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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 6 ottobre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 ottobre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bargero, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Paola Boldrini, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Busto, Cancelleri, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Catalano, Catania, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Duranti, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Lorenzo Guerini, Guerra, Kronbichler, La Russa, Lacquaniti, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pili, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti, Zardini.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 ottobre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BERNARDO: «Modifiche al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per la promozione dell'attività fisica nei luoghi di lavoro e altre agevolazioni tributarie per la pratica sportiva» (4070);
   ARTINI ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, per la prevenzione della diffusione del radicalismo religioso nelle carceri» (4071);
   D'AGOSTINO: «Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, concernenti l'adeguamento antisismico degli immobili di valore storico e artistico» (4072);
   VECCHIO ed altri: «Modifica all'articolo 20 della legge 23 febbraio 1999, n. 44, concernente la rateizzazione del debito per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura» (4073);
   RIZZETTO: «Modifiche al codice penale per il contrasto dell'intermediazione illecita e dello sfruttamento del lavoro nonché per il potenziamento dell'attività ispettiva» (4074).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  FRAGOMELI ed altri: «Disposizioni per la fusione dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti» (4045) Parere delle Commissioni V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  D'ALESSANDRO: «Istituzione della Giornata del Risorgimento italiano» (4047) Parere delle Commissioni V e VII.

   VI Commissione (Finanze):
  OCCHIUTO: «Abrogazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamento non definitivo, e modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di pagamento del tributo in pendenza di processo» (3372) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  DALLAI ed altri: «Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» (3983)
Parere delle Commissioni I, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);
  BRIGNONE ed altri: «Modifiche alla legge 23 marzo 1981, n. 91, in materia di promozione della parità tra i sessi nello sport professionistico» (4029) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 4 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi della legge 5 giugno 2003, n. 131, e del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa con deliberazione n. 27/2016 del 20-30 settembre 2016, sugli organismi partecipati degli enti territoriali – relazione 2016.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 20, 22 e 23 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 3 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e dell'articolo 14, comma 2, della legge 29 luglio 2015, n. 115, la relazione sugli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive, aggiornata al 30 settembre 2016 (Doc. LVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, un documento concernente la posizione del Governo nell'ambito della procedura di consultazione pubblica sulla revisione del regolamento (CE) n. 764/2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Ottava relazione della Commissione sul funzionamento del sistema di controllo delle risorse proprie tradizionali (2013-2015) (articolo 18, paragrafo 5, del regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000) (COM(2016) 639 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 settembre 2016 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento all'ingegner Giuseppe D'Addato, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di Presidente della prima sezione del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 luglio 2015, n. 114, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/95/UE recante modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni (347).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 15 novembre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 26 ottobre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168, RECANTE MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHÉ PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (A.C. 4025-A)

A.C. 4025-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto istituisce una Commissione di monitoraggio al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, individuandone i componenti e stabilendo altresì che «ove necessario», essa possa essere composta «da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre»;
    la comune prassi legislativa è nel senso di fissare legislativamente la composizione della Commissione, eventualmente consentendo la partecipazione di altri soggetti (possibilmente con caratteristiche già individuate dalla legge), «ove necessario»,

impegna il Governo

a prevedere una definizione più puntuale della composizione della Commissione di monitoraggio di cui in premessa.
9/4025-A/1Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del presente provvedimento prevede tra l'altro l'istituzione di una commissione di monitoraggio presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio;
    il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che ogni anno sia inviata alle Camere una relazione sull'attività posta in essere da parte di questa commissione di monitoraggio, nonché sulle proposte fatte da parte del presidente aggiunto del Consiglio di Stato sulle eventuali modifiche organizzative necessarie alla migliore funzionalità del processo amministrativo telematico.
9/4025-A/2Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale amministrativo occorre stanziare risorse finanziarie consistenti al fine di consentire la definitiva implementazione del processo telematico amministrativo,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori e consistenti risorse finanziare atte consentire la definitiva implementazione del processo telematico amministrativo.
9/4025-A/3Invernizzi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale amministrativo occorre stanziare risorse finanziarie consistenti al fine di consentire la definitiva implementazione del processo telematico amministrativo,

