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1º gennaio 2018, le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione.
  195. All'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,» e le parole: «, qualora non siano in possesso dei requisiti per il diritto al trattamento pensionistico» sono soppresse;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico a condizione che il soggetto interessato abbia i requisiti anagrafici previsti dal comma 6 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il requisito contributivo di cui al comma 7 del medesimo articolo 24, ovvero, indipendentemente dal possesso dei requisiti anagrafici, abbia maturato l'anzianità contributiva prevista dal comma 10 del medesimo articolo 24, adeguata agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché per la liquidazione dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto».

  196. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che si avvalgono della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dal comma 195 del presente articolo, i termini di pagamento delle indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, iniziano a decorrere al compimento dell'età di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  197. Per i casi di esercizio della facoltà di ricongiunzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, da parte dei soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico a seguito di quanto previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per effetto delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, sono consentiti, su richiesta degli interessati, il recesso e la restituzione di quanto già versato, solo nei casi in cui non si sia perfezionato il pagamento integrale dell'importo dovuto. La restituzione di quanto versato è effettuata a decorrere dal dodicesimo mese dalla data della richiesta di rimborso in quattro rate annuali, non maggiorate di interessi. Il recesso di cui al presente comma non può, comunque, essere esercitato oltre il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei casi in cui abbia già dato titolo alla liquidazione del trattamento pensionistico.
  198. I soggetti, titolari di più periodi assicurativi che consentono l'accesso al trattamento pensionistico previsto all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del presente articolo, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali il relativo procedimento amministrativo non sia ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione, accedere al trattamento pensionistico previsto al medesimo articolo 1, comma 239, come modificato dal comma 195 del presente articolo.
  199. A decorrere dal 1o maggio 2017, il requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come rideterminato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo 24 per effetto degli adeguamenti applicati con decorrenza 2013 e 2016, è ridotto a 41 anni per i lavoratori di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che hanno almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di età e che si trovano in una delle seguenti condizioni di cui alle lettere da a) a d) del presente comma, come ulteriormente specificate ai sensi del comma 202 del presente articolo:
   a) sono in stato di disoccupazione a seguito di cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale nell'ambito della procedura di cui all'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e hanno concluso integralmente la prestazione per la disoccupazione loro spettante da almeno tre mesi;
   b) assistono, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c) hanno una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
   d) sono lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato E annesso alla presente legge che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sei anni in via continuativa attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo ovvero sono lavoratori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.

  200. Al requisito contributivo ridotto di cui al comma 199 del presente articolo continuano ad applicarsi gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  201. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano i requisiti di cui al comma 199 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.
  202. Le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 199 a 205 del presente articolo, nel rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al comma 203, sono disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avuto particolare riguardo:
   a) alla determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative di cui al comma 199, lettera d);
   b) alle procedure per l'accertamento delle condizioni per l'accesso al beneficio di cui ai commi da 199 a 205 e alla relativa documentazione da presentare a tali fini;
   c) all'attività di monitoraggio e alla procedura di cui al comma 203 del presente articolo, da effettuare con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
   d) alle comunicazioni che l'ente previdenziale erogatore del trattamento pensionistico fornisce all'interessato in esito alla presentazione della domanda di accesso al beneficio;
   e) alla predisposizione dei criteri da seguire nello svolgimento dell'attività di verifica ispettiva da parte del personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché degli enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria;
   f) alle modalità di utilizzo da parte dell'ente previdenziale delle informazioni relative alla dimensione, all'assetto organizzativo dell'azienda e alle tipologie di lavorazioni aziendali, anche come risultanti dall'analisi dei dati amministrativi in possesso degli enti previdenziali, ivi compresi quelli assicuratori nei confronti degli infortuni sul lavoro;
   g) all'individuazione dei criteri di priorità di cui al comma 203;
   h) alle forme e modalità di collaborazione tra enti che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria, con particolare riferimento allo scambio di dati ed elementi conoscitivi in ordine alle tipologie di lavoratori interessati.

  203. Il beneficio dell'anticipo del pensionamento ai sensi dei commi da 199 a 202 è riconosciuto a domanda nel limite di 360 milioni di euro per l'anno 2017, di 550 milioni di euro per l'anno 2018, di 570 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 590 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate ed accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, la decorrenza dei trattamenti è differita, con criteri di priorità in ragione della maturazione dei requisiti agevolati di cui al comma 199, individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 202, e, a parità degli stessi, in ragione della data di presentazione della domanda, al fine di garantire un numero di accessi al pensionamento, sulla base dei predetti requisiti agevolati, non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie.
  204. A far data dalla sua decorrenza il trattamento pensionistico di cui al comma 199 del presente articolo non è cumulabile con redditi da lavoro, subordinato o autonomo, per un periodo di tempo corrispondente alla differenza tra l'anzianità contributiva di cui all'articolo 24, commi 10 e 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e l'anzianità contributiva al momento del pensionamento.
  205. Il beneficio di cui ai commi da 199 a 204 non è cumulabile con altre maggiorazioni previste per le attività di lavoro di cui al comma 199 del presente articolo, fermo restando quanto previsto all'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  206. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) l'articolo 24, comma 17-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato;
   b) all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), le parole: «, compreso l'anno di maturazione dei requisiti,» sono soppresse e le parole: «per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;» sono sostituite dalla seguente: «ovvero»;
    2) alla lettera b), le parole: «, per le pensioni aventi decorrenza dal 1o gennaio 2018» sono soppresse;
   c) all'articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In via transitoria, con riferimento ai requisiti di cui al presente comma non trovano applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita di cui al citato articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025 ai sensi dell'articolo 24, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».
   c-bis) all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera b), le parole: «a decorrere dal 1o gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
    2) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:
   « b-bis) entro il 1o marzo dell'anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati nel corso dell'anno 2017;
   b-ter) entro il 1o maggio dell'anno precedente a quello di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1o gennaio 2018».

  207. Per effetto di quanto stabilito dal comma 206 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 84,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 86,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  208. Ai fini della corretta attuazione dei commi 206 e 207, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 20 settembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 276 del 26 novembre 2011, anche introducendo eventuali semplificazioni nella documentazione necessaria per la richiesta di accesso al beneficio, fermi restando i contenuti informativi previsti per la certificazione del beneficio medesimo ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.
  209. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, all'articolo 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, le parole: «In attesa della legge di riforma generale del sistema pensionistico,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché all'incremento dell'età anagrafica a cui applicare il coefficiente di trasformazione per il calcolo della quota di pensione nel sistema contributivo come previsto dall'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  210. I commi 3 e 4 dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, sono sostituiti dal seguente:
  « 3. Se alla formazione del reddito complessivo concorrono uno o più redditi di pensione di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), spetta una detrazione dall'imposta lorda, non cumulabile con quella prevista al comma 1 del presente articolo, rapportata al periodo di pensione nell'anno, pari a:
   a) 1.880 euro, se il reddito complessivo non supera 8.000 euro. L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro;
   b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;
   c) 1.297 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro».

  211. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai trattamenti pensionistici spettanti alle vittime del dovere e ai loro familiari superstiti, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, alla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano i benefìci fiscali di cui all'articolo 2, commi 5 e 6, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, in materia di esenzione dall'imposta sui redditi
  212. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia previste dall'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, nonché dall'articolo 1, commi da 265 a 276, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenere conclusa nonché a quanto stabilito dal comma 213 del presente articolo, i complessivi importi indicati al quarto periodo del comma 235 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 sono rideterminati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.796,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.270,6 milioni di euro per l'anno 2018, 734,8 milioni di euro per l'anno 2019, 388,1 milioni di euro per l'anno 2020, 194,8 milioni di euro per l'anno 2021, 103,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 9,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 137.095 soggetti. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge n. 147 del 2013. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 641,85 milioni di euro per l'anno 2017, di 405,7 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 10,48 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023.
  213. In considerazione del limitato utilizzo, come anche accertato ai sensi dell'articolo 1, comma 263, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto- legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché della circostanza che risultano trascorsi i termini decadenziali di comunicazione degli elenchi nominativi di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013, all'articolo 22, comma 1, alinea, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, le parole: «ulteriori 35.000 soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 19.741 soggetti».
  214. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 212 del presente articolo, le salvaguardie ivi indicate, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nel limite di 11.000 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;
   b) nel limite di 9.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   c) nel limite di 1.200 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettera f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   d) nel limite di 7.800 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   e) nel limite di 700 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   f) nel limite di 800 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

  215. Per i lavoratori di cui al comma 214, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile come specificato nel medesimo comma 214.
  216. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al comma 214 del presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa, anche in via prospettica, determinati ai sensi dei commi 214 e 218, primo periodo, del presente articolo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 214 a 218 del presente articolo.
  217. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 216 del presente articolo sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147.
  218. I benefìci di cui al comma 214 sono riconosciuti nel limite di 30.700 soggetti e nel limite massimo di 137 milioni di euro per l'anno 2017, di 305 milioni di euro per l'anno 2018, di 368 milioni di euro per l'anno 2019, di 333 milioni di euro per l'anno 2020, di 261 milioni di euro per l'anno 2021, di 171 milioni di euro per l'anno 2022, di 72 milioni di euro per l'anno 2023, di 21 milioni di euro per l'anno 2024, di 9 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 212 del presente articolo, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 908,9 milioni di euro per l'anno 2014, 1.618,5 milioni di euro per l'anno 2015, 2.000,4 milioni di euro per l'anno 2016, 1.933,2 milioni di euro per l'anno 2017, 1.575,6 milioni di euro per l'anno 2018, 1.102,8 milioni di euro per l'anno 2019, 721,1 milioni di euro per l'anno 2020, 455,8 milioni di euro per l'anno 2021, 274,5 milioni di euro per l'anno 2022, 81,9 milioni di euro per l'anno 2023, 21 milioni di euro per l'anno 2024, 9 milioni di euro per l'anno 2025 e 3 milioni di euro per l'anno 2026, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 167.795 soggetti.
  219. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 del presente articolo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziata anche ai sensi del comma 212 del presente articolo, è ridotta di 134 milioni di euro per l'anno 2017, di 295 milioni di euro per l'anno 2018, di 106,54 milioni di euro per l'anno 2019, di 76,97 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,22 milioni di euro per l'anno 2021, di 57,10 milioni di euro per l'anno 2022 e di 54 milioni di euro per l'anno 2023.
  220. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 214 a 218 si provvede altresì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, per 3 milioni di euro per l'anno 2017, per 10 milioni di euro per l'anno 2018, per 22 milioni di euro per l'anno 2019, per 30 milioni di euro per l'anno 2020, per 31 milioni di euro per l'anno 2021, per 28 milioni di euro per l'anno 2022, per 18 milioni di euro per l'anno 2023, per 10 milioni di euro per l'anno 2024, per 6 milioni di euro per l'anno 2025 e per 3 milioni di euro per l'anno 2026.
  221. Le risorse residue dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come conseguenti dai commi da 212 a 219, concorrono alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure in materia pensionistica previste dalla presente legge, e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al comma 216 del presente articolo dovessero venire accertate, anche in via prospettica, economie rispetto ai limiti di spesa di cui al comma 218, primo periodo, del presente articolo, le stesse confluiscono nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  222. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà prevista dal medesimo articolo 1, comma 9, è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizione per effetto degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  223. Per le lavoratrici di cui al comma 222 del presente articolo, restano fermi, ai fini dell'accesso al trattamento pensionistico, il regime degli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il regime delle decorrenze, nonché il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243.
  224. Gli oneri derivanti dai commi 222 e 223 sono valutati in 18,3 milioni di euro per l'anno 2017, in 47,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 87,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 68,6 milioni di euro per l'anno 2020, in 34,1 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,7 milioni di euro per l'anno 2022.
  225. A quota parte degli oneri di cui al comma 224 si provvede:
   a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 2,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 0,9 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,2 milioni di euro per l'anno 2022, mediante le maggiori entrate derivanti dalle misure di cui ai commi 222 e 223;
   b) quanto a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020, mediante il versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 22,2 milioni di euro per l'anno 2018, a 52,5 milioni di euro per l'anno 2019 e a 33,6 milioni di euro per l'anno 2020 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2018, a 30,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 32,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 33,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, della legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  226. Nelle more dell'esercizio della delega di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, per il sostegno degli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 5 milioni di euro per l'anno 2020 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Sono conseguentemente aumentati i limiti di spesa di cui all'articolo 41-bis, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  227. I trattamenti di vecchiaia anticipata di cui ai commi da 226 a 232 del presente articolo sono erogati ai giornalisti interessati dai piani di ristrutturazione o riorganizzazione presentati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali prima della data di entrata in vigore della presente legge, ancorché ne siano esauriti i termini di durata. In tal caso, non si tiene conto, ai fini della decorrenza dei trattamenti ovvero della decadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'alinea del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del periodo intercorrente tra la data di scadenza del piano di ristrutturazione o riorganizzazione e quella di entrata in vigore della presente legge, dalla quale inizia a decorrere nuovamente il predetto termine. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani prende in considerazione le domande di pensionamento secondo l'ordine cronologico di presentazione dei piani, nel rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 226 del presente articolo e delle condizioni di cui all'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  228. Agli oneri derivanti dalle prestazioni di vecchiaia anticipata finanziate ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo concorre il contributo aggiuntivo a carico dei datori di lavoro di cui all'articolo 41-bis, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
  229. L'instaurazione di rapporti di lavoro dipendente o autonomo di cui agli articoli 2222 e seguenti del codice civile, anche in forma di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero la sottoscrizione di contratti per la cessione del diritto d'autore, con i giornalisti che abbiano optato per i trattamenti di vecchiaia anticipata finanziati ai sensi dei commi da 226 a 232 del presente articolo comporta la revoca del finanziamento concesso, anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia instaurato con un'azienda diversa facente capo al medesimo gruppo editoriale.
  230. All'onere derivante dall'attuazione del comma 226 si provvede:
   a) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198;
   b) quanto a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per pari importo e per i medesimi anni, delle risorse disponibili su apposita contabilità speciale, su cui affluiscono 17,5 milioni di euro della quota del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione destinata per l'anno 2017 agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198.

  231. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal comma 230 si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2018, a 5,5 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2021.
  232. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, è incrementato di 17,5 milioni di euro per l'anno 2017.
  233. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 284, quinto periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018 e, conseguentemente, le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi dell'undicesimo periodo del medesimo comma 284, in misura pari a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti dallo stesso comma 284 nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e rimangono acquisite al bilancio dello Stato per l'importo di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per l'anno 2018.
  234. All'articolo 12, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: «2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «2016, 2017, 2018 e 2019». Le disposizioni di cui al primo periodo del presente comma sono estese anche al Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo. L'operatività delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  235. Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, il contributo straordinario a carico del datore di lavoro previsto dall'articolo 33, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 148 del 2015 per l'assegno straordinario per il sostegno al reddito di cui all'articolo 26, comma 9, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, è ridotto, a domanda da presentare dallo stesso datore di lavoro e nei limiti e alle condizioni di cui al comma 236 del presente articolo, di un importo pari all'85 per cento dell'importo equivalente alla somma della prestazione di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e della contribuzione figurativa di cui all'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 22 del 2015, per i nuovi accessi all'assegno straordinario nel 2017, e pari al 50 per cento dell'importo equivalente alla medesima somma, per i nuovi accessi all'assegno straordinario negli anni 2018 e 2019, con riferimento a un limite massimo complessivo di 25.000 accessi nel triennio 2017-2019. Detto importo è calcolato, per ciascun lavoratore coinvolto nei processi di agevolazione all'esodo, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 22 del 2015, e in ogni caso relativamente a un periodo non superiore alla durata dell'assegno straordinario. All'integrazione del finanziamento degli assegni straordinari necessaria per effetto della riduzione del contributo straordinario di cui al primo periodo del presente comma provvede la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, istituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.
  236. Il beneficio di cui al comma 235 è riconosciuto ai datori di lavoro nel limite di 174 milioni di euro per l'anno 2017, di 224 milioni di euro per l'anno 2018, di 139 milioni di euro per l'anno 2019, di 87 milioni di euro per l'anno 2020 e di 24 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate ai sensi del comma 235 ai fini del rispetto dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma e del limite numerico complessivo di cui al comma 235. Fermo restando il limite numerico complessivo di cui al comma 235, qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in via prospettica, dei limiti di spesa annuali di cui al primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate a usufruire del beneficio di cui al comma 235. Alle attività previste l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  237. Per il triennio 2017-2019, i Fondi di solidarietà di cui al comma 234 provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro ai sensi del secondo periodo del presente comma, nei confronti dei lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi sette anni, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi, utili per il conseguimento del diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarietà. Gli oneri di finanziamento sono versati ai Fondi dal datore di lavoro e costituiscono specifica fonte di finanziamento con destinazione riservata alle finalità di cui al primo periodo del presente comma. L'operatività della disposizione di cui ai primi due periodi del presente comma è subordinata all'emanazione dei regolamenti di adeguamento della disciplina dei Fondi di cui al comma 234, da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dall'attuazione di quanto previsto dal presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  238. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come rifinanziata dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è ridotta di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  239. Nelle more dell'attuazione dei provvedimenti legislativi di cui all'articolo 1, comma 388, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'anno 2017 sono definiti, nei limiti delle risorse disponibili nel Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della citata legge n. 208 del 2015, nuovi criteri di accesso alla misura di contrasto alla povertà di cui all'articolo 1, comma 387, lettera a), della medesima legge n. 208 del 2015, anche al fine di ampliare la platea nel rispetto delle priorità previste dalla legislazione vigente. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di prosecuzione della sperimentazione dell'assegno di disoccupazione (ASDI), di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, anche mediante eventuale utilizzo di quota parte delle risorse disponibili nel predetto Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  240. A valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si provvede, nei limiti degli importi rispettivamente indicati:
   a) alla restituzione dell'anticipazione effettuata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri per interventi di pubblica utilità e socialmente utili nei territori di Genova Cornigliano, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
   b) all'estensione degli incentivi di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2017; a tal fine è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2017, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2018 e di 3 milioni di euro per l'anno 2019; conseguentemente, all'articolo 32, comma 3, primo periodo, dello stesso decreto legislativo n. 150 del 2015, le parole: «2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017» e le parole: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015 e di 27 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sono incrementate di 27 milioni di euro per l'anno 2015, di 27 milioni di euro per l'anno 2016 e di 27 milioni di euro per l'anno 2017»;
   c) all'incremento di 15 milioni di euro annui del finanziamento della misura di cui all'articolo 6, comma 4-bis, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, introdotto dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78; conseguentemente, al comma 4-bis dell'articolo 6 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, le parole: «euro 15 milioni annui» sono sostituite dalle seguenti: «euro 30 milioni annui»;
   d) al finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call-center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017.

  241. Il diritto all'astensione dal lavoro di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, è riconosciuto alle lavoratrici autonome nella misura massima di tre mesi.
  242. Durante il periodo di congedo di cui al comma 241, la lavoratrice autonoma ha diritto a percepire un'indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.
  243. L'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è sostituito dal seguente:
  «Art. 24-bis. – (Misure a sostegno della tutela dei dati personali, della sicurezza nazionale, della concorrenza e dell'occupazione nelle attività svolte da call center). 1. Le misure del presente articolo si applicano alle attività svolte da call center indipendentemente dal numero di dipendenti occupati.
  2. Qualora un operatore economico decida di localizzare, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, deve darne comunicazione, almeno trenta giorni prima del trasferimento:
   a) al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché all'Ispettorato nazionale del lavoro a decorrere dalla data della sua effettiva operatività a seguito dell'adozione dei decreti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, indicando i lavoratori coinvolti; la predetta comunicazione è effettuata dal soggetto che svolge il servizio di call center;
   b) al Ministero dello sviluppo economico, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati;
   c) al Garante per la protezione dei dati personali, indicando le misure adottate per garantire il rispetto della legislazione nazionale, e in particolare delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché delle disposizioni concernenti il registro pubblico delle opposizioni, istituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178.
  3. Gli operatori economici che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, hanno localizzato, anche mediante affidamento a terzi, l'attività di call center fuori dal territorio nazionale in un Paese che non è membro dell'Unione europea, devono darne comunicazione ai soggetti di cui al comma 2 entro sessanta giorni dalla medesima data di entrata in vigore, indicando le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi delocalizzati. In caso di omessa o tardiva comunicazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 10.000 euro per ciascun giorno di ritardo.
  4. In attesa di procedere alla ridefìnizione del sistema degli incentivi all'occupazione nel settore dei call center, nessun beneficio, anche fiscale o previdenziale, previsto per tale tipologia di attività può essere erogato a operatori economici che, dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione, delocalizzano l'attività di call center in un Paese che non è membro dell'Unione europea.
  5. Quando un soggetto effettua una chiamata a un call center deve essere informato preliminarmente sul Paese in cui l'operatore con cui parla è fisicamente collocato nonché, a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nell'ipotesi di localizzazione dell'operatore in un Paese che non è membro dell'Unione europea, della possibilità di richiedere che il servizio sia reso tramite un operatore collocato nel territorio nazionale o di un Paese membro dell'Unione europea, di cui deve essere garantita l'immediata disponibilità nell'ambito della medesima chiamata.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando un cittadino è destinatario di una chiamata proveniente da un call center.
  7. In caso di omessa o tardiva comunicazione di cui al comma 2 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150.000 euro per ciascuna comunicazione omessa o tardiva. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), la sanzione è irrogata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ovvero, dalla data della sua effettiva operatività, dall'Ispettorato nazionale del lavoro. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), la sanzione è irrogata, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dal Garante per la protezione dei dati personali. Il mancato rispetto delle disposizioni dei commi 5 e 6 comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione; all'accertamento delle violazioni delle disposizioni dei commi 5 e 6 e all'irrogazione delle relative sanzioni provvede il Ministero dello sviluppo economico. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 161 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ove la mancata informazione di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo integri, altresì, la violazione di cui all'articolo 13 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Al fine di consentire l'applicazione delle predette disposizioni, il Ministero dello sviluppo economico comunica al Garante per la protezione dei dati personali l'accertamento dell'avvenuta violazione.
  8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, nonché di quanto previsto dall'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche il soggetto che ha affidato lo svolgimento di propri servizi a un call center esterno è considerato titolare del trattamento ai sensi degli articoli 4, comma 1, lettera f), e 28 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 ed è conseguentemente responsabile in solido con il soggetto gestore. La constatazione della violazione può essere notificata all'affidatario estero per il tramite del committente.
  9. Qualunque operatore economico che svolge o si avvale di servizi di call center è tenuto a comunicare, su richiesta del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico o del Garante per la protezione dei dati personali, entro dieci giorni dalla richiesta, la localizzazione del call center destinatario della chiamata, o da quale origina la stessa. Il mancato rispetto delle disposizioni del presente comma comporta la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 50.000 euro per ogni violazione.
  10. Per le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori che procedono ad affidamenti di servizi a operatori di call center l'offerta migliore è determinata al netto delle spese relative al costo del personale, determinato ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero sulla base di accordi con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  11. Tutti gli operatori economici che svolgono attività di call center su numerazioni nazionali devono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iscriversi al Registro degli operatori di comunicazione di cui alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 666/08/CONS del 26 novembre 2008, comunicando, altresì, tutte le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi di call center. L'obbligo di iscrizione sussiste anche a carico dei soggetti terzi affidatari dei servizi di call center e deve essere contemplato nel contratto di affidamento del servizio.
  12. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 11 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa pari a 50.000 euro».

  244. Al fine di garantire la continuità del reddito degli operatori del settore della pesca, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione di accordi e contratti collettivi da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e comunque entro il 31 marzo 2017, presso l'INPS è istituito il Fondo di solidarietà per il settore della pesca (FOSPE).
  245. Il FOSPE è costituito da una dotazione iniziale pari a 1 milione di euro a carico del bilancio dello Stato per l'anno 2017 e da contribuzione ordinaria, ripartita tra datori di lavoro e lavoratori nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo, in misura tale da garantire un flusso costante di risorse sufficiente all'avvio dell'attività e alla gestione del Fondo a regime, da individuare anche in relazione all'importo stimato delle prestazioni da erogare, alle compatibilità finanziarie e agli obblighi di equilibrio di bilancio di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché ai livelli retributivi stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative, nel limite massimo pari a due terzi dell'aliquota prevista dall'articolo 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457.
  246. Il FOSPE eroga prestazioni e relative coperture figurative ai dipendenti e comunque a tutti gli imbarcati delle imprese di pesca nonché a quelli delle cooperative di pesca, compresi i soci lavoratori e i soci delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel caso di arresto temporaneo obbligatorio deciso dalle autorità pubbliche competenti e nel caso di sospensioni temporanee dell'attività di pesca per condizioni meteorologiche avverse o per ogni altra causa, organizzativa o ambientale, non imputabile al datore di lavoro, prevista dagli accordi e contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
  247. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali effettua un monitoraggio sul tasso di adesione al FOSPE da parte dei soggetti di cui al comma 246 e presenta alle Camere, entro il 31 ottobre 2017, una relazione sullo stato di attuazione del Fondo, sul suo funzionamento e sul tasso di adesione rilevato.
  248. Per quanto non espressamente previsto dai commi da 244 a 247 del presente articolo si applicano al FOSPE le disposizioni del titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.
  249. Le pensioni a favore dei superstiti di assicurato e pensionato, nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, limitatamente a quelle percepite dagli orfani, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'importo eccedente euro 1.000.
  250. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e nei limiti previsti dagli ultimi tre periodi del presente comma, il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria o alle forme esclusive e sostitutive della medesima affetto da mesotelioma pleurico (c45.0), mesotelioma pericardico (c45.2), mesotelioma peritoneale (c45.1), mesotelioma della tunica vaginale del testicolo (c45.7), carcinoma polmonare (c34) e asbestosi (c61), riconosciuti di origine professionale, ovvero quale causa di servizio, ha diritto al conseguimento di una pensione di inabilità, ancorché non si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione di inabilità di cui al primo periodo, il requisito contributivo si intende perfezionato quando risultino versati a favore dell'assicurato almeno cinque anni nell'intera vita lavorativa. Il beneficio pensionistico di cui ai primi due periodi, che non è cumulabile con altri benefìci pensionistici previsti dalla normativa vigente, è riconosciuto, a domanda, nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte, emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al terzo periodo il riconoscimento del trattamento pensionistico è differito, con criteri di priorità in ragione dell'età anagrafica, dell'anzianità contributiva e, infine, della data di presentazione della domanda, allo scopo di garantire un numero di accessi al pensionamento non superiore al numero di pensionamenti programmato in relazione alle predette risorse finanziarie. Per i lavoratori di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che rientrano nelle fattispecie di cui ai primi due periodi del presente comma, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono emanate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
  251. Le risorse del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, di cui all'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, già trasferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano ed eventualmente non impegnate in favore dei beneficiari, sono riattribuite ai Fondi regionali per l'occupazione dei disabili, di cui all'articolo 14, comma 1, della medesima legge n. 68 del 1999 e sono prioritariamente utilizzate allo scopo di finanziare gli incentivi alle assunzioni delle persone con disabilità successive al 1o gennaio 2015 non coperte dal predetto Fondo di cui all'articolo 13, comma 4, della legge n. 68 del 1999.
  252. Gli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale delle università statali contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi mediante un contributo onnicomprensivo annuale, anche differenziato tra i diversi corsi di laurea e di laurea magistrale, da versare all'università alla quale sono iscritti. Restano ferme le norme in materia di imposta di bollo, le norme in materia di esonero e di graduazione dei contributi, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché le norme sulla tassa regionale per il diritto allo studio, di cui all'articolo 3, commi da 20 a 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Sono comunque ricompresi, all'interno del contributo onnicomprensivo annuale, i contributi per attività sportive.
  253. L'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito da ciascuna università statale con il regolamento di cui al comma 254 del presente articolo. Tutti gli studenti, ad eccezione di coloro che ne sono esonerati ai sensi dell'articolo 3, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono tenuti al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio.
  254. Ciascuna università statale, nell'esercizio della propria autonomia normativa, approva il regolamento in materia di contribuzione studentesca, nel rispetto dei criteri di equità, gradualità e progressività, nonché delle disposizioni dei commi da 252 a 267. In sede di prima applicazione, ciascuna università statale approva il proprio regolamento in materia di contribuzione studentesca entro il 31 marzo 2017. Il regolamento si applica a decorrere dall'anno accademico 2017/2018. In caso di mancata approvazione del regolamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258.
  255. Sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dall'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di studio, aumentata di uno;
   c) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 10 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 25 crediti formativi.

  256. Nel caso di iscrizione al primo anno accademico, l'unico requisito da soddisfare è quello di cui al comma 255, lettera a).
  257. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 7 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro.
  258. Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia inferiore a 30.000 euro e che soddisfano il requisito di cui alla lettera c) del comma 255, ma non quello di cui alla lettera b) del medesimo comma 255, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare quello determinato ai sensi dei commi 255 e 256, aumentato del 50 per cento, con un valore minimo di 200 euro.
  259. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce, nel rispetto di quanto previsto dai commi da 255 a 258 e del principio di equilibrio di bilancio di ciascuna università statale:
   a) eventuali ulteriori casi di esonero, o graduazione, del contributo onnicomprensivo annuale, per specifiche categorie di studenti, individuate in relazione alla carriera universitaria individuale o alla particolare situazione personale;
   b) le modalità di versamento del contributo onnicomprensivo annuale, in una o più rate, unitamente alle maggiorazioni dovute in caso di ritardo nel versamento.

  260. Oltre al contributo onnicomprensivo annuale di cui comma 252, le università statali non possono istituire ulteriori tasse o contributi a carico degli studenti, fino al rilascio del titolo finale di studio, fatti salvi i contributi per i servizi prestati su richiesta dello studente per esigenze individuali e le imposte erariali.
  261. Nel caso di studenti aventi la cittadinanza di Stati non appartenenti all'Unione europea, e non residenti in Italia, per i quali risulti inapplicabile il calcolo dell'ISEE del nucleo familiare di appartenenza ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, l'importo del contributo onnicomprensivo annuale è stabilito dalle singole università statali, anche in deroga ai criteri individuati nei commi da 255 a 258 del presente articolo.
  262. Gli studenti dei corsi di dottorato di ricerca che non sono beneficiari di borsa di studio sono esonerati dal pagamento delle tasse o contributi a favore dell'università. Il regolamento di cui al comma 254 stabilisce il contributo annuale dovuto dagli iscritti ai corsi o scuole di specializzazione.
  263. Gli articoli 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, sono abrogati.
  264. A decorrere dall'anno accademico 2020/2021, i limiti di importo ISEE di cui ai commi 255, 257 e 258 sono aggiornati ogni tre anni, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 252 a 267 del presente articolo.
  265. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 105 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le somme di cui al primo periodo sono ripartite tra le università statali, a decorrere dall'anno 2017, con riferimento all'anno accademico 2016/2017, e conseguentemente per gli anni successivi, in proporzione al numero degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, cui si aggiunge, a decorrere dall'anno 2018, il numero degli studenti esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale ai sensi del comma 255 del presente articolo, moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
  266. Le disposizioni dei commi da 252 a 267 del presente articolo non si applicano alle università non statali, alle università telematiche e alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale, nonché all'università degli studi di Trento.
  267. Le istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, entro il 31 marzo 2017, adeguano i propri regolamenti in materia di contribuzione studentesca alle disposizioni dei commi da 252 a 266. In caso di mancato adeguamento entro il 31 marzo 2017, trovano comunque applicazione le disposizioni dei commi da 255 a 258. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella ripartizione del fondo annuale di dotazione tra le istituzioni di cui al presente comma, tiene conto degli studenti esonerati dal pagamento di ogni contribuzione e di quelli esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale.
  268. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  269. Ai fini della gestione delle risorse del fondo di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi, prevedendo comunque una rappresentanza degli studenti nei relativi organi direttivi. Sono comunque fatti salvi i modelli sperimentali di gestione degli interventi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.
  270. La norma del comma 269 costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica.
  271. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e allo scopo di consentire che l'assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 268 del presente articolo avvenga, in attuazione dell'articolo 18, commi 1, lettera a), e 3, del medesimo decreto legislativo n. 68 del 2012, in misura proporzionale al fabbisogno finanziario delle regioni, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con decreto emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, determina i fabbisogni finanziari regionali.
  272. Le risorse del fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, sono direttamente attribuite al bilancio dell'ente regionale erogatore, a norma del comma 269 del presente articolo, dei servizi per il diritto allo studio, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nelle more della razionalizzazione di cui al medesimo comma 269, tali risorse sono comunque trasferite direttamente agli enti regionali erogatori, previa indicazione da parte di ciascuna regione della quota da trasferire a ciascuno di essi.
  273. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la Fondazione per il Merito, di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, assume la denominazione di «Fondazione Articolo 34». La nuova denominazione sostituisce la precedente, ovunque presente, nel medesimo decreto-legge n. 70 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2011, e in ogni altro provvedimento legislativo o regolamentare.
  274. All'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro dell'economia e delle finanze»;
   b) al comma 6 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « e-bis) i criteri e le metodologie per l'assegnazione delle borse di studio nazionali per il merito e la mobilità».

  275. Entro il 30 aprile di ogni anno, la «Fondazione Articolo 34», sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, bandisce almeno 400 borse di studio nazionali, ciascuna del valore di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, al fine di favorirne l'immatricolazione e la frequenza a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico, nelle università statali, o a corsi di diploma accademico di I livello, nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente.
  276. Sono ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275 gli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) l'ISEE, alla data di emanazione del bando, calcolato ai sensi dell'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è inferiore o eguale a 20.000 euro;
   b) le medie dei voti ottenuti in tutte le materie, negli scrutini finali del penultimo e del terzultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, nonché negli scrutini intermedi dell'ultimo anno, purché comunque effettuati entro la data di scadenza del bando, sono tutte eguali o superiori a 8/10;
   c) i punteggi riportati nelle prove dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), relative alle materie di italiano e matematica, ricadono nel primo quartile dei risultati INVALSI della regione ove ha sede la scuola di appartenenza.

  277. Il limite di importo ISEE di cui al comma 276, lettera a), può essere aggiornato con cadenza triennale con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a seguito del monitoraggio dell'attuazione e dell'efficacia delle norme dei commi da 273 a 289 del presente articolo.
  278. Sono altresì ammessi a partecipare al bando di cui al comma 275, in numero non superiore a due per ciascuna istituzione scolastica, gli studenti che soddisfano le condizioni di cui al comma 276, lettere a) e c), e che, pur non soddisfacendo la condizione di cui al comma 276, lettera b), sono motivatamente qualificati come eccezionalmente meritevoli dal dirigente scolastico della scuola secondaria di secondo grado di appartenenza, su proposta del collegio dei docenti.
  279. I candidati ammessi a partecipare al bando ai sensi dei commi 276 e 278 sono inclusi in un'unica graduatoria nazionale di merito. Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri di valutazione stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 276, lettere a), b) e c), nonché sulla motivazione del giudizio di merito eccezionale di cui al comma 278. Nella fissazione dei predetti criteri, i valori delle medie di cui al comma 276, lettera b), sono rapportati ai valori delle medesime medie nelle scuole della provincia di appartenenza, come calcolati dall'INVALSI.
  280. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo sono assegnate, nell'ordine della graduatoria nazionale di merito, entro il 31 agosto di ogni anno e sono corrisposte allo studente in rate semestrali anticipate, previa verifica del rispetto delle condizioni di cui ai commi 281 e 282.
  281. La prima rata è versata allo studente al momento della comunicazione dell'avvenuta immatricolazione a un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico o a un diploma accademico di I livello, scelto liberamente dallo studente, fermo restando il superamento delle prove di ammissione, ove previste. La seconda rata è versata allo studente entro il 31 marzo dell'anno successivo.
  282. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono confermate, negli anni accademici successivi al primo, per tutta la durata normale del relativo corso di laurea o corso di laurea magistrale a ciclo unico, o corso di diploma accademico di I livello, e sono versate in due rate semestrali annuali, entro il 30 settembre dell'anno di riferimento ed entro il 31 marzo dell'anno successivo, a condizione che lo studente, al 10 agosto di ogni anno accademico, abbia conseguito:
   a) tutti i crediti formativi degli anni accademici precedenti;
   b) almeno 40 crediti formativi dell'anno accademico in corso, con una media dei voti riportati in tutti gli esami sostenuti non inferiore a 28/30 e nessun voto inferiore a 24/30.

  283. Gli studenti beneficiari delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22 e 23, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti delle università statali o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo.
  284. Le borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 sono incompatibili con ogni altra borsa di studio, ad eccezione di quelle destinate a sostenere finanziariamente lo studente per soggiorni di studio all'estero, con tutti gli strumenti e i servizi del diritto allo studio di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, nonché con l'ammissione alle istituzioni universitarie ad ordinamento speciale o ad altre consimili strutture universitarie che offrano gratuitamente agli studenti vitto e alloggio. Lo studente può comunque chiedere di usufruire dei servizi offerti dagli enti regionali per il diritto allo studio, al costo stabilito dai medesimi enti.
  285. Alle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 si applicano, in materia fiscale, le disposizioni dell'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476.
  286. Per il finanziamento delle borse di studio di cui ai commi da 273 a 289 del presente articolo, sono attribuiti alla «Fondazione Articolo 34» 6 milioni di euro per l'anno 2017, 13 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  287. Al finanziamento dell'organizzazione e delle attività ordinarie della «Fondazione Articolo 34» sono attributi 2 milioni di euro per l'anno 2017 e 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2018.
  288. Nelle more del raggiungimento della piena operatività della «Fondazione Articolo 34» e della nomina dei relativi organi di amministrazione, al fine di attuare tempestivamente le finalità dei commi da 273 a 289 con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incaricata di attivare le procedure relative all'emanazione del bando di cui al comma 275, ai fini dell'assegnazione e del versamento delle borse di studio agli studenti vincitori. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definiti le modalità operative e organizzative della cabina di regia e il supporto amministrativo e tecnico alle attività della stessa, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Al raggiungimento della piena operatività della Fondazione e alla nomina dei relativi organi di amministrazione, la cabina di regia decade automaticamente dalle sue funzioni.
  289. La quota parte delle risorse di cui al comma 286 eventualmente non utilizzate per le finalità di cui ai commi da 273 a 288 del presente articolo, da accertare entro il 15 settembre di ogni anno con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo di intervento integrativo per la concessione dei prestiti d'onore e delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  290. In attuazione dell'articolo 6, comma 1, lettera a), della legge 19 novembre 1990, n. 341, nonché dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, sulla base degli obiettivi indicati dal comma 1 del medesimo articolo 3, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica organizzano specifici corsi di orientamento pre-universitario o pre-accademico destinati agli studenti, da svolgere, in collaborazione con le scuole e senza interferenze con l'attività scolastica ordinaria, durante gli ultimi due anni di corso della scuola secondaria di secondo grado o nel periodo intercorrente tra il conseguimento del diploma e l'immatricolazione.
  291. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, dopo le parole: «connesse ai servizi» sono inserite le seguenti: «e al tutorato di cui all'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341».
  292. In attuazione dell'articolo 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, e ai fini di cui al comma 2 del medesimo articolo 13, le università organizzano specifiche attività di tutorato riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali, anche con collaborazioni a tempo parziale di studenti dei corsi di studio o degli anni superiori assegnate ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, come modificato dal comma 291 del presente articolo.
  293. Per le finalità dei commi da 290 a 292, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento pre-universitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e dei commi da 290 a 292 del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.
  294. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, lettera i-octies), dopo le parole: «nonché a favore» sono inserite le seguenti: «degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,»;
   b) all'articolo 100, comma 2, lettera o-bis), dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nonché a favore degli istituti tecnici superiori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008,».

  295. Al fine di incentivare l'attività base di ricerca dei docenti delle università statali, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento delle attività base di ricerca», con uno stanziamento di 45 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  296. Il Fondo di cui al comma 295 è destinato al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio nelle università statali.
  297. Sono esclusi dal finanziamento annuale i ricercatori e i professori di seconda fascia che, alla data di presentazione della domanda di cui al comma 301 del presente articolo, sono in regime di impegno a tempo definito, sono collocati in aspettativa o sono risultati vincitori delle procedure di cui all'articolo 1, commi da 207 a 212, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero usufruiscono di finanziamenti provenienti dallo European Research Council (ERC), da progetti di rilevante interesse nazionale (PRIN) o da ulteriori finanziamenti pubblici, nazionali, europei o internazionali, comunque denominati.
  298. L'importo individuale del finanziamento annuale è pari a 3.000 euro, per un totale di 15.000 finanziamenti individuali. L'assegnazione del finanziamento dovrà tenere conto dell'ordine di elenchi di cui al comma 300, lettere b) e c), in modo che le domande di cui al comma 301 siano soddisfatte nella misura del 75 per cento di quelle presentate dai ricercatori e del 25 per cento di quelle presentate dai professori associati.
  299. Entro il 31 luglio di ogni anno, l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), con riferimento a ciascun settore scientifico- disciplinare, predispone gli elenchi dei ricercatori e dei professori di seconda fascia che possono richiedere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
  300. Nel limite delle disponibilità finanziarie di cui al comma 295, e fermo restando l'importo del finanziamento individuale di cui al comma 298, l'ANVUR predispone gli elenchi di cui al comma 299 sulla base dei seguenti criteri:
   a) la verifica della sussistenza, per ognuno dei ricercatori e dei professori di seconda fascia, delle condizioni di cui al comma 297;
   b) l'inclusione, nell'elenco dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i ricercatori la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei ricercatori appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio;
   c) l'inclusione, nell'elenco dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, di tutti i professori di seconda fascia la cui produzione scientifica individuale, relativa agli ultimi cinque anni, è pari o superiore a un apposito indicatore della produzione scientifica dei professori di seconda fascia appartenenti a ciascun settore scientifico-disciplinare, calcolato dall'ANVUR sulla base dei dati disponibili per l'ultimo triennio.

  301. Entro il 30 settembre di ogni anno ciascun ricercatore e professore di seconda fascia incluso negli elenchi predisposti ai sensi dei commi 299 e 300, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale dell'ANVUR, può presentare la domanda diretta a ottenere il finanziamento annuale individuale delle attività base di ricerca.
  302. Entro il 30 novembre di ogni anno, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce a ciascuna università le risorse per il finanziamento annuale delle attività base di ricerca spettante ai ricercatori e ai professori di seconda fascia.
  303. Al fine di favorire lo sviluppo delle attività di ricerca nelle università statali e di valorizzare le attività di supporto allo svolgimento delle stesse senza maggiori oneri per lo Stato, a decorrere dall'anno 2017:
   a) gli atti e i contratti di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulati dalle università statali non sono soggetti al controllo previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f-bis), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
   b) all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 12, quarto periodo, le parole: «dalle università e» sono sostituite dalle seguenti: «dalle università nonché a quella effettuata» e, al comma 13, quarto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dalle università». Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto dall'articolo 6, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, in termini di minori entrate per lo Stato con riferimento a quanto previsto dal periodo precedente, lo stanziamento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è ridotto di 12 milioni di euro;
   c) all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento».

  304. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di ricerca non sono soggette ad esecuzione forzata. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui ai commi da 295 a 305 sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.
  305. La dotazione finanziaria del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare al sostegno specifico delle «Attività di ricerca a valenza internazionale».
  306. Al fine di consentire il regolare svolgimento dei compiti attribuiti all'ANVUR, è autorizzata l'assunzione, a decorrere dall'anno 2017, di ulteriori 15 unità appartenenti all'area terza del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) – comparto Ministeri, di cui 13 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di ulteriori 2 unità appartenenti all'area seconda del medesimo CCNL – comparto Ministeri, mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  307. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2017 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.
  308. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, con esclusione dei contratti di lavoro domestico e di quelli relativi agli operai del settore agricolo, decorrenti dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta, a domanda e alle condizioni di cui al comma 309 del presente articolo, ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al primo periodo del presente comma, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari almeno al 30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell'articolo 1, comma 33, della legge 13 luglio 2015, n. 107, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza all'interno dei percorsi erogati ai sensi del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell'ambito dei percorsi di cui al capo II del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, ovvero pari almeno al 30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari. L'esonero di cui al primo periodo del presente comma si applica inoltre ai datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, secondo quanto stabilito al medesimo primo periodo, entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche ai fini di cui al comma 309 del presente articolo, al monitoraggio del numero di contratti incentivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  309. Il beneficio contributivo di cui al comma 308 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 7,4 milioni di euro per l'anno 2017, di 40,8 milioni di euro per l'anno 2018, di 86,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 84 milioni di euro per l'anno 2020, di 50,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,3 milioni di euro per l'anno 2022. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie determinate ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande per l'accesso al beneficio di cui al comma 308.
  310. Entro il 31 dicembre 2018 il Governo verifica i risultati del beneficio di cui ai commi 308 e 309, al fine di una sua eventuale prosecuzione.
  311. Il secondo periodo del comma 39 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione.».
  312. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 616-bis è inserito il seguente:
  «616-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, relativamente al programma operativo nazionale “Per la Scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento” del periodo di programmazione 2014/2020, può condurre le verifiche di cui all'articolo 125, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, avvalendosi dei revisori dei conti di cui al comma 616 del presente articolo, rispettando il principio della separazione delle funzioni previsto dalla normativa dell'Unione europea che disciplina l'intervento dei Fondi strutturali».

  313. Nel programma operativo nazionale «Per la scuola – competenze e ambienti per l'apprendimento», relativo al periodo di programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione europea n. 9952 del 17 dicembre 2014, per «istituzioni scolastiche» si intendono tutte le istituzioni scolastiche che costituiscono il sistema nazionale di istruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  314. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituita un'apposita sezione denominata «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  315. Il Fondo di cui al comma 314 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dei commi da 318 a 331.
  316. La quota parte delle risorse di cui al comma 314, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 318 a 339, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  317. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione dei commi da 318 a 339, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.
  318. Entro il 31 dicembre del quarto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è nominata una commissione deputata allo svolgimento delle attività di cui ai commi da 325 a 328. La commissione è composta da sette membri, di cui:
   a) due designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui uno con funzioni di presidente;
   b) quattro designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di due rose di tre membri ciascuna, indicate rispettivamente dall'ANVUR e dal Comitato nazionale dei garanti della ricerca, di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   c) uno indicato dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  319. Entro la medesima data di cui al comma 318, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca richiede all'ANVUR, sulla base dei risultati ottenuti, all'esito dell'ultima valutazione della qualità della ricerca (VQR), dai docenti appartenenti a ciascun dipartimento delle università statali:
   a) la definizione del calcolo di un apposito «Indicatore standardizzato della performance dipartimentale» (ISPD), che tenga conto della posizione dei dipartimenti nella distribuzione nazionale della VQR, nei rispettivi settori scientifico-disciplinari;
   b) l'attribuzione a ognuno dei dipartimenti delle università statali del relativo ISPD.

  320 All'esito delle procedure di cui al comma 319, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca redige e rende pubblica, nel proprio sito internet istituzionale, la graduatoria dei dipartimenti delle università statali, in ordine decrescente rispetto all'ISPD attribuito al singolo dipartimento.
  321. Dal 1o maggio al 31 luglio del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, esclusivamente tramite l'apposita procedura telematica accessibile dal sito internet istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le università statali di appartenenza dei dipartimenti collocati nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320, come aggiornata agli esiti dei pareri negativi di cui al comma 337, terzo periodo, possono presentare la domanda diretta a ottenere, per ognuno dei medesimi dipartimenti, il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.
  322. Il numero massimo di domande ammissibili, per i dipartimenti appartenenti alla stessa università statale, è pari a 15. Nel caso in cui i dipartimenti per i quali l'università statale può presentare la domanda di cui al comma 321 siano superiori a 15, l'università stessa procede a una selezione delle proprie domande dipartimentali, nel numero massimo di 15, motivando la scelta in ragione dell'ISPD attribuito al singolo dipartimento, nonché di ulteriori criteri demandati all'autonoma valutazione del singolo ateneo.
  323. La domanda di cui ai commi 321 e 322:
   a) è presentata, per ciascun dipartimento, con riferimento a una sola delle quattordici aree disciplinari del Consiglio universitario nazionale (CUN);
   b) contiene un progetto dipartimentale di sviluppo, avente durata quinquennale, e relativo: agli obiettivi di carattere scientifico; all'utilizzo del finanziamento per il reclutamento, ai sensi degli articoli 18 e 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, del personale docente, ovvero per il reclutamento di personale tecnico e amministrativo; alla premialità, ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 240 del 2010; all'investimento in infrastrutture per la ricerca; allo svolgimento di attività didattiche di elevata qualificazione; alla presenza di eventuali cofinanziamenti attribuiti al progetto dipartimentale;
   c) qualora, al medesimo dipartimento, afferissero docenti appartenenti a più aree disciplinari, il progetto di cui alla lettera b) deve dare preminenza alle aree disciplinari che hanno ottenuto, all'esito dell'ultima VQR, i migliori risultati.

  324. Il numero complessivo dei dipartimenti che possono ottenere il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 è pari a 180. Il numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, non può essere inferiore a 5 né superiore a 20. La suddivisione del numero dei dipartimenti finanziati, con riferimento a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN, è stabilita, nel limite delle risorse economiche di cui ai commi da 314 a 317, con il decreto di cui al comma 318, e tenuto conto:
   a) della numerosità della singola area disciplinare, in termini di dipartimenti ad essa riferibili;
   b) di criteri informati ad obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana.

  325. La valutazione delle domande presentate ai sensi dei commi 321, 322 e 323 per la selezione dei dipartimenti di cui al comma 324 è affidata alla commissione di cui al comma 318 e si svolge mediante due fasi successive.
  326. Nella prima fase, la commissione procede a valutare le domande presentate da ciascuna università statale in relazione al solo dipartimento che ha ottenuto la migliore collocazione nelle prime 350 posizioni della graduatoria di cui al comma 320. La valutazione della domanda ha ad oggetto il progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c). Esclusivamente in caso di esito positivo della valutazione, il dipartimento consegue il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, nei limiti massimi delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna delle 14 aree disciplinari del CUN ai sensi del comma 324.
  327. Nella seconda fase, tenuto conto del numero dei dipartimenti ammessi e di quelli esclusi dal finanziamento ai sensi del comma 326, la commissione valuta le rimanenti domande assegnando a ognuna di esse un punteggio da 1 a 100, di cui 70 punti sono attribuiti in base all'ISPD del singolo dipartimento e 30 punti sono attribuiti in base al progetto dipartimentale di sviluppo di cui al comma 323, lettere b) e c), in relazione alla coerenza e alla fattibilità dei contenuti del medesimo progetto. La graduatoria risultante all'esito di questa seconda fase suddivide i dipartimenti in base alla relativa area disciplinare di appartenenza e assegna il finanziamento di cui ai commi da 314 a 317 ai dipartimenti che, nei limiti del numero complessivo di cui al comma 324, sono utilmente posizionati.
  328. Entro il 31 dicembre del quinto anno di erogazione del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317, la commissione pubblica, nel sito internet istituzionale dell'ANVUR, l'elenco dei dipartimenti che sono risultati assegnatari del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317. Entro il 31 marzo di ognuno dei cinque anni successivi alla predetta pubblicazione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasferisce alle università statali cui appartengono i dipartimenti il relativo finanziamento. L'università è vincolata all'utilizzo di queste risorse a favore dei dipartimenti finanziati.
  329. Il quarto periodo del comma 1 dell'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è sostituito dal seguente: «In tal caso, le università possono prevedere, con appositi regolamenti, compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico amministrativo che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi ovvero di finanziamenti pubblici o privati».
  330. La selezione di cui ai commi 326 e 327 è svolta con cadenza quinquennale. Le attività di supporto alla commissione di cui al comma 318 da parte della competente direzione generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per la partecipazione alle riunioni della commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Eventuali rimborsi di spese di missione sono posti a carico delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  331. Per il primo quinquennio di istituzione del Fondo di cui ai commi da 314 a 317 e relativamente agli anni 2018-2022:
   a) il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui al comma 318, è adottato entro il 30 aprile 2017;
   b) le attività di cui ai commi 319 e 320 devono concludersi entro il 30 aprile 2017;
   c) il termine per la presentazione delle domande di cui al comma 321 è fissato al 31 luglio 2017;
   d) il termine per la pubblicazione dell'elenco di cui al comma 328, primo periodo, è fissato al 31 dicembre 2017; i termini per il trasferimento del finanziamento annuale di cui al comma 328, secondo periodo, sono fissati al 31 marzo 2018, al 31 marzo 2019, al 31 marzo 2020, al 31 marzo 2021 e al 31 marzo 2022.

  332. L'importo annuale del finanziamento di cui ai commi da 314 a 331 è pari a 1.350.000 euro.
  333. L'importo di cui al comma 332:
   a) è ridotto del 20 per cento per il primo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
   b) è ridotto del 10 per cento per il secondo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
   c) è mantenuto invariato per il terzo quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
   d) è aumentato del 10 per cento per il quarto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento;
   e) è aumentato del 20 per cento per il quinto quintile, calcolato in base all'organico su base nazionale, dei dipartimenti che, ai sensi del comma 327, sono risultati assegnatari del finanziamento.

  334. Per i dipartimenti appartenenti alle aree disciplinari dal n. 1 al n. 9 del CUN, l'importo di cui al comma 332 è aumentato di 250.000 euro, utilizzabili esclusivamente per investimenti in infrastrutture per la ricerca.
  335. L'importo complessivo del finanziamento quinquennale di cui ai commi da 314 a 317 e di cui al comma 332 è assoggettato alle seguenti modalità di utilizzazione:
   a) non più del 70 per cento, tenuto conto di quanto previsto all'articolo 18, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, può essere impiegato per le chiamate dei professori e per il reclutamento di ricercatori, a norma degli articoli 18 e 24 della medesima legge n. 240 del 2010, e per il reclutamento del personale tecnico e amministrativo;
   b) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per le chiamate di professori esterni all'università cui appartiene il dipartimento ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   c) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, almeno il 25 per cento deve essere impiegato per il reclutamento di ricercatori, a norma dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240;
   d) nel rispetto del limite percentuale di cui alla lettera a) del presente comma, per le chiamate dirette di professori ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230.

  336. L'erogazione del finanziamento di cui al comma 331 è interrotta a seguito del mutamento di denominazione del dipartimento e in conseguenza della sua cessazione.
  337. Entro il 31 gennaio dell'ultimo anno di erogazione del finanziamento di cui al comma 331, l'università, per ogni dipartimento, è tenuta a presentare, alla commissione di cui al comma 318, una relazione contenente il rendiconto concernente l'utilizzazione delle risorse economiche derivanti dal medesimo finanziamento e i risultati ottenuti rispetto ai contenuti individuati nel progetto di cui al comma 323, lettere b) e c). La commissione, entro tre mesi dalla presentazione della relazione, riscontrata la corrispondenza tra l'utilizzazione delle risorse economiche e gli obiettivi del progetto, verificato il rispetto delle modalità di utilizzazione di cui al comma 335, esprime il proprio motivato giudizio. In caso di giudizio negativo, l'università non può presentare per lo stesso dipartimento la domanda diretta all'ottenimento, per il quinquennio successivo, del finanziamento di cui ai commi da 314 a 317.
  338. Al fine di favorire l'utilizzazione dei finanziamenti di cui ai commi da 314 a 331 e al presente articolo, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ma consente di computare le eventuali chiamate di coloro che sono stati titolari dei contratti nell'ambito delle risorse vincolate di cui all'articolo 18, comma 4»;
   b) all'articolo 24, comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   « b) contratti triennali, riservati a candidati che hanno usufruito dei contratti di cui alla lettera a), ovvero che hanno conseguito l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all'articolo 16 della presente legge, ovvero che sono in possesso del titolo di specializzazione medica, ovvero che, per almeno tre anni anche non consecutivi, hanno usufruito di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, o di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della presente legge, o di borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri».

  339. All'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   « i-bis) svolge, con cadenza quinquennale, la valutazione della qualità della ricerca delle università e degli enti di ricerca, sulla base di un apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, emanato entro il 31 marzo dell'anno successivo al quinquennio oggetto di valutazione, e diretto a individuare le linee-guida concernenti lo svolgimento della medesima valutazione e le risorse economiche a tal fine necessarie. La valutazione della qualità della ricerca deve essere conclusa entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'emanazione del decreto di cui al precedente periodo».

  340. Al fine di consentire la definizione dei progetti avviati nell'ambito dell'ufficio per il processo con la partecipazione dei soggetti di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, alla scadenza del periodo di perfezionamento di cui al predetto comma, è autorizzato, a domanda, lo svolgimento, da parte dei medesimi soggetti, di un ulteriore periodo di perfezionamento, per una durata non superiore a dodici mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli stessi uffici giudiziari ove sono stati assegnati con decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015. Durante il periodo autorizzato a norma del presente comma è riconosciuto il diritto all'attribuzione della borsa di studio per l'importo e con le modalità di cui all'articolo 9 del citato decreto del Ministro della giustizia 20 ottobre 2015.  
  341. La domanda di cui al comma 340 è redatta e trasmessa secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore generale del personale e della formazione del Ministero della giustizia e fatta pervenire al predetto Ministero, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un'attestazione del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 50, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dalla quale risulti che lo svolgimento da parte del richiedente dell'ulteriore periodo di perfezionamento di cui al comma 340 è funzionale alle esigenze dell'ufficio.  
  342. Per i soggetti di cui al comma 340 resta fermo il riconoscimento dei titoli di preferenza e di merito in conformità a quanto previsto dall'articolo 50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  343. Per le finalità di cui al comma 340 è autorizzata la spesa di euro 5.807.509 per l'anno 2017, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 21-quater, comma 5, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, limitatamente agli anni 2016 e 2017.
  344. Al fine di promuovere forme di imprenditoria in agricoltura, ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, con età inferiore a quaranta anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il 1o gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. L'esonero di cui al primo periodo, decorsi i primi trentasei mesi, è riconosciuto per un periodo massimo di dodici mesi nel limite del 66 per cento e per un periodo massimo di ulteriori dodici mesi nel limite del 50 per cento. L'esonero di cui al presente comma spetta ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, in presenza delle nuove iscrizioni di cui al primo periodo, nonché ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a quaranta anni che nell'anno 2016 hanno effettuato l'iscrizione nella previdenza agricola con aziende ubicate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di nuove iscrizioni effettuate ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  345. Le disposizioni di cui al comma 344 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  346. Al fine di garantire un sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio è riconosciuta per ciascun lavoratore, per l'anno 2017 e nel limite di spesa di 11 milioni di euro per il medesimo anno, un'indennità giornaliera onnicomprensiva pari a 30 euro.
  347. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità relative al pagamento dell'indennità di cui al comma 346.
  348. Al fine di sostenere le famiglie e di incentivare la natalità, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo di sostegno alla natalità» volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1o gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.
  349. La dotazione del Fondo di sostegno alla natalità è pari a 14 milioni di euro per l'anno 2017, 24 milioni di euro per l'anno 2018, 23 milioni di euro per l'anno 2019, 13 milioni di euro per l'anno 2020 e 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Con decreto del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché quelli di rilascio e di operatività delle garanzie.
  350. Ai fini della predisposizione e dell'attuazione del terzo Piano di azione da adottare in ottemperanza della risoluzione n. 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (S/RES/1325) sulle donne, la pace e la sicurezza e delle risoluzioni seguenti, incluse le azioni di promozione, monitoraggio e valutazione, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  351. Al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 9, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  « 1. L'importo dovuto a titolo di sanzione pecuniaria civile è recuperato secondo le disposizioni stabilite dalla parte VII del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115»;
   b) all'articolo 10, comma 1, le parole: «devoluto a favore della Cassa delle ammende» sono sostituite dalle seguenti: «versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno riguardante il Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, per le finalità di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2016, n. 122».

  352. All'articolo 1, comma 367, alinea, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «30 maggio 2002, n. 115,» sono inserite le seguenti: «nonché alle sanzioni pecuniarie civili di cui al decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7,».
  353. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico sulle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.
  354. L'applicazione delle disposizioni concernenti il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, introdotte in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonché, per l'anno 2016, dall'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è prorogata anche per gli anni 2017 e 2018. La durata del congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è aumentata a due giorni per l'anno 2017 e a quattro giorni per l'anno 2018, che possono essere goduti anche in via non continuativa; al medesimo congedo si applica la disciplina di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Per l'anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima. Alla copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 20 milioni di euro per l'anno 2017 e alla parziale copertura degli oneri derivanti dai primi tre periodi del presente comma, valutati in 41,2 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede, , quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2017 e a 31,2 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  355. Con riferimento ai nati a decorrere dal 1o gennaio 2016, per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, nonché per l'introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche, è attribuito, a partire dall'anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità. Il buono è corrisposto dall'INPS al genitore richiedente, previa presentazione di idonea documentazione attestante l'iscrizione e il pagamento della retta a strutture pubbliche o private. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 144 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018, 300 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma. L'INPS provvede al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma inviando relazioni mensili alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al limite di spesa programmato, l'INPS non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 2, comma 6, della legge 22 dicembre 2008, n. 203; il beneficio di cui al presente comma non è altresì fruibile contestualmente con il beneficio di cui ai commi 356 e 357.
  356. Al fine di sostenere la genitorialità, verificato il buon risultato del periodo sperimentale, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative.
  357. Ai medesimi fini di cui al comma 356, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, ferme restando le relative disposizioni attuative, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici.
  358. Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione, oltre alle risorse destinate alle predette iniziative già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge, per l'anno 2017 possono concorrere ulteriori risorse, fino a complessivi 20 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
  359. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis del medesimo decreto-legge n. 93 del 2013, 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  360. Le risorse del Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non utilizzate per l'anno 2016 confluiscono per l'anno 2017 nel Fondo medesimo.
  361. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008 n. 189, è ridotto di 5 milioni di euro nell'anno 2017.
  362. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016:
   a) è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo 5 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
   b) è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 e di 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi di cui all'articolo 14 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

  363. Le regioni colpite, in coerenza con la programmazione del Commissario per la ricostruzione dei territori interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016 nominato con decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 2016, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 2016, possono destinare, nell'ambito dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 e per il conseguimento delle finalità dagli stessi previste, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro, anche a valere su quelle aggiuntive destinate dall'Unione europea all'Italia ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  364. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 365 e 366, 1.920,8 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.633 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  365. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno e il Ministro della difesa, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) determinazione, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) definizione, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) definizione, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, ovvero, per il solo anno 2017, proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste. Al riordino delle carriere del personale non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alla valorizzazione delle peculiari condizioni di impiego professionale del personale medesimo nelle attività di soccorso pubblico, rese anche in contesti emergenziali, sono altresì destinati una quota parte delle risorse disponibili nei fondi incentivanti del predetto personale aventi carattere di certezza, continuità e stabilità, per un importo massimo annuo di 5,3 milioni di euro, i risparmi strutturali di spesa corrente già conseguiti, derivanti dall'ottimizzazione e dalla razionalizzazione dei settori di spesa del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativi alle locazioni passive delle sedi di servizio, ai servizi di mensa al personale e ai servizi assicurativi finalizzati alla copertura dei rischi aeronautici, nonché una quota parte del fondo istituito dall'articolo 1, comma 1328, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le risorse destinate alle finalità di cui al precedente periodo sono determinate in misura non inferiore a 10 milioni di euro.

  366. Per il concorso alle finalità di cui al comma 364, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è iscritto un fondo con una autonoma dotazione di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  367. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 si provvede ad aggiornare i criteri di determinazione degli oneri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 dell'8 giugno 2016, in coerenza con quanto previsto dalla lettera a) del medesimo comma 365.
  368. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2017». Sono altresì prorogate, fino al 31 dicembre 2017, le graduatorie vigenti del personale dei corpi di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  369. All'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «30 marzo 2001, n. 165,» sono inserite le seguenti: «e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico,» e sono soppresse le parole da: «di cui 74 milioni» fino alla fine del comma.
  370. Per gli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non hanno assolto per gli anni 2011-2014 ai vincoli in materia di personale ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il riversamento di cui all'articolo 1, comma 417, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per l'anno 2017, è pari al 16 per cento e soddisfa gli obblighi di cui al predetto articolo 9.
  371. La dotazione del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
  372. Nelle more della conclusione dei processi di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Ministero della giustizia, per il triennio 2017-2019, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un contingente di personale amministrativo non dirigenziale per un massimo di 1.000 unità da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria, nei limiti delle dotazioni organiche, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante l'utilizzo di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  373. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 366, della presente legge avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivante, in applicazione dei vigenti ordinamenti didattici e quadri orari, dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare una cattedra o un posto interi, anche costituiti tra più scuole. La predetta quota di posti viene sottratta in misura numericamente pari dal contingente previsto in organico di fatto all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  374. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  375. L'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, si interpreta nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato sono quelli sottoscritti a decorrere dal 1o settembre 2016.
  376. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019.
  377. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice G7, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  378. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è soppresso a decorrere dal 1o gennaio 2017. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dal primo periodo del presente comma provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 184 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  379. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, le parole: «30 novembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2017» e dopo le parole: «per l'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «e di 128 milioni di euro per l'anno 2017».
  380. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 agosto 2017».
  381. Per l'attuazione degli interventi relativi all'organizzazione e allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), anche per adeguamenti di natura infrastrutturale e per le esigenze di sicurezza, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2017.
  382. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 15, le parole: «ovvero partecipare alla definizione, realizzazione ed utilizzo dell'infrastruttura nazionale per l'interoperabilità per il FSE conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7, resa disponibile dall'Agenzia per l'Italia digitale» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero utilizzare l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, da rendere conforme ai criteri stabiliti dai decreti di cui al comma 7»;
   b) il comma 15-ter è sostituito dal seguente:
  « 15-ter. Ferme restando le funzioni del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, l'Agenzia per l'Italia digitale, sulla base delle esigenze avanzate dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito dei rispettivi piani, cura, in accordo con il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze e con le regioni e le province autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a garantire l'interoperabilità dei FSE, la cui realizzazione è curata dal Ministero dell'economia e delle finanze attraverso l'utilizzo dell'infrastruttura del Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12 novembre 2011, garantendo:
    1) l'interoperabilità dei FSE e dei dossier farmaceutici regionali;
    2) l'identificazione dell'assistito, attraverso l'allineamento con l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA), di cui all'articolo 62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della realizzazione dell'ANA, l'identificazione dell'assistito è assicurata attraverso l'allineamento con l'elenco degli assistiti gestito dal Sistema Tessera sanitaria, ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;
    3) per le regioni e province autonome che, entro il 31 marzo 2017, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero della salute di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del comma 15, l'interconnessione dei soggetti di cui al presente articolo per la trasmissione telematica dei dati di cui ai decreti attuativi del comma 7, ad esclusione dei dati di cui al comma 15-septies, per la successiva alimentazione e consultazione del FSE da parte delle medesime regioni e province autonome, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute;
    4) a partire dal 30 aprile 2017, la gestione delle codifiche nazionali e regionali stabilite dai decreti di cui al comma 7, rese disponibili dalle amministrazioni ed enti che le detengono, secondo le modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute»;
   c) al comma 15-quater, le parole: «e il Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, congiuntamente con il Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della predetta intesa del 23 marzo 2005»;
   d) dopo il comma 15-quinquies, sono aggiunti i seguenti:
  « 15-sexies. Qualora la regione, sulla base della valutazione del Comitato e del Tavolo tecnico di cui al comma 15-quater, non abbia adempiuto nei termini previsti dal medesimo comma 15-quater, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, diffida la regione ad adempiere entro i successivi trenta giorni. Qualora, sulla base delle valutazioni operate dai medesimi Comitato e Tavolo tecnico, la regione non abbia adempiuto, il Presidente della regione, nei successivi trenta giorni in qualità di commissario ad acta, adotta gli atti necessari all'adempimento e ne dà comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai citati Comitato e Tavolo tecnico.
  15-septies. Il Sistema Tessera sanitaria realizzato in attuazione dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro il 30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e ai dossier farmaceutici regionali, attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema Tessera sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica e specialistica a carico del Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa».

  383. Per l'attuazione del comma 15-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dal comma 382, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  384. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 15-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è ridotta di 5 milioni di euro per l'anno 2017, di 4,92 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
  385. Ferme restando le disposizioni inerenti all'accesso alla quota premiale del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché le disposizioni in materia di piani di rientro, di cui all'articolo 2, commi da 77 a 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Sempre a livello sperimentale per l'anno 2017, ogni regione può proporre al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza, di seguito denominato «Comitato LEA», di cui all'articolo 9 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, un programma di miglioramento e riqualificazione di determinate aree del servizio sanitario regionale, anche sulla base delle valutazioni operate dal Comitato stesso in ordine all'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e tenuto conto delle valutazioni del sistema di garanzia di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.
  386. I programmi di cui al comma 385, di durata annuale, da presentare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e da approvare entro i successivi trenta giorni da parte del Comitato LEA, individuano aree prioritarie d'intervento specifiche di ciascun contesto regionale, definendo i relativi indicatori di valutazione. Per le regioni sottoposte a piano di rientro, tali programmi integrano, ove necessario, il programma operativo di prosecuzione del piano di rientro e sono approvati dal Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005.
  387. I programmi di cui al comma 385 recano altresì:
   a) le modalità e i tempi per la verifica della realizzazione degli obiettivi indicati;
   b) le forme di monitoraggio degli obiettivi intermedi e finali da effettuare da parte del Comitato LEA e, per le regioni sottoposte a piano di rientro, da parte del Comitato LEA congiuntamente con il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti.

  388. Con accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2017, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità di riparto tra le regioni dell'incremento sperimentale della quota di premialità per il 2017 di cui al comma 385 e l'accesso alle forme premiali in attuazione dei programmi di cui al medesimo comma. La mancata presentazione del programma ovvero la verifica negativa annuale dell'attuazione del programma medesimo determina, per la regione interessata, la perdita, per il medesimo anno 2017, del diritto di accesso alla quota prevista. Le somme eventualmente rese disponibili in conseguenza dell'applicazione della disposizione del periodo precedente sono integralmente riattribuite alle restanti regioni in maniera proporzionale all'accesso previsto.
  389. Il Comitato LEA redige una relazione in ordine all'attività sperimentale di cui ai commi da 385 a 388.
  390. Al fine di migliorare le performance e di perseguire l'efficienza dei fattori produttivi e dell'allocazione delle risorse delle aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, all'articolo 1, comma 524, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di euro».
  391. Le disposizioni di cui ai commi da 524 a 536 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono al finanziamento del servizio sanitario esclusivamente con risorse dei propri bilanci, compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle conseguenti norme di attuazione.
  392. Per gli anni 2017 e 2018, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, indicato dall'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è rideterminato rispettivamente in 113.000 milioni di euro e in 114.000 milioni di euro. Per l'anno 2019 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è stabilito in 115.000 milioni di euro. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano gli effetti finanziari previsti dal presente comma, mediante la sottoscrizione di singoli accordi con lo Stato, da stipulare entro il 31 gennaio 2017. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014 e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.
  393. A decorrere dall'anno 2017 una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui ai commi 400, 401, 408 e 409.
  394. Con i medesimi accordi di cui al comma 392 le regioni a statuto speciale assicurano il contributo a loro carico previsto dall'intesa dell'11 febbraio 2016; decorso il termine del 31 gennaio 2017, all'esito degli accordi sottoscritti, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, entro i successivi trenta giorni, con proprio decreto attua quanto previsto per gli anni 2017 e successivi dalla citata intesa dell'11 febbraio 2016, al fine di garantire il conseguimento dell'obiettivo programmatico di finanza pubblica per il settore sanitario.
  395. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui al comma 569 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applicano alle regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Il Comitato e il Tavolo tecnico di cui rispettivamente agli articoli 9 e 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, predispongono, per le medesime regioni, una relazione ai Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, anche al fine delle determinazioni di cui all'articolo 2, comma 84, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  396. Il comma 570 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  397. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 398 a 407.
  398. A decorrere dall'anno 2017, il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è calcolato al lordo della spesa per i farmaci di classe A in distribuzione diretta e distribuzione per conto, ed è rideterminato nella misura del 6,89 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica ospedaliera assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti».
  399. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal comma 398, il tetto della spesa farmaceutica territoriale, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato nella misura del 7,96 per cento. Conseguentemente il tetto della spesa farmaceutica territoriale assume la denominazione di «tetto della spesa farmaceutica convenzionata».
  400. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui. Tale Fondo è finanziato rispettivamente per 325 milioni di euro per l'anno 2017, 223 milioni di euro per l'anno 2018, 164 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo, e per 175 milioni di euro per l'anno 2017, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  401. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi, con una dotazione di 500 milioni di euro annui, mediante utilizzo delle risorse del comma 393 del presente articolo.
  402. Per gli effetti di quanto previsto ai commi 400 e 401, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica, da adottare entro il 31 marzo 2017, sono stabiliti i criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per la eventuale riduzione del prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque entro e non oltre il 31 marzo 2017, i farmaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli già individuati dall'AIFA.
  403. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.
  404. I farmaci di cui al comma 402 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA.
  405. Le risorse dei fondi di cui ai commi 400 e 401 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali di cui ai citati commi 400 e 401, secondo le modalità individuate con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  406. La spesa per l'acquisto dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi concorre al raggiungimento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui al comma 398 per l'ammontare eccedente annualmente l'importo di ciascuno dei fondi di cui ai commi 400 e 401.
  407. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  « 11-quater. L'esistenza di un rapporto di biosimilarità tra un farmaco biosimilare e il suo biologico di riferimento sussiste solo ove accertato dalla European Medicine Agency (EMA) o dall'Agenzia italiana del farmaco, tenuto conto delle rispettive competenze. Non è consentita la sostituibilità automatica tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare né tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto per i farmaci biosimilari non possono essere posti in gara nel medesimo lotto princìpi attivi differenti, anche se aventi le stesse indicazioni terapeutiche. Al fine di razionalizzare la spesa per l'acquisto di farmaci biologici a brevetto scaduto e per i quali siano presenti sul mercato i relativi farmaci biosimilari, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici quando i medicinali sono più di tre a base del medesimo principio attivo. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono considerare lo specifico principio attivo(ATC di V livello), i medesimi dosaggio e via di somministrazione;
   b) al fine di garantire un'effettiva razionalizzazione della spesa e nel contempo un'ampia disponibilità delle terapie, i pazienti devono essere trattati con uno dei primi tre farmaci nella graduatoria dell'accordo-quadro, classificati secondo il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il medico è comunque libero di prescrivere il farmaco, tra quelli inclusi nella procedura di cui alla letto a), ritenuto idoneo a garantire la continuità terapeutica ai pazienti;
   c) in caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco biologico durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro sessanta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più farmaci biosimilari contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento nel rispetto di quanto prescritto dalle lettere a) e b);
   d) l'ente appaltante è tenuto ad erogare ai centri prescrittori i prodotti aggiudicati con le procedure previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
   e) eventuali oneri economici aggiuntivi, derivanti dal mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, non possono essere posti a carico del Servizio sanitario nazionale».

  408. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, a 127 milioni di euro per l'anno 2018 e a 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto di vaccini ricompresi nel nuovo piano nazionale vaccini (NPNV) di cui all'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
  409. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale da svolgere ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge n. 208 del 2015. Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
  410. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricerca, in deroga a quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e gli Istituti zooprofilattici sperimentali possono continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca, sia con qualifica di ricercatore, sia con qualifiche afferenti alle professionalità della ricerca, assunto con contratti flessibili, in servizio presso tali istituti alla data del 31 dicembre 2016.
  411. In sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, previsti dall'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016 è compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer.
  412. Ai fini della copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale, come determinati a seguito dell'aggiornamento dei criteri di cui al comma 367, è vincolata, a decorrere dalla data di adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 365, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 392.
  413. Il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, avvia, tramite la società Consip Spa, un'analisi volta ad individuare nuovi strumenti di acquisto centralizzato di beni e correlati servizi, anche mediante modelli organizzativi che prevedano l'acquisizione di beni durevoli e la concessione dell'utilizzo degli stessi da parte delle amministrazioni o dei soggetti pubblici interessati senza che dai suddetti modelli organizzativi derivino discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese.
  414. Dalla disposizione di cui al comma 413 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  415. Al fine di migliorare l'efficienza, la rapidità e il monitoraggio dei processi di approvvigionamento di beni e servizi delle amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti, avvia una sperimentazione, che non deve comportare discriminazioni o esclusioni per le micro e le piccole imprese, sulla cui base procede come acquirente unico per le merceologie dell'energia elettrica e del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto, per il medesimo Ministero e per il Ministero dell'interno e le loro rispettive articolazioni territoriali.
  416. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i tempi di attuazione, nonché le strutture dei Ministeri coinvolte nella sperimentazione di cui al comma 415.
  417. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri interessati, possono essere individuate ulteriori amministrazioni e ulteriori categorie merceologiche cui è applicata la sperimentazione di cui al comma 415.
  418. Dalle disposizioni di cui ai commi da 415 a 417 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  419. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 512, le parole: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori»;
   b) dopo il comma 514 è aggiunto il seguente:
  « 514-bis. Per i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica secondo quanto indicato nel Piano triennale di cui al comma 513, le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ricorrono a Consip Spa, nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine Consip Spa può supportare i soggetti di cui al periodo precedente nell'individuazione di specifici interventi di semplificazione, innovazione e riduzione dei costi dei processi amministrativi. Per le attività di cui al presente comma è previsto un incremento delle dotazioni destinate al finanziamento del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a euro 3.000.000 per l'anno 2017 e a euro 7.000.000 a decorrere dal 2018»;
   c) al comma 515, dopo le parole: «di cui al comma 513,» sono inserite le seguenti: «compresa quella relativa alle acquisizioni di particolare rilevanza strategica di cui al comma 514-bis,».

  420. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. Nell'ambito del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori opera un Comitato guida, disciplinato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2, il quale, oltre ai compiti previsti dal medesimo decreto, fornisce attraverso linee guida indicazioni utili per favorire lo sviluppo delle migliori pratiche con riferimento alle procedure di cui al comma 3 da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, ivi inclusa la determinazione delle fasce di valori da porre a base d'asta e delle modalità per non discriminare o escludere le micro e le piccole imprese. I soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 trasmettono al Comitato guida, nel caso di non allineamento alle linee guida di cui al periodo precedente, una preventiva comunicazione specificamente motivata sulla quale il Comitato guida può esprimere proprie osservazioni».

  421. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria. In tale caso l'Autorità nazionale anticorruzione rilascia il codice identificativo di gara (CIG)».

  422. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, che tengono conto anche dell'allineamento, da parte dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2, delle indicazioni del Comitato guida fornite ai sensi del comma 2-bis del presente articolo».
  423. Con Accordo da sancire in sede di Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 28 febbraio 2017 sono definite le attività da porre in essere per pervenire alla definizione di linee di indirizzo per l'efficientamento e la definizione di standard con riferimento ai magazzini e alla logistica distributiva, alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché alle politiche e ai processi di gestione delle risorse umane.
  424. L'obbligo di approvazione del programma biennale degli acquisti di beni e servizi, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alla vigente normativa sugli allegati al bilancio degli enti locali, stabilita dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, si applica a decorrere dal bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018.
  425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri competenti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le riduzioni di spesa apportate con la presente legge, quale concorso dei Ministeri agli obiettivi di finanza pubblica, possono essere rimodulate nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione.
  426. All'articolo 1, comma 624, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «, euro 26 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 ed euro 16 milioni per l'anno 2019»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per gli anni 2017, 2018 e 2019, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 26 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 16 milioni di euro per l'anno 2019, al netto di quanto effettivamente versato per ciascun anno del triennio 2017-2019».

  427. All'articolo 1, comma 623, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2016».
  428. Le maggiori entrate accertate e riscosse dagli uffici all'estero del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, rispetto all'esercizio finanziario 2014, derivanti dall'applicazione della tariffa dei diritti consolari di cui al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, e dall'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2017, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 41-bis, comma 2, del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile a decorrere dal 2017, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, la somma di 4 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato in ciascun anno dal 2017.
  429. I proventi derivanti dal versamento di 300 euro effettuato da persona maggiorenne a corredo della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 7-bis della sezione I della tabella dei diritti consolari da riscuotersi dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, introdotto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono riassegnati nella misura del 30 per cento, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione della spesa dell'esercizio in corso del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con proprio decreto, trasferisce le risorse ricevute dal Ministero dell'economia e delle finanze agli uffici dei consolati di ciascuna circoscrizione consolare che hanno ricevuto il versamento del contributo di 300 euro di cui al primo periodo in proporzione ai versamenti ricevuti. Le somme accreditate ai consolati sono destinate al rafforzamento dei servizi consolari per i cittadini italiani residenti o presenti all'estero, con priorità per la contrattualizzazione di personale locale da adibire, sotto le direttive e il controllo dei funzionari consolari, allo smaltimento dell'arretrato riguardante le pratiche di cittadinanza presentate presso i medesimi uffici consolari.
  430. Il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è ridotto di 0,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  431. A decorrere dall'anno 2017 i benefìci di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, sono corrisposti nel limite del 48,7 per cento.
  432. Ai fini della razionalizzazione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'efficientamento delle modalità di bigliettazione degli istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, le Soprintendenze speciali di cui all'articolo 30, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, si adeguano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le necessarie modificazioni al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e turismo 23 gennaio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2016, nei limiti delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui alle tabelle A e B allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014.
  433. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali solo in termini di saldo netto da finanziare», alimentato dalle seguenti risorse:
   a) le risorse in conto residui di cui al comma 13 dell'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b) le risorse in conto residui di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi modificazioni e rifinanziamenti, ivi comprese le somme di cui al comma 2 dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) le risorse in conto residui di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e rifinanziamenti, ivi comprese le quote funzionali all'attuazione dell'articolo 35 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge;
   d) le somme disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo nonché di cui al comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, alla data del 31 dicembre 2016.

  434. Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «714. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, prima dell'approvazione del rendiconto per l'esercizio 2014, se alla data della presentazione o dell'approvazione del medesimo piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano, entro il 31 maggio 2017, scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), limitatamente ai residui antecedenti al 1o gennaio 2015, e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui è stata erogata l'anticipazione. A decorrere dalla data di rimodulazione o riformulazione del piano, gli enti di cui ai periodi precedenti presentano alla Commissione di cui all'articolo 155 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».

  435. Fermi restando i tempi di pagamento dei creditori, gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui, per effetto di espressa pronuncia della Corte dei conti, nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, per la parte non ancora attuata, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. A decorrere dalla data di riformulazione del piano, gli enti di cui al periodo precedente presentano alla sezione regionale della Corte dei conti apposita attestazione del rispetto dei tempi di pagamento di cui alla direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011.
  436. Al comma 9 dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   « b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati:
    1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    3) al servizio di trasporto pubblico locale;
    4) al servizio di illuminazione pubblica;
    5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico-sinfoniche»;
   b) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   « c-bis) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato».

  437. Le risorse di cui al comma 433 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2017 per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 433. Ciascun ente territoriale beneficiario del Fondo, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, consegue un valore positivo del saldo di cui al comma 466 del presente articolo in misura pari al Fondo stesso.
  438. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato «Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali», con una dotazione di 969,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026, di 935 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2046 e di 925 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2047.
  439. I beneficiari, le finalità, i criteri e le modalità di riparto dei fondi di cui ai commi 433 e 438, sono disciplinati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 gennaio 2017, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  440. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015, 2016 e 2017».
  441. Per l'anno 2017 gli enti locali possono realizzare le operazioni di rinegoziazione di mutui di cui all'articolo 1, commi 430 e 537, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, a carico dei medesimi enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione.
  442. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «negli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015, 2016 e 2017».
  443. I commi da 433 a 442 del presente articolo entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  444. Al comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Le riduzioni da applicare a ciascun comune a decorrere dall'anno 2013 sono determinate, con decreto del Ministero dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. In caso di mancata intesa entro 45 giorni dalla data di prima iscrizione all'ordine del giorno della Conferenza Stato-città ed autonomie locali della proposta di riparto delle riduzioni di cui al periodo precedente, il decreto del Ministero dell'interno può, comunque, essere adottato ripartendo le riduzioni in proporzione alla media delle spese sostenute per consumi intermedi nel triennio 2010-2012, desunte dal SIOPE, fermo restando che la riduzione per abitante di ciascun ente non può assumere valore superiore al 250 per cento della media costituita dal rapporto fra riduzioni calcolate sulla base dei dati SIOPE 2010-2012 e la popolazione residente di tutti i comuni, relativamente a ciascuna classe demografica di cui all'articolo 156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
  445. All'articolo 1, comma 347, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato ai fini dell'attuazione del presente comma, fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti per gli enti territoriali, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano i limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.».
  446. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 380-octies è inserito il seguente:
  « 380-novies. Le disposizioni di cui ai commi da 380 a 380-octies che riguardano i criteri di ripartizione del Fondo di solidarietà comunale, ad eccezione di quelle di cui al comma 380-ter, lettera a), riguardanti il contributo di 30 milioni di euro annui spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonché il contributo di 30 milioni di euro annui destinato, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di fusione, trovano applicazione sino alla determinazione del Fondo stesso relativo all'anno 2016».

  447. All'articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010,» sono inserite le seguenti: «elevato al 50 per cento a decorrere dall'anno 2017,».
  448. A decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al netto dell'eventuale quota dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari è stabilita in euro 6.197.184.364,87, di cui 2.768.800.000 assicurata attraverso una quota dell'IMU, di spettanza dei comuni, di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, eventualmente variata della quota derivante dalla regolazione dei rapporti finanziari connessi con la metodologia di riparto tra i comuni interessati del Fondo stesso.
  449. Il Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 448 è:
   a) ripartito, quanto a euro 3.767.450.000, tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), relativo all'anno 2015 derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, e dei commi 53 e 54 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   b) ripartito, nell'importo massimo di 80 milioni di euro, tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di cui alla lettera a) non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. Tale importo è ripartito in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base;
   c) destinato, per euro 1.885.643.345,70, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni connessa alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni a statuto ordinario, di cui il 40 per cento per l'anno 2017, il 55 per cento per l'anno 2018, il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021, da distribuire tra i predetti comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale da perequare. La restante quota è, invece, distribuita assicurando a ciascun comune un importo pari all'ammontare algebrico della medesima componente del Fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificata, variato in misura corrispondente alla variazione della quota di fondo non ripartita secondo i criteri di cui al primo periodo;
   d) destinato, per euro 464.091.019,18, eventualmente incrementati della quota di cui alla lettera b) non distribuita e della quota dell'imposta municipale propria di spettanza dei comuni dovuta alla regolazione dei rapporti finanziari, ai comuni delle regioni Sicilia e Sardegna. Tale importo è ripartito assicurando a ciascun comune una somma pari all'ammontare algebrico del medesimo fondo di solidarietà comunale dell'anno precedente, eventualmente rettificato, variata in misura corrispondente alla variazione del fondo di solidarietà comunale complessivo.

  450. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto ordinario, nel caso in cui l'applicazione dei criteri di riparto di cui alla lettera c) del comma 449 determini una variazione delle risorse di riferimento, tra un anno e l'altro, superiore a +8 per cento o inferiore a –8 per cento rispetto all'ammontare delle risorse storiche di riferimento, si può applicare un correttivo finalizzato a limitare le predette variazioni. Le risorse di riferimento sono definite dai gettiti dell'IMU e della TASI, entrambi valutati ad aliquota di base, e dalla dotazione netta del fondo di solidarietà comunale. Per il calcolo delle risorse storiche di riferimento la dotazione netta del fondo di solidarietà è calcolata considerando pari a zero la percentuale di applicazione della differenza tra capacità fiscali e fabbisogni standard di cui alla lettera c) del comma 449. Ai fini di cui al primo periodo, nell'ambito del fondo di solidarietà comunale, è costituito un accantonamento alimentato dai comuni che registrano un incremento delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento. I predetti enti contribuiscono in modo proporzionale all'accantonamento in misura non superiore all'eccedenza di risorse rispetto alla soglia dell'8 per cento e, comunque, nel limite complessivo delle risorse necessarie per ridurre le variazioni negative dei comuni con una perdita superiore all'8 per cento. Il predetto accantonamento è ripartito proporzionalmente tra i comuni che registrano una riduzione delle risorse complessive rispetto all'anno precedente superiore all'8 per cento nei limiti delle risorse accantonate.
  451. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 15 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento e da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, sono stabiliti i criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 449. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente è, comunque, emanato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
  452. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 451, può essere previsto un accantonamento sul Fondo di solidarietà comunale nell'importo massimo di 15 milioni di euro, da destinare per eventuali conguagli a singoli comuni derivanti da rettifiche dei valori utilizzati ai fini del riparto del fondo. Le rettifiche decorrono dall'anno di riferimento del Fondo di solidarietà comunale cui si riferiscono.
  453. L'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, si interpreta nel senso che il gestore uscente resta obbligato al pagamento del canone di concessione previsto dal contratto. Le risorse derivanti dall'applicazione della presente disposizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica da parte degli enti locali.
  454. Il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione degli enti locali per l'esercizio 2017, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 28 febbraio 2017.
  455. Per l'esercizio finanziario 2017, il termine per la deliberazione della nota di aggiornamento del Documento unico di programmazione degli enti locali, di cui all'articolo 170 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è differito al 31 dicembre 2016.
  456. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera e), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i consorzi di cui all'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono essere costituiti tra gli enti locali al fine della gestione associata dei servizi sociali assicurando comunque risparmi di spesa.
  457. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione.
  458. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Società per gli studi di settore-Sose s.p.a.», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a.»;
   b) alla lettera a), le parole: «Comuni e Province» sono sostituite dalle seguenti: «Enti locali»;
   c) la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) ai fini di cui alle lettere a) e b), la Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a. può predisporre appositi sistemi di rilevazione di informazioni funzionali a raccogliere i dati necessari per il calcolo dei fabbisogni standard degli Enti locali. Ove predisposti e somministrati, gli Enti locali restituiscono per via telematica, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, le informazioni richieste. Il mancato invio, nel termine predetto, delle informazioni è sanzionato con la sospensione, sino all'adempimento dell'obbligo di invio delle informazioni, dei trasferimenti a qualunque titolo erogati all'Ente locale e la pubblicazione sul sito del Ministero dell'interno dell'ente inadempiente. Agli stessi fini di cui alle lettere a) e b), anche il certificato di conto consuntivo di cui all'articolo 161 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, contiene i dati necessari per il calcolo del fabbisogno standard»;
   d) alla lettera d), la parola: «questionari» è sostituita dalle seguenti: «sistemi di rilevazione di informazioni» e le parole: «ai Comuni e alle Province» sono sostituite dalle seguenti: «agli Enti locali»;
   e) alla lettera e), primo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica per i fabbisogni standard» sono inserite le seguenti: «, istituita ai sensi dell'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Commissione tecnica» sono inserite le seguenti: «per i fabbisogni standard»;
   f) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   « f) i dati raccolti ed elaborati per le attività di cui al presente articolo, ai sensi dell'articolo 60 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, confluiscono nella banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché in quella di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge 5 maggio 2009, n. 42, e sono, altresì, pubblicati nel sito “www.opencivitas.it, il quale consente ai cittadini ed agli Enti locali di accedere ai dati monitorati e alle elaborazioni relative, ai sensi degli articoli 50 e 52 del citato codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L'invio delle informazioni di cui alla lettera c) costituisce espressa adozione di una licenza di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e h), del decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36».

  459. All'articolo 47, comma 9, lettera a), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, dopo le parole: «relativa ai codici SIOPE indicati nella tabella A allegata al presente decreto.» sono inseriti i seguenti periodi: «A decorrere dall'anno 2018, qualora la spesa relativa ai codici SIOPE di cui alla tabella A sia stata sostenuta da comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata per conto dei comuni facenti parte della stessa gestione associata, le riduzioni di cui alla presente lettera sono applicate a tutti i comuni compresi nella gestione associata, proporzionalmente alla quota di spesa ad essi riferibile. A tal fine, la regione acquisisce dal comune capofila idonea certificazione della quota di spesa riferibile ai comuni facenti parte della gestione associata e la trasmette, entro il 30 aprile dell'anno precedente a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno, che ne tengono conto in sede di predisposizione del decreto annuale del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione del Fondo di solidarietà comunale. In caso di mancata comunicazione da parte della regione entro il predetto termine del 30 aprile, il riparto non tiene conto della ripartizione proporzionale tra i comuni compresi nella gestione associata; restano in tal caso confermate le modalità di riparto di cui al presente articolo».
  460. A decorrere dal 1o gennaio 2018, i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano.
  461. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato alla data indicata al comma 460.
  462. In attuazione della sentenza della terza sezione del Consiglio di Stato n. 1291 del 12 marzo 2015 e in riferimento al ricorso n. 7234 del 2014 pendente innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 8,52 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,8 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse del predetto fondo sono erogate dal Ministero dell'interno subordinatamente alla rinuncia al contenzioso amministrativo pendente.
  463. A decorrere dall'anno 2017 cessano di avere applicazione i commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.
  465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 devono conseguire il saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.
  467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono essere conservate nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 purché riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017 – 2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017. Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.
  468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al comma 466 del presente articolo, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti non finanziati dall'avanzo di amministrazione del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto è aggiornato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali. Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. Nel corso dell'esercizio, ai fini della verifica del rispetto del saldo, il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio e a quelle di cui:
   a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
   b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, se relativa al Fondo pluriennale vincolato non rilevante ai fini del saldo di cui al comma 466 del presente articolo;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento;
   d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la reiscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

  469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 465 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web, appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it», entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro il successivo 30 aprile e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, nei dodici mesi successivi al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato.
  471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476. Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.
  472. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte delle regioni e delle province autonome della certificazione si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.
  473. I dati contabili rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, devono corrispondere alle risultanze del rendiconto di gestione. A tal fine, qualora la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 sia difforme dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, non oltre il 30 giugno del medesimo anno per gli enti locali e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.
  475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, in caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466:
   a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti. In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;
   c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente ridotti dell'1 per cento. La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi. A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;
   d) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   e) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione. Le regioni, le città metropolitane e i comuni possono comunque procedere ad assunzioni di personale a tempo determinato, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, il presidente, il sindaco e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione.

  476. Nel caso in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 risulti inferiore al 3 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera c), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente; la sanzione di cui al comma 475, lettera e), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera f), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il 10 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.
  477. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla Corte dei conti successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.
  478. Gli enti di cui al comma 477 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a decorrere dall'anno 2018, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:
   a) alle regioni che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio;
   b) alle città metropolitane, alle province e ai comuni, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Le città metropolitane, le province e i comuni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;
   c) per le regioni e le città metropolitane che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28;
   d) per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari inutilizzati inferiori all'1 per cento degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al 75 per cento qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.
  481. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  482. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 468, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
  483. Per le regioni Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, nonché per le province autonome di Trento e di Bolzano, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 475 e 479 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato. Ai fini del saldo di competenza mista previsto per la regione Trentino-Alto Adige e le Province autonome di Trento e di Bolzano, è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento.
  484. Alla regione Valle d'Aosta non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno di cui all'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
  485. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati agli enti locali spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 700 milioni di euro annui, di cui 300 milioni di euro destinati a interventi di edilizia scolastica.
  486. Gli enti locali non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui ai commi da 463 a 508, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  487. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.
  488. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica attribuisce a ciascun ente locale gli spazi finanziari, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) interventi di edilizia scolastica già avviati, a valere su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, e per i quali sono stati attribuiti spazi finanziari nell'anno 2016 ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2016;
   b) interventi di nuova costruzione di edifici scolastici per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa e che non abbiano pubblicato il bando di gara alla data di entrata in vigore della presente legge.

  489. La Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica comunica, entro il termine perentorio del 5 febbraio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, gli spazi finanziari da attribuire a ciascun ente locale.
  490. Gli enti locali comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggio bilancio.mef.gov.it».
  491. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 490, per la quota non riferita agli interventi di edilizia scolastica di cui ai commi da 487 a 489, sono completi delle informazioni relative:
   a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.

  492. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) investimenti finanziati con avanzo di amministrazione o mediante operazioni di indebitamento:
    1) dei comuni istituiti, nel quinquennio precedente all'anno di riferimento, a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente; per ciascun esercizio del triennio 2017-2019, sono considerati esclusivamente i comuni per i quali i processi di fusione si sono conclusi entro il 1o gennaio dell'esercizio di riferimento;
    2) dei comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti, per i quali gli enti dispongono di progetti esecutivi redatti e validati in conformità alla vigente normativa, completi del cronoprogramma della spesa;
   b) interventi di edilizia scolastica non soddisfatti dagli spazi finanziari concessi ai sensi dei commi da 487 a 489;
   c) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
   d) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  493. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 492, qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti locali superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
  494. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 487, 489, 490 e 491 sono, rispettivamente, il 20 febbraio, il 5 marzo, il 20 febbraio e il 15 marzo.
  495. Al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti e il ricorso al debito, per gli anni 2017, 2018 e 2019, sono assegnati alle regioni spazi finanziari nell'ambito dei patti nazionali, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui.
  496. Le regioni non possono richiedere spazi finanziari per le finalità di investimento di cui al comma 495, qualora le operazioni di investimento, realizzate con il ricorso all'indebitamento e all'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, possano essere effettuate nel rispetto del proprio saldo di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
  497. Gli enti di cui al comma 495 comunicano gli spazi finanziari di cui necessitano per gli investimenti, entro il termine perentorio del 20 gennaio di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante l'applicativo web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancio.mef.gov.it».
  498. Le richieste di spazi finanziari di cui al comma 497 sono complete delle informazioni relative:
   a) al fondo di cassa al 31 dicembre dell'anno precedente;
   b) all'avanzo di amministrazione, al netto della quota accantonata del Fondo crediti di dubbia esigibilità, risultante dal rendiconto o dal pre consuntivo dell'anno precedente.

  499. L'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascuna regione è determinato, entro il 15 febbraio di ciascun anno, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenendo conto del seguente ordine prioritario:
   a) investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento sismico degli immobili, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa;
   b) investimenti finalizzati alla prevenzione del rischio idrogeologico e alla messa in sicurezza e alla bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il loro rilevante impatto sanitario, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  500. Ferme restando le priorità di cui alle lettere a) e b) del comma 499, qualora l'entità delle richieste pervenute dalle regioni e dalle province autonome superi l'ammontare degli spazi disponibili, l'attribuzione è effettuata a favore degli enti che presentano la maggiore incidenza del fondo di cassa rispetto all'avanzo di amministrazione.
  501. In sede di prima applicazione, nell'anno 2017, i termini di cui ai commi 497 e 499 sono, rispettivamente, il 20 febbraio e il 15 marzo.
  502. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e in coerenza con il patto di stabilità interno di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di favorire gli investimenti, da realizzare attraverso l'utilizzo dei risultati di amministrazione degli esercizi precedenti, per gli anni dal 2017 al 2030, sono assegnati alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10 della citata legge n. 243 del 2012, spazi finanziari nell'importo di 70 milioni di euro per ciascuna provincia nell'anno 2017 e 50 milioni di euro annui per ciascuna provincia negli anni dal 2018 al 2030.
  503. Il concorso della regione Trentino Alto-Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in termini di saldo netto da finanziare a decorrere dall'esercizio 2017 e in termini anche di indebitamento netto a decorrere dal 2018, previsto dall'articolo 79 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto-Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, può essere assicurato attraverso contributi posti a carico dei medesimi enti da corrispondere anche mediante compensazioni a valere su somme dovute dallo Stato a qualsiasi titolo, con esclusione dei residui passivi perenti e compresi i gettiti arretrati inerenti a devoluzioni di tributi erariali, previa intesa tra ciascun ente e il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile di ogni anno.
  504. Le disposizioni dei commi 502 e 503 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
  505. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 502, pari a 50 milioni di euro nel 2017, a 73 milioni di euro nel 2018, a 98 milioni di euro nel 2019, a 103 milioni di euro nel 2020, a 101 milioni di euro nel 2021, a 100 milioni di euro annui dal 2022 al 2030, a 65 milioni di euro nel 2031, a 38 milioni di euro nel 2032 e a 12 milioni di euro nel 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  506. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano che non sanciscono l'intesa regionale disciplinata dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, si applicano, nell'esercizio al quale si riferisce la mancata intesa, le sanzioni di cui al comma 475, lettere c) ed e), del presente articolo.
  507. Qualora gli spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non siano totalmente utilizzati, l'ente territoriale non può beneficiare di spazi finanziari nell'esercizio finanziario successivo.
  508. Qualora l'ente territoriale beneficiario di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, non effettui la trasmissione delle informazioni richieste dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbia adempiuto.
  509. In applicazione del punto 1 dell'Accordo in materia di finanza pubblica con il Governo, sottoscritto in data 20 giugno 2016, la Regione siciliana garantisce un saldo positivo non inferiore ad euro 577.512.000 per l'anno 2017 e un saldo non negativo a decorrere dall'anno 2018, calcolato secondo le modalità di cui al comma 466. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui ai commi 475 e 476. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con le disposizioni del presente comma.
  510. Al fine di riqualificare la spesa regionale e favorire il progressivo incremento della spesa destinata agli investimenti, la Regione siciliana provvede, in attuazione del punto 2 dell'Accordo sottoscritto con il Governo in data 20 giugno 2016, a realizzare, per gli anni dal 2017 al 2020, riduzioni strutturali della spesa corrente in misura non inferiore al 3 per cento per ciascun anno rispetto all'anno precedente. Qualora in un anno la riduzione sia maggiore del 3 per cento, la parte eccedente può essere portata in diminuzione della riduzione dell'anno successivo. Resta fermo che la riduzione della spesa corrente non può in nessun caso essere inferiore al 2 per cento annuo. Tale riduzione avviene mediante una compressione degli impegni di parte corrente risultanti dal consuntivo dell'anno precedente, a parità di funzioni attribuite alla regione, e al netto delle esclusioni elencate al punto 2 del citato Accordo.
  511. La riduzione della spesa di cui al comma 510 è realizzata attraverso le modalità di cui al punto 3 dell'Accordo con la Regione siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato verifica annualmente, previa certificazione regionale, il rispetto dei saldi di bilancio di cui al comma 509 e il rispetto delle riduzioni strutturali della spesa corrente regionale prevista al punto 2 dell'Accordo sottoscritto in data 20 giugno 2016 tra il Governo e la Regione siciliana; con la stessa cadenza la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica verifica, previa certificazione regionale, il rispetto delle misure regionali previste al punto 3 del predetto Accordo.
  512. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo annuale di riduzione degli impegni di spesa di parte corrente di cui al comma 510, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo dello sforamento a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione siciliana.
  513. La Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 31, comma 3, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, nelle more dell'applicazione delle modalità attraverso le quali lo Stato assicura il conseguimento degli obiettivi costituzionali di perequazione e di solidarietà per le regioni a statuto speciale ai sensi dell'articolo 27, comma 2, della legge 5 maggio 2009, n. 42, pone in essere le azioni necessarie affinché gli enti locali del territorio regionale si sottopongano, anche ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9, alle rilevazioni in materia di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard poste in essere dalla SOSE – Soluzioni per il Sistema Economico Spa, nelle modalità previste dalle norme richiamate a partire dalla prossima rilevazione.
  514. In applicazione delle norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria, approvate dalla Commissione paritetica in data 3 ottobre 2016, viene assegnato alla Regione siciliana un importo pari a 6,74 decimi per l'anno 2017 e pari a 7,10 decimi a decorrere dall'anno 2018 dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, nei modi e nei tempi da definire con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa con la Regione.
  515. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con proprio decreto, le conseguenti variazioni di bilancio.
  516. A decorrere dall'anno 2018, nel caso in cui il regime di cui all'articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, introdotto dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, venga prorogato, la Regione siciliana versa, entro il 30 ottobre di ciascun anno e fino alla scadenza della proroga, al capo X, capitolo n. 3465, articolo 1, dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, l'importo di 285 milioni di euro annui. In mancanza del predetto versamento nei termini previsti dai commi da 509 a 534, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate – Ufficio struttura di gestione, è autorizzato a trattenere il corrispettivo importo a valere sulle somme a qualsiasi titolo spettanti alla Regione.
  517. Sono restituiti alla regione Valle d'Aosta gli accantonamenti effettuati per gli anni dal 2012 al 2015, ai sensi dell'articolo 15, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e non sono applicati nei confronti della stessa regione gli accantonamenti previsti dalla predetta normativa a decorrere dall'anno 2017.
  518. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a definitiva compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo complessivo di 448,8 milioni di euro da corrispondere nell'importo di 74,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 65,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e di 45 milioni di euro per l'anno 2023.
  519. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la regione Friuli Venezia Giulia procedono, mediante intesa da raggiungere entro il 30 giugno 2017, alla verifica della misura degli accantonamenti effettuati nei confronti della regione Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 1, commi 711, 712 e 729, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per gli anni dal 2012 al 2015, per effetto delle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare.
  520. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e per la salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica, con l'intesa di cui al comma 519 sono definite le modalità alternative di concorso della regione Friuli Venezia Giulia per gli anni dal 2016 al 2020. Nelle more dell'intesa di cui al periodo precedente, in applicazione del principio di equità sostanziale, con riferimento all'incremento del carico fiscale sostenuto nei comuni del restante territorio nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a recuperare il maggior gettito comunale connesso alle modifiche intervenute rispetto all'anno 2010 in materia di imposizione locale immobiliare, provvisoriamente quantificato nell'importo pari a 72 milioni di euro annui salvo conguaglio, mediante corrispondente riduzione delle somme a qualsiasi titolo spettanti alla regione.
  521. Il comma 456 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «456. In considerazione degli effetti positivi sul proprio disavanzo, derivante dal trasferimento dei debiti di cui al comma 454, nel titolo primo della spesa del bilancio della regione Piemonte è costituito un fondo, allocato su un apposito capitolo di spesa del bilancio gestionale, con una dotazione annua di 151 milioni di euro per l'anno 2015, di 222.500.000 euro per l'anno 2016 e di 218.309.385 euro a decorrere dall'anno 2017 e fino all'esercizio 2045, per il concorso agli oneri assunti dalla gestione commissariale».

  522. Il comma 521 determina oneri pari a 4.190.615 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2045.
  523. Al comma 458 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e risulti pagata l'ultima rata dell'ammortamento delle anticipazioni di liquidità»;
   b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Le risorse residue al 31 dicembre 2016 sulla contabilità speciale della gestione commissariale derivanti dall'applicazione del comma 456 e inerenti al contributo ivi disciplinato, sono trasferite al bilancio della regione Piemonte. A valere sulle relative entrate la regione consegue un valore positivo del saldo di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243».

  524. Nel caso in cui il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 risulti inferiore rispetto alle anticipazioni di liquidità ricevute a tal fine dalle regioni beneficiarie ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, nonché dalla gestione commissariale istituita dall'articolo 1, commi da 452 a 458, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le risorse eccedenti possono essere utilizzate per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  525. Ciascuna amministrazione pubblica interessata fornisce formale certificazione al Tavolo tecnico di cui all'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dell'avvenuto pagamento dei rispettivi debiti di cui al comma 524 e delle relative registrazioni contabili entro il 28 febbraio 2017.
  526. Le somme ricevute a titolo di anticipazione di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 e alla data del 31 dicembre 2014, non rendicontate entro il 31 marzo 2017, costituiscono oggetto di estinzione anticipata entro la data del 30 giugno 2017, da parte delle regioni e delle province autonome.
  527. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, al primo e al terzo periodo, la parola: «2019» è sostituita dalla seguente: «2020».
  528. Al comma 680 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: «2018 e 2019» sono sostituite dalle seguenti: «2018, 2019 e 2020» e al secondo periodo, dopo le parole: «modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato,» sono inserite le seguenti: «inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate,».
  529. Al comma 13-duodecies dell'articolo 8 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il riparto del contributo fra le regioni e le province autonome è effettuato sulla base della proposta formulata dalle regioni e dalle province autonome in sede di auto-coordinamento, anche tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, da approvare entro il 30 settembre di ciascun anno mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
  530. Le anticipazioni di tesoreria, concesse, per gli esercizi 2013 e precedenti, alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 77-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per assicurare mensilmente il finanziamento della spesa sanitaria e non regolate alla data di entrata in vigore della presente legge a valere sulle somme della compartecipazione all'IVA assegnate alle regioni per i medesimi esercizi, si intendono trasferimenti definitivi alle regioni a titolo di compartecipazione all'IVA, nei limiti dell'importo dei residui passivi perenti relativi a trasferimenti per la compartecipazione IVA iscritti nel conto del patrimonio al 31 dicembre 2016.
  531. Alle sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 provvede, per lo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Le relative registrazioni contabili sono riportate nel rendiconto generale dello Stato per l'esercizio 2016.
  532. Le sistemazioni contabili derivanti dall'applicazione del comma 530 sono registrate dalle regioni nelle scritture contabili dell'esercizio 2016, e non rilevano ai fini del saldo individuato dall'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  533. All'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
  « 8-bis. Al fine di favorire il monitoraggio del ciclo completo delle entrate e delle spese, le amministrazioni pubbliche ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere esclusivamente attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico emanato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AGID), per il tramite dell'infrastruttura della banca dati SIOPE gestita dalla Banca d'Italia nell'ambito del servizio di tesoreria statale. Le modalità con cui enti e tesorieri scambiano gli ordinativi informatici con l'infrastruttura SIOPE sono definite da apposite regole di colloquio definite congiuntamente con l'AGID e disponibili nelle sezioni dedicate al SIOPE del sito internet istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. I tesorieri e i cassieri non possono accettare disposizioni di pagamento con modalità differenti da quelle descritte nel periodo precedente.
  8-ter. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza unificata e l'AGID, sono stabiliti le modalità e i tempi per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 8-bis».

  534. In virtù dell'articolo 51, secondo comma, della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, è attribuita alla regione Friuli Venezia Giulia, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, avente competenza nel territorio regionale, di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e ad essa sono versate le relative entrate. La regione Friuli Venezia Giulia può disciplinare, nei limiti previsti dal decreto legislativo n. 446 del 1997, l'imposta di cui al periodo precedente, ivi compresa la denominazione della medesima. Fino alla data di entrata in vigore della disciplina regionale continua a trovare applicazione la normativa vigente in ciascuna provincia, con attribuzione del gettito direttamente alla regione Friuli Venezia Giulia.
  535. Al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  « 15-bis. Le autobotti e le bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo sono munite di sistemi di tracciamento della posizione e di misurazione delle quantità scaricate. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti i termini e le modalità di applicazione della predetta disposizione»;
   b) all'articolo 8, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «presso il proprio deposito. I prodotti sottoposti ad accisa ricevuti in regime sospensivo sono separatamente detenuti e contabilizzati rispetto a quelli assoggettati ad accisa ricevuti nel medesimo deposito»;
   c) all'articolo 12, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle autobotti e alle bettoline utilizzate per il trasporto di prodotti assoggettati ad accisa si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 15-bis»;
   d) all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: «e presso i destinatari registrati» sono inserite le seguenti: «nonché presso gli altri impianti soggetti a denuncia» e dopo le parole: «del destinatario registrato» sono inserite le seguenti: «ovvero degli altri soggetti obbligati alla denuncia»;
   e) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:
  «Art. 23. – (Depositi fiscali di prodotti energetici) – 1. Il regime del deposito fiscale è consentito:
   a) per le raffinerie e per gli altri stabilimenti di produzione dove si ottengono i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ovvero i prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 3, ove destinati a carburazione e combustione, nonché i prodotti sottoposti ad accisa ai sensi dell'articolo 21, commi 4 e 5;
   b) per gli impianti petrolchimici.

  2. L'esercizio degli impianti di cui al comma 1 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
  3. La gestione in regime di deposito fiscale può essere autorizzata, laddove sussistano effettive necessità operative e di approvvigionamento dell'impianto, per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità non inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità non inferiore a 10.000 metri cubi.
  4. La gestione in regime di deposito fiscale può essere, altresì, autorizzata per i depositi commerciali di gas di petrolio liquefatti di capacità inferiore a 400 metri cubi e per i depositi commerciali di altri prodotti energetici di capacità inferiore a 10.000 metri cubi quando, oltre ai presupposti di cui al comma 3, ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
   a) il deposito effettui forniture di prodotto in esenzione da accisa o ad accisa agevolata o trasferimenti di prodotti energetici in regime sospensivo verso Paesi dell'Unione europea ovvero esportazioni verso Paesi non appartenenti all'Unione europea, in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio;
   b) il deposito sia propaggine di un deposito fiscale ubicato nelle immediate vicinanze appartenente allo stesso gruppo societario o, se di diversa titolarità, sia stabilmente destinato ad operare al servizio del predetto deposito.

  5. L'esercizio dei depositi fiscali autorizzati ai sensi dei commi 3 e 4 è subordinato al rilascio della licenza di cui all'articolo 63.
  6. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è negata ai soggetti nei cui confronti, nel quinquennio antecedente la richiesta, sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare e per i delitti non colposi previsti dai titoli II, V, VII, VIII e XIII del libro secondo del codice penale, per i quali sia prevista la pena della reclusione. La predetta autorizzazione è altresì negata ai soggetti nei confronti dei quali siano in corso procedure concorsuali o siano state definite nell'ultimo quinquennio, nonché ai soggetti che abbiano commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura od entità, alle disposizioni che disciplinano l'accisa, l'imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative nell'ultimo quinquennio.
  7. L'istruttoria per il rilascio dell'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è sospesa fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva del procedimento penale, qualora nei confronti del soggetto istante sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per uno dei reati indicati nel comma 6.
  8. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 può essere sospesa dall'Autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nei confronti del depositario autorizzato per il quale sia stato emesso, ai sensi dell'articolo 424 del codice di procedura penale, decreto che dispone il giudizio per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. L'autorizzazione di cui al primo periodo è in ogni caso sospesa dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli laddove venga pronunciata nei confronti del depositario autorizzato sentenza di condanna non definitiva, con applicazione della pena della reclusione, per reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare. Il provvedimento di sospensione ha effetto fino alla emissione della sentenza irrevocabile.
  9. L'autorizzazione di cui ai commi 3 e 4 è revocata ai soggetti nei cui confronti è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, ovvero sentenza definitiva di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di natura tributaria, finanziaria e fallimentare, per i quali sia prevista la pena della reclusione.
  10. La licenza di cui al comma 2 è negata, sospesa e revocata allorché ricorrano rispettivamente le condizioni di cui ai commi 6, 8 e 9 e l'istruttoria per il rilascio è sospesa allorché ricorrano le condizioni di cui al comma 7.
  11. Nel caso di persone giuridiche e di società, l'autorizzazione e la licenza sono negate, revocate o sospese, ovvero il procedimento per il rilascio delle stesse è sospeso, allorché le situazioni di cui ai commi da 6 a 10 ricorrano, alle condizioni ivi previste, con riferimento a persone che ne rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché a persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo.
  12. L'Agenzia verifica la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al medesimo comma viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata. Contestualmente all'emissione del provvedimento di sospensione di cui al periodo precedente, viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4.
  13. Per il controllo della produzione, della trasformazione, del trasferimento e dell'impiego dei prodotti energetici, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può prescrivere l'installazione di strumenti e apparecchiature per la misura e per il campionamento delle materie prime e dei prodotti semilavorati e finiti; può, altresì, adottare sistemi di verifica e di controllo con l'impiego di tecniche telematiche ed informatiche.
  14. Negli impianti di cui ai commi 1, 3 e 4 dotati di un idoneo sistema informatizzato di controllo in tempo reale del processo di gestione della produzione, detenzione e movimentazione dei prodotti, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli procede al controllo dell'accertamento e della liquidazione dell'imposta avvalendosi dei dati necessari alla determinazione della quantità e della qualità dei prodotti energetici rilevati dal sistema medesimo con accesso in modo autonomo e diretto.
  15. Nei recinti dei depositi fiscali non possono essere detenuti prodotti energetici di cui all'articolo 21, comma 2, ad imposta assolta, eccetto quelli strettamente necessari per il funzionamento degli impianti, stabiliti per quantità e qualità dal competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
  16. Per i prodotti immessi in consumo che devono essere sottoposti ad operazioni di miscelazione o a rilavorazioni in un impianto di lavorazione o di deposito, gestito in regime di deposito fiscale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 13.
  17. La presente disposizione non si applica al gas naturale (codici NC 2711 11 00 e 2711 21 00), al carbone (codice NC 2701), alla lignite (codice NC 2702) e al coke (codice NC 2704)».

  536. Per i depositi commerciali gestiti in regime di deposito fiscale di cui al comma 535, lettera e), del presente articolo, le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come sostituito dal medesimo comma 535, lettera e), hanno effetto a decorrere dal terzo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
  537. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  « 3-bis. Lo scontrino fiscale e la ricevuta fiscale contengono l'indicazione del numero di codice fiscale del cessionario o committente, se richiesto dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione».

  538. In attuazione di quanto disposto dal comma 537, con successivo provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono adeguati i decreti che disciplinano il contenuto dello scontrino fiscale e della ricevuta fiscale.
  539. La disposizione di cui al comma 537 si applica alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o gennaio 2018.
  540. A decorrere dal 1o gennaio 2018 i contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato che effettuano acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, presso esercenti che hanno optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, possono partecipare all'estrazione a sorte di premi attribuiti nel quadro di una lotteria nazionale. Per partecipare all'estrazione è necessario che i contribuenti, al momento dell'acquisto, comunichino il proprio codice fiscale all'esercente e che quest'ultimo trasmetta all'Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione secondo le modalità di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  541. La partecipazione all'estrazione a sorte di cui al comma 540 è consentita anche con riferimento a tutti gli acquisti di beni o servizi, effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, documentati con fattura, a condizione che i dati di quest'ultima siano trasmessi telematicamente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  542. Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici da parte dei consumatori, la probabilità di vincita dei premi di cui al comma 540 è aumentata del 20 per cento, rispetto alle transazioni effettuate mediante denaro contante, per le transazioni effettuate attraverso strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  543. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui al comma 540, a decorrere dal 1o marzo 2017, la lotteria nazionale è attuata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, in via sperimentale limitatamente agli acquisti di beni o servizi, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuati dai contribuenti, persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, mediante strumenti che consentano il pagamento con carta di debito e di credito, di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.
  544. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è emanato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento disciplinante le modalità tecniche relative alle operazioni di estrazione, l'entità e il numero dei premi messi a disposizione, nonché ogni altra disposizione necessaria per l'attuazione della lotteria.
  545. Al fine di contrastare l'elusione e l'evasione fiscale, nonché di assicurare la tutela dei consumatori e garantire l'ordine pubblico, la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da soggetto diverso dai titolari, anche sulla base di apposito contratto o convenzione, dei sistemi per la loro emissione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato, con l'inibizione della condotta e con sanzioni amministrative pecuniarie da 5.000 euro a 180.000 euro, nonché, ove la condotta sia effettuata attraverso le reti di comunicazione elettronica, secondo le modalità stabilite dal comma 543, con la rimozione dei contenuti, o, nei casi più gravi, con l'oscuramento del sito internet attraverso il quale la violazione è stata posta in essere, fatte salve le azioni risarcitorie. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le altre autorità competenti effettuano i necessari accertamenti e interventi, agendo d'ufficio ovvero su segnalazione degli interessati. Non è comunque sanzionata la vendita o qualsiasi altra forma di collocamento di titoli di accesso ad attività di spettacolo effettuata da una persona fisica in modo occasionale, purché senza finalità commerciali.
  546. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Società italiana degli autori ed editori, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, le specificazioni e regole tecniche attuative del precedente comma, in particolare al fine di aumentare l'efficienza e la sicurezza informatica delle vendite dei titoli di accesso mediante i sistemi di biglietterie automatizzate, nonché di assicurare la tutela dei consumatori.
  547. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 23, comma 1, lettera g), dopo le parole: «non residenti» sono aggiunte le seguenti: «, nonché quelli di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo»;
   b) dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:
  «Art. 55-bis. – (Imposta sul reddito d'impresa) – 1. Il reddito d'impresa degli imprenditori individuali e delle società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota prevista dall'articolo 77. Dal reddito d'impresa sono ammesse in deduzione le somme prelevate, a carico dell'utile di esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito del periodo d'imposta e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata al netto delle perdite residue computabili in diminuzione dei redditi dei periodi d'imposta successivi, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.

  2. In deroga all'articolo 8, comma 3, le perdite maturate nei periodi d'imposta di applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo sono computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per l'intero importo che trova capienza in essi. Le perdite non ancora utilizzate al momento di fuoriuscita dal regime di cui al presente articolo sono computabili in diminuzione dai redditi ai sensi dell'articolo 8, comma 3, considerando l'ultimo anno di permanenza nel regime come anno di maturazione delle stesse. Nel caso di società in nome collettivo e in accomandita semplice tali perdite sono imputate a ciascun socio proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli utili.
  3. Le somme prelevate a carico dell'utile dell'esercizio e delle riserve di utili, nei limiti del reddito dell'esercizio e dei periodi d'imposta precedenti assoggettati a tassazione separata e non ancora prelevati, a favore dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci costituiscono reddito d'impresa e concorrono integralmente a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci.
  4. Gli imprenditori e le società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. L'opzione ha durata pari a cinque periodi d'imposta, è rinnovabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi, con effetto dal periodo d'imposta cui è riferita la dichiarazione.
  5. L'applicazione del presente articolo esclude quella dell'articolo 5 limitatamente all'imputazione e alla tassazione del reddito indipendentemente dalla sua percezione.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle somme prelevate a carico delle riserve formate con utili dei periodi d'imposta precedenti a quello dal quale ha effetto tale articolo; le riserve da cui sono prelevate le somme si considerano formate prioritariamente con utili di tali periodi d'imposta»;
   c) all'articolo 116:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Opzioni per le società a ristretta base proprietaria»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. In alternativa a quanto disposto dai commi 1 e 2, le società ivi previste possono esercitare l'opzione per l'applicazione del regime di cui all'articolo 55-bis. Gli utili di esercizio e le riserve di utili derivanti dalle partecipazioni nelle società che esercitano l'opzione di cui all'articolo 55-bis si considerano equiparati alle somme di cui al comma 3 dello stesso articolo».

  548. Per i soggetti che applicano le disposizioni di cui all'articolo 55-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotto dal comma 547 del presente articolo, l'ammontare del contributo annuo dovuto dai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, è determinato senza tenere conto delle disposizioni di cui al citato articolo 55-bis.
  549. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 84, comma 3, alinea, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La limitazione si applica anche alle eccedenze oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96, relativamente agli interessi indeducibili, nonché a quelle di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativamente all'aiuto alla crescita economica»;
   b) all'articolo 88, comma 4-ter, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di concordato di risanamento, di accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del citato regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese, o di procedure estere a queste equivalenti, la riduzione dei debiti dell'impresa non costituisce sopravvenienza attiva per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84, senza considerare il limite dell'ottanta per cento, la deduzione di periodo e l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e gli interessi passivi e gli oneri finanziari assimilati di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico»;
   c) all'articolo 172, comma 7, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma si applicano anche agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
   d) all'articolo 173, comma 10, dopo le parole: «Alle perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, agli interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché all'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;
   e) all'articolo 181, comma 1, dopo le parole: «le perdite fiscali» sono inserite le seguenti: «, l'eccedenza di interessi indeducibili oggetto di riporto in avanti di cui al comma 4 dell'articolo 96 del presente testo unico, nonché l'eccedenza relativa all'aiuto alla crescita economica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,».

  550. All'articolo 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  « 2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
   b) il comma 2-bis è abrogato;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  « 3. Dall'ottavo periodo d'imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio è fissata al 2,7 per cento. In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota è fissata al 3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, al 31 dicembre 2015, al 31 dicembre 2016 e al 31 dicembre 2017 l'aliquota è fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento, al 4,75 per cento e al 2,3 per cento»;
   d) dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  « 6-bis. Per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010»;
   e) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  « 7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilità ordinaria».

  551. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 550, lettere d) ed e), si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015.
  552. Per i soggetti di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dalla lettera e) del comma 550 del presente articolo, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2015, rileva, come incremento di capitale proprio, anche la differenza fra il patrimonio netto al 31 dicembre 2015 e il patrimonio netto al 31 dicembre 2010.
  553. La determinazione dell'acconto dovuto ai fini dell'imposta sui redditi delle società relativo al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le disposizioni di cui al comma 550.
  554. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017».

  555. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati dal comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 554 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.
  556. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
  557. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 556, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  558. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento da versare con le modalità indicate al comma 561.
  559. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
  560. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  561. Le imposte sostitutive di cui ai commi 558 e 559 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  562. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  563. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1º dicembre 2018.
  564. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 559, è vincolata una riserva in sospensione d'imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 558.
  565. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 115 a 120, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30 settembre 2016 ed entro il 30 settembre 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 120 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 ed entro il 16 giugno 2018.
  566. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, si applicano anche alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni ivi indicati, posseduti alla data del 31 ottobre 2016, poste in essere dal 1o gennaio 2017 al 31 maggio 2017. I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva di cui al comma 121 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2017 e il 16 giugno 2018. Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1o gennaio 2017.
  567. All'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «rescissione e simili» sono inserite le seguenti: «o per mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese»;
   b) al comma 8, le parole: «ai commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 2, 3 e 5»;
   c) al comma 12, alinea, le parole: «Ai fini del comma 4, lettera b),» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2»;
   d) i commi 4, 6 e 11 sono abrogati e il secondo periodo del comma 5 è soppresso.

  568. Al fine di favorire lo sviluppo dei servizi e delle tecnologie di tipo a banda larga e di garantire una maggiore efficienza nell'uso dello spettro, i diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono, su domanda dei titolari, essere oggetto di revisione delle condizioni tecniche e di proroga con decorrenza dal 1o luglio 2017 nel rispetto del principio di neutralità tecnologica.
  569. Ai sensi di quanto previsto dal comma 568, i titolari dei diritti d'uso delle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018 possono richiedere l'autorizzazione al cambio della tecnologia sull'intera banda attribuita a far data dal 1o luglio 2017 e contestualmente la proroga alle nuove condizioni tecniche al 31 dicembre 2029 della durata dei suddetti diritti d'uso, previa presentazione di un'unica istanza ai sensi dell'articolo 25, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, da presentare entro il 15 febbraio 2017, corredata di un dettagliato piano tecnico finanziario.
  570. La proroga di cui all'articolo 25 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, comporta il pagamento anticipato e in un'unica soluzione dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze di cui all'articolo 35 del medesimo codice, da effettuare entro e non oltre il 30 settembre 2017. La misura dei suddetti contributi, rapportati alla quantità di banda e alla durata, è data dal valore fissato per le suddette frequenze dalle delibere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 541/08/CONS del 17 settembre 2008 e 282/11/CONS del 18 maggio 2011, maggiorato del 30 per cento.
  571. Il contributo di cui al comma 570 è attualizzato al tasso di rendimento dei buoni del tesoro poliennali decennali registrato alla data dell'ultima asta dei buoni del tesoro poliennali antecedente alla data di presentazione dell'istanza.
  572. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, il Ministero dello sviluppo economico provvede a rilasciare i nuovi diritti d'uso con decorrenza dal 1o luglio 2017 e con scadenza al 31 dicembre 2029 con recupero degli eventuali importi già versati e dovuti per il primo semestre del 2017 per le autorizzazioni al cambio della tecnologia sulle frequenze in banda 900 e 1800 Mhz in scadenza al 30 giugno 2018.
  573. In caso di accoglimento dell'istanza di cui al comma 569, fino al 30 giugno 2018 i gestori radiomobili autorizzati al cambio della tecnologia sono, comunque, tenuti al rispetto degli obblighi di cui alle rispettive licenze di global system for mobile communications (GSM) e in considerazione di tale onere i contributi di cui al comma 570 sono decurtati di un importo pari al 30 per cento in misura proporzionale alla percentuale di banda utilizzata sul territorio nazionale con tecnologia GSM fino alla suddetta data.
  574. I diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe sono messi a gara pubblica entro il 30 giugno 2017 e assegnati entro il 31 ottobre 2017, secondo i criteri adottati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro e non oltre il 31 marzo 2017, con importo minimo di base d'asta pari ad almeno il valore dei contributi previsto dal comma 570, ulteriormente maggiorato del 10 per cento.
  575. I maggiori introiti per il 2017 derivanti dal presente articolo sono quantificati in 2.010 milioni di euro. Al fine di garantire la realizzazione integrale dei predetti maggiori introiti, con riferimento ai diritti d'uso delle frequenze per i quali il Ministero dello sviluppo economico non riceve istanze o non concede proroghe, il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni comunicate dal Ministero dello sviluppo economico, provvede entro il 15 aprile 2017 ad accantonare e rendere indisponibili le corrispondenti somme con le modalità di cui all'articolo 17, comma 12-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora, a seguito degli esiti della gara di cui al comma 574, come comunicati tempestivamente dal Ministero dello sviluppo economico, gli introiti di cui al periodo precedente non dovessero realizzarsi in tutto o in parte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alla riduzione degli stanziamenti accantonati in misura corrispondente per assicurare la copertura delle minori entrate accertate per il 2017. Nel caso in cui gli stanziamenti da ridurre siano di importo tale da recare pregiudizio alla funzionalità e all'operatività delle amministrazioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della citata legge n. 196 del 2009, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assumendo tempestivamente le conseguenti iniziative legislative. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al presente comma.
  576. Per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta del gioco, nel rispetto dei princìpi di cui alla direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, nonché dell'articolo 30 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la gestione di tali attività è affidata a uno o più soggetti scelti mediante procedure aperte, competitive e non discriminatorie. Conseguentemente, in vista della scadenza della concessione vigente, la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, dei giochi complementari e opzionali e delle relative forme di partecipazione a distanza, nonché di ogni ulteriore gioco numerico basato su un unico totalizzatore a livello nazionale, è affidata in concessione aggiudicata dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europei e nazionali, a una qualificata impresa con pregresse esperienze nella gestione o raccolta di gioco ovvero in possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dal capitolato tecnico, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, munita di idonei requisiti di affidabilità tecnica ed economica, scelta mediante procedura di selezione aperta, competitiva e non discriminatoria. La procedura è indetta alle seguenti condizioni essenziali:
   a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile;
   b) selezione basata sul criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e, quanto alla componente del prezzo, base d'asta, per le offerte al rialzo, di 100 milioni di euro;
   c) versamento del prezzo indicato nell'offerta del concorrente risultato primo in graduatoria, nella misura del 50 per cento all'atto dell'aggiudicazione e della quota residua all'atto dell'effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario;
   d) aggio per il concessionario pari al 5 per cento della raccolta con offerta al ribasso;
   e) espressa previsione, negli atti di gara, delle pratiche o dei rapporti negoziali consentiti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;
   f) facoltà per il concessionario aggiudicatario di utilizzare la rete di telecomunicazioni per prestazioni, dirette o indirette, di servizi diversi dalla raccolta del gioco, previa autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in ragione della loro compatibilità con la raccolta stessa;
   g) obbligo di aggiornamento tecnologico del sistema della rete e dei terminali di gioco secondo standard qualitativi che garantiscano la massima sicurezza e affidabilità, secondo il piano d'investimento che costituisce parte dell'offerta tecnica;
   h) obbligo per il concessionario di versamento annuale all'erario delle somme comunque eventualmente non investite secondo il piano di cui alla lettera g) e delle somme addebitate in violazione delle previsioni dei bandi di gara ai sensi della lettera e).

  577. Al fine di rendere effettiva l'assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, con riferimento alla devoluzione della rete allo Stato, prevista dall'articolo 1, comma 90, lettera e), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli può disporre il passaggio diretto del diritto d'uso della rete tra il concessionario uscente e l'aggiudicatario, fermo restando che il diritto d'uso ha termine alla scadenza della nuova concessione.
  578. Alle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, è riconosciuto, per l'anno 2017, un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 100 per cento dei versamenti volontari effettuati, nell'ambito della propria attività istituzionale, in favore dei fondi speciali istituiti presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
  579. Il contributo di cui al comma 578 è assegnato, fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 10 milioni di euro, secondo l'ordine temporale con cui le fondazioni comunicano all'Associazione di fondazioni e di casse di risparmio Spa (ACRI) l'impegno a effettuare i versamenti di cui al comma 578. Al fine di consentire la fruizione del credito d'imposta, l'ACRI trasmette all'Agenzia delle entrate l'elenco delle fondazioni finanziatrici per le quali sia stata riscontrata la corretta delibera d'impegno in ordine cronologico di presentazione. Il riconoscimento del credito d'imposta è comunicato dall'Agenzia delle entrate a ogni fondazione finanziatrice e per conoscenza all'ACRI.
  580. Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 578, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  581. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, comprese le procedure per la concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  582. Al fine di consentire la partecipazione italiana a centri di ricerca europei e internazionali e alle iniziative promosse dai gruppi intergovernatori informali, dalle istituzioni e dagli organismi dell'Unione europea e dalle banche e dai fondi di sviluppo e di investimento europei, comunque denominati, nonché per assicurare l'adempimento degli oneri connessi alla partecipazione italiana ai predetti soggetti, anche in esecuzione di accordi internazionali approvati e resi esecutivi, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019.
  583. Al fine di ridurre il debito fiscale delle fondazioni lirico-sinfoniche e di favorire le erogazioni liberali assoggettate all'agevolazione fiscale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa, in favore di tali enti, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2019. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le regole tecniche di ripartizione delle risorse di cui al precedente periodo, anche in modo da erogare prioritariamente a ciascun ente una quota pari, o comunque proporzionalmente commisurata, all'ammontare dei rispettivi contributi provenienti da soggetti privati, dalle regioni e dagli enti locali.
  584. Al fine di assicurare il pieno ed efficace svolgimento delle attività strumentali alle funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES – Arte lavoro e servizi Spa non si applicano le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  585. Per il supporto alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, è autorizzata la spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2017 e di 20 milioni di euro per l'anno 2018. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri con autonoma evidenza contabile.
  586. Al finanziamento delle iniziative di cui al comma 585 possono concorrere ulteriori risorse per l'anno 2017, fino a complessivi 9 milioni di euro, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
  587. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero.
  588. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sono individuati gli interventi da finanziare con il fondo di cui al comma 587.
  589. A favore degli italiani nel mondo è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
  590. Al fine di assicurare il sostegno alle famiglie che hanno concluso le procedure di adozione internazionale, il Fondo per le adozioni internazionali, di cui al comma 411 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2017.
  591. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, quale contributo al nuovo contratto di programma – Parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con destinazione al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.
  592. Allo scopo di favorire la promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo attraverso la stampa italiana all'estero, per l'anno 2017 è autorizzata la spesa di:
   a) 300.000 euro, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
   b) 1 milione di euro, a integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

  593. È assegnato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) un contributo annuo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, destinato allo sviluppo dei settori giovanili delle società di pallacanestro e al sostegno degli investimenti per l'impiantistica dedicata alla pallacanestro.
  594. All'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Fatti salvi gli investimenti a reddito da effettuare in via indiretta in Abruzzo ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le restanti risorse sono destinate dai predetti enti previdenziali all'acquisto di immobili, anche di proprietà di amministrazioni pubbliche, come individuate dall'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, adibiti o da adibire ad ufficio in locazione passiva alle amministrazioni pubbliche, secondo le indicazioni fornite dall'Agenzia del demanio sulla base del piano di razionalizzazione di cui al comma 3. Con riferimento agli immobili di proprietà di amministrazioni pubbliche, possono essere compresi nelle procedure di acquisto di cui al presente comma solo gli immobili di proprietà delle medesime per i quali non siano in corso contratti di locazione a terzi. L'Agenzia del demanio esprime apposito parere di congruità in merito ai singoli contratti di locazione da porre in essere o da rinnovare da parte degli enti di previdenza pubblici. Eventuali opere e interventi necessari alla rifunzionalizzazione degli immobili sono realizzati a cura e spese dei medesimi enti sulla base di un progetto elaborato dall'Agenzia del demanio. Ai contratti di locazione degli immobili acquistati ai sensi del presente comma non si applicano le riduzioni del canone previste dall'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, nel rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica».

  595. La società Italia Lavoro Spa assume la denominazione di «ANPAL Spa».
  596. L'articolo 2195 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2195. – (Contributi a favore di Associazioni combattentistiche). – 1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali e le attività di promozione sociale e di tutela degli associati delle Associazioni combattentistiche, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  597. Al fine di ridurre il debito dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, in essere al 28 febbraio 2017, è autorizzata la spesa massima di 80 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere in un fondo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  598. All'erogazione della somma di cui al comma 597 si provvede per l'importo risultante da istanza congiunta del presidente e dell'amministratore dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, presentata al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, corredata di specifica deliberazione del medesimo Ente, approvata dal Ministero della salute ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e certificazione della posizione debitoria netta nei confronti del sistema bancario, inclusa l'anticipazione bancaria, asseverata dal collegio del revisori dei conti.
  599. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per l'incremento degli assegni al nucleo familiare in presenza di quattro o più figli da corrispondere al cittadino italiano lavoratore in un Paese membro dell'Unione europea, con una dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dell'agevolazione di cui al presente comma.
  600. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di 300.000 euro a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  601. La dotazione finanziaria del Fondo per l'attuazione del piano nazionale per le città, di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata per l'anno 2017 di euro 7 milioni.
  602. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono individuate le iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, anche con riferimento alle sinergie tra i servizi sanitari regionali e l'INAIL, valutabili da quest'ultimo ente nell'ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.
  603. Per le finalità di cui al comma 602, l'INAIL, allo scopo di definire le risorse finanziarie necessarie, tiene anche conto dello stato di attuazione degli investimenti attivati per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2015, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  604. Ai fini delle necessità di adeguamento della rete viaria interessata dai progetti sportivi delle finali di coppa del mondo di sci del marzo 2020 e dei campionati mondiali di sci alpino del febbraio 2021, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021.
  605. I finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, disposti per il triennio 2014-2016 dalla delibera del CIPE 1o agosto 2014, n. 34, sono prorogati per il quadriennio 2017-2020. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione a valere sulle disponibilità relative al periodo di programmazione 2014-2020, provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse nel limite massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020.
  606. Per la partecipazione italiana ai programmi di ricerca e sviluppo dell'Unione europea e per il rafforzamento della ricerca nel campo della meteorologia e della climatologia, nonché per la realizzazione delle infrastrutture necessarie a sostenerne il relativo progetto di localizzazione, è autorizzata una spesa pari a 15 milioni di euro per l'anno 2017, a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono attribuite le risorse necessarie per la realizzazione delle infrastrutture di cui al periodo precedente e sono definiti gli ulteriori interventi previsti dal medesimo periodo.
  607. Le somme delle quali sia eventualmente disposta la confisca ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nell'ambito di procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti delle società del Gruppo ILVA e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 89, abbiano esercitato attività di gestione, amministrazione o direzione e coordinamento di tali società, sono destinate al finanziamento di interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  608. Ai fini dell'attuazione della direttiva 2016/681/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi, e nelle more del suo recepimento, è autorizzata la spesa di 5,5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 per la realizzazione della piattaforma informatica necessaria e di 4,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per la gestione e la manutenzione della stessa. Le risorse di cui al periodo precedente sono assegnate al Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza e iscritte nello stato di previsione del medesimo Ministero nella missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia».
  609. All'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «maggiorato di uno spread pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I finanziamenti statali concessi ai sensi del presente comma e non erogati cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione delle obbligazioni emesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20».

  610. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, dopo le parole: «alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria» sono inserite le seguenti: «, previa restituzione dei finanziamenti statali di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, per la parte eventualmente erogata».
  611. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata provvede alla predisposizione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, in collaborazione con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, in coerenza con le indicazioni adottate dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza per l'anno 2015 e per l'anno 2016. Il documento di strategia nazionale, con allegati le strategie di area e i relativi piani di azione territoriali, è sottoposto all'approvazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In coerenza con la strategia nazionale approvata dal CIPE, i soggetti titolari di programmi cofinanziati da fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020 pianificano, con le modalità di cui al comma 194 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, specifiche azioni volte alla valorizzazione dei predetti beni e aziende. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata presenta al CIPE una relazione annuale sull'attuazione della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscati alla criminalità organizzata, nella quale dà evidenza dei risultati conseguiti e dell'utilizzo delle relative risorse assegnate. I fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015 possono essere incrementati con risorse previste dai Programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dalla Commissione europea 2014/2020, dai programmi operativi complementari di cui alla delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10, nonché dal Fondo sviluppo e coesione attraverso i Piani operativi e i Patti per il sud, previa verifica di coerenza con le priorità e gli obiettivi riportati nei suddetti strumenti.
  612. Al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata l'autorizzazione di spesa di cui al comma 195 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementata di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2019, incremento che confluisce nelle apposite sezioni dei Fondi di cui al comma 196 del citato articolo 1 della legge n. 208 del 2015, con le modalità dallo stesso riportate e con la medesima ripartizione delle risorse tra le sezioni.
  613. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  614. A valere sulle risorse di cui al comma 613, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefìci degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 613, ultimo periodo.
  615. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 613, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
  616. All'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. A decorrere dall'anno 2017 è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, che accolgono alunni con disabilità, nel limite di spesa di 23,4 milioni di euro annui.
  1-bis. Il contributo di cui al comma 1 è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, tenendo conto, per ciascuna scuola paritaria, del numero degli alunni con disabilità accolti e della percentuale di alunni con disabilità rispetto al numero complessivo degli alunni frequentanti».

  617. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «400 euro» sono sostituite dalle seguenti: «564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019».
  618. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2017/2018» sono sostituite dalle seguenti: «2019/2020».
  619. Per l'anno 2017 è assegnato alle scuole materne paritarie un contributo aggiuntivo di 50 milioni di euro. Il contributo è ripartito secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il contributo è erogato entro il 31 ottobre dell'anno scolastico di riferimento.
  620. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 148 sono inseriti i seguenti:
  « 148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie, sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a:
   a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali suddette, il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalità di cui al terzo periodo del medesimo comma.
  148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

  621. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo con una dotazione finanziaria di 200 milioni di euro per l'anno 2017, per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie.
  622. Alla legge 11 agosto 2014, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 8:
     1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Una quota del fondo rotativo di cui al comma 1, stabilita dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 15 nel limite di 50 milioni di euro, è destinata a costituire un fondo di garanzia per i prestiti concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi dell'articolo 22, comma 4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti i criteri e le modalità di operatività del predetto fondo di garanzia»;
     2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  « 2-bis. Le risorse dei fondi di cui al presente articolo sono impignorabili»;
    b) all'articolo 27, comma 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   « c) costituire un fondo di garanzia per prestiti a favore di imprese miste nei Paesi di cui alla lettera a), concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, da banche dell'Unione europea, da banche di Paesi non appartenenti all'Unione europea se soggette alla vigilanza prudenziale dell'autorità competente del Paese in cui si effettua l'intervento o da fondi direttamente o indirettamente partecipati o promossi dai predetti soggetti».

  623. Per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi strumentali, anche utilizzando i meccanismi di centralizzazione acquisti attraverso la società Consip Spa, in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche mediante leasing finanziario, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze in relazione alle richieste del Ministro dell'interno, del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le amministrazioni cui destinare le predette somme.
  624. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.260 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.185,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.270 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.970 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
  625. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 63,95 milioni di euro per il 2017, di 91,75 milioni di euro per il 2018, di 105,402 milioni di euro per il 2019, di 114,45 milioni di euro per il 2020, di 108,45 milioni di euro per il 2021, di 99,45 milioni di euro per il 2022, di 90,45 milioni di euro per il 2023, di 78,45 milioni di euro per il 2024, di 65,45 milioni di euro per il 2025 e di 51,45 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.
  626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano applicazione nei termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni di età nell'anno 2017, i quali possono utilizzare la Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di musica registrata, nonché di corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi dell'ultimo periodo del predetto comma 979, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge. Per l'anno 2017, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 984, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti ai licei musicali e agli studenti iscritti ai corsi preaccademici, ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi di diploma di I e di II livello dei conservatori di musica, degli istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di formazione musicale e coreutica autorizzate a rilasciare titoli di alta formazione artistica, musicale e coreutica ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, è concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento del prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
  627. Nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. L'accesso alle risorse del Fondo è consentito in via diretta alle regioni, ai comuni, alle istituzioni culturali e alle associazioni di rievocazione storica riconosciute attraverso l'iscrizione ad appositi albi tenuti presso i comuni o già operanti da almeno dieci anni, in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  628. All'articolo 1, comma 243, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «500 milioni di euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «1 miliardo di euro all'anno».
  629. All'articolo 1, comma 249, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo la parola: «2016» sono inserite le seguenti: «nonché fino al limite di 40 milioni di euro per l'anno 2017».
  630. Ulteriori risorse, fino all'importo massimo di 280 milioni di euro, oltre a quelle già stanziate nella parte II (sezione II) della presente legge per le attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, possono essere destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
  631. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2018»;
   b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali dal 1º gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1º gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1º gennaio 2018 e di ulteriori 0,9 punti percentuali dal 1o gennaio 2019».

  632. Il comma 626 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  633. Le maggiori entrate per l'anno 2017 derivanti dall'articolo 7 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, sono quantificate nell'importo di 1.600 milioni di euro.
  634. Qualora dal monitoraggio effettuato sulla base delle istanze presentate alla data del 31 luglio 2017, ai sensi dell'articolo 5-octies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, introdotto dall'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, risulti che il gettito atteso dai conseguenti versamenti non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al comma 633 del presente articolo, alla compensazione dell'eventuale differenza si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa disposta, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 agosto 2017. Lo schema del decreto di cui al periodo precedente è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro il termine di sette giorni dalla data della trasmissione. Qualora le Commissioni non si esprimano entro il termine di cui al periodo precedente, il decreto può essere adottato in via definitiva.
  635. Nel caso di scostamenti non compensabili nel corso dell'esercizio con le misure di cui al comma 634, il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora riscontri che dalla mancata integrale compensazione delle minori entrate di cui al medesimo comma 634 derivi un pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad assumere, entro il 30 settembre 2017, le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.
  636. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause dello scostamento e all'adozione delle misure di cui al comma 634.
  637. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2017-2019 restano determinati, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, nelle misure indicate nelle tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  638. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

COMMI 2-7 (VEDI ART. 2)

  Al comma 1, lettera a), numero 1) sostituire le parole: 31 dicembre 2017, con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 17,000,000;
   2019: – 80.000.000.
1. 1. (ex 2. 29.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso 2), inserire il seguente:
  2-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «b-bis) per interventi relativi all'installazione di impianti di aspirazione centralizzata sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 100 milioni.
1. 2. (ex 2. 26.) Gianluca Pini.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2) inserire il seguente: 2-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 3. (ex 2. 187.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2 inserire il seguente:
   2-bis) al comma 2 dopo la lettera b) è inserita la seguente:
   c) Per l'acquisto di sistemi di accumulo di energia installati su autoveicoli a esclusiva trazione elettrica, contestuale all'acquisto degli autoveicoli stessi o alla riqualificazione elettrica di veicoli già circolanti, sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino a un valore massimo della detrazione di 6,500 euro. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 45 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, sono disciplinate le modalità attraverso cui, i soggetti beneficiari della detrazione possono optare per la cessione del corrispondente credito alla casa produttrice del veicolo acquistato o ad altro soggetto privato.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000;
   2019: – 30.000.000.
1. 4. (ex 2. 272.) Catalano, Mucci, Galgano, Vargiu, Mazziotti Di Celso, Menorello, Molea, Librandi.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire il capoverso 2-quater, con il seguente: 2-quater. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 la detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica relativi alle parti comuni e agli impianti di edifici condominiali finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale e estiva che conseguano almeno la qualità media di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015. La medesima detrazione spetta nella misura del 75 per cento per gli interventi di cui al primo periodo che contestualmente conseguano in tutte le unità immobiliari almeno la classe A1 di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, o una riduzione del 50 per cento dei consumi energetici con una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Laddove dall'intervento derivi il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell'80 per cento. Le detrazioni di cui al presente articolo sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio; nel caso degli interventi di cui al secondo periodo del presente comma le detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 5. (ex 2. 217.) Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso 2-quater, dopo le parole: riqualificazione energetica inserire le seguenti: nonché per interventi di bonifica da amianto.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 6. (ex 2. 169.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), capoverso 2-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: La mancata veridicità, inserire le seguenti:, per dolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
1. 7. (ex 2. 18.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), comma 2-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: Per tale attività e i servizi forniti si provvede alla autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000,000.
1. 8. (ex 2. 152.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), comma 2-sexies, primo periodo, dopo le parole: Per gli interventi di cui aggiungere le seguenti: ai commi 1,2 e.
1. 9. (ex *2. 280.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 3), capoverso 1-quinquies sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
1. 10. (ex *2. 20.) Guidesi.

  Al comma 1, alla lettera a), numero 3), capoverso 2-sexies, primo periodo, sostituire le parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito con le seguenti: ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.

  Conseguentemente, alla lettera c), numero 3), capoverso 1-quinquies sopprimere le seguenti parole: ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione.
1. 11. (ex *2. 90.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 3, comma 2-sexies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sul Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c) numero 3, comma 1-quinquies, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: Il credito derivante dagli interventi di cui al presente articolo potrà essere compensato non solo con le imposte sul reddito, ma anche con l'Irap, l'Imposta sui Valore Aggiunto o altre imposte dirette e indirette di diversa natura.
1. 12. (ex 2. 283.) De Girolamo.

  Al comma 1, lettera a), n. 3), sostituire il comma 2-septies con il seguente:
  2-septies. Le detrazioni di cui ai commi precedenti sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 13. (ex 2. 111.) Laffranco.

  Al comma 1, lettera a), al numero 3), capoverso 2-septies, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi gli interventi previsti nell'ambito del Piano di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 14. (ex 2. 175.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:
  2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle per le opere di demolizione e di smaltimento dell'esistente, per la realizzazione di coperture a verde su lastrici solari o su coperture a falda in conformità alla norma tecnica UNI 11235 o secondo progetti innovativi redatti da tecnici abilitati, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 15. (ex 2. 186.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera a), punto 3), dopo il capoverso 2-septies aggiungere il seguente:
  2-octies. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, comprese quelle relative alla realizzazione di opere certificate finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000,00 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 16. (ex 2. 185.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) Dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1.1 Per le spese sostenute e documentate per gli interventi di cui al comma 1 relativi ai fabbricati rurali, spetta una detrazione dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per fabbricato. La detrazione è pari al 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. La detrazione, di cui al presente comma, è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro l'anno 2018. Entro la data del 15 gennaio di ciascun anno, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2031.
1. 17. (ex 2. 69.) Guidesi.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), comma 1-bis), sostituire le parole: La detrazione è ripartita in cinque quote annuali, con le seguenti: La detrazione è ripartita, a richiesta del contribuente, fino a dieci anni in quote annuali.
1. 18. (ex 2. 213.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), punto 2), capoverso 1-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: L'agevolazione trova applicazione esclusivamente se gli interventi di cui al primo periodo della presente disposizione sono stati:
   a) oggetto di attestazione da parte di soggetti abilitati che certifichino l'efficacia degli stessi e la loro conformità alla normativa vigente;
   b) coperti da assicurazione indennitaria decennale stipulata dall'appaltatore a favore del proprietario contro i danni materiali e diretti all'immobile, compresi i danni ai terzi, cui l'appaltatore sia tenuto ai sensi dell'articolo 1669 del codice civile, nonché da garanzia per il rischio sismico per la medesima durata e per l'intera costruzione.
1. 19. (ex *2. 76.) Polidori.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso 1-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: Per tali interventi, con le seguenti: Per gli interventi di cui ai precedenti commi 1-bis, 1-ter, 1-quater ed 1-quinquies,.
1. 20. (ex 2. 211.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), numero 3, capoverso comma 1-quinquies, sopprimere il quarto periodo.
1. 21. (ex 2. 263.) Mucci, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese di redazione del fascicolo del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 22. (ex 2. 181.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 lettera c), punto 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le parole: nonché le spese effettuate per gli interventi di cui all'articolo 10-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 36.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 23. (ex 2. 180.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera e), punto 3), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, fino a un valore massimo di 10.000 euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000,000.
1. 24. (ex 2. 216.) Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1 lettera c), punto 3), capoverso comma 1-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché le spese per la redazione dell'Attestato di prestazione energetica di cui al decreto ministeriale 26 giugno 2015, nella misura del 50 per cento e fino a un valore massimo di 10.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 25. (ex 2. 182.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le detrazioni spettano anche per le spese di redazione del libretto unico del fabbricato, che racchiude le informazioni sulla classificazione sismica e energetica degli edifici, le cui modalità di redazione e attuazione sono definite con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e trasporti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000,000.
1. 26. (ex 2. 215.) Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), punto 3), capoverso 1-sexies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativi a operazioni di bonifica dall'amianto negli edifici, ivi compresa la sostituzione delle coperture di amianto, spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 65 per cento per le spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, fino ad un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le parole: 220 milioni.
1. 27. (ex 2. 214.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2, dopo le parole: per l'acquisto, inserire le seguenti:, il montaggio e l'installazione.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
1. 28. (ex 2. 31.) Caparini.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), dopo la parola: ristrutturazione inserire le seguenti:, nonché per i costi sostenuti individualmente per l'inserimento dell'immobile nel Sistema Informativo sugli Attestati di Prestazione Energetica ovvero nella mappatura sulla presenza di amianto ai sensi del decreto ministeriale n. 101 del 2003.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1. 29. (ex 2. 178.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 10.000 euro con le seguenti: 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
1. 30. (ex 2. 32.) Allasia.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), e aggiunto il seguente:
   4.4-bis) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «12-bis. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 20,000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui al comma 2.»

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –30.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 31. (ex 2. 28.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 1 dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per le ristrutturazioni immobiliari» preposto alla concessione di mutui a tasso agevolato per la realizzazione degli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico di cui al presente decreto. Il Fondo è capitalizzato mediante l'emissione di strumenti finanziari di debito riservati ai cittadini italiani e garantiti dall'oro depositato presso le sedi della Banca d'Italia ubicate al di fuori dei confini territoriali della Repubblica Italiana (Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti).

  1-bis. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico possono chiedere mutui a tasso agevolato concessi dalla Banca pubblica dello Stato italiano, di cui al comma 1-quater, nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 1.
  1-ter. La remunerazione degli strumenti finanziari di debito riservati ai cittadini italiani e garantiti in oro di cui al comma 1 non può superare il Tasso annuo effettivo globale percepito dai mutui concretamente erogati.
  1-quater. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato ai mutui di cui al presente articolo non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 32. (ex 2. 163.) Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sostituire la parola: «credito» con la seguente: «un mutuo»;
    2) al comma 1 sostituire le parole: «e di ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. La garanzia è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari la valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.
  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, promuove con l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici, una verifica sulle condizioni per offrire polizze assicurative per il rischio premorienza agevolate ai soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni previste, ai sensi del presente decreto, per gli interventi di efficienza energetica, di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico.
  1-quinquies. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-sexies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 33. (ex 2. 127.) Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 sostituire la parola: «credito» con la seguente «un mutuo»;
    2) al comma 1 sostituire le parole: «e di ristrutturazione edilizia» con le seguenti: «,di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo pari al valore della detrazione riconosciuta per ogni unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia.
  1-ter. La concessione della garanzia del Fondo di cui al comma 1-bis è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo. Nel caso in cui il Fondo garantisca a prima richiesta l'estinzione del mutuo anche nei casi di premorienza del richiedente il costo della garanzia non può essere superiore all'1 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del credito agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del credito delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del credito agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo e provvede ad apportare le opportune modifiche al fondo di cui al presente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 34. (ex 2. 158.) Pisano, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   c-bis) all'articolo 16-bis, concernente interventi per favorire l'accesso al credito, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 1 le parole: «e di ristrutturazione edilizia» sono sostituite con le seguenti: «,di ristrutturazione edilizia e di adeguamento sismico»;
    2) al comma 1 sostituire la parola: «credito» con la seguente «un mutuo»;
    3) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al mutuo agevolato di cui al comma 1 non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,4.
  1-ter. I soggetti che intendono accedere al mutuo di cui al comma 1 possono richiedere la garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche. La garanzia a prima richiesta è concessa nella misura del 100 per cento del valore della quota capitale e della quota interessi per un valore complessivo non superiore a 100 mila euro per unità immobiliare ed è sostitutiva della garanzia ipotecaria e di ogni altro genere di garanzia. La concessione della garanzia del Fondo è a titolo oneroso a carico del cittadino richiedente e non può avere un costo superiore allo 0,5 per cento del valore complessivo del mutuo.
  1-quater. I soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni disciplinate dal presente decreto per gli interventi di efficienza energetica, ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico, in luogo della detrazione d'imposta, possono compensare una quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo. Le disposizioni attuative della compensazione annuale di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  1-quinquies. Nelle condizioni del mutuo agevolato di cui al comma 1 sono definite le modalità di decurtazione dal piano di ammortamento del mutuo delle quote compensate con la quota di detrazione annuale. Il residuo piano di ammortamento, al netto delle sole quote di detrazione effettivamente compensate, è a carico del soggetto richiedente del mutuo agevolato di cui al presente articolo.
  1-sexies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con decreto di natura non regolamentare, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni attuative del presente articolo.

