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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 settembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 settembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Paris, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 settembre 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SIBILIA ed altri: «Soppressione della società Equitalia Spa e trasferimento delle funzioni in materia di riscossione all'Agenzia delle entrate. Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti» (4041);
   SIBILIA ed altri: «Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di riscossione mediante ruolo, e alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di sospensione della riscossione delle somme iscritte a ruolo, nonché altre disposizioni di interpretazione autentica concernenti i termini per la notificazione degli atti e per la prescrizione dei crediti» (4042);
   VEZZALI: «Istituzione della Giornata nazionale della “divisa amica”» (4043).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 20 settembre 2016 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: «Abrogazione del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 14 febbraio 2013, n. 22, e del decreto del medesimo Ministro 20 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2013. Effetti sulle istanze pendenti» (4044).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge SANI ed altri: «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» (2236) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lodolini.

  La proposta di legge OLIVERIO ed altri: «Disposizioni generali e di semplificazione in materia di vino e prodotti vitivinicoli» (2618) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lodolini e Terrosi.

  La proposta di legge DI LELLO ed altri: «Modifiche al codice di procedura civile e al codice di procedura penale in materia di assenza del difensore nonché di legittimo impedimento del difensore d'ufficio o in regime di patrocinio a spese dello Stato nel periodo di maternità» (4000) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vazio.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VI Commissione (Finanze):
  MARCON ed altri: «Introduzione dell'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante la disciplina degli operatori bancari di finanza etica» (3985) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XI, XII e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):
  NICOLA BIANCHI ed altri: «Disciplina della continuità territoriale marittima nel trasporto di merci e passeggeri tra la Sardegna e il continente» (3706) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BORGHESE e MERLO: «Disposizioni per la tutela della salute mentale» (4014) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PALMIZIO: «Istituzione e disciplina della figura professionale di autista soccorritore» (4017) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  La Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettera in data 21 settembre 2016 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 – la «Relazione per la memoria di Rosario Livatino. Pubblicazione di atti e documenti» (Doc. XXIII, n. 21).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 settembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Connettività per un mercato unico digitale competitivo: verso una società dei Gigabit europea (COM(2016) 587 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Il 5G per l'Europa: un piano d'azione (COM(2016) 588 final).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Nona relazione finanziaria della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del Fondo europeo agricolo di garanzia – esercizio 2015 (COM(2016) 578 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016) 592 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e il potenziamento tecnico di tale Fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti (COM(2016) 597 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni – Unione dei mercati dei capitali – Accelerare le riforme (COM(2016) 601 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 – Un bilancio dell'Unione europea incentrato sui risultati (COM(2016) 603 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 604 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 16 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, o la revoca di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
   alla dottoressa Marcella Gargano, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
   alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   al dottor Alessandro Lombardi, l'incarico di direttore della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;
   alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali:
    il conferimento, al dottor Giuseppe Cacopardi, dell'incarico di direttore della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca;
    la revoca dell'incarico, conferito alla dottoressa Ilaria Antonini, di direttore della Direzione generale degli affari generali, delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: SANI ED ALTRI; OLIVERIO ED ALTRI: DISCIPLINA ORGANICA DELLA COLTIVAZIONE DELLA VITE E DELLA PRODUZIONE E DEL COMMERCIO DEL VINO (A.C. 2236-2618-A)

A.C. 2236-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Guidesi 9.51, Mongiello 9.54, Russo 16.50, 23.50 e 48.50;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2236-A – Ulteriore parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative 1.0100 e relativo subemendamento, 59.0100, 63.100 (Nuova formulazione) e 86.0100 della Commissione.

A.C. 2236-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 8.50 e sugli articoli aggiuntivi 1.050, 59.050, 86.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2236-A – Ulteriore parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'articolo aggiuntivo 1.0100, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'emendamento 1.0100, apportare le seguenti modifiche:
    al comma 3, lettera b), sostituire la parola: finanziabili con le seguenti: eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e i criteri di priorità di cui alla lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
   alla lettera b), sostituire le parole: beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) con le seguenti: beneficiare dei predetti contributi;
   alla lettera d), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera con le seguenti: destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modificazioni;
   alla lettera e), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera b);
   alla parte consequenziale, sostituire le parole: dopo il comma 11 con le seguenti: dopo il comma 10.

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi, 59.0100, 86.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulla proposta emendativa 63.100.

A.C. 2236-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Capo I
SALVAGUARDIA DEL VINO E DEI TERRITORI VITICOLI

Art. 1.
(Patrimonio culturale nazionale).

  1. La Repubblica salvaguarda, per la loro specificità e il loro valore in termini di sostenibilità sociale, economica, ambientale e culturale, il vino, prodotto della vite, e i territori viticoli, quali parte del patrimonio ambientale, culturale, gastronomico e paesaggistico italiano, nonché frutto di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Patrimonio culturale nazionale).

  1. Il vino, prodotto della vite, la vite e i territori viticoli, quali frutto del lavoro, dell'insieme delle competenze, delle conoscenze, delle pratiche e delle tradizioni, costituiscono un patrimonio culturale nazionale da tutelare e valorizzare negli aspetti di sostenibilità sociale, economica, produttiva, ambientale e culturale.
1. 51. Russo.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Salvaguardia dei vigneti eroici o storici).

  1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».
  2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:
   a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1; definire i criteri e le tipologie degli interventi, determinare la misura dei contributi erogabili e la ripartizione del Fondo di cui alla lettera c) tra le regioni nel cui territorio sono situati i vigneti di cui al comma 1;
   b) individuare i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di vigneti di cui al comma 1, situati nei territori individuati ai sensi del decreto di cui al presente comma, con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale e assistenziale;
   c) introdurre nelle varie forme già previste di progettazione finanziata del settore vinicolo, specifici sezioni denominate «Fondo per la salvaguardia degli vigneti eroici o storici» da destinare ai proprietari o conduttori dei medesimi vigneti;
   d) definire gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla lettera a), individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica devono essere eseguite nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali. La ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di vitigni storicamente legato al territorio.
   e) affidare ai consorzi di tutela delle produzioni derivanti dai vigneti di cui al comma 1, ove presenti sul territorio e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la predisposizione dei piani volti ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità, l'individuazione degli interventi che consentano di migliorare la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione, e di raccolta delle acque, favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto convenzionato, con particolare riguardo ai vigneti abbandonati nei quali i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo non intendano proseguire o riavviare l'attività colturale;
   f) affidare alle Regioni la definizione delle modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui al comma 3 e provvedono allo svolgimento dei controlli medesimi. I proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 72, comma 12, sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa afferente al bilancio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per essere destinati alla realizzazione delle finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, all'articolo 72, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 1-bis, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 1-bis, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso.
1. 050. Sani, Oliverio, Mongiello, Antezza, Amoddio.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 1.0100.

  All'articolo aggiuntivo 1.0100:
   al comma 3, lettera b), sostituire la parola: finanziabili con le seguenti: eventualmente finanziabili attraverso contributi, compatibilmente con la programmazione finanziaria e i criteri di priorità di cui alla lettera d).

  Conseguentemente, al medesimo comma 3:
   alla lettera b), sostituire le parole: beneficiare dei contributi di cui alla lettera a) con le seguenti: beneficiare dei predetti contributi;
   alla lettera d), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera con le seguenti: destinate a legislazione vigente al settore vitivinicolo, nell'ambito del programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo adottato ai sensi del regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione del 28 giugno 2008 e successive modificazioni;
   alla lettera e), sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettera b);
   alla parte consequenziale, sostituire le parole: dopo il comma 11 con le seguenti: dopo il comma 10.
0. 1. 0100. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Salvaguardia dei vigneti eroici o storici).

  1. Lo Stato promuove interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, di seguito denominati «vigneti eroici o storici».
  2. I vigneti di cui al comma 1 sono situati in aree vocate alla coltivazione della vite nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscono al prodotto caratteristiche uniche, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, emanato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da esprimere entro 30 giorni dalla data di assegnazione del relativo schema, stabilisce i criteri per:
   a) individuare i territori nei quali sono situati i vigneti di cui al comma 1;
   b) definire i criteri e le tipologie degli interventi finanziabili, nonché i potenziali beneficiari con l'indicazione di eventuali criteri di priorità; il decreto potrà definire gli interventi ammessi a beneficiare dei contributi di cui alla lettera a), individuando prioritariamente quali tecniche sostenibili legate all'agricoltura tradizionale, di produzione integrata secondo le linee guida LGNPI o del regime di qualità SQNPI, di produzione biologica devono essere eseguite nel rispetto degli elementi strutturali del paesaggio e con tecniche e materiali adeguati al mantenimento delle caratteristiche di tipicità e tradizione delle identità locali;
   c) individuare i proprietari o i conduttori a qualsiasi titolo di vigneti di cui al comma 1;
   d) individuare i criteri di priorità che il Ministero o le Regioni potranno adottare nei provvedimenti attuativi di programmazione delle risorse finanziarie destinate al settore vitivinicolo;
   e) affidare alle Regioni i controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi di cui alla lettera d) provvedendo allo svolgimento dei controlli medesimi sulla base di linee guida concordate con il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 72, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui il proprietario o il conduttore del vigneto di cui all'articolo 1-bis, comma 1, al quale sono stati erogati i contributi di cui all'articolo 1-bis, comma 3, non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al proprietario o al conduttore è altresì revocato il contributo concesso.
1. 0100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 2.
(Ambito di applicazione).

  1. La presente legge reca le norme nazionali per la produzione, la commercializzazione, le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione, la gestione, i controlli e il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli di cui ai regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013. La presente legge reca altresì le norme nazionali per la produzione e la commercializzazione degli aceti ottenuti da materie prime diverse dal vino e per la tenuta dei registri di carico e scarico da parte di talune categorie di operatori del settore delle sostanze zuccherine.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: diverse dal vino e per la tenuta dei registri con le seguenti: diverse dal vino, per la tenuta dei registri.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, aggiungere infine le parole:, e per il sistema sanzionatorio dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.
2. 50. Oliverio, Antezza, Amoddio.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Definizioni).

  1. Ferme restando le definizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea per il settore vitivinicolo, ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) per «Ministero» e «Ministro» si intendono rispettivamente il Ministero e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
   b) per «regioni» si intendono le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) con le sigle DOP e IGP si intendono le espressioni «denominazione di origine protetta» e «indicazione geografica protetta», anche al plurale, così come previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti vitivinicoli;
   d) con le sigle DOCG e DOC si intendono le menzioni specifiche tradizionali «denominazione di origine controllata e garantita» e «denominazione di origine controllata» utilizzate dall'Italia per i prodotti vitivinicoli DOP;
   e) con la sigla DO si intende in maniera unitaria le sigle DOCG e DOC;
   f) con la sigla IGT si intende la menzione specifica tradizionale «indicazione geografica tipica» utilizzata dall'Italia per i prodotti vitivinicoli IGP;
   g) per «SIAN» si intende il sistema informativo agricolo nazionale, di cui all'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194;
   h) per «schedario viticolo» si intende lo strumento previsto dall'articolo 145 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dal regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS), contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo;
   i) con la sigla «ICQRF» si intende il Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari del Ministero;
   l) per «ufficio territoriale» si intende l'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo ove ha sede lo stabilimento o il deposito dell'operatore obbligato o interessato, salvo ove altrimenti specificato;
   m) per «registro nazionale delle varietà di viti» si intende il registro istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164;
   n) per «prodotti vitivinicoli» si intendono i prodotti indicati nell'allegato I, parte XII, del regolamento (UE) n. 1308/ 2013 e quelli elencati all'articolo 10 della presente legge, salvo ove altrimenti specificato;
   o) per «fascicolo aziendale» si intende il fascicolo costituito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1999, n. 503;
   p) per «prodotti vitivinicoli aromatizzati» si intendono i prodotti definiti dall'articolo 3 del regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, infine, le parole:; con la sigla «IG» si intende l'espressione «indicazione geografica», comprensiva delle sigle IGT e IGP.
3. 50. Zanin.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo II
NORME DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 4.
(Norme generali).

  1. Per la produzione e la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali della presente legge e dei relativi decreti attuativi del Ministro emanati ai sensi della medesima legge.

A.C. 2236-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
VITICOLTURA E POTENZIALE PRODUTTIVO

Art. 5.
(Varietà utilizzabili per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013).

  1. Possono essere impiantate, reimpiantate o innestate per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 soltanto le varietà di uva da vino iscritte nel registro nazionale delle varietà di viti e classificate per le relative aree amministrative come varietà idonee alla coltivazione o come varietà in osservazione, escluse le viti utilizzate a scopo di ricerca e di sperimentazione e conservazione in situ del patrimonio genetico autoctono, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Le superfici piantate con varietà di viti per la produzione dei prodotti di cui al comma 1 non menzionate nella suddetta classificazione devono essere estirpate. Sono escluse le superfici non eccedenti i 1.000 metri quadrati la cui produzione è destinata interamente al consumo familiare dei viticoltori.

A.C. 2236-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Vitigno autoctono italiano).

  1. Per «vitigno autoctono italiano» o «vitigno italico» si intende il vitigno appartenente alla specie Vitis vinifera, di cui è dimostrata l'origine esclusiva in Italia e la cui presenza è rilevata in aree geografiche delimitate del territorio nazionale.
  2. L'uso del «vitigno autoctono italiano» e dei suoi sinonimi è limitato all'etichettatura e presentazione di specifici vini a DOCG, a DOC e a IGT, nell'ambito dei relativi disciplinari di produzione.
  3. Con il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, sono definite le procedure, le condizioni e le caratteristiche per il riconoscimento dei vitigni di cui al comma 1 del presente articolo e la relativa annotazione nel registro nazionale delle varietà di viti.

A.C. 2236-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo).

  1. Il Ministero istituisce uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viticolo, ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Ogni unità vitata idonea alla produzione di uva da vino deve essere iscritta allo schedario viticolo.
  3. Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1o marzo di ogni anno l'amministrazione competente presenta alla Commissione europea un inventario aggiornato del potenziale produttivo.
  4. Lo schedario viticolo è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale.
  5. Ai vigneti iscritti allo schedario viticolo è attribuita l'idoneità alla produzione di uve atte a dare vini DOCG, DOC e IGT, sulla base degli elementi tecnici delle unità vitate, fatte salve le disposizioni dell'articolo 38, comma 3. I dati presenti nello schedario viticolo, validati dalle regioni, non possono essere oggetto di modifica grafica o alfanumerica, salvi i casi di errore evidente o colpa grave. Le regioni, in base ai disciplinari di produzione, individuano la modalità di attribuzione delle idoneità, anche in via provvisoria.
  6. Le regioni rendono disponibili i dati dello schedario agli organi preposti ai controlli, compresi altri enti e organismi autorizzati preposti alla gestione e al controllo delle rispettive DOCG, DOC e IGT, nonché ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 40 in riferimento alle singole denominazioni di competenza.
  7. Il sistema di autorizzazioni per gli impianti vitati di cui alla parte II, titolo I, capo III, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è gestito nell'ambito dei servizi del SIAN.
  8. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e gli organismi pagatori regionali, di concerto con le regioni, adeguano le procedure di gestione e controllo, nonché quelle di periodico aggiornamento degli usi del suolo nell'ambito del GIS, affinché i dati relativi alle superfici vitate non siano compromessi. Eventuali modifiche allo schedario viticolo effettuate dall'amministrazione e non espressamente richieste dal produttore, pur senza effetto su pagamenti o sanzioni, devono essere a questi notificate entro il 31 luglio di ogni anno con effetto per la campagna vitivinicola successiva, anche al fine del corretto aggiornamento dei massimali di produzione delle uve atte a dare vini DOCG, DOC e IGT.
  9. Con apposito decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati i criteri per la verifica dell'idoneità tecnico-produttiva dei vigneti ai fini dell'iscrizione allo schedario per le relative DO e IG, le procedure informatiche per la gestione del sistema di autorizzazioni, prevedendo semplificazioni e automatismi in caso di reimpianto, nonché per la gestione dei dati contenuti nello schedario anche ai fini della rivendicazione produttiva.
  10. La resa massima di uva per ettaro delle unità vitate iscritte nello schedario viticolo diverse da quelle rivendicate per produrre vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta è pari o inferiore a 50 tonnellate.

A.C. 2236-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
PRODUZIONE E PRATICHE ENOLOGICHE

Art. 8.
(Planimetria dei locali).

  1. Ai fini della presente legge si intendono per cantine o stabilimenti enologici i locali e le relative pertinenze destinati alla produzione o alla detenzione dei prodotti del settore vitivinicolo, definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nonché dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, ad eccezione delle distillerie, degli acetifici e degli stabilimenti in cui tali prodotti sono detenuti per essere utilizzati come ingredienti nella preparazione di altri prodotti alimentari e dei depositi di soli prodotti confezionati non annessi né intercomunicanti con cantine o stabilimenti enologici, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati.
  2. I titolari di cantine o stabilimenti enologici di capacità complessiva superiore a 100 ettolitri, esentati dall'obbligo di presentare la planimetria dei locali all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, trasmettono all'ufficio territoriale la planimetria dei locali dello stabilimento e delle relative pertinenze, nella quale deve essere specificata l'ubicazione dei singoli recipienti di capacità superiore a 10 ettolitri.
  3. La planimetria è corredata di una legenda riportante, per ogni recipiente di capacità superiore a 10 ettolitri, il codice alfanumerico identificativo e la capacità.
  4. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la planimetria è inviata a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) ovvero tramite consegna diretta in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.
  5. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli mette a disposizione degli uffici territoriali le planimetrie presentate dai soggetti obbligati nonché le successive variazioni, anche con modalità telematiche.
  6. Qualsiasi successiva variazione riguardante la capacità complessiva dichiarata ai sensi del comma 2, quale l'installazione o l'eliminazione di vasi vinari o cambi di destinazione d'uso, è comunicata all'ufficio territoriale. Fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, la comunicazione è effettuata tramite lettera raccomandata, consegna diretta, telefax o PEC.
  7. Lo spostamento dei recipienti nell'ambito dello stesso fabbricato è sempre consentito senza obbligo di comunicazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.

  Sostituire i commi da 2 a 7 con il seguente:
  2. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto definisce e regolamenta le esenzioni dall'obbligo di presentare planimetrie dei locali all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, i relativi adempimenti nei confronti dell'ufficio territoriale ed eventuali altre attività consentite. Altresì definisce le modalità di comunicazioni per eventuali spostamenti ed autorizzazioni anche fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN.

  Conseguentemente:
   all'articolo 49, comma 1, sostituire le parole:
dall'articolo 8, comma 2 con le seguenti: dal decreto di cui all'articolo 8 comma 2;
   all'articolo 72, comma 8, sostituire le parole: dall'articolo 8 con le seguenti: dal decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
8. 50. Russo.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
8. 51. Cova.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Determinazione del periodo vendemmiale e delle fermentazioni. Autorizzazione all'arricchimento).

  1. Il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve ed effettuare le fermentazioni e le rifermentazioni dei prodotti vitivinicoli è fissato dal 1o agosto al 31 dicembre di ogni anno.
  2. Con proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, autorizzano annualmente l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vini con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per l'elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico, con o senza IGP o DOP.
  3. Fatte salve le diverse disposizioni degli specifici disciplinari DOP e IGP, la fermentazione e la rifermentazione di un mosto, di un mosto parzialmente fermentato e di un vino nuovo ancora in fermentazione non sono consentite in un periodo successivo a quello fissato al comma 1. Le fermentazioni e rifermentazioni eventualmente consentite dagli specifici disciplinari DOP e IGP sono immediatamente comunicate all'ufficio territoriale.
  4. È consentita, senza obbligo di comunicazione, qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 effettuata in bottiglia o in autoclave per la preparazione dei vini spumanti, dei vini frizzanti, del mosto di uve parzialmente fermentato con una sovrappressione superiore a 1 bar e dei vini con la menzione tradizionale vivace, per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati, nonché ai fini della produzione di particolari vini purché individuati dalle regioni con il provvedimento di cui al comma 2, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le uve appassite e i prodotti da esse ottenuti si deroga alle disposizioni di cui al periodo precedente.
9. 50. Russo.

  Al comma 2, sostituire le parole da: proprio provvedimento fino a: autorizzano annualmente con le seguenti: decreto annuale del Ministro, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e il Comitato di cui all'articolo 39, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, può essere autorizzato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con proprio provvedimento, le regioni possono vietare l'aumento del titolo alcolimetrico volumetrico naturale eventualmente autorizzato ai sensi del primo periodo.
9. 60. Mongiello, Michele Bordo, Losacco, Ventricelli, Grassi, Mariano, Capone, Massa, Pelillo, Vico, Di Gioia, Ginefra, Cera, Marco Di Maio, Antezza, Amoddio.

  Al comma 2, sostituire la parola: autorizzano con le seguenti: possono autorizzare.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Ministero, con proprio atto ed entro il 31 marzo di ogni anno, stabilisce le linee guida e le modalità alle quali tutte le regioni si devono attenere per rilasciare l'eventuale autorizzazione di cui al comma precedente.
9. 51. Guidesi.

  Al comma 4, sostituire le parole da:, per quelle che si verificano fino alla fine del comma con le seguenti: nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. È altresì consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 ai fini della produzione di determinati vini, ivi compresi i vini senza indicazione geografica ed i vini passiti, purché individuati dalle Regioni o Province autonome con il provvedimento di cui al comma 2.
*9. 52. Carra, Mongiello, Antezza, Amoddio.

  Al comma 4, sostituire le parole da:, per quelle che si verificano fino alla fine del comma con le seguenti: nonché per quelle che si verificano spontaneamente nei vini imbottigliati. È altresì consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 ai fini della produzione di determinati vini, ivi compresi i vini senza indicazione geografica ed i vini passiti, purché individuati dalle Regioni o Province autonome con il provvedimento di cui al comma 2.
*9. 53. Russo.

  Al comma 4, sopprimere le parole da: purché individuati dalle regioni fino alla fine del comma.
9. 54. Mongiello, Michele Bordo, Losacco, Ventricelli, Grassi, Mariano, Capone, Massa, Pelillo, Vico, Di Gioia, Cera, Marco Di Maio, Antezza, Amoddio.

  Al comma 4, sostituire le parole da: purché individuati dalle regioni fino alla fine del comma, con le seguenti:, ivi inclusi i vini passiti e i vini senza indicazione geografica purché individuati, con riferimento all'intero territorio nazionale o a parte di esso, con decreto annuale del Ministro, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate.
9. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole da: con il provvedimento di cui al comma 2, fino alla fine del comma, con le seguenti: con apposito provvedimento.
9. 55. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Al comma 4, sostituire le parole da:, da emanare entro novanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: . Con il medesimo provvedimento regionale, è consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 per la preparazione di determinati vini senza indicazione geografica, a condizione che, fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito, dei servizi del SIAN, sia trasmessa una comunicazione preventiva da inviarsi all'ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione.
*9. 56. Romanini.

  Al comma 4, sostituire le parole da:, da emanare entro novanta giorni fino alla fine del comma con le seguenti: . Con il medesimo provvedimento regionale, è consentita qualsiasi fermentazione o rifermentazione al di fuori del periodo stabilito al comma 1 per la preparazione di determinati vini senza indicazione geografica, a condizione che, fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito, dei servizi del SIAN, sia trasmessa una comunicazione preventiva da inviarsi all'ufficio territoriale entro il quinto giorno antecedente alla lavorazione.
*9. 57. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Definizioni e caratteristiche di determinati prodotti).

  1. Il «mosto cotto» è il prodotto parzialmente caramellizzato ottenuto mediante eliminazione di acqua dal mosto di uve o dal mosto muto a riscaldamento diretto o indiretto e a normale pressione atmosferica.
  2. Il «filtrato dolce» è il mosto parzialmente fermentato, la cui ulteriore fermentazione alcolica è stata ostacolata mediante filtrazione o centrifugazione, con l'ausilio eventuale di altri trattamenti e pratiche consentiti.
  3. Il «mosto muto» è il mosto di uve la cui fermentazione alcolica è impedita mediante pratiche enologiche consentite dalle disposizioni vigenti.
  4. L’«enocianina» è il complesso delle materie coloranti estratte dalle bucce delle uve nere di Vitis vinifera con soluzione idrosolforosa e successiva concentrazione sotto vuoto, oppure reso solido con trattamenti fisici.

A.C. 2236-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Produzione di mosto cotto).

  1. Negli stabilimenti enologici è permessa la concentrazione a riscaldamento diretto o indiretto del mosto di uve o del mosto muto per la preparazione del mosto cotto, limitatamente agli stabilimenti che producono mosto cotto per i prodotti registrati ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, e per i prodotti figuranti nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali, istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni anno il Ministro aggiorna, con proprio decreto, l'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. È altresì ammessa la produzione di mosto cotto, denominato anche «saba», «sapa» o similari, anche ai fini della commercializzazione, previa comunicazione al competente ufficio territoriale, da effettuare almeno cinque giorni prima dell'inizio dell'attività.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 11. – (Produzione di mosto cotto). – 1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto definisce e regolamenta la produzione di mosto cotto con riferimento anche ai prodotti agroalimentari tradizionali di cui all'elenco istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, ed al relativo aggiornamento.

  Conseguentemente, all'articolo 72, comma 11, sopprimere la lettera d).
11. 50. Russo, Baldelli.

A.C. 2236-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Detenzione di vinacce, centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, fecce di vino, preparazione del vinello).

  1. La detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo di cui all'articolo 9, comma 1, oppure, se le vinacce sono ottenute in un periodo diverso, a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. La detenzione delle fecce non denaturate negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello dell'ottenimento. I termini di cui al presente comma sono elevati al novantesimo giorno per i produttori di quantitativi inferiori a 1.000 ettolitri.
  2. Fatta eccezione per i casi di esenzione per ritiro sotto controllo previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nonché per le vinacce destinate ad usi alternativi compresi quelli per l'estrazione dell'enocianina, le vinacce e le fecce di vino comunque ottenute dalla trasformazione delle uve e dei prodotti vitivinicoli devono essere avviate direttamente alle distillerie riconosciute.
  3. È consentita alle distillerie nonché a coloro che utilizzano i sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico, l'istituzione di centri di raccolta temporanei fuori fabbrica, previa comunicazione da inviare all'ufficio territoriale, purché in stabilimenti diversi dalle cantine e dagli stabilimenti enologici, ad eccezione di quelli ove vengono introdotti ed estratti, esclusivamente, prodotti vitivinicoli denaturati. È altresì consentita la cessione di fecce e vinacce, non ancora avviate alla distillazione, tra le distillerie autorizzate e tra gli utilizzatori dei sottoprodotti della trasformazione dei prodotti vitivinicoli a scopo energetico.
  4. La detenzione di vinacce destinate ad usi diversi dalla distillazione, compresa l'estrazione dell'enocianina, è preventivamente comunicata dai responsabili degli stabilimenti industriali utilizzatori all'ufficio territoriale. La comunicazione, in carta libera e valida per una campagna vitivinicola, perviene antecedentemente alla prima introduzione di vinaccia e contiene l'indirizzo dello stabilimento di detenzione delle vinacce e la quantità complessiva che si prevede di introdurre nel corso della campagna vitivinicola di riferimento.
  5. Le fecce di vino, prima di essere estratte dalle cantine, sono denaturate con le sostanze rivelatrici e con le modalità individuate con decreto del Ministro.
  6. La preparazione del vinello è consentita:
   a) presso le distillerie e gli stabilimenti per lo sfruttamento dei sottoprodotti della vinificazione;
   b) presso le cantine dei viticoltori vinificatori di uve proprie aventi capacità ricettiva non superiore a 25 ettolitri di vino, a condizione che ne siano prodotti non più di 5 ettolitri e che siano utilizzati esclusivamente per uso familiare o aziendale.

  7. L'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro.

A.C. 2236-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui. Comunicazione preventiva).

  1. La preparazione di mosti di uve fresche mutizzati con alcol, di vini liquorosi, di prodotti vitivinicoli aromatizzati e di vini spumanti nonché la preparazione delle bevande spiritose di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), punto i), terzo trattino, e punto ii), del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, può essere eseguita anche in stabilimenti dai quali si estraggono mosti o vini nella cui preparazione non è ammesso l'impiego di saccarosio, dell'acquavite di vino, dell'alcol e di tutti i prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, a condizione che le lavorazioni siano preventivamente comunicate, entro il quinto giorno antecedente alla loro effettuazione, all'ufficio territoriale.
  2. Il saccarosio, l'acquavite di vino, l'alcol e gli altri prodotti consentiti dal regolamento (UE) n. 251/2014 sono detenuti in locali a ciò appositamente destinati comunque accessibili al controllo dell'ufficio territoriale e dichiarati in planimetria, ove prevista.
  3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti elaborati con saccarosio, diversi dagli stabilimenti di cui al comma 1, sono consentite le elaborazioni degli altri prodotti indicati dal comma 1, nonché le elaborazioni di vini frizzanti, purché tali elaborazioni siano preventivamente comunicate seguendo la procedura ivi indicata. In tale caso, non sono soggette a comunicazione preventiva le elaborazioni di vino spumante.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 13. – (Elaborazione di taluni prodotti a base di mosti e vini, di vini liquorosi, di vini spumanti, e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui – Comunicazione preventiva). – 1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto definisce e regolamenta la preparazione di diversi prodotti a base di mosti e vino, di vini spumanti e di talune bevande spiritose negli stabilimenti promiscui.

  Conseguentemente, all'articolo 72, comma 11, sopprimere la lettera b).
13. 50. Russo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: a condizione che fino alla fine del comma.
13. 51. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Sostanze vietate).

  1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, negli stabilimenti enologici nonché nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
   a) acquavite, alcol e altre bevande spiritose;
   b) zuccheri in quantitativi superiori a 10 chilogrammi e loro soluzioni;
   c) sciroppi, bevande e succhi diversi dal mosto e dal vino, aceti, nonché sostanze zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva fresca;
   d) uve passite o secche o sostanze da esse derivanti, ad eccezione delle uve in corso di appassimento per la produzione di vini passiti o dei vini specificamente individuati nel provvedimento di cui all'articolo 9, commi 2 e 4;
   e) qualunque sostanza atta a sofisticare i mosti e i vini, quali aromi, additivi e coloranti, l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini nonché in quello della rigenerazione delle resine a scambio ionico non denaturati, fatti salvi i casi consentiti;
   f) vinelli o altri sottoprodotti della vinificazione in violazione di quanto stabilito dalla presente legge;
   g) fatte salve le deroghe previste dall'articolo 16, mosti, mosti parzialmente fermentati, vini nuovi ancora in fermentazione e vini aventi un titolo alcolometrico volumico totale inferiore all'8 per cento in volume;
   h) invertasi.

  2. È in ogni caso consentito detenere bevande spiritose, sciroppi, succhi, aceti e altre bevande e alimenti diversi dal mosto o dal vino contenuti in confezioni sigillate destinate alla vendita e aventi una capacità non superiore a 5 litri.
  3. Quando nell'area della cantina o dello stabilimento enologico sono presenti abitazioni civili destinate a residenza del titolare ovvero di suoi collaboratori o impiegati, nonché strutture ricettive destinate alla ristorazione e altre attività connesse di preparazione di prodotti alimentari, in deroga al comma 1 è consentito detenere le sostanze di cui alle lettere a), b), c) e d), nonché gli aromi, gli additivi e i coloranti, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle attività di cui al presente comma.
  4. Nei locali di un'impresa agricola che produce mosti o vini è consentita anche la produzione degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere b), c) e d), e la detenzione e l'impiego degli alimenti e delle bevande di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), nonché degli aromi, degli additivi e dei coloranti, purché esse rientrino nell'ambito delle attività comunque connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

A.C. 2236-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Comunicazione per la detenzione e il confezionamento).

  1. A parziale deroga di quanto stabilito dall'articolo 14, comma 1, lettere a) e c), è consentita esclusivamente la detenzione e il successivo confezionamento dei seguenti prodotti atti al consumo umano diretto:
   a) bevande spiritose di cui agli allegati II e III del regolamento (CE) n.110/2008;
   b) prodotti vitivinicoli aromatizzati;
   c) succhi di frutta e nettari di frutta di cui all'allegato I del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 151, con esclusione dei succhi prodotti in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
   d) le altre bevande alcoliche e analcoliche con esclusione di quelle prodotte in tutto o in parte con uve da tavola o con i mosti da esse ottenuti;
   e) aceti.

  2. La detenzione e il successivo confezionamento sono subordinati ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.
  3. Sono fatti salvi gli eventuali adempimenti previsti dalla disciplina fiscale e da quella in materia di igiene e sicurezza degli alimenti.

A.C. 2236-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento).

  1. I mosti aventi un titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento in volume, destinati alla preparazione di succo di uve e di succo di uve concentrato, possono essere detenuti nelle cantine senza la prescritta denaturazione, a condizione che siano rispettate le modalità definite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previa denuncia al competente ufficio territoriale. In ogni caso, l'eventuale loro vinificazione, in funzione del loro invio alla distillazione, deve essere effettuata separatamente e tali mosti devono essere addizionati della sostanza rivelatrice individuata con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento).

  1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, e con il Ministro della salute con proprio decreto definisce e regolamenta la detenzione e la produzione e l'utilizzo di succhi d'uva da mosti con titolo alcolometrico naturale inferiore all'8 per cento. Il medesimo decreto definisce altresì i divieti di produzione, la detenzione e le modalità di uso di anidride carbonica, di argo, di azoto, soli o miscelati tra loro.
16. 50. Russo, Baldelli.

