Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 27 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 27 luglio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 26 luglio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ANDREA MAESTRI ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei tribunali di Napoli e di Napoli Nord in Aversa, e alla tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, relative a uffici del giudice di pace compresi nelle medesime circoscrizioni» (3996);
   PANNARALE ed altri: «Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari e delega al Governo per il riordino delle norme sulla contribuzione studentesca» (3997);
   MANFREDI: «Modifica all'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, in materia di speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche» (3998).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati» (3235) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Mognato.

  La proposta di legge LABRIOLA: «Istituzione del Sistema di emergenza sanitaria territoriale “118”» (3856) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Capelli e Capozzolo.

Adesione di deputati a proposte di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare COSTANTINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di disagio sociale e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n. 69) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Pellegrino.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IX Commissione (Trasporti):
  BIASOTTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime della strada» (3990) Parere delle Commissioni I, V, VII, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  SIMONETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e altre disposizioni in materia di deroghe, in favore di particolari categorie di lavoratori, alla disciplina sull'accesso al pensionamento e sulla decorrenza delle prestazioni pensionistiche» (3991) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XII e XIII.

Annunzio di una proposta di modificazione al Regolamento.

  In data 27 luglio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di modificazione al Regolamento d'iniziativa del deputato:
   PISICCHIO: «Articoli 87, 89 116 e 154: Modifica della disciplina della questione di fiducia» (Doc. II n. 15).

  Sarà pubblicata e trasmessa alla Giunta per il Regolamento.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 21 luglio 2016, ha comunicato che la 5a Commissione (Bilancio) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito di credito per il debito sovrano (COM(2015) 515 final); sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sulle tappe verso il completamento dell'Unione economica e monetaria (COM(2015) 600 final); sulla raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM(2015) 601 final); sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali (COM(2015) 602 final); sulla proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM(2015) 603 final); sulla decisione della Commissione del 21.10.2015 che istituisce un Comitato consultivo indipendente europeo per le finanze pubbliche (C(2015) 8000 final); sulla decisione della Commissione del 21.10.2015 che ritira la proposta della Commissione di decisione del Consiglio in merito alla rappresentanza e all'adozione di una posizione della Comunità sul piano internazionale nel contesto dell'Unione economica e monetaria (C(2015) 8001 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 138).

  Questa risoluzione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 21 luglio 2016, ha comunicato che la 14a Commissione (Politiche dell'Unione europea) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Programma di sostegno alle riforme strutturali per il periodo 2017-2020 e modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1305/2013 (COM(2015) 701 final) (Atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 16), che è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di Paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio (COM(2016) 7 final) (Atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 17), che è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016) 198 final) (Atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 18), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 258/2014 che istituisce un programma dell'Unione per il sostegno di attività specifiche nel campo dell'informativa finanziaria e della revisione contabile per il periodo 2014-2020 (COM(2016) 202 final) (Atto Senato Doc. XVIII-bis, n. 19), che è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 15 e 18 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   comune di Spello (Perugia), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per il completamento dell'intervento di restauro della chiesa della Madonna di Vico;
   comune di Suzzara (Mantova), a valere su contributi concessi per l'anno 2007, per ulteriori lavori di riqualificazione del complesso di Villa Grassetti.
   Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 18 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal comune di Cropalati (Cosenza) per opere di consolidamento del versante Rupe Castello.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 20 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, la relazione concernente le risultanze delle misure di semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC) (Doc. XXVII, n. 25).

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 25 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, la relazione sulla situazione della missione umanitaria, di stabilizzazione e di ricostruzione in Iraq, riferita all'anno 2015 (Doc. LIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla IV Commissione (Difesa).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Consiglio che istituisce un quadro pluriennale per l'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali per il periodo 2018-2022 (COM(2016) 442 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 26 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Accelerare la transizione dell'Europa verso un'economia a basse emissioni di carbonio. Comunicazione di accompagnamento di misure nell'ambito della strategia quadro per un'Unione dell'energia: proposta legislativa relativa a riduzioni annue vincolanti delle emissioni di gas serra che gli Stati membri devono realizzare nel periodo 2021-2030, proposta legislativa relativa all'inserimento delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia e comunicazione relativa a una strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016) 500 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Strategia europea per una mobilità a basse emissioni (COM(2016) 501 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 501 final – Annex 1).

  La Commissione europea, in data 26 luglio 2016, ha altresì trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Relazione annuale per il 2015 sulla gestione e il rendimento del bilancio dell'Unione europea (COM(2016) 446 final), già trasmessa dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri e assegnata, in data 25 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 230/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2014, che istituisce uno strumento inteso a contribuire alla stabilità e alla pace (COM(2016) 447 final);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'Unione europea per la gestione dei rischi doganali (COM(2016) 476 final).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 26 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 21 e 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione relativa alla disciplina normativa e regolamentare applicabile ai sistemi di distribuzione chiusi.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 15 luglio 2016, a pagina 3, prima colonna, trentunesima riga, dopo le parole: «decreto legislativo» devono aggiungersi le seguenti: «4 marzo».

DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA SULLA LOTTA ALLA CRIMINALITÀ TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2012 (A.C. 2710-A)

A.C. 2710-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2710-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012.

A.C. 2710-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 del Memorandum stesso.

A.C. 2710-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione del Memorandum di cui all'articolo 1, valutati in 37.676 euro annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a 21.554 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Si intendono corrispondentemente ridotti, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, i limiti di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2710-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2710-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012;
    l'articolo 7 del Memorandum tratta il tema della protezione dei dati personali e sensibili e prevede che i dati trasmessi possano essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dal Memorandum e che possano essere ritrasmessi ad altre persone o istituzioni unicamente previa autorizzazione scritta dalla Parte che li ha comunicati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/2710-A/1 Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene la ratifica del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla lotta alla criminalità, fatto a Roma il 16 aprile 2012, che mira, meritoriamente, a dare regolamentazione giuridica alla collaborazione di Polizia sotto il profilo strategico ed operativo, intensificando altresì i rapporti tra gli omologhi organismi dei due Paesi preposti alla sua applicazione;
    l'Intesa si inquadra in un contesto internazionale da cui emerge una crescente attenzione sulla necessità di strette collaborazioni per il contrasto del crimine organizzato transnazionale e del terrorismo;
    gli obiettivi della collaborazione riguardano i temi della lotta alla criminalità in generale e in tutti i casi in cui la prevenzione e la repressione dei reati e l'individuazione dei criminali richiedono un'azione comune tra le autorità dei due Paesi preposte all'applicazione del Memorandum, stabilendo che la cooperazione avvenga in conformità alle rispettive legislazioni nazionali. Il Memorandum è finalizzato, in particolare, a contrastare attraverso la cooperazione di Polizia il traffico illegale di armi, l'immigrazione illegale, il terrorismo e altri reati attinenti alla criminalità organizzata;
    il testo dell'intesa estende la collaborazione anche alla reciproca assistenza per la ricerca di latitanti, stabilisce che le Parti si scambino informazioni importanti relative ai reati sopra descritti, sia che essi siano già stati perpetrati, sia che siano in fase di preparazione;
    nel testo sono individuati una serie di ambiti di scambio tra le Parti, con particolare riguardo alle esperienze nell'utilizzo della tecnologia, alle ricerche e pubblicazioni nei settori rientranti nel Memorandum, ai mezzi ed esperienze di formazione del personale di sicurezza e di Polizia, all'assistenza nello sviluppo scientifico e tecnico della Polizia, delle indagini giudiziarie e delle attrezzature, alle informazioni ed agli strumenti legislativi, alle informazioni operative sui rapporti e i contatti tra gruppi terroristi e altri gruppi criminali, alle informazioni sulle minacce terroristiche, sul traffico di sostanze stupefacenti o psicotrope e sui loro precursori;
    nel testo sono altresì indicate le motivazioni per cui le richieste di assistenza possono essere rifiutate, prevedendo la possibilità che una Parte respinga, anche solo parzialmente, le richieste di assistenza, quando esse possano compromettere la sovranità, la sicurezza, la legislazione nazionale o altri interessi primari, ovvero quando sia in contrasto con un ordine o una sentenza giudiziaria;
    è prevista la possibilità che si effettuino riunioni e scambi di visite tra il personale degli organi di Polizia preposti alla sicurezza, al fine di rafforzare i contatti reciproci e la cooperazione, a cui si aggiungono disposizioni in materia di segretezza delle informazioni e di protezione dei dati personali,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a consentire la possibilità di meglio consolidare i rapporti del nostro Paese con lo Stato del Qatar, proponendo soluzioni praticabili riguardanti alcune incertezze riscontrate nell'azione domestica del Qatar;
   in particolare, al fine di meglio supportare l'impegno del Qatar per accreditarsi come nuovo attore della scena internazionale, a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a sostenere l'azione svolta dal Qatar per l'adozione di iniziative tese a migliorare le complesse condizioni nelle quali sono costretti a operare i lavoratori immigrati in quel Paese.
9/2710-A/2 Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DEGLI AFFARI INTERNI DELLA REPUBBLICA DI AZERBAIJAN, FIRMATO A ROMA IL 5 NOVEMBRE 2012 (A.C. 3260-A)

A.C. 3260-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE
  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), con le seguenti: di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c).

A.C. 3260-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012.

A.C. 3260-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 dell'Accordo stesso.

A.C. 3260-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 3 e 6 dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, valutati in euro 36.207 annui a decorrere dall'anno 2016, e dalle rimanenti spese, pari a euro 21.654 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'interno, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, destinate alle spese di missione e di formazione nell'ambito del programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica» e, comunque, della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero dell'interno.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Copertura finanziaria).

