Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 20 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 luglio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Costantino, Culotta, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Attaguile, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Costantino, Culotta, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Paris, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rossomando, Rughetti, Sani, Sarti, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 luglio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PAGLIA ed altri: «Disposizioni in materia di tutela dei lavoratori del settore bancario e assicurativo addetti al collocamento di prodotti finanziari presso la clientela al dettaglio» (3981);
   ROTTA: «Modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente il mantenimento del cognome da parte delle cittadine straniere alle quali è conferita la cittadinanza italiana» (3982);
   DALLAI: «Modifica dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, concernente l'equiparazione degli assegni di ricerca a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato» (3983);
   D'ARIENZO: «Modifiche al codice civile in materia di azione di responsabilità contro gli amministratori e di confisca» (3984);
   MARCON: «Introduzione dell'articolo 111-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante la disciplina degli operatori bancari di finanza etica» (3985).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIACHETTI ed altri: «Disposizioni in materia di legalizzazione della coltivazione, della lavorazione e della vendita della cannabis e dei suoi derivati» (3235) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Andrea Romano.

  La proposta di legge NICOLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale della NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Iniziativa centro-europea» (3929) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Galati.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alle sotto indicate Commissioni permanenti:

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri):
  NICOLETTI ed altri: «Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d'Europa, l'Assemblea generale della NATO, l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l'Iniziativa centro-europea» (3929) Parere delle Commissioni V e XIV.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 13 luglio 2016, ha comunicato che la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla comunicazione congiunta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride – La risposta dell'Unione europea (JOIN(2016) 18 final), sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Attuare l'Agenda europea sulla sicurezza per combattere il terrorismo e preparare il terreno per l'Unione della sicurezza (COM(2016) 230 final) e sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sistemi d'informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza (COM(2016) 205 final) (Atto Senato Doc. XVIII, n. 137).
  Questa risoluzione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   Seminario vescovile di Narni, per il rifacimento delle coperture di Palazzo Vici in Stroncone (Terni);
   Comune di Ferrara, per lavori di manutenzione e restauro delle mura della città.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo da marzo a giugno 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», autorizzate, in data 13 maggio e 4 luglio 2016, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera del 13 luglio 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno AMATO ed altri n. 9/3444-A/251, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, concernente la possibilità di indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di alcune figure professionali sanitarie che risentono di un carico di lavoro anomalo e confliggente con la normativa europea.
  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti documenti concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmessi alle sottoindicate Commissioni:
   relazione concernente la proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM(2016) 53 final) – alla III Commissione (Affari esteri), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   relazione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2010/13/UE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (COM(2016) 287 final) – alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 19 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi del Trattato sull'Unione europea, la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio (8795/2/16 REV 2), corredata dalla relativa motivazione (8795/2/16 REV 2 ADD 1), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Commissione europea, in data 19 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 345/2013 relativo ai fondi europei per il venture capital e il regolamento (UE) n. 346/2013 relativo ai fondi europei per l'imprenditoria sociale (COM(2016) 461 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 229 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 20 luglio 2016;
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione sullo stato dei lavori relativi all'attuazione della strategia e del piano d'azione dell'Unione europea per la gestione dei rischi doganali (COM(2016) 476 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 952/2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione, per quanto riguarda le merci che sono uscite temporaneamente dal territorio doganale dell'Unione per via marittima o aerea (COM(2016) 477 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio sull'adozione di una proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (COM(2016) 484 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 5-7/2016 (COM(2016) 487 final) corredata dal relativo allegato (COM(2016) 487 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Verso una strategia dell'Unione europea per le relazioni culturali internazionali (JOIN(2016) 29 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di giugno 2016.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Borgosesia (Vercelli), Gambolò (Pavia), Ischitella (Foggia) e Melzo (Milano).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113, RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL TERRITORIO (A.C. 3926-A/R)

A.C. 3926-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
NORME IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

Articolo 1.
(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale).

  1. Al comma 380-sexies dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «pari a 80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «nell'importo massimo di 80 milioni di euro».
  2. Le disponibilità residue di cui all'accantonamento previsto dall'articolo 7, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 settembre 2015, «Fondo di solidarietà comunale. Definizione e ripartizione delle risorse spettanti per l'anno 2015», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 231 del 5 ottobre 2015, che risultino non utilizzate per le finalità di cui alla norma citata, possono esserlo per le medesime finalità per l'anno 2016.
  3. Al comma 380-quater, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla fine del terzo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e si può applicare un correttivo statistico finalizzato a limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse attribuite a ciascun Comune».

Articolo 2.
(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale).

  1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 436, sono inseriti i seguenti:
  «436-bis. A decorrere dall'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 non è stata applicata nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettere a) e b), si applica a carico degli stessi con la seguente gradualità, fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al comma 435:
   a) per l'anno 2017, in misura pari al 25 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   b) per l'anno 2018, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   c) per l'anno 2019, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   d) a decorrere dall'anno 2020, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.
  436-ter. Nell'anno 2017, la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2018 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2019 in misura pari al 100 per cento».

Articolo 3.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  1. In relazione alle esigenze connesse alla ricostruzione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2016 è assegnato in favore del Comune dell'Aquila un contributo straordinario a copertura delle maggiori spese e delle minori entrate complessivamente di 16 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tale contributo, per quanto concerne le maggiori spese, è destinato alle seguenti finalità:
   a) esigenze dell'Ufficio tecnico; b) esigenze del settore sociale e della scuola dell'obbligo ivi compresi gli asili nido; c) esigenze connesse alla viabilità; d) esigenze per il Trasporto pubblico locale; e) ripristino e manutenzione del verde pubblico. Relativamente alle minori entrate, il citato contributo è destinato al ristoro: per le entrate tributarie, delle tasse per la raccolta di rifiuti solidi urbani afferenti agli esercizi precedenti al 2016 e, per le entrate extra-tributarie, dei proventi derivanti da posteggi a pagamento, servizi mense e trasporti e installazioni mezzi pubblicitari.

  2. Agli altri comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, per le maggiori spese e le minori entrate comunque connesse alle esigenze della ricostruzione, per l'anno 2016 è destinato un contributo pari a 1,5 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, e successivi rifinanziamenti, e con le modalità ivi previste. Tali risorse sono trasferite al Comune di Fossa che le ripartisce tra i singoli beneficiari previa verifica da parte dell'Ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere degli effettivi fabbisogni.

Articolo 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti).

  1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati. Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali di cui al precedente periodo, devono essersi verificati entro la data di entrata in vigore della presente disposizione.
  2. I comuni di cui al comma 1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio di quindici giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, la sussistenza dalla fattispecie di cui comma 1, ivi incluse le richieste non soddisfatte negli anni precedenti, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro novanta giorni dal termine di invio delle richieste. Le richieste sono soddisfatte per un massimo dell'80 per cento delle stesse. Nel caso in cui l'80 per cento delle richieste superi l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente. Nei caso in cui l'80 per cento delle richieste sia invece inferiore all'ammontare annuo complessivamente assegnato, la quota residua viene riassegnata tra le disponibilità dell'anno successivo.

Articolo 5.
(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 458 e 459 sono sostituiti dai seguenti:
  «458. Alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per la stipulazione delle transazioni di cui al comma 462, relativamente all'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno. Le somme non impegnate nel 2016 possono esserlo nell'esercizio successivo.
  459. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 458, individua i familiari delle vittime, entro il 31 dicembre 2016, e determina, avvalendosi a tal fine anche dell'INPS, dell'INAIL e di altri enti competenti in materia infortunistica e previdenziale, la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate. Il rimborso delle spese legali è definito previa acquisizione del parere di congruità dell'Avvocatura dello Stato.»;
   b) i commi 461, 462, 463 e 464 sono sostituiti dai seguenti:
  « 461. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 460, gli eredi in successione legittima hanno diritto al pagamento pro quota della medesima somma, nei limiti individuati ai sensi dei commi 459 e 460, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
  462. La Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Salerno, acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, congiuntamente con il Comune di Sarno stipula appositi atti transattivi con i soggetti individuati ai sensi del comma 460 o, ove questi ultimi siano deceduti, con i soggetti di cui al comma 461, ferma restando l'applicazione delle norme vigenti in materia di prescrizione.
  463. Le transazioni di cui al presente articolo sono stipulate a totale soddisfazione di ogni pretesa nei confronti delle Amministrazioni statali e territoriali individuate nella sentenza della Corte di cassazione penale del 7 maggio 2013 e tengono conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno.
  464. I procedimenti giudiziari in corso, anche in sede di esecuzione, sono sospesi fino alla conclusione degli accordi transattivi. Successivamente alla stipulazione degli atti, di transazione, che deve intervenire entro e non oltre il 31 dicembre 2017, tutti i processi sono estinti ai sensi della normativa vigente. Ove le parti private non intendano stipulare gli accordi transattivi ne danno comunicazione scritta alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno e i processi in corso proseguono su istanza delle parti. Le transazioni sono esenti da ogni imposta o tassa e le relative somme sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente. Dopo la stipulazione degli atti transattivi la Prefettura-Ufficio territoriale del Governo di Salerno trasmette un elenco riepilogativo al Ministero dell'interno e al Ministero dell'economia e delle finanze.».

  2. Gli interventi di cui al presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 4.
  3. Le somme già trasferite al Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, relative alle speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, pari a euro 1.875.000, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Ministero dell'interno.

Articolo 6.
(Disposizioni relative alla restituzione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria).

  1. Il pagamento della rata dei finanziamenti contratti ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in scadenza il 30 giugno 2016, è differito per pari importo al 31 ottobre 2016. I pagamenti delle successive rate dei predetti finanziamenti avvengono il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno, a decorrere dal 30 giugno 2017 e fino al 30 giugno 2020.
  2. I commissari delegati individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, provvedono alla rideterminazione, per effetto di quanto disposto dal comma 1, dell'entità dell'aiuto di Stato nell'ambito delle decisioni C(2014)2356 del 7 marzo 2014 e n. C(2015)7802 del 13 novembre 2015 e alla verifica dell'assenza di sovra compensazioni dei danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi, rispetto ai limiti previsti dalle decisioni della Commissione europea C(2012)9853 final e C(2012)9471 final del 19 dicembre 2012.
  3. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. e l'Associazione bancaria italiana adeguano le convenzioni che regolano i finanziamenti di cui al comma 1, in coerenza con le disposizioni di cui al presente articolo. I finanziamenti contratti ai sensi delle rispettive disposizioni normative, come modificati per effetto dell'attuazione del presente articolo, sono assistiti dalle garanzie dello Stato di cui ai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze emanati ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dell'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, senza ulteriori formalità e con i medesimi criteri e modalità operative stabiliti nei predetti decreti.
  4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, intestata al Presidente della Regione Emilia Romagna, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati nella medesima contabilità speciale. A tal fine, previa comunicazione dell'effettivo onere derivante dal comma 1, da effettuarsi da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A. al commissario delegato e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2016, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui al presente comma, sono versate, nell'anno 2016, per un corrispondente importo all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 7.
(Eliminazione sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

Articolo 8.
(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane).