A.C. 2236-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Detenzione di anidride carbonica, di argo o di azoto).

  1. La detenzione e l'utilizzazione di anidride carbonica, di argo o di azoto, soli o miscelati tra loro, negli stabilimenti di produzione e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, nei quali si producono vini spumanti e vini frizzanti sono consentite unicamente per creare un'atmosfera inerte e per manipolare al riparo dall'aria i prodotti utilizzati nella costituzione della partita, nei successivi travasi della stessa e dei prodotti da essa ottenuti.
  2. Negli stabilimenti indicati al comma 1, la detenzione di anidride carbonica è subordinata ad apposita comunicazione da inviare al competente ufficio territoriale contestualmente all'introduzione del prodotto negli stabilimenti e nei locali.
  3. Negli stabilimenti in cui si producono vini spumanti e vini frizzanti è vietato produrre, nonché detenere, vini spumanti gassificati e vini frizzanti gassificati diversi da quelli già confezionati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 72, comma 11, sopprimere le lettere a) e b).
17. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Elaborazione dei vini frizzanti).

  1. L'elaborazione dei vini frizzanti, con o senza DOP o IGP, e del vino frizzante gassificato, come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea, è effettuata con le seguenti modalità:
   a) la costituzione della partita è disciplinata dalle vigenti disposizioni dell'Unione europea. Per i vini frizzanti DOP o IGP i prodotti costituenti la partita sono ottenuti nel rispetto dei singoli disciplinari di produzione;
   b) la presa di spuma del vino frizzante può avvenire in bottiglia e in recipienti chiusi resistenti a pressione. Per la presa di spuma della partita possono essere utilizzati esclusivamente da soli o in miscela tra loro:
    1) mosto d'uva;
    2) mosto d'uva parzialmente fermentato;
    3) vino nuovo ancora in fermentazione;
    4) mosto concentrato;
    5) mosto concentrato rettificato;
   c) l'aggiunta di mosto concentrato e di mosto concentrato rettificato per la presa di spuma non è considerata né come dolcificazione, né come arricchimento;
   d) per la dolcificazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato si applicano le vigenti disposizioni dell'Unione europea, salve le norme più restrittive previste nei singoli disciplinari di produzione dei vini IGP e DOP. La dolcificazione può essere effettuata anche in fase di costituzione della partita;
   e) ai fini dell'attività di controllo e vigilanza nell'ambito degli stabilimenti di produzione o confezionamento, da parte degli organismi preposti, la determinazione della sovrappressione dovuta alla presenza dell'anidride carbonica in soluzione, nei limiti fissati dalle vigenti norme dell'Unione europea, è effettuata al termine della elaborazione del vino frizzante e del vino frizzante gassificato prima che gli stessi, regolarmente confezionati, siano estratti dallo stabilimento. Il valore della determinazione, ottenuta utilizzando i metodi di analisi previsti dalla normativa dell'Unione europea, è dato dalla media dei risultati ottenuti dall'analisi di quattro esemplari di campione prelevati dalla stessa partita;
   f) la dicitura «rifermentazione in bottiglia» può essere utilizzata nella designazione e nella presentazione dei vini frizzanti DOP e IGP per i quali tale pratica è espressamente prevista nei relativi disciplinari di produzione.

  2. Complessivamente, l'aggiunta dei prodotti di cui alla lettera b) non deve aumentare il titolo alcolometrico volumico totale originario della partita di più di 0,9 per cento in volume.

A.C. 2236-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Prodotti vitivinicoli biologici).

  1. Le produzioni biologiche nel settore vitivinicolo devono essere conformi al regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, alle relative disposizioni applicative e a quelle stabilite con decreto del Ministro, emanato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

A.C. 2236-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 20.
(Sostanze ammesse).

  1. È consentito vendere per uso enologico, detenere negli stabilimenti enologici e impiegare in enologia soltanto le sostanze espressamente ammesse dalle vigenti norme nazionali e dell'Unione europea.

A.C. 2236-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Detenzione dei prodotti enologici e chimici).

  1. È vietato vendere, detenere per vendere, detenere negli stabilimenti enologici e nei locali comunque comunicanti con essi anche attraverso cortili, a qualsiasi uso destinati, nonché impiegare in enologia, sostanze non consentite dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali. È tuttavia consentito detenere, in quantità limitata allo stretto necessario e opportunamente tracciati, prodotti diversi da quelli di cui all'articolo 20, richiesti per il funzionamento o la rigenerazione di macchine e attrezzature impiegate per pratiche enologiche autorizzate e per la depurazione.
  2. Nei locali dei laboratori annessi alle cantine è tuttavia permessa la presenza di prodotti chimici e reagenti contenenti sostanze non consentite, fatta eccezione per i dolcificanti sintetici, gli antifermentativi e gli antibiotici, purché in quantitativi compatibili con il normale lavoro analitico. Sul contenitore dei reagenti deve essere indicata la denominazione o la formula chimica della sostanza in modo ben visibile e indelebile.
  3. La detenzione dei prodotti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata ad apposita comunicazione preventiva inviata all'ufficio territoriale, il quale può definire specifiche modalità volte a prevenire eventuali violazioni.

A.C. 2236-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Impiego dei pezzi di legno di quercia).

  1. L'uso di pezzi di legno di quercia, previsto come pratica enologica dal regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione, del 10 luglio 2009, recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni, è disciplinato dalle disposizioni di cui all'articolo 4.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.

  Sopprimerlo.
22. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 23.
(Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti).

  1. Si intendono detenuti a scopo di commercio i mosti e i vini che si trovano nelle cantine o negli stabilimenti o nei locali dei produttori e dei commercianti.
  2. I mosti e i vini in bottiglia o in altri recipienti di contenuto non superiore a 60 litri, muniti di chiusura e di etichetta, si intendono posti in vendita per il consumo, anche se detenuti nelle cantine e negli stabilimenti enologici dei produttori e dei commercianti all'ingrosso.
  3. Non è considerato posto in vendita per il consumo il vino in bottiglia in corso di invecchiamento presso i produttori e i commercianti all'ingrosso, nonché il vino contenuto in bottiglie o in recipienti fino a 60 litri, in corso di lavorazione, elaborazione o confezionamento, oppure destinato al consumo familiare o aziendale del produttore, purché la partita dei recipienti sia ben distinta dalle altre e su di essa sia presente un cartello che ne specifichi la destinazione o il tipo di lavorazione in corso e, in tale caso, il lotto di appartenenza.
  4. Ai fini della presente legge non costituisce chiusura la chiusura provvisoria di fermentazione dei vini spumanti e dei vini frizzanti preparati con il sistema della fermentazione in bottiglia.
  5. È vietata la detenzione a scopo di commercio dei mosti e dei vini non rispondenti alle definizioni stabilite o che hanno subito trattamenti e aggiunte non consentiti o che provengono da varietà di vite non iscritte ad uva da vino nel registro nazionale delle varietà di vite, secondo le regole ivi previste, salvo quanto previsto dal decreto di cui all'articolo 60, comma 1. Il divieto di cui al primo periodo non si applica agli stabilimenti che lavorano mosti e succhi destinati all'alimentazione umana il cui processo produttivo non prevede la fermentazione, a condizione che sia garantita la tracciabilità completa dei prodotti lavorati secondo modalità da determinare con decreto del Ministero.
  6. Il divieto di cui al comma 5 si applica altresì ai mosti e ai vini che:
   a) all'analisi organolettica o chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o avariati in misura tale da essere considerati inutilizzabili per il consumo, salvo che siano denaturati secondo le modalità previste dall'articolo 24, comma 3;
   b) contengono una delle seguenti sostanze:
    1) bromo organico;
    2) cloro organico;
    3) fluoro;
    4) alcol metilico in quantità superiore a 400 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
   c) all'analisi chimica risultano contenere residui di ferro-cianuro di potassio e suoi derivati a trattamento ultimato, o che hanno subito tale trattamento in violazione delle disposizioni contenute nei decreti di cui all'articolo 4.

  7. Il vino, la cui acidità volatile espressa in grammi di acido acetico per litro supera i limiti previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, non può essere detenuto se non previa denaturazione con la sostanza rivelatrice e le modalità indicate nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il prodotto denaturato deve essere assunto in carico sui registri obbligatori entro il giorno stesso della denaturazione in un apposito conto separato e può essere ceduto e spedito soltanto agli acetifici o alle distillerie. Tale disposizione si applica anche ai vini nei quali è in corso la fermentazione acetica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 23.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 23. – (Detenzione dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio e divieti). – 1. Il Ministro di concerto con il Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, definisce e regolamenta la detenzione nelle attività produttive dei prodotti vitivinicoli a scopo di commercio precisando i divieti di vendita e di somministrazione al consumo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 24, comma 3, sopprimere le parole: nonché dell'articolo 23 commi 5 e 6,;
   all'articolo 72:
    comma 5, sopprimere la lettera a);
    comma 6, sostituire le parole: agli articoli 23 e 24 con le seguenti: all'articolo 24,;
    sopprimere il comma 9.
23. 50. Russo.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: a condizione che sia garantita la tracciabilità completa dei prodotti lavorati secondo con le seguenti: purché la rintracciabilità dei prodotti lavorati sia garantita conformemente alle.
23. 51. Prina.
(Approvato)

  Al comma 6, lettera b), numero 4), sostituire le parole: 400 milligrammi/litro con le seguenti: 350 milligrammi/litro.
23. 52. Russo, Baldelli.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Divieto di vendita e di somministrazione).

  1. È vietato vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio, nonché comunque somministrare mosti e vini:
   a) i cui componenti e gli eventuali loro rapporti non sono compresi nei limiti stabiliti nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro della salute;
   b) che all'analisi organolettica chimica o microbiologica risultano alterati per malattia o comunque avariati e difettosi per odori e per sapori anormali;
   c) contenenti oltre 0,5 grammi per litro di cloruri espressi come cloruro di sodio, fatta eccezione per il vino marsala, per i vini liquorosi, per i mosti d'uva mutizzati con alcol, per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali, per i quali tale limite è elevato a 1 grammo per litro;
   d) contenenti oltre 1,0 grammo per litro di solfati espressi come solfato neutro di potassio. Tuttavia questo limite è elevato a:
    1) 1,5 grammi per litro per i vini che hanno subito un periodo d'invecchiamento in botte di almeno due anni, per i vini dolcificati e per i vini ottenuti mediante aggiunta di alcol o distillati per uso alimentare ai mosti o ai vini;
    2) 2,0 grammi per litro per i vini aggiunti di mosto concentrato e per i vini dolci naturali;
    3) 5 grammi per litro, per il vino Marsala DOC;
   e) contenenti alcol metilico in quantità superiore a 350 milligrammi/litro per i vini rossi e a 250 milligrammi/litro per i vini bianchi e rosati;
   f) contenenti bromo e cloro organici;
   g) che all'analisi chimica rivelano presenze di ferro-cianuro di potassio o di suoi derivati.

  2. In aggiunta ai casi di cui al comma 1, possono essere individuate, in base all'accertata pericolosità per la salute umana, ulteriori sostanze che i mosti e i vini venduti, posti in vendita o messi altrimenti in commercio o somministrati non possono contenere ovvero non possono contenere in misura superiore ai limiti stabiliti nel decreto di cui al comma 1, lettera a).
  3. I prodotti che presentano caratteristiche in violazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, nonché dell'articolo 23, commi 5 e 6, devono essere immediatamente denaturati con il cloruro di litio secondo quanto previsto con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 72:
   sopprimere il comma 4;
   al comma 6, sostituire le parole: agli articoli 23 e 24 con le seguenti: all'articolo 23.
24. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo III
TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DELLE MENZIONI TRADIZIONALI

Capo I
NORME GENERALI. CLASSIFICAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE, AMBITO DI APPLICAZIONE E AMBITI TERRITORIALI

Art. 25.
(Denominazione di origine e indicazione geografica).

  1. Le definizioni di «denominazione di origine» e di «indicazione geografica» dei prodotti vitivinicoli sono quelle stabilite dall'articolo 93 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
  2. Le DOP e le IGP, per le quali è assicurata la protezione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono riservate ai prodotti vitivinicoli alle condizioni previste dalla vigente normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.

A.C. 2236-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Utilizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

  1. Le DOP e le IGP di cui all'articolo 25 sono utilizzate per designare i prodotti vitivinicoli appartenenti a una pluralità di produttori, fatte salve le situazioni eccezionali previste dalla vigente normativa dell'Unione europea.
  2. I vini frizzanti gassificati non possono utilizzare le denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche.
  3. Il nome della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e le altre menzioni tradizionali alle stesse riservate non possono essere impiegati per designare prodotti similari o alternativi a quelli previsti all'articolo 25, né, comunque, essere impiegati in modo tale da ingenerare, nei consumatori, confusione nella individuazione dei prodotti. Sono fatte salve le situazioni in cui l'uso del nome della denominazione di origine o della indicazione geografica sia consentito per le bevande spiritose derivate da prodotti vitivinicoli e l'aceto di vino, nonché per i prodotti vitivinicoli aromatizzati ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

A.C. 2236-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Classificazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

  1. Le DOP si classificano in:
   a) denominazioni di origine controllata e garantita (DOCG);
   b) denominazioni di origine controllata (DOC).

  2. Le DOCG e le DOC sono le menzioni specifiche tradizionali utilizzate dall'Italia per designare i prodotti vitivinicoli DOP. Le menzioni « Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» e « Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco. Le menzioni « Appellation d'origine contrôlée» e « Appellation d'origine contrôlée et garantie» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese. Le menzioni « kontrolirano poreklo» e « kontrolirano in garantirano poreklo» possono essere utilizzate per designare rispettivamente i vini DOC e DOCG prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia.
  3. Le IGP comprendono le indicazioni geografiche tipiche (IGT). L'indicazione geografica tipica costituisce la menzione specifica tradizionale utilizzata dall'Italia per designare i vini IGP. La menzione « Vin de pays» può essere utilizzata per i vini IGT prodotti nella regione Valle d'Aosta, di bilinguismo francese, la menzione « Landwein» per i vini IGT prodotti nella provincia di Bolzano, di bilinguismo tedesco, e la menzione « Deželma oznaka» per i vini IGT prodotti nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, in conformità alla legge 23 febbraio 2001, n. 38.
  4. Le menzioni specifiche tradizionali italiane di cui al presente articolo, anche con le relative sigle DOC, DOCG e IGT, possono essere indicate in etichettatura da sole o congiuntamente alla corrispondente espressione europea DOP e IGP.

A.C. 2236-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Ambiti territoriali).

  1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la denominazione di origine medesima, anche territori adiacenti o nelle immediate vicinanze, quando in essi esistano analoghe condizioni ambientali, gli stessi vitigni e siano praticate le medesime tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree abbiano uguali caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche.
  2. Solo le denominazioni di origine possono prevedere al loro interno l'indicazione di zone espressamente delimitate, comunemente denominate sottozone, che devono avere peculiarità ambientali o tradizionalmente note, essere designate con uno specifico nome geografico, storico-geografico o amministrativo, essere espressamente previste nel disciplinare di produzione ed essere disciplinate più rigidamente.
  3. I nomi geografici che definiscono le indicazioni geografiche tipiche devono essere utilizzati per contraddistinguere i vini derivanti da zone di produzione, anche comprendenti le aree DOGC o DOC, designate con il nome geografico relativo o comunque indicativo della zona, in conformità della normativa nazionale e dell'Unione europea sui vini IGP.
  4. Per i vini DOP è consentito il riferimento a unità geografiche aggiuntive, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all'interno della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto sia vinificato separatamente ed appositamente rivendicato nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 36. Tali unità geografiche devono essere espressamente delimitate e possono corrispondere a comuni frazioni o zone amministrative ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle unità geografiche aggiuntive e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produzione in un apposito elenco. Fatti salvi i casi previsti nei disciplinari, non è ammesso il riferimento a unità geografiche aggiuntive nel caso in cui il disciplinare di produzione preveda una o più sottozone.
  5. Le zone espressamente delimitate o sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome, alle condizioni di cui all'articolo 32, comma 2, e possono essere promosse a DOCG separatamente o congiuntamente alla DOC principale.
  6. Le DOCG e le DOC possono utilizzare in etichettatura un nome geografico più ampio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espressamente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazione e delle menzioni DOCG e DOC.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le zone di produzione delle denominazioni di origine devono essere indicate solo nel disciplinare di produzione.
28. 50. Mucci, Prodani.

  Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
28. 51. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Coesistenza di più DO o IGT nell'ambito del medesimo territorio).

  1. Nell'ambito di un medesimo territorio viticolo possono coesistere denominazioni d'origine e indicazioni geografiche.
  2. È consentito che più DOCG e DOC facciano riferimento allo stesso nome geografico, anche per contraddistinguere vini diversi, purché le zone di produzione degli stessi comprendano il territorio definito con detto nome geografico. È altresì consentito, alle predette condizioni, che più IGT facciano riferimento allo stesso nome geografico.
  3. Il riconoscimento di una DO esclude la possibilità di impiegare il nome della denominazione stessa come IGT e viceversa, fatti salvi i casi in cui i nomi delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche, riferite al medesimo elemento geografico, siano parzialmente corrispondenti.
  4. In zone più ristrette o nell'intera area di una DOC individuata con il medesimo nome geografico è consentito che coesistano vini diversi DOCG o DOC, purché i vini DOCG:
   a) siano regolamentati da disciplinari di produzione più restrittivi;
   b) riguardino tipologie particolari derivanti da una specifica piattaforma ampelografica o metodologia di elaborazione.

A.C. 2236-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Specificazioni, menzioni, vitigni e annata di produzione).

  1. La specificazione «classico» per i vini non spumanti DO e la specificazione «storico» per i vini spumanti DO è riservata ai vini della zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione autonoma anche nell'ambito della stessa denominazione. Per il Chianti Classico questa zona storica è quella delimitata con decreto interministeriale del 31 luglio 1932. In tale zona non si possono impiantare o dichiarare allo schedario viticolo dei vigneti per il Chianti DOCG.
  2. La menzione «riserva» è attribuita ai vini DO che siano stati sottoposti a un periodo di invecchiamento, compreso l'eventuale affinamento, non inferiore a:
   a) due anni per i vini rossi;
   b) un anno per i vini bianchi;
   c) un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autoclave denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»;
   d) tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti. In caso di taglio tra vini di annate diverse, l'immissione al consumo del vino con la menzione «riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di produzione.
  4. La menzione «superiore», fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, è attribuita ai vini DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non classificata con tale menzione una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno il 10 per cento, nonché:
   a) un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di almeno 0,5 per cento vol;
   b) un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di almeno 0,5 per cento vol.

  5. La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello», né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti.
  6. La menzione «gran selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratteristiche:
   a) i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve prodotte dai vigneti condotti dall'azienda imbottigliatrice, anche se imbottigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve siano conferite a società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente;
   b) i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche almeno pari a quelle previste per la menzione «superiore» ed essere sottoposti a un periodo d'invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si fregiano della menzione «riserva», qualora dette menzioni siano previste nel relativo disciplinare di produzione;
   c) i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l'1 per cento vol e che sia effettuato con le seguenti modalità:
    1) sui mosti d'uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l'osmosi inversa, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
    2) sui vini, diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione parziale a freddo, esclusa l'aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni;
    3) nella produzione dei vini spumanti secondo le modalità e i limiti previsti dalla normativa dell'Unione europea e nazionale.

  7. Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine «selezione» oltre alla menzione «gran selezione». La menzione «gran selezione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «superiore» e «riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome della denominazione.
  8. La menzione «novello» è attribuita alle categorie dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica tranquilli e frizzanti, prodotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.
  9. Le menzioni «passito» o «vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini DO e IGT tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato. La menzione «vino passito liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini IGT, fatte salve le denominazioni preesistenti.
  10. La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini DO ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 36 e a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne comporta la pubblicazione. La gestione dell'elenco può essere delegata ai consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 40, comma 4.
  11. I vini con denominazione di origine e i vini con indicazione geografica possono utilizzare in etichettatura nomi di vitigni o loro sinonimi, menzioni tradizionali, riferimenti a particolari tecniche di vinificazione e qualificazioni specifiche del prodotto.
  12. Per i vini DO, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, deve essere indicata in etichetta l'annata di produzione delle uve.
  13. Le specificazioni, menzioni e indicazioni di cui al presente articolo, fatta eccezione per la menzione «vigna», devono essere espressamente previste negli specifici disciplinari di produzione, nell'ambito dei quali possono essere regolamentate le ulteriori condizioni di utilizzazione, nonché definiti parametri maggiormente restrittivi rispetto a quanto indicato nel presente articolo.

A.C. 2236-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
PROTEZIONE NELL'UNIONE EUROPEA DELLE DOP E IGP. PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO. REQUISITI FONDAMENTALI. DISCIPLINARI DI PRODUZIONE

Art. 31.
(Protezione nell'Unione europea. Procedura per il conferimento della protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

  1. Il conferimento della protezione delle DOP e IGP, nonché delle menzioni specifiche tradizionali DOCG, DOC e IGT avviene contestualmente all'accoglimento della rispettiva domanda di protezione da parte della Commissione europea, in conformità alle disposizioni concernenti l'individuazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda, il contenuto della domanda stessa e nel rispetto della procedura nazionale preliminare e della procedura dell'Unione europea previste dal regolamento (UE) n. 1308/2013 e dagli appositi atti delegati e di esecuzione della Commissione europea.
  2. La procedura nazionale di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  3. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione europea della domanda di protezione, della domanda di conversione da una DOP ad una IGP, nonché della domanda di modifica del disciplinare di produzione di cui all'articolo 35, i vini della relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono essere etichettati in conformità alle vigenti norme dell'Unione europea, a condizione che il soggetto richiedente sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la competente regione.

A.C. 2236-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Requisiti di base per il riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

  1. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita è riservato ai vini già riconosciuti a DOC e a zone espressamente delimitate o tipologie di una DOC da almeno cinque anni, che siano ritenuti di particolare pregio, per le caratteristiche qualitative intrinseche e per la rinomanza commerciale acquisita, e che siano stati rivendicati, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 7 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa denominazione. Nel caso di passaggio di tutta una denominazione da DOC a DOCG anche le sue zone caratteristiche o tipologie vengono riconosciute come DOCG, indipendentemente dalla data del loro riconoscimento.
  2. Il riconoscimento della denominazione di origine controllata è riservato ai vini provenienti da zone già riconosciute, anche con denominazione diversa, ad IGT da almeno cinque anni e che siano stati rivendicati nell'ultimo biennio da almeno il 35 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e che rappresentino almeno il 35 per cento della produzione dell'area interessata. Il riconoscimento a vini non provenienti dalle predette zone è ammesso esclusivamente nell'ambito delle regioni nelle quali non sono presenti IGT. Inoltre, le zone espressamente delimitate o le sottozone delle DOC possono essere riconosciute come DOC autonome qualora le relative produzioni abbiano acquisito rinomanza commerciale e siano state rivendicate, nell'ultimo biennio, da almeno il 51 per cento, inteso come media, dei soggetti che conducono vigneti dichiarati allo schedario viticolo di cui all'articolo 7 e che rappresentino almeno il 51 per cento della superficie totale dichiarata allo schedario viticolo idonea alla rivendicazione della relativa area delimitata o sottozona.
  3. Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il 20 per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e di almeno il 20 per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.
  4. Il riconoscimento di una DOCG deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della DOC di provenienza.
  5. Il riconoscimento di una DOC deve prevedere una disciplina viticola ed enologica più restrittiva rispetto a quella della IGT precedentemente rivendicata.
  6. L'uso delle DO non è consentito per i vini ottenuti sia totalmente che parzialmente da vitigni che non siano stati classificati fra gli idonei alla coltivazione o che derivino da ibridi interspecifici tra la Vitis vinifera e altre specie americane o asiatiche.
  7. Per i vini IGT è consentito l'uso delle varietà iscritte nel registro nazionale delle varietà di vite.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 32.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: ai vini con le seguenti: alle tipologie dei vini.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: ai vini con le seguenti: alle tipologie dei vini;
   al comma 3, sostituire le parole: ai vini con le seguenti: alle tipologie dei vini.
32. 50. Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sette anni.
32. 52. Gallinella, L'Abbate, Gagnarli, Russo.
(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole: 20 per cento, inteso come media con le seguenti: 51 per cento, inteso come media.
32. 53. Mucci, Prodani.

A.C. 2236-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Cancellazione della protezione dell'Unione europea e revoca del riconoscimento delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche).

  1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 106 del regolamento (UE) n.1308/2013, il Ministero richiede la cancellazione della protezione dell'Unione europea quando le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche non siano state rivendicate o certificate consecutivamente per quattro campagne vitivinicole.
  2. Nei casi previsti dal comma 1, è consentito presentare alla Commissione europea apposita richiesta per convertire la DOP in IGP nel rispetto delle vigenti norme dell'Unione europea e in conformità alle disposizioni procedurali stabilite dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 33 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 33.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro campagne con le seguenti: due campagne.
*33. 50. Gallinella, L'Abbate, Gagnarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro campagne con le seguenti: due campagne.
*33. 51. Russo, Baldelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro campagne con le seguenti: tre campagne.
*33. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Gallinella, L'Abbate, Gagnarli.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: quattro campagne con le seguenti: tre campagne.
*33. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Russo, Baldelli.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Disciplinari di produzione).

  1. Nei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti unitamente alla domanda di protezione dal soggetto legittimato, nell'ambito della procedura prevista dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2, devono essere stabiliti:
   a) la denominazione di origine o indicazione geografica;
   b) la delimitazione della zona di produzione;
   c) la descrizione delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche del vino o dei vini, e in particolare il titolo alcolometrico volumico minimo totale richiesto al consumo e il titolo alcolometrico volumico minimo naturale potenziale delle uve alla vendemmia; le regioni possono consentire un titolo alcolometrico volumico minimo naturale inferiore di mezzo grado a quello stabilito dal disciplinare; limitatamente ai vini IGT la valutazione o indicazione delle caratteristiche organolettiche;
   d) la resa massima di uva a ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino o la resa massima di vino per ettaro sulla base dei risultati quantitativi e qualitativi del quinquennio precedente. Fatte salve disposizioni più restrittive previste dai disciplinari, per i vini spumanti, per i vini frizzanti e per i vini liquorosi la resa di vino ad ettaro è riferita alla partita di vino base destinato all'elaborazione. L'aggiunta del mosto concentrato e del mosto concentrato rettificato per la presa di spuma dei vini frizzanti e l'aggiunta dello sciroppo zuccherino per la presa di spuma dei vini spumanti, nonché l'aggiunta dello sciroppo di dosaggio per i vini spumanti, è aumentativa di tale resa. In assenza di disposizioni specifiche nel disciplinare, le regioni e le province autonome possono definire con proprio provvedimento condizioni di resa diverse rispetto a quanto stabilito dalla presente lettera. Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DO è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massima di vino per ettaro, che non può essere destinato alla produzione della relativa DO, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni e i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 37. Superata la percentuale del 20 per cento, tutta la produzione decade dal diritto alla rivendicazione della denominazione di origine. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela di cui all'articolo 40 e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente favorevoli, possono annualmente destinare il predetto esubero massimo di resa del 20 per cento alla produzione del relativo vino DOP, nel rispetto delle misure gestionali di cui all'articolo 38, comma 1. Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DO, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione;
   e) l'indicazione della o delle varietà di uve da cui il vino è ottenuto con eventuale riferimento alle relative percentuali, fatta salva la tolleranza nella misura massima dell'1 per cento da calcolare su ogni singolo vitigno impiegato e se collocato in maniera casuale all'interno del vigneto;
   f) le condizioni ambientali e di produzione, in particolare:

    1) le caratteristiche naturali, quali il clima, il terreno, la giacitura, l'altitudine, l'esposizione;

    2) le norme per la viticoltura, quali le forme di allevamento, i sistemi di potatura, il divieto di pratiche di forzatura, tra le quali non è considerata l'irrigazione di soccorso ed eventuali altre specifiche pratiche agronomiche. Per i nuovi impianti relativi alla produzione di vini DOCG è obbligatorio prevedere la densità minima di ceppi per ettaro, calcolata sul sesto d'impianto. Nei disciplinari in cui sia indicata la densità d'impianto, eventuali fallanze, entro il limite del 10 per cento, non incidono sulla determinazione della capacità produttiva; oltre tale limite la resa di uva ad ettaro è ridotta proporzionalmente all'incidenza percentuale delle fallanze;

    3) gli elementi che evidenziano il legame del prodotto DOP o IGP con il territorio, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) n. 1308/2013.
   g) il nome e l'indirizzo dell'organismo di controllo e le relative attribuzioni, ai sensi dell'articolo 94, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (UE) n. 1308/2013.

  2. Nei disciplinari di cui al comma 1 possono essere stabiliti i seguenti ulteriori elementi:
   a) le deroghe per la vinificazione ed elaborazione nelle immediate vicinanze della zona geografica delimitata o in una zona situata nell'unità amministrativa o in un'unità amministrativa limitrofa oppure, limitatamente ai vini DOP spumanti e frizzanti al di là delle immediate vicinanze dell'area delimitata pur sempre in ambito nazionale, alle condizioni stabilite dalla specifica normativa dell'Unione europea;
   b) il periodo minimo di invecchiamento obbligatorio, in recipienti di legno o di altro materiale, e di affinamento in bottiglia. Fatte salve le disposizioni più restrittive degli specifici disciplinari, detto periodo di invecchiamento è riferito ad almeno l'85 per cento della relativa partita di prodotto;
   c) l'imbottigliamento in zona delimitata;
   d) le capacità e i sistemi di chiusura delle bottiglie e degli altri recipienti ammessi dalla vigente normativa;
   e) le pratiche enologiche utilizzabili e le relative restrizioni, compreso lo stoccaggio e la conservazione dei mosti, dei mosti parzialmente fermentati, del vino nuovo in fermentazione;
   f) le ulteriori condizioni facoltative previste dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale.

  3. La previsione dell'eventuale imbottigliamento in zona delimitata di cui al comma 2, lettera c), può essere inserita nei disciplinari di produzione, conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, alle seguenti condizioni:
   a) la delimitazione della zona di imbottigliamento deve corrispondere a quella della zona di vinificazione o elaborazione, ivi comprese le eventuali deroghe di cui al comma 2, lettera a);
   b) in caso di presentazione di domanda di protezione per una nuova DOP o IGP, la stessa richiesta deve essere rappresentativa di almeno il 66 per cento, inteso come media, della superficie dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
   c) in caso di presentazione di domanda di modifica del disciplinare intesa ad inserire la delimitazione della zona di imbottigliamento, in aggiunta alle condizioni di cui alla lettera b), la richiesta deve essere avallata da un numero di produttori che rappresentino almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione imbottigliata nell'ultimo biennio. In tal caso le ditte imbottigliatrici interessate possono ottenere la deroga per continuare l'imbottigliamento nei propri stabilimenti siti al di fuori della zona delimitata a condizione che presentino apposita istanza al Ministero allegando idonea documentazione atta a comprovare l'esercizio dell'imbottigliamento della specifica DOP o IGP per almeno due anni, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti l'entrata in vigore della modifica in questione;
   d) in caso di inserimento della delimitazione della zona di imbottigliamento nel disciplinare a seguito del passaggio da una preesistente IGT ad una DOC, ovvero a seguito del passaggio da una DOC ad una DOCG, si applicano le disposizioni di cui alla lettera c).

  4. Quanto previsto al comma 3 si applica fatte salve le disposizioni vigenti relative alle denominazioni di origine i cui disciplinari già prevedono la delimitazione della zona di imbottigliamento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 34 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 34.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 34.
(Disciplinari di produzione).

  1. Il Ministro, con proprio decreto, definisce e regolamenta i contenuti dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP proposti con particolare riferimento alla denominazione, alla delimitazione della zona di produzione, alle caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche, al titolo alcolometrico, alla resa delle uve per ettaro, alle condizioni ambientali e di produzione, agli organismi di controllo, alle deroghe per le vinificazioni, ai periodi di invecchiamento, all'imbottigliamento, alle capacità ed ai sistemi di chiusura delle bottiglie, alle pratiche enologiche con le relative restrizioni ed ogni ulteriore condizione facoltativa prevista dalla legislazione dell'Unione europea e nazionale ed inoltre definisce l'eventuale previsione in disciplinare di imbottigliamento in zona delimitata.
34. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.
(Modifica dei disciplinari di produzione DOP e IGP).

  1. Per la modifica dei disciplinari DOP e IGP si applicano per analogia le norme previste per il riconoscimento, conformemente alle disposizioni previste dalla normativa dell'Unione europea vigente e dal decreto di cui all'articolo 31, comma 2.

A.C. 2236-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
RIVENDICAZIONE E GESTIONE DELLE PRODUZIONI

Art. 36.
(Modalità di rivendicazione delle produzioni).

  1. La rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione di vini con denominazione di origine e indicazione geografica è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia prevista dalla vigente normativa dell'Unione europea mediante i servizi del SIAN, con le modalità stabilite con decreto del Ministro, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

A.C. 2236-A – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 37.
(Riclassificazioni, declassamenti e tagli).

