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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 novembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 novembre 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giorgis, Gozi, Grillo, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giorgis, Gozi, Grillo, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 novembre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LUPI e MISURACA: «Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e alla legge 6 maggio 2015, n. 52» (4128);
   BUSINAROLO: «Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di controllo e valutazione delle prestazioni degli enti territoriali e del servizio sanitario nazionale» (4129);
   ERMINI: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, concernenti i delitti di truffa e di circonvenzione di persona incapace commessi in danno di persone ultrasessantacinquenni» (4130);
   BIANCONI: «Determinazione dell'indennità spettante ai membri del Parlamento» (4131).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PATRIARCA ed altri: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e le iniziative di formazione permanente» (3538) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Malisani.

  La proposta di legge PALMIZIO: «Disposizioni per la celebrazione del ventiduesimo centenario della morte di Tito Maccio Plauto» (4063) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Arlotti e Lattuca.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 27 ottobre 2016, ha comunicato che la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sull'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria e sul contenuto della protezione riconosciuta, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo (COM(2016) 466 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 167).

  Questa risoluzione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 26 e 29 settembre e 6 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 30 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 7 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile sull'aeroporto di Roma Fiumicino, il 29 settembre 2013.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del tesoro», autorizzate, in data 20 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 25 luglio 2000, n. 209, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 209 del 2000, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati, aggiornata al 30 giugno 2016 (Doc. CLXXXIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 28 ottobre 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno LOCATELLI ed altri n. 9/3238/1, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 4 novembre 2015, concernente la ratifica del Protocollo opzionale alla Convenzione sui diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 19 dicembre 2011.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Trasmissione dal Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Vice Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 28 ottobre 2016, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo alla Scuola di polizia tributaria della Guardia di finanza per l'organizzazione di un corso in materia di contrasto all'economia illegale in favore di funzionari provenienti dai Paesi della Comunità caraibica, della Repubblica dominicana e della Repubblica di Cuba (CARICOM).

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera del 29 ottobre 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno LOMBARDI n. 9/3444-A/166, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, concernente lo stanziamento di parte del fondo destinato alla cyber security in favore della Polizia postale e delle comunicazioni.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 2 novembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti documenti concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e che abroga il regolamento (CE) n. 2062/94 del Consiglio (COM(2016) 528 final) – alla XI Commissione (Lavoro), alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016) 594 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il testo di una risoluzione concernente i seguenti progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi: Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio – Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un'Unione dell'energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all'inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016) 500 final); Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016) 501 final); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio – già assegnata, in data 3 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) – relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas a effetto serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 per un'Unione dell'energia resiliente e per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ad un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016) 482 final/2); Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici (COM(2016) 479 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 27 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Francesco Maria Di Majo a presidente dell'Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale (83).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2287 — DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4080) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: SAMMARCO (A.C. 3181)

A.C. 4080 – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 30.
(Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

  1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare, di concerto con il Ministro e con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. La suddetta sezione speciale è dotata di contabilità separata ed è destinata a garantire operazioni di finanziamento alle imprese per la realizzazione di prodotti audiovisivi e cinematografici.
  2. La sezione è alimentata per un importo di 5 milioni di euro nell'anno 2017 a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. Il Ministro determina annualmente, con proprio decreto, eventuali ulteriori versamenti a favore della sezione.
  3. Le risorse della sezione possono essere incrementate anche tramite apposite convenzioni stipulate tra il Ministero, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e soggetti investitori, pubblici e privati.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono definite le tipologie di operazioni che possono essere garantite, le modalità di funzionamento della sezione e le altre disposizioni applicative del presente articolo.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Sezione speciale per l'audiovisivo del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
30. 1.(ex 30. 1.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

A.C. 4080 – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 31.
(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche).

  1. Lo Stato favorisce un pieno ed equilibrato sviluppo del mercato cinematografico impedendo il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, nei settori della produzione, distribuzione, programmazione e dell'esercizio cinematografico, anche al fine di agevolare la diffusione capillare delle opere cinematografiche con particolare riferimento a quelle europee e nazionali.
  2. In materia di tutela della concorrenza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato opera nei modi e nei termini di cui all'articolo 16 della citata legge n. 287 del 1990.
  3. L'Autorità di cui al comma 2, su segnalazione di chi vi abbia interesse o, periodicamente, d'ufficio, adotta i provvedimenti necessari per eliminare o impedire il formarsi di fenomeni distorsivi della concorrenza, secondo le modalità previste dalla citata legge n. 287 del 1990, qualora sul mercato di riferimento un unico soggetto, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie, sul territorio nazionale ovvero su base regionale o anche in una sola delle città capoluogo di regione, detenga, direttamente o indirettamente, una posizione dominante nel mercato della distribuzione e dell'esercizio cinematografico, con particolare riferimento ai soggetti che operano contestualmente anche in uno dei seguenti settori: produzione, programmazione, edizione o distribuzione di servizi televisivi, on line o telefonici.
  4. L'Autorità di cui al comma 2 trasmette annualmente alle Camere una relazione sullo stato della concorrenza nel settore della distribuzione cinematografica.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Misure dirette a favorire una migliore distribuzione delle opere cinematografiche).

  Al comma 3, sopprimere le parole:, ivi comprese le agenzie territoriali mono o plurimandatarie,

  Conseguentemente, sopprimere le parole da:, con particolare riferimento ai soggetti fino alla fine del comma.
31. 1. (ex 31. 1.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

A.C. 4080 – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo V
RIFORMA E RAZIONALIZZAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE

Art. 32.
(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).

  1. Presso il Ministero è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive, di seguito denominato «Registro».
  2. Al fine di realizzare gli effetti di pubblicità notizia del deposito previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono soggette ad obbligo di iscrizione nel Registro le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana ai sensi degli articoli 5 e 6 che hanno beneficiato di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali o di finanziamenti dell'Unione europea.
  3. Attraverso il Registro, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, sono assicurate:
   a) la pubblicità e l'opponibilità a terzi dell'attribuzione dell'opera ad autori e produttori che sono reputati tali a seguito della registrazione sino a prova contraria. Nel Registro sono annotati tutti gli atti, gli accordi e le sentenze che accertino diritti relativi alla produzione, alla distribuzione, alla rappresentazione e allo sfruttamento in Italia di opere cinematografiche e audiovisive;
   b) la pubblicità sull'assegnazione di contributi pubblici statali, regionali e degli enti locali nonché sui finanziamenti concessi dall'Unione europea alle opere cinematografiche e audiovisive per la loro scrittura, sviluppo, produzione, distribuzione e promozione; la pubblicità sull'acquisto, la distribuzione e la cessione di diritti di antenna alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo.

  4. L'iscrizione di un'opera nel Registro è richiesta dal produttore o dagli autori o dai titolari dei diritti. In ogni caso i beneficiari dei contributi di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare le relative informazioni nei termini e con le modalità stabiliti dal decreto di cui al comma 7, pena la revoca dei benefìci concessi ai sensi della presente legge.
  5. Un'opera letteraria che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera letteraria o un suo avente diritto ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
  6. La pubblicità delle informazioni relative ai contributi prevista dal comma 3, lettera b), è assicurata con la pubblicazione e la libera consultazione nel sito internet istituzionale del Ministero, nei limiti fissati con il decreto di cui al comma 7.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le caratteristiche del Registro, le modalità di registrazione delle opere, le tariffe relative alla tenuta del Registro, la tipologia ed i requisiti formali degli atti soggetti a trascrizione, le modalità e i limiti della pubblicazione delle informazioni, prevista dal comma 6, necessarie ad assicurare la trasparenza sui contributi pubblici.
  8. All'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il secondo comma è abrogato;
   b) al terzo comma, le parole: «In detti registri» sono sostituite dalle seguenti: «Nel registro di cui al primo comma»;
   c) al quinto comma, l'ultimo periodo è soppresso.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Istituzione del Registro pubblico delle opere cinematografiche e audiovisive).

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Un'opera musicale o una raccolta di opere musicali che sia destinata alla realizzazione di un'opera cinematografica o audiovisiva può essere depositata al Registro fornendo copia del contratto con cui l'autore dell'opera musicale o della raccolta, o un suo avente diritto, ha concesso l'opzione d'acquisto dei diritti di adattamento e realizzazione di tale opera. Nel caso in cui eserciti l'opzione, il produttore deposita il titolo dell'opera cinematografica o audiovisiva in conformità a quanto previsto dal presente articolo.
32. 1. (ex 32. 1.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

A.C. 4080 – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 33.
(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di tutela dei minori nella visione di opere cinematografiche e audiovisive, ispirandosi ai princìpi di libertà e di responsabilità, tanto degli imprenditori del settore cinematografico e audiovisivo, quanto dei principali agenti educativi, tra i quali in primo luogo la famiglia, e sostituendo le procedure attualmente vigenti con un meccanismo di responsabilizzazione degli operatori e di attenta vigilanza delle istituzioni, orientato all'effettività della tutela dei minori.
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introdurre il principio della responsabilizzazione degli operatori cinematografici in materia di classificazione del film prodotto, destinato alle sale cinematografiche e agli altri mezzi di fruizione, e della uniformità di classificazione con gli altri prodotti audiovisivi, inclusi i videogiochi, che garantisca la tutela dei minori e la protezione dell'infanzia e la libertà di manifestazione del pensiero e dell'espressione artistica;
   b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;
   c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire;
   d) prevedere il sistema sanzionatorio degli illeciti amministrativi accertati;
   e) prevedere le abrogazioni e modificazioni della normativa vigente in contrasto con la nuova normativa per la classificazione dei film per le sale cinematografiche, degli altri prodotti audiovisivi che vengono trasmessi alla televisione pubblica e privata e sulla rete internet e dei videogiochi posti in vendita.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 33.
(Delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo).

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: qualificazione professionale aggiungere le seguenti:, esperienza e imparzialità.
33. 1. (ex 33. 1.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in via definitiva.
33. 2. (ex 33. 2.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

A.C. 4080 – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 34.
(Delega al Governo per la riforma della promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma e la razionalizzazione delle disposizioni legislative di disciplina degli strumenti e delle procedure attualmente previsti dall'ordinamento in materia di promozione delle opere italiane ed europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari sia non lineari, sulla base dei princìpi e criteri direttivi indicati al comma 2 e comunque conformemente alla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, e nel rispetto delle norme del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) introdurre procedure più trasparenti ed efficaci in materia di obblighi di investimento e programmazione di opere italiane ed europee da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi, con particolare riferimento ai presupposti, ai requisiti, alle modalità tecniche di assolvimento degli obblighi, precisando i criteri con cui possono essere riconosciute eventuali deroghe ovvero previsti meccanismi di flessibilità rispetto a tali obblighi;
   b) adeguarsi ai princìpi di proporzionalità, adeguatezza ed efficacia, in modo da definire con maggiore coerenza e certezza il sistema delle regole e l'ambito soggettivo di applicazione, prevedendo la massima armonizzazione fra gli obblighi cui devono attenersi i diversi fornitori di servizi di media audiovisivi, sia lineari che non lineari, in relazione alle diverse piattaforme distributive;
   c) rafforzare un sistema in cui i meccanismi di mercato siano più funzionali a una maggiore concorrenza, a una maggiore pluralità di possibili linee editoriali e a meccanismi di formazione ed equa distribuzione del valore dei diritti di sfruttamento delle opere, anche favorendo accordi tra le categorie dei fornitori di servizi di media audiovisivi e dei produttori indipendenti, in linea con il nuovo contesto tecnologico e di mercato ed in considerazione dei rispettivi apporti finanziari, produttivi e creativi alla realizzazione delle opere;
   d) prevedere in particolare la riformulazione delle modalità di applicazione di tali regole ai fornitori di servizi di media audiovisivi non lineari;
   e) provvedere alla riformulazione della definizione di «produttore indipendente», nonché delle altre definizioni che attengono direttamente alle questioni, alle tematiche e ai profili inerenti la promozione delle opere europee ed italiane;
   f) prevedere un adeguato sistema di verifica, di controllo, di valutazione dell'efficacia e un appropriato sistema sanzionatorio.

A.C. 4080 – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 35.
(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e coerenza con le disposizioni vigenti e con i princìpi e le finalità di cui alla legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto compatibili, disciplinino in modo sistematico e unitario, con le opportune differenziazioni correlate allo specifico ambito di attività, il rapporto di lavoro e l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel settore cinematografico e audiovisivo.
  2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
   b) rafforzare le opportunità d'ingresso nel mondo del lavoro e riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo nel settore cinematografico e audiovisivo;
   c) prevedere le opportune misure adeguate alle peculiari modalità di organizzazione del lavoro e di espletamento della prestazione lavorativa ovvero professionale.

  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 35.
(Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo).

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) rispettare quanto previsto nei CCNL del settore cinematografico e dell'audiovisivo;
35. 1. (ex 35. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;
*35. 2. (ex 35. 2.) Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere strumenti e meccanismi che garantiscano l'emersione del lavoro sommerso e irregolare, nonché la stabilità e continuità occupazionale delle professioni operanti nel settore cinematografico e audiovisivo;
*35. 3. (ex 35. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente;
   d) garantire ai lavoratori del settore l'accesso ai sistemi e ai trattamenti previdenziali e assistenziali.
35. 4. (ex 35. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 36.
(Procedura di adozione dei decreti legislativi).

