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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 settembre 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 settembre 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Braga, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Palladino, Paris, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 settembre 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   PREZIOSI: «Istituzione della figura professionale di assistente familiare privato a domicilio» (4040).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  IORI ed altri: «Disciplina dell'affiancamento familiare» (4006) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 12 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, aggiornata al 31 maggio 2016 (Doc. CCXXVIII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 settembre 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75 (COM(2016) 532 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 settembre 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle dichiarazioni relative al prodotto formulate in base ai criteri comuni nel settore dei cosmetici (COM(2016) 580 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Potenziare gli investimenti per la crescita e l'occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici e verso il piano europeo per gli investimenti esterni (COM(2016) 581 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Promuovere un'economia europea equa, efficiente e competitiva basata sul diritto d'autore nel mercato unico digitale (COM(2016) 592 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2016) 598 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla messa a punto, sulla convalida e sulla legalizzazione di metodi alternativi alla sperimentazione animale nel settore dei cosmetici (COM(2016) 599 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sulle attività della piattaforma dell'Unione europea per un finanziamento combinato nella cooperazione esterna (EUBEC) dall'agosto 2014 alla fine del 2015 (COM(2016) 600 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative per assicurare la libertà di espressione dei militari, e in particolare dei componenti degli organi di rappresentanza militare, anche in relazione alla mancata autorizzazione di alcuni delegati del Cocer dell'Aeronautica a partecipare a un convegno tenutosi a Firenze il 15 aprile 2016 – 3-02416

A) Interrogazione

   VITO. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   il 15 aprile 2016 si è tenuto, a Firenze, presso l'Auditorium regione Toscana, il convegno intitolato «Amianto e altri cancerogeni. La strage di militari. Più morti che in guerra.»;
   risulta all'interrogante che lo stato maggiore dell'Aeronautica non abbia autorizzato i delegati del Cocer dell'Aeronautica a partecipare all'evento, se non a titolo privato, come se discutere e approfondire questioni relative alla salute di colleghi ammalati, anche a causa dell'amianto, fosse un fatto privato e non riferibile alle competenze della rappresentanza militare e, quindi, di servizio –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per impedire che in futuro possano ripetersi simili episodi di limitazioni del diritto di parola e di espressione dei militari, soprattutto di quelli che sono componenti degli organi di rappresentanza militare. (3-02416)


Iniziative volte a contrastare il fenomeno del cosiddetto caporalato nell'attività di raccolta dell'uva – 2-01071

B) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   si è molto parlato negli ultimi giorni del drammatico fenomeno che, ancora una volta, vede i lavoratori immigrati impiegati nei campi per la raccolta dell'uva vittime del cosiddetto «caporalato»;
   risulta infatti, grazie anche ad alcune recenti inchieste giornalistiche, che nel 2015 in Piemonte siano arrivati, per la vendemmia, oltre mille migranti, in tutta Italia si stima ce ne siano ventimila;
   i ritmi di lavoro, anche in questa parte d'Italia, sono forsennati: si lavora per dodici ore filate, dalle 7 alle 19, perché quando l'uva è matura non si può aspettare;
   nella sola zona di Canelli – la patria dell'Asti spumante e del Moscato d'Asti con oltre cento milioni di bottiglie in commercio ogni anno – e nei vigneti circostanti si stima che la vendemmia frutti intorno agli undici mila euro a ettaro;
   si stima, inoltre, che il giro d'affari superi i cento milioni di euro: la vendemmia diventa così un'ulteriore occasione per spietati «caporali» che reclutano manodopera illegale con contratti di lavoro fuorilegge;
   la zona è ormai da dieci anni meta degli «schiavi dell'uva»: prima arrivavano dalla Macedonia e ora soprattutto dalla Bulgaria, una trasferta di 1.700 chilometri per una paga oraria che oscilla tra i tre e i cinque euro;
   arrivano in Piemonte con il passaparola e finiscono a dormire in strada, nelle cascine abbandonate oppure in minuscoli appartamenti in affitto dove vivono anche in venti, i più sfortunati nelle bidonville lungo il fiume Belbo;
   un anno fa il comune di Canelli aveva predisposto per questi lavoratori un parcheggio provvisto di docce e bagni, ma nel 2015 il sindaco ha ritenuto di non dover stanziare soldi pubblici per alleviare la situazione di degrado e sofferenza di queste persone, preferendo invece puntare sulla chiusura dei campi abusivi, il risultato è che le loro condizioni sono ulteriormente peggiorate;
   il sindacato invece qualcosa sta cercando di fare, anche se con molte difficoltà, ad esempio la Cgil si è dotata di un camper per aiutare e informare i braccianti per strada;
   dal punto di vista contrattuale le condizioni sono di vero e proprio sfruttamento: il salario crolla fino a tre euro l'ora, si firmano contratti che di regolare non hanno proprio nulla, non vengono indicati i giorni di lavoro e neppure l'orario, si viene ingaggiati direttamente in piazza, il «caporale» scala poi dallo stipendio il costo del trasporto nelle campagne e perfino la bottiglia d'acqua;
   la marea degli sfruttati sale fino alle colline delle Langhe, Roero e Monferrato diventate appena un anno fa patrimonio dell'Unesco per la loro eccezionalità rurale e culturale;
   neppure le donne sono immuni da questo traffico; anzi, i loro salari risultano essere ancora più ridotti e spesso non ci sono differenze tra Nord e Sud Italia, tra migranti e italiani: in Puglia nel 2015, a luglio, una donna, Paola Clemente, di 49 anni è morta sfiancata dal caldo mentre lavorava in vigna, per una paga di due euro all'ora; un lavoratore tunisino di 50 anni è morto a Modugno, vicino a Bari, dopo una mattinata di lavoro per trasportare casse d'uva –:
   come intendano agire per arginare un fenomeno vergognoso che va estendendosi di anno in anno, per porre fine ad una pratica di vero sfruttamento di esseri umani, per ristabilire la legalità e colpire i responsabili di vere e proprie organizzazioni criminali, i cui confini si estendono ormai su tutto il territorio nazionale, e per evitare che si crei un conflitto tra braccianti stagionali regolari e immigrati sfruttati.
(2-01071) «Melilla».


Elementi e iniziative in ordine alle incompatibilità previste dal bando dell'Inps del 16 novembre 2015 per la selezione pubblica di medici – 3-02490

C) Interrogazione

   LENZI. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   l'Inps ha pubblicato in data 16 novembre 2015 un «Avviso di selezione pubblica, mediante richiesta di disponibilità, per il reperimento di un contingente di 900 medici, prioritariamente specialisti in medicina legale e/o in altre branche di interesse istituzionale, cui conferire incarichi professionali a tempo determinato finalizzati ad assicurare l'espletamento degli adempimenti medico legali delle UOC/UOS centrali e territoriali» al fine di rinnovare gli incarichi ai medici convenzionati esterni;
   è dal 2009 che l'Inps procede a questi bandi per l'individuazione di medici a cui affidare incarichi liberi professionali con le stesse mansioni di medici interni; a questi bandi hanno sempre potuto partecipare anche i medici in lista Inps, cosiddetti medici fiscali, a maggior ragione dopo la drastica riduzione delle risorse e delle visite fiscali;
   nel bando sono previste una lunga serie di incompatibilità che sarebbero comprensibili, forse, a fronte di un'assunzione stabile piuttosto che un incarico precario annuale, e in particolare: «Saranno escluse le domande di coloro che, già appartenenti ai ruoli di amministrazioni pubbliche e collocati in quiescenza, abbiano svolto, nel corso dell'ultimo anno di servizio, funzioni e attività medico-legali in ambito previdenziale e/o assistenziale con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato»;
   inoltre: «Sono tuttavia incompatibili con l'assunzione dell'incarico, i medici che si trovino, al momento della sottoscrizione del contratto, in una delle seguenti situazioni: esercitino l'attività di medico di medicina generale o di medico pediatra convenzionato con il servizio sanitario nazionale presso il territorio ove si dovrebbe svolgere l'incarico; esercitino un incarico analogo a quello oggetto della selezione presso commissioni mediche in ambito previdenziale e/o assistenziale anche se in qualità di rappresentante di associazione di categoria, indipendentemente dall'ambito territoriale; effettuino consulenze tecniche di parte, sia con riferimento ad incarichi in corso di espletamento all'atto della sottoscrizione del contratto che con riferimento ad incarichi da conferirsi, per conto e nell'interesse di privati, attinenti all'attività dell'Inps ovvero consulenze tecniche d'ufficio nei procedimenti giudiziari nei quali l'Inps figura quale legittimato passivo; svolgano o presentino la propria candidatura per incarichi politici o amministrativi, presso organi o enti territoriali e/o nazionali, cariche pubbliche elettive, incarichi governativi, mandato parlamentare; svolgano e abbiano svolto qualsiasi forma di collaborazione con centri di assistenza fiscale e patronati negli ultimi tre anni»;
   l'articolo 17 della legge n. 124 del 2015, comma 1, lettera l), recita: «l) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni»;
   il documento approvato all'unanimità in data 27 maggio 2014 dalla Commissione XII Affari sociali della Camera dei deputati, a conclusione dell'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, recita: «Appare infine utile il percorso di fidelizzazione del personale sanitario anche attraverso il ricorso alla professionalità del medesimo, verificando ad esempio la possibilità che siano chiamati a partecipare alle commissioni per certificazioni di invalidità e, da ultimo, l'esclusione dalle suddette liste di chi è già in quiescenza»;
   l'avviso pubblico citato mira a creare un altro bacino di medici legali precari composto da 900 unità che si va aggiungere ai 1200-1300 medici legali con funzione di medicina fiscale; questo non può che far scadere la qualità del lavoro svolto;
   alcuni sindacati medici hanno preannunciato ricorsi e lo stesso ordine dei medici Fnmonceo, a quanto consta all'interrogante, ha scritto al presidente dell'Inps chiedendo il ritiro del bando –:
   se le incompatibilità indicate nell'avviso pubblico siano conformi con quanto previsto dalla recente normativa in tema di assunzioni e in tema di incompatibilità;
   se ritenga opportuna la creazione di una così vasta area di medici precari e quali iniziative di competenza intenda assumere al riguardo. (3-02490)


Iniziative in materia di anticipazione del trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni – 3-02489

