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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 ottobre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 19 ottobre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, Covello, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Amoddio, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, Covello, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 ottobre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   VARGIU e MATARRESE: «Modifiche al codice civile in materia di usucapione» (4101);
   SERENI ed altri: «Modifiche alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, per il sostegno e la valorizzazione del festival Umbria Jazz» (4102).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sotto indicata Commissione permanente:
  II Commissione (Giustizia):

   SANDRA SAVINO: «Introduzione dell'articolo 612-ter del codice penale, concernente il reato di diffusione di immagini e video sessualmente espliciti» (4055) Parere delle Commissioni I, VII, IX e XII.

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento per le infrastrutture, i sistemi informativi e statistici», autorizzata, in data 5 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera pervenuta in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione – predisposta dal Ministero della giustizia – sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, riferita al primo semestre del 2016.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettere in data 21 settembre 2016 e 5 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 31, primo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186, le relazioni sullo stato della giustizia amministrativa e sugli incarichi conferiti a norma dell'articolo 29, terzo comma, della medesima legge n. 186 del 1982, riferite, rispettivamente, all'anno 2014 (Doc. LXI, n. 2) e all'anno 2015 (Doc. LXI, n. 3).

  Queste relazioni sono trasmesse alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Presidente della Corte dei conti europea, in data 13 ottobre 2016, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, ha comunicato la pubblicazione delle Relazioni annuali della Corte sull'esercizio finanziario 2015, corredate dalle risposte delle istituzioni, e trasmesso il documento «Sintesi dell’audit dell'Unione europea – Presentazione delle relazioni annuali della Corte dei conti europea sull'esercizio 2015». Questi documenti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trentaquattresima relazione annuale della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle attività antidumping, antisovvenzioni e di salvaguardia dell'Unione europea (2015) (COM(2016) 661 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al discarico per l'esercizio 2014 (sintesi) (COM(2015) 674 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Verso una politica commerciale solida per l'Unione europea nell'interesse della crescita e dell'occupazione (COM(2016) 690 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 690 – Annex 1 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, i seguenti documenti, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga il regolamento (CEE) n. 1192/69 del Consiglio relativo alle norme comuni per la normalizzazione dei conti delle aziende ferroviarie (11197/1/16 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (11197/1/16 REV 1 ADD 1);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri (11198/1/16 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (11198/1/16 REV 1 ADD 1);
   Posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (11199/1/16 REV 1), corredata dalla relativa motivazione (11199/1/16 REV 1 ADD 1).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) (COM(2016) 590 final);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio della delega conferita alla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (COM(2016) 650 final).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, commi 2 e 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (348).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 novembre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 3 novembre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: FUCCI; GIAMMANCO ED ALTRI; DE GIROLAMO ED ALTRI; VEZZALI ED ALTRI; MINARDO; DE GIROLAMO; SBROLLINI ED ALTRI; ROCCELLA; INVERNIZZI ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI; MARTI ED ALTRI; GIAMMANCO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI: MISURE PER PREVENIRE E CONTRASTARE CONDOTTE DI MALTRATTAMENTO O DI ABUSO, ANCHE DI NATURA PSICOLOGICA, IN DANNO DEI MINORI NEGLI ASILI NIDO E NELLE SCUOLE DELL'INFANZIA E DELLE PERSONE OSPITATE NELLE STRUTTURE SOCIO-SANITARIE E SOCIO-ASSISTENZIALI PER ANZIANI E PERSONE CON DISABILITÀ E DELEGA AL GOVERNO IN MATERIA DI FORMAZIONE DEL PERSONALE (A.C. 261-1037-2647-2705-3597-3629-3738-3818-3829-3872-3912-3933-4048-A)

A.C. 261-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lo schema di decreto legislativo aggiungere le seguenti:, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,

  All'articolo 2, comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Le Commissioni competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.

  All'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le seguenti parole: Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo,

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 2.17, 2.30, 2.32, 2.34, 2.55, 4.3, 6.50, 6.51, 6.52, 6.53 e sugli articoli aggiuntivi 4.02, 4.04, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura:

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 261-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Finalità)

  1. La presente legge, fermi restando il patto educativo e l'alleanza terapeutica, ha la finalità di prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1:
    all'alinea, sostituire le parole: delle strutture di cui all'articolo 1 con le seguenti: degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, nonché delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno,;
    alla lettera f), sostituire le parole: nelle strutture di cui all'articolo 1 con le seguenti: negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno,;
    all'articolo 3, comma 1, sopprimere le parole: di cui all'articolo 1;
   all'articolo 4:
    al comma 1, sostituire le parole da:
Per assicurare fino a: medesimo articolo con le seguenti: Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno,;
    al comma 7, sostituire le parole: di cui all'articolo 1 con le seguenti: per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno,
    al comma 9, sostituire le parole: Nelle strutture di cui all'articolo 1 con le seguenti: Negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno,;
   all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: nelle strutture di cui all'articolo 1 con le seguenti: negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno,;
1. 2. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire le parole: educativo e l'alleanza terapeutica con le seguenti: di corresponsabilità educativa e la presa in carico degli anziani e delle persone con disabilità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'alleanza educativa-accuditiva come principale strumento con le seguenti: il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti.
1. 50. Malpezzi, Miotto.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, aggiungere le seguenti: pubbliche, private o parificate,.
1. 51. De Girolamo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, nonché di disciplinare fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 4.
1. 1. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sostituire la parola: disciplinare con le seguenti: definire le modalità per.
1. 3. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La raccolta dei dati di cui al precedente periodo deve essere autorizzata con provvedimento dell'autorità giudiziaria competente.
1. 4. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

A.C. 261-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino al termine della scuola dell'infanzia, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la definizione di modalità della valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e di cura, nonché delle modalità della formazione obbligatoria iniziale e permanente del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione che gli operatori socio-sanitari, gli infermieri e gli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, nonché il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia siano in possesso di adeguati requisiti che integrino l'idoneità professionale con una valutazione attitudinale, da verificare in sede di accreditamento o di convenzione o nell'ambito delle procedure concorsuali;
   b) previsione che la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata al momento dell'assunzione e, successivamente, con cadenza periodica, anche in relazione al progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità;
   c) previsione, nel rispetto delle competenze regionali, di percorsi di formazione professionale continua dei lavoratori di cui alla lettera a) che valorizzino le migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, assicurando il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali;
   d) previsione di incontri periodici e regolari di équipe degli operatori, allo scopo di verificare precocemente l'insorgenza di eventuali criticità e di individuare le possibili soluzioni innanzitutto all'interno del gruppo di lavoro, favorendo la condivisione e la crescita professionale del personale;
   e) previsione di colloqui individuali o di incontri collettivi tra famiglie e operatori o educatori, finalizzati a potenziare l'alleanza educativa-accuditiva come principale strumento per migliorare il benessere delle persone destinatarie di interventi educativi o di cura, oltre a rafforzare il coinvolgimento e la fiducia dei familiari nelle relazioni con il personale educativo e di cura;
   f) previsione di adeguati percorsi di sostegno e ricollocamento del personale dichiarato non idoneo allo svolgimento delle mansioni nelle strutture di cui all'articolo 1, prevedendo in particolare, con riferimento all'ambito educativo, un'azione preventiva attuata da équipe psico-pedagogiche territoriali.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi entro il termine di quindici giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

  Sopprimerlo.
2. 7. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
2. 40. De Girolamo.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
2. 8. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: permanente con la seguente: periodica.
2. 12. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.
 NON SEGNALATO

  Al comma 1, alinea, dopo la parola: permanente aggiungere le seguenti:, da parte dell'Azienda sanitaria locale competente,.
2. 10. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
2. 14. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: adeguati.
*2. 15. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: adeguati.
*2. 29. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: valutazione attitudinale con le seguenti: valutazione psico-attitudinale.
**2. 60. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: valutazione attitudinale con le seguenti: valutazione psico-attitudinale.
**2. 61. Vezzali.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: valutazione attitudinale con le seguenti: valutazione psico-attitudinale.
**2. 62. Chimienti, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, da verificare fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata con le seguenti: valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata.
2. 50. Malpezzi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, da verificare fino alla fine della lettera.
2. 51. Malpezzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: a partire prioritariamente dal possesso di titolo di studio adeguato all'esercizio dell'attività da svolgere.
2. 19. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare:
   1) integrazione della personalità in sintonia con l'evoluzione globale, con riferimento alle esperienze di vita, alla stima di sé e al senso di responsabilità;
   2) una stabilità emotiva che consenta di contenere le proprie reazioni emotivo-comportamentali mantenendo un'adeguata efficienza operativa anche in circostanze ansiogene;
   3) facoltà intellettive che favoriscano un positivo impegno in compiti prevalentemente dinamico-pratici che implicano anche capacità di osservazione, attenzione e memorizzazione;
   4) comportamento sociale che evidenzi capacità di stabilire rapporti soddisfacenti con l'ambiente di lavoro, tenuto conto dell'adattabilità, della predisposizione all'ambiente di lavoro e alla motivazione.
2. 41. De Girolamo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 16. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1), lettera b), sostituire le parole da: la sussistenza fino a: cadenza periodica con le seguenti: l'accesso ai ruoli delle figure professionali di cui alla lettera a) sia vincolato all'esito positivo di approfonditi colloqui motivazionali, di test psico-attitudinali e di un periodo di prova annuale volti a certificare la sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla citata lettera e che la permanenza in ruolo delle suddette figure professionali sia confermata unicamente a seguito di una verifica periodica circa il mantenimento dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a),
2. 36. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sussistenza dei requisiti di idoneità di cui alla lettera a) sia verificata con le seguenti: valutazione attitudinale di cui alla lettera a) sia effettuata.
2. 52. Malpezzi.

  Al comma 1), lettera b), sostituire le parole: verificata al momento con le seguenti: vincolante ai fini.
2. 37. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: verificata con le seguenti: accertata e certificata da personale qualificato della Azienda sanitaria locale competente per territorio.
2. 17. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1), lettera b), dopo le parole: e, successivamente aggiungere la seguente: ripetuta.
2. 73. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: periodica aggiungere le seguenti: almeno semestrale.
2. 20. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: periodica aggiungere le seguenti: almeno annuale.
2. 18. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di un monitoraggio delle strutture di cui all'articolo 1 per le verifiche da parte di queste del possesso di standard efficaci ed efficienti del servizio offerto tra i quali: il rapporto numerico tra operatori e personale con i bambini e gli anziani che assistono, tempi di apertura e assistenza adeguati, rispetto degli orari di lavoro, flessibilità organizzativa monitorata, presenza del coordinatore pedagogico.
2. 23. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 21. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: continua con le seguenti: periodica con cadenza almeno annuale.
2. 22. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: che valorizzino fino alla fine della lettera, con le seguenti: in ordine alle migliori pratiche sviluppate nelle diverse realtà operanti nel territorio nazionale, che assicurino anche il coinvolgimento delle famiglie, degli operatori e degli enti territoriali, individuate dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed inserite nei programmi didattici.
2. 28. Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione dell'incremento e dell'ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale attraverso:
    1) una revisione delle disposizioni generali che operano il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni a statuto ordinario e delle conseguenti attuazioni delle disposizioni mediante regolamenti comunali, volta al ripristino delle competenze statali in materia di ispezione e controllo degli asili nido, con conseguente realizzazione di un intervento normativo volto all'ampliamento del personale adibito all'ispezione e al controllo degli asili nido;
    2) un piano assunzionale di ispettori ministeriali finalizzato all'ampliamento dei contingenti ispettoriali delle scuole dell'infanzia disciplinati ai sensi dell'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 98 del 2014;
    3) una revisione della normativa vigente ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di controlli nelle strutture socio-assistenziali per disabili e anziani, finalizzata ad un aumento dei controlli e ad un incremento dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni in questione.
2. 32. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione dell'incremento ed ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale.
2. 34. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: del gruppo di lavoro con le seguenti: della medesima équipe.
2. 53. Fabbri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: l'alleanza educativa-accuditiva come principale strumento con le seguenti: il patto di corresponsabilità educativa e la presa in carico di anziani e persone con disabilità, quali principali strumenti.
2. 54. Malpezzi, Miotto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) previsione di verifiche periodiche dello stato di servizio di operatori ed educatori volte in particolare alla rilevazione delle misure poste in essere specificatamente dai datori di lavoro per prevenire, eliminare o ridurre i fattori di rischio del logoramento psico-fisico, anche in coordinamento con le regioni, gli enti locali, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.
2. 33. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: percorsi di sostegno aggiungere la seguente:, riqualificazione.
2. 63. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: e ricollocamento.
2. 64. Invernizzi, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) previsione del riconoscimento, ai fini dell'anticipazione dei limiti dell'età pensionabile, della qualifica di «lavoro usurante» per le categorie degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e degli altri soggetti che operano con mansioni di assistenza diretta presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, a carattere residenziale o semiresidenziale, nonché del personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia, in considerazione del progressivo logoramento psico-fisico derivante dall'espletamento di mansioni che richiedono la prestazione di assistenza continuativa a soggetti in condizioni di vulnerabilità.
2. 30. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) previsione del riconoscimento della qualifica di «professione gravosa» per le categorie professionali di cui alla lettera a).
2. 55. Chimienti, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) previsione dello svolgimento di rilevazioni periodiche, da effettuarsi almeno una volta l'anno, del grado di soddisfazione degli utenti, da parte delle strutture di cui all'articolo 1, e pubblicazione dei risultati sul sito istituzionale delle strutture stesse.
2. 35. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g) previsione che gli oneri della formazione iniziale e periodica del personale delle strutture private tra quelle di cui all'articolo 1 della presente legge, sia a carico delle citate strutture.
2. 11. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Lo schema di decreto legislativo aggiungere le seguenti:, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni,
2. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 24. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.
2. 25. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, quinto periodo, dopo le parole: Le Commissioni competenti per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari
2. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.
2. 26. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 27. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il decreto stesso è emanato solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto all'articolo 2, comma 3, terzo periodo,
2. 202. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 261-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

  1. Al fine di favorire la prevenzione delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, di cui all'articolo 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di concerto con le organizzazioni sindacali interessate, emana linee guida sulle modalità di accesso nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per garantire, ove possibile, le visite agli ospiti lungo l'intero arco della giornata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Linee guida sulle modalità di visita nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali).