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: lettera b) con le seguenti: lettere b) e c).
3. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 3260-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3260-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli Affari Interni dell'Azerbaijan segna un importante passo in avanti nella collaborazione tra i due Paesi nella comune lotta contro la criminalità nelle sue varie manifestazioni; la collaborazione tra i due Governi, in materia di sicurezza e di contrasto alla criminalità si inserisce in un teatro regionale attraversato da molteplici e rilevantissime criticità dal punto di vista della sicurezza internazionale e degli interessi italiani;
   l'Azerbaijan è tra i principali e più affidabili interlocutori delle democrazie occidentali nella regione;
   secondo quanto disposto dall'Accordo la cooperazione si effettuerà soprattutto attraverso lo scambio di informazioni periodiche in materia di criminalità organizzata transnazionale nelle sue varie manifestazioni;
   è necessario, in questa delicata fase, assicurare la più ampia collaborazione per prevenire attività dei gruppi terroristici che possono mettere a repentaglio la sicurezza di uno dei due Stati;
   la cooperazione tra gli apparati di intelligence dei due Paesi può rivelarsi decisiva ai finì di cui al punto precedente;
   in base all'articolo 1 della legge n. 124 del 2007 – «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto» – al Presidente del Consiglio dei ministri è attribuita, in via esclusiva, tra l'altro, «l'alta direzione e la responsabilità generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità per quanto di propria competenza, nell'ambito della cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e dell'Azerbaijan in materia di lotta alla criminalità, di rafforzare i rapporti di collaborazione tra gli apparati di intelligence italiani e gli apparati di intelligence dell'Azerbaijan, anche attraverso l'intensificazione di contatti bilaterali e reciproche visite in sede, al fine di rendere più efficace il comune impegno nel contrasto alla minaccia terroristica internazionale.
9/3260-A/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo di cooperazione di cui al disegno di legge in epigrafe contiene rilevanti disposizioni in materia di cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata transnazionale e al terrorismo;
    l'Azerbaijan presenta un quadro politico interno che può considerarsi stabile, anche se segnato da alcune criticità relative alle frequenti proteste antigovernative, che si svolgono per lo più nella capitale Baku;
    è interesse dell'Occidente cooperare con la Repubblica dell'Azerbaijan, per la sua delicata collocazione sullo scacchiere internazionale e per la posizione da essa occupata nel mondo islamico (in esso s’è svolto il primo esperimento di repubblica democratica in un Paese islamico, dopo la dissoluzione dell'impero russo, nel 1918);
    la cooperazione di cui al punto precedente va sostenuta e alimentata con un costante scambio di informazioni, analisi e proiezioni sugli sviluppi del quadro geopolitico globale, soprattutto per quel che riguarda le dinamiche interne al mondo islamico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza per promuovere e incentivare gli incontri di lavoro, finalizzati allo scambio di analisi e informazioni, tra funzionari di intelligence dei due Paesi, da svolgersi sia in territorio nazionale sia nel territorio dell'Azerbaijan.
9/3260-A/2Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012;
    l'articolo 8 dell'Accordo tratta il tema della protezione dei dati personali e delle informazioni sensibili e prevede che i dati trasmessi possano essere utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dall'Accordo e che non possano essere divulgati a terzi né utilizzati per finalità diverse per le quali sono stati richiesti o forniti senza previo consenso scritto dell'Autorità competente della Parte che li ha forniti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/3260-A/3Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene la proposta di ratifica dell'Accordo di cooperazione tra Italia e Azerbaijan firmato a Roma il 5 novembre 2012;
    in esso sono individuate e definite le diverse tipologie di reati che si vogliono contrastare. Tra i più gravi si ricordano la lotta alla criminalità organizzata transnazionale, il terrorismo, il traffico illecito di sostanze stupefacenti, la tratta di esseri umani;
    nell'attuale contesto internazionale è molto importante occuparsi di creare le condizioni giuridiche per realizzare forme efficaci di collaborazione di polizia in un'area strategica quale quella in cui è ubicato l'Azerbaijan;
    la zona costituisce un crocevia di traffici illeciti, i cui proventi potrebbero essere utilizzati anche per potenziare attività criminali di vario tipo nel territorio europeo, a cui si aggiunge il rischio di far affluire capitali nelle casse di gruppi terroristici; le modalità della cooperazione riguardano principalmente lo scambio di informazioni e di esperienze e assistenza reciproca nella formazione del personale e nello sviluppo delle capacità, l'attività di ricerca di latitanti e di persone scomparse, l'identificazione di persone soggiornanti senza autorizzazione nel territorio dell'altra Parte, o in possesso di documenti falsi;
    lo scambio di informazioni include, in maggior dettaglio, attività operative e di ricerca, strumenti legislativi e scientifici nel contrasto alla criminalità, attività di intelligence per individuare associazioni criminali e il loro modus operandi, un efficace contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e psicotrope,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di considerare l'ipotesi di adozione di eventuali ulteriori iniziative volte a promuovere il percorso d'integrazione europea ed atlantica dell'Azerbaijan, al fine di intensificare la collaborazione con l'Unione europea, attualmente inquadrata nell'ambito del Partenariato Orientale e con l'Alleanza atlantica, alla quale l'Azerbaijan è legato da un Accordo di Partenariato, al fine di consentire il completamento della transizione dell'Azerbaijan verso la democrazia, garantendo al meglio le condizioni di stabilità e di sicurezza in un'area caratterizzata da gravi tensioni internazionali.
9/3260-A/4Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


DISEGNO DI LEGGE: S. 2028 – RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E BIOVERSITY INTERNATIONAL RELATIVO ALLA SEDE CENTRALE DELL'ORGANIZZAZIONE, FATTO A ROMA IL 5 MAGGIO 2015; B) ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA SULLE STRUTTURE DELL'AGENZIA SPAZIALE EUROPEA IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A ROMA IL 12 LUGLIO 2012, E SCAMBIO DI NOTE FATTO A PARIGI IL 13 E IL 27 APRILE 2015; C) EMENDAMENTO ALL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE SULLO STATUS DELLO STAFF COLLEGE DEL SISTEMA DELLE NAZIONI UNITE IN ITALIA DEL 16 SETTEMBRE 2003, EMENDATO IL 28 SETTEMBRE 2006, FATTO A TORINO IL 20 MARZO 2015; D) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DEL MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI INSTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE DEL 23 NOVEMBRE 1994, CON ALLEGATO, FATTO A NEW YORK IL 28 APRILE 2015 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3764)

A.C. 3764 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Trattati:
   a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015;
   b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015;
   c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015;
   d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015.

A.C. 3764 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data ai Trattati di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo XIX dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), dall'articolo 24 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), dall'articolo 1 dell'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), e dall'articolo XII del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d).

A.C. 3764 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'Accordo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), pari a euro 2.500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti dall'Emendamento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), pari a euro 500.000 annui a decorrere dall'anno 2016, nonché agli oneri derivanti dal Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), pari a euro 45.000 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3764 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3764 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame contiene quattro atti distinti per la ratifica ed esecuzione dei relativi Trattati;
    si tratta dell'Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla seda centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; dell'Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; dell'emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; infine del Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, relativamente al solo ultimo atto, ovvero al Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso, da parte delle Nazioni Unite, di basi d'installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015, si considera positivamente il fatto che esso recepisce nel mutato quadro internazionale, nell'ambito delle Nazioni Unite, le risultanze di un lungo processo di revisione delle modalità con cui l'Organizzazione opera nella gestione delle crisi e nella risposta alle situazioni di emergenza umanitaria. Infatti l'ONU, come le altre organizzazioni regionali che operano nel settore della sicurezza, si è progressivamente adattata a nuove situazioni di conflitto e post-conflitto, sviluppando capacità nel campo del peace-building e institution-building di cui non disponeva nelle tradizionali operazioni di interposizione del secondo dopoguerra;
    per quanto riguarda il nostro territorio, la base logistica delle Nazioni Unite di Brindisi acquista, pertanto, un ruolo centrale e diventa un centro di servizi globale, svolgendo un ruolo chiave sia come centro di comunicazioni satellitari delle Nazioni Unite, che di addestramento professionale e di supporto tecnico ai mezzi impegnati nei collegamenti con le missioni di pace,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di considerare l'opportunità di emanare eventuali, ulteriori, provvedimenti volti a fornire maggiori delucidazioni, rispetto al Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite, relative al tipo di materiali che verranno convogliati nelle installazioni esistenti nella base operativa di Brindisi che, in seguito alla ratifica ed esecuzione dell'atto sottoposto al nostro esame, dedicherà la maggior parte della propria attività e delle proprie strutture, ad attività di sostegno alla preparazione, organizzazione e realizzazione di operazioni, da realizzarsi sotto l'egida dell'ONU, finalizzate sia al mantenimento della pace che a missioni umanitarie.
9/3764/1Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte ad evitare lo svolgimento di incontri aventi come oggetto la promozione e la commercializzazione di pratiche relative alla maternità surrogata – 3-02421