D) Interrogazione

   FERRARESI, CIPRINI, TRIPIEDI, DALL'OSSO, LOMBARDI e COMINARDI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   la richiesta di anticipo del trattamento di fine rapporto è la procedura che, a determinate condizioni, consente ai lavoratori dipendenti di poter chiedere un'anticipazione del trattamento;
   con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che ha privatizzato il rapporto di pubblico impiego, questo diritto non si è esteso automaticamente anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
   l'accordo quadro nazionale, in materia di trattamento di fine rapporto e previdenza complementare per i dipendenti pubblici, del 29 luglio 1999, differito al 31 dicembre 2020, all'articolo 8, comma 3, prevede che le condizioni per l'armonizzazione pubblico-privato in materia di anticipazione saranno verificati in sede di contrattazione di comparto nel rispetto degli equilibri di bilancio della finanza pubblica, cosa che non è mai avvenuta;
   l'articolo 7, comma 3, della legge 8 marzo 2000, n. 53, rimanda ad un successivo decreto del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale, la definizione delle modalità applicative per l'anticipazione del trattamento di fine rapporto e delle indennità equipollenti a favore dei dipendenti pubblici, prevista dalla stessa legge, per sostenere alcune tipologie di spesa;
   l'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto-legge n. 185 del 2008, ha esteso ai dipendenti pubblici la possibilità (già riconosciuta ai dipendenti dei settore privato) di ottenere l'anticipazione del trattamento di fine rapporto in determinati casi, prevedendo che, per l'attuazione della nuova disciplina, si provvedesse con un decreto ministeriale, fin qui però non emanato;
   l'anticipo del trattamento di fine rapporto per i dipendenti pubblici è stata negli anni materia particolarmente dibattuta; ad ora, per i dipendenti pubblici, non è prevista alcuna possibilità di richiedere un anticipo sulla liquidazione (trattamento di fine servizio o trattamento di fine rapporto);
   la Corte di cassazione, con sentenza del 17 settembre 2015, n. 18230, ha confermato il precedente orientamento, affermando che, non operando l'articolo 2120 del codice civile, si deve applicare, ai fini del trattamento di fine rapporto dei dipendenti pubblici, l'indennità di buonuscita, per la quale non sono previste anticipazioni (si confronti il decreto del Presidente della Repubblica n. 1032 del 1973), in quanto l'indennità di buonuscita è stata rimessa, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 7, primo comma, ultima parte, e terzo comma, della legge n. 53 del 2000, ad una disciplina di attuazione, da determinarsi con decreto interministeriale, che, mediante regolamentazione attuativa della legge, abbia portata innovativa rispetto all'ordinamento giuridico esistente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032;
   ai destinatari pubblici del trattamento di fine rapporto, bisognosi dell'anticipo per sopraggiunte necessità economiche, rimane l'unica possibilità di chiedere di beneficiare della gestione creditizia erogata dall'Inps, ottenendo un prestito decennale, gravato però da interessi –:
   se il Governo abbia allo studio iniziative per colmare le lacune normative che impediscono di dare compiutezza ad accordi tra le parti e a norme già approvate in tema di anticipo del trattamento di fine rapporto per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, da determinarsi, in particolare, con decreto interministeriale. (3-02489)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 1261 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: ELENA FERRARA ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEI FENOMENI DEL BULLISMO E DEL CYBERBULLISMO (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3139-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAMPANA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; BRAMBILLA; IORI ED ALTRI; MARZANO; SANTERINI ED ALTRI; LOREFICE ED ALTRI (A.C. 1986-2408-2435-2670-3576-3605-3607)

A.C. 3139-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Istanza a tutela delle persone offese).

  1. Chiunque, anche minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia subìto un atto di cyberbullismo può inoltrare al gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali verifica l'intervento del gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica e, qualora il responsabile non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, vi provvede direttamente ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco di cui al comma 1 del presente articolo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Istanza a tutela delle persone offese).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia subìto taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può inoltrare al titolare del trattamento dei dati, al gestore dello spazio web internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica, nonché al Garante per la protezione dei dati personali, un'istanza per segnalare episodi di bullismo con indicazione dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge non integrino le fattispecie previste dall'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ovvero da altre norme incriminatrici.
  2. Il Garante per la protezione dei dati personali vigila sull'intervento del titolare del trattamento, gestore del sito internet, del social media, del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.
2. 53. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano.

  Al comma 1, sostituire le parole: Chiunque, anche con la seguente: Ciascun.
2. 56. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1, sopprimere la parola: ultraquattordicenne.
2. 51. Santerini.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole da: ultraquattordicenne fino a: comma 2-bis della presente legge con le seguenti: nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale, abbia subìto un atto di cyberbullismo può inoltrare al titolare del trattamento, al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, previa conservazione dei dati originali, anche qualora le condotte di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della presente legge, da identificare espressamente tramite relativo URL (Uniform Resource Locator).

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto responsabile non abbia comunicato di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco richiesto, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la parola: ultraquattordicenne con le seguenti: con l'età che consente l'accesso alle utenze dei social media.
2. 57. Santerini.

  Al comma 1, dopo le parole: può inoltrare aggiungere le seguenti: al titolare del trattamento,.
*2. 58. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, dopo le parole: può inoltrare aggiungere le seguenti: al titolare del trattamento,.
*2. 59. Santerini.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.

  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica;
   all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1, la tipologia di soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.
**2. 60. Ascani.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica.
  Conseguentemente:
   al comma 2, sopprimere le parole:
del servizio di messaggistica istantanea o di qualsiasi rete di comunicazione e trasmissione elettronica;
   all'articolo 3, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1, la tipologia di soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.
**2. 61. Palmieri, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
2. 62. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Lorefice, Di Vita, Dall'Osso.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Qualora, entro le ventiquattro ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento, i soggetti di cui al medesimo comma 1 possono rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 54. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, nonché al Garante per la protezione dei dati personali.

  Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:
  
2. Qualora, entro le dodici ore successive al ricevimento dell'istanza di cui al comma 1, il soggetto richiesto non abbia dato conferma di avere assunto l'incarico di provvedere all'oscuramento, alla rimozione o al blocco di qualsiasi dato personale del minore, ed entro quarantotto ore non vi abbia provveduto, o comunque nel caso in cui non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet, l'interessato può rivolgere analoga richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale, entro quarantotto ore dal ricevimento dell'atto, provvede ai sensi degli articoli 143 e 144 del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2. 63. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori, Costantino, Martelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle comunicazioni che lo riguardano nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti:, da identificare espressamente tramite il relativo URL (Uniform Resource Locator),.
*2. 64. Palmieri, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: delle comunicazioni che lo riguardano nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: presente legge aggiungere le seguenti:, da identificare espressamente tramite il relativo URL (Uniform Resource Locator),.
*2. 65. Piazzoni, Iori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ciascun minore ultraquattordicenne, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità di un minore che abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1. Il titolare del trattamento o il gestore di cui all'articolo 1, comma 3, trasmette, senza indugio, al minore ultraquattordicenne nonché al genitore o soggetto esercente la responsabilità su un minore che abbia subito taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge l'istanza effettuata dall'autore degli atti nonché l'avvenuto oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale che lo riguardi.
2. 66. Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Chiunque, anche minore, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità genitoriale di un minore, abbia commesso taluno degli atti rientranti nelle condotte di cyberbullismo di cui alla presente legge, può attivare, per finalità riparative, l'istanza di cui al comma 1.
2. 66.(Testo modificato nel corso della seduta) Lorefice, Di Vita, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Baroni, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 2-bis.
2. 55. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 2-bis, sostituire le parole: recepimento e la gestione con le seguenti: tempestivo recepimento e la tempestiva gestione.
2. 67. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.
*2. 68. Giuditta Pini.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, sopprimere le parole: pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti.
*2. 69. Palmieri, Centemero, Gullo.
(Approvato)

A.C. 3139-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Piano di azione integrato).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 289, dell'Autorità per le garanzie nelle
comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni.
  3. Il piano di cui al comma 2 è integrato, entro il termine previsto dal medesimo comma, con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio destinati agli adolescenti, quali i centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
  4-bis. Nell'ambito del piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
  4-ter. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Piano di azione integrato).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), del Dipartimento delle pari opportunità, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia e l'adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali e delle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, nonché una rappresentanza delle associazioni studentesche, dei genitori, dei dirigenti scolastici e dei professori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto al bullismo. Ai soggetti che partecipano ai lavori del tavolo non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. L'elenco dei componenti e i relativi curriculum sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» della Presidenza del Consiglio.
  2. Il tavolo tecnico di cui al comma 1, coordinato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, redige, entro sessanta giorni dal suo insediamento, un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell'ambito del programma pluriennale dell'Unione europea di cui alla decisione 1351/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, nonché realizza un sistema di raccolta dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione del fenomeno. I dati resi anonimi sono pubblicati per finalità statistiche in formato aperto e riutilizzabile al fine di favorire la ricerca e lo studio.
  3. Il piano di cui al comma 2 è integrato con il codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di social networking e gli altri operatori della rete internet. Con il predetto codice è istituito un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per l'istanza di cui all'articolo 2, comma 1, secondo modalità disciplinate con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. Il comitato è composto di esperti e di rappresentanti di associazioni. L'elenco dei componenti e i relativi curriculum sono pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» della Presidenza del Consiglio. Ai soggetti che partecipano ai lavori del comitato di monitoraggio non è corrisposto alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
  4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo e del bullismo, rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi, le Università, le scuole, i Tribunali dei Minorenni, gli enti locali, le Asl, le associazioni presenti sul territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole.
  5. Nell'ambito del piano di azione di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispone, con la partecipazione delle associazioni degli studenti e dei genitori avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul cyberbullismo anche attraverso la promozione di concorsi rivolte alle scuole e reti territoriale di educazione tra pari.
  6. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di cui al comma 1. La relazione è pubblicata sul sito del Ministero in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. 53. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero della giustizia aggiungere le seguenti: – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.
3. 3. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Gregori, Martelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Ministero della giustizia, aggiungere le seguenti: dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia (AIMMF),.
3. 5. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori, Martelli.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: delle organizzazioni già coinvolte fino a: associazioni attive con le seguenti: di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e.
3. 54. Iori.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e delle organizzazioni già coinvolte fino a: Safer Internet center con le seguenti: di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e delle tematiche di genere.
3. 54.(Testo modificato nel corso della seduta) Iori.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: internet center aggiungere le seguenti:, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet.
*3. 55. Palmieri, Centemero, Gullo.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: internet center aggiungere le seguenti:, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet.
*3. 56. Piazzoni, Iori.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , una rappresentanza degli insegnanti e un’équipe di assistenti sociali e psicologi.
3. 57. Baroni, Lorefice, Nesci, Grillo, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed esperti dotati di specifiche competenze in campo psicologico, pedagogico e delle comunicazioni sociali telematiche, nominati dalla Presidenza del Consiglio.
3. 52. Santerini.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo le parole: 16 dicembre 2008, aggiungere le seguenti: e nel rispetto delle risoluzioni e delle direttive del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
3. 58. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Sopprimere il comma 3.
3. 50. Catalano.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: regolamentazione con la seguente: autoregolamentazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: a cui devono attenersi con la seguente: per.
3. 59. Grillo, Baroni, Lorefice, Nesci, Mantero, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: regolamentazione con la seguente: autoregolamentazione.
3. 60. Palmieri, Centemero, Gullo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: regolamentazione con la seguente: co-regolamentazione.
3. 61. Iori.
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: nonché di aggiornare periodicamente, sulla base delle evoluzioni tecnologiche e dei dati raccolti dal tavolo tecnico di cui al comma 1, la tipologia di soggetti ai quali è possibile inoltrare la medesima istanza.
3. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: articolo 2, comma 1, aggiungere le seguenti: e di identificare sistemi di sicurezza e protezione di default, adattati sulla base dell'età dell'utente.
3. 13. Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Nesci, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, destinati agli adolescenti, quali i centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza.
3. 62. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4-bis.
3. 51. Catalano.

