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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 5 ottobre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 ottobre 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Paola Boldrini, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Catalano, Catania, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Duranti, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Kronbichler, La Russa, Lacquaniti, Locatelli, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pili, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zardini.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Paola Boldrini, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Catalano, Catania, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Duranti, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Giorgis, Gozi, Grillo, Kronbichler, La Russa, Lacquaniti, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pili, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rizzo, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zardini.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FIORIO e CENNI: «Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico» (302) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Prina.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  LODOLINI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina dell'esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini che, per motivi di studio, si trovano in un comune diverso da quello di residenza» (4034) Parere delle Commissioni II e VII.
   VII Commissione (Cultura):
  BATTELLI ed altri: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di disciplina, intermediazione e gestione dei diritti d'autore» (4031) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BUTTIGLIONE ed altri: «Istituzione di percorsi didattici e programmi di educazione all'affettività, all'integrazione a al rispetto delle differenze nelle scuole di ogni ordine e grado» (4049)  Parere delle Commissioni I, III, V, VIII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive):
  QUARANTA ed altri: «Disposizioni in materia di comunicazioni commerciali indesiderate» (4007) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XIV.

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la relazione sull'attuazione degli interventi relativi alla promozione dello sviluppo delle lingue e delle culture, indicate all'articolo 2 della citata legge n. 482 del 1999, diffuse all'estero e alla diffusione all'estero della lingua e della cultura italiane, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXX-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 30 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2015 (Doc. CLXX, n. 4), corredata dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 30 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dall'Aero Club d'Italia, riferita all'anno 2015, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 ottobre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016) 593 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (COM(2016) 594 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto sulla modernizzazione delle norme UE in materia di diritto d'autore che accompagna i documenti proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul diritto d'autore nel mercato unico digitale e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative all'esercizio del diritto d'autore e dei diritti connessi applicabili a talune trasmissioni online degli organismi di diffusione radiotelevisiva e ritrasmissioni di programmi televisivi e radiofonici (SWD(2016) 302 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un quadro comune per la fornitura di servizi migliori per le competenze e le qualifiche (Europass) e che abroga la decisione n. 2241/2004/CE (COM(2016) 625 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro).

  Le predette proposte COM(2016) 593 final, COM(2016) 594 final e COM(2016) 625 final sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ciascuna proposta, dal 5 ottobre 2016.

  Sono altresì assegnati alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, con decorrenza del termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, dal 5 ottobre 2016, i seguenti progetti di atti dell'Unione europea, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati, in data 4 ottobre 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016) 589 final), assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo scambio transfrontaliero tra l'Unione e i Paesi terzi di copie in formato accessibile di determinate opere e altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi, a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa (COM(2016) 595 final), assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016) 596 final), assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016) 582 final), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016) 583 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 583 final – Annex 1, Annex 2 e Annex 3), assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne (COM(2016) 582 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 466/2014/UE sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (COM(2016) 583 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda la promozione della connettività internet nelle comunità locali (COM(2016) 589 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni utilizzi consentiti delle opere e di altro materiale protetto da diritto d'autore e da diritti connessi a beneficio delle persone non vedenti, con disabilità visive o con altre difficoltà nella lettura di testi a stampa, e che modifica la direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (COM(2016) 596 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un regime dell'Unione di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica e del transito di prodotti a duplice uso (Rifusione) (COM(2016) 616 final).

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, in data 29 settembre e 4 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rapporti sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornati rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre 2015.

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla regione Veneto.

  La regione Veneto, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 16 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, il rendiconto, per l'anno 2016, delle entrate e delle spese concernenti l'emergenza derivante dagli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Veneto il 26 settembre 2007, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 68 del 28 marzo 2013.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettere a) e c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni alle previsioni della legge sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, nonché modifiche ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la medesima legge sulla regolamentazione delle unioni civili delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti (344).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 dicembre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 novembre 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera b), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di modifica e riordino delle norme di diritto internazionale privato in materia di unioni civili tra persone dello stesso sesso (345).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 dicembre 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 4 novembre 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 ottobre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, commi 28, lettera c), e 30, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni di coordinamento in materia penale (346).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 4 dicembre 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 AGOSTO 2016, N. 168, RECANTE MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE, PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI, NONCHÉ PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA (A.C. 4025-A)

A.C. 4025-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 4025-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 8.01, 10.02, 10.03, 10.04 e 10.010 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 4025-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE E PER L'EFFICIENZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI

Art. 1.
(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso).

  1. All'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «Il primo presidente della Corte di cassazione, al fine di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, tenuto conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo e secondo i criteri previsti dalle tabelle di organizzazione, può applicare temporaneamente i magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo con anzianità di servizio nel predetto ufficio non inferiore a due anni, alle sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.
  Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da più di un magistrato dell'ufficio del massimario e del ruolo, applicato ai sensi del comma che precede.».

Art. 2.
(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado).

  1. All'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso le Corti di appello, i tribunali ordinari, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.» sono sostituite dalle seguenti: «possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni della durata complessiva di diciotto mesi.»;
   b) al comma 5-bis, dopo le parole: «dell'Ordine degli avvocati e» sono inserite le seguenti: «con il Consiglio nazionale forense relativamente agli uffici di legittimità, nonché».

  2. Al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 8:
    1) al comma 1, dopo le parole: «posti messi a concorso» sono inserite le seguenti «e di quelli aumentati ai sensi del comma 3-bis»;
    2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Entro cinque giorni dall'ultima seduta delle prove orali del concorso il Ministro della giustizia richiede al Consiglio superiore della magistratura di assegnare ai concorrenti risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria, ulteriori posti disponibili o che si renderanno tali entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima; detti posti non possono superare il decimo di quelli messi a concorso. Il Consiglio superiore della magistratura provvede entro un mese dalla richiesta.»;
   b) all'articolo 13, il comma 2 è abrogato.

  3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di due mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di dieci mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
   a) tre mesi, per il primo periodo;
   b) due mesi, per il secondo periodo;
   c) cinque mesi, per il terzo periodo.

  4. Le disposizioni del comma 2, lettera a), si applicano anche ai concorsi per magistrato ordinario in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 5.804.334 per l'anno 2017, di euro 6.214.395 per l'anno 2018, di euro 3.200.550 per l'anno 2019, di euro 3.254.431 per l'anno 2020, di euro 3.542.388 per l'anno 2021, di euro 3.563.285 per l'anno 2022, di euro 3.627.380 per l'anno 2023, di euro 3.702.158 per l'anno 2024, di euro 3.766.254 per l'anno 2025, di euro 3.841.032 annui a decorrere dall'anno 2026.

Art. 3.
(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati).

  1. All'articolo 194, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole: «, ad una sede da lui chiesta» sono sostituite dalle seguenti: «ad una sede» e le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Art. 4.
(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni).

  1. All'articolo 68, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il personale amministrativo di cui al periodo precedente non può essere destinato temporaneamente ad altri uffici del distretto giudiziario di appartenenza senza il nulla-osta del presidente del tribunale di sorveglianza.».
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2019.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano relativamente ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni, in corso nonché a quelli presso gli organi costituzionali.

Art. 5.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

  1. Al fine di assicurare la continuità negli incarichi apicali, direttivi superiori e direttivi presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale della Corte di cassazione, in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso ivi pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati che ricoprono funzioni apicali, direttive superiori o direttive presso la Suprema Corte di cassazione e la Procura Generale, i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati ordinari resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.
  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 13, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, comma 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno tre anni di servizio prima della data di collocamento a riposo.».

Art. 6.
(Modifiche alla legge 30 luglio 2007, n. 111, in materia di norme sull'ordinamento giudiziario).

  1. Alla Tabella B, allegata alla legge 30 luglio 2007, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) alla lettera i) il numero: “366” è sostituito dal numero: “314”;
   b) alla lettera l) il numero: “9.039” è sostituito dal numero: “9.091”.».

Capo II
MISURE URGENTI PER LA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Art. 7.
(Disposizioni sul processo amministrativo telematico).

  1. Al codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1o gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
    «1-bis. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
    1-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2018 il comma 1 non si applica per i ricorsi soggetti al processo amministrativo telematico.»;
   b) all'articolo 136:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. I difensori, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, anche in considerazione della ricorrenza di particolari ragioni di riservatezza legate alla posizione delle parti o alla natura della controversia il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma; in tali casi e negli altri casi di esclusione dell'impiego di modalità telematiche previsti dal decreto di cui all'articolo 13, comma 1, delle norme di attuazione, si procede al deposito ed alla conservazione degli atti e dei documenti.»;

    2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti» sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti» e le parole: «possono essere» sono sostituite dalla seguente: «sono»;
    3) dopo il comma 2-bis, sono aggiunti i seguenti:
   «2-ter. Quando il difensore depositi con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice o di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
   2-quater. Il presidente della sezione o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il privato chiamato in causa dallo stesso giudice, che non possa effettuare il deposito di scritti difensivi o di documenti mediante PEC, a depositare mediante upload attraverso il sito istituzionale.».