  1. Al comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Fermo restando per ciascun ente il versamento relativo all'anno 2015, l'incremento di 900 milioni di euro del predetto versamento a carico degli enti appartenenti alle regioni a statuto ordinario è ripartito, per l'anno 2016, per 650 milioni di euro a carico degli enti di area vasta e delle province montane e, per la restante quota di 250 milioni di euro, a carico delle città metropolitane e di Reggio Calabria.».

Articolo 9.
(Prospetto verifica pareggio di bilancio).

  1. Dopo il comma 712, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
  «712-bis. Per l'anno 2016 le regioni, le province autonome, le città metropolitane e le province conseguono il saldo di cui al comma 710 solo in sede di rendiconto e non sono tenute all'adempimento di cui al comma 712.».

Articolo 10.
(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016).

  1. Per l'anno 2016, le risorse derivanti dall'applicazione delle decurtazioni di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013, sono destinate, in deroga all'articolo 4, terzo comma, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, ad incrementare la dotazione per il medesimo anno del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un importo pari a 74.476.600 euro, e comunque nei limiti dello stanziamento iscritto in bilancio.
  2. Dopo il comma 710 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
  « 710-bis. A decorrere dall'anno 2017, alle regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 710 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 luglio di ciascun anno le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi della lettera b), comma 723, del presente articolo. Nell'esercizio 2016, alle regioni che nel 2015 hanno rispettato i vincoli sul pareggio di bilancio di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono assegnate le risorse incassate ai sensi della lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni che conseguono il saldo finale di cassa non negativo, trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 710, e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo, le modalità previste dal decreto di cui al comma 720. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate contabilmente al medesimo esercizio.».

  3. Dopo il comma 688 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è inserito il seguente:
  « 688-bis. Anche per l'esercizio 2016, per le sole regioni che nell'anno 2015 abbiano registrato indicatori annuali di tempestività dei pagamenti, calcolati e pubblicati secondo le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, con un valore inferiore rispetto ai tempi di pagamento di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e successive modificazioni, sono valide le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, con riferimento alla copertura degli investimenti autorizzati.».

  4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le risorse presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono complessivamente alla gestione della liquidità regionale. Il ricorso ad anticipazioni di tesoreria è consentito solo nel caso di carenza globale di fondi.
  5. All'articolo 69 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo il comma 9 è inserito il seguente:
  « 9-bis. Gli enti pubblici strumentali delle regioni possono contrarre anticipazioni unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficienze di cassa, per un importo non eccedente il 10 per cento dell'ammontare complessivo delle entrate di competenza derivanti dai trasferimenti correnti a qualunque titolo dovuti dalla regione.».

  6. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, il comma 9-bis è abrogato e il comma 9-quater si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. All'articolo 7, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  « 2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».

Articolo 11.
(Regione Siciliana).

  1. In attuazione dell'accordo fra il Governo e la Regione Siciliana sottoscritto in data 20 giugno 2016, nelle more dell'approvazione delle modifiche da apportare a decorrere dall'anno 2016 alle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, ai sensi dell'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo pari a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.
  2. All'onere di cui al comma 1 per l'anno 2017, in termini di saldo netto da finanziare, al fine di garantire la regolazione contabile delle somme accertate sul bilancio dello Stato nel 2016 e non versate per effetto del comma 1, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata dei bilancio dello Stato delle somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo.
  3. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.
  4. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208/2015. Alla regione Siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.

Articolo 12.
(Regione Valle d'Aosta).

  1. In attuazione del punto 7 dell'Accordo firmato il 21 luglio 2015 tra il Presidente della Regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a parziale compensazione della perdita di gettito subìta, per gli anni dal 2011 al 2014, dalla Regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è attribuito alla medesima regione l'importo di 70 milioni di euro nell'anno 2016. Conseguentemente, per l'anno 2016, il limite di spesa di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è incrementato di 70 milioni.

Articolo 13.
(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

  1. Nelle more del riordino del sistema della fiscalità locale, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, al comma 1, la parola: «2017», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «2018»;
   b) all'articolo 4:
    1) al comma 2, le parole: «Per gli anni dal 2011 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2011 al 2017» e le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
    2) al comma 3, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
   c) all'articolo 7:
    1) al comma 1, le parole: «A decorrere dall'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2018»;
    2) al comma 2, le parole: «entro il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2017»;
   d) all'articolo 15, ai commi 1 e 5, la parola: «2017» è sostituita dalla seguente: «2018».

Articolo 14.
(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria).

  1. Ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o settembre 2011 e sino al 31 maggio 2016 e che hanno aderito alla procedura semplificata prevista dall'articolo 258 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è attribuita, previa apposita istanza dell'ente interessato, un'anticipazione fino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018 da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. Parimenti ai comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario a far data dal 1o giugno 2016 e sino al 31 dicembre 2019 e che hanno aderito alla procedura semplificata, di cui al richiamato articolo 258, è attribuita, previa istanza dell'ente interessato, un'anticipazione sino all'importo massimo annuo di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, da destinare all'incremento della massa attiva della gestione liquidatoria per il pagamento dei debiti ammessi con le modalità di cui all'anzidetto articolo 258, nei limiti dell'anticipazione erogata. L'anticipazione è ripartita, nei limiti della massa passiva censita, in base ad una quota pro capite determinata tenendo conto della popolazione residente, calcolata alla fine del penultimo anno precedente alla dichiarazione di dissesto secondo i dati forniti dall'Istat, ed è concessa con decreto annuale non regolamentare del Ministero dell'interno nel limite di 150 milioni di euro per ciascun anno, a valere sulla dotazione del fondo di rotazione di cui all'articolo 243-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'importo attribuito è erogato all'ente locale il quale è tenuta a metterlo a disposizione dell'organo straordinario di liquidazione entro trenta giorni. L'organo straordinario di liquidazione provvede al pagamento dei debiti ammessi, nei limiti dell'anticipazione erogata, entro novanta giorni dalla disponibilità delle risorse. La restituzione dell'anticipazione è effettuata, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive degli interessi, in un periodo massimo di venti anni a decorrere dall'anno successivo a quello in cui è erogata la medesima anticipazione, mediante operazione di girofondi sull'apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'interno. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni sarà determinato sulla base del rendimento di mercato dei Buoni poliennali del tesoro a 5 anni in corso di emissione con comunicato del Direttore generale del tesoro da emanare e pubblicare sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze. In caso di mancata restituzione delle rate entro i termini previsti, le somme sono recuperate a valere sulle risorse a qualunque titolo dovute dal Ministero dell'interno, con relativo versamento sulla predetta contabilità speciale. Per quanto non previsto nel presente comma si applica il decreto del Ministro dell'interno 11 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 33 dell'8 febbraio 2013, adottato in attuazione dell'articolo 243-ter, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Articolo 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 714, secondo periodo, le parole «sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 settembre 2016».
  2. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 714 è aggiunto il seguente:
  «714-bis. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.».

Articolo 16.
(Spese di personale).

  1. All'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera a) è abrogata.

Articolo 17.
(Personale insegnante ed educativo).

  Dopo il comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti i seguenti:
  « 228-bis. Per garantire la continuità e assicurare la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido degli enti locali, in analogia con quanto disposto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, per il sistema nazionale di istruzione e formazione, i comuni possono procedere, negli anni 2016, 2017 e 2018, ad un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale insegnante ed educativo necessario per consentire il mantenimento dei livelli di offerta formativa, nei limiti delle disponibilità di organico e della spesa di personale sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016, fermo restando il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale.
  228-ter. Al fine di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito delle scuole dell'infanzia e degli asili nido e valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato nello svolgimento dei predetti servizi con rapporto di lavoro a tempo determinato, i comuni possono, nel triennio 2016-2018, assumere personale inserito in proprie graduatorie adottate in applicazione dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché personale inserito in altre proprie graduatorie definite a seguito di prove selettive per titoli ed esami. Fermo restando il rispetto degli obiettivi dei saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali, e le norme di contenimento della spesa di personale, qualora le stesse amministrazioni possano sostenere a regime la spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, riferita a contratti di lavoro subordinato a tempo determinato sottoscritti con il personale destinatario delle assunzioni di cui al primo periodo del presente comma, le corrispondenti risorse, in misura non superiore all'ammontare medio relativo al triennio anteriore al 2016, possono essere utilizzate per assunzioni a tempo indeterminato volte al superamento dei medesimi contratti a termine, con contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa dal tetto di cui al predetto articolo 9, comma 28. Per le finalità del comma 228-bis e del presente comma, i comuni possono, altresì, avviare nuove procedure selettive per titoli ed esami, per assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, riservate al personale insegnante ed educativo, che abbia maturato, alla data di entrata in vigore del presente decreto, tre anni di servizio, anche non continuativi, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che indice le procedure di reclutamento, nel limite massimo del cinquanta per cento delle facoltà di assunzione definite nel piano triennale del comma 228-bis, al netto di quelle utilizzate per lo scorrimento delle graduatorie di cui al primo periodo in riduzione della spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010. Le graduatorie compilate in esito alle procedure selettive di cui al precedente periodo sono composte da un numero di soggetti pari, al massimo, al numero dei posti per i quali queste sono bandite, maggiorato del 10 per cento. Nelle more del completamento delle procedure di cui al presente comma, continuano ad applicarsi le disposizioni previste dall'articolo 29, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e comunque non oltre il 31 dicembre 2018.».

Articolo 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. Nelle more del riordino della disciplina della riscossione, al fine di garantirne l'effettuazione da parte degli enti locali senza soluzione di continuità, all'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Articolo 19.
(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4 e 12 del presente decreto, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2016 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede:
   a) quanto a 90 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59;
   b) quanto a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'attuazione del presente decreto.

Capo II
NORME IN MATERIA DI SPESA SANITARIA

Articolo 20.
(Tempestività nei pagamenti).