  Al comma 4-bis, dopo la parola: predispone aggiungere le seguenti:, nei limiti delle risorse di cui al comma 4-quater, primo periodo,.

  Conseguentemente, dopo il comma 4-ter, aggiungere i seguenti:
  4-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, è autorizzata la spesa di euro 50.000 annui a decorrere dall'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 4-bis, sostituire le parole: e di soggetti privati con le seguenti: tra i minori.
3. 63. Nesci, Mantero, Grillo, Baroni, Lorefice, Colonnese, Silvia Giordano, Di Vita, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

A.C. 3139-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

  1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1, comma 1, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale.
  2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107, includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-bis. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  3. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole, in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia nonché associazioni ed enti, per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione, operante a livello nazionale o territoriale, nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
  4. Conformemente a quanto previsto dalla lettera h) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.
  4-bis. I servizi sociali territoriali, con l'ausilio delle associazioni e degli altri enti che perseguono le finalità della presente legge promuovono, nell'ambito delle risorse disponibili, specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti di bullismo e di cyberbullismo nonché a rieducare, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale, i minori artefici di tali condotte.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto in ambito scolastico).

  Al comma 1, sostituire le parole da: Ministero della giustizia fino alla fine dell'articolo con le seguenti: Dipartimento delle Pari Opportunità, il Ministero della giustizia – Dipartimento Giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, nonché provvede al loro aggiornamento ogniqualvolta si renda necessario e, al più tardi, con cadenza annuale.
  2. Le linee di orientamento di cui al comma 1, conformemente a quanto previsto alla lettera l) del comma 7 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015 n. 107, includono: la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione per ogni autonomia scolastica di una rete di docenti; la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole; la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Dall'adozione delle linee di orientamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua alla luce delle competenze ed esperienze maturate fra i docenti una rete di docenti referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale, polizia locale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio.
  4. Gli uffici scolastici regionali promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti di particolare interesse elaborati da reti di scuole in collaborazione con Servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia, Prefetture – Uffici territoriali del Governo, enti locali, servizi territoriali, Forze dell'ordine nonché associazioni ed enti per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto al bullismo e al cyberbullismo e l'educazione alla legalità al fine di favorire nei ragazzi comportamenti di salvaguardia e di contrasto, agevolando e valorizzando il coinvolgimento di ogni altra istituzione competente, ente o associazione operante a livello nazionale, o territoriale nell'ambito delle attività di formazione e sensibilizzazione.
  5. Conformemente a quanto previsto alla lettera h), comma 7, dell'articolo 1 della legge 12 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della propria autonomia e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuovono l'educazione all'uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, anche mediante la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, Forze di polizia, associazioni ed enti.
4. 51. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: linee di orientamento con le seguenti: linee guida.

  Conseguentemente:
   al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: linee di orientamento con le seguenti: linee guida;
   alla rubrica, sostituire le parole: linee di orientamento con le seguenti: linee guida.
4. 53. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: includono aggiungere le seguenti:, in via sperimentale, per il triennio 2016-2018.
4. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per ogni autonomia scolastica; aggiungere le seguenti: l'individuazione presso ciascuna scuola, quali figure di riferimento, di un docente con il coinvolgimento di studenti.
4. 12. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Gregori, Martelli.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: attivo degli studenti aggiungere le seguenti: ed ex studenti che abbiano già operato all'interno dell'Istituto in peer education.
4. 50. Ascani, Coscia, Bonaccorsi, Blazina, Carocci, Coccia, Crimì, Dallai, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Malpezzi, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Rocchi, Sgambato, Ventricelli, Nesi.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei minori coinvolti; aggiungere le seguenti: l'integrazione dell'offerta formativa che includa l'etica digitale, la cultura dell'inclusione e il rispetto delle differenze.
4. 14. Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Nesci, Colonnese, Di Vita, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. Alle istituzioni scolastiche che hanno attuato la formazione di tutto il personale scolastico alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo vengono attribuite l'attestazione e la certificazione del percorso formativo.
4. 54. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: polizia postale aggiungere le seguenti: e/o altri organi di polizia.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Forze di polizia con le seguenti: Organi di polizia.
*4. 52. Santerini.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: polizia postale aggiungere le seguenti: e/o altri organi di polizia.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Forze di polizia con le seguenti: Organi di polizia.
*4. 55. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 3, sopprimere le parole: sul territorio.
4. 56. Centemero, Palmieri, Gullo.

  Al comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: I bandi per accedere ai finanziamenti, l'entità dei singoli finanziamenti erogati, i soggetti beneficiari e i dettagli relativi ai progetti finanziati sono pubblicati sul sito internet istituzionale degli uffici scolastici regionali, nel rispetto della trasparenza e dell'evidenza pubblica.
4. 57. Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Nesci, Colonnese, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole: e nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente,.
4. 21. Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Lorefice, Grillo, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 4, sostituire le parole: Forze di polizia con le seguenti: organi di polizia.
*4. 58. Paola Bragantini.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole: Forze di polizia con le seguenti: organi di polizia.
*4. 59. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.
(Approvato)

  Al comma 4-bis, sostituire le parole da: nonché fino alla fine del comma, con le seguenti: ed a offrire ai minori artefici di tali condotte la possibilità di prendere coscienza della gravità dei loro atti, anche attraverso l'esercizio di attività riparatorie o di utilità sociale.
4. 60. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-ter. Le istituzioni scolastiche, nell'ambito della propria autonomia, promuovono l'istituzione di centri di ascolto psicologico ovvero uno spazio dedicato prioritariamente ai ragazzi, ai loro problemi, alle loro difficoltà con il mondo della scuola, la famiglia e i loro coetanei.
4. 28. Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

A.C. 3139-A – Articolo 4-bis

ARTICOLO 4-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4-bis.
(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).

  1. Il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di bullismo o di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti. Sentite le famiglie ovvero i tutori, valutata, anche in collaborazione con gli insegnanti ed il personale scolastico, la gravità degli atti di cui al primo periodo, il dirigente scolastico convoca i soggetti coinvolti, il referente per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo di cui al comma 2 dell'articolo 4, i rappresentanti di classe e, qualora lo ritenga necessario, rappresentanti dei servizi sociali e sanitari territoriali, al fine di predisporre percorsi personalizzati per l'assistenza alla vittima e per l'accompagnamento rieducativo degli autori degli atti medesimi.
  2. I regolamenti delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 4, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e il patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998, sono integrati con specifici riferimenti a condotte di bullismo e cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4-bis.
(Informativa alle famiglie, sanzioni in ambito scolastico e progetti di sostegno e di recupero).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: ne informa tempestivamente fino alla fine del periodo, con le seguenti: attraverso in canali indicati nelle linee guida del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, fermo restando l'articolo 347 del codice di procedura penale, ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la potestà genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e si attiva per documentare le testimonianze e gli specifici episodi di bullismo.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
degli atti con le seguenti: delle condotte;
   sostituire la parola: il referente con le seguenti: la rete di referenti;
    al comma 2, aggiungere, il fine, il seguente periodo: I Piani delle offerte formative (POF) sono integrati con la previsione di moduli didattici sul bullismo, cyberbullismo, pari opportunità e gestione dei conflitti, cittadinanza digitale.
4-bis. 50. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: potestà con la seguente: responsabilità.
*4-bis. 51. Santerini.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: potestà con la seguente: responsabilità.
*4-bis. 52. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: di cui al primo periodo.
4-bis. 53. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, è minore di anni quattordici, la famiglia o i tutori e i dirigenti scolastici sono tenuti a predisporre un piano di rieducazione negli istituti scolastici di appartenenza, oltre l'orario scolastico, secondo le modalità ritenute più adeguate.
4-bis. 54. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 2, sostituire le parole: relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti con le seguenti: relativi provvedimenti riparativi e rieducativi che prevedano un percorso educativo attivo.
4-bis. 55. Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

A.C. 3139-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

  1. La Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo.
  2. Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, in favore del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 del presente articolo, pari a 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 12 della legge 18 marzo 2008, n. 48).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione è pubblicata in formato di tipo aperto ai sensi dell'articolo 68, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
5. 50. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 2, sostituire le parole: 220.000 euro con le seguenti: 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: 220.000 euro con le seguenti: 4 milioni di euro.
5. 51. Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Attività di contrasto all'istigazione al suicidio).

  1. Nell'ambito dei compiti della Polizia postale e delle comunicazioni, l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione svolge, su richiesta dell'autorità giudiziaria, motivata a pena di nullità, le attività occorrenti per il contrasto del delitto di cui all'articolo 580 del codice penale da chiunque commesso nei confronti di un minore degli anni diciotto mediante l'impiego di sistemi informatici o mezzi di comunicazione telematica ovvero utilizzando reti di telecomunicazione disponibili al pubblico. A tal fine il personale addetto può utilizzare indicazioni di copertura, anche per attivare siti nelle reti, realizzare o gestire aree di comunicazione o scambio su reti o sistemi telematici, ovvero per partecipare ad esse.
  2. Per una più efficace realizzazione dei propri compiti la Polizia postale e delle comunicazioni promuove lo sviluppo di proficui rapporti collaborativi con le omologhe realtà investigative presenti in altri Stati per la veicolazione e lo scambio delle informazioni relative al cyberbullismo e promuove progetti per sensibilizzare i giovani nei confronti del distorto uso della rete.
  3. Il Ministro dell'interno promuove, altresì, un piano integrato per la prevenzione primaria del suicidio legato al cyberbullismo che coinvolga i servizi presenti nel territorio rivolti agli adolescenti, quali centri di aggregazione, ricreativi, di ascolto e di consulenza, in sinergia con le scuole, per integrare conoscenze ed esperienze nell'azione preventiva.
5. 02. Grillo, Lorefice, Mantero, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

A.C. 3139-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Ammonimento).