   LUPI, CALABRÒ e BINETTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   in data 22 luglio 2016, sul sito web de Il Corriere della Sera, è stato pubblicato un reportage riguardante gli appuntamenti che l'amministratore delegato della società Extraordinary conceptions (presunta azienda americana specializzata in maternità surrogata) ha organizzato a Roma con coppie italiane intenzionate ad avere un figlio, avvalendosi, appunto, della cosiddetta «maternità surrogata» dietro pagamento di una somma stabilita;
   l'appuntamento organizzato a Roma, presso un albergo di lusso, sarebbe stato seguito da altri a Firenze e a Milano: incontri che, fortunatamente, sono stati cancellati a seguito dell'invio dei nuclei antisofisticazione da parte del Ministro della salute Lorenzin;
   la pubblicità degli incontri organizzati dalla presunta società americana, con la quale venivano invitati gli aspiranti genitori, è stata effettuata attraverso vari canali ma, soprattutto, utilizzando siti internet (alcuni dei quali si occupano di sanità: si prenda, ad esempio, l'articolo pubblicato sul sito AdnKronos «Salute e benessere» in data 25 maggio 2016; su tale sito, si leggono non solo le date fissate a Roma, Firenze e Milano – date che vanno dal 1o al 7 giugno 2016 –, ma anche l'intero tour europeo che tocca le città di Ginevra, Zurigo e Barcellona);
   sempre sullo stesso sito, si legge come la società Extraordinary conceptions sia un'agenzia leader nel campo della maternità surrogata e della donazione di ovuli, con sede in California, rivolta a persone singole, coppie, sia etero che omosessuali, le quali possono fare affidamento sugli Stati Uniti grazie alla legislazione in materia in vigore negli Stati favorevoli alla maternità surrogata;
   attiva da 11 anni, la Extraordinary conceptions conterebbe su ben 2.000 giovani donne tra Usa e Canada e su un range che va da cento ad oltre duecentocinquanta richieste al mese;
   si forniscono, inoltre, informazioni su come i singoli e le coppie torneranno nei loro Paesi di origine con un bambino dotato di passaporto americano recante i nomi dei nuovi genitori;
   dal reportage de Il Corriere della Sera si apprende, inoltre, come in Italia l'amministratore delegato della presunta società possa avvalersi della collaborazione di due avvocati per la stesura del contratto, all'interno del quale è possibile inserire qualsiasi tipo di richiesta da parte del committente;
   durante la gravidanza la madre surrogata non verrà mai in contatto con il singolo o la coppia desiderosa di avere un figlio: si precisa, inoltre, che il neonato, al compimento dei diciotto anni, potrà chiedere di incontrare la madre surrogata;
   in Italia, il tipo di incontro avvenuto a Roma e che la società Extraordinary conceptions organizza in altre parti del nostro Paese e nel mondo intero è vietato dalla legge n. 40 del 2004, secondo la quale: «Chiunque realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 ad un milione di euro» –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di impedire che questi ed ulteriori, illegali incontri (sui quali sarebbe anche opportuno indagare al fine di verificare le varie responsabilità, ricostruendo il percorso stesso relativo all'utilizzo di canali che pubblicizzano questa sconcertante, illecita attività), che hanno come oggetto il ricorso alla maternità surrogata, possano nuovamente tenersi all'interno del nostro Paese.
(3-02421)


Elementi e iniziative in merito all'operatività dell'istituto della transazione fiscale e previdenziale a favore delle imprese attive in Campania – 3-02422

   PALLADINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   all'indomani della notoria crisi del 2003, che ha interessato le economie globali e che tuttora interessa l'economia italiana, ed in modo ancora più pesante la regione Campania, sono state adottate diverse misure per aiutare le imprese con provvedimenti legislativi tesi ad evitare il «default»;
   il legislatore italiano, anche per adeguarsi alle raccomandazioni della Commissione europea, ha emanato diversi provvedimenti nel corso degli ultimi anni al fine di aiutare le imprese virtuose in crisi, evitando, per quanto possibile, il fallimento e, quindi, agevolando la conservazione, in primis, dei livelli occupazionali;
   al fine di dare un significativo contributo dello Stato, quasi sempre il principale creditore delle imprese ed a volte il principale attore della causa della crisi (cattivo pagatore dei propri debiti e, nel contempo, creditore per l'applicazione di imposte e gravose sanzioni, interessi, more ed aggi esattoriali), sono state apportate significative variazioni con la riforma del diritto fallimentare;
   con l'istituto della transazione fiscale e previdenziale, disciplinato dall'articolo 182-ter della legge fallimentare, si è reso disponibile il credito fiscale e previdenziale, nel senso che il creditore Stato, alla stregua degli altri creditori, può transigere il proprio credito, ove ne ricorrano i presupposti di legge, al fine di salvaguardare i fattori produttivi, tra cui si ribadisce un ruolo significativo assume la forza lavoro;
   anche le circolari emanate dalla direzione centrale normativa dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 40/E del 18 aprile 2008, risoluzione n. 3/E del 5 gennaio 2009, circolare n. 14/E del 10 aprile 2009 e circolare n. 19/E del 6 maggio 2015) impartiscono agli uffici periferici disposizioni al fine di agevolare le aziende nel ricorso a tale istituto transattivo;
   non di meno non si può non tenere in debita considerazione la raccomandazione n. 2014/135/UE del 12 marzo 2014 della Commissione europea «su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza» che invita gli Stati membri a favorire ed agevolare le aziende in crisi nel ricorso degli strumenti agevolativi per evitare il «default»;
   la Commissione europea, con la raccomandazione del 12 marzo 2014 «su un nuovo approccio al fallimento delle imprese e all'insolvenza», ha inteso garantire alle imprese sane in difficoltà finanziaria, ovunque siano stabilite nell'Unione europea, l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta loro di ristrutturarsi in una fase precoce in modo da evitare l'insolvenza, massimizzandone pertanto il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale. Un altro obiettivo è dare una seconda opportunità in tutta l'Unione europea agli imprenditori onesti che falliscono;
   la raccomandazione ha il duplice obiettivo di: «incoraggiare gli Stati membri a istituire un quadro giuridico che consenta la ristrutturazione efficace delle imprese sane in difficoltà finanziaria e di dare una seconda opportunità agli imprenditori onesti, promuovendo l'imprenditoria, gli investimenti e l'occupazione e contribuendo a ridurre gli ostacoli al buon funzionamento del mercato interno. Riducendo tali ostacoli, la raccomandazione mira in particolare a»:
    a) diminuire i costi della valutazione dei rischi connessi agli investimenti in un altro Stato membro;
    b) aumentare i tassi di recupero del credito;
    c) eliminare le difficoltà di ristrutturazione dei gruppi transfrontalieri di imprese;

   fatte queste doverose premesse si ritiene necessario, ad ogni buon fine, far presente che la direzione regionale dell'Agenzia delle entrate della Campania fino a dicembre 2014 ha sottoscritto numerose transazioni fiscali, salvando migliaia di posti di lavoro; successivamente, a quanto risulta all'interrogante, non sono stati più concessi nulla osta per la stipula di accordi transattivi, pur avendo le direzioni provinciali di competenza espresso parere favorevole, contravvenendo espressamente alle disposizioni impartite dalla direzione centrale dell'Agenzia delle entrate;
   a fronte di numerose richieste di transazioni fiscali, trasmesse con parere favorevole dalle direzioni provinciali e giacenti da oltre due anni presso la direzione regionale della Campania, in molti casi non sarebbe stato ancora espresso il parere o, per quelli espressi, sarebbero state rigettate le proposte transattive –:
   quali siano le ragioni del diniego delle proposte di transazioni fiscali per le imprese in Campania dal 2014 in poi e quali urgenti iniziative intenda porre in essere, ove ricorrano i requisiti di legge, per accordare le transazioni fiscali alle imprese campane che ne hanno fatto richiesta, evitando in tal modo che venga a crearsi una sorta di concorrenza sleale da parte di aziende ubicate in altre regioni, alle quali, a parità di condizioni, dette transazioni fiscali vengono concesse.
(3-02422)


Elementi e iniziative in ordine alle risorse stanziate per la candidatura della città di Roma a sede delle Olimpiadi 2024 – 3-02423

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   sembra confermata l'esclusione, nel programma dell'amministrazione capitolina del MoVimento 5 Stelle, della corsa di Roma per aggiudicarsi i giochi olimpici del 2024;
   già durante la campagna elettorale la neo sindaca Virginia Raggi aveva ripetutamente dichiarato che le olimpiadi per Roma non costituivano una priorità ed ora non c’è alcun accenno a tale candidatura nelle linee programmatiche approvate giovedì 21 luglio 2016 dalla giunta capitolina;
   per tale candidatura il Governo aveva già stanziato 2 milioni di euro nel 2016 ed ulteriori 8 milioni di euro previsti per il 2017, risorse che a questo punto, secondo gli interroganti, non trovano più ragione d'essere, come peraltro non trova più motivo di esistere il comitato di promozione capitanato dal duo Montezemolo-Malagò;
   il timore, quasi certezza, è che siano stati investiti milioni di euro per sponsorizzare una candidatura inesistente, soldi dei contribuenti sottratti a finalità ben più urgenti, come l'abbattimento del cuneo fiscale, l'aumento delle pensioni minime, la salvaguardia degli esodati ancora esclusi ed altro;
   la Lega Nord ha già in passato denunciato la fumosa gestione dei primi fondi stanziati dal Governo per la promozione di «Roma 2024», in mancanza di chiarezza sugli interventi che si intendevano porre in essere e di un'attenta valutazione della fattibilità e sostenibilità economico-finanziaria dei costi di realizzazione delle strutture necessarie –:
   se il Governo non ritenga di stornare le risorse di cui in premessa, sottraendole al Comitato olimpico Roma 2024, e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare per far luce sulle modalità e sulle finalità di spesa dei soldi finora utilizzati dai vertici del comitato promotore, quale atto di trasparenza doveroso nei confronti dei cittadini contribuenti. (3-02423)


Iniziative di competenza volte a sospendere la vigenza delle norme sul cosiddetto bail-in – 3-02424