  1. È consentita la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica, anche derivanti dagli stessi vigneti, a condizione che a cura dell'avente diritto venga operata annualmente, secondo le prescrizioni dei relativi disciplinari di produzione, la scelta vendemmiale. Tale scelta può riguardare denominazioni di pari o inferiore livello, ricadenti nella stessa zona di produzione. Qualora dal medesimo vigneto vengano rivendicate contemporaneamente più produzioni a DOCG o DOC o IGT, la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino non può comunque superare il limite più restrittivo tra quelli stabiliti tra i differenti disciplinari di produzione.
  2. È consentito per i mosti e per i vini atti a divenire DOCG o DOC il passaggio dal livello di classificazione più elevato a quelli inferiori. È inoltre consentito il passaggio sia da una DOCG ad un'altra DOCG, sia da DOC ad altra DOC, sia da IGT ad altra IGT, purché:
   a) le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche insistano sulla medesima area viticola, oppure, nel caso in cui le zone di produzione dei vini di cui al presente comma non siano completamente coincidenti, il prodotto provenga da vigneti idonei a produrre il vino della denominazione prescelta.
   b) il prodotto abbia i requisiti prescritti per la denominazione prescelta;
   c) la resa massima di produzione di quest'ultima sia uguale o superiore rispetto a quella di provenienza, in relazione alla resa effettiva rivendicata.

  3. Chiunque può effettuare la riclassificazione di cui al comma 2 del prodotto atto a divenire DO o IG, che fino alla implementazione della specifica funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN è, per ciascuna partita, annotata nei registri e comunicata all'organismo di controllo autorizzato.
  4. Il prodotto già certificato con la DO o classificato con l'IG deve essere declassato in caso di perdita dei requisiti chimico-fisici od organolettici ovvero per scelta del produttore o del detentore. Per tali fini il soggetto interessato, per ciascuna partita, annota l'operazione nei registri e invia comunicazione all'organismo di controllo autorizzato, indicando la quantità di prodotto da declassare e la sua ubicazione con individuazione degli estremi dell'attestato di idoneità per le DO e, nel caso di prodotti già imbottigliati, il lotto. Il prodotto ottenuto dal declassamento può essere commercializzato con altra denominazione di origine o indicazione geografica o con un'altra categoria di prodotto vitivinicolo qualora ne abbia le caratteristiche e siano rispettate le relative disposizioni applicabili.
  5. Il taglio tra due o più mosti o vini DOCG o DOC o IGT diversi comporta la perdita del diritto all'uso del riferimento geografico originario per il prodotto ottenuto che può tuttavia essere classificato come vino IGT qualora ne abbia le caratteristiche.
  6. Il taglio tra vino atto e vino certificato di una stessa DO o IG comporta la perdita della certificazione acquisita, fatta salva la possibilità di richiedere una nuova certificazione per la nuova partita secondo le procedure di cui all'articolo 64.
  7. Qualora previsto dallo specifico disciplinare di produzione, per l'ottenimento di tipologie monovarietali è consentita l'aggiunta di mosti o vini di colore analogo, di varietà diverse, purché ammesse per la medesima DOP anche se riferibili a sottozona diversa o per la medesima IGP, anche di annate diverse, nella misura massima del 15 per cento. Tale percentuale è comprensiva di eventuali aggiunte di uve previste dallo specifico disciplinare di produzione. In caso di taglio tra diverse tipologie monovarietali di vini DOP già certificati, il vino ottenuto deve essere sottoposto a nuova certificazione di idoneità.
  8. Fatte salve le deroghe previste dagli specifici disciplinari di produzione ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini atti a divenire DOP o IGP comporta la perdita del diritto alla rivendicazione della DOP o della IGP per le partite medesime.
  9. In casi eccezionali, non previsti dalla vigente normativa, su istanza motivata dell'interessato può essere consentito il trasferimento al di fuori della zona di produzione delimitata delle partite di mosti e di vini di cui al comma 8, previa specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 37 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Riclassificazioni, declassamenti e tagli e gestione delle produzioni).

  Il Ministro, con proprio decreto, definisce e regolamenta la coesistenza in una stessa area di produzione di vini a denominazione di origine e ad indicazione geografica; altresì regolamenta i passaggi per i mosti ed i vini dal livello di classificazione più elevato a quello inferiore e da una Docg ad un'altra Docg, da una Doc ad un'altra Doc e da una Igt ad un'altra Igt. Inoltre definisce e regolamenta il sistema delle gestioni delle produzioni di vini Dop in annate climaticamente particolarmente favorevoli, nel rispetto delle competenze regionali, consentendo un esubero massimo del 20 per cento a seguito di motivate istanze dei consorzi, sentite le organizzazioni di categoria.
37. 50. Russo.

  Sopprimere il comma 7.
37. 51. Mucci, Prodani.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  10. Il supero di resa uva in vino per i vini DOP, non oltre il 5 per cento e se previsto dal relativo disciplinare di produzione, può essere destinato alla denominazione di pari o inferiore livello.
37. 52. Fabrizio Di Stefano.

A.C. 2236-A – Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 38.
(Gestione delle produzioni).

  1. Per i vini DOP, in annate climaticamente favorevoli, le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, possono destinare l'esubero massimo di resa del 20 per cento di cui all'articolo 34, comma 1, lettera d), a riserva vendemmiale per far fronte nelle annate successive a carenze di produzione fino al limite massimo delle rese previsto dal disciplinare di produzione oppure sbloccato con provvedimento regionale per soddisfare esigenze di mercato. Le regioni, su proposta dei consorzi e sentite le organizzazioni professionali di categoria, in annate climaticamente sfavorevoli, possono ridurre le rese massime di uva e di vino consentite sino al limite reale dell'annata.
  2. Le regioni possono ridurre la resa massima di vino classificabile come DO ed eventualmente la resa massima di uva ad ettaro e la relativa resa di trasformazione in vino per conseguire l'equilibrio di mercato, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali di categoria e stabilire la destinazione del prodotto oggetto di riduzione. Le regioni possono altresì consentire ai produttori di ottemperare alla riduzione di resa massima classificabile anche mediante declassamento di quantitativi di vino della medesima denominazione o tipologia giacenti in azienda, prodotti nelle tre annate precedenti.
  3. Le regioni, su proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono disciplinare l'iscrizione dei vigneti allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle relative DO o IG per conseguire l'equilibrio di mercato.
  4. Le regioni, in ogni caso, al fine di migliorare o di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini, comprese le uve, i mosti da cui sono ottenuti, e per superare squilibri congiunturali, su proposta e in attuazione delle decisioni adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della resa di trasformazione di uva in vino di cui all'articolo 34.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 38 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 38.

  Sopprimerlo.
38. 50. Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: sentite le organizzazioni professionali di categoria aggiungere le seguenti: e le organizzazioni professionali della regione.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, dopo le parole:
sentite le organizzazioni professionali di categoria aggiungere le seguenti: e le organizzazioni professionali della regione;
   al comma 3, dopo le parole:
sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e le organizzazioni professionali della regione.
   al comma 4, dopo le parole: sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative aggiungere le seguenti: e le organizzazioni professionali della regione.
38. 51. Taricco, Antezza, Amoddio.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
COMITATO NAZIONALE VINI DOP E IGP

Art. 39.
(Comitato nazionale vini DOP e IGP).

  1. Il comitato nazionale vini DOP e IGP è organo del Ministero. Ha competenza consultiva e propositiva in materia di tutela e valorizzazione qualitativa e commerciale dei vini DOP e IGP.
  2. Il comitato di cui al comma 1 è composto dal presidente e dai seguenti membri, nominati dal Ministro:
   a) tre funzionari del Ministero;
   b) tre membri esperti, particolarmente competenti in materie tecniche, scientifiche e legislative attinenti al settore della viticoltura e della enologia;
   c) due membri designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in rappresentanza e in qualità di coordinatori delle regioni;
   d) un membro designato dall'unione nazionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in rappresentanza delle camere stesse;
   e) un membro designato dall'Associazione enologi enotecnici italiani;
   f) un membro designato dalla Federazione nazionale dei consorzi volontari di cui all'articolo 40, in rappresentanza dei consorzi stessi;
   g) tre membri designati dalle organizzazioni agricole maggiormente rappresentative;
   h) due membri designati dalle organizzazioni di rappresentanza e tutela delle cantine sociali e cooperative agricole;
   i) due membri designati dalle organizzazioni degli industriali vinicoli.

  3. Qualora il comitato tratti questioni attinenti a una denominazione di origine protetta ovvero a una indicazione geografica tipica, partecipa alla riunione, con diritto di voto, un rappresentante della regione interessata, nonché un rappresentante del consorzio di tutela autorizzato ai sensi dell'articolo 40 senza diritto di voto.
  4. In relazione alle competenze di cui al comma 1, su incarico del Ministero, possono partecipare alle riunioni del comitato, senza diritto di voto, uno o più esperti particolarmente competenti su specifiche questioni tecniche economiche o legislative, trattate dal comitato stesso.
  5. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica tre anni e possono essere riconfermati per non più di due volte. L'incarico di membro effettivo del Comitato è incompatibile con incarichi dirigenziali e professionali svolti presso organismi di certificazione o altre organizzazioni aventi analoghe competenze.
  6. Il comitato:
   a) esprime il proprio parere secondo le modalità previste dalla presente legge, nonché, su richiesta del Ministero, su ogni altra questione relativa al settore vitivinicolo;
   b) collabora con i competenti organi statali e regionali all'osservanza della presente legge e dei disciplinari di produzione relativi ai prodotti con denominazione di origine o con indicazione geografica.

  7. Le funzioni di segreteria tecnica e amministrativa del comitato sono assicurate da funzionari del Ministero nominati con decreto del Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 39 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 39.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e commerciale.
39. 50. Russo.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) un membro esperto nel settore vitivinicolo di qualità designato dall'Ordine nazionale degli agronomi e dottori forestali;.
39. 52. Russo.
(Approvato)

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
39. 53. Russo.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e professionali.
*39. 54. Russo.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: e professionali.
*39. 55. Cenni.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: e professionali con le seguenti: o di responsabilità.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro con proprio decreto definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al presente comma.
39. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
CONSORZI DI TUTELA PER LE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE PROTETTE

Art. 40.
(Consorzi di tutela).

  1. Per ciascuna denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere costituito e riconosciuto dal Ministero un consorzio di tutela. Il consorzio è costituito fra i soggetti inseriti nel sistema di controllo della denominazione e persegue le seguenti finalità:
   a) avanzare proposte di disciplina regolamentare e svolgere compiti consultivi relativi al prodotto interessato, nonché collaborativi nell'applicazione della presente legge;
   b) espletare attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, nonché ogni altra attività finalizzata alla valorizzazione del prodotto sotto il profilo tecnico dell'immagine;
   c) collaborare, secondo le direttive impartite dal Ministero, alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge; collaborare altresì con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
   d) svolgere, nei confronti dei soli associati, le funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
   e) effettuare, nei confronti dei soli associati, attività di vigilanza prevalentemente alla fase del commercio, in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

  2. È consentita la costituzione di consorzi di tutela per più denominazioni di origine e indicazioni geografiche purché le zone di produzione dei vini interessati, così come individuate dal disciplinare di produzione, ricadano nello stesso ambito territoriale provinciale, regionale o interregionale, e purché per ciascuna denominazione di origine o indicazione geografica sia assicurata l'autonomia decisionale in tutte le istanze consortili.
  3. Il riconoscimento di cui al comma 1 da parte del Ministero è attribuito al consorzio di tutela che ne faccia richiesta e che:
   a) sia rappresentativo, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 62, di almeno il 35 per cento dei viticoltori e di almeno il 51 per cento, inteso come media, della produzione certificata dei vigneti iscritti allo schedario viticolo della relativa DO o IG riferita agli ultimi due anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC;
   b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza negli organi sociali, come definito con il decreto di cui al comma 12;
   c) disponga di strutture e risorse adeguate ai compiti.

  4. Il consorzio riconosciuto, che dimostri, tramite verifica effettuata dal Ministero sui dati inseriti nel sistema di controllo ai sensi dell'articolo 62, la rappresentatività nella compagine sociale del consorzio di almeno il 40 per cento dei viticoltori e di almeno il 66 per cento, inteso come media, della produzione certificata, di competenza dei vigneti dichiarati a DO o IG negli ultimi due anni salvo deroga a un anno nel caso di passaggio da DOC a DOCG e da IGT a DOC, può, nell'interesse e nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli della DOP o IGP anche non aderenti:
   a) definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 38, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto DOP e IGP, e contribuire ad un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
   b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP;
   c) agire, in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
   d) esercitare funzioni di tutela, di promozione, di valorizzazione, di informazione del consumatore e di cura generale degli interessi della relativa denominazione;
   e) svolgere azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni.

  5. Le attività di cui alla lettera e) del comma 1 e alla lettera e) del comma 4 sono distinte dalle attività effettuate dagli organismi di controllo e sono svolte, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea, sotto il coordinamento dell'ICQRF e in raccordo con le regioni. L'attività di vigilanza di cui alle lettere e) dei commi 1 e 4 è esplicata prevalentemente nella fase del commercio e consiste nella verifica che le produzioni certificate rispondano ai requisiti previsti dai disciplinari e che prodotti similari non ingenerino confusione nei consumatori e non rechino danni alle produzioni DOP e IGP. Agli agenti vigilatori incaricati dai consorzi, nell'esercizio di tali funzioni, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza nelle forme di legge ad opera dell'autorità competente e i consorzi possono richiedere al Ministero il rilascio degli appositi tesserini di riconoscimento, sulla base della normativa vigente. Gli agenti vigilatori già in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza mantengono la qualifica stessa, salvo che intervenga espresso provvedimento di revoca. Gli agenti vigilatori in nessun modo possono effettuare attività di vigilanza sugli organismi di controllo né possono svolgere attività di autocontrollo sulle produzioni. Il consorzio è autorizzato ad accedere al SIAN per acquisire le informazioni strettamente necessarie ai fini dell'espletamento di tali attività per la denominazione di competenza.
  6. Fatti salvi i poteri attribuiti ai competenti organi dello Stato, gli agenti vigilatori con qualifica di agente di pubblica sicurezza, legati ad uno o più consorzi di tutela di cui al presente articolo da un rapporto di lavoro, sono addetti all'accertamento delle violazioni da essi rilevate nell'ambito delle proprie funzioni di controllo. L'attività di cui al periodo precedente non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato ed è equiparata a quella prevista dall'articolo 13, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  7. I costi sostenuti dai consorzi autorizzati ai sensi del comma 4, per le attività svolte, sono a carico di tutti i soci del consorzio, nonché di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, anche se non aderenti al consorzio, secondo criteri di trasparenza definiti con il decreto di cui al comma 12. Con tale decreto sono altresì stabilite le procedure e le modalità per assicurare l'informazione di tutti i soggetti, inseriti nel sistema dei controlli della relativa denominazione, in ordine alle attività di cui al comma 4.
  8. I consorzi di tutela incaricati di svolgere le funzioni di cui al comma 4 in favore delle DOP o delle IGP possono chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, il contributo di avviamento di cui al decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 12.
  9. Il consorzio riconosciuto ai sensi del comma 4 può proporre l'inserimento, nel disciplinare di produzione, come logo della DOP o della IGP, del marchio consortile precedentemente in uso, ovvero di un logo di nuova elaborazione. Il logo che identifica i prodotti DOP e IGP è detenuto, in quanto dagli stessi registrati, dai consorzi di tutela per l'esercizio delle attività loro affidate. Il logo medesimo è utilizzato come segno distintivo delle produzioni conformi ai disciplinari delle rispettive DOP o IGP, come tali attestati dalle strutture di controllo autorizzate, a condizione che la relativa utilizzazione sia garantita a tutti i produttori interessati al sistema di controllo delle produzioni stesse, anche se non aderenti al consorzio, in osservanza delle regole contenute nel regolamento consortile.
  10. È fatta salva la possibilità per i consorzi di detenere e utilizzare un marchio consortile, in favore degli associati, da sottoporre ad approvazione ministeriale e previo inserimento dello stesso nello statuto.
  11. I consorzi di tutela di cui al comma 4, anche in collaborazione con enti e organismi, pubblici e privati, possono favorire e promuovere attività di promozione dell'enoturismo.
  12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate nel presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 40.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 40.
(Consorzi di tutela).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a definire, disciplinare e regolamentare i consorzi di tutela per ciascuna denominazione di origine protetta e di indicazione geografica protetta, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuarne le modalità di riconoscimento, i requisiti dello statuto, i requisiti di rappresentatività dei viticoltori e della produzione certificata dei vigneti iscritti, nonché eventuali deroghe;
   b) individuarne le finalità e le modalità di azione, definendo l'attività di assistenza tecnica, di proposta, di studio, di valutazione economico-congiunturale della DOP o IGP, di valorizzazione, tutela e promozione dei prodotti, informazione del consumatore, nonché compiti consultivi;
   c) individuarne le attività volte alla tutela e alla salvaguardia della DOP o della IGP da abusi, atti di concorrenza sleale, contraffazioni, uso improprio delle denominazioni tutelate e comportamenti comunque vietati dalla legge;
   d) individuarne le modalità di collaborazione con le regioni per lo svolgimento delle attività di competenza delle stesse;
   e) individuarne le azioni di vigilanza da espletare prevalentemente nella fase del commercio in collaborazione con l'ICQRF e in raccordo con le regioni;
   f) individuare specifiche attività per i consorzi maggiormente rappresentativi, con particolare riferimento all'attuazione delle politiche di gestione delle produzioni di cui all'articolo 38, al fine di organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione della DOP o IGP, nonché alla possibilità di agire in tutte le sedi giudiziarie e amministrative, per la tutela e la salvaguardia della DOP o della IGP e per la tutela degli interessi e diritti dei produttori;
   g) disciplinare la possibilità di detenere e utilizzare un marchio consortile;
   h) disciplinare la partecipazione dei vini DOP e IGP e degli spumanti di qualità ai concorsi enologici con riferimento alle modalità di partecipazione ed alla organizzazione stessa dei concorsi compresa la composizione delle commissioni di degustazione ed i regolamenti stessi dei concorsi.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 41.
40. 50. Russo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al prodotto interessato con le seguenti: alla denominazione interessata.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: del prodotto con le seguenti: della denominazione.
*40. 51. Russo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: al prodotto interessato con le seguenti: alla denominazione interessata.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: del prodotto con le seguenti: della denominazione.
*40. 52. Luciano Agostini.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) la possibilità di effettuare periodicamente verifiche organolettiche e analitiche sui livelli qualitativi dei prodotti della relativa denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, anche tramite l'acquisto diretto in punti vendita italiani ed esteri, al fine di monitorare costantemente le variazioni della qualità media presente sui mercati.
40. 53. Dallai.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: Per la sola DOC del vino liquoroso «Marsala», la rappresentatività è determinata dalla presenza di almeno il 51 per cento dei produttori, inteso come media della produzione certificata del vino a denominazione di origine controllata Marsala imbottigliato negli ultimi due anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Per la sola DOC del vino liquoroso «Marsala», la rappresentatività di cui al comma 4 è determinata dalla presenza di almeno il 66 per cento dei produttori, inteso come media della produzione certificata del vino a denominazione di origine controllata Marsala imbottigliato negli ultimi due anni.
40. 54. Russo.

  Al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sia retto da uno statuto che rispetti i requisiti individuati dal Ministero e consenta l'ammissione, senza discriminazione, di viticoltori singoli o associati, vinificatori e imbottigliatori autorizzati, e che ne garantisca una equilibrata rappresentanza, in particolar modo garantendo al singolo che svolga le tre funzioni di viticoltore, vinificatore e imbottigliatore, un peso adeguatamente ponderato negli organi sociali, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 12.

  Conseguentemente, sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Per quanto non previsto dal presente articolo, con decreto del Ministro, sentite le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le condizioni per consentire ai consorzi di svolgere le attività indicate dal medesimo articolo. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per l'esercizio del diritto di voto nell'assemblea del consorzio, da esercitare con voto individuale all'interno di fasce di produzione, in modo da assicurare una adeguata rappresentatività a tutte le categorie di produttori e in modo che i voti di una fascia non siano superiori al 40 per cento di quelli spettanti a tutti i consorziati, nonché le modalità e le eventuali limitazioni per il conferimento delle deleghe di voto.
40. 55. Parentela, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Lupo, Gallinella, L'Abbate.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le eventuali cause di incompatibilità degli organi amministrativi dei consorzi, ivi comprese quelle relative ai rapporti di lavoro dei dirigenti dei consorzi medesimi, definendo anche le ipotesi di esclusività nei rapporti di lavoro sottesi.
40. 56. Luciano Agostini, Mongiello.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
CONCORSI ENOLOGICI

Art. 41.
(Concorsi enologici).

  1. I vini DOP e IGP, nonché i vini spumanti di qualità possono partecipare a concorsi enologici organizzati da enti definiti organismi ufficialmente autorizzati al rilascio di distinzioni dal Ministero.
  2. Le partite dei prodotti di cui al comma 1, opportunamente individuate e in possesso dei requisiti previsti negli appositi regolamenti di concorso, possono fregiarsi di distinzioni nei limiti previsti dal quantitativo di vino accertato prima del concorso.
  3. Le disposizioni per la disciplina del riconoscimento degli organismi di cui al comma 1, della partecipazione al concorso, ivi compresa la composizione delle commissioni di degustazione, del regolamento di concorso, nonché del rilascio, della gestione e del controllo del corretto utilizzo delle distinzioni attribuite, sono stabilite con decreto del Ministro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 41 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 41.

  Sopprimerlo.
41. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo IV
ETICHETTATURA, PRESENTAZIONE E PUBBLICITÀ

Art. 42.
(Etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP).

  1. Per l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli di cui al regolamento (UE) n.1308/2013, allegato VII, parte II, numeri da 1 a 11 e numeri 13, 15 e 16, in relazione alla protezione delle DOP e IGP, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali contenute nella presente legge e nel decreto del Ministro da adottare d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
  2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1 e da altre norme dell'Unione europea e nazionali vigenti in materia e dalla presente legge, nessuna bevanda diversa dalle seguenti può essere posta in vendita utilizzando nella propria etichettatura, presentazione e pubblicità termini o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino:
   a) lo sciroppo e il succo di uve;
   b) le bevande spiritose a base di prodotti vitivinicoli previste dal regolamento (CE) n.110/2008 e i prodotti vitivinicoli aromatizzati;
   c) il mosto cotto o il vino cotto e le bevande a base di mosto cotto o vino cotto incluse nell'elenco dei prodotti agroalimentari tradizionali istituito ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173.

  3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano nel caso in cui i termini che richiamano la vite, l'uva il mosto o il vino siano riportati nell'elenco degli ingredienti, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 42 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 42.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti vitivinicoli in relazione alla protezione delle DOP e IGP, nel precipuo scopo di valorizzare i prodotti a marchio e tutelare il consumatore nelle scelte consapevoli e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e regolamentare l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli Dop e Igp e le conseguenti etichette, alla luce delle disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea, e definendo le bevande che non possono essere poste in vendita utilizzando nella propria etichettatura, presentazione e pubblicità termini o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino;
   b) disciplinare l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite, i sistemi di chiusura dei recipienti, anche con riferimento alle caratteristiche ed all'uso di particolari recipienti;
   c) definire l'utilizzo e le caratteristiche dei recipienti e del contrassegno dei vini Dop e Igp con particolare riferimento alla necessità di adottare, secondo le specifiche dell'Istituto Poligrafico dello Stato, le migliori tecnologie presenti sul mercato nel rispetto della sicurezza, della tracciabilità e dei costi;
   d) definire le caratteristiche ed i requisiti che le aziende produttrici dei contrassegni devono possedere, con particolare riferimento alle modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 43, 44, 45, 46 e 47.
42. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP).

  1. Dalla data di iscrizione nel registro delle DOP e IGP della Commissione europea, le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, le unità geografiche più grandi, le sottozone e le unità geografiche più piccole e le altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP non possono essere usate se non in conformità a quanto stabilito nei relativi disciplinari di produzione, nella specifica normativa dell'Unione europea e nella presente legge.
  2. A decorrere dalla stessa data di cui al comma 1, è vietato qualificare, direttamente o indirettamente, i prodotti che portano la denominazione di origine o l'indicazione geografica in modo non consentito dal rispettivo disciplinare di produzione, dalla specifica normativa dell'Unione europea e dalla presente legge.
  3. Ai sensi della presente legge e conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea, è vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP indicati all'allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dei seguenti prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli e comparabili senza DOP o IGP:
   a) prodotti elencati all'articolo 42, comma 2, lettere a), b) e c);
   b) altre bevande fermentate e miscele di bevande indicate con il codice NC ex 2206 nell'allegato I, parte XXIV, sezione 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

  4. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea non si considera impiego di denominazione di origine o di indicazione geografica, al fine della presente legge, l'uso di nomi geografici inclusi in veritieri nomi propri, ragioni sociali ovvero in indirizzi di ditte, cantine, fattorie e simili. Nei casi in cui detti nomi contengono in tutto o in parte termini geografici riservati ai vini DO e IGT o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati per l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati con altra denominazione di origine o indicazione geografica o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i caratteri usati per indicarli non superino i tre millimetri di altezza per due di larghezza, con riferimento al carattere alfabetico «x», e in ogni caso non siano superiori alla metà, sia in altezza che in larghezza, di quelli li usati per la denominazione del prodotto.
  5. Conformemente alla vigente normativa dell'Unione europea e alla presente legge, le ulteriori disposizioni relative all'impiego al di fuori delle relative denominazioni dei nomi delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali, delle unità geografiche più grandi, delle sottozone, delle unità geografiche più piccole e delle altre indicazioni riservate alle rispettive DOP e IGP, nonché le disposizioni relative all'uso di marchi costituiti o contenenti nomi di denominazioni di origine, o indicazioni geografiche, menzioni tradizionali e i predetti termini geografici e indicazioni riservati alle rispettive DOP e IGP sono definite con apposito decreto del Ministro.
  6. Con decreto del Ministro sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto da differenti vitigni.
  7. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6, al fine di indicare la collocazione territoriale dell'azienda vitivinicola o dei vigneti, il nome della regione o della provincia della zona che è alla base di altra denominazione di origine o indicazione geografica, può figurare nella etichettatura e presentazione del prodotto di tale ultima DOP o IGP, anche qualora detta regione o provincia sia riconosciuta come DOP o IGP, a condizione che tale indicazione veritiera sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie e riportata nell'ambito delle informazioni complementari relative alla storia del vino, alla provenienza delle uve e alle condizioni tecniche di elaborazione. È altresì consentito, per la predetta finalità e alle medesime condizioni, fatto salvo quanto previsto all'articolo 28, commi 2 e 4, riportare nell'etichettatura e presentazione di prodotti DOP o IGP riferite a territori di ambito interregionale o interprovinciale o intercomunale il nome di una unità amministrativa più piccola riservata ad altra DOP o IGP ricadente nel relativo ambito territoriale.
  8. L'uso, effettuato con qualunque modalità, su etichette, recipienti, imballaggi, listini, documenti di vendita, di una qualsiasi indicazione relativa ai vini DOCG, DOC e IGT costituisce dichiarazione di conformità del vino alla indicazione e denominazione usata.
  9. È consentito l'utilizzo nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità del riferimento di una DOP o IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, purché gli utilizzatori del prodotto composto, elaborato o trasformato siano stati autorizzati dal consorzio di tutela della relativa DOP o IGP riconosciuto ai sensi dell'articolo 40, comma 4. In mancanza del riconoscimento del consorzio di tutela la predetta autorizzazione deve essere richiesta al Ministero.
  10. Non è necessaria l'autorizzazione di cui al comma 9 nei seguenti casi:
   a) qualora i prodotti derivati in questione non siano preimballati e siano preparati in laboratori annessi ad esercizi di somministrazione e vendita diretta al consumatore finale;
   b) qualora il riferimento ad una denominazione geografica protetta o ad una indicazione geografica protetta sia riportato:
    1) nell'etichettatura e presentazione delle bevande spiritose che ne abbiano diritto ai sensi del regolamento (CE) n.110/2008 e degli aceti di vino in conformità all'articolo 55;
    2) esclusivamente fra gli ingredienti del prodotto confezionato che lo contiene o in cui è elaborato o trasformato, purché tutti gli ingredienti figurino in caratteri delle stesse dimensioni, tonalità e intensità colorimetrica, nonché su sfondo uniforme.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 43 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 43.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i predetti nomi siano stati utilizzati già in periodo antecedente all'entrata in vigore della normativa dell'Unione europea, i caratteri usati per indicarli non devono superare i cinque millimetri di altezza per tre di larghezza.
43. 50. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Con il decreto del Ministro di cui all'articolo 42, comma 1, sono stabilite le eventuali forme di ulteriore informazione resa al consumatore nei casi in cui il vino prodotto sia composto dai vitigni che contengono o sono costituiti da una DOP o da una IGP italiana, il cui utilizzo è autorizzato dalla normativa europea.
43. 51. Luciano Agostini, Venittelli.
(Approvato)

  Al comma 8, sostituire la parola: recipienti con la seguente: contenitori.

  Conseguentemente:
   all'articolo 45:
    al comma 1, sostituire la parola: recipienti con la seguente: contenitori;
    sostituire la rubrica con la seguente: Sistemi di chiusura dei contenitori;
   all'articolo 47:
    al comma 1, sostituire la parola: recipienti con la seguente: contenitori;
    al comma 6, sostituire la parola: recipienti con la seguente: contenitori;
    al comma 8, secondo periodo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: recipiente con la seguente: contenitore.
43. 52. Benedetti.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 44.
(Disposizione per l'utilizzo dei nomi di due o più varietà di vite).

  1. Fatte salve le disposizioni più restrittive dei relativi disciplinari, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, qualora nell'etichettatura siano nominate due o più varietà di vite, o i loro sinonimi, per qualificare le relative tipologie di vini, le varietà di uve da vino devono:
   a) figurare in ordine decrescente di percentuale rispetto all'effettivo apporto delle uve da essi ottenute;
   b) rappresentare un quantitativo superiore al 15 per cento del totale delle uve utilizzate, salvo i casi di indicazione delle varietà nella parte descrittiva per tipologie di vini non qualificate con il nome dei vitigni;
   c) figurare con caratteri aventi le stesse dimensioni, evidenza, colore e intensità colorimetrica.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la produzione, l'etichettatura e la presentazione dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP.

A.C. 2236-A – Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 45.
(Sistemi di chiusura dei recipienti).

  1. Il sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri deve recare, in modo indelebile e ben visibile dall'esterno, il nome, la ragione sociale o il marchio registrato dell'imbottigliatore o del produttore come definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea o, in alternativa, il numero di codice identificativo, attribuito dall'ICQRF.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 45 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 45.

  Sopprimerlo.
45. 50. Parentela.

A.C. 2236-A – Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Definizioni, caratteristiche e uso di recipienti particolari).

  1. Per «pulcianella» si intende il fiasco in vetro costituito da un corpo approssimativamente sferico, raccordato a un collo di profilo allungato. L'altezza totale deve essere superiore a due volte il diametro del corpo rivestito in tutto o in parte con treccia di sala o di paglia o di altro materiale vegetale naturale da intreccio. La «pulcianella» è riservato ai vini bianchi o rosati diversi da quelli frizzanti, spumanti, liquorosi e aromatizzati.
  2. Per «bottiglia marsala» si intende un recipiente di vetro costituito da un corpo approssimativamente cilindrico raccordato a un collo con rigonfiamento centrale, denominato «collo oliva». Il fondo della bottiglia può presentare una rientranza più o meno accentuata. L'altezza totale è di circa quattro volte il diametro e l'altezza della parte cilindrica è pari a circa tre quinti dell'altezza totale. La bottiglia marsala è riservata ai vini Marsala e ai vini liquorosi.
  3. Per «fiasco toscano» si intende un recipiente in vetro costituito da un corpo avente «approssimativamente la forma di un ellissoide di rotazione, raccordato secondo il suo asse maggiore a un collo allungato, nel quale l'altezza totale non è inferiore alla metà e non è superiore a tre volte il diametro del corpo, rivestito in tutto o in parte con sala o paglia o altro materiale vegetale naturale da intreccio. Il fondo può essere anche piano o leggermente concavo. Il fiasco toscano è riservato ai vini IGT, DOC e DOCG per i quali il disciplinare di produzione non fa obbligo di impiegare recipienti diversi.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 46 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 46.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
46. 50. Sani.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 47.
(Recipienti e contrassegno per i vini DOP e IGP).