  Conseguentemente il Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche, a decorrere dall'anno 2017 è incrementato di 200 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 35. (ex 2. 125.) Alberti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni e per le indagini diagnostiche per la sicurezza negli edifici è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.

  2-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  2-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 «Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000;
   2019: – 6.000.000.
1. 36. (ex 2. 177.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: « b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;»;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» aggiungere le seguenti: «nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un, miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio,».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 90 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».
1. 37. (ex 2. 278.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente «b-bis) di demolizione e ricostruzione effettuati su edifici a destinazione residenziale, anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio;
   b) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: »decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380«, aggiungere le seguenti: »nonché di demolizione e ricostruzione anche in presenza di aumenti volumetrici previsti da leggi e regolamenti edilizi locali, che comportino un miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio.”.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 38. (ex 2. 261.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:
   16-ter.(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte delle unità immobiliari private). – 1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese sostenute e documentate fino a un ammontare complessivo di 20.000 euro, limitatamente alla parte eccedente 2.000 euro, effettivamente rimaste a carico del contribuente per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o di recinzioni di proprietà privata, nonché per la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta altresì per le spese documentate ed effettivamente rimaste a carico del contribuente per i medesimi interventi relativi a parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 30,000 euro, limitatamente alla parte eccedente 5.000 euro. In tali ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino relativamente alla quota a lui imputabile purché effettivamente versata al condominio e da questo pagata al fornitore che ha eseguito l'intervento nel periodo d'imposta in cui s'intende iniziare a detrarre la spesa.
  3. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e di medesimo importo, nell'anno di sostenimento delle spese e nei quattro anni successivi.
  4. In caso di vendita dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi e i lavori di cui al presente articolo, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente dell'unità immobiliare, a condizione che sia una persona fisica, in caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta dell'unità immobiliare.

  Conseguentemente alla rubrica dopo le parole: acquisto di mobili sono aggiunte le seguenti:, interventi di sistemazione a verde.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
1. 39. (ex 2. 70.) Guidesi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1. 40. (ex 2. 260.) Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 75, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016», sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
1. 41. (ex 2. 27.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Tabella A, Parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972, numero 127-duodevicies è integrata come segue:
  Agli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e alle locazioni di fabbricati abitativi destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008 si applica l'aliquota IVA del 5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni annui a decorrere dal 2017 con le seguenti: 150 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 42. (ex 2. 237.) Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001,n. 380 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente;

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 595 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 595 milioni di euro per l'anno 2018 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 43. (ex 2. 33.) Caparini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: «24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis). 41-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2017, 2018 e 2019 ed è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 595 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 595 milioni di euro per l'anno 2018 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 44. (ex 2. 34.) Caparini.

  Al comma 3, sostituire la parola: le finalità con le seguenti: una o più delle finalità.
1. 45. (ex *2. 21.) Guidesi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le parole: una o più delle finalità.
1. 46. (ex *2. 86.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le parole: una o più delle finalità.
1. 47. (ex *2. 89.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: le finalità con le parole: una o più delle finalità.
1. 48. (ex *2. 286.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
1. 49. (ex **2. 22.) Guidesi.

  Al comma 3 sopprimere il secondo periodo.
1. 50. (ex **2. 88.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 3 dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti dichiarati storici, in base a leggi, provvedimenti regionali e/o territoriali, nonché.
1. 51. (ex *2. 131.) Squeri.

  Al comma 3 dopo le parole: al periodo precedente anche aggiungere le seguenti: i ristoranti con somministrazione, classificati in base al codice ATECO 56.10.11, nonché.
1. 52. (ex **2. 130.) Squeri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per tali interventi di cui al comma 3 e riguardanti le strutture agroturistiche, a decorrere dal gennaio 2017, in luogo della detrazione i soggetti beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi ovvero ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione del credito. Rimane esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. Le modalità di attuazione del presente comma sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 53. (ex 2. 105. Gelmini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il secondo periodo del comma 7 di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 Marzo 2014, convertito con modificazioni, dalla legge 29 Luglio 2014, n. 106, è sostituito dal seguente periodo: Il credito d'imposta di cui al comma 1 in favore delle imprese alberghiere indicate al medesimo comma, è riconosciuto altresì per le spese relative a ulteriori interventi, comprese quelle per l'acquisto di mobili e componenti d'arredo, a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio d'impresa i beni oggetto degli investimenti prima del secondo periodo d'imposta successivo.
1. 54. (ex *2. 236.) Marti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  «5-bis. A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci.

  5-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 5-bis pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze».
1. 55. (ex 2. 115.) Laffranco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
   g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 56. (ex 2. 183.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 è aggiunta la seguente lettera:
   m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche, come definite ai sensi dell'articolo 74 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 57. (ex 2. 184.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato C, è aggiunto l'articolo 12, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza della «natura delle assicurazioni», e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione delle operazioni».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 280 milioni.
1. 58. (ex 2. 77.) Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni, con le parole: 280 milioni.
1. 59. (ex 2. 78.) Polidori.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:
  6-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo».

  6-ter. La disposizione di cui al precedente comma 6-bis trova applicazione esclusivamente per le polizze stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 284,1 milioni.
1. 60. (ex *2. 233.) Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. A decorrere dall'anno successivo dall'approvazione della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 50 per cento dell'intero ammontare della spesa.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – ;
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
1. 61. (ex 2. 264.) Vargiu, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'entrata in vigore della presente legge, le spese relative a prestazioni sanitarie odontoiatriche ricomprese tra le spese sanitarie di cui all'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono detraibili dall'imposta lorda sui redditi delle persone fisiche per un importo pari al 27 per cento dell'intero ammontare della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 81, aggiungere il seguente comma:
  3. Alla copertura dell'onere derivante dalla disposizione di cui all'articolo 2, comma 6-bis, di 150 milioni di euro dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 2 del presente articolo.
1. 62. (ex 2. 118.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
1. 63. (ex *2. 23.) Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  7. All'articolo 1, comma 75, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni:
   2017: –15.200.000;
   2018: –37.800.000;
   2019: –30.200.000.
1. 64. (ex *2. 148.) Palmieri, Crimi, Gullo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Social lending garantito).

  1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il «Fondo per il social lending garantito» preposto alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di adeguamento sismico degli immobili di proprietà delle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini utilizzatori».
  2. Il fondo è gestito per conto del Ministero dell'economia e delle finanze da un intermediario finanziario individuato mediante una selezione pubblica da concludersi entro il 31 marzo 2017. La selezione pubblica è disposta con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione.
  3. Per le erogazioni liberali in denaro effettuate al «Fondo per il social lending garantito» nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016 dalle persone fisiche, di seguito denominate «cittadini finanziatori» spetta una detrazione dall'imposta lorda nella misura del 105 per cento delle erogazioni effettuate. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno dell'erogazione ed in quelli successivi. Nei casi di incapienza fiscale il cittadino finanziatore potrà fruire della detrazione nei successivi anni senza perdere alcun diritto alle detrazioni riconosciute.
  4. Il credito d'imposta riconosciuto ai cittadini finanziatori non concorre alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito.
  5. I cittadini utilizzatori, proprietari o comproprietari di immobili, potranno accedere al finanziamento a fondo perduto concessi dal Fondo per il social lending garantito al fine di effettuare gli interventi di adeguamento sismico relativamente agli edifici ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1, 2 e 3) di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003 riferite a costruzioni adibite ad abitazione. L'accesso al finanziamento a fondo perduto concesso dal Fondo è limitato ai soli interventi di adeguamento sismico da cui derivi il passaggio ad una classe di rischio inferiore. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono stabilite le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. I cittadini utilizzatori per accedere al finanziamento a fondo perduto devono presentare un progetto di adeguamento sismico relativo al proprio immobile predisposto e firmato da un professionista abilitato ed un preventivo dei relativi lavori predisposto da un'impresa abilitata, A pena dell'inammissibilità della richiesta di finanziamento il preventivo dei lavori deve essere necessariamente certificato da un professionista abilitato diverso dal progettista non collegato, direttamente o indirettamente, alla suddetta impresa.
  6. Il Fondo per il social lending garantito concede finanziamenti a fondo perduto non superiori a cento mila euro per ogni cittadino utilizzatore richiedente. Il finanziamento a fondo perduto è erogato progressivamente in base allo stato di avanzamento dei lavori. I pagamenti per le spese di adeguamento sismico devono essere tracciati mediante bonifici bancari così come definito dall'Agenzia dell'entrate per le detrazioni relative agli interventi di ristrutturazione edilizia.
  7. I cittadini utilizzatori possono presentare all'intermediario finanziario di cui al comma 2 la richiesta di erogazione del finanziamento a fondo perduto entro il 30 giugno 2017 indicando la propria situazione economica equivalente (ISEE). Entro il 31 luglio 2017 l'intermediario finanziario, di concerto all'Agenzia delle entrate, provvede a redigere un elenco dei «cittadini utilizzatori richiedenti» disposto in ordine crescente partendo dal valore ISEE più basso. La concessione del finanziamento a fondo perduto è disposta ai sensi del predetto elenco e nei limiti di capienza del Fondo per il social lending garantito. L'elenco dei beneficiari del finanziamento a fondo perduto verrà pubblicato sul sito dell'intermediario finanziario e dell'Agenzia delle entrate insieme ai documenti progettuali e contabili relativi all'intervento. L'Agenzia delle entrate rende noto il livello di ISEE a cui si è giunto nell'erogazione dei finanziamenti a fondo perduto.
  8. Per l'anno 2017 l'importo complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate al Fondo per il social lending garantito non può superare complessivamente un miliardo di euro.
  9. L'intermediario finanziario di cui al comma 2, per le attività di cui al presente articolo, a valere sulle risorse del Fondo, riceve un compenso non superiore allo 0,05 per cento del volume complessivo dei finanziamenti concretamente erogati.
  10. I cittadini utilizzatori che ricevono il finanziamento a fondo perduto ai sensi del presente articolo non possono usufruire per lo stesso immobile delle detrazioni fiscali relative agli interventi preposti alla riduzione del rischio sismico.
  11. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 65. (ex 2. 02.) Pesco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero.
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con: 275,4 milioni di euro per il 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 66. (ex *2. 028.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta immobiliare).

  1. Qualora all'atto dell'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente” cedute dalle imprese costruttrici o ristrutturatrici delle stesse, sia trasferito in permuta un immobile abitativo a favore delle medesime imprese, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, a condizione che l'impresa acquirente trasferisca l'immobile entro i successivi cinque anni, dopo aver effettuato sullo stesso interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con il conseguimento della certificazione energetica che attesti un miglioramento del fabbisogno di energia primaria pari almeno al 30 per cento rispetto alla situazione antecedente gli interventi di recupero,
  2. Ove non si realizzi la condizione di cui al comma precedente, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle maggiori imposte dovute, oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
  3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno effetto per gli atti pubblici formati e le scritture private autenticate sino al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 24.600.000;
   2018: – 24.600.000;
   2019: – 24.600.000.
1. 67. (ex 2. 06.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Incentivi fiscali alla permuta).

  1. Al fine di favorire la ripresa del mercato immobiliare, per le cessioni di unità immobiliari effettuate, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, da imprese costruttrici a favore di qualunque soggetto, a fronte delle quali, a parziale pagamento del prezzo, sia ceduto in permuta dall'altra parte un immobile, è riconosciuta all'impresa costruttrice l'esenzione, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere;
  2. Ove l'impresa costruttrice non esegua i lavori di ristrutturazione ovvero li esegua in modo tale da non consentire l'attribuzione all'immobile della classe energetica superiore, l'agevolazione di cui al comma 1 si intende revocata c risulteranno dovute tutte le imposte gravanti annualmente su detto immobile, a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 260 milioni di euro.
1. 68. (ex 2. 021.) Polidori.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa agli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero: ”127-terdevicies) interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 69. (ex 2. 03.) Catalano, Mucci, Galgano, Librandi, Menorello, Mazziotti Di Celso, Oliaro, Dambruoso, Catania, Monchiero, Molea.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Detrazione delle spese per interventi straordinari di «sistemazione a verde» di aree scoperte di pertinenza delle unità immobiliari private).

  1. All'articolo 16-bis, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, il 917, dopo la lettera l) è inserita la seguente:
   m) di carattere straordinario effettuati sulle pertinenze, così come definite dall'articolo 817 del Codice Civile, di fabbricati di qualsiasi genere o tipo già esistenti, relativi alle seguenti opere:
    1) lavori di fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo;
    2) lavori di riqualificazione di tappeti erbosi, con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro, anche mediante la realizzazione o l'adeguamento di impianti di irrigazione;
    3) lavori di restauro e recupero del verde relativo a giardini di interesse storico e artistico, come tali individuati dalle Soprintendenze competenti per territorio;
    4) le spese relative agli interventi di cui ai numeri 1, 2 e 3 non possono superare i 30.000,00 euro se si tratta di interventi su unità immobiliari singole e di 50.000,00 euro se trattasi di interventi su proprietà condominiali, con una franchigia di 2.000,00 euro per le unità immobiliari singole e di 5.000,00 euro per le proprietà condominiali.

  2. Tra le spese sostenute di cui alla lettera m) sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere.
  3. In deroga alla legge 11 dicembre 2012 n. 220, come modificata dal decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014 n. 9, con riferimento all'articolo 1135 (Attribuzioni dell'assemblea dei condomini) del codice civile è sospesa la costituzione del fondo speciale ivi previsto per i tre anni successivi all'approvazione della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 220 milioni.
1. 70. (ex 2. 05.) Palladino, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Bonifiche ecologiche aree dismesse).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree dismesse nei programmi di rigenerazione urbana che perseguono l'obiettivo del riuso in un'ottica di sostenibilità ambientale di contenimento di suolo, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi, anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni europee in materia di aiuti di Stato nonché i criteri e le modalità attuative a favore dei soggetti che realizzano le bonifiche ecologiche delle aree dismesse oggetto dei progetti di rigenerazione urbana per la realizzazione di opere di utilità pubblica compresi gli interventi finalizzati ad incrementare prioritariamente l'offerta di alloggi sociali ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 71. (ex 2. 09.) Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. – (Detrazioni fiscali per interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali). – 1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione private e negli esercizi commerciali da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 72. (ex 2. 011.) Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. – (Detrazioni fiscali per interventi di prevenzione del rischio del compimento di atti illeciti nelle abitazioni private e negli esercizi commerciali). – 1. All'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa» sono soppresse;
   b) le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 73. (ex 2. 012.) Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Detrazioni fiscali per interventi di manutenzione su autovetture ad uso privato e interventi sulla sicurezza delle abitazioni).

  1. All'articolo 15 comma 1 del TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è introdotta la lettera: g-bis) le spese sostenute per interventi di manutenzione ordinaria su autovetture ad uso privato entro il limite massimo di spesa di euro 500,00.
  2. All'articolo 15 comma 1 dei TUIR – Testo Unico delle Imposte sui Redditi (decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) è introdotta la lettera: g-ter) le spese sostenute per impianti di allarme di abitazioni ad uso privato e manutenzione di caldaie.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94.5 percento del loro ammontare.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94.5 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94.5 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 94,5 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 74. (ex 2. 018.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

  1. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (ECOBONUS), e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

Art. 87-bis.

  All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 95, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dai seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'94 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'94 percento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –63.000.000;
   2018: –63.000.000;
   2019: –63.000.000.
1. 75. (ex 2. 020.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.
(Modificazioni all'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. All'articolo 1, comma 982, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle parole: «per l'anno 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 50 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 76. (ex 2. 039.) Simonetti, Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

  1. Le detrazioni di cui agli articoli 14, 15, 15-bis e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, relative a immobili destinati ad abitazione principale, non utilizzate in tutto o in parte per situazioni di incapienza fiscale del beneficiario, possono essere trasferite per la parte non goduta al coniuge non legalmente ed effettivamente separato ovvero ad altro componente del nucleo familiare, a condizione che dimorino abitualmente e risiedono anagraficamente nell'immobile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 77. (ex 2. 040.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

COMMI 8-14 (VEDI ART. 3)

  Al comma 1 sopprimere dalle parole: e sia avvenuto fino alla fine del comma.
1. 78. (ex *3. 21.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Per i soggetti collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni di cui al comma 1, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento. Per i medesimi soggetti, che beneficiano della maggiorazione di cui al comma 2 e che, nel periodo indicato al comma 1, effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco di cui all'allegato B annesso alla presente legge, il costo di acquisizione di tali beni è maggiorato del 100 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 79. (ex 3. 33.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 4, sostituire le parole: ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, con le seguenti: e, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 200.000 euro.
1. 80. (ex 3. 31.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1o luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 595milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 595 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari 595 milioni di euro per l'anno 2018 e 595 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 81. (ex 3. 07.) Caparini.

COMMI 15-16 (VEDI ART. 4)

  All'articolo 4, sopprimere il comma 1, lettera b).
1. 82. (ex 4. 11.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare, in corrispondenza di aree in cui insistono autorità portuali, zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
1. 83. (ex 4. 5.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 84. (ex 4. 6.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
   1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tale fine, le regioni rientranti nell'obiettivo convergenza, possono individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, prioritariamente nelle seguenti aree:
   Abruzzo: Valle Peligna, Val Vibrata, Complesso Val Pescara;
   Basilicata: Matera, Maratea;
   Campania (Napoli, interporto di Nola, interporto di Marcianise);
   Calabria (Tropea, Soverato, Roccella, Gioia Tauro, Cosenza, Sibaritide);
   Puglia (Bari area industriale – ASI, Taranto – per impresse nell'indotto ILVA, Bari, Lecce);
   Sicilia (Taormina, Cefalù, Distretto turistico del sud-est, Trapani e litorale trapanese, Agrigento, Lampedusa).

  Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 85. (ex 4. 7.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è attribuito, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 70 per cento per le piccole imprese, del 60 per cento per le medie imprese e del 55 per le grandi imprese. A tal fine ogni regione rientrante nell'obiettivo convergenza, può individuare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nei limiti di spesa di 300 milioni di euro, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
1. 86. (ex 4. 8.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  All'articolo 26, comma 3, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, aggiungere infine il seguente periodo: ”Le associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono comunque escluse dalla corresponsione dell'imposta di registro per l'acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le parole 200 milioni.
1. 87. (ex 4. 10.) Bergamini.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Imposta sulle riserve matematiche delle imprese d'assicurazione operanti nel ramo vita).

  All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito con modificazioni dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «anche oltre il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono inserite le seguenti: «e senza applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 88. (ex *4. 023.) Polidori.

  Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:

ART. 4-bis.
(Regime fiscale per le locazioni brevi).

  1. Ai sensi del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni turistiche e i contratti relativi all'esercizio di ogni tipo di struttura ricettiva extralberghiera aventi ad oggetto la concessione in godimento a terzi di immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, idonei all'uso abitativo effettuate direttamente da privati o tramite l'intermediazione di portali on line di commercializzazione, di agenzie immobiliari o di altri gestori professionali.
  2. Alle locazioni di cui al comma 1 continuano ad applicarsi la normativa vigente in materia di registrazione di contratto, le disposizioni di cui al codice civile in materia di locazioni e le relative discipline regionali.
  3. Per favorire la trasparenza nel mercato delle locazioni di breve periodo è istituito presso l'Agenzia delle entrate un Registro Unico Nazionale delle attività extralberghiere non imprenditoriali che deve contenere le generalità dei soggetti di cui al comma 1 nonché degli immobili oggetto di locazione, il proprietario o il titolare di diritto reale di godimento di unità immobiliari ad uso abitativo che offre ospitalità in appartamenti privati locati con le modalità di cui al comma 1, ovvero l'intermediario delegato, trasmette idonea comunicazione, anche per via telematica, all'Agenzia delle entrate, al fine dell'iscrizione degli immobili al Registro di cui al periodo precedente. L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente deve essere adempiuto preventivamente una sola volta e la dichiarazione ha efficacia fino a diversa comunicazione.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di locazione relativo ai contratti stipulati per le finalità di cui al comma 1, è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione, con un'aliquota pari a quella ordinaria di cui all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in sostituzione del regime ordinario vigente per la tassazione dei reddito fondiario ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  5. Il regime fiscale di cui al comma 4 esonera dagli obblighi dichiarativi del reddito fondiario ai fini dell'imposta, sul reddito delle persone fisiche.
  6. Per assicurare il contrasto all'evasione fiscale, sulle somme corrisposte relative alle attività di cui al comma 1 concluse attraverso l'intermediazione di portali online di commercializzazione, di agenzie immobiliari o gestori professionali, l'imposta di cui al comma 4 è versata in nome e per conto del debitore dall'intermediario, in qualità di sostituto di imposta, che è solidalmente responsabile dell'imposta stessa. Il versamento è eseguito ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 2415 entro il mese successivo. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  7. Per l'applicazione e la riscossione dell'imposta di soggiorno, si applica l'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
  8. Con uno o più provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite le modalità di attuazione del regime di cui al presente articolo, prevedendo l'idoneo conguaglio per quanto versato a titolo di imposta per il primo anno di applicazione, gli obblighi di comunicazione a carico del locatore e di trasmissione e conservazione di dati in capo all'intermediario, nonché le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 3 da parte di soggetti esercenti attività di intermediazione di cui al comma 1.
1. 89. (ex *4. 026.) Alberto Giorgetti, De Girolamo, Milanato.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Credito di imposta per interventi di bonifica per l'amianto).

  1. Sono ammessi al credito di imposta di cui all'articolo 56 della legge 18 dicembre 2015, n. 221, gli interventi di bonifica da amianto effettuati dal 1o giugno 2016 al 31 maggio 2017. A tal fine le domande per l'accesso al credito di imposta dovranno essere presentate a partire dal 15 gennaio 2017 e fino al 15 giugno 2017. Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui ai Decreto 15 giugno 2016 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
1. 90. (ex *4. 021.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Misure per l'internalizzazione).

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese, è riconosciuto alle medesime, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, un credito d'imposta pari al 20 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di progetti di promozione internazionale, di penetrazione commerciale e di organizzazione delle reti di vendita sui mercati esteri. Il credito d'imposta è riconosciuto in misura pari al 35 per cento qualora le predette spese siano sostenute da raggruppamenti di impresa costituiti con forma di contratto di rete e dotati di un fondo patrimoniale comune o da consorzi e società consortili di piccole e medie imprese.
  2. Al fine del riconoscimento del credito d'imposta, i progetti di cui al comma 1 devono identificare un settore o una filiera produttiva specializzata e definire chiaramente un percorso strutturato di internazionalizzazione finalizzato allo sviluppo di iniziative coordinate e strutturate per la promozione internazionale delle imprese, con specifici obiettivi di mercato, di penetrazione commerciale e di collaborazione industriale con partner esteri anche nel campo dell'innovazione e della ricerca e sviluppo.
  3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare, sentita l'Agenzia delle entrate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni di cui al comma 1, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettività delle spese sostenute, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d'imposta di cui l'impresa ha fruito indebitamente e di assicurare priorità nell'accesso ai benefici ai soggetti che abbiano conseguito un maggior fatturato e un maggior reddito rispetto all'anno precedente sui mercati esteri e di garantire il rispetto del limite complessivo di spesa di cui al comma 4.
  4. Ai fini di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000
   2018: – 10.000.000
   2019: – 10.000.000
1. 91. (ex 4. 013.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni al fine di contrastare i fenomeni di spopolamento delle aree montane, di assicurare condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e di garantire il superamento degli squilibri economico-sociali nelle zone montane, con particolare riguardo per le zone dell'Appennino parmense, sono istituite le zone franche montane, con un numero di abitanti non superiore a 30.000, nei limiti di spesa di 200 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 92. (ex 4. 014.) Palmizio.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

  1. Il territorio del comune di Trieste costituisce zona franca urbana ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nei limiti di spesa di 50 milioni di euro annui. Al fine di assicurare l'effettiva compatibilità comunitaria della presente disposizione, la sua efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 93. (ex 4. 017.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2017 un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i Comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge n. 147 del 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
  2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 94. (ex 4. 018.) Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis.
(Credito di imposta per canoni non riscossi).

  1. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al secondo periodo sono eliminate le parole «ad uso abitativo».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 95. (ex 4. 024.) Guidesi, Busin.

COMMI 17-23 (VEDI ART. 5)

  Al comma 1, lettera b), punto 1), sostituire le parole: 110, commi 1, 2, 5, 6 e 8 con le seguenti: 110, commi 5, 6 e 8.
1. 96. (ex *5. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. All'articolo 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, le parole: «derivanti dall'esercizio di imprese commerciali di cui all'articolo 66 e quelle» sono soppresse;
   b) al comma 3, il periodo: «La presente disposizione non si applica per le perdite determinate a norma dell'articolo 66» è soppresso.
1. 97. (ex **5. 1.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 si applicano altresì ai soggetti costituiti in forma di società di capitali i cui ricavi non siano superiori ai limiti di cui al comma 1 del citato articolo.

  Conseguentemente al comma 7, sostituire le parole: da 1 a 6 con le seguenti: da 1 a 6-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1. 98. (ex 5. 10.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 6, capoverso ART. 18, n. 8, sopprimere le seguenti parole: e, in ogni caso, per il periodo stesso e per i due successivi.
1. 99. (ex 5. 4.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.
(Finanziamento Camere di commercio).

  1. Per lo svolgimento delle funzioni delegate e per il finanziamento ordinario delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è attribuito ad esse un contributo annuale pari a 80 milioni di euro per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, l'ammontare del contributo è determinato dalla legge di bilancio.

  Conseguentemente all'articolo 81 secondo comma sostituire le parole: 300 con le seguenti: 220.
1. 100. (ex 5. 02. Ricciatti, Ferrara, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

  1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il «Fondo per il sostegno alla ricerca, sviluppo, studio, ideazione e realizzazione di campionari» al fine di erogare appositi contributi alle start up, micro, piccole e medie imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento.
  2. I contributi erogati a valere sul Fondo di cui al comma 1 devono essere utilizzati esclusivamente per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi, previa richiesta nella quale siano indicati in particolare i costi relativi a:
   a) lavoro del personale interno impiegato nelle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   b) le prestazioni dei professionisti;
   c) le materie prime e materiali di consumo connessi alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   d) le lavorazioni esterne connesse alle attività di ideazione e realizzazione dei prototipi;
   e) le attrezzature tecniche specifiche utilizzate o acquistate.

  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di erogazione delle risorse di cui al Fondo istituito dalla presente legge, nonché le modalità di verifica e controllo dell'effettivo utilizzo delle risorse erogate per le finalità di cui al comma 1, le cause di decadenza e revoca del beneficio, le modalità di restituzione delle risorse di cui l'impresa ha eventualmente fruito indebitamente.
  4. Ai fini dell'erogazione delle risorse di cui al Fondo della presente legge non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti, anche quando tali modifiche rappresentino miglioramenti.
  5. Il Ministero dello sviluppo economico svolge il monitoraggio dell'erogazione del contributo e gli obiettivi ed effetti sulle imprese di cui al comma i in termini di competitività e livelli occupazionali. Il Ministero dello sviluppo economico entro il 30 settembre con cadenza annuale invia alle competenti commissioni parlamentari una relazione relativa al monitoraggio di cui al presente comma.
  6. Il Fondo di cui al comma 1 a decorrere dall'anno 2017 ha una dotazione di 150 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 150.
1. 101. (ex 5. 03. Ricciatti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 24-31 (VEDI ART. 6)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è aggiunta la seguente lettera:
   f) le prestazioni di intermediazione e le prestazioni di trasporto intracomunitario con le relative prestazioni accessorie rese da mandatari senza rappresentanza che operano per conto di soggetti residenti nello Stato o in altro Stato membro che effettuano cessioni all'esportazione o operazioni intracomunitarie.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 102. (ex 6. 024.) Bergamini.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.
(TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del comune di loro ubicazione»;
   b) il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 1 gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it».
1. 103. (ex *6. 014.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.
(TARI).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 del comune di loro ubicazione»;
   b) il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it».
1. 104. (ex *6. 019.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.
(No tax area per redditi minimi).

  1. Al fine di sostenere le persone con reddito minimo ed incentivare la crescita complessiva, è istituito un regime di esenzione totale dall'applicazione dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche per i redditi fino a 15.000 euro annui.
  2. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente: «a) fino a 15.000 euro, non è dovuta alcuna imposta».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 5 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 6-bis;
   b) all'articolo 81, dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  4. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico-SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017;
   c) alla tabella A:
  voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;

  voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;

  voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;

  voce Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000;

  voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000.
1. 105. (ex 6. 017.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

ART. 6-bis.
(No tax area per redditi minimi).

  1. Al fine di sostenere le persone con reddito minimo ed incentivare la crescita complessiva, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corsa al 31 dicembre 2016, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito sulle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento le persone fisiche con reddito imponibile fino a 15.000 euro annui.
  2. È istituito un fondo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di sostegno ai redditi minimi», con una dotazione di 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2017 con la finalità di sostenere i redditi minimi di cui al precedente comma.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  4. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico-SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017;
   c) alla tabella A:
  voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 76.000.000;
   2018: – 76.000.000;
   2019: – 76.000.000;

  voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 4.000.000;

  voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000;

  voce Ministero delle infrastrutture e dei tarsporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000;

  voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.500.000.
1. 106. (ex 6. 018.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

COMMI 32-36 (VEDI ART. 7)

  Sopprimerlo.
1. 107. (ex 7. 6. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire la lettera a) con la seguente:
   «a) al comma 1 le parole: »due anni« sono sostituite dalle seguenti: »tre anni e a condizione che la prestazione energetica dell'immobile sia almeno pari al limite di legge in vigore per quella tipologia di edificio e sia rispettato il massimo livello di sicurezza compatibile in termini tecnico-economici con la tipologia dell'immobile, asseverato da un tecnico abilitato. Ai fini del riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma, nei casi in cui l'immobile non abbia i requisiti di cui al precedente periodo all'atto dell'acquisto della proprietà o altro diritto reale, il soggetto acquirente assume l'obbligo di adeguamento energetico e sismico prima nel triennio precedente alla vendita«.;
   b) alla lettera b) le parole: »quinquennio« sono sostituite dalle seguenti: »triennio«».
1. 108. (ex 7. 10.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) sostituire le parole: cinque anni «con le seguenti: un anno;
   b) alla lettera b) sostituire le parole: biennio è sostituita dalla seguente: »quinquiennio” con la seguente: il biennio è sostituita dalla seguente: l'anno.
1. 109. (ex 7. 3.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Deduzione Irpef del 15 per cento per i redditi da locazione).

  1. Al comma 4-bis, dell'articolo 37, testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 110. (ex 7. 011.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polidori.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Cedolare secca sui canoni di locazione di alcune tipologie di immobili ad uso diverso dall'abitativo).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, in via sperimentale, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili inclusi nella categoria catastale C/1 e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.
  3. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 900 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 900 milioni di euro per l'anno 2018 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 111. (ex 7. 013.) Laffranco, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palmizio.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.
(Rinnovo per un quadriennio della riduzione dell'aliquota della cedolare secca per i contratti a canone concordato).

  1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, dopo le parole: «Per il quadriennio 2014-2017» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il successivo quadriennio 2018-2021».

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 267 milioni di euro per l'anno 2018, 267 milioni per l'anno 2019 e di 267 milioni per l'anno 2020 e di 267 milioni a decorrere dall'anno 2021.
1. 112. (ex 7. 012.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Laffranco, Palmizio, Polidori.

  Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

  1. L'indennità dei magistrati onorari in regime transitorio si compone di una parte fissa e di una parte variabile.
  2. Ai magistrati onorari è attribuita l'indennità fissa di Euro 43.310,90 lordi annui, al netto degli oneri previdenziali, da corrispondersi in dodici ratei mensili, entro l'ultimo giorno di ogni mese. La parte variabile dell'indennità sarà corrisposta in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c) dell'articolo 2, comma 13, della legge 28 aprile 2016, n. 57, anche con riferimento al raggiungimento degli obiettivi.
  3. Al comma 1, lettera f) dell'articolo 50 decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 le parole: «giudici di pace», sono sostituite con: «magistrati onorari di cui alla Legge 28 aprile 2016 n. 57».
  4. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  5. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  6. Le norme di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57 in contrasto con il presente articolo si devono intendere per ogni effetto abrogate.
  7. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al presente articolo, è disposto per gli anni 2017, 2018 e 2019 un incremento di 8.000.000 di euro annui.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero della Giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000;
   2019: – 8.000.000.
1. 113. (ex 7. 015.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

  Alla legge 28 aprile 2016, n. 57, all'articolo 9, dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti commi:
  2-bis. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della Giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle indennità, anche accessorie, non erogate ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale cessati dall'incarico per raggiunti limiti di età, gli importi provenienti dall'apertura delle procedure di curatela delle eredità giacenti, acquisite al patrimonio dello Stato per mancanza di eredi, dai fondi dormienti, dai proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati di competenza del giudice monocratico e del giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
  2-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 114. (ex 7. 016.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

COMMI 37-39 (VEDI ART. 8)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, la deduzione di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è elevata al 30 per cento per le microimprese.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 115. (ex 8. 1.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Cedolare secca sui canoni di immobili locati ad esercizi di vicinato).

  1. Per il quadriennio 2017-2020, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili nei quali si svolgano le attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può essere assoggettato, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 21 per cento. Sui contratti di locazione assoggettati alla cedolare secca di cui al presente comma, alla fideiussione prestata per il conduttore non si applicano le imposte di registro e di bollo.
  2. La cedolare secca è versata entro il termine stabilito per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Non si fa luogo al rimborso delle imposte di bollo e di registro eventualmente già pagate. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso ad essa relativi si applicano le disposizioni previste per le Imposte sui redditi. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui al comma 1 nonché di versamento in acconto della cedolare secca dovuta e del versamento a saldo della medesima cedolare, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione del presente articolo.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 500 milioni a decorrere dal 2017:
   a) per la quota parte di 300 milioni di euro, all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
   b) per la quota parte di 400 milioni di euro, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente: ”18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi alfine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 116. (ex 8. 010.) Guidesi, Busin.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

  1. L'articolo 63 della legge 21 novembre 2000 n. 342, è sostituito dal seguente:
  ART. 63 (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli). 1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'ASI e da RIVS e per i motoveicoli dall'FMI, un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.

  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati ai comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e da RIVS e, per i motoveicoli, anche dall'FMI mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso. Tale certificato potrà essere rilasciato anche in forma digitale.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli”.
  2-ter Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 117. (ex *8. 08.) Rampelli, La Russa.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.
(Redditi derivanti dalla locazione).

  1. All'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente:
  «6-ter. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata da ogni singolo comproprietario, al momento della presentazione della propria dichiarazione dei redditi, anche per le unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo di proprietà del condominio».

  Conseguentemente: all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 118. (ex 8. 011.) Guidesi, Busin.

COMMI 40-41 (VEDI ART. 9)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 9.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  2. Per garantire la continuità nell'erogazione del servizio pubblico radiotelevisivo, la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo ha diritto ad un compenso per gli apparecchi ed i dispositivi mobili atti ed adattabili alla ricezione del segnale di trasmissioni audiovisive effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica che digitale, anche tramite elaboratori elettronici, personal computer e dispositivi mobili, ivi compresi sintonizzatori usb pen e decodificatori anche collegati a internet tramite un modem/router o a un access point, anche in modalità senza fili (wireless).
  3. Il compenso di cui al comma 2 è determinato da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla ricezione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.
  4. Il compenso è dovuto da chi fabbrica o importa nel territorio dello Stato, per fini commerciali, gli apparecchi e i supporti su indicati, specificando che:
   a) per fabbricante obbligato alla corresponsione del compenso si intende chiunque produca in territorio italiano apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, anche se commercializzati con marchi di terzi;
   b) per importatore obbligato alla corresponsione del compenso, si intende chiunque in territorio italiano sia destinatario di apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso, quale che sia il paese di provenienza degli apparecchi o dispositivi stessi. In caso di operazioni commerciali effettuate anche da soggetti residenti all'estero verso un consumatore finale, importatore è il soggetto che effettua la vendita o offre la disponibilità del prodotto;
   c) nel caso in cui il fabbricante e l'importatore non corrispondano il compenso dovuto, è prevista dalla legge, per il pagamento del compenso, una responsabilità solidale del distributore degli apparecchi e dei dispositivi;
   d) per distributore si intende chiunque distribuisca, sia all'ingrosso che al dettaglio, in territorio italiano, apparecchi o dispositivi assoggettati al compenso.

  5. I predetti soggetti devono presentare alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), ogni tre mesi, una dichiarazione dalla quale risultino le vendite effettuate ed i compensi dovuti, che devono essere contestualmente corrisposti. In caso di mancata corresponsione del compenso, è responsabile in solido per il pagamento il distributore degli apparecchi o dei dispositivi di ricezione.
  6. Nel caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 5, ovvero se sussistono seri indizi che la dichiarazione presentata non corrisponda alla realtà, la S.I.A.E. o la società concessionaria in esclusiva del servizio pubblico radiotelevisivo possono ottenere, sia congiuntamente, sia disgiuntamente, che il giudice disponga l'esibizione delle scritture contabili del soggetto obbligata, oppure che acquisisca da questi le necessarie informazioni.
1. 119. (ex 9. 79.) Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: 4 giugno 1938, n. 880, inserire le seguenti: dovuta da tutti coloro che non risultino esenti dal pagamento del canone e che non abbiano già comunicato ed ottenuto la cessazione dell'uso dell'apparecchio.
1. 120. (ex 9. 18.) Caparini.

  Al comma 1, dopo le parole: 4 giugno 1938, n. 880, inserire le seguenti: dovuta da coloro che non hanno chiesto entro il 31 dicembre 2015 la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 81, comma 2.
1. 121. (ex 9. 19.) Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per l'anno 2018 è pari complessivamente all'importo di 50 euro e per l'anno 2019 all'importo di 20 euro.

  Conseguentemente, all'articlo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 122. (ex 9. 22.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2017 e 2018 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
  1-ter. Entro il 31 dicembre di ciascun anno avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 1-bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico.
  1-quater. Per gli anni 2017 e 2018, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 190 milioni.
1. 123. (ex 9. 24.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il canone di cui al comma precedente è dovuto come corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente attraverso una richiesta in carta semplice inviata alla concessionaria.

  1-ter. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1-bis sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  1-quater. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente: 18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 124. (ex 9. 20.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 125. (ex *9. 10.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
  1-quater. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 126. (ex *9. 38.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
1. 127. (ex *9. 9.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. All'articolo 10 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, al comma 1, lettera b), le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni».
1. 128. (ex *9. 37.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 129. (ex *9. 5.) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» sono sostituite con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».

  1-ter. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 130. (ex *9. 35.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2017, una quota pari al 10 per cento dei proventi derivanti dalla riscossione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al comma precedente è destinata al «Fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio svolto in ambito territoriale», istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico a partire dal 1o gennaio 2017.

  1-ter. Le risorse a valere sul predetto fondo sono assegnate annualmente, per il 20 per cento, alle emittenti radiofoniche locali e per l'80 per cento alle emittenti televisive locali secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 120 milioni di euro.
1. 131. (ex 9. 21.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.

  1-ter. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, inserire il seguente:
  ART. 87-bis
. – 1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro della giustizia, con proprio decreto stabilisce le modalità finalizzate a regolamentare l'esercizio consentito della prostituzione nelle abitazioni private in edifici ove non sono presenti abitazioni con destinazione d'uso diversa, site in comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, prevedendo le modalità che garantiscano i dovuti controlli igienico sanitari e stabilendo contemporaneamente nuove misure atte a contrastare il fenomeno della prostituzione in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
1. 132. (ex 9. 15.) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Non sono tenuti al pagamento del canone di abbonamento speciale di cui agli articolo 1 e 27 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 e dall'articolo 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 dicembre 1944, n. 458, coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare e che li utilizzino per scopi strettamente connessi alle attività lavorative, di impresa o professionali e comunque diversi dall'intrattenimento.

  1-ter. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
1. 133. (ex *9. 13.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le lettere b) e c) sono soppresse.

  1-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera c) è soppressa.
1. 134. (ex 9. 80.) Fico, Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 160, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, lettera b) è soppressa.

  1-ter. All'articolo 1, comma 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, la lettera c) è soppressa.
1. 135. (ex 9. 45.) Fico, Brescia, D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 136. (ex *9. 6.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) Al comma 2, lettera c), le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» sono sostituite con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 137. (ex *9. 33.) Sisto, Centemero, Calabria, Crimi, Sandra Savino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 138. (ex *9. 36.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «100 milioni di euro in ragione d'anno per il periodo 2016-2018» con le seguenti: «150 milioni di euro in ragione d'anno a decorrere dal 2017»;
   b) al comma 4 dello stesso articolo, sostituire le parole da: «Le risorse» sino a: «tra le due amministrazioni» con le seguenti: «Le risorse di cui alla lettera c) del comma 2 sono ripartite per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale di cui alla lettera b) del comma 2 e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale, di cui alla lettera a) del comma 2; le risorse di cui alla lettera d) del comma 2 sono ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni,».
1. 139. (ex *9. 46.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 140. (ex *9. 7.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Qualora le maggiori entrate derivanti dal canone di abbonamento radiotelevisivo, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come sostituita dall'articolo 10, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, non consentano l'assegnazione delle risorse previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede, entro il mese di giugno dell'anno successivo al reintegro delle somme da trasferire all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, sino a concorrenza delle somme previste dalla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, a valere sulle risorse assegnate al Fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come integrate dall'articolo 81, comma 2.
1. 141. (ex *9. 39.) Sandra Savino, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto»;
   b) all'articolo 1, il secondo periodo è soppresso;
   c) all'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.».

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
   b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 142. (ex 9. 14.) Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per l'anno 2017, i proventi di cui al comma precedente sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti semestralmente tra le emittenti locali sulla base di un apposito regolamento del Ministro dello sviluppo economico da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
   18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 143. (ex 9. 26.) Caparini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. A decorrere dall'anno 2017, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 195 milioni.
1. 144. (ex 9. 25.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 16 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 è sostituito dal seguente:
   1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti sotto indicati, gli importi dei canoni, ivi compresi gli importi dovuti con canoni supplementari, sono stabiliti nelle seguenti misure:
    a) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o superiore a cento: euro 5,365,00;
    b) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; navi di lusso: euro 1.610,00;
    c) alberghi classificati con 5 stelle e 5 stelle lusso che abbiano un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi e residenze turistico alberghiere classificati con 4 e 3 stelle, che abbiano un numero di camere pari o superiore a venticinque; villaggi turistici e campeggi classificati con 4 e 3 stelle; pubblici esercizi di lusso e di prima categoria; sportelli bancari: euro 805,00;
    d) attività ricettive, pubblici esercizi e navi non indicati alle lettere a), b) e c) del presente comma; aerei in servizio pubblico; altre attività con fine di lucro; ospedali; cliniche e case di cura; uffici: euro 322,00;
    e) le attività che effettuano la vendita di alimenti con consumo sul posto o forniscono alloggio a terzi in cambio di un corrispettivo, inclusi coloro che svolgono l'attività a titolo occasionale o non professionale, anche in forma di locazioni di durata inferiore a trenta giorni, se non rientrano in una delle categorie espressamente menzionate alle lettere a), b) e c) del presente comma, sono tenute al pagamento nella misura prevista alla lettera d);
    f) soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del presente comma con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi ed assimilati; mense aziendali; scuole istituti scolastici non esenti dal canone in virtù della legge del 2 dicembre 1951, n. 1571, come modificato dalla legge del 28 gennaio 1989, n. 421: euro 160,00.

  2. Nel canone televisivo è ricompreso anche quello per gli apparecchi radiofonici.
  3. Per le imprese stagionali, gli importi di cui al presente articolo sono proporzionalmente rideterminati sulla base dei giorni di effettiva apertura al pubblico.
  4. Gli importi di cui al presente articolo saranno percentualmente commisurati alla annuale determinazione del canone di abbonamento RAI.
1. 145. (ex 9. 12.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefìci di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».
1. 146. (ex 9. 17.) Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti.
1. 147. (ex 9. 16.) Caparini.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

  1. Entro il 30 marzo 2017, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 31 maggio 2017, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2017.
  2. I proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2018, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alta televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti.
  4. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
1. 148. (ex 9. 03.) Caparini.

COMMI 42-43 (VEDI ART. 10)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 3.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 149. (ex 10. 31.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis) al comma 26 dopo le parole: «comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147,» inserire le parole: «all'imposta comunale sulla pubblicità di cui all'articolo 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n, 507, alla tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, al canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari di cui all'articolo 62, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, all'imposta di soggiorno di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ivi compreso il contributo di sbarco di cui al comma 3-bis del medesimo articolo 4».
1. 150. (ex *10. 1.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni che hanno approvato delibere di variazione delle aliquote e dei regolamenti tributari relative al 2015, non efficaci in quanto adottate oltre il termine del 31 luglio 2015; possono riproporre le medesime delibere entro i termini di cui all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, determinando le aliquote da applicare a decorrere dal 2017 in misura non superiore alle previsioni di cui alle delibere riproposte. Restano fermi gli adempimenti relativi alla comunicazione e pubblicazione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti.
1. 151. (ex *10. 2.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
1. 152. (ex **10. 16.) Gelmini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dal 2017, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n.147, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, come prescritto dal citato comma 683, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari entro il 30 aprile di ciascun anno di riferimento.
1. 153. (ex **10. 32.) Marti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 154. (ex 10. 21. Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.
(Soppressione Tasi/Imu immobili strumentali).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta municipale unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  2. Con decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4,500 milioni di euro, Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n, 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n, 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalia legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto – legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 3,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento, Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 155. (ex 10. 05.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.
(Compensazione crediti e debiti).

  1. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».

  2. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2017.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere daranno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 156. (ex 10. 06.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 26, le parole: «per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2016 e 2017»; dopo le parole: «non si applica» si aggiungono le seguenti parole: «all'Addizionale Comunale IRPEF, all'imposta di soggiorno, alla blicità e diritto sulle pubbliche affissioni».
1. 157. (ex 10. 012.) Alberto Giorgetti.

COMMI 44-48 (VEDI ART. 11)

  Dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1o gennaio 2015 al 31 dicembre 2016 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote di cui alla tabella allegata al decreto ministeriale 31 dicembre 1988, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4 ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 158. (ex 11. 042.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2017 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate, per gli anni 2017, 2018 e 2019, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 percento. L'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro per ciascun anno.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.
1. 159. (ex 11. 6.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 512, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: «30 per cento per il periodo di imposta 2015, nonché del 30 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2016,» con le seguenti: «30 per cento per i periodi di imposta 2015 e 2016, nonché del 7 per cento a decorrere dal periodo di imposta 2017».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 100 milioni di euro annui.
1. 160. (ex 11. 7.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, i redditi dominicali ed agrari sono rivalutati del 7 per cento, per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019, qualora i terreni assoggettati alle rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani con età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 161. (ex 11. 9.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i periodi di imposta 2017, 2018 e 2019 i redditi dominicali non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, qualora i terreni agricoli sono concessi, per i medesimi periodi di imposta, in affitto a giovani con età inferiore a 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 162. (ex 11. 8.) Guidesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 7, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, al comma 1 lettera a) capoverso 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «trentacinque anni» con le seguenti: «quaranta anni».

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 163. (ex 11. 11.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «12 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui con le seguenti: 265 milioni di euro annui.
1. 164. (ex 11. 10.) Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 12,5 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 165. (ex 11. 13.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 8,8 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 166. (ex 11. 14.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al numero 12 della parte I della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo le parole: «miele naturale» sono inserite le seguenti: «e pappa reale». Le percentuali di compensazione ai sensi dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono stabilite per la pappa reale nella misura del 4 per cento.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 167. (ex 11. 15.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori il moltiplicatore è pari a 75».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 168. (ex 11. 045.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto a giovani agricoltori di età inferiore a 40 anni il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 169. (ex 11. 037.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 170. (ex 11. 046.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Terreni agricoli concessi in affitto).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere in fine il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 171. (ex 11. 036.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto il seguente periodo: «Per i terreni agricoli concessi in affitto al coniuge o a parenti in linea retta entro il secondo grado di coltivatori diretti o di imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è pari a 75.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
1. 172. (ex 11. 038.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   « a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso o in affitto a giovani con età inferiore a 40 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 200 milioni di euro.
1. 173. (ex 11. 032.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tali qualifiche.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 174. (ex 11. 047.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni ogricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera a) inserire la seguente:
   «a-bis) condotti da giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
1. 175. (ex 11. 034.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   «c-bis) posseduti e condotti da pensionati da attività agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 280 milioni di euro.
1. 176. (ex 11. 035.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. All'articolo 1, comma 13, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dopo la lettera c) inserire la seguente:
   ”c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 177. (ex 11. 031.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Esenzione IMU terreni agricoli).

  1. A decorrere dall'anno 2017, l'esenzione dell'Imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 178. (ex 11. 033.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017, l'esenzione di cui alla lettera a) del comma 13 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trova applicazione ai terreni agro-forestali situati nelle aree protette come individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 179. (ex 11. 048.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Istituzione delle ZES nella regione Lombardia e relativo regime fiscale).

  1. Sono istituite ZES nelle aree territoriali della regione Lombardia al confine con la Svizzera.
  2. La regione Lombardia definisce l'ambito territoriale delle ZES di cui al comma 1, includendovi esclusivamente il comune di Campione d'Italia e i comuni nei quali opera la riduzione prevista dall'articolo 2 della legge della regione Lombardia 20 dicembre 1999, n. 28, e successive modificazioni; definisce, altresì, le modalità attuative ai fini della fruizione delle agevolazioni fiscali di cui all'articolo 3.
  3. Nelle ZES sono ammesse ai benefici di cui all'articolo 3 le imprese che svolgono attività di natura industriale, artigianale e commerciale, nonché le imprese di servizi in genere.
  4. Le nuove imprese che si insediano nelle ZES operano in armonia con la normativa europea, con la legge statale e con gli specifici regolamenti disciplinanti il funzionamento delle ZES. Le imprese già presenti nel territorio al momento della costituzione delle ZES sono registrate come imprese delle ZES e assimilate alle nuove imprese, fatta eccezione per le agevolazioni fiscali per le quali è applicato un sistema differenziato.
  5. Le nuove imprese che avviano una nuova attività economica nelle ZES, di cui all'articolo 2, nel periodo incluso tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 dicembre 2017, possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse stabilite:
   a) esenzione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) per i primi otto periodi di imposta. Per le piccole e medie imprese (PMI), definite ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per i primi cinque periodi di imposta. Per le PMI l'esenzione è estesa anche ai tre anni successivi, nella misura del 50 per cento dell'importo dovuto;
   c) esenzione dall'imposta unica comunale (IUC) per cinque anni per gli immobili posseduti dalle imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) riduzione dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente a carico delle aziende per ì primi cinque anni di attività nella misura del 50 per cento, da determinare solo per i contratti a tempo indeterminato o a tempo determinato per una durata non inferiore a dodici mesi. Per i tre anni successivi la riduzione è determinata nel 30 per cento.

  6. Nelle ZES le imprese beneficiano dell'esenzione completa delle imposte doganali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle attività di importazione, di esportazione, di consumo e di circolazione per tutti i prodotti che entrano, sono lavorati ed esportati nelle ZES.
  7. Per le imprese già presenti nelle ZES le agevolazioni fiscali applicabili sono quelle di cui al comma 1, lettera b) e lettera d), e al comma 2. Per quanto riguarda l'IRAP, l'esenzione è riconosciuta nella misura del 50 per cento.
  8. Il godimento dei benefìci di cui al presente articolo è soggetto alle seguenti condizioni:
   a) le nuove imprese devono mantenere la loro attività per almeno cinque anni, pena la revoca dei benefici concessi;
   b) almeno il 90 per cento del nuovo personale deve essere assunto tra soggetti che, ai fini delle imposte sui redditi e anagrafici, sono considerati residenti nella regione Lombardia;
   c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto a ogni impresa nei limiti del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

  9. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 è subordinata all'esito della procedura prevista dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  10. Le agevolazioni indicate all'articolo 3 sono applicate dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 800 milioni per il primo anno e in 1,2 miliardi a decorrere dal 2018, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 800 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.200 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 180. (ex 11. 041.) Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Modifiche alla legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di risarcibilità dei danni arrecati al contribuente).

  1. Dopo l'articolo 10 della legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «ART. 10-bis. – (Principio di risarcibilità del contribuente). – 1. Le norme fiscali stabiliscono i casi in cui al contribuente spetta un risarcimento per i danni arrecati da documenti fiscali palesemente infondati e per le spese sostenute a fini di autotutela.

  2. Il risarcimento è stabilito nella misura del trenta per cento della somma richiesta».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
1. 181. (ex 11. 029.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

ART. 11-bis.
(Disposizioni in materia di riscossione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione di ciascuna delle componenti»;
   b) all'articolo 19, comma 1, le parole: «settantadue rate» sono sostituite dalle seguenti: «centoventi rate»;
   c) all'articolo 25, comma 2, dopo le parole: «redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze» sono inserite le seguenti: «secondo modalità che consentano al debitore la chiara percezione dell'origine del debito e di ciascuna delle componenti della somma complessivamente dovuta».
   d) all'articolo 30 le parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi», sono sostituite dalle parole: «gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi di interesse sui titoli di Stato ad un anno, maggiorato dell'uno per cento».

  2. Sui ruoli emessi a partire dal 1o gennaio 2017 la percentuale di aggio sulle somme riscosse dalle società agenti del servizio nazionale della riscossione, è ridotta di 2 punti percentuali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:
  «ART. 86-bis. – Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 182. (ex 11. 030.) Rampelli, Giorgia Meloni.

COMMI 49-51 (VEDI ART. 12)

  Sopprimerlo.
1. 183. (ex 12. 7. Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 56, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. A decorrere dal 1 settembre 2017, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1 giugno 2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA, nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.
   b) dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 percento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 184. (ex 12. 8.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

ART. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della Regione Siciliana» sono soppresse, e le parole: «5,61» sono sostituite con le seguenti: «10».
   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 185. (ex 12. 9.) Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

ART. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della Regione Siciliana» sono soppresse, e le parole: «5,61» sono sostituite con le seguenti: «7,61».

   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 186. (ex 12. 10.) Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 66 inserire il seguente:

ART. 66-bis.
(Interventi concernenti la Regione Sicilia).

  Al comma 1 dell'articolo 11 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, le parole da: «In attuazione dell'accordo» sino a: «dello statuto della Regione Siciliana» sono soppresse.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 187. (ex 12. 11.) Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 67, dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. Per i contribuenti soggetti all'invio obbligatorio telematico dei dati ai sensi degli articoli 21 e 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, che ottemperano regolarmente alla trasmissione dei dati e che sono in regola con l'osservanza degli adempimenti dichiarativi e di versamento, sono esclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 percento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 188. (ex 12. 12.) Pisano, Cariello, Sorial, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica per i periodi di imposta dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 150 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2013 al 2020.
1. 189. (ex 12. 3.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti avicoli, per il benessere animale e per la tutela della salute del consumatore, in aggiunta alle detrazioni sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), previste dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si introduce, per gli allevamenti avicoli, una ulteriore detrazione pari al 2 per cento sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free). La detrazione di cui al precedente periodo si applica a decorrere dal periodo di imposta successivo ai 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 190. (ex 12. 2.) Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Agevolazione fiscali locazioni brevi ad uso abitativo).

  1. Ai fini del presente articolo, si intendono per locazioni brevi le locazioni tra privati aventi ad oggetto la concessione in godimento di immobili e relative pertinenze, o porzioni di esso, idonei all'uso abitativo, non effettuate nell'esercizio di un'attività d'impresa o di arti e professioni, di durata non superiore a trenta giorni e senza l'offerta di alcun tipo di servizio aggiuntivo o complementare che ecceda la mera locazione dell'immobile.
  2. A decorrere dal 1o gennaio 2017, in alternativa al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e del regime speciale di cui all'articolo 3, decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e successive modificazioni, i redditi derivanti dalle locazioni di cui al comma 1 possono essere assoggettati, in base alla decisione del locatore, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione in caso di registrazione volontaria, nella misura del 10 per cento del canone di locazione stabilita dalle parti.
  3. L'opzione per il regime fiscale di cui al precedente comma è esercitarle a condizione che:
   1) il versamento delle somme dovute a titolo d'imposta sostitutiva venga eseguito, anche cumulativamente, entro il giorno 30 del secondo mese successivo al pagamento del canone di locazione;
   2) i pagamenti effettuati a favore del locatore, di qualsiasi importo, siano eseguiti tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli.

  4. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso relativi all'imposta dovuta ai sensi del comma 2 si applicano comunque le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  5. Per i contratti di locazione di cui al comma 1, conclusi attraverso l'intermediazione di portali online e con pagamento diretto all'intermediario, il versamento dell'imposta può essere operato dall'intermediario per conto del cliente che esercita l'opzione per il regime di cui ai precedenti commi, mediante trattenuta sulle somme corrisposte a titolo di canone di locazione, l'intermediario rilascia al locatore apposita certificazione dei compensi corrisposti a titolo di locazione e dell'ammontare delle trattenute e dei versamenti operati.
  6. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, sono stabilite le modalità di esercizio dell'opzione di cui ai precedenti commi, nonché di versamento dell'imposta sostitutiva dovuta, i termini e le modalità di rilascio della certificazione di cui al comma 5, nonché ogni altra disposizione utile, anche dichiarativa, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 67, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti commi:
  «7-bis. I dati e le informazioni relative ai nominativi delle persone alloggiate in strutture ricettive, trasmesse alle autorità di pubblica sicurezza in ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica, sono trasmessi periodicamente all'Agenzia delle Entrate ai fini dei controlli sul corretto adempimento degli obblighi fiscali. I dati comunicati sono archiviati in apposita sezione dell'anagrafe tributaria secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi, di concerto con il Ministero dell'interno, entro 90 giorni l'entrata in vigore della presente legge. Il decreto stabilisce altresì le modalità della comunicazione di cui al presente articolo e prevede adeguate misure di sicurezza, di natura tecnica e organizzativa, per la trasmissione dei dati e per la relativa conservazione, che non può superare i termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi,

  7-ter. Per la collaborazione e lo scambio di informazioni utili alle rispettive attività di competenza e per il contrasto all'evasione fiscale, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con Enti e pubbliche amministrazioni locali, per il coordinamento e la cooperazione, secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, nelle attività di verifica e controllo del corretto adempimento degli obblighi fiscali in materia di locazioni brevi e con finalità ricettive.
  7-quater. Compatibilmente con la normativa comunitaria e gli accordi e le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni e scambio di informazioni, per il rafforzamento della cooperazione in materia di contrasto all'evasione fiscale nel settore delle locazioni brevi e con finalità ricettive, il Ministero dell'economia e delle finanze, anche per il tramite dell'Agenzia delle entrate, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni o accordi con le competenti autorità e amministrazioni estere nonché con le società e gli enti di ogni tipo, anche non residenti nel territorio dello Stato e senza stabile organizzazione, per disciplinare criteri e modalità di scambio di informazioni relativamente ai rapporti intrattenuti con soggetti residenti nel territorio dello Stato, nonché per la cooperazione nell'assolvimento degli obblighi dichiarativi e di versamento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 191. (ex 12. 030.) Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12 inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irap).

  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 192. (ex 12. 011.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Regime fiscale agevolato per gli operatori bancari di finanza etica).

  1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 111 è inserito il seguente:
  «ART. 111-bis. – (Finanza etica). – 1. Sono operatori bancari di finanza etica quelle banche che conformano la propria attività ai seguenti principi:
   a) valutano i finanziamenti erogati a persone giuridiche anche dal punto di vista sociale e ambientale;
   b) danno evidenza pubblica, anche via web, dei finanziamenti erogati a persone giuridiche con riferimento almeno alla ragione sociale dei beneficiari, all'attività svolta, all'importo del finanziamento erogato e alla sede dell'attività;
   c) devolvono almeno il 30 per cento del proprio portafoglio crediti a organizzazioni non profit o imprese sociali;
   d) non distribuiscono profitti, ma li reinvestono nella propria attività;
   e) sono caratterizzati da una gestione interna a forte orientamento democratico e partecipativo caratterizzato da un azionariato diffuso;
   f) adottano politiche retributive tese a contenere al massimo la differenza tra la remunerazione maggiore e quella media della banca, il cui rapporto comunque non può superare il valore di 10.».

  2. Non concorre a formare il reddito imponibile di cui all'articolo 81 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori bancari di finanza etica una quota pari al 75 per cento delle somme destinate a incremento del capitale proprio.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, stabilisce, con proprio decreto, le norme di attuazione delle disposizioni di cui alla presente articolo e dalle quali non possono derivare oneri a carico della finanza pubblica superiori a 3 milioni di euro in ragione annua a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui sono sostituite dalle seguenti: nel limite di spesa di 21,4 milioni di euro annui.
1. 193. (ex 12. 010.) Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione aliquota Irpef).

  1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  4. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili” nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 200, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 3, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 1.
  5. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 194. (ex 12. 014.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12 aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

  c-bis) A decorrere dall'anno 2017 le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Il comma 68, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo:
   a) dopo le parole: «interessi passivi sostenuti» inserire le parole: «dalle banche»;
   b) le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8, comma 8, le parole: «nella misura del 96 percento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 3, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
1. 195. (ex 12. 020.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali per la promozione delle attività di vendita di beni usati).

  1. Alla parte III della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «127-terdevicies) servizi di cessione e di intermediazione di beni mobili materiali non registrati, definiti dall'articolo 812, terzo comma, del codice civile, che sono stati già utilizzati e che possono essere reimpiegati nello stato originario di fatto, nonché di beni sottoposti alla preparazione per il riutilizzo ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e alle procedure definite dall'articolo 180-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dei decreti ministeriali emanati ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 180-bis.».

  2. A decorrere dall'anno 2017, l'imposta municipale propria e la TARI relativa agli immobili strumentali all'esercizio dell'attività di distrazione, raccolta, selezione, riparazione, restauro, preparazione al riutilizzo, commercializzazione per conto di terzi, all'ingrosso o al dettaglio, di beni mobili usati, nonché all'organizzazione, sotto forma di organismi collettivi, di fiere e mercati dell'usato è deducibile nella misura del 40 per cento dalla base imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche all'imposta municipale immobiliare (IMI), istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, e alla tariffa rifiuti, istituita con la legge provinciale 26 maggio 2006 n. 4, della provincia autonoma di Bolzano e all'imposta immobiliare semplice (IMIS), istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, e alla tariffa rifiuti, istituita ai sensi del comma 668 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, della provincia autonoma di Trento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 150 milioni.
1. 196. (ex 12. 039.) Ruocco, Lombardi, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Istituzione di zone franche urbane nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016).

  1. Al fine rilanciare il sistema produttivo dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016, nei medesimi comuni sono istituite zone franche urbane ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 il Fondo istituito dal comma 340 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementato di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
1. 197. (ex 12. 034.) Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Agevolazioni fiscali in favore dei residenti nei Comuni sedi di strutture destinate all'accoglienza dei migranti).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo, con una dotazione iniziale di cinquecento milioni di euro, volto alla concessione di una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche in favore dei residenti nei Comuni che ospitano strutture destinate a qualunque titolo all'accoglienza dei migranti. La determinazione dell'entità della detrazione da riconoscere e le relative modalità applicative sono demandate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 198. (ex 12. 035.) Rampelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 40, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si interpreta nel senso che le banchine e le aree scoperte dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, ivi compresi i piazzali, adibiti ai servizi di trasporto marittimo, terrestre ed aereo, le infrastrutture stradali e ferroviarie, nonché i depositi, inclusi quelli doganali, costituiscono immobili a destinazione particolare, da censire in catasto nella categoria E/1, in quanto compendi strettamente funzionali alle attività di trasporto di persone e merci, anche se affidati in concessione.
  2. Resta fermo che gli immobili o loro porzioni che insistono sulle aree dei porti, delle stazioni e degli aeroporti, destinati ad usi diversi da quelli di cui al comma 1, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale, sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle appropriate categorie diverse da quelle del gruppo E.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 199. (ex 12. 06.) Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Riduzione aliquota Ires).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 61 le parole: « 24 per cento» sono sostituite dalle seguenti: « 23 per cento».
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 200. (ex 12. 013.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

  Per il triennio 2017, 2018 e 2019, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 201. (ex 12. 036.) Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.

  Per il triennio 2017, 2018 e 2019, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, è istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca, All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 202. (ex 12. 037.) Allasia, Guidesi.

  Dopo l'articolo 12, inserire il seguente:

ART. 12-bis.
(Modifiche al regime forfetario per le nuove attività).

  All'allegato 4 dell'articolo 1, comma 112, della legge del 28 dicembre 2015, n. 208, alla colonna «Redditività», riga numero 8 «attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi», la percentuale: « 78 per cento» è sostituita con la seguente: « 52 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 203. (ex 12. 016.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Modifiche al regime forfetario per le nuove attività).

  Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la lettera d-bis è soppressa.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 204. (ex 12. 017.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.

  Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2017 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2017 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 205. (ex 12. 018.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

ART. 12-bis.
(Modifica all'Imposta municipale propria per centrali idroelettriche).

  Alla legge del 28 dicembre 2015, n. 208, al secondo periodo del comma 21, alle parole: «Sono escludesi dalla stessa» premettere le seguenti: «Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,».
1. 206. (ex 12. 038.) Caparini.

COMMI 52-65 (VEDI ART. 13)

  Al comma 1 dopo le parole: per l'acquisto di aggiungere le seguenti: servizi e.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Al fine di favorire la transizione del sistema produttivo nazionale verso il modello di industria 4.0, attraverso il rafforzamento di esistenti casi di successo e l'introduzione di nuove innovazioni di prodotto e di processo, le imprese di micro, piccolo e medio investimento possono accedere ai finanziamenti e ai contributi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di servizi e macchinari, impianti e attrezzature nuovi di fabbrica aventi come finalità la realizzazione di investimenti in manifattura vigente, big data, analisi semantica, machine learning, robotica, meccatronica, cloud computing, cybersecurity, internet of things (elettronica di dispositivi interconnessi e intelligenti) realtà aumentata, realtà virtuale, droni.
1. 207. (ex 13. 36.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente norma di cui al comma 1, anche le imprese che abbiano ottenuto dei finanziamenti con le stesse caratteristiche previste dal ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 27 novembre 2013.
1. 208. (ex 13. 35.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2015, n. 33, dopo le parole: «che abbiamo ottenuto» sono inserite le seguenti: «da banche, confidi iscritti all'albo previsto dall'articolo 106, comma 1 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 o da intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario».
1. 209. (ex *13. 26.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 4, aggiungere, la seguente parola: microelettronica.
1. 210. (ex 13. 34.) Tripiedi, Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 4, inserire il seguente:
  4-bis. Con una dotazione di 100 milioni di euro, è istituita all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata, dedicata alle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 e agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-ter. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le condizioni e i termini di accesso alla garanzia della Sezione di cui al comma 4-bis.
1. 211. (ex *13. 68.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  ”3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad euro 15.000. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e 3 e al debitore si applica una sanzione un sino ad euro 75.000.

  3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
  3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni nonché il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.
1. 212. (ex *13. 17.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1 del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento di cui al comma 2, al debitore si applica una sanzione sino ad euro 15.000. Nel caso in cui nelle transazioni commerciali tra imprese non vengano rispettati i termini di cui ai commi 2 e al debitore si applica una sanzione un sino ad euro 75.000.

  3-ter. Al fine di agevolare la crescita economica, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito fondo per l'indennizzo delle piccole e medie imprese che subiscono i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali con le pubbliche amministrazioni, alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.
  3-quater. Con successivo decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di erogazione e riscossione delle sanzioni nonché il funzionamento e le modalità di accesso al fondo di cui al comma 3-ter.
1. 213. (ex *13. 4.) Fedriga.

  Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
  6-bis. I finanziamenti di cui al presente articolo sono concretamente erogati dalla Banca pubblica dello Stato italiano, di cui al successivo comma.

  6-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti SpA, istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito concesso dalla Banca pubblica dello Stato italiano non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 inserire il seguente:

«ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 214. (ex 13. 52.) Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  «6-bis. Al fine di incrementare l'afflusso di liquidità alle Piccole e Medie imprese e renderle meno dipendenti dal canale bancario, all'articolo 12, comma 6-bis, del decreto legge 23 dicembre 2013 n. 145, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: »l'importo massimo garantite, per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5.000.000,00« e all'articolo 2410 del codice civile, dopo il comma secondo, è aggiunto il seguente: »Le disposizioni di cui al comma secondo non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedano l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale.”.
1. 215. (ex *13. 20.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo a sostegno dell'artigianato da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, tra le Regioni, con le seguenti finalità: a) sviluppo delle micro, piccole e medie imprese nei settori delle attività dell'artigianato; b) sostegno ai progetti di formazione professionale; c) sostegno delle micro, piccole e medie imprese artigiane nel processo di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentita la Conferenza Unificata tra lo Stato e le Regioni, si provvede annualmente alla ripartizione delle risorse tra le regioni, dando priorità alle regioni che maggiormente partecipano al cofinanziamento degli interventi. Al fondo possono confluire anche le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento rivolti alle piccole e medie imprese

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 216. (ex 13. 5.) Guidesi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019, per favorire il ricambio generazionale delle micro e piccole imprese a conduzione familiare”.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50,000,000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 217. (ex 13. 6.) Guidesi, Allasia.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per l'assegnazione di tali risorse.
1. 218. (ex *13. 24.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire certezza ai finanziamenti erogati alle Piccole e medie imprese, la garanzia del Fondo centrale di garanzia, di cui air articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, prestata in favore dei confidi e dei Fondi di garanzia, resta valida per la banca finanziatrice, qualora l'inefficacia della garanzia sia da imputare ai soggetto richiedente e la banca finanziatrice non poteva verificarne la corretta gestione.
1. 219. (ex *13. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. Al fine di sostenere in modo più efficace gli investimenti delle Piccole e Medie imprese, all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti «5 milioni».
1. 220. (ex 13. 19.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2) è aggiunto il seguente:
  «2-bis) l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193 e successive modificazioni e integrazioni;»
1. 221. (ex *13. 23.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 222. (ex *13. 7.) Guidesi.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 223. (ex *13. 9.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 224. (ex *13. 25.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 6, inserire il seguente:
  6-bis. All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il secondo periodo è sostituito dal seguente: ”L'erogazione del predetto contributo è effettuata in un'unica soluzione entro centoventi giorni dalla data di stipula del contratto di finanziamento sulla base delle disposizioni determinate con il medesimo decreto.
1. 225. (ex *13. 57.) Galgano, Menorello, Mucci, Monchiero, Prataviera, Matteo Bragantini, Librandi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al comma primo dell'articolo 182-ter del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante «Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa, dopo la parola »accessori,« sono inserite le seguenti: »dei tributi regionali e locali,”.
1. 226. (ex 13. 8.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Rafforzamento delle modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. Al fine di aumentare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche destinate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di renderne più rapida l'operatività, per le operazioni di importo minore fino a 120.000 euro è introdotta una modalità di intervento, denominata «operazioni finanziarie a rischio tripartito», per la quale l'accesso al Fondo è richiedibile unicamente dai soggetti garanti che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dal Consiglio di gestione del Fondo, secondo criteri e modalità definite dallo stesso Consiglio.
  2. Sono definite «operazioni finanziarie a rischio tripartito» quelle in cui il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante e la cui valutazione del merito di credito delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti, secondo il seguente schema:
   a) il soggetto garante copre il 67 per cento del rischio del soggetto finanziato;
   b) la riassicurazione del Fondo copre il 50 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante;
   c) la controgaranzia del Fondo copre il 100 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

  3. Ad ulteriore vantaggio delle piccole e medie imprese, sui finanziamenti oggetto di richiesta di rischio tripartito, i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.
1. 227. (ex **13. 044.) Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Rafforzamento delle modalità operative del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. Al fine di aumentare l'efficacia allocativa delle risorse pubbliche destinate al Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese di renderne più rapida l'operatività, per le operazioni di importo minore fino a 120.000 euro è introdotta una modalità di intervento, denominata «operazioni finanziarie a rischio tripartito», per la quale l'accesso al Fondo è richiedibile unicamente dai soggetti garanti che abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione dal Consiglio di gestione del Fondo, secondo criteri e modalità definite dallo stesso Consiglio.
  2. Sono definite «operazioni finanziarie a rischio tripartito» quelle in cui il rischio è paritariamente ripartito tra Fondo, soggetto finanziatore e soggetto garante e la cui valutazione del merito di credito delle imprese è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti, secondo il seguente schema:
   a) il soggetto garante copre il 67 per cento del rischio del soggetto finanziato;
   b) la riassicurazione del Fondo copre il 50 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante;
   c) la controgaranzia del Fondo copre il 100 per cento dell'importo garantito dal soggetto garante al soggetto finanziatore.

  3. Ad ulteriore vantaggio delle piccole e medie imprese, sui finanziamenti oggetto di richiesta di rischio tripartito, i soggetti finanziatori e i soggetti garanti non possono acquisire ulteriori garanzie reali, bancarie o assicurative a carico dell'impresa.
1. 228. (ex **13. 033.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Contribuzione ai confidi nel rifinanziamento di Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e per ciascuno degli anni successivi una quota pari ad almeno il 5 per cento delle risorse destinate ad incrementare la dotazione del Fondo garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è destinato sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso l'ampliamento dell'operatività dei Confidi a favore delle stesse.
  2. Ai fini del presente articolo per Confidi si intendono i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni e integrazioni, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria.
  3. Le disponibilità di cui al comma 1 sono destinate ai Confidi anche attraverso l'incremento dei fondi di garanzia finalizzati a concedere garanzie a favore delle PMI nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato. Le risorse hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere nei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associative e concessi, da banche o da altri enti finanziatori quali società di leasing e di factoring per l'esercizio 2017 si intende come bilancio approvato quello chiuso al 31 dicembre 2016.
  4. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottati i criteri volti a definire il riparto delle risorse di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo.
1. 229. (ex *13. 034.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Deducibilità Irap imprese Made in Italy e prodotti interamente italiani).

  1. Nei limiti di spesa di 600 milioni di euro a decorrere dal 2017 al fine di favorire la produzione italiana, l'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è deducibile ai fini delle imposte sui redditi per le imprese che hanno il loro intero ciclo produttivo in Italia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166.
  2. La deducibilità di cui al comma 1 è pari al 100 per cento per i primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e opera al 50 per cento per il quarto e il quinto anno.
  3. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte delle micro e piccole imprese indipendentemente dalla forma giuridica e dai settore di attività.
  4. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»,

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportate le seguenti variazioni:
   2017: –24.000.000;
   2018: –24.000.000
   2019: –24.000.000.
1. 230. (ex 13. 025.) Crippa, Castelli, Da Villa, D'Incà, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Deducibilità IMU imprese Made in Italy e prodotti interamente italiani).

  1. Nei limiti di spesa di 600 milioni di euro a decorrere dal 2017 al fine di favorire la produzione italiana, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa nella misura del 60 per cento.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è fruibile da parte delle micro e piccole imprese che hanno il loro intero ciclo produttivo in Italia ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito in legge, con modificazioni dalla legge 20 novembre 2009 n. 166 indipendentemente dalla forma giuridica e dal settore di attività.
  3. Le disposizioni per l'attuazione del presente articolo, comprese le modalità di verifica dell'effettiva operatività delle imprese nel territorio nazionale, sono stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 13-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dai l'anno 2019, si provvede ai sensi dei commi successivi.
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»,

  3. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  4. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –24.000.000;
   2018: –24.000.000
   2019: –24.000.000.
1. 231. (ex 13. 026.) Castelli, Crippa, Da Villa, D'Incà, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.
(Credito d'imposta per le imprese a tassazione catastale).

  1. Alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dall'anno 2017 all'anno 2018 è attribuito un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 1997, n. 241 e successive modificazioni, in misura pari al 24 per cento dell'ammortamento teorico determinato applicando al costo di acquisizione dei beni le aliquote previste dalla tabella dei coefficienti di ammortamento allegata al decreto del Ministero delle finanze del 31 dicembre 1988, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 2 febbraio 1989, n. 27, supplemento ordinario n. 8, Gruppi I, II e III, moltiplicato per 0,4, ovvero per 1,5 per gli investimenti in beni innovativi, per ognuno degli anni del periodo di ammortamento.
  all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
1. 232. (ex 13. 023.) Scotto, Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

ART. 13-bis.
(Misure finanziarie di contrasto alla delocalizzazione delle attività produttive).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sostituire i commi 60 e 61 con i seguenti:
  «60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti, dalle stesse imprese, con applicazione degli interessi legali, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite, cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
  61. Le imprese italiane ed estere di cui al comma 1 con almeno 1.000 dipendenti non possono delocalizzare la propria produzione dal sito incentivato in uno Stato anche appartenente all'Unione europea con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale prima di aver trovato un nuovo acquirente che garantisca la continuità aziendale e produttiva, nonché il mantenimento dei livelli occupazionali dell'impresa stessa. Nel caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al presente comma, le imprese interessate devono restituire i contributi in conto capitale ricevuti negli ultimi cinque anni, con applicazione degli interessi legali, nonché corrispondere al soggetto erogatore dei contributo il pagamento ai una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 2 per cento del fatturato conseguito negli ultimi cinque anni.
  61-bis. I soggetti erogatori dei contributi, di cui ai commi 60 e 61 disciplinano le modalità e i tempi di restituzione dei contributi stessi.
  61-ter. Le somme derivanti dall'applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma 61 affluiscono in un apposito fondo, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzato a sostenere le imprese che assumono lavoratori posti in mobilità da imprese che hanno delocalizzato la propria produzione ad uno Stato anche appartenente all'Unione europea attraverso il riconoscimento di appositi incentivi fiscali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono disciplinate le modalità di funzionamento dei fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
  2. Al fine di contrastare la delocalizzazione delle piccole e medie imprese e la conseguente perdita di occupazione e di elevati gradi di specializzazione e unicità sul mercato mondiale, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il «Fondo speciale per il sostegno alla formazione di cooperative di maestranze» con una dotazione di 125 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, destinato a supportare le nuove cooperative costituite da lavoratori dipendenti che intendano riscattare l'azienda subentrandone nella gestione per il mantenimento della continuità produttiva qualora si tratti di piccole e medie imprese che versano in gravi difficoltà di produzione e di commercializzazione dei prodotti con imminente pericolo di chiusura oppure che abbiano avviato procedure di delocalizzazione delle attività produttive.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al comma 2, la cui dotazione può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni e di altri enti e organismi pubblici”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la cifra: 300 milioni con la seguente: 175 milioni.
1. 233. (ex 13. 020.) Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13 è introdotto il seguente:

ART. 13-bis.

  Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le Regioni, favoriscono l'insediamento di nuove imprese all'interno di aree industriali dismesse che sono individuate dalle stesse Regioni, entro dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in un apposito elenco pubblicato sul sito internet istituzionale di ciascuna Regione.

  2. Con l'obiettivo di favorire l'occupazione nelle aree di cui al comma 1, alle imprese che si insediano nelle suddette aree e procedono all'assunzione con contratti a tempo indeterminato, è riconosciuto, a decorrere dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, in via sperimentale per un ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'NAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero è a domanda ed è concesso nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. Alle imprese che preliminarmente all'insediamento nelle aree di cui al comma 1, effettuano la bonifica dell'area dismessa, sono riconosciute, in aggiunta alle misure di cui al comma 2, le seguenti agevolazioni:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2017, in via sperimentale per un periodo di trentasei mesi, i soggetti neo assunti sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni;
   b) la sospensione, per gli anni del triennio 2017, 2018 e 2019 del pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017, 2018 e 2019. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che le assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2019 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 234. (ex 13. 045.) Guidesi.

COMMI 66-70 (VEDI ART. 14)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”9. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ai soci amministratori delle start-up innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 235. (ex 14. 6.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”9. Alle start-up innovative, per le operazioni di importo inferiore ai 3.600 euro, non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Agenzia delle Entrate, di cui al decreto-legge 5 maggio 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in SO n. 174, relativo alla Gazzetta Ufficiale 30 luglio 2010, n. 176).
1. 236. (ex 14. 7.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente,

  3-bis. All'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: ”A decorrere dall'anno 2017 le start-up, innovative sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni a decorrere dall'anno 2018.
1. 237. (ex 14. 8.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole «in favore delle camere di commercio.» sono aggiunte le seguenti ”La start-up innovativa è esonerata dal pagamento annuale della tassa di concessione governativa.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 4.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 238. (ex 14. 9.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al comma 8, dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, dopo le parole «in favore delle camere di commercio.» sono aggiunte le seguenti: ”La start-up innovativa è esonerata dal pagamento dell'imposta di registro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 600.000;
   2018: – 600.000;
   2019: – 600.000.
1. 239. (ex 14. 10. Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.
(Fondo per la riqualificazione del patrimonio immobiliari pubblico al fine di realizzare spazi di coworking).

  1. Nei limiti di spesa di 20 milioni di euro a decorrere dal 20172 lo Stato promuove l'utilizzo del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato, previa riqualificazione energetica e antisismica dell'edificio interessato, al fine di istituire spazi di coworking.
  2. Sono ammissibili progetti con finalità, di cui al comma 1, attraverso accordi di programma ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o dai singoli enti locali.
  3. In caso di esistenza di immobili del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato per il quale l'amministrazione locale nel cui territorio l'immobile stesso insiste, l'approvazione di apposito accordo di programma ai sensi del decreto legislativo il 18 agosto 2000, n. 267, ha valenza di variante urbanistica. Allo scopo di individuare i contenuti dell'accordo di programma, il comune presenta un proprio progetto di mutamento di destinazione d'uso al Ministero titolare del bene che è tenuto a valutarlo salvo opponga diversa ipotesi di utilizzo finanziata o in corso di finanziamento. La variante urbanistica costituisce titolo per l'agenzia del demanio all'alienazione, concessione o costituzione del diritto di superficie interessato.
  4. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto-legge, promuove la ricognizione degli edifici e degli immobili pubblici e privati di cui al comma 1, e ne redige il relativo elenco.
  5. Le regioni, nel rispetto delle rispettive competenze, sentite le competenti commissioni consiliari, possono esercitare sugli edifici e sugli immobili, di cui al comma 1, iscritti nell'elenco di cui al comma 2 del presente articolo, il diritto di prelazione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  6. I comuni, nella redazione dei nuovi piani urbanistici generali, prevedono prioritariamente disposizioni relative al riutilizzo funzionale degli edifici e degli immobili di cui al comma 1.
  7. Gli enti locali che intendono acquisire o utilizzare gli edifici e gli immobili di cui all'articolo 1 ubicati nel loro territorio presentano alla regione, entro il 31 marzo di ogni anno, apposita domanda di contributo corredata da una relazione che indichi la destinazione d'uso nonché il preventivo di spesa per l'acquisto e per gli interventi necessari a garantire il pieno utilizzo dell'immobile.
  8. Le regioni trasmettono le domande di contributo di cui al comma 1 al Ministero dell'economia e delle finanze che, con apposito decreto, entro il 31 gennaio di ogni anno, definisce criteri e modalità per la loro presentazione. Entro la medesima data il Ministero dell'economia e delle finanze individua altresì, d'intesa con le regioni, i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, tenuto conto, della destinazione d'uso e dell'entità demografica degli enti locali interessati.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.
1. 240. (ex 14. 05.) Della Valle, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.
(Fondo Start up e PMI innovative dell'economia solidale).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 finalizzata a sostenere gli investimenti per la nascita di start-up e piccole e medie imprese innovative che operino nel settore dell'economia solidale attraverso sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono disciplinati i criteri di funzionamento e le modalità di accesso al fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 241. (ex 14. 03.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 71-75 (VEDI ART. 15)

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Per sostenere la nascita e lo sviluppo di nuove start-up innovative nel settore del commercio, per il triennio 2017, 2018 e 2019, alle imprese costituite da giovani di età inferiore a 35 anni, è riconosciuto un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1.000 euro. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 242. (ex 15. 4.) Guidesi.

  Dopo il comma 3, aggiungere, i seguenti:
  3-bis. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, articolo 1, il comma 5-novies è sostituito dal seguente:
  «5-novies. Per »portale per la raccolta di capitali per le PMI« si intende una piattaforma online che abbia come finalità esclusiva la facilitazione della raccolta di capitale di rischio da parte delle PMI come definite dalla disciplina comunitaria e degli organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investono prevalentemente in PMI».

  3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, all'articolo 50-quinquies sostituire le parole: «per le start-up innovative, per le PMI innovative» con le seguenti: «per le PMI».
1. 243. (ex *15. 5.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 244. (ex 15. 7.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/ 2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 245. (ex 15. 8.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 246. (ex 15. 9.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 100 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 247. (ex 15. 10.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 60 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 248. (ex 15. 11.) Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione ed ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 80 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 80 milioni di euro annui per il triennio 2017-2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 249. (ex 15. 12.) Catanoso.

  Dopo l'articolo 15, inserire il seguente:

ART. 15-bis.
(Fondo green city).

  1. Al fine di favorire lo sviluppo produttivo delle aree interessate, anche attraverso la riqualificazione ambientale e la valorizzazione del Passetto urbanistico, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, destinato al finanziamento di progetti presentati dagli enti locali, anche in forma associata, per lo sviluppo produttivo eco-compatibile delle aree urbane.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al fondo, con priorità per le aree che abbiano registrato significativi progressi nel settore della riqualificazione del tessuto urbano. L'accesso al fondo è in ogni caso condizionato al rispetto dello strumento urbanistico vigente.
  3. Il Ministero dello sviluppo economico e le Regioni possono destinare nel 2017, risorse a valere sul programma operativo nazionale (POH) imprese e competitività, sui programmi operativi regionali e sulla connessa programmazione nazionale 2014-2020, tenni restando i criteri di cui al comma 2.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 250. (ex 15. 06.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

ART. 15-bis.
(Incremento delle risorse per il rifinanziamento delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 al fine di sostenere la nascita di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi).

  1. Al fine di sostenere sul l'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccola e media dimensione costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2015.
  2. Una quota pari al 20 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata al finanziamento delle agevolazioni finalizzate alla nascita e sviluppo di società cooperative costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi.
  3. Conseguentemente il Fondo per le esigenze indifferibile è ridotto di 10 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2017 e 2018.
1. 251. (ex 15. 08.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 76-81 (VEDI ART. 16)

  Sopprimerlo.
1. 252. (ex 16. 1.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

ART. 16-bis.

  Per la gestione di programmi e interventi volti al sostegno dell'espletamento delle procedure di liquidazione delle società cooperative, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: «300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017», sono sostituite dalle seguenti: «297 milioni di euro per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018».
1. 253. (ex 16. 03.) Laffranco.

COMMI 82-87 (VEDI ART. 17)

  Al comma 1, dopo le parole: all'utilizzazione industriale di risultati della ricerca, inserire la seguente: propria.
1. 254. (ex 17. 1.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, si seguente periodo: La scelta del partner privato deve soggiacere a procedure selettive di evidenza pubblica.
1. 255. (ex 17. 2.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al termine del primo comma aggiungere: con particolare attenzione alle start-up femminili.
1. 256. (ex 17. 4.) Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il 3 per cento del contributo dovuto annualmente dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l'attività di ricerca di cui all'articolo 3, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597 è destinato all'attività di normazione svolta dall'UNI e dal CEI, nonché per favorire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese ai processi di normazione stessi. Le risorse di cui al comma 1, calcolate sull'ammontare del contributo versato dall'INAIL nel corso dell'anno precedente, sono iscritte a carico del capitolo 3030 dello stato di previsione della spesa del Ministero dello Sviluppo Economico.
1. 257. (ex *17. 5.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: fino a 200 milioni.
1. 258. (ex 0. 17. 10. 2.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle zone colpite da eventi sismici.
1. 259. (ex 0. 17. 10. 3.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la ricostruzione degli immobili colpiti dagli eventi sismici degli ultimi dieci anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I comuni interessati da eventi sismici possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL ai sensi del primo periodo, comunicandolo formalmente alla Presidenza dei Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste di intervento dei comuni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e della finanze, vengono individuati i comuni ammessi alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
1. 260. (ex 0. 17. 10. 5.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché fino a 500 milioni di euro per la prevenzione dei rischio sismico.

  Conseguentemente, nel medesimo capoverso aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Regioni possono richiedere l'accesso alle risorse messe a disposizione dall'INAIL, ai sensi del primo periodo, per progetti e iniziative di prevenzione del rischio sismico, comunicandolo formalmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione civile, entro il termine perentorio del 20 gennaio 2017, secondo modalità individuate e pubblicate sui sito istituzionale del medesimo Dipartimento. Recepite le richieste delle Regioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono individuati le Regioni ammesse alla ripartizione, assegnate le disponibilità e i criteri di selezione dei progetti.
1. 261. (ex 0. 17. 10. 6.) Alberto Giorgetti.

  Al capoverso comma 2-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: dando priorità alle zone colpite da eventi sismici.
1. 262. (ex 0. 17. 10. 4.) Alberto Giorgetti.

COMMI 88-115 (VEDI ART. 18)

  Sopprimere i commi da 1 a 9.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
1. 263. (ex 18. 5.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Sopprimere i commi da 12 a 25.
1. 264. (ex 18. 25.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attivo patrimoniale con le seguenti: del risultato di gestione.
1. 265. (ex 18. 2.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attivo patrimoniale con le seguenti: del patrimonio netto.
1. 266. (ex 18. 3.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: medesimo con la seguente: italiano.
1. 267. (ex 18. 4.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 5, le parole: possono destinare somme, fino al sono sostituite dalle seguenti: devono destinare somme, pari al.
1. 268. (ex 18. 24.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 25 inserire i seguenti:
  26. Le agevolazioni previste ai commi 11-25, per quante compatibili, si estendono anche ai redditi di capitale di cui all'alticcio 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli relativi a partecipazioni qualificate e i redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere c-bis), c-ter), c-quater) e c-quinquies), del medesimo teste unico, conseguiti, ai di fuori dell'esercizio di impresa commerciale, da persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, derivanti del investimenti in progetti finanziati attraverso piattaforme di crowdfunding, promosse dalle banche e dagli intermediari finanzieri.

  27. Le modalità di attuazione dei comma 26 socio stabilite con apposito decreto dei Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni.
1. 269. (ex 18. 12.) Bergamini.

COMMI 116-139 (VEDI ART. 19)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 36, comma 11, sostituire le parole: 40 milioni con le parole: 50 milioni, e le parole: 85 milioni a decorrere dal 2018 con le parole: 199,3 milioni di euro per il 2018, di 221,5 milioni di euro per il 2019, di 197,1 milioni di euro per il 2020, di 207,1 milioni di euro per il 2021, di 218,6 milioni di euro per il 2022 e di 225,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
1. 270. (ex 19. 11.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.
(Progetto Human technopole).

  1. Al fine di incrementare la ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute, multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni, la realizzazione del progetto scientifico e di ricerca Human technopole di cui all'articolo 5 del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è affidata tramite bando ad enti pubblici universitari e di ricerca.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, previo inserimento nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente articolo.
  3. Per la realizzazione del progetto Human technopole di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto Human technopole di cui al comma 1.
  4. I contributi di cui al precedente comma nonché le risorse residue di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, confluiscono nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ove è istituita una apposita sezione denominata «Fondo per il progetto Human technopole».
1. 271. (ex 19. 20.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 19.
(Fondo finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca).

  1. Al fine di implementare la ricerca e favorire il rafforzamento delle basi scientifiche nazionali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito del Programma nazionale della ricerca, provvede tramite bando pubblico ad individuare un progetto di ricerca pubblica caratterizzato dall'alta qualità del profilo scientifico, dall'originalità, dall'adeguatezza metodologica, dall'impatto e fattibilità dei progetto di ricerca. Il progetto può affrontare tematiche nell'ambito dei tre macrosettori di ricerca come determinati dall'European Research Council (LS – Scienze della vita; PE – Scienze fisiche e ingegneria; SH – Scienze umanistiche e sociali) e dei relativi settori.
  2. Per la realizzazione del progetto di ricerca di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023. Il contributo è erogato sulla base dello stato di avanzamento del progetto scelto.
  3. Le risorse di cui al precedente comma confluiscono nel Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 272. (ex 19. 19.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire con il seguente:

ART. 19.
(Incremento del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca).

  1. Al fine di valorizzare il settore della ricerca Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, di 114,3 milioni di euro per il 2018, di 136,5 milioni di euro per il 2019, di 112,1 milioni di euro per il 2020, di 122,1 milioni di euro per il 2021, di 133,6 milioni di euro per il 2022 e di 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023.
1. 273. (ex 19. 25.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: nei settori della ricerca finalizzata alla prevenzione e alla salute aggiungere: con attenzione anche alla dimensione di genere e dopo le parole: multidisciplinare e integrata nei settori della salute, della genomica, dell'alimentazione e della scienza dei dati e delle decisioni aggiungere: anche nella dimensione di genere.
1. 274. (ex 19. 8.) Centemero.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: finalizzata alla prevenzione e alla salute con le seguenti: e di valorizzare le aree in uso alla Società Expo S.p.a;
   b) al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: della salute fino alla fine del periodo con le seguenti:, coerentemente con il Programma nazionale per la Ricerca (PNR), della salute; dell'energia; della mobilità sostenibile; del design, creatività e made in Italy e del Cultural heritage;
   c) sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La gestione della Fondazione è affidata al Consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo ha una composizione variabile da cinque, e nel caso in cui, in base alle disposizioni del presente comma, il numero di soggetti legittimati sia superiore, sette. I membri necessari sono nominati nel numero di due dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e due dal Consiglio Universitario nazionale. I membri privati che, come singoli o cumulativamente, assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali, possono nominare un membro nel consiglio d'indirizzo. Gli enti di ricerca che assicurino per almeno due anni consecutivi un apporto finanziario annuo non inferiore al 20 per cento del totale delle erogazioni statali, possono nominare un membro nel consiglio d'indirizzo. Il Consiglio d'indirizzo predispone lo schema di statuto della Fondazione che è approvato con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia. Lo statuto stabilisce la denominazione della Fondazione e disciplina, tra l'altro, la partecipazione di altri enti pubblici e privati;
   d) dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Il Consiglio d'indirizzo di cui al comma precedente predispone lo schema di bando per la selezione dei progetti di ricerca da finanziare che è approvato con decreto del Ministro dell'Istruzione dell'università e della Ricerca. La valutazione dei progetti di ricerca presentati è effettuata da cinque Comitati di Selezione, di cui all'articolo 20 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, cosi come modificato dall'articolo 63 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 uno per ciascuno dei cinque macrosettori di ricerca individuati dal comma 1. Ogni Comitato di Selezione (CdS) è nominato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e formato, per ciascun macrosettore, da esperti scientifici, scelti dal Comitato Nazionale dei garanti della Ricerca (CNGR), di cui all'articolo 21 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in base alla comprovata e specifica competenza. Il numero complessivo dei componenti di ogni CdS è pari a sette. Per ogni CdS, il CNGR designa altresì il presidente, scelto fra tutti gli esperti chiamati a far parte dello stesso CdS. Per la valutazione dei progetti i CdS si avvalgono di tre revisori esterni anonimi per ogni progetto, selezionati dall'albo di esperti scientifici del MIUR (REPRISE), che operano in maniera indipendente, scelti dagli stessi CdS nell'ambito della comunità scientifica internazionale di riferimento, secondo il criterio della competenza scientifica. I componenti dei CdS e i revisori esterni non debbono prendere parte in alcun modo ai progetti presentati e, prima dell'accettazione dell'incarico, ovvero, per quanto riguarda i CdS, contestualmente all'insediamento, debbono rilasciare una dichiarazione di impegno relativa al rispetto di principi deontologici, di riservatezza e di assenza di incompatibilità.;
   e) al comma 5 premettere il seguente periodo: La Fondazione assume il proprio personale esclusivamente attraverso procedure di selezione pubblica;
   f) al comma 6 sostituire le parole: del progetto Human technopole di cui al comma 1 con le seguenti: dei progetti di ricerca;
   g) sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione di un Polo di ricerca.
1. 275. (ex 19. 23.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Fico, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, dopo le parole: dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: il Ministero della salute;
   al comma 3, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: il Ministero della salute e.
1. 276. (ex 19. 13.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 3 apporre le seguenti modificazioni:
   al primo periodo, dopo le parole: che è approvato inserire le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni di Camera e Senato,;
   al secondo periodo, dopo le parole: nonché le modalità inserire le seguenti: improntate al principio di trasparenza e all'assenza di conflitti di interesse.
1. 277. (ex 19. 14.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della ricerca inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti;
   b) al comma 8, dopo le parole: dei ministri inserire le seguenti: sentite le Commissioni parlamentari competenti,.
1. 278. (ex 19. 24.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché tracciabili e resi pubblici sul sito internet dei ministeri di riferimento. I finanziamenti da parte di soggetti privati sono consentiti previa verifica dell'assenza di qualsiasi conflitto d'interesse.
1. 279. (ex 19. 21.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: purché tracciabili e resi pubblici sul sito internet dei ministeri di riferimento.
1. 280. (ex 19. 16.) Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, sopprimere il terzo e quarto periodo.
1. 281. (ex 19. 15.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per lo svolgimento dei propri compiti la Fondazione può avvalersi di personale c della collaborazione di esperti, previa selezione pubblica e nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 282. (ex 19. 17.) Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 6, sostituire le parole: 10 milioni di euro nel 2017, 114,3 milioni di euro per il 2018, 136,5 milioni di euro per il 2019, 112,1 milioni di euro per il 2020, 122,1 milioni di euro per il 2021, 133,6 milioni di euro per il 2022, 140,3 milioni di euro a decorrere dal 2023 con le parole: 4 milioni di euro nel 2017, 45,7 milioni di euro per il 2018, 54,6 milioni di euro per il 2019, 44,8 milioni di euro per il 2020, 48,8 milioni di euro per il 2021, 53,4 milioni di euro per il 2022, 56,1 milioni di euro a decorrere dal 2023;
   2) al comma 8, aggiungere, in fondo le seguenti parole: Le medesime risorse vengono distribuite con il decreto di cui ai presente comma, e destinate nella misura del 40 per cento ad un fondo straordinario per gli enti pubblici di ricerca e nella misura del 20 per cento ad un fondo straordinario per le università statali.
1. 283. (ex 19. 26.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. La Fondazione e sottoposta al controllo della Corte dei conti, alle disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità, di cui alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e alla disciplina in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi c forniture di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
1. 284. (ex 19. 18.) Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

COMMI 140-147 (VEDI ART. 21)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi;
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione dei rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, ai risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente:
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui ai comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Entro il limite massimo di 12.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 del l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge del 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986 (TUIR) è abrogato.
  10. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  11. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.
  12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  14. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  15. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 dei Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo. comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  « 48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), h), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  19. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  20. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

«ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dal l'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del lotto ed a quello del Super Enalotto.
  21. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   6) la lettera a), è sostituita dalla seguente: « a) al comma 639 le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei territorio, ecceda i 400,000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   7) la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) il comma 669 è sostituito dal seguente: »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabile ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.« »;
   8) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria«.»;
   «b-ter) al comma 674 le parole: »o detentori« sono soppresse;
   9) la lettera c) è soppressa;
   10) la lettera d), è sostituita dalla seguente: »d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».”;

  22. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1;
  Sopprimere gli articoli 48, 57, 63, comma 3, 74, commi 7 e 8, 81, comma 2, e 82.
1. 285. (ex 21. 92.) Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimerlo.
1. 286. (ex 21. 46.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire l'articolo 21 con il seguente:

ART. 21.
(Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese).

  1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici prioritariamente finalizzati alla manutenzione, alla messa in sicurezza del territorio e al rischio sismico, al miglioramento delle periferie urbane, alla bonifica dei territori compromessi da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, ad investimenti nell'efficienza energetica negli immobili della pubblica amministrazione, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, ad investimenti per la costruzione di asili nido a livello nazionale, per la messa in sicurezza degli edifici scolastici e la diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per sostenere l'occupazione femminile, la nascita di start up e l'avvio di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, attraverso un insieme di interventi finalizzati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sui versante sociale e ambientale, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento del Piano straordinario per il lavoro e gli investimenti pubblici nel Paese» di seguito denominato «Fondo».
  2. Per definire le modalità di attuazione del Piano di cui al precedente comma, il Governo adotta, su proposta dei Ministri della economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e dei trasporti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma triennale di interventi è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  4. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi;
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Piano i cui oneri non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro annui;
   b) definizione di un programma triennale di interventi che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla prevenzione dei rischio sismico, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici e alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo dei patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo ai pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici, alla diffusione della banda larga e ultra larga nelle scuole di ogni ordine e grado, al sostegno dell'occupazione femminile, della nascita di start up e di attività d'impresa da parte di giovani sotto i 35 anni, favorendo investimenti in ricerca e sviluppo che si orientino e prioritariamente;
    1) al settore delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) all'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario;
    3) ai processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) alla pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi;
    5) allo sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati al l'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 3 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  5. Entro il limite massimo di 12.000 milioni di euro annui, per ciascun anno del triennio 2017, 2018 e 2019, al Fondo di cui al comma 1 affluiscono le maggiori entrate, opportunamente accertate, rinvenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 6 a 22 del presente articolo. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  6. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 del l'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
  7. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è abrogato.
  8. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 dei 1986 (TUIR) è abrogato.
  10. Alla tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è abrogato.
  11. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è abrogato.
  12. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  13. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento».

  14. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  15. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nei mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo. comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  « 499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  17. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  18. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  « 48. 1 trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis, Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, dei testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro; 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  19. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  20. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.».
  21. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
  2. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente: « a) al comma 639 le parole: »a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia dei Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.«»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente: « b) il comma 669 è sostituito dal seguente: »669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabilc ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.« »;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   «b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria«.»;
   b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente: «d) il comma 681 è sostituito dal seguente: »681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dai titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare«.»;

  22. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 48 è soppresso.

  Conseguentemente l'articolo 57 è soppresso.

  Conseguentemente il comma 3 dell'articolo 63 è soppresso.

  Conseguentemente all'articolo 74, i comma 7 e 8 sono soppressi.

  Conseguentemente il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso.

  Conseguentemente l'articolo 82 è soppresso.
1. 287. (ex 21. 74.) Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: del Paese aggiungere le seguenti:, anche al fine di pervenire alla soluzione delle procedure di infrazione europea,.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, dopo le parole: «b) infrastrutture», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo alle opere di collettamento, fognatura e depurazione»;
   b) al medesimo comma, dopo le parole: «e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica», aggiungere le seguenti: «con particolare riguardo agli interventi di recupero ed autorecupero del patrimonio immobiliare pubblico».
   c) all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «100 milioni».
1. 288. (ex 21. 59.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a) trasporti e viabilità fino a: prevenzione del rischio sismico con le seguenti: a) ricerca; b) difesa del suolo e dissesto idrogeoiogico; c) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; d) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; e) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; f) prevenzione dal rischio sismico.
1. 289. (ex *21. 52.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) e la lettera b) con le seguenti:
   a) linee metropolitane e tram;
   b) Treni per il servizio ferroviario regionale e metropolitano.
1. 290. (ex **21. 73.) Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera c) inserire le seguenti:
   c-bis) mappatura completa della presenza di amianto sul territorio nazionale;
   c-ter) individuazioni dei siti regionali per lo stoccaggio dell'amianto;
   c-quater) realizzazione di impianti di smaltimento monomateriale dedicati ai materiali contenenti amianto.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 291. (ex 21. 56.) Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: difesa del suolo e dissesto idrogeologico con le seguenti: difesa del suolo, dissesto idrogeologico e demolizione di immobili abusivi.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 292. (ex 21. 60.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:
   d-bis
) tutela delle garanzie finanziarie prestate per l'attivazione e la gestione operativa della discariche, comprese le procedure di chiusura.
1. 293. (ex 21. 55.) Crippa, De Rosa, Zolezzi, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Al comma 1, dopo le parole: per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 aggiungere le seguenti parole: il 50 per cento delle risorse stanziate nei fondo sono destinate alle regioni dei Mezzogiorno.
1. 294. (ex 21. 33.) Rampelli.

  Al comma 1, dopo le parole: per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032 aggiungere le seguenti parole: il 20 per cento delle risorse stanziate nel fondo sono destinate alle regioni colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e 30 ottobre 2016.
1. 295. (ex 21. 31.) Rampelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui il 30 per cento è riservato agli enti locali che per gli investimenti di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali in relazione ai programmi presentati dagli enti locali.
1. 296. (ex *21. 50.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente: Una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro per il 2017 ed a 1.050 milioni di euro a decorrere dal 2018, è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse.
1. 297. (ex **21. 9.) Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, in fine, aggiungere il seguente: Per il 2017 una quota del Fondo pari a 600 milioni di euro è assegnata alle regioni a statuto ordinario per le medesime finalità. A tale fine entro il 30 settembre le regioni a statuto ordinario adottano gli atti finalizzati all'impiego delle risorse.
1. 298. (ex *21. 10.) Guidesi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale fondo è assegnato, per il 60 per cento ai settori di spesa di cui alle lettere a), d) ed e).

  Conseguentemente sostituire il secondo periodo con il seguente: L'utilizzo del fondo di cui al primo periodo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, sentita la Conferenza Stato Città Autonomie Locali, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato e dagli enti locali.
1. 299. (ex **21. 49.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i ministri interessati, inserire le seguenti:, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari che si esprimono entro 20 giorni dalla richiesta,.
1. 300. (ex 21. 13.) Simonetti, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con i Ministri interessati, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 301. (ex 21. 45.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo le parole: di concerto con i ministri interessati; inserire le seguenti:, previa intesa in sede della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
1. 302. (ex 21. 14.) Castiello, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dalle amministrazioni centrali dello Stato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 303. (ex 21. 51.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: e i relativi importi, inserire le seguenti: assegnando una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, alle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016.
1. 304. (ex 21. 47.) Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo le parole: e i relativi importi, inserire le seguenti: assegnando una quota non inferiore a 1.000 milioni di euro, a decorrere dal 2017, per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno e.
1. 305. (ex 21. 53.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono garantire lo sviluppo paritario tra le regioni meridionali e settentrionali del Paese.
1. 306. (ex 21. 32.) Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate nella misura dell'ottanta per cento alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.
1. 307. (ex 21. 30.) Polverini.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di almeno 1.000 milioni di euro alle regioni del Mezzogiorno, con particolare riferimento ad interventi di spesa per il trasporto pubblico, attraverso il rinnovamento del parco treni, viabilità e infrastrutture. Per l'individuazione degli interventi da finanziare i relativi importi, si provvede ai sensi del comma 1.
1. 308. (ex 21. 54.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione dei programmi dei singoli ministeri nella massima trasparenza, celerità e leale collaborazione, il Ministro interessato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 gennaio di ciascun anno, presenta alle Camere l'elenco degli interventi da finanziare nell'anno in corso e nei due anni successivi e i corrispondenti importi da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Le Commissioni parlamentari competenti approvano il relativo atto di indirizzo, entro i successivi 20 giorni, di cui da attuazione il Governo con un apposito decreto Ministeriale.
1. 309. (ex 21. 12.) Simonetti, Castiello, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti in tema di edilizia pubblica, per l'attuazione degli interventi previsti dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, il Fondo per gli interventi di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di soggetti assegnatari e il Fondo istituito nello stato di previsione dei Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dall'articolo 11, comma 12, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono rispettivamente incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000 euro;
   2018: –50.000.000 euro;
   2019: –50.000.000 euro.
1. 310. (ex 21. 18.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 1, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti delle regioni colpite dagli eventi sismici dei mesi di agosto e ottobre 2016, in misura non inferiore 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, con particolare riferimento ad interventi di spesa per viabilità, infrastrutture, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, edilizia pubblica, compresa quella scolastica, prevenzione del rischio sismico, tutela dei marchi, La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.
1. 311. (ex 21. 48.) Baldelli, Brunetta, Fabrizio Di Stefano, Alberto Giorgetti, Laffranco, Milanato, Polidori, Polverini, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti di cui al presente articolo è riservata ai territori del Mezzogiorno.
1. 312. (ex 21. 75.) Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli importi dei contributi da destinare alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico avuto particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
1. 313. (ex 21. 57.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 è determinato in modo da garantire che una quota pari al 10 per cento dei contributi per importi pari o superiori ai 150 milioni di euro per gli interventi di cui al presente articolo sia destinata alle misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, avuto particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessario.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
1. 314. (ex 21. 58.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per le demolizioni delle opere edilizie abusive).

  1. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un fondo di rotazione, ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041, finalizzato all'erogazione di finanziamenti ai comuni per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione di opere abusive realizzate nei rispettivi territori, con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, A tal fine è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale.
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità operative per la gestione e l'utilizzazione del fondo.
  3. L'erogazione dei finanziamenti avviene sulla base delle richieste adeguatamente corredate della documentazione amministrativa e contabile relativa alle demolizioni da eseguire ovvero delle risultanze delle attività di accertamento tecnico e di predisposizione degli atti finalizzati all'acquisizione dei manufatti abusivi al patrimonio, da parte dei comuni e delle regioni. Il tasso di interesse applicato ai finanziamenti è stabilito con il decreto di cui al comma 2. I finanziamenti sono restituiti sulla base di un piano di ammortamento decennale a rate annuali costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi. I comuni beneficiari iscrivono nei rispettivi bilanci l'importo dei finanziamenti come accensione di prestiti.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini dei bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 315. (ex *21. 028.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Ferraresi, Agostinelli, Realacci, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000,000 euro per il 2017 e 5.032.000.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. A decorrere dall'anno 2020, lo stanziamento dei Fondo di cui al comma 1 è incrementato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 225 milioni di euro per ciascun anno 2018 e 2019 e di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 316. (ex *21. 082.) Biasotti, Alberto Giorgetti, Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro a decorrere dal 2019. Non trova applicazione, dal 2013, il comma 4 dell'articolo unico del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2013.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2017 e di 225 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 317. (ex **21. 085.) Biasotti, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Fondo per concorso dello Stato al finanziamento del trasporto pubblico locale e regionale).

  1. La dotazione annuale del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è pari a 4.859.000.000 euro per il 2017, 5.032.000.000 per il 2018 e 5.032.000.000 euro per il 2019.
1. 318. (ex *21. 083.) Biasotti, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.
   voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 319. (ex *21. 042.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 100 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nei comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infratrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 320. (ex 21. 043.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare« nella misura del 100 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: »d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12”.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   
2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 321. (ex 21. 044.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso dei trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico dei contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nei comma 2 dei medesimo articolo 12,
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: «d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12».
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 322. (ex 21. 045.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Agevolazioni fiscali per gli utenti del TPL).

  1. Allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta annualmente una detrazione dall'imposta lorda fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare. La detrazione spetta sempreché le spese stesse siano rimaste ad effettivo carico del contribuente e non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12.
  2. Al fine di incentivare l'uso del trasporto pubblico, all'articolo 51, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni, dopo la lettera d) è inserita la seguente: d-bis) le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale, per l'acquisto dei titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente e dei familiari indicati nell'articolo 12 che si trovino nelle condizioni previste nei comma 2 del medesimo articolo 12.
  3. L'agevolazione di cui al comma 1 non spetta ai lavoratori dipendenti ai quali sono state erogate le somme indicate nell'articolo 51, comma 2, lettera d-bis) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), e successive modificazioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.800.000;
   2018: – 14.500.000;
   2019: – 14.500.000.

  voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2018: – 79.900.000;
   2019: – 40.800.000.
1. 323. (ex 21. 032.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche).

  1. Per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche di cui all'articolo 1 comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 100.000.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono da destinarsi a progetti diversi da quelli indicati all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200, milioni.
1. 324. (ex 21. 041.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 325. (ex 21. 033.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete viaria stradale nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 326. (ex 21. 034.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per lo sviluppo dei distretti turistici o delle aree a vocazione turistica nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 327. (ex 21. 036.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale dei Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento, l'ammodernamento, la manutenzione e la messa in sicurezza della rete ferroviaria nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 328. (ex 21. 035.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli investimenti per lo sviluppo infrastrutturale del Mezzogiorno).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, sono stabiliti i criteri per assicurare l'inserimento nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020, con riferimento alla parte dei «Programmi complementari» nelle quote delle risorse destinate al cofinanziamento nazionale del Programmi operativi regionali (POR) e nazionali (PON) finanziati al 50 per cento con i Fondi SIE, con una spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, per il potenziamento e la manutenzione delle opere di accesso agli impianti portuali nelle regioni obiettivo convergenza.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 329. (ex 21. 037.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso..

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento dello sviluppo dell'economia del territorio Mezzogiorno, e della riqualificazione delle città).

  1. Al fine di perseguire congiuntamente obiettivi di sviluppo dell'economia del territorio nelle aree del Mezzogiorno, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e di contrastare il rischio sismico, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, un apposito fondo da ripartire tra i comuni che presentino progetti per promuovere e finanziare la riqualificazione e la rigenerazione urbana dei centri storici a più alto rischio sismico, con una dotazione di 300 milioni di euro annui.
  2. L'utilizzo del fondo, nei limiti di spesa di cui al primo comma, è disposto con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  3. Con i medesimi decreti di cui al comma 2 sono individuate le modalità e le condizioni di acquisizione, da parte dei comuni, degli immobili di proprietà privata nei confronti di coloro che abbiano interesse alla vendita, e la loro gestione anche attraverso la destinazione di detti immobili a edilizia pubblica residenziale, nonché gli specifici interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa.

  Conseguentemente, all'articolo 81 il comma 2 è soppresso.
1. 330. (ex 21. 038.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 inserire il seguente:

ART. 21-bis.
(Finanziamento degli attrattori culturali del Paese).

  1. Al fine di favorire progetti, iniziative e attività di valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale italiano, promuovendo la crescita del turismo e dei relativi investimenti, è assegnato alle 21 città selezionate per il titolo di «Capitale Italiana della Cultura 2018» – Alghero, Aliano, Altamura, Aquileia, Caserta, Comacchio, Cosenza, Ercolano, Iglesias, Montebelluna, La Spezia, Ostuni, Palermo, Piazza Armerina, Recanati, Settimo Torinese, Spoleto, Trento, Unione dei Comuni Elimo Ericini, Vittorio Veneto, Viterbo-Orvieto-Chiusi – ai sensi di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 31 maggio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e dal decreto ministeriale 16 febbraio 2016, un contributo di 30 milioni di euro per il 2017, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2016, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo sono individuati gli interventi da finanziare, finalizzati alla valorizzazione degli attrattori turistici e culturali delle città di cui al comma 1 e i relativi importi.
1. 331. (ex 21. 039.) Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Disposizioni in favore del comparto turistico siciliano, interessato dal fenomeno dell'immigrazione).

  1. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi e il mantenimento dei livelli occupazionali del settore turistico balneare nei comuni delle isole minori direttamente interessate dai flussi immigratori il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e sentita la Regione siciliana, provvede in via sperimentale all'individuazione ed alla perimetrazione di Zone franche urbane, della durata di tre anni, ai sensi dell'articolo 1, commi da 340 a 343, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, sulla base di parametri fisici e socio-economici rappresentativi degli effetti economici negativi derivanti dal fenomeno dell'immigrazione.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma, s'intendono subordinate all'effettiva compatibilità comunitaria delle disposizioni e la loro efficacia è subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria.
  3. Per il finanziamento delle Zone franche urbane di cui al comma 1 e per il periodo di vigenza degli incentivi previsto a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 settembre 2017, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, alimentato, nel limite di 50 milioni di euro per l'anno 2017. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il presidente della Regione siciliana, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative per l'istituzione del fondo di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 332. (ex 21. 019.) Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 400 milioni di euro per il 2017, destinato anche alla realizzazione di interventi straordinari di cui all'articolo 67, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e di 200 milioni euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Una quota non inferiore al 10 per cento dello stanziamento di cui al comma 1 per l'anno 2017 è destinata agli interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, allo svolgimento di studi di settore e alla redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.
  4. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66»;

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nei primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso a 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 333. (ex 21. 030.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.
(Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico).

  1. Per le finalità di cui all'articolo 72 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  2. Una quota pari al 50 per cento delle risorse di cui al comma 1 è riservata a misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, con particolare riguardo a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici ove necessari;
   f) interventi di compilazione ed aggiornamento dei piani di bacino, svolgimento di studi di settore e redazione di progetti e studi di fattibilità per interventi di difesa del suolo.

  Tali interventi sono realizzati nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e alla legge 16 giugno 1927, n. 1766.
  3. Ai fini del conseguimento del saldo di cui all'articolo 65, comma 4 non rilevano le spese effettuate da parte degli enti locali per l'attuazione degli interventi di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa del suolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 100 milioni.
1. 334. (ex 21. 031.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

ART. 21-bis.

  All'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
  1-bis. A partire dal 1o gennaio 2017 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge n. 56 del 2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.

  Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le regioni interessate comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei comuni sede di Città Metropolitana, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.
  1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo.
1. 335. (ex 21. 050.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

COMMI 148-159 (VEDI ART. 22)

  Alla rubrica sopprimere la parola: ricercatori.
1. 336. (ex 22. 37.) Vacca, D'Uva, Luigi Gallo, Simone Valente, Sibilia, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente al comma 3, sopprimere le lettere a) e b).
1. 337. (ex 22. 38.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1 sopprimere la lettera a).
1. 338. (ex 22. 6.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso articolo 26-bis, comma 1 lettera a), sostituire le parole: euro 2.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
1. 339. (ex 22. 13.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1 lettera b) sostituire le parole: euro 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000.
1. 340. (ex 22. 14.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   « c) una donazione di almeno euro 1.000.000 a sostegno di un progetto di pubblico interesse nei settori della ricerca scientifica, recupero di beni culturali e paesaggistici».

  Conseguentemente, sostituire le parole: una donazione filantropica che rispettino i criteri di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: una donazione che rispettino i criteri di cui alle lettere a), b) e c).
1. 341. (ex 22. 4.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: 1.000.000 con le seguenti: euro 2.000.000 e sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 342. (ex 22. 15.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: pubblico interesse aggiungere le seguenti: anche a favore di Regioni o enti locali e sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 343. (ex 22. 9.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire la parola: cultura con le seguenti: della promozione e valorizzazione culturale locale e regionale.
1. 344. (ex 22. 17.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 345. (ex *22. 16.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sopprimere le parole: gestione dell'immigrazione.
1. 346. (ex *22. 28.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), sostituire le parole: gestione dell'immigrazione con le seguenti: riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
1. 347. (ex 22. 30.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, lettera c), dopo le parole: e paesaggistici, aggiungere le seguenti:, riqualificazione dei centri storici dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016.
1. 348. (ex 22. 29.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, numero 2) sostituire le parole: tre mesi con: un mese.
1. 349. (ex 22. 20.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, numero 3) dopo le parole: per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria aggiungere le seguenti: per se e per gli eventuali familiari ricongiunti ai sensi del comma 7 dei presente articolo.
1. 350. (ex 22. 7.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 1, numero 3) dopo le parole: per il proprio mantenimento durante il soggiorno in Italia aggiungere le seguenti:, di idonea sistemazione alloggiativa ed anche per il ritorno nel Paese di provenienza.
1. 351. (ex 22. 18.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Sono escluse dalle disposizioni di cui al comma 1, lettere c) i finanziamenti e donazioni a favore di enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi che possono essere disposti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale.
1. 352. (ex 22. 3.) Guidesi, Molteni, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 2, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 353. (ex 22. 21.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, al comma 4 sostituire la parola: biennale con la seguente: trimestrale sostituire la parola: effettuato con la seguente: mantenuto e sostituire la parola: dentro con la seguente: nei.
1. 354. (ex 22. 22.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, al comma 4 sostituire la parola: biennale con la seguente: semestrale, e sostituire la parola: effettuato con la seguente: mantenuto e sostituire la parola: entro con la seguente: nei.
1. 355. (ex 22. 23.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 5 sostituire le parole: tre anni con le seguenti: tre mesi e sostituire le parole tre mesi con la seguente: un mese.
1. 356. (ex 22. 24.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 5, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: sei mesi e sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: un mese.
1. 357. (ex 22. 25.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 5, aggiungere, in fine, le seguenti parole: per un ulteriore periodo di due anni.
1. 358. (ex 22. 44.) Mazziotti Di Celso, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, comma 7 sostituire le parole: al seguito dello straniero detentore del visto per investitori, con le seguenti: dopo almeno un anno di permanenza continua e regolare dello straniero detentore di un permesso per investitori,.
1. 359. (ex 22. 27.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, capoverso ART. 26-bis, al comma 7 aggiungere, in fine, il seguente periodo: lo straniero per il quale è richiesto il ricongiungimento familiare non è ammesso in Italia quando non soddisfi i requisiti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.
1. 360. (ex 22. 26.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 5, capoverso ART. 24-bis, comma 1, dopo le parole: non siano state fisicamente residenti in Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, aggiungere le seguenti: anche senza essere iscritti all'Aire, previa dimostrazione documentale delle dichiarazioni dei redditi presentate all'estero.
1. 361. (ex 22. 42.) Pagano.

  Al comma 5 capoverso ART. 24-bis, comma 2, sostituire le parole: calcolata in via forfettaria a prescindere dall'importo dei redditi nella misura di euro 100.000 con le seguenti: pari al dieci per cento dei redditi sulle persone fisiche.
1. 362. (ex 22. 47.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Al comma 5, capoverso articolo 24-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 363. (ex 22. 34.) Cariello.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente

ART. 22-bis.

  1. Considerato che la creazione di zone economiche speciali consente la catalizzazione di nuovi investimenti soprattutto nei settori infrastrutturale, logistico ed industriale, da cui discende un considerevole sviluppo in termini di produzione di valore aggiunto, di opportunità di lavoro, di trasferimento tecnologico, di volume delle esportazioni, di migliori condizioni salariali e di lavoro, e al fine di consentire al sistema portuale e logistico nazionale l'acquisizione di una maggiore competitività, soprattutto con riferimento agli interscambi commerciali con i Paesi esterni all'Unione europea, sono istituite e, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, per stimolare l'insediamento di imprese estere che svolgono attività nel comparto logistico-industriale o in quello dei servizi, e di imprese –up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, di imprese di servizi per le «città intelligenti» (smart cities) e di PMI. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in conformità con la disciplina prevista dall'Unione europea in materia di compatibilità degli aiuti di Stato, in particolare con: gli artt. 107-109 TFUE; gli «Orientamenti per gli aiuti regionali della Commissione per il periodo 2014-2020»; il Regolamento (UE) n. 651 del 17 ghigno 2014, ed anche con riferimento alta Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 dell'Italia approvata il 16 settembre 2014 dalla Commissione europea, nonché con il «Codice di condotta sulla tassazione delle imprese», con proprio decreto approva le delimitazioni delle zone, stabilisce gli organismi di gestione e le corrispondenti funzioni, le tipologie, l'entità e la durata delle agevolazioni e degli incentivi di natura doganale, fiscale, nonché le caratteristiche delle agevolazioni di tipo amministrativo/burocratico ed infrastrutturale, le operazioni commerciali consentite.
  2. L'efficacia della disposizione di cui al comma E (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del precitato regolamento (UE) n. 651/2014) è subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, par. 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
1. 364. (ex 22. 01.) Oliaro, Menorello, Monchiero, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

ART. 22-bis.
(Reti d'impresa).

  1. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge, del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fornita in relazione agli utili conseguiti a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
  2. All'articolo 42, comma 2-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modifiche, dalla legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da: «preventivamente asseverato» a: «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da: «L'asseverazione è rilasciata» fino a «che lo hanno sottoscritto».
  3. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole: «entro due mesi» sono inserite le seguenti: «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000;
   2018: –50.000,000;
   2019: –50,000.000.
1. 365. (ex 22. 02.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

COMMI 160-164 (VEDI ART. 23)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli 25 e 31, e conseguentemente dopo l'articolo 34, aggiungere i seguenti:

ART. 34-bis.
(Soppressione dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 e flessibilità di accesso alla pensione di vecchiaia).

  1. I commi da 1 a 20 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono soppressi.
  2. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione è liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i requisiti anagrafici per conseguire la pensione di vecchiaia sono fissati a 65 anni.
  3. Il requisito anagrafico di cui al comma 2 non costituisce età minima di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia, potendo i lavoratori optare per un'uscita flessibile dal lavoro a partire dal raggiungimento del requisito anagrafico di 62 anni, purché abbiano maturata un'anzianità contributiva di 35 anni, e fino a quello di 70 anni.
  4. L'accesso flessibile alla pensione di vecchiaia prima del raggiungimento del requisito anagrafico di 65 anni è riconosciuto a favore dei lavoratori nel regime misto con il ricalcolo interamente contributivo della prestazione pensionistica.

ART. 34-ter.
(Coefficiente di trasformazione).
  1. L'ISTAT accerta entro il 31 dicembre di ogni anno le speranze di vita della popolazione suddivisa per professioni sulla base della classificazione delle professioni, redatta in conformità agli standard dell'Unione europea e internazionali.
  2. II dato relativo alla variazione delle speranze di vita, reso disponibile dall'ISTAT annualmente entro il 31 dicembre, ai sensi dell'articolo 12, comma 12-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, oltre a riferirsi agli incrementi o ai decrementi delle speranze di vita relativi alla media della popolazione italiana, deve essere distinto per ogni attività professionale, al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita. Il dato deve essere distinto anche in base al genere.
  3. L'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituito dai seguenti:
  «6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, rideterminato, ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Al fine di tenere conto dell'impatto delle diseguaglianze socio-economiche sulle speranze di vita dei lavoratori e delle lavoratrici, sono individuati coefficienti di trasformazione standard distinti per attività lavorativa sulla base delle tavole sulle speranze di vita rese disponibili dall'ISTAT.

  6-bis. I coefficienti di trasformazione standard per attività lavorativa, rideterminati periodicamente, ai sensi del comma 11, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono proporzionalmente più alti rispetto a quello relativo alla media della popolazione italiana e vengono applicati per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato del lavoratore, che è elaborato tenendo conto del numero di anni o delle frazioni di anno in cui ha svolto una o più professioni.
  6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è costituita una Commissione composta da dodici esperti, di cui due indicati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, due indicati dal Ministero dell'economia e delle finanze, quattro indicati dall'Istituto nazionale di statistica e quattro indicati dalle organizzazioni dei lavoratori dipendenti e autonomi e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, con il compito di proporre, entro il 30 giugno 2017, le formule matematiche per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato. Qualora la Commissione non termini i suoi lavori entro il 30 giugno 2017, le formule sono elaborate dall'ISTAT entro il 31 luglio 2017. La Commissione può chiedere all'ISTAT di integrare la classificazione delle professioni con quelle attività lavorative che non vi fossero già incluse.
  6-quater. Le tavole recanti i coefficienti di trasformazione per ogni professione moltiplicate per il montante individuale dei contributi e le formule per individuare il coefficiente di trasformazione personalizzato sono adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di natura non regolamentare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6-quinquies. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato è inviato, con cadenza annuale, un estratto conto che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa».

ART. 34-quater.
(Anticipo dell'età di accesso alla pensione dei lavoratori la cui attività lavorativa impatta negativamente sulle speranze di vita).

  1. Il lavoratore che svolge un'attività lavorativa che impatta negativamente sulle speranze di vita può richiedere, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 34-ter, un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia.
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto se le speranze di vita del lavoratore sono ridotte di almeno un anno rispetto alla media della popolazione italiana accertata dall'ISTAT e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.
  3. L'anticipo dell'età anagrafica di accesso alla pensione, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 34-bis, è pari alla riduzione delle speranze di vita, accertata dall'INPS sulla base dell'articolo 1, commi 6-bis e 6-quater, dell'articolo 1, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, come modificato dalla presente legge, entro tre mesi dalla richiesta del lavoratore, inviata anche telematicamente.
  4. L'importo della pensione annua è determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente standard di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento del pensionamento reso disponibile dall'ISTAT.
  5. L'estratto conto inviato annualmente ad ogni assicurato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 agosto 1995, n. 335, indica altresì le speranze di vita del lavoratore in ragione delle attività lavorative svolte.

ART. 34-quinquies.
(Tutela previdenziale della maternità).

  1. Al fine di tutelare la salute delle donne e riconoscere il valore della maternità, fatto salvo quanto previsto dalla legislazione vigente, è riconosciuto alla lavoratrice, indipendentemente dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi della maternità, un anticipo di età rispetto ai requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a un anno per ogni figlio.
  2. È riconosciuta la contribuzione figurativa a copertura dell'intero anno, nel settore pubblico e in quello privato, in caso di accesso anticipato alla pensione ai sensi del comma 1. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con altri periodi di contribuzione figurativa riconosciuti in ragione della maternità; in tale caso è data facoltà alla lavoratrice di optare tra essi.
  3. In alternativa all'anticipo di cui al comma 1, la lavoratrice può optare per la determinazione dell'importo della pensione annuo con applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, maggiorato di due anni in caso di tre o quattro figli e maggiorato di tre anni in caso di cinque o più figli.
  4. I benefici di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciuti anche se la donna risulta inoccupata durante la gestazione o al momento del parto e anche in assenza di precedenti versamenti contributivi.
  5. Il requisito anagrafico per il riconoscimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, è ridotto, per le donne, di un anno per ogni figlio.
  6. Per il riconoscimento dei benefici previsti dalla presente legge, la persona interessata presenta richiesta, secondo modalità semplificate, anche tramite un ente di patronato, all'ente previdenziale. Nelle comunicazioni inviate dagli enti previdenziali alle lavoratrici è sempre riportata in nota la comunicazione della possibilità di avvalersi dei benefìci di cui ai commi 1 e 3.
  7. La lettera c) del comma 40 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è abrogata.

ART. 34-sexies.
(Coperture per le misure previdenziali).

  1. All'onere delle disposizioni di cui agli articoli dal 34-bis al 34-quinquies si provvede anche con le maggiori entrate e le minori spese derivanti dalle disposizioni del presente articolo.
  2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, 247, è soppresso.
  3. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, le parole: «Sono esenti in modo assoluto dalle imposte sulle assicurazioni le operazioni elencate nell'annessa tabella (allegato C) nonché quelle per le quali l'esenzione sia prevista da leggi speciali» sono soppresse, e di conseguenza è soppressa la Tabella delle assicurazioni e dei contratti vitalizi esenti da imposta di cui all'allegato C della legge citata.
  4. L'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è soppresso.
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  6. Il versamento di cui al comma 5 non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.
  7. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  8. L'articolo 1870 del codice dell'Ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  9. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è soppresso.
  10. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  11. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  12. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 68, sopprimere i commi da 1 a 3.
1. 366. (ex 23. 34.) Airaudo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso 184-bis, sopprimere le lettere d) ed e).
1. 367. (ex 23. 22.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 187 sostituire il testo con il seguente: «187. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 182 a 195 le somme e i valori di cui ai commi 183 e 184 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni».
   d-ter) al comma 188 sostituire le parole: «Il decreto prevede altresì le modalità di monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 187» con le seguenti: «il decreto prevede altresì le modalità di monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 187».

  Conseguentemente, all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   i) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   j) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 368. (ex 23. 21.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, capoverso lettera f-quater), dopo le parole: il rischio di gravi patologie aggiungere le seguenti parole: per i fondi sanitari integrativi, e dagli articoli 7 e 8 del Regolamento ISVAP n. 29 del 16 marzo 2009 per i contratti di assicurazione.
1. 369. (ex *23. 8.) Polidori.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: è inserita la seguente con le seguenti: sono inserite le seguenti.

  Conseguentemente:
   al comma 2, capoverso, dopo la lettera
f-quater, aggiungere la seguente:
    f-quinquies) i sussidi occasionali concessi in occasionee rilevanti esigenze pesonali o familiari del dipendente;
   sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 370. (ex 23. 1.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: « e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

  Conseguentemente:
   nella rubrica del'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   alla Tabella A, voce ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000
   2018: – 2.000.000
   2019: – 2.000.000
1. 371. (ex 23. 9.) Polidori.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   dopo il comma 2, inserite il seguente:
  2-bis. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera e-ter) è inserita la seguente: « e-quater) i contributi e i premi versati, anche in forma assicurativa, aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, le cui caratteristiche sono definite dall'articolo 2, comma 2, lettera d), numeri 1) e 2), del decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie.»;
   dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera f) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: « f) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530».

  Conseguentemente:
   nella rubrica dell'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo.
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 298,7 milioni.
1. 372. (ex 23. 25.) Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sostituire le parole: «Per il periodo 2013-2016» con le seguenti: «Per il periodo 2013-2017».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 38.000.000.
1. 373. (ex 23. 12.) Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Da Villa, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   nella rubrica dell'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
1. 374. (ex *23. 27.) Chiarelli, Palese, Latronico.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 15, comma 1, lettera f), il primo periodo è sostituito dal seguente: «i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante per un importo complessivamente non superiore a euro 530 e, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, a euro 3.615,21, per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di malattia o di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, al netto dei predetti premi aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente.».

  Conseguentemente:
   nella rubrica dell'articolo 23 sostituire la parola: aziendale con la seguente: integrativo;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 262 milioni.
1. 375. (ex *23. 7.) Polidori.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il comma 6 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Per i lavoratori cui, a seguito della mancata contestuale presenza delle suddette condizioni, non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 6 dell'articolo 51 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è riconosciuto il trattamento previsto per le indennità di trasferta di cui al precedente comma 5 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 376. (ex 23. 4.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 51, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'anno 2017, possono essere stanziate ulteriori risorse fino a complessivi 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 50.
1. 377. (ex 23. 2.) Saltamartini, Allasia.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Proroga efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici).

  1. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti alla data del 31 dicembre 2016 relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1. 378. (ex 23. 02.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Misure concernenti i contratti di solidarietà espansiva).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo del 14 settembre 2015, n. 148, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le percentuali dei contributi di cui al comma 1 sono incrementate di un 5 per cento a decorrere dal 1o gennaio 2017 nei limiti delle risorse del Fondo di cui al comma 1-ter e sulla base delle date di stipulazione dei contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  1-ter. È istituito il Fondo di solidarietà per le riduzioni di orario presso l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'esecuzione del lavoro straordinario comporta, a carico delle imprese con più di quindici dipendenti, il versamento, a favore di tale Fondo di un contributo pari al 5 per cento della retribuzione relativa alle ore di straordinario compiute. Per le imprese industriali tale misura è elevata al 10 per cento per le ore eccedenti le 44 ore e al 15 per cento, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, per quelle eccedenti le 48 ore.
  1-quater. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter.
  1-quinquies. Il versamento di cui al comma 1-ter non è dovuto nei casi in cui lo svolgimento di lavoro straordinario crei in capo al lavoratore, secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva, il diritto ad una corrispondente riduzione dell'orario normale di lavoro e tale riduzione venga effettivamente goduta. Il versamento non è altresì dovuto per specifiche attività individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in considerazione delle particolari caratteristiche di espletamento delle prestazioni lavorative.».
1. 379. (ex 23. 09.) Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23.
(Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato nel Mezzogiorno).

  1. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2017 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2017, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero completo dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua.
  2. L'esonero di cui al presente articolo spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al comma 1, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente articolo ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al presente articolo non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.
  4. L'esonero di cui al presente articolo non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
  5. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 109 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  7. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 475 milioni di euro per il 2017, 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nei 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 475 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.230 milioni per il 2018, 630 milioni di euro nel 2019, 160 euro nel 2020. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delie finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  8. Il comma 110 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 380. (ex 23. 011.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano, Sisto, Santelli, Giammanco, Catanoso.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Proroga dell'esonero dal contributo di licenziamento per i cambi di appalto).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2017». Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 381. (ex 23. 015.) Laffranco.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.
(Detassazione lavoro notturno).

  1. Al fine di sostenere il lavoro notturno, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, per le prestazioni di lavoro notturno ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è applicata l'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.
  2. La disposizione di cui al comma precedente si applica ai lavoratori dipendenti dei settore privato, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ovvero determinato, con reddito di lavoro lordo annuo non superiore a 30.000 euro ed entro il limite massimo di importo pari a 5.000.
  3. I redditi di cui ai commi precedenti non concorrono ai fini fiscali e della determinazione delle situazione economica equivalente alla formazione del reddito complessivo del percipiente o del suo nucleo familiare entro il limite massimo di 5.000 euro.
  4. L'imposta sostitutiva è applicata dal sostituto di imposta. Se quest'ultimo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2016, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito da lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno 2016.
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno natura sperimentale. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019. Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto numerico di persone a carico del prestatore di lavoro/reddito.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della speso pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.;
   c) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 382. (ex 23. 018.) Saltamartini, Fedriga, Guidesi, Simonetti.

COMMA 165 (VEDI ART. 24)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. A decorrere dall'anno 2017, per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, che non siano pensionati, e che sono iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che, pur essendo iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria sono soggetti al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 111 a 113 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è stabilita in misura pari al 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 383. (ex 24. 8.) Airaudo, Fassina, Placido, Paglia, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: né pensionati, aggiungere le seguenti: per i dottorandi e gli assegnisti di ricerca.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, la parola: 300 è sostituita dalla seguente: 230.
1. 384. (ex 24. 11.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  All'articolo 24, sostituire le parole: 25 per cento, con le seguenti: 23 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire parole: «300 milioni» con le seguenti: «150 milioni».
1. 385. (ex 24. 4.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, in fondo, sostituire le parole: in misura pari al 25 per cento con le seguenti: in misura pari al 24 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773).

  1. A decorrere dall'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 5,75 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1. 386. (ex 24. 9.) Paglia, Marcon, Fassina, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con copertura pensionistica figurativa per la quota di contribuzione perduta.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019 degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero del beni e delle attività culturali e per il turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
   b) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 387. (ex 24. 2.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con un ulteriore 2 per cento di copertura pensionistica figurativa.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 388. (ex 24. 1.) Simonetti, Guidesi, Molteni, Saltamartini.

  All'articolo 24, dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Per i soggetti di cui al comma 1 che iniziano un'attività nel corso dell'anno 2017 l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 247 per i primi tre esercizi è ridotta al 15 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento dei loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 389. (ex 24. 3.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Esonero dal contributo di licenziamento).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2016» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
1. 390. (ex 24. 02.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2009 e 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017 e 31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»;
1. 1310. (ex *24. 013.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Indennizzi aziende commerciali in crisi).

  All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n. 183, come modificato dall'articolo 1, comma 490, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «1o gennaio 2009 e 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017 e 31 dicembre 2019» e le parole: «31 gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2020»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021».
1. 1311. (ex *24. 011.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Contributi per familiari coadiuvanti di artigiani e coadiutori di esercenti attività commerciali).

  2-bis. Nel caso di ditte individuali rientranti nella definizione di microimprese ai sensi della Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea il cui titolare possiede un valore ISEE non superiore ad euro 22.500,00, per i soggetti coadiuvanti ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 luglio 1959, n. 463, o coadiutori, ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 luglio 1966, n. 613, qualora tali soggetti siano coniugi o figli del titolare dell'impresa artigiana o commerciale e con esso residenti, il versamento del contributo di cui al comma 1 e 2 è facoltativo.
  2-ter. Nel caso di scelta di versamenti facoltativi di cui al comma precedente, da effettuarsi entro il 28 febbraio di ciascun anno a valere anche per i successivi, non si applica il livello minimo imponibile di cui al successivo comma 3, né la rideterminazione annua di cui al comma 7, dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415. La quota di pensione corrispondente agli eventuali versamenti di cui al precedente periodo è calcolata secondo il sistema contributivo.
  2-quater. Ai soggetti che hanno scelto i versamenti facoltativi non spetta l'indennità di maternità, di cui all'articolo 66 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, se nell'anno non abbiano versato contributi almeno pari a quelli dovuti dai soggetti di cui al comma 1, ovvero comma 2 se in possesso dei relativi requisiti.
  2-quinquies. Per i soggetti di cui al comma 2-bis, nel caso di versamento dei contributi senza aver effettuato la scelta del versamento facoltativo, a richiesta, i contributi possono essere versati con cadenza mensile.
  2-sexies. Per i soggetti di cui al comma 1, 2 e 2-bis è data facoltà di versare somme presso la forma pensionistica complementare di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  2-septies. Il valore ISEE di cui al comma 1 è rivalutato in misura pari all'aumento percentuale applicato ai trattamenti pensionistici.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2, rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 391. (ex 24. 05.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.
(Staffetta generazionale).

  1. Al fine di prevedere per i datori di lavoro del settore privato la possibilità di attuare il patto intergenerazionale, atto garantire la graduale fuoriuscita del lavoratore prossimo al pensionamento dal contesto aziendale e l'inserimento anche graduale, nell'organizzazione aziendale, di nuove figure professionali, nel triennio che precede la completa maturazione dei requisiti utili per l'accesso al trattamento previdenziale, il lavoratore in accordo, su base volontaria, con il datore di lavoro, può accettare una graduale riduzione dell'orario di lavoro del 15 per cento per il primo anno, dei 25 per cento per il secondo anno, del 35 per cento per il terzo anno.
  2. A fronte della riduzione di cui al comma 1, ad integrazione della differenza contributiva tra la retribuzione a tempo parziale e la retribuzione a tempo pieno del lavoratore è riconosciuta apposita contribuzione figurativa.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, sono subordinate all'assunzione di nuovi lavoratori in stato di disoccupazione da almeno 6 mesi con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. Le assunzioni di cui al presente comma non devono essere effettuate in sostituzione di lavoratori dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi.
  4. Alle assunzioni di cui al comma 3, si applica l'esonero dei contributi previdenziali ed assistenziali nella misura del 100 per cento per un periodo di trentasei mesi.
  5. Nei sei mesi che precedono la nuova assunzione di cui al comma 3, il datore di lavoro può provvedere all'inserimento del nuovo lavoratore ricorrendo allo strumento del tirocinio come definito dagli appositi programmi nazionali vigenti.
  6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al settore privato, con esclusione del settore agricolo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 392. (ex 24. 06.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 166-186 (VEDI ART. 25)

  Alla rubrica, sostituire la parola: APE con la seguente: Sussidio.
1. 393. (ex 25. 25.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.

  Conseguentemente dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità:

  1. Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei princìpi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  2. Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  3. Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1o febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
  4. Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
  5. Per le finalità di cui al punto 1, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  6. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge, si intende per:
   a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
   l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo di cui al punto 5, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  7. Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
  8. Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 alla presente legge.
  9. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
  10. L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 della presente legge.
  11. La misura del reddito di cittadinanza di cui ai commi 7 e 8 per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
  12. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dalla presente legge.
  13. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 alla presente legge.
  14. L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dalla presente legge.
  15. La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  16. Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
  17. Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età, risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  18. Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
  19. Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età, costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  20. Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
  21. Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
  22. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;
   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi della presente legge. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliati e con tutti i dati utili in loro possesso;
   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione dei contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;
   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  23. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
  24. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.
  25. I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico dei cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
  26. I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai commi da 97 a 104.
  27. Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
  28. La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
  29. Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
  30. I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  31. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
   a) copia della dichiarazione ISEE;
   b) autodichiarazione atte stante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;
   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  32. La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di cui al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
  33. I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
  34. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
  35. Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta,
  36. Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
  37. Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
  38. Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
  39. Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
  40. Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
  41. In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
  42. I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.
  43. L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sono subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
  44. L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
  45. I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.
  46. I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
  47. I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
  48. Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
  49. L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente: «Art. 66. (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola).
  1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo li del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale.».
  50. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 dei 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  51. È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  52. Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  53. Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  54. I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).
  55. I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  56. Le agenzie di cui ai commi 52 e 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  57. Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  58. Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  59. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti ai termine di ciascun percorso formativo.
  60. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  61. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  62. Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  63. Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui punto 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  64. Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  65. Il beneficiario, al fine di poter mantenere «i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  66. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  67. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  68. Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere e), g) e h).
  69. Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti ai princìpi di congruità di cui al punto 64.
  70. Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno ai pagamento dei canoni di locazione.
  71. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  72. I benefici di cui alla presente legge sono erogati in rate anticipate entro il 10 di ciascun mese a decorrere da febbraio 2017.
  73. Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  74. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  75. All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: »di cui al comma 4« sono inserite le seguenti: »ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza«.
  76. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente: »479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476«.
  77. Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  78. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  79. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  80. I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  81. Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo, i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  82. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  83. Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  84. Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  85. Il Ministero dei lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  86. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  87. Al beneficiario che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito, il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  88. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
  89. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  90. Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  91. L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  92. L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  93. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione, li numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  94. L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  95. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino princìpi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  96. Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  97. Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  98. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  99. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  100. Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  101. Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  102. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  103. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica. Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  104. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento ai punto 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

  105. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e comunque nei limiti del fondo di cui al 5, si provvede mediante utilizzo delle risorse derivanti dai commi da 106 a 145.
  106. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.
   I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono versati all'entrata del bilancio dello stato per le finalità di cui alla presente legge.

  107. In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  108. Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  109. Le ASL, le ASC, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  110. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.
  111. In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  112. Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  113. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  114. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  115. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  116. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  117. Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole »alla gestione 2013.« sono inserite le seguenti »Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.«;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: »I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo.«;

  118. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati.
  119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato;
  121. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 55.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 70.000 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 60.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 80.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di coltivazione in proroga: 85.000 euro per chilometro quadrato;

  122. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  123. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996 n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  124. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: »e tenendo conto delle riduzioni« fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: »la Commissione di cui al comma 7« sono sostituite dalle seguenti: »la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie«;
   d) al comma 14, le parole: »per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7« sono sostituite dalle seguenti: »per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie«.

  125. A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  126. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  127. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare«.
  128. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento«.

  129. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  130. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  131. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 250 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  132. Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  133. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al comma 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita.
  134. A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  135. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
  136. La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
  137. A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.
  138. Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  »486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il mimmo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo«.
  139. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  139-bis. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  140. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  141. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  142. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  143. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.
  144. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  145. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  146. Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, anche prevedendo indici di rideterminazione delle spese delle amministrazioni pubbliche e nuove metodologie per l'istituzione di tetti di spesa, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 2,5 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani CANCI) e l'Unione delle province d'Italia CUPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2017, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo.
  147. Al di fuori delle modalità di approvvigionamento del comma 143, gli enti di cui al citato comma, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivi applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  150. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009 sono ridotti complessivamente, secondo criteri che salvaguardano le fasce più deboli della popolazione, per un importo pari a 5.000.000.000 di euro. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  151. All'articolo 1 comma 918 della legge 28 dicembre 2015, sostituire le parole: »17,5 per cento« con le seguenti: »20 per cento«;
  152. All'articolo 1 comma 919 della legge 28 dicembre 2015, sostituire le parole: »5,5 per cento« con le seguenti: »8,5 percento”.

  Conseguentemente alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 sopprimere i commi da 386 a 389.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: 300 con le seguenti: 50.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 60.000.000;
   2018: – 110.000.000;
   2019: – 102.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.650.000;
   2018: – 5.436.000;
   2019: – 5.436.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.236.000;
   2018: – 5.236.000;
   2019: – 4.236.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 7.500.000;
   2019: – 7.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 7.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.700.000;
   2018: – 5.800.000;
   2019: – 5.800.000.

Allegato 1
Scala OCDE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014) Totale componenti
Adulti (14+anni)
Ragazzi (4 anni)
Coeff. Importo annuale massimo erogabile (Euro) Importo mensile massimo erogabile (Euro) 1 1 0 1 9.360 780 2 1 1 1,3 12.168 1.014 2 2 0 1,5 14.040 1.170 3 1 2 1,6 14.976 1.248 3 2 1 1,8 16.848 1.404 4 1 3 1,9 17.784 1.482 3 3 0 2 18.720 1.560 4 2 2 2,1 19.656 1.638 5 1 4 2,2 20.592 1.716 4 3 1 2,3 21.528 1.794 5 2 3 2,4 22.464 1.872 4 4 0 2,5 23.400 1.950 6 1 5 2,5 23.400 1.950 5 3 2 2,6 24.336 2.028 6 2 4 2,7 25.272 2.106 5 4 1 2,8 26.208 2.184 7 1 6 2,8 26.208 2.184 6 3 3 2,9 27.144 2.262 5 5 0 3 28.080 2.340 7 2 5 3 28.080 2.340 6 4 2 3,1 29.016 2.418 7 3 4 3,2 29.952 2.496 6 5 1 3,3 30.888 2.574 7 4 3 3,4 31.824 2.652 6 6 0 3,5 32.760 2.730 7 5 2 3,6 33.696 2.808 7 6 1 3,8 35.568 2.964 7 7 0 4 37.440 3.120

Allegato 2 (articolo 3, comma 5)
ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE
Caso 1
Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare: Rf=Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Rca, Rcb, Rcc,....Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-Ri
Caso 2
Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Ni = numero dei componenti il nucleo familiare
Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs = Reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare: Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri
Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1
Rcf = Sp-Rf
Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale
Rcx = Sp/Ni
Es=Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es = Rs-Rcx
Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci = reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare
Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1)))
Note.
1. Nel caso 2, il reddito di cittadinanza del componente i-esimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente i-esimo e dell'extrareddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
2. In tutti i casi, il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.
Allegato 3
N mesi = parte intera di (Rfa – 3 RdC)/(Rdc/4)
N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza
Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta)
Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1)
1. 394. (ex 25. 174.) Pesco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
1. 395. (ex *25. 138.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere i commi da 1 a 13.
1. 396. (ex *25. 91.) Sorial, Cariello, Caso, Castelli, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo le parole: L'APE è un prestito inserire le seguenti: a tasso agevolato;

  Conseguentemente:
   al comma 1 dopo le parole: La restituzione del prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;
   sopprimere le parole: Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Banca pubblica dello Stato italiano di cui al successivo comma al fine di erogare i prestiti APE a tasso agevolato. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al prestito APE non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.
  1-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del d.lgs. 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano.
   al comma 4 sopprimere le parole da: I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono fino alla fine del periodo;
   al comma 4 sostituire le parole: Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza con le seguenti: Nella domanda il soggetto richiedente indica il numero del conto corrente aperto presso la Banca pubblica dello Stato italiano ed il protocollo dell'istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   al comma 8 sostituire le parole: 70 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: 1.570 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 9;
   sostituire ovunque ricorra la parola: finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: istituto finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: impresa assicurativa con le seguenti: Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: polizza assicurativa con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: premi assicurativi con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorra la parola: banca con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  All'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 397. (ex 25. 14.) Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1 sopprimere le parole: Il prestito è coperto da una polizza assicurativa obbligatoria per il rischio di premorienza;
   al comma 1, dopo le parole: L'APE è un prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;

  Conseguentemente:
   al comma 1 dopo le parole: La restituzione del prestito aggiungere le seguenti: a tasso agevolato;
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stipula una convenzione con la Banca pubblica dello Stato italiano di cui al successivo comma al fine di erogare i prestiti APE a tasso agevolato. Il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al prestito APE non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,1.
  1-ter. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti S.p.A., istituita nel quadro degli interventi e della procedura di risoluzione della crisi di cui al comma 842 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ed all'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze. A fronte del trasferimento, e del relativo aumento di capitale, sarà riconosciuto un corrispettivo non superiore a 500 milioni di euro in base al valore di mercato della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti determinato nella relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. All'atto del trasferimento il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a cambiare la denominazione sociale della Nuova Cassa di Risparmio di Chieti in Banca pubblica dello Stato italiano.
   al comma 4 sopprimere le parole da: I finanziatori e le imprese assicurative sono scelti tra quelli che aderiscono fino alla fine del periodo;
   al comma 4 sostituire le parole: Nella domanda il soggetto richiedente indica il finanziatore cui richiedere l'APE, nonché l'impresa assicurativa alla quale richiedere la copertura del rischio di premorienza con le seguenti: Nella domanda il soggetto richiedente indica il numero del conto corrente aperto presso la Banca pubblica dello Stato italiano ed il protocollo dell'istanza di adesione al Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   al comma 8 sostituire le parole: 70 milioni per l'anno 2017 con le seguenti: 1.570 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 9;
   sostituire ovunque ricorra la parola: finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: istituto finanziatore con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: impresa assicurativa con le seguenti: Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: polizza assicurativa con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorrano le parole: premi assicurativi con le seguenti: garanzia del Fondo di garanzia per l'accesso all'APE;
   sostituire ovunque ricorra la parola: banca con le seguenti: Banca pubblica dello Stato italiano;
   Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  All'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 100.
1. 398. (ex 25. 101.) Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia, aggiungere le seguenti: con garanzia prosoluta in capo all'INPS secondo le modalità di cui al successivo comma 6.
1. 399. (ex 25. 5.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo le parole: polizza assicurativa obbligatoria aggiungere le seguenti: il cui premio assicurativo è di pari importo per tutti i richiedenti.
1. 400. (ex 25. 102.) Villarosa, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 1, dopo le parole: il Governo verifica i risultati della sperimentazione, aggiungere le seguenti: e invia una dettagliata relazione alle competenti commissioni parlamentari.
1. 401. (ex 25. 137.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: L'APE può essere richiesto aggiungere le seguenti: volontariamente e senza obbligo alcuno.
1. 402. (ex 25. 65.) Polverini.

  Al comma 2, sostituire le parole: a 1,4 volte con le seguenti: a 1,5 volte.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con 100.
1. 403. (ex 25. 136.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2 sostituire le parole: 1,4 volte con le seguenti: 1,5 volte.

  Conseguentemente all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   c) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   d) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 404. (ex 25. 130.) Placido, Martelli, Airaudo, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: o tramite un intermediario autorizzato ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152,.
1. 405. (ex 25. 135.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: verificato aggiungere le seguenti: entro quindici giorni.
1. 406. (ex 25. 26.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 4, sostituire il sesto periodo con il seguente: Il finanziatore è la Cassa depositi e prestiti; le imprese assicurative sono scelte tra quelle che aderiscono agli accordi-quadro da stipulare, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici e altre imprese assicurative primarie.
1. 407. (ex 25. 76.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 4, sesto periodo, dopo le parole: e altre imprese assicurative primarie, aggiungere le seguenti: Gli accordi-quadro sono notificati all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato che li autorizza, applicando l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
1. 408. (ex *25. 58.) Polidori.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, la seguente parola: motivata.
1. 409. (ex 25. 27.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, ultimo periodo, sostituire la parola: centottanta con la seguente: sessanta.
1. 410. (ex 25. 28.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, ultimo periodo, dopo le parole: l'importo della rata, aggiungere le seguenti: impignorabile ed insequestrabile.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.
1. 411. (ex 25. 3.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto salvo sempre il soggetto richiedente il contratto di prestito.
1. 412. (ex 25. 29.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: Fermo restando quanto disposto dal comma 4, in caso di perdita del beneficio di godimento dell'APE, a valere sulle risorse del Fondo di cui al presente comma è riconosciuto un indennizzo a favore dei soggetto interessato a copertura del periodo compreso tra la perdita del beneficio fino alla maturazione del diritto alla pensione.
1. 413. (ex 25. 103.) Villarosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il tasso annuo effettivo globale applicato all'APE, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,1.

  9-bis. Il costo complessivo delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio premorienza sottoscritte ai sensi del presente articolo non possono superare lo 0,3 per cento del valore complessivo del prestito APE.
1. 414. (ex 25. 95.) Lombardi, Villarosa, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 9 con i seguenti:
  9. Il tasso annuo effettivo globale applicato all'APE, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2.

  9-bis. Il costo complessivo delle polizze assicurative obbligatorie per il rischio premorienza sottoscritte ai sensi del presente articolo non possono superare lo 0,5 per cento del valore complessivo del prestito APE.
1. 415. (ex 25. 109.) Villarosa, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Alberti.

  Al comma 9, dopo le parole: il tasso di interesse, aggiungere le seguenti: comunque nella misura non superiore al tasso REFI applicato dalla Bce all'entrata in vigore della presente legge.
1. 416. (ex 25. 30.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 9. aggiungere infine il seguente periodo: In nessun caso il tasso di interesse applicato può superare il due per cento e la misura del premio assicurativo relativa all'assicurazione di copertura del rischio di premorienza può essere superiore all'uno per cento dell'anticipo finanziario complessivo.
1. 417. (ex 25. 66.) Polverini.

  Al comma 10, dopo le parole: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti parole: sentite le parti sociali.
1. 418. (ex 25. 67.) Polverini.

  Al comma 10, aggiungere in fine, le seguenti parole: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.

