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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 2 novembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 2 novembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Giorgia Meloni, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 ottobre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CANCELLERI ed altri: «Modifica all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente la rappresentanza e l'assistenza dei contribuenti presso gli uffici finanziari» (4117);
   FIORIO: «Modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di credito agrario e di composizione delle crisi da sovraindebitamento» (4118);
   QUINTARELLI ed altri: «Divieto di utilizzo delle criptovalute che impiegano tecniche di anonimizzazione totale nelle transazioni economiche» (4119);
   ALLASIA: «Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di commercio sulle aree pubbliche, e proroga della durata delle relative concessioni» (4120);
   RIBAUDO ed altri: «Disposizioni concernenti il reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica e degli enti privati concessionari o appaltatori di servizi per le pubbliche amministrazioni» (4121).

  In data 27 ottobre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   LUIGI GALLO ed altri: «Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e altre disposizioni concernenti i criteri per la ripartizione del Fondo integrativo per la concessione di borse di studio» (4122);
   VEZZALI: «Disposizioni concernenti l'ammissione delle società sportive dilettantistiche al riparto della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche» (4123);
   FABRIZIO DI STEFANO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della lingua italiana e delega al Governo per l'istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana» (4124);
   D'AGOSTINO: «Modifica all'articolo 48 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di disciplina del lavoro accessorio» (4125).

  In data 28 ottobre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   RICCIATTI ed altri: «Istituzione di un Fondo per il sostegno della ricerca, dello sviluppo, dello studio, dell'ideazione e della realizzazione di campionari, destinato alle imprese del settore manifatturiero dell'abbigliamento» (4126).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 29 ottobre 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro dell'economia e delle finanze:
   «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» (4127).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 27 ottobre 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1892. – MARIANI ed altri: «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (1533-B).

Annunzio di proposte di inchiesta parlamentare.

  In data 26 ottobre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:
   LAFORGIA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'organizzazione dei processi di produzione e delle filiere produttive, sulla condizione dei lavoratori e sui pericoli di infiltrazione criminale» (Doc. XXII, n. 72).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BERNARDO ed altri: «Disposizioni concernenti la comunicazione e la diffusione delle competenze di base necessarie per la gestione del risparmio privato nonché istituzione di un'Agenzia nazionale per la loro promozione» (3666) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Menorello.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 27 ottobre 2016 il deputato Fabrizio Di Stefano ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   FABRIZIO DI STEFANO ed altri: «Istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana» (1034).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  BONAFEDE: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli enti locali» (3681) Parere delle Commissioni II, V, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DADONE ed altri: «Modifica dell'articolo 68 della Costituzione in materia di immunità dei membri del Parlamento» (4082) Parere della II Commissione;
  MENORELLO ed altri: «Modifica del termine iniziale di efficacia della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» (4092);
  CIVATI ed altri: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti la riduzione delle indennità e del trattamento economico e previdenziale spettanti ai membri del Parlamento» (4100) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  ARTINI ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la prevenzione della diffusione del radicalismo religioso nelle carceri» (4071) Parere delle Commissioni I, V e XI;
  TURCO ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato» (4089) Parere delle Commissioni I e V;
  TURCO ed altri: «Modifiche dell'articolo 131 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernente il trattamento dei compensi per la vendita giudiziaria dei beni pignorati nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato» (4090) Parere delle Commissioni I e V.

   VII Commissione (Cultura):
  S. 1892. – MARIANI ed altri: «Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche» (approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dal Senato) (1533-B) Parere delle Commissioni I, V e VIII;
  RICCIATTI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione dei carnevali storici» (4086) Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VIII Commissione (Ambiente):
  ZARATTI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la tutela dei lavoratori, la trasparenza nell'affidamento e la qualità dell'esecuzione degli appalti pubblici» (3846) Parere delle Commissioni I, V, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  DE LORENZIS ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'utilizzo condiviso di veicoli privati (car sharing)» (4059) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  CONSIGLIO REGIONALE DELL’ EMILIA ROMAGNA: «Modifica all'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285» (4097) Parere delle Commissioni I, II e XIV.

   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
  LIUZZI ed altri: «Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di comunicazioni commerciali indesiderate» (3617) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 26 ottobre 2016, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 12a Commissione (Igiene) sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa agli interferenti endocrini e ai progetti di atti della Commissione che definiscono i criteri scientifici per la loro determinazione nel contesto della normativa dell'Unione europea sui prodotti fitosanitari e sui biocidi (COM(2016) 350 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 162), che è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 99/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo al programma statistico europeo 2013-2017, prorogandolo al periodo 2018-2020 (COM(2016) 557 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 163), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) sulla relazione della Commissione – Relazione annuale 2015 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2016) 469 final) e sulla relazione della Commissione – Relazione annuale 2015 sui rapporti tra la Commissione e i Parlamenti nazionali (COM(2016) 471 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 164), che è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (rifusione) (COM(2016) 465 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 165), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell'Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE (COM(2016) 467 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 166), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 27 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2016 (Doc. LXXIII-bis, n. 15).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di ottobre 2016 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.
  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 11/2016 dell'11 – 20 ottobre 2016, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il sistema della riscossione dei tributi erariali al 2015.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per gli esercizi 2014 e 2015. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 445).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 25 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Augusta, per gli esercizi dal 2009 al 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 446).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 28 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei consulenti del lavoro (ENPACL), per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dagli enti ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 447).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento informativo di aggiornamento sugli sviluppi del processo decisionale in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (COM(2016) 532 final).

  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 e 28 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti documenti concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016) 593 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   versione integrata della relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016) 596 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VII Commissione (Cultura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (COM(2016) 625 final) – alla VII Commissione (Cultura), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Il Commissario di cui all'articolo 86 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con lettera in data 7 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2014, n. 97, la relazione sull'attività svolta dal medesimo Commissario e sull'entità dei lavori ancora da eseguire, nonché la relativa rendicontazione contabile, aggiornata al 30 settembre 2016 (Doc. CCXIX, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26, 27, 28 e 31 ottobre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Prima relazione sui progressi compiuti verso un'autentica ed efficace Unione della sicurezza (COM(2016) 670 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Relazione della Commissione al Consiglio sulla valutazione della direttiva 92/83/CEE relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche (COM(2016) 676 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilizzazione del margine per imprevisti nel 2017 (COM(2016) 678 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Lettera rettificativa n. 1 al progetto di bilancio generale 2017 – Aggiornamento del fabbisogno stimato per la spesa nel settore dell'agricoltura e della pesca – Potenziamento dei programmi e degli strumenti per la crescita sostenibile attuati con successo – Agenda sulla migrazione, piano per gli investimenti esterni e sicurezza – Adeguamenti tecnici concernenti le agenzie e le spese amministrative – Aumento delle entrate connesse alle multe (COM(2016) 679 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Proposte di decisione del Consiglio relativa rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo che modifica l'accordo tra gli Stati Uniti d'America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della sicurezza dell'aviazione civile (COM(2016) 693 final e COM(2016) 694 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2016) 693 final – Annex 1 e COM(2016) 694 – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2017, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2016) 698 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 698 final – Annex 1 e Annex 2 to 8), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea (versione codificata) (COM(2016) 702 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 702 final – Annex 1 to 3), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in seno al comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in relazione all'aggiornamento degli allegati da XXI-A a XXI-P sul ravvicinamento legislativo nel settore degli appalti pubblici (COM(2016) 703 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 703 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni Strategia spaziale per l'Europa (COM(2016) 705 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposte congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di dialogo politico e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra (JOIN(2016) 42 final e JOIN(2016) 43 final), corredate dai rispettivi allegati (JOIN(2016) 42 final – Annex 1 e JOIN(2016) 43 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 13 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la comunicazione concernente l'avvio, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, della procedura d'infrazione n. 2016/2095, notificata in data 30 settembre 2016, concernente il mancato recepimento delle decisioni quadro 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera, e 2008/616/GAI relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI, note come «decisioni di Prüm».

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettere in data 3 e 20 ottobre 2016, ha trasmesso lo schema delle linee guida, da adottare ai sensi dell'articolo 80, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, concernenti indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, corredato dalla relativa analisi di impatto della regolamentazione.

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 26 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa al settore del trasporto ferroviario regionale, ai rinnovi dei contratti di servizio tra la società Trenitalia Spa e alcune regioni, alla cessione, ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 agosto 2016, della società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici Srl alla società Ferrovie dello Stato italiane Spa.

  Questa segnalazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissioni dalla regione Lombardia.

  Il Presidente della regione Lombardia, con lettera in data 17 ottobre 2016, ha trasmesso un voto, approvato dal Consiglio della medesima regione il 4 ottobre 2016, volto a chiedere al Parlamento e al Governo iniziative per il riconoscimento della qualifica di «genocidio» alle persecuzioni perpetrate dall'ISIS ai danni delle minoranze religiose ed etniche.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

  La regione Lombardia, con lettera in data 21 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 2 maggio 1990, n. 102, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 102 del 1990, recante disposizioni per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, nonché della provincia di Novara, colpite dalle eccezionali avversità atmosferiche dei mesi di luglio e agosto 1987, riferita all'anno 2015 (Doc. CVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 24 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2016 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (351).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 novembre 2016.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 25 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140, la richiesta di parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2016, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale (352).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 22 novembre 2016.

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 27 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/104/UE relativa a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea (350).

  Questa richiesta, in data 27 ottobre 2016, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 6 dicembre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 novembre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A ai resoconti della seduta del 14 ottobre 2016, a pagina 9, prima colonna, ventottesima riga, deve leggersi: «2015» e non: «2016» come stampato.

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 25 ottobre 2016, a pagina 8, prima colonna, quindicesima riga, dopo la parola: «I» si intende inserita la seguente: «, IV».

MOZIONI CENTEMERO ED ALTRI N. 1-01357, GIOVANNA SANNA, BUTTIGLIONE ED ALTRI N. 1-01414 E BRIGNONE ED ALTRI N. 1-01415 CONCERNENTI INIZIATIVE PER CELEBRARE IL 90o ANNIVERSARIO DELL'ASSEGNAZIONE DEL PREMIO NOBEL A GRAZIA DELEDDA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    tra le donne italiane che hanno fatto la storia si deve annoverare la scrittrice nuorese Grazia Deledda, che è considerata una delle più grandi scrittrici italiane. Il 10 dicembre 2016 ricorre il 90o anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura che la scrittrice ricevette nel 1926 grazie ai suoi romanzi e, in particolare, all'opera «Canne al vento»;
    Grazia Deledda è ancora oggi l'unica donna nel campo della letteratura italiana ad aver ottenuto il premio Nobel per la letteratura e, in particolare, nel campo delle opere letterarie;
    la vita e la storia personale di Grazia Deledda sono inoltre molto formative ed esemplari per le studentesse e gli studenti italiani, sia dal punto di vista letterario sia per la capacità, straordinaria per una donna di quell'epoca, di superare l'ostilità familiare e dell'ambiente nuorese e di affermare la sua passione per la letteratura, le sue capacità e il suo talento per la scrittura in un campo allora riservato prevalentemente agli uomini;
    la scrittrice nacque a Nuoro nel 1871 in una famiglia benestante, quarta di sei figli, intrappolata nella scarsa considerazione sociale in cui era relegata la donna in quegli anni. In questo ambiente le fu consentito di seguire pochi studi regolari (fino alla quarta elementare), perché all'epoca le ragazze non dovevano studiare: bastava saper fare una firma o due conti per la vendita delle uova. Grazie alla sua forza di volontà però riuscì a continuare e a coltivare, da autodidatta, gli studi letterari, imparando la lingua italiana come una lingua straniera e leggendo i grandi narratori russi, Dostoevskij e Tolstoj, i narratori francesi, Zola e Flaubert, e gli italiani Fogazzaro, D'Annunzio e Carducci. A diciassette anni, nel 1888, pubblicò il suo primo racconto in una rivista per ragazze. Sperimentò diverse forme letterarie, scrivendo versi, novelle e ben cinquantasei romanzi a cui deve la fama e la notorietà;
    la profonda conoscenza e l'amore per la sua terra, la Sardegna, per le sue tradizioni e per il suo popolo, presenti in tutta la sua opera, attribuiscono grande valore formativo alla lettura e allo studio dei romanzi dell'autrice sarda; l'attenzione che l'autrice rivolge alla cultura e alle tradizioni della propria terra costituiscono un elemento in grado di suscitare negli studenti la conoscenza e l'attenzione per le loro regioni e città e per le tradizioni locali;
    altro elemento di forte valenza pedagogica ed educativa consiste nella costanza, nello spirito di sacrificio e nella perseveranza per mezzo dei quali l'autrice riuscì ad affermare il suo talento letterario, superando i pregiudizi dell'epoca secondo cui «una donna scrittrice non può essere onesta»;
    negli anni scorsi fu presentato all'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, al Ministro pro tempore dell'istruzione, dell'università e della ricerca e al Ministro pro tempore del lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità un appello dalle associazioni «Se non ora quando», «Noi donne 2005», «Feminas in Carrelas» affinché Grazia Deledda fosse reintegrata nel canone della letteratura italiana e venisse inserita tra i grandi protagonisti della letteratura italiana il cui studio è irrinunciabile. Appare di fondamentale importanza che le indicazioni nazionali vengano aggiornate in tal senso. Tra i nomi della letteratura italiana è inoltre assente il nome di Grazia Deledda e non compare nel curricolo scolastico, così come quello di altre donne insigni nel campo della letteratura, della poesia, delle scienze, dell'economia e di moltissimi altri settori,

impegna il Governo:

1) a individuare iniziative per celebrare il 90o anniversario dall'assegnazione del premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, per far conoscere su scala nazionale e per far studiare nelle scuole di tutti gli ordini e di tutti gradi la figura e la straordinaria opera di Grazia Deledda e per celebrare le donne e gli uomini italiani che sono stati insigniti del premio Nobel o di altri prestigiosi premi internazionali, quali esempi per i giovani.
(1-01357) «Centemero, Brunetta, Baldelli, Murgia, Palese, Petrenga».


   La Camera,
   premesso che:
    in questo anno 2016 ricorrono sia il 90o anniversario del conferimento del premio Nobel per la letteratura alla scrittrice Grazia Deledda sia l'80o dalla sua morte;
    «Per la sua potenza di scrittrice, sostenuta da un alto ideale, che ritrae in forme plastiche la vita quale è nella sua appartata isola natale e che con profondità e con calore tratta di problemi di generale interesse umano»: questa la motivazione del premio Nobel conferito nel 1926 alla Deledda. L'Italia, nella classifica mondiale, è al settimo posto per numero di premi Nobel a solo per la letteratura annovera l'assegnazione a Giosuè Carducci, Grazia Deledda, Luigi Pirandello, Salvatore Quasimodo, Eugenio Montale e Dario Fo;
    Grazia Deledda nacque a Nuoro il 28 settembre 1871, quarta di sette figli di una famiglia della piccola borghesia locale. Per la dura condizione femminile dell'epoca, che non dava alle donne accesso a un'istruzione superiore, Grazia non poté andare oltre la quarta elementare perché solo ai maschi allora era consentito di proseguire gli studi, se vi erano portati. Si formò quindi soprattutto da autodidatta, leggendo tutti i libri della biblioteca paterna, con una predilezione per la letteratura russa e in particolare per l'opera di Tolstoj, e di Manzoni e Verga tra gli italiani, iniziando già a tredici anni a scrivere le prime novelle, a 18 il primo romanzo, a cui seguì una copiosa produzione di novelle e di romanzi destinati a riscuotere apprezzamento nella critica italiana e internazionale e successo di pubblico; Elias Portolu, Cenere, Canne al vento, Marianna Sirca, La madre, solo per citarne alcuni, fino a Cosima, romanzo autobiografico rimasto incompiuto quando la Deledda si spense a Roma nel 1936, lasciando il marito Palmiro Madesani sposato nel 1900, e i due figli Franz e Sardus;
    Grazia Deledda è stata una donna forte e anticonformista, che ha saputo sfidare e superare fin da ragazza i pregiudizi e le ostilità del suo ambiente e del suo tempo verso il suo impegno letterario, da molti ritenuto inappropriato e fuori luogo perché lei era una donna, anzi una giovane donna barbaricina e autodidatta;
    nell'opera della Deledda non c’è soltanto il legame vivissimo con l'ambiente, la condizione di vita, i costumi e la spiritualità della sua Sardegna, c’è anche un senso etico dell'esistenza, una profonda visione morale della vita che non diviene mai moralismo ma piuttosto acuta sensibilità verso le sofferenze e i tragici dilemmi della condizione umana, anche nei più umili e semplici;
    nell'anno in cui ricorre anche il 70o anniversario del voto alle donne italiane appare necessario, anzi doveroso, portare all'attenzione, soprattutto dei giovani e degli studenti, le grandi donne testimoni dei processi di cambiamento culturale;
    negli anni scorsi fu presentato un appello nazionale da parte di diverse associazioni di donne perché la Deledda fosse reintegrata nel canone della letteratura italiana e venisse inserita tra i grandi autori della nostra letteratura il cui studio è irrinunciabile. È importante che tale appello sia accolto quest'anno;
    l'anniversario deleddiano può rappresentare un'occasione preziosa per promuovere il turismo scolastico e culturale nei luoghi principali della biografia della scrittrice, tra i quali la sua casa natale nel vecchio quartiere di Santu Predu a Nuoro, oggi trasformata in museo, la chiesetta di Nostra Signora della Solitudine, sempre a Nuoro, dove sono custodite le spoglie della Deledda, i diversi comuni sardi che fanno parte del parco letterario a lei dedicato,

impegna il Governo:

1) ad individuare opportune iniziative per celebrare degnamente l'80o anniversario della morte della scrittrice Grazia Deledda e il 90o anno dal conferimento ad essa del premio Nobel per la letteratura, anche con il coinvolgimento delle istituzioni culturali del Paese, della regione Sardegna e dei comuni facenti parte del parco letterario Grazia Deledda;
2) a promuovere e sostenere iniziative presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado volte a favorire lo studio e la conoscenza dell'opera di Grazia Deledda e delle altre donne insigni nel campo della letteratura, della cultura, delle scienze, dell'economia, anche in coincidenza col 70o anniversario del riconoscimento del diritto di voto alle donne italiane.
(1-01414) «Giovanna Sanna, Buttiglione, Pes, Coscia, Cani, Marrocu, Mura, Pinna, Francesco Sanna, Scanu, Ascani, Blazina, Bonaccorsi, Carocci, Coscia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Iori, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Orfini, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