  1. Per i fatti di cui all'articolo 1, comma 2, della presente legge che non integrano reati procedibili d'ufficio, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni. In caso di minore età dell'ammonito, il questore convoca, unitamente all'interessato, almeno un genitore ovvero la persona esercente la responsabilità genitoriale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Ammonimento).

  Sopprimerlo.
6. 1. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
*6. 51. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: comma 2 con le seguenti: commi 2 e 2-bis.
*6. 52. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia con le seguenti: e per i quali non è proposta querela ovvero nei casi di autore infraquattordicenne.
6. 53. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: o non è presentata denuncia.
6. 54. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di minore età dell'ammonito con le seguenti: Ai fini dell'ammonimento di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonimento chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia.
6. 55. Nesci, Lorefice, Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Baroni, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: In caso di minore età dell'ammonito con le seguenti: Ai fini dell'ammonimento di cui al presente articolo.
6. 56. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Baroni, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e nel caso lo ritenga opportuno, sentito un professionista competente, in luogo dell'ammonimento chiede che sia svolto, tramite i servizi sociali territoriali, un percorso rieducativo del giovane e della famiglia.
6. 8. Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Grillo, Colonnese, Di Vita, Baroni, Nesci, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e un assistente sociale o psicologo.
6. 58. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento del ventunesimo anno di età.
*6. 59. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento del ventunesimo anno di età.
*6. 60. Santerini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.
6. 61. Santerini.

A.C. 3139-A – Articolo 6-bis

ARTICOLO 6-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale).

  1. All'articolo 612-bis del codice penale:
   a) al secondo comma, sono soppresse le parole: «ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici»;
   b) dopo il secondo comma, è inserito il seguente: «La pena è della reclusione da uno a sei anni se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La stessa pena si applica se il fatto è commesso utilizzando tali strumenti mediante la sostituzione della propria all'altrui persona e l'invio di messaggi o la divulgazione di testi o immagini, ovvero mediante la diffusione di dati sensibili, immagini o informazioni private, carpiti attraverso artifici, raggiri o minacce o comunque detenuti, o ancora mediante la realizzazione o divulgazione di documenti contenenti la registrazione di fatti di violenza e di minaccia».

  2. All'articolo 240, secondo comma, numero 1-bis del codice penale, dopo le parole: «utilizzati per la commissione dei reati di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «612-bis,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6-BIS DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6-bis.
(Modifica all'articolo 612-bis del codice penale).

  Sopprimerlo.
*6-bis. 50. Catalano.

  Sopprimerlo.
*6-bis. 51. Quintarelli, Monchiero, Carrozza, Galgano, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimerlo.
*6-bis. 52. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Sopprimerlo.
*6-bis. 53. Nicchi, Daniele Farina, Martelli.

  Sopprimerlo.
*6-bis. 54. Santerini.

  Sopprimerlo.
*6-bis. 55. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6-bis. – (Giustizia riparativa). – 1. Nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai minori, la Procura della Repubblica o il giudice presso il Tribunale per i Minorenni, ove ne ravvisino l'opportunità, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrono a programmi volontari di giustizia riparativa nel rispetto dei principi enunciati dalla Raccomandazione (19)99 del Consiglio d'Europa su Médiation en matière penale e dalla Risoluzione 12/2002 del Consiglio Economico e Sociale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite recante Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters e con l'osservanza delle garanzie di cui all'articolo 12 della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.
  2. L'autorità giudiziaria si avvale dei centri di mediazione presenti sul territorio, scelti fra quelli di comprovata esperienza ed elevata, competenza.
  3. I mediatori, adeguatamente formati ai programmi di giustizia riparativa, esercitano le loro finzioni con indipendenza, autonomia e imparzialità e provvedono periodicamente a informare l'autorità giudiziaria circa l'andamento del programma di giustizia riparativa, le attività svolte e i relativi risultati.
  4. I programmi di giustizia riparativa, ai fini della presente legge, consistono in ogni procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti.
  5. I programmi di giustizia riparativa di cui alla presente legge, possono essere avviati anche indipendentemente dal procedimento penale, su richiesta dei soggetti in conflitto; essi assicurano la riservatezza e si svolgono in locali appositi al di fuori degli uffici giudiziari.
  6. I programmi di giustizia riparativa si svolgono nell'interesse superiore dei minori coinvolti e hanno come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto responsabilizzazione dell'autore.;
6-bis. 56. Baroni, Lorefice, Grillo, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Colonnese, Nesci, Agostinelli, Dall'Osso.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6-bis. – 1. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della presente legge è maggiorenne, si applicano le disposizioni previste dal decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38.
6-bis. 57. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 6-bis. – 1. Se l'autore delle condotte di cui all'articolo 1, commi 2 e 2-bis, della presente legge è minore di anni diciotto, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 98 del codice penale.
6-bis. 58. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Sopprimere il comma 1.
6-bis. 59. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.

Subemendamento all'emendamento 6-bis. 100.

  All'emendamento 6-bis. 100, alle parole: di cui al comma 1 premettere la seguente: persecutorio.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, parte consequenziale, alle parole: di cui al comma 1 premettere la seguente: persecutorio.
0. 6-bis. 100. 1. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: sei anni se il fatto aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: si applica se il fatto aggiungere le seguenti: di cui al comma 1.
6-bis. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: La stessa pena fino alla fine della lettera.
6-bis. 60. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o comunque detenuti.
6-bis. 61. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di violenza e di minaccia con le seguenti: di violenza o di minaccia.
6-bis. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il fatto di cui al primo periodo, è commesso da minori, qualora il giudice del Tribunale dei Minorenni lo ritenga opportuno, è possibile utilizzare programmi di giustizia riparativa, aventi lo scopo di riparare l'offesa, tutelare le vittime, favorire la presa di coscienza e il ravvedimento dell'autore o degli autori del fatto.
6-bis. 62. Palmieri, Sarro, Centemero, Gullo.

  Sopprimere il comma 2.
6-bis. 63. Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Lorefice, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Silvia Giordano, Baroni, Nesci, Dall'Osso.

  Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: – Atti persecutori.
6-bis. 102. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 3139-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    nella proposta di legge in epigrafe si prevede, tra le altre cose, che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individui «fra i docenti un referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo anche avvalendosi della collaborazione della polizia postale nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio (articolo 2-bis)»;
    il compito affidato al docente è di particolare delicatezza e il suo svolgimento richiede specifiche conoscenze, non solo di tipo pedagogico e psicologico, ma anche di tipo giuridico, in particolare per quel che riguarda l'individuazione delle condotte che possono integrare i reati, rispettivamente, di bullismo e di cyberbullismo;
    per quanto possa essere ampia e articolata la preparazione culturale di un docente, essa, per evidenti ragioni connesse allo specifico curriculum formativo di ciascun docente, non necessariamente comporta il possesso delle competenze di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché ciascun docente individuato come referente con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del bullismo e del cyberbullismo possa avvalersi di specifiche iniziative di formazione e di aggiornamento, da svolgersi anche in via telematica, aventi ad oggetto i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, oltre che nei loro aspetti sociali, anche nei loro profili specificamente giuridici.
9/3139-A/1Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede un piano d'azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo e che nell'ambito dei piano si prevede, tra l'altro, che la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predisponga periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati,

impegna il Governo

valutare l'opportunità e la possibilità che queste campagne di informazione e di sensibilizzazione incoraggino anche un uso consapevole, sicuro e responsabile delle tecnologie digitali.
9/3139-A/2Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del progetto di legge in esame, prevede l'adozione di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico;
    in tale ambito esistono una varietà di progetti volti al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, il cui aspetto critico è però costituito della totale assenza di misurazioni della loro efficacia, poiché non esiste una verifica dei risultati conseguiti;
    le scuole hanno l'obbligo annualmente di compilare il rapporto di autovalutazione di istituto, in applicazione del nuovo «Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in materia di istruzione e formazione»;
    sarebbe necessario un sistema di rilevazione dei risultati dei progetti e della attività scolastiche messe in campo contro il bullismo, anche praticato con il cellulare su Facebook o WhatsApp, magari attraverso il coinvolgimento dei genitori,

impegna il Governo

ad inserire nel questionario di autovalutazione, la rilevazione dei risultati dei progetti e delle attività con finalità educative e di contrasto al bullismo in ogni forma realizzato, allo scopo di verificare la reale efficacia dei progetti e poter poi imporre alle scuole obiettivi di miglioramento misurabili in termini percentuali. Questo incentiverebbe le scuole a realizzare effettivamente i progetti, perché ciò influirebbe ad aumentare il livello qualitativo della scuola che li realizza effettivamente.
9/3139-A/3Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento finalizzato al contrasto del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo affida alla Polizia postale un ruolo determinante;
    il provvedimento ex articolo 4 prevede il coinvolgimento della Polizia postale anche in ordine alla formazione del personale scolastico;
    all'articolo 5 si prevede che la Polizia postale e delle comunicazioni relaziona con cadenza annuale al tavolo tecnico di cui all'articolo 3, comma 1, sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno dei cyberbullismo;
    se da un lato nella legge di stabilità sono stati stanziati 150 milioni di euro per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica, per contro ad oggi il SAP (Sindacato autonomo di Polizia) denuncia che è in atto un piano finalizzato alla chiusura di 70 uffici di Polizia postale e delle comunicazioni,

impegna il Governo

a scongiurare l'adozione di qualsiasi piano volto a ridimensionare il numero degli uffici provinciali della Polizia postale.
9/3139-A/4Invernizzi, Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del presente provvedimento nel delineare le finalità della legge prevede che sia adottata una strategia volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo;
    lo sport rappresenta un fenomeno sociale che svolge un ruolo fondamentale per la formazione individuale e la promozione del benessere fisico e mentale del singolo, con effetti positivi sulle capacità di apprendimento. Lo sport è una delle attività che da sempre ha contribuito a promuovere uno stile di vita positivo, consentendo ai giovani di esprimere le loro inclinazioni e la loro personalità, di sviluppare un'attitudine alla cura del corpo, di promuovere uno spirito partecipativo ed incline alla sana competizione destinato ad agevolare la vita ed il lavoro in gruppo. I valori di onestà e solidarietà impliciti nell'attività sportiva offrono, infatti, uno stimolo fondamentale per prevenire le tendenze disgreganti comuni nella società contemporanea, particolarmente evidenti nel fenomeno del bullismo, favorendo il consolidamento di uno spirito di comunione e fraternità sempre più indispensabile per l'integrazione sociale e culturale, contrastando le devianze della discriminazione e dell'intolleranza,