  2. Alle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, a decorrere dal 1o gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «possono essere eseguite» sono sostituite dalle seguenti: «sono eseguite»;
   b) all'articolo 4, il comma 4 è sostituito dal seguente:
    «4. È assicurata la possibilità di depositare con modalità telematica gli atti in scadenza fino alle ore 24:00 dell'ultimo giorno consentito. Il deposito è tempestivo se entro le ore 24:00 del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo.»;

   c) all'articolo 5, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
    «3-bis. Nei casi in cui è previsto il deposito di atti e documenti in forma cartacea, il segretario forma un fascicolo cartaceo recante i dati identificativi del procedimento; nel fascicolo cartaceo, che si considera parte integrante del fascicolo d'ufficio, sono inseriti l'indice dei documenti depositati, gli atti legittimanti il deposito in forma cartacea e i documenti depositati. L'aggiornamento dell'indice è curato dal segretario ai sensi del comma 4.»;

   d) all'articolo 13, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
    «1-ter. Salvi i casi in cui è diversamente disposto, tutti gli adempimenti previsti dal codice e dalle norme di attuazione inerenti ai ricorsi depositati in primo o secondo grado dal 1o gennaio 2017 sono eseguiti con modalità telematiche, secondo quanto disciplinato nel decreto di cui al comma 1.
    1-quater. Sino al 31 dicembre 2017 i depositi dei ricorsi, degli scritti difensivi e della documentazione devono essere effettuati con PEC o, nei casi previsti, mediante upload attraverso il sito istituzionale, dai domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati. Le comunicazioni di segreteria sono fatte alla PEC del domiciliatario.»;
   e) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
    «13-bis. Misure transitorie per l'uniforme applicazione del processo amministrativo telematico.
  1. Per un periodo di tre anni a decorrere dal 1o gennaio 2017, il collegio di primo grado cui è assegnato il ricorso, se rileva che il punto di diritto sottoposto al suo esame e vertente sull'interpretazione e l'applicazione delle norme in tema di processo amministrativo telematico ha già dato luogo a significativi contrasti giurisprudenziali rispetto a decisioni di altri tribunali amministrativi regionali o del Consiglio di Stato, tali da incidere in modo rilevante sul diritto di difesa di una parte, con ordinanza emanata su richiesta di parte o d'ufficio e pubblicata in udienza, può chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di sottoporre al presidente del Consiglio di Stato istanza di rimessione del ricorso all'esame dell'adunanza plenaria, contestualmente rinviando la trattazione del giudizio alla prima udienza successiva al sessantesimo giorno dall'udienza in cui è pubblicata l'ordinanza. Il presidente del tribunale o della sezione staccata provvede entro venti giorni dalla richiesta; il silenzio equivale a rigetto. Il presidente del Consiglio di Stato comunica l'accoglimento della richiesta entro trenta giorni dal ricevimento, e in tal caso nell'udienza davanti al tribunale il processo è sospeso fino all'esito della decisione della plenaria. La mancata risposta del presidente del Consiglio di Stato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta equivale a rigetto. L'adunanza plenaria è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta, e decide la sola questione di diritto relativa al processo amministrativo telematico.».

  3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, a far data dal 1o gennaio 2017; ai ricorsi depositati anteriormente a tale data, continuano ad applicarsi, fino all'esaurimento del grado di giudizio nel quale sono pendenti alla data stessa e comunque non oltre il 1o gennaio 2018, le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. A decorrere dal 1o gennaio 2017 e sino al 1o gennaio 2018 per i giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o in secondo grado, con modalità telematiche deve essere depositata almeno una copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi, con l'attestazione di conformità al relativo deposito telematico.
  5. Le disposizioni sul processo amministrativo telematico contenute negli allegati al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, non si applicano alle controversie di cui all'articolo 22 e agli articoli 39 e seguenti del Capo V della legge 3 agosto 2007, n. 124.
  6. Al fine di garantire la sicurezza del sistema informativo della giustizia amministrativa (SIGA) a decorrere dal 1o gennaio 2017 i depositi telematici degli atti processuali e dei documenti sono effettuati dai difensori e dalle Pubbliche amministrazioni mediante l'utilizzo esclusivo di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi, gestiti dal Ministero della giustizia.
  7. Al fine di assicurare il costante coordinamento delle attività relative all'avvio del processo amministrativo telematico, di garantire le disponibilità delle risorse umane e strumentali occorrenti nonché di verificare il rispetto dei connessi obblighi di servizio, è istituita una commissione di monitoraggio, presieduta dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e composta dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo, dal segretario generale della giustizia amministrativa, dal responsabile del servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione, nonché, ove necessario, da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, indicati dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a tre. La partecipazione alla commissione è obbligatoria e a titolo totalmente gratuito. La commissione si avvale del personale e delle risorse strumentali e logistiche del segretariato generale della giustizia amministrativa. Il presidente aggiunto del Consiglio di Stato riferisce mensilmente al consiglio di presidenza della giustizia amministrativa sull'andamento dei lavori della commissione e propone le eventuali modifiche organizzative che si rendono necessarie per la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico.
  8. È abrogato il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161.

Art. 8.
(Ufficio per il processo amministrativo).

  1. Al fine di garantire la ragionevole durata del processo e la piena attuazione del processo amministrativo telematico, dopo l'articolo 53-bis della legge 27 aprile 1982, n. 186, è inserito il seguente:
  «Art. 53-ter (Ufficio per il processo). – 1. A supporto dell'attività dei magistrati amministrativi sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di segreteria del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana, dei tribunali amministrativi regionali, denominate: “ufficio per il processo”, mediante l'utilizzo, nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A allegata al presente provvedimento, del personale di segreteria di area funzionale III. Alla suddetta attività possono, altresì, concorrere coloro che svolgono, presso i predetti uffici, il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 53-bis, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'ufficio per il processo, anche, se del caso, prevedendo un unico ufficio per una pluralità di sezioni dell'ufficio giudiziario, nonché eventualmente fissando il limite dimensionale minimo dell'ufficio giudiziario, necessario per l'attivazione dell'ufficio per il processo.».

  2. Le disposizioni attuative del comma 1 sono emanate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 9.
(Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa).

  1. Per assicurare la funzionalità del Servizio centrale per l'informatica e le tecnologie di comunicazione della giustizia amministrativa, nonché per l'attuazione del programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari, in vista dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1o gennaio 2017, la dotazione organica delle qualifiche dirigenziali, delle aree funzionali, delle posizioni economiche e dei profili professionali del personale amministrativo e tecnico del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali è rideterminata con la Tabella A allegata al presente decreto e secondo i posti di funzione dirigenziali, così come previsti dal decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 15 febbraio 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 12 aprile 2005.
  2. La copertura è assicurata mediante autorizzazione di una procedura di assunzioni straordinarie di 53 unità di personale, a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali pubbliche disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da inquadrare rispettivamente, tre, come dirigenti tecnici, nell'Area I Dirigenziale, trenta nella III Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di funzionario informatico, venti nella II Area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nel profilo professionale di assistente informatico.
  3. In funzione dello svolgimento delle procedure di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio di Stato si provvede, nei limiti della dotazione organica complessiva del ruolo della Giustizia amministrativa di cui alla Tabella A allegata al presente decreto, e della relativa spesa, alla rimodulazione dei profili professionali e alla loro ripartizione nell'ambito delle aree di riferimento, nonché alla individuazione di nuovi profili anche tecnici, nel rispetto dell'ordinamento professionale vigente del comparto ministeri.
  4. Le procedure di cui al comma 2 sono disposte in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over.
  5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ad eccezione delle spese di personale a cui si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 6.

Art. 10.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato).

  1. Al fine di salvaguardare la funzionalità della giustizia amministrativa e in particolare delle funzioni consultive e giurisdizionali del Consiglio di Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche ai magistrati del Consiglio di Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età al 31 dicembre 2016.
  2. Per assicurare la funzionalità della Avvocatura dello Stato, le disposizioni dell'articolo 5, comma 1, si applicano anche agli avvocati dello Stato nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016.
  3. Al fine di salvaguardare la piena funzionalità della Corte dei conti, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati contabili in servizio, con funzioni direttive o semidirettive, che non abbiano compiuto il settantesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso fra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017. Per tutti gli altri magistrati contabili resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 11.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al settimo periodo, la parola: «1211» è sostituita dalla seguente: «1075», le parole: «821 nel corso dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «685 nel corso dell'anno 2016».
  2. All'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, la parola: «40.966.000» è sostituita dalla seguente: «34.710.000», la parola: «57.906.000» è sostituita dalla seguente: «51.650.000» e la parola: «56.906.000» è sostituita dalla seguente: «50.650.000».
  3. All'articolo 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, la parola: «37.766.000» è sostituita dalla seguente: «31.510.000», la parola: «55.706.000» è sostituita dalla seguente: «49.450.000».
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, comma 5, pari complessivamente a 5.804.334 euro per l'anno 2017, a 6.214.395 euro per l'anno 2018, a 3.200.550 euro per l'anno 2019, a 3.254.431 euro per l'anno 2020, a 3.542.388 euro per l'anno 2021, a 3.563.285 euro per l'anno 2022, a 3.627.380 euro per l'anno 2023, a 3.702.158 euro per l'anno 2024, a 3.766.254 euro per l'anno 2025 e a 3.841.032 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. Agli oneri di personale derivanti dall'articolo 9, pari a euro 2.553.700 a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 37, comma 10, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, già destinate, dal comma 11-bis del medesimo articolo 37, alle spese di funzionamento della giustizia amministrativa, che restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato
(articolo 9)

Tabella A

CONSIGLIO DI STATO E TRIBUNALI AMMINISTRATIVI REGIONALI
RIEPILOGO NAZIONALE
QUALIFICHE DIRIGENZIALI AREE FUNZIONALI-POSIZIONI ECONOMICHE
DOTAZIONE ORGANICA
DENOMINAZIONE PROFILI PROFESSIONALI

Dirigenti

Dirigente generale  2
Dirigente  49
Dirigente tecnico  3
TOTALE  54
Ex posizione economica C3-C2-C1
Funzionario  244
Funzionario informatico  35
TOTALE  279

Area funzionale II
Ex posizione economica B3-B2-B1  577
Assistente informatico  68
TOTALE  645