   PAGLIA, SCOTTO, FASSINA, MARCON, MELILLA, SANNICANDRO, FRANCO BORDO, AIRAUDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARTELLI, NICCHI, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la data cruciale di venerdì 29 luglio 2016, entro la quale l'Eba e l'organismo di vigilanza della Banca centrale europea si pronunceranno sull'esito degli stress test condotti sui maggiori 53 gruppi bancari europei e finalizzati ad offrire una visione prospettica della capacità degli stessi di assorbimento degli shock in condizioni di stress, è ormai alle porte;
   l'esito dei suddetti test potrebbe chiamare in causa per vari aspetti la normativa sui salvataggi bancari e cioè la direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution directive – BRRD), il cui recepimento nell'ordinamento giuridico italiano è stato affidato ai decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015;
   il dibattito relativo alle norme che hanno recepito la suddetta direttiva comunitaria (meglio nota come bail-in) si è negli ultimi tempi progressivamente spostato dal piano meramente tecnico-finanziario a quello più prettamente giuridico-costituzionale, anche al fine di verificarne la loro compatibilità con i principi fondanti dell'ordinamento giuridico del nostro Paese;
   la disciplina dettata dalla direttiva, che fa parte dell'ampio complesso normativo che regola la Banking Union, si inscrive nell'ambito di un profondo ripensamento dell'assetto regolamentare del sistema finanziario volto ad orientare la vigilanza verso obiettivi macro-prudenziali di gestione del rischio sistemico, attraverso l'introduzione di un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie finalizzato al tempestivo fronteggiamento dei dissesti, al fine di garantire la continuità delle funzioni essenziali degli istituti di credito e delle imprese d'investimento;
   la direttiva, spezzando quel legame intercorso fino ad oggi fra rischio bancario e rischio sovrano e riallocando i rischi dal settore pubblico al settore privato, stabilisce che, a partire dal 1o gennaio 2016, gli Stati membri possano ricapitalizzare una banca in crisi solo previa condivisione dei relativi oneri da parte degli azionisti, degli obbligazionisti, nonché dei titolari di depositi non protetti dal vigente sistema di garanzia, e quindi di importo superiore a 100.000 euro (cosiddetto bail-in, dall'inglese «cauzione interna»). Da ciò ne deriva l'esigenza di assicurare il contemperamento tra l'esigenza di stabilità del sistema creditizio e la doverosa tutela del risparmio;
   secondo una gerarchia prestabilita si procede, nei riguardi degli azionisti e dei possessori di obbligazioni emesse dalla banca, con la riduzione del valore delle loro azioni od obbligazioni, correlata con l'azzeramento del capitale e, successivamente, con la conversione delle stesse in nuove azioni, che, dopo aver assorbito le perdite, dovrebbero assicurare un'adeguata ricapitalizzazione dell'istituto in crisi che sia sufficiente a mantenere la fiducia del mercato e quindi a far riprendere la sua attività. In caso di insufficienza delle predette operazioni, si fa ricorso ai depositi di importo superiore a 100.000 euro, destinando gli importi eccedenti tale limite all'assorbimento delle perdite residue e quindi al capitale (ora costituito da vecchi e nuovi azionisti), dopo aver spossessato i titolari dei depositi;
   invero, risulta a giudizio degli interroganti poco ragionevole e di dubbia legittimità costituzionale l'applicazione retroattiva di misure in peius per i clienti ed i risparmiatori della banca (peraltro gli stessi soggetti sui quali si fondano i presupposti di prosperità economica del nostro Paese ed i cui risparmi costituiscono la principale provvista del sistema creditizio), i quali dovranno farsi carico di passività emesse antecedentemente rispetto al momento in cui hanno maturato il proprio risparmio ovvero abbiano sottoscritto strumenti finanziari, utilizzati dal nuovo sistema per gestire e risolvere le crisi. Di contro, per il principio di irretroattività della legge sancito dall'articolo 11 delle cosiddette preleggi, una nuova legge non può modificare quei poteri sorti da un fatto acquisitivo valido per la legge precedente; essa è ammessa dall'impianto costituzionale italiano solo in campo penale e solo se introduce un favor rei (ossia un vantaggio per il colpevole);
   il coinvolgimento nelle crisi bancarie di obbligazionisti e depositanti presuppone, inoltre, che gli stessi possiedano una cultura finanziaria in grado di comprendere appieno l'affidabilità di una banca, la sua solidità, il reale livello di rischio dei titoli che emette, tutti presupposti che dovrebbero assicurare loro di poter disporre sempre e comunque del denaro che le affidano;
   l'origine di questa soluzione di salvataggio, sorta in ambiti e circostanze distanti dalle realtà bancarie, finanziarie e giuridiche dei singoli Stati e risultato di una costante pressione esercitata a livello legislativo dalle istituzioni comunitarie e che tende alla costruzione di un corpus iuris europeo, costituisce l'ennesimo esempio di come, in questi anni, numerose fattispecie e configurazioni astratte abbiano assunto una fattispecie regolamentare vincolante per i Paesi membri che spesso genera non pochi e prevedibili conflitti normativi tra le norme comunitarie ed i principi costituzionali degli ordinamenti giuridici «domestici»;
   con riferimento ai suddetti decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, si appalesano aspetti più che sufficienti per ipotizzare, come peraltro evidenziato sin dalla loro entrata in vigore dalle censure di esimi giuristi, magistrati e perfino della stessa Abi, la violazione di alcuni disposizioni costituzionali, prima fra tutte l'articolo 47, laddove si affida alla Repubblica l'incoraggiamento e la tutela il risparmio in tutte le sue forme e la disciplina, il coordinamento ed il controllo dell'esercizio del credito. È infatti più che manifesta l'incostituzionalità di una norma che imponendo, ai possessori di azioni o di obbligazioni non rischiose, la conversione forzosa in azioni di minor valore ed un prelievo forzoso senza contropartita a tutti i titolari di conti di deposito che superano l'importo di 100.000 euro (limite, peraltro, riducibile dal legislatore comunitario), di fatto non incoraggia, né tutela il risparmio;
   così come è palese a giudizio degli interroganti che la norma a carico dei depositanti viola anche l'articolo 3 della Costituzione, poiché riserva a questi una disparità di trattamento rispetto agli azionisti ed agli obbligazionisti, ai quali, sia pure in perdita, viene riconosciuta una contropartita;
   altrettanto può dirsi con riferimento al vero e proprio esproprio in danno dei risparmiatori, senza che venga garantita una qualche forma di indennizzo futuro e non motivato da un interesse generale, quanto piuttosto al dichiarato fine di soccorrere specifici soggetti privati (le banche), e per questo a parere degli interroganti in stridente contrasto con l'articolo 42 della Costituzione, in base al quale la proprietà privata può essere espropriata salvo indennizzo e solo per motivi di interesse generale;
   la disciplina del bail-in interviene direttamente nei rapporti fra privati (banche e risparmiatori) prevedendo modifiche in corsa delle condizioni contrattuali ed economiche alle quali sono stati sottoscritti i prodotti di investimento e di risparmio. Anche in questo caso risalta l'incompatibilità con un altro principio costituzionale, quello di cui all'articolo 41, che riconosce e protegge la libertà di iniziativa economica privata;
   l'articolo 17 del decreto legislativo n. 180 del 16 novembre 2015 stabilisce la possibilità di «ridurre o convertire» i diritti soggettivi in specie degli obbligazionisti e dei depositanti a fronte di un semplice «rischio» di dissesto di una banca, la cui sussistenza può essere rimandata ad una valutazione dell'autorità competente alla quale viene riconosciuto un arbitrario ed eccessivo margine di discrezionalità. Infatti, lo stesso articolo, al comma 2, lettera e), stabilisce che il rischio di dissesto può essere dedotto da «elementi oggettivi» che «indicherebbero» la possibilità del verificarsi alcune situazioni, le quali, a loro volta, manifesterebbero un rischio di dissesto. Ciò dimostra che l'affermazione a difesa del meccanismo, per cui in caso di dissesto obbligazionisti e depositanti avrebbero perso comunque i propri diritti, non ha valore giuridico: non è infatti il dissesto, ma il semplice «rischio» di dissesto a determinare l'attivazione di una procedura che viola la garanzia costituzionale del citato diritto di proprietà, entro cui, come insegna un consolidato indirizzo costituzionale, si riassume l'insieme dei diritti patrimoniali imputabili ad un soggetto privato;
   a pochi giorni dalla loro pubblicazione il 9 dicembre 2015, il dottor Carmelo Barbagallo, capo della vigilanza della Banca d'Italia, nel corso di un'audizione parlamentare, affermava che il bail-in avrebbe potuto aumentare i rischi sistemici, minando la fiducia alla base dell'attività bancaria, trattandosi in realtà, come lo stesso lo ha definito, di «un mero trasferimento dei costi della crisi dalla più vasta platea dei contribuenti ad una categoria di soggetti non meno meritevoli di tutela – piccoli risparmiatori, pensionati ed altri – che in via diretta o indiretta hanno investito in passività delle banche». Lo stesso Barbagallo ha poi rivelato come anche la Banca d'Italia avesse chiesto, in sede di trattativa europea sulla direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution directive – BRRD), che fossero introdotte due condizioni, poi non accolte dal Governo in sede di emanazione dei relativi decreti attuativi, riguardanti:
    a) «un approccio alternativo al bail-in, in base al quale si sarebbero potute imporre perdite ai creditori solo in presenza di apposite clausole contrattuali di subordinazione»;
    b) il rinvio dell'applicazione del bail-in al 2018, «così da consentire la sostituzione delle obbligazioni ordinarie in circolazione con altre emesse dopo l'entrata in vigore del nuovo quadro, quindi con maggiore consapevolezza dei nuovi rischi assunti»;
   simili considerazioni erano, quindi, già in possesso del Governo che, in maniera frettolosa ed avventata, ha comunque deciso di procedere con l'emanazione del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, recante disposizioni urgenti per il settore creditizio, poi recepito dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 842 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), con cui sono state applicate in Italia le nuove regole europee per il salvataggio bancario e contestualmente recepite con il suddetto decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180;
   analoghe riserve venivano manifestate qualche giorno più tardi, nel mese di gennaio 2016, dal Governatore della Banca d'Italia, dottor Ignazio Visco, che nel corso di un intervento tenuto al congresso del Forex di Torino, ha precisato di aver chiesto invano al Governo, in sede di definizione della norma, di non applicarla retroattivamente ma solo dopo un «passaggio graduale e meno traumatico» e nello stesso contesto ha poi lanciato un appello ai rappresentanti italiani affinché sollecitino in sede europea l'opportunità di avvalersi con largo anticipo della clausola contenuta nella stessa direttiva all'articolo 129, che ne prevede la rivedibilità entro giugno del 2018 (senza, peraltro, escluderla anche prima di tale termine), perché preoccupato da un'applicazione immediata e retroattiva dei meccanismi di salvataggio che avrebbe potuto comportare, oltre che un aumento del costo e una rarefazione del credito all'economia, anche rischi per la stabilità finanziaria, anche in relazione al trattamento dei creditori in possesso di passività bancarie sottoscritto anni addietro;
   pur se il processo di adeguamento del diritto italiano alle norme comunitarie, caratterizzato dalla continua ricerca di un equilibrio dinamico, è inevitabile, anche alla luce del combinato disposto degli articoli 11 e 117, comma 1, della Costituzione, questo non può esimersi da una necessaria ed efficace valutazione delle stesse norme rispetto a quei principi fondanti su cui si è modellato per oltre sessant'anni l'ordinamento giuridico del nostro Paese. Pertanto, se l'adattamento del diritto interno alle previsioni comunitarie appare, sulla base di cessioni di sovranità, un fenomeno difficilmente eludibile, è anche vero che tale processo di transfer normativo merita di essere sempre valutato alla luce e sulla base dei richiamati principi;
   le normative europee ed internazionali devono essere sempre e comunque compatibili con i principi costituzionali, nonché con tutte le altre norme che di detti principi costituiscono diretta promanazione, principi fondamentali che, tra l'altro, rappresentando indiscutibilmente gli elementi identificativi ed irrinunciabili dell'ordinamento costituzionale, in quanto tali, si sottraggono a qualsiasi revisione. Tale limite è stato più volte ribadito dalla Corte costituzionale che a più riprese (si confronti la sentenza n. 238 del 2014) ha sancito che i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale ed i diritti inalienabili della persona costituiscono un limite esplicito ed implicito all'ingresso delle norme internazionali generalmente riconosciute alle quali l'ordinamento giuridico italiano si conforma ex articolo 10, primo comma, della Costituzione (si confrontino ex multis le sentenze della Corte costituzionale n. 48 del 1979 e n. 73 del 2001), operando, addirittura, quali controlimiti all'ingresso delle norme dell'Unione europea (si confrontino ex plurimis le sentenze della Corte costituzionale n. 183 del 1973, n. 170 del 1984, n. 232 del 1989, n. 168 del 1991 e n. 284 del 2007);
   ad abundantiam si può sottolineare che la normativa del salvataggio interno di cui alla direttiva, oltre che a giudizio degli interroganti costituzionalmente illegittima, per quanto sin qui evidenziato, appare altresì in contrasto con l'articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che sostanzialmente replica quanto previsto in tema di diritto di proprietà dal sopra citato articolo 42 della Costituzione italiana, con l'articolo 1 del protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ha vincolato il legislatore italiano ad ampliare in maniera esponenziale e significativa il livello di tutela del diritto di proprietà assicurando, nella materia ablativa, al soggetto inciso che l'indennizzo riconosciuto dall'ordinamento interno non vada a sostanziarsi come meramente figurativo, bensì quale ineludibile paradigma di riferimento per il sacrificio imposto e, pertanto, ragguagliato al valore venale di mercato, ed infine con l'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea laddove dispone che: «I Trattati lasciano del tutto impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri»;
   da tutto ciò ne deriva che qualsiasi intervento normativo o amministrativo, che miri a degradare un diritto soggettivo ad un mero interesse legittimo, trova sempre un limite invalicabile nei principi fondamentali della Costituzione e in quelli dell'Unione europea, nonché dei trattati internazionali, come la Convenzione europea dei diritti dell'uomo;
   giova in conclusione si possono riportare le eloquenti parole del dottor Claudio De Rose, presidente onorario e procuratore generale emerito della Corte dei conti, per il quale «è sicuramente errato e sommamente ingiusto lasciare ora il sistema bancario nel suo complesso del tutto immune da obblighi od oneri nei riguardi delle singole banche e soprattutto nei riguardi di chi, come ad esempio i depositanti, non hanno alcuna colpa di quanto accaduto ed hanno avuto solo la sfortuna di avere aperto un conto corrente presso una banca, più sregolata o meno scaltra di altre, oppure meno protetta dal sistema»;
   dopo quanto premesso è lecito domandarsi a quali condizioni sia legittimo scaricare il soddisfacimento di un interesse riconducibile ad una tipologia d'impresa, pur se funzionale all'economia, su inconsapevoli correntisti che in forza del bail-in si vedono trattati come investitori chiamati a partecipare al rischio d'impresa di una banca a cui hanno avuto la sfortuna di affidare i loro risparmi;
   quello che appare agli interroganti un così stridente e profondo vulnus alla Costituzione dovrebbe indurre il Governo a proporre in sede europea l'anticipata revisione della direttiva unita ad una profonda riforma del sistema bancario che lo riconduca alla sua originaria e preminente funzione sociale, nel rispetto dei diritti fondamentali –:
   se il Governo, alla luce di quanto esposto in premessa, non ritenga di dover adottare le iniziative di competenza al fine di sospendere nel nostro Paese la vigenza delle norme sul cosiddetto bail-in, soprattutto in caso di rischio di impatto sistemico legato all'avvio della procedura, come nell'ipotesi di stress test negativi su un grande gruppo bancario, e di dover sollecitare un confronto in sede europea che anticipi la revisione del meccanismo sensibilmente rispetto ai termini previsti dall'articolo 129 della direttiva 2014/59/UE (Bank recovery and resolution directive).
(3-02424)