  Conseguentemente, al comma 20, dopo le parole: entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 419. (ex 25. 106.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
   alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, aggiungere le seguenti:, ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
1. 420. (ex *25. 24.) Guidesi.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
   alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, aggiungere le seguenti:, ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
1. 421. (ex *25. 64.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, aggiungere le seguenti: alle Gestioni Speciali dei lavoratori autonomi;

  Conseguentemente:
   alla lettera a), dopo le parole: in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, aggiungere le seguenti:, ovvero abbiano cessato definitivamente l'attività autonoma e siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni ed a parità dei requisiti richiesti ai lavoratori dipendenti;
   alla lettera d), dopo le parole: lavoratori dipendenti, aggiungere le seguenti: o autonomi.
1. 422. (ex *25. 63.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Al comma 14, alinea, sostituire le parole: 63 anni, con le seguenti: 62 anni.

  Conseguentemente:
  Dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

«ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. ln deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 423. (ex 25. 100.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: 63 anni, aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 100 milioni.
1. 424. (ex 25. 87.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 14, alinea, dopo le parole: 63 anni aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 20.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 14, dopo le parole: 63 anni aggiungere le seguenti: salvo che per la condizione di cui alla lettera b) per la quale il requisito viene ridotto di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 140.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 14, lettera a) sopprimere le parole: da almeno tre mesi.
1. 425. (ex 25. 68.) Polverini.

  Al comma 14, lettera a) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 426. (ex 25. 124.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera a), sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 427. (ex 25. 123.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera a) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.
1. 428. (ex 25. 69.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 429. (ex 25. 88.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
1. 430. (ex *25. 21.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 60.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 14, sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni, ridotta di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
* (ex *25. 141.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 14, lettera b), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.

  Per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegato, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 431. (ex 25. 31.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera b) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 432. (ex 25. 125.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera b) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 433. (ex 25. 126.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera b) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.
1. 434. (ex 25. 70.) Polverini.

  Al comma 14, lettera c) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 25 anni.

  Conseguentemente all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 435. (ex 25. 127.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera c) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.

  Conseguentemente all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 436. (ex 25. 128.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera c) sostituire le parole: 30 anni con le seguenti: 20 anni.
1. 437. (ex 25. 71.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
1. 438. (ex *25. 40.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d) sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 30 anni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  «36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 94 per cento”;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 439. (ex 25. 129.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d) sostituire le parole: 36 anni con le seguenti: 30 anni.
1. 440. (ex 25. 72.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d) aggiungere in fine le seguenti parole: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
1. 441. (ex 25. 83.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere in fine il seguente periodo: Per i lavoratori dell'edilizia e delle costruzioni il citato periodo minimo di attività si intende maturato anche in via non continuativa nell'intero periodo lavorativo e siano in possesso di una anzianità contributiva di almeno 20 anni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
   all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 442. (ex 25. 144.) Franco Bordo, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine sono utili tutti i periodi di contribuzione figurativa.
1. 443. (ex 25. 166.) Matarrese, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 14, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) sono invalidi del lavoro o vittime di malattie professionali ai quali sia stata riconosciuta una invalidità pari o superiore al 60 per cento e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni.
1. 444. (ex *25. 18.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), sostituire l'Allegato C con il seguente:
   Allegato C
    A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici;
    B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
    C. Conciatori di pelli e di pellicce;
    D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
    E. Conduttori mezzi pesanti e camion;
    F. Personale delle professioni sanitarie e infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoratore organizzato in turni;
    G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
    H. Professori di scuola pre-primaria e secondaria di primo e secondo grado;
    I. Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati;
    L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
    M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
    N. Lavoratori marittimi e portuali;
    O. Operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 445. (ex 25. 143.) Scotto, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 31, comma 1, dopo la lettera
a) inserire la seguente:
   a-bis)
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   e) operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici,
   2) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per effetto di quanto stabilito dai comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 584,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 586,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 624,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 626,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 623,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 644,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 645,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 651,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 655,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 670,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n.67;
   3) dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   g) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare,»;
   h) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   i) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 446. (ex 25. 176.) Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente:
   1) dopo la lettera
a) inserire la seguente:
   a-bis) all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   d-dis) lavoratori delle professioni sanitarie infermieristiche ospedaliere;
   2) al medesimo articolo 31, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Per effetto di quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo il Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è incrementato di 1084,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 1086,3 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.124,5 milioni di euro per l'anno 2019, di 1126,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 1123,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 1144,4 milioni di euro per l'anno 2022, di 1145,2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1151,8 milioni di euro per l'anno 2024, di 1155,4 milioni di euro per l'anno 2025 e di 1170,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con conseguente corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, dei decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67.;
   3) dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'89 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 447. (ex 25. 177.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, alla lettera F aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed autisti soccorritori nei sistema di emergenza.
1. 448. (ex 25. 36.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera F, inserire la seguente:
  F-bis. Lavoratori addetti alla produzione di munizionamento militare per la difesa.
1. 449. (ex 25. 35.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, alla lettera h) aggiungere in fine, le seguenti parole: e secondaria di primo e secondo grado.

  Conseguentemente all'articolo 25, comma 21, sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022, e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: «400 milioni di euro per l'anno 2017, di 709 milioni di euro per l'anno 2018» di 707 milioni di euro per l'anno 2019, dì 572 milioni di euro per l'anno 2020, di 380 milioni di euro per l'anno 2021, di 183 milioni di euro per l'anno 2022, e di 108 milioni di euro per l'anno 2023.

  Conseguentemente all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 450. (ex 25. 139.) Airaudo, Pannarale, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), Allegato C, dopo la lettera M, aggiungere le seguenti:
   M-bis. Il personale civile dell'amministrazione Difesa impiegati presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militari e dei Poli di Mantenimento dell'esercito Italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL.

  Conseguentemente:
   all'articolo 25 comma 21 sostituire le parole: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 609 milioni di euro per l'anno 2018, di 647 milioni di euro per l'anno 2019, di 462 milioni di euro per l'anno 2020, di 280 milioni di euro per l'anno 2021, di 83 milioni di euro per l'anno 2022, e di 8 milioni di euro per l'anno 2023, con le seguenti: 330 milioni di euro per l'anno 2017, di 639 milioni di euro per l'anno 2018, di 637 milioni di euro per l'anno 2019, di 492 milioni di euro per l'anno 2020, di 310 milioni di euro per l'anno 2021, di 113 milioni di euro per l'anno 2022, e di 38 milioni di euro per l'anno 2023;
   all'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 451. (ex 25. 117.) Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera M, aggiungere la seguente:
   M-bis. Piloti e ufficiali di aeromobili e altro personale viaggiante.
1. 452. (ex 25. 15.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera M, aggiungere la seguente:
   M-bis. Commesso e inserviente in centri commerciali con lavoro prevalentemente in piedi o al banco.
1. 453. (ex 25. 16.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d), allegato C, dopo la lettera M, aggiungere il seguente:
   M-bis. Cassiere.
1. 454. (ex 25. 17.) Polverini.

  Al comma 14, lettera d), allegato F, dopo la parola: ospedaliere aggiungere le seguenti: pubbliche o private, nonché infermieri e lavoratori del comparto O.S.S. che svolgono la propria attività lavorativa garantendo il servizio di pronta disponibilità anche con turnazione h24 in strutture socio-sanitarie con servizi residenziali diretti alla persona.
1. 455. (ex 25. 2.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 16, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.650 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   e) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   f) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

  All'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 456. (ex 25. 131.) Martelli, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 16, sostituire le parole: 1.500 euro con le seguenti: 1.700 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   g) All'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;
   h) All'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 94 per cento»;

  All'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 457. (ex 25. 132.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 16, dopo le parole: 1.500 euro aggiungere la seguente: lordi.
1. 458. (ex 25. 32.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 18, sopprimere il secondo periodo.
1. 459. (ex 25. 33.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 19.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti nella misura del 94 per cento;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti nella misura del 94 per cento;

  all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 460. (ex 25. 133.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 20, dopo le parole: e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: sentite le parti sociali.
1. 461. (ex 25. 74.) Polverini.

  Al comma 20, sopprimere la lettera a).
1. 462. (ex 25. 108.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 21, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti:, per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 14 del presente articolo, di 75 milioni per l'anno 2017, di 152,25 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,75 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 115,50 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 20,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, nel limite complessivo di spesa.
1. 1312. (ex *25. 89.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 21, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti:, per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 14 del presente articolo, di 75 milioni per l'anno 2017, di 152,25 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,75 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 115,50 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 20,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, nel limite complessivo di spesa.
1. 1313. (ex *25. 22.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 21, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti:, per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 14 del presente articolo, di 75 milioni per l'anno 2017, di 152,25 milioni di euro per l'anno 2018, di 161,75 milioni di euro per l'anno anno 2019, di 115,50 milioni di euro per l'anno 2020, di 70 milioni di euro per l'anno 2021, di 20,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per l'anno 2023, nel limite complessivo di spesa.
1. 1314. (ex *25. 142.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 21, dopo le parole: il Governo verifica aggiungere le seguenti: con le parti sociali.
1. 463. (ex 25. 75.) Polverini.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente:
  21-bis. Al fine di ampliare le misure di sostegno di cui al comma 21, è istituito, per il medesimo periodo definito dal comma 14, un contributo progressivo di solidarietà a carico dei redditi da pensione, le cui percentuali dì riduzione sono definite in relazione alle seguenti fasce di reddito:
   a) 0,50 per cento per gli superiori a 7 e pari a 10 volte il trattamento minimo;
   b) 0,75 per cento per gli importi superiori a 10 fino a 12 volte il il trattamento minimo;
   c) 1 per cento per gli importi superiori a 12 fino a 14 volte il trattamento minimo;
   d) 1,50 per cento per gli importi superiori a 14 fino a 16 volte il trattamento minimo;
   e) 1,75 per cento per gli importi superiori a 16 fino a 18 volte il trattamento minimo;
   f) 2 per cento per gli importi superiori a 18 fino a 20 volte il trattamento minimo;
   g) 3 per cento per gli importi superiori a 20 fino a 25 volte il trattamento minimo;
   h) 4 per cento per gli importi superiori a 25 fino a 30 volte il trattamento minimo;
   i) 5 per cento per gli importi superiori a 30 fino a 35 volte il trattamento minimo;
   l) 6 per cento per gli importi superiori a 35 fino a 40 volte il trattamento minimo;
   m) 7 per cento per gli importi superiori a 40 fino a 45 volte ii trattamento minimo;
   n) 8 per cento per gli importi superiori a 45 fino a 50 volte il trattamento minimo;
   o) 9 per cento per gli importi superiori a 50 fino a 55 volte il trattamento minimo;
   p) 10 per cento per gli importi superiori a 55 fino a 60 volte il trattamento minimo;
   q) 12 per cento per gli importi superiori a 60 fino a 70 volte il trattamento minimo;
   r) 14 per cento per gli importi superiori a 70 fino a 80 volte il trattamento minimo;
   s) 16 per cento per gli importi oltre 80 volte il trattamento minimo.
1. 464. (ex 25. 93.) Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 21 aggiungere il seguente;

  21-bis. Gli schemi di decreto, di cui ai commi 10 e 20, corredati da relazione tecnica, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di assegnazione i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 465. (ex 25. 105.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:
  21-bis. Ai fini del mantenimento dei livelli essenziali nonché dei livelli occupazionali e dell'efficienza le amministrazioni pubbliche, in particolare della sanità, sono tenute ad assumere, anche in deroga al blocco del turn over, un numero di lavoratori corrispondente al numero di coloro che hanno accesso all'Ape di cui al presente articolo.

  21-ter. Agli oneri derivanti dal comma 21-bis si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 2-quater.
  21-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
1. 466. (ex 25. 134.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.
(Quota 96).

  1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,».
  2. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal comma 1, e in considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui a comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del lo settembre 2016, nel limite massimo di 2.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa dì cui al comma 3.
  3. Ai fini di cui ai precedenti comma 1 e 2 l'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola di cui al comma 1, che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede all'esame delle relative domande, definendo un elenco delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  4. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1 il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in casi di applicazione dei requisiti per l'accesso ai trattamento pensionistico previsto dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 467. (ex 25. 01.) Pannarale, Marcon, Martelli, Airaudo, Placido, Giancarlo Giordano, Melilla, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.
(Riscatto ai fini previdenziali dei corsi legali di studio universitario).

  1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, è sostituito dal seguente:

ART. 2.
(Corsi universitari di studio).
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la facoltà di riscatto prevista dall'articolo 2-nonies del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1o ottobre 1982, n. 694, convertito con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1982, n. 881, è riconosciuta a tutti gli iscritti a Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
  2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al comma 1, nei limiti dello stanziamento di cui al comma 9, e quando non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla durata dei corsi legali di studio universitario.
  3. Gli oneri del riscatto per i periodi in relazione ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali di appartenenza in un'unica soluzione ovvero, su richiesta, fino a 240 rate mensili senza applicazione di interessi per la rateizzazione.
  4. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione all'inizio dell'attività lavorativa.
  5. La facoltà dì riscatto di cui al comma 4, è ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato l'attività lavorativa. In tale caso, il contributo è versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e viene rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda. L'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo pari alla misura del minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando per 100 il minimale giornaliero stabilito.
  6. Il contributo erogato per il riscatto è fiscalmente deducibile dall'interessato. Il contributo è altresì detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del 19 per cento.
  7. I periodi riscattati sono utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione.
  8. Le disposizioni del presente articolo si applicano a tutti i soggetti di cui al comma 1 e al comma 5 anche per il riscatto degli anni di laurea antecedenti alla data di entrata in vigore del presente articolo.
  9. Il beneficio del riscatto degli anni di corso universitario disciplinato ai sensi dei commi da 1 a 8 è riconosciuto, secondo quanto previsto dal comma 2, in seguito alle domande che vengono accolte in ordine di presentazione entro un limite massimo di costo annuale di 500 milioni di euro. A tale onere sì provvede mediante quota parte del gettito derivante dalle disposizioni di cui al comma 10.
  10. Dal 1o gennaio 2017 sono disposte le seguenti misure:
   a) nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso;
   b) all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
1. 468. (ex 25. 02.) Melilla, Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente;

  «ART. 25-bis. – 1. In deroga a quanto previsto dalla normativa vigente, e, in via provvisoria per dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, dei decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, con una riduzione della capacità lavorativa non inferiore all'80 per cento che abbiano in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (effettivo e continuativo) nei venticinque anni precedenti alla data della domanda di pensione, a domanda possono essere collocati in pensione anticipata indipendentemente dall'età anagrafica.
  2. I periodi di aspettativa a qualunque titolo sono da intendersi quale prestazione di lavoro continuativo ed effettivo.
  3. Con effetto dall'approvazione della presente legge, per i soggetti di cui al comma 1, la pensione è calcolata in misura pari a quella prevista al raggiungimento dei requisiti per il collocamento a riposo di cui all'articolo 1, commi 6 e 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è successive modificazioni ed integrazioni. L'importo del trattamento sarà pari al 100 per cento della base pensionabile.
  4. Entro 30 giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 1, l'I.N.P.S, comunica al richiedente le condizioni giuridiche ed economiche relative alla pensione.
  5. Il collocamento in pensione decorre dal giorno dell'accettazione della domanda».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:
  ART. 87-bis. – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui ai decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione dei valore della produzione nella misura dell'82 per cento dei loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'accanto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quella in corso al 31 dicembre 2016.
1. 469. (ex 25. 04.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il Ministro del lavoro effettua una ricognizione dei risparmi conseguenti all'attuazione dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per garantire ai soggetti appartenenti alle fasce di reddito comprese tra 1,5 e 4 volte l'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 335/1995 il trattamento mimmo INPS di accedere al trattamento pensionistico anticipato volontario, senza alcun onere a proprio carico.
1. 470. (ex 25. 07.) Dall'Osso, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  A decorrere dal 1o gennaio 2017, in via transitoria, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, cori modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010. n. 122, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, l'adeguamento dei requisiti anagrafici di accesso anticipato al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita, è sospeso per un periodo di 5 anni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   d) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   e) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   f) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'82 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 471. (ex 25. 08.) Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.
(Misure a sostegno della condivisione della responsabilità genitoriale).

  1. Al fine di favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonché per sostenere la genitorialità, attraverso la condivisione dei compiti di cura dei figli, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, fermo restando quanto disposto in materia di durata complessiva del periodo di astensione di maternità e di riposi giornalieri della madre dagli articoli 16 e 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, il padre lavoratore dipendente può astenersi obbligatoriamente dal lavoro per un periodo pari a 15 giorni lavorativi, anche continuativi, entro i trenta giorni successivi alla nascita del figlio.
  2. Per il periodo di astensione obbligatoria di cui al comma 1, al padre lavoratore dipendente è riconosciuta un'indennità giornaliera a carico dell'INPS pari all'80 per cento della retribuzione.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui ai commi 7 e 8.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al comma 491, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota del 2 per cento».
  5. A decorrere dal 1o gennaio 2017, si applica un prelievo pari all'1 per cento sulle vincite derivanti da una singola giocata effettuata sugli apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, collegati in rete. Il prelievo sulle vincite è operato all'atto del pagamento delle somme a credito del giocatore e versato dal concessionario unitamente al primo versamento utile della quota della raccolta del gioco dovuta all'Erario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità applicative, a decorrere dall'anno 2016, del prelievo sulle vincite con particolare riferimento alla corretta determinazione della base imponibile, alle modifiche tecnologiche dei sistemi hardware e software e alla partecipazione dei concessionari, dei produttori dei sistemi, nonché della SOGEI quale partner tecnologico dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli.
1. 472. (ex 25. 09.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 2840,51 euro» sono sostituite dalle seguenti: « 4000,00 euro».

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 25-bis, valutati in 530 milioni di euro per l'anno 2017, 757 milioni per l'anno 2018 e 690 milioni a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
  all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dei l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  Al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: « 300 milioni» con: « 300 milioni per l'anno 2017, 118 milioni per l'anno 2017 e 185 milioni di euro a decorrere dal 2019».
1. 473. (ex 25. 011.) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: « 2840,51 euro» sono sostituite dalle parole: « 4000,00 euro».

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre. 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dei l'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  All'articolo 81, comma 2, dopo le parole: « 300 milioni per l'anno 2017» aggiungere le seguenti: « 143 milioni per l'anno 2018 e 210 milioni a decorrere dal 2019».
1. 474. (ex 25. 012.) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 aggiungere il seguente:

ART. 25-bis.

  All'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le pensioni spettanti ai figli superstiti minori o inabili concorrono alla determinazione di tale limite solo per l'importo eccedente i 7500 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 232 milioni per l'anno 2017, 203 milioni per l'anno 2018 e 213 milioni a decorrere dall'anno 2019.
1. 475. (ex 25. 014.) Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Crippa, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:

ART. 25-bis.

  1. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalie imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nei caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente:
   all'onere pari 100.000,000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, ai Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delia giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delie attività culturali e del turismo.
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data dei 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 476. (ex 25. 015.) Caparini, Guidesi.

COMMA 187 (VEDI ART. 26)

  Al comma 1, lettera b), sostituire dalle parole: «e spetta; nella misura prevista al punto 1) e» fino alla fine delle lettere con le seguenti: «e spetta: nella misura prevista al punto 1) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito Isee complessivo famigliare relativo all'anno stesso non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; fermo restando quanto stabilito dal comma 2, nella misura prevista al punto 2) della predetta tabella A a condizione che il soggetto possieda un reddito Isee complessivo famigliare relativo all'anno stesso compreso tra una volta e mezza e due volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti».
1. 477. (ex 26. 4.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

ART. 26-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di pensioni sociali e minime).

  1. Con decorrenza dal 1o gennaio 2017 e per gli anni 2017, 2018 e 2019 per i titolari di reddito derivante esclusivamente da pensione sociale, di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, ovvero di assegno sociale, di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'importo della pensione o dell'assegno sociale è incrementato a 550 euro mensili per l'anno 2017 e a 600 euro mensili a partire dal 1o gennaio 2018; per i titolari di pensioni minime Inps, per i titolari di una pensione integrata al minimo, appartenenti all'AGO e ai regimi sostitutivi e esclusivi nonché dei trattamenti di invalidità, vecchiaia e superstiti l'importo dell'assegno minimo è incrementato a 650 euro mensili per tredici mensilità. All'onere derivante dagli incrementi di cui al comma 1 del presente articolo si provvede con le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei comma 2.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'attuazione di quanto previsto dal comma 3.
  3. Il comma 61 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 è abrogato.
1. 478. (ex 26. 03.) Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 188-193 (VEDI ART. 27)

COMMA 194 (VEDI ART. 28)

  Al comma 1, sostituire le parole: Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti con le seguenti: A decorrere e sostituire le parole: non trovano applicazione con le seguenti: sono abrogate con effetto retroattivo. Le riduzioni percentuali applicate sui trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014 sono restituite in rate mensili con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2017: – 76.000.000;
    2018: – 76.000.000;
    2019: – 76.800.000;
   voce Ministero dello sviluppo economico:
    2017: – 4.000.000;
    2018: – 4.000.000;
    2019: – 4.000.000;
   voce Ministero della giustizia:
    2017: – 10.000.000;
    2018: – 10.000.000;
    2019: – 10.000.000;
   voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000;
   voce Ministero della salute:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.800.000.
1. 479. (ex 28. 2.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:
  ART. 28-bis. – (Modifica dei criteri d'integrazione della retribuzione base in godimento da parte dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali). – 1. Ai fini di una maggiore equità con tutti i lavoratori, l'integrazione della retribuzione base ai fini pensionistici dei lavoratori delle Organizzazioni sindacali ha effetti solo sulla retribuzione pensionabile riferita alle anzianità contributive successive al 31 dicembre 1992.

  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai trattamenti pensionistici già liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, con effetto a decorrere dalla medesima data.
  3. All'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma:
  6-bis. La richiesta di autorizzazione al versamento della contribuzione aggiuntiva, secondo i precedenti commi 5 e 6, può essere proposta dal datore di lavoro (Organizzazione Sindacale) solo nel caso in cui l'incarico sindacale duri continuativamente da almeno 4 anni. Fermi restando i criteri per l'esercizio della facoltà e il versamento della contribuzione previsti dai commi precedenti, è data altresì facoltà al datore di lavoro (organizzazione sindacale) di versare la contribuzione riferita ai primi 5 anni di durata dell'incarico con l'aggiunta degli interessi legali, unitamente al primo versamento della contribuzione aggiuntiva.”.
1. 480. (ex 28. 04.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 28 aggiungere il seguente:

ART. 28-bis.

  1. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi, escludendo la corresponsione delle somme arretrate.
  2. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 4.500 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 481. (ex 28. 012.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

COMMI 195-198 (VEDI ART. 29)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 239 dell'articolo 1 della legge 18 dicembre 2012 n. 228 è sostituito dal seguente:
  «1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e di ricongiunzione dei periodi assicurativi di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, e successive modificazioni, i soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e degli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché alle associazioni e le fondazioni di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, hanno facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti o coincidenti quando trattasi di iscrizione obbligatoria ad un fondo di previdenza integrativa, al fine del conseguimento di un'unica pensione. La predetta facoltà può essere esercitata per la liquidazione del trattamento pensionistico di vecchiaia con i requisiti anagrafici previsti dall'articolo 24, comma 6 e il requisito contributivo di cui al comma 7 e la liquidazione del trattamento pensionistico per la pensione di anzianità e anticipata di cui al comma 10 del medesimo articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, nonché dei trattamenti per inabilità e ai superstiti di assicurato deceduto prima di aver acquisito il diritto a pensione.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 482. (ex 29. 4.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a) premettere la seguente:
  0a), dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui all'allegato A) del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nonché al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,»;

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 483. (ex 29. 21.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: primo periodo, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,» sono inserite le seguenti: «nonché agli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: 260 milioni di euro per l'anno 2017, 230 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 484. (ex *29. 16.) Polverini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: adeguata agli incrementi fino a: legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2;
   degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, è autorizzata la spesa per il Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; per Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; per Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019; per il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e per il Ministero delle la salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019;
1. 485. (ex 29. 5.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  All'articolo 29, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  ”3-bis. Il comma 12-septies dell'articolo 12 della legge 30 luglio 2010 n. 122 è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 486. (ex 29. 15.) Airaudo, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

ART. 29-bis.
(Restituzione dei contribuiti previdenziali versati che non abbiano dato luogo alla maturazione di un corrispondente trattamento pensionistico).

  1. I lavoratori dipendenti e autonomi, che al momento della maturazione del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico, non abbiano maturato i requisiti contributivi, è riconosciuto il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati.
  2. il diritto alla restituzione, su domanda, dei contributi previdenziali versati spetta anche al lavoratore che, pur essendo inabile ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, non possieda i requisiti di assicurazione è di contribuzione per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità di cui all'articolo 4 della citata legge n. 222 del 1984, e successive modificazioni.
  3. I contributi restituiti sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 487. (ex 29. 02.) Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 199-205 (VEDI ART. 30)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 488. (ex 30. 1.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 30.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
  2. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 è aggiunto il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 489. (ex *30. 61.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 1 dopo le parole: applicati con decorrenza 2013 e 2016 aggiungere le seguenti: e di quelli previsti per gli anni 2019, 2021, 2023 e 2025.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il secondo periodo.
1. 490. (ex 30. 49.) Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al primo periodo, dopo le parole: «a 41 anni» aggiungere le seguenti: «salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita».

  2. Sostituire la lettera b) con la seguente: «b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 1315. (ex *30. 6.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
  1. Al primo periodo, dopo le parole: «a 41 anni» aggiungere le seguenti: «salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita».

  2. Sostituire la lettera b) con la seguente:«b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 1316. (ex *30. 31.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti: salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
1. 1317. (ex **30. 19.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: a 41 anni aggiungere le seguenti: salvo che per i lavoratori di cui al punto b) per i quali l'anzianità contributiva necessaria si riduce ulteriormente di un anno per ogni 5 anni di assistenza e convivenza continuativa con la persona con disabilità assistita.
1. 1318. (ex **30. 44.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, sostituire le parole: 12 mesi con le seguenti: almeno tre mesi.
1. 491. (ex 30. 23.) Polverini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: per periodi di lavoro effettivo.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 492. (ex 30. 43.) Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: da almeno tre mesi.
1. 493. (ex 30. 22.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 494. (ex *30. 16.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   «b) assistono, al momento della richiesta, e da almeno 6 mesi, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 5 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;».
1. 495. (ex *30. 45.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il coniuge, aggiungere le seguenti:, il convivente,.
1. 496. (ex 30. 34.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: primo grado con le seguenti: secondo grado.

  Conseguentemente:
   a) il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso;
   b) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 497. (ex 30. 11.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:
   A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici.
   B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni.
   C. Conciatori di pelli e di pellicce.
   D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante.
   E. Conduttori mezzi pesanti e camion.
   F. Personale delle professioni sanitarie e infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoratore organizzato in turni.
   G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza.
   H. Professori di scuola pre-primaria e secondaria di primo e secondo grado.
   I. Facchini addetti allo spostamento merci e assimilati.
   L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia.
   M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
   N. Lavoratori marittimi e portuali.
   O. Operatori socio sanitari.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 498. (ex 30. 48.) Scotto, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo la lettera M aggiungere la seguente: « M-bis. Piloti e ufficiali di aeromobili e altro personale viaggiante».
1. 499. (ex 30. 3.) Polverini.

  Dopo la lettera M, aggiungere la seguente: «M-bis. Commesso e inserviente in centri commerciali con lavoro prevalentemente in piedi o al banco».
1. 500. (ex 30. 4.) Polverini.

  Dopo la lettera M, aggiungere la seguente: «M-bis. Cassiere».
1. 501. (ex 30. 5.) Polverini.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   a) il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso;
   b) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 502. (ex 30. 10.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere comma 2.
1. 1319. (ex *30. 21.) Polverini.

  Sopprimere il comma 2.
1. 1320. (ex *30. 24.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
1. 503. (ex 30. 37.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) all'accertamento della presenza nel nucleo familiare di uno o più figli disoccupati».
1. 504. (ex 30. 38.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Lo schema di decreto, di cui al comma 4, corredato da relazione tecnica, è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perché su di esso sia espresso, entro trenta giorni dalla data di assegnazione il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.».
1. 505. (ex 30. 36.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro per l'anno 2018 e 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.”.
1. 506. (ex 30. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 5, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1321. (ex *30. 7.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 5, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1322. (ex *30. 32.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 5, dopo le parole: a domanda nel limite aggiungere le seguenti: per ciascuna delle condizioni di cui alle lettere da a) a d) del comma 1 del presente articolo di 90 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,50 milioni di euro per l'anno 2018, di 142,5 milioni di euro per l'anno anno 2019 e di 147,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 1323. (ex *30. 46.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

ART. 30-bis.
(Opzione donna).

  1. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.«.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 76.000.000;
    2018: – 76.000.000;
    2019: – 76.000.000.
   Alla voce Ministero dello sviluppo economico apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 4.000.000;
    2018: – 4.000.000;
    2019: – 4.000.000.
   Alla voce Ministero della giustizia apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 10.000.000;
    2018: – 10.000.000;
    2019: – 10.000.000.
   Alla voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 3.000.000;
    2018: – 3.000.000;
    2019: – 3.000.000.
   Alla voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
   Alla voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
   Alla voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000;
    2019: – 5.000.000.
   Alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
    2017: – 1.000.000;
    2018: – 1.000.000;
    2019: – 1.000.000.

  All'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  »18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.”.
1. 507. (ex 30. 01.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

COMMI 206-209 (VEDI ART. 31)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: di cui al presente comma inserire le seguenti: nonché a quelli relativi a lavoratori che, oltre al proprio impegno lavorativo, assistono da almeno 10 anni, il coniuge, ovvero la persona stabilmente convivente da almeno 10 anni, ovvero un parente di primo grado, ovvero un fratello o una sorella convivente con handicap in situazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 508. (ex 31. 9.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Dopo l'articolo 31, inserire il seguente:

ART. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 25 milioni per il 2017, 70 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 275 milioni per il 2017 e 230 milioni a decorrere dal 2018.
1. 509. (ex 31. 04.) Marzana, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Cominardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 31 inserire il seguente:

ART. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 1.000 soggetti e nel limite di spesa di 10 milioni per il 2017, e 30 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente ridurre il Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, è di 10 milioni per il 2017 e 30 milioni per il 2018.
1. 510. (ex 31. 03.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

ART. 31-bis.
(Quota 96).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, accede al trattamento pensionistico, – nel limite massimo di 2.000 soggetti e nel limite di spesa di 20 milioni per il 2017, di 55 milioni per l'anno 2018 il personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni”.
  2. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente.

  Conseguentemente, ridurre il Fondo di cui all'articolo 81, comma 2, di 20 milioni per il 2017 e 55 milioni per il 2018.
1. 511. (ex 31. 05.) Ciprini, Marzana, Cominardi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 210-211 (VEDI ART. 32)

  Dopo l'articolo 32, inserire il seguente:

ART. 32-bis.

  1. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
   a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
   b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  2. I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
  3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
  4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
   a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
   c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 1, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 512. (ex 32. 02.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

COMMI 212-232 (VEDI ART. 33)

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità a fine CGS, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 dei 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;»

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.».
1. 513. (ex 33. 12.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3 sostituire la lettera a) con la seguente:
   « a) nel limite di 8.000 soggetti, ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipologia finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che prevedevano l'eventualità alla mobilità a fine CIGS, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4,11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, ovvero da aziende cessate o interessate dall'attivazione, precedente alla data di licenziamento, delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, previa esibizione della documentazione attestante la data di avvio della procedura concorsuale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa e può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge n. 223 del 1991 e dell'articolo 3 del decreto-legge n. 299 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 451 del 1994, intervenuti entro la data di entrata in vigore della presente legge per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;».
1. 514. (ex 33. 50.) Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Duranti, Piras, Carlo Galli, Marcon, Melilla, Placido, Ricciatti, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 con le seguenti: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12-bis e 12-ter del decreto legge 78 del 31 maggio 2010 convertito con legge 122 del 30 maggio 2010 come modificato dal decreto legge 98 del 6 luglio 2011 convertito con legge 111 del 15 luglio 2011 e poi come modificato dal decreto 136 del 13 agosto 2011 convertito con legge 148 del 14 settembre 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 dei 2011.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 515. (ex 33. 10.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, ovunque ricorrano, sostituire le parole: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 con le seguenti: secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12-bis e 12-ter del decreto legge 78 del 31-05-2010 convertito con legge 122 del 30 maggio 2010 come modificato dal decreto legge 98 del 6.07.2011 convertito con legge 111 del 15.07.2011 e poi come modificato dal decreto 136 del 13 agosto 2011 convertito con legge 148 del 14 settembre 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un Importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1,000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 516. (ex 33. 11.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera a) dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, che abbiano comportato senza soluzione di continuità la successiva collocazione in mobilità,
1. 517. (ex *33. 55.) Airaudo, Fassina, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3 lettera a), dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti aggiungere le seguenti ai lavoratori del trasporto aereo per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali, nonché sostituire le parole: cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2012 con le seguenti: cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 518. (ex 33. 53.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3 lettera a) dopo le parole: nel limite di 8.000 soggetti, aggiungere le seguenti: ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali;

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti 150 milioni di euro.
1. 519. (ex 33. 52.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3 lettera a), primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2012 con le seguenti: 31 dicembre 2014.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 520. (ex 33. 51.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: entro trentasei mesi dalla fine con le seguenti: centoventesimo mese successivo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  ”18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 521. (ex 33. 19.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3 lettera a) sostituire le parole: entro trentasei mesi con le seguenti: e entro settantadue mesi.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il camma 18, aggiungere i seguenti:
  ”18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1,000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 522. (ex 33. 14.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera a) sostituire le parole: entro trentasei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le parole: il versamento di contributi volontari dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie dei requisiti.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 523. (ex 33. 13.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettere b) d) e e) sostituire le parole: i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011 con le seguenti: i quali perfezionano il requisito pensionistico secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011,con lo scorrere mese per mese delle graduatorie dei requisiti pensionistici.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1,000 milioni di euro per l'anno 2018, 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 524. (ex 33. 15.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera b), d) e e) sostituire le parole: ottantaquattresimo mese successivo con le seguenti: centoventesimo mese successivo.
1. 525. (ex 33. 18.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera c) e f) sostituire le parole: i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il settantaduesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011: con le seguenti: i quali perfezionano i requisito pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, con lo scorrere mese per mese delle graduatorie dei requisiti pensionistici.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, Sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 526. (ex 33. 16.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera c) e f) sostituire le parole: settantaduesimo mese successivo con le seguenti: centoventesimo mese successivo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017- Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1,000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 527. (ex 33. 17.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, lettera c), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
1. 528. (ex *33. 38.) Polverini.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
   « e) nel limite di 1000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o in permesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011».
1. 1324. (ex **33. 7.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 3, sostituire la lettera e) con la seguente:
  « e) nel limite di 1000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o in permesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delle Legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1325. (ex 33. 54.) Ricciatti, Pellegrino, Nicchi, Gregori, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, sostituire la lettera e), con seguente:
   « e) nel limite di 1000 soggetti,, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, limitatamente ai lavoratori in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o in permesso ai sensi dell'articolo 3, comma 3, delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, per assistere figli con disabilità grave i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro l'ottantaquattresimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.».

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –2 milioni di euro;
   2018: –3 milioni di euro;
   2019: –6 milioni di euro.
1. 529. (ex 33. 46.) Catanoso, Carfagna, Polverini.

  Al comma 3, lettera f), sostituire la parola: settantaduesimo con la seguente: ottantaquattresimo.
1. 530. (ex *33. 37.) Polverini.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.»
1. 531. (ex 33. 40.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   « f-bis) nel limite di 5000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.».
1. 532. (ex 33. 35.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   « f-bis) nel limite di 7.205 soggetti ulteriori avendo come riferimento le precedenti lettere da a) a f)».

  Conseguentemente, al comma 9, dopo le parole: concorrono alla copertura aggiungere le seguenti: degli oneri derivanti dal comma 3, lettera f-bis), del presente articolo e.
1. 533. (ex 33. 36.) Polverini.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore degli articoli 12-bis e 12-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 122 del 30 maggio 2010, come modificato dal decreto-legge n. 98 del 2011 e dal decreto-legge n. 136 del 13 agosto 2011, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 534. (ex 33. 39.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 5, sostituire le parole: 5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 con le seguenti: 5. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 12-bis e 12-ter del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010 convertito con modificazioni da legge n. 122 del 30 maggio 2010, come poi modificato dal decreto-legge 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge 111 del 15 luglio 2011 e poi come modificato dal decreto 136 del 13 agosto 2011 convertito con modificazioni da legge 148 del 14 settembre 2011, e prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 535. (ex 33. 9.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 9, sopprimere le parole: e, conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono soppressi i primi tre periodi e gli ultimi due periodi.
1. 536. (ex 33. 8.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  All'articolo aggiuntivo 33.021, comma 1, sostituire le parole: Al fine di portare a conclusione la con le seguenti: Per la corretta applicazione della.
1. 537. (ex 0. 33. 021. 4.) Simonetti.

  All'articolo aggiuntivo 33.021, comma 1, sostituire le parole: il 31 dicembre 2015 con le seguenti: il 31 dicembre 2018 quale termine ultimo entro il quale perfezionare.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'80 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'80 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'80 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 538. (ex 0. 33. 021. 2.) Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso.

  All'articolo aggiuntivo 33.021, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2018». Il termine del 31 dicembre 2018 di cui al comma 9 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, come modificato dal presente comma, deve intendersi come termine ultimo entro il quale perfezionare i requisiti per l'accesso al regime ivi previsto.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole:
18,3 milioni con: 2.127,3, le parole: 47,2 con: 2.156,2, le parole: 87,5 con: 2.196,5, le parole: 68,6 con: 2.177,6, le parole: 34,10 con: 2.143,10 e le parole: 1,7 con le seguenti: 2.110,7;
   al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    d) quanto a 2.000 milioni di euro il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
   aggiungere, in fine, la seguente parte consequenziale:
  alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:

   alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
   alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
   alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
   alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –3.000.000;
   2018: –3.000.000;
   2019: –3.000.000.
   alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
   alla voce: Ministero delle politiche agricole e forestali, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
   alla voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
   alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000.
1. 539. (ex 0. 33. 021. 6.) Simonetti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono riaperti i termini, presso le sedi Inail regionali, con domanda, da presentarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il rilascio delle certificazioni di esposizione all'amianto relativamente ai lavoratori, anche pensionati o in mobilità non coperti dagli atti di indirizzo ministeriale successivi alla data dell'entrata in vigore della legge n. 257 del 1992. Tale certificazione è rilasciata esclusivamente su documentazione prodotta dal lavoratore in funzione della tipologia delle lavorazioni svolte, ove vi sia un elevato grado di probabilità di esposizione ricavabile anche dalla natura dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro nonché dalla durata della prestazione lavorativa.
  2. Dall'attuazione del presente articolo discendono oneri pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 540. (ex 33. 07.) Piras, Duranti, Capelli, Pes, Vargiu, Giovanna Sanna, Ricciatti, Quaranta, Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

ART. 33-bis.

  1. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
1. 541. (ex 33. 017.) Rampelli, Rizzetto.

COMMA 233 (VEDI ART. 34)

  Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

ART. 34-bis.
(Personale delle camere di commercio, industria e artigianato e delle Unioni regionali).

  1. Il personale soprannumerario delle CCIAA e delle Unioni Regionali che risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e che avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, si applica il collocamento a riposo con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione, prima del processo di ricollocamento.

  Conseguentemente:
   l'articolo 81 sopprimere il secondo comma.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
1. 542. (ex 34. 03.) Ricciatti, Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

COMMI 234-251 (VEDI ART. 35)

  Al comma 1, nel terzo periodo, sopprimere le parole: ai sensi dell'articolo 26, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e sostituire le parole: da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: da adottare con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al comma 4, nel terzo periodo, sostituire le parole:da adottare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con le seguenti: da adottare con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 543. (ex 35. 4.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 2.
1. 544. (ex 35. 1.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2 sostituire le parole: Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione, con le seguenti: Fino al 31 dicembre 2019, con riferimento alle imprese o gruppi di imprese coinvolti in processi di ristrutturazione o fusione, rientranti nei settori destinatari dei Fondi di solidarietà di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con priorità a quelli interessati da provvedimenti legislativi relativi a processi di adeguamento o riforma per aumentarne la stabilità e rafforzarne la patrimonializzazione,.
1. 545. (ex 35. 15.) Paglia, Fassina, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono esclusi dal beneficio di cui al comma 2 i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti collettivi e/o licenziamenti per giustificato motivo oggettivo nei 24 mesi precedenti l'entrata in vigore della presente legge.
1. 546. (ex 35. 14.) Fassina, Paglia, Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Qualora un'azienda destinataria dei contratti collettivi nazionali del credito e del credito cooperativo compresa fra quelle di cui al comma 2 assuma a tempo indeterminato un lavoratore nel periodo in cui lo stesso fruisce delle prestazioni di cui all'articolo 12 «Sezione Emergenziale» di cui, rispettivamente, ai decreti ministeriali 20 giugno 2014, n. 82761, e 28 luglio 2014, n. 83486, il trattamento residuo di spettanza del lavoratore, ivi compresa la contribuzione correlata, andrà a favore dell'azienda che assume sino al termine dei 24 mesi di durata dell'assegno.
1. 547. (ex 35. 13.) Airaudo, Fassina, Paglia, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
  4-bis. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso di lavoratori che, attraverso i periodi riscattati o ricongiunti, maturano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato entro sette anni dall'accesso ai Fondi di solidarietà.
1. 548. (ex 35. 3.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il decreto di cui al comma 1 del presente articolo prevede altresì la facoltà dei Comitati Amministratori dei Fondi di solidarietà di cui al medesimo comma l di adottare linee di indirizzo ed interpretative relative al funzionamento dei Fondi stessi, coerenti con le specificità di settore.
1. 549. (ex 35. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:

ART. 35-bis.
(Proroga dei contratti a tempo determinato degli Enti locali della Regione Siciliana).

  1. Il termine del 31 dicembre 2016 di cui al comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2017. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016» e le parole: «fino al 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2017», al quinto periodo, le parole: «Per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017»; dopo il quinto periodo sono aggiunti i seguenti: «Fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2017, agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 del medesimo articolo. Per gli stessi enti, la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 280 milioni.
1. 550. (ex 35. 017.) Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

ART. 35-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

  Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
1. 551. (ex 35. 041.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

ART. 35-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

  Il comma 6 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui con le seguenti: è incrementato di 295 milioni di euro annui.
1. 552. (ex 35. 057.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 35, inserire seguente:

ART. 35-bis.

  1. Al fine di attuare una completa universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge n. 5 del 2000 e all'articolo 21 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n 278, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015, in materia di permessi e congedi si applicano, in via sperimentale per gli anni 2017, 2018 e 2019 anche ai dipendenti del settore pubblico, nel limite di 50 milioni di euro in ragione annua.
  2. Con decreto del Ministro della semplificazione e funzione pubblica di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito dal comma l del presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni annui a decorrere dal 2017., con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni a decorrere dall'anno 2020.
1. 553. (ex 35. 024.) Nicchi, Martelli, Gregori, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, Franco Bordo, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Tutela dell'occupazione nelle attività di call center).

  1. All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in materia di sostegno dell'occupazione nelle attività svolte da call center sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo comporta l'irrogazione delle seguenti sanzioni:
   a) la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 100.000 euro per ogni giornata di violazione;
   b) il divieto per l'azienda di fruire di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data dell'accertamento della violazione;
   c) la restituzione di tutti gli incentivi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente in favore dell'azienda percepiti nei due anni precedenti la data dell'accertamento della violazione.»;
   b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, gli importi derivanti dall'applicazione del precedente comma 6 sono trasferiti al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, al fine del finanziamento delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.»;
   c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di tutelare i livelli occupazionali, in caso di successione di imprese nel contratto di appalto con il medesimo committente e per la medesima attività di call center, qualora sia previsto da un'espressa clausola di salvaguardia sociale contenuta nel bando di gara, il rapporto di lavoro e gli effetti che ne derivano si intendono trasferiti all'appaltatore subentrante con la conservazione di ogni diritto in favore del lavoratore. L'appaltatore subentrante è sempre tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali vigenti alla data del subentro, fino alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi più favorevoli applicabili all'impresa dell'appaltatore. L'effetto di sostituzione si produce esclusivamente tra contratti collettivi del medesimo livello.

  7-ter. I bandi di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di contratti per la gestione di call center sono predisposti dalla pubblica amministrazione tenuto conto dell'obbligo di attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che dichiarano la disponibilità a riconfermare il personale, garantendo la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti precedentemente occupati nella medesima sede lavorativa, con la previsione del mantenimento degli identici trattamenti retributivi e normativi, fatte salve disposizioni più favorevoli.
  7-quater. In ragione delle particolari esigenze produttive e organizzative del settore dei call center, agli operatori del medesimo settore si applica la disciplina del rapporto di lavoro a carattere subordinato, con espressa esclusione dell'applicazione della disciplina contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione.
  7-quinquies. L'azienda che affida un'attività di call center, anche di natura promozionale, a una società estera è titolare del trattamento dei dati e, nei casi di illecito, entrambi i soggetti sono responsabili in solido nei confronti dell'utente,
  7-sexies. Nei casi previsti dai commi 7-bis e 7-ter, il lavoratore può proseguire il rapporto con l'appaltatore subentrante oppure, in presenza di commesse che ne consentano la prosecuzione dell'impiego, esercitare il diritto di proseguire il rapporto di lavoro con il precedente appaltatore. Tale volontà deve essere manifestata in forma scritta al datore di lavoro in ogni momento e comunque non oltre novanta giorni dopo la data di subentro del nuovo appaltatore. L'esercizio da parte del lavoratore del diritto di prosecuzione del rapporto di lavoro di cui al presente comma non costituisce di per sé motivo di licenziamento.».
1. 554. (ex 35. 029.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Contributo delle imprese di call center per il licenziamento).

  1. Dopo il comma 34, all'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:
  34-bis, Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, l'esonero di cui al precedente comma in ogni caso non si applica nei casi di licenziamenti effettuati in imprese che svolgono attività di call center. Le eventuali economie derivanti dall'applicazione del presente comma, rispetto alle minori entrate di cui al comma precedente, sono trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 al fine di finanziare le misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore del call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
1. 555. (ex 35. 030.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.
(Misure di sostegno al reddito degli operatori call center).

  1. Nelle more della ridefinizione del sistema di incentivi all'occupazione nel settore dei call center, al fine di garantire l'erogazione delle misure di sostegno al reddito di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, è incrementato di euro 20 milioni per l'anno 2017, di euro 30 milioni per l'anno 2018 e di euro 40 milioni a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –20.000.000;
   2018: –30.000.000;
   2019: –40.000.000.
1. 556. (ex 35. 031.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:

ART. 35-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando i risparmi aggiuntivi ivi previsti, gli oneri relativi all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati, assenti dal servizio per malattia, il cui importo non potrà essere inferiore almeno all'ottanta per cento di quello previsto dallo stesso Istituto prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della presente disposizione sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.
1. 557. (ex 35. 036.) Rampelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

ART. 35-bis.

  1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'Inail ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  2. La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito dei percipiente.
1. 558. (ex 35. 040.) Rampelli, Rizzetto.

COMMI 252-267 (VEDI ART. 36)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, con le seguenti: di eguale importo per i diversi corsi di laurea,;

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e comunque non può superare il costo di 2.000 euro;
   sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
   b) abbiano conseguito, nel caso di iscrizione al secondo anno accademico, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi;
   c) si iscrivono all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore, o eguale, alla durata normale del corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico, aumentato di uno.

  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.
   al comma 8, dopo le parole: a carico degli studenti, aggiungere le seguenti parole: e degli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca,;
   il comma 9 è soppresso;
   al comma 11, primo periodo, le parole: è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 395 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 è quantificato in 355 milioni per l'anno 2017 e in 310 milioni a decorrere dal 2018;
   dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:
  ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
1. 559. (ex 36. 39.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e degli istituti tecnici superiori;

  Conseguentemente:
   al comma 4 lettera
a) dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inserire le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera b) dopo le parole: corso di laurea inserire le seguenti:, di laurea magistrale;
   al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti e sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti;
   al comma 4, inserire la seguente lettera d):
    d) ai fini del soddisfacimento dei requisiti per l'esonero di cui al presente comma, agli studenti che si iscrivono al primo anno del corso di laurea, di laurea magistrale o di laurea magistrale a ciclo unico non si applica la lettera c);
   sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 è dovuto proporzionalmente, nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 3, compresa tra il 6 e il 10 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro, dagli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra i 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4;
   al comma 7, dopo le parole: 4, 5 e 6 inserire la seguente frase:, del principio di graduazione dei contributi;
   al comma 7, lettera a), alla fine della lettera, inserire le seguenti parole: riconducibile comunque a categorie di carattere generale;
   al comma 11, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le parole: 85 milioni di euro per l'anno 2017 e di 155 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere l'articolo 38;
   alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 45.000.000;
   2018: – 75.000.000;
   2019: – 75.000.000.
1. 560. (ex 36. 7.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e degli istituti tecnici superiori;

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89;
   al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 13.000 con le seguenti: 20.000;
   al comma 4, lettera b), dopo le parole: corso di laurea inserire le seguenti:, di laurea magistrale;
   al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti e sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti;
   sostituire il comma 5 con il seguente: Per gli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra i 20.001 euro e i 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 9 per cento della quota ISEE eccedente i 20.000 euro;
   al comma 7, dopo le parole: 4, 5 e 6 inserire la seguente frase:, del principio di graduazione dei contributi;
   al comma 7, lettera a), alla fine della lettera, inserire le seguenti parole: riconducibile comunque a categorie di carattere generale;
   al comma 11, sostituire le parole: 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le parole: 95 milioni di euro per l'anno 2017 e di 165 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere l'articolo 38;
   alla Tabella A, voce:
Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 55.000.000;
   2018: – 85.000.000;
   2019: – 85.000.000.
1. 561. (ex 36. 6.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: anche differenziato tra i diversi corsi di laurea, con le seguenti: di eguale importo per i diversi corsi di laurea,.
1. 562. (ex 36. 30.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: diritto allo studio aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 3, commi 20, 21, 22, 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 e.
1. 563. (ex 36. 25.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle norme vigenti in materia di contribuzione studentesca e diritto allo studio.

  Conseguentemente, dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, nonché i commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.
1. 564. (ex 36. 13.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque non può superare il costo di 2.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 185 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 11 sono quantificati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

  ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. A decorrere dall'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dai comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1. 565. (ex 36. 37.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire i commi 4, 5 e 6 con i seguenti:
  4. Sono esonerati dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale, gli studenti che soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono ad un nucleo familiare il cui «Indicatore della Situazione Economica Equivalente», di seguito «ISEE», calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, sia inferiore o eguale a 28.000 euro;
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e e) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente a 28.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 290 milioni di euro per l'anno 2017 e di 335 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 11 sono quantificati in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 43, comma 1, le parole: di 271 milioni di euro, sono sostituite dalle seguenti: di 71 milioni di euro;
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. Limitatamente all'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dal comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate;
   all'articolo 78, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
1. 566. (ex 36. 32.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro.

  Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
   c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 premettere il seguente periodo:
Per gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 6 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro.;
   b) al primo capoverso sostituire le parole: Per gli studenti con le seguenti: Per gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi;
   c) sopprimere l'articolo 38;
   d) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 240.
1. 567. (ex 36. 21.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Gli studenti iscritti al primo anno del corso di studi sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro. Gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi, sono esonerati dal pagamento del contributo onnicomprensivo annuale se soddisfano congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) appartengono a un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), calcolato secondo le modalità previste dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, è inferiore o eguale a 13.000 euro;
   b) sono iscritti all'università di appartenenza da un numero di anni accademici inferiore o uguale alla durata normale del corso di laurea, corso di laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico;
   c) l'acquisizione entro il 10 agosto di almeno 12 crediti formativi universitari per ogni anno di iscrizione successivo al primo.

  Conseguentemente:
   a) al comma 5 premettere il seguente periodo:
Per gli studenti iscritti al primo anno che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro, il contributo onnicomprensivo annuale non può superare il 8 per cento della quota ISEE eccedente 13.000 euro.;
   b) al primo capoverso sostituire le parole: Per gli studenti con le seguenti: Per gli studenti iscritti oltre il primo anno del corso di studi;
   c) sopprimere l'articolo 38;
   d) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 260.
1. 568. (ex 36. 22.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
1. 1326. (ex *36. 10.) Gelmini.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, aggiungere le seguenti: ovvero ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89.
1. 1327. (ex *36. 28.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà.

  Al comma 4, sostituire le lettere b) e c) con la seguente:
   b) nel caso di iscrizione al secondo anno accademico abbiano conseguito, entro la data del 10 agosto del primo anno, almeno 6 crediti formativi universitari; nel caso di iscrizione ad anni accademici successivi al secondo anno abbiano conseguito, nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione, almeno 12 crediti formativi.

  Conseguentemente, all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole: nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui. con le seguenti: nel limite di spesa di 10 milioni di euro annui.
1. 569. (ex 36. 31.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 4, lettera b) sopprimere le parole: a ciclo unico.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettera
b), sostituire le parole: uguale con le seguenti: oltre un anno di ritardo rispetto.
   sopprimere l'articolo 38;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 280.
1. 570. (ex 36. 27.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera b), dopo la parola: uguale aggiungere le seguenti: ovvero oltre un anno di ritardo rispetto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 280.
1. 571. (ex 36. 23.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: a ciclo unico.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.
1. 572. (ex 36. 24.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 15 crediti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: almeno 25 crediti con: almeno 30 crediti.
1. 573. (ex 36. 41.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: almeno 10 crediti con le seguenti: almeno 20 crediti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera c), sostituire le parole: almeno 25 crediti con le seguenti: almeno 35 crediti.
1. 574. (ex 36. 40.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere le parole: nei dodici mesi antecedenti la data del 10 agosto precedente la relativa iscrizione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nell'ultimo anno accademico frequentato.
1. 575. (ex 36. 20.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi 5 e 6 con il seguente:
  5. Il contributo onnicomprensivo annuale di cui al comma 1 è dovuto proporzionalmente, nella misura, stabilita dal regolamento di cui al comma 3, compresa tra il 6 e il 10 per cento della quota di ISEE eccedente 13.000 euro, dagli studenti che appartengono a un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 25.000 euro e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4.
1. 576. (ex 36. 42.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. Per gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare il cui ISEE sia compreso tra 13.001 euro e 35.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 4, il contributo omnicomprensivo annuale non può superare il 5 per cento della quota di ISEE eccedente a 13.000 euro.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 5 e 11, sono quantificati in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 78, comma 1, sostituire le parole:
nel limite di spesa di 24,4 milioni di euro annui, con le seguenti: nel limite di spesa di 9 milioni di euro annui.
1. 577. (ex 36. 35.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 5, sostituire le parole: 8 per cento con le seguenti: 6 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.
1. 578. (ex 36. 19.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 7, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: che comunque non potrà essere superiore a 25 euro.
1. 579. (ex 36. 17.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente:
   al comma 11, primo periodo, sostituire le parole:
è incrementato di 40 milioni di euro per l'anno 2017 e di 85 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 95 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,
   gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 11, sono quantificati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole:
di 271 milioni di euro, con le seguenti: di 261 milioni di euro.
1. 580. (ex 36. 36.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimere il comma 9.
1. 581. (ex 36. 34.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimere il comma 10.
1. 582. (ex 36. 16.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 11, sopprimere le seguenti parole: moltiplicati per il costo standard di ateneo per studente in corso.
1. 583. (ex 36. 15.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, nonché i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, introdotti dall'articolo 7, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono abrogati.
1. 584. (ex 36. 14.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, è abrogato.
1. 585. (ex 36. 18.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere, il seguente:
  13-bis. I commi 14 e 19 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 sono abrogati.
1. 586. (ex 36. 29.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Caso, Castelli, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448/98.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 230.
1. 587. (ex 36. 02.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 295.
1. 588. (ex 36. 01.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di euro 4.570.000, la somma concordata in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31/2008.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 589. (ex 36. 03.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:

ART. 36-bis.

  1. A partire dall'anno scolastico 2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con: 200.
1. 590. (ex 36. 04.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 268-272 (VEDI ART. 37)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 37.
(Disposizioni per il diritto allo studio).

  1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio, sono individuati come servizi sussidiari, e costituiscono livelli essenziali delle prestazioni, le seguenti forme di contributo economico, logistico e materiale a vantaggio degli studenti:
   a) le borse di studio e le sovvenzioni per studenti che versano in particolari condizioni di disagio economico, valutate, anche con riferimento ai criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione alle condizioni generali di vita della popolazione residente nel territorio regionale;
   b) i contributi economici per la copertura parziale o totale delle tasse scolastiche;
   c) i contributi economici per gli studenti che raggiungono eccellenti livelli di merito scolastico, anche nella forma di concorso alle spese relative a viaggi di istruzione, scambi culturali, studio o approfondimento di lingue straniere o di materie non insegnate negli ordinari programmi scolastici, pratiche sportive o ricreative;
   d) i servizi di ristorazione ed i contributi per il vitto;
   e) i servizi di trasporto e le forme di agevolazione della mobilità;
   f) i servizi residenziali, quali alloggi presso convitti, residenze o appartamenti, contributi economici per la locazione di alloggi privati, supporti nella ricerca di alloggi, per studenti residenti a rilevante distanza dalla sede degli istituti scolastici e che presentano idonei requisiti reddituali e di merito;
   g) la fornitura gratuita o semi-gratuita dei libri di testo e degli strumenti didattici indispensabili negli specifici corsi di studi e istituzione di servizi di comodato d'uso degli stessi;
   h) le provvidenze per agevolare l'inserimento dei lavoratori italiani e dei loro congiunti nelle scuole dei Paesi esteri in cui sono immigrati;
   i) i contributi agli enti locali per l'apertura di scuole comunali dell'infanzia, l'attivazione di servizi culturali e sportivi, l'edilizia scolastica, il funzionamento degli edifici e degli impianti scolastici.

  2. Per le finalità di cui al presente articolo è istituito un fondo perequativo statale con una dotazione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'annuo 2017, allo scopo di fornire risorse finanziarie aggiuntive alle Regioni con minore capacità fiscale in rapporto al numero degli studenti iscritti e frequentanti presso le istituzioni scolastiche del sistema educativo di istruzione e formazione situate nel loro territorio.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 591. (ex 37. 14.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente: Ai fini dell'accesso alle risorse del fondo di cui al comma 1 del presente articolo, ciascuna regione razionalizza l'organizzazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un unico ente erogatore dei medesimi servizi nei cui organi di governo sia garantita la rappresentanza studentesca.
   c) al comma 4, sostituire le parole: previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprime entro venti giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato, con le seguenti: previo parere del CNSU e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 43, comma 1, sostituire le parole: di 271 milioni di euro, con le seguenti: di 171 milioni di euro;
   2) dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
  «ART. 73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – 1. Limitatamente all'anno 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminata dai comma 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è fissata in misura pari al 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate»;
   3) all'articolo 78, sopprimere i commi 1, 2 e 4.
1. 592. (ex 37. 15.) Pannarale, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: è incrementato di 56 milioni di euro per l'anno 2017, di 63 milioni per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 38.
1. 593. (ex 37. 17.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
1. 594. (ex 37. 9.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 2 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: ai fini dell'accesso con le seguenti: ai fini di un effettivo ed efficace accesso;
   b) sostituire le parole: razionalizza l'erogazione degli enti erogatori dei servizi per il diritto allo studio mediante l'istituzione con la seguente: istituisce;
   c) sostituire le parole: di un unico ente erogatore dei medesimi servizi con le seguenti: un ente di controllo dell'erogazione dei servizi per il diritto allo studio.
1. 595. (ex 37. 7.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituire il comma 4 con i seguenti:
  4-bis. Il Fondo è ripartito tra le regioni in proporzione al numero di idonei nelle graduatorie per la concessione delle borse di studio nell'anno accademico in corso, pubblicate entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Gli studenti fuori sede sono pesati con un parametro pari a 2.
  4-ter. Il comma 3 dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è abrogato.
  4-quater. Il primo capoverso del comma 4 dell'articolo 16 del decreto Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 è sostituito dal seguente: «Ai fini del riparto della quota del Fondo di cui al comma 1, il numero degli idonei è convenzionalmente incrementato rispettivamente del 100 per cento, del 200 per cento, e del 300 per cento per gli organismi regionali di gestione che, nell'anno accademico in corso, abbiano rispettato uno, due, tre o tutti i seguenti termini, previsti dal presente decreto».
  4-quinquies. I commi 6 e 7 dell'articolo 16 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2001 sono abrogati.
1. 596. (ex 37. 12.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: delle finanze inserire le seguenti: e sentito il Consiglio nazionale degli studenti universitari.
1. 597. (ex 37. 13.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 273-289 (VEDI ART. 38)

  Sopprimere l'articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 37, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le parole: 58 milioni di euro per il 2017, di 64 milioni di euro per il 2018, e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2019.
1. 598. (ex 38. 7.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimere l'articolo.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca, missione 2 – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria – programma 2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2018:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
1. 599. (ex 38. 2.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 38.
(Abrogazioni).

  Sono abrogati i commi 3, 4, 5, 6, 6-bis, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dell'articolo 9 del decreto-legge 13 maggio 2011, 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.
1. 600. (ex 38. 11.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 3, 14, 15, 16 sostituire le parole: «Fondazione Articolo 34» con le parole: «Fondazione per le eccellenze»;
   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro dell'economia e della finanze, tra i docenti delle università»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «nelle università statali» aggiungere le seguenti: «e legalmente riconosciute»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: «nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le parole: «nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   e) al comma 3, sostituire le parole: «almeno 400 borse» con le seguenti: «fino a 800 borse»;
   f) al comma 3, sostituire le parole: «del valore di 15.000 euro annuali» con le seguenti: «del valore fino ad un massimo di 15.000 euro annuali»;
   g) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;
   h) al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) siano risultati vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze»;
   i) al comma 4, aggiungere la lettera b-bis): abbiano conseguito una certificazione di lingua inglese presso enti certificati e riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   l) al comma 4, sopprimere la lettera c);
   m) al comma 5, sostituire le parole: «può essere aggiornato» con le seguenti: «è aggiornato»;
   n) sopprimere il comma 6;
   o) ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «graduatoria nazionale di merito» con le seguenti: «graduatoria nazionale di merito delle eccellenze»;
   p) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4, come modificato»;
   q) al comma 10, lettera b) sostituire le parole: «40 crediti» con le seguenti: «30 crediti»;
   r) al comma 11, sostituire le parole: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo» con le seguenti: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo»;
   s) Al comma 16 sostituire le parole: «con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e della finanza»;

  Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 294 milioni di euro.
1. 601. (ex 38. 3.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 3, 14, 15, 16 sostituire le parole: «Fondazione Articolo 34» con le seguenti: «Fondazione per le eccellenze»;
   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sentito il Ministro dell'economia e della finanze, tra i docenti delle università»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «nelle università statali» aggiungere le seguenti: «e legalmente riconosciute»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: «nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le seguenti: «nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   e) al comma 3, sostituire le parole: «almeno 400 borse» con le seguenti: «fino a 800 borse»;
   f) al comma 3, sostituire le parole: «del valore di 15.000 euro annuali» con le seguenti: «del valore fino ad un massimo di 15.000 euro annuali»;
   g) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «30.000 euro»;
   h) al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: « b) siano risultati vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze»;
   i) al comma 4, sopprimere la lettera c);
   l) al comma 5, sostituire le parole: «può essere aggiornato» con le seguenti: «è aggiornato»;
   m) sopprimere il comma 6;
   n) ai commi 7 e 8 sostituire le parole: «graduatoria nazionale di merito» con le seguenti: «graduatoria nazionale di merito delle eccellenze»;
   o) al comma 7, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Il punteggio assegnato a ciascun candidato è calcolato sulla base dei criteri stabiliti nel bando e fondati sui valori di cui al comma 4»;
   p) al comma 10, lettera b) sostituire le parole: «40 crediti» con le seguenti: «30 crediti»;
   q) al comma 11, sostituire le parole: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo» con le seguenti: «nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo»;
   r) al comma 16, sostituire le parole: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e della finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca» con le seguenti: «con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze»;

  Conseguentemente al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 294 milioni di euro.
1. 602. (ex 38. 4.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 38, apportare le seguenti modificazioni:
   a) ai commi 1, 3, 14, 15, 16 sostituire le parole: «Fondazione Articolo 34» con le parole: «Fondazione per le eccellenze»;
   b) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «i componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «nelle università statali» aggiungere le seguenti: «e legalmente riconosciute»;
   d) al comma 3, sostituire le parole: «nelle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» con le parole: «nelle istituzioni statali e pareggiate dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica»;
   e) al comma 3, alle parole: «aventi sedi anche differenti dalla resistenza anagrafica del nucleo familiare dello studente» premettere le seguenti: nella formazione terziaria dei corsi presso gli Istituti Tecnici Superiori;
   f) al comma 3, sostituire le parole: «del valore di 15.000 euro annuali» con le seguenti: «del valore fino ad un massimo di 15.000»;
   g) al comma 4, lettera a), sostituire le parole: «20.000 euro» con le seguenti: «25.000 euro»;
   h) al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente: «b) gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE)»;
   i) al comma 4, sopprimere la lettera c);
   l) al comma 5, sostituire le parole: «può essere aggiornato» con le seguenti: «è aggiornato»;
   m) sopprimere il comma 6;
   n) ai commi 7 e 8, sostituire le parole: «graduatoria nazionale di merito» con le seguenti: graduatoria nazionale di merito delle eccellenze«;
   o) al comma 11, sostituire le parole: »nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni statali dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo« con le seguenti: »nonché delle tasse e dei contributi previsti dagli ordinamenti universitari o delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di appartenenza o dall'istruzione tecnica superiore, comprensive delle tasse d'immatricolazione e di iscrizione, ferma restando la disciplina dell'imposta di bollo«;
   p) al comma 16, sostituire le parole: »con decreto del Presidente del consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e della finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca« con le seguenti: »con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze”;

  Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le parole: presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 603. (ex 38. 15.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 38 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente: « a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e della finanze«;
   b) al comma 16 sostituire le parole: »con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'economia e delle Finanze e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca« con le seguenti: »con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, una cabina di regia, composta da tre membri designati rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: con il medesimo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e, della ricerca e le parole: ”presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 604. (ex 38. 17.) Centemero, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione e il suo presidente sono nominati con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze».
1. 605. (ex 38. 20.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Al comma 3, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali legalmente riconosciute.
1. 606. (ex 38. 21.) Centemero, Palmieri, Crimì.

  Al comma 4, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire la lettera b) con la seguente: ” b) gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sul sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
   b) sopprimere la lettera c).
1. 607. (ex 38. 14.) Centemero, Palmieri, Crimì.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente: gli studenti vincitori delle competizioni, nazionali, regionali e internazionali, riconosciute nel programma annuale di promozione delle eccellenze, di cui alla legge 1 dell'11 gennaio 2007 e dal decreto legislativo 262 del 29 dicembre 2007 e dal decreto ministeriale 182 del 19 marzo 2015, inseriti nell'Albo Nazionale delle Eccellenze, pubblicato sui sito dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).
1. 608. (ex 38. 18.) Centemero, Palmieri, Crimì, Murgia.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   d) il punteggio riportato a seguito del superamento dell'esame di stato previsto al termine del secondo ciclo di istruzione non deve essere inferiore a 90/100;

  Conseguentemente, al comma 6, sostituire le parole: comma 4, lettere a) e c) con le seguenti: comma 4, lettere a), c) e d).
1. 609. (ex 38. 22.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimì.

  Sopprimere il comma 6.
1. 610. (ex *38. 19.) Centemero, Palmieri, Crimì, Murgia.

  Sopprimere il comma 6.
1. 611. (ex *38. 12.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 6, sostituire le parole: su proposta del collegio dei docenti con le seguenti parole: su proposta dei relativi consigli di classe.
1. 612. (ex 38. 23.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimì.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. La residenza o l'iscrizione in un Istituto scolastico ricadente nell'aree colpite da sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale è da considerarsi quale elemento di preferenza in caso di uguale punteggio conseguito.
1. 613. (ex 38. 6.) Polverini.

COMMI 290-293 (VEDI ART. 39)

  All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:
   a) comma 1, dopo le parole: del medesimo articolo 3 inserire le seguenti al fine di definire un sistema di orientamento che renda consapevoli delle scelte scolastiche effettuate e dei possibili sbocchi professionali dei percorsi intrapresi.
   b) dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche alle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM);
   c) dopo il comma 3 inserire il seguente: 3-bis Il sistema dei servizi per l'impiego collabora con le università, con le istituzioni scolastiche e formative e con le istituzioni Afam per la promozione dell'alternanza scuola lavoro e per l'organizzazione delle propedeutiche attività di orientamento degli studenti.
   d) sostituire il comma 4 con il seguente: 4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di complessivi 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento preuniversitario, di sostegno didattico e dì tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n, 21 e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 4 sostituire le parole 5 milioni con le seguenti 6 milioni;
   b) all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 295 milioni.
1. 614. (ex 39. 3.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, sostituire le parole riservate a studenti iscritti al primo o al secondo anno di un corso di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico che abbiano riscontrato ostacoli formativi iniziali con le seguenti: riservate a studenti che abbiano riscontrato ostacoli formativi
   b) al comma 4, sostituire le parole: è incrementato di 5 milioni di euro con le seguenti è incrementato di 10 milioni di euro;

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 38.
1. 615. (ex 39. 8.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:
  a) al comma 3, dopo le parole: attività di tutorato aggiungere le seguenti: anche garantendo l'accessibilità del materiale di studio agli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento e disabilità sensoriali e cognitive;

  b) al comma 4, sostituire le parole: incrementato di 5 milioni di euro, con le seguenti: incrementato di 10 milioni di euro;

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 38.
1. 616. (ex 39. 9.) Marzana, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Per le finalità del presente articolo, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e il contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, sono incrementati di complessivi 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tale importo è ripartito annualmente tra le università tenendo conto delle attività organizzate dalle stesse per attuare piani pluriennali di interventi integrati di orientamento preuniversitario, di sostegno didattico e di tutorato adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21, e del presente articolo, nonché dei risultati raggiunti.
1. 617. (ex 39. 11.) Centemero, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Al comma 4, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 15 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è ridotto di 4.270 milioni di euro per l'anno 2017, di 4.195,5 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.280 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.980 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020.
1. 618. (ex 39. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMA 294 (VEDI ART. 40)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 40.
(Incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali).

  1. Il Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche statali, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 0,97 milioni di euro per il 2018 e di 0,55 milioni di euro per il 2019.
1. 619. (ex 40. 13.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.

  L'incremento del fondo è destinato, prioritariamente, a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 620. (ex 40. 7.) Borghesi, Simonetti, Busin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 621. (ex 40. 8.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Borghesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017,13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 1 Istruzione scolastica, programma 13 Istituzioni scolastiche non statali, sono apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
   2018:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
   2019:
    CP: – 13.000.000;
    CS: – 13.000.000.
1. 622. (ex 40. 15.) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

  1. Per rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riferimento alla quota parte destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori, è incrementata di euro 13 milioni a decorrere dall'anno 2017. Quota parte pari a 13 milioni della citata autorizzazione di spesa è ripartita tra gli ITS tenuto conto dell'incremento percentuale dei percorsi rispetto all'anno scolastico 2016/2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 623. (ex 40. 02.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

ART. 40-bis.

  1. Al fine di rispondere alla crescente domanda di partecipazione al sistema di istruzione e formazione tecnica superiore, la quota parte del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore di cui all'articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 destinata ai percorsi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008, svolti dagli istituti tecnici superiori è incrementata di euro 13 milioni per l'anno 2017, 13 milioni per l'anno 2018 e di 13 milioni dall'anno 2019.
  2. L'incremento del fondo è destinato prioritariamente a finanziare la crescita del sistema ed è assegnato alle fondazioni ITS in relazione all'aumento percentuale dei percorsi rilevato nell'anno precedente, con riferimento al limite di costo previsto dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 624. (ex 40. 03.) Centemero, Palmieri, Crimi.

COMMI 295-307 (VEDI ART. 41)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. La dotazione finanziaria del contributo statale, erogato ai sensi della legge 29 luglio 1991, n. 243, è incrementata di 3 milioni di euro a decorrere dal 2017, da destinare al finanziamento annuale delle attività base di ricerca dei ricercatori e dei professori di seconda fascia in servizio a tempo pieno nelle università non statali.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole 45 milioni con le parole 42 milioni.
1. 625. (ex 41. 28.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere i commi da 1 a 7;
   b) sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 626. (ex 41. 25.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. All'articolo 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola 80 è sostituita dalla seguente: 100;
   c) sopprimere i commi da 3 a 8;
1. 627. (ex 41. 24.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo la parola: i ricercatori inserire le seguenti: e i professori di seconda fascia;
1. 628. (ex 41. 23.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, sostituire le parole: comma 207 con le seguenti: commi 207-212.
1. 629. (ex 41. 22.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. L'insegnamento o l'attività di ricerca presso una università ricadente nelle aree colpite da sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale è da considerarsi quale elemento di preferenza in caso di uguale punteggio conseguito.
1. 630. (ex 41. 17.) Polverini.

  Dopo il comma 11, inserire i seguenti:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 212 sono abrogati. Il fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» è soppresso.

  11-ter. Il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementato di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  11-quater. All'articolo 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la parola 80 è sostituita con la seguente: 100.
1. 631. (ex 41. 21.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le Università possono continuare ad attuare fino al 31 dicembre 2017 le procedure di valutazione per il reclutamento dei ricercatori a tempo indeterminato come disposte dai commi 3 e 5 della legge 9 gennaio 2009, n. 1.

  A tal fine, i candidati in possesso del dottorato di ricerca o di un titolo riconosciuto equipollente anche conseguito all'estero, con almeno tre insegnamenti universitari a contratto, con pubblicazioni di rilevanza anche internazionale, che hanno ottenuto un assegno di ricerca della durata di almeno quarantotto mesi anche non continuativi di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (o di contratti a tempo determinato o di formazione, retribuiti di collaborazione coordinata e continuativa, o a progetto, di rapporti di collaborazione retribuita equipollenti ai precedenti presso università o enti di ricerca della stessa durata), sono inseriti, a domanda, in un albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza in base al settore scientifico-disciplinare di afferenza, che non dà diritto alla docenza e rimane valido per un triennio, dietro valutazione dei titoli e dei curricula scientifici e didattici posseduti.

  Conseguentemente, le Università, con chiamata diretta, possono attingere dall'albo nazionale dei ricercatori dalla comprovata esperienza per l'assunzione dei ricercatori a tempo indeterminato con modalità da disciplinare con decreto dei Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 1o marzo 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, Fondo sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 632. (ex 41. 12.) Pagano.

COMMI 308-313 (VEDI ART. 42)

  Sopprimerlo.
1. 633. (ex 42. 41.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: anche in apprendistato;
   b) inserire, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono stipulate in modo da garantire la massima valorizzazione del percorso formativo attraverso la stretta attinenza tra le competenze acquisite e l'esperienza lavorativa da effettuare. Le medesime convenzioni prevedono che i periodi di apprendimento attraverso esperienze di lavoro si svolgano, per almeno il trenta per cento delle ore, presso i soggetti, individuati ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, parte della convenzione.
1. 634. (ex 42. 4.) Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le seguenti parole: anche in apprendistato;
   b) inserire, in fine, il seguente periodo: Le convenzioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 sono stipulate in modo da garantire la massima valorizzazione del percorso formativo attraverso la stretta attinenza tra le competenze acquisite e l'esperienza lavorativa da effettuare.
1. 635. (ex 42. 33.) Marzana, Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma l, secondo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto;
   b) al comma 1, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: L'esonero di cui al primo periodo spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca;
   c) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. all'articolo 1, comma 39, della legge n. 107 del 2015, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: »Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione”;
   d) sostituire la rubrica con la seguente: (Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato duale).
1. 636. (ex 42. 29.) Centemero, Palmieri, Alberto Giorgetti, Crimì.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al secondo periodo, sostituire le parole: entro sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro con le seguenti: soggetti a sei mesi dall'acquisizione del titolo di studio, in numero pari al massimo al numero di studenti ospitati in percorsi di alternanza scuola lavoro nell'anno scolastico in corso purché abbiano svolto;
   2) al secondo periodo, le parole: presso il medesimo datore di lavoro sono soppresse;
   3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero di cui al primo periodo spetta, inoltre, anche nel caso di assunzione di giovani che abbiano svolto periodi di apprendistato di ricerca entro sei mesi dalla conclusione del progetto di ricerca.

  Conseguentemente sostituire la rubrica con la seguente: Esonero contributivo per l'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato duale.
1. 637. (ex 42. 23.) Gelmini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: pari almeno al 30 per cento con le seguenti: pari almeno al 10 per cento nel 2017 e al 30 per cento nel 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019».
1. 638. (ex 42. 1.) Simonetti, Borghesi, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: L'esonero ai cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto solo a fronte di una certificata rispondenza tra le mansioni svolte dallo studente nell'ambito dei percorsi di alternanza di cui al presente comma e le esigenze formative alla base dei suddetti percorsi, stabilite in sede di progetto formativo con l'istituzione scolastica o universitaria di riferimento.
1. 639. (ex 42. 31.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, D'Uva, Di Benedetto, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i contratti di apprendistato stipulati successivamente alla medesima data, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: di 270 milioni di euro per l'anno 2017, 220 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 640. (ex 42. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:

”ART. 42-bis.
(Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori).

  1. La dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementata, per l'anno 2017, di 800 milioni di euro, nonché di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. A valere su quota parte delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di seconda fascia e di ricercatori per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022. Per le predette chiamate non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  «1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso».
1. 641. (ex 42. 03.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 314-317 (VEDI ART. 43)

  Sopprimerlo.
1. 642. (ex 43. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.
(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza).

  1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali e legalmente riconosciute che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali e non statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.
  3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

  Conseguentemente:
   a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   c) al comma 3 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   d) al comma 4 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   e) al comma 5 dell'articolo 45, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   f) al comma 9 dell'articolo 44, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   g) al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;.
1. 643. (ex 43. 3.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.
(Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza).

  1. Al fine di incentivare l'attività dei dipartimenti delle università statali e non statali che si caratterizzano per l'eccellenza nella qualità della ricerca e nella progettualità scientifica, organizzativa e didattica, nonché con riferimento alle finalità di ricerca di «Industria 4.0», nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un apposito Fondo, denominato «Fondo per il finanziamento dei dipartimenti universitari di eccellenza», con uno stanziamento di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato al finanziamento quinquennale dei dipartimenti di eccellenza delle università statali e non statali, come individuati e selezionati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44.
  3. La quota parte delle risorse di cui al comma 1 del presente articolo, eventualmente non utilizzata per le finalità di cui agli articoli 44 e 45, confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  4. Per le istituzioni universitarie statali ad ordinamento speciale, ai fini dell'applicazione degli articoli 44 e 45, il riferimento ai dipartimenti si intende sostituito dal riferimento alle classi.

  Conseguentemente:
   a) al primo periodo del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   b) alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   c) al comma 3 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   d) al comma 4 dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;
   e) al comma 5 dell'articolo 45, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   f) al comma 9 dell'articolo 44, dopo le parole: università statale aggiungere le seguenti: e non statale;
   g) al comma 11, secondo periodo, dell'articolo 44, dopo le parole: università statali aggiungere le seguenti: e non statali;.
1. 644. (ex 43. 10.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 43.

  1. L'assegnazione alle singole università delle quote del fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per ogni ateneo, esclusivamente sulla base dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
  2. Il Fondo di finanziamento ordinario di cui all'articolo 2 del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito con modificazioni dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è incrementato di 271 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 44 e 45.
1. 645. (ex 43. 8.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 inserire il seguente:
  1-bis. L'articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, è abrogato;.

  Conseguentemente all'articolo 44 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire il comma 1, lettera b) con il seguente: «b) cinque designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di sei membri indicata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN).»;
   b) sopprimere il comma 1, lettera c).
1. 646. (ex 43. 7.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

  Dopo il comma 4, aggiungere seguente:
  4-bis. All'articolo 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, i commi da 207 a 212 sono soppressi.
1. 647. (ex 43. 4.) Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Una quota parte pari al quaranta per cento dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo è riservato alle università la cui sede legale è in una delle regioni dell'Italia del Sud ed insulare. Una quota parte pari al cinque per cento è assegnata con priorità alle università ricadenti nell'aree colpite dal sisma per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale.
1. 648. (ex 43. 1.) Polverini.

  Dopo l'articolo 43 aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.
(Soppressione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 214 sono soppressi.
1. 649. (ex 43. 01.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 43, aggiungere il seguente:

ART. 43-bis.
(Elevazione della facoltà assunzionale nelle università statali di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato).

  1. All'articolo 1, comma 460 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b), le parole: «dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017»;
   b) alla lettera c) le parole: «dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti: «del 100 per cento a decorrere dall'anno 2017»;

  Conseguentemente, all'onere derivante dalla precedente disposizione pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede nel seguente modo:
   1) l'articolo 43 è soppresso;
   2) dopo l'articolo 41 aggiungere il seguente:

ART. 41-bis.
(Soppressione del Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i commi da 207 a 214 sono soppressi.
   3) dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 113).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate.
1. 650. (ex 43. 02.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 318-331 (VEDI ART. 44)

  Sopprimerlo.
1. 651. (ex 44. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   c) Sostituire la lettera b) con la seguente: ” b), cinque designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito di una rosa di sei membri indicata dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN);
   d) sopprimere la lettera c);
1. 652. (ex 44. 3.) D'Uva, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente.

COMMI 332-343 (VEDI ART. 45)

  Sopprimerlo.
1. 653. (ex 45. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera b), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 15 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, lettera c), sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 45 per cento.
1. 654. (ex 45. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Horizon 2020).

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma europeo per la ricerca «Horizon 2020» e per sostenere i processi di reclutamento a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementata di 1000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dall'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 655. (ex 45. 013.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Horizon 2020).

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma europeo per la ricerca «Horizon 2020» e per sostenere i processi di reclutamento a decorrere dall'anno 2017, la dotazione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537 è incrementata di 800 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68, aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 656. (ex 45. 010.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 45, aggiungere il seguente:

ART. 45-bis.
(Fondo spese di trasferta per le istituzioni scolastiche con più sedi).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione finanziaria di 3 milioni di euro annui destinato al rimborso forfetario delle spese di trasferta sostenute dai personale dirigenziale in servizio presso le istituzioni scolastiche con più sedi e da quello incaricato di reggenza.
  2. Il fondo è erogato alle istituzioni scolastiche con almeno una sede o un plesso secondari, in misura proporzionale ai parametro di complessità ottenuto moltiplicando il numero di alunni frequentanti ogni sede o un plesso per la distanza chilometrica, secondo il tragitto stradale più breve, tra la sede/plesso e la sede principale, sommando i prodotti parziali così ottenuti e dividendo poi tale somma per il numero di alunni frequentanti la sede principale.
  3. Il fondo è erogato anche alle istituzioni scolastiche date in reggenza, applicando il metodo di calcolo di cui al comma 2 ed aggiungendovi la distanza chilometrica, secondo il tragitto stradale più breve, tra la sede legale della istituzione in reggenza e la sede legale presso cui presta servizio il dirigente scolastico incaricato della reggenza.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la cifra: 300 con la seguente: 297.
1. 657. (ex 45. 017.) Centemero, Palmieri, Crimì.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.
(Libri di testo scuole primarie).

  1. Per gli anni 2017, 2018 e 2019 è stanziata la somma di 70 milioni di euro per ciascuna annualità, destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 le parole: di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: di 230 milioni di euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
1. 658. (ex 45. 021.) Gelmini.

  Dopo l'articolo 45, inserire il seguente:

ART. 45-bis.
(Istituti superiori di studi musicali).

  1. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;.
1. 659. (ex 45. 020.) Gelmini.

COMMI 344-347 (VEDI ART. 46)

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
1. 1328. (ex *46. 068.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
1. 1329. (ex *46. 034.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni esercita piena efficacia su tutto il territorio nazionale.
1. 1330. (ex *46. 073.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.
(Misure in favore del settore della pesca).

  1. Al comma 307 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Per l'anno 2016», sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2017»;
   b) le parole: «18 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «38 milioni».

  Conseguentemente:
   al titolo, aggiungere, in fine, le parole: E DELLA PESCA;
   all'articolo 81, al comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 280 milioni.
1. 660. (ex 46. 028.) Riccardo Gallo.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5,000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese della pesca di dispositivi volti a diminuire la cattura accessoria e per la realizzazione di progetti di ricerca finalizzati alla sperimentazione di dispositivi volti a diminuire la cattura accessoria.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa, nei limiti di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 4.
  4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del presente articolo ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  5. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti alla normativa comunitaria vigente in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente:
   al titolo, aggiungere in fine le parole: E DELLA PESCA;
   all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 661. (ex 46. 055.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo di garanzia con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle micro, piccole e medie imprese del settore agricolo e della pesca.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 662. (ex 46. 048.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito nello stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione finanziaria di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la promozione e la ricerca nel settore castanicolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 296,5 milioni.
1. 663. (ex 46. 07.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Per i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le aliquote di accisa relative al prodotto birra, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
   fino a 5.000 hl/anno: riduzione del 50 per cento;
   da 5.000 a 10.000 hl/anno: riduzione del 40 per cento;
   da 10.000 a 20.000 hl/anno: riduzione del 30 per cento;
   da 20.000 a 40.000 hl/anno: riduzione del 20 per cento;
   sopra i 40.000 hl/anno: riduzione del 10 per cento.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 664. (ex 46. 054.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Per i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, le aliquote di accisa relative al prodotto birra, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, sono rideterminate nelle seguenti misure:
   a decorrere dal 1 gennaio 2017: euro 2,70 per ettolitro e per grado-plato;
   a decorrere dal 1 gennaio 2018; euro 2,17 per ettolitro e per grado-plato.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 665. (ex 46. 035.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. Per la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti, così come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, l'accertamento dell'accisa viene effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico di prodotto finito.
1. 666. (ex 46. 042.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito presso lo stato di previsione del ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per interventi volti a promuovere ed incentivare la coltivazione del luppolo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 667. (ex 46. 043.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. All'articolo 1, comma 932, lettera b) della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire la parola: «32.000» con la seguente: «35.000».

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono definiti i criteri per l'assegnazione al settore ippico delle risorse derivanti dalla maggiorazione della base d'asta.
1. 668. (ex 46. 047.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. A decorrere dal 2017 sono esentate dall'imposta di registro, di bollo e catastale le transazioni tra privati, allorquando il soggetto compratore risulti iscritto, da almeno 5 anni, alla previdenza agricola come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale e il terreno oggetto della compravendita sia confinante al centro aziendale, inteso come il corpo fondiario più esteso della stessa.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 669. (ex 46. 038.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole sia superiore aggiungere le seguenti: al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero.
1. 670. (ex 46. 040.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito presso lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, finalizzato a sostenere la realizzazione di un piano proteico nazionale.

  Conseguentemente, all'articolo 811 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 671. (ex 46. 041.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo nazionale per i centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, destinato al funzionamento e alla conduzione dei centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientaliste riconosciute e dalle associazioni di volontariato.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 21 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 672. (ex 46. 051.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. A decorrere dall'anno 2017 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  4. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente articolo, il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 5.
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del presente articolo, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
1. 673. (ex 46. 056.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, un Fondo per il sostegno delle imprese agricole che fanno uso di prodotti fitosanitari consentiti in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento (CE) n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 297 milioni.
1. 674. (ex 46. 052.) Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.
(Consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato).

  1. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2017 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 15 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 220 milioni di euro.
1. 675. (ex 46. 065.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.
(Consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato).

  1. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2017 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 10 per cento.»

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 170 milioni di euro.
1. 676. (ex 46. 066.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  All'articolo 3, comma 3, terzo periodo, del decreto legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, aggiungere in fine le seguenti parole: ”, con vincolo di destinazione per l'importo pari a 15 milioni per la costituzione e lo svolgimento delle attività.

  Conseguentemente, al comma 2, dell'articolo 81, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 285 milioni di euro.
1. 677. (ex 46. 069.) Gianluca Pini.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  1. All'articolo 36 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 8-bis è soppresso.
1. 678. (ex 46. 050.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 46, aggiungere il seguente:

ART. 46-bis.

  Il comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986 è sostituito dal seguente:
  1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
   a) fino a 20,000 euro, 18,5 percento;
   b) oltre 20,000 euro e fino a 30.000 euro, 25,5 per cento;
   c) oltre 30,000 euro e fino a 60.000 euro, 33,5 per cento;
   d) oltre 60.000 euro e fino a 135,000 euro, 39,5 per cento;
   e) oltre 135.000 euro, 45,50 per cento.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi di banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'91.5 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'91.5 per cento del loro ammontare,»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91.5 per cento del loro ammontare.
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'91.5 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dai periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
1. 679. (ex 46. 049.) Gallinella, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 348-452 (VEDI ART. 47)

  Al comma 1, dopo le parole: l'accesso al credito delle famiglie inserire le seguenti: prioritariamente con basso reddito ISEE,.
1. 680. (ex 47. 5.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai benefici di cui al presente comma, possono accedere i nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
1. 681. (ex 47. 12.) Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: con delega in materia di politiche per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze inserire le seguenti: da emanarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
1. 682. (ex 47. 7.) Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. La gestione del Fondo è affidata direttamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che definisce gli adempimenti per l'erogazione del finanziamento e quelli relativi alla richiesta di ammissione al contributo del Fondo, le modalità di estinzione del debito nonché il tasso annuo effettivo globale, comprensivo di interessi, commissioni e spese di ogni genere, applicato al credito che non può superare il tasso effettivo globale medio rilevato per la categoria di operazioni risultante dall'ultima rilevazione trimestrale effettuata ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, moltiplicato per un coefficiente pari a 0,2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la disponibilità finanziaria e ammette il finanziamento al contributo.

  2-ter. La Banca o l'intermediario finanziario, accertata l'ammissione al contributo del Fondo, delibera sull'erogazione del finanziamento e provvede ad accreditare al beneficiario l'importo corrispondente in base alle modalità concordate con il gestore del Fondo.
  2-quater. In caso di inadempimento del beneficiario, la Banca/Intermediario, decorsi novanta giorni dalla data di scadenza della prima rata rimasta insoluta, avvia gli adempimenti previsti in caso di intervento della garanzia del Fondo.
1. 683. (ex 47. 6.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Dopo l'articolo 47 aggiungere il seguente:

ART. 47-bis.
(Aliquota IVA agevolata sui prodotti di prima necessità per l'infanzia).

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «41-quinquies) pannolini, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, omogeneizzati e prodotti alimentari, strumenti per l'allattamento, prodotti per l'igiene, carrozzine, passeggini, culle, lettini, seggioloni, seggiolini per automobili, girelli, destinati all'infanzia;».

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 684. (ex 47. 02.) Rampelli, Giorgia Meloni.

COMMI 353-354 (VEDI ART. 48)

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  «01. Al fine di contrastare il calo delle nascite e contribuire alle spese per la natalità delle famiglie a basso reddito, sono rimodulati gli importi dell'assegno di cui al comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'assegno già richiesto dal genitore italiano o comunitario, per ogni figlio nato o adottato tra il 1o gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, è raddoppiato qualora il nucleo familiare di appartenenza dei genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi dei citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 14.000 euro annui, e aumentato della metà qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi dei citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 21,000 euro annui.

  01-bis. L'INPS provvede ad erogare in un'unica soluzione, entro il 31 luglio del 2017, l'ulteriore somma spettante relativa agli assegni già erogati nel 2015 e nel 2016, fino a compensazione degli importi stabiliti dalle disposizioni di cui al presenta articolo, al genitore di cui al comma precedente che ha richiesto l'assegno secondo le modalità e i tempi di cui al comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190; per il 2017, provvede ad erogare le somme già aggiornate ai nuovi criteri stabiliti nel presente articolo. L'INPS provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcun onere aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato.
  01-ter. Le disposizioni del comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificate dal presente articolo, sono prorogate per l'anno 2018, per ogni figlio nato tra il 1o gennaio 2018 e il 31 dicembre 2018, secondo le stesse modalità e secondo i requisiti di condizione economica del nucleo familiare e condizione lavorativa dei genitori previsti dal comma 01.
  01-quater. Per la finalità dei commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.500 milioni di euro per il biennio 2017-2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze emana, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti, al fine di stabilire le modalità e i tempi di attuazione dei precedenti commi del presente articolo per la maggiorazione degli assegni, già richiesti, relativi agli anni 2015 e 2016, da effettuarsi nell'anno 2017, per l'erogazione degli assegni già richiesti relativi all'anno 2017, maggiorati secondo gli importi dei cui al comma 01, e per i nuovi assegni richiesti per i nati nell'anno 2018.
  01-quinquies. Al comma 125 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: »7.000 euro annui« sono sostituite dalle seguenti: »14.000 euro annui«;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: »Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, stabilito ai sensi del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, non superiore a 21.000 euro annui, l'importo dell'assegno di cui al primo periodo del presente comma è aumentato della metà«».

  Conseguentemente:
   dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  «18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.»;
   sostituire la rubrica con la seguente: «(Bonus bebé, premio alla nascita e congedo obbligatorio per il padre lavoratore)».
1. 685. (ex 48. 7.) Simonetti, Fedriga, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 49, sopprimere il comma 1;
   all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  «10-bis. A decorrere dall'anno 2017 sono stanziate risorse pari a 600 milioni per il 2017, 710 milioni per il 2018, 760 milioni per il 2019 e 790 milioni dal 2020, per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006,»;
   all'articolo 78, sopprimere il comma 2.
1. 686. (ex 48. 26.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai residenti in Italia da almeno 5 anni.
1. 687. (ex 48. 9.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari e ai cittadini extracomunitari che ai sensi dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, abbiano accumulato almeno 30 punti dopo la sottoscrizione dell'accordo di integrazione.
1. 688. (ex 48. 10.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: ai cittadini italiani e comunitari.
1. 689. (ex 48. 8.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il premio è riconosciuto ai genitori il cui valore dell'indicatore ISEE non superi i 25 mila euro e se l'ISEE è inferiore ai 7 mila euro il premio è raddoppiato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

«ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'91 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 91 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 91 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016».
1. 690. (ex 48. 22.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il premio di cui al presente comma, è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 20.000 euro annui.».
1. 691. (ex 48. 27.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, sostituire le parole: a, due giorni con le seguenti: a quindici giorni;
   b) sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

«ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 92 per cento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano solo per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.».
1. 692. (ex 48. 23.) Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In via sperimentale per l'anno 2017, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata del 10 per cento in presenza di tre o più figli,.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 693. (ex 48. 11.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:

«ART. 48-bis.
(Implementazione dei servizi socio-educativi nel territorio).

  1. Al fine di implementare il sistema territoriale dei servizi socio-educativi e sostenere le famiglie e la genitorialità, è applicata, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento in capo ai datori di lavoro del settore privato che, in convenzione, concedono l'utilizzo delle proprie strutture interne di accoglienza a carattere socio-educativo-ricreativo ai bambini di età compresa da 3 a 36 mesi figli di genitori residenti nella zona territoriale ove è ubicata l'azienda e di essa non dipendenti.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 è concessa altresì alle aziende che, in convenzione, estendono il proprio servizio di ristorazione alle scuole pre-primarie e primarie ubicate nella medesima zona territoriale dell'azienda medesima.
  3. Il beneficio di cui al presente articolo è riconosciuto, a domanda, nel limite di 2.900 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019, Qualora dal monitoraggio delle domande presentate e accolte emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, del numero di domande rispetto alle risorse finanziarie di cui al primo periodo del presente comma, il beneficio di cui al presente articolo è differito con criteri di priorità in ragione del rapporto territoriale natalità/siti aziendali.».

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data dei 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazioni e delle ricognizioni effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi ai fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dai 2017.»;
   c) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000,000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 694. (ex 48. 01.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 48 aggiungere il seguente:

«ART. 48-bis.

  1. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per la presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale è istituito un fondo denominato »misure di sostegno ai genitori separati«, la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 100 milioni di euro.
  2. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 2018, 2019. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
  3. Il piano straordinario di cui al comma 2 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei Centri di Assistenza e Centri Mediazione Familiari».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 695. (ex 48. 03.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

COMMI 355-357 (VEDI ART. 49)

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il buono di cui al presente comma, è riconosciuto ai nuclei familiari in condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 25.000 euro annui.
1. 696. (ex 49. 29.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire il terzo periodo, con il seguente: Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 330 milioni di euro per l'anno 2019 e 330 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017; – 56.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 30.000.000.
1. 697. (ex 49. 14). Gelmini.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: è riconosciuto inserire le seguenti: sulla base valore dell'indicatore ISEE dei beneficiari.
1. 698. (ex 49. 22.) Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, dopo il quinto periodo, aggiungere il seguente: L'attività di monitoraggio e le relazioni mensili di cui al precedente periodo sono pubblicate sul sito internet dell'INPS.
1. 699. (ex 49. 23.) Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, sesto periodo, sostituire le parole: non prende in esame ulteriori domande finalizzate ad usufruire del beneficio di cui al presente comma con le seguenti: prende in esame le domande dando priorità ai richiedenti con basso reddito.
1. 700. (ex 49. 24.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 701. (ex 49. 6.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
  1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo fino a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 702. (ex 49. 9.) Guidesi, Saltamartini, Rondini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017, Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 703. (ex 49. 7.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: nel limite di spesa di 40 milioni di euro con le seguenti: tenuto conto del valore dell'indicatore ISEE dei beneficiari, nel limite di spesa di 80 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000
   2019: – –------------
1. 704. (ex 49. 25.) Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Al comma 2, sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le parole: nel limite di spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: nel limite di spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 30.000.000.
1. 705. (ex 49. 16.) Gelmini.

  Al comma 2 sostituire le parole: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000:
   2019: – 80.000.000. .
1. 706. (ex 49. 15.) Gelmini.

  Al comma 3, sostituire le parole: è riconosciuto, nel limite di spesa di 10 milioni di euro con le seguenti: tenuto conto del valore dell'indicatore ISEE delle beneficiarie, nel limite di spesa di 20 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – –------------.
1. 707. (ex 49. 26.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto, Villarosa.

  Aggiungere, infine, i seguenti commi:
  3-bis. Per la realizzazione di un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio educativi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo denominato «potenziamento offerta dei servizi socio educativi», la cui dotazione per l'anno 2017 è pari a 200 milioni di euro.

  3-ter. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 200 milioni di euro per l'anno 2017. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei princìpi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
  3-quater. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 3-ter è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:
   a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;
   b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 708. (ex 49. 8.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. – (Credito di imposta colf, badanti, baby-sitter). – 1. Al fine di sostenere la genitorialità, a decorrere dal 2017, è attribuito un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a baby-sitter. Il credito spetta ai sostituti di imposta persone fisiche il cui nucleo familiare è composto da soggetti entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui. Il medesimo credito spetta altresì alle ragazze madri lavoratrici cittadine italiane o comunitarie, nonché a genitori legalmente o effettivamente separati entrambi lavoratori cittadini italiani o comunitari.

  2. Al fine di sostenere le spese per l'assistenza agli anziani, è attributo un credito di imposta annuale pari 960 euro per le spese relative a colf e badanti per i sostituiti di imposta cittadini italiani o comunitari con reddito complessivo di lavoro del nucleo familiare inferiore o pari a 30.000 euro lordi annui.
  3. I crediti di cui ai commi precedenti non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1o gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo.
  4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti hanno efficacia a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalle precedenti disposizioni, stimanti in 2.900 milioni di euro a decorrere dal 2016:
   a) il comma 2 dell'articolo 81 è soppresso;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   c) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 40.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 709. (ex 49. 01.) Saltamartini, Guidesi.

  Dopo l'articolo 49, aggiungere il seguente:

ART. 49-bis.
(Servizi socio-educativi per la prima infanzia).

  1. Al fine di consentire un effettivo ampliamento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia volto a garantire livelli più alti di utilizzo di detti servizi in termini di presa in carico degli utenti e ridurre le forti disparità territoriali nelle opportunità di accesso, per il triennio 2017-2019 nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro annui, quale contributo dello Stato per la realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, e il miglioramento e la messa in sicurezza di quelli esistenti.
  2. In sede di Conferenza unificata, sono individuate le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse fra Stato, regioni ed enti locali.
  3. Al fine di avviare i necessari adeguamenti di organico conseguenti alle previsioni di cui al comma 1, dall'anno 2017 si avviano le relative procedure concorsuali nel rispetto dell'attuale normativa in materia, per un limite massimo di 150 milioni di euro, prevedendo la possibilità di una riserva di posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale in servizio all'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 710. (ex 49. 05.) Carfagna, Milanato.

COMMI 358-361 (VEDI ART. 50)

  Al comma 1, dopo le parole: Al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche in materia di pari opportunità e non discriminazione aggiungere le seguenti: e al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità.
1. 711. (ex 50. 8.) Centemero.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
1. 712. (ex 50. 10.) Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Spadoni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni di euro con le seguenti: 30 milioni di euro, di cui 10 milioni di euro destinati al finanziamento delle attività dei centri antiviolenza di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119.
1. 713. (ex 50. 4.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 25 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 714. (ex 50. 7.) Carfagna, Milanato.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 24 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 24 milioni di euro per ciascuno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 276 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 715. (ex 50. 18.) Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 280 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 716. (ex *50. 17.) Galgano, Mucci, Menorello, Molea, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di sostenere le attività di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono destinati a favore del piano antiviolenza, dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui agli articoli 5 e 5-bis, del citato decreto-legge, 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019 del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità. A tal fine la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è incrementata di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 280 milioni di euro annui dal 2017 al 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 717. (ex *50. 13.) Galgano, Mucci, Roberta Agostini, Albanella, Blazina, Bruno Bossio, Carloni, Carocci, Cenni, Centemero, Cimbro, Coccia, Cominelli, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Iacono, Incerti, Iori, Locatelli, Patrizia Maestri, Malisani, Mannino, Mariani, Mariano, Martelli, Milanato, Miotto, Mongiello, Moretto, Pes, Petrenga, Pollastrini, Polverini, Quartapelle Procopio, Ricciatti, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Sereni, Simoni, Terrosi, Tidei, Valeria Valente, Vezzali, Villecco Calipari, Zampa, Stella Bianchi, Fabbri.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Sono destinati al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 93 del 2013, a decorrere dall'anno 2017, ulteriori 50 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 718. (ex 50. 9.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Spadoni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse del Fondo per le misure anti-tratta di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, sono aumentate nella misura di 20 milioni di euro in ragione d'anno.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 719. (ex 50. 11.) Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.
(Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico).

  1. Al fine di realizzare la piena integrazione e inclusione sociale dei soggetti affetti da autismo nell'ambito della vita familiare, speciale e nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, il «Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico», di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 50 milioni di euro a decorrere dal 2017. Il Fondo è destinato a stabilizzare e incrementare gli interventi nell'ambito del progetto individuale di persone autistiche, di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età.
  2. Il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che stabilisce criteri e modalità di accesso al Fondo prevede altresì:
   a) l'assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di un «budget personale di cura» annuale, con una componente fissa che contempli un ticket terapeutico mensile e una parte variabile correlata alle difficoltà della persona attraverso il quale si possa accedere e scegliere l'assistenza più idonea;
   b) la libertà di scelta al soggetto, se non minore o riconosciuto, incapace, del percorso, nel limite degli interventi accreditati nelle linee guida dell'Istituto superiore di sanità, assistenziale e abilitante a mezzo del ticket terapeutico;
   c) l'assegnazione su base distrettuale di contributi per la formazione di figure professionali idonee da coinvolgere nei percorsi educativi e di sostegno dei soggetti affetti da autismo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 720. (ex 50. 010.) Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nesci, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo, 50 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

  1. Al fine di assicurare ai Comuni il finanziamento per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 100 milioni di euro annui, a decorrere dal 2017.
  2. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, da approvare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario, sono stabiliti i criteri di accesso al Fondo da parte dei Comuni, nonché la ripartizione degli importi, e la tipologia di interventi che possono essere finanziati, con particolare riferimento al sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 721. (ex 50. 012.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 50, aggiungere il seguente:

ART. 50-bis.
(Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici).

  1. Al fine di sostenere gli orfani da crimini domestici, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, denominato «Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici», volto a favorire l'erogazione di borse di studio in favore degli orfani per crimini domestici, al finanziamento di iniziativa di orientamento, di formazione e di sostegno per l'inserimento dei medesimi nell'attività lavorativa, nonché alla copertura delle spese relative alla loro assistenza psicologica, farmaceutica e sanitaria.
  2. La dotazione del «Fondo di solidarietà in favore degli orfani per crimini domestici» è pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019. Con regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro del lavoro e delle politiche so ciali, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo e per l'accesso agli interventi finanziati con le sue risorse.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: 2.000.000;
   2018: 2.000.000;
   2019: 2.000.000.
1. 722. (ex 50. 024.) Carfagna, Milanato, Gullo.

COMMI 362-363 (VEDI ART. 51)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: 24 agosto 2016 aggiungere le seguenti: e del 26 e 30 ottobre 2016.
1. 723. (ex 51. 29.) Polverini.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: il beneficiario può anticipatamente cedere il proprio credito d'imposta spettante all'istituto bancario o altro soggetto finanziario che eroga il prestito.
1. 724. (ex 51. 27.) Polverini.

  Al comma 1, lettera a) aggiungere infine il seguente periodo: in caso di incapienza, il credito di imposta, in tutto o per la parte residua, è immediatamente monetizzato, anche in assenza di richiesta del beneficiario.
1. 725. (ex 51. 28.) Polverini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni di euro per l'anno 2018, di 350 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018, di 450 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 726. (ex 51. 44.) Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   ”b-bis) è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2017 da destinare a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici delle province di Perugia, Teramo, Ascoli Piceno, Macerata e Rieti. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Terni e 250 mila euro per la provincia di Rieti.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – ;
   2019: – .
1. 727. (ex 51. 62.) Galgano, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. 1. In relazione agli interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dalla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi delle delibere del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016 e del 31 ottobre 2016, di estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con delibera del 25 agosto 2016, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 e 30 ottobre 2016, e giorni seguenti, hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria è autorizzata:
   a) la spesa di 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione di un credito d'imposta maturato in relazione all'accesso a finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata nei termini e con le modalità dell'articolo 5 e seguenti del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189;
   b) la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 per la concessione di contributi per la ricostruzione degli edifici pubblici nei termini e con le modalità dell'articolo 14 e seguenti del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018, 500 milioni di euro per l'anno 2019 e 200 milioni di euro a decorrere dal 2020.
1. 728. (ex 51. 7.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la seguente parola: anche.
1. 729. (ex 51. 6.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di fronteggiare i primi interventi di messa in sicurezza e di ripristino delle strutture pubbliche e private nelle aree della Regione Lazio colpite dall'evento calamitoso del 6 novembre 2016, è concesso un contributo di cinque milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 730. (ex 51. 25.) Polverini.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Per la concessione di contributi integrativi fino al 100 per cento delle spese sostenute documentate per gli interventi finalizzati alla riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa diversi dall'abitazione principale, nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, il Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è incrementato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, da suddividere tra i Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base dei danni effettivamente verificatisi.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2017: – 70.000.000;
    2018: – 70.000.000;
    2019: – 70.000.000.
   alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
    2017: – 130.000.000;
    2018: – 130.000.000;
    2019: – 130.000.000.
1. 731. (ex 51. 5.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il pagamento delle rate relative ai finanziamenti di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 è sospeso fino alla completa erogazione dei contributi per la ricostruzione di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2018. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 732. (ex 51. 46.) Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il termine di cui al comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93 è prorogato al 31 dicembre 2017. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro.

  Conseguentemente alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni;
   2017: – 500.000;
   2018: – ;
   2019: – .
1. 733. (ex 51. 47.) Ferraresi, Dell'Orco, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Nei comuni dell'Italia centrale, colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto e ottobre 2016, è istituita la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. I lavoratori autonomi e le micro imprese localizzate nei comuni del cratere possono beneficiare, nei limiti complessivi di 100 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi dei reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca di cui al comma 1 nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca di cui al comma 1, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio dell'attività economica.

  2-ter. Le esenzioni di cui al comma 2-bis sono concesse esclusivamente per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e per quello successivo.
  2-quater. Nell'ambito delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, una quota pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 è destinata all'attuazione del presente articolo.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le priorità e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.

  Conseguentemente all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
1. 734. (ex 51. 52.) Ricciatti, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli anni 2017 e 2018, è istituito un fondo di 50 milioni annui per la concessione di una detrazione fiscale del 25 per cento delle opere di ricostruzione realizzate con finalità liberali nelle zone di Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo interessate da eventi sismici e riguardanti immobili di elevato valore storico-artistico o di utilità sociale. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono individuate le modalità, i limiti e i criteri per l'accesso alla detrazione.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 250 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 735. (ex 51. 61.) Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Nei territori peri quali è stato dichiarato lo stato di emergenza, in deroga al comma 5 dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, sono inclusi nei finanziamenti di cui al dell'articolo 111 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 anche le micro imprese e le piccole e medie imprese.
1. 736. (ex 51. 63.) Luigi Di Maio, Castelli, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
   2-bis. All'articolo 45, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99 le parole: «10 per cento» sono sostituite con le seguenti: «12 per cento».
   2-ter. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un apposito fondo alimentato dagli importi rivenienti dalle maggiorazioni di aliquota di cui al comma 31, destinato agli interventi per la riparazione, ricostruzione. e la ripresa economico e sociale dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 51 della presente legge.
   2-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per la ripartizione e l'accesso al Fondo.
1. 737. (ex 51. 64.) Nastri.

COMMI 364-372 (VEDI ART. 52)

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4.440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  2. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno e il Ministero della difesa, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con una dotazione di 4.000 milioni di euro per l'anno 2017 e di 4.450 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per le seguenti finalità:
   a) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dal 2018, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e pari a 300 milioni di euro annui, pari a 2.000 milioni di euro annui, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva relativa al triennio 2016-2018 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico;
   b) copertura, per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, pari a 750 milioni di euro annui, del finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 750 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 738. (ex 52. 71.) Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per il pubblico impiego sono complessivamente stanziati, per le finalità di cui ai commi 2 e 3, 4,440 milioni di euro per l'anno 2017 e 5.110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.600 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.600 milioni di euro per l'anno 2018 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 739. (ex 52. 72.) Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 1 sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni di euro a decorrere dal 2018. con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro per il 2017 e 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.480 milioni di euro per il 2017 e 2.930 milioni di euro a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Agli oneri derivanti dai commi precedenti si provvede mediante le risorse rinvenienti dall'applicazione di quanto previsto dal comma 2-ter.

  2-ter. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
1. 740. (ex 52. 104.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire le cifre: 1.920 e 2630 con le seguenti: 1921,2 e 2631,2.

  Conseguentemente al medesimo comma 1, lettera b) dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti:, per quest'ultimo anche con riguardo alle risorse da destinare all'assunzione in forma permanente del personale delle Unità cinofile che opera alla data di entrata in vigore della presente legge nel ruolo di personale discontinuo.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.200.000;
   2018: –1.200.000;
   2019: –1.200.000.
1. 741. (ex 52. 97.) Spadoni, Sibilia, Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le parole: 2.958,52 milioni di euro e le parole: 2.630 milioni di euro con le parole: 3.666,52 milioni di euro.

  Conseguentemente,
   a)
al comma 2, sostituire le parole: 1.480 milioni di euro con le parole: 2.518,52 milioni di euro e le parole: 1.930 milioni di euro con le parole: 2.968,52 milioni di euro.
   b) dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 17,5 per cento» sono sostituite con le parole: « 21,5 per cento», all'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « 5,5 per cento» sono sostituire con le parole: «9,5 per cento».
1. 742. (ex 52. 59.) Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 2.320 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.030 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2, alinea, sostituire le parole:
di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: di 1.880 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2.330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   b) al medesimo comma 2, lettera c), sostituire le parole: definizione nell'anno 2017 dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto con le seguenti: realizzazione del riallineamento delle carriere del personale delle forze di polizia, cui sono destinati 400 milioni di euro a decorrere dal 2017, garantendo anche la piena attuazione di quanto previsto e le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro per l'anno 2018 e 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 743. (ex 52. 25.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 2.630 milioni con le seguenti: 2.920 milioni di euro per l'anno 2017 e 3.630 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

«ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: »ai commi da 65 a 68« sono sostituite dalle seguenti: »ai commi 65 e 66«.

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: »Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 percento del loro ammontare«.
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.«;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: »Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3.Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016”.
1. 744. (ex 52. 13.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le seguenti: 2.220 milioni di euro e le parole: 2.630 milioni di euro con le seguenti: 2.930 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) definizione di una dotazione di 300 milioni di euro decorrere dall'anno 2017, quale finanziamento da destinare ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   All'articolo 81 sopprimere il secondo comma.
1. 745. (ex 52. 105.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1.920 milioni di euro con le seguenti: 2.080 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   a) al comma 3 sostituire le parole: 140 milioni di euro con le seguenti: 300 milioni di euro;
   b) all'articolo 81 sostituire le parole: 300 milioni di euro a decorrere dal 2017 con le seguenti: 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 746. (ex 52. 109.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:
  1-bis. Al comma 4 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
1. 747. (ex 52. 100.) Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in allineamento salariale con la media della contrattazione collettiva del settore privato, nel rispetto di quanto previsto dal primo capoverso della presente lettera e del precedente comma 1.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 748. (ex 52. 111.) Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, lettera a) dopo le parole: 30 marzo 2001, n. 165 aggiungere le seguenti: in allineamento salariale con la media della contrattazione collettiva del settore privato, nel rispetto di quanto previsto dal primo capoverso della presente lettera e del precedente comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b), dopo le parole: 30 luglio 1999, n. 300, aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.
1. 749. (ex 52. 57.) Polverini.

  Al comma 2, lettera a) sostituire le parole: e per i miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico con le seguenti: e per i miglioramenti economici del personale appartenente al comparto sicurezza e difesa.
1. 750. (ex 52. 32.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) gli oneri di cui alla lettera a) riferiti alla misura di cui all'articolo 1 comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono pari almeno a 800 milioni di euro annui.
1. 751. (ex 52. 82.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) gli oneri di cui alla lettera a) sono determinati in via prioritaria per l'applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 752. (ex 52. 86.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: Corpo nazionale dei vigili del fuoco inserire le seguenti: per questo ultimo attingendo in via prioritaria alle graduatorie dei concorsi in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge,.
1. 753. (ex 52. 96.) Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere le parole comprese tra: le agenzie e comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le parole comprese tra: nei limiti delle vacanze e 30 ottobre 2013, n. 125.
1. 754. (ex 52. 30.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: le agenzie, incluse aggiungere le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro,.

  Conseguentemente:
   all'articolo 74, dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) «all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
   all'articolo 81 sopprimere il secondo comma.
1. 755. (ex 52. 112.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b) dopo le parole: le agenzie incluse inserire le seguenti: le agenzie previste dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e.

  Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 756. (ex 52. 108.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di cui agli articoli, sopprimere la parola: 62,.
1. 757. (ex 52. 9.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), primo periodo, dopo le parole: agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 aggiungere le seguenti: e l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
1. 758. (ex 52. 139.) Librandi, Menorello.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere il seguente periodo: L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato vigenti al 31 dicembre 2016, relative alle amministrazioni pubbliche soggette alle limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1. 759. (ex 52. 93.) Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: legge 30 ottobre 2013, n. 125 aggiungere le seguenti:, attingendo in via prioritaria dalle graduatorie di vincitori ed idonei in corso di validità alla data del 31 dicembre 2016 e fino al loro completo esaurimento.
1. 760. (ex 52. 92.) Dieni, Nesci, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 761. (ex 52. 60.) Rampelli, Cirielli.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine, i seguenti periodi: Per il reclutamento di Carabinieri effettivi si utilizza in via prioritaria la graduatoria del concorso per l'arruolamento di 1552 Carabinieri effettivi pubblicata nell'anno 2010 vigente alla data di approvazione della presente legge. La validità della predetta graduatoria è prorogata al 31 dicembre 2018.
1. 762. (ex 52. 67.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2017 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale;
   b-ter) le Regioni e le province autonome, entro il 1o giugno 2017, sulla base del piano concernente il fabbisogno di personale predisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 541 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale tecnico professionale e infermieristico.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) al commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'92 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell 92 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 763. (ex 52. 14.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 2, dopo lettera b) inserire le seguenti:
   b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2018».
1. 764. (ex 52. 65.) Rampelli, Rizzetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera b) è autorizzato lo scorrimento sino ad esaurimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
   b-ter) all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite con le seguenti parole: «31 dicembre 2017».
1. 765. (ex 52. 61.) Rampelli, Cirielli.

  Al comma 2, sostituire la lettera c) con le seguenti:
   c) copertura, dall'anno 2017, dell'incremento del finanziamento previsto a legislazione vigente per garantire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera a), numeri 1) e 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, per una spesa pari a 500 milioni di euro annui;
   d) copertura, per il solo anno 2017, per una spesa pari a 500 milioni di euro, della proroga del contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, con la disciplina e le modalità ivi previste.

  Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:
  5-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 766. (ex 52. 73.) Vito, Gelmini, Centemero, Gregorio Fontana, Palmizio, Secco, Sisto.

  Al comma 2, lettera c) sostituire le parole: per il solo anno 2017 proroga del contributo con le seguenti: trasformazione in retribuzione aggiuntiva permanente del contributo.
1. 767. (ex 52. 29.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2 lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  All'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «Il medesimo contributo è riconosciuto, con la disciplina e le modalità previste dal presente comma, al personale della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di prevenzione e contrasto del terrorismo.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 200.000;
   2018: – ;
   2019: – .
1. 768. (ex 52. 141.) Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Al comma 2, dopo la lettera c) inserire la seguente:
   d) progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nel l'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
    a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
    b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
1. 769. (ex 52. 80.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2, inserire il seguente:
  2-bis. Ai fini della determinazione per l'anno 2017 e a decorrere dall'anno 2018, del finanziamento da destinare allo sblocco delle assunzioni per i Comparti della sicurezza e del soccorso pubblico, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. 3. Le modifiche introdotte dal commi I e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 770. (ex 52. 98.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo «La Buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione del l'istruzione scolastica» di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2017. Per le medesime finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, università e della ricerca un fondo con un'autonoma dotazione di 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, da destinare all'incremento dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 1, comma 63, della legge 13 luglio 2015. n. 107.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 53, con il seguente:

ART. 53.
(Personale della scuola).

  1. Ai fini di garantire prioritariamente, attraverso l'organico dell'autonomia, la stabilizzazione delle cattedre relative agli insegnamenti previsti dai vigenti ordinamenti, l'incremento della dotazione organica di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo, avviene nel limite di 20.000 posti comuni, anche mediante l'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili fino a formare cattedre o posti interi, e 5.000 posti di sostegno. La dotazione organica di cui all'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e l'organico di fatto dei posti di sostegno sono ridotti in pari misura.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 64 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti» e, al comma 114, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201». In attuazione di quanto disposto all'articolo 1, comma 5 della predetta legge e al fine di agevolare le operazioni di cui al presente articolo, l'amministrazione procede, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, all'unificazione, per grado di istruzione, dei codici meccanografici afferenti a ciascuna istituzione scolastica.
  3. Resta fermo quanto previsto dai regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, sulla formazione e costituzione delle classi e sull'utilizzo del personale, e con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, sulla razionalizzazione e sull'accorpamento delle classi di concorso, tenuto conto del mantenimento delle economie previste dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2008, n. 133.
  4. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 1, primo periodo, si fa fronte per quota parte con i risparmi di spesa derivanti dal medesimo comma I, secondo periodo, e per la restante parte con le risorse del fondo di cui all'articolo 52, comma 3, secondo periodo.
  5. Per l'anno scolastico 2017-2018 è effettuato un piano di mobilità territoriale e professionale, su quota parte dei posti vacanti e disponibili nell'organico di cui all'articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, inclusi quelli di cui al comma 1. Il piano è rivolto al personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015-2016, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  6. A decorrere dal piano di mobilità di cui al comma 5, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora iscritti in un ruolo regionale di cui all'articolo 1 comma 65 della predetta legge diverso da quello relativo alle graduatorie di cui agli articoli 400 e 401 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ove risultavano inseriti all'atto del l'assunzione hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente aderenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016.
  7. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i punteggi dei soggetti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi compresa la fascia aggiuntiva alle predette graduatorie di cui all'articolo 14, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011. n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relative alla scuola dell'infanzia e primaria sono rideterminate, per i soggetti in possesso della laurea in scienze della formazione primaria, con l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo per ogni credito formativo universitario acquisito nell'ambito del predetto corso di laurea abilitante pari a 0,2 punti e fino ad un massimo di 48 punti per ciascuna graduatoria. Le procedure di rideterminazione dei punteggi sono concluse al fine di approntare le graduatorie in tempo utile per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2017/2018 e per ciascuno degli anni scolastici successivi.
  8. All'articolo 1, comma 110, ultimo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le paiole: «titoli ed esami», sono aggiunte le seguenti: «banditi ai sensi del comma 114 del presente articolo».
  9. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016. n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
  10. All'articolo 1, comma 68, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo sono aggiunti i seguenti: ”Al fine di corrispondere al fabbisogno di personale docente delle Istituzioni scolastiche ed educative statali espresso nei Piani Triennali dell'Offerta formativa, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018. Nell'ambito della definizione triennale dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64, i posti per il potenziamento dell'offerta formativa di cui alla Tabella 1 allegata alla presente legge, possono essere ripartiti, con riferimento all'ammontare complessivo massimo per ciascun grado di istruzione e tipologia di posto, compresa la scuola dell'infanzia, in misura differente rispetto alla determinazione effettuata dalla predetta Tabella anche con riferimento alla distribuzione regionale; conseguentemente la distribuzione dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è effettuata, a decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, nell'ambito dei decreti di cui al comma 64 che provvedono pertanto alla distribuzione territoriale per ciascun grado di istruzione, inclusa la scuola dell'infanzia, e tipologia di posto. Restano ferme, in ogni caso, le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 95 anche con riferimento alla confluenza dei posti del potenziamento nell'organico dell'autonomia come definiti ai sensi del presente comma nonché l'assorbimento dei vincitori dei concorsi banditi ai sensi del comma 114.
1. 771. (ex 52. 81.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al reclutamento del personale, nel limite delle attuali dotazioni organiche, docente ed educativo della scuola dell'infanzia di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 772. (ex 52. 87.) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al recupero della riduzione di 2.020 unità di personale amministrativo tecnico e ausiliario della scuola effettuata con l'articolo 1, comma 334, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e al concorso ordinario e riservato per il reclutamento di 1.200 Direttori SGA a copertura dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto. Il fondo di cui al comma 2 è altresì finalizzato alla progressiva equiparazione, nel corso del triennio 2016-2018, del trattamento economico della dirigenza scolastica a quello degli altri profili dirigenziali presenti nell'area dell'istruzione e della ricerca di cui all'articolo 7 del contratto collettivo nazionale quadro sottoscritto il 13 luglio 2016 mediante:
   a) l'equiparazione della retribuzione di posizione fissa nonché della retribuzione accessoria complessiva;
   b) il finanziamento dell'incremento della retribuzione di risultato in caso di reggenza di una seconda istituzione scolastica.

  Conseguentemente:
   1) dopo il comma 3, inserire il seguente comma 3-bis:
  3-bis. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
   2) sopprimere il comma 4.
1. 773. (ex 52. 79.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 3 inserire il seguente:
  3-bis. Contestualmente all'istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è avviato un piano straordinario di immissioni in ruolo rivolto ai soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente della scuola dell'infanzia e primaria valevoli per il triennio 2014/17, subordinato ad un censimento che attesti l'effettiva consistenza numerica degli iscritti nella suddetta graduatoria e ad una revisione dei numeri minimi e massimi di alunni per classe nella scuola dell'infanzia di cui all'articolo 9 dei decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, è istituito un fondo con una autonoma dotazione di 300 milioni a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
1. 774. (ex 52. 83.) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, l'offerta formativa della scuola primaria è ampliata con l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione fisica mediante l'istituzione del docente di educazione fisica. Il reclutamento dei docenti di educazione fisica nella scuola primaria è disposto ai sensi del comma 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Ai fini dell'insegnamento di educazione fisica nella scuola primaria è da considerare titolo idoneo il possesso dell'abilitazione per le analoghe classi di concorso già istituite per la scuola secondaria di primo e secondo grado.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 86 inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 92 per cento«.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  5. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sui reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successiva a quello in corso al 31 dicembre 2016.»
1. 775. (ex 52. 88.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di euro 741.870 per l'anno 2017 e di euro 2.967.480 annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e, conseguentemente, assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1.

  4-ter. All'articolo 1, comma 375, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni» sono sostituite dalla seguenti: «239,2 milioni per l'anno 2017 e di euro 357 milioni».
1. 776. (ex 52. 101.) Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Le risorse indicate al comma 1 sono incrementate di 741.870 euro per l'anno 2017 e di 2.967.480 euro annui a decorrere dal 2018 per consentire all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo di bandire concorsi per titoli ed esami e conseguentemente assumere a tempo indeterminato fino a 60 dipendenti della terza area funzionale, posizione economica F1. È corrispondentemente ridotto il finanziamento di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125.
1. 777. (ex 52. 140.) Librandi, Menorello.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. Al fine di consentire la piena attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, nelle more del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro ed allo scopo di garantire il funzionamento dei servizi per l'impiego, le regioni o i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150, sono autorizzate per il triennio 2016-2018 a procedere ad assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato di personale non dirigenziale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali in corso di validità appartenenti agli enti di area vasta o dalle città metropolitane dalle quali siano già avvenute assunzioni peri profili richiesti nella medesima area territoriale o mediante procedure di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive a evidenza pubblica. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi pubblici per l'impiego delle Province. Tali procedure sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Il reclutamento è autorizzato sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da ANPAL e dall'articolazione territoriale dei servizi definita dalle Regioni nell'ambito delle risorse previste per il funzionamento delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150.

  5-ter. Ai fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane o i soggetti istituzionali competenti possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
   2) allarticolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 778. (ex 52. 113.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. La legge 22 dicembre 2011, n. 214, è così modificata: «All'articolo 6: al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: », vigili del fuoco« sono inserite le seguenti: »operatori di polizia locale”.
1. 779. (ex 52. 58.) Polverini.

  Dopo il comma 5 inserire il seguente:
  5-bis. La legge 22 dicembre 2011, n. 214 e così modificata «all'articolo 6, al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: », vigili del fuoco« sono inserite seguenti: »operatori di polizia locale«».

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
   2) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 780. (ex 52. 110.) Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti, relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni, è prorogata fino ai 31 dicembre 2018. In attuazione dell'articolo 4 comma 1 lettera d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, le graduatorie in corso di validità delle province sono trasferite agli enti subentranti nell'esercizio dei compiti e delle funzioni delle stesse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 100.
1. 781. (ex 52. 107.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applicano anche alle Agenzie pubbliche regionali. In caso di subentro nelle funzioni o delle competenze precedentemente in capo alle Province da parte di Regioni o Agenzie Regionali, ai fini della maturazione del triennio si computano anche i periodi di lavoro a tempo determinato svolti presso i servizi delle Province purché impiegati presso le medesime funzioni e svolti a seguito di procedure selettive ad evidenza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 782. (ex 52. 106.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario dell'indennità di rischio di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210, si applica l'aumento di un quinto del servizio di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977 n. 284, nei limiti previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 292 milioni.
1. 783. (ex 52. 94.) Sibilia, Spadoni, Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza degli ampliati compiti e delle scoperture d'organico, è autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 per l'assunzione di magistrati contabili, anche in deroga alla disciplina del turn over.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.800.000;
   2018: – 6.500.000;
   2019: – 6.500.000.
1. 784. (ex 52. 91.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Bonafede, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017 finalizzata all'incremento delle risorse destinate al Dipartimento della pubblica sicurezza per le esigenze connesse alla funzionalità del Servizio centrale di protezione e dei relativi nuclei operativi territoriali.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 785. (ex 52. 90.) Sarti, D'Uva, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il comma 236 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.

  Conseguentemente:
   1) all'articolo 81 al sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74, dopo il comma, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 786. (ex 52. 114.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 3 e seguenti dell'articolo 65 della presente legge, per le regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, per l'anno 2017, è disapplicato l'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208.
1. 787. (ex 52. 16.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 52, inserire ii seguente:

ART. 52-bis.
(Stabilizzazione Vigili del fuoco discontinui).

  1. Al fine di assicurare efficacia nell'espletamento dei propri compiti istituzionali e limitare le forme di lavoro precario, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è autorizzato all'indizione di una procedura di stabilizzazione, nel triennio 2017/2019, per l'assunzione a tempo indeterminato del personale volontario, di cui agli articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti iscritto da almeno due anni negli appositi elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, che abbia effettuato non meno di 120 giorni di servizio e senza limiti di età. Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e il sistema di selezione.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2017, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni Parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sopra il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 788. (ex 52. 023.) Rampelli, Rizzetto.

  Dopo l'articolo 52 aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.
(Personale dei Centri per l'Impiego).

  1. Per garantire la continuità dei servizi e assicurare il rafforzamento delle funzioni e dei compiti in materia di servizi per l'impiego e politiche attive del lavoro, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed Anpal nonché delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale da destinare ai centri per l'impiego, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  2. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi per l'impiego e valorizzare la professionalità acquisita dal personale impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, le regioni o i soggetti istituzionali preposti, sulla base del fabbisogno definito da Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da Anpal, del fabbisogno in relazione all'articolazione territoriale dei servizi definito dalle regioni e sulla base delle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015, possono, negli anni 2016-2017-2018, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, impiegato con contratto di lavoro a tempo determinato e con altre forme contrattuali atipiche che abbia svolto funzioni e compiti nelle materie di cui agli articoli 11 e 18 del decreto legislativo n. 150 del 2015 e che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, purché assunto con procedure selettive ad evidenza pubblica, nonché del personale inserito in idonee graduatorie di natura concorsuale esistenti a livello regionale, anche in attuazione dell'articolo 4, comma l, lettera d), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014, destinate alle assunzioni presso i sopracitati servizi nell'area territoriale interessata. A tal fine si computano, per la maturazione del triennio, anche i periodi di lavoro svolti presso i servizi per l'impiego pubblici delle province.
  3. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28.
  4. Le procedure di cui ai commi 1 e 2 sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over. Nelle more delle procedure del presente articolo, le regioni e i soggetti istituzionali definiti dalle convenzioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo n. 150 del 2015 possono stipulare fino al 31 dicembre 2018 contratti a tempo determinato con i lavoratori di cui al comma 2, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.

  Conseguentemente all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 789. (ex 52. 014.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:

ART. 52-bis.
(Indennità di vacanza contrattuale).

  1. Nelle more della piena applicazione dell'articolo 48, comma l, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennità di vacanza contrattuale del personale dipendente dell'amministrazione con decorrenza dal 1o gennaio 2017 è annualmente rivalutata sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo, nel limite massimo della disponibilità di 1.000 milioni di euro annui.
  2. Dalla decorrenza di cui al comma 1, l'articolo 9, comma 17-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come convertito dalla legge 30 luglio 2010, n, 122, e l'articolo 1, comma 452, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono abrogati.
  3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione del comma l, si provvede con le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    1) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    2) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;
   b) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare.»;
    2) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».

  4. Le eventuali economie derivanti dall'incremento delle risorse disponibili sono destinate all'incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per il finanziamento di politiche attive del lavoro di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 150 del 2015.
1. 790. (ex 52. 017.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 373-376 (VEDI ART. 53)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2016/2017, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.

  1-ter. L'opzione di cui al comma 1-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto o tra Istituti, da formarsi anche con gli spezzoni diversi compatibili tra loro, individuati nella quota prevista dal comma 1, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
1. 791. (ex 53. 56.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, in sede di prima applicazione dell'accorpamento degli spezzoni di orario, di cui al comma 1 del presente articolo, è avviata, in via straordinaria, una procedura di mobilità di carattere triennale e graduale, sui posti dell'organico dell'autonomia, come incrementato dalle disposizioni contenute nella presente legge, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati assunti in ruolo entro l'anno scolastico 2015/16, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016.

  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 792. (ex 53. 55.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi, Murgia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016».

  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 793. (ex 53. 50.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di valorizzare l'intervento finanziario e l'incremento di posti di cui all'articolo 52, comma 3, le risorse per l'organico dell'autonomia ivi previste sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Miur.
1. 794. (ex 53. 57.) Centemero, Prestigiacomo, Occhiuto, Palmieri.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di consolidare la continuità didattica nei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del comma 2, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza, con priorità per i soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2015/2016».

  1-ter. I criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1-bis sono disciplinati con apposita sessione contrattuale, nel rispetto della normativa vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 795. (ex 53. 40.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Prestigiacomo, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
1. 796. (ex 53. 52.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. In ragione dell'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1 del presente articolo, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 15 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse di un numero di aspiranti che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
1. 797. (ex 53. 31.) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai fini di procedere alle immissioni in ruolo conseguenti all'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui al comma 1, le graduatorie del concorso bandito con decreti direttoriali 23 febbraio 2016, n. 105, n. 106 e n. 107, in deroga all'articolo 400, comma 19 del Testo Unico, sono, ove non sufficientemente capienti, integrate, di anno in anno e sino al termine della vigenza triennale delle graduatorie stesse, di un numero di aspiranti, che abbiano superato le prove della relativa procedura concorsuale, pari alla necessità di copertura di posti vacanti e disponibili, assegnati dalle facoltà assunzionali, da riservare alle procedure concorsuali ai sensi della normativa vigente.
1. 798. (ex 53. 37.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. L'incremento della dotazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 52, comma 3, è altresì finalizzato ad avviare un piano straordinario di potenziamento e ampliamento del tempo pieno nella scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione nelle regioni del Sud Italia, provvedendo a dotare tutti gli istituti scolastici interessati del numero dei docenti e delle strutture necessarie per le attività di studio, ricerca, sportive, di informatica. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sentita la Conferenza Unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma, da attuarsi senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 799. (ex 53. 53.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Murgia.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai fini della copertura dei posti dell'organico dell'autonomia, come rideterminati ai sensi del presente articolo, all'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, i docenti assunti in ruolo a seguito delle fasi b) e c) del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 95, ove iscritti in un ruolo regionale di cui al comma 65 diverso da quello relativo alle graduatorie di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/1994 ove risultavano inseriti all'atto dell'assunzione, anche in deroga al vincolo triennale, hanno la precedenza nelle procedure di mobilità finalizzate al rientro nelle regioni di precedente afferenza».
1. 800. (ex 53. 54.) Centemero, Occhiuto, Prestigiacomo, Palmieri, Murgia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. All'articolo 1, comma 114 della Legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi i posti relativi alle classi di concorso di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 prive di corrispondenza con le precedenti classi di concorso ovvero di nuova istituzione, fermo restando il limite alle dotazioni organiche di cui al comma 201».
1. 801. (ex 53. 36.) Centemero, Occhiuto, Palmieri, Crimi.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un fondo per i pagamenti in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali aventi ad oggetto il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata ricostruzione completa di carriera avvenuta in applicazione del comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con la dotazione di euro 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2. Al fine di garantire il diritto alla ricostruzione di carriera per intero ai futuri immessi in ruolo, al comma 1 dell'articolo 485 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole da: «per i primi quattro anni» fino alla fine del periodo: «sono soppresse».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parola: 300 con la seguente: 250.
1. 802. (ex 53. 016.) Brugnerotto, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia, Marzana, D'Uva, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Le Regioni e gli Enti Locali per i quali sia stata accertata da parte dei competenti organi di vigilanza una irregolare modalità di costituzione dei fondi per il finanziamento del salario accessorio erogato al proprio personale nel corso degli esercizi finanziari 2006-2015, possono adottare misure correttive, oltre a quelle già previste dall'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, tali da ripristinare l'esatto importo destinato a finanziare tale fondo per ciascuno degli anni considerati.
  2. In ogni caso si considerano sanate le eventuali irregolarità quando la spesa sostenuta per la contrattazione decentrata nell'esercizio considerato risulti contenuta nei limiti del 30 per cento della spesa complessiva per il personale considerando separatamente l'area dirigenziale da quella del comparto.
  3. Le risorse per la contrattazione decentrata non impegnate e non spese nel corso degli esercizi finanziari di cui al comma 1, possono essere considerate economie di gestione e riattribuite ad esercizi finanziari successivi per le medesime finalità di finanziamento del fondo per la contrattazione decentrata.
1. 803. (ex 53. 020.) Airaudo, Placido, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Dopo il comma 228-quinques dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:
  228-sexies. Gli enti e le istituzioni locali nel triennio 2016 – 2019 possono indire procedure di corso – concorso, in ossequio ai propri ordinamenti, basate su criteri selettivi per il personale degli asili nido e delle scuole dell'infanzia comunali che, inserito in graduatorie per soli titoli, abbia maturato almeno 150 giorni di servizio all'interno della stessa amministrazione.

  228-septies. Il Governo, le Regioni, le Autonomie Locali e le Istituzioni Locali in virtù dei principi di sussidiarietà garantiscono adeguati servizi pubblici per l'infanzia in ossequio ai vigenti accordi assunti in sede internazionale potenziando i propri servizi ed integrando le dotazioni organiche del personale.
  228-opties. Fino all'esercizio finanziario 2019 compreso la spesa sostenuta dalle amministrazioni ed istituzioni locali per asili nido e scuole dell'infanzia deve intendersi esclusa dal patto di stabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il secondo periodo.
1. 804. (ex 53. 021.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.
(Organico di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104).

  1. Il comma 75 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n.107 è sostituito come segue: ”L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dal l'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'onere derivante dalla presente disposizione è pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017 e 900 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 68 aggiungere il seguente:

ART. 68-bis.
(Sterilizzazione dell'incremento dell'aliquota IRES).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
1. 805. (ex 53. 024.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.
(Piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole di ogni ordine e grado).

  1. Dopo l'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, a. 107, aggiungere i seguenti:
  108-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, al fine di procedere ad un complessivo processo di riforma del reclutamento del personale scolastico e di eliminare le cause determinanti la formazione di precariato, il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca predispone a partire dall'anno scolastico 2017-2018, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, un Piano pluriennale di assunzioni per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, delle istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, che preveda anche la sostituzione integrale e costante del turn over mediante assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario di ogni ordine e grado, anche in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

  108-ter. Il Piano pluriennale di assunzioni di cui al precedente comma 108-bis, oltre ad incidere sui processi di formazione dei precariato passati e futuri, è volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
   a) ripristino della facoltà assunzionale di personale a tempo indeterminato nella misura del cento per cento della spesa relativa al personale cessato nell'anno precedente, in considerazione dell'avvenuta stabilizzazione dell'andamento demografico italiano;
   b) riduzione dell'attuale divario anagrafico tra docente e discente, anche al fine di promuovere il pieno sviluppo delle potenzialità innovative della didattica;
   c) ridefinizione della formazione delle classi e riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra alunni e docenti, in modo da configurare un numero di alunni per classe non superiore a 20, anche in considerazione della presenza di alunni disabili o stranieri;
   d) rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno in deroga al limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge, 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, in modo da garantire la presenza di tutti i docenti di sostegno necessari al progetto didattico, nonché l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal medesimo progetto, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna disabili, se necessario; la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di sostegno garantisce altresì l'inserimento di un solo alunno o alunna disabile per classe nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare, e di un massimo di due alunne o alunni disabili nelle classi successive delle medesime scuole e nelle classi della scuola secondari di primo e secondo grado;
   e) elevazione dell'obbligo formativo fino al completamento dell'intero ciclo delle scuole secondarie superiori di secondo grado;
   f) ridefinizione dell'offerta didattica e formativa, al fine di consentire il pieno sviluppo della personalità degli individui attraverso la definizione di programmi didattici innovativi e di contrasto a fenomeni di dispersione scolastica, disagio sociale e analfabetismo, garantendo dotazioni aggiuntive di personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario, attraverso:
    1. L'elaborazione e realizzazione di un programma di interventi e misure volte al contrasto dell'analfabetismo di ritorno, nonché del più generale svuotamento e declino delle competenze;
    2. La reintroduzione e il potenziamento dell'insegnamento della Storia dell'arte, in particolare nelle scuole dell'istruzione secondaria;
    3. L'alfabetizzazione nella lingua italiana e l'inclusione linguistica e culturale degli alunni e delle alunne migranti, determinata in misura di almeno un docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un docente ogni venti alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che risiedono in Italia da meno di tre anni;
    4. Il potenziamento delle discipline storico-filosofiche, anche al fine di promuovere lo sviluppo della riflessione etica, del senso critico e dell'educazione civica, nonché di diffondere la consapevolezza nei confronti dei principi e dei valori costituzionali;
    5. La promozione di modelli culturali e comportamentali inclusivi, consapevoli e sostenibili attraverso l'introduzione di materie di insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale, l'educazione alimentare, nonché attraverso il potenziamento degli insegnamenti di Diritto ed Economia.

  108-quater. Al Piano pluriennale di assunzione si provvede nei limiti delle risorse annualmente disponibili del «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico» di cui al successivo comma 108-quinquies, e secondo le seguenti modalità:
   a) mediante la copertura per il 50 per cento dei posti disponibili e vacanti assegnabili annualmente, attingendo dalle graduatorie di merito dei concorsi pubblici per titoli ed esami a posti e cattedre ai sensi della normativa vigente;
   b) mediante la copertura per restante il 50 per cento dei posti disponibili attingendo dalle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 399 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni, aggiornate ed integrate con l'inserimento del personale docente precario in possesso dei seguenti requisiti:
    1. Essere risultato vincitore di concorsi precedenti;
    2. Essere risultato idoneo al concorso indetto con decreto ministeriale n. 82 del 24 settembre 2012;
    3. Risultare inserito nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunto nell'anno scolastico 2016/2017;
    4. Essere abilitato mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo;
    5. Aver svolto servizio pregresso a tempo determinato per almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma;
    6. Essere munito di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002;
    7. Aver insegnato presso le scuole per l'infanzia;
   c) mediante la copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

  108-quinquies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 108-bis a 108-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il «Fondo per il finanziamento del piano pluriennale di assunzioni del personale scolastico», di seguito denominato «Fondo», al quale affluiscono le maggiori entrate derivanti dalle previsioni di cui ai successivi commi da 108-sexies a 108-undecies accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per essere riassegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e la ricerca che le destinerà, nel limite delle stesse, alle finalità di cui ai precedenti commi 108-bis e 108-ter.
  108-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è soppresso.
  108-septies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1. Sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) Le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3. Le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1. Le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro»;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  108-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma precedente.
  108-nonies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2016:
  48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  108-decies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  108-undecies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  108-duodecies. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma 108-bis, i limiti d'impegno finanziario di cui al successivo comma 201 si intendono rideterminati sulla base dei maggiori introiti derivanti dalle previsioni di cui ai precedenti commi da 108-sexies a 108-undecies.
1. 806. (ex 53. 023.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Fava, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53 aggiungere il seguente:

«ART. 53-bis.

  1. Per il triennio 2017-2019 il Governo, le Regioni e le Autonomie Locali predispongono un piano nazionale straordinario di assunzioni finalizzato al potenziamento dell'offerta di pubblici servizi con particolare riguardo per quelli relativi ai seguenti settori:
   a) servizi tecnici con particolare riguardo per la messa in sicurezza del patrimonio pubblico;
   b) servizi alla persona con particolare riguardo per quelli sanitari;
   c) servizi di mobilità;
   d) servizi informatici;
   e) servizi culturali;
   f) servizi sociali ed educativi;
   g) servizi di controllo e vigilanza del territorio (ambiente, patrimonio boschivo, manutenzione idrogeologica, etc.);
   h) ricerca.

  2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 52 della presente legge per il triennio 2017-2019 le amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 165 del 31 marzo 2001 possono assumere nei limiti delle proprie risorse economiche e, purché la spesa per il personale risulti inferiore al 30 per cento della spesa corrente sulla base di certificazione dell'organo di revisione finanziaria o analogo organismo di controllo interno.
  3. È indetta una specifica procedura di corso – concorso su base regionale all'interno del quale sia previsto un trimestre di affiancamento finanziato con specifiche risorse del Fondo Sociale Europeo e di analoghi finanziamenti di derivazione europea. I bandi di accesso al corso – concorso di cui al periodo precedente sono predisposti a cura della Scuola Nazionale della Pubblica Amministrazione.
  4. Nel corso del triennio 2017-2019 tutte le amministrazioni pubbliche effettuano una ricognizione in ordine ai requisiti curriculari del proprio personale al fine di porre in essere adeguate misure di valorizzazione tenendo conto del potenziale esprimibile da ciascun dipendente ed il possesso di specifici requisiti di studio, di servizio, nonché il superamento di concorsi pubblici e/o riservati».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81 sopprimere il secondo comma
1. 807. (ex 53. 022.) Placido, Airaudo, Martelli, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
1. 808. (ex 53. 027.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 53, aggiungere il seguente:

ART. 53-bis.

  1. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ove esistenti e disponibili sono sostituite dalle seguenti: ovvero di altre amministrazioni pubbliche. Gli eventuali risparmi di spesa realizzati in attuazione del periodo precedente sono versati al bilancio dello Stato.
1. 809. (ex 53. 029.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 377 (VEDI ART. 54)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e alle ulteriori esigenze sino a: vertice G7.
1. 810. (ex 54. 4.) Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: 7.050 unità con le seguenti 10.000;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 3500 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3 comma 2 decreto-legge 10 dicembre 2013 n. 136 convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014 n. 6;

  Conseguentemente, al medesimo articolo sostituire le parole: euro 123.000.000 con le seguenti: euro 174.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017: – 20.000.000 euro;
  2018: – 20.000.000 euro;
  2019: – 20.000.000 euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 811. (ex 54. 14.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono specificatamente indicate le unità di personale giornalmente impegnate nel territorio della «terra dei fuochi», unitamente ai compiti svolti.
1. 812. (ex 54. 13.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, aggiungere il seguente:

ART. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative).

  All'articolo 208, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) in misura non inferiore ad un quarto della quota, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.

  Conseguentemente, alla lettera c) del medesimo comma, sopprimere le parole: a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «300 milioni» con le seguenti: «200 milioni».
1. 813. (ex 54. 01.) Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

ART. 54-bis.
(Norme previdenziali e assicurative per i corpi di polizia locale).

  1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11 si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.
  2. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 11, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87 aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 95 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 92 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 95 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 814. (ex 54. 04.) Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 54, inserire il seguente:

ART. 54-bis.
(Equo indennizzo per causa di servizio per i corpi di polizia locale).

  Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è stanziata la somma di 1.500.000 euro da destinarsi al personale appartenente alla polizia provinciale e municipale della misura dell'equo indennizzo disposta dall'articolo 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»,.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000;
   2019: – 1.500.000.
1. 815. (ex 54. 03.) Lombardi, L'Abbate, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 378 (VEDI ART. 55)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 55-bis.
(Fondo volo).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilita ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è abrogato, al fine di sostenere le ragioni di sviluppo del trasporto aereo, incrementare i flussi turistici e ridurre gli oneri a carico dei passeggeri.
  2. Al fine di consentire al sistema aeroportuale regionale una ulteriore maggiore capacità di sviluppo del traffico e consentire un diritto alla mobilità strutturale, a decorrere dal 1o gennaio 2017 le disposizioni relative alle addizionali comunali sui diritti di imbarco per gli aeroporti con traffico annuo inferiore a 1 milione di passeggeri di cui al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al comma 2 dell'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito con modificazioni nella legge 31 marzo 2005, n. 43, al comma 1328 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 5-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito con modificazioni nella legge 27 ottobre 2008, n. 166 e, al comma 75 dell'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogate.
  3. Al ristoro della diminuzione di entrate derivante all'INPS dai commi 1 e 2 provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 197 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 287 milioni.
1. 816. (ex 55. 1.) Melilla, Marcon, Scotto, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 379-380 (VEDI ART. 56)

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2017, a micro interventi per la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016. Il contributo, ripartito in misura proporzionale al numero di abitanti dei comuni interessati, è pari a 1 milione di euro per la provincia di Perugia, 500 mila euro per la provincia di Teramo, 400 mila euro per la provincia di Ascoli Piceno, 500 mila euro per la provincia di Macerata, 350 per la provincia di Temi e 250 mila euro per la provincia di Rieti.
1. 817. (ex 56. 8.) Galgano, Menorello, Librandi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 113, aggiungere i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, Università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.

  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113 bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2017 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 775).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed ai 6,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del Super Enalotto.
1. 818. (ex 56. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMA 381 (VEDI ART. 57)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 74, comma 9, sostituire le parole: 20 milioni, con le seguenti: 65 milioni.
1. 819. (ex 57. 6.) Sibilia, Spadoni, Manlio Di Stefano, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: 45 milioni di euro, con le seguenti: 43 milioni di euro.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente, missione 1, (sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente – 18) programma 1.6 (tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino – 18.13), apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 2.000.000;
   CS: + 2.000.000.

  2018:
   CP: –;
   CS: –.

  2019:
   CP: –;
   CS: –.
1. 820. (ex 57. 2.) Terzoni, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il vertice dovrà svolgersi in uno dei comuni colpiti dagli eventi del 24 agosto e del 30 ottobre 2016.
1. 821. (ex 57. 1.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, una quota del fondo di cui al comma 1 può essere destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
1. 822. (ex 57. 3.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  2. Una quota non inferiore al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è destinata al finanziamento di interventi non strutturali contro il dissesto idrogeologico e la difesa del suolo.
1. 823. (ex 57. 4.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 382-396 (VEDI ART. 58)

  Sostituire i commi 4, 5, 6, 7 e 8 con il seguente:
  4. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio Sanitario Nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
1. 824. (ex 58. 39.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 9.
1. 825. (ex *58. 40.) Nesci, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 9.
1. 826. (ex *58. 9.) Rondini.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Il Ministero della salute rende pubblico sul proprio sito istituzionale, entro e noti oltre il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco delle aziende ospedaliere (AO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU), degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o degli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, che per l'anno antecedente presentano una o entrambe le condizioni di cui all'articolo 1, comma 524, lettere a) e b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e che ai sensi dell'articolo 1 commi 528 e 529 della medesima legge sono sottoposti a piani di rientro contenenti misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati. Per le finalità del presente comma le Regioni comunicano al Ministero della salute, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno, l'elenco degli enti risultante dagli adempimenti di cui all'articolo 1 commi 524 e 525 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 827. (ex 58. 41.) Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 9, sostituire le parole: 5 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 5 milioni di euro con le seguenti: all'8 per cento dei suddetti ricavi o, in valore assoluto, pari ad almeno 8 milioni di euro.
1. 828. (ex 58. 10.) Rondini.

  Al comma 10, sostituire le parole: 113.000 milioni, 114.000 milioni, 115.000 milioni rispettivamente con le seguenti: 115.000 milioni, 116.000 milioni, 117.000 milioni.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, all'articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  36-quinquies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
   b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 829. (ex 58. 58.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: 113.000 milioni con le seguenti: 113.063 milioni e le parole: 114.000 milioni con le seguenti: 114.998 milioni.

  Conseguentemente:
   al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 237 milioni per l'anno 2017 e di 300 milioni di euro a decorrere dal 2018.
   dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, il 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere per il solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il solo periodo dell'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.
1. 830. (ex 58. 42.) Lorefice, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. A decorrere dall'anno 2017, sono stanziati 1.000 milioni di euro, per le finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5, 12 e 13.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, apportare le seguenti modificazioni:
    1) al comma 4, sopprimere il secondo periodo;
    2) al comma 12, primo periodo, sostituire le parole: «nell'ambito del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione,» con le parole: «nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11, sono stanziate risorse»;
    3) al comma 13, sostituire dalle parole: «Nel rispetto di quanto previsto», fino alle parole: «è prevista una specifica finalizzazione,» con le parole: «Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 58, comma 11, sono stanziate risorse».
   b) all'articolo 74, dopo il comma 36, sono aggiunti i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  6-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    b) all'articolo 1, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
   c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 831. (ex 58. 53.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. A decorrere dall'anno 2017 una ulteriore quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10, pari a 1.000 milioni di euro, è destinata alle finalità di cui all'articolo 59, commi 4, 5 e 12 e quanto non impiegato per le finalità indicate confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 832. (ex 58. 43.) Silvia Giordano, Grillo, Nesci, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, al comma 13, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 500 milioni a decorrere dal 2018.
   b) all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
   c) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 833. (ex 58. 55.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 11, sostituire le parole: commi 4, 5, 12 e 13 con le seguenti: commi 4, 5 e 12.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 59, al comma 13, sostituire le parole da: Nel rispetto di quanto previsto fino a: dall'anno 2018 con le seguenti: Sono stanziati 300 milioni per il 2017 e 300 milioni a decorrere dal 2018.
   b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 834. (ex 58. 56.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 11, dopo le parole: 4, 5, 12 e 13 aggiungere le seguenti: e quanto non impiegato per le finalità indicate confluisce nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi del comma 10.
1. 835. (ex 58. 44.) Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, sostituire le parole: 5, 12 e 13 con le seguenti: 10 e 11.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 59 con il seguente:

ART. 59.

  1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 21, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2016 n. 160, e di quanto convenuto nell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, al governo del settore farmaceutico si applicano i commi da 2 a 9.
  2. Il tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti a. 113/CSR), composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni e di AFFA, tenuto conto dell'andamento della spesa farmaceutica dell'anno 2016, predispone entro il 30 gennaio 2017 la revisione delle norme relative il governo della spesa farmaceutica, ivi incluse quelle relative al meccanismo di pay-back. La proposta deve essere oggetto di apposito accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 15 febbraio 2017. I rappresentanti dell'AIFA di cui al periodo precedente devono contemplare oltre che la presenza del direttore generale anche quella di rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto. Fanno parte del tavolo di lavoro anche 2 rappresentanti dell'istituto Superiore di Sanità.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute il fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è incrementato di 1 miliardo. Tali incrementi sono finanziati per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 219, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58 comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  4. Per gli effetti dell'incremento del fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti ira lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR), deve stabilire i criteri di classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi. Per garantire un equo e omogeneo accesso dei pazienti ai trattamenti innovativi l'AIFA mette a disposizione le valutazioni di HTA secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 588 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. I criteri individuati dal tavolo di cui al periodo precedente devono essere adottati entro il 31 marzo 2017 con determinazione del direttore generale dell'AIFA. Con la medesima determinazione sono definite le modalità per la valutazione degli effetti dei predetti farmaci ai fini della permanenza del requisito di innovatività e le modalità per l'eventuale riduzione di prezzo di rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale. Nelle more dell'adozione della determinazione di cui al presente comma e comunque, entro e non oltre il 31 marzo 2017, i fermaci innovativi e i farmaci oncologici innovativi validi ai fini della presente procedura sono quelli attualmente individuati dall'AIFA.
  5. Il requisito di innovatività permane per un periodo massimo di 36 mesi.
  6. I farmaci di cui al comma 4 sono soggetti a monitoraggio dei registri AIFA nel rispetto di quanto predisposto al comma 22 dell'articolo 21 del decreto legge 24 giugno 2016 n. 113, convertito in legge con la legge 7 agosto 2016 n. 160.
  7. Le somme del fondo di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 sono versate in favore delle regioni in proporzione alla spesa sostenuta dalle regioni medesime per l'acquisto dei medicinali innovativi secondo le modalità individuate, entro il 31 marzo 2017, dal tavolo di lavoro istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR). Le modalità individuate dal tavolo di cui al periodo precedente sono sancite con apposito decreto dei Ministero della salute d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  8. Alla lettera a) comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 2007 n. 159, convertito con modificazioni dalla legge 29 novembre 2007 n. 222 e successive modificazioni e integrazioni il numero: «300.000.000» è sostituito con il seguente: «150.000.000».
  9. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente: «11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dall'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, sono aggiunte in fine le seguenti parole: »di almeno il 30 per cento”.