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. A decorrere dall'anno 2017:
   a) la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard di cui al comma 1 avviene entro il 15 febbraio dell'anno di riferimento ed è aggiornata ove lo richieda l'eventuale ridefinizione del livello del finanziamento per il Servizio sanitario nazionale;
   b) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il predetto termine, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 marzo dell'anno di riferimento, si provvede alla determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via provvisoria, facendosi riferimento alla proposta di riparto del Ministero della salute presentata in Conferenza Stato-regioni, ed assegnando alle singole regioni il valore regionale individuato nella medesima proposta, al netto dello 0,5 per cento. Con il medesimo decreto si provvede all'assegnazione alle regioni del 95 per cento del finanziamento degli obiettivi di piano sanitario nazionale;
   c) in conseguenza del perfezionamento del decreto di determinazione provvisoria dei costi e dei fabbisogni standard il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare alle regioni:
    1) le risorse ivi previste a titolo di finanziamento indistinto nelle percentuali di cui all'articolo 2, comma 68, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191;
    2) le risorse ivi previste a titolo di obiettivi di piano sanitario nazionale nelle percentuali d'acconto stabilite dall'articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   d) qualora non venga raggiunta l'intesa di cui al comma 1 entro il 30 settembre dell'anno di riferimento, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è adottata la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard in via definitiva;
   e) la determinazione definitiva dei costi e dei fabbisogni standard non può comportare per la singola regione un livello del finanziamento inferiore al livello individuato in via provvisoria con il richiamato decreto interministeriale, ferma restando la rideterminazione dei costi e dei fabbisogni standard, e delle relative erogazioni in termini di cassa, eventualmente dovuta ad aggiornamento del livello complessivo del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.»;

   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente;
  «5-bis. A decorrere dall'anno 2016 il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, indica le cinque regioni di cui al comma 5 entro il termine del 15 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento e la Conferenza Stato-Regioni individua le tre regioni di riferimento di cui al medesimo comma 5 entro il termine del 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora non sia raggiunta l'intesa sulle tre regioni entro il predetto termine, le stesse sono automaticamente individuate nelle prime tre.»;

   c) al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, qualora non siano disponibili i dati previsti dal primo e dal secondo periodo del presente comma in tempo utile a garantire il rispetto del termine di cui al comma 5-bis, la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali è effettuata individuando le regioni in equilibrio e i pesi sulla base rispettivamente dei risultati e dei valori ultimi disponibili.».

  2. Nelle more del perfezionamento dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di determinazione delle quote di compartecipazione all'IVA delle Regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, in deroga all'articolo 77-quater, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato nell'esercizio 2016 ad erogare alle regioni, nei limiti delle disponibilità di cassa per il medesimo esercizio 2016, le quote di compartecipazione all'IVA relative al finanziamento del Servizio sanitario nazionale degli esercizi 2014 e 2015 la cui erogazione non sia condizionata dalla verifica positiva di adempimenti regionali. Sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali necessari recuperi, anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti per gli esercizi successivi.

Articolo 21.
(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco).

  1. In considerazione della rilevanza strategica del settore farmaceutico, ai fini degli obiettivi di politica industriale e di innovazione del Paese, e del contributo fornito dal predetto settore agli obiettivi di salute, nell'ambito dell'erogazione dei Livelli essenziali di assistenza, nonché dell'evoluzione che contraddistingue tale settore, in relazione all'esigenza di una revisione, da compiersi entro il 31 dicembre 2016, del relativo sistema di governo in coerenza con l'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trenta e di Bolzano il 2 luglio 2015, fermi restando gli equilibri di finanza pubblica previsti a legislazione vigente, alle procedure di ripiano della spesa farmaceutica si applicano i commi da 2 a 23.
  2. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica relativi al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, pubblica sul proprio sito Internet l'elenco contenente gli importi dovuti a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015, da parte delle aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio, provvisoriamente determinati sulla base dei flussi informativi utilizzati a legislazione vigente di cui al comma 4, lettere a) e b). Entro i successivi quindici giorni, le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all'immissione in commercio corrispondono provvisoriamente al Fondo di cui al comma 23 la quota di ripiano a proprio carico per ciascuno degli anni 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 per cento dell'importo risultante dall'elenco di cui al precedente periodo, salvo il successivo conguaglio di cui al comma 8.
  3. L'AIFA procede all'adozione delle determinazioni inerenti al ripiano definitivo degli sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica per gli anni 2013, 2014 e 2015, secondo le modalità di cui ai commi seguenti.
  4. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA provvede, con modalità concordate con il Ministero della salute, a dare accesso completo alle aziende farmaceutiche, per i medicinali di cui sono titolari di autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), nonché alle aziende della filiera distributiva e alle relative associazioni di categoria, limitatamente all'assistenza farmaceutica convenzionata, dei seguenti dati riferiti agli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 e aggregati per singola AIC, per mese, per Regione e, con riguardo ai dati della distribuzione diretta e per conto di fascia «A», per azienda sanitaria:
   a) con riferimento alla spesa farmaceutica territoriale, i dati contenuti nel flusso OsMed, istituito ai sensi dell'articolo 68, comma 9, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni; per la distribuzione diretta e per conto, i dati per le confezioni classificate in classe «A» ai fini della rimborsabilità relativi al flusso informativo di cui al decreto del Ministro della salute 31 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 2 ottobre 2007, e successive modificazioni, nel rispetto dei codici di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi statistici o scientifici, di cui agli allegati A3 e A4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
   b) con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera, i dati del Nuovo sistema informativo sanitario del Ministero della salute, ai sensi del decreto dei Ministro della salute 15 luglio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2005, comprensivi del mittente e dei destinatario delle forniture dei medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale. Se sussistono dati incompleti in ordine al valore economico delle movimentazioni, o di parte delle stesse, ne viene data evidenza, ai fini delle procedure di rettifica di cui al comma 5.

  5. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4, le aziende farmaceutiche interessate e, con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata, le aziende della filiera distributiva interessate e le relative associazioni di categoria, fermo l'obbligo di versamento di cui al comma 2, possono chiedere la rettifica dei dati, previa trasmissione all'AIFA, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) di adeguata documentazione giustificativa. La separazione della spesa imputabile al costo dei farmaci da quella imputabile al costo dei servizi eventualmente connessi ai farmaci stessi deve essere dimostrata esclusivamente tramite istanza di rettifica.
  6. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5, l'AIFA approva e pubblica, con determina del direttore generale, tenuto conto delle istanze di rettifica formulate dalle aziende, il documento recante il monitoraggio della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013, 2014 e 2015, che accerti il superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale e del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera, secondo quanto disposto dall'articolo 15, commi 3 e 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Il predetto documento è trasmesso da AIFA al Ministero della salute, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
  7. L'AIFA assegna a ciascun titolare di AIC, rispettivamente per gli anni 2013, 2014 e 2015, la quota, riferita a tutti i prodotti di ciascun titolare di AIC, quale base di calcolo ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale, individuati ai sensi del comma 6. La quota per gli anni 2013, 2014 e 2015 è individuata sulla base dei dati del consuntivo del fatturato dell'anno precedente a quello di riferimento di ciascuna azienda farmaceutica, aumentata o diminuita della variazione percentuale tra il valore del tetto di spesa farmaceutica dell'anno di attribuzione della quota e la spesa farmaceutica risultante dal documento di monitoraggio dell'anno precedente, tenendo conto delle risorse incrementali rese disponibili dalla riduzione di spesa complessiva prevista per effetto delle decadenze di brevetto che avvengono nell'anno per il quale è effettuata l'attribuzione della quota di cui al primo periodo. A tal fine, si considerano i fatturati a prezzi ex fabrica, al lordo dell'IVA e al lordo della riduzione di prezzo di cui alla determinazione AIFA 30 dicembre 2005, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 2006, o a prezzi di aggiudicazione in caso di acquisti da parte delle strutture sanitarie pubbliche. La suddetta quota è proporzionalmente ridotta delle risorse complessivamente attribuite per i farmaci innovativi e del fondo di garanzia previsti dall'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7. L'AIFA determina contestualmente, per ciascuna azienda titolare di AIC e regione e provincia autonoma, il differenziale tra quanto versato ai sensi del comma 2 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma nella misura del 100 per cento sulla base dei dati accertati. Entro il successivo 15 ottobre le aziende titolari di AIC versano il differenziale negativo al Fondo di cui al comma 23 ovvero ricevono il differenziale positivo dal medesimo Fondo.
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 90 per cento per gli anni 2013 e 2014 e 80 per cento per l'anno 2015 prevista al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.
  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, In caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 90 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013 e 2014 e nella misura dell'80 per cento con riferimento all'anno 2015,
  11. Con la determina di cui al comma 8, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota definitiva del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva. L'AIFA determina contestualmente l'eventuale differenziale di sconto tra quanto previsto al comma 10 e quanto determinato in via definitiva ai sensi del presente comma, procedendo alla conseguente variazione dello sconto, fatto salvo quanto previsto al comma 12.
  12. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'incremento di sconto determinato nella misura ivi prevista viene effettuato a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.
  13. A conclusione della procedura di ripiano definitivo di cui al comma 8 e al comma 23, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2016, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2016 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
  14. In caso di mancata corresponsione integrale degli importi dovuti da parte delle aziende entro i termini di cui al comma 2 e di cui al comma 8, si applica sia con riferimento alla spesa farmaceutica convenzionata che con riferimento alla spesa farmaceutica ospedaliera quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera d), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222.
  15. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 1, comma 569, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, entro i termini di cui ai commi 2 e 8, il direttore generale dell'AIFA determina, con riferimento, rispettivamente, agli anni 2013, 2014 e 2015, anche il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 15, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione ai rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Entro il medesimo termine, l'AIFA determina, altresì, il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale, imputabile allo sforamento, da parte dei farmaci innovativi, dello specifico fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, ripartendola tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperti da brevetto. In caso di superamento della quota assegnata da AIFA, ai sensi del primo periodo del comma 7, all'azienda titolare di farmaci orfani di cui all'articolo 15, comma 8, lettere i) e i-bis), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'AIFA determina il ripiano della quota di superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera imputabile alla spesa per tali farmaci ripartendola, al lordo di IVA tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non orfani e a quelli non innovativi coperti da brevetto. Il ripiano di cui ai commi 2 e 8 è determinato in modo tale che i nuovi titolari di AIC, che hanno commercializzato uno o più medicinali non orfani e non innovativi per la prima volta nell'anno di ripiano, e per i quali non è disponibile alcun dato di fatturato relativo all'anno precedente, partecipano al ripiano stesso nella misura massima del 10 per cento della variazione positiva del fatturato dei medesimi medicinali.
  16. All'articolo 5, comma 3, lettera a), del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni, dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: «a decorrere dal 2016, la quota di sforamento imputabile al superamento del fondo aggiuntivo di cui al periodo precedente, è rispettivamente imputata in misura pari al 50 per cento a carico dell'azienda titolare di AIC relativa al medesimo farmaco, e il restante 50 tra tutte le aziende titolari di AIC in proporzione dei rispettivi fatturati relativi ai medicinali non innovativi coperto da brevetto;».
  17. Entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento dei tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali provvisori previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata in via provvisoria a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 2.
  18. Entro il 30 settembre 2016, l'AIFA, ai fini della determinazione del ripiano del superamento del tetto della spesa farmaceutica ospedaliera e del tetto della spesa farmaceutica territoriale per l'anno 2016, assegna a ciascuna Azienda i budget aziendali definitivi previsti, rispettivamente, dall'articolo 15, commi 7 e 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, utilizzando, ai fini della determinazione degli stessi, la quota assegnata a ciascun titolare di AIC per l'anno 2015, ai sensi del comma 7.
  19. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2016, definisce per ciascuno dei tetti previsti l'eventuale sfondamento relativo al periodo 1o gennaio-31 luglio 2016 indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 15 novembre 2016 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto. Conseguentemente le regioni e province autonome accertano ed impegnano sul bilancio regionale dell'anno 2016 gli importi di propria spettanza e gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE 2016, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
  20. L'AIFA con propria determina da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 marzo 2017, definisce per ciascuno dei tetti previsti lo sfondamento definitivo relativo all'intero anno 2016, indicando per ciascuna delle aziende titolari di AIC la quota di superamento a proprio carico, da corrispondersi entro il 30 aprile 2017 e, per il tetto per la spesa farmaceutica territoriale, l'onere a carico della filiera distributiva e il conseguente incremento dello sconto, disponendo le relative operazioni di conguaglio.
  21. A conclusione delle procedure di ripiano di cui al comma 20, le regioni e le province autonome effettuano le relative regolazioni contabili sul bilancio 2017, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le conseguenti iscrizioni sul modello CE 2017 di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
  22. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Agenzia italiana del farmaco, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ha accesso diretto ai flussi informativi di monitoraggio dell'assistenza farmaceutica del Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS), secondo modalità da concordare con il Ministero della salute.
  23. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo per payback 2013-2014-2015» al quale sono riassegnati gli importi versati all'entrata del bilancio dello Stato dalle aziende farmaceutiche titolari di AIC, I predetti importi, a carico delle aziende farmaceutiche, sono quelli relativi alle quote di ripiano, come determinati, in via provvisoria ai sensi di quanto disposto al comma 2 e in via definitiva ai sensi di quanto disposto ai commi 8 e 9, e sono attribuiti, a conclusione delle procedure disciplinate dai commi da 2 a 15, alle regioni e alle province autonome entro il 20 novembre 2016 nei limiti delle risorse disponibili. Le somme del Fondo eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio, possono esserlo in quelli successivi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, da emanarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità operative di funzionamento del Fondo.

