Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 settembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 settembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Palma, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Zampa, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Palma, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti, Zolezzi.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XI Commissione (Lavoro):
  LOMBARDI ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e altre disposizioni concernenti la disciplina degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, il loro patrimonio immobiliare nonché la composizione e le funzioni della Commissione di vigilanza sui fondi pensione» (3673) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XII e XIII.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   IX Commissione (Trasporti):
  BERGAMINI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul disastro ferroviario di Viareggio del 29 giugno 2009 e sul livello di sicurezza della rete ferroviaria italiana» (Doc XXII, n. 71) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 1o e 26 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 6 e 15 settembre 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 26 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, la relazione sull'attività svolta nell'anno 2015 dalla SIMEST Spa, quale gestore dei Fondi per il sostegno finanziario all'esportazione e all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano (Doc. XXXV-bis, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 settembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica islamica di Afghanistan, dall'altra (JOIN(2016) 45 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2016) 45 final – Annex 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi in merito allo svolgimento di lavori di manutenzione lungo la strada statale 407, in prossimità di Ferrandina (Matera) – 3-02503

A)

   BURTONE, CUOMO e BATTAGLIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   da alcuni giorni lungo la strada statale 407, in territorio di Ferrandina, si registra, a quanto consta agli interroganti, la chiusura della galleria «Alvino»;
   suddetta galleria è da anni oggetto di interventi di manutenzione, ma da alcuni mesi era stata riconsegnata al transito dei veicoli prima a due corsie poi ad una sola corsia;
   la nuova chiusura costringe gli automobilisti ad una deviazione per lo scalo di Ferrandina su una strada che, soprattutto in condizioni di pioggia, non è ottimale per le condizioni di sicurezza ed anche in condizioni normali, poiché interessa anche lo slargo del piazzale antistante la stazione ferroviaria e pone problemi di sicurezza per i viaggiatori e per i pendolari;
   sorprende e non poco la nuova chiusura, anche perché non risulterebbe che vi siano state comunicazioni ufficiali circa le motivazioni di questa nuova deviazione –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere nei confronti dell'Anas per conoscere le ragioni della disposizione di cui in premessa, nonché per avere un resoconto completo degli interventi finora effettuati, degli importi e del perché periodicamente in entrambe le direzioni suddetta galleria viene interdetta al traffico, creando disagi alla circolazione. (3-02503)


Iniziative per intensificare le attività di contrasto alla listeriosi, alla luce di alcuni casi di infezione verificatisi nella regione Marche – 3-02504

B)

   LODOLINI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nella regione Marche dal maggio 2015 ad oggi si sono registrati tre decessi per listeriosi umana e, complessivamente, risultano essere 23 le persone colpite dal batterio Listeria monocytogenes;
   il 2 febbraio 2016 le indagini epidemiologiche e le attività di campionamento di alimenti condotte dai servizi dei dipartimenti di prevenzione Asur hanno consentito di identificare lo stesso ceppo in un campione di alimento a base di carne suina («coppa di testa») prodotto da un piccolo stabilimento della provincia di Ancona: il Salumificio Monsano srl (CE IT 15230L). Con il supporto anche delle strutture dell'Istituto superiore della sanità del Ministero della salute e il coordinamento del Gores (gruppo operativo regionale per le emergenze sanitarie) sono state intraprese tutte le iniziative necessarie per contrastare la diffusione dell'infezione: informazione della popolazione, blocco delle attività di produzione e commercializzazione, ritiro dal commercio dei prodotti alimentari a rischio;
   la listeriosi è un'infezione generalmente dovuta all'ingestione di cibo contaminato: negli ultimi anni le «epidemie» sono state più frequenti, soprattutto, nei cibi pronti distribuiti dalle grandi catene di ristorazione e vendita. Gli alimenti principalmente associati all'infezione da listeriosi comprendono: pesce, carne e verdure crude, latte non pastorizzato e latticini come formaggi molli e burro, cibi trasformati e preparati (pronti all'uso) inclusi hot dog, carni fredde tipiche delle gastronomie, insalate preconfezionate, panini, pesce affumicato;
   le categorie più a rischio sono le donne in gravidanza per le quali le infezioni contratte possono comportare serie conseguenze sul feto (morte fetale, aborto, parto prematuro o listeriosi congenita) e gli adulti immunodepressi (come la 52enne morta) e anziani. La listeriosi può causare meningiti, encefaliti, gravi setticemie. Queste manifestazioni cliniche sono trattabili con antibiotici, ma la prognosi nei casi più gravi è spesso infausta. L'incubazione media è di 3 settimane (ma può prolungarsi fino a 70 giorni);
   l'Asur Marche ha effettuato verifiche su altri numerosi stabilimenti marchigiani, oltre che tutti i punti vendita al dettaglio, dove sono emersi due casi di positività in altrettanti supermercati della grande distribuzione, frequentati dalle persone che avevano contratto l'infezione –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra citati, se abbia avviato, per quanto di competenza, in collaborazione con le aziende ospedaliere e Asur verifiche ulteriori sugli alimenti al fine di evitare il dilagare di eccessiva preoccupazione e panico da parte dei cittadini e quali iniziative intenda porre in essere per intensificare le attività di controllo e contrasto volte ad evitare il proliferare del batterio in questione. (3-02504)


Iniziative volte a potenziare le dotazioni delle forze dell'ordine in servizio nel territorio di Cosenza – 3-01916

C)

   COVELLO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   la città di Cosenza e il suo hinterland da alcuni mesi hanno visto crescere il numero di rapine che alimentano un clima di inquietudine e preoccupazione tra i cittadini;
   l'ufficio postale di Rende ha visto recentemente due rapine in piena mattina alla presenza di numerosi utenti che erano lì per commissioni;
   sempre a Rende la vigilia di Capodanno si è verificato un tentativo di rapina presso un istituto di credito in pieno centro;
   nel centro di Cosenza pochi giorni fa si è registrata una rapina a un'agenzia della Banca Carime in pieno giorno e negli ultimi tempi numerosi sono stati gli episodi intimidatori ai danni di imprenditori e operatori commerciali;
   tale situazione ha generato un clima di forte preoccupazione nella comunità cosentina –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa, quali iniziative intenda assumere con la massima urgenza al fine di rafforzare, in termini di mezzi e uomini, le dotazioni delle forze dell'ordine in servizio nella città capoluogo e nel suo hinterland e se non intenda presenziare a uno specifico comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di rafforzare l'attività di controllo del territorio. (3-01916)


Iniziative di competenza in relazione a un raduno dell'organizzazione Avanguardia nazionale tenutosi nel mese di giugno 2016 a Roma – 3-02356

D)

   BOLOGNESI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto pubblicato da alcuni organi di stampa, i fascisti di Avanguardia nazionale si sono radunati, il 25 e 26 giugno 2016, a Roma presso la sala convegni del ristorante La Fraschetta nel Campo, sita in via Tiburtina 949. Alla riunione erano presenti delegazioni di Avanguardia nazionale provenienti da tutta Italia, da Trieste alla Calabria;
   all'assemblea hanno partecipato Stefano Delle Chiaie, già capo storico di Avanguardia nazionale, uno dei protagonisti della strategia della tensione, e, tra gli altri, il noto infiltrato Mario Merlino, coinvolto nel processo per la strage di Piazza Fontana;
   i vertici storici della formazione fascista hanno dichiarato di voler trasformare Avanguardia nazionale in una sigla politica a tutti gli effetti, con l'apertura di nuove sedi sul territorio italiano;
   Avanguardia nazionale, fondata da Stefano Delle Chiaie, fu disciolta con decreto del Ministero dell'interno l'8 giugno 1976 in quanto finalizzata alla ricostituzione del partito fascista in violazione della XII disposizione transitoria e finale della Costituzione e della legge specifica legge 20 giugno 1952, n. 645, nota come «legge Scelba»;
   l'estremista di destra Stefano Delle Chiaie è stato coinvolto nel processo per la strage di Piazza Fontana, nel processo per la strage alla stazione di Bologna, in quello dell'omicidio del giudice Vittorio Occorsio e nel processo per l'attentato contro il presidente della Dc cilena Bernardo Leighton e di sua moglie, esuli a Roma; è stato coinvolto nel processo contro il Fronte nazionale di Junio Valerio Borghese e, nel maggio 1977, sempre a Roma, per la sua partecipazione ad attentati contro scuole e distributori di benzina avvenuti tra il 1968 e il 1969 –:
   se il Governo intenda adottare iniziative atte ad impedire ulteriori assemblee pubbliche di un'organizzazione illegale, disciolta con il citato decreto dell'8 giugno 1976, i cui capi storici annunciano la trasformazione in sigla politica e l'apertura di sedi sul territorio italiano;
   se si intenda avviare un'indagine interna volta ad identificare le responsabilità dei funzionari che hanno omesso di intervenire – nonostante il raduno di Avanguardia nazionale fosse stato annunciato – per impedire il raduno pubblico di questa organizzazione di estrema destra, già sancita come illegale dal Governo italiano.
(3-02356)


MOZIONI LOCATELLI, MALISANI, NICCHI, BUTTIGLIONE, FITZGERALD NISSOLI, PALESE, MATTEO BRAGANTINI ED ALTRI N. 1-01291, ROSATO ED ALTRI N. 1-01292, SPADONI ED ALTRI N. 1-01348, CENTEMERO ED ALTRI N. 1-01350, ARTINI ED ALTRI N. 1-01352 E CIRIELLI ED ALTRI N. 1-01363 CONCERNENTI INIZIATIVE IN RELAZIONE AL RICONOSCIMENTO DEL GENOCIDIO DEL POPOLO YAZIDA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    nel 2014, quando Daesh prese il sopravvento nella regione al confine tra Siria ed Iraq, circa 600.000 yazidi vivevano per lo più concentrati nel distretto di Sinjar, all'interno del governatorato di Ninive, nel nord dell'Iraq. Si tratta di un'etnia antichissima, linguisticamente di ceppo curdo e la cui identità è definita dalla professione di una fede preislamica, non contemplata dal Corano tra le religioni del Libro;
    proprio in quanto non appartenente ad una delle grandi religioni monoteiste, la storia di questo popolo pacifico è una storia di violenze e massacri, perpetrati durante l'impero ottomano e fino alle guerre irachene del 2003, quando una campagna di bombardamenti da parte di militanti sunniti uccise centinaia di yazidi;
    il rapporto del 2015 dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha dichiarato la responsabilità di Daesh per il genocidio del popolo yazida davanti alla Corte penale internazionale; e ciò fin dal momento in cui, con l'invasione della piana di Ninive nell'agosto del 2014, la comunità yazida residente è stata posta di fronte alla scelta se convertirsi o essere sterminata;
    in quella fase drammatica il rapporto documenta come il genocidio ebbe inizio con il massacro di almeno 700 uomini uccisi nel villaggio di Kocho a Sinjar e con la cacciata di 200.000 yazidi dalle loro case. Almeno 40.000 yazidi in fuga rimasero intrappolati sul monte Sinjar con davanti l'unica scelta possibile: la morte per disidratazione e il consegnarsi ai boia di Daesh;
    le Nazioni Unite hanno stimato che nel 2015 5.000 yazidi sono stati massacrati e 7.000 donne e ragazze sono state ridotte in schiavitù. Secondo le informazioni riportate, sarebbero diverse migliaia le vittime delle violenze e oltre 3.500 le donne yazide tuttora prigioniere dell'Is;
    le accuse delle Nazioni Unite, oltre al genocidio, includono crimini di guerra verso i civili, bambini inclusi, e crimini contro l'umanità per cui si invoca il Consiglio di sicurezza e si chiede di ricorrere alla Corte penale internazionale perché persegua i responsabili;
    l'intento genocidiario si è reso evidente, oltre che con i massacri documentati dalle fosse comuni di sole vittime yazide, dalla politica di stupro sistematico e riduzione in schiavitù delle donne e ragazze yazide, deportate in massa nei luoghi controllati da Daesh e consegnate a veri e propri mercati di schiavi, dove le ragazze yazide sono state vendute sulla piazza pubblica come schiave per 150 dollari;
    migliaia di donne sono state in questo modo costrette con la forza a contrarre matrimonio con i guerriglieri dell'Isis, vendute o offerte ai combattenti o simpatizzanti. Molte di queste schiave sessuali sono poco più che bambine, ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni o anche più giovani, divenute oggetti di attenzione sessuale degli islamisti e di violenze di gruppo; alcune non hanno retto all'umiliazione e hanno preferito suicidarsi;
    i bambini yazidi, anche piccolissimi, sono stati rapiti e rivenduti, in un crescendo di violenze sistematiche testimoniato anche in un rapporto di Amnesty international;
    tutto ciò è stato testimoniato dalla ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basee Taha, audita di recente dal Comitato permanente per i diritti umani, istituito presso la Commissione affari esteri della Camera dei deputati, che è stata sottratta alla sua famiglia e violentata ripetutamente dai miliziani di Is; fuggita dopo 3 mesi grazie all'aiuto di una famiglia musulmana ha potuto raccontare anche nella sede delle Nazioni Unite e del Parlamento europeo gli scenari di brutali violenze e richiamare l'intera comunità internazionale su quanto sta accadendo;
    il genocidio è, in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la «Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio», da intendersi come ciascuno degli atti commessi con «l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso»;
    le violenze efferate compiute dall'Is in modo mirato nei confronti della minoranza yazida si configurano come atti riconducibili a tale definizione anche in quanto:
     a) a differenza delle «genti del Libro», ebrei e cristiani, che ha o potuto evitare la morte convertendosi all'Islam o pagando la tassa islamica, jizya, o andando in esilio, gli yazidi non hanno avuto nessuna possibilità di scelta, diversa dalla conversione, per sfuggire al massacro sistematico;
     b) i bambini maschi yazidi, rapiti e sottratti alle loro famiglie, sono stati avviati a programmi di educazione militare e di riconversione ideologica al fine di sradicare per sempre l'identità yazida dalla regione;
     c) le donne e le bambine yazide hanno subìto deportazioni di massa finalizzate alla loro riduzione in schiavitù sessuale, a stupri sistematici, alla perdita di identità fino alla induzione al suicidio;
     d) anche i recenti ritrovamenti di oltre cinquanta fosse comuni in alcune zone dell'Iraq, fino a poco tempo fa controllate dall'Isis, hanno confermato la sistematica eliminazione di tribù della minoranza yazida,

impegna il Governo

a promuovere, anche in coordinamento con i partner dell'Unione europea, nelle competenti sedi internazionali, ogni iniziativa volta al riconoscimento del genocidio della popolazione yazida e ad assicurare ogni sforzo per la sottoposizione dei responsabili alla giurisdizione della Corte penale internazionale.
(1-01291)
(Nuova formulazione)  «Locatelli, Malisani, Nicchi, Buttiglione, Fitzgerald Nissoli, Palese, Matteo Bragantini, Tidei, Cimbro, Chaouki, Furnari, Cristian Iannuzzi, Civati, Lo Monte, Pastorelli, Quintarelli, Marzano, Labriola, Franco Bordo, Kronbichler, Pellegrino, Di Lello, Zampa, Binetti, Piccone, Causin, Nicoletti, Roberta Agostini, Carloni, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Romanini, Gribaudo, Iacono, Patrizia Maestri, Quartapelle Procopio, Schirò, Martelli».


   La Camera,
   premesso che:
    dopo la costituzione dello Stato islamico, la popolazione yazida residente al confine tra l'Iraq e la Siria è divenuta oggetto di persecuzioni, abusi e violenze da parte dei guerriglieri dell'Is;
    migliaia di persone sono state costrette a fuggire dalle zone di origine, nei pressi della città di Mosul, per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni;
    l'applicazione della legge islamica nei territori conquistati dall'Is ha determinato la costituzione di tribunali che irrogano pene disumane, come la lapidazione e l'amputazione;
    è giunta persino notizia che alcuni adolescenti sarebbero stati condannati a morte, solo per aver guardato una partita di calcio;
    testimonianze riportano che i militanti dell'Is seminano terrore e agiscono con ferocia inaudita contro le minoranze, con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini;
    secondo le informazioni riportate, sarebbero diverse migliaia le vittime delle violenze e oltre 3.500 le donne yazide tuttora prigioniere dell'Is;
    la ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basee Taha è stata sottratta alla sua vita quotidiana e violentata ripetutamente dai miliziani di Is; fuggita dopo 3 mesi ha potuto raccontare gli scenari di brutali violenze e la sua testimonianza ha dato conto delle innumerevoli donne violate e costrette con la forza a contrarre matrimonio con i soldati del califfato; ridotte in schiavitù e vendute come merce di scambio, molte di loro non hanno saputo resistere agli abusi ed hanno scelto l'alternativa del suicidio;
    la giovane donna, nel corso di diversi incontri presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Parlamento europeo, l’House of Commons e, più recentemente, presso le due Camere del Parlamento italiano, ha chiesto che la comunità internazionale si adoperi affinché il massacro del popolo yazida, che si sta consumando al confine tra l'Iraq e la Siria, venga riconosciuto come genocidio delle leggi internazionali;
    nel mese di gennaio 2015, il Santo Padre lanciò un appello, affinché si ponesse fine alle persecuzioni e alle sofferenze del popolo yazida e di altre minoranze nel nord dell'Iraq e si ripristinassero giustizia e condizioni per una vita libera e pacifica;
    il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel rapporto consegnato nel marzo 2015, ha denunciato la gravità delle azioni commesse dallo Stato islamico nei confronti degli yazidi dell'Iraq, classificabili come crimini contro l'umanità, ed ha affermato che le autorità islamiche dovranno rispondere di genocidio davanti alla Corte penale internazionale;
    il Segretario di Stato degli Stati Uniti d'America, John Kerry, nel mese di marzo 2016, ha definito come genocidio i crimini commessi dallo Stato islamico;
    il 31 marzo 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione che, in modo analogo, classifica come genocidio le esecuzioni sistematiche e le violenze dei guerriglieri dell'Is ai danni delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;
    il genocidio è definito, in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la «Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio», come ciascuno degli atti commessi con «l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso»;
    le violenze efferate compiute dall'Is nei confronti della minoranza yazida si configurano come atti riconducibili a tale definizione;
    la violenza sessuale nei conflitti è una violazione dei diritti umani, è contraria al diritto internazionale e compromette la sicurezza e la pace internazionale, accentua le discriminazioni di genere e ostacola il raggiungimento di una pace sostenibile nelle società post conflitto,

impegna il Governo:

   a promuovere, anche in coordinamento con i partner dell'Unione europea, ogni iniziativa volta al riconoscimento nelle competenti sedi internazionali del genocidio yazida e all'avvio di un procedimento contro i responsabili presso la Corte penale internazionale;
   ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti della popolazione yazida;
   ad assumere iniziative per realizzare corridoi umanitari al fine di favorire l'arrivo di aiuti internazionali a sostegno della popolazione civile colpita dalle violenze;
   a soccorrere, attraverso specifiche iniziative di assistenza umanitaria e sanitaria, le vittime della violenza.
(1-01292)
(Nuova formulazione) «Rosato, Quartapelle Procopio, Tidei, Gribaudo, Malisani, Carrozza, Cassano, Censore, Chaouki, Cimbro, Gianni Farina, Fedi, Garavini, La Marca, Manciulli, Monaco, Nicoletti, Pinna, Porta, Rigoni, Andrea Romano, Sereni, Speranza, Tacconi, Zampa, Vico, Galgano, Amoddio, Antezza».


