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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 18 ottobre 2016

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 4079

Ddl n. 4079 – Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Tempo complessivo: 4 ore.

Relatore per la maggioranza 10 minuti
Relatore di minoranza 10 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 38 minuti (con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 2 ore e 47 minuti
Partito Democratico 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 25 minuti
Forza Italia – Il Popolo della Libertà
 – Berlusconi Presidente
18 minuti
Area Popolare (NCD-UDC) 10 minuti
Sinistra Italiana – Sinistra Ecologia
 Libertà
14 minuti
Lega Nord e Autonomie – Lega
 dei Popoli – Noi con Salvini
11 minuti
Scelta Civica verso Cittadini per l'Italia
 – MAIE
10 minuti
 Civici e Innovatori 9 minuti
 Democrazia Solidale – Centro
 Democratico
8 minuti
Fratelli d'Italia – Alleanza Nazionale 10 minuti
Misto: 14 minuti
  Conservatori e Riformisti 2 minuti
  Alternativa Libera – Possibile 2 minuti
  Minoranze Linguistiche 2 minuti
  USEI-IDEA (Unione Sudamericana
  Emigrati Italiani)
2 minuti
  FARE! – Pri 2 minuti
  Movimento PPA – Moderati 2 minuti
  Partito Socialista Italiano (PSI)
  – Liberali per l'Italia (PLI)
2 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 ottobre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Baruffi, Basilio, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Cariello, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Moscatt, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Baruffi, Basilio, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Cariello, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grillo, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Meta, Migliore, Molea, Moscatt, Nicoletti, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 ottobre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   NICCHI: «Misure per favorire l'invecchiamento attivo della popolazione attraverso l'impiego delle persone anziane in attività di utilità sociale e iniziative di formazione permanente» (4098);
   MARAZZITI ed altri: «Concessione di amnistia e indulto» (4099);
   CIVATI ed altri: «Modifiche alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, e altre disposizioni concernenti la riduzione delle indennità e del trattamento economico e previdenziale spettanti ai membri del Parlamento» (4100).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DECARO ed altri: «Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in bicicletta e la realizzazione della rete nazionale di percorribilità ciclistica» (2305) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Mongiello.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 17 ottobre 2016 il deputato Rizzetto ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   RIZZETTO: «Modifiche al codice penale per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nonché per il potenziamento dell'attività ispettiva» (4074).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):
  SIBILIA ed altri: «Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti» (4041) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  SIBILIA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti» (4042) Parere delle Commissioni I, II, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  S. 57. – Senatori AMATI ed altri: «Misure per contrastare il finanziamento delle imprese produttrici di mine antipersona, di munizioni e submunizioni a grappolo» (approvata dalla 6a Commissione permanente del Senato) (4096) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IV, V, VIII, X, XI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  PISICCHIO: «Istituzione del ruolo dei professori universitari aggregati» (4032) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  RIBAUDO ed altri: «Modifica all'articolo 39 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la designazione del medico competente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» (4065) Parere delle Commissioni I, V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 17 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione sull'attività svolta dal Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VI Commissione (Finanze), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  La Ministra per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il progetto di Documento programmatico di bilancio per l'anno 2017 (Doc. CCVII, n. 2).

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 ottobre 2016, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenute definitive nel mese di settembre 2016, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza del 23 giugno 2016, Strumia n. 53377/13, in materia di affidamento dei minori. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per permettere in concreto al ricorrente di esercitare il suo diritto di visita della figlia minore e impedire l'alienazione parentale che sarebbe stata riscontrata nella figlia, e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare (Doc. CLXXIV, n. 108) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza del 30 giugno 2016, Taddeucci e McCall n. 51362/09, in materia di diritto alla vita privata e familiare. La Corte ha constatato la violazione dell'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (tutela della vita privata e familiare) della CEDU, ritenendo che lo Stato italiano, decidendo di trattare, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, le coppie omosessuali, che all'epoca dei fatti non potevano accedere al matrimonio né ad altra forma di unione, alla stregua delle coppie eterosessuali che non hanno regolarizzato la propria situazione, ha violato il diritto dei ricorrenti di non subire discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale nel godimento dei loro diritti rispetto al predetto articolo 8 (Doc. CLXXIV, n. 109) – alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 4 ottobre 2016, a pagina 7, seconda colonna, dodicesima riga, dopo le parole: «(COM(2016) 630 final – Annex 1)» si intendono inserite le seguenti: «, che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri)».

INTERROGAZIONE

Iniziative volte a restituire allo strumento del voucher le originarie caratteristiche previste dal decreto legislativo n. 276 del 2003 – 3-01459

A)

   LAFORGIA e GREGORI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con il Jobs Act, l'uso dei voucher è destinato ad aumentare;
   l'uso dei buoni lavoro è legato al cosiddetto lavoro occasionale accessorio, cioè quello che genera un reddito netto inferiore a 5 mila euro all'anno. Un voucher costa 10 euro e corrisponde al pagamento di un'ora di lavoro: 7,50 euro vanno al lavoratore, 1,30 euro alla gestione separata dell'Inps, 70 centesimi sono destinati all'assicurazione Inail e il resto compensa la gestione del servizio;
   l'intento con cui furono introdotti, nel 2003, era quello di limitare il lavoro nero e riuscire a tassare alcune attività saltuarie come il giardinaggio, l'assistenza domestica, le ripetizioni private e gli altri tipi di impieghi occasionali indicati negli articoli dal 70 al 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003. L'intenzione iniziale, però, è stata, snaturata e questi settori rappresentano ormai il minor campo di applicazione per i voucher lavoro. E il Jobs Act prevede proprio l'abrogazione degli articoli dal 70 al 73 del decreto legislativo n. 276 del 2003;
   nel riordino dei contratti previsto nel Jobs Act, i buoni subiranno inoltre un'ulteriore liberalizzazione. La bozza del decreto analizzata in Consiglio dei ministri il 20 febbraio 2015 prevede che il limite di guadagno netto annuo per la definizione del lavoro occasionale accessorio passi da 5 mila a 7 mila euro;
   i vincoli sull'uso dei voucher sono infatti minimi: il datore di lavoro può elargire al massimo 2 mila euro in voucher per ogni lavoratore, il lavoratore può guadagnare in voucher non più di 5 mila euro all'anno. Ma il datore di lavoro non ha limiti per quanto riguarda il numero di persone che può pagare con i voucher. Quindi, potrebbe anche cambiarne uno al giorno e utilizzarne 300 all'anno;
   secondo i dati dell'Inps, l'Istituto nazionale di previdenza sociale, in totale sono stati venduti 69.183.825 di voucher, il volume economico che producono è pari a circa 70 miliardi di euro. Ad aprile 2012, in circolazione c'erano poco meno di 29 milioni di buoni lavoro, nel 2013 si era arrivati a 43 milioni;
   secondo i rilievi della Uil, i voucher producono 70 milioni di euro di elusione fiscale ogni anno: gli oltre 46 mila lavoratori pagati con i voucher genererebbero un mancato gettito dell'Irpef, l'imposta sul reddito, pari a 57,8 milioni di euro e un mancato gettito dell'Irap, imposta sulle attività produttive, di 12,2 milioni di euro;
   con i buoni lavoro non si hanno diritti, non si matura il trattamento di fine rapporto, non si maturano ferie, non si ha diritto alle indennità di malattia e di maternità, né agli assegni familiari;
   uno dei maggiori problemi dei voucher lavoro è legato ai controlli. L'ispettore del lavoro non può verificare orario d'inizio e fine del lavoro, limitandosi ad appurare che siano stati pagati i contributi. Inoltre, sempre il Jobs Act prevede la nascita di un'agenzia unica ispettiva del lavoro che dovrà occuparsi, con ispettori precari, di sicurezza, infortuni, contribuzione e rispetto delle norme contrattuali –:
   se, alla luce di quanto sopra esposto, il Governo non ritenga necessario restituire allo strumento del voucher le originarie caratteristiche disciplinate dal decreto legislativo n. 276 del 2003, combattendo così il lavoro nero e l'evasione fiscale ed offrendo finalmente un vero rapporto di lavoro, con le necessarie tutele, ai lavoratori precari, uno degli affermati obiettivi principali di questo Governo. (3-01459)


DISEGNO DI LEGGE: S. 2217 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTRASTO AI FENOMENI DEL LAVORO NERO, DELLO SFRUTTAMENTO DEL LAVORO IN AGRICOLTURA E DI RIALLINEAMENTO RETRIBUTIVO NEL SETTORE AGRICOLO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 4008) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MONGIELLO E MATTIELLO; MONGIELLO ED ALTRI; MONGIELLO ED ALTRI; FALCONE ED ALTRI; ZACCAGNINI ED ALTRI; MATARRELLI; CARLONI ED ALTRI; MATARRESE ED ALTRI; SCOTTO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI (A.C. 429-2134-3298-3367-3379-3405-3580-3817-4046-4069)

A.C. 4008 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4008 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 7.1, 8.4, 8.7, 8.8, 8.9, 8.17, 8.18, 8.20, 8.22, 8.28, 8.32, 8.57, 9.5 e 9.6 e sugli articoli aggiuntivi 1.03, 8.01, 8.03, 8.08, 8.09, 8.010 e 9.01 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4008 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Modifica dell'articolo 603-bis
del codice penale).

  1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 603-bis. – (Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
    1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
   2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

  Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
  Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
   1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
   2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
   3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
   4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

  Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
   1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
   2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
   3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale).

  Sopprimerlo
1. 61. Altieri, Ciracì.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 603-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 603-bis.
(Intermediazione illecita).

  È vietato all'imprenditore affidare in appalto o in subappalto o in qualsiasi altra forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario, qualunque sia la natura dell'opera o del servizio cui le prestazioni si riferiscono. È altresì vietato all'imprenditore affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguirsi a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari. È considerato appalto di mere prestazioni di lavoro ogni forma di appalto o subappalto, anche per esecuzione di opere o di servizi, ove l'appaltatore impieghi capitali, macchine ed attrezzature fornite dall'appaltante, quand'anche per il loro uso venga corrisposto un compenso all'appaltante. I prestatori di lavoro, occupati in violazione dei divieti posti dal presente articolo, sono considerati, a tutti gli effetti, alle dipendenze dell'imprenditore che effettivamente abbia utilizzato le loro prestazioni.
  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di inosservanza delle disposizioni di cui al primo comma, l'imprenditore e l'appaltatore o altro intermediario è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro, per ciascun lavoratore reclutato.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  Art. 10-bis. Sono abrogate tutte le disposizioni di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, incompatibili con la presente legge.
1. 29. Sannicandro, Daniele Farina, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da uno con le seguenti: da due.
1. 21. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: da 500 a 1.000 euro con le seguenti: di euro 2.000.
1. 4. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: 500 a 1.000 euro con le seguenti: 2.000 a 4.000 euro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: 4.000 a 8.000 euro.
1. 30. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole: 500 a 1.000 euro con le seguenti: 1.000 a 2.000 euro;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: 2.500 a 5.000 euro.
1. 26. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, alinea, sostituire le parole da: reclutato, chiunque: fino alla fine del primo comma, con le seguenti:, chiunque, con violenza, minaccia, inganno ovvero approfittando di una situazione di vulnerabilità del lavoratore:
   1) utilizza, assume o impiega manodopera, reclutata sia direttamente sia mediante intermediazione, sottoponendola a condizioni di grave sfruttamento;
   2) recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di grave sfruttamento;
   3) costringe altri, con violenza o minaccia, ad assumere, anche temporaneamente e irregolarmente o fittiziamente, manodopera, sottoponendola a grave sfruttamento lavorativo.
1. 58. Venittelli, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, sostituire le parole da: 1) recluta fino a: alle ferie; con le seguenti:
   1) utilizza, assume o impiega manodopera, reclutata sia direttamente sia mediante intermediazione, sottoponendola a condizioni di grave sfruttamento;
   2) recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di grave sfruttamento;
   3) costringe altri, con violenza o minaccia, ad assumere, anche temporaneamente e irregolarmente o fittiziamente, manodopera, sottoponendola a grave sfruttamento lavorativo.

  Ai fini del presente articolo costituisce indice di grave sfruttamento, unitamente ad una delle condizioni di cui al primo comma, la sussistenza di una delle seguenti condizioni:
   1) la reiterata corresponsione della retribuzione in modo notevolmente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o comunque in misura gravemente sproporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
   2) la reiterata rilevante violazione della normativa sull'orario di lavoro, i periodi di riposo, le ferie, le aspettative obbligatorie;
1. 57. Venittelli, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) utilizza, assume o impiega manodopera, reclutata sia direttamente sia mediante intermediazione, sottoponendola a condizioni di grave sfruttamento;
   2) recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi, in condizioni di grave sfruttamento;
   3) costringe altri, con violenza o minaccia, ad assumere, anche temporaneamente e irregolarmente o fittiziamente, manodopera, sottoponendola a grave sfruttamento lavorativo.”
1. 59. Venittelli, Rostellato.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 1), sostituire la parola: recluta con le seguenti: svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando
1. 67. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 1), sostituire le parole: dello stato di bisogno con le seguenti: di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, numero 2), sostituire le parole: del loro stato di bisogno con le seguenti: di una loro situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una loro situazione di necessità.
1. 28. Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, sopprimere il numero 2)
1. 62. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.
*1. 33. Marotta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.
*1. 50. Schirò, Burtone, Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», primo comma, numero 2), sopprimere la parola: anche.
*1. 54. Ciracì, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», secondo comma, sostituire le parole: da 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: di euro 4.000.
1. 5. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», secondo comma, sostituire le parole: 1.000 a 2.000 euro con le seguenti: 3.000 a 6.000 euro
1. 52. Polverini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma:
   al numero 2)
, dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave;
   al numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
1. 34. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso ”Art. 603-bis, terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
*1. 35. Marotta.

  Al comma 1, capoverso ”Art. 603-bis, terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
*1. 51. Schirò, Burtone.

  Al comma 1, capoverso ”Art. 603-bis, terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
*1. 72. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, alinea, sostituire le parole: una o più con le seguenti: almeno due.
1. 56. Ciracì, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sostituire le parole da: reiterata fino a: nazionale con le seguenti: sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali.
1. 70. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sostituire la parola: reiterata con la seguente: sistematica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, numero 2), sostituire, la parola: reiterata con la seguente: sistematica.
1. 15. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sostituire le parole da: di retribuzioni in modo fino a: alle ferie; con le seguenti: della retribuzione in modo notevolmente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale o comunque in misura gravemente sproporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  2) la reiterata rilevante violazione della normativa sull'orario di lavoro, i periodi di riposo, le ferie, le aspettative obbligatorie;”
1. 60. Venittelli, Rostellato.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sostituire le parole: in modo palesemente difforme con le seguenti: in misura o con modalità evidentemente difformi.
1. 37. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sopprimere le parole da: difforme fino a: comunque.
1. 7. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 1), sopprimere le parole da: o territoriali fino a: livello nazionale.
1. 63. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), sostituire la parola: reiterata con la seguente: sistematica.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: ai periodi di riposo.
1. 69. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), dopo la parola: reiterata aggiungere le seguenti: e grave.
1. 68. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 2), aggiungere, in fine, le parole: al congedo di maternità e di paternità e al congedo parentale nonché di tutte le altre disposizioni a tutela dei diritti dei genitori che lavorano.
1. 39. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
*1. 17. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), dopo le parole: la sussistenza di aggiungere le seguenti: gravi e reiterate.
*1. 55. Ciracì, Altieri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale.
*1. 16. Rostellato, Dell'Aringa, Venittelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tali da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza e l'incolumità personale.
*1. 71. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 3), aggiungere, in fine, le parole: tali da poter arrecare danni alla salute del lavoratore.
1. 64. Altieri, Ciracì, Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 4), dopo la parola: alloggiative aggiungere la seguente: particolarmente.
1. 73. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e tali da ledere la dignità del lavoratore.
1. 65. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», terzo comma, numero 4), aggiungere, in fine, le parole: incluse quelle derivanti da discriminazioni di genere.
1. 40. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, alinea, sostituire le parole: da un terzo alla metà con le seguenti: dalla metà a due terzi.
1. 27. Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Massimiliano Bernini, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: uno.
1. 8. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
1. 66. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1 capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 1), sostituire la parola: tre con la seguente: due.
1. 9. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, numero 2), sopprimere le parole: in età non lavorativa.
1. 25. Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   4) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
*1. 6. Rizzetto.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», quarto comma, dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   4) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
*1. 42. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis», dopo il quarto comma, aggiungere il seguente: Qualora ricorrano due o più delle circostanze aggravanti previste dal precedente comma, la pena è aumentata dalla metà a due terzi.
1. 53. Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Massimiliano Bernini, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Associazione per delinquere). – 1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
   «603-bis. 1. Se i delitti di cui all'articolo 603-bis sono commessi in associazione per delinquere ai sensi dell'articolo 416, primo comma, si applica la reclusione da otto a quindici anni.»
1. 01. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. Nel caso in cui sia accertato che lo sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale sia stato compiuto nei confronti di una persona straniera irregolarmente presente sul territorio nazionale, questi ha diritto ad ottenere un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale della durata di due anni, successivamente rinnovabili.
1. 043. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).1. Il comma 12-quater dell'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
   «12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro spettano un permesso di soggiorno di durata commisurata a quella del relativo procedimento giudiziario, rilasciato dal questore su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, l'iscrizione al collocamento lavorativo e il diritto all'integrazione delle retribuzioni percepite fino a concorrenza con il corrispettivo minimo salariale normalmente applicabile alla prestazione svolta».
1. 03. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis.(Pubblicazione della sentenza di condanna).1. Le violazioni di cui all'articolo 603-bis del codice penale comportano la pubblicazione del provvedimento di condanna definitiva, ai sensi dell'articolo 36 del codice penale.
1. 02. Rizzetto.

A.C. 4008 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale).

  1. Dopo l'articolo 603-bis del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 603-bis.1. – (Circostanza attenuante). – Per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi, nel rendere dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura dei concorrenti o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite.
  Nel caso di dichiarazioni false o reticenti si applicano le disposizioni dell'articolo 16-septies del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.
  Non si applicano le disposizioni dell'articolo 600-septies.1.

  Art. 603-bis.2. – (Confisca obbligatoria). – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Introduzione degli articoli 603-bis.1 e 603-bis.2 del codice penale).

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 603-bis.1».

  Conseguentemente, alla rubrica sostituire le parole: degli articoli 603-bis.1 e con le seguenti: dell'articolo
2. 51. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene che è il prodotto del reato comprometta, anche nel suo utilizzo, altro bene a cui il primo sia funzionalmente o strutturalmente connesso, appartenente a persona o ente estranei al reato,.
*2. 2. Chiarelli, Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene che è il prodotto del reato comprometta, anche nel suo utilizzo, altro bene a cui il primo sia funzionalmente o strutturalmente connesso, appartenente a persona o ente estranei al reato, .
*2. 3. Marotta.

  Al comma 1, capoverso «Art. 603-bis.2», secondo periodo, dopo le parole: non sia possibile, aggiungere le seguenti: nonché laddove la confisca del bene che è il prodotto del reato comprometta, anche nel suo utilizzo, altro bene a cui il primo sia funzionalmente o strutturalmente connesso, appartenente a persona o ente estranei al reato,
*2. 50. Polverini.

  Al comma 1, dopo il capoverso «Art. 603-bis.2», aggiungere il seguente:
  “Art. 603-bis.3 – (Regolarizzazione salariale e previdenziale).1. L'imprenditore presso il quale ha prestato la propria attività il lavoratore oggetto di sfruttamento ai sensi dell'articolo 603-bis, terzo comma, è comunque tenuto a corrispondere al lavoratore la differenza tra la retribuzione erogata e quella che avrebbe dovuto corrispondere, nonché a versare i contributi previdenziali dovuti per il periodo di attività svolta in condizioni di sfruttamento accertato in base alle indagini compiute.
2. 4. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino.

A.C. 4008 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Controllo giudiziario dell'azienda e rimozione delle condizioni di sfruttamento).