Capo III
NORME IN MATERIA AMBIENTALE

Articolo 22.
(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane).

  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, tutte le risorse finanziarie statali destinate, a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, e non impegnate alla data di entrata in vigore del presente articolo, ancorché già trasferite alle amministrazioni locali e regionali o a contabilità speciali, sono revocate e assegnate al commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, su specifico conto di contabilità speciale, intestato al Commissario straordinario, presso la sezione di Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.
  2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasferisce sulla contabilità speciale di cui al comma 1 le risorse disponibili del Piano straordinario – sezione attuativa e sezione programmatica – di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8 Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta), già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario.
  4. Le somme trasferite sulla contabilità speciale sono destinate a finanziare la realizzazione degli interventi di adeguamento delle discariche abusive oggetto di commissariamento ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in ragione di tale finalità, decadono gli eventuali vincoli di destinazione esistenti su tali somme.
  5. Entro il 30 settembre 2016, il commissario straordinario fornisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica informativa sulle risorse trasferite a seguito dell'attuazione della presente disposizione sulla contabilità speciale di cui al comma 1.
  6. Il commissario straordinario comunica, annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze l'importo delle risorse finanziarie impegnate per la messa a norma delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  7. Le amministrazioni locali e regionali possono contribuire alle attività di messa a norma delle discariche abusive con proprie risorse previa sottoscrizione di specifici accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con il commissario straordinario. La sottoscrizione di tali accordi non preclude l'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale.
  8. All'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. I commissari straordinari di cui al comma 7, che assicurano la realizzazione degli interventi con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque, procedono senza indugio al loro impegno con le procedure ad evidenza pubblica, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prescindendo comunque dall'effettiva disponibilità di cassa, e dell'esito delle stesse informano il competente Dipartimento della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Agenzia per la coesione territoriale.
  7-ter. Le contabilità speciali da essi detenute sono alimentate direttamente, per la quota coperta con le risorse di cui alla predetta delibera, con un anticipo fino al 20 per cento del quadro economico di ciascun intervento su richiesta dei medesimi commissari, e con successivi trasferimenti per gli stati avanzamento lavori, fino al saldo conclusivo, verificati dal commissario. Al fine di dar conto degli interventi affidati e di verificare la coerenza delle dichiarazioni rese, i commissari hanno l'obbligo di aggiornare la banca dati unitaria del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di cui all'articolo 1, comma 703 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, secondo le specifiche tecniche di cui alla circolare n. 18 del 30 aprile 2015 del medesimo Ministero.».

Capo IV
NORME IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Articolo 23.
(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari).

  1. Al fine di favorire la stipula degli accordi e l'adozione delle decisioni di cui all'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/559 della Commissione dell'11 aprile 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari interessati dai predetti accordi o decisioni.
  2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le misure di sostegno di cui al comma 1 e ne sono definiti i criteri e le modalità attuativi, compatibilmente con la normativa europea.
  3. Al fine di favorire la distribuzione gratuita di latte, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e 4 milioni di euro per l'anno 2017.
  4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3 è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, previa notifica della misura effettuata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede, quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  7. Al fine di garantire l'efficace gestione dei servizi del sistema informativo agricolo nazionale (SIAM) in conseguenza della cessazione del regime europeo delle quote latte, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) provvede alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo attraverso la società di cui all'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, sino all'espletamento da parte di CONSIP Spa della procedura ad evidenza pubblica di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.

Capo V
NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

Articolo 24.
(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali).

  1. Al fine di assicurare le migliori condizioni per il completamento del percorso di risanamento delle gestioni e per il rilancio delle attività delle fondazioni lirico-sinfoniche, all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, le parole da «strutturalmente» a «economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «non compatibili con la necessità di assicurare il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
   b) al comma 1, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, ed il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario»;
   c) al comma 9, lettera a), le parole: «gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico, in ciascun esercizio, e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario della fondazione»;
   d) al comma 14, le parole: «entro l'esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».

  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, all'articolo 1, comma 355, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario» sono sostituite dalle seguenti: «del pareggio economico, in ciascun esercizio, e del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario».
  3. All'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo le parole: «predetti piani di risanamento» sono inserite le seguenti: «, ancorché non abbiano proposto il piano di cui all'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3926-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Semplificazione del processo di determinazione delle capacità fiscali). – 1. Al comma 5-quater dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo è sostituito dai seguenti: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, sono adottate, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo e la stima delle capacità fiscali per singolo comune delle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 1, comma 380-quater, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni; lo schema di decreto è trasmesso alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque inviato alle Camere ai sensi del terzo periodo del presente comma. Nel caso di adozione delle sole capacità fiscali, rideterminate al fine di considerare eventuali mutamenti normativi e di tenere progressivamente conto del tax gap nonché della variabilità dei dati assunti a riferimento, lo schema di decreto è inviato alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali per l'intesa; qualora ricorra la condizione di cui al comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto medesimo è comunque adottato”;
   b) al secondo periodo, le parole: “periodo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “primo periodo” e le parole: “dopo la conclusione dell'intesa” sono sostituite dalle seguenti: “dopo la conclusione dell'intesa, ovvero in caso di mancata intesa”;
   c) al terzo periodo, le parole: “secondo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “terzo periodo”.

  Art. 1-ter.(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati). – 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  “3-bis. In presenza di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata dai comuni ai sensi del comma 3, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con una capienza massima di 50 posti per ciascuna struttura. Sono assicurati in ogni caso i servizi indicati nel decreto di cui al comma 1 del presente articolo. L'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici ed è limitata al tempo strettamente necessario al trasferimento nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. Dell'accoglienza del minore non accompagnato nelle strutture di cui al presente comma e al comma 1 del presente articolo è data notizia, a cura del gestore della struttura, al comune in cui si trova la struttura stessa, per il coordinamento con i servizi del territorio”.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo previsti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
  «Art. 2-bis.(Norme relative alla disciplina del dissesto delle amministrazioni provinciali). – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 255, comma 10, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per le amministrazioni provinciali in stato di dissesto, l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a gestione vincolata compete all'organo straordinario di liquidazione».