  10. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017, 127 milioni di euro per il 2018 e 186 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei vaccini ricompresi nel Nuovo Piano Nazionale Vaccini (NPNV) nonché per la realizzazione di un sistema informatizzato univoco nazionale per la risoluzione delle difformità nella rilevazione statistica e di certificazione, di cui all'intesa sancita in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 7 settembre 2016 (Rep. Atti n. 157/CSR). Le somme di cui al presente comma sono ripartite a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
  11. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale è prevista una specifica finalizzazione, pari a 75 milioni di euro per il 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, per il concorso al rimborso alle regioni per gli oneri derivanti dai processi di assunzione e stabilizzazione del personale del Servizio sanitario nazionale, da espletare ai sensi delle disposizioni recate dal primo e secondo periodo del comma 543 del medesimo articolo 1 della legge 28 dicembre 2015 n. 208. Inoltre, al fine di ridurre i tempi di attesa delle prestazioni ambulatoriali e dei ricoveri, promuovendo una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali, in coerenza con gli obiettivi di crescita e di sviluppo del Servizio sanitario nazionale, la quota di premialità di cui all'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è incrementata, a livello sperimentale per l'anno 2017, dello 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. Le somme di cui al presente comma sono ripartire a favore delle regioni sulla base dei criteri individuati con intesa da sancirsi in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
1. 836. (ex 58. 76.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della salute presenta e condivide con le Regioni il nuovo Piano Oncologico Nazionale (PON) 2017/2019. Al fine di rendere più efficiente la spesa sanitaria e garantire una migliore assistenza ai pazienti oncologici, il PON dovrà obbligatoriamente identificare per le Regioni obiettivi misurabili attraverso indicatori predefiniti, così da poter valutare la qualità dei servizi offerti e calcolare in modo attendibile le spese sostenute per conto di altre Regioni. Il PON dovrà altresì prevedere sanzioni in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi.
1. 837. (ex 58. 18.) Rampelli, Rizzetto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Con riguardo al Piano Nazionale di Prevenzione 2014-2018, a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, una specifica quota pari a tre milioni di euro per ciascun anno, è finalizzata allo sviluppo di «piani territoriali per la salute» in ambiente di lavoro e/o di vita, svolti in collaborazione tra Comuni e Regione, con ruolo di regia affidato ai Dipartimenti di Prevenzione ASL.
1. 838. (ex 58. 52.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere i commi 355 e 356.
1. 1331. Nicchi, Scotto, Gregori, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro .

COMMI 397-412 (VEDI ART. 59)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di ridurre la spesa farmaceutica e di adeguare il sistema di tracciabilità del farmaco alla dematerializzazione delle ricette e alle nuove tecnologie informatiche, in coerenza con gli obiettivi di efficientamento dell'articolo 58, in via sperimentale per gli anni 2017-2019, i produttori di farmaci possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo a quello indicato dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, apponendo su ogni confezione di farmaci, in chiaro e a barre, un codice alfanumerico formato dall'AIC seguito da un numero seriale almeno di nove cifre univoco, unico ed irripetibile, apposto con modalità che ne rendano impossibile la cancellazione. I codici, ottimizzati per il sistema mobile e le sue future evoluzioni e per le applicazioni per smartphone e tablet e i loro futuri sviluppi tecnologici, devono consentire al consumatore di tracciare ogni confezione lungo la filiera distributiva sino al produttore. I produttori di farmaci traslano non meno del 70 per cento dei risparmi conseguiti nell'applicazione del sistema di tracciabilità di cui al primo periodo, a riduzione del prezzo dei farmaci. Resta fermo quanto stabilito dalle norme sulla modalità di archiviazione e trasmissione del codice alla Banca dati istituita presso il Ministero della salute ai sensi dei decreto del Ministro della salute 15 luglio 2004 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4 gennaio 2005, n. 2. Entro il 31 dicembre 2017, il Ministro della salute procede alla verifica dei risultati della sperimentazione. I risparmi conseguiti sono reimpiegati a copertura della spesa farmaceutica del Servizio Sanitario Nazionale.
1. 839. (ex 59. 75.) Russo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono comportare maggiori oneri per le regioni, a parità di spesa farmaceutica rispetto alla normativa vigente ora modificata dai suddetti commi. Qualora a seguito del monitoraggio della spesa farmaceutica emerga il mancato rispetto della previsione di cui al precedente periodo, si provvede, previa intesa con le regioni, ad apportare le opportune modifiche alle rimodulazioni introdotte dai precedenti commi 2 e 3.
1. 840. (ex 59. 116.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono a»;
   b) al comma 1 la lettera a) è soppressa.
1. 841. (ex 59. 81.) Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
1. 842. (ex 59. 82.) Mantero, Lorefice, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
1. 843. (ex 59. 103.) Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il fondo di cui all'articolo 1 comma 593 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, istituito nello stato di previsione del Ministero della salute per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali innovativi è incrementato di 1 miliardo. Tale incremento è finanziato per 825 milioni di euro per l'anno 2017, 723 milioni di euro per l'anno 2018, 664 milioni di euro a decorrere dall'anno 219, mediante l'utilizzo delle risorse dell'articolo 58 comma 11, e per 175 milioni di euro per l'anno 2018, 277 milioni di euro per l'anno 2018, 336 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1. 844. (ex 59. 83.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Per gli effetti di quanto previsto ai commi 4 e 5, con determinazione del direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), da adottare entro il 31 marzo 2017, sono adottati criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e a innovatività condizionata e dei farmaci oncologici innovativi come stabiliti dal tavolo istituito presso il Ministero della salute, in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano il 2 luglio 2015 (Rep. Atti n. 113/CSR) composto da rappresentanti dei Ministeri della salute, dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, delle Regioni, dell'Istituto superiore di Sanità e dell'AIFA, quest'ultima rappresentata sia dal Direttore generale e sia dai rappresentanti delle Commissioni consultive e tecnico-scientifiche non componenti di diritto.
1. 845. (ex 59. 84.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 6, dopo l'ultimo periodo, aggiungere il seguente: Le determine di cui al presente comma devono essere adottate previo parere favorevole della Commissione Tecnico Scientifica (CTS) ed essere ratificate dal CdA dell'AIFA.
1. 846. (ex 59. 129.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  11-quater. Il principio attivo di un biosimilare e quello del suo medicinale di riferimento, come precisato dal documento EMA/837805/2011 del 27 settembre 2012, sono di fatto la stessa sostanza biologica, tuttavia possano essere presenti differenze minori dovute alla loro natura complessa e alle tecniche di produzione. Come il medicinale di riferimento, il biosimilare presenta un certo grado di variabilità naturale. Un biosimilare viene approvato quando è stato dimostrato che tale variabilità naturale ed eventuali differenze rispetto al medicinale di riferimento non influiscono sulla sicurezza o sull'efficacia. Alla luce delle evidenze emerse dall'utilizzo dei biosimilari e dell'evoluzione del mercato, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari da approvarsi in via definita entro il 31 gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis del l'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n.269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: «di almeno il 30 per cento».
1. 847. (ex 59. 106.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al capoverso l1-quater, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   alla lettera a), primo periodo, sostituire le parole:
«sono più di tre a base del medesimo principio attivo» con le seguenti: «hanno sovrapponibilità terapeutica»;
   alla lettera b), in fine, aggiungere le seguenti parole: «dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione».
1. 848. (ex 0. 59. 167.1.) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita

  Al capoverso 11-quater, all'alinea sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  «È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.»

  Conseguentemente sostituire la lettera a) con la seguente:
  «a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017 – 10.000.000
   2018 – 10.000.000
   2019 – 10.000.000
1. 849. (ex 0. 59. 167. 2.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti

  Al capoverso 11-quater, all'alinea, sopprimere il terzo periodo.
1. 850. (ex 0. 59. 167. 4.) Nicchi, Daniele Farina, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 11-quater, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi tenendo in considerazione le indicazioni presenti nel secondo Concept Paper AIFA sui farmaci biosimilari, da approvarsi in via definitiva entro il 31gennaio 2017;
   b) al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, in fine sono aggiunte le seguenti parole: »di almeno il 30 per cento«.
1. 851. (ex 0. 59. 167. 5.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da »medio di cessione al servizio sanitario nazionale« fino alla fine della lettera con le seguenti »minimo dei farmaci biosimitari presenti sul mercato«.
1. 852. (ex 0. 59. 167. 8.) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, alla lettera a), sostituire le parole da »di cessione al servizio sanitario nazionale’’ fino alla fine della lettera con le seguenti «dei farmaci biosimilari presenti sul mercato».
1. 853. (ex 0. 59. 167. 9.) Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.«
1. 854. (ex 0. 59. 167. 10.) Nicchi, Fassina, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 11-quater, lettera b), in fine aggiungere le seguenti parole »dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione”
1. 855. (ex 0. 59. 167. 11.) Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sopprimere le parole da: L'esistenza fino a: Europen Medicine Agency (EMA).
1. 856. (ex 59. 124.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, apportare le seguenti modificazioni:
   al capoverso 11-quater, sopprimere il secondo e il terzo periodo;
   al capoverso 11-quater, lettera a), primo periodo, sostituire le parole: a base del medesimo principio attivo con le seguenti: che hanno sovrapponibilità terapeutica;
   al capoverso 11-quater, lettera b), sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione e aggiungere, in fine, le seguenti parole: dando priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
1. 857. (ex 59. 11.) Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: È consentita la sostituibilità automatica sia tra farmaco biologico di riferimento e un suo biosimilare sia tra biosimilari. Nelle procedure pubbliche di acquisto va attuato l'espletamento di gare in equivalenza terapeutica, mettendo in gara nel medesimo lotto principi attivi differenti, purché abbiano le stesse indicazioni terapeutiche.

  Conseguentemente:
   a) sostituire la lettera a), con la seguente:
    ”a) le procedure pubbliche di acquisto devono svolgersi mediante utilizzo di accordi-quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base di principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche. A tal fine le centrali regionali d'acquisto predispongono un lotto unico per la costituzione del quale si devono specificare i principi attivi aventi le stesse indicazioni terapeutiche, indicando i dosaggi e le vie di somministrazione;
   b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 858. (ex 59. 118.) Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, sopprimere le parole da: Nelle procedure fino a: indicazioni terapeutiche.
1. 859. (ex *59. 125.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) Le procedure pubbliche di acquisto possono svolgersi mediante l'utilizzo di accordi quadro con tutti gli operatori economici titolari di medicinali a base del medesimo principio attivo quando i medicinali siano più di tre. A tal fine le centrali di acquisto predispongono un lotto unico. La base d'asta dell'accordo quadro non deve essere superiore alla media dei prezzi massimi di cessione al Servizio sanitario nazionale (SSN) calcolato su tutti i prodotti disponibili in commercio.
1. 860. (ex 59. 126.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, lettera a), l'ultimo periodo, sostituire la parola: massimo con la seguente: medio.
1. 861. (ex 59. 86.) Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
  Al fine di garantire una effettiva razionalizzazione della spesa, in assenza di formale motivazione espressa dal medico, il farmaco utilizzabile è quello a minor prezzo o, nel caso di accordo quadro, i farmaci aggiudicati nell'accordo stesso.
1. 862. (ex 59. 127.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Al comma 11, capoverso 11-quater, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: uno dei primi tre farmaci nella con le seguenti: il primo farmaco della;
   b) sopprimere le parole: senza obbligo di motivazione;
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: priorità al farmaco con minor prezzo e in caso contrario con obbligo di motivazione.
1. 863. (ex 59. 85.) Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 11, capoverso comma 11-quater lettera c), sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
1. 864. (ex 59. 128.) Fassina, Nicchi, Gregori.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 11-ter è inserito il seguente:
  11-quater. In caso di scadenza del brevetto o del certificato di protezione complementare di un farmaco durante il periodo di validità del contratto di fornitura, l'ente appaltante, entro trenta giorni dal momento dell'immissione in commercio di uno o più medicinali equivalenti di cui all'articolo 10, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, contenenti il medesimo principio attivo, apre il confronto concorrenziale tra questi e il farmaco originatore di riferimento.
1. 865. (ex **59. 153.) Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Al comma 12, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole per l'acquisto di vaccini aggiungere la seguente: obbligatori;
   b) al medesimo periodo, aggiungere, infine le seguenti parole: e per l'attività di prevenzione nella rete dei consultori, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405.
1. 866. (ex 59. 87.) Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. La somministrazione dei vaccini obbligatori in età pediatrica è effettuata in formato singolo o di vaccino tetravalente.

  12-ter. Al fine di consentire un'esauriente informazione per tutti i cittadini nonché una scelta consapevole e condivisa, presso il Ministero della salute, nell'ambito del Piano vaccinale, è istituito un sistema nazionale informatizzato, recante ogni dato utile sugli studi preclinici e clinici e sugli esiti, anche negativi, concernenti la somministrazione di vaccini, nonché informazioni concernenti l'obbligatorietà o meno delle vaccinazioni; il ministro della Salute, con proprio decreto, ne definisce le modalità di funzionamento.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017 – 2.000.000;
  2018 ......
  2019 ......
1. 867. (ex 59. 88.) Colonnese, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 1 dell'articolo 71 della legge n. 133 del 6 agosto 2008 dopo le parole «terapie salvavita» sono aggiunte le seguenti: ”e quelle croniche invalidanti e/o degenerative di cui al decreto ministeriale – Ministero della sanità 28 maggio 1999, n. 329 come aggiornato dal decreto ministeriale – Ministero della sanità 21 maggio 2001, n. 296, e nei casi in cui è stato riconosciuto almeno il 75 per cento di invalidità del lavoratore, nel limite di 50 milioni a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81, sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 868. (ex 59. 104.) Lorefice, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al secondo periodo, le parole: «in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle regioni e dalle province autonome, come comunicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome entro il 31 gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «in relazione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi censiti dai rispettivi soggetti interessati all'erogazione dell'indennizzo al 31 gennaio 2015 e previsione di stima dei nuovi percettori».
1. 869. (ex 59. 90.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel primo periodo, le parole «erogati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite con le seguenti «erogati dalle regioni a statuto ordinario, regioni a statuto speciale, province autonome di Trento e Bolzano con le rispettive ASL di competenza territoriale».
1. 870. (ex 59. 89.) Di Vita, Lorefice, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al primo e al secondo periodo, la parola: «contributo» è sostituita dalla seguente: «finanziamento».
1. 871. (ex 59. 91.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel primo periodo e nel secondo periodo, dopo la parola «erogati» sono aggiunte le seguenti: «o da erogare».
1. 872. (ex 59. 93.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p) e p-bis), sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente: 36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 873. (ex 59. 121.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All’articolo 1, comma 796, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 le lettere p), primo periodo, e la lettera p-bis), sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere il seguente: 36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  b) all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 874. (ex 59. 120.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, nel secondo periodo, le parole «corrisposti dalle regioni e dalle province autonome» sono sostituite dalle seguenti: «a carico delle regioni e delle province autonome».
1. 875. (ex 59. 92.) Lorefice, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 27-bis della legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
   1-bis. Sono considerati beneficiari della somma di denaro a titolo di equa riparazione di cui al comma 1 anche i familiari che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto, purché abbiano fatto domanda di accesso all’iter transattivo di cui alle leggi 222 e 244 del 2007.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2017 – 1.500.000;
  2018 – 1.500.000;
  2019 – 1.500.000.
1. 876. (ex 59. 94.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 13, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2017, nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale, pari a 75 milioni per l'anno 2017 e a con le seguenti: nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale sono stanziati 800 milioni per l'anno 2017 e.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 90 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare;
   b) all'articolo 6, comma 9 dopo il primo periodo è inserito il seguente: Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 90 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalie seguenti: nella misura del 90 per cento.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 877. (ex 59. 95.) Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 13, sostituire le parole: pari a 75 milioni di euro per l'anno 2017 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 73, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 100 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro.
1. 878. (ex 59. 67.) Polverini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, primo comma, le parole: con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e sono soppresse;
   b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

ART. 6-bis.
(Anzianità di servizio).

  1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio,
  2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; l'Azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzatone in dieci anni del versamento.
  3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.
  4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articol o.
  5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione dei trattamento economico, può richiedere tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'lNPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.
  6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modifichino la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92.

  Conseguentemente dopo l'articolo 86 aggiungere il seguente:

ART. 86-bis.
(Abrogazione di regimi di deduzione ed esenzione fiscale).

  1. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
1. 879. (ex 59. 163.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «a 5 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 10 milioni annui per il triennio 2017-2019».
1. 880. (ex 59. 18.) Guidesi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Per il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutto il territorio nazionale con centrali operative da realizzare nell'ambito regionale, anche sulla base dei protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, comma 3, del decreto legislativo del 1o agosto 2003, n. 259, si provvede con le risorse dell'articolo 8, comma 3 della legge 124 del 7 agosto 2015 e con specifico vincolo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 a valere sulle risorse finalizzate all'attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, secondo le modalità e le quote di finanziamento definite con accordo in Conferenza Stato-Regioni.
1. 881. (ex *59. 19.) Guidesi.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  13-bis. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, mediante l'erogazione della terapia innovativa salvavita denominata «adroterapia» è autorizzato un ulteriore contributo di 5 milioni per l'anno 2017 e di 10 milioni per l'anno 2018 e 2019 a favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO).

  13-ter. All'onere si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 67 della presente legge.
1. 882. (ex 59. 17.) Guidesi.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al comma 602 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e a 5 milioni per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «nonché 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
1. 883. (ex *59. 37.) Rondini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. All'articolo 1, comma 590, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «30 giugno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2018»;
   b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Prima della presentazione della domanda di rinnovo e in ogni caso, entro la data del 31 dicembre 2017, le aziende titolari corrispondono all'Agenzia italiana del farmaco, per ciascun medicinale per il quale intendono richiedere il rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio, una somma pari al venti per cento dell'importo indicato al primo periodo a titolo di acconto sulla tariffa dovuta in sede di rinnovo. Il saldo è corrisposto dall'azienda con il completamento della procedura. In caso di mancato deposito dell'istanza di rinnovo, la somma versata a titolo di acconto resta nelle disponibilità dell'Agenzia italiana del farmaco».
1. 884. (ex *59. 74.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, nello stato di previsione del Ministero della salute è istituito un Fondo destinato alle misure di prevenzione, diagnosi e cura della malattia di Alzheimer. Con decreto del ministro della salute da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione, anche tenendo conto dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei destinatari della misura. Per far fronte agli oneri derivanti dalle predette disposizioni, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quel l'anno ed entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 885. (ex 59. 77.) Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Milanato, Baldelli.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. I contributi di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono estesi alle regioni ad autonomia speciale.
1. 886. (ex 59. 96.) Lorefice, Colonnese, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n.190, è incrementata dall'anno 2017 di 300 milioni.

  Conseguentemente,

  Dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'88 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alia formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'88 per cento del loro ammontare
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'88 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai lini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 887. (ex 59. 105.) Lorefice, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 250 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87, aggiungere il seguente:

ART. 87-bis.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti del 94 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dei 94 per cento del loro ammontare».
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura del 94 per cento del loro ammontare.
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 94 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 888. (ex 59. 97.) Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 100 milioni di euro a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, nonché dell'assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti: 200 milioni
1. 889. (ex 59. 159.) Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  14. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 890. (ex 59. 98.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Colonnese, Mantero, Grillo, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  14. Lo stanziamento del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1 comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 891. (ex 59. 99.) Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate per la concessione del beneficio di cui all'articolo 80, comma 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ai lavoratori sordomuti di cui all'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, sono incrementate di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 892. (ex 59. 100.) Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Nesci, Colonnese, Carinelli, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. A decorrere dall'anno 2017, nell'ambito delle risorse assegnate al servizio sanitario nazionale una dotazione pari ad 1 milione di euro è destinata ai Piani nazionali quadriennali di prevenzione in edilizia, in agricoltura e selvicoltura, per l'emersione e la prevenzione delle patologie dell'apparato muscolo scheletrico, sui cancerogeni occupazionali e i tumori professionali e del rischio stress lavoro correlato.

  Conseguentemente,
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
1. 893. (ex 59. 101.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale infermieristico operante presso strutture sanitarie accreditate o presso aziende sanitarie e ospedaliere, deve essere esclusivamente dipendente delle medesime strutture sanitarie.
1. 894. (ex 59. 117.) Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 13-bis, dopo la parola: oneri aggiungere le seguenti: a partire dall'anno 2017 e sostituire le parole da: una quota fino alla fine del periodo con le seguenti: la soppressione per la quota parte di 300 milioni, del comma 2 dell'articolo 81; per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e per la quota parte di 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 895. (ex 0. 59. 165. 1.) Guidesi, Rondini, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse pari a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 94 per cento».
  10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 896. (ex 0. 59. 165. 11.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 13-bis, sostituire le parole da: è vincolata, a decorrere, fino alla fine del comma, con le seguenti: , dall'anno 2017, sono stanziate risorse fino a 500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse di cui all'articolo 74, commi 10-bis, 10-ter e 10-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
  10-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  10-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 897. (ex 0. 59. 165. 10.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 13-bis, dopo le parole: è vincolata, aggiungere le seguenti: nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza e dell'intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dell'11 febbraio 2016,.
1. 898. (ex 0. 59. 165. 7.) Mantero, Lorefice, Grillo, Silvia Giordano, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: a tal fine il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 899. (ex 0. 59. 165. 8.) Silvia Giordano, Lorefice, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Al comma 13-bis, aggiungere, in fine, le parole: che, conseguentemente, è incrementato di 900 milioni di euro dal 2017.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

Art. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'89 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'89 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 900. (ex 0. 59. 165. 9.) Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

ART. 59-bis.

  1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), n. 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a finì scientifici degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di 2.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000;
   2019: – 2.000.000.
1. 901. (ex 59. 05.) Bernini, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 413-424 (VEDI ART. 60)

  Al comma 1, in fine aggiungere le seguenti parole: Il programma di razionalizzazione deve tenere in considerazione l'articolo 1, commi 586 e 587, della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Il Ministero della salute pubblica, entro il 31 gennaio 2017, sul proprio sito istituzionale i dati acquisiti rispetto alla dispositivo-vigilanza nonché all'uso razionale dei dispositivi medici.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguente variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: ...;
   2019: ....
1. 902. (ex 60. 14.) Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 3, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: entro il 31 marzo 2017.
1. 903. (ex 60. 15.) Grillo, Lorefice, Di Vita, Nesci, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 4, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze sono aggiunte le seguenti: entro il 31 marzo 2017.
1. 904. (ex 60. 16.) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 5, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri sono aggiunte le seguenti: entro il 30 aprile 2017.
1. 905. (ex 60. 17.) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 7, lettera b), capoverso 514-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento, entro il 30 giugno di ogni anno, i risultati del programma di razionalizzazione degli acquisti sia rispetto alle amministrazioni centrali che agli enti locali del territorio, relativo all'anno precedente nonché gli obiettivi per il triennio successivo.
1. 906. (ex 60. 18.) Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Nesci, Colonnese, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Al comma 8, capoverso 2-bis, in fine è aggiunto il seguente periodo: Le linee-guida e le eventuali comunicazioni tra soggetti aggregatoli e Comitato guida devono essere inviate all'Autorità Nazionale Anticorruzione e devono avere ampia pubblicizzazione sul sito istituzionale della Consip nonché delle amministrazioni pubbliche competenti.
1. 907. (ex 60. 19.) Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Mantero, Colonnese, Nesci, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 13, comma 6-bis lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 sono inserite, all'inizio, le parole: ”per i ricorsi di cui all'articolo 120, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 104 del 2010 e.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 12.500.000;
   2018: – 12.500.000;
   2019: – 12.500.000.
1. 908. (ex 60. 33.) Menorello, Mazziotti Di Celso, Galgano, Librandi.

COMMI 425-432 (VEDI ART. 61)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 284, sono sostituiti dal seguente: «ART. 23-bis. 1. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo».

  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».

  1-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
  1-quinquies. La Banca d'Italia e gli organi Costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento ai princìpi di cui alla presente legge.
1. 909. (ex 61. 12.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera b).
1. 910. (ex 61. 9.) Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 dopo le parole: dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 aggiungere le seguenti: limitatamente alle imprese armatrici con esclusione delle imprese armatoriali che esercitano la pesca di cui all'articolo 6-bis.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 299 milioni.
1. 911. (ex 61. 25.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Al fine di implementare la funzionalità del Ministero dell'interno, è istituito presso il medesimo dicastero un Tavolo volto alla valutazione e all'ottimizzazione delle risorse allocate presso il dicastero. Al Tavolo, presieduto dal ministro dell'interno, partecipano il ministro dell'economia e delle finanze ed il ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nonché una rappresentanza dell'ARAN. I risparmi eventualmente conseguiti saranno destinati al miglioramento dei meccanismi retributivi del personale civile e militare del ministero».
1. 912. (ex 61. 27.) Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Ai fini del recupero nonché dell'ottimizzazione delle risorse utili alla funzionalità del dicastero, il Ministero dell'interno, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, svolge e illustra alle Camere la ricognizione dei contratti di locazione inerenti agli immobili in uso alle forze del comparto di pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati.
1. 913. (ex 61. 26.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere i seguenti:

ART. 61-bis.

  1. Gli articoli da 11 a 16 delle legge 7 luglio 2016, n.122 sono abrogati e sostituiti dai seguenti:

«ART. 11.
(Istituzione di un fondo di solidarietà per l'indennizzo delle vittime dei reati intenzionali violenti – Applicazione e definizione).

  1. È istituito presso il Ministero della giustizia un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato »Fondo”, finalizzato a concedere adeguato indennizzo a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile.

ART. 12.
(Presupposti per l'accesso al fondo).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle vittime di reati violenti commessi nel territorio dello Stato italiano.
  2. Ai fini di cui alla presente legge, per vittima di reato violento si intende la persona offesa dal reato, quando:
   a) il responsabile è deceduto;
   b) il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili;
   c) il responsabile è rimasto ignoto;
   d) quando il giudice civile a seguito di proscioglimento per intervenuta prescrizione ha condannato il prosciolto al risarcimento del danno a favore della vittima per il fatto dedotto nell'imputazione nel processo penale.

  3. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto nell'ordine: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.

ART. 13.
(Disposizioni generali).

  1. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del fondo, con decreto del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta del contributo di cui all'articolo 11, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero dell'eventuale provvisionale anticipatoria in ragione dell'esito del procedimento penale ovvero di provvedimenti cautelari anticipatori emessi dal Giudice nell'ambito del processo civile in attesa della sua definizione.
  2. Nei casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente, l'indennizzo è concesso per la sola parte che eccede la somma liquidata o che può essere liquidata. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa.
  3. I soggetti di cui agli articoli 11 e 12 hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presìdi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dalla normativa vigente.
  4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute adotta, di concerto con il Ministro della giustizia, un decreto volto a determinare le modalità di esenzione dal pagamento di ticket, per ogni tipo di prestazione sanitaria in favore dei cittadini che abbiano subito ferite o lesioni in conseguenza di aggressione.

ART. 14.
(Dotazione del fondo).

  1. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2017, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di bilancio in proporzione alla dotazione complessiva del fondo, comunque in misura annua non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere b) e c);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie, donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   f) dagli introiti derivanti dalla specifica destinazione di un'aliquota delle ritenute erariali dei proventi dei giochi e scommesse determinata annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia;
   g) dai premi vinti e mai incassati del fondo giochi e scommesse istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 61-ter.
(Modifiche alle leggi 22 dicembre 1999, n. 512, e 23 febbraio 1999, n. 44).

  1. Alla legge 22 dicembre 1999, n. 512, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, nella rubrica e al comma 1, primo periodo, le parole «e dei reati intenzionali violenti», sono soppresse;
   b) all'articolo 3, comma 1, lettera b), le parole «da due rappresentanti del Ministero della giustizia», sono sostituite dalle seguenti «da un rappresentante del Ministero di grazia e giustizia»;
   c) all'articolo 4, comma 3, le parole: «, ovvero quando risultano escluse le condizioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 20 ottobre 1990, n. 302», sono soppresse;

  2. All'articolo 19, comma 1, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, la lettera b-bis) è soppressa.

ART. 61-quater.

  1. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità della tutela prevista per le vittime di reati intenzionali violenti, le posizioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge dei beneficiari dell'indennizzo di cui all'articolo 11 delle legge 7 luglio 2016, n. 122 sono trasferite al Fondo istituito all'articolo 62-bis.
  2. Le somme autorizzate e non ancora utilizzate di cui all'articolo 16 della legge 7 luglio 2016, n.122, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 62-bis.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 15.000.000;
   2018; – 15.000.000;
   2019: – 15.000.000.
1. 914. (ex 61. 09.) Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Misure di efficientamento della spesa degli Enti locali).

  1. A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non viene considerato nel calcolo degli straordinari del medesimo personale.
1. 915. (ex 61. 02.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2017, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria, in via prioritaria, tramite lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi, nonché, per i posti residui, di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, per un totale di 500 unità nei limiti di spesa di 15 milioni di euro per il 2017 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.”.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 285 milioni per l'anno 2017, di 270 milioni di euro a decorrere dal 2018.
1. 916. (ex 61. 04.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Istituzione del Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazioni o ritorsioni).

  1. Il segnalante di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che subisce ovvero ha subito un atto o fatto di natura ritorsiva o discriminatoria, diretta o indiretta, in conseguenza di una segnalazione che si riveli fondata, ha diritto alla refusione di qualsiasi conseguente spesa sostenuta, ivi incluse quelle per la tutela legale, nonché al risarcimento dei derivanti danni patrimoniali e non patrimoniali.
  2. Ai fini di quanto disposto dal comma 1, è istituito presso il Dipartimento della funzione pubblica il «Fondo di solidarietà per i segnalanti vittime di discriminazione o ritorsioni» con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed altresì alimentato da un contributo determinato sulla base di una percentuale non inferiore al 10 e non superiore al 30 per cento calcolato sulle somme recuperate dall'erario a seguito di condanna definitiva della Corte dei Conti, per condotte illecite che cagionino danno erariale o all'immagine della pubblica amministrazione successiva alla segnalazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono emanate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme regolamentari per l'attuazione di quanto disposto dal presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 917. (ex 61. 07.) Businarolo, Castelli, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  All'articolo 2-bis della legge 24 marzo 2001, n. 1989 le parole «400» e «800» sono rispettivamente sostituite dalle seguenti «500» e «1500».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 918. (ex 61. 08.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e C1 e per contabile C1, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2017 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 270 milioni per l'anno 2017, di 240 milioni di euro a decorrere dal 2018.
1. 919. (ex 61. 010.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 700 cancellieri e di 300 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di 500.000 euro per l'anno 2017 e di 54.500.000 euro di euro a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 299,5 milioni per l'anno 2017, di 245,5 milioni di euro a decorrere dal 2018.
1. 920. (ex 61. 011.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Al fine di assicurare il pieno espletamento di tutte le funzioni della Corte dei conti, in presenza delle ingenti scoperture d'organico aggravate, da ultimo, dall'entrata in vigore dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114 nonché per far fronte anche agli ampliati compiti attribuiti dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito in legge 7 dicembre 2012, n. 213 e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2017, di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 2,6 milioni di euro, per l'anno 2019, per l'assunzione di magistrati contabili, in deroga alla disciplina del turn over ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: – 2.500.000;
   2018: – 2.500.000;
   2019: – 2.600.000.
1. 921. (ex 61. 012.) Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Assunzione straordinaria magistrati).

  1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2017, a indire un concorso per esami, al fine di assumere, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2017. Gli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al presente articolo sono pari a 35 milioni di euro per l'anno 2018, a 42 milioni di euro per gli anni 2019, a 46 milioni di euro per l'anno 2020, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2021, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023, a 61 milioni di euro per l'anno 2024, a 62 milioni di euro per l'anno 2025, a 63 milioni di euro per l'anno 2026 e a 64, 1 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire le parole: è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: è incrementato di 299,5 milioni per l'anno 2017, di 265 milioni di euro per il 2018, di 258 per il 2019, di 254 per il 2020, di 253,4 per il 2021, di 240 per gli anni 2022 e 2023, di 239 per il 2024 , di 238 per il 2025, di 237 per il 2026 e di 236 a decorrere dal 2027.
1. 922. (ex 61. 013.) Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi, Sarti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.
(Trattamento economico dirigenti pubblici).
1. L'articolo 13 della legge 23 giugno 2014, n. 89, in materia di trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate si applica anche ai componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo degli enti pubblici e di tutti gli enti che perseguono finalità di pubblico interesse.
1. 923. (ex 61. 015.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:

ART. 61-bis.

  1. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  2. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  3. Il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità’ per la loro dismissione.
1. 924. (ex 61. 025.) Caparini.

COMMI 433-443 (VEDI ART. 63)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.822 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017.
   al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
1. 925. (ex *63. 13.) Guidesi.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: da ripartire;

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 inserire il seguente:
  2-bis. Il fondo è assegnato alle regioni a statuto ordinario per almeno 1.700 milioni di euro ed è ripartito fra le stesse in sede di autocoordinamento. Il riparto è recepito con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano entro il 31 gennaio 2017;
   al comma 4 sostituire le parole: dei fondi di cui ai commi 1 e 3 con le seguenti: del fondo di cui al comma 3.
1. 926. (ex 63. 12.) Guidesi.

  Al comma 3, sostituire le parole: 969,6 milioni, 935 milioni, 925 milioni, rispettivamente con le parole 269,6 milioni, 235 milioni, 225 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia di cui all'articolo 1, comma 974 e seguenti della legge 28 dicembre 2016, n. 208, è trasformato in programma permanente.
  10-ter. I progetti anche pluriennali di cui all'articolo 1, comma 975, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, sono trasmessi dagli enti interessati alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1o marzo di ogni anno.
  10-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un agenzia per la valutazione dei progetti di cui al comma 10-ter. L'Agenzia è composta da tre rappresentanti nominati, rispettivamente, uno dal Governo con la funzione di Presidente, uno dalla conferenza delle Regioni ed uno dall'Associazione nazionale dei Comuni, nonché da 6 esperti nominati, rispettivamente, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, due dalla Conferenza universitaria nazionale ed uno dall'istituto nazionale di urbanistica, scelti tra urbanisti, architetti, economisti, sociologi, esperti di finanza di progetto, e dotati delle necessarie competenze. L'Agenzia ha facoltà di operare anche avvalendosi dei supporto tecnico di enti pubblici o privati. Per ciascuno dei componenti effettivi può essere designato un componente supplente. Si applicano le speciali disposizioni in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi.
  10-quinquies. L'Agenzia viene convocata dal suo presidente e opera con la presenza di tutti i suoi componenti. Il presidente convoca la prima seduta entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. Nella prima seduta sono definite le modalità operative di funzionamento dell'Agenzia stessa, nonché gli ulteriori criteri di valutazione dei progetti. Le decisioni sulle valutazioni sono espresse, di regola, all'unanimità. Ove questa non sia raggiunta, l'assenso è espresso dalla maggioranza dei membri.
  10-sexies. Ai fini delle attività connesse alla valutazione dei progetti, l'Agenzia si avvale del supporto di una segreteria tecnica composta da personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in un numero di componenti non superiore a dieci unità, senza ricorrere a modalità di distacco o comando comunque denominate. Il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mantiene la dipendenza funzionale e il trattamento economico complessivo percepito dal l'Amministrazione di appartenenza.
  10-septies. I componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica sono individuati con decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, su designazione delle amministrazioni o degli enti interessati. Per attività di supporto e di assistenza gestionale alle attività successive alla valutazione dei progetti, la Presidenza del Consiglio dei ministri può stipulare convenzioni ed accordi con enti pubblici e privati, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti. Ai componenti dell'Agenzia e della segreteria tecnica non è corrisposto alcun emolumento, indennità o rimborso di spese.
  10-octies. Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Agenzia seleziona i progetti con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 10-decies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono gli accordi di programma forniscono all'Agenzia i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile.
  10-novies. L'Agenzia entro il primo anno dalla sua istituzione, elabora, anche attraverso il contributo di esperti del mondo scientifico e universitario di comprovata competenza specialistica, linee guida esplicative, contenenti soluzioni metodologiche replicabili nei diversi possibili contesti metropolitani nonché uno strumento di valutazione oggettiva degli impatti dei progetti del Programma finanziati.
  10-decies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 10-bis a 10-novies, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 927. (ex 63. 47.) Costantino, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Melilla, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Ricciatti, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per l'anno 2017, l'incremento di 900 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14, relativo al concorso al contenimento della spesa pubblica, è ripartito per 650 milioni di euro a carico delle province delle regioni a statuto ordinario, e per 250 milioni a carico delle città metropolitane; il fondo di cui al comma 3, è assegnato, per un ammontare complessivo di 650 milioni, alle province delle regioni a statuto ordinario per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56.
1. 928. (ex **63. 42.) Russo, Alberti, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  «3-bis. A valere sulla dotazione finanziaria di cui al comma 3, è autorizzata l'erogazione di contributi nei confronti dei Comuni in misura non inferiore a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica cronica accertato e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza. Gli interventi sono destinati esclusivamente in favore di nuclei familiari in reddito lordo complessivo dei componenti non superiore a 50.000 euro annui e per interventi di sostegno alle incombenze a carico dei nuclei familiari in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento delle attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente. La ripartizione degli importi è effettuata nel rispetto dei criteri di cui al presente comma con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sulla base di conforme risoluzione approvata dalle competenti commissioni parlamentari competenti per materia in ambito finanziario.».
1. 929. (ex 63. 38.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. L'ammontare delle risorse a valere sul fondo di cui al comma precedente assegnate alle Province delle regioni a statuto ordinario, è individuato in misura pari all'ammontare del concorso al contenimento della spesa pubblica ad esse assegnato in misura incrementale per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190/14.
1. 930. (ex 63. 43.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 19 (Messa all'asta delle quote) del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, modificato e corretto dal decreto legislativo 2 luglio 2015, n. 111, dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti commi:
   «6-bis. Al fine di favorire la sostenibilità urbana e la riduzione delle emissioni di carbonio, è istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un Fondo per gli investimenti destinato alla realizzazione di interventi da parte delle amministrazioni comunali, in coerenza con le attività di cui al comma 6. Fatto salvo quanto previsto dai commi 5 e 6, a partire dal 31 maggio 2017, il Fondo è alimentato da almeno il 40 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste».
   «6-ter. Le modalità di funzionamento e di erogazione del Fondo sono definiti con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto il Ministero dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, di cui al precedente comma 3, previa intesa da acquisire in Conferenza Unificata».
1. 931. (ex 63. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Una quota non inferiore al 5 per cento del fondo di cui al comma 3 è destinata all'effettuazione, da parte degli enti locali, di un censimento immobiliare. A tal fine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni eseguono la rilevazione e catalogazione degli immobili sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti nel proprio territorio, individuandone le caratteristiche e le dimensioni.

  4-ter. Per ciascun immobile è acquisito il certificato catastale ed è indicata la destinazione d'uso; le relative informazioni sono iscritte con gli altri dati in un archivio elettronico degli immobili inutilizzati.
1. 932. (ex 63. 44.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali, le modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
   a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269;
   b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
   c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
   d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
   e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
1. 933. (ex 63. 01.) Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 63, aggiungere il seguente:

ART. 63-bis.
(Rinegoziazione dei mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del decreto legislativo n. 385 del 1993, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della presente legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
  4. Alla copertura degli oneri derivanti dalla rinegoziazione prevista dal presente articolo si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 63 nei limiti di 250 milioni di euro annui.
1. 934. (ex 63. 02.) Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 444-462 (VEDI ART. 64)

  Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile, n. 66, convertito, con modificazioni, in legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modifiche, al comma 8 sostituire le parole: «per ciascuno degli anni dal 2015 al 2018», ovunque ricorrano, con le seguenti: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente:
   al comma 4 del medesimo articolo 64 sostituire le parole: euro 6.197.184.364,87 con le seguenti: euro 6.760.184.365,27.;
   dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.
(Deducibilità degli interessi passivi per banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dal commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 935. (ex 64. 5.) Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Caso, D'Incà.

  Dopo comma 1, aggiungere seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 737, sostituire le parole: «Per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «Per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018».
1. 936. (ex 64. 122.) D'Incà, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. L'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è obbligatoria a decorrere dall'anno finanziario 2018.
1. 937. (ex 64. 121.) Brugnerotto, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, sostituire il comma 1-ter con il seguente:
  «1-ter. Gli enti locali, nel caso in cui il riequilibrio del bilancio sia significativamente condizionato dall'esito delle misure di riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi, nonché dalla razionalizzazione di tutti gli organismi e società partecipati, laddove presenti, i cui costi incidono sul bilancio dell'ente, possono raggiungere l'equilibrio, in deroga alle norme vigenti, entro l'esercizio in cui si completa la riorganizzazione dei servizi comunali e la razionalizzazione di tutti gli organismi partecipati, e comunque entro cinque anni, compreso quello in cui è stato deliberato il dissesto. Fino al raggiungimento dell'equilibrio e per i cinque esercizi successivi, l'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente trasmette al Ministero dell'interno, entro 30 giorni dalla scadenza di ciascun esercizio, una relazione sull'efficacia delle misure adottate e sugli obiettivi raggiunti nell'esercizio.».
1. 938. (ex 64. 116.) Marzana, Cariello, Caso, Brugnerotto, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
1. 939. (ex 64. 126.) Caso, Cariello, Brugnerotto, Castelli, Sorial, D'Incà.

  All'articolo 64 apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 3, sostituire le parole: anno 2016 con le seguenti: anno 2017;
   sopprimere il comma 6;
   al comma 9, sostituire le parole: 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 marzo 2017.

  Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 940. (ex 64. 98.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: »55 per cento per l'anno 2018«, aggiungere le seguenti: », il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021«»;
   b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
1. 941. (ex *64. 89.) Gelmini.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: »55 per cento per l'anno 2018«, aggiungere le seguenti: », il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021«»;
   b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
1. 942. (ex *64. 103.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, aggiungere i seguenti periodi: «A decorrere dal 2017, l'ammontare complessivo della capacità fiscale perequabile dei comuni delle regioni a statuto ordinario è determinata in misura pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo della capacità fiscale stabilita in base alle norme vigenti. All'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: »55 per cento per l'anno 2018«, aggiungere le seguenti: », il 70 per cento per l'anno 2019, l'85 per cento per l'anno 2020 e il 100 per cento a decorrere dall'anno 2021«»;
   b) i commi 3, 5, 6, 7, 8 sono soppressi.
1. 943. (ex *64. 12.) Guidesi.

  Al comma 5, lettera c), primo periodo, dopo le parole: predetti comuni aggiungere le seguenti:, al fine di premiare quelli che presentano un valore di residuo fiscale più alto,.
1. 944. (ex 64. 7.) Guidesi.

  Al comma 6, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 8 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 945. (ex 64. 97.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Sopprimere il comma 9.
1. 946. (ex *64. 102.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Sopprimere il comma 9.
1. 947. (ex *64. 88.) Gelmini.

  Al comma 9, sostituire le parole: al 28 febbraio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2017.
1. 948. (ex **64. 128.) Cariello, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Castelli.

  Dopo il comma 9 inserire il seguente:
  9-bis. Per il solo esercizio 2017, le province e le città metropolitane predispongono il bilancio di previsione per la sola annualità 2017. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province e le città metropolitane applicano l'articolo 163 del decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016. In tal caso il consiglio dell'ente può anche entro il 31 dicembre 2016 adeguare gli stanziamenti di bilancio provvisorio 2017 prevedendo in aumento per la missione/il programma competente, gli stanziamenti di entrata e di spesa finanziati con entrate accertate negli esercizi precedenti a valere sul bilanci del 2017. Durante l'esercizio provvisorio 2017 è possibile applicare avanzo di amministrazione vincolato, quale risultante dal preconsuntivo 2016 in aumento rispetto alla situazione assestata 2016 per missione e programma.
1. 949. (ex 64. 129.) Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941. Entro il 31 marzo 2017 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 120 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al periodo precedente. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  10-ter. A decorrere dall'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ogni anno, sulla base delle assegnazioni già attribuite ai comuni ai sensi del decreto del Ministero dell'interno del 26 maggio 2016.
  10-quater. Per l'anno 2017 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 100 milioni di euro, di cui una quota pari a 65 milioni di euro è ripartita tenendo conto, per l'anno 2015, dell'andamento del gettito effettivo derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, con la procedura e secondo la metodologia già adottata per il 2014 ai sensi dell'articolo 1, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. La restante quota è assegnata ai comuni, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, al fine di diminuire l'incidenza negativa del riparto di cui al comma 380-quater dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, effettuato nel 2017. Il riparto del contributo complessivo di cui al presente articolo è disposto con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
  10-quinquies. Al fine di abbattere i rischi di ulteriori controversie connesse al pronunciamento della Giustizia amministrativa, di cui da ultimo alla sentenza del Consiglio di Stato n. 5008 del 3 novembre 2015, con riferimento alle modalità con le quali è stato applicato il comma 17, articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, con specifico riferimento ai casi di ricalcolo del valore del gettito dell'ICI adottato per la determinazione delle compensazioni previste dal citato comma 17, è attribuito ai comuni a decorrere dal 2017 un contributo integrativo, a titolo di incremento delle risorse valide ai fini della determinazione del fondo di solidarietà comunale, pari a 65 milioni di euro annui. È altresì attribuito un contributo una tantum di 330 milioni euro ad integrazione delle risorse relative al periodo 2012-2016, da erogarsi in venti rate annuali di pari importo. Il riparto dei contributi di cui al periodo precedente è determinato, previa intesa presso la Conferenza Stato-città e autonomie locali, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 28 febbraio 2017.
  10-sexies. A decorrere dal 2017 le riduzioni incrementali di risorse previste a carico delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, compresa Reggio Calabria, e delle costituende città metropolitane di Cagliari, Catania, Messina e Palermo, sono ripartite sulla base degli importi già determinati per l'anno 2016, ai sensi del comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, complessivamente pari a euro 296.472.003. A decorrere dal 2017, è attribuito agli enti di cui al primo periodo un contributo di pari importo, compensativo degli effetti delle ulteriori riduzioni di risorse previste, a decorrere dal medesimo anno 2017, dal citato comma 418.
  10-septies. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 950. (ex 64. 101.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, al comma 5, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle parole: «di quindici anni».
1. 951. (ex *64. 113.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Per l'esercizio 2017, le province e le città metropolitane possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017, e possono applicare, per il mantenimento degli equilibri finanziari, l'avanzo libero e destinato.

  10-ter. Nel caso di esercizio provvisorio o gestione provvisoria per l'anno 2017, le province applicano l'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 con riferimento al bilancio di previsione definitivo approvato per l'anno 2016 riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.
1. 952. (ex **64. 124.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per il supporto e il risanamento finanziario delle Province che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del TUEL nonché per le Province che hanno dichiarato il dissesto negli anni 2015 e 2016, sono stanziati 20 milioni di euro annui da ripartire con decreto del Ministero dell'interno entro il 31 gennaio 2017 previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie Locali.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 20.000.000;
   2018: 20.000.000;
   2019: 20.000.000.
1. 953. (ex 64. 114.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. 13-bis. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
1. 954. (ex *64. 46.) Polverini.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane e le province, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81 sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36 aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
1. 955. (ex *64. 163.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Dopo il comma 4, articolo 2, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è aggiunto il seguente:
  4-bis. I proventi delle sanzioni amministrative, di cui al precedente comma 4, sono destinati alle Amministrazioni comunali, nel cui ambito è stata accertata la violazione, che li impiegano in via esclusiva;
   a) nella misura dell'80 per cento, per il potenziamento e il miglioramento degli interventi in materia di raccolta differenziata, compostaggio e riciclo dei rifiuti, sia attraverso l'abbattimento dei costi di gestione del servizio sia attraverso l'acquisto di beni, quali compostiere, cestini, sacchi compostabili e altri arredi urbani utili alla realizzazione di un sistema integrato di raccolta differenziata;
   b) nella misura del 20 per cento, per le attività di informazione e sensibilizzazione, tra cittadini, imprenditori e associazioni in materia di raccolta differenziata e compostaggio,”.
1. 956. (ex 64. 130.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, sostituire il comma 4-bis con il seguente:
  4-bis. Il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e gli enti locali che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili sono integralmente a carico del bilancio della regione o degli enti locali interessati che inoltrano, entro e non oltre sei mesi dalla data di chiusura dei suddetti uffici, la richiesta di riapertura degli stessi.
1. 957. (ex 64. 65.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
  All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
  All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”.
1. 958. (ex *64. 161.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
  All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
  All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
1. 959. (ex *64. 156.) Placido, Martelli, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».

  All'articolo 4 comma 9 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «le province possono prorogare» sono sostituite dalle seguenti: «le province e le regioni possono prorogare».
  All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante: «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».
  All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017» e le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74 dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:

  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-«bis, primo periodo, le parole: »nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nei limiti del 95 per cento«.

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) All'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”;
1. 960. (ex *64. 162.) Martelli, Placido, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 4, comma 9, secondo e terzo capoverso del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, il termine del « 31 dicembre 2016» è sostituito dal « 31 dicembre 2017». All'articolo 1 comma 7 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, al terzo capoverso, la data « 31 dicembre 2016» è sostituita da: « 31 dicembre 2017» e il periodo: «per l'anno 2015» è sostituito dal periodo: «per l'anno 2016». All'articolo 15 comma 6-bis del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 recante «Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali», convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la data « 31 dicembre 2016» è sostituita da: « 31 dicembre 2017» e il periodo: «per l'anno 2014» è sostituito dal periodo: «per l'anno 2016».
1. 961. (ex 64. 45.) Polverini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, dei decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2017».
1. 962. (ex 64. 207.) Palladino, Menorello, Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire la piena applicabilità delle previste detrazioni fiscali per gli interventi di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, della presente legge, e accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 100.000.000;
   2018: – 100.000.000;
   2019: – 100.000.000.
1. 963. (ex 64. 157.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. L'articolo 1, comma 420, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non si applica alle aree vaste e province montane che approvino piani di riassetto organizzativo, allegati al bilancio di previsione approvato in equilibrio finanziario secondo quanto previsto dalla presente legge.
1. 964. (ex *64. 109.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Nei limiti stabiliti dall'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli enti di area vasta e le province montane possono attivare procedure di comando e mobilità in entrata in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 420, lettere c) e d) della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per coprire posti vacanti di figure infungibili necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dalla legge, anche nel caso non abbiano conseguito per l'anno 2016 gli obiettivi di finanza pubblica di cui al comma 710, articolo 1 della legge n. 208/15.
1. 965. (ex **64. 110.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10, è aggiunto il seguente comma:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, a partire dal 1o gennaio 2017 e sino al 31 dicembre 2019, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017, 100 milioni di euro per l'anno 2018 e 100 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole: 869,6 milioni.
1. 966. (ex 64. 148.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 967. (ex 64. 149.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, i nuovi meccanismi di recapito a giorni alterni, istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n.190 del 23 dicembre 2014, sono sospesi per tutto l'anno 2017. Per gli obiettivi di cui al periodo precedente, il Ministero dello Sviluppo Economico è autorizzato allo stanziamento di 100 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 968. (ex 64. 150.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, è previsto nello stato di previsione del ministero dell'interno, un fondo con la dotazione di 10 milioni di euro annui da destinare alle Province e Città metropolitane a ristoro delle spese sostenute nei mesi da giugno a dicembre 2016 per la corresponsione dei trattamenti stipendiali del personale soprannumerario. Il riparto avviene entro il 31 gennaio 2017 con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, previa intesa in Conferenza Stato Città Autonomie locali, in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 10.000.000;
   2018: 10.000.000;
   2019: 10.000.000.
1. 969. (ex 64. 115.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Aggiungere il comma 10-bis.

  10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
   a) al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   b) al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo.»;
   d) infine aggiungere il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni.».

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il secondo comma;
   all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  36-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 970. (ex 64. 164.) Airaudo, Martelli, Placido, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  All'articolo 64, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».
1. 971. (ex 64. 47.) Polverini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. All'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «per l'anno 2016» sono inserite le seguenti «e di 70 milioni per l'anno 2017».

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 230.
1. 972. (ex 64. 123.) Castelli, Marzana, Cariello, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, deve essere interamente conferito ai comuni che ne hanno diritto.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 973. (ex 64. 105.) Russo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 185/2016, per i centri per l'impiego è attribuito direttamente alle Province e alle Città metropolitane delle Regioni a Statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del Ministero dell'economia e finanza previa intesa in Conferenza Stato città entro il 31 gennaio 2017.
1. 974. (ex *64. 118.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. 1. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.

  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 975. (ex 64. 104.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  All'articolo 64, dopo il comma 10 è inserito il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, i Comuni con popolazione non superiore a 5,000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza complessiva sulle entrate correnti medie dell'ultimo triennio disponibile sulla base dei certificati dei rispettivi rendiconti, comprensiva degli interessi, sia superiore al 12 per cento, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, senza applicazione di sanzioni e interessi, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui, nel limite delle risorse di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 64, stimati in 400 miliardi di euro a decorrere dal 2017, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sopprimere il comma 2 dell'articolo 81;
   b) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancia triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 976. (ex 64. 13.) Guidesi.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte delle Province delle Regioni a statuto ordinario, istituito, nello stato di previsione del ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 1,5 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 15.000.000
1. 977. (ex 64. 112.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017, alle Province delle Regioni a statuto ordinario sono assegnati 200 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria, da ripartire sul territorio nazionale previa intesa in sede di conferenza Stato Città ed autonomie locali entro il 31 gennaio 2017.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione 1. lnfrastrutture pubbliche e logistica, programma 1.1. Sistemi stradali autostradali ed intermodali apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 200.000.000;
    CS: – 200.000.000.
1. 978. (ex 64. 8.) Grimoldi, Castiello, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
1. 979. (ex *64. 106.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Per l'anno 2017 il contributo previsto al capitolo 1232/1 Lavoro per il concorso alle spese di funzionamento dei centri per l'impiego è attribuito direttamente alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Il riparto del contributo è operato con decreto del ministero dell'economia e finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 31 gennaio 2017.
1. 980. (ex *64. 159.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, province e le città metropolitane possono stipulare o prorogare, in relazione ai lavoratori che abbiano già maturato tre anni di servizio alle proprie dipendenze, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017, anche nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica per il 2016.
1. 981. (ex **64. 119.) Russo, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui intestati agli enti locali, aventi le caratteristiche di cui al comma 3, e i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e finanze, sia mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse e della scadenza sia mediante estinzione anticipata e accensione di nuovo mutuo senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da ristrutturare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto.
  6. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2017, sono adottate le modalità di attuazione della presente norma.
  7. La ristrutturazione dei mutui di cui al comma 1 deve essere consentita nei limiti di spesa annua di 300 milioni. Al tal fine l'incremento del Fondo, di cui all'articolo 81, comma 2, pari a 300 milioni di euro annui, è integralmente destinato alla finalità della presente norma.
1. 982. (ex 64. 03.) Cariello, Pesco, Sorial, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Pisano.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Rinegoziazione del debito degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre gli oneri finanziari sull'indebitamento dei comuni, province e città metropolitane e adeguare i tassi attualmente applicati alle migliorate condizioni di mercato, i mutui gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a) del decreto-legge n. 269 del 2003, mediante rinegoziazione dei tassi d'interesse senza applicazioni di penali a carico dell'ente mutuatario.
  2. Gli enti locali possono richiedere la rinegoziazione dei debiti di cui al comma 4, trasmettendo entro il 15 marzo 2017, con certificazione congiunta del presidente o rappresentante legale dell'ente o del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento da rinegoziare.
  3. I risparmi di spesa derivanti dalle operazioni di rinegoziazione di cui al comma 1 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
  4. Possono essere oggetto di rinegoziazione le operazioni di indebitamento con le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni del debito residuo da ammortizzare superiore a 5 milioni di euro;
   b) mutui che non godono di contributi statali in quota interessi;

  5. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo non può superare il rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo.
  6. Al fine di consentire le finalità di cui al presente articolo, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 50.
1. 983. (ex 64. 02.) Sorial, Villarosa, D'Incà, Cariello, Pisano, Pesco, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31 comma 26 lettera e) della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo 31, non trovano applicazione, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
1. 984. (ex *64. 021.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
1. 985. (ex **64. 010.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Sanzioni Patto stabilità interno).

  1. Le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione e, qualora già applicate, ne vengono meno gli effetti nei confronti degli enti locali per i quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
1. 986. (ex **64. 020.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64, inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Fondo green city).

  1. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio verde urbano, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo, denominato « Green city» al quale è assegnata la somma di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019.
  2. La fruibilità di tale fondo, da parte degli enti locali, è condizionata al rispetto delle regole vigenti in materia urbanistica: piano regolatore generale approvato ed aggiornato in materia di sicurezza sismica, idrogeologica, di tutela del paesaggio, protezione della natura e rispetto delle norme relative alla repressione dell'abusivismo edilizio.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire la parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 987. (ex 64. 016.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Dirigenza delle Regioni e degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è inserito il seguente:
  «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali dei comuni come individuate dall'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali.».
1. 988. (ex 64. 017.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 aggiungere il seguente:

ART. 64-bis.
(Personale delle Unioni dei Comuni).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente: «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione». All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
  2. Al fine di consentire un utilizzo più razionale ed una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse umane da parte degli Enti Locali coinvolti in processi associativi, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano al passaggio di personale tra l'Unione ed i comuni ad essa aderenti, nonché tra i comuni medesimi, anche quando il passaggio avviene in assenza di contestuale trasferimento di funzioni o servizi.
1. 989. (ex 64. 018.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

ART. 64-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo».
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
1. 990. (ex *64. 08.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 64 è inserito il seguente:

ART. 64-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole: «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole: «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo».
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole: «con decreto a cadenza triennale Il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti: «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
1. 991. (ex *64. 023.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 64 inserire il seguente:

ART. 64-bis.
(Applicabilità avanzi alle previsioni e svincolo degli avanzi da trasferimenti regionali, per città metropolitane e province).

  1. All'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 756 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2016» con le seguenti: «2017»;
   b) al comma 758 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2016» con le seguenti: «2017»;
   c) al comma 758 sostituire, ovunque ricorrano, le parole «2015» con le seguenti: «2016»;
   d) al comma 758 dopo le parole: «di garantire» aggiungere le seguenti: «il rispetto del saldo di competenza e».
1. 992. (ex 64. 039.) Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

COMMI 463-508 (VEDI ART. 65)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del saldo di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 710 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, tra le entrate valide va considerato fino al 50 per cento della quota di avanzo libera per la parte utilizzata per le finalità di cui all'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo, 18 agosto 2000, così come risultato dal rendiconto dell'anno precedente.

  4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2
;
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
    alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
    alla voce: Ministero della giustizia:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
    alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
1. 993. (ex 65. 18.) Guidesi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Nel saldo finanziario espresso in termini di competenza rilevante ai fini della verifica del saldo di cui al comma 4, non sono considerate, nel limite massimo di 800 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2017, le spese sostenute dagli enti territoriali per la sicurezza e la vigilanza.

  4-ter. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis sono pari a 800 milioni annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2
;
   all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base della elaborazione e della ricognizione effettuate dalla società soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine di realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017.
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
    alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze:
   2017: –76.000.000;
   2018: –76.000.000;
   2019: –76.000.000.
    alla voce: Ministero dello sviluppo economico:
   2017: –4.000.000;
   2018: –4.000.000;
   2019: –4.000.000.
    alla voce: Ministero della giustizia:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
    alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
    alla voce: Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
1. 994. (ex 65. 19.) Guidesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di compensare eventuali effetti negativi sui bilanci dei Comuni sopra i 5.000 abitanti, derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è istituito un fondo, presso il Ministro dell'interno, di 100 milioni di euro per il triennio 2017-2019 da riportare secondo apposito decreto del Ministro dell'interno d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma.

  Conseguentemente all'articolo 81 comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.
1. 995. (ex 65. 67.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, al comma 150-bis, le parole: «a decorrere dall'anno 2016» sono sostitute dalle seguenti: «per l'anno 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 231 milioni.
1. 996. (ex 65. 89.) Marzana, Nesci, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il rispetto dell'equilibrio previsto nel prospetto dimostrativo del saldo di cui al comma 4 in fase di previsione si intende assolto nel caso in cui lo scostamento derivi esclusivamente dalla mera iscrizione dell'avanzo di amministrazione vincolato conseguente da trasferimenti dallo Stato e dall'Unione europea.
1. 997. (ex *65. 6.) Guidesi.

  Al comma 8, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 998. (ex 65. 79.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Al fine di garantire la continuità dei servizi dei Centri per l'impiego, gli enti di area vasta, le città metropolitane e i soggetti istituzionali competenti definiti dalle convenzioni di cui al all'articolo 11 del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 150 possono stipulare contratti a tempo determinato nonché prorogare fino al 31 dicembre 2017 i contratti in essere necessari all'esercizio di tali servizi, a condizione che venga garantito l'equilibrio di parte corrente nel periodo interessato dagli stessi contratti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 999. (ex 65. 110.) Duranti, Ricciatti, Melilla, Marcon, Placido, Airaudo, Martelli, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 17, lettera d), sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 100 per cento.

  Conseguentemente dopo l'articolo 87 aggiungere seguente:

ART. 87-bis.
(Deducibilità interessi passivi banche e assicurazioni).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   a), i commi 67 e 68 sono abrogati;
   b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».

  2. All'articolo 96, comma 5-bis, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazione e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'82 per cento del loro ammontare».
  3. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare»;
   b) all'articolo 6, comma 9, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'82 per cento del loro ammontare;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura dell'82 per cento”.

  4. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016. Le modifiche introdotte dai commi 1 e 2 rilevano ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società e dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuti per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
1. 1000. (ex 65. 11.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 18, inserire il seguente:
  18-bis. Al Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, all'articolo 254, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. E in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato».
1. 1001. (ex *65. 56.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 20 sostituire le parole da: sentite la fino a: la Conferenza permanente con le seguenti: previa acquisizione del parere vincolante della Conferenza Stato-città ed autonomie locali e della Conferenza permanente.
1. 1002. (ex 65. 91.) Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto un finanziamento pubblico statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa;.
1. 1003. (ex *65. 112.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 26, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica per i quali gli enti richiedenti abbiano ricevuto una proposta di project financing con previsione di contributo statale o regionale per la realizzazione dei medesimi interventi, completi del cronoprogramma della spesa. La struttura di Missione presso Palazzo Chigi individua entro sessanta giorni d'intesa con l'ANAC una procedura semplificata per il project financing per l'intervento sul patrimonio edilizio scolastico;.
1. 1004. (ex 65. 111.) Pellegrino, Marcon, Zaratti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 30, lettera c), sopprimere le parole:, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente al comma 37, lettera b), sopprimere le parole:, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spese.
1. 1005. (ex 65. 92.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione delle condutture di approvvigionamento idrico e per lo smaltimento delle acque reflue contenenti amianto.
1. 1006. (ex 65. 95.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
1. 1007. (ex *65. 20.) Guidesi.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
1. 1008. (ex *65. 78.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Al comma 30, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) interventi di bonifica dalla presenza di amianto, finanziati con avanzo di amministrazione, per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma della spesa.

  Conseguentemente, al comma 31, sostituire le parole: lettere a), b) e c) con le seguenti: lettere a), b), c) e d).
1. 1009. (ex *65. 113.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  43. Ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 4 non rilevano le spese a qualsiasi titolo effettuate da parte degli Enti locali per l'attuazione di misure non strutturali contro il dissesto idrogeologico, realizzate nel rispetto delle norme di tutela ambientale, paesaggistica e culturale e dell'assetto idrogeologico, relative a:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche nonché le attività di monitoraggio finalizzati a una più oculata pianificazione territoriale;
   b) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti atti a ridurre la pericolosità di frana, nonché gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno;
   c) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariale;
   d) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   e) gli interventi di demolizione per edifici abusivi e di demolizione e ricostruzione per tutti gli altri edifici.

  Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 100 milioni.
1. 1010. (ex 65. 93.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  43. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1o gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni;
   b) il comma 27 è sostituito dal seguente: »Il tributo dovuto alle regioni affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;
   c) il comma 29 è sostituito dal seguente: ”L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico, della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1011. (ex 65. 96.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  43. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata sia il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione.
1. 1012. (ex 65. 97.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  43. A decorrere dal 1o gennaio 2017 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto
1. 1013. (ex 65. 98.) Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Norme relative alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale).

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1. all'articolo 243-bis, comma 9:
    le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche;

  dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.

  3. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis sono aggiunti i seguenti:
  «10. Dalla data di approvazione del piano di riequilibrio da parte della competente sezione della Corte dei Conti e sino alla conclusione della sua durata non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti dell'ente per i debiti censiti nel piano di riequilibrio pluriennale. Le procedure esecutive pen- denti alla data di adesione alle procedure di cui al presente articolo, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente; o la stessa benché proposta è stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nelle passività dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese.

  10-bis. I pignoramenti eventualmente eseguiti dopo l'adesione dell'ente alle procedure di cui al presente articolo non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le finalità di legge.
  10-ter. Dalla data di adesione alla procedura di cui al presente articolo e fino alla sua conclusione i debiti insoluti a tale data e le somme dovute per anticipazioni di cassa già erogate non producono più interessi né sono soggetti a rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti nei confronti dell'ente inseriti nel piano di riequilibrio a decorrere dal momento della loro liquidità ed esigibilità.».
  4. All'articolo 243-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-ter. Per tutta la durata del piano di riequilibrio, trova applicazione quanto stabilito dall'articolo 265, comma 1, secondo periodo, del presente Decreto.».

  5. Gli enti locali che hanno proceduto alla revisione dei residui nel corso degli esercizi 2012, 2013 o 2014, antecedentemente al riaccertamento straordinario di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, determinando un piano triennale di copertura del disavanzo riscontrato, ai sensi dell'articolo 193 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, possono riformulare tale piano, entro il 31 marzo 2017, secondo le modalità e nell'arco temporale previsti dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015.
1. 1014. (ex *65. 029.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Disposizioni in materia di dissesto).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 268-bis, comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo «Con il medesimo decreto è stabilita la durata della procedura che dovrà tenere conto dell'entità della massa passiva residua e comunque non oltre 10 anni.»;
   b) il comma 3 dell'articolo 268-bis è sostituito dal seguente:
   «3. La commissione è composta da tre membri e dura in carica per il tempo stabilito dal decreto del Ministro dell'interno che ha disposto la prosecuzione della procedura. I componenti sono scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo degli enti locali. Uno dei componenti, avente il requisito prescritto, è proposto dal Ministro dell'interno su designazione del sindaco dell'ente locale interessato.»;
   c) all'articolo 268-bis, comma 5, dopo le parole «in ciascuno degli esercizi considerati» sono aggiunte le seguenti «nei bilanci di previsione sino ad un massimo di 10 anni»;
   d) all'articolo 256 è aggiunto il seguente comma:
   «12-bis. I comuni in dissesto per i quali è stato approvato, dall'organismo straordinario di liquidazione, il rendiconto previsto dal comma 11, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio non estinti mediante un Piano di impegno della durata massima di 10 anni.».

  2. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 254, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
   «3-bis. È in ogni caso esclusa dal piano di rilevazione della massa passiva l'eventuale anticipazione di tesoreria maturata al 31 dicembre dell'anno precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.».
   b) all'articolo 259 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al comma 1-ter, primo periodo, le parole «Nei comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti» sono soppresse;
    2. al comma 1-ter, secondo periodo, dopo le parole «Negli enti locali» sono aggiunte le seguenti «diversi dai comuni»;
    3. dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente comma:
  «1-quater) Gli enti locali per i quali, successivamente all'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, sia intervenuto specifico provvedimento giurisdizionale di annullamento della delibera di dichiarazione del dissesto finanziario o della procedura di dissesto, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono ripianare il disavanzo, determinato con il rendiconto di gestione relativo all'esercizio finanziario precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato in anni trenta. I medesimi enti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono procedere, altresì, al ripiano dei debiti iscritti in bilancio e dei debiti fuori bilancio di competenza dell'OSL in anni dieci. Al fine di consentire un corretta gestione dei crediti e dei debiti già di competenza dell'OSL, gli enti costituiscono specifici uffici per la gestione delle predette procedure sotto la direzione dei Dirigenti di settore, coordinati dal Dirigente del settore finanziario. I medesimi enti privi di personale in organico in possesso di adeguata categoria e profilo professionale per ricoprire le funzioni di Dirigente o Responsabile del Servizio Finanziario, possono procedere, anche in caso di mancata attivazione delle azioni indicate nel presente comma, ad attivare le relative procedure di reclutamento, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, attingendo, in via prioritaria, alle graduatorie proprie vigenti, alle graduatorie di concorso vigenti anche presso altri enti o a procedure di mobilità.»;

  4. dopo il comma 11 sono aggiunti in fine i seguenti commi:
  «12. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, possono approvare, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi.

  13. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
  14. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.».
1. 1015. (ex *65. 028.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
1. 1016. (ex **65. 035.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Disposizioni in materia di rateizzazione dei pagamenti per gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
  «7-bis. Al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti di cui al precedente comma, su proposta dell'Ente locale interessato, le agenzie fiscali possono concordare accordi transattivi riferiti ai crediti amministrati dalle agenzie stesse e ai relativi accessori che siano ricompresi nel piano di riequilibrio pluriennale dell'Ente. Le rateizzazioni dei pagamenti verso le agenzie fiscali possono avere una durata temporale massima di trenta anni. Nel caso in cui le rateizzazioni abbiano una durata superiore alla durata residua del piano di riequilibrio, l'ente locale rimodula o riformula il piano stesso che, in caso di già avvenuta approvazione, resta comunque esecutivo e viene sottoposto al controllo di cui al comma 6 dell'articolo 243-quater.

  7-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche ai crediti previdenziali.
  7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 7-bis e 7-ter si applicano altresì ai debiti erariali e previdenziali delle aziende e delle società controllate dall'ente locale ai sensi dell'articolo 11-quater, commi da 1 a 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, inclusi nel piano di riequilibrio, a condizione che la quota di partecipazione non sia inferiore al 70 per cento del capitale sociale.».
1. 1017. (ex **65. 030.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Rifinanziamento fondi politiche di investimento).

  1. All'articolo 1, comma 978 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti parole: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017».
  2. All'articolo 1, comma 83 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» aggiungere le seguenti parole: «e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 al fine di consentire alla pubblica amministrazione locale di adempiere all'attuazione della Direttiva 2014/94/UE sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi».
  3. All'articolo 1, comma 866 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo dopo le parole: «per ciascuno degli anni» aggiungere le parole: «2017 e 2018,».
  4. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 1018. (ex 65. 031.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

  1. I proventi dei titoli abilitativi edilizi nonché quelli delle sanzioni previste dal Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano.
  2. Il comma 8 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, è abrogato. Sono comunque fatte salve le previsioni di spesa contenute nei bilanci annuali approvati sulla base della norma abrogata.
1. 1019. (ex 65. 053.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

  1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non trovano applicazione nei confronti dei Comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, com- ma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 250 milioni.
1. 1020. (ex 65. 024.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

  1. Le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) dell'articolo 31 della legge n. 183 del 12 novembre 2011, non trovano applicazione nei confronti dei comuni in stato di dissesto che non abbiano provveduto all'approvazione dell'ipotesi di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 261 del decreto legislativo n. 267 del 2000.
1. 1021. (ex 65. 023.) Prestigiacomo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
1. 1022. (ex *65. 016.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Esclusione della sanzione economica Patto 2014 per gli enti in dissesto).

  1. La sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, per il mancato rispetto del patto di stabilità interno per l'anno 2014 non trova applicazione e, qualora già applicata ne vengono meno gli effetti, nei confronti degli enti locali in dissesto finanziario nel medesimo anno 2014.
1. 1023. (ex *65. 032.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.
(Programmazione pluriennale del Programma periferie).

  1. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
1. 1024. (ex 65. 017.) Scotto, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 509-534 (VEDI ART. 66)

  Al comma 20 sopprimere le parole da: e al secondo periodo fino alla fine del comma.
1. 1025. (ex *66. 1.) Guidesi.

  Al comma 20 sostituire le parole: inclusa la possibilità di prevedere versamenti da parte delle regioni interessate, con le seguenti: secondo le modalità stabilite dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 79 del 2014.
1. 1026. (ex **66. 8.) Guidesi.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Al secondo periodo, del comma 680, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».

  20-ter. Al secondo periodo del comma 6, dell'articolo 46, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 e sue modifiche e integrazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite con le seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento».
1. 1027. (ex *66. 2.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.

  1. Le determinazioni di spesa previste agli articoli 21, 52, comma 2, lettera b), 65, commi 26 e 30, nonché 66 sono parametrate sulla base delle indicazioni riguardanti i costi e fabbisogni standard forniti dalla Commissione di cui all'articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette le singole proposte di spesa ai sensi degli articoli citati al comma che precede alla Commissione ex articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015, che, ove possibile, fornisce entro dieci giorni specifiche osservazioni sulle quantificazioni rappresentate, in forza dei costi e dei fabbisogni standard riferibili agli interventi di spesa di volta in volta considerati, che vengono recepite in occasione dei provvedimenti definitivi di finanziamento per gli stessi.
  3. Al fine di rendere i pareri sugli interventi di cui agli articoli 21 e 52, comma 2, lettera b), il Governo è delegato ad integrare la Commissione ex articolo 1, comma 29, della legge n. 208 del 2015 con ulteriori tre componenti rappresentanti dei Ministeri interessati.
  4. I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da assumere ai sensi dell'articolo 21, comma 1, sono adottati previa concertazione con le Regioni di volta in volta interessate ai singoli interventi oggetto degli stessi.
1. 1028. (ex 66. 014.) Menorello, Galgano, Prataviera, Librandi.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(Disciplina del turn-over nei comuni).

  1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
   al primo periodo le parole «25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «50 per cento»;
   al secondo periodo le parole «la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «per i comuni la percentuale stabilita al periodo precedente è innalzata al 100 per cento»;
   dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le limitazioni disciplinate dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non si applicano nei comuni individuati nel precedente periodo»;
   è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto all'articolo 3, comma 5, quinto periodo del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni».

  2. All'articolo 263, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2001, n. 267, dopo le parole «con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno», sono inserite le seguenti «, previo accordo in Conferenza Stato-Città ed autonomie locali,».
1. 1029. (ex 66. 015.) Guidesi.

  Dopo l'articolo 66 aggiungere il seguente:

ART. 66-bis.
(Fondi per il trattamento economico accessorio).

  All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
1. 1030. (ex 66. 016.) Guidesi.

COMMI 535-546 (VEDI ART. 67)

  Al comma 1, lettera e), capoverso ART. 23, comma 4, lettera a) sopprimere le parole: in misura complessiva pari ad almeno il 30 per cento del totale delle estrazioni di un biennio.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono stabilite le modalità di rilascio delle autorizzazioni e di controllo relativamente al regime di deposito fiscale.
1. 1031. (ex 67. 28.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Nelle liti fiscali pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, aventi ad oggetto il recupero dell'accisa su prodotti energetici, alcole e bevande alcoliche, dovuta per fatti verificatisi anteriormente alla data del 1o gennaio 2010, il soggetto passivo d'imposta può estinguere la pretesa tributaria procedendo al pagamento, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un importo pari al 20 per cento dell'accisa e della relativa IVA per cui è causa, senza corresponsione di interessi, indennità di mora e sanzioni, qualora dalla conclusione del procedimento penale instauratosi per i medesimi fatti non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave dello stesso soggetto obbligato. È consentito al soggetto passivo di imposta di effettuare il pagamento dell'importo dovuto mediante rate annuali, non superiori a sette, previa comunicazione al competente Ufficio delle dogane e versamento della prima rata entro la medesima scadenza prevista nel periodo precedente; sulle somme rateizzate sono dovuti gli interessi nella misura stabilita dall'articolo 1284 del codice civile, maggiorata di 2 punti. Resta fermo il recupero delle imposte nei confronti del responsabile del reato. I giudizi di cui al primo periodo sono sospesi a richiesta del soggetto obbligato che dichiari di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, il pagamento di quanto previsto determina l'estinzione delle liti fiscali pendenti a tale titolo, in ogni stato e grado di giudizio.
1. 1032. (ex **67. 44.) Laffranco.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, in via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta nei limiti della dotazione finanziaria disponibile. Per le finalità di cui al presente, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1033. (ex 67. 5.) Pesco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. Ai fini dell'applicazione dei regimi fiscali speciali in materia di imposte dirette e indirette, si presumono non agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che non rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

  9. Non possono in ogni caso qualificarsi agricole le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative nonché gli imprenditori agricoli in forma societaria, come definiti al comma 1094 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, appartenenti a un gruppo di imprese verticalmente o orizzontalmente integrato e collegate o controllate, direttamente o indirettamente, da società di capitali che, indipendentemente dal possesso dei requisiti dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, non esercitano effettivamente le attività di cui all'articolo 2135 del codice civile ovvero esercitano le attività di cui all'articolo 2195 del codice civile, ivi comprese le attività di natura finanziaria, o di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
  10. In presenza delle condizioni di cui ai commi 8-bis e 9-ter la società interessata può interpellare l'amministrazione finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante lo Statuto dei diritti del contribuente, fornendo la dimostrazione dell'attività agricola effettivamente svolta ovvero che il collegamento o controllo, diretto o indiretto, con società di capitali non sia privo di sostanza economica ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.
  11. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere individuate determinate situazioni oggettive in relazione alle quali non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente comma.
  12. Il contribuente che ritiene sussistenti le condizioni di cui al comma 7-quater ma non ha presentato l'istanza di interpello prevista dal medesimo comma ovvero, avendola presentata, non ha ricevuto risposta positiva deve darne separata indicazione nella dichiarazione dei redditi.
  13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 7-bis e seguenti entrano in vigore a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1034. (ex 67. 45.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. I soggetti indicati nel Titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 che corrispondono compensi, sotto qualsiasi forma, soggetti a ritenute alla fonte ai sensi degli articoli 25, 25-bis e 25-ter del medesimo titolo, all'atto dei versamenti mensili delle ritenute operate trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, i dati fiscali dei percipienti, con specificazione del nominativo del beneficiario, identificato dal relativo codice fiscale o partita IVA, il numero progressivo identificativo della fattura e la relativa ritenuta operata.

  9. In relazione ai compensi e alle ritenute trasmesse, i soggetti di cui al precedente comma sono esonerati dal rilascio della certificazione unica di cui all'articolo 4, comma 6-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
  10. I dati trasmessi ai sensi del precedente comma 1 sono consultabili elettronicamente e telematicamente dai soggetti interessati mediante i servizi messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate.
  11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
1. 1035. (ex 67. 68.) Pisano, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  8. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 657 è soppresso.

  9. Per far fronte agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 8, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede secondo quanto disposto dai commi 18-bis e 18-ter dell'articolo 89.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 81 sopprimere il comma 2;
   b) all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:
  «18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 200 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

  18-ter. A decorrere dall'anno 2016 con decreto del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle elaborazione e delle ricognizioni effettuate dalla società Soluzioni per il sistema economico – SOSE spa, provvede alla approvazione di una metodologia per la determinazione di costi/fabbisogni standard nel settore dell'istruzione, della difesa, della sicurezza, della giustizia con particolare riferimento alla spesa di personale e a quella per i consumi intermedi al fine realizzare un concorso alla finanza pubblica pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2017».
   c) per la quota pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e al Ministero della salute per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 1036. (ex 67. 10.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Al fine di contribuire alla diminuzione dell'evasione fiscale evitando al contempo distorsioni nelle scelte strategiche degli uffici locali preposti alla riscossione, la disciplina in materia di ottimizzazione della produttività degli agenti della riscossione è parametrata al raggiungimento di obiettivi fissati sul quantitativo di quote riscosse e non di accertamenti effettuati.
1. 1037. (ex 67. 7.) Gianluca Pini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività di natura finanziaria detenute o possedute in Stati o territori a fiscalità privilegiata o che non consentono un adeguato scambio di informazioni, sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma 1, ai quali gli investimenti e le attività sono affidate in gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La ritenuta trova altresì applicazione, con l'aliquota del 30 per cento e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti, diversi da quelli bancari, nonché per i redditi di capitale indicati nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo. Per i redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico, derivanti dagli investimenti esteri e dalle attività finanziarie di cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 30 per cento sulla parte imponibile dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di capitale e redditi diversi, il contribuente è tenuto a fornire i dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva è applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
1. 1038. (ex 67. 63.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Non sono ammesse in deduzione le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione. In ogni caso, le spese di cui al presente sono ammesse in deduzione nei limiti del loro valore normale. Le spese e gli altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. Ai fini del presente comma, si considerano privilegiati anche gli Stati e territori che non garantiscono un adeguato ed effettivo scambio di informazioni, individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 1039. (ex 67. 64.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. A decorrere dal 1o gennaio 2017, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
1. 1040. (ex 67. 65.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Sulle maggiori imposte dovute ai sensi dell'articolo 6 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990, n. 227, e dall'articolo 12 comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, coordinato con la legge di conversione 30 luglio 2010, n. 122 è dovuta una maggiorazione di 20 punti percentuali.
1. 1041. (ex 67. 66.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Per le violazioni commesse a decorrere dal 1o gennaio 2017 la misura delle sanzioni di cui al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito con modificazioni in legge 4 agosto 1990, n. 227, è raddoppiata.
1. 1042. (ex 67. 67.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  8. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011 n. 148, le parole «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
1. 1043. (ex 67. 62.) Villarosa, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 67 aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

  1. Al fine di incrementare l'efficienza del sistema della riscossione dei comuni e di contenerne i costi complessivi, nonché di favorire la riduzione del contenzioso pendente in materia, con riferimento agli importi iscritti a ruolo ovvero per i quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento di cui al Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, per sanzioni amministrative derivanti dalle violazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i cui verbali sono stati elevati entro il 30 giugno 2016, i comuni possono stabilire, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, la possibilità, per i debitori, di estinguere il debito provvedendo al pagamento:
   a) di una somma pari al minimo della sanzione pecuniaria amministrativa edittale prevista per ogni singola norma violata;
   b) delle spese di procedimento e notifica del verbale;
   c) di un aggio per l'agente della riscossione pari al 4 per cento del riscosso e delle somme dovute allo stesso agente a titolo di rimborso per le spese sostenute per le procedure esecutive effettuate e per i diritti di notifica della cartella.

  2. Nei centoventi giorni successivi alla data di pubblicazione dell'atto di cui al comma 1, gli agenti della riscossione, ovvero gli uffici comunali competenti nel caso di utilizzo della procedura di ingiunzione, informano i debitori che possono avvalersi della facoltà prevista dal comma 1, mediante l'invio di apposita comunicazione.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1 è approvato il modello della comunicazione di cui al comma 2 e sono stabiliti le modalità e i termini di pagamento delle somme dovute da parte dei debitori, di riversamento delle somme agli enti locali da parte degli agenti della riscossione, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti amministrativi e contabili connessi all'operazione.
  4. L'avvenuto pagamento della somma iscritta a ruolo o per le quali è stata emessa l'ingiunzione di pagamento non comporta il diritto al rimborso”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2 è soppresso.
1. 1044. (ex 67. 08.) Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

  Il comma 1 dell'articolo 60 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituito dal seguente:
  «1. Il gettito dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori, al netto del contributo di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, è attribuito alle province dove hanno sede i pubblici registri automobilistici nei quali i veicoli sono iscritti ovvero ove ha sede legale o residenza il soggetto passivo, inteso come avente causa o intestatario del veicolo, per le macchine agricole, alle province nel cui territorio risiede l'intestatario della carta di circolazione».
1. 1045. (ex 67. 018.) Castelli, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Sorial.

COMMI 547-553 (VEDI ART. 68)

  All'articolo 68 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:
   a-bis) dopo l'articolo 53 è inserito il seguente:
  «ART. 53-bis.
(Imposta sul reddito di lavoro autonomo).

  1. Il reddito di lavoro autonomo di cui al comma 1 dell'articolo precedente, determinato ai sensi del presente capo, è escluso dalla formazione del reddito complessivo e assoggettato a tassazione separata con l'aliquota del venti per cento».
   b) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, comma 1, sostituire le parole: «con l'aliquota prevista dall'articolo 77» inserire: «con l'aliquota del venti per cento.»;
   c) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il secondo periodo del comma 1 è soppresso;
   d) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il comma 3 è soppresso;
   e) al comma 1, lettera b), capoverso articolo 55-bis, il comma 6 è soppresso.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 5 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1046. (ex 68. 35.) Giacomoni.

  Al comma 4, lettera e), capoverso «7.», aggiungere in fine il seguente periodo: Per tali soggetti, in luogo della variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente, si considera la variazione in aumento del patrimonio netto rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio precedente.
1. 1047. (ex *68. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 7 aggiungere il seguente comma:
  7-bis. In via sperimentale per l'anno 2017 le spese sostenute dalle aziende che adottino interventi aggiuntivi rispetto all'anno precedente, volti all'attuazione dei piani per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la normativa vigente, insistenti nelle aree obiettivo convergenza, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.

  Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 1048. (ex 68. 36.) Alberto Giorgetti, Sisto, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Russo, Brunetta, Milanato, De Girolamo, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  8. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al successivo comma.
  9. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
  10. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 8 e 9, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al successivo comma, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.
  11. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 200 milioni.
1. 1049. (ex 68. 50.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 7, inserire il seguente:
  7-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sul reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 150 milioni a decorrere dai 2017, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: «300» con la seguente: «250»;
   b) per la quota parte di 100 milioni, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 1050. (ex 68. 6.) Busin, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per lavoratori dipendenti si intendono esclusivamente le figure di lavoro disciplinate dall'articolo 49, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Imposta sui reddito d'impresa, razionalizzazione dell'aiuto alla crescita economica e disposizioni in materia di IRAP).
1. 1051. (ex *68. 19.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Squeri.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. L'articolo 12, decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, si intende applicabile anche ai fini della determinazione del valore della produzione netta ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
1. 1052. (ex *68. 32.) Laffranco.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comma 465, le parole «aumentata dello 0,90 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «aumentata dell'1,50 per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000.
1. 1053. (ex 68. 33.) Laffranco.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.
(Costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 è introdotto un costo minimo per le emissioni di CO2 in atmosfera da applicare nel settore di generazione termoelettrica per i soli impianti soggetti alla direttiva europea 87/2003 e successive modifiche, al fine di: a) perseguire gli impegni internazionali di riduzione delle emissioni di CO2 responsabili dei cambiamenti climatici e di dare stabilità alla politica energetica ambientale nazionale attraverso un meccanismo che permetta di garantire un livello minimo di internalizzazione dei costi ambientali per la generazione termoelettrica; b) stabilizzare negli anni le entrate dello Stato in relazione alle previsioni di vendita delle quote di emissioni ai sensi della direttiva 87/2003 che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità Europea, per alcuni settori produttivi, tra cui la generazione termoelettrica; c) assicurare negli anni un gettito prevedibile da destinare a strumenti a sostegno dell'occupazione nei settori maggiormente esposti alla riforma dei sistemi energetici nonché a strumenti per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e l'efficienza energetica.
  2. Il costo minimo per il 2017 è stabilito in 20 euro per ciascuna tonnellata emessa di CO2 dai suddetti impianti. Il costo minimo è incrementato annualmente a partire dal 2018 in maniera lineare fino a raggiungere il valore di 30 euro per ciascuna tonnellata di CO2 al 2022. Il costo minimo per tonnellata di emissione di CO2 si applica ai volumi di emissione degli impianti del settore elettrico come calcolati in ottemperanza alle prescrizioni derivanti dall'applicazione della direttiva 87/2003. Il costo minimo include il valore che gli operatori sono tenuti a pagare in ottemperanza della direttiva 87/2003, acquistando all'asta i permessi di emissione.
  3. La differenza tra il costo minimo definito per l'anno in corso ed il valore dei diritti di emissione scambiati sui mercati europei, è calcolata mensilmente dal Gestore dei Mercati Energetici (GME). Il GME è tenuto a pubblicare sul suo sito internet, entro il 10 di ogni mese il valore calcolato ai sensi del comma 2. Tale differenza è denominata «valore residuale costo emissioni».
  4. Qualora «il valore residuale costo emissioni» come calcolato dal GME risulti positivo, gli operatori degli impianti sono tenuti a pagare mensilmente, entro il 25 del mese successivo, alla Agenzia delle Entrate «il valore residuale costo emissioni» moltiplicato il numero di tonnellate di CO2 emesso nel mese dai relativi impianti. Qualora il prezzo delle quote di emissione ai sensi della Direttiva 87/2003 sia uguale o superiore al costo minimo come aggiornato annualmente, ed il «valore residuale costo emissioni» risulti nullo o negativo, nulla e dovuto dagli operatori per effetto del presente provvedimento.
  5. Nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze è istituito un apposito fondo per gli interventi previsti al comma 1, lettera c).
1. 1054. (ex 68. 03.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.
(Web tax).

  Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «ART. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
1. 1055. (ex 68. 02.) Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 68, inserire il seguente:

ART. 68-bis.
(Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare).

  1. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «ART. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1o gennaio 2017.
  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2017, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
  4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50 comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
  7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta, successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 1, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2018 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 1056. (ex 68. 010.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini, Carfagna, Sandra Savino, Laffranco, Giacomoni.

COMMI 554-564 (VEDI ART. 69)

  Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

ART. 69-bis.

  1. Al comma 14, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2015, n. 208, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, ecceda i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente: » 669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'Agenzia del territorio, eccede i 750.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
1. 1057. (ex 69. 05.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 69, inserire il seguente:

ART. 69-bis.
(Ridefinizione della TARI).

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 641, primo periodo, le parole: «suscettibili di produrre rifiuti urbani.», sono sostituite dalle seguenti: «che producono rifiuti urbani.»;
   b) al comma 642, le parole: «suscettibili di produrre rifiuti urbani.», sono sostituite dalle seguenti: «che producano rifiuti urbani.»;
   c) al comma 659, le parole: «ed esenzioni», sono sostituite dalle seguenti: «od esenzione totale», conseguentemente al medesimo comma, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) abitazioni tenute disabitate, per tutto il periodo, certificabile, in cui permane tale stato»;
   d) al comma 730, capoverso 380-ter, lettera b), dopo il numero 2), aggiungere il seguente: «2-bis) della ridefinizione della TARI;».

  2. Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti da quanto disposto dal precedente comma 1, a decorrere dall'anno 2017 la dotazione finanziaria del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, commi da 380 a 387, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementata di 400 milioni.

  Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede nel seguente modo:
   dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:
  ”73-bis. – (Aumento del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773). – A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
1. 1058. (ex 69. 07.) Melilla, Paglia, Fassina, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 565-566 (VEDI ART. 70)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni del comma 56 della legge 208 si applicano altresì ai soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 che cedono all'impresa beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri.

  Conseguentemente, per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 400 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019:
   a) per la quota parte di 300 milioni, sopprimere il comma 2, articolo 81;
   b) per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 1059. (ex 70. 3.) Gianluca Pini.

COMMA 567 (VEDI ART. 71)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   
a) al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: 300 con la seguente: 50;
   b) per la quota parte di 100 milioni, pari a 100.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 1060. (ex 71. 5.) Guidesi, Busin.

  Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e)
alla Tariffa Parte II del decreto del Presidente della Repubblica del 26 aprile 1986, n. 131, all'articolo 1 è inserito il seguente comma: 1-bis. Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi del comma 1, lettera b), anche le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento e/o di ristrutturazione del debito poste in essere in funzione di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, comma 3 della legge fallimentare o di un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell'articolo 182-bis della legge fallimentare, o le domande di concordato di cui all'articolo 161, sesto comma, ammesse ai sensi dell'articolo 163 della legge fallimentare.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: di 300 milioni di euro, con le seguenti: di 290 milioni di euro.
1. 1061. (ex 71. 2.) De Girolamo.

  Alla lettera d) sopprimere il numero 4.

  Conseguentemente:
  all'articolo 81 sopprimere il comma 2:
  alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
1. 1062. (ex 71. 1.) De Girolamo.

  Dopo l'articolo 71, aggiungere il seguente:

ART. 71-bis.
(Disposizione di interpretazione autentica dell'articolo 8, comma 1 lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).

  Ai fini della costituzione del plafond IVA per la qualifica di esportatore abituale, sono da intendersi cessioni all'esportazione ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, le cessioni di beni a viaggiatori in uscita dallo Stato, destinati ad essere consumati fuori dal territorio della Comunità europea, effettuate negli speciali negozi di cui all'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica del 23 gennaio 1973 n. 80.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 230 milioni.
1. 1063. (ex 71. 02.) Ruocco, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

COMMI 568-575 (VEDI ART. 72)

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge del 23 dicembre 1998 n. 448, sa seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2017 per contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.000.000
   2018: – 4.000.000
   2019: – 4.000.000
1. 1064. (ex 72. 1.) Caparini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 250 milioni di euro.
1. 1065. (ex 72. 2.) Caparini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.

  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 1066. (ex 72. 3.) Caparini.

  Dopo il comma 8, inserire il seguente:
  8-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze e ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 81.
1. 1067. (ex 72. 4.) Caparini.

  Dopo l'articolo 72, aggiungere il seguente:

ART. 72-bis.

  1. È previsto, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
  2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di Imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 175 milioni di euro”.
1. 1068. (ex 72. 02.) Caparini.

  Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

ART. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, sono destinate a incrementare la dotazione del Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, commi 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 1069. (ex 72. 05.) Paglia, Daniele Farina, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 72, inserire il seguente:

ART. 72-bis.
(Monopolio della cannabis e dei suoi prodotti derivati, nonché destinazione delle maggiori entrate all'emergenza sismica).

  1. La coltivazione, la lavorazione e l'immissione sul mercato della cannabis e dei suoi prodotti derivati, ovverosia i prodotti della pianta classificata botanicamente nel genere cannabis, sono soggette a Monopolio di Stato in tutto il territorio della Repubblica.
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di seguito denominata «Agenzia», senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, provvede a seguire direttamente tutte le fasi di lavorazione della cannabis conferita, nonché di concedere all'interno del territorio nazionale licenza di coltivazione della cannabis per l'approvvigionamento dei siti di lavorazione dei siti indicati dalla Agenzia. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro due mesi dalla entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia, disciplina:
   a) le modalità di concessione delle licenze di coltivazione della cannabis, le modalità di acquisizione delle relative sementi e le procedure di conferimento della lavorazione dei suoi prodotti derivati, determinando annualmente la specie della qualità coltivabile, le relative quantità e stabilendo il prezzo di conferimento;
   b) le modalità di immissione sul mercato;
   c) il livello delle accise;
   d) il livello dell'aggio per la vendita al dettaglio, e le relative modalità di riscossione e versamento, nonché il prezzo di vendita al pubblico del prodotto;
   e) le modalità di concessione da parte della Agenzia all'interno del territorio nazionale di licenza di vendita al dettaglio della cannabis e dei prodotti derivati, con particolare riferimento alla determinazione della loro distribuzione territoriale;
   f) le modalità di vendita al dettaglio da parte dei depositari autorizzati e delle rivendite di generi di monopolio, ai sensi del decreto ministeriale del 22 febbraio 1999, n. 67 e della legge del 22 dicembre 1957, n. 1293.

  3. Le maggiori entrate rinvenienti dall'attuazione del comma 1, opportunamente accertate, fino al limite massimo di 5 miliardi di euro annui, affluiscono ad un apposito fondo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri finalizzato ad assicurare la garanzia pubblica per la concessione dei contributi diretti finalizzati all'assistenza della popolazione e alla ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 26 ottobre 2016 che si aggiungono a quelli riconosciuti con lo strumento del credito di imposta di cui all'articolo 51.
1. 1070. (ex 72. 06.) Daniele Farina, Ricciatti, Paglia, Marcon, Fassina, Melilla, Sannicandro, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Zaratti.

COMMI 576-577 (VEDI ART. 73)

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis) il divieto per il concessionario di qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti.
1. 1071. (ex 73. 8.) Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla data di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1072. (ex 73. 11.) Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla data di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.

  2-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1073. (ex 73. 11.) Basso, Beni.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2017 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1074. (ex 73. 5.) Baroni, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere le seguenti parole: e disposizioni in materia di giochi.
1. 1075. (ex 73. 6.) Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, in materia di aliquote e di determinazione dell'attivo ereditario ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni).

  1. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dai comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  2. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
1. 1076. (ex 73. 01.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73 aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Modifiche all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di disciplina dell'imposta sulle transazioni finanziarie).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012. n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 491:
    1) sono premesse le seguenti parole: «Nelle more dell'approvazione definitiva della proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, in via transitoria»;
    2) le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato,» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione»;
    3) le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   b) al comma 492:
    1) le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» e le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» sono soppresse; le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore dei contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   c) dopo il comma 499, è inserito il seguente:
  «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e, comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro«;
   d) al comma 500 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Le disposizioni previste, in via transitoria, dai commi da 491 al presente comma, sono adeguate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della normativa definitiva di cui alla proposta di direttiva COM(2013)71 del Consiglio, del 14 febbraio 2013, a quanto disposto da tale normativa prevedendo, in particolare, l'introduzione del principio di emissione a complemento del generale principio di residenza, al fine di limitare i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
1. 1077. (ex 73. 02.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di entrate).

  1. A decorrere dall'anno 2017 la tasse di concessione governative previste dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 641 sono incrementate del 20 per cento.
1. 1078. (ex 73. 05.) Airaudo, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Bossa, Sberna, Zanin, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.
(Disposizioni per la tassazione di imbarcazioni di lusso).

  1. Il comma 366, dell'articolo 1, della legge 20 dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è abrogato.
1. 1079. (ex 73. 03.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 73, aggiungere il seguente:

ART. 73-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono ridotti del cinquanta per cento.
  2. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1080. (ex 73. 09.) Gelmini.

COMMI 578-610 (VEDI ART. 74)

  Al comma 1, dopo parole: legge 11 agosto 1991, n. 266 aggiungere le seguenti: e finalizzati esclusivamente a specifici progetti di volontariato, selezionati dalle regioni nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: l'impegno a effettuare;
   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: delibera d'impegno fino alla fine del periodo con le seguenti: assegnazione delle somme di cui al comma 1 al fondo speciale istituito presso le regioni ai sensi dell'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.;
   al comma 3, sopprimere il secondo e terzo periodo.
1. 1081. (ex 74. 310.) Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Grillo, Nesci, Lorefice, Di Vita, Baroni, Cariello, Castelli, Sorial, D'Incà, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1o gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.»;
   b) al comma 2, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «per ciascun esercizio di applicazione della disciplina» e dopo le parole: «e le imposte versate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente»;
   c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: «Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.».
1. 1082. (ex *74. 182.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per le operazioni finanziarie, finalizzate all'attività di impresa e aventi durata uguale o superiore a 15 anni, concesse ai soggetti beneficiari finali ubicati su tutto il territorio nazionale a fronte della copertura finanziaria di un programma di investimenti che preveda spese riferite all'acquisizione di beni immobili e/o spese in opere murarie in misura non inferiore al 50 per cento dell'importo complessivo del medesimo programma di investimenti, la garanzia diretta del Fondo è concessa fino alla misura massima del 60 per cento dell'ammontare dell'operazione stessa.

  4-ter. Sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis i soggetti finanziatori possono acquisire garanzie reali in deroga ai limiti previsti dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
  4-quater. Ferma restando la maggiore durata dell'operazione finanziaria, la garanzia diretta del Fondo rilasciata sulle operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis decade allo scadere dei decimo anno successivo alla data di sua concessione. Nel caso di escussione della garanzia diretta entro il predetto periodo decennale, il Fondo, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto del Ministro delle attività produttive e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie dei 20 giugno 2005 e a seguito della liquidazione della perdita al soggetto richiedente, acquisisce il diritto di rivalersi sul soggetto beneficiario finale per le somme pagate e, proporzionalmente all'ammontare di queste ultime, è surrogato in tutti i diritti spettanti al soggetto finanziatore richiedente in relazione alle eventuali altre garanzie acquisite, ivi compresa la garanzia reale di cui al comma 4-ter.
  4-quinquies. Per le operazioni finanziarie di cui al comma 4-bis, la controgaranzia del Fondo è concessa fino alla misura massima dell'80 per cento dell'importo garantito da] confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e ferma restando la durata della garanzia del Fondo di cui al comma 4-quater.
1. 1083. (ex **74. 181.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 5 aggiungere, infine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1084. (ex 74. 313.) Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 5 con i seguenti:
  5. Il Fondo «Sport e periferie», di cui all'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, è incrementato di 10 milioni di euro per il 2017, 10 milioni di euro per il 2018 e 20 milioni di euro per il 2019.

  5-bis. Al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, la lettera d) è soppressa.
1. 1085. (ex 74. 330.) Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica sul proprio sito internet e fornisce adeguato pubblicità alla destinazione dettagliata dei fondi di cui al presente comma.
1. 1086. (ex 74. 316.) Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere, infine, il seguente periodo: La destinazione del 50 per cento dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco delle destinazioni eleggibili per la quota stabilita dei fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare il 50 per cento dei fondi di cui al presente comma. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede a pubblicare sul proprio sito internet la destinazione dei fondi di cui al presente comma sia per la quota parte stabilita dai cittadini che per la restante parte.
1. 1087. (ex 74. 315.) Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. I cittadini propongono per i suddetti fondi, destinazioni coerenti con le finalità stabilite al presente comma. La Presidenza del Consiglio dei ministri pubblica, fornendo l'adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle possibili destinazioni per i fondi di cui al presente comma, che debba includere anche le destinazioni eleggibili proposte dai cittadini e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1088. (ex 74. 314.) Battelli, Fraccaro, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La destinazione dei fondi di cui al presente comma è stabilita direttamente dai cittadini italiani. La Presidenza dei Consiglio dei ministri pubblica, fornendo adeguata pubblicità, sul proprio sito internet istituzionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato, entro il 31 marzo di ciascun anno, l'elenco completo delle destinazioni eleggibili per i fondi di cui al presente comma e predispone apposita procedura di votazione on line al fine di consentire ai cittadini la selezione dei progetti cui destinare l'intero ammontare di cui al presente comma. La graduatoria finale, completa di identificazione dei progetti selezionati, è pubblicata sul sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1089. (ex 74. 40.) Fraccaro, Battelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi (Sustainable Development Goals – SDGs) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, è istituito, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2017, di 300.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per l'anno 2019, per la costituzione di un Comitato indipendente di monitoraggio e valutazione sull'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile cui partecipano esperti nelle varie materie rilevanti per gli SDGs e rappresentanti delle parti sociali e della società civile.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 299,5 milioni di euro per il 2017, di 299,7 milioni di euro per il 2018, di 299,8 milioni di euro per il 2019 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1090. (ex 74. 369.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di favorire la parità di accesso alle informazioni e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nonché di rimuovere gli ostacoli che limitano la conoscenza e determinano una discriminazione sul piano sociale, economico e culturale, è istituito, presso il Ministero per lo sviluppo economico, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei comuni che provvedano ad installare reti comunali di tipo Wi-Fi (Wireless Fidelity) gratuito e aperto. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2, le parole da: 300 milioni fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.
1. 1091. (ex 74. 306.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Al fine di assicurare e di promuovere lo sviluppo degli spazi verdi urbani, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei comuni che, ai sensi della legge 29 gennaio 1992, n. 113, provvedano, entro dodici mesi dalla registrazione anagrafica di ogni neonato residente, a porre a dimora un albero nel territorio comunale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 1092. (ex 74. 305.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9 sostituire le parole da: 20 milioni a: 2020 con le seguenti: 25 milioni di euro per l'anno 2017, di 35 milioni di euro per l'anno 2018 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole da: 300 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 295 milioni di euro annui dal 2017 al 2020 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
1. 1093. (ex 74. 332.) Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 9 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presenta annualmente alle competenti Commissioni parlamentari una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
1. 1094. (ex 74. 333.) Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 10 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985 n. 163, modificata dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ripartito ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1095. (ex 74. 59.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, modificata dal decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e ripartito ai sensi della citata legge n. 163 del 1985, è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1096. (ex 74. 60.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 10 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1097. (ex 74. 61.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, inserire il seguente:
  10-bis. Per il triennio 2017-2019, una quota pari al 5 per cento a valere sul Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367 ed alla legge 11 novembre 2003, n. 310 è destinata a quelle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti.
1. 1098. (ex 74. 62.) Borghesi, Guidesi, Fedriga, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 386 le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 milioni»;
   2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
    b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
   3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
  388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).

  10-ter. A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  10-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
  10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «ART. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione sì applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario.
  10-nonies. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: »a carico sia dei possessore che dell'utilizzatore dell'immobile« sono sostituite dalle seguenti: »a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: »671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la lettera d), è sostituita dalla seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dai seguente: «681. Nel caso in cui l'unita immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione, tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».

  10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti ai netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500,000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado; 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, dì cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 1099. (ex 74. 385.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:
   1) al comma 386 sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «8.000 milioni»;
   2) al comma 387, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:
    b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2017, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2017 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate ai sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000, iscritte ai centri per l'impiego;
    b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
   3) il comma 388 è sostituito dal seguente:
  388. Per gli anni successivi al 2017 le risorse di cui al comma 386, pari a 8.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui ai comma 387, lettera b-bis).

  10-ter A copertura degli oneri relativi alle disposizioni di cui al comma 10-bis, si provvede con le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai successivi commi.
  10-quater. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
  10-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  10-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  10-septies. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
  10-octies. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «ART. 17-bis. - (Acquisto di pubblicità on line) – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.

  2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (detti servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio on line attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
  3. Il regolamento finanziario, ovvero il pagamento, degli acquisti di servizi e campagne pubblicitarie on line dev'essere effettuato dal soggetto che ha acquistati, esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero tramite altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle operazioni ed a veicolare dati identificativi e partita IVA del beneficiario».
  10-nonies. A decorrere dai 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
  10-decies. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, comma 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) la lettera a), è sostituita dalla seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   2) la lettera b), è sostituita dalla seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;
   3) dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
   4) la lettera c) è soppressa;
   5) la Iettera d), è sostituita dalla seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare».

  10-undecies. Le maggiori entrate realizzate negli anni a decorrere dal 2017 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerate nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno al fondo di cui al comma 1.
  10-duodecies. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti a decorrere dal 1o gennaio 2017:
  «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
   a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
   a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
   b) a favore dei fratelli e delle sorelle sui valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
   c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
   d) a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».
  10-terdecies. Le lettere h) e i) del comma 1 dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni, sono abrogate.
  10-quaterdecies. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 1100. (ex 74. 383.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10-bis. Al fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, dì cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, sono assegnate risorse pari a 150 milioni per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  10-ter. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.
1. 1101. (ex 74. 374.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate per l'anno 2017. Conseguentemente, e relativamente alla medesima annualità, per le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n, 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono assegnati 85 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 215 milioni.
1. 1102. (ex 74. 377.) Duranti, Marcon, Melilla, Gregori, Nicchi, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di garantire un incremento dell'offerta pubblica dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, per il quinquennio 2017-2021 sono stanziate risorse pari a 300 milioni annui, per il finanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2006.

  Conseguentemente, al medesimo articolo dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, articolo 3, comma 2, il secondo periodo è soppresso.

  36-ter. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  36-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 1103. (ex 74. 381.) Nicchi, Marcon, Gregori, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Per ciascun anno del triennio 2017-2019, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo di 150 milioni di euro per il concorso al rimborso agli enti territoriali degli oneri conseguenti all'introduzione di misure specifiche volte a garantire la gratuità dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, dei servizi scolastici e dei libri scolastici, nonché dei servizi erogati dagli enti territoriali, compreso il trasporto pubblico locale, ai minori di anni 16 il cui nucleo familiare abbia un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 30.000 euro.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con te parole: 200 milioni;
   alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –50.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 1104. (ex 74. 384.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, e autorizzato allo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2017, 15 milioni di euro per l'anno 2018 e 5 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 250 milioni.
1. 1105. (ex 74. 361.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10-bis. Ai fine del potenziamento della mobilità e per il miglioramento delle condizioni dei pendolari, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la regione Lombardia, è autorizzato allo stanziamento di 5 milioni di euro per l'anno 2017, 3 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, per il potenziamento infrastrutturale e l'implementazione del parco treni della linea ferroviaria Milano-Treviglio-Crema-Cremona.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 290 milioni.
1. 1106. (ex 74. 362.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Al fine di consentire il completamento del Programma Grandi Stazioni, ovvero la realizzazione di ulteriori opere funzionali a rendere gli interventi più aderenti alle mutate esigenze dei contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, con apposita delibera, individua le risorse annuali effettivamente disponibili di cui alle delibere, n. 10 del 14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n. 61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23 marzo 2012, provvede alla loro assegnazione in favore di Grandi Stazioni Rail S.p.A., nei limite di euro 40.000.000, nonché all'approvazione dei relativi progetti, anche di variante. Un importo non superiore a euro 100,000, a valere sulle somme a disposizione nell'ambito dei quadro economico complessivo dei Programma, è destinato ai Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le spese sostenute per le verifiche sulle opere.
1. 1107. (ex 74. 261.) Alberto Giorgetti, Biasotti, Bergamini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. All'articolo 62-quater, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 le parole: «cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «ottanta per cento».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.
1. 1108. (ex 74. 446.) Galgano, Menorello, Monchiero, Librandi.

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10-bis. Le sanzioni relative a procedimenti sanzionatori pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, presso le pubbliche amministrazioni, per le violazioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte al 10 per cento di quanto previsto nei relativi verbali di accertamento, da corrispondere entro il 31 marzo 2017, L'attuazione delle disposizioni di cui ai precedente periodo non può comportare minori entrate superiori a 30 milioni di euro. Il pagamento delle sanzioni di cui al primo periodo estingue le violazioni e rende improcedibili gli eventuali ricorsi in essere. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  10-ter. All'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 12006, n. 152 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 4 è soppresso;
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono punite con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) per il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro; la sanzione è raddoppiata in caso di secondo accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal terzo accertamento della trasgressione;
   b) per l'indicazione nel formulario di cui all'articolo 193 di dati incompleti o inesatti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 100 euro per ciascuna trasgressione; la sanzione è raddoppiata in caso di quarto accertamento della trasgressione da parte dell'autorità di controllo ed è triplicata a decorrere dal sesto accertamento della trasgressione; la sanzione è ulteriormente raddoppiata se la trasgressione riguarda un quantitativo di rifiuti superiore a 10 tonnellate.

  4-ter. Si applica la semplice ammonizione scritta per il primo accertamento delle trasgressioni di cui al comma 4-bis lettera b). Il ravvedimento esclude l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione o dall'errore. Le sanzioni di cui al comma 4-bis, lettere a) e b), sono ridotte a un decimo di quanto dovuto se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro trenta giorni dall'accertamento della trasgressione».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 1109. (ex 74. 72.) Molteni, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Grimoldi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. A decorrere dall'anno 2017, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del: a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune; b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 1110. (ex 74. 76.) Caparini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. In applicazione al principio di irretroattività dei tributi, l'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, di cui all'articolo 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, non è dovuta dai soggetti passivi direttamente coltivatori del fondo, per il periodo d'imposta 2014. L'imposta indebitamente riscossa viene recuperata, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsata entro sessanta giorni dalla data della presentazione di un'apposita richiesta all'ufficio competente dell'Agenzia delle entrate da far pervenire entro la data del 30 giugno 2017; in caso di ritardata erogazione del rimborso, sono dovuti gli interessi di mora nella misura legale maggiorata di tre punti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio per 270 milioni di euro per l'anno 2017, finalizzate esclusivamente al rimborso o alla compensazione dell'imposta di cui al primo periodo, e di ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2018, per eventuali interessi di mora, assegnando le necessarie risorse all'Agenzia delle entrate. Le somme non utilizzate nell'anno di riferimento possono esserlo nell'anno successivo fino al completo rimborso o compensazione di quanto dovuto.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017, 250 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 1111. (ex 74. 83.) Bossi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sostituire il capoverso 36-bis con il seguente:
  36-bis. Le somme eventualmente confiscate o comunque pervenute allo Stato in via definitiva all'esito di procedimenti penali, nell'ambito dei procedimenti penali per reati ambientali o connessi all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale nei confronti della società del Gruppo Uva e delle persone giuridiche che, prima del commissariamento di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, abbiano esercitato attività di gestione amministrazione o direzione di coordinamento di tali società, sono versate, fino alla concorrenza dell'importo di 300 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1112. (ex 0. 74. 483. 1.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al capoverso comma 36-bis, primo periodo, dopo la parola: disposta aggiungere le seguenti: in via definitiva.
1. 1113. (ex 0. 74. 483. 4.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al capoverso comma 36-bis primo periodo, sostituire le parole: al finanziamento degli interventi di decontaminazione e di bonifica ambientale degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: fino alla concorrenza dell'importo di 800 milioni di euro, all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di restituzione del prestito statale di cui al comma 6-bis del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 convertito, con modificazioni dalla legge 1 febbraio 2016 n. 13, per la parte eccedente, sulla contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per essere destinate al finanziamento di interventi per il risanamento e la bonifica ambientale e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.
1. 1114. (ex 0. 74. 483. 5.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Al capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: nei comuni di Taranto e di Statte.
1. 1115. (ex 0. 74. 483. 3.) Crippa.

  Al capoverso comma 36-bis, primo periodo, sostituire le parole: degli stabilimenti di interesse strategico nazionale delle medesime società con le seguenti: e, in via subordinata, alla riqualificazione e riconversione produttiva dei siti contaminati, nei comuni di Taranto e di Statte.
1. 1116. (ex 0. 74. 483. 1.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato allo spread non inferiore al 4,1 per cento.
1. 1117. (ex 0. 74. 485. 1.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera a) sostituire le parole: maggiorato di uno spread pari al 4,1 per cento con le seguenti: maggiorato di uno spread pari al 4,2 per cento.
1. 1118. (ex 0. 74. 485. 2.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali oneri aggiuntivi dei finanziamenti statali concessi ai sensi della presente disposizione possono essere posti a carico del Bilancio dello Stato.
1. 1119. (ex 0. 74. 485. 3.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Alla lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il prestito concesso ai sensi della presente disposizione è trasferito alla società acquirente del Gruppo Ilva secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 1120. (ex 0. 74. 485. 4.) Crippa, Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 223-duodecies delle disposizioni di attuazione del codice civile, dopo le parole: «Le disposizioni fiscali di carattere agevolativo previste dalle leggi speciali si applicano soltanto alle cooperative a mutualità prevalente» sono aggiunte le seguenti: «che abbiano un fatturato annuo inferiore a un milione di euro.».
1. 1121. (ex 74. 206.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «15-ter. 1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.».
1. 1122. (ex 74. 126.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al secondo comma dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, dopo le parole: «a soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria», sono aggiunte le seguenti: «o agli intermediari, persone fisiche, di cui al l'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del. Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
1. 1123. (ex 74. 304.) Cancelleri, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:
  «1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che non possono essere superiori al tasso di interesse medio euribor a cui si aggiungono 3 punti percentuali.».

  Conseguentemente:
   per far fronte ai maggiori oneri provenienti dalla precedente disposizione, stimati in 400 milioni a decorrere dal 2017:
    c) per la quota parte di 300 milioni, sopprimere il comma 2, articolo 81;
   per la quota parte di 100 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, degli stati di previsione di parte corrente della Tabella A allegata, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al Ministero dell'economia e delle finanze per 76.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero dello sviluppo economico per 4.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero della giustizia per 10.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018 e 2019, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per 5.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
1. 1124. (ex 74. 69.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al comma 1, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) alla lettera a), le parole: «300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «400 euro»;
   1) alla lettera b), le parole: «150 euro» sono sostituite dalle seguenti: «250 euro».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 150 milioni.
1. 1125. (ex 74. 323.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al comma 1-ter dell'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: «alle condizioni ivi previste» sono sostituite dalle seguenti: «se il reddito complessivo non supera i 30.000 euro.».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1126. (ex 74. 322.) Ruocco, Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative; di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca e ai trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 1127. (ex 74. 127.) Grimoldi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al numero 3 della tabella A allegata al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «alla pesca,».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 1128. (ex 74. 128.) Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 36, inserire il seguente:
  36-bis. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «dal giorno sedici del mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal giorno successivo».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 1129. (ex 74. 320.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  All'articolo 74, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  9. L'articolo 63 della legge n. 342 del 2000 è così modificato:

ART. 63.
(Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli).

  1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automotoclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.
  2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per 1 quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso.
  4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 100 milioni.
1. 1130. (ex 74. 273.) Catanoso, Laffranco, Russo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'esenzione è subordinata alla certificazione rilasciata dall'ASI e per i motoveicoli anche dall'F.M.I., di cui al comma 3 che segue, stesso articolo.»;
   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati previo esame di ogni esemplare, con propria determinazione dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dall'F.M.I. mediante rilascio di idoneo certificato attestante il particolare interesse storico e collezionistico dello stesso»;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: «I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di euro 75,00 per gli autoveicoli e di euro 35,00 per i motoveicoli. Per la liquidazione, fa riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 51,64 per gli autoveicoli ed in euro 25,82 per i motoveicoli».
1. 1131. (ex 74. 192.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «vigili del fuoco e soccorso pubblico», sono aggiunte le seguenti: «e agli appartenenti ai Corpi di polizia locale».
1. 1132. (ex 74. 271.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. L'articolo 17-decies della legge 7 agosto 2012 n. 134 è sostituito dal seguente:
  1. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, e immatricolano un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive è riconosciuto un contributo pari al:
   a) 30 per cento del prezzo di acquisto, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, fino ad un massimo di 7.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 uguali o non superiori a 20 g/km;
   b) 25 per cento del prezzo di acquisto, nel 2017, nel 2018 e nel 2019, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 uguali o non superiori a 50 g/km.

  2. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal 1o gennaio 2017 e fino ai 31 dicembre 2018 a condizione che il veicolo acquistato non sia stato già immatricolato in precedenza e che sia alimentato con combustibile alternativo (elettrico/ibrido Plug In/idrogeno/metano e GPL).
  3. Il contributo di cui al comma 1 sarà ripartito al 50 per cento dal contributo pubblico e dal 50 per cento da uno sconto praticato dal venditore.
  4. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.
  5. Il contributo è corrisposto fino alla copertura di 100 milioni di euro per ciascun anno.
  6. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1133. (ex 74. 279.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 1134. (ex 74. 129.) Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 6 è sostituito con il seguente:
  6. Fatto salvo quanto previsto dai comma 5, il 90 per cento dei proventi delle singole aste è destinato alle seguenti attività per misure aggiuntive rispetto agli oneri complessivamente derivanti a carico della finanza pubblica dalla normativa vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto:
   a) riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;
   b) adattamento agli impatti dei cambiamenti climatici;
   c) finanziare attività di ricerca e di sviluppo e progetti dimostrativi volti all'abbattimento delle emissioni e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresa la partecipazione alle iniziative realizzate nell'ambito del Piano strategico europeo per le tecnologie energetiche e delle piattaforme tecnologiche europee;
   d) sviluppare le filiere industriali delle energie rinnovabili e sviluppare le tecnologie che contribuiscano alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
   e) favorire misure atte ad evitare la deforestazione e ad accrescere l'afforestazione e la riforestazione nei Paesi in via di sviluppo che hanno ratificato l'accordo internazionale sui cambiamenti climatici, trasferire tecnologie e favorire l'adattamento agli effetti avversi del cambiamento climatico in tali Paesi;
   f) incoraggiare il passaggio a modalità di trasporto pubblico e privato e basse emissioni;
   g) finanziare la ricerca e lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle tecnologie pulite nei settori disciplinati dal presente decreto;
   h) favorire misure intese ad aumentare l'efficienza energetica e l'isolamento delle abitazioni o a fornire un sostegno finanziario per affrontare le problematiche sociali dei nuclei a reddito medio-basso.
1. 1135. (ex 74. 311.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse le parole: «per quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250,000. e» sono soppresse.
1. 1136. (ex 74. 282.) Polidori.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In via sperimentale, per un quadriennio, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano senza la limitazione relativa all'importo del canone.».
1. 1137. (ex 74. 283.) Polidori.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono abrogate le seguenti parole: «Per gli anni 2015 e 2016»
1. 1138. (ex 74. 239.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019».
1. 1139. (ex 74. 238.) Laffranco, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 172 è abrogato.
1. 1140. (ex 74. 329.) Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, inserire i seguenti:
  36-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, all'articolo 9, al comma 2 del capoverso Articolo 17, i numeri 2) e 3) sono sostituiti con i seguenti:
   2) al due per cento delle somme iscritte a ruolo riscosse, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella;
   3) al tre per cento delle somme iscritte a ruolo e dei relativi interessi di mora riscossi, in caso di pagamento oltre tale termine;

  36-ter. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 36-bis, si provvede attraverso una razionalizzazione delle spese di gestione e del personale dell'Agenzia delle Entrate.
1. 1141. (ex 74. 68.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 226, della legge 30 dicembre 2016, n. 208, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5. del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse disponibili per le assunzioni a tempo indeterminato. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità.
1. 1142. (ex 74. 265.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. All'articolo 1, comma 949, lettera f), della legge 28 dicembre 2016, n. 208, le parole: «quattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due mesi».
1. 1143. (ex 74. 321.) Ruocco, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n.64 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la formazione e la sperimentazione di attività di difesa civile non armata e non violenta in attuazione dell'articolo 52 della Costituzione. All'organizzazione del contingente si provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n.77.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 297.
1. 1144. (ex 74. 338.) Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica il programma Joint Strike Fighter (F-35) integralmente definanziato.
1. 1145. (ex 74. 336.) Basilio, Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine del rafforzamento delle attività del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2017 si procede alla stabilizzazione del personale precario richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali.

  36-ter. Il personale di cui al comma precedente da stabilizzare deve possedere i seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2016:
   a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
   b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

  36-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto definisce le modalità, i criteri e i termini per l'attuazione di quanto previsto dal comma 36-bis del presente articolo relativo alla stabilizzazione del personale in possesso dei requisiti di cui al comma 36-ter.
  36-quinquies. L'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81/2015 è soppresso.
  36-sexies. Alla stabilizzazione del personale di cui al comma 36-bis sono destinati a decorrere dall'anno 2017 risorse nei limite di 300 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 81 sopprimere il comma 2.
1. 1146. (ex 74. 357.) Fassina, Placido, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 1147. (ex *74. 422.) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Menorello, Librandi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di promuovere il rinnovo dei sistemi frenanti del materiale rotabile per il trasporto ferroviario delle merci e compensare le imprese ferroviarie dei relativi maggiori oneri di gestione è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per il finanziamento degli interventi a favore dell'ammodernamento dei carri merci. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite, nel rispetto della normativa europea e delle risorse disponibili, i criteri e le modalità di ammissione al Fondo di cui al presente articolo da parte delle imprese ferroviarie e dei detentori dei carri merci operanti in Italia. Il Fondo di cui al presente comma è finanziato con una dotazione di 10 milioni di euro annui dal 2017 al 2021.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero delle infrastrutture e trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000;

  alla tabella B, voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 1148. (ex *74. 258.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per investimenti destinati alla promozione della sicurezza ferroviaria per consentire il superamento dei passaggi a livello ancora esistenti presso le stazioni ferroviarie delle ferrovie regionali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1149. (ex 74. 281.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di fronteggiare le conseguenze economiche, occupazionali e sociali nelle aree cosiddette di crisi industriali complessa, il fondo di cui alla legge 15 maggio 1989, n. 181, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia, è incremento per l'anno 2017 di trenta milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 270 milioni di euro.
1. 1150. (ex 74. 203.) Polverini.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, il Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 202, lettera b), della legge 13 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro.
1. 1151. (ex 74. 358.) Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Franco Bordo, Folino, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dall'anno 2017, è autorizzata l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro annui in favore delle aree protette, dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nonché per le aree marine protette ed il controllo marino delle aree prospicienti le piattaforme petrolifere ubicate nelle acque territoriali nazionali.
1. 1152. (ex 74. 380.) Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per ulteriori interventi finalizzati alla ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza adeguamento e miglioramento antisismico e bonifica da amianto degli immobili di proprietà pubblica con particolare riferimento agli edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e alle strutture di maggiore fruizione pubblica, sono stanziati 250 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, il comma 2, le parole: 300 milioni, sono sostituite dalle parole: 200 milioni.

  Alla Tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 150.000.000;
   2018: – 150.000.000;
   2019: – 150.000.000;
1. 1153. (ex 74. 372.) Scotto, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Con riferimento ai progetti di cui al comma 974 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardanti il programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, selezionati ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2016, gli enti locali interessati sono autorizzati a considerare nella redazione del bilancio di previsione 2017-2019, ai fini della programmazione pluriennale degli interventi, il finanziamento dell'intero importo richiesto, anche oltre il limite di capienza attualmente previsto e richiamato dall'articolo 4, comma 1, del predetto decreto.
1. 1154. (ex 74. 269.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di implementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e, dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 40 milioni di euro per ciascun anno dei triennio 2017- 2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000;
   2019: – 40.000.000.
1. 1155. (ex 74. 379.) Nicchi, Costantino, Gregori, Pannarale, Duranti, Martelli, Pellegrino, Ricciatti, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 56, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementato di 100 milioni per l'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1. 1156. (ex 74. 302.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di garantire la piena attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, sono stanziati 3 milioni di euro per ciascun anno dei triennio 2017-2019.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000;
   2019: – 3.000.000.
1. 1157. (ex 74. 370.) Pellegrino, Marcon, Melilla, Nicchi, Gregori, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Al fine di valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi, sono stanziati 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Al riparie delle somme di cui al periodo precedente, si provvede previa intesa in sede di Conferenza unificata.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 70.000.000;
   2018: – 70.000.000;
   2019: – 70.000.000.
1. 1158. (ex 74. 364.) Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300,000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 300.000;
   2018: – 300.000;
   2019: – 300.000.
1. 1159. (ex 74. 172.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  36-bis. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 288/2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017, di euro 300.000.

  36-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 36-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1160. (ex 74. 171.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 2017, l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro riconosciuta alle organizzazioni di volontariato di cui all'articolo 8 della legge 11 agosto 1991, n. 266, è estesa anche alle associazioni e organizzazioni, prive del requisito di cui all'articolo 3 della citata legge limitatamente agli atti connessi allo svolgimento di attività di volontariato come qualificate dall'articolo 2 della medesima legge.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 285 milioni.
1. 1161. (ex 74. 277.) D'Incà, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. A decorrere dal 2017 le esenzioni dall'imposta di bollo e di registro previste dall'articolo 27-bis della Tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e dall'articolo 8, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, sono estese alle associazioni di promozione sociale di cui alla logge 7 dicembre 2000, n. 333.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, le parole: 300 milioni sono sostituite dalle seguenti: 290 milioni.
1. 1162. (ex 74. 278.) D'Incà, Brugnerotto, Villarosa, Caso, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Il ristoro di cui al decreto-legge n. 59 del 3 maggio 2016, n. 59, è dovuto altresì agli acquirenti degli strumenti finanziari subordinati indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano acquistato i medesimi strumenti nell'ambito di un accordo negoziale diretto con una delle banche sottoposte a risoluzione e che ne abbiano in seguito ceduto o suddiviso la proprietà a titolo non oneroso con coniugi o parenti fino al secondo grado.
1. 1163. (ex 74. 478.) Busin.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle sottocategorie di destinazione.
1. 1164. (ex 74. 328.) Di Benedetto, Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Per gli anni 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata nelle seguenti misure:
   a) al 40 per cento per lavoratori autonomi, professionisti, micro e piccole imprese;
   b) al 30 per cento per le medie imprese.

  36-ter. Al comma 9 dell'articolo 9 del decreto-legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, al secondo periodo dopo le parole: «, concorre» sono aggiunte le seguenti: «integralmente» e le parole: «nella misura del cinquanta per cento» sono soppresse.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 50 milioni.
1. 1165. (ex 74. 331.) Alberti, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  36-ter. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2017.
1. 1166. (ex 74. 210.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Nel rispetto del principio di progressività tributaria, garantita l'invarianza del gettito fiscale, le tasse automobilistiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, fatte salve le esenzioni già previste per legge nonché le riduzioni di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n.449, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono modulate in base alla data di costruzione del veicolo. Sono abrogate tutte le disposizioni vigenti in contrasto con quanto stabilito al periodo precedente.
1. 1167. (ex 74. 186.) Gianluca Pini, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato a consentire, su richiesta degli interessati, la determinazione del reddito d'impresa sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che tiene conto del reddito dell'anno precedente, esclusivamente per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro e con sede nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, o nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000;
   2019: – 50.000.000.
1. 1168. (ex 74. 74.) Caparini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  37. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
1. 1169. (ex 74. 66.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Le aziende in liquidazione che attivano la procedura ex articolo 182-bis della Legge Fallimentare possono ristrutturare il proprio debito fiscale iscritto a ruolo, senza sanzioni ed interessi, mediante il versamento del debito capitale iscritto a ruolo in 10 rate annuali con la facoltà di escludere dai debiti oggetto della ristrutturazione ogni contestazione tributaria pendente in cassazione e/o in attesa di annullamento in autotutela ex comma 4-bis dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 con le seguenti: 200.
1. 1170. (ex 74. 64.) Borghesi.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. Per l'adeguamento delle biblioteche penitenziarie, è annualmente previsto uno stanziamento di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 299 milioni.
1. 1171. (ex 74. 343.) Marcon, Daniele Farina, Melilla, Sannicandro, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo il comma 36 aggiungere il seguente:
  36-bis. È autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 per il completamento dei marginamenti di messa in sicurezza permanente e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari del sito di interesse nazionale (SIN) di Venezia – Porto Marghera, quale contributo straordinario in favore del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, dell'Autorità portuale di Venezia e della Regione Veneto, da assegnare ai suddetti enti secondo la ripartizione delle competenze previste dagli accordi di programma per la bonifica e la riqualificazione ambientale del sito di interesse nazionale di Venezia (Porto Marghera) e dai relativi protocolli attuativi.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 120 milioni di euro per l'anno 2017, 200 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
1. 1172. (ex 74. 73.) Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 36, aggiungere i seguenti:
  36-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2017. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 chilometri per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Loc. Ucceilina Incrocio con Strada 56 di San Donato Prov.le n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Loc. Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro,

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 53.000.000.
1. 1173. (ex 74. 371.) Nicchi, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  36-bis. Per interventi di riqualificazione e messa in sicurezza della SS 309 Romea e della E45 è autorizzata la spesa di 10 milioni per l'anno 2017, 20 milioni per il 2018 e 30 milioni per il 2019.

  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministro dell'economia e delle finanze e di concerto con le Amministrazioni della regione Veneto e degli enti locati, sono individuati i progetti e gli interventi di riqualificazione di cui al periodo precedente. A questo scopo, è istituito presso la sede Anas di Venezia un tavolo tecnico, partecipata da regioni ed enti locali, avente per obiettivo quello di elaborare lo studio di fattibilità e il programma di interventi pluriennale per la messa in sicurezza dei nodi e delle tratte pericolose della SS 309 Romea e della E45 nel tratto Veneto.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a: l'anno 2019, con le seguenti: 1.890 milioni di euro per l'anno 2017, 3.130 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.520 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1174. (ex 74. 307.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
  36-bis. «Ai fini della prosecuzione degli interventi di cui al comma 253 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 297 milioni.
1. 1175. (ex 74. 337.) Marcon, Artini, Zanin, Fossati, Civati, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Sopprimere il comma 604.
1. 1332. Marcon, Melilla, Scotto, Gregori, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 74 aggiungere il seguente:

ART. 74-bis.
(Carbon tax).

  1. Dal 1o giugno 2017 le modalità di finanziamento dei vigenti sistemi di Incentivazione della produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili sono aggiornate secondo i seguenti principi:
   a) il gettito derivante dalle componenti tariffarie gravanti sui consumi di elettricità, destinate alla copertura degli esborsi associati ai vigenti sistemi di incentivazione è sostituito dall'imposizione di un'accisa suda produzione o importazione dei prodotti energetici utilizzati ai fini della produzione di energia elettrica, determinata in misura proporzionale al contenuto di carbonio dei medesimi;
   b) la sostituzione di cui alla lettera a) avviene con gradualità, secondo un piano quinquennale a decorrere dal primo gennaio 2017, Il piano quinquennale è aggiornato entro il 31 dicembre di ogni anno dal Ministero dello sviluppo economico in caso di significative deviazioni fra gettito reale ed atteso derivante dall'accisa, ovvero di modifiche dei sistemi di incentivazione che portino a significativi cambiamenti nel fabbisogno finanziario da coprire;
   c) l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico aggiorna trimestralmente le componenti tariffarie destinate alla copertura dei sistemi di incentivazione. Le componenti sono fissate a livelli tali da assicurare di volta in volta la copertura degli esborsi previsti, per la quota non coperta dal gettito dell'accisa ovvero per la quota di gettito dell'accisa non tempestivamente trasferita dallo Stato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico o al diverso soggetto deputato alla gestione finanziaria dei flussi;
   d) nel caso di prodotti energetici destinati all'utilizzo in impianti ricadenti nell’European Emission Trading System di cui alla direttiva 2003/87/CE, l'accisa deve essere ridotta onde tener conto degli oneri derivanti dall'adempimento degli obblighi ad esso associati;
   e) onde prevenire un indebito vantaggio per i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che già godano di regime incentivante, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico dispone, limitatamente al periodo di incentivazione spettante, l'assoggettamento di tali impianti ad un onere generale di sistema compensativo dei maggiori ricavi derivanti dall'impatto dell'accisa sui prezzo all'ingrosso dell'elettricità. L'impatto è stimato annualmente dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in collaborazione con il Gestore del Mercato Elettrico. Il gettito derivante dall'onere di sistema di cui al precedente periodo è destinato a ridurre l'ammontare delle componenti tariffarie di cui alla precedente lettera c);

  2. L'ultimo periodo dell'articolo 15, comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23, è soppresso.
1. 1176. (ex 74. 019.) Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Il comma 21 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, la determinazione della rendita catastale degli immobili, a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastati dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni e delle piattaforma petrolifere situate nel mare territoriale, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. L'esclusione di cui al secondo periodo non opera in riferimento alle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza» sono inserite le seguenti: «, nonché le piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale».
  3. Le piattaforme petrolifere, come inventariate dall'istituto idrografico della Marina, sono classificabili nella categoria catastale D/7. In mancanza di definizione della rendita catastale, la base imponibile delle piattaforme petrolifere situate nel mare territoriale, classificabili nella categoria D/7 è costituita dal valore di bilancio, secondo i criteri stabiliti nei penultimo periodo del comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.
1. 1177. (ex 74. 017.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione delle direttiva 2012/27/UE sui l'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE a 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio. Nel piano, per ogni area portuale, è prevista la valutazione costi benefici, come indicato dalla direttiva 2014/94, della realizzazione di sistemi di fornitura di alimentazione elettrica lungo le banchine alle navi adibite alla navigazione marittima o alle navi adibite alla navigazione interna, quando ormeggiate, attraverso un'interfaccia standardizzata. Le Autorità portuali trasmettono i risultati al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che li inserisce nei Quadro strategico nazionale previsto dalla stessa direttiva.
  2. Ai fini del finanziamento dei: progetti emersi durante le attività di cui al comma 1, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2017.
  3. A valere sulle risorse di cui al comma 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 200 milioni per l'anno 2017 e 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
1. 1178. (ex 74. 027.) Crippa, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial, Da Villa, D'Incà.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dai seguente:
  ”1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo dei trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
  3. Le presenti disposizioni si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4. Per rinvestirne in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2016 si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2016 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 dei codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 con le seguenti: 260 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 1179. (ex 74. 029.) Vallascas, Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.
(Abolizione del contributo statale alle emittenti comunitarie).

  All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
1. 1180. (ex 74. 03.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.
(Modifiche in tema di condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

  All'articolo 76, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «non superiore a euro 9.296,22» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a euro 16.000».

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 295 milioni.
1. 1181. (ex 74. 07.) Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Marcon, Fassina, Melilla, Paglia, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. A valere sulle disponibilità del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, risorse a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dalla Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in coerenza ed a complemento della politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente individuale sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero degli affari esteri e della cooperazione allo sviluppo, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 245 milioni.
1. 1182. (ex 74. 09.) Palazzotto, Fava, Melilla, Marcon, Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  All'articolo 2195, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «2014, 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «2017, 2018 e 2019».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000;
   2019: – 1.000.000.
1. 1183. (ex 74. 010.) Duranti, Scotto, Carlo Galli, Piras, Melilla, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Al fine di potenziare le attività di cooperazione del Dipartimento Affari Economici e Sociali delle Nazioni Unite (UNDESA), svolte nell'ambito dei programmi di risorsi umane per la cooperazione internazionale è autorizzata la spesa di 500 mila euro per gli anni 2017, 2018 e 2019 per consentire la partecipazione di giovani laureati al Programma Junior Professional Officer (JPO).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 500.000;
   2018: – 500.000;
   2019: – 500.000.
1. 1184. (ex 74. 011.) Palazzotto, Quartapelle Procopio.

  Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:

ART. 74-bis.

  1. Al fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
   il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
   le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nel funzionamento in assorbimento;
   la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

  2. A decorrere dal 1o gennaio 2018 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite di società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
  3. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 2, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono al raggiungimento della soglia di cui al comma 2 gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n. 111/06.
  4. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 382-sexies.
  5. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 3, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
   1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 382-bis, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
   2) Al Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b) del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina del mercato, predisposta dal gestore dei mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
   3) Il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico.
   4) I proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

  6. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  7. Dalla presente disposizione non devono derivare maggiori o minori nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1185. (ex 74. 025.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo l'articolo 74, inserire il seguente:

ART. 74-bis.
(Interventi per il rilancio dell'economia).

  1. Al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per gli anni dal 2015 al 2017» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 2027».
  2. Le banche e gli intermediari finanziari, ogni sei mesi, sono tenute ad informare i propri clienti della possibilità di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento.
  3. La sospensione del pagamento della quota capitale del piano di ammortamento di cui al comma 246 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, può essere anche parziale per complessivamente tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
  4. I contratti di credito stipulati tra le banche e gli intermediari finanziari con i clienti devono contenere espressamente le disposizioni che concedono la facoltà di sospendere il pagamento della quota capitale del piano di ammortamento ai sensi del presente articolo.
  5. La richiesta di sospensione del pagamento della quota capitale ai sensi del presente articolo è concessa a chiunque senza alcun genere di limitazione.
1. 1186. (ex 74. 030.) Cariello.

COMMI 611-612 (VEDI ART. 75)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: sentito il parere vincolante della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
1. 1187. (ex 75. 11.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 1188. (ex *75. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Sopprimere il comma 2.
1. 1189. (ex 75. 10.) Nuti, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni e le iniziative di tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al periodo precedente. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione tramite appositi regolamenti dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche affidatarie di beni confiscati alla criminalità organizzata. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2016 – 2.000.000;
  2017 – 2.000.000;
  2018 – 2.000.000.
1. 1190. (ex 75. 9.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 75 aggiungere il seguente:

ART. 75-bis.

  All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»
1. 1191. (ex *75. 011.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

ART. 75-bis.
(Abolizione della commissione bancomat sulle transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ai fini di cui al presente comma gli stessi esercenti sono sollevati dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla precedente disposizione, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
  3. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal precedente comma 1, gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiori alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
1. 1192. (ex 75. 04.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

ART. 75-bis.
(Indizione di lotterie nazionali per la valorizzazione dei carnevali storici italiani).

  1. Il presente articolo è volto ad assicurare la piena attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, attraverso l'individuazione di forme di finanziamento statali stabili atte a garantire lo sviluppo e la tutela di tutte le attività e le manifestazioni collegate al carnevale della tradizione italiana.
  2. Ai fini cui al comma 1, a decorrere dall'anno 2017, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo vengono annualmente stanziate risorse economiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, nell'ambito della quota destinata alle iniziative multidisciplinari. Con il medesimo decreto sono stabilite le quote di riparto tra le istanze di finanziamento inoltrate dalle amministrazioni locali e territoriali interessate.
  3. Qualora le risorse di cui al comma 2 non soddisfino il fabbisogno finanziario derivante dalle istanze di cui al medesimo comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, sono annualmente individuate, previe apposite intese con ciascuna regione, le manifestazioni dei carnevali storici italiani alle quali abbinare una lotteria nazionale e sono stabilite le relative modalità tecniche di svolgimento nonché le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione delle lotterie medesime, alle cui organizzazione e gestione provvede il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677.
  4. Per la finalità di cui al comma 1, al fine di garantire un costante flusso di risorse finanziarie annuali, il Fondo unico per lo spettacolo è incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, la parola: 300 è sostituita dalla seguente: 295.
1. 1193. (ex 75. 05.) Ricciatti, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 75 inserire il seguente:

ART. 75-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.
1. 1194. (ex 75. 07.) Franco Bordo, Scotto, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 613-615 (VEDI ART. 77)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 77.
(Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile).

  1. Al fine di realizzare un Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana e aumentando la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato, nonché i collegamenti sulle principali linee pendolari. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sono, altresì, rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 2 miliardi e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 si provvede mediante le risorse rivenienti dall'attuazione del comma 6 che affluiscono al fondo di cui al comma 1.
  3. A decorrere dal 1 gennaio 2017 il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 250 milioni di euro l'anno. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati a sostenere il riposizionamento competitivo delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
  4. A valere sulle risorse di cui al comma 3, ultimo periodo, il Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, può immediatamente stipulare convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti-INVITALIA e con dipartimenti universitari specializzati nella mobilità sostenibile per analisi e studi in ordine ai costi e ai benefici degli interventi previsti e ai fabbisogni territoriali, al fine di predisporre il Piano strategico nazionale e il programma di interventi di cui al comma 3.
  5. Con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, è approvato entro il 30 giugno 2017 il Piano strategico nazionale del trasporto ferroviario pendolare e della mobilità sostenibile. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 dicembre 2017, sono disciplinati gli interventi di cui al comma 3, ultimo periodo, in coerenza con il Piano strategico nazionale.
  6. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il comma 61 è abrogato.
1. 1195. (ex 77. 43.) Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 1 sostituire le parole Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile con le seguenti Piano strategico nazionale della mobilità motorizzata ad alimentazione alternativa.

  Conseguentemente sostituire ovunque ricorra nell'articolato e modificare la rubrica.
1. 1196. (ex 77. 11.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: rinnovo del parco degli autobus inserire le seguenti parole: di treni metropolitani e tram, di treni per il servizio ferroviario regionale.

  Conseguentemente sostituire le parole da: 200 milioni fino alla fine del periodo, con le seguenti: 400 milioni di euro per l'anno 2019 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033.

  All'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni, con le parole 100 milioni.
1. 1197. (ex 77. 42.) Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: è incrementato inserire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2017, di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole
200 milioni con 300 milioni;
   dopo il primo periodo inserire il seguente: Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse del fondo di cui al presente comma è destinata all'incentivazione della mobilità ciclistica.
   all'articolo 81 comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni.
1. 1198. (ex 77. 31.) Busto, De Rosa, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1 primo periodo dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente:
   sostituire le parole:
200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033 con le seguenti: 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033.
   sostituire il secondo periodo con il seguente: Una quota del Fondo di cui al presente articolo non inferiore a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2033 è destinata prioritariamente alla realizzazione di reti tramviarie urbane e per la promoziono dello sviluppo e della diffusione di mezzi di trasporto ad alimentazione alternativa a basse emissioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81 comma 2 apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 250 milioni.
1. 1199. (ex 77. 32.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del rinnovo del parco ferroviario regionale, per implementare il trasporto pubblico locale in un'ottica di sostenibilità socio-ambientale, sono stanziati 164 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019.

  Conseguentemente allo Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti, missione 2. Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma 2.3 Autotrasporto ed intermodalità, apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: –164.000.000
   CS: –164.000.000

  2018
   CP: –164.000.000
   CS: –164.000.000

  2019
   CP: –164.000.000
   CS: –164.000.000
1. 1200. (ex 77. 37.) Franco Bordo, Marcon, Folino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Sannicandro.

  All'articolo 77, comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: nonché all'acquisto di taxi ed autobus elettrici di piccole dimensioni per i centri storici delle Città Metropolitane.
1. 1201. (ex 77. 34.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 2 milioni di euro per l'anno 2017, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 con le seguenti: 27 milioni di euro per l'anno 2017, di 65 milioni di euro per l'anno 2018 e 60 milioni per l'anno 2019 di cui 25 milioni per il 2017, 15 milioni per il 2018 e 10 milioni per il 2019 sono destinati alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto elettriche e di colonnine per la ricarica elettrica ad uso residenziale e domestico da installare in aree private.

  Conseguentemente alla Tab. A apportare le seguenti modificazioni:
  Alla voce Ministero dell'economia modificare gli importi come segue:
  2017: –25.000.000 di euro
  2018: –15.000.000 di euro
  2019: –10.000.000 di euro
1. 1202. (ex 77. 33.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono inserite le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1203. (ex 77. 39.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Al comma 3, dopo le parole 31 dicembre 2017, aggiungere le seguenti parole e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 1204. (ex 77. 23.) Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 77 inserire il seguente:

ART. 77-bis.
(Piano straordinario per la sicurezza ferroviaria).

  1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto del ministero delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2016, l'anno 2017 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, è autorizzato ad uno stanziamento straordinario di 300 milioni di euro finalizzato ad interventi urgenti per la messa in sicurezza delle reti ferroviarie regionali, con particolare riferimento all'adeguamento dei sistemi tecnologici per la circolazione anche attraverso l'utilizzo della tecnologia satellitare.
  2. Ai fini di una maggiore armonizzazione con la politica europea del trasporto ferroviario, sia in ambito del trasporto delle persone, che nell'ambito del trasporto delle merci, così da garantire una maggiore interoperabilità tra i sistemi per la sicurezza ferroviaria elaborati a livello comunitario, sono stanziati, per l'anno 2017, 30 milioni di euro per implementazione del progetto ERSAT per gestire il traffico ferroviario regionale.
  3. Entro il 31 maggio 2017, l'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria presenta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e alle Camere un resoconto dettagliato sullo stato di avanzamento degli interventi di cui ai commi precedenti.”.

  Conseguentemente, all'articolo 63, comma 3, sostituire le parole: 969,9 milioni con le parole 639,9 milioni.
1. 1205. (ex 77. 026.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo l'articolo 77, aggiungere il seguente:

ART. 77-bis.
(Disposizioni in materia di car pooling).

  1. Nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile di cui all'articolo 77, è ricompresa la pratica del car pooling, intesa come modalità di trasporto non professionale consistente nell'uso condiviso di veicoli privati tra due o più utenti che devono percorrere uno stesso itinerario, o parte di esso, messi in contatto anche tramite servizi dedicati forniti da gestori intermediari pubblici o privati attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e non. Per gestore si intende il soggetto privato o pubblico che gestisce la piattaforma di intermediazione; per utente operatore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma opera condividendo il veicolo; per utente fruitore si intende il soggetto che attraverso la piattaforma utilizza il veicolo condiviso dall'utente operatore; per utente si intende l'utente operatore o l'utente fruitore. A tal fine sono vincolate risorse pari al 10 per cento della dotazione prevista dal comma 1 dell'articolo 77.
  2. Il car pooling non si configura come attività d'impresa di trasporto di persone. Sono ammesse forme di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato. La compartecipazione di cui al periodo precedente non può essere superiore al costo complessivo del servizio di trasporto sulla tratta in oggetto e non può determinare profitti per l'utente operatore. L'ammontare complessivo della compartecipazione a carico degli utenti fruitori non può essere superiore al 90 per cento dell'importo previsto dalle tabelle dell'Automobile Club d'Italia (ACI) al netto di eventuali pedaggi per strade, autostrade, soste e imbarco del veicolo su treni e traghetti.
  3. I gestori delle piattaforme di intermediazione mettono in contatto gli utenti operatori e gli utenti fruitori. L'attività dei gestori delle piattaforme si configura come attività di impresa.
  4. Al fine di promuovere lo sviluppo del car pooling, al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: c-bis) promozione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel settore del car pooling.
1. 1206. (ex *77. 044.) Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato a partire dall'anno 2017 di 50 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle Regioni che nei contratti con i gestori del servizio di trasporto pubblico prevedano l'accesso gratuito al servizio di trasporto pubblico locale per i disoccupati che abbiano perso, da meno di tre anni, un precedente rapporto di lavoro con durata continuativa pari o superiore a 6 mesi, che abbiano un livello di ISEE non superiore ai 20 mila euro annui e che abbiano reso ai competenti servizi per l'impiego la dichiarazione di disponibilità ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 297 19 dicembre 2002, e delle eventuali disposizioni regionali, compresi gli iscritti alle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 del 1991 e della legge 19 luglio 1993, n. 236.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 250 milioni.
1. 1207. (ex 77. 3.) Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di garantire ed implementare il controllo e la vigilanza sulla sicurezza stradale si apposta la somma cinque milioni di euro, per la formazione del personale degli uffici della Motorizzazione civile, compresi quelli nelle province autonome e nelle regioni a statuto speciale.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 1, sostituire le parole 300 milioni di euro con le seguenti: 295 milioni di euro.
1. 1208. (ex 77. 7.) Polverini.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Nelle more della definizione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, il fondo nazionale per il concorso dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale è incrementato di 60 milioni di euro per il 2017 e di 85,5 milioni di euro per il 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –60 milioni di euro;
   2018: –85,5 milioni di euro;
   2019: –100 milioni di euro.
1. 1209. (ex 77. 9.) Polverini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il primo periodo del comma 640 è sostituito con il seguente: «640. È autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi da Trieste a Santa Maria di Leuca (LE) (Ciclovia Adriatica), Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 81, comma 2, della presente legge.
1. 1210. (ex 77. 14.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, d'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 600 milioni di euro per l'anno 2017, 1.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 2.200 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1211. (ex 77. 15.) De Lorenzis, Spessotto, Dell'Orco, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di promuovere la mobilità sostenibile e la sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 in favore dei Comuni che provvedano entro il 30 giugno 2017 ad introdurre stabilmente nel proprio territorio di competenza i seguenti limiti di velocità: 50 km/h per le strade urbane di scorrimento e 30 km/h per le altre tipologie di strade urbane. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.800 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.050 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1212. (ex 77. 16.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di conseguire una maggiore e diffusa sicurezza stradale anche mediante la formazione degli utenti della strada, è istituito un Fondo con dotazione iniziale di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, finalizzato ad agevolare la partecipazione dei cittadini, attraverso l'applicazione di una riduzione del costo dei corsi con un tetto massimo fissato a 250 euro, ai corsi di guida sicura erogati dalle strutture nelle quali si perfeziona la capacità di guida attraverso corsi teorici e pratici che simulino anche situazioni di emergenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al Fondo del periodo precedente.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000 .
1. 1213. (ex 77. 17.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di tutelare, promuovere lo sviluppo sostenibile e valorizzare il turismo a piedi, è istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a sostegno degli itinerari da compiere a piedi che ripercorrono le antiche vie di pellegrinaggio o i tragitti di spostamento a piedi di particolare interesse paesaggistico, storico, artistico o religioso. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000;
   2019: –1.000.000
1. 1214. (ex 77. 18.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente comma:
  3-bis. Nell'ambito dei progetti finanziati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, la quota di risorse di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare destinata al programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, per il finanziamento di progetti di mobilità sostenibile è incrementato di 100 milioni di euro. L'incremento è destinato ad incentivare iniziative di piedibus, di bicibus, di ciclo stazioni, zone 30, moderazione del traffico. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni con le seguenti 200 milioni.
1. 1215. (ex 77. 19.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di prevenire e contrastare il furto di biciclette e favorirne la restituzione in caso di ritrovamento e la promozione della bicicletta come mezzo di trasporto essenziale per la mobilità sostenibile quotidiana, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per l'acquisto da parte di Comuni e Città Metropolitane di rastrelliere, attraverso apposito bando, e per la realizzazione e funzionamento di un sistema informatico con funzione di registro nazionale delle biciclette contenente l'identificazione della bicicletta, i relativi dati descrittivi e l'indicazione del proprietario per il controllo e il contrasto dei furti di biciclette. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
1. 1216. (ex 77. 20.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di diffondere la cultura della mobilità sostenibile mediante l'uso più efficiente del parco di veicoli privati circolanti e la contestuale diminuzione del numero medio di veicoli privati parcheggiati e non utilizzati, è autorizzata la spesa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per gli investimenti destinati ad un programma coordinato di iniziative di informazione e di educazione alla mobilità alternativa e sostenibile, con particolare riferimento alla promozione del car sharing tra privati. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla a a di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000,000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
1. 1217. (ex 77. 21.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 3 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono destinati per benefici fiscali all'acquisto di veicoli merci a trazione elettrica di cui all'articolo 17-bis secondo comma, lettera d), del decreto legge n. 83 del 2012, «Misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative del presente comma e le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 1218. (ex 77. 22.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e incrementato di 300 milioni di euro per l'anno 2017, di 300 milioni per il 2018 e di 300 milioni per il 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.600 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.200 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1219. (ex 77. 24.) Dell'Orco, Spessotto, De Lorenzis, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di razionalizzare il sistema di trasporto pubblico locale e favorirne l'efficienza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi esclusivamente in favore delle aziende di trasporto pubblico locale, a totale partecipazione statale, in stato debitorio e commissariate purché dotate di un piano industriale di ristrutturazione e rilancio. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per l'anno 2014 di 300 milioni di euro per l'anno 201 e di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.850 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.400 milioni di euro per l'anno 2019
1. 1220. (ex 77. 25.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine e autorizzata la spesa annua di 200 milioni di euro per l'anno 2017, di 400 milioni di euro per l'anno 2018 e di 500 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.700 milioni di euro per l'anno 2017, 2.750 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1221. (ex 77. 26.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 21, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 1.900 milioni di euro fino a l'anno 2019, con le seguenti: 1.400 milioni di euro per l'anno 2017, 2.650 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 1222. (ex 77. 27.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti commi:
  3-bis. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2018 e 2019, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.

  3-ter. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), inserire il seguente:
  127-quater. 1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero;.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –30.000.000;
   2018: –50.000.000;
   2019: –50.000.000.
1. 1223. (ex 77. 29.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della predetta legge n. 366 del 1998.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –10.000.000;
   2018: –10.000.000;
   2019: –10.000.000.
1. 1224. (ex 77. 28.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2017-2019. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –5.000.000;
   2018: –5.000.000;
   2019: –5.000.000.
1. 1225. (ex 77. 30.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
  Ai fini dello sviluppo del sistema di trasporto merci intermodale in conformità agli obiettivi climatici energetici e sociali individuati dall'Accordo ONU sul clima di Parigi (COP 21), entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, emana un Decreto ministeriale per la concessione di contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia, per l'adeguamento tecnologico dei carri ferroviari, nonché per interventi infrastrutturali di riclassificazione delle linee ferroviarie e di elettrificazione e prolungamento dei binari all'interno dei terminal ferroviari, per consentire l'effettuazione senza attività di manovra di treni fino a 750 metri di lunghezza secondo gli standard dell'Unione Europea. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 50 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e 40 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 160 milioni.
1. 1226. (ex 77. 38.) Franco Bordo, Folino, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
  3-bis. Ai fini dell'incentivazione della mobilità sostenibile sulle tratte a maggior traffico all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, in fine è aggiunta la seguente: «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), j), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), j), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».”

  3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 discendono oneri pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole 100 milioni.
1. 1227. (ex 77. 45.) Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 616-620 (VEDI ART. 78)

  Sopprimerlo.
1. 1228. (ex 78. 45.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89 è abrogato.

  Conseguentemente sopprimere i commi 2, 3 e 4;
   alla Sezione II, stato di previsione del Ministero dell'ambiente, Missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
  1.1. Valutazioni e autorizzazioni ambientali (18.3)

  2017:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2018:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2019:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche (18.12)
  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  2019:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  1.6 Tutela e salvaguardia di biodiversità ed ecosistema marino (18.13)
  2017:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  2018:
   CP: + 7.000.000;
   CS: + 7.000.000.

  1.7 Prevenzione e gestione dei rifiuti, prevenzione degli inquinamenti (18.15)

  2017:
   CP: + 4.000.000;
   CS: + 4.000.000.

  2018:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  2019:
   CP: + 3.000.000;
   CS: + 3.000.000.