  1. Nei procedimenti per i reati previsti dall'articolo 603-bis del codice penale, qualora ricorrano i presupposti indicati nel comma 1 dell'articolo 321 del codice di procedura penale, il giudice dispone, in luogo del sequestro, il controllo giudiziario dell'azienda presso cui è stato commesso il reato, qualora l'interruzione dell'attività imprenditoriale possa comportare ripercussioni negative sui livelli occupazionali o compromettere il valore economico del complesso aziendale. Si osservano le disposizioni di cui agli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.
  2. Con il decreto con cui dispone il controllo giudiziario dell'azienda, il giudice nomina uno o più amministratori, scelti tra gli esperti in gestione aziendale iscritti all'Albo degli amministratori giudiziari di cui al decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14.
  3. L'amministratore giudiziario affianca l'imprenditore nella gestione dell'azienda ed autorizza lo svolgimento degli atti di amministrazione utili all'impresa, riferendo al giudice ogni tre mesi, e comunque ogniqualvolta emergano irregolarità circa l'andamento dell'attività aziendale. Al fine di impedire che si verifichino situazioni di grave sfruttamento lavorativo, l'amministratore giudiziario controlla il rispetto delle norme e delle condizioni lavorative la cui violazione costituisce, ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale, indice di sfruttamento lavorativo, procede alla regolarizzazione dei lavoratori che al momento dell'avvio del procedimento per i reati previsti dall'articolo 603-bis prestavano la propria attività lavorativa in assenza di un regolare contratto e, al fine di impedire che le violazioni si ripetano, adotta adeguate misure anche in difformità da quelle proposte dall'imprenditore o dal gestore.
  4. Nei casi di sequestro di cui al comma 2 dell'articolo 321 del codice di procedura penale e nei casi di confisca disposta ai sensi dell'articolo 603-bis.2 del codice penale si applicano le disposizioni di cui al comma 4-bis dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

A.C. 4008 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d.1) delitti di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro previsti dall'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale;».

A.C. 4008 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifica all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, in materia di confisca).

  1. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo la parola: «602,» è inserita la seguente: «603-bis,».

A.C. 4008 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti).

  1. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifica all'articolo 25-quinquies del decreto-legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità degli enti).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25-septies:
    1) al comma 1, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis»;
    2) al comma 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis»;
    3) al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 590, terzo comma, e 603-bis»;
   b) dopo l'articolo 25-duodecies, è aggiunto il seguente:

  «Art. 25-terdecies.(Delitti in materia di tutela del lavoro).1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi».
6. 2. Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

A.C. 4008 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta).

  1. All'articolo 12, comma 3, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le parole: «e 602» sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Modifica all'articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228, in materia di Fondo per le misure antitratta).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.
7. 1. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7-bis. – 1. Ai fini dell'incontro tra la domanda e offerta di lavoro, il collocamento lavorativo in agricoltura avviene esclusivamente presso i centri per l'impiego, di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
  2. Le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, non possono esercitare la loro attività nel collocamento lavorativo in agricoltura.
7. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

A.C. 4008 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
     « a) non avere riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale, per delitti contro la pubblica amministrazione, delitti contro l'incolumità pubblica, delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, delitti contro il sentimento per gli animali e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, delitti di cui agli articoli 600, 601, 602 e 603-bis del codice penale»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
     « b) non essere state destinatarie, negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative, ancorché non definitive, per violazioni in materia di lavoro, legislazione sociale e rispetto degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse. La presente disposizione non si applica laddove il trasgressore o l'obbligato in solido abbiano provveduto, prima della emissione del provvedimento definitivo, alla regolarizzazione delle inosservanze sanabili e al pagamento in misura agevolata delle sanzioni entro i termini previsti dalla normativa vigente in materia»;
    3) dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
     « c-bis) applicare i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;
     c-ter) non essere controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di cui al presente comma»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. Alla Rete del lavoro agricolo di qualità possono aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego, gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura, nonché i soggetti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Possono altresì aderire alla Rete del lavoro agricolo di qualità, attraverso la stipula di apposite convenzioni, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, sia le agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sia gli altri soggetti autorizzati all'attività di intermediazione ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150»;
   c) al comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «del Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti: «, del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività, dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro a far data dalla sua effettiva operatività»;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «tre rappresentanti dei lavoratori subordinati» sono inserite le seguenti: «delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole» e dopo le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono inserite le seguenti: «e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo»;
   d) al comma 4, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
    « c-bis) procede a monitoraggi costanti dell'andamento del mercato del lavoro agricolo, su base trimestrale, anche accedendo ai dati relativi all'instaurazione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro disponibili presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e ai dati che si rendono disponibili, a seguito di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS, valutando, in particolare, il rapporto tra il numero dei lavoratori stranieri che risultano impiegati e il numero dei lavoratori stranieri ai quali è stato rilasciato il nulla osta per lavoro agricolo dagli sportelli unici per l'immigrazione;
    c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»;
   e) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  « 4-bis. La cabina di regia promuove la stipula delle convenzioni di cui al comma 1-bis e svolge i compiti di cui al comma 4, lettere c-bis) e c-ter), utilizzando le informazioni in possesso delle commissioni provinciali integrazione salari operai agricoli e dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura, al fine di formulare indici di coerenza del comportamento aziendale strettamente correlati alle caratteristiche della produzione agricola del territorio, avvalendosi delle sezioni territoriali di cui al comma 4-ter.
  4-ter. La Rete del lavoro agricolo di qualità si articola in sezioni territoriali, a cui possono aderire i soggetti che hanno stipulato le convenzioni di cui al comma 1-bis, con sede presso la commissione provinciale integrazione salari operai agricoli. Le sezioni promuovono a livello territoriale le iniziative previste dal comma 4, lettera c-ter), svolgono compiti di promozione di modalità sperimentali di intermediazione fra domanda e offerta di lavoro nel settore agricolo, in stretta collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e con la Rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, al fine di garantire una modulazione a livello territoriale dei servizi all'impiego. Le sezioni territoriali promuovono altresì iniziative per la realizzazione di funzionali ed efficienti forme di organizzazione del trasporto dei lavoratori fino al luogo di lavoro, anche mediante la stipula di convenzioni con gli enti locali.
  4-quater. La cabina di regia trasmette ogni anno alle Camere una relazione sullo svolgimento dei compiti di cui al comma 4 ed in particolare sul risultato dei monitoraggi di cui alla lettera c-bis) del medesimo comma»;
   f) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  « 7-bis. I soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti. Gli enti locali stabiliscono le condizioni e l'ammontare dei contributi tenendo conto di quanto eventualmente previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in ordine alla quantificazione e ripartizione del costo del trasporto tra imprese e lavoratori. La violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo»;
   g) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  « 8. Per le attività di cui al presente articolo l'INPS provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  2. Nelle more dell'attuazione del libro unico del lavoro, di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'adattamento del sistema UNIEMENS al settore agricolo, con effetto sulle retribuzioni dovute a partire dal mese di gennaio 2018, non comporta modifiche al vigente sistema di tutele assistenziali e previdenziali previste per i lavoratori agricoli, ivi compreso il sistema degli elenchi annuali e di variazione dei lavoratori agricoli, e contestualmente determina l'attivazione del servizio di tariffazione da parte dell'INPS ferme restando le scadenze di pagamento di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48. I dati contenuti nel libro unico del lavoro in modalità telematica, che sostituisce il sistema UNIEMENS quale unico documento per gli adempimenti in materia previdenziale e contributiva, sono resi accessibili a tutte le amministrazioni interessate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità).

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera a), dopo le parole: non avere riportato condanne penali aggiungere le seguenti: passate in giudicato.
*8. 1. Simonetti, Molteni, Guidesi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera a), dopo le parole: non avere riportato condanne penali aggiungere le seguenti: passate in giudicato.
*8. 50. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso lettera a), sopprimere le parole: contro il sentimento per gli animali e.
8. 51. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso lettera b), sopprimere le parole:, ancorché non.
8. 52. Altieri, Ciracì.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso lettera b), sostituire le parole da:, ancorché non definitive fino a: delle imposte e delle tasse. con le seguenti: definitive per violazioni di cui alla lettera a), salvo che si tratti di violazioni di lieve entità.
8. 53. Polverini.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «c-quater) rispettare gli indici di coerenza del comportamento aziendale, qualora formulati ai sensi del comma 4-bis
8. 3. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
   «1-ter. Al fine di rafforzare il sistema di collocamento pubblico e garantire la trasparenza e l'efficacia delle procedure di reclutamento della manodopera nel settore agricolo, i soggetti di cui al primo periodo del comma 1-bis accedono al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»
8. 28. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: possono aderire con la seguente: aderiscono.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: Possono altresì aderire con la seguente: Aderiscono.
8. 4. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
8. 6. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:
  2) al secondo periodo, le parole da: «tre rappresentanti dei lavoratori subordinati» fino a: «dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «quattro rappresentanti dei lavoratori subordinati delle imprese agricole e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo».
8. 58. Polverini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sostituire le parole da: e dopo le parole fino alla fine del numero con le seguenti: e le parole: «tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, quattro rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore agricolo».
8. 30. Rostellato.

  Al comma 1, lettera d), capoverso c-bis), sostituire le parole: di specifico adattamento del sistema UNIEMENS, presso l'INPS con le seguenti: della tenuta in modalità telematica del libro unico del lavoro.
8. 54. Polverini.

  Al comma 1, lettera d), capoverso c-bis), sostituire le parole: presso l'INPS con le seguenti: con tariffazione da parte dell'INPS.
8. 55. Polverini.

  Al comma 1, lettera e), premettere il seguente capoverso:
  «4.1. L'istanza di cui al comma 3, primo periodo, in assenza della delibera di cui al comma 4, lettera a), si intende accolta decorsi sessanta giorni dalla presentazione.».
8. 13. Molteni, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi 4-bis, 4-ter e 4-quater con i seguenti:
  «4-bis. Presso i centri per l'impiego su base territoriale sono istituite, ai fini dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, liste di prenotazione gestite con procedura telematica, costituite da aspiranti lavoratori, dalle quali i datori di lavoro attingono, previa comunicazione telematica all'INPS entro le ore 12 della giornata lavorativa, per far fronte alle esigenze lavorative e produttive della propria attività.
  4-ter. Gli stessi datori di lavoro sono tenuti a dare comunicazione telematica della avvenuta assunzione alla cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, entro e non oltre quarantotto ore dalla stessa.
  4-quater. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in via sperimentale sono istituiti sportelli di collocamento lavorativo operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa.
  4-quinquies. A fini statistici e di comprensione del fenomeno di somministrazione fraudolenta ed illecita di manodopera, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasmette apposito rapporto annuale sullo stato di attuazione della presente legge alle competenti Commissioni parlamentari.»
8. 8. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi 4-bis e 4-ter con i seguenti:
  «4-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni datoriali e sindacali, maggiormente rappresentative sul piano nazionale, adotta un decreto con il quale individua gli indici di congruità, articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e dei servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, e la quantità delle ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato che sia da considerare normale.
  4-ter. Gli indici di cui al comma 4-bis sono oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione ed alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono. Gli atenei e gli organi ispettivi operanti su territorio regionale sono invitati a partecipare, con finalità di supporto tecnico e scientifico, alla definizione degli indici di congruità ed alla revisione ordinaria degli stessi.
  4-ter.1. La conformità agli indici di congruità di cui ai commi 4-bis e 4-ter è condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico, fiscale e normativo, per la partecipazione a bandi o per il godimento di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi europei, nazionali e regionali, mentre la difformità dagli stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nello stesso decreto di cui al comma 4-bis, viene segnalata entro e non oltre sei mesi al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, a opera degli assessorati regionali al lavoro.»
8. 7. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-ter, primo periodo, sostituire le parole: possono aderire con la seguente: aderiscono.
8. 9. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche attivando presso i centri per l'impiego apposite liste su base territoriale per il lavoro agricolo in cui vengono inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori stagionali, provvisti delle informazioni necessarie per l'identificazione professionale e accessibili da parte dei datori di lavoro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il comma 4-ter aggiungere il seguente:
  «4-ter.1. Al fine di velocizzare l'intermediazione tra domanda e offerta di lavoro agricolo, garantendo la tracciabilità e la pubblicità delle stesse, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali promuovono in via sperimentale lo sviluppo di apposite applicazioni installabili sui dispositivi portatili che consentano ai datori di lavoro di informare rapidamente i soggetti iscritti nelle liste di prenotazione di cui al comma 4-ter delle offerte di lavoro sopraggiunte, unitamente alle caratteristiche, alla durata, alla mansione e alla paga, e ai lavoratori di fornire un'immediata disponibilità di manodopera.»
8. 22. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-ter, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche attivando esclusivamente presso i centri per l'impiego apposite liste su base territoriale per il lavoro agricolo in cui vengono inseriti telematicamente i nominativi degli aspiranti lavoratori stagionali, provvisti delle informazioni necessarie per l'identificazione professionale e accessibili da parte dei datori di lavoro.
8. 23. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 4-quater, aggiungere, in fine, le parole:, nonché sullo stato di attuazione della presente legge.
8. 11. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, lettera f), capoverso 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: possono stabilire con la seguente: stabiliscono.
8. 16. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannican  dro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*8. 17. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Chimienti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*8. 57. Altieri, Ciracì, Polverini.

  Al comma 1, lettera g), alinea, sostituire le parole: è sostituito dal seguente con le seguenti: è sostituito dai seguenti.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:
  «8-bis. Al fine di potenziare l'attività di prevenzione e di emersione di tutte le forme di lavoro irregolare e sommerso e l'effettiva osservanza delle disposizioni di cui al presente decreto, i datori di lavoro, imprenditori e non, sono sottoposti a controlli ulteriori per i successivi cinque anni dall'ottenimento dei benefici di cui al presente decreto, da parte di nuclei ispettivi misti costituiti da ispettori del lavoro, forze dell'ordine, corpo forestale dello Stato e polizia locale.»
8. 18. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è istituito un marchio che certifichi l'adozione di princìpi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato «Capofree», da rilasciare a quelle aziende che intraprendono un percorso di legalità, impegnandosi, con la sottoscrizione di un apposito protocollo con le prefetture, a contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
8. 20. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Al fine di consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sui metodi di lavorazione determinanti per la qualità e le caratteristiche del prodotto, è istituito un sistema che preveda uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
8. 32. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità è condizione indispensabile per il riconoscimento di riduzioni contributive, incentivi e sgravi pubblici. Conseguentemente la cancellazione dell'impresa o del datore di lavoro dall'iscrizione alla Rete per perdita dei requisiti determina il mancato riconoscimento delle agevolazioni pubbliche eventualmente percepite.
8. 33. Rizzetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti, nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
*8. 19. Molteni, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nell'ambito dello svolgimento di servizi ai soci diretti alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico, possono prestare servizi ai soci per la raccolta in campo, anche meccanizzata, dei loro prodotti, nonché per le relative attività accessorie, utilizzando propri lavoratori dipendenti.
*8. 59. Polverini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).

  1. Sono iscritte di diritto alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le aziende che risultano in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) all'atto del conferimento e certifichino il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 050. Altieri, Ciracì.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).

  1. Il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta l'automatica iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*8. 06. Simonetti, Molteni, Guidesi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Aziende agricole certificate).

  1. Il possesso di certificazione che attesti anche il rispetto delle regole in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo standard individuati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comporta l'automatica iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
*8. 051. Polverini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Istituzione di un marchio volontario per le imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la cabina di regia di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, un marchio volontario che attesta la regolarità dei rapporti di lavoro e l'adesione ad uno specifico regime di controllo, da apporre sui prodotti delle imprese agricole che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6, comma 1, del medesimo decreto-legge.
  2. La perdita dei requisiti per l'ammissione alla Rete del lavoro agricolo di qualità determina contestualmente il divieto di utilizzare il marchio stesso. L'utilizzo del marchio successivamente alla perdita dei requisiti, o comunque in violazione delle disposizioni attuative previste dal decreto di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 50.000. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì stabilite le modalità per l'esercizio della vigilanza sull'utilizzo del marchio.
  3. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
8. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. L'accesso dei datori di lavoro, imprenditori e non, a finanziamenti derivanti dall'erogazione di risorse nazionali, regionali o comunitarie, o ad altri benefici previsti dalla normativa vigente, anche fiscali, è subordinato al possesso, alla data di presentazione della domanda di concessione dei benefici, dei seguenti requisiti:
   a) rispetto ed integrale applicazione della normativa in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
   b) rispetto ed applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
   c) possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b), c) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
   d) possesso del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   e) rispetto degli indici di congruità di cui alla presente legge;
   f) rispetto dell'obbligo di comunicare l'assunzione dei lavoratori a norma della presente legge;
   g) rispetto della normativa vigente in materia di tutela dell'ambiente.

  2. L'obbligo di cui al comma 1 deve essere osservato per tutto il tempo in cui l'imprenditore agricolo beneficia delle agevolazioni concesse, in via diretta o indiretta, da Stato, regioni od organismi comunitari.
  3. La grave o reiterata inosservanza dei requisiti di cui al presente articolo comporta la revoca del finanziamento e l'obbligo di restituzione delle somme ricevute a tale titolo, l'esclusione del datore di lavoro, imprenditore e non, per un periodo fino a cinque anni, da qualsiasi concessione di finanziamenti o da altro beneficio, nonché dalla partecipazione a gare d'appalto statali o regionali oltre all'espulsione dello stesso dalla Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto del 2014, n. 116.
  4. Sono adottate ulteriori misure di sostegno economico all'emersione di lavoro non regolare, per quei datori di lavoro, imprenditori e non, che regolarizzano i rapporti di lavoro subordinato in essere, nel rispetto della normativa comunitaria in tema di regimi di aiuto de minimis.
  5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le misure di sostegno settoriale all'uscita dalle situazioni di irregolarità, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nei rispettivi settori di attività economica.
  6. Oltre alla sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, le incentivazioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono riconosciute in presenza di regolarizzazione di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, nonché, in relazione alle imprese che svolgono attività esclusivamente in periodi predeterminati nel corso dell'anno, anche di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati in relazione ad esigenze temporanee di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo.
8. 03. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:
  «15-bis.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio delle attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.»
8. 07. Simonetti, Molteni, Guidesi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 22, comma 12-quater, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 27 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al denunciante, inoltre, viene riconosciuta una misura premiale che preveda il diritto al collocamento lavorativo».
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, sono previste forme di reinserimento lavorativo per chiamata diretta anche per coloro che denunciano omissioni od irregolarità di aziende aderenti e non alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
8. 08. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

«Art. 8-bis.
(Rafforzamento dei servizi ispettivi del lavoro).

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede, nell'ambito della definizione degli obiettivi di produttività annuali, ad attribuire specifico rilievo ai controlli profusi dai servizi ispettivi del lavoro con il potenziamento di risorse finanziarie e umane, in particolare nel settore agricolo».
8. 09. Rizzetto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81).

  1. Al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 48:
    1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I committenti imprenditori o professionisti che utilizzano detti soggetti per prestazioni occasionali di tipo accessorio, sono tenuti a comunicare, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, alla direzione territoriale del lavoro competente, attraverso modalità telematiche, ivi compresi sistemi di messaggistica istantanea o messaggi di posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore, il luogo della prestazione, nonché il giorno e l'orario di inizio e di termine della prestazione stessa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai 15 giorni successivi».
    2) il comma 6 è sostituito dal seguente:
   «6. È vietato il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio:
   a) in agricoltura, a soggetti diversi da quelli di cui al comma 3, lettera a);
    b) nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi, fatte salve le specifiche ipotesi individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le parti sociali, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»;
   b) all'articolo 49, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. In attesa dell'emanazione del decreto di cui al comma 1, il valore nominale del buono orario è fissato in 10 euro».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nei limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8. 010. Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

A.C. 4008 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito piano di interventi, adottato previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che prevede misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale.
  2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli).