  All'articolo 3:
   al comma 1, capoverso, le parole: «afferenti agli esercizi precedenti al 2016» sono soppresse;
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 1, lettera a), sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'acquisto dell'abitazione sostitutiva comporta il contestuale trasferimento al patrimonio comunale dell'abitazione distrutta ovvero dei diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile. Se la volumetria dell'edificio ricostruito, in conseguenza dell'acquisto dell'abitazione equivalente da parte di alcuno dei condomini, è inferiore rispetto a quella del fabbricato demolito, i diritti di cui al quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono proporzionalmente trasferiti di diritto agli altri condomini; se tuttavia l'edificio è ricostruito con l'originaria volumetria a spese dei condomini, i diritti di cui al citato quarto comma dell'articolo 1128 del codice civile sono trasferiti a coloro che le hanno sostenute. Gli atti pubblici e le scritture private autenticate ricognitivi dei trasferimenti al patrimonio comunale ovvero agli altri condomini di cui ai periodi precedenti, nonché quelli con i quali vengono comunque riassegnate pro diviso agli originari condomini o loro aventi causa le unità immobiliari facenti parte dei fabbricati ricostruiti, costituiscono titolo per trasferire sugli immobili ricostruiti, riacquistati o riassegnati, con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 2825 del codice civile, le ipoteche e le trascrizioni pregiudizievoli gravanti su quelli distrutti o demoliti. Non sono soggetti all'imposta di successione né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali gli immobili demoliti o dichiarati inagibili costituenti abitazione principale del de cuius”;
   b) all'articolo 14, comma 5-bis, il quarto periodo è sostituito dal seguente: “La ricostruzione degli edifici civili privati di cui al periodo precedente esclude l'applicazione dell'articolo 3”.
  1-ter. All'articolo 67-quater, comma 2, lettera a), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Decorso inutilmente tale termine il comune si sostituisce al privato inadempiente e, previa occupazione temporanea degli immobili, affida, con i procedimenti in essere per la ricostruzione privata, la progettazione e l'esecuzione dei lavori, in danno del privato per quanto concerne i maggiori oneri”.
  1-quater. All'articolo 67-quater, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il quarto e il quinto periodo sono soppressi»;
   al comma 2, le parole: «pari a 1,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 2,5 milioni di euro, comprensivo di una quota pari a 500.000 euro finalizzata alle spese di personale impiegato presso gli uffici territoriali per la ricostruzione (UTR) per l'espletamento delle pratiche relative ai comuni fuori del cratere»;
   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al fine di assicurare la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre 2016 i comuni di cui ai commi 1 e 2, destinatari dei contributi straordinari ivi previsti, pubblicano nel proprio sito internet istituzionale le modalità di utilizzo delle predette risorse e i risultati conseguiti».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis. – (Disposizioni concernenti i comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012). – 1. All'articolo 1, comma 441, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “30 giugno 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2016”.
  2. Al fine di assicurare il completamento delle attività connesse alla situazione emergenziale prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, i Commissari delegati delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto nominati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, i comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto-legge n. 74 del 2012 e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia sono autorizzati ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile, in deroga ai vincoli di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le annualità 2017 e 2018, nei medesimi limiti di spesa previsti per le annualità 2015 e 2016 e con le modalità di cui al comma 8 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante utilizzo delle risorse già disponibili sulle contabilità speciali dei Presidenti delle regioni in qualità di Commissari delegati per la ricostruzione, senza pregiudicare interventi e risorse finanziarie già programmate e da programmare di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Limitatamente agli enti che comunicano le fattispecie di cui al comma 1 secondo le modalità e i termini previsti dal comma 2, per l'anno 2016 i termini per l'approvazione della variazione di assestamento generale di cui all'articolo 175, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e per l'adozione della delibera che dà atto del permanere degli equilibri generali di bilancio di cui all'articolo 193, comma 2, del medesimo testo unico sono fissati al 30 settembre 2016».
   al comma 2, dopo le parole: «di entrata in vigore» sono inserite le seguenti: «della legge di conversione».

  All'articolo 5:
   al comma 1, lettera b), capoverso 463, le parole: «di cui al presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 462»;
   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2016 e 2017, il Ministro dell'interno presenta alle Camere un'apposita relazione che evidenzi l'effettivo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 458, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato). – 1. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 ai fini della corresponsione di speciali elargizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro ferroviario di Andria – Corato del 12 luglio 2016 e in favore di coloro che a causa del disastro hanno riportato lesioni gravi e gravissime.
  2. La Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con i sindaci dei comuni di residenza delle vittime e dei soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime, individua le famiglie beneficiarie delle elargizioni di cui al comma 1 e determina la somma spettante a ciascuna famiglia e a ciascun soggetto.
  3. A ciascuna delle famiglie delle vittime è attribuita una somma non inferiore ad euro 200.000, che è determinata tenuto conto anche dello stato di effettiva necessità.
  4. Ai soggetti che hanno riportato lesioni gravi e gravissime è attribuita una somma determinata, nell'ambito del limite di spesa complessivo stabilito dal comma 1, in proporzione alla gravità delle lesioni subite e tenuto conto dello stato di effettiva necessità. All'attribuzione delle speciali elargizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
  5. Le elargizioni di cui al comma 1 spettanti alle famiglie delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) a fratelli e sorelle se conviventi a carico;
   e) a conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.

  6. In presenza di figli a carico della vittima nati da rapporti di convivenza more uxorio, l'elargizione di cui al comma 3 è assegnata al convivente more uxorio con lo stesso ordine di priorità previsto per i beneficiari di cui alla lettera a) del comma 5.
  7. Le elargizioni di cui al comma 1 sono corrisposte con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le medesime elargizioni sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 6, dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. Le disposizioni previste dagli articoli 2, 3, 10 e 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 67-octies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano, ove risulti l'esistenza del nesso causale tra i danni e gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, alle imprese ricadenti nel comune di Offlaga, in provincia di Brescia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  4-ter. Al comma 443 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: “del 20 e 29 maggio 2012” sono aggiunte le seguenti: “, nonché per gli scopi di cui alle lettere a), b) e b-bis) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:
  «Art. 6-bis.(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 193 unità, per l'anno 2016 a valere sulle facoltà assunzionali del 2017, previste dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e in deroga al comma 10 del medesimo articolo 66, con decorrenza 31 dicembre 2016, attingendo in parti uguali alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. In caso di incapienza della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed accertamento della idoneità motoria, indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, si attingerà dalla sola graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2017 previste ai sensi dell'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, possono essere effettuate in data non anteriore al 15 dicembre 2017. Al relativo onere, pari ad euro 21.000 per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.
  2. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 400 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 400 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 5.203.860 per l'anno 2016, di euro 15.611.579 per l'anno 2017 e di euro 16.023.022 a decorrere dall'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione “Soccorso civile”. L'impiego del personale volontario, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, è disposto nel limite dell'autorizzazione annuale di spesa, pari a euro 25.871.841 per l'anno 2016, a euro 15.464.121 per l'anno 2017 e ad euro 15.052.678 a decorrere dall'anno 2018.
  3. Al fine di potenziare la capacità di intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, garantendo ottimali livelli di protezione e sicurezza del personale operativo, è autorizzata, nell'ambito della missione “Soccorso civile” dello stato di previsione del Ministero dell'interno, la spesa complessiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, per provvedere all'ammodernamento dei mezzi e dei dispositivi di protezione individuale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

  L'articolo 7 è sostituito dal seguente:
  «Art. 7. – (Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015). – 1. La sanzione di cui al comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
  2. Nel 2016, ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, la sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, ferme restando le rimanenti sanzioni, si applica nella misura del 30 per cento della differenza tra il saldo obiettivo del 2015 e il saldo finanziario conseguito nello stesso anno.
  3. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, da applicare nell'anno 2016 ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015, è ridotta di un importo pari alla spesa per l'edilizia scolastica sostenuta nel corso dell'anno 2015, purché non già oggetto di esclusione dal saldo valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. A tale fine, i comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le spese sostenute nell'anno 2015 per l'edilizia scolastica.
  4. La sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trova applicazione nei confronti dei comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 e che nell'anno 2016 risultino estinti a seguito di fusione.
  5. All'articolo 31, comma 20, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: “Con riferimento all'anno 2015, nel caso in cui la certificazione sia trasmessa oltre il termine stabilito del 31 marzo e attesti il rispetto del patto di stabilità interno, la sanzione di cui al comma 26, lettera d), del presente articolo non si applica purché la certificazione sia stata trasmessa entro il 30 aprile 2016”».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:
  «Art. 7-bis. – (Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province). – 1. Per l'anno 2016, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, è attribuito un contributo alle province delle regioni a statuto ordinario pari a 48 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte per l'anno 2016 sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, dello stato di previsione del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, limitatamente all'anno 2016, le risorse di cui all'articolo 1, comma 656, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono assegnate alle province delle regioni a statuto ordinario per l'attività di manutenzione straordinaria della relativa rete viaria. Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 sono ripartite secondo criteri e importi da definire previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 settembre 2016».

  All'articolo 8, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «
1-bis. Per l'anno 2016, l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascuna provincia e città metropolitana deve conseguire e del corrispondente versamento, ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è stabilito negli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto.
  1-ter. Per l'anno 2016, l'ammontare del contributo di cui al comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia e città metropolitana delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 2 allegata al presente decreto.
  1-quater. Per l'anno 2016, l'ammontare della quota del 66 per cento del fondo di cui al comma 764 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a favore di ciascuna provincia delle regioni a statuto ordinario è stabilito negli importi indicati nella tabella 3 allegata al presente decreto».

  All'articolo 9:
   al comma 1:
   all'alinea, le parole: «è inserito il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
   è aggiunto, in fine, il seguente capoverso:
  « 712-ter. Per l'anno 2016, nel saldo di cui al comma 710 non rilevano gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi nell'esercizio 2015»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativamente alla comunicazione delle variazioni di bilancio, non si applicano agli enti territoriali e non territoriali.
  1-ter. All'articolo 18, comma 2, della legge 23 giugno 2011, n. 118, le parole: “, le relative variazioni” sono soppresse.
  1-quater. All'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, le parole: “, le relative variazioni” sono soppresse.
  1-quinquies. In caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. È fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.
  1-sexies. La misura di cui al comma 1-quinquies si applica alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in caso di ritardo oltre il 30 aprile nell'approvazione preventiva del rendiconto da parte della Giunta, per consentire la parifica da parte delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; essa non si applica in caso di ritardo nell'approvazione definitiva del rendiconto da parte del Consiglio.
  1-septies. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, la sanzione di cui al comma 1-quinquies si applica sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto approvato dalla Giunta per consentire la parifica delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, sia in caso di ritardo nella trasmissione dei dati relativi al rendiconto definitivamente approvato dal Consiglio.
  1-octies. La prima applicazione dei commi da 1-quinquies a 1-septies è effettuata con riferimento al bilancio di previsione 2017-2019, al rendiconto 2016 e al bilancio consolidato 2016. Alle autonomie speciali e ai loro enti che applicano il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, a decorrere dall'esercizio 2016, la sanzione per il ritardo dell'invio dei bilanci e dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorre, rispettivamente, dall'esercizio in cui sono tenuti all'adozione dei nuovi schemi di bilancio con funzione autorizzatoria, del bilancio consolidato e del piano dei conti integrato»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita».

  Dopo l'articolo 9 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 9-bis. – (Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni). – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 174, comma 1:
    1) le parole: “ed alla relazione dell'organo di revisione” sono soppresse;
    2) dopo le parole: “entro il 15 novembre di ogni anno” sono aggiunte le seguenti: “secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità”;
   b) all'articolo 175, comma 5-bis, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    “e-bis) variazioni compensative tra macroaggregati dello stesso programma all'interno della stessa missione”;
   c) all'articolo 175, comma 5-quater, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
    “e-bis) in caso di variazioni di esigibilità della spesa, le variazioni relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, e le variazioni a stanziamenti correlati ai contributi a rendicontazione, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta”.

  2. All'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: “dall'articolo 3, comma 4, di competenza della giunta” sono inserite le seguenti: “, nonché le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, relative a stanziamenti riguardanti le entrate da contributi a rendicontazione o riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate o perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, necessarie a seguito delle variazioni di esigibilità della spesa stessa”.