Area funzionale I

Ex posizione economica A1
TOTALE  77

TOTALE COMPLESSIVO  1055

A.C. 4025-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:
   al comma 1:
    all'alinea, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto»;
    al primo capoverso, dopo le parole: «può applicare temporaneamente» sono inserite le seguenti: «, per un periodo non superiore a tre anni e non rinnovabile,» e dopo le parole: «a due anni,» sono inserite le seguenti: «che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità,»;
    al secondo capoverso, le parole: «Il collegio giudicante della Corte non può essere composto da» sono sostituite dalle seguenti: «Di ciascun collegio giudicante della Corte di cassazione non può fare parte» e le parole: «del comma che precede» sono sostituite dalle seguenti: «del terzo comma».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione). – 1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 375:
    1) al primo comma, i numeri 2) e 3) sono abrogati;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “La Corte, a sezione semplice, pronuncia con ordinanza in camera di consiglio in ogni altro caso, salvo che la trattazione in pubblica udienza sia resa opportuna dalla particolare rilevanza della questione di diritto sulla quale deve pronunciare, ovvero che il ricorso sia stato rimesso dall'apposita sezione di cui all'articolo 376 in esito alla camera di consiglio che non ha definito il giudizio”;
   b) all'articolo 376, primo comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Se, a un sommario esame del ricorso, la suddetta sezione non ravvisa tali presupposti, il presidente, omessa ogni formalità, rimette gli atti alla sezione semplice”;
   c) all'articolo 377:
   1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Fissazione dell'udienza o dell'adunanza in camera di consiglio e decreto preliminare del presidente”;
   2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Il primo presidente, il presidente della sezione semplice o il presidente della sezione di cui all'articolo 376, primo comma, quando occorre, ordina con decreto l'integrazione del contraddittorio o dispone che sia eseguita la notificazione dell'impugnazione a norma dell'articolo 332, ovvero che essa sia rinnovata”;
   d) all'articolo 379:
   1) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dal seguente:
  “Dopo la relazione il presidente invita il pubblico ministero a esporre oralmente le sue conclusioni motivate e, quindi, i difensori delle parti a svolgere le loro difese”;
   2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  “Non sono ammesse repliche”;
   e) l'articolo 380-bis è sostituito dal seguente:
  “Art. 380-bis. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio sull'inammissibilità o sulla manifesta fondatezza o infondatezza del ricorso). – Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), su proposta del relatore della sezione indicata nell'articolo 376, primo comma, il presidente fissa con decreto l'adunanza della Corte indicando se è stata ravvisata un'ipotesi di inammissibilità, di manifesta infondatezza o di manifesta fondatezza del ricorso.
  Almeno venti giorni prima della data stabilita per l'adunanza, il decreto è notificato agli avvocati delle parti, i quali hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima.
  Se ritiene che non ricorrano le ipotesi previste dall'articolo 375, primo comma, numeri 1) e 5), la Corte in camera di consiglio rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice”;
   f) dopo l'articolo 380-bis è inserito il seguente:
  “Art. 380-bis.1. – (Procedimento per la decisione in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice). – Della fissazione del ricorso in camera di consiglio dinanzi alla sezione semplice ai sensi dell'articolo 375, secondo comma, è data comunicazione agli avvocati delle parti e al pubblico ministero almeno quaranta giorni prima. Il pubblico ministero può depositare in cancelleria le sue conclusioni scritte non oltre venti giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. Le parti possono depositare le loro memorie non oltre dieci giorni prima dell'adunanza in camera di consiglio. In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti”;
   g) l'articolo 380-ter è sostituito dal seguente:
  “Art. 380-ter. – (Procedimento per la decisione sulle istanze di regolamento di giurisdizione e di competenza). – Nei casi previsti dall'articolo 375, primo comma, numero 4), il presidente richiede al pubblico ministero le sue conclusioni scritte.
  Le conclusioni e il decreto del presidente che fissa l'adunanza sono notificati, almeno venti giorni prima, agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di presentare memorie non oltre cinque giorni prima della medesima adunanza.
  In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti”;
   h) all'articolo 390, primo comma, le parole: “o siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter” sono sostituite dalle seguenti: “o sino alla data dell'adunanza camerale, o finché non siano notificate le conclusioni scritte del pubblico ministero nei casi di cui all'articolo 380-ter”;
   i) all'articolo 391:
   1) il primo comma è sostituito dal seguente:
  “Sulla rinuncia e nei casi di estinzione del processo disposta per legge la Corte provvede con ordinanza in camera di consiglio, salvo che debba decidere altri ricorsi contro lo stesso provvedimento fissati per la pubblica udienza. Provvede il presidente, con decreto, se non è stata ancora fissata la data della decisione”;
   2) al secondo comma, dopo le parole: “Il decreto” sono inserite le seguenti: “, l'ordinanza”;
   l) all'articolo 391-bis:
   1) il primo comma è sostituito dal seguente:
  “Se la sentenza o l'ordinanza pronunciata dalla Corte di cassazione è affetta da errore materiale o di calcolo ai sensi dell'articolo 287, ovvero da errore di fatto ai sensi dell'articolo 395, numero 4), la parte interessata può chiederne la correzione o la revocazione con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti. La correzione può essere chiesta, e può essere rilevata d'ufficio dalla Corte, in qualsiasi tempo. La revocazione può essere chiesta entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione ovvero di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento”;
   2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
  “Sulla correzione la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma”;
   3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  “Sul ricorso per revocazione, anche per le ipotesi regolate dall'articolo 391-ter, la Corte pronuncia nell'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 380-bis, primo e secondo comma, se ritiene l'inammissibilità, altrimenti rinvia alla pubblica udienza della sezione semplice”.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio».

  All'articolo 2:
   il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. In deroga a quanto previsto dalle disposizioni del titolo II del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e al fine di consentire una più celere copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado, il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito di concorsi banditi negli anni 2014 e 2015 e nominati con decreto ministeriale adottato a norma dell'articolo 8 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, ad eccezione dei magistrati ordinari vincitori del concorso riservato alla provincia autonoma di Bolzano bandito con decreto del Ministro della giustizia 4 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale – n. 71 del 12 dicembre 2014, e nominati con decreto del Ministro della giustizia 10 dicembre 2015, ha, in via straordinaria, la durata di dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese effettuata presso la Scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Conseguentemente i tre periodi in cui si articola la sessione presso gli uffici giudiziari, a norma dell'articolo 21, comma 1, del citato decreto legislativo n. 26 del 2006, hanno la seguente durata:
   a) tre mesi, per il primo periodo;
   b) due mesi, per il secondo periodo;
   c) sei mesi, per il terzo periodo».

  All'articolo 3:
   al comma 1, le parole: «del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto» e le parole: «“ad una sede”» sono sostituite dalle seguenti: «“, ad una sede”»;
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 concernenti la modifica del termine non si applicano ai magistrati assegnati in prima sede all'esito del tirocinio che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le medesime disposizioni non si applicano in ogni caso in riferimento alle procedure di trasferimento ad altra sede o di assegnazione ad altre funzioni già iniziate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 4:
   al comma 3, le parole: «e alle assegnazioni, in corso» sono sostituite dalle seguenti: «e alle assegnazioni in corso».

  All'articolo 5:
   al comma 2, capoverso, primo e secondo periodo, le parole: «al momento della data» sono sostituite dalle seguenti: «alla data».

  All'articolo 6:
   al comma 1, alinea, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71»;
   alla rubrica, le parole: «alla legge 30 luglio 2007, n. 111» sono sostituite dalle seguenti: «alla legge 5 marzo 1991, n. 71».

  All'articolo 7:
   al comma 1:
    alla lettera a), capoverso 1-ter, le parole: «soggetti al processo amministrativo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti alla disciplina del processo amministrativo telematico»;
   alla lettera b):
   al numero 1) è premesso il seguente:
  «01) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di indirizzo di posta elettronica certificata. Ai fini dell'efficacia delle comunicazioni di segreteria è sufficiente che vada a buon fine una sola delle comunicazioni effettuate a ciascun avvocato componente il collegio difensivo”»;
   il numero 2) è sostituito dal seguente:
    «2) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  “2-bis. Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”»;
   al numero 3):
    al capoverso 2-ter, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 22, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Analogo potere di attestazione di conformità è esteso agli atti e ai provvedimenti presenti nel fascicolo informatico, con conseguente esonero dal versamento dei diritti di copia. Resta escluso il rilascio della copia autentica della formula esecutiva ai sensi dell'articolo 475 del codice di procedura civile, di competenza esclusiva delle segreterie degli uffici giudiziari»;
    al capoverso 2-quater, le parole: «a depositare» sono sostituite dalle seguenti: «a depositarli» e le parole: «il sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «il sito internet istituzionale»;
   al comma 2:
    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis) all'articolo 13, comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Al fine di garantire la tenuta del sistema e la perfetta ricezione dei depositi, il Segretario generale della giustizia amministrativa può stabilire, con proprio decreto, i limiti delle dimensioni del singolo file allegato al modulo di deposito effettuato mediante PEC o upload. In casi eccezionali, e se non è possibile effettuare più invii dello stesso scritto difensivo o documento, il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono autorizzare il deposito cartaceo»;
   alla lettera d), capoverso 1-quater, al primo periodo, la parola: «devono» è sostituita dalla seguente: «possono» e, al secondo periodo, le parole: «sono fatte» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere fatte»;
   alla lettera e):
    all'alinea sono premesse le seguenti parole: «nel titolo IV,»;
    al capoverso 13-bis:
     le parole: «13-bissono sostituite dalle seguenti: «Art. 13-bis.»;
     al comma 1, al primo periodo, le parole: «e l'applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «e sull'applicazione» e le parole: «chiedere al presidente del tribunale amministrativo regionale o della sezione staccata di appartenenza di» sono soppresse, il secondo periodo è soppresso, al terzo periodo, le parole: «della plenaria» sono sostituite dalle seguenti: «dell'adunanza plenaria» e, al quinto periodo, le parole: «è calendarizzata non oltre tre mesi dalla richiesta,» sono sostituite dalle seguenti: «è convocata per una data non successiva a tre mesi dalla richiesta»;
     al comma 3, le parole: «dall'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, come modificato dal presente articolo»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, all'articolo 13 delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  “1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico e fino alla data del 30 novembre 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso tutti i tribunali amministrativi regionali e le sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli organi della giustizia amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto”»;
   al comma 7:
    al primo periodo, le parole da: «nonché, ove necessario,» fino a: «tre» sono sostituite dalle seguenti: «nonché da altri componenti aventi particolari competenze tecniche, anche esterni all'amministrazione, scelti dal consiglio di presidenza della giustizia amministrativa in misura non superiore a due, di cui uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dal Consiglio nazionale forense e uno nell'ambito di un elenco di tre soggetti indicati dalle associazioni specialistiche più rappresentative di cui all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247, nel settore del diritto amministrativo»;
    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tale fine, all'articolo 7, comma 1, lettera a), della legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo la parola: “presiede” sono aggiunte le seguenti: “, nonché dal presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo”»;
   al comma 8, le parole: «È abrogato» sono sostituite dalle seguenti: «Sono abrogati il comma 1-bis dell'articolo 38 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, la lettera b) del comma 1-bis dell'articolo 20 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, e»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i pareri resi dal Consiglio di Stato e dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e gli atti delle segreterie relativi all'attività consultiva sono sottoscritti con firma digitale.
  8-ter. In considerazione dell'avvio del processo amministrativo telematico previsto per il 1o gennaio 2017, l'articolo 192 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
  “Art. 192. – (Modalità di pagamento). – 1. Salvo il caso previsto dal comma 2, il contributo unificato è corrisposto mediante:
   a) versamento ai concessionari;
   b) versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;
   c) versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