  1. Al fine di garantire al lavoratore che svolge un'attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli adeguate condizioni di alloggio e di trasporto sui luoghi di lavoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno definiscono e adottano, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un piano di articolazione delle sistemazioni alloggiative e del trasporto pubblico locale che preveda, nei mesi di raccolto e nei luoghi interessati dall'attività lavorativa stagionale di raccolta, il collegamento tra le sistemazioni alloggiative e i luoghi di lavoro attraverso specifiche convenzioni stipulate tra gli enti territoriali e locali, le aziende di trasporto pubblico, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli e dei datori di lavoro.
  2. Il piano di intervento di cui al comma 1 può prevedere l'approvazione di misure urgenti volte alla realizzazione di adeguati alloggi temporanei, anche mobili e riutilizzabili, in prossimità dei luoghi di raccolto destinati ai lavoratori che svolgono attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
  3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'interno predispongono congiuntamente e trasmettono alle Commissioni parlamentari competenti una relazione annuale sullo stato di attuazione del piano di interventi di cui ai commi 1 e 2.
9. 3. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Al comma 1, dopo le parole: supporto dei lavoratori aggiungere le seguenti:, garantendo presso i luoghi di lavoro spazi appositi finalizzati all'erogazione di servizi informativi in materia di legislazione sociale e di lavoro e di assistenza socio-sanitaria.
9. 7. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel piano di interventi di cui al primo periodo è inserito un programma di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta, da aggiornare annualmente e da realizzare attraverso l'impiego di apposite task-force costituite da ispettori del lavoro, forze dell'ordine e polizia locale.
9. 6. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il piano di cui al comma 1 deve inoltre prevedere:
   a) l'applicazione ai lavoratori stagionali della normativa vigente in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, indipendentemente dalle giornate lavorative effettuate nell'arco dell'anno;
   b) l'attuazione obbligatoria di interventi per la protezione individuale e collettiva per i lavoratori agricoli, per migliorare la qualità e il benessere sul lavoro ed in particolare per la prevenzione e il contrasto alle molestie di qualsiasi genere;
   c) la previsione di visite mediche annuali, con accertamento delle condizioni di salute in funzione delle mansioni da svolgere con riferimento ai singoli lavori, ai luoghi, ai tempi, alle procedure produttive, all'organizzazione aziendale e con particolare riguardo alla specificità di genere;
   d) misure per favorire l'accesso all'assistenza sanitaria per i lavoratori stranieri attraverso l'articolazione sul territorio di presidi sanitari ambulatoriali, adiacenti ai luoghi di lavoro;
   e) la presenza costante sui luoghi di lavoro di personale sanitario addetto al pronto soccorso;
   f) la possibilità che gli enti territoriali e locali, nel rispetto dei propri statuti, sottoscrivano con le ASL convenzioni per la realizzazione di progetti per la salute e la sicurezza sul lavoro, al fine di ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
9. 1. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini di cui al comma 1 il piano di interventi può prevedere un programma di valorizzazione e recupero delle strutture architettoniche dismesse nelle aree circostanti i luoghi di raccolta, nonché programmi di autocostruzione e auto-recupero di abitazioni dismesse per rispondere al disagio abitativo dei lavoratori che svolgono un'attività stagionale di raccolta dei prodotti agricoli.
9. 4. Chimienti, Agostinelli, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'interno, in accordo con l'Ispettorato del lavoro e con le regioni, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono e adottano un piano di interventi volto a:
   a) istituire presidi medico-sanitari mobili per assicurare interventi di prevenzione e di primo soccorso in prossimità dei luoghi di raccolta;
   b) organizzare servizi di distribuzione gratuita di acqua potabile e viveri di prima necessità per i soggetti che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   c) attivare sportelli informativi presso unità mobili provviste di operatori quali mediatori linguistici e culturali, psicologi e personale competente finalizzati all'integrazione culturale e sociale per i soggetti stranieri che svolgono attività stagionale di raccolta di prodotti agricoli;
   d) promuovere in via sperimentale attraverso bandi appositi l'ospitalità dei lavoratori stagionali in condizioni dignitose e salubri.
9. 5. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
   «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dell'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109.»

  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, i commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
  «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, sia stato revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. La stessa pena si applica qualora il nulla osta, richiesto ai sensi degli articoli 22, 24 e 27, comma 1, lettere f), e i), sia stato ottenuto a fronte dell'accertata insussistenza dei presupposti che hanno dato luogo al suo rilascio o comunque dell'accertata insussistenza dell'effettivo fabbisogno di impiego da parte del richiedente il nulla osta, che salvo prova contraria si presume in caso di mancata instaurazione del rapporto di lavoro subordinato che non sia imputabile all'indisponibilità del lavoratore.
  12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà se sussiste una o più delle seguenti circostanze:
   a) la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali di lavoro o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
   b) la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
   c) la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
   d) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti, incluse quelle risultanti da discriminazioni di genere. Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena fino al doppio:
    1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
    2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori;
    3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.
  12-ter. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria del pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente, nonché uno o più dei seguenti provvedimenti, sulla base della gravità delle circostanze e della natura dell'attività economica esercitata dal reo:
   a) esclusione dai benefici di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, compresi i fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione, per un periodo fino a cinque anni;
   b) esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici definiti nella direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, per un periodo fino a cinque anni;
   c) rimborso di alcune o di tutte le prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici, inclusi fondi dell'Unione europea gestiti dallo Stato o dalla regione e concessi al datore di lavoro fino a dodici mesi prima della constatazione dell'assunzione illegale;
   d) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione, ovvero ritiro temporaneo o permanente della licenza d'esercizio dell'attività economica in oggetto, se giustificata dalla gravità della violazione;
   e) interdizione dall'esercizio dell'attività professionale degli iscritti ad albi o ruoli professionali, per un periodo fino a cinque anni.

  Gli stessi provvedimenti amministrativi possono essere applicati anche in via provvisoria, prima della sentenza definitiva, d'ufficio o su motivata richiesta del procuratore della Repubblica.
  12-quater. Nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui al comma 12-bis e agli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, anche su segnalazione effettuata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali, fatta salva la concessione del permesso di soggiorno di cui all'articolo 18 nei casi ivi previsti, è rilasciato dal questore, su proposta o con il parere favorevole del procuratore della Repubblica, allo straniero privo di regolare titolo di soggiorno sul territorio nazionale che ha presentato denuncia o che comunque coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della durata di un anno; esso può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal questore. Il permesso di soggiorno previsto dal presente comma consente l'accesso alle prestazioni previdenziali dovute in relazione ai periodi di lavoro accertati, ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di disoccupazione tenute dai centri per l'impiego e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del presente comma può essere rinnovato per il periodo occorrente alla definizione del processo penale, sentito il Procuratore della Repubblica, e può essere convertito alla scadenza in altro titolo di soggiorno, sussistendone i presupposti di legge, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; può altresì essere convertito in permesso di soggiorno per attesa occupazione ovvero per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studi.
  12-quinquies. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, gli ispettori del lavoro, gli ispettori di vigilanza dell'INPS e dell'INAIL, gli ispettori sanitari delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere, che nell'esercizio delle rispettive funzioni rilevano la condizione di impiego di lavoratori di Paesi terzi in violazione delle norme del presente testo unico, ovvero degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, provvedono, contestualmente all'assunzione di sommarie informazioni, a consegnare a ciascun lavoratore individuato nel corso degli accertamenti la scheda plurilingue contenente le informazioni essenziali per ottenere l'assistenza legale presso le organizzazioni sindacali, i patronati e gli enti accreditati per la loro tutela in relazione alla denuncia degli illeciti in loro danno, alla costituzione quale parte civile nei relativi procedimenti penali, alle procedure amministrative e giudiziarie volte al risarcimento dei danni e all'eventuale rilascio di un permesso di soggiorno, al recupero delle retribuzioni, dei contributi e delle prestazioni previdenziali obbligatorie, nonché lo specifico avvertimento della facoltà di richiedere il periodo di riflessione previsto dal comma 12-sexies. Di tali adempimenti, nelle more del perfezionamento delle operazioni di accertamento, deve essere inviata tempestiva informativa alla procura della Repubblica e al questore competenti per territorio. Con decreto dei Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le specifiche informazioni della scheda plurilingue e sono indicate le lingue veicolari e gli enti e le organizzazioni accreditati per la diffusione delle schede stesse e per le attività di tutela di cui al presente comma.
  12-sexies. In deroga a quanto disposto dall'articolo 13, comma 4, fatta salva l'ipotesi di cui alla lettera a), sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater, i procedimenti penali ed amministrativi attinenti l'irregolarità del soggiorno sul territorio nazionale a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro, sono sospesi; il prefetto, nel periodo di sospensione, dispone a carico del cittadino straniero che ha presentato denuncia o che, comunque, coopera nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro una o più delle misure tra quelle di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.2 dell'articolo 13. Il mancato rispetto da parte del cittadino straniero, senza giustificato motivo, delle misure adottate dal prefetto, fa riprendere i termini dei procedimenti sospesi. Il prefetto concede allo straniero destinatario del provvedimento di espulsione di cui sia verificato o in corso di verifica l'avvenuto impiego in condizioni lavorative previste al comma 12-bis, il quale sia coinvolto negli accertamenti di cui al comma 12-quinquies e non abbia già presentato denuncia o prestato la propria collaborazione, un periodo di riflessione non inferiore a trenta giorni e comunque sino alla determinazione sul rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater, fatta salva la facoltà di adottare una o più delle misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5.2 dell'articolo 13. Nelle more di tali determinazioni l'esecuzione dell'espulsione è sospesa; l'espulsione è quindi automaticamente revocata a seguito del rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 12-quater. In ogni caso l'autorizzazione al rientro prevista dall'articolo 17, nonostante l'efficacia di eventuali provvedimenti di espulsione, è estesa all'esercizio dei diritto di difesa nei procedimenti giudiziari indicati dai commi 11-quinquies e 12-quinquies, in relazione ai quali lo straniero è ammesso al gratuito patrocinio a spese dello Stato anche se non più dimorante nel territorio nazionale.
  12-septies. Entro il 10 luglio di ogni anno, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'interno e dell'economia e delle finanze, con contestuale pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, inviano alla Commissione europea la comunicazione concernente:
   a) i criteri di valutazione dei rischi e di identificazione dei settori di attività in cui si concentra l'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, specificando al riguardo i differenti ambiti territoriali;
   b) le direttive impartite in materia di accertamento e di contrasto dell'impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno irregolare ai servizi di vigilanza e ispezione delle direzioni provinciali del lavoro, dell'INPS e dell'INAIL, al Corpo della guardia di finanza, alla Polizia di Stato e all'Arma dei carabinieri;
   c) i risultati delle ispezioni concluse e dei procedimenti penali azionati e conclusi l'anno precedente, espressi come numero assoluto e come percentuale dei datori di lavoro in ciascun settore;
   d) il numero di permessi di soggiorno autorizzati ai sensi del comma 12-quater;
   e) il numero di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare individuato nel corso degli accertamenti amministrativi e giudiziari, con specificazione del relativo numero di rimpatri volontari e di provvedimenti di espulsione.
  12-octies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono definite, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, le specifiche misure finanziarie idonee ad assicurare sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo, ovvero mediante contributi economici in favore delle stesse, gli interventi assistenziali e di sostegno volti a garantire l'assistenza nella presentazione delle denunce e l'agevolazione delle stesse, nonché l'accoglienza temporanea delle vittime ed i programmi di assistenza e integrazione sociale e lavorativa».

  3. Al datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze ovvero utilizza, nelle condizioni e circostanze di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, lavoratori cittadini dell'Unione europea che non abbiano conseguito l'attestato di diritto di soggiorno previsto dall'articolo 7 o dall'articolo 14, o che siano destinatari di provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 21 ovvero di cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente od iscritti al registro di anagrafe per i senza fissa dimora, si applicano, salvo che il fatto costituisca più grave reato, le medesime sanzioni di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed i provvedimenti previsti dai commi 12-bis e 12-ter dello stesso articolo.
  4. In relazione alle violazioni previste al comma 1 ed alle violazioni degli articoli 600, 601 e 603-bis del codice penale, ai cittadini dell'Unione europea vittime di tali reati che abbiano presentato denuncia o che comunque cooperino nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro o dell'intermediario, si applicano altresì in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 12-quinquies e 12-sexies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; in ogni caso è riconosciuto, nelle more delle indagini preliminari e sino alla conclusione del procedimento penale, il diritto di soggiorno e di iscrizione anagrafica in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 1, alle lettere a) e b).
9. 01. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9-bis. – 1. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In caso di appalto di opere o di servizi, ivi compresi i servizi di trasporto, ovvero di concessione mediante affitto o a qualsiasi titolo dell'uso di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi, che abbia comportato l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603-bis del codice penale, dell'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque in caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità nelle condizioni di sfruttamento definite dall'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'imprenditore o la persona fisica committente o concedente l'affitto o l'uso a qualsiasi titolo di un'azienda o di un fondo agricolo o di parte di essi è obbligato in solido con l'appaltatore o con il concedente, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori o subconcedenti, entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale nonché a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione dell'appalto o della concessione in uso, nonché all'adempimento di qualsiasi obbligo per le sanzioni civili ed amministrative. Nei casi previsti dal presente comma non si applicano le disposizioni contenute ai commi 2 e 3-ter del presente articolo e si applica la presunzione legale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 16 luglio 2012, n. 109».
9. 011. Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Nell'ambito delle politiche di contrasto al lavoro non regolare lo Stato, le regioni, gli enti pubblici, le società e tutti gli altri enti a totale partecipazione pubblica sono tenuti, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture da essi bandite, ad inserire all'interno del bando e del capitolato la clausola esplicita determinante l'obbligo per l'aggiudicatario di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti o, nel caso di cooperative, dei soci, quale che sia la qualificazione giuridica del rapporto di lavoro intercorrente, contratti collettivi nazionali e territoriali del settore di appartenenza, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
9. 05. Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano.

A.C. 4008 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Riallineamento retributivo nel settore agricolo).

  1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, gli accordi provinciali di riallineamento retributivo del settore agricolo possono demandare la definizione di tutto o parte del programma di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori agli accordi aziendali di recepimento purché sottoscritti con le stesse parti che hanno stipulato l'accordo provinciale. Non si dà luogo alla ripetizione di eventuali versamenti contributivi effettuati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Riallineamento retributivo nel settore agricolo).

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Al di fuori della specifica ipotesi di cui al comma 1, il verbale aziendale di recepimento di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, non ha natura contrattuale, documentando solamente l'adesione della singola azienda al programma di riallineamento provinciale. In tal senso si interpreta il citato articolo 5, anche con effetto sui giudizi pendenti.
10. 50. Abrignani.

A.C. 4008 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 4008 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 4008 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «norme processuali» e «ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e «tutela e sicurezza dei lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    rilevata l'opportunità di integrare la cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità con un rappresentante degli enti locali, anche in considerazione dell'articolazione in sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi interventi normativi, la presenza di un rappresentante degli enti locali al fine di integrare la Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo.
9/4008/1Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che il contenuto del provvedimento risulta riconducibile alle materie «norme processuali» e «ordinamento civile e penale», di competenza esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione) e «tutela e sicurezza dei lavoro», di competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma, della Costituzione);
    rilevata l'opportunità di integrare la cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo di qualità con un rappresentante degli enti locali, anche in considerazione dell'articolazione in sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, anche in successivi interventi normativi, la presenza di un rappresentante degli enti locali al fine di integrare la Cabina di regia che sovrintende alla Rete di lavoro agricolo.
9/4008/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 10 interviene in materia di contratti di riallineamento retributivo, di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996, ovvero in materia di strumenti contrattuali mediante i quali le imprese che in passato hanno erogato retribuzioni e contribuzioni inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di settore, potevano concordare un piano di graduale riallineamento delle retribuzioni fino al raggiungimento dei livelli retributivi legali o contrattuali vigenti;
    tali contratti furono ideati per consentire l'emersione di trattamenti retributivi sconosciuti al fisco e agli enti previdenziali e assistenziali, nonché per adeguare progressivamente i rapporti di lavoro formalizzati, ma con trattamenti economici temporaneamente inferiori ai minimali previsti dai contratti collettivi, vedendo riconosciuti alle imprese gli specifici vantaggi riferiti, in particolare, alla sanatoria della situazione pregressa;
    l'intento della disposizione del richiamato articolo 10 è quella di fornire un chiarimento interpretativo della portata dell'articolo 5 del decreto-legge n. 510 del 1996, relativamente alla titolarità a sottoscrivere gli accordi aziendali, al fine di dirimere il contenzioso interpretativo insorto con riferimento alla sua applicazione,

impegna il Governo

   a dare corso all'attuazione della disposizione di cui all'articolo 10, con valenza meramente interpretativa ed esclusivamente ai fini del riconoscimento della validità degli accordi pregressi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
   ad escludere ogni possibile interpretazione volta a ripristinare i contratti di riallineamento; intento interpretativo peraltro confermato, in maniera incontrovertibile, dalla relazione tecnica redatta dal Ministero del lavoro che accompagna il disegno di legge.
9/4008/2Damiano, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame AC 4008-A sono presenti «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    il provvedimento ha tra i principali obiettivi: la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
    nella relazione del Governo al testo di legge sono con chiarezza evidenziati dati certi nonché stime impressionanti che confermano come negli ultimi 10 anni il fenomeno del lavoro irregolare, (spesso riferibile a caporalato) abbia continuato a crescere soprattutto in agricoltura;
    anche nei giorni scorsi sono avvenuti importanti arresti in Toscana, riferiti a gravi e ripetuti episodi di sfruttamento del lavoro a danno di personale immigrato in una azienda del Chianti, con il rischio di nuocere anche all'immagine di centinaia aziende che lavorano regolarmente e con alti standard di qualità;
    il fenomeno del caporalato e la pratica del lavoro nero, sono quasi sempre alla base anche della diffusione e della commercializzazione di prodotti illegali e contraffatti;
    la contraffazione è oggi una delle più consolidate manifestazioni di criminalità economica e finanziaria, dal carattere transnazionale: un fenomeno che sta creando, anche nel nostro Paese, gravissime problematiche al sistema produttivo, economico e occupazionale in ogni regione. Secondo gli ultimi rilevamenti, con un fatturato in Italia pari a 6 miliardi e 535 milioni di euro, la contraffazione sottrae all'economia «legale» nazionale 17 miliardi e 773 milioni di euro di produzione, 6 miliardi e 400 milioni di euro di valore aggiunto (corrispondente allo 0,45 per cento dell'intero prodotto interno lordo italiano); 5 miliardi e 280 milioni di euro di entrate erariali (circa il 2 per cento del totale delle entrate);
    in particolare, secondo i dati del Censis, l'industria del falso impedisce la regolarizzazione di 110,000 addetti, pari a circa lo 0,44 per cento dell'occupazione complessiva nazionale, oltre al danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea) assoldati attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative;
    il fenomeno della contraffazione è in gran parte sotto il controllo delle organizzazioni criminali che riescono a ricavare enormi profitti, grazie all'ampio ricorso al lavoro nero, all'evasione fiscale, contributiva e previdenziale, alla violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
    il presente provvedimento interviene positivamente anche rafforzando la Rete del lavoro agricolo di qualità;
    oltre al fondamentale ruolo di controllo di tutti i soggetti deputati a verificare l'esistenza di rapporti di lavoro regolari risulterebbe utile promuovere ed incentivare comportamenti virtuosi e trasparenti consentendo al consumatore di conoscere anche «il buon lavoro» che sta dietro ai prodotti agricoli;
    sono state presentate alla Camera dei Deputati proposte di legge che vanno in questa direzione. Sono previste, nello specifico, agevolazioni fiscali mirate per la realizzazione di progetti per la costituzione di tali filiere, coerenti con la disciplina nazionale ed europea in materia di diritto del lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori. I princìpi e criteri direttivi riguardano la definizione e lo sviluppo di sinergie fra sistemi di mappatura e tracciabilità delle produzioni; l'individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera; l'individuazione di un sistema disincentivante la concorrenza sleale lungo la catena della subfornitura della filiera e la sperimentazione di sistemi di controllo innovativi,