  Art. 9-ter. – (Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui dei comuni). – 1. Al fine di consentire l'erogazione di contributi per l'estinzione anticipata, totale o parziale, di mutui e prestiti obbligazionari da parte dei comuni, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione iniziale di 14 milioni di euro per l'anno 2016 e di 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  2. Gli enti locali interessati trasmettono tramite il sistema web del Ministero dell'interno le proprie richieste entro il 31 ottobre 2016, per l'anno 2016, ed entro il 31 marzo per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 settembre 2016.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 14 milioni di euro per l'anno 2016 e a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede, per l'anno 2016, mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 540, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante utilizzo delle risorse iscritte nel Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'interno, di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.
  4. Per l'anno 2016, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è ulteriormente incrementata, fino ad un massimo di 26 milioni di euro, con le risorse rivenienti dall'applicazione ai comuni della sanzione di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 accertato, al 30 settembre 2016, ai sensi del medesimo articolo 31 della legge n. 183 del 2011, e a tal fine mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di solidarietà comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:
  «Art. 10-bis. – (Modifica all'articolo 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di pareri della Corte dei conti alle regioni e agli enti locali). – 1. All'articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Richieste di parere nella medesima materia possono essere rivolte direttamente alla Sezione delle autonomie: per le Regioni, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome; per i Comuni, le Province e le Città metropolitane, dalle rispettive componenti rappresentative nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”».

  Dopo l'articolo 13 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 13-bis. – (Dilazione del pagamento). – 1. Il debitore decaduto alla data del 1o luglio 2016 dal beneficio della rateazione prevista dall'articolo 19, commi 1, 1-bis e 1-quinquies, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concessa in data antecedente o successiva a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, può nuovamente rateizzare l'importo, sino ad un massimo di 72 rate, fatti salvi i piani di rateazione con un numero di rate superiore a 72 già precedentemente approvati, anche se, all'atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data non siano state integralmente saldate. La nuova richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19, commi 1-quater e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Si decade dalla rateazione di cui al presente comma al mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 3, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano anche alle dilazioni concesse, a qualsiasi titolo, in data antecedente a quella di entrata in vigore del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
  3. Il debitore decaduto in data successiva al 15 ottobre 2015 e fino alla data del 1o luglio 2016 dai piani di rateazione, nelle ipotesi di definizione degli accertamenti di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, o di omessa impugnazione degli stessi può ottenere, a semplice richiesta, da presentare, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la concessione di un nuovo piano di rateazione anche se, all'atto della presentazione della richiesta stessa, le rate eventualmente scadute non siano state saldate.
  4. All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, le parole: “di importo superiore a cinquantamila euro” sono sostituite dalle seguenti: “di importo superiore a 60.000 euro”.

  Art. 13-ter. – (Riduzione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco per il 2016). – 1. Al fine di sostenere le prospettive di crescita del settore aereo e di ridurre gli oneri a carico dei passeggeri, l'applicazione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco stabilito ai sensi dell'articolo 13, comma 23, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è sospesa dal 1o settembre al 31 dicembre 2016.
  2. All'onere derivante dal comma 1, pari complessivamente a 60 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, per 25 milioni di euro per l'anno 2016, mediante versamento in entrata al bilancio dello Stato di una quota corrispondente dell'avanzo di amministrazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Alla compensazione in termini di indebitamento netto per 25 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  3. Al ristoro delle minori entrate dell'INPS provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel cui stato di previsione è iscritto l'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2016.
  4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche agli stati di previsione interessati.
  5. Per l'anno 2019, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di cui all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, è incrementata di 0,32 euro. Il gettito addizionale derivante dal predetto incremento è acquisito a patrimonio netto dal Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291.
  6. L'incremento di cui al comma 5 potrà essere rideterminato in riduzione, tenuto conto dell'andamento delle entrate e delle prestazioni del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale. A tal fine, l'INPS, per ciascuno degli esercizi 2016, 2017 e 2018, trasmette, entro il 31 luglio dell'anno successivo, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, una relazione contenente l'aggiornamento della situazione economico-finanziaria del predetto Fondo sul periodo di otto anni individuato dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148».

  All'articolo 14:
   al comma 1, dopo la parola: «comuni», ovunque ricorre, sono inserite le seguenti: «, alle province e alle città metropolitane»;
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Per le province e le città metropolitane, l'importo massimo dell'anticipazione di cui al comma 1 è fissato in 20 euro per abitante.
  1-ter. All'articolo 259, comma 1-ter, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: “quattro anni” sono sostituite dalle seguenti: “cinque anni”».

  All'articolo 15, comma 1, dopo le parole: «comma 714,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo, le parole: “del 2013 o del 2014” sono sostituite dalle seguenti: “degli anni dal 2013 al 2015” e al».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:
  «Art. 15-bis. – (Norme relative alla disciplina del dissesto). – 1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 256, comma 12, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Tra le misure straordinarie è data la possibilità all'ente di aderire alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dall'articolo 243-bis”;
   b) all'articolo 258, comma 3, dopo le parole: “può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori,” sono inserite le seguenti: “ivi incluso l'erario,”».

  All'articolo 16:
   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Ferme restando le facoltà assunzionali previste dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno, qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica come definito triennalmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la percentuale di cui al periodo precedente è innalzata al 75 per cento nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”.
  1-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nelle regioni in cui sia stato ricollocato il 90 per cento del personale soprannumerario delle province, i comuni e le città metropolitane possono riattivare le procedure di mobilità.
  1-quater. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo l'ottavo periodo è inserito il seguente: “Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.
  1-quinquies. All'articolo 1, comma 450, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “che abbiano un rapporto tra spesa di personale e spesa corrente inferiore al 30 per cento” sono soppresse»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di personale».

  All'articolo 17:
   al capoverso comma 228-ter, al primo periodo, le parole: «nel triennio 2016-2018» sono sostituite dalle seguenti: «nel triennio scolastico 2016-2019» e, all'ultimo periodo, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   dopo il capoverso comma 228-ter, sono aggiunti i seguenti:
  « 228-quater. Nei tempi stabiliti dal comma 228-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, gli enti locali e le istituzioni locali possono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, esperire procedure concorsuali finalizzate a valorizzare specifiche esperienze professionali maturate all'interno dei medesimi enti e istituzioni locali che gestiscono servizi per l'infanzia. Gli enti e le istituzioni di cui al periodo precedente possono valorizzare tali esperienze prevedendo, anche contestualmente, la proroga delle graduatorie vigenti per un massimo di tre anni a partire dal 1o settembre 2016 e il superamento della fase preselettiva per coloro che hanno maturato un'esperienza lavorativa di almeno 150 giorni di lavoro nell'amministrazione che bandisce il concorso ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in applicazione dell'articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  228-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 228-bis e 228-ter si applicano anche ai comuni che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015».

  All'articolo 18, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Ai gestori di servizi di trasporto pubblico regionale e locale è consentito il ricorso alla riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti derivanti dalla constatazione di irregolarità di viaggio accertate a carico degli utenti e dalla successiva irrogazione delle previste sanzioni».

  All'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Ai fini dell'effettiva razionalizzazione ed efficacia della spesa sanitaria, il programma di informatizzazione del Servizio sanitario nazionale previsto dall'articolo 15 del Patto per la salute per gli anni 2014-2016 è attuato entro le scadenze programmate dall'Agenda digitale, con particolare riferimento al fascicolo sanitario elettronico, alle ricette digitali, alla dematerializzazione di referti e cartelle cliniche e alle prenotazioni e ai pagamenti on line».

  All'articolo 21:
   al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «L'istanza di rettifica è pubblicata nei siti internet istituzionali della regione interessata e dell'AIFA»;
   al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «scadenza del termine di cui al comma 5,» sono inserite le seguenti: «dopo avere effettuato le opportune verifiche,»;
   al comma 10, le parole: «agli anni 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «all'anno 2013»;
   al comma 15, ultimo periodo, dopo le parole: «non innovativi» sono inserite le seguenti: «coperti da brevetto»;
   al comma 22 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'AIFA rende pubblici i dati raccolti nei registri di monitoraggio di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativi ai medicinali soggetti a rimborsabilità condizionata»;
   dopo il comma 23 è aggiunto il seguente:
  «23-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'AIFA è altresì tenuta a concludere le negoziazioni relative a contenziosi derivanti dall'applicazione dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ancora pendenti al 31 dicembre 2015».

  Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 21-bis. – (Semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica). – 1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 542, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, il comma 2 è abrogato;
   b) all'articolo 5, il comma 1 è abrogato;
   c) all'articolo 6:
    1) il comma 1 è abrogato;
    2) al comma 2, la lettera a) è abrogata;
    3) al comma 3, la lettera f) è abrogata;
    4) il comma 4 è abrogato.