impegna il Governo

a migliorare le politiche in materia di educazione fisica, anche attraverso un ampliamento dell'orario scolastico, assicurando un equilibrio tra le attività fisiche ed intellettuali nelle scuole, investendo nelle strutture sportive di qualità, prendendo misure adeguate per rendere accessibili a tutti gli studenti i centri sportivi e i corsi di sport nelle scuole e prestando particolare attenzione ai bisogni degli studenti disabili.
9/3139-A/5Borghesi, Rondini, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede un complesso di nuove misure volte alla tutela dei minori dai fenomeni di bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento ad azioni di carattere preventivo e formativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    in particolare, gli articoli 4 e 4-bis prevedono specifiche azioni di deterrenza e sensibilizzazione in capo alle istituzioni scolastiche, attraverso: la creazione della figura di un docente-referente relativamente a tale fenomeno; la promozione, demandata agli uffici scolastici regionali, dell'educazione alla legalità e all'uso consapevole della rete Internet; la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti volti al contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo; l'assunzione di misure disciplinari rivolte agli autori e al contempo di misure di sostegno psicologico delle vittime;
    il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo sta divenendo sempre più preoccupante per la frequenza, la reiterazione e la gravità dei comportamenti di prevaricazione e aggressione fisica e psicologica da parte di coloro che se ne rendono responsabili e per le conseguenze, spesso drammatiche, che tali comportamenti generano sulle vittime, specie su ragazzi e ragazze particolarmente fragili e vulnerabili;
    la concezione di un uso distorto delle nuove tecnologie, la mancanza del rispetto dell'individuo e delle regole della convivenza civile sta prendendo il sopravvento tra le generazioni di adolescenti e preadolescenti a discapito di un accesso consapevole e maturo delle piattaforme digitali e dei social network,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare misure opportune affinché, in collaborazione con il corpo docente delle scuole di ogni ordine e grado e nel pieno rispetto dell'autonomia scolastica, sia diffusa una adeguata consapevolezza sulla fattispecie del cyberbullismo e affinché lo stesso sia oggetto di riflessione e approfondimento, nell'ambito delle classi che prevedono corsi di diritto;
   a valutare, nel primo provvedimento utile, l'opportunità di adottare misure idonee per reperire maggiori risorse rispetto allo stanziamento previsto affinché sia potenziato l'operato della polizia postale favorendo l'incentivazione dei corsi di prevenzione per gli studenti contro il cyberbullismo, il bullismo e la diffusione e il consumo di alcol e sostanze stupefacenti.
9/3139-A/6Vargiu, Matarrese, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    per raggiungere gli obiettivi della legge per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo è di fondamentale importanza l'attività di prevenzione e la tutela dei minori coinvolti «sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti» ed una capillare;
    recenti drammatici fatti di cronaca hanno palesato ancor di più che casi di cyberbullismo si manifestano con la riproduzione multipla e successiva di un singolo fatto, pubblico o privato o di una notizia che sono distorti e amplificati con intenti offensivi e discriminatori;
    fra le azioni positive l'atto in discussione prevede anche periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, nell'ambito dei Piano di azione di cui al comma 2 dell'articolo 3 del provvedimento in esame, campagne di informazione sul fenomeno del cyberbullismo specificamente nelle fasce orarie e/o in prossimità delle trasmissioni che le reti RAI dedicano ai programmi per i ragazzi.
9/3139-A/7Carrescia.


   La Camera,
   considerato che:
    la violenza che caratterizza molti aspetti della vita sociale assume aspetti del tutto particolari quando la si colloca e la si immagina proiettata su uno scenario virtuale. La violenza personale, fisica, diretta, è spesso circoscritta tra chi la fa e chi la subisce, mentre la violenza della rete può coinvolgere potenzialmente milioni di persone. Può essere esercitata a distanza e in modo anonimo, ma si moltiplica velocemente con la semplice pressione di un clic, che conferma la propria adesione ad una violenza perpetrata da altri. Si tratta solo apparentemente di una violenza immateriale perché gli effetti che produce sono devastanti e possono condurre anche al suicidio;
    la violenza della rete e in rete richiede un approccio totalmente innovativo ed esige una formazione di nuovo tipo in cui valori morali e competenze tecnologiche, conoscenza della persona e conoscenza del mezzo si intrecciano strettamente. Non basta stabilire delle sanzioni se non si attiva un processo di formazione che ricomponga una antica frattura tra scienze umanistiche e scienze tecnico-scientifiche. Oggi il danno che il cyberbullismo provoca è devastante per la crudeltà, seppure inconscia, di chi lo compie e la potenza moltiplicativa e diffusiva del mezzo;
    si tratta di umanizzare la tecnologia perché metta sempre la persona al centro delle sue strategie. La scuola può favorire un uso sempre più ampio ed esteso delle nuove tecnologie alla luce di codici comportamentali che tengano conto del danno che sia pure involontariamente si può arrecare,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di attivare una intensa campagna di comunicazione – a cominciare dalle scuole – in cui si chiarisca che il rispetto per la persona si esprime anche attraverso le moderne tecnologie informatiche;
   a valutare la possibilità di introdurre disposizioni tramite le quali si impegnino i minorenni, ed in particolare gli adolescenti, nonché coloro che ne sono responsabili, a sottoscrivere un patto in cui siano stabilite regole di comportamento, prima di poter avere un proprio sito o una propria pagina su Facebook o altro social network, provvedendo altresì che sulla propria pagina compaia un bollino che confermi a chi accede la sottoscrizione delle regole di correttezza.
9/3139-A/8Binetti, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    la violenza che caratterizza molti aspetti della vita sociale assume aspetti del tutto particolari quando la si colloca e la si immagina proiettata su uno scenario virtuale. La violenza personale, fisica, diretta, è spesso circoscritta tra chi la fa e chi la subisce, mentre la violenza della rete può coinvolgere potenzialmente milioni di persone. Può essere esercitata a distanza e in modo anonimo, ma si moltiplica velocemente con la semplice pressione di un clic, che conferma la propria adesione ad una violenza perpetrata da altri. Si tratta solo apparentemente di una violenza immateriale perché gli effetti che produce sono devastanti e possono condurre anche al suicidio;
    la violenza della rete e in rete richiede un approccio totalmente innovativo ed esige una formazione di nuovo tipo in cui valori morali e competenze tecnologiche, conoscenza della persona e conoscenza del mezzo si intrecciano strettamente. Non basta stabilire delle sanzioni se non si attiva un processo di formazione che ricomponga una antica frattura tra scienze umanistiche e scienze tecnico-scientifiche. Oggi il danno che il cyberbullismo provoca è devastante per la crudeltà, seppure inconscia, di chi lo compie e la potenza moltiplicativa e diffusiva del mezzo;
    si tratta di umanizzare la tecnologia perché metta sempre la persona al centro delle sue strategie. La scuola può favorire un uso sempre più ampio ed esteso delle nuove tecnologie alla luce di codici comportamentali che tengano conto del danno che sia pure involontariamente si può arrecare,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di attivare una intensa campagna di comunicazione – a cominciare dalle scuole – in cui si chiarisca che il rispetto per la persona si esprime anche attraverso le moderne tecnologie informatiche;
   a valutare la possibilità di introdurre disposizioni tramite le quali si impegnino i minorenni, ed in particolare gli adolescenti, nonché coloro che ne sono responsabili, a sottoscrivere un patto in cui siano stabilite regole di comportamento.
9/3139-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame propone un complesso di interventi volti alla tutela dei minori anche dal fenomeno del cyberbullismo, ovvero dalla manifestazione attraverso una serie di atti di diversa natura, tutti aventi come scopo intenzionale e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo. Atti finalizzati a tale obiettivo ed attuati per via telematica;
    il provvedimento detta una strategia integrata di contrasto del fenomeno che si caratterizza per l'estraneità all'area del diritto penale, privilegiando azioni di carattere preventivo e formativo;
    in particolare all'articolo 3, comma 1, si dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di emanare eventuali, ulteriori, provvedimenti volti a integrare il tavolo tecnico, da istituirsi presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con figure di psicologi, pedagogisti ed esperti in comunicazione sociale.
9/3139-A/9Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame propone un complesso di interventi volti alla tutela dei minori anche dal fenomeno del cyberbullismo, ovvero dalla manifestazione attraverso una serie di atti di diversa natura, tutti aventi come scopo intenzionale e predominante quello di isolare un minore o un gruppo di minori, ponendo in atto un abuso, un attacco dannoso e la loro messa in ridicolo. Atti finalizzati a tale obiettivo ed attuati per via telematica;
    il provvedimento detta, una strategia integrata di contrasto del fenomeno che si caratterizza per l'estraneità all'area del diritto penale, privilegiando azioni di carattere preventivo e formativo;
    in particolare all'articolo 3, comma 1, si dispone l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di emanare eventuali ulteriori provvedimenti, volti a integrare il tavolo tecnico con la presenza delle regioni, mediante rappresentanti della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, in considerazione delle competenze costituzionalmente loro attribuite in materia di istruzione e politiche sociali.
9/3139-A/10Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, all'articolo 4, giustamente prevede un complesso di norme finalizzare a realizzare una efficace e continuativa azione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, attraverso la formazione del personale scolastico, il coinvolgimento pieno e la collaborazione preziosa del mondo degli studenti, delle Forze dell'ordine, della polizia postale, degli enti locali e dei servizi sociali territoriali, delle famiglie, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
    in questa prospettiva è fondamentale il finanziamento di progetti specifici e mirati per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo la educazione alla legalità, la formazione e la sensibilizzazione,

impegna il Governo

a valutare, nell'ambito delle disponibilità finanziarie esistenti e su scala pluriennale, ogni intervento per finanziare progetti ed attività integrate di contrasto del bullismo e del cyberbullismo, di prevenzione, di diffusione della educazione alla legalità ed al valore assoluto e del rispetto per la persona, di sensibilizzazione della intera comunità.
9/3139-A/11Tino Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    la scuola è un luogo importantissimo per il contrasto del fenomeno del cosiddetto bullismo e spesso si sottovalutano situazioni di disagio e rischiano di essere minimizzati episodi che invece nel medio/lungo periodo possono determinare situazioni di pericolo per le vittime di atti di violenza e anche di atteggiamenti psicologici;
    alle istituzioni scolastiche è affidato un delicatissimo compito nella formazione dei ragazzi e in questa attività devono essere supportate da tutte le istituzioni competenti;
    in questa attività è imprescindibile il rapportarsi con le attività consultoriali e di Polizia postale,