Iniziative volte a superare le criticità del sistema bancario, anche in considerazione dei prossimi risultati dei cosiddetti stress test – 3-02425

   BRUNETTA e OCCHIUTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   a parere degli interroganti la pessima impostazione della politica economica del Governo Renzi si mostra in tutta la sua evidenza attraverso la lettura dei numeri, che, impietosi, certificano gli errori di quanto previsto nel documento di economia e finanza presentato ad aprile 2016;
   nel documento di economia e finanza la crescita reale del prodotto interno lordo nel 2016 è stata stimata dall'Esecutivo all'1,2 per cento quando tutti gli outlook sul nostro Paese dicevano che sarebbe arrivata a stento all'1 per cento. Allo stesso modo, è stato inserito un tasso di inflazione dell'1 per cento, quando al massimo sarà poco più di zero (l'acquisito a giugno 2016 è –0,2 per cento);
   oggi la situazione può solo peggiorare, con la crescita nominale (quella che conta ai fini del rispetto dei parametri di Maastricht, data da crescita reale più inflazione) che a fine anno finirà per essere meno della metà rispetto a quella prevista dal Governo ad aprile 2016 (meno dell'1 per cento a fronte del 2,2 per cento previsto ad aprile 2016);
   per non parlare delle precedenti previsioni di ottobre 2015, quando l'Esecutivo aveva stimato una crescita del prodotto interno lordo dell'1,6 per cento a cui si aggiungeva un'inflazione all'1 per cento, quindi una crescita nominale del 2,6 per cento: i numeri, a parere degli interroganti, dimostrano dunque che i conti pubblici sono sempre stati «gonfiati», con tutta evidenza con l'obiettivo di giustificare una politica di spesa volta semplicemente ad acquisire facile consenso;
   servirà, quindi, una manovra correttiva da 30-40 miliardi di euro per coprire il buco della minor crescita (almeno 16 miliardi di euro, senza considerare l'effetto Brexit), sterilizzare le clausole di salvaguardia (15 miliardi di euro, per evitare l'aumento dell'iva) e finanziare le cosiddette «spese indifferibili» come le missioni internazionali e le risorse per gli ammortizzatori sociali (altri 10 miliardi di euro circa);
   per non parlare della situazione del sistema bancario italiano: gli stress test della Banca centrale europea, che saranno pubblicati il 29 luglio 2016, potrebbero portare l'intero sistema al collasso, con un giudizio negativo soprattutto su Monte dei Paschi di Siena;
   in tema di banche, in particolare, la stampa dei giorni scorsi ha riportato dichiarazioni di autorevoli esponenti della stessa maggioranza, parimenti critiche nei confronti dell'operato del Governo e, nello specifico, del Ministro interrogato, giudicato inadeguato;
   davanti alla situazione che vive il sistema bancario, è infatti inaccettabile continuare a ripetere che il sistema bancario è solido come emerge anche da alcune di tali dichiarazioni: «tutti quelli che da mesi lo ripetono, andrebbero messi tra gli ignavi. È solido il risparmio degli italiani, è basso il debito privato, ma le aziende sono in crisi e le banche sono aziende. Su questo tema non ho trovato un Ministero dell'economia e delle finanze all'altezza della sfida. Mi dispiace dirlo, ma (...) di fronte all'ennesimo “vorrei ma non posso” non si può più tacere»;
   non si può tacere, e non si può voltare la testa dall'altra parte, soprattutto se le vittime delle politiche scellerate dell'Esecutivo sono il sistema bancario italiano, i correntisti e i piccoli risparmiatori italiani. Negli ultimi 18 mesi si sono susseguiti quattro decreti sulle banche inutili e dannosi, per non parlare dell'atteggiamento tenuto sulla vicenda del Monte dei Paschi di Siena e della «soluzione di mercato» per l'aumento di capitale. Se va male «paga lo Stato, senza neanche sapere se funzionerà». L'unica certezza dell'operazione è che Jp Morgan, che la organizza, ci guadagnerà 80-100 milioni di euro in ogni caso; questo dato è significativo, e non va sottovalutato alla luce di quanto accaduto non molto tempo fa in Grecia, dove la Goldman sachs con una mano faceva l’advisor del Governo greco per il debito e con l'altra invitava i clienti a vendere –:
   quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intende intraprendere per superare le criticità esposte in premessa, con specifico riferimento alla drammatica situazione del sistema bancario, in particolare alla luce dei prossimi risultati degli stress test, e se, a tal proposito, intenda procedere attraverso un’«operazione verità» direttamente in Parlamento, riferendo in maniera puntuale sulla grave crisi in atto, per ricercare una soluzione condivisa ad un problema che coinvolge l'intero Paese. (3-02425)


Iniziative di competenza in merito alla situazione del Monte dei Paschi di Siena – 3-02426