  Al comma 1, premettere la parola: Anche.
3. 50. Miotto.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: organizzazioni sindacali interessate aggiungere le seguenti: e sentite le associazioni rappresentative dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. 51. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Conseguentemente, al comma 1, sostituire le parole: di concerto con le organizzazioni sindacali interessate con le seguenti: previa consultazione delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e sentite le associazioni dei familiari degli ospiti delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, come individuate dal Ministero della salute e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
3. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: Ministro della salute aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
3. 52. Baruffi, Miotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: di concerto con le organizzazioni sindacali interessate con le seguenti: previa consultazione delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
3. 53. Baruffi.

  Al comma 1, dopo le parole: organizzazioni sindacali interessate aggiungere le seguenti: e le associazioni dei familiari dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1.
3. 54. Fabbri.

  Al comma 1, dopo le parole: modalità di aggiungere le seguenti: coinvolgimento dei famigliari e di.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: ove possibile con le seguenti: nel rispetto degli orari di assistenza.
3. 55. Nicchi, Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

A.C. 261-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

  1. Per assicurare il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, nelle strutture di cui al medesimo articolo possono essere installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate, al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica.
  2. L'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è vietato, salvo quanto previsto dal comma 3.
  3. In caso di notizia di reato, l'accesso alle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è disciplinato dal libro V, Titoli IV e V, del codice di procedura penale.
  4. I sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali ovvero, laddove queste non siano costituite, dalle rappresentanze sindacali territoriali. In alternativa, nel caso di strutture con sedi ubicate in diverse province della stessa regione ovvero in più regioni, tale accordo può essere stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, i sistemi di cui al comma 1 possono essere installati previa autorizzazione della sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, della sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi.
  5. La presenza dei sistemi di cui al comma 1 è adeguatamente segnalata a tutti i soggetti che accedono all'area videosorvegliata.
  6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce con proprio decreto le modalità per assicurare il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia.
  7. Nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali di cui all'articolo 1, l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza è consentito nel rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e previo consenso degli interessati o dei loro tutori se minorenni o incapaci.
  8. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio provvedimento, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce gli adempimenti e le prescrizioni da applicare in relazione all'installazione dei sistemi di cui al comma 1 e al trattamento dei dati personali effettuato mediante i medesimi sistemi.
  9. Nelle strutture di cui all'articolo 1 è vietato l'utilizzo di webcam.
  10. In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente articolo o del provvedimento adottato ai sensi del comma 8, si applicano le sanzioni di cui al titolo III della parte III del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Regolamentazione dell'utilizzo di sistemi di videosorveglianza negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità).

  Al comma 1, sostituire le parole: possono essere con la seguente: sono.
4. 3. Lauricella.

  Al comma 1, sostituire le parole: attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica con le seguenti: in conformità con specifiche regole tecniche emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tali da assicurare l'impossibilità di decodifica da parte di terzi, fatto salvo il personale dell'autorità giudiziaria quando procede per i casi di cui al comma 3. L'Agenzia per l'Italia digitale mantiene aggiornate nel tempo dette regole tecniche
4. 51. Quintarelli, Pizzolante.

Subemendamento all'emendamento 4.52.

  Aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Garante per la protezione dei dati personali è competente, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, alla verifica preliminare dell'idoneità tecnica dei dispositivi adottati. L'esito della verifica preliminare è comunicato al richiedente entro 90 giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine senza che sia stata effettuata la verifica o ne sia stato comunicato l'esito, la verifica si intende aver avuto esito positivo.
0. 4. 52. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica con le seguenti:, con modalità atte a garantire la sicurezza dei dati trattati e la loro protezione da accessi abusivi.
4. 52. Coppola.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il periodo di conservazione delle immagini registrate presso le strutture di cui all'articolo 1 non può essere superiore a 15 giorni dalla rilevazione.
4. 19. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di prevenire o contrastare i reati di cui all'articolo 1, nei casi di urgenza, la polizia giudiziaria può accedere nelle strutture indicate anche a seguito di segnalazione.
4. 53. Lauricella.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: possono essere installati fino alla fine del comma, con le seguenti: sono installati previa comunicazione alle organizzazioni sindacali nazionali e alla sede centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
4. 54. Lauricella.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: possono essere installati aggiungere la seguente: solo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
4. 17. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'ispettorato nazionale del lavoro sia esso territoriale o nazionale che riceva la richiesta di autorizzazione alla installazione dei sistemi di cui al comma 1, non può procedere all'autorizzazione senza avere sentito preventivamente le organizzazioni sindacali dei lavoratori interessate.
4. 25. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'eventuale richiesta di autorizzazione alla sede territoriale o centrale dell'Ispettorato nazionale del lavoro deve essere comunicata contestualmente alle organizzazioni sindacali dei lavoratori della struttura locale ovvero nazionale.
4. 24. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 4, sopprimere il quarto periodo.
4. 13. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Luigi Gallo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'installazione e attivazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso devono essere comunicati alla rappresentanza sindacale delle strutture di cui all'articolo 1, almeno 30 giorni prima.
4. 23. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. In nessun caso le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso installate nelle strutture di cui all'articolo 1 possono avere finalità o utilizzazione per il controllo delle attività dei lavoratori, se non per le finalità di cui alla presente legge.
4. 26. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 5, dopo le parole: i soggetti che aggiungere le seguenti:, anche in modo saltuario o casuale,.
4. 18. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli utenti e il personale delle strutture di cui all'articolo 1, hanno diritto a specifica e completa informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione, nonché sulle modalità e sulle condizioni per accedervi.
4. 56. Fabbri.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli utenti e il personale di cui all'articolo 1, hanno diritto a una informativa sulla raccolta delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1, sulla loro conservazione, nonché sulle modalità e condizioni per accedervi.
4. 56.(Testo modificato nel corso della seduta) Fabbri.
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Gli utenti, quanto il personale addetto, hanno diritto a specifica e completa informativa sulla raccolta delle immagini, la loro conservazione, le modalità e le condizioni di accesso.
4. 21. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 6, sostituire le parole da: previo parere fino alla fine del comma, con le seguenti: di concerto con il Ministro della salute, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 stabilisce con decreto le modalità per assicurare il coinvolgimento delle famiglie interessate, anche in riferimento all'ampliamento degli orari di accesso alle strutture di cui all'articolo 1 della presente legge, nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza.
4. 40. Nicchi, Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 6, sostituire le parole: il necessario coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina con le seguenti: la partecipazione delle famiglie alle decisioni relative all'installazione e all'attivazione.
4. 57. Malpezzi.
(Approvato)

  Al comma 7, sostituire le parole: o dei loro tutori se minorenni o incapaci con le seguenti: o di chi li rappresenta.
4. 58. Miotto.

  Al comma 7, sostituire le parole: o dei loro tutori se minorenni o incapaci con le seguenti: o di chi legalmente li rappresenta.
4. 58.(Testo modificato nel corso della seduta) Miotto.
(Approvato)

  Al comma 8, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del decreto legislativo di cui all'articolo 2.
4. 59. De Girolamo.

  Al comma 8, dopo le parole: comma 1 aggiungere le seguenti:, alle modalità e alla durata dell'archiviazione dei dati,
4. 9. Gigli.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole:, ivi compreso a chi spetti la tenuta della banca dati, la vigilanza su questa, la verifica costante delle misure di sicurezza, nonché la responsabilità relativamente alla cancellazione dei dati quando sia scaduto il termine per la loro conservazione.
4. 20. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11. I rappresentanti legali dei minori, gli anziani e i disabili, o chi li rappresenta, hanno il diritto di accedere in qualunque momento ai dati che li riguardano e possono chiederne la cancellazione.
4. 22. Costantino, Martelli, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  11. L'accesso alla visione delle registrazioni dei sistemi di cui al comma 1 è consentito anche ai familiari e alle organizzazioni sindacali, a seguito di richiesta scritta, con indicazione della data della registrazione di cui si chiede la visione, inviata al responsabile della registrazione dei sistemi della struttura interessata il quale entro 24 ore fornisce l'autorizzazione ovvero la nega motivatamente per iscritto.
4. 16. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Autorità nazionale indipendente di vigilanza sul rispetto dei diritti delle persone con disabilità).

  1. Ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, della Convenzione dell'Onu sui diritti delle persone con disabilità e della risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, è istituita una Autorità indipendente, con compiti di ricerca e monitoraggio sulle situazioni di violenza, sfruttamento, maltrattamento e negligenza nei confronti dei disabili.
  2. Il suddetto organismo è dotato di una propria struttura definita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. L'autorità accoglie le richieste di supporto in caso di episodi di violenza, le verifica e elabora proposte al fine di tutelare le persone con disabilità e le loro famiglie, implementando la normativa in materia, e vigila sul rispetto della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.
4. 02. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Ispezioni ministeriali).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione predispone piani di ispezioni ministeriali presso le strutture di cui all'articolo 1, svolgendole in maniera programmata o straordinaria (cosiddetto «a sorpresa»), disposte su scala nazionale e secondo l'incidenza territoriale dei soggetti fragili interessati (minori, anziani e persone con disabilità) in relazione alla popolazione e al numero di strutture pubbliche o private (asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali) presenti sul territorio di riferimento, in coordinamento con le regioni, i nuclei ispettivi e di vigilanza e le aziende sanitarie locali.

  Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione in ordine all'attuazione della presente legge, nella quale si dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle ispezioni di cui all'articolo 4-bis e dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.
4. 03. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Whistlerblowing).

  1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, promuove lo sviluppo e la realizzazione di specifiche forme di autocontrollo da parte di asili nido, scuole dell'infanzia e strutture socio-assistenziali, pubblici e privati, con particolare riferimento all'adozione di meccanismi di segnalazione interna e procedure analoghe al modello del whistlerblowing, che consentano, anche in anonimato, ai lavoratori delle strutture interessate, di denunciare gli episodi di violenza o di maltrattamenti ivi compiuti non solo nei riguardi degli organi dirigenti la struttura, dell'amministrazione comunale, ma anche del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  2. Allo stesso fine di cui al comma 1, gli enti locali predispongono specifici uffici territoriali o sportelli del cittadino, anche in forma digitale con portali web dedicati, anche in collaborazione con le aziende sanitarie locali.
4. 04. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale).

  1. All'articolo 61 del codice penale, al numero 11-ter sono aggiunte, in fine, le parole: «, ovvero in danno di persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità».
4. 050. Vito.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 61 del codice penale).

  1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «11-sexies) l'avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, ovvero in danno di persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, a carattere residenziale o semiresidenziale;».
4. 01. Vito, Argentin.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica all'articolo 600-septies.2 del codice penale).

  1. All'articolo 600-septies.2 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:
  «La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti commessi in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle medesime strutture. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti commessi in danno delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità comporta l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle medesime strutture».
4. 051. Biancofiore, Calabria.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:
  Art. 4-bis. – 1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-terdecies. – 1. In relazione alla commissione dei reati connessi ad episodi riscontrati negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in danno di minori, anziani e disabili, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.