impegna il Governo

a rafforzare gli organici di Polizia postale in ambito provinciale al fine di supportare l'azione di centri di ascolto psicologico promosse dagli istituti scolastici e per una più efficace e capillare azione informativa di contrasto al fenomeno del bullismo e del cyberbullismo.
9/3139-A/12Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    la scuola è un luogo importantissimo per il contrasto del fenomeno del cosiddetto bullismo e spesso si sottovalutano situazioni di disagio e rischiano di essere minimizzati episodi che invece nel medio/lungo periodo possono determinare situazioni di pericolo per le vittime di atti di violenza e anche di atteggiamenti psicologici;
    alle istituzioni scolastiche è affidato un delicatissimo compito nella formazione dei ragazzi e in questa attività devono essere supportate da tutte le istituzioni competenti;
    in questa attività è imprescindibile il rapportarsi con le attività consultoriali e di Polizia postale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rafforzare gli organici di Polizia postale in ambito provinciale.
9/3139-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)  Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    in particolare, l'articolo 1 contiene le finalità del testo e definisce bullismo e cyberbullismo. Il bullismo è definito come l'aggressione o la molestia ripetuta, da parte di singoli o più persone, nei confronti di una o più vittime allo scopo di ingenerare in essi timore ansia o isolamento ed emarginazione; sono manifestazioni di bullismo una serie di comportamenti di diversa natura; atti vessatori, pressioni e violenze fisiche e psicologiche, istigazione al autolesionismo e al suicidio, minacce e furti, danneggiamenti, offese e derisioni anche relative alla razza, alla lingua, alla religione, all'orientamento sessuale, all'opinione politica, all'aspetto fisico o alle condizioni personali e sociali della vittima;
    il cyberbullismo è, invece, definito come fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo (come sopraindividuati) che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte a ricomprendere tra le finalità del provvedimento anche il perseguimento dei discorsi d'odio che vengono pubblicati online, attraverso i diversi canali multimediali.
9/3139-A/13Palmizio, Centemero, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche azioni di prevenzione e tutela a favore delle ragazze e delle donne coinvolte in episodi di bullismo, cyberbullismo e in discorsi d'odio online.
9/3139-A/14Archi, Palmieri, Centemero, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    in particolare, l'articolo 4 prevede l'adozione da parte del MIUR di linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo nelle scuole, prevedendo tra gli obiettivi, la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni nelle scuole, la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti, un sistema di governance efficace, diretto dal MIUR. Si prevede altresì l'individuazione in ogni scuola di un docente con funzioni di referente contro il bullismo e il cyberbullismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che alle istituzioni scolastiche che hanno attuato la formazione di tutto il personale scolastico, in tema di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo vengano attribuite l'attestazione e la certificazione del percorso formativo effettuato.
9/3139-A/15Centemero, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    l'articolo 2, al comma 2-bis prevede che «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti»,

impegna il Governo

a concordare con i gestori delle grandi piattaforme di social network l'adesione a politiche di contrasto al cyberbullismo, che comprendano anche progetti di educazione e formazione all'uso consapevole del web.
9/3139-A/16Palmieri, Centemero, Palese, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    l'articolo 2, al comma 2-bis prevede che «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei siti internet devono dotarsi, qualora non le abbiano già attivate, di specifiche procedure per il recepimento e la gestione delle istanze di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, dandone informazione tramite avvisi chiari e di facile individuazione pubblicati nella pagina iniziale degli stessi siti»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concordare con i gestori delle grandi piattaforme di social network l'adesione a politiche di contrasto al cyberbullismo, che comprendano anche progetti di educazione e formazione all'uso consapevole del web.
9/3139-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri, Centemero, Palese, Baldelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    all'articolo 3 si prevede l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che come stabilito al comma 2 del medesimo articolo, redige un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che il piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo venga redatto anche tenendo conto delle risoluzioni e delle direttive del Consiglio d'Europa e dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.
9/3139-A/17Bergamini, Palmieri, Centemero, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbillismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    il revenge porn è l'espressione anglosassone che indica la pubblicazione sul web di video, anche molto intimi, a scopo di vendetta, di solito al termine di una relazione sentimentale. Negli Stati Uniti d'America il revenge porn è riconosciuto ufficialmente a livello giuridico e conseguentemente punito;
    le attuali leggi vigenti in Italia non riescono a contrastare il fenomeno dei video privati diffusi per vendetta: per questo serve una normativa adeguata al periodo storico che stiamo vivendo;
    sarebbe opportuno il riconoscimento di questo reato al pari dell'estorsione, perché si configura come un grave delitto contro la privacy, oltre ad essere un delitto di genere, perpetrato, quasi esclusivamente nei confronti delle donne,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure, anche normative, che riconoscano il fenomeno, sempre più diffuso del cosiddetto revenge porn.
9/3139-A/18Sandra Savino, Palmieri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti), privilegiando azioni di carattere formativo-educativo rivolte anche a soggetti minori di 21 anni;
    risultano in costante ascesa gli episodi di pubblicazione sul web di video con contenuti privati e anche molto intimi, da parte di coloro che, prevalentemente uomini, utilizzano questo strumento come forma di vendetta, spesso al termine di una relazione sentimentale;
    è necessario porre in essere politiche che perseguano e condannino comportamenti di questo genere lesivi della privacy e della dignità delle donne; il 90 per cento dei casi del cosiddetto « revenge porn», infatti, vede ragazze e più in generale donne come vittime dei comportamenti degli uomini che devono essere perseguiti anche penalmente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere specifiche azioni di prevenzione e tutela a favore delle ragazze e delle donne coinvolte in episodi di bullismo e cyberbullismo, con particolare riconoscimento del reato di revenge porn.
9/3139-A/19Carfagna, Centemero, Palmieri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, già approvato dal Senato con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento da oltre un anno durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, almeno fino al mese di luglio, un proficuo lavoro, che il M5S riteneva essere lealmente collaborativo, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime e autori di atti di cyberbullismo, ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    si condivide la necessità che i fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra minori esiga un monitoraggio, un presidio permanente ed un intervento del legislatore ma non si condivide alcun intervento repressivo nei confronti dei minori e l'istituto dell'ammonimento era l'unico compromesso accettabile quantunque si ritenga che il questore non abbia le competenze adeguate per intervenire su minori che, nel caso di specie, possono anche essere bambini di 10 anni;
    il M5S ritiene quindi che laddove l'ammonimento per condotte relative al bullismo o cyberbullismo riguardi minori sia opportuno che il questore sia affiancato da professionisti competenti del settore, ovvero assistenti sociali, pedagogisti o psicologi, opportunità che potrebbe anche non trovare adeguate risorse economiche, tenuto conto della mole di attività che, con tutta probabilità, scaturirà nelle questure che si troveranno a gestire tutte le richieste di ammonimento,

impegna il Governo

a stanziare nella prossima legge di bilancio risorse sufficienti a garantire che le questure siano in grado di rispondere alle richieste di ammonimento relative alle condotte di bullismo e cyberbullismo concernenti minori, assicurando le necessarie consulenze di psicologi, pedagogisti e assistenti sociali nei casi di procedure di ammonimento concernenti i minori.
9/3139-A/20Silvia Giordano, Nesci, Baroni, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, già approvato dal Senato con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento da oltre un anno durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, almeno fino al mese di luglio, un proficuo lavoro, che il M5S riteneva essere lealmente collaborativo, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime e autori di atti di cyberbullismo, ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    i responsabili delle condotte di bullismo e cyberbullismo, se minori, come peraltro pacificamente ritenuto nella letteratura scientifica, sono spesso anche giovani inconsapevoli degli atti che stanno compiendo e della loro illiceità, e spesso sono anche giovani che richiedono una tutela specifica poiché non di rado vivono un disagio sociale e familiare che richiede un intervento integrato di tutti gli attori coinvolti, ivi inclusi i servizi sociali e scolastici presenti nel territorio;
    i responsabili delle condotte devono quindi essere messi nelle condizioni oggettive di rimediare in maniera proattiva all'azione illecita posta in essere, consentendo agli autori e ai genitori (che spesso non sono a conoscenza degli illeciti posti in essere dai loro figli) di segnalare con finalità riparative il compimento di atti illeciti e di partecipare a percorsi di recupero ed utilità sociale, in sinergia e collaborazione con le scuole, le famiglie, e i servizi territoriali;
    appare opportuno quindi che le scuole siano in grado di garantire questo recupero o percorso riparativo e proattivo e che tale garanzia dovrà essere compiutamente delineata nell'ambito delle linee di orientamento che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dovrà elaborare, ai sensi del provvedimento all'esame, per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo nelle scuole,