impegna il Governo

ad adottare, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, le opportune iniziative per destinare ulteriori e consistenti risorse finanziare atte consentire la definitiva implementazione del processo telematico amministrativo.
9/4025-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Invernizzi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    gli stage formativi teorico-pratici presso gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria sono della durata di 18 mesi;
    il requisito del voto di laurea e della media degli esami di profitto non è tale da poter determinare i laureati più meritevoli, poiché per esperienza comune, i voti di laurea e i voti degli esami di profitto rilasciati dalle Università pubbliche e private del nord e del centro-sud del Paese, a parità di preparazione, non sono omogenei;
    appare utile al fine di non consentire una migrazione dei laureati da una parte all'altra del Paese (a cui si è già avuto modo di assistere, in temi recenti, prima della modifica legislativa per gli esami di Stato di avvocato) ancorare la possibilità di svolgere lo stage nel luogo della residenza (almeno quinquennale) dello stagista o al circondario del Tribunale ovvero al distretto della Corte di Appello,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento utile in tema di tirocinio formativo (stage) presso gli uffici giudiziari, affinché non sia consentita la migrazione dei laureati da una parte all'altra del Paese, e ciò attraverso la previsione che lo stage deve essere svolto nel circondario del Tribunale o nel distretto della Corte di Appello in cui si risiede da almeno 5 anni.
9/4025-A/4Borghesi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo amministrativo, è necessario procedere con interventi atti ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario, e in particolare, attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

a prevedere provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, poiché il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario, e ciò al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
9/4025-A/5Busin, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame rappresenta l'ennesimo provvedimento emergenziale nel settore giustizia,

impegna il Governo

a riferire alla Camera, entro cinque mesi dall'approvazione del presente provvedimento, sull'impatto di cui all'articolo 10 e sugli effetti che produrrà la proroga del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato.
9/4025-A/6Guidesi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame rappresenta, l'ennesimo provvedimento emergenziale nel settore giustizia,

impegna il Governo

a riferire alla Camera, entro cinque mesi dall'approvazione del presente provvedimento, sull'impatto di cui all'articolo 5 e sugli effetti che produrrà la proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità.
9/4025-A/7Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame rappresenta, l'ennesimo provvedimento emergenziale nel settore giustizia,

impegna il Governo

a riferire alla Camera, entro cinque mesi dall'approvazione del presente provvedimento, sull'impatto di cui all'articolo 5 e sugli effetti che produrrà la proroga del trattenimento in servizio di magistrati in relazione al numero di procedimenti pendenti davanti alla Suprema Corte, alla durata media degli stessi e alle misure organizzative da adottare al fine di assicurare la ragionevole durata del ricorso in Cassazione.
9/4025-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 168 del 2016 prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari;
    è, quindi, fondamentale, per assicurare un'efficace azione degli uffici giudiziari anche e soprattutto in funzione del superamento delle annose problematiche relative ai ritardi cronici della giustizia, ampliare l'organico dei magistrati;
    infatti è necessario, nonostante gli interventi effettuati dal Governo soprattutto con il disegno di legge sulla giustizia civile in corso di esame al Senato, (ma anche con il presente decreto-legge che adotta misure in favore del processo telematico amministrativo: disposizioni, quindi, dirette a semplificare e snellire l'amministrazione della Giustizia del nostro Paese), implementare l'organico della magistratura al fine di soddisfare la legittima domanda di giustizia, sempre più pressante ed in costante aumento, che proviene dai nostri concittadini;
    l'ampliamento dell'organico della magistratura contribuirà a superare le problematiche oggi esistenti: in particolare ridurrà l'elevato contenzioso pendente presso gli uffici giudiziari e garantirà nel futuro un'amministrazione della Giustizia più efficace e più efficiente a vantaggio degli utenti,