  1.8 Cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2019:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.
1. 1229. (ex 78. 34.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: 1. l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A decorrere dall'anno scolastico 2017/2018, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è avviato un programma sperimentale per l'attivazione di classi con metodi didattici diversi dal tradizionale; a tal fine i dirigenti scolastici presentano progetti che tangono conto dei necessari adeguamenti d'arredo, dei materiali didattici dedicati nonché delle esigenze di formazione del personale. Per l'attuazione del periodo precedente, a partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
1. 1230. (ex 78. 35.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente: L'articolo 1-quinquies del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42 convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2016, n. 89, è abrogato;

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2 e 3;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. A partire dall'anno 2017 il fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche statali di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è incrementato di 130,55 milioni per l'anno 2017, 111,6 milioni per il 2018 e 110,7 milioni per il 2019.
1. 1231. (ex 78. 37.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 530 euro per l'anno 2016, a 580 euro per l'anno 2017 e a 600 euro a decorrere dall'anno 2018,;

  Conseguentemente,
   al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 75 milioni;
   al comma 4, sostituire le parole Per l'anno 2017 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2017;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 con 225.
1. 1232. (ex 78. 12.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 640 euro per l'anno 2016, a 750 euro per l'anno 2017 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: 1000 euro a decorrere dall'anno 2016. A questi fini le spese per la refezione scolastica non rientrano tra le spese di frequenza della scuola.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 186.
1. 1233. (ex 78. 13.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Al comma 4, sostituire le parole: 25 milioni di euro con le seguenti: 35 milioni di euro;

  Conseguentemente, all'articolo 57, sostituire le parole: 45 milioni: con 35 milioni.
1. 1234. (ex 78. 8.) Gelmini.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. I Comuni applicano alle scuole paritarie lo stesso criterio di corresponsione della TARI previsto per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33-bis decreto-legge 248/2007 convertito nella legge 31/2008 e rapportato al numero degli alunni frequentanti la scuola. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente comma nel limite di spesa di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro per l'anno 2018 e 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'amo ed entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1235. (ex 78. 14.) Centemero, Palmieri, Crimi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «le spese per la frequenza» sono sostituite con le parole «e spese per i libri di testo e per la frequenza»

  Conseguentemente all'articolo 81, comma 2, sostituire il numero: 300 con il seguente: 200.
1. 1236. (ex 78. 36.) Vacca, Luigi Gallo, D'Uva, Brescia, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. La tabella A nella parte relativa agli stipendi del personale della magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, è sostituita dalla seguente:

TABELLE DEGLI STIPENDI DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA, DEI MAGISTRATI DEL CONSIGLIO DI STATO, DELLA CORTE DEI CONTI, DELLA GIUSTIZIA MILITARE, DEI TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI E DEGLI AVVOCATI E PROCURATORI DELLO STATO.

MAGISTRATURA ORDINARIA QUALIFICA/STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)
   euro 78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)
   euro 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)
   euro 73.018,13

Magistrati ordinari dalla quarta valutazione di professionalità
   euro 66.470,60

Magistrati ordinari alla seconda valutazione di professionalità
   euro 50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità
   euro 44.328,37

Magistrati ordinari
   euro 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio
   22.766,71

  2. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come modificata con la presente legge. La tabella allegata al presente articolo deve intendersi incrementata degli interventi di attualizzazione già adottati ed adottandi dalle competenti Amministrazioni.
  3. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006, come modificato dall'articolo 2, comma 12, della legge 30 luglio 2007, n. 111 è sostituito dal seguente:
  «ART. 51. – (Trattamento economico). – 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1o gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e.4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27; e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo otto anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la seconda valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete uno dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

  4. L'articolo 3, comma 1, della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione : «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97 , è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 10 luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mentili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».

  Conseguentemente, all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 1237. (ex 78. 09.) Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. Dall'entrata in vigore della legge di bilancio il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari é parificato a quello dei magistrati amministrativi.
  2. In attuazione di quanto disposto al comma precedente:
   a) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari in tirocinio coincide con quello del magistrato referendario;
   b) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la I valutazione di professionalità coincide con quello dei primi referendari;
   c) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la II valutazione di professionalità coincide con quello dei consiglieri dei tribunali amministrativi regionali;
   d) il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari che conseguono la IV valutazione di professionalità coincide con quello dei presidenti di sezione di Consiglio di Stato.

  3. Sono abrogate le disposizioni che collegano la progressione economica dei magistrati ordinari ad ulteriori valutazioni di professionalità, pur restando invariato il sistema quadriennale di valutazioni di professionalità dei giudici ordinari ai fini diversi da quelli della progressione economica.
  4. I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della I valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i primi referendari.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della II valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 201.7 sono in possesso della III valutazione di professionalità da oltre I anno conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i consiglieri dei tribunali amministrativi regionali di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della IV valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della V valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VI valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  I magistrati ordinari che alla data del 1o gennaio 2017 sono in possesso della VII valutazione di professionalità conseguono, con tale decorrenza, il trattamento economico previsto per í presidenti di sezione del Consiglio di Stato di pari anzianità di servizio.
  5. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista.
  6. L'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27 è sostituito dalla seguente disposizione: «Fino all'approvazione di una nuova disciplina del trattamento economico del ’personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, è istituita a favore dei magistrati ordinari, in relazione agli oneri che gli stessi incontrano nello svolgimento della loro attività, a decorrere dal 1o luglio 1980, una speciale indennità non pensionabile, pari a L. 4.400.000 annue, da corrispondersi in ratei mensili con esclusione dei periodi di aspettativa per causa diversa da infermità, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa».
  8. Dall'attuazione del presente articolo derivano per l'anno 2017 ulteriori maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura di euro 70.000.000,00 a seguito dell'applicazione della norma transitoria.

  Conseguentemente:
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

   2017: – 70.000.000;
   2018: – ;
   2019: – ;
   all'articolo 81, sopprimere il comma 2.
1. 1238. (ex 78. 010.) Dambruoso, Matarrese, Vargiu, Verini, Menorello, Librandi.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. Ai fini dell'attuazione della delega di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», articolo 1, comma 181, lettera e) «istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni», è stanziata, a partire dall'anno 2017, la somma di euro 500.000.000,00;
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 500.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500.000.000,00 di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal’ precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo”.
1. 1239. (ex 78. 021.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. A partire dall'anno scolastico 2016-17, il Ministero dell'istruzione, dell'università e ricerca provvede ad integrare, per un importo almeno pari a quello attualmente erogato, il contributo per il rimborso riconosciuto agli enti locali per le spese da questi sostenute in relazione al servizio di mensa per il personale scolastico dipendente dallo Stato, di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1999, n. 4”.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.
1. 1240. (ex 78. 022.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. A partire dal 2017, è stanziata la somma di 70 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt.42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge 448/98.
  2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal presente articolo, pari a 93 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 93 miliardi di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 93 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2017, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2018 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e tdelle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo”.
1. 1241. (ex 78. 024.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 30 è aggiunto il seguente:
   30-bis) attrezzature sanitarie da donare alle aziende sanitarie, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico o a fondazioni Onlus operanti nel settore socio-sanitario.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000;
   2019: – 7.000.000.
1. 1242. (ex 78. 08.) Monchiero, Menorello, Galgano, Librandi.

  Dopo l'articolo 78 aggiungere il seguente:

«ART. 78-bis.

  1. Nell'anno 2017 è autorizzata la spesa di euro 5 milioni per le finalità di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2017: 5.000.000.
1. 1243. (ex 78. 025.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. A decorrere dell'anno 2017, è incrementata di Euro 4.570.000, la somma concordata in sede di. Conferenza Stato-città ed autonomie locali nel 2001, quale importo forfetario complessivo per lo svolgimento, nei confronti delle istituzioni scolastiche statali, del servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, secondo quanto stabilito dall'articolo 33-bis della legge n. 31/2008”.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 4.570.000;
   2018: – 4.570.000;
   2019: – 4.570.000.
1. 1244. (ex 78. 023.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
  2. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 1 sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
1. 1245. (ex 78. 019.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 78, aggiungere il seguente:

ART. 78-bis.

  1. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
1. 1246. (ex 78. 020.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'ambrosio, Toninelli, Lombardi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMI 621-622 (VEDI ART. 79)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 74, dopo il comma 36, aggiungere il seguente: 36-bis. Il fondo, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per l'anno 2017 è incrementato di duecento milioni di euro.
1. 1247. (ex 79. 5.) Rampelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 80, al comma 1, sostituire le parole: 70 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 270 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 1248. (ex 79. 6.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 80 aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.

  In via sperimentale per il 2017 è istituito un Fondo, con una dotazione di 200 milioni di euro, per la concessione di prestiti in favore di persone che versano in stato di disoccupazione al fine di finanziare percorsi specialistici individuali mirati all'ingresso o al reingresso nel mondo del lavoro.

  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge saranno individuati i beneficiari delle misure, i percorsi formativi finanziabili e le modalità per accedere al Fondo.
1. 1249. (ex 79. 7.) Rampelli.

  Sopprimerlo.
1. 1250. (ex 79. 8.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire l'articolo 79 con il seguente:

ART. 79-bis.
(Fondo per il sostegno ai marchi di eccellenza delle zone colpite da eventi sismici).

  1. Al fine di sostenere la ripresa degli investimenti, anche infrastrutturali, e la produzione dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall'Unione europea nelle zone colpite dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e del 30 ottobre 2016 nello stato di previsione dei Ministero dello sviluppo economico è istituito un apposito Fondo con una dotazione di duecento milioni di euro per l'anno 2017.
  2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri per l'accesso al Fondo di cui al comma 1.
1. 1251. (ex 79. 08.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sostituire la rubrica con la seguente: (Fondo «Aiutiamoli a casa loro»).
1. 1252. (ex 79. 4.) Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione.
1. 1253. (ex 79. 9.) Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1254. (ex 0. 79. 09. 1.) Marcon, Melilla.

  All'emendamento 79.09, al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 1255. (ex 0. 79. 09. 2.) Marcon, Melilla.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.
(Fondo per la destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF).

  1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse rivenienti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti, previo rinnovo delle intese già sottoscritte tra le lo Stato e le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, in materia ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 517 del 1986, al fine di adeguarle al nuovo regime di ripartizione.
  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze vengono definite le modalità di destinazione delle maggiori risorse affluenti nel fondo di cui al comma precedente, al finanziamento di finalità sociali.
1. 1256. (ex 79. 05.) Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 79, aggiungere il seguente:

ART. 79-bis.
(Fondo per l'elaborazione ed il monitoraggio degli indicatori di benessere di cui all'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163).

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2017 per l'elaborazione ed il monitoraggio degli indicatori di cui all'articolo 14 della legge 4 agosto 2016, n. 163.

  Conseguentemente, all'articolo 74, comma 7, sostituire le parole: 11 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
1. 1257. (ex 79. 04.) Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 79, inserire il seguente:

ART. 79-bis.

  1. Il Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è incrementato di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 280 milioni.
1. 1258. (ex 79. 07.) Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

COMMA 623 (VEDI ART. 80)

  Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per la formazione permanente del Corpo della Polizia di Stato è attribuita una dotazione finanziaria di 30 milioni euro al medesimo fondo di cui al periodo precedente.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 1259. (ex 80. 7.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dotazione finanziaria di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 180 milioni di euro annui per il periodo 2018-2030 con le seguenti: dotazione finanziaria di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 230 milioni di euro nell'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 230 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 1260. (ex 80. 2.) Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Una quota pari al 5 per cento delle risorse del Fondo è destinata all'assunzione di centralinisti da impiegarsi presso le centrali operative del Corpo dei vigili del fuoco;
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 1261. (ex 80. 8.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 70 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 270 milioni.
1. 1262. (ex 80. 9.) Lombardi, Dieni, Dadone, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alla Polizia di Stato stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.

  1-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 1-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato; essa recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini, dai contratti di locazione di cui al comma 1-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità, organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  1-quater. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1-bis e 1-ter, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui al comma 1 del presente articolo”.
1. 1263. (ex 80. 6.) Lombardi, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.
(Fondo per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui).

  1. È istituito all'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la stabilizzazione dei Vigili del Fuoco discontinui, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 210 milioni.
1. 1264. (ex 80. 09.) Grimoldi, Caparini, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.
(Misure in favore della specialità Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco).

  1. All'interno dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la valorizzazione della specialità Sommozzatori del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con l'obiettivo di incrementarne gli organici a 590 unità ed assicurare l'equiparazione delle indennità previste in loro favore a quelle corrisposte agli appartenenti alla medesima specialità della Polizia di Stato.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è dotato di 6.750.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di con le seguenti: 293.250.000.
1. 1265. (ex 80. 010.) Grimoldi, Caparini, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.

  1. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, è incrementato di euro 800.000 a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole 300 milioni di con le seguenti: 299.200.000.
1. 1266. (ex 80. 011.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.

  1. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono stanziati euro 100.000 a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di con le seguenti: 299.900.000
1. 1267. (ex 80. 012.) Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 80, aggiungere il seguente:

ART. 80-bis.
(Rideterminazione del Fondo nazionale del servizio civile)

  1. Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230 è incrementato di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la cifra: 300 con la seguente: 160
1. 1268. (ex 80. 04.) Marcon, Zanin, Fossati, Civati, Artini, Duranti, Fassina, Bossa, Sberna, Airaudo, Melilla, Pastorino, Franco Bordo, Folino, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

COMMI 624-625 (VEDI ART. 81)

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è incrementato di 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
1. 1269. (ex 81. 5.) Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni di euro con le seguenti: 299.900 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 104, dopo il comma 29 è aggiunto il seguente:
  29-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2017.
1. 1270. (ex 81. 26.) Nastri.

  Al comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le parole: 200 milioni.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 3 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma 3.2 trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale... , apportare le seguenti variazioni:
  2017
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2019
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
1. 1271. (ex 81. 20.) Gregori, Melilla, Nicchi, Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il fondo per la concessione di un assegno sostitutivo dell'accompagnatore ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002, di euro 7.746.853 è incrementato, a decorrere dal 1o gennaio 2017 e a seguire, di euro 300.000.

  Conseguentemente, all'articolo 89, dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Entro la data del 15 luglio 2017, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2017. Entro la data del 15 gennaio 2018, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 300 milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 1272. (ex 81. 7.) Simonetti, Caparini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50;
   2018: – 50;
   2019: – 50.
1. 1273. (ex 81. 6.) Guidesi, Molteni, Grimoldi.

  Dopo l'articolo 81, aggiungere il seguente:

ART. 81-bis.
(Istituzione di un Fondo di acquisizione di crediti bancari in condizione di sofferenza)
.

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è istituito presso la Cassa depositi prestiti Spa il Fondo per le politiche abitative (FPA), con una dotazione annuale pari a 400 milioni di euro.
  2. Il FPA ha la facoltà di acquisire crediti bancari derivanti da mutuo ipotecario o fondiario in condizione di sofferenza, ad un prezzo massimo pari al 50 per cento della residua quota capitale, compresa la titolarità della relativa ipoteca.
  3. Gli immobili acquisiti dal FPA e gravati da ipoteca sono concessi in locazione a canone concordato, secondo quanto previsto dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431.
  4. Le entrate derivanti dai canoni di locazione degli immobili di cui al comma 3, sono destinate alla manutenzione straordinaria degli stessi e, per la parte eccedente, alla capitalizzazione del FPA.
  5. Per tutta la durata della locazione, le spese di manutenzione straordinaria sono a carico del FPA, mentre restano a carico del locatario le spese di manutenzione ordinaria.
  6. Le rate dei crediti acquisiti ai sensi del comma 2 sono rideterminate entro un termine di venti anni con ammortamento, a scadenza trimestrale, allo stesso tasso applicato dalla Cassa depositi e prestiti Spa per i mutui fondiari agli enti locali, maggiorato di 50 punti base.
  7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi da 1 a 6.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede, fino a concorrenza del relativo fabbisogno finanziario, mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 9.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2017, la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come rideterminate dai commi 918 e 919 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono rispettivamente fissate in misura pari al 19,5 per cento ed al 6 per cento dell'ammontare delle somme giocate. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dispone l'allineamento verso il basso degli aggi riconosciuti ai concessionari di giochi pubblici legali, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, con particolare riferimento al gioco del Lotto ed a quello del SuperEnalotto.
1. 1274. (ex 81. 01.) Paglia, Franco Bordo, Scotto, Marcon, Melilla, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

COMMI 626-627 (VEDI ART. 82)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82-bis.

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2 sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 150.000.000;
    CS: – 150.000.000;
   2018:
    CP: –;
    CS: –;
   2019:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1275. (ex 82. 12.) Gelmini.

  Sostituire l'articolo 82 con il seguente:

ART. 82-bis.

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2018, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore del la situazione economica equivalente (ISEE).
  2, Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 150.000.000;
    CS: – 150.000.000;
   2018:
    CP: –;
    CS: –;
   2019:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1276. (ex 82. 13.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1277. (ex 82. 16.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento formazione culturale delle giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei limiti di spesa di cui al comma 3, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2018, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la pur ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
  2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella Parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1278. (ex 82. 17.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

  Conseguentemente:
   all'articolo 81, comma 2, sostituire le parole: 300 milioni con le seguenti: 200 milioni;
   alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 40.000.000;
   alla tabella 13, stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.1 sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2), apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 150.000.000;
    CS: – 150.000.000;
   2018:
    CP: –;
    CS: –;
   2019:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1279. (ex 82. 14.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Giovani generazioni).

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech.
  2. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2017 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza.
  3. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato.
  4. Per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione dei commi 1, 2 e 3, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 4.
  6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1280. (ex 82. 18.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82-bis.
(Finanziamento Fondazione per il merito).

  1. Per l'anno 2017, al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. I criteri e le modalità di attribuzione del fondo, nell'ambito delle risorse disponibili, pari a 290 milioni di euro, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1281. (ex 82. 15.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).

  1. Per l'anno 2017, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1282. (ex 82. 19.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento alternanza scuola-lavoro).

  1. Per l'anno 2017, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (parte II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 2018.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 1, nei limiti complessivi di spesa di cui al comma 2.
  4. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
1. 1283. (ex 82. 20.) Gelmini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    di corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di I livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    di corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2017, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Il comma 979 dell'articolo I della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
1. 1284. (ex 82. 21.) Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 82.
(Finanziamento del «bonus diploma»).

  1. Al fine di promuovere e favorire la formazione superiore, la continuità tra il sistema nazionale di istruzione e l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica, l'istruzione e formazione tecnica superiore, la valorizzazione e il miglioramento delle competenze professionali, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali conseguano, nell'anno scolastico 2016/2017, presso le istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale di istruzione e formazione professionale, il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione e formazione professionale entro il ventesimo anno di età, è assegnata una Carta elettronica.
  2. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2017, può essere utilizzata per:
   a) l'iscrizione/immatricolazione e la frequenza:
    a corsi di laurea o di laurea magistrale a ciclo unico nelle università statali o legalmente riconosciute, a corsi di diploma accademico di livello nelle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, che abbiano sede sul territorio nazionale o in uno stato dell'Unione europea e aventi sedi anche differenti dalla residenza anagrafica del nucleo familiare dello studente;
    a corsi di alta formazione presso gli Istituti Tecnici Superiori e ad altri percorsi formativi di istruzione e formazione tecnica superiore;
   b) l'iscrizione e la frequenza di corsi atti all'acquisizione di competenze di lingua inglese o di competenze informatiche o per corsi di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, e coerenti con il percorso formativo seguito;
   c) l'acquisto di libri di testo richiesti dal percorso formativo scelto dallo studente o per l'acquisto di software.

  3. Le somme assegnate con la Carta sono erogate fermo restando il superamento delle prove di ammissione ai corsi di cui al comma precedente, ove previste, e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, o nella maggiore o minore somma, individuata da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevista nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge per il rifinanziamento delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  6. Il comma 979 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
1. 1285. (ex 82. 25.) Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: soggetti aggiungere le seguenti:, cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale,.
1. 1286. (ex 82. 9.) Borghesi.

  Dopo l'articolo 82 aggiungere il seguente:

ART. 82-bis.
(Fondo nazionale per le politiche sociali).

  1. Al Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui al comma 44 dell'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono destinati mille milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose, apportare le seguenti variazioni:
   2017:
    CP: – 1.000000.000;
    CS: – 1.000.000.000;
   2018:
    CP: – 1.000000.000;
    CS: – 1.000.000.000;
   2019:
    CP: – 1.000.000.000;
    CS: – 1.000.000.000.
1. 1287. (ex 82. 03.) Rampelli.

COMMI 628-629 (VEDI ART. 83)

COMMA 630 (VEDI ART. 84)

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 84.

  1. Sono destinate al Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
1. 1288. (ex 84. 11.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 84.

  1. Sono destinate al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
1. 1289. (ex 84. 12.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituirlo con il seguente:

ART. 84.

  Sono destinate alla costituzione e funzionamento dei centri di identificazione ed espulsione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, risorse fino ad un massimo di 280 milioni di euro, a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.
1. 1290. (ex 84. 13.) Molteni, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le risorse necessarie alla copertura degli oneri derivanti dall'attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari, sono interamente destinate a valere sui programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei 2014/2020.

  Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti», il programma «flussi migratori, interventi per la coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose» è definanziato per i corrispondenti importi.
1. 1291. (ex 84. 14.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito della ripartizione delle risorse di cui al presente comma, è concessa la priorità nell'attribuzione alla regione Sicilia, in considerazione alle oggettive complessità derivanti dal ruolo di territorio frontaliero.
1. 1292. (ex 84. 20.) Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione dei precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 1293. (ex 84. 18.) Marcon, Melilla, Airaudo, Franco Bordo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni sui cui territori si registra la presenza di stranieri richiedenti protezione internazionale, inseriti nelle strutture di accoglienza di cui, rispettivamente, agli articoli 9, 11 e 14 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il fondo di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, è incrementato di ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2017. Per la ripartizione delle risorse tra i comuni interessati, nel limite massimo di 500 euro per richiedente protezione ospitato e comunque nei limiti della disponibilità del fondo, si procede secondo le modalità stabilite dal medesimo decreto di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 81, comma 2, con il seguente: 2. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2017, e di 200 milioni a decorrere dal 2018.
1. 1294. (ex 84. 15.) Gregorio Fontana.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio, con propri decreti, stabilisce misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie, ivi comprese quelle di cui al presente articolo e l'articolo 79 della presente legge, in materia di immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero dell'interno, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti.
1. 1295. (ex 84. 17.) Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 84, aggiungere il seguente:

ART. 84-bis.
(Personale impiegato nei progetti SPRAR).

  1. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo Nazionale Politiche e Servizi per l'Asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti. Nei comuni interessati dall'applicazione del precedente periodo, le spese per il personale assunto con contratto di lavoro flessibile nel settore dei servizi sociali sono escluse dalle limitazioni previste dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
1. 1296. (ex 84. 01.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gullo.

COMMI 631-632 (VEDI ART. 85)

  Al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
   c) la lettera c) è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
  2-bis. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione complessiva dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009. Con uno o più regolamenti adottati con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1297. (ex 85. 2.) Gelmini.

  Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

ART. 85-bis.
(Determinazione dell'aliquota per le miscele di birra).

  1. Al fine di valorizzare i prodotti contenenti una miscela di birra e di bevande non alcoliche, aventi un basso contenuto alcolico complessivo non superiore al 2.8 per cento, all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi «Per grado Plato si intende la quantità in grammi di estratto secco contenuto in 100 grammi del mosto da cui la birra è derivata, con esclusione degli zuccheri contenuti in bevande non alcoliche aggiunte alla birra prodotta; la ricchezza saccarometria così ottenuta viene arrotondata ad un decimo di grado, trascurando le frazioni di grado pari o inferiori a 5 centesimi, e computando per un decimo grado quelle superiori. Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabiliti o variati i metodi di rilevazione del grado Plato».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti modificazioni:
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000;
   2019: – 5.000.000.
1. 1298. (ex 85. 02.) Gianluca Pini, Simonetti, Molteni, Saltamartini, Bianconi, Laffranco, Galgano, Attaguile, De Girolamo, Giancarlo Giorgetti, Russo, Baldelli, Mucci.

  Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

ART. 85-bis.
(Fabbricati rurali di lusso).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente: «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbani appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali».
1. 1299. (ex 85. 010.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 85, aggiungere il seguente:

ART. 85-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di IVA).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata sono soppresse le parole: «escluse i pellet»;
   b) alla Tabella A, parte II-bis, aggiungere il seguente: 1-ter «pellet».

  Conseguentemente, al comma 2 dell'articolo 81 sostituire la parola: 300 con: 200.
1. 1300. (ex 85. 011.) Caparini.

COMMI 633-636 (VEDI ART. 86)

  Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:

ART. 86-bis.

  1. Al fine di favorire il recupero urbanistico delle aree urbane degradate, con particolare riferimento ai centri storici ed alle aree rurali a disagio abitativo, è disposta la concessione di particolare agevolazioni fiscali in caso di avvio di un'attività di vendita al dettaglio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, o di somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287, e alle corrispondenti norme di legge regionali che disciplinano i predetti settori, ovvero di un'attività di produzione e vendita di prodotti artigianali, ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 443, in locali sfitti da almeno due anni, trasferiti in proprietà o in locazione per l'esercizio delle predette attività.
  2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge i Comuni, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuano le aree al cui interno sono situati gli immobili in relazione ai quali i soggetti interessati possono godere dei benefici ammessi.
  3. Ai contratti di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 27 della legge 27 luglio 1978, n. 392, stipulati, per l'esercizio delle attività e negli immobili individuati ai comma 1, a decorrere dal giorno successivo all'approvazione del regolamento di cui al comma 2 si applica, in base alla decisione del locatore, un'imposta, operata nella forma della cedolare, secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e, delle relative addizionali, dell'imposta sui redditi delle società, dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione; la cedolare secca sostituisce anche le imposte di registro e di bollo sulla risoluzione e sulle proroghe del contratto di locazione. Sul canone di locazione annuo stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 20 per cento.
  4. Per l'applicazione del regime agevolativo di cui al comma 3 si fa rinvio alle norme previste dai commi 3 e seguenti dell'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'elenco contenuto nel rapporto annuale sulle spese fiscali di cui articolo 21, comma 11-bis, della legge n. 196 del 2009, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2017, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2017 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2018, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 1.000 milioni di euro.
  7. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 11 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2017 e non inferiore a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 7, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 7.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2017, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 4, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 4 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di bilancio sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 1301. (ex 86. 04.) Gelmini.

  Alla Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il Fondo di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e successive modificazioni è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
1. 1302. (ex 0. Tab. A. 27. 1.) Guidesi.

  Alla Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
1. 1303. (ex 0. Tab. A. 27. 3.) Guidesi.

  Alla Tab. A. 27, sopprimere le parole da: alla Tabella A fino a: 2018: + 2.800.000.

  Conseguentemente, all'articolo 81, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 400 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 a sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare è incrementato di 8.520.000 euro per l'anno 2017 e 2.800.000 euro per l'anno 2018.
1. 1304. (ex 0. Tab. A. 27. 2.) Guidesi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 150.000.000;
   2019: – 150.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 12 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 12.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 150.000.000;
   CS: + 150.000.000.

  2019:
   CP: + 150.000.000;
   CS: + 150.000.000.
1. 1305. (ex Tab. A. 13.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2019: – 13.000.000;
   2018: – 13.000.000;
   2019: – 13.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Missione 1 Istruzione scolastica, Programma 1.4 Istruzione post-secondaria, degli adulti e livelli essenziali per l'istruzione e formazione professionale, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.

  2018:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.

  2019:
   CP: + 13.000.000;
   CS: + 13.000.000.
1. 1306. (ex Tab. A. 9.) Simonetti, Borghesi.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000;
   2019: – 20.000.000.

  Conseguentemente allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Missione 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma 1.5 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
1. 1307. (ex Tab. A. 12.) Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 35.000.000;
   2018: – 35.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 35.000.000;
   2018: + 35.000.000.
1. 1308. (ex Tab. B. 1.) Guidesi.

  Alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000;
   2019: – 10.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella B, voce Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, apportare le seguenti variazioni:
   2017: + 10.000.000;
   2018: + 10.000.000;
   2019: + 10.000.000.
1. 1309. (ex Tab. B. 2.) Daga, De Rosa, Micillo, Busto, Terzoni, Mannino, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 ED ANNESSA TABELLA 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

PARTE II
SEZIONE II: APPROVAZIONE DEGLI STATI DI PREVISIONE

Art. 2.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2017, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

A.C. 4127-bis-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 ED ANNESSA TABELLA 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2017, in 59.500 milioni di euro.
  3. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 14.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  4. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2017, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 3 del presente articolo.
  5. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, per l'anno finanziario 2017, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.200 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 400 milioni di euro e 6.920 milioni di euro.
  6. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie, per l'anno finanziario 2017, quelle descritte nell'elenco n. 1, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  7. Le spese per le quali si può esercitare la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate, per l'anno finanziario 2017, nell'elenco n. 2, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  8. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Protezione sociale per particolari categorie», azione «Promozione e garanzia delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato, derivanti dai contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione per le pari opportunità fra uomo e donna.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum, dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno e della difesa per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2017, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  12. Nell'elenco n. 5, allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», nonché nel programma «Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  13. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  14. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2017, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa, a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede, nell'anno finanziario 2017, all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relative alla gestione liquidatoria del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali ed alla gestione liquidatoria denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo».
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale» e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 18 Giovani e sport programma: 18.1 Attività ricreative e sport, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2018:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  2019:
   CP: + 400.000;
   CS: + 400.000.

  Conseguentemente, all'articolo 14, stato di previsione: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, missione: 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma: 1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  2018:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.

  2019:
   CP: – 400.000;
   CS: – 400.000.
Tab. 3. 1. (ex Tab. 2. 6.) Capezzone, Palese, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

Subemendamento all'emendamento Tab. 3.2 Martella

  Al capoverso stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, sostituire le parole:
  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2019:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  con le seguenti:
  2017:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, al capoverso stato di previsione Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica programma 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, sostituire le parole:
  2017:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  con le seguenti:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
Tab. 3. 2. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23 Fondi da ripartire programma: 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2019:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 11, stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: 1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2018:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.

  2019:
   CP: + 20.000.000;
   CS: + 20.000.000.
Tab. 3. 2. Martella, Mognato.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento Tab. 3.3 Romanini

  Al capoverso stato di previsione Ministero dell'economia e delle finanze, missione 23 Fondi da ripartire, programma 23.1 Fondi da assegnare, sopprimere le parole:

  2018:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2019:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, al capoverso stato di previsione Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, sopprimere le parole:

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
Tab. 3. 3. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23 Fondi da ripartire programma: 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2018:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  2019:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 13, stato di previsione: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione: 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  2019:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.
Tab. 3. 3. Romanini.
(Approvato)

  Allo stato di previsione: Ministero dell'economia e delle finanze, missione: 23 Fondi da ripartire programma: 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2018:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  2019:
   CP: – 250.000;
   CS: – 250.000.

  Conseguentemente, all'articolo 7, stato di previsione: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, missione: 1 L'Italia in Europa e nel mondo, programma: 1.7 Promozione del sistema Paese, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2018:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.

  2019:
   CP: + 250.000;
   CS: + 250.000.
Tab. 3. 4. Mognato, Martella.
(Approvato)

A.C. 4127-bis-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 ED ANNESSA TABELLA 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nell'anno finanziario 2017, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione: Ministero dello sviluppo economico, missione: 1 Competitività e sviluppo delle imprese, programma: 1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 692.200.000;
   CS: – 692.200.000.

  2018:
   CP: – 749.900.000;
   CS: – 749.900.000.

  2019:
   CP: – 649.400.000;
   CS: – 649.400.000.
Tab. 4. 1. (ex Tab. 3. 3.) Duranti, Marcon, Fassina, Airaudo, Melilla, Franco Bordo, Placido, Martelli, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche tra missioni e programmi diversi, connesse con l'attuazione dei decreti legislativi 14 settembre 2015, n. 149 e n. 150.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 ED ANNESSA TABELLA 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione di detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2017.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 ED ANNESSA TABELLA 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2017, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento, mantenimento e acquisto delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 ED ANNESSA TABELLA 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

A.C. 4127-bis-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 ED ANNESSA TABELLA 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2017, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, al completamento e all'adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati per l'anno finanziario 2017, le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nel programma «Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose», nell'ambito della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2017, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  8. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, per l'anno finanziario 2017, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  9. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 ED ANNESSA TABELLA 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

A.C. 4127-bis-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 ED ANNESSA TABELLA 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2017, per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2017, è fissato in 136 unità.
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2017, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 1 Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: 1.1 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 130.000.000;
   CP: – 130.000.000.

  2018:
   CP: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  2019:
   CS: – 130.000.000;
   CS: – 130.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2018:
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.

  2019:
   CP: + 130.000.000;
   CS: + 130.000.000.
Tab. 11. 1. (ex Tab. 10. 1.) De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni.

  2017:
   CP: – 54.000.000;
   CS: – 54.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000,000;
   CS: – 50.000.000.

  2019:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 54.000.000;
   CS: + 54.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000,000;
   CS: + 50.000.000.

  2019:
   CP: + 50.000,000;
   CS: + 50.000.000.
Tab. 11. 2. (ex Tab. 10. 4.) Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Caso.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: – 30.000.000;
   CP: – 30.000.000.

  2018:
   CP: – 30.000.000;
   CP: – 30.000.000.

  2019:
   CP: – 30.000.000;
   CP: – 30.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 13, stato di previsione: Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, missione: 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: 1.3 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

  2017:
   CP: + 30.000.000;
   CP: + 30.000.000.

  2018:
   CP: + 30.000.000;
   CP: + 30.000.000.

  2019:
   CP: + 30.000.000;
   CP: + 30.000.000.
Tab. 11. 3. (ex Tab. 12. 4.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 10.000.000;
   CP: – 10.000.000.

  2018:
   CP: – 10.000.000;
   CP: – 10.000.000.

  2019:
   CP: – 10.000.000;
   CP: – 10.000.000.

  Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CP: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 10.000.000;
   CP: + 10.000.000.

  2019:
   CP: + 10.000.000;
   CP: + 10.000.000.
Tab. 11. 4. (ex Tab. 10. 2.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Allo stato di previsione: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, missione: 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: 2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2018:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2019:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente, all'articolo 15, stato di previsione: Ministero della salute, missione: 1 Tutela della salute, programma: 1.2 Sanità pubblica veterinaria apportare le seguenti variazioni:
  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2019:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. 11. 5. (ex Tab. 14. 4.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 ED ANNESSA TABELLA 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2017, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 56;
    2) Marina n. 27;
    3) Aeronautica n. 63;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 22;
    3) Aeronautica n. 13;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 98;
    2) Marina n. 18;
    3) Aeronautica n. 25;
    4) Carabinieri n. 10.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2017, come segue:
    1) Esercito n. 280;
    2) Marina n. 290;
    3) Aeronautica n. 245;
    4) Carabinieri n. 105.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:
    1) Esercito n. 420;
    2) Marina n. 306;
    3) Aeronautica n. 286.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2017, come segue:
    1) Esercito n. 480;
    2) Marina n. 195;
    3) Aeronautica n. 135.

  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui al programma «Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza», nell'ambito della missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» ed ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2017, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico dei programmi «Servizi ed affari generali per le amministrazioni di competenza», «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, si applicano le direttive che definiscono le procedure di negoziazione ammesse dalla NATO in materia di affidamento dei lavori.
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 allegati allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali si possono effettuare, per l'anno finanziario 2017, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della difesa.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 ED ANNESSA TABELLA 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione delle risorse tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2017, ai competenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  4. Per l'anno finanziario 2017 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione», nell'ambito della missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 ED ANNESSA TABELLA 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo» e nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo», nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico per lo spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 ED ANNESSA TABELLA 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Stato di previsione del Ministero della salute).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2017, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

A.C. 4127-bis-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 861.090.855.808, in euro 840.498.417.456 e in euro 846.359.667.483 in termini di competenza, nonché in euro 879.762.247.370, in euro 846.277.634.985 e in euro 850.518.550.544 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2017-2019.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 17.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2017-2019, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 18.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, per l'anno finanziario 2017, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  3. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  4. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2017 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 3, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, limitatamente alle autorizzazioni di spesa aventi natura di fabbisogno, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  6. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge n. 59 del 1997, e successive modificazioni.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  13. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, per l'anno finanziario 2017, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme residuali al 31 dicembre 2016 versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  16. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
  18. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2017-2019 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009 n. 191, e successive modificazioni.
  22. Le assegnazioni disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per corrispondere a eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, per l'anno finanziario 2017, tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2016. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  24. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
  25. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2017, le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse e accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  26. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, per l'anno finanziario 2017, le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  27. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2017, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  28. In relazione alla razionalizzazione delle funzioni di polizia e all'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2017, le opportune variazioni compensative di bilancio tra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2017, delle somme versate all'entrata del bilancio dello stato dall'Unione europea, dalle pubbliche amministrazioni e da enti pubblici e privati, a titolo di contribuzione alle spese di promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra gli stati di previsione dei Ministeri interessati, le risorse del capitolo «Fondo da ripartire per la sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso», iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2017. Le risorse del suddetto fondo non utilizzate nel corso dello stesso esercizio sono conservate in bilancio al termine dell'anno 2017 per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

A.C. 4127-bis-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 19.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1o gennaio 2017.

A.C. 4127-bis-A – Allegati e Tabelle

ALLEGATI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
– COMPETENZA –
Descrizione risultato differenziale 2017 2018 2019
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) -38.601 -27.249 -8.628
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**) 293.097 254.485 249.527
– CASSA –
Descrizione risultato differenziale 2017 2018 2019
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) -102.627 -77.490 -57.246
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (**) 356.551 304.132 297.551
  (*) Il saldo netto da finanziare è coerente con un livello di indebitamento netto pari a –2,3% del PIL nel 2017.
  (**) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

Allegato A
(Articolo 1, comma 9)

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello «Industria 4.0»

  Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti:
   macchine utensili per asportazione,
   macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma, waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
   macchine utensili e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime,
   macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
   macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
   macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
   macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
   robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
   macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
   macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
   macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e meccatronici),
   magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.

  Tutte le macchine sopra citate devono essere dotate delle seguenti caratteristiche:
   controllo per mezzo di CNC (Computer Numerical Control) e/o PLC (Programmable Logic Controller),
   interconnessione ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o part program,
   integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
   interfaccia tra uomo e macchina semplici e intuitive,
   rispondenza ai più recenti parametri di sicurezza, salute e igiene del lavoro.

  Inoltre tutte le macchine sopra citate devono essere dotate di almeno due tra le seguenti caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
   sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
   monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
   caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),
   dispositivi, strumentazione e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'ammodernamento o nel revamping dei sistemi di produzione esistenti,
   filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche e organiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

  Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità:
   sistemi di misura a coordinate e no (a contatto, non a contatto, multi-sensore o basati su tomografia computerizzata tridimensionale) e relativa strumentazione per la verifica dei requisiti micro e macro geometrici di prodotto per qualunque livello di scala dimensionale (dalla larga scala alla scala micro-metrica o nano-metrica) al fine di assicurare e tracciare la qualità del prodotto e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
   altri sistemi di monitoraggio in process per assicurare e tracciare la qualità del prodotto o del processo produttivo e che consentono di qualificare i processi di produzione in maniera documentabile e connessa al sistema informativo di fabbrica,
   sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei materiali (ad esempio macchine di prova materiali, macchine per il collaudo dei prodotti realizzati, sistemi per prove o collaudi non distruttivi, tomografia) in grado di verificare le caratteristiche dei materiali in ingresso o in uscita al processo e che vanno a costituire il prodotto risultante a livello macro (ad esempio caratteristiche meccaniche) o micro (ad esempio porosità, inclusioni) e di generare opportuni report di collaudo da inserire nel sistema informativo aziendale,
   dispositivi intelligenti per il test delle polveri metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie additive,
   sistemi intelligenti e connessi di marcatura e tracciabilità dei lotti produttivi e/o dei singoli prodotti (ad esempio RFID – Radio Frequency Identification),
   sistemi di monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine (ad esempio forze, coppia e potenza di lavorazione; usura tridimensionale degli utensili a bordo macchina; stato di componenti o sotto-insiemi delle macchine) e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,
   strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'identificazione o la marcatura automatica dei prodotti, con collegamento con il codice e la matricola del prodotto stesso in modo da consentire ai manutentori di monitorare la costanza delle prestazioni dei prodotti nel tempo e di agire sul processo di progettazione dei futuri prodotti in maniera sinergica, consentendo il richiamo di prodotti difettosi o dannosi,
   componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni,
   filtri e sistemi di trattamento e recupero di acqua, aria, olio, sostanze chimiche, polveri con sistemi di segnalazione dell'efficienza filtrante e della presenza di anomalie o sostanze aliene al processo o pericolose, integrate con il sistema di fabbrica e in grado di avvisare gli operatori e/o di fermare le attività di macchine e impianti.

  Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»:
   banchi e postazioni di lavoro dotati di soluzioni ergonomiche in grado di adattarli in maniera automatizzata alle caratteristiche fisiche degli operatori (ad esempio caratteristiche biometriche, età, presenza di disabilità),
   sistemi per il sollevamento/traslazione di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature in grado di agevolare in maniera intelligente/robotizzata/interattiva il compito dell'operatore,
   dispositivi wearable, apparecchiature di comunicazione tra operatore/operatori e sistema produttivo, dispositivi di realtà aumentata e virtual reality,
   interfacce uomo-macchina (HMI) intelligenti che coadiuvano l'operatore a fini di sicurezza ed efficienza delle operazioni di lavorazione, manutenzione, logistica.

Allegato B

(Articolo 1, comma 10)

Beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali «Industria 4.0»

  Software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione, definizione/qualificazione delle prestazioni e produzione di manufatti in materiali non convenzionali o ad alte prestazioni, in grado di permettere la progettazione, la modellazione 3D, la simulazione, la sperimentazione, la prototipazione e la verifica simultanea del processo produttivo, del prodotto e delle sue caratteristiche (funzionali e di impatto ambientale) e/o l'archiviazione digitale e integrata nel sistema informativo aziendale delle informazioni relative al ciclo di vita del prodotto (sistemi EDM, PDM, PLM, Big Data Analytics),

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la progettazione e la ri-progettazione dei sistemi produttivi che tengano conto dei flussi dei materiali e delle informazioni,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni di supporto alle decisioni in grado di interpretare dati analizzati dal campo e visualizzare agli operatori in linea specifiche azioni per migliorare la qualità del prodotto e l'efficienza del sistema di produzione,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della produzione con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio, come la logistica di fabbrica e la manutenzione (quali ad esempio sistemi di comunicazione intra-fabbrica, bus di campo/fieldbus, sistemi SCADA, sistemi MES, sistemi CMMS, soluzioni innovative con caratteristiche riconducibili ai paradigmi dell'IoT e/o del cloud computing),

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine e dei sistemi di produzione interfacciati con i sistemi informativi di fabbrica e/o con soluzioni cloud,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni di realtà virtuale per lo studio realistico di componenti e operazioni (ad esempio di assemblaggio), sia in contesti immersivi o solo visuali,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni di reverse modeling and engineering per la ricostruzione virtuale di contesti reali,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni in grado di comunicare e condividere dati e informazioni sia tra loro che con l'ambiente e gli attori circostanti (Industrial Internet of Things) grazie ad una rete di sensori intelligenti interconnessi,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per il dispatching delle attività e l'instradamento dei prodotti nei sistemi produttivi,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della qualità a livello di sistema produttivo e dei relativi processi,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'accesso a un insieme virtualizzato, condiviso e configurabile di risorse a supporto di processi produttivi e di gestione della produzione e/o della supply chain (cloud computing),

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per industrial analytics dedicati al trattamento ed all'elaborazione dei big data provenienti dalla sensoristica IoT applicata in ambito industriale (Data Analytics & Visualization, Simulation e Forecasting),

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni di artificial intelligence & machine learning che consentono alle macchine di mostrare un'abilità e/o attività intelligente in campi specifici a garanzia della qualità del processo produttivo e del funzionamento affidabile del macchinario e/o dell'impianto,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la produzione automatizzata e intelligente, caratterizzata da elevata capacità cognitiva, interazione e adattamento al contesto, autoapprendimento e riconfigurabilità (cybersystem),

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'utilizzo lungo le linee produttive di robot, robot collaborativi e macchine intelligenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori, la qualità dei prodotti finali e la manutenzione predittiva,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la gestione della realtà aumentata tramite wearable device,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per dispositivi e nuove interfacce tra uomo e macchina che consentano l'acquisizione, la veicolazione e l'elaborazione di informazioni in formato vocale, visuale e tattile,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscano meccanismi di efficienza energetica e di decentralizzazione in cui la produzione e/o lo stoccaggio di energia possono essere anche demandate (almeno parzialmente) alla fabbrica,

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni per la protezione di reti, dati, programmi, macchine e impianti da attacchi, danni e accessi non autorizzati (cybersecurity),

  software, sistemi, piattaforme e applicazioni di virtual industrialization che, simulando virtualmente il nuovo ambiente e caricando le informazioni sui sistemi cyberfisici al termine di tutte le verifiche, consentono di evitare ore di test e di fermi macchina lungo le linee produttive reali.
Allegato C
(Articolo 1, comma 179, lettera d))

  A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

  B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

  C. Conciatori di pelli e di pellicce

  D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

  E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

  F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

  G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

  H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

  I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati

  L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

  M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

Allegato D
(Articolo 1, comma 187, lettera a))

«Tabella A    

Lavoratori dipendenti – Anni di contribuzione Lavoratori
autonomi
– Anni di
contribuzione
Somma aggiuntiva (in euro) – Anno 2007 Somma aggiuntiva (in euro) – Anni dal 2008 al 2016 Somma aggiuntiva (in euro) – Dal 2017
1) Fino a 1,5 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 262 336 437
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 327 420 546
Oltre 25 Oltre 28 392 504 655
Da 1,5 volte a 2 volte il trattamento minimo
Fino a 15 Fino a 18 336
Oltre 15 fino a 25 Oltre 18 fino a 28 420
Oltre 25 Oltre 28 504

                                                        »

Allegato E
(Articolo 1, comma 199, lettera d))

  A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici

  B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni

  C. Conciatori di pelli e di pellicce

  D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante

  E. Conduttori di mezzi pesanti e camion

  F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni

  G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza

  H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido

  I. Facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati

  L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia

  M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti

TABELLE

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2017 2018 2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 75.324.319
(88.924.319)
177.237.319
(189.337.319)
156.267.319
(174.067.319)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 2.480.000 
(4.000.000) 
2.480.000 
(4.000.000) 
2.480.000 
(4.000.000) 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
5.000.000  5.000.000  5.000.000 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 3.300.952
(11.300.952)
10.871.794  10.871.794 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
51.981.299
(55.981.299)
61.979.719
(65.979.719)
71.979.719
(75.979.719)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
10.470.500  10.470.500  8.470.500 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
10.000.000  15.000.000  15.000.000 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
1.000.000
(10.000.000)

(10.000.000)

(10.000.000)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO

(5.000.000)

(10.000.000) 

(15.000.000)
MINISTERO DELLA SALUTE 11.359.860  11.559.860  11.559.860 
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 

170.916.930
(212.036.930)
–  
294.599.192
(332.219.192)
–  
281.629.192
(329.949.192)
–  

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 2017 2018 2019
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 297.400.000
(282.100.000)
263.400.000
(278.100.000)
253.400.000
(278.100.000)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 30.000.000  43.000.000
(50.000.000) 
43.000.000
(50.000.000) 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
27.753.000
(32.753.000)
27.753.000
(32.753.000)
27.753.000
(32.753.000)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 20.000.000  30.000.000  40.000.000 
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
10.000.000  20.000.000  30.000.000 
MINISTERO DELL'INTERNO 4.500.000
(10.000.000)
14.000.000
(30.000.000) 
40.000.000 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
52.748.000
(60.748.000)
77.748.000
(80.748.000)
47.748.000
(50.748.000)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
-
(20.000.000)

(30.000.000)

(40.000.000)
MINISTERO DELLA SALUTE 13.000.000  23.000.000  23.000.000 
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 

445.401.000
(478.601.000)
–  
498.901.000
(574.601.000)
–  
504.901.000
(584.601.000)
–  

QUADRI GENERALI RIASSUNTIVI

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo proposto dal Governo, si rinvia allo stampato A.C. 4127-bis.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE ALLE TABELLE DEGLI STATI DI PREVISIONE

N.B. – Le parti modificate dalla Commissione sono stampate in neretto.
Tra parentesi, in corsivo, sono riportate le cifre contenute nel testo proposto dal Governo.

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
2.5
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (3.7)
1.867.167.140 1.896.152.367
(1.917.167.140) (1.946.152.367)

10.2
10 Comunicazioni (15)
10.2 Sostegno all'editoria (15.4)
231.773.143
231.773.143
227.787.719
227.787.719
229.287.171
229.287.171
(163.902.126) (163.902.126) (161.440.509) (161.440.509) (162.974.993) (162.974.993)
14 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
14.1
14.1 Protezione sociale per particolari categorie (24.5) 380.806.410
381.806.410
335.219.936
335.219.936
337.037.427
337.037.427
(379.306.410) (380.306.410) (333.719.936) (333.719.936) (335.537.427) (335.537.427)
23 Fondi da ripartire (33)
23.1 23.1 Fondi da assegnare (33.1) 6.824.473.962
6.824.473.962
6.598.072.656
6.598.072.656
5.621.640.116
5.621.640.116
(6.906.473.962) (6.906.473.962) (6.601.072.656) (6.601.072.656) (5.624.640.116) (5.624.640.116)

Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.2
1 Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.2 Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6)
216.314.650
488.497.351
16.101.616
51.101.616
15.832.162
15.833.902
(215.314.650) (487.497.351) (15.101.616) (50.101.616) (14.832.162) (14.833.902)
3 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)
3.2
3.2 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy (16.5) 264.207.998
264.343.412
114.313.085
114.313.085
114.656.668
113.709.456
(263.707.998) (263.843.412) (112.813.085) (112.813.085) (113.156.668) (112.209.456)
5 Comunicazioni (15)
5.2
5.2 Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali (15.8) 12.964.990
67.823.615
12.785.675
12.453.267
12.804.850
13.098.483
(80.836.007) (135.694.632) (79.132.885) (78.800.477) (79.117.028) (79.410.661)

Tabella n. 6

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.3
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)
41.013.305 41.013.305 41.123.272
41.123.272
40.417.389 40.417.389
(40.213.305) (40.213.305) (40.823.272)
(40.823.272)
(40.117.389)
(40.117.389)
1.7
1.7 Promozione del sistema Paese (4.9) 143.782.779
143.782.779
(142.782.779)
(142.782.779)

Tabella n. 7

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.6 1 Istruzione scolastica (22)
1.6 Istruzione del primo ciclo (22.17)
28.810.900.421
28.899.900.421
(28.880.900.421) (28.969.900.421)
1.7
1.7 Istruzione del secondo ciclo (22.18) 14.842.778.545
14.923.778.545
(14.767.778.545) (14.848.778.545)
2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23)
2.1
2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (23.1) 236.967.572
239.550.515
217.390.222
219.012.997
220.072.145
220.072.145
(235.267.572) (237.850.515) (215.690.222) (217.312.997) (218.372.145) (218.372.145)
2.2
2.2 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica (23.2) 439.470.226
441.470.226
438.822.640
438.822.640
440.141.421
440.141.421
(438.970.226) (440.970.226) (438.322.640) (438.322.640) (439.641.421) (439.641.421)
3 Ricerca e innovazione (17)
3.1
3.1 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (17.22) 2.270.453.957
2.270.453.957
2.204.766.718
2.204.766.718
2.297.112.219
2.297.112.219
(2.268.953.957) (2.268.953.957) (2.203.266.718) (2.203.266.718) (2.295.612.219) (2.295.612.219)

Tabella n. 10

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.4
1. Infrastrutture pubbliche e logistica (14)
1.4 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10)
1.952.823.101 2.009.666.394 1.679.155.582 1.666.476.956 1.392.009.170 1.391.974.871
(1.947.823.101) (2.004.666.394) (1.674.155.582) (1.661.476.956) (1.387.009.170) (1.386.974.871)
2.2
2.  Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)

2.2. Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4)

73.426.597
66.419.673
86.001.465 75.987.214 86.307.260 76.293.009
(72.426.597) (65.419.673) (85.001.465) (74.987.214) (85.307.260) (75.293.009)

Tabella n. 12

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.3
1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)
1.3. Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)
398.962.291 400.906.566 397.140.256 397.737.081
(388.962.291) (390.906.566) (387.140.256) (387.737.081)

Tabella n. 13

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO Previsioni risultanti per gli anni 2017, 2018 e 2019

Denominazione Disegno di legge di bilancio – Sezione II
Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1.5
1. Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)
1.5. Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)
141.370.572 141.270.473 136.319.647 136.319.647 133.472.867 133.472.867
(141.170.572) (141.070.473) (136.119.647) (136.119.647) (133.272.867) (133.272.867)

A.C. 4127-bis-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    i terremoti che hanno colpito l'Italia centrale hanno avuto effetti devastanti soprattutto nelle piccole comunità dell'Appennino centrale fino a metterne a rischio la possibilità di rinascita a causa del rischio di abbandono;
    per questo il Governo, molto opportunamente, ha ritenuto di dover dare attenzione, nel decreto relativo, non soltanto alla ricostruzione delle prime e delle seconde case, ma anche alla possibilità di rinascita economica di quelle terre;
    il testo del decreto infatti ha individuato incentivi e sostegni alle attività imprenditoriali che possano favorire la ripresa economica soprattutto del settore turistico e del settore agroalimentare;
    l'individuazione di strumenti in sintonia con la strategia europea delle aree interne può rappresentare un volano significativo per evitare la desertificazione delle attività imprenditoriali;
    va però ricordato che quelle aree soffrono da anni di un isolamento determinato anche dalla carenza infrastrutturale e dalla mancanza di una rete viaria che possa consentire più agevoli collegamenti;
    è un tema storico che riguarda il sistema di collegamento tra l'Est e l'Ovest del Paese da sempre sacrificato a favore dei collegamenti Nord Sud;
    per rendere effettiva la possibilità di ripresa e favorire nuovi investimenti e flussi turistici, condizione essenziale per evitare un definitivo spopolamento che metterebbe a rischio anche la stessa ricostruzione, si reputa necessario investire sul sistema viario nazionale di collegamento tra quelle aree e le grandi aree urbane del Paese, prima fra tutte la Capitale,

impegna il Governo

a finanziare, nel quadro delle risorse individuate nella legge di bilancio e con le procedure previste dalla stessa legge, un significativo ammodernamento della rete viaria nazionale di collegamento tra i comuni colpiti dal sisma e la Capitale, con particolare riferimento alla S.S. Salaria.
9/4127-bis-A/1Melilli.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente atto normativo ha previsto una nuova destinazione di risorse in relazione alle misure agevolative per l'autoimprenditorialità, in particolare per le start up innovative, individuando tra l'altro le risorse nel PON «Imprese e competitività» 2014-2020;
    la nuova impresa innovativa, start up innovativa, è stata introdotta dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazione dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, intervenendo su materie differenti come la semplificazione amministrativa, il mercato del lavoro, le agevolazioni fiscali, e diritto fallimentare;
    di fatto durante la fase di costituzione di start up innovative gli imprenditori si trovano spesso di fronte a problematiche notevoli come tempi di risposta delle Camere di Commercio date dalla difficoltà di comprensione degli strumenti o la certezza della start up con la piattaforma del MISE;
    altro elemento rilevante è che lo Statuto e il capitale minimo iniziale per l'avvio di una start up non siano compatibili con l'ingresso di un investitore o di una piattaforma di crowdfunding, costringendo gli operatori a sostenere altri costi per modificare gli statuti, per predisporre opportuni patti parasociali, nomina del consiglio di amministrazione e aumento del capitale. Ciò comporta un notevole aumento dei costi ancor prima di avere i capitali veri e propri necessari per l'avvio, almeno nella fase iniziale, dell'impresa innovativa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, tramite atti normativi specifici, di prevedere uno snellimento burocratico-amministrativo durante la fase costitutiva delle start up innovative e di individuare anche meccanismi che attraggano e favoriscano investimenti soprattutto dall'estero per facilitarne l'avvio.
9/4127-bis-A/2Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018» (AC 4127-bis), all'articolo 51 sono previste misure che riguardano i fondi di solidarietà;
    le Casse di previdenza ed assistenza sono gli enti previdenziali di riferimento per i liberi professionisti. Esse hanno come principale attività quella di riscuotere e gestire i contributi previdenziali e assistenziali dei propri iscritti. Nello specifico, dal punto di vista previdenziale, le Casse provvedono a riscuotere i contributi e a corrispondere le pensioni ai professionisti iscritti, mentre dal lato assistenziale, le Casse si occupano del pagamento delle prestazioni aggiuntive finalizzate a sostenere il reddito dei loro iscritti (come gli assegni familiari, gli assegni di disoccupazione o gli assegni comunali per la maternità) e delle prestazioni di natura prettamente assistenziale (come la copertura sanitaria degli iscritti e dei loro familiari);
    le Casse di Previdenza ed assistenza, normate dal Decreto legislativo n. 509 del 1994 e dal Decreto legislativo n. 103 del 1996, sono sottoposte alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
    le Casse di Previdenza ed assistenza sono classificate come amministrazioni pubbliche (ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge del 31 dicembre 2009, n.196) e quindi sono sottoposte alle misure di «spending review»;
   considerato che:
    la Legge di Stabilità per il 2014 (Legge 27 dicembre 2013, n. 147) dispone, all'articolo 1 comma 417, che le Casse di previdenza e di assistenza possano «assolvere alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun anno, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010»;
    in virtù di tale disposizione le Casse di previdenza ed assistenza, nel corso degli ultimi 3 anni, hanno versato a favore dell'entrata del bilancio dello Stato circa 29 milioni di euro;
   valutato che:
    in Italia sono circa 1,3 milioni gli iscritti alle 20 casse di previdenza dell'Adepp, l'Associazione degli enti previdenziali privati;
    a causa della congiuntura economica particolarmente sfavorevole che continua ad avere un forte impatto sul mondo delle libere professioni, le Casse di previdenza e di assistenza hanno espresso in numerose occasioni la volontà di rafforzare il loro ruolo sussidiario di welfare rivolto agli iscritti (che attraverso i loro contributi ne finanziano il funzionamento);
    proprio in relazione alla natura giuridica di diritto privato ed alla autonomia gestionale della Casse di previdenza ed assistenza, appare ragionevole che i risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa, che hanno interessato tali organismi ai sensi della Legge di Stabilità per il 2014 sopracitata, vadano a diretto beneficio dei liberi professionisti ad esse iscritti;
   preso atto che:
    è stato presentato, per perseguire questo obiettivo, un emendamento al provvedimento in esame;
    tale proposta emendativa proponeva che il 15 per cento della spesa sostenuta per consumi intermedi nell'anno 2010 delle Casse previdenziali, versati oggi ogni anno al Bilancio dello Stato, venissero destinati direttamente per il sostegno al reddito ed all'esercizio della libera professione degli associati;
    l'emendamento, risultato ammissibile, è stato poi ritirato nel corso della discussione in Commissione Bilancio;

impegna il Governo

a prevedere, in relazione a quanto espresso in premessa e in virtù della natura giuridica di diritto privato e della autonomia gestionale della Casse di previdenza ed assistenza, che i versamenti oggi destinati dalle Casse stesse al Bilancio dello Stato per le norme sulla «spending review», vengano invece utilizzati per rafforzare direttamente il welfare sussidiario nei confronti dei liberi professionisti associati.
9/4127-bis-A/3Fregolent.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018» (A.C. 4127-bis), all'articolo 63 è prevista l'istituzione di fondi destinati al finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali;
    il dissesto idrogeologico costituisce un tema di particolare rilevanza per l'Italia a causa degli impatti sulla popolazione, sulle infrastrutture lineari di comunicazione e sul tessuto economico e produttivo. L'Italia, per la sua conformazione geologica, geomorfologica e idrografica, è naturalmente predisposta ai fenomeni di dissesto. Dal secondo dopoguerra, l'intensa urbanizzazione, avvenuta senza tenere in debito conto le aree del paese in cui avrebbero potuto manifestarsi eventi idrogeologici ed idraulici pericolosi e potenzialmente dannosi, ha portato a un considerevole aumento degli elementi esposti e vulnerabili e quindi del rischio;
    al tempo stesso l'abbandono dei territori montani ha determinato una mancata manutenzione del territorio e ancor più, in generale, un venir meno del ruolo attivo delle popolazioni a presidio dell'ambiente naturale. A ciò si aggiungono anche gli effetti dell'evoluzione climatica con un aumento della frequenza di eventi pluviometrici estremi, ben poco prevedibili, e conseguentemente di fenomeni altamente pericolosi e potenzialmente distruttivi quali piene improvvise, anche in area urbana, o colate rapide di fango e detrito;
    alcuni territori in cui sono presenti boschi e foreste sono soggetti al vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo numero 142 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    ogni modifica a tali aree è autorizzata soltanto dall'ente territoriale di riferimento e dalla Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio di competenza (così come dispone l'articolo numero 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);
    nonostante l'articolo numero 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 disponga che «il taglio colturale» dei boschi non sia soggetto a tale autorizzazione, alcune Soprintendenze stanno di fatto impedendo la corretta manutenzione di aree boschive negando l'autorizzazione ad intervenire;
    tra gli interventi di manutenzione negati vi è il cosiddetto taglio «ceduo»; tecnicamente il «ceduo» è una forma di governo del bosco che sfrutta la capacità delle latifoglie di emettere nuovi fusti («polloni») a partire da gemme presenti alla base della ceppaia o sul fusto di un albero tagliato. Questo taglio assicura rapidità e sicurezza della rigenerazione delle foreste;
    il taglio «ceduo» è stabilito (in alcune zone del Paese) da apposite norme regionali mentre manca ad oggi una definizione organica nazionale che non dia adito ad interpretazioni sui suoi effetti che sono esclusivamente legati alla manutenzione ed alla conservazione degli alberi e non all'abbattimento delle piante;
    la corretta manutenzione dei boschi rappresenta uno strumento fondamentale per prevenire il dissesto idrogeologico;
    al provvedimento in esame è stato presentato un emendamento (poi ritirato in fase di discussione in Commissione Bilancio) che istituiva un fondo per la realizzazione di progetti da parte degli enti territoriali volti alla manutenzione del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, per interventi non soggetti ad autorizzazione nelle zone a vincolo paesaggistico (così come dispone il citato articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42), ivi compresi gli interventi di taglio «ceduo» definite dalle apposite leggi regionali,

impegna il Governo:

   a prevedere una normativa uniforme su tutto il territorio nazionale del taglio «ceduo» del bosco;
   a prevedere la possibilità che il taglio «ceduo» rientri pienamente tra gli interventi non soggetti ad autorizzazione previsti dall'articolo numero 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   a prevedere, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, un fondo per la realizzazione di progetti da parte degli enti territoriali volti alla manutenzione del territorio e alla prevenzione del dissesto idrogeologico, per interventi non soggetti ad autorizzazione nelle zone a vincolo paesaggistico.
9/4127-bis-A/4Fiorio, Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018» (A.C. 4127-bis), all'articolo 51 sono previste misure per l'emergenza sismica;
    l'articolo 51 definisce lo stanziamento delle risorse per gli interventi di ricostruzione privata e pubblica nei territori colpiti dagli eventi sismici del 24 agosto 2016. Definisce la possibilità che le Regioni colpite destinino, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse, incluso il cofinanziamento nazionale, per un importo pari a 300 milioni di euro;
    gli ultimi tragici episodi che hanno colpito le Regioni del Centro hanno confermato come l'Italia sia uno dei paesi a maggiore rischio sismico del Mediterraneo, per la frequenza dei terremoti che hanno storicamente interessato il suo territorio e per l'intensità che alcuni di essi hanno raggiunto, determinando un impatto sociale ed economico rilevante;
    i recenti eventi sismici hanno inoltre testimoniato ancora una volta l'importanza dell'involucro edilizio, quale strumento che consenta in definitiva di salvare vite umane, a cominciare da coloro che vivono nelle stesse abitazioni colpite dal terremoto;
    nel corso degli ultimi anni il Governo ha perseguito politiche di prevenzione che hanno riguardato gli edifici pubblici e privati;
    per quanto riguarda gli edifici pubblici, particolare rilevanza è stata data alla riqualificazione e l'adeguamento antisismico dei plessi scolastici;
    non risulta ad oggi che sia stata data adeguata attenzione anche agli ospedali. Tra gli edifici pubblici proprio gli ospedali rivestono un ruolo strategico in caso di calamità, in quanto sono chiamati a svolgere un'importantissima funzione di soccorso alla popolazione, garantendo l'efficace continuazione delle prime operazioni di pronto intervento sanitario avviate sul campo. Agli ospedali, sede tra le più esposte e sensibili in quanto affollata da migliaia di persone aventi capacità reattive diversissime, viene quindi richiesto non solo di resistere senza danni eccessivi alla forza d'urto del sisma, ma anche di continuare a offrire sufficienti livelli di assistenza sanitaria. Ciò significa che si deve porre una particolare attenzione non solo agli elementi portanti, ma anche a quelli non strutturali e impiantistici, oltre che alla distribuzione delle funzioni e ai flussi, per far si che possano rimanere pienamente operative le unità ambientali e le apparecchiature necessarie per la gestione delle emergenze;
    nel nostro Paese, per quello che risulta da un'indagine effettuata sulla base di dati del Ministero della salute, molti comuni sono stati classificati sismici dopo la costruzione o l'ampliamento degli ospedali, che non sono quindi stati realizzati secondo le attuali norme sismiche,

impegna il Governo

a prevedere, in relazione a quanto espresso in premessa, un apposito piano nazionale per la prevenzione antisismica degli ospedali, al fine di verificare l'adeguamento sismico di tali strutture e programmare gli eventuali interventi necessari al fine di mettere in sicurezza gli edifici.
9/4127-bis-A/5Dallai.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2018» (AC 4127-bis), all'articolo 11 sono previsti sgravi fiscali per gli imprenditori agricoli e per i coltivatori diretti;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame proroga poi le misure di maggiorazione del 40 per cento delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione di beni strumentali (cosiddetto «iperammortamento») introdotto dall'articolo 1, commi 91 – 97 della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 a fronte di investimenti in beni materiali strumentali nuovi, nonché per quelli di veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività d'impresa;
    lo scorso mese di settembre il governo ha presentato il piano nazionale «Industria 4.0». Tale piano prevede un aumento di 10 miliardi degli investimenti privati in innovazione nel 2017 (da 80 miliardi a 90 miliardi), 11,3 miliardi di spesa privata in più nel triennio 2017-2020 per la ricerca e lo sviluppo, un incremento di 2,6 miliardi dei finanziamenti privati, soprattutto nell’early stage, il periodo iniziale d'investimento. Verranno stanziati inoltre 13 miliardi di euro, distribuiti in sette anni tra il 2018 e il 2024, per la copertura degli investimenti privati sostenuti nel 2017, attraverso il contributo di «superammortamento», «iperammortamento», Beni strumentali Nuova Sabatini, e investimenti supportati dal credito di imposta per la ricerca;
    lo stesso articolo 3 del provvedimento in esame introduce conseguentemente un nuovo beneficio (cosiddetto «superammortamento») riconoscendo per i beni materiali nuovi ad alto contenuto tecnologico atti a favorire i processi di trasformazione tecnologica in chiave Industria 4.0 una maggiorazione del costo di acquisizione del 150 per cento, consentendo di ammortizzare un valore pari al 250 per cento del costo di acquisto;
    è stato rilevato che moltissime imprese agricole soggette a tassazione (nello specifico quelle ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917), in base alle attuali nome catastali, non potranno avere accesso alle disposizioni sul super ed iperammortamento per l'acquisto dei beni strumentali materiali nuovi, a causa del sistema di determinazione del reddito che non prevede la rilevanza dei costi e dei ricavi effettivi;
    per superare tale limitazione e per consentire agli imprenditori agricoli di sfruttare anche le opportunità offerte dagli incentivi per gli investimenti innovativi previsti dal Piano Nazionale Industria 4.0, in modo particolare per quanto riguarda il settore «Agrifood», è stato presentato un emendamento in cui è stato ipotizzato di tradurre il vantaggio dell'iper e del super ammortamento dell'investimento in un equivalente credito d'imposta maggiorato per le aziende agricole interessate;
    tale proposta emendativa, definita ammissibile ed approvata dalla XIII Commissione Agricoltura, è stata poi ritirata in fase di discussione in Commissione Bilancio,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità, nel prossimo provvedimento utile e compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, di inserire norme che consentano anche alle imprese agricole che determinano il reddito agrario ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di beneficiare delle agevolazioni fiscali relative all'iper e super ammortamento presenti all'articolo 3 dell'atto in esame.
9/4127-bis-A/6Sani.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede una estensione della possibilità di usufruire della cosiddetta opzione donna;
    tale opzione consiste nella possibilità per le lavoratrici donne di accedere al trattamento pensionistico anticipato in presenza di determinati requisiti;
    suddetta estensione inserita nel corso dell'esame del provvedimento interessa anche le lavoratrici donne che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti richiesti (di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004) per effetto degli incrementi della speranza di vita (di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 78 del 2010);
    tale possibilità costituisce un'importante opportunità che potrebbe essere ulteriormente estesa con gli stessi criteri anche ad altre categorie di lavoratori in difficoltà;
    in particolare nelle zone di crisi industriali nel corso degli ultimi anni anche a seguito del progressivo esaurirsi degli strumenti legati agli ammortizzatori in deroga molte unità lavorative si trova attualmente prive di qualsiasi forma di protezione sociale con una età avanzata e con un numero di contributi previdenziali spesso superiore anche ai 35 anni;
    si tratta di lavoratori che non riescono ad essere ricompresi né nell'ambito della cosiddetta ottava salvaguardia né nell'ambito dell'applicazione dell'APE;
    in considerazione della presenza nell'ordinamento della cosiddetta opzione donna,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità anche in relazione all'andamento dell'applicazione delle riforme introdotte dal presente provvedimento in deroga ai requisiti della legge n. 214 del 2001 di prevedere la possibilità di estendere sulla base dei requisiti previsti la cosiddetta opzione donna anche in favore dei lavoratori ricadenti nell'ambito di aree di crisi complessa e non complessa o individuati mediante intesa Governo-Regioni
9/4127-bis-A/7Burtone.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere entro il 2017 il riassorbimento negli organici della Pubblica Amministrazione, come da Tabella Istat, del personale artistico, tecnico ed amministrativo, delle Fondazioni lirico sinfoniche ex decreto legislativo n. 357 del 1996 e legge n. 310 del 2003 risultante in esubero al 31 dicembre 2016 in base alle procedure di legge n. 223 del 1991.
9/4127-bis-A/8Michele Bordo, Ginefra, Grassi, Losacco, Ventricelli, Vico.


   La Camera,
   premesso che:
    il randagismo è un problema non solo per quanto concerne la sicurezza, e la sanità e il benessere animale ma pone in evidenza anche un crescente contributo al deficit di ordine economico;
    sulla base dei dati a disposizione, che risultano essere frammentari e non organici, la gestione dei circa 750 mila cani randagi censiti costa alle casse pubbliche oltre 5 miliardi di euro all'anno che gravano sulle finanze locali;
    la vita media di un cane correttamente accudito è di 15 anni, mentre la stima dei cani oggi presenti presso le famiglie italiane oscilla tra i 15 e i 18 milioni, da cui nascono annualmente alcuni milioni di cuccioli e da cui trae origine la quota parte più significativa del randagismo;
    un cane ospitato in una struttura costa al Comune da 3 a 8 euro al giorno, a cui vanno aggiunti altri costi a partire dal personale ma anche spese del SSN per anagrafe, sterilizzazioni, profilassi, farmaci, visite, test e cure di malattie, antiparassitari e a volte anche bandi di affidamento straordinari;
    il randagismo sul territorio è una piaga che colpisce prevalentemente il Sud dove minore è il numero di canili sanitari attivi del SSN e dove le precarie condizioni delle finanze locali delle amministrazioni non lascia presagire alcuna prospettiva di miglioramento della situazione;
    non si può ignorare l'esistenza di un problema che grava prevalentemente sulle casse locali e che incide anche sul complesso dei servizi erogati, in particolare da SSN e Comuni;
    va posta in essere una attenta e capillare campagna di informazione per promuovere la cultura della sterilizzazione anche per evitare che centinaia di migliaia di cani debbano finire nelle «prigioni» costituite dai canili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intesa con l'Anci, gli Ordini di Medici Veterinari provinciali e sindacati SIVEMP e SIVELP, le associazioni di settore di introdurre un forte inasprimento delle sanzioni per mancata anagrafe canina, agevolazioni e/o defiscalizzazioni per proprietari e detentori di cani anagrafati e sterilizzati e, viceversa, un contributo annuale a carico dei proprietari o detentori di cani non sterilizzati da istituire presso ciascun comune entro margini individuati da linee guida nazionali con previsione di esenzioni, riduzioni, detrazioni in favore di determinate categorie di soggetti.
9/4127-bis-A/9Anzaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    le risorse necessarie a provvedere all'assunzione dei magistrati vincitori del concorso per 340 posti, bandito con decreto ministeriale 5/11/2014, le cui procedure sono in fase di conclusione sono da rinvenire nel Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 52 del disegno di legge A.C.4127-bis;
    il predetto articolo prevede l'adozione di uno o più decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la ripartizione delle risorse contenute nel fondo tra le amministrazioni interessate, tra cui il Ministero della giustizia;
    occorre assicurare che l'adozione dei citati provvedimenti attuativi abbia luogo secondo tempistiche compatibili con la necessità di assicurare l'assunzione dei magistrati vincitori immediatamente dopo l'approvazione della graduatoria finale, prevista entro il mese di dicembre 2016, al fine di assicurare che le nuove risorse di personale di magistratura siano assegnate il prima possibile agli uffici giudiziari,

impegna il Governo

ad adottare nel più breve tempo possibile i provvedimenti attuativi necessari per l'assegnazione al Ministero della giustizia delle risorse di sua spettanza contenute nel fondo di cui all'articolo 52, in modo da assicurare la tempestiva assunzione dei magistrati ordinari vincitori del concorso bandito con decreto ministeriale 5 novembre 2014.
9/4127-bis-A/10Ferranti, Verini, Berretta, Ermini, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2017, nell'ambito della prima sezione avente ad oggetto misure quantitative volte a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica, prevede attraverso l'articolo 2 (commi da 3 a 6) e l'articolo 4, rispettivamente: misure di carattere fiscale, con il beneficio del credito d'imposta per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore delle strutture ricettive (incluse le attività agrituristiche) e fino al 31 dicembre 2020, per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo da parte delle imprese;
    a tal fine, sotto il profilo degli interventi fiscali, la manovra di finanza pubblica per il triennio 2017-2019, secondo quanto sostenuto dal Governo, interviene con ulteriori misure destinate al sostegno della competitività delle imprese e della crescita economica, rivolte anche al comparto agricolo, senza tuttavia affrontare per il medesimo settore, interventi di carattere emergenziale tutt'ora presenti sul territorio del Mezzogiorno e della Puglia in particolare, riconducibili alla grave e preoccupante diffusione della Xylella fastidiosa;
    al riguardo, le condizioni attuali nella regione suindicata ed in particolare nel territorio del Salento, persistono in un evidente stato di gravità, a causa dei danni subiti alle attività economiche e produttive locali, le cui politiche di contrasto all'espansione del batterio fitopatogeno da quarantena, che sta mettendo in ginocchio una parte fondamentale dell'economia locale, unitamente alle misure di sostegno alle imprese agricole coinvolte, risultano essere ad oggi, manifestamente tardive ed insufficienti;
    la necessità e l'urgenza d'interventi agevolativi, anche di carattere fiscale nei riguardi dell'intero comparto agricolo pugliese e salentino, pesantemente danneggiato dagli effetti gravissimi derivanti dalle infestazioni di tale batterio patogeno, risultano ad avviso dei sottoscrittori del presente documento, indispensabili ed indifferibili, in considerazione della dimensione del fenomeno, che continua a flagellare gli uliveti, con gravissime ripercussioni sulle aziende olivicole-olearie, vivaistiche e turistiche,

impegna il Governo

a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e nel rispetto dei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, la concessione di un credito d'imposta in favore delle imprese agricole nel territorio della regione Puglia ed in particolare nella provincia di Lecce, in considerazione del perdurare dello stato di emergenza, causato dal batterio patogeno da quarantena della xylella fastidiosa, i cui contraccolpi continuano ancora oggi a manifestarsi in tutta la loro drammaticità sul sistema socioeconomico pugliese e salentino in particolare.
9/4127-bis-A/11Fucci, Palese, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti.


   La Camera,
   premesso che:
    dalle rilevazioni statistiche emerge che la durata media delle procedure fallimentari in Italia è di 7 anni e 5 mesi (anno di rilevazione: 2015);
    considerato che i tempi di definizione di tali procedure si presentano non in linea con quelli registrati nei principali ordinamenti europei;
    atteso che gli evidenziati profili di inefficienza del servizio giustizia si traducono in un grave pregiudizio dei creditori coinvolti e, più in generale, in un importante deficit di competitività delle imprese italiane e, complessivamente, del sistema Paese;
    rilevato che i lunghi tempi di definizione dei fallimenti è da imputare non tanto all'articolazione del procedimento giurisdizionale strettamente inteso ma soprattutto, alla difficile collocabilità sul mercato dei beni immobili da liquidare, in considerazione della grave crisi economica che da anni affligge il mercato immobiliare interno;
    considerato, peraltro, che il decreto legge n. 83 del 2015 ha introdotto un'efficace misura diretta ad assicurare la contrazione dei tempi giudiziali, consentendo la chiusura anticipata del fallimento nonostante la presenza di giudizi pendenti di cui è parte il fallimento;
    atteso che è necessario pertanto approntare delle misure che incidano specificamente sulla liquidazione degli immobili e che permettano di superare la crisi di liquidità che da anni colpisce il settore immobiliare;
    ritenuto che tale misura può consistere nell'aprire il mercato delle vendite fallimentari alla partecipazione dei fondi immobiliari, la cui attività è finalizzata a acquisire immobili per gestirli in modo da massimizzarne il valore, prima di collocarli nuovamente sul mercato;
    considerato che tali peculiarità gestorie, di contro, non sono praticabili, in proprio, da parte degli organi delle procedure fallimentari, che devono tendere alla definizione nel più breve tempo possibile delle procedure medesime e che nella quasi totalità dei casi non dispongono delle risorse necessarie per compiere atti di gestione in grado di incrementare il valore del bene; tali deficit gestori comportano, in un periodo di crisi di mercato, un grave deprezzamento degli immobili, con danno per i creditori e il debitore e, in particolare, per il ceto bancario;
    atteso che, peraltro, tale situazione si presenta aggravata nella liquidazione fallimentare in relazione alla quale non è ammessa, a differenza di quanto previsto per la liquidazione degli immobili pignorati, l'assegnazione del bene ai creditori istanti (ovvero in favore di un terzo dagli stessi indicato);
    considerato che occorre pertanto prevedere che, in presenza di molteplici esperimenti di vendita andati deserti, il bene immobile in liquidazione fallimentare possa essere assegnato ad un fondo immobiliare con conseguente soddisfazione dei creditori che vi consentano non con denaro ma con quote di partecipazione al fondo stesso, per un valore corrispondente al credito che a ciascun creditore spetterebbe, in relazione al valore dell'immobile (che tenga conto anche dei ribassi praticati) e alle regole generali in tema di cause di prelazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la liquidazione degli asset immobiliari che compongono le masse attive fallimentari abbia luogo, all'esito di un numero significativo di esperimenti di vendita andati deserti, mediante assegnazione del bene ad un fondo immobiliare con conseguente soddisfazione dei creditori non con denaro ma con quote di partecipazione al fondo stesso, per un valore corrispondente al credito che a ciascun creditore spetterebbe in relazione al valore dell'immobile (che tenga conto anche dei ribassi praticati) e alle regole generali in tema di cause di prelazione.
9/4127-bis-A/12Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio per il 2017 prevede all'articolo 7 una modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari nell'ambito delle vendite giudiziarie;
    la normativa vigente concernente le esecuzioni immobiliari con la vendita degli immobili tramite aste non sembra risolvere i problemi del recupero crediti da parte del creditore né tutelare le legittime aspettative del debitore;
    infatti, nella quasi totalità dei casi, per il meccanismo previsto dalla normativa vigente che stabilisce un ribasso eccessivo del valore dell'immobile sottoposto all'asta giudiziaria, si compromettono sia le aspettative del debitore che vede il suo immobile «svalutato» sia del creditore che recupera solo una parte minima del credito vantato;
    questo meccanismo, che è effettuato a discrezione del giudice, dovrebbe essere rivisto ponendo un limite ai ribassi d'asta (ad esempio prevedendo un «tetto» non superiore al 20 per cento del valore della perizia dell'immobile),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con un successivo provvedimento legislativo, di porre un limite, come detto in premessa, ai ribassi del valore degli immobili sottoposti ad asta giudiziaria in modo da salvaguardare le legittime aspettative sia dei debitori che dei creditori.
9/4127-bis-A/13Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    i drammatici eventi sismici che hanno colpito il territorio tra Umbria, Marche, Lazio e Abruzzo hanno danneggiato molti edifici scolastici presenti in loco, di cui circa duecento, a seguito di verifiche tecniche, sono risultati inagibili in modo parziale o totale;
    in virtù di ciò i sindaci dei paesi coinvolti sono stati costretti a sospendere l'attività didattica delle scuole di ogni ordine e grado anche per settimane;
    con le recenti modifiche apportate al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, il Governo ha dedicato un'attenzione particolare alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree colpite dagli eventi sismici sono stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili, al fine di consentire la regolare prosecuzione delle attività didattiche e amministrative;
    le soluzioni fino ad ora trovate, grazie agli sforzi delle istituzioni centrali e locali nonché del mondo del volontariato, compreso il ricorso ai moduli abitativi ad uso scolastico, hanno reso possibile in molte zone e a distanza di poche settimane la ripresa delle lezioni, ma rappresentano comunque delle soluzioni temporanee;
    l'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, prevede che l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) possa destinare una percentuale delle somme eccedenti la normale liquidità di gestione agli investimenti immobiliari;
    in base a tale normativa ed a seguito dell'approvazione di un emendamento del Governo, il testo in esame dispone che l'Inail destini 100 milioni di tali risorse per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, sulla base delle disponibilità e dei progetti presentati dalle Regioni, mentre toccherà al Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze, individuare le Regioni ammesse alla ripartizione di tali somme,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei modi che riterrà più opportuno, che una parte delle risorse stanziate dall'Inail per la realizzazione di nuove strutture sia destinata in via prioritaria alle Regioni colpite dai recenti eventi sismici, partendo dal presupposto che la realizzazione di scuole nuove, in quanto innovative, appare di fondamentale importanza soprattutto in zone ad alto rischio sismico.
9/4127-bis-A/14Manzi, Carrescia, Lodolini, Morani, Petrini, Rampi, Ascani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'inquinamento atmosferico ha un forte impatto sulla salute dei cittadini italiani, in particolare di quelli che vivono nelle aree urbane, dove lo smog resta il più grande pericolo per tutti;
    il recente rapporto «qualità dell'aria in Europa 2016», appena pubblicato dall'Agenzia europea per l'ambiente, stima addirittura in 467 mila morti premature ogni anno, attribuibili all'inquinamento atmosferico, il cui 30 per cento prodotto dai tubi di scarico delle autovetture;
    una prima risposta all'allarme lanciato dall'organismo Ue arriva proprio dal Parlamento europeo che, in seduta plenaria, ha approvato una nuova direttiva per imporre limiti più bassi ai principali inquinanti con l'obiettivo di abbassarne entro il 2030 la quantità nell'atmosfera sotto i livelli del 2005. Le particelle incriminate, come piuttosto noto, vanno dal biossido di zolfo, causa piogge acide, al particolato che può causare malattie respiratorie e cardiovascolari;
    durante la recente conferenza per i Cambiamenti Climatici (COP22) di Marrakech, otto governi tra i più importanti al mondo hanno siglato un'intesa secondo cui si impegnano ad adottare per le flotte governative veicoli a zero emissioni. I firmatari sono Canada, Cina, Francia, Giappone, Norvegia, Svezia, Regno Unito e Stati Uniti, purtroppo l'assenza cronica dell'Italia ad iniziative del genere non fa più notizia;
    seppur si tratta di un patto volontario ai più non sfugge che dietro questo accordo ci sia una vera e propria strategia di riconversione industriale, che prevede nei prossimi anni una produzione di veicoli elettrici pari ad almeno 20 milioni di autovetture;
    l'articolo 77 del disegno di legge 4127-bis, nel prevedere un Piano strategico della mobilità sostenibile autorizza la modesta spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017, senza specificarne le modalità e il campo di applicazione, spesa che potrebbe essere destinata allo sviluppo di servizi di mobilità elettrica veicolare pubblica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di implementare il fondo di cui all'articolo 77 del presente disegno di legge, anche al fine di sviluppare servizi moderni e non inquinanti di mobilità elettrica pubblica, sostenendo contemporaneamente quelle PMI che da anni, anche in Italia, hanno investito capitali economici ed umani nello sviluppo di veicoli ad impatto zero.
9/4127-bis-A/15Pastorelli.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione da parte di quest'Aula del Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017 – 2019 si vuole porre l'accento sulle varie disposizioni contenute nel testo che riguardano gli enti locali;
    gli aspetti toccati dal provvedimento sono diversi e non si rinviene uno specifico riferimento alle società partecipate da enti pubblici e alla loro effettiva razionalizzazione;
    un efficace processo di razionalizzazione richiede un importante impegno da parte degli enti pubblici in quanto si deve, da un lato, coniugare con il rispetto dei vincoli di bilancio del settore pubblico e, dall'altro, con gli obblighi derivanti dalla disciplina comunitaria e dai corrispondenti tagli imposti negli ultimi anni a carico degli enti locali;
    sono infatti, gli enti locali le amministrazioni che maggiormente risentono del combinato disposto delle normative di riduzione dei fondi e allo stesso tempo della aumentata domanda di servizi;
    le esigenze di bilancio degli enti locali stessi, insieme con le normative sui servizi pubblici locali, sempre più spesso impongono la cessione delle partecipazioni comunali o provinciali in enti o società interamente partecipati dagli enti locali, ma l'attuale normativa prevede un regime fiscale contraddittorio sulle plusvalenze di tali cessioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, compatibilmente con i vincoli di bilancio, in futuri provvedimenti una disposizione che permetta, in caso di cessione, entro un termine prestabilito, delle partecipazioni in enti o società interamente partecipati da enti locali, di escludere le eventuali plusvalenze derivanti dalla cessione dal reddito imponibile e in capo all'ente locale interessato.

9/4127-bis-A/16Matteo Bragantini, Caon, Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    L'articolo 9 del disegno di legge 4127-bis, prevede per l'anno 2017 che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per l'anno 2017, sia pari complessivamente a 90 euro;
    Con la legge di stabilità 2016 – articolo 1, commi 152-159 – il legislatore ha introdotto, in materia di riscossione del canone di abbonamento, delle rilevanti novità:
     a) per l'anno 2016 è stato ridotto a 100 euro – dai precedenti 113,50;
     b) è stata introdotta la presunzione di detenzione dell'apparecchio televisivo nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica;
     c) è stato previsto, per i titolari di utenza elettrica per uso domestico residenziale, il pagamento del canone mediante addebito nella fattura dell'utenza di energia elettrica;
    Nei casi in cui nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, sia titolare di contratto elettrico di tipo domestico residenziale è previsto il pagamento mediante modello F24;
    Sono inoltre previste agevolazioni solo per le famiglie, con un reddito da pensione, percepito nell'anno precedente a quello della richiesta, non superiore a 18.000 euro;
    Secondo gli ultimi dati pubblicati dall'ISTAT nel 2015 le famiglie in condizioni di povertà assoluta sono state pari a 1 milione e 582 mila e gli individui a 4 milioni e 598 mila, il numero più alto nell'ultimo decennio;
    Il report dell'ISTAT segnala, tra l'altro, che i giovani in povertà sono triplicati a causa della lunga recessione che ha colpito il nostro Paese. Tant’è che gli individui tra i 18 e 34 anni che vivono in povertà assoluta, il doppio rispetto agli anziani, hanno superato la soglia del milione: in pratica uno su dieci, mentre nel 2005 l'incidenza era appena del 3,9 per cento;
    Su un numero così vasto di famiglie e di persone anche un importo di 90 euro potrebbe incidere in maniera negativa,

impegna il Governo

a valutare, alla luce di quanto in premessa, l'opportunità, attraverso ulteriori iniziative normative, sia di ampliare la fascia di esenzione sia di rateizzare mensilmente sulla bolletta dell'energia elettrica il pagamento del canone dovuto, destinando le maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento esclusivamente alla riduzione del canone stesso.

9/4127-bis-A/17Caon, Matteo Bragantini, Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    continua ininterrottamente l'arrivo, molte volte con esiti drammatici, sulle coste italiane di immigrati extracomunitari. Molti di questi, ai sensi della normativa vigente italiana ed internazionale, non possiedono i necessari requisiti per richiedere il permesso di soggiorno o lo status di rifugiato. Sarebbe superfluo dare i numeri in questa sede anche perché vengono aggiornati continuamente. L'unica cosa certa è il notevole aumento se rapportato agli anni precedenti;
    nel 2015 su un totale di 34.107 clandestini, e pertanto soggetti a rimpatrio coatto, ben 18.128 sono rimasti in Italia. Si tratta di gente che non ha i requisiti per ottenere il permesso di soggiorno. La maggior parte riesce, infatti, a sottrarsi alla cattura dopo l'ordine emesso dal questore o dal giudice e il ministero dell'interno non ha la pallida idea di dove si trovano e di quali espedienti mettono in atto giornalmente per sfuggire ai controlli delle forze dell'ordine. Lo stesso discorso vale per i minori, dai centri di prima accoglienza nel 2015 sono «scomparsi» 5902 minori stranieri;
    al 18 settembre a.c. sono già stati 12.406 i rimpatri effettuati dall'Italia verso i paesi di provenienza di migranti irregolari;
    l'articolo 84 dell'A.C. 4127-bis, destina risorse aggiuntive fino ad un massimo di 280 milioni di euro per attività di accoglienza, inclusione e integrazione in materia di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari;
    nonostante gli immensi sforzi, sia economici che sociali, che il nostro Paese sta pagando in materia di controlli sull'immigrazione degli extracomunitari, martedì 22 c.m. l'istituzione guidata da Jean-Claude Juncker ha promosso vice-direttore generate del settore migrazione e affari interni il britannico Simon Mordue. In lizza per quel posto c'era anche un funzionario italiano, ma è stato scelto un rappresentante del Regno Unito, paese che presto uscirà dalla UE. Un vero schiaffo al governo e alla politica italiana in materia di immigrazione;
    questo nonostante il nostro Paese sia oggi lo stato europeo più colpito dalla crisi migratoria e quello che più di tutti si batte per chiedere un radicale cambiamento nelle politiche comunitarie;
    per far fronte alle procedure di rimpatrio dei richiedenti asilo o dei rifugiati cui è stato negato il riconoscimento il legislatore all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha previsto un apposito fondo che sarebbe stato opportuno, proprio in considerazione di quanto sopra, incrementarlo con ulteriori stanziamenti economici per il prossimo triennio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare, attraverso ulteriori iniziative normative, lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di poter agevolare le procedure di rimpatrio di quanti non hanno diritto alcuno a restare nel nostro Paese da clandestini, sollecitando nel contempo l'istituzione guidata da Juncker, attraverso le strutture comunitarie, a supportare le nostre strutture nelle procedure previste per i rimpatri dei non aventi diritto.
9/4127-bis-A/18Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge n. 93, convertito dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere prevede l'adozione di un «Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere»;
    Il Piano, adottato il 7 luglio 2015 con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prevede tra l'altro che «l'educazione alla parità e al rispetto delle differenze, in particolare per superare gli stereotipi che riguardano il ruolo sociale, la rappresentazione e il significato dell'essere donne e uomini, ragazze e ragazzi, bambine e bambini nel rispetto dell'identità di genere, culturale, religiosa, dell'orientamento sessuale, delle opinioni e dello status economico e sociale, sia attraverso la formazione del personale della scuola e dei docenti sia mediante l'inserimento di un approccio di genere nella pratica educativa e didattica»;
    all'articolo 50 del provvedimento in esame si prevede la possibilità di destinare ulteriori risorse per il 2017, nel limite massimo di 20 milioni di euro, al finanziamento delle iniziative per l'attuazione delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione, a valere sulle risorse dei pertinenti programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020,

impegna il Governo a

valutare l'opportunità e la possibilità di destinare quota parte di queste risorse supplementari alla realizzazione di iniziative educative in ambito scolastico al fine di promuovere e avvicinare gli studenti ai temi legati alla prevenzione e contrasto del fenomeno della violenza sessuale e di genere.
9/4127-bis-A/19Marzano, Locatelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame ha previsto specifiche misure a favore dell'occupazione: da un'agevolazione fiscale delle componenti delle retribuzioni legate a incrementi di produttività a uno sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato; da un esonero contributivo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali a una riduzione dello sgravio contributivo totale previsto per le imprese armatoriali;
    nulla è stato previsto, invece, per favorire l'ingresso o il reingresso nel mercato del lavoro per quanti, giovani e meno giovani, versino in stato di disoccupazione;
    secondo i dati diffusi dall'istituto europeo di statistica, Eurostat, e riferiti all'ultimo trimestre dell'anno 2015, l'Italia è la prima Nazione in Europa per numero di disoccupati che alla fine del 2015 sono entrati nella completa inattività economica, individuati nel 36,5 per cento del totale contro una media europea del 18,4 per cento;
    poco rassicuranti sono anche i più recenti dati Istat secondo cui il tasso di disoccupazione nel mese di aprile è tornato a salire all'11,7 per cento, con una, disoccupazione giovanile che è risalita al 36,9 per cento, a fronte di una media nell'eurozona del 22 per cento;
    uno tra i più gravi problemi del nostro Paese è sicuramente la disoccupazione giovanile (15-24 anni), un male non solo economico ma anche psicologico e culturale per i giovani italiani;
    in particolare, non è mai stata adottata una politica che favorisca l'acquisizione e/o l'aggiornamento di competenze professionali di disoccupati e lavoratori sospesi al fine di aumentarne l'occupabilità, ovvero l'attitudine ad acquisire e mantenere un'occupazione, a migliorare i profili quantitativi del nostro capitale umano e a migliorare la cittadinanza attiva, per un migliore inserimento dei singoli soggetti nei contesti lavorativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche in via sperimentale, misure, anche di tipo finanziario, volte a favorire l'ingresso o il reingresso nel mondo del lavoro attraverso la frequenza di corsi professionali individuali.
9/4127-bis-A/20Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame definisce all'articolo 51 lo stanziamento delle risorse per gli interventi di riparazione, ricostruzione e assistenza alle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e per la ripresa economica nei territori interessati, prevedendo altresì la possibilità che le Regioni colpite destinino, nell'ambito dei pertinenti programmi cofinanziati dai fondi strutturali 2014/2020, ulteriori risorse per un importo pari a 300 milioni di euro;
    in particolare, si autorizza la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 200 milioni di euro annui dall'anno 2018 all'anno 2047, per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, previsti per la ricostruzione privata; nonché 200 milioni di euro per l'anno 2017, 300 milioni di euro per l'anno 2018, 350 milioni di euro per l'anno 2019 e 150 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione dei contributi per la ricostruzione pubblica;
    al tragico terremoto del 24 agosto 2016 che ha colpito alcune regioni italiane, con epicentro nei comuni laziali e marchigiani di Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto, è seguito, a distanza di due mesi, un altro devastante sisma con epicentro sempre nel centro Italia;
    lo sciame sismico ininterrotto che si è registrato nel nostro Paese negli ultimi mesi ha causato la distruzione pressoché completa di interi comuni e loro frazioni, tra i quali Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e Ussita, mentre interi paesi sono stati dichiarati «zona rossa»;
    incalcolabili sono i danni anche al patrimonio artistico del Paese, con importanti monumenti distrutti o lesionati, oltre che seri danneggiamenti di edifici pubblici e privati in numerosi comuni del Lazio, dell'Abruzzo, delle Marche e dell'Umbria;
    secondo un'indagine della Confartigianato Maceratese il 69 per cento delle imprese della sola provincia di Macerata ha subito danni agli immobili a causa del terremoto, il 36 per cento alle scorte, il 27 per cento ai beni mobili, il 24 per cento ai prodotti di stoccaggio, mentre il 16 per cento di loro ha subito danni per mancati incassi;
    quasi la metà del nostro territorio, dove vive il 40 per cento della popolazione, è soggetta a rischio sismico;
    è evidente che le sole detrazioni fiscali per le ricostruzioni edilizie non bastano, ma occorrono risorse finanziarie adeguate, aiuti concreti per l'adeguamento antisismico degli edifici soprattutto nelle zone dichiarate ad alto rischio,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare maggiori risorse al fondo per la prevenzione del rischio sismico al fine di consentire la prosecuzione della sua attività nelle prossime annualità di bilancio e per attuare un piano di messa in sicurezza di tutti gli edifici pubblici e privati nelle zone a più elevato rischio sismico;
   ad attivarsi con somma urgenza per ricostruire il tessuto produttivo e industriale delle aree colpite dal sisma, affinché si possa rimettere in moto l'economia locale;
   ad intervenire presso le istituzioni europee affinché siano stanziati fondi per l'adeguamento anti-sismico degli edifici pubblici e privati degli Stati membri dell'Unione europea flagellati da frequenti movimenti tellurici;
   a promuovere un corretto utilizzo degli strumenti ordinari di pianificazione, per conseguire nel tempo un riassetto del territorio che tenga conto del rischio sismico e permetta la messa in sicurezza delle popolazioni.
9/4127-bis-A/21Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame definisce gli stanziamenti di bilancio in favore delle politiche per l'accoglienza dei migranti entrati irregolarmente nel territorio nazionale;
    le esigenze di contenimento dei costi che gravano sulle amministrazioni pubbliche centrali e locali hanno determinato l'esternalizzazione di quote crescenti di servizi e, in tale quadro, la gestione dell'accoglienza e assistenza dei migranti nella stragrande maggioranza dei casi è affidata, mediante bandi predisposti da Prefetture ed enti locali, a enti gestori che appartengono al mondo delle cooperative;
    negli ultimi anni, tuttavia, si sono susseguiti numerosi scandali che hanno avuto per oggetto la mala gestione dei fondi pubblici destinati alle citate attività, oltre a numerose irregolarità nelle procedure di affidamento dei servizi;
    la vigilanza e il controllo sulle società cooperative è assolta attraverso le cosiddette revisioni ordinarie, che hanno una diversa periodicità a seconda delle caratteristiche e delle dimensioni delle cooperative e che sono affidate alternativamente al Ministero dello sviluppo economico, per quelle cooperative che non aderiscono ad alcuna associazione, o alle associazioni di categoria legalmente riconosciute laddove la cooperativa vi aderisca;
    il crescente ricorso alle cooperative da parte delle pubbliche amministrazioni rispetto ai più diversi settori impone una riflessione sulle modalità atte a garantire nel modo migliore la trasparenza e una corretta gestione finanziaria da parte delle stesse,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a prevedere un preciso obbligo di rendicontazione delle somme ricevute in capo a quelle cooperative che si aggiudicano pubblici appalti, con specifico riferimento a tutte quelle che operano nel settore dell'accoglienza agli immigrati.
9/4127-bis-A/22Giorgia Meloni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede una serie di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica;
    tra i numerosi interventi fiscali agevolativi o, comunque, destinati a promuovere il rafforzamento della crescita economica del Paese nulla viene fatto per garantire lo sviluppo paritario tra le Regioni italiane, con particolare attenzione a quelle a crescita economica rallentata;
    secondo il rapporto Svimez 2016, la crescita del Sud Italia è limitata allo 0,3 per cento nel 2016 e allo 0,7 per cento nel 2017, al di sotto dei risultati del Centro-Nord (rispettivamente 0,9 per cento e 1,1 per cento), dal 2007 il prodotto nell'area si è ridotto del 12,3 per cento, quasi il doppio che al Centro-Nord e, rispetto ai livelli pre-crisi, mancano ancora quasi mezzo milione di occupati e lo scorso anno la povertà assoluta ha colpito 218 mila persone in più al Meridione;
    se è vero che i dati di per sé risultano aridi e che, comunque, vanno integrati, si può convenire che dagli elementi presentati emerge una realtà drammatica e fortemente preoccupante per l'intero Mezzogiorno d'Italia;
    una parte fondamentale del Paese ha nella storia, nella cultura, nell'economia un bacino di potenzialità a sua disposizione e gli strumenti per crescere e svilupparsi, ma non senza una forte spinta di re-industrializzazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di attribuire adeguate quote di cofinanziamento e comunque adeguate risorse comunitarie e nazionali alle Regioni meridionali, anche attraverso la definizione di opere strategiche di importanza prioritaria, la cui realizzazione favorisca la crescita economica complessiva delle Regioni meridionali;
   ad assicurare, attraverso una specifica programmazione infrastrutturale, forti politiche di investimento da parte dello Stato a favore delle Regioni meridionali e, con riferimento alla programmazione 2017-2023, a prevedere l'utilizzo di parte significativa delle risorse del Fondo sociale europeo per realizzare politiche attive di lavoro e inserimento professionale nei confronti dei giovani disoccupati meridionali.
9/4127-bis-A/23La Russa.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone di frontiera situate lungo la fascia confinaria della regione Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria – Trieste, Gorizia, Cividale e Tarvisio – sono gravemente penalizzate dal trattamento fiscale e contributivo decisamente più favorevole applicato oltre la linea di confine;
    questo sta determinando da un lato un vertiginoso aumento del numero delle aziende che scelgono di delocalizzare le produzioni nei territori oltre confine e, dall'altro, per dinamiche parallele, anche l'aumento del numero di cittadini italiani residenti in Italia a ridosso del confine che scelgono di trasferirsi in quei Paesi a causa dei differenziali più favorevoli dei costi della vita e dei servizi, oltre alle maggiori opportunità occupazionali;
    entrambi questi fenomeni stanno causando un grave impoverimento economico e sociale dei comuni friulani vicini alle frontiere;
    la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha previsto l'istituzione in Italia delle zone franche urbane, definite come aree infra-comunali di dimensione minima prestabilita dove si concentrano programmi di defiscalizzazione per la creazione di piccole e micro imprese, volte a favorire lo sviluppo economico e sociale di quartieri ed aree urbane caratterizzate da disagio sociale, economico e occupazionale, e con potenzialità di sviluppo inespresse;
    l'istituzione di zone franche urbane nelle citate aree e l'applicazione del programma di defiscalizzazione che ne consegue, appare un provvedimento necessario per consentire l'incentivazione dei consumi e la ripresa economica e occupazionale, contrastando non solo la delocalizzazione delle imprese, ma anche l'emigrazione dei residenti,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative opportune per l'istituzione di una zona franca urbana nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone, al fine di consentire negli stessi la ripresa economica e occupazionale nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi.
9/4127-bis-A/24Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante ”Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione” è stato previsto che «Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della Società per la Gestione di Attività S.G.A. S.p.A., istituita nel quadro degli interventi di risanamento, ristrutturazione e privatizzazione del Banco di Napoli (...) per le quali è attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze il diritto di pegno (...) sono interamente trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze»;
    con il passaggio del pacchetto azionario, il Governo è diventato proprietario a tutti gli effetti della SGA e potrà disporre del suo patrimonio, un tesoro di oltre seicento milioni di euro;
    il trasferimento della SGA e del suo patrimonio al Ministero dell'economia, nonché l'impiego delle risorse in favore del Fondo Atlante 2 deliberato, costituiscono un danno patrimoniale diretto a carico della Fondazione Banco Napoli, che all'epoca vide azzerate le sue azioni nel capitale della banca e che vanta crediti milionari che dovrebbero essere restituiti ai soci e, quindi, tornare al territorio, risorse importanti per il Meridione che potrebbero essere destinate al welfare, all'educazione, al recupero culturale e al rilancio imprenditoriale,

impegna il Governo

ad adottare misure finanziarie di carattere compensatorio in favore dei territori meridionali da ripartire per il finanziamento di interventi urgenti a sostegno dell'occupazione.
9/4127-bis-A/25Taglialatela.


   La Camera,
   premesso che:
    il sisma che ha colpito il Centro Italia ha causato 299 vittime e oltre 26 mila sfollati tra le province di Perugia, Terni, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, provocando danni ingenti ad edifici privati, pubblici e beni artistici e monumentali per un ammontare di almeno 7 miliardi di euro;
    un'emergenza che ha fatto riemergere, in tutta la loro gravità, le condizioni di insicurezza e di pericolo in cui si trovano molte scuole delle province suddette;
    dopo il terremoto di agosto e quello di ottobre, infatti, molti edifici scolastici situati in queste aree sono stati chiusi per avviare controlli strutturali. Accanto a queste verifiche, in molti plessi è stata sollevata anche la necessità di portare a termine i cosiddetti «micro-interventi» di edilizia scolastica, inattuati per mancanza di risorse;
    tali micro-interventi, che consistono, ad esempio, nella messa a norma di vetri ed infissi, nell'ancoraggio dei mobili ai muri, nella sistemazione di plafoniere e lampadari, nella dotazione di porte antipanico eccetera, sono altrettanto fondamentali al fine di mettere in sicurezza questi edifici scolastici evitando danni a studenti, docenti e personale presente ma sono indispensabili per non alimentare situazioni di panico generalizzato che possono produrre conseguenze gravi tanto quanto quelle delle scosse sismiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare un importo adeguato per i micro-interventi di edilizia scolastica nelle province di Perugia, Terni, Rieti, Ascoli Piceno e Macerata al fine di garantire un sicuro svolgimento delle attività scolastiche.
9/4127-bis-A/26Galgano, Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di discussione l'atto C. 4127-bis, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
    il problema dell'inquinamento delle aree urbane è oggi considerato prioritario, a livello nazionale quanto europeo, in virtù della sua diretta incidenza sulla qualità della vita e sulla salute della popolazione;
    il Libro Bianco sui Trasporti UE COM(2011) 144 Definitivo, prevede di «dimezzare entro il 2030 nei trasporti urbani l'uso delle autovetture alimentate con carburanti tradizionali ed eliminarlo del tutto entro il 2050; conseguire nelle principali città un sistema di logistica urbana a zero emissioni di CO2 entro il 2030»;
    fra le ragioni che hanno finora limitato la diffusione in Italia dei veicoli elettrici vi è l'elevato costo dei veicoli elettrici nuovi, che ne riduce l'appetibilità per i consumatori, anche se i progressi tecnologici nei sistemi d'accumulo lasciano prefigurare una possibile riduzione dei costi in futuro;
    esiste però una soluzione più economica, ma non meno efficace nel raggiungimento degli obbiettivi prefissati: la riqualificazione elettrica di veicoli circolanti, ossia la trasformazione di un veicolo con motore endotermico già circolante in un veicolo con esclusiva trazione elettrica, costituito almeno da un motopropulsore a monte degli organi di trasmissione, un pacco batterie e un'interfaccia con la rete per la ricarica dello stesso;
    l'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e rubricato «norme per il sostegno e lo sviluppo della riqualificazione elettrica dei veicoli circolanti», ha previsto che «per le modifiche delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli in circolazione delle categorie internazionali L, M e N1, consistenti nella trasformazione degli stessi in veicoli il cui motore sia ad esclusiva trazione elettrica, si applica l'articolo 75, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
    in forza di tale richiamo, gli interventi di riqualificazione elettrica conformi a quanto previsto nel relativo decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (decreto 219 del 1o dicembre del 2015 contenente «norme specifiche per l'approvazione nazionale dei sistemi, componenti ed entità tecniche, nonché le idonee procedure per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti dei veicoli»), sono esentati dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con una significativa semplificazione delle procedure rispetto alla disciplina previgente;
    i significativi vantaggi in termini di costo rispetto ai veicoli elettrici nuovi consentono di controbilanciare uno dei maggiori limiti, sopra indicati, alla diffusione di veicoli a trazione elettrica, ossia l'elevato prezzo d'acquisto, così velocizzando il processo di differenziazione delle fonti energetiche nel settore automotive;
    al fine di favorire l'avvio del mercato della riqualificazione elettrica dei veicoli, attualmente in stato embrionale pare però opportuno prevedere un'aliquota IVA agevolata del 10 per cento per gli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi del citato articolo 17-terdecies;
    trattandosi di un servizio e di un mercato totalmente nuovo, oggi rappresentato dalla produzione di pochissimi esemplari artigianali, gli oneri per lo Stato derivanti dalla previsione di un'aliquota IVA agevolata sono meramente virtuali e, anche con un'aliquota più bassa, è certo un aumento significativo del relativo gettito IVA, a fronte dell'espansione esponenziale del mercato derivante dal suo passaggio da una fase di prototipi ad una fase di produzione industriale e standardizzata,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione, fra i servizi soggetti all'aliquota Iva del 10 per cento, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 63, degli interventi di riqualificazione elettrica dei veicoli effettuati ai sensi dell'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9/4127-bis-A/27Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    attualmente la progressione della retribuzione dei magistrati ordinari è ancorata al sistema quadriennale di valutazioni di professionalità, prevedendosi incrementi economici al conseguimento della nomina a magistrato di Tribunale (18 mesi dal decreto ministeriale di nomina), al conseguimento della I valutazione di professionalità (4 anni dal decreto ministeriale di nomina), a 1 anno dal conseguimento della III valutazione di professionalità (13 anni dal decreto ministeriale di nomina), al conseguimento della V valutazione di professionalità (20 anni dal decreto ministeriale di nomina), al conseguimento della VII valutazione di professionalità (28 anni dal decreto ministeriale di nomina, ma con retrodatazione al momento del conseguimento della VI valutazione di professionalità, 24 anni dal decreto ministeriale di nomina). Restano salvi i particolari diversi livelli economici previsti per il concreto svolgimento di funzioni direttive apicali superiori;
    la struttura della retribuzione dei magistrati amministrativi è diversamente disciplinata dalla legge 27 aprile 1982, n. 186 – recante «Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali» – prevedendo la prima progressione economica al raggiungimento della qualifica di Primo Referendario (4 anni dal decreto ministeriale di nomina, tendenzialmente equivalente alla retribuzione del magistrato ordinario di I valutazione di professionalità), di Consigliere TAR (8 anni dal decreto ministeriale di nomina, tendenzialmente equivalente alla retribuzione del magistrato ordinario dopo 1 anno dal raggiungimento della III valutazione di professionalità), di presidente di sezione del Consiglio di Stato (16 anni dal decreto ministeriale di nomina, tendenzialmente equivalente alla retribuzione del magistrato ordinario di VII valutazione di professionalità);
    il sopra delineato diverso e più rapido sviluppo della progressione economica non ha più ragion d'essere alla luce del rinnovato meccanismo di accesso alla magistratura ordinaria, anch'esso equiparato a quello di accesso alla magistratura amministrativa come concorso di II grado; va altresì evidenziato che le ragioni che hanno determinato, a partire dall'anno 2001, un più rapido raggiungimento della soglia massima di trattamento economico per i magistrati amministrativi, sussistono in modo uguale per i magistrati ordinari;
    ulteriore motivo di non più attuale discrasia della struttura retributiva dei magistrati ordinari è nella tripartizione – ormai priva di logica giuridica ed economica – delle voci stipendiali; detta struttura retributiva conduce, realizzando un unicum nella pubblica amministrazione e nel settore privato, a privare il magistrato di parte considerevole della retribuzione in caso di assenza per malattia;
    è, pertanto, necessario operare nel senso della equiparazione del trattamento economico e di progressione di carriera dei magistrati tutti, per il recupero del principio dell'unità retributiva delle magistrature ed il superamento di disparità di trattamento ormai non ulteriormente fondate sulla diversa struttura delle rispettive carriere,

impegna il Governo:

   a parificare entro tre anni il trattamento giuridico ed economico dei magistrati ordinari a quello dei magistrati amministrativi, continuando comunque ad applicare tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista;
   a modificare l'articolo 3 comma 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nel senso che l'indennità ivi prevista venga corrisposta ai magistrati ordinari anche nei casi di congedo straordinario per infermità e aspettativa per infermità.

9/4127-bis-A/28Dambruoso, Matarrese, Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 17 aprile 2015, n. 4 – «Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, ha introdotto nuovi strumenti di contrasto al terrorismo interno e internazionale volti anche a garantire un coordinamento su scala nazionale delle indagini e dei procedimenti di prevenzione e, a tal fine, ha attribuito specifiche funzioni al Procuratore nazionale antimafia ampliandone notevolmente competenze e sfera di attività;
    l'attuale situazione internazionale richiede, quindi, agli organismi della Direzione Investigativa Antimafia e Antiterrorismo un maggiore sforzo progettuale, con l'introduzione di strumenti investigativo-giudiziari efficaci ed un coinvolgimento sempre più stretto di coloro che a vari livelli lavorano per la sicurezza del Paese;
    per ottenere questo obiettivo è necessario sostenere anche sul piano economico l'attività del personale impiegato presso la Direzione nazionale che in ragione dell'emergenza terroristica ha visto aumentare notevolmente il campo di attività e il carico di lavoro. Con la nuova normativa, infatti, le competenze e l'impegno richiesti a coloro che collaborano a vario titolo con la nuova Direzione nazionale Antimafia e Antiterrorismo è certamente maggiore e maggiore deve essere anche il trattamento economico accessorio ad essi spettante attraverso un'integrazione retributiva per l'elevato rischio connesso alle nuove funzioni attribuite alla Procura;
    in una logica di massimo impegno istituzionale costituisce, quindi, un vero e proprio imperativo morale riconoscere perlomeno una gratifica una tantum a coloro che quotidianamente sono impegnati nella difesa dei cittadini e dello Stato, con una percentuale di rischio sempre maggiore, derivante dall'attribuzione di nuove e qualificate competenze nel coordinamento delle indagini sui delitti con finalità di terrorismo. Ciò può validamente realizzarsi con una modifica dell'articolo 1, comma 972, della Legge di Stabilità 2016, che preveda l'attribuzione al personale impiegato presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo di un contributo straordinario di 960 euro su base annua, già riconosciuto al personale dei comparti sicurezza-difesa, tale da non pregiudicare la tenuta dei conti pubblici. Ciò sia perché il suddetto contributo non ha natura retributiva e non è assoggettato né a tassazione né a contribuzione previdenziale ed assistenziale, sia perché la variazione di bilancio di cui si tratta è sostanzialmente irrilevante rispetto agli stanziamenti – 510,5 milioni di euro per l'anno 2016 – già autorizzati dall'articolo 1, comma 972 della legge n. 208 del 2015, considerato anche che l'estensione del contributo straordinario di cui si tratta rientra ampiamente nella clausola di salvaguardia prevista dalla suddetta norma, in base alla quale è previsto l'accantonamento e l'indisponibilità di cinquanta milioni di euro, a valere sulle risorse del fondo per le esigenze indifferibili iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014 n. 190,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere al personale della DNA il contributo straordinario previsto dall'articolo 1, comma 972 della legge 28 dicembre 2015 n. 208, proprio in considerazione dell'impegno e dell'elevato rischio connesso alle nuove e qualificate competenze nel coordinamento delle indagini sui delitti con finalità di terrorismo attribuite alla Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo.

9/4127-bis-A/29Vargiu, Dambruoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il contributo che l'istituto della zona economica speciale, può offrire per favorire la ripresa nel settore economico ed industriale, è oggettivamente considerevole, come hanno già dimostrato alcuni esempi a livello internazionale e in alcuni Stati dell'Unione Europea;
    le zone economiche speciali sono determinanti per la creazione di un ambiente idoneo ad attrarre gli investimenti esteri, in ragione degli incentivi vigenti all'interno del loro perimetro, e, quindi, per l'incremento dello sviluppo dei traffici commerciali e finanziari, contribuendo al miglioramento del benessere economico e sociale;
    a tale riguardo si evidenzia che, attualmente, in centotrentacinque Paesi del mondo esistono oltre 4.500 zone franche variamente denominate (con una costante ascesa dell'implementazione di quelle formalmente qualificate come zone economiche speciali);
    all'interno delle ZES globalmente lavorano circa settanta milioni di persone, corrispondente a circa il 3 per cento della popolazione attiva registrata, e che hanno realizzato ampi circuiti commerciali nei territori immediatamente ad esse adiacenti e di quelli ubicati nel c.d. retroterra, consentendo di raggiungere risultati economici di grande rilevanza. In tutti gli Stati mediterranei sono presenti zone economiche speciali situate in prossimità di aree portuali che accrescono la capacità concorrenziale delle locali realtà imprenditoriali: i risultati più positivi si sono verificati in modo sensibile nell'ultimo decennio per le produzioni export-driven degli Stati rivieraschi dell'area sud occidentale del Mediterraneo;
    ad un'inversione di tendenza rispetto all'attuale scarsa competitività del settore portuale e logistico nazionale, può contribuire l'operatività di zone economiche speciali permeate, per quanto concerne gli aspetti riguardanti le agevolazioni di carattere doganale, da una cornice regolamentare business-oriented quale è quella fornita dalla nuova disciplina introdotta con il regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le cui norme in questo specifico settore sono divenute applicabili a decorrere dal 1o maggio di quest'anno;
    la precitata specifica connotazione delle Zone Economiche Speciali si è manifestata soprattutto nei casi in cui la loro creazione si è inserita in un più ampio quadro strategico di sviluppo di insediamenti dedicati alle alte tecnologie e alle economie digitali;
    inoltre si sottolinea che le progettualità che attuano l'integrazione di tali fattori consentono l'aumento delle opportunità di un eventuale accesso a programmi di finanziamento dell'Unione Europea (come ad esempio è avvenuto in passato per alcune ZES in Polonia),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi con ogni mezzo, anche di carattere normativo, volto ad istituire, nel rispetto, per quanto concerne gli aspetti di carattere doganale, delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n. 952 del 9 ottobre 2013 (Codice Doganale dell'Unione), le Zone Economiche Speciali (ZES) nelle aree logistiche ed industriali in connessione funzionale con i porti di rilevanza internazionale, e di predisporre che l'efficacia dell'istituzione delle ZES (ad eccezione delle ipotesi riguardanti l'insediamento di imprese start-up innovative, di imprese spin off attive nel settore R&D e dell'alta tecnologia, nonché di PMI secondo le soglie di cui all'Allegato I del regolamento (UE) n. 651/2014), sia subordinata al positivo perfezionamento del procedimento di autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), di cui è data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
9/4127-bis-A/30Oliaro, Monchiero.


   La Camera,
   premesso che:
    la musica popolare contemporanea dal vivo rimane una delle espressioni artistiche più apprezzate dal pubblico e sensibili ai grandi cambiamenti del mondo: è motore di sviluppo culturale e cinghia di trasmissione per altri settori produttivi;
    l'Italia ha un patrimonio ed una tradizione nel settore della musica assolutamente straordinari che trovano ispirazione nell'industria discografica, musicale e digitale e nella musica popolare dal vivo in tutte le sue forme;
    è proprio grazie alla musica popolare contemporanea frequentata da un pubblico prevalentemente giovanile, che sempre più un crescente numero di persone si avvicinano a quest'arte, che è ormai diventata la colonna sonora del nostro Paese;
    la crescita della produzione musicale non può prescindere da un rapporto facilitato con gli spettatori, occorre dunque favorire una legge che garantisca la musica popolare, dal vivo e il suo pubblico;
    occorre razionalizzare e semplificare tutte le norme che gravano sull'organizzazione e la gestione dello spettacolo dal vivo;
    la 7a Commissione del Senato ha avviato l'esame del disegno di legge sullo spettacolo dal titolo «Codice dello spettacolo», derivante dallo stralcio del disegno di legge in materia di nuova disciplina del cinema, dell'audiovisivo avente lo scopo di riorganizzare il settore in oggetto e che dovrebbe iniziare a guardare anche al comparto «industriale» del mondo musicale;
    con la previsione di un unico testo normativo si potrà, così, conferire al settore un assetto più olistico, organico e conforme ai principi di semplificazione delle procedure amministrative, nonché una razionalizzazione della spesa e uno stimolo volto ad incentivare e migliorare la qualità artistico-culturale-popolare delle attività e la loro fruizione da parte della collettività;
    il «Sistema Spettacolo» previsto dal disegno di legge A.S. 2287-bis dovrebbe tenere in considerazione anche gli aspetti industriali del comparto sostenendo con maggior incisività il settore della musica popolare contemporanea nella produzione di spettacoli e incentivare il ricambio generazionale di nuovi artisti;
    considerato infine che oggi il rapporto tra Fus, il Fondo unico per lo spettacolo, e Pil è pari allo 0,025 per cento, mentre poco più di 30 anni fa era pari allo 0,083 per cento con un calo del 70 per cento,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un incremento del Fus, nonché a riconoscere l'accesso al contributo pubblico, previsto dal Fondo unico per lo Spettacolo, anche alle imprese di produzione e organizzazione di spettacoli di musica popolare contemporanea per le attività non aventi rilevanza commerciale.
9/4127-bis-A/31Molea, Monchiero.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge di bilancio, con particolare riguardo alle disposizioni recate dall'articolo 11-bis del testo relativamente alla riduzione dell'accisa sulla birra;
    ritenuto positivo tale intervento alla luce del frequente ricorso, negli ultimi anni, ad un aumento dell'accisa sulla birra per la copertura delle clausole di salvaguardia e di nuovi provvedimenti legislativi recanti oneri;
    ricordato, infatti, che in 15 mesi le accise sulla birra sono aumentate del +30 per cento, passando complessivamente da euro 2,35 nell'ottobre 2013 a euro 3,04 per HL e per Glado Plato nel gennaio 2015;
    considerato che un'altra penalizzazione per la filiera è dettata dalla determinazione delle aliquote per le miscele di birra, penalizzando i prodotti di moderato tenore alcolico, realizzati miscelando birra e bibite analcoliche,

impegna il Governo

a prevedere una semplificazione fiscale per le birre Radler con una modifica sul calcolo dell'accisa solo sul grado plato della birra contenuta nel prodotto.

9/4127-bis-A/32Marco Di Maio, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 20 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ha previsto che alle convenzioni e agli atti d'obbligo si applicasse il trattamento tributario di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, ovvero un'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali;
    il secondo periodo dell'articolo 32, comma 2, specifica peraltro che, tale trattamento tributario agevolato debba valere anche per gli atti di cessione a titolo gratuito delle aree a favore dei comuni o loro consorzi nonché agli atti e contratti relativi all'attuazione dei programmi pubblici di edilizia residenziale;
    già nella legge di stabilità per il 2016 è stato necessario intervenire con una norma di interpretazione autentica (articolo 1, comma 58, L. 28 dicembre 2015, n. 208) per chiarire che le agevolazioni fiscali in materia di imposta di registro e ipotecaria e catastale di cui all'articolo 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si applicassero anche agli atti di trasferimento delle aree che rientrano negli interventi di edilizia convenzionata, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali;
    la questione del regime da applicare alle convenzioni urbanistiche sta creando diversi contenziosi con l'Agenzia delle Entrate, in quanto l'Amministrazione tende a considerare tali convenzioni alla stregua di un «trasferimento di diritti reali su beni immobili», quindi ne chiede la tassazione ordinaria e non agevolata, ma dinanzi alle commissioni tributarie viene poi riconosciuta l'agevolazione fiscale;
    in Provincia di Bolzano, il problema è maggiormente sentito, poiché è molto frequente che i comuni stipulino convenzioni con i privati per la cessione di terreni,

impegna il Governo

a chiarire che l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applica anche alle convenzioni di qualsiasi tipo e comunque denominate, nonché agli atti ad esse connessi e conseguenziali, stipulati dai comuni in attuazione dei piani urbanistici.

9/4127-bis-A/33Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 73, legge n. 208 del 2015) ha consentito al datore di lavoro una deducibilità dell'imponibile IRAP al 70 per cento per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno 120 giorni nell'arco di due anni, a partire dal secondo rinnovo contrattuale;
    l'articolo 8 del disegno di legge di bilancio interviene sul regime di deducibilità fiscale per le autovetture dei rappresentanti di commercio;
    il disegno di legge di bilancio 2017 contiene, invece, una serie di agevolazioni per il lavoro agricolo mentre, in sede di esame presso la Commissione bilancio, non si è voluta affrontare la questione dell'assoggettamento ad imposte per le locazioni brevi, ovvero per gli affittacamere che utilizzano il circuito Airbnb che, ad oggi, fanno una concorrenza sleale al settore ricettivo turistico-alberghiero,

impegna il Governo

a introdurre, nel prossimo provvedimento utile, la deducibilità integrale dell'imponibile IRAP sul costo dei lavoratori stagionali al fine di rilanciare e incentivare anche il settore turistico-alberghiero.
9/4127-bis-A/34Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 32 del disegno di legge di bilancio 2017 prevede novelle al Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1986, n. 917, con riguardo al regime di no tax area per i pensionati;
    l'articolo 2, comma 2, lettere b) e b-bis) del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, convertito con modificazioni dalla legge 20 novembre 2015, n. 187, prevede l'assoggettamento ad aliquota del 5 per cento per le prestazioni previdenziali provenienti dalla Svizzera e, nell'ambito delle procedure di collaborazione volontaria, l'estensione dell'esonero dagli obblighi dichiarativi – previsto in favore dei lavoratori frontalieri per il conto corrente estero su cui sono accreditati lo stipendio e gli altri emolumenti – anche agli eventuali cointestatari o beneficiari di procure e deleghe su tale conto;
    il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, che ha riaperto anche per il 2016 i termini per la procedura di collaborazione volontaria per l'emersione sia di attività estere, sia delle violazioni dichiarative relative a imposte erariali, ha esteso ai lavoratori frontalieri con la Svizzera la possibilità di far rientrare le rendite derivanti da tali prestazioni anche per il 2016,

impegna il Governo

ad estendere, nel prossimo provvedimento utile, anche alle rendite da infortunio non professionale derivanti dalle polizze stipulate dai lavoratori frontalieri l'assoggettamento ad aliquota del 5 per cento, al pari delle altre prestazioni previdenziali.
9/4127-bis-A/35Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz, Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'apicoltura svolge un ruolo cruciale nello sviluppo sostenibile delle zone rurali, e offre un importante servizio eco sistemico tramite l'impollinazione che contribuisce al miglioramento della biodiversità mantenendo la varietà genetica delle piante;
    attraverso l'impollinazione, le colonie di api forniscono importanti beni pubblici di natura ambientale, economica e sociale, garantendo così la sicurezza dell'approvvigionamento alimentare e mantenendo la biodiversità, infatti proprio attraverso la gestione delle loro colonie di api, gli apicoltori svolgono un servizio ambientale di primaria importanza, oltre a salvaguardare un modello produttivo sostenibile nell'ambiente rurale;
    negli ultimi anni proprio a causa degli ingenti costi di avviamento delle aziende apicole, si osserva una diminuzione degli entranti nel settore, il che determina un calo nel numero di alveari necessari per impollinare colture agricole di vitale importanza;
    è doveroso sottolineare che ai fini della crescita economica, il contributo dato dall'impollinazione è molto più importante dell'utilità delle api come produttrici di miele, si stima infatti che l'84 per cento delle specie vegetali e il 76 per cento della produzione alimentare in Europa dipendano dall'impollinazione ad opera delle api;
    il comma 1 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, «Disciplina dell'apicoltura» recita «La conduzione zootecnica delle api, denominata apicoltura, è considerata a tutti gli effetti attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche se non correlata necessariamente alla gestione del terreno»;
    un contributo importante si potrebbe avere con una modifica alla legge 24 dicembre 2004, n. 313 e l'introduzione dell'apicoltura amatoriale incentivando l'attività privata nell'allevamento delle api domestiche attraverso l'esenzione fiscale per gli apicoltori fino ad un limite di reddito di cinquemila euro proveniente dalla stessa attività di apicoltura e che detiene un massimo di 20 alveari,

impegna il Governo

ad inserire nelle misure in favore dell'agricoltura, un regime di sostegno speciale agli apicoltori di piccola entità nell'ambito del regime degli aiuti diretti al fine di contribuire alla tutela dell'apicoltura e alla permanenza degli apicoltori nel settore, suscitando contestualmente anche l'interesse dei giovani per tale attività.
9/4127-bis-A/36Ottobre, Schullian, Gebhard, Plangger, Alfreider, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali» stabiliva all'articolo 33, comma 1, un contributo di sbarco nelle isole minori a sostegno degli interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Infatti, i comuni con sede giuridica nelle isole minori e i comuni nel cui territorio insistono isole minori potevano istituire, in alternativa all'imposta di soggiorno un contributo di sbarco, da applicare fino ad un massimo di euro 2,50, ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell'isola minore, il contributo sarebbe dovuto essere riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali. Il gettito del contributo era destinato a finanziare interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, gli interventi di recupero e salvaguardia ambientale nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori;
    il comma 26 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, ha sospeso l'efficacia delle leggi regionali e delle delibere degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti di tributi, stabilendo così l'impossibilità di applicare il contributo di sbarco (previsto dall'articolo 33, della legge 28 dicembre 2015, n. 221);
    l'articolo 10, della legge di bilancio in discussione, proroga al 2017 la sospensione dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte che aumentano i tributi e le addizionali, continuando a bloccare la possibilità per i comuni delle isole minori di poter applicare questo contributo di sbarco;
    il Governo è già a conoscenza delle problematiche espresse dall'Associazione Nazionale Comuni Isole Minori (ANCIM), che riflettono le difficoltà dei comuni suddetti, i quali attualmente devono fare ricadere sui pochi residenti i maggiori costi di raccolta e smaltimento dei rifiuti derivanti proprio dai turisti che visitano le isole, andando così a gravare ulteriormente il livello di pressione tributaria sui residenti, invece di contenerla,

impegna il Governo

ad ampliare le eccezioni di sospensione di efficacia dei provvedimenti degli enti locali per la parte dell'aumento dei tributi, stabilite nell'ultimo periodo del comma 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al contributo di sbarco stabilito dal comma 1, dell'articolo 33 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.
9/4127-bis-A/37Formisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 introduce risorse, a nostro avviso non sufficienti ed in alcuni casi non ancora determinate, da destinare al pubblico impiego;
    parte di esse sono destinate alle assunzioni di personale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    permane irrisolta, all'interno del Corpo, la condizione del personale volontario,

impegna il Governo

nell'ambito del piano di assunzioni che interesserà il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a prevedere una riserva di posti destinata all'assunzione in forma permanente del personale volontario, anche sulla base di requisiti, quali una permanenza almeno triennale di iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e, in forza dell'esperienza acquisita e riconosciuta, in deroga al limite di età anagrafica.
9/4127-bis-A/38Cozzolino, Dieni, Cecconi, Toninelli, D'Ambrosio, Castelli, Sorial, Caso, Sibilia, Spadoni, Brugnerotto, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    con l'articolo 79, comma 9, del disegno di legge in esame viene istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), un fondo da ripartire per gli anni dal 2017 al 2020 per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiane all'estero;
    nel successivo comma 10, viene stabilito che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, saranno individuati gli interventi da finanziare con il citato fondo,

impegna il Governo

a presentare annualmente alle competenti Commissioni una dettagliata rendicontazione delle spese sostenute per ciascuno degli interventi che verranno individuati a favore della promozione della lingua e della cultura italiane all'estero.
9/4127-bis-A/39Spadoni, Grande, Manlio Di Stefano, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di stabilità 2016 (legge n. 208 del 2015) con il comma 307 dell'articolo 1, ha disposto una riserva di 18 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore pesca, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1 del decreto-legge n. 185 del 2008 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2016;
    il decreto interministeriale del 5 agosto 2016, in applicazione dell'accordo sottoscritto in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'11 luglio 2016, ha assegnato tali risorse al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, tenendo conto preliminarmente, fino ad esaurimento delle risorse assegnate, delle istanze riferite alla annualità 2015 presentate entro e non oltre il 25 gennaio 2016, come previsto dall'accordo governativo dell'8 giugno 2015;
    il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto agli operatori del settore per tutte le situazioni di crisi del settore pesca – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l'attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro; in ogni caso il trattamento non può essere riconosciuto per un periodo superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell'anno precedente; fermo restando quanto disposto dal D.I. n. 83473 del 1o agosto 2014, il trattamento di integrazione salariale in deroga può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno;
    l'integrazione salariale è erogata, secondo le disposizioni del citato decreto, al personale imbarcato, dipendente e socio lavoratore – di cui alla legge n. 142 del 2001 – delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore, che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un'anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento; per fruire del trattamento di integrazione salariale in deroga, l'impresa deve aver utilizzato, in via preliminare, gli strumenti ordinari di flessibilità, compresa la fruizione delle ferie residue;
    il trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga non è riconosciuto agli armatori e ai proprietari-armatori imbarcati sulle navi dai medesimi gestite in quanto non è configurabile, nei loro confronti, un rapporto di lavoro subordinato; possono invece essere destinatari della prestazione anche i soci lavoratori che prestino attività lavorativa presso l'impresa con contribuzione da lavoro dipendente in forma subordinata;
    a seguito della chiusura dei pagamenti relativi all'annualità 2015, il residuo delle risorse da utilizzare per i pagamenti relativi all'annualità 2016 – da quantificare entro il mese di marzo 2017, sulla base della previsione di spesa per il pagamento della totalità delle domande, per periodi di competenza 2016 – ad una prima valutazione risulta inferiore rispetto all'ammontare delle spese preventivate per i pagamenti relativi all'annualità 2016; come previsto dalla circolare 177/2016 dell'INPS, il Ministero competente provvederà ad autorizzare i pagamenti nei limiti delle risorse disponibili fornendo i criteri di utilizzo delle risorse, garantendo parità di accesso al trattamento dell'integrazione salariale in deroga;
    i trattamenti di sostegno al reddito sono erogati direttamente dall'INPS, che è tenuto a monitorare e quantificare la spesa e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, nel rispetto del limite delle disponibilità finanziarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare in misura congrua le risorse destinate alla copertura, nell'anno 2017, della cassa integrazione per il settore della pesca con riferimento all'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al decreto-legge n. 185 del 2008.
9/4127-bis-A/40Venittelli, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Oliverio, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 introduce risorse, a nostro avviso insufficienti ed in alcuni casi non ancora determinate, da destinare al pubblico impiego, in particolare all'incremento del personale;
    preme al firmatario del presente atto, segnalare la situazione determinatasi presso la Corte dei conti, le cui funzioni giurisdizionali e amministrative in crescente e costante ampliamento, unito all'età anagrafica per il pensionamento, drasticamente ridotta, lasciano l'istituzione in una scopertura d'organico tale da non consentire l'esercizio delle funzioni,

impegna il Governo

nell'ambito del piano di assunzioni di unità di personale, a prevedere, anche in deroga ai limiti imposti dai turn over, l'assunzione di magistrati contabili presso la Corte dei conti, al fine di non depotenziarne le funzioni ed inficiare gli effetti dei controlli.
9/4127-bis-A/41Dadone, Nesci, Dieni, Cecconi, Toninelli, D'Ambrosio, Castelli, Sorial, Caso, Sibilia, Spadoni, Brugnerotto, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in titolo dispone l'assunzione di personale non dirigenziale destinato all'amministrazione giudiziaria nell'ambito dell'ufficio del processo, nonché presso gli uffici giudiziari, senza destinare nuove unità né amministrative, né operative in favore del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
    nell'ambito dell'Amministrazione carceraria, è tuttavia da considerarsi indifferibile che si corrisponda alle contingenti esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria colmandone il deficit di organico, alla luce della necessità di assolvere ai molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, per il quale è richiesta particolare attenzione, anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta, già in sovrannumero all'interno delle carceri;
    l'immissione in ruolo di nuovi agenti, risponde altresì all'esigenza di poter garantire livelli sostenibili di sicurezza all'interno degli istituti penitenziari quale presupposto per la salvaguardia dei diritti e della dignità dei detenuti;
    peraltro, stante gravi carenze di personale, nelle strutture penitenziarie sono detenuti oltre diecimila detenuti a rischio di potenziale radicalizzazione, a riguardo dei quali l'Amministrazione penitenziaria ha dovuto far fronte con speciali misure di monitoraggio e sorveglianza destinando una rilevante aliquota di personale;
    recenti casi di cronaca, tra tutti l'episodio dell'evasione dal carcere di Rebibbia di tre detenuti, sottolineano la stringente necessità di poter intervenire immediatamente per adeguare l'organico della polizia penitenziaria alle onerose sfide di sicurezza cui sono sottoposte e alle quali gli agenti debbono corrispondere mediante continui ricorsi allo straordinario ed alla turnazione forzata,

impegna il Governo

a immettere, a partire dal 2017, le occorrenti unità nel ruolo della Polizia penitenziaria, senza costi ed ulteriori dilazioni temporali derivanti dall'indizione di ulteriori procedure concorsuali, attingendo sia alle graduatorie dei vincitori dei concorsi banditi e conclusi precedentemente a quelli tuttora in atto sia attraverso lo scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori dei medesimi concorsi.
9/4127-bis-A/42Agostinelli, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto in titolo dispone una serie di misure per l'emergenza sismica, tramite interventi volti alla ricostruzione privata e pubblica;
   considerato che:
    almeno un quarto delle imprese del territorio emiliano colpito dal terremoto del 2012 non è ancora in grado di affrontare il costo della rata della restituzione del finanziamento a tasso agevolato per il pagamento delle tasse in quanto, non avendo ancora ricevuto il contributo per la ricostruzione, hanno dovuto affrontare i costi per la rimessa in moto della propria attività senza alcun aiuto statale;
    parimenti, i privati che hanno avuto immobili lesionati e tuttora inagibili a causa del sisma, non riescono a far fronte al pagamento degli eventuali mutui, in particolar modo se si tratta di famiglie ancora in attesa del finanziamento per la messa in sicurezza della propria casa;
    ricordato che nelle precedenti leggi di stabilità emendamenti a prima firma del gruppo del MoVimento 5 stelle volti a sospendere il pagamento della rate dei mutui e dei finanziamenti per i medesimi soggetti, hanno trovato positivo accoglimento presso l'Esecutivo e che, purtroppo, ancora oggi un simile intervento si richiede necessario alla luce delle difficoltà suesposte,

impegna il Governo

ad adoperarsi in favore della popolazione colpita dal sisma emiliano del 2012, mediante la sospensione almeno fino al 31 dicembre 2017, della rateizzazione dei mutui per privati che hanno avuto immobili lesionati e tuttora inagibili, nonché, delle rate per la restituzione del finanziamento a tasso agevolato per il pagamento delle tasse per quelle imprese che non hanno ancora ricevuto il contributo per la ricostruzione.
9/4127-bis-A/43Ferraresi, Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    gli interventi in materia di finanza locale, proposti nel disegno di legge di bilancio in esame, sono finalizzati, seppur parzialmente, a restituire risorse ai comuni, sottoposti dal 2010 al 2016 all'ingente piano di spending review e agli stretti vincoli del precedente patto di stabilità, il cui effetto è stata una contribuzione rilevante di circa 12 miliardi al risanamento dei conti pubblici;
    le scarse risorse finanziarie dei comuni hanno avuto e hanno tutt'oggi riflessi negativi sull'erogazione dei servizi sociali ed in particolare sugli investimenti e lo sviluppo delle economie locali;
    in materia di ricorso al debito per finanziare le spese in conto capitale, gli enti hanno la possibilità di accedere al credito presso la Cassa Depositi e Prestiti, che eroga prestiti pluriennali secondo particolari regole fissate da normative adottate con decreto del Ministro dell'economia e finanze, successivamente adottate dalla CDP con apposite circolari;
    a tal proposito si rileva che la regola dell'erogazione del prestito non in un'unica soluzione ma per quote, a fronte della documentazione di avanzamento dei lavori dell'opera, si è tradotta in un diffuso fenomeno di risorse mai erogate da Cassa Depositi e Prestiti, che, peraltro, applica dei tassi di interesse attualmente superiori rispetto a quelli più ridotti praticati sul mercato finanziario;
    dunque, si verifica che i comuni mutuatari continuano a pagare le quote di ammortamento ed i loro bilanci sono appesantiti da un debito, al quale non corrisponde la disponibilità di risorse da impegnare o per altri investimenti o per ridurre l'esposizione debitoria;
    l'anomalia può avere le sue origini anche nell'inerzia degli amministratori locali, soprattutto in seguito ai passaggi di consegne correlati al ricambio elettorale della classe politica dirigente locale;
    la soluzione del problema richiede l'iniziativa di entrambe le parti coinvolte, in quanto gli amministratori locali dovrebbero attivarsi a monitorate i loro debiti e richiedere la devoluzione del debito residuo o l'estinzione anticipata del mutuo e, a sua volta, sarebbe auspicabile che la Cassa Depositi e Prestiti monitorasse con periodicità e sollecitasse i comuni interessati, segnalando l'anomalia e semplificando le procedure di devoluzione o riduzione del prestito ed estinzione anticipata senza aggravi di oneri per il comune,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative per consentire una ricognizione del totale delle quote di mutui assunti dai comuni e non ancora erogate dalla Cassa Depositi e Prestiti, coinvolgendo nel processo di ricognizione sia la Cassa Depositi e Prestiti, sia l'ANCI, al fine di concordare possibili soluzioni per accelerare l'utilizzo di tali risorse per altri progetti ovvero ridurre l'esposizione debitoria dei comuni debitori, evitando l'aggravio di oneri aggiuntivi.
9/4127-bis-A/44Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    la manovra di bilancio di cui al disegno di legge in esame introduce misure di favore per la deducibilità di autoveicoli impiegati in un ciclo produttivo. In particolare, l'articolo 8 innalza di 1.549,37 euro il limite annuo alla deducibilità fiscale dei canoni per noleggio a lungo termine degli autoveicoli utilizzati da agenti o rappresentanti di commercio;
    sarebbe auspicabile un innalzamento del limite di deducibilità (oggi fissato nella misura del 20 per cento) per imprese e professionisti, in relazione alle spese connesse agli autoveicoli e motoveicoli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni;
    la misura della deduzione è stata dimezzata nel 2013 per esigenze di finanza pubblica;
    un aumento della deducibilità rappresenterebbe una concreta misura di aiuto alle imprese e professionisti, soprattutto in considerazione dell'aumento dei costi di gestione e di utilizzo dei predetti beni strumentali,

impegna il Governo

ad aumentare, compatibilmente alle esigenze di finanza pubblica, la percentuale di deducibilità delle spese connesse all'utilizzo di autovetture e motoveicoli impiegati nell'esercizio di imprese, arti e professioni, di cui alla lettera b), comma 1, dell'articolo 164 del TUIR.
9/4127-bis-A/45Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    la manovra di bilancio 2017 prevede la proroga del blocco degli aumenti di aliquote tributarie per l'anno 2017. Come per l'anno 2016, la sospensione non riguarderà la TARI;
    l'intervento in materia di blocco degli aumenti in materia di imposizione locale rappresenta l'occasione per risolvere anche l'annosa questione dell'applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale, connessa all'applicazione della TARI, garantendo così un'ulteriore riduzione della pressione fiscale su cittadini e imprese;
    con la sentenza 238/2009, infatti, la Corte costituzionale ha riconosciuto la natura tributaria della TIA. La sentenza delle Corte ha trovato successiva conferma nella sentenza della Cassazione 3756 del 9 marzo 2012 secondo cui la Tia è un tributo non soggetto ad Iva; nonché nella recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione, n. 5078/2016, che ha ulteriormente confermato che la Tia non debba essere assoggettata all'IVA;
    ciò nonostante, ancora oggi la gran parte dei concessionari incaricati della riscossione non si sono adeguati, perpetrando nell'illegittima applicazione dell'IVA;
    alcun effetto ha prodotto la disposizione di interpretazione autentica di cui al comma 33 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, superata dall'applicazione contraria della giurisprudenza di legittimità, ferma nell'attribuire alla tariffa la natura di tributo;
    sarebbe auspicabile un intervento normativo che risolva definitivamente le incertezze applicative in ordine alla natura tributaria della tariffa;
    lo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, in risposta all'interrogazione 5-09697, ha evidenziato che la questione è all'attenzione delle competenti strutture dell'Amministrazione finanziaria che hanno avviato gli approfondimenti istruttori volti ad individuare una soluzione idonea a contemperare le istanze dei cittadini utenti del servizio e con le esigenze connesse al rispetto dei saldi di finanza pubblica,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, al fine di definire la controversa applicazione dell'IVA alla tariffa di igiene ambientale privilegiando la natura tributaria della tariffa in armonia con i principi sanciti dalla Corte costituzionale con la sentenza 238/2009 e dalla giurisprudenza di legittimità, nonché individuare, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, misure volte a garantire il rimborso di eventuali somme illegittimamente versate dai cittadini.
9/4127-bis-A/46Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la manovra di bilancio di cui al disegno di legge in esame, integrata dalle disposizioni di cui al collegato decreto legge del 22 ottobre 2016, n. 193, introduce significative disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, in materia di IVA di gruppo nonché di adempimenti contabili e dichiarativi connessi a tale imposta (invio telematico dei dati di fatturazione e delle liquidazioni periodiche trimestrali). Misure in materia di IVA sono state introdotte anche durante l'esame in Commissione, come la riduzione al 5 per cento dell'aliquota applicabile sui servizi di trasporto marittimo lacuale, fluviale e lagunare;
    proprio in materia di IVA, sarebbe auspicabile un intervento normativo volto a dirimere la questione relativa al trattamento fiscale delle cessioni di beni da parte degli speciali negozi cosiddetti duty free, effettuate ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e destinate ad essere consumate fuori dal territorio comunitario;
    in tema di costituzione del plafond IVA per le cessioni di tali beni, infatti, sussiste contrasto giurisprudenziale in merito all'applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Con la sentenza n. 22312/2010, la Corte di cassazione ha riconosciuto il diritto alla costituzione del plafond per le vendite nei duty free a viaggiatori diretti in paesi extra CEE. Con la sentenza 21988/13 la stessa Corte ha è espresso invece un orientamento contrario;
    diversamente, è uniforme l'interpretazione ministeriale sulla non imponibilità delle cessioni in argomento (tra tante: Agenzia delle Entrate – Risoluzione n. 94/E del 13 dicembre 2013; Compartimento doganale di Milano, lettera prot. n. 16428 del 15 dicembre 1988);
    è necessario fornire una interpretazione univoca e risolutiva sul punto;
    peraltro, l'inclusione delle cessioni in considerazione tra le cessioni all'esportazione non genera oneri finanziari perché, ove all'operatore fosse impedito di avvalersi del plafond Iva per questo genere di esportazioni, l'IVA pagata ai fornitori sugli acquisti, detraibile ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, costituirebbe un credito che lo Stato dovrebbe rimborsare con aggravio di interessi e di costi di gestione,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative al fine di dirimere il contrasto interpretativo in materia di cessioni di beni da parte degli speciali negozi cosiddetti duty free, effettuate ai sensi dell'articolo 128 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e destinate ad essere consumate fuori dal territorio comunitario, estendendo ad esse l'applicazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in linea con le interpretazioni ministeriali e giurisprudenziali che escludono l'imponibilità delle cessioni in argomento.
9/4127-bis-A/47Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    la manovra di bilancio di cui al disegno di legge in esame introduce misure che riconoscono la necessità di tutelare l'ambiente riducendo l'impatto di determinate attività ad alto rischio di inquinamento. In particolare, durante l'esame in commissione è stata approvata una proposta emendativa della Commissione VIII con la quale si è inserita, tra le priorità che il MEF deve perseguire nell'approvazione dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale, la messa in sicurezza e la bonifica di siti inquinati ad alto rischio ambientale, individuati come prioritari per il rilevante impatto sanitario. Allo stesso modo, è stata approvata la proposta emendativa volta ad escludere dalle previste riduzioni di spesa corrente degli enti locali gli stanziamenti destinati alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    in materia di tutela ambientale, oltre a misure volte a colpire in maniera diretta fenomeni di inquinamento, andrebbero potenziate le misure volte ad incentivare quelle attività virtuose sotto il profilo della tutela ambientale ovvero tutte quelle attività che, anche se non direttamente finalizzate alla realizzazione di tale obiettivo, producono effetti benefici sull'impatto ambientale;
    rientrano in tale categoria tutte quelle attività, esercitate in forma di impresa o professione, che realizzano processi di riciclo, riparazione e riuso di beni e prodotti usati, aumentandone appunto il tempo di circolazione nel sistema e riducendo significativamente la produzione dei rifiuti e di emissioni nocive;
    oltre alla tutela ambientale, gli incentivi al settore del riciclo potrebbero anche rappresentare uno stimolo decisivo per la creazione di una nuova industria, fornendo nuove occasioni di lavoro in settori non ancora sviluppati,

impegna il Governo

compatibilmente con i saldi di finanza pubblica e con i vincoli comunitari in materia di aiuti di stato, ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, al fine di introdurre incentivi fiscali nel settore del riciclo, riparazione e riuso di beni e prodotti usati, sia attraverso incentivi all'acquisto da parte dei consumatori sia attraverso l'introduzione di agevolazioni fiscali per gli operatori del settore, considerato il significativo contributo dato da tale settore alla riduzione della produzione di rifiuti e di emissioni nocive.
9/4127-bis-A/48Lombardi, Ruocco, Vignaroli, De Rosa, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione all'attuale situazione di grave crisi economica che investe il Paese ed alla evidente limitata disponibilità di risorse economiche un cambiamento nell'ordine di priorità dei programmi di investimento risulterebbe oltremodo necessario al fine di garantire il rilancio del benessere economico e sociale dei cittadini. In particolar modo una delle principali problematiche di carattere economico e sociale su cui bisognerebbe porre attenzione risulta essere la notevole perdita di risparmio subita da famiglie e pensionati clienti di Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti poste in risoluzione. Sarebbe quindi necessario porre rimedio alle conseguenze negative derivanti dalla procedura di risoluzione adottata per gli istituti di credito Banca Popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti soprattutto mediante l'aumento delle risorse del Fondo di solidarietà istituito dall'articolo 1, comma 855, della legge di stabilità per il 2016 e disciplinato dagli articoli 8 e seguenti del decreto legge 3 maggio 2016 convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, del 30 giugno 2016, n. 119;
    il citato Fondo di solidarietà eroga un rimborso forfettario per i risparmiatori che avevano acquistato le «obbligazioni subordinate» di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti poste in risoluzione. L'accesso al Fondo è stato limitato ai soli risparmiatori in possesso di un patrimonio mobiliare inferiore a 100 mila euro o con un reddito lordo – ai fini Irpef – inferiore a 35 mila euro nel 2015. Ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), del medesimo decreto l'accesso al fondo è limitato ai seguenti soggetti: “la persona fisica, l'imprenditore individuale, anche agricolo, e il coltivatore diretto, o il suo successore mortis causa, che abbia acquistato gli strumenti finanziari subordinati, indicati nell'articolo 1, comma 855, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ( «Legge di stabilità per il 2016» ), nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la Banca in liquidazione che li ha emessi”. Altresì, ulteriore condizione di accesso al rimborso consiste nella necessità che la posizione sia rimasta aperta fino alla data in cui le banche sono state poste in risoluzione;
    il valore complessivo del rimborso è pari all'80 per cento dell'importo investito, in «titoli obbligazionari subordinati», entro e non oltre il 12 giugno 2014. Da fonti stampa si apprende che il Consiglio di Stato abbia espresso seri dubbi alle limitazioni connesse al rimborso concesso dal Fondo di solidarietà e per tal motivo sarebbe ulteriormente necessario intervenire per modificare la disciplina prevista in materia,

  impegna il Governo:

   ad estendere il rimborso del Fondo di solidarietà:
    a) ai detentori di «obbligazioni subordinate» acquistate presso le sedi di Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti il cui contratto non sia stato concluso in contropartita diretta con la banca a causa della discrezionalità dell'istituto di credito il quale ha provveduto a selezionare obbligazioni dal mercato secondario non inserite nel portafoglio della medesima banca, rendendo in tal modo la stessa banca «intermediaria» invece che «controparte diretta»;
    b) ai detentori di «obbligazioni subordinate» che soddisfano i requisiti previsti dal medesimo decreto ma che abbiano provveduto ad acquistarle nelle sedi di istituti di credito diversi da Banca popolare dell'Etruria, Banca Marche, Carife, Carichieti;
    c) ai detentori di «obbligazioni subordinate» che soddisfano i requisiti previsti dal medesimo decreto che abbiano provveduto ad acquistarle successivamente al 12 giugno 2014;
    d) ai detentori di «obbligazioni subordinate» che dal 2013 al 2015 abbiano una media del reddito rilevante ai fini IRPEF inferiore a 35 mila euro.
9/4127-bis-A/49Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione all'attuale situazione di grave crisi economica che investe il Paese ed alla evidente limitata disponibilità di risorse economiche un cambiamento nell'ordine di priorità dei programmi di investimento risulterebbe oltremodo necessario al fine di garantire il rilancio del benessere economico e sociale dei cittadini. Per tal motivo risulterebbe opportuno predisporre misure volte ad agevolare l'accesso al credito di famiglie, pensionati ed imprese. A tal fine sarebbe quindi necessario istituire una Banca pubblica dello Stato Italiano, al pari di quanto realizzato in Francia, Spagna e Germania, preposta alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato con particolare riguardo a famiglie e piccole e medie imprese;
    al fine di consentire alla Banca pubblica dello Stato italiano di operare in modo incisivo e con un adeguato volume di risorse sarebbe altresì opportuno istituire un «Fondo di garanzia» capitalizzato mediante l'emissione di strumenti finanziari di debito riservati a cittadini italiani e garantiti dalle riserve auree depositate presso le sedi della Banca d'Italia ubicate in Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti e preposto alla concessione di garanzie per le operazioni di credito poste in essere dalla Banca pubblica,

impegna il Governo:

   ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volte, a:
    a) istituire una Banca Pubblica dello Stato Italiano preposta alla concessione di finanziamenti agevolati a famiglie e piccole e medie imprese;
    b) istituire un Fondo di garanzia capitalizzato mediante l'emissione di strumenti finanziari di debito riservati a cittadini italiani e garantiti dalle riserve auree depositate presso le sedi della Banca d'Italia ubicate in Regno Unito, Svizzera e Stati Uniti e preposto alla concessione di garanzie per le operazioni di credito poste in essere dalla Banca Pubblica.
9/4127-bis-A/50Villarosa, D'Uva.