  1. I decreti legislativi previsti dal presente capo sono adottati su proposta del Ministro, previa acquisizione dei pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi dei decreti legislativi sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate, nel rispetto degli stessi princìpi e criteri direttivi e con le medesime procedure di cui al presente capo, entro due anni dalla data della loro entrata in vigore.
  3. I decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Ciascuno schema di decreto legislativo è corredato di una relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria del medesimo decreto ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

A.C. 4080 – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VI
CONTROLLO E SANZIONI

Art. 37.
(Vigilanza e sanzioni).

  1. Il Ministero esercita la vigilanza sull'applicazione della presente legge.
  2. Le modalità di controllo e i casi di revoca e decadenza dei contributi di cui alla presente legge sono stabiliti nei relativi decreti attuativi. In caso di dichiarazioni mendaci o di falsa documentazione prodotta in sede di istanza per il riconoscimento dei contributi di cui alla presente legge, oltre alla revoca del contributo concesso e alla sua intera restituzione, è disposta l'esclusione dai medesimi contributi, per cinque anni, del beneficiario nonché di ogni altra impresa che comprenda soci, amministratori e legali rappresentanti di un'impresa esclusa ai sensi del presente comma.
  3. Il Ministero provvede all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 37.
(Vigilanza e sanzioni).

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, compresi quelli inerenti al mancato rispetto della normativa sul lavoro e della regolarità contributiva nei confronti dei lavoratori.
37. 1. (ex 37. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero vigila altresì sull'accessibilità delle opere cinematografiche e audiovisive alle persone con disabilità, agli anziani e ai cittadini stranieri, prevedendo nei decreti attuativi l'introduzione di sanzioni in caso di mancata garanzia della stessa.
37. 2. (ex 37. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 13 della presente legge, pari a euro 233.565.000 per l'anno 2017, euro 233.985.572 per l'anno 2018 ed euro 233.565.000 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:
   a) quanto a euro 63.587.593 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo, limitatamente alle quote relative alle risorse per il finanziamento delle attività di produzione e di promozione cinematografica;
   b) quanto a euro 19.605.576 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, recante l'istituzione del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche;
   c) quanto a euro 30.000.000 per l'anno 2017, a euro 150.792.403 per l'anno 2018 e a euro 150.371.831 a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) quanto a euro 120.371.831 per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  3. Dall'attuazione dei decreti legislativi previsti dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A.C. 4080 – Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 39.
(Abrogazioni).

  1. A decorrere dal 1º gennaio 2017, sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) l'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60;
   b) il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28;
   c) l'articolo 1, commi da 325 a 327 e da 329 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   d) l'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

  2. Le risorse iscritte in bilancio ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere a), c) e d) del comma 1, pari ad euro 166.435.000 per l'anno 2017, euro 166.014.428 per l'anno 2018 ed euro 166.435.000 a decorrere dall'anno 2019, sono mantenute in bilancio nel programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e sono destinate ai crediti d'imposta previsti dal capo III, sezione II, della presente legge.

A.C. 4080 – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 40.
(Norme transitorie).

  1. I crediti d'imposta di cui al capo III, sezione II, della presente legge continuano ad essere disciplinati, fino all'emanazione dei relativi decreti attuativi, dai decreti emanati ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, dell'articolo 1, commi da 325 a 337, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dell'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.

A.C. 4080 – Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 41.
(Entrata in vigore).

  1. Fatta eccezione per gli articoli 33, 34, 35, 36 e 37, le disposizioni della presente legge si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2017.

A.C. 4080 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 dell'atto Camera 4080 recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo» prevede i principi ispiratori di tale intervento;
    il capo III del provvedimento in discussione disciplina le distinte tipologie di incentivi e contributi per lo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali;
    il Rapporto Italia 2016 di Eurispes fotografa un paese dove i cittadini hanno un livello di attenzione per gli animali e un sostegno ai loro diritti tra i più alti in Europa;
    spesso il binomio animali e spettacolo significa sfruttamento soprattutto quando animali selvatici nati o ridotti in cattività vengono impiegati nei circhi e in alcune produzioni televisive o cinematografiche,

impegna il Governo

a prevedere una maggiore tutela degli animali impiegati nel settore dello spettacolo e una riduzione progressiva dei contributi, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ad esercenti attività circense e spettacolo viaggiante con animali.
9/4080/1Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame si prefigge di invertire il trend di una crisi strutturale che affligge da decenni il comparto delle industrie creative ma ignora una delle ragioni del gap che separa le nostre imprese da quelle di paesi concorrenti sul mercato globale: la limitata attrattività delle nostre narrazioni sul mercato interno e internazionale è determinata infatti anche dalla mancanza di inclusività e pluralismo;
    presentando il disegno di legge, il Ministro dei beni e delle attività culturali ha dichiarato che, tra l'altro, rappresenta «Un intervento di riforma da lungo tempo atteso che riconosce il ruolo strategico dell'industria cinematografica, veicolo formidabile di formazione culturale»;
    recentemente sono state lanciate due petizioni per la mancanza di inclusività e pluralismo nelle narrazioni del mercato interno cinematografico e audiovisivo. La prima, «Per una legge che favorisca pluralismo, diversità e opportunità nelle industrie creative» – firmata da cittadine e cittadini italiani, di Paesi UE o extra-UE, oppure apolidi, che vivono e lavorano in Italia contribuendo alla ricchezza dell'Italia – riconoscendo il ruolo strategico dell'industria cinematografica e audiovisiva come veicolo formidabile di formazione culturale, denuncia una situazione nella quale le logiche del mercato e le leggi in vigore, relegano a semplici comparse chi lavora nelle industrie creative o ne impedisce l'accesso a chi vorrebbe farlo. L'altra, «Per una televisione a colori» – lanciata da uno scrittore, editore italiano di origine etiope e padre di un bambino di due anni – vorrebbe che, per il presente e futuro di suo figlio, in televisione, al cinema e in pubblicità, il nero, l'arabo, l'asiatico, l'europeo dell'est, il diversamente abile non incarnassero prevalentemente ruoli stereotipati (spacciatore, prostituta, clandestino, criminale, buttafuori, colf, badante, tribale, selvaggio, terrorista, patetico, il bisognoso), e i bambini neri non fossero presenti solo per raccolte fondi per bambini africani che muoiono di fame;
    l'articolo 3, comma 2, della Costituzione Italiana recita che: «È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.»;
    da molti anni negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Francia e in altri paesi non solo si moltiplicano le voci che chiedono di aumentare la presenza di soggetti espressione di diversità sullo schermo e dietro le quinte, ma sono stati adottati anche protocolli che vincolano il settore pubblico a dotarsi di settori o figure professionali per garantirne la presenza;
    in Italia è necessario intervenire tempestivamente per recuperare questo ritardo culturale, affinché l'adozione di misure volte a rispettare e valorizzare il principio del pluralismo e l'inclusività in tutte le fasi della produzione, possa produrre ricadute salutari positive in tutto il settore delle industrie creative e di conseguenza nella società italiana,

impegna il Governo

ad adottare iniziative specifiche, anche normative, in grado di stimolare e verificare, nel cinema, nell'audiovisivo e nello spettacolo in generale, il rispetto e la valorizzazione di una narrazione inclusiva, pluralista e non stereotipata in tutte le fasi della produzione del mercato interno cinematografico e audiovisivo.
9/4080/2Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame, si pone l'obiettivo di valorizzare il cinema italiano di qualità a fini di rilancio e di sviluppo di un settore importante dal punto di vista culturale, economico e sociale;
    il provvedimento contiene diversi elementi di innovazione e sostegno alle imprese operanti nel campo del cinema e dell'audiovisivo attraverso un complesso di norme molto articolato;
    in particolare, l'articolo 28, nell'ambito del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali, al comma 3, è inserito un apposito Fondo per la concessione dei contributi a fondo perduto o in conto interessi mirato a privilegiare le sale polifunzionali che garantiscano una maggiore sostenibilità economica della gestione e che siano ubicate in zone di insediamento di particolare valenza culturale e sociale;
    tuttavia, per rendere le periferie urbane e metropolitane vitali sotto il profilo di aggregazione sociale e al fine di offrire un nuovo impulso culturale, si ritiene utile destinare anche per gli insediamenti in «aree disagiate» la concessione dei contributi del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali,

impegna il Governo

a valutare la concessione dei contributi a fondo perduto o in conto interessi anche per la realizzazione o la ristrutturazione di sale cinematografiche ubicate in periferie urbane con lo scopo di sviluppare la cultura nelle aree svantaggiate con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico-sociali e incrementare la sicurezza.
9/4080/3Brignone.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in epigrafe è prevista, a decorrere dal 2017, presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, l'istituzione del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, destinato a finanziare: incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, contributi automatici, contributi selettivi; contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva;
    nella previsione di cui al punto precedente, assumono particolare rilievo i contributi selettivi, in quanto destinati in via prioritaria alle opere cinematografiche, con particolare riferimento alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori o alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile presso il Mibact, nonché alle imprese del settore appartenenti a determinate categorie, ad esempio le startup e le micro imprese;
    secondo quanto previsto dall'articolo 26 del disegno di legge in epigrafe, i contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro;
    constatato il ruolo particolarmente delicato svolto dagli esperti di cui in premessa;
    rilevata la necessità di un coinvolgimento del Parlamento nella determinazione delle procedure per l'assegnazione dei suddetti Contributi selettivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative affinché tra le modalità secondo cui dovranno essere individuati i cinque esperti preposti alla valutazione delle opere o dei progetti candidati all'attribuzione di Contributi selettivi sia prevista l'acquisizione di un parere non vincolante da parte del Parlamento.
9/4080/4Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento definisce i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del paese, e ne disciplina le modalità;
    l'articolo 10 del provvedimento prevede, tra l'altro, che il Ministero dei beni culturali promuova in raccordo con il Ministero dell'istruzione programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di individuare e adottare, fatta salva l'autonomia scolastica, interventi specifici, anche di carattere normativo, al fine di incentivare le istituzioni scolastiche ad avviare progetti capaci di sensibilizzare studenti e studentesse non solo al cinema d'autore e d'essai, ma anche a nuove forme di linguaggio audiovisivo e di sperimentazione cinematografica, con particolare riferimento alle tematiche di parità di genere.
9/4080/5Marzano, Locatelli, Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la funzione delle film commission sta assumendo un ruolo sempre più rilevante in particolare al Sud per la promozione non solo del cinema e delle attività correlate ma anche e soprattutto per la promozione più ampia di interi ambiti territoriali e dei loro sistemi economici a partire dal turismo;
    tale funzione ha necessità di essere supportata da parte delle istituzioni ed in particolare dal Governo al fine di consolidare i segnali di crescita che si registrano;
    dalla formazione alla promozione turistica è necessaria una sinergia che punti a valorizzare questi territori;
    nel Mezzogiorno l'attività cinematografica sta facendo registrare una importante crescita che va sostenuta;
    di particolare interesse è ad esempio l'esperimento realizzato attraverso il progetto LU.Ca di cooperazione tra le film commission di Basilicata e Calabria che attraverso la promozione, il sostegno agli operatori, all’incoming e al fundraising intende sperimentare anche in vista dell'evento Matera 2019 una forma di collaborazione per rafforzare questo segmento culturale in queste realtà;
    tale prospettiva merita di essere ampliata in particolare a tutto il Mezzogiorno in considerazione delle sue specificità dal punto di vista delle location e dell'immenso patrimonio storico artistico e culturale che ha ampie possibilità di attrarre investimenti,