  1. Le disposizioni relative al colore, alla forma, alla tipologia, alle capacità materiali e alle chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla normativa dell'Unione europea e dal decreto del Ministro di cui all'articolo 42, comma 1, in conformità al presente articolo.
  2. La chiusura con tappo «a fungo», trattenuto da un fermaglio, è riservata ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti e che comportino comunque una differenziazione del confezionamento fra i vini spumanti e frizzanti della stessa origine.
  3. Le deroghe di cui al comma 2 sono limitate in ambito nazionale al confezionamento della categoria «vino frizzante» e della categoria «mosto di uve parzialmente fermentato», così come definite dalla normativa dell'Unione europea, recanti una DOP o una IGP. Per tali categorie è consentito l'uso del tappo «a fungo», qualora sia previsto dagli specifici disciplinari di produzione e a condizione che l'eventuale capsula di copertura del tappo «a fungo» non superi l'altezza di 7 centimetri. Gli specifici disciplinari DOP e IGP possono stabilire disposizioni più restrittive.
  4. Nei casi di cui al comma 3, al fine di evitare ogni possibile confusione con le categorie spumanti, nell'etichetta, nell'ambito della descrizione delle indicazioni obbligatorie, deve essere riportato il termine «frizzante» in caratteri di almeno 5 millimetri di altezza e in gamma cromatica nettamente risaltante sul fondo.
  5. Fatte salve le deroghe di cui al comma 3, i vini frizzanti e il «mosto di uve parzialmente fermentato, che non recano una DOP o una IGP, devono essere confezionati utilizzando le chiusure consentite dalla vigente normativa in materia con l'esclusione del tappo «a fungo». In tale ambito è consentito un sistema di ancoraggio degli altri sistemi di tappatura.
  6. I vini DOCG devono essere immessi al consumo in bottiglia o in altri recipienti di capacità non superiore a quindici litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.
  7. Il contrassegno di cui al comma 6 è utilizzato anche per il confezionamento dei vini DOC. Per tali vini, in alternativa al contrassegno, è consentito l'utilizzo del lotto, ai sensi dell'articolo 118 del regolamento (UE) n. 1308/2013 in applicazione della direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'organismo titolare del piano dei controlli.
  8. I consorzi di tutela di cui all'articolo 40, oppure in loro assenza le regioni, sentita la filiera vitivinicola interessata, decidono se avvalersi della facoltà di utilizzo del lotto di cui al comma 7. Inoltre, i predetti soggetti possono avvalersi di un sistema telematico di controllo e tracciabilità alternativo per i vini confezionati a DOC e IGT, secondo modalità da definire nel decreto di cui al comma 9, che, attraverso l'apposizione in chiaro su ogni recipiente di un codice alfanumerico univoco non seriale o di altri sistemi informatici equivalenti, renda possibile l'identificazione univoca di ogni singolo recipiente immesso sul mercato.
  9. Con decreto del Ministro sono stabilite le caratteristiche, le diciture, nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo e il costo dei contrassegni. Inoltre, con la medesima procedura sono stabilite le caratteristiche, nonché le modalità applicative, dei sistemi di controllo e tracciabilità alternativi individuati al comma 8.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 47 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 47.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le disposizioni relative al colore, forma, tipologia, capacità materiali e chiusure dei recipienti nei quali sono confezionati i vini a denominazione di origine sono stabilite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere le parole:
così come definito dalla normativa dell'Unione europea;
   al comma 6, primo periodo,:
    sostituire le parole:
quindici litri con le seguenti: sei litri;
    sopprimere le parole: o da tipografie autorizzate;
   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: alla struttura con la seguente: all'organismo;
   sopprimere il comma 8;
   al comma 9, sopprimere il secondo periodo.

47. 50. Russo.

  Al comma 6, sostituire le parole da: quindici litri fino alla fine del comma, con le seguenti: sei litri, salvo diverse disposizioni degli specifici disciplinari di produzione, muniti, a cura delle ditte imbottigliatrici, di uno speciale contrassegno, stampato dall'Istituto poligrafico e zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo da impedirne il riutilizzo. Esso è fornito di una serie e di un numero di identificazione.
47. 52. Russo.
(Approvato)

  Al comma 6, sostituire le parole da: uno speciale contrassegno fino alla fine del comma, con le seguenti: un contrassegno fornito di una serie e di un numero di identificazione, stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato o da tipografie autorizzate, applicato in modo tale da impedirne il riutilizzo.
47. 51. Oliverio, Antezza, Amoddio.

A.C. 2236-A – Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo V
DISCIPLINA DEGLI ACETI

Art. 48.
(Denominazione degli aceti).

  1. La denominazione di «aceto di (...)», seguita dall'indicazione della materia prima, intesa come liquido alcolico o zuccherino utilizzato come materia prima, da cui deriva, è riservata al prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione acetica di liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola, che presenta al momento dell'immissione al consumo umano diretto o indiretto un'acidità totale, espressa in acido acetico, compresa tra 5 e 12 grammi per 100 millilitri, una quantità di alcol etilico non superiore a 0,5 per cento vol, che ha le caratteristiche o che contiene qualsiasi altra sostanza o elemento in quantità non superiore ai limiti riconosciuti normali e non pregiudizievoli per la salute, indicati nel decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute. Per materia prima si intende altresì, limitatamente agli aceti derivati da frutta, il prodotto agricolo primario oppure, in alternativa, il suo derivato alcolico o zuccherino ottenuto mediante il normale processo di trasformazione dello stesso prodotto agricolo primario. Per gli aceti comunque non destinati al consumo umano, il limite massimo dell'acidità totale, espressa in acido acetico, è elevato fino a 20 grammi per 100 millilitri.
  2. In deroga al comma 1, l'aceto di vino è il prodotto definito dalla vigente normativa dell'Unione europea contenente una quantità di alcol etilico non superiore a 1,5 per cento in volume. Per gli aceti di vino ottenuti mediante fermentazione statica e maturazione in recipienti di legno di capacità non superiore a 10 ettolitri per un periodo non inferiore a sei mesi, il predetto limite dell'1,5 per cento vol è elevato al 4 per cento vol.
  3. I liquidi alcolici o zuccherini di cui al comma 1 devono provenire da materie prime idonee al consumo umano diretto.
  4. I vini destinati all'acetificazione devono avere un contenuto in acido acetico non superiore a 8 grammi per litro.
  5. Con decreto del Ministro, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate:
   a) le eventuali ulteriori caratteristiche dei liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola che possono essere impiegati per la preparazione di aceti;
   b) le eventuali diverse caratteristiche degli aceti, oltre a quelle previste dal decreto di cui al comma 1, in relazione a nuove acquisizioni tecnico-scientifiche e igienico-sanitarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 48 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 48.

  Sostituire l'articolo 48 con il seguente:

Art. 48.
(Denominazione degli aceti).

  1. Il Ministro, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, con proprio decreto indica, disciplina e regolamenta:
   a) la denominazione di aceto precisando i parametri, le caratteristiche e le sostanze con le relative percentuali consentite;
   b) il significato di materie prime e le caratteristiche di aceto da vino;
   c) altre ed eventuali diverse caratteristiche che devono avere i liquidi alcolici o zuccherini di origine agricola e diverse ed ulteriori caratteristiche in ragione delle innovazioni ed evoluzioni tecnico-scientifiche;
   d) gli acetifici ed i depositi di aceto precisando le regole e le modalità per la detenzione, la produzione, l'imbottigliamento, il confezionamento e lo stoccaggio;
   e) le modalità di produzione, i divieti e le eventuali deroghe;
   f) i trattamenti consentiti nella produzione e nelle eventuali aggiunte di acqua, di coloranti, di decoloranti e di caramello;
   g) le possibili aggiunte di sostanze aromatizzanti precisandone i limiti percentuali;
   h) la tenuta dei registri di carico e scarico negli stabilimenti di produzione ed in quelli di imbottigliamento dell'aceto;
   i) l'immissione in commercio, le chiusure non manomissibili delle confezioni e le relative etichette;
   l) l'utilizzo dei riferimenti alla denominazione di un vino Dop o Igp laddove ne derivasse esclusivamente il relativo aceto e le eventuali altre possibilità di utilizzo di denominazioni riferite a prodotti Dop e Igp, fermo restando il divieto dell'uso in sigla o per esteso dei termini Doc, Dop, Dccg, Igt o Igp;
   m) le modalità di trasporto dei sidri ed altri fermentati alcolici diversi, dei mosti e dei vini.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 49 a 56.
48. 50. Russo.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Per l'aceto di alcol, il limite massimo di acidità totale espressa in acido acetico è elevato fino a 2 grammi per 100 millilitri.
48. 51. Russo.

  Al comma 1, ultimo periodo, dopo le parole: Per gli aceti aggiungere le seguenti: di alcol.
48. 52. Taricco.
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: in recipienti di legno aggiungere le seguenti: o anche di materiale diverso per i soli aceti bianchi,.
48. 53. Taricco.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 49.
(Acetifici e depositi di aceto).

  1. Gli acetifici con produzione annua superiore a 20 ettolitri, e i depositi di aceto allo stato sfuso sono soggetti a comunicazione relativa ai recipienti secondo le modalità previste dall'articolo 8, comma 2.
  2. Negli acetifici e nei depositi di aceto sono consentiti la detenzione, la produzione e l'imbottigliamento:
   a) di aceti provenienti da qualsiasi materia prima di origine agricola idonea al consumo alimentare;
   b) di prodotti alimentari idonei al consumo umano diretto nei quali l'aceto è presente come ingrediente;
   c) di prodotti alimentari conservati in aceto.

A.C. 2236-A – Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 50.
(Produzione e divieti).

  1. È vietato produrre, detenere, trasportare e porre in commercio aceti:
   a) che, all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati per malattia o comunque avariati o difettosi per odori o per sapori anormali in misura tale da essere inidonei al consumo umano diretto o indiretto;
   b) che contengono aggiunte di alcol etilico, di acido acetico sintetico o di liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione, di sostanze coloranti o di acidi minerali;
   c) ottenuti a partire da diverse materie prime miscelate tra loro o dal taglio di aceti provenienti da materie prime diverse.

  2. Il divieto di cui al comma 1, lettera b), non si applica agli aceti provenienti da alcol etilico denaturato ai sensi delle disposizioni nazionali vigenti, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto e unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la predetta denaturazione.
  3. Negli stabilimenti di produzione di aceti e nei locali annessi o intercomunicanti anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, è vietato detenere:
   a) acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti;
   b) prodotti vitivinicoli alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida.

  4. Il divieto di cui al comma 3, lettera a), si estende ai locali in cui si preparano o si detengono prodotti alimentari e conserve alimentari all'aceto.
  5. È vietata in ogni caso la distillazione dell'aceto.
  6. È vietato trasportare, detenere per la vendita, mettere in commercio o comunque utilizzare per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.
  7. In deroga al divieto di cui al comma 4, sono consentiti la detenzione dell'acido acetico nei panifici e negli stabilimenti dolciari, nonché l'uso dello stesso nella preparazione degli impasti per la panificazione e per la pasticceria, a condizione che in tali panifici o stabilimenti o nei locali con essi comunque comunicanti, anche attraverso cortili, non si detengano aceto o prodotti contenenti aceto e non si effettuino altre lavorazioni in cui l'acido acetico possa in tutto o in parte sostituirsi all'aceto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 50 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 50.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: microscopico con la seguente: microbiologico.
*50. 50. Gadda.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: microscopico con la seguente: microbiologico.
*50. 51. Russo.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 51.
(Pratiche e trattamenti consentiti).

  1. Nella produzione degli aceti sono ammesse le pratiche e i trattamenti sulle materie prime menzionati nelle norme dell'Unione europea, nonché quelli impiegati per la fermentazione acetica secondo buona tecnica igienico-industriale, restando, in ogni caso, proibita ogni pratica di colorazione.
  2. Nella preparazione degli aceti è inoltre consentita:
   a) l'aggiunta di acqua, purché sia effettuata soltanto negli acetifici;
   b) la decolorazione con il carbone per uso enologico;
   c) l'aggiunta di caramello negli aceti diversi da quello di vino.

  3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ed all'articolo 52, con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere previsti sugli aceti ulteriori pratiche e trattamenti.
  4. Le pratiche e i trattamenti di cui ai commi 1 e 3 sono soggetti, se applicabili, agli stessi vincoli e limiti stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.

A.C. 2236-A – Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 52.
(Aceti aromatizzati).

  1. All'aceto possono essere aggiunte sostanze aromatizzanti, mediante macerazione diretta o mediante impiego di infusi, nella misura massima del 5 per cento vol, o altri aromi naturali come definiti dalle normative dell'Unione europea e nazionali in vigore. È consentito aromatizzare l'aceto di mele con il miele.
  2. L'aceto preparato ai sensi del comma 1 deve essere posto in commercio con la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» e con l'indicazione della materia prima da cui deriva. Tale denominazione deve figurare sui recipienti e su tutta la documentazione prevista in materia.
  3. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere stabilite eventuali caratteristiche specifiche di composizione e modalità di preparazione degli aceti di cui al comma 1.

A.C. 2236-A – Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 53.
(Registro).

  1. Negli stabilimenti di produzione e in quelli di imbottigliamento dell'aceto deve essere tenuto un registro di carico e scarico con fogli progressivamente numerati e preventivamente vidimato dall'ufficio territoriale. Nel registro devono essere annotati:
   a) la data dell'operazione;
   b) il quantitativo entrato o uscito delle materie prime, con la specificazione della singola natura delle materie prime e, relativamente ai liquidi zuccherini e alcolici, il grado zuccherino e il titolo alcolometrico volumico degli stessi;
   c) il prodotto ottenuto adottando l'esatta denominazione rispettivamente prevista dagli articoli 48 e 52;
   d) il riferimento al documento che giustifica l'entrata o l'uscita;
   e) la trasformazione e lo scarico del prodotto.

  2. Le iscrizioni nel registro sono effettuate entro il primo giorno lavorativo per le entrate e per le lavorazioni ed entro il terzo giorno lavorativo per le uscite. In caso di tenuta del registro con un sistema informatizzato, la stampa sul supporto cartaceo vidimato è effettuata a richiesta degli organi di controllo e comunque almeno una volta l'anno. Negli stabilimenti con produzione inferiore a 20 ettolitri la registrazione è prevista con cadenze temporali e modalità semplificate.
  3. Nel registro sono tenuti conti distinti per ciascuna materia prima introdotta e per ciascun aceto prodotto. Le registrazioni devono altresì assicurare la tracciabilità dei prodotti ai fini del corretto inserimento in etichetta delle indicazioni di cui all'articolo 54, comma 3.
  4. Il registro di cui al comma 1 è dematerializzato ed è tenuto in ambito SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro.
  5. Non sono obbligati alla tenuta del registro di cui al presente articolo gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile con una produzione annua complessiva inferiore a 10 ettolitri di aceto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 53 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 53.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: la stampa fino alla fine del periodo, con le seguenti: non può essere richiesta dagli organi di controllo la stampa su supporto cartaceo.
53. 50. Coppola, Boccadutri, Quintarelli, Dallai, Carrozza, Ascani, Bonomo, Catalano, Mucci, Bruno Bossio, Nesi, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2 sopprimere il secondo periodo.
53. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Coppola, Boccadutri, Quintarelli, Dallai, Carrozza, Ascani, Bonomo, Catalano, Mucci, Bruno Bossio, Nesi, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: 20 ettolitri con le seguenti: 5 ettolitri.

  Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: 10 ettolitri con le seguenti: 2 ettolitri.
53. 51. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 54.
(Immissione in commercio).

  1. È vietato porre in commercio per il consumo umano diretto o indiretto aceti non rispondenti a una delle definizioni di cui agli articoli 48 e 52.
  2. Gli aceti destinati al consumo diretto devono essere posti in commercio in confezioni originali con chiusura non manomissibile, congegnata in modo tale che a seguito dell'apertura essa non risulti più integra.
  3. Sulla confezione devono sempre figurare:
   a) l'indicazione atta a individuare chiaramente la ditta che ha operato il riempimento del recipiente;
   b) l'indicazione in unità o in mezze unità o in decimale di percentuale dell'acidità totale, espressa in acido acetico, preceduta dalla parola «acidità» e seguita dal simbolo «%».

  4. Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, l'acidità riportata sulla confezione non può essere né superiore né inferiore di più di 0,5 per cento all'acidità determinata dall'analisi. La tolleranza sull'acidità riportata sulla confezione non si applica ai limiti minimo e massimo previsti dall'articolo 48, comma 1.

A.C. 2236-A – Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 55.
(Utilizzo delle DOP e IGP).

  1. Nella denominazione di vendita di un aceto di vino può essere consentito il riferimento alla denominazione di un vino a DOP o IGP a condizione che l'elaborazione dell'aceto avvenga esclusivamente a partire dal relativo vino a DOP o IGP certificato o classificato ai sensi degli articoli 63 e 64. È in ogni caso vietato l'uso dei termini «DOC», «DOP», «DOCG» e «IGT» o «IGP» in sigla o per esteso.
  2. Nella designazione degli aceti, l'utilizzo di altre denominazioni riservate a prodotti riconosciuti con denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta può essere consentito a condizione che la materia prima utilizzata per tale elaborazione sia stata certificata dall'apposita autorità competente riconosciuta ai sensi della normativa vigente. È in ogni caso vietato l'uso dei termini DOP e IGP in sigla o per esteso.

A.C. 2236-A – Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 56.
(Trasporto di sidri, mosti e aceti).

  1. I sidri e altri fermentati alcolici diversi dal vino che hanno subìto fermentazione acetica o che sono in corso di fermentazione acetica possono essere venduti e trasportati solamente agli acetifici o alle distillerie.
  2. I mosti e i vini introdotti in uno stabilimento nel quale si procede alle operazioni di produzione, imbottigliamento o deposito di aceti allo stato sfuso possono essere estratti dallo stabilimento unicamente per essere avviati ad altro acetificio, alla distillazione o alla distruzione.
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 i prodotti destinati alla distilleria o alla distruzione possono essere estratti dagli stabilimenti solo previa denaturazione ai sensi dell'articolo 12, comma 5.

A.C. 2236-A – Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo VI
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Capo I
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 57.
(Dichiarazioni obbligatorie, documenti di accompagnamento e registri nel settore vitivinicolo).

  1. Per le dichiarazioni obbligatorie, i documenti di accompagnamento e i registri nel settore vitivinicolo sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei decreti del Ministro emanati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. Per i titolari di stabilimenti enologici con produzione annua pari o inferiore a 50 ettolitri con annesse attività di vendita diretta o ristorazione, l'obbligo di tenuta di registri ai sensi dell'articolo 36 del regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione, del 26 maggio 2009, si considera assolto con la presentazione della dichiarazione di produzione e la dichiarazione di giacenza.
  3. Per gli operatori dotati di sistemi informatici aziendali che si interfacciano alla banca dati SIAN, il rispetto dei termini di registrazione prescritti si considera assolto con l'inserimento dei dati nel proprio sistema informatico, a condizione che i predetti sistemi siano in grado di rispettare quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Ministro 20 marzo 2015, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 57 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 57.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di rendere possibili le verifiche da parte delle strutture di controllo di cui all'articolo 64 per vini varietali, IGT e DOC, i titolari sono tenuti a trasmettere tutte le comunicazioni previste dai vari piani di controllo.
57. 50. Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

A.C. 2236-A – Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 58.
(Coordinamento degli adempimenti amministrativi).

  1. Il Ministero è l'autorità preposta, ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, al coordinamento degli adempimenti amministrativi relativi alle imprese di produzione e trasformazione di uva e di prodotti vitivinicoli di cui all'allegato VII, parte II, al citato regolamento.
  2. Nell'ambito del SIAN sono inserite tutte le dichiarazioni, informazioni, comunicazioni, autocertificazioni, registri, dati e relativi aggiornamenti che le imprese di cui al comma 1 sono tenute a fornire in adempimento della normativa vigente, compresa quella relativa alla produzione di vino biologico, nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli altri soggetti, anche privati, cui sono attribuite funzioni di interesse pubblico, compresi i laboratori di analisi, le strutture autorizzate al controllo dei vini DOP e IGP, i consorzi e le commissioni di degustazione dei vini DOP, al fine di consentire alle imprese di effettuare le attività assentite.

A.C. 2236-A – Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 59.
(Registri per i produttori, gli importatori e i grossisti di talune sostanze zuccherine).

  1. I produttori, gli importatori e i grossisti diversi da quelli che commercializzano esclusivamente zucchero preconfezionato in bustine di peso massimo pari a 10 grammi di saccarosio, escluso lo zucchero a velo, di glucosio, di miscele di glucosio e fruttosio e degli zuccheri estratti dall'uva diversi dal mosto concentrato rettificato, anche in soluzione, sono soggetti alla tenuta di un registro aggiornato di carico e scarico. Il registro è dematerializzato ed è tenuto in ambito SIAN secondo le prescrizioni e le modalità stabilite con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  2. A tutti gli utilizzatori dei prodotti annotati nel registro di cui al comma 1, ad eccezione delle industrie farmaceutiche, dei commercianti al dettaglio, di quelli che somministrano al pubblico o che producono alimenti in laboratori artigiani o in laboratori annessi a esercizi di vendita o di somministrazione, e di quelli in possesso di un registro di carico e scarico ai sensi dell'articolo 57, comma 1, o dell'apposito registro vidimato dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane competente per territorio, è fatto obbligo di tenere un registro di carico e scarico con le stesse modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 59 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 59.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero e per facilitare gli scambi intracomunitari, stabilendo in particolare semplificazioni ulteriori per i piccoli produttori, di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esentare i produttori, che siano titolari di deposito fiscale, dalla predisposizione delle tabelle di taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico;
   b) consentire di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli schemi dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega contenuta nel presente articolo sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
59. 0100. La Commissione.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, uno o più decreti legislativi per la semplificazione degli adempimenti cui sono tenuti i produttori di vino sottoposti ad accisa con aliquota pari a zero e per facilitare gli scambi intracomunitari, stabilendo in particolare semplificazioni ulteriori per i piccoli produttori, di cui all'articolo 37, del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) esentare i produttori, che siano titolari di deposito fiscale, dalla predisposizione delle tabelle di taratura, dell'inventario fisico delle materie prime, dei prodotti semilavorati e dei prodotti finiti, del bilancio di materia e del bilancio energetico;
   b) consentire di adempiere con la comunicazione INTRASTAT ad informare contestualmente l'Agenzia delle Dogane e l'Agenzia delle Entrate, rispettivamente per i controlli sulle accise e sull'IVA.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
59. 050. Falcone.

  Dopo l'articolo 59, aggiungere il seguente:

Art. 59-bis.

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa europea, sono stabilite le semplificazioni delle procedure per le vendite dirette intracomunitarie da parte dei produttori di vino. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
59. 051. Falcone.

A.C. 2236-A – Articolo 60

ARTICOLO 60 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
CONTROLLI E VIGILANZA

Art. 60.
(Generalità).

  1. Per i controlli e la vigilanza dei prodotti vitivinicoli sono direttamente applicabili le specifiche disposizioni stabilite dalla normativa dell'Unione europea e le disposizioni nazionali riportate nella presente legge e nei decreti del Ministero emanati d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

A.C. 2236-A – Articolo 61

ARTICOLO 61 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 61.
(Autorità nazionali competenti nel settore vitivinicolo).

  1. Ai sensi dell'articolo 146 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il Ministero è designato quale autorità nazionale competente incaricata di controllare l'osservanza delle norme dell'Unione europea nel settore vitivinicolo. Il Ministero designa i laboratori autorizzati a eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo, che soddisfano i requisiti generali per il funzionamento dei laboratori di prova contenuti nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005.
  2. Il Ministero comunica alla Commissione europea il nome e l'indirizzo dell'autorità e dei laboratori di cui al comma 1 e pubblica i relativi elenchi nel proprio sito internet istituzionale.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 61 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 61.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di vini ad IGP-DOC-DOCG varietali, tale controllo si intende a supporto degli organismi di controllo, i quali devono avvalersi dei laboratori presenti sul territorio, oltre a quelli interni, se esistenti.
61. 50. Fabrizio Di Stefano.

A.C. 2236-A – Articolo 62

ARTICOLO 62 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 62.
(Coordinamento e programmazione dei controlli).

  1. Nel registro unico dei controlli ispettivi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, confluiscono i controlli sulle imprese del settore vitivinicolo.

A.C. 2236-A – Articolo 63

ARTICOLO 63 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 63.
(Controlli e vigilanza sui vini con denominazione di origine o indicazione geografica).

  1. La verifica annuale del rispetto del disciplinare nel corso della produzione e durante e dopo il condizionamento del vino è effettuata da autorità pubbliche e da organismi di controllo privati, ai sensi dell'articolo 2, secondo paragrafo, numero 5), del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che operano come organismi di certificazione dei prodotti secondo i criteri fissati nell'articolo 5 dello stesso regolamento.
  2. Gli organismi di controllo privati devono essere accreditati alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012. Le autorità pubbliche devono essere conformi ai punti 5.1, 6.1, 7.4, 7.6, 7.7, 7.8, 7.12 e 7.13 della stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012; la conformità delle medesime è verificata al momento dell'iscrizione nell'elenco, attraverso la valutazione del personale impiegato nelle verifiche della specifica DO e IG dei membri del Comitato di certificazione, dei membri del Comitato dei ricorsi e della procedura di controllo e certificazione e, successivamente, a ogni loro modifica. Le autorità pubbliche devono adeguarsi a tali disposizioni entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Gli organismi di controllo privati e le autorità pubbliche, di seguito organismi di controllo, che intendono proporsi per il controllo delle denominazioni di origine o delle indicazioni geografiche riconosciute devono presentare apposita richiesta al Ministero.
  4. È istituito presso il Ministero un elenco degli organismi di controllo che soddisfano i requisiti di cui al comma 2, denominato «Elenco degli organismi di controllo per le denominazioni di origine protetta (DOP) e le indicazioni geografiche protette (IGP) del settore vitivinicolo» pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
  5. Gli organismi di controllo, iscritti nell'elenco di cui al comma 4, scelti ai sensi dei commi 12, 13 e 14 per ottenere l'autorizzazione al controllo di ogni singola denominazione, presentano apposita istanza al Ministero corredata dai seguenti documenti:
   a) il piano di controllo, per ogni singola denominazione;
   b) il tariffario, per ogni singola denominazione;
   c) il certificato di accreditamento, se organismo privato.

  6. L'autorizzazione di cui al comma 5 ha durata triennale. I documenti elencati alle lettere a) e b) del comma 5 sono oggetto di approvazione in sede di autorizzazione e, con separato provvedimento, in caso di modifica.
  7. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere sospesa in caso di:
   a) mancato rispetto delle percentuali di controllo stabile nel piano di controllo;
   b) mancato rispetto delle procedure di controllo e certificazione;
   c) inadempimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente;
   d) carenze generalizzate nel sistema dei controlli che possono compromettere l'affidabilità e l'efficacia del sistema e dell'organismo di controllo stesso;
   e) adozione di ripetuti comportamenti discriminatori nei confronti degli operatori assoggettati al controllo.

  8. La sospensione, a seconda della gravità dei casi, può avere una durata da tre a sei mesi. Al termine del periodo, l'organismo di controllo deve dare evidenza di aver risolto le criticità rilevate. L'organismo di controllo, durante il periodo di sospensione, è sottoposto a una specifica attività di vigilanza da parte dell'ICQRF.
  9. L'autorizzazione di cui al comma 5 è revocata in caso di:
   a) perdita dell'accreditamento, se organismo privato;
   b) tre provvedimenti di sospensione ovvero un periodo cumulato di sospensione superiore a nove mesi nel triennio di durata dell'autorizzazione.

  10. La revoca è immediata nel caso di perdita dell'accreditamento. L'organismo di controllo, tuttavia, continua a svolgere l'attività di controllo fino a sostituzione. Nell'ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la revoca dell'autorizzazione decorre dalla data di scadenza della stessa e comporta l'impossibilità di rinnovo dell'autorizzazione al controllo per la denominazione in questione.
  11. La revoca e la sospensione dell'autorizzazione possono riguardare anche una singola produzione riconosciuta.
  12. La scelta dell'organismo di controllo è effettuata, tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4, dai soggetti proponenti le registrazioni, contestualmente alla presentazione dell'istanza di riconoscimento della denominazione di origine o dell'indicazione geografica e, per le denominazioni o indicazioni già riconosciute, dai consorzi di tutela incaricati dal Ministero.
  13. In assenza della scelta di cui al comma 12, le regioni e le province autonome nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera vitivinicola, indicano al Ministero gli organismi di controllo individuandoli tra quelli iscritti nell'elenco di cui al comma 4.
  14. Le strutture di controllo possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea. Ogni produzione riconosciuta e ogni utilizzatore è soggetto al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti nell'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo individuare la struttura responsabile di tutte le attività di certificazione e controllo e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o dalla provincia autonoma nella cui area geografica ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.
  15. Tutti i soggetti partecipanti alla filiera delle produzioni DOP o IGP sono automaticamente inseriti nel sistema di controllo al momento della rivendicazione di ciascuna produzione tutelata. L'organismo di controllo tiene un apposito elenco dei soggetti iscritti.
  16. La vigilanza sugli organismi di controllo autorizzati è esercitata dall'ICQRF.
  17. Gli enti competenti alla tenuta e alla gestione dei dati o di altra documentazione utile ai fini dell'applicazione dell'attività di controllo, ivi comprese le informazioni per le idoneità per le relative DO o IG, sono tenuti a mettere a disposizione degli organismi di controllo e delle autorità pubbliche, a titolo gratuito e in formato elettronico, i dati medesimi.
  18. Gli organismi di controllo, con il popolamento della banca dati vigilanza, di cui al decreto del Ministro 16 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 1o marzo 2012, assolvono anche gli obblighi di caricamento dei dati nel registro unico dei controlli ispettivi a carico delle imprese agricole di cui all'articolo 62.
  19. Con decreto del Ministro, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono fissate le norme riguardanti il sistema di controllo.
  20. Per quanto di competenza della pubblica amministrazione, per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 63 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 63.

  Al comma 13, dopo le parole: di controllo individuandoli aggiungere le seguenti: mediante le idonee procedure di gara.
63. 52. Guidesi.

  Al comma 14, sostituire le parole da: e ogni utilizzatore fino alla fine del comma con le seguenti: è soggetta al controllo di una sola struttura di controllo. La struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP può avvalersi, sotto la propria responsabilità, delle strutture e del personale di altri soggetti iscritti all'elenco di cui al comma 4, purché le relative attività siano svolte conformemente a quanto disposto dalla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065 e risultino dallo specifico piano di controllo. Al fine di assicurare il controllo unitario di tutte le produzioni a DOP e IGP, nei casi in cui l'utilizzatore della denominazione d'origine o indicazione geografica sia immesso nel sistema di controllo di più strutture di controllo, gli organismi interessati devono di comune accordo:
   a) individuare la struttura responsabile unica dei controlli documentali e delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo la scelta della struttura responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In presenza di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;
   b) in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAN, individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta della struttura responsabile è effettuata secondo le modalità previste al precedente punto a).

  L'espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici è in ogni caso svolto a cura della struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP. Con decreto ministeriale sono stabilite le eventuali modalità per l'individuazione dell'organismo unico e i relativi rapporti tra questo e l'organismo autorizzato per la specifica Do o Ig e l'autorità competente, nonché i criteri di rappresentatività di cui alla lettera a).
63. 100. (Nuova formulazione). La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole da: di comune accordo individuare fino alla fine del comma, con le seguenti: di comune accordo:
   a) individuare la struttura responsabile unica delle visite ispettive e del prelievo dei campioni e attuare l'interscambio delle informazioni. In caso di mancato accordo, la scelta della struttura responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni è effettuata dalla regione o provincia autonoma in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola. In presenza di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico;
   b) in presenza delle specifiche funzionalità implementate nell'ambito dei servizi del SIAM; individuare la struttura responsabile unica di tutte le attività di certificazione e di controllo. In caso di mancato accordo, la scelta della struttura responsabile è effettuata secondo le modalità previste alla lettera a).

  L'espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici è in ogni caso svolto a cura della struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP.
63. 56. Moretto, De Menech, Rotta, Narduolo, Crimi, Ginato, Zan, Crivellari, Casellato, Camani, Sbrollini.

  Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole da: di tutte le attività di certificazione fino alla fine del comma, con le seguenti: delle visite ispettive e del prelievo dei campioni, con esclusione degli esami chimico-fisici ed organolettici, e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico, fermo restando che l'espletamento degli esami chimico-fisici ed organolettici è svolto a cura della struttura di controllo autorizzata per la specifica DOP o IGP.
63. 54. Busin, Guidesi.

  Al comma 14, quarto periodo, sostituire le parole da: di tutte le attività di certificazione fino alla fine del comma, con le seguenti: delle visite ispettive e del prelievo dei campioni, con esclusione degli esami chimico-fisici ed organolettici, e attuare l'interscambio delle informazioni attraverso una base dati condivisa. In caso di mancato accordo la scelta è effettuata dalla regione o provincia autonoma di Trento e Bolzano in cui ricadono le produzioni, sentite le organizzazioni più rappresentative della filiera vitivinicola; in caso di imbottigliamento fuori regione o provincia autonoma la scelta della struttura di controllo responsabile delle visite ispettive e del prelievo dei campioni, con esclusione degli esami chimico-fisici ed organolettici, è effettuata dalla regione o provincia autonoma nel cui territorio è situato lo stabilimento enologico.
63. 53. Busin, Guidesi.

  Al comma 16, aggiungere, in fine, le parole: e dalle Regioni.
63. 57. Guidesi.

A.C. 2236-A – Articolo 64

ARTICOLO 64 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 64.
(Analisi chimico-fisica e organolettica).

  1. Ai fini della rivendicazione dei vini DOCG e DOC, prima di procedere alla loro designazione e presentazione, la verifica, a cui devono essere sottoposte le relative partite da parte del competente organismo di controllo, comporta l'espletamento dell'analisi chimico-fisica ed organolettica che attesti la corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari, con le modalità stabilite nel presente articolo. La positiva attestazione è condizione per l'utilizzazione della denominazione e ha validità di centottanta giorni per i vini DOCG, di due anni per i vini DOC, di tre anni per i vini DOC liquorosi.
  2. L'esame analitico, previsto anche per la rivendicazione dei vini IGT, deve riguardare almeno i valori degli elementi stabiliti dalla vigente normativa dell'Unione europea e quelli caratteristici della DOCG, DOC e IGT in questione indicati nel rispettivo disciplinare di produzione.
  3. L'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle istituite presso le camere di commercio industria artigianato e agricoltura, indicate dal competente organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC.
  4. Presso il comitato di cui all'articolo 39 è istituita la commissione di appello, incaricata della revisione delle risultanze degli esami organolettici effettuati dalle commissioni di cui al comma 3.
  5. Con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le procedure e le modalità, mediante i servizi del SIAN, per:
   a) l'espletamento degli esami analitici e organolettici mediante controlli sistematici per i vini DOCG;
   b) l'espletamento degli esami organolettici mediante controlli sistematici per le DOC con produzione annuale certificata superiore a 10.000 ettolitri e mediante controlli a campione per le DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri. Le singole DOC con produzione annuale certificata inferiore a 10.000 ettolitri possono optare per esami organolettici mediante controlli sistematici;
   c) l'espletamento degli esami analitici mediante controlli a campione, basati su analisi dei rischi, per i vini DOC e IGT. Le singole DOC possono optare per esami analitici mediante controlli sistematici;
   d) le operazioni di prelievo dei campioni;
   e) la comunicazione dei parametri chimico-fisici per i vini DOC attestato da parte di un laboratorio autorizzato;
   f) la definizione delle tolleranze consentite tra i parametri chimico-fisici comunicati ai sensi della lettera e) e i parametri chimico-fisici riscontrati successivamente nella fase di controllo e vigilanza.