  2. Il contributo unificato per i ricorsi proposti dinanzi al giudice amministrativo è versato secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentito il presidente del Consiglio di Stato.
  3. Il comma 2 si applica ai ricorsi depositati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 2. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 2, si applicano le disposizioni di cui al comma 1.
  4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo, resta fermo il disposto dell'articolo 191.
  5. Dall'attuazione dei commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

  8-quater. Le disposizioni in materia di contenzioso sulle operazioni elettorali relative al rinnovo degli organi elettivi dei comuni, delle province e delle regioni, previste dal libro quarto, titolo VI, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche al contenzioso sulle operazioni elettorali delle città metropolitane.
  8-quinquies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».
   Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Sinteticità e chiarezza degli atti di parte). – 1. Al fine di assicurare la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte, anche in considerazione dell'avvio e dell'attuazione del processo amministrativo telematico, al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, secondo quanto disposto dalle norme di attuazione”;
   b) al titolo IV delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Processo amministrativo telematico e criteri di redazione degli atti processuali”;
    2) dopo l'articolo 13-bis è aggiunto il seguente:
  “Art. 13-ter. – (Criteri per la sinteticità e la chiarezza degli atti di parte). – 1. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con i princìpi di sinteticità e chiarezza di cui all'articolo 3, comma 2, del codice, le parti redigono il ricorso e gli altri atti difensivi secondo i criteri e nei limiti dimensionali stabiliti con decreto del presidente del Consiglio di Stato, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sentiti il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria degli avvocati amministrativisti.
  2. Nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi si tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti.
  4. Il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa, anche mediante audizione degli organi e delle associazioni di cui al comma 1, effettua un monitoraggio annuale al fine di verificare l'impatto e lo stato di attuazione del decreto di cui al comma 1 e di formulare eventuali proposte di modifica. Il decreto è soggetto ad aggiornamento con cadenza almeno biennale, con il medesimo procedimento di cui al comma 1.
  5. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti. L'omesso esame delle questioni contenute nelle pagine successive al limite massimo non è motivo di impugnazione”.

  2. Dalla data di entrata in vigore del decreto del presidente del Consiglio di Stato previsto al comma 1 dell'articolo 13-ter delle norme di attuazione, di cui all'allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, introdotto dal comma 1 del presente articolo:
   a) al comma 6 dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010, le parole da: “Al fine di consentire” fino alla fine del comma sono soppresse;
   b) il comma 2-bis dell'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato».

  All'articolo 8:
   al comma 1, capoverso Art. 53-ter, comma 1, primo periodo, le parole: «tabella A allegata al presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «tabella A allegata al decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, e di cui agli articoli 19-ter e 19-quater del decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426».

  All'articolo 11:
   al comma 2, dopo le parole: «All'articolo 22, comma 1,» è inserita la seguente: «alinea,» e dopo le parole: «n. 83,» sono inserite le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132,»;
   al comma 4, dopo le parole: «3.841.032 euro» è inserita la seguente: «annui»;
   al comma 6, dopo le parole: «euro 2.553.700» è inserita la seguente: «annui».

A.C. 4025-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Applicazione dei magistrati dell'Ufficio del massimario e del ruolo per lo svolgimento di funzioni giurisdizionali di legittimità per la definizione del contenzioso).

  Sopprimerlo.
1. 200. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso terzo comma, dopo le parole: Corte di cassazione aggiungere le seguenti:, sentito il magistrato direttore dell'Ufficio del massimario ai sensi dell'articolo 68.
1. 201. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso terzo comma, dopo le parole: tabelle di organizzazione aggiungere le seguenti: ed osservati i criteri stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.
1. 202. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso terzo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
1. 203. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso terzo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
1. 204. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, capoverso terzo comma, sostituire le parole: non inferiore a due anni con le seguenti: non inferiore a tre anni.
1. 205. Verini.

  Al comma 1, capoverso terzo comma, sostituire la parola: terza con la seguente: quarta.
1. 60. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 1-bis.
(Misure per la ragionevole durata del procedimento per la decisione del ricorso per cassazione).

  Sopprimerlo.
1-bis. 200. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01) all'articolo 13, comma 1-bis del Testo unico sulle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «ed è raddoppiato» sono sostituite dalla seguente: «e».
1-bis. 60. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
  0a) l'articolo 360-bis è abrogato.
1-bis. 61. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1-bis. 201. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
1-bis. 202. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1-bis. 62. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
1-bis. 63. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la suddetta sezione con le seguenti: il collegio.
1-bis. 203. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: il presidente aggiungere le seguenti: della sezione.
1-bis. 204. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
1-bis. 205. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1-bis. 64. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 380-bis, primo comma, dopo la parola: indicando aggiungere le seguenti:, per ciascuno dei motivi,.
1-bis. 65. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso Art. 380-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole:, e di chiedere di essere sentiti, se compaiono.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera
f), capoverso Art. 380-bis.1, quarto periodo, sostituire le parole: In camera di consiglio la Corte giudica senza l'intervento del pubblico ministero e delle parti con le seguenti: , e chiedere di essere sentite, se compaiono;
   lettera g), capoverso Art. 380-ter:
    al secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di chiedere di essere sentiti, se compaiono, limitatamente al regolamento di giurisdizione;
    sopprimere il terzo comma.
1-bis. 66. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1-bis. 67. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso Art. 380-bis.1, quarto periodo, sopprimere le parole: e delle parti.
1-bis. 68. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera g), capoverso Art. 380-ter, terzo comma, sopprimere le parole: e delle parti.
1-bis. 206. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, nonché a quelli già depositati alla medesima data per i quali non è stata fissata udienza o adunanza in camera di consiglio.
1-bis. 69. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 2.
(Tirocini formativi e misure straordinarie per contrarre i tempi di copertura delle vacanze nell'organico degli uffici giudiziari di primo grado).

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole da: ad eccezione fino a: 10 dicembre 2015.
2. 200. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi con le seguenti: quattordici mesi e si articola in un'unica sessione di pari durata.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
   alla lettera a), sostituire le parole: tre mesi, con le seguenti: quattro mesi;
   alla lettera b), sostituire le parole: due mesi con le seguenti: tre mesi;
   alla lettera c), sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: sette mesi.
2. 201. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sessioni, una delle quali della durata di un mese, effettuata presso la scuola superiore della magistratura ed una della durata di undici mesi, anche non consecutivi effettuata presso gli uffici giudiziari con le seguenti: un'unica sessione di pari durata.

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, lettera a), sostituire le parole: tre mesi con le seguenti: quattro mesi.
2. 60. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 3.
(Disposizioni in materia di tramutamenti successivi dei magistrati).

  Sopprimerlo.
*3. 1. Bindi.

  Sopprimerlo.
*3. 2. Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimerlo.
*3. 8. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire le parole da: primo comma fino a: 30 gennaio 1941, n. 12, con le seguenti: dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma,

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole:
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
    «In caso di prima assegnazione di sede o di primo conferimento di funzioni, il magistrato può essere trasferito ad altre sedi o assegnato ad altre funzioni non prima di tre anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano gravi motivi di salute ovvero gravi ragioni di servizio o di famiglia.»;
   al comma 1-bis:
    sopprimere il primo periodo;
    sostituire il secondo periodo, con il seguente:
In ogni caso, il nuovo termine di cui al comma 1, lettera a), si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 6. Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:: ”, ad una sede da lui chiesta fino a: e le parole.

  Conseguentemente, al comma 1-bis, primo periodo sopprimere le parole da: concernenti la modifica fino a: Le medesime disposizioni.
3. 4. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e dopo la parola «famiglia» sono aggiunte le seguenti: « ; il termine è ridotto a tre anni per la permanenza nelle funzioni e nella sede di prima assegnazione.».

  Conseguentemente, al comma 1-bis, primo periodo sopprimere le parole da: concernenti la modifica fino a: Le medesime disposizioni.
3. 5. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1-bis, primo periodo sopprimere le parole: che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*3. 60. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1-bis, primo periodo sopprimere le parole: che hanno assunto l'effettivo possesso dell'ufficio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del presente decreto.
*3. 200. Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le medesime disposizioni non si applicano ai magistrati che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno già maturato i tre anni di permanenza presso il proprio ufficio.
3. 10. Sisto.

  Al comma 1-bis, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso, il nuovo termine di cui al comma precedente si applica, per ciascun magistrato in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, successivamente al primo tramutamento effettuato dopo l'entrata in vigore del presente decreto.
3. 61. Andrea Maestri, Civati, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

ART. 4.
(Disposizioni per l'efficienza degli uffici di sorveglianza e divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni).

  Al comma 1, dopo la parola: temporaneamente aggiungere la seguente: ovvero a titolo definitivo.
4. 1. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, sopprimere le parole:, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali,.
4. 2. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, sostituire le parole:, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, con le seguenti: nonché il personale di magistratura.
4. 200. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, dopo le parole: altre pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti: o presso gli organi costituzionali.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
4. 3. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 5.
(Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e modifica del limite di età per il conferimento di funzioni direttive di legittimità).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Trattenimento in servizio dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari).

  1. L'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
   «3. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari, è in facoltà dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, di permanere in servizio per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti.».

  2. All'articolo 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, le parole: «almeno quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «almeno tre anni».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.

5. 3. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, sopprimere le parole: Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e;
   sopprimere l'articolo 10.

*5. 4. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   alla rubrica, sopprimere le parole: Proroga del trattenimento in servizio di magistrati presso la Suprema Corte di cassazione e;
   sopprimere l'articolo 10.

*5. 11. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. È in facoltà delle categorie di personale della giustizia di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, di permanere in servizio, con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età per il collocamento a riposo per essi previsti dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In tal caso è data facoltà all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza, in base alle esigenze organizzative e funzionali, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti ed in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e della salvaguardia della funzionalità degli uffici. La domanda di trattenimento va presentata all'organismo di autogoverno dell'amministrazione di appartenenza dai ventiquattro ai dodici mesi precedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal proprio ordinamento.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.
5. 12. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.