impegna il Governo

a supportare tali iniziative valutando l'opportunità di istituire in tempi rapidi un tavolo permanente di confronto in sede ministeriale con le film commission delle regioni del Sud al fine di promuovere l'intera filiera dell'audiovisivo e l'immagine del Mezzogiorno in considerazione delle sue importanti ricadute anche dal punto di vista del richiamo turistico in favore di questi territori.
9/4080/6Burtone, Battaglia, Cuomo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività dell'Apulia Film Commission in questi anni ha consentito una importante promozione del territorio pugliese attraverso la filiera audiovisiva determinando significative ricadute positive anche nell'ambito del settore turistico;
    prodotti di notevole qualità hanno consentito l'affermazione del Made in Puglia sugli schermi nazionali ed internazionali;
    occorre pertanto consolidare tali risultati e migliorare la qualità dei prodotti dell'intera filiera promuovendo maggiori investimenti;
    a tale scopo si potrebbe immaginare anche la realizzazione di un appuntamento annuale di richiamo nazionale ed internazionale per promuovere la filiera audiovisiva dei territori del Mediterraneo che potrebbe vedere la Puglia protagonista,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere d'intesa con la Regione Puglia e con l'Apulia Film Commission un appuntamento annuale di promozione della filiera audiovisiva del Mediterraneo al fine di supportare l'importante attività culturale del cinema Made in Puglia.
9/4080/7Losacco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'approvazione del presente provvedimento rappresenta un importante salto di qualità nella promozione dell'industria cinematografica del nostro Paese;
    all'interno della filiera audiovisiva un ruolo straordinario è costituito dalle kermesse di profilo internazionale che promuovono l'immagine del nostro Paese;
    la mostra internazionale del Cinema di Venezia è sotto questo profilo l'appuntamento più importante per l'Italia ed è uno tra i principali al mondo;
    va consolidato e rafforzato il ruolo di tale manifestazione per l'intera filiera audiovisiva nazionale nonché per la valorizzazione turistica e dei sistemi locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere azioni finalizzate ad un ulteriore rafforzamento del ruolo della Mostra internazionale del Cinema di Venezia in considerazione del suo prestigio e per le prospettive della filiera cinematografica anche in riferimento agli altri ambiti economici e per la tutela del patrimonio artistico e culturale della città.
9/4080/8Martella, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo che ha tra i suoi compiti quello di coadiuvare il Mibact in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali;
    il provvedimento in esame dedica una sezione alle attività di formazione cinematografica e audiovisiva per cui il Ministero, secondo quando dispone l'articolo 27, realizza ovvero concede contribuiti per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a, tra l'altro, promuovere l'internazionalizzazione del settore e a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, una maggiore attenzione e valorizzazione all'impegno che la rete estera nella sua interezza già svolge nella materia e che potrà essere adeguatamente rilanciato con un mirato coinvolgimento, anche sul piano dell'accesso ai nuovi strumenti finanziari, in particolare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo.
9/4080/9Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 del provvedimento istituisce il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo che ha tra i suoi compiti quello di coadiuvare il Mibact in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore, nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali;
    il provvedimento in esame dedica una sezione alle attività di formazione cinematografica e audiovisiva per cui il Ministero, secondo quando dispone l'articolo 27, realizza ovvero concede contribuiti per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a, tra l'altro, promuovere l'internazionalizzazione del settore e a sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, un'ulteriore valorizzazione dell'impegno che la rete estera nella sua interezza già svolge nella materia e che potrà essere adeguatamente rilanciato con un mirato coinvolgimento, anche sul piano dell'accesso ai nuovi strumenti finanziari, in particolare al Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e l'audiovisivo.
9/4080/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento reca una disciplina sistematica del settore cinematografico e della produzione audiovisiva, e detta i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese;
    nell'ambito delle politiche culturali lo Stato e le Regioni operano nel quadro di competenze delineato dall'articolo 117 della Costituzione e, in particolare, la tutela dei beni culturali è affidata alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione), mentre la valorizzazione dei beni culturali e la promozione e organizzazione di attività culturali è attribuita alla legislazione concorrente (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    in differenti pronunce (si richiamano, in proposito, le sentenze nn. 255 del 2004, 205 e 285 del 2005), la Corte costituzionale ha chiarito come «le attività di sostegno degli spettacoli», tra le quali evidentemente rientrano le attività cinematografiche, sono sicuramente riconducibili alla materia «promozione ed organizzazione di attività culturali» affidata alla legislazione concorrente di Stato e Regioni (sentenza n. 285 del 2005), materie che «non sono infatti scorporabili dalle “attività culturali”» di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione e che «riguardano tutte le attività riconducibili alla elaborazione e diffusione della cultura, senza che vi possa essere spazio per ritagliarne singole partizioni come lo spettacolo (sentenza n. 255 del 2004)» (sentenza n. 285 del 2005),

impegna il Governo

a promuovere, anche in futuri interventi normativi, un miglior coordinamento tra la legislazione di Stato e delle Regioni nel settore cinematografico e della produzione audiovisiva coerentemente con la sentenza della Corte costituzionale n. 285 del 2005.
9/4080/10Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce all'articolo 2 la personalità giuridica della «Cineteca» come soggetto caratterizzato dallo svolgere secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
    all'articolo 7 «tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo – cineteca nazionale» al comma 6 sono stabilite altresì le modalità di costituzione di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica;
    il decreto ministeriale previsto dall'articolo 7, comma 5, definisce le modalità e le condizioni delle adesioni alla rete, con particolare riferimento a quelle ascritte alla FIAF;
    quindi si auspica una rete tra le cineteche operanti sul territorio e l'archivio della Cineteca nazionale e che il riferimento preciso alle cineteche membri della FIAF, la Federazione internazionale degli archivi del Film, riconosce la positiva sinergia tra gli archivi italiani, cresciuta in questi anni grazie ai rapporti di stima condivisi e a molte concrete iniziative di collaborazione;
    all'articolo 27, comma 3, lettera d), si stabilisce il sostegno alle attività del Museo nazionale del cinema di Torino e della Fondazione cineteca di Bologna, omettendo la menzione degli altri due archivi italiani aderenti alla FIAF, della Cineteca di Gemona del Friuli e della Fondazione Cineteca italiana di Milano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere, nell'ambito delle assegnazioni dei contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva di cui al citato articolo 27, in maniera paritaria tutti gli archivi attivi sul territorio italiano, appartenenti alla FIAF, riconoscendo e la professionalità e la distribuzione sul territorio, salvaguardando il patrimonio multicentrico del cinema italiano e la loro capacità di relazionarsi con i vicini archivi dell'Europa centrale e orientale.
9/4080/11Malisani, Rampi, Blazina, Mauri, Zanin, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 1, lettera g) del testo in esame inserisce tra i propri principi ispiratori la promozione della più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità;
    tale principio rappresenta un indubbio e positivo riconoscimento del valore dell'accessibilità della cultura e degli strumenti culturali, in attuazione dei principi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte in materia;
    il principio in oggetto richiede di essere non solo riconosciuto ma, soprattutto, attuato attraverso la previsione di strumenti e misure concreti che consentano la piena accessibilità e fruizione del cinema e dell'audiovisivo da parte delle persone con disabilità, come ad esempio attraverso la produzione di sottotitoli per non udenti e strumenti di audio-descrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, anche di concerto con i produttori, i distributori, gli esercenti cinematografici e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità,

impegna il Governo

a prevedere, anche in sede di definizione delle disposizioni tecniche applicative di cui all'articolo 12, comma 4, lettera a), strumenti e misure concrete, dirette a favorire una piena attuazione dei principi posti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), di concerto con i produttori, i distributori, gli esercenti cinematografici e le associazioni rappresentative delle persone con disabilità.
9/4080/12Manzi, Narduolo, Rampi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 35 che reca una Delega al Governo per la riforma delle norme in materia di rapporti di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, e che tra i principi di cui alla delega riporta alla lettera a) del comma 2 come obiettivi da perseguire la semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro, al fine di ridurre gli adempimenti a carico di cittadini e imprese;
    considerata la specificità delle prestazioni del settore dello spettacolo, in passato è stato ritenuto di strutturare una tutela rafforzata per i lavoratori appartenenti a determinate categorie artistiche e tecniche attraverso il possesso del certificato di agibilità di cui devono essere munite le imprese che intendano avvalersi delle prestazioni di detti soggetti;
    il certificato di agibilità è il documento che autorizza l'impresa a far agire nei locali di proprietà (o di cui le stesse imprese abbiano un diritto personale di godimento) i lavoratori dello spettacolo artisti e tecnici, occupati nelle categorie da 1 a 14 dell'articolo 3 del decreto legislativo C.P.S. n. 708/47 (e successive modifiche ed integrazioni) in relazione ad uno specifico evento (o ad una serie di eventi);
    tale certificato viene rilasciato a seguito del preventivo controllo della regolarità contributiva dell'impresa richiedente che, in caso di esito negativo, preclude il rilascio del certificato medesimo;
    in particolare, il rilascio del certificato è subordinato all'assenza di debiti contributivi da parte dell'impresa richiedente nei confronti dell'Ente. Infatti, nel caso in cui l'impresa risulti debitrice sarà necessario regolarizzare la posizione debitoria versando l'importo dovuto (anche ratealmente) o produrre fideiussione bancaria o assicurativa di importo pari all'ammontare dei debiti contributivi;
    in passato il certificato di agibilità si richiedeva con apposita procedura sul sito dell'ENPALS. Oggi, in considerazione della unificazione dell'Enpals all'interno dell'INPS si richiede attraverso la nuova sezione Sport-Spettacolo dell'INPS;
    di fatto, il certificato di agibilità, svolge la medesima funzione che attualmente ricopre il documento unico di regolarità contributiva (DURC) per la generalità delle imprese così come disciplinato dal decreto ministeriale 24 ottobre 2007 e che peraltro, già l'articolo 2 del citato decreto ministeriale prevede che il DURC sia rilasciato dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) e dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) previa apposita convenzione con i predetti Enti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di uniformare le due discipline riconducendo anche le aziende dello spettacolo al sistema DURC, alla stregua della generalità delle aziende private, abrogando le disposizioni che disciplinano l'obbligo di rilascio preventivo del certificato di agibilità per le aziende dello spettacolo e valutando una emissione periodica o su richiesta anziché per ogni avviamento.
9/4080/13Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    l'intervento normativo del provvedimento in esame è finalizzato, da un lato, a definire i principi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo, in quanto attività di rilevante interesse generale, dall'altro a disciplinarne le modalità;
    l'articolo 5, disciplina l'attribuzione della nazionalità italiana alle opere ed individua i parametri da considerare, costituiti, tra l'altro, da: nazionalità italiana o di un altro Paese dell'Unione europea del regista e di altri soggetti, ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani, riprese e post-produzione svolte principalmente in Italia;
    la definizione delle modalità applicative, compresi il valore di ciascun parametro, la soglia minima di punteggio e le procedure per il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera è affidata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo e previo parere della Conferenza Stato-regioni;
    la Costituzione ritiene la cultura valore fondamentale e inserisce tra i principi fondamentali la disposizione che impegna la Repubblica a promuoverne lo sviluppo (articolo 9);
    il patrimonio culturale di un Paese – sintesi di storia, arte, costume, tradizione sociale, culturale e linguistica di un popolo – rappresenta testimonianza visibile e tangibile del formarsi di una Nazione;
    nell'ambito del contesto italiano, va rilevata l'assoluta unicità della Nazione Sarda, che si sostanzia in un'identità etnica, linguistica e culturale che trova le sue radici nella civiltà prenuragica e nuragica e negli elementi di narrazione «collegabili alla sua protostoria»;
    tali elementi, per le loro origini storiche, per le suggestioni mitiche, per la loro specificità e per la loro fortissima caratterizzazione identitaria, dovrebbero essere oggetto di un insieme di azioni riconducibili alla diffusione del brand Sardegna unitario, che possa trovare anche nei progetti cinematografici e audiovisivi un innovativo veicolo promozionale per il riconoscimento e la valorizzazione dell'identità e del brand della Nazione Sarda;
    in numerose circostanze il Governo ha riconosciuto il valore del patrimonio artistico, storico e culturale italiano, declinato in tutte le sue specificità, manifestando l'intenzione e la necessità di tutelare tutte quelle imprese che direttamente o indirettamente si adoperano per promuovere l'identità italiana e pertanto anche le opere cinematografiche e audiovisive tese a tale scopo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di carattere normativo affinché – nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame – possano essere riservati adeguati finanziamenti volti alla promozione di quei prodotti cinematografici e audiovisivi funzionali alla diffusione del brand identitarie della Sardegna, radicato nell'unicità narrativa della protostoria sarda e nell'immaginario tradizionale sardo.
9/4080/14Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del provvedimento disciplina l'attribuzione dei contributi automatici a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, individuando quali siano gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo e demandando la disciplina applicativa ad un decreto ministeriale;
    le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; promuovere anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; promuovere attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche; sostenere la programmazione di film d’essai (o film di ricerca e sperimentazione); sviluppare il cinema e l'audiovisivo (sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico), ovvero la crescita economica, culturale, civile, nonché l'integrazione sociale e le relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo;
    nel medesimo ambito di riparto ed a valere sulla medesima quota del Fondo, la suddetta categoria di contributi è attribuita anche all'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia», al Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine e alla Fondazione Cineteca di Bologna, tutte istituzioni fino ad oggi supportate con contributi le cui risorse, trattandosi di Istituzioni pubbliche, erano allocate sul cap. 8573 del Fondo unico dello spettacolo;
    trattandosi di una forma di sussidio diretto che non necessita di alcuna valutazione discrezionale non dovrebbe gravare sulla medesima quota del Fondo che finanzia anche i contributi selettivi, ossia quella tipologia di contributi che vengono riconosciuti ed attribuiti, ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base delle valutazioni discrezionali di esperti di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore;
    i costi della Cineteca Nazionale, dell'educazione all'immagine della Buona scuola pari al 3 per cento del fondo, dell'Istituto Luce-Cinecittà, della Biennale di Venezia, del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Museo del Cinema di Torino e della Cineteca di Bologna, in quanto concessi necessariamente ad istituzioni pubbliche si devono considerare automatici ed iscriversi, quindi, all'interno dei sostegni automatici. Diversamente, i costi relativi alla programmazione dei film d’essai ed alla diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli di cultura cinematografica, in quanto discrezionali è più giusto che rientrino tra i soggetti selettivi e per i quali venga destinata un'esclusiva ed adeguata quota del Fondo;
    il comma 5 dell'articolo 13 del provvedimento prevede che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra entrambe le tipologie di contributi, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi di cui agli articoli 26 e 27, per essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la quota relativa ai contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25, gravi a valere su altri capitoli di spesa pubblica.
9/4080/15Pannarale, Giancarlo Giordano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la rilevanza culturale dei circoli di cultura cinematografica è stata riconosciuta dal legislatore fin dalla prima legge organica sul cinema (Legge 4 novembre 1965, n. 1213 – Articolo 44. Circoli di cultura cinematografica) e dalle sue successive modificazioni (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 – Articoli 18 e 19 e decreto 15 aprile 2008) sempre con un articolo a esse specificamente dedicato;
    essi sostengono, con il loro servizio, il cinema di qualità, la diffusione di documentari e cortometraggi, operando una politica attiva di incentivazione nei confronti del pubblico soprattutto nelle zone poco servite dal circuito commerciale, rappresentando, in molti casi, l'unico presidio per la diffusione del cinema di qualità sostenuto anche dallo Stato. Si tratta di un'attività che si concretizza nella promozione di proiezioni, dibattiti, corsi, pubblicazioni editoriali, festival e rassegne, realizzazione e circuitazione di prodotti cinematografici ed audiovisivi, percorsi specifici di formazione alla lettura critica della narrazione audiovisiva fino ad arrivare alla realizzazione di prodotti cinematografici ed audiovisivi, rappresentando una risorsa unica ed originale per la promozione culturale del cinema, nel nostro Paese;
    gli stessi Circoli concorrono, con il loro lavoro, ad offrire percorsi di qualificazione delle Sale d’essai;
    le mutate condizioni dell'offerta cinematografica, le diverse piattaforme legali e non, all'interno delle quali è possibile accedere ad uno smisurato numero di prodotti e contenuti, i mutamenti subiti dalle strutture narrative che vedono, nel passaggio dal grande al piccolo schermo, misurarsi sempre più autori prima impegnati unicamente nel racconto squisitamente cinematografico, il fenomeno della chiusura delle sale cinematografiche in molte città ridotte a poche unità concentrate perlopiù nei centri storici, e ancora il delicato tema della formazione del pubblico ed in particolare quello rappresentato dalle giovani generazioni, il lavoro nelle scuole e nei quartieri, che configura la fruizione di prodotti in un uso sempre più solitario e personalistico, rappresentano tutte sfide alle quali i circoli di Cultura Cinematografica rispondono, con oltre 800 cinecircoli disseminati su tutto il territorio nazionale, che offrono quotidianamente risposte concrete attraverso un certosino lavoro, in molti casi animato da un sano volontariato culturale,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte a:
    1) riconoscere il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica e dei soggetti giuridici senza scopo di lucro che svolgono la lorio attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni, e ai quali destinare una quota parte delle risorse di cui al comma 1 del medesimo articolo non inferiore a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico;
    2) promuovere una distribuzione equilibrata sul territorio che tuteli le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, la gestione delle sale da parte dei circoli di cultura cinematografiche e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro, all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati e che garantisca, altresì, l'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale anche in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità.
9/4080/16Giancarlo Giordano, Pannarale, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del provvedimento disciplina l'attribuzione dei contributi automatici, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, individuando quali siano gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo e demandando la disciplina applicativa ad un decreto ministeriale;
    le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; promuovere attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche; sostenere la programmazione di film d’essai (o film di ricerca e sperimentazione); sviluppare il cinema e l'audiovisivo (sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico), ovvero la crescita economica, culturale, civile, nonché l'integrazione sociale e le relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo;
    nel medesimo ambito di riparto ed a valere sulla medesima quota del Fondo, la suddetta categoria di contributi è attribuita anche all'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia», al Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine e alla Fondazione Cineteca di Bologna, tutte istituzioni fino ad oggi supportate con contributi le cui risorse, trattandosi di Istituzioni pubbliche, erano allocate sul cap. 8573 del Fondo unico dello spettacolo;
    trattandosi di una forma di sussidio diretto che non necessita di alcuna valutazione discrezionale non dovrebbe gravare sulla medesima quota del Fondo che finanzia anche i contributi selettivi, ossia quella tipologia di contributi che vengono riconosciuti ed attribuiti, ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base delle valutazioni discrezionali di esperti di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore;
    i costi della Cineteca Nazionale dell'educazione dell'immagine della Buona scuola pari al 3 per cento del fondo, dell'Istituto Luce-Cinecittà, della Biennale di Venezia, del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Museo del Cinema di Torino e della Cineteca di Bologna, in quanto concessi necessariamente ad istituzioni pubbliche si devono considerare automatici ed iscriversi, quindi, all'interno dei sostegni automatici. Diversamente, i costi relativi alla programmazione dei film d’essai ed alla diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli di cultura cinematografica, in quanto discrezionali è più giusto che rientrino tra i sostegni selettivi e per i quali venga destinata un'esclusiva ed adeguata quota al Fondo;
    il comma 5 dell'articolo 13 del provvedimento prevede che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi, non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a stabilire che l'importo complessivo da destinare ai contributi selettivi, non può essere inferiore al 25 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
9/4080/17Scotto, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 27 del provvedimento disciplina l'attribuzione dei contributi automatici, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, individuando quali siano gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo e demandando la disciplina applicativa ad un decreto ministeriale;
    le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università, Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, al fine di: favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia; promuovere le attività di internazionalizzazione del settore; promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo; sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale; promuovere attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche; sostenere la programmazione di film d’essai (o film di ricerca e sperimentazione); sviluppare il cinema e l'audiovisivo (sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico), ovvero la crescita economica, culturale, civile, nonché l'integrazione sociale e le relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo;
    nel medesimo ambito di riparto ed a valere sulla medesima quota del Fondo, la suddetta categoria di contributi è attribuita anche all'Istituto Luce-Cinecittà s.r.l., alla Fondazione «La Biennale di Venezia», alla «Fondazione Centro sperimentale di cinematografia», al Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine e alla Fondazione Cineteca di Bologna, tutte istituzioni fino ad oggi supportate con contributi le cui risorse, trattandosi di Istituzioni pubbliche, erano allocate sul cap. 8573 del Fondo unico dello spettacolo;
    trattandosi di una forma di sussidio diretto che non necessita di alcuna valutazione discrezionale non dovrebbe gravare sulla medesima quota del Fondo che finanzia anche i contributi selettivi, ossia quella tipologia di contributi che vengono riconosciuti ed attribuiti, ai sensi dell'articolo 26 del provvedimento, in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, sulla base delle valutazioni discrezionali di esperti di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore;
    i costi della Cineteca Nazionale dell'educazione dell'immagine della Buona scuola pari al 3 per cento del fondo, dell'Istituto Luce-Cinecittà, della Biennale di Venezia, del Centro Sperimentale di Cinematografia, del Museo del Cinema di Torino e della Cineteca di Bologna, in quanto concessi necessariamente ad istituzioni pubbliche si devono considerare automatici ed iscriversi, quindi, all'interno dei sostegni automatici. Diversamente, i costi relativi alla programmazione dei film d’essai ed alla diffusione della cultura cinematografica svolta dai circoli di cultura cinematografica, in quanto discrezionali è più giusto che rientrino tra i sostegni selettivi e per i quali venga destinata un'esclusiva ed adeguata quota al Fondo;
    il comma 5 dell'articolo 13 del provvedimento prevede che con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi selettivi, non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo,