impegna il Governo

a prevedere che le linee di orientamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottarsi ai sensi del provvedimento all'esame, includano in maniera specifica precisi progetti riparativi e rieducativi che prevedano anche un percorso educativo attivo degli autori delle condotte di bullismo e cyberbullismo, prevedendo ad esempio che gli stessi autori siano coinvolti e responsabilizzati anche in attività specifiche di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.
9/3139-A/21Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Nesci, Mantero, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, già approvato dal Senato con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento da oltre un anno durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, almeno fino al mese di luglio, un proficuo lavoro, che il M5S riteneva essere lealmente collaborativo, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime e autori di atti di cyberbullismo, ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    nel mese di maggio di quest'anno è stata approvata la mozione n. 1-01278 presentata dal gruppo MoVimento 5 Stelle che impegna il Governo a valutare l'opportunità di assumere iniziative per recepire l'indicazione della direttiva europea 29/2012/UE ovvero di prevedere dei servizi di «giustizia riparativa» anche per l'Italia, nelle scuole e nei consultori familiari, oltre a tutte le altre strutture impegnate nella presa in carico del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo;
    molti esperti del mondo accademico e dei tribunali per minori non sono in accordo con l'idea di trasformare condotte ascrivibili al bullismo e al cyberbullismo in un reato a sé stante a fronte di oltre 17 fattispecie di reato che sono già ascrivibili alla suddetta condotta. Laddove infatti coinvolga come autori della condotta ragazzi/e sopra i 14 anni, in età imputabile, per azioni come furto d'identità, atti persecutori (articolo 612-bis del codice penale), violenza privata, furto, ed altri, in quanto l'inquadramento giuridico contiene già i reati penali necessari alla repressione;
    manca un sistema globale di educazione all'affettività, al rispetto delle relazioni e dell'altro, un sistema di interventi realmente efficaci che coinvolgano e restituiscano risorse alla comunità, al di là di scuola e famiglia, servizi socio-sanitari per la prevenzione e gli interventi di sostegno, ovvero mancano servizi che nell'ambito della giustizia minorile garantiscano efficaci interventi di responsabilizzazione come ad esempio la giustizia riparativa;
    la giustizia riparativa valorizza l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore, sostanzialmente privo di reali occasioni per prendere coscienza delle conseguenze che le sue azioni hanno sortito in altre vite: una finalità, quest'ultima, che non dovrebbe essere perseguita attraverso astratti e predefiniti programmi di rieducazione, bensì, in primo luogo, mostrando all'offensore gli effetti del suo comportamento sulle vite che da questo sono state affette e chiamandolo, nei limiti del possibile, a porvi rimedio attivamente;
    l'idea riparativa e partecipativa di giustizia risponde all'esigenza di restituire attenzione alla dimensione personale e sociale che investe la condotta illecita, senza la quale qualsiasi misura repressiva altro non sarebbe che un'afflizione dagli esiti alienanti, con conseguenze spesso, anche opposte alle finalità che le medesime misure repressive si pongono, incapaci, quindi, di restituire alla collettività un effettivo beneficio, cosa assolutamente necessaria soprattutto laddove si tratti di minori ovvero di giovani che hanno una vita dinanzi;
    un percorso di giustizia riparativa, in riferimento ai minori, è quindi concepito come procedimento informale nel quale la persona offesa, la persona alla quale il fatto è attribuito e, ove occorra, i loro congiunti o altri soggetti interessati, partecipano attivamente, in modo libero, a un confronto volontario, diretto o indiretto, con l'aiuto di mediatori imparziali altamente competenti;
    una ricerca dell'università di Sassari, il cui tema affrontato è quello della giustizia riparativa come strumento di prevenzione e gestione della devianza minorile e del bullismo, riporta che in alcuni Paesi, come ad esempio in Inghilterra (Hall), ci sono intere «cittadine riparative» che hanno ridotto notevolmente il bullismo e altri fenomeni di disagio nelle scuole (anche con tassi di successo dell'80 per cento),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa, anche legislativa, affinché, nei casi di assoluta gravità e di reiterazione della condotta di atti di bullismo e cyberbullismo compiuti dai minori, le autorità giudiziarie coinvolte e come indicate nel provvedimento all'esame, ove ne ravvisino l'opportunità oppure ove ciò sia richiesto dai soggetti coinvolti, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ricorrano a programmi informali e volontari di giustizia riparativa, anche avvalendosi dei centri di mediazione presenti sul territorio, assicurandone luoghi e risorse idonee, nell'interesse superiore dei minori coinvolti e abbiano come obiettivo la riparazione dell'offesa nella sua dimensione globale e l'auto-responsabilizzazione dell'autore.
9/3139-A/22Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Mantero, Nesci, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, già approvato dal Senato con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento da oltre un anno durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, almeno fino al mese di luglio, un proficuo lavoro, che il M5S riteneva essere lealmente collaborativo, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime e autori di atti di cyberbullismo, ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    l'articolo 1 del provvedimento all'esame nell'indicare le finalità del provvedimento ovvero l'obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, fornisce anche una definizione di bullismo, rispetto alla quale consegue poi quella di cyberbullismo, elimina ogni riferimento ai minori ed amplia la disposizione a tutti i cittadini italiani, mantenendo nell'ambito di tali definizioni elementi che rischiano di essere non efficacemente tutelanti per i minori e pericolosamente lesive della libera espressione del pensiero, del diritto di critica, del diritto di cronaca e del diritto di satira;
    l'articolo 2 del provvedimento all'esame, concernente l'istanza a tutela delle persone offese, consente a ciascuno, non più solo a ciascun minore o a ciascun genitore o tutore, ma a tutti, di inoltrare al gestore del sito internet o del social media, un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo come definiti dalla legge all'esame e si prevede che qualora il responsabile del sito Internet non abbia provveduto all'oscuramento, alla rimozione o al blocco vi provvede direttamente il Garante;
    in riferimento all'istanza citata il provvedimento all'esame non prevede alcuna istruttoria di valutazione o alcun diritto di replica e, in definitiva, consente ai gestori dei siti internet di oscurare informazioni che siano state segnalate da chiunque come offensive, ciò a prescindere che le stesse siano informazioni vere o fondate su dati di fatto o se le stesse possano rientrare nella libera espressione del pensiero, del diritto di critica, del diritto di cronaca e del diritto di satira;
   l'articolo 21 della Costituzione sancisce il diritto di tutti a manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione e che la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e, soprattutto, tale articolo prevede che si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili e, in tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria, e, se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto;
    l'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, concernente la libertà di espressione, sancisce che ogni persona ha diritto alla libertà d'espressione, e tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera;
    sulla libertà di espressione fa scuola la sentenza della Corte europea di Strasburgo dell'8 luglio 1986, nota come caso «Lingens» e relativa a fatti accaduti nel lontano 1975 quando in occasione delle elezioni politiche austriache un giornalista di allora, il signor Peter Michael Lingens, che ha reso nota questa sentenza, definì le affermazioni di un politico come vile opportunismo e come immorale e indegno e per tali motivi fu trascinato in giudizio e condannato; il signor Lingens fece ricorso alla Corte di Strasburgo per violazione dell'articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali;
    la Corte di Strasburgo ebbe a sottolineare che il diritto di critica politica è il cuore stesso di una società democratica, il suo baricentro, e che, quindi, ogni limitazione di tale diritto deve essere valutata assai attentamente ed in tal senso tale limite deve essere senz'altro più ristretto che nei confronti dei cittadini e pur dove ammette che anche gli uomini politici fruiscono della tutela della propria reputazione, e non soltanto nella sfera privata, precisa che i doveri connessi a tale protezione vanno bilanciati con gli interessi collegati alla libera discussione sui problemi politici, e nel caso di specie la Corte ha ritenuto le misure dello Stato austriaco di allora, sproporzionate e non necessarie in una società democratica, e che gli apprezzamenti espressi sul conto di un uomo politico costituiscano effettivamente violazione della libertà di opinione, la quale rappresenta un elemento fondamentale del diritto garantito dall'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo;
    la Corte di Strasburgo ha quindi riscontrato che le misure adottate dallo Stato austriaco per limitare la libertà di informazione erano sproporzionate rispetto agli interessi in gioco e prive del carattere della necessarietà, e la sproporzione era proprio quella intercorrente tra la libertà di informazione e la tutela della reputazione e della riservatezza;
    tante e successive altre sentenze della Corte europea così come tante altre sentenze dei massimi consessi giurisdizionali italiani hanno diffusamente sancito analoghi princìpi, censurando ogni tentativo di limitazione impropria del diritto alla libertà d'espressione, alla libertà d'opinione e alla libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee, anche critiche o aspre;
    il provvedimento all'esame prevede l'istituzione di un tavolo tecnico ministeriale per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, che avrà il compito anche di redigere un codice di regolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché il format delle istanze per l'oscuramento, codice cui i gestori Internet dovranno obbligatoriamente attenersi, rafforzando quindi oltre misura la regolamentazione e il controllo dello Stato sulla rete e sull'informazione tutta, con l'evidente rischio di comprimerne la libertà,

impegna il Governo:

   a garantire che tale codice di regolamentazione chiaramente escluda dal suo ambito di applicazione condotte relative, sia direttamente che indirettamente, a soggetti politici o a questioni di rilevante interesse pubblico, o comunque che escluda tutte quelle condotte ove non sia realizzato lo squilibrio di potere che contraddistingue tali fenomeni e che vedono la vittima segnalante, realmente, come parte vulnerabile e soccombente;
   a garantire che il codice di regolamentazione esplicitamente preveda che la rimozione dei contenuti dal parte del gestore Internet o del social media debba avvenire salvaguardando la libera espressione del pensiero, del diritto di critica, del diritto di cronaca e del diritto di satira, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e dell'articolo 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.
9/3139-A/23Ferraresi, Baroni, Nesci, Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Agostinelli, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, già approvato dal Senato con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento da oltre un anno durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, almeno fino al mese di luglio, un proficuo lavoro, che il M5S riteneva essere lealmente collaborativo, rivolto ad un comune obiettivo: la tutela dei minori che, vittime e autori di atti di cyberbullismo, ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista: il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    l'articolo 4 del provvedimento all'esame prevede, come migliorato anche grazie alle proposte del M5S, che il MIUR adotti delle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo in ambito scolastico, che includano la formazione del personale scolastico, la promozione di un ruolo attivo degli studenti nonché le misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti;
    il medesimo articolo 4 prevede che ogni scuola individui un docente che abbia il ruolo di referente per il coordinamento di tutte le attività di prevenzione e contrasto al bullismo e cyberbullismo, anche in collaborazione con la polizia postale e con le associazioni di aggregazione giovanili presenti sul territorio e prevede altresì che gli uffici scolastici regionali possano promuovere la pubblicazione di bandi per il finanziamento dei progetti di particolare interesse, elaborati anche da reti di scuole, al fine di porre in essere un'azione integrata di contrasto ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo e di educazione alla legalità;
    si prospetta che i succitati progetti di reti di scuole, finalizzati ad attività formative e di sensibilizzazione, siano posti in essere anche con la collaborazione dell'amministrazione della giustizia minorile, con le prefetture, con gli enti locali, con i servizi territoriali e con le Forze di polizia e si prospetta che le scuole promuovano l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e ai diritti e doveri connessi all'utilizzo delle tecnologie informatiche;
    il M5S ritiene che le suddette attività di prevenzione ed educazione siano cruciali nell'ottica di controllare e circoscrivere i fenomeni di bullismo e cyberbullismo tra minori e ritiene che tale attività formativa e di sensibilizzazione debba essere permanente e sostenuta da adeguate risorse economiche;
    l'articolo 5 del provvedimento all'esame prevede che per le esigenze correlate allo svolgimento di attività formative in ambito scolastico, con presumibile riferimento alle attività declinate al precedente articolo 4 e appena richiamate, siano destinate risorse pari ad 220.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, risorse che confluiranno nel Fondo per il contrasto alla pedopornografia su Internet, come istituito presso il Ministero dell'interno dalla legge n. 48 del 2008;
    è evidente che le risorse stanziate sono totalmente insufficienti a garantire che ogni scuola possa porre in essere un efficace progetto formativo e di prevenzione, rispetto al quale sarebbe stato peraltro necessario prevedere una effettiva e ben più cogente integrazione dell'offerta formativa da parte del MIUR, così da non demandare alle già bistrattate finanze della scuola una attività formativa che si rende assolutamente necessaria per gli istituti scolastici di ogni ordine e grado;
    una sommaria suddivisione dell'importo stanziato per il numero approssimativo di scuole, singolarmente intese (non già istituti comprensivi o quant'altro), ovvero per circa 40.000 scuole porta alla risibile somma di 5 euro per ciascuna scuola ed anche a voler considerare invece, il diverso numero di circa 8.000 istituti comprensivi o simili, si perviene all'altrettanta risibile cifra di circa 27 euro, cifre palesemente inaccettabili,