   La Camera,
   premesso che:
    Grazia Deledda nasce il 27 settembre del 1871 a Nuoro, dove all'epoca una donna era guardata con sospetto se amava leggere e l'istruzione era ammessa solo fino alle scuole elementari, ma grazie alla famiglia benestante, dopo la quarta elementare, poté continuare a studiare con l'ausilio di un precettore;
    esordì all'età di quattordici anni con racconti e romanzi, pubblicati su giornali e riviste, per poi diventare una famosa e intensa scrittrice apprezzata anche all'estero;
    durante l'arco della sua vita tutti i suoi scritti erano composti di una vena etica in cui veniva descritta la dura vita quotidiana dei compaesani sardi;
    nonostante la sola quarta elementare e gli studi conseguiti da autodidatta, nel 1927, a Stoccolma, le viene conferito il massimo riconoscimento per la letteratura;
    conquistò il premio Nobel con metodo, costanza e ostinazione, oltre che col talento. Il suo fu un premio che creò molto scalpore per diversi motivi tra i quali il fatto che fosse una donna, ma non si scoraggiò mai nonostante la parte della critica letteraria la definì rozza, illetterata, piena di esitazioni espressive, sull'orlo del difetto stilistico, grammaticale e linguistico;
    creò una proficua rete di relazioni per diffondere e far apprezzare il suo lavoro, mantenendo sempre grandissima fiducia nel suo talento;
    con i suoi romanzi e racconti, dissentì in modo rivoluzionario a una radicata tradizione del luogo in cui era nata, secondo la quale le donne potevano accostarsi alla letteratura solo nel ruolo privato di tramandare oralmente fiabe e leggende ai bambini;
    Grazia Deledda morì a Roma nel 1936 per lo stesso male con cui fece morire la protagonista de «La chiesa della solitudine» e in quella stessa chiesa di Nuoro è tutt'oggi conservato il suo corpo;
    ancora oggi, le sue opere sono più che mai attuali e possono essere considerate tra le più grandi del patrimonio letterario italiano;
    tuttavia, la scrittrice Grazie Deledda è scomparsa dalla maggior parte delle antologie scolastiche e dimenticata da buona parte della critica letteraria, nonostante sia stata la prima ed attualmente unica scrittrice italiana ad essere stata insignita del prestigioso premio Nobel per la letteratura,

impegna il Governo:

1) a individuare iniziative volte alla celebrazione del novantesimo anniversario dall'assegnazione a Grazia Deledda del premio Nobel per la letteratura;

2) ad assumere iniziative per reperire le necessarie risorse atte a finanziarie la celebrazione, considerata l'esigenza culturale di tenere vivo il ricordo della scrittrice nuorese;

3) ad assumere iniziative per l'individuazione di progetti rivolti alle scuole di ogni ordine e grado finalizzate allo studio e all'approfondimento della figura di Maria Grazia Deledda, per l'alto valore morale delle sue opere, per le sue battaglie culturali di emancipazione femminile e in quanto unica donna italiana insignita del Nobel della letteratura.
(1-01415) «Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Segoni».


(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 22 OTTOBRE 2016, N. 193, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE E PER IL FINANZIAMENTO DI ESIGENZE INDIFFERIBILI (A.C. 4110)

A.C. 4110 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in esame il Governo ha inteso avviare una repentina quanto inopportuna riforma dell'attività di riscossione e riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria, esercitando la facoltà accordatagli dall'articolo 77 della Costituzione di ricorrere alla decretazione d'urgenza, manifestando ancora una volta la volontà sistematica di voler alterare, a suo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale anch'essa evocata, in parte, dal citato articolo 77, laddove configura, nelle sue scarne enunciazioni, una precisa concezione della forma di governo parlamentare, dei rapporti tra il parlamento e l'esecutivo, nonché del procedimento legislativo;
    il decreto-legge in esame prevede disposizioni di carattere eterogeneo, comprendendo nello stesso contesto normativo misure in materia di riscossione, emersione e rientro di capitali detenuti all'estero; disposizioni di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili che spaziano dal Fondo sociale per l'occupazione a quello di garanzia delle PMI a misure a favore dei comuni che accolgono immigrati, a misure per il trasporto regionale, allo stanziamento di nuove risorse finanziarie per il contratto RFI, a misure per la promozione e lo sviluppo del settore agroalimentare, al potenziamento del tax credit per il cinema e l'audiovisivo, a disposizioni sulla partecipazione di personale militare alla missione di supporto sanitario in Libia ed a quella delle Nazioni Unite denominata UNSMIL, costituendo, in tal guisa, un impianto che disattende quel monito del Capo dello Stato, più volte indirizzato al Governo e al Parlamento, ad una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge;
    né si ravvisano nello stesso provvedimento quei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza, da tempo diventati una mera clausola di stile, che legittimano, ai sensi del sopracitato articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. La sussistenza di tali requisiti deve infatti essere, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, rilevabile nel preambolo. Al contrario, il preambolo dell'AC 4110, così testualmente formulato: «Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza per esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione» (dato, peraltro, incontrovertibile) «di riaprire i termini della procedura di collaborazione volontaria di adottare disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali (...) di prevedere misure di finanziamento di spese collegate ad esigenze indifferibili», si limita ad una apodittica enunciazione dei requisiti. A tal proposito la Corte Costituzionale ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando che «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» (Sentenza n. 171 del 2007). Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile che identica e rigorosa vigilanza debba essere esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso;
    con l'articolo 1 il Governo ha voluto imprimere un'improvvisa accelerazione al quel progetto, già preannunciato il 18 maggio 2016 dal Premier Renzi durante il suo consueto appuntamento social in diretta streaming con gli italiani #matteorisponde, che mira ad ammorbidire l'immagine di Equitalia portandola sotto l'egida dell'Agenzia delle entrate, al fine di creare una maggiore integrazione tra la fase dell'accertamento tributario e quello della riscossione, ridurre l'attuale distanza che separa il fisco dai contribuenti e superare l'attuale sistema duale dove il servizio di riscossione è affidato ad un soggetto diverso (Equitalia) dall'ente impositore (Erario, Enti locali, Inps, eccetera) ed il risultato operativo è raggiungibile attraverso le azioni che l'ente della riscossione può intraprendere previa remunerazione (corresponsione dell'aggio) da parte dell'ente impositore, ma svolte con un livello di sforzo e secondo una cultura imprenditoriale non finalizzati alla massimizzazione delle riscossioni;
    si tratta di un'operazione che contestualmente al trasferimento della funzione di riscossione da Equitalia all'Agenzia delle entrate, concede una larga sanatoria prevedendo la definizione agevolata, cioè con relativa cancellazione di sanzioni e interessi, di tutti i carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2015 (per un totale di 51 miliardi di euro di imposte e multe non pagate, e dal quale peraltro il Governo si attende l'esiguo incasso di 2 miliardi di euro), previsione che ha determinato, già all'indomani del suo annuncio, un improvviso e deleterio blocco del flusso di gettito erariale atteso, con inevitabili e compromettenti effetti negativi sui saldi di finanza pubblica;
    contrariamente a quello che si vuole far intendere al contribuente, come contropartita si assisterà ad un aumento della capacità informativa, e quindi di pervasività, di cui disponeva Equitalia in passato, poiché la stessa, ai sensi dell'articolo 3 del provvedimento, una volta assorbita dall'Agenzia delle entrate avrà libero accesso alle banche dati che erano possesso quasi esclusivo di quest'ultima, superando così il limite del bilanciamento tra le esigenze di gettito degli enti creditori e la garanzia del diritto alla privacy. Il nuovo ente riscossore avrà infatti accesso all'Anagrafe tributaria per arrivare ai rapporti previdenziali o di lavoro contenuti nella banche dati Inps e Inail, senza tralasciare i rapporti finanziari intrattenuti dai contribuenti italiani trasmessi alle Entrate da banche, poste, intermediari, e così via;
    non v’è chi non vede nella suddetta accelerazione, ad avviso dei presentatori, il disperato tentativo del Governo di mietere consensi elettorali in vista dell'appuntamento referendario del 4 dicembre prossimo e di aver, di conseguenza, piegato la politica fiscale del Paese ad esigenze meramente elettoralistiche;
    del resto non si contano i provvedimenti che nell'ultimo triennio hanno ridefinito le «regole d'ingaggio» di Equitalia Spa. Il Governo avrebbe potuto approfittare di tali occasioni, senza doversi appellare all'articolo 77 della Costituzione, per avviare gradualmente la sua riforma;
    alla fine del 2015 il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto una valutazione dell'Amministrazione fiscale italiana, in vista di una sua riforma, al FMI ed all'OCSE, che a loro volta, dopo una attenta istruttoria, hanno elaborato due rapporti che offrono analisi e suggerimenti molto utili anche rispetto al nostro sistema della riscossione, e che hanno restituito un dato concordemente chiaro: la maggior parte dei problemi della riscossione nel nostro Paese sono legati non ad Equitalia, ma alla normativa che ne regola l'operato e che rende inefficiente, e per questa via, talvolta inutilmente vessatoria per il contribuente, la riscossione. Ma il problema cruciale della inefficienza è soprattutto la carenza di mezzi nelle mani del riscossore e una legislazione che non permette di distinguere adeguatamente chi tra i contribuenti versa in una situazione di oggettiva difficoltà da chi vuole lucrare a spese della collettività. In altri termini, Equitalia dovrebbe potere concentrare l'attività di riscossione prioritariamente (per quanto non esclusivamente) e tempestivamente sui contribuenti che, per le proprie caratteristiche (e cioè perché hanno i mezzi) possono pagare (ogni creditore infatti sa che più il tempo passa più è difficile rientrare dal proprio credito), dando precedenza agli importi più rilevanti. Tutti aspetti che non vengono minimamente affrontati da nessuna delle disposizioni di cui ai Capi I e II del provvedimento;
    infatti, l'articolo 1, al comma 15, mentre con riferimento all'attività di riscossione si limita a stabilire che proseguirà fino al 30 giugno 2017 secondo il regime giuridico attualmente vigente, nulla, invece, accenna riguardo alla proroga del suddetto regime giuridico di protezione accordato fino ad oggi a quei contribuenti che dichiarano uno stato di difficoltà economica, attraverso la concessione di forme di rateizzazione ed un allungamento dei termini di pagamento, all'introduzione di progressive limitazioni al potere di Equitalia per garantire la riscossione dei crediti tributari e del divieto di pignoramento dell'immobile in cui il contribuente risieda, oppure l'ampliamento della tutela della pignorabilità di stipendi e pensioni, che non può superare mai oltre un decimo se minori di 2500 euro e al massimo un quinto per quelli maggiori di 5000. Non vi sarebbe, in sostanza, alcuna garanzia che tale regime giuridico mantenga il suo vigore dopo il 1o luglio 2017;
    sotto un altro aspetto, tutta la questione assume una particolare delicatezza con riferimento al trattamento riservato dal provvedimento ai circa 8.000 dipendenti del gruppo Equitalia, gettati in stato di agitazione dal tenore laconico dei commi 9 e 10 dell'articolo 1, che dettano disposizioni in materia di riassorbimento del personale del disciolto ente, ma solo con riferimento a coloro che sono legati allo stesso con contratto a tempo indeterminato, riservando peraltro anche tra essi una disparità di trattamento a seconda se vengono o meno da altre amministrazioni pubbliche. Infatti mentre per i primi è previsto un riassorbimento, previo avvio di una procedura di mobilità, ai secondi è riservata la sorpresa di dover superare una procedura di selezione, che dovrà verificarne professionalità e competenze, e solo dopo essere trasferiti senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica già goduta, al nuovo ente;
    per il personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche da ricollocare, il suddetto comma 10 dell'articolo 1 si appella alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che disciplina appunto il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse, e che sostanzialmente stabilisce che le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico ricorrendo a dipendenti in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento, ma che siano appartenenti alla stessa qualifica; che le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilità dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando preventivamente i criteri di scelta; che il trasferimento è disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili dei servizi e degli uffici cui il personale è o sarà assegnato sulla base della professionalità in possesso del dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire. Tutto ciò significa che i dipendenti in esubero possono essere messi in mobilità e spostati in un'altra partecipata anche contro la loro volontà (previo avviso alle rappresentanze sindacali). Chi rifiuta la ricollocazione, va da sé, può venire licenziato;
    è evidente che una procedura che ricorre alla mobilità, che prevede una selezione e tace completamente sulle sorti del personale a tempo determinato, oltre a violare il principio di parità di trattamento tra lavoratori invocato dall'articolo 3 della Costituzione, non offre adeguate garanzie di occupazione per tutti i circa 8.000 lavoratori che saranno, obtorto collo, coinvolti nel processo di liquidazione e rischia di innescare conflitti tra il personale e di avviare un contenzioso giuridico simile a quello che ha visto protagonisti i settecento dirigenti dichiarati illegittimi dalla Corte Costituzionale;
    gli articoli 6 e 7 del provvedimento prevedono la definizione agevolata di pendenze fiscali sia per quei contribuenti che hanno illecitamente costituito o detenuto attività finanziarie fuori dal territorio dello Stato (cosiddetta voluntary disclosure), sia per quelli che, come si è visto, hanno omesso o ritardato il pagamento di somme iscritte a ruolo. Entrambe le agevolazioni, per definizione, violano anch'esse l'articolo 3 della Costituzione. Del resto la stessa rubrica dell'articolo 6 (Definizione agevolata) evoca un'alterazione della disciplina ordinaria che viene rimpiazzata, sia pure per un periodo di tempo limitato, con una disciplina più favorevole destinata ad una ristretta platea di contribuenti, realizzando così un trattamento fiscale differenziato;
    anche in questo caso, ad avviso dei presentatori, è palese che il Governo abbia deciso, ricorrendo al più bieco populismo, di offrire a questi contribuenti un'altra opportunità di riemersione per puro opportunismo elettoralistico piuttosto che per finalità di contrasto all'evasione o di cassa, finendo abilmente e strumentalmente con accordare loro un vero e proprio condono tributario ed un'amnistia mascherata; prova ne è che la stessa relazione tecnica di accompagnamento all'AC. 4110 non accorda alla disposizione finanziaria alcun effetto di gettito;
    qualsiasi atto di clemenza generalizzata, oltre ad offendere i contribuenti onesti, costituisce una esecrabile manifestazione di impotenza dello Stato, soprattutto se finalizzato a reperire risorse finanziarie, a ridurre il contenzioso con i contribuenti ed a contrastare efficacemente la dilagante piaga dell'evasione fiscale, pur se essenzialmente diretto a soddisfare l'interesse costituzionale all'acquisizione delle disponibilità finanziarie necessarie a sostenere le pubbliche spese, incentivando la definizione semplificata e spedita delle pendenze fiscali mediante il parziale pagamento del debito tributario;
    quanto premesso rivela anche la manifesta violazione dell'articolo 2 della Costituzione, che richiede a tutti i cittadini l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà economica e sociale, da attuarsi anche attraverso il pagamento dei tributi. Infatti, qualsiasi legge istitutiva di un'imposta, che altro non è che una legge di riparto del carico tributario, diventa intangibile per tutto il tempo della sua cogenza nei confronti di tutti i membri della platea contributiva, ponendo in essere in capo a ciascun contribuente un diritto soggettivo individuale ed inviolabile, nei confronti di ciascun altro condebitore, alla stabilità ed invarianza dei criteri con i quali si è distribuita l'obbligazione tributaria. Nessuna legge successiva può intaccare il principio della assoluta intangibilità ed inalterabilità dei criteri di riparto accordando medio tempore e sia pure per un tempo limitato ad una platea ristretta di contribuenti, riduzioni o dilazioni tramite trattamenti agevolati in senso lato, giustificati da interessi reciproci tra il Fisco ed il contribuente, e che stanno alla base di tutti i provvedimenti condonistici;
    anche la facoltà accordata ad alcuni contribuenti di collaborare volontariamente per la definizione agevolata di alcuni illeciti tributari (cosiddetto voluntary disclosure), costituisce una inaccettabile violazione dell'articolo 53 della Costituzione in forza del quale «Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva», principio quest'ultimo che rappresenta non solo un criterio di commisurazione del prelievo tributario rispetto al reddito personale, ma anche il presupposto di legittimità dell'imposizione tributaria, e che, a sua volta, non può prescindere dal principio di uguaglianza sancito nell'articolo 3 della Costituzione che bandisce qualsivoglia trattamento fiscale differenziato;
    d'altra parte il carattere «premiale» di una legislazione condonistica, finalizzata dall'intento di offrire al soggetto obbligato la scelta tra il mantenersi nella posizione di inadempienza, comunque determinata o motivata, ovvero di avvalersi della facoltà di estinguere la propria posizione debitoria mediante un pagamento agevolato ed in tempi definiti, crea un effetto sistemico idoneo ad aumentare il fenomeno dell'evasione poiché genera nel tempo negli evasori la non infondata convinzione di una possibile futura impunità fiscale, con le disastrose conseguenze sul fronte del gettito erariale che tutti conosciamo e come dimostrano anche gli effetti fallimentari dei passati condoni;
    di contro il Governo nel giugno 2016, rispondendo alla interrogazione Paglia n. 5-09023 presso la Commissione Finanze della Camera sul presunto riordino delle Agenzie fiscali e la riforma del sistema di riscossione anche attraverso la soppressione di Equitalia preannunciato dal Premier Renzi, ha specificato che «scopo della riforma – in coerenza con la linea intrapresa con il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157 e con le rinnovate convenzioni con le agenzie fiscali, in corso di stipula – è sempre quello di reindirizzare l'attività dell'amministrazione finanziaria complessivamente intesa in direzione di un sistema più equo, trasparente e orientato alla crescita, affermando la necessità di un approccio collaborativo tra amministrazione fiscale e imprese e cittadini»;.
    tutto quanto premesso stride e confligge con l'obiettivo perseguito dallo stesso Governo con le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del provvedimento, entrambe orientate ad una maggiore compliance fiscale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4110.
N. 1. Paglia, Fassina, Scotto, Marcon, Melilla, Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino.