  Conseguentemente, all'articolo 10:
    al comma 1, sopprimere le parole: nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1;
    al comma 2, sopprimere le parole: nella posizione equivalente ai magistrati ordinari individuati allo stesso articolo 5, comma 1;
   al comma 3:
    sopprimere le parole:
, con funzioni direttive o semidirettive;
    sopprimere l'ultimo periodo.
5. 9. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.
5. 10. Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: assicurare la continuità fino alla fine del comma, con le seguenti: salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e completare il conferimento degli incarichi che si rendono vacanti a seguito del pensionamento dei magistrati ordinari, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2016 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo compreso tra la medesima data del 31 dicembre 2016 e il 30 dicembre 2017.
5. 6. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: la continuità fino a: e la Procura generale, i quali con le seguenti: la funzionalità degli uffici giudiziari e in ragione delle molteplici iniziative di riforma intraprese per la definizione dell'elevato contenzioso pendente, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono ulteriormente differiti al 31 dicembre 2017 per i magistrati i quali.
5. 7. Bindi, Palese.

  Sopprimere il comma 2.
5. 8. Bindi, Palese.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga del trattenimento in servizio dei giudici di pace).

  1. Al fine di assicurare il funzionamento degli uffici del giudice di pace, in conseguenza della grave carenza di organici, i giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016, che hanno già compiuto 68 anni ovvero che raggiungeranno i 68 anni entro il 31 dicembre 2017, sono prorogati nelle funzioni sino al 31 dicembre 2017.
  2. I giudici di pace in servizio alla data del 31 maggio 2016 che, in conseguenza dell'entrata in vigore del decreto legislativo 31 maggio 2016, n. 92, sono stati dichiarati cessati dalle funzioni, sono riammessi in servizio con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Disposizioni sul processo amministrativo telematico).

  Al comma 1, lettera b), numero 01), sostituire le parole da: sono aggiunte fino alla fine del numero con le seguenti: le parole: «all'indirizzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «al domicilio digitale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter), del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
7. 200. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
7. 44. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b) sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) al comma 2, il secondo periodo è abrogato.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
7. 8. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
*7. 4. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il numero 2).
*7. 209. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: anche in considerazione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) al comma 2-bis, le parole: «Tutti gli atti», sono sostituite dalle seguenti: «Salvi i casi di cui al comma 2, tutti gli atti».
7. 5. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: anche in considerazione fino alla fine del capoverso, con le seguenti: il presidente del tribunale o del Consiglio di Stato, il presidente della sezione se il ricorso è già incardinato o il collegio se la questione sorge in udienza possono dispensare dall'impiego delle modalità di sottoscrizione e di deposito di cui al comma 2-bis ed al primo periodo del presente comma”.
7. 2. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: possono aggiungere le seguenti:, previa adeguata motivazione,
7. 201. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo la parola: dispensare aggiungere le seguenti:, previo provvedimento motivato,
7. 201.(Testo modificato nel corso della seduta) Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso comma 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o firma elettronica qualificata.
7. 202. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

*7. 15. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:

  2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
*7. 16. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire i capoversi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. Al processo amministrativo telematico si applica, in quanto compatibile, l'articolo 16-decies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratte ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
*7. 46. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 2-ter, primo periodo, sostituire le parole da: o di un documento fino alla fine del comma, con le seguenti: formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, attesta la conformità della copia al predetto atto mediante l'asseverazione di cui all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire il capoverso 2-quater con il seguente:
  2-quater. Il difensore con modalità telematiche può estrarre duplicati informatici, copie informatiche ed analogiche degli atti contenuti nel fascicolo informatico ed attestare la conformità delle copie estratto ai corrispondenti atti ivi contenuti. Le copie munite dell'attestazione di conformità equivalgono ai rispettivi originali. Nel compimento dell'attestazione di conformità di cui al presente comma i difensori assumono ad ogni effetto la veste di pubblici ufficiali.
7. 12. Palese, Chiarelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), capoverso comma 2-quater, sostituire le parole da: PEC fino alla fine del capoverso con le seguenti: posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato di cui al regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, a depositarli mediante caricamento attraverso il sito internet istituzionale, secondo la procedura di cui all'articolo 64, comma 2-septies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. 203. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12:00 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».
7. 19. Palese, Chiarelli.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il capoverso comma 4 con il seguente:
  «4. Il deposito è tempestivo se entro la fine del giorno di scadenza è generata la ricevuta di avvenuta accettazione, ove il deposito risulti, anche successivamente, andato a buon fine. Agli effetti dei termini a difesa e della fissazione delle udienze camerali e pubbliche il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 23:59 dell'ultimo giorno consentito si considera effettuato il giorno successivo».
7. 22. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
7. 24. Palese, Chiarelli.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c-bis).
7. 210. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera c-bis), sostituire le parole: PEC o upload con le seguenti: posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato di cui al regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, o caricamento attraverso il sito istituzionale, secondo la procedura di cui all'articolo 64, comma 2-septies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. 204. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 2, lettera c-bis), dopo le parole: possono autorizzare aggiungere le seguenti:, previa adeguata motivazione scritta,.
7. 205. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il capoverso 1-quater.
*7. 26. Palese, Chiarelli.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il capoverso 1-quater.
*7. 29. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera d) sopprimere il capoverso 1-quater.
*7. 49. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: PEC o, nei casi previsti, mediante upload con le seguenti: posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato di cui al regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910, o, nei casi previsti, mediante caricamento, secondo la procedura di cui all'articolo 64, comma 2-septies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire la parola: PEC con le seguenti: posta elettronica certificata o altro servizio di recapito certificato qualificato di cui al regolamento (UE) 23 luglio 2014, n. 910.
7. 206. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: dai domiciliatari anche non con le seguenti: anche dai domiciliatari pur se non. 
7. 211. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera d), capoverso 1-quater, primo periodo, sostituire le parole: domiciliatari anche non iscritti all'Albo degli avvocati con la seguente: difensori;
7. 50. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
7. 51. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Le modifiche introdotte dal presente articolo, nonché quelle disposte dall'articolo 38, comma 1-bis, dei decreto-legge 24 agosto 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dall'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, hanno efficacia con riguardo ai giudizi introdotti con i ricorsi depositati, in primo o secondo grado, a far data dal 1o gennaio 2017 ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.
7. 32. Palese, Chiarelli.

  Al comma 3, sostituire le parole da:; ai ricorsi depositati anteriormente fino alla fine del comma, con le seguenti: ed ai ricorsi depositati anteriormente a tale data.
7. 52. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sopprimere il comma 4.
*7. 36. Palese, Chiarelli.

  Sopprimere il comma 4.
*7. 53. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Sopprimere il comma 6.
7. 39. Palese, Chiarelli.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 212. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo.
*7. 213. Sisto.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: In relazione all'adozione di misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico, la composizione del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa è integrata dal Presidente aggiunto del Consiglio di Stato e dal Presidente del tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo con diritto di voto.
7. 214. Vazio.

  Al comma 7, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Alle sedute del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nelle quali possono essere adottate misure finalizzate ad assicurare la migliore funzionalità del processo amministrativo telematico partecipano, con diritto di voto in relazione all'adozione di tali misure, il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato ed il Presidente di tribunale amministrativo regionale con la maggiore anzianità di ruolo.
7. 215. Vazio, Dambruoso, Marotta.
(Approvato)

  Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che non provenga dai ruoli del Consiglio di Stato.
7. 216. Sisto.

  Al comma 7, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ovvero, attualmente, il Presidente del TAR Toscana.
7. 218. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Al fine di conseguire una maggiore professionalizzazione della magistratura amministrativa ed una conseguente maggiore efficienza nell'esercizio della giustizia amministrativa, all'articolo 19, comma 1, della legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 2) è soppresso;
   b) al numero 3), le parole: «di un quarto» sono sostituite dalle seguenti: «della metà».
7. 217. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Al comma 8-bis, aggiungere, in fine, le parole: o firma elettronica qualificata.
7. 207. Coppola, Boccadutri, Dallai, Quintarelli, Barbanti, Cova, Crimì, Bruno Bossio, Gadda, Mucci, Tinagli, Carrozza, Catalano, Bonomo, Ascani.

  Al comma 8-ter, capoverso Art. 192, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) versamento tramite la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
7. 208. Boccadutri, Coppola, Barbanti, Quintarelli, Bonomo, Ascani.

ART. 7-bis.
(Sinteticità e chiarezza degli atti di parte).

  Sopprimerlo.
7-bis. 200. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Al fine di fino a: telematico.
7-bis. 201. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
7-bis. 202. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
7-bis. 203. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso Art. 13-ter, comma 5, sopprimere le parole da: nelle pagine fino alla fine del comma.
7-bis. 204. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

ART. 8.
(Ufficio per il processo amministrativo).

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. (Ufficio per il processo contabile). – 1. A supporto dell'attività dei magistrati contabili sono costituite strutture organizzative interne degli uffici di Segreteria delle Sezioni centrali e regionali della Corte dei conti, nonché degli Uffici di Procura denominate: «Ufficio per il processo», mediante l'utilizzo nell'ambito della dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti, di personale dipendente di Area funzionale III. Alla suddetta attività possono altresì concorrere coloro che svolgono, presso i predetti Uffici il tirocinio formativo a norma dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, o la formazione professionale a norma dell'articolo 37, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, o il tirocinio disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016, n. 70, recante la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense, ai sensi dell'articolo 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sono individuati i compiti e l'organizzazione dell'Ufficio per il processo.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 01. Bonafede, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

ART. 9.
(Disposizioni per l'efficienza della giustizia amministrativa).

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. All'articolo 3, Allegato 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di consentire lo spedito svolgimento del giudizio in coerenza con il principio di sinteticità di cui al comma 2 e con le esigenze del processo amministrativo telematico, le parti contengono le dimensioni del ricorso e degli altri atti difensivi nei termini stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio di Stato, sentiti il Consiglio nazionale forense e l'Avvocato generale dello Stato, nonché le associazioni di categoria riconosciute degli avvocati amministrativisti. Con il medesimo decreto sono stabiliti i casi per i quali, per specifiche ragioni, può essere consentito superare i relativi limiti. Il medesimo decreto, nella fissazione dei limiti dimensionali del ricorso e degli atti difensivi, tiene conto del valore effettivo della controversia, della sua natura tecnica e del valore dei diversi interessi sostanzialmente perseguiti dalle parti. Dai suddetti limiti sono escluse le intestazioni e le altre indicazioni formali dell'atto. Il giudice è tenuto a esaminare tutte le questioni trattate nelle pagine rientranti nei suddetti limiti; il mancato esame delle suddette questioni costituisce motivo di appello avverso la sentenza di primo grado e di revocazione della sentenza di appello».