impegna il Governo

considerando gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a valutare l'opportunità di stabilire che l'importo complessivo da destinare ai contributi selettivi non può essere inferiore al 25 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo.
9/4080/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Pannarale, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, come introdotto dal Senato, prevede che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicuri la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999;
    il comma 2, in particolare, dispone che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e per impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le stesse opere i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possano essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della loro prima uscita in sala in lingua italiana;
    tale formulazione, restrittivamente interpretata, consentirebbe il passaggio dei film nelle sale cinematografiche esclusivamente in lingua originale con benefici limitati per le minoranze linguistiche, mentre lo spirito e l'intenzione della norma sono senza alcuna ombra di dubbio quelli di favorire la distribuzione di tutte le opere cinematografiche e audiovisive nella lingua delle minoranze linguistiche;
    nel caso dell'Alto Adige, ad esempio, nella versione tedesca potrebbero, quindi, essere proiettate le sole produzioni cinematografiche girate nei Paesi germanofoni;
    sarebbe, invece, più opportuno prevedere che le opere cinematografiche e audiovisive i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche possano essere ivi distribuite e trasmesse nella versione doppiata o nella versione originale sottotitolata nella lingua di minoranza linguistica, in modo da garantire alle minoranze linguistiche riconosciute l'opportunità di vedere i film di qualsiasi nazionalità iella propria madrelingua,

impegna il Governo

in fase di attuazione e applicazione dell'articolo 9, a interpretare il comma 2 nel senso di consentire la distribuzione e la trasmissione nella versione doppiata o nella versione originale sottotitolata nella lingua di minoranza linguistica delle opere cinematografiche e audiovisive i cui diritti di sfruttamento siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla diffusione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche in modo da garantire alle stesse l'opportunità di vedere i film di qualsiasi lingua e nazionalità nella propria madrelingua.

9/4080/18Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, come introdotto dal Senato, prevede che, nell'attuazione della legge, la Repubblica assicuri la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999;
    il comma 2, in particolare, dispone che, per promuovere la circolazione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive europee e straniere in Italia, e per impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le stesse opere i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche sopra indicate, possano essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala nel paese di produzione e, in ogni caso, anche prima della loro prima uscita in sala in lingua italiana;
    tale formulazione, restrittivamente interpretata, consentirebbe il passaggio dei film nelle sale cinematografiche esclusivamente in lingua originale con benefici limitati per le minoranze linguistiche, mentre lo spirito e l'intenzione della norma sono senza alcuna ombra di dubbio quelli di favorire la distribuzione di tutte le opere cinematografiche e audiovisive nella lingua delle minoranze linguistiche;
    nel caso dell'Alto Adige, ad esempio, nella versione tedesca potrebbero, quindi, essere proiettate le sole produzioni cinematografiche girate nei Paesi germanofoni;
    sarebbe, invece, più opportuno prevedere che le opere cinematografiche e audiovisive i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono le minoranze linguistiche possano essere ivi distribuite e trasmesse nella versione doppiata o nella versione originale sottotitolata nella lingua di minoranza linguistica, in modo da garantire alle minoranze linguistiche riconosciute l'opportunità di vedere i film di qualsiasi nazionalità iella propria madrelingua,

impegna il Governo

in fase di attuazione e applicazione dell'articolo 9, a interpretare il comma 2 nel senso di consentire, fatti salvi eventuali diritti contrattuali, la distribuzione e la trasmissione nella versione doppiata o nella versione originale sottotitolata nella lingua di minoranza linguistica delle opere cinematografiche e audiovisive i cui diritti di sfruttamento siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla diffusione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche in modo da garantire alle stesse l'opportunità di vedere i film di qualsiasi lingua e nazionalità nella propria madrelingua.

9/4080/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca misure volte a definire i principi fondamentali e le modalità di attuazione dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dall'audiovisivo;
    il settore in questione rappresenta un sistema produttivo composto da realtà sia di grandi che di piccole dimensioni, formando un comparto strategico di notevole interesse in quanto volano di sviluppo economico e imprenditoriale nazionale;
    insieme alla scuola e ai teatri, i cinema rientrano fra i primi driver dell'alfabetizzazione culturale delle giovani generazioni, rivestendo un ruolo da protagonista nelle politiche di socializzazione ma anche di promozione culturale e artistica, in Italia come all'estero;
    il testo in esame richiama la normativa europea nella misura in cui reca disposizioni in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 167 del trattato del funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e della Convenzione Unesco sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali;
    l'articolo 10 sulle funzioni statali reca misure che definiscono il ruolo di collaborazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il Mibact, per lo sviluppo e la promozione cinematografica italiana oltreconfine,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di coinvolgere la rete diplomatico-consolare, per mezzo dello strumento della diplomazia culturale, nella sponsorizzazione all'estero del settore cinematografico italiano anche allo scopo di promuovere la conoscenza della cultura italiana nel mondo.
9/4080/19Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    da qualche tempo, come testimoniano importanti produzioni cinematografiche, il territorio della Sardegna è protagonista quale location privilegiata per suddetta attività, facendo registrare successi e grande appeal;
   si tratta di luoghi di straordinaria bellezza che hanno trovato anche una vocazione per tale attività suscitando notevole interesse tra addetti ai lavori e pubblico;
    la stessa Regione Sardegna ha deciso di investire opportunamente in tale ambito consapevole del ritorno non solo in termini di immagine ma anche per l'attivazione di notevoli opportunità economiche per i territori interessati;
    la filiera audiovisiva, come dimostrano anche gli ultimi dati resi noti sulla produzione cinematografica nel nostro paese, ha da sempre innescato importanti meccanismi di promozione territoriale e di valorizzazione di sistemi locali basti pensare a ciò che ha rappresentato per la Sicilia l'esperienza del «Commissario Montalbano»;
    per questo è importante proseguire sulla strada intrapresa per siglare una vera e propria intesa istituzionale nell'ambito del suddetto settore finalizzata alla promozione e alla valorizzazione dell'intera Sardegna in tale segmento economico-culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intesa con la Regione Sardegna e la competente «film commission» di promuovere interventi che attraverso le varie produzioni cinematografiche e/o audiovisive possano innescare meccanismi economici virtuosi anche nell'ambito dei sistemi locali in relazione a possibili ricadute soprattutto nel settore turistico.
9/4080/20Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    l'industria cinematografica nel nostro paese rappresenta un segmento molto importante per l'economia;
    l'intera filiera audiovisiva è capace di innescare meccanismi virtuosi di valorizzazione dei sistemi locali;
    l'individuazione di una location per una produzione è foriera di importanti ricadute per il territorio e la sua economia;
    negli ultimi anni molto attive risultano essere le film commission che hanno prodotto risultati positivi per la valorizzazione di territori anche in chiave turistica;
    da questi meccanismi non devono e non possono essere escluse le aree interne e le aree montane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure d'intesa con le Regioni e le film commission finalizzate alla valorizzazione delle aree interne e di quelle montane nell'ambito della filiera audiovisiva nazionale anche in considerazione delle positive ripercussioni nel settore turistico.