   La Camera,
   premesso che:
    l'ideologia fondamentalista e settaria del sedicente Stato islamico (Daesh), con i suoi atti terroristici, i suoi continui, gravi, sistematici e diffusi attacchi contro i civili, gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario, il ripristino della schiavitù nelle zone da loro governate, le sistematiche persecuzioni contro le altre religioni e etnie, la sua opera di distruzione del patrimonio artistico e il traffico di beni culturali, rappresenta una minaccia globale per la convivenza tra i popoli, per la pace e la sicurezza internazionali;
    Daesh, nelle zone da loro controllate in Siria e in Iraq, ha portato avanti una pulizia etnica e religiosa nei confronti delle minoranze, accanendosi in particolare, ma non solo, con la popolazione yazida, costringendo migliaia di persone a fuggire dalle zone di origine per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni;
    più di un milione di persone, infatti, si sono spostate in cerca di aiuto verso l'area curda dell'Iraq. Il numero di sfollati interni è cresciuto fino a 2 milioni, considerando anche le persone fuggite in altre aree del Paese. L'Onu calcola che le persone in stato di bisogno siano oggi 5 milioni;
    l'Iraq, come la Siria e il Libano, rappresentava uno dei pochi mosaici di civiltà rimasti nel vicino Oriente. Prima dell'attacco statunitense del 2003, lì viveva più di 1 milione di cristiani: oggi ne sono rimasti 400.000. Migliaia anche le altre minoranze che hanno subito stragi e persecuzioni negli ultimi anni. Sono figli di culture millenarie come gli yazidi, o i siriaci cristiani che parlano ancora l'aramaico, che già da tempo vivevano sotto assedio e protetti dai curdi. Oggi Daesh li sta nuovamente perseguitando;
    il termine «yazidi» (di cui al culto yazida) affonda le sue radici nello Zoroastrismo, nell'Ebraismo e nell'Islam. I seguaci dello yazidismo a oggi si aggirano fra i 200.000 e i 300.000. La maggior parte di loro vive in Iraq, sui monti del Jebel Sinjar (al confine con la Siria) e nel nord-ovest del Paese. Sono sempre stati perseguitati, prima dai wahabiti, che li hanno definiti «apostati,» poi dai sunniti per i quali sono «adoratori del diavolo» e dopo ancora dai turchi ottomani, tuttavia mai si era assistito a uno sterminio come quello perpetrato da Daesh;
    molte testimonianze riportano che i suoi fanatici militanti hanno in tutto questo tempo seminato terrore e hanno agito con ferocia inaudita con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini;
    una di queste testimonianze, la ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basee Taha, sottratta alla sua vita quotidiana e violentata ripetutamente dai miliziani di Daesh e fuggita dopo 3 mesi, ha potuto raccontare gli scenari di brutali violenze e la sua testimonianza ha dato conto delle innumerevoli donne violate e costrette con la forza a contrarre matrimonio con i soldati del califfato, ridotte in schiavitù e vendute come merce di scambio; molte di loro non hanno saputo resistere agli abusi e hanno scelto l'alternativa del suicidio;
    tra l'altro, la giovane donna, nel corso di diversi incontri presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Parlamento europeo, l'House of Commons e, più recentemente, anche presso il Parlamento italiano, ha chiesto che la comunità internazionale si adoperi affinché il massacro del popolo yazida, che si sta consumando al confine tra l'Iraq e la Siria, venga riconosciuto come genocidio dalle leggi internazionali;
    la persecuzione in atto dei gruppi religiosi e etnici in quella regione è un fattore che contribuisce alla migrazione di massa e agli sfollamenti interni;
    il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel rapporto consegnato nel marzo 2015, ha denunciato la gravità delle azioni commesse dal sedicente Stato islamico nei confronti degli yazidi dell'Iraq, classificabili come crimini contro l'umanità, e ha affermato che le autorità islamiche dovranno rispondere di genocidio davanti alla Corte penale internazionale;
    il genocidio è definito, in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la «Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio», come ciascuno degli atti commessi con «l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso»; il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui avvengono, non devono restare impuniti e deve essere garantito un loro adeguato perseguimento mediante l'adozione di misure nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché mediante la Corte penale internazionale e la giustizia penale internazionale;
    il 31 marzo 2016 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2016/2529(RSP) che, in modo analogo, classifica come genocidio le esecuzioni sistematiche e le violenze dei guerriglieri del califfato ai danni delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;
    tuttavia, l'organizzazione Yazda (un'organizzazione no-profit creata dalla comunità a sostegno degli yazidi per divulgare messaggi di sensibilizzazione in tutto il mondo, affinché il genocidio non resti invisibile) ritiene che il riconoscimento da parte dell'Unione europea del genocidio perpetrato dal Daesh è sì positivo ma non è sufficiente, piuttosto un primo passo verso la fine delle sofferenze delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;
    secondo i fondatori della Yazda (come si evince da un recente reportage de Il Corriere della Sera proprio su questa comunità), il linguaggio della risoluzione, per quanto riguarda la parte concernente gli yazidi, non rende conto della portata effettiva del loro genocidio. I numeri dei rapiti che vengono riportati sono assai lontani da quelli reali di oltre 5.800 persone prese prigioniere. La risoluzione, a loro dire, non fa menzione in grande dettaglio degli stupri sistematici, delle conversioni forzate, degli sfollati. Yazda chiede anche che la risoluzione venga emendata in modo tale da riflettere il reale livello di sofferenza degli yazidi e affinché il mondo riconosca tale genocidio in questi termini e non sommato a quelli di altre comunità: «Comprendiamo che tutte le minoranze religiose hanno sofferto enormemente sotto l'Isis e che altri genocidi contro altre minoranze possono essere avvenuti, ma la nostra posizione è che ogni caso deve essere affrontato separatamente per rispettare i diritti di tutte le vittime ed essere giusti nel confronti di tutte le minoranze»,

impegna il Governo:

   a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, ogni iniziativa volta al formale riconoscimento del genocidio del popolo yazida per restituire loro il diritto alla vita, nel rispetto della propria identità e del proprio credo religioso;
   ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti del popolo yazida e garantire le necessarie condizioni di sicurezza e un futuro a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese d'origine;
   a proporre, in forza del fatto che nel 2017 l'Italia farà parte del Consiglio di sicurezza dell'Onu in qualità di membro non permanente, una risoluzione per il riconoscimento formale del genocidio del popolo yazida e per il perseguimento dei responsabili mediante la Corte penale internazionale e la giustizia penale internazionale;
   ad assumere iniziative per affiancare, alle procedure classiche della Corte penale internazionale sulla riparazione dei crimini di guerra, progetti con le popolazioni residenti nel governatorato di Ninive, di cui fa parte anche la città di Mosul, di giustizia transizionale o riparativa (accertamento della verità storica, riparazione e rielaborazione dei traumi subiti dalle vittime, discussione pubblica sulle cause delle violenze, costruzione di una memoria condivisa tra le parti in conflitto e avvio di percorsi verso la riconciliazione personale e nazionale) sul modello di quanto fatto in Sudafrica;
   a prevedere l'inserimento, già a partire dalle prossime disposizioni a sostegno della cooperazione allo sviluppo e dei processi di ricostruzione, abitualmente inserite nei decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, di specifiche iniziative: per l'assistenza umanitaria e sanitaria a favore delle vittime della violenza; per sostenere la bonifica delle città liberate da Daesh, come precondizione perché le stesse ritornino agibili e abitabili, dagli ordigni e delle mine inesplose rimaste sul campo che continuano a rappresentare una minaccia per la popolazione civile, sia con l'invio di sminatori sia con corsi di formazione allo sminamento di soggetti locali; per favorire l'affermazione di un carattere plurietnico e inclusivo, in modo che tutta la popolazione irachena possa riconoscervisi, come elemento centrale per la ricostruzione delle amministrazioni civili e dei corpi di polizia e dell'esercito.
(1-01348) «Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista».


   La Camera,
   premesso che:
    l'ideologia fondamentalista e settaria del sedicente Stato islamico (Daesh), con i suoi atti terroristici, i suoi continui, gravi, sistematici e diffusi attacchi contro i civili, gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario, il ripristino della schiavitù nelle zone da loro governate, le sistematiche persecuzioni contro le altre religioni e etnie, la sua opera di distruzione del patrimonio artistico e il traffico di beni culturali, rappresenta una minaccia globale per la convivenza tra i popoli, per la pace e la sicurezza internazionali;
    Daesh, nelle zone da loro controllate in Siria e in Iraq, ha portato avanti una pulizia etnica e religiosa nei confronti delle minoranze, accanendosi in particolare, ma non solo, con la popolazione yazida, costringendo migliaia di persone a fuggire dalle zone di origine per sottrarsi ai massacri e alle torture perpetrate ai loro danni;
    più di un milione di persone, infatti, si sono spostate in cerca di aiuto verso l'area curda dell'Iraq. Il numero di sfollati interni è cresciuto fino a 2 milioni, considerando anche le persone fuggite in altre aree del Paese. L'Onu calcola che le persone in stato di bisogno siano oggi 5 milioni;
    l'Iraq, come la Siria e il Libano, rappresentava uno dei pochi mosaici di civiltà rimasti nel vicino Oriente. Prima dell'attacco statunitense del 2003, lì viveva più di 1 milione di cristiani: oggi ne sono rimasti 400.000. Migliaia anche le altre minoranze che hanno subito stragi e persecuzioni negli ultimi anni. Sono figli di culture millenarie come gli yazidi, o i siriaci cristiani che parlano ancora l'aramaico, che già da tempo vivevano sotto assedio e protetti dai curdi. Oggi Daesh li sta nuovamente perseguitando;
    il termine «yazidi» (di cui al culto yazida) affonda le sue radici nello Zoroastrismo, nell'Ebraismo e nell'Islam. I seguaci dello yazidismo a oggi si aggirano fra i 200.000 e i 300.000. La maggior parte di loro vive in Iraq, sui monti del Jebel Sinjar (al confine con la Siria) e nel nord-ovest del Paese. Sono sempre stati perseguitati, prima dai wahabiti, che li hanno definiti «apostati,» poi dai sunniti per i quali sono «adoratori del diavolo» e dopo ancora dai turchi ottomani, tuttavia mai si era assistito a uno sterminio come quello perpetrato da Daesh;
    molte testimonianze riportano che i suoi fanatici militanti hanno in tutto questo tempo seminato terrore e hanno agito con ferocia inaudita con pubbliche esecuzioni, stuprando e schiavizzando donne e bambini;
    una di queste testimonianze, la ventunenne yazida irachena Nadia Murad Basee Taha, sottratta alla sua vita quotidiana e violentata ripetutamente dai miliziani di Daesh e fuggita dopo 3 mesi, ha potuto raccontare gli scenari di brutali violenze e la sua testimonianza ha dato conto delle innumerevoli donne violate e costrette con la forza a contrarre matrimonio con i soldati del califfato, ridotte in schiavitù e vendute come merce di scambio; molte di loro non hanno saputo resistere agli abusi e hanno scelto l'alternativa del suicidio;
    tra l'altro, la giovane donna, nel corso di diversi incontri presso il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, il Parlamento europeo, l'House of Commons e, più recentemente, anche presso il Parlamento italiano, ha chiesto che la comunità internazionale si adoperi affinché il massacro del popolo yazida, che si sta consumando al confine tra l'Iraq e la Siria, venga riconosciuto come genocidio dalle leggi internazionali;
    la persecuzione in atto dei gruppi religiosi e etnici in quella regione è un fattore che contribuisce alla migrazione di massa e agli sfollamenti interni;
    il Consiglio delle Nazioni Unite per i diritti umani, nel rapporto consegnato nel marzo 2015, ha denunciato la gravità delle azioni commesse dal sedicente Stato islamico nei confronti degli yazidi dell'Iraq, classificabili come crimini contro l'umanità, e ha affermato che le autorità islamiche dovranno rispondere di genocidio davanti alla Corte penale internazionale;
    il genocidio è definito, in conformità alla risoluzione n. 260 del 1948, con la quale l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la «Convenzione per la prevenzione e la repressione del delitto di genocidio», come ciascuno degli atti commessi con «l'intenzione di distruggere in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso»; il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, indipendentemente dal momento e dal luogo in cui avvengono, non devono restare impuniti e deve essere garantito un loro adeguato perseguimento mediante l'adozione di misure nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché mediante la Corte penale internazionale e la giustizia penale internazionale;
    il 31 marzo 2016 il Parlamento europeo ha approvato la risoluzione 2016/2529(RSP) che, in modo analogo, classifica come genocidio le esecuzioni sistematiche e le violenze dei guerriglieri del califfato ai danni delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;
    tuttavia, l'organizzazione Yazda (un'organizzazione no-profit creata dalla comunità a sostegno degli yazidi per divulgare messaggi di sensibilizzazione in tutto il mondo, affinché il genocidio non resti invisibile) ritiene che il riconoscimento da parte dell'Unione europea del genocidio perpetrato dal Daesh è sì positivo ma non è sufficiente, piuttosto un primo passo verso la fine delle sofferenze delle minoranze religiose in Iraq e in Siria;
    secondo i fondatori della Yazda (come si evince da un recente reportage de Il Corriere della Sera proprio su questa comunità), il linguaggio della risoluzione, per quanto riguarda la parte concernente gli yazidi, non rende conto della portata effettiva del loro genocidio. I numeri dei rapiti che vengono riportati sono assai lontani da quelli reali di oltre 5.800 persone prese prigioniere. La risoluzione, a loro dire, non fa menzione in grande dettaglio degli stupri sistematici, delle conversioni forzate, degli sfollati. Yazda chiede anche che la risoluzione venga emendata in modo tale da riflettere il reale livello di sofferenza degli yazidi e affinché il mondo riconosca tale genocidio in questi termini e non sommato a quelli di altre comunità: «Comprendiamo che tutte le minoranze religiose hanno sofferto enormemente sotto l'Isis e che altri genocidi contro altre minoranze possono essere avvenuti, ma la nostra posizione è che ogni caso deve essere affrontato separatamente per rispettare i diritti di tutte le vittime ed essere giusti nel confronti di tutte le minoranze»,

impegna il Governo:

   a promuovere, anche in coordinamento con i Partner UE, nelle competenti sedi internazionali, ogni iniziativa volta al riconoscimento del genocidio della popolazione yazida per restituire loro il diritto alla vita, nel rispetto della propria identità e del proprio credo religioso e ad assicurare ogni sforzo per la sottoposizione dei responsabili alla giurisdizione della Corte penale internazionale;
   ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, in seno all'organizzazione delle Nazioni Unite, per far cessare ogni violenza nei confronti della popolazione yazida e garantire le necessarie condizioni di sicurezza e un futuro a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese d'origine;
   a sostenere iniziative, anche in coordinamento con i Partner UE, a favore delle popolazioni residenti nel governatorato di Ninive, di cui fa parte anche la città di Mosul, volte all'accertamento della verità storica, riparazione e rielaborazione dei traumi subiti dalle vittime, discussione pubblica sulle cause delle violenze, costruzione di una memoria condivisa tra le parti in conflitto e avvio di percorsi verso la riconciliazione personale e nazionale;
   a prevedere l'inserimento, già a partire dalle prossime disposizioni a sostegno della cooperazione allo sviluppo e dei processi di ricostruzione, abitualmente inserite nei decreti-legge di rifinanziamento delle missioni internazionali, di specifiche iniziative: per l'assistenza umanitaria e sanitaria a favore delle vittime della violenza; per sostenere la bonifica delle città liberate da Daesh, come precondizione perché le stesse ritornino agibili e abitabili, dagli ordigni e delle mine inesplose rimaste sul campo che continuano a rappresentare una minaccia per la popolazione civile, sia con l'invio di sminatori sia con corsi di formazione allo sminamento di soggetti locali; per favorire l'affermazione di un carattere plurietnico e inclusivo, in modo che tutta la popolazione irachena possa riconoscervisi, come elemento centrale per la ricostruzione delle amministrazioni civili e dei corpi di polizia e dell'esercito.
(1-01348)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Grande, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista».


   La Camera,
   premesso che:
    gli yazidi sono una comunità di origini antiche che si caratterizza come vera e propria nazione senza Stato proprio. È una popolazione di lingua curda, originaria delle montagne del Kurdistan, a cavallo tra Iraq e Turchia che professa una religione - lo yazidismo - le cui nozioni fondamentali deriverebbero da antiche religioni precedenti all'ebraismo, assorbendo in seguito elementi dal Cristianesimo e dall'Islam;
    gli yazidi, prima della costituzione del califfato islamico dell'Isis, erano circa 800 mila, dei quali almeno 500 mila vivevano nel nord dell'Iraq, nella zona montuosa vicino a Mosul e lungo la frontiera con la Turchia. Le altre comunità sono sparse in Siria, nella zona di Aleppo, in Armenia, in Georgia, nelle regioni del Caucaso e dell'Iran e più di 40.000 yazidi vivono in Germania e in Russia;
    questa comunità ha costituito dunque da millenni una minoranza numerica coesa in queste regioni del vicino e Medio Oriente, ma non è una minoranza aggiunta, bensì è nazione costitutiva dell'identità di quegli Stati e di quei territori;
    pur essendo considerata religione pagana dalle autorità islamiche, e dunque senza neppure le parziali tutele riservate alle altre «religioni del libro», questa comunità non era mai stata oggetto di volontà sistematica di annientamento come quella progettata e realizzata dal Daesh o Stato islamico;
    questa volontà cui sono seguite azioni conseguenti si configura storicamente, moralmente e giuridicamente come genocidio. Come tale, infatti, è definibile la pulizia etnico-religiosa attraverso massacri sistematici o, in alternativa, riduzione in schiavitù, in particolare delle donne, le quali sono particolare oggetto di crudeltà come documentato da inconfutabili testimonianze;
    si fa presente che questo tipo di persecuzione accomuna oggi tutte le minoranze non islamiche e stanno colpendo, con identica volontà e sistematicità genocidaria, anche la comunità cristiana, ormai quasi estinta in Iraq e su questa medesima strada in Siria, dopo che per millenni una convivenza faticosa e senza la pienezza dei diritti era stata comunque possibile;
    ripercorrendo a grandi linee l’escalation di violenze dello Stato islamico, si ricorda l'offensiva islamista nel nord dell'Iraq, allorché gli yazidi sono stati vittime di abusi e violenze di massa da parte dei miliziani del califfato e in massa sono stati costretti a scappare dalle zone di origine del Sinjar, a pochi chilometri dalla città di Mosul, nel nord dell'Iraq. Migliaia di uomini e ragazzi sono stati massacrati e torturati, bambini anche piccolissimi sono stati rapiti e rivenduti, le loro madri e sorelle sono state sistematicamente stuprate, in un crescendo di violenza efferata testimoniato in un recente rapporto di Amnesty international, con una strategia islamista di pulizia etnica della razza-religione yazida;
    migliaia di ragazze sono state costrette con la forza a contrarre matrimonio con i guerriglieri dell'Isis, vendute o offerte ai combattenti o simpatizzanti. Molte di queste schiave sessuali, poco più che bambine, ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni o anche più giovani, una volta divenute merce sessuale degli islamisti non hanno retto all'umiliazione e hanno preferito suicidarsi;
    l'irruzione degli uomini dell'Isis a Mosul ha comportato, in poche settimane, un esodo che ha portato più di un milione di yazidi e cristiani a rifugiarsi nella regione irachena del Kurdistan, e nello specifico nella regione di Erbil, Dohuk e Zakho;
    il presidente della commissione di inchiesta sulla Siria delle Nazioni Unite, Paulo Pinheiro, ha definito come un vero e proprio genocidio quello che i miliziani dell'Isis stanno compiendo ai danni degli yazidi in Iraq, ma anche in Siria;
    il 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sullo sterminio delle minoranze religiose, ribadendo una risoluta condanna del cosiddetto Isis/Daesh e delle gravi violazioni dei diritti umani di cui si è reso responsabile, che equivalgono a crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, come pure la necessità di adottare misure affinché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riconosca tali violazioni come genocidio;
    tenendo in considerazione tutta una serie di elementi e documentazioni prodotte tra il 2014 ed il 2016, così come testimonianze dirette, dalle affermazioni di Papa Francesco sulla sofferenza di «una violenza inumana» patita da cristiani, yazidi e altre minoranze nella regione, la Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, con l'adesione del Senato, ha approvato il 14 marzo 2016 una risoluzione in cui si afferma che le atrocità perpetrate dal Daesh contro cristiani, yazidi e altre minoranze etniche e religiose in Iraq e Siria costituiscono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;
    già il 7 dicembre 2015 la Commissione sulla libertà religiosa internazionale degli Stati Uniti d'America aveva chiesto al Governo federale di designare le comunità cristiane, yazide, sciite, turcomanne e shabak dell'Iraq e della Siria come vittime di genocidio per mano del Daesh. La richiesta è stata accolta e ampliata, a livello della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, dalla risoluzione che chiede a tutti i Governi, incluso quello degli Stati Uniti d'America, e alle organizzazioni internazionali di chiamare le atrocità del Daesh con il loro giusto nome: crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;
    nel marzo 2016 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha votato all'unanimità una risoluzione in cui le atrocità dell'Isis nei confronti di yazidi, cristiani e sciitinei perpetrate in Siria e in Iraq sono da considerarsi con il termine «genocidio»;
    anche la Casa dei Comuni britannica, in data 20 aprile 2016, si è espressa con una mozione indirizzata al Governo mettendo in luce la sofferenza che cristiani, yazidi e altre minoranze etniche e religiose in Iraq e Siria stanno subendo e chiedendo al Governo di indirizzarsi immediatamente al Consiglio di sicurezza dell'Onu con lo scopo di conferire l'appropriata giurisdizione in materia alla Corte penale internazionale, così che i perpetratori possano essere portati davanti agli organi di giustizia,

impegna il Governo:

   a promuovere ogni iniziativa, nelle competenti sedi internazionali, volta al riconoscimento formale del genocidio nei confronti del popolo yazida affinché sia condannato e contrastato con ogni mezzo;
   a denunciare nelle competenti sedi internazionali quegli Stati e quei Governi che finanziano o appoggiano ideologicamente (wahabismo) la discriminazione degli yazidi e anche dei cristiani, impedendo nei loro territori presenze e comunità diverse da quelle islamiche;
   a far valere, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro delle Nazioni Unite, la necessità di un effettivo impegno degli Stati per la tolleranza e la libertà religiosa, in particolare delle minoranze perseguitate, laddove risultino minacciate o compresse per legge o per prassi, sia direttamente dalle autorità di Governo, sia attraverso un tacito assenso;
   a prendere in considerazione - come già deliberato all'unanimità dal Congresso degli Stati Uniti d'America - la definizione di genocidio per tutte le minoranze religiose oggetto di sterminio;
   a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, di concerto con i partner dell'Unione europea, iniziative atte a rafforzare il rispetto del principio di libertà religiosa, la tutela delle minoranze religiose e il monitoraggio delle violazioni, dando concreta attuazione agli strumenti internazionali esistenti.
(1-01350) «Centemero, Carfagna, Brunetta, Crimi, Archi».