  La Camera,
   premesso che:
    la preesistenza di una situazione di fatto comportante la necessità e l'urgenza di provvedere tramite l'utilizzazione di uno strumento eccezionale, quale il decreto-legge, costituisce un requisito di validità costituzionale dell'adozione del predetto atto, di modo che l'eventuale evidente mancanza di quel presupposto configura sia un vizio di legittimità costituzionale del decreto-legge, sia un vizio in procedendo della relativa legge di conversione (sentenze della Corte Costituzionale n. 29 del 1995, n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008);
    sempre in merito ai vizi formali di costituzionalità del decreto-legge, con la sentenza n. 22 del 2012 la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità, implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quest'ultima disposizione, infatti, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge “deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo” – pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio di costituzionalità, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Cost., il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;
    come si desume dal titolo e dal preambolo, il decreto in esame troverebbe i suoi presupposti nella «straordinaria necessità e urgenza per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione». Tuttavia, buona parte delle disposizioni in esso contenute (ed in particolare gli articoli 1 (Soppressione di Equitalia), 3 (Potenziamento della riscossione), e 5 (Dichiarazione integrativa a favore) produrranno i loro effetti sostanziali solo a decorrere da giugno 2017 e oltre. Peraltro, proprio in materia di riscossione, si rammenta che lo stesso Governo ha favorito nel 2014 la «soppressione» della proposta di legge AC 2299 contenente norme per la soppressione di Equitalia; mentre, in riferimento alla procedura di volontaria collaborazione, si è di fronte alla terza proroga di una misura già in vigore dal 2015;
    quanto al preambolo, nel decreto in questione, a parte le clausole di stile e le enunciazioni di principio, non vengono elencati minimamente i fatti o le circostanze connotati dai requisiti di straordinarietà, di necessità e di urgenza che imporrebbero di provvedere con decreto-legge, requisiti che devono esservi congiuntamente tutti per legittimare l'uso di poteri straordinari, eccezionali e urgenti propri della decretazione d'urgenza da parte del Governo;
    tali non sono né le esigenze di finanza pubblica solo genericamente invocate, senza dettagliatamente indicare i fatti specifici nel decreto e nella relazione di accompagnamento, né la generica esigenza di assicurare «il corretto rapporto tra fisco e contribuente» e «di ottimizzare l'attività di riscossione», integra fatti straordinari, o circostanze urgenti ed esigenze necessarie e, quindi, indifferibili;
    sotto tali profili, dunque, il decreto in esame è viziato senza dubbio da illegittimità costituzionale in quanto contenente disposizioni prive di collegamento formale con le tematiche richiamate dall'epigrafe del decreto e dallo stesso preambolo, e dunque carenti del requisito dell'urgenza e indifferibilità, in violazione dell'articolo 77, comma 2, della Costituzione;
    quanto al contesto normativo in cui il decreto si inserisce esso stride con la legge cardine in materia fiscale vigente che è lo statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000) che all'articolo 4 vieta l'utilizzo del decreto-legge in materia tributaria;
    si configura, pertanto, un abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza, che nella specie rappresenta soltanto il mezzo per svilire il dibattito e l'esame parlamentare e per «far credere» nell'illusione di avere, con immediatezza, realizzato determinati obiettivi;
    nel merito delle singole disposizioni, quanto alla prevista soppressione di Equitalia, si evidenzia che la misura si traduce in sostanza in un mero cambio di veste del soggetto preposto alla riscossione. In particolare, per i profili d'interesse costituzionale, risulta confermata l'applicazione degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, da ultimo sostituito dall'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. In proposito, si evidenzia l'illegittimità del compenso di riscossione in relazione all'articolo delle 3 della Costituzione. Anche a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 159 del 2015 (che ha attribuito maggiore valenza ai costi effettivi del servizio), gli oneri di riscossione continuano ad essere commisurati come una percentuale dell'importo iscritto a ruolo nonché richiesti (in misura ridotta) anche in caso di pagamento della somma dovuta entro i termini di scadenza previsti. Da ciò deriva che, a parità di servizio offerto, l'importo del compenso relativo differisce a seconda del valore dell'importo iscritto a ruolo e non, come sarebbe ragionevole, in relazione all'attività effettivamente svolta. La violazione costituzionale sussiste anche in relazione all'articolo 97 della Costituzione, ossia in relazione al profilo del buon andamento della pubblica amministrazione e ai principi sottesi dell'imparzialità e della trasparenza delle scelte della P.A., di correlazione con l'attività richiesta e congruità con i costi medi di gestione del servizio. Sul punto, già la Corte Costituzionale con la sentenza n. 480 del 30 dicembre 1993, pur dichiarando la manifesta non incostituzionalità della questione, ha stabilito il principio del necessario rapporto, in termini di congruità e ragionevolezza, tra la misura dell'aggio e la soglia di copertura del costo della procedura;
    la violazione del principio di ragionevolezza e del principio di uguaglianza sanciti dall'articolo 3 della Costituzione emerge anche in relazione alle disposizioni in materia di volontaria collaborazione per il rientro di capitali dall'estero. Si prevede, infatti, la riapertura dei termini di accesso alla volontaria collaborazione consentendo la presentazione dell'istanza fino al 31 luglio 2017 per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2016. Tuttavia, la riapertura del termine di presentazione dell'istanza di adesione alla voluntary disclosure non risulta accompagnata da una maggiorazione della sanzione, di fatto generando una disparità di trattamento in relazione a coloro che già lo scorso anno hanno deciso di regolarizzare la propria posizione con il fisco italiano;
    inoltre, si stabilisce che l'eventuale atto di accertamento e di contestazione della sanzione devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2018. Tuttavia, tale formalità viene prevista per tutte le annualità oggetto di volontaria collaborazione, quindi sia per quelle in scadenza al 31 dicembre 2016, sia per quelle per le quali i termini di decadenza dall'accertamento maturerebbero ben oltre tale data. Nell'ottica di favorire l'adesione alla procedura, dunque, si garantisce al contribuente un termine certo di conclusione della procedura, comprimendo di fatto i tempi di accertamento per l'Agenzia, tenuto conto anche della diversa impostazione procedurale (questa volta sarà il contribuente ad autoliquidare l'imposta e le sanzioni dovute, mentre solo successivamente l'Agenzia controllerà la correttezza dei dati). Sotto tale profilo, oltre a generare ancora disuguaglianze tra i contribuenti (si pensi ai soggetti sottoposti agli ordinari termini di accertamento per i quali non sussiste tale garanzia), si compromettono nuovamente l'efficienza ed il buon andamento della pubblica amministrazione, costituzionalmente garantiti dall'articolo 97 Costituzione;
    peraltro, sempre riguardo al principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, profili di incostituzionalità sono emersi già in riferimento alla legge introduttiva della voluntary disclosure, alla cui disciplina si rinvia nel decreto in esame. Sul piano penale, infatti, la legge 20 novembre 2015, n. 187 ha «condonato» i delitti di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti o mediante altri artifici, di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, di cui agli articoli da 2, 3, 4 e 5 del decreto legislativo n. 74 del 2000, nonché per i delitti di omesso versamento di ritenute certificate e omesso versamento di IVA, di cui agli articoli 10-bis e 10-ter del medesimo decreto legislativo. Al riguardo, si evidenzia che il trattamento sanzionatorio in seno alla procedura di volontaria collaborazione viola il principio di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione dal momento che assoggetta al medesimo trattamento fattispecie fra loro non assimilabili. Sul punto, con la sentenza n. 409 del 1989 la Corte Costituzionale ha evidenziato che «il principio d'uguaglianza, di cui all'articolo 3, primo comma, della Costituzione, esige che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia, nel contempo, alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; ... le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (nello stesso senso si vedano anche le sentenze nn. 343 e 422 del 1993);
    l'incostituzionalità per difetto di ragionevolezza e uguaglianza riguarda altresì le disposizioni relative alla definizione agevolata di cui all'articolo 6. La misura, dai chiari connotati «condonistici», riconosce indistintamente il beneficio dello sconto sulle sanzioni (senza alcuna distinzione tra le condotte illecite a monte), finendo per discriminare arbitrariamente le posizioni soggettive degli istanti. In sostanza, non si distingue affatto tra coloro che hanno omesso di dichiarare e versare importi al fisco al solo fine di evadere le imposte (con sanzioni a carico per omessa o fraudolenta dichiarazione) rispetto e coloro che hanno omesso o ritardato il versamento non avendo la possibilità e i mezzi per farvi fronte. Significativa è poi la previsione relativa ai soggetti che accedono alla definizione avendo già in corso una rateazione: anche in tal caso, si favorisce chi ha deciso di provvedere in alcun modo al pagamento (con l'abbuono integrale delle sanzioni) rispetto a chi, pur avendo in corso regolari pagamenti, viene ammesso alla definizione senza il rimborso delle sanzioni già pagate. Si tratta di una evidente ingiustificata disparità di trattamento che riversa tutti i suoi effetti sulla legittimità costituzionale della norma in esame in relazione all'articolo 3 della Costituzione;
    sempre in riferimento alle disposizioni in materia di definizione agevolata, si osserva infine che il ricorso alla riduzione o esclusione delle sanzioni come strumento di reperimento di risorse finanziarie aggiuntive per far fronte a spese dello Stato, implica un utilizzo distorto dello strumento sanzionatorio dal momento che prevale, rispetto alla funzione punitiva, la finalità impositiva. Pertanto, il prelievo derivante da tali misure deve essere assimilato a quello propriamente fiscale con la conseguente verifica di compatibilità con l'articolo 53 della Costituzione. Sotto tale profilo, le disuguaglianze evidenziate in precedenza integrano anche il vizio di legittimità costituzionale in riferimento all'articolo 53 Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4110.
N. 2. Pesco, Villarosa, Fico, Pisano, Ruocco, Alberti, Castelli, Cariello, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Sibilia, Corda, Cecconi.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca la «Conversione in legge del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili»;
    la prassi della decretazione d'urgenza, in questo Paese, si è consolidata a tal punto da divenire oramai la modalità ordinaria attraverso la quale si producono norme primarie nell'ordinamento, operando, di fatto, uno svuotamento ed una grave mortificazione del ruolo del Parlamento;
    l'abuso del decreto-legge è stato definito dalla dottrina «una degenerazione in grado di oscurare principi costituzionali di rilevanza primaria» e crea, sicuramente, un problema di certezza del diritto, non soltanto perché produce uno squilibrio istituzionale tra Parlamento e Governo, attraverso il vulnus all'articolo 70 della Carta costituzionale che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere, ma anche perché priva l'opposizione della facoltà di esercitare la sua funzione di indirizzo e di controllo politico;
    non a caso, la stessa lettera dell'articolo 77 della Costituzione riafferma, al primo comma, la titolarità del potere normativo in capo alle Camere, stabilendo precisi limiti sostanziali (straordinarietà e di urgenza) e formali (efficacia limitata nel tempo) alla potestà legislativa del Governo che può essere soltanto esercitata e non detenuta come potere attribuito;
    l'eccessiva espansione del potere normativo del Governo è stata giustificata dall'inesatta considerazione dell'accresciuta quantità di compiti dello Stato e della varietà di interessi e di situazioni presenti in una società complessa come quella italiana, che richiedono una pronta disciplina giuridica da parte del Governo, ma questa posizione è stata più volte censurata dai richiami del Capo dello Stato e dalle numerose sentenze della Corte Costituzionale che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale;
    basti qui ricordare, ex multis, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale si puntualizza l’«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità che spesso caratterizza i decreti-legge. Inoltre, l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che, secondo la richiamata giurisprudenza, è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
    in particolare, le sentenze n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008 collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico (sentenza n. 22 del 2012)».
    nonostante i richiami degli organi di garanzia, questo Esecutivo continua senza sosta ad emanare decreti-legge, con un comportamento decisorio che solleva forti dubbi di legittimità costituzionale, tra cui, da ultimo, il provvedimento in oggetto dove, addirittura, non si fa alcun accenno ai presupposti di necessità ed urgenza che richiederebbero tale intervento, dato che la relazione di presentazione alla Camere contiene esclusivamente l'illustrazione dei singoli articoli;
    il decreto, già a partire dal titolo, risulta, altresì, disomogeneo, disattendendo anche sotto questo aspetto le pronunce della Corte Costituzionale che ha considerato tale requisito, previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, rilevante tanto quanto quelli espressamente prescritti dall'articolo 77 della Costituzione. Il problema dell'omogeneità è infatti intrinsecamente connesso con quello della sussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza, del quale costituisce una sorta di corollario;
    non si ravvisa, infatti, alcuna omogeneità di materia tra i primi due Capi, contenenti, rispettivamente, misure in materia di riscossione e in materia fiscale, con il Capo III, recante misure per il finanziamento di esigenze indifferibili, che, a sua volta, risulta essere composto, al suo interno, da una somma di disposizioni omnibus che spaziano da misure in tema di occupazione, di difesa e di trasporti, fino a materie in tema di accoglienza e di promozione del settore agroalimentare e del cinema;
    i Capi I e II presentano, inoltre, l'esclusiva presenza di norme di natura ordinamentale, in violazione con quanto invece richiesto dall'articolo 15, comma 3, della succitata legge n. 400 del 1988. Tale carattere acuisce in maniera esponenziale l'inappropriatezza e l'incostituzionalità del decreto-legge in esame, e dimostrerebbe, ancora una volta, come il provvedimento manchi dei presupposti costituzionali che lo legittimerebbero ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione;
    se pur è vero che il requisito dei casi straordinari di necessità ed urgenza potrebbe comportare un margine di elasticità in quanto «la straordinarietà del caso, tale da imporre la necessità di dettare con urgenza una disciplina in proposito, può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi» (sentenza della Corte Costituzionale n. 171 del 2007), in questo caso non si ravvisa alcun collegamento tra la prima parte, in cui si dispone una importante revisione dell'ente di riscossione nazionale, la seconda, in cui si prevedono misure condonistiche, e la terza, in cui si stanziano risorse per svariate finalità. Secondo la giurisprudenza costituzionale, invece, occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario», cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo (sentenza n. 22 del 2012)»;
    la prassi del Governo in carica in merito all'uso della decretazione d'urgenza ha raggiunto ormai livelli preoccupanti, con una media di quasi due decreti al mese. Già nell'ottobre 2014, il Presidente della Camera ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come questa pratica reiterata rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;
    l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per evitare il percorso parlamentare dell'ordinario disegno di legge che, prevedendo maggiori garanzie all'opposizione nell'esercizio dei propri diritti, richiederebbe sicuramente un percorso più lungo e complesso;
    è palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali, rischiando di riuscire in una pericolosa modificazione tacita non soltanto della forma di Governo, ma anche della forma di Stato, mettendo in pericolo l'effettiva tutela dei diritti dei cittadini;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 4110, che presenta gravi carenze in ordine ai presupposti costituzionali di necessità ed urgenza e che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-omnibus», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la natura ordinamentale e la vastità delle materie trattate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4110.
N. 3. Guidesi, Busin, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, dispone – a decorrere dal 1o luglio 2017 – lo scioglimento di Equitalia e l'istituzione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, ente pubblico economico sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Il personale delle società del Gruppo Equitalia con contratto di lavoro a tempo indeterminato è trasferito al nuovo ente – previo superamento di una procedura di selezione – senza soluzione di continuità e con la garanzia della posizione giuridica ed economica;
    tale disposizione, con particolare riferimento al trasferimento del personale, è in contrasto con quanto disposto dall'articolo 97 della Costituzione in relazione al principio del pubblico concorso;
    il pubblico concorso costituisce infatti la regola per l'accesso all'impiego alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, «da rispettare allo scopo di assicurare la loro imparzialità ed efficienza» (sentenza della Corte costituzionale n. 177 del 2012) poiché «offre le migliori garanzie di selezione dei più capaci in funzione dell'efficienza della stessa amministrazione» (sentenza della Corte costituzionale n. 215 del 2009). La giurisprudenza, proprio nel ritenere il concorso finalizzato ad assicurare la necessaria professionalità e competenza dei potenziali aspiranti ed il reclutamento su base paritaria, ritiene nulli i contratti stipulati in violazione della relativa disciplina che regola l'assunzione dei pubblici dipendenti, alla quale non può derogarsi neppure per garantire l'effettività del servizio pubblico (Cass. civ., sez. lavoro, 22 marzo 2010, n. 6851). Si è comunque sostenuto che le deroghe al principio siano consentite «solo quando ricorrano particolari situazioni che le rendano non irragionevoli» (sentenza della Corte costituzionale n. 274 del 2003) e sono legittime soltanto in presenza di «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico», idonee a giustificarle (sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 2006). In questa direzione il principio è stato ribadito sia con riferimento ai concorsi cosiddetti «interni» (promozioni o reinquadramenti di quanti siano già dipendenti pubblici selezionati tramite concorso ed aspirino a progressioni di carriera), per i quali resta esclusa qualsiasi forma di automatismo (sentenze della Corte costituzionale nn. 218 e 194 del 2002, e n. 134 del 1995), sia con riferimento alle cosiddette procedure di stabilizzazione di personale precario occupato nelle amministrazioni;
    gli attuali dipendenti di Equitalia (ivi compresi i dirigenti) sono stati assunti con logiche private e slegate da quelle dell'operatore pubblico, e pertanto incompatibili con i criteri che dovrebbero dirigere le selezioni per la Pubblica Amministrazione. È poi evidente come, nel caso di specie, non siamo di fronte a «peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico», visto che lo stesso scioglimento di Equitalia si riduce ad un «cambio nome» e ad una semplice trasformazione in un ente pubblico sotto il pieno controllo dello Stato, cui vengono demandate tutte le funzioni previste in materia di riscossione delle imposte;
    inoltre, il «superamento di apposita procedura di selezione e verifica delle competenze» di cui all'articolo 1, comma 9, del testo, non è in nessun caso sufficiente a soddisfare il principio di cui all'articolo 97 della Costituzione. La procedura selettiva assume carattere concorsuale quando le regole per l'espletamento prescrivono determinati requisiti di partecipazione, predefiniscono titoli valutabili, regolamentano l'oggetto e le finalità del colloquio che dovranno sostenere i candidati, richiedono che la commissione effettui la valutazione comparativa dei partecipanti e, previa attribuzione dei punteggi, proceda a redigere la graduatoria finale. Il sistema di reclutamento concorsuale si compone di una fase di individuazione degli aspiranti dotati dei titoli di ammissione e da una, successiva, dove si svolgono le prove e finalizzata alla selezione, caratterizzata da discrezionalità tecnica ed amministrativa;
    va poi segnalato che le disposizioni in esame non disciplinano in alcun modo i lavoratori con contratto a tempo determinato dipendenti di Equitalia;
    sussistono poi forti dubbi in merito alla legittimità dell'utilizzo della decretazione d'urgenza ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione. Com’è noto, infatti, il decreto-legge è uno strumento ammesso «in casi straordinari di necessità e di urgenza». Nella fattispecie, il Governo ravvede la necessità ed urgenza nella lotta all'evasione fiscale e nel recupero di risorse finanziarie, «per le esigenze di finanza pubblica e per il corretto rapporto tra fisco e contribuente di ottimizzare l'attività di riscossione, anche al fine di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari». In ogni caso, si tratta si una vera e propria riforma del sistema di riscossione, di natura ordinamentale, che dovrebbe inserirsi all'interno di un disegno di legge destinato a seguire il normale iter parlamentare;
    la prassi legislativa del continuo ricorso alla decretazione d'urgenza, anche in assenza dei presupposti costituzionali di cui all'articolo 77 della Costituzione, censurata numerose volte dalla Corte costituzionale, continua a mortificare, depauperandolo, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    la stessa Corte costituzionale, con la sentenza n. 220 del 2013 ha esplicitamente affermato «la palese inadeguatezza dello strumento del decreto-legge a realizzare una riforma organica e di sistema, che non solo trova le sue motivazioni in esigenze manifestatesi da non breve periodo, ma richiede processi attuativi necessariamente protratti nel tempo, tali da poter rendere indispensabili sospensioni di efficacia, rinvii e sistematizzazioni progressive, che mal si conciliano con l'immediatezza di effetti connaturata al decreto-legge, secondo il disegno costituzionale»;
    tra l'altro il provvedimento in esame si inserisce nel contesto della manovra di finanza pubblica, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 in merito alla riapertura dei termini della procedura di collaborazione volontaria (si apre infatti una finestra temporale per la voluntary disclosure che va dal 24 ottobre 2016 – data di entrata in vigore del provvedimento in esame – al 31 luglio 2017) creando ulteriore incertezza in merito ai saldi e alle coperture del disegno di legge di bilancio;
    i proventi della voluntary disclosure sarebbero infatti già quantificati all'interno della manovra di bilancio – come possiamo rilevare anche dalle bozze del disegno di legge, che, peraltro è stato formalmente depositato alla Camera il 29 ottobre, nonostante la legge preveda il termine del 20 ottobre – per la somma di 1,6 miliardi di euro, con la necessaria conseguente previsione dell'attivazione, in caso di mancati introiti, della nuova procedura che, dall'entrata in vigore delle nuove regole di redazione della manovra, sostituisce le clausole di salvaguardia;
    infine, è necessario rilevare, in quanto in contrasto con la normativa – anche europea – in materia di affidamento dei contratti pubblici, il contenuto dell'articolo 2, comma 3, del provvedimento in esame, che consente in ogni caso a tutti gli enti locali, e non solo a quelli che già se ne avvalgono, entro il 30 settembre di ogni anno, di deliberare l'affidamento della riscossione al soggetto preposto alla riscossione nazionale. La norma sembra pertanto escludere a regime, per tale affidamento, la procedura ad evidenza pubblica;
    la natura giuridica dell'attività di riscossione è stata oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, anche al fine della sua configurazione alla stregua di una concessione di servizi (sentenze del Consiglio di Stato nn. 5566 e 4510 del 2010), a cui applicare l'articolo 30 del decreto legislativo n. 163 del 2006 (il quale prevedeva, tra l'altro, che la scelta del concessionario dovesse avvenire nel rispetto dei principi desumibili dal Trattato e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, previa gara informale a cui invitare almeno cinque concorrenti, se sussistevano in tale numero soggetti qualificati in relazione all'oggetto della concessione, e con predeterminazione dei criteri selettivi), o di un appalto pubblico di servizi (Cons. Stato n. 1878 del 2006, nel caso ad esempio di attività strumentali). È stato, altresì, precisato che la riscossione dei tributi locali costituisce svolgimento di un'attività di servizio pubblico (Cons. Stato n. 3672 del 2005 e n. 5284 del 2014);
    in base alla legislazione vigente (articolo 13, comma 25-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013), ora confluita nello schema di decreto legislativo, adottato in attuazione della delega di cui alla legge n. 124 del 2015, recante Testo unico sui servizi pubblici locali di interesse economico generale, su cui hanno espresso il prescritto parere le competenti Commissioni parlamentari (A.G. 308), è stabilito, in via generale, che l'assunzione della titolarità di servizi pubblici locali di interesse economico generale costituisce funzione fondamentale degli enti locali, i quali, nel procedimento di individuazione di detti servizi, sono tenuti a verificare preliminarmente l'inidoneità del mercato a fornirli a condizioni compatibili con l'interesse pubblico. Le attività individuate come servizio pubblico possono essere gestite dall'ente locale competente all'organizzazione del servizio in una delle seguenti modalità: affidamento mediante procedura ad evidenza pubblica, anche a società a capitale misto pubblico-privato, ovvero gestione diretta mediante affidamento in house, o – limitatamente ai servizi diversi da quelli di rete – mediante azienda speciale o gestione in economia;
    la scelta delle modalità di gestione è effettuata con provvedimento motivato dell'ente competente, che dà conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento dal diritto europeo per la forma di gestione prescelta. Il provvedimento deve, altresì, dare specificamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato (per i servizi a rete è richiesto anche un piano economico-finanziario). Inoltre, laddove non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, il provvedimento deve motivare anche in ordine all'eventuale impossibilità di procedere mediante suddivisione in lotti del servizio da affidare, al fine di consentire, ove possibile, l'attività di più imprese nella prestazione del servizio e favorire forme di concorrenza comparativa;
    quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, e, quindi, l'esclusione della procedura ad evidenza pubblica a fronte di una semplice «delibera» è pertanto in contrasto con la normativa in vigore in materia di affidamento dei servizi, nonché con il principio di libera concorrenza; sarebbe stato quantomeno necessario un provvedimento motivato dell'ente sulla forma di gestione prescelta, tenuto conto degli orientamenti dell'Unione europea sul punto,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4110.
N. 4. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 si compone di 16 articoli e reca interventi in numerosi ambiti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze reputate indifferibili dall'Esecutivo;
    il presente decreto-legge ha tuttavia un contenuto disorganico ed eterogeneo, caratterizzandosi altresì per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, e ponendosi pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
    in particolare con la sentenza n. 22 del 2012, la Corte costituzionale ritiene tout court illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità. Vincolo che la Corte ritiene implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione, ed esplicitato dall'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Quest'ultima disposizione, infatti, «là dove prescrive che il contenuto del decreto-legge» deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo «, pur non avendo, in sé e per sé, rango costituzionale, e non potendo quindi assurgere a parametro di legittimità in un giudizio davanti a questa Corte, costituisce esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, il quale impone il collegamento dell'intero decreto-legge al caso straordinario di necessità e urgenza, che ha indotto il Governo ad avvalersi dell'eccezionale potere di esercitare la funzione legislativa senza previa delegazione da parte del Parlamento»;
    nella sentenza n. 220 del 2013, la Corte rimane coerente con la sentenza del 2012 sopra menzionata tornando ad evocare la previsione generale di cui all'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la quale il decreto-legge deve contenere «misure di immediata applicazione», che, pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge, che pertanto, come evidenziato, presenterebbe un vizio causale. Il vizio di disomogeneità pone dunque in evidenza come il Governo abbia utilizzato lo strumento del decreto-legge violando sia l'articolo 77 della Costituzione sia l'articolo 15, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n.400, laddove è previsto che il contenuto del decreto-legge sia specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
    la questione della sostanziale omogeneità delle norme contenute nei decreti-legge e della conseguente legge di conversione è stata inoltre affrontata in interventi ripetuti della Presidenza della Repubblica. Fra gli interventi più recenti del Presidente Napolitano possono richiamarsi le lettere inviate il 9 aprile 2009, il 15 luglio 2009, il 22 maggio 2010, il 22 febbraio 2011, il 23 febbraio 2012 e, da ultimo, la lettera del 27 dicembre 2013, inviata ai Presidenti delle Camere, relativa all’iter parlamentare di conversione del cosiddetto decreto «salva-Roma», nel corso del quale erano stati aggiunti al testo originario del decreto 10 articoli, per complessivi 90 commi; a seguito di quest'ultima lettera, ricordiamo che il Governo aveva rinunciato alla conversione del decreto;
    entrando nel merito delle disposizioni si evidenzia in particolare che:
     l'articolo 1 dovrebbe prevedere la cancellazione di Equitalia. In realtà, fino allo scorso 24 ottobre, data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto fiscale, la legge prevedeva che i Comuni potessero continuare a riscuotere, attraverso Equitalia, fino al 31 dicembre del 2016 e non oltre mentre la norma in oggetto, pur presentando la rubrica «Soppressione di Equitalia», prevede lo slittamento del termine del 31 dicembre 2016 al 31 maggio 2017;
     l'articolo 2 dispone inoltre che gli enti locali che vorranno continuare ad avvalersi dei servizi di Equitalia, anche se avrà un nome diverso, lo potranno fare senza limiti di tempo, purché adottino una decisione in tal senso entro il 1o giugno 2017;
     l'articolo 4, relativamente alle misure per il recupero dell'evasione fiscale, stabilisce che, a decorrere dal 1o gennaio 2017, per i soggetti passivi IVA, l'abrogazione di alcuni adempimenti tra i quali quello della comunicazione all'Agenzia delle entrate delle operazioni intercorse con operatori economici situati in Paesi cosiddetti black list. Vengono infatti abrogati i primi tre commi dell'articolo 1 del decreto legge n.40 del 2010, convertito nella legge n. 73 del 2010, contenenti disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere»;
     l'articolo 6 stabilisce l'estinzione degli arretrati tributari e tra i vari tipi di cartelle che si possono rottamare rientrano quelle relative alle sanzioni per mancata denuncia dei fondi esteri: tecnicamente si tratta delle omesse dichiarazioni del quadro «RW» del modello Unico (uno dei modelli per la dichiarazione tributarie utilizzato soprattutto dagli imprenditori, dai professionisti e da chi, in generale, percepisce più tipi di redditi); il quadro «RW» è quello nel quale il contribuente dichiara appunto, investimenti e attività all'estero sia mobili che immobili e le sanzioni per omessa dichiarazione arrivano fino al 30 per cento di quanto non dichiarato se si tratta di paesi in black list fiscale. È probabile che chi ha ingenti investimenti all'estero – e non li ha denunciati in Italia – possa essere passibile di una sanzione pari anche a centinaia di migliaia di euro;
     l'articolo 15 appare in palese violazione del principio costituzionale secondo il quale ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte, previsto dall'articolo 81, comma 3, della Costituzione, in quanto al comma 2, lettera c), l'articolo prevede di coprire gli oneri utilizzando quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle misure previste tra gli altri dall'articolo 3, che si riguarda tuttavia il potenziamento della riscossione;
     ad avviso dei presentatori, è evidente come il decreto-legge sia diventato uno strumento ad incastro variabile con un'utilizzazione dell'articolo 77 della Costituzione assolutamente arbitraria e intollerabile. È necessario che il Governo, che a parole sostiene di voler contenere la decretazione d'urgenza, anche con interventi sul testo costituzionale, si attenga quantomeno ai limiti fissati dalla legge all'esercizio del potere in questione, nonché alla giurisprudenza costituzionale ormai consolidata – come anche i precedenti ricordati mostrano – che esclude la possibilità di provvedimenti omnibus, di cui sembra evidente mancare in molti casi la necessità e urgenza, anche ricordando che il decreto legge costituisce un unicum nel panorama degli ordinamenti costituzionali, nelle mani di un Esecutivo ormai largamente favorito nell'esercizio del potere legislativo anche dai regolamenti parlamentari,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 4110.
N. 5. Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese, Marti, Distaso, Chiarelli, Fucci, Ciracì, Labriola, Bianconi, Cristian Iannuzzi, Mucci.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2287 — DISCIPLINA DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4080) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: SAMMARCO (A.C. 3181)