impegna il Governo

   a verificare la possibilità di inserire, nel complesso delle azioni mirate, messe in campo per contrastare il fenomeno del lavoro nero e del caporalato, opportunità specifiche per incentivare lo sviluppo delle «filiere produttive etiche» coerenti con la disciplina nazionale ed europea in materia di diritto del lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori, redatte sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di mappatura e tracciabilità delle produzioni;
    individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera etica;
    definizione di un sistema disincentivante la concorrenza sleale nella catena della subfornitura della filiera etica;
    sperimentazione di sistemi di controllo innovativi, sviluppati con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti tecnici e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;
    introduzione, nell'ambito della normativa vigente in materia di credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di una disciplina specifica per le spese relative a progetti diretti allo sviluppo delle filiere etiche.
9/4008/3Cenni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge in esame AC 4008-A sono presenti «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    il provvedimento ha tra i principali obiettivi: la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro) che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'applicazione di un'attenuante in caso di collaborazione con le autorità; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato;
    nella relazione del Governo al testo di legge sono con chiarezza evidenziati dati certi nonché stime impressionanti che confermano come negli ultimi 10 anni il fenomeno del lavoro irregolare, (spesso riferibile a caporalato) abbia continuato a crescere soprattutto in agricoltura;
    anche nei giorni scorsi sono avvenuti importanti arresti in Toscana, riferiti a gravi e ripetuti episodi di sfruttamento del lavoro a danno di personale immigrato in una azienda del Chianti, con il rischio di nuocere anche all'immagine di centinaia aziende che lavorano regolarmente e con alti standard di qualità;
    il fenomeno del caporalato e la pratica del lavoro nero, sono quasi sempre alla base anche della diffusione e della commercializzazione di prodotti illegali e contraffatti;
    la contraffazione è oggi una delle più consolidate manifestazioni di criminalità economica e finanziaria, dal carattere transnazionale: un fenomeno che sta creando, anche nel nostro Paese, gravissime problematiche al sistema produttivo, economico e occupazionale in ogni regione. Secondo gli ultimi rilevamenti, con un fatturato in Italia pari a 6 miliardi e 535 milioni di euro, la contraffazione sottrae all'economia «legale» nazionale 17 miliardi e 773 milioni di euro di produzione, 6 miliardi e 400 milioni di euro di valore aggiunto (corrispondente allo 0,45 per cento dell'intero prodotto interno lordo italiano); 5 miliardi e 280 milioni di euro di entrate erariali (circa il 2 per cento del totale delle entrate);
    in particolare, secondo i dati del Censis, l'industria del falso impedisce la regolarizzazione di 110,000 addetti, pari a circa lo 0,44 per cento dell'occupazione complessiva nazionale, oltre al danno sociale connesso allo sfruttamento di soggetti deboli (disoccupati o, prevalentemente, cittadini di Paesi non membri dell'Unione europea) assoldati attraverso un vero e proprio racket del lavoro nero, con evasioni contributive e senza coperture assicurative;
    il fenomeno della contraffazione è in gran parte sotto il controllo delle organizzazioni criminali che riescono a ricavare enormi profitti, grazie all'ampio ricorso al lavoro nero, all'evasione fiscale, contributiva e previdenziale, alla violazione delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro;
    il presente provvedimento interviene positivamente anche rafforzando la Rete del lavoro agricolo di qualità;
    oltre al fondamentale ruolo di controllo di tutti i soggetti deputati a verificare l'esistenza di rapporti di lavoro regolari risulterebbe utile promuovere ed incentivare comportamenti virtuosi e trasparenti consentendo al consumatore di conoscere anche «il buon lavoro» che sta dietro ai prodotti agricoli;
    sono state presentate alla Camera dei Deputati proposte di legge che vanno in questa direzione. Sono previste, nello specifico, agevolazioni fiscali mirate per la realizzazione di progetti per la costituzione di tali filiere, coerenti con la disciplina nazionale ed europea in materia di diritto del lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori. I princìpi e criteri direttivi riguardano la definizione e lo sviluppo di sinergie fra sistemi di mappatura e tracciabilità delle produzioni; l'individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera; l'individuazione di un sistema disincentivante la concorrenza sleale lungo la catena della subfornitura della filiera e la sperimentazione di sistemi di controllo innovativi,

impegna il Governo

   a verificare la possibilità di inserire, al fine di disincentivare la concorrenza sleale nella catena della subfornitura, nel complesso delle azioni mirate, messe in campo per contrastare il fenomeno del lavoro nero e del caporalato, opportunità specifiche per incentivare lo sviluppo delle «filiere produttive etiche» coerenti con la disciplina nazionale ed europea in materia di diritto del lavoro, di ambiente, di salute e di tutela dei minori, redatte sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
    definizione e sviluppo di sinergie fra sistemi di mappatura e tracciabilità delle produzioni;
    individuazione dei criteri per la definizione della sostenibilità ambientale, sociale ed economica della filiera etica;
    definizione di un sistema disincentivante la concorrenza sleale nella catena della subfornitura della filiera etica;
    sperimentazione di sistemi di controllo innovativi, sviluppati con il contributo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di enti tecnici e delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori;
    introduzione, nell'ambito della normativa vigente in materia di credito d'imposta per le spese di ricerca e sviluppo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, di una disciplina specifica per le spese relative a progetti diretti allo sviluppo delle filiere etiche.
9/4008/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Cenni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il settore dell'agricoltura per sua stessa natura legata agli eventi climatici, utilizza spesso assunzioni temporanee in periodi ristrettissimi e con scadenze particolarmente stringenti dettate dalle condizioni meteorologiche e dalle esigenze del mercato;
    nei rapporti di lavoro del settore agricolo molto spesso le prestazioni vengono dichiarate in maniera distorta o incompleta rispetto alla realtà, non garantendo la completa tutela del lavoratore;
    tale prassi rappresenta un grave danno per i lavoratori i quali vengono non solo depauperati di parte del lavoro prestato, ma sono lesi nella loro dignità e nel diritto a una giusta retribuzione, in violazione degli articoli 1, 35 e, soprattutto, 36 della Costituzione. Al contrario, la corresponsione di una retribuzione inferiore si risolve in un vantaggio illecito per il datore di lavoro e in uno strumento di concorrenza sleale nei confronti di imprese che tutelano i propri lavoratori;
    dai dati emersi dall'Istat, il lavoro irregolare in agricoltura, cui è associato comunemente il caporalato, registra una crescita costante negli ultimi 10 anni, attestandosi su un valore di circa il 23 per cento, quasi il doppio rispetto al totale dei settori economici nazionali (attestati circa al 12,8 per cento);
    le ispezioni fatte nel periodo gennaio-settembre 2015 hanno evidenziato l'irregolarità, a vario titolo, di circa metà delle imprese interessate: in particolare, di 2.360 rapporti di lavoro irregolari, 1.801 sono risultati in nero (circa il 76 per cento), mentre i casi di caporalato ammontavano a 290;
    il provvedimento in esame mira a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;
    inoltre, interviene su più fronti concernenti: la riscrittura del reato di caporalato (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), che introduce la sanzionabilità anche del datore di lavoro; l'arresto obbligatorio in flagranza di reato; il rafforzamento dell'istituto della confisca; l'adozione di misure cautelari relative all'azienda agricola in cui è commesso il reato; l'estensione alle persone giuridiche della responsabilità per il reato di caporalato; l'estensione alle vittime del caporalato delle provvidenze del Fondo anti tratta; il potenziamento della Rete del lavoro agricolo di qualità, in funzione di strumento di controllo e prevenzione del lavoro nero in agricoltura; il graduale riallineamento delle retribuzioni nel settore agricolo;
    l'articolo 9 prevede la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale), mentre il successivo articolo 10 reca disposizioni in materia di contratti di riallineamento retributivo di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 510 del 1996,

impegna il Governo

anche al fine di rafforzare le misure previste dal provvedimento in esame, a valutare l'opportunità dell'adozione di ulteriori misure antielusive volte a contrastare il fenomeno delle false buste paga nel settore dell'agricoltura, attraverso la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni, indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione e dalla durata del rapporto per tali lavoratori, anche in vista di una possibile estensione, in futuri provvedimenti legislativi, della misura agli altri settori produttivi.
9/4008/4Di Salvo, Damiano, Albanella, Arlotti, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame mira a rafforzare l'azione di contrasto al caporalato e al lavoro nero in agricoltura quali fenomeni delittuosi ancora in parte presenti in Italia e che rappresentano fattispecie di degrado sociale inqualificabili e fatti lesivi assai spregevoli verso le persone che ne sono colpite, con necessità di porne fine nella massima fermezza ed urgenza;
    il fenomeno di sfruttamento in questione pone anche il settore agricolo in grandi imbarazzi e difficoltà per le gravi conseguenze che ne conseguono verso la competitività delle aziende oneste e per la reputazione negativa che determinati territori rurali nazionali ne traggono;
    in questo contesto di lotta al fenomeno si deve evidenziare anche l'impegno che da ultimo hanno profuso le organizzazioni agricole per contrastarne il diffondersi, allo scopo sottoscrivendo anche Protocolli sperimentali contro il caporalato e lo sfruttamento del lavoro agricolo, nonché introducendo all'interno di singole organizzazioni, codici etici che impongono ai relativi associati il rispetto delle norme sul lavoro a pena dell'esclusione dalla base associativa;
    il provvedimento in esame, tra l'altro, semplifica gli indici di sfruttamento del reato per renderli più facilmente riconoscibili in sede di indagini, ferma restando, in capo al magistrato, la valutazione complessiva di tali indici e della loro gravità e incidenza ai fini della sussistenza del reato;
    sull'aspetto della interpretazione degli indici andrebbero effettuate alcune riflessioni con riguardo alla loro valenza di meri sintomi che si pongono come indizi che il giudice dovrà valutare se corroborati da reiterati elementi di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno e non configurano ex se condotte immediatamente delittuose essendo funzionali ad agevolare i compiti ricostruttivi del giudice orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento;
    parimenti, si deve porre in evidenza che la nuova formulazione della fattispecie di reato deve essere volta ad assicurare un più effettivo contrasto al lavoro nero in agricoltura e allo sfruttamento nella condotta del reato, con riguardo alla necessità di accertare uno sfruttamento del lavoratore reiterato nel tempo e un approfittamento, dunque una volontà di approfittare, dello stato di bisogno del lavoratore medesimo,

impegna il Governo

nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto dei propri limiti di intervento, a monitorare gli effetti applicativi della nuova disposizione penale ed a valutare ove, a seguito di tale monitoraggio, dovesse rendersi necessario, eventuali modifiche alla disposizione medesima con particolare riferimento agli indici della condotta del reato.
9/4008/5Mongiello, Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Cuomo, Dal Moro, Falcone, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Terrosi, Venittelli, Zanin, Vico, Ginefra, Grassi, Boccia, Michele Bordo, Ventricelli, Mariano, Pelillo, Losacco, Di Gioia, Catania, Schirò, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei caporalato e dello sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, soprattutto a danno di donne e stranieri, è una piaga dilagante soprattutto per il Sud Italia e in alcuni periodi dell'anno in cui si concentra la raccolta di alcuni prodotti agricoli primari;
    l'approvazione del presente provvedimento risponde in parte alle richieste delle associazioni di categoria del settore che ne hanno denunciato l'esistenza chiedendone una disciplina certa;
    in particolare, si è riscritto il reato di caporalato introducendo la sanzionabilità anche al datore di lavoro senza lasciare adito alla buona fede per un mero errore di svista differente da reiterati e plurimi reati;
    si è anche previsto all'articolo 8 del provvedimento il nuovo articolo 7-bis di modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, approvato con modifica dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, con cui è possibile per i trasportatori in regola con la normativa vigente di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità se interessati al trasporto di lavoratori agricoli;
    per potenziare il sistema della Rete del lavoro di qualità e dare la possibilità a giovani, donne, studenti che volessero prestare lavoro legalmente presso le aziende agricole per brevi periodi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire con la Rete del lavoro agricolo di qualità un registro regionale di collocamento on-line a cui si possano iscrivere ufficialmente gli interessati al lavoro in agricoltura.
9/4008/6Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei caporalato e dello sfruttamento del lavoro nero in agricoltura, soprattutto a danno di donne e stranieri, è una piaga dilagante soprattutto per il Sud Italia e in alcuni periodi dell'anno in cui si concentra la raccolta di alcuni prodotti agricoli primari;
    l'approvazione del presente provvedimento risponde in parte alle richieste delle associazioni di categoria del settore che ne hanno denunciato l'esistenza chiedendone una disciplina certa;
    si è anche previsto all'articolo 8 del provvedimento il nuovo articolo 7-bis di modifica dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, approvato con modifica dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità, con cui è possibile per i trasportatori in regola con la normativa vigente di stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità se interessati al trasporto di lavoratori agricoli;
    per potenziare il sistema della Rete del lavoro di qualità e dare la possibilità a giovani, donne, studenti che volessero prestare lavoro legalmente presso le aziende agricole per brevi periodi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire con la Rete del lavoro agricolo di qualità un registro regionale di collocamento on-line a cui si possano iscrivere ufficialmente gli interessati al lavoro in agricoltura.
9/4008/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
    l'articolo 8 del provvedimento introduce modificazioni all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano in possesso di specifici requisiti;
    in particolare, con l'introduzione del comma 7-bis al citato articolo 6, si prevede che soggetti che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli e siano provvisti delle autorizzazione e dei requisiti previsti dalle normative vigenti possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti e definiscono le condizioni e l'ammontare dei contributi stanziati;
    l'articolo 9, reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli e, in particolare, stabilisce che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, i Ministeri coinvolti predispongono congiuntamente un «apposito piano di interventi che preveda misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale»;
    entrambe le misure sopra riportate devono essere adottate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    è del tutto evidente che la possibilità di attuare concretamente tali disposizioni non può prescindere dallo stanziamento di adeguate risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, a partire dalla Legge di Bilancio, le risorse idonee affinché le amministrazioni coinvolte siano messe nella concreta possibilità di mettere in atto gli interventi previsti.
9/4008/7Altieri, Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è volto a contrastare la diffusione del caporalato nel settore agricolo, in particolare attraverso la modifica della disciplina del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
    l'articolo 8 del provvedimento introduce modificazioni all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, che ha istituito presso l'INPS la Rete del lavoro agricolo di qualità alla quale possono partecipare le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e che siano in possesso di specifici requisiti;
    in particolare, con l'introduzione del comma 7-bis al citato articolo 6, si prevede che soggetti che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli e siano provvisti delle autorizzazione e dei requisiti previsti dalle normative vigenti possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità. Gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti e definiscono le condizioni e l'ammontare dei contributi stanziati;
    l'articolo 9, reca disposizioni per il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli e, in particolare, stabilisce che, al fine di migliorare le condizioni di svolgimento dell'attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, i Ministeri coinvolti predispongono congiuntamente un «apposito piano di interventi che preveda misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori, anche attraverso il coinvolgimento di regioni, province autonome e amministrazioni locali, delle rappresentanze dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità anche ai fini della realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale»;
    entrambe le misure sopra riportate devono essere adottate nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reperire, a partire dalla Legge di Bilancio, le risorse idonee affinché le amministrazioni coinvolte siano messe nella concreta possibilità di mettere in atto gli interventi previsti.
9/4008/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Altieri, Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in sede di esame il disegno di legge n. 4008/C recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni dal lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    l'articolo 1 del disegno di legge n. 4008/C, capoverso 603-bis, prevede la configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera al verificarsi anche di una sola delle condizioni riportate nel comma 3, la cui sussistenza costituisce indice di sfruttamento ai fini dell'articolo stesso;
    si condivide la necessità di un rigoroso contrasto a tutte le attività di intermediazione illecita di manodopera e di lotta al caporalato, fenomeni che alterano la leale concorrenza a danno delle imprese regolari;
    l'attuale formulazione delle condizioni considerate quali indici di sfruttamento appare eccessivamente generica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che i Ministeri interessati emanino apposite circolari, dirette al proprio personale ispettivo, al fine di chiarire che la sussistenza di uno o più indici di sfruttamento non possa di per sé determinare l'integrazione degli estremi del reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, in quanto gli stessi rappresentano meri «sintomi», ovvero indizi la cui gravità e reiterazione potranno essere elementi di valutazione da parte del giudice laddove avvalorati dalle condizioni di sfruttamento e approfittamento dello stato di bisogno.
9/4008/8Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    è in sede di esame il disegno di legge n. 4008/C recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni dal lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    l'articolo 1 del disegno di legge n. 4008/C, capoverso 603-bis, prevede la configurazione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento della manodopera al verificarsi anche di una sola delle condizioni riportate nel comma 3, la cui sussistenza costituisce indice di sfruttamento ai fini dell'articolo stesso;
    si condivide la necessità di un rigoroso contrasto a tutte le attività di intermediazione illecita di manodopera e di lotta al caporalato, fenomeni che alterano la leale concorrenza a danno delle imprese regolari;
    l'attuale formulazione delle condizioni considerate quali indici di sfruttamento appare eccessivamente generica,

impegna il Governo

nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto dei propri limiti di intervento, a monitorare gli effetti applicativi della nuova disposizione penale a valutare, ove a seguito di tale monitoraggio dovesse rendersi necessario, eventuali modifiche alla disposizione medesima, con particolare riferimento agli indici della condotta di reato.
9/4008/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrese, Vargiu, Dambruoso, Piepoli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto è finalizzato a contrastare il fenomeno del caporalato e a tutelare la dignità umana del lavoratore e della lavoratrice sfruttata;
    le modifiche introdotte dall'articolo 603-bis del codice penale hanno però la necessità nell'ambito dell'applicazione del presente provvedimento una volta approvato definitivamente di essere meglio specificate e declinate per scongiurare interpretazioni che rischiano di mostrare una eterogenesi dei fini;
    ad esempio, si potrebbe configurare il reato di sfruttamento del lavoro anche per i datori di lavoro che assumono regolarmente i propri dipendenti ed in modo occasionale, una volta sola, incorrono nella violazione di una qualunque disposizione, anche la più lieve e meramente formale, delle numerose, complesse e stratificate disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per determinare l'applicazione delle aggravanti previste dalla nuova formulazione;
    allo stesso tempo è altresì opportuna la stessa considerazione in riferimento all'indice di sfruttamento; 
    è importante che vi sia una interpretazione autentica delle attuali disposizioni per evitare interpretazioni affidate alla discrezionalità della magistratura,

impegna il Governo

a specificare in sede di applicazione della normativa, attraverso atto amministrativo o apposita circolare, sentite anche le organizzazioni di categoria, gli ambiti delle modifiche normative introdotte all'articolo 603 del codice penale, al fine di averne una interpretazione autentica e scongiurare elementi di discrezionalità.
9/4008/9Burtone, Cuomo, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in oggetto è finalizzato a contrastare il fenomeno del caporalato e a tutelare la dignità umana del lavoratore e della lavoratrice sfruttata;
    le modifiche introdotte dall'articolo 603-bis del codice penale hanno però la necessità nell'ambito dell'applicazione del presente provvedimento una volta approvato definitivamente di essere meglio specificate e declinate per scongiurare interpretazioni che rischiano di mostrare una eterogenesi dei fini;
    ad esempio, si potrebbe configurare il reato di sfruttamento del lavoro anche per i datori di lavoro che assumono regolarmente i propri dipendenti ed in modo occasionale, una volta sola, incorrono nella violazione di una qualunque disposizione, anche la più lieve e meramente formale, delle numerose, complesse e stratificate disposizioni in materia di igiene e sicurezza sul lavoro per determinare l'applicazione delle aggravanti previste dalla nuova formulazione;
    allo stesso tempo è altresì opportuna la stessa considerazione in riferimento all'indice di sfruttamento; 
    è importante che vi sia una interpretazione autentica delle attuali disposizioni per evitare interpretazioni affidate alla discrezionalità della magistratura,

impegna il Governo

nell'ambito dei propri poteri e nel rispetto dei propri limiti di intervento, a monitorare gli effetti applicativi della nuova disposizione penale e a valutare, ove a seguito di tale monitoraggio dovesse rendersi necessario, eventuali modifiche alla disposizione medesima, con particolare riferimento agli indici della condotta di reato.
9/4008/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Cuomo, Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    come emerge da numerosi atti parlamentari e come più volte denunciato da ONG e associazioni di volontari per gli immigrati, la piaga del caporalato è ormai radicata in alcune aree particolarmente interessate al fenomeno migratorio e presenta rilevanti profili criminali e criminogeni, tanto che sulla stampa e nella letteratura specialistica si parla ormai di «nuovi schiavi», ospitati in veri e propri «ghetti» gestiti da trafficanti privi di scrupoli;
    la proposta di legge in epigrafe interviene sulla configurazione della «Rete del lavoro agricolo di qualità», prevedendo, tra le altre cose, che ad essa possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche gli sportelli unici per l'immigrazione;
    alla cabina di regia della suddetta rete viene assegnato, secondo quanto proposto, anche il compito di monitorare costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato agricolo e di trasmettere ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati;
    il progetto di legge in epigrafe prevede inoltre la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale);
    la piena attuazione del piano di interventi delineato dal disegno di legge in epigrafe potrà aversi, in ogni caso, in un arco temporale non breve;
    nelle more dell'attuazione di suddetto piano risulta, in ogni caso, necessario e doveroso contrastare il fenomeno del caporalato, per ragioni sia umanitarie sia di ordine pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché venga contrastata, su tutto il territorio, ogni forma di intermediazione illecita di manodopera agricola, anche attraverso la rimozione delle strutture e degli insediamenti abusivi, sorti in diverse località agricole, utilizzati come alloggi per i migranti sfruttati e come basi per le varie attività criminali e criminogene connesse alla piaga del caporalato.
9/4008/10Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    come emerge da numerosi atti parlamentari e come più volte denunciato da ONG e associazioni di volontari per gli immigrati, la piaga del caporalato è ormai radicata in alcune aree particolarmente interessate al fenomeno migratorio e presenta rilevanti profili criminali e criminogeni, tanto che sulla stampa e nella letteratura specialistica si parla ormai di «nuovi schiavi», ospitati in veri e propri «ghetti» gestiti da trafficanti privi di scrupoli;
    la proposta di legge in epigrafe interviene sulla configurazione della «Rete del lavoro agricolo di qualità», prevedendo, tra le altre cose, che ad essa possano aderire, attraverso la stipula di apposite convenzioni, anche gli sportelli unici per l'immigrazione;
    alla cabina di regia della suddetta rete viene assegnato, secondo quanto proposto, anche il compito di monitorare costantemente, su base trimestrale, l'andamento del mercato agricolo e di trasmettere ogni anno una relazione alle Camere sullo svolgimento dei suoi compiti ed in particolare sul risultato dei monitoraggi effettuati;
    il progetto di legge in epigrafe prevede inoltre la predisposizione di un piano di interventi contenente misure per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori che svolgono attività lavorativa stagionale di raccolta dei prodotti agricoli, nonché idonee forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (anche per la realizzazione di modalità sperimentali di collocamento agricolo modulate a livello territoriale);
    la piena attuazione del piano di interventi delineato dal disegno di legge in epigrafe potrà aversi, in ogni caso, in un arco temporale non breve;
    nelle more dell'attuazione di suddetto piano risulta, in ogni caso, necessario e doveroso contrastare il fenomeno del caporalato, per ragioni sia umanitarie sia di ordine pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché venga contrastata, su tutto il territorio, ogni forma di intermediazione illecita di manodopera agricola, anche utilizzando il già vigente protocollo di legalità per gli interventi e la migliore sistemazione logistica dei lavoratori agricoli stagionali.
9/4008/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» all'articolo 1 (Modifica dell'articolo 603-bis del codice penale) recita: «Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
     omissis
     3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro»;
    è necessario evitare che una errata interpretazione della norma possa portare ad immaginare che la semplice violazione di una norma, in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, pur deprecabile e da sanzionare ai sensi delle norme vigenti, possa rappresentare di per sé indice dei reati di cui alla presente legge,