  6. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono stabilite le modalità per la determinazione dell'analisi complementare dell'anidride carbonica nei vini frizzanti e spumanti e definiti i criteri per il riconoscimento delle commissioni di degustazione di cui al comma 3 e della commissione di cui al comma 4.
  7. I costi per il funzionamento delle commissioni di degustazione, ivi compresa la revisione delle risultanze degli esami organolettici di cui al comma 4, sono posti a carico dei soggetti che ne richiedono l'operato. L'ammontare di tali costi e le modalità di pagamento al competente organismo di controllo sono stabilite per ciascuna DOCG o DOC nel prospetto tariffario predisposto dal medesimo organismo di controllo e approvato dal Ministero contestualmente al piano dei controlli, in conformità alle previsioni di cui all'articolo 63.
  8. Con il decreto del Ministro di cui al comma 5 sono altresì stabilite, in relazione al prelevamento, da chiunque effettuato, dei campioni di vini denominati con la DOP o la IGP, pronti per il consumo e detenuti per la vendita oppure già posti in commercio, le procedure e le modalità per:
   a) il prelevamento dei campioni da destinare all'esame organolettico;
   b) l'individuazione degli organismi da incaricare per l'espletamento dell'esame organolettico sia di prima che di seconda istanza;
   c) l'espletamento dell'esame organolettico;
   d) l'ammontare degli importi e il pagamento dell'esame organolettico all'organismo di controllo nel caso in cui l'esito dell'analisi sia sfavorevole alla parte.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 64 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 64.

  Al comma 5, lettera e), sostituire la parola: DOC con la seguente: DO.
*64. 50. Capozzolo.

  Al comma 5, lettera e), sostituire la parola: DOC con la seguente: DO.
*64. 51. Russo.

  Al comma 5, lettera e), sostituire la parola: DOC con le seguenti: DO e IG.
*64. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Capozzolo.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera e), sostituire la parola: DOC con le seguenti: DO e IG.
*64. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Russo.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 65

ARTICOLO 65 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 65.
(Sistema dei controlli per i vini senza DOP o IGP designati con l'annata e il nome delle varietà di vite).

  1. Ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1308/2013, con decreto del Ministero sono stabilite le procedure e le modalità per il controllo delle produzioni dei vini senza DOP o IGP designati con l'annata o con il nome della varietà o delle varietà di vite.

A.C. 2236-A – Articolo 66

ARTICOLO 66 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 66.
(Accesso dei funzionari e degli agenti delegati per la vigilanza).

  1. Gli organi di controllo possono accedere liberamente agli stabilimenti e ai depositi, compresi i depositi esistenti nei punti franchi, nei magazzini doganali o sottoposti a controllo da parte degli Uffici doganali, per eseguire accertamenti e prelevamenti di campioni sui prodotti e sulle sostanze di cui alla presente legge.
  2. I titolari degli stabilimenti e dei depositi ove sono detenuti i prodotti e le sostanze di cui alla presente legge hanno l'obbligo di esibire la documentazione giustificativa, di dare assistenza agli agenti preposti alla vigilanza e di agevolare l'effettuazione delle operazioni di cui al comma 1, fornendo, nei limiti delle normali necessità, anche la manodopera e i mezzi esistenti in azienda.

A.C. 2236-A – Articolo 67

ARTICOLO 67 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
TUTELA DEL MADE IN ITALY

Art. 67.
(Tutela delle produzioni e trasparenza delle informazioni).

  1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli rende disponibili nel proprio sito internet istituzionale le informazioni relative alle importazioni di prodotti vitivinicoli, specificando le tipologie di prodotto, le imprese e le quantità.
  2. Nell'ambito del SIAN è prevista una sezione aperta al pubblico in cui sono contenuti i dati necessari per assicurare la corretta informazione dei consumatori, compresi il nome e l'indirizzo corrispondente a ogni codice dell'ICQRF. La sezione di cui al primo periodo deve essere istituita entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 67 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 67.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: dati aggiungere le seguenti: in formato aperto.
67. 50. Coppola, Boccadutri, Quintarelli, Dallai, Carrozza, Ascani, Bonomo, Catalano, Mucci, Bruno Bossio, Nesi, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 68

ARTICOLO 68 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo VII
SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I
VIOLAZIONI IN MATERIA DI PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE

Art. 68.
(Violazioni in materia di potenziale vitivinicolo).

  1. Il produttore che viola il divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, di cui all'articolo 62, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 5.000 per ogni ettaro, o frazione di ettaro, della superficie vitata. Qualora il vigneto sia in produzione, tale sanzione si applica anche per ogni anno di mancato avvio alla distillazione dei prodotti vitivinicoli ottenuti dalle superfici interessate.
  2. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1308/2013 relativa all'obbligo di estirpare le superfici impiantate senza la prescritta autorizzazione è soggetto alle sanzioni pecuniarie stabilite dall'articolo 5 del regolamento delegato (UE) n. 560/2015 della Commissione, del 15 dicembre 2014.
  3. Il produttore che non rispetti la disposizione di cui all'articolo 62, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, limitatamente alle autorizzazioni per nuovi impianti, è soggetto alle sanzioni amministrative di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 sulla base delle seguenti misure:

   a) 3 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'organizzazione comune del mercato (OCM) vitivinicola e 1.500 euro per ettaro se la superficie impiantata è minore o uguale al 20 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

   b) 2 anni di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 1.000 euro per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 20 per cento ma inferiore o uguale al 60 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione;

   c) 1 anno di esclusione dalle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola e 500 euro per ettaro se la superficie impiantata è superiore al 60 per cento ma comunque inferiore al totale relativo della superficie concessa con l'autorizzazione.

  4. Qualora la superficie non impiantata sia inferiore al 5 per cento del totale della superficie concessa con l'autorizzazione ma comunque non superiore a 0,5 ettari non si applica alcuna sanzione. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
  5. Al produttore che rinunci all'autorizzazione concessa qualora gli venga riconosciuta una superficie inferiore al 100 per cento di quella richiesta ma superiore al 50 per cento, ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 561/2015 della Commissione, del 7 aprile 2015, viene applicata la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie autorizzata e non accede alle misure di sostegno previste dall'OCM vitivinicola per due anni.
  6. Qualora in caso di allineamento delle superfici vitate nello schedario viticolo si accerti una discordanza inferiore al 5 per cento del potenziale produttivo aziendale impiantato, ma complessivamente non superiori a 0,5 ettari, non si applicano sanzioni. Tali superfici, già impiantate alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere iscritte nello schedario viticolo. Per le superfici autorizzate non superiori a 0,3 ettari tale percentuale viene aumentata al 10 per cento.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende o comunque pone in vendita come uve destinate a produrre vini DO o IG, uve provenienti da vigneti non aventi i requisiti prescritti dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.
  8. Chiunque non provvede a modificare l'idoneità alla rivendicazione, nello schedario viticolo, dei vigneti che non hanno più i requisiti per la produzione di uve designate con la DO o IG, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.000 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 68 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 68.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 68.
(Violazioni in materia di produzione e commercializzazione vitivinicola; violazione delle norme sulla produzione e la commercializzazione degli aceti; violazioni in materia di adempimenti e controlli).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare le violazioni in materia di produzione e commercializzazione vitivinicola, la violazione delle norme sulla produzione e la commercializzazione degli aceti, nonché le violazioni in materia di adempimenti e controlli nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definire le violazioni in materia di potenziale vitivinicolo, con particolare riferimento alle violazioni del divieto di impianto dei vigneti con varietà di uve da vino, precisando i prodotti non consentiti, le sanzioni per l'eventuale detenzione di prodotti non giustificati o altre diverse sanzioni e fattispecie o specifici comportamenti e detenzioni non già diversamente costituenti reato, nonché le violazioni in materia di designazione, presentazione ed etichettatura con le relative sanzioni e le violazioni rispetto all'organizzazione di concorsi enologici per vini Dop e Igp;
   b) individuare e regolamentare le sanzioni per le violazioni nella produzione e commercializzazione degli aceti, con particolare riferimento a coloro che utilizzano la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dalla presente legge, e per chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto, ovvero contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione;
   c) individuare i comportamenti sanzionabili che impediscono o fuorviano l'attività di vigilanza;
   d) indicare le violazioni in materia di dichiarazione di documenti e di registri;
   e) regolamentare il sistema sanzionatorio del piano dei controlli di una denominazione protetta prevedendo in contraddittorio sanzioni proporzionali all'entità della non conformità;
   f) prevedere un sistema sanzionatorio a carico dell'organismo di controllo ed eventualmente a tutela dei consorzi incaricati dei controlli;
   g) provvedere ad un sistema sanzionatorio a carico dei consorzi di tutela laddove non adempiessero agli obblighi od alle prescrizioni derivanti dal decreto di riconoscimento o eventuali disposizioni impartite dal Ministero o ancora attività che risultino incompatibili con il provvedimento di riconoscimento.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 69 a 81.
68. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 69

ARTICOLO 69 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 69.
(Violazioni in materia di vinificazione e distillazione).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, nella preparazione dei mosti, dei vini e degli altri prodotti vitivinicoli quali definiti dalla vigente normativa dell'Unione europea nonché dalle relative disposizioni nazionali, non osserva i requisiti stabiliti nella predetta normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque procede alla introduzione di uve da tavola all'interno di stabilimenti destinati alla vinificazione di uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000. In tale caso si applica la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell'impianto da due mesi a un anno. Nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 40.000 e la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da sei mesi a tre anni. Ai fini della presente legge, per chiusura temporanea di cui al presente comma si intende il divieto di introdurre o estrarre qualunque prodotto vitivinicolo dall'impianto oggetto del provvedimento.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque procede alla vinificazione di uve appartenenti a varietà che non siano classificate come varietà di uve da vino nella classificazione delle varietà di viti per la provincia o regione in cui tali uve sono state raccolte, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500; nel caso di reiterazione dell'illecito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 15.000. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 10 ettolitri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 150 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, in violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, detiene, pone in vendita o somministra mosti o vini elaborati utilizzando uve non classificate come uve da vino è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso e, comunque, non inferiore a euro 1.000. Non soggiace alla sanzione amministrativa chi pone in vendita o somministra mosti o vini al dettaglio ottenuti utilizzando uve non classificate, contenuti in recipienti debitamente confezionati ed etichettati da terzi o in forma sfusa, che sono stati forniti con documenti dai quali non si può desumere la reale natura del prodotto.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i divieti di sovrappressione delle uve, di pressatura delle fecce, ovvero l'obbligo di eliminazione dei sottoprodotti ottenuti dalla lavorazione delle uve, previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 75 per ogni 100 chilogrammi o litri di prodotto. Chiunque viola il divieto di rifermentazione delle vinacce per scopi diversi dalla distillazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 45 a euro 250 per ogni 100 chilogrammi di prodotto e, comunque, non inferiore a euro 250; nel caso di reiterazione dell'illecito la sanzione amministrativa pecuniaria si raddoppia e si applica la sanzione accessoria della chiusura dell'impianto da tre mesi a un anno. Per le infrazioni relative a quantitativi inferiori a 1 tonnellata si applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari a 250 euro. Chiunque viola l'obbligo di consegna ai distillatori o agli acetifici del vino di propria produzione a completamento del volume di alcol contenuto nei sottoprodotti, nel rispetto delle percentuali riferite al volume di alcol contenuto nel vino prodotto, ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. È sempre disposto l'avvio alla distilleria o all'acetificio, previa denaturazione, del quantitativo di vino di propria produzione non consegnato. La mancata o ritardata comunicazione per il ritiro sotto controllo dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria di 150 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola l'obbligo di consegna alla distillazione dei prodotti vitivinicoli derivanti da superfici abusivamente piantate, a decorrere dal 1o settembre 1998, con uve classificate come uve da vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 50 per ogni ettolitro o frazione di esso. Alla medesima sanzione soggiace chi sottopone a rifermentazione le vinacce ottenute dai prodotti di cui al periodo precedente per scopi diversi dalla distillazione.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola i limiti, le condizioni e le altre prescrizioni in materia di pratiche e trattamenti enologici, previsti dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, nonché dalle relative norme applicative dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.500 euro a 45.000 euro. La stessa sanzione si applica in caso di violazione della vigente normativa dell'Unione europea e nazionale sull'immissione al consumo umano diretto di prodotti vitivinicoli non ammessi a tale consumo. Qualora il fatto si riferisca a variazioni non superiori al 10 per cento dei limiti stabiliti dalla stessa normativa, all'inosservanza di obblighi di presentazione all'autorità competente delle previste dichiarazioni o all'omessa annotazione di operazioni nei registri di cantina o nei documenti commerciali, la violazione è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 75, comma 4.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le disposizioni in materia di aggiunta, nei vini destinati alle distillazioni, delle sostanze rivelatrici è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro. In caso di mancata aggiunta della sostanza rivelatrice, la sanzione è pari a 5.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini spumanti e frizzanti, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 9.000 euro.
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le prescrizioni sull'elaborazione e sulla commercializzazione dei vini liquorosi, previste dall'articolo 80 e dall'allegato VIII del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme applicative dell'Unione europea e dalla presente legge, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 10.000 euro
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non osserva le norme per l'elaborazione e le prescrizioni sulla definizione, designazione e presentazione delle bevande spiritose, dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 5.000 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 69 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 69.

  Al comma 11, sostituire le parole da: delle bevande spiritose fino a: prodotti vitivinicoli aromatizzati con le seguenti: dei prodotti vitivinicoli aromatizzati di cui al regolamento (UE) n. 251/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 nonché delle bevande spiritose di cui al regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2008.
69. 50. Terrosi.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 70

ARTICOLO 70 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 70.
(Prodotti non consentiti).

  1. Chiunque, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, utilizza prodotti con effetti nocivi alla salute, ovvero addiziona sostanze organiche o inorganiche non consentite dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 500 euro per ettolitro di prodotto sofisticato; in ogni caso, la sanzione non può essere inferiore a 5.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, nelle operazioni di vinificazione o di manipolazione dei vini, impiega in tutto o in parte alcol, zuccheri o materie zuccherine o fermentate diverse da quelle provenienti dall'uva da vino, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 250 euro per ettolitro di prodotto sofisticato.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, in relazione al comma precedente, qualora l'uso di zucchero o sostanze zuccherine destinate all'alimentazione umana riguardi piccole quantità di prodotti vitivinicoli inferiori al 10 per cento della produzione vitivinicola dell'impresa relativa alla campagna precedente e comunque non superiori a 500 ettolitri di prodotto trattato nel corso della stessa campagna vitivinicola è effettuato nel periodo consentito per le fermentazioni di cui all'articolo 9, comma 1, rientra nel limite di un aumento del titolo alcolometrico totale di 1,5 per cento vol e non implica l'utilizzo concorrente di altre sostanze non consentite dalla presente legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni ettolitro o quintale di prodotto globalmente sofisticato.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, al tecnico responsabile delle operazioni o delle manipolazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la medesima sanzione amministrativa pecuniaria prevista a carico del legale rappresentante della ditta.

A.C. 2236-A – Articolo 71

ARTICOLO 71 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 71.
(Sanzioni per la detenzione di prodotti vitivinicoli non giustificati).

  1. Fatti salvi i limiti e le tolleranze stabiliti dalle vigenti norme dell'Unione europea e nazionali e previa riconciliazione dei conti distinti delle varie tipologie di vini con le necessarie riclassificazioni di prodotto, chiunque detiene quantitativi di prodotti vitivinicoli non giustificati dalla documentazione di cantina, salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 90 euro per ettolitro o frazione di ettolitro di prodotto del quantitativo eccedente.
  2. La sanzione amministrativa è elevata a 135 euro se trattasi di vino IGT o destinato all'ottenimento di tale vino, a 180 euro se trattasi di vino DOC o destinato all'ottenimento di tale vino e a 270 euro se trattasi di vino DOCG o destinato all'ottenimento di tale vino. La sanzione amministrativa è ridotta a 45 euro per ettolitro o frazione di ettolitro per quantitativi di prodotto inferiori ai 10 ettolitri. In ogni caso, un quantitativo di prodotto, corrispondente per qualità e per quantità alle eccedenze riscontrate, deve essere avviato alla distillazione previa denaturazione ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 3, ovvero ad altra destinazione decisa dall'autorità competente.
  3. Quando il fatto di cui al comma 1 è commesso entro il periodo consentito per le fermentazioni, stabilito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, e riguarda prodotti ottenuti nel periodo medesimo da aziende di trasformazione di uva in mosto o vino, si applica la sola sanzione amministrativa pecuniaria del comma 1, ridotta della metà.
  4. Il comma 1 si applica anche alla detenzione non giustificata delle uve da tavola e dei prodotti da esse ottenuti negli stabilimenti a ciò appositamente destinati.

A.C. 2236-A – Articolo 72

ARTICOLO 72 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 72.
(Altre sanzioni).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 15.000 euro:
   a) chiunque detiene anidride carbonica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
   b) chiunque produce o detiene vini spumanti, vini spumanti di qualità, vini spumanti di qualità del tipo aromatico e vini spumanti gassificati in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 17;
   c) chiunque produce o detiene vini frizzanti in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18.

  2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 3.000 euro:
   a) chiunque produce mosto cotto in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 11;
   b) chiunque detiene mosti aventi un titolo alcolometrico inferiore all'8 per cento vol o procede alla loro vinificazione in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 16;
   c) chiunque effettua fermentazioni o rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 9, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4 del medesimo articolo;
   d) chiunque effettua operazioni di aumento del titolo alcolometrico volumico naturale in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque detiene negli stabilimenti enologici e nelle cantine, nonché nei locali annessi o intercomunicanti, anche attraverso cortili, le sostanze vietate ai sensi dell'articolo 14 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita o somministra o comunque pone in commercio mosti e vini in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, comma 1, senza procedere alla denaturazione e alla distillazione previste dall'articolo 24, comma 3, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 105 euro per ettolitro o frazione di ettolitro detenuto a scopo di vendita o di somministrazione. La sanzione non può essere, in ogni caso, inferiore a 600 euro.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600 a euro 3.000:
   a) chiunque detiene il vino di cui all'articolo 23, comma 7, senza procedere alla denaturazione con le modalità stabilite dal medesimo comma e chiunque cede o spedisce il prodotto denaturato, nonché vini nei quali è in corso la fermentazione acetica a stabilimenti diversi dagli acetifici o dalle distillerie, in violazione di quanto previsto dal citato articolo 23, comma 7;
   b) chiunque adotta un sistema di chiusura dei recipienti di capacità pari o inferiore a 60 litri che non presenta le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 45;
   c) chiunque detiene vinacce negli stabilimenti enologici al di fuori del periodo stabilito ai sensi dell'articolo 12, comma 1;
   d) chiunque istituisce centri di raccolta temporanei fuori fabbrica in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 3, primo periodo;
   e) chiunque elabora il vinello in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 6;

  6. Le disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 e le relative sanzioni non si applicano al commerciante che vende o pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo i prodotti di cui alla presente legge in confezioni originali, salvo che il commerciante stesso sia a conoscenza della violazione o che la confezione originale presenti segni di alterazione.
  7. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non denatura le fecce di vino, prima che siano estratte dalle cantine, con le sostanze rivelatrici di cui all'articolo 12, comma 5 e chi impiega dette sostanze in difformità dalle modalità previste nei decreti ministeriali attuativi, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 2.500 euro. L'infrazione è ridotta alla metà per quantitativi inferiori a 2 tonnellate.
  8. I titolari di cantine o stabilimenti enologici che non presentano al competente ufficio territoriale dell'ICQRF la planimetria prevista dall'articolo 8 sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 300 euro a 1.500 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 500 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 5 e 6, lettere a), b) e c), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
  10. Chiunque detiene nelle cantine, negli stabilimenti di produzione, nei magazzini e nei depositi enologici, nonché nei locali comunque comunicanti, anche attraverso cortili, a qualunque uso destinati, prodotti di uso enologico non consentiti dalla presente legge e chiunque detiene nei reagentari dei laboratori annessi prodotti chimici non consentiti in difformità dalle disposizioni di cui all'articolo 21 è soggetto, salvo che il fatto costituisca reato, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 10.000 euro.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro:
   a) chiunque non provvede alle comunicazioni previste dall'articolo 12, comma 3;
   b) chiunque non provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 13, commi 1 e 3;
   c) chiunque non provvede alla comunicazione concernente le fermentazioni prevista dall'articolo 9, comma 3;
   d) chiunque non provvede alla comunicazione di cui all'articolo 11, comma 2;
   e) chiunque non provvede alle operazioni di denaturazione e alle annotazioni ai sensi di quanto previsto dall'articolo 23, comma 7;
   f) chiunque non avvia alle distillerie autorizzate le vinacce e le fecce di vino in violazione delle disposizioni dell'articolo 12, comma 2;
   g) chiunque non effettua la comunicazione relativa alla detenzione di vinacce prevista dall'articolo 12, comma 4, ovvero effettua tale comunicazione oltre il termine stabilito dal medesimo comma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 72 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 72.

  Al comma 11, lettera f), dopo le parole: distillerie autorizzate aggiungere le seguenti: o, ove previsto, agli usi alternativi.
72. 50. Palma.
(Approvato)

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 607/2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
72. 51. Sani, Mongiello, Antezza, Amoddio.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  12. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque non indica nell'etichetta dei prodotti vitivinicoli la designazione dell'origine o indica la designazione dell'origine difformemente da quanto previsto dall'articolo 55 del regolamento (UE) n. 607/2009, ovvero riporta segni, figure o illustrazioni in sostituzione della designazione dell'origine o che possono evocare un'origine geografica diversa da quella indicata, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
72. 51.(Testo modificato nel corso della seduta). Sani, Mongiello, Antezza, Amoddio.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 73

ARTICOLO 73 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ETICHETTATURA E PRESENTAZIONE

Art. 73.
(Violazioni in materia di designazione e di presentazione).

  1. Fatte salve le norme sulla protezione dei vini con denominazione di origine e indicazione geografica e sulle relative menzioni di cui ai commi 2, 3 e 4 chiunque detiene o vende in violazione delle disposizioni previste dalla parte II, titolo II, capo I, sezione 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, dalle relative norme di applicazione dell'Unione europea, dalla presente legge e dai decreti ministeriali attuativi in materia di designazione, denominazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250 euro a 5.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini DO o IG che non rispettano i requisiti previsti dai rispettivi disciplinari di produzione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato e comporta anche la pubblicazione, a spese del trasgressore, del provvedimento sanzionatorio in due giornali tra i più diffusi nella regione, dei quali uno quotidiano e uno tecnico. Qualora la non rispondenza al disciplinare si riferisca a lievi differenze analitiche non superiori a 0,5 per cento vol per il titolo alcolometrico, a 0,5 grammi per litro (g/l) per l'acidità totale e a 1 g/l per l'estratto non riduttore, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nella designazione e presentazione dei vini DOP e IGP usurpa, imita o evoca una denominazione protetta, o il segno distintivo o il marchio, anche se l'origine vera del prodotto è indicata, o se la denominazione protetta è una traduzione non consentita o è accompagnata da espressioni quali gusto, uso, sistema, genere, tipo, metodo o simili, ovvero impiega accrescitivi, diminutivi o altre deformazioni delle denominazioni stesse o comunque fa uso di indicazioni illustrative o segni suscettibili di trarre in inganno l'acquirente, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. In caso di inosservanza delle modalità di indicazione previste dal disciplinare e dall'articolo 26, comma 3, si applica la sanzione da 500 euro a 4.500 euro. In caso di errori formali di etichettatura per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione, l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.
  4. Le sanzioni di cui al comma 3 si applicano anche quando le suddette parole o le denominazioni alterate ovvero usurpative o comunque mendaci sono poste sugli involucri, sugli imballaggi e sui documenti ufficiali e commerciali.
  5. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità, nell'informazione ai consumatori o sui documenti relativi ai vini DOP e IGP indicazioni non consentite, false o ingannevoli relative alla provenienza, alle menzioni geografiche aggiuntive, alle menzioni tradizionali protette, alle sottozone, al vitigno, all'annata e alle altre caratteristiche definite nei disciplinari è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro. La stessa sanzione si applica a chi utilizza recipienti non conformi a quanto prescritto nei disciplinari di produzione o impiega recipienti che possono indurre in errore sull'origine nonché a chi menziona in etichettatura medaglie o riconoscimenti di concorsi enologici, per partite di prodotti vinicoli che non ne hanno requisiti. In caso di errori formali di informazione al consumatore per difformità di posizione, di dimensione, per aggiunta di menzioni o specificazioni che non arrecano confusione o inganno al consumatore e non ledono l'immagine della denominazione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. Tale sanzione non si applica se l'indicazione corrisponde al nome di una DOP o IGP più grande che è alla base della denominazione di origine in questione, costituisce un'informazione veritiera, sia nettamente separata dalle indicazioni obbligatorie nell'ambito descrittivo della storia del vino, della provenienza delle uve e delle condizioni tecniche di elaborazione.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola le disposizioni relative alla produzione e alla commercializzazione dei vini IGP ovvero DOP designati con la qualificazione «novello», è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 150 euro per ettolitro o frazione di ettolitro; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
  7. Chiunque contraffà o altera i contrassegni di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa contrassegni alterati o contraffatti, è soggetto, in aggiunta alle sanzioni penali di cui agli articoli 468 e 469 del codice penale, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 100.000 euro. Salvo quanto previsto al comma 8, chiunque contraffà o altera i codici di identificazione alternativi ai contrassegni, previsti dall'articolo 47, comma 8, o acquista, detiene o cede ad altri ovvero usa i predetti codici alterati o contraffatti, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza su più recipienti il medesimo codice di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, è soggetto alla pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque utilizza i codici di identificazione di cui all'articolo 47, comma 8, rilasciati da un soggetto non autorizzato è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 200 euro a 2.000 euro, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 euro.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette al consumo vini a denominazione protetta non apponendo sui recipienti i prescritti contrassegni o in alternativa il numero di lotto, di cui all'articolo 47, commi 6 e 7, ove previsti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. La medesima sanzione si applica qualora i contrassegni non siano stati apposti con le modalità previste dalla presente legge. Qualora la violazione riguardi la omessa apposizione di marchi o codici di identificazione previsti dalle norme emanate per l'utilizzo del sistema di controllo e di tracciabilità con mezzi informatici di cui all'articolo 47, comma 8, secondo periodo, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Qualora il trasgressore sia in grado di comprovare, mediante opportuna documentazione giustificativa, che l'irregolarità riguarda un numero pari o inferiore a 50 confezioni per ciascun lotto, l'autorità competente può disporre la riduzione della sanzione a 1.000 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato e salva l'applicazione dell'articolo 43, commi 3, 4 e 5, chiunque adotta denominazioni di origine o indicazioni geografiche come ditta, ragione o denominazione sociale, ovvero le utilizza in associazione ai termini «cantina», «fattoria» e simili, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.
  10. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano al commerciante che vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta in confezioni originali, salvo che il commerciante non abbia determinato o concorso nella violazione.
  11. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell'etichettatura, nella presentazione o nella pubblicità di un prodotto trasformato utilizza il riferimento ad una DOP ovvero a una IGP in prodotti composti, elaborati o trasformati a partire dal relativo vino DOP o IGP, senza l'autorizzazione del relativo consorzio di tutela riconosciuto, ovvero, in caso di mancanza del consorzio, dell'autorizzazione del Ministero, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.
  12. Alle violazioni sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli disciplinati dalla presente legge, anche quando previste da altre norme orizzontali dell'Unione europea e nazionali, si applicano esclusivamente le sanzioni previste nel presente capo.
  13. Qualora la violazione sulla designazione e presentazione dei prodotti vitivinicoli sia relativa a indicazioni obbligatorie non riferite alla DOP o alla IGP e riguardi esclusivamente la forma e le dimensioni, il prodotto interessato non è sottoposto a sequestro cautelativo e l'autorità competente può applicare la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.500 euro.
  14. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita, in recipienti di cui all'articolo 46, vini diversi da quelli per i quali tali contenitori sono riservati, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 euro a 1.500 euro.
  15. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque pone in vendita bevande diverse da quelle indicate dall'articolo 42, comma 2, utilizzando nell'etichettatura, designazione, presentazione e pubblicità della bevanda denominazioni o raffigurazioni che comunque richiamano la vite, l'uva, il mosto o il vino, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 15.000 euro.
  16. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 43, l'uso della denominazione di origine nella ragione o nella denominazione sociale di una organizzazione diversa dal consorzio di tutela incaricato con decreto del Ministro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro e con la sanzione accessoria dell'inibizione all'uso della ragione o della denominazione sociale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 73 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 73.

  Al comma 13, sostituire le parole:, il prodotto interessato non è sottoposto a sequestro cautelativo e con le seguenti: del carattere,.
73. 50. Carra.
(Approvato)

  Al comma 13, sostituire le parole: può applicare con le seguenti: applica.
73. 51. Zanin.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 74

ARTICOLO 74 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 74.
(Concorsi enologici).

  1. Chiunque organizza concorsi enologici relativi a vini DOP e IGP, nonché a vini spumanti di qualità, senza essere in possesso dell'autorizzazione ministeriale indicata dal comma 1 dell'articolo 41 e successive disposizioni applicative, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 2.000 euro.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 74 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 74.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Nelle commissioni di concorso è obbligatoria la presenza di due enologi che abbiano almeno cinque anni di esperienza nel settore produttivo vitivinicolo.
74. 50. Fabrizio Di Stefano.

A.C. 2236-A – Articolo 75

ARTICOLO 75 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA PRODUZIONE E SULLA COMMERCIALIZZAZIONE DEGLI ACETI

Art. 75.
(Sanzioni per violazione delle disposizioni sulla produzione e sulla commercializzazione degli aceti).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza la denominazione «aceto di ...» per prodotti che non abbiano le caratteristiche previste dall'articolo 48, commi 1 e 2, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare, e comunque non inferiore a 250 euro, chiunque produce, detiene, trasporta o fa trasportare o pone in commercio aceti che:
   a) all'esame organolettico, chimico o microscopico, risultano alterati o comunque inidonei al consumo umano diretto o indiretto, ovvero
   b) contengono aggiunte di alcool etilico, acido acetico sintetico o liquidi acetici comunque derivanti da procedimenti di distillazione di sostanze coloranti o da acidi minerali, fatta eccezione per gli aceti provenienti da alcool etilico denaturato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 9 luglio 1996, n. 524, limitatamente alla presenza di acido acetico glaciale aggiunto, unicamente fino al valore per lo stesso previsto per la denaturazione.

  3. Chiunque detiene negli stabilimenti di elaborazione degli aceti, e nei locali annessi e comunicanti, prodotti vinosi alterati per agrodolce o per girato o per fermentazione putrida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 75 euro a 100 euro per quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare; la sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 250 euro.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro:
   a) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di vino» per prodotti ottenuti mediante l'acetificazione di vini che hanno un contenuto in acido acetico superiore a quello previsto dall'articolo 48, comma 4;
   b) chiunque detiene, produce e imbottiglia negli acetifici e nei depositi di aceto prodotti diversi da quelli previsti ai sensi dell'articolo 50, comma 3;
   c) chiunque nella preparazione e nella conservazione degli aceti ricorre a pratiche e trattamenti enologici diversi da quelli consentiti ai sensi dell'articolo 51;
   d) chiunque aggiunge all'aceto sostanze aromatizzanti in violazione di quanto previsto dall'articolo 52 e chiunque viola nella composizione e nelle modalità di preparazione degli aceti aromatizzati le prescrizioni stabilite ai sensi del medesimo articolo;
   e) chiunque utilizza la denominazione di «aceto di (...) aromatizzato» per prodotti che non possiedono le caratteristiche previste ai sensi dell'articolo 52, comma 2.

  5. Chiunque non effettua la comunicazione prevista ai sensi dell'articolo 49, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 3.000 euro. Se la capacità complessiva non denunciata è inferiore a 300 ettolitri, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro.
  6. Salvo che il fatto costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 20.000 euro:
   a) chiunque detiene negli stabilimenti e nei locali di cui all'articolo 50, comma 3, acido acetico, nonché ogni altra sostanza atta a sofisticare gli aceti, salvo quanto previsto ai sensi del comma 7 del medesimo articolo;
   b) chiunque effettua la distillazione dell'aceto;
   c) chiunque trasporta o fa trasportare, detiene per la vendita, mette in commercio o comunque utilizza per uso alimentare diretto o indiretto alcol etilico sintetico, nonché prodotti contenenti acido acetico non derivante da fermentazione acetica.