9/4080/21Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    in fase di discussione del disegno di legge recante «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo», l'articolo 10 introduce al comma 1, lettera h), la previsione che il Ministero «promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere su le risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'utilizzo del cinema nei contesti scolastici, educativi e formativi, non solo per finalità legate all'educazione all'immagine e al potenziamento dei linguaggi audiovisivi, ma quale strumento privilegiato per l'educazione emotiva e dei sentimenti che rappresenta oggi un'autentica emergenza educativa, accompagnando educatori, insegnanti e formatori all'utilizzo dei film per a «visione riflessiva» affinché possano guidare i ragazzi a scoprire e coltivare l'intelligenza emotiva, poiché il linguaggio filmico è anche strumento di rispecchiamenti in quanto suscita sentimenti ed emozioni che ci rivelano a noi stessi ma al tempo stesso consente di individuare modelli, comportamenti e visioni del mondo.

9/4080/22Iori, Rampi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento richiama opportunamente, all'articolo 1, fonti del diritto europeo ed internazionale, utili ad inquadrare la materia nel contesto di una politica europea ed internazionale fondata sulla cultura come presupposto del dialogo tra i popoli e in una strategia nazionale onnicomprensiva che, includendo a pieno titolo le opere cinematografiche e l'audiovisivo, contempla investimenti in cultura, in internazionalizzazione, nella promozione dei saperi, sul territorio italiano e all'estero;
    atteso il ruolo del cinema e dell'audiovisivo anche rispetto alla promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, oltre che del nostro sistema produttivo, di cui è investita in modo diretto la rete italiana all'estero;
    apprezzata l'attenzione che il provvedimento manifesta, nel rispetto delle leggi nazionali e delle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, rispetto alle esigenze delle persone con disabilità, dei minori, delle minoranze linguistiche nell'obiettivo della promozione di una più ampia promozione del cinema e dell'audiovisivo;
    apprezzata la nozione di respiro europeo che il provvedimento delinea circa la nazionalità italiana delle opere;
    sottolineato il ruolo delicato che il Ministero per i beni culturali è chiamato ad esercitare, in raccordo con il Ministero degli esteri e avvalendosi anche di segmenti della rete italiana all'estero, nello svolgimento di attività di rilievo esterno, quali la definizione della posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali nella materia, nonché ai fini dell'attuazione di accordi internazionali, oltre ad attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva e alla stessa promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici;
    preso atto del ruolo consultivo che l'istituendo Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo è destinato ad esercitare nei confronti del Ministero per i beni culturali in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore nonché in materia di rapporti con le istituzioni, anche sovranazionali;
    valutato positivamente l'apparato di strumenti finanziari e fiscali di sostegno, che include contributi per enti pubblici e soggetti privati per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a promuovere, tra l'altro, l'internazionalizzazione del settore e sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale,

impegna il Governo

a valorizzare in modo adeguato il ruolo della rete diplomatico-consolare e degli istituti italiani di cultura nella realizzazione delle finalità del provvedimento.

9/4080/23Cimbro, Garavini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13 del provvedimento in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, a decorrere dal 2017, il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, alimentato, a regime, con gli introiti erariali derivanti dalle attività del settore;
    il complessivo livello di finanziamento degli interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente, comunque in misura non inferiore a euro 400 milioni annui, derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA da parte dei soggetti che operano nei settori specificamente indicati;
    per l'esercizio 2017, al Fondo affluiscono, altresì, le risorse finanziarie del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004;
    a valere sul Fondo si introduce un sistema i contributi automatici per le opere di nazionalità italiana che modifica la procedura attuale concernente l'attribuzione dei finanziamenti previa verifica della Commissione per la cinematografia, nonché contributi selettivi destinati, in particolare, alle opere prime e seconde, alle opere realizzate da giovani autori, alle opere di particolare qualità artistica, alle imprese di nuova costituzione e alle microimprese;
    il Fondo è altresì destinato al finanziamento del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo,

impegna il Governo

a monitorare le procedure di assegnazione dei finanziamenti concessi attraverso il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e ne l'audiovisivo, affinché le risorse stanziate siano distribuite in maniera efficace, trasparente puntuale.
9/4080/24Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame Disciplina del cinema e dell'audiovisivo afferma, all'articolo 1, che la Repubblica promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale;
    l'articolo 7 del provvedimento in esame valorizza nel complesso il patrimonio nazionale cinematografico ed audiovisivo e la Cineteca nazionale di Roma, incentivando tra l'altro, attività destinate alla valorizzazione di tale ricchezza artistica ed alla diffusione della cultura cinematografica;

Il Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriano Prolo è uno dei musei del cinema più importanti del mondo ed è l'unico museo del genere in Italia. Il Museo ha sede nella suggestiva Mole Antonelliana e conta ogni anno oltre mezzo milione di visitatori;
    delle numerose collezioni del Museo del Cinema di Torino fanno parte foto, video e film, manifesti e locandine, apparecchiature cinematografiche, scatole ottiche, bozzetti, costumi e pezzi di scenografie di film;
    lo Statuto della Fondazione Museo Nazionale del Cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo – Archivi di Cinema, Fotografia ed Immagine (istituita nel 1991 su iniziativa, tra gli altri, della regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Città di Torino e che opera senza scopo di lucro) si propone, tra l'altro, di: ricercare, acquisire, conservare, documentare i materiali e le opere che si riferiscono alla storia ed alla tecnica della fotografia, della cinematografia e dei nuovi linguaggi multimediali; allestire un'esposizione permanente aperta al pubblico dei materiali e delle opere già indicati; effettuare acquisti, scambi, prestiti per l'incremento delle collezioni esistenti, con specializzazione in materia di pre-cinema, e di tecniche della produzione e della riproduzione dell'immagine;
    tra le iniziative di primo piano promosse all'interno del Museo Nazionale del Cinema vi è il Torino Film Festival. Il Torino Film Festival è organizzato dal Museo Nazionale del Cinema di Torino. E è sovvenzionato principalmente dalla Regione Piemonte, dalla Città di Torino e dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali. A questi si aggiungono fondazioni, associazioni e sponsor privati;
    il Torino Film Festival nasce nel 1982 con il nome di Festival Internazionale Cinema Giovani con l'obiettivo di indagare sulle forme innovative e sperimentali del cinema nazionale e internazionale. Fin dall'inizio la rassegna riscuote un grande successo anche grazie all'accostamento del cinema d'autore e delle retrospettive storiche alle opere più sperimentali. Nel corso degli anni il festival ha aumentato notevolmente il suo prestigio sul piano internazionale. Il Torino Film Festival si propone quindi come luogo di incontro e confronto per il nuovo cinema internazionale nelle sue diverse prospettive e tendenze artistiche, con particolare attenzione alle cinematografie emergenti, ai giovani cineasti e agli indipendenti. Nelle sezioni competitive promuove la conoscenza e la diffusione di film di nuovi autori caratterizzati dall'originalità stilistica e formale;
    l'articolo 27 del provvedimento in esame disciplina l'attribuzione di contributi, sempre a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva. In particolare, sono individuati gli obiettivi e le finalità meritevoli di contributo, mentre la disciplina applicativa è demandata ad un decreto ministeriale;
    lo stesso articolo 27 dispone contributi specifici per il Museo nazionale del cinema – Fondazione Maria Adriana Prolo Archivi di Fotografia, Cinema ed Immagine di Torino,

impegna il Governo

a prevedere, a partire dai decreti previsti dal provvedimento in esame, risorse adeguate per promuovere le attività del Museo nazionale del cinema di Torino, a partire dal Torino Film Festival, al fine di sostenere gli obiettivi di tale istituzione unica in Italia e riconoscerne l'importanza nella valorizzazione del patrimonio nazionale cinematografico ed audiovisivo ed alla diffusione della cultura cinematografica.
9/4080/25Fregolent, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame contiene concreti interventi per la valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche dei festival cinematografici;

    l'articolo 27 disciplina l'attribuzione di contributi per attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva destinate ad enti pubblici e privati, università, Istituzioni AFAM, enti di ricerca, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria;
    l'articolo 28 prevede infatti un finanziamento straordinario di 130 milioni di euro nel quinquennio 2017-2021 per il potenziamento delle sale cinematografiche, per la riattivazione di sale chiuse o dismesse, la realizzazione di nuove sale, con particolari agevolazioni per le sale dei comuni con meno di 15.000 abitanti;
    per molte comunità locali le proiezioni organizzate in occasione di eventi e manifestazioni rappresentano un momento di aggregazione e di crescita economica e turistica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'avvio di un accordo tra il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la Società italiana autori ed editori (SIAE) finalizzato a stabilire una quota forfettaria minima dei compensi al fine di rafforzare ulteriormente la promozione e la valorizzazione delle attività cinematografiche nei comuni con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti.
9/4080/26Giovanna Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge Disciplina del cinema e dell'audiovisivo, all'articolo 33 delega al Governo per la riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico e audiovisivo recita:
     b) prevedere l'istituzione presso il Ministero dell'organismo di controllo della classificazione di cui alla lettera a), disciplinandone la composizione, i compiti, le modalità di nomina e di funzionamento, con conseguente soppressione delle Commissioni per la revisione cinematografica di cui alla legge 21 aprile 1962, n.161. Ai componenti di tale organismo, scelti tra personalità indipendenti e di comprovata qualificazione professionale, non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente;
     c) prevedere il procedimento per l'accertamento degli illeciti amministrativi che conseguono alla violazione della prevista classificazione di cui alla lettera a) e i termini entro i quali tale accertamento può intervenire,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere l'inserimento in detto organismo di controllo di professionalità con competenze particolarmente spiccate sugli aspetti pedagogico educativi connessi alla tutela dei minori.
9/4080/27Taricco.


MOZIONI CENTEMERO ED ALTRI N. 1-01357, GIOVANNA SANNA, BUTTIGLIONE, CAPELLI ED ALTRI N. 1-01414, BRIGNONE ED ALTRI N. 1-01415 E BINETTI ED ALTRI N. 1-01418 CONCERNENTI INIZIATIVE PER CELEBRARE IL 90o ANNIVERSARIO DELL'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO NOBEL A GRAZIA DELEDDA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    tra le donne italiane che hanno fatto la storia si deve annoverare la scrittrice nuorese Grazia Deledda, che è considerata una delle più grandi scrittrici italiane. Il 10 dicembre 2016 ricorre il 90o anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura che la scrittrice ricevette nel 1926 grazie ai suoi romanzi e, in particolare, all'opera «Canne al vento»;
    Grazia Deledda è ancora oggi l'unica donna nel campo della letteratura italiana ad aver ottenuto il premio Nobel per la letteratura e, in particolare, nel campo delle opere letterarie;
    la vita e la storia personale di Grazia Deledda sono inoltre molto formative ed esemplari per le studentesse e gli studenti italiani, sia dal punto di vista letterario sia per la capacità, straordinaria per una donna di quell'epoca, di superare l'ostilità familiare e dell'ambiente nuorese e di affermare la sua passione per la letteratura, le sue capacità e il suo talento per la scrittura in un campo allora riservato prevalentemente agli uomini;
    la scrittrice nacque a Nuoro nel 1871 in una famiglia benestante, quarta di sei figli, intrappolata nella scarsa considerazione sociale in cui era relegata la donna in quegli anni. In questo ambiente le fu consentito di seguire pochi studi regolari (fino alla quarta elementare), perché all'epoca le ragazze non dovevano studiare: bastava saper fare una firma o due conti per la vendita delle uova. Grazie alla sua forza di volontà però riuscì a continuare e a coltivare, da autodidatta, gli studi letterari, imparando la lingua italiana come una lingua straniera e leggendo i grandi narratori russi, Dostoevskij e Tolstoj, i narratori francesi, Zola e Flaubert, e gli italiani Fogazzaro, D'Annunzio e Carducci. A diciassette anni, nel 1888, pubblicò il suo primo racconto in una rivista per ragazze. Sperimentò diverse forme letterarie, scrivendo versi, novelle e ben cinquantasei romanzi a cui deve la fama e la notorietà;
    la profonda conoscenza e l'amore per la sua terra, la Sardegna, per le sue tradizioni e per il suo popolo, presenti in tutta la sua opera, attribuiscono grande valore formativo alla lettura e allo studio dei romanzi dell'autrice sarda; l'attenzione che l'autrice rivolge alla cultura e alle tradizioni della propria terra costituiscono un elemento in grado di suscitare negli studenti la conoscenza e l'attenzione per le loro regioni e città e per le tradizioni locali;
    altro elemento di forte valenza pedagogica ed educativa consiste nella costanza, nello spirito di sacrificio e nella perseveranza per mezzo dei quali l'autrice riuscì ad affermare il suo talento letterario, superando i pregiudizi dell'epoca secondo cui «una donna scrittrice non può essere onesta»;
    negli anni scorsi fu presentato all'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Ministro pro tempore dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro pro tempore del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità un appello dalle associazioni «Se non ora quando», «Noi donne 2005», «Feminas in Carrelas» affinché Grazia Deledda fosse reintegrata nel canone della letteratura italiana e venisse inserita tra i grandi protagonisti della letteratura italiana il cui studio è irrinunciabile. Appare di fondamentale importanza che le indicazioni nazionali vengano aggiornate in tal senso. Tra i nomi della letteratura italiana è inoltre assente il nome di Grazia Deledda e non compare nel curricolo scolastico, così come quello di altre donne insigni nel campo della letteratura, della poesia, delle scienze, dell'economia e di moltissimi altri settori,

impegna il Governo:

1)  a individuare iniziative per celebrare il 90o anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, per far conoscere su scala nazionale e per far studiare nelle scuole di tutti gli ordini e di tutti gradi la figura e la straordinaria opera di Grazia Deledda e per celebrare le donne e gli uomini italiani che sono stati insigniti del premio Nobel o di altri prestigiosi premi internazionali, quali esempi per i giovani.
(1-01357) «Centemero, Brunetta, Baldelli, Murgia, Palese, Petrenga, Sandra Savino, Vella».