  2. Le apparecchiature a risonanza magnetica (RM) con valore di campo statico di induzione magnetica non superiore a 4 tesla, sono soggette ad autorizzazione all'installazione da parte della regione o della provincia autonoma.
  3. Le apparecchiature a RM con valore di campo statico di induzione magnetica superiore a 4 tesla sono soggette all'autorizzazione all'installazione e all'uso da parte del Ministero della salute, sentiti il Consiglio superiore di sanità, l'Istituto superiore di sanità e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. La collocazione di apparecchiature a RM con valore di campo statico superiore a 4 tesla è consentita presso grandi complessi di ricerca e studio di alto livello scientifico quali università ed enti di ricerca, policlinici, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ai fini della validazione clinica di metodologie di RM innovative. La domanda di autorizzazione deve essere corredata dalla documentazione relativa al progetto di ricerca scientifica o clinica programmata, da cui risultino le motivazioni che rendono necessario l'uso di campi magnetici superiori a 4 tesla. L'autorizzazione ha validità di cinque anni e può essere rinnovata.
  4. Il Ministero della salute, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, di attuazione della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, disciplina le modalità per l'installazione, l'utilizzo e la gestione delle apparecchiature a RM di cui al comma 3 del presente articolo da parte delle strutture sanitarie, assicurando l'adeguamento allo sviluppo tecnologico e all'evoluzione delle conoscenze scientifiche, con particolare riferimento alla sicurezza d'uso e alle indicazioni cliniche dei dispositivi medici in relazione all'intensità del campo magnetico statico espressa in tesla.
  5. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  Art. 21-ter. – (Nuove disposizioni in materia di indennizzo a favore delle persone affette da sindrome da talidomide). – 1. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. L'indennizzo di cui al comma 1 è riconosciuto, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche ai soggetti che, ancorché nati al di fuori del periodo ivi previsto, presentano malformazioni compatibili con la sindrome da talidomide. Al fine dell'accertamento del nesso causale tra l'assunzione del farmaco talidomide in gravidanza e le lesioni o l'infermità da cui è derivata la menomazione permanente nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia, i predetti soggetti possono chiedere di essere sottoposti al giudizio sanitario ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  3. Con il regolamento di cui al comma 4, si provvede, altresì, a definire i criteri di inclusione e di esclusione delle malformazioni ai fini dell'accertamento del diritto all'indennizzo per i soggetti di cui al comma 2, tenendo conto degli studi medico-scientifici maggiormente accreditati nel campo delle malformazioni specifiche da talidomide.
  4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutati in 3.960.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze e, quanto a 675.000 euro annui a decorrere dal 2016, l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 5, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b) e c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione “Tutela della salute” dello stato di previsione del Ministero della salute.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 6.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 22:
   al comma 1, le parole: «n. 2003/2007» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2003/2077»;
   al comma 5, dopo le parole: «al Comitato interministeriale per la programmazione economica» sono inserite le seguenti: «e alle Commissioni parlamentari competenti»;
   al comma 6, le parole: «annualmente, al Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «semestralmente, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nonché alle Commissioni parlamentari competenti» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e presenta un dettagliato rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori concernenti la messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna di cui al comma 1»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. All'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e alle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077”;
   b) al secondo periodo:
    1) dopo le parole: “dell'11 luglio 2012,” sono inserite le seguenti: “e della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 3 agosto 2012, n. 87/2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 2 novembre 2012,”;
    2) le parole da: “destinate ad interventi” fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: “destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque e delle bonifiche nei siti non oggetto della procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 per i quali, alla data del 30 giugno 2016, non risultino essere stati ancora assunti atti giuridicamente vincolanti”;
   c) al terzo periodo, le parole: “della stessa delibera del CIPE n. 60/2012 e” sono sostituite dalle seguenti: “, delle stesse delibere del CIPE n. 60/2012 e n. 87/2012 nonché”;
   d) il quarto, il quinto e il sesto periodo sono soppressi.

  7-ter. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di garantire la massima conoscenza degli atti conseguenti alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2077 ovvero alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 in merito alla causa C-196/13, istituisce nel proprio sito internet istituzionale un'apposita sezione dal titolo “discariche abusive”, dove sono riportate le seguenti informazioni:
   a) l'elenco delle discariche abusive oggetto della condanna ovvero l'elenco aggiornato semestralmente dalla Commissione europea e inviato al Governo italiano;
   b) l'ammontare della multa forfetaria e delle multe semestrali comunicate dalla Commissione europea al Governo italiano;
   c) l'attuazione del procedimento di rivalsa, di cui al comma 9-bis dell'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna;
   d) lo stato dell'arte delle bonifiche aggiornato ad ogni semestre successivo alla sentenza;
   e) le risorse finanziarie impegnate per ogni discarica abusiva oggetto della sentenza, in quanto utilizzate dal commissario straordinario di cui al presente articolo.

  7-quater. Le informazioni di cui al comma 7-ter sono aggiornate almeno ogni sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono riportate nei siti internet istituzionali degli enti territoriali nei cui territori sono ubicate le discariche abusive oggetto della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea»;
   alla rubrica, le parole: «n. 2003/2007» sono sostituite dalle seguenti: «n. 2003/2077».

  All'articolo 23, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
  «6-bis. All'articolo 1, comma 214, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreto adottato ai sensi del presente comma, al fine di superare l'emergenza e favorire la ripresa economica, alle imprese operanti nei settori suinicolo e della produzione del latte bovino, a valere sulle disponibilità del Fondo per l'anno 2017, è prevista la concessione di un contributo destinato alla copertura dei costi sostenuti per interessi sui mutui bancari negli anni 2015 e 2016”.
  6-ter. Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione nel settore lattiero possono stipulare, in rappresentanza delle imprese che hanno loro conferito apposito mandato, e che non siano vincolate a conferire o a cedere il latte a cooperative od organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente di cui sono soci, accordi quadro aventi ad oggetto la disciplina dei contratti di cessione di latte crudo, definendone le condizioni contrattuali ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91. Si considerano maggiormente rappresentative a livello nazionale le associazioni che svolgono le proprie attività in almeno cinque regioni e che rappresentano una quota delle attività economiche, riferita alle suddette imprese, pari ad almeno il 20 per cento del settore.
  6-quater. All'articolo 1 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  “4-bis. In applicazione dell'articolo 15, paragrafo 1, primo capoverso, del regolamento (CE) n. 595/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, il pagamento dell'importo del prelievo supplementare sul latte bovino, di cui all'articolo 79 del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, dovuto per il periodo 1o aprile 2014 – 31 marzo 2015, fermo restando quanto disposto all'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, è effettuato a favore dell'AGEA in misura corrispondente al prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento.
  4-ter. I produttori che hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis e non sono tenuti al pagamento delle ulteriori rate in eccesso. Le garanzie prestate ai sensi del comma 1 sono restituite entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4-quater. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e hanno già provveduto al versamento integrale dell'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque in misura superiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, ricevono dall'AGEA, successivamente al 1o ottobre 2016 ed entro il 31 dicembre 2016, la restituzione di quanto versato in eccesso rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis.
  4-quinquies. I produttori che non hanno aderito alla rateizzazione di cui al comma 1 e non hanno versato l'importo del prelievo supplementare loro imputato, o comunque hanno versato un importo inferiore rispetto a quanto disposto dal comma 4-bis, versano all'AGEA quanto dovuto, entro il 1o ottobre 2016. I produttori di latte che non rispettano il termine di versamento del 1o ottobre 2016 di cui al primo periodo sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 15.000.
  4-sexies. L'AGEA ridetermina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, individuando quelli a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del dovuto ai sensi del comma 4-quinquies, e ne dà comunicazione alle competenti amministrazioni regionali per i conseguenti adempimenti”;
   b) al comma 5, le parole: “, per effetto della rateizzazione di cui al presente articolo,” sono soppresse;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  “6. Il fondo di rotazione di cui al comma 5 viene reintegrato da AGEA delle anticipazioni effettuate a valere sulle risorse derivanti dai versamenti del prelievo supplementare effettuati dai produttori e non oggetto di restituzione”».

  Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:
  «Art. 23-bis. – (Misure per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari). – 1. Al fine di superare l'emergenza del mercato del frumento e di migliorare la qualità dei prodotti lattiero-caseari attraverso un'alimentazione del bestiame basata su cereali, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo volto a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali, con una dotazione iniziale pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse del Fondo.
  2. Gli interventi finanziati con le risorse del Fondo di cui al comma 1 devono soddisfare le condizioni stabilite dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, dal regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, e dal regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 499;
   b) quanto a 500.000 euro per l'anno 2016 e a 7 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 24:
   al comma 1, lettera d), le parole: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il pareggio economico e, entro l'esercizio 2018»;
   sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «3-bis. Al fine di garantire il consolidamento e la stabilizzazione del risanamento economico-finanziario di cui al comma 1, nonché di prevenire il verificarsi di ulteriori condizioni di crisi gestionale e di bilancio nel settore, con uno o più regolamenti da adottare, entro il 30 giugno 2017, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Governo provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, anche modificando o abrogando le disposizioni legislative vigenti in materia, secondo i seguenti criteri e princìpi direttivi:
   a) individuazione di modelli organizzativi e gestionali efficaci, idonei a garantire la stabilità economico-finanziaria;
   b) individuazione dei requisiti che devono essere posseduti dalle fondazioni lirico-sinfoniche, alla data del 31 dicembre 2018, al fine dell'inquadramento di tali enti, alternativamente, come “fondazione lirico-sinfonica” o “teatro lirico-sinfonico”, con conseguente revisione delle modalità di organizzazione, gestione e funzionamento, secondo princìpi di efficienza, efficacia, sostenibilità economica e valorizzazione della qualità;
   c) previsione, tra i requisiti di cui alla lettera b), anche della dimostrazione del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, della capacità di autofinanziamento e di reperimento di risorse private a sostegno dell'attività, della realizzazione di un numero adeguato di produzioni e coproduzioni, del livello di internazionalizzazione, della specificità della storia e della cultura operistica e sinfonica italiana;
   d) definizione delle modalità attraverso le quali viene accertato il possesso dei requisiti e disposta l'attribuzione della qualifica conseguente;
   e) previsione che, nell'attuazione di quanto previsto alla lettera b), l'eventuale mantenimento della partecipazione e della vigilanza dello Stato nelle forme e nei limiti stabiliti a legislazione vigente con riferimento agli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, trovi applicazione esclusivamente con riguardo alle fondazioni lirico-sinfoniche.

  3-ter. Sugli schemi di regolamento di cui al comma 3-bis è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro sessanta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, il regolamento è comunque emanato. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 3-bis sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili, alla cui ricognizione si procede in sede di emanazione delle medesime norme regolamentari.
  3-quater. Nelle more della revisione dell'assetto ordinamentale e organizzativo delle fondazioni lirico-sinfoniche, al fine di perseguire l'obiettivo della sostenibilità economico-finanziaria di tali enti, sono previste le seguenti misure di contenimento della spesa e risanamento:
   a) al personale, anche direttivo, delle fondazioni, ove queste non raggiungano il pareggio di bilancio, non sono riconosciuti eventuali contributi o premi di risultato e altri trattamenti economici aggiuntivi previsti dalla contrattazione di secondo livello;
   b) le fondazioni che non raggiungano il pareggio di bilancio sono tenute a prevedere opportune riduzioni dell'attività, comprese la chiusura temporanea o stagionale e la conseguente trasformazione temporanea del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale del personale, anche direttivo, allo scopo di assicurare, a partire dall'esercizio immediatamente successivo, la riduzione dei costi e il conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario;
   c) il tetto massimo stabilito per il trattamento economico per le missioni all'estero dei dipendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, è ridotto in misura del 50 per cento;
   d) all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    “d-bis) alle collaborazioni prestate nell'ambito della produzione e realizzazione di spettacoli da parte delle fondazioni di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367”.