  7. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 2.500 euro chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 48, commi 1 e 2, e dei decreti ministeriali attuativi.
  8. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque utilizza le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'articolo 25 nella designazione di un aceto di vino che non possiede le caratteristiche previste dall'articolo 55, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di 75 euro per ogni quintale o frazione di quintale di prodotto riconosciuto irregolare. La sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 500 euro.
  9. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque trasporta o fa trasportare al di fuori degli stabilimenti di produzione i prodotti di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, destinati alla distillazione o alla distruzione senza avere provveduto alla denaturazione prescritta dal decreto di cui al medesimo articolo 12, comma 5, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 5.000 euro.
  10. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque vende, trasporta o fa trasportare i sidri, i mosti e gli altri prodotti di cui all'articolo 56 in violazione delle disposizioni previste dal medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 3.000 euro.

A.C. 2236-A – Articolo 76

ARTICOLO 76 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
VIOLAZIONI IN MATERIA DI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI E CONTROLLI

Art. 76.
(Impedimenti all'attività degli agenti preposti alla vigilanza).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque in violazione dell'articolo 66 ritarda, ostacola o impedisce il libero accesso agli agenti preposti alla vigilanza oppure non esibisce la documentazione ufficiale e i registri previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea e nazionale nel settore vitivinicolo o impedisce il prelevamento di campioni, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

A.C. 2236-A – Articolo 77

ARTICOLO 77 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 77.
(Violazioni in materia di dichiarazioni, documenti e registri).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, pur essendovi tenuto, non effettua le dichiarazioni di raccolta, di produzione e di giacenza di prodotti vitivinicoli previste, ovvero le effettua in maniera difforme, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000, aumentata nel minimo a 500 euro se la dichiarazione comprende anche prodotti atti a dare DOP o IGP. Si applica la sanzione da euro 50 a euro 300 a chiunque presenti una dichiarazione contenente errori o indicazioni inesatte non essenziali ai fini della quantificazione e qualificazione del prodotto o del conseguimento degli aiuti dell'Unione europea, nonché nel caso di dichiarazioni riferite a superfici non superiori a 0,50 ettari e comunque per produzioni inferiori a 100 ettolitri o a 10 tonnellate.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di vendemmia e di produzione vitivinicola, dichiari un quantitativo maggiore di quello effettivamente prodotto, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 10.000 euro. In caso di quantitativo di prodotto oggetto di irregolarità superiore a 10 tonnellate, ovvero a 100 ettolitri, l'importo della predetta sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiato.
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque, essendo tenuto alla presentazione della dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola, presenta la stessa in ritardo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro. Se il ritardo nella presentazione delle dichiarazioni suddette non supera i trenta giorni lavorativi la sanzione è ridotta a 300 euro; è aumentata a 500 euro se comprende anche i vini a DOP e IGP.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola gli obblighi relativi ai documenti di accompagnamento, alla tenuta dei registri e alla documentazione prevista come ufficiale dalla vigente normativa, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 4.000 nel caso di indicazioni non essenziali ai fini della identificazione dei soggetti interessati, della quantità e qualità del prodotto o nel caso di quantitativo di prodotto, oggetto di irregolarità, inferiore a 100 ettolitri o a 10 tonnellate o, per i prodotti confezionati, a 10 ettolitri.

A.C. 2236-A – Articolo 78

ARTICOLO 78 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 78.
(Piano dei controlli).

  1. Il soggetto a carico del quale l'organismo di controllo autorizzato accerta una non conformità classificata grave nel piano dei controlli di una denominazione protetta, approvato con il corrispondente provvedimento autorizzatorio, in assenza di ricorso avverso detto accertamento o a seguito di decisione definitiva di rigetto del ricorso, ove presentato, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 13.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà qualora le non conformità gravi si riferiscano a superfici o quantità di prodotti o materie prime e le differenze riscontrate rientrino all'interno di una soglia di tolleranza dell'1,5 per cento e comunque non superiore a 10 ettolitri di vino, 15 quintali di uva o 1.000 metri quadrati di vigneti per tipologia di prodotto.
  2. La sanzione di cui al comma 1 non si applica quando per la fattispecie è già prevista sanzione ai sensi di altra norma contenuta nel presente titolo.
  3. Il soggetto immesso nel sistema di controllo che non assolve, in modo totale o parziale, agli obblighi pecuniari relativi allo svolgimento dell'attività di controllo per la denominazione protetta rivendicata dal soggetto stesso e che, a richiesta dell'ufficio territoriale dell'ICQRF, non esibisce idonea documentazione attestante l'avvenuto pagamento di quanto dovuto, è soggetto alla sanzione amministrativa pari all'importo pecuniario non corrisposto. Il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, dovrà provvedere a versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
  4. Per l'illecito previsto al comma 3, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria si applica la sanzione accessoria della sospensione del diritto a utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.
  5. Il soggetto che pone in essere un comportamento diretto a non consentire l'effettuazione dell'attività di controllo, ovvero a intralciare o a ostacolare l'attività di verifica da parte del personale dell'organismo di controllo, qualora non ottemperi, entro quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere formulata dall'ufficio territoriale, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari a 1.000 euro.

A.C. 2236-A – Articolo 79

ARTICOLO 79 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 79.
(Inadempienze dell'organismo di controllo).

  1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 5 e 8, al soggetto che, rivestendo funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'organismo di controllo autorizzato o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale, non adempie alle prescrizioni o agli obblighi impartiti a carico dell'organismo medesimo dalle competenti autorità pubbliche, comprensivi delle disposizioni del piano di controllo e del relativo tariffario concernenti una denominazione protetta, si applica, in solido con la struttura di controllo stessa, la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 30.000 euro.
  2. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche in caso di svolgimento, da parte dell'organismo di controllo, di attività incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio, non ottemperando, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere da parte del Ministero.
  3. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 63, commi 5 e 8, i soggetti indicati al comma 1 che discriminano tra i soggetti da immettere o tra quelli immessi nel sistema di controllo della denominazione di origine o indicazione geografica controllata, ovvero ostacolano l'esercizio del diritto a tale accesso, sono sottoposti, in solido con la struttura di controllo, alla sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.

A.C. 2236-A – Articolo 80

ARTICOLO 80 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 80.
(Tutela dei consorzi incaricati dei controlli).

  1. I soggetti privati non immessi nel sistema di controllo di una denominazione protetta che svolgono attività rientranti tra quelle specificamente attribuibili al consorzio di tutela incaricato, senza il preventivo consenso del consorzio di tutela medesimo, ovvero del Ministero in assenza di consorzio di tutela incaricato, sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria di 20.000 euro.
  2. Il soggetto inserito nel sistema di controllo di una denominazione di origine o indicazione geografica che non assolve in modo totale o parziale, nei confronti del consorzio di tutela incaricato, agli obblighi di cui all'articolo 40, commi 7 e 8, è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo pecuniario non corrisposto; il soggetto inadempiente, oltre al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria prevista, deve versare le somme dovute, comprensive degli interessi legali, direttamente al creditore.
  3. Per l'illecito previsto al comma 2, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, si applica la sanzione accessoria della sospensione del diritto a utilizzare la denominazione protetta fino alla rimozione della causa che ha dato origine alla sanzione.

A.C. 2236-A – Articolo 81

ARTICOLO 81 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 81.
(Inadempienze dei consorzi di tutela).

  1. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno in favore dei soggetti interessati, al consorzio di tutela autorizzato che non adempie alle prescrizioni o agli obblighi derivanti dal decreto di riconoscimento o a eventuali successive disposizioni impartite dal Ministero, ovvero svolge attività che risultano incompatibili con il mantenimento del provvedimento di riconoscimento, qualora non ottemperi, entro il termine di quindici giorni, alla specifica intimazione ad adempiere e fatta salva la facoltà del Ministero di procedere alla sospensione o alla revoca del provvedimento stesso, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
  2. Salvo che il fatto costituisca reato e salvo l'obbligo di risarcimento del danno, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 60.000 euro il consorzio che, nell'espletamento delle sue attività, pone in essere comportamenti che hanno l'effetto di:
   a) discriminare tra i soggetti associati appartenenti a uno stesso segmento della filiera, ovvero appartenenti a segmenti diversi, quando la diversità di trattamento non è contemplata dallo statuto del consorzio stesso;
   b) porre ostacoli all'esercizio del diritto all'accesso al consorzio.

A.C. 2236-A – Articolo 82

ARTICOLO 82 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 82.
(Competenza all'irrogazione delle sanzioni).

  1. La competenza a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge è attribuita all'ICQRF e, per quanto riguarda l'articolo 68, commi da 1 a 6, e comma 8, alle regioni.
  2. Il pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge è effettuato presso le locali tesorerie dello Stato su apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Il versamento delle somme dovute per sanzioni a favore delle regioni e province autonome è effettuato presso il tesoriere regionale o provinciale.
  3. Al fine del miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle attività di vigilanza e di controllo sui prodotti a denominazione protetta, i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 68, comma 7, 73, 74, 77, commi 1 e 3, 78, 79, 80 e 81 sono riassegnati ad apposito capitolo di spesa dell'ICQRF.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 82 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 82.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 82.
(Competenza all'irrogazione delle sanzioni).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare e regolamentare l'irrogazione delle sanzioni ai sensi della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definire le competenze a irrogare le sanzioni amministrative previste dalla presente legge, specificando le attribuzioni attribuite all'ICQRF, nonché quelle delle regioni con particolare riferimento alle violazioni in materia di potenziale vitivinicolo;
   b) definire le modalità di pagamento delle somme dovute per le sanzioni previste dalla presente legge;
   c) definire le modalità con cui il prefetto, in caso di reiterate violazioni, provvede, su proposta dell'Ufficio territoriale competente dell'ICQRF, alla chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi;
   d) stabilire le modalità con cui l'autore delle violazioni possa, in assenza di notifica e di processo verbale di contestazione redatto ed accertato di irregolarità, oblare volontariamente con riduzione della sanzione pecuniaria;
   e) modificare la legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «Strade del vino», consentendo la somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni Dop e Igp anche se cucinate non contestualmente alla somministrazione del vino seppur limitatamente alle aziende vitivinicole insistenti sulle strade del vino.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 83, 84 e 86.
82. 50. Russo.

A.C. 2236-A – Articolo 83

ARTICOLO 83 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 83.
(Chiusura degli stabilimenti).

  1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, in caso di reiterata violazione, nel quinquennio antecedente, delle disposizioni degli articoli 69, comma 3, 70, commi 1 e 2, 71, commi 1 e 3, e 72, comma 10, il prefetto, su proposta del competente ufficio territoriale dell'ICQRF e dopo avere sentito gli interessati, può disporre la chiusura temporanea degli stabilimenti e degli esercizi per un periodo di tempo compreso tra uno e diciotto mesi.

A.C. 2236-A – Articolo 84

ARTICOLO 84 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 84.
(Ravvedimento operoso).

  1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 72, comma 11, lettere a, b), c), d) e g), 75, comma 5, e 77, sempreché non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative da parte dell'organo di controllo delle quali l'autore della violazione o gli altri soggetti solidalmente obbligati al pagamento della sanzione abbiano avuto formale conoscenza, oppure non sia già stato redatto processo verbale di constatazione o di accertamento d'irregolarità, sono ridotte:
   a) a un quinto della sanzione prevista in misura fissa e a un quinto del minimo, ma non inferiore a 50 euro, nei casi in cui essa è ricompresa fra un minimo e un massimo;
   b) a un sesto del minimo, ma non inferiore a 50 euro, se la regolarizzazione degli errori o delle omissioni avviene entro un anno dall'omissione o dall'errore;
   c) a un ottavo del minimo, ma non inferiore a 50 euro, di quella prevista dall'articolo 75, comma 3, se la dichiarazione di giacenza, di vendemmia e di produzione vitivinicola sono state presentate con ritardo non superiore a trenta giorni.

  2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito entro il primo giorno lavorativo successivo alla regolarizzazione dell'errore o dell'omissione e comunicato entro tre giorni lavorativi, a mezzo PEC, ovvero a mezzo di altri sistemi legalmente riconosciuti, all'ufficio territoriale dell'ICQRF competente per il luogo in cui è avvenuta l'irregolarità.

A.C. 2236-A – Articolo 85

ARTICOLO 85 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 85.
(Costituzione delle associazioni come parte civile).

  1. Le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali agricole e le altre organizzazioni delle imprese della filiera, i consorzi di tutela di cui all'articolo 40, le associazioni dei consumatori e le regioni e gli enti locali possono costituirsi parte civile, indipendentemente dalle prove di danno immediato e diretto, nei procedimenti penali per violazioni alle disposizioni della presente legge.

A.C. 2236-A – Articolo 86

ARTICOLO 86 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 86.
(Modifiche alla legge 27 luglio 1999, n. 268, relativa alla disciplina delle «strade del vino»).

  1. All'articolo 1 della legge 27 luglio 1999, n. 268, dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni designate con denominazione di origine protetta (DOP) o indicazione geografica protetta (IGP) delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non cucinate contestualmente alla somministrazione del vino, può essere esercitata dalle aziende agricole vitivinicole che insistono lungo le “strade del vino” di cui alla presente legge previa presentazione al comune di competenza della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
  3-ter. La somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP o IGP di cui al comma 3-bis deve comunque rimanere secondaria rispetto all'attività prevalente e caratterizzante le aziende agricole vitivinicole aderenti alle “strade del vino”.
  3-quater. Alla somministrazione delle produzioni agroalimentari tradizionali e delle produzioni DOP o IGP di cui al comma 3-bis non si applicano le norme sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi di cui alla legge 25 agosto 1991, n. 287».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 86 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 86.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, dopo le parole: delle regioni cui appartengono le strade dei vini, non aggiungere le seguenti: preparate o.
86. 50. Venittelli.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Disciplina dell'attività di enoturismo).

  1. Le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo ossia l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine ed ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine ed i vigneti, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito preveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.
  2. L'esercizio delle pratiche dell'enoturismo può essere iniziato previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
86. 0100. La Commissione.

  Dopo l'articolo 86, aggiungere il seguente:

Art. 86-bis.
(Disciplina dell'attività di enoturismo).

  1. Le pratiche derivanti dall'esercizio dell'Enoturismo, ossia l'accoglienza e l'ospitalità dei turisti presso le cantine, le visite alle cantine ed ai vigneti, le degustazioni dei vini presso le cantine, la somministrazione degli alimenti non cucinati e legati alle tipicità territoriali in cui insistono le cantine ed i vigneti, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la determinazione del reddito proveniente da tali attività, trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 5 dell'articolo 56-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, in particolare il reddito è determinato applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, conseguiti con tali attività, il coefficiente di redditività del 25 per cento. Il contribuente ha facoltà di non avvalersi delle disposizioni di cui al periodo precedente. In tal caso l'opzione o la revoca per la determinazione del reddito nel modo normale si esercitano con le modalità stabilite dal regolamento recante norme per il riordino della disciplina delle opzioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni.
  2. L'esercizio delle pratiche dell'enoturismo può essere iniziato previa presentazione, al comune di competenza, della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi degli articoli 19 e 19-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, fermo restando, in particolare, il rispetto dei requisiti igienico-sanitari relativi alla somministrazione delle produzioni alimentari e conformemente alle normative regionali.
86. 050. Mongiello, Michele Bordo, Losacco, Ventricelli, Grassi, Mariano, Capone, Massa, Pelillo, Vico, Di Gioia, Antezza, Amoddio.

A.C. 2236-A – Articolo 87

ARTICOLO 87 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Titolo VIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 87.
(Norma transitoria in materia di istanze, dichiarazioni e comunicazioni inviate alla pubblica amministrazione).

  1. Le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni comunque denominate, da presentare alla pubblica amministrazione, di cui alla presente legge, comprese quelle previste nei relativi decreti attuativi, sono presentate in forma scritta e debitamente compilate in modo esatto, completo e leggibile.
  2. Per lo smaltimento di etichette presenti in azienda dichiarate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi, è autorizzato l'utilizzo di etichette rispondenti alle norme precedentemente in vigore.
  3. Sono sempre indicati, salvo ove altrimenti specificato:
   a) le generalità, compreso il codice fiscale, del soggetto che effettua la presentazione e la sua sottoscrizione, sia quale titolare della ditta individuale, sia quale responsabile legale della persona giuridica, sia quale persona appositamente delegata a tale funzione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
   b) il nome o la denominazione sociale, la sede, il codice fiscale e, se diversa, la partita IVA della ditta individuale o della società in nome della quale è effettuata la presentazione.

  4. Fino alla implementazione delle specifiche funzionalità nell'ambito dei servizi del SIAN, le istanze, le dichiarazioni e le comunicazioni possono essere presentate tramite consegna a mano, telegramma, fax, lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. Nel caso della consegna a mano, la presentazione delle istanze, dichiarazioni o comunicazioni avviene in duplice copia, una delle quali è restituita all'interessato munita del timbro di accettazione dell'ufficio territoriale ricevente.
  5. Ai fini del rispetto degli specifici termini previsti per la presentazione delle istanze, delle dichiarazioni e delle comunicazioni fa fede, se consegnate a mano, a mezzo dei servizi postali o tramite telefax, la data e l'ora di ricezione presso l'ufficio destinatario, mentre se inviate tramite PEC fa fede la data e l'ora indicate nella ricevuta di avvenuta consegna nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio destinatario.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 87 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 87.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 24, e 48 comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  7. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti della presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, sono commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.;
   sostituire la rubrica con la seguente: (Norme transitorie).;
   all'articolo 90, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
*87. 52. Russo.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  6. Le disposizioni di cui agli articoli 24, e 48 comma 2, al fine di consentire l'adeguamento delle condizioni produttive, si applicano decorsi 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  7. I prodotti immessi sul mercato o etichettati prima del 31 dicembre 2017, che non soddisfino i requisiti della presente legge, ma che siano conformi alle disposizioni precedentemente applicabili, sono commercializzati fino all'esaurimento delle scorte.
   sostituire la rubrica con la seguente: (Norme transitorie).;
   all'articolo 90, comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 11 e all'articolo 16, comma 3, che restano in vigore per i dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.
*87. 53. Capozzolo.
(Approvato)

A.C. 2236-A – Articolo 88

ARTICOLO 88 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 88.
(Clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 2236-A – Articolo 89

ARTICOLO 89 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 89.
(Termini per l'adozione dei decreti applicativi e relative disposizioni transitorie).

  1. I decreti ministeriali applicativi della presente legge sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti regolamenti delegati o di esecuzione della Commissione europea dei regolamenti (UE) n. 1306/2013 e n. 1308/2013.
  2. I decreti di cui al comma 1 sono pubblicati a cura del Ministero nel proprio sito internet istituzionale in una apposita sezione dedicata alla presente legge.
  3. Fino alla emanazione dei decreti di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nei decreti ministeriali attuativi della preesistente normativa nazionale e dell'Unione europea per le materie disciplinate dalla presente legge e dalla normativa dell'Unione europea che non siano con queste in contrasto.

A.C. 2236-A – Articolo 90

ARTICOLO 90 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 90.
(Abrogazioni).

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati:
   a) il decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260;
   b) la legge 20 febbraio 2006, n. 82;
   c) il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61;
   d) il comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

A.C. 2236-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    con il T.U. in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino sono introdotte nell'ordinamento italiano innovazioni normative più restrittive;
    i dati Istat al 12 settembre 2016 per il primo semestre dell'export italiano rivelano un volume di affari pari a 2,6 miliardi di euro;
    a luglio 2016 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha pubblicato la relazione Il costo economico della violazione dei diritti di proprietà intellettuale nel settore degli alcolici e dei vini con l'intento di studiare l'andamento delle perdite nei due settori provocato dal crescente fenomeno della contraffazione;
    l'EUIPO ha evidenziato in termini numerici il ruolo preponderante dell'Italia nella produzione e commercializzazione del vino: si attesta secondo Paese nell'Unione per produzione contribuendo, insieme a Francia e Spagna, all'80 per cento della produzione totale e le sue esportazioni equivalgono al 25 per cento delle esportazioni totali extra UE;
    in relazione al fenomeno della contraffazione, l'EUIPO ha stimato che per l'Italia il dato relativo alle perdite in termini economici, per il periodo di riferimento 2008-2013, ammonti a 83 milioni di euro annui, pari in percentuale ad un calo del 2 per cento circa in termini occupazionali. Un dato preoccupante se si pensa che il Direttore esecutivo dell'EUIPO, Antonio Campinos, presentando il documento ha dichiarato: «Il settore dei vini e degli alcolici nell'Unione europea è composto per la stragrande maggioranza da imprese di piccole e medie dimensioni che impiegano mediamente 10 lavoratori ciascuna»;
    nel dossier Frodi in Italia e vinopirateria nel mondo nel 2015 la Coldiretti ha recentemente denunciato che lo scorso anno si è stabilito un nuovo record negativo in termini di frodi e vino-pirateria, registrando un +150 per cento rispetto all'anno precedente e ha evidenziato il ruolo della rete nel fenomeno del falso vino Made in Italy che trova un forte impulso proprio nelle opportunità di vendita on-line dove è possibile acquistare pseudo vino ottenuto da polveri in busta «che promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco o Montepulciano»,

impegna il Governo

a promuovere anche in sede europea ogni azione necessaria alla tutela del settore vitivinicolo italiano, in particolare intervenendo sul commercio on line e al dettaglio dei wine kit che, oltre a causare un danno economico per l'industria italiana, rappresenta un rischio per la salute del consumatore.
9/2236-A/1Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il T.U. in materia di coltivazione della vite e produzione e commercio del vino sono introdotte nell'ordinamento italiano innovazioni normative più restrittive;
    i dati Istat al 12 settembre 2016 per il primo semestre dell'export italiano rivelano un volume di affari pari a 2,6 miliardi di euro;
    a luglio 2016 l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha pubblicato la relazione Il costo economico della violazione dei diritti di proprietà intellettuale nel settore degli alcolici e dei vini con l'intento di studiare l'andamento delle perdite nei due settori provocato dal crescente fenomeno della contraffazione;
    l'EUIPO ha evidenziato in termini numerici il ruolo preponderante dell'Italia nella produzione e commercializzazione del vino: si attesta secondo Paese nell'Unione per produzione contribuendo, insieme a Francia e Spagna, all'80 per cento della produzione totale e le sue esportazioni equivalgono al 25 per cento delle esportazioni totali extra UE;
    in relazione al fenomeno della contraffazione, l'EUIPO ha stimato che per l'Italia il dato relativo alle perdite in termini economici, per il periodo di riferimento 2008-2013, ammonti a 83 milioni di euro annui, pari in percentuale ad un calo del 2 per cento circa in termini occupazionali. Un dato preoccupante se si pensa che il Direttore esecutivo dell'EUIPO, Antonio Campinos, presentando il documento ha dichiarato: «Il settore dei vini e degli alcolici nell'Unione europea è composto per la stragrande maggioranza da imprese di piccole e medie dimensioni che impiegano mediamente 10 lavoratori ciascuna»;
    nel dossier Frodi in Italia e vinopirateria nel mondo nel 2015 la Coldiretti ha recentemente denunciato che lo scorso anno si è stabilito un nuovo record negativo in termini di frodi e vino-pirateria, registrando un +150 per cento rispetto all'anno precedente e ha evidenziato il ruolo della rete nel fenomeno del falso vino Made in Italy che trova un forte impulso proprio nelle opportunità di vendita on-line dove è possibile acquistare pseudo vino ottenuto da polveri in busta «che promettono in pochi giorni di ottenere le etichette più prestigiose come Chianti, Valpolicella, Frascati, Primitivo, Gewurztraminer, Barolo, Verdicchio, Lambrusco o Montepulciano»,

impegna il Governo

a promuovere anche in sede europea ogni azione necessaria alla tutela del settore vitivinicolo italiano, in particolare intervenendo sul commercio on line e al dettaglio dei wine kit.
9/2236-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Ciracì, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame intende riunire in un unico resto le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini;
    la scelta della legge statale è stata compiuta poiché le materie inerenti il commercio con l'estero, la tutela della salute e dell'alimentazione, interessano trasversalmente la disciplina vitivinicola in oggetto, vigendo la competenza concorrente dello Stato e delle regioni;
    relativamente alla tutela della salute, il provvedimento, tra le altre cautele, prevede che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico sono denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro;
    considerato che tale disposizione non prende in considerazione l'ipotesi in cui l'acqua o le altre sostanze confluiscano direttamente in impianti di depurazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a precisare che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscano direttamente in impianti di depurazione.
9/2236-A/2Matarrelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    un documento riservato redatto il 22 luglio 2015 dalla direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea relativamente alla normativa europea che disciplina l'uso dei nomi varietali dei vini e dei loro sinonimi, fa esplicito riferimento al Vermentino di Gallura e al Vermentino di Sardegna e alla relativa indicazione geografica;
    il documento dell'importante direzione generale della Commissione europea mette nero su bianco risultati del vertice su «GREX for the common organisation of the agricultural markets» del 22 luglio 2015, nel quale si afferma che alcuni nomi varietali dei vini notificati dai Paesi membri e ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 62, paragrafi (3) e (4), del Regolamento 607/2009 sarebbero difformi rispetto ai criteri di classificazione e definiti alla normativa comunitaria vigente;
    la Commissione ritiene che i Paesi membri applicano criteri differenti per notificare i nomi dei varietali da inserire nelle liste richiamate dalla sopra citata disposizione dell'articolo 62 creando quindi difformità anche nell'applicazione dell'articolo 100 del regolamento 1308/2013;
    il documento comunitario già trasmesso al Governo italiano attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles impone di fatto di fissare dei criteri guida che impongano ai Paesi membri, e in particolar modo all'Italia e dunque alla Sardegna, di modificare le liste dei varietali e dei loro sinonimi a livello nazionale;
    il disposto del 3 paragrafo del regolamento 1308/2013 prevede: «Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola»;
    l'articolo 62 del regolamento 607/2009 introduce, nei paragrafi (3) e (4) delle eccezioni a questa previsione stabilendo che:
    paragrafo 3: «In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un Paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore»;
    paragrafo 4 (caso del Vermentino); «I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un Paese terzo»;
    dalla lettura dell'Allegato XV (B) del regolamento 607/2009, come richiamato dall'articolo 62 paragrafo (4), emerge con chiarezza che la denominazione Vermentino può esclusivamente apparire sull'etichetta di vini con indicazione geografica «Di Gallura» o «Di Sardegna»;
    la suddetta norma è stata recepita in Italia con il decreto 13 agosto 2012 Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61 del 2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti dei settore vitivinicolo;
    si tratta di una previsione importante che circoscrive a favore della Sardegna e dei suoi prodotti l'uso del varietale Vermentino, oltre a rappresentare una norma che consente di contrastare efficacemente molti casi di contraffazione;
    di particolare rilievo a questo fine è la disposizione dell'articolo 52 paragrafo (1) del Regolamento 607/2009 la quale dispone che: «I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella comunità né esportati»;
    è evidente l'intenzione della Commissione europea di adottare un atto delegato, proprio come previsto dal sopra richiamato articolo 100 paragrafo (3) del Regolamento 1308/2013, per modificare la lista escludendo la denominazione Vermentino;
    tale intenzione è manifestata in modo esplicito proprio in riferimento al vermentino che viene citato esplicitamente nel sopra citato documento che riporta quanto segue: «In accordo con questo quadro giuridico, le varietà di uve da vino che non rientrano ai sensi dell'articolo 62 (3) e (4) dovrebbe, in teoria, essere autorizzati come l'etichettatura particolare, purché questo uso non induce in errore il consumatore sulla natura e l'origine dei prodotti in questione: esempio: nome della varietà Vermentino contiene parzialmente DOP IT Vermentino di Sardegna o il Vermentino di Gallura, ma Vermentino non fa riferimento direttamente all'elemento geografico della DOP, e cioè “Gallura o Sardegna”»;
    appare evidente l'obiettivo della Commissione europea di scorporare l'indissolubile marchio di «vermentino di Sardegna» e di «vermentino di Gallura»;
    l'obiettivo è quello di eliminare l'indissolubile legame tra la denominazione varietale e l'indicazione geografica di Sardegna e Gallura;
    un'operazione a giudizio dell'interrogante gravissima perché messa in campo dalla direzione generale Agricoltura che dovrebbe occuparsi di tutelare le specificità varietali con precisa indicazione geografica;
    l'obiettivo di rendere autonomo e indipendente il tipo varietale del Vermentino dal richiamo oggi indissolubile anche sul piano giuridico con l'indicazione geografica può rappresentare un danno economico rilevantissimo dando il via a quella che appare all'interrogante la più rilevante operazione di «contraffazione autorizzata» su uno dei vini più rinomati della Sardegna,

impegna il Governo:

   a rigettare con assoluta risolutezza tale tentativo della Commissione europea di cancellare questo indissolubile connubio tra l'indicazione varietale e quella geografica;
   ad opporsi con ogni utile valida e urgente iniziativa tesa a tutelare i marchi «varietali con indicazione geografica» al fine di valorizzare il legame consolidato sotto ogni punto di vista tra la varietà e l'indicazione geografica;
   a proporre, nell'ambito del recepimento delle norme comunitarie e della fase ascendente del rapporto con la Commissione europea un'iniziativa che rafforzi questa diretta dipendenza indissolubile tra indicazione geografica e denominazione varietale;
   a tutelare il «Vermentino di Sardegna» e il «Vermentino di Gallura» nella loro indissolubile ed esclusiva denominazione varietale e geografica.
9/2236-A/3Pili, Murgia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    un documento riservato redatto il 22 luglio 2015 dalla direzione generale agricoltura e sviluppo rurale della Commissione europea relativamente alla normativa europea che disciplina l'uso dei nomi varietali dei vini e dei loro sinonimi, fa esplicito riferimento al Vermentino di Gallura e al Vermentino di Sardegna e alla relativa indicazione geografica;
    il documento dell'importante direzione generale della Commissione europea mette nero su bianco risultati del vertice su «GREX for the common organisation of the agricultural markets» del 22 luglio 2015, nel quale si afferma che alcuni nomi varietali dei vini notificati dai Paesi membri e ricadenti nelle previsioni di cui all'articolo 62, paragrafi (3) e (4), del Regolamento 607/2009 sarebbero difformi rispetto ai criteri di classificazione e definiti alla normativa comunitaria vigente;
    la Commissione ritiene che i Paesi membri applicano criteri differenti per notificare i nomi dei varietali da inserire nelle liste richiamate dalla sopra citata disposizione dell'articolo 62 creando quindi difformità anche nell'applicazione dell'articolo 100 del regolamento 1308/2013;
    il documento comunitario già trasmesso al Governo italiano attraverso la rappresentanza italiana a Bruxelles impone di fatto di fissare dei criteri guida che impongano ai Paesi membri, e in particolar modo all'Italia e dunque alla Sardegna, di modificare le liste dei varietali e dei loro sinonimi a livello nazionale;
    il disposto del 3 paragrafo del regolamento 1308/2013 prevede: «Il nome di una varietà di uva da vino, se contiene o è costituito da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, non può essere utilizzato nell'etichettatura dei prodotti agricoli. Per tener conto delle pratiche esistenti in materia di etichettatura, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 intesi a stabilire le eccezioni a tale regola»;
    l'articolo 62 del regolamento 607/2009 introduce, nei paragrafi (3) e (4) delle eccezioni a questa previsione stabilendo che:
    paragrafo 3: «In deroga all'articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 479/2008, i nomi di varietà di uve da vino o i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte A, del presente regolamento, che contengono o sono costituiti da una denominazione di origine protetta o da un'indicazione geografica protetta, possono figurare sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta o recante un'indicazione geografica di un Paese terzo solo se erano autorizzati in virtù delle norme comunitarie in vigore l'11 maggio 2002, o alla data di adesione degli Stati membri se posteriore»;
    paragrafo 4 (caso del Vermentino); «I nomi di varietà di uve da vino e i loro sinonimi elencati nell'allegato XV, parte B, del presente regolamento che contengono in parte una denominazione di origine protetta o un'indicazione geografica protetta e si riferiscono direttamente all'elemento geografico della denominazione di origine protetta o dell'indicazione geografica protetta, possono figurare esclusivamente sull'etichetta di un prodotto a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta o a indicazione geografica di un Paese terzo»;
    dalla lettura dell'Allegato XV (B) del regolamento 607/2009, come richiamato dall'articolo 62 paragrafo (4), emerge con chiarezza che la denominazione Vermentino può esclusivamente apparire sull'etichetta di vini con indicazione geografica «Di Gallura» o «Di Sardegna»;
    la suddetta norma è stata recepita in Italia con il decreto 13 agosto 2012 Disposizioni nazionali applicative del regolamento (CE) n. 1234/2007 del consiglio, del regolamento applicativo (CE) n. 607/2009 della Commissione e del decreto legislativo n. 61 del 2010, per quanto concerne le DOP, le IGP, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e la presentazione di determinati prodotti dei settore vitivinicolo;
    si tratta di una previsione importante che circoscrive a favore della Sardegna e dei suoi prodotti l'uso del varietale Vermentino, oltre a rappresentare una norma che consente di contrastare efficacemente molti casi di contraffazione;
    di particolare rilievo a questo fine è la disposizione dell'articolo 52 paragrafo (1) del Regolamento 607/2009 la quale dispone che: «I prodotti con un'etichettatura o una presentazione non conformi alle pertinenti disposizioni stabilite dal presente regolamento non possono essere commercializzati nella comunità né esportati»;
    è evidente l'intenzione della Commissione europea di adottare un atto delegato, proprio come previsto dal sopra richiamato articolo 100 paragrafo (3) del Regolamento 1308/2013, per modificare la lista escludendo la denominazione Vermentino;
    tale intenzione è manifestata in modo esplicito proprio in riferimento al vermentino che viene citato esplicitamente nel sopra citato documento che riporta quanto segue: «In accordo con questo quadro giuridico, le varietà di uve da vino che non rientrano ai sensi dell'articolo 62 (3) e (4) dovrebbe, in teoria, essere autorizzati come l'etichettatura particolare, purché questo uso non induce in errore il consumatore sulla natura e l'origine dei prodotti in questione: esempio: nome della varietà Vermentino contiene parzialmente DOP IT Vermentino di Sardegna o il Vermentino di Gallura, ma Vermentino non fa riferimento direttamente all'elemento geografico della DOP, e cioè “Gallura o Sardegna”»;
    appare evidente l'obiettivo della Commissione europea di scorporare l'indissolubile marchio di «vermentino di Sardegna» e di «vermentino di Gallura»;
    l'obiettivo è quello di eliminare l'indissolubile legame tra la denominazione varietale e l'indicazione geografica di Sardegna e Gallura;
    un'operazione a giudizio dell'interrogante gravissima perché messa in campo dalla direzione generale Agricoltura che dovrebbe occuparsi di tutelare le specificità varietali con precisa indicazione geografica;
    l'obiettivo di rendere autonomo e indipendente il tipo varietale del Vermentino dal richiamo oggi indissolubile anche sul piano giuridico con l'indicazione geografica può rappresentare un danno economico rilevantissimo dando il via a quella che appare all'interrogante la più rilevante operazione di «contraffazione autorizzata» su uno dei vini più rinomati della Sardegna,