   La Camera,
   premesso che:
    in relazione all'attuale situazione di grave crisi economica che investe il Paese ed alla evidente limitata disponibilità di risorse economiche un cambiamento nell'ordine di priorità dei programmi di investimento risulterebbe oltremodo necessario al fine di garantire il rilancio del benessere economico e sociale dei cittadini. Per tal motivo risulterebbe opportuno predisporre misure volte a rilanciare uno dei tradizionali volani della ripresa economica, ovverosia il settore immobiliare;
    l'articolo 2 del provvedimento in esame consolida e migliora il sistema di detrazioni per gli interventi di riqualificazione energetica, di ristrutturazione edilizia ed adeguamento sismico. Nonostante i buoni propositi delle disposizioni legislative uno dei principali ostacoli alla concreta realizzazione dei relativi effetti consiste nella difficoltà di accesso al credito dei potenziali fruitori delle detrazioni. Al fine di risolvere la problematica sarebbe opportuno rendere più efficiente la fruizione delle citate detrazioni predisponendo, in luogo della detrazione d'imposta, una modalità di compensazione della quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa, anche di carattere normativo, volta a consentire, in luogo della detrazione d'imposta, una modalità di compensazione della quota annuale del piano di ammortamento del mutuo con l'indicazione in dichiarazione dei redditi dell'istituto di credito o dell'intermediario finanziario destinatario del corrispondente importo.
9/4127-bis-A/51Pisano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 reca disposizioni sul Fondo per il pubblico impiego;
    in base all'Ordinanza Ministeriale n. 217 del 6 maggio 1998, sono 799 gli ex-docenti transitati in INPS che hanno aderito ad una mobilità che ha consentito alle Casse dello Stato un notevole risparmio in quanto ha ridotto il personale della Scuola di 799 docenti appartenenti a classi di concorso in esubero;
    l'Ordinanza Ministeriale all'articolo 6.2 ha stabilito che: «il docente è collocato nei ruoli dell'Inps alla VII qualifica funzionale, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, se più favorevole, oltre ai trattamenti accessori propri dello stesso Inps». Successivamente una tabella allegata all'Ordinanza ha fissato una retribuzione differenziata per fasce di anzianità;
    eppure per un difetto del testo normativo e della tabella allegata e per effetto di una interpretazione della suddetta normativa, è accaduto che non solo non è stato previsto, il riassorbimento delle differenze stipendiali tra i due comparti (Scuola - Inps), ma anche del valore economico dell'anzianità di servizio maturata nella Scuola al 31 agosto 1998;
    il risultato è stato l'azzeramento totale delle differenze individuali di anzianità e con esso, per i docenti più anziani, l'annullamento della progressione economica di carriera all'interno dell'INPS. È accaduto che i docenti con maggiore anzianità nella Scuola si sono ritrovati dopo 10 anni e oltre di servizio presso l'INPS, con lo stesso stipendio del 1998 e alla pari con ex docenti che avevano anche solo un anno di anzianità di servizio, con la differenza che i più giovani hanno avuto il tempo per recuperare mentre i più anziani, dopo aver subito un notevole danno economico a livello retributivo, si sono ritrovati alle soglie della pensione con lo stesso stipendio del 1998 perpetuando pertanto il danno anche a livello pensionistico;
    il tutto è avvenuto in quanto nella Scuola lo stipendio tabellare comprende in un'unica voce: 1) lo stipendio base, il cui importo è superiore rispetto allo stipendio base dei dipendenti Inps VII livello al 98, 2) l'indennità di funzione e 3) il valore economico dell'anzianità;
    i Provveditorati nella ricostruzione di carriera non hanno indicato la struttura dello Stipendio della Scuola per cui l'Inps ha calcolato un'assegno ad-personam riassorbibile di importo diverso per ciascun insegnante in quanto comprensivo del valore economico dell'anzianità maturata nella Scuola e il riassorbimento operato dall'Inps ha interessato anche questa parte dello stipendio, causando un danno economico tanto più alto quanto maggiore era l'anzianità di servizio;
    recentemente nella seduta della V Commissione Permanente del 14 dicembre 2015, il vice ministro Enrico Morando, preso atto di un emendamento tendente a sanare la suddetta ingiustizia, precisava: «con riferimento al contenuto dell'emendamento Incerti 16.56, che il Governo ha intenzione quanto prima di affrontare la questione individuando all'uopo un'idonea copertura, non rinvenibile in questa sede, al fine di sanare il grave danno che ha subito il personale docente, coinvolto nel processo di mobilità con l'Inps, la cui pensione, per ragioni di carattere tecnico, risulta fortemente decurtata»,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative – reperendo le necessarie risorse – finalizzate, anche attraverso una norma di interpretazione autentica, a stabilire che la disposizione di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, deve intendersi nel senso che la differenza tra lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto scuola, comprensivo sia dello stipendio base che dello stipendio classe, e lo stipendio tabellare attribuito dal contratto collettivo nazionale di lavoro 1994-1997 del comparto del personale degli enti pubblici non economici, proprio della corrispondente qualifica presso l'Inps, debba essere riconosciuta con decorrenza dal 1o settembre 1998, al personale in servizio o cessato dal servizio, a titolo di retribuzione individuale di anzianità e non è oggetto di riassorbimento.
9/4127-bis-A/52Ciprini, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 52 e 53 del disegno di legge in esame recano rispettivamente disposizioni relative allo stanziamento di risorse per il Fondo del pubblico impiego, e all'Organico di fatto;
    in particolare al comma 3 del suddetto articolo 52 si prevede l'istituzione di un Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'incremento dell'organico dell'autonomia, di cui alla legge n. 107 del 2015 (così detta Buona scuola). Secondo le disposizioni dell'articolo 53 l'incremento dell'organico dell'autonomia avviene in misura corrispondente ad una quota di posti derivanti dall'accorpamento degli spezzoni di orario aggregabili, fino a formare una cattedra o un posto interi, anche fra più scuole. Tale quota è sottratta in misura numericamente pari dall'ulteriore contingente di posti non facenti parte dell'organico dell'autonomia costituita annualmente per far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall'organico dell'autonomia, cioè al così detto organico di fatto di cui all'articolo 1 comma 69 della richiamata legge così detta «Buona scuola»;
    la costituzione delle graduatorie di merito (GM) al termine della procedura concorsuale è disciplinata dai decreti del direttore generale n. 105, n. 106 e n. 107 del 2016, relativi rispettivamente la scuola dell'infanzia e primaria; la scuola secondaria e il sostegno;
    la graduatoria è compilata sulla base dei punteggi riportati nelle prove e della valutazione dei titoli ai sensi dei decreti ministeriali n. 94 e n. 95 del 2016 per quanto concerne rispettivamente i titoli e le prove;
    i suddetti decreti del direttore generale dispongono che, ai sensi dell'articolo 400, comma 15, del decreto legislativo n. 297 del 1994, la graduatoria sia compilata inserendo i candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10 per cento;
    tale procedura e tale limite di maggiorazione hanno condotto, come da diversi mesi segnalato sulla base di elaborazioni dei dati forniti dagli uffici scolastici regionali, alla compilazione di graduatorie con numero di vincitori e idonei (compresi nel 10 per cento di maggiorazione) inferiore rispetto ai posti messi a disposizione nel bando, ovvero al numero di posti necessari per assicurare il regolare e adeguato funzionamento del sistema scolastico;
    i posti vacanti non potranno pertanto essere assegnati nonostante la presenza di candidati idonei (fuori dal 10 per cento di maggiorazione),

impegna il Governo

ad assumere, in ragione dell'incremento della dotazione del così detto organico di fatto di cui alle premesse, iniziative normative volte a superare la disposizione del limite di maggiorazione delle graduatorie in premessa, al fine di raggiungere l'assegnazione effettiva dei posti vacanti e in tal modo assicurare il regolare funzionamento del sistema scolastico del Paese.
9/4127-bis-A/53Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 3 dell'articolo 52 del disegno di legge all'esame stanzia 140 milioni per il 2017 e 400 milioni a decorrere dal 2018 per la trasformazione di parte dell'organico di fatto in organico di diritto dell'autonomia;
    ciò dimostra che il fallimentare piano assunzionale, realizzato dalla legge 107 del 2015, non ha dato risposte al fabbisogno reale delle istituzioni scolastiche né alle migliaia di insegnanti che a quel fabbisogno rispondono quotidianamente da anni;
    risulta ancora pendente la delega in materia, la legge n. 107 del 13 luglio 2015, al comma 181, lettera b), dell'articolo 1, delega, infatti, al Governo l'esercizio della funzione legislativa in materia di «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria»,

impegna il Governo

a disciplinare, nell'ambito dell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, la fase transitoria, garantendo procedure speciali per l'accesso ai ruoli agli abilitati tramite concorso anche per titoli e servizi, prima dell'avvio del nuovo sistema di formazione iniziale e di accesso ai ruoli di docente della scuola secondaria, di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
9/4127-bis-A/54Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma Delrio, nelle more della sua attuazione e della definizione e ripartizione di funzioni fra province e Regioni, ha generato una aspettativa di risparmio a carico delle risorse delle province, che si è aggiunta all'elevato contributo ai saldi di finanza pubblica, di cui alla legge di stabilità n. 190 del 2014, pari a 3 miliardi dal 2017;
    infatti, l'articolo 150-bis della legge citata prevede a carico delle province e città metropolitane un contributo di 69 milioni a decorrere dal 2016;
   considerato che:
    tali risorse per alcune province, al limite del dissesto finanziario, sarebbero di grande utilità, per conseguire il pareggio di bilancio e fronteggiare le spese per il personale,

impegna il Governo

compatibilmente con le risorse rese disponibili nell'ambito delle norme relative al settore finanza locale, a valutare la sospensione del suddetto contributo, pari a 69 milioni annui, al fine di consentire alle province e città metropolitane di ottemperare alle funzioni assegnate.
9/4127-bis-A/55Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    Disegno di legge: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" (Testo risultante dallo stralcio, disposto dalla Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 2 novembre 2016, degli articoli 20, 62, 64, comma 2, 74, commi 6 e da 11 a 35, e 76 del disegno di legge n. 4127) (4127-bis) all'articolo 54 prevede, in relazione all'operazione Strade sicure, che:
     «1. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice G7, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, l'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 123.000.000 per l'anno 2017, con specifica destinazione di euro 120.536.797 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.463.203 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.»;
    il dettato normativo così come formulato non sembra essere sufficientemente incisivo al fine di contrastare i roghi che quotidianamente affliggono il territorio campano tristemente conosciuto come Terra dei Fuochi,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti finalizzati ad incrementare il numero di militari all'interno del territorio della Terra dei Fuochi facendo inoltre in modo che tale personale delle Forze armate possa agire con funzioni di agente di pubblica sicurezza e possa procedere all'identificazione e all'immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di trasporto, anche al fine di prevenire o impedire comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati.
9/4127-bis-A/56Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    un recente rapporto dello IARC (International Agency for Research on Cancer) sull'amianto tra le varie prove ed esperimenti precisa: l'ingestione di amianto è considerata «esposizione primaria» al pari dell'inalazione. Il rapporto dello IARC conclude che «Esistono prove sufficienti per la cancerogenicità di tutte le forme di amianto per l'uomo. Provoca il mesotelioma, il cancro del polmone, della laringe, e dell'ovaio. Inoltre sono state osservate associazioni positive tra l'esposizione a tutte le forme di amianto e cancro della faringe, stomaco, colon-retto. Tutte le forme di amianto sono cancerogeni per l'uomo»;
    la Risoluzione del parlamento europeo del 30 gennaio 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le prospettive di eliminazione di tutto l'amianto esistente, sottolinea che diversi tipi di tumori causati non soltanto dall'inalazione di fibre trasportate nell'aria, ma anche dall'ingestione di acqua contenente tali fibre, proveniente da tubature in amianto, sono stati riconosciuti come un rischio per la salute e possono insorgere dopo decenni, e in alcuni casi addirittura dopo oltre quarant'anni;
    La situazione risulta pericolosa in varie Regioni ed è noto il mancato intervento da parte dei gestori, come nel caso della Toscana in cui «dei 500 milioni di euro che l'azienda incassa dalle nostre bollette per effettuare investimenti niente viene destinato ad un eventuale piano di sostituzione, mentre circa il 20 per cento del totale (quasi 100 milioni di euro) viene destinato alla macchina aziendale;
   considerato che:
    nessuna esigenza di natura economica è più importante della tutela della salute dei cittadini, fondamentale diritto dell'individuo e interasse della collettività, così come prescrive la Costituzione nell'articolo 32. Il principio della precauzione deve ritenersi sempre valido in quanto la presenza dell'amianto, che è riconosciuto internazionalmente cancerogeno, come materiale componente delle condotte dell'acqua potabile ha o può avere effetti potenzialmente pericolosi sulla salute umana,

impegna il Governo

a sollecitare, nell'ambito delle proprie competenze i gestori del servizio idrico integrato e le istituzioni competenti (Enti d'Ambito e Regioni) affinché venga avviato un programma di bonifica concordato con il Governo, che preveda investimenti finalizzati alla rimozione e sostituzione parziale o completa di infrastrutture idriche contenenti amianto, anche al fine di ottemperare a quanto previsto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo e ad istituire controlli su campioni d'acqua per verificare se e in che misura vi siano fibre in amianto.
9/4127-bis-A/57Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 del Disegno di legge sul bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 prevede – al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale – l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un apposito fondo da ripartire, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, di 3.150 milioni di euro per l'anno 2018, di 3.500 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;
    il citato fondo sarà utilizzato per il finanziamento degli investimenti nei seguenti settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) infrastrutture; c) ricerca; d) difesa del suolo e dissesto idrogeologico; e) edilizia pubblica, compresa quella scolastica; f) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; g) informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria; h) prevenzione del rischio sismico;
    l'utilizzo del fondo in questione è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato; attraverso tali decreti saranno poi individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando, ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi, sulla base di criteri di economicità e di contenimento della spesa;
   premesso, inoltre, che:
    nell'ambito dei lavori preparatori relativi al progetto di legge AC 1994 recante «Disposizioni in materia di criteri di priorità per l'esecuzione di procedure di demolizione di manufatti abusivi», la II Commissione in sede referente ha approvato una proposta emendativa (1.04, pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 04 maggio 2016) che introduce una Banca dati nazionale sull'abusivismo edilizio;
    nell'ottica di assicurare una effettiva tutela e protezione del suolo nonché una concreta azione di contrasto al dissesto idrogeologico ed al fenomeno dell'abusivismo edilizio nel nostro Paese,

impegna il Governo:

   a prevedere l'istituzione di una banca di dati nazionali sull'abusivismo edilizio costituita presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di garantire la trasparenza, l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa di repressione dell'abusivismo edilizio da parte degli enti competenti nonché dell'azione giudiziaria di determinazione dei criteri nell'esecuzione delle demolizioni, le amministrazioni statali, regionali e comunali nonché gli uffici giudiziari competenti;
   ad avvalersi dell'Agenzia per l'Italia digitale per la definizione delle modalità di accesso alla banca di dati da parte delle amministrazioni e degli uffici giudiziari competenti e delle modalità di gestione della medesima e dei rilievi satellitari effettuati per monitorare il territorio a fini di contrasto dell'abusivismo edilizio;
   a prevedere la condivisione e la trasmissione – da parte degli enti, delle amministrazioni e degli organi a qualunque titolo competenti in materia di abusivismo edilizio – delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi e l'irrogazione, in caso di tardivo inserimento dei dati all'interno della banca di dati nazionale, di una sanzione pecuniaria pari ad euro 1.000 a carico del dirigente o funzionano inadempiente;
   a prevedere che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle informazioni relative agli illeciti e ai provvedimenti emessi dalle autorità competenti nonché delle informazioni contenute nella banca di dati nazionale sull'abusivismo edilizio, presenti alle competenti Commissioni parlamentari, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'andamento dell'abusivismo edilizio, sulle demolizioni effettuate, sull'attuazione e l'efficacia delle norme di prevenzione e repressione come previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
   a prevedere che agli oneri derivanti dalla costituzione della suddetta banca di dati nazionale, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provveda mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   a prevedere la costituzione della citata banca di dati entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9/4127-bis-A/58Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contempla all'articolo 79 l'istituzione di un fondo allocato sul bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per interventi straordinari di dialogo con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;
    la dotazione di 200 milioni di euro per il 2017 ha come scopo quello di sostenere l'impegno dell'Italia sulle questioni africane attraverso l'adozione di strumenti immediati per contenere i flussi, per lo sviluppo e gli investimenti nei paesi africani e allo scopo di affrontare in un quadro di partnership il fenomeno delle rotte migratorie,

impegna il Governo

a provvedere, attraverso ulteriori iniziative normative, alla ripartizione del citato fondo tra i programmi di spesa interessati del medesimo stato di previsione attraverso l'emanazione di uno o più decreti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

9/4127-bis-A/59Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Di Battista, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 istituisce un Fondo per il finanziamento di investimenti in materia di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni, nonché edilizia pubblica con la seguente dotazione 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032;
    l'articolo 77 istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendo le finalità del Fondo stesso;
    nel provvedimento in esame le risorse stanziate in favore del trasporto pubblico locale sono destinate esclusivamente al rinnovo del parco mezzi e non al miglioramento e al potenziamento dell'offerta, della qualità e della puntualità del servizio di trasporto pubblico;
    ritenuto che le risorse destinate al trasporto pubblico locale sono del tutto insufficienti rispetto alla reale domanda;
    l'assenza di adeguate risorse, oltre che di una capacità gestionale ed organizzativa, ha prodotto nelle più grandi città italiane rilevanti fenomeni di congestione i quali, a loro volta, sono stati causa di elevati costi per la collettività in termini di inquinamento acustico, dell'aria, con evidenti danni riflessi in primis sulla salute. Molte città italiane, infatti, superano i livelli di emissione consentiti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative al fine di incrementare la dotazione del Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri dei trasporto Pubblico Locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n.95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 anche stornando risorse destinate alla realizzazione delle seguenti opere: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, AV/AC Treviglio-Brescia e Terzo Valico di Giovi.
9/4127-bis-A/60Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 77 istituisce un piano strategico della mobilità sostenibile, incrementando le risorse attribuite al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale ed estendendo le finalità del Fondo stesso;
    nel provvedimento in esame le risorse stanziate in favore del trasporto pubblico locale sono destinate esclusivamente al rinnovo del parco mezzi e non al miglioramento e al potenziamento dell'offerta, della qualità e della puntualità del servizio di trasporto pubblico né all'incentivazione dell'utilizzo delle forme di trasporto pubblico da parte dei cittadini;
    l'assenza di adeguate risorse, oltre che di una capacità gestionale ed organizzativa, ha prodotto nelle più grandi città italiane rilevanti fenomeni di congestione i quali, a loro volta, sono stati causa di elevati costi per la collettività in termini di inquinamento acustico, dell'aria, con evidenti danni riflessi in primis sulla salute. Molte città italiane, infatti, superano i livelli di emissione consentiti,

impegna il Governo

allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico in sostituzione del trasporto privato, a riconoscere ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento per un importo delle spese stesse non superiore, in ciascun periodo di imposta, a 350 euro annui per ciascun componente familiare, per le spese sostenute per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
9/4127-bis-A/61De Lorenzis.


   La Camera,
   ritenute importanti ma non sufficienti le misure introdotte a sostegno del settore primario che, nonostante la crisi economica, continua a registrare buoni segnali di ripresa, garantisce occupazione e offre nuovi spazi ai giovani;
   preso atto che lo squilibrio esistente tra gli operatori a valle e quelli a monte della filiera costituisce una delle criticità più rilevanti del comparto, posto che l'incremento dei prezzi di vendita dei prodotti agroalimentari crea una ricchezza che si dissipa nei vari passaggi senza mai arrivare al primo anello della catena, ovvero al produttore;
   visto che il legislatore è già intervenuto al riguardo prevedendo, per le filiere maggiormente rappresentative del comparto agroalimentare, la possibilità di istituire le commissioni uniche nazionali di filiera, al fine di garantire la trasparenza nelle relazioni contrattuali tra gli operatori di mercato e di consentire che esse si svolgano sulla base di quotazioni di riferimento univoche, trasparenti e rappresentative;
   premesso che il settore cerealicolo versa in una grave crisi e che tra gli interventi predisposti dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali figura l'istituzione di una commissione unica nazionale per il grano duro con l'obiettivo di favorire il dialogo interprofessionale e rendere più trasparente la formazione del prezzo,

impegna il Governo

a disporre che la commissione unica nazionale per il grano duro abbia la propria sede operativa nella città di Foggia anche in considerazione della notevole quantità di prodotto che proviene dal centro sud.
9/4127-bis-A/62L'Abbate.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che lo stesso non dispone interventi né reca norme in materia di recupero della fauna selvatica;
    considerato che la fauna selvatica costituisce un patrimonio prezioso sia per la conservazione della biodiversità che per il mantenimento dell'ecosistema e che pertanto necessita di adeguati interventi volti ad impedirne gli squilibri demografici, spesso causati dall'attività umana;
    i Centri di recupero della fauna selvatica presenti nel territorio nazionale svolgono un ruolo fondamentale per la conservazione delle varie specie e si avvalgono di professionalità specifiche impegnate nella cura e riabilitazione dei soggetti trovati feriti o in difficoltà assicurando un'assistenza sanitaria costante e una specifica cura nel seguire i processi di riabilitazione;
    al fine di scongiurare ogni pericolo circa la possibilità che tali Centri, spesso gestiti da associazioni senza scopo di lucro e da volontari, possano cessare la loro preziosa attività, è indispensabile prevedere un contributo statale che assicuri non solo il loro funzionamento ma che preveda anche sovvenzioni finalizzate alla realizzazione di specifici progetti di recupero e reinserimento,

impegna il Governo

ad istituire, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo nazionale per i Centri di recupero della fauna selvatica di cui agli articoli 1 e 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 e all'articolo 31 della legge del 29 luglio 2010, n. 120, per l'assegnazione di contributi finalizzati al funzionamento e alla conduzione dei Centri regolarmente autorizzati, gestiti dalle associazioni ambientaliste riconosciute e dalle associazioni di volontariato.
9/4127-bis-A/63Gallinella.


   La Camera,
   valutato il provvedimento in titolo, preso atto che lo stesso non dispone interventi né reca norme riguardanti il settore apistico che, come noto, registra molte criticità;
   premesso che la legge 24 dicembre 2004, n. 313, riconosce l'apicoltura come attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell'ambiente naturale, dell'ecosistema e dell'agricoltura in generale e finalizzata a garantire l'impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche, con particolare riferimento alla salvaguardia della razza di ape italiana (Apis mellifera ligustica Spinola) e delle popolazioni di api autoctone tipiche o delle zone di confine;
   visto che ad oggi, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, non ha adottato un solo documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico (DPA), di cui al decreto ministeriale n. 20026 del 10 gennaio 2007; considerato che sulla base dell'unico e oramai datato DPA, emerge un quadro comunitario caratterizzato da una produzione di miele nettamente insufficiente rispetto al fabbisogno interno, con un grado di autoapprovvigionamento inferiore al 50 per cento, con conseguente costante ed elevato ricorso ad importazioni di miele dai Paesi terzi, in prevalenza dal Centro e Sud America, seguite da Est-Europa, Asia, Nord e Sud Africa;
   preso atto che l'apicoltura presenta numerose difficoltà d'ordine sanitario, tra le quali, secondo il decreto del 2007, la varroasi e la peste americana, e da altre patologie di minor diffusione e gravità quali la nosemiasi, micosi, virosi e la peste europea, mentre per quanto concerne l'Aethina tumida (piccolo coleottero dell'alveare), veniva considerata come una nuova parassitosi non ancora segnalato sul territorio nazionale;
    posto che si assiste ormai da decenni ad una «crisi mondiale dell'apicoltura» caratterizzata da una considerevole riduzione delle capacità produttive degli allevamenti apistici, conseguenza delle attività umane ambientalmente non sostenibili, tra queste l'agricoltura tradizionale che fa largo uso di prodotti chimici, che degradano gli ecosistemi in cui le api insistono, provocando estesi fenomeni di apicidio;
    visto che il 2016 si conferma come la peggiore annata degli ultimi 35 anni, con un calo di produzione del miele nazionale mediamente del 50/60 per cento, con punte anche dell'80 per cento, che a detta di numerosi esperti è conseguenza diretta dei cambiamenti climatici e dell'uso massiccio e irrazionale dei prodotti chimici in agricoltura,

impegna il Governo

in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 2004, n. 313, ad adottare un nuovo documento programmatico contenente gli indirizzi e il coordinamento delle attività per il settore apistico (DPA), che tenga conto dell'evoluzione del settore nel nostro Paese e che preveda lo stanziamento di risorse a favore degli enti di ricerca pubblici finalizzate a sostenere progetti volti a determinare le cause della moria delle api e degli altri impollinatori.
9/4127-bis-A/64Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne e che le cause della crisi che investe il settore sono da ricercare nella massiccia infestazione delle superfici investite da parte del Cinipide Yatsumatsu, un insetto particolarmente dannoso introdotto a seguito dell'importazione di materiale vegetativo non adeguatamente certificato dal punto di vista fitosanitario;
    gli attacchi di questo temibile litofago determinano danni irreversibili, con perdite rilevanti non solo per quanto riguarda la produzione dei frutti, ma anche con riferimento agli accrescimenti legnosi, a seguito del forte depauperamento delle strutture vegetative della pianta, provocando alla pianta uno stato di stress che la rende particolarmente vulnerabile ad altre malattie endemiche e non, in modo particolare il Cancro corticale, Mal dell'inchiostro, Cinipide galligeno, Marciume delle castagne, Cidie ed altre;
    in molte aree del nostro Paese, benché l'infestazione del cinipide sia rientrata a seguito della corretta applicazione dei metodi di lotta biologica attraverso l'introduzione dell'antagonista specie-specifico, a seguito della recrudescenza delle patologie di cui al punto precedente, si registrano anche in questa annata gravissime perdite di produzione dei frutti eduli soprattutto nel meridione;
    per il recupero vegetativo-produttivo delle superfici castanicole da frutto italiane è necessario provvedere al ringiovanimento e alla rinaturalizzazione delle stesse, attraverso corrette metodologie formulate dagli enti di ricerca pubblici e dal Ministero competente,

impegna il Governo

ad istituire, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, un fondo con una adeguata dotazione finanziaria per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la promozione e la ricerca nel settore castanicolo.
9/4127-bis-A/65Parentela.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato il provvedimento in titolo, ritenute importanti ma non sufficienti le misure introdotte a sostegno del settore primario che, nonostante la crisi economica, continua a registrare buoni segnali di ripresa, garantisce occupazione e offre nuovi spazi ai giovani;
    accolte con favore le agevolazioni introdotte a sostegno del settore brassicolo e in particolare la riduzione dell'aliquota di accisa;
    visto tuttavia che, anche al fine di promuovere nuovi spazi per l'imprenditoria giovanile, è indispensabile sostenere maggiormente i piccoli birrifici indipendenti, come definiti dall'articolo 35 della legge 28 luglio 2016, n. 154, attraverso la previsione di ulteriori agevolazioni in base ai quantitativi di birra prodotti annualmente,

impegna il Governo

a rivedere ulteriormente la normativa fiscale applicabile alla birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti di cui alla legge 28 luglio 2016, n. 154, e disporre che le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504 e successive modificazioni, siano rideterminate attraverso la predisposizione di scaglioni crescenti col decrescere della capacità produttiva annuale e che l'accertamento dell'accisa venga effettuato a seguito della fase di condizionamento sulla base delle risultanze dei registri di carico e scarico di prodotto finito.
9/4127-bis-A/66Gagnarli.


   La Camera,
   premesso che:
    valutato il provvedimento in titolo, preso atto che lo stesso non dispone sufficienti interventi a sostegno del settore della pesca marittima;
    considerato che tale comparto mostra tutti i segni di una difficoltà che assume carattere strutturale dovuta non solo alla crisi economica ma anche e soprattutto al depauperamento degli stock ittici;
    visto che appare quindi indispensabile una strategia mirata ad una migliore gestione degli ambienti marini e delle risorse ittiche in essi presenti, necessaria non solo a garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca ma anche e soprattutto ad assicurare agli operatori del settore la disponibilità continua e crescente di prodotto,

impegna il Governo

a prevedere adeguate risorse per la realizzazione di attività di ricerca che consentano di praticare una pesca sostenibile ed in particolare finalizzate alla sperimentazione di strumenti in grado di diminuire le catture accessorie.
9/4127-bis-A/67Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede l'attribuzione alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di un contributo per il rimborso degli oneri finanziari derivati dalla corresponsione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n.210, e degli oneri derivanti dal pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale di cui al citato indennizzo;
    il contributo pari a 289 milioni di euro per il 2017 e a 146 milioni di euro per il 2018, da destinare al finanziamento delle somme anticipate dalle Regioni e agli arretrati della rivalutazione, non appaiono sufficienti al pagamento degli indennizzi, degli arretrati e della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale;
    dal 2012 infatti, Regioni e Province Autonome hanno anticipato, per conto dello Stato, gli indennizzi, pur senza ricevere, in molti casi, i dovuti trasferimenti dal Ministero della Salute. Molte Regioni si sono dunque trovate in serie difficoltà economiche, e non sono più state in grado di anticipare ulteriori somme, con la conseguenza grave che alcune persone non hanno potuto percepire l'indennizzo;
    sarebbe inoltre auspicabile estendere l'indennizzo anche ai familiari degli emodanneggiati, che hanno subito il danno iure proprio per la morte del congiunto a titolo di equa riparazione, nel caso in cui abbiano fatto domanda di accesso all'iter transattivo,

impegna il Governo

a reperire con estrema urgenza risorse sufficienti da destinare al pagamento degli indennizzi per consentire alle Regioni di ottenere il saldo di tutti i finanziamenti già anticipati e permettere l'erogazione ai danneggiati del pagamento degli arretrati della rivalutazione dell'indennità integrativa speciale e così porre fine alla incresciosa vicenda che si protrae ormai da troppi anni.

9/4127-bis-A/68Lorefice, Di Vita, Mantero, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 73 del provvedimento all'esame reca disposizioni per la procedura a evidenza pubblica per concedere la gestione dei giochi numerici a totalizzatore (SuperEnalotto e Superstar, SiVinceTutto SuperEnalotto, Vinci per la Vita – Win for Life e Eurojackpot);
    nel mese di giugno 2018 verrà a scadenza la concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale, e giochi complementari e opzionali, attribuita a decorrere dal 29 giugno 2009 alla Società Sisal Spa, sulla base di quanto previsto dall'articolo 1, commi 90 e 91, della legge n. 296/2006. Considerata la scadenza della concessione, le relative procedure di gara dovranno essere espletate nel corso dell'anno 2017;
    dati inquietanti, confermati da autorevoli studi, rivelano che i circa 17 milioni di giocatori d'azzardo che giocano almeno una volta in un anno sono persone con una forte propensione alla spesa e ai consumi e oltre un milione di italiani sono affetti dalla dipendenza da gioco, con inevitabili ripercussioni negative per oltre 6 milioni di persone;
    i dati confermano il ritorno ai livelli record di tre anni fa, dopo una leggera flessione nel 2013 e 2014. Nel 2015 gli italiani hanno speso 25 miliardi e 963 milioni in Newslot e 22 miliardi e 198 milioni in Vlt, gli apparecchi dove è possibile giocare cifre più elevate e dove, teoricamente, anche le vincite sono più alte (fino a 500 mila euro);
    infatti in Italia le Newslot sono 340 mila mentre le Vlt superano di poco le 50 mila. Dopo le macchinette troviamo i giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo e giochi di sorte a quota fissa con 12 miliardi e 502 milioni. Vi sono poi le lotterie con 9 miliardi e 63 milioni, il lotto con 7 miliardi e 77 milioni, il gioco a base sportiva con 5 miliardi e 592 milioni, il bingo con 1 miliardo e 598 milioni, le scommesse virtuali con 1 miliardo e 67 milioni, i giochi numerici a totalizzatore con i miliardo e 55 milioni, i giochi di abilità a distanza a torneo con 727 milioni, il gioco a base ippica con 636 milioni, il betting exchange con 541 milioni;
    tra le regioni la Lombardia è in testa alla classifica per la raccolta complessiva del gioco d'azzardo: 14 miliardi e 65 milioni sono stati "bruciati" nelle macchinette dai cittadini lombardi. Segue il Lazio con 7 miliardi e 611 milioni. E poi la Campania con 6 miliardi e 821 milioni;
    ha destato sconcerto l'accordo siglato dalla Federazione italiana gioco calcio e Intralot, nonché gli accordi tra Coni e Lottomatica, in base a improbabili valori condivisi, in quanto appare oltremodo inopportuno collegare un simbolo dello sport per tutti gli italiani, quale è la squadra, di calcio nazionale, al mondo delle scommesse e dell'azzardo;
    la pubblicità del gioco d'azzardo ha un ruolo fondamentale nell'espansione indiscriminata del fenomeno e imporne il divieto rientra a pieno titolo nell'ambito della difesa dei diritti inviolabili della persona;
    sarebbe auspicabile ed eticamente corretto che fosse vietata la pubblicità su qualsiasi modalità di gioco d'azzardo al fine di scongiurarne i rischi:

impegna il Governo:

   ad adottare le opportune iniziative normative al fine di vietare qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line;

   ad attivarsi nelle sedi opportune affinché siano fissate, in caso di violazione del divieto, adeguate sanzioni amministrative pecuniarie, i cui proventi siano destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9/4127-bis-A/69Baroni, Mantero, Lorefice, Di Vita, Grillo, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di II Programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, firmata a Luglio 2016 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 3 marzo 2009, n. 18, ribadisce la necessità emersa da tempo di revisione strutturale dell'attuale sistema di certificazione della condizione di disabilità, descritto come «obsoleto, complesso, generatore di possibili diseguaglianze, in ogni caso lontano dallo spirito e dalla lettera della Convenzione ONU del 2007»;
    il Programma d'Azione (linea d'azione 1) chiede una legge delega che affronti la tematica in modo globale, superi le norme sull'invalidità civile e la condizione di handicap e ponga le basi per una sinergia tra le responsabilità di riconoscimento della disabilità (che resterebbero a livello nazionale) e l'azione valutativa specifica delle Regioni; a queste ultime e alle loro articolazioni operative sarebbe con maggior chiarezza affidato il ruolo di accompagnare le Persone con Disabilità nello sviluppo e articolazione di un «progetto personalizzato» di intervento, con la ricomposizione di tutti i sostegni necessari all'inclusione sociale e all'esercizio dei diritti;
    il sistema italiano di welfare non adotta strumenti per valutare la disabilità coerenti con la logica della Convenzione ONU, è di fatto «ancorato» ad una visione medica e medico-legale (invalidità civile) o manca ancora di indicazioni metodologiche (riconoscimento di handicap e handicap grave) o è fortemente differenziata e frammentata (sistemi regionali di valutazione della non autosufficienza) con la conseguenza che i criteri di accesso ai servizi e il riconoscimento di benefici economici tendono a non considerare in modo adeguato i livelli di attività e partecipazione della persona con disabilità, tendendo così ad escludere la considerazione di condizionamenti e influenze dei fattori ambientali sulla condizione della persona, pongono seri problemi di equità e diseguaglianze su base territoriale e/o della tipologia di problema di salute della persona;
    già con il decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, istitutivo del Primo programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità (2013-2015), si auspicava la prosecuzione dell'esperienza positiva avviata con l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo nazionale per le non autosufficienze (legge finanziaria 2007);
    le formule allocative devono prevedere un aumento percentuale delle risorse destinate ai processi di inclusione sociale che costituiscono lo strumento principale per assicurare dignità alla persona e rendere maggiormente efficace ed efficiente la spesa,

impegna il Governo

a riformare il sistema di valutazione/accertamento della condizione di disabilità e il sistema dell'accesso alle politiche, interventi, servizi e prestazioni al fine di creare reali condizioni di contrasto delle discriminazioni, promozione delle pari opportunità dell'inclusione sociale e dell'incremento della qualità di vita delle persone con disabilità e, a tal fine, stanziare i fondi necessari.
9/4127-bis-A/70Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    nella tabella n. 11 della legge di bilancio 2017 (Ministero della difesa) sono anche quest'anno presenti le relazioni previste dall'articolo 548 del codice dell'ordinamento militare che riguardano le attività di manutenzione e costruzioni di caserme e l'acquisto di mezzi e materiali per le forze armate. Rispetto alle relazioni degli scorsi anni sono state drasticamente ridimensionate o sono scomparse gran parte delle informazioni che pure sono previste dalla legge;
    gli allegati al bilancio 2016 occupavano le pagine dalla 315 alla 704 (389 pagine). Quest'anno si sono ristretti a 26 pagine in tutto, da 693 a 719;
    questa drastica riduzione delle informazioni è particolarmente grave per i sistemi d'arma lasciando il Parlamento senza fondamentali informazioni sui programmi di ricerca e di acquisto;
    l'articolo 548 del Codice dell'ordinamento militare prevede che «per ciascun programma sono indicati l'esigenza operativa, l'oggetto, la quantità, l'onere globale, lo sviluppo pluriennale e la percentuale di realizzazione; sono, altresì, fornite le indicazioni sui rapporti tra acquisti compiuti all'estero e in Italia e sulla quota di questi effettuata nel Mezzogiorno». Quasi nessuna di queste informazioni viene più riportata, oppure fornita solo in forma aggregata;
    viene così a mancare un essenziale strumento di controllo non solo sulla qualità della spesa ma anche sul rispetto delle procedure di affidamento delle commesse e dei lavori. Per esempio adesso non è più tracciabile la spesa per gli F-35 che prima era possibile, sia pure con un ritardo di un paio d'anni, rispetto al momento effettivo della spesa stessa,

impegna il Governo

a reintegrare in occasione della prossima manovra di bilancio la Tabella 11 delle informazioni omesse consentendo al Parlamento di conoscere in dettaglio le spese di cui all'articolo 548 del Codice dell'ordinamento militare.
9/4127-bis-A/71Rizzo, Frusone, Basilio, Corda, Tofalo, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 54 del presente disegno di legge prevede l'estensione dell'Operazione «Strade Sicure» anche per le «ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice del G7»;
    le Forze Armate proprio per la propria missione istituzionale garantiscono già l'incolumità dei Capi di Stato che partecipano al G7 sia con la Marina Militare che interdice il tratto di mare davanti al luogo del summit, sia con l'Aeronautica che interdice lo spazio aereo ai voli civili durante lo svolgimento del vertice. Sono tutte cose che le Forze Armate, facendo parte del dispositivo di sicurezza, assicurano già;
    l'Operazione Strade sicure è nata per stare tra i cittadini e affiancare le forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità e in funzione di prevenzione del terrorismo e non si comprende come questa specifica missione possa essere portata a termine in merito alla sicurezza del G7;
    il G7, come già avvenne a Genova nel 2001, avverrà in una città (Taormina) blindata in una zona rossa. Il summit sarà oggetto di probabili manifestazioni popolari che hanno tutto il diritto costituzionale di potersi svolgere all'interno della legge. Sarebbe inopportuno schierare reparti delle Forze Armate nella gestione dell'ordine pubblico in piazza. Questo, sia perché non sono equipaggiati e addestrati per fronteggiare manifestazioni di civili sia perché è dagli anni venti del secolo scorso che l'esercito non è più impiegato in operazioni di contenimento della piazza. Sarebbe poi un pessimo segnale di immagine che – dopo le tragiche vicende del G8 di Genova – si desse anche solo l'impressione di voler impiegare le forze armate per contenere manifestazioni di contestazione. Meglio utilizzare quei soldi e quei militari a presidio delle città e nel contrasto della criminalità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere l'impiego dei militari di «Strade Sicure» nella gestione dell'ordine pubblico durante eventuali manifestazioni di critica o di contestazione del G7.
9/4127-bis-A/72Frusone, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 52 e 53 del presente disegno di legge riguardano rispettivamente il Fondo per il pubblico impiego e gli organici di fatto;
    il fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, è stato istituito con il fine di stabilizzare quei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo alle dipendenze di organismi militari della Comunità atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi;
    recentemente in Sardegna e in Puglia, regioni entrambe a forte incidenza di servitù militari, si sono registrati diversi licenziamenti di lavoratori civili rientranti nella fattispecie di cui al fondo prima citato;
    appare necessario intervenire per sostenere questi lavoratori che vedono, in diversi casi, privata dell'unico reddito, la propria famiglia,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di reperire, anche attraverso economie e tagli di sprechi o spese non prioritarie, risorse adeguate per consentire ai lavoratori civili che hanno perso nel 2016 il proprio posto di lavoro nelle basi militari straniere e/o alleate, la possibilità di stabilizzarsi tramite il transito in una pubblica amministrazione attingendo al fondo di cui all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007.
9/4127-bis-A/73Corda, Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    nella legge di stabilità 2016 il Governo confermava ufficialmente lo stanziamento di 13 miliardi di euro per l'acquisto dei 90 cacciabombardieri F35, ignorando la richiesta formale del Parlamento di dimezzare questo discusso programma;
    in particolare alle pagine 618 e 619 dello «Stato di previsione del Ministero della difesa per I'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018» (la Tabella 11 lo scorso anno allegata alla legge di stabilità) viene fornito il budget aggiornato al luglio 2015 per il programma F35: 12 miliardi e 356 milioni di euro, che sommati al mezzo miliardo per i lavori di predisposizione di basi dell'Aeronautica Militare e altre infrastrutture (dichiarati Documento programmatico pluriennale della Difesa per il 2016) danno un totale di quasi 13 miliardi di euro;
    tutta la parte riguardante il programma di acquisizione degli F-35 è stato omesso dalla Tabella 11 allegata alla nuova legge di bilancio 2017, cosa che impedisce al Parlamento di monitorarne gli sviluppi e i reali costi;
    il programma è infatti in grave ritardo di quasi dieci anni rispetto alle previsioni iniziali e informazioni recenti da parte dell'ufficio di programma statunitense fanno ritenere che altri ritardi siano altamente probabili prima che i velivoli possano avere anche la sola capacità operativa iniziale che tuttavia permetterà ai velivoli assegnati ai reparti di svolgere solo una minima parte delle missioni previste;
    lo stesso ufficio di programma del Dipartimento di Stato della difesa statunitense ritiene che saranno necessari ulteriori fondi per lo sviluppo e la messa a punto della versione finale del software di missione, fondi che si possono stimare in alcuni miliardi di dollari che dovranno essere pagati anche dall'Italia probabilmente in aggiunta ai fondi di ricerca e sviluppo già pagati;
    non si sa se corrisponda al vero quanto affermano i vertici della difesa secondo cui le linee di volo dell'Aeronautica e della Marina sono vicine all'obsolescenza tecnica e operativa, sottolineando il rischio che questi ulteriori ritardi possano ridurre fortemente le capacità delle stesse nel breve e medio termine;
    si impone un ripensamento strategico globale della politica di approvvigionamento della difesa riallocando risorse in modo più razionale ed economico. Il Documento programmatico preliminare indicava infatti in 630 milioni di euro lo stanziamento per questo programma F35 e cifre simili sono previste per il 2017 e 2018,

impegna il Governo:

   a reintegrare, in occasione della prossima manovra di bilancio, le informazioni alla Tabella 11 della Legge di Bilancio sul programma F-35 come avveniva negli anni passati, in modo da consentire al Parlamento di esercitare la propria funzione di controllo e verificarne la congruità con quanto deliberato nelle mozioni parlamentari (il dimezzamento dei costi);
   ad avanzare al Parlamento un programma alternativo a quello dell'acquisizione degli F-35 che contempli anche una forte riduzione dei costi, che escluda la possibilità di essere armato con bombe nucleari e che abbia, in ossequio agli articoli 11 e 52 Cost., un'attitudine esclusivamente difensiva, ciò anche in considerazione del fatto che i gravi ritardi nello sviluppo del velivolo F-35 stanno mettendo a rischio la stessa operatività delle nostre forze aeree.
9/4127-bis-A/74Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 52 introduce risorse, a nostro avviso non sufficienti ed in alcuni casi non ancora determinate, da destinare al pubblico impiego;
    parte di esse sono destinate alle assunzioni di personale per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
    permane irrisolta, all'interno del Corpo, la condizione del personale discontinuo;
    in particolare, preme al firmatario del presente atto, provvedere alla condizione degli agenti discontinui delle Unità cinofile del Corpo medesimo, personale in numero ormai assai esiguo,

impegna il Governo

nell'ambito del piano di assunzioni che interesserà il Corpo nazionale dei vigili del fuoco a considerare l'assunzione in forma permanente degli agenti indicati in premessa.
9/4127-bis-A/75D'Ambrosio, Spadoni, Dieni, Cecconi, Toninelli, Castelli, Sorial, Caso, Sibilia, Brugnerotto, Cariello.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 319 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ha introdotto, all'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con il decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, la lettera i-quinquies;
    tale norma ha disposto che dall'imposta lorda sia possibile detrarre un importo pari al 19 per cento «delle spese, per un importo non superiore a 210 euro, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive, palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica» rispondenti a determinate caratteristiche;
    a differenze delle attività sportive, le spese sostenute dalle famiglie per l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni culturali riconosciute, musicali, teatrali, o che comunque contribuiscano alla crescita culturale sociale e civile dei minori, non sono soggette a sgravi fiscali;
    come non sono detraibili le spese per i corsi su singole materie scolastiche (es: lingue straniere, anche se sostenuti presso un istituto abilitato) o i costi sostenuti per i viaggi di istruzione organizzati dagli istituti;
    il sistema scolastico nazionale prevede, per gli studenti frequentanti il triennio della scuola secondaria di secondo grado, che le attività extra-scolastiche quali corsi di musica, di informatica, di lingue, sport, volontariato lavoro svolte all'interno, o all'esterno, dell'istituzione scolastica costituiscano il credito formativo, come previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale n. 49 del 2000: questo, insieme al credito scolastico concorre a determinare il punteggio finale agli esami di Stato;
    anche per tali attività non è prevista alcuna forma di detrazione delle spese sostenute,

impegna il Governo:

   a promuovere iniziative per introdurre una specifica detrazione fiscale che consideri le attività extrascolastiche dei minori, analogamente a quanto previsto per le attività sportive;
   ad introdurre provvedimenti che dispongano degli sgravi fiscali per le spese sostenute per i corsi di lingue tenuti dai minori in Italia o all'estero, nonché le spese relative ai viaggi di istruzione organizzati dagli istituti scolastici.
9/4127-bis-A/76Prodani, Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Istituto Superiore di Sanità (ISS) è organo tecnico-scientifico del Servizio sanitario nazionale e persegue la tutela della salute pubblica, in particolare attraverso lo svolgimento delle funzioni di ricerca, controllo, consulenza, regolazione e formazione. Di esso si avvalgono il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
    il blocco delle assunzioni protratto nel tempo ha portato ad una diminuzione del personale dell'Istituto Superiore di Sanità, a fronte di compiti rimasti inalterati. L'ente ha sopperito in maniera stabile ricorrendo a personale assunto con contratti temporanei (co.co.co. e ricercatori/tecnici a tempo determinato) che ha mantenuto continuativamente al lavoro per diversi anni. Spesso il personale precario assunto su fondi inerenti specifici progetti di ricerca ha dovuto svolgere attività propriamente istituzionale (consulenza e servizio per il Sistema sanitario nazionale) a causa della cronica carenza di personale ISS a tempo indeterminato;
    oggi tale personale (circa 530 unità) ha maturato il diritto all'assunzione (vantando un'anzianità media da 5 a 10 anni e oltre) risultando altresì essenziale per il prosieguo delle attività dell'Istituto, pur non potendo essere assunto a causa del blocco parziale del turn-over ancora esistente, dei limiti imposti dalla pianta organica, della carenza di fondi stabili (le entrate da progetti di ricerca, o convenzioni, o conto terzi non sono utilizzabili per le assunzioni in quanto sono finanziamenti temporanei);
    il de-finanziamento progressivo dell'ente nell'ultimo quinquennio ha ridotto significativamente le risorse effettivamente disponibili per il funzionamento dell'ISS. In queste condizioni di finanziamento ridotto l'ente si trova in una situazione di reale difficoltà nell'espletare importanti funzioni istituzionali, funzioni per le quali non può avvalersi di finanziamenti esterni (come invece può fare per le attività di ricerca);
    il personale in questione, occorre ribadire, è costituito per la maggior parte da ricercatori e tecnici di laboratorio, e in parte da personale di supporto, altamente specializzato per le funzioni dell'Istituto la cui stabilizzazione sarebbe non solo una misura giusta ma anche un investimento fondamentale sul futuro del principale ente di ricerca sanitaria del Paese, un concetto più volte pubblicamente ribadito dal Presidente dell'Istituto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre e finanziare un piano di assunzioni straordinario rivolto al personale precario citato in premessa al fine di garantire l'espletamento delle funzioni del Servizio Sanitario Nazionale assegnate all'Istituto Superiore di Sanità.
9/4127-bis-A/77Piazzoni.


   La Camera,
   premesso che;
    è in corso di discussione l'atto C. 4127-bis, Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
    l'articolo 1, comma 982, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) ha istituito per l'anno 2016 un credito d'imposta a favore delle persone fisiche che, al di fuori della loro attività di lavoro autonomo, installano sistemi di videosorveglianza o allarme ovvero stipulano contratti con istituti di vigilanza per la prevenzione di attività criminali, prevedendo un limite complessivo di spesa di quindici milioni per l'anno 2016 ma non fissando alcun limite al beneficio utilizzabile da ciascun contribuente;
    sebbene il medesimo comma demandasse ad un decreto ministeriale la definizione delle modalità applicative della norma, il suddetto decreto non è mai stato adottato;
    risulta importante porre in essere ogni azione finalizzata a prevenire il rischio di compimento di atti illeciti da parte di terzi quali rapine e furti;
    la concessione di un'agevolazione fiscale legata all'installazione di impianti di video sorveglianza o alla sottoscrizione di contratti con istituti di vigilanza potrebbe promuovere una cultura della sicurezza domestica alternativa, nonché più efficace per uno stato di diritto ed una società avanzata, rispetto alla detenzione di armi;

impegna il Governo

a riconoscere anche per l'anno 2017 un credito di imposta ai fini dell'imposta sul reddito, entro un adeguato limite massimo complessivo, per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di video sorveglianza digitale o di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, rimandando la definizione dei criteri e le procedure per l'accesso al beneficio, oltre che per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, ad un successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
9/4127-bis-A/78Librandi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 153 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) consente all'Unione di sostenere e completare l'azione degli Stati membri anche nel settore della parità tra uomini e donne per quanto riguarda le opportunità sul mercato del lavoro ed il trattamento sul lavoro;
    già la direttiva 96/34/CE aveva notevolmente contribuito a migliorare le possibilità per i genitori che lavorano negli Stati membri di conciliare meglio vita professionale e responsabilità familiari attraverso disposizioni sul congedo;
    nel corso di successivi negoziati le parti, sociali europee hanno riveduto interamente l'accordo quadro sul congedo parentale del 1995, abrogando e sostituendo la direttiva 96/34/CE con la nuova direttiva 2010/18/Ue;
    tale accordo quadro riveduto attribuisce a lavoratori e lavoratrici il diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l'adozione di un figlio/a, affinché possano averne cura fino a una determinata età, non superiore a otto anni, che deve essere definita dagli Stati membri e/o dalle parti sociali;
    nel definire condizioni minime, aumenta la durata del congedo parentale da tre a quattro mesi, rendendone una parte interamente non trasferibile e riconosce il ruolo del reddito per l'esercizio del congedo parentale, benché lasci agli Stati membri la valutazione relativa alla retribuzione legata al congedo parentale;
    la nuova direttiva 2010/18/Ue del Consiglio dell'8 marzo 2010 attua l'accordo quadro riveduto sul congedo parentale concluso il 18 giugno 2009 dalle organizzazioni europee interprofessionali delle parti sociali;
    dei Paesi Membri dell'Unione Europea ben 21 su 28 prevedono nella propria legislazione il congedo di paternità obbligatorio;
    di essi solo sei, oltre all'Italia, prevedono una durata del congedo pari o inferiore alla settimana, vale a dire 7 giorni consecutivi o 5 giorni lavorativi: Belgio, Croazia, Grecia, Lussemburgo, Olanda, Ungheria;
    oltre la metà dei rimanenti Paesi membri della Unione prevedono nella propria legislazione congedi di paternità che si estendono da dieci giorni, come in Lettonia e fino a novanta giorni in Slovenia:
    il nostro Paese, prima di questa sessione di bilancio, prevedeva il congedo di paternità della durata di due soli giorni fino al 31 dicembre 2016;
    durante l'esame presso la Commissione di Bilancio della Camera, grazie all'impegno delle parlamentari di diversi gruppi tale soglia è stata portata a due giorni dal 1o gennaio 2017 al 31 gennaio 2017 e, a cinque giorni dal 1o gennaio 2018 di cui quattro obbligatori e uno facoltativo;
    l'Italia ha un tasso di occupazione femminile che non raggiunge il 50 per cento, collocandosi stabilmente tra gli ultimi Paesi nella graduatoria dell'Unione;
    l'aumento del tasso di occupazione femminile va incentivato attraverso misure e politiche pro-attive, tra queste il congedo obbligatorio di paternità di durata congrua,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire sino a realizzare un congedo di paternità obbligatorio di quindici giorni per incentivare la condivisione delle responsabilità genitoriali allineando il nostro Paese alle legislazioni vigenti nella maggioranza dei Paesi dell'Unione e insieme rispondendo positivamente alle richieste della stessa Unione in tema di tassi di occupazione femminile e complessiva.
9/4127-bis-A/79Locatelli, Di Salvo, Binetti, Paola Boldrini, Carloni, Centemero, Gnecchi, Incerti, Lo Monte, Patrizia Maestri, Marzano, Nicchi, Fitzgerald Nissoli, Pastorelli, Petrenga, Rubinato, Schirò, Mongiello, Mariano.


   La Camera,
   premesso che:
    il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Walter Ricciardi ha recentemente lanciato un allarme: con il crollo delle coperture vaccinali, anche a causa dei pregiudizi e della «caccia alle streghe» imperante sui social, 670 mila bambini italiani sono a rischio di ammalarsi di morbillo, malattia che si credeva praticamente debellata;
    sulla base dei dati di copertura vaccinale a 24 mesi di età (1 dose) dal 2008 al 2015, pubblicati sul sito del Ministero della salute, è stato possibile calcolare il numero di suscettibili al morbillo nella fascia di età 2-9 anni: è stato stimato un accumulo di bambini suscettibili al morbillo nell'intero periodo pari a circa 670.000 bambini di età compresa fra 2 e 9 anni, che corrisponde al 15,3 per cento dei circa 4.400.000 nuovi nati dal 2008 al 2015;
    le vaccinazioni sono uno strumento di fondamentale importanza per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive: grazie ad esse è stato debellato il vaiolo, sono quasi scomparsi il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte malattie virali come l'epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie batteriche come la meningite;
    le vaccinazioni rischiano di essere vittime del loro stesso successo perché, non essendo più visibili le malattie contro le quali hanno combattuto, è diminuita la percezione sulla gravità di tali patologie e le loro terribili conseguenze;
    la Regione Emilia Romagna ha adottato disposizioni legislative volte ad imporre l'obbligatorietà di alcuni vaccini per l'ammissione dei bambini all'asilo;
    nella Regione Toscana è in corso una campagna straordinaria di vaccinazioni per contrastare la diffusione della meningite che negli ultimi anni ha portato a diversi decessi;
    alcuni Paesi, come l'Australia, hanno deciso di sospendere l'erogazione dei sussidi pubblici alle famiglie che non vaccinano i propri figli,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, tramite ulteriori iniziative normative, di non procedere all'erogazione del cosiddetto «bonus nido» alle famiglie che non sottopongono i propri figli alle vaccinazioni di cui al calendario vaccinale predisposto dal Consiglio superiore di sanità del Ministero della Salute.
9/4127-bis-A/80Parisi.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva dell'Unione europea 2006/123/CE, meglio conosciuta come «direttiva Bolkestein», presentata dalla Commissione europea con riferimento ai servizi nel mercato europeo comune, ha come obiettivo quello di facilitare la circolazione di servizi all'interno dell'Unione europea;
    l'Italia ha dato attuazione alla direttiva mediante il decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010, applicando la direttiva anche al settore del commercio ambulante su aree pubbliche;
    il recepimento della direttiva Bolkestein nell'ambito dei mercati ambulanti comporta, fra le altre cose, l'apertura del settore a nuove imprese, il divieto di rinnovo automatico delle concessioni e l'assegnazione degli spazi pubblici tramite bandi con divieto di favorire il prestatore uscente, come previsto dagli articoli 11, 16, comma 4, e 70, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2010;
    il 5 luglio 2012 la conferenza unificata ha raggiunto un accordo, in attuazione dell'articolo 70, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2010, che prevede una proroga della situazione esistente fino al 7 maggio 2017, seguita da un regime transitorio di licenze, della durata compresa fra i nove e i dodici anni, durante il quale i comuni potranno assegnare gli spazi secondo criteri che tengano conto dell'anzianità di servizio nell'esercizio del mercato su aree pubbliche, per tutelare le imprese che già svolgono la loro attività in tali mercati;
    le misure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010, nonostante il regime transitorio approvato dalla conferenza unificata, non tengono conto delle peculiarità di queste attività, quasi sempre imprese individuali a dimensione familiare, che, difficilmente potrebbero competere in un mercato troppo aperto. Inoltre il decreto legislativo menzionato fa venire meno quei requisiti di stabilità necessari per programmare investimenti in strutture e personale, nonché per recuperare gli investimenti già realizzati e indispensabili per garantire un'offerta migliore;
    alcune associazioni che rappresentano gli interessi dei commercianti ambulanti hanno richiesto che venga rivista la decisione di applicare la direttiva Bolkestein al commercio ambulante, o che quantomeno si preveda l'estensione della durata del regime transitorio delle concessioni per un tempo abbastanza ampio da permettere l'ammortamento degli investimenti realizzati;
    alcuni comuni hanno già provveduto ad emettere i bandi, violando, in certi casi, gli accordi raggiunti in sede di Conferenza Stato-Regioni ed innescando una serie di ricorsi,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di prorogare, tramite gli strumenti a sua disposizione, il regime transitorio delle concessioni attualmente fissato al 7 maggio 2017;
   a sensibilizzare i comuni a non emettere i bandi per l'assegnazione degli spazi, o a ritirare quelli eventualmente già emessi, nelle more della proroga del regime transitorio.
9/4127-bis-A/81Abrignani.


   La Camera,
   premesso che:
    Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza hanno riportato perdite nel 2015 rispettivamente di 770 milioni di euro la prima, e 1,5 miliardi di euro la seconda;
    il rapporto tra erediti deteriorati e crediti netti, al 30 giugno 2016, risulta essere al 22,2 per cento per Banca Popolare di Vicenza e del 23,5 per cento per Veneto Banca;
    nel 2013 il prezzo delle azioni Veneto Banca, dopo una crescita esponenziale nel decennio precedente, ha raggiunto il suo apice; 40,75 euro, a fronte dei 21,25 di nove anni prima;
    nel 2014 Veneto Banca ha avviato un processo di rafforzamento patrimoniale, necessario per il raggiungimento dell'obiettivo del rispetto delle nuove regole sul capitale imposte a livello europeo, deliberando il 3 giugno 2014 un aumento di capitale da 450 milioni di euro e mettendo sul mercato una partecipazione pari al 71 per cento di Bim (Banca Intermobiliare);
    l'operazione si è rivelata più difficoltosa del previsto;
    nell'aprile dei 2015, dopo una diminuzione di valore a 39,50 euro nel 2014, il Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, prendendo atto delle perdite maturate, ha deciso di svalutare le azioni del 23 per cento, portando il loro valore da 39,50 a 30,50 euro;
    lo stesso anno la procura di Roma apriva un'inchiesta sulla base di un'ispezione della Banca d'Italia da cui emerge l'ipotesi di reato di «ostacolo all'attività di vigilanza» ed in cui viene evidenziata la tendenza «a concedere finanziamenti in assenza delle prescritte tutele in materia e a scapito di una puntuale valutazione del merito creditizio, con conseguente scadimento della qualità del portafoglio prestiti, sovente normalizzato pur dinanzi a sintomi di insolvenza in capo agli affidati e, dunque, complessivamente assoggettato a svalutazioni inferiori a quelle dettate da una sana e prudenziale gestione degli impieghi, tali da far emergere in sede ispettiva maggiori perdite per 192.975.000 euro, anch'essi incidenti negativamente nella stima del patrimonio di vigilanza»;
    l'esito delle indagini è illustrato nel capo di imputazione che contesta ai vertici di Veneto Banca (Presidente e Amministratore Delegato) di aver indicato nelle segnalazioni periodiche alla Banca d'Italia un patrimonio di vigilanza superiore a quello effettivo, di aver «rappresentato all'autorità di vigilanza di possedere un indice di solvibilità (N.d.R. coefficiente patrimoniale “coer tier 1”) superiore all'8 per cento, mentre in realtà il valore era al 6,3 per cento con ciò effettuando una rappresentazione contabile consolidata di Veneto Banca non rispondente all'effettiva capacità patrimoniale del gruppo» e di aver «diffuso un valore dell'azione Veneto Banca (N.d.R. deciso dal C.d.A. in quanto la banca non è quotata) non rispondente al vero, giudicato dalla Banca d'Italia incoerente con il contesto economico attuale»;
    nello stesso periodo la procura di Vicenza apriva un'inchiesta sulla condotta tenuta da alcuni vertici della Banca popolare di Vicenza ipotizzando i reati di aggiotaggio e di ostacolo alle funzioni dell'autorità di vigilanza della Banca di Italia;
    anche la Procura di Prato negli stessi mesi indagava sulla Banca Popolare di Vicenza, seguendo un filone diverso da quello vicentino, che potrebbe portare ad ipotizzare i reati di truffa ed estorsione ai danni di clienti e imprenditori che negli anni precedenti sarebbero stati costretti a comprare azioni della Banca per ottenere finanziamenti e mutui, o per vedersi rinnovate linee di credito;
    gli organismi deputati al controllo, in particolare la Consob e la Banca d'Italia sono più volte intervenute per entrambi le banche accendendo l'attenzione sui presidi volti a gestire il conflitto di interessi delle banche nel collocamento di proprie azioni e obbligazioni, sul processo di definizione del valore delle azioni, sulla valutazione dell'adeguatezza degli investimenti della clientela, nonché sulla gestione degli ordini dei clienti aventi ad oggetto la vendita di azioni proprie;
    nonostante ciò, entrambi gli istituti di credito hanno continuato a comportare perdite ed il danno alle banche si è dunque trasformato in un danno agli investitori che in molti casi hanno perso gran parte dei propri risparmi;
    sul territorio veneto diversi amministratori locali più volte riuniti in assemblee plenarie alla presenza di cittadini ed imprese hanno sollevato la necessità di sapere cosa ha determinato la crisi di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, quali siano state le operazioni dannose che hanno portato i due istituti di credito in questa situazione, come ed a chi sono stati erogati i crediti divenuti ora inesigibili, quale è stato il ruolo di Banca d'Italia e Consob sia in fase di consulenza che di controllo, come è stata gestita l'operazione di trasformazione delle banche in Società per Azioni e chi ha diffuso le informazioni, poi risultate non vere, circa l'intervento a garanzia di Unicredit e di San Paolo;
    si profila per i due istituti l'ipotesi di un accorpamento che preveda la fusione dei diversi rami d'impresa in un'unica banca, accorpamento di cui non sono ancora chiari molti aspetti, sia sul versante della tutela degli azionisti, sia sui risvolti occupazionali e le conseguenti ricadute sul territorio veneto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative normative volte all'istituzione di un'apposita Commissione d'inchiesta parlamentare bicamerale che possa far luce sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto.
9/4127-bis-A/82Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'introduzione del bollo auto e moto per le vetture e i motocicli di interesse storico da 20 a 29 anni è stata introdotta con la Legge 23 dicembre 2014, n.190;
    il provvedimento ha creato grandi polemiche e forti malumori tra i possessori di auto e moto storiche e tra coloro che vivono del restauro e dell'indotto originato da queste tipologie di mezzi;
    il numero di questo tipo di auto e moto in Italia è crollato vertiginosamente negli ultimi anni, anche a causa dell'introduzione del bollo progressivo in base alla potenza espressa in Kw ed equiparata a mezzi moderni ed aventi funzioni ben diverse da quelle dei mezzi in questione;
    a poco sono serviti gli interventi delle regioni che hanno provato a modificare la normativa. Il governo centrale si è opposto ricorrendo anche alla Corte Costituzionale, la quale con la recente sentenza n. 242/2016 ha confermato che essendo un tributo regionale derivato dallo Stato, questo non può essere modificato dalle singole regioni;
    l'introito derivante da questa tassa è stato molto più basso delle stime che il Ministero dell'economia e delle finanze aveva previsto per l'anno 2015;
    si è determinato inoltre un mancato introito per le casse dello Stato dalle accise sulla benzina dovuto alla riduzione del parco circolante che si è attestato intorno al 30 per cento del totale;
    molti operatori del settore come carrozzieri, restauratori, gommisti e riparatori specializzati hanno visto diminuire drasticamente il loro giro d'affari dovuto proprio alla manutenzione ed alla conservazione di questi mezzi di particolare interesse storico;
    il fatturato potenziale che ruota intorno a questo mondo si aggira, secondo le stime dell'Automobilclub Storico Italiano a circa 650 milioni di euro, considerando al suo interno, oltre al lavoro degli artigiani specializzati, anche l'indotto generato dal turismo delle auto storiche dovuto alle rievocazioni ed ai raduni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere una revisione della disciplina inerente il pagamento del bollo per le auto di interesse storico e collezionistico la cui costruzione sia avvenuta almeno 20 anni fa.
9/4127-bis-A/83Lainati.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2017, nell'ambito dei profili d'interesse in materia di sicurezza pubblica e di controllo del territorio, prevede attraverso l'articolo 54 la proroga fino al 31 dicembre 2017, limitatamente a 7.050 unità l'operatività del piano di impiego, concernente l'utilizzo di un contingente di personale militare appartenente alle Forze armate per il controllo del territorio in concorso e congiuntamente alle Forze di polizia;
    le misure suindicate, che s'inseriscono all'interno della cosiddetta operazione «strade sicure», disposta con la legge 24 luglio 2008, n. 125, sono finalizzate tra l'altro a garantire la prosecuzione degli interventi nelle attività di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e di contrasto della criminalità e del terrorismo, nonché alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo G7 e di prevenzione dei fenomeni di criminalità organizzata e ambientale nella regione Campania;
    nell'ambito delle attività legate a fenomeni delittuosi, quelle connesse all'elevato aumento dei furti e delle aggressioni nelle abitazioni private, evidenziano anche per l'anno in corso, un quadro a livello nazionale, grave e preoccupante in tema di sicurezza interna, la cui percezione d'insicurezza avvertita dalle comunità di appartenenza nella maggior parte dei territori regionali, derivante dall'espansione degli atti criminali di tale specie di reato, persiste in modo chiaro e costante;
    l'utilizzo del personale militare delle Forze armate da affiancare adoperato dalle Forze di polizia, per il contrasto dei fenomeni criminali, connessi all'aumento dei furti nelle abitazioni private, anche in via sperimentale, rappresenta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, un'adeguata misura di contrasto, considerando che l'orientamento dei malviventi, è rivolto sempre di più verso le abitazioni private, rispetto ai negozi commerciali e gli istituti di credito e gli uffici postali, che risultano maggiormente dotati di sistemi di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi interventi normativi, una misura ad hoc in grado d'introdurre la disposizione citata in premessa e ridurre il numero dei reati legati ai furti e le aggressioni nelle abitazioni private, che determinano contraccolpi non solo a livello economico, ma anche psicologico per le vittime.
9/4127-bis-A/84Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 15 dicembre 2014 n. 188 ha introdotto una nuova imposta di consumo per i «prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina» poi fissata ad euro 0.37344 il millilitro dal Provvedimento n. 394/2015 dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. La struttura dell'imposta presuppone un complesso procedimento di calcolo dell'equivalenza di consumo fra sigaretta tradizionale ed elettronica effettuato sulla base del provvedimento ADM n. 381 ed uno sconto del 50 per cento rispetto all'accisa gravante sui tabacchi;
    l'applicazione dell'imposta ha comportato un aumento dei prezzi di vendita al pubblico del 150 per cento e all'ingrosso di oltre il 300 per cento rispetto allo scorso anno determinando: un completo blocco del mercato, perdita di concorrenza delle aziende italiane (circa il 70 per cento di vendite in meno rispetto al 2014), sviamento della clientela verso modalità di approvvigionamento alternative spesso illegali ed infine un incremento della produzione «fai da te»;
    l'insieme di questi fattori, unitamente alla mancanza di controlli fiscali e sanitari sui prodotti, ha comportato: sviamento della clientela verso aziende che commercializzano e-liquids a prezzi ribassati sul web in quanto non versano l'imposta in Italia, mancato gettito fiscale: le entrate del 2015 sono state pari a 5 milioni di Euro rispetto ai 115 previsti dalla RT del decreto legislativo n. 188 del 2014 e le prospettive per il gettito 2016 sono identiche;
    ripercussioni negative si sono verificate anche in termini occupazionali con una diminuzione di circa 4000 addetti del settore distribuiti su tutta la filiera;
    grazie alle recenti scoperte in tema di salute pubblica è stato scientificamente provato che le e-cig risultano essere un'alternativa meno dannosa del tabacco tradizionale, in particolare Public Health England, agenzia collegata al Ministero della salute Inglese ha dichiarato che le sigarette elettroniche sono il 95 per cento meno dannose delle sigarette tradizionali;
    facendo seguito a tale impostazione scientifica, la diminuzione rispetto all'accisa gravante sui tabacchi concesso alle e-cig dal decreto legislativo n. 188 del 2014, senza particolari approfondimenti scientifici, dovrebbe essere opportunamente aggiornato alla luce dei nuovi sviluppi in tema di salute pubblica;
    da un punto di vista meramente fiscale, la rimodulazione dell'imposta di consumo, permetterebbe alle aziende rispettose della legge di adottare una politica dei prezzi competitiva rilanciando l'intero settore italiano dell’e-cig e allo stesso tempo abbattere i fenomeni evasivi ed elusivi riscontrati negli ultimi anni, permettendo inoltre entrate fiscali per l'Erario superiori a quanto previsto dalle relazioni tecniche del decreto legge 28 giugno 2013 n. 76 convertito con la legge 9 agosto 2013 n. 99 e del decreto legislativo n. 188 del 2014 i quali stimano rispettivamente entrate pari a 117 milioni di euro e 85 milioni di euro più Iva,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rimodulare l'imposta di consumo recentemente introdotta con il decreto legislativo n. 188 del 2014 per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide contenenti o meno nicotina.
9/4127-bis-A/85Mottola.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge di bilancio per il 2017 sono contenute disposizioni volte a sostenere la crescita e a rafforzare i servizi di base a disposizione di tutti i cittadini (sicurezza, salute, istruzione) nonché misure specifiche di sostegno alle fasce sociali più deboli che hanno subito i danni più evidenti della crisi degli anni scorsi;
    il ddl citato reca altresì misure di tutela per quelle categorie di lavoratori (lavoratori precoci, lavoratori adibiti a lavori usuranti, lavoratori esodati) la cui posizione previdenziale rischiava di venire pregiudicata in modo grave ed incomprensibile da una normativa in materia eccessivamente penalizzante;
    il lavoro rappresenta un valore fondamentale della società. Esso è lo strumento per la produzione della ricchezza che consente allo Stato di progredire, è il mezzo con il quale le persone si procurano quanto necessario per vivere;
    le garanzie e le tutele predisposte dal sistema previdenziale, dunque, sono uno dei pilastri dello Stato sociale e come tali devono essere assicurate a tutti i lavoratori senza distinzioni all'interno delle stesse categorie professionali;
    ci sono, tuttavia, situazioni in cui lavoratori che svolgono le stesse mansioni sono tutelati dal punto di vista pensionistico in modo diverso;
    è il caso, ad esempio – per quanto riguarda il Fondo Volo istituito presso l'Inps – dei piloti di elicottero operanti presso aziende di navigazione aerea di proprietà pubblica, i quali, pur svolgendo le stesse mansioni e pur essendo sottoposti alle stesse procedure operative dei loro colleghi delle aziende private – non sono iscritti a tale Fondo e – per contro – non beneficiano neppure delle normative particolari relative ai loro colleghi dipendenti dallo Stato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre tempestive iniziative, anche di carattere normativo, al fine di garantire un eguale trattamento previdenziale tra il personale di volo dipendente dalle aziende di navigazione aerea, che svolge le stesse mansioni e con le medesime caratteristiche operative, con particolare riguardo ai piloti di elicottero.
9/4127-bis-A/86Dellai.


   La Camera,
   premesso che:
    per promuovere uno sviluppo armonioso dell'insieme dell'Unione, l'Unione europea rafforza la sua coesione economica, sociale e territoriale. In particolare l'Unione mira a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle sue varie regioni. Tra le regioni interessate, un'attenzione speciale è rivolta alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
    in particolare, il Trattato di Amsterdam del 2 ottobre 1997 ha introdotto nell'ordinamento comunitario delle novità rispetto al regime riservato alle regioni insulari, sia attraverso l'articolo 158 CE (ex 130A TCE), sia attraverso la «Dichiarazione relativa alle regioni insulari» allegata allo stesso Trattato;
    il Trattato sopra citato riconosce che l'insularità di una data regione è di per sé un elemento suscettibile di ostacolare la coesione all'interno della Comunità e, che, in conformità al successivo articolo 159 CE, occorre tenere conto dei riflessi che, sul piano della coesione economica e sociale esercitano le politiche e le azioni comunitarie nel loro insieme, comprendendo quelle che si svolgono attraverso i Fondi a finalità strutturale i quali, peraltro, non esauriscono il campo di applicazione dei richiamati articoli;
    da tempo la Sardegna chiede che le sia riconosciuto questo status, che appare ormai indispensabile per contribuire a superare gli ostacoli che, come sopra ricordato, la condizione di insularità oggettivamente crea alla coesione interna della Comunità e, soprattutto, al corretto sviluppo economico della regione;
    nel febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato ad ampia maggioranza una risoluzione per il riconoscimento dell'insularità;
    nelle more del tanto atteso riconoscimento però, sono necessari interventi concreti per affrontare con efficacia il degrado della rete infrastrutturale della regione;
    si tratta, infatti, di una condizione che in alcuni casi pone a rischio la sicurezza dei cittadini, in altri pregiudica fortemente lo sviluppo economico e l'impianto sociale e produttivo della regione stessa e che non può ormai più essere tollerata,

impegna il Governo

a intraprendere tutte le opportune iniziative di sua competenza finalizzate a rendere possibili quegli interventi di manutenzione sopra ricordati, proseguendo, inoltre, il lavoro già intrapreso a livello europeo per consentire in tempi quanto più rapidi possibili il riconoscimento dello stato d'insularità per la Sardegna.
9/4127-bis-A/87Capelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 della Costituzione afferma il diritto ed il dovere dei genitori di mantenere, istruire, educare i figli;
    l'articolo 31 della Costituzione, inoltre, indica tra gli obiettivi della Repubblica quello di agevolare con misure economiche, ed altre provvidenze, la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi;
    il Disegno di Legge di Bilancio 2017 attualmente in discussione reca una serie di misure volte a promuovere la natalità, e a sostenere i soggetti cosiddetti «deboli»;
    tuttavia, il sistema fiscale italiano non prevede norme specifiche per la valutazione dei carichi familiari quale misura di riferimento per l'individuazione delle capacità contributive delle famiglie e degli stessi singoli componenti;
    questo vuoto normativo ha pesanti conseguenze, causando spesso forti penalizzazioni per le famiglie con carichi familiari più onerosi, rispetto a quanto accade per famiglie prive dei citati carichi o nei confronti di persone singole;
    si osserva, inoltre, che per quel che riguarda la possibilità che un figlio sia considerato a carico della famiglia, nonostante l'evidente aumento del costo della vita, esso è immutato dall'ormai lontano 1986,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire per il riordino della disciplina delle detrazioni previste per le famiglie con figli a carico, prevedendo tra l'altro un aumento, sia pure compatibile con le esigenze di contenimento della spesa, dei limiti di reddito previsti per le famiglie, in particolare per i nuclei familiari con quattro o più figli, che, pur non essendo molto numerose nel nostro Paese, soffrono con maggiore asprezza la situazione sopra esposta.
9/4127-bis-A/88Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    il consolidamento del tessuto imprenditoriale nazionale è una delle direttrici principali lungo le quali passa la ripresa e lo sviluppo del Paese;
    il provvedimento in esame reca numerose disposizioni finalizzate al sostegno della competitività delle imprese e di stimolo agli investimenti, con particolare riferimento alla strategia «Industria 4.0»;
    gli investimenti, ed in particolare quelli in innovazione, hanno come premessa necessaria la possibilità per le imprese, di poter operare in un regime fiscale di favore che permetta loro di poter utilizzare un più ampio plafond di risorse;
    questo è tanto più vero per quelle realtà imprenditoriali che con più fatica stanno tentando di uscire dalla crisi;
    a questo proposito il disegno di legge di bilancio 2017 dispone una nuova edizione, attraverso la proroga di un anno, delle disposizioni contenute nella legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 per il 2015) per usufruire dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio individuale dell'imprenditore individuale;
    analogamente a quanto era previsto nella citata legge di stabilità per il 2016, non possono usufruire di detta estromissione gli enti non commerciali esercenti attività di impresa, che sono soggetti ad un trattamento fiscale del tutto analogo a quello degli imprenditori individuali, e che riscontrano le stesse loro difficoltà e problematiche;
    si ricorda, inoltre, che negli ultimi anni si sono succeduti diversi provvedimenti agevolativi di estromissione o scioglimento agevolato a favore di società e imprenditori individuali;
    per quel che riguarda gli enti non commerciali, invece, l'ultima disposizione di tale natura risale alla ormai datata legge n. 413 del 1991,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre tempestive iniziative, anche di carattere normativo, finalizzate a consentire ad estendere anche ai soggetti oggi esclusi e sopra citati la fruizione dell'estromissione agevolata dei beni dal patrimonio.
9/4127-bis-A/89Baradello.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 50 del testo in esame si prevede uno stanziamento di risorse per il programma pari opportunità;
    grazie all'accoglimento di un emendamento al sopra citato articolo si vanno a destinare nello specifico 5 milioni di euro al fondo del piano antiviolenza di cui all'articolo 5 comma 2 del 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. In particolare con l'obiettivo di finanziare i servizi territoriali, i centri antiviolenza e i servizi di assistenza alle donne vittime di violenza;
    è noto come negli scorsi anni un terzo dei fondi istituiti per il suddetto piano antiviolenza non sono stati spesi, andando ad incidere sull'efficacia delle misure poste in essere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un attento monitoraggio sull'uso delle risorse stanziate, a partire dai criteri di riparto delle risorse stesse che devono premiare anzitutto le realtà sul territorio che detengono indubbie competenze, frutto dell'esperienza e qualità del lavoro mostrati sul campo nel corso degli anni.
9/4127-bis-A/90Mucci, Galgano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 del disegno di legge in esame introduce il principio di cassa ai fini della tassazione dei redditi delle imprese minori assoggettate a contabilità semplificata;
    tale provvedimento consentirà, pertanto, alle suddette imprese – ditte individuali e società di persone – di beneficiare di una tassazione più equa ed aderente alla propria reale gestione economica e finanziaria, in quanto saranno oggetto di imposizione ai fini delle imposte sui redditi esclusivamente i ricavi effettivamente incassati, al netto delle spese realmente sostenute sotto il profilo finanziario;
    tuttavia va osservato che il suddetto beneficio non è rivolto a tutto l'universo della micro-impresa ma solo ad una porzione limitata di esso: ne restano escluse, infatti, le piccolissime società a responsabilità limitata che pur essendo, a tutti gli effetti, strumenti di gestione di microscopiche attività individuali o familiari a carattere artigianale, commerciale o professionale non rientrano nella categoria giuridica delle «imprese minori» in quanto non ammesse alla contabilità semplificata;
    pertanto, è solo un ostacolo giuridico di natura prettamente formale e burocratica – del tutto superabile prevedendo l'estensione ai fini tributari della contabilità semplificata e quindi del principio di cassa anche alle società a responsabilità limitata il cui giro d'affari annuale non superi i plafond già previsti per ditte e società di persone – ad impedire a queste ultime di godere dei suindicati benefici contabili e fiscali, a parità di ogni altro aspetto dimensionale;
    vieppiù la mancata estensione alle piccole società di capitali dei benefici introdotti per le ditte individuali e per le società di persone rischia di generare un effetto misallocativo, favorendo maggiormente la creazione di imprese del secondo tipo a discapito del primo, ovvero la trasformazione delle une nelle altre. Così generando un perverso incentivo a svolgere l'attività di impresa senza la limitazione della responsabilità al solo capitale sociale garantita dalle società di capitali,

impegna il Governo

ad assumere iniziative, anche normative, al fine di estendere, ai fini tributari, le disposizioni di cui all'articolo 18 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ai soggetti costituiti in forma di società di capitali il cui fatturato, nel periodo di imposta, non abbia superato i limiti di cui al comma 1 del succitato articolo, dacché anche essi possano beneficiare della tassazione per cassa nonché delle riduzioni contabili previste dal sistema della contabilità semplificata.
9/4127-bis-A/91Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel sistema pensionistico italiano, che assorbe almeno il 30 per cento della spesa pubblica, si manifesta un paradosso: da un lato, nel sistema retributivo, esistono le fondamenta, vale a dire l'integrazione delle pensioni minime, sulle quali non c’è un tetto, e le pensioni d'oro ce lo ricordano. Non v’è dubbio che la persistenza di trattamenti previdenziali di proporzioni eclatanti, grazie ai quali alcuni cittadini, indipendentemente dai contributi versati, arrivano a percepire importi mensili pari a 10 volte l'importo annuale della pensione media, susciti indignazione. Le pensioni d'oro costituiscono non tanto un'anomalia eccezionale, quanto la manifestazione estrema di un male più esteso, una iniquità di fondo che pesa in misura decisiva sull'equilibrio delle finanze pubbliche e dunque sul bilanciamento della struttura socio-economica del Paese;
    appare chiaro, oggi, che le modalità attuative del passaggio dal sistema retributivo a quello contributivo, improntate a un criterio di gradualità tale da non compromettere quello che nella giurisprudenza costituzionale si definisce principio di affidamento, hanno determinato una situazione di fatto caratterizzata da discriminazioni molto evidenti tra i cittadini italiani che hanno cominciato a versare i contributi prima del 1995 e quelli che hanno cominciato dopo, per tacere di coloro che ricadono integralmente nel sistema contributivo, o che devono ancora cominciare a lavorare;
    i principi di «gradualità» e «ragionevolezza» sono serviti a mandare in pensione, prima del necessario, un considerevole numero di cittadini benestanti, che hanno smesso, prima, di versare contributi consistenti e hanno cominciato, prima, a percepire trattamenti molto più che «adeguati», tanto alle loro esigenze quanto ai contributi versati, oltre ad avere la possibilità di cumulare redditi aggiuntivi da lavoro senza alcun limite;
    alla luce di quanto sopra detto, non che l'equilibrio finanziario del sistema previdenziale, a maggior ragione nel pieno della crisi attuale, non sia assicurato oltre ogni ragionevole dubbio;
    occorrerebbe intervenire, dunque, per diversi motivi:
     a) per introdurre criteri di equità sociale, di solidarietà intergenerazionale e di sostenibilità finanziaria in un sistema, quale quello previdenziale, che ad oggi appare deficitario sotto i predetti profili;
     b) per ottenere effetti positivi rilevanti, seppure indiretti, sullo stato di salute dell'economia nel suo insieme;
     c) per corrispondere il più possibile all'ispirazione sociale e progressiva della Costituzione,

impegna il Governo:

  al di là delle misure temporanee relative alla sperimentazione, ad adoperarsi per prevedere, attraverso interventi di natura legislativa, la fissazione di un importo minimo retributivo delle pensioni;
   prevedere per le future generazioni l'erogazione di ottenere una pensione minima di base (oggi esistente solo nel sistema retributivo);
   al fine di evitare eccessive diseguaglianze, garantire la funzione solidaristica dell'istituto pensionistico, anche attraverso il divieto di erogare trattamenti pensionistici che, nel complesso, siano superiori a dieci volte il limite minimo stabilito per legge.
9/4127-bis-A/92Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'ultimo decennio sono stati attuati svariati tentativi di intervento mirati ad accrescere le tutele dei lavoratori del comparto, ma non a risolvere le problematiche strutturali che interessano questo segmento di mercato; dall'indagine promossa dalla Commissione XI – Lavoro è emerso che tale ambito produttivo relativamente esteso ha registrato, fino a qualche anno fa la presenza di oltre 1.400 operatori, con un fatturato annuo di circa 2,3 miliardi di euro e un valore aggiunto di circa 1,3 miliardi di euro;
    il manifestarsi degli effetti della crisi economica pur non avendo ridotto la domanda dei servizi di marketing e di assistenza alla clientela acquirente di beni e servizi, ha comunque inciso in modo significativo sulla remunerazione offerta per la prestazione di tali servizi, con evidenti ricadute negative sui loro margini di redditività;
    il mercato dei call center comprende due grandi categorie di lavoratori: quelli che lavorano in house, ossia alle dirette dipendenze della società che vende il bene o il servizio al cliente finale (gestione di customer care e servizi) e quelli che invece vengono assunti dalle cosiddette società di call center « in outsourcing» le quali erogano tale servizio all'impresa principale dietro pagamento di un corrispettivo; in qualità di appaltatore ( e nel quale rientrano le vendite telefoniche, le ricerche di mercato, i sondaggi, i recall, il recupero crediti);
    come evidenziato da osservatori del settore, le maggiori problematiche sorte nell'ambito della categoria in house, attengono alle numerosissime operazioni di cessioni di rami di azienda ex articolo 2112, attraverso cui le grandi imprese hanno operato trasferimenti di masse di operatori verso le società di outsourcing, poiché le garanzie economiche e di stabilità del posto di lavoro sono nettamente superiori « in house» anche se in entrambi i casi si tratta di contratti di lavoro a tempo indeterminato. I rapporti di lavoro instaurati direttamente alle dipendenze delle «società di call center» hanno invece generato il problema del precariato, con una netta prevalenza dell'utilizzo di contratti «a progetto», che consentono al datore di lavoro di potersi svincolare dai trattamenti economici e normativi che spettano ai lavoratori dipendenti. Le associazioni di categoria stimano che il 60 per cento circa dei lavoratori di call center sia assunto con contratti a tempo indeterminato, mentre il restante 40 per cento sia utilizzato con contratti di lavoro a progetto;
    l'estrema dipendenza delle imprese in outsourcing dalla committenza, a causa della limitatezza delle loro strutture, non determina differenze sostanziali tra la condizione degli operatori inbound e outbound. I processi di outsourcing portano all'affermazione di un modello in cui le grandi società di telecomunicazioni si trasformano in semplici committenti dei servizi, costituendo società di riferimento ad hoc (Newco) con l'unico scopo di esternalizzare i servizi di call center e ridurre il costo del lavoro; i minimi retributivi contrattuali per i lavoratori a progetto, attualmente sono pari a «4,78 euro all'ora», collegato ai minimi previsti dal contratto collettivo di categoria, suscettibile di incremento in relazione al riconoscimento degli incentivi collegati ai risultati ottenuti;
    con riferimento alla garanzia di tutela e continuità nei rapporti di lavoro, la tutela dei lavoratori del settore dei call center dovrebbe indurre il Governo a intraprendere nuovi percorsi normativi volti alla tutela del lavoro negli appalti, alla fissazione di nuove regole nell'ambito del rapporto fra società controllata e controllante, nonché del lavoro a progetto negli appalti;
    attualmente, nel settore dei call center coesistono due contratti nazionali, quello delle telecomunicazioni (leggermente più «oneroso») e quello del terziario;
    l'esigenza di limitare la pratica delle delocalizzazioni è quanto mai necessaria per evitare di mettere a rischio i posti di lavoro presenti nel territorio nazionale, nonché per scongiurare il pericolo di un'elusione delle regole vigenti in materia di tutela dei dati personali, nonostante le gravose sanzioni inflitte all'azienda che affida un'attività di call center all'esterno;
    il vuoto di tutela riguardante i lavoratori impegnati nelle attività del contratto di appalto che veda il subentro di un nuovo appaltatore (rispetto a quelli coinvolti nell'operazione giuridica di trasferimento dell'azienda) ha posto anzitutto il problema di ovviare all'eventualità della cessazione di rapporti di lavoro in conseguenza della perdita dell'appalto da parte della ditta titolare dei rapporti medesimi;
    la funzione della clausola sociale per garantire il mantenimento dei livelli occupazionali – secondo la Consulta – non può spingersi al punto di «annullare» la legittima esigenza dell'imprenditore di organizzare la propria impresa nell'ottica del maggior risparmio conseguibile in termini di costi;
    anche il Consiglio di Stato (sez. III sentenza n.2533 del 10 maggio 2013) ha di recente chiarito come la previsione di clausole sociali trova un limite nella libertà da parte dell'imprenditore di potere organizzare la propria impresa, anche al fine di raggiungere un livello di efficientamento tale da consentire un risparmio della spesa pubblica. Più nello specifico, la clausola può essere derogata se l'impresa fa ricorso a nuove strumentazioni tecniche e/o informatiche che consentono la riduzione del fabbisogno di personale. Bisogna inoltre tenere conto che l'obbligo di farsi carico del personale impiegato nell'appalto dipende anche da quanto previsto dai Contratti collettivi nazionali del lavoro, alcuni dei quali già prevedono una specifica regolamentazione, specialmente nel settore dei servizi, con la precisazione che quelli più recenti non dispongono in modo rigido l'obbligo della riassunzione, prevedendo in taluni casi un mero obbligo di informazione e consultazione sindacale. La Corte di Giustizia Europea (9 dicembre 2004, C-460/2002 e 14 luglio 2005, C-386/2003) ha una posizione ancora più netta rispetto a quella nazionale nel dare maggior rilievo alla tutela della libertà di accesso al mercato rispetto a tale garanzia occupazionale, giudicata in contrasto con i principi del mercato unico;
    fino ad oggi non siamo riusciti a dare una soluzione definitiva al continuo ribasso dei prezzi, partendo dalla consapevolezza che la gran parte dei committenti dei servizi di call center in outsourcing non è tenuta ad applicare il codice degli appalti e che quindi non è «costringibile» da una norma che ne disciplini le procedure di acquisto,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di definire una cornice normativa adeguata, che garantisca lo svolgimento di una leale concorrenza tra le imprese operanti nel settore dei call center, definendo standard e procedure adatti a garantire la qualità del servizio e a tutelare l'occupazione, prevedendo in particolare:
   a) per i lavoratori che operano nell'ambito dei servizi sia inbound che outbound erogati in outsourcing l'adozione di un'unica disciplina contrattuale con nuove condizioni economiche e giuridiche omogenee, sulla base di accordi collettivi, stipulati dalle associazioni sindacali nazionali;
   b) nelle more della definizione della suddetta disciplina l'applicazione agli operatori che operano nell'ambito dei servizi di contact center outbound l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro a carattere subordinato,prevista dal contratto collettivo nazionale del settore delle telecomunicazioni, con espressa esclusione dell'applicazione della disciplina contrattuale della collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, e dell'associazione in partecipazione, prevista dall'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
   c) ferma restando la legittimità di procedure di assegnazione degli appalti, rendere obbligatorio l'uso dell'offerta economicamente più vantaggiosa quale criterio di scelta nelle gare di appalto, ritenendo che, rispetto alle gare al massimo ribasso, tale procedura consenta di valorizzare, ai fini dell'aggiudicazione, la qualità del servizio offerto, la sicurezza e l'ambiente di lavoro, rendendo meno competitiva l'offerta di operatori localizzati in Paesi extraeuropei, dirottando la domanda sulle aziende di call center ove gli incrementi della produttività sono perseguiti anche attraverso l'investimento tecnologico e la formazione professionale dei lavoratori;

  ad adoperarsi affinché nei bandi di gara aventi ad oggetto l'aggiudicazione di contratti per la gestione di call center le pubbliche amministrazioni prevedano l'obbligo di attribuzione di un coefficiente premiale, da assegnare ai partecipanti che dichiarano la disponibilità a riconfermare il personale, garantendo la continuità del rapporto di lavoro per i dipendenti precedentemente occupati nella medesima sede lavorativa, con la previsione del mantenimento degli identici trattamenti retributivi e normativi, fatte salve disposizioni più favorevoli;

  a valutare l'opportunità di istituire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'Osservatorio nazionale sui call center che abbia come finalità generale l'elaborazione e lo svolgimento di ogni attività funzionale al mantenimento dei livelli contrattuali e retributivi adeguati alla media nazionale, in favore dei dipendenti del settore dei call center;

  a prevedere infine che le somme derivanti dalle sanzioni applicate alle imprese che violano le disposizioni, previste dalla presente legge, siano trasferite al Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge n.2 del 2009 e successive modificazioni per il sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore dei call center, previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 148 del 2015, e successive modificazioni.
9/4127-bis-A/93Cominardi, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 23 dicembre 2014, n. 190 ha abrogato i commi 2 e 3 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 190 i quali esentavano dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico con almeno venti anni di immatricolazione;
    a fronte di un numero modesto di veicoli esclusi da tale agevolazione, e quindi un risparmio modesto per lo Stato stimabile in circa 7,5 milioni di euro, ben più significativi risulterebbero essere i risvolti sul piano economico generale. L'Autoclub storico italiano stima infatti che dei 375,000 veicoli potenzialmente beneficiari della previgente esenzione, a fronte dell'abrogazione, ben pochi continuerebbero a rimanere in circolazione (meno di 50.000, secondo le previsioni ASI) con una conseguente forte riduzione del gettito potenziale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per i veicoli ed i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico con almeno venti anni di immatricolazione, concertando con l'Autoclub storico italiano le modalità di certificazione di tale beneficio e la rideterminazione dell'imposta di circolazione forfettaria per detti veicoli in caso di utilizzazione sulla pubblica strada.
9/4127-bis-A/94Romanini, Prina, Paolo Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'opera del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara è strategica per il buon funzionamento del sistema del trasporto pubblico locale lombardo e in particolar modo della Città Metropolitana di Milano;
    tale opera è contenuta nell'aggiornamento 2016 del Contratto di Programma, parte investimenti, tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Rete Ferroviaria Italiana, sul quale, il CIPE, nella seduta del 10 agosto 2016, ha espresso parere favorevole;
    i continui disagi che vengono riscontrati dai pendolari, che quotidianamente la percorrono (per citarne alcuni, sovraffollamento, pesanti ritardi, cancellazione di corse, malfunzionamento degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione), impongono una particolare attenzione affinché si possa arrivare ad una soluzione definitiva e nel più breve tempo possibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, nel triennio 2017-2019, le risorse necessarie al completamento del raddoppio della linea ferroviaria Milano-Mortara ed in particolare per la tratta Albairate/Vermezzo-Parona.
9/4127-bis-A/95Prina, Cova, Romanini, Paolo Rossi, Casati.


   La Camera,
   premesso che:
    l'evoluzione avanzata verso la società del sapere e dell'economia immateriale mette al centro di tutto competenze, capacità e professionalità. In questa prospettiva l'emigrazione italiana di molti giovani ricercatori verso opportunità di lavoro all'estero costituisce un grave danno per le possibilità di sviluppo del Paese;
    la fuga dei talenti verso altre nazioni costituisce una notevole perdita economica per il nostro Paese che investe ingenti risorse finanziarie per l'istruzione universitaria dei giovani italiani, alle quali si devono aggiungere i considerevoli capitali investiti dalle loro famiglie. Se a questi ricercatori non si offrono concrete possibilità di rientro nel nostro Paese, questi investimenti andranno ad esclusivo beneficio dei Paesi che hanno aperto le porte ai nostri «cervelli in fuga»;
    l'Italia ha assoluta necessità di poter disporre di un know-how all'altezza del compito e degli obiettivi, su molti versanti: da quelli tecnologici a quelli finanziari e promozionali, proprio per vincere la sfida dell'internazionalizzazione. In tal senso, la fuga dei giovani migliori verso Paesi ad economia avanzata, nostri competitori, è estremamente nociva per l'Italia;
    uno degli ostacoli principali al rientro dei «cervelli» è certamente rappresentato dalla carenza di mezzi e di strutture, ma anche da una mentalità poco internazionale, con un sistema universitario ancora imperniato sulle «baronie», ingessato in nepotismi, formalismi e gerarchie;
    al riguardo si ricorda che la Francia negli ultimi anni ha deciso di finanziare in maniera consistente lo sviluppo di campus universitari attraverso risorse recuperate dalla cessione del 3 per cento del patrimonio di EDF (Electricitè de France), corrispondente ad un investimento complessivo di circa 5 miliardi di euro, risorse che sono state utilizzate per progetti di alto valore. L'investimento ha avuto come conseguenza quella di richiamare alte professionalità estere in Francia,

impegna il Governo:

   ad attuare un concreto progetto di rientro dei ricercatori italiani dall'estero, favorendo la competizione degli atenei nell'accesso alle risorse adeguatamente stanziate;
   ad evitare la frammentazione e a concentrare gli investimenti, opportunamente valutati da una commissione internazionale, in pochi poli di eccellenza;
   a prevedere di pari passo agevolazioni fiscali per tutte quelle imprese che si impegnino in modo efficace nell'attrarre in Italia i ricercatori italiani operanti attualmente all'estero.
9/4127-bis-A/96Pagano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le fondazioni lirico-sinfoniche sono finanziate dallo Stato a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS), di cui alla legge n. 163 del 1985;
    gli articoli 11, comma 20, 20-bis e 21, del decreto-legge n. 91 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 112 del 2013 hanno dettato nuovi criteri per l'attribuzione a ciascuna delle fondazioni lirico-sinfoniche della parte della quota del FUS;
    nello specifico, in base al comma 20-bis, per il triennio 2014-2016, il 5 per cento della quota del FUS destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche è riservata alle fondazioni che hanno raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti,

impegna il Governo

a prorogare la destinazione di cui in premessa anche per il triennio 2017-2019, valutando l'opportunità di elevare attraverso ulteriori iniziative normative la percentuale al 10 per cento.
9/4127-bis-A/97Fedriga, Borghesi, Guidesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante i ripetuti annunci del Governo, il disegno di legge di Bilancio in esame non contempla il raddoppio dei fondi agli ITS (Istituti tecnici superiori);
    trattasi di scuole di tecnologia, post diploma, alternative all'università e partecipate dalle imprese, che registrano numeri ancora di nicchia (i frequentanti oscillano tra i 5-6 mila ragazzi, in Germania negli analoghi istituti di formazione terziaria professionalizzante, si specializzano più di 800 mila studenti), ma funzionano ottimamente visto che oltre l'80 per cento dei diplomati biennali ha un'occupazione e nel 90 per cento dei casi, coerente con il titolo di specializzazione conseguito;
    il mancato stanziamento degli ulteriori 13 milioni promessi preoccupa non poco il mondo delle imprese, visto che, ad oggi, gli Its sono l'unico canale di formazione terziaria altamente professionalizzante e i profili che escono da questi istituti sono molto richiesti dalle aziende e anche il salario di ingresso è interessante,

impegna il Governo

a raddoppiare lo stanziamento attualmente previsto per gli Istituti tecnici superiori per il triennio 2017-2019 e per gli anni a seguire, stante l'importanza strategica della finalizzazione per il futuro occupazionale e di sviluppo tecnologico del Paese.
9/4127-bis-A/98Simonetti, Borghesi, Busin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio appare carente di iniziative di rilancio dell'apparato produttivo italiano, a cominciare da quelle a sostegno dell'imprenditoria, con riguardo alle MPMI;
    nonostante siano in molti a sostenere, e anche l'attuale Governo, che il Paese sia entrato in una fase di ripresa economica, in realtà la fase di recessione appare tutt'altro che superata; ne sono prova la diminuzione del tasso di crescita della produzione, la contrazione dei consumi e l'elevato tasso di disoccupazione;
    le MPMI, specie quelle a conduzione familiare, devono affrontare oggi una sfida importante legata al cambiamento strutturale imposto dai mutamenti tecnologici e dall'avvento della quarta rivoluzione industriale;
    le MPMI potrebbero trarre da tali mutamenti una grande opportunità di sviluppo; in questa fase sarebbe utile sostenere quei processi che puntino ad un ricambio generazionale all'interno delle aziende che intendano innovarsi nel loro processo produttivo;
    nel solo segmento dimensionale «micro» dell'intero comparto industriale, la partecipazione degli imprenditori e dei loro familiari all'attività di impresa supera il 50 per cento del totale degli addetti;
    da una analisi dei dati relativi alle imprese familiari e ai passaggi generazionali emerge tuttavia che appena il 31 per cento di tali imprese arriva in salute alla seconda generazione e soltanto il 15 per cento alla terza. Molto spesso per rilanciare queste aziende basterebbero investimenti in grado di introdurre clementi innovativi nei processi di produzione e di gestione aziendale;
    occorre dunque un'azione sinergica che punti da un lato, a riattivare il processo di innovazione nel Paese, e dall'altro a creare i presupposti per un reale ricambio generazionale all'interno delle MPMI per favorire l'adozione di innovativi sistemi di produzione e di organizzazione aziendale, direzionando le MPMI verso un'industria altamente digitalizzata,

impegna il Governo

a creare le condizioni, nell'ambito della strategia relativa alla quarta rivoluzione industriale, per favorire il ricambio generazionale all'interno delle MPMI, accompagnandole, in questa difficile fase di transizione verso un'economia altamente innovativa e digitalizzata, nel rinnovamento dei loro processi produttivi per integrarli con quella parte del sistema industriale già interconnessa.
9/4127-bis-A/99Allasia, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo, con una dotazione di 1.900 milioni di euro per l'anno 2017, 3.150 milioni per l'anno 2018, 3.500 milioni per l'anno 2019 e 3.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, ai fini del finanziamento di una serie di investimenti da programmare da parte di più ministeri, nei settori di infrastrutture e trasporti, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, ricerca, prevenzione del rischio sismico, nonché edilizia pubblica;
    nel corso dell'esame presso la V Commissione della Camera tra gli investimenti da programmare sono stati inseriti gli interventi di bonifica di siti inquinati;
    tra le esigenze indifferibili del Paese rientra la salvaguardia di Venezia, che rappresenta un bene ambientale di valore inestimabile la cui salvaguardia è indissolubilmente associata alla tutela del patrimonio storico, artistico e culturale;
    in tale contesto, il completamento delle attività di bonifica del S.I.N. di Venezia-Porto Marghera è diventata improcrastinabile, anche secondo le conclusioni raggiunte dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, che si è occupata del caso;
    la situazione del S.I.N. è gravemente critica, soprattutto per quanto riguarda il completamento dell'esecuzione delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, suddivise tra il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche del Triveneto, la regione Veneto e l'Autorità portuale di Venezia, nonostante che gli oneri economici siano a carico del Ministero dell'ambiente; le risorse occorrenti per tali opere si stimano in circa 280 milioni di euro;
    il mancato completamento delle opere di marginamento, oltre a compromettere il processo di reindustrializzazione dell'area e causare il perseguimento dello sversamento di inquinanti e residui di lavorazioni nella laguna da parte delle produzioni chimiche della zona industriale, rischia anche di compromettere le opere già eseguite, in considerazione del progressivo indebolimento dei manufatti non completati,

impegna il Governo

a garantire, nell'ambito della suddivisione del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, le risorse necessarie a porre fine all'emergenza creata dal mancato completamento delle opere di marginamento e di rifacimento delle sponde delle macroisole lagunari, ai fini della messa in sicurezza del S.I.N. di Venezia-Porto Marghera.
9/4127-bis-A/100Busin, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'IMU sui terreni agricoli per l'anno 2014 è stata definita e applicata retroattivamente, nel 2015, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, ed ha sottoposto all'imposta una serie di terreni agricoli precedentemente esentati;
    l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante «Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente», stabilisce che le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo e, relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono;
    la Commissione Tributaria Provinciale di Grosseto (sez. 4 sentenza 402/4/15) ha accolto il ricorso del Presidente dell'Unione Provinciale Agricoltori di Grosseto, e disposto la restituzione al contribuente dell'IMU pagata per l'anno 2014, ritenendo, peraltro, che la sola illegittimità riferita allo Statuto del contribuente sia assorbente di tutte le altre motivazioni;
    tale sentenza, apre la strada ad una serie di ulteriori ricorsi per il rimborso dell'IMU illegittimamente pagata dagli agricoltori per l'anno 2014; tuttavia, per la maggior parte dei casi, l'entità dell'imposta pagata è inferiore alle spese legali da sostenere per il ricorso e, pertanto, gli agricoltori contribuenti sono aggravati con pesanti oneri per poter aver diritto alla restituzione di quanto impropriamente versato;
    d'altra parte, occorre liberare la giustizia tributaria da un inutile intasamento,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, di carattere legislativo, dirette alla restituzione agli agricoltori delle somme versate per l'IMU 2014 per i terreni agricoli precedentemente esentati dal pagamento di tale tributo.
9/4127-bis-A/101Bossi, Guidesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel dicembre 2015, in provincia di Como, un caso allarmante ha messo in crisi l'industria del legno e dei mobili tradizionalmente all'avanguardia in questo territorio. Infatti, alle imprese che hanno conferito i propri rifiuti nel centro di raccolta differenziata di Cantù, gestita da Econord, sono state applicate dal Corpo Forestale dello Stato multe pesantissime, da 3.000 euro ad oltre 20.000 euro, per errori formali nei documenti e nei formulari di accompagnamento degli scarti di lavorazione;
    si tratta di sanzioni superiori a quanto previsto per l'abbandono di rifiuti. Infatti, proprio per l'abbandono di rifiuti o per l'immissione di rifiuti nelle acque superficiali o sotterranee, l'articolo 255 del Codice dell'ambiente, di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro, con aggravio fino al raddoppio della sanzione se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi;
    l'ammontare delle sanzioni per sbagli formali scoraggia implicitamente i cittadini dall'applicazione della legge; tanto più che spesso si tratta di imprese a conduzione familiare, di anziani che da anni offrono al nostro Paese l'eccellenza del made in Italy e che stentano di seguire le modifiche normative, di imprese che in buona fede conferiscono i propri rifiuti ai centri di raccolta differenziata;
    ultimamente, si è appreso dai giornali che la società sportiva Cantù San Paolo Gennaro Novelli è stata punita dal Corpo Forestale dello Stato con la sanzione di 27.000 euro per aver smaltito in maniera irregolare un carico di erba tagliata del campo sportivo;
    il caso di Cantù, portato alla ribalta dai media, costituisce un caso inaccettabile perché colpisce aspramente gli imprenditori ed in particolare il settore del mobile della Brianza, che rappresenta un settore artigianale importantissimo per l'economia del Paese e un'eccellenza in specializzazione e produzione di qualità, con un alto potenziale creativo del sistema produttivo e indiscusse competenze tecniche e professionali;
    il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in risposta all'interrogazione n. 5-07541 presentata alla Commissione ambiente della Camera, nel rimettere alle valutazioni di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'opportunità di effettuare ulteriori analisi sul caso, anche tenendo conto delle caratteristiche dei fatti che vengono di volta in volta in considerazione, ha evidenziato che la valutazione di un eventuale intervento normativo dovrebbe coinvolgere proprio le disposizioni di cui all'articolo 258 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in considerazione delle diverse e specifiche fattispecie contemplate dai commi 1 a 5-ter, da valutare di volta in volta in base al caso concreto,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative, di carattere legislativo, dirette alla revisione delle sanzioni per gli errori nei documenti e nei formulari di conferimento dei rifiuti non pericolosi in discarica o nei centri di raccolta differenziata, garantendo un equilibrio al sistema sanzionatorio ed evitando penalizzazioni inopportune che danneggiano l'ambiente invece di tutelarlo, stimolando i cittadini ad essere rispettosi della legge, dell'ambiente e del proprio territorio, anche prevedendo un periodo transitorio, con una riduzione delle sanzioni previste dai verbali di accertamento, per i procedimenti sanzionatori pendenti alla data dell'entrata in vigore della presente legge presso le pubbliche amministrazioni.
9/4127-bis-A/102Molteni, Grimoldi, Guidesi, Saltamartini, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    da più parti viene ritenuto indifferibile l'obiettivo di garantire un efficace svolgimento dei procedimenti di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) dei medicinali omeopatici presenti sul mercato italiano alla data del 6 giugno 1995. Tali farmaci godono di un'autorizzazione ape legis che ne consente la permanenza sul mercato fino al 31 dicembre 2018. Dopo tale data, potranno continuare ad essere commercializzati solo se avranno ottenuto il rinnovo dell'AIC;
    la legge di stabilità 2015 (articolo 1, comma 590, legge n. 190 del 2014) fissa al 30 giugno 2017 il termine per la presentazione delle domande di rinnovo da parte delle aziende e al 31 dicembre 2018 il termine per la permanenza sul mercato. In vista del rinnovo, le aziende sono chiamate ad una serie di adempimenti assolutamente nuovi e, sotto alcuni profili, particolarmente onerosi, da cui dipende la permanenza sul mercato di molti medicinali e, quindi, la tenuta dell'intero comparto. Di qui la necessità di poter disporre di un lasso di tempo congruo rispetto alla complessità e alla rilevanza della procedura, soprattutto alla luce del fatto che molti aspetti procedimentali e numerose questioni tecnico-operative non sono disciplinate dalla normativa vigente;
    vi è poi l'ulteriore necessità di implementare l'interlocuzione con l'AIFA per creare un meccanismo stabile di dialogo che consenta alle aziende di acquisire in tempo utile le informazioni necessarie per il regolare decorso procedimentale, dato che negli ultimi tempi non è stata riscontrata la necessaria continuità e tempestività nello scambio delle predette informazioni. A ciò si deve poi aggiungere l'incertezza applicativa che ha vissuto il comparto legata alla pendenza di un giudizio amministrativo che si è concluso solo l'estate scorsa, incertezza che ha impedito di pianificare e di intraprendere le attività strumentali all'avvio delle prescritte procedure di rinnovo,

impegna il Governo

ad aggiornare al 30 giugno 2018 la data di presentazione delle domande di rinnovo dell'AIC da parte delle aziende, lasciando del tutto inalterata la data prevista dalla legge (31 dicembre 2018) per la permanenza sul mercato dei medicinali omeopatici attualmente in commercio, prevedendo il versamento, da parte delle aziende titolari, di acconti sulle tariffe dovute in sede di rinnovo dell'AIC al fine di consentire all'AIFA di poter conseguire in anticipo una parte delle entrate connesse all'espletamento delle procedure di rinnovo con l'obbligo che le somme versate a titolo di acconto restino nelle disponibilità dell'AIFA anche in caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo.
9/4127-bis-A/103Attaguile, Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'aumento di resistenza agli antibiotici da parte di vari agenti patogeni nel settore zootecnico è dovuta principalmente alla necessità di utilizzo di antibiotici per i capi che presentano patologie specifiche e alla conseguente naturale selezione e moltiplicazione di batteri non più sensibili alla loro azione;
    la resistenza è collegabile al frequente uso di antibiotici da parte della medicina veterinaria per contrastare prevalentemente forme influenzali non autoctone di origine asiatica;
    a causa delle recenti notizie sull'uso di antibiotici negli allevamenti, il consumo delle carni bianche, tra le quali il pollo, è in sensibile calo, ma meno di un quarto del totale degli antibiotici venduti nel settore zootecnico sono attribuibili, però, alla filiera avicola;
    il settore avicolo, infatti, ha attivato dal 2013, su base volontaria, un piano nazionale per la razionalizzazione dell'uso di antibiotici. Si tratta del più importante intervento organico di riduzione e razionalizzazione dell'uso del farmaco in ambito zootecnico. I dati mostrano che nell'ultimo triennio la somministrazione di questi farmaci è stata già ridotta nel 2015 del 39,95 per cento rispetto al 2011;
    la lotta all'antibiotico-resistenza passa anche per le agevolazioni fiscali alle quali le industrie del settore avicolo possono accedere per incentivare una produzione antibiotic free e continuare nel trend positivo di riduzione e razionalizzazione dell'uso di antibiotici negli allevamenti anche al fine di tutelare il benessere animale e la salute del consumatore;
    il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dal T.U. delle imposte sui redditi, prevede che i soggetti passivi di imposta sul reddito delle società (IRES) possano detrarre alcuni oneri dall'imposta lorda,

impegna il Governo

al fine di incentivare la riduzione progressiva dell'utilizzo di antibiotici negli allevamenti, a prevedere per la filiera avicola, nel primo provvedimento utile, una ulteriore detrazione, in aggiunta a quelle già previste sull'imposta lorda sul reddito delle società (IRES), sulla quota di produzione certificata che non utilizza antibiotici (produzione antibiotic free) o, in alternativa, ad un credito di imposta specifico pari al valore degli investimenti infrastrutturali e strumentali svolti per produzioni di carni avicole senza alcun ricorso all'utilizzo di antibiotici.
9/4127-bis-A/104Gianluca Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il metodo introdotto con la Legge di stabilità 2016 di riscossione del canone Rai basato sulla presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo attraverso la presenza di un contratto di fornitura dell'energia elettrica, nella cui fattura viene addebitato il canone, ha generato maggiori entrate per lo Stato tanto da giustificarne la diminuzione dell'importo per il 2017;
    le maggiori entrate sono state ottenute, a parere del firmatario, in modo illegittimo, incostituzionale e soprattutto ingiusto visto che, anche chi non ha una televisione, si è visto recapitare una bolletta elettrica maggiorata con il canone Rai ed ha avuto il compito di presentare all'Agenzia delle entrate un'autocertificazione per essere esonerato dal pagamento per l'anno in corso. E l'operazione dovrà essere ripetuta ogni anno, anche da coloro che sono attualmente esenti e che hanno già comunicato le proprie motivazioni alla concessionaria televisiva;
    il pagamento del canone, balzello iniquo ed antiquato, dovrebbe almeno assicurare la piena attuazione del principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e del diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese attraverso un'informazione libera, indipendente e pluralista;
    la legge 26 ottobre 2016, n. 198 ha destinato una quota del canone Rai, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro, al Fondo per il pluralismo dell'informazione, da dividere equamente fra la carta stampata e le emittenti locali;
    oltre alla cifra che non appare sufficiente per coprire l'intero fabbisogno del comparto, è l'incertezza delle risorse a disposizione ad aggravare ancor di più la già sofferta crisi economica che ha decretato la chiusura definitiva di molte emittenti locali;
    le Tv locali, oltre ad essere un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale, rendono anche un servizio essenziale abbattendo il digital divide (che può essere risolto grazie all'utilizzo delle loro frequenze) considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale e affiancando la Rai nello svolgimento del servizio pubblico di informazione senza ricevere, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;
    visto che le eventuali maggiori entrate riscosse derivano dai soldi che i cittadini pagano per il servizio pubblico radiotelevisivo, sarebbe opportuno lasciare gran parte di queste risorse all'interno del comparto, destinandole principalmente alle emittenti locali che concorrono, e molte volte, suppliscono, all'offerta di servizio pubblico radiotelevisivo,

impegna il Governo

a mettere in atto gli opportuni interventi, anche di carattere normativo, al fine di sostenere le imprese che operano nell'ambito della comunicazione radiotelevisiva locale, provvedendo a fissare il limite delle risorse di cui alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, in 150 milioni e, laddove le maggiori entrate derivanti dalla riscossione del canone di abbonamento Rai non consentissero l'assegnazione prevista per legge, ad un reintegro delle somme sino a concorrenza di quelle previste dalla medesima disposizione di legge, da distribuire per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale.
9/4127-bis-A/105Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con la propria sentenza numero 178 del 2015, la Corte Costituzionale ha sostanzialmente ingiunto al Governo di sbloccare la contrattazione collettiva nel pubblico impiego;
    nel disegno di legge 4127 all'esame dell'Assemblea sono state conseguentemente stanziate risorse per il rinnovo dei contratti nel pubblico impiego che, spalmate sull'insieme dei dipendenti pubblici, permetteranno di finanziare solo incrementi retributivi simbolici, pari mediamente a 16 euro mensili;
    il comparto difesa e sicurezza è sottoposto a particolari pressioni e reclama, oltre allo sblocco della contrattazione ed al ristoro del potere d'acquisto perduto, stanziamenti per la copertura del turn over, il riallineamento delle carriere e, in relazione alle forze di polizia, anche risorse per l'acquisto e l'ammodernamento dei mezzi e degli equipaggiamenti, inclusi elementi di vitale importanza come i giubbotti antiproiettile, nonché interventi di adeguamento sugli immobili utilizzati per l'accasermamento e le stazioni sul territorio;
    l'inerzia dimostrata nella circostanza, mentre la criminalità accresce la propria pressione e l'emergenza migratoria aggrava il carico di lavoro per le forze di polizia, sembra esprimere una politica di forte insensibilità nei confronti delle esigenze e delle aspettative dei tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica,

impegna il Governo

a porre quanto prima rimedio alla grave situazione in cui si trovano le forze dell'ordine ed in particolare la Polizia di Stato, il cui personale lamenta ritardi nel riallineamento delle carriere, una grave perdita del potere d'acquisto garantito dagli attuali livelli retributivi, la crescente insufficienza degli organici e lo scadimento dei mezzi e degli equipaggiamenti in dotazione, reperendo le risorse all'uopo necessarie alla prima occasione utile.
9/4127-bis-A/106Giancarlo Giorgetti, Molteni, Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento AC 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», all'articolo 22 comma 1 introduce al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 un nuovo articolo 26-bis con il quale si prevede il rilascio di un visto ed un permesso di soggiorno per investitori anche allo straniero che intenda effettuare una donazione di almeno 1.000.000 di euro a favore di un progetto in diversi settori, tra cui quello della cultura e dell'immigrazione;
    rilevato che, nonostante il susseguirsi di sempre più numerose notizie in merito all'aumento dei finanziamenti e donazioni provenienti dall'estero, in particolare dai paesi islamici, per la realizzazione dei luoghi di culto nel nostro paese ed il proliferare di tali centri, nel nostro ordinamento esiste un preoccupante vuoto normativo per garantire la tracciabilità ed il controllo dei finanziamenti e donazioni, spesso gestiti da semplici associazioni, provenienti dall'estero ed impiegati per la realizzazione di diversi centri di culto, preghiera o culturali in senso lato;
    rilevato, pertanto, che secondo ultime notizie apparse sulla stampa, pare che ammontino a diciotto milioni di euro all'anno i finanziamenti, sotto diverse forme, per costruire moschee e luoghi di preghiera e culto, autorizzati o non, in Italia provenienti dall'estero, in particolare da Qatar, Arabia Saudita e Turchia;
    rilevato, infine, che, anche alla luce dell'attuale contesto migratorio e della sicurezza internazionale, ove alcuni centri, da punti di aggregazione, possono diventare centri di possibile reclutamento da parte dell'estremismo religioso islamico, già altri stati, tra cui più recentemente l'Austria, si sono dotati di opportuni strumenti legislativi vietando finanziamenti e donazioni dall'estero,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad escludere dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), con conseguente divieto di rilascio del visto e del permesso di soggiorno per investitori allo straniero che ne faccia richiesta, le donazioni per la realizzazione degli edifici di culto e delle attrezzature destinate a servizi religiosi nei nostri territori a favore di enti, nonché associazioni e comunità, le cui finalità statutarie o aggregative siano da ricondurre alla religione, all'esercizio del culto o alla professione religiosa, potendo tali donazioni e finanziamenti essere disposti solo da altri enti, persone fisiche o comunque da parti terze, purché tutti residenti nel territorio nazionale, includendo tale disposizione anche nel decreto di cui al comma 2 dell'articolo 26-bis.
9/4127-bis-A/107Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che il provvedimento AC 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», all'articolo 84 prevede la facoltà di destinare dai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020 ulteriori risorse, rispetto a quelle già stanziate nella sezione II del bilancio, per attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati in materia di trattenimento e di accoglienza di stranieri irregolari, fino ad un importo massimo pari a 280 milioni di euro;
    rilevato che alla data del 3 novembre risultano più di settemila centri di accoglienza (6.406 strutture temporanee, 4 hot spot, 15 centri di prima accoglienza, 640 progetti SPRAR) nei quali sono accolti 172.270 immigrati richiedenti protezione internazionale mentre i centri di identificazione ed espulsioni attivi sono solo 4 su 9 (Brindisi, Caltanissetta, Roma e Torino) nei quali peraltro, a fronte di una capienza teorica di 1.393 posti, sono presenti 274 immigrati clandestini;
    rilevato altresì che dal 1 gennaio al 28 ottobre le richieste di asilo sono state 97.814 mentre nello stesso periodo di tempo il numero di immigrati arrivati illegalmente via mare sono stati 159.496 e che attualmente a coloro i quali giungono clandestinamente nel nostro territorio e non formalizzano alcuna domanda di protezione internazionale viene semplicemente intimato di lasciare il territorio (cosiddetto foglio di via);
    rilevato, infine, che in assenza di disponibilità nelle strutture di trattenimento per eseguire l'identificazione e l'effettiva espulsione, gli immigrati clandestini, che non hanno formalizzato alcuna domanda di asilo e che nella quasi totalità non ottemperano all'ordine di allontanamento, sono liberi di circolare sul territorio, con ovvie conseguenze negative sulla sicurezza e tenuta sociale, considerato che gli stessi sono solo individuati tramite i rilievi dattiloscopici ma non identificati,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare le risorse previste dall'articolo 84, in attuazione dell'articolo 16 della Direttiva 2008/115/CE, anche ad interventi finalizzati a rendere operativi i centri di identificazione ed espulsione attualmente chiusi parzialmente attivi e ad istituirne di nuovi tramite accordi bilaterali con le Regioni che diano il loro assenso.
9/4127-bis-A/108Picchi, Molteni, Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la pratica del car pooling, ovvero la condivisione dell'auto per un tratto di viaggio già programmato con altri passeggeri, è una modalità utile a ridurre la congestione di tratti stradali e l'inquinamento da traffico veicolare;
    inoltre il car pooling si configura come una pratica che favorisce l'incremento della mobilità sostenibile attraverso l'utilizzo efficiente di mezzi già in circolazione, una modalità di condivisione pura, senza scopo di lucro né possibilità di sostituirsi ad altri servizi di trasporto o categorie professionali;
    il car pooling, infatti, non si configura come attività di impresa di trasporto di persone, bensì come forma di compartecipazione alle spese di viaggio condivise tra gli utenti, il cui importo deve essere preventivamente concordato;
    risulta, pertanto, strategico agevolarne la diffusione, favorendo gli strumenti tecnologici che ne aumentano la facilità d'uso e, al contempo, permettere agli utenti e ai possessori di auto di agire in un contesto chiaro,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza atte ad agevolare le iniziative di car pooling, definendo l'inquadramento normativo di tale modalità di trasporto e inserendola nell'ambito del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, di cui all'articolo 77 del provvedimento in esame, anche ai fini dell'individuazione delle appropriate risorse finanziarie.
9/4127-bis-A/109Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le pubbliche amministrazioni, con particolare riferimento agli enti locali, attualmente devono conteggiare nelle spese totali del personale quelle relative ai servizi di sicurezza e polizia stradale per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che però influiscono sull'ordine pubblico e la fluidità della circolazione (es. servizi di scorta ai convogli eccezionali transitanti sul territorio richiesti da imprese private; servizi viabilistici richiesti dalle direzioni di grossi centri commerciali; assistenza viabilistica per consentire riprese cinematografiche autorizzate da svolgersi in strada, etc...);
    le spese del personale di polizia locale sono infatti sostenute dal comune e le ore di servizio prestate in questi casi dagli agenti devono essere considerate nel monte-ore per il calcolo degli straordinari;
    se, al contrario, all'ente locale fosse data la possibilità di far pagare le suddette spese del personale direttamente agli organizzatori o promotori degli eventi e delle manifestazioni, si garantirebbero, da una parte, minori spese per l'ente e dall'altra, un maggior incentivo per gli operatori della polizia locale, poiché non verrebbe intaccato il loro monte ore, e quindi il calcolo degli straordinari utilizzati per la normale amministrazione comunale non subirebbe alterazioni;
    all'interno del provvedimento in esame sono inserite diverse disposizioni in merito alla previsione di risparmi di spesa sul complesso dei Ministeri e degli enti locali, in particolare, l'articolo 61 reca misure per l'efficientamento della spesa dei Ministeri. Sarebbe stato opportuno prevedere una misura di riduzione delle spese anche per gli enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'imputabilità delle spese del personale di polizia locale, necessarie per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione del territorio dell'ente, interamente a carico degli organizzatori e promotori degli eventi e delle manifestazioni, e che le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale della polizia locale in occasione dei medesimi eventi non venga considerato nel calcolo del monte-ore straordinari del medesimo personale.
9/4127-bis-A/110Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le zone di confine situate nelle province di Varese e di Como, nonché il comune di Campione d'Italia, in particolare, risentono fortemente della crescente delocalizzazione delle attività produttive in Svizzera (Canton Ticino), con conseguente perdita di posti di lavoro;
    la ZES è una zona geografica dotata di una legislazione economica differente dalla legislazione in atto nella nazione di appartenenza, create con l'obiettivo di attrarre maggiori investimenti stranieri;
    l'obiettivo è di ridurre, se non azzerare il regime impositivo, al fine proprio al fine di agevolare una rapida crescita economica;
    l'istituzione di ZES nelle zone di confine della Lombardia aiuterebbe a rilanciare gli investimenti esteri, mantenendo al contempo il tessuto produttivo, l'occupazione, la competitività e lo sviluppo dei settori industriale e manifatturiero, che costituiscono la spina dorsale dell'economia lombarda,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di propria competenza per il rilancio delle attività di impresa nelle zone di confine della Lombardia, anche per il tramite della creazione di ZES lombarde in termini doganali, fiscali, finanziari e amministrativi per favorire l'insediamento di soggetti che svolgono attività d'impresa e per promuovere lo sviluppo economico e l'occupazione.
9/4127-bis-A/111Guidesi, Grimoldi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa;
    in Italia un terzo delle grandi aziende applica lo smart-working o lavoro agile ed oltre 250.000 lavoratori lo praticano, a dimostrazione di come nel nostro Paese tale modalità di lavoro non rappresenta più una nicchia, bensì una realtà rilevante e in crescita; ancora frenato, invece, risulta esserlo in ambito pmi;
    il 90 per cento dei progetti realizzati in Italia ha introdotto la flessibilità nel luogo di lavoro, la leva più diffusa seguita dalla flessibilità nella gestione dell'orario (73 per cento), poi il lavoro saltuario in altre sedi aziendali (54 per cento), il lavoro saltuario in altri luoghi come spazi di coworking (51 per cento), la riprogettazione degli spazi fisici (40 per cento);
    gli smart worker sono più soddisfatti della media perché riescono a gestire meglio l'equilibrio tra vita professionale e lavorativa ed a beneficiarne sono soprattutto le donne smart worker che riescono a conciliare in maniera quasi ottimale i tempi di vita e di lavoro,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ottica di sostenere la natalità ed i genitori lavoratori, le opportune iniziative normative per promuovere il lavoro agile, specie nell'ambito delle Pmi, reperendo le occorrenti risorse finanziarie per incentivarlo attraverso misure di sgravio fiscale.
9/4127-bis-A/112Castiello, Saltamartini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione della norma che rimuove il divieto, imposto dalla legge di stabilità 2015, per i nuovi governatori di regione di fare anche i commissari sanitari ha sollevato importanti dubbi di opportunità e garanzia sulla nuova figura di commissario;
    la formula è quella di consentire al presidente della Regione di diventare commissario della propria sanità regionale, ma a patto che ogni sei mesi si verifichi che il suo operato sia conforme ai piani di rientro e, che la performance sui livelli essenziali di assistenza sia positiva;
    nel testo si precisa che «tavoli tecnici, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, producono una relazione ai ministri della Salute e dell'Economia e delle finanze, da trasmettersi al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza»;
    i piani di rientro sono finalizzati a verificare la qualità delle prestazioni ed a raggiungere il riequilibrio dei conti dei servizi sanitari regionali;
    come riportato dal sito del Ministero della Salute la Regione Campania ha siglato il Piano di Rientro dal disavanzo in data 13 marzo 2007 ed è stato approvato con decreto di giunta regionale n. 460/2007. A conclusione del triennio di attività volte alla riorganizzazione del servizio sanitario nazionale, la Regione ha formalizzato il prosieguo del PdR con il Programma Operativo per gli anni 2010-2012 e, con DCA n. 82/2013, ha trasmesso una proposta di PO 2013-2015, la sanità regionale è commissariata dal 28 luglio 2009;
    sempre dalla medesima fonte si apprende che la Regione Calabria ha siglato il Piano di Rientro dal disavanzo in data 17 dicembre 2009 ed è stato approvato con decreto di giunta regionale n. 908/2009. A conclusione del triennio di attività volte alla riorganizzazione del servizio sanitario regionale, la Regione ha formalizzato il prosieguo del PdR con una nota di accompagnamento del 05/07/2013. mediante la quale ha trasmesso una proposta di PO 2013-2015, la sanità regionale risulta commissariata dal 30 luglio 2010,

impegna il Governo

a non penalizzare oltremodo le regioni virtuose che fanno dei bilanci e delle prestazioni sanitarie un vanto, valutando l'esclusione dell'applicazione della norma richiamata in premessa per quelle regioni che risultino sottoposte a commissariamento da oltre cinque anni, al fine di evitare dubbi di carattere etico e difficoltà tecniche nell'attuazione dei piani di rientro, sia istituzionali che strutturali, dovute alla non terzietà dei commissari.
9/4127-bis-A/113Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio interviene sulla disciplina vigente riguardante le detrazioni per le spese legate ad interventi di riqualificazione energetica, recupero edilizio e misure antisismiche, prorogando in particolare, fino al 31 dicembre 2017, la misura della detrazione al 65 per cento per le spese relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
    i risultati fino ad oggi ottenuti con l'adozione di tali forme di agevolazione sono stati molto importanti, rappresentando un valido strumento di supporto alla crescita e allo sviluppo delle imprese che operano nelle numerose attività connesse ai settori interessati dalle norme di detrazione;
    nel 2015 il volume complessivo di interventi connessi alle agevolazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici è stato pari a 1.400.000, per un totale di 17 miliardi di euro di investimenti complessivi;
    gli effetti positivi delle detrazioni ricadono su tutto il sistema economico del Paese, rappresentando non solo un importante sostegno al rilancio dei consumi, ma contribuendo anche alla crescita del sistema produttivo italiano, con particolare riferimento alle imprese innovative, che soprattutto nel settore dell'efficienza energetica possono offrire un contributo importante a livello di risparmi e di riduzione dei consumi;

un settore in espansione è quello legato alla progettazione e alla costruzione di sistemi aspirapolvere evoluti, in grado di eliminare le polveri e ricambiare l'aria, con notevoli benefici in termini di risparmio ed aumento delle prestazioni energetiche degli immobili,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni provvedimenti finalizzati ad estendere l'attuale regime di detrazione delle spese relative ad interventi di riqualificazione energetica anche alle spese di progettazione e installazione di impianti di aspirazione centralizzata negli edifici.
9/4127-bis-A/114Borghesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi economica e gestionale che ha investito la Cooperativa Carnica (CoopCa) sta influendo negativamente da oltre due anni sulla quotidianità di oltre tremila cittadini del territorio alpino friulano e veneto, che in qualità di soci prestatori della cooperativa hanno versato i propri risparmi per una cifra totale complessiva che si aggira attorno ai 27 milioni di euro;
    le citate somme relative ai risparmi dei soci risultano ancora iscritte nei libretti CoopCa degli stessi, almeno fino a quando non si concluderà la procedura concordataria, ovvero, nella migliore delle ipotesi, nel 2018;
    oltre al disagio creato dalla mancata disponibilità del denaro contenuto nei libretti sociali, tali somme concorrono ugualmente, secondo la vigente normativa, al calcolo del parametro ISEE, compromettendo in molti casi il diritto per i soggetti già danneggiati di accedere alle prestazioni assistenziali che in realtà spetterebbero loro vista la situazione attuale;
    la questione è stata già posta all'attenzione del Ministero dello sviluppo economico, con interpellanza urgente n. 2-01323 presentata il 29 marzo 2016 e discussa in Aula il giorno venerdì 8 aprile 2016, con la richiesta al Governo di intraprendere iniziative al fine di «evitare che le somme ancora iscritte nei libretti di risparmio concorrano alla determinazione del reddito ai fini ISEE pregiudicando in tal modo l'accesso alle prestazioni assistenziali connesse, fino a quando non sarà definita la loro entità e sarà garantita la loro disponibilità»;
    in tale circostanza il Sottosegretario allo Sviluppo economico, On. Giacomelli, ha affermato che, a normativa vigente, quanto richiesto non risulta percorribile «ferma restando la possibilità di eventuali modifiche normative che dovessero intervenire nella specifica materia», e nel caso specifico all'articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
    il Sottosegretario Giacomelli, in occasione della risposta all'interpellanza urgente sopracitata, conferma «la piena disponibilità del Ministero dello sviluppo economico ad approfondire ogni iniziativa di tipo normativo regolamentare o di solidarietà e condivisione tesa ad alleviare gli effetti sulla platea dei consumatori della situazione definita da CoopCa»;
    ai fini di adeguare la normativa vigente e tutelare, in caso di gravi crisi economiche come sopra descritto, i risparmiatori delle cooperative di consumo che si trovano loro malgrado in situazioni di tale criticità, almeno per quanto riguarda il riconoscimento delle prestazioni assistenziali e delle agevolazioni dovute ai fini del calcolo ISEE,

impegna il Governo

a trovare, al primo provvedimento utile, le soluzioni normative affinché non venga tenuto conto del valore dei depositi aventi ad oggetto i libretti di prestito sociale nel caso in cui l'emittente sia sottoposto a procedura concorsuale.
9/4127-bis-A/115Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 77 del disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» dispone un incremento delle risorse destinate al Fondo finalizzato all'acquisto, alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, estendendone le finalità allo scopo di realizzare un piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, destinato fondamentalmente al rinnovo del parco autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa comunitaria;
    gli autobus destinati al trasporto pubblico locale e regionale, come risulta dalla Relazione sullo stato del trasporto pubblico locale (anno 2015), predisposta dall'Osservatorio sul trasporto pubblico locale e presentata alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il 5 gennaio 2016, presentano un'anzianità media nazionale al 31 dicembre 2014 pari a 12,33 anni, con notevoli differenze tra le regioni: si va dai 15,69 anni della Basilicata ai 6,17 anni della Valle d'Aosta;
    la significativa obsolescenza del parco autobus comporta che siano in circolazione un numero molto esiguo di bus a basse emissioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche normativa, per migliorare la qualità dell'aria e per promuovere lo sviluppo e la diffusione di autobus ad alimentazione elettrica attraverso la sostituzione degli autobus maggiormente inquinanti e obsoleti con nuovi veicoli a trazione elettrica o attraverso il retrofit (la riconversione dei veicoli stessi mediante l'inserimento di motori elettrici in autobus tradizionali).
9/4127-bis-A/116Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo anche attraverso il presente provvedimento ha rafforzato le misure di prevenzione e di messa in sicurezza antisismica;
    queste misure si inseriscono in un contesto più ampio del progetto «Italia Sicura» che prevede investimenti nell'ambito della cura del territorio ed interventi di rigenerazione urbana;
    nell'ambito del patrimonio edilizio del nostro paese va prestata la massima attenzione a quella popolare che necessita di una particolare cura per la messa in sicurezza;
    altro segmento del patrimonio edilizio su cui è necessario che le istituzioni prestino adeguata attenzione è quello riguardante interi quartieri realizzati in molti centri abitati su tutto il territorio nazionale a seguito dei processi di industrializzazione con immobili costruiti a suo tempo, in genere a cavallo degli anni 60, da aziende a partecipazione pubblica come Eni, Enel Iri;
    suddetti immobili andrebbero censiti e monitorati anche in riferimento alle nuove normative antisismiche,

impegna il Governo

a valutare nell'ambito delle iniziative previste dal progetto Italia Sicura un dettagliato censimento degli immobili di cui in premessa nonché conseguentemente a prevedere intese istituzionali con i comuni interessati e con i proprietari degli immobili per interventi di rigenerazione urbana e messa in sicurezza anche dal punto di vista antisismico.
9/4127-bis-A/117Battaglia, Burtone, Cuomo.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge n. 798 del 1984 legge n. 798/1984 lo Stato ha riconosciuto la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, quale problema di preminente interesse nazionale;
    con suddetto provvedimento lo Stato si poneva l'obiettivo di garantire la salvaguardia dell'ambiente, storico, monumentale, archeologico e artistico della città di Venezia e della sua laguna, tutelandone l'equilibrio idraulico, preservandone l'ambiente e assicurandone la vitalità socioeconomica;
    Venezia è una città patrimonio mondiale dell'umanità che richiama ogni anno quasi 30 milioni di visitatori;
    da tempo il comprensorio urbano sta attraversando una fase molto difficile con la presenza di tensioni che interessano il futuro stesso della città;
    si fa sempre più pressante la necessità di adeguare l'impianto normativo che riconosce la «specialità di Venezia» anche in considerazione del tempo trascorso e delle problematicità che sono emerse;
    si è aperto un rilevante dibattito pubblico sul futuro della città che ha fatto registrare un coinvolgimento di media e personalità autorevoli del mondo della cultura e dell'economia che impongono una adeguata attenzione da parte delle istituzioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare ulteriormente le risorse destinate alla città di Venezia nonché a prevedere, partendo dalle proposte di legge già depositate ed incardinate nell'ambito dei lavori parlamentari, di intervenire a modernizzare l'impianto legislativo che ne riconosce la «specialità».
9/4127-bis-A/118Mognato, Martella.


   La Camera,
   premesso che:
    la Bonifica di Porto Marghera costituisce un fattore imprescindibile per quanto concerne il rilancio economico e produttivo di uno dei principali siti industriali dell'Europa continentale;
    anche in relazione a quanto riportato dal documento conclusivo della commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti il suo completamento non è ancora completo e mancano opere importantissime;
    tra le criticità più evidenti vi è il mancato completamento dei marginamenti e il tratto di tre chilometri e mezzo per chiudere la cintura intorno alle macro isole;
    per concludere questi interventi occorrerebbero secondo le valutazioni del documento conclusivo della Commissione, citato in premessa, circa 250 milioni di euro;
    il mancato intervento a soluzione delle citate criticità rischierebbe di vanificare tutto il lavoro fin qui svolto e non risolverebbe le questioni ambientali ancora aperte con il rischio di produrre anche contenziosi giudiziari;
     il futuro di Porto Marghera e la piena attuazione dell'accordo di programma per il suo rilancio economico e produttivo hanno come premessa il completamento di tale azione di messa in sicurezza ambientale del territorio;

impegna il Governo

a valutare nell'ambito del prosieguo dell'esame del provvedimento o attraverso altro atto normativo l'opportunità di prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie destinate al completamento delle opere di bonifica in riferimento alle criticità presenti e riportate anche nel documento conclusivo della commissione bicamerale d'inchiesta.
9/4127-bis-A/119Martella, Mognato.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2017, nell'ambito delle misure previste in favore degli enti territoriali, prevede alla prima sezione articolo 63, l'istituzione di due fondi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, destinati al finanziamento di interventi a favore degli enti territoriali, mentre alla seconda sezione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno si evidenzia come la Missione Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (circa il 42 per cento), dispone gli stanziamenti per le somme relative ai trasferimenti dello Stato per il funzionamento degli enti locali;
    al riguardo, il sottoscritto del presente atto, rileva che il processo di riforma degli enti locali nella regione Siciliana, ed in particolare nei confronti delle province, procede con estrema lentezza e frammentarietà, a causa di una serie di molteplici fattori negativi e sfavorevoli, che stanno determinando sull'equilibrio finanziario degli enti, conseguenze altamente penalizzanti sul piano del personale e del funzionamento dei nuovi soggetti territoriali (ex province);
    la reale dotazione economica da destinare alle suddette problematiche, non risultando infatti certa, determina condizioni estremamente difficili e scarsamente realistiche nella propedeutica programmazione legislativa che si dovrebbe evolvere senza le necessarie fondamenta normative che da tempo sono attese in modo chiaro;
    secondo i dati forniti dal Governo a giugno 2016, in Conferenza Stato Città, 40 enti locali siciliani su 74 sono già in dissesto e le province della medesima regione, risultano essere in forte squilibrio a causa dei tagli stabiliti dalla legge di stabilità 2015, nei riguardi della regione Siciliana le province sono in seria difficoltà;
    lo squilibrio finanziario risulta inoltre nettamente maggiore se si valuta che gli enti locali di area vasta, a livello nazionale, oltre a pagare stipendi, svolgono funzioni essenziali, prime fra tutti garantire la sicurezza di 130 mila chilometri di strade per rendere accessibili, agibili e sicure le oltre 5 mila scuole superiori italiane e l'assistenza scolastica ai disabili;
    la situazione drammatica ed emergenziale che il Governo ha rappresentato in Conferenza Stato Città, depositando le tabelle di riparto per ogni singolo ente a causa dei 650 milioni di euro di tagli imposti alle province dalla legge di stabilità 2015, conferma la necessità di un'accelerazione nel processo decisionale; l'avvenuta definizione del processo istituzionale, ha sollecitato la Regione Siciliana ad intervenire attraverso una propria strategia d'azione per ritrovare l'equilibrio strutturale degli enti di area vasta siciliani;
    la medesima strategia a parere del sottoscrittore del presente atto, non può non contemplare anche una serie d'interventi dell'amministrazione dello Stato, tenuto conto della rilevanza del «contributo di finanza pubblica», che essa riveste, nel rientrare in equilibrio;
    la necessità di porre in essere urgenti e indispensabili iniziative, da parte del Governo, volte ad accelerare il processo decisionale anche da parte dell'amministrazione regionale Siciliana, oltre che dello Stato, alla luce delle nuove esigenze venute a determinarsi anche con riferimento, alla riqualificazione della spesa regionale, risulta pertanto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, indifferibile, in considerazione delle criticità in precedenza richiamate;

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di prevedere in tempi rapidi l'introduzione di un tavolo tecnico con i rappresentanti della regione Sicilia, al fine di addivenire a soluzioni in grado di:
   a) ottenere una partecipazione finanziaria dello Stato, o attraverso una riduzione significativa del «contributo di finanza pubblica» oppure con interventi finanziari diretti;
   b) risolvere il problema dei dipendenti delle ex province in relazione alle funzioni attribuite ai liberi consorzi comunali siciliani (ex province) che oltre alle funzioni già esercitate avranno nuove compiti da svolgere.

9/4127-bis-A/120Riccardo Gallo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2017 contiene, nell'ambito degli interventi previsti sia nella prima che nella seconda sezione, importanti misure in favore del comparto agricolo, che s'inseriscono in un quadro di grande attenzione che il Governo e il Parlamento, hanno dedicato in questa legislatura nei confronti del medesimo settore;
    al riguardo, le disposizioni afferenti l'agricoltura, che intervengono attraverso misure agevolative di carattere fiscale e contributivo a sostegno delle imprese agricole, confermano un percorso legislativo orientato alla riduzione della pressione fiscale, volto a rilanciare in modo definitivo e stabile l'intera filiera agricola, in particolare nei confronti di alcuni di comparti che da molti anni, affrontano una crisi di sistema, economica e di governance;
    il settore dell'ippica a tal fine, la cui base strutturale agricola, spesso non emerge in tutta la sua complessa realtà economica che rappresenta, affronta com’è noto, un progressivo declino lungo e inesorabile, le cui decisioni avvenute nel passato nel sottrarre progressivamente la gestione complessiva del comparto, (incluse le scommesse) ad un organo di rappresentanza, caratterizzato dalla presenza di tutti gli attori-chiave, hanno sottratto una leva essenziale di pianificazione dei meccanismi di ricavo e delle attività degli operatori;
    a tal fine, la dimensione complessiva della manovra di bilancio, se da un lato, dispone interventi di sostanziale interesse e apprezzamento per il settore agricolo, dall'altro non include le misure necessarie per il settore ippico, in grado di completare l'impianto complessivo della manovra dalle scelte di politica economica nazionale, previste dal disegno di legge di bilancio per il 2017;
    l'esigenza di accelerare le azioni di rilancio per il settore ippico, ridisegnando a tal fine, il suo sistema di governo, attraverso una chiara programmazione pluriennale del ruolo dello Stato nel settore, a partire dalle risorse finanziarie stanziate a suo supporto, introducendo effettivamente l'organo di gestione, (in grado di prevedere la presenza di rappresentanti del mondo del galoppo, del trotto, degli ippodromi, della gestione delle scommesse e dei rappresentanti del MEF e del MIPAAF) risulta pertanto, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, urgente e necessaria per sostenere il comparto in oggetto, caratterizzato da una tradizione di eccellenza e un forte radicamento nel Paese, con un elevato numero di attori coinvolti;

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire in tempi rapidi, al fine di accelerare gli interventi normativi previsti, nell'ambito della predisposizione dei decreti legislativi contenuti nell'articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, (collegato agricolo) volti a riorganizzare la disciplina del settore ippico, attraverso l'introduzione di una serie di misure in grado di portare un incremento adeguato e rilevante in termini di raccolta, determinando maggiori introiti per il medesimo comparto e per la filiera ippica, di conseguenza per il gettito da riservare all'erario;
   a convocare entro il mese di gennaio 2017 tutte le parti interessate al rilancio del settore, per definire in maniera condivisa gli interventi necessari, anche istituendo un Tavolo Tecnico finalizzato alla determinazione del riordino complessivo del sistema ippico in tempi brevi.
9/4127-bis-A/121Sottanelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio per il 2017, prevede specifiche norme di carattere fiscale nei riguardi del sistema delle imprese, aventi finalità agevolative di riqualificazione energetica e per la concessione di finanziamenti agevolati per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese (cd. Nuova Sabatini);
    nell'ambito delle nuove misure legate agli incentivi fiscali per il risparmio energetico delle attività produttive, il sottoscrittore del presente atto, segnala come, nell'area industriale del Piemonte, il settore di serramenti in pvc, che ha beneficiato delle detrazioni fiscali del 55 per cento, successivamente elevate al 65 per cento, sebbene avesse goduto effetti favorevoli da tali misure, tuttavia risulta penalizzato dalla concorrenza sleale delle aziende polacche e rumene, che operano nel medesimo settore e che usufruiscono degli stessi interventi fiscali, attraverso il processo di delocalizzazione degli impianti produttivi;
    gli effetti negativi e penalizzanti di tale fenomeno determinano che: in termini di fatturato e volume di affari per tali imprese straniere (che mediamente si aggirano intorno a 50—60 milioni di euro e in alcuni casi addirittura si arriva a 100 milioni di euro), la maggior parte dei ricavi viene trasferito all'estero da parte delle stesse aziende che hanno gli stabilimenti nel territorio italiano, mentre lo Stato italiano, non riceve alcun beneficio in termini di gettito, in quanto il prodotto non è trasformato in Italia;
    a giudizio del sottoscrittore del presente atto, occorre al riguardo modificare la normativa vigente apponendo nell'ambito della lavorazione l'indicazione di «prodotto trasformato in Italia»; al tempo stesso, nel caso in cui le imprese di nazionalità estera, ritenessero interessante operare all'interno del mercato italiano, possono a tutti gli effetti insediarsi nel territorio nazionale ed essere, soggette a tassazione identica a quella delle imprese italiane;

impegna il Governo

ad intervenire, attraverso una disposizione legislativa ad hoc, volta a chiarire quanto citato in premessa, in considerazione dell'evidente concorrenza sleale che il sistema produttivo italiano subisce dai processo di delocalizzazione in atto (che sta portando ad un lento e profondo depauperamento delle risorse economiche ed occupazionali presenti sul territorio) indicando, in termini espliciti, che il prodotto destinato alla vendita e generato da imprese straniere aventi le fasi di produzione originarie fuori dal territorio italiano e che risulti trasformato in Italia, sia assoggettato ai livelli di tassazione previsti dal sistema tributario italiano.
9/4127-bis-A/122Nastri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, in attuazione della direttiva 2012/35/UE, ha ridefinito la disciplina sui requisiti minimi di formazione della gente di mare, imponendo alle autorità competenti in materia di assicurare, da un lato, che i lavoratori marittimi ricevano una formazione conforme ai requisiti di cui alla Convenzione dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ratificata con legge n.739 del 1985, emendata, nel 2010, in occasione della Conferenza di Manila, e siano in possesso dei relativi certificati, dall'altro, che gli equipaggi siano abilitati, con la formazione e i relativi certificati che la attestano, a tutelare la sicurezza della navigazione mercantile a norma della Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare, firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 marzo 1980, n. 313;

l'articolo 15 del medesimo disegno legislativo 12 maggio 2015, n. 71, prescrive l'obbligo, per le compagnie di navigazione, di assicurare che a bordo delle proprie navi i lavoratori marittimi possiedano un certificato rilasciato in conformità alle disposizioni del medesimo decreto che attesti l'attività di formazione, aggiornamento e adeguamento prevista dalla citata Convenzione, a pena di sanzioni pecuniarie oppure del fermo della nave;
    è di immediato e preminente interesse generale che i lavoratori marittimi italiani o residenti in Italia espletino le attività di formazione necessarie per il conseguimento o il rinnovo dei certificati necessari a prestare la propria attività lavorativa a bordo delle navi, posto che, con circolare n. 8 del 27 dicembre 2011, il Comando Generale delle Capitanerie di Porto ha disposto la scadenza di tutti i certificati alla data del 1o gennaio 2017, termine non prorogabile perché stabilito da accordi assunti in sede internazionale;

impegna il Governo

a garantire adeguato sostegno ai lavoratori marittimi italiani, anche considerato il livello salariale medio del comparto e l'onerosità di tali corsi di formazione.
9/4127-bis-A/123Tullo.


   La Camera,
   premesso che:
    benefici pensionistici in favore dei lavoratori esposti all'amianto sono stati previsti dalla legge n. 257 del 1992, riguardante la dismissione dell'estrazione e dell'utilizzazione dell'amianto. Per effetto di modifiche normative intervenute successivamente, tali benefici possono essere riconosciuti per esposizione intervenuta entro il 2 ottobre 2003.
    i benefici possono essere relativi sia al diritto sia alla misura, oppure solo alla misura, e con coefficienti di maggiorazione diversi: questo a seconda del fatto che i lavoratori fossero impiegati in attività soggette o non soggette all'assicurazione contro infortuni e malattie professionali INAIL e del termine entro cui è stata presentata la domanda per al certificazione di esposizione all'amianto. Il 15 giugno 2005 era scaduto il termine per la richiesta all'INAIL di tale certificazione.
    ci sono quindi persone cui è stata riconosciuta l'esposizione, ma per fattori formali (essere o non essere assicurati INAIL o avere presentato la domanda prima o dopo una certa scadenza) hanno un beneficio previdenziale limitato all'incremento dell'importo della pensione, e con nessuna riduzione della vita lavorativa. Chi è stato esposto per periodi inferiori, anche di poco, a quelli previsti dalle norme non ha beneficio alcuno.
    esiste inoltre una platea di lavoratori che, pur essendo stati esposti, non hanno presentato nei termini di legge la domanda di certificazione, o per sottovalutazione della situazione o perché non avevano i requisiti relativi al numero di anni di esposizione.
    nella legge di Stabilità per il 2015 sono state introdotte nuove norme che hanno affrontato alcune questioni particolari e limitate: emergono in ogni caso situazioni ancora diffuse di lavoratori che sono stati esposti all'amianto o persone che hanno avuto una esposizione di tipo non professionale;
   è in corso, e lo sarà ancora per qualche anno nelle previsioni epidemiologiche, il manifestarsi di una crescente incidenza dei mesoteliomi e delle patologie amianto correlate, in conseguenza della lunga latenza della malattia. La riduzione della speranza di vita media per questi lavoratori è evidente.
   durante l'iter in Commissione Bilancio, nel provvedimento in esame è stata inserita una norma con la quale si prevede il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità per i lavoratori affetti da patologie asbesto correlate, di origine professionale o derivanti da causa di servizio, anche nel caso in cui questi lavoratori non si trovino in condizioni di assoluta impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa
   i lavoratori che siano stati esposti all'amianto e che non abbiano a suo tempo potuto accedere ai benefìci previdenziali previsti dalla normativa, ed in particolare alla possibilità di lasciare anticipatamente il lavoro, non dispongono oggi di alcuna opportunità di vedere riconosciuta la riduzione della aspettativa di vita che mediamente interessa questa platea di lavoratori:

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative idonee a far si che la condizione certificata di esposizione all'amianto, quando non abbia già consentito di usufruire di anticipazione dell'accesso a pensione, sia considerata alla stregua delle «specifiche professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento», ai fini dell'anticipazione agevolata dell'uscita dal lavoro, o del riconoscimento della possibilità di accesso a pensione con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci.
9/4127-bis-A/124Giacobbe, Damiano, Moretto, Patrizia Maestri, Incerti, Albanella, Miccoli, Blazina, Tullo, Paris, Zappulla, Simoni, Giorgio Piccolo, Gnecchi, Arlotti, Cinzia Maria Fontana, Basso, Carocci.


   La Camera,
   premesso che:
    considerata la difficoltà di molti enti locali, soprattutto comuni medio piccoli, che negli scorsi decenni si sono fatti carico di ospitare sul territorio discariche, regolarmente autorizzate, per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    considerato che la gestione post operativa, trentennale, delle discariche esaurite, costituisce un preciso obbligo imposto dalla normativa che ha recepito la direttiva europea 1999/31/CE e che questi enti sono tenuti a garantire la gestione post operativa, il cosiddetto post mortem, delle discariche che nel frattempo si sono esaurite e sono state chiuse, al fine di una corretta gestione ambientale obbligatoria ex lege e spesso molto onerosa, per la necessità di effettuare monitoraggi, manutenzioni e smaltire correttamente il percolato;
    considerato che molti di essi sono enti virtuosi che hanno accantonato e vincolato una quota parte della tariffa ricevuta per lo smaltimento dei rifiuti in discarica, in base a piani finanziari ed agli obblighi imposti dal decreto legislativo all'articolo 8, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 ad oggetto Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti», per tutta la durata della gestione post operativa;
    ritenuto che ora questi Enti (che non chiedono allo Stato o alla Regione ulteriori contributi finanziari, in quanto hanno accantonato nel loro avanzo le somme necessarie a questa gestione post operativa), non sono nella condizione di potere spendere e quindi assicurare la gestione post operativa delle discariche senza incorrere nelle violazioni previste per il mancato rispetto del principio di pareggio di bilancio, in quanto tale gestione comporta la necessità di sostenere spese correnti a valere su fondi vincolati nell'avanzo di amministrazione;
    considerato che l'avanzo di amministrazione non è entrata utile ai fini del pareggio di bilancio, e gli spazi sinora concessi dalle leggi di stabilità e dalle compensazioni orizzontali o verticali a livello regionale hanno riguardato solo spese in conto capitale;
    ritenuto in aggiunta che nel caso di piccoli comuni, inferiori a mille abitanti, la difficoltà emerge con enorme gravità, da quando sono stati anche loro obbligati al rispetto del principio di pareggio di bilancio, in quanto si tratta di enti le cui capacità di bilancio in termini di pareggio non consentono di riassorbire le spese correnti destinate al post mortem e finanziate appunto con l'avanzo,

impegna il Governo

ad affrontare con ulteriori iniziative normative la problematica posta in premessa allo scopo di trovare idonee soluzioni strutturali.

9/4127-bis-A/125Vazio, Giacobbe, Carocci, Tullo.


   La Camera,
   premesso che:
    gli agenti a tutela del eredito sono ligure professionali che svolgono la propria attività sotto forma di collaborazione, espressamente previsti dalla normativa applicabile al settore del recupero crediti. Infatti, nell'esercizio del servizio di recupero crediti di cui all'articolo 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza il titolare di licenza può avvalersi anche di agenti domiciliari, che, come meglio specificato dalla circolare del Ministero dell'interno del 2011, operano in forza di un contratto di mandato con rappresentanza ex articolo 1704 c.c;
    gli agenti a tutela del credito sono titolari di contratti di lavoro autonomo a partita IVA. ovvero di collaborazione coordinata e continuativa, ricondotti al mandato con rappresentanza, nei rispetto delle circolari ministeriali di settore;
    tali figure professionali svolgono la propria attività con modalità del tutto assimilabili a quelle degli agenti di commercio, applicando, inoltre, una serie di conoscenze specifiche in materia di tecnica bancaria, obbligazioni e contratti, mediazione e comunicazione. Per tali soggetti, stimati in circa 7000 professionisti, le spese per auto, carburante ed assicurazione, stimate in una media di circa 1300 euro mensili, rappresentano la voce di costo più significativa (65 per cento circa del totale costi mensili), che attualmente è una componente completamente non detraibile;
    in un settore delicato come quello del recupero crediti, che garantisce sostenibilità al sistema bancario e finanziario nella gestione dei crediti «non performing», garantire la sostenibilità economica dell'attività svolta da questi professionisti è cruciale per la tenuta del sistema e per consentire l'instaurarsi di un circolo virtuoso, che contempli anche le necessarie attenzioni per il consumatore,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso interventi normativi, l'estensione dell'agevolazione prevista per gli agenti di commercio al secondo periodo, lettera b), comma I, dell'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917/1986 recante la possibilità di dedurre ai fini della determinazione del reddito fino all'80 per cento delle spese relative ai veicoli utilizzati nell'esercizio delle imprese, anche agli agenti esattori a tutela del credito che al momento non godono di alcun tipo di beneficio fiscale.

9/4127-bis-A/126Currò, Capodicasa.