  2. Nei casi di cui al comma 1, è esclusa la responsabilità amministrativa qualora nelle medesime strutture siano installati sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, ai sensi delle disposizioni previste dalla legge».
4. 052. Sisto, Calabria.

A.C. 261-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Relazione alle Camere).

  1. Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale dà conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Relazione alle Camere).

  Al comma 1, sostituire le parole da: della giustizia fino a: dei reati commessi con le seguenti: dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dal Ministero della salute, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento nell'anno di riferimento dei risultati derivanti dalle verifiche attitudinali, delle eventuali segnalazioni ricevute, della partecipazione ai percorsi di formazione continua e di quelli di sostegno e ricollocamento di cui all'articolo 2, e delle condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica,

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   2. Ai fini del comma 1 le strutture di cui all'articolo 1 trasmettono al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al Ministero della salute e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione inerente i risultati delle rilevazioni di soddisfazione degli utenti riferite all'anno precedente.
5. 2. Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.

A.C. 261-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

Art. 6.
(Clausola di neutralità finanziaria).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Istituzione di un Fondo sperimentale).

  1. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2017, 2018 e 2019, un Fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro annui.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture comunali, statali e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti di spesa di cui al comma 1.
  3. Agli oneri previsti dal presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
6. 50. Sisto, Calabria.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
6. 51. Martelli, Costantino, Airaudo, D'Attorre, Placido, Quaranta.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Nelle more dell'attuazione del decreto legislativo di cui all'articolo 2, al fine di condurre una sperimentazione delle misure previste dalla presente legge, a partire dalla formazione del personale delle strutture di cui all'articolo 1, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è costituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019.
  3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro della salute, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di assegnazione delle risorse del Fondo di cui al comma 2 alle strutture pubbliche e paritarie che ne facciano richiesta, nei limiti delle risorse di cui al comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto all'anno 2017, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto agli anni 2018 e 2019, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. Per l'attuazione delle disposizioni della presente legge, limitatamente agli interventi negli asili e nelle scuole dell'infanzia, le strutture comunali e statali possono ricorrere a risorse a valere sulle disponibilità del Programma operativo nazionale 2014-2020 «Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento», nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui.
  3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di accesso al bando per l'aggiudicazione delle risorse di cui al comma 1, nonché definiti i termini e le modalità di richiesta da parte delle strutture interessate.
6. 52. Occhiuto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Considerate le finalità del Programma operativo nazionale (PON) «Per la Scuola-Competenze e ambienti per l'apprendimento» contenuto nella programmazione dell'Unione europea 2014-2020, nonché la necessità di fornire un supporto alle strutture comunali e statali interessate dall'attuazione della presente legge, limitatamente agli interventi previsti per asili e scuole dell'infanzia, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di accesso ai bandi, ai finanziamenti e a tutte le forme di sostegno per l'aggiudicazione delle risorse della programmazione dell'Unione europea, nei limiti di spesa di 5 milioni di euro annui
6. 53. Occhiuto.

A.C. 261-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 261-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il contenuto del provvedimento risulta riconducibile ad una pluralità di ambiti materiali tra cui, in particolare, le materie «ordine pubblico e sicurezza» e «ordinamento civile», attribuite alla competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettere h) e l), della Costituzione), le materie «istruzione», «professioni» e «tutela della salute», ascritte alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) e la materia «formazione professionale», spettante alla competenza delle regioni (articolo 117, quarto comma, della Costituzione);
    in base alla consolidata giurisprudenza costituzionale, l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili, titoli abilitanti ed ordinamenti didattici è riservata per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato, rientrando nella competenza delle regioni unicamente la disciplina di questi aspetti che presentano uno specifico collegamento con la realtà regionale (sentenza n. 138/2009; nello stesso senso, ex plurimis, sentenze n. 98/2013, n. 300/2010, n. 131/2010, n. 328/2009, 57/2007, n. 424/2006 e n. 153/2006);
    secondo la Corte costituzionale, la competenza regionale in materia di «formazione professionale» non esclude la possibilità di un intervento del legislatore nazionale sulla base della competenza in altre materie purché la relativa normativa sia articolata in modo da rispettare la competenza legislativa delle regioni a disciplinare il concreto svolgimento sul loro territorio delle attività di formazione professionale,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti, che vengano rispettate le competenze regionali in materia di «formazione professionale» anche previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome.
9/261-A/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, contenente disposizioni finalizzate a prevenire e contrastare i reati in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie per anziani e disabili, risponde all'esigenza di offrire maggiore tutela per garantire sicurezza alle persone che si trovano in condizioni di bisogno e necessità;
    infatti, la cronaca ha riportato numerosi casi di maltrattamento a danno dei minori, e dei disabili e degli anziani ospitati negli asili nido, nelle scuole e in strutture di accoglienza sociosanitarie, a seguito di denunce ed indagini, destando indignazione e rabbia da parte dei familiari e dei cittadini in generale;
    per scongiurare questi casi di violenza e rendere più forte la prevenzione dei reati di cui trattasi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere con propri atti la possibilità di consentire durante l'intero arco della giornata l'accesso per le visite agli ospiti delle strutture socio-sanitarie in orari diversi da quelli indicati.
9/261-A/2Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del testo unificato recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;
    con il testo sottoposto al nostro esame, emerge che, essendo la professione del docente e degli operatori assistenziali in genere indicata come attività soggetta alla sindrome da burn out, come previsto dall'articolo 2 commi a), b), c), sia auspicabile e utile all'operatore e agli utenti di un qualsiasi servizio garantire la qualità di una prestazione che ha come presupposto indispensabile la capacità dell'operatore di sentirsi motivato e predisposto alla ricchezza di un lavoro di relazione molto impegnativo e complesso;
    in tal senso il test attitudinale è necessario ma non sufficiente, è quindi auspicabile pensare ad un serio sistema di prevenzione del disagio psicologico cui sono soggetti tali operatori. Il personale ha bisogno di capire per tempo che è esposto a rischio di stress ed essere orientato ad adottare percorsi utili a prevenire e gestire la sindrome da burn out che accompagna il proprio lavoro, accettando, laddove se ne ravvisi la necessità, anche un percorso di terapia psicologica;
    si ritiene quindi auspicabile arricchire il testo con un maggiore assetto propositivo e di prevenzione anche individuando le figure preposte alla valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e alla osservazione periodica;
    per quanto attiene alla videosorveglianza, si ritiene che esse non solo colgono il problema a posteriori intervenendo esclusivamente con provvedimenti punitivi ma, cosa molto più seria, acuiscono ancora di più la predisposizione al burn out, come dimostrano diversi studi scientifici internazionali. La possibilità di essere osservati costantemente acuirebbe solo la predisposizione ad una sindrome persecutoria con conseguenze molto serie;
    la sorveglianza, infatti, agirebbe solo nella fase di disagio conclamato dell'operatore, sottovalutando completamente il problema che lo studio della sindrome da burn out messo in evidenza. Il burn out è generalmente definito, come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con complicazioni relazionali molto accentuate in cui si è impegnati quotidianamente e ripetutamente;
    la prevenzione si può realizzare solo con un investimento diverso nella scuola e nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali. La presenza di figure polifunzionali e specializzate negli ambienti formativi e di cura di personale specializzato nell'osservazione e gestione delle dinamiche relazionali e formative, nella gestione dei conflitti e delle sindromi da stress correlato mediante un progetto formativo continuativo tra Aziende sanitarie locali e le strutture interessate, migliorerebbe il monitoraggio e le strategie di approccio nei casi che richiedono particolare attenzione,

impegna il Governo:

   a valutare per il valore del rendimento e le corrette dinamiche relazionali, un protocollo tra Aziende sanitarie locali, le scuole e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che predispongono alla sindrome da burn out mediante progetti formativi e continuativi con psicologi e/o medici specialisti;
   con particolare riguardo all'articolo 2, comma b) a prevedere la verifica dell'idoneità della professione a cadenza periodica da parte di personale qualificato delle Aziende sanitarie locali.
9/261-A/3Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del testo unificato recante misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale;
    con il testo sottoposto al nostro esame, emerge che, essendo la professione del docente e degli operatori assistenziali in genere indicata come attività soggetta alla sindrome da burn out, come previsto dall'articolo 2 commi a), b), c), sia auspicabile e utile all'operatore e agli utenti di un qualsiasi servizio garantire la qualità di una prestazione che ha come presupposto indispensabile la capacità dell'operatore di sentirsi motivato e predisposto alla ricchezza di un lavoro di relazione molto impegnativo e complesso;
    in tal senso il test attitudinale è necessario ma non sufficiente, è quindi auspicabile pensare ad un serio sistema di prevenzione del disagio psicologico cui sono soggetti tali operatori. Il personale ha bisogno di capire per tempo che è esposto a rischio di stress ed essere orientato ad adottare percorsi utili a prevenire e gestire la sindrome da burn out che accompagna il proprio lavoro, accettando, laddove se ne ravvisi la necessità, anche un percorso di terapia psicologica;
    si ritiene quindi auspicabile arricchire il testo con un maggiore assetto propositivo e di prevenzione anche individuando le figure preposte alla valutazione attitudinale per l'accesso alle professioni educative e alla osservazione periodica;
    per quanto attiene alla videosorveglianza, si ritiene che esse non solo colgono il problema a posteriori intervenendo esclusivamente con provvedimenti punitivi ma, cosa molto più seria, acuiscono ancora di più la predisposizione al burn out, come dimostrano diversi studi scientifici internazionali. La possibilità di essere osservati costantemente acuirebbe solo la predisposizione ad una sindrome persecutoria con conseguenze molto serie;
    la sorveglianza, infatti, agirebbe solo nella fase di disagio conclamato dell'operatore, sottovalutando completamente il problema che lo studio della sindrome da burn out messo in evidenza. Il burn out è generalmente definito, come una sindrome di esaurimento emotivo, di depersonalizzazione e derealizzazione personale, che può manifestarsi in tutte quelle professioni con complicazioni relazionali molto accentuate in cui si è impegnati quotidianamente e ripetutamente;
    la prevenzione si può realizzare solo con un investimento diverso nella scuola e nelle strutture sociosanitarie e socio-assistenziali. La presenza di figure polifunzionali e specializzate negli ambienti formativi e di cura di personale specializzato nell'osservazione e gestione delle dinamiche relazionali e formative, nella gestione dei conflitti e delle sindromi da stress correlato mediante un progetto formativo continuativo tra Aziende sanitarie locali e le strutture interessate, migliorerebbe il monitoraggio e le strategie di approccio nei casi che richiedono particolare attenzione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative per valorizzare il rendimento e le corrette dinamiche relazionali, eventualmente anche attraverso un protocollo tra Aziende sanitarie locali, le scuole e le strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali che predispongono alla sindrome da burn out mediante progetti formativi e continuativi con psicologi e/o medici specialisti;
   con particolare riguardo all'articolo 2, comma b) a prevedere la verifica dell'idoneità della professione a cadenza periodica da parte di personale qualificato delle Aziende sanitarie locali.
9/261-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in epigrafe ha quale finalità la prevenzione e il contrasto, sia in ambito pubblico sia in ambito privato, di condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno;
    per rispondere alle finalità di cui al punto precedente, nel testo si prevede la possibilità, negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia e nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, di installare sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso, le cui immagini sono cifrate al momento dell'acquisizione all'interno delle telecamere, attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica;
    il fenomeno degli abusi e delle violenze nelle strutture a carattere educativo o assistenziali assume dimensioni sempre più ampie e preoccupanti;
    in particolare, la cronaca ha portato all'attenzione il fenomeno del bullismo nelle scuole di ogni ordine e grado;
    la lotta al bullismo, per il suo alto valore etico e la sua rilevanza sociale, rappresenta un obiettivo ampiamente condiviso dalle forze politiche, come dimostra anche l'impegno e lo spirito costruttivo con cui i gruppi parlamentari partecipano all'iter del disegno di legge per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyber bullismo (A.C. 3139);
    da parti di quanti vivono e lavorano nel mondo della scuola è stata spesso sostenuta l'opportunità di prevedere l'installazione di videocamere nell'ambito delle strutture scolastiche maggiormente esposte a fenomeni di bullismo o di teppismo e violenza in genere;
    l'uso delle videocamere nelle scuole può andare incontro a contestazioni di natura giuridica o sindacale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, senza oneri per lo Stato, una commissione di esperti formata da dirigenti del MIUR, giuristi, tecnici della videosorveglianza e rappresentanti sindacali, che offra consulenza gratuita ai dirigenti scolastici che, costretti ad affrontare rilevanti criticità relative alla sicurezza e all'ordine interno, intendano avviare iniziative di videosorveglianza interna, con il consenso delle parti coinvolte (personale docente e non docente, famiglie e alunni) e nel rispetto dei principi stabiliti e dei criteri dettati dal Garante per la protezione dei dati personali.
9/261-A/4Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 5 del presente provvedimento è previsto che entro il 31 marzo di ogni anno il Governo presenti alla Camera una relazione analitica in cui si dia conto dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1 del presente provvedimento, nonché dei relativi procedimenti giudiziari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di prevedere che, nella relazione presentata alla Camere, siano illustrati anche i risultati conseguiti rispetto al coinvolgimento delle famiglie interessate nella disciplina dei sistemi di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia così come previsto al comma 6 dell'articolo 4 del presente provvedimento.
9/261-A/5Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di legge in esame interviene su un ambito di particolare delicatezza che è quello riguardante i soggetti cosiddetti deboli poiché bisognosi di assistenza in maniera continuativa o perché non ancora pienamente autonomi e indipendenti;
    le strutture a cui si riferisce la nuova disciplina in parola sono: asili nido e scuole d'infanzia, strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno;
    viene riconosciuto nel provvedimento, in coerenza con quanto segnalato da studi sul settore, nonché nel corso dell'attività conoscitiva svolta, che il personale di tali strutture è soggetto a particolare logoramento psico-fisico stante la delicatezza delle condizioni in cui si svolge l'attività professionale;
    da tale assunto, d'altra parte, è sopraggiunta la volontà politica di adottare un'apposita normativa finalizzata alla prevenzione e al contrasto di condotte di maltrattamento o di abuso in danno ai minori, degli anziani e delle persone con disabilità rispettivamente delle strutture di cui sopra,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate al riconoscimento della qualifica di lavoro gravoso per le figure professionali interessate dal progetto di legge in esame, ovvero del personale degli asili nido e delle scuole d'infanzia, delle strutture socio-sanitarie, socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno.
9/261-A/6Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di legge in esame interviene su un ambito di particolare delicatezza che è quello riguardante i soggetti cosiddetti deboli poiché bisognosi di assistenza in maniera continuativa o perché non ancora pienamente autonomi e indipendenti;
    la prevenzione e il contrasto di maltrattamenti ai danni dei predetti soggetti non possa prescindere dal rafforzamento degli strumenti e delle modalità di controllo e verifica presso le strutture oggetto dell'atto in parola,