   La Camera,
   premesso che:
    gli yazidi sono una comunità di origini antiche che si caratterizza come vera e propria nazione senza Stato proprio. È una popolazione di lingua curda, originaria delle montagne del Kurdistan, a cavallo tra Iraq e Turchia che professa una religione - lo yazidismo - le cui nozioni fondamentali deriverebbero da antiche religioni precedenti all'ebraismo, assorbendo in seguito elementi dal Cristianesimo e dall'Islam;
    gli yazidi, prima della costituzione del califfato islamico dell'Isis, erano circa 800 mila, dei quali almeno 500 mila vivevano nel nord dell'Iraq, nella zona montuosa vicino a Mosul e lungo la frontiera con la Turchia. Le altre comunità sono sparse in Siria, nella zona di Aleppo, in Armenia, in Georgia, nelle regioni del Caucaso e dell'Iran e più di 40.000 yazidi vivono in Germania e in Russia;
    questa comunità ha costituito dunque da millenni una minoranza numerica coesa in queste regioni del vicino e Medio Oriente, ma non è una minoranza aggiunta, bensì è nazione costitutiva dell'identità di quegli Stati e di quei territori;
    pur essendo considerata religione pagana dalle autorità islamiche, e dunque senza neppure le parziali tutele riservate alle altre «religioni del libro», questa comunità non era mai stata oggetto di volontà sistematica di annientamento come quella progettata e realizzata dal Daesh o Stato islamico;
    questa volontà cui sono seguite azioni conseguenti si configura storicamente, moralmente e giuridicamente come genocidio. Come tale, infatti, è definibile la pulizia etnico-religiosa attraverso massacri sistematici o, in alternativa, riduzione in schiavitù, in particolare delle donne, le quali sono particolare oggetto di crudeltà come documentato da inconfutabili testimonianze;
    si fa presente che questo tipo di persecuzione accomuna oggi tutte le minoranze non islamiche e stanno colpendo, con identica volontà e sistematicità genocidaria, anche la comunità cristiana, ormai quasi estinta in Iraq e su questa medesima strada in Siria, dopo che per millenni una convivenza faticosa e senza la pienezza dei diritti era stata comunque possibile;
    ripercorrendo a grandi linee l’escalation di violenze dello Stato islamico, si ricorda l'offensiva islamista nel nord dell'Iraq, allorché gli yazidi sono stati vittime di abusi e violenze di massa da parte dei miliziani del califfato e in massa sono stati costretti a scappare dalle zone di origine del Sinjar, a pochi chilometri dalla città di Mosul, nel nord dell'Iraq. Migliaia di uomini e ragazzi sono stati massacrati e torturati, bambini anche piccolissimi sono stati rapiti e rivenduti, le loro madri e sorelle sono state sistematicamente stuprate, in un crescendo di violenza efferata testimoniato in un recente rapporto di Amnesty international, con una strategia islamista di pulizia etnica della razza-religione yazida;
    migliaia di ragazze sono state costrette con la forza a contrarre matrimonio con i guerriglieri dell'Isis, vendute o offerte ai combattenti o simpatizzanti. Molte di queste schiave sessuali, poco più che bambine, ragazze di età compresa tra i 12 e i 15 anni o anche più giovani, una volta divenute merce sessuale degli islamisti non hanno retto all'umiliazione e hanno preferito suicidarsi;
    l'irruzione degli uomini dell'Isis a Mosul ha comportato, in poche settimane, un esodo che ha portato più di un milione di yazidi e cristiani a rifugiarsi nella regione irachena del Kurdistan, e nello specifico nella regione di Erbil, Dohuk e Zakho;
    il presidente della commissione di inchiesta sulla Siria delle Nazioni Unite, Paulo Pinheiro, ha definito come un vero e proprio genocidio quello che i miliziani dell'Isis stanno compiendo ai danni degli yazidi in Iraq, ma anche in Siria;
    il 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sullo sterminio delle minoranze religiose, ribadendo una risoluta condanna del cosiddetto Isis/Daesh e delle gravi violazioni dei diritti umani di cui si è reso responsabile, che equivalgono a crimini contro l'umanità e crimini di guerra ai sensi dello statuto di Roma della Corte penale internazionale, come pure la necessità di adottare misure affinché il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite riconosca tali violazioni come genocidio;
    tenendo in considerazione tutta una serie di elementi e documentazioni prodotte tra il 2014 ed il 2016, così come testimonianze dirette, dalle affermazioni di Papa Francesco sulla sofferenza di «una violenza inumana» patita da cristiani, yazidi e altre minoranze nella regione, la Camera dei rappresentanti del Congresso degli Stati Uniti d'America, con l'adesione del Senato, ha approvato il 14 marzo 2016 una risoluzione in cui si afferma che le atrocità perpetrate dal Daesh contro cristiani, yazidi e altre minoranze etniche e religiose in Iraq e Siria costituiscono crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;
    già il 7 dicembre 2015 la Commissione sulla libertà religiosa internazionale degli Stati Uniti d'America aveva chiesto al Governo federale di designare le comunità cristiane, yazide, sciite, turcomanne e shabak dell'Iraq e della Siria come vittime di genocidio per mano del Daesh. La richiesta è stata accolta e ampliata, a livello della comunità internazionale e delle Nazioni Unite, dalla risoluzione che chiede a tutti i Governi, incluso quello degli Stati Uniti d'America, e alle organizzazioni internazionali di chiamare le atrocità del Daesh con il loro giusto nome: crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;
    nel marzo 2016 il Congresso degli Stati Uniti d'America ha votato all'unanimità una risoluzione in cui le atrocità dell'Isis nei confronti di yazidi, cristiani e sciitinei perpetrate in Siria e in Iraq sono da considerarsi con il termine «genocidio»;
    anche la Casa dei Comuni britannica, in data 20 aprile 2016, si è espressa con una mozione indirizzata al Governo mettendo in luce la sofferenza che cristiani, yazidi e altre minoranze etniche e religiose in Iraq e Siria stanno subendo e chiedendo al Governo di indirizzarsi immediatamente al Consiglio di sicurezza dell'Onu con lo scopo di conferire l'appropriata giurisdizione in materia alla Corte penale internazionale, così che i perpetratori possano essere portati davanti agli organi di giustizia,

impegna il Governo:

   a promuovere ogni iniziativa, anche in coordinamento con i Partner dell'Unione europea, nelle competenti sedi internazionali, volta al riconoscimento del genocidio della popolazione yazida affinché sia condannato e contrastato con ogni mezzo;
   a sottolineare, d'intesa con gli altri Paesi dell'Unione europea, nel quadro delle Nazioni Unite, la necessità di un effettivo impegno degli Stati per la tolleranza e la libertà religiosa, in particolare delle minoranze perseguitate, laddove risultino minacciate o compresse per legge o per prassi, sia direttamente dalle autorità di Governo, sia attraverso un tacito assenso;
   a prendere in considerazione, in coordinamento con i partner UE, la definizione di genocidio per tutte le minoranze religiose oggetto di sterminio;
   a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, di concerto con i partner dell'Unione europea, iniziative atte a rafforzare il rispetto del principio di libertà religiosa, la tutela delle minoranze religiose e il monitoraggio delle violazioni, dando concreta attuazione agli strumenti internazionali esistenti.
(1-01350)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Centemero, Carfagna, Brunetta, Crimi, Archi».


   La Camera,
   premesso che:
    come riconosciuto dalla risoluzione n. 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'ideologia estremista violenta del cosiddetto «ISIS/Daesh», i suoi atti terroristici, i suoi continui, gravi, sistematici e diffusi attacchi contro i civili, gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario da esso perpetrate, comprese quelle di matrice religiosa ed etnica, la sua opera di distruzione del patrimonio culturale e il traffico di beni culturali costituiscono una minaccia globale e senza precedenti per la pace e la sicurezza internazionali;
    le minoranze religiose ed etniche quali le comunità cristiane (assiro-caldeo-siriaca, melchita e armena), yazide, turcomanne, shabak, kakai, sabee-mandee, curde e sciite, così come anche molti arabi e musulmani sunniti, sono nel mirino del cosiddetto «ISIS/Daesh» e molti degli appartenenti a tali comunità sono stati uccisi, massacrati, picchiati, rapiti, torturati e sottoposti a estorsioni, ridotti in schiavitù (in particolare, le donne e le bambine, che sono state vittime anche di altre forme di violenza sessuale), obbligati con la forza a convertirsi all'Islam e sono stati oggetto di matrimoni forzati e della tratta di esseri umani, mentre i bambini sono stati arruolati con la forza e i luoghi di culto, le tombe e i cimiteri sono stati deliberatamente distrutti;
    il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, oltre a destare preoccupazione per tutti gli Stati membri dell'Unione europea i quali sono determinati a collaborare per prevenirli e porre termine all'impunità dei loro autori, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003, sono reati che vanno affrontati mediante l'adozione di misure nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché mediante la Corte penale internazionale e la giustizia penale internazionale, dal momento che anche la risoluzione n. 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizza i Paesi membri che dispongono delle necessarie capacità a prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite, nonché del diritto internazionale umanitario, dei rifugiati e dei diritti umani, nei territori sotto il controllo del cosiddetto «ISIS/Daesh», in Siria e in Iraq, per intensificare e coordinare gli sforzi al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo;
    l'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948, relativo alla prevenzione e alla repressione del crimine di genocidio, lo definisce comprensivo degli atti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, comportanti: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro;
    l'articolo III della convenzione di cui al punto precedente considera perseguibile non soltanto il genocidio, ma anche la cospirazione e l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, nonché la complicità nello stesso;
    dal 2014 circa 5.000 yazidi sono stati uccisi, mentre molti altri sono stati torturati o convertiti con la forza all'Islam; almeno 2.000 donne yazide sono state ridotte in schiavitù, hanno subito matrimoni forzati e sono state vittime della tratta di esseri umani; sono state stuprate bambine anche di soli sei anni e bambini yazidi sono stati reclutati con la forza come soldati del cosiddetto «ISIS/Daesh»; esistono chiare prove dell'esistenza di fosse comuni di yazidi rapiti dal cosiddetto «ISIS/Daesh»;
    la notte del 6 agosto 2014 oltre 150.000 cristiani sono fuggiti davanti all'avanzata del cosiddetto «ISIS/Daesh» verso Mosul, Qaraqosh e altri villaggi nella piana di Ninive, dopo essere stati derubati di tutti i loro averi, e ad oggi essi continuano a essere sfollati e vivono in condizioni precarie nel nord dell'Iraq;
    il cosiddetto «ISIS/Daesh» ha catturato quanti non sono riusciti a fuggire da Mosul e dalla piana di Ninive, le donne e i bambini non musulmani sono stati ridotti in schiavitù e alcuni sono stati venduti, mentre altri sono stati brutalmente assassinati e filmati dai responsabili;
    nel febbraio 2015 il cosiddetto «ISIS/Daesh» ha rapito oltre 220 cristiani assiri, dopo aver annientato varie comunità agricole della sponda meridionale del fiume Khabur, nella provincia nordorientale di Hassakeh, e ad oggi solo pochi sono stati rilasciati, mentre il destino degli altri resta ignoto;
    molti organismi delle Nazione Unite, tra cui il consigliere speciale del segretario generale dell'ONU per la prevenzione del genocidio, il consigliere speciale del segretario generale dell'ONU sulla responsabilità di proteggere e l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno riconosciuto che gli atti commessi dal cosiddetto «ISIS/Daesh» possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;
    la commissione internazionale d'inchiesta indipendente ha documentato e riferito che gli appartenenti a minoranze etniche e religiose che si oppongono al cosiddetto «ISIS/Daesh» e ad altri gruppi terroristici, milizie e gruppi armati non governativi nelle zone di fatto controllate da questi ultimi sono tuttora perseguitati;
    è dovere della comunità internazionale intraprendere un'azione collettiva per proteggere le popolazioni, in conformità della Carta delle Nazioni Unite quando uno Stato (o un soggetto non statale) da solo non è in grado di proteggere la sua popolazione o è, di fatto, autore di tali reati e ciascun individuo ha il diritto di vivere secondo la propria coscienza e di professare e cambiare liberamente le proprie convinzioni religiose e non religiose, mantenendo il diritto e il dovere del rispetto reciproco;
    il cosiddetto «ISIS/Daesh» sta commettendo un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre minoranze etniche e religiose che non condividono la sua interpretazione dell'Islam e ciò implica, da parte della comunità internazionale, l'adozione di misure atte a perseguire e a punire, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, chi, per ragioni etniche o religiose, pianifica, incoraggia, commette o tenta di commettere, favoreggia o sostiene atrocità, oppure cospira in tal senso;
    il riconoscimento da parte dell'Unione europea del genocidio dell'Isis contro gli yazidi e i cristiani e altre minoranze religiose ed etniche è positivo, ma non basta perché non rende conto della portata effettiva del genocidio yazida: i numeri dei rapiti che vengono riportati sono assai lontani da quelli reali di oltre 5.800 persone prese prigioniere e, essendo state le minoranze trattate diversamente dall'Isis, tale differenza andrebbe evidenziata nelle risoluzioni internazionali;
    è importante il riconoscimento dei massacri condotti da Isis contro questo popolo tra i crimini condannati dalla Convenzione delle Nazioni Unite, perché in tal modo un domani - si spera non molto lontano - i jihadisti, potrebbero essere condannati per crimini contro l'umanità davanti alla Corte penale internazionale e salire alla sbarra come fu per i gerarchi bosniaci e quelli nazisti,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative, nelle competenti sedi internazionali, affinché ognuna delle parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e di altri accordi internazionali in materia di prevenzione e repressione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, in particolare, con riguardo ai Paesi che in vario modo offrono sostegno, cooperazione, o finanziamenti a tali crimini, o ne sono complici, assolva pienamente agli obblighi giuridici che incombono su di loro in virtù della Convenzione o degli altri accordi internazionali ponendo fine a questi comportamenti inaccettabili, che stanno causando ingenti danni alle società irachena e siriana e stanno destabilizzando gravemente i Paesi vicini nonché la pace e la sicurezza internazionali;
   ad assumere iniziative più efficaci dirette a contrastare la radicalizzazione e a migliorare i sistemi giuridici e giurisdizionali per evitare che i cittadini possano abbandonare il Paese per unirsi al cosiddetto «ISIS/Daesh» e partecipare alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché garantire che, qualora lo facciano, siano perseguiti penalmente quanto prima, anche qualora incitino attraverso la rete a perpetrare tali reati o li sostengano;
   a promuovere iniziative atte a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e un futuro a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese d'origine o sono stati sfollati con la forza, affinché possano fare effettivamente rientro quanto prima nel loro Paese, salvaguardando le loro case, terre, proprietà e cose, e i loro luoghi di culto, e possano avere una vita e un futuro dignitosi;
   a promuovere, nelle competenti sedi internazionali, un riconoscimento del genocidio del popolo yazida e il perseguimento dei responsabili, affinché vengano assicurati al giudizio della Corte penale internazionale.
(1-01352) «Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco».