   La Camera,
   premesso che:
    in questo anno 2016 ricorrono sia il 90o anniversario del conferimento del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice Grazia Deledda sia l'80o dalla sua morte;
    «Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta di problemi di generale interesse umano»: questa la motivazione del premio Nobel conferito nel 1926 alla Deledda. L'Italia, nella classifica mondiale, è al settimo posto per numero di premi Nobel e solo per la letteratura annovera l'assegnazione a Giosuè Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo;
    Grazia Deledda nacque a Nuoro il 28 settembre 1871, quarta di sette figli di una famiglia della piccola borghesia locale. Per la dura condizione femminile dell'epoca, che non dava alle donne accesso a un'istruzione superiore, Grazia non poté andare oltre la quarta elementare perché solo ai maschi allora era consentito di proseguire gli studi, se vi erano portati. Si formò quindi soprattutto da autodidatta, leggendo tutti i libri della biblioteca paterna, con una predilezione per la letteratura russa e in particolare per l'opera di Tolstoj, e di Manzoni e Verga tra gli italiani, iniziando già a tredici anni a scrivere le prime novelle, a 18 il primo romanzo, a cui seguì una copiosa produzione di novelle e di romanzi destinati a riscuotere apprezzamento nella critica italiana e internazionale e successo di pubblico, Elias Portolu, Cenere, Canne al vento, Marianna Sirca, La madre, solo per citarne alcuni, fino a Cosima, romanzo autobiografico rimasto incompiuto quando la Deledda si spense a Roma nel 1936, lasciando il marito Palmiro Madesani sposato nel 1900, e i due figli Franz e Sardus;
    Grazia Deledda è stata una donna forte e anticonformista, che ha saputo sfidare e superare fin da ragazza i pregiudizi e le ostilità del suo ambiente e del suo tempo verso il suo impegno letterario, da molti ritenuto inappropriato e fuori luogo perché lei era una donna, anzi una giovane donna barbaricina e a autodidatta;
    nell'opera della Deledda non c’è soltanto il legame vivissimo con l'ambiente, la condizione di vita, i costumi e la spiritualità della sua Sardegna, c’è anche un senso etico dell'esistenza, una profonda visione morale della vita, che non diviene mai moralismo ma piuttosto acuta sensibilità verso le sofferenze e i tragici dilemmi della condizione umana, anche nei più umili e semplici;
    nell'anno in cui ricorre anche il 70o anniversario del voto alle donne italiane appare necessario, anzi doveroso, portare all'attenzione, soprattutto dei giovani e degli studenti, le grandi donne testimoni dei processi di cambiamento culturale;
    negli anni scorsi fu presentato un appello nazionale da parte di diverse associazioni di donne perché la Deledda fosse reintegrata nel canone della letteratura italiana e venisse inserita tra i grandi autori della nostra letteratura il cui studio è irrinunciabile. È importante che tale appello sia accolto quest'anno;
    l'anniversario deleddiano può rappresentare un'occasione preziosa per promuovere il turismo scolastico e culturale nei luoghi principali della biografia della scrittrice, tra i quali la sua casa natale nel vecchio quartiere di Santu Predu a Nuoro, oggi trasformata in museo, la chiesetta di Nostra Signora della Solitudine, sempre a Nuoro, dove sono custodite le spoglie della Deledda, i diversi comuni sardi che fanno parte del parco letterario a lei dedicato,

impegna il Governo:

1) ad individuare opportune iniziative per celebrare degnamente l'80o anniversario della morte della scrittrice Grazia Deledda e il 90o anno dal conferimento ad essa del premio Nobel per la letteratura, anche con il coinvolgimento delle istituzioni culturali del Paese, della regione Sardegna e dei comuni facenti parte del parco letterario Grazia Deledda;
2) a promuovere e sostenere iniziative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado volte a favorire lo studio e la conoscenza dell'opera di Grazia Deledda e delle altre donne insigni nel campo della letteratura, della cultura, delle scienze, dell'economia, anche in coincidenza col 70o anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane.
(1-01414) «Giovanna Sanna, Buttiglione, Capelli, Pes, Coscia, Cani, Marrocu, Mura, Pinna, Francesco Sanna, Scanu, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Fabbri».


   La Camera,
   premesso che:
    Grazia Deledda nasce il 27 settembre del 1871 a Nuoro, dove all'epoca una donna era guardata con sospetto se amava leggere e l'istruzione era ammessa solo fino alle scuole elementari, ma grazie alla famiglia dopo la quarta elementare, poté continuare a studiare con l'ausilio di un precettore;
    esordì all'età di quattordici anni con racconti e romanzi, pubblicati su giornali e riviste, per poi diventare una famosa scrittrice apprezzata anche all'estero;
    durante l'arco della sua vita tutti i suoi scritti erano composti di una vena etica in cui veniva descritta la dura vita quotidiana dei compaesani sardi;
    nonostante la sola quarta elementare e gli studi conseguiti da autodidatta, nel 1927, a Stoccolma, le viene conferito il massimo riconoscimento per la letteratura;
    conquistò il premio Nobel con metodo, costanza e ostinazione, oltre che col talento. Il suo fu un premio che creò molto scalpore per diversi motivi tra i quali il fatto che fosse una donna, ma non si scoraggiò mai nonostante la parte della critica letteraria la definì rozza, illetterata, piena di esitazioni espressive, sull'orlo del difetto stilistico, grammaticale e linguistico;
    creò una proficua rete di relazioni per diffondere e far apprezzare il suo lavoro, mantenendo sempre grandissima fiducia nel suo talento;
    con i suoi romanzi e racconti, dissentì in modo rivoluzionario a una radicata tradizione del luogo in cui era nata, secondo la quale le donne potevano accostarsi alla letteratura solo nel ruolo privato di tramandare oralmente fiabe e leggende ai bambini;
    Grazia Deledda morì a Roma nel 1936 per lo stesso male con cui fece morire la protagonista de «La chiesa della solitudine» e in quella stessa chiesa di Nuoro è tutt'oggi conservato il suo corpo;
    ancora oggi, le sue opere sono più che mai attuali e possono essere considerate tra il più grande del patrimonio letterario italiano;
    tuttavia, la scrittrice Grazia Deledda è scomparsa dalla maggior parte delle antologie scolastiche e dimenticata da buona parte della critica letteraria, nonostante sia stata la prima ed attualmente unica scrittrice italiana ad essere insignita del prestigioso premio Nobel per la letteratura,

impegna il Governo:

1) a individuare iniziative volte alla celebrazione del novantesimo anniversario dall'assegnazione a Grazia Deledda del premio Nobel per la letteratura;

2) ad assumere iniziative per reperire le necessarie risorse atte a finanziare la celebrazione, considerata l'esigenza culturale di tenere vivo il ricordo della scrittrice nuorese;

3) ad assumere iniziative per l'individuazione di progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado finalizzate allo studio e all'approfondimento della figura di Maria Grazia Deledda, per l'alto valore morale delle sue opere, per le sue battaglie culturali di emancipazione femminile e in quanto unica donna italiana insignita del Nobel per la letteratura.
(1-01415) «Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Segoni».


   La Camera,
   premesso che:
    ricordare in modo adeguato Grazia Deledda rappresenta una di quelle azioni positive che possono far fare un salto di qualità alla cultura italiana ancora troppo spesso impregnata di violenza contro le donne. Si tratterebbe di un'azione coerente con le altre iniziative prese fin dall'inizio di questa legislatura, con il riconoscimento del trattato di Istanbul;
    la XVII legislatura è di fatto quella in cui la presenza femminile è più numerosa rispetto alle legislature precedenti, sia in Parlamento che nel Governo; c’è inoltre un inter-gruppo femminile impegnato nella piena tutela dei diritti delle donne, in tutti gli aspetti della vita sociale, perché ci sono ancora troppi segnali da cui si evince che questo aspetto stenta ancora a diventare un fatto naturale, così come dovrebbe essere;
    per questo i firmatari del presente atto ritengono che sia doveroso riconoscere il ruolo svolto da Grazia Deledda, non solo sul piano culturale, come testimonia il premio Nobel vinto 90 anni fa, ma anche sul piano sociale, per il suo impegno nel riconoscimento dei diritti delle donne, attraverso la descrizione della sua condizione nei romanzi e nei racconti, che fanno di lei una delle più grandi scrittrici italiane;
    il 10 dicembre 2016 ricorre il 90o anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura e Grazia Deledda è ancora oggi l'unica donna nel campo della letteratura italiana ad aver ottenuto il premio Nobel per la letteratura e, in particolare, nel campo delle opere letterarie, grazie ai suoi romanzi ed in particolare all'opera «Canne al vento». La motivazione del premio Nobel recita: «Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta problemi di generale interesse umano»;
    Grazia Deledda ricevette, come tante sue coetanee, una istruzione che oggi apparirebbe limitata: frequentò le scuole elementari fino alla quarta e poi venne seguita privatamente da un insegnante che le dette lezioni di italiano, latino e francese, come era consuetudine nell'epoca. Completò in modo del tutto autodidatta la sua formazione letteraria, incoraggiata dall'amico scrittore Enrico Costa, che per primo ne comprese il talento. Il clima familiare fu però molto stimolante, grazie al rapporto particolare con suo padre, che univa capacità imprenditoriali e sensibilità letteraria, passione politica e interessi sociali. Di fatto era un ricco imprenditore agricolo, che aveva fondato una tipografia in cui stampava una rivista, che dirigeva personalmente e su cui pubblicava alcune delle sue poesie in sardo. Fu anche un apprezzato sindaco di Nuoro, la sua città;
    nel 1888, a 17 anni, pubblica i suoi primi racconti, Sangue sardo e Remigia Helder e due anni dopo, nel 1890 pubblica il suo primo romanzo a puntate sul quotidiano di Cagliari L'avvenire della Sardegna, con uno pseudonimo Ilia de Saint Ismail, seguito da molti altri romanzi che permettono di seguire il suo itinerario di maturazione. Fra il 1891 e il 1896 pubblica sulla Rivista delle tradizioni popolari italiane, diretta da Angelo de Gubernatis, il saggio Tradizioni popolari di Nuoro in Sardegna, introdotto da una citazione di Tolstoj, che documenta il suo interesse per la letteratura russa;
    dopo qualche anno di matrimonio, suo marito Madesani lascia il suo lavoro di funzionario statale, per dedicarsi all'attività di agente letterario della moglie, a conferma dell'apprezzamento di cui Grazia Deledda godeva anche in famiglia, oltre che nel contesto letterario dell'epoca. Quando il 10 dicembre del 1926 le venne conferito il premio Nobel per la letteratura, gran parte della comunità letteraria del suo tempo, non solo quella italiana, ne riconobbe i meriti e si rallegrò per il riconoscimento. I primi a non comprendere Deledda però furono i suoi conterranei, a cominciare dai suoi concittadini. Gli abitanti di Nuoro, in cui le storie erano ambientate: pensavano che descrivesse una Sardegna troppo arretrata. Proprio per la sua originalità e la sua creatività è difficile inquadrare Grazia Deledda nei confini ristretti di un solo genere letterario;
    un tumore al seno di cui soffriva da tempo la portò alla morte nell'agosto del 1936, quasi dieci anni dopo la vittoria del premio;
    la narrativa di Deledda si basa su forti vicende d'amore, di dolore e di morte sulle quali aleggia il senso del peccato, della colpa, e la coscienza di una inevitabile fatalità. «La coscienza del peccato che si accompagna al tormento della colpa e alla necessità dell'espiazione e del castigo, la pulsione primordiale delle passioni e l'imponderabile portata dei suoi effetti, l'ineluttabilità dell'ingiustizia e la fatalità del suo contrario, segnano l'esperienza del vivere di una umanità primitiva, malfamata e dolente, “gettata” in un mondo unico, incontaminato, di ancestrale e paradisiaca bellezza, spazio del mistero e dell'esistenza assoluta». La Sardegna di Canne al vento è una celebrazione del libero arbitrio. Della libertà di compiere il male, ma anche di realizzare il bene, soprattutto quando si ha esperienza della grande capacità che il male ha di comunicare angoscia. Il protagonista che ha commesso il male non consente col male, compie un viaggio, doloroso, mortificante, ma anche pieno di gioia nella speranza di realizzare il bene, che resta la sola ragione in grado di rendere accettabile la vita»;
    portando alla luce l'errore e la colpa, la scrittrice sembra costringere il lettore a prendere coscienza dell'esistenza del male e nel contempo a fare i conti con se stesso, con la propria intimità, in cui certi impulsi, anche se repressi, sono sempre presenti. La vita appare come una vicenda tragica in cui gli eventi non hanno sempre una spiegazione razionale, in una vita che è prima di tutto mistero. Resta la pietas, intesa come partecipazione compassionevole verso l'uomo, come comprensione delle fragilità e delle debolezze umane, come sentimento misericordioso che induce comunque al perdono e alla riabilitazione di una comunità di peccatori con un proprio destino sulle spalle. Anche questo avvertito senso del limite e questo sentimento di pietà cristiana rendono la Deledda una grande donna prima ancora che una grande scrittrice;
    la scrittrice sperimentò diverse forme letterarie, scrivendo versi, novelle e ben cinquantasei romanzi a cui deve la fama e la notorietà; la profonda conoscenza e l'amore per la sua terra, la Sardegna, per le sue tradizioni e per il suo popolo, presenti in tutta la sua opera, attribuiscono grande valore formativo alla lettura e allo studio dei romanzi dell'autrice sarda;
    nell'ottobre 2012 è stato presentato un appello al Presidente della Repubblica, perché Grazia Deledda venisse reintegrata nel canone della letteratura italiana nei prossimi concorsi; l'osservazione di fondo delle associazioni consisteva nella constatazione che nei programmi di letteratura italiana per i concorsi per insegnanti della scuola pubblica erano presenti 35 scrittori maschi e una sola donna, Elsa Morante, e che in particolare mancava il premio Nobel Grazia Deledda, peraltro ampiamente trascurata nei programmi scolastici curriculari; nel dicembre 2012 è stata approvata una risoluzione in Commissione cultura, volta a valorizzare nella scuola la figura della Deledda;
    nel rispondere a diversi atti di sindacato ispettivo nel corso dell'attuale legislatura, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha fatto riferimento all'autonomia scolastica per giustificare una presenza della Deledda nei programmi scolastici fortemente inferiore rispetto a quello che ci si aspetterebbe per i suoi meriti letterari, peraltro internazionalmente riconosciuti. Pur evidenziando che il Ministro ha riconosciuto la necessità di aggiornare le «indicazioni nazionali» per i licei e le «linee guida» per gli istituti tecnici e professionali, permane negli indirizzi generali della pubblica istruzione una sorta di «cecità selettiva» verso la rappresentanza e la rappresentatività femminile nella letteratura italiana;
    il 24 febbraio 2015 è stata approvata una risoluzione in Commissione cultura della Camera, nella quale si impegna il Governo a modificare il regolamento recante «Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi» previsti per i percorsi liceali, nel senso di ampliare la presenza di autori meridionali, ivi compresa Grazia Deledda, nei programmi di letteratura italiana del Novecento;
    in un anno speciale come l'attuale in cui si celebrano i 70 anni del voto alle donne, che la Camera ha voluto ricordare con una mostra speciale che mette in risalto la «prima volta» di donne illustri, forse anche il primo premio Nobel per la letteratura meriterebbe una sua specifica collocazione,