A.C. 4080 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4080 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 4080 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La Repubblica, in attuazione degli articoli 9, 21 e 33 della Costituzione e nel quadro dei princìpi stabiliti dall'articolo 167 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, promuove e sostiene il cinema e l'audiovisivo quali fondamentali mezzi di espressione artistica, di formazione culturale e di comunicazione sociale.
  2. In attuazione dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, la presente legge detta i princìpi fondamentali dell'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo in quanto attività di rilevante interesse generale, che contribuiscono alla definizione dell'identità nazionale e alla crescita civile, culturale ed economica del Paese, favoriscono la crescita industriale, promuovono il turismo e creano occupazione, anche attraverso lo sviluppo delle professioni del settore.
  3. La presente legge disciplina altresì, in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, l'intervento dello Stato a sostegno del cinema e dell'audiovisivo e provvede alla riforma, al riassetto e alla razionalizzazione, anche attraverso apposite deleghe legislative al Governo, della normativa in materia di tutela dei minori nel settore cinematografico, di promozione delle opere europee da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, nonché di rapporti di lavoro nel settore.

A.C. 4080 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si intende per:
   a) «opera audiovisiva»: la registrazione di immagini in movimento, anche non accompagnate da suoni, realizzata su qualsiasi supporto e mediante qualsiasi tecnica, anche di animazione, con contenuto narrativo, documentaristico o videoludico, purché opera dell'ingegno e tutelata dalla normativa vigente in materia di diritto d'autore e destinata al pubblico dal titolare dei diritti di utilizzazione;
   b) «film» ovvero «opera cinematografica»: l'opera audiovisiva destinata prioritariamente al pubblico per la visione nelle sale cinematografiche; i parametri e i requisiti per definire tale destinazione sono stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministro», da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) «film d’essai» ovvero «film di ricerca e sperimentazione»: i film di qualità, aventi particolari requisiti culturali ed artistici idonei a favorire la conoscenza e la diffusione di realtà cinematografiche meno conosciute, nazionali ed internazionali, ovvero connotati da forme e tecniche di espressione sperimentali e linguaggi innovativi, secondo quanto stabilito con i decreti di cui al comma 2;
   d) «documentario»: l'opera audiovisiva, la cui enfasi creativa è posta prioritariamente su avvenimenti, luoghi o attività reali, anche mediante immagini di repertorio, ed in cui gli eventuali elementi inventivi o fantastici sono strumentali alla rappresentazione e documentazione di situazioni e fatti, realizzata nelle forme e nei modi definiti con i decreti di cui al comma 2;
   e) «opera prima»: il film realizzato da un regista esordiente che non abbia mai diretto, né singolarmente né unitamente ad altro regista, alcun lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
   f) «opera seconda»: il film realizzato da un regista che abbia diretto, singolarmente o unitamente ad altro regista, al massimo un solo lungometraggio che sia stato distribuito nelle sale cinematografiche;
   g) «opera di animazione»: l'opera costituita da immagini realizzate graficamente ovvero animate per mezzo di ogni tipo di tecnica e di supporto;
   h) «opera audiovisiva di nazionalità italiana»: l'opera audiovisiva che abbia i requisiti previsti per il riconoscimento della nazionalità italiana di cui all'articolo 5;
   i) «opera audiovisiva di produzione internazionale»: l'opera audiovisiva originata da una impresa di produzione cinematografica o audiovisiva italiana e realizzata in collaborazione con imprese audiovisive europee ovvero non europee e avente gli ulteriori requisiti stabiliti nel decreto previsto dall'articolo 5, comma 2;
   l) «sala cinematografica»: qualunque spazio, al chiuso o all'aperto, adibito a pubblico spettacolo cinematografico;
   m) «sala d’essai»: la sala cinematografica che programma complessivamente una percentuale annua maggioritaria di film d’essai, variabile sulla base del numero di abitanti del comune e degli schermi in attività. Con decreto del Ministro sono stabiliti i criteri per la programmazione qualificata delle sale d’essai;
   n) «impresa cinematografica o audiovisiva»: l'impresa che operi nel settore della produzione cinematografica o audiovisiva, della distribuzione cinematografica o audiovisiva in Italia o all'estero, della produzione esecutiva cinematografica o audiovisiva, della post-produzione cinematografica o audiovisiva, dell'editoria audiovisiva, dell'esercizio cinematografico;
   o) «impresa cinematografica o audiovisiva italiana»: l'impresa cinematografica o audiovisiva, come definita alla lettera n), che abbia sede legale e domicilio fiscale in Italia o sia soggetta a tassazione in Italia; ad essa è equiparata, a condizioni di reciprocità, l'impresa con sede e nazionalità di un altro Paese membro dell'Unione europea, che abbia una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che ivi svolga prevalentemente la propria attività e che sia soggetta a tassazione in Italia;
   p) «impresa cinematografica o audiovisiva non europea»: l'impresa cinematografica o audiovisiva come definita alla lettera n), che, indipendentemente dal luogo in cui ha sede legale e domicilio fiscale, sia collegata a, o controllata da, un'impresa con sede legale in un Paese non facente parte dell'Unione europea;
   q) «impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendente»: l'impresa di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva che ha i requisiti previsti all'articolo 2, comma 1, lettera p), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, e relativi decreti di attuazione;
   r) «emittente televisiva nazionale»: un fornitore di servizi di media audiovisivi lineari, su frequenze terrestri o via satellite, anche ad accesso condizionato, ed avente ambito nazionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere l) e u), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
   s) «fornitore di servizi di media audiovisivi su altri mezzi»: un fornitore di servizi di media audiovisivi, lineari o non lineari, su mezzi di comunicazione elettronica diversi da quelli di cui alla lettera r), ai sensi del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
   t) «fornitori di servizi di hosting»: i prestatori dei servizi della società dell'informazione consistenti nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio come definiti dall'articolo 16 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70;
   u) «cineteca»: un soggetto con personalità giuridica, sede legale e domicilio fiscale in Italia, caratterizzato dallo svolgere, secondo gli standard internazionali di riferimento del settore, attività di acquisizione, conservazione, catalogazione, restauro, studio, ricerca, fruizione e valorizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo;
   v) « Film Commission»: l'istituzione, riconosciuta da ciascuna regione o provincia autonoma, che persegue finalità di pubblico interesse nel comparto dell'industria del cinema e dell'audiovisivo e fornisce supporto e assistenza alle produzioni cinematografiche e audiovisive nazionali e internazionali e, a titolo gratuito, alle amministrazioni competenti nel settore del cinema e dell'audiovisivo nel territorio di riferimento.

  2. Le definizioni di cui al presente articolo, ove necessario, possono trovare ulteriori specificazioni tecniche nei decreti attuativi della presente legge, tenuto anche conto della evoluzione tecnologica del settore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Definizioni).