impegna il Governo

a provvedere ad una revisione delle disposizioni generali che operano il trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle regioni a statuto ordinario e delle conseguenti attuazioni delle disposizioni mediante regolamenti comunali, volta al ripristino delle competenze statali in materia di ispezione e controllo degli asili nido, con conseguente realizzazione di un intervento normativo volto all'ampliamento del personale adibito all'ispezione a al controllo degli asili-nido; adottare, nell'ambito di propria competenza, misure volte a prevedere l'incremento e l'ampliamento del contingente di ispettori degli asili nido, delle scuole dell'infanzia, delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semiresidenziale o diurno, anche attraverso un piano assunzionale di ispettori ministeriali finalizzato all'ampliamento dei contingenti ispettoriali delle scuole dell'infanzia disciplinati ai sensi dell'articolo 397 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dell'articolo 9 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 98 del 2014; e attraverso una revisione della normativa vigente ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e del Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 in materia di controlli nelle strutture socio-assistenziali per persone con disabilità e anziani, finalizzata ad un aumento dei controlli e ad un incremento dei requisiti richiesti per l'erogazione delle prestazioni in questione.
9/261-A/7Dadone, Di Vita, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.


   La Camera,
   esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 261 e abbinate, adottato dalle Commissioni riunite I e XI come testo base per il seguito dell'esame,
   considerato che:
    l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie per anziani. Il comma 1 enuclea tre princìpi e criteri direttivi di delega,

impegna il Governo

a prevedere lo svolgimento di rilevazioni periodiche del grado di soddisfazione degli utenti, da parte delle strutture di cui all'articolo 1, e pubblicazione dei risultati sul sito delle strutture.

9/261-A/8Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge in esame contiene misure per prevenire o contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danni di minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, con contestuale delega al Governo in materia di formazione del personale;
    in questa direzione l'articolo 2 giustamente conferisce delega al Governo per adottare un decreto legislativo che, fra gli altri oggetti definiti, deve disciplinare la formazione permanente di tutto il personale interessato,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle competenze regionali, ogni possibile iniziativa per potenziare la formazione costante e l'aggiornamento professionale periodico, nelle diverse modalità a tal fine utili, degli operatori socio-sanitari, degli infermieri e del personale che opera in strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, nonché per il personale docente e non docente degli asili nido e delle scuole dell'infanzia per il più compiuto e puntuale perseguimento delle finalità di fondo e dei principi ispiratori della legge.

9/261-A/9Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione da parte di quest'Aula del provvedimento: «Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitario e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale» si rileva che la ratio del provvedimento è da ravvisare nella necessità di tutelare categorie di soggetti particolarmente vulnerabili come i bambini ospitati negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché i disabili e gli anziani ospitati nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali, anche alla luce dell'emersione negli ultimi tempi di casi di maltrattamenti perpetrati a danno di costoro;
    certamente le disposizioni contenute nel presente provvedimento sono un passo avanti nella prevenzione di tale fenomeno ma, è necessario evidenziare che, allo stato attuale, non ci sono dati ufficiali sul numero dei maltrattamenti che si sono verificati nelle strutture pubbliche e private a danno dei minori e sarebbe molto importante avere una banca dati, raccolti e trasmessi dalle regioni al Ministero della salute;
    per questo diventa rilevante il disposto del articolo 5 il quale prevede testualmente che: «Il Governo trasmette alle Camere, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attuazione della presente legge, nella quale da conto anche dei dati rilevati dal Ministero della giustizia e dal Ministero dell'interno, nell'ambito delle rispettive competenze, in ordine all'andamento, nell'anno di riferimento, dei reati commessi in danno dei minori e delle persone ospitate nelle strutture di cui all'articolo 1, nonché dei relativi procedimenti giudiziari»;
    diventerebbe allora essenziale, vista la ratio del provvedimento sviluppare un sistema di informazioni e monitoraggio, attraverso la relazione di cui sopra, dei maltrattamento, degli abusi, delle violenze fisiche e psicologiche per disegnare e adottare politiche efficaci per la soluzione e prevenzione dei problemi dei minori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fornire, nell'ambito della relazione sull'attuazione del presente provvedimento, dati affidabili e costanti sui casi di maltrattamento, al fine di rendere più efficace il lavoro del legislatore nell'ottica di una maggiore prevenzione e attraverso la promozione di una cultura fondata sui diritti umani, sul senso profondo della collettività e della solidarietà.
9/261-A/10Mucci, Marzano, Prodani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, tra le altre cose, intende introdurre nell'ordinamento norme volte a garantire il possesso dei requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale da parte del personale in senso lato educativo;
    in particolare, l'articolo 2 prevede una delega al Governo in materia di personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;
    la lettera b) del suddetto articolo 2 stabilisce che la sussistenza dei requisiti di idoneità sia verificata al momento dell'assunzione e successivamente a cadenza periodica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la verifica dei requisiti di idoneità venga realizzata prevalentemente mediante colloqui personali e valutazioni pratico/operative e non solo tramite test o strumenti di indagine teorica e psico-attitudinale.
9/261-A/11Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, tra le altre cose, intende introdurre nell'ordinamento norme volte a garantire il possesso dei requisiti di professionalità e di capacità psico-attitudinale da parte del personale in senso lato educativo;
    in particolare, l'articolo 2 prevede una delega al Governo in materia di personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità;
    la lettera b) del suddetto articolo 2 stabilisce che la sussistenza dei requisiti di idoneità sia verificata al momento dell'assunzione e successivamente a cadenza periodica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la verifica dei requisiti di idoneità venga realizzata anche mediante colloqui personali e valutazioni pratico/operative e non solo tramite test o strumenti di indagine teorica e psico-attitudinale.
9/261-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)  Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge in via di approvazione oggi si fonda su due elementi essenziali: da un lato il patto educativo nei confronti dei bambini che frequentano asili nido e strutture per la prima infanzia, e dall'altro l'alleanza terapeutica con anziani e disabili, accolti in strutture dedicate come RSA, Centri o istituti, case famiglia. Sia il patto educativo che l'alleanza terapeutica hanno un carattere profondamente dinamico, che va evolvendo sulla base della relazione con i bambini e con gli anziani, ma presuppongono una adeguata formazione che inizia con gli anni di studio universitari. È in questi anni infatti che le persone dovrebbero valutare una loro idoneità a svolgere ruoli e professioni centrate sulla relazione di aiuto;
    le finalità della legge attuale sono molto chiare: prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte;
    ma il punto veramente qualificante della legge sta nella particolare attenzione che si dà al tema della formazione considerata sia nella fase in ingresso che in itinere, lungo tutto il periodo di permanenza delle persone grandi e piccole, nelle rispettive strutture. Si rende necessario in queste professioni un vero e proprio percorso di educazione continua, anche per fronteggiare eventuali livelli di stress, che possono sempre insorgere nelle professioni di aiuto. Il disegno di legge analizza la qualità della formazione umana oltre che culturale e professionale degli operatori socio-educativi e socio-sanitari cominciando dalle procedure concorsuali, ma rivalutando con una certa frequenza gli operatori impegnati in queste delicate aree;
    ma il problema della qualità della formazione e quello contestuale della idoneità per svolgere determinate professioni, va posto prima, negli anni della formazione universitaria che precede la partecipazione ai rispettivi concorsi. Occorre caratterizzare l'iter formativo che supporta i futuri operatori in ambito educativo e sanitario con un tirocinio altamente qualificante, opportunamente certificato e con una valutazione rigorosa delle loro competenze oltre che delle loro conoscenze. Per quanto riguarda la figura dell'operatore socio-sanitario, quello più esposto ad una relazione costante con gli anziani e i disabili, l'attuale normativa prevede una specifica abilitazione professionale. Tutto ciò è detto con chiarezza nella legge Jori-Binetti recentemente approvata alla Camera e ferma al Senato,

impegna il Governo

a verificare che vengano inserite figure professionali, con documentata preparazione universitaria, che preveda anche tirocini mirati, nei contesti a cui si riferisce la legge attuale: asili nido, strutture per la prima infanzia, RSA, Centri o istituti, case famiglia, anche in applicazione dalla legge che definisce figure, compiti e contesti dell'educatore socio-culturale e socio-professionale.
9/261-A/12Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge in via di approvazione oggi si fonda su due elementi essenziali: da un lato il patto educativo nei confronti dei bambini che frequentano asili nido e strutture per la prima infanzia, e dall'altro l'alleanza terapeutica con anziani e disabili, accolti in strutture dedicate come RSA, Centri o istituti, case famiglia. Sia il patto educativo che l'alleanza terapeutica hanno un carattere profondamente dinamico, che va evolvendo sulla base della relazione con i bambini e con gli anziani, ma presuppongono una adeguata formazione che inizia con gli anni di studio universitari. È in questi anni infatti che le persone dovrebbero valutare una loro idoneità a svolgere ruoli e professioni centrate sulla relazione di aiuto;
    le finalità della legge attuale sono molto chiare: prevenire e contrastare, in ambito pubblico e privato, condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità, a carattere residenziale, semi-residenziale o diurno, nonché di disciplinare la raccolta di dati utilizzabili a fini probatori in sede di accertamento di tali condotte;
    ma il punto veramente qualificante della legge sta nella particolare attenzione che si dà al tema della formazione considerata sia nella fase in ingresso che in itinere, lungo tutto il periodo di permanenza delle persone grandi e piccole, nelle rispettive strutture. Si rende necessario in queste professioni un vero e proprio percorso di educazione continua, anche per fronteggiare eventuali livelli di stress, che possono sempre insorgere nelle professioni di aiuto. Il disegno di legge analizza la qualità della formazione umana oltre che culturale e professionale degli operatori socio-educativi e socio-sanitari cominciando dalle procedure concorsuali, ma rivalutando con una certa frequenza gli operatori impegnati in queste delicate aree;
    ma il problema della qualità della formazione e quello contestuale della idoneità per svolgere determinate professioni, va posto prima, negli anni della formazione universitaria che precede la partecipazione ai rispettivi concorsi. Occorre caratterizzare l'iter formativo che supporta i futuri operatori in ambito educativo e sanitario con un tirocinio altamente qualificante, opportunamente certificato e con una valutazione rigorosa delle loro competenze oltre che delle loro conoscenze. Per quanto riguarda la figura dell'operatore socio-sanitario, quello più esposto ad una relazione costante con gli anziani e i disabili, l'attuale normativa prevede una specifica abilitazione professionale. Tutto ciò è detto con chiarezza nella legge Jori-Binetti recentemente approvata alla Camera e ferma al Senato,