  4-ter. Il quarto, il quinto, il sesto e il settimo periodo dell'articolo 120, comma 6, del Codice del processo amministrativo, come modificato dall'articolo 40, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dall'articolo 1 della legge 11 agosto 2014, n. 114 sono abrogati.
  4-quater. All'articolo 40 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
  4-quinquies. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano ai giudizi introdotti con ricorso depositato, in primo grado o in grado di appello, in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-sexies. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 88, del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è sostituita dalla seguente:
   d) in coerenza con il principio di sinteticità di cui all'articolo 3, l'esposizione compendiata in fatto dei motivi di impugnazione e l'esposizione in diritto delle norme di legge applicate e delle ragioni essenziali della decisione, anche con rinvio a precedenti cui intende conformarsi.
9. 6. Palese, Chiarelli.

ART. 10.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio di magistrati amministrativi e contabili e avvocati dello Stato).

  Sopprimere il comma 3.
10. 200. Sisto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2017 con le seguenti: 31 ottobre 2017.
10. 201. Sisto.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole:, con funzioni direttive o semidirettive,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
10. 3. Palese, Chiarelli.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Disposizioni per l'efficienza della giustizia contabile). – 1. Per la prima attuazione del processo contabile telematico, nonché del nuovo codice della giustizia contabile, la Corte dei conti, nei limiti dell'attuale dotazione organica, è autorizzata ad assumere 60 funzionari appartenenti alla III Area, posizione economica F1, 10 dei quali con competenze informatiche.
  2. Le assunzioni di cui al precedente comma saranno effettuate nel corso del biennio 2017-2018, in deroga ai limiti assunzionali previsti, in materia di turn-over, dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, utilizzando le risorse finanziarie derivanti dai risparmi di spesa conseguenti alle cessazioni del personale amministrativo intervenute negli anni 2016, per numero 40 unità, e 2017, per le residue.
  3. Alla provvista di detto personale si procederà attingendo dalla graduatoria degli idonei del concorso pubblico per la copertura di 18 posti di Area funzionale III nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti, indetto con D.S. 5 luglio 2012 e, quanto ai funzionari informatici, dalle eventuali graduatorie di idonei dei concorsi indetti da altre amministrazioni pubbliche. Nel caso in cui tale ultimo strumento non fosse proficuamente utilizzabile, si darà corso ad apposita procedura concorsuale pubblica disciplinata con decreto del Presidente della Corte dei conti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Alla copertura della relativa spesa si provvede attraverso corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al cap. 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 010. Sisto.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Temporaneità delle funzioni direttive e semidirettive dei magistrati della Corte dei conti). – 1. Alle funzioni direttive e semidirettive della magistratura della Corte dei conti si applicano gli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, compatibilmente con la diversa struttura organica dei relativi uffici giudiziari.
10. 011. Bonafede, Sarti, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Modifica alla nomina a consigliere di Stato ed a Presidente del Consiglio di Stato). – Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, primo comma: il numero 2) è soppresso e, al numero 3) le parole: «di un quarto», sono sostituite dalle seguenti: «della metà»;
   b) all'articolo 22, primo comma, le parole: «Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del», sono soppresse.
10. 01. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – (Riqualificazione del personale del Ministero della giustizia). – 1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari, dell'UNEP, la costituzione dell'ufficio del Processo, nonché al fine di realizzare il programma di digitalizzazione degli uffici giudiziari mediante il reperimento delle professionalità occorrenti per le connesse innovazioni procedurali e tecnologiche, il personale del Ministero della giustizia, Dipartimento della Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1o gennaio 2017, ove necessario mediante le modalità selettive previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le OO.SS.
  2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3, figura professionale di direttore di cancelleria, è corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo ad esaurimento della ex qualifica funzionale.
  3. Il Ministero della giustizia di concerto con quello dell'economia e delle finanze, in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed UNEP, compresi i ruoli tecnici, volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche, tale da inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree da ex a1 e ex a1s in ex b1; da ex b1 in ex b2; da ex b2 a ex b3; da ex b3 e b3s in ex c1; da ex c1 e ex c1s in ex c2; da ex c2 in ex c3; da ex c3 in ex ruolo ad esaurimento, in base alle tabelle A (all.1) e D (all.2) del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, fino al completo riassorbimento e alla revisione della relativa pianta organica.
  4. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi che precedono.
  5. Il personale amministrativo delle cancellerie e segreterie giudiziarie, professionalità tecniche ed uffici NEP è assegnato nei nuovi ruoli a far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto ovvero alla definizione delle procedure di cui al comma 1 anche in sovrannumero sino alla definizione delle nuove piante organiche.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 58 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  7. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

Allegato 1
TABELLA A

Aree Dotazione organica
Terza 20.441
Seconda 21.993
Prima 1.268
Totale organico ... 43.702

Allegato 2
TABELLA D

Allegato 1 Dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria
Declinazione dei contingenti di personale delle aree nei profili professionali individuati dal CCNI 29 luglio 2010
Dotazione organica D.P.C.M. 15/12/2008  Profili professionali  Numero posti
Terza area  Funzionario bibliotecario  31
 Direttore amministrativo  2.080
 Funzionario informatico  179
 Funzionario dell'organizzazione  18
 Funzionario contabile  310
 Funzionario linguistico  52
 Funzionario statistico  87
 Funzionario giudiziario  7.207
 Funzionario UNEP  2.275
Totale terza area ...  12.239
Seconda area  Cancelliere  6.487
 Contabile  266
 Assistente informatico  433
 Assistente linguistico  10
 Assistente giudiziario  10.334
 Ufficiale giudiziario  1.715
 Assistente alla vigilanza dei locali e  al servizio automezzi  32
 Operatore giudiziario  5.264
 Conducente di automezzi  2.450
Totale seconda area ...  26.991
Prima area  Ausiliario  4.472
Totale prima area ...  4.472
Totale complessivo ...  43.702

10. 02. Ferraresi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Assunzione di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'Amministrazione giudiziaria). – 1. All'articolo 1, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole: «1000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2000 unità»;
   b) al comma 2-quinquiesdecies, le parole: «5.606.324 per l'anno 2016 e di euro 33.637.944 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono sostituite dalle seguenti: «12.000.000 per l'anno 2016 e di euro 67.500.000 annui a decorrere dall'anno 2017 cui si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
10. 03. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. (Assunzione straordinaria di magistrati). – 1. Al fine di conseguire una riduzione dei tempi del contenzioso giudiziario, il Ministero della giustizia è autorizzato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad indire un concorso per esami, al fine di assumere nell'anno 2017, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, cinquecento magistrati ordinari.
  2. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  3. Agli oneri derivanti dall'assunzione dei magistrati di cui al comma 1, pari a 35 milioni di euro per l'anno 2017, a 42 milioni di euro per l'anno 2018, a 46 milioni di euro per l'anno 2019, a 46,6 milioni di euro per l'anno 2020, a 60 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022, a 61 milioni di euro per l'anno 2023, a 62 milioni di euro per l'anno 2024, a 63 milioni di euro per l'anno 2025 e a 64,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 04. Colletti, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Ferraresi.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle Forze armate, anche alla luce della sentenza n. 178 del 2015 della Corte costituzionale – 3-02519

   VITO, BRUNETTA, OCCHIUTO, CALABRIA, CENTEMERO, GREGORIO FONTANA, PALMIZIO, RAVETTO, SECCO e SISTO. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   dal 2010 gli stipendi dei pubblici dipendenti non fruiscono dell'adeguamento rispetto all'aumento del costo della vita calcolato in base agli indici Istat;
   con sentenza n. 178 del 2015, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale sopravvenuta – a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale (29 luglio 2015) – del regime di sospensione della contrattazione collettiva, disciplina successivamente prorogata dall'articolo 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e dall'articolo 1, comma 254, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   la Corte costituzionale, ravvisando nelle suddette misure una violazione dell'autonomia negoziale, ha fatto notare che la previsione di misure che inibiscono la contrattazione economica tende a rendere strutturale il regime del «blocco», situazione che si pone di per sé in contrasto con il principio di libertà sindacale sancito dall'articolo 39 della Costituzione;
   una prolungata sospensione delle procedure negoziali e dell'ordinaria retribuzione risulta essere in contrasto con i principi di eguaglianza, di tutela del lavoro, di proporzionalità della retribuzione al lavoro svolto. Le misure adottate hanno, altresì, introdotto disparità di trattamento arbitrarie anche tra le varie categorie di dipendenti pubblici;
   la Corte costituzionale ha quindi chiesto la riapertura della contrattazione nel pubblico impiego (che interesserebbe oltre 3 milioni di lavoratori), confermando che «il carattere essenzialmente dinamico e procedurale della contrattazione collettiva non può che essere ridefinito dal legislatore, nel rispetto dei vincoli di spesa, lasciando impregiudicati, per il periodo già trascorso, gli effetti economici derivanti dalla disciplina esaminata»;
   ad oggi, nessun contratto di lavoro è stato rinnovato, né risultano avviate trattative al riguardo, determinando una situazione di evidente illegittimità;
   la situazione è particolarmente grave per i comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle Forze armate, costretti a lavorare in condizioni di estremo disagio, data anche la necessità di potenziare le politiche attive di sicurezza nazionale;
   l'illegittimo mancato rinnovo dei contratti, obbligo direttamente scaturente dalla sentenza della Corte costituzionale, ha determinato ulteriori danni ai lavoratori del pubblico impiego –:
   se e in quali tempi il Governo intenda adottare iniziative volte a dare seguito a quanto stabilito dalla sentenza della Corte costituzionale, per avviare in particolare le trattative per il rinnovo dei contratti dei comparti dei vigili del fuoco, delle forze dell'ordine e delle Forze armate, prevedendo le relative risorse finanziarie all'interno del disegno di legge di bilancio di prossima presentazione. (3-02519)