  Al comma 1, lettera c) sostituire la parola: meno con la seguente: poco.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d’essai).

  1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d’essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
2. 1.(ex 2. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) «film difficile»: l'opera cinematografica che, per le sue particolari caratteristiche artistiche, di sperimentazione, di ricerca e di linguaggio o anche solo per l'argomento trattato, ha una limitata capacità di attrarre risorse economiche dal mercato per la sua realizzazione.
*2. 2. (ex 2. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) «film difficile»: l'opera cinematografica che, per le sue particolari caratteristiche artistiche, di sperimentazione, di ricerca e di linguaggio o anche solo per l'argomento trattato, ha una limitata capacità di attrarre risorse economiche dal mercato per la sua realizzazione.
*2. 3. (ex 2. 3.) Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: o trasmesso attraverso emittente televisiva.
2. 4. (ex 2. 4.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) «sala d’essai»: la sala cinematografica il cui il titolare, con propria dichiarazione, si impegna per un periodo non inferiore a due anni a proiettare film d’essai ed equiparati per almeno il 70 per cento dei giorni di effettiva programmazione cinematografica annuale. La quota di programmazione è ridotta del 50 per cento per le sale e multisale con meno di cinque schermi ubicate in comuni con popolazione inferiore a quarantamila abitanti. All'interno della suddetta quota almeno la metà dei giorni di programmazione deve essere riservata alla proiezione di film di produzione italiana o dei Paesi dell'Unione europea.
2. 5. (ex 2. 6.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera u), aggiungere le seguenti:
   u-bis) «circoli di cultura cinematografica»: le associazioni senza scopo di lucro, costituite anche tramite atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica attraverso proiezioni, dibattiti, conferenze, corsi e pubblicazioni;
   u-ter) «Associazione nazionale di cultura cinematografica»: l'associazione senza scopo di lucro costituita con atto pubblico, diffusa e operativa in almeno cinque regioni, con attività perdurante da almeno tre anni, alla quale aderiscono circoli di cultura cinematografica ed organismi specializzati.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Associazione nazionale e circoli di cultura cinematografica).

  1. L'Associazione nazionale ed i circoli ad essa aderenti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere u-bis) ed u-ter), possono assumere, per il perseguimento di fini sociali, la gestione di sale cinematografiche riservate ai soci, anche attraverso la riapertura di sale storiche, chiuse o dismesse. A tal fine l'Associazione nazionale ed i circoli sono ammessi ai benefici previsti dalla presente legge a favore dell'esercizio e della distribuzione cinematografici.
   all'articolo 27, comma 1, lettera g), sostituire le parole da: intesi come associazioni sino alla fine della lettera con le seguenti: come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera u-bis.
2. 6. (ex 2. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera v), dopo le parole: l'istituzione aggiungere le seguenti: avente personalità giuridica e natura istituzionale.
2. 7. (ex 2. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera v), dopo le parole: che persegue aggiungere la seguente: gratuitamente.
2. 8. (ex 2. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera v), sostituire le parole da: fornisce supporto fino alla fine della lettera con le seguenti: contribuisce a definire e rendere operative le politiche regionali di settore.
2. 9. (ex 2. 11.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Princìpi).

  1. L'intervento pubblico a sostegno del cinema e dell'audiovisivo:
   a) garantisce il pluralismo dell'offerta cinematografica e audiovisiva;
   b) favorisce il consolidarsi dell'industria cinematografica nazionale nei suoi diversi settori anche tramite strumenti di sostegno finanziario;
   c) promuove le coproduzioni internazionali e la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva, italiana ed europea, in Italia e all'estero;
   d) assicura la conservazione e il restauro del patrimonio filmico e audiovisivo nazionale;
   e) cura la formazione professionale, favorendo il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite, e promuove studi e ricerche nel settore cinematografico;
   f) dispone e sostiene l'educazione all'immagine nelle scuole e favorisce tutte le iniziative idonee alla formazione del pubblico;
   g) promuove e favorisce la più ampia fruizione del cinema e dell'audiovisivo, tenendo altresì conto delle specifiche esigenze delle persone con disabilità, secondo i princìpi stabiliti dalle convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia;
   h) riserva particolare attenzione alla scrittura, progettazione, preparazione, produzione, post-produzione, promozione, distribuzione e programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani e alla valorizzazione del ruolo delle sale cinematografiche e dei festival cinematografici quali momenti di fruizione sociale collettiva del prodotto cinematografico.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Princìpi).

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in accordo con enti e associazioni certificate e riconosciute presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. 1. (ex 3. 2.) Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) promuove la produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole,.
3. 2. (ex 3. 3.) Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) propone politiche di inclusione della differenza miranti ad ampliare e a rendere plurale la platea di attori e pubblici.
*3. 3. (ex 3. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:
   f-bis) propone politiche di inclusione della differenza miranti ad ampliare e a rendere plurale la platea di attori e pubblici.
*3. 4. (ex 3. 4.) Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Televisori Engineers (SMPTE).
**3. 5. (ex 3. 5.) Borghesi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, e con particolare riferimento all'implementazione dei sottotitoli e all'audiodescrizione sincronizzata per utenti con disabilità sensoriali, in conformità agli standard dettati a livello internazionale dalla Society of Motion Pictures and Televisori Engineers (SMPTE).
**3. 6. (ex 3. 5.) Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) provvede alla produzione di sottotitoli per sordi ed audiodescrizione in lingua italiana.
3. 7. (ex 3. 1.) Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) attua forme di tutela dei professionisti del settore cinematografico anche attraverso interventi di sostegno finalizzati alla certificazione e allo sviluppo delle professioni del settore.
3. 8. (ex 3. 6.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) garantisce l'espressione di diverse culture anche al fine di favorirne la conoscenza diffusa, l'inclusione e la mediazione interculturale. A tale scopo, ai fini della presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione europea è equiparato alla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Con tale decreto, premettere le seguenti: tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera i),
*3. 9. (ex 3. 7.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) garantisce l'espressione di diverse culture anche al fine di favorirne la conoscenza diffusa, l'inclusione e la mediazione interculturale. A tale scopo, ai fini della presente legge e, in particolare, delle disposizioni di cui all'articolo 5, il permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione europea è equiparato alla cittadinanza italiana o di altro Paese dell'Unione europea;   Conseguentemente all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Con tale decreto, premettere le seguenti: tenendo conto di quanto previsto all'articolo 3, comma 1, lettera i),
*3. 10. (ex 3. 7.) Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i) favorisce la creazione, la promozione e la valorizzazione del patrimonio musicale e delle opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
3. 11. (ex 3. 8.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

A.C. 4080 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Funzioni e compiti delle regioni).

  1. Nel rispetto del titolo V della parte seconda della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i rispettivi statuti e sulla base della rispettiva legislazione, concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano valorizzano e promuovono il patrimonio artistico del cinema attraverso progetti di catalogazione, digitalizzazione e conservazione, anche a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico e audiovisivo, anche tramite mediateche e cineteche, per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio della Cineteca nazionale.
  3. Lo Stato riconosce il ruolo e l'attività delle Film Commission, previste dagli ordinamenti regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei requisiti stabiliti a livello nazionale, europeo ed internazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attraverso gli organismi di cui al comma 3, favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale e linguistico dell'industria audiovisiva; a tal fine, detti organismi possono offrire assistenza amministrativa e logistica alle imprese audiovisive che decidono di operare sul territorio, possono sostenere le iniziative cinematografiche e audiovisive che hanno luogo sul territorio, possono sostenere la formazione artistica, tecnica e organizzativa di operatori residenti sul territorio, possono promuovere attività dirette a rafforzare l'attrattività territoriale per lo sviluppo di iniziative e attività nel campo del cinema e dell'audiovisivo.
  5. Agli organismi di cui al comma 3 può inoltre essere affidata la gestione di appositi fondi di sostegno economico al settore, stanziati tramite la regione o la provincia autonoma, derivanti anche da fondi europei. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le modalità tecniche di gestione ed erogazione di tali fondi, nel rispetto della normativa europea e secondo indirizzi e parametri generali definiti in un apposito decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sostengono l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva anche attraverso convenzioni con il sistema bancario, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato.
  7. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Funzioni e compiti delle regioni).

  Al comma 4, dopo le parole: favoriscono la promozione del territorio sostenendo lo sviluppo economico, culturale aggiungere le seguenti:, della cultura musicale popolare.
4. 1. (ex 4. 1.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 4, dopo le parole: possono sostenere aggiungere le seguenti: secondo una prospettiva nazionale unitaria, nei limiti delle risorse di cui alla presente legge, azioni di alfabetizzazione, nonché.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d’essai).

  1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d’essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1 lettera c) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, l'ultimo periodo è soppresso.
4. 2. (ex 4. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Nazionalità italiana delle opere).

  1. La nazionalità italiana delle opere cinematografiche e delle opere audiovisive è attribuita prendendo in considerazione i seguenti parametri:
   a) nazionalità italiana o di altro Paese dell'Unione europea del regista, dell'autore del soggetto, dello sceneggiatore, della maggioranza degli interpreti principali, degli interpreti secondari, dell'autore della fotografia, dell'autore del montaggio, dell'autore della musica, dello scenografo, del costumista, dell'autore della grafica;
   b) ripresa sonora diretta integralmente o principalmente in lingua italiana o in dialetti italiani; nel caso di opere italiane ambientate, anche in parte, in regioni italiane in cui risiedono minoranze linguistiche individuate dall'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, o nelle quali siano presenti personaggi provenienti dalle medesime regioni, le relative lingue sono equiparate, ai fini e per gli effetti della presente legge, alla lingua italiana;
   c) componenti della troupe che siano soggetti fiscalmente residenti e sottoposti a tassazione in Italia;
   d) riprese effettuate principalmente in Italia;
   e) utilizzo di teatri di posa localizzati in Italia;
   f) post-produzione svolta principalmente in Italia.

  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le disposizioni applicative del presente articolo, ivi compreso, ai fini della nazionalità italiana, il valore di ciascuno dei parametri indicati nel comma 1. Con tale decreto, da adottare sentito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11 e acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono altresì stabilite la soglia minima di punteggio, nonché le procedure per conseguire il riconoscimento della nazionalità italiana dell'opera, tenendo conto delle specificità tecniche delle singole tipologie di opere, di finzione, di documentario o di animazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Nazionalità italiana delle opere).

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) la produzione di sottotitoli per non udenti ed audiodescrizione in lingua italiana.
*5. 1. (ex 5. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) la produzione di sottotitoli per non udenti ed audiodescrizione in lingua italiana.
*5. 2. (ex 5. 1.) Palmieri.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: specificità tecniche aggiungere le seguenti: e produttive.
5. 3. (ex 5. 2.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Obblighi per le emittenti televisive nazionali).

  1. Fermi restando quanto previsto dall'articolo 27 della direttiva 2010/13/UE, le emittenti televisive nazionali riservano alle opere di nazionalità italiana realizzate da produttori indipendenti almeno il 15 per cento del loro tempo di trasmissione ovvero almeno il 15 per cento del loro bilancio destinato alla programmazione, del quale almeno la metà è assegnata a opere recenti, ossia diffuse entro un termine di cinque anni dalla produzione.
5. 01. (ex 5. 01.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale).

  1. Può essere riconosciuta la nazionalità italiana delle opere realizzate in coproduzione con imprese estere, in base agli accordi internazionali di reciprocità.
  2. Per le opere cinematografiche, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, la compartecipazione tra imprese italiane e straniere può essere autorizzata con decreto del Ministro, per singole iniziative di elevato valore culturale e imprenditoriale.
  3. Per le opere audiovisive, in mancanza di accordo di coproduzione internazionale, può essere riconosciuta la nazionalità italiana a opere audiovisive realizzate in associazione produttiva tra imprese italiane aventi i requisiti stabiliti dall'articolo 5 e dal decreto di cui al comma 2 del medesimo articolo e imprese straniere. La quota dei diritti di proprietà delle imprese italiane non deve essere complessivamente inferiore al 20 per cento e deve includere in ogni caso i diritti di sfruttamento per il territorio italiano; la percentuale relativa alle spese effettivamente e direttamente sostenute dalle imprese italiane deve essere almeno pari a quella dei diritti di proprietà.
  4. Le procedure e i requisiti per il riconoscimento della nazionalità italiana delle opere in coproduzione internazionale, nonché i casi di revoca e decadenza, sono stabiliti con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2.

A.C. 4080 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Tutela e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo. Cineteca nazionale).

  1. Ai fini dell'ammissione ai benefìci di cui alla presente legge, l'impresa di produzione, a ultimazione dell'opera, deposita presso la Cineteca nazionale una copia, anche digitale, dell'opera con le caratteristiche previste nel decreto di cui al comma 5. Il mancato deposito comporta la decadenza dai benefìci concessi.
  2. Per proiezioni a scopo culturale e didattico, organizzate direttamente o con altri enti a carattere culturale, trascorsi tre anni dall'avvenuto deposito, e al di fuori di ogni finalità di lucro, la Cineteca nazionale si avvale delle copie di cui al comma 1 o di altre copie stampate a proprie spese, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, secondo comma, e dagli articoli 46 e 46-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni.
  3. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di seguito denominato «Ministero», può avvalersi della copia acquisita dalla Cineteca nazionale, ai sensi del comma 2, per proiezioni e manifestazioni cinematografiche nazionali e internazionali in Italia e all'estero, non aventi finalità commerciali.
  4. Il patrimonio filmico della Cineteca nazionale è di pubblico interesse.
  5. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo di cui all'articolo 11, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo.
  6. Con il decreto di cui al comma 5 sono stabilite altresì le modalità di costituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di una rete nazionale delle cineteche pubbliche, al fine di favorire la collaborazione e promuovere le attività destinate alla valorizzazione del patrimonio filmico e alla diffusione della cultura cinematografica. Il decreto definisce altresì le modalità e le condizioni di possibili adesioni alla rete da parte delle cineteche private, con particolare riferimento a quelle iscritte alla Federazione internazionale degli archivi del film.

A.C. 4080 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Valorizzazione delle sale cinematografiche).

  1. La dichiarazione di interesse culturale particolarmente importante di cui all'articolo 10, comma 3, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, può avere ad oggetto anche sale cinematografiche e sale d’essai.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni dirette a determinare la non modificabilità della destinazione d'uso dei beni di cui al comma 1. A tal fine è definita in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, un'apposita intesa diretta a stabilire le modalità e gli strumenti procedurali mediante i quali lo Stato, le regioni e i comuni concorrono nel conseguimento delle finalità di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Valorizzazione delle sale cinematografiche).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché sale teatrali e librerie storiche.
8. 1. (ex 8. 1.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 2. (ex 8. 2.) Borghesi.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 3. (ex 8. 2.) Capezzone.

A.C. 4080 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Tutela delle minoranze linguistiche).

  1. Nell'attuazione della presente legge, la Repubblica assicura la tutela e la valorizzazione delle minoranze linguistiche, secondo quanto stabilito dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
  2. Al fine di promuovere la circolazione e la distribuzione della produzione cinematografica e audiovisiva europea e straniera in Italia e di impedire la formazione di fenomeni distorsivi della concorrenza, le opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità europea e straniera i cui diritti per la versione in lingua originale siano stati acquistati da un'impresa di distribuzione interessata alla trasmissione delle stesse in un territorio in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, possono essere ivi distribuite e trasmesse in lingua originale contestualmente alla prima uscita in sala delle opere nel Paese di produzione e, in ogni caso, anche antecedentemente alla loro prima uscita in sala in lingua italiana.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Tutela delle minoranze linguistiche).

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza).

  1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche on line o telefonici.
*9. 01. (ex *9. 01.) Borghesi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni per favorire la concorrenza).

  1. Chiunque svolga la propria attività nell'industria del cinema e dell'audiovisivo non può essere, in forma individuale o associata, titolare di aziende che operino in più di due dei seguenti settori: produzione, distribuzione, esercizio, edizione o distribuzione di servizi televisivi, anche on line o telefonici.
*9. 02. (ex *9. 02.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
ORGANIZZAZIONE

Art. 10.
(Funzioni statali).

  1. Il Ministero:
   a) promuove, coordina e gestisce le iniziative aventi per scopo lo sviluppo della produzione cinematografica e delle opere audiovisive e della loro distribuzione e diffusione in Italia e all'estero, anche d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
   b) concorre a definire la posizione italiana nei rapporti con le istituzioni dell'Unione europea e con le altre istituzioni internazionali, in materia di promozione dell'industria cinematografica e della produzione audiovisiva;
   c) cura, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, le attività di rilievo internazionale concernenti la produzione cinematografica e audiovisiva, nonché l'attuazione di accordi internazionali di coproduzione cinematografica e audiovisiva;
   d) sostiene la creazione, la produzione, la distribuzione e la diffusione delle opere cinematografiche e audiovisive e delle opere multimediali così come la diversità delle forme di espressione e di diffusione cinematografica, audiovisiva e multimediale, garantendo inoltre nel settore della produzione il rispetto degli obblighi sociali da parte dei beneficiari dei contributi;
   e) sostiene la creazione e la modernizzazione delle sale cinematografiche, l'adattamento delle industrie tecniche alle evoluzioni tecnologiche e l'innovazione tecnologica nel settore cinematografico e delle altre arti e industrie dell'immagine in movimento;
   f) svolge le attribuzioni in merito alla promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali, nonché, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla promozione della formazione, e cura i rapporti con gli altri Ministeri competenti, con le regioni e gli enti locali, con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e con le altre istituzioni pubbliche e private;
   g) svolge, con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, in raccordo con gli altri Ministeri e le altre amministrazioni competenti, anche avvalendosi della società Istituto Luce-Cinecittà srl, istituita dall'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le attività di indirizzo sui programmi di internazionalizzazione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana e ne coordina l'attuazione, al fine di favorire la diffusione e la distribuzione internazionale delle opere cinematografiche e audiovisive italiane;
   h) promuove, in raccordo con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili a tal fine a legislazione vigente, programmi di educazione all'immagine nelle scuole di ogni ordine e grado, con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi, sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo negli istituti e nelle scuole di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 13 destinate alle finalità di cui all'articolo 27, comma 1, lettera i), corsi di formazione nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo nelle scuole di ogni ordine e grado, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107;
   i) svolge attività di promozione dell'immagine dell'Italia, anche a fini turistici, attraverso il cinema e l'audiovisivo, in raccordo con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e anche mediante accordi con l'Agenzia nazionale del turismo (ENIT); svolge altresì le attività finalizzate all'attrazione di investimenti esteri nei settori cinematografico e audiovisivo nel territorio italiano, d'intesa con i Ministeri e le altre istituzioni competenti, avvalendosi anche, mediante appositi accordi, delle relative articolazioni nazionali ed internazionali;
   l) svolge le attività connesse al riconoscimento della nazionalità italiana dei film e delle produzioni audiovisive, nonché le ulteriori attività amministrative previste dalla normativa vigente in materia;
   m) svolge attività di studio e analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché valutazioni d'impatto delle politiche pubbliche gestite dal Ministero medesimo;
   n) favorisce, in raccordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il riconoscimento dei percorsi formativi seguiti e delle professionalità acquisite nel settore cinematografico e audiovisivo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Funzioni statali).