   La Camera,
   premesso che:
    come riconosciuto dalla risoluzione n. 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, l'ideologia estremista violenta del cosiddetto «ISIS/Daesh», i suoi atti terroristici, i suoi continui, gravi, sistematici e diffusi attacchi contro i civili, gli abusi dei diritti umani e le violazioni del diritto internazionale umanitario da esso perpetrate, comprese quelle di matrice religiosa ed etnica, la sua opera di distruzione del patrimonio culturale e il traffico di beni culturali costituiscono una minaccia globale e senza precedenti per la pace e la sicurezza internazionali;
    le minoranze religiose ed etniche quali le comunità cristiane (assiro-caldeo-siriaca, melchita e armena), yazide, turcomanne, shabak, kakai, sabee-mandee, curde e sciite, così come anche molti arabi e musulmani sunniti, sono nel mirino del cosiddetto «ISIS/Daesh» e molti degli appartenenti a tali comunità sono stati uccisi, massacrati, picchiati, rapiti, torturati e sottoposti a estorsioni, ridotti in schiavitù (in particolare, le donne e le bambine, che sono state vittime anche di altre forme di violenza sessuale), obbligati con la forza a convertirsi all'Islam e sono stati oggetto di matrimoni forzati e della tratta di esseri umani, mentre i bambini sono stati arruolati con la forza e i luoghi di culto, le tombe e i cimiteri sono stati deliberatamente distrutti;
    il genocidio, i crimini contro l'umanità e i crimini di guerra, oltre a destare preoccupazione per tutti gli Stati membri dell'Unione europea i quali sono determinati a collaborare per prevenirli e porre termine all'impunità dei loro autori, conformemente alla posizione comune 2003/444/PESC del Consiglio del 16 giugno 2003, sono reati che vanno affrontati mediante l'adozione di misure nazionali e il rafforzamento della cooperazione internazionale, nonché mediante la Corte penale internazionale e la giustizia penale internazionale, dal momento che anche la risoluzione n. 2249 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite autorizza i Paesi membri che dispongono delle necessarie capacità a prendere tutti i provvedimenti del caso, in conformità del diritto internazionale, in particolare della Carta delle Nazioni Unite, nonché del diritto internazionale umanitario, dei rifugiati e dei diritti umani, nei territori sotto il controllo del cosiddetto «ISIS/Daesh», in Siria e in Iraq, per intensificare e coordinare gli sforzi al fine di prevenire e reprimere gli atti di terrorismo;
    l'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948, relativo alla prevenzione e alla repressione del crimine di genocidio, lo definisce comprensivo degli atti, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale, comportanti: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro;
    l'articolo III della convenzione di cui al punto precedente considera perseguibile non soltanto il genocidio, ma anche la cospirazione e l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio, nonché la complicità nello stesso;
    dal 2014 circa 5.000 yazidi sono stati uccisi, mentre molti altri sono stati torturati o convertiti con la forza all'Islam; almeno 2.000 donne yazide sono state ridotte in schiavitù, hanno subito matrimoni forzati e sono state vittime della tratta di esseri umani; sono state stuprate bambine anche di soli sei anni e bambini yazidi sono stati reclutati con la forza come soldati del cosiddetto «ISIS/Daesh»; esistono chiare prove dell'esistenza di fosse comuni di yazidi rapiti dal cosiddetto «ISIS/Daesh»;
    la notte del 6 agosto 2014 oltre 150.000 cristiani sono fuggiti davanti all'avanzata del cosiddetto «ISIS/Daesh» verso Mosul, Qaraqosh e altri villaggi nella piana di Ninive, dopo essere stati derubati di tutti i loro averi, e ad oggi essi continuano a essere sfollati e vivono in condizioni precarie nel nord dell'Iraq;
    il cosiddetto «ISIS/Daesh» ha catturato quanti non sono riusciti a fuggire da Mosul e dalla piana di Ninive, le donne e i bambini non musulmani sono stati ridotti in schiavitù e alcuni sono stati venduti, mentre altri sono stati brutalmente assassinati e filmati dai responsabili;
    nel febbraio 2015 il cosiddetto «ISIS/Daesh» ha rapito oltre 220 cristiani assiri, dopo aver annientato varie comunità agricole della sponda meridionale del fiume Khabur, nella provincia nordorientale di Hassakeh, e ad oggi solo pochi sono stati rilasciati, mentre il destino degli altri resta ignoto;
    molti organismi delle Nazione Unite, tra cui il consigliere speciale del segretario generale dell'ONU per la prevenzione del genocidio, il consigliere speciale del segretario generale dell'ONU sulla responsabilità di proteggere e l'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, hanno riconosciuto che gli atti commessi dal cosiddetto «ISIS/Daesh» possono costituire crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio;
    la commissione internazionale d'inchiesta indipendente ha documentato e riferito che gli appartenenti a minoranze etniche e religiose che si oppongono al cosiddetto «ISIS/Daesh» e ad altri gruppi terroristici, milizie e gruppi armati non governativi nelle zone di fatto controllate da questi ultimi sono tuttora perseguitati;
    è dovere della comunità internazionale intraprendere un'azione collettiva per proteggere le popolazioni, in conformità della Carta delle Nazioni Unite quando uno Stato (o un soggetto non statale) da solo non è in grado di proteggere la sua popolazione o è, di fatto, autore di tali reati e ciascun individuo ha il diritto di vivere secondo la propria coscienza e di professare e cambiare liberamente le proprie convinzioni religiose e non religiose, mantenendo il diritto e il dovere del rispetto reciproco;
    il cosiddetto «ISIS/Daesh» sta commettendo un genocidio nei confronti dei cristiani, degli yazidi e di altre minoranze etniche e religiose che non condividono la sua interpretazione dell'Islam e ciò implica, da parte della comunità internazionale, l'adozione di misure atte a perseguire e a punire, in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948, chi, per ragioni etniche o religiose, pianifica, incoraggia, commette o tenta di commettere, favoreggia o sostiene atrocità, oppure cospira in tal senso;
    il riconoscimento da parte dell'Unione europea del genocidio dell'Isis contro gli yazidi e i cristiani e altre minoranze religiose ed etniche è positivo, ma non basta perché non rende conto della portata effettiva del genocidio yazida: i numeri dei rapiti che vengono riportati sono assai lontani da quelli reali di oltre 5.800 persone prese prigioniere e, essendo state le minoranze trattate diversamente dall'Isis, tale differenza andrebbe evidenziata nelle risoluzioni internazionali;
    è importante il riconoscimento dei massacri condotti da Isis contro questo popolo tra i crimini condannati dalla Convenzione delle Nazioni Unite, perché in tal modo un domani - si spera non molto lontano - i jihadisti, potrebbero essere condannati per crimini contro l'umanità davanti alla Corte penale internazionale e salire alla sbarra come fu per i gerarchi bosniaci e quelli nazisti,

impegna il Governo:

   a sostenere iniziative, anche in coordinamento con i Partner UE, nelle competenti sedi internazionali, affinché ognuna delle parti contraenti della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio e di altri accordi internazionali in materia di prevenzione e repressione di crimini di guerra, crimini contro l'umanità e genocidio, in particolare, con riguardo ai Paesi che in vario modo offrono sostegno, cooperazione, o finanziamenti a tali crimini, o ne sono complici, assolva pienamente agli obblighi giuridici che incombono su di loro in virtù della Convenzione o degli altri accordi internazionali ponendo fine a questi comportamenti inaccettabili, che stanno causando ingenti danni alle società irachena e siriana e stanno destabilizzando gravemente i Paesi vicini nonché la pace e la sicurezza internazionali;
   a sostenere iniziative dirette a contrastare la radicalizzazione per evitare che i cittadini possano abbandonare il Paese per unirsi al cosiddetto «ISIS/Daesh» e partecipare alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché volte a far sì che, qualora lo facciano, siano perseguiti penalmente quanto prima, anche qualora incitino attraverso la rete a perpetrare tali reati o li sostengano;
   a promuovere iniziative atte a garantire le necessarie condizioni di sicurezza e un futuro a tutti coloro che sono stati costretti ad abbandonare il loro Paese d'origine o sono stati sfollati con la forza, affinché possano fare effettivamente rientro quanto prima nel loro Paese, salvaguardando le loro case, terre, proprietà e cose, e i loro luoghi di culto, e possano avere una vita e un futuro dignitosi;
   a promuovere, in coordinamento con i Partner UE, nelle competenti sedi internazionali, un riconoscimento del genocidio della popolazione yazida e il perseguimento dei responsabili, affinché vengano assicurati al giudizio della Corte penale internazionale.
(1-01352)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco».


   La Camera,
   premesso che:
    nelle prime ore del 3 agosto 2014 miliziani dei sedicente Stato islamico hanno attaccato la regione e la città di Sinjar, nell'Iraq nordoccidentale, a pochi chilometri dal confine con la Siria, nella quale risiedono la maggior parte degli yazidi, una antichissima comunità religiosa di etnia curda, i cui esponenti sono definiti dagli estremisti islamici come «adoratori del diavolo» a causa della loro antica religione di influenza persiana, precedente alla nascita dell'Islam;
    all'attacco è seguito quello che è ormai comunemente riconosciuto come un vero e proprio genocidio ai danni di tale comunità: almeno cinquemila yazidi sono stati uccisi e gettati in fosse comuni perché si sono rifiutati di convertirsi all'Islam; settemila donne, migliaia delle quali minorenni, sono state catturate, violentate e portate verso Raqqa e Mosul, dove sono state poi vendute come schiave sessuali, e oltre un migliaio di ragazzini yazidi sono stati strappati alle loro famiglie, imprigionati e militarmente addestrati nei campi dell'Isis per diventare futuri kamikaze;
    dopo la riconquista di Sinjar, avvenuta nel novembre 2015, la scoperta di decine di fosse comuni ha purtroppo confermato le dimensioni dal massacro avvenuto a danno degli yazidi;
    un rapporto del 30 agosto 2016, che ha aggiornato i dati sulle fosse comuni di vittime dell'Isis in territorio siriano e iracheno, ha contato settantadue siti di sepolture di massa, contenenti quindicimila corpi, la metà dei quali si trovano nel solo territorio di Sinjar e nei quali i corpi rinvenuti sono pressoché tutti della comunità yazida, che prima degli attacchi in quella zona contava decine di migliaia di persone;
    il 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una «Risoluzione sullo sterminio sistematico della minoranze religiose da parte del cosiddetto “Isis/Daesh”», con la quale ha riconosciuto la definizione di genocidio con riferimento alle atrocità perpetrate a danno della comunità yazida, e ha evidenziato che «ciò implica pertanto l'adozione di misure in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio»;
    l'europarlamentare svedese che ha promosso la risoluzione ha dichiarato che se «i massacri condotti da Isis contro questo popolo rientreranno definitivamente tra i crimini condannati dalla Convenzione delle Nazioni Unite, un domani – si spera non molto lontano – i jihadisti, potrebbero essere condannati per crimini contro l'umanità davanti alla Corte Penale Internazionale»;
    pur apprezzando i contenuti della risoluzione, l'organizzazione «Yazda», che dagli Stati Uniti si batte per diffondere la consapevolezza sul genocidio subito dalla loro piccola comunità, ha osservato che «il linguaggio della risoluzione, per quanto riguarda la parte concernente gli yazidi, non rende conto della portata effettiva del nostro genocidio. I numeri dei rapiti che vengono riportati sono assai lontani da quelli reali di oltre 5.800 persone prese prigioniere. La risoluzione non fa menzione in grande dettaglio degli stupri sistematici, delle conversioni forzate, degli sfollati»;
    l'obiettivo del pieno riconoscimento del genocidio a danno degli yazidi è perseguito anche dal Rapporto stilato nel giugno 2016 dalla Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Siria, istituita dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu nell'agosto 2011 e considerata la più alta commissione d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani nel conflitto siriano;
    il rapporto afferma che «il genocidio contro la popolazione yazida è tuttora in atto», illustra come «l'ISIS ha cercato di distruggere gli yazidi attraverso uccisioni, schiavitù sessuale, torture, sottoponendoli a trattamenti inumani e degradanti, trasferimenti forzosi che hanno causato seri problemi alla loro salute fisica e psicologica, infliggendo loro condizioni di vita che comportano una lenta morte, imponendo misure che impediscono la nascita di bambini yazidi, compresa la conversione forzata degli adulti, separando gli uomini e le donne, e i bambini dalle proprie famiglie, e cercando di cancellare la loro identità di yazidi», e si conclude con l'invito rivolto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di ricorrere alla corte penale internazionale perché persegua i responsabili;
    la definizione giuridica internazionale di genocidio, in conformità dell'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, comprende «tutti gli atti riportati in appresso, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro; che, inoltre, l'articolo III della summenzionata convenzione considera perseguibile non soltanto il genocidio, ma anche la cospirazione e l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio nonché la complicità nello stesso»;
    il rapporto evidenzia come l'Isis tuttora tenga in ostaggio più di tremiladuecento donne e bambini nelle aree da esso controllate in Siria, dove le donne e le bambine continuano ad essere schiavizzate sessualmente mentre i maschi vengono indottrinati, addestrati e impiegati nella guerra, tutti vittime di «orrori quasi inimmaginabili»;
    Nadia Murad, di ventuno anni, una delle donne rapite dai miliziani, vittima di stupri, ridotta in schiavitù, dopo la fuga è divenuta il volto internazionale delle donne e delle bambine della sua comunità e ha motivato con queste parole il proprio impegno: «Mi fa star male ricordare ogni volta tutti i dettagli, ma non è nulla in confronto al dolore della mia comunità e di un'intera regione dell'Iraq e della Siria che ribolle nella guerra: è là che vedi il vero dolore, il mio in confronto ad esso non è così importante. Lo faccio perché in ogni angolo del mondo è necessario che si sappia quello che ci è successo, in modo che il mondo si renda conto della sofferenza di 3.500 donne e ragazze che sono tuttora in schiavitù e vengono stuprate ogni ora e ogni giorno, del genocidio subito da una comunità pacifica e impotente, come pure del dolore di tutte le minoranze e di chiunque non condivida l'interpretazione dell'islam portata avanti dallo Stato islamico. La violenza contro le donne e i bambini deve finire, nessun'altra ragazza deve subire quello che ho subito io. Ho perso tutto ciò che avevo una volta: famiglia, amici, patria e sogni, li ho persi, e migliaia di yazidi hanno perso i propri cari, tutte le minoranze rimpiangono la propria terra. Voglio svegliare i giovani musulmani e renderli consapevoli della malvagità dello Stato islamico, in modo che nessuno più si unisca ad esso. Voglio che il mondo sappia che lo Stato islamico non rappresenta alcuna religione, ma rappresenta il male. E in questo modo sento di fare qualcosa, di resistere al nemico, ed è qualcosa di più utile che piangere e compiangermi in una stanza»,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere nelle competenti sedi internazionali il riconoscimento ufficiale del genocidio degli yazidi e le iniziative volte a perseguirne i responsabili;
   ad adoperarci affinché siano tratti in salvo con la massima urgenza le donne e i bambini ancora in ostaggio;
   a garantire pieno e attivo sostegno agli sforzi diplomatici internazionali volti alla risoluzione del conflitto siriano, al contempo impegnandosi nell'ambito della comunità internazionale, in particolar modo presso i Governi di Siria ed Iraq, affinché siano adottate misure a protezione dalla comunità yazida;
   a dare piena attuazione alle conclusioni della risoluzione del 4 febbraio 2016 del Parlamento europeo sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/DAESH» con particolare riferimento al «contrasto della radicalizzazione» in tutti i paesi della comunità internazionale, compresi gli Stati membri dell'Unione europea e al miglioramento dei «sistemi giuridici e giurisdizionali per evitare che loro cittadini e abitanti, possano abbandonare il Paese per unirsi al cosiddetto «ISIS/Daesh» e partecipare alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché per garantire che, qualora lo facciano, siano perseguiti penalmente quanto prima, anche qualora incitino attraverso la rete a perpetrare tali reati o li sostengano.
(1-01363) «Cirielli, Rampelli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    nelle prime ore del 3 agosto 2014 miliziani dei sedicente Stato islamico hanno attaccato la regione e la città di Sinjar, nell'Iraq nordoccidentale, a pochi chilometri dal confine con la Siria, nella quale risiedono la maggior parte degli yazidi, una antichissima comunità religiosa di etnia curda, i cui esponenti sono definiti dagli estremisti islamici come «adoratori del diavolo» a causa della loro antica religione di influenza persiana, precedente alla nascita dell'Islam;
    all'attacco è seguito quello che è ormai comunemente riconosciuto come un vero e proprio genocidio ai danni di tale comunità: almeno cinquemila yazidi sono stati uccisi e gettati in fosse comuni perché si sono rifiutati di convertirsi all'Islam; settemila donne, migliaia delle quali minorenni, sono state catturate, violentate e portate verso Raqqa e Mosul, dove sono state poi vendute come schiave sessuali, e oltre un migliaio di ragazzini yazidi sono stati strappati alle loro famiglie, imprigionati e militarmente addestrati nei campi dell'Isis per diventare futuri kamikaze;
    dopo la riconquista di Sinjar, avvenuta nel novembre 2015, la scoperta di decine di fosse comuni ha purtroppo confermato le dimensioni dal massacro avvenuto a danno degli yazidi;
    un rapporto del 30 agosto 2016, che ha aggiornato i dati sulle fosse comuni di vittime dell'Isis in territorio siriano e iracheno, ha contato settantadue siti di sepolture di massa, contenenti quindicimila corpi, la metà dei quali si trovano nel solo territorio di Sinjar e nei quali i corpi rinvenuti sono pressoché tutti della comunità yazida, che prima degli attacchi in quella zona contava decine di migliaia di persone;
    il 4 febbraio 2016 il Parlamento europeo ha approvato una «Risoluzione sullo sterminio sistematico della minoranze religiose da parte del cosiddetto “Isis/Daesh”», con la quale ha riconosciuto la definizione di genocidio con riferimento alle atrocità perpetrate a danno della comunità yazida, e ha evidenziato che «ciò implica pertanto l'adozione di misure in applicazione della Convenzione delle Nazioni Unite del 1948 per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio»;
    l'europarlamentare svedese che ha promosso la risoluzione ha dichiarato che se «i massacri condotti da Isis contro questo popolo rientreranno definitivamente tra i crimini condannati dalla Convenzione delle Nazioni Unite, un domani – si spera non molto lontano – i jihadisti, potrebbero essere condannati per crimini contro l'umanità davanti alla Corte Penale Internazionale»;
    pur apprezzando i contenuti della risoluzione, l'organizzazione «Yazda», che dagli Stati Uniti si batte per diffondere la consapevolezza sul genocidio subito dalla loro piccola comunità, ha osservato che «il linguaggio della risoluzione, per quanto riguarda la parte concernente gli yazidi, non rende conto della portata effettiva del nostro genocidio. I numeri dei rapiti che vengono riportati sono assai lontani da quelli reali di oltre 5.800 persone prese prigioniere. La risoluzione non fa menzione in grande dettaglio degli stupri sistematici, delle conversioni forzate, degli sfollati»;
    l'obiettivo del pieno riconoscimento del genocidio a danno degli yazidi è perseguito anche dal Rapporto stilato nel giugno 2016 dalla Commissione internazionale indipendente d'inchiesta sulla Siria, istituita dal Consiglio dei diritti umani dell'Onu nell'agosto 2011 e considerata la più alta commissione d'inchiesta sulle violazioni dei diritti umani nel conflitto siriano;
    il rapporto afferma che «il genocidio contro la popolazione yazida è tuttora in atto», illustra come «l'ISIS ha cercato di distruggere gli yazidi attraverso uccisioni, schiavitù sessuale, torture, sottoponendoli a trattamenti inumani e degradanti, trasferimenti forzosi che hanno causato seri problemi alla loro salute fisica e psicologica, infliggendo loro condizioni di vita che comportano una lenta morte, imponendo misure che impediscono la nascita di bambini yazidi, compresa la conversione forzata degli adulti, separando gli uomini e le donne, e i bambini dalle proprie famiglie, e cercando di cancellare la loro identità di yazidi», e si conclude con l'invito rivolto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di ricorrere alla corte penale internazionale perché persegua i responsabili;
    la definizione giuridica internazionale di genocidio, in conformità dell'articolo II della convenzione delle Nazioni Unite del 1948 sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, comprende «tutti gli atti riportati in appresso, commessi con l'intenzione di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso in quanto tale: a) uccisione di membri del gruppo; b) lesioni gravi all'integrità fisica o mentale di membri del gruppo; c) imposizione deliberata al gruppo di condizioni di vita intese a provocare la sua distruzione fisica, totale o parziale; d) imposizione di misure miranti a impedire nascite all'interno del gruppo; e) trasferimento forzato di bambini da un gruppo a un altro; che, inoltre, l'articolo III della summenzionata convenzione considera perseguibile non soltanto il genocidio, ma anche la cospirazione e l'incitamento diretto e pubblico a commettere un genocidio nonché la complicità nello stesso»;
    il rapporto evidenzia come l'Isis tuttora tenga in ostaggio più di tremiladuecento donne e bambini nelle aree da esso controllate in Siria, dove le donne e le bambine continuano ad essere schiavizzate sessualmente mentre i maschi vengono indottrinati, addestrati e impiegati nella guerra, tutti vittime di «orrori quasi inimmaginabili»;
    Nadia Murad, di ventuno anni, una delle donne rapite dai miliziani, vittima di stupri, ridotta in schiavitù, dopo la fuga è divenuta il volto internazionale delle donne e delle bambine della sua comunità e ha motivato con queste parole il proprio impegno: «Mi fa star male ricordare ogni volta tutti i dettagli, ma non è nulla in confronto al dolore della mia comunità e di un'intera regione dell'Iraq e della Siria che ribolle nella guerra: è là che vedi il vero dolore, il mio in confronto ad esso non è così importante. Lo faccio perché in ogni angolo del mondo è necessario che si sappia quello che ci è successo, in modo che il mondo si renda conto della sofferenza di 3.500 donne e ragazze che sono tuttora in schiavitù e vengono stuprate ogni ora e ogni giorno, del genocidio subito da una comunità pacifica e impotente, come pure del dolore di tutte le minoranze e di chiunque non condivida l'interpretazione dell'islam portata avanti dallo Stato islamico. La violenza contro le donne e i bambini deve finire, nessun'altra ragazza deve subire quello che ho subito io. Ho perso tutto ciò che avevo una volta: famiglia, amici, patria e sogni, li ho persi, e migliaia di yazidi hanno perso i propri cari, tutte le minoranze rimpiangono la propria terra. Voglio svegliare i giovani musulmani e renderli consapevoli della malvagità dello Stato islamico, in modo che nessuno più si unisca ad esso. Voglio che il mondo sappia che lo Stato islamico non rappresenta alcuna religione, ma rappresenta il male. E in questo modo sento di fare qualcosa, di resistere al nemico, ed è qualcosa di più utile che piangere e compiangermi in una stanza»,

impegna il Governo:

   a promuovere e sostenere, anche in coordinamento con i Partner UE, nelle competenti sedi internazionali iniziative volte al riconoscimento del genocidio degli yazidi e le iniziative volte a perseguirne i responsabili;
   ad adoperarsi, d'intesa con gli altri Paesi dell'UE e nel quadro degli strumenti a disposizione della comunità internazionale, affinché siano tratti in salvo con la massima urgenza le donne e i bambini ancora in ostaggio;
   a garantire pieno e attivo sostegno agli sforzi diplomatici internazionali volti alla risoluzione del conflitto siriano, al contempo impegnandosi nell'ambito della comunità internazionale, affinché siano adottate misure a protezione dalla comunità yazida;
   a valutare in ambito UE l'attuazione delle conclusioni della risoluzione del 4 febbraio 2016 del Parlamento europeo sullo sterminio sistematico delle minoranze religiose da parte del cosiddetto «ISIS/DAESH» con particolare riferimento al «contrasto della radicalizzazione» in tutti i paesi della comunità internazionale, compresi gli stati membri dell'Unione europea e al miglioramento dei «sistemi giuridici e giurisdizionali per evitare che loro cittadini e abitanti, possano abbandonare il Paese per unirsi al cosiddetto «ISIS/Daesh» e partecipare alle violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, nonché, per garantire che, qualora lo facciano, siano perseguiti penalmente quanto prima, anche qualora incitino attraverso la rete a perpetrare tali reati o li sostengano.
(1-01363)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Cirielli, Rampelli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; TERZONI ED ALTRI: MISURE PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DEI COMUNI CON POPOLAZIONE FINO A 5.000 ABITANTI E DEI TERRITORI MONTANI E RURALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI PER LA RIQUALIFICAZIONE E IL RECUPERO DEI CENTRI STORICI (A.C. 65-2284-A)