impegna il Governo

a verificare che le figure professionali di cui all'articolo 2 della presente legge siano in possesso di tutti i requisiti espressamente previsti dalla normativa vigente.
9/261-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)  Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 reca una delega al Governo in materia di formazione del personale degli asili nido, delle scuole dell'infanzia e delle strutture socio-sanitarie per anziani. Il comma 1 enuclea tre principi e criteri direttivi di delega,

impegna il Governo

a prevedere costanti verifiche dello stato di servizio di operatori ed educatori volte in particolare alla rilevazione delle misure poste in essere dai datori di lavoro per contrastare i fattori di logoramento psico-fisico.
9/261-A/13Silvia Giordano, Di Vita, Colonnese, Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi, Dadone, Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità;
    è necessario infatti produrre strumenti di deterrenza per prevenire e bloccare i troppo frequenti episodi di violenza che si consumano all'interno di asili, scuole dell'infanzia, e strutture socio-assistenziali;
    tra gli strumenti che il legislatore può adottare, vi è anche la previsione di specifiche pene accessorie in caso di condanna per uno dei reati commessi a danno di minori, disabili e anziani in luoghi di istruzione e di cura. In ogni caso sarebbe auspicabile che coloro che sono stati condannati per i suddetti reati non possano in nessun caso, scontata la pena, rientrare a svolgere un ruolo all'interno dello stesso tipo di istituti,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni iniziativa, anche di tipo normativo, volta ad introdurre la previsione di un'interdizione perpetua da qualunque incarico presso asili e scuole dell'infanzia, o presso strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per gli operatori condannati per reati commessi in danno di minori, anziani o persone con disabiliti all'interno dello stesso tipo di strutture.
9/261-A/14Giammanco, Biancofiore, Calabria, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame è volta a prevenire e a contrastare, in ambito pubblico e privato, le condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia, nonché delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e per persone con disabilità;
    è necessario infatti produrre strumenti di deterrenza per prevenire e bloccare i troppo frequenti episodi di violenza che si consumano all'interno di asili, scuole dell'infanzia, e strutture socio-assistenziali;
    è importante altresì introdurre profili sanzionatori che tendono fortemente alla prevenzione: tra questi, potrebbe esserci la previsione della specifica responsabilità amministrativa di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, anche per i reati connessi ad episodi riscontrati negli asili nido, nelle scuole dell'infanzia, nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie in danno di minori, anziani e disabili: gli enti così sarebbero sanzionabili per un difetto di organizzazione e per mancanza di un modello organizzativo gestionale efficiente e ben implementato. Accanto a questa previsione potrebbe però affiancarsi una specifica disposizione che esclude questa responsabilità qualora le strutture si dotassero di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso. In altri termini, sarebbe una norma che premia chi installa la videosorveglianza e, quindi, offre uno strumento di sicurezza,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre, anche attraverso specifici interventi normativi, profili sanzionatori che tendono alla prevenzione, estendendo la disciplina del decreto legislativo n. 231 del 2001 ai reati connessi ad episodi riscontrati negli asili, nelle scuole, nelle strutture socio-sanitarie e nelle strutture socio-assistenziali, e prevedendo contestualmente un'esclusione della responsabilità qualora siano installati sistemi di videosorveglianza ai sensi di quanto previsto dalla legge.

9/261-A/15Sisto, Crimi.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI PARIGI COLLEGATO ALLA CONVENZIONE QUADRO DELLE NAZIONI UNITE SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI, ADOTTATO A PARIGI IL 12 DICEMBRE 2015 (A.C. 4079-A)

A.C. 4079-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4079-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 4079-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015.

A.C. 4079-A – Articolo 2
ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo medesimo.

A.C. 4079-A – Articolo 3
ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 3.
(Contributo italiano al Green Climate Fund).

  1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assicurare la partecipazione italiana, per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, alla prima capitalizzazione del Green Climate Fund istituito durante la sedicesima sessione della Conferenza delle Parti (COP 16) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Contributo italiano al Green Climate Fund).

  Sopprimerlo.
3. 1. Gianluca Pini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad impegnare 25 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per finanziare lo svolgimento di ricerche dedicate alla valutazione del rischio di un raffreddamento globale in conseguenza dell'alterazione dei cicli delle macchie solari.
3. 3. Gianluca Pini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2. Il Ministero dell'ambiente è autorizzato ad impegnare 25 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 per finanziare l'attuazione di progetti pilota volti all'abbattimento delle polveri sottili nella Pianura padana.
3. 4. Gianluca Pini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro con le seguenti: 25 milioni di euro.
3. 2. Gianluca Pini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 2016 al 2018 con le seguenti: 2016 e 2017
3. 5. Gianluca Pini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: dal 2016 al con le seguenti: 2017 e
3. 6. Gianluca Pini, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Fedriga, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Pagano, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

A.C. 4079-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Contributi determinati a livello nazionale).

  1. Gli eventuali oneri finanziari conseguenti ai contributi determinati a livello nazionale, previsti dall'articolo 4, paragrafi 2 e 3, dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, saranno autorizzati con appositi provvedimenti normativi, dopo che siano stati definiti a livello europeo.

A.C. 4079-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dalle spese di missione, valutato in euro 493.045 annui a decorrere dall'anno 2017, e dalle altre spese derivanti dall'adesione all'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e dagli articoli 6, 11 e 12 del medesimo Accordo, pari a euro 1.450.000 per l'anno 2017 e a euro 2.050.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. All'onere derivante dall'articolo 3, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 4079-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 6.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4079-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi, collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre scorso, consente all'Italia di poter essere tra gli attori protagonisti della prossima Conferenza sul clima che si terrà a Marrakech a novembre, dove si discuterà dell'attuazione degli impegni di Parigi e soprattutto di quelli finanziari;
    nel caso dell'Accordo suddetto l'Unione europea e i suoi Stati membri hanno optato per adempiere congiuntamente all'impegno assunto, vale a dire quello di ridurre le emissioni di gas ad effetto serra nella misura del 40 per cento entro il 2030 e dell'80-95 per cento entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990, definendo a livello europeo gli impegni dei singoli Stati membri,

impegna il Governo

a riconsiderare la Strategia Energetica Nazionale alla luce degli impegni assunti dal nostro Paese durante il vertice di Parigi e di inserire nel prossimo disegno di legge di bilancio, o in successivi provvedimenti, misure atte a garantire il raggiungimento degli obiettivi stabiliti nello stesso vertice di Parigi.
9/4079-A/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il 4 ottobre scorso, il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo di Parigi del dicembre 2015 (COP21) sui cambiamenti climatici, dopo che avevano già provveduto alla ratifica l'America, la Cina, l'India e moltissimi altri Paesi, anche europei. Il nostro Paese si appresta ora, in deciso ritardo, a far approvare dal Parlamento il disegno di legge in esame, di ratifica dell'Accordo COP21;
    è evidente che l'entrata in vigore dell'Accordo COP21 impone che gli impegni presi in quella sede si debbano tradurre quanto prima in misure e atti concreti radicali riguardo alle politiche industriali e ambientali;
    per ridurre drasticamente il riscaldamento globale che sta producendo effetti sempre più pesanti sugli ecosistemi, bisogna infatti abbattere le emissioni serra, e lasciare i combustibili fossili sotto terra;
    per quanto riguarda l'Unione europea, si rammenta che nell'ottobre 2014, si è deciso un obiettivo vincolante che prevede la riduzione delle emissioni nazionali in tutti i settori dell'economia di almeno il 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990;
    i target europei, ma non solo europei, andranno inevitabilmente rivisti al rialzo, perché ormai inadeguati rispetto all'obiettivo ambizioso sancito con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, di limitare a 1,5oC, e comunque ben al di sotto i 2oC, il riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali;
    entro il 2018 l'Italia, insieme ai Paesi dell'Unione europea, dovrà presentare all'ONU il piano di decarbonizzazione; sebbene le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici devono essere messe in atto a livello internazionale, il nostro Paese non ha ancora deciso né spiegato cosa esattamente intenda fare per tradurre in azioni gli impegni assunti a Parigi;
    sotto questo aspetto è indispensabile che il Governo si doti di programma per l'uscita graduale dal carbone, di una nuova Strategia Energetica Nazionale, anche al fine di sostenere veramente la conversione verso un'economia low carbon, rivedere gli strumenti a sostegno dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali ad alta efficacia, a cominciare dal patrimonio edilizio pubblico,

impegna il Governo:

   ad approvare in tempi rapidi una nuova Strategia Energetica Nazionale, al fine di sostenere realmente la conversione verso un'economia low carbon e sostenibile, compatibile con gli importanti impegni presi in sede di COP21, prevedendo una uscita graduale dal carbone e interventi finalizzati alla riduzione drastica dei gas climalteranti in settori decisivi quali i trasporti, l'edilizia, le industrie, l'agricoltura;
   ad aggiornare e rendere più ambiziosi gli strumenti a sostegno delle energie pulite, del risparmio e dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali, a cominciare dal patrimonio edilizio pubblico;
   ad avviare un serio programma di decarbonizzazione dell'economia e di riduzione dei sussidi alle fonti fossili;
   a prevedere l'introduzione e l'avvio già nella prossima legge di bilancio, delle suddette misure, necessarie per tradurre in azioni gli impegni assunti a Parigi;
   ad attivarsi in sede UE, al fine di rivedere sensibilmente gli attuali target europei in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.
9/4079-A/2Zaratti, Palazzotto, Fava, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    il 4 ottobre scorso, il Parlamento europeo ha ratificato l'Accordo di Parigi del dicembre 2015 (COP21) sui cambiamenti climatici, dopo che avevano già provveduto alla ratifica l'America, la Cina, l'India e moltissimi altri Paesi, anche europei. Il nostro Paese si appresta ora, in deciso ritardo, a far approvare dal Parlamento il disegno di legge in esame, di ratifica dell'Accordo COP21;
    è evidente che l'entrata in vigore dell'Accordo COP21 impone che gli impegni presi in quella sede si debbano tradurre quanto prima in misure e atti concreti radicali riguardo alle politiche industriali e ambientali;
    per ridurre drasticamente il riscaldamento globale che sta producendo effetti sempre più pesanti sugli ecosistemi, bisogna infatti abbattere le emissioni serra, e lasciare i combustibili fossili sotto terra;
    per quanto riguarda l'Unione europea, si rammenta che nell'ottobre 2014, si è deciso un obiettivo vincolante che prevede la riduzione delle emissioni nazionali in tutti i settori dell'economia di almeno il 40 per cento entro il 2030 rispetto al 1990;
    i target europei, ma non solo europei, andranno inevitabilmente rivisti al rialzo, perché ormai inadeguati rispetto all'obiettivo ambizioso sancito con l'Accordo di Parigi del dicembre 2015, di limitare a 1,5oC, e comunque ben al di sotto i 2oC, il riscaldamento globale rispetto ai livelli preindustriali;
    entro il 2018 l'Italia, insieme ai Paesi dell'Unione europea, dovrà presentare all'ONU il piano di decarbonizzazione; sebbene le azioni di contrasto ai cambiamenti climatici devono essere messe in atto a livello internazionale, il nostro Paese non ha ancora deciso né spiegato cosa esattamente intenda fare per tradurre in azioni gli impegni assunti a Parigi;
    sotto questo aspetto è indispensabile che il Governo si doti di programma per l'uscita graduale dal carbone, di una nuova Strategia Energetica Nazionale, anche al fine di sostenere veramente la conversione verso un'economia low carbon, rivedere gli strumenti a sostegno dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali ad alta efficacia, a cominciare dal patrimonio edilizio pubblico,

impegna il Governo:

   ad arrivare in tempi rapidi ad una revisione della Strategia Energetica Nazionale;
   ad aggiornare e rendere più ambiziosi gli strumenti a sostegno delle energie pulite, del risparmio e dell'efficienza energetica per favorire interventi strutturali, a cominciare dal patrimonio edilizio pubblico;
   ad avviare un serio programma di decarbonizzazione dell'economia e di riduzione dei sussidi alle fonti fossili;
   ad attivarsi in sede UE, al fine di rivedere sensibilmente gli attuali target europei in materia di contrasto ai cambiamenti climatici.
9/4079-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Palazzotto, Fava, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Kronbichler.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 rappresenta un importante successo diplomatico, seppure raggiunto al termine di un negoziato lungo, complesso e difficile, anche grazie ad un compromesso forse troppo generoso nei confronti dei Paesi emergenti;
    la ratifica da parte del nostro Paese si configura come un adempimento necessario, che rafforza la credibilità dei negoziatori che per conto del Governo parteciperanno alle prossime conferenze internazionali sulla salvaguardia dell'ambiente;
    ciò nonostante, va rilevato come sussistano ancora margini di incertezza circa il contributo relativo dato ai cambiamenti climatici in atto rispettivamente dall'uomo e da variabili astronomiche al di fuori del suo controllo, circostanza che potrebbe anche vanificare in parte gli impegni adottati in occasione della cosiddetta Cop 21;
    rimane pertanto indispensabile finanziare la ricerca dedicata ai cambiamenti climatici in tutte le possibili direzioni;
    spinge nella medesima direzione anche la considerazione delle reazioni della comunità scientifica alle rilevazioni fatte recentemente dalla Nasa, l'ente spaziale americano, che hanno rivelato preoccupanti anomalie nei cicli delle macchie solari, normalmente associate ai periodi di raffreddamento globale sulla Terra, al punto che vi è chi ritiene il nostro pianeta in procinto di entrare addirittura in una mini-glaciazione;
    è nobile la scelta di devolvere ogni anno, nel prossimo triennio, 50 milioni di euro al Global Climate Fund, ma al contempo rimane, più acuta che mai, l'esigenza di combattere forme di inquinamento che colpiscono vaste aree del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a prevedere il finanziamento di studi e ricerche ulteriori, dedicati alla valutazione dell'impatto relativo di attività antropiche e fenomeni astronomici sui cambiamenti climatici in atto sulla Terra, che investighino soprattutto sull'ipotesi concernente il possibile, imminente, inizio di un periodo di raffreddamento globale indotto dal rallentamento delle attività solari, evidenziato dalle recenti anomalie emerse nell'osservazione del ciclo delle macchie che appaiono normalmente sulla superficie della stella intorno alla quale ruota il nostro pianeta;
   a reperire fondi adeguati al finanziamento delle misure che occorre adottare per combattere l'inquinamento da polveri sottili nella Pianura Padana.
9/4079-A/3Guidesi, Gianluca Pini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Grimoldi, Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici adottato a Parigi il 12 dicembre 2015 rappresenta un importante successo diplomatico, seppure raggiunto al termine di un negoziato lungo, complesso e difficile, anche grazie ad un compromesso forse troppo generoso nei confronti dei Paesi emergenti;
    la ratifica da parte del nostro Paese si configura come un adempimento necessario, che rafforza la credibilità dei negoziatori che per conto del Governo parteciperanno alle prossime conferenze internazionali sulla salvaguardia dell'ambiente;
    è prevedibile che l'Accordo di Parigi sia parte di un percorso che contemplerà ulteriori conferenze ed intese internazionali future, nelle quali si riproporrà verosimilmente lo stesso schema osservato finora, con i Paesi industrialmente avanzati e quelli emergenti in contrasto su chi debba assumersi gli oneri maggiori da sostenere per salvaguardare il clima;
    gli emergenti rivendicano in effetti un generico diritto ad accelerare sulla via dello sviluppo, rilevando come non possano essere proprio loro a pagare quando i Paesi più industrializzati hanno raggiunto il benessere senza preoccuparsi eccessivamente delle conseguenze ambientali delle proprie politiche;
    la situazione attuale, tuttavia, contraddistinta com’è da una diffusa crisi che colpisce anche i Paesi maggiormente industrializzati, ed in particolare quelli europei, non permette distrazioni sotto il profilo del mantenimento della competitività;
    sarebbe conseguentemente foriero di danni alle prospettive di ripresa della nostra economia qualsiasi ulteriore impegno in campo ambientale cui non corrispondessero sacrifici maggiori da parte degli emergenti che continuano a crescere a tassi reali molto elevati,

impegna il Governo:

   a non accettare per il futuro, in ambito internazionale l'imposizione al nostro Paese di quote e tetti di emissione incompatibili con la preservazione della competitività del sistema produttivo nazionale;
   ad adoperarsi in tutte le sedi che verranno investite della responsabilità di negoziare ulteriori accordi per il controllo dei cambiamenti climatici affinché i paesi che attualmente inquinano di più, crescendo a tassi reali più elevati di quelli che si registrano nell'Unione europea, accettino limiti più stringenti alle loro emissioni nocive.
9/4079-A/4Gianluca Pini, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Grimoldi, Molteni, Guidesi, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    gli impegni assunti con la Ratifica dell'Accordo in epigrafe impongono la definizione di una nuova e più impegnativa roadmap climatica con adeguate risorse per garantire il perseguimento degli obiettivi fissati a livello internazionale;
    considerato che a tal fine è opportuno anche adeguare la Strategia Energetica Nazionale nella prospettiva di tali obiettivi;
    che è in discussione al Parlamento Europeo il documento sull'economia Circolare che si lega agli obiettivi dello stesso Accordo di Parigi essendo finalizzato a promuovere un nuovo modello di sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare le procedure per adeguare la Strategia Energetica Nazionale e a coordinare la propria azione nelle sedi istituzionali dell'Unione europea tenendo conto dell'Accordo di Parigi e degli obiettivi del passaggio da un'economia lineare ad un'economia Circolare.
9/4079-A/5Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il cambiamento climatico colpisce l'agricoltura, riduce le produzioni e mette a rischio la sicurezza alimentare e la disponibilità di acqua potabile in molti territori del pianeta, come l'area del Mediterraneo, a partire da realtà insulari come la Sardegna;
    il riscaldamento globale e l'incremento dei fenomeni meteorologici estremi provocano dissesto idrogeologico (alluvioni, frane, erosione), siccità, salinizzazione delle aree costiere;
    a questi fattori si aggiunge l'incontrollato consumo del suolo anche in dimensioni imponenti per la realizzazione in aree agricole e fertili di impianti solari termodinamici che non solo sottraggono aree imponenti all'uso agricolo ma generano inquinamento e perdita di sostanza organica del suolo;
   si stima che oltre il 20 per cento della superficie nazionale sia a rischio di desertificazione;
    la buona agricoltura è quella che mitiga l'effetto serra, produce energie rinnovabili e ha un ruolo fondamentale nell'assorbimento di anidride carbonica;
    la Conferenza di Parigi ha inteso valorizzare queste funzioni del settore primario, che sono indispensabili oggi e ancora di più domani;
    una sempre più invasività verso le aree agricole è legata ad impianti industriali per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che vengono situati in aree agricole usufruendo di procedure semplificate e di un possibile quanto illegittimo istituto dell'esproprio, costituendo di fatto un nocumento grave per la salvaguardia dei suoli, delle comunità rurali e del paesaggio agricolo e del patrimonio culturale correlato, della biodiversità e della geo-pedodiversità, in contrasto con gli indirizzi della Costituzione articoli 9 («Tutela il paesaggio...») e 44 («...aiuta la piccola e la media proprietà...»), con gli indirizzi di tutela del suolo e del paesaggio agricolo e delle comunità rurali della Politica Agricola Comune dell'Unione europea, in contrasto infine con la legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, e con il delegato decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articoli 14 e 21;
    va vietato il ricorso indiscriminato all'istituto giuridico dell'esproprio, in virtù di una discutibile pubblica utilità per il consumo del suolo agricolo;
    è urgente impedire esplicitamente la collocazione in area agricola degli impianti industriali alimentati dalle fonti energetiche di cui all'articolo 2 comma 1 lettera a) del decreto legislativo n. 387 del 2003;
    tali impianti andrebbero razionalmente collocati nell'immensa disponibilità di spazi cementificati, in siti abbandonati/inutilizzati, in aree industriali dismesse o semi deindustrializzate;
    è chiara la necessità ed urgenza di evitare il perpetuarsi di danni gravi ed irreparabili al suolo agricolo, all'ambiente, al paesaggio e al territorio in generale;
    obiettivo prioritario dovrebbe essere quello di salvaguardare la destinazione agricola dei suoli destinati a tali pratiche, e per le quali restano idonei anche quando temporaneamente inutilizzati, se si conserva la loro specifica biodiversità e geo-pedodiversità, al fine di tamponare la devastante e irrefrenabile cementificazione e impermeabilizzazione (soil sealing nelle direttive e «buone pratiche» comunitarie) della superficie agricola nazionale;
    secondo l'ISPRA, al 2012, la superficie di suolo consumato e perso irreversibilmente si è incrementato di altri 720 kmq, 0,3 punti percentuali in più rispetto al 2009, un'area pari alla somma dei comuni di Milano, Firenze, Bologna, Napoli e Palermo;
    il Documento di lavoro dei servizi comunitari per la Commissione europea titolato «Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo» («Guidelines on best practice to limit, mitigate or compensate soil sealing (SWD (2012) 101 final/2)»), indica come obiettivo prioritario la limitazione del consumo del suolo agricolo rispetto alle pratiche di mitigazione e compensazione, delle quali si riscontra la poca efficacia;
    un suolo agricolo distolto dalla sua originaria destinazione è perso a quella funzione produttiva ed ecosistemica almeno per varie generazioni;
    gli impianti solari a tecnologia termodinamica, il cui consumo di suolo si attesta nell'ordine dei centinaia di ettari per singolo impianto non devono in alcun modo essere in area agricola, perché ciò si porrebbe in totale contrasto con quanto evidenziato da autorevoli lavori scientifici come il «Global Potential of Concentrating Solar Power» discusso nella Conferenza mondiale «SolarPaces Conference Berlin» nel 2009, in cui si precisa che la Proposta di modifica del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387,

impegna il Governo:

   ad adottare azioni anche legislative per vietare l'uso delle aree agricole per la realizzazione di impianti industriali di natura termodinamica;
   a respingere, proprio alla luce delle conclusioni della conferenza sul clima di Parigi, tutti i progetti industriali di impianti solari a tecnologia termodinamica in totale contrasto con le norme ambientali e paesaggistiche regionali, nazionali ed europee che tutelano l'uso dei suoli agricoli.
9/4079-A/6Pili, Gianluca Pini, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a verificare le condizioni di lavoro presso l'azienda Foodora, nonché per disciplinare i rapporti di lavoro con riferimento alle start up che operano nell'ambito della cosiddetta sharing economy – 3-02559

   AIRAUDO, PAGLIA, SCOTTO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   in Germania nasce nel 2014 la società Foodora, attiva nel servizio di consegna a domicilio di pasti preparati in ristoranti convenzionati. Il sistema prevede la prenotazione attraverso app o sito e il trasporto tramite bicicletta;
   in Italia inizia ad operare come Foodora Italia nel 2015 nelle città di Milano e Torino, con attività in rapidissima crescita;
   i lavoratori impegnati nel trasporto erano inizialmente ingaggiati con contratti che prevedevano un compenso orario vicino ai 5 euro, per poi passare ad inquadrarli come liberi professionisti pagati 2,70 euro a consegna;
   i lavoratori sono tenuti a fornire a proprie spese bicicletta, smartphone e spese telefoniche, ma sono tenuti a indossare divise aziendali e, di fatto, sottoposti a un'organizzazione del lavoro stabilita da Foodora;
   in data 8 ottobre 2016 a Torino circa 50 operatori hanno dato vita a una manifestazione di protesta, per segnalare condizioni di lavoro e di retribuzione non adeguata, invitando i clienti a sostenere la loro vertenza;
   in risposta, gli amministratori di Foodora Italia hanno comunicato la disponibilità a colloqui individuali, escludendo a priori qualsiasi possibilità di rappresentanza collettiva, con ciò ponendosi fuori da ogni volontà di corrette relazioni industriali;
   in data 10 ottobre 2016 si viene a conoscenza dalla stampa del fatto che due promoter della società, accusate di aver solidarizzato con la protesta, sono state di fatto licenziate, attraverso il blocco dell'accesso alla app che consente di lavorare;
   questo comportamento da parte dell'azienda appare agli interroganti lesivo del diritto del lavoro, senza che, peraltro, si possa invocare la cosiddetta sharing economy come giustificazione di comportamenti lesivi di diritti fondamentali, quali quello alla manifestazione del proprio pensiero e alla lotta per migliorare le proprie condizioni di lavoro –:
   se il Ministro interrogato non intenda porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata a verificare le motivazioni relative ai «licenziamenti» avvenuti presso l'azienda Foodora, le reali condizioni di lavoro e i relativi contratti, considerato che il comportamento dell'azienda non appare agli interroganti in linea con le disposizioni in materia di diritto alla mobilitazione e alla rappresentanza sindacale, nonché se intenda adottare ogni iniziativa normativa utile per disciplinare i rapporti di lavoro nelle start up che operano nell'ambito della sharing economy, tenuto conto delle gravi criticità e problematiche sia contrattuali che relative ai diritti dei lavoratori evidenziate.
(3-02559)