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: delle opere audiovisive aggiungere le seguenti: incluse opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
10. 1. (ex 10. 1.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) si avvale del ruolo storico delle Associazioni nazionali di cultura cinematografica e dei circoli ad esse affiliati per la diffusione del cinema e per l'educazione all'immagine;
10. 2. (ex 10. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo).

  1. È istituito il Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo, di seguito denominato «Consiglio superiore».
  2. Il Consiglio superiore svolge compiti di consulenza e supporto nella elaborazione ed attuazione delle politiche di settore, nonché nella predisposizione di indirizzi e criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività cinematografiche e dell'audiovisivo.
  3. In particolare, il Consiglio superiore:
   a) svolge attività di analisi del settore cinematografico e audiovisivo, nonché attività di monitoraggio e valutazione delle politiche pubbliche, con particolare riferimento agli effetti delle misure di sostegno previste dalla presente legge, utilizzando anche i dati resi disponibili, a richiesta, dalle competenti strutture del Ministero;
   b) formula proposte in merito agli indirizzi generali delle politiche pubbliche di sostegno, promozione e diffusione del cinema e dell'audiovisivo, ai relativi interventi normativi e regolamentari, alle misure di contrasto della pirateria cinematografica e audiovisiva, nonché all'attività di indirizzo e vigilanza, attribuita al Ministero;
   c) esprime pareri sugli schemi di atti normativi e amministrativi generali afferenti la materia del cinema e dell'audiovisivo e su questioni di carattere generale di particolare rilievo concernenti la suddetta materia;
   d) esprime pareri e contribuisce a definire la posizione del Ministero in merito ad accordi internazionali in materia di coproduzioni cinematografiche e di scambi nel settore del cinema e delle altre arti e industrie di immagini in movimento, nonché in materia di rapporti con le istituzioni dell'Unione europea o internazionali e con le altre istituzioni nazionali aventi attribuzioni nel settore audiovisivo;
   e) esprime parere in merito ai criteri di ripartizione delle risorse tra i diversi settori di attività e sulle condizioni per la concessione dei contributi finanziari;
   f) organizza consultazioni periodiche con i rappresentanti dei settori professionali interessati e con altri soggetti sull'andamento del settore cinematografico e audiovisivo, nonché sull'evoluzione delle professioni e delle attività del cinema e delle altre arti e industrie dell'audiovisivo, sul loro ambiente tecnico, giuridico, economico e sociale, nonché sulle condizioni di formazione e di accesso alle professioni interessate;
   g) formula proposte, tenendo conto delle analisi effettuate ai sensi della lettera a) e a seguito di apposite consultazioni organizzate ai sensi della lettera f), in merito ai contenuti delle disposizioni applicative inerenti la concessione di contributi e il riconoscimento degli incentivi, con particolare riferimento ai presupposti, alle condizioni e ai requisiti da prevedere ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12;
   h) emana le linee guida cui deve attenersi il Ministero nella redazione di relazioni analitiche e descrittive inerenti l'attività nel settore cinematografico e audiovisivo, nonché sulle relative analisi d'impatto;
   i) esprime parere sui documenti d'analisi realizzati dal Ministero.

  4. Il Consiglio superiore è composto da:
   a) otto personalità del settore cinematografico e audiovisivo di particolare e comprovata qualificazione professionale e capacità anche in campo giuridico, economico, amministrativo e gestionale nominate, nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere, dal Ministro, due delle quali su designazione della Conferenza unificata;
   b) tre membri scelti dal Ministro nell'ambito di una rosa di nomi proposta dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore cinematografico e audiovisivo.

  5. Il Ministro nomina il presidente del Consiglio superiore tra le personalità di cui al comma 4, lettera a). Il Ministero provvede alla comunicazione dei nominativi del presidente e dei componenti del Consiglio superiore alle Commissioni parlamentari competenti, allegando il curriculum vitae dei soggetti nominati.
  6. Il Consiglio superiore adotta un regolamento interno. I pareri del Consiglio superiore sono espressi, di norma, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta; nei casi di urgenza, il termine è ridotto a dieci giorni. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente. Presso il Consiglio superiore opera una segreteria tecnica, formata da personale in servizio presso il Ministero. Le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie per il funzionamento del Consiglio superiore sono assicurate dal Ministero nell'ambito di quelle disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7. Con decreto del Ministro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il regime di incompatibilità dei componenti e le modalità di svolgimento dei compiti del Consiglio superiore. Ai componenti del Consiglio superiore non spettano gettoni di presenza, compensi, indennità ed emolumenti comunque denominati, ad eccezione del rimborso delle spese effettivamente sostenute previste dalla normativa vigente.
  8. Il Consiglio superiore dura in carica tre anni. A decorrere dalla data del primo insediamento del Consiglio superiore è soppressa la sezione competente per il cinema della Consulta per lo spettacolo prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 89, e le relative attribuzioni sono assegnate al Consiglio superiore.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Consiglio superiore del cinema e dell'audiovisivo).

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: e dell'audiovisivo, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento al sostegno verso la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente e alle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e alle sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro, collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati,.
11. 1. (ex 11. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: e dell'audiovisivo, aggiungere le seguenti: incluse le opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva,.
11. 2. (ex 11. 2.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, lettera e), aggiungere, in fine, le parole:, vigilando in particolar modo circa l'accesso ai contributi da parte delle imprese indipendenti, le piccole e medie imprese cinematografiche, le monosale, le sale d’essai, nonché le sale gestite dai circoli di cultura cinematografica o da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.
11. 3. (ex 11. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Murgia.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: settori professionali interessati aggiungere le seguenti:, delle organizzazioni sindacali e delle principali associazioni di categoria.
11. 4. (ex 11. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-
bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;.
*11. 5. (ex 11. 5.) Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-
bis) promuove e sostiene con ogni mezzo il contrasto alla contraffazione e allo sfruttamento illegale delle opere protette dal diritto d'autore;.
*11. 6. (ex 11. 5.) Palmieri.

  Al comma 3, lettera g), dopo le parole: con particolare riferimento aggiungere le seguenti: al rispetto del principio del pluralismo per quanto concerne le diverse identità ed orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi e.
11. 7. (ex 11. 6.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
vigila sull'accessibilità alle opere cinematografiche da parte delle persone con disabilità, delle persone anziane e dei cittadini stranieri;.
11. 8. (ex 11. 7.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) vigila sull'accessibilità alle opere cinematografiche da parte delle persone con disabilità e delle persone anziane;
*11. 9. (ex 11. 8.) Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) vigila sull'accessibilità alle opere cinematografiche da parte delle persone con disabilità e delle persone anziane;
*11. 10. (ex 11. 8.) Palmieri.

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: otto con la seguente: sei.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
11. 11. (ex 11. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dell'equilibrio di genere aggiungere le seguenti: e dell'espressione di un pluralismo con riferimento alle diverse identità e agli orientamenti culturali, etnici, sessuali, religiosi,.
11. 12. (ex 11. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal Ministro, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
*11. 13. (ex 11. 11.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dal Ministro, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,
*11. 14. (ex 11. 11.) Palmieri.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione.
**11. 15. (ex 11. 13.) Borghesi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo. Le Commissioni parlamentari competenti esprimono il relativo parere entro trenta giorni dalla trasmissione.
**11. 16. (ex 11. 13.) Palmieri.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito Internet il curriculum vitae dei soggetti di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
*11. 17. (ex 11. 14.) Borghesi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Al fine di favorire trasparenza e pubblicità, nonché facilitare un efficace controllo, il Ministero provvede altresì a pubblicare in modo visibile e facilmente accessibile agli utenti sul proprio sito Internet il curriculum vitae dei soggetti di cui al comma 5, l'esito dei pareri richiesti e qualsiasi altra informazione ritenuta d'interesse, fermo restando la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali.
*11. 18. (ex 11. 14.) Palmieri.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio.
**11. 19. (ex 11. 15.) Borghesi.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso i componenti non devono avere interessi di qualsiasi natura in conflitto con le funzioni del Consiglio.
**11. 20. (ex 11. 15.) Palmieri.

A.C. 4080 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo III
FINANZIAMENTO E FISCALITÀ

Sezione I
FINALITÀ E STRUMENTI

Art. 12.
(Obiettivi e tipologie di intervento).

  1. Lo Stato contribuisce al finanziamento e allo sviluppo del cinema e delle altre arti e industrie delle espressioni audiovisive nazionali, anche allo scopo di facilitarne l'adattamento all'evoluzione delle tecnologie e dei mercati nazionali e internazionali.
  2. Il Ministero, per la realizzazione delle finalità della presente legge, dispone i necessari interventi finanziari, distinti nelle seguenti tipologie:
   a) riconoscimento di incentivi e agevolazioni fiscali attraverso lo strumento del credito d'imposta, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione II del presente capo;
   b) erogazione di contributi automatici, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione III del presente capo;
   c) erogazione di contributi selettivi, nei casi e con le modalità disciplinati nella sezione IV del presente capo;
   d) erogazione di contributi alle attività e iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva, secondo la disciplina prevista nella sezione V del presente capo.

  3. Le disposizioni tecniche applicative degli incentivi e dei contributi previsti nel presente capo, adottate, ai sensi della presente legge, con decreti del Ministro e con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro, sono emanate nel rispetto delle norme in materia di aiuti di Stato stabilite dall'Unione europea. Le medesime disposizioni:
   a) perseguono gli obiettivi dello sviluppo, della crescita e dell'internazionalizzazione delle imprese;
   b) incentivano la nascita e la crescita di nuovi autori e di nuove imprese;
   c) incoraggiano l'innovazione tecnologica e manageriale;
   d) favoriscono modelli avanzati di gestione e politiche commerciali evolute;
   e) promuovono il merito, il mercato e la concorrenza.

  4. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi indicati nel presente articolo e di favorire la massima valorizzazione e diffusione delle opere, le disposizioni tecniche applicative, anche su richiesta del Consiglio superiore, e sulla base dei princìpi di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza, prevedono:
   a) che il riconoscimento degli incentivi e dei contributi sia subordinato al rispetto di ulteriori condizioni, con riferimento ai soggetti richiedenti e ai rapporti negoziali inerenti l'ideazione, la scrittura, lo sviluppo, la produzione, la distribuzione, la diffusione, la promozione e la valorizzazione economica delle opere ammesse ovvero da ammettere a incentivi e a contributi, nonché alle specifiche esigenze delle persone con disabilità, con particolare riferimento all'uso di sottotitoli e audiodescrizione;
   b) in considerazione anche delle risorse disponibili, l'esclusione, ovvero una diversa intensità d'aiuto, di uno o più degli incentivi e contributi previsti dal presente capo, nei confronti delle imprese non indipendenti ovvero nei confronti di imprese non europee, come definite nell'articolo 2.

  5. Le medesime disposizioni tecniche applicative contengono le ulteriori specificazioni idonee a definire gli ambiti di applicazione degli incentivi e dei contributi previsti dal presente capo, nonché, per ciascuna tipologia di intervento e in conformità alle disposizioni dell'Unione europea, i limiti minimi di spesa sul territorio italiano.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui al comma 3, il Ministero predispone e trasmette alle Camere, entro il 30 settembre di ciascun anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione degli interventi di cui alla presente legge, con particolare riferimento all'impatto economico, industriale e occupazionale e all'efficacia delle agevolazioni tributarie ivi previste, comprensiva di una valutazione delle politiche di sostegno del settore cinematografico e audiovisivo mediante incentivi tributari.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Obiettivi e tipologie di intervento).

  Al comma 1, dopo le parole: delle espressioni audiovisive nazionali, aggiungere le seguenti: incluse le opere artistiche a carattere musicale,
12. 1. (ex 12. 1.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Le medesime disposizioni aggiungere le seguenti:, evitando fenomeni distorsivi della concorrenza.
*12. 2. (ex *12. 2.) Borghesi.

  Al comma 3, alinea, secondo periodo, dopo le parole: Le medesime disposizioni aggiungere le seguenti:, evitando fenomeni distorsivi della concorrenza.
*12. 3. (ex *12. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: incentivano aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 35 anni,
12. 4. (ex 12. 4.) Borghesi.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: incentivano aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo ai giovani al di sotto dei 40 anni,
12. 5. (ex 12. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera b), dopo la parola: crescita aggiungere le seguenti: legata al territorio di nuove produzioni,.
12. 6. (ex 12. 6.) Borghesi.

  Al comma 3, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) incentivano la produzione e la distribuzione cinematografica indipendente;
   b-ter) favoriscono le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico e le sale gestite da soggetti giuridici senza scopo di lucro collocate all'interno dei centri storici, nelle zone periferiche, nei comuni minori e nei territori svantaggiati.
12. 7. (ex 12. 7.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, lettera e), dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti: l'incremento e l'aggiornamento delle conoscenze di tutte le specificità professionali che compongono l'insieme del settore,.
12. 8. (ex 12. 8.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono stabiliti criteri e obblighi per produttori e distributori affinché in fase di post-produzione o di realizzazione dell'edizione italiana per i film stranieri vi sia la predisposizione ad accogliere gli ausili che rendono possibile la fruizione del cinema da parte di utenti con disabilità della vista e dell'udito, nonché per gli esercenti delle sale cinematografiche, in relazione all'adeguamento e alla dotazione della necessaria attrezzatura per la diffusione e la fruizione degli ausili per disabili sensoriali.
12. 9. (ex 12. 9.) Borghesi.

  Al comma 4, lettera b), sostituire la parola: diversa con la seguente: minore.
12. 10. (ex 12. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo).

  1. A decorrere dall'anno 2017, nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero, è istituito il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di seguito denominato «Fondo per il cinema e l'audiovisivo».
  2. Il Fondo per il cinema e l'audiovisivo è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalle sezioni II, III, IV e V del presente capo, nonché del Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali e del Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, di cui rispettivamente agli articoli 28 e 29. Il complessivo livello di finanziamento dei predetti interventi è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore a 400 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.
  3. Nell'anno 2017, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo per il cinema e l'audiovisivo sono conferite, altresì, le risorse finanziarie disponibili ed esistenti presso la contabilità speciale n. 5140 intestata ad Artigiancassa S.p.a. alla data di entrata in vigore della presente legge relative al Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche previsto dall'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, nonché le eventuali risorse relative alla restituzione dei contributi erogati a valere sul medesimo Fondo o a valere sui fondi in esso confluiti.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo e le quote ulteriori rispetto alle somme di cui all'articolo 39, comma 2, da destinare agli interventi di cui alla sezione II del presente capo, da trasferire al programma «Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità» della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  5. Con decreto del Ministro, sentito il Consiglio superiore, si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla presente legge, fermo restando che l'importo complessivo per i contributi di cui agli articoli 26 e 27 non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 per cento del Fondo medesimo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro, con propri decreti, previa verifica della neutralità sui saldi di finanza pubblica, variazioni compensative in termini di residui, competenza e cassa tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente capo negli stati di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dell'economia e delle finanze. Detti decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 600 milioni;.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al Fondo di cui al comma 1 confluiscono altresì le risorse derivanti dall'istituzione, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un prelievo a carico di ogni editore di servizi televisivi che abbia sede in Italia ed abbia trasmesso nel corso del precedente periodo d'imposta una o più opere audiovisive o cinematografiche, nonché per ogni distributore di servizi televisivi con sede in Italia.
  2-ter. Ogni editore di servizi televisivi, assoggettato al prelievo di cui al precedente comma ed il cui finanziamento prevede il pagamento di un canone di abbonamento da parte degli utenti da questi direttamente incassato, è sottoposto al medesimo anche per l'attività di distribuzione di servizi televisivi.
  2-quater. È equiparato ad un distributore di servizi televisivi chiunque, pur avendo sede all'estero, fornisca in Italia l'accesso a servizi di comunicazione pubblica on line o ai servizi telefonici, qualora l'abbonamento a questi servizi consenta all'utente di ricevere servizi televisivi o di accedere a opere cineaudiovisive, nonché chiunque sia fornitore di servizi media audiovisivi non lineari, video on demand e Over The Top.
  2-quinquies. Per gli editori di servizi televisivi il prelievo di cui al comma 2-bis è calcolato applicando un tasso del 3 per cento del fatturato annuale al netto dell'imposta sul valore aggiunto, mentre per i distributori di servizi, è calcolato applicando alla quota parte dell'importo relativo alle entrate annuali che, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, supera i 10 milioni di euro, le seguenti aliquote:
   a) 0,5 per cento per importi superiori a 10 milioni di euro e inferiori o uguali a 250 milioni di euro;
   b) 2,10 per cento per importi superiori a 250 milioni di euro e inferiori o uguali a 500 milioni di euro;
   c) 2,80 per cento per importi superiori a 500 milioni di euro e inferiori o uguali a 750 milioni di euro;
   d) 3,50 per cento per importi superiori a 750 milioni di euro.