A.C. 65-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli identici emendamenti Librandi 2.4, Schullian 2.5, Segoni 2.13, e Occhiuto 2.52;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 65-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

  1. La presente legge, ai sensi degli articoli 3, 44, secondo comma, 117 e 119, quinto comma, della Costituzione e in coerenza con gli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale di cui all'articolo 3 del Trattato sull'Unione europea e di pari opportunità per le zone con svantaggi strutturali e permanenti di cui all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, promuove e sostiene lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti, promuove l'equilibrio demografico del Paese, favorendo la residenza in tali comuni, e tutela e valorizza il loro patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico. La presente legge favorisce l'adozione di misure in favore dei residenti nei predetti comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico. L'insediamento nei citati comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni.
  2. Ai fini dei finanziamenti disposti dalla presente legge, per piccolo comune si intende il comune con popolazione residente fino a 5.000 abitanti o il comune istituito a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti che rientri in una delle seguenti tipologie:
   a) comuni collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale;
   b) comuni caratterizzati da marcata arretratezza economica;
   c) comuni nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione residente rispetto al censimento generale della popolazione effettuato nel 1981;
   d) comuni caratterizzati da condizioni di disagio insediativo, sulla base di specifici parametri definiti in base all'indice di vecchiaia, alla percentuale di occupati rispetto alla popolazione residente e all'indice di ruralità;
   e) comuni caratterizzati da inadeguatezza dei servizi sociali essenziali;
   f) comuni ubicati in aree contrassegnate da difficoltà di comunicazione e dalla lontananza dai grandi centri urbani;
   g) comuni la cui popolazione residente presenta una densità non superiore ad 80 abitanti per chilometro quadrato;
   h) comuni comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g); in tal caso, l'applicazione degli interventi di cui alla presente legge è limitata al territorio delle medesime frazioni;
   i) comuni appartenenti alle unioni di comuni montani di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
   l) comuni con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco nazionale, di un parco regionale o di un'area protetta;
   m) comuni istituiti a seguito di fusione.

  3. Ai fini di cui al comma 2, i dati concernenti la popolazione dei comuni sono periodicamente aggiornati e resi pubblici sulla base delle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). In sede di prima applicazione, è considerata la popolazione risultante dall'ultimo censimento generale della popolazione.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è definito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'elenco dei piccoli comuni che rientrano nelle tipologie di cui al comma 2.
  5. L'elenco di cui al comma 4 è aggiornato ogni tre anni con le stesse procedure previste dal medesimo comma 4. Contestualmente all'aggiornamento, per ciascun comune appartenente alle tipologie di cui al comma 2, lettere da b) a e), sono rilevati i dati indicativi dei miglioramenti eventualmente conseguiti.
  6. Gli schemi dei decreti di cui ai commi 4 e 5 sono trasmessi alle Camere per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, da esprimere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione.
  7. Le regioni, nell'ambito delle proprie competenze, possono definire interventi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla presente legge per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, anche al fine di concorrere all'attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, le regioni possono prevedere ulteriori tipologie di comuni rispetto a quelle previste al comma 2 del presente articolo, tenuto conto della specificità del proprio territorio.
  8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità e definizioni).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: lo sviluppo con le seguenti: il sostenibile sviluppo.
1. 3. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti con le seguenti: piccoli comuni, come definiti ai sensi del comma 2, primo periodo.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    secondo periodo, sostituire la parola: predetti con la seguente: piccoli;
    terzo periodo, sostituire la parola: citati con la seguente: piccoli;
   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: dei finanziamenti fino a: che rientri con le seguenti: della presente legge, per piccoli comuni si intendono i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti nonché i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti. I piccoli comuni possono beneficiare dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 qualora rientrino.
   all'articolo 11,
    al comma 1, sostituire le parole:
comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con le seguenti: piccoli comuni;
    al comma 2, sostituire la parola: predetti con la seguente: piccoli;
   all'articolo 12, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: I comuni con le seguenti: I piccoli comuni;
   al Titolo, sostituire le parole: comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici con le seguenti: piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni.
1. 50. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di contrastarne lo spopolamento, aggiungere le seguenti: e favorirne il ripopolamento.
1. 57. Mura.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e alla gestione attiva attraverso l'uso sostenibile del bosco che valorizzi le filiere del legno e ne esalti la capacità di assolvere alle molteplici funzioni,.
1. 20. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: aventi ciascuno popolazione fino a con le seguenti: che complessivamente raggiungono una popolazione di.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: aventi ciascuno popolazione residente fino a con le seguenti: che complessivamente raggiungono una popolazione di.
1. 60. Giovanna Sanna.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: popolazione fino a 5.000 abitanti, aggiungere le seguenti: nonché il comune avente popolazione fino a 10.000 abitanti ubicato in fascia climatica E-F,.
1. 21. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

  Al comma 2, lettera a), dopo la parola: idrogeologico aggiungere le seguenti:, da pericolosità sismica di zona 1 e 2.
1. 56. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: o, comunque, da criticità dal punto di vista ambientale.
1. 51. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), sopprimere la parola: significativo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, pari ad almeno il 30 per cento;.
1. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche ai comuni con popolazione residente fino a 50.000 abitanti comprendenti frazioni con le caratteristiche di cui alle lettere a), b), c), d), f) o g), limitando gli interventi di cui alla presente legge alle medesime frazioni.
1. 24. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, lettera h), dopo la parola: comuni aggiungere le seguenti: in deroga a quanto previsto all'alinea del presente comma, anche con popolazione superiore ai 5.000 abitanti,.
1. 33. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: l'applicazione degli interventi di cui alla presente legge è limitata al con le seguenti: i finanziamenti disposti ai sensi dell'articolo 3 sono destinati ad interventi da realizzare esclusivamente nel.
1. 52. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le lettere i) e l).
1. 58. Fabrizio Di Stefano, Occhiuto.

  Al comma 2, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:, o comuni che comunque esercitano obbligatoriamente in forma associata, ai sensi del predetto comma 28, le funzioni fondamentali ivi richiamate.
1. 53. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: o di un sito della rete natura 2000.
1. 34. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
1. 35. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 1. Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 4. Librandi, Matarrese.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 42. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) comuni rientranti nelle aree periferiche e ultraperiferiche come individuate nella Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
*1. 59. Occhiuto.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. I finanziamenti di cui al comma 2 sono assegnati prioritariamente a quei comuni che rientrano in più di una delle tipologie indicate al medesimo comma 2.
1. 5. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: periodicamente aggiornati con le seguenti: aggiornati ogni tre anni.
1. 54. Marchi.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

  Conseguentemente,
   al comma 4, sostituire le parole:
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3-bis del presente articolo.
   al comma 6, dopo le parole: di cui ai commi aggiungere le seguenti: 3-bis,
   all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: centoventi con le seguenti: centottanta.
1. 55. Marchi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentito l'ISTAT, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i parametri occorrenti per la determinazione delle tipologie di cui al comma 2.

  Conseguentemente,
   al comma 4, sostituire le parole:
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: sessanta giorni dall'adozione del decreto di cui al comma 3-bis del presente articolo.
   al comma 6, dopo le parole: di cui ai commi aggiungere le seguenti: 3-bis,
   all'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: centoventi con le seguenti: centottanta.
1. 55.(Testo modificato nel corso della seduta) Marchi.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: è definito aggiungere le seguenti: e reso pubblico.
1. 16. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

A.C. 65-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Attività e servizi).

  1. Per garantire uno sviluppo sostenibile e un equilibrato governo del territorio, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province, le unioni di comuni, i comuni, anche in forma associata, le unioni di comuni montani e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali, con le modalità previste dal presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, i piccoli comuni, anche in forma associata, possono istituire centri multifunzionali per la prestazione di una pluralità di servizi in materia ambientale, sociale, energetica, scolastica, postale, artigianale, turistica, commerciale, di comunicazione e di sicurezza, nonché per lo svolgimento di attività di volontariato e associazionismo culturale. Le regioni e le province possono concorrere alle spese concernenti l'uso dei locali necessari alla prestazione dei predetti servizi. Per le attività dei centri multifunzionali, i comuni interessati sono autorizzati a stipulare convenzioni e contratti di appalto con gli imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Attività e servizi).

  Al comma 1, sostituire le parole da: lo Stato fino alla fine del comma, con le seguenti: i comuni, le unioni di comuni, le città metropolitane, le province, gli enti parco, le altre forme di associazioni di enti locali, le regioni e lo Stato, per quanto di rispettiva competenza, possono promuovere nei piccoli comuni:
   a) l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità, ai servizi postali;
   b) il ripopolamento dei piccoli comuni anche con azioni e progetti sperimentali e di incentivazione della residenzialità presso gli stessi.
2. 50. Mura.

  Al comma 1, dopo le parole: ai servizi postali aggiungere le seguenti: nonché al ripopolamento dei predetti comuni anche attraverso progetti sperimentali di incentivazione della residenzialità.
2. 50. (Testo modificato nel corso della seduta) Mura.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: le province aggiungere le seguenti: o aree vaste.
2. 51. Taricco.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: possono promuovere con le seguenti: promuovono.
2. 23. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: istituire aggiungere le seguenti: nell'ambito di apposite convenzioni con i concessionari dei servizi essenziali di cui al comma 1.
2. 6. Tancredi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: istituire aggiungere le seguenti: anche attraverso apposite convenzioni con i concessionari dei servizi di cui al comma 1.
2. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Tancredi.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di comunicazione aggiungere le seguenti:, di giustizia.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Nel caso di convenzione tra comuni, i tre quarti dei quali rientranti nella tipologia di cui all'articolo 2, comma 1 della presente legge, finalizzata al mantenimento sul loro territorio dell'Ufficio del giudice di pace, con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita una quota di entrate, per contributi unificati, diritti di copia, pene e spese di giustizia, derivanti dalle cause trattate in quell'Ufficio, che viene trattenuta dal comune capofila per il pagamento delle spese di mantenimento e gestione dell'Ufficio stesso e del suo personale.
2. 53. Guerra, Marchi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 4. Librandi, Matarrese.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 5. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 13. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: possono concorrere con le seguenti: concorrono.
*2. 52. Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non si applicano alle acquisizioni di lavori, beni, servizi e forniture da parte degli enti pubblici situati nelle zone montane per importi inferiori a 20 mila euro.
2. 19. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Ai piccoli comuni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e all'articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
2. 24. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. I piccoli comuni hanno la facoltà e non l'obbligo di dotarsi di un segretario comunale ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.
2. 25. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  3. Nell'ambito della valutazione e dell'approvazione di progetti di Servizio civile nazionale, il Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazionale della Presidenza del Consiglio dei ministri assicura che per ogni bando almeno il 10 per cento dei progetti individuati come finanziabili debba essere realizzato in piccoli comuni inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, della presente legge e che per tali progetti, nella successiva fase di selezione dei volontari, la residenza e il domicilio nel comune in cui è realizzato il progetto costituiscono titolo preferenziale.
2. 54. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

A.C. 65-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, un Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni, destinato al finanziamento di investimenti diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla mitigazione del rischio idrogeologico, alla salvaguardia e alla riqualificazione urbana dei centri storici, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici nonché alla promozione dello sviluppo economico e sociale e all'insediamento di nuove attività produttive.
  2. Ai fini dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'interno, con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla predisposizione di un Piano nazionale per la riqualificazione dei piccoli comuni.
  3. In particolare il Piano di cui al comma 2 assicura priorità ai seguenti interventi:
   a) qualificazione e manutenzione del territorio, mediante recupero e riqualificazione di immobili esistenti e di aree dismesse, nonché interventi volti alla riduzione del rischio idrogeologico;
   b) messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici, alle strutture pubbliche con funzioni socio-assistenziali e alle strutture di maggiore fruizione pubblica;
   c) riqualificazione e accrescimento dell'efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico, nonché realizzazione di impianti di produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili;
   d) acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di degrado, ai sensi dell'articolo 5;
   e) acquisizione di case cantoniere e del sedime ferroviario dismesso per le finalità di cui all'articolo 6, comma 1;
   f) recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, ai sensi dell'articolo 4, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi;
   g) recupero di beni culturali, storici, artistici e librari, ai sensi dell'articolo 7.

  4. Il Piano di cui al comma 2 definisce le modalità per la presentazione dei progetti da parte delle amministrazioni comunali, nonché quelle per la selezione dei progetti medesimi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri sulla base dei seguenti criteri:
   a) tempi di realizzazione degli interventi;
   b) capacità e modalità di coinvolgimento di soggetti e finanziamenti pubblici e privati e di attivazione di un effetto moltiplicatore del finanziamento pubblico attraverso il concorso degli investimenti privati;
   c) miglioramento della dotazione infrastrutturale secondo criteri di sostenibilità ambientale e mediante l'adozione di protocolli internazionali di qualità ambientale;
   d) valorizzazione delle filiere locali della green economy;
   e) miglioramento del tessuto sociale e ambientale del territorio di riferimento;
   f) impatto socio-economico degli interventi, con particolare riferimento agli incrementi occupazionali.

  5. Il Piano di cui al comma 2 è aggiornato annualmente sulla base delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo di cui al comma 1.
  6. Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da finanziare sulla base del Piano di cui al comma 2 e dei suoi successivi aggiornamenti, assicurando, per quanto possibile, un'equilibrata ripartizione delle risorse a livello regionale. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite con decreti del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7. Le risorse erogate ai sensi del comma 6 sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa nazionale o regionale.
  8. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Fondo per lo sviluppo strutturale, economico e sociale dei piccoli comuni).

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 45 milioni.

  Conseguentemente, al comma 8,
   sostituire le parole:
10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 45 milioni.
   dopo le parole: al 2023 aggiungere le seguenti: si provvede nel limite di 20 milioni di euro per il 2017 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, nonché, per la parte restante,
3. 52. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 35 milioni.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: 10 milioni di euro per l'anno 2017 e a 15 milioni con le seguenti: 30 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35 milioni.
3. 54. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 20 milioni.

  Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: pari a 10 milioni di euro con le seguenti: pari a 20 milioni di euro.
3. 12. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo le parole: istituti scolastici aggiungere le seguenti: al ripopolamento attraverso programmi e progetti che incentivano la residenzialità.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole:
per la riqualificazione aggiungere le seguenti: e il ripopolamento;
   al comma 3 aggiungere, in fine, le seguenti lettere:
    h)
programmi e progetti di ripopolamento attraverso diversi strumenti di agevolazione;
    i) programmi e progetti che supportino e agevolino l'avvio di nuove attività produttive nei settori dell'agricoltura, dell'agroalimentare, dell'artigianato e dei saperi locali e la valorizzazione di quelle esistenti.
3. 57. Mura.

Subemendamenti all'emendamento 3.100 delle Commissioni

  Sostituire dalle parole: confluiscono altresì fino alle parole: 2015, n. 208, con le parole: confluiscono altresì nella misura di 40 milioni per il 2017 e 60 milioni per il 2018, le risorse di cui al Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
0. 3. 100. 1. Marcon, Pellegrino, Melilla, Zaratti, Scotto.

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, per essere destinate al finanziamento esclusivo degli interventi di ristrutturazione dei percorsi viari di particolare valore storico e culturale destinati ad accogliere flussi turistici che utilizzino modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
0. 3. 100. 2. Terzoni, Spadoni, Del Grosso, Massimiliano Bernini.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni 2017 e 2018, nel Fondo di cui al primo periodo confluiscono altresì le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
3. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: di concerto con le seguenti: d'intesa.
3. 60. Taricco.

  Al comma 2, dopo le parole: di concerto con aggiungere le seguenti: il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo,.
3. 2. Zaratti, Marcon, Melilla, Pellegrino.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e alla messa in sicurezza e/o bonifica dei siti inquinati.
3. 28. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e all'adeguamento antisismico degli edifici pubblici e privati.
3. 56. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e del rischio sismico.
3. 61. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: a quelli scolastici aggiungere le seguenti: e per la prima infanzia.
3. 29. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Castiello, Allasia.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto degli impatti di tali impianti sulla qualità dell'aria.
3. 7. Carrescia.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, da destinare anche ad iniziative di promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile come definiti dall'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), così da diffonderne la conoscenza e il valore tra i consumatori.
3. 53. Becattini.

  Al comma 3, lettera f), sopprimere le parole:, anche ai fini della realizzazione di alberghi diffusi.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sopprimere il comma 4.
3. 62. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

Subemendamento all'emendamento 3.101 delle Commissioni

  Aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche al fine di favorire la produzione di carni e di formaggi di qualità.
0. 3. 101. 1. Terzoni, Spadoni, Del Grosso.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
  h) recupero dei pascoli montani.
3. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
rivitalizzazione del territorio, attraverso il sostegno dell'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali finalizzata alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, nonché di attività finalizzate al recupero e alla destinazione ad uso recettivo di immobili abbandonati.
3. 25. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 3, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche al fine di sostenere l'imprenditoria giovanile per l'avvio di nuove attività turistiche e commerciali volte alla valorizzazione e alla promozione del territorio e dei suoi prodotti.
3. 25. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
incentivazione della predisposizione di una carta dei servizi e delle attività economiche dell'ambito territoriale per facilitare lo sviluppo economico delle aree.
3. 63. Baradello.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   h)
realizzazione di strutture funzionali alle finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2.
3. 64. Taricco.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: per la selezione aggiungere le seguenti:, attraverso bandi e concorsi pubblici,
3. 3. Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.