impegna il Governo

ad implementare, fino al completamento della pianta organica, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, il numero dei magistrati al fine di garantire un'efficace ed efficiente amministrazione della giustizia.
9/4025-A/8Marotta.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 168 del 2016 prevede, tra l'altro, disposizioni urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari;
    è, quindi, fondamentale, per assicurare un'efficace azione degli uffici giudiziari anche e soprattutto in funzione del superamento delle annose problematiche relative ai ritardi cronici della giustizia, ampliare l'organico dei magistrati;
    infatti è necessario, nonostante gli interventi effettuati dal Governo soprattutto con il disegno di legge sulla giustizia civile in corso di esame al Senato, (ma anche con il presente decreto-legge che adotta misure in favore del processo telematico amministrativo: disposizioni, quindi, dirette a semplificare e snellire l'amministrazione della Giustizia del nostro Paese), implementare l'organico della magistratura al fine di soddisfare la legittima domanda di giustizia, sempre più pressante ed in costante aumento, che proviene dai nostri concittadini;
    l'ampliamento dell'organico della magistratura contribuirà a superare le problematiche oggi esistenti: in particolare ridurrà l'elevato contenzioso pendente presso gli uffici giudiziari e garantirà nel futuro un'amministrazione della Giustizia più efficace e più efficiente a vantaggio degli utenti,

impegna il Governo

ad assicurare la pronta copertura delle vacanze presenti nel ruolo organico della magistratura, nel rispetto dei vincoli di bilancio pubblico, al fine di garantire un'efficace ed efficiente amministrazione della giustizia.
9/4025-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Marotta.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione in legge del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante: «Misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa» si rileva che il Capo II detta misure urgenti per la giustizia amministrativa;
    in particolare si vuole porre l'attenzione sull'articolo 7, comma 1, lettera b) che sostituisce integralmente il comma 2 dell'articolo 136 del codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, per cui, a decorrere dal 1o gennaio 2017, sono previste alcune eccezionali motivazioni per la deroga alla regola del deposito telematico;
    la deroga di cui sopra, disposta dal presidente della sezione del Tar o del Consiglio di Stato, se il ricorso è già incardinato ovvero dal collegio se la questione sorge durante l'udienza, potrà riferirsi anche a particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia;
    la lettura testuale della norma risulta di per sé generica essendo incerto quali possano essere concretamente i casi di applicabilità della disposizione che potrebbe prestarsi a creare una tipologia indifferenziata di cause sottratte all'obbligo telematico che potrebbero costituire un reale ostacolo alla integrale informatizzazione del processo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire i confini dell'eccezione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) introducendo criteri oggettivi in modo da evitare interpretazioni diverse a seconda dei vari Uffici.
9/4025-A/9Mucci, Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    il Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature), Regolamento UE 23 luglio 2014 n. 910 in materia di identità digitale, che abroga la direttiva 1999/93/CE, stabilisce standard minimi e comuni all'interno dei Paesi membri della Comunità europea e introduce e definisce servizi digitali qualificati quali il recapito certificato qualificato e la firma elettronica qualificata;
    il nuovo Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179 definisce, in particolare, all'articolo 1 comma 1 lettera n-ter) il domicilio digitale quale indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui al Regolamento 910/2014,

impegna il Governo

ad adeguare il prima possibile, e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 le procedure del Processo amministrativo telematico alle novità introdotte dal regolamento eIDAS e dal nuovo Codice dell'amministrazione digitale, in particolare permettendo l'uso di altri servizi di recapito certificato qualificato come alternativa della PEC, permettendo l'uso di altre firme elettroniche qualificate come alternative alla firma digitale e modificando la procedura di upload sul sito istituzionale in modo da subordinarla all'autenticazione tramite Sistema pubblico d'identità digitale e adeguandola a quanto previsto dall'articolo 64 comma 2-septies del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9/4025-A/10Coppola, Boccadutri, Dallai, Tinagli, Bruno Bossio, Gadda, Moretto, Cova, Crimì, Stella Bianchi, Coscia, Ascani, Bonomo.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168 contiene misure urgenti per la giustizia amministrativa e, in particolare, disposizioni sul processo amministrativo telematico e per le modalità di compilazione degli atti di parte (articolo 7-bis);
    in tal senso sono state introdotte norme a regime definitivo e per il periodo transitorio;
    una funzione particolarmente delicata, e con implicazioni giuridiche molto rilevanti e da valutare con ogni necessario approfondimento, è destinato a svolgere il decreto del Presidente del Consiglio di Stato per definire «limiti e criteri dimensionali» del ricorso e degli altri atti difensivi (articolo 7-bis, comma 1, lettera b), punto 2);
    al riguardo è stabilito di sentire il Consiglio nazionale Forense e le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti,