impegna il Governo

ad individuare apposite modalità per chiarire che gli indici di sfruttamento svolgono una funzione meramente accessoria alle condizioni di reato di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge, ed in ogni caso non qualificano in quanto tali il reato.
9/4008/11Taricco, Fiorio, Ventricelli, Terrosi, Zappulla, Cenni, Paolo Rossi, Borghi, Albanella, Bonomo, Amato, Romanini.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d) del disegno di legge in esame è previsto che al comma 4, dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, dopo la lettera c) è inserita la seguente lettera «c-ter) promuove iniziative, d'intesa con le autorità competenti, sentite le parti sociali, in materia di politiche attive del lavoro, contrasto al lavoro sommerso e all'evasione contributiva, organizzazione e gestione dei flussi di manodopera stagionale, assistenza dei lavoratori stranieri immigrati»,

impegna il Governo

a porre, per il tramite dei rappresentanti dei singoli Ministeri facenti parte della Cabina di regia della Rete del lavoro agricolo di qualità, particolare attenzione al contrasto al lavoro sommerso dei lavoratori che non hanno ancora compiuto la maggiore età e delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento.
9/4008/12Tartaglione.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
    l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 punisce con sanzioni interdittive l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro; ai fini di una maggiore efficacia del testo in esame, sarebbe opportuno punire con le medesime sanzioni anche chi è responsabile di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex articolo 603 bis del codice penale;
    per le medesime finalità, nel richiamato decreto legislativo, sarebbe opportuna l'introduzione di un nuovo articolo relativo ai «Delitti in materia di tutela del lavoro», ai sensi del quale, nel caso del delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale, si applica all'ente, responsabile di tale condotta, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi,

impegna il Governo

ad intervenire normativamente al fine di introdurre, all'articolo 25 septies del decreto legislativo, n. 231 del 2001, il riferimento anche all'articolo 603 bis del codice penale, ai fini dell'applicabilità della sanzione interdittiva ivi prevista, nonché un articolo che disciplini i «Delitti in materia di tutela del lavoro», prevedendo nel caso del delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale, l'applicazione all'ente, responsabile della condotta, la misura interdittiva della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
9/4008/13Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto legislativo n. 231 del 2001 disciplina la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni, anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;
    l'articolo 25-septies del decreto legislativo n. 231 del 2001 punisce con sanzioni interdittive l'omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro; ai fini di una maggiore efficacia del testo in esame, sarebbe opportuno punire con le medesime sanzioni anche chi è responsabile di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ex articolo 603 bis del codice penale;
    per le medesime finalità, nel richiamato decreto legislativo, sarebbe opportuna l'introduzione di un nuovo articolo relativo ai «Delitti in materia di tutela del lavoro», ai sensi del quale, nel caso del delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale, si applica all'ente, responsabile di tale condotta, quale misura interdittiva, la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo minimo di tre mesi fino ad un massimo di sei mesi,

impegna il Governo

a valutare eventuali interventi anche normativi finalizzati ad introdurre, all'articolo 25 septies del decreto legislativo, n. 231 del 2001, il riferimento anche all'articolo 603 bis del codice penale, ai fini dell'applicabilità della sanzione interdittiva ivi prevista, nonché un articolo che disciplini i «Delitti in materia di tutela del lavoro», prevedendo nel caso del delitto di sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603 bis del codice penale, l'applicazione all'ente, responsabile della condotta, la misura interdittiva della sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività.
9/4008/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Sannicandro, Daniele Farina, Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Melilla, Giancarlo Giordano, Costantino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro- appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali;
    si tratta di una tutela che ha il suo antecedente nella più corposa garanzia dell'articolo 3 della legge n. 1369 del 1960 che prevedeva per gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di trattamento;
    si rende necessario intervenire anche nel caso di appalto o di opere di servizi, compresi i servizi di trasporto che comportino l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603 bis del codice penale, e comunque nel caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità in condizioni di sfruttamento, prevedendo che l'imprenditore o il committente sia obbligato in solido con l'appaltatore o il concedente o degli eventuali subappaltatori, nel limite di un biennio dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, oltre che i contributi previdenziali e il trattamento di fine rapporto,

impegna il Governo

a prevedere, con apposito intervento normativo, l'obbligazione solidale tra imprenditore, il committente e l'appaltatore e concedente entro due anni dalla cessazione dell'appalto, che abbia comportato l'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, oltre che dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e di trattamento di fine rapporto.
9/4008/14Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 276 del 2003 regola la responsabilità solidale nell'ambito dell'appalto di opere o servizi a carico del committente per i crediti retributivi vantati dai lavoratori dipendenti verso il datore di lavoro- appaltatore e per le obbligazioni contributive di cui sono titolari gli enti previdenziali;
    si tratta di una tutela che ha il suo antecedente nella più corposa garanzia dell'articolo 3 della legge n. 1369 del 1960 che prevedeva per gli appalti interni il regime di solidarietà e di parità di trattamento;
    si rende necessario intervenire anche nel caso di appalto o di opere di servizi, compresi i servizi di trasporto che comportino l'impiego di lavoratori in violazione degli articoli 600, 601, 603 bis del codice penale, e comunque nel caso di impiego di lavoratori di qualsiasi nazionalità in condizioni di sfruttamento, prevedendo che l'imprenditore o il committente sia obbligato in solido con l'appaltatore o il concedente o degli eventuali subappaltatori, nel limite di un biennio dalla cessazione dell'appalto o della concessione in uso, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, oltre che i contributi previdenziali e il trattamento di fine rapporto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di estendere, con apposita modifica normativa, l'obbligazione solidale tra imprenditore, il committente e l'appaltatore e concedente entro due anni dalla cessazione dell'appalto, anche con riferimento all'utilizzo di lavoratori in condizioni di sfruttamento, al risarcimento del danno da infortunio sul lavoro o malattia professionale, oltre che dei trattamenti retributivi, dei contributi previdenziali e di trattamento di fine rapporto.
9/4008/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Daniele Farina, Sannicandro, Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 7, estende le finalità del Fondo di cui alla legge n. 228 del 2003, in tema di vittime della tratta, anche alle vittime del delitto cosiddetto di «caporalato», stante l'omogeneità dell'offesa arrecata e la frequenza dei casi tratti dall'esperienza giudiziaria nei quali la vittima del delitto di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro;
    a supporto della delicatissima situazione di tali vittime, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, sarebbe opportuno definire specifiche misure finanziarie per assicurare interventi di ausilio nella presentazione delle relative denunce, nonché l'accoglienza temporanea e programmi di assistenza/integrazione sociale e lavorativa loro destinati,

impegna il Governo

a intervenire normativamente al fine di assicurare – sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo – anche mediante contributi economici in favore delle stesse, interventi assistenziali nella presentazione delle relative denunce, l'accoglienza temporanea delle vittime, nonché programmi, destinati alle stesse, di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.
9/4008/15Nicchi, Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 7, estende le finalità del Fondo di cui alla legge n. 228 del 2003, in tema di vittime della tratta, anche alle vittime del delitto cosiddetto di «caporalato», stante l'omogeneità dell'offesa arrecata e la frequenza dei casi tratti dall'esperienza giudiziaria nei quali la vittima del delitto di tratta è anche vittima di sfruttamento del lavoro;
    a supporto della delicatissima situazione di tali vittime, nell'ambito del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, sarebbe opportuno definire specifiche misure finanziarie per assicurare interventi di ausilio nella presentazione delle relative denunce, nonché l'accoglienza temporanea e programmi di assistenza/integrazione sociale e lavorativa loro destinati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di interventi normativi – anche sulla base di convenzioni con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, nonché con le organizzazioni operanti per la tutela delle vittime di tratta e di grave sfruttamento lavorativo – per assicurare l'accoglienza temporanea delle vittime, nonché programmi, destinati alle stesse, di assistenza e integrazione sociale e lavorativa.
9/4008/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Nicchi, Placido, Martelli, Airaudo, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6 del provvedimento in esame introduce integrazioni e modifiche alla disciplina istitutiva della Rete del lavoro agricolo di qualità, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
    le integrazioni estendono l'ambito dei soggetti che possono aderire alla Rete, includendovi gli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli, nonché delle funzioni svolte dalla cabina di regia della Rete stessa;
    considerata l'importanza della partecipazione di tali soggetti alla rete, sarebbe opportuno che la stessa non sia prevista quale facoltà, bensì quale necessità, in quanto elemento qualificante ed efficace rispetto all'attuazione della rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere come necessaria, anziché facoltativa, la partecipazione degli sportelli unici per l'immigrazione, le istituzioni locali, i centri per l'impiego e gli enti bilaterali costituiti dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori in agricoltura e i soggetti abilitati al trasporto di persone per il trasporto dei lavoratori agricoli alla Rete del lavoro agricolo di qualità.
9/4008/16Franco Bordo, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Scotto, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di approvazione il disegno di legge che reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    al fine di contrastare un fenomeno deprecabile e odioso, quale è quello dello sfruttamento del lavoro e del mancato riallineamento retributivo nel settore agricolo, si renderebbe necessario introdurre indici di congruità articolati per settore economico, atti a definire il rapporto tra la qualità e la quantità dei beni e servizi offerti dai datori di lavoro, imprenditori e non, e la quantità di ore lavorate, nonché la deviazione percentuale dell'indice individuato da considerare normale;
    è opportuno che gli indici di congruità siano oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni al fine di adeguarli al settore di produzione e alle singole realtà territoriali alle quali si riferiscono;
    la conformità agli indici di congruità dovrebbe essere condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico o fiscale, per la partecipazione a bandi o per la fruizione di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi dell'Unione europea, come i fondi della Politica Agricola Comune, PAC, nazionali e regionali; la difformità degli indici stessi, intesa come deviazione superiore ai limiti definiti nel decreto interministeriale, dovrebbe essere segnalata al datore di lavoro, imprenditore e no, entro e non oltre sei mesi da parte degli assessorati regionali al lavoro,

impegna il Governo

ad intervenire normativamente al fine di introdurre gli indici di congruità, come configurati in premessa, oggetto di revisione ordinaria ogni tre anni e prevedendo che la conformità agli stessi sia condizione per l'accesso a qualunque beneficio di carattere economico e fiscale, per la partecipazione a bandi o per la fruizione di erogazioni a qualunque titolo, anche in forma indiretta, di fondi dell'Unione europea, come i fondi della Politica Agricola Comune, PAC, nazionali e regionali.
9/4008/17Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni dei lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    al fine di rendere il provvedimento maggiormente efficace quanto alle finalità anche riportate nel titolo dello stesso, sarebbe opportuno prevedere che, prima del rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale, ex articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, gli sportelli unici per l'immigrazione valutassero l'effettività del fabbisogno di lavoratori nella quantità richiesta, tenuto conto degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dal provvedimento in esame, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo;
    in caso di comportamento incoerente, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, gli stessi sportelli, con provvedimento motivato, comunicherebbero il diniego del nulla osta;
    tale previsione si rende indispensabile al fine ciò il rilascio indiscriminato di nulla osta con rischi di un potenziale sfruttamento per i lavoratori e/o le lavoratrici ingaggiati/e per il lavoro stagionale,

impegna il Governo

a provvedere, con apposito intervento normativo, al fine di subordinare il rilascio del nulla osta per il lavoro stagionale, da parte degli sportelli unici per l'immigrazione, solo dopo il vaglio degli indici di coerenza del comportamento aziendale di cui al comma 4-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, come introdotto dal provvedimento in esame, nonché della effettiva assunzione e della durata dell'impiego nei confronti dei lavoratori occupati nei tre anni precedenti, ivi compresi quelli per i quali è stato autorizzato l'ingresso sulla base dei decreti di programmazione emanati ai sensi dell'articolo 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo.
9/4008/18Martelli, Placido, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    si tratta di una legge attesa e che rappresenta, pur con numerosi limiti, un passo in avanti nel contrasto dello sfruttamento e del caporalato;
    un segnale forte di contrasto del lavoro irregolare può venire anche dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, dagli enti pubblici, e dagli enti a partecipazione pubblica laddove si inserisse nelle gare di appalto di lavori, di servizi e forniture, l'obbligo nel bando e nel capitolato per l'aggiudicatario di applicare i contratti nazionali di lavoro del settore interessato,

impegna il Governo

al fine di un efficace contrasto del lavoro irregolare, ad intervenire normativamente per prevedere, a carico delle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, degli enti pubblici e degli enti a partecipazione pubblica, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture; l'obbligo nel bando e nel capitolato, per l'aggiudicatario, di applicazione dei contratti nazionali di lavoro.
9/4008/19Duranti, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    si tratta di una legge attesa e che rappresenta, pur con numerosi limiti, un passo in avanti nel contrasto dello sfruttamento e del caporalato;
    un segnale forte di contrasto del lavoro irregolare può venire anche dalle Amministrazioni pubbliche centrali e locali, dagli enti pubblici, e dagli enti a partecipazione pubblica laddove si inserisse nelle gare di appalto di lavori, di servizi e forniture, l'obbligo nel bando e nel capitolato per l'aggiudicatario di applicare i contratti nazionali di lavoro del settore interessato,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, al fine di un efficace contrasto del lavoro irregolare, nelle gare di appalto di lavori, servizi e forniture, l'indicazione nel bando e nel capitolato, per l'aggiudicatario, dell'applicazione dei contratti nazionali di lavoro.
9/4008/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Duranti, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di approvazione il disegno di legge che reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    la tracciabilità dei prodotti edibili è sempre più nella nostra società un'esigenza di maggiore consapevolezza e chiarezza su ciò che si consuma, inteso come salubre e certo;
    sarebbe opportuno che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con apposito decreto da adottare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge atto Camera 4008, sentita la «Cabina di regia», di cui articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, istituisca un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato « Capofree», da rilasciare alle imprese che intraprendono un percorso di legalità, mediante la stipulazione di un apposito protocollo con le Prefetture al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva,

impegna il Governo

a istituire con apposito decreto, sentita la «Cabina di regia», di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato « Capofree», da rilasciare alle imprese che intraprendono un percorso di legalità, mediante la stipulazione di un apposito protocollo con le Prefetture al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
9/4008/20Scotto, Duranti, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Franco Bordo, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di approvazione il disegno di legge che reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    la tracciabilità dei prodotti edibili è sempre più nella nostra società un'esigenza di maggiore consapevolezza e chiarezza su ciò che si consuma, inteso come salubre e certo;
    sarebbe opportuno che il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, con apposito decreto da adottare entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore del disegno di legge atto Camera 4008, sentita la «Cabina di regia», di cui articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 91 del 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 116 del 2014, istituisca un marchio che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato « Capofree», da rilasciare alle imprese che intraprendono un percorso di legalità, mediante la stipulazione di un apposito protocollo con le Prefetture al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva,

impegna il Governo

a valutare ogni iniziativa utile all'istituzione di un segno distintivo che certifichi l'adozione di principi etici nella gestione dei rapporti di lavoro e nei sistemi produttivi, denominato « Capofree», da rilasciare alle imprese che intraprendono un percorso di legalità, mediante la stipulazione di un apposito protocollo con le Prefetture al fine di contrastare le pratiche di sfruttamento della manodopera sull'intera filiera produttiva.
9/4008/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Duranti, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Franco Bordo, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, comma 1, lettera g) del disegno di legge in esame recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» apporta una modifica al comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che, di fatto, aggiungendo al testo vigente le parole «e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
    il comma 8, attuale versione, già pone un pesante paletto alla possibilità di dare un forte impulso al controllo da parte dell'Inps del lavoro irregolare in agricoltura, prevedendo che per le attività di controllo l'Inps provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente;
    ora non solo si mantiene il limite ai controlli che devono essere effettuati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, ma a queste previsioni viene aggiunto che in ogni caso non possono essere previsti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    prevedere in un provvedimento, che intende affrontare la piaga dello sfruttamento dei lavoratori e del caporalato, una evidente limitazione delle risorse, per effettuare i controlli che andrebbero ulteriormente aumentati, è una evidente contraddizione che limita fortemente l'impatto della stessa legge che si intende approvare,

impegna il Governo

a intervenire normativamente per individuare ulteriori risorse allo scopo di consentire all'Inps l'incremento dei controlli finalizzati al contrasto dello sfruttamento e al caporalato.
9/4008/21Pannarale, Placido, Scotto, Duranti, Martelli, Airaudo, Nicchi, Franco Bordo, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del disegno di legge in esame recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» dispone modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
    la lettera f) dell'articolo 8 aggiunge all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 il comma 7-bis, con il quale si prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;
    il comma 7-bis prevede, altresì, che gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti e che la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo;
    come si evince dalla lettura del testo del comma 7-bis, si propone una mera possibilità sia per i trasportatori di stipulare una convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, che per gli enti locali di stabilire che la stipula della convenzione sia necessaria per accedere ai contributi per il trasporto dei lavoratori agricoli;
    è del tutto evidente che le due possibilità rischiano di non dare alcuna certezza di adesione sia da parte dei trasportatori di persone, che di adozione da parte degli enti locali di stabilire che la convenzione eventuale sia condizione per accedere ai contributi;
    del resto la previsione di decadenza dai contributi in caso di violazione da parte dei trasportatori di persone della convenzione è una pura ipotesi che soggiace alle scelte di trasportatori e di enti locali che non si realizza in presenza della mancanza degli atti ipotizzati;
    sarebbe necessario prevedere una norma che prevede l'accesso ai contributi per il trasporto di persone solo per coloro che stipulano la convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità e con gli enti locali che stabiliscono ciò con proprio atto;
    sarebbe altresì necessario prevedere che gli enti locali sottoscrivano intese con aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione per garantire un trasporto di lavoratori libero da sfruttamento o intimidazione,

impegna il Governo

   a prevedere anche con successiva modifica normativa che i contributi pubblici a coloro che trasportano persone siano erogati esclusivamente a coloro che stipulano apposite convenzioni con la Rete del lavoro agricolo di qualità;
   a sostenere, per la parte di propria competenza, la sottoscrizione da parte degli enti locali di intese con aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione per garantire un trasporto di lavoratori libero da sfruttamento.
9/4008/22Costantino, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del disegno di legge in esame recante «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» dispone modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
    la lettera f) dell'articolo 8 aggiunge all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 il comma 7-bis, con il quale si prevede che i soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone rilasciata dalle autorità competenti e in possesso dei requisiti di cui al comma 1, che intendono provvedere al trasporto di lavoratori agricoli, possono stipulare apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;
    il comma 7-bis prevede, altresì, che gli enti locali possono stabilire che la stipula della convenzione è condizione necessaria per accedere ai contributi istituiti per il trasporto dei lavoratori agricoli dai medesimi enti e che la violazione da parte del trasportatore di quanto previsto dalla convenzione comporta la risoluzione della medesima e l'immediata decadenza dai contributi di cui al secondo periodo;
    come si evince dalla lettura del testo del comma 7-bis, si propone una mera possibilità sia per i trasportatori di stipulare una convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità, che per gli enti locali di stabilire che la stipula della convenzione sia necessaria per accedere ai contributi per il trasporto dei lavoratori agricoli;
    è del tutto evidente che le due possibilità rischiano di non dare alcuna certezza di adesione sia da parte dei trasportatori di persone, che di adozione da parte degli enti locali di stabilire che la convenzione eventuale sia condizione per accedere ai contributi;
    del resto la previsione di decadenza dai contributi in caso di violazione da parte dei trasportatori di persone della convenzione è una pura ipotesi che soggiace alle scelte di trasportatori e di enti locali che non si realizza in presenza della mancanza degli atti ipotizzati;
    sarebbe altresì necessario prevedere che gli enti locali sottoscrivano intese con aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione per garantire un trasporto di lavoratori libero da sfruttamento o intimidazione,