  Al comma 4, alinea, dopo le parole: per la selezione aggiungere le seguenti:, attraverso bandi pubblici,.
3. 3. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Marcon, Zaratti, Melilla.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera a), sostituire la parola: tempi con le seguenti: modalità, strategia e tempi.
3. 16. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: criteri di sostenibilità ambientale aggiungere le seguenti: che garantiscano il minor consumo di suolo.
3. 17. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e dei prodotti biologici agro-pastorali locali.
3. 18. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 4, lettera e), dopo la parola: miglioramento aggiungere le seguenti: della qualità di vita dei cittadini, nonché.
3. 19. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire la parola: annualmente con le seguenti: ogni tre anni.
3. 50. Marchi.
(Approvato)

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:, per quanto possibile,
3. 55. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché la piena ripartizione perequativa territoriale delle risorse e riconoscendo l'isolamento, l'insularità e la scarsità di popolazione quali svantaggi naturali gravi e permanenti e pertanto criteri di priorità ai fini del finanziamento dei progetti stessi.
3. 51. Vargiu.

  Al comma 6, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e priorità al finanziamento degli interventi proposti da comuni istituiti a seguito di fusione o appartenenti a unioni di comuni.
3. 59. Fanucci, Marchi.
(Approvato)

  Al comma 7, sostituire le parole: o regionale con le seguenti:, regionale o europea.
3. 65. Taricco.
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Gli interventi di cui al presente articolo devono avvenire senza consumo di suolo inedificato, non comportare l'impermeabilizzazione di porzioni libere di suolo, e nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3. 5. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ripristino incentivi per il teleriscaldamento nelle zone climatiche D, E ed F).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge si applicano le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1o ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, e all'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n.  448. All'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 13 dicembre 1998, n.  448, dopo le parole: «per gli impianti e le reti di teleriscaldamento alimentati da energia geotermica» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per gli impianti di teleriscaldamento a biomassa legnosa nei comuni ricadenti nella zona climatica D,».
  2. All'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, la voce: «Legge 22 dicembre 2008, n. 203, articolo 2, comma 12 – Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento» è soppressa.
  3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminate le quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta, al fine di mantenere invariati gli effetti positivi derivanti dalla riduzione dei restanti crediti d'imposta di cui all'elenco 2 allegato all'articolo 1, comma 577, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, come modificato dal comma 2.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1e 2, pari a 700 mila euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 638, della legge 28 dicembre 2015, n.  208.
3. 03. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni piccola proprietà contadina).

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n.  25, dopo il comma 4-bis, è aggiunto il seguente:
  «4-ter. Le agevolazioni previste dal comma precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di un titolare di impresa agricola qualora un suo familiare coadiuvante sia iscritto nella gestione previdenziale dei coltivatori diretti e IAP.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 04. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Sicurezza).

  1. Nell'ambito delle misure di sicurezza in favore degli abitanti dei comuni con meno di 5.000 abitanti è previsto un piano triennale per l'installazione di sistemi di videosorveglianza a supporto delle attività di controllo da parte delle forze dell'ordine per prevenire e contrastare fenomeni di microcriminalità.
3. 05. Burtone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ripristino agevolazione territori montani).

  1. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.  23, sono aggiunte, infine, le parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.  601».
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 06. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per i residenti nei piccoli comuni in unità abitative non allacciate ad alcuna rete di distribuzione di gas, è prevista la detraibilità del 19 per cento delle spese relative all'acquisto di pellet per il riscaldamento, entro un limite di spesa annua di 800 euro e con franchigia di 100 euro.
  2. Al relativo onere, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
   b) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondo di riserva e speciali »della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 050. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.

A.C. 65-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi).

  1. I piccoli comuni possono individuare, all'interno del perimetro dei centri storici, zone di particolare pregio, dal punto di vista della tutela dei beni architettonici e culturali, nelle quali realizzare, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, interventi integrati pubblici e privati finalizzati alla riqualificazione urbana, nel rispetto delle tipologie costruttive e delle strutture originarie, attraverso gli strumenti a tale fine previsti dalla vigente normativa statale e regionale in materia.
  2. Gli interventi integrati, di cui al comma 1, prevedono: il risanamento, la conservazione e il recupero del patrimonio edilizio da parte di soggetti privati; la realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, nel rispetto dei caratteri identificativi e tipici delle zone di cui al comma 1; la manutenzione straordinaria dei beni pubblici già esistenti da parte dell'ente locale e il riuso del patrimonio edilizio inutilizzato; il miglioramento e l'adeguamento degli arredi e dei servizi urbani; gli interventi finalizzati al consolidamento statico e antisismico degli edifici storici; la realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati; il miglioramento dei servizi urbani quali l'illuminazione, la pulizia delle strade, i parcheggi, l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
  3. Le regioni possono prevedere forme di indirizzo e coordinamento finalizzate al recupero e alla riqualificazione dei centri storici, anche in relazione agli interventi integrati di cui ai commi 1 e 2.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai borghi antichi o ai centri storici abbandonati o parzialmente spopolati, i comuni, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, possono promuovere nel proprio territorio la realizzazione di alberghi diffusi, come definiti ai sensi delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Recupero e riqualificazione dei centri storici e promozione di alberghi diffusi).

  Al comma 1, sostituire le parole: e culturali con le seguenti:, culturali e ambientali, nonché delle funzioni caratteristiche locali.
4. 9. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Al comma 1, sostituire la parola: costruttive con le seguenti:, delle volumetrie.
4. 1. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, attribuendo priorità a quei progetti che rispettano le tecniche tradizionali e le implementano con la bioedilizia, la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza sismica.
4. 3. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: antisismico degli edifici storici aggiungere le seguenti: nonché alla loro riqualificazione energetica.
4. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I comuni e le unioni di comuni di cui al comma 1 possono, altresì, promuovere la valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani». La valorizzazione dei «centri commerciali naturali» e la rivitalizzazione economica degli «aggregati commerciali urbani» consistono nel favorire, anche mediante gli interventi di cui al comma 2, la costituzione di uno o più insiemi organizzati, anche in forme societarie, di esercizi commerciali, strutture ricettive, attività artigianali e di servizio, che insistono nei centri storici di cui al comma 1, in cui si concentra un'offerta di prodotti, servizi ed attività da parte di una pluralità di soggetti, con particolare riferimento alla valorizzazione, alla distribuzione, alla commercializzazione delle produzioni tipiche locali, nonché allo svolgimento di funzioni informative per la promozione turistica e culturale del territorio.
4. 5. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 2, dopo le parole: e il recupero del patrimonio edilizio aggiungere le seguenti: e delle aree dismesse.
4. 10. Grimoldi, Guidesi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Al comma 2, dopo le parole: antisismico degli edifici storici; aggiungere le seguenti: l'efficientamento energetico compatibilmente con i vincoli di tutela di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
4. 50. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 2, sostituire le parole da: il miglioramento dei servizi fino alla fine del comma con le seguenti: il miglioramento del decoro urbano e dei servizi urbani quali l'apertura e la gestione di siti di rilevanza storica, artistica e culturale.
4. 7. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante opportuna attivazione delle strategie di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Gli interventi di cui ai commi precedenti devono possedere una qualità garantita, attestata anche mediante verifiche indipendenti, con processi trasparenti e certezza delle prestazioni mediante opportuna incentivazione e utilizzo di protocolli energetico-ambientali (rating system).
4. 51. Giovanna Sanna.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e anche attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile mediante opportuna attivazione delle strategie di green community di cui all'articolo 72 della legge 28 dicembre 2015, n. 221.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. I livelli qualitativi degli interventi di cui ai commi precedenti devono essere garantiti mediante verifiche indipendenti che assicurino procedure trasparenti, certezza delle prestazioni e utilizzo di protocolli energetico-ambientali.
4. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Giovanna Sanna.
(Approvato)

  Al comma 4, dopo le parole: parzialmente spopolati aggiungere le seguenti:, ovvero alle aree insulari più svantaggiate,
4. 52. Vargiu.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole:, oltre ad agevolazioni per l'ammodernamento di rifugi montani e alpeggi.
4. 53. Baradello.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Classificazione catastale agriturismo).

  1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la lettera i) del comma 1 dell'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, deve interpretarsi nel senso che non vanno considerati fabbricati a destinazione abitativa quelli utilizzati per l'esercizio delle attività agrituristiche di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 20 febbraio 2006, n. 96.
4. 02. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in materia di fabbricati rurali).

  1. All'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non possono comunque essere riconosciuti rurali.».
4. 03. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifica dell'articolo 10 decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106).

  1. All'articolo 10, comma 1, decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La concessione del credito d'imposta garantisce una equa ripartizione territoriale delle risorse disponibili, con particolare riguardo ai piccoli comuni».
4. 050. Vargiu.

A.C. 65-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni).

  1. I piccoli comuni, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono adottare misure volte all'acquisizione e alla riqualificazione di immobili al fine di contrastare l'abbandono:
   a) di terreni, per prevenire le cause dei fenomeni di dissesto idrogeologico, per bonificare terreni agricoli e forestali e per provvedere alla regimazione delle acque;
   b) di edifici in stato di abbandono o di degrado, anche allo scopo di prevenire crolli o comunque situazioni di pericolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Misure per il contrasto dell'abbandono di immobili nei piccoli comuni).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: possono adottare misure con le seguenti: adottano misure.
5. 1. Melilla, Pellegrino, Marcon, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, per bonificare fino alla fine della lettera con le seguenti: e la perdita di biodiversità ed assicurare le operazioni di gestione sostenibile del bosco, anche di tipo naturalistico, nonché la bonifica dei terreni agricoli e forestali e la regimazione delle acque, compresi gli interventi di miglioramento naturalistico e ripristino ambientale.
5. 4. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e all'occorrenza affidando in comodato d'uso gratuito tali terreni utilizzabili a pascolo.
5. 5. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) di strutture dedicate al ricovero per la monticazione del bestiame, da concedere poi in uso allo scopo di sostenere la corretta gestione dei pascoli.
5. 50. Taricco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di favorire la coesione sociale nelle frazioni periferiche tramite la creazione di spazi di aggregazione e di contrastare l'abbandono di immobili, tutti i comuni sono obbligati a concedere l'usufrutto di edifici inutilizzati di propria proprietà ubicati in frazioni periferiche ad associazioni culturali o ricreative prive di scopi di lucro che ne facciano richiesta, a fronte di canoni d'affitto simbolici o ricorrendo al cosiddetto baratto amministrativo.
5. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Utilizzo dei terreni abbandonati o incolti).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, ridurre il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, le regioni, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assumono iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.
  2. I comuni montani o parzialmente montani, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti» della validità massima di anni dieci, rinnovabile.
  3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfoltimento o di diradamento.
  4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.
  5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi.
  Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e mediante ampia diffusione per il tramite del sito internet comunale.
  6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.
  7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il comune si pronunzia definitivamente e con deliberazione del consiglio comunale approva il piano.
  8. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.
  9. Il comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:
   a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;
   b) alle associazioni fondiarie di cui alla presente legge, anche temporanee, tra proprietari o ai consorzi forestali privati;
   c) ai confinanti;
   d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

  10. Il comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.
  11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Spetta al comune, o all'Unione dei comuni montani delegata, il compito di vigilanza sul corretto adempimento del piano. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.
  12. Il comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali, nazionali ed europee relative alle misure agro-ambientali e forestali.
  13. Sulle aree agricole, inserite nei «piani di recupero di terreni abbandonati o incolti» possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.
  14. Le regioni possono finanziare, con appositi provvedimenti, la redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti.

Art. 5-ter.
(Promozione del razionale utilizzo del suolo agricolo montano).

  1. I piccoli comuni dei territori rurali e montani promuovono il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
  2. Le regioni riconoscono nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili che possono favorire l'occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.
  3. La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole consente ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, ha funzione di tutela ambientale e paesaggistica, concorre all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali, previene i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 5-quater.
(Associazioni fondiarie).

  1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconoscono un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  2. L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati con lo scopo di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
  4. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria devono essere effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della economicità ed efficienza della gestione stessa.
  5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.
  6. Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili e può recedere dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5 e fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  7. Presso ciascun ente di associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate dove sono registrati i titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali.
  8. Le diverse superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo e dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della reddittività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria, per definire l'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi.
  9. Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica mediante riconoscimento con delibera della Giunta regionale che verificata la conformità degli statuti e delle loro modifiche con le disposizioni della presente legge, li approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.
  10. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi del comma 9 hanno natura giuridica di ente privato di interesse pubblico.

Art. 5-quinquies.
(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni).

  1. I comuni, ai fini della presente legge, promuovono ogni idonea iniziativa volta a suscitare fra i proprietari dei terreni una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico avvalendosi anche delle risorse di cui ai Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) dell'Unione Europea.

Art. 5-sexies.
(Funzioni).

  1. Alle associazioni fondiarie di cui al comma 9 dell'articolo 5-quater, competono le seguenti funzioni:
   a) gestione associata delle proprietà conferite dai soci o assegnate;
   b) redazione e attuazione del piano di gestione al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.
5. 050. De Menech.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Utilizzo dei terreni abbandonati o incolti).

  1. Al fine di favorire il recupero delle aree montane abbandonate, ridurre il degrado ambientale, salvaguardare il suolo e gli equilibri idrogeologici, limitare gli incendi boschivi, favorire un nuovo assetto del territorio attraverso la valorizzazione delle attività agro-forestali, le regioni, in attuazione dei principi fissati dalla legge 4 agosto 1978, n. 440, assumono iniziative volte alla valorizzazione delle terre agricole e forestali incolte.
  2. I comuni montani o parzialmente montani, per attuare le iniziative di cui al comma 1, possono predisporre un «piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti» della validità massima di anni dieci, rinnovabile.
  3. Si considerano abbandonati o incolti i terreni agricoli che non siano stati destinati ad uso produttivo da almeno tre anni ed i terreni boscati catastalmente individuati come pascoli, prati o seminativi, a esclusione dei terreni oggetto di impegni derivanti dalla normativa europea e di quelli espressamente indicati dalla normativa vigente. Sono altresì, considerati terreni abbandonati quelli rimboschiti artificialmente sui quali non siano stati attuati negli ultimi quindici anni interventi colturali di sfoltimento o di diradamento.
  4. Il piano è costituito da una relazione generale di inquadramento comprendente anche le tipologie degli interventi idonei al recupero dei terreni abbandonati o incolti, da cartografie su base catastale e dall'elenco dei proprietari dei terreni individuati come abbandonati o incolti.
  5. Il piano adottato ai sensi del comma 2 è depositato presso la segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito è data notizia con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale e mediante ampia diffusione per il tramite del sito internet comunale.
  6. Entro il periodo del deposito i proprietari dei terreni o gli altri aventi diritto possono presentare opposizione o assumere l'impegno a realizzare gli interventi previsti dal piano.
  7. Sulla base delle opposizioni o degli impegni assunti dai proprietari o dagli altri aventi diritto il comune si pronunzia definitivamente e con deliberazione del consiglio comunale approva il piano.
  8. L'approvazione del piano consente al comune l'occupazione temporanea e non onerosa dei terreni per il periodo di validità del piano.
  9. Il comune provvede all'effettuazione degli interventi di recupero dei terreni abbandonati o incolti assegnandoli, per il periodo di validità del piano, in ordine prioritario ai seguenti soggetti che ne facciano richiesta:
   a) agli imprenditori agricoli singoli o associati e alle imprese boschive;
   b) alle associazioni fondiarie di cui alla presente legge, anche temporanee, tra proprietari o ai consorzi forestali privati;
   c) ai confinanti;
   d) ad altri richiedenti singoli o associati, con priorità ai residenti nel territorio comunale.

  10. Il comune può realizzare direttamente gli interventi sulle aree non richieste.
  11. Gli interventi devono essere eseguiti secondo la buona pratica agricola o forestale nel rispetto della vocazione produttiva del fondo. Spetta al comune, o all'Unione dei comuni montani delegata, il compito di vigilanza sul corretto adempimento del piano. Qualora l'assegnatario non utilizzi i terreni concessi nei tempi previsti o attui modalità di coltivazione non conformi alla corretta tecnica agraria e forestale, il comune provvede alla revoca dell'assegnazione entro quindici giorni dall'accertamento.
  12. Il comune e gli assegnatari dei fondi possono beneficiare dei contributi previsti dalle norme regionali, nazionali ed europee relative alle misure agro-ambientali e forestali.
  13. Sulle aree agricole, inserite nei «piani di recupero di terreni abbandonati o incolti» possono essere finanziati progetti di ricomposizione fondiaria attuati su iniziativa degli enti pubblici, di altri soggetti pubblici e privati o dei consorzi privati.
  14. Le regioni possono finanziare, con appositi provvedimenti, la redazione del piano di recupero dei terreni abbandonati o incolti.
5. 051. De Menech.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Promozione del razionale utilizzo del suolo agricolo montano).

  1. I piccoli comuni dei territori rurali e montani promuovono il razionale utilizzo del suolo agricolo attraverso il rilancio delle attività agro-silvo-pastorali, il recupero produttivo delle proprietà fondiarie frammentate e dei terreni agricoli abbandonati o incolti.
  2. Le regioni riconoscono nell'associazionismo fondiario uno strumento per il miglioramento dei fondi e la ricostituzione di unità di coltivazione produttive ed economicamente sostenibili che possono favorire l'occupazione, il consolidamento e la costituzione di nuove imprese agricole.
  3. La gestione associata di piccole proprietà terriere secondo le buone pratiche agricole consente ai proprietari di valorizzare il loro patrimonio, ha funzione di tutela ambientale e paesaggistica, concorre all'applicazione delle misure di lotta obbligatoria degli organismi nocivi ai vegetali, previene i rischi idrogeologici e di incendio.

Art. 5-ter.
(Associazioni fondiarie).

  1. Le regioni, con proprie leggi, disciplinano l'istituzione e il funzionamento delle associazioni fondiarie, alle quali, nel rispetto ed in attuazione del principio di sussidiarietà, riconoscono un ruolo prevalente sul territorio ai fini della gestione collettiva ed economica dei terreni agricoli e forestali.
  2. L'associazione fondiaria è costituita tra i proprietari dei terreni pubblici o privati con lo scopo di raggruppare terreni agricoli e boschi, in attualità di gestione, abbandonati o incolti, per consentirne un uso economicamente sostenibile e produttivo.
  3. L'ordinamento delle associazioni fondiarie è disciplinato dai relativi statuti nel rispetto delle norme previste dal codice civile e dalle disposizioni speciali vigenti in materia.
  4. Le attività di gestione dei terreni conferiti all'associazione fondiaria devono essere effettuate nel rispetto delle buone pratiche agricole, degli equilibri idrogeologici, della salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e della economicità ed efficienza della gestione stessa.
  5. Le associazioni fondiarie possono avvalersi per la conduzione delle proprietà fondiarie conferite di uno o più gestori.
  6. Ogni associato conserva la proprietà dei suoi beni che non sono usucapibili e può recedere dalla sua adesione nel rispetto dei vincoli temporali contrattuali in essere tra l'associazione fondiaria e i gestori di cui al comma 5 e fatti salvi i vincoli di destinazione d'uso.
  7. Presso ciascun ente di associazione fondiaria è istituito un elenco delle proprietà associate dove sono registrati i titolari di diritti reali di godimento e di rapporti contrattuali.
  8. Le diverse superfici inserite nell'elenco di cui al comma 7 sono classificate in funzione delle caratteristiche del suolo, del soprassuolo e dello stato delle opere di miglioramento fondiario presenti ovvero della reddittività esistente al momento dell'adesione all'associazione fondiaria, per definire l'effettivo valore agronomico o forestale dei terreni concessi.
  9. Le associazioni fondiarie possono acquisire la personalità giuridica mediante riconoscimento con delibera della Giunta regionale che verificata la conformità degli statuti e delle loro modifiche con le disposizioni della presente legge, li approva e ne autorizza la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della regione.
  10. Le associazioni fondiarie riconosciute ai sensi del comma 9 hanno natura giuridica di ente privato di interesse pubblico.

Art. 5-quater.
(Attività di promozione delle associazioni fondiarie da parte dei comuni).