  2-sexies. Ai fini di cui ai precedenti commi da 2-bis a 2-quinquies, le società di raccolta pubblicitaria, ovvero coloro che effettuano la riscossione delle somme versate dagli inserzionisti e dagli sponsor, sono tenute a fornire al produttore di servizi televisivi un documento riassuntivo in formato elettronico delle somme che sono state incassate nel corso dell'anno solare precedente per la diffusione di messaggi pubblicitari e di sponsorizzazioni;
   all'articolo 38, comma 1:
    alinea, sostituire le parole da: 233.565.000 fino a: dall'anno 2019 con le seguenti: 433.565.000 per l'anno 2017, 433.985.572 per l'anno 2018 ed euro 433.565.000 a decorrere dall'anno 2019;
    dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
    d-bis) quanto a 200 milioni di euro, mediante le risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2-bis a 2-sexies.
13. 1. (ex 13. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso. Le risorse rivenienti dalla disposizione di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo di cui al comma 1.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sostituire le parole: 18 per cento con le seguenti: 30 per cento;
   all'articolo 26, comma 2, primo periodo:
    sostituire le parole: in particolare con le seguenti: in misura non inferiore al 30 per cento;
    dopo le parole: giovani autori aggiungere le seguenti: al di sotto dei 40 anni.
13. 2. (ex 13. 7.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo le parole: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico,.
*13. 3. (ex 13. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 4, dopo le parole: da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria del settore cinematografico,.
*13. 4. (ex 13. 2.) Palmieri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Fondo di cui al comma 1 è prioritariamente destinato alle produzioni realizzate nei territori delle regioni dell'Obiettivo Convergenza.
13. 5. (ex 13. 3.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

  Al comma 5, sostituire le parole: e 27, non può essere inferiore al 15 per cento e superiore al 18 con le seguenti: e 27, commi 1, lettere e), f), g), i), 2 e 3, nonché per i contributi automatici di cui agli articoli 23, 24 e 25 non può essere inferiore al 20 per cento e superiore al 30;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  7. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso. Le risorse rivenienti dalla disposizione di cui al precedente periodo affluiscono al Fondo di cui al comma 1.
13. 6. (ex 13. 4.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento e superiore al 18 con la seguente: 25.
13. 7. (ex 13. 6.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole: 15 per cento e superiore al 18 con le seguenti: 25 per cento e superiore al 30.
13. 8. (ex 13. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire la parola: 18 con la seguente: 30.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 2, primo periodo, dopo le parole: ai sensi dell'articolo 24 della presente legge aggiungere le seguenti:, alle opere realizzate o distribuite dalle imprese di produzione o distribuzione cinematografica o audiovisiva indipendenti come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera q).
13. 9. (ex 13. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 14.
(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive).

  1. L'ammissione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefìci previsti dalla presente legge, fatta eccezione per gli incentivi fiscali di cui all'articolo 19, è subordinata al riconoscimento della nazionalità italiana.
  2. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio superiore, sono individuati i casi di esclusione con riferimento alle seguenti tipologie di opere:
   a) opere audiovisive a carattere pornografico o che incitano alla violenza o all'odio razziale;
   b) pubblicità televisive, spot pubblicitari, televendite e telepromozioni, come definiti all'articolo 2, comma 1, lettere ee), ff), ii) e mm), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005;
   c) opere audiovisive prodotte esclusivamente a fini commerciali o promozionali;
   d) programmi di informazione e attualità;
   e) giochi, spettacoli di varietà, quiz, talk show;
   f) programmi di gare e competizioni o contenenti risultati di gare e competizioni;
   g) trasmissione, anche in diretta, di eventi, ivi compresi gli eventi teatrali, musicali, artistici, culturali, sportivi e celebrativi;
   h) programmi televisivi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Requisiti di ammissione e casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive).

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 19, aggiungere le seguenti: e fermo restando che ai fini di detta ammissione viene valutata positivamente la presenza nel cast tecnico e/o artistico di persone aventi permesso di soggiorno di lungo periodo in Italia o in altro Stato dell'Unione europea.
14. 1. (ex 14. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
14. 2. (ex 14. 2.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

A.C. 4080 – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Sezione II
INCENTIVI FISCALI

Art. 15.
(Credito d'imposta per le imprese di produzione).

  1. Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento del costo complessivo di produzione di opere cinematografiche e audiovisive.
  2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede comunque che:
   a) per le opere cinematografiche è prevista l'aliquota del 30 per cento;
   b) per le opere audiovisive, l'aliquota del 30 per cento può essere prevista in via prioritaria per le opere realizzate per essere distribuite attraverso un'emittente televisiva nazionale e, congiuntamente, in coproduzione internazionale ovvero per le opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere non realizzate in coproduzione internazionale ovvero che non siano opere audiovisive di produzione internazionale; per le opere in cui il produttore indipendente mantiene la titolarità dei diritti in misura non inferiore al 30 per cento, secondo le modalità previste nel medesimo decreto di cui all'articolo 21.

  3. Per le altre tipologie di opere audiovisive, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Credito d'imposta per le imprese di produzione).

  Al comma 1, dopo le parole: Alle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva aggiungere le seguenti: indipendenti.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), sopprimere le parole da: per le opere realizzate fino a: non siano opere audiovisive di produzione internazionale,.
15. 1. (ex 15. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera b) sostituire le parole da: può essere prevista fino a: non siano opere audiovisive di produzione internazionale con le seguenti: è prevista.
15. 2. (ex 15. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: dei diritti in misura aggiungere la seguente: complessiva.
15. 3. (ex 15. 3.) Palmieri, De Girolamo, Crimi.

A.C. 4080 – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione).

  1. Alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, elevata al 40 per cento nei casi previsti nel presente articolo, delle spese complessivamente sostenute per la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
  2. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta, il decreto di cui all'articolo 21 prevede che:
   a) l'aliquota del 30 per cento è prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale ovvero in relazione alle spese per la distribuzione cinematografica di opere effettuata da società di distribuzione indipendente;
   b) in relazione a opere distribuite direttamente dallo stesso produttore indipendente, l'aliquota è elevata fino al 40 per cento, a condizione che le fasi della distribuzione siano gestite secondo le modalità tecniche e le disposizioni stabilite nel decreto di cui all'articolo 21.

  3. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è altresì riconosciuto alle imprese di distribuzione cinematografica e audiovisiva per le spese complessivamente sostenute per la distribuzione, nei territori delle regioni in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, di opere prodotte in una lingua diversa da quella italiana, purché appartenente ad una delle minoranze linguistiche riconosciute. Il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, nella determinazione dell'aliquota di cui al presente articolo per le finalità del presente comma, della consistenza dei gruppi linguistici nei territori in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.
  4. Per le altre tipologie di opere e imprese, l'aliquota è determinata tenendo conto delle risorse disponibili, delle tipologie di opere distribuite, della circostanza che l'impresa di distribuzione cinematografica o audiovisiva o di editoria audiovisiva sia o meno indipendente ovvero sia o meno italiana o europea e nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 12.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Credito d'imposta per le imprese di distribuzione).

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: prioritariamente stabilita in relazione alle spese per la distribuzione internazionale, ovvero in relazione alle con le seguenti: stabilita, anche in relazione alle spese per la distribuzione internazionale, con priorità per le.
16. 1. (ex 16. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione).

  1. Alle imprese di esercizio cinematografico è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche, per l'installazione, la ristrutturazione, il rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi accessori delle sale.
  2. Alle industrie tecniche e di post-produzione, ivi inclusi i laboratori di restauro, è riconosciuto un credito d'imposta, in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 30 per cento delle spese sostenute per l'adeguamento tecnologico e strutturale del settore.
  3. Nella determinazione dell'aliquota del credito d'imposta di cui al presente articolo, il decreto di cui all'articolo 21 tiene conto, fra l'altro, della esistenza della sala cinematografica in data anteriore al 1o gennaio 1980.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Credito d'imposta per le imprese dell'esercizio cinematografico, per le industrie tecniche e di post-produzione).

  Al comma 1, sopprimere le parole: la realizzazione di nuove sale o.
17. 1. (ex 17. 1.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito è elevato al 50 per cento, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, per interventi nelle sale cinematografiche all'interno dei centri storici e nei comuni al di sotto dei 30 mila abitanti, realizzati dalle piccole e medie imprese di esercizio cinematografico, nonché per interventi nelle sale gestite dai circoli di cultura cinematografica e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.
17. 2. (ex 17. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica).

  1. Al fine di potenziare l'offerta cinematografica e in particolare di potenziare la presenza in sala cinematografica di opere audiovisive italiane ed europee, agli esercenti sale cinematografiche è riconosciuto un credito d'imposta commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario, effettuata nelle rispettive sale cinematografiche, con modalità adeguate a incrementare la fruizione da parte del pubblico secondo le disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 21.
  2. Il decreto di cui all'articolo 21 prevede meccanismi incentivanti a favore delle opere italiane e, ai fini degli obiettivi previsti dall'articolo 12, per particolari tipologie di opere e di sale cinematografiche, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica).

  Al comma 1, sostituire le parole: 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive con le seguenti: 30 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive indipendenti.
18. 1. (ex 18. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta per l'incentivazione della cultura cinematografica finalizzata alle scuole e ai giovani).

  1. Per i soggetti che gestiscono, in forma individuale o societaria di qualsiasi tipologia, sale cinematografiche adibite in particolare all'incentivazione della cultura cinematografica per i giovani e a cineforum per gli istituti scolastici, con proiezioni di opere filmiche e «docufilm», italiani o stranieri, riconosciuti di particolare valore artistico, culturale e tecnico, è riconosciuto per i quattro anni di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 un credito d'imposta determinato nella misura del 25 per cento del reddito imponibile dei predetti soggetti, per ciascun anno, a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  2. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di accesso al credito d'imposta, prevedendo in particolare la quota proporzionale relativa alla programmazione per l'incentivazione della cultura cinematografica attraverso film d'autore, d’essai e cineforum.
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2017; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
18. 01. (ex 18. 01.) Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

  1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 3 milioni di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
18. 02. (ex 18. 02.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

  Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

  1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 2 milioni di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
18. 03. (ex 18. 03.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

  Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle imprese che operano nella post-produzione cinematografica o audiovisiva anche attraverso laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio).

  1. Al fine di riconoscere, promuovere e tramandare l'alto valore storico della scuola di doppiaggio italiana, alle imprese ed alle società, anche in forma di cooperative, che organizzano corsi professionali di doppiaggio, anche attraverso la gestione di centri sperimentali di doppiaggio per edizioni multilingue di opere italiane e straniere, con annessi laboratori e sale di doppiaggio, di sincronizzazione e di missaggio, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle relative spese sostenute e, comunque, entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
18. 04. (ex 18. 04.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Credito d'imposta a favore delle sale cinematografiche d’essai).

  1. Ai soggetti che gestiscono sale cinematografiche che programmino film d’essai, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della presente legge e dai successivi decreti attuativi, è riconosciuto un credito d'imposta, a decorrere dall'anno 2017, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per la proiezione delle suddette opere e comunque entro un limite massimo, per ciascuna impresa, di 1 milione di euro in ragione annua.
  2. All'articolo 37, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l'ultimo periodo è soppresso.
18. 05. (ex 18. 05.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 19.
(Credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi).

  1. Alle imprese italiane di produzione esecutiva e di post-produzione è riconosciuto un credito d'imposta, in relazione a opere cinematografiche e audiovisive o a parti di esse realizzate sul territorio nazionale, utilizzando manodopera italiana, su commissione di produzioni estere, in misura non inferiore al 25 per cento e non superiore al 30 per cento della spesa sostenuta nel territorio nazionale.

A.C. 4080 – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 20.
(Credito d'imposta per le imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo).

  1. Ai soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura massima del 30 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione e distribuzione in Italia e all'estero di opere cinematografiche e audiovisive. L'aliquota massima è elevata al 40 per cento nel caso di apporto in denaro effettuato per lo sviluppo e la produzione di opere che abbiano ricevuto i contributi selettivi di cui all'articolo 26 della presente legge.
  2. Il decreto di cui all'articolo 21 disciplina le modalità, le condizioni e le ulteriori specificazioni con le quali il beneficio può essere riconosciuto per gli investimenti effettuati anche per il tramite di intermediari e veicoli finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, quali gli organismi di investimento collettivo del risparmio, di cui all'articolo 1, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

A.C. 4080 – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 21.
(Disposizioni comuni in materia di crediti d'imposta).

  1. I crediti d'imposta di cui alla presente sezione sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di cui all'articolo 13, comma 5. Con il medesimo decreto, si provvede al riparto delle risorse complessivamente iscritte in bilancio tra le diverse tipologie di intervento; ove necessario, tale riparto può essere modificato, con le medesime modalità, anche in corso d'anno.
  2. I crediti d'imposta previsti nella presente sezione non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Ai crediti d'imposta previsti nella presente sezione non si applica il limite di utilizzo di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile, e previa adeguata dimostrazione del riconoscimento del diritto da parte del Ministero e dell'effettività del diritto al credito medesimo, i crediti d'imposta sono cedibili dal beneficiario a intermediari bancari, ivi incluso l'Istituto per il credito sportivo, finanziari e assicurativi sottoposti a vigilanza prudenziale. I cessionari possono utilizzare il credito ceduto solo in compensazione dei propri debiti d'imposta o contributivi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997. La cessione del credito non pregiudica i poteri delle competenti amministrazioni relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del cedente il credito d'imposta. Il Ministero e l'Istituto per il credito sportivo possono stipulare convenzioni al fine di prevedere che le somme corrispondenti all'importo dei crediti eventualmente ceduti, ai sensi del presente comma, a detto Istituto siano destinate al finanziamento di progetti e iniziative nel settore della cultura, con particolare riguardo al cinema e all'audiovisivo.
  5. Con uno o più decreti del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste nella presente sezione e nell'ambito delle percentuali ivi stabilite, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.
  6. Le risorse stanziate per il finanziamento dei crediti d'imposta previsti nella presente sezione, laddove inutilizzate e nell'importo definito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono destinate al rifinanziamento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo. A tal fine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

A.C. 4080 – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 22.
(Agevolazioni fiscali e finanziarie).

  1. Sono soggetti a imposta fissa di registro gli atti di vendita totale o parziale dei diritti di sfruttamento economico dei film previsti dalla presente legge, i contratti di distribuzione, noleggio, mandato, agenzia o diversi, relativi allo sfruttamento dei film, gli atti di concessione, di costituzione in garanzia o in pegno dei proventi, dei contributi di cui alle sezioni III e IV, gli atti di rinuncia alle cessioni, alle costituzioni in garanzia o in pegno, nonché quelli relativi all'esecuzione e alla estinzione delle suindicate operazioni di finanziamento. Sono altresì soggetti ad imposta fissa di registro gli atti di costituzione dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, con esclusione dell'acquisizione in proprietà dei beni immobili.
  2. Alle operazioni di credito cinematografico effettuate ai sensi del presente articolo e a tutti gli atti e contratti relativi alle operazioni stesse e alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, nonché alle garanzie di qualunque tipo e da chiunque prestate, si applicano le disposizioni del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni.
  3. Le quote versate dai soci e gli incassi derivanti dall'emissione dei titoli di accesso ai soci non concorrono a formare il reddito imponibile dei circoli e delle associazioni nazionali di cultura cinematografica, come individuati dal decreto di cui all'articolo 27, comma 4, a condizione che siano da ritenersi enti non commerciali ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e che siano state rispettate le disposizioni di cui al titolo II, capo III, del medesimo testo unico.
  4. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 20 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni.

A.C. 4080 – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Sezione III
CONTRIBUTI AUTOMATICI

Art. 23.
(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive).

  1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi automatici alle imprese cinematografiche e audiovisive al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea e secondo le ulteriori specifiche contenute nel decreto di cui all'articolo 25, allo sviluppo, alla produzione e distribuzione in Italia e all'estero di nuove opere cinematografiche e audiovisive di nazionalità italiana.
  2. L'importo complessivo dei contributi automatici spettante a ciascuna impresa è determinato sulla base di parametri oggettivi, relativi alle opere cinematografiche e audiovisive precedentemente prodotte ovvero distribuite dalla medesima impresa, individuati dall'articolo 24.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 23.
(Contributi automatici per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La destinazione dei contributi automatici di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) un terzo dei contributi da destinare a progetti con elevata capacità di copertura finanziaria;
   b) un terzo dei contributi da destinare a progetti con buona o media capacità di copertura finanziaria;
   c) un terzo dei contributi da destinare a progetti con media o bassa capacità di copertura finanziaria.
23. 1. (ex 23. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il decreto attuativo di cui all'articolo 25 della presente legge individua altresì le misure volte a consentire l'accesso ai contributi automatici alle piccole e medie imprese cinematografiche in misura non inferiore al 60 per cento del totale dei contributi stessi.
23. 2. (ex 23. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 24.
(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive).

  1. Al fine della erogazione dei contributi automatici, ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva richiede l'apertura di una posizione contabile presso il Ministero, nella quale possono essere riconosciuti, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, gli importi che maturano ai sensi dei commi seguenti, da utilizzare per le finalità previste dall'articolo 23.
  2. A ciascuna impresa cinematografica e audiovisiva sono riconosciuti importi calcolati in base ai risultati economici, culturali e artistici e di diffusione presso il pubblico nazionale e internazionale, ottenuti da opere cinematografiche e audiovisive da essa prodotte ovvero distribuite in Italia e all'estero, secondo le seguenti modalità e secondo le ulteriori disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25:
   a) per le opere cinematografiche, si tiene conto degli incassi ottenuti nelle sale cinematografiche italiane dai film realizzati, anche in relazione al rapporto fra gli incassi ottenuti e i relativi costi di produzione e distribuzione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario e secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel medesimo decreto;
   b) per le opere audiovisive, si tiene conto, in particolare, della durata dell'opera realizzata, dei relativi costi medi orari di realizzazione, nonché di ulteriori parametri di valutazione oggettivi stabiliti dal decreto di cui all'articolo 25, quali, fra gli altri, i ricavi derivanti dallo sfruttamento dei diritti attraverso tutte le piattaforme di diffusione, in Italia e all'estero, nonché la partecipazione e il conseguimento di riconoscimenti in rassegne e concorsi internazionali di livello primario, secondo la misura, le specifiche, le limitazioni e le eventuali maggiorazioni contenute nel decreto di cui all'articolo 25;
   c) possono essere introdotti meccanismi premianti rispetto ai risultati ottenuti da particolari tipologie di opere, fra cui le opere prime e seconde, i documentari, le opere d'animazione, ovvero ai risultati ottenuti, anche con riferimento alla distribuzione internazionale, in determinati canali distributivi e anche in determinati periodi dell'anno, con particolare riferimento ai mesi estivi, ovvero su particolari mercati; il decreto di cui all'articolo 25 può prevedere che gli incentivi siano prioritariamente utilizzati per lo sviluppo di opere audiovisive e cinematografiche ovvero per la produzione e distribuzione di particolari tipologie di opere ovvero per particolari modalità distributive, avuto riguardo alle oggettive difficoltà nella produzione, nel reperimento di finanziamenti e nella distribuzione delle medesime opere.