Iniziative per contrastare lo spopolamento delle zone montane – 3-02520

   CAUSIN e BOSCO. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. – Per sapere – premesso che:
   negli ultimi 60 anni quasi 900 mila persone hanno abbandonato la montagna (Centro europeo ricerche), dando inizio ad un progressivo abbandono delle attività commerciali, peraltro ancora in corso;
   alcuni Paesi si ripopolano solamente nel periodo estivo per il rientro, per ferie, dei vecchi abitanti;
   questo spopolamento è un dato di fatto oggettivo e potrebbe portare, nel giro di pochi anni, ad avere «villaggi fantasma», spesso, nei periodi invernali, isolati per le abbondanti nevicate;
   i motivi di tale abbandono sono noti da tempo: queste terre, infatti, non offrono lavoro e possibilità di sviluppo, difficoltà di carattere sociale che li pongono ben al di sotto dello standard tipico di una moderna società;
   modi per salvaguardare queste realtà ce ne sarebbero, ma, oggettivamente, l'unica risorsa sfruttabile è il turismo, che però al giorno d'oggi richiede un complesso di infrastrutture eccessivamente oneroso per queste piccole realtà sconosciute. I posti di lavoro che si creerebbero non sarebbero comunque sufficienti a coprire la domanda: si crea, di conseguenza, una situazione di stallo in cui nessuno (amministrazioni e privati) azzarda a creare qualcosa per il futuro, per il timore di non ricevere riscontro economico dall'investimento;
   vivere di pastorizia e agricoltura oggi non è più sufficiente: soppiantate dagli allevamenti e dalle coltivazioni intensive della pianura, le piccole produzioni danno poco più del sostentamento personale, impedendo di sostenere le spese che la vita moderna richiede (tasse, scolarizzazione, sanità, trasporti ed altro). Dati di fatto, questi, che inducono a credere che presto le piccole realtà della montagna saranno abbandonate al degrado e alla forza della natura, con conseguenze umane, sociali, territoriali che non possono non creare apprensione e preoccupazione –:
   quali siano gli interventi che il Governo ha posto, o intende porre in essere, al fine di frenare ed invertire tale tendenza che crea un comprensibile e diffuso allarme sociale. (3-02520)


Iniziative di competenza a tutela della rappresentatività sindacale presso Poste Italiane spa, con particolare riferimento alla vicenda dei permessi sindacali retribuiti alla Ugl comunicazioni – 3-02521

   CARUSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   secondo notizie in possesso dell'interrogante, Poste italiane ha revocato a partire dal marzo 2016 i permessi sindacali retribuiti alla «Federazione nazionale comunicazioni Ugl comunicazioni» con sede legale in Roma in via Volturno n. 40 firmataria del contratto collettivo Poste italiane spa e dotata di rappresentatività oltre il 5 per cento, come documentalmente risultante alla stessa azienda dalle deleghe sindacali in possesso della medesima;
   la revoca dei permessi sindacali retribuiti sarebbe stata giustificata da Poste italiane spa sulla base di una presunta situazione di incertezza in ordine all'identificazione del legale rappresentante della «Federazione nazionale comunicazioni Ugl comunicazioni» e dei legittimi fruitori dei permessi sindacali retribuiti, e ciò sulla base di quanto comunicato dalla Confederazione Ugl che attribuisce alla propria e diversa associazione sindacale denominata «Federazione nazionale Ugl comunicazioni» la rappresentatività sindacale, pur essendo quest'ultima sprovvista di qualsivoglia iscritto, delega sindacale e/o rappresentante con esclusione del «reggente», nominato dalla medesima Confederazione Ugl e dipendente della società Alitalia;
   in realtà tale sospensione dei permessi sindacali retribuiti operata dalla società Poste italiane spa sta arrecando un gravissimo pregiudizio unicamente alla «Federazione nazionale comunicazioni Ugl comunicazioni» – da non confondere lessicalmente per una pseudo parziale omonimia con la «Federazione nazionale Ugl comunicazioni» – atteso che la prima è l'unica organizzazione sindacale ad avere una diffusione capillare su tutto il territorio nazionale, ad essere presente in 82 province italiane con i propri rappresentanti ed oltre ad avere 1.000 fruitori di permessi sindacali, a questo punto sospesi, con un provvedimento di dubbia legittimità dal responsabile delle relazioni industriali di Poste Italiane spa;
   sempre secondo notizie in possesso dell'interrogante, i predetti fatti sarebbero oggetto di un esposto all'Autorità nazionale anticorruzione, nonché di giudizi pendenti dinanzi ai tribunali competenti, stante, secondo l'interrogante, la dubbia legittimità della condotta di Poste italiane spa;
   la condotta di Poste italiane s.p.a. appare assolutamente ingiustificata e ci si chiede come sia possibile che ciò sia avvenuto in una vicenda che vede contrapposta una confederazione sprovvista di qualsivoglia rappresentanza e rappresentatività all'interno dell'azienda Poste italiane spa ad una organizzazione sindacale, autonoma associazione di diritto privato, i cui requisiti di rappresentatività sono documentati e in possesso e a disposizione della medesima Poste italiane spa –:
   quali tempestive iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda intraprendere per accertare se Poste Italiane spa abbia tenuto una condotta corretta, con particolare riferimento alla verifica della rappresentatività sindacale.
(3-02521)


Iniziative di carattere interpretativo in merito al tetto retributivo per l'utilizzo dei cosiddetti voucher nel comparto agricolo – 3-02522

   GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI, ZAPPULLA, MARTELLA e BINI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   alla luce dell'anomalo incremento dell'utilizzo dei voucher in tutti i settori produttivi, il Governo ha opportunamente rafforzato le misure relative alla tracciabilità di tali strumenti di pagamento delle prestazioni lavorative, con il decreto legislativo di prossima pubblicazione;
   in agricoltura, sono emersi alcuni dubbi interpretativi relativamente ai tetti di retribuzione annua percepibile dal lavoratore da parte del singolo datore di lavoro, anche alla luce di alcune circolari Inps, recentemente riproposti su alcuni quotidiani;
   in particolare, la circolare Inps n. 49 del 2013 esplicitava che per il settore dell'agricoltura non avrebbe trovato applicazione il limite economico dei 2.000 euro annui, in virtù della disciplina allora vigente;
   successivamente, tuttavia, il dettato dell'articolo 48, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2015 chiarisce in maniera inequivoca che anche al settore agricolo si debba applicare il suddetto tetto retributivo dei 2.000 euro, nonostante sia stato innalzato il reddito annuo percepibile complessivamente dai diversi datori di lavoro dai precedenti 5.000 agli attuali 7.000 euro;
   alla luce degli impegni formalmente assunti, anche in sede di esame dello schema di decreto legislativo di prossima pubblicazione, sui tetti retributivi non sono previste modifiche normative –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di superare i dubbi interpretativi di cui in premessa, al tal fine adottando le opportune misure finalizzate all'emanazione di istruzioni e circolari esplicative da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e da parte dell'Inps.
(3-02522)


Iniziative di competenza in relazione al piano di riorganizzazione dell'Inps e alle problematiche emerse con riguardo alle pensioni di reversibilità – 3-02523

   FEDRIGA, SIMONETTI, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SALTAMARTINI. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   il piano di riorganizzazione dell'Inps, voluto con forza e unilateralmente dal presidente Boeri (si veda la determinazione n. 89 del 30 giugno 2016), che ha varato un regolamento di organizzazione modificante, in sostanza, l'assetto dei poteri interni, con la previsione di una posizione di supremazia del presidente nella scelta e gestione dei dirigenti, ha aperto lotte interne tra i vertici Inps (il collegio dei sindaci ha dichiarato illegittimo il regolamento con parere negativo del 5 luglio 2016 ed il 27 luglio 2016 il Civ ha chiesto il ritiro all'unanimità, minacciando, in caso contrario, il ricorso al tribunale amministrativo regionale);
   grave è, a parere degli interroganti, la vicenda del «taglio» alle pensioni di reversibilità e della circolare n. 195 del 2015, in merito alla quale l'Inps ha dapprima parlato di un semplice refuso per poi dover ammettere di averla sbagliata;
   se non fosse stato per la denuncia della Lega Nord con precedente atto di sindacato ispettivo per opera del quotidiano La Verità, migliaia di pensionati sarebbero stati colpiti nel silenzio;
   sia che trattasi di svista o di errore consapevole è evidente a giudizio degli interroganti il caos che regna all'interno dell'Inps, l'incapacità dell'attuale presidente a ricoprire l'incarico e, ancor di più, la mancata vigilanza da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, facendo sorgere ulteriori perplessità in ordine all'operazione di «taglio» dei trattamenti ai superstiti –:
   se e quali urgenti iniziative di propria competenza il Ministro interrogato, in qualità di autorità vigilante, intenda tempestivamente adottare per garantire maggiore trasparenza all'operato dell'Inps, a tutela in primis dei diritti e delle prestazioni dei lavoratori e dei pensionati, anche revocando, ove necessario, l'incarico all'attuale presidente. (3-02523)


Intendimenti del Governo in ordine all'inserimento, nel disegno di legge di bilancio 2017, di disposizioni relative al progetto del ponte sullo Stretto di Messina – 3-02524

   SCOTTO, FRANCO BORDO, AIRAUDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il 27 settembre 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilanciato inaspettatamente, dopo mesi di silenzio, la realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina nel corso dell'incontro per i 110 anni di Salini-Impregilo per «togliere la Calabria dall'isolamento e far sì che la Sicilia sia più vicina», specificando altresì come la realizzazione di un'opera inutile, costosa e faraonica come il «Ponte» possa generare 100.000 posti di lavoro. Inoltre, nei giorni successivi il Ministro interrogato ha dichiarato alla stampa che lo Stato sarebbe pronto a investire risorse pubbliche;
   il Ministro interrogato, oltre che il Presidente del Consiglio dei ministri e altri esponenti di maggioranza e Governo, con riferimento alla realizzazione del «Ponte», hanno sempre tenuto a precisare che si sarebbe dovuta dare priorità alla realizzazione delle opere importanti per lo sviluppo infrastrutturale ed economico del Paese che, purtroppo, conta una altissima percentuale di opere incompiute arrivate nel 2014, avendo riguardo all'ultimo dato disponibile dell'Anagrafe delle opere, a quota 868 da 692 nel 2013 con il record negativo proprio della Regione Sicilia che vede sul territorio ben 215 opere rimaste al palo. Al netto di ciò, si ritiene comunque inammissibile che il Presidente del Consiglio, dopo il disastro alluvionale di Genova, il disastro ferroviario in Puglia e il drammatico sisma dello scorso 24 agosto con quasi 300 morti e decine di feriti che continuano ancora oggi a lottare contro la vita e la morte, rilanci la realizzazione per meri scopi pre-elettorali di un'opera assurda come «il Ponte» in una delle aree territoriali più sismiche del Paese;
   molti aspetti delle vicende connesse alla realizzazione del «Ponte» rimangono ancora oscuri come quella relativa all'ammontare delle penali che lo Stato dovrebbe pagare al consorzio Eurolink, di cui Impregilo è capofila, per la mancata realizzazione del «Ponte»;
   per quanto risulta agli interroganti nell'ambito della legge di bilancio 2017 potrebbe essere addirittura introdotta una norma «ad hoc» per riattivare il progetto del «Ponte», nonché destinata la somma di 2 miliardi di euro di risorse pubbliche a tal scopo –:
 quali siano gli effettivi intendimenti del Governo in merito al possibile inserimento, nell'ambito del disegno di legge di bilancio 2017, di una norma «ad hoc» per riattivare il progetto del «Ponte», destinando addirittura 2 miliardi di euro di risorse pubbliche a tale scopo, e a quanto ammontino oggi le penali che lo Stato dovrebbe pagare al Consorzio Eurolink.
(3-02524)