impegna il Governo

a sostenere, per la parte di propria competenza, la sottoscrizione da parte degli enti locali di intese con aziende di trasporto pubblico locale e con i rappresentanti delle organizzazioni dei produttori e della grande distribuzione per garantire un trasporto di lavoratori libero da sfruttamento.
9/4008/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Costantino, Placido, Martelli, Airaudo, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di approvazione il disegno di legge che reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    sarebbe significativo, ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, istituire presso i centri per l'impiego su base territoriale, ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, liste di prenotazione, gestite con procedura telematica semplificata, costituite da aspiranti lavoratori, a disposizione dei datori di lavoro, con preventiva comunicazione all'INPS, delle esigenze lavorative e produttive della propria attività aziendale;
    sempre a tal fine, sarebbe opportuno prevedere, in via sperimentale, l'istituzione di sportelli di collocamento lavorativo, desk, operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, voucher, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa;
    sarebbe altresì auspicabile la redazione di un rapporto annuale da trasmettere e riferire nelle competenti Commissioni parlamentari ai fini della comprensione del fenomeno di somministrazione illecita e fraudolenta di manodopera,

impegna il Governo

   a intervenire normativamente al fine di:
    a) istituire presso i centri per l'impiego su base territoriale, ai fini dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, liste di prenotazione, gestite con procedura telematica semplificata, costituite da aspiranti lavoratori, accessibili ai datori di lavoro, previa comunicazione all'INPS, per via telematica semplificata entro le ore 12 della giornata lavorativa, le esigenze lavorative e produttive della propria attività aziendale;
    b) prevedere in via sperimentale l'istituzione di sportelli di collocamento lavorativo, desk, operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, voucher, con cui attestare l'effettivo orario impiegato per la prestazione;
    c) prevedere un rapporto annuale da trasmettere e riferire nelle competenti Commissioni parlamentari ai fini della comprensione del fenomeno di somministrazione illecita e fraudolenta di manodopera.
9/4008/23Airaudo, Placido, Martelli, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso di approvazione il disegno di legge che reca: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo»;
    sempre a tal fine, sarebbe opportuno prevedere, in via sperimentale, l'istituzione di sportelli di collocamento lavorativo, desk, operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, voucher, già previsti dalla normativa vigente e che attestino l'effettivo orario impiegato per la prestazione lavorativa;
    sarebbe altresì auspicabile la redazione di un rapporto annuale da trasmettere e riferire nelle competenti Commissioni parlamentari ai fini della comprensione del fenomeno di somministrazione illecita e fraudolenta di manodopera,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di intervenire normativamente al fine di:
    a) prevedere in via sperimentale l'istituzione di sportelli di collocamento lavorativo, desk, operativi nell'arco dell'intera giornata abilitati alla validazione dei buoni lavoro, voucher, con cui attestare l'effettivo orario impiegato per la prestazione;
    b) prevedere un rapporto annuale da trasmettere e riferire nelle competenti Commissioni parlamentari ai fini della comprensione del fenomeno di somministrazione illecita e fraudolenta di manodopera.
9/4008/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Airaudo, Placido, Martelli, Nicchi, Scotto, Franco Bordo, Duranti, Pannarale, Costantino, Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Giancarlo Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura garantendo una maggior efficacia all'azione di contrasto del cosiddetto caporalato ovvero dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e introduce significative modifiche al quadro normativo penale;
    il fenomeno del caporalato è complesso ed allarmante e coinvolge, secondo stime sindacali e delle associazioni di volontariato, circa 400.000 lavoratori, sia italiani che stranieri. Diffuso trasversalmente in tutte le aree del Paese e in settori agricoli differenti dal punto di vista della redditività, esso è alimentato dal fenomeno dei flussi migratori crescenti, non solo nelle aree agricole del meridione;
    dopo anni segnati da valori negativi, nel 2015 si è registrata, una timida ripresa nell'andamento dell'economia agricola, come da report ISTAT giugno 2016. Tuttavia, si evidenzia che «una quota relativamente elevata di occupazione del settore agricolo ha carattere non regolare: il tasso di irregolarità delle unità di lavoro è pari al 17,6 per cento nel 2013 (ultimo dato disponibile), a fronte del 15,0 per cento registrato nell'insieme dell'economia. (...) Nel 2015 i redditi da lavoro dipendente in agricoltura risultano in aumento (+5,7 per cento) e sono pari, per unità di lavoro annua, a 21,8 mila euro contro i 40,0 mila euro dell'intero sistema, economico»;
    l'accesso al credito rimane una questione delicata per l'intero sistema produttivo nazionale e per il comparto agroalimentare; Dati ISMEA indicano che in relazione «all'accesso al credito delle aziende agricole, secondo i dati di Banca d'Italia, il settore primario italiano non ha risentito, se non in maniera lieve, nel corso del 2015 della restrizione creditizia, che ha colpito gli altri settori. Il livello degli impieghi concessi al settore si è, infatti, assestato sui 44 miliardi di euro, registrando un aumento dello 0,5 per cento rispetto al 2014. Tuttavia la migliore tenuta del settore agricolo rispetto agli altri settori, in termini di credito bancario ricevuto, deve essere letta anche alla luce della fuoriuscita dal settore di un buon numero di imprese: si è ridotto dal 2012 del 9,1 per cento il numero degli operatori agricoli (dati Infocamere), mentre l'ammontare del credito è rimasto pressoché invariato»;
    a fronte di lievi segnali di crescita ma di fisiologiche difficoltà del settore agricolo italiano,

impegna il Governo

a perseguire politiche economiche di sostegno, credibili ed efficaci, in favore dell'agricoltura e degli imprenditori del settore, allo scopo di sostenere il settore primario italiano che attualmente si trova ad affrontare numerose difficoltà di mercato.
9/4008/24Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 del presente provvedimento prevede alcune modifiche all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di Rete del lavoro agricolo di qualità;
    tra le modifiche dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, si prevede di inserire, dopo il comma 7, il comma 7-bis in base al quale si consente ai soggetti provvisti di autorizzazione al trasporto di persone (rilasciata dalle autorità competenti) di stipulare un'apposita convenzione con la Rete del lavoro agricolo di qualità;
    sembra opportuno assicurare ai lavoratori la possibilità di raggiungere agevolmente i luoghi di lavoro, togliendo dalle mani dei caporali questo monopolio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sostenere ogni iniziativa, anche di tipo normativo, finalizzata a introdurre misure che rendano quanto più possibile trasparenti e legali le modalità del trasferimento delle lavoratrici e dei lavoratori sul luogo di lavoro.
9/4008/25Marzano, Pastorelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione definitiva del provvedimento riguardante: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo» si evidenzia come esso tenda a garantire una maggior efficacia all'azione di contrasto del caporalato, introducendo significative modifiche al quadro normativo penale e prevedendo specifiche misure di supporto dei lavoratori stagionali in agricoltura;
    il fenomeno del caporalato costituisce un'offesa alla nostra Costituzione in quanto disprezza i principi di tutela della dignità della persona e del lavoro. Un'analisi della struttura della fattispecie astratta del delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, oggetto di questo provvedimento, consente, infatti, di apprendere la portata lesiva del fenomeno criminoso rispetto ai valori primari della Carta Costituzionale. La minuziosa descrizione delle modalità attraverso cui la condotta del «caporale» viene attuata e in particolare il riferimento all'uso di violenza, minaccia ed intimidazione, al costante esercizio di pratiche di sfruttamento è il risultato di una riflessione sulla gravità e riprovevolezza di tale fenomeno;
    il caporalato, dunque, disconosce e disprezza i diritti inviolabili dell'uomo, impedendo lo sviluppo della persona come singolo e nelle formazioni sociali, degradandolo ad oggetto di sfruttamento;
    in tal contesto fortemente degradante è poi il trattamento della donna, la quale versa in condizioni di sfruttamento al pari dell'uomo, ma a differenza di questo è altresì sistematicamente vittima di minacce e violenze sessuali da parte dei «caporali». La possibilità di una ritorsione attraverso la violenza sessuale da parte degli intermediari costituisce un deterrente per le donne vittime del «caporalato», che garantisce obbedienza e sudditanza con maggior facilità rispetto ai soggetti maschili;
    in tale contesto rilevano le disposizioni dell'articolo 7 che, modificando l'articolo 12 della legge 228 del 2003, prevedono l'assegnazione al Fondo anti-tratta dei proventi delle confische ordinate a seguito di sentenza di condanna o di patteggiamento per il delitto di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del codice penale. In particolare, per quanto concerne le considerazioni sopra esposte, risulta determinante la destinazione delle risorse del Fondo anche all'indennizzo delle vittime del reato di caporalato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della destinazione delle risorse del Fondo in premessa, che parte della destinazione delle stesse sia destinata a fornire un adeguato supporto psicologico a tutte quelle donne vittime di minacce e violenze sessuali da parte dei «caporali».
9/4008/26Mucci, Prodani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    per il contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro è stata istituita la Rete del lavoro agricolo di qualità con il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
    l'intento che ha condotto a istituire la predetta Rete è quello di individuare un elenco di imprese e datori di lavoro, nel settore agricolo, che possono essere definiti «virtuosi», dopo avere operato una selezione, ai fini dell'iscrizione alla Rete, a cui si procede in base a dei requisiti che si qualificano per il rispetto delle norme in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
    a riguardo, possono essere iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità le imprese agricole che:
     non abbiano riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia, di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
     non siano state destinatarie negli ultimi tre anni, di sanzioni amministrative definitive per le materie sopra citate;
     siano in regola con il versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi;
    per garantire una corretta informazione ai consumatori finali dei prodotti agricoli e per incentivare l'adesione alla Rete e, dunque, il rispetto delle normative che salvaguardano i diritti dei lavoratori da parte di imprese e datori, si ritiene necessario prevedere nell'etichettatura dei prodotti uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese iscritte alla Rete del lavoro agricolo di qualità,

impegna il Governo

ad adottare le idonee iniziative nelle sedi di competenza dell'Unione europea affinché venga regolamentato un sistema che preveda uno specifico segno distintivo sull'etichettatura dei prodotti delle imprese aderenti alla Rete del lavoro agricolo di qualità in conformità al principio di trasparenza e per consentire un'adeguata informazione ai consumatori finali sui metodi di lavorazione considerati determinanti per la qualità e le caratteristiche dei prodotti immessi sul mercato.
9/4008/27Rizzetto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la piaga del caporalato riguarda in particolare l'agricoltura, l'edilizia e quei servizi che ricorrono più di altri a lavoratori occasionali, in genere stranieri irregolari, costretti a lavorare in condizioni disumane e mal retribuiti, privi di coperture assicurative e previdenziale e di tutela in materia di sicurezza;
    queste situazioni possono emergere solo attraverso un incisivo e costante controllo del territorio, ispezioni nelle aziende, verifiche incrociate fra banche-dati sulla regolarità previdenziale-assicurativa e sull'applicazione delle norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori;
    la funzione di controllo è attribuita all'Ispettorato Nazionale del Lavoro che però, per quanto attiene la sicurezza sul lavoro, è limitata alle sole materie già di competenza delle Direzioni Provinciali del Lavoro tra le quali non rientra quella della sicurezza nelle attività agricole;
    ciò comporta che per i controlli nel settore agricolo l'ispettorato Nazionale del Lavoro dovrà coordinarsi con i servizi ispettivi delle ASL, così vanificando la ratio della scelta legislativa dell'Agenzia ispettiva nazionale;
   considerato pertanto che:
    risulta necessaria la modifica dell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 81 del 2008 per ampliare anche alle attività nel settore agricolo le competenze già assegnate agli ispettori del lavoro;
    gli organi di vigilanza, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008, possono emanare provvedimenti di sospensione dell'attività aziendale qualora riscontrino la presenza di almeno il venti per cento di lavoratori irregolari o accertino gravi violazioni in materia di sicurezza del lavoro reiterate negli ultimi cinque anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le competenze dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro anche alle attività lavorative agricole e di attribuire ai preposti organi di vigilanza il potere di adottare provvedimenti cautelari nei confronti delle attività imprenditoriali qualora, nel corso dell'attività di controllo, emergano condizioni di sfruttamento che possano configurare il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro di cui all'articolo 603-bis del Codice Penale.
9/4008/28Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto di legge all'esame dell'Assemblea contiene norme penali che reprimono in modo efficace il «cosiddetto caporalato». Il Governo, infatti, è intervenuto con grande efficacia per eliminare uno dei problemi più gravi della nostra economia agricola. Tale problematica è diffusa soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno del nostro Paese, in particolare la Sicilia e la Calabria;
    in tali regioni, infatti, operano molti immigrati extracomunitari che operano in condizioni di grave sfruttamento;
    l'articolo 3 del progetto di legge, infatti, prevede la rimozione della condizioni di sfruttamento dei lavoratori che, in taluni casi, perdono la vita proprio in ragione della mancanza di sicurezza nel luogo di lavoro;
    il fenomeno degli infortuni sul lavoro è, pertanto, un problema nazionale che deve essere risolto al fine di tutelare i lavoratori del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure adeguate, con un successivo provvedimento legislativo, per garantire una maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro, compreso quello agricolo, al fine di salvaguardare i lavoratori del nostro Paese.
9/4008/29Minardo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'alto Jonio cosentino ed in particolare la piana di Sibari è una delle aree di maggiore incidenza del fenomeno del caporalato;
    purtroppo numerosi incidenti anche stradali hanno visto coinvolti braccianti e lavoratori che hanno perso la vita mentre si recavano nei campi a lavorare;
    la 106 jonica nel tratto in questione è stata purtroppo teatro di tragici incidenti che hanno coinvolto mezzi che trasportavano questi lavoratori,

impegna il Governo

a rafforzare i presìdi delle Forze dell'ordine nel comprensorio dell'alto Jonio cosentino con l'obiettivo di contrastare in maniera capillare il fenomeno del caporalato e dello sfruttamento illegale della manodopera nel campi.
9/4008/30Covello.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le principali novità dell'intervento normativo si colloca la riscrittura del reato di caporalato di cui all'articolo 603-bis del codice penale, introducendo la sanzionabilità anche del datore di lavoro;
    al fine di superare i dubbi interpretativi suscitati dalla normativa vigente in ordine alla possibilità di estendere l'incriminazione anche al datore di lavoro per le condotte di sfruttamento dei lavoratori con approfittamento dello stato di bisogno, il nuovo articolo 603-bis distingue la condotta di chi «recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori» (articolo 603 bis, comma 1 n. 1) da quella di chi «utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al n. 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno» (articolo 603-bis, comma 1 n. 2);
    gli elementi che caratterizzano la condotta, in entrambi i casi, sono lo sfruttamento del lavoratore e l'approfittamento dello stato di bisogno del medesimo, quale modalità attraverso cui si realizza lo sfruttamento stesso, per cui lo sfruttamento e lo stato di bisogno devono essere intesi in stretta connessione tra loro, costituendo la situazione di vulnerabilità di chi versa in stato di bisogno il presupposto della condotta approfittatrice del soggetto agente, attraverso la quale realizzare lo sfruttamento;
    il concetto di sfruttamento deve essere ricondotto a quei comportamenti, anche se posto in essere senza violenza o minaccia, idonei ad inibire e limitare la libertà di autodeterminazione della vittima mediante l'approfittamento dello stato di bisogno in cui versa. Al riguardo la Corte di cassazione (C.C. Sez, 5, sentenza n. 14591 del 4.4.2014) ha avuto modo di chiarire che il delitto di cui all'articolo 603-bis codice penale «è finalizzato a sanzionare quei comportamenti che non si risolvono nella mera violazione delle regole poste dal decreto legislativo n. 276 del 2003, senza peraltro raggiungere le vette dello sfruttamento estremo, di cui alla fattispecie prefigurata dall'articolo 600 codice penale, come confermato dalla clausola di sussidiarietà con la quale si apre la previsione». La nozione di sfruttamento implica concettualmente una compressione, meglio: una violazione, temporalmente apprezzabile dei beni interessi tutelati. Non si sfrutta il lavoratore con un unico singolo atto, ma attraverso condotte che ne conculcano per una durata significativa i diritti fondamentali che vengono in gioco nel momento in cui viene prestata l'attività lavorativa. Occorre che la condotta del datore di lavoro si sviluppi nel tempo, che integri, appunto, una situazione di fatto duratura. Per questa ragione non si è ritenuto che vi fosse la necessità di specificare, nella parte dedicata agli indici di sfruttamento, che la reiterata violazione, la reiterata corresponsione di retribuzione sproporzionata non possano consistere, nella commissione di quei fatti anche soltanto per due volte;
    specularmente alla nozione di sfruttamento, quella di stato di bisogno non si identifica, secondo l'interpretazione offerta anche dalla giurisprudenza in particolare con riferimento alla circostanza aggravante del delitto di usura, con il bisogno di lavorare per vivere, ma presuppone «uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale» della persona;
    come è previsto dalla normativa vigente anche il nuovo articolo 603-bis prevede una serie di indici di sfruttamento, i quali non si traducono automaticamente in condotte penalmente illecite, ma rappresentano dei «sintomi, intesi come indizi,» che il giudice dovrà valutare per verificare se in concreto vi sia sfruttamento, che, è opportuno ribadire, deve essere accompagnato dall'approfittamento dello stato di bisogno;
    l'elencazione degli indici di sfruttamento è diretta ad agevolare i compiti ricostruttivi del giudice, orientando l'indagine e l'accertamento in quei settori (retribuzione, condizioni di lavoro, condizioni alloggiative, ecc.) che rappresentano gli ambiti privilegiati di emersione di condotte di sfruttamento e di approfittamento, senza tuttavia tradursi in elementi costitutivi della condotta, come invece lo è lo sfruttamento,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie affinché siano previste linee guida volte a indicare, per tutto il territorio nazionale, criteri obiettivi ed omogenei in base ai quali gli organi di vigilanza competenti sono chiamati ad accertare le violazioni al nuovo articolo 603-bis del codice penale.
9/4008/31Verini, Giuditta Pini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il disegno di legge in discussione si sana una grave distorsione del mercato del lavoro nel mondo agricolo a cui è necessario porre rimedio;
    il fenomeno a cui si fa riferimento riguarda il segmento di un settore a bassa penetrazione tecnologica, quale quello della raccolta stagionale di prodotti agricoli, ma è possibile riscontrare le genesi di medesime degenerazioni anche in settori altamente tecnologizzati;
    l'economia digitale, quale nuovo paradigma produttivo, si avvantaggia della creazione di piattaforme di intermediazione che abbassano le barriere all'ingresso per un determinato servizio, avvicinano domanda ed offerta, al fine di rendere tale servizio altamente vantaggioso rispetto al settore tradizionale;
    è noto e ampiamente dibattuto il rischio che la trasformazione digitale dell'economia possa portare, se priva di qualsiasi normazione, ad una situazione di maggiori disuguaglianze e discriminazioni utilizzando la disponibilità di forza lavoro che si presta volontariamente ad essere sottopagata e privata di qualsiasi tutela, creando situazioni di sfruttamento analogo a quello normato dalla presente proposta di legge;
    il più evidente di questi casi riguarda i servizi di crowdsourcing che coordinano la domanda e l'offerta di microlavori legati all'uso del calcolatore, dove la forza lavoro globalizzata accetta di svolgere lavori definiti come HIT (Human Intelligence Tasks), e dunque non affrontabili da un computer, per compensi bassi ed in ogni caso decisi da requester;
    un caso analogo, passato recentemente agli onori della cronaca di Torino e Milano, riguarda le condizioni di lavoro dei «volontari» di Foodora, startup tedesca per la consegna del cibo a domicilio, i quali si vedono costretti, una volta accettate le condizioni di accesso al servizio, a consegnare il prodotto stabilito in tempi stretti e con un guadagno irrisorio, mettendo a disposizione il proprio mezzo di trasporto (bicicletta o scooter) pena l'esclusione unilaterale dal servizio attraverso la «disattivazione» del loro profilo dall'applicazione;
    è già stata depositata ed è in fase di discussione in Commissione, una proposta di legge per disciplinare e promuovere l'economia collaborativa al fine di integrare il mercato tradizionale «in una cornice di norme chiare e trasparenti», senza limitarne le potenzialità ma garantendo tutele e diritti agli utenti operatori o fruitori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare la normativa in materia per difendere i diritti di tutti i lavoratori ed evitare che il caporalato possa estendersi e ripresentarsi sotto altre forme e attraverso l'utilizzo di nuove «tecnologie».
9/4008/32Coppola, Anzaldi, Cova, Stella Bianchi, Simoni, Ascani, Dallai, Nardi, Tidei, Tentori, Barbanti, Bonaccorsi, Carrozza, Basso, Palmieri, Quintarelli, Fitzgerald Nissoli, Marzano, Gadda, Bonomo, Gribaudo, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno del caporalato fonda la sua esistenza su tre principali direttive di interessi: riduzione dei costi del lavoro il datore; gestione del trasporto, escludendo l'accesso autonomo al luogo di lavoro; gestione degli alloggi, escludendo dalla vista delle comunità territoriali interessate i soggetti sfruttati. In questo modo i cosiddetti caporali possono garantire un flusso costante di manodopera sfruttando e radicando la condizione di vulnerabilità e debolezza delle vittime;
    il provvedimento in esame non affronta in maniera approfondita un tema fondamentale che è quello alloggiativo e delle condizioni in cui vivono, o meglio sopravvivono, gran parte delle vittime del caporalato e dello sfruttamento lavorativo;
    nonostante il riferimento alla sistemazione logistica di cui all'articolo 9 del testo in esame, appare evidente che l'aspetto alloggiativo è marginale, anche alla luce della non partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla predisposizione del piano di interventi a supporto dei lavoratori di cui al citato articolo, lasciando in tal senso fuori dal piano un dicastero pienamente in possesso degli strumenti necessari a individuare e proporre soluzioni alloggiative adeguate sul territorio,