  1. I comuni, ai fini della presente legge, promuovono ogni idonea iniziativa volta a suscitare fra i proprietari dei terreni una cultura associativa, offrendo adeguato supporto informativo e tecnico avvalendosi anche delle risorse di cui ai Programmi di Sviluppo Rurali (PSR) dell'Unione Europea.

Art. 5-quinquies.
(Funzioni).

  1. Alle associazioni fondiarie di cui al comma 9 dell'articolo 5-ter, competono le seguenti funzioni:
   a) gestione associata delle proprietà conferite dai soci o assegnate;
   b) redazione e attuazione del piano di gestione al fine di individuare le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale, di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;
   c) partecipazione, in accordo con le unioni dei comuni o i comuni, all'individuazione dei terreni silenti e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;
   d) manutenzione ordinaria e straordinaria dei fondi e delle opere di miglioramento fondiario.
5. 052. De Menech.

A.C. 65-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali).

  1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, possono acquisire stazioni ferroviarie disabilitate o case cantoniere della società ANAS Spa, al valore economico definito dai competenti uffici dell'Agenzia del territorio, ovvero stipulare intese finalizzate al loro recupero, per destinarle, anche attraverso la concessione in comodato a favore di organizzazioni di volontariato, a presìdi di protezione civile e salvaguardia del territorio, ovvero, anche d'intesa con la società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, a sedi di promozione ed eventuale vendita dei prodotti tipici locali o ad altre attività di interesse comunale. I piccoli comuni possono inoltre acquisire il sedime ferroviario dismesso e non recuperabile all'esercizio ferroviario, da utilizzare principalmente per la destinazione a piste ciclabili, in conformità agli strumenti di programmazione della rete ciclabile eventualmente previsti a livello nazionale e regionale.
  2. Al fine di potenziare l'offerta turistica nel rispetto del principio della sostenibilità, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con la società Ferrovie dello Stato Spa e previo accordo con le regioni e gli enti locali interessati, promuove, nei piccoli comuni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, la realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici, volti alla rinnovata fruizione dei percorsi connessi alla rete ferroviaria storica.
  3. Ai piccoli comuni si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 4, lettera d), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Acquisizione di case cantoniere e realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, anche d'intesa con la società Invitalia fino a: eventuale vendita con le seguenti: a sedi di promozione.
6. 3. Giovanna Sanna.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: possono inoltre acquisire aggiungere le seguenti:, anche attraverso affitti o comodati d'uso almeno ventennali,
6. 50. Taricco.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Gli atti di acquisizione di cui al comma 1 sono assoggettati all'imposta di registro in misura fissa e sono esenti da imposta ipotecaria, catastale e di bollo.
  1-ter. All'onere derivante dal comma 1-bis si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 3.
6. 2. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 2, dopo le parole: Ferrovie dello Stato Spa aggiungere le seguenti: e con le Aziende di trasporto regionali in caso di ferrovie regionali,
6. 52. Mura.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
6. 53. Marchi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Recupero e valorizzazione dei cammini storici).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono il valore storico, culturale o testimoniale dei cammini storici integrati nel territorio e nel paesaggio e, al fine di provvedere alla loro tutela e conservazione, emanano norme preordinate alla loro individuazione e disciplina d'uso.
  2. I percorsi viari individuati ai sensi del presente articolo sono organizzati in percorsi a rete destinati ad accogliere il flusso di traffico turistico, ad uso esclusivo o prevalente a piedi, in bicicletta o, in ogni caso, con modalità di trasporto a basso impatto ambientale.
  3. I percorsi viari sono ristrutturati al fine di consentire la continuità, anche mediante la realizzazione di varianti nei casi di incompatibilità della tutela con le funzioni di traffico.
  4. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, rispettivamente, il catasto regionale dei cammini storici di interesse paesaggistico, storico, ambientale o testimoniale che raccoglie la documentazione ottenuta da tutti gli strumenti di ricognizione utili alla mappatura della rete viaria. La documentazione è acquisita per tutte le strade del territorio regionale o delle province autonome, è referenziata geograficamente con riferimento alla carta tecnica regionale e della provincia autonoma ed è integralmente informatizzata.
  5. La documentazione di cui al comma 4 è utilizzata per la predisposizione di strumenti informativi di carattere turistico-promozionale, cartacei, quali cartine sentieristiche, oppure informatici.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante le risorse di cui all'articolo 1, comma 640, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
6. 02. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

A.C. 65-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose).

  1. I piccoli comuni, anche in forma associata, anche avvalendosi delle risorse del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, e di quelle rese disponibili da operatori economici privati, possono stipulare con le diocesi della Chiesa cattolica e con le rappresentanze delle altre confessioni religiose che hanno concluso intese con lo Stato, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione, convenzioni per la salvaguardia e il recupero dei beni culturali, storici, artistici e librari degli enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciuti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Convenzioni con diocesi della Chiesa cattolica e con altre confessioni religiose).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le modalità di cui al precedente periodo, possono altresì essere stipulate convenzioni finalizzate alla sistemazione di strutture di proprietà di enti ecclesiastici o degli enti delle confessioni religiose civilmente riconosciute, finalizzate all'utilizzo per le attività di cui al comma 2 dell'articolo 2.
7. 50. Taricco.

A.C. 65-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 8.
(Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government).

  1. Al fine di raggiungere l'obiettivo, previsto dall'Agenda digitale europea, di garantire, entro il 2020, a tutti i cittadini l'accesso alle reti a connessione veloce e ultraveloce e subordinatamente alla previa autorizzazione da parte della Commissione europea, le aree dei piccoli comuni, nelle quali non vi è interesse da parte degli operatori a realizzare reti per la connessione veloce e ultraveloce, possono beneficiare delle misure previste dalla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 65/2015 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 239 del 14 ottobre 2015, in attuazione della Strategia italiana per la banda ultralarga, adottata dal Consiglio dei ministri il 3 marzo 2015, volte a favorire la diffusione delle infrastrutture in banda ultralarga.
  2. I progetti informatici riguardanti i piccoli comuni, conformi ai requisiti prescritti dalla legislazione nazionale e dell'Unione europea, hanno la precedenza nell'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei programmi di e-government. In tale ambito sono prioritari i collegamenti informatici nei centri multifunzionali di cui all'articolo 2, comma 2, ivi compresi quelli realizzati attraverso l'utilizzo di sistemi di telecomunicazione a banda larga e senza fili.
  3. Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, nell'individuare le specifiche iniziative di innovazione tecnologica per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera g), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, indica prioritariamente quelle riguardanti, anche in forma associata, i piccoli comuni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Sviluppo della rete a banda ultralarga e programmi di e-government).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: a banda larga e senza fili con le seguenti: satellitari, a banda larga o senza fili.
8. 2. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: compresi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4.
8. 50. Marchi.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi al telelavoro).

  1. Il Governo adotta misure incentivanti a favore delle imprese che si avvalgono di forme di lavoro a distanza per i lavoratori residenti nelle zone di cui alla presente legge.
  2. Ai sensi della presente legge, per lavoro a distanza si intende l'attività di telelavoro svolta in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70.
  3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, stabilisce forme e modalità degli incentivi, sulla base del numero dei lavoratori che svolgono attività di telelavoro e della percentuale di ore lavorative prestate nel luogo di residenza.
8. 01. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

A.C. 65-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti).

  1. Per favorire il pagamento di imposte, tasse e tributi nonché dei corrispettivi dell'erogazione di acqua, energia, gas e di ogni altro servizio di pubblica utilità, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
  2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale, in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata, d'intesa con la regione competente, possono proporre iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali, congiuntamente ad altri servizi, in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali appartenenti al fornitore del servizio postale universale. Delle iniziative valutate favorevolmente da parte del fornitore del servizio postale universale è data informazione, a cura dello stesso fornitore del servizio postale universale, al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. I piccoli comuni possono altresì:
   a) stipulare convenzioni, con le organizzazioni di categoria e con la società Poste italiane Spa, affinché i pagamenti in conto corrente postale, in particolare quelli concernenti le imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali nonché altre prestazioni possano essere effettuati presso gli esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia;
   b) affidare, ai sensi dell'articolo 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la gestione dei servizi di tesoreria e di cassa alla società Poste italiane Spa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Disposizioni relative ai servizi postali e all'effettuazione di pagamenti).

  Al comma 1, sostituire le parole da: di pubblica utilità fino alla fine del comma con le seguenti:, nei piccoli comuni può essere utilizzata per l'attività di incasso e trasferimento di somme, previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, i piccoli comuni, considerata l'efficienza derivante dal piano di razionalizzazione attuato dal fornitore del servizio universale, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono assumere nuove iniziative in collaborazione con operatori postali privati capaci di sviluppare una innovativa e più efficiente offerta di servizi postali, ivi compresa la diffusione di nuovi uffici postali privati. Di tali iniziative sarà data informazione da parte al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  3. I piccoli comuni possono altresì stipulare apposite convenzioni, d'intesa con le organizzazioni di categoria, affinché i pagamenti su conti correnti, in particolare quelli relativi alle imposte comunali, i pagamenti dei vaglia postali, nonché altre prestazioni possano essere effettuati anche presso uffici postali privati ed esercizi commerciali di comuni o frazioni non serviti dal servizio postale, nel rispetto della disciplina riguardante i servizi di pagamento e delle disposizioni adottate in materia dalla Banca d'Italia.
9. 50. De Menech.

  Al comma 1 sostituire le parole: previa convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con le seguenti: la rete telematica gestita dai concessionari dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, previa convenzione con gli stessi concessionari.
9. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: rete telematica con le seguenti: rete per la gestione telematica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
9. 51. Marchi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono assumere iniziative volte a sviluppare l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio universale postale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
9. 52. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Al fine di garantire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso il ripristino dell'operatività di uffici postali che siano stati chiusi, l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale. Il fornitore del servizio universale comunica le proprie valutazioni sulle proposte di cui al primo periodo, corredate da adeguata motivazione, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli enti locali interessati.
9. 53. Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Castiello.

  Al comma 2 sostituire il primo periodo con il seguente:
  2. Al fine di perseguire l'obiettivo della coesione sociale e territoriale in conformità alla normativa europea e nazionale, e fermo restando il rispetto della normativa regolatoria di settore, i piccoli comuni, anche in forma associata e d'intesa con la regione, possono proporre, sulla base delle modalità stabilite nel contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso l'eventuale ripristino di uffici postali, l'offerta complessiva dei servizi postali congiuntamente ad altri servizi in specifici ambiti territoriali, individuati tenuto conto di ragioni di efficienza e razionalizzazione della fornitura dei medesimi servizi e valorizzando la presenza capillare degli uffici postali del fornitore del servizio universale postale.
9. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti, Scotto, Castiello.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: iniziative volte a sviluppare con le seguenti:, sulla base delle modalità stabilite dal contratto di programma tra il Ministero dello sviluppo economico e il fornitore del servizio universale, iniziative volte a sviluppare, anche attraverso il ripristino dell'operatività degli uffici postali che siano stati chiusi,.
9. 54. Mura.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il fornitore del servizio universale postale comunica le proprie valutazioni sulle proposte di cui al primo periodo, corredate da adeguata motivazione, al Ministero dello sviluppo economico, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e agli enti locali interessati.
9. 55. Mura.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: Di tali iniziative è data informazione da parte del fornitore del servizio universale postale al Ministero dello sviluppo economico e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
9. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: non serviti dal servizio postale aggiungere le seguenti:, soprattutto dove è prevista la chiusura dell'ufficio postale a seguito della riorganizzazione degli uffici periferici attuata da Poste Italiane,.
9. 4. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nei piccoli comuni in cui è previsto il recapito postale a giorni alterni il servizio di distribuzione dei giornali e dei periodici è comunque garantito per almeno cinque giorni a settimana.
9. 3. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottata una intesa tra Governo, Anci, Fieg e rappresentanti delle aziende di distribuzione, al fine di assicurare anche nei piccoli comuni la vendita dei quotidiani.
9. 013. Burtone, Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Diffusione della stampa quotidiana).

  1. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la stipulazione di un'intesa tra il Governo, l'Associazione nazionale dei comuni italiani, la Federazione italiana editori giornali e i rappresentanti delle agenzie di distribuzione della stampa quotidiana, al fine di adottare le iniziative necessarie affinché la distribuzione dei quotidiani sia assicurata anche nei piccoli comuni.
9. 013.(Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Palese.
(Approvato)

A.C. 65-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile).

  1. I piccoli comuni, anche allo scopo di accrescere la sostenibilità ambientale del consumo dei prodotti agricoli e alimentari, possono promuovere, anche in forma associata, il consumo e la commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2, favorendone l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica.
  2. Ai fini e per gli effetti della presente legge:
   a) per «prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta» si intendono i prodotti agricoli e alimentari provenienti da una filiera di approvvigionamento formata da un numero limitato di operatori economici che si impegnano a promuovere la cooperazione, lo sviluppo economico locale e stretti rapporti socio-territoriali tra produttori, trasformatori e consumatori;
   b) per «prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile» si intendono i prodotti agricoli di cui all'allegato I al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e i prodotti alimentari di cui all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, provenienti da un luogo di produzione o da un luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola primaria utilizzata nella trasformazione dei prodotti, situato entro un raggio di 70 chilometri dal luogo di vendita, nonché i prodotti per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto, calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Ai fini della dimostrazione del limitato apporto delle emissioni inquinanti, le regioni e le province autonome stabiliscono i criteri e i parametri che i produttori agricoli e agroalimentari devono osservare per attestare il possesso di tale requisito da parte delle relative produzioni a chilometro utile.
  3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva, promossi dai piccoli comuni, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1 e 6.3.1 dell'allegato I annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
  4. Per i fini di cui al comma 3, l'utilizzo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a) e b), in quantità superiori ai criteri minimi stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, deve essere adeguatamente documentato attraverso fatture di acquisto che riportino anche le indicazioni relative all'origine, alla natura, alla qualità e alla quantità dei prodotti acquistati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Promozione dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile).

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e alimentari con le seguenti:, alimentari e agroforestali.

  Conseguentemente, ai commi 2 e 3, sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e alimentari con le seguenti:, alimentari e agroforestali.
10. 9. Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere la lettera
b);
   al comma 3, sopprimere le parole: o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile;
   al comma 4, sopprimere le parole: lettere a) e b).
*10. 50. Squeri.

  Al comma 1, sopprimere le parole: e dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro utile, come definiti al comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere la lettera
b);
   al comma 3, sopprimere le parole: o a chilometro utile e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile;
   al comma 4, sopprimere le parole: lettere a) e b).
*10. 51. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: per «prodotti agricoli e alimentari» con le seguenti: «per prodotti agricoli, alimentari e agropastorali».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire, ovunque ricorrono, le parole: e alimentari con le seguenti:, alimentari e agropastorali.
10. 6. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di 70 chilometri con le seguenti: non superiore a 30 chilometri.
*10. 52. Vignali.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: di 70 chilometri con le seguenti: non superiore a 30 chilometri.
*10. 53. Squeri.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: le regioni e le province autonome stabiliscono con le seguenti: il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, stabilisce.
10. 54. Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: promossi dai piccoli comuni con le seguenti: indetti dai piccoli comuni.
10. 55. Carrescia.

  Al comma 3, sostituire le parole: promossi dai piccoli comuni con le seguenti: indetti dai piccoli comuni, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo n. 50 del 2016.
10. 55.(Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere le parole: e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
*10. 56. Squeri.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e dei prodotti agricoli e alimentari biologici provenienti da filiera corta o a chilometro utile.
*10. 57. Vignali.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Valorizzazione della filiera del legno e dei suoi cascami).

  1. Lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali in materia di lotta al cambiamento climatico, conservazione della biodiversità, tutela del paesaggio e dello sviluppo sostenibile, con particolare riferimento a quanto previsto dalle Risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla protezione delle foreste in Europa, sostengono le attività selvicolturali quale strumento fondamentale per la tutela, la salvaguardia e la gestione attiva e sostenibile del patrimonio forestale e del territorio, nonché quale fattore di sviluppo economico e sociale dei comuni montani di cui al comma 1 dell'articolo 3.
  2. Sulla base del «principio dell'uso a cascata del legno», i comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 favoriscono sul territorio la creazione e il consolidamento delle centrali di teleriscaldamento a biomassa, promuovendo la gestione attiva del patrimonio forestale locale e la concertazione tra i diversi utilizzatori di legname e dei sottoprodotti da esso derivati.
  3. Agli utenti che si allacciano a reti di teleriscaldamento alimentato a biomassa legnosa vergine nei comuni ricadenti nelle zone climatiche E ed F, viene riconosciuto un credito d'imposta pari a euro 0,0258228 per ogni chilowattora (kWh) di energia termica fornita.
  4. I comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3 possono indicare nella cartellonistica ufficiale la dizione: «Comune teleriscaldato a biomassa legnosa vergine» posta sotto il nome del comune e scritta in caratteri minori rispetto a quelli di quest'ultimo.
  5. Ai sensi del comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, tenendo conto della segnalazione S1820 del 10/06/2013 dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta specifici provvedimenti per la rimodulazione del coefficiente di cui alla tabella 2 allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, tra la produzione termica ed elettrica.
  6. Ai sensi del comma 2, è soppressa la voce «Credito d'imposta agevolazione sulle reti di teleriscaldamento» di cui all'elenco 2 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  7. Ai sensi del comma 1, ai residenti dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, viene applicata una detrazione fiscale del 19 per cento sull'acquisto della legna da ardere.
  8. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1 viene istituito il «Fondo nazionale per la gestione forestale» presso la Cassa Depositi e Prestiti a valere sui proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 destinati ai progetti ambientali cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. Il fondo è altresì alimentato da una quota parte di 0,1 per cento del canone annuo versato da parte degli enti concessionari di autostrade ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nonché dalla quota pari allo 0,9 per cento dai concessionari di derivazioni idroelettriche ai sensi del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
  9. Con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definite le modalità di accesso al fondo di cui al comma 8 nonché le modalità di attuazione.
10. 01. Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.

A.C. 65-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 11.
(Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile).

  1. I comuni di cui all'articolo 1, comma 1, nell'ambito del proprio territorio, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, destinano specifiche aree alla realizzazione dei mercati agricoli per la vendita diretta ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007.
  2. Nei mercati istituiti o autorizzati ai sensi del comma 1, i predetti comuni, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, riservano prioritariamente i posteggi agli imprenditori agricoli che esercitano la vendita diretta dei prodotti agricoli di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della presente legge.
  3. Al fine di favorire il consumo e la commercializzazione dei prodotti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere a) e b), della presente legge, sulla base delle disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome, le strutture commerciali destinano alla vendita di tali prodotti una congrua percentuale, calcolata in termini di valore, della produzione agricola annualmente acquistata. A tal fine è assicurato uno spazio appositamente dedicato e allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
  4. È fatta salva, in ogni caso, per gli imprenditori agricoli la facoltà di svolgere l'attività di vendita diretta ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Misure per favorire la vendita dei prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile).

  Al comma 1, sostituire le parole: destinano con le seguenti: possono destinare.
*11. 51. Vignali.

  Al comma 1, sostituire le parole: destinano con le seguenti: possono destinare.
*11. 57. Squeri.

  Sopprimere il comma 3.
**11. 52. Vignali.

  Sopprimere il comma 3.
**11. 55. Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e la commercializzazione fino alla fine del comma con le seguenti: dei prodotti di cui all'articolo 10 comma 2 della presente legge, le strutture commerciali possono allestire appositi spazi in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
*11. 53. Vignali.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: e la commercializzazione fino alla fine del comma con le seguenti: dei prodotti di cui all'articolo 10 comma 2 della presente legge, le strutture commerciali possono allestire appositi spazi in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei medesimi prodotti.
*11. 58. Squeri.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le strutture commerciali fino alla fine del comma con le seguenti: gli esercizi della grande distribuzione commerciale assicurano che una congrua percentuale, calcolata in termini di valore, dei prodotti agricoli e alimentari annualmente acquistati sia costituita da prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti.
11. 50. Carrescia.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: le strutture commerciali fino alla fine del comma con le seguenti: gli esercizi della grande distribuzione commerciale possono destinare una congrua percentuale, calcolata in termini di valore, dei prodotti agricoli e alimentari annualmente acquistati sia costituita da prodotti provenienti da filiera corta o a chilometro utile. Al fine di favorire la vendita dei medesimi prodotti, negli esercizi commerciali di cui al periodo precedente è destinato ad essi uno spazio apposito, allestito in modo da rendere adeguatamente visibili e identificabili le caratteristiche dei prodotti.
11. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: destinano con le seguenti: possono destinare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*11. 54. Vignali.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: destinano con le seguenti: possono destinare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
*11. 56. Squeri.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**11. 60. Vignali.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
**11. 59. Squeri.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Agevolazioni per i piccoli imprenditori commerciali nei comuni di montagna).