impegna il Governo

ad assicurare che nella prossima legge di bilancio siano previsti stanziamenti adeguati affinché le scuole siano nelle condizioni di poter garantire una permanente attività di prevenzione, formazione e sensibilizzazione di docenti, studenti e famiglie, con riguardo ai fenomeni di bullismo e cyberbullismo.
9/3139-A/24Grillo, Nesci, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Mantero, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, già approvato dal Senato con il titolo «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo», è in questo ramo del Parlamento da oltre un anno durante il quale nelle Commissioni congiunte di Affari sociali e Giustizia si è svolto, almeno fino al mese di luglio, un proficuo lavoro, che il M5S riteneva essere lealmente collaborativo, rivolto ad un comune obiettivo; la tutela dei minori che, vittime e autori di atti di cyberbullismo, ovvero atti di bullismo compiuti mediante l'uso della rete e, in generale, dei mezzi informatici e telematici, necessitano di un sostegno e una tutela da parte dello Stato;
    durante l'esame in sede referente si è svolta una interessante indagine conoscitiva, sono stati ascoltati professori universitari, magistrati, avvocati, rappresentanti di autorità, associazioni e comitati che operano per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nonché esperti della materia. Al centro dell'indagine conoscitiva era sempre presente un unico protagonista; il minore, e i diversi esperti del settore sociale e della giustizia, per la maggior parte, hanno messo in evidenza che proprio il coinvolgimento di adolescenti richiede prioritariamente un intervento volto ad attivare una permanente attività di prevenzione, attenzione e tutela dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime e sia nella posizione di responsabili degli illeciti;
    il M5S ritiene altresì importante che, proprio in riferimento ai minori, siano previste istanze «rafforzate» ed ulteriori rispetto a quelle già consentite dalla legislazione vigente e che consentano sia alle vittime che agli autori di cyberbullismo nonché ai loro genitori o tutori, una tutela immediata attraverso la pronta rimozione dei contenuti specifici che riguardano i fatti di cyberbullismo;
    nell'ottica di garantire tale immediata tutela e nell'interesse superiore dei minori coinvolti, il M5S ritiene altresì fondamentale che tutto il mondo di Internet collabori anche con il Garante per la protezione dei dati personali e con la polizia postale;
    il Garante per la protezione dei dati personali, come noto, non ha risorse economiche e umane adeguate per affrontare con efficacia tutti gli interventi richiesti a legislazione vigente e come saranno ulteriormente implementati in relazione alle disposizione presenti nel provvedimento all'esame;
    è chiaro ed evidente che il Garante per la protezione dei dati personali non potrà quindi provvedere da solo alla tutela di diritti lesi sul web e appare necessario prospettare che lo stesso si avvalga di tutti gli strumenti possibili affinché concretamente i minori siano tutelati in tutto il territorio italiano;
    l'articolo 158 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali – concerne l'attività di accertamento da parte del Garante e gli consente, ove necessario, la collaborazione di altri organi dello Stato. Ai sensi del medesimo articolo e in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo n. 68 del 2001, sono stati stipulati protocolli d'intesa con la Guardia di finanza per assicurare al Garante della privacy, tramite specifica unità speciale, un'efficace collaborazione allo svolgimento delle sue funzioni ispettive, conoscitive ed informative sui fenomeni che riguardano il trattamento dei dati personali,

impegna il Governo

affinché, nell'ambito dei protocolli d'intesa già stipulati o tramite specifici nuovi accordi, sia assicurato al Garante per la protezione dei dati personali oltreché il supporto della polizia postale e delle comunicazioni anche la collaborazione attiva dell'Unità speciale della privacy della Guardia di Finanza, come già costituita, per fatti concernenti specificatamente il cyberbullismo tra minori.
9/3139-A/25Colonnese, Nesci, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Agostinelli, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione definitiva del testo della legge inerente: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo» si sottolinea che tale provvedimento prevede un complesso di misure volte alla prevenzione e al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con particolare attenzione alla strategia da adottare verso i minori (sia autori che vittime di illeciti);
    in particolare per cyberbullismo si intende il fenomeno che si manifesta attraverso un atto o una serie di atti di bullismo che si realizzano attraverso la rete telefonica, la rete Internet, i social network, la messaggistica istantanea o altre piattaforme telematiche. Ulteriori manifestazioni di bullismo telematico sono: la realizzazione e diffusione online, attraverso Internet, chat-room, blog o forum, di immagini, registrazioni o altri contenuti aventi lo scopo di offendere l'onore e la reputazione della vittima; il furto d'identità e la sostituzione di persona per via telematica aventi lo scopo di manipolare i dati personali della vittima e diffondere informazioni lesive del suo onore e della sua reputazione;
    in particolare, occorre rilevare, per quanto concerne le disposizioni contenute nell'articolo 3, dove si prevede l'istituzione, con DPCM, di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto di tali fenomeni, la redazione entro 60 gg. dal suo insediamento, di un piano di azione integrato finalizzato al contrasto e alla prevenzione nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia e, un sistema di raccolta dati, per monitorare il fenomeno e la sua evoluzione;
    inoltre, il piano d'azione è integrato con il codice di autoregolamentazione che deve prevedere l'istituzione di un comitato di monitoraggio al quale è assegnato il compito di identificare procedure e formati standard per le richieste di provvedimenti inibitori;
    come ben sappiamo tali atti hanno conseguenze molto gravi per le vittime, a causa delle stesse caratteristiche della rete Internet che consente di diffondere e replicare senza limiti qualsiasi contenuto offensivo, allargando in misura esponenziale il pubblico che assiste all'umiliazione della vittima e la durata della sua esposizione al dileggio;
    recenti tragici fatti di cronaca confermano il profondo sentimento di isolamento, il calo di autostima, il disagio fisico e psicologico, la depressione e la paura di denunciare quanto subito possano spingere la vittima a comportamenti autolesionistici e nei casi più gravi anche al suicidio,

impegna il Governo

a realizzare un monitoraggio costante ed annuale dell'evoluzione del fenomeno del cyberbullismo, anche approntando un sistema di raccolta dati finalizzato ad approntare nuove strategie di contrasto.
9/3139-A/26Mucci, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in esame disciplina l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del «tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto dei bullismo e del cyberbullismo»;
    in base alla norma ai lavori del tavolo partecipano rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute, della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la privacy, dalle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
    l'articolo 5 del medesimo testo prevede l'obbligo per la Polizia postale e delle comunicazioni di presentare una relazione annuale al predetto tavolo tecnico «sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo»;
    la polizia postale e delle comunicazioni persegue da sempre i crimini commessi attraverso la rete Internet e vanta un'esperienza e una preparazione particolarmente approfondite rispetto al fenomeno;
    appare oltremodo necessario coinvolgere attivamente rappresentanti di tale corpo alle attività del tavolo tecnico, nonché potenziarne l'attività di per sé,

impegna il Governo

a favorire la partecipazione tra i rappresentati del Ministero dell'interno di esponenti della polizia postale e delle comunicazioni ai lavori del tavolo tecnico di cui in premessa, nonché ad adottare ogni iniziativa necessaria a sostenere, anche finanziariamente, lo sforzo di tale organismo nella lotta al cyberbullismo.
9/3139-A/27Rampelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del testo in esame disciplina l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del «tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto dei bullismo e del cyberbullismo»;
    in base alla norma ai lavori del tavolo partecipano rappresentanti del Ministero dell'interno, dell'istruzione, del lavoro e delle politiche sociali, della giustizia, dello sviluppo economico e della salute, della Conferenza Unificata, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l'infanzia, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la privacy, dalle organizzazioni già coinvolte nel programma nazionale del Safer internet center, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori e una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo;
    l'articolo 5 del medesimo testo prevede l'obbligo per la Polizia postale e delle comunicazioni di presentare una relazione annuale al predetto tavolo tecnico «sugli esiti delle misure di contrasto al fenomeno del cyberbullismo»;
    la polizia postale e delle comunicazioni persegue da sempre i crimini commessi attraverso la rete Internet e vanta un'esperienza e una preparazione particolarmente approfondite rispetto al fenomeno;
    appare oltremodo necessario coinvolgere attivamente rappresentanti di tale corpo alle attività del tavolo tecnico, nonché potenziarne l'attività di per sé,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di agevolare la partecipazione tra i rappresentati del Ministero dell'interno di esponenti della polizia postale e delle comunicazioni ai lavori del tavolo tecnico di cui in premessa, nonché ad adottare ogni iniziativa necessaria a sostenere, anche finanziariamente, lo sforzo di tale organismo nella lotta al cyberbullismo.
9/3139-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Rampelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina nuove modalità per presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, da parte dei soggetti che abbiano subito tali atti;
    il fatto che gli atti di cyberbullismo siano particolarmente diffusi tra soggetti minori di età impone una riflessione circa le possibilità e le condizioni che regolano l'accesso alla rete e ai social media da parte di tali soggetti;
    attualmente per creare un proprio account nei social media è prevista un'età minima di tredici anni, ma sulla veridicità dei dati non viene effettuata alcuna verifica, ed è impossibile sapere chi si nasconda davvero dietro a un nickname o, a un account sui social media,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per garantire maggiori e più efficaci controlli sulle modalità per l'accesso ai social media e ai loro contenuti dei minori.
9/3139-A/28Taglialatela, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina nuove modalità per presentare un'istanza per l'oscuramento, la rimozione, il blocco delle comunicazioni che lo riguardano nonché dei contenuti specifici rientranti nelle condotte di cyberbullismo, da parte dei soggetti che abbiano subito tali atti;
    il fatto che gli atti di cyberbullismo siano particolarmente diffusi tra soggetti minori di età impone una riflessione circa le possibilità e le condizioni che regolano l'accesso alla rete e ai social media da parte di tali soggetti;
    attualmente per creare un proprio account nei social media è prevista un'età minima di tredici anni, ma sulla veridicità dei dati non viene effettuata alcuna verifica, ed è impossibile sapere chi si nasconda davvero dietro a un nickname o, a un account sui social media,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative per garantire maggiori e più efficaci controlli sulle modalità per l'accesso ai social media e ai loro contenuti dei minori.
9/3139-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Taglialatela, Palese.