Intendimenti in merito alla riproposizione del progetto MigrArti per l'anno 2017 – 3-02565

   COSCIA, MANZI, BONACCORSI, NARDUOLO, MALISANI, RAMPI, ASCANI, BLAZINA, CAROCCI, COCCIA, CRIMÌ, DALLAI, D'OTTAVIO, GHIZZONI, MALPEZZI, PES, ROCCHI, SGAMBATO, VENTRICELLI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   il progetto MigrArti, sostenuto nell'ultimo anno dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con l'Ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali – Unar e il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ha creato le condizioni e le opportunità per far conoscere le varie esperienze che nel nostro Paese si occupano di promuovere e sostenere l'accoglienza e l'integrazione dei popoli migranti, ormai parte integrante dal punto di vista umano, economico, culturale e lavorativo del tessuto sociale del sistema Paese;
   per il progetto il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha stanziato 800 mila euro e, attraverso due bandi da 400 mila euro ciascuno per il cinema e lo spettacolo dal vivo, ha finanziato 45 progetti dei 1.000 presentati: 439 per il teatro, la danza e la musica e 528 per le attività cinematografiche;
   insieme al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha, inoltre, indetto il concorso nazionale «Un logo per Migrarti», rivolto ai licei artistici e agli istituti tecnici con il quale è stato selezionato il simbolo di tutta la campagna e destinato il premio di 4.000 euro all'istituto dello studente vincitore per l'avvio di progetti e attività laboratoriali di spettacolo sulle tematiche dell'immigrazione;
   dal successo dei due bandi è emersa con chiarezza una grande attenzione per questi temi. La Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia ha istituito la prima edizione del premio MigrArti, una sezione collaterale del Festival dedicata al migliore tra cortometraggi e documentari realizzati grazie al progetto;
   rappresenta quasi un dovere e un'opportunità interessarsi e valorizzare tutte le culture presenti sul territorio –:
   se il Ministro interrogato non ritenga – a seguito del positivo riscontro ottenuto – attivarsi al fine di riproporre il progetto MigrArti per l'anno 2017, pensando anche a nuove proposte che amplino la platea dei partecipanti, coinvolgano più comunità straniere e interessino tutte le realtà istituzionali presenti sul territorio. (3-02565)


Iniziative in relazione allo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo al procedimento di nomina e al funzionamento delle commissioni di valutazione nell'ambito del «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta» – 3-02560

   D'UVA, VACCA, LUIGI GALLO, MARZANA, SIMONE VALENTE, BRESCIA e DI BENEDETTO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 1, commi 207-212, della legge di stabilità per il 2016 ha istituito il «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», attraverso uno stanziamento pari a euro 38 milioni nel 2016 e a 75 milioni di euro dal 2017;
   in particolare, il comma 208 ha disposto che l'individuazione dei criteri di assunzioni, le modalità, nonché i procedimenti di nomina e di funzionamento delle commissioni di valutazione avvenisse con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   il 12 ottobre 2016 il quotidiano consultabile on line Il Corriere della Sera pubblicava su proprio articolo il testo integrale dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato per regolamentare la disciplina prevista dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, commi 207-212 sin qui richiamata;
   secondo quanto stabilito dall'articolo 4 dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, «almeno dieci giorni prima della pubblicazione del bando di cui all'articolo 2, sono costituite venticinque commissioni nazionali per la valutazione dei candidati alla procedura di reclutamento»;
   l'articolo 4 prevede che i presidenti di ciascuna commissione vengano nominati «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, tra studiosi, di elevatissima qualificazione scientifica, che ricoprono posizioni di vertice presso istituzioni universitarie o di ricerca estere o internazionali»;
   i presidenti, infine, saranno tenuti a selezionare altri due commissari studiosi di elevata qualificazione scientifica e professionale tra coloro che sono inseriti in una lista di venti nominativi predisposta dall'Anvur;
   ad avviso degli interroganti la scelta adottata a norma dell'articolo 4 dello schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di nominare i presidenti delle commissioni per la valutazione dei candidati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca suscita notevoli preoccupazioni, in quanto la procedura per l'assegnazione di incarichi pubblici vede una diretta nomina in deroga alle normali procedure per il reclutamento: la stessa nomina verrebbe fortemente influenzata da scelte politiche che non possono, e non devono, in alcun modo influenzare il mondo accademico universitario;
   per tali motivi si ritiene necessaria e urgente stabilire criteri che possano assicurare una terzietà nella scelta dei candidati e una maggiore impermeabilità alle influenze politiche –:
   se non ritenga di adottare iniziative volte all'urgente modifica delle disposizioni previste dallo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, assegnando al Consiglio universitario nazionale, organo terzo e altamente qualificato, il compito di nominare i presidenti delle commissioni di valutazione per la valutazione dei candidati alla procedura di reclutamento prevista, assicurando una maggiore autonomia del sistema universitario da quello politico. (3-02560)


Iniziative di competenza con riferimento agli appalti affidati dal gruppo Fincantieri, al fine di garantire alle aziende italiane di partecipare alle relative gare in condizioni di effettiva concorrenza – 3-02561

   RAMPELLI, NASTRI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nella città di Monfalcone ha sede una delle unità produttive per la realizzazione di navi mercantili del gruppo Fincantieri, uno dei più grandi al mondo nel settore della cantieristica navale;
   Fincantieri conta più di settemila occupati diretti e trentamila lavoratori esternalizzati, con un rapporto tra dipendenti e lavoratori in appalto di uno a quattro, fatto che pone la società da anni al centro di polemiche sindacali e di procedimenti giudiziari per le accuse che la pratica degli appalti e subappalti dia luogo a bacini di illegalità;
   nel solo stabilimento di Monfalcone il sistema di appalti e subappalti coinvolge circa quattrocento aziende, che a loro volta danno lavoro a quattromila operai, la stragrande maggioranza dei quali stranieri;
   in seguito al fallimento del tentativo messo in atto dall'azienda di delocalizzare il settore relativo alla produzione degli scafi, questa ha fatto ricorso sempre più massicciamente alla flessibilità offerta dalle ditte subappaltatrici, esponendosi a gravi accuse di caporalato, di sfruttamento dei lavoratori e di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza degli operai;
   nel dicembre del 2014 in seguito a un blitz nel cantiere di Monfalcone della direzione antimafia, della Polizia, della Guardia di finanza e dei carabinieri, questi ultimi sporsero denuncia nei confronti di otto titolari di imprese operanti nell'ambito degli appalti Fincantieri accusate di associazione a delinquere finalizzata alla truffa ai danni dello Stato, evidenziando ancora una volta l'emergenza rappresentata dalle infiltrazioni malavitose calamitate dalla cantieristica tra Gorizia e Monfalcone;
   tale denuncia andò ad aggiungersi ai procedimenti già in corso, nei quali alcune aziende erano state accusate di avere costituito un'organizzazione dedita all'estorsione ai danni di lavoratori stranieri impiegati negli appalti di Fincantieri;
   l'altissima percentuale di ricaduta, di crescita e indotto creata dalla cantieristica navale, individuata da uno studio in un rapporto di 1 a 5,5, rimane per la quasi totalità preclusa alle aziende e ai lavoratori italiani, a causa della concorrenza sleale praticata dalle imprese straniere che si aggiudicano gli appalti e, di fatto, avallata da quella che è una delle maggiori aziende pubbliche –:
   quali iniziative intenda assumere affinché l'azienda di cui in premessa garantisca la legalità e il rispetto delle norme da parte delle aziende cui affida appalti e subappalti, in tal modo permettendo alle aziende italiane di partecipare agli stessi in una condizione di leale concorrenza. (3-02561)


Orientamenti in merito all'utilizzo delle sigarette elettroniche nell'ambito delle politiche di contrasto ai danni da fumo – 3-02562

   GALGANO, MONCHIERO, OLIARO, MATARRESE, MENORELLO, PALLADINO, VARGIU, MOLEA e QUINTARELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 20 settembre 2016 il professor Riccardo Polosa, ordinario di medicina interna presso l'Università di Catania e direttore scientifico della Lega italiana anti fumo, ha recapitato al Ministro interrogato, a nome del «Comitato scientifico per la ricerca sulla sigaretta elettronica», una lettera che suggerisce la promozione del vaping nell'ambito delle politiche sanitarie di contrasto dei danni da fumo;
   il documento è stato sottoscritto, tra gli altri, dal citato professor Polosa, dall'ex Ministro della salute e direttore dell'Istituito europeo di oncologia Umberto Veronesi, dal professor Umberto Tirelli, direttore del dipartimento di oncologia medica dell'Istituto nazionale dei tumori di Aviano, dal dottor Fabio Beatrice, direttore della struttura complessa di otorinolaringoiatria dell'Ospedale San Giovanni Bosco di Torino, e dal dottor Carlo Cipolla, direttore della cardiologia dell'Istituito europeo di oncologia;
   nella lettera si legge: «Sono circa 700.000 l'anno i morti da fumo in Europa e l'80 per cento di questi decessi sarebbe evitabile con una buona attività di prevenzione. Le persone fumano per la nicotina ma muoiono per il fumo e questo perché la stragrande maggioranza delle malattie fumo correlate nasce dall'inalazione di catrame, particelle e gas tossici. Al contrario le sigarette elettroniche possono rilasciare nicotina al netto delle sostanze tossiche presenti nel fumo di sigaretta»;
   su questa base si suggerisce «di approfondire scientificamente con urgenza il ruolo delle e-cig come alternativa al tabacco. Una regolamentazione ragionevole e proporzionata delle sigarette elettroniche potrebbe salvare milioni di vite e, di conseguenza, riuscirebbe a far ridurre le enormi spese legate alla prevenzione e alla cura di malattie fumo correlate per tutti i singoli Stati», poiché «secondo l'ampio rapporto condotto nel Regno Unito per conto di Public health England, l'autorità sanitaria inglese, le elettroniche sono per il 95 per cento meno dannose rispetto alle sigarette convenzionali» –:
   quali siano le valutazioni del Ministro interrogato in merito al contributo che l'utilizzo delle sigarette elettroniche può dare nelle politiche di contrasto ai danni da fumo. (3-02562)


Iniziative di competenza in ordine alla chiusura del punto nascita dell'ospedale di Arco (Trento), al fine di garantire pienamente la salute delle partorienti e dei nascituri – 3-02563

   OTTOBRE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   come affermato nella precedente interrogazione a risposta immediata del 19 luglio 2016, il punto nascita dell'ospedale di Arco è stato chiuso perché non ha superato l'esame del Comitato percorso nascita nazionale; infatti è apparsa determinante la condizione orografica ritenuta meno disagevole rispetto a quelle dei bacini di Cavalese e Cles e anche il tasso di fidelizzazione delle pazienti (64 per cento) è risultato inferiore agli altri due;
   come già esposto, questi fattori risultano poco aderenti alla realtà del territorio: la chiusura del punto nascita di Arco obbliga le pazienti a servirsi dell'ospedale di Rovereto che, nonostante sulla carta appaia solo a 30 chilometri di distanza, comporta un viaggio di almeno due ore di macchina dal comune di Arco a quello di Rovereto sud e, ancor di più, dalla Val di Ledro in cui le ore diventano tre per la presenza turistica e, nel periodo invernale, a causa delle strade che, anche se di valle, diventano impercorribili per gli eventi atmosferici avversi da tutti i comuni montani limitrofi, come il comune di Ledro, di Drena, di Tenno e altri del bacino Alto Garda e Ledro;
   risulta all'interrogante che nella comunicazione tra la provincia di Trento e il Comitato citato si siano persi i dati di alcuni comuni, come quello di Ledro che conta 5.400 residenti; pertanto sembrerebbe che la decisione sia stata presa su dati non corrispondenti alla realtà locale e, anche in base a ciò, sorge all'interrogante il dubbio se il parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale sia vincolante o meno per la provincia di Trento;
   la provincia ha solo due elicotteri per l'elisoccorso che potrebbero essere indisponibili, come accaduto in questi ultimi due mesi, e questa situazione impone di portare all'attenzione del Ministero della salute che il rischio per la partoriente e il nascituro è superiore alla maggior qualità che può offrire l'ospedale di Rovereto;
   in seguito alla risposta del Ministro interrogato il 20 luglio 2016 di rassicurazioni sul monitoraggio della situazione, non sembrerebbe che si sia posta in essere un'oggettiva assistenza alle donne dell'area e del territorio e non risulterebbe essere stato avviato alcun monitoraggio delle strutture preposte e delle reali esigenze del territorio –:
   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, non ritenga opportuno adottare iniziative volte ad una valutazione pienamente aderente alla realtà del territorio che tenga conto prioritariamente della salute delle partorienti e dei nascituri. (3-02563)