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   lunedì 25 luglio 2016 il titolo di Monte dei Paschi di Siena ha chiuso in ribasso di oltre l'8 per cento, attestandosi su un valore vicino al minimo storico registrato appena tre settimane fa, e la sua capitalizzazione è tornata a scendere sotto il miliardo di euro;
   il nervosismo dei mercati rispetto al titolo dell'istituto bancario senese, che non si è riusciti a contenere neanche con le adottate misure antispeculazione, è il segno più evidente del fatto che l'istituto è quello più a rischio tra gli oltre cinquanta esaminati dall'Autorità bancaria europea e dei quali venerdì 29 luglio 2016 verranno pubblicati i risultati degli stress test;
   la Banca centrale europea ha chiesto alla direzione della banca di intervenire con urgenza per liberare il bilancio da una prima tranche di sofferenze, pari a circa dieci miliardi di euro, ma i crediti deteriorati nel portafoglio di Monte dei Paschi di Siena ammontano in totale a ben 27 miliardi di euro;
   appena cinque anni fa, tra il 2011 e il 2012, la cattiva gestione del Monte dei Paschi di Siena, culminata in due inchieste penali, aveva già determinato la necessità di un intervento di salvataggio, costato allo Stato ben 4 miliardi di euro;
   questa volta l'entrata in vigore della normativa sul bail-in rende impossibile un aiuto di Stato e si procederà molto probabilmente al «sacrificio» degli investitori subordinati, che perderebbero i loro crediti;
   le risultanze degli stress test previste per venerdì 29 luglio 2016 saranno utilizzate per fissare a fine anno l'asticella di capitale minimo che ciascuna banca dovrà avere a partire dal 2017 e metteranno in luce la necessità urgente di procedere a una ricapitalizzazione di Monte dei Paschi di Siena –:
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere rispetto alla grave, ennesima, crisi dell'istituto bancario di cui in premessa. (3-02426)


Iniziative di competenza relative al rapporto tra requisiti previdenziali e aspettativa di vita – 3-02427

   TRIPIEDI, CIPRINI, COMINARDI, LOMBARDI e DALL'OSSO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il legame tra requisiti previdenziali e aspettativa di vita, così come misurata dall'Istat, è stato introdotto in Italia per la prima volta nel 2009 e perfezionato nel 2010 sulla base di provvedimenti proposti dai Ministri pro tempore dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali Tremonti e Sacconi;
   in particolare, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, ha previsto dal 2013 il progressivo innalzamento dei requisiti per l'accesso alla pensione (di vecchiaia ed anticipata);
   parafrasando un eufemismo giornalistico, tale provvedimento ha consentito di «sterilizzare gli effetti dell'allungamento della vita media della popolazione»;
   ad amplificarne la portata è stato il riassetto pensionistico del Governo Monti, la cosiddetta riforma Fornero, che, all'articolo 24, comma 12, della legge n. 214 del 2011, ha previsto gli adeguamenti alla speranza di vita per ogni tipologia di prestazione, tra cui: la nuova pensione di vecchiaia, la pensione anticipata, la pensione anticipata contributiva, l'assegno sociale, le pensioni in regime di armonizzazione, le pensioni dei lavoratori usurati di cui al decreto legislativo n. 67 del 2011;
   l'Inps ha peraltro applicato gli adeguamenti anche a coloro che, a vario titolo, mantengono in vigore la vecchia disciplina di pensionamento, sia dei lavoratori salvaguardati, sia di coloro che accedono alla pensione con i requisiti anagrafici e contributivi, rispettivamente di 57 e 35, di cui alla legge n. 335 del 1995 (come, ad esempio, coloro che optano per il regime sperimentale «opzione donna»);
   sulla base delle sopra citate normative, ogni tre anni (e poi ogni due a decorrere dall'anno 2019) l'età pensionabile sarà adeguata all'aumento della speranza di vita, come calcolato dall'Istat sulla base della media del triennio precedente;
   tale adeguamento è stato applicato anche ai regimi pensionistici armonizzati (ad esempio, Inpdap ed Enpals), nonché ai regimi e alle gestioni pensionistiche per cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria, compresi quelli relativi ai «lavoratori impegnati in lavori di sottosuolo presso miniere, cave e torbiere, nonché al personale (compresi i rispettivi dirigenti) delle Forze di polizia, Forze armate, vigili del fuoco». Sono esclusi i lavoratori per i quali viene meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attività lavorativa (ad esempio, gli autisti di mezzi pubblici);
   per consentire la determinazione dell'incremento dell'età, l'Istat deve rendere disponibili annualmente i dati della variazione della speranza di vita all'età di 65 anni, con riferimento alla media della popolazione residente in Italia, rispetto al triennio precedente. Ovviamente, «l'aggiornamento non sarà applicato in caso di diminuzione della speranza di vita»;
   secondo il rapporto Osservasalute, nel 2015 la speranza di vita per gli uomini è stata 80,1 anni, 84,7 anni per le donne; nel 2014 la speranza di vita alla nascita era maggiore e pari a 80,3 anni per gli uomini e 85,0 anni per le donne;
   tale decremento produce anche una qualità della vita che si riflette negativamente sui meno abbienti, bisognosi di prestazioni assistenziali socio-economiche;
   il rapporto del Ministero dell'economia e delle finanze mette in luce che, per effetto dell'attuazione dell'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di vita, si stima una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo di circa 0,1 punti percentuali attorno al 2020, crescente fino a 0,3 punti percentuali nel decennio 2030-2040, per poi decrescere a 0,1 punti percentuali nel 2045 e sostanzialmente annullarsi successivamente. Il combinato dei due interventi comporta complessivamente una riduzione dell'incidenza della spesa pensionistica in rapporto al prodotto interno lordo di circa 0,2 punti percentuali nel 2015, crescente fino a 0,5 punti percentuali nel 2030, per poi scendere attorno a 0,4 punti percentuali nel 2040, 0,1 punti percentuali nel 2045 ed annullarsi sostanzialmente negli anni successivi –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per attuare la modifica della disciplina vigente sull'aspettativa di vita, tenendo conto del rapporto tra l'età media, attesa di vita e quella dei singoli settori di attività, soprattutto usuranti, valutando anche, alla luce della riduzione dell'incidenza del prodotto interno lordo negli anni a venire, di abrogarla. (3-02427)


Iniziative per il tempestivo aggiornamento dei metodi di computo del numero delle pensioni di anzianità e anticipate liquidate con il sistema contributivo, con particolare riferimento al dato relativo alle lavoratrici che si sono avvalse della cosiddetta opzione donna – 3-02428

   GNECCHI, DAMIANO, ALBANELLA, ARLOTTI, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GRIBAUDO, INCERTI, PATRIZIA MAESTRI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROSTELLATO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI, ZAPPULLA, MARTELLA, BINI e VICO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   le reiterate manifestazioni di disponibilità del Governo in carica ad introdurre elementi di flessibilità nel sistema previdenziale rappresentano un significativo e condivisibile cambio di approccio culturale ai temi della previdenza, dell'invecchiamento e del ricambio generazionale nel mercato del lavoro;
   per addivenire a risultati efficaci e tecnicamente praticabili in tale materia, è indispensabile disporre di dati sempre più puntuali e condivisi, anche al fine della migliore gestione delle relative risorse finanziarie, in piena coerenza con i pronunciamenti legislativi;
   sulla base dell'analisi dell'ultimo «Monitoraggio dei flussi di pensionamento», predisposto trimestralmente dall'Inps, dalla rilevazione del primo semestre 2016 emergono una serie di elementi di grande utilità in vista delle prossime scadenze parlamentari;
   tra i tanti dati, si segnala l'esigenza di uno specifico approfondimento per quanto concerne il numero delle pensioni di anzianità e anticipate, liquidate con il sistema contributivo nel primo semestre 2016. Il totale di tali trattamenti pensionistici, riferiti quindi alla platea dei lavoratori e delle lavoratrici, è pari a 5.104, di cui 3.593 lavoratori dipendenti, 401 coltivatori diretti mezzadri e coloni, 466 artigiani e 644 commercianti. A questi dati andrebbero sommati i dati relativi ai dipendenti pubblici, di cui ancora non si dispone la precisa entità numerica, tuttavia stimabile nell'ordine di un terzo rispetto al numero dei lavoratori dipendenti;
   come si evince dalle stesse note metodologiche riferite alle tabelle relative a tutte le categorie di lavoratori e lavoratrici, i dati complessivi fanno riferimento sia alle pensioni liquidate in regime contributivo puro (per vecchiaia, invalidità e superstiti di coloro che hanno la prima contribuzione accreditata dopo il 31 dicembre 1995 – articolo 1, comma 6, della legge n. 335 del 1995), sia a quelle relative a coloro che, pur essendo nel regime misto, hanno esercitato la facoltà di opzione per il sistema contributivo (articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995), oltre a quelle delle lavoratrici che hanno esercitato la cosiddetta opzione-donna (articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004), platea che in questa sede ci interessa particolarmente;
   qualora tali trend dovessero essere confermati, compreso il dato relativo ai dipendenti pubblici, potremmo ragionevolmente stimare nell'ordine di circa 12.000 il numero complessivo dei trattamenti pensionistici liquidati con il sistema contributivo nel corso del 2016, ancora una volta precisando che tale numero è riferito ai lavoratori e alle lavoratrici;
   come noto, ai sensi del comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2016, n. 208 (legge di stabilità per il 2016), superando le incertezze interpretative che ne avevano condizionato la fruibilità, il legislatore ha stabilito che, al fine di portare a conclusione la sperimentazione dell'istituto della cosiddetta opzione donna, possano avvalersene le lavoratrici che hanno maturato, al netto degli incrementi legati alle aspettative di vita, i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2015, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data;
   nell'ambito della medesima disposizione è stato previsto che: «Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'Inps, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa»;
   l'ultimo periodo del comma 281 prevede: «Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione»;
   gli oneri finanziari della norma disposta con il citato comma 281, indicati in 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017, sono stati stimati sulla base della previsione che la platea delle lavoratrici coinvolte sarebbe stata dell'ordine di 36.000 unità;
   non appare comprensibile come, nonostante la specifica disposizione legislativa, l'ente previdenziale non abbia provveduto, nell'elaborazione del «Monitoraggio dei flussi di pensionamento», a distinguere ed evidenziare il dato riferito alle donne che si sono avvalse della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, distinzione importante in sede di ogni rilevazione da completare con la relazione prevista entro il 30 settembre di ogni anno;
   si coglie l'occasione per evidenziare che in sede di monitoraggio dei flussi di pensionamento sia sempre indispensabile per il Governo e per il legislatore avere i dati distinti per uomini e donne, quindi separatamente, e nonostante tale carenza, i dati denotano andamenti ben diversi e ridimensionati rispetto a quanto ipotizzato in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2016 –:
   quali iniziative intenda assumere al fine di disporre il tempestivo aggiornamento dei metodi di computo del numero delle pensioni di anzianità e anticipate, liquidate con il sistema contributivo, evidenziando il dato relativo al numero delle lavoratrici che si sono avvalse della cosiddetta opzione donna, in ottemperanza del citato comma 281 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016), anche al fine della piena e tempestiva applicabilità dell'ultimo periodo di tale disposizione richiamato in premessa. (3-02428)