impegna il Governo

a prevedere, anche nell'ambito del piano di interventi di cui all'articolo 9 del disegno di legge, adeguate e specifiche misure per la sistemazione alloggiativa dei lavoratori, in particolare per quanto concerne la qualità e la disposizione rispetto al luogo di lavoro e quindi la garanzia che vi siano sistemi di trasporto adeguati e funzionali.
9/4008/33Dadone, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 giugno 2000, n. 150, la Presidenza del Consiglio dei ministri determina i messaggi di utilità sociale ovvero di pubblico interesse;
    la prevenzione e il contrasto allo sfruttamento lavorativo nonché alla intermediazione illecita, comunemente conosciuta con il nome «caporalato», non possono prescindere dall'implementazione di campagne di informazione finalizzate altresì a sviluppare una coscienza sociale su un fenomeno che interseca numerosi ambiti della vita quotidiana;
    in particolar modo tali comunicazioni dovrebbero provvedere ad accrescere l'approccio critico dei cittadini consumatori nella scelta dei prodotti agricoli, così come di quelli manifatturieri, contribuendo in tal modo, con una spinta dal basso, alle attività di prevenzione e contrasto al caporalato e lo sfruttamento lavorativo messe in atto dalle autorità competenti e dal Governo,

impegna il Governo

a provvedere all'avvio, con cadenza periodica, di una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a informare e sensibilizzare i cittadini sul fenomeno del caporalato e sugli strumenti di denuncia e contrasto dello stesso, e che sottolineino l'importanza di una produzione agricola di qualità e rispettosa dei diritti dei lavoratori.
9/4008/34Bonafede, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno della intermediazione illecita, quale il fenomeno del caporalato, e lo sfruttamento lavorativo ad esso connesso, il rafforzamento dell'intermediazione per il tramite dei soggetti pubblici rappresenta un passaggio necessario e improcrastinabile;
    come segnalato da più soggetti, i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997, appaiono oggi incapaci di garantire un tempestivo incontro tra domanda e offerta in quei settori dove il ciclo produttivo è su base giornaliera o molto ridotto, come appunto i settori agricolo e edilizio, ciò a causa dei sistemi di profilazione e di intermediazione, in senso stretto, non funzionali ad un iter di collocamento veloce, quasi immediato;
    il ricorso e lo sviluppo dei centri per l'impiego per garantire l'implementazione della intermediazione in ambito agricolo non rappresenta un obiettivo impossibile da raggiungere la cui unica alternativa – secondo alcuni – sarebbe rappresentata dal ricorso e dall'ulteriore sviluppo delle agenzie di lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, ma appare evidente che un sistema pubblico di intermediazione può rafforzarsi e diventare adeguato a qualsiasi settore produttivo solo se vi è un reale e concreto impegno da parte del Governo orientato a formare e valorizzare i centri per l'impiego rendendoli effettivamente funzionali al mercato del lavoro,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate a rendere i centri per l'impiego parte integrante di diritto della Rete per il lavoro agricolo di qualità, di cui al decreto legge n. 91 del 2014, rendendo gli stessi centri i soggetti prioritari attraverso i quali l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Rete delle politiche attive del lavoro offrono servizi di profilazione, formazione e intermediazione, in particolare anche nel settore agricolo.
9/4008/35Tripiedi, Dadone, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    al fine di affrontare adeguatamente il fenomeno della intermediazione illecita, quale il fenomeno del caporalato, e lo sfruttamento lavorativo ad esso connesso, il rafforzamento dell'intermediazione per il tramite dei soggetti pubblici rappresenta un passaggio necessario e improcrastinabile;
    come segnalato da più soggetti, i centri per l'impiego di cui al decreto legislativo n. 469 del 1997, appaiono oggi incapaci di garantire un tempestivo incontro tra domanda e offerta in quei settori dove il ciclo produttivo è su base giornaliera o molto ridotto, come appunto i settori agricolo e edilizio, ciò a causa dei sistemi di profilazione e di intermediazione, in senso stretto, non funzionali ad un iter di collocamento veloce, quasi immediato;
    il ricorso e lo sviluppo dei centri per l'impiego per garantire l'implementazione della intermediazione in ambito agricolo non rappresenta un obiettivo impossibile da raggiungere la cui unica alternativa – secondo alcuni – sarebbe rappresentata dal ricorso e dall'ulteriore sviluppo delle agenzie di lavoro di cui alla legge n. 30 del 2003, ma appare evidente che un sistema pubblico di intermediazione può rafforzarsi e diventare adeguato a qualsiasi settore produttivo solo se vi è un reale e concreto impegno da parte del Governo orientato a formare e valorizzare i centri per l'impiego rendendoli effettivamente funzionali al mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità adottare misure finalizzate a rendere i centri per l'impiego parte integrante di diritto della Rete per il lavoro agricolo di qualità, di cui al decreto legge n. 91 del 2014, rendendo gli stessi centri i soggetti prioritari attraverso i quali l'Agenzia nazionale delle politiche attive del lavoro (ANPAL) e la Rete delle politiche attive del lavoro offrono servizi di profilazione, formazione e intermediazione, in particolare anche nel settore agricolo.
9/4008/35. (Testo modificato nel corso della seduta) Tripiedi, Dadone, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno dei caporalato fonda la sua esistenza su tre principali direttive di interessi: riduzione dei costi del lavoro del datore, gestione del trasporto, escludendo l'accesso autonomo al luogo di lavoro; gestione degli alloggi, escludendo dalla vista delle comunità territoriali interessate i soggetti sfruttati. In questo modo i cosiddetti caporali possono garantire un flusso contante di manodopera sfruttando e radicando la condizione di vulnerabilità e debolezza delle vittime, il provvedimento in esame non affronta in maniera approfondita un tema fondamentale che è quello alloggiativo e delle condizioni in cui vivono, o meglio sopravvivono, gran parte delle vittime del caporalato e dello sfruttamento lavorativo. Di converso, il disegno di legge affronta il tema del trasporto senza specificare alcuni aspetti centrali a tutela della reale funzionalità del trasporto, della trasparenza gestionale dello stesso nonché dell'impegno pubblico nei confronti dei sistemi di trasporto ad uso dei lavoratori agricoli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che i soggetti che intendono effettuare il trasporto di lavoratori agricoli, e che siano in regola con i requisiti previsti dalla disciplina vigente, abbiano l'obbligo – come condizione propedeutica per lo svolgimento del servizio stesso – di stipulare convenzioni con la rete del lavoro agricolo di qualità, la quale predispone, presso le Direzioni territoriali del lavoro, un registro su base territoriale; nonché l'obbligo per ciascun mezzo di trasporto impiegato per il servizio di essere contrassegnato e geolocalizzabile.
9/4008/36Ferraresi, Massimiliano Bernini, Bonafede, Chimienti, Agostinelli, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno del caporalato fonda la sua esistenza su tre principali direttive di interessi: riduzione dei costi del lavoro del datore; gestione del trasporto, escludendo l'accesso autonomo al luogo di lavoro; gestione degli alloggi, escludendo dalla vista delle comunità territoriali interessate i soggetti sfruttati. In questo modo i cosiddetti caporali possono garantire un flusso costante di manodopera sfruttando e radicando la condizione di vulnerabilità e debolezza delle vittime;
    il Governo ha previsto con l'adozione del decreto-legge n. 91 del 2014 che l'istituzione di una Rete del lavoro agricolo di qualità potesse rappresentare un valido strumento di emersione e regolarizzazione del lavoro agricolo sommerso e irregolare, considerando che le imprese che vi accedono si sottopongono ad una verifica dei requisiti nonché della regolarità del proprio operato, sotto molteplici punti di vista;
    l'attuazione di quanto disposto nel decreto richiamato si è avuta solo nella seconda metà del 2015. Ad oggi la previsione del Governo sull'impatto della Rete del lavoro agricolo di qualità è stata quanto meno disattesa, stante che attualmente risulta che solo l'1 per cento delle aziende agricole presenti in Italia ha deciso di accedere alla Rete;
    tra le varie problematicità della Rete del lavoro agricolo di qualità si annoverano ad esempio: quella di avere un accesso su base volontaria, quindi non obbligatoria; quella di non prevedere alcun disincentivo dal non accedervi e, al contrario, non avere alcun incentivo per l'accesso,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito di propria competenza, all'adozione di misure volte alla istituzione di un marchio di qualità che le aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri, nonché alla predisposizione ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e il relativo marchio di qualità.
9/4008/37Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno del caporalato fonda la sua esistenza su tre principali direttive di interessi: riduzione dei costi del lavoro del datore; gestione del trasporto, escludendo l'accesso autonomo al luogo di lavoro; gestione degli alloggi, escludendo dalla vista delle comunità territoriali interessate i soggetti sfruttati. In questo modo i cosiddetti caporali possono garantire un flusso costante di manodopera sfruttando e radicando la condizione di vulnerabilità e debolezza delle vittime;
    il Governo ha previsto con l'adozione del decreto-legge n. 91 del 2014 che l'istituzione di una Rete del lavoro agricolo di qualità potesse rappresentare un valido strumento di emersione e regolarizzazione del lavoro agricolo sommerso e irregolare, considerando che le imprese che vi accedono si sottopongono ad una verifica dei requisiti nonché della regolarità del proprio operato, sotto molteplici punti di vista;
    l'attuazione di quanto disposto nel decreto richiamato si è avuta solo nella seconda metà del 2015. Ad oggi la previsione del Governo sull'impatto della Rete del lavoro agricolo di qualità è stata quanto meno disattesa, stante che attualmente risulta che solo l'1 per cento delle aziende agricole presenti in Italia ha deciso di accedere alla Rete;
    tra le varie problematicità della Rete del lavoro agricolo di qualità si annoverano ad esempio: quella di avere un accesso su base volontaria, quindi non obbligatoria; quella di non prevedere alcun disincentivo dal non accedervi e, al contrario, non avere alcun incentivo per l'accesso,

impegna il Governo

a promuovere iniziative finalizzate, nell'ambito di propria competenza, all'adozione di misure volte alla istituzione di un marchio di qualità che le aziende agricole che partecipano alla rete del lavoro agricolo di qualità possono apporre sui propri, nonché alla predisposizione ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 giugno 2000, n. 150, di una campagna di messaggi di utilità sociale e di pubblico interesse volta a sensibilizzare i cittadini sulla necessità di sostenere i prodotti delle aziende che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità e il relativo marchio di qualità.
9/4008/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi.


   La Camera,
   premesso che:
    il contrasto e la prevenzione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo non può prescindere dalla partecipazione attiva dei soggetti sfruttati o a rischio sfruttamento coinvolti nelle attività lavorative, in particolare nel settore agricolo, edile e manifatturiero;
    l'esame del provvedimento in parola è stato particolarmente accelerato, anche al fine di permettere la tempestiva entrata in vigore della nuova disciplina, rendendo impossibile apportare le modifiche che si ritengono necessarie e la cui applicazione risulta peraltro già stata approvata nella risoluzione n. 8-00158 approvata nel dicembre 2015;
    in particolar modo sarebbe stato opportuno che il provvedimento in esame ricomprendesse il riferimento al cosiddetto «numero verde anticaporalato», permettendo così di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati,

impegna il Governo

ad attivare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità presso l'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare fenomeni di sfruttamento, maltrattamento condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce sono immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti.
9/4008/38Ciprini, Colletti, Cominardi, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il contrasto e la prevenzione del caporalato e dello sfruttamento lavorativo non può prescindere dalla partecipazione attiva dei soggetti sfruttati o a rischio sfruttamento coinvolti nelle attività lavorative, in particolare nel settore agricolo, edile e manifatturiero;
    l'esame del provvedimento in parola è stato particolarmente accelerato, anche al fine di permettere la tempestiva entrata in vigore della nuova disciplina, rendendo impossibile apportare le modifiche che si ritengono necessarie e la cui applicazione risulta peraltro già stata approvata nella risoluzione n. 8-00158 approvata nel dicembre 2015;
    in particolar modo sarebbe stato opportuno che il provvedimento in esame ricomprendesse il riferimento al cosiddetto «numero verde anticaporalato», permettendo così di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare un numero telefonico nazionale di pubblica utilità, attraverso il quale tutti i cittadini italiani e stranieri possano denunciare fenomeni di sfruttamento, maltrattamento condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda, che garantisca l'anonimato e la tutela da ogni atto ritorsivo, le cui denunce sono immediatamente trasmesse agli organi di vigilanza per gli immediati accertamenti.
9/4008/38. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciprini, Colletti, Cominardi, Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno del caporalato viene affrontato nell'esame del provvedimento in parola con un adeguato impegno sul piano sanzionarono e su quello dell'ampliamento delle figure responsabili dello sfruttamento lavorativo;
    da ampi segmenti del settore agricolo, sindacale, associativo e imprenditoriale, nonché degli enti locali, emerge la necessità di combinare gli aspetti penali, ovvero sanzionatori e persecutori, con quelli preventivi, in particolare attraverso il rafforzamento delle attività di controllo e verifica sul territorio;
    l'aspetto della prevenzione, purtroppo, resta ancora oggi marginale, per lo più affrontato con azioni e pianificazioni emergenziali e urgenziali, se non saltuarie e provvisorie – come quelle messe in atto anche di recente dal Ministero delle Politiche agricole e da quello del Lavoro e delle politiche sociali – ma non sistematiche e men che meno strutturali, facendo correre in tal senso il concreto rischio che le principali innovazioni contenute nel disegno di legge risultino indebolite dalla mancanza di strumenti di prevenzione e di un adeguato programma di ispezioni e controlli; la prevenzione, inoltre, non passa attraverso l'esclusivo svolgimento di controlli capillari ma anche attraverso l'implementazione di strutture e servizi presenti direttamente presso i luoghi della raccolta dei prodotti agricoli, così come pure presso i cantieri edili, entrambi luoghi nevralgici dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, a sostegno dei lavoratori e a tutela dei loro diritti,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito di propria competenza, e in accordo con l'Ispettorato del lavoro, nonché con le regioni e gli enti locali, alla predisposizione di un piano di prevenzione strutturale che preveda, oltre a specifiche misure in supporto ai lavoratori quali: l'istituzione di presidi medico-sanitari mobili, sportelli informativi con la presenza di psicologi, mediatori linguistici e culturali e operatori sociali; la definizione di un programma pluriennale, da rivedere annualmente, di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta che veda impiegati nello svolgimento dell'attività apposite task force costituite da ispettori del lavoro, Forze dell'ordine e polizia locale.
9/4008/39Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno del caporalato viene affrontato nell'esame del provvedimento in parola con un adeguato impegno sul piano sanzionarono e su quello dell'ampliamento delle figure responsabili dello sfruttamento lavorativo;
    da ampi segmenti del settore agricolo, sindacale, associativo e imprenditoriale, nonché degli enti locali, emerge la necessità di combinare gli aspetti penali, ovvero sanzionatori e persecutori, con quelli preventivi, in particolare attraverso il rafforzamento delle attività di controllo e verifica sul territorio;
    l'aspetto della prevenzione, purtroppo, resta ancora oggi marginale, per lo più affrontato con azioni e pianificazioni emergenziali e urgenziali, se non saltuarie e provvisorie – come quelle messe in atto anche di recente dal Ministero delle Politiche agricole e da quello del Lavoro e delle politiche sociali – ma non sistematiche e men che meno strutturali, facendo correre in tal senso il concreto rischio che le principali innovazioni contenute nel disegno di legge risultino indebolite dalla mancanza di strumenti di prevenzione e di un adeguato programma di ispezioni e controlli; la prevenzione, inoltre, non passa attraverso l'esclusivo svolgimento di controlli capillari ma anche attraverso l'implementazione di strutture e servizi presenti direttamente presso i luoghi della raccolta dei prodotti agricoli, così come pure presso i cantieri edili, entrambi luoghi nevralgici dello sfruttamento lavorativo e del caporalato, a sostegno dei lavoratori e a tutela dei loro diritti,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito di propria competenza, e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, la predisposizione di un piano di prevenzione strutturale che preveda, oltre a specifiche misure in supporto ai lavoratori quali: l'istituzione di presidi medico-sanitari mobili, sportelli informativi con la presenza di psicologi, mediatori linguistici e culturali e operatori sociali; la definizione di un programma pluriennale, da rivedere annualmente, di ispezioni e controlli presso i luoghi di raccolta che veda impiegati nello svolgimento dell'attività apposite task force costituite da ispettori del lavoro, Forze dell'ordine e polizia locale.
9/4008/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Chimienti, Massimiliano Bernini, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura rappresenta un settore centrale delle politiche dell'Unione europea nonché per il sistema economico italiano;
    una disciplina organica e pienamente funzionale di prevenzione e contrasto del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo, non può quindi prescindere da un approccio più ampio che coinvolga anche i processi di finanziamento delle politiche agricole e quindi del settore e delle imprese in esso operanti;
    i fondi comunitari a sostegno dell'agricoltura erogati nell'ambito della Politica Agricola Comunitaria rappresentano una cospicua fetta degli aiuti nel settore agricolo degli Stati membri. Individuare nello sfruttamento lavorativo un ostacolo all'accesso a tali finanziamenti appare quindi un valido elemento propedeutico per contrastare il caporalato, il suo ricorso e lo sfruttamento di cui al novellato articolo 603-bis del codice penale,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie competenze, ad adottare misure volte a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione europea nonché dello Stato italiano, attraverso l'esclusione dei soggetti condannati ai sensi dell'articolo 603-bis del codice penale da qualunque forma di finanziamento pubblico comunitario, prevedendo altresì sia la revoca, sia la mancata concessione pro futuro.
9/4008/40Agostinelli, Chimienti, Massimiliano Bernini, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene in maniera significativa nella rideterminazione del reato di intermediazione illecita e per il contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura, attraverso la riscrittura dell'articolo 603-bis del codice penale;
    l'impatto della nuova normativa, pur pienamente condivisibile nelle intenzioni, potrebbe comportare effetti da verificare puntualmente, al fine di scongiurare applicazioni improprie,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo alla nuova fattispecie di reato, presentando un'apposita relazione periodica alle Camere.
9/4008/41Venittelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 all'esame apporta significative modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modifiche, in legge n. 116 del 2014, che istituisce presso l'INPS la Rete di lavoro agricolo di qualità;
    il comma 1 del suddetto articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 elenca i requisiti che le imprese debbono possedere per essere iscritte alla Rete di lavoro agricolo di qualità, in particolare, non devono aver riportato condanne penali per violazioni della normativa in materia di lavoro e legislazione sociale e in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a precisare che ai fini dell'iscrizione di un'impresa nella Rete del lavoro agricolo di qualità, la condanna per uno dei reati previsti debba essere stata pronunciata in via definitiva.
9/4008/42Borghesi, Guidesi, Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 all'esame apporta significative modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n.91 del 2014, convertito, con modifiche, in legge n. 116 del 2014, che istituisce presso l'INPS la Rete di lavoro agricolo di qualità;
    l'articolo 6 del decreto-legge n. 91 del 2014 prevede che, ai fini della partecipazione alla Rete, le imprese presentino domanda in via telematica e che la Cabina di Regia deliberi sulle istanze entro 30 giorni dalla presentazione;
    la Cabina di Regia, nonostante le imprese agricole iscritte alla Rete di lavoro agricolo di qualità risultano poche centinaia, sta procedendo all'esame delle istanze con estrema lentezza, spesso attribuibile anche all'esiguo numero dei componenti la cabina stessa;
    è necessario che la Cabina di Regia svolga con efficacia l'istruttoria delle domande di partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, al fine di consentirne l'accesso in tempi rapidi,