impegna il Governo:

1) ad attivarsi al fine di aggiornare, tramite specifiche indicazioni, i piani scolastici e le linee guida relative ai piani dell'offerta formativa delle scuole medie e superiori, al fine di inserire Grazia Deledda tra le figure principali della letteratura italiana del ‘900, valutando anche la possibilità di prevedere uno specifico indirizzo generale sul ruolo delle donne nella cultura e nello sviluppo dell'Italia del ‘900;
2) a individuare iniziative per celebrare il 90o anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, per far conoscere la figura e l'opera di Grazia Deledda e per celebrare le donne e gli uomini italiani che sono stati insigniti del premio Nobel o di altri prestigiosi premi internazionali, quali esempi positivi per i giovani.
(1-01418) «Binetti, Scopelliti, Buttiglione, Bosco».


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per evitare la chiusura degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone e per favorirne il rilancio – 3-02596

   DE LORENZIS, DIENI, PARENTELA, PAOLO NICOLÒ ROMANO, DELL'ORCO, LIUZZI, CARINELLI, SPESSOTTO, NICOLA BIANCHI e NESCI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   secondo una ricerca di Eurostat sul prodotto interno lordo pro capite regionale, pubblicata nel febbraio 2016, la Calabria è la regione più povera d'Italia e il deficit di collegamenti efficienti è uno dei fattori che contribuisce ad incrementare il gap con gli altri territori;
   purtroppo, anziché porre in essere misure volte a ridurre la scarsità e l'inefficienza dei trasporti, le istituzioni nazionali e regionali limitano la loro attenzione a poche grandi opere, come l'A3 Salerno-Reggio Calabria o il ponte sullo Stretto di Messina, trascurando il collasso della rete viaria, l'insufficienza delle tratte ferroviarie, specie sulla linea jonica, e la progressiva chiusura degli scali aerei di Crotone e Reggio Calabria;
   è grave, soprattutto, che l'inazione da parte dello Stato e della regione stia condannando due aeroporti come il Tito Minniti e il Sant'Anna, che hanno garantito la continuità territoriale in Calabria;
   in entrambi i casi il declino è stato determinato dalle condotte fallimentari delle rispettive società di gestione, controllate dalle istituzioni politiche locali;
   per ciò che riguarda l'aeroporto di Reggio Calabria, il tribunale civile ha dichiarato fallita a fine ottobre 2016 Sogas, la società di gestione dello scalo a capitale pubblico;
   nelle more del provvedimento fallimentare, l'attività aeroportuale del «Tito Minniti» avrebbe dovuto perseguire normalmente per ulteriori tre mesi affinché si concluda la procedura per il nuovo affidamento gestionale, che vede in lizza tra le altre Sacal, la società che gestisce lo scalo di Lamezia Terme;
   Alitalia tuttavia avrebbe deciso di abbandonare l'aeroporto, fatto che, oltre a incidere sul numero di collegamenti disponibili, porterà a ripercussioni sul piano occupazionale;
   l'aeroporto di Crotone, a seguito del fallimento della società di gestione S. Anna, risulta chiuso dal 1o novembre 2016 a causa del decreto emesso dall'Enac –:
   quali iniziative di propria competenza intenda intraprendere per evitare la chiusura degli aeroporti di Reggio Calabria e di Crotone e per favorirne il rilancio.
(3-02596)


Intendimenti del Governo in ordine alle risorse da destinare alla ricostruzione e al sostegno dei territori colpiti dai recenti eventi sismici – 3-02597

   POLIDORI, BALDELLI, BRUNETTA, LAFFRANCO e FABRIZIO DI STEFANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   alle 7.40 del 30 ottobre 2016, un terremoto di magnitudo 6.5 – il più forte degli ultimi 36 anni – con epicentro a 5 chilometri da Norcia, si è abbattuto al confine tra Marche e Umbria ed è stato fortemente avvertito anche nei territori già interessati dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 ottobre 2016;
   seppur in assenza di vittime, il bilancio è tragico: solo nella Marche si contano 25 mila sfollati, che in totale potrebbero arrivare a quota 100 mila;
   il terremoto ha distrutto borghi medievali, deturpato beni architettonici, «depredato» tesori artistici. Ha raso al suolo l'intero patrimonio abitativo, messo in ginocchio l'economia fatta di eccellenze eno-gastronomiche, turismo religioso e paesaggistico;
   Norcia è ora sfregiata anche simbolicamente: della basilica intitolata al patrono d'Europa resta solo la facciata;
   sin dal primo momento Forza Italia ha dichiarato la propria disponibilità a collaborare per la ricostruzione e per questo, sentite le necessità attraverso i propri amministratori nelle zone interessate dal sisma, si è mobilitata innanzitutto per proporre all'Unione europea di «adottare» la piazza e la basilica di San Benedetto da Norcia;
   Forza Italia è inoltre impegnata attivamente nel reperire fondi, provvedere al supporto psicologico dei minori e contribuire, per mezzo della Lega italiana difesa animali e ambiente, ad alleviare i disagi subiti dagli animali di affezione e da allevamento;
   d'altra parte il Governo – che dopo il terribile terremoto del 24 agosto 2016 ha impiegato quasi due mesi per approvare un decreto-legge recante interventi in favore delle popolazioni colpite – nonostante la disponibilità dimostrata da tutti i partiti di opposizione, non ha mai convocato alcun tavolo di «coesione nazionale», per decidere come fronteggiare l'emergenza, aiutare le regioni colpite e discutere di ricostruzione e di messa in sicurezza del territorio;
   i numeri reali, inoltre, raccontano di un forte gap tra la cifra stanziata nella manovra di bilancio per l'emergenza terremoto (600 milioni di euro) e quello 0,2 per cento di «flessibilità» (circa 3,4 miliardi di euro) che il Governo si è già preso in nome della stessa emergenza, già prima della scossa devastante del 30 ottobre 2016 –:
   quante risorse il Governo intenda stanziare per la ricostruzione, a fronte della flessibilità richiesta in Europa per l'emergenza terremoto e delle cifre assolutamente insufficienti presenti all'interno della manovra di bilancio, e quali puntuali iniziative intenda intraprendere per aiutare la ripresa dell'economia locale, con particolare riferimento alle esigenze delle aziende zootecniche e casearie. (3-02597)


Intendimenti circa l'avvio di una campagna d'informazione sull'importanza delle vaccinazioni e circa l'introduzione di ulteriori obblighi vaccinali – 3-02598

   ABRIGNANI, SOTTANELLI, PARISI, BORGHESE, MARCOLIN e GALATI. — Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il presidente dell'Istituto superiore di sanità Walter Ricciardi ha recentemente lanciato un allarme: con il crollo delle coperture vaccinali, anche a causa dei pregiudizi e della «caccia alle streghe» imperante sui social, 670 mila bambini italiani sono a rischio di ammalarsi di morbillo, malattia che si credeva praticamente debellata;
   sulla base dei dati di copertura vaccinale a 24 mesi di età (I dose) dal 2008 al 2015, pubblicati sul sito del Ministero della salute, è stato possibile calcolare il numero di suscettibili al morbillo nella fascia di età 2-9 anni: è stato stimato un accumulo di bambini suscettibili al morbillo nell'intero periodo pari a circa 670.000 bambini di età compresa fra 2 e 9 anni, che corrisponde al 15,3 per cento dei circa 4.400.000 nuovi nati dal 2008 al 2015;
   le vaccinazioni sono uno strumento di fondamentale importanza per il contenimento e l'eradicamento di alcune gravi malattie infettive: grazie ad esse è stato debellato il vaiolo, sono quasi scomparsi il tetano, la poliomielite, la difterite e sono state notevolmente ridotte malattie virali come l'epatite B, il morbillo, la rosolia, la parotite e le malattie batteriche come la meningite;
   le vaccinazioni rischiano di essere vittime del loro stesso successo perché, non essendo più visibili le malattie contro le quali hanno combattuto, è diminuita la percezione sulla gravità di tali patologie e sulle loro terribili conseguenze;
   alcune regioni, in particolare l'Emilia-Romagna, stanno pensando di adottare disposizioni legislative volte ad imporre l'obbligatorietà di alcuni vaccini per l'ammissione dei bambini all'asilo –:
   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno avviare una campagna d'informazione destinata a sensibilizzare la popolazione sull'importanza delle vaccinazioni e se condivida l'idea di rendere obbligatorie alcune vaccinazioni per l'ammissione dei bambini negli asili. (3-02598)


Iniziative di competenza per evitare speculazioni sul prezzo dei farmaci, con particolare riferimento ai farmaci oncologici – 3-02599

   BINETTI. — Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il 29 settembre 2016 ha comminato una multa di 5 milioni di euro alla Aspen, con sede nelle Mauritius, per aver rincarato un farmaco salvavita oncologico del 1500 per cento. Il forte rincaro dei prezzi riguarda farmaci insostituibili per malati di tumore del sangue, in particolare bambini e anziani;
   si tratta di prodotti a base dei principi attivi clorambucile, melfalan, mercaptopurina e tioguanina, presenti in specialità medicinali come: Leukeran (clorambucile), Alkeran – in formulazione iniettabile e in compresse – (melfalan), Purinethol (mercaptopurina) e Tioguanina (tioguanina);
   secondo l'Autorità garante della concorrenza e del mercato con questa strategia negoziale Aspen ha ottenuto elevatissimi incrementi di prezzo, compresi tra il 300 per cento e il 1500 per cento dei prezzi iniziali. L'analisi dell'ingiusto aumento dei prezzi è stata svolta dall'Autorità tramite l'applicazione rigorosa di un test in due fasi, che ha misurato la sproporzione dei prezzi rispetto ai costi;
   l'Autorità parla di irragionevolezza e di sproporzione tra prezzi e costi alla luce di diversi fattori, di contesto e comportamentali, specifici del caso in esame, quali: il confronto intertemporale dei prezzi, l'assenza di giustificazioni economiche per l'aumento, l'assenza di qualsiasi beneficio di carattere extraeconomico per i pazienti, la natura dei farmaci Cosmos, le caratteristiche del gruppo Aspen e il danno arrecato al Servizio sanitario nazionale;
   l'Aspen, dopo aver ribadito che i prezzi dei farmaci in Europa sono negoziati con le competenti autorità regolatorie nazionali nel Paese di riferimento, in relazione all'aumento dei prezzi, accordati ad Aspen, mette in evidenza come i costi dei farmaci in partenza fossero estremamente bassi, irrisori rispetto al reale valore clinico, terapeutico ed economico dei farmaci in esame, nonché che il livello di prezzo è significativamente inferiore a quello di qualsiasi altro trattamento alternativo per ciascuna delle classi terapeutiche di riferimento;
   la Aspen Italia Srl è una multinazionale rappresentata in Italia dalla società, Aspen Italia Srl, con sede a Verona, costituita nel 2014, con un milione di euro di capitale sociale –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare per evitare speculazioni sul prezzo dei farmaci, tanto più possibili ora che esistono specifici stanziamenti a favore dei farmaci oncologici. (3-02599)