  1. L'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 è sostituito dal seguente: Art. 16 – 1. Gli imprenditori agricoli che svolgono un'attività commerciale, di servizio, artigianale o professionale in zone montane, con un volume d'affari inferiore a euro 60.000, possono determinare il reddito d'impresa o di lavoro autonomo applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento e ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono determinare l'imposta riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.
  2. La rivendita di beni, acquistati da altri imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e per un importo non superiore a 5.000 euro per ogni anno, effettuata da imprenditori agricoli costituisce attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile e si considera produttiva di reddito agrario.
11. 01. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Accesso dei giovani alle attività agricole).

  1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani alle attività agricole, l'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), nell'esercizio dei propri compiti istituzionali e nella ripartizione dei fondi destinati alla formazione della proprietà coltivatrice, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, attribuisce priorità agli acquisti di terreni proposti dai coltivatori diretti di età compresa tra i diciotto e i quaranta anni, residenti nelle unioni dei comuni montani.
  2. La priorità di cui al comma 1 del presente articolo è applicabile anche alle cooperative agricole previste dall'articolo 16 della legge 14 agosto 1971, n. 817, che hanno sede nelle unioni dei comuni montani e nelle quali la compagine dei soci è composta per almeno il 40 per cento da giovani di età inferiore ai quaranta anni, residenti nelle unioni dei comuni montani, nonché alle cooperative agricole nelle quali la compagine dei soci cooperatori è composta per almeno il 50 per cento da donne.
11. 02. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Castiello, Allasia.

A.C. 65-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.
(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane).

  1. I comuni che esercitano obbligatoriamente in forma associata le funzioni fondamentali mediante unione di comuni o unione di comuni montani, ai sensi dell'articolo 14, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, svolgono altresì le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico nonché quelle relative all'impiego delle occorrenti risorse finanziarie, ivi comprese quelle derivanti dai fondi strutturali dell'Unione europea. Non è consentito a tale fine il ricorso all'istituzione di nuovi soggetti, agenzie o strutture comunque denominate.
  2. Sulla base di quanto previsto dal presente articolo, le regioni adottano gli opportuni provvedimenti per recepire la disciplina dell'Unione europea in materia di sviluppo delle aree rurali e montane.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Attuazione delle politiche di sviluppo, tutela e promozione delle aree rurali e montane).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o unione di comuni montani con le seguenti:, unione di comuni montani o convenzione.
*12. 50. Marchi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: o unione di comuni montani con le seguenti: unione di comuni montani o convenzione.
*12. 52. Fabrizio Di Stefano, Occhiuto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: n. 122, aggiungere le seguenti: nonché i gruppi di azione locali composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati, come previsti nell'ambito del quadro comunitario.
12. 9. Giovanna Sanna.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: n. 122 aggiungere le seguenti: nonché quelli istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione fino a 5.000 abitanti.
12. 54. Fanucci, Marchi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*12. 4. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*12. 13. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: svolgono con le seguenti: possono svolgere.
*12. 53. Occhiuto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: svolgono altresì aggiungere le seguenti: in forma associata.
12. 51. Marchi
(Approvato)

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  3. Al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le agevolazioni e gli incentivi anche di natura fiscale, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, nonché i criteri e le modalità attuative, a favore di giovani imprenditori agricoli, anche associati in forma cooperativa, come definiti dall'articolo 22 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, e successive modificazioni, che avviano un'attività d'impresa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei territori montani e dei comuni di cui alla presente legge.
  4. Al finanziamento delle disposizioni di cui al precedente comma si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307.
12. 2. Pellegrino, Melilla, Marcon, Zaratti, Scotto, Franco Bordo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Ai piccoli comuni sono devoluti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in relazione al divieto all'abbandono di rifiuti, di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo, per essere destinati alla tutela e alla valorizzazione ambientale del proprio territorio. Le spese sostenute dai comuni per gli interventi di cui al precedente periodo, a valere sui proventi delle sanzioni amministrative devoluti ai medesimi comuni ai sensi del presente comma, sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 80 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n.  147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 80 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 12, comma 3.
12. 15. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Le spese dei piccoli comuni in materia di pubblica sicurezza e di vigilanza urbana sono escluse dai saldi contabilizzati ai fini del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, nel limite complessivo sul territorio nazionale di 50 milioni di euro annui. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016; ai fini della copertura del relativo onere gli importi di cui all'articolo 1, commi 427, primo periodo, e 428, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono incrementati, a valere sulle medesime tipologie di spesa, nella misura di 50 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1, dopo le parole: Salvo quanto previsto dall'articolo 3 aggiungere le seguenti: e dall'articolo 12, comma 3.
12. 14. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la produzione di carni e di formaggi di qualità, nonché per la conservazione del paesaggio e dell'ecosistema tradizionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un piano nazionale per l'individuazione, il recupero, l'utilizzazione e la valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche promuovendo la costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati.
12. 6. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Servizi idrici nelle aree montane).

  1. All'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti appartenenti alle unioni di comuni montani; per tali comuni l'adesione al servizio idrico integrato è facoltativa. Ove il comune non aderisca, il nuovo soggetto gestore non subentra all'azienda speciale, all'ente o al consorzio pubblico esercente il servizio. I comuni di cui al presente comma possono, altresì, ritirare la propria adesione al servizio idrico integrato previo preavviso di sei mesi ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42».
   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Sulle gestioni di cui al comma 2-bis i soggetti di cui all'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n.  2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n.  42, esercitano funzioni di regolazione generale e di controllo, sulla base di un contratto di servizio».

  2. Nell'ambito della modulazione della tariffa dell'ambito territoriale ottimale, sono previste specifiche agevolazioni per i comuni appartenenti alle unioni di comuni montani, mediante l'applicazione di riduzioni tariffarie nelle misure di seguito indicate:
   a) comunità fino a 1.500 abitanti, 60 per cento;
   b) comunità da 1.501 a 5.000 abitanti, 50 per cento;
   c) comunità con oltre 5.000 abitanti, 40 per cento.

  3. I comuni di cui all'articolo 147, comma 2-bis, lettere a) e b), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, applicano le riduzioni previste dal comma 3, lettere a) e b), del presente articolo qualora aderiscano al servizio idrico integrato.
12. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nell'ambito degli stanziamenti annuali di bilancio relativi alle proprie attività, d'intesa con l'Associazione nazionale comuni italiani, le Regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone un bando finalizzato alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.
12. 02. Burtone.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. Ogni anno il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani, le Regioni e le Film Commission regionali, ove presenti, predispone, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, iniziative finalizzate alla promozione cinematografica in favore dei piccoli comuni, anche quale strumento di valorizzazione turistica.
12. 02.(Testo modificato nel corso della seduta) Burtone.
(Approvato)

A.C. 65-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.
(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

  1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, coerentemente con la strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese, di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, predispone il Piano per l'istruzione destinato alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al collegamento dei plessi scolastici ubicati nelle aree rurali e montane, all'informatizzazione e alla progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative che si svolgono nei medesimi plessi.
  2. Il Piano di cui al comma 1 è predisposto previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Nell'ambito del piano generale dei trasporti e della logistica e dei documenti pluriennali di pianificazione, di cui all'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono individuate apposite azioni destinate alle aree rurali e montane, con particolare riguardo al miglioramento delle reti infrastrutturali nonché al coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane nonché al collegamento degli stessi con i rispettivi capoluoghi di provincia e di regione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Trasporti e istruzione nelle aree rurali e montane).

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
   al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;
   alla rubrica, sostituire, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari.
*13. 1. Zaratti, Melilla, Pellegrino, Marcon.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
   al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;
   alla rubrica, sostituire, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari.
*13. 9. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sostituire le parole:
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
   al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;
   alla rubrica, sostituire, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari.
*13. 13. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.

  Al comma 1, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari;

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
e montane con le seguenti:, montane e collinari;
   alla rubrica, sostituire, le parole: e montane con le seguenti:, montane e collinari.
13. 50. Occhiuto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È prevista la possibilità di deroghe alle disposizioni vigenti in materia di dimensionamento e di formazione delle classi ed è favorita la costituzione di pluriclassi e di istituti comprensivi.
13. 11. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Castiello, Allasia.

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*13. 10. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le
seguenti:
Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*13. 14. Castiello, Grimoldi, Guidesi, Caparini, Allasia.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le Province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.
*13. 51. Occhiuto.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  4. Nei limiti delle risorse di cui al comma 7, le regioni d'intesa con gli enti locali interessati, per far fronte a condizioni di disagio, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, possono stipulare convenzioni con gli uffici scolastici regionali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per finanziare il mantenimento in attività, in deroga a quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.  81, degli istituti scolastici statali aventi sede nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, che dovrebbero essere chiusi o accorpati ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. Lo Stato assicura con risorse proprie la dotazione organica del personale docente e Ata necessaria. L'organico delle scuole site nei Comuni montani è aggiornato periodicamente in base al numero delle iscrizioni calcolate nell'arco di almeno tre anni consecutivi. Nelle scuole insistenti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore ai valori minimi stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, e comunque al di sotto di 10. Le pluriclassi insistenti nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, sono costituite da non meno di 8 e non più di 12 alunni.
  5. In deroga alla procedura di cui all'articolo 17, commi 20 e 21, della legge 15 maggio 1997, n.  127, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possono cedere a titolo gratuito a istituzioni scolastiche insistenti nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge personal computer o altre apparecchiature informatiche, quando sia trascorso almeno un anno dal loro acquisto. Le cessioni sono effettuate prioritariamente in favore delle istituzioni scolastiche insistenti in aree montane o svantaggiate. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca destina agli istituti scolastici un finanziamento per l'acquisto di sussidi didattici e per l'installazione di nuove tecnologie informatiche e telematiche da destinare alle scuole dei piccoli Comuni e dei territori montani e rurali.
  6. Lo Stato, con appositi contributi, copre i costi aggiuntivi per gli studenti dei comuni montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), legati all'accesso agli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, quando le relative sedi non sono collegate da servizi pubblici con il comune di residenza o sono necessari tempi di viaggio molto rilevanti.
  7. Al finanziamento delle disposizioni di cui ai precedenti commi si provvede nel limite di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13. 2. Marcon, Pellegrino, Melilla, Zaratti, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Capo del Dipartimento della protezione civile, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e successive modificazioni, nei piccoli comuni caratterizzati da alta specificità montana, individua idonee aree di atterraggio per elicotteri, aree logistiche per l'organizzazione di soccorsi in caso di calamità e reti radio di emergenza, al fine di rendere efficienti e tempestivi gli interventi di protezione civile anche in tali comuni. Ai fini dell'equipaggiamento delle aree sono utilizzate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.
13. 12. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Castiello, Allasia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 del decreto ministeriale 31 gennaio 1997, nei comuni con meno di 5000 abitanti che gestiscono il servizio di scuolabus direttamente o in forma associata, la guida dello scuolabus può essere effettuata anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente, in possesso della patente di guida e del certificato di abilitazione professionale. A tal fine non è richiesto il possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e al decreto ministeriale 28 aprile 2005, n. 161.
13. 52. Fabrizio Di Stefano, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Interventi in favore dell'associazionismo sociale).

  1. Alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 12, comma 1, lettera d), dopo le parole: «emergenze sociali» sono inserite le seguenti: «e ad interventi nei territori montani e nelle altre aree territorialmente marginali del Paese»;
   b) all'articolo 15, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, e successive modificazioni, prevedono nei propri statuti che una quota non inferiore a un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e della riserva finalizzata alla sottoscrizione di aumenti di capitale delle società conferitarie, sia destinata alla costituzione di fondi speciali presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni bandistiche, dei cori amatoriali, delle filodrammatiche, delle associazioni dilettantistiche di musica e danza popolare, delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e di qualificarne l'attività. Una quota non inferiore al 10 per cento dei fondi speciali così costituiti è vincolata alla creazione di centri di servizi nei territori montani. In tale ambito le somme eventualmente eccedenti possono essere utilizzate per l'acquisto di attrezzature, di materiali e di mezzi il cui utilizzo sia strettamente connesso alle attività di natura sociale.».
  2. A valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20 della legge 8 novembre 2000, n. 328, è riservato un accantonamento annuale pari allo 0,3 per cento finalizzato alla stipula di convenzioni, ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con le associazioni sociali e con le organizzazioni di volontariato operanti nei territori montani, per finalità di sostegno alle popolazioni locali.
13. 01. Caparini, Grimoldi, Guidesi, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Libera esecuzione di opere a fini di beneficenza). – 1. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Alle associazioni di volontariato previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza nei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti, la libera diffusione delle opere senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.».
13. 014. D'Incà, Terzoni, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Spese per il personale delle unioni di comuni). – 1. All'articolo
1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è aggiunto il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
*13. 04. Castiello, Guidesi, Grimoldi, Caparini, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Spese per il personale delle unioni di comuni). – 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è aggiunto il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
*13. 028. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Spese per il personale delle unioni di comuni). – 1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è aggiunto il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  2. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte».
  3. Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
*13. 056. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Regime delle assunzioni nei piccoli comuni). – 1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione compresa tra 5001 e 10.000 abitanti.»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 la percentuale stabilita al primo periodo è innalzata al 100 per cento per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti».
13. 061. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Regime delle assunzioni nei piccoli comuni). – 1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
*13. 05. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Regime delle assunzioni nei piccoli comuni). – 1. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto previsto dal comma 762 per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti al patto di stabilità interno, a decorrere dall'anno 2016 i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente, ferma la disciplina di cui all'articolo 3, comma 5, quinto periodo, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.».
*13. 020. Melilla, Marcon, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Modifica alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, in materia di assunzioni a tempo parziale nei comuni di montagna).

  1. All'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,» sono aggiunte le seguenti: «in forma intermittente, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81,»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «4. Ai coltivatori diretti assunti ai sensi del comma 1 spetta il raddoppio della quota parte datoriale alla contribuzione dovuta al fondo pensione complementare prevista del relativo contratto collettivo applicato in azienda.».
13. 017. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere, il seguente:
  Art. 13-bis. – (Norme di semplificazione). – 1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
  2. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione di cui all'articolo 165 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
13. 047. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Semplificazione per la redazione dei bilanci). – 1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione di cui all'articolo 165 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*13. 08. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Semplificazione per la redazione dei bilanci). – 1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione di cui all'articolo 165 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*13. 018. Librandi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Semplificazione per la redazione dei bilanci). – 1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio di previsione di cui all'articolo 165 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del medesimo testo unico, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del medesimo testo unico, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*13. 059. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 1, comma 711 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, dopo le parole: «limitatamente all'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «2017 e 2018».
  3. Gli articoli 4 e 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, sono abrogati.
  4. Gli articoli 10, 13 comma 6, lettere b) e c), 14, comma 3 e 15, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, non si applicano ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti.
  5. All'articolo 1, comma 562 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 dopo le parole: «ivi compreso il personale di cui al comma 558» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione dei comuni con un numero massimo di dipendenti a tempo pieno non superiore a cinque e/o che rispettino il rapporto dipendenti/popolazione previsto dal DM 24 luglio 2014».
  6. I termini per l'associazionismo di cui all'articolo 16 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e successive modificazioni e integrazioni, convertito con legge del 14 settembre 2011, n. 148, in materia di unioni e convenzioni per i piccoli comuni sono sospesi.
13. 063. Fabrizio Di Stefano, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti). – 1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*13. 07. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti). – 1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*13. 022. Marcon, Melilla, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti). – 1. All'articolo 170 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a
predisporre il Documento unico di programmazione.».

  2. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello.».
*13. 058. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio). – 1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**13. 09. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio). – 1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «, ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**13. 052. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara). – 1. All'articolo 210 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*13. 011. Guidesi, Grimoldi, Caparini, Castiello, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara). – 1. All'articolo 210 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*13. 019. Librandi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara). – 1. All'articolo 210 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
*13. 054. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. All'articolo 1, comma 711, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «Limitatamente all'anno 2016» sono aggiunte le seguenti: «, 2017 e 2018».
13. 045. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Modifica del saldo di competenza per i comuni fino a 1.000 abitanti). – 1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711, è aggiunto il seguente: «711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i Comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.».
13. 062. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2017 e limitatamente agli anni in cui beneficiano del contributo straordinario dello Stato per la fusione, i comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione pari o inferiore a 5000 abitanti ai fini del loro concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica devono raggiungere l'equilibrio di parte corrente e rispettare un limite all'indebitamento stabilito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle misure di cui al comma 1.
13. 050. Marchi, Fanucci, Guerra.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Norme di semplificazione). – 1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*13. 06. Castiello, Guidesi, Grimoldi, Caparini, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Norme di semplificazione). – 1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle Autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*13. 057. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio). – 1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**13. 010. Castiello, Guidesi, Grimoldi, Caparini, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio). – 1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**13. 025. Marcon, Zaratti, Melilla, Pellegrino.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Differimento del pagamento rate mutui per i Comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio). – 1. Per il triennio 2016-2018, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. nonché dall'istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 13 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
**13. 053. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Misure di semplificazione in materia di acquisizione al patrimonio comunale). – 1. Per le acquisizioni di cui agli articoli 3, comma 3, lettere d) ed e), 5 e 6 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. La registrazione, trascrizione e voltura catastale del provvedimento di acquisizione al demanio comunale avvengono a titolo gratuito.
13. 040. Terzoni, D'Incà, Dadone, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Vignaroli, Zolezzi, Castelli, Caso, Cariello, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Procedure di semplificazione nell'acquisto di immobili) – 1. Per le acquisizioni di immobili di cui alla presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni e i passaggi di proprietà si perfezionano con la procedura di cui all'articolo 31, commi 21 e 22 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.
13. 064. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Vincoli all'acquisto di immobili). – 1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
*13. 012. Castiello, Guidesi, Grimoldi, Caparini, Allasia.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Vincoli all'acquisto di immobili). – 1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
*13. 055. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Unione di Comuni - Uniformazione del regime IVA). – 1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti: «le unioni di comuni,».
13. 051. Occhiuto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Soppressione aumento aliquota IVA sui pellet). – 1. Il comma 711, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
13. 016. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. – (Semplificazione in materia di acquisto di buoni pasto). – 1. Per i fini di cui alla presente legge, i piccoli comuni possono procedere all'acquisto di buoni pasto anche in deroga alla normativa in materia di obbligo di acquisto tramite Consip.
13. 041. Fabrizio Di Stefano, Occhiuto.

A.C. 65-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.
(Clausole di invarianza finanziaria).

  1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, all'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, i comuni con popolazione residente fino a 5.000 abitanti che non siano iscritti nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 4, attuano le disposizioni di cui agli articoli 2, 4, 5, 6, 7, 8, comma 1, 9, 10 e 11 nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, in ogni caso, anche ai comuni istituiti a seguito di fusione tra comuni aventi ciascuno popolazione residente fino a 5.000 abitanti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Clausole di invarianza finanziaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: all'attuazione della presente legge si provvede con le seguenti: le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge;

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2;
   alla rubrica, sostituire la parola:
Clausole con la seguente: Clausola.
14. 50. Marchi.
(Approvato)

A.C. 65-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 15.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, compatibilmente con quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
15. 1. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.