Chiarimenti in merito all'esistenza di un piano concreto del Governo relativo alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – 3-02525

   SEGONI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   da anni, ciclicamente, torna di attualità per la politica ed i media il progetto relativo alla costruzione del ponte sullo stretto di Messina;
   nell'ultima settimana di settembre 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha rispolverato un «cavallo di battaglia» che ha accomunato i sogni di molti ex Presidenti del Consiglio dei ministri, il ponte sullo Stretto di Messina, rilanciando il progetto della grande infrastruttura nel corso dell'assemblea che ha celebrato a Milano i 110 anni del gruppo Salini-Impregilo;
   in un'interrogazione presentata dal gruppo Alternativa Libera in Commissione ambiente al Ministro interrogato il 23 settembre 2015, si era evidenziata l'intenzione del Governo di promuovere il suddetto progetto per il rilancio del Sud, progetto proposto dal Ministro dell'interno Alfano nella sede dello Svimez, (associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno), che chiedeva in quella sede al Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi la definizione di un calendario preciso di realizzazione dell'opera entro il 2018;
   nel programma delle infrastrutture strategiche allegato al Documento di economia e finanza 2015 era riportato un elenco di venticinque opere prioritarie del costo di 70.936 milioni di euro, tra le quali non compariva tuttavia il progetto del ponte sullo Stretto di Messina;
   il Ministro interrogato aveva risposto all'interrogazione in Commissione, confermando che nel Documento di economia e finanza 2015 non vi era alcun riferimento al progetto di realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e che tale progetto non risultava all'interno delle linee programmatiche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
   in un'intervista a Il Corriere della sera del 2 ottobre 2016 il Ministro interrogato ha ribadito che per il ponte sullo Stretto di Messina il Governo è ancora allo studio di fattibilità e che nella legge di bilancio non sono previsti fondi per la realizzazione dell'opera –:
   se il rinnovato interesse del Governo relativo al ponte sullo Stretto di Messina trovi riscontro, oltre che in dichiarazioni pubbliche, anche in un piano concreto in cui siano state previste delle tempistiche per una programmazione economico-finanziaria dell'opera suddetta da parte del Ministero competente. (3-02525)


Intendimenti del Governo in ordine alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina – 3-02526

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il Presidente del Consiglio dei ministri ha rilanciato pochi giorni fa il progetto del ponte sullo Stretto di Messina, promettendo addirittura una partecipazione dello Stato all'onere finanziario per circa la metà del costo previsto, vale a dire per due dei quasi quattro miliardi di euro necessari, salvo poi fare retromarcia dichiarando addirittura che il ponte «non è una priorità»;
   oggi in una lettera a un quotidiano si attesta sulla medesima linea anche il Ministro interrogato, affermando il suo scarso interesse per la questione del ponte e che «non lo considero una priorità e non lo sento come un problema»;
   una dichiarazione simile circa l'intenzione del Governo di procedere con la realizzazione del ponte era stata resa dal Presidente del Consiglio dei ministri appena nel 2015, mentre nel 2014 il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore, nel corso di un'informativa urgente del Governo sull'eventuale realizzazione del ponte, aveva affermato che il Governo né aveva previsto lo stanziamento di risorse per la sua realizzazione, né lo aveva inserito tra le priorità delle grandi opere, ma che, anzi, dal 2013 il Parlamento aveva fatto decadere le concessioni, che il Governo aveva messo in liquidazione la società «Ponte sullo stretto» e che era in atto un contenzioso;
   il ponte sullo Stretto di Messina è un'opera di importanza strategica e la sua realizzazione non esclude quella delle altre infrastrutture strategiche necessarie al rilancio della nazione e, in particolare, del Meridione d'Italia –:
   quali siano gli intendimenti del Governo in ordine alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. (3-02526)


Stato di avanzamento della progettazione e dello studio di fattibilità della ex Ferrovia centrale umbra ed iniziative per il potenziamento infrastrutturale dell'area – 3-02527

   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   con 157 chilometri e un'utenza pari a circa 4.000 passeggeri giornalieri, la ex Ferrovia centrale umbra è una linea a scartamento ordinario in concessione, il cui tracciato si snoda quasi totalmente nel territorio dell'Umbria;
   il 26 gennaio 2016 è stato sottoscritto l'accordo quadro tra regione Umbria e Rete ferroviaria italiana per la gestione della ex Ferrovia Centrale Umbra da parte di Rete ferroviaria italiana, che prevede l'incremento della capacità di traffico sulla linea ferroviaria umbra, il potenziamento dei collegamenti con Roma e le Marche, nonché investimenti per la messa in sicurezza e la riqualificazione della rete;
   durante lo svolgimento di un'interrogazione a risposta immediata in Assemblea dell'interrogante in data 8 marzo 2016 riguardo alla suddetta tratta, il Ministro interrogato ha illustrato che «allo stato risulta in corso una progettazione di massima e uno studio di fattibilità per definire gli interventi necessari alla sicurezza e all'esercizio a cura dell'azienda Umbria tpl e mobilità, considerato che rientra nelle competenze della regione la programmazione e la gestione di questa parte di servizio. Si sta facendo questo lavoro insieme, alla luce dell'accordo che abbiamo raggiunto di presa in carico della rete umbra, al fine di garantire un'intermodalità e una funzionalità, uno scambio dei mezzi sulle due reti nazionale e regionale. La prima fase cerca di gestire l'infrastruttura secondo gli attuali standard, eliminando tutte le soluzioni critiche sull'armamento, sulla sede, e le opere d'arte; la seconda fase, che permetterà l'implementazione di questa rete secondo gli standard di Rete ferroviaria italiana, avrà la necessità di applicazione dei sistemi controllo marcia treno sull'intera tratta e adeguamento dei sistemi di sicurezza e segnalamento.»;
   per quanto riguarda la quantificazione e la durata dei cantieri, il Ministro interrogato ha risposto che non è ancora possibile stabilirle nelle due prime fasi di analisi e di programmazione degli interventi. In relazione all'investimento complessivo, il Ministero è stato sollecitato soprattutto ad occuparsi della principale direttrice, cioè la linea Perugia-Terni, e stima che l'investimento necessario per un adeguamento funzionale alle esigenze di mobilità ed interscambio con la rete nazionale sia nell'ordine dei 100-120 milioni di euro –:
 quale sia lo stato di avanzamento della progettazione e dello studio di fattibilità della ex Ferrovia centrale umbra, nonché quali investimenti si intendano effettuare per dare piena funzionalità alla linea e potenziare il trasporto ferroviario pubblico locale. (3-02527)


Iniziative per evitare un improprio coinvolgimento delle ambasciate e degli uffici consolari italiani nell'ambito di eventi a sostegno del referendum costituzionale previsto per il 4 dicembre 2016 – 3-02528

   CECCONI, MANLIO DI STEFANO, DIENI, DEL GROSSO, COZZOLINO, DI BATTISTA, DADONE, GRANDE, D'AMBROSIO, SCAGLIUSI, NUTI, SIBILIA, TONINELLI e SPADONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   recentemente il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, ha effettuato un viaggio in Sudamerica nel corso del quale ha avuto diversi incontri pubblici con la comunità degli italiani ivi residenti organizzati dall'ambasciata italiana che, a quanto si desume dai resoconti giornalistici, si sono palesemente trasformati in veri e propri comizi a favore del «Si» al referendum del 4 dicembre 2016; i fatti e le dichiarazioni che hanno connotato il suddetto viaggio, a latere della presenza del Ministro ad alcuni protocolli preliminari, ne pongono in serio dubbio la legittimità, a fronte della sua qualifica ufficiale, resa dall'ufficio stampa del dicastero, quale «missione istituzionale»;
   risulta altresì agli interroganti che in tale campagna siano stati coinvolti, infatti, rappresentanti del corpo diplomatico italiano e le sedi estere, che non possono essere arruolati alla stregua di volontari o soldati in favore di una parte della campagna referendaria;
   a fronte dei fatti indicati, si configura, a parere degli interroganti, un uso spregiudicato di organi e istituzioni nonché della carica ricoperta, questioni che rendono l'asserita «missione istituzionale», le spese connesse e sostenute, le personalità e le istituzioni coinvolte un abuso dell'esercizio di cariche pubbliche e di Governo;
   le rappresentanze diplomatiche promuovono la più ampia comunicazione politica sui mezzi di informazione in lingua italiana editi e diffusi all'estero, o comunque rivolti ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi in vigore in Italia sulla parità di accesso e di trattamento e sull'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici;
   il 3 ottobre 2016 il circolo Pd di Toronto ha organizzato una conferenza sulla riforma costituzionale, dove era prevista anche la presenza dell'ambasciatore Gian Lorenzo Cornado; nelle locandine relative all'iniziativa, peraltro, oltre al simbolo del Partito Democratico, figurava il logo «Basta un Sì», rendendo così evidente di come si trattasse di un'iniziativa politica e di indirizzo circa il prossimo referendum costituzionale –:
   quali iniziative intenda adottare per garantire la necessaria imparzialità e correttezza delle ambasciate e degli uffici consolari italiani in ordine al referendum costituzionale previsto per il 4 dicembre 2016 e, conseguentemente, se non reputi di dover impartire disposizioni affinché gli ambasciatori e il personale degli uffici consolari non partecipino a iniziative di parte. (3-02528)