Chiarimenti in merito alle richieste di trasferimento di sede di persone giuridiche dai comuni colpiti da eventi sismici – 3-02600

   PASTORINO, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI, SEGONI e TURCO. — Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   in data 6 aprile 2009 si è verificato il terremoto nel cratere aquilano;
   nelle date del 25 maggio 2012 e del 20 maggio 2012 si sono verificati due terremoti nella regione Emilia Romagna;
   il 24 agosto 2016 la zona di Amatrice è stata sconvolta da un evento sismico importante –:
   quante siano le persone giuridiche che hanno chiesto il trasferimento della propria sede nei comuni colpiti da eventi sismici nei dodici mesi antecedenti e successivi ai terremoti di cui in premessa. (3-02600)


Iniziative di competenza, in sede europea, in relazione all'efficacia del decreto interministeriale recentemente adottato in materia di etichettatura di prodotti lattiero-caseari – 3-02601

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PAGANO, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   la legge 3 febbraio 2011, n. 4, reca disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari prevede l'obbligo di riportare nell'etichetta l'indicazione del luogo di origine o di provenienza;
   il regolamento UE n. 1169/2011, relativo alle informazioni sugli alimenti ai consumatori, all'articolo 9, prevede un elenco delle indicazioni obbligatorie che devono essere riportate in etichetta;
   l'attuazione dell'articolo 4 della suddetta legge n. 4 del 2011 è demandata a decreti interministeriali del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali che definiscono le modalità per l'indicazione obbligatoria, nonché le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale. Con gli stessi vengono definiti, relativamente a ciascuna filiera, i prodotti alimentari soggetti all'obbligo dell'indicazione, nonché il requisito della prevalenza della materia prima agricola utilizzata nella preparazione o produzione dei prodotti;
   il 14 ottobre 2016 lo schema di decreto interministeriale, adottato dal Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha ricevuto l’imprimatur, per silenzio assenso, da parte della Commissione europea. Il decreto prevede l'indicazione dell'origine della materia prima e si applica a tutto il latte animale e ai prodotti lattiero-caseari che lo contengono, purché preimballati. La norma riguarderà, però, le aziende italiane e per la produzione delle stesse destinata al mercato interno. Sono, infatti, esentate dall'obbligo le aziende di altri Stati membri e di Paesi terzi che esportano in Italia;
   la Commissione europea, in sostanza, ha dato il via libera ad un decreto nazionale temporaneo, che sarà valido solo fino al 31 marzo 2019 e decadrà dal momento che la stessa Commissione europea emanerà l'atto esecutivo;
   anche per l'industria è importante poter dare informazioni chiare e complete ai consumatori. Sono circa 3.000 le aziende impegnate nel settore lattiero-caseario. È indispensabile dare a consumatori e aziende norme chiare che vadano verso la massima trasparenza sull'indicazione della qualità e dell'origine –:
   quali siano le iniziative, per quanto di competenza, che intenda intraprendere in sede europea affinché il decreto da «temporaneo» diventi definitivo, prevedendo di estenderlo anche a tutti quei prodotti che ad oggi sono senza l'indicazione di origine o di provenienza, al fine di ottenere il riconoscimento della distintività del prodotto made in Italy. (3-02601)


Intendimenti del Governo circa l'attuazione provvisoria dell'accordo di libero scambio e investimento fra il Canada e l'Unione europea (CETA), anche in relazione al ruolo dei Parlamenti nazionali – 3-02602

   FASSINA, SCOTTO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   il Ceta è un trattato internazionale tra Canada e Unione europea i cui negoziati si sono svolti in gran parte in segreto dal 2009 al settembre 2014, ovvero senza controllo da parte dei Parlamenti nazionali come è stato per il Ttip;
   il Ceta include l'Investment court system (Ics), un sistema di risoluzione delle controversie sugli investimenti che permette alle imprese di citare in giudizio gli Stati e l'Unione europea dinnanzi a un tribunale speciale. L'Ics sostituisce nominalmente il meccanismo Investor to State dispute settlement (Isds), ma mantiene inalterati tutti gli aspetti controversi, poiché, contrariamente a quanto richiesto dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015: 1) il diritto a regolamentare non è adeguatamente protetto, 2) i membri dei tribunali non sono giudici togati (sono, in effetti, avvocati cui è concesso di svolgere attività libero professionale, con rischi di conflitti di interesse), 3) la giurisdizione degli Stati membri e dell'Unione europea non è protetta (non c’è l'obbligo di esaurire i rimedi interni prima di adire l'Ics), 4) le norme Unctad e Oecd sulla responsabilità degli investitori non sono tenute in considerazione, cosicché il sistema è sbilanciato a favore delle imprese;
   il Canada, inoltre, non ha ratificato diverse convenzioni dell'Oil, tra cui alcune delle convenzioni fondamentali (98): Convenzione sul diritto di organizzazione e contrattazione collettiva (138): Convenzione sull'età minima (CC). Il Canada non ha ratificato anche altre convenzioni, come quelle in materia di sicurezza e salute dei lavoratori (155). Si prevede, in particolare, che datori di lavoro, autorità e sindacati (Ces) delle due parti si incontrino, discutano i problemi di conformità degli standard dell'Oil, facciano una relazione e si incontrino di nuovo l'anno successivo nello stesso periodo. Questo meccanismo ad avviso degli interroganti molto morbido è inadeguato e non ha mai prodotto alcun effetto positivo concreto in ambito occupazionale –:
   dato il riconoscimento della natura mista del Ceta e la conseguente necessaria approvazione dei Parlamenti nazionali dell'Unione europea per la sua ratifica, se il Governo non ritenga un grave errore politico e una sostanziale violazione di elementari principi di democrazia procedere per l'attuazione provvisoria dell'accordo nonostante la contrarietà di larghe fasce di opinione pubblica italiana ed europea e le posizioni espresse da alcuni Parlamenti nazionali, specificando su quali basi il Governo abbia acconsentito ad apportare alcune modifiche all'accordo chiuso nel 2014 senza informare il Parlamento. (3-02602)


Orientamenti del Governo relativamente alla rivisitazione della strategia energetica nazionale, al fine di contenere i prezzi e aumentare la competitività per le imprese – 3-02603

   BENAMATI, CAMANI, BARGERO, VICO, CANI, BECATTINI, MARTELLA, MONTRONI, IACONO, PELUFFO, IMPEGNO, SENALDI, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. – Per sapere – premesso che:
   da un'analisi della situazione del mercato energetico nazionale si può evincere il progredire della transizione verso un sistema energetico più efficiente, autonomo, a minor intensità di carbonio e minor costo per i cittadini e le imprese, anche se fra le altre cose permane una significativa dipendenza delle fonti estere ed alcune criticità nella gestione del sistema elettrico;
   il mercato elettrico nazionale, ad esempio, che si articola in «mercato del giorno prima», «mercato infragiornaliero» e «mercato per il servizio di dispacciamento», nel corso dei primi sei mesi del 2016 ha mostrato una criticità nella disciplina di gestione degli sbilanciamenti che ha portato ad avere, nel mercato elettrico, fenomeni opportunistici con ricadute su imprese e cittadini;
   la struttura del mercato elettrico per la determinazione dei prezzi di sbilanciamento, che possono non riflettere le effettive condizioni di disponibilità di offerta e domanda al momento del consumo, ha condotto a oneri di circa un miliardo di euro, dovuti alla differenza fra l'energia effettivamente consumata/generata e acquistata/venduta nel mercato;
   su questa materia è già intervenuta, fra l'altro, l'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il servizio idrico integrato con la delibera 444/2016/REL del 28 luglio 2016;
   in parallelo, appare sempre più urgente e non oltre rinviabile, l'avvio di un corretto mercato della disponibilità di capacità produttiva (cosiddetta market capacity), con la conseguente determinazione della idonea capacità nelle diverse zone, per fornire gli adeguati servizi di flessibilità, garantire la sicurezza del sistema elettrico e la copertura dei fabbisogni, in maniera tale da assicurare la disponibilità di capacità produttiva necessaria, definita dal gestore della rete, in ordine alla copertura della domanda attesa in maniera efficace, flessibile ed economicamente vantaggiosa, sostituendo o integrando quanto già previsto dal decreto legislativo 19 dicembre 2003 n. 379;
   nel 2017, inoltre, alla luce dei primi anni di applicazione dell'accordo di Parigi è anche prevista la rivisitazione e l'aggiornamento della strategia energetica nazionale, con particolare attenzione, fra gli altri, ai temi delle energie rinnovabili, dei sistemi a grande consumo e dell'efficientemente del sistema energetico –:
   quale sia in generale l'orientamento del Governo relativamente alla rivisitazione della strategia energetica nazionale e, nello specifico, ai temi indicati in premessa, al fine di proseguire nell'azione di contenimento dei prezzi e, quindi, in un aumento della competitività per le imprese e del reddito delle famiglie. (3-02603)


Iniziative di competenza per l'adozione del decreto attuativo delle norme della legge di stabilità per il 2015 riguardanti la carta della famiglia – 3-02604

   SBERNA e GIGLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), al comma 391, ha istituito la carta famiglia, uno degli strumenti concreti pensati per sostenere le famiglie con almeno tre figli minori (430 mila circa su un totale di quasi un milione di famiglie numerose, l'8,5 per cento dei nuclei in Italia);
   la carta consente l'accesso legato all'Isee a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie concessi dai soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa;
   le disposizioni attuative della misura sono state demandate ad un successivo decreto del Ministro interrogato, da adottarsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico;
   la carta famiglia avrebbe dovuto avere attuazione entro fine marzo 2016, ma ad oggi nessun decreto è stato emanato, nonostante risulti agli interroganti che le associazioni familiari abbiano offerto agli uffici del Ministero il testo di una bozza di regolamento;
   trattandosi di una misura che non comporta costi per i bilanci pubblici e che è invece di sostegno ai cosiddetti nuclei familiari «deboli», quelli cioè che si «fanno carico» di opporsi a quella desertificazione generativa con cui l'Italia segna da tempo i propri dati demografici, e che proprio per questo sono maggiormente esposti al rischio povertà – basta leggere i dati dell'ISTAT al riguardo – sembra agli interroganti che non si possa attendere oltre –:
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere affinché il decreto di cui in premessa sia al più presto adottato. (3-02604)


Chiarimenti in ordine all'applicazione dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, in materia di tirocini formativi e di orientamento – 3-02605

   DAMBRUOSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 – recante «Primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale, nonché in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure finanziarie urgenti» –, stabilisce che «per i tirocini formativi e di orientamento di cui alle linee guida di cui all'accordo sancito il 24 gennaio 2013 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano i datori di lavoro pubblici e privati con sedi in più regioni possono fare riferimento alla sola normativa della regione dove è ubicata la sede legale e possono altresì accentrare le comunicazioni di cui all'articolo 1, commi 1180 e seguenti, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, presso il servizio informatico nel cui ambito territoriale è ubicata la sede legale»;
   il citato accordo del 24 gennaio 2013 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulle «Linee-guida in materia di tirocini», pur inserendo nei «considerati» un esplicito richiamo al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 – che adotta il «Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento» –, introduce all'articolo 1, «Principi comuni in materia di tirocini, definizioni e tipologie» più restrittivi rispetto ai criteri già in vigore e invocati in premessa –:
   se l'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, si riferisca a tutti i tirocini definiti dalla normativa nazionale di cui al richiamato decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, n. 142 o esclusivamente alla più restrittiva categoria di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 1 delle «Linee-guida in materia di tirocini» adottate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con accordo del 24 gennaio 2013. (3-02605)


Iniziative normative per garantire alla cosiddetta categoria dei «quota 41» l'uscita anticipata dal mondo del lavoro, senza penalizzazioni – 3-02606

   RIZZETTO, CIRIELLI, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA, RAMPELLI, LA RUSSA, GIORGIA MELONI, PETRENGA e TOTARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   vi è ancora incertezza sulla sorte delle categorie in attesa di misure specifiche e definitive per l'accesso alla pensione, ossia i cosiddetti esodati, «quota 41» e coloro che attendono la proroga del regime di «opzione donna»;
   in particolare, per i lavoratori precoci, sembra che la platea da salvaguardare sia stata notevolmente ristretta a pochi soggetti e, di conseguenza, la maggiore parte della categoria non avrà accesso ad alcun beneficio;
   al riguardo si fa presente che la «quota 41» era già stata valutata in sede di accertamento tecnico e, addirittura, in tale sede, è emerso che ci sarebbe stato un risparmio per le casse dello Stato; pertanto, non si comprende perché la platea da tutelare sia stata drasticamente ridotta;
   inoltre, si prevede che i potenziali fruitori della categoria in questione debbano essere disoccupati e questo costituirebbe un altro grave discrimine;
   invece di adottare, di volta in volta, provvedimenti provvisori si ritiene che si debba procedere con una manovra strutturale per salvaguardare tutti; in tal modo si otterrebbe, tra l'altro, un risparmio di risorse –:
   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative normative affinché, per la cosiddetta categoria dei «quota 41», si preveda una manovra definitiva per tutti i soggetti con l'uscita anticipata dal mondo del lavoro senza penalizzazioni. (3-02606)