Chiarimenti in merito alle misure relative al servizio sanitario nazionale previste dal disegno di legge di bilancio 2017 – 3-02564

   BINETTI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il fondo sanitario nazionale è stato interessato per diversi anni da riduzioni del livello di finanziamento;
   l'Italia è il Paese più «vecchio» d'Europa, l'età media dei cittadini si sta innalzando e nel prossimo futuro si avrà una percentuale sempre maggiore di anziani, con conseguente aumento dell'incidenza delle malattie e della necessità di assicurare un adeguato livello di assistenza sanitaria;
   i farmaci innovativi risultano indispensabili per la cura di malattie gravi o sino ad oggi incurabili, ma presentano costi elevati che dovrebbero essere sostenuti dal servizio sanitario nazionale;
   in particolare, i farmaci innovativi oncologici risultano indispensabili per la cura dei pazienti interessati da patologie oncologiche, ai quali si deve assicurare la guarigione e il mantenimento di una buona qualità della vita;
   dai numerosi articoli di stampa e dalle interviste del Ministro interrogato rilasciate fin dalla serata di sabato 15 ottobre 2016, si è appreso che nel disegno di legge di bilancio per il 2017 è previsto:
    a) un ulteriore incremento del fondo sanitario nazionale;
    b) la stabilizzazione a regime del fondo per il finanziamento dei farmaci innovativi, nonché l'istituzione di un nuovo fondo, specifico per i farmaci innovativi oncologici, pari a 500 milioni di euro;
    c) la creazione di un nuovo fondo per il finanziamento del piano nazionale vaccini;
    d) il rafforzamento dei criteri per l'applicazione dei piani di rientro aziendali;
    e) la previsione di nuove assunzioni di medici e infermieri nel servizio sanitario nazionale;
   è di tutta evidenza che gli argomenti sopra solo riassunti rappresentano concrete risposte per i problemi che da anni affliggono la sanità –:
   se le notizie riportate dai media rispondano a verità, tenuto conto che non è ancora noto il contenuto ufficiale del disegno di legge di bilancio per il 2017.
(3-02564)


Misure a favore dei tirocinanti che svolgono il loro servizio presso l'amministrazione giudiziaria dal 2012 – 3-02566

   DE GIROLAMO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, ha introdotto disposizioni che consentono al Ministero della giustizia di procedere ad assunzioni straordinarie;
   in particolare, il Ministero della giustizia è autorizzato, per il triennio 2016-2018, ad assumere a tempo indeterminato fino a 1.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale potrà essere selezionato sia bandendo nuovi concorsi che attingendo a graduatorie ancora valide; le procedure straordinarie avranno inoltre priorità su ogni altra procedura di trasferimento all'interno del Ministero della giustizia;
   il provvedimento specifica che sarà compito del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, definire con apposito decreto le modalità secondo cui procedere all'assunzione delle unità suddette;
   i tirocinanti che svolgono il loro servizio presso l'amministrazione giudiziaria dal 2012 sono vincitori di un bando di concorso pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, ai sensi dell'articolo 21-ter del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, con il quale sono state introdotte disposizioni per l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione giudiziaria;
   inoltre rispondono quali soggetti giovani e titolati (requisito minimo è il possesso di una laurea) al fabbisogno del settore giustizia, così come previsto dal decreto-legge n. 117 del 2016;
   sarebbe quindi stato opportuno prevedere un inquadramento specifico per i tirocinanti già formati e pronti a prendere servizio –:
   quali siano le ragioni che hanno portato il Ministro interrogato a non prevedere un inquadramento per i tirocinanti citati in premessa, quindi per quali ragioni non siano stati considerati idonei ai fini delle assunzioni previste dal decreto-legge n. 117 del 2016 quali vincitori di un precedente concorso e se, nel momento in cui sarà indetto un ipotetico prossimo concorso pubblico, il tirocinio di perfezionamento che si concluderà il 30 novembre 2016 sarà considerato come semplice titolo preferenziale. (3-02566)


Iniziative volte ad escludere l'iscrizione anagrafica per gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza, al fine di salvaguardare le risorse comunali e l'efficienza dei servizi erogati alla cittadinanza – 3-02567

   RONDINI, FEDRIGA, MOLTENI, GUIDESI, GIANLUCA PINI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, PICCHI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   da articoli di stampa si apprende che sempre più immigrati, alloggiati nei diversi e numerosi centri di accoglienza dislocati sul territorio, stanno avanzando ai comuni domanda per l'iscrizione anagrafica;
   nonostante le proteste di numerosi sindaci e l'avviato «dialogo aperto» con l'Anci, che aveva chiesto un intervento tempestivo del Governo sulla questione, pare che il 17 agosto 2016 sia stata emanata una «circolare» ministeriale, la quale ha imposto ai comuni di concedere la residenza agli immigrati;
   agli immigrati, che ottengono il certificato di residenza, viene conseguentemente rilasciata la carta di identità e riconosciuto l'accesso ai servizi sociali erogati dai comuni, in aggiunta, dunque, a quelli già forniti nell'ambito del servizio di accoglienza;
   l'incremento delle domande per l'iscrizione anagrafica e del numero degli immigrati nel sistema accoglienza, pari a 163.910 all'11 ottobre 2016, pone a serio rischio di tracollo le casse comunali, già in difficoltà, soprattutto quelle dei piccoli comuni, dove le prefetture hanno consentito la cosiddetta accoglienza «diffusa», con conseguente danno e riduzione dei servizi erogati alla cittadinanza;
   con la predetta «circolare», il Ministero dell'interno pare, però, abbia solo precisato che il diritto del richiedente protezione internazionale all'iscrizione anagrafica ed al rilascio della carta d'identità «sembra emergere» dalle disposizioni normative vigenti, benché le prefetture, secondo notizie stampa, lo impongano anche ai sindaci che hanno provato a respingere tali domande;
   inoltre, l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 142 del 2015, che ha recentemente riformato il sistema di accoglienza, al fine di considerare il centro quale dimora abituale, fa riferimento anche ai centri di cui all'articolo 11, ove sono accolti la maggioranza dei richiedenti protezione internazionale ma nell'ambito dei quali la permanenza dovrebbe essere solo temporanea;
   infine, secondo gli ultimi dati, il 60 per cento delle domande di protezione internazionale viene denegato e, dunque, gli immigrati, divenuti irregolari, tuttavia potranno ancora godere di tutti i servizi erogati dai comuni, continuando a gravare sulle casse degli stessi, nelle more della cancellazione del certificato di residenza –:
   quali urgenti iniziative, qualora quanto riportato in premessa corrispondesse al vero, il Ministro interrogato intenda adottare affinché non sia consentita l'iscrizione anagrafica, con relativo rilascio della carta di identità e l'accesso ai servizi sociali erogati dai comuni, a tutti gli immigrati ospitati nei centri di accoglienza, a tutela delle risorse comunali e dei servizi erogati alla cittadinanza.
(3-02567)


Iniziative volte a contrastare i fenomeni di illegalità nell'ambito del distretto cinese di Prato – 3-02568

   PARISI, SOTTANELLI e FAENZI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   nel corso di un recente evento pubblico è emerso che nel 2016 sono stati iscritti presso la procura della Repubblica di Prato 1.033 procedimenti penali in materia di prevenzione e sicurezza del lavoro, di cui 888 con indagati di nazionalità cinese (86 per cento del totale). Dal 1o settembre 2014 al 30 settembre 2016 sono state iscritte 3.146 notizie di reato in materia di lavoro, di cui 2.717 a carico di cinesi;
   in occasione del medesimo evento il sostituto procuratore Antonio Sangermano, di fronte all'eccezionalità della situazione pratese, ha auspicato una legge che conceda alle prefetture poteri di espulsione per lo straniero condannato in primo grado, mentre il capo della procura della Repubblica di Prato Giuseppe Nicolosi ha sottolineato come nel distretto pratese «l'immigrazione clandestina si trasformi in opportunità di sfruttamento», testimoniata dalla presenza sempre più consistente di operai clandestini africani;
   tra le inchieste che riguardano cittadini cinesi emerge quella che nel luglio 2016 ha portato all'arresto di una coppia ritenuta referente locale di un traffico di manodopera da Pechino a Prato. Nel marzo 2016 ha inoltre preso il via il processo su riciclaggio di denaro tramite money transfer – 4,5 miliardi di euro trasferiti in Cina tra il 2006 e il 2010 – che vede imputate 298 persone, quasi tutte di origine orientale, e la Bank of China;
   a Prato l'incidenza della popolazione straniera è al 18,2 per cento contro l'8,3 per cento nazionale. Dei 34.794 cittadini stranieri 16.918 sono cinesi, il cui numero è triplicato dal 2000 ad oggi. A questi vanno aggiunti almeno 13 mila clandestini di nazionalità cinese. Il numero di cittadini cinesi è in costante aumento, a differenza degli altri cittadini stranieri che registrano un trend in diminuzione non per uscita dal territorio ma per acquisizione della cittadinanza italiana, fenomeno pressoché irrilevante tra la popolazione cinese;
   il «caso Prato», capitale italiana dell'immigrazione, nelle parole dell'ex procuratore capo Piero Tony, è sul tavolo delle istituzioni locali e nazionali da molti anni; ma i dati sopra esposti disegnano un quadro tutt'altro che migliorato rispetto al passato che conferma il sostanziale fallimento delle iniziative assunte o annunciate sino ad oggi –:
   se il Ministro interrogato abbia in agenda interventi specifici finalizzati al contrasto dei fenomeni di illegalità all'interno del distretto cinese a Prato e all'indirizzamento sul territorio pratese di una quota del denaro sequestrato nell'ambito delle inchieste sul riciclaggio tramite money transfer. (3-02568)


Chiarimenti in merito alla mancata pubblicazione della relazione di fine mandato dell'ex sindaco di Roma, Ignazio Marino – 3-02569

   GIGLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   in data 18 maggio 2016 l'interrogante presentava un'interrogazione a risposta immediata in Commissione nel quale si ricordava che l'articolo 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, prevede che «(...) le province e i comuni sono tenuti a redigere una relazione di fine mandato»;
   nella citata interrogazione si ricordava, inoltre, che «il comma 3 del citato articolo 4 del decreto legislativo n. 149 del 2011, afferma che “In caso di scioglimento anticipato del consiglio comunale o provinciale, la sottoscrizione della relazione e la certificazione da parte degli organi di controllo interno avvengono entro venti giorni dal provvedimento di indizione delle elezioni e, nei tre giorni successivi, la relazione e la certificazione sono trasmesse dal presidente della provincia o dal sindaco alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti. La relazione di fine mandato è pubblicata sul sito istituzionale della provincia o del comune, entro e non oltre i sette giorni successivi alla data di certificazione effettuata dall'organo di revisione dell'ente locale, con l'indicazione della data di trasmissione alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti”»;
   si osservava che se certamente il decreto legislativo ricordato non citava espressamente la figura del commissario straordinario come autore della relazione, sarebbe comunque stato necessario conoscere la relazione di fine mandato prevista dalla legge e si domandava quali iniziative di propria competenza avrebbe intrapreso il Ministro interrogato per consentire la pubblicazione della suddetta relazione;
   nella sua risposta in Commissione, il 19 maggio 2016, il Sottosegretario Bocci ricordava che, come detto, la legge non citava il commissario straordinario come sottoposto a quanto previsto dal citato decreto legislativo n. 149 del 2011, ma assicurava, comunque, che il prefetto Tronca avrebbe provveduto a far pubblicare sul sito istituzionale del comune di Roma la relazione di fine mandato predisposta dall'ex sindaco Marino e trasmessa alla Corte dei conti. Lo stesso aveva assicurato il commissario Tronca;
   in realtà, non risulta esservi traccia della suddetta relazione;
   si ricorda che la legge prevede che questa relazione sia resa pubblica, mentre ad oggi non risulta nota né cosa ci sia scritto, né se sia stata davvero prodotta –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei motivi che hanno portato alla mancata pubblicazione, sia sul sito del comune di Roma sia altrove, della relazione di fine mandato del sindaco Marino. (3-02569)