   La Camera,
   premesso che:
    con il verbale di accordo del 4 marzo 2011 Alitalia CAI e le organizzazioni sindacali concordavano un complesso di interventi in merito all'assetto organizzativo ed ai processi di funzionamento aziendale. Le parti concordavano, inoltre, che al termine del periodo di quattro anni di CIGS, poteva essere definita una procedura per la collocazione in mobilità del personale interessato dalla CIGS, secondo quanto previsto dalla legge n. 166 del 2008. Tale pattuizione veniva ratificata in sede governativa in data 11 marzo 2011;
    80 dipendenti circa, aderivano con apposita istanza alla collocazione in CIGS e si dichiaravano disponibili ad aderire ad un programma complessivo di sette anni, quattro anni di CIGS e tre anni di mobilità;
    in data 26 febbraio 2014 in sede governativa veniva sottoscritto nuovo accordo di CIGS per riorganizzazione fermo restando l'accordo dell'11 marzo 2011 e successivamente in data 23 luglio 2014, la CIGS veniva modificata in CIGS per crisi aziendale a cui sono sopravvenuti gli accordi di mobilità del 2014;
    entro la data del 31 dicembre 2014, l'impresa avrebbe dovuto trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'accesso alla seconda salvaguardia, l'elenco dei nominativi del personale posto in mobilità, così come previsto dall'articolo 1 della legge n. 147 del 10 ottobre 2014 e secondo le modalità del Decreto Ministeriale 8 ottobre 2012;
    il mancato adempimento da parte dell'impresa a quanto previsto dalla succitata norma ha comportato di fatto l'esclusione dall'accesso alla seconda salvaguardia, degli ex dipendenti sicuramente incolpevoli di Alitalia CAI;
    sulla questione, non solo sono stati interessati da tempo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Inps, ma è stato anche presentato l'emendamento 33.26 al provvedimento in esame;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative al fine di superare la problematica posta in premessa.
9/4127-bis-A/127Simoni, Boccuzzi, Damiano, Gnecchi, Patrizia Maestri, Gribaudo, Paris, Di Salvo, Albanella, Zappulla, Baruffi, Miccoli, Giorgio Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    la città di Brindisi appartiene ad un'area ad elevato rischio di crisi ambientale ed è sede di un sito di interesse nazionale per le bonifiche;
    come già evidenziato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5/09156 a mia prima firma il decreto legislativo n. 22 del 1997 e il successivo decreto legislativo n. 152 del 2006 hanno incluso Brindisi tra i 57 siti di interesse nazionale per interventi di bonifica. Si ricorda che il criterio di inclusione di un sito tra quelli di interesse nazionale dipende dal rischio sanitario che le condizioni di quel sito determinano per le popolazioni; il piano regionale della qualità dell'aria predisposto dall'Arpa Puglia inserisce Brindisi in fascia C, la più critica, che necessita di azioni di riduzione dell'inquinamento; la legge regionale 24 luglio 2012, n. 21, «Norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale», introduce, all'articolo 2, in riferimento sia a Taranto che a Brindisi, in quanto dichiarate entrambe «aree ad elevato rischio ambientale», l'obbligo di redigere con cadenza annuale un rapporto di «valutazione del danno sanitario»;
    nonostante il riconoscimento dell'elevato rischio sanitario la provincia di Brindisi è caratterizzata da una dotazione di posti letto inferiore agli standard e la nuova Deliberazione di Giunta Regionale n. 265 del 2016 prevede per la stessa provincia una ulteriore contrazione dei posti letto pubblici passando dai 1085 previsti ai 901 del piano di cui il Decreto di Giunta Regionale n. 265 del 2016 posizionandosi così al di sotto dei parametri previsti dal Decreto Ministeriale n. 70 del 2015;
    sempre come già indicato nell'atto di sindacato ispettivo n. 5/09156 numerosi studi hanno mostrato una mortalità in eccesso rispetto alla media regionale per malattie cardiovascolari (in particolare infarto acuto del miocardio) e malattie respiratorie croniche in relazione all'alzamento di alcuni inquinanti atmosferici, in considerazione del fatto che la provincia ospita un'area ad elevato rischio di crisi ambientale e un sito di interesse nazionale per le bonifiche che condiziona il profilo della salute della popolazione residente; per tali motivi sono in corso, nell'ambito del Centro Salute Ambiente della Regione Puglia, specifici interventi di monitoraggio ambientale e di sorveglianza epidemiologica. Si evidenzia infatti che nell'area a rischio esistono eccessi di mortalità nel sesso maschile per tumori della vescica e leucemie oltre che per malattie dell'apparato respiratorio; nel sesso femminile si registrano eccessi per tumori del polmone e malattie respiratorie croniche. Nel comune di Brindisi, si osservano, in aggiunta, eccessi per tutti i tumori e tumori della pleura, mentre nelle donne per malattie dell'apparato digerente e per tutte le cause così come evidenziato dai report epidemiologici della stessa regione Puglia; con riferimento agli obiettivi del piano di riordino: «La ratio della legge è quella di ricondurre le strutture ospedaliere dentro un regime gestionale che coniughi efficienza economica, alti volumi, adeguata qualità e la migliore sicurezza delle cure». In particolare, l'efficienza economica (rispetto degli standard e dei volumi) pone, tra gli indici di verifica, lo standard relativo alla degenza media: meno di 7 giorni di degenza per i ricoveri ordinari.
    attualmente la provincia di Brindisi risulta soprattutto carente di posti letto dedicati a percorsi terapeutici post acuzia. In particolare, sono attivati soltanto posti letto per riabilitazione motoria e per riabilitazione neurolesi e motulesi pari allo 0,36 per mille sulla popolazione. Si sottolinea come tali posti letto siano interamente affidati a strutture private. In tutta la provincia risulta completamente assente sia nell'offerta pubblica che in quella privata la disponibilità di posti letto per la riabilitazione pneumologica e cardiologica pur a fronte dei dati epidemiologici evidenziati e della previsione di due reparti di pneumologia per acuti sia presso il «Perrino» di Brindisi che presso l'ospedale di Ostuni. Per ciò che attiene alla lungodegenza, ad oggi, per tutta la provincia sono previsti 35 posti letto distribuiti tra gli ospedali di Fasano, Mesagne e San Pietro. Il nuovo piano, riduce ulteriormente questa dotazione poiché a fronte della prevista riconversione dei tre suddetti ospedali, sia il «Camberlingo» di Francavilla Fontana, per storici problemi di staticità, sia il «Perrino» di Brindisi, per mancanza di spazi utili, non saranno nelle condizioni di attivare ed ospitare nell'immediato le lungodegenze;
    ne consegue un gap in termini di assistenza e qualificazione futura con prevedibile impossibilità a rientrare negli standard previsti dal Decreto Ministeriale n. 70;
    in particolare durante l'ultimo convegno mondiale di epidemiologia tenutosi a Roma nel settembre scorso, sono stati presentati in anteprima i primi risultati dei lavori commissionati dal Centro Salute Ambiente Puglia all'interno del progetto Jonico-Salentino e condotti da Arpa, Asl Brindisi, Ares, Dipartimento Epidemiologia del Lazio, coordinati dal Prof. Francesco Forastiere, uno dei massimi esperti nel settore. Questi primi risultati, seppur non definitivi, danno comunque la conferma dell'esistenza di un quadro di eccezionale gravità: nei sette comuni dell'area a rischio di Brindisi, una popolazione di circa 230.000 abitanti, nel periodo di osservazione tra il 2001 e il 2013 si osserva un incremento della mortalità del 58 per cento per tutte le cause di tumore, con punte dell'11 per cento per il tumore del pancreas, del 16 per cento per tumori alla vescica, del 12 per cento per malattie respiratorie. Inoltre vi è un eccesso di mortalità dell'11 per cento per infarto cardiaco. Non sono solo numeri, sono donne ed uomini, bambini ed anziani, che muoiono nei 7 comuni dell'area a rischio composta da Brindisi, Carovigno, Cellino, Mesagne, San Pietro, San Vito e Torchiarolo. Un tributo altissimo pagato da innocenti in questi anni;
    con il decreto-legge n. 207 del 2012 convertito con modificazioni dalla legge n. 231 del 24 dicembre 2012 concernente «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» noto anche come il primo «Decreto Uva» e nell'ambito dei successivi decreti-legge che si sono succeduti nel tempo grande attenzione è stata prestata dal legislatore alla questione della salute e del rafforzamento del ruolo del servizio sanitario nazionale a fronte di un danno alla salute causato da un conclamato inquinamento di natura industriale;
    in particolare sono stati posti in essere screening epidemiologici e programmi di prevenzione e presa in carico delle comunità interessate che evidenziano la centralità del ruolo del SSN che deve essere posto nelle condizioni di poter svolgere efficacemente il proprio lavoro;
    è evidente che Taranto costituisce un caso di rilevanza nazionale ma che tale investimento sulla salute pubblica vale per tutti i casi simili presenti sul territorio italiano, primo fra tutti quello della vicina provincia di Brindisi che al pari di Taranto ha subito e subisce il forte impatto ambientale del suo apparato industriale,

impegna il Governo:

   a monitorare, anche a livello sub-regionale, il raggiungimento degli standard previsti dal Decreto Ministeriale n. 70 del 2015 anche alla luce dei risultati dei nuovi report epidemiologici (vedi Report CSA Puglia) riguardanti la provincia di Brindisi in considerazione della peculiarità del fabbisogno di salute e di tutela della popolazione locale al fine di garantire l'uniformità nell'applicazione dei Livelli essenziali d'assistenza;
   a prevedere, a fronte di conclamate evidenze epidemiologiche attestanti uno speciale fabbisogno territoriale sul piano sanitario, l'eventualità di intervenire, in deroga alla normativa nazionale, con provvedimenti straordinari al fine di consentire un'adeguata risposta alla peculiare domanda di salute da realizzarsi attraverso il reclutamento e la stabilizzazione di personale del servizio sanitario nazionale, l'acquisto di materiale di consumo, attrezzature e attività diagnostiche di primo e secondo livello, il completamento dell’iter diagnostico-terapeutico per le patologie con più elevata incidenza;
   al fine di contrastare le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Brindisi e Lecce, a valutare l'opportunità di insediare un tavolo tecnico con la Regione e con gli amministratori locali dell'area in oggetto per valutare le evidenze emerse dai rapporti commissionati dal CSA Regione Puglia non appena i risultati definitivi saranno depositati.
9/4127-bis-A/128Mariano, Capone, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il « ticket di licenziamento» (previsto dalla legge 28 giugno 2012, n. 92 – cosiddetta riforma Fornero), è l'importo che va corrisposto in caso di licenziamento di un lavoratore con un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, compreso il rapporto intermittente, il tempo parziale ed i rapporti trasformati da tempo determinato a tempo indeterminato;
    in base a quanto previsto dalla circolare Inps n. 48 del 14 marzo 2016, il contributo, per l'anno 2016, dovuto dai datori di lavoro in caso di licenziamento di un lavoratore a tempo indeterminato, è pari a 489,95 euro per ogni anno di lavoro effettuato fino ad un massimo di 3 anni (l'importo massimo del contributo è pari a 1.469,85 euro per rapporti di lavoro della durata pari o superiore a 36 mesi);
    detto contributo è calcolato sul 41 per cento dell'indennità NASpI che è stata rivalutata, sempre per il 2016, a 1.195 euro;
    nel settore della pesca, in presenza di inabilità temporanea assoluta del lavoratore, sia per malattia generica che per infortunio, certificato dal Sasn, uno degli obblighi del datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 343 del Codice della Navigazione, è quello di disporne lo sbarco, che si traduce obbligatoriamente nell'interruzione del rapporto di lavoro, casistica questa, estremamente frequente nel settore, considerato il rischio lavorativo;
    visto che all'articolo 23 del testo in esame è previsto l'esonero dal pagamento del ticket nei casi di cui all'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92 vale a dire nei casi in cui il licenziamento non dà diritto alla relativa indennità di disoccupazione;
    considerato che, per il settore della Pesca, il licenziamento rappresenta una peculiarità non di poco conto dal momento che l'interruzione del rapporto lavorativo non è l'espressione di una volontà datoriale, ma l'imposizione procedurale del sistema che norma le regole della gente di mare, e che lo stesso non dà diritto all'erogazione della relativa indennità di disoccupazione per i dipendenti sbarcati, quindi licenziati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di un intervento normativo, per il comparto della pesca, che escluda il ticket di licenziamento nei casi espressamente previsti in premessa come lo sbarco immediato a seguito di malattia generica o infortunio.
9/4127-bis-A/129Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 9-bis del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;
    la legge di stabilità 2016 introduceva per tutte le abitazioni principali l'esenzione dalla TASI dando così un ulteriore segnale di attenzione nei confronti dei pensionati italiani residenti all'estero;
    tuttavia, oltre ad aver escluso dal beneficio i percettori di sola pensione italiana e quelli che ricevono la pensione da un paese estero diverso da quello di residenza, come precisato dalla Risoluzione n. 6/DF del 26 maggio 2015, la norma ha introdotto, di fatto, una disparità di trattamento tra i cittadini italiani iscritti all'AIRE che hanno gli stessi requisiti oggettivi di fronte alla legge;
    la nostra emigrazione che in passato ha contribuito non poco, con le rimesse in valuta pregiata, al risanamento e al rilancio economico del Paese, rappresenta oggi un canale privilegiato per la promozione nel mondo della nostra lingua, della nostra cultura dei nostri valori e dei nostri prodotti, rappresentando per questo un'importante risorsa sulla quale fare leva per lo sviluppo del Paese;
    è perciò importante dare a tutti gli italiani residenti all'estero un segnale di vicinanza che, eliminando una tassazione che in molti casi equivale ad un esproprio graduale, incoraggerebbe investimenti nel patrimonio edilizio italiano,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità, nella prospettiva di una revisione globale della tassazione immobiliare e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di modificare la disciplina citata in premessa estendendo la qualifica di abitazione principale ad una e una sola abitazione posseduta in Italia da tutti i cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE a condizione che non sia locata o data in comodato d'uso.
9/4127-bis-A/130Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Porta.


   La Camera,
   premesso che:
    i tirocini organizzati dalla Farnesina e dalla Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, da ultimo con il programma di tirocini curricolari attivato – con la partecipazione del MIUR – nell'ambito della campagna per la candidatura dell'Italia al Consiglio di Sicurezza, hanno avuto un notevole successo;
    i programmi di tirocinio curriculare ed extracurriculare sono promossi da università o da altri istituti di istruzione universitaria abilitati al rilascio di titoli accademici a favore degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale, nonché per i laureati che abbiano conseguito la laurea da non oltre 12 mesi;
    i programmi di tirocinio promossi dalle università partecipanti prevedono il riconoscimento di almeno due crediti formativi universitari per mese di attività;
    ai tirocinanti non solo andrebbe assicurata un'adeguata indennità, ma anche un ampliamento delle opportunità di formazione offerte rispetto al precedente esercizio con svolgimento dei tirocini sia presso la sede centrale del MAECI sia presso un ventaglio maggiore di uffici all'estero (non solo Ambasciate e Rappresentanze Permanenti, ma anche Consolati e Istituti Italiani di Cultura nonché le sedi dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo);
    stante la precedente esperienza si può prevedere una durata massima di 3 mesi per tirocinio, coinvolgendo oltre 600 tirocinanti l'anno;
    il rimborso forfettario delle spese sostenute deve essere stabilito nella misura minima complessiva pari a 500 euro mensili per i tirocini curriculari e di 600 euro mensili per i tirocini extracurriculari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire tra le risorse disponibili facenti capo a diverse amministrazioni le risorse necessarie, stimate in 500.000 euro, per dare corso ai tirocini illustrati in premessa.
9/4127-bis-A/131Quartapelle Procopio, Nicoletti, Tacconi, Carrozza, Garavini.


   La Camera,
   premesso che:
    per l'esercizio 2017-2018-2019 i trasferimenti previsti a favore dell'Istituto italo latino americano (IILA) grazie all'approvazione dell'emendamento TAB A.8 sono stati riportati allo stesso livello del 2016, consentendo in tal modo a questa organizzazione intergovernativa internazionale, composta dai rappresentanti dei governi di 21 paesi, di disporre delle stesse disponibilità finanziarie dell'anno in corso;
    il Governo ha deciso altresì di valorizzare il 50o anniversario della fondazione dell'IILA, mettendo a disposizione, sempre nel medesimo emendamento, ulteriori risorse per il solo anno 2017, necessarie per garantire l'organizzazione delle celebrazioni degne del primo organismo del genere su scala europea, e ricordare in tal modo degnamente l'intuizione dell'allora ministro degli Esteri e fondatore dell'IILA, Amintore Fanfani;
    in questo modo si potrà dare continuità al primo evento, in programma per il prossimo 16 dicembre presso il MAECI, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e del Presidente della Repubblica di Colombia e Premio Nobel per la Pace, Juan Manuel Santos, fino al 1o giugno 2017, cinquantesimo anniversario della inaugurazione, alla presenza degli allora Presidenti della Repubblica, Saragat, e del Consiglio, Moro, della storica sede dell'Istituto all'EUR;
    risponde ad un interesse generale mettere l'IlLA nelle condizioni di contribuire efficacemente alle sfide del rilancio della politica estera del nostro paese verso l'America latina, coerentemente con la dichiarazione finale della VII Conferenza Italia-America latina e Caraibi del giugno 2015 in tale documento fu infatti ratificata, da tutti i governi dei 21 paesi membri, la decisione del Parlamento italiano di affidare all'IILA, in linea con il proprio mandato statutario, in cogestione con il MAECI, l'esercizio delle Conferenze Italia-America latina e Caraibi, e di molte altre attività, come il Foro Parlamentare italo-latinoamericano, ed il Foro italo-latinoamericano delle PMI,

impegna il Governo

ad assicurare all'IILA le risorse indicate in premessa in modo tale da consentire all'Istituto non solo un'adeguata celebrazione del suo cinquantenario ma anche un vero e proprio rilancio, duraturo nel tempo, e tale da riportare questa prestigiosa istituzione alla centralità delle origini.
9/4127-bis-A/132Porta, Quartapelle Procopio, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Tacconi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel Disegno di legge relativo al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019, all'articolo 22, viene introdotta una agevolazione fiscale a favore dei lavoratori che hanno trasferito nell'anno 2016 la residenza nel territorio dello Stato italiano ai sensi dell'articolo 2 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi e ai soggetti che nel medesimo anno 2016 hanno esercitato l'opzione ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147;
    considerato che tale agevolazione consiste nella presa in considerazione ai fini delle imposte sul reddito solo del 50 per cento, anziché del 70 per cento, previsto dalla normativa modificata, del reddito complessivo prodotto in Italia e al ricorrere di determinate condizioni;
    considerato che tale agevolazione si applica per i periodi di imposta dal 2017 al 2020;
    considerato che entro il mese di giugno 2016 i lavoratori rimpatriati ai quali erano state concesse le agevolazioni fiscali della legge n. 238 del 2010 erano tenuti a scegliere – esercitando una opzione – tra il regime fiscale disciplinato dalla legge n. 238 e la nuova normativa introdotta del decreto legislativo n. 147 del 2015 e che tale scelta era in pratica equivalente ai fini fiscali, per cui molti di loro non hanno effettuato tale opzione;
    considerato che ora le nuove agevolazioni fiscali introdotte dalla legge di Bilancio per il 2017 rendono l'opzione per la disciplina del decreto legislativo n. 147 del 2015, che non è più esercitabile per decadenza dei termini, più conveniente ma si applicano quindi solo ai lavoratori i quali sono rientrati in Italia nel 2016 e a coloro i quali avevano invece esercitato il diritto di opzione nel 2016;
    considerato quindi che sono esclusi da tali agevolazioni fiscali migliaia di lavoratori rimpatriati nel corso degli anni immediatamente antecedenti al 2016 e i quali nel 2016 non hanno esercitato il diritto di opzione previsto ai sensi del comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 perché ignari delle intenzioni future del Governo,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità di riaprire per i lavoratori rimpatriati i termini per la presentazione dell'esercizio di opzione per la normativa fiscalmente più favorevole – e cioè il passaggio dal regime fiscale stabilito dalla legge n. 238 del 2010 a quello stabilito dal decreto legislativo n. 147 del 2015 così come modificato dalla legge di Bilancio per il 2017 – in modo tale da ristabilire la parità di trattamento fiscale, uniformando le agevolazioni, tra tutti i lavoratori rimpatriati in Italia negli ultimi anni perché attratti da tali agevolazioni fiscali.
9/4127-bis-A/133Fedi, Porta, La Marca, Gianni Farina, Tacconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il pagamento dell'abbonamento del Canone RAI si basa su due presunzioni fissate da un Regio decreto del 1938:
     a) la detenzione di apparecchi adattabili alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre e piattaforma satellitare;
     b) la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione dei segnali di cui alla lettera a);
    alle prime due presunzioni il legislatore, con la legge di stabilità 2016, ha inteso aggiungerne una terza, che collega il presunto utilizzo degli apparecchi radioriceventi ad un contratto per l'energia elettrica e alla residenza anagrafica nel luogo di detenzione dell'apparecchio;
    il pagamento del canone viene dunque subordinato – ancorché non esclusivamente ma significativamente – alla residenza anagrafica nel luogo dove si detengono gli apparecchi soggetti al canone;
    i cittadini italiani residenti permanentemente all'estero, e quindi iscritti all'AIRE, non solo non hanno la residenza negli immobili posseduti in Italia ma non usufruiscono per la maggior parte del periodo di imposta delle trasmissioni radio-televisive italiane nei suddetti immobili;
    essi, peraltro, già pagano un simile canone nei rispettivi Paesi di residenza;
    preso atto della positiva decisione di ridurre l'importo del Canone Rai a 90 euro l'anno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di considerare a favore dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero ed iscritti all'AIRE l'esenzione dal Canone RAI sugli immobili da essi posseduti in Italia, ove siano presenti le presunzioni fissate dal Regio decreto del 1938, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso.
9/4127-bis-A/134La Marca, Tacconi, Gianni Farina, Fedi, Garavini, Porta.


   La Camera,
   premesso che:
    le Camere di Commercio italiane all'estero (CCIE) riconosciute dallo Stato italiano sono 76, operanti in 54 Paesi del mondo; associano, su base volontaria, 20.000 imprese, sviluppando annualmente più di 300 mila contatti di affari;
    le CCIE sono connesse «a rete» in un sistema di promozione, radicato sui territori esteri, che costituisce un punto di riferimento per le comunità di affari italo-locali e un supporto di servizio alle piccole e medie imprese italiane;
    le CCIE, ai sensi delle leggi n. 518 del 10 luglio 1970 e n. 549 del 1995, sono destinatarie annualmente di un cofinanziamento sul valore dei programmi di promozione realizzati, nell'ambito delle disponibilità di cui alla tabella 3 – Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al capitolo 2501;
    ogni anno viene effettuata la ripartizione delle disponibilità sul capitolo sulla base del valore dei programmi presentati allo stesso Ministro dello sviluppo economico, che ha impegnato negli ultimi anni, orientativamente, il 90 per cento delle risorse complessive del capitolo 2501 a favore delle attività promozionali delle CCIE;
    negli ultimi sei anni la dotazione del capitolo è stata ridotta dell'80 per cento e il disegno di legge di bilancio 2017, propone per la prima volta una stabilizzazione della previsione a legislazione corrente;
    nell'anno 2016, anche in forza di un indirizzo del Parlamento, la percentuale di risorse impegnate a favore dei programmi delle CCIE è salita al 100 per cento dei fondi disponibili sul capitolo 2501, pur rimanendo largamente insufficiente a cofinanziare le spese sostenute dalle CCIE;
    sulla base delle percentuali di contribuzione degli scorsi anni, la contribuzione pubblica a favore delle CCIE si è collocata, in media, a meno del 14 per cento della spesa rendicontata, rispetto alla previsione normativa di un massimo del 50 per cento;
    questa situazione appare foriera di situazioni di dissesto in soggetti che hanno visto, in sei anni, ridurre il cofinanziamento pubblico a meno di un quarto, mettendo a repentaglio la continuità di servizio, la capacità di rappresentanza degli interessi imprenditoriali all'estero, nonché l'attivo supporto ai processi d'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese italiane;
    nell'anno 2016 il Ministero dello Sviluppo Economico ha ricevuto programmi di attività delle Camere per una spesa prevista superiore a 41 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a considerare l'opportunità di destinare l'integrazione delle risorse assegnate al Programma 3.2 di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e alla promozione del made in Italy al supporto delle attività delle Camere di commercio italiane all'estero e di aumentare la dotazione del capitolo 2501 anche con successivi interventi al fine di renderla più coerente con le azioni svolte da questi organismi;
   a considerare l'opportunità di assicurare, comunque, in sede di ripartizione del capitolo 2501, alle Camere di commercio italiane all'estero un contributo comunque non inferiore al 95 per cento della dotazione globale del capitolo, per realizzare un più adeguato cofinanziamento della spesa sui programmi promozionali già realizzati nell'anno 2016 con risorse proprie.
9/4127-bis-A/135Garavini, Porta, Fedi, La Marca, Gianni Farina, Tacconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Area di crisi industriale complessa è un'azione organica finalizzata a creare un'offerta localizzativa coerente con specifici fabbisogni del territorio. Viene quindi individuata una strumentazione taylor-made e si definisce una dotazione finanziaria dedicata. Per poter essere riconosciuto come area di crisi industriale complessa, il territorio deve essere soggetto a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale derivante da:
     una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto;
     una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio;
    per rilanciare le aree di crisi industriale e dare sostegno alle imprese e all'occupazione nelle zone in difficoltà economica, Invitalia, su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico, interviene nelle zone in difficoltà economica con il «Contratto di Sviluppo» sostenendo gli investimenti di grandi dimensioni nel settore industriale, turistico e di tutela ambientale con un investimento complessivo minimo richiesto di 20 milioni di euro;
    il territorio della provincia di Massa-Carrara attraversa ormai da alcuni anni una crisi industriale e occupazionale al limite della irreversibilità e già nel dicembre 2010 la regione Toscana aveva avviato la procedura per lo stato di crisi, ottenendo il riconoscimento dal Ministero dello sviluppo economico nell'aprile 2011;
    la Regione Toscana ha presentato una richiesta di riconoscimento di area di crisi complessa con Decreto di Giunta Regionale n. 135 del 24 febbraio 2014 e il 30 maggio 2015 è stato firmato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri De Vincenti, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia e dai sindaci dei comuni di Massa e di Carrara, un protocollo d'intesa per la conferma dell'area di crisi complessa a cui però non è stato dato seguito;
    lo scorso mese, ottobre 2016, con decreto del Ministro Calenda, sono state riconosciute altre cinque aree di crisi industriale complessa (che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 27 del decreto-legge n. 83 del 2012 e del decreto ministeriale attuativo 31 gennaio 2013);
    Savona nella Regione Liguria, Terni-Narni nella Regione Umbria, Frosinone nella Regione Lazio, Porto Vesme e Porto Torres nella Regione Sardegna,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire tra le già individuate aree di crisi complessa anche la Provincia di Massa-Carrara nella Regione Toscana.
9/4127-bis-A/136Rigoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento prevede misure di sostegno alla competitività e di stimolo agli investimenti secondo la strategia «Industria 4.0» con un ingente effetto di mobilitazione di risorse;
    per il settore turistico-alberghiero, pesantemente colpito dalla crisi economica negli ultimi anni, occorrerebbe tuttavia prevedere interventi specifici di stimolo al rilancio economico del Paese;
    l'articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, per sostenere la competitività del sistema turistico, favorendo la digitalizzazione del settore, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, ha riconosciuto un credito d'imposta nella misura del trenta per cento dei costi sostenuti per investimenti e attività di sviluppo, fino all'importo massimo complessivo di 12.500 euro, e comunque fino all'esaurimento dell'importo massimo stanziato;
    il bonus è rivolto agli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi extra-ricettivi o ancillari, nonché, per una quota non superiore al 10 per cento delle risorse, alle agenzie di viaggi e al tour operator che applicano gli studi di settore. Il credito di imposta è riconosciuto esclusivamente per spese relative a: impianti wi-fi ad uso gratuito per i clienti, siti web ottimizzati per gli smartphone, programmi e sistemi informatici per la vendita diretta di servizi e pernottamenti, spazi e pubblicità per la promozione e commercializzazione di servizi e pernottamenti turistici sui siti e piattaforme informatiche specializzate, anche gestite da tour operator e agenzie di viaggio; servizi di consulenza per la comunicazione e il marketing digitale; strumenti per la promozione digitale di proposte e offerte innovative in tema di inclusione e di ospitalità per persone con disabilità; servizi relativi alla formazione del titolare e del personale;
    oltre 4.500 imprese hanno beneficiato della credit tax per la digitalizzazione per le due annualità;
    sarebbe pertanto necessario e urgente prolungare l'agevolazione per il successivo triennio 2017-2019 anche eventualmente prevedendo un incremento dello stanziamento per una misura che ha dimostrato di produrre effetti positivi;
    per favorire l'internazionalizzazione turistica e in particolare per superare il «nanismo» delle strutture ricettive e intercettare i grandi flussi dei più importanti tour operator mondiali risulta necessario prevedere la reintroduzione di opportuni contributi a favore delle Reti di Impresa operanti nel settore del turismo come già previsto, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,

impegna il Governo:

a supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacità competitiva e innovativa dell'imprenditorialità turistica nazionale, in particolare riproponendo misure che hanno dimostrato di produrre effetti positivi quali:
   a) la credit tax per la digitalizzazione nella misura e nelle modalità già previste per il triennio 2014- 2016 ai sensi dell'articolo 9, del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;
   b) i contributi a favore delle Reti di Impresa operanti nel settore del turismo come previsti, per l'anno 2012, ai sensi dell'articolo 66, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
9/4127-bis-A/137Arlotti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento introduce, in tema di politiche sociali e per la famiglia, alcune misure dirette a fornire un sostegno economico ai nuclei familiari per circa 600 milioni di euro nell'anno 2017 e circa 700 milioni di euro nel 2018 e nel 2019;
    una delle misure che si ritiene più urgente, nell'ambito delle politiche per la famiglia, riguarda certamente l'adeguamento della soglia limite per i cosiddetti familiari fiscalmente a carico;
    ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1986, n. 917, sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nell'anno passato, rispetto alla data di presentazione della dichiarazione, non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili;
    il limite di reddito annuo per essere considerati fiscalmente «a carico», era stato fissato, nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi del 1986 in lire 3 milioni;
    l'articolo 47 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha fissato, come ultimo aggiornamento, la citata soglia a lire 5.500.000;
    secondo l'indice dei prezzi al consumo di operai ed impiegati elaborato dall'ISTAT, il costo della vita dal dicembre 1997 a ottobre 2016 è salito del 138 per cento, sarebbe pertanto opportuno adeguare il valore limite dei familiari fiscalmente a carico,

impegna il Governo

ad incrementare, con ulteriori iniziative l'attuale limite di reddito annuo per essere considerati fiscalmente a carico previsto dell'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi.
9/4127-bis-A/138Preziosi, Basso, Berlinghieri, Bergonzi, Carrescia, Cova, Falcone, Galperti, Patriarca, Piccione, Salvatore Piccolo, Prina, Quartapelle Procopio, Rubinato, Zanin, Dell'Aringa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la Fondazione Ottavio Ziino – Orchestra di Roma e del Lazio è una delle tredici Istituzioni Concertistico-Orchestrali (I.e.o.) italiane, riconosciuta nel 1997 con decreto ministeriale firmato dall'allora Ministro dello Spettacolo Walter Veltroni, per «l'eccellente attività svolta nel territorio di competenza»;
    l'ORL ha svolto con continuità dal 1992 al 2008 un'intensa attività concertistica a Roma, ospitata nei teatri più prestigiosi della città (Argentina, Valle, Brancaccio, Nazionale), all'Auditorium della Conciliazione e, a partire dal 2003, anno della sua apertura, al Parco della Musica;
    l'ORL ha dato anche particolare impulso alle attività concertistiche svolte nelle scuole, nelle periferie di Roma e in numerose località del Lazio normalmente escluse dai circuiti concertistici di qualità: caratteri distintivi dell'ORL sono stati da sempre l'attenzione rivolta alla musica moderna e contemporanea e la collaborazione con direttori e solisti emergenti sia italiani che stranieri, poi divenuti di fama internazionale;
    nel 2009 la Fondazione ha conosciuto una fase di aspra conflittualità sindacale, non imputabile all'operato o a inadempienze dell'Istituzione, che, non trovando uno sbocco positivo, ha portato inevitabilmente alla cessazione dell'attività concertistica che ha causato anche danni economici e patrimoniali rilevanti a cui la Fondazione, con i mezzi propri, ha potuto fare fronte solo in parte, risolvendo quelle criticità più impellenti che ne hanno garantito la sopravvivenza in vista di un risanamento complessivo;
    esistono alcune situazioni debitorie che la Fondazione non è in grado di sanare autonomamente;
    la Fondazione ritiene che oggi sussistano le condizioni per un rilancio dell'attività concertistica, essendo ancora valide ed attuali, oggi più di ieri, le esigenze che la fecero nascere, in particolar modo quella di offrire l'opportunità a tanti giovani musicisti di trovare uno sbocco occupazionale adeguato al loro livello di preparazione, ripristinando nel contempo un servizio culturale di qualità per le comunità periferiche di Roma e del Lazio che oggi ne sono completamente sprovviste;
    l'Orchestra di Roma e del Lazio ha la missione di operare nel più vasto territorio metropolitano di Roma e del Lazio e per conseguire tale obiettivo la Fondazione ha elaborato un piano di risanamento e di rilancio che, per essere attuato, necessita di un intervento finanziario « una tantum», così come è stato fatto e si sta facendo in situazioni analoghe, sostenendo alcune Istituzioni musicali in difficoltà di altre importanti città italiane,

impegna il Governo

al risanamento e al rilancio dell'attività dell'istituzione Concertistico Orchestrale nel territorio di Roma e del Lazio della Fondazione Ottavio Ziino – Orchestra di Roma e del Lazio (I.C.O.).
9/4127-bis-A/139Carella, Argentin, Boccadutri, Bonaccorsi, Campana, Coscia, Cuperlo, Marco Di Stefano, Ferranti, Ferro, Fioroni, Garofani, Giachetti, Marroni, Pierdomenico Martino, Mazzoli, Melilli, Meta, Miccoli, Minnucci, Morassut, Orfini, Piazzoni, Pilozzi, Terrosi, Tidei.


   La Camera,
   premesso che:
    il servizio sulla tratta ferroviaria Verona-Rovigo è svolto dalla società Sistemi Territoriali S.p.a, che opera nel trasporto pubblico regionale in relazione al contratto di servizio di trasporto pubblico locale e al programma di gestione del contratto medesimo con la Regione del Veneto;
    lungo i 96,6 chilometri che collegano Verona a Rovigo viaggiano mezzi con vecchia tecnologia, alimentati a gasolio, con tempi di percorrenza troppo lunghi e i passeggeri denunciano che l'unica carrozza è un vero e proprio carro bestiame;
    i disagi e i disservizi sono all'ordine del giorno, nonostante insista un pendolarismo importante di studenti e lavoratori, anche a causa del fatto che la linea è a binario unico;
    la situazione descritta coinvolge la sicurezza dei passeggeri,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intraprendere le necessarie azioni attraverso l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie al fine di avviare le necessarie verifiche volte a garantire la sicurezza dei passeggeri.
9/4127-bis-A/140Crivellari, D'Arienzo, Narduolo.


   La Camera,
   premesso che:

l'articolo 2110 del codice civile e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di settore (CCNL) prevedono che in caso di assenza per malattia sia garantita al lavoratore, oltre alla copertura contributiva e all'indennità di malattia, la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, ovvero il periodo di comporto;
    la normativa in vigore non prevede una disciplina specifica del periodo di comporto per lavoratori affetti da patologie oncologiche, rinviando alla contrattazione collettiva la regolamentazione, nonché la previsione di casi di eccezione rispetto alle regole comuni;
    allo stato sono presenti diversi periodi di comporto tra il settore pubblico e quello privato;
    oltre alla differenza precedente, nello stesso settore privato il periodo di comporto regolato dalla contrattazione collettiva è disomogeneo tra i vari comparti ed in nessun caso è paragonabile al periodo previsto per il settore pubblico;
    i lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (commercianti, artigiani, ecc.) se costretti anche temporaneamente a sospendere l'attività lavorativa a causa della patologia e delle terapie oncologiche hanno diritto all'indennità di malattia solo per circa due mesi all'anno ed eventualmente all'indennità di degenza ospedaliera. Per i liberi professionisti iscritti alle rispettive casse previdenziali, il regolamento di ciascuna cassa può prevedere forme diverse di assistenza economica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di avviare un percorso di analisi dei dati citati, per giungere possibilmente al superamento delle disparità esistenti tra lavoratori dei vari comparti pubblico, privato, autonomi e all'interno degli stessi settori per ciò che concerne il periodo di comporto per patologie oncologiche.
9/4127-bis-A/141D'Arienzo.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 19 agosto 2016, n. 166, reca disposizioni per favorire la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per limitare gli sprechi. A tal fine ha semplificato alcune norme per la cessione dei prodotti ed ha uniformato gli standard e le condizioni necessarie per consentire l'ulteriore trasformazione dei prodotti alimentari ad alta deperibilità ritirati dal mercato o invendibili;
    la suddetta legge apporta inoltre alcune modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), stabilendo che la cessione gratuita di beni da parte dei soggetti donatori ai soggetti donatari, così come individuati dalla citata legge n. 166 del 2016, sia esente dall'IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;
    quindi, per determinati generi alimentari altamente deperibili o a fronte di donazioni di grande entità difficilmente distribuibili in tempi rapidi da parte dei soggetti donatari, la legge n. 166 consente e favorisce la possibilità di poter trasformare tali beni in altri prodotti, per destinarli a finalità di solidarietà sociale;
    pertanto risulta necessario prevedere un regime di favore anche con riferimento all'IVA derivante dai servizi di trasformazione delle eccedenze alimentari che tenga conto di tale fattispecie;
    potenziare tale possibilità contribuirebbe a ridurre ulteriormente gli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali, riducendo la quantità di rifiuti e favorendo il recupero e la donazione dei prodotti invenduti a fini di solidarietà sociale in maniera più incisiva;
   preso atto che:
    nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio in Commissione sono stati introdotti specifici incentivi fiscali per l'acquisto di beni mobili strumentali alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari e non alimentari a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare una esenzione o in alternativa una franchigia IVA per le prestazioni di servizi di trasformazione delle eccedenze alimentari di cui all'articolo 4, comma 2, della legge del 19 agosto 2016, n. 166, cedute in seguito gratuitamente da parte dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 25 giugno 2003, n. 155, nel rispetto della disciplina comunitaria e nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
9/4127-bis-A/142Gadda, Fiorio, Cenni, Galperti, Marco Di Maio, Vazio, Fanucci, Moretto, Donati, Fregolent, Ermini, Capozzolo, Crimì, Morani, Parrini, Dallai, Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame attiene al Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019;
    allo scopo di incentivare l'uso del trasporto pubblico sembra ragionevole prevedere, oltre alle risorse e agli investimenti già stabiliti all'interno del disegno di legge in esame, anche la possibilità di rendere più conveniente l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico;
    a tale proposito, giova ricordare che la legge 244/2007 (c.d. Finanziaria 2008) aveva previsto una detraibilità dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (per un importo massimo di 250 euro) per l'acquisto dei suddetti abbonamenti. Tale disposizione è stata successivamente abrogata dal Governo in carica nel 2009,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa anche ai fini dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere detrazioni di imposta nella misura del 19 per cento per le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, per un importo massimo di 250 euro.
9/4127-bis-A/143Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emergenza e la precarietà abitativa costituiscono, nella attuale congiuntura economica, uno dei fattori di maggiore e crescente tensione sociale, che continua a interessare larghi strati della popolazione appartenenti, oltre che alle tradizionali categorie a rischio, anche a fasce di ceto medio e professionisti;
    i dati del 2015 sugli sfratti continuano a confermare questa emergenza sociale: sebbene le sentenze emesse e gli sfratti eseguiti registrino una lieve diminuzione (nello specifico 64.676, – 16,50 per cento rispetto al 2014 e 32.546, –10,44 per cento sempre rispetto all'anno di riferimento citato) i numeri rimangono rilevanti anche considerando il fatto che le richieste di esecuzione sono state 153.658 (+2,14 per cento rispetto al 2014). Viene confermato inoltre il dato che vede circa il 90 per cento degli sfratti causato da situazioni di morosità incolpevole;
    in merito alla situazione descritta il Governo ha messo in campo una serie di misure di contrasto all'emergenza abitativa, tra cui il rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (istituito dalla legge n. 431 del 1998) e l'istituzione del Fondo per il sostegno degli inquilini morosi incolpevoli, ciò mediante il decreto-legge n. 103 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013 e il successivo decreto-legge n. 47 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014;
    nello specifico l'articolo 6, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 103 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 124 del 2013, finanziava con 100 milioni complessivi per il biennio 2014/2015 il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e istituiva il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015;
    il decreto-legge n. 47 del 2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 80 del 2014 incrementava gli stanziamenti sopra citati portando a 200 milioni di euro complessivi per il biennio 2014/2015 le risorse del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione (articolo 1, comma 1 della norma citata) e rendeva strutturale il Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, con stanziamenti programmati sino all'anno 2020 e incrementando altresì gli stessi (articolo 1, comma 2);
    in relazione al Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 29 gennaio 2015 (articolo 1, commi 2 e 3), decreto di riparto dei 100 milioni destinati a quell'annualità, ha stabilito che una quota non superiore al 25 per cento delle risorse ripartite dovesse essere destinata a dare idonea soluzione abitativa ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9 (famiglie in condizione di disagio) sottoposti a procedure esecutive di rilascio per finita locazione, promuovendo, prioritariamente, la sottoscrizione di nuovi contratti a canone concordato. Per le finalità di cui al comma 2 i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto, dovevano comunicare alla regione il numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle categorie sociali di cui alla norma da ultimo citata, provvedendo le regioni, nei successivi trenta giorni, al riparto delle disponibilità e all'erogazione delle risorse statali trasferite;
    sull'effettivo utilizzo delle risorse stanziate mediante i due Fondi in questione, un monitoraggio del Ministero delle infrastrutture e i trasporti reso noto dal Sottosegretario Umberto del Basso De Caro durante lo svolgimento dell'interpellanza urgente n. 2-01034, presentata dall'On. Morassut, ha restituito un quadro insoddisfacente;
    in merito al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni, dai dati acquisiti alla data del 30 aprile 2015, sulla disponibilità complessiva per il biennio 2014-2015 pari ad oltre 324 milioni di euro (di cui 200 milioni statali) le risorse assegnate dalle regioni ai comuni risultano ammontare a 93,7 milioni di euro e quelle effettivamente trasferite a meno di 75 milioni. Mentre, sull'utilizzo della riserva del 25 per cento, inerente il riparto 2015 di 100 milioni, il monitoraggio restituisce un dato di pressoché inutilizzo: 1,4 milioni su 25. Anche alla data del 30 giugno 2015 è stato evidenziato un utilizzo che, seppure incrementato rispetto al precedente valore riscontrato, risulta comunque ridotto: euro 3.540.854,23. Fattore di forte criticità, all'interno della procedura di assegnazione e utilizzo delle risorse in questione, è stato segnalato dalle regioni nell'estrema difficoltà dei comuni di accedere ai dati relativi al numero dei provvedimenti esecutivi di rilascio emessi nei confronti delle specifiche categorie sociali indicate dal decreto ministeriale;
    per quanto concerne invece il Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli, il monitoraggio di cui sopra ha restituito un quadro procedurale regionale molto articolato. Su un totale di 83,39 milioni di euro disponibili (di cui 68,46 statali) le risorse assegnate dalle regioni (alla data sopra indicata) si attesterebbero a 23,49 milioni, mentre quelle effettivamente trasferite supererebbero di poco i 12 milioni;
    a fronte di una situazione di emergenza abitativa che non sembra diminuire, le farraginosità del meccanismo di trasferimento delle risorse dallo Stato centrale, alle Regioni, agli enti locali e soprattutto la lentezza nell'espletamento delle procedure per l'accertamento dei beneficiari hanno limitato fortemente l'impatto e l'efficacia degli interventi finanziati;
   considerato che:
    il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione è rimasto sprovvisto di dotazione finanziaria per l'annualità 2016 e, in maniera analoga, non risulta finanziato per l'anno 2017;
    il Fondo in questione ha visto un finanziamento continuo dalla sua istituzione (seppur decrescente) eccetto la parentesi delle annualità 2012 e 2013, rappresentando quest'ultimo il principale strumento di sostegno per l'accesso alle categorie più deboli a una casa in locazione e di contrasto allo scivolamento di queste ultime in una situazione di morosità per l'impossibilità di sostenere le spese relative all'abitazione;
    l'inefficacia dei meccanismi di trasferimento delle risorse stanziate dai Fondi citati ai beneficiari pongono la necessità di una riforma di questi strumenti, che possa garantire un sostegno in tempi ragionevolmente rapidi e una maggiore efficacia nel perseguimento delle finalità a cui essi sono preposti, essendo ineludibile in ogni caso il finanziamento di interventi a tal fine indirizzati;
    con l'approvazione dell'ordine del giorno n. 9/03444-A/010 del 19 dicembre 2015, il Governo si è impegnato a valutare la possibilità di vincolare al Fondo per l'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo per gli inquilini morosi incolpevoli — tenendo fermi i trasferimenti alle regioni — gli stanziamenti non spesi nelle annualità di riferimento, nonché le eventuali evidenze di risparmi dei due Fondi citati,

impegna il Governo

ad individuare gli eventuali residui ancora non spesi dei Fondi citati in premessa nonché le eventuali evidenze di risparmi degli stessi, tenendo fermi i trasferimenti alle regioni e a valutare la possibilità di prevedere interventi di sostegno al pagamento dei canoni di locazione per le persone in situazione economica di maggiore difficoltà anche attraverso l'eventuale rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione.
9/4127-bis-A/144Carnevali.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», all'articolo 79 prevede, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, l'istituzione di un fondo di 200 milioni di euro per l'anno 2017 per interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie;
    nei mesi scorsi il Governo italiano ha proposto alla Unione europea un « migration compact» allo scopo di ridurre i flussi migratori, anche lungo la rotta mediterranea, attraverso nuove intese con i Paesi d'origine e di transito dei migranti e in particolare con quelli africani;
    il « migration compact» prevede la cooperazione fra l'Unione europea e i Paesi africani d'origine e di transito dei migranti per il controllo comune delle frontiere, la lotta al traffico di esseri umani e la collaborazione sul fronte dei rimpatri, nonché nella gestione dei flussi dei rifugiati nel rispetto degli standard previsti dalle norme internazionali sull'asilo;
    il « migration compact» prevede inoltre l'impegno dell'Unione europea a realizzare nei Paesi africani d'origine e di transito dei migranti progetti di investimento in opere di alto impatto sociale e infrastrutturale, nonché a creare strumenti finanziari innovativi come i bond Ue-Africa che consentano l'accesso dei Paesi africani a crediti agevolati;
    la legge 11 agosto 2014, n. 125, recante «Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo», all'articolo 1, comma 2 indica gli obiettivi della cooperazione internazionale promossa dal nostro Paese in conformità con i programmi e le strategie internazionali definiti dalle Nazioni Unite;
    nel mese di settembre 2015 i governi dei 193 Paesi membri delle Nazioni Unite hanno sottoscritto l'Agenda Onu 2030 contenente 17 obiettivi per uno sviluppo sostenibile, tra cui sradicare la povertà, promuovere la sicurezza alimentare, la salute e l'educazione, ridurre l'ineguaglianza all'interno e tra gli Stati, raggiungere la parità di genere, migliorare la gestione di acque ed energia e combattere il cambiamento climatico;
    nel quadro della programmazione triennale degli interventi per la cooperazione per lo sviluppo, prevista dalla citata legge n. 125/2014, per il nostro Paese è certamente di prioritario interesse lo sviluppo di partenariati e rapporti di cooperazione con i Paesi africani di origine dei migranti presenti o in arrivo in Italia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nella destinazione e nelle modalità di gestione delle risorse del fondo istituito dall'articolo 79 del disegno di legge 4127-bis, criteri coerenti con gli obiettivi descritti nell'Agenda Onu 2030 per lo sviluppo sostenibile, nonché con le finalità, gli obiettivi e le modalità di intervento previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace.
9/4127-bis-A/145Beni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale situazione del mercato degli appalti pubblici evidenzia segnali di timida ripresa nel settore dei lavori e dei servizi, risultati più accentuati nel settore delle concessioni, da collegarsi alla più complessiva fase economica del Paese, lasciandosi finalmente alle spalle la grave crisi che ha colpito il settore dell'edilizia e delle infrastrutture con centinaia di migliaia di disoccupati;
    l'entrata in vigore del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50, nuovo codice appalti e concessioni, ha sostanzialmente modificato l’iter di progettazione e di esecuzione degli appalti pubblici, conferendo una straordinaria centralità alla fase di progettazione con l'obiettivo di ridurre i costi delle opere a causa delle varianti in corso d'opera e dare tempi certi all'esecuzione delle stesse, per eliminare la scandalosa esperienza delle opere incompiute di cui il nostro Paese vanta un triste primato;
    sono numerose le amministrazioni che si sono trovate non preparate ad affrontare le nuove disposizioni legislative e quindi stanno cercando di affidare gli incarichi per le progettazioni definitive ed esecutive, attività propedeutiche alla predisposizione dei bandi di gara per le realizzazioni delle opere;
    tali impegni per l'affidamento delle progettazioni definitive ed esecutive e delle attività tecniche ed amministrative connesse, richiedono cospicue risorse finanziarie difficilmente reperibili nei bilanci degli enti locali;
    l'articolo 21, come modificato nel corso dell'esame in commissione, istituisce il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese destinato a investimenti in infrastrutture e trasporti, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, edilizia pubblica, rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione, risanamento ambientale e bonifiche, difesa del suolo e dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico, attività industriali ad alta tecnologia, investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie, eliminazione delle barriere architettoniche;
   considerato che:
    per far decollare l'intero sistema di interventi è necessario sostenere gli enti e le amministrazioni appaltatrici anche per la parte riguardante la predisposizione complessiva delle attività di progettazione definitiva ed esecutiva,
    nel corso della discussione in sede referente il Governo ed il relatore hanno indicato di considerare ricomprese tra le finalità del fondo quella di sostegno delle attività di progettazione degli interventi di cui all'articolo 21,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota parte delle risorse finanziarie del Fondo di cui all'articolo 21 alle attività di progettazione esecutiva propedeutiche alla fase di messa in gara e aggiudicazione, stabilendo criteri di priorità per le opere di importo sotto la soglia comunitaria.

9/4127-bis-A/146Mariani, Braga, Borghi, Bratti, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia l'amianto costituisce un problema estremamente complesso che coinvolge aspetti sanitari e ambientali ma anche economici e previdenziali. L'amianto ha avuto numerosi impieghi a livello industriale e civile, risultando ampiamente diffuso su tutto il territorio nazionale determinando situazioni di rischio sia per la popolazione generale che per i lavoratori esposti;
    a distanza di oltre venti anni dall'introduzione della Legge 257 del 27 Marzo 1992, che stabiliva la "cessazione dell'impiego dell'amianto" sono ancora presenti sul territorio nazionale diversi milioni di tonnellate di materiali compatti contenenti amianto e molte tonnellate di amianto friabile localizzati in siti di tipo industriale, residenziale pubblici e privati;
    l'Italia si è dotata di un Piano Nazionale Amianto – Linee di intervento per un'azione coordinata delle amministrazioni statali e territoriali – con l'obiettivo, tra l'altro, di attivare idonei interventi di messa in sicurezza e bonifica secondo il criterio della efficacia dei costi e di promuovere la ricerca su nuove tecniche per lo smaltimento dell'amianto, che assicurino un miglior rapporto costi efficacia rispetto agli attuali metodi;
    lo smaltimento dell'amianto purtroppo rimane un problema aperto per tutto il territorio nazionale che registra una mancanza di impianti di smaltimento. Poche sono anche le discariche dedicate allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, e le volumetrie residue sono comunque inadeguate se riferite ai quantitativi di materiali contenenti amianto ancora da bonificare ma presenti sul territorio regionale e nazionale;
    lo smaltimento dei materiali è un nodo cruciale da risolvere per un'adeguata azione di bonifica su tutto il territorio nazionale e necessita di un'adeguata pianificazione per la realizzazione di una impiantistica di trattamento e smaltimento a supporto delle operazioni di bonifica. Al tempo stesso è necessario che venga fatta a livello istituzionale una valutazione attenta dei metodi di inertizzazione e della loro efficacia in modo da stabilire con dati certi e riconosciuti la potenzialità e l'efficacia di questi sistemi di trattamento della fibra;
   rilevato che:
    il disegno di legge di bilancio 2017, all'articolo 21, istituisce il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese tra i cui obiettivi sono ricomprese le attività di risanamento ambientale e bonifica;
    risanamento ambientale, bonifica e smaltimento dei materiali contenenti amianto devono essere le priorità per portare a zero il rischio connesso con l'esposizione alla pericolosa fibra ed è necessario realizzare una impiantistica di trattamento e smaltimento a supporto delle operazioni di bonifica e favorire la ricerca sulle nuove tecnologie per il trattamento dei materiali contenenti amianto e la loro inertizzazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad inserire tra le opere finanziabili mediante il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese la realizzazione di impianti di smaltimento di materiali contenenti amianto e la realizzazione di una impiantistica di trattamento dei rifiuti contenenti amianto.

9/4127-bis-A/147Cominelli, Bratti, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 28 giugno 2016, n. 132 recante «Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale» prevede nuove e più ampie funzioni a carico del Sistema nazionale tra cui il monitoraggio dello stato dell'ambiente, del consumo di suolo, delle risorse ambientali e della loro evoluzione in termini quantitativi e qualitativi, il controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale e dei relativi impatti, attività di ricerca, sviluppo delle conoscenze e produzione, promozione e pubblica diffusione dei dati tecnico-scientifici e delle conoscenze ufficiali sullo stato dell'ambiente e sulla sua evoluzione, nonché trasmissione sistematica degli stessi ai diversi livelli istituzionali preposti al governo delle materie ambientali e diffusione al pubblico dell'informazione ambientale;
    tali funzioni sono finalizzate a garantire i LEPTA, i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali introdotti dalla citata legge, che costituiscono il livello minimo omogeneo in tutto il territorio nazionale per le attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettivi previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria;
    inoltre, la legge 22 maggio 2015, n. 68 riguardante i cosiddetti Ecoreati, novellando il decreto legislativo 152/2006, ha attribuito al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente anche la funzione di ente specializzato competente ad asseverare tecnicamente le prescrizioni riguardanti gli illeciti in materia ambientale;
    la riforma delle Agenzie ambientali rappresenta un traguardo di fondamentale importanza per il miglioramento degli standard di tutela ambientale nel nostro paese e l'ampliamento delle competenze tecniche attribuite al nuovo Sistema rende evidentemente necessario un adeguamento delle risorse umane e strumentali;
    in effetti, la citata legge 132/2016 prevede all'articolo 9, comma 3, che «I LEPTA e i criteri di finanziamento per il raggiungimento dei medesimi nonché il Catalogo nazionale dei servizi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge»;
    e infine, all'articolo 16, comma 1, la legge 132/2016 prevede che «Ai fini dell'efficace svolgimento delle funzioni attribuite al Sistema nazionale, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i LEPTA, l'ISPRA e le agenzie, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che le Agenzie regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano per la protezione dell'ambiente – al fine di garantire l'efficace svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale, in relazione a quanto previsto dall'articolo 16, comma 1, della legge 28 giugno 2016, n. 132 e nelle more dell'adozione del DPCM previsto dall'articolo 9, comma 3, della medesima legge – siano autorizzate ad assumere personale a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare le suddette funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9/4127-bis-A/148Bratti, Braga, Borghi, Bergonzi, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Mariani, Marroni, Massa, Mazzoli, Morassut, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore cerealicolo, più degli altri, subisce gli effetti negativi della volatilità propria dei prodotti tipici di una commodity;
    la ricorrenza ciclica della crisi di redditività delle colture cerealicole affonda le sue motivazioni su fattori non controllabili dai produttori italiani, che tra l'altro soffrono della ridotta dimensione media aziendale e di difficoltà strutturali ed ambientali che impediscono, soprattutto al frumento duro, di guadagnare maggiori livelli puntando sull'aumento delle rese unitarie;
    il settore, mediante lo strumento degli accordi di filiera, può recuperare un sufficiente livello di competitività mediante la promozione dell'aggregazione dell'offerta, il miglioramento della qualità di base dei prodotti forniti all'industria di trasformazione quale fattore propedeutico ineliminabile per attivare nuove relazioni contrattuali e «accordi di filiera» nella prospettiva di un ambito territoriale sempre più esteso;
    è necessario dare continuità all'azione svolta dal Governo per supportare in modo adeguato, continuativo e con il coinvolgimento di un numero sempre più significativo di imprese della filiera il progetto nazionale di «miglioramento e certificazione della qualità del prodotto cerealicolo», in particolare del frumento duro (fornitrice della semola per la produzione della pasta) e della competitività delle imprese appartenenti a questa filiera strategica per il Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, di incrementare per il triennio 2017-2019, le risorse del Fondo di cui all'articolo 23-bis del decreto-legge n. 113 del 2016 finalizzate a conseguire gli obiettivi di cui in premessa.
9/4127-bis-A/149Mongiello, Oliverio, Antezza, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gran parte delle imprese agricole italiane sta attraversando un momento di grande difficoltà e di incertezza, generata dal mutamento dello scenario socio-politico-economico di riferimento;
    questa situazione di incertezza si ripercuote su tutto il sistema agroalimentare, dalle imprese di produzione e distribuzione di mezzi tecnici ai liberi professionisti agronomi, dalla cooperazione agricola alle industrie agroalimentari;
    a mettere sotto pressione gli agricoltori sono, in primo luogo, i costi di produzione alle stelle, trascinati dal caro-gasolio, seguiti dalla stretta creditizia con il parallelo aumento delle situazioni debitorie;
    è necessario favorire gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, con particolare riguardo alle tecnologie innovative nel campo della sicurezza sul lavoro, del risparmio idrico, della riduzione di emissioni nocive, dell'agricoltura biologica ed a basso impatto ambientale,

impegna il Governo

a valutare le eventuali opportune iniziative volte a sostenere la ripresa economica delle imprese agricole gestite da coltivatori diretti e da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella gestione previdenziale agricola, che si trovano in difficoltà finanziaria a causa delle crisi di mercato dei prodotti agricoli e della concorrenza sleale, attraverso adeguate e specifiche iniziative economiche e finanziarie.
9/4127-bis-A/150Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    i contoterzisti costituiscono una parte importante dell'indotto generato dalle aziende agricole italiane. I servizi erogati dalle imprese agromeccaniche per conto terzi ammontano ad oltre 3,7 miliardi di euro, corrispondenti ad una superficie lavorata di circa 7,5 milioni di ettari (dati CREA 2015, elaborati da CAI/UNIMA);
    la categoria riveste un ruolo cruciale nella diffusione capillare delle tecniche di agricoltura di precisione, su base territoriale, e nel processo di digitalizzazione dell'agricoltura che interessa sempre più gli attori della filiera agroalimentare, divenendo essenziale per conseguire gli obiettivi di competitività economica e sostenibilità ambientale sanciti dalla politica agricola comunitaria e dal Piano Industria 4.0;
    in questo scenario di profonda innovazione, i contoterzisti agromeccanici rappresentano un anello di congiunzione importante per il trasferimento della ricerca dal mondo dell'innovazione al campo, diffondendo la trasformazione digitale che sta investendo l'agricoltura italiana ed europea;
    l'articolo 3 del provvedimento in esame proroga le misure di maggiorazione del 40 per cento degli ammortamenti previste dalla legge di stabilità per il 2016 e istituisce una nuova misura di maggiorazione del 150 per cento degli ammortamenti su beni ad alto contenuto tecnologico (Industria 4.0), ovvero beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave industria 4.0 e un maxi ammortamento del 190 per cento per i beni immateriali (software, sistemi IT, applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali nell'ambito di industria 4.0;
    le predette misure rappresentano un importante incentivo per i contoterzisti a sostituire macchine e attrezzature obsolete con una flotta innovativa ed efficiente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ulteriori iniziative volte a chiarire che le misure contenute nell'articolo 3 sono a tutti gli effetti applicabili anche alle imprese contoterziste agromeccaniche.
9/4127-bis-A/151Carra, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi nel settore lattiero-caseario ha ormai da tempo travalicato i confini nazionali per assumere una dimensione europea;
    la crisi del settore lattiero-caseario, accentuata in particolare dopo la cessazione del regime delle quote latte avvenuto ad aprile del 2016 sta diventando strutturale;
    occorre determinare un alleggerimento del carico fiscale complessivo per le aziende del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di stabilizzare, a decorrere dall'anno 2019, le vigenti misure di compensazione IVA previste per le aziende del settore lattiero-caseario.
9/4127-bis-A/152Cova, Carra, Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    la Xylella fastidiosa è il batterio responsabile del «complesso del disseccamento rapido dell'olivo», che è presente nell'area geografica a sud della regione Puglia, e che, provocando la morte progressiva dell'albero potrebbe causare una vera e propria «calamità» di proporzioni inaudite sulle colture agricole, senza contare le gravi ripercussioni sul settore turistico;
    gli interventi di contrasto alla fitopatia disposti dalla normativa europea in materia, quali, le buone pratiche agricole (aratura, erpicatura, trinciatura, trattamenti fitosanitari mirati), la distruzione delle larve e l'abbattimento degli alberi colpiti dal terribile patogeno, non sono sufficienti a sostenere il settore;
    visto che l'impatto socio-economico di tale malattia, non solo sui settori agricolo e vivaistico pugliesi, ma su tutto l'indotto che su tali settori si regge, sono necessari interventi coordinati, sia sul piano tecnico-agricolo sia su quello fiscale e finanziario;
    l'estrema gravità della situazione ed il perdurare dello stato di emergenza in corso nel territorio della regione Puglia,

impegna il Governo

a valutare eventuali misure di sostegno in fasore delle aziende agricole che hanno subito danni a causa della diffusione del batterio xylella fastidiosa.
9/4127-bis-A/153Capone, Mongiello, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede l'introduzione, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 ai 31 dicembre 2018, di una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddette APE sociale);
    tra le categorie rientranti nella suddetta definizione di disagio sociale sono considerati i lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative «gravose» da almeno sei anni in via continuativa, per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento, e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 36 anni;
    ai fini della piena ed efficace applicabilità di tale previsione è indispensabile una interpretazione del concetto di continuità lavorativa in linea con i principi generali dell'ordinamento lavoristico, in base ai quali i periodi coperti da contribuzione figurativa – ovvero quella speciale forma contributiva a carico dello Stato che ha lo scopo di tutelare il lavoratore nel caso in cui si sia verificata una temporanea sospensione o la cessazione del rapporto di lavoro – debbano intendersi perfettamente equipollenti ai periodi di prestazione effettiva;
    si prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, vengano definite le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale, tra cui la determinazione delle caratteristiche specifiche delle attività lavorative gravose,

impegna il Governo

a chiarire, nell'emanazione del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ai fini del conseguimento del requisito di sei anni di prestazione lavorativa gravosa sono equiparati i periodi coperti da contribuzione figurativa.
9/4127-bis-A/154Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, dopo il primo esame parlamentare, opportunamente dispone la prosecuzione trimestrale della sperimentazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 243/04, la cosiddetta «opzione donna»;
    allo stesso tempo si prevede un'altra importante novità in materia previdenziale, favorendo il ricorso all'istituto del cumulo dei periodi contributivi versati nei diversi fondi;
    tuttavia, a tutt'oggi, i periodi contributivi considerati validi per il conseguimento del requisito per l'accesso all'opzione donna sono solo quelli riferibili alle gestioni dei lavoratori dipendenti o dei lavoratori autonomi, non anche quelli versati nella gestione separata, nonostante quest'ultima, così come l'opzione donna, dia diritto ad un trattamento pensionistico calcolato esclusivamente con il metodo contributivo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di valutare l'opportunità di riconsiderare, per quanto di propria competenza, l'attuale disciplina che esclude la possibilità di cumulare i periodi contributivi versati nella gestione separata anche ai fini del conseguimento del requisito per l'accesso all'opzione donna.
9/4127-bis-A/155Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in oggetto, si perfeziona il quadro degli interventi di salvaguardia previsti sulla base delle stime dei lavoratori coinvolti in processi di uscita dal lavoro prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto legge 201/2012;
    tali lavoratori hanno visto allontanarsi il momento dell'accesso al trattamento pensionistico in ragione di un mutato quadro normativo che non aveva tenuto in debita considerazione la fase congiunturale nella quale si andava ad applicare la nuova disciplina, così rischiando di lasciarti senza occupazione, senza ammortizzatori sociali e senza pensione;
    i ripetuti interventi correttivi, attraverso le diverse salvaguardie succedutesi, hanno progressivamente limitato gli effetti di tale situazione;
    a fronte di tale incertezza, diversi lavoratori e, soprattutto, diverse lavoratrici si sono adoperati per trovare nuova occupazione nel settore del lavoro domestico al fine di poter recuperare un minimo di autonomia economica;
    tuttavia, in base alle precedenti salvaguardie, tale impegno meritorio rischia di divenire un elemento ostativo per l'accesso alla platea dei salvaguardati,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di riconsiderare, per quanto di propria competenza, l'attuale disciplina che esclude dall'accesso alle salvaguardie coloro che hanno trovato nuova occupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico.
9/4127-bis-A/156Incerti, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in oggetto si dispone l'introduzione, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, di una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante tino alla maturazione dei requisiti pensionistici (cosiddetta APE sociale);
    tra le categorie rientranti nella suddetta definizione di disagio sociale sono considerati i soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile) e sono in possesso di un anzianità contributiva di almeno 30 anni;
    tale previsione non include i disabili invalidi del lavoro o le vittime di malattie professionali, per i quali il meccanismo di accertamento dell'invalidità è diverso e peculiare rispetto alle altre categorie di disabili, tenuto conto che le tabelle di valutazione delle invalidità da lavoro sono diverse rispetto a quelle dell'invalidità civile;
    qualora non si applicasse un meccanismo di equipollenza tra i diversi sistemi di valutazione operati in sede di accertamento dell'invalidità civile e in sede di invalidità dei lavoro, sì rischierebbe di determinare una incomprensibile sperequazione tra situazioni equivalenti sotto il profilo dei disagio sociale;
    le modalità di attuazione della disciplina dell'Ape sociale sono rimesse ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, (di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali), da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di valutare l'opportunità di definire, per quanto di propria competenza, procedure di accertamento della incapacità lavorativa che riconoscano, per l'accesso all'Ape sociale, l'equipollenza dei criteri adottati ai fini del riconoscimento dell'invalidità civile e ai fini dell'invalidità del lavoro.
9/4127-bis-A/157Cinzia Maria Fontana, Damiano, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 del decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015, recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, ha previsto che, in via sperimentale per il 2015, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, possono beneficiare di una nuova indennità mensile di disoccupazione denominata Dis-Coll;
    l'articolo 1, comma 310 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, (legge di stabilità 2016), ha riconosciuto l'indennità di disoccupazione per i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) anche in relazione agli eventi di disoccupazione che si verifichino dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per il 2016 e 24 milioni di euro per il 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, anche in occasione dei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017 il regime sperimentale di indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, così come disciplinato dall'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/4127-bis-A/158Baruffi, Albanella, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto, non ha previsto la proroga degli sgravi contributivi (leggi stabilità 2015 e 2016) per le assunzioni a tempo indeterminato o per le trasformazioni di contratti precari a tempo indeterminato degli incentivi per l'assunzione di lavoratori;
    fino al 31 dicembre 2016, l'assunzione a tempo pieno e indeterminato o trasformazione a tempo pieno e indeterminato di rapporti di lavoro a termine instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex legge n. 223/1991 aventi diritto all'indennità di mobilità dà diritto ad aliquote pari a quelle previste per gli apprendisti per 18 mesi, se assunzione a tempo indeterminato, più una quota dei 50 per cento variabile temporalmente a secondo se si è over 50 o under 50 e se si risiede al Sud;
    l'Inps ha precisato che tali agevolazioni saranno applicate alle assunzioni effettuate fino al 31 dicembre 2016 anche se l'agevolazione dovesse scadere successivamente alla suddetta data;
    tuttavia, ci sono lavoratori inseriti in mobilità a seguito di accordi precedenti e che termineranno la mobilità negli anni 2017, 2018 e 2019;
    nel 2015, l'onere per tali sgravi contributivi è stato pari a 9 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, per quanto di propria competenza, nei prossimi provvedimenti di carattere legislativo, misure atte a prorogare, in deroga a quanto disposto dalla legge 92/2012, gli sgravi contributivi per l'assunzione di lavoratori inseriti nelle liste di mobilità entro il 31 dicembre 2016.

9/4127-bis-A/159Boccuzzi, Giacobbe, Damiano, Gnecchi, Baruffi, Gribaudo, Patrizia Maestri, Miccoli, Di Salvo, Simoni, Rostellato, Giorgio Piccolo, Albanella, Incerti.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 199 del 29 ottobre 2016, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n.257 del 3 novembre 2016, concernente «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», mira a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;
    la citata legge prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, al fine di dare attuazione a quanto previsto nell'ambito del piano di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 29 ottobre 2016, n. 199, di approntare le opportune risorse finanziarie finalizzate alla realizzazione delle misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
9/4127-bis-A/160Miccoli, Damiano, Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ha riformato la normativa sull'accesso agli ammortizzatori sociali;
    l'articolo 5, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 ha stabilito che la NASpI fosse corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni e che ai fini del calcolo della durata non fossero computati i periodi contributivi che avessero già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione;
    con l'introduzione del nuovo regime i lavoratori stagionali, in particolare quelli dei settori del turismo e del termalismo, non hanno più avuto la possibilità di integrare il proprio reddito per tutto l'anno in quanto la NASpI ha una durata inferiore rispetto a quanto previsto in precedenza;
    i commi 4 e 4-bis dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 hanno previsto, limitatamente agli eventi di disoccupazione verificatisi tra il 1 maggio 2015 e il 31 dicembre 2015 e nel corso del 2016 una specifica modalità di calcolo per il computo della durata del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali con l'obiettivo, considerando la specificità di tali occupazioni stagionali, di aumentare la durata della prestazione;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi nell'anno 2017 di incrementare di un mese la durata della NASpI (a condizione che la differenza nelle durate così calcolata non sia inferiore a dodici settimane e che in ogni caso, la durata della prestazione corrisposta in applicazione a tali disposizioni non sia superiore al limite massimo di quattro mesi) qualora la sua durata, calcolata ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, risultasse inferiore a quella ottenuta disapplicando il secondo periodo del comma I di tale articolo con riferimento alle prestazioni di disoccupazione fruite negli ultimi quattro anni.

9/4127-bis-A/161Patrizia Maestri, Arlotti, Damiano, Gnecchi, Ginefra, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Tinagli, Simoni, Zappulla, Tino Iannuzzi, Fanucci, Camani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura per il triennio 2017-2010, di cui all'articolo 2 comma 5-decies del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, è l'unico strumento programmatico del settore ittico nell'ambito della politica agroalimentare italiana e l'unico strumento ricognitivo dei risultati conseguiti ai vari livelli nel perseguimento degli obiettivi fissati nella pregressa programmazione 2013-2015;
    il Programma assume nella fase attuale una dimensione strategica sia per la ridefinizione delle priorità del sistema pesca-acquacoltura nazionale sia per la valutazione degli impatti sociali, economici e ambientali che esso stesso produrrà;
    la programmazione deve, inoltre, rispondere agli impegni assunti dal nostro Paese sul piano internazionale ed europeo, nonché agli altri obblighi derivanti dalla partecipazione diretta, o attraverso l'Unione europea, a organismi permanenti operanti in ambito internazionale;
    nel quadro della programmazione 2017-2019, tutte le opportunità d'intervento devono tener conto della necessità di garantire la tutela delle risorse ittiche presenti nell'ecosistema marino, da sottoporsi a continuo monitoraggio, al fine di assicurare la preservazione della biodiversità e la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività di cattura;
    la programmazione deve prevedere anche una attenta valutazione dell'attuale stato dell'arte ed una efficiente azione di monitoraggio delle azioni previste dal documento, al fine di individuare quali obiettivi prioritari dovranno essere perseguiti nel prossimo futuro;
    gli obiettivi del Programma nazionale triennale rispondono e sono conformi al contesto normativo innovato, da un lato dal Regolamento (UE) 1380/2013 relativo alla riforma della Politica Comune della pesca, dall'altro dal Regolamento (UE) n. 508/2014, relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) che impone in particolare l'adozione di disposizioni nazionali a supporto dell'implementazione degli adempimenti ivi previsti al fine di assicurare che le misure di gestione adottate a livello nazionale siano efficaci e conformi ai criteri ed ai sistemi definiti a livello comunitario;
    in tale contesto una corretta implementazione del Programma richiede pertanto un'attenta valutazione degli attuali modelli di gestione e di funzionamento di tutti gli stakeholder, siano essi pubblici o privati, al fine di procedere ad una loro eventuale rielaborazione;
    i competenti uffici del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali hanno provveduto ad elaborare lo schema di programma triennale in conformità agli indirizzi di governo nazionale ed internazionale che informano la gestione della pesca nel quadro degli impegni sovranazionali poc'anzi ricordati nel rispetto dei principi di sostenibilità e compatibilità comunitaria;
    per l'attuazione del Programma, in particolare, saranno utilizzati gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per gli anni 2017 – 2019 come individuati dalla legge di Bilancio 2017;
    gli stanziamenti di cui sopra, ad oggi previsti. non risultano assolutamente adeguati per consentire la piena realizzazione delle azioni a sostegno del settore in questa delicata fase di persistente sfavorevole congiuntura economica;
    è necessario pertanto assicurare al sistema pesca-acquacoltura ulteriori risorse atte a garantire che le misure di gestione nazionali favoriscano lo sviluppo del settore attraverso la tutela delle risorse biologiche, della redditività delle attività d'impresa, della salvaguardia dell'occupazione, nonché della coesione territoriale delle realtà costiere.

impegna il Governo

ad individuare ulteriori e apposite risorse finanziarie necessarie a garantire il pieno e corretto svolgimento delle misure che saranno attivate con il programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2017-2019, consentendo in tal modo la piena realizzazione delle azioni a supporto del comparto, nel rispetto degli impegni assunti dal nostro Governo in ambito internazionale e in una cornice di piena compatibilità comunitaria.
9/4127-bis-A/162Luciano Agostini, Venittelli, Oliverio, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del Progetto EQulPE2020 (Efficienza, Qualità, Innovazione, Produttività Equilibrio vita-lavoro) di Italia Lavoro è stato realizzato un lavoro di approfondimento sul tema dei costi della maternità nelle aziende, ponendo attenzione particolare alle imprese di più piccole dimensioni;
    l'analisi ha esplorato la possibilità di promuovere strumenti e misure che non solo proteggano adeguatamente la maternità e la paternità, ma che siano in grado di ridurre il costo complessivamente sostenuto dal datore di lavoro (integrazione dell'indennità al 100 per cento della retribuzione, ratei delle mensilità aggiuntive, ferie e R.OL maturate anche nell'assenza, lunghi tempi per rimborsi Inps problemi di riorganizzazione del lavoro in azienda, ecc.);
    ampia parte delle ricerche finora svolte su questi argomenti converge infatti sul fatto che, affinché la maternità e la paternità rientrino nella gestione ordinaria della vita delle imprese, sia necessario avviare nuove politiche che tengano conto sia delle esigenze delle lavoratrici, sia delle caratteristiche e bisogni specifici delle aziende;
    Italia Lavoro insieme alla Rete delle Consigliere di Parità, ha organizzato diversi focus group a cui hanno partecipato alcuni attori-chiave, quali: Associazioni di Categoria delle piccole imprese. L'Associazione Italiana per la Direzione del Personale (AIDP), Fondazione Consulenti per il Lavoro (Fondazione Lavoro), Ispettorato del Lavoro, Inps con l'obiettivo di raggiungere un livello accurato non solo nella stima dei costi e dei problemi organizzativi legati alla maternità, ma anche nella formulazione di proposte capaci di incidere su tali problematiche in azienda, supportando contemporaneamente le lavoratrici sia durante il congedo di maternità che al successivo rientro al lavoro;
    tra le proposte emerse a seguito di una quantificazione del fenomeno da parte di CNA, Confartigianato e Confcommercio si intende chiedere all'INPS di anticipare i costi per la copertura delle indennità mensili relative al periodo obbligatorio di congedo di maternità perché l'attuale sistema crea problemi alle piccole aziende, soprattutto a quelle con meno di 10 dipendenti, perché particolarmente oneroso e incide pesantemente nell'equilibrio dei conti economici e finanziari;
    le aziende che hanno una capienza contributiva tale da consentire all'INPS di scontare il costo della maternità dal versamento delle quote di contributi o altre imposizioni dell'azienda è di facile gestione. E in genere si esaurisce nell'arco contributivo di un mese;
    per le aziende che, invece, non hanno una capienza contributiva adeguata (ad esempio, nel caso si verifichi più di una maternità in azienda) il rimborso viene effettuato pro-quota nell'arco dei dodici mesi successivi e fino a copertura totale del rimborso, a volte anche per un periodo superiore all'anno. Questa circostanza, pone il datore di lavoro spesso nelle condizioni oggettive di non avere liquidità per anticipare nei tempi dovuti e nelle modalità previste dalla legge, la nuota pari all'80 per cento a suo carico di indennità di maternità, che nel 95 per cento è integrata del 20 per cento fino a concorrenza del totale dello stipendio, come previsto da grande parte dei CCNNL laddove applicati;
    ciò che si intende proporre è semplicemente una anticipazione di cassa da parte dell'INPS e non una nuova spesa per il bilancio dello Stato;
    sulla base dei dati pubblicati nel Rapporto annuale dell'INPS, nel 2014 i beneficiari complessivi dell'indennità di maternità sono stati poco più di 360 mila, la spesa per le prestazioni è stata pari a poco più 1,5 miliardi di euro e di conseguenza la spesa media pro capite per il pagamento dell'80 per cento della retribuzione per 5 mesi e stata di 4,3 mila euro.

impegna il Governo

ad adottare, una disposizione volta a consentire il pagamento delle prestazioni di maternità direttamente dall'istituto Nazionale della Previdenza Sociale alle lavoratrici di imprese che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.
9/4127-bis-A/163Paris, Di Salvo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non registra un incremento dei finanziamenti in favore di enti e strutture scientifiche di cui alla legge 29 marzo 1991 no 113;
    i Musei scientifici Leonardo Da Vinci di Milano, Galileo Galilei di Firenze e la Città della Scienza di Napoli – riconosciuti tra i principali musei scientifici italiani – sono dotati di attrezzature avanzate, dispongono di un cospicuo patrimonio di risorse umane e di professionalità tecnico-scientifiche qualificate, intrattengono rapporti di collaborazione stabili con centri di eccellenza a livello internazionale e sviluppano programmi incisivi di comunicazione, attraverso la sistematica produzione di mostre, l'impiego delle tecnologie dell'informazione, l'allestimento di laboratori didattici e per le scuole, la programmazione di attività di formazione, la realizzazione di ricerche e la pubblicazione di studi, di cataloghi e di strumenti educativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire – in fase di discussione del primo provvedimento utile – adeguate risorse finalizzate a sostenere e potenziare l'attività dei Musei scientifici Leonardo Da Vinci di Milano, Galileo Galilei di Firenze e la Città della Scienza di Napoli, al fine di sostenere e valorizzata il patrimonio e la diffusione della cultura scientifica.
9/4127-bis-A/164Carloni, Albini, Bossa, Tino Iannuzzi, Impegno, Laforgia, Malpezzi, Manfredi, Mauri, Giorgio Piccolo, Sgambato, Rostan, Manciulli.


   La Camera,
   premesso che:
    la giurisprudenza di diritto ha ormai sancito l'esclusione dal pagamento dell'IRAP delle imprese individuali che non possiedono la caratteristica dell'autonoma organizzazione;
    l'area dei requisiti per poter accedere a tale esenzione, tuttavia, risulta essere tutt'altro che chiara, lasciando molte imprese nel dubbio se rischiare di non pagare il tributo con tutte le incertezze dei caso, ovvero, di pagare per poi presentare istanza di rimborso;
    occorrerebbe escludere la sussistenza del presupposto di applicazione dell'IRAP, nelle ipotesi in cui l'attività produttiva sostanzialmente ruoti intorno alla persona del titolare dell'impresa individuale o del professionista e si utilizzino i beni strumentali strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività produttiva nella misura individuata per l'accesso al nuovo regime forfetario previsto per i «contribuenti minimi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di precisare quanto disposto dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. affinché sia chiarito che l'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto dei Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1 comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9/4127-bis-A/165Rotta, Gribaudo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Di Salvo, Giacobbe, Gnecchi, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Simoni, Tinagli, Zappulla, Arlotti, Cinzia Maria Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema pensionistico non agevola il prepensionamento di tutti coloro che si trovano in una situazione di accertata «grave» difficoltà fisica;
    l'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, pur prevedendo un notevole innalzamento dell'età pensionabile, non ha adeguato la normativa alla realtà dei lavoratori gravemente invalidi in nulla differenziandoli dagli altri nonostante le loro condizioni di salute;
    appare perciò opportuno porre fine a tale discrasia e prevedere nei confronti dei lavoratori, portatori di un'invalidità accertata superiore a una soglia elevata, l'agevolazione per il pensionamento prevista dall'APE di cui all'articolo 25 dell'atto in epigrafe;
    con il 74 per cento di invalidità già oggi si può andare in pensione tra i 55 ed i 60 anni con una riduzione di due mesi per ogni anno lavorato mentre con una percentuale meno elevata pur se superiore ai 60 per cento non si hanno benefici anche se si è in presenza di una consistente menomazione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, con ulteriori iniziative, il beneficio dell'APE anche alle persone con una invalidità grave, pari o superiore al 60 per cento.
9/4127-bis-A/166Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    ENAV s.p.a.. ex AAAVTAG, società per azioni, al momento a totale capitale pubblico, svolge attività di controllo e assistenza al volo per il tramite del proprio personale operativo (controllori del traffico aereo, esperti di assistenza al volo, meteorologi) impiegato presso gli impianti (cosiddette torri di controllo) di 42 aeroporti dislocati sul territorio nazionale e presso i 4 centri di controllo di area ubicati a Roma/Ciampino. Milano/Linate, Padova/Abano-Terme e Brindisi/Casale, dedicati al controllo dello spazio aereo nazionale. ENAV s.p.a., inoltre, svolge attività di servizio in volo per il controllo della regolarità del funzionamento dei radar e degli apparati tecnici per la navigazione aerea, tramite i propri piloti ed operatori radiomisure;
    l'articolo 96 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 1983 prevede il collocamento a riposo di tali lavoratori, iscritti alla cassa trattamenti pensionistici dei dipendenti dello Stato (CPTS), al raggiungimento di sessanta anni di età;
    con la trasformazione dell'Azienda autonoma per l'assistenza al volo per il traffico aereo generale in ENAV ente pubblico economico, operata dalla legge 665 del 1996, i nuovi assunti sono stati iscritti, per espressa disposizione normativa, all'assicurazione generale obbligatoria (AGO) con conseguente assoggettamento ai requisiti pensionistici, più elevati, previsti in tale forma assicurativa;
    in ENAV hanno iniziato a coesistere due diverse discipline pensionistiche dei dipendenti: la prima riservata a coloro che erano già in servizio alla data del 1o gennaio 1996 e pertanto iscritti alla CPTS, la seconda riservata agli assunti dopo il 1o gennaio 1996 e a coloro che sebbene già in servizio al 1o gennaio 1996 hanno optato per l'iscrizione all'AGO ai sensi all'articolo 8, comma 7, della legge 665 del 1996;
    sia l'INPDAP, ente previdenziale di riferimento per il personale di ENAV assunto entro il 31 dicembre 1995, con le Circolari n. 52 del 12 agosto 2004 e n. 18 dell'8.10.2010, che l'INPS con la Circolare n. 37 del 14 marzo 2012 hanno fatto espresso riferimento al personale in oggetto confermando la decorrenza a 60 anni del trattamento pensionistico nei confronti di tali lavoratori;
    in seguito, la circolare del 3 luglio 2014, n. 86, riferita all'assicurazione generale obbligatoria dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico di categorie di personale iscritto presso l'INPS, ex-ENPALS ed ex-INPDAP, ha introdotto un elemento di turbativa in una normativa speciale che pareva fino ad ora chiara ed univoca; tale circolare al paragrafo 7 prevede che per i soli lavoratori appartenenti alle categorie professionali di cui all'articolo 5 della legge n. 248 del 1990, ma che abbiano mantenuto l'iscrizione alla gestione dipendenti pubblici (ex INPDAP), per i quali viene meno il titolo abilitante, continuano ad essere collocati a riposo al compimento del sessantesimo anno di età;
    l'ente previdenziale ha di fatto previsto una prevalenza della iscrizione alla gestione speciale piuttosto che la prevalenza della specialità della attività lavorativa, introducendo un criterio paradossale per il quale ai lavoratori delle categorie operative dell'ENAV iscritte alla gestione pubblica viene meno il titolo abilitante al compimento del sessantesimo anno e pertanto collocati in quiescenza, mentre ai lavoratori iscritti presso la gestione privata, che svolgono la stessa attività, ciò non sia previsto, rimandando al compimento dell'età prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti;
    il diverso regime pensionistico applicato risiede nella diversa gestione pensionistica alla quale la medesima categoria di lavoratori è iscritta e non dal tipo di attività svolta, come avviene per la generalità degli assicurati;
   a seguito di un atto di sindacato ispettivo, discusso in commissione Lavoro, il governo ha fatto presente che l'allineamento del requisito anagrafico per l'accesso al trattamento pensionistico degli iscritti all'AGO a quello degli iscritti alla ex CTPS necessita di uno specifico intervento normativo,

impegna il Governo

ad adottare, quanto prima, iniziative volte a rendere omogenea la normativa vigente, applicando gli stessi requisiti di accesso al sistema pensionistico dei dipendenti di ENAV s.p.a. iscritti alla gestione pubblica meglio specificata nella Circolare Inpdap n. 52 del 12 agosto 2004 a quelli iscritti alla gestione privata di INPS.
9/4127-bis-A/167Di Salvo, Richetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, cosiddetta direttiva Bolkestein, è stata recepita dall'Italia con il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
    l'articolo 12 della suddetta direttiva dispone che qualora il numero di autorizzazioni disponibili per una determinata attività sia limitato dalla scarsità delle «risorse naturali» o dalle capacità tecniche utilizzabili, gli Stati membri debbano applicare una procedura di selezione tra i candidati potenziali;
    tale principio è stato trasfuso nell'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 59 del 2010 che, in combinato disposto con quanto previsto dall'articolo 70, comma 5, ne ha stabilito l'applicabilità alle attività commerciali esercitate sulle aree pubbliche;
    in particolare, l'articolo 16 dispone l'obbligo di prevedere procedure selettive, la limitazione della durata delle autorizzazioni, il divieto di rinnovare automaticamente le concessioni e di accordare vantaggi al prestatore uscente, mentre l'articolo 70, comma 5, rinvia a una intesa in sede di Conferenza unificata l'individuazione dei criteri per il rilascio e il rinnovo della concessione dei posteggi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche e le disposizioni transitorie da applicare, con le decorrenze previste, anche alle concessioni in essere;
    con la suddetta intesa, raggiunta in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012 e con il successivo Documento unitario delle Regioni del 24 gennaio 2013, sono stati stabiliti i criteri di selezione, la durata delle concessioni (da 9 a 12 anni a discrezione dei Comuni), la possibilità per i Comuni di riconoscere una priorità pari al 40 per cento al prestatore uscente in fase di prima applicazione (2017), il numero massimo di concessioni ascrivibili ad un unico soggetto giuridico in ogni mercato, le disposizioni transitorie riguardanti la proroga delle concessioni esistenti fino al 2017;
    le misure previste dal decreto legislativo n. 59 del 2010 e quanto stabilito in fase di attuazione, tuttavia, sembrano non tenere pienamente conto delle peculiarità di un settore che ha sviluppato nel tempo esperienze commerciali storiche e consolidate e che, negli ultimi anni, è stato notevolmente liberalizzato;
    l'applicazione di tempistiche e criteri differenti sul territorio rischiano, inoltre, di porre ulteriori difficoltà per i commercianti ambulanti che operano in comuni diversi;
    le scadenze delle concessioni riguardanti il commercio su aree pubbliche si svolgeranno lungo il quadriennio 2017-2020: in questo scenario sarebbe opportuno disporre di un maggior arco di tempo, prima di dar corso alle gare, per assicurare l'omogeneità territoriale della regolamentazione del settore, permettendo alle amministrazioni interessate di operare in un quadro fortemente condiviso del rinnovo di tutte le autorizzazioni;
    in tal modo si eviterebbero, inoltre, le difficoltà operative per i comuni che, allo stato, non hanno ancora avviato le procedure di assegnazione dei posteggi su aree pubbliche, così limitando la possibilità di contenziosi;
   nel novembre del 2015 la Commissione X della Camera ha approvato una risoluzione che impegnava il Governo a promuovere l'attivazione di un tavolo di lavoro con la partecipazione di tutti i livelli istituzionali ed amministrativi interessati, nonché delle associazioni di categoria delle imprese del commercio su aree pubbliche maggiormente rappresentative e a valutare l'opportunità di una rinnovata fase di approfondimento a discussione del quadro giuridico europeo in materia di posteggi su aree pubbliche;
    il 3 novembre del 2016 si è tenuto il primo incontro di questo tavolo presso il Ministero dello sviluppo economico con l'impegno ad approfondire la tematica sulla base delle motivazioni esposte dalle rappresentanze di categoria;
    di recente anche Anci ha sottolineato la concreta difficoltà di portare a compimento questa complessa procedura entro il maggio del 2017, senza dar luogo a contenziosi e a differenti regimi applicativi sul territorio nazionale,

impegna il Governo

a prorogare le concessioni dei posteggi per il commercio al dettaglio sulle aree pubbliche, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 scadute e rinnovate dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, per un arco di tempo congruo e in linea con le ultime scadenze del quadriennio 2017-2020.
9/4127-bis-A/168Becattini, Paola Bragantini, Epifani, Damiano, Donati, Fregolent, Ermini, Gribaudo, Misiani, Iacono, Impegno, Rossomando, Borghi, Albini, Fontanelli, Bonomo, Beni, Arlotti, Cenni, D'Ottavio, Bargero, Fossati, Boccuzzi, Mazzoli, Portas, Parrini, Carloni, Rostan, Manfredi, Amato, Fiano, Leva, Salvatore Piccolo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale disciplina fiscale incentiva gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, in modo da consentire, ai fini del calcolo IRES e IRPEF, l'imputazione al periodo d'imposta di quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria più elevati;
    l'accesso al super ammortamento da parte delle aziende, avviene, secondo la disciplina vigente, senza nessun criterio di verifica relativo al principio di interconnessione con la rete aziendale ed il valore della produzione;
    a livello europeo si sono affermati negli ultimi anni criteri di certificazione dell'avvenuto processo di audit secondo diverse metodologie, tra le più autorevoli è la MTM, acronimo di Method Time Measurement;
    l'MTM è il più conosciuto e diffuso sistema per preventivare i tempi di lavorazione, e nel corso degli anni, ha dimostrato di essere il principale strumento di misurazione dell'ottimizzazione dei processi industriali, rivelandosi adatto all'utilizzo integrato in tutte le fasi individuali della catena del valore aggiunto;
    il processo di audit è funzionale alla valutazione d'impatto dell'incentivo in relazione ai processi d'innovazione messi in atto,

impegna il Governo

ad introdurre, anche con interventi normativi, la possibilità per le aziende di poter accedere al super ammortamento attraverso l'attestazione relativa alla certificazione dell'avvenuto processo di audit effettuato anche secondo il Method Time Measurement.
9/4127-bis-A/169D'Alessandro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 530, della legge n. 190 del 2014 ha disposto – con decorrenza 1o settembre 2015 – il trasferimento dai Comuni al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie previste per il funzionamento degli uffici giudiziari ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392;
    la presente norma riconosce ai Comuni sedi di Uffici giudiziari la somma di 38 milioni annui – per ciascuno degli anni dal 2017 al 2026 – a titolo di contributo per le spese da essi sostenute fino al 31 agosto 2015;
    i Comuni negli ultimi anni hanno assistito a una diminuzione progressiva dei trasferimenti delle risorse statali e, al contempo, hanno dovuto far fronte, anticipandola dai loro bilanci, ad una spesa media annuale per tribunali e uffici giudiziari; tale contributo versato dallo Stato a titolo di rimborso è stato compreso tra il 60 e l'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e gli acconti e i saldi sono stati spesso erogati accumulando gravi ritardi, a volte anche di diversi anni;
    ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 38 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015;
    risulta evidente la difficoltà dei comuni sedi di uffici giudiziari ad affrontare la spesa per il loro mantenimento e la sostanziale differenza di spesa e di cassa con i comuni che non hanno questa presenza, spesa attualmente solo parzialmente ristorata dallo stato ed in tempi mai certi,

impegna il Governo:

   a stanziare per i comuni sedi di Uffici giudiziari un contributo per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015;
   a stabilire le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941 con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 31 gennaio 2017;
   gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti periodi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene rideterminato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.
9/4127-bis-A/170Albini.


   La Camera,
   considerato che:
    la diffusione indiscriminata dell'azzardo sta producendo drammatici effetti sociali, come da anni denunciano associazioni, cittadini ed enti locali che stanno provando a porre un parziale rimedio attraverso l'emanazione di regolamenti comunali per la regolazione del fenomeno;
    vietare la pubblicità di un prodotto come l'azzardo rappresenterebbe il primo, ma fondamentale tassello per avviare serie politiche di contrasto al fenomeno;
    da oltre un anno è ferma in Commissione Finanze un testo unico per il divieto totale di pubblicità e di sponsorizzazione del gioco d'azzardo, scaturito da tre distinte proposte di legge sottoscritte da deputate e deputati di tutte le forze politiche;
    il divieto parziale di pubblicità sulle televisioni generaliste dalle 8 alle 22, approvato nella Legge di Stabilità 2016 non è riuscito a garantire in maniera adeguata che il gioco d'azzardo continui ad essere pubblicizzato e promosso anche ai più giovani, come dimostra la recente sponsorizzazione delle nazionali di calcio italiane, un vero e proprio affronto ai valori di impegno e sacrificio che dovrebbero essere trasmessi alle giovani generazioni dallo sport in generale e dai colori della nazionale in particolare,

impegna il Governo

a sostenere tutte le iniziative legislative, dalle proposte emendative alla Legge di Bilancio in Senato alle proposte di legge in discussione presso il Parlamento, finalizzate al divieto totale di pubblicità del gioco d'azzardo.
9/4127-bis-A/171Basso, Beni, Preziosi, Patriarca.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure destinate a realizzare gli obiettivi programmatici, con effetti finanziari aventi decorrenza nel triennio 2017-2019;
    tra gli obiettivi programmatici al Titolo IV del provvedimento in esame, rubricato «Misure per l'emergenza sismica», sono previsti interventi per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016;
    è di queste ore la notizia dell'esondazione del fiume Tanaro nel cuneese e nell'astigiano dove si spera che non si ripeta quanto drammaticamente già vissuto dalle medesime popolazioni nel novembre del 1994 con oltre 70 vittime e 3 mila sfollati e numerosi danni economici. Analoghe notizie arrivano dalla Liguria con l'esondazione dei torrenti Armea, Argentina, Neva, Varatella e Centa;
    ancora oggi migliaia di cittadini ed aziende che hanno subito l'alluvione del novembre 1994 e destinatari dei provvedimenti agevolativi in materia di versamento delle somme dovute a titolo di tributi, contributi e premi di cui all'articolo 4, comma 90, della legge 350 del 2003, successivamente prorogato dall'articolo 3-quater del decreto-legge n. 300 del 2006, attendono i rimborsi dei tributi per il triennio 1995-1997 versati in eccesso a quanto previsto dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni,

impegna il Governo:

   ad attuare con urgenza ogni misura di carattere finanziario per la riparazione, la ricostruzione e l'assistenza delle popolazioni colpite da questa grave calamità naturale quale l'esondazione del fiume Tanaro nel cuneese e nell'astigiano e dei sopracitati torrenti in Liguria avvenuti nella giornata di ieri;
   intervenire per compensare i soggetti colpiti dagli eventi alluvionali del novembre 1994 che destinatari dei provvedimenti agevolativi ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4, comma 90, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 hanno versato somme non dovute a titolo di tributi, contributi e premi per il triennio 1995, 1996 e 1997 per un importo superiore al limite del 10 per cento stabilito dall'articolo 9, comma 17, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni.
9/4127-bis-A/172Paolo Nicolò Romano.


   La Camera,
   premesso che:
    gli imprenditori agricoli possono svolgere nell'ambito dell'attività agricola, altre attività connesse quali, ad esempio, la produzione di energia elettrica da fonti agro forestali e fotovoltaiche;
    il decreto legislativo n. 79 del 1999, in particolare, stabilisce che «Fonti energetiche rinnovabili sono il sole, il vento, le risorse idriche (...)»;
    nonostante questa espressa definizione, l'energia prodotta dall'eolico è esclusa dalle agevolazioni fiscali previste dalla successiva normativa;
    infatti, la Finanziaria 2006 (Legge n. 266 del 2005), all'articolo 1 comma 423, prevede una tassazione agevolata per gli imprenditori agricoli che producano energia elettrica, solo ed esclusivamente da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, uniche considerate attività agricole ai sensi dell'articolo 2135 codice civile;
    la disposizione sopra ricordata concede una tassazione fortemente agevolata per quelle aziende agricole che conseguono redditi dalla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e fotovoltaiche, ma esclude quegli imprenditori agricoli che hanno realizzato impianti micro-eolici per la produzione di energia elettrica;
    questa ultima attività, infatti, è considerata commerciale e quindi soggetta a tassazione ordinaria, con una evidente e non accettabile discriminazione, non essendovi distinzione tra energia elettrica prodotta dal sole o dal vento, trattandosi entrambe di fonti rinnovabili ed inesauribili;
    come a riconfermare l'incomprensibile discriminazione sopra ricordata, l'Agenzia delle Entrate, con la sua circolare 32/E del 6 luglio 2009, trattando gli aspetti fiscali relativi alla produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili, agroforestali e fotovoltaiche da parte di imprenditori, fa riferimento al Ministero che ha chiarito «la produzione di energia fotovoltaica derivante dai primi 200 Kw di potenza nominale complessiva si considera in ogni caso connessa all'attività agricola», e pertanto esclusa dalla tassazione;
    si può osservare che nel documento sopra citato si parli solo di «fotovoltaico» ma non anche di eolico, come sarebbe più giusto, dato che l'energia prodotta dal vento è rinnovabile esattamente come quella dovuta al sole;
    questo sistema ha, tra l'altro, consentito il proliferare di pseudo aziende agricole che hanno investito nella realizzazione di impianti fotovoltaici, anche se da 5 Megawatt, con tassazione zero sia ai 200 Kw e agevolata per la parte eccedente, con una evidente sperequazione nei confronti di coloro che producono energia tramite eolico;
    appare la necessità d'intervenire per eliminare dal testo della ricordata Finanziaria 2006 il riferimento alle sole energie prodotte da fonti rinnovabili «agroforestali e fotovoltaiche», in modo da consentire anche a coloro che producono energia tramite eolico di beneficiare, come giusto, della tassazione agevolata prevista,

impegna il Governo

a intraprendere iniziative di propria competenza per rimediare alla situazione sopra esposta, in modo da cancellare una grave, ed ingiustificata, discriminazione nei confronti di imprenditori agricoli che producono energia tramite una fonte rinnovabile come il vento.
9/4127-bis-A/173Caruso, Capelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'esenzione per il pagamento dell'Imu-Ici spetta a quegli immobili che non svolgono un'attività commerciale e l'onere di provare il carattere no-profit dell'attività svolta spetta al contribuente;
    le sentenze 14225 e 14226 con le quali la Cassazione ha stabilito che le scuole paritarie erano soggette a ICI perché «idonee a configurare un'attività commerciale», sfociano, di fatto, in un principio – inaccettabile – secondo il quale l'obbligo di versamento scatta quando l'attività svolta dal proprietario dell'immobile è «potenzialmente commerciale», a prescindere dal fatto che i bilanci siano in utile o in perdita. A rendere «potenzialmente commerciale» l'attività sono le tariffe (le rette) che mirano a coprire il costo del servizio;
    le decisioni della Cassazione riguardavano la vecchia ICI, ma il principio rischia di essere «esportabile» anche nell'Imu;
    secondo tale interpretazione sulle esenzioni per il «non profit», i parametri per dividere chi deve pagare l'imposta e chi può evitarla sono scritti nel decreto n. 200 del 2012 del Ministero dell'economia: nel caso delle scuole, il documento ministeriale ha individuato un criterio «inedito», legato al «costo medio per studente» pubblicato dal Ministero dell'istruzione (ma misurato dall'Ocse) per i diversi gradi di studio: quando la tariffa media è inferiore al costo medio, l'Imu non si paga;
    il parametro sopra citato oscilla tra i 5.739,17 euro della scuola dell'infanzia e i 6.914,31 euro delle superiori, e quindi garantisce l'esenzione a un'ampia fascia di istituti ma è totalmente diverso da quello indicato dalla Cassazione;
    secondo la Cassazione basterebbe, infatti, che la retta a carico dell'alunno tendesse a coprire il costo del servizio per rendere «commerciale» l'attività, con le conseguenze previste dalle sentenze sopra ricordate;
    si tratta di una ambiguità pericolosa, che comporta forti disparità già oggi, tra scuola e scuola, e che potrebbe, se non risolta rapidamente, causare un nuovo intervento della Suprema Corte;
    la Cassazione, infatti, potrebbe decidere di riconfermare il principio fissato nelle sentenze sopra citate, basandosi sul fatto che il parametro del costo medio è scritto solo in un decreto ministeriale e non nella legge, la quale si limita a richiamare il carattere «non commerciale» delle attività che meritano l'esenzione: in questo senso la pronuncia è «pericolosa»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire, al fine di assicurare una applicazione uniforme su tutto il territorio nazionale di quanto previsto dal decreto ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze 26 giugno 2014 (GU 153/2014) in materia di «istruzioni per la dichiarazione IMU degli enti non commerciali, anche con iniziative legislative di propria competenza il senso dell'articolo 4 comma 3 lettera c) del decreto ministeriale n. 200 del 2012, nel senso che l'attività si intende svolta con modalità non commerciali se il corrispettivo medio percepito è inferiore al costo medio per studente pubblicato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».
9/4127-bis-A/174Santerini, Gigli.


   La Camera,
   premesso che:
    la giustizia amministrativa ha disposto l'annullamento dell'articolo 133 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990, con cui è stata recepita la disciplina dell'accordo per il personale del Servizio sanitario nazionale, e ciò perché, violando il principio della perequazione retributiva, aveva congelato il trattamento economico dei medici ex condotti e li aveva esclusi dalle indennità previste per il restante personale medico;
    nonostante le sentenze, le retribuzioni della categoria non sono state rideterminate e non è stato riconosciuto il diritto alla retribuzione individuale di anzianità, con ovvio pregiudizio economico per gli interessati;
    questo ha creato un notevole danno economico per tali sanitari e nel contempo ha fatto aumentare il credito a favore degli interessati in modo estremamente rilevante, anche per la maturazione continua di interessi legali e rivalutazione monetaria addirittura a far tempo dal 1988, ingenerando per di più un enorme contenzioso a livello locale che ha visto le aziende sanitarie soccombenti in modo di gran lunga prevalente;
    nel corso dell’iter della legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208), in 5a Commissione (programmazione economica e bilancio) del Senato, il Governo ha accolto un ordine del giorno su tale tema, al quale, purtroppo, non è seguita alcuna azione;
    tale ordine del giorno impegnava il Governo «ad assumere iniziative in ordine al pagamento delle somme dalle sentenze definitive stabilite in favore degli aventi diritto, a valutare la definizione di ogni pendenza anche attraverso una soluzione transattiva di quanto sopra esposto, consentendo in tal modo un notevole risparmio di spesa per la pubblica amministrazione, che diversamente sarà giudiziariamente costretta a soggiacere ad oneri ulteriori molto pesanti in termini di interessi, rivalutazione monetaria e risarcimento dei danni sofferti dagli appartenenti alla categoria, nonché ad assumere iniziative volte alla rideterminazione con effetto retroattivo dell'intera disciplina contrattuale che ha disciplinato a far tempo dalla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 1990 l'inquadramento economico del personale medico ex condotto, in ottemperanza delle sentenze del tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione I-bis, n. 640 del 1994 e del Consiglio di Stato, sezione IV, n. 2537 del 2004 ed in conformità al principio della perequazione retributiva in esse sancito, con ogni conseguenziale determinazione ed adempimento anche in ordine al pagamento delle maggiori somme derivanti dall'esecuzione delle predette sentenze definitive a favore degli aventi diritto»;
    successivamente la questione sopra illustrata è stata oggetto di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea (n. 3/02205, del 20 aprile 2016) al Ministro Padoan, il quale rispondeva delineando come soluzione: «(...) la predisposizione, previa attuazione di un apposito tavolo tecnico che raccolga gli elementi necessari per pervenire all'individuazione dell'effettivo onere, di un'apposita norma che, attraverso l'istituzione di uno specifico fondo, favorisca una soluzione transattiva della vicenda.»;
    il Governo in quella sede si è dunque fatto carico della soluzione della vicenda, indicando una via transattiva al fine di definire un contenzioso che si trascina da tempo, nella consapevolezza dell'interesse che ci sono delle sentenze che non si possono ignorare,

impegna il Governo

a dare seguito agli impegni già presi nell'ordine del giorno sopra ricordato, nell'interesse dei tanti cittadini coinvolti e privati da troppo tempo di un loro diritto, sancito anche da sentenze passate in giudicato, alleviando, contestualmente, il peso dei contenziosi sulle già affaticate casse dello Stato, chiamate a pagare per le cause perse.
9/4127-bis-A/175Gigli.


   La Camera,
   premesso che:
    le «Aree di crisi industriale complessa» sono quelle aree del Paese in cui la recessione economica e la conseguente perdita occupazionale vengono qualificate di rilevanza nazionale e con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, non risolvibili con risorse e strumenti di sola competenza regionale;
    per le aree geografiche del Paese qualificate come «area di crisi industriale complessa», il legislatore ha predisposto negli ultimi anni particolari strumenti di incentivazione economica e normativa allo scopo di favorire programmi volti alla reindustrializzazione e riconversione delle aree e dei settori colpiti dalla crisi mediante la stipula di appositi Accordi di Programma di adozione dei PRRI – Progetti di Riconversione e Riqualificazione Industriale;
    ad oggi, sono state individuate complessivamente 12 Aree di crisi industriale complessa in favore delle quali, attraverso l'applicazione della legge 181/1989, vengono attribuite specifiche risorse economiche allo scopo del rilancio industriale e occupazionale;
    l'erogazione di incentivi economici, seppure essenziale e necessaria, rischia di non essere sufficiente a rilanciare quelli investimenti industriali senza i quali i livelli occupazionali in quei territori non risaliranno a livelli socialmente sostenibili;
    consapevoli dell'importanza degli incentivi volti a favorire l'occupazione. Parlamento e Governo hanno di recente rilanciato la Misura «incentivo occupazione Sud» nell'ambito del PON «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» (PON SPAO);
    in particolare, un Decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, attualmente in fase di valutazione da parte della Magistratura contabile, introduce un incentivo all'assunzione rivolto alle «Regioni meno sviluppate» e alle «Regioni in Transizione», gestito dall'INPS, con una dotazione complessiva di 530 milioni di euro;
    tale strumento costituirebbe un formidabile volano di rilancio dell'occupazione anche per le Aree di crisi industriale complessa individuate ai sensi della citata normativa e senza incidere particolarmente sul bilancio statale,

impegna il Governo

ad estendere i benefici di cui alla Misura «Incentivo occupazione Sud» nell'ambito del PON «Sistemi di Politiche Attive per l'Occupazione» (PON SPAO), previsto dal Decreto Direttore Generale – Ministero del lavoro e delle politiche sociali – attualmente in fase di valutazione da parte della Magistratura contabile, anche ai territori dichiarati «Aree di crisi industriale complessa» ai sensi della normativa vigente.
9/4127-bis-A/176Pilozzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 81 del 2015 ha previsto il superamento dei contratti di lavoro di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) e la relativa trasformazione per tutte quelle tipologie di lavori che di fatto configurano un rapporto di lavoro subordinato entro il 31 dicembre 2015;
    con la circolare n. 3 del 2016 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono stati definiti criteri e tempi di trasformazione nel settore privato. Per quanto riguarda il pubblico, per la stessa identica materia nessuna decisione o percorso viene deciso. L'unica cosa certa comunque è che a partire dal 1o gennaio 2017 le pubbliche amministrazioni non potranno più stipulare o mantenere questa tipologia di contratti che di fatto nascondono il rapporto di lavoro subordinato;
    il comma 227 dell'articolo 1 della legge n. 208 dal 2015 (legge di stabilità) ha previsto la possibilità di trasformare detti contratti di collaborazione in contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, senza maggiori oneri per la pubblica amministrazione e previa verifica di idoneità, ciò nelle more dell'emanazione del decreti di riordino previsti dalla riforma sulla pubblica amministrazione;
    alcuni enti pubblici (regioni, enti locali e sanità) hanno avviato processi di trasformazione e quindi di stabilizzazione attraverso accordi sindacali di comparto;
    anche il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel settore della ricerca, sta procedendo alla trasformazione dei contratti di collaborazione coordinata a progetto, instaurati con personale del mondo della ricerca scientifica;
    nulla si muove invece per quanto riguarda i 900 collaboratori amministrativi con contratto co.co.co. che lavorano nelle segreterie didattiche, il cui rapporto di lavoro, come più volte ricordato, non lascia alcun dubbio sulla natura «subordinata» come meglio contemplato nella circolare 3/2016 citata;
    appurato che questi 900 lavoratori hanno dei posti accantonati, ai sensi della legge n. 124 del 1999 nella misura del 50 per cento dei posti resisi vacanti in organico di diritto, quindi attualmente coprono e svolgono mansioni su posti di pianta organica;
    che è ormai prossima la scadenza del 31 dicembre 2016 e pertanto il Governo dovrà assumere delle decisioni sul futuro di detto personale;
    che l'amministrazione pubblica (Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca) per ogni inadempienza nell'applicazione dalle suddette norme potrebbe paradossalmente essere sanzionata pesantemente, stante il numero di azioni legali intraprese da parte di molti dei suddetti lavoratori, il cui contenzioso attualmente è in fase di decisione presso i giudici del lavoro di diversi tribunali d'Italia,

impegna il Governo

a procedere da subito alla trasformazione di detti contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in contratti di lavoro dipendente, avviando il processo di stabilizzazione nei posti all'uopo accantonati, anche previa verifica di idoneità. Ciò anche al fine di evitare di soccombere nella mole di contenzioso (in corso di definizione) nei tribunali.

9/4127-bis-A/177Ribaudo, Culotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il mancato versamento delle quote condominiali da parte del condomino moroso obbliga l'amministratore del condominio a promuovere annualmente azioni legali, le cui spese vengono sopportate da tutti gli altri condomini. Capita, quasi sempre, che i debiti insoluti si accumulino e che dal primo decreto ingiuntivo all'eventuale vendita dell'immobile trascorrano anni con l'ulteriore effetto negativo del sovraccarico della macchina giudiziaria;
    neppure nella fase successiva alla vendita dell'immobile il condominio è posto in condizioni di recuperare le spese sopportate, essendo postergato nel riparto del ricavato rispetto allo Stato e ad altri creditori;
    analogo pregiudizio sopportano gli altri condomini per aver di fatto «anticipato» le quote non corrisposte dal moroso per le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle strutture e per mantenere funzionanti gli impianti, per non svilire il valore commerciale dell'immobile nonché per mantenere il decoro estetico dell'edificio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre, a livello normativo, correttivi per ovviare alla sopra indicata situazione estendendo l'obbligo solidale di chi subentra nei diritti di un condominio – già introdotto dalla legge n. 220 del 2012 per il pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente – anche al pagamento di tutte le quote condominiali sopportate dagli altri condomini sin dall'emissione del primo decreto ingiuntivo.
9/4127-bis-A/178Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il procedimento di realizzazione di alcune opere con riferimento al Fondo di Sviluppo e Coesione 2007-2013 ha fatto emergere nell'ambito della transizione opere tra vecchio e nuovo Codice degli appalti, una serie di criticità che ne rischiano di determinare il blocco;
    diverse opere sono state avviate sotto la vigenza del vecchio Codice degli appalti, con l'appalto integrato (progetto definitivo) per la scelta del contraente;
    la maggior parte delle delibere CIPE di assegnazione delle risorse risalgono al 2010-2011, richiedendo la sottoscrizione degli accordi quadro rafforzati, sottoscritti sino al 2014;
    tali accordi contenevano disposizioni puntuali sull'assunzione di Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti (OGV);
    con la legge di stabilità 2016 il Parlamento, considerato il ritardo con cui erano stati sottoscritti gli accordi quadro rafforzati, concesse una proroga di un anno per l'assunzione di OGV (articolo 1 commi 807, 808 e 809 della Legge 208/2015);
    l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti, che ha eliminato l'appalto integrato, ha costretto le stazioni appaltanti a dotare l'opera di progettazione esecutiva, stante l'abolizione dell'appalto integrato quale modalità di selezione del contraente, rendendo impossibile l'assunzione di OGV entro il 31.12.2016, anche al cospetto di varianti urbanistiche già adottate e provvedimenti VAS o VIA favorevoli (cioè gli elementi più sintomatici di un'opera che si sta davvero realizzando);
    tale situazione sta determinando in Puglia notevoli criticità in particolare per quanto concerne i nuovi ospedali di Taranto e Monopoli-Fasano;
    il paradosso è che per Taranto non ha alcun rilievo la Delibera CIPE del 23.12.2015 che ha escluso dalle scadenze le opere inserite nel CIS, in quanto tale atto non può derogare ad una legge nonostante la delibera sia stata approvata 5 giorni prima della entrata in vigore della legge di Stabilità per l'anno 2016;

impegna il Governo

in relazione a quanto esposto in premessa a valutare l'opportunità di prevedere una ulteriore limitata proroga, limitata per quelle opere che almeno abbiano conseguito l'adozione della variante e il provvedimento favorevole VIA o VAS, e che rischiano di essere definanziate solo perché hanno bisogno della progettazione esecutiva, cosa non richiesta col sistema previgente, e considerato che allo stato, per la realizzazione della progettazione definitiva, sono state già impegnate ingenti risorse.

9/4127-bis-A/179Vico, Ginefra, Mariano.


   La Camera,
   premesso che:
    un emendamento alla legge di bilancio approvato in Commissione consentirà agli IRCSS (come il Gaslini di Genova) e agli istituti zooprofilattici di continuare ad avvalersi del personale addetto alla ricerca appartenente sia all'area dei ricercatori, sia all'area professionalità della ricerca e che senza questo intervento risolutivo dal 1 gennaio 2017 o comunque alla scadenza dei contratti, sarebbero stati persi circa 3.500 posti di lavoro producendo gravissimi danni al funzionamento degli IRCSS e degli IZS medesimi"
    rimane ancora da affrontare una questione molto importante ovvero il drammatico problema della precarietà’ di questi ricercatori. Si tratta di figure professionali fondamentali per il funzionamento di questi istituti, figure che, nonostante in graduatoria a seguito di concorsi, risultano precarie da anni, in alcuni casi da 20/25 anni. Occorre offrire una prospettiva occupazionale certa a chi da anni vive sulla propria pelle una condizione di precarietà pluriennale e a chi vorrà entrare nel mondo della ricerca sanitaria nei prossimi anni. A oggi gli appelli di sindacati e lavoratori non sono stati raccolti dal ministro Lorenzin la quale, anzi, in una recente visita fatta all'istituto Gaslini di Genova si è rivolta ai ricercatori non considerando, di fatto, le loro istanze,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure idonee a porre rimedio alla situazione di grave precarietà nel nome della ricerca e della grande professionalità e esperienza di questi lavoratori.

9/4127-bis-A/180Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la Legge di Stabilità del 2016 ha ampliato il regime sperimentale di Opzione Donna, introdotto dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, Art. 1, comma 9, superando le criticità sulla maturazione dei requisiti emerse da un'interpretazione restrittiva dell'Inps che, richiedendo la decorrenza della pensione al 31 dicembre 2015 (un criterio più restrittivo rispetto a quello di età perché teneva conto anche delle finestre mobili, di 12 mesi in più per le dipendenti e 18 per le lavoratrici autonome e che non dovevano essere applicate, trattandosi di una misura sperimentale e dunque di carattere straordinario), ne hanno impedito negli anni il pieno utilizzo;
    nonostante la pensione calcolata con il metodo contributivo sia mediamente più bassa di circa il 25 per cento, Opzione Donna ha riscontrato il gradimento di molte lavoratrici che hanno presentato domanda di accesso;
    la Legge di Stabilità 2016 ha però escluso dalla sperimentazione le lavoratrici «4T'57/’58» (nate nell'ultimo trimestre) a causa dell'incremento dei 3 mesi dell'aspettativa di vita. Per loro una speranza era rappresentata dal cosiddetto «contatore» (Art. 1, comma 281 della legge 208/2015), in virtù del quale, monitorando le domande, negli anni successivi si sarebbero potuti reimpiegare i fondi risparmiati per estendere la misura alle lavoratrici precedentemente escluse e anche, eventualmente, prorogare la sperimentazione al 2018;
    è opinione comune e condivisa che i problemi sulle disuguaglianze di genere in Italia insite nel sistema pensionistico, vanno affrontati e risolti intervenendo su più fronti, a partire dalla condizione lavorativa e dal mercato del lavoro, dall'offerta di servizi di prossimità alla famiglia e alle persone, che continuano a gravare pesantemente sulle donne;
    nel corso dell'Indagine conoscitiva sull'impatto di genere della normativa previdenziale e sulle disparità esistenti in materia di trattamenti pensionistici tra uomini e donne, in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati, la sottosegretaria di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Franca Biondelli, ha indicato, tra le direttrici fondamentali dove sviluppare gli interventi per contrastare il divario di genere, gli «interventi sulle pensioni che consentano una flessibilità nell'accesso al pensionamento, a fronte di una riduzione dell'importo pensionistico, una volta consolidata una certa anzianità contributiva (si pensi, ad esempio, all’«Opzione donna»);
    l'art. 1, comma 231 della legge 208/2015, tra l'altro, prevede che qualora dall'attività di monitoraggio risulti un risparmio rispetto alle previsioni di spesa, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per “interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione”,

impegna il Governo

a valutare ogni possibilità di impiegare le risorse non utilizzate, risultanti dall'attività di monitoraggio prevista dall'art. 1, comma 281 della legge 208/2015, prioritariamente per la prosecuzione del regime sperimentale di Opzione Donna, introdotto dalla legge 23 agosto 2004, n. 243, Art. 1, comma 9. prevedendo la proroga fino al 31 dicembre 2018 così come auspicato dalla suddetta legge 208/2015.

9/4127-bis-A/181Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 della legge n. 244 del 2007, al comma 132 prevede le categorie di coloro che sono esonerati dal versamento del canone Rai e il decreto n. 94 del 2016 del Ministero dello sviluppo economico di attuazione dell'articolo 1, comma 154, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Canone Rai in bolletta), prevede la disciplina della dichiarazione di non detenzione di apparecchi televisivi di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 nonché le modalità di rimborso dei canoni non dovuti oltre che la comunicazione dei dati;
    il provvedimento in esame non contiene articoli relativi ai soggetti tenuti alle comunicazioni dell'esonero del versamento del canone Rai, mentre sarebbe necessario prevedere un obbligo per l'Agenzia delle entrate di comunicare alle imprese elettriche i dati dei soggetti esonerati dal versamento del canone Rai e di coloro che hanno già effettuato in precedenza la comunicazione dell'esonero;
    per coloro che hanno già versato il canone non è previsto da parte dell'Agenzia delle entrate il riconoscimento di un credito di imposta pari a quanto indebitamente versato;
    per coloro che sono esonerati dal pagamento del canone e non hanno adempiuto al versamento non è previsto che l'Agenzia delle entrate non provvede alla riscossione,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi:
   a) che l'Agenzia delle entrate sia tenuta a comunicare alle imprese elettriche i dati dei soggetti di cui in premessa e a restituire quanto indebitamente versato dai cittadini, entro un termine ragionevole, mediante il riconoscimento di un credito di imposta equivalente al versamento indebito;
   b) che l'Agenzia delle entrate non provveda alla riscossione per coloro che sono esonerati dal pagamento del canone e non hanno adempiuto al versamento.
9/4127-bis-A/182Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    nel testo in esame concernente "Legge di bilancio 2017", non vi è nessun riferimento allo stanziamento di fondi relativi alla cura e tutela della fauna selvatica, quale patrimonio indisponibile dello Stato;
    tuttavia, la Legge n. 157/92 ha delegato alle Regioni e alle Province autonome la regolamentazione delle attività di soccorso della fauna selvatica. Il recupero della fauna selvatica più precisamente, viene regolamentato dall'articolo 4, comma 6, della Legge 157/92 e in assenza di indicazioni regionali o provinciali in materia, vale il disposto della Legge 157/92, secondo il quale uccelli e mammiferi appartenenti a specie selvatiche non cacciabili, rinvenuti in difficoltà, devono essere soccorsi, detenuti temporaneamente per la loro cura e riabilitazione ed infine liberati;
    la legge 157/92 all'articolo 1 recita: "la fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato, tutelato nell'interesse della comunità nazionale e di quella internazionale". Appare però solo un'enunciazione senza le necessarie basi di concretezza anche alla luce delle mancate sovvenzioni destinate ai centri di recupero che rischiano quindi di non potersi occupare al meglio del patrimonio selvatico che vive nel nostro Paese;
    i diversi enti morali presenti sul nostro territorio, sono gli unici a occuparsi della tutela dell'avifauna offrendo un fondamentale apporto basato esclusivamente sul volontariato. Tuttavia essi non sono in grado di farsi carico delle necessità economiche ingenti che derivano dalla gestione della fauna ferita o raccolta in quanto in pericolo;
    va ricordato che le funzioni svolte dai centri di recupero di tutela della fauna selvatica sono finalizzate maggiormente al ricovero degli animali feriti o resi inabili al volo o alla vita normale da attività di caccia e dal grave pericolo del dilagante fenomeno del bracconaggio;
    poiché al momento non è previsto alcun fondo nazionale per la fauna selvatica destinato agli enti morali che gestiscono i centri per la cura e il recupero della fauna selvatica, necessario per garantire la loro cura e la tutela, è indispensabile disporre di adeguate risorse economiche al fine di rendere funzionale ed efficiente l'applicazione della legge 157/92,

impegna il Governo

al fine di rendere funzionale ed efficiente l'applicazione della legge 157/92, a valutare l'istituzione di un fondo nazionale destinato agli enti morali che si occupano dei centri per la cura e il recupero della fauna selvatica.
9/4127-bis-A/183Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede all'articolo 58, diverse misure dirette a rendere più efficiente il Servizio Sanitario nazionale che coinvolgono numerosi ambiti tra cui anche un incremento a livello sperimentale per l'anno 2017 di una quota pari allo 0,1 per cento del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale al fine di promuovere e conseguire una maggiore efficienza ed efficacia dei servizi sanitari regionali;
    l'articolo 59 del provvedimento in esame prevede nelle disposizioni in materia di assistenza sanitaria anche un Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei medicinali oncologici innovativi disponendo una dotazione di 500 milioni di euro annui;
    sì prevede inoltre che, a decorrere dall'anno 2017, una quota del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard, cui concorre lo Stato, pari a 1000 milioni di euro, sia destinato a rimborsare le regioni anche per l'acquisto dei suddetti medicinali innovativi;
    non si prevede invece, tra le specifiche finalizzazioni, la distrazione di una parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale al fine di concorrere al rimborso alle regioni per l'acquisto di strumenti e di medicinali degli ambulatori specialistici ospedalieri,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la destinazione di una parte del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale al rimborso delle regioni per l'acquisto di strumenti e di medicinali degli ambulatori specialistici e, in particolare, per gli ambulatori NO CUP di neurochirurgia oncologica destinati al follow up dei pazienti già dimessi che necessitano di ulteriori controlli o che presentano recidive.
9/4127-bis-A/184Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene nuove regole di finanza pubblica per il rilancio degli investimenti prevedendo che l'ammontare dello spazio finanziario attribuito a ciascun ente locale, sia finalizzato ad una serie di interventi nel settore dell'edilizia scolastica;
    sono previsti interventi di edilizia scolastica e investimenti finalizzati all'adeguamento e al miglioramento o sismico degli immobili finanziati con avanzi o di amministrazione per i quali gli enti dispongono del progetto esecutivo redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo di cronoprogramma della spesa;
    non sono tuttavia previsti investimenti finalizzati all'adeguamento statico e antisismico di edifici pubblici sede di scuole dell'obbligo,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure idonee al fine di effettuare verifiche tecniche di sicurezza e stabilità nei confronti dei carichi statici e dell'azione sismica di progetto che evidenzino rischi per la vita, per danni materiali e di perdita di operatività degli edifici adibiti a scuola dell'obbligo.
9/4127-bis-A/185Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede misure a favore delle famiglie in difficoltà e, in particolare, si è intervenuti in favore della prima infanzia, dei maggiorenni ma senza prendere in considerazione i bambini in età scolare;
    non è prevista alcuna misura diretta ad agevolare le famiglie appartenenti alle fasce di reddito più basse per quanto riguarda le attività extrascolastiche dei bambini in età scolare quali lo sport, la musica o i corsi di lingua straniera,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure dirette a prevedere una detrazione fiscale, idonea ad alleggerire le famiglie appartenenti alla fascia bassa di reddito, dal peso economico delle attività extrascolastiche di importanza fondamentale per la formazione dello studente.
9/4127-bis-A/186Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 settembre scorso è stata destinata una quota pari a 135 milioni di euro a favore del Sistema di informazione per la Sicurezza della Repubblica e in attuazione del predetto provvedimento il 20 ottobre scorso con decreto del Ministro dell'economia e Finanze si è provveduto ad effettuare le necessarie valutazioni di bilancio;
    tuttavia il provvedimento in esame non prevede disposizioni riguardanti la sicurezza dello spazio cibernetico permettendoci di esser allo stesso livello degli altri paesi europei;
    sarebbe stato opportuno prevedere nel provvedimento in esame misure finanziarie dirette a dare attuazione alla Direttiva NIS (UE) 2016/1148 (Network and Information Security), adottata dal Parlamento Europeo il 6 luglio 2016, circa l'organizzazione del sistema di protezione cibernetica nazionale,

impegna il Governo

a predisporre, anche in successivi interventi normativi, misure finanziarie idonee a metterci in una posizione equiparabile agli altri Paesi del contesto europeo e internazionale.
9/4127-bis-A/187Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 47 e seguenti del disegno di legge in esame recano interventi in favore della famiglia e della natalità;
    in particolare, si prevedono l'istituzione di un Fondo di sostegno alla natalità, la riedizione del cd. bonus bebè, e l'assegnazione di voucher per l'iscrizione negli asili nido per i bambini nati nel 2017;
    l'Italia è afflitta da un costante e allarmante calo demografico che, se rapportato dall'altro lato al progressivo innalzamento dell'aspettativa di vita, rischia di determinare il collasso del nostro sistema sociale e previdenziale;
    le coppie che pensano di avere dei figli necessitano di un orizzonte temporale certo per quanto riguarda i possibili interventi di sostegno strutturale e finanziario che lo Stato può loro garantire;
    è per questi motivi che gli interventi previsti da questa legge di bilancio non sono utili a sostenere le coppie con figli nel tempo e, pertanto, inefficaci in una programmazione di medio o lungo termine;
    occorre invece adottare politiche che non siano solo misure propagandistiche una tantum ma che siano davvero in grado di sostenere le giovani famiglie,

impegna il Governo

ad adottare politiche sociali e di carattere finanziario a sostegno della natalità’ e delle famiglie che abbiano carattere strutturale, anche attraverso misure di agevolazione fiscale, al fine di consentire alle giovani coppie una programmazione stabile nel tempo e non affidata al mero verificarsi o meno del varo di misure "spot".
9/4127-bis-A/188Petrenga.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di Bilancio, A.C. 4127-bis, all'articolo 21 istituisce un Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese;
    nel programma delle strategie per le infrastrutture di trasporto e logistica allegato al Documento di economia e finanza 2016, si evidenzia come le infrastrutture di trasporto non sono fini a sé stesse ma costituiscono lo strumento per realizzare servizi di trasporto necessari per soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità e per rilanciare lo sviluppo delle diverse aree del Paese (anche quelle più marginali);
    la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina risulta essere un'infrastruttura utile a soddisfare i fabbisogni di accessibilità e mobilità, rilanciando tra le altre cose, lo sviluppo socio-economico del Sud;
    appare paradossale che nel XXI secolo, dove ormai si costruiscono da decenni opere simili in ogni parte del mondo, la politica italiana non sia ancora riuscita a concretizzare il progetto;
    oggi, l'intero Paese sarebbe coinvolto, sia in modo diretto che indiretto, nella sua realizzazione e nella sua fruizione, e l'infrastruttura, già dalla sua costruzione, darebbe un grande impulso all'occupazione;
    Messina è compresa nel PIS, ovvero il programma delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 1 della legge n. 443 del 2001, quale parte del corridoio paneuropeo n. 5 Helsinki-La Valletta;
    Messina è altresì compresa nell'Asse ferroviario Berlino – Verona/Milano – Bologna – Napoli – Messina – Palermo della Rete ferroviaria convenzionale trans-europea;
    il suddetto corridoio è l'asse nord-sud fondamentale per la comunicazione delle aree periferiche del mare Mediterraneo con il nord Europa;
    il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilanciato recentemente, dopo mesi di silenzio, la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nel corso dell'incontro per i 110 anni di Salini-Impregilo per «togliere la Calabria dall'isolamento e far sì che la Sicilia sia più vicina», specificando altresì come la realizzazione di un'opera inutile, costosa e faraonica come il «Ponte» possa generare 100.000 posti di lavoro;
    il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera di importanza strategica e la sua realizzazione non esclude quella delle altre infrastrutture strategiche necessarie al rilancio della nazione e, in particolare, del Meridione d'Italia;
    il progetto del Ponte ha un'enorme portata trasportistica e ambientale, di valenza geoeconomica e geopolitica;
    la Sicilia rappresenta non solo l'isola più grande del Mediterraneo, ma anche la seconda isola più grande d'Europa, e – soprattutto – è collocata al centro del Mediterraneo. Tramite un collegamento stabile sarebbe naturalmente chiamata ad assolvere la funzione di link tra l'intera Europa e l'Africa, tra Oriente e Occidente aprendo al nostro Paese opportunità che, altrimenti, gli sono assolutamente precluse;
    il ponte sullo Stretto, deve essere visto come il punto di partenza di una nuova politica di coesione e deve rappresentare una svolta nel modo di affrontare la "questione meridionale";
    ormai dovrebbe essere chiaro a tutti che, senza il Meridione, la ripresa del Paese è asfittica e pericolosamente limitata nei numeri,

impegna il Governo

ad avviare con sollecitudine il procedimento necessario alla realizzazione del collegamento stabile viario e ferroviario tra la Sicilia e il continente.
9/4127-bis-A/189Garofalo, Tancredi, Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene la proroga del bonus fiscale relativo agli interventi concernenti il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici. In tale ambito è ricompresa la sostituzione degli infissi delle strutture abitative comprensivi anche delle strutture accessorie che hanno effetto sulla dispersione di calore (per esempio, scuri o persiane) o che risultino strutturalmente accorpate al manufatto (per esempio, cassonetti incorporati nel telaio dell'infisso);
    per poter usufruire delle agevolazioni, gli infissi installati devono rispettare i cosiddetti valori di trasmittanza termica indicati in base alla zona climatica di appartenenza. La relativa normativa si ritrova nel Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192. Attuazione della direttiva 2002/91/ CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, nel DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009, n. 59, attuativo del precedente e nel decreto del MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 26 gennaio 2010 di aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici;
    in tale ambito il tecnico che redige l'asseverazione deve specificare il valore di trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e asseverare che successivamente all'intervento la trasmittanza dei medesimi componenti sia inferiore o uguale ai valori prescritti;
    le imprese nazionali di settore, che costituiscono una eccellenza internazionalmente riconosciuta sia per i materiali utilizzati, che per la qualità della progettazione e la tecnologia utilizzata, hanno da tempo fatto presente che la normativa su descritta è concentrata sulla riduzione della dispersione di calore, senza tener conto del fatto che l'incremento dello spessore dei vetri utilizzato per assicurare un migliore isolamento e la riduzione delle superfici finestrate (che si verifica anche negli interventi mal concepiti, nei quali, per risparmiare non si sostituisce anche il vecchio telaio) produce un effetto di riduzione della luminosità con un conseguente incremento del consumo energetico per illuminazione;
    un'adeguata illuminazione naturale contribuisce in maniera significativa al risparmio energetico negli edifici in quanto può fornire l'illuminamento richiesto per l'80-90 per cento delle ore di luce diurna, permettendo il risparmio di una considerevole quantità di energia che altrimenti sarebbe necessaria per l'illuminazione artificiale;
    è dimostrato che la luce naturale ha numerosi effetti positivi sull'uomo sia di tipo fisiologico che psicologico, per cui migliora il livello di attenzione e produttività, riduce il rischio di problemi alla vista, affaticamento dell'occhio, stanchezza precoce e cefalee, favorisce l'equilibrio del metabolismo e ha anche un'azione battericida nell'ambiente;
    la normativa nazionale (Decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975) stabilisce un Fattore Medio di Luce Diurna (FLD) non inferiore al 2% e una superficie apribile non inferiore a 1/8 della superficie calpestabile. Tale rapporto detto ’’aeroilluminante" deve assicurare due condizioni: luce e ricambio d'aria sufficiente all'interno dei locali;
    la direttiva europea 2002/91/CE sulla certificazione energetica negli edifici prevede, oltre al calcolo dei consumi legati al riscaldamento e raffrescamento, anche quello relativo ai consumi di elettricità ai fini dell'illuminazione. Essa ha dato impulso all'emanazione della norma europea EN 15193 del 2007, che introduce un indice (il LENI – Lighting Energy Numeric Indicator) per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici relative all'illuminazione;
    tali aspetti non appaiono sufficientemente considerati nella normativa sulla prestazione energetica degli edifici nella parte relativa alla sostituzione degli infissi, con il rischio che la maggiore efficienza termica può comportare una non calcolata minore efficienza luminosa e di conseguenza un maggior consumo energetico per illuminazione, in tal modo parzialmente inficiando il valore energetico degli interventi;
    esistono sul mercato metodologie di calcolo del valore della luminosità quale fattore concorrente all'efficientamento energetico degli edifici,

impegna il Governo

a valutare, ai fini della concessione del bonus fiscale relativo agli interventi concernenti il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, la necessità di introdurre nei calcoli relativi al valore dell'efficientamento energetico per la parte relativa agli infissi, anche il Fattore Medio di Luce Diurna (FLD), calcolato secondo le metodologie descritte in premessa, specificando che gli interventi termici quanto meno non devono ridurre tale fattore.
9/4127-bis-A/190Piccone, Tancredi, Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 comma 3 del provvedimento in esame prevede la proroga delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto legge n.33 del 2014, in materia di credito di imposta per riqualificare e migliorare le strutture ricettive turistico-alberghiere e favorire l'imprenditorialità nel settore turistico, anche per gli anni 2017 e 2018;
    la norma originaria, del 2014, prevedeva l'applicabilità alle imprese alberghiere esistenti alla data del 1o gennaio 2012; la norma proposta mantiene l'applicabilità della proroga senza aggiornare la data di esistenza delle imprese medesime. Pertanto la proroga vale solo per le imprese alberghiere esistenti dal 2012;
    tale esclusione appare illegittima, considerata la mobilità aziendale e la rapida crescita del settore turistico intervenute dopo il 2015;
    peraltro il comma 5 dell'articolo 2 citato prevede «l'aggiornamento» del decreto applicativo, misura che appare insufficiente a modificare la data di esistenza delle imprese,

impegna il Governo

ad introdurre, attraverso ulteriori iniziative normative, una specifica disposizione che estenda l'applicabilità della proroga del «bonus alberghiero» anche alle aziende costituitesi negli anni 2013, 2014 e 2015.
9/4127-bis-A/191Sammarco, Tancredi.


   La Camera,
   considerato che:
    in sede di esame del provvedimento è stato valutato l'emendamento 50.02, volto ad escludere, mediante modifica all'articolo 5 comma 2 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, il valore della prima casa di abitazione dal calcolo dell'indicatore situazione economica equivalente (ISEE), necessario per l'accesso allo prestazioni sanitarie, di welfare e per le riduzione dei contributi universitari, che peraltro sono riformati dall'articolo 36 della legge di bilancio;
    attualmente per i nuclei familiari residenti in abitazione di proprietà, il valore della casa di abitazione, come sopra determinato, al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro in valore catastale, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo, Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della parte eccedente;
    dal 2014, anno di entrata in vigore del nuovo ISEE, l'80 per cento delle famiglie italiane, proprietarie della prima casa di abitazione ha visto fortemente rivalutata verso l'alto la propria situazione ISEE, nonostante la prima casa sia considerata un bene di prima necessità e pertanto indispensabile;
    in particolare i pensionati proprietari della casa di abitazione, anche con pensioni assai ridotte, si sono visti escludere dalle prestazioni sanitarie gratuite, mentre gli studenti appartenenti a famiglie proprietarie hanno subito un significativo incremento del costo di iscrizione ai corsi universitari;
    inoltre con una non giustificata interpretazione delle norme, gli studenti appartenenti a famiglie con la residenza in un comune e il domicilio in altro comune per motivi di lavoro dei genitori, non si sono visti riconoscere, in sede di redazione della Dichiarazione sostitutiva unica (DSU) la deducibilità del canone di locazione, con una grave disparità di trattamento rispetto ad esempio agli italiani all'estero, che pur risiedendo fuori dai confini nazionali, mantengono l'esenzione IMU per l'immobile prima casa detenuto sul territorio nazionale;
    la soglia di 52.500 di esenzione, pari a circa 100-120.000 euro di valore di mercato, deve ritenersi troppo bassa rispetto ai valori di mercato medi delle abitazioni esistenti in Italia,

impegna il Governo:

   a valutare di procedere alla revisione verso l'alto della franchigia di 52.500 ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare per la determinazione dell'ISEE sia per i pensionati che per gli studenti universitari;
   ad emanare disposizioni interpretative che consentano in sede di redazione della DSU di portare in deduzione il canone di locazione della casa di locazione da parte delle famiglie con la residenza in un comune e il domicilio in altro comune per motivi di lavoro dei genitori.
9/4127-bis-A/192Tancredi, Sammarco.