impegna il Governo:

   ad opporsi con ogni utile valida e urgente iniziativa tesa a tutelare i marchi «varietali con indicazione geografica» al fine di valorizzare il legame consolidato sotto ogni punto di vista tra la varietà e l'indicazione geografica;
   a proporre, nell'ambito del recepimento delle norme europee e della fase ascendente del rapporto con la Commissione europea un'iniziativa volta a tutelare i vini ad indicazione geografica, come il vermentino di Sardegna e il vermentino di Gallura.
9/2236-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili, Murgia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame punta ad una importante riorganizzazione normativa in un settore di qualità del nostro sistema agroalimentare;
    si tratta di un intervento atteso che punta a valorizzare produzioni di qualità e ad aumentare la capacità di affermazione dei nostri prodotti sui mercati anche internazionali;
    la Sicilia è tra le regioni maggiormente interessate in considerazione della rilevante produzione di vini di qualità;
    in questo ambito particolare menzione meritano i vini dell'Etna e del Calatino che nel corso degli anni hanno maturato una notevole attenzione da parte dei consumatori per la loro elevatissima qualità;
    occorre rafforzare la rete di marketing e il supporto alle aziende produttrici a fronte di una indiscutibile qualità di vini DOC;
    tali misure vanno inquadrate in una ottica più ampia anche di valorizzazione turistica dei luoghi di produzione,

impegna il Governo

a promuovere con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, dei produttori e delle organizzazioni di categoria nonché della Camera di Commercio una efficace azione di sostegno alle produzioni dei vini dell'Etna e del Calatino con l'obiettivo di consolidare e rafforzare produzioni di assoluta qualità dell'agroalimentare siciliano.
9/2236-A/4Burtone, Cuomo, Battaglia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame punta ad una importante riorganizzazione normativa in un settore di qualità del nostro sistema agroalimentare;
    si tratta di un intervento atteso che punta a valorizzare produzioni di qualità e ad aumentare la capacità di affermazione dei nostri prodotti sui mercati anche internazionali;
    la Sicilia è tra le regioni maggiormente interessate in considerazione della rilevante produzione di vini di qualità;
    in questo ambito particolare menzione meritano i vini dell'Etna e del Calatino che nel corso degli anni hanno maturato una notevole attenzione da parte dei consumatori per la loro elevatissima qualità;
    occorre rafforzare la rete di marketing e il supporto alle aziende produttrici a fronte di una indiscutibile qualità di vini DOC;
    tali misure vanno inquadrate in una ottica più ampia anche di valorizzazione turistica dei luoghi di produzione,

impegna il Governo

a valutare iniziative di promozione, con il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali, dei produttori e delle organizzazioni di categoria di una efficace azione di sostegno alle produzioni dei vini dell'Etna e del Calatino con l'obiettivo di consolidare e rafforzare produzioni di assoluta qualità dell'agroalimentare siciliano.
9/2236-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Cuomo, Battaglia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini;
    l'articolo 43 disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto;
    esistono aziende che hanno bisogno di utilizzare tali nomi storici al fine di garantire la visibilità e la continuità dell'azienda, pertanto sarebbe necessario intervenire per riconoscere tale possibilità alle aziende storiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare, attraverso future iniziative normative, le possibilità delle aziende con nomi storici coincidenti anche parzialmente con denominazioni, di utilizzare tali nomi nella presentazione dei propri prodotti.
9/2236-A/5Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini;
    l'articolo 43 disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP, prevedendo il divieto di riportare il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità per i vini senza DOP o IGP, salvo il caso in cui siano inclusi in nomi veritieri propri, ragioni sociali o indirizzi di ditte; in tali casi, se contengono termini geografici riservati a vini DOP e IGT e possono creare confusione con essi, devono essere indicati in caratteri che non superino in dimensione quelli indicati per la denominazione del prodotto;
    esistono aziende che hanno bisogno di utilizzare tali nomi storici al fine di garantire la visibilità e la continuità dell'azienda, pertanto sarebbe necessario intervenire per riconoscere tale possibilità alle aziende storiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di ampliare, attraverso future iniziative normative, compatibilmente con la normativa europea, le possibilità delle aziende con nomi storici coincidenti anche parzialmente con denominazioni, di utilizzare tali nomi nella presentazione dei propri prodotti.
9/2236-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Plangger, Schullian, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,

impegna il Governo

a vigilare affinché vengano rispettati i diritti delle imprese sanciti dal codice dell'Amministrazione Digitale e che non venga loro richiesto di stampare registri tenuti con sistemi informatizzati.
9/2236-A/6Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di quest'Aula, intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti provvedimenti;
    nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti l'articolo 32 in particolare per ciò che concerne la denominazione di origine dei vini cioè il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani;
    per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:
     Denominazioni di Origine Controllata (DOC), appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, ecc.). I vini a DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione.
     Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG), si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
     Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno;
    a tal riguardo l'articolo 32, al comma 3 prevede testualmente: «Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un aumento, sino al 50 per cento, dei viticoltori interessati e della superficie totale al fine di una maggiore tutela delle zone geografiche tipiche.
9/2236-A/7Mucci, Prodani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame di quest'Aula, intende riunire in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini, unificando, aggiornando e razionalizzando la normativa esistente, raccolta prevalentemente in precedenti provvedimenti;
    nello specifico si vuole porre l'attenzione sugli aspetti inerenti l'articolo 32 in particolare per ciò che concerne la denominazione di origine dei vini cioè il nome geografico di una zona viticola particolarmente vocata utilizzato per designare un prodotto di qualità, le cui caratteristiche sono connesse all'ambiente naturale ed ai fattori umani;
    per indicazione geografica tipica dei vini si intende il nome geografico di una zona utilizzato per designare il prodotto che ne deriva. In tal senso le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche si classificano in:
     Denominazioni di Origine Controllata (DOC), appartengono a questa categoria i vini per i quali la zona di origine della raccolta delle uve per la produzione del medesimo vino è delimitata come prevedono i disciplinari di produzione. Tutto il ciclo produttivo deve essere conforme a quanto stabilito dal disciplinare di produzione (zona di produzione, vitigni, resa per ettaro, titolo alcolometrico minimo, estratto secco, acidità totale, ecc.). I vini a DOC sono controllati anche sotto il profilo qualitativo: prima della commercializzazione vengono obbligatoriamente sottoposti ad un'analisi chimica ed organolettica per verificare che sussistano i requisiti prescritti dal disciplinare di produzione.
     Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (DOCG), si attribuisce a quei vini aventi già la D.O.C. da almeno cinque anni, che oltre ad avere speciali pregi organolettici, abbiano acquisito una particolare fama per effetto dell'incidenza di tradizionali fattori umani, naturali e storici; che abbiano acquisito rinomanza e valorizzazione commerciale a livello nazionale ed internazionale.
     Indicazioni Geografiche Tipiche (IGT), vini da tavola caratterizzati da aree di produzione generalmente ampie con uniformità ambientale che conferisce caratteristiche omogenee al vino; il disciplinare produttivo è poco restrittivo. L'indicazione può essere accompagnata da altre menzioni, quali quella dei vitigno;
    a tal riguardo l'articolo 32, al comma 3 prevede testualmente: «Il riconoscimento della indicazione geografica tipica è riservato ai vini provenienti dalla rispettiva zona viticola a condizione che la relativa richiesta sia rappresentativa di almeno il venti per cento, inteso come media, dei viticoltori interessati e del venti per cento della superficie totale dei vigneti oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio.»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire, compatibilmente con la normativa europea, iniziative volte a garantire una maggiore tutela delle zone geografiche tipiche.
9/2236-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Prodani, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.
    In particolare, il Titolo IV disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP e dedica una particolare attenzione alla pubblicità dei predoni.
    Attualmente la Sardegna produce mediamente circa 650 mila ettolitri di vino annui, tra i quali numerosi vini di qualità apprezzati per le loro tipiche caratteristiche organolettiche e conta vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata e vini ad indicazione geografica tipica.
    Tuttavia, la scarsa consapevolezza circa la particolare unicità legata alla ricchissima biodiversità dei territori della Sardegna pesa ancora molto sulle strategia di marketing dei vini sardi e sulla loro commercializzazione.
    A titolo puramente esemplificativo, sebbene esista un'unica denominazione «Cannonau di Sardegna» essa tuttavia riunisce tipi di vino completamente diversi tra loro, proprio in seguito alla straordinaria diversità dei territori dell'isola (Cannonau di Mamoiada, di Serbiana, di Orgosolo, di Sennori e di Gallura).
    L'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna registra un marcato ritardo nella promozione (frammentata ed estemporanea) dei vini sardi sia nel mercato domestico che in quello mondiale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative più opportune attraverso workshop, corsi di specializzazione, seminari di studi eccetera volti a migliorare e rendere più efficace la strategia di promozione e marketing dei vini sardi, incentrandola soprattutto su una maggiore informazione circa la loro eccezionale biodiversità e unicità legata ai diversi territori dell'isola.
9/2236-A/8Vargiu, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riunisce in un unico testo le numerose disposizioni nazionali riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini.
    In particolare, il Titolo IV disciplina l'utilizzo delle denominazioni geografiche, delle menzioni tradizionali e delle altre indicazioni riservate ai prodotti vitivinicoli DOP e IGP e dedica una particolare attenzione alla pubblicità dei predoni.
    Attualmente la Sardegna produce mediamente circa 650 mila ettolitri di vino annui, tra i quali numerosi vini di qualità apprezzati per le loro tipiche caratteristiche organolettiche e conta vini a denominazione di origine controllata e garantita, vini a denominazione di origine controllata e vini ad indicazione geografica tipica.
    Tuttavia, la scarsa consapevolezza circa la particolare unicità legata alla ricchissima biodiversità dei territori della Sardegna pesa ancora molto sulle strategia di marketing dei vini sardi e sulla loro commercializzazione.
    A titolo puramente esemplificativo, sebbene esista un'unica denominazione «Cannonau di Sardegna» essa tuttavia riunisce tipi di vino completamente diversi tra loro, proprio in seguito alla straordinaria diversità dei territori dell'isola (Cannonau di Mamoiada, di Serbiana, di Orgosolo, di Sennori e di Gallura).
    L'Assessorato all'Agricoltura e Riforma Agro – Pastorale della Regione Autonoma della Sardegna registra un marcato ritardo nella promozione (frammentata ed estemporanea) dei vini sardi sia nel mercato domestico che in quello mondiale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tutte le iniziative più opportune eventualmente anche attraverso workshop, corsi di specializzazione, seminari di studi eccetera volti a migliorare e rendere più efficace la strategia di promozione e marketing dei vini sardi, incentrandola soprattutto su una maggiore informazione circa la loro eccezionale biodiversità e unicità legata ai diversi territori dell'isola.
9/2236-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Vargiu, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

a prevedere meccanismi di incentivo per una tenuta con sistema informatizzato per il registro di cui all'articolo 53.
9/2236-A/9Prodani, Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge al nostro esame prevede un complesso di misure volte a riunire le innumerevoli disposizioni vigenti riguardanti la produzione e la commercializzazione dei vini;
    a norma dell'articolo 36 del provvedimento in esame la rivendicazione delle produzioni di uve destinate alla produzione dei vini con DO e IG è effettuata annualmente, a cura dei produttori interessati, contestualmente alla dichiarazione di vendemmia mediante i servizi del SIAN;
    ai sensi del decreto ministeriale del 28 dicembre 2006, ai fini della compilazione delle denunce e delle comunicazioni devono essere utilizzati i codici dei vini DOCG, DOC, e IGT riconosciuti;
    per i nuovi vitigni iscritti nel registro nazionale delle varietà di viti deve essere emesso il relativo codice;
    l'attribuzione di tali codici spesso non avviene in tempo utile al fine della rivendicazione della relativa produzione, non consentendo in tal caso, anche se previsto nel disciplinare la rivendicazione della varietà in etichetta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di accelerare le procedure di aggiornamento dei codici dei vini DOCG, DOC e IGT, onde consentire la rivendicazione della varietà in etichetta.
9/2236-A/10Gebhard, Schullian, Alfreider, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede, tra l'altro, che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico siano denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscano direttamente in impianti di depurazione.
9/2236-A/11Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 12 del provvedimento in esame prevede, tra l'altro, che l'acqua e le altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico siano denaturate, all'atto dell'ottenimento, con le sostanze rivelatrici e secondo le modalità individuate con decreto del Ministro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata, valutando l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a stabilire che il processo di denaturazione delle acque o di altre sostanze ottenute nei processi di concentrazione dei mosti o dei vini o in quello di rigenerazione delle resine a scambio ionico non sussista qualora le acque confluiscano direttamente in impianti di depurazione.
9/2236-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    con la modifica apportata in Aula, al comma 6 dell'articolo 47, è stato previsto, tra l'altro, che lo speciale contrassegno necessario alle ditte imbottigliatrici possa essere stampato dall'Istituto poligrafico e zecca di Stato o da tipografie autorizzate;
    come è noto l'Istituto poligrafico e zecca di Stato è controllato al 100 per cento dal Ministero dell'economia e delle finanze, del quale è una società in house,

impegna il Governo

ad intervenire affinché sia il Ministero dell'economia e delle finanze a dare le autorizzazioni per le tipografie esterne autorizzate a stampare lo speciale contrassegno.
9/2236-A/12Di Gioia, Mongiello, Michele Bordo, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame giustamente, con un disegno legislativo organico, prevede un complesso coordinato di disposizioni finalizzate a disciplinare la coltivazione della vite, la produzione ed il commercio del vino, semplificando la normativa in tema di vino e prodotti vitivinicoli;
    la coltivazione della vite e la produzione del vino rappresentano un settore fondamentale e strategico per l'agricoltura e l'intera economia del Paese, un punto di eccellenza e qualità del sistema Italia;
    in questa prospettiva sono fondamentali l'evoluzione e l'aggiornamento scientifico e tecnologico nel settore, l'adeguamento ed il continuo miglioramento delle tecniche e dei metodi di coltivazione e produzione, per reggere il passo nella competizione mondiale sempre più agguerrita e vorticosa,

impegna il Governo

a realizzare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti e compatibilmente con i vincoli derivanti dalla normativa e dalle politiche dell'Unione europea, ogni intervento per incentivare e favorire il processo di evoluzione ed aggiornamento tecnologico, l'adeguamento e continuo miglioramento dei sistemi di coltivazione della vite, la produzione e commercializzazione del vino e dei prodotti vitivinicoli, il sostegno alle aziende ed ai produttori, proprio perché si tratta di un settore decisivo e fondamentale della economia italiana.
9/2236-A/13Tino Iannuzzi, Oliverio, Palese.


   La Camera,

impegna il Governo

ad interpretare tutte le disposizioni del testo in cui si fa riferimento al SIAN come riferite al sistema comprendente anche i sistemi regionali connessi ai vari organismi pagatori.
9/2236-A/14Taricco.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi e iniziative per contrastare il fenomeno delle morti e degli infortuni sul lavoro – 3-02491

   SCOTTO, AIRAUDO, MARTELLI, PLACIDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZARATTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   solo negli ultimi giorni si è assistito a tre vittime sul lavoro, in tre diversi infortuni: all'Ilva di Taranto, in un deposito dell'Atac a Roma e in un agriturismo a Trieste;
   a perdere la vita in Puglia è stato un operaio di 25 anni di una ditta appaltatrice, che stava lavorando sul nastro trasportatore quando un contrappeso ha ceduto facendo precipitare un carrello che lo ha schiacciato;
   a Roma a morire è stato un uomo di 53 anni, capo elettricista forse rimasto folgorato mentre era impegnato nella riparazione di un mezzo in un'officina nel deposito Atac di via dei Campi Sportivi, all'Acqua Acetosa;
   una persona è morta invece in un infortunio sul lavoro avvenuto nell'agriturismo «Zollia» a Trieste, in località Samatorza, nella zona del Carso, a ridosso del confine con la Slovenia. La vittima è rimasta schiacciata mentre lavorava con una macchina operatrice;
   mercoledì 14 settembre 2016 nella tarda serata a Piacenza si è appreso attoniti la notizia della morte di Abdesselem El Danaf. Un fatto gravissimo umanamente terribile in quanto El Danaf non è morto per un infortunio sul lavoro, ma per difendere i diritti e la tutela dei lavoratori; in sintesi un morto per il lavoro;
   i dati Inail relativi alle morti sul lavoro sono agghiaccianti; queste sono aumentate nel 2015 del 16 per cento rispetto al 2014, gli infortuni mortali sul lavoro sono stati 1.172, a fronte dei 1.009 del 2014;
   l'Inail ha reso noto che, nel solo primo semestre del 2016, i morti sul lavoro sono stati 417, con al momento un leggero calo che si auspica sia possibile verificare anche a fine 2016: di questi oltre il 93 per cento sono uomini e circa il 7 per cento donne;
   il 66,2 per cento dei morti sul lavoro nel 2015 hanno tra i 45 e i 64 anni, gli ultrasessantacinquenni sono circa il 10 per cento;
   le regioni con la più alta incidenza di morti sul lavoro sono: Emilia-Romagna (13,4 per cento), Veneto (10,6 per cento), Lombardia (10,6 per cento), Lazio (7,9 per cento) e Puglia (7,7 per cento);
   il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha dichiarato: «Ogni morte sul lavoro costituisce una ferita per l'Italia e una perdita irreparabile per l'intera società. Non è ammissibile che non vengano adeguatamente assicurate garanzie e cautele per lo svolgimento sicuro del lavoro»;
   la questione delle morti sul lavoro con tutta evidenza ha una connessione con la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute dei lavoratori, con la capacità di efficaci e periodici controlli dei luoghi di lavoro e sulla qualità dell'offerta di lavoro;
   è di tutta evidenza che l'affermarsi di forme di precariato, quali ad esempio i voucher, porta ad una diminuzione dei controlli sui luoghi di lavoro per una spending review inammissibile in questo contesto;
   le politiche liberiste di ristrutturazione del lavoro hanno delineato una cornice composta da: minori diritti; minori tutele; minore personale e più ore di lavoro per il singolo lavoratore; meno fondi; meno norme di sicurezza; più precarietà: meno garanzie e le morti sul lavoro ne sono il triste risultato;
   il susseguirsi di morti sul lavoro e di infortuni sui luoghi di lavoro dovrebbero portare il Governo ad un ripensamento complessivo delle politiche sul lavoro finora assunte che si sono basate essenzialmente sulla precarietà e sulla riduzione dei diritti dei lavoratori, nonché su politiche previdenziali che tendono a far restare in attività lavoratori fino a settanta anni e con una riduzione costante dei diritti e delle tutele, che sono alla base degli infortuni spesso gravi che accadono sui luoghi di lavoro –:
   se non intenda assumere come priorità la questione del contrasto alle morti e agli infortuni sul lavoro e quali misure o azioni il Governo intenda avviare per contrastare gli infortuni sul lavoro, partendo dall'assoluta necessità di aumentare i controlli sul rispetto dei parametri di sicurezza nei luoghi di lavoro e di sanzionare efficacemente quanti non li rispettano e, in tale ambiti, di quali dati disponga il Governo sui controlli effettuati dagli organi preposti alla sicurezza e prevenzione sul lavoro. (3-02491)


Iniziative volte a modificare la normativa in materia di accesso agli indennizzi automatici, nell'ambito della procedura per tutelare i possessori di obbligazioni subordinate che hanno subito una svalutazione dei loro titoli – 3-02492

   GALGANO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, poi confluito nell'articolo 1, commi 842-854 della legge 28 dicembre 2015, n. 4 (legge di stabilità per il 2016), è stata introdotta una procedura per tutelare i possessori di obbligazioni subordinate, che hanno subito una svalutazione dei loro titoli, nell'ambito del percorso attuato dal Governo per la risoluzione della crisi di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio, Banca delle Marche spa, Cassa di risparmio della provincia di Chieti spa e Cassa di risparmio di Ferrara spa;
   nella legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 855-861) si prevede l'istituzione di un fondo di solidarietà per l'erogazione di rimborsi in favore dei detentori di obbligazioni subordinate emesse da una delle quattro banche in liquidazione;
   con il decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono state introdotte agli articoli 8-10 ulteriori misure di tutela in favore di coloro che hanno investito nelle quattro banche sottoposte a procedure di risoluzione, consentendo a tali soggetti la possibilità di scelta se ricorrere all'arbitrato o chiedere il rimborso automatico;
   in particolare, l'articolo 9 del decreto-legge prevede che, a specifiche condizioni e in presenza di determinati presupposti di ordine patrimoniale e reddituale, questi investitori possono chiedere l'erogazione di un indennizzo forfetario, pari all'80 per cento del corrispettivo pagato per l'acquisto degli strumenti finanziari detenuti alla data di risoluzione delle banche in liquidazione, al netto degli oneri e delle spese connessi all'operazione di acquisto e della differenza positiva tra il rendimento degli strumenti finanziari subordinati e il rendimento di mercato individuato secondo specifici parametri. Tale indennizzo è a carico del fondo di solidarietà;
   ai sensi del comma 1 del medesimo articolo, la procedura di rimborso forfettario è riservata agli investitori che:
     a) abbiano acquistato strumenti finanziari subordinati entro il 12 giugno 2014 (data di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale europea della direttiva «BRRD») e li detenevano al 22 novembre 2015 (data di risoluzione delle banche in liquidazione);
    b) abbiano un rapporto negoziale diretto con una delle quattro banche in liquidazione che li ha emessi;
    c) abbiano patrimonio mobiliare di valore inferiore a 100.000 mila euro alla data del 22 novembre 2015;
    d) abbiano reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nell'anno 2014 inferiore a 35 mila euro;
   viene inoltre precisato che la presentazione dell'istanza di indennizzo forfettario preclude la possibilità di esperire la procedura arbitrale (articolo 1, commi da 857 a 860 della legge stabilità per il 2016). Parimenti l'attivazione della procedura arbitrale preclude la possibilità di rimborso automatico e, laddove la predetta procedura sia stata già attivata, la relativa istanza è improcedibile. Inoltre, limitatamente agli strumenti finanziari acquistati oltre il 12 giugno 2014, gli investitori possono accedere alla procedura arbitrale, anche laddove abbiamo fatto istanza per l'erogazione dell'indennizzo forfettario in relazione agli strumenti acquistati in data anteriore al 12 giugno 2014;
   la limitazione dell'accesso agli indennizzi automatici solo agli investitori che hanno acquistato le obbligazioni subordinate nell'ambito di un rapporto negoziale diretto con la banca in liquidazione che li ha emessi esclude migliaia di risparmiatori a cui intermediari hanno venduto obbligazioni subordinate, anche senza le necessarie informazioni sui rischi e sulla natura dei titoli –:
   se il Governo non ritenga opportuno modificare la normativa in materia di accesso agli indennizzi automatici, evitando che siano esclusi i soggetti che hanno investito in titoli obbligazionari attraverso altri operatori e che siano penalizzati rispetto a coloro che hanno acquistato le medesime obbligazioni direttamente dalla banca emittente in liquidazione e possono invece esigere il rimborso. (3-02492)


Chiarimenti in ordine al ruolo del Ministro dell'economia e delle finanze nel cambio del vertice di Monte dei paschi di Siena e all'asserito coinvolgimento della banca d'affari Jp Morgan – 3-02493

   BRUNETTA, LAFFRANCO, OCCHIUTO e ALBERTO GIORGETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la produzione normativa del Governo Renzi in tema bancario si è rivelata particolarmente dinamica, ma a giudizio degli interroganti assolutamente inutile e dannosa, in particolare per gli effetti catastrofici prodotti sui risparmiatori e per la tenuta dell'intero sistema bancario; per non parlare dell'atteggiamento tenuto dall'Esecutivo sulla vicenda del Monte dei paschi di Siena, che negli ultimi giorni ha conosciuto ulteriori sviluppi che hanno portato al cambio di vertice e alla nomina del nuovo amministratore delegato, il dottor Marco Morelli;
   tra l'altro, i criteri che hanno ispirato la nomina dello stesso Morelli risultano ad oggi poco chiari, come evidenziano alcune recenti dichiarazioni del seguente tenore: «c’è una sola domanda che va fatta: il nuovo amministratore delegato di Monte dei paschi di Siena è stato scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze, maggiore azionista della banca col 4 per cento, o lo ha scelto Jp Morgan?»;
   il dubbio in merito alla nomina del nuovo amministratore delegato – e agli interessi effettivi che tale investitura nasconde – sorge spontaneo alla luce del prestito ponte concesso a Monte dei paschi di Siena da Jp Morgan e da un consorzio di banche per ripulire i bilanci dalle sofferenze: un prestito garantito prevalentemente dallo Stato con la garanzia pubblica per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie (gacs) e su cui Monte dei paschi di Siena paga commissioni per centinaia di milioni di euro;
   notizie di stampa riportano di come si sia trattato di un cambio di vertice assolutamente repentino, nonché il racconto che lo stesso Fabrizio Viola ha fatto ai consiglieri d'amministrazione di Monte dei paschi di Siena della telefonata ricevuta dal Ministro interrogato, che avrebbe riferito: «Alla luce delle perplessità espresse da alcuni investitori in vista del prossimo aumento di capitale e d'accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri, riteniamo opportuno che lei si faccia da parte»;
   giovedì 8 settembre 2016 il consiglio di amministrazione di Monte dei paschi di Siena avrebbe dovuto riunirsi per un aggiornamento sui lavori del piano di messa in sicurezza dell'istituto. Fin dalla mattinata i consiglieri sono stati preallertati che non sarebbe stato un consiglio di amministrazione ordinario: Viola, amministratore delegato della banca dall'aprile del 2012, si presenterà a sorpresa dimissionario. Di fronte a una ventina di testimoni (consiglieri, collegio sindacale più i dirigenti ammessi al consiglio), Viola avrebbe spiegato le ragioni della sua decisione: la telefonata ricevuta dal Ministro interrogato, l'analoga telefonata ricevuta dal presidente Massimo Tononi, il contesto nel quale sono maturate;
   è evidente come sullo sfondo ci siano le tensioni ripetute con Jp Morgan, la banca d'affari Usa, consulente di Monte dei paschi di Siena dal giugno 2015, che in tutta questa vicenda ha assunto un ruolo sempre più preponderante. «Diciamo che sono entrati in banca senza bussare», avrebbe raccontato uno dei più stretti collaboratori dell'ex amministratore delegato;
   tra l'altro, la scelta del nuovo amministratore delegato, nonostante si sia cercato di offrire un'apparenza di rispetto delle regole di governance di una grande società quotata, e quindi di attivare il comitato nomine e un head hunter per la selezione, è ricaduta proprio su Marco Morelli, sul cui nome c'era già il pieno consenso di Jp Morgan e delle banche d'affari coinvolte nel riassetto di Monte dei paschi di Siena;
   nei giorni scorsi, dopo che il titolo Monte dei paschi di Siena è crollato nuovamente, riducendo la capitalizzazione della banca a soli 586 milioni di euro, il Presidente del Consiglio dei ministri ha dichiarato che: «ci sono tutte le condizioni perché l'aumento di capitale di Monte dei paschi di Siena si possa fare e si possa chiudere il più presto possibile»;
   in ogni caso, resta profonda l'incertezza sui tempi e sulle modalità della ricapitalizzazione e sull'ipotesi di una revisione del piano originario; e sorge più di una perplessità in merito ai protagonisti (Jp Morgan e investitori cinesi) e ai numeri dell'aumento di capitale, e alle ricadute che questo avrà sui contribuenti (in relazione all'eventuale garanzia che lo Stato dovrà prestare) e, soprattutto, sugli azionisti e gli obbligazionisti di Monte dei paschi di Siena, ovvero quei risparmiatori a cui si era rivolto lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri il 21 gennaio 2016, quando aveva dichiarato come fosse un «bell'affare» investire nella banca senese, «una banca che ha attraversato vicissitudini pazzesche ma che oggi è risanata, è un bel brand»: peccato che, dal «suggerimento» del Presidente del Consiglio dei ministri, il titolo Monte dei paschi di Siena sia crollato da 75 a 19 centesimi (-75 per cento);
   sarà quindi necessario chiarire se, ai fini della ricapitalizzazione di Monte dei paschi di Siena, si intenderà attivare gli strumenti del bail-in, compreso l'azzeramento degli azionisti e obbligazionisti subordinati, e come l'Esecutivo intenderà tutelare i risparmiatori, a parere degli interroganti incoraggiati a loro volta dalle dichiarazioni dello stesso Presidente del Consiglio dei ministri –:
   quale sia il ruolo che ha assunto il Ministro interrogato – quale rappresentante del primo socio di Monte dei paschi di Siena – nel cambio al vertice della banca senese, se sia vera la notizia della telefonata rivolta all'ex amministratore delegato Fabrizio Viola riportata in premessa e se ci sia stato e in quali termini un coinvolgimento nella scelta del nuovo board da parte di Jp Morgan. (3-02493)


Chiarimenti in merito a notizie di stampa relative ad un taglio di 1,5 miliardi di euro del fondo sanitario nazionale – 3-02494

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi notizie di stampa riportavano di un probabile taglio di 1,5 miliardi di euro del fondo sanitario nazionale;
   la possibilità che, oltre a non prevedere la conferma dei due miliardi di euro in più nel 2017, ci possa essere un ulteriore taglio preoccupa profondamente per le inevitabili conseguenze derivanti: in primo luogo, la revisione dei livelli essenziali di assistenza e la loro effettiva implementazione, poiché tra le condizioni poste dalle regioni c’è proprio la specifica richiesta di riconferma dei 113 miliardi di euro sul 2017, rispetto ai 111 del 2016, e, in secondo luogo, il mancato rifinanziamento del fondo per i farmaci innovativi che, per il 2017, non ha ancora alcuna voce di finanziamento;
   i presidenti delle regioni «virtuose», quelle regioni con modelli di sanità efficienti e con bilanci in ordine, hanno rappresentato i loro timori, riguardanti – tra l'altro – il rischio che gli ennesimi tagli rendano il sistema non più sostenibile, causando la chiusura di ospedali;
   da anni si discute sulle capacità di risparmio nel settore sanitario, confondendo tra loro il concetto di taglio con quello di spending review: la revisione della spesa è ben altra cosa rispetto ai tagli. Essa consiste nell'applicare i costi standard immediatamente, in tutto il Paese, tagliando dove si spreca, imponendo le best practice a tutte le regioni ed evitando che i tagli lineari siano a detrimento della buona sanità regionale;
   qualora il Governo decidesse di destinare meno risorse di quelle previste nei saldi di finanza pubblica, ciò non può che considerarsi un evidente taglio nel settore della sanità;
   nel mese di febbraio 2016 la Conferenza Stato-regioni ha sottoscritto un'intesa con il Governo che prevede un preciso incremento del fondo, riconfermato e ribadito all'atto della previsione della revisione dei livelli essenziali di assistenza, che hanno un valore complessivo di 1,5 miliardi di euro e che attualmente trovano copertura da parte del Governo per soli 800 milioni di euro. La differenza è coperta dai bilanci regionali. Allo stato dei fatti, dunque, l'incremento del fondo sanitario è già previsto dall'accordo Stato-regioni;
   senza gli illogici tagli imposti dal Governo, la regione Lombardia potrebbe fare molto di più per i propri cittadini e non solo;
   l'eccellenza del proprio sistema ospedaliero è unanimemente riconosciuta e confermata dai dati sull'emigrazione sanitaria regionale che attestano come solo il 3 per cento dei lombardi (la percentuale più bassa d'Italia) scelga di farsi curare fuori dalla sua regione, contro una media nazionale di quasi il 9 per cento, con picchi del 19 per cento di Calabria e Puglia e del 20 per cento del Molise;
   la Lombardia, peraltro, è anche la regione che vanta il maggior credito verso le altre regioni per la mobilità sanitaria dei pazienti: le spetta un rimborso di 534 milioni di euro, centinaia di milioni di euro sottratti ai lombardi;
   il Governo, inoltre, non può ignorare la spesa sanitaria per l'immigrazione: tra il 2003 ed il 2012 i ricoveri ospedalieri ordinari di cittadini extracomunitari sono cresciuti del 52,6 per cento, nella sola Milano il costo dell'assistenza sanitaria per gli irregolari ammonta a circa venti milioni di euro l'anno –:
   se trovino conferma le notizie stampa circa il supplementare taglio alla sanità rispetto ai 113 miliardi di euro per il 2017 già concordati con le regioni, taglio che si ripercuoterebbe ulteriormente in maniera negativa anche e soprattutto sulla revisione dei livelli essenziali di assistenza.
(3-02494)