Chiarimenti in ordine alla mancata tempestiva attivazione delle procedure di emergenza sulla via Pontina in relazione ad un incendio sviluppatosi il 18 luglio 2016, nonché in ordine alla data di inizio dei lavori per la costruzione della nuova autostrada Roma-Latina – 3-02429

   FAUTTILLI. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 18 luglio 2016 si è sviluppato un incendio, dovuto al rogo di sterpaglie, nei pressi della via Pontina a Roma, in particolare all'altezza di Castel Romano;
   l'incendio di cui sopra ha causato gravissimi disagi per coloro che si trovavano a passare sulla Pontina, con code e automobilisti fermi sotto il sole;
   la strada, infatti, è stata bloccata, ma troppo tardi per evitare le gravi conseguenze di cui si è detto;
   risulta all'interrogante, infatti, che l'emergenza fosse conclamata da ore, ma che non vi sia stata alcuna risposta tempestiva da parte di tutte le autorità competenti;
   non si è, infatti, provveduto ad una tempestiva chiusura della Pontina in entrambi i sensi di marcia, proprio per evitare che gli automobilisti continuassero ad imboccare un'arteria dalla quale era, di fatto, impossibile uscire;
   inoltre, i roghi che spesso si sviluppano intorno alla via Pontina sono un pericolo costante per la circolazione, dato che il fumo impedisce la visibilità, e sono un evento non certo raro;
   la Pontina resta una via estremamente pericolosa e necessita di continui interventi per la messa in sicurezza, oltre che per l'ordinaria manutenzione, per la manutenzione stagionale straordinaria –:
   quale siano le motivazioni della mancata attivazione delle procedure di emergenza di cui si è detto in premessa e, inoltre, se il Ministro interrogato possa chiarire, per quanto di propria competenza, la data di inizio dei lavori per la costruzione della nuova autostrada Roma-Latina. (3-02429)


Chiarimenti in merito all’iter di realizzazione del progetto hub portuale di Ravenna, nonché ad alcuni contenziosi avviati dall'ex presidente dell'autorità portuale – 3-02430