   La Camera,
   premesso che:
    il regime speciale recato dall'articolo 74-ter del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 per le agenzie di viaggio e turismo si basa su un sistema detrattivo «base da base», in forza del quale l'imposta è calcolata detraendo dal corrispettivo, al lordo dell'IVA, pattuito dall'agenzia per la prestazione da essa fornita, l'ammontare dei relativi costi, anch'essì al lordo dell'imposta, sostenuti dall'agenzia stessa per l'acquisto di beni e servizi forniti da terzi a diretto vantaggio del cliente;
    la grandezza così risultante costituisce la base imponibile lorda, sulla quale va operato lo scorporo dell'imposta ai sensi dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72, onde determinare la base imponibile netta, utile alla quantificazione dell'IVA dovuta;
    l'assoggettamento a questo regime esclude, ai sensi del terzo comma dell'articolo 74-ter, la detrazione nei modi ordinari dell'imposta relativa ai costi sostenuti per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate a diretto vantaggio dei viaggiatori;
    nella sostanza, l'Iva è liquidata sul margine di ricavo dell'agenzia ed incìde quale sottraendo rispetto a questa grandezza, talché finisce per configurarsi come un costo che rimane a carico degli operatori;
    la distorsione insita nel descritto sistema è da imputarsi al fatto che i beni e i servizi acquistati dall'agenzia per la predisposizione dei pacchetti turistici sono generalmente sottoposti a tassazione con aliquota al 10% (come nel caso dei servizi alberghieri e di ristorazione) ovvero sono esclusi dall'imposizione perché esenti, non imponibili o fuori dal campo di applicazione del tributo (si pensi, in particolare, ai servizi acquisiti in ambito internazionale);
    siffatta situazione determina il sorgere di una asimmetria fra l'aliquota corrisposta sui beni e servizi acquisiti e quella calcolata, con il descritto metodo, sul pacchetto venduto: gli stessi beni e servizi acquisiti con Iva ridotta o senza Iva vengono poi ceduti, in quanto parte del pacchetto, ad impasta ordinaria (20 per cento), facendo sì che per gli operatori turistici l'IVA perda il proprio carattere neutrale, per configurarsi (in quanto elemento di erosione del predetto margine di guadagno) come una componente negativa di reddito,

impegna il Governo

a ridurre l'effetto negativo sul margine di ricavo degli operatori turistici, del differenziale di aliquota sussistente fra agli acquisti effettuati per l'allestimento del pacchetto turistico, sovente soggetti ad Iva ridotta o esclusi da tassazione, e la cessione del prodotto al cliente, per la quale è prevista l'applicazione dell'imposta in misura ordinaria.
9/4127-bis-A/193Marotta, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio in esame reca misure orientate al finanziamento e alla programmazione delle risorse destinate al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
    la presente legge sarebbe dunque una buona occasione per affrontare l'importante tematica della sicurezza infrastrutturale nel nostro Paese;
    a tal proposito si ricorda che sono in vigore nel nostro ordinamento sin dal recepimento della direttiva 2004/54/CE misure volte a garantire la sicurezza della nostra rete autostradale;
    il decreto di recepimento che affronta tale tematica è il n. 264 del 5 ottobre 2006, «Attuazione della Direttiva 2004/5 4/C E in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea». Esso prevede alcune regole volte a garantire la sicurezza delle gallerie, in ossequio alla normativa comunitaria;
    il legislatore nazionale, invece, nel recepire la direttiva che ha introdotto misure aggiuntive per l'innalzamento della sicurezza nelle gallerie di lunghezza superiore a 500 metri presenti lungo la rete stradale transeuropea (TERN), se da una parte ha sottolineato l'importanza delle caratteristiche di reazione al fuoco (punto 2.18 dell'Allegato 2), non ha dall'altra introdotto una specifica prescrizione sui materiali da costruzione da impiegare all'interno delle gallerie benché il loro contributo, sia in termini di potere calorifico che di emissioni di fumi e sostanze tossiche, possa risultare decisivo ai fini della salvaguardia degli utenti e della conservazione delle opere stesse;
    tale problema appare particolarmente rilevante nel caso di materiali impiegati all'interno delle gallerie, come nel caso delle pavimentazioni stradali;
    è auspicabile un intervento volto ad indirizzare le scelte del progettista e del gestore verso l'impiego di materiali più sicuri in caso di incendio: non combustibili, che non emettono sostanze tossiche (materiali inerti), e che possono facilitare l'operato delle squadre di soccorso garantendo la transitabilità del piano stradale;
    il Regolamento CE 305/2011, infatti, fissa condizioni per la commercializzazione di tali prodotti da costruzione. Al punto 2 dell'Allegato I del Regolamento relativo alla sicurezza in caso di incendio, si legge infatti: «Le opere di costruzione devono essere concepite e realizzate in modo che, in caso di incendio: b) la generazione e la propagazione del fuoco e del fumo al loro interno siano limitate; c) la propagazione del fuoco a opere di costruzione vicine sia limitata; d) gli occupanti possano abbandonare le opere di costruzione o essere soccorsi in altro modo; e) si tenga conto della sicurezza delle squadre di soccorso»;
    Anche la normativa tedesca nel recepimento della direttiva 2004/54/CE ha previsto che all'interno delle gallerie debbano essere usati solo materiali da costruzione di classe A (DIN 4102). La classe di costruzione deve essere verificata da prove effettuate in un laboratorio riconosciuto e non possono essere impiegati materiali che, sotto l'effetto del fuoco, rilascino sostanze pericolose per le persone e l'infrastruttura,

impegna il Governo:

   ad adottare le misure legislative necessarie ad adeguare a quanto sopra descritto la normativa vigente in tema di sicurezza stradale nelle gallerie;
   ad innalzare gli standard di sicurezza vigenti vincolando la progettazione delle gallerie all'utilizzo di materiali di classe A (A1 o A2) di cui al decreto del Ministro dell'interno 25 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 5 novembre 2007;
   a valutare l'introduzione di misure volte a favorire la sostituzione dei materiali da costruzione non idonei a garantire adeguati standard di sicurezza in termini di reazione al fuoco, con materiali di classe A, tramite un'adeguata analisi di rischio per le gallerie già esistenti di lunghezza superiore a 800 metri.
9/4127-bis-A/194Causin, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio in esame reca misure a sostegno dell'occupazione;
    si ritengono opportune ulteriori misure a supporto dei processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e del loro personale;
    è necessario in particolare intervenire per sostenere il personale occupato nei porti che versa in uno stato di crisi aziendale;
    si rendono necessarie iniziative volte a finanziare piani di formazione e/o di riqualificazione del personale che si trova in effettiva difficoltà;
    tale attività deve essere portata avanti da un'apposita Agenzia per la somministrazione del lavoro in grado di svolgere un ruolo di riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero delle imprese;
    un intervento del genere aiuterebbe prima di tutto a garantire la concreta operatività e efficienza dei porti, ma sarebbe soprattutto indispensabile per garantire il reddito dei lavoratori iscritti nei propri elenchi – assolvendo un fondamentale ruolo di ammortizzatore sociale;
    è necessario infatti portare avanti attività di supporto alla ricol locazione professionale dei lavoratori in imprese che operano nell'ambito portuale

impegna il Governo:

   ad istituire la sopra descritta Agenzia con il fine di sostenere l'occupazione nell'ambito delle infrastrutture portuali;
   a vincolare l'attività di tale Agenzia alle finalità citate servendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili nei bilanci delle Autorità portuali.
9/4127-bis-A/195Scopelliti, Garofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati forniti dall'Amministrazione dei Monopoli di Stato (AMS) nel cosiddetto «Libro Blu» la raccolta generata dall'immenso mondo dei giochi d'azzardo nel 2015 è stata di 88.249 milioni;
    dal conto riassuntivo del tesoro aggiornato al 31 agosto 2016 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale emerge che per la categoria del lotto, lotterie ed altre attività di gioco le entrate tributarie sono state in totale di 13,6 miliardi, di cui 13,5 miliardi generati dall'attività ordinaria di gestione e 86 milioni derivanti dall'attività di accertamento e controllo;
    la Conferenza unificata ha avviato, il 5 Maggio scorso, il confronto sulla regolazione del settore dei giochi, secondo quanto previsto dalla legge di stabilità 2016 (articolo 1, comma 936);
    il 17 novembre in Conferenza Unificata il Governo ha annunziato che avrebbe anticipato al 31 dicembre 2017, con un emendamento alla legge di bilancio, «la prevista riduzione di almeno il 30 per cento delle Awp, a partire dai generalisti secondari e dai bar e dai tabacchi, con criteri dimensionali relativi alla superficie dei locali da definire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 28 febbraio 2017;
    in quella sede il Governo ha dichiarato che: «Abbiamo messo in conto minori incassi: con il 30 per cento delle macchinette da rottamare, perdiamo un miliardo e mezzo. Soldi che per quest'anno abbiamo ammortizzato aumentando la tassa su concessionari e «gestori»; tale emendamento non è stato ancora presentato;
    negli ultimi 4-5 anni accanto alle AWP si sono andati diffondendo anche i terminali VLT, che promettono una vincita ipotetica dell'85 per cento su un ciclo di almeno 5 milioni di partite, mentre è ben noto che le percentuali di vincita sono di gran lunga inferiori essendo la tipologia di gioco gestita come le più aggressive macchine da Casinò. Sono sorte oltretutto decine di migliaia di Sale VLT o Gaming Hall in cui i terminali con jackpot e quelli senza sono confondibili e senza alcun avviso per la clientela, salvo il fatto che le AWP vanno solo a moneta;
    siamo ormai a fine 2016, e rispetto agli impegni presi nel dicembre 2015 alcune decisioni da prendere appaiono in ritardo; inoltre nascono ulteriori nuovi pericoli sia nei riguardi dei minori sia nelle opportunità di ampliamento del numero dei soggetti ludopatici;
    secondo i dati disponibili i giocatori che hanno meno di 18 anni che sono 1,2 milioni; secondo una indagine condotta dalla Onlus «L'altro Enea» risulta che in moltissimi dei casi in cui le vincite sono di poco conto il giocatore è praticamente costretto a rigiocare dall'atteggiamento dei gestori che si rifiutano o frappongono ostacoli al pagamento della vincita,

impegna il Governo:

   ad accelerare gli adempimenti di competenza in materia di riduzione di almeno il 30 per cento delle AWP;
   a rafforzare le misure di tutela e di prevenzione della ludopatia, con particolare riferimento ai giocatori che hanno meno di 18 anni;
   ad introdurre misure volte a contrastare il fenomeno evidenziato in premessa, nel quale i gestori, con modalità diverse, cercano di persuadere in tutti i modi i giocatori a rigiocare le vincite di modesta entità, atteggiamento che favorisce i pencoli di divenire preda della ludopatia nei soggetti coinvolti.
9/4127-bis-A/196Binetti, Tancredi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 252, specifica che il contributo annuale versato dagli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale all'università statale cui sono iscritti, per la copertura dei costi dei servizi didattici, scientifici e amministrativi, è onnicomprensivo e che può essere differenziato per i diversi corsi di laurea;
    il suddetto contributo si dovrebbe differenziare solo se commisurato alla capacità contributiva dello studente e non sulla base del tipo di corso di laurea prescelto;
    gli studenti, infatti non dovrebbero farsi carico, con evidente disparità di trattamento tra diversi corsi di laurea, di un aggravio di costi che dovrebbe piuttosto essere colmato dai singoli dipartimenti;
    i commi da 255 a 258, introducono una cosiddetta «no tax area», esonerando dal pagamento dei contributi universitari coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia compreso tra 13.001 euro e 30.000 euro;
    a tutt'oggi coloro che appaiono i meno garantiti dall'intero sistema del diritto allo studio sono gli studenti che appartengono al ceto medio-basso, quello cioè il cui ISEE è compreso tra 13.001 euro e 35.000 euro;

impegna il Governo:

   ad eliminare la prevista disparità di trattamento sulla base dei singoli corsi di laurea;
   ad estendere la suddetta «no tax area», esonerando dal pagamento dei contributi universitari coloro che appartengono ad un nucleo familiare il cui Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) sia compreso fra 13.001 euro e 35.000 euro, ed a prevedere che gli studenti che appartengo ad un nucleo familiare il cui ISEE compreso tra 28.001 euro e 40.000 euro, e che soddisfano entrambi i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 255, il contributo omnicomprensivo annuale non possa superare l'8 per cento della quota di ISEE eccedente i 28.000 euro.
9/4127-bis-A/197Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Scotto, Melilla, Duranti, Piras, Palazzotto, Folino, Placido, Franco Bordo, Paglia, Fassina, Fratoianni, Nicchi, Gregori, Zaratti, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11, della Costituzione Italiana recita «l'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo»;
    l'articolo 52 della Costituzione italiana recita «La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici. L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica»;
    a partire dalla sentenza 184/85 della Corte Costituzionale, ripresa dalla sentenza della stessa Corte 228 del 2004, la giurisprudenza stabilisce che la difesa della Patria prevista dall'articolo 52 della Costituzione è concretizzabile in varie modalità; quella prettamente armata e militare è solo una delle possibili accanto a varie forme di difesa civile. Oltre a quello dei pronunciamenti generali, anche sul piano legislativo (dapprima con la legge 230/98 «Nuove norme in materia di obiezione di coscienza» e poi con la legge 64 del 2001 «Istituzione del Servizio Civile Nazionale») si è ormai consolidata stabilmente nel nostro ordinamento da oltre venti anni la pluralità dei modi di difendere la Patria;
    in ambito europeo l'Italia ha sottoscritto il Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa che sottolinea nell'articolo I-3 come obiettivi dell'Unione quello «di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli e aggiunge come all'interno delle relazioni «con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi. Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e al rispetto reciproco fra i popoli, al commercio libero ed equo, all'eliminazione della povertà e alla tutela dei diritti umani, in particolare dei diritti del minore, e alla rigorosa osservanza e allo sviluppo del diritto internazionale, in particolare al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite;
    si è svolta una raccolta firme per una legge di iniziativa popolare per l'istituzione del Dipartimento per la Difesa Civile Nonviolenta all'interno del Ministero della Difesa ed è stata presentata in tale senso una proposta di legge alla Camera,

impegna il Governo

a porre in essere una concreta diminuzione degli stanziamenti per spese militari per sostenere un aumento dello stanziamento al servizio civile nazionale e alla cooperazione internazionale decentrata con l'obiettivo di sostenere i percorsi di crescita nei paesi in difficoltà, anche di carattere culturale, educativo e per la promozione dei diritti umani, allacciando e tessendo relazioni e contatti volte alla crescita delle comunità locali.
9/4127-bis-A/198Fratoianni, Marcon, Duranti, Piras, Palazzotto, Melilla, Folino, Placido, Franco Bordo, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il fragile modello di welfare affermatosi nel nostro Paese, risultato del costante e progressivo disimpegno pubblico dalla erogazione dei servizi di cura alle persone e del contenimento di risorse destinate agli enti locali, si basa oramai da anni sulla disponibilità delle famiglie a sostenere i soggetti più vulnerabili della società, e cioè i figli, gli anziani, i disabili, etc;
    la famiglia, quindi, di fronte alla cronica carenza di politiche in grado di rispondere alla crescente domanda di servizi sociali, continua a svolgere un ruolo primario nel processo di inclusione sociale, quello di potente ammortizzatore sociale e di vero e proprio sistema di protezione dei propri componenti nei passaggi cruciali della vita o in occasione di particolari eventi critici come la nascita di figli, la disoccupazione, la malattia, ecc.;
    se da una parte la legislazione italiana ha consolidato la centralità della famiglia dei portatori di handicap, considerata spesso l'unico perno intorno al quale ruotano l'assistenza e la cura di questi soggetti e per i quali rappresenta spesso, di fronte alla cronica carenza di strutture assistenziali e di provvidenze economiche da parte dello Stato, l'unico punto di riferimento in grado di rispondere in maniera puntuale alle loro esigenze, dall'altra, deludente è stata la scarsa attenzione prestatale soprattutto con riguardo alle famiglie con figli o altri familiari a carico;
    in tale scenario è aumentata in modo esponenziale la necessità degli italiani di rivolgersi al mercato del lavoro per organizzare la gestione della propria famiglia in modo compatibile con l'ingresso delle donne nel mondo del lavoro e con l'aumento di una popolazione anziana bisognosa di cure, che ha gradualmente comportato lo sviluppo di un «welfare fai da te» ed allargato i ranghi di coloro che delegano le funzioni di assistenza domiciliare e di cura domestica a collaboratori quali baby sitter, colf, badanti ecc;
    occorre, pertanto, incentivare politiche tese a facilitare la vocazione educativa della famiglia che sta, tra l'altro, a fondamento della solidarietà e del patto tra generazioni;
    l'articolo 10, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) contempla tra gli oneri deducibili ai fini del calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, solo le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;

impegna il Governo

a riconoscere la funzione sociale del rapporto di lavoro e di cura domestica nell'ambito delle famiglie, ricomprendendo tra gli oneri deducibili in sede di calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, le spese effettivamente sostenute nell'arco dell'anno d'imposta per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare assunti con contratto di lavoro subordinato, a titolo di retribuzioni mensili ed annuali e trattamento di fine rapporto, fino all'importo di euro 4.800 per ciascuna annualità.
9/4127-bis-A/199Nicchi, Albanella, Antezza, Braga, Cimbro, Ciprini, Coccia, Di Salvo, Duranti, Fregolent, Gnecchi, Locatelli, Malisani, Mannino, Manzi, Mariano, Miotto, Fitzgerald Nissoli, Pannarale, Pollastrini, Quartapelle Procopio, Rossomando, Rostellato, Rubinato, Schirò, Valeria Valente, Villecco Calipari, Stella Bianchi, Patrizia Maestri, Garavini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» contiene disposizioni volte al finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria della linea Ferrandina-Matera-La Martella;
    in particolare, la città di Matera vive una condizione di isolamento rispetto al sistema ferroviario nazionale, in quanto è collegata ad un'unica linea (Bari-Matera) peraltro a scartamento ridotto;
    una situazione alquanto paradossale se si pensa che la città di Matera è stata nominata quale capitale europea per il 2019, un alto riconoscimento che rappresenterà un grande volano per la crescita turistica, economica e culturale per tutta la regione, che rischia però di essere vanificato dallo stato di arretratezza del sistema trasportistico locale e dalla cronica mancanza di investimenti che vengono spesso annunciati piuttosto che effettivamente realizzati;
    Matera va inserita prioritariamente e senza ulteriori indugi all'interno dell'anello ferroviario meridionale dell'alta velocità Napoli-Salerno-Potenza-Taranto-Bari-Napoli. Più che il seppur legittimo completamento della tratta Ferrandina-Matera e dei lavori sulla tratta a scartamento ridotto Matera-Bari, vi è estremo bisogno di concentrare seri sforzi di investimento, da individuare anche nel prossimo aggiornamento del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa, su un collegamento veloce tra Bari e Matera, su un collegamento tra Gioia del Colle e Matera e anche sul collegamento, non a mezzo autobus, ma a mezzo treno, tra Salerno e Matera: solo in questo modo si riporta al centro degli scambi l'importante città di Matera e una regione così importante per lo sviluppo del Mezzogiorno come la Basilicata;
    ancora di recente Ferrovie dello Stato ha stanziato 4,5 miliardi di euro per una delle commesse più grandi mai stanziate per treni regionali. Treni che potrebbero essere utilizzati proprio per la Basilicata,

impegna il Governo:

   a valutare l'avvio tempestivo, di concerto con le autorità regionali e locali, di una strategia globale urgente ed efficace per lo sviluppo del sistema dei trasporti ferroviari della Basilicata da attuarsi entro il 2019, data di avvio dell'anno di Matera quale città europea per la cultura, anche per quanto riguarda l'istituzione di collegamenti veloci tra Matera e Bari, Matera e Gioia del Colle e Matera-Potenza-Salerno;
   a valutare l'introduzione di accordi o intese economiche con Rete Ferroviaria Italiana Spa (Rfi) volte all'avvio dei lavori sulla linea Ferrandina-Matera-La Martella, già a partire dal 2017 e comunque al completamento totale dell'opera entro il 2019, data di inizio di Matera capitale europea della cultura, prevedendo eventualmente forme di anticipo di cassa da parte di Rfi.
9/4127-bis-A/200Folino, Placido, Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    si è in attesa della definizione di una nuova normativa relativa all'Iva sulle materie prime provenienti dall'estero;
    attualmente è in vigore un Regolamento che prevede la sospensione dell'Iva in dogana per prodotti di trasformazione, sembrerebbe che la nuova normativa in materia preveda che l'IVA dovrebbe essere pagata al momento dello sdoganamento senza che possa essere compensata;
    per le imprese il pagamento dell'IVA sulle materie prime provenienti dall'estero rappresenterebbe un notevole e gravoso impegno finanziario di circa 4 miliardi di euro a fronte di un gettito stimato per lo Stato di circa 150 milioni di euro;
    il pagamento dell'Iva sui prodotti di trasformazione per il sistema produttivo italiano per la carenza di materie prime nazionali comporta un evidente appesantimento economico che non giova in un periodo di grave crisi economica mentre le imprese sono impegnate ad affrontarla anche con ingenti investimenti;
    è quindi necessario assicurare il mantenimento delle disposizioni vigenti in materia di Iva sulle materie prime provenienti dall'estero per evitare che dal pagamento dell'IVA derivino ulteriori crisi aziendali con ricadute pesanti sui territori,

impegna il Governo

al fine di scongiurare ulteriori crisi aziendali che si ripercuoterebbero anche sui livelli occupazionali a mantenere in essere la normativa vigente in materia di Iva sulle materie prime provenienti dall'estero.
9/4127-bis-A/201Ferrara, Ricciatti, Martelli, Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Airaudo, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    le imprese del tessile e calzaturiero per realizzare le collezioni annuali, cosiddetti campionari, investono notevoli risorse in ricerca e studi, tenuto conto che si tratta di comparti che si basano su una altissima specializzazione, sulla qualità del prodotto e sull'innovazione;
    alcuni studi hanno quantificato un impegno economico che può arrivare fino al 7 per cento del fatturato ma per le imprese più piccole può superare la soglia del 7 per cento;
    per molte imprese si tratta di un onere quasi insostenibile anche se necessario perché dai campionari dipende la capacità di restare sul mercato e questo può avvenire solo attraverso la capacità di proporre prodotti sempre innovativi e di qualità;
    il settore tessile e calzaturiero è stato investito da una crisi anche dovuta alla concorrenza internazionale che ha comportato la riduzione del peso del settore sul prodotto interno lordo, passato dal 3 per cento all'1,7 per cento, che ha comportato anche pesanti ricadute sui livelli occupazionali;
    negli scorsi anni sono stati approvati numerosi provvedimenti che hanno previsto misure come il credito di imposta che hanno avuto una non sufficiente ricaduta in particolare per le start up, le micro, piccole e medie imprese anche a causa di bilanci che non consentono l'utilizzo di crediti di imposta;
    si rende quindi necessario istituire un apposito fondo per il sostegno alla ricerca e allo studio di campionari che sono l'attività principale e basilare del settore del tessile e del calzaturiero, in grado di contrastare l'aggressiva concorrenza dei prodotti asiatici,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative attraverso le quali istituire un fondo per il sostegno della ricerca, dello studio, dell'ideazione e della realizzazione di campionari, al fine di erogare appositi contributi alle start up, alle micro, piccole e medie imprese del settore dell'abbigliamento e dei calzaturiero, con una dotazione iniziale di almeno 15 milioni di euro.
9/4127-bis-A/202Ricciatti, Ferrara, Martelli, Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Airaudo, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il gruppo Poste Italiane ha introdotto con il Decreto legislativo 261 n. 1999, che è stato poi modificato dalle legge di stabilità 2015, il recapito della posta a giorni alterni, aggravando ulteriormente la consegna della posta in moltissimi comuni italiani;
    difatti, ai sensi dell'articolo 3, comma 7 del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dall'articolo 1, comma 276, della legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Legge di stabilità 2015), e della delibera AGCom 395/15/CONS, in un'ottica di ottimizzazione dei processi di lavorazione della corrispondenza, a partire dal mese di aprile 2016 sarà progressivamente implementata in ulteriori aree del territorio nazionale la Fase II del nuovo modello di recapito a giorni alterni, già avviato in alcune località dallo scorso mese di ottobre (Fase 1). Nello specifico, la consegna degli invii postali verrà effettuata a giorni lavorativi alterni, dal lunedì al venerdì su base bisettimanale (lunedì, mercoledì e venerdì in una settimana – martedì e giovedì in quella successiva);
    la scelta di effettuare il recapito a giorni alterni sta creando disagi in ampia parte del Paese e disservizi ai cittadini e alle imprese. Contemporaneamente, si registrano situazioni inaccettabili in vari centri di smistamento e distribuzione in cui giacciono enormi quantitativi di posta che non viene consegnata;
    anche i rappresentati dei comuni italiani, attraverso l'Anci, hanno manifestato profonda preoccupazione per le ricadute sociali e in termini di competitività derivanti dal meccanismo di recapito a giorni alterni,

impegna il Governo

al fine di garantire il servizio postale universale nei comuni piccoli e medi, anche in un'ottica di rilancio della crescita e della competitività dei tessuti imprenditoriali locali, a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, anche normative, volte alla sospensione per tutto l'anno 2017 dei meccanismi di recapito a giorni alterni istituiti ai sensi del comma 7, articolo 3, del Decreto Legislativo n. 261 del 1999, come modificato dal comma 276, articolo 1, della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
9/4127-bis-A/203Franco Bordo, Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede espressamente all'articolo 84 che per far fronte alle esigenze di accoglienza connesse all'afflusso di immigrati, venga introdotta la facoltà di destinare le risorse relative ai programmi operativi cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei per il periodo 2014-2020, nel limite massimo di 280 milioni di euro, alle attività di trattenimento, accoglienza, inclusione e integrazione degli immigrati, oltre quelle già stanziate nella sezione II del bilancio. La sezione II del disegno di legge di bilancio opera, a sua volta, un rifinanziamento di 320 milioni di euro per il 2017 per le attività di trattenimento ed accoglienza degli immigrati (cap. 2351/2 dello stato di previsione del Ministero dell'interno – tabella 8);
    inoltre, con la finalità di rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi africani d'importanza prioritaria per le rotte migratorie, all'articolo 79 si prevede l'istituzione di un Fondo per l'Africa presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2017;
    ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo sarebbe opportuno creare uno spazio affinché la Presidenza del Consiglio dei ministri intervenga sui grandi programmi-quadro per obiettivi complessi facendo convergere per tali obiettivi fondi che oggi, purtroppo, rischiano di essere usati in modo frammentario con grave danno per il loro impatto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare apposite iniziative, anche normative, affinché la Presidenza del Consiglio dei ministri, con propri decreti, stabilisca misure per l'uso efficiente e sinergico delle risorse finanziarie in materia di immigrazione, diritti, sviluppo e cooperazione, gestite dal Ministero degli Interni, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale e dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, con lo scopo di migliorarne l'impatto e di collegare gli interventi sul territorio nazionale con quelli degli Stati di provenienza dei migranti.
9/4127-bis-A/204Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    i dati acquisiti dalla Commissione parlamentare di inchiesta, che si occupa anche dei danni provocati dall'amianto nel settore Difesa, in occasione dell'audizione dell'associazione «Contramianto» parlano chiaro. I numeri sono gravissimi 191 patologie gravi accertate, tra il personale civile, legate all'inalazione di fibre di amianto, tra cancro, asbestosi, mesotelioma; 621 casi di malattia rilevati tra il personale militare negli anni dal 1993 al 2012;
    ad oggi, risulta bonificato totalmente solo il 20 per cento del naviglio militare; il 44 per cento in modo parziale, segno di una presenza importante di amianto in molte navi della Marina Militare, nelle quali, presumibilmente, lavora e vive del personale militare e interviene il personale civile addetto alle manutenzioni e riparazioni;
    tra il 1993 ed il 2000, secondo gli atti pubblicati, nel solo Arsenale di Taranto sono state smaltite ben 600 tonnellate di amianto. A ciò si aggiunga che la rimozione delle tettoie, in eternit, delle officine si è protratta sino a pochi anni orsono, e sono ancora in itinere le procedure per la rimozione e lo smaltimento dell'asbesto presente sulle navi militari;

i sindacati CGIL-CISL e UIL di Taranto da tempo hanno sollecitato la Marina Militare ad attrezzarsi per produrre una mappatura di tutte le aree sia a terra che a bordo da controllare e bonificare;
    la RLS Arsenale di Taranto ha chiesto, alla Direzione e ad altri Enti della Difesa, controlli, verifiche e informazioni circa l'ipotesi, paventata da alcuni lavoratori, di guarnizioni in amianto presenti, presumibilmente a bordo e/o nei magazzini;
    questi elementi testimoniano indiscutibilmente la presenza, fino ai giorni nostri, in tante unità navali e in tutta l'area dell'Arsenale MM di Taranto, di questo materiale altamente pericoloso per la salute;
    in maniera del tutto illogica l'INAIL, ai sensi dell'articolo 47 del decreto legge 269/2003, convertito con legge 326/2003, è orientata a riconoscere ai dipendenti della Difesa l'esposizione all'amianto solo fino al 1992;
    appare necessario ed improrogabile l'approvazione di norme che effettivamente tutelino la salute e il definitivo superamento dei pericoli delle fibre di asbesto;
    non appare condivisibile che la normativa riconosca la pericolosità del lavoro in ambienti in cui vi sia una concentrazione di 100 fibre di amianto per litro di aria, sottovalutando il rischio che l'ingestione/inalazione di poche fibre di asbesto possono provocare l'insorgenza di carcinomi e mesoteliomi, anche a distanza di svariati anni;
    non si può tacere, inoltre, l'ingiustizia che vede un trattamento previdenziale diverso fra dipendenti pubblici e privati, che pure hanno lavorato fianco a fianco e negli stessi ambienti,

impegna il Governo:

   ad apportare modifiche agli atti di indirizzo per l'individuazione dei siti interessati all'inquinamento da amianto, al fine di riconoscere tutta l'area Arsenale di Taranto e tutti gli stabilimenti industriali della Difesa come «cantieri» nei quali tutti i dipendenti, civili e militari, a prescindere dal profilo professionale posseduto, sono stati esposti all'amianto;
   ad applicare anche ai dipendenti pubblici civili e militari, superando il distinguo fra privati e pubblici, la Legge n. 257 del 1992, istituita per «risarcire» il personale esposto all'amianto al fine di superare le assurde discriminazioni, fra pubblici e privati, nel riconoscimento dei benefici retributivi e pensionistici;
   ad apportare le opportune modifiche alla legge 257/1992 per eliminare ogni riferimento al limite sia quantitativo sia temporale previsto dalla normativa vigente: 100 fibre/litro e almeno 10 anni di esposizione all'amianto;
   a richiedere alla Marina Militare la mappatura di tutte le aree sia a terra che a bordo da controllare e bonificare, mappatura da inviare anche alle competenti commissioni parlamentari;
   a riconoscere anche al personale civile dell'amministrazione Difesa impiegato presso l'Area Tecnico Industriale della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e dei Poli di Mantenimento dell'esercito Italiano ex esposti all'amianto con certificazione INAIL, l'accesso all'Ape social di cui all'articolo 25 comma 14 lettera d) della legge di bilancio 2017 recata dall'atto Camera 4127-bis.
9/4127-bis-A/205Duranti, Melilla, Marcon, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Bilancio del provvedimento al nostro esame, mentre è stato approvato un emendamento che consente ai comuni in via straordinaria per l'anno 2017 di utilizzare l'avanzo di amministrazione per il pagamento delle penalizzazioni per l'estinzione anticipata dei mutui per un ammontare massimo corrispondente al limite di 10 milioni di euro;
    pur apprezzando il piccolo passo in avanti derivante dall'approvazione di tale emendamento, si sottolinea come trattasi di ben poca cosa rispetto alla reale necessità;
    infatti, nel 2014, con il riferimento alla rinegoziazione dei mutui delle regioni furono individuate risorse finanziarie ben più consistenti e pari a circa 543 milioni di euro;
    analogamente dovrebbe essere fatto in questa circostanza, tenendo conto del peggioramento della situazione rispetto al momento della negoziazione dei mutui e dell'alto livello di spesa che i comuni si trovano ad affrontare;
    tale misura sarebbe altamente opportuna, necessaria ed urgente, pena il blocco delle attività di molti comuni a partire dalla Capitale, per alleggerire i bilanci dagli oneri di ammortamento di finanziamenti nati anni fa, e quindi gravati da tassi anche del 5 per cento e oltre, lontanissimi dai livelli attuali;
    attualmente, ad esempio, il debito del Comune di Roma costa dal 4,2 al 5,6 per cento, in una fase storica in cui i finanziamenti hanno un costo vicino allo zero. Oggi, la stessa Cassa Depositi e Prestiti concede mutui agli enti territoriali che oscillano tra l'1,240 e l'1,750 per cento a seconda della tipologia dei prestiti;
    la stessa Anci aveva chiesto di replicare per i Comuni più grandi le modalità di ristrutturazione del debito concesse l'anno scorso alle Regioni dall'articolo 45 del decreto legge n. 66/2014. In particolare, la norma proposta dall'Anci prevedeva che il Ministero dell'economia e delle finanze potesse effettuare la ristrutturazione dei mutui contratti anche dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero stesso o la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.,

impegna il Governo

a prendere gli opportuni provvedimenti, anche legislativi, al fine di consentire la rinegoziazione dei mutui contratti dai Comuni con la Cassa depositi e prestiti per adeguare i tassi di interesse agli attuali valori di mercato.
9/4127-bis-A/206Fassina, Melilla, Marcon, Zaratti, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 33 della legge di bilancio 2017 reca «misure in materia di salvaguardia dei lavoratori dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico»;
    in sede di esame presso la XI Commissione lavoro è stato approvato, con ampio consenso, da parte di Gruppi di maggioranza ed opposizione, un emendamento con il quale si consentiva la salvaguardia anche ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità;
    si trattava in particolare di salvaguardare, come evidenziato anche dal Presidente della Commissione Lavoro Cesare Damiano in diverse e recenti dichiarazioni, poche decine di lavoratori Alitalia che per motivi interpretativi sono stati esclusi dalla settima salvaguardia;
    in sede di esame nella V Commissione referente è stato approvato un emendamento che consente l'accesso alla salvaguardia per i lavoratori, di aziende cessate o interessate da fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria speciale, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014,

impegna il Governo

ad estendere la salvaguardia anche ai lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa o non governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi di qualsiasi tipo, finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali che abbiano comportato senza soluzione di continuità, la successiva collocazione in mobilità.
9/4127-bis-A/207Airaudo, Placido, Martelli, Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    le «Fiberfrax» sono fibre ceramiche refrattarie presenti in numerosi prodotti (materassini, pannelli, cementi, tessuti» corde, vernici) che vengono utilizzate solo a fini industriali e segnatamente come isolanti termici o guarnizioni per forni, caldaie o nel settore aerospaziale e automobilistico essendo resistenti a temperature che superano i 1.400o C;
    la pericolosità del prodotto è stata confermata dall'Unione europea che l'ha inserito nella categoria 2 («sostanze che devono essere considerate come se fossero cancerogene per l'uomo»), giudizio, peraltro, confermato dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) che ha ribadito la classificazione 2B («possibile cancerogeneità per l'uomo»);
    studi condotti da Paesi europei come la Svezia e la Francia, che nel frattempo hanno adeguato la loro legislazione, hanno evidenziato che le fibre ceramiche refrattarie (RCF), avendo un diametro inferiore a tre micron sono capaci di persistere nei tessuti polmonari, rappresentano un potente agente capace di causare nell'uomo disturbi alla pleura fino a generare il mesotelioma. Gli stessi studi hanno confermato una relazione tra il tempo di esposizione alla fibra e l'insorgere della patologia in termini d'incidenza e di tempo di latenza. I rischi per i lavoratori sono altresì confermati dal programma intensivo che l'Associazione europea delle industrie delle fibre ceramiche (ECFIA) ha promosso al fine di monitorare la concentrazione di polveri presso i produttori, come anche gli utilizzatori finali, con l'intento di ridurre il più possibile l'esposizione dei lavoratori alle polveri;
    alla luce di tali valutazioni, che lo hanno classificato come dannoso per la salute e per l'ambiente, il prodotto «fiberfrax» è da anni bandito dal mercato europeo e non potendo più essere venduto direttamente al pubblico, viene utilizzato oramai solo per uso professionale, circostanza che ha portato la società «Thermal Ceramics Italiana» srl di Atella (Potenza), unico stabilimento di lavorazione della fibra presente nel nostro Paese, a cessare la sua attività lasciando senza occupazione i suoi venti addetti;
    la legge finanziaria per l'anno 2008 ha provveduto ad istituire presso l'Inail un Fondo, il cui onere finanziario a carico dello Stato è determinato a decorrere dall'anno 2010 in 22 milioni di euro, finalizzato ad erogare a tutti i lavoratori che hanno contratto patologie asbesto-correlate, a causa di esposizione all'amianto ed alla fibra «fiberfrax», una prestazione economica, aggiuntiva alla rendita riconosciuta dall'INAIL, anche prevedendo, in caso di premorte del lavoratore, risarcimenti in favore degli eredi. Ciò dimostra che il legislatore, in quella occasione, ha già riservato una particolare attenzione al problema, che però si è limitata alle sole finalità del Fondo;
    i lavoratori impiegati nei processi di lavorazione della fiberfrax non si sono più visti dal 2008 riconosciuti i loro diritti, rimanendo ingiustamente confinati in un limbo giuridico che li penalizza fortemente;
    quanto esposto finora fa emergere la evidente necessità di estendere le tutele ed i benefici previdenziali già riconosciuti dalla legislazione attuale ai lavoratori esposti all'amianto anche ai lavoratori coinvolti nella produzione di fiberfrax;
    la legge di bilancio 2017 consente a lavoratori di particolari categorie che hanno particolari requisiti di poter accedere all'APE social,

impegna il Governo:

   a emanare un provvedimento che equipari il fiberfrax all'amianto, ed a stanziare risorse economiche adeguate, al fine di consentire a tutti quei lavoratori esposti in maniera continuativa e per un periodo non inferiore a dieci anni all'agente patogeno, di accedere alla disciplina attinente al trattamento straordinario di integrazione salariale ed al pensionamento anticipato, di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, attualmente riservati esclusivamente ai lavoratori esposti all'amianto;
   tenuto conto dell'ordine del giorno accolto dal Governo nella seduta n. 540 del 19 dicembre 2015, n. 9/03444-A/077, ad inserire tra i lavoratori che possono accedere all'APE social di cui alla legge di bilancio 2017 i lavoratori esposti alla fiberfrax.
9/4127-bis-A/208(Versione corretta)Placido, Duranti, Piras, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 569, della legge di stabilità 2015, (L. 190/2014), prevede espressamente che «La nomina a commissario ad acta per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento. Il commissario deve possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria anche in base ai risultati in precedenza conseguiti.»;
    questa importante disposizione ha di fatto attuato le previsioni contenute nel Patto per la salute 2014-2016, di cui all'intesa Governo-Regioni del 10 luglio 2014, dove all'articolo 12 si chiedeva espressamente «di promuovere l'adozione di modifiche normative necessarie affinché, in caso di nuovi commissariamenti, sia previsto che la nomina a commissario ad acta sia incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la Regione soggetta a commissariamento»;
    nel corso dell'esame del provvedimento in esame, è stato approvato un emendamento, fortemente contestato dai gruppi di opposizione, che di fatto svuota gravemente la suddetta norma, disponendo che le suddette incompatibilità tra ruolo di commissario ad acta e incarico istituzionale alla regione, non si applicano alle Regioni commissariate ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 159/2007;
    questo consentirà, per esempio, al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca di poter diventare commissario della Sanità della sua regione, in deroga alla normativa attualmente vigente. Sarà sufficiente che superi la verifica semestrale volta a dimostrare che il suo operato sia conforme ai piani di rientro e che la performance sui livelli essenziali di assistenza sia positiva;
    i tavoli tecnici, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, dovranno quindi produrre una relazione ai ministri della Salute e dell'Economia, da trasmettersi al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei LEA;
    peraltro, come riportato da molti quotidiani, l'emendamento suddetto, è stato fortemente voluto e fatto approvare seppur in presenza di un parere contrario della stessa ministra Lorenzin;
    è del tutto evidente che il «favore» concesso al Vincenzo De Luca con l'approvazione del suddetto emendamento, deve essere tra l'altro letto anche con riferimento all'attuale campagna referendaria e all'impegno profuso dal Governatore campano per il «Si» al referendum. Vale in proposito la pena rammentare quanto registrato in un audio, e pubblicato dal «Fatto quotidiano», dove il Presidente De Luca, nel corso di una riunione del 15 novembre con circa 300 amministratori locali della regione, sottolineava: «Qui la sanità privata è il 25 per cento. Sono migliaia di persone. Credo sinceramente che in questo momento, per come ci siamo mossi in questi mesi, abbiamo il rispetto da parte dei titolari delle strutture private qualificate. E possiamo permetterci di chiedere a ognuno di loro, per ogni clinica e laboratorio, di fare una riunione con i loro dipendenti. Parliamo di migliaia di persone»;
    inoltre giova ricordare come attualmente i fondi della sanità regionale per i privati accreditati risulterebbero insufficienti, e che sarebbero necessari altri 30 milioni di euro. E la nomina a Commissario ad acta, consentirebbe all'attuale Governatore di avere maggiore libertà di azione nel trovare e gestire dette risorse,

impegna il Governo:

   a prevedere che la citata relazione semestrale sull'attività del Commissario ad acta e sul monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei LEA, venga trasmessa anche al Parlamento;
   a salvaguardare la previsione vigente, in virtù della quale, il Commissario per la predisposizione, l'adozione o l'attuazione del piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario, debba comunque possedere un curriculum che evidenzi qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria.
9/4127-bis-A/209Scotto, Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il 26 ottobre 2015, la sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con la deliberazione n. 8 del 2015, nell'ambito di un'approfondita disamina del meccanismo del cosiddetto «otto per mille» e in perfetta continuità con il passato, ha replicato il suo pesante «j'accuse» allo Stato italiano per non aver ancora provveduto ad attivare le procedure di revisione, che pure erano previste con cadenza triennale, di un sistema, quello della destinazione della quota inoptata dell'otto per mille dell'IRPEF, che nel solo ultimo trentennio, sempre secondo la magistratura contabile, «ha contribuito ad un rafforzamento economico senza precedenti della Chiesa italiana»;
    in realtà, con il riparto delle scelte non espresse (tra cui, peraltro, rientrano non solo le dichiarazioni non presentate ma anche le scelte irregolari e quelle dei defunti) sono stati avvantaggiati, con un effetto moltiplicativo con fattore pari a 2,5, i maggiori destinatari delle opzioni, prima fra tutti la Chiesa cattolica che, essendo a sua volta la confessione religiosa maggioritaria, riceve aiuti che, a giudizio dei firmatari del presente atto, vanno oltre il suo peso e le sue necessità istituzionali, acquisendo dal riparto più del doppio rispetto a quanto risulterebbe invece dal calcolo operato sulla base delle sole scelte espresse. A titolo esemplificativo, nel solo anno 2014, la Conferenza episcopale italiana ha conseguito l'82 per cento dell'intero ammontare da ripartire, a fronte del 38 per cento delle opzioni espresse sul totale dei contribuenti, ossia oltre un miliardo di euro anziché 485 milioni;
    dalla circostanza che la percentuale di preferenza nelle scelte espresse determina l'allocazione della complessiva quota di gettito, deriva che le confessioni religiose destinatarie vengono paradossalmente a ricevere più dalla quota non espressa che da quella espressa: insomma, i soli contribuenti optanti decidono per tutti, un po’ come accade nelle consultazioni elettorali; laddove i seggi vengono ripartiti a prescindere dal numero dei votanti e dalla percentuale di astensione; altra considerazione, che dovrebbe destare ulteriore perplessità, è quella che molti dei contribuenti non optanti sono indotti a ritenere, in buona fede, che la loro quota resti nella disponibilità dell'erario, presumendo che il proprio contributo serva ad interventi quali la cooperazione internazionale, la lotta alla fame nel mondo, gli interventi educativi, culturali e artistici nel nostro Paese;
    a tale proposito, la stessa Corte dei conti ha sostenuto che, proprio sotto il profilo oggettivo, le somme computabili in base alle scelte non espresse dovrebbero essere considerate denaro pubblico a tutti gli effetti e, conseguentemente, riassorbite nel bilancio dello Stato o, al più, computate tra quelle destinate a scopi sociali a diretta gestione statale. Si tratterebbe peraltro di cifre altissime, visto che le somme raccolte sono salite da 290 milioni di euro nel 1990 a 1,2 miliardi di euro nel 2014 (182,3 per cento dei quali, come si è visto, rimessi alla Chiesa cattolica);
    l'articolo 7 della Costituzione stabilisce il regime pattizio mediante il quale sono regolati i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica, quali soggetti indipendenti operanti al livello della sovranità, attribuendo speciale tutela costituzionale alle norme dei Patti lateranensi e alle loro modificazioni concordate tra le parti. Invece, a tenore dell'articolo 8, terzo comma, i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diversa dalla cattolica, che agiscono sul piano dell'autonomia garantita ad esse dall'ordinamento interno, «sono regolati, per legge, sulla base di intese con le relative rappresentanze»;
    le leggi che, sulla base delle rispettive intese, regolano i rapporti con le confessioni religiose che concorrono alla ripartizione dell'8 per mille insieme alla Chiesa cattolica ed allo Stato, prevedono che in occasione della presentazione di disegni di legge relativi a materie che coinvolgano i rapporti tra le confessioni e lo Stato, saranno previamente promosse le intese del caso, in conformità all'articolo 8 della Costituzione;
    nonostante il gettito dell'8 per mille sia cresciuto esponenzialmente nel tempo, arrivando alla cifra abnorme di 1,1 miliardi di euro l'anno, si tratta di uno dei pochi settori usciti indenni dai tagli abbattutisi invece su altri comparti della spesa pubblica,

impegna il Governo:

   a valutare l'avvio di intese al fine di modificare l'attuale normativa sulla destinazione dell'importo corrispondente alle scelte non espresse da parte dei contribuenti nella ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ed eliminare l'effetto controverso derivante dall'allocazione anche della quota delle scelte non manifestate;
   a valutare l'istituzione di un fondo al quale affluiscono tutte le maggiori risorse derivanti dalle quote dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche corrispondenti alle scelte non espresse da parte dei contribuenti in materia di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
9/4127-bis-A/210Kronbichler, Melilla, Marcon, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Martelli, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 183 del 2011 ha introdotto nel decreto legislativo n. 368 del 2001 la lettera c) bis con la quale si è stabilito che «i richiami in servizio del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, non costituiscono rapporti di impiego con l'Amministrazione»;
    tale impostazione è stata confermata nel 2015, con il Decreto legislativo n. 81 che all'articolo 29, comma 1, lettera c), ha determinato per i discontinui la perdita, su un piano formale ma non sostanziale, dello status di precari: infatti quando questi prestano servizio attivo, percepiscono una regolare busta paga dal Ministero dell'economia e delle finanze ed hanno gli stessi doveri e compiti del personale con rapporto fisso e continuativo ed è a loro riconosciuto il pagamento del TFR, grazie ad alcune sentenze;
    l'articolo 29 del decreto legislativo n. 81 del 2015, preclude la possibilità di inquadrare i Vigili del fuoco discontinui come lavoratori precari della Pubblica Amministrazione ma così ha determinato la sovrapposizione tra figura del vigile del fuoco «discontinuo» e vigile del fuoco «volontario», personale che, al pari di quanto avviene per i volontari, ha dichiarato la disponibilità a prestare la propria opera al servizio della comunità solo in caso di emergenza;
    anche a livello comunitario, infatti, potrebbe essere valutata criticamente la distinzione tra vigili del fuoco cosiddetti «discontinui» e Vigili del fuoco professionali, considerato che i discontinui svolgono le identiche mansioni dei Vigili del fuoco professionali, ricevono lo stesso trattamento economico e sono egualmente sottoposti al potere disciplinare dell'Amministrazione datrice di lavoro;
    è giunto quindi il momento per Governo e Parlamento di adottare misure per la stabilizzazione di tale categoria di lavoratori per affrontare in modo complessivo e strutturale il precariato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di persone che operano in tale contesto anche da decenni, come affermato anche in numerose risoluzioni presentate da diversi Gruppi parlamentari nella I Commissione Affari Costituzionali;
    è quindi di fondamentale importanza procedere ad una chiara suddivisione tra il personale volontario che presta la propria attività all'interno dei distaccamenti volontari e dei posti di vigilanza, che dovrebbero essere inseriti in un apposito albo dei volontari, e il personale richiamato in servizio per le esigenze dei comandi provinciali che, sia pure in modo discontinuo, svolge funzioni in tutto e per tutto equiparate a quelle svolte dai colleghi a tempo indeterminato,

impegna il Governo:

   anche al fine del rafforzamento delle attività dei Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e di garantire gli interventi di soccorso in particolare negli eventi sismici e nelle calamità naturali a partire dall'anno 2017 a procedere alla progressiva stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui in quanto personale precario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, richiamato in servizio in maniera discontinua dai comandi provinciali, sulla base dei seguenti requisiti alla data del 31 dicembre 2016:
    a) avere effettuato da almeno tre anni il corso 120 ore o il servizio militare di leva presso il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
    b) avere effettuato almeno 120 giorni di richiamo in servizio anche non consecutivi, presso i comandi provinciali.

   a prevedere con apposito decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione delle modalità, dei criteri e dei termini per l'attuazione della progressiva stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui;
   a destinare alla stabilizzazione dei vigili del fuoco discontinui adeguate risorse;
   a prevedere la soppressione dell'articolo 29, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2015.
9/4127-bis-A/211Zaratti, Fassina, Placido, Duranti, Piras, Airaudo, Martelli, Marcon, Melilla, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    gli eventi sismici dei mesi scorsi, hanno riproposto con drammaticità, l'estrema vulnerabilità del nostro territorio e del nostro patrimonio edilizio;
    quello che serve è garantire l'incolumità dei cittadini investendo in prevenzione tramite l'avvio di un serio programma pluriennale di investimenti finalizzati alla messa in sicurezza del territorio attraverso l'adeguamento antisismico e il miglioramento strutturale del patrimonio immobiliare pubblico e privato, nonché il finanziamento di interventi per la difesa del suolo e il contrasto al dissesto idrogeologico;
    riguardo al nostro patrimonio immobiliare privato e pubblico, la maggior parte non è adeguato a reggere un terremoto. La messa in sicurezza degli edifici pubblici costerebbe 40 miliardi di euro. Una cifra che salirebbe a ben oltre 90 miliardi se consideriamo anche gli edifici privati;
    un contributo importante nell'attività fondamentale di conoscenza, prevenzione e messa in sicurezza del nostro patrimonio immobiliare, può certamente venire dall'istituzione graduale e obbligatoria del fascicolo del fabbricato, nel quale riportare la certificazione sismica, le informazioni relative all'edificio di tipo identificativo, progettuale, strutturale, impiantistico, e dove registrare le modifiche apportate rispetto alla configurazione originaria, con particolare riferimento alle componenti statiche, funzionali e impiantistiche,

impegna il Governo:

   a istituire, anche gradualmente, di concerto con le regioni e relativamente a ciascun immobile, il «fascicolo del fabbricato» e la certificazione sismica obbligatoria, con priorità per gli edifici pubblici e in particolare quelli scolastici e gli ospedali;
   a prevedere conseguentemente la detrazione fiscale per le spese sostenute per il suddetto fascicolo del fabbricato e la certificazione sismica.
9/4127-bis-A/212Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Pannarale, Fassina, Placido, Duranti, Piras, Airaudo, Martelli, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    malgrado che il Progetto Obiettivo Materno Infantile (POMI), già nel 2000 assegnava un ruolo strategico centrale ai consultori nella tutela e nella promozione della salute riproduttiva, disegnando l'obiettivo di 1 consultorio ogni 20 mila abitanti, si è, oggi, a poco più della metà. I consultori sopravvissuti a tale drastica riduzione vengono inoltre snaturati sul modello dell'ambulatorio specialistico di serie B;
    è indispensabile quindi valorizzare e ridare piena centralità ai Consultori familiari di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, quale strumento essenziale per le politiche di prevenzione e promozione della maternità e della paternità libera e responsabile, attraverso un adeguamento delle risorse, della rete di servizi, degli organici, delle sedi,

impegna il Governo

a prevedere uno specifico stanziamento di risorse, volte ad adeguare la rete di servizi, degli organici, e delle sedi dei Consultori.
9/4127-bis-A/213Gregori, Nicchi, Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Pannarale, Fassina, Placido, Duranti, Piras, Airaudo, Martelli, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 61 del provvedimento in esame reca «Misure di efficientamento della spesa dei Ministeri»;
    in base a quanto previsto dal «Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018», nello specifico nel paragrafo dedicato allo Sviluppo e sostegno del velivolo Joint Strike Fighter e predisposizioni nazionali, vengono stanziati per il 2016, per il programma in parola, 630 milioni di euro, 634 milioni di euro per l'anno 2017 e 627 milioni per l'anno 2018;
    il 24 settembre 2014 sono state discusse le mozioni sul programma F 35 e la Camera, tra le altre approvava le mozioni: 1-00586 Scanu; 1-00593 Brunetta; 1-00590 Cicchitto; 1-00578 Causin;
    in particolare, con la mozione 1-00586 Scanu la Camera impegnava il Governo «a riesaminare l'intero programma F-35 per chiarirne criticità e costi con l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente previsto, così come indicato dal documento approvato dalla Commissione parlamentare difesa della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, tenendo conto dei ritorni economici e di carattere industriale da esso derivanti»;
    nella nota del «Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2015-2017», per programma in parola, si legge che: «le poste finanziarie a decorrere dall'e.f. 2016 saranno definite, tenuto conto sia degli impegni presi dal Governo in sede parlamentare e sia del processo di Revisione Strategica indicato nel Libro Bianco, e recepite, successivamente, nell'ambito della «Legge sessennale per gli investimenti militari» che sarà sottoposta all'approvazione del Parlamento»;
    il «Documento Programmatico Pluriennale per la Difesa per il triennio 2016-2018» per l'investimento sul programma Joint Strike Fighter precisa che: «Considerata l'attuale congiuntura economica e sulla base delle sopra citate indicazioni parlamentari, è stata sviluppata un'ulteriore analisi che ha portato, con un difficoltoso bilanciamento di numerose variabili di natura capacitiva, finanziaria e industriale, ad una revisione dello sviluppo del programma;
    il nuovo profilo acquisitivo è stato strutturato in modo da poter rispettare tanto gli impegni assunti dal Governo nei confronti delle mozioni parlamentari quanto il pieno mantenimento delle fondamentali capacità operative per la difesa, considerando i ratei di radiazione delle flotte esistenti (Tornado, AMX e AV-8 B) e la prosecuzione di un adeguato rateo produttivo presso la PACO che possa salvaguardare i ritorni industriali ed occupazionali dell'intero programma, come peraltro richiesto dalle stesse mozioni. Come anticipato dal DPP del 2015, lo sviluppo del programma è stato modulato in fasi, al fine di produrre un'importante riduzione dei costi nel breve-medio periodo ed una migliore efficienza della spesa nel medio e lungo termine;
    la prima fase (2016-2019), mantenendosi in linea con le indicazioni contenute nelle mozioni parlamentari, supera le generali criticità finanziarie a valere sul settore investimento della Difesa mediante un intervento di riduzione della spesa sul programma che, comparato con il precedente piano acquisitivo, si stima nell'ordine di 1 miliardo di euro.»
    ad ogni modo il programma di acquisizione degli F-35 è stato confermato in toto, senza provvedere ad un dimezzamento dell'investimento, ma prevedendo soltanto differenti fasi di acquisizione, in cui nella prima fase si produce un risparmio ma che poi viene caricato sulle successive, non prevedendo quindi «l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente previsto» che era alla base dell'impegno preso dal Governo nei confronti del Parlamento,

impegna il Governo

a presentare, in occasione della «Legge sessennale per gli investimenti militari», o nel prossimo Documento di Economia e Finanza, il piano per l'attuazione di quanto è previsto dalla mozione numero 1-00586 del 24 settembre 2014, a prima firma Onorevole Scanu per il dimezzamento delle risorse programmate per il programma Joint Strike Fighter.
9/4127-bis-A/214Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Airaudo, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Martelli, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame della legge di bilancio 2017 è stato approvato un emendamento che prevede l'estensione del programma opzione donna anche per le lavoratrici che sono state escluse dalla sperimentazione;
    in particolare la norma approvata in Commissione Bilancio include nella sperimentazione le lavoratrici che hanno compiuto 57 anni, se dipendenti, o 58 anni di età, se autonome, nell'ultimo trimestre del 2015, queste con 35 anni di contributi, potranno accedere a «Opzione Donna»;
    per l'attuazione della norma approvata sono stati stanziati circa 257 milioni di euro e potrebbe coinvolgere oltre 4000 lavoratrici;
    pur considerando positiva la norma approvata in sede di Commissione Bilancio si rende necessaria ora procedere alla ulteriore proroga del regime sperimentale fino al 31 dicembre 2019, tenuto conto dell'attività di monitoraggio delle risorse non utilizzate previsto dall'articolo 1, comma 281 della legge 208 del 2015,

impegna il Governo:

   tenuto conto dell'attività di monitoraggio disposta dall'articolo 1, comma 281 della legge 208 del 2015 ad adottare le opportune iniziative volte a prevedere la proroga del regime sperimentale relativo alla cosiddetta «Opzione Donna» al 31 dicembre 2018;
   ad informare periodicamente le competenti Commissioni parlamentari sul monitoraggio disposto dall'articolo 1, comma 281 della legge 208 del 2015.
9/4127-bis-A/215Martelli, Marcon, Melilla, Duranti, Piras, Scotto, Airaudo, Fassina, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'avvento delle piattaforme informatiche che consentono, attraverso l'intermediazione di portali on line oltre alla commercializzazione anche la locazione di immobili, ha reso non più eludibile la necessità di regolare il mercato degli affitti di breve periodo in strutture extralberghiere da parte di privati o di terzi, di favorire la trasparenza dei relativi accordi e di assicurare efficaci misure di contrasto alle correlate forme di elusione fiscale;
    il portale on line più popolare di incontro tra domanda ed offerta di locazioni turistiche è «Airb&b». Esso consente a tutti coloro che intendono affittare per brevi periodi immobili e relative pertinenze, o porzioni di essi, di farlo senza alcun obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate e scegliendo il regime fiscale più conveniente, tra Irpef e cedolare secca, al quale assoggettare il reddito ricavato, a fronte della corresponsione di una commissione del 3 per cento (cosiddetti host sul portale) che rappresenta il costo del servizio per la gestione ogni prenotazione completata, calcolato in base al subtotale della stessa;
    secondo una stima di Federalberghi, la suddetta community ha raccolto nel solo anno 2014 introiti pari a 2,4 miliardi di euro, a fronte di un'evasione fiscale superiore a 110 milioni di euro a cui vanno aggiunti circa 57 milioni di euro di tasse di soggiorno non versate: un risultato reso possibile anche grazie al fatto che il portale ospita molti più annunci rispetto alle strutture censite dall'Istat per lo svolgimento delle attività ricettive extralberghiere. Inoltre, alla suddetta commissione del 3 per cento, prelevata dai proprietari, va aggiunta la quota, compresa tra il 6 e il 12 per cento, addebitata agli ospiti;
    dopo Stati Uniti e Francia, l'Italia è il terzo Paese al mondo per offerta di abitazioni. Nel 2015 il sito Airbnb Italia è stato utilizzato, solo per viaggiare in Italia, da 3,6 milioni di persone: un gigante del web che nel 2015 ha versato al fisco italiano appena 45.775 euro di imposte sugli utili, grazie ad un sistema che ha spostato in Irlanda l'assoggettamento fiscale, dove la tassazione sugli utili societari è molto più bassa rispetto a quella applicata dal nostro paese;
    tali numeri dimostrano che la sharing economy negli affitti, pur essendo una realtà oramai consolidata, comporta una diffusa e sleale alterazione delle regole che danneggia sia le imprese turistiche tradizionali, come gli alberghi, che coloro che gestiscono in modo corretto le nuove forme di accoglienza, come i bed and breakfast;
    alla luce di quanto premesso fin qui, occorrerebbe adottare nuove misure normative che garantiscano equilibrio tra le nuove opportunità offerte dalla rete e la responsabilità fiscale,

impegna il Governo

ad introdurre nel nostro sistema giuridico strumenti normativi atti a garantire nel mercato delle locazioni turistiche trasparenza, equità fiscale, leale concorrenza, tutela dei consumatori e pubblica sicurezza, anche prevedendo l'assoggettamento del reddito derivante dall'affitto ad un'imposta cedolare pari al 15 per cento, forme di responsabilità solidale in capo al locatore ed all'intermediario in ordine al versamento della stessa e l'istituzione presso l'Agenzia delle Entrate di un apposito registro delle attività extralberghiere non imprenditoriali sul quale trascrivere le generalità dei soggetti che svolgono attività di locazione turistica e le informazioni relative agli immobili locati.
9/4127-bis-A/216Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Marcon, Melilla, Pannarale, Zaratti, Giancarlo Giordano, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Martelli, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   considerato che:
    per la definizione di «abitazione principale», ai fini della TASI, il legislatore ha rimandato alle medesime disposizioni stabilite per l'IMU. La norma di riferimento è l'articolo 13 del decreto-legge n. 201/2011 secondo il quale per abitazione principale si intende: «l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.»;
    riguardo al concetto di abitazione principale si è inteso fino ad oggi distinguere la condizione di chi ha una sola casa, ma non la abita, da quella di chi, invece, abita una casa di tante, distinzione che spesso comprende storie personali e familiari molto diverse, come nel caso dei lavoratori costretti a vivere in affitto lontano dal luogo di residenza, o con capacità patrimoniali e finanziarie molto distanti fra loro;
    equiparare all'abitazione principale l'unica casa non di lusso, ove però il contribuente non risiede, è una scelta politica di equità che garantirebbe un risparmio fiscale alle fasce sociali più deboli, maggiormente aggredite dalla crisi economica generale, a fronte di una minima perdita in termini di gettito erariale che potrebbe, peraltro, essere assorbita applicando il principio di progressività sui grandi patrimoni immobiliari, così come, del resto, richiestoci anche dall'Unione europea; dunque, l'IMU e la TASI attraverso il parziale e modesto trasferimento monetario delle risorse che sono capaci di determinare, possono rappresentare anche uno strumento di ridistribuzione della ricchezza e quindi di riequilibrio sociale;
    tutto questo è doveroso, equo e possibile soltanto se la progressività per le grandi ricchezze e l'esenzione dal pagamento delle due imposte con riferimento all'unica abitazione non di lusso, divengono obiettivi di una politica fiscale seria e condivisa;
    la disciplina delle suddette imposte non dovrebbe dunque limitarsi a distinguere due fattispecie, abitazione principale e altri immobili, ma piuttosto contemplare una differenziazione delle categorie e forme di esenzioni e detrazioni più stringenti ed equilibrate, e consentire agli amministratori locali di attivare forme di progressività, chiedendo di più a chi ha tanto ed esentare dal pagamento delle due imposte chi possiede un unico immobile non di lusso;
    per questi motivi è auspicabile andare oltre il concetto generico di prima casa, separando il caso di coloro che possiedono un solo immobile da coloro che ne hanno più d'uno: assai diversa è infatti la situazione patrimoniale della prima casa di una, rispetto alla prima casa di tante, magari anche di lusso,

impegna il Governo

anche nell'ambito di una revisione organica della disciplina dell'imposizione fiscale del patrimonio immobiliare, ad estendere l'esenzione per l'abitazione principale prevista per IMU e TASI, dall'articolo 1, commi da 10 a 16 e 53 e 54, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'unica abitazione non di lusso posseduta dal contribuente, purché non locata.
9/4127-bis-A/217Sannicandro, Paglia, Fassina, Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Nicchi, Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Fassina, Placido, Duranti, Piras, Airaudo, Martelli, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Kronbichler, Palazzotto, Quaranta, Ricciatti.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 15, comma 6 della legge n. 128 del 2013, pur avendo abrogato l'iniqua norma del passaggio «obbligatorio» del personale docente affetto da gravi patologie, nei profili del personale amministrativo della scuola, prevede ancora la mobilità obbligatoria intercompartimentale dello stesso personale in altri comparti del pubblico impiego;
    pur se la suddetta norma è stata applicata dal settembre 2016, i diretti interessati, e cioè i «docenti idonei ad altri compiti», non ritengono che per i docenti affetti da gravi patologie ricorrano gli estremi, normativi e procedurali, per attuare la mobilità intercompartimentale obbligatoria. Gli stessi, infatti: 1) non sono docenti in esubero in quanto sono stati spostati ad altra mansione per gravi motivi di salute e non in quanto soprannumerari, e perché sono occupati in posti ed attività ben precise e funzionali alle istituzioni scolastiche presso le quali operano (come biblioteche scolastiche; laboratori didattici; supporto al piano dell'offerta formativa, per 36 ore settimanali); 2) le loro condizioni di salute rendono incompatibile e non funzionale il loro trasferimento presso altre unità lavorative; 3) nessun criterio applicato, di norma, per il trasferimento del personale in mobilità compartimentale o intercompartimentale può essere applicato a docenti il cui profilo dinamico-funzionale prescinde da parametri di tipo anagrafico o professionale. La malattia non risponde a criteri anagrafici ed è impraticabile una anamnesi medica nella quale sia indicato chi abbia la precedenza a permanere sul proprio posto o ad essere trasferito obbligatoriamente in ambito provinciale;
    i docenti «inidonei» sono utilizzati nelle istituzioni scolastiche su specifica disponibilità e richiesta del dirigente scolastico, come supporto alle biblioteche, ai laboratori didattici e come potenziamento all'offerta formativa e stipulano specifici ’contratti’ con gli Ambiti territoriali competenti. Gli stessi, infatti, benché malati, non svolgono un orario di 18-22-25 ore di insegnamento, ma un'attività lavorativa di 36 ore settimanali e costituiscono un personale già formatosi in itinere anche attraverso gli stessi corsi predisposti dal MIUR nel tempo, motivo per cui tale personale costituisce il primo contingente da utilizzare prioritariamente e senza oneri a carico dello Stato, sulle Biblioteche scolastiche;
    i docenti utilizzati in altri compiti per questioni di salute sono dunque una risorsa anche di tipo economico, anche perché, su ognuno dei posti attualmente ricoperti, si dovrebbe ricorrere ad altro personale a pagamento, come ad esempio avviene per le Funzioni Strumentali occupate nelle Biblioteche scolastiche o sui laboratori didattici quando non vi siano utilizzati i docenti «inidonei», che vi prestano servizio senza altra spesa per le istituzioni scolastiche e per ben 36 ore lavorative settimanali;
    l'assenza di qualunque riferimento a questo personale all'interno del testo della legge n. 107 del 2015 (c.d. Buona Scuola) appare come una fortissima incongruenza. Mentre infatti nel testo è riconosciuto un organico dell'autonomia, nell'ambito del quale si prevede un organico su posti comuni, su posti di sostegno e su posti di potenziamento, nel quale, a loro volta, verranno riversati docenti neoimmessi in ruolo e docenti in mobilità, nulla è previsto per i docenti «inidonei», che costituiscono invece, in tal senso, un organico funzionale, o di potenziamento, ante litteram; tale mancato riferimento al personale «idoneo ad altri compiti», come personale da inserire nell'organico dell'autonomia appare tanto più incomprensibile se messo a confronto, peraltro, con il crescente interesse che le biblioteche scolastiche incontrano, come dimostra, tra le altre cose, lo stesso protocollo di intesa tra MIUR e MIBACT, che all'articolo 6 si impegna a «rilanciare il sistema delle biblioteche scolastiche, attraverso interventi di sostegno alle strutture e azioni di formazione di specifiche professionalità, con particolare riferimento alle realtà sociali più disagiate»;
    la biblioteca scolastica assume, oggi, le vesti di un vero e proprio laboratorio formativo, con postazioni informatiche attraverso le quali rimodulare gli stessi interventi didattici, tanto in ambito umanistico che scientifico/matematico. Diventa pertanto importante avere a disposizione un corpo docente adeguatamente formato per l'utilizzazione degli spazi dedicati a tali attività e unità di personale utilizzato a tempo pieno in luoghi che potrebbero essere accessibili anche alle stesse famiglie,

impegna il Governo

a considerare superata la disciplina dettata dall'articolo 15, comma 6 della legge n. 128 del 2013, ed a comprendere nell'ambito dell'organico dell'autonomia di cui al comma 68 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche i docenti inidonei utilizzati in altri compiti per gravi patologie.
9/4127-bis-A/218Giancarlo Giordano, Pannarale, Gregori, Nicchi, Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti, Fassina, Placido, Duranti, Piras, Airaudo, Martelli, Scotto, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Gregori, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 interviene sul credito di imposta per ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013, estendendo di un anno, fino al 31 dicembre 2020, il periodo di tempo nel quale devono essere effettuati gli investimenti da parte delle imprese per poter beneficiare del credito di imposta sulle spese incrementali sostenute ed elevando dal 25 al 50 per cento la misura dell'agevolazione a decorrere dal 2017;
    il citato articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2013 non presenta profili di selettività, ma ha una portata applicativa generale che ne assicura la compatibilità con i vincoli in materia di aiuti di Stato;
    nell'ambito dello specifico settore del tessile e della moda, per la concreta individuazione delle attività da considerare ammissibili, la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 16 marzo 2016, ha confermato, in linea generale, le indicazioni fornite dal Ministero dello sviluppo economico con la circolare interpretativa n. 46586 emanata il 16 aprile 2009 recante chiarimenti per l'applicazione, alla attività del tessile e della moda, della agevolazione del credito di imposta, ricerca e sviluppo prevista dall'articolo 1, commi da 280 a 284, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
    nella citata circolare del 2009 si rileva come in ogni settore di attività industriale si svolgano processi innovativi di prodotto e di processo con proprie caratteristiche e specificità che rendono complesso esprimere, in termini generali ed astratti, una valutazione tecnica di un'attività o di un segmento di essa in ordine alla sua riconducibilità alla categoria dell'attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo: le attività astrattamente riconducibili alla nozione di ricerca industriale ed allo sviluppo sperimentale sono, nel settore del tessile e della moda, quelle che precedono la fase realizzativi del campionario o della collezione, e sono collegate alla fase ideativa dello stesso e della realizzazione dei prototipi; sono quindi agevolabili i costi sostenuti per svolgere le attività dirette alla realizzazione del contenuto innovativo di un campionario o delle collezioni e per la realizzazione dei prototipi;
    in considerazione dell'alto tasso di innovazione di prodotto specifico del settore tessile, l'investimento che ogni anno le imprese finali devono sostenere per l'attività di ideazione e realizzazione dei campionari risulta molto significativo;
    secondo le conclusioni dell'Osservatorio del settore tessile abbigliamento nel distretto di Carpi, presentato nel mese di febbraio 2016, esiste una capacità creativa diffusa sulla quale investire per alimentare l'innovazione di prodotto; le imprese finali che dimostrano una elevata capacità creativa spendono in media il 6,6 per cento del fatturato in ricerca e sviluppo dei campionari;
    è di tutta evidenza che l'incentivo fiscale vigente, nonostante il tentativo da parte dell'amministrazione finanziaria di estendere quanto più possibile al settore tessile tale agevolazione, proprio per le caratteristiche specifiche degli investimenti, difficilmente capitalizzabili per gli esercizi successivi, si applichi in maniera del tutto residuale per i soggetti impiegati in tali settori, risultando in particolar modo penalizzate le imprese di medie e piccole dimensioni e quelle artigiane,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative di carattere normativo volte a estendere l'applicazione del credito di imposta per ricerca e sviluppo ovvero a prevedere analoghe forme di incentivazione per gli investimenti effettuati nella ricerca industriale e nello sviluppo precompetitivo, per la realizzazione di campionari nell'industria tessile e calzaturiera al fine di sostenere il settore della moda in Italia.
9/4127-bis-A/219Petrini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    lo strumento prioritario cui il legislatore ha affidato il compito di stabilire obiettivi e vincoli della gestione finanziaria di regioni ed enti locali, ai fini della determinazione della misura del concorso dei medesimi al rispetto degli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, è stato per lungo tempo il patto di stabilità interno;
    per tale ragione l'obiettivo primario delle regole fiscali interne dettate dal patto, formulate in sede di manovra di finanza pubblica e inquadrate quali princìpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica nell'ambito del quadro del titolo V della Costituzione è stato il controllo dell'indebitamento netto degli enti territoriali, individuando gli obiettivi programmatici ed i corrispondenti risultati ogni anno in modi differenti e una precisa individuazione delle sanzioni in caso di sforamento;
    con l'introduzione nella Carta costituzionale (con legge costituzionale n. 1 del 2012) del principio del pareggio di bilancio, poi declinato nella legislazione ordinaria dalla legge n. 243 del 2012, in luogo del patto di stabilità interno, che nel corso del tempo ha portato ad addensamento normativo di regole complesse e frequentemente mutevoli, viene introdotto, quale nuova regola per i risultati di bilancio degli enti territoriali, il nuovo vincolo il conseguimento del pareggio di bilancio;
    l'articolo 65, commi da 1 a 20 del provvedimento in esame introduce le nuove regole del pareggio di bilancio per gli enti territoriali ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica. L'intervento consegue alle modifiche recentemente operate sulla disciplina dell'equilibrio di bilancio di regioni ed enti locali contenuta nella citata legge n. 243 del 2012 di attuazione del principio del pareggio di bilancio;
    in particolare, il comma 1 dispone, a decorrere dall'anno 2017, la cessazione dell'applicazione dei commi da 709 a 712 e da 719 a 734, dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, concernenti il conseguimento del pareggio del bilancio per gli enti locali e le regioni;
    restano fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e alla certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710 della legge n. 208 del 2015, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710;
    tuttavia, alcuni enti locali hanno visto, in passato, applicarsi le sanzioni per violazioni accertate anni dopo il mancato rispetto del patto di stabilità interno per eventi non imputabili alla responsabilità dell'ente,

impegna il Governo

a riconsiderare e alleggerire, proprio in considerazione del passaggio ad un nuovo sistema, le sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, in particolare prevedendo la disapplicazione delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli nell'anno 2012 o negli esercizi precedenti, di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per violazioni emerse in base ai commi 28, 29 e 31 del citato articolo, nei confronti degli enti locali per le quali le violazioni siano accertate successivamente alla data del 31 dicembre 2014.
9/4127-bis-A/220Marchetti, Arlotti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica avviata negli ultimi anni dall'esecutivo ha mostrato una particolare attenzione ad incrementare, attraverso il sostegno di particolari iniziative, l'offerta culturale;
    con l'avvio della prima domenica del mese gratuita nei musei statali, la gratuità per gli over 65, la card ai diciottenni, si è registrato un incremento del numero annuale dei visitatori pari al 20 per cento;
    il decreto-legge n. 146 del 2015 ha inoltre riconosciuto la apertura di istituti e luoghi della cultura come servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146 del 1990,

impegna il Governo

al fine di potenziare l'apertura dei musei e dei luoghi della cultura, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative al fine di reperire adeguate risorse finalizzate a potenziare l'efficienza dei servizi, a fronteggiare particolari situazioni di lavoro e a garantire adeguati compensi per lavoro straordinario, anche incrementando il Fondo unitario dell'amministrazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
9/4127-bis-A/221D'Ottavio, Coscia, Malpezzi, Manzi, Piccoli Nardelli, Malisani, Rampi, Narduolo, Ghizzoni, Bonaccorsi, Crimì, Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi della legge n. 190 del 2014, alcuni enti sono stati esonerati dal versamento del contributo totale di cui al comma 418 dell'articolo 1, in quanto in stato di dissesto finanziario dichiarato entro il 15 ottobre 2014 (province di Biella e Vibo Valentia);
    tuttavia, anche altri enti sono venuti successivamente a trovarsi nella medesima condizione;
se la ratio sottesa alla misura derogatoria vigente è individuabile nell'intento del decisore politico di non acuire ulteriormente le criticità finanziarie di quelle Amministrazioni Provinciali che avessero dichiarato di non avere più alcun margine ordinario di intervento per garantire il perdurante esercizio delle funzioni e dei servizi ad esse demandati, appare auspicabile una sua progressiva estensione anche a quelle Province che abbiano dichiarato lo stato di dissesto finanziario entro l'esercizio 2015, atteso che fattispecie uguali verrebbero disciplinate in modo profondamente diverso;
    alcune realtà, come la Provincia di Caserta, sarebbero nella totale impossibilità di risanamento, considerato che la stessa, allo stato, con una ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato chiuderebbe con un disavanzo di oltre 40 milioni di euro. Uno squilibrio di siffatta portata, destinato ad aggravarsi in misura esponenziale nel prossimo esercizio, per effetto dell'ulteriore, previsto incremento del contributo sopra indicato, compromette in maniera irreversibile ed irrimediabile le sorti di questo Ente, pregiudicando la possibilità di assicurare la cura delle strade e delle scuole, e a non esercitare le altre funzioni essenziali ad essa affidate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare misure, già a partire dai prossimi provvedimenti di carattere legislativo, finalizzate ad estendere le deroghe previste dalla legge n. 190 del 2014 anche agli enti che si siano trovati nella medesima condizione negli esercizi successivi.
9/4127-bis-A/222Sgambato.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di stabilità 2015, nel contesto della disciplina diretta al ricollocamento delle unità di personale in soprannumero provenienti da enti di area vasta, ha previsto, nei commi 422 e seguenti dell'articolo 1, procedure di mobilità in favore delle altre amministrazioni, individuando specifiche modalità e criteri di priorità;
    in particolare, il comma 425 del medesimo articolo ha previsto, in primo luogo, che le procedure di mobilità si svolgono in via prioritaria in favore delle regioni e degli enti locali e, successivamente, con precedenza rispetto alle altre pubbliche amministrazioni, al fine della ricollocazione del personale in soprannumero, in favore degli uffici giudiziari (facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, relativo al passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse);
    il medesimo comma, inoltre, ha previsto che il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure ivi indicate e con le stesse modalità, acquisisce un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria facendo in tal caso ricorso al fondo istituto dal comma 96 della medesima legge;
    la legge di stabilità 2016, inoltre, ha previsto, all'articolo 1, comma 771, che, al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 90, il Ministero della giustizia può acquisire un contingente di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo, anche in questo caso in via prioritaria, alle graduatorie formate per l'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province, ovvero mediante il portale dedicato; si è infine previsto, in via subordinata, l'ulteriore facoltà assunzionale di personale proveniente da enti di area vasta mediante procedure di mobilità volontaria semplificate, prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza;
    il quadro normativo sopra delineato, pur operando nell'ottica di una riduzione della scopertura del personale amministrativo degli uffici giudiziari, non ha consentito, nella sua attuazione concreta, di coprire adeguatamente ed in modo immediato i posti vacanti;
    i dati di fine 2014 riportano un quadro fortemente critico: il personale in forza all'amministrazione contava 35.625 unità su una dotazione organica di 43.702, con una scopertura del 18,48 per cento: a fine 2015 la scopertura di organico presenta ancora un dato in crescita, ammontando a 34.656 unità, con una carenza di 9.046 unità, pari al 20.7 per cento;
    la grave inadeguatezza dell'attuale contingente di personale in servizio presso gli uffici si profila, peraltro, non solo quantitativa, ma anche qualitativa; infatti, anche a causa del tempo trascorso dall'ultima procedura concorsuale di assunzione, difettano negli organici nazionali proprio quelle specifiche professionalità che il mutamento del fabbisogno gestionale oggi impone di acquisire: in particolare, mancano nelle strutture giudiziarie unità munite di competenze informatiche, ingegneristiche e statistiche;
    in particolare, per il personale dell'amministrazione giudiziaria collocato in III Area risultano scoperture di organico per un totale di 4.159 unità, mentre per la II Area risultano scoperture di organico di 4.588 unità, che potranno solo parzialmente essere colmate con le procedure di mobilità già avviate;
    le procedure di mobilità di cui all'articolo 1, comma 425, della legge n. 190 del 2014, da attivare, come detto, in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari, nonché quelle autorizzate in aggiunta per l'acquisizione di un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta (di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017) non hanno, infatti, allo stato consentito di riempire la situazione di attuale scopertura;
    il Ministero della giustizia ha collaborato al percorso di mobilità, contribuendo alla ricollocazione degli esuberi di diversi dipendenti provenienti dagli enti di area vasta;
    le predette procedure di mobilità, gestite dal Portale del Dipartimento della funzione pubblica, hanno consentito, nella prima fase, il transito di 504 unità di personale presso l'amministrazione giudiziaria, rispetto ad una offerta di mobilità di personale di 1583 unità di personale;
    il decreto-legge n. 117 del 2016 autorizzava un programma straordinario di assunzioni di 1000 unità, finanziato con le risorse stanziate per la mobilità;
    con l'approvazione dell'emendamento n. 52.025 è stato autorizzato un nuovo programma di assunzioni di ulteriori 1000 unità di personale amministrativo;
    dai dati sopra riportati emerge un grave quadro di carenza di personale, tale da rendere necessario l'acquisizione di ulteriori risorse di personale per almeno ulteriori 1000 unità,

impegna il Governo

ad assumere nell'ambito delle sue proprie prerogative le iniziative necessarie ad autorizzare il Ministero della giustizia ad assumere ulteriori 1000 unità di personale non dirigenziale da collocare presso gli uffici giudiziari.
9/4127-bis-A/223Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 37, comma 11, terzo periodo del decreto-legge n. 98 del 2011, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 12, del decreto-legge n. 192 del 2014, prevede che, a decorrere dall'anno 2015, un importo pari a 7,5 milioni di euro sia destinato all'incentivazione del personale amministrativo appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto un obiettivo di riduzione dei procedimenti civili pendenti di almeno il 10 per cento nonché alle spese di funzionamento;
    è previsto che tali obiettivi vengano definiti nell'ambito dei «programmi per la gestione dei procedimenti civili» che devono essere redatti dai capi degli uffici giudiziari ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 37;
    l'amministrazione della giustizia, come noto, si sta attualmente misurando, nella prima applicazione della norma, con talune difficoltà di carattere operativo e con alcuni effetti distorsivi rispetto agli intendimenti del legislatore;
    si impone, pertanto, la modifica della finalizzazione delle risorse, pur mantenendo invariato l'impianto complessivo della norma;
    in particolare, va prevista la destinazione delle risorse alla remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti con i suddetti programmi di gestione dei procedimenti civili;
    l'intervento consentirebbe il superamento delle criticità connesse alla cronica inadeguatezza delle risorse finanziarie destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario rese dal personale amministrativo in servizio presso gli uffici giudiziari,

impegna il Governo

a porre in essere le iniziative normative necessarie a modificare la finalizzazione delle risorse previste dall'articolo 37, comma 11, decreto-legge n. 98 del 2011, impiegandole per remunerazione di prestazioni di lavoro straordinario che si rendono necessarie per la realizzazione degli obiettivi posti con i suddetti programmi di gestione dei procedimenti civili.
9/4127-bis-A/224Berretta, Verini, Ferranti, Ermini, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'amministrazione della giustizia minorile e di comunità ha subito nell'ultimo decennio consistenti tagli agli organici del personale; nel contempo non è stata autorizzata la reintegrazione delle risorse collocate a riposo ma, al contrario, nel rideterminare le piante organiche a seguito della revisione della spesa, si è proceduto con tagli lineari, incidendo sulle professionalità presenti soprattutto negli Uffici di servizio sociale preposti all'esecuzione penale esterna dei minori (Uffici di Servizio sociale per minorenni) e degli adulti (Uffici per l'esecuzione penale esterna);
    è dunque indispensabile, per rendere funzionalmente capaci tali uffici di provvedere agli adempimenti istituzionali loro demandati, provvedere all'integrazione di personale con particolare riferimento al personale di servizio sociale che, nello specifico, è quello incaricato di assicurare l'attuazione dei provvedimenti penali in area esterna;
    un maggiore numero di personale, giovane, motivato e adeguatamente formato, permetterà al Dipartimento di far diventare, nel futuro, l'esecuzione penale esterna maggioritaria rispetto all'esecuzione penitenziaria,

impegna il Governo

a supportare, mediante le necessarie iniziative normative, interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo e misure di sostegno all'attività trattamentale consentendo il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova; in particolare, prevedendo l'assunzione di unità di personale da inquadrare nei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale.
9/4127-bis-A/225Morani, Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    sussiste l'esigenza di provvedere ad una soluzione dell'emergenza carceraria mediante copertura dei posti vacanti d'organico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e relativi al profilo di funzionario contabile, al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire alle mancanze di organico nell'area, in deroga alle disposizioni vigenti in materia di turn over;
    in particolare va previsto che il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – sia autorizzato all'assunzione di n. 125 unità di funzionari contabili, anche attingendo alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi per i quali è previsto il titolo di studio richiesto per l'accesso a tale profilo professionale;
    l'onere derivante dall'intervento può essere quantificato in circa 5 milioni di euro;
    l'assunzione di tali profili si rende indispensabile nel quadro delle misure adottate per implementare l'efficienza dell'organizzazione delle strutture carcerarie;

impegna il Governo

ad assumere nell'ambito delle sue proprie prerogative le iniziative necessarie per coprire al più presto le vacanze dei funzionari contabili del Ministero della giustizia Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

9/4127-bis-A/226Rossomando, Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21-quater del decreto – legge n. 83 del 2015 ha autorizzato il Ministero della giustizia a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini del passaggio del personale amministrativo con profili di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e ufficiale giudiziario dell'area terza, per la definizione dei contenziosi in corso;
    la disposizione citata non comprende, immotivatamente, i profili di professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico, mai coinvolti in procedure di riqualificazione e pure oggetto di contenzioso in atto;
    occorre dunque sanare una sostanziale disparità di trattamento, non motivata da profili che giustificano la mancata estensione delle procedure di riqualificazione anche ai predetti profili;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative normative necessarie per estendere la disposizione dell'articolo 21-quater del decreto – legge n. 83 del 2015 ai profili di professionali di contabile, di assistente informatico e di assistente linguistico.
9/4127-bis-A/227Ermini, Verini, Ferranti, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è necessario assolvere alle esigenze di funzionalità del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto della necessità di adempiere i molteplici compiti affidati a questo delicato settore istituzionale, ciò che richiede una particolare attenzione, anche in considerazione dei sempre presenti stati di tensione della popolazione detenuta;
    in particolare, è urgente provvedere a coprire le vacanze relative al personale del Corpo di polizia penitenziaria, sbloccando lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi già espletati fino al 2014 e, per i posti residui, quelle degli idonei non vincitori;
    si sottolinea la circostanza che nelle strutture penitenziarie presenti sul territorio nazionale sono detenuti circa 11.500 persone di fede islamica e pertanto è costante il rischio di espansione del fenomeno della radicalizzazione all'interno delle strutture penitenziarie; in relazione a ciò l'Amministrazione penitenziaria ha posto in essere un sistema di attenzione e monitoraggio che assorbe, su tutto il territorio nazionale, una grossa aliquota di personale;
    è necessario, dunque, consentire, in via prioritaria, l'assunzione nei Corpo di polizia penitenziaria di nuove unità di personale mediante io scorrimento delle graduatorie, in deroga all'ordinamento militare;
    la misura sarebbe idonea a consentire all'Amministrazione di superare l'impasse nell'attività assunzionale nel 2016 derivante dall'attuale svolgimento di accertamenti giudiziari sulle procedure concorsuali da ultimo bandite;
    l'iniziativa normativa non implica nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che all'attuazione della stessa può provvedersi nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente ed, in particolare, nell'ambito delle facoltà assunzionali dell'anno 2016 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

impegna il Governo

ad assumere nell'ambito delle sue proprie prerogative le iniziative necessarie a sbloccare, in deroga all'ordinamento militare, lo scorrimento delle graduatorie dei vincitori dei concorsi già espletati fino al 2014 e, per i posti residui, quelle degli idonei non vincitori, al fine di consentire un efficiente piano assunzionale per l'assunzione nel Corpo della polizia penitenziaria.

9/4127-bis-A/228Ventricelli, Verini, Ferranti, Ermini, Berretta, Morani, Rossomando, Vazio, Bazoli, Giuliani, Mattiello, Iori, Amoddio, Rostan, Giuditta Pini, Giuseppe Guerini, Campana, Leva, Tartaglione, Magorno, Greco, Zan, Marazziti.


   La Camera,
   premesso che:
    Nel nostro Paese lo status di atleta professionista, regolato dalla legge 91/1981, è riconosciuto, per ragioni interne all'ordinamento sportivo, solamente agli atleti uomini. La totalità delle atlete impegnate nell'attività sportiva agonistica non gode di alcuna tutela di maternità, previdenziale o in caso di malattia o infortunio.

impegna il Governo

a prevedere uno stanziamento per il riconoscimento delle indennità di maternità per le atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica e iscritte a competizioni di rilievo nazionale o internazionale, da corrispondere con modalità analoghe a quelle previste per le lavoratrici autonome.

9/4127-bis-A/229Sbrollini.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica avviata negli ultimi anni dall'esecutivo ha mostrato una particolare attenzione ad incrementare, attraverso il sostegno di particolari iniziative, l'offerta culturale;
    con l'avvio della prima domenica del mese gratuita nei musei statali, la gratuità per gli over 65, la card ai diciottenni, si è registrato un incremento del numero annuale dei visitatori pari la 20 per cento,

impegna il Governo

al fine di garantire e rafforzare la sicurezza nei musei e nei luoghi della cultura e contrastare la circolazione illecita dei beni culturali, a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a reperire adeguate risorse finalizzate a potenziare il contingente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 827, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

9/4127-bis-A/230Malpezzi, D'Ottavio, Coscia, Manzi, Malisani, Rampi, Narduolo, Piccoli Nardelli, Ghizzoni, Bonaccorsi, Crimì, Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di Stabilità 2016 (articolo 1 comma 56, legge 208/2015) ha introdotto una detrazione Irpef commisurata al 50 per cento dell'IVA dovuta sull'acquisto di abitazioni in classe energetica A o B, effettuato nel 2016, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale l'acquisto è effettuato e nei 9 successivi;
   l'incentivo, in particolare, spetta ai soggetti Irpef che nel 2016 acquistano dalle imprese costruttrici abitazioni in classe A o B, a prescindere dall'uso che ne faranno (come «prima casa», abitazione da dare in affitto o da tenere a disposizione);
    la misura è stata concepita come strumento di incentivazione del mercato residenziale, per indirizzare la domanda verso l'acquisto di abitazioni di nuova generazione, con effetti positivi sulla riqualificazione del tessuto urbano e sulla qualità dell'abitare,
    la finalità prioritaria dell'introduzione della citata norma è quella di rimuovere uno dei principali paradossi dell'attuale prelievo fiscale, che penalizza chi investe nel prodotto nuovo di qualità e premia, invece, chi compra un prodotto immobiliare con caratteristiche costruttive ed energetiche completamente da rinnovare;
    l'incentivo, infatti, abbattendo della metà l'IVA applicata sull'acquisto di abitazioni nuove o riqualificate, punta proprio ad eliminare la disparità di trattamento fiscale che esiste tra chi compra l'usato dal privato, con registro al 2 per cento o al 9 per cento sul valore catastale dell'abitazione, e chi acquista invece il nuovo o riqualificato dall'impresa, pagando l'IVA al 4 per cento o al 10 per cento sull'intero corrispettivo di vendita;
    la limitazione agli acquisti effettuati solo nel 2016 ne restringe fortemente il potenziale impatto positivo, per cui è necessario estenderne l'applicabilità ad un arco temporale maggiore, pari almeno ad un ulteriore triennio;
    l'estensione dell'agevolazione per più annualità permetterebbe, infatti, l'avvio di nuovi cantieri, così da innescare un concreto rinnovamento dello stock abitativo esistente, con alloggi ad alta performance energetica;
    ipotizzando che il provvedimento possa riguardare annualmente la vendita di circa 25.000 abitazioni, a fronte di una perdita di gettito, stimata in 115 milioni di euro, è possibile che si attivi un percorso di rilancio del settore residenziale che potrebbe comportare un maggior gettito stimato in circa 834 milioni di euro, derivante dall'imposizione fiscale e contributiva delle attività, di costruzioni e dei settori collegati, stimolate dal provvedimento, con un saldo positivo tra benefici e costi di circa 719 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel corso dell'esame del provvedimento al Senato di prorogare l'efficacia dell'articolo 1, comma 56, della legge 28 dicembre 2015, n.208 in relazione a tutti gli acquisti di abitazioni in classe energetica A e B effettuati fino al 31 dicembre 2019.
9/4127-bis-A/231Marchi.


   La Camera,
   premesso che:
    alle donne atlete è «de facto» con la legge n. 91 del 1981 impedito l'accesso al professionismo ;
    a oggi, infatti, tutte le atlete italiane, indipendentemente dal loro livello tecnico-agonistico e dal fatto che pratichino lo sport come attività che produca per loro reddito prevalente e continuativo, sono definite «dilettanti»;
    la legge n. 91 del 23 maggio 1981 «Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti», all'articolo 2, stabilisce che sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi e i preparatori atletici che esercitano l'attività sportiva a titolo oneroso, con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal Coni;
    in base alla legge n. 91 del 23 maggio 1981, le federazioni sportive hanno qualificato come professionistiche solo cinque discipline del panorama sportivo per i soli atleti maschi: calcio fino alla C2, basket serie Al e A2, boxe, golf, ciclismo su strada;
    nessuna delle discipline sportive femminili è ritenuta «professionistica» pertanto in Italia nessuna atleta può godere di alcuna tutela occupazionale, previdenziale e di protezione in caso di maternità nonostante le atlete donne siano parte integrante del sistema economico del nostro Paese, che produce circa il 3 per cento del prodotto interno lordo;
    la distinzione tra sport professionistico e sport dilettantistico inserita nell'ordinamento sportivo italiano, non può rappresentare un ostacolo a un totale riconoscimento dei diritti fondamentali della persona e per le donne atlete del diritto alla maternità, che deve essere tutelato sotto ogni forma in base al decreto legislativo n. 151 del 2001,

impegna il Governo:

  ad assumere iniziative volte a modificare la legge n. 91 dei 23 maggio 1981, al fine di eguagliare la condizione giuridica delle atlete donne a quella degli atleti uomini;
  a promuovere una revisione della disciplina concernente il trattamento economico e pensionistico del settore, equiparando lo sport dilettantistico a quello professionistico.
9/4127-bis-A/232Coccia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame agli articoli 13, 14 e 15 introduce taluni incentivi riguardanti: il sostegno agli investimenti, l'estensione e il rafforzamento dello agevolazioni per gli investimenti nelle start-up e nelle piccole e medie imprese, il rifinanziamento degli interventi per l'autoimprenditorialità e per le start-up innovative;
    che l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui sopra non include anche quelle società di persone o di capitali – micro, piccole o medie imprese – che tra i requisiti annoverano come oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, la tutela, la promozione e la valorizzazione del patrimonio culturale:

impegna il Governo

ad estendere gli incentivi previsti agli articoli 13, 14 e 15 del provvedimento in esame anche alle società di cui in premessa.
9/4127-bis-A/233Ascani, Manzi.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge del 24 dicembre 2012 n. 243, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione», è stato disciplinato il nuovo meccanismo del «Pareggio di bilancio», introdotto in Costituzione dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, al fine di assicurare riequilibrio del bilancio tra entrate e spese e la sostenibilità del debito;
    l'articolo 1, commi 709 e ss., della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), ha previsto che il nuovo principio contabile di cui sopra sostituisca il c.d. patto di stabilità, non più applicabile dal 2016;
    In considerazione delle modalità con cui il legislatore ha strutturato il meccanismo degli equilibri contabili da rispettare per garantire il pareggio di bilancio, si rileva come il nuovo sistema sia ben più rigido rispetto al passato. Non è più pressoché possibile, infatti, utilizzare l'avanzo di amministrazione accumulato, neanche per finanziare spese di investimento, né tantomeno ricorrere all'accensione di mutui;
    attraverso il nuovo vincolo del pareggio di bilancio i Comuni sono chiamati, ancora una volta, a concorrere alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica posti dal Governo. Tale ulteriore vincolo si aggiunge, infatti, ai numerosi altri esistenti, dettati dal legislatore per il contenimento della spesa degli Enti Locali;
    con il pareggio di bilancio si finisce di ingessare il sistema finanziario degli enti locali e, paradossalmente, soprattutto degli Enti virtuosi, che hanno sempre cercato di risparmiare e accantonare risorse, magari per utilizzarle in favore dello sviluppo locale;
    l'apertura normativa, ottenuta con l'ultima modifica alla Legge n. 243 del 2012, in materia di equilibrio dei bilanci di Regioni ed Enti locali, attraverso il Disegno di legge S2344, approvato definitivamente dalla Camera il 2 agosto 2016, non è sufficiente a rilanciare l'economia e la valorizzazione dei territori amministrati dai Sindaci;
    infatti, se da una parte è stato previsto che all'interno dei saldi rientrano, giustamente, per ovvi motivi legati alle nuove modalità di contabilizzazione delle poste in bilancio, gli stanziamenti del Fondo Pluriennale Vincolato, dall'altra non è stata data la possibilità agli Enti virtuosi di utilizzare l'avanzo di amministrazione a disposizione nei propri bilanci;
    tale limite diventa un problema con effetti su tutta la programmazione e soprattutto in fase di gestione, anche per quelle somme che confluiscono, per ragioni legate al rispetto dei nuovi vincoli contabili (si pensi alle somme che vengono trasferite dagli enti pubblici in prossimità della fine dell'anno, per le quali non si ha il tempo materiale di portare avanti tutte le procedure di impegno di spesa), in avanzo vincolato e che devono essere applicate nel corso dell'esercizio successivo per non interrompere le attività legate alle funzioni fondamentali dell'Ente (si pensi in particolare alle prestazioni erogate dal servizio sociale, che se venissero sospese avrebbero ripercussioni molto gravi a livello sociale sul territorio);
    in tema di entrate proprie, al meccanismo di alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale attraverso il prelevamento delle somme direttamente dal gettito IMU: meccanismo che in apparenza vuole attuare il principio di perequazione finanziaria, ma nella sostanza maschera un prelievo di liquidità di competenza dei Comuni a vantaggio delle casse dello Stato, così come la reintroduzione della tesoreria unica con la Legge 27/2012, che permette di avere il «controllo» delle casse degli Enti da parte dello Stato;

in un quadro così delineato il venir meno dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, almeno nella sua composizione di fondi vincolati e di investimento, non consente una valida programmazione agli amministratori, i quali devono, ogni giorno, scontrarsi con le difficoltà e i problemi che si presentano, cui è sempre più difficile dare una risposta;

impegna il Governo:

  a valutare la possibilità:
   a) dell'introduzione dell'avanzo di amministrazione in entrata tra i saldi rilevanti per il calcolo del pareggio di bilancio, almeno per la parte relativa a quote vincolate e per investimenti.
   b) che l'avanzo di amministrazione, almeno per le parti vincolate, possa confluire nel fondo pluriennale vincolato, sì da poter consentire ai Comuni di prendere gli impegni di spesa.
   c) per i comuni dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, anche oltre la quota del rimborso di prestiti e del FCDE (fondo svalutazione crediti di dubbia esigibilità), in quanto, allo stato attuale, si stanno implicitamente premiando gli enti non virtuosi;
   d) che per i Comuni, non vengano considerate tra le spese rilevanti ai fini del pareggio di bilancio gli investimenti destinati alla messa in sicurezza degli edifici comunali, la messa in sicurezza del territorio comunale, il ripristino dei danni alluvionali, alla viabilità comunale e l'edilizia scolastica.
9/4127-bis-A/234Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 prevede che le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Tali riduzioni di spesa sono ripartite nelle misure del 90 per cento fra gli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario e del restante 10 per cento fra gli enti della Regione siciliana e della regione Sardegna, ciascuna provincia e città metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa;
    questi risparmi di spesa si collegano strettamente con la legge 7 aprile 2014, n. 56 (così detto legge Delrio) che ha dettato un'ampia riforma in materia di enti locali, prevedendo, nelle more dell'approvazione della riforma costituzionale del titolo V, l'istituzione e la disciplina delle città metropolitane e la ridefinizione del sistema delle province, oltre ad una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di comuni;
    in particolare sono state ridefinite le funzioni principali svolte dagli anti di area vasta ed è stato introdotto un processo di riallocazione tra enti territoriali delle risorse umane;
    poiché in Sicilia non si è provveduto al riordino degli enti di area vasta che si trovano quindi a svolgere le stesse funzioni con risorse molto ridotte;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riversare sulla Regione Sicilia gli effetti del taglio di cui all'articolo l'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 almeno fino all'approvazione da parte delle Regione di una riforma complessiva degli enti di area vasta.
9/4127-bis-A/235Greco, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 4127-bis, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»,
    il settore della birra nel nostro Paese è costituito da oltre 600 aziende italiane, piccole e grandi, sparse in tutta Italia, che creano valore e occupazione;
    negli ultimi 5 anni sono nate oltre 300 micro aziende birrarie, con imprenditori nella maggior parte dei casi under 35;
    una diminuzione delle accise sulla birra comporterebbe da parte della filiera la possibilità di creare numerosi posti di lavoro e di aumentare la quota di export;

l'articolo 4 della direttiva UE 92/83 consente agli stati membri di ridurre l'accisa sulla birra fino al 50 per cento per i birrifici che non superano la produzione di 200.000 ettolitri annui;
    i 3/4 dei paesi europei sfrutta la possibilità data dalla direttiva UE 92/83 per garantire la competitività dei piccoli birrifici indipendenti, permettere lo sviluppo della filiera brassicola e premiare la qualità artigianale,

impegna il Governo

nell'ottica di rafforzare la competitività, in particolare delle piccole realtà produttive nazionali, a valutare l'opportunità di valorizzare il settore riducendo ulteriormente l'accisa entro le possibilità previste dalla direttiva UE 92/83, prevedendo una struttura a diversi scaglioni che tenga conto della dimensione dei produttori.
9/4127-bis-A/236Gribaudo, Sani, Pagani, Oliverio, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    il CNAO (Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica) di Pavia, è una struttura innovativa e tecnologicamente avanzata per il trattamento di tumori radio resistenti o non operabili, mediante l'uso di ioni carbonio e protoni;
    il centro è stato istituito dall'articolo 92 della legge del 23 dicembre 2000 n. 388, quale ente non commerciale dotato di personalità giuridica di diritto privato con la partecipazione di enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati;
     al 18 aprile 2016 erano più di 800 i pazienti trattati in Italia dal CNAO, il centro è dotato di una sala sperimentale, di aree dedicate e di laboratori dove si effettuano anche attività di ricerca clinica, radiobiologica e traslazionale;
     il Centro rappresenta, inoltre, un'eccellenza italiana in campo medico, confermata dalla partecipazione ad accordi internazionali per la diffusione dell'adroterapia, come nel caso di uno dei primi centri statunitensi che sorgerà a Dallas, in Texas, per la cura del cancro con adroterapia, costruito con il contributo scientifico dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e la collaborazione del CNAO;
     al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici da parte del Centro, con l'articolo 1, comma 602 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è stato autorizzato un contributo fino a 15 milioni di euro per l'anno 2015, a 10 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro per l'anno 2017;
     con particolare riguardo all'anno 2017 le risorse stanziate sono assolutamente insufficienti a consentire la prosecuzione delle predette attività di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre contabilmente con le risorse di finanza pubblica a legislazione vigente, nell'ambito dei prossimi interventi normativi, l'incremento del contributo destinato al Centro nazionale di adroterapia oncologica (CNAO) per l'anno 2017, valutando altresì la possibilità di prevedere la continuità di detto contributo anche negli esercizi 2018 e 2019.
9/4127-bis-A/237Falcone, Oliverio.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito del presente provvedimento sono previsti investimenti importanti a sostegno del progetto Industria 4.0;
    tale progetto è finalizzato a restituire competitività al comparto industriale e si applica a segmenti innovativi che possono determinare ripercussioni positive anche sotto il profilo occupazionale; L'ultimo rapporto Svimez ha evidenziato la necessità di rilanciare il comparto industriale nel Mezzogiorno in considerazione del progressivo indebolimento che il comparto ha subito nel corso degli ultimi 7 anni di crisi;
    in questo ambito è indispensabile che il Governo presti particolare attenzione al settore industriale del Sud anche per cogliere tutte le opportunità della sfida Industria 4.0;
    scontiamo ancora molti errori di processi di industrializzazione o reindustrializzazione che nel sud non hanno portato gli effetti sperati;
    in particolare esiste la questione relativa alle aree industriali sorte a seguito della legge 219/81,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere uno specifico piano all'interno del progetto industria 4.0 finalizzato all'utilizzo e al rilancio delle aree ex 219/81.
9/4127-bis-A/238Famiglietti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1-quinquies del decreto-legge 31 gennaio 2005. n.7, convertito con modificazioni dalla legge 31 maggio 2005. n. 43, ha disposto, a decorrere dall'anno accademico 2005-2006. la statizzazione e l'accorpamento dell'Istituto musicale parificato, gestito dal comune di Coglie Messapica, al conservatorio statale di musica «Tito Schipa» di Lecce, in qualità di sezione staccata, assumendo l'ordinamento previsto per i conservatori di musica ed il relativo funzionamento nelle forme e nei modi prescritti per le predette istituzioni;
    a tal fine, con l'apposita convenzione stipulata il 7 marzo 2006, tra il Miur ed il comune di Coglie Messapica, sono state stabilite le modalità e i termini del suindicato accorpamento, anche con riferimento alla proprietà dello stabile, al personale docente e quello tecnico-amministrativo attualmente in servizio, per il cui funzionamento, ivi compresi gli oneri per il trattamento economico è attribuito lo stanziamento di 141 mila euro a decorrere dall'anno 2005, come disposto dal comma 2 del suindicato articolo 1-quinquies;
    al relativo onere si è provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005. Allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
    attualmente la mancata rideterminazione della pianta organica del Conservatorio impedisce all'ente di operare in piena autonomia gestionale costringendo, invece, come statuito dagli accordi ad oggi vigenti, ad una forzosa collaborazione con il Comune di Coglie Messapica che, dal mese di aprile 2016, ha interrotto il pagamento degli stipendi al personale docente a tempo determinato. La situazione ha generato una serie di contenziosi (da parte dei docenti incaricati) attualmente in corso che hanno coinvolto, pur essendo estraneo, anche il Conservatorio ritenuto quale obbligato in solido al pagamento, danneggiando inoltre gravemente i diritti degli allievi che hanno regolarmente pagato il contributo annuale per l'anno accademico;
    ad oggi inoltre il contributo di 141.000 euro previsto dalla citata convenzione è stato ridotto nel corso degli anni dal MEF ad appena 70.000;
    Al fine di evitare la chiusura di uno dei Conservatori di musica sede universitaria di Alta Formazione Musicale, più efficienti e qualificati del mezzogiorno danneggiando ulteriormente il comparto AFAM e la musica italiana,

impegna il Governo

a valutare 1'opportunità di portare a compimento, con successive idonee misure ministeriali, la statizzazione prevista dalla Legge Finanziaria 2005.
9/4127-bis-A/239Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30 della legge di bilancio all'esame dell'Aula introduce una riduzione del requisito di anzianità contributiva indipendente dall'età anagrafica, in favore di alcune categorie di soggetti;
    i beneficiari vengono individuati tra coloro che abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivo precedenti il compimento del diciannovesimo anno di età, che siano iscritti ad una forma di previdenza obbligatoria di base da una data precedente il 1o gennaio 1996 e che si trovino in una delle fattispecie individuate nell'articolo;
    i soggetti del settore agricolo operanti nelle zone montane sono tra i più esposti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti. Sono costretti a lavorare con avverse condizioni meteorologiche, con agenti atmosferici di elevata intensità in particolare a causa dell'altitudine dei fondi coltivati e delle forti radiazioni solari;
    la forte pendenza delle superfici coltivate non rende possibile l'uso di macchine agricole ma impone una lavorazione esclusivamente manuale. Non è un caso che questa agricoltura venga chiamata eroica, sia per il forte impegno fisico richiesto da questa attività, sia per l'aumento esponenziale delle ore lavoro ad ettaro e inevitabilmente dei costi di gestione;
    a queste considerazioni è necessario anche aggiungere il carattere continuativo e ripetitivo del lavoro che costituisce la causa principale di malattie e disturbi muscoloscheletrici da sovraccarico biomeccanico;
    per tutte queste ragioni, appare evidente che i lavoratori del settore agricolo operanti nelle zone montane siano sottoposti ad un'attività particolarmente faticosa e pesante che giustificherebbe l'applicazione della riduzione prevista dall'articolo 30,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, tra i beneficiari delle disposizioni di cui all'articolo 30, anche i titolari e i coadiuvanti familiari di aziende agricole situate nelle zone montane di cui all'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.
9/4127-bis-A/240Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge n. 107 del 2015, che prevedeva il piano straordinario d'assunzioni nelle scuole di ogni ordine e grado, il Ministero dell'istruzione si poneva l'obiettivo di svuotare le graduatorie ad esaurimento;
    le docenti di Scuola dell'Infanzia, pur avendo presentato domanda su scala nazionale, come prevedeva la legge, non hanno ottenuto le auspicate assunzioni, né in ambito regionale, né nel resto d'Italia;
    con il decreto ministeriale 496 del 22 giugno 2016, si è avviata la procedura d'assunzione dei docenti della Scuola dell'Infanzia inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012;
    il piano prevedeva una fase regionale e una nazionale, per esaurire la graduatoria di merito del suddetto concorso in scadenza, di cui gli idonei facevano parte, creando, così, un piano d'assunzioni fatto su misura;
    ancora una volta, la categoria delle docenti della scuola dell'Infanzia è stata esclusa e discriminata;
    tuttavia è con il Contratto Integrativo Regionale del 24 Agosto 2016, firmato dal Sottosegretario alla Pubblica Istruzione Davide Faraone, dalla Dott.ssa Altomonte, Direttore dell'ufficio scolastico regionale, e dalle maggiori sigle sindacali, che si raggiunge il massimo dell'iniquità: i docenti trasferiti al nord, legati al vincolo triennale, previsto dalla legge 107, possono presentare una domanda di assegnazione provvisoria, nella provincia d'appartenenza, ed essere assegnati su posti di sostegno anche se privi di titolo di specializzazione.
    quattromila docenti siciliani sono a casa senza lavoro a causa di un gioco politico dove l'interesse del più debole è stato sostituito dall'interesse del più forte.
    grazie al provvedimento legislativo cosiddetto «Buona Scuola» si è voluto, letteralmente, demolire la Scuola dell'Infanzia oggi priva di specificità, continuità pedagogica e didattica costretta a rinunciare alla missione pedagogica di architrave del sistema formativo di base. Una vera e propria emergenza che vede i diritti di donne, madri e lavoratrici violati con una superficialità deplorevole,

impegna il Governo

ad adottare ogni necessaria iniziativa e provvedimento al fine di correggere la problematica esposta in premessa.
9/4127-bis-A/241Milanato, Catanoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in materia di funzionalità delle istituzioni scolastiche prevedendo disposizioni inerenti al consolidamento dell'organico dell'autonomia della scuola;
    la legge 107/2015 ha previsto l'indizione di un piano straordinario di mobilità che ha determinato, per un numero consistente di docenti, l'assegnazione di posti fuori provincia in seguito alla mancanza di posti assegnabili nello specifico territorio provinciale;
    la procedura di mobilità su indicata ha indotto migliaia di docenti ad allontanarsi vuoi dalle proprie famiglie, vuoi dalla sede «naturale» di immissione, decisa all'atto della partecipazione alle procedure concorsuali bandite nel 2012, vuoi all'atto di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, ex permanenti;
    il carattere di instabilità delle assegnazioni provvisorie e delle utilizzazioni comportano conseguenze lesive della continuità didattica e l'incertezza, per il personale interessato, in merito al proprio futuro;
    la procedura di mobilità straordinaria ha, peraltro, ingenerato un fitto contenzioso i cui esiti appaiono, allo stato, sfavorevoli all'amministrazione;
    secondo i dati riportati da alcuni osservatori nella scuola primaria sono circa il 65 per cento dei docenti quelli dovrà spostarsi fuori regione, il 54 per cento nella scuola secondaria di primo grado e il 44 per cento per le secondarie di secondo grado,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di venire incontro alle esigenze dei moltissimi docenti assunti in ambiti lontani dalle proprie famiglie, di prevedere una procedura di mobilità straordinaria graduale nell'ambito della quale dare la priorità ai soggetti già utilizzati nelle istituzioni scolastiche, dare la precedenza ai ricongiungimenti familiari, ad avviare una fase di rimedio ordinamentale e stabile alle disfunzioni provocate in sede di piano straordinario di assunzioni.
9/4127-bis-A/242Elvira Savino, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 21 del provvedimento in esame, reca misure al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra gli altri, a trasporti e viabilità;
    il trasporto pubblico locale versa, quasi ovunque, in pessime condizioni anche a causa dell'impossibilità di progettazione a lunga scadenza dovuta alla mancata stabilità delle risorse finanziarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accelerare, in sede di Conferenza Stato-Regioni, la trattativa che mira a stabilizzare il finanziamento del TPL che attualmente dipende, in compartecipazione, dalle accise, causando incertezza nella programmazione e ricorso a continui conguagli.
9/4127-bis-A/243Biasotti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale crisi economica che si protrae da diversi anni, ha spinto i cittadini le persone a cercare soluzioni alternative alle ristrettezze economiche ricorrendo a forme di scambio andando anche a toccare il settore immobiliare;
    è dunque opportuno prevedere incentivi fiscali alla permuta di immobili coniugando la ripresa del mercato immobiliare con gli obiettivi di efficientamento energetico degli edifici attraverso l'esenzione a favore delle imprese costruttrici, per un tempo definito (che potrebbe corrispondere, ad esempio, alla durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto definitivo di compravendita) dal pagamento delle imposte gravanti sugli immobili ricevuti in permuta a fronte della cessione di immobili a condizione che le stesse imprese effettuino lavori di ristrutturazione sugli immobili ricevuti;
    le imprese beneficiarie dell'esenzione, devono essere tenute ad eseguire lavori di ristrutturazione tali da comportare l'attribuzione all'immobile pervenuto della classe energetica superiore rispetto a quella già in essere;
    per garantire il rispetto della norma si può sanzionare la mancata esecuzione dei lavori di ristrutturazione da parte dell'impresa costruttrice con la revoca delle agevolazioni fiscali, obbligandola a corrispondere le imposte dovute a partire dalla data di trascrizione dell'atto notarile definitivo,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a prevedere per l'impresa costruttrice, per la durata di cinque anni dalla data di trascrizione dell'atto di trasferimento, l'esenzione dal pagamento delle imposte gravanti sull'immobile ricevuto in permuta a condizione che l'impresa costruttrice si impegni ad eseguire, sull'immobile stesso, lavori di ristrutturazione che consentano ad esso di raggiungere la classe energetica superiore rispetto a quella già in essere.
9/4127-bis-A/244Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    per il nostro Paese le catastrofi naturali rappresentano un rischio estremamente significativo che ha comportato negli ultimi dieci anni un esborso medio annuo pari a circa 3 miliardi di euro per il risarcimento dei danni alle abitazioni private;
    l'Italia è un paese con particolari condizioni fisiche e geografiche come la presenza di vulcani attivi, complessi sistemi di faglie, conformazioni geologiche instabili nonché intensamente antro pizzato. Dalla combinazione di questi elementi deriva un elevato livello di esposizione al rischio, definito come prodotto di pericolosità, vulnerabilità ed esposizione;
    l'elevata frequenza di eventi naturali, escludendo i rischi di origine esclusivamente antropica si trasforma in elevata frequenza di eventi calamitosi a causa di inadeguata capacità di gestione del territorio, dei comportamenti e delle attività e di preparazione organizzativa;
    la stipula di nuove polizze anti catastrofi, oltre ad alleviare lo Stato rispetto al costo sostenuto dagli interventi di ripristino del patrimonio abitativo, avrà un ulteriore effetto positivo per le casse dell'Erario, rappresentato dalla mancata fruizione della detrazione IRPEF relativamente alle spese che, in mancanza di copertura assicurativa, sarebbero state direttamente sostenute dai contribuenti danneggiati da eventi calamitosi.
    l'incentivazione della stipula di una polizza contro tali rischi da parte dei proprietari di abitazioni introdurrebbe elementi di efficienza nel sistema riducendo in modo significativo gli oneri a carico delle finanze pubbliche, assegnando al settore privato un ruolo di supporto dello Stato nella gestione del rischio catastrofale;
    l'intervento dell'assicurazione fisiologicamente contribuirebbe ad elevare gli standard della prevenzione nella costruzione e nella manutenzione delle abitazioni, dal momento che il costo della copertura assicurativa, essendo correlato al rischio, può diminuire in presenza di interventi di messa in sicurezza degli edifici e del territorio circostante;
    l'OECD (Organisation for Economie Co-operation and Development) raccomanda ai governi di creare le condizioni affinché gli strumenti assicurativi di protezione contro il rischio di catastrofi naturali siano messi a disposizione delle famiglie al fine di una pianificazione delle risorse economiche per far fronte ai potenziali danni (cfr. Good practices far mitigating and financing catastrophic risks – OECD recommendation del 16 dicembre 2010),

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a prevedere tra le garanzie assicurative esenti dall'imposta sui premi di assicurazione, di cui alla Tariffa allegato C della legge 29/10/1961 n. 1216 anche le assicurazioni riferite ad eventi calamitosi.
9/4127-bis-A/245Giammanco, Polidori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 54 dei provvedimento in esame, al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo e alle ulteriori esigenze connesse allo svolgimento del prossimo vertice G7, la prosecuzione degli interventi comunemente denominati «strade sicure», dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2017, limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili, dell'impiego di un contingente pari a 7.050 unità di personale delle Forze armate;
    il personale militare appartenente alle Forze armate viene impiegato sia per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, che con compiti di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di Polizia;
    le tabelle allegate al decreto interministeriale del ministro dell'interno di concerto con il ministro della difesa del 29 agosto 2016, recano le modalità di impiego di tale contingente dal 9 maggio 2016 al 31 dicembre 2016;
    in particolare, per la provincia di Bergamo, alla Tabella 1 – Concorso delle Forze armate nei servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili – si prevede il dispiegamento di 25 unità mentre alla Tabella 2 – Esigenze connesse ad alcune specifiche aree del territorio nazionale – non risultano militari impiegati;
    date le oggettive esigenze di controllo del territorio nella provincia di Bergamo, sia nella città capoluogo che nella zona che ricomprende, caratterizzata da una forte dispersione dei centri abitati e da un elevato grado di pericolosità sociale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di dispiegare per il 2017, nella provincia di Bergamo, un contingente di militari anche ad ausilio dell'attività di pattugliamento e controllo del territorio con funzioni di polizia, da inserire nella Tabella 2 del Piano di impiego di cui in premessa.
9/4127-bis-A/246Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 38 interviene in materia di borse di studio nazionali per il merito e la mobilità prevedendo che siano bandite 400 borse di studio di 15.000 euro annuali, destinate a studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi al fine di favorire la frequenza di corsi universitari,

impegna il Governo

al fine di ampliare la platea dei destinatari e di valorizzare maggiormente il merito a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a aumentare il numero di borse di studio articolando con una diversa modulazione il contributo da destinare allo studente meritevole, prevedendo anche ulteriori titoli per accedervi, modificando i requisiti ISEE e estendendo l'applicazione dell'articolo anche alle università non statali.
9/4127-bis-A/247Palmieri, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 36 del provvedimento in esame disciplina i contributi degli studenti delle università statali dei corsi di laurea e di laurea magistrale introducendo, tra l'altro, una NO TAX AREA per studenti appartenenti a nuclei familiari il cui ISEE risulti inferiore/uguale a 13.000 euro, che siano in corso e che abbiano superato almeno un numero di crediti definito in base all'anno di corso di iscrizione;
    nel presupposto che siano soddisfatti anche i requisiti di regolarità dell'iscrizione e del numero di crediti acquisiti, è prevista anche una fascia protetta per gli studenti di nuclei familiari con ISEE compreso tra 13.001 e 25.000 euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad articolare maggiormente i requisiti per l'accesso ai benefici introdotti dalla norma, nel senso di valorizzare e premiare maggiormente il merito ma anche di agevolare agli studenti appartenenti a nuclei familiari che si collocano nella fascia media di ISEE le cui iscrizioni all'università sono diminuite negli ultimi anni.
9/4127-bis-A/248Crimi, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame interviene in materia di funzionalità delle istituzioni scolastiche prevedendo disposizioni inerenti al personale docente della scuola;
    nel 2010 fu indetta una procedura selettiva finalizzata al reclutamento del personale del profilo professionale dei direttori dei servizi generali e amministrativi che non fu svolta;
    il decreto interministeriale di determinazione della consistenza complessiva delle dotazioni organiche DSGA relativo all'anno scolastico 2016/2017 ha previsto un decremento di circa 50 unità derivante dalla riduzione delle autonomie scolastiche e dal numero delle scuole sottodimensionate che sono 334;
    risultano essere più di 1000 i posti vacanti e disponibili per il ruolo di direttori dei servizi generali e amministrativi in altrettanti istituti scolastici, la maggior parte dei quali collocati nel Centro-Nord;
    il personale DSGA garantisce il corretto funzionamento amministrativo-contabile delle scuole e contribuisce in maniera rilevante al buon andamento delle istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nelle more dell'attuazione della legge 107 del 2015, al fine di garantire la corretta funzionalità amministrativa e contabile delle istituzioni scolastiche, di prevedere l'indizione di un concorso finalizzato all'assunzione di personale del profilo DSGA.
9/4127-bis-A/249Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio non affronta adeguatamente il tema della tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
    i dati Istat relativi al 2015 parlano, per l'Italia, di oltre 3 milioni di persone con gravi disabilità. Di fronte a numeri così grandi ogni stanziamento di fondi sarà sempre insufficiente;
    il sostegno alle persone affette da disabilità necessita di un'azione di governo partecipata e di ampia portata, che dia effettive garanzie di esigibilità dei diritti e non solo auspici e intenzioni, che partano dal livello più prossimo al cittadino, ovvero il Comune di residenza;
    molti comuni italiani non riescono invece a garantire alle persone affette da disabilità neanche i servizi fondamentali, come ad esempio il trasporto e l'assistenza materiale all'interno delle scuole. Le risorse messe in campo, infatti, non riescono a sopperire alle necessità, anche basilari, di chi, più di tutti gli altri, ha bisogno di attenzione e aiuto;
    sarebbe quindi stato necessario utilizzare il veicolo del disegno di legge di bilancio per intervenire con azioni puntuali, volte all'individuazione di risorse per interventi specifici a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica, con particolare attenzione alle incombenze in materia di trasporto scolastico e assistenza allo svolgimento della attività scolastica e di formazione; avviamento al lavoro; sostegno alla vita indipendente,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a prevedere stanziamenti specifici per i Comuni, anche attraverso l'istituzione di un Fondo dedicato, per interventi a sostegno dei nuclei familiari con soggetti in stato di disabilità fisica o psichica accertato, e non ricoverati presso strutture sanitarie o di cura e assistenza, per garantire piena tutela dei diritti delle persone con disabilità e delle loro famiglie.
9/4127-bis-A/250Carfagna.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 208 del 2015 ha previsto la proroga dal 31 dicembre 2015 al 31 dicembre 2016 dei rapporti convenzionali in essere attivati dall'ufficio scolastico provinciale di Palermo a seguito del subentro dello Stato nei compiti degli enti locali (ex articolo 8 della L. 124/1999), e prorogati ininterrottamente per lo svolgimento di funzioni corrispondenti a quelle di collaboratore scolastico;
    il differimento fino al 31 dicembre 2015 era stato a sua volta disposto dall'articolo 6, comma 6-bis, del decreto legge n. 192 del 2014 (legge n. 11 del 2015),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una ulteriore proroga dei contratti indicati in premessa.
9/4127-bis-A/251Gullo, Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale ricostruzione della responsabilità del medico ospedaliero alla stregua di quella contrattuale è inaugurata da una pronuncia del 1999, n. 539, con la quale la Corte di Cassazione poneva fine al dibattito intorno alla qualificazione giuridica della responsabilità del medico ospedaliero in assenza di contratto col paziente;
    la Corte ha osservato che la riconduzione al sistema della responsabilità extracontrattuale, «riduce al momento terminale, cioè al danno, una vicenda che non comincia con il danno, ma si struttura prima come rapporto, in cui il paziente, quantomeno in punto di fatto, si affida alle cure del medico ed il medico accetta di prestargliele»;
    ha osservato poi che «se la responsabilità del medico (dipendente) fosse tutta ristretta esclusivamente nell'ambito della responsabilità aquiliana, essa sarebbe configurabile solo allorché, per effetto dell'intervento del sanitario (connotato da colpa), il paziente si trovi in una posizione peggiore rispetto a quella precedente il contatto con il medico stesso. Se, invece, il paziente non realizza il risultato positivo che, secondo le normali tecniche sanitarie, avrebbe dovuto raggiungere (ma, ciononostante, non è "peggiorato»), non sarebbe configurabile una responsabilità aquiliana del medico, per il semplice fatto che egli non ha subito un danno rispetto alla situazione antecedente, ma solo non ha raggiunto un risultato positivo, che, se gli è dovuto nell'ambito di rapporto di natura contrattuale, non altrettanto può dirsi fuori di esso»;
    in conseguenza di quanto appena detto, la Corte regolatrice ha rilevato che trattandosi di professione avente ad oggetto beni costituzionalmente garantiti (la salute è tutelata dall'articolo 32 della Costituzione) «la coscienza sociale, prima ancora che l'ordinamento giuridico, esige la perizia che ne deve contrassegnare l'attività in ogni momento»;
    quanto sin qui detto può essere chiarito con il seguente esempio: il paziente, giunto in ospedale privo di sensi (e perciò impossibilitato a stipulare un contratto), subisce dei 3 trattamenti medici inutili (o tout court errati) ma che non comportano un peggioramento delle sue condizioni. Ebbene il nostro paziente, in questo caso, se si optasse per la responsabilità extracontrattuale (come prospettato da un provvedimento in corso di approvazione al Senato della Repubblica) si vedrebbe preclusa qualunque tutela e, correlativamente, il medico non sarebbe incentivato ad effettuare la prestazione secondo la diligenza, prudenza e perizia che invece impiegherebbe in presenza di contratto;
    viceversa, la tesi della responsabilità contrattuale è proprio nel senso di garantire che «se il medico interviene (ad esempio perché a tanto tenuto nei confronti dell'Ente ospedaliero) l'esercizio della sua attività sanitaria (e quindi il rapporto paziente-medico) non potrà essere differente nel contenuto, da quello che abbia come fonte un contratto d'opera professionale tra paziente e medico»;
    si noti come, riportata la responsabilità del medico nell'ambito di quella contrattuale, troverà applicazione diretta l'articolo 2236 c.c. (responsabilità del prestatore d'opera) ai sensi del quale «se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o colpa grave». Viceversa, la responsabilità extracontrattuale, espone il medico a responsabilità anche per colpa lieve. Quest'ultima notazione, dimostra che la novella invererebbe una vera e propria eterogenesi dei fini;
    se infatti, la finalità dichiarata è il contrasto alla c.d. medicina difensiva (oltre a quella velata – ma non troppo – di favorire le compagnie assicurative) non si vede come essa possa essere raggiunta ampliando l'area della responsabilità del sanitario anche alla colpa lieve in caso di prestazioni di speciale difficoltà. D'altra parte poi, come si è cercato di far emergere, al mancato raggiungimento del fine declamato si accompagna l'abbreviamento del termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno e l'assenza di tutela in caso di prestazione negligente ma non dannosa/peggiorativa;
    va ancora rilevato che la ragionevolezza e l'equilibrio offerto dall'impostazione vigente, inaugurato con la suindicata sentenza del 1999 n. 589, ha comportato che fattuale riferimento all'articolo 2043 c.c, contenuto nell'articolo 3, comma 1 del decreto-legge 13/09/2012 n. 158 convertito, con modificazione, dalla Legge 08/1 1/2012 n. 189, sia interpretato non già come volontà del legislatore di rompere gli equilibri raggiunti, ma soltanto di tenere fermo che il medico risponde civilmente anche per colpa lieve (salvo che la prestazione sia di speciale difficoltà, nel qual caso trova applicazione, proprio in virtù della natura obbligatoria del rapporto, l'articolo 2236 c.c. sopra richiamato);
    queste perplessità sono state rilevate e sono emerse in alcune proposte di modifica avanzate dalla Commissione Igiene e Sanità del Senato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative volte ad evitare che le tutele giuridiche dei cittadini-pazienti che ritengono di essere stati danneggiati da un sanitario vengano ad essere compresse.
9/4127-bis-A/252(Versione corretta)Catanoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di bilancio contiene diverse norme in tema di salute, ponendosi l'obiettivo di migliorare l'efficienza organizzativa del Servizio sanitario nazionale;
    in merito alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, la legge di stabilità 2014, aveva previsto all'articolo 1 comma 601, che «A decorrere dall'anno 2015 i pesi sono definiti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale, del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità, la cui misurazione si può avvalere del sistema di valutazione di cui all'articolo 30 del presente decreto. Qualora non venga raggiunta l'intesa entro il 30 aprile 2015, per l'anno 2015 continuano ad applicarsi i pesi di cui al primo periodo del presente comma»;
    finora, la normativa appena citata è stata sempre disattesa: il termine del 30 aprile 2015 è trascorso, senza che fosse raggiunto un accordo tra i soggetti istituzionali richiamati e di conseguenza, senza che siano stati utilizzati i pesi e i criteri per la definizione nella ripartizione del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale;
    la mancata applicazione del dettato normativo sta penalizzando in modo particolare le regioni a più alta criticità sociale e con una minore aspettativa di vita, specialmente al Sud;
    sarebbe stato opportuno a tal riguardo prevedere una proroga al 30 giugno 2017 del termine entro il quale devono essere definiti i pesi con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che l'applicazione delle misure richiamate in premessa che consentono l'individuazione puntuale dei pesi, per la definizione del fabbisogno sanitario standard, attraverso la riapertura della proroga scaduta il 30 aprile 2015, produca una effettiva nuova ripartizione delle risorse.
9/4127-bis-A/253Russo.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le modifiche approvate in Commissione di disegno di legge di bilancio, vi è l'inserimento di una disposizione che garantisce la possibilità per i presidenti di Regione di ricoprire anche il ruolo di commissario straordinario alla sanità, con verifiche del loro operato ogni sei mesi, da parte di tavoli tecnici;
    la nuova disposizione di fatto cancella una norma introdotta dalla legge di Stabilità per il 2015 (dallo stesso Governo Renzi), che impediva ai presidenti di Regione di svolgere il ruolo di commissario, affidando l'incarico a tecnici con requisiti per specifici e un curriculum che chiarisse «qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria»;
    tale norma potrebbe riguardare in particolare due Regioni del Mezzogiorno, la Calabria e la Campania, entrambe in Piano di rientro dal disavanzo della spesa sanitaria, ed entrambe governate da due Presidenti vicini alla maggioranza del Presidente del Consiglio: Mario Oliverio e Vincenzo De Luca;
    non è difficile immaginare, a parere dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo, che la norma approvata sia indirizzata specificatamente ai due Presidenti di Regione citati, di cui sono note le ambizioni a ricoprire il ruolo di commissario alla Sanità;
    l'approvazione di una simile disposizione risulta ancora più grave alla luce delle recenti dichiarazioni del Presidente De Luca durante un incontro in cui, davanti a centinaia di amministratori locali, ha chiaramente incitato i presenti ad una sistematica ed industriale operazione clientelare, utile a portare consenso alla tesi del «sì» in occasione del prossimo appuntamento referendario, in una sorta di scambio tra risorse pubbliche (europee, nazionali e regionali) già concesse o da concedersi, e la Costituzione, facendo specifico riferimento anche al consenso dei titolari di strutture sanitarie accreditate,

impegna il Governo

a valutare la portata applicativa della disposizione richiamata in premessa, e ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a rivedere le condizioni di accesso alla carica di commissario straordinario alla sanità da parte dei Presidenti di Regione.
9/4127-bis-A/254Occhiuto, Santelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il dibattito in merito alle misure per il rilancio degli investimenti nel Mezzogiorno portato avanti nel corso dell'esame del disegno di legge di bilancio è stato, purtroppo, privo di concretezza, e non ha prodotto interventi efficaci;
    le misure previste risultano carenti: l'onere di sostenere la crescita economica al Sud resta soprattutto sulle spalle della politica di coesione e dei fondi strutturali europei; lo Stato continua a non investire, privo, com’è, di una visione complessiva sul tema;
    tale atteggiamento stride con le dichiarazioni e gli annunci del Presidente del Consiglio, Matteo Renzi, che, soprattutto negli ultimi giorni, ha rilanciato la questione senza però far seguire interventi concreti. D'altra parte, erano state presentate, anche a firma dei sottoscrittori del presente atto di indirizzo, diverse proposte emendative contenenti una serie di misure importanti per il Mezzogiorno, in grado di offrire un impulso concreto allo sviluppo dell'impresa privata. Tra queste, la decontribuzione totale per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel Mezzogiorno, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua: un intervento chiaro ed universale, valido per tutti, con un investimento di 630 milioni di euro per il 2017. Abbiamo quindi chiesto di accogliere la nostra proposta, passo importante per offrire un segnale al Mezzogiorno, ed intervenire con efficacia a favore di un equilibrato sviluppo territoriale del nostro Paese;
    tuttavia, la risposta del Governo è stata quella di presentare una misura di «Incentivo occupazione Sud» contenuta in un decreto del Ministro del Lavoro: un meccanismo di decontribuzione assolutamente parziale e, soprattutto, non automatico. Si tratta infatti di un incentivo che riguarda solo determinate tipologie di lavoratori, concesso dietro istanza preliminare di ammissione all'INPS, con risorse limitate. A fronte dei 700 milioni annunciati dal Premier, sono previste infatti risorse (tra l'altro già assegnate al Sud) pari a 530 milioni di euro, distribuite tra l'altro in maniera diversa tra Regioni «meno sviluppate» (a cui sono assegnati 500 milioni) e regioni «in transizione» (30 milioni per Abruzzo, Molise e Sardegna). Un intervento quanto mai confuso, e senza alcun investimento serio ed effettivo da parte dello Stato. Una misura non universale, e che va a «prenotazione», fino ad esaurimento risorse, a carico di fondi europei già assegnati al sud,

impegna il Governo:

   a prevedere un piano di rilancio effettivo degli investimenti nel Mezzogiorno, anche attraverso una misura di decontribuzione totale per le nuove assunzioni (che sia effettivamente universale e automatica), nonché attraverso ogni iniziativa volta a rafforzare l'attività e la capacità competitiva degli impianti produttivi che già operano nel Sud del paese, attraverso il potenziamento dei presidi di legalità, l'implementazione di interventi mirati a colmare il gap infrastrutturale e di servizi, nonché misure specifiche volte a garantire l'accesso al credito;
   a non limitarsi ad effettuare interventi utilizzando risorse già assegnate al Mezzogiorno, adottando con ogni iniziativa utile a compensare il ridimensionamento delle quote di cofinanziamento dei fondi strutturali nell'ambito dei programmi operativi regionali del Mezzogiorno, e prevedere adeguate risorse aumentando la spesa in conto capitale ordinaria dello Stato in favore delle aree territoriali che rientrano nel «piano di convergenza», al fine di sostenere l'economia meridionale e il capitale sociale dell'area, i servizi di pubblica utilità e alla persona, la messa in sicurezza dei territori.
9/4127-bis-A/255Santelli, Occhiuto, Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 9 del disegno di legge in esame che contiene il ‘‘Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», si prevede che per l'anno 2017, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato è pari, complessivamente, a 90 euro;
    nel corso del dibattito presso la commissione Bilancio della Camera, il viceministro dell'Economia Enrico Morando ha assicurato l'impegno del governo per un intervento sul tema delle tv locali, già durante l'iter di esame della legge di Bilancio che si svolgerà in Senato;
    la previsione del pagamento del canone per l'abbonamento tv, con la bolletta elettrica ha comportato una riduzione dell'evasione fiscale e conseguenti maggiori entrate per lo Stato;
    l'emittenza televisiva locale è di fondamentale importanza in un sistema radiotelevisivo ispirato ai principi della libera manifestazione del pensiero e del pluralismo dell'informazione;
    inoltre, è indubbio che esista una stretta correlazione tra lo sviluppo dei sistema televisivo locale e la crescita della piccola e media impresa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare le risorse del «Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione» nella parte relativa alla quota derivante dalle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, ripartendo poi tali maggiori risorse per due terzi in favore dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale e per un terzo all'editoria quotidiana e periodica, anche digitale.
9/4127-bis-A/256Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    da lungo tempo nel nostro Paese si è alla ricerca di soluzioni che siano in grado di far fronte alla annosa questione delle abitazioni, cioè della soddisfazione della domanda di servizi abitativi da parte non solo degli indigenti ma anche, ormai, di famiglie e soggetti appartenenti alle classi medie e ai ceti impiegatizi;
    il commercio e l'artigianato diffusi – che sono due preziose risorse del nostro Paese – sono stati sinora garantiti dalla proprietà diffusa, vale a dire da tanti piccoli risparmiatori che hanno investito nei locali commerciali i frutti del loro lavoro. Da alcuni anni, la redditività di questi beni è del tutto inesistente e nelle strade delle nostre città aumentano ogni giorno i locali vuoti. La somma di ben 7 imposte (Irpef, addizionale regionale Irpef, addizionale comunale Irpef, Imu, Tasi, imposta di registro, imposta di bollo) – combinata con una disciplina contrattuale particolarmente vincolistica – porta ad erodere fino all'80 per cento del canone di locazione; se si aggiungono le spese, si può arrivare al 100 per cento;
    con il decreto legislativo sul federalismo municipale (D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23) è stata istituita la cedolare secca sugli affitti, vale a dire la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione di optare in luogo dell'ordinaria tassazione Irpef sui redditi dalla locazione, per un regime sostitutivo, che assorbe anche le imposte di registro e bollo sui contratti, le cui aliquote sono pari al 21 per cento per i contratti a canone libero ed al 19 per cento per quelli a canone concordato;
    l'applicazione della cedolare secca comporta un forte vantaggio fiscale sia per i proprietari dell'appartamento concesso in affitto, sia per gli inquilini stessi poiché la registrazione del contratto assorbe ben 5 tasse diverse, dall'imposta di bollo e di registro alle addizionali Irpef sul reddito, ma soprattutto perché gli inquilini avranno da parte loro la certezza di non vedersi aumentare l'affitto nel corso del contratto in quanto il proprietario che opta per la cedolare secca rinuncia all'adeguamento ISTAT del canone;
    l'istituzione della cedolare secca ha comportato notevoli vantaggi anche dal punto di vista economico, i dati mostrano che in soli tre anni (2011-2013) si è passati da poco più di mezzo milione a più di un milione per un ammontare di imponibile di circa 7, 5 miliardi di euro (+ 26 per cento rispetto al 2012) e un'imposta dichiarata di 1,5 miliardi di euro. Lo sprint conosciuto nel triennio 2011-2013 è dovuto al successo di questa forma di tassazione dell'immobile nelle regioni del Centro sud, dove il numero di chi l'ha scelta, stando alle successive rielaborazioni del Sole 24 ore sui dati del MEF, è più che raddoppiata in Molise, Abruzzo, Basilicata, Sardegna, Calabria e Sicilia contribuendo in parte all'emersione degli affitti in nero;
    alla luce degli efficaci risultati derivanti dall'attuazione dello strumento della cedolare secca nel settore residenziale appare più che opportuno estendere tale misura anche alle locazioni commerciali ed istituire contratti a canone agevolato, con relativo sgravio fiscale per il proprietario, ad un comparto, quello aziendale legato ancora alle normative e alle tipologie contrattuali degli anni Ottanta;
    in questo modo si renderebbe senz'altro più interessante per i proprietari privati l'affitto ad aziende e con ogni probabilità si ridurrebbe la grande giacenza di immobili commerciali oggi sfitti: la conseguenza naturale sarebbe di sicuro l'aumento del numero di locazioni gestite sul mercato e la riduzione delle tempistiche medie delle trattative;
    purtroppo il disegno di legge di bilancio in esame non ha offerto alcun segnale in materia di detassazione degli immobili commerciali locali,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte ad estendere le norme attualmente in vigore per la cedolare secca anche alle locazioni ad uso diverso dall'abitazione.
9/4127-bis-A/257Laffranco.


   La Camera,
   premesso che:
    il registro pubblico delle opposizioni è stato istituito con il D.P.R. 178/2010 al fine di salvaguardare la privacy del cittadino e regolamentare l'attuale gestione del telemarketing. L'iscrizione al servizio si presenta come opportunità per consentire una maggiore tutela agli abbonati presenti negli elenchi telefonici pubblici che decidono di non essere contattati per scopi commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l'uso del telefono;
    il Registro nasce per essere un punto di equilibrio tra le esigenze degli abbonati agli elenchi telefonici pubblici, che non vogliono essere contattati, e quelle delle imprese, che possono utilizzare con più efficacia e competitività gli strumenti del telemarketing, contattando esclusivamente gli abbonati consenzienti, ovvero non iscritti nel Registro;
    gli abbonati iscritti al Registro non possono essere contattati telefonicamente ai fini di invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato e di comunicazione commerciale, senza distinzione di settore di attività o di categoria merceologica. Tuttavia l'iscrizione di un abbonato nel Registro non esclude il trattamento dei suoi dati per finalità di telemarketing da parte dei singoli soggetti che abbiano raccolto i dati, forniti dagli abbonati, da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici (di cui articolo 2, comma 2 del Codice) purché ciò sia avvenuto nel rispetto degli arti 7, comma 4, lett. b), 13, 23, 24 del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto 196/2003;
    a rafforzare l'utilizzo del Registro al fine di tutelare anche gli utenti che ad oggi non hanno la possibilità di avere iscritto nel Registro il proprio numero (numeri riservati e numeri mobili) che rappresentano una parte significativa delle utenze;
    a prevedere che gli operatori telefonici comunichino periodicamente al Registro i numeri dei propri abbonati che hanno scelto la riservatezza, in modo da garantire che i clienti che hanno già optato per un numero riservato abbiano automaticamente anche la protezione garantita dall'iscrizione al Registro delle Opposizioni.
9/4127-bis-A/258Bergamini.


   La Camera,
   premesso che:
    agli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame che contiene il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziano 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 si prevedono diverse misure relative al «Credito d'imposta per le strutture ricettive e per attività di ricerca e sviluppo»;
    l'istituzione delle zone franche urbane (ZFU) è stata introdotta dall'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in quanto strumento di sostegno all'economia in determinate aree del territorio nazionale, particolarmente in .ritardo sul versante dello sviluppo e della crescita, che, a seguito dell'espletamento di determinate procedure ed in armonia con il quadro regolatorio comunitario, possono beneficiare di una particolare fiscalità di vantaggio e di una mirata allocazione delle risorse;
    sono numerose le problematiche che penalizzano i territori montuosi, su tutto il territorio nazionale, quali la carenza e l'insufficienza di infrastrutture, il dissesto idrogeologico, lo spopolamento demografico, l'abbandono delle attività pastorali, il degrado del patrimonio edilizio rurale nonché la scarsità di servizi alle imprese;
    la Commissione europea ha constatato come la creazione di zone franche non incida sulla concorrenza in maniera sproporzionata, godendo di un regime di esenzioni fiscali;
    l'Appennino rappresenta intrinsecamente una condizione di vita difficile per i propri abitanti, per l'orografia accidentata, per i trasporti e le comunicazioni; risulta quindi necessario approfondire le problematiche istituzionali e finanziarie del «sistema montagna» al fine di poter giungere alla definizione degli aspetti di coesione territoriale e quindi di poter sviluppare politiche mirate per i territori montani;
    nel corso dell'esame del provvedimento A.C. 65-2284, il governo accolse come raccomandazione, l'ordine del giorno n. 9/65-A/7, a firma del sottoscritto, in tema di zone franche montane;
    al fine di dare una risposta alle problematiche che penalizzano il territorio delle terre alte, quali la carenza e insufficienza di infrastrutture, il dissesto idrogeologico che interferisce con la viabilità primaria e secondaria, lo spopolamento demografico per la mancanza di occupazione giovanile, l'abbandono delle attività pastorali che hanno generato riforestazione incontrollata di pascoli e terreni, il degrado del patrimonio edilizio rurale nonché la carenza di servizi alle imprese;
    l'istituzione di zone franche montane, con un numero di abitanti non superiore a 30 mila, potrebbe costituire un valido strumento di contrasto dei fenomeni di spopolamento delle aree montane, assicurando altresì condizioni di permanenza delle popolazione residenti nei territori montani e garantendo il superamento degli squilibri economico-sociali nelle zone montane, con particolare riguardo per le zone dell'Appennino parmense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, con successivi interventi normativi, l'istituzione di zone franche montane, su tutto il territorio nazionale, con specifico riguardo ai territori siti presso l'Appennino parmense, adottando ulteriori iniziative finalizzate a garantire agevolazioni e incentivi previdenziali fiscali in grado di attrarre gli investimenti di capitale e sostenere le imprese con benefici per l'occupazione.
9/4127-bis-A/259Palmizio.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito della riorganizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero il comma 397 della legge n. 147 dei 2013 – legge di stabilità 2014 – ha introdotto modifiche riguardo all'utilizzazione degli immobili di uffici giudiziari soppressi;
    nell'ottica di una graduale attuazione della riforma delle geografia giudiziaria la norma ha previsto la possibilità, per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano, in via sperimentale e nell'ambito di specifiche convenzioni, di utilizzare gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di allargare l'applicazione della norma a tutti gli enti locali introducendo la definizione di un intervallo temporale certo entro il quale l'ente locale può avanzare richiesta di riutilizzo dell'immobile per l'esercizio di funzioni giudiziarie e prevedendo l'utilizzo del personale di servizio già in carico al bilancio dello Stato.
9/4127-bis-A/260Fabrizio Di Stefano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 59 del disegno di legge in esame che contiene il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017- 2019» contiene numerose disposizioni in materia di assistenza sanitaria;
    la legge di bilancio in esame contiene inoltre un incremento di 50 milioni di euro del Fondo per le non autosufficienze, con una dotazione integrata pari a 450 milioni di euro negli anni 2017-2019;
    in sede di discussione della legge di Bilancio 2017 in commissione è stato approvato un emendamento firmato dalla sottoscritta, con il quale si prevede che la malattia di Alzheimer, venga inserita all'interno del Fondo per le non autosufficienze;
    l'approvazione del citato emendamento di Forza Italia, consente l'inserimento della condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer tra i criteri di riparto delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, e costituisce infatti il pieno riconoscimento della malattia tra quelle i cui costi di rilevanza sociale dell'assistenza meritano copertura, rappresentando inoltre una forte presa di coscienza e una vera e propria strutturazione del tema, fino ad ora trascurato dal legislatore;
    anche i malati di Alzheimer devono infatti poter accedere a quelle risorse fino ad ora utilizzate per erogare servizi di sostegno della domiciliarità e delle cure a ciclo diurno, storicamente destinate ai disabili e ai malati di sclerosi multipla, nell'ambito di un Fondo che ha una dotazione di 450 milioni di euro annui;
    anche i malati di Alzheimer rientreranno così a pieno titolo nelle misure di sostegno socio-sanitario ai non autosufficienti. Tale sostegno consentirà ai pazienti affetti da Alzheimer –che ricordiamo essere la forma più comune di demenza, con un milione di casi in Italia – una migliore qualità della vita, anche attraverso una più efficace gestione della malattia a livello famigliare;
    si tratta di un sostegno necessario per le famiglie, attualmente lasciate sole nella gestione di una malattia che ha bisogno di una cura continuativa e particolarmente faticosa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ulteriore incremento del Fondo per le non autosufficienze, che sia finalizzato a specifici interventi a favore dei malati affetti da morbo di Alzheimer.
9/4127-bis-A/261Prestigiacomo.


   La Camera,
   premesso che:
    agli articoli 2 e 4 del disegno di legge in esame che contiene il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», si prevedono diverse misure relative al «Credito d'imposta per le strutture ricettive e per attività di ricerca e sviluppo»;
    l'istituzione delle zone franche urbane (zfu) è stata introdotta dall'articolo 1, comma 340, legge 24 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in quanto strumento di sostegno all'economia in determinate aree del territorio nazionale, particolarmente in ritardo sul versante dello sviluppo e della crescita, che, a seguito dell'espletamento di determinate procedure ed in armonia con il quadro regolatorio comunitario, possono beneficiare di una particolare fiscalità di vantaggio e di una mirata allocazione delle risorse;
    l'obiettivo dell'istituzione delle zone franche urbane si inserisce all'interno del quadro nazionale di promozione dello sviluppo di una specifica parte geografica, che ha delle peculiarità proprie, finalizzato al concretizzarsi di una serie di sgravi fiscali e agevolazioni per le piccole e micro imprese, che avviano una nuova attività economica in territori ultraperiferici, con potenzialità di sviluppo inespresse;
    il riconoscimento dello status giuridico di zona franca, che prevede specifiche condizioni, quali essere territori ultraperiferici, a rischio di spopolamento e con una situazione socio economica di sottosviluppo, deve tener conto delle disposizioni legislative dello Stato, rafforzate dall'articolo 116 della Costituzione, che attribuisce al Friuli Venezia Giulia, alla Sardegna, alla Sicilia, al Trentino-Alto Adige/Südtirolo e alla Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, la disposizione di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale;
    con l'obiettivo di contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo la fascia confinaria della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, sarebbe necessario prevedere l'istituzione di una zona franca urbana nel comune di Trieste, al fine di favorire le attività industriali, commerciali, artigianali e turistiche e sostenere la promozione e lo sviluppo dell'economia locale, dell'occupazione, nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'istituzione di una zona franca urbana presso i territori del comune di Trieste, Gorizia, Cividale, Tarvisio e Brennero.
9/4127-bis-A/262Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    visto:
     il contenuto dell'articolo 21 del presente disegno di legge, il quale, «al fine di assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese» in alcuni settori strategici, istituisce un apposito fondo da ripartire;
    considerato che:
     l'utilizzo è disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati;
    tenuto conto:
     del grave ritardo infrastrutturale che penalizza le regioni meridionali ed insulari;
     della difforme distribuzione della rete metropolitana (appena 21 km del Mezzogiorno contro i 98 del Nord) e tramviaria e filobus (104 km contro i 368 del settentrione);
     della ridotta percentuale di crescita (+1,1 per cento) del Sud rispetto al Nord (+7,9 per cento) della rete ferroviaria nel periodo fra il 2004 e il 2010;
     del fatto che l'85,6 per cento delle abitazioni a potenziale rischio sismico «zona 1» è localizzato nel Mezzogiorno;
      del fatto che il 66,6 per cento delle abitazioni a potenziale rischio sismico «zona 2» è localizzato nel Mezzogiorno;
     che i residenti nel Mezzogiorno nelle aree a potenziale rischio sismico «zona 1» sono 2.548.501 (87,4 per cento del totale), mentre quelli residenti nelle aree a potenziale rischio sismico «zona 2» sono 11.559.330 (61,6 per cento del totale);
     che la carenza infrastrutturale e l'assenza di strutture ricettive si ripercuotono negativamente sui flussi turistici, tanto che nel periodo 2008-2013 si è registrato un calo di oltre 2,6 milioni di presenze;
     che nel Mezzogiorno è operativa appena l'1,3 per cento della rete elettrica ad alta e altissima tensione;
     del divario digitale sia per le famiglie che per le imprese;
     che nel Mezzogiorno vi è una biblioteca ogni 5.500 residenti, mentre nel Centro-Nord il rapporto scende ad una biblioteca ogni 4,219 residenti;
     che il 19,3 per cento dei giovani del Meridione abbandona prematuramente gli studi, quasi il doppio del Nord-est; la percentuale di abbandono sale al 23,9 per cento nelle Isole;
     che in alcune regioni, quali la Calabria e la Sardegna, circa il 20 per cento degli edifici scolastici non sarebbe in possesso del documento di valutazione dei rischi,

impegna il Governo

in sede di predisposizione dei decreti attuativi, ad indirizzare le risorse complessivamente stanziate nella misura dell'80 per cento del totale verso le regioni dell'Italia meridionale ed insulare, al fine di riequilibrare il ritardo in termini di infrastrutture.
9/4127-bis-A/263Polverini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attuale rete di collettamento del lago di Garda, diviso tra tre Province e due Regioni, è costituita da un sistema ad anello che convoglia le acque reflue dei Comuni in sponda bresciana e in sponda veronese all'impianto di depurazione di Peschiera del Garda;
    tale rete infrastrutturale risulta datata e bisognosa di adeguamento e potenziamento, anche alla luce del fatto che essa serve un bacino di circa 450.000 residenti nei paesi rivieraschi, cui vanno aggiunti le molte centinaia di migliaia di turisti che affollano il Lago non solo nella stagione estiva;
    questo sistema ha evidenziato negli ultimi anni i propri limiti, non essendo più adeguato allo sviluppo demografico e urbanistico di un'area a forte vocazione turistica;
    in questi anni, anche su sollecitazione dei Sindaci della zona, sono state esaminate diverse soluzioni con l'obiettivo di rifare interamente il collettore fognario in sponda bresciana, eliminando la condotta fognaria sub-lacuale;
    tale infrastruttura, che richiede un impegno finanziario cospicuo, risulta di estrema importanza, andando a migliorare la qualità delle acque del lago di Garda, un patrimonio naturale che va tutelato;
    su un progetto predisposto dalle due Aziende interamente a partecipazione pubblica che attualmente gestiscono la depurazione esistente (la bresciana Garda Uno spa e la veronese Azienda Gardesana Servizi spa), si è costituita un'Associazione Temporanea di Scopo (ATS), con lo scopo di concorrere alla realizzazione dell'intervento di adeguamento e potenziamento della rete in questione;
    in questi ultimi mesi il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si è impegnato a considerare, proprio in ragione del contesto naturale interessato, la concessione di un finanziamento mirato;
    considerato che il disegno di legge di Bilancio all'esame dell'Assemblea, contiene disposizioni volte allo sviluppo infrastrutturale del Paese,

impegna il Governo

a dar seguito alle proficue interlocuzioni condotte con le amministrazioni locali interessate, e a reperire le risorse finanziarie necessarie, tenendo conto delle esigenze di finanza pubblica, volte a consentire l'avvio di un'opera che risulta ormai indispensabile.
9/4127-bis-A/264Gelmini.


   La Camera,
   premesso che:
    negli anni si è consolidato quale forma sostanziale di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti lo strumento dei cosiddetti «buoni pasto», tale metodologia di welfare aziendale può e dev'essere incentivata anche in ambiti diversi da quelli alimentari;
    sarebbe importante estendere questo strumento in primis ai titoli di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale, e interregionale del singolo dipendente e/o dei suoi familiari,

impegna il Governo

a verificare la possibilità di agire affinché le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro o da quest'ultimo direttamente sostenute, volontariamente e/o in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento aziendale per riacquisto del titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente, non concorrano a formare reddito di lavoro dipendente analogamente a quanto già avviene oggi per i buoni pasto.
9/4127-bis-A/265Minnucci.


   La Camera,

impegna il Governo:

   a sostenere i consumi culturali delle fasce più deboli della popolazione con provvedimenti tesi a sostenere la lettura quale mezzo per la conoscenza e la cultura e a promuovere il libro in tutte le sue manifestazioni e su qualsiasi supporto quale strumento insostituibile per l'autonomia di giudizio e la capacità di pensiero critico;
   a sostenere o a dare continuità alle politiche di promozione della lettura per fronteggiare la povertà educativa che colpisce il 13 per cento dell'infanzia in Italia;
   a sostenere le librerie indipendenti e le biblioteche di pubblica lettura come strumenti per la crescita individuale e per lo sviluppo sociale ed economico del Paese.
9/4127-bis-A/266Piccoli Nardelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 25 del provvedimento in esame introduce, in via sperimentale dal 1o maggio 2017 al 31 dicembre 2018, l'Anticipo finanziario a garanzia pensionistica la cosiddetta APE, e una indennità, a favore di determinate categorie di soggetti in condizioni di disagio sociale, spettante fino alla maturazione dei requisiti pensionistici la cosiddetta APE sociale;
    gli operai agricoli sono esclusi dall'elenco dei lavoratori dipendenti che svolgono specifiche attività lavorative «gravose»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a inserire anche gli operai del settore agricolo che effettuano lavori pesanti, lavori svolti all'aperto e all'interno delle serre, all'interno della predetta disciplina.
9/4127-bis-A/267Antezza, Oliverio, Luciano Agostini, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Sani, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin.


   La Camera,
   premesso che:
    in Italia il trasporto pubblico è inefficiente nelle città metropolitane e nei principali centri urbani, e del tutto inadeguato e carente in termini di puntualità, frequenza, comodità e pulizia dei veicoli; nelle principali città – e, in particolare nella capitale – manca un sistema di trasporto urbano capillare ed efficiente;
    è necessario incentivare stili di vita e modelli di mobilità che prevedano l'integrazione tra trasporto pubblico locale e servizi di mobilità sostenibile quali il car-sharing, che, mediante il noleggio breve di un'auto, consente di ridurre l'utilizzo dell'auto privata garantendo un servizio di trasporto flessibile;
    lo sviluppo di forme di complementarietà economica tra il trasporto pubblico locale e il car-sharing comporta vantaggi sia per la collettività che per il singolo utente;
    in particolare nelle città metropolitane e nei centri urbani, integrando il trasporto pubblico con il car-sharing, utilizzando veicoli a basso impatto ambientale aggiornati alle tecnologie più avanzate, si riducono le emissioni inquinanti; aumenta la sicurezza di tutti i veicoli circolanti, che, come auto condivise utilizzate intensivamente, sono mantenute in efficienza, rinnovate con frequenza superiore a quella delle auto private, ed equipaggiate con sistemi e dispositivi di sicurezza attiva e passiva, per i passeggeri, per i pedoni e per gli altri automobilisti; anche in termini di economia circolare, i vantaggi sono significativi: le auto sono dismesse per usura – con il massimo chilometraggio compatibile con la sicurezza – e non per invecchiamento; si riduce il numero delle auto parcheggiate su strada, si amplia e si razionalizza l'uso degli spazi urbani; la diminuzione del numero di veicoli in circolazione e degli spazi di sosta riduce i costi legati al traffico, alla congestione delle città, alla manutenzione e all'adeguamento delle strade;
    i singoli utenti beneficiano delle iniziative dei Comuni per incentivare l'uso delle auto condivise, quali accesso gratuito alle ZTL e alle corsie preferenziali; sosta gratuita in centro; libera circolazione nei periodi di limitazione del traffico (per esempio, nei giorni di targhe alterne o di blocco totale della circolazione per superamento delle soglie inquinanti);
    Il trasporto pubblico locale integrato con car sharing permette di muoversi e di raggiungere qualsiasi destinazione al costo più basso, anche senza possedere un'auto, ma avendo a disposizione a costi accessibili o il mezzo pubblico o un veicolo, quando serve, senza sostenerne il costo di acquisto, gli oneri fissi (bollo, assicurazione, garage o parcheggio), quelli variabili (carburante, manutenzione) e spendendo solo in proporzione all'utilizzo;
    si calcola che un'auto di proprietà rimanga, in media, inutilizzata per 22-23 ore al giorno; la maggiore razionalità nell'uso dei veicoli porta ad una riduzione dei costi fissi (acquisto e ammortamento, manutenzione, parcheggio, ecc.) che pesano per circa due terzi sul costo totale di gestione; l'integrazione tra TPL e car-sharing può portare alla progressiva rinuncia alla proprietà individuale dell'auto e all'uso esclusivo di veicoli; il costo della mobilità legato all'utilizzo effettivo del mezzo di trasporto, consente di scegliere il mezzo di trasporto più adatto al tipo di spostamento e di ridurre i chilometri annui percorsi con una netta diminuzione dell'inquinamento atmosferico e acustico e delle emissioni di CO2, principale responsabile dell'effetto serra;
    considerato che:
     incentivi all'utilizzo del trasporto pubblico, incrementando le distanze percorse con i mezzi pubblici aumentano l'efficienza, la produttività del servizio e gli introiti delle aziende di trasporto pubblico,

impegna il Governo

ad introdurre opportuni incentivi all'utilizzo del trasporto pubblico locale complementare ed integrato con servizi di auto condivisa con contratto di noleggio a tempo (car-sharing).
9/4127-bis-A/268Gandolfi.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica avviata negli ultimi anni dall'esecutivo ha mostrato una particolare attenzione ad incrementare, attraverso il sostegno di particolari iniziative, l'offerta culturale;
    con l'avvio della prima domenica del mese gratuita nei musei statali, la gratuità per gli over 65, la card ai diciottenni, si è registrato un incremento del numero annuale dei visitatori pari al 20 per cento;
    il decreto legge n. 146 del 2015 ha inoltre riconosciuto la apertura di istituti e luoghi della cultura come servizio pubblico essenziale ai sensi della legge n. 146 del 1990,

impegna il Governo

al fine di potenziare le attività di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, a valutare l'opportunità di reperire – in questo provvedimento o nel primo provvedimento utile – adeguate risorse finalizzate al rafforzamento della dotazione di personale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, anche attraverso lo scorrimento di graduatorie esistenti, e valorizzando il personale già in servizio, scorrendo graduatorie di concorsi e progressioni interne già espletate.
9/4127-bis-A/269Malisani.


   La Camera,
   premesso che:
    permane una differenziazione di trattamento previdenziale e assistenziale tra la componente volontaria e quella permanente del personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco a fronte della sostanziale esposizione ai medesimi rischi connessi all'adempimento dei compiti istituzionali;
    i Vigili volontari invalidi per servizio e i famigliari superstiti dei Vigili del Fuoco volontari deceduti per fatti di servizio percepiscono dal sistema previdenziale INPS, cui sono iscritti in ragione della temporaneità del rapporto di servizio, una pensione privilegiata, diretta o di reversibilità, di entità assai ridotta, in quanto correlata ai limitati contributi versati, rispetto a quella più favorevole, prevista in casi analoghi per il personale permanente operativo del Corpo nazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di armonizzare il sistema di tutela previdenziale e assistenziale applicato al personale permanente in servizio al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e al personale volontario presso il medesimo, prevedendo, in particolare, l'equiparazione della pensione ai superstiti riconosciuta ai famigliari dei Vigili del Fuoco deceduti espletando attività addestrative od operative e l'equiparazione del trattamento economico in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio.
9/4127-bis-A/270Bargero, Paola Bragantini, Fiorio, Gribaudo.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 210 del 25 febbraio 1992 e successive modificazioni prevede un riconoscimento economico a favore di soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni di sangue e somministrazioni di emoderivati, nonché al personale sanitario di ogni ordine e grado che abbia contratto infezione da HIV (human immunodeficiency virus) o da epatite virale durante il servizio, a seguito di contatto diretto con sangue o suoi derivati provenienti da soggetti affetti da infezioni da HIV o epatiti virali;
    più volte nel corso di questi anni il legislatore è intervenuto per dirimere la questione e per far sì che le persone danneggiate o i loro familiari avessero una equa riparazione,

impegna il Governo:

   a predisporre tutte le misure necessarie volte ad una rapida erogazione degli indennizzi dovuti così come previsto dalla normativa vigente;
   a predisporre le risorse finanziare necessarie da erogare alle regioni che abbiano già anticipato le somme dovute alle persone danneggiate da emotrasfusione e alle loro famiglie.
9/4127-bis-A/271Lenzi, Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge di bilancio all'articolo 74 prevede, fra altre norme, che con decreto del Presidente del Consiglio da adottare entro il 30 giugno 2017, su proposta del Ministro della Salute siano individuate iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, da finanziare in accordo con l'INAIL;
    la individuazione delle iniziative da finanziare nel testo di legge non è subordinata alla compatibilità con la programmazione regionale del territorio interessato, né sono previsti criteri oggettivi che superino la totale discrezionalità a cui la norma allude;
    appare inoltre indispensabile il coinvolgimento della conferenza delle Regioni come avviene per ogni intervento nel campo degli investimenti in sanità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad integrarle, al fine di introdurre un criterio di rispetto delle priorità indicate dalla programmazione regionale di ciascun territorio nel finanziare interventi di edilizia sanitaria, nonché di prevedere che l'accesso ai finanziamenti sia consentito esclusivamente attraverso un bando pubblico contenente i criteri decisi mediante l'Intesa con la Conferenza delle Regioni.
9/4127-bis-A/272Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha opportunamente proceduto alla approvazione del decreto ministeriale n. 68 del 2015 «Riordino Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria», il quale, ai sensi dell'articolo 20, comma 3-bis del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, procede alla riorganizzazione delle classi e delle tipologie di corsi di specializzazione di area sanitaria;
    il riordino va a modificare gli ordinamenti didattici delle Scuole di specializzazione mediche a normativa comunitaria secondo le esigenze del Sistema Sanitario Nazionale, finalizzandoli al conseguimento di una piena ed autonoma capacità professionale dello specializzando, fondata su una solida base scientifica;
    l'allegato al decreto ministeriale n. 68 del 2015 elenca con ampie tabelle schematiche e molto dettagliate le specializzazioni, i corsi, i diversi percorsi didattici percorribili, costituendo la base per ogni intervento legislativo successivo inerente le scuole di specializzazione di ordine sanitario, e lo status dei relativi specializzandi;
    le Scuole di Specializzazione di area sanitaria vengono suddivise in aree, e quindi in classi; viene specificata la somma di CFU necessari al conseguimento del Titolo di Studi, e si determina nel 70 per cento del complesso delle attività formative quello che deve essere riservato allo svolgimento di attività formative professionalizzanti, pratiche e di tirocinio, tali da equiparare l'impegno orario dello specializzando a quello previsto dal Servizio sanitario nazionale;
    le Scuole di specializzazione di Area sanitaria hanno sede presso le Università;
    gli allievi delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, dunque, si specializzano acquisendo esperienza e competenza professionale lavorando all'interno del Sistema Sanitario Nazionale, con veri orari fissi, responsabilità e compiti specifici, di cui debbono rispondere professionalmente;
    il numero chiuso delle singole specialità viene stabilito per Decreto;
    tutti gli specializzandi delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria nel loro percorso di formazione professionale all'interno delle strutture del SSN, ricevono un importo di denaro mensile, e stipulano con la struttura cui afferiscono un Contratto di formazione;
    tutti, tranne una piccolissima minoranza: i Fisici medici e i Farmacisti ospedalieri. Gli specializzandi in questi due ambiti scientifici, pur condividendo gli stessi luoghi di lavoro, e cioè l'Ospedale, stessi orari, stesse responsabilità, con gli altri specializzandi, non usufruiscono di nessun incentivo di alcun tipo;
    da anni ormai si ripropone la questione del trattamento economico degli specializzandi, e da anni non abbiamo svolto grandi passi nella volontà di equiparare il trattamento di quei professionisti di area sanitaria. Occorre definire una struttura contrattuale per gli specializzandi delle figure professionali di cui al decreto ministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 «Riordino Scuole di specializzazione di area sanitaria»;
    il pagamento del contratto di formazione per il periodo della specializzazione per le professioni di area sanitaria è un diritto, e deve diventarlo per tutti. Quegli specializzandi sono un elemento di produttività, sono un investimento importante sul nostro futuro, e sulla qualità del personale che opererà nelle nostre strutture sanitarie,

impegna il Governo

a porre fine alla perdurante e ingiustificata discriminazione cui sono sottoposti gli iscritti alle Scuole di specializzazione di area sanitaria di cui il decreto ministeriale n. 68 del 2015, in particolare i fisici clinici e i farmacisti ospedalieri, promuovendo l'effettiva equiparazione del loro trattamento economico e contrattuale a quello degli altri specializzandi di area sanitaria.
9/4127-bis-A/273Paola Bragantini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel sistema previdenziale italiano si sono susseguiti nel tempo diversi interventi legislativi che prevedono misure di valorizzazione e riconoscimento per situazioni particolari, maggiorazioni in termini di contribuzione figurativa di categorie particolarmente svantaggiate (ad esempio articolo 80, comma 3 della legge n. 388 del 2000 – invalidi; legge 29 marzo 1985, n. 113 – centralinisti telefonici non vedenti);
    oppure per altre condizioni particolari a titolo risarcitorio per quei lavoratori che hanno svolto inconsapevolmente, o per obbligo, attività lavorativa in siti produttivi, che si sono rilevati successivamente pericolosi per la salute e che hanno inciso sulla propria speranza di vita. Condizioni che hanno profondamente penalizzato non solo i lavoratori direttamente interessati, ma anche i famigliari (ad esempio articolo 13, commi 7 e 8 della legge n. 257 del 1992 e articolo 47 del decreto legge n. 269 del 2003 lavoratori esposti all'amianto);
    agevolazioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 3 agosto 2004 n. 206);
    i lavoratori che hanno avuto diritto al calcolo retributivo della pensione hanno goduto di tali maggiorazioni sia in termini di riconoscimento di anzianità contributiva, sia per quanto riguarda la misura dell'assegno pensionistico, mentre per coloro che hanno diritto al calcolo misto o totalmente contributivo le suddette maggiorazioni vengono considerate utili ai soli fini del conseguimento del requisito di accesso alla pensione, ma non vengono valorizzate ai fini del calcolo dell'assegno pensionistico;
    la maggiorazione convenzionale non assume rilevanza nel calcolo della quota di pensione contributiva (per le pensioni a calcolo misto) ovvero della pensione da liquidare integralmente con il sistema contributivo in quanto nel calcolo contributivo l'importo della pensione è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età al momento del pensionamento. Di fatto, quindi, la maggiorazione non costituisce effettiva contribuzione figurativa e di conseguenza non incrementa il montante contributivo; per rendere comprensibile la situazione vale la pena di proporre un esempio pratico: 10 anni di lavoro corrispondono a 520 settimane contributive, il montante si crea in base alla percentuale sulla retribuzione percepita che va ad alimentare il proprio patrimonio di contributi, la maggiorazione per esposizione all'amianto se fosse di 5 anni, incrementa di 260 settimane contributive aggiuntive, portando la capienza di settimane dei 10 anni a 780 settimane, situazione normalmente non verificabile, perché la capienza per ogni anno di lavoro è al massimo di 52 settimane, proprio per questo si definisce «maggiorazione»;
    il calcolo retributivo si basa sulla retribuzione media settimanale da prendere a riferimento per il calcolo della misura; la si moltiplica per tutte le settimane accreditabili e in questo modo gli anni di maggiorazione per esposizione all'amianto sono effettivamente valorizzati come se fossero stati anni di effettivo lavoro in più;
    il calcolo contributivo, invece, considera solo i contributi effettivamente versati e il montante contributivo viene moltiplicato per il coefficiente di trasformazione dell'età in cui il lavoratore va in pensione;
    questo comporta che la maggiorazione diventa utile solo per andare in pensione prima;
    occorre inoltre aggiungere che il beneficio previdenziale derivante da esposizione all'amianto può variare in dipendenza dell'evento che lo ha determinato e del momento in cui è stato richiesto, creando in questo modo situazioni di discriminazione effettiva tra i lavoratori:
     a) maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto o della misura (calcolo) della pensione di tutti i periodi in cui risulti l'esposizione all'amianto per i lavoratori che, a causa di tale esposizione, abbiano contratto o contraggano una malattia professionale (articolo 7, della legge n. 257 del 1992);
     b) maggiorazione dell'1,5 per cento ai fini del diritto e della misura (calcolo) della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 0,1 fibre per centimetro cubo per oltre 10 anni (articolo 13, comma 8, della n. 257 del 1992). La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata entro il 2 ottobre 2003;
     c) maggiorazione dell'1,25 per cento solo ai fini della misura (calcolo) della pensione di tutti i periodi in cui risulti un'esposizione qualificata pari a 100 fibre litro per almeno 10 anni. La domanda per ottenere tale beneficio doveva essere presentata tra il 3 ottobre 2003 e il 15 giugno 2005. Il beneficio in parola si applica ai lavoratori con periodi di esposizione in attività non soggette in precedenza all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, (articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 326 del 2003; articolo 3, comma 132, della legge n. 350 del 2003; decreto interministeriale del 27 ottobre 2004). Tale beneficio si applica anche ai lavoratori dipendenti di aziende destinatarie di atti di indirizzo ministeriali che avessero già ricevuto la relativa certificazione dall'INAIL (con riferimento ad alcune specifiche realtà aziendali, negli anni 2000-2001 il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha emesso atti di indirizzo nei quali sono contenuti gli elementi utili alla certificazione dell'esposizione all'amianto. Con gli atti di indirizzo si considera presunta l'esposizione per tutti i lavoratori di un determinato comparto);
     d) prolungamento dei periodi di esposizione per i lavoratori dipendenti di aziende già destinatarie di atti di indirizzo (articolo 1 commi 20, 21 e 22, della legge n. 247 del 2007); la maggiorazione può variare (1,5 per cento o 1,25 per solo misura) in relazione al momento in cui è stata presentata la prima domanda di riconoscimento amianto secondo le condizioni descritte nei punti precedenti. I lavoratori interessati dovevano presentare domanda di prolungamento entro e non oltre l'11 maggio 2009 (decreto 13 marzo 2008); una volta chiarite le condizioni per accedere alle varie tipologie di maggiorazione per amianto, appare evidente che la maggiorazione ed il relativo beneficio previdenziale può essere utile ai fini del diritto e della pensione (qualsiasi pensione; vecchiaia, anticipata, invalidità, reversibilità e altro) solo a condizione che l'istanza sia stata presentata entro e non oltre il 2 ottobre 2003 (punto 2). Se l'istanza risulta presentata in data successiva a tale data fino al 15 giugno 2005, il beneficio sarà utile solo per determinare l'importo della pensione. Le domande presentate dopo il 15 giugno 2005 diverse da quelle di prolungamento previste al punto 4, non generano alcun beneficio pensionistico; quanto al diritto e alla misura della pensione con il beneficio amianto dopo la legge Fornero si osserva quanto segue; per i lavoratori la cui istanza sia stata presentata entro il 2 ottobre 2003 la maggiorazione è sempre utile per la maturazione del diritto a pensione, anche per maturare i nuovi requisiti della pensione anticipata. Facendo riferimento alle maggiorazioni contributive l'INPS (messaggio n. 219/2013 punto 13) si limita a ricordare che esse non sono utili per determinare l'importo delle quote di pensione liquidate con il sistema contributivo o delle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo, ma restano comunque utili per perfezionare il diritto. La limitazione sul calcolo dunque interesserà i lavoratori destinatari del sistema misto (assicurati prima del 1o gennaio 1996 con meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995) o contributivi puri (assicurati dal 1o gennaio 1996) esclusivamente per i periodi di esposizione all'amianto che si collocano tra il 1o gennaio 1996 e il 2 ottobre 2003. La legge oggi non consente il riconoscimento di periodi di esposizione successivi a tale data; è evidente che si tratta di una materia molto complessa che avrebbe sicuramente bisogno di essere riconsiderata complessivamente anche perché esistono molti contenziosi in atto si verificano situazioni paradossali in cui lavoratori ai quali non è stata riconosciuta l'esposizione o non hanno fatto domanda entro i termini si ammalano di mesotelioma o ancor peggio muoiono per mesotelioma; la tipologia delle maggiorazioni si è estesa anche ad altri casi, come per esempio le agevolazioni in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (legge 3 agosto 2004. n. 206), l'INPS ha costruito un sistema per attribuire dette maggiorazioni anche alle pensioni calcolate interamente con il sistema contributivo disponendo la maggiorazione come effettiva contribuzione figurativa, quindi quantificandola anche come incremento del montante contributivo riconoscendo la maggiorazione anche ai fini del calcolo della pensione: appare evidente che le maggiorazioni che sono state nel tempo riconosciute dallo Stato alle categorie svantaggiate o a titolo risarcitorio, non possono avere un trattamento diverso sul calcolo della pensione rispetto alla valorizzazione della contribuzione figurativa, nel caso di calcolo misto o contributivo, in questa sede si sono posti alcuni esempi, ma la problematica va affrontata nel suo complesso,

impegna il Governo

ad adottare iniziative per un monitoraggio della normativa in essere in modo da portare ad una reale semplificazione atta ad uniformare e migliorare il riconoscimento delle maggiorazioni previste dalle leggi in vigore, anche ai fini della misura dell'assegno pensionistico indipendentemente dal sistema di calcolo della misura della pensione, tenendo conto inoltre della speranza di vita compromessa dalle attività citate in premessa.
9/4127-bis-A/274Moretto.