Iniziative per avviare le procedure volte a coprire le carenze di organico esistenti nelle diverse sedi giudiziarie – 3-02495

   FORMISANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   anche se in leggero calo rispetto agli anni pregressi, gli arretrati degli uffici giudiziari sono ancora troppo elevati;
   oltre seicentomila procedimenti in materia civile sono a rischio di risarcimento ai sensi della «legge Pinto», il che significa, al di là dell'eventualità che i risarcimenti vengano effettivamente richiesti, che lo Stato non è in grado di assicurare una ragionevole durata dei procedimenti, rispettando i tempi che lo Stato stesso si è dato;
   l'eccessiva durata è una palese violazione del dettato costituzionale e del diritto dei cittadini a un giusto processo nei termini sanciti dall'articolo 111 della Costituzione;
   è, inoltre, una violazione dell'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
   la lunghezza dei processi allontana i cittadini dalle istituzioni e alimenta la sfiducia nello Stato, rendendo meno credibile la battaglia per la legalità e incide in senso sfavorevole sulle decisioni di investimento delle aziende e sullo sviluppo economico;
   le cause del perdurare di questi ritardi sono molteplici, ma, sicuramente, concorrono anche le carenze di magistrati, nonché del personale amministrativo;
   dare ai cittadini e alle imprese una giustizia efficiente è un dovere primario dello Stato e i vincoli di bilancio non possono costituire valida giustificazione al riguardo, trattandosi di diritti costituzionalmente garantiti;
   il Ministero della giustizia ha il dovere di avviare tutte le iniziative per porre rimedio, per quanto in suo potere, alle carenze di organico delle sedi giudiziarie;
   il numero di posti vacanti è per i magistrati ordinari di 1.134 unità su 10.181, con una percentuale di scoperture dell'11,17 per cento;
   molto più pesanti sono le carenze di magistrati onorari (2.939 unità su un organico complessivo di 10.190), con una percentuale di posti da coprire superiore al 28 per cento;
   drammatica è la situazione dei giudici di pace: a fronte di 3.404 unità previste si registra la presenza in servizio di soli 1.361 giudici, con una percentuale di carenze di organico di oltre il 60 per cento;
   mentre per i magistrati ordinari si comprendono i tempi lunghi dei concorsi pubblici, per i magistrati onorari per i quali è stata emanata la nuova disciplina non dovrebbero esserci ostacoli per procedere alle nuove assunzioni –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere per avviare le procedure volte a coprire in tempi brevissimi i vuoti di organico esistenti nelle diverse sedi giudiziarie. (3-02495)


Iniziative volte a consentire anche agli insegnanti di religione di svolgere il ruolo di vicari del dirigente scolastico – 3-02496

   SANTERINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   attualmente non viene previsto che gli insegnanti di religione cattolica possano essere individuati come collaboratori del dirigente scolastico;
   si ricorda che fino ad oggi gli insegnanti di religione cattolica hanno svolto questo ruolo;
   si tratterebbe di un'esclusione ingiustificata e che non è prevista da nessuna delle leggi che regolano la situazione degli insegnanti di religione, a partire dalla legge n. 824 del 1930 che, all'articolo 7, disponeva che: «Gli incaricati dell'insegnamento religioso hanno gli stessi diritti e doveri degli altri docenti, fanno parte del corpo insegnante e intervengono ad ogni adunanza collegiale di esso, plenaria o parziale»;
   successivamente la legge 25 marzo 1985, n. 121, nel protocollo addizionale, all'articolo 5 (in relazione all'articolo 9), attuativa degli accordi di revisione del Concordato con la Santa Sede, ha stabilito che: «L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole indicate al n. 2 è impartito (...) da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall'autorità ecclesiastica, nominati, d'intesa con essa, dall'autorità scolastica»;
   anche le successive norme analoghe (decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, decreto legislativo n. 297 del 1994, decreto del Presidente della Repubblica n. 202 del 1990, decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012) affermano con chiarezza che gli insegnanti di religione cattolica fanno parte della componente docente degli organi della scuola e hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri degli altri insegnanti;
   la nota del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 14 settembre 2016 afferma che: «la determinazione dell'organico relativo a questa materia avviene con un criterio diverso e separato»; inoltre, il rapporto di lavoro degli insegnanti di religione, oltre che di ruolo, prevede anche contratti da incaricati annuali;
   appare, quindi, inaccettabile l'esclusione sopra ricordata, anche qualora essa fosse giustificata con l'impossibilità di sostituire i docenti di religione con supplenti che necessitano dell'idoneità, per ragioni di mancanza di fondi;
   sarebbe, infatti, possibile rimediare a questo attingendo al capitolo delle attività alternative all'ora di religione –:
   quali iniziative di competenza intenda porre in essere il Ministro interrogato per sanare quella che appare all'interrogante una palese discriminazione tra insegnanti, consentendo anche agli insegnanti di religione di svolgere il ruolo di vicari del dirigente. (3-02496)


Iniziative urgenti volte a implementare gli interventi di adeguamento sismico, nonché il monitoraggio e le indagini diagnostiche, al fine di garantire la sicurezza degli edifici scolastici – 3-02497

   BRESCIA, VACCA, LUIGI GALLO, SIMONE VALENTE, MARZANA, DI BENEDETTO, D'UVA e VILLAROSA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   nel corso degli ultimi tre anni scolastici (anni scolastici 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016) gli edifici hanno subito, secondo il rapporto redatto da Cittadinanzattiva, 112 crolli;
   le scuole monitorate da Cittadinanzattiva appartengono alle seguenti 10 regioni: Piemonte, Lombardia, Lazio, Marche, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria, Sicilia e Sardegna;
   nel 15 per cento delle scuole sono state riscontrate lesioni strutturali, in gran parte (73 per cento) sulla facciata esterna, nel 27 per cento negli ambienti interni. L'81 per cento dei responsabili del servizio di protezione e prevenzione o dei dirigenti ha chiesto interventi manutentivi all'ente proprietario, ma ben in un caso su quattro non è stato effettuato alcun intervento. Nel 14 per cento è stato effettuato con molto ritardo, nel 52 per cento con qualche ritardo e solo nell'8 per cento dei casi tempestivamente. Una scuola su quattro ha chiesto interventi di tipo strutturale che, quasi in un caso su tre (29 per cento), non sono stati mai effettuati. Solo nel 14 per cento sono intervenuti tempestivamente;
   dal portale istituzionale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, si può accedere all'applicazione «Scuola in chiaro» che nasce, secondo quanto riportato nelle pagine dell'applicazione stessa, nel 2011 per rispondere all'esigenza di mettere a disposizione della collettività tutte le informazioni disponibili relative alle scuole italiane di ogni ordine e grado, in una forma organica e strutturata;
   l'applicazione «Scuola in chiaro» permette di:
    a) cercare una scuola o un centro di formazione professionale regionale sul territorio nazionale;
   b) conoscere tutte le informazioni disponibili sugli istituti scolastici di ogni ordine e grado e sui centri di formazione professionale ricercati;
   c) mettere a confronto l'offerta formativa delle scuole e dei centri di formazione selezionati;
   d) accedere direttamente ad alcuni servizi legati alla ricerca di scuole, come, per esempio, le «iscrizioni on-line»;
   tra le informazioni disponibili sul portale vi è quella sull'edilizia che può essere consultata nel dettaglio, in cui sono contenute informazioni su ogni singolo edificio e, in particolare, sotto la voce «vincoli» è possibile sapere se l'edificio:
     a) è in area soggetta a vincolo idrogeologico;
    b) è sito in zona a vincolo paesaggistico;
    c) è di vetustà superiore a 50 anni;
    d) è situato in zona sismica;
    e) è stato progettato o successivamente adeguato con la normativa tecnica antisismica;
   nel portale è possibile reperire anche informazioni sull'età dell'immobile, sulla proprietà e sull'uso;
   da una analisi a campione dei dati riguardanti l'adeguamento alla normativa tecnica antisismica degli edifici scolastici presenti, ad esempio, in Abruzzo e presenti su «Scuola in chiaro» è stato riscontrato che circa i tre quarti degli immobili scolastici non risultano adeguati alla normativa tecnica antisismica. La regione Abruzzo insiste su un territorio in gran parte classificato come ad alto e medio rischio sismico (zone 1 e 2);
   secondo quanto riportato nella home page di «Scuola in chiaro», la base informativa che alimenta l'applicazione è costituita da dati già presenti nel sistema informativo del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (continuamente aggiornati) e dalle informazioni inserite da ciascuna istituzione scolastica attraverso le funzioni presenti sul portale Sidi, il sistema centralizzato che offre alle scuole le funzionalità necessarie allo svolgimento delle operazioni gestionali, amministrative e contabili;
   sui dati di ogni scuola è presente un avviso dal seguente contenuto: «I dati contenuti nella presente sezione contengono tutte le informazioni di carattere tecnico relative agli edifici scolastici attivi censiti, così come comunicati dagli enti locali proprietari degli stessi per il tramite dei nodi regionali dell'Anagrafe. Si precisa che, a seguito di accordo in conferenza unificata di intesa con comuni e province, è stato stabilito di aggiornare al 31 gennaio 2016 la pubblicazione dei dati relativi alle certificazioni degli edifici al fine di consentire l'adeguamento delle informazioni contenute nella sezione agli interventi recentemente autorizzati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sarà comunque a breve disponibile nella pagina web denominata «Anagrafe del piano di edilizia scolastica» l'informazione aggregata a livello provinciale delle certificazioni degli edifici scolastici. Nota: I dati sono riferiti all'anno scolastico 2014/15»;
   per rispondere concretamente all'esigenza di mettere a disposizione della collettività tutte le informazioni disponibili relative alle scuole italiane di ogni ordine e grado, è indispensabile che i dati contenuti siano sempre aggiornati;
   nonostante l'Anagrafe nazionale dell'edilizia scolastica sia on line da un anno, le informazioni non risultano aggiornate, né complete. Mancano le certificazioni di agibilità statica, igienico-sanitaria e prevenzione incendi, annunciate per gennaio 2016;
   il recente crollo dell'istituto comprensivo «Romolo Capranica» di Amatrice ha dimostrato l'inaffidabilità delle informazioni fornite dall'ente locale e l'insufficienza e l'inefficacia delle indagini diagnostiche cofinanziate dallo Stato –:
   alla luce della grave situazione degli edifici scolastici descritta in premessa e dei recenti drammatici fatti di cronaca, quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere al fine di implementare gli interventi di adeguamento sismico, nonché il monitoraggio e le indagini diagnostiche, sì da garantire che gli alunni frequentino scuole sicure e a norma. (3-02497)


Iniziative volte a mettere in sicurezza gli edifici scolastici, con particolare riferimento alla situazione di Messina – 3-02498

   GAROFALO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il crollo della scuola di Amatrice, a seguito del sisma che ha colpito l'Italia centrale la notte del 24 agosto 2016, ha inevitabilmente rappresentato un allarme circa lo stato della sicurezza degli edifici scolastici in tutto il Paese;
   in particolare, dal sito Meridionews.it del 13 settembre 2016, si è appreso della seduta congiunta svoltasi presso il comune di Messina della terza e settima commissione (rispettivamente pubblica istruzione e manutenzione immobili servizi pubblici), convocata al fine di fare il punto sullo stato di sicurezza e manutenzione dei plessi scolastici della città;
   il dirigente della manutenzione stabili comunali di Messina ha evidenziato, in una apposita relazione, le carenze dell'intero patrimonio scolastico: su circa 112 plessi, quasi tutti necessitano di interventi di messa in sicurezza, consistenti in adeguamenti alle norme igienico-sanitarie, alle norme Cei (Comitato elettrotecnico italiano) degli impianti elettrici e termici, alle norme relative alla sicurezza anti-incendio, oltre, infine, alla verifica della vulnerabilità sismica delle strutture;
   sempre dalla relazione del dirigente alla manutenzione stabili comunali della città di Messina si apprende che, per quanto riguarda le verifiche sismiche, sarà possibile stabilire se le scuole siano a norma soltanto dopo l'effettuazione di indagini strutturali, per le quali è in corso di ultimazione un appalto;
   altro elemento sconfortante che emerge dalla relazione del dirigente alla manutenzione stabili comunali di Messina è che ad oggi sono state effettuate verifiche sismiche soltanto su cinque istituti scolastici della città: da queste verifiche si apprende che tutti e cinque i plessi scolastici necessitano di interventi di miglioramento sismico;
   anche i due istituti dove gli adeguamenti sismici sono stati effettuati – il Manzoni e il Salvo D'Acquisto – non risultano comunque esenti da rischi, in quanto l'adeguamento sismico non ha riguardato gli interventi considerati necessari a seguito delle verifiche effettuate sui solai;
   questo significa che, in un territorio a rischio sismico 1 (sismicità alta) nella classificazione effettuata dalla Protezione civile e dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, al momento nessun fabbricato adibito a scuola può essere considerato assolutamente sicuro;
   d'altro canto, complicazioni burocratiche impediscono l'utilizzo di fondi già stanziati da numerosi atti, fra i quali, ad esempio, la delibera Cipe 32/2010;
   la messa in sicurezza degli edifici scolastici non è certamente una questione che riguarda solo il comune di Messina: per fronteggiare una situazione di questa portata e pericolosità occorre indubbiamente reperire maggiori risorse da utilizzare per l'effettuazione non solo dei lavori di ordinaria manutenzione, ma anche e soprattutto degli interventi che rendano gli istituti scolastici (ma anche quelli adibiti ad altri servizi pubblici) maggiormente resistenti ai terremoti;
   un piano nazionale, che prevedesse interventi di questa natura, non solo garantirebbe una maggiore sicurezza per quanti frequentano istituti scolastici ed altri edifici pubblici, ma avrebbe anche un impatto positivo per quanto concerne la salvaguardia del patrimonio immobiliare e, più in generale, sul piano dello sviluppo economico –:
   quali iniziative urgenti il Governo intenda intraprendere al fine di mettere in sicurezza gli edifici scolastici e pubblici di Messina ed in generale del Paese, anche sbloccando risorse finanziarie «incagliate», al fine di salvaguardare l'incolumità dei cittadini e di avviare in Italia una cultura della sicurezza e prevenzione anti-sismica che ad oggi è sempre mancata.
(3-02498)


Misure urgenti a favore del sistema scolastico italiano – 3-02499

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   con l'inizio del nuovo anno scolastico sta diventando ad avviso degli interroganti sempre più evidente il fallimento della tanto sbandierata riforma della cosiddetta buona scuola, che avrebbe dovuto risolvere in un colpo solo tutti i mali del sistema scolastico italiano;
   le assunzioni e i percorsi di stabilizzazione non sono riusciti a risolvere né la questione della continuità didattica per i bambini né quella relativa alla meritata stabilità da parte degli insegnanti, molti dei quali sono stati costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri dalle proprie città di origine e dalla proprie famiglie, mentre molti altri rimangono ancora in balia del precariato e degli incarichi di supplenza;
   inoltre, con riferimento alle assunzioni ci si muove ancora nella completa incertezza dovuta alla mancata pubblicazione dei dati sugli organici, sul numero di studenti e soprattutto sui pensionamenti, in province, come ad esempio Roma, nelle quali la situazione è complicata anche dai tanti errori sulla mobilità del personale di ruolo e dai cronici sotto-organici negli uffici;
   allo stato sembra evidente che il completamento del piano assunzioni, e quindi la copertura dei tutte le cattedre, non è avvenuto nei tempi necessari per l'anno scolastico appena avviato e da un'inchiesta effettuata da un noto quotidiano le supplenze risultano essere in calo di appena tredicimila unità su centodiciottomila;
   il potenziamento degli istituti, uno dei punti qualificati dal Governo come più importanti della riforma perché avrebbe dovuto mettere le scuole in condizioni di produrre progetti e attività deliberate dai collegi dei docenti attraverso il piano dell'offerta formativa triennale, si sta rivelando, invece, come un mero contenitore nei quali gli uffici scolastici regionali piazzano gli insegnanti in sovrannumero, senza considerare affatto le classi di concorso richieste dalle singole scuole;
   egualmente fallimentare appare essere il bilancio delle operazioni «scuole belle» e «scuole sicure» con migliaia di edifici scolastici sporchi e fatiscenti e oltre diciottomila scuole site nelle zone a maggiore rischio sismico da mettere in sicurezza –:
   quali urgenti iniziative intenda assumere con riferimento alle questioni esposte in premessa, al fine di restituire finalmente dignità al sistema scolastico italiano, agli studenti e agli insegnanti.
(3-02499)


Interventi per ridurre gli effetti sul comparto portuale e logistico derivanti dalla crisi della società sudcoreana Hanjin shipping, anche al fine di salvaguardare i livelli occupazionali – 3-02500

   TULLO, CARLONI, ANZALDI, BRANDOLIN, BRUNO BOSSIO, CARDINALE, CASTRICONE, COPPOLA, CRIVELLARI, CULOTTA, MARCO DI STEFANO, FERRO, GANDOLFI, GRIBAUDO, PIERDOMENICO MARTINO, MAURI, META, MINNUCCI, MOGNATO, MURA, PAGANI, SIMONI, ERMINI, BASSO, CAROCCI, GIACOBBE, VAZIO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 31 agosto 2016 la compagnia di container Hanjin shipping ha presentato istanza di fallimento nella Corea del Sud e negli Stati Uniti innescando una crisi nella filiera del sistema mondiale del trasporto marittimo di merci, con enormi ripercussioni anche sul sistema logistico nazionale;
   il trasporto delle merci è una delle principali attività dell'economia globale e il mare è la principale via di trasporto per il commercio, con percentuali di traffico merci tra l'80 e il 90 per cento;
   la Hanjin shipping è la prima compagnia di trasporto di container della Corea del Sud ed è la settima a livello mondiale, con una flotta di 141 navi portacontainer;
   secondo le stime circolate in questi giorni sui mezzi d'informazione economica, la bancarotta ha bloccato 65 navi portacontainer cariche di merci, per 14 miliardi di dollari;
   gli osservatori del settore addebitano la crisi soprattutto alla finanza speculativa connessa al fenomeno del gigantismo navale;
   la bancarotta della compagnia coreana rischia di produrre una situazione devastante per il settore dello shipping del nostro Paese, innescando un pericoloso effetto domino per l'economia italiana. La categoria più colpita è quella degli agenti marittimi, ma l'intero mondo della logistica sta registrando perdite enormi dal punto di vista economico, oltre che occupazionale, a partire dai quasi 100 occupati nella sede di Genova;
   infatti al momento ci sarebbero più di 5000 container contenenti merci destinate ai porti italiani, per la maggior parte prodotti finiti e componentistica in importazione, per un valore complessivo quantificabile fra i 300 e i 350 milioni di dollari bloccati sulle banchine dei porti o nelle stive delle navi che sono rilasciati solo dietro il pagamento di ingiustificate cauzioni richieste da alcuni operatori terminalisti; in alcuni casi, le navi evitano di entrare nei porti per il timore fondato di essere poste subito sotto sequestro;
   il danno per gli operatori della filiera della logistica sta diventando sempre più rilevante e la situazione ingestibile a causa dell'assenza di comunicazioni affidabili rese urgenti dalla dimensione internazionale della crisi –:
   se il Governo non intenda acquisire tutte le informazioni necessarie a capire l'effettiva condizione finanziaria e operativa della società Hanjin shipping allo scopo di predisporre i necessari interventi per ridurre gli effetti della crisi di tale società sul comparto portuale e logistico, salvaguardando i livelli occupazionali.
(3-02500)


MOZIONI SCOTTO ED ALTRI N. 1-01314, DIENI ED ALTRI N. 1-01349, ROSATO, LUPI, MONCHIERO, DELLAI, PISICCHIO, ALFREIDER, PARISI, SOTTANELLI, FORMISANO, BUENO, LOCATELLI N. 1-01351 E BRUNETTA, FEDRIGA, RAMPELLI N. 1-01353 CONCERNENTI INIZIATIVE IN MATERIA DI RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la ratio della dichiarazione d'incostituzionalità della legge n. 270 del 2005 (il cosiddetto «Porcellum») era stata individuata, dalla Corte costituzionale, nella «eccessiva divaricazione tra la composizione dell'organo della rappresentanza politica (...) e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto»;
    la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati», il cosiddetto «Italicum», di certo non rappresenta un intervento normativo volto a risolvere le criticità già insite nel «Porcellum», poi riconosciute incostituzionali dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 1 del 2014;
    i vizi sollevati nella sentenza citata erano essenzialmente due: il primo consisteva nella lesione dell'uguaglianza del voto e nella violazione del voto diretto - in contrasto con gli articoli 1, 3, 48 e 67 della Costituzione - date dall'enorme premio di maggioranza assegnato, pur in assenza di una soglia minima di suffragi, alla lista che avesse raggiunto la maggioranza relativa; il secondo profilo di illegittimità del cosiddetto «Porcellum» consisteva nella mancata previsione di meccanismi idonei a consentire ai cittadini di incidere sull'elezione dei rappresentanti;
    quanto al primo aspetto, il vizio è secondo i firmatari del presente atto di indirizzo macroscopicamente presente nell’«Italicum», soprattutto in relazione al caso in cui nessuna lista ottenga almeno il 40 per cento dei voti al primo turno: in questo caso per l'ottenimento del premio di maggioranza, la legge n. 52 del 2015 prevede un ballottaggio fra le prime due liste, e a quella che ottiene più voti è attribuita la maggioranza dei seggi, con evidente indebolimento della legittimazione democratica del vincitore, peraltro, poiché l'elettore non esercita, di fatto, un diritto di voto pieno, così come sancito dall'articolo 48 della Costituzione, ma una semplice opzione vincolata alle due liste più votate al primo turno;
    l'eccesso di «sproporzionalità» tra voti e seggi, censurato in riferimento al «Porcellum», ben può ripetersi con riguardo all’«Italicum»;
    anche in relazione al secondo aspetto la proposta, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, ricalca i vizi del cosiddetto «Porcellum»: seppur essendo ammesse le preferenze, si prevedono tuttavia capilista «bloccati», ove il voto di preferenza è relegato ad un ruolo subordinato rispetto ai capilista, riguardando esclusivamente la lista che conseguirà il premio. Se a tali aspetti si aggiungono, poi, gli effetti casuali che l'attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale produrrebbe nei singoli collegi, ne consegue un'evidente distorsione della rappresentanza ben lontana dalla ricostituzione del rapporto elettore/eletto, come anche con riferimento agli effetti delle candidature plurime dei capilista;
    in pieno contrasto con la citata sentenza, dunque, molte norme del «Porcellum» sono state sostanzialmente riprodotte nella legge n. 52 del 2015, con ciò avallando il vulnus ai principi della rappresentanza democratica e, in primis, all'esercizio della sovranità popolare, come garantita dalla Costituzione;
    primo in Italia, il tribunale di Messina, con ordinanza del 17 febbraio 2016 – stante la presentazione di ricorsi proposti dinanzi a ben 19 tribunali del Paese – ha dichiarato rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di costituzionalità sollevate nel giudizio e, in particolare, attinenti al vulnus ai principi della rappresentanza democratica, nonché della rappresentanza territoriale; alla mancanza di soglia minima per accedere al ballottaggio; all'impossibilità di scegliere direttamente e liberamente i deputati; all'irragionevolezza delle soglie di accesso al Senato della Repubblica, residuate nella legge n. 270 del 2005, nonché dell'applicazione della nuova disciplina elettorale per la Camera dei deputati a Costituzione vigente per il Senato della Repubblica, non ancora trasformato in Camera non elettiva, come vorrebbe la riforma costituzionale;
    sono stati dunque trasmessi gli atti alla Corte costituzionale, chiamata a pronunciarsi – ancor prima che la legge elettorale «Italicum» venga applicata, al fine di non vanificare i diritti elettorali dei cittadini – sulla legittimità costituzionale della stessa;
    in particolare, con decreto del Presidente della Corte costituzionale, è stata fissata per il 4 ottobre 2016 l'udienza pubblica per la discussione del ricorso sulle questioni di legittimità costituzionale inerenti all’«Italicum»;
    è di tutta evidenza che il Parlamento, ben prima del pronunciamento della Corte costituzionale, può ancora intervenire sulla riforma approvata, eliminando quei palesi vizi di incostituzionalità che rendono la legge n. 52 del 2015 una vera e propria «controriforma» elettorale, destinata, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo, a provocare una nuova pronuncia di illegittimità da parte della Corte costituzionale,

impegna sé stessa ed i propri organi

ciascuno per le proprie competenze, ad esaminare e deliberare in tempi rapidissimi in merito a una riforma della legge 6 maggio 2015, n. 52, al fine di eliminare dalla nuova disciplina elettorale tutti gli evidenti profili di incostituzionalità illustrati in premessa, che con ogni probabilità ad avviso dei firmatari del presente atto porteranno ad una nuova pronuncia di illegittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale.
(1-01314) «Scotto, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Martelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge elettorale è un elemento essenziale dei sistemi democratici perché incide profondamente sul loro funzionamento e ne determina molte caratteristiche e la scelta del modello di legge elettorale deve essere consapevolmente diretta alla costruzione del modello di democrazia che si vuole realizzare;
    appare essenziale sciogliere definitivamente il nodo del rapporto tra l'esigenza di garantire governabilità e quella di avere un Parlamento realmente rappresentativo, nel quale gli eletti siano selezionati da parte dei cittadini, che questi ultimi abbiano la possibilità di condizionare gli eletti durante il mandato parlamentare e di indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso il Parlamento;
    la governabilità non è inconciliabile con tali obiettivi, ma è anzi dimostrato che, se realizzati, essi producono normalmente un effetto di stabilizzazione dei Governi e di consolidamento delle decisioni politiche assunte;
    ricostruire un Parlamento rappresentativo e responsivo nei confronti degli elettori è il presupposto essenziale non solo della democrazia, ma anche della governabilità, poiché non si può governare un Paese complesso senza che vi sia un Parlamento realmente rappresentativo della popolazione;
    solo un Parlamento realmente rappresentativo e in contatto con i cittadini può assumere decisioni condivise e sorrette dal consenso della maggioranza del Paese, oltre che dalla maggioranza in Parlamento;
    un Parlamento democratico suscita dibattito dentro la società, la quale partecipa attivamente all'adozione delle leggi, con tutte le sue articolazioni sociali, economiche e culturali;
    il coinvolgimento collettivo nella fase dell'assunzione delle leggi fa sì che, quando queste siano approvate, siano anche destinate a durare nel tempo;
    la buona governabilità, per conciliarsi con la democrazia, deve dunque procedere dal basso, attraverso un processo di progressiva aggregazione delle idee che si trasforma nella decisione finale della legge;
    la governabilità che si ottiene con il meccanismo del premio di maggioranza sacrifica gli elettori ed è imposta dall'alto, essendo dunque, innanzitutto, antidemocratica;
    attraverso il premio, le elezioni parlamentari sono completamente sradicate dal loro rapporto con gli elettori e le comunità territoriali e si trasformano, invece, in un grande plebiscito mediatico per il Governo e per il leader, cui consegue ancillarmente la composizione del Parlamento;
    nei sistemi con premio di maggioranza è infatti quest'ultimo che determina l'esito reale delle elezioni, perché chi vince il premio ottiene la maggioranza e dunque governa, realizzando così, di fatto, una sorta di elezione diretta dell'Esecutivo, cui consegue per di più meccanicamente la composizione del Parlamento, realizzando una forma di governo antidemocratica;
    il meccanismo del premio, subordinando sostanzialmente l'elezione del Parlamento a quella del Governo, produce un risultato antidemocratico e autoritario;
    la governabilità ottenuta col premio è una governabilità totalmente artificiale e quindi, paradossalmente, «instabile» e precaria, perché si fonda sull'illusione che investendo del potere una sola persona tutti i problemi siano sol per questo risolti;
    mentre la governabilità costruita dal basso produce decisioni stabili, la governabilità imposta dall'alto produce decisioni immediate ma precarie, poiché le leggi sono il frutto di decisioni solitarie di Governi appoggiati da un Parlamento privo di forza di rappresentanza reale;
    il premio è anche un meccanismo deresponsabilizzante per l'elettore, che può di fatto decidere solo per il capo, senza poter evidentemente intrattenere alcun rapporto reale con l'unico soggetto davvero elettivo, il parlamentare, e termina perciò il suo ruolo nel giorno dell'elezione;
    la legge n. 52 del 2015 di riforma della disciplina per l'elezione della Camera dei deputati approvata dal Parlamento intende promuovere la governabilità proprio attraverso il ripristino di un sistema elettorale con premio di maggioranza (non diversamente dall'impostazione della precedente «legge Calderoli»);
    è l'impostazione di fondo della legge n. 52 del 2015 che la rende, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, fondamentalmente antidemocratica e incompatibile con la Costituzione e dunque essa non è emendabile ma deve essere integralmente sostituita;
    la legge elettorale per il Parlamento italiano deve essere anzitutto rappresentativa dei cittadini e dunque si deve preferire una formula proporzionale senza alcun premio di maggioranza;
    la legge elettorale per il Parlamento deve avvicinare gli eletti agli elettori e, dunque, deve articolarsi in circoscrizioni medio-piccole entro le quali debbono concludersi tutti i calcoli elettorali, senza manipolazioni nazionali;
    un sistema elettorale con formula proporzionale da applicarsi in circoscrizioni medio-piccole, oltre a garantire rappresentatività e vicinanza agli elettori, favorisce l'aggregazione fra le forze politiche piccole e medio-piccole, spingendole a mettere insieme le loro idee, se conciliabili, dentro forze politiche più grandi ma coese e favorisce l'omogeneità interna dei partiti e dei movimenti, disincentivando frantumazioni e scissioni;
    un sistema elettorale con formula proporzionale da applicarsi in circoscrizioni medio-piccole, rispettando i voti che gli elettori esprimono sulla base delle liste locali, a livello nazionale evita di disperdere i seggi tra forze politiche troppo piccole e premia naturalmente le forze politiche maggiori, così favorendo l'emersione di una maggioranza parlamentare effettivamente voluta dai cittadini, a differenza di quella prodotta dagli artifici giuridici del premio nazionale previsto dal cosiddetto «Porcellum» e dal cosiddetto «Italicum»;
    un sistema elettorale come quello descritto, favorendo l'emersione di una maggioranza parlamentare effettivamente voluta dai cittadini, garantisce una governabilità prodotta dalle scelte politiche dei cittadini e non artificialmente costruita con espedienti giuridici;
    un sistema elettorale organizzato sulla base di circoscrizioni medio-piccole, nelle quali applicare una formula proporzionale corretta con la garanzia per gli elettori di esprimere concretamente le proprie preferenze nella scelta dei propri rappresentanti, garantisce l'elezione di un Parlamento rappresentativo e favorisce la governabilità del Paese,

impegna se stessa e i propri organi a deliberare

in tempi rapidi in ordine ad una nuova legge elettorale con formula proporzionale in circoscrizioni medio-piccole e modalità di espressione della preferenza da parte degli elettori.
(1-01349) «Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli».


   La Camera,
   premesso che:
    il 1o luglio 2016 è divenuta applicabile la legge 6 maggio 2015, n. 52, comunemente conosciuta come Italicum, in materia di elezione della Camera dei deputati;
    è attualmente in corso un ampio dibattito politico su possibili e articolate ipotesi di riforma della citata legge,

si impegna

ad avviare, nelle sedi competenti, una discussione sulla legge 6 maggio 2015, n. 52, al fine di consentire ai diversi gruppi parlamentari di esplicitare le proprie eventuali proposte di modifica della legge elettorale attualmente vigente e valutare la possibile convergenza sulle suddette proposte.
(1-01351) «Rosato, Lupi, Monchiero, Dellai, Pisicchio, Alfreider, Parisi, Sottanelli, Formisano, Bueno, Locatelli».


   La Camera,
   premesso che:
    la legge 6 maggio 2015, n. 52, recante «Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati» (cosiddetto «Italicum») ad avviso dei firmatari del presente atto è stata imposta a viva forza dal Governo Renzi, a colpi di maggioranza e a colpi di fiducia, in assoluto disprezzo della volontà popolare;
    la legge presenta diverse criticità e profili di incostituzionalità, che richiamano in larga misura quelli già riscontrati dalla Corte costituzionale nella sentenza 13 gennaio 2014, n. 1;
    le disposizioni previste dalla legge n. 52 del 2015 si applicano dallo scorso 1 o luglio 2016, nonostante per la vigenza della riforma costituzionale si sia ancora in attesa del referendum confermativo, e se si dovesse verificare una tornata elettorale per il rinnovo del Parlamento senza che sia entrata in vigore la riforma della parte seconda della Costituzione, si verrebbe a creare l'assurda situazione in cui i due rami del Parlamento, operanti ancora in un regime di bicameralismo perfetto, sarebbero eletti con modalità irragionevolmente differenti, dalle quali scaturirebbe con ogni probabilità una condizione di insanabile ingovernabilità;
    anziché impegnarsi in questa fase in un inutile ed estenuante dibattito su come modificare la legge elettorale, appare più utile, in attesa dell'esito del referendum, dedicare i lavori parlamentari ad affrontare i problemi che sottolineano i cittadini italiani quali sicurezza, immigrazione, occupazione, risparmio e pressione fiscale,

impegna se stessa ed i propri organi, ciascuno per le proprie competenze

a deliberare in ordine a modifiche della legge 6 maggio 2015, n. 52, in tempi ristrettissimi, immediatamente dopo il prossimo referendum costituzionale ex articolo 138 della Costituzione.
(1-01353) «Brunetta, Fedriga, Rampelli».