impegna il Governo

a porre in essere ogni iniziativa necessaria alla semplificazione del procedimento di iscrizione alla Rete del lavoro agricolo di qualità per i soggetti interessati, al fine di garantire una celere conclusione della procedura di adesione.
9/4008/43Molteni, Guidesi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 all'esame apporta significative modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n.91 del 2014, convertito, con modifiche, in legge n. 116 del 2014, che istituisce presso l'INPS la Rete di lavoro agricolo di qualità;
    la filiera cooperativa agroalimentare potrebbe dare risposte importanti per prevenire il ricorso a forme di lavoro non regolare;
    la cooperativa associa imprese agricole, spesso di piccole dimensioni, e che ha come scopo sociale la lavorazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto conferito dal socio. Questa potrebbe altresì fornire ai soci servizi inerenti alla fase della raccolta in campo dei prodotti con personale assunto dalla cooperativa stessa;
    il socio, in questo modo, potrebbe ottimizzare i costi di produzione, al lavoratore sarebbe garantita una assunzione rispettosa della contrattazione collettiva di riferimento da parte di un soggetto certo, solido ed organizzato ma, soprattutto, si potrebbe sottrarre una cospicua quota di mercato a tutti coloro che, operando nella illegalità, sfruttano la manodopera,

impegna il Governo

a dare maggiore certezza giuridica alle cooperative agricole che intendono fornire servizi ai soci agricoltori.
9/4008/44Allasia, Guidesi, Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 all'esame apporta significative modifiche all'articolo 6 del decreto-legge n.91 del 2014, convertito, con modifiche, in legge n. 116 del 2014, che istituisce presso l'INPS la Rete di lavoro agricolo di qualità;
    la filiera cooperativa agroalimentare potrebbe dare risposte importanti per prevenire il ricorso a forme di lavoro non regolare;
    la cooperativa associa imprese agricole, spesso di piccole dimensioni, e che ha come scopo sociale la lavorazione, valorizzazione e commercializzazione del prodotto conferito dal socio. Questa potrebbe altresì fornire ai soci servizi inerenti alla fase della raccolta in campo dei prodotti con personale assunto dalla cooperativa stessa;
    il socio, in questo modo, potrebbe ottimizzare i costi di produzione, al lavoratore sarebbe garantita una assunzione rispettosa della contrattazione collettiva di riferimento da parte di un soggetto certo, solido ed organizzato ma, soprattutto, si potrebbe sottrarre una cospicua quota di mercato a tutti coloro che, operando nella illegalità, sfruttano la manodopera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di introdurre apposite normative volte a dare maggiore certezza giuridica alle cooperative agricole che intendono fornire servizi ai soci agricoltori.
9/4008/44. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Guidesi, Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'attività di contrasto all'evasione e elusione fiscale internazionale è in aumento;
    in questo scenario importanza crescente riveste l'evasione da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, una volta aperta la partita IVA e dopo aver lavorato qualche mese, scompaiono nel nulla senza assolvere gli obblighi dei versamenti delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali;
    il fenomeno del caporalato necessita pertanto di un intervento che contrasti anche l'evasione fiscale sull'attività operativa di quei soggetti, giuridici e fisici, che sfruttando il lavoro nero non presentino affatto dichiarazione dei redditi e pagamenti d'IVA;
    per limitare questo fenomeno sarebbe opportuno che vengano introdotte delle fideiussioni, a favore dell'Agenzia delle Entrate, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività e che questa venga restituita all'atto della cessazione dell'attività dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti dovuti,

impegna il Governo

a prevedere il versamento di garanzie fideiussorie bancarie o assicurative, da parte delle società e dei cittadini non comunitari, in favore dell'agenzia delle entrate al fine di contrastare efficacemente anche il problema dell'evasione fiscale.
9/4008/45Simonetti, Guidesi, Molteni, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura è indubbiamente un settore che genera maggiore allarme sociale in ragione, anche e soprattutto, della stagionalità di alcune attività produttive;
    parimenti al problema dell'evasione fiscale da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, una volta aperta la partita IVA, scompaiono nel nulla senza assolvere gli obblighi dei versamenti, si reputa imprescindibile anche un intervento sulla vigente disciplina delle cooperative che, prevedendo agevolazioni fiscali e contributive, genera episodi di cooperative fittizie creando de facto distorsioni nel mercato e nella concorrenza sleale,

impegna il Governo

ad intervenire sul sistema della vigilanza cooperativa e a porre in essere azioni di contrasto delle cosiddette false cooperative o cooperative spurie, strumento sovente utilizzato per lo sfruttamento dei lavoratori.
9/4008/46Guidesi, Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'agricoltura è indubbiamente un settore che genera maggiore allarme sociale in ragione, anche e soprattutto, della stagionalità di alcune attività produttive;
    parimenti al problema dell'evasione fiscale da parte di persone fisiche o di imprese straniere che, una volta aperta la partita IVA, scompaiono nel nulla senza assolvere gli obblighi dei versamenti, si reputa imprescindibile anche un intervento sulla vigente disciplina delle cooperative che, prevedendo agevolazioni fiscali e contributive, genera episodi di cooperative fittizie creando de facto distorsioni nel mercato e nella concorrenza sleale,

impegna il Governo

ad intensificare i controlli e a porre in essere azioni di contrasto delle cosiddette false cooperative o cooperative spurie.
9/4008/46. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi, Molteni, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame contiene un complesso di disposizioni per contrastare i fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento nel settore agricolo;
    accanto alla introduzione di nuove disposizioni di natura penale, occorre rafforzare e potenziare in tutto il territorio nazionale il sistema dei controlli di competenza delle Amministrazioni competenti, per assicurare e verificare il rispetto della normativa a garanzia dei diritti dei lavoratori,

impegna il Governo

    ad assumere ogni possibile iniziativa per rafforzare ed intensificare i controlli e le ispezioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni competenti in materia, al fine di accrescere le attività di prevenzione e di accertamento delle violazioni della legislazione.
9/4008/47Tino Iannuzzi, Oliverio, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento recante: «Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo», mira al contrasto del fenomeno del cosiddetto «caporalato» ovvero dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, che coinvolge, sulla base degli ultimi dati forniti dal quarto rapporto sulle agromafie, elaborato da Eurispes, Coldiretti e dall'Osservatorio sulla criminalità in agricoltura e sul sistema agroalimentare, circa 430.000 lavoratori, italiani e stranieri, di cui circa 100.000 costretti a lavorare in condizioni che si possono definire di schiavitù;
    al riguardo, il caporalato e il lavoro nero in agricoltura, coinvolge tutte le aree del Paese ed in particolare le regioni del Mezzogiorno, i cui livelli di sfruttamento da parte della criminalità organizzata, è particolarmente connesso con il fenomeno sovraterritoriale legato alla questione migratoria;
    la regione Siciliana a tal fine, risulta direttamente coinvolta dal continuo flusso di immigrati clandestini, la cui posizione irregolare nel nostro Paese, alimenta il mercato delle braccia e delle attività criminali, penalizzando le aziende agricole in regola che adempiono puntualmente agli obblighi burocratici ed economici connessi ai rapporti di lavoro dipendente;
    la necessità di potenziare i controlli e le attività ispettive e di contrasto da parte delle istituzioni preposte, in particolare nella regione Siciliana, nei confronti dell'intermediazione illegale e dello sfruttamento lavorativo in agricoltura, che sfrutta i clandestini irregolari presenti nell'isola, (proprio in considerazione dei continui sbarchi di immigrati provenienti non soltanto dal Nord Africa) risulta a parere del sottoscrittore del presente atto, urgente e necessaria proprio nei confronti delle tante imprese siciliane regolari che si trovano costrette a competere con aziende «sommerse», che operano con costi di produzione notevolmente inferiori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire un tavolo d'intesa con la regione Siciliana al fine di aumentare la presenza del territorio isolano, tramite le istituzioni di controllo costituito tra Forze di polizia, Carabinieri, ispettorato e Prefettura, per potenziare le attività di contrasto a questa inaccettabile piaga, che mette a rischio migliaia di lavoratori e compromette la credibilità di un settore composto da centinaia di migliaia di aziende siciliane oneste che rispettano la legge.
9/4008/48Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento A.C. 4008 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
    considerato che attualmente la Cabina di Regia per il Lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 è composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS (che la presiede) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano più tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura;
    visto che al fine di sostenere e rafforzare gli interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento su tutto il territorio nazionale, in particolare a partire dai territori di Bari, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria è stato firmato in data 27 maggio il Protocollo «Cura, legalità, uscita dal ghetto» contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura dai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, e dalle associazioni di categoria Coldiretti, Cia, Copagri, Confagricoltura, e Cna, Alleanza delle Cooperative, Caritas, Libera e Croce rossa italiana;
    preso atto che il testo di legge in esame integra la composizione della Cabina di Regia con altri 3 membri, in rappresentanza del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'agenzia nazionale per le politiche del lavoro e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore;
    considerato che le organizzazioni sindacali del mondo agricolo firmatarie del protocollo «Cura, legalità, uscita dal ghetto» contro il caporalato, presiedono la Cabina di Regia per il Lavoro agricolo di qualità eccetto la Confederazione dei Produttori Agricoli COPAGRI, rimasta esclusa pur essendo ormai riconosciuta protagonista anche nelle altre sedi istituzionali,

impegna il Governo

a inserire, attraverso un prossimo provvedimento, la Confederazione dei Produttori Agricoli COPAGRI tra le associazioni agricole che presiedono la Cabina di Regia per il Lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014.
9/4008/49Battaglia, Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento A.C. 4008 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
    considerato che attualmente la Cabina di Regia per il Lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014 è composta da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'INPS (che la presiede) e della Conferenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano più tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura nominati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura;
    visto che al fine di sostenere e rafforzare gli interventi di contrasto al caporalato e allo sfruttamento su tutto il territorio nazionale, in particolare a partire dai territori di Bari, Caserta, Foggia, Lecce, Potenza, Ragusa e Reggio Calabria è stato firmato in data 27 maggio il Protocollo «Cura, legalità, uscita dal ghetto» contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo in agricoltura dai Ministri dell'interno, del lavoro e delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil, e dalle associazioni di categoria Coldiretti, Cia, Copagri, Confagricoltura, e Cna, Alleanza delle Cooperative, Caritas, Libera e Croce rossa italiana;
    preso atto che il testo di legge in esame integra la composizione della Cabina di Regia con altri 3 membri, in rappresentanza del Ministero dell'interno, dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dall'agenzia nazionale per le politiche del lavoro e un rappresentante dei lavoratori subordinati delle cooperative agricole e un rappresentante delle associazioni delle cooperative agricole firmatarie di contratti collettivi nazionali del settore;
    considerato che le organizzazioni sindacali del mondo agricolo firmatarie del protocollo «Cura, legalità, uscita dal ghetto» contro il caporalato, presiedono la Cabina di Regia per il Lavoro agricolo di qualità eccetto la Confederazione dei Produttori Agricoli COPAGRI, rimasta esclusa pur essendo ormai riconosciuta protagonista anche nelle altre sedi istituzionali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire, attraverso un prossimo provvedimento, la Confederazione dei Produttori Agricoli COPAGRI tra le associazioni agricole che presiedono la Cabina di Regia per il Lavoro agricolo di qualità di cui al decreto-legge n. 91 del 2014.
9/4008/49. (Testo modificato nel corso della seduta) Battaglia, Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento A.C. 4008 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
    considerato il disegno di legge riscrive il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro» previsto dall'articolo 603-bis del codice penale e, in particolare, introduce anche la punibilità del datore di lavoro e modifica i cosiddetti indici di sfruttamento rendendoli eccessivamente generici;
    preso atto che, anche in sede di audizioni, è emersa la necessità di rivedere la fattispecie di reato e i relativi indici presuntivi per evitare il rischio di interpretazioni immotivatamente estensive, che finirebbero per includere nell'ambito di applicazione del nuovo reato ipotesi ben diverse, e di ben altra rilevanza, da quelle per cui esso è stato pensato;
    considerato che lo sfruttamento del lavoro debba caratterizzarsi per una spiccata e inequivocabile violazione dei princìpi fondanti la disciplina del rapporto di lavoro, tale da rivestire quella particolare antigiuridicità che richiede un trattamento sanzionatorio di natura penale ma che nella nuova fattispecie delineata dal disegno di legge si perde o, comunque, si attenua eccessivamente questa importante connotazione delle condizioni da cui desumere lo sfruttamento e, di conseguenza, si finisce per abbassare, la soglia di punibilità, col rischio di sanzionare penalmente anche condotte di ben minore rilevanza;
    stante l'intento primario del Governo di colpire nello specifico i caporali e chi attraverso gli stessi sfrutta i lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

ad emanare delle circolari per chiarire meglio gli indici di sfruttamento, anche al fine di precisare e restringere i casi di violazione per i quali sussistano i presupposti per la segnalazione del reato di sfruttamento.
9/4008/50Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del provvedimento A.C. 4008 recante disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo;
    considerato il disegno di legge riscrive il reato di «Intermediazione illecita e sfruttamento di lavoro» previsto dall'articolo 603-bis del codice penale e, in particolare, introduce anche la punibilità del datore di lavoro e modifica i cosiddetti indici di sfruttamento rendendoli eccessivamente generici;
    preso atto che, anche in sede di audizioni, è emersa la necessità di rivedere la fattispecie di reato e i relativi indici presuntivi per evitare il rischio di interpretazioni immotivatamente estensive, che finirebbero per includere nell'ambito di applicazione del nuovo reato ipotesi ben diverse, e di ben altra rilevanza, da quelle per cui esso è stato pensato;
    considerato che lo sfruttamento del lavoro debba caratterizzarsi per una spiccata e inequivocabile violazione dei princìpi fondanti la disciplina del rapporto di lavoro, tale da rivestire quella particolare antigiuridicità che richiede un trattamento sanzionatorio di natura penale ma che nella nuova fattispecie delineata dal disegno di legge si perde o, comunque, si attenua eccessivamente questa importante connotazione delle condizioni da cui desumere lo sfruttamento e, di conseguenza, si finisce per abbassare, la soglia di punibilità, col rischio di sanzionare penalmente anche condotte di ben minore rilevanza;
    stante l'intento primario del Governo di colpire nello specifico i caporali e chi attraverso gli stessi sfrutta i lavoratori dipendenti,

impegna il Governo

nell'ambito dei propri pareri e nel rispetto dei propri limiti di intervento, a monitorare gli effetti applicativi della nuova disposizione penale e a valutare, ove di seguito di tale monitoraggio dovesse rendersi necessario, eventuali modifiche alla disposizione medesima, con particolare riferimento agli indici della condotta di reato.
9/4008/50. (Testo modificato nel corso della seduta) Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    la Rete per il lavoro agricolo di qualità di cui al decreto legge n. 91 del 2014 è sottoposta ad una cabina di regia, prevista dal medesimo provvedimento, la cui composizione è ampliata nel testo del disegno di legge in esame, ad una serie di soggetti istituzionali;
    la presenza di figure istituzionali, paraistituzionali e rappresentative dei lavoratori senza alcun limite di durata del mandato potrebbe contribuire allo sviluppo di dinamiche opache che potrebbero a loro volta indebolire il portato della disciplina,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate alla introduzione di un limite della durata del mandato dei componenti della Cabina di regia a due anni e non immediatamente rinnovabile.
9/4008/51Benedetti, Massimiliano Bernini, Chimienti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ciprini, Colletti, Cominardi, Dall'Osso, Ferraresi, Lombardi, Sarti, Tripiedi, Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    la crisi che ha investito il nostro Paese ormai da troppi anni, sta producendo una moria di aziende ovunque e al Sud, dove le condizioni del lavoro e occupazionali sono di gran lunga più gravi, il problema dell'impossibilità da parte delle aziende di far fronte ai propri obblighi tributari e contributivi è diventato ormai una questione di sopravvivenza;
    in attesa che la crisi allenti la morsa, le aziende hanno attuato una politica di resistenza strenua, privilegiando prima di tutto il pagamento del salario ai dipendenti e affidandosi ai consulenti del lavoro per individuare i meccanismi normativi più idonei a consentire sia eventuali risparmi di costi sia l'emersione da contesti di lavoro così detto «in nero»;
    è accaduto così che numerose aziende hanno aderito ai cosiddetti «programmi di riallineamento» ai sensi dell'articolo 5 della legge 608 del 1996, il quale prevedeva la possibilità di assumere i lavoratori anche con retribuzione inferiore a quella prevista dal CCNL di categoria, beneficiando di risparmi anche per quanto concerne il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale;
    a questo fine era necessario che le aziende sottoscrivessero apposito verbale aziendale di recepimento con le stesse parti che avevano stipulato l'accordo provinciale;
    e molte aziende al Sud, soprattutto nel periodo successivo all'anno 2000, hanno aderito a tali «programmi di riallineamento». Senonché, a distanza di numerosi anni, a seguito di accertamenti ispettivi dell'INPS, molte aziende hanno ricevuto cartelle di pagamento per importi, in molti casi, cospicui, anche perché gravati, ai sensi di legge, di maggiorazioni per sanzioni civili ed interessi di mora;
    alla base di tali accertamenti ispettivi, il più delle volte, vi è stato l'equivoco in ordine al corretto modo di interpretare le norme di legge e, segnatamente, l'articolo 5 sopra citato nella parte in cui si riferisce al «verbale di adesione in sede sindacale»;
    posto, infatti, che non è possibile dubitare della natura contrattuale dell'accordo provinciale di riallineamento (la cui finalità è certamente simile se non identica rispetto ai contratti collettivi territoriali), si è spesso ritenuto che anche il verbale di adesione in sede aziendale condividesse tale natura, con la conseguenza che la mancata sottoscrizione di esso da parte anche di tutte le OO.SS. già rappresentate nell'accordo provinciale (ovvero una sottoscrizione tardiva), privasse lo stesso di validità ed efficacia, travolgendo, così, anche l'adesione della singola azienda al programma di riallineamento;
    in tal senso si sono mossi gli accertamenti INPS, con la conseguenza che, spesso, i Tribunali aditi, hanno ritenuto che la suddetta legge recante il beneficio della sospensione dell'obbligo di corresponsione dei minimali retributivi di cui all'articolo 1 della legge 389 del 1989 non potesse essere applicato e quindi che le aziende che avevano versato all'INPS cifre inferiori sulla scorta di quanto previsto dalla legge 608 del 1996 dovessero essere sanzionate alla stregua di quelle che operavano facendo assunzioni al nero. Ma le aziende sono incolpevoli ! Esse hanno intanto versato i contributi, in misura inferiore certamente ma, pur sempre, in coerenza con i parametri stabiliti nell'accordo di riallineamento, credendo, secondo le indicazioni dei propri consulenti, che l'adesione al programma non dovesse passare da un nuovo accordo in sede aziendale, del tutto inutile e superfluo dal momento che nessuna modifica sarebbe stato possibile attuare in tale sede;
    sembra pertanto ingiusto che queste aziende, raggiunte da ruoli esecutivi dall'importo spesso impressionante, rischino di fallire, solo per una erronea valutazione della portata della norma;
    è, invece, auspicabile e doveroso porre in essere una disciplina di legge più chiara e lineare che, in uno alla possibilità di utilizzare correttamente gli strumenti agevolativi di legge, consenta anche, limitatamente alle situazioni non ancora definitivamente consolidate, di porre rimedio alle storture evidenziate,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le aziende siano messe nelle condizioni di pagare all'INPS la differenza tra ammontare dei contributi versati e quelli dovuti in assenza di sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali degli accordi provinciali di riallineamento, con esclusione di sanzioni, interessi e aggi di riscossione e che, in coerenza, anche con effetto sui contenziosi in atto, nei casi in cui il verbale in sede sindacale non rechi alcuna modifica dell'accordo provinciale di riallineamento, che l'adesione possa attuarsi anche mediante manifestazioni di volontà separate e successive.
9/4008/52Abrignani, Palese.