impegna il Governo

a favorire ogni attività ed iniziativa di costante confronto con il mondo dell'avvocatura, anche al di là delle ipotesi già procedimentalizzate nel decreto-legge, per un più completo ed accurato monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto con riferimento alle molteplici e diverse disposizioni che interessano la giustizia amministrativa.
9/4025-A/11Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 31 agosto 2016 n. 168 contiene misure urgenti per la giustizia amministrativa e, in particolare, disposizioni sul processo amministrativo telematico e per le modalità di compilazione degli atti di parte (articolo 7-bis);
    in tal senso sono state introdotte norme a regime definitivo e per il periodo transitorio;
    una funzione particolarmente delicata, e con implicazioni giuridiche molto rilevanti e da valutare con ogni necessario approfondimento, è destinato a svolgere il decreto del Presidente del Consiglio di Stato per definire «limiti e criteri dimensionali» del ricorso e degli altri atti difensivi (articolo 7-bis, comma 1, lettera b), punto 2);
    al riguardo è stabilito di sentire il Consiglio nazionale Forense e le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti,

impegna il Governo

a favorire ogni attività ed iniziativa di costante confronto con il mondo dell'avvocatura, per un più completo ed accurato monitoraggio sullo stato di attuazione del decreto con riferimento alle molteplici e diverse disposizioni che interessano la giustizia amministrativa.
9/4025-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia» dispone che «le modalità di pagamento del contributo unificato e le modalità per l'estensione dei collegamenti telematici alle rivendite di generi di monopolio collocate all'interno dei palazzi di giustizia sono disciplinate dagli articoli 192, 193, 194 e 195, alla cui modifica si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze»;
    la proposta di legge in esame, all'articolo 7, comma 8 ter, novella l'articolo 192 del medesimo testo unico stabilendo che «Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante: a) versamento al concessionario; b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato; versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati». Stabilisce inoltre che «il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il Presidente del Consiglio di Stato»;
    l'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, «Codice dell'Amministrazione digitale», stabilisce che, al fine di favorire i pagamenti elettronici, «l'AgID mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento»;
    la possibilità di utilizzo di modalità elettroniche anche per il pagamento del contributo unificato certamente limiterebbe l'uso del contante, con transazioni più semplici e trasparenti;
    la suddetta possibilità faciliterebbe anche l'attività del legale, che all'atto di iscrizione del ricorso o del deposito dell'atto di citazione per via telematica potrebbe provvedere immediatamente al saldo del contributo unificato, con evidenti vantaggi per l'amministrazione giudiziaria,

impegna il Governo

a prevedere le opportune iniziative volte a consentire la possibilità di pagare il contributo unificato con le modalità di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo n. 82 del 2005, adottando le necessarie modifiche ai sensi dell'articolo 191 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
9/4025-A/12Boccadutri, Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in discussione subordina il trasferimento del magistrato ordinario ad altra sede (o l'assegnazione ad altre funzioni) ad un periodo di permanenza quadriennale (in luogo del precedente termine di 3 anni) nella sede precedente;
    nel corso dell'esame in Commissione Giustizia, è stato precisato che queste disposizioni non si applicano: ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio, che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno 3 anni; in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del decreto-legge,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa normativa affinché vengano tutelati i diritti acquisiti da parte di coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già maturato i tre anni di permanenza presso il proprio ufficio.
9/4025-A/13Crimi.