  3. I contributi alla produzione previsti dall'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, ancora non erogati alle imprese di produzione, confluiscono nella posizione contabile di ciascuna impresa, secondo modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 25 della presente legge, tenendo conto anche degli atti di disposizione di tali contributi aventi data certa anteriore al 31 dicembre 2015, compatibili con le finalità previste dal medesimo articolo 10 del citato decreto legislativo n. 28 del 2004 e dai relativi decreti attuativi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 24.
(Modalità di erogazione del sostegno automatico alle imprese cinematografiche e audiovisive).

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: anche.
24. 1. (ex 24. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: concorsi internazionali di livello primario aggiungere le seguenti: anche relativi alle opere di documentario, l'aver ottenuto per progetti realizzati in precedenza la qualifica di interesse culturale da parte della Commissione per la Cinematografia, nonché la partecipazione di qualità di autore, sceneggiatore o regista da parte di giovani al di sotto dei 40 anni,
24. 2. (ex 24. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole:, prime e seconde, aggiungere le seguenti: le opere cinematografiche e audiovisive scritte e/o dirette da donne, nel rispetto del principio delle pari opportunità,
24. 3. (ex 24. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: le opere d'animazione aggiungere le seguenti:, i musical.
24. 4. (ex 24. 4.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: può prevedere con la seguente: prevede.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo parole: ovvero per la produzione e distribuzione aggiungere le seguenti: indipendenti, ovvero.
24. 5. (ex 24. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 25.
(Disposizioni di attuazione).

  1. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono stabilite, nei limiti delle risorse a tal fine disponibili, le modalità applicative delle disposizioni contenute nella presente sezione e, in particolare, oltre a quanto già previsto nei precedenti articoli, sono definiti:
   a) i requisiti minimi che devono possedere le imprese cinematografiche e audiovisive, con particolare riferimento alla loro solidità patrimoniale e finanziaria, per accedere ai contributi automatici;
   b) i criteri di assegnazione dei contributi, i requisiti delle opere beneficiarie ed eventuali ulteriori specifiche e limitazioni, nonché le eventuali ulteriori categorie di opere di cui all'articolo 24, comma 2, lettera c);
   c) il termine massimo entro cui l'importo può essere utilizzato;
   d) i casi di decadenza ovvero di revoca.

A.C. 4080 – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Sezione IV
CONTRIBUTI SELETTIVI

Art. 26.
(Contributi selettivi).

  1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, concede contributi selettivi per la scrittura, lo sviluppo, la produzione e la distribuzione nazionale e internazionale di opere cinematografiche e audiovisive.
  2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, prioritariamente alle opere cinematografiche e in particolare alle opere prime e seconde ovvero alle opere realizzate da giovani autori ovvero ai film difficili realizzati con modeste risorse finanziarie ovvero alle opere di particolare qualità artistica realizzate anche da imprese non titolari di una posizione contabile ai sensi dell'articolo 24 della presente legge nonché alle opere che siano sostenute e su cui convergano contributi di più aziende, siano esse più piccole o micro aziende inserite in una rete d'impresa o più aziende medie convergenti temporaneamente, anche una tantum, per la realizzazione dell'opera. I contributi sono attribuiti in relazione alla qualità artistica o al valore culturale dell'opera o del progetto da realizzare, in base alla valutazione di cinque esperti individuati secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4 tra personalità di chiara fama anche internazionale e di comprovata qualificazione professionale nel settore. Detti esperti non hanno titolo a compensi, gettoni, indennità comunque denominate, salvo il rimborso, ai sensi della normativa vigente, delle spese documentate effettivamente sostenute. I contributi per la scrittura sono assegnati direttamente agli autori del progetto, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 4.
  3. Il Ministero concede altresì contributi selettivi alle imprese operanti nel settore dell'esercizio cinematografico e alle imprese cinematografiche e audiovisive appartenenti a determinate categorie. Le imprese beneficiarie sono individuate prioritariamente tra quelle di nuova costituzione, tra le start-up e tra quelle che abbiano i requisiti delle micro imprese ai sensi della normativa europea in materia di aiuti di Stato, con particolare riferimento alle piccole sale cinematografiche ubicate nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti. Le finalità, le modalità, i requisiti soggettivi ed oggettivi, i limiti e le ulteriori disposizioni attuative sono definiti nel decreto di cui al comma 4.
  4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio superiore, sono definite le modalità applicative del presente articolo e in particolare possono essere previsti ulteriori contributi selettivi per la scrittura e lo sviluppo di opere audiovisive, nei limiti delle risorse disponibili, con le modalità e nei limiti definiti dal medesimo decreto; il decreto definisce inoltre i meccanismi e le modalità per le eventuali restituzioni al Fondo per il cinema e l'audiovisivo dei contributi assegnati, ovvero il loro addebito alla posizione contabile dell'impresa, istituita ai sensi dell'articolo 24, e i casi di revoca e di decadenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Contributi selettivi).

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In qualità di sostegno alla scrittura, quota parte dei contributi di cui al comma 1, definita attraverso il decreto di cui al comma 4, è destinata agli autori audiovisivi che presentino un progetto valutato di particolare qualità artistica e che non risultino finanziati da un'impresa di produzione audiovisiva.
26. 1. (ex 26. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Ai sensi del comma 2, i contributi di cui al comma 1 per la produzione di opere cinematografiche e audiovisive sono destinati prioritariamente a imprese di produzione cinematografica le cui quote siano detenute in misura non inferiore al 40 per cento da giovani al di sotto dei 40 anni.
26. 2. (ex 26. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle istituzioni scolastiche, il Ministero concede, previo esperimento di apposite procedure di selezione, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis si provvede mediante utilizzo di una quota pari almeno all'1 per cento della dotazione del Fondo del cinema e dell'audiovisivo.
26. 3. (ex 24. 8.) Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministero concede, inoltre, contributi selettivi indirizzati alla produzione cinematografica e audiovisiva di film-documentario con specifiche finalità storico-culturali al fine di favorirne l'utilizzo didattico nelle scuole.
26. 4. (ex 26. 4.) Borghesi.

A.C. 4080 – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Sezione V
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA E AUDIOVISIVA

Art. 27.
(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

  1. Il Ministero, a valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, realizza ovvero concede contributi per il finanziamento di iniziative e manifestazioni finalizzate a:
   a) favorire lo sviluppo della cultura cinematografica e audiovisiva in Italia;
   b) promuovere le attività di internazionalizzazione del settore;
   c) promuovere, anche a fini turistici, l'immagine dell'Italia attraverso il cinema e l'audiovisivo;
   d) sostenere la realizzazione di festival, rassegne e premi di rilevanza nazionale ed internazionale;
   e) promuovere le attività di conservazione, restauro e fruizione del patrimonio cinematografico e audiovisivo, anche con riguardo alle attività svolte dalle cineteche di cui all'articolo 7;
   f) sostenere la programmazione di film d’essai ovvero di ricerca e sperimentazione;
   g) sostenere, secondo le modalità fissate con il decreto di cui al comma 4 del presente articolo, l'attività di diffusione della cultura cinematografica svolta dalle associazioni nazionali di cultura cinematografica, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose nell'ambito dell'esercizio cinematografico, intese come le sale cinematografiche di cui sia proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile il legale rappresentante di istituzioni o enti ecclesiali o religiosi dipendenti dall'autorità ecclesiale o religiosa competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato, nonché dai circoli di cultura cinematografica, intesi come associazioni senza scopo di lucro, costituite anche con atto privato registrato, che svolgono attività di cultura cinematografica;
   h) sostenere ulteriori attività finalizzate allo sviluppo del cinema e dell'audiovisivo sul piano artistico, culturale, tecnico ed economico ovvero finalizzate alla crescita economica, culturale, civile, all'integrazione sociale e alle relazioni interculturali mediante l'utilizzo del cinema e dell'audiovisivo, anche attraverso le proprie strutture e anche in accordo e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministero dello sviluppo economico, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con altri soggetti pubblici e privati, nonché per la realizzazione di indagini, studi, ricerche e valutazioni di impatto economico, industriale e occupazionale delle misure di cui alla presente legge, ovvero di supporto alle politiche pubbliche nel settore cinematografico e audiovisivo;
   i) sostenere, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per un importo complessivo pari ad almeno il 3 per cento della dotazione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, aggiuntivo rispetto al limite previsto, ai sensi dell'articolo 13, comma 5, per i contributi di cui all'articolo 26 e al presente articolo, il potenziamento delle competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, nonché l'alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, lettere c) e f), della legge 13 luglio 2015, n. 107.

  2. Le richieste di contributo possono essere presentate da enti pubblici e privati, università ed enti di ricerca, istituti dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, fondazioni, comitati ed associazioni culturali e di categoria, anche in forma confederale.
  3. A valere sul Fondo per il cinema e l'audiovisivo, il Ministero provvede altresì:
   a) alle finalità di cui all'articolo 14, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, inerente le risorse da assegnare all'Istituto Luce-Cinecittà srl per la realizzazione del programma di attività e il funzionamento della società e del Museo italiano dell'audiovisivo e del cinema (MIAC);
   b) alle finalità di cui all'articolo 19, comma 1-quater, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, e successive modificazioni, inerente i contributi che il Ministero assegna per lo svolgimento delle attività istituzionali della Fondazione «La Biennale di Venezia» nel campo del cinema;
   c) alle finalità di cui all'articolo 9, comma 1, lettera b), e comma 1-bis, del decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, e successive modificazioni, inerenti i contributi che il Ministero assegna alla Fondazione Centro sperimentale di cinematografia per lo svolgimento dell'attività istituzionale;
   d) al sostegno delle attività del Museo nazionale del cinema Fondazione Maria Adriana Prolo-Archivi di fotografia, cinema ed immagine e della Fondazione Cineteca di Bologna.

  4. Con decreto del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti i pareri della Conferenza unificata e del Consiglio superiore, sono individuate le specifiche tipologie di attività ammesse, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e sono ripartite le risorse disponibili fra le varie finalità indicate nel presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.
(Contributi alle attività e alle iniziative di promozione cinematografica e audiovisiva).

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e da altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.
27. 1. (ex 27. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da:, dalle sale delle comunità ecclesiali e religiose fino a: competente in campo nazionale e riconosciuti dallo Stato.
27. 2. (ex 27. 2.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto, al fine di potenziare le competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, un bando per la selezione di progetti di didattica integrativa rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, anche con il supporto di enti ed associazioni no profit. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi ad utilizzare l'opera cinematografica quale strumento di divulgazione di insegnamenti sociali, al fine di accrescere la capacità di riflessione, sviluppare la sensibilità verso realtà e contesti diversi, i diritti delle minoranze e la valorizzazione delle differenze.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis è destinata una quota pari almeno al 5 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo; le corrispondenti risorse sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal decreto di cui al comma 4.
27. 3. (ex 27. 3.) Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1 sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto, al fine di potenziare le competenze nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni come previsto dal comma 7 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, un bando per la selezione di progetti di didattica integrativa rivolto alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, che partecipano come reti di scuole anche con il supporto di enti ed associazioni no profit. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi a promuovere tecniche di didattica innovativa anche in spazi non convenzionali.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis è destinata una quota pari almeno al 5 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo; le corrispondenti risorse sono assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dal decreto di cui al comma 4.
27. 4. (ex 27. 4.) Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 5 per cento.
27. 5. (ex 27. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   l) creare, promuovere e valorizzare il patrimonio musicale e le opere musicali specificamente destinate alla produzione cinematografica e audiovisiva.
27. 6. (ex 27. 6.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Sopprimere il comma 3.
27. 7. (ex 27. 7.) Di Benedetto, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Con decreto del Ministro dei beni, delle attività culturali e del turismo da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è indetto un bando per la selezione di progetti, presentati da enti pubblici ed associazioni di promozione sociale non aventi finalità lucrative, tesi alla realizzazione di promozione e sviluppo della cultura cinematografica ed audiovisiva nonché di percorsi di formazione professionale nel settore cinematografico. Lo stesso decreto stabilisce i criteri di selezione dei progetti, valorizzando l'idoneità degli stessi ad utilizzare l'opera cinematografica quale strumento di divulgazione di insegnamenti sociali, al fine di accrescere la capacità di riflessione, sviluppare la sensibilità verso realtà e contesti diversi, diritti delle minoranze e la valorizzazione delle differenze.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis è destinata una quota pari almeno al 2 per cento del Fondo per il cinema e l'audiovisivo; le corrispondenti risorse sono assegnate dal decreto di cui al comma 4.
27. 8. (ex 27. 8.) Brescia, Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

A.C. 4080 – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo IV
INTERVENTI STRAORDINARI E ALTRE MISURE PER IL RILANCIO DEL SETTORE

Art. 28.
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali).

  1. Al fine di consentire una più diffusa e omogenea distribuzione delle sale cinematografiche sul territorio nazionale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e di 10 milioni di euro per l'anno 2021, per la concessione di contributi a fondo perduto, ovvero contributi in conto interessi sui mutui o locazioni finanziarie, finalizzati:
   a) alla riattivazione di sale cinematografiche chiuse o dismesse, con particolare riguardo alle sale cinematografiche presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e con priorità per le sale dichiarate di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
   b) alla realizzazione di nuove sale, anche mediante acquisto di locali per l'esercizio cinematografico e per i servizi connessi;
   c) alla trasformazione delle sale o multisale esistenti in ambito cittadino finalizzata all'aumento del numero degli schermi;
   d) alla ristrutturazione e all'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale; all'installazione, alla ristrutturazione, al rinnovo di impianti, apparecchiature, arredi e servizi complementari alle sale.

  2. Le disposizioni applicative e in particolare la definizione dei soggetti beneficiari, dei limiti massimi di intensità di aiuto e delle altre condizioni per l'accesso al beneficio e la sua gestione, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata.
  3. Il decreto di cui al comma 2 riconosce la priorità nella concessione del contributo alle sale che, oltre alla fruizione cinematografica e audiovisiva, garantiscano, anche con il coinvolgimento degli enti locali, la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi in grado di contribuire alla sostenibilità economica della struttura ovvero alla valenza sociale e culturale dell'area di insediamento. Il decreto di cui al comma 2 riconosce altresì particolari condizioni agevolative nella concessione del contributo alle sale presenti nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.
  4. Il decreto di cui al comma 2 può subordinare la concessione dei contributi a obblighi del soggetto beneficiario relativi alla destinazione d'uso dei locali e alla programmazione di specifiche attività culturali e creative, ivi inclusi impegni nella programmazione di opere cinematografiche e audiovisive europee e italiane.
  5. Nel quadro delle iniziative per la riqualificazione urbana e la rigenerazione delle periferie e delle aree urbane degradate, e al fine di agevolare le azioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono introdurre previsioni urbanistiche ed edilizie dirette, anche in deroga agli strumenti urbanistici, a favorire e incentivare il potenziamento e la ristrutturazione di sale cinematografiche e centri culturali multifunzionali, anche mediante interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, in attuazione dei princìpi introdotti dall'articolo 5, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Piano straordinario per il potenziamento del circuito delle sale cinematografiche e polifunzionali).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: 30 milioni fino a: 2021 con le seguenti: 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 27 milioni di euro per l'anno 2020 e di 17 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il decreto riconosce il valore delle piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, nonché dei circoli di cultura cinematografica e dei soggetti giuridici senza scopo di lucro, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1, non inferiore a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per interventi di ripristino, restauro e adeguamento strutturale e tecnologico.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    
3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i) è soppressa.
28. 1. (ex 28. 5.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: 30 milioni fino a: 2021 con le seguenti: 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, di 25 milioni di euro per l'anno 2020 e di 15 milioni di euro per l'anno 2021.

  Conseguentemente:
   al comma 3, ultimo periodo:
    dopo la parola: particolari aggiungere le seguenti: e prioritarie;
    aggiungere, in fine, le parole: e nei centri storici, cui è destinata quota parte delle risorse di cui al comma 1, non inferiore a 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con priorità nell'assegnazione del contributo per le piccole e medie imprese dell'esercizio cinematografico, i circoli di cultura cinematografica e altri soggetti giuridici senza scopo di lucro.;
   dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
    
3-bis. Per far fronte agli ulteriori oneri di cui al comma 1, all'articolo 10, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la lettera i) è soppressa.
28. 2. (ex 28. 6.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: presenti aggiungere le seguenti: nei centri storici e.
28. 3. (ex 28. 1.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
28. 4. (ex 28. 2.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
28. 5. (ex 28. 3.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: la fruizione di altri eventi culturali, creativi, multimediali e formativi aggiungere le seguenti:, inclusi gli eventi di natura musicale,
28. 6. (ex 28. 4.) Battelli, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, nonché alle sale che garantiscano la programmazione di spettacoli con sottotitoli ed audio descrizione in lingua italiana.
28. 7. (ex 28. 7.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, dopo le parole: centri culturali multifunzionali aggiungere le seguenti:, senza fini commerciali.
28. 8.(ex 28. 8.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole da: prevedano il riconoscimento fino a: premiale e le con le seguenti: non prevedano alcuna volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente, ma unicamente potenziali e minime.
28. 9.(ex 28. 9.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, sostituire le parole: il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale e le con la seguente: minime.
28. 10.(ex 28. 10.) Pannarale, Giancarlo Giordano.

A.C. 4080 – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 29.
(Piano straordinario per la digitalizzazione del patrimonio cinematografico e audiovisivo).

  1. Al fine di consentire il passaggio del patrimonio cinematografico e audiovisivo al formato digitale è costituita un'apposita sezione del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, con dotazione annua di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per la concessione di contributi a fondo perduto ovvero finanziamenti agevolati, finalizzati alla digitalizzazione delle opere audiovisive e cinematografiche.
  2. Il contributo è concesso alle imprese di post-produzione italiane, ivi comprese le cineteche, in proporzione al volume dei materiali digitalizzati, secondo le previsioni contenute nel decreto di cui al comma 4, tenendo altresì conto della rilevanza culturale del materiale cinematografico e audiovisivo da digitalizzare, nonché della qualità tecnica e della professionalità complessiva del progetto di digitalizzazione.
  3. Alle opere cinematografiche e audiovisive digitalizzate in tutto o in parte ai sensi del presente articolo ovvero con risorse comunque provenienti dal Ministero si applica quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, della presente legge.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisiti il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il parere del Consiglio superiore, sono definiti i requisiti soggettivi dei beneficiari, le modalità per il riconoscimento e l'assegnazione dei contributi, i limiti massimi d'intensità dei contributi stessi, nonché le condizioni e i termini di utilizzo del materiale digitalizzato ai sensi del comma 3.