   ANDREA MAESTRI, ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, BRIGNONE, CIVATI, MATARRELLI, PASTORINO, SEGONI e TURCO. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 5 aprile 2016, su richiesta dalle forze politiche d'opposizione, si è tenuta una seduta straordinaria del consiglio comunale di Ravenna per discutere del futuro del porto e per chiedere conto al sindaco delle modalità con cui, in data 2 marzo 2016, avesse saputo in anticipo, rispetto alla formale notifica del provvedimento ministeriale all'autorità interessata, dell'avvenuto commissariamento dell'ente portuale, dandone addirittura comunicazione alla stampa locale;
   nella stessa seduta il sindaco e il vicesindaco, alla presenza del commissario straordinario e del segretario generale dell'autorità portuale, hanno affermato che sarebbe intendimento del comune portare avanti un progetto di approfondimento sui fondali, che sono in corso di studio e mirato alla realizzazione di alcuni punti fondamentali, tra i quali l'utilizzazione, ai fini della collocazione dei materiali di dragaggio, delle aree di logistica 1 (di proprietà Sapir spa), di impianti di trattamento di futura realizzazione, di cave con caratteristiche compatibili, di altre aree di logistica portuale. A completamento dell'informativa il vicesindaco ha precisato che: «Fu chiesto alla Sapir, fin dal 1994, di sottrarre aree alla sua attività per destinarle alla realizzazione di casse di colmata, perché esse hanno da sempre rappresentato (e rappresentano tuttora) l'unica possibilità, a impatto limitato per il territorio, di garantire una destinazione ai materiali provenienti dai dragaggi e la possibilità per il porto di procedere ai dragaggi stessi»;
   nell'informativa venivano omesse le informazioni sulle inchieste in corso da parte della procura della Repubblica di Ravenna sulle casse di colmata su aree di proprietà Sapir spa (società a maggioranza pubblica) e sull'area di logistica 3, di proprietà della cooperativa muratori cementisti (Cmc) di Ravenna;
   da notizie pubblicate sulla stampa locale si è infatti appreso che, durante i primi mesi del 2015, la procura della Repubblica di Ravenna ha avviato un'inchiesta sulla situazione delle casse di colmata del porto di Ravenna, trasformate in vere e proprie «discariche abusive», le cui indagini preliminari sono state chiuse di recente. Allo stato attuale, risulterebbero indagati i vertici della Sapir spa, della Cmc di Ravenna spa e dell'autorità portuale di Ravenna. L'ipotesi di reato sarebbe quella di cui all'articolo 256 del decreto-legge n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), per avere realizzato un deposito incontrollato di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da fanghi di dragaggio all'interno delle casse di colmata esistenti nel porto di Ravenna su aree di proprietà della Sapir spa. In pratica, sarebbero stati depositati a più riprese negli anni, da quando esiste l'autorità portuale e fino al 2011, i materiali di dragaggio del porto attraverso le cosiddette «autorizzazioni R13», per la messa a riserva, in attesa del loro recupero, con bonifica dei siti utilizzati. Le autorizzazioni sarebbero poi scadute senza che si sia provveduto alla rimozione dei materiali;
   sempre da notizie ricavate dalla stampa locale, nelle ultime settimane, emergerebbe altresì che le suddette autorizzazioni R13 non sarebbero state corredate, alla data del loro rilascio da parte della provincia di Ravenna, delle garanzie prescritte dalla normativa in materia ambientale;
   durante una conferenza stampa del 23 dicembre 2015, l'allora presidente dell'autorità portuale Di Marco aveva pubblicamente fatto riferimento a soluzioni per cui le casse esistenti, anche in ragione dei provvedimenti assunti dall'autorità giudiziaria, non sarebbero più state utilizzate nell'ambito del progetto hub portuale di Ravenna, già approvato dal Cipe con deliberazione n. 98 del 29 ottobre 2012; di tale decisione erano state informate le strutture ministeriali competenti ed era inoltre stato annunciato che il Ministro interrogato era informato della situazione e che lo stesso, in ragione della conclamata necessità di rivedere i contenuti del progetto, aveva addirittura promosso la costituzione di un apposito tavolo tecnico al fine di superare le problematiche insorte. Inoltre, è stato rappresentato alla pubblica opinione che erano stati avviati i necessari contenziosi contro i proprietari delle autorizzazioni R13, tutte intestate alla Sapir spa ed alla Cmc di Ravenna;
   nel corso della stessa conferenza stampa, l'ingegner Di Marco aveva anche dato conto dell'onerosità, per l'autorità portuale, del sistema da anni utilizzato nel porto di Ravenna per il deposito dei materiali di dragaggio, implicante il pagamento di cospicui affitti (a prezzi di mercato) alla Sapir spa per la disponibilità di aree che, un tempo, appartenevano al demanio pubblico (e che, attraverso il conferimento dei beni da parte degli azionisti pubblici di Sapir, sono state, di fatto, privatizzate). Rappresentò la situazione paradossale dell'autorità portuale di Ravenna, unica in Europa a possedere solo banchine e non anche aree su cui realizzare casse di colmata o da dare in concessione a privati;
   anche in relazione alle indicazioni ricevute dalle strutture ministeriali e, poi, dal tavolo tecnico istituito dal Ministro interrogato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta degli enti locali e, in particolare, del sindaco di Ravenna (tutti azionisti della Sapir spa), l'autorità portuale aveva ipotizzato diverse soluzioni di rimodulazione del progetto hub portuale di Ravenna, prevedendo o la realizzazione di casse di colmata a mare, da localizzare all'interno delle dighe foranee, oppure la realizzazione di vasche di sedimentazione temporanee da localizzare in zona retroportuale (in conformità al piano regolatore portuale vigente) su aree di proprietà Sapir, da acquisire mediante esproprio, al fine di realizzare, successivamente, nuove infrastrutture portuali;
   l'autorità portuale di Ravenna, sotto la presidenza di Di Marco, ha dunque lavorato a diverse soluzioni di «rimodulazione» del progetto hub portuale di Ravenna, culminate poi nelle tre presentate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e rese pubbliche il 9 febbraio 2016, fornendone gli elaborati salienti anche alle competenti commissioni comunali ed ai consiglieri che ne avevano fatto richiesta. In tutte le soluzioni era previsto l'esproprio di alcune aree della Sapir spa;
   le istituzioni locali, che hanno sempre partecipato alle riunioni del comitato portuale e della conferenza di servizi, condividendo e approvando le posizioni assunte, sono state anche costantemente informate da Di Marco sull'esito dei confronti avuti con le strutture tecniche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché con il Consiglio superiore dei lavori pubblici sulle possibili soluzioni di rimodulazione del progetto hub;
   rimodulazione che, comunque, sarebbe dovuta essere oggetto di apposita conferenza di servizi con la partecipazione delle stesse amministrazioni e istituzioni presenti alla conferenza di servizi sul progetto preliminare poi approvato dal Cipe;
   tuttavia, il 21 ottobre 2015, dopo la riunione del comitato portuale, il sindaco di Ravenna, Fabrizio Matteucci, il presidente della provincia, Claudio Casadio, il presidente della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ravenna, Natalino Gigante, e il consigliere regionale, Gianni Bessi, hanno dato alla stampa un comunicato nel quale delegittimavano il presidente Di Marco ed il progetto stesso di rimodulazione. La giunta ha ufficializzato durante la seduta della commissione consiliare del 5 novembre 2015 la sua contrarietà alla realizzazione delle «vasche a mare in avamporto», ovvero all'intervento rispetto al quale l'amministrazione comunale si era espressa con formale parere favorevole sia nell'ambito dell'apposita conferenza di servizi, sia in sede di comitato portuale;
   alla scadenza dell'incarico, intervenuta in data 2 marzo 2016, l'ingegner Di Marco non è stato confermato nel ruolo del presidente dell'autorità portuale, nonostante il fatto che, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge n. 84 del 1994, sarebbe stata possibile la sua riconferma per una sola volta;
   in concomitanza con la scadenza dell'incarico dell'ingegner Di Marco, sempre il 2 marzo 2016, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 52, è stato nominato «commissario straordinario» dell'autorità portuale di Ravenna il contrammiraglio Giuseppe Meli, con incarico non superiore a mesi sei, con conferimento allo stesso dei «poteri e attribuzioni del presidente indicati dalla legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni e integrazioni»;
   la nomina del commissario straordinario è arrivata sorprendendo l'intera comunità ravennate, dato che la riconferma dell'ingegner Di Marco era da tutti data per scontata poiché, nei tre mesi antecedenti la scadenza, non era stata attivata la procedura prevista dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 84 del 1994, né era stato perfezionato alcun atto di intesa tra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e la regione Emilia-Romagna. Al contempo, per effetto del contestuale atto di nomina del commissario straordinario, è stata pure negata l'operatività dell'istituto della prorogatio prevista dalla legge n. 444 del 1994, che viene di regola attivato per il tempo necessario a consentire il perfezionamento della procedura concertativa tra le parti interessate, al fine di garantire la continuità della gestione amministrativa di un ente. Il ricorso a tale legge avrebbe consentito la presenza di Di Marco come presidente non solo per i 45 giorni di prorogatio, ma in alternativa nel ruolo di commissario per un periodo di 6 mesi, così come avvenuto in altri porti italiani (Livorno, Piombino, Bari, Civitavecchia). Se i fatti fossero andati così, secondo gli interroganti, nei sei mesi di commissariamento il presidente Di Marco avrebbe potuto portare a termine il complesso lavoro di «rimodulazione» del progetto hub portuale di Ravenna, evidentemente osteggiato dagli enti locali, anche per la presenza di soluzioni progettuali incidenti sfavorevolmente sugli interessi di Sapir spa, di cui gli stessi enti risultano azionisti di maggioranza;
   interrogato sulla vicenda e sulle motivazioni che hanno portato alla sostituzione dell'ingegner Di Marco, il Ministro interrogato non ha mai dato risposte concrete né informali, né formali, ad esempio all'interrogazione a risposta scritta n. 4-12391 presentata dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo il 7 marzo 2016. Soltanto in una nota trasmissione televisiva (Otto e mezzo su La7) in data 8 aprile 2016 è stato rappresentato dal Ministro interrogato che «in alcuni porti, come Ravenna, si è cambiato il presidente uscente per l'eccessiva litigiosità con gli enti locali ed in particolare con il sindaco (...) io cerco di aiutare i sindaci (...)». Ora, al di là del fatto che, per gli interroganti, un Ministro della Repubblica dovrebbe rispondere in Parlamento e non in una trasmissione televisiva, ci si chiede se il Ministro interrogato sia mai entrato nel merito dei motivi di questa presunta litigiosità. E ci si chiede anche che cosa sarebbe successo se il comune di Ravenna fosse stato amministrato da un partito diverso dal Partito democratico, come, ad esempio, è avvenuto a Livorno dove il sindaco del MoVimento 5 Stelle, ingegner Filippo Nogarin, chiedeva la sostituzione del presidente uscente, dottor Luciano Gallanti, dopo aver fatto due mandati pieni al porto di Genova, ed il Ministro interrogato ha deciso di confermare come commissario straordinario proprio lo stesso Gallanti;
   nella complessa ed incerta situazione scaturita a seguito della mancata riconferma del presidente Di Marco, si è pure appreso, sempre dalla stampa locale, che, a seguito di una lettera formale inviata al sindaco di Ravenna da due consiglieri comunali del MoVimento 5 Stelle e della Federazione della Sinistra, la Sapir spa, a qualche settimana dalla scadenza del piano operativo comunale (cosiddetto poc logistica) del comune di Ravenna, avrebbe chiesto al comune stesso l'avvio della procedura di approvazione di piani urbanistici attuativi (riferiti alle aree Trattaroli destra e logistica 1), relativamente a localizzazioni già interessate dalla realizzazione del progetto hub portuale di Ravenna ed alcune delle quali sequestrate dalla procura della Repubblica di Ravenna;
   dalla documentazione fornita dal comune di Ravenna ai due consiglieri sopra citati si evince che l'autorità portuale di Ravenna, ora gestita dal commissario straordinario, contrammiraglio Giuseppe Meli, ha concesso formale attestazione di compatibilità tecnica in merito all'area Trattaroli destra, proprio quella sequestrata dalla procura, con ciò consentendo alla Sapir spa di poter presentare entro il termine del 30 marzo 2016 il piano urbanistico attivo relativo al comune di Ravenna;
   Sapir spa ha poi presentato al comune di Ravenna:
    a) in data 25 marzo 2016 il piano urbanistico attivo logistica 1, il cui procedimento prima era stato rigettato e poi sospeso proprio in presenza del vincolo preordinato all'esproprio apposto con l'approvazione del progetto preliminare dell’hub portuale di Ravenna da parte del Cipe;
    b) in data 29 marzo 2016, con allegato l'assenso suddetto dell'autorità portuale, il piano urbanistico attivo Trattaroli destra, in merito al quale il comune ha comunicato che gli «uffici stanno provvedendo alla pre-istruttoria entro i 60 giorni dalla presentazione ai sensi dell'articolo 16 delle norme del piano operativo comunale»;
   la Sapir motiva il suo intervento con il fatto che proprio l'autorità portuale, che aveva presentato al Cipe il progetto preliminare nel 2012, aveva previsto di realizzare un intervento (il nuovo terminal container) proprio nell'area Trattaroli destra e dichiara che l'intervento verrebbe realizzato ad una quota più alta (+4 metri sul livello del mare) della precedente (che era 3,50 metri sul livello del mare), il che consentirebbe il recupero del materiale già presente, mentre la quota del materiale in esubero verrebbe allontanata (presumibilmente verso la logical se il piano urbanistico attivo relativo a quest'ultima venisse autorizzato);
   sulla scorta di quanto sopra esposto, risulta agli interroganti equivoco il tempismo con il quale Sapir ha inoltrato la domanda, poiché sia il piano operativo comunale, sia il piano operativo comunale tematico logistica scadevano il 30 marzo 2016, data oltre la quale il comune non avrebbe più potuto accogliere domande o istanze relative al piano urbanistico attivo; per gli interroganti andrebbe inoltre valutato ciò alla luce del fatto che l'eventuale periodo di prorogatio che avrebbe potuto essere riconosciuto all'ex presidente Di Marco sarebbe scaduto il 15 aprile 2016, cioè dopo la scadenza dei due piani operativi comunali suddetti;
   va inoltre rilevato che il sindaco e altri esponenti di enti locali, oltre che il presidente di Confindustria Ravenna, dottor Giulio Ottolenghi, tutti azionisti della Sapir spa, della quale il dottor Ottolenghi è anche consigliere di amministrazione, si sono adoperati per esautorare il presidente Di Marco;
   i fatti sin qui descritti fanno emergere il più che fondato sospetto per gli interroganti che la non riconferma del presidente Di Marco sia da ricondurre a circostanze non direttamente riferibili ai – peraltro notevoli – risultati della sua gestione economica ed amministrativa dell'autorità portuale di Ravenna, quanto piuttosto alla volontà di portare a compimento soluzioni progettuali che avrebbero potuto rivelarsi, per gli interroganti, incompatibili con gli interessi economici di Sapir spa, di cui gli enti locali sono azionisti di maggioranza;
   il quadro che emerge a Ravenna fa sorgere interrogativi e preoccupazioni per l'interesse pubblico, essendo fatto notorio quanto è emerso in circostanze simili ad Augusta, in riferimento alla locale autorità portuale;
   preoccupante, infine, appare la situazione per la realizzazione del progetto hub portuale di Ravenna, della cui procedura di approvazione, da mesi, non si ha più notizia: lontanissima appare la speranza di dragare finalmente il porto e rilanciare un comparto economico di vitale importanza per la città;
   sussiste il rischio concreto di perdere i 240 milioni di euro di finanziamenti vari che, proprio grazie all'azione dell'ormai ex presidente Di Marco, erano stati resi disponibili in particolare sia dal Cipe (60 milioni di euro), sia dalla Banca europea per gli investimenti (120 milioni di euro); non è chiaro come sarà utilizzato l'avanzo record (62 milioni di euro) che Di Marco ha lasciato, come risulta dal bilancio 2015 approvato dal comitato portuale di fine aprile 2016 presieduto dal commissario straordinario –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti illustrati in premessa e, in caso positivo, intenda illustrare a che punto sia l’iter di realizzazione del progetto hub portuale di Ravenna, per poter sbloccare la situazione relativa alla realizzazione del progetto ed evitare che vengano dispersi finanziamenti vitali per l'economia ravennate, facendo chiarezza sui contenziosi avviati dal presidente pro tempore Di Marco contro la Cmc di Ravenna e la Sapir Spa. (3-02430)