  3-quinquies. All'articolo 1, comma 420, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: “non si applica” sono inserite le seguenti: “alle istituzioni culturali, nonché”.
  3-sexies. L'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel senso che il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ivi previsto, di rideterminazione dei criteri per l'erogazione e delle modalità per la liquidazione e l'anticipazione dei contributi allo spettacolo dal vivo finanziati a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ha la stessa natura non regolamentare di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 15 novembre 2005, n. 239, nonché nel senso che le regole tecniche di riparto sono basate sull'esame comparativo di appositi programmi di attività pluriennale presentati dagli enti e dagli organismi dello spettacolo e possono definire apposite categorie tipologiche dei soggetti ammessi a presentare domanda, per ciascuno dei settori delle attività di danza, delle attività musicali, delle attività teatrali e delle attività circensi e dello spettacolo viaggiante.
  3-septies. Nelle more della revisione e del riordino della materia in conformità ai princìpi di derivazione europea, per garantire certezza alle situazioni giuridiche in atto e assicurare l'interesse pubblico all'ordinata gestione del demanio senza soluzione di continuità, conservano validità i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.
  3-octies. All'articolo 1, comma 484, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: “alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede” e le parole: “il rilascio” sono soppresse»;
   alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e turistiche».

  Sono aggiunte, in fine, le seguenti tabelle:

«Tabella 1
(articolo 8, comma 1-bis)

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella 2
(articolo 8, comma 1-ter)

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

Tabella 3
(articolo 8, comma 1-quater)

Immagine prelevata dal resoconto

Immagine prelevata dal resoconto

A.C. 3926-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni relative al Fondo di solidarietà comunale).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Alla lettera b) del comma 380-ter, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il numero 2), è aggiunto il seguente:
  «2-bis) del residuo fiscale, al fine di premiare i comuni che presentano un valore di residuo fiscale più alto.».
1. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1. 1
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi nel senso che si considerano fabbricati le piattaforme petrolifere collocate nel mare territoriale fino ad una distanza di 12 miglia marine. Nelle more della revisione delle norme tecniche finalizzate all'effettiva iscrizione nel catasto edilizio urbano, la base imponibile è quantificata ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, tenendo conto, a decorrere dal 1o gennaio 2016, di quanto disposto dall'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. In assenza della distinta contabilizzazione delle suddette piattaforme nelle scritture contabili del possessore, le voci contabili estranee alla componente immobiliare sono sottratte dalla base imponibile anche in ragione di stime valutative tecniche. Il soggetto attivo d'imposta è individuato nel comune dove insiste la costa antistante il mare territoriale.
  3. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  4. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
  5. All'articolo 1, comma 20, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il secondo periodo è soppresso.
  6. All'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, i comuni possono affidare, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI e della TARES, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti».
  7. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni».
*1. 013. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1. 1
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  3. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
*1. 010.(parte ammissibile) Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1. 1
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  3. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
*1. 011.(parte ammissibile) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1. 1
(Interventi sulle entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
  2. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  3. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
*1. 012.(parte ammissibile) Palese.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1. 1
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015, è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 65 milioni di euro da ripartirsi secondo i criteri già adottati per il 2014 ai sensi del presente comma, tenendo altresì conto del gettito derivante dalle disposizioni di cui al periodo precedente, rilevato per lo stesso 2015. Entro il termine del 10 settembre 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, determina con decreto di natura non regolamentare il riparto delle somme di cui al periodo precedente».
1. 015. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

ART. 1-ter.
(Misure straordinarie di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati).

  Sopprimerlo.
1-ter. 100. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1 sostituire le parole: è disposta dal prefetto con le seguenti: può essere disposta dal Prefetto, solo successivamente all'esito positivo della consultazione referendaria dei cittadini dei comuni interessati a cui abbia partecipato la maggioranza dei residenti aventi diritto al voto,
1-ter. 102. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1, capoverso 3-bis, sostituire le parole: una capienza massima di 50 posti con le seguenti: una capienza massima di 5 posti complessivi.
1-ter. 101. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1 dopo le parole: non può essere disposta aggiungere le seguenti: nei comuni, nei quali a seguito di consultazione popolare della cittadinanza non si è raggiunto il parere favorevole della maggioranza dei residenti aventi diritto al voto,
1-ter. 103. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: di età inferiore agli anni quattordici con le seguenti: di età inferiore agli anni diciassette, nonché nei riguardi di coloro che, pur avendo un'età maggiore di anni diciassette ed inferiore ad anni diciotto, non abbiano già presentato richiesta di protezione internazionale e non siano in possesso di idonea documentazione medica attestante sia l'assenza di patologie infettive in corso sia l'accertamento della minore età
1-ter. 104. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1 dopo le parole: nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 aggiungere le seguenti: e comunque non oltre 15 giorni
1-ter. 105. Rondini, Guidesi.

  Al comma 1, dopo le parole: a cura del gestore del centro aggiungere le seguenti: e della Prefettura, nonché del compimento della maggiore età, del trasferimento del minore nelle strutture di cui ai commi 2 e 3 o dell'allontanamento dalle stesse strutture,
1-ter. 106. Rondini, Guidesi.

ART. 2.
(Applicazione graduale riduzioni del fondo di solidarietà comunale).

  Al comma 1, capoverso 436-bis, sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti:
   a) per l'anno 2017, in misura pari al 20 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   b) per l'anno 2018, in misura pari al 35 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   c) per l'anno 2019, in misura pari al 50 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   d) per l'anno 2020, in misura pari al 75 per cento dell'importo della riduzione non applicata;
   e) a decorrere dall'anno 2021, in misura pari al 100 per cento dell'importo della riduzione non applicata.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire il capoverso 436-
ter con il seguente:
  436-ter. Per l'anno 2017 continua ad applicarsi la riduzione di cui al comma 435 che per gli anni 2015 e 2016 è stata applicata nella misura del 50 per cento nei confronti dei comuni di cui al comma 436, lettera c), fermo restando l'obiettivo complessivo di contenimento della spesa di cui al suddetto comma 435, nell'anno 2018 la riduzione si applica a carico degli stessi comuni in misura pari al 60 per cento, per l'anno 2019 in misura pari al 70 per cento, per l'anno 2020 in misura pari all'80 per cento e a decorrere dall'anno 2021 in misura pari al 100 per cento.

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato.
2. 1. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo complessivo di 100 milioni di euro ripartito tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 settembre 2016, è stabilita, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la quota di tale contributo di spettanza di ciascun comune tenendo conto della verifica del gettito per l'anno 2015 derivante dalle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
2. 3. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2. 1
(Ristrutturazione del debito dei comuni).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei prestiti obbligazionari emessi dai comuni aventi le caratteristiche indicate al comma 5 contratti dai comuni.
  2. Per il riacquisto da parte dei comuni dei titoli obbligazionari da essi emessi ai sensi dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994 n. 724 e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo ministero a valere sulle relative disponibilità, fino ad un importo complessivo di 100 milioni di euro è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali derivanti ai comuni dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso degli esercizi 2013 e 2014, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  4. Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino una vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari comunali in circolazione pari o superiore a 10 milioni di euro.
  6. I comuni possono chiedere la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, trasmettendo entro il 20 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del sindaco e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 4.
  7. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5 avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli comuni.
  8. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni comune si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 20 ottobre 2016, si provvede alla individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  10. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a riacquistare i buoni ordinari comunali emessi dai comuni individuati come idonei a norma del comma 4 attraverso l'emissione di un mutuo da rimborsare in venti-trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  11. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari complessivamente a 100 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59.
2. 06. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2. 1
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: ”A partire dall'anno 2015, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera a) dovrà inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni.
2. 03. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2. 1
(Disposizioni in materia di rinegoziazione ed estinzione dei mutui degli enti locali).

  1. Al fine di ridurre l'indebitamento degli enti locali e liberare risorse da destinate allo svolgimento delle funzioni dei medesimi mediante lo strumento della rinegoziazione dei mutui e l'estinzione anticipata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a definire, d'intesa con l'ANCI, la Cassa depositi e prestiti e la Conferenza Stato-città e autonomie locali modalità e i criteri generali di rinegoziazione ed estinzione anticipata dei mutui in essere contratti dagli enti locali e territoriali da effettuare entro il 31 dicembre 2016. L'intesa è finalizzata a perseguire i seguenti obiettivi:
   a) riapertura della rinegoziazione dei mutui non rinegoziati per tutti gli enti locali, ivi inclusi quelli contratti con la Cassa depositi e prestiti in base a leggi speciali e quelli trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del decreto 5 dicembre 2003, adottato in attuazione del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003 n. 326;
   b) riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente;
   c) oneri della rinegoziazione a carico del bilancio dello Stato;
   d) estinzione anticipata dei mutui contratti con la Cassa depositi e prestiti con applicazione, ai fini della penale di recesso, del tasso di interesse pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella dell'ammortamento del debito da estinguere, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma dell'estinzione;
   e) estinzione anticipata dei mutui trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze senza applicazione di alcuna penale di recesso.

  2. Alla copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni previste dall'intesa di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo delle risorse a disposizione della società SGA, acquisita dal Ministero dell'economia e finanze ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 giugno 2016, n. 119, nei limiti di 250 milioni di euro.
2. 016. Cariello, Sorial, Brugnerotto, Caso, D'Incà, Castelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2. 1
(Disposizioni in materia di rinegoziazione dei mutui degli enti locali).

  1. Le disposizioni di cui al comma 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si intendono estese anche ai comuni e sono prorogate al 31 dicembre 2016. Le rinegoziazioni sono finalizzate alla riduzione dei tassi di interesse applicati sulla base delle condizioni di mercato vigenti, senza il prolungamento della scadenza naturale del mutuo, se non richiesto espressamente dall'ente richiedente.
  2. Gli eventuali oneri derivati dall'applicazione del comma 1 sono a carico delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nei limiti di 50 milioni.
2. 015. Cariello, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2. 1
(Disposizioni in materia di entrate comunali).

  1. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
2. 04. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Art. 2. 1
(Interventi per il ripristino della legalità).

  1. Per l'anno 2016 a valere sulle eventuali somme impegnate e non utilizzate per gli anni 2014 e 2015 sullo stanziamento a favore delle fusioni di comuni di cui all'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è corrisposto dal Ministero dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o manutenzione di opere pubbliche a favore degli enti locali che si trovano, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella condizione di cui all'articolo 143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il contributo è ripartito in proporzione alla popolazione residente come risultante al 31 dicembre 2015. Ai fini del riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono considerati come enti di 5.000 abitanti.
2. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2. 1
(Norme relative alla disciplina del dissesto).

  1. All'articolo 258, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluso l'Erario».
2. 027. Palese, De Girolamo.

ART. 3.
(Contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila).

  Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Tale contributo è necessario per assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario del bilancio del comune de L'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
3. 17. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

ART. 4.
(Fondo per contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimanti).

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma,
    al secondo periodo, sopprimere le parole:
conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
    al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti;
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al comma 128 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo la parola «massimo» è soppressa;
   b) è aggiunto in fine il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.»;
   alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.
4. 1. Palese.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    al secondo periodo, sopprimere le parole:
conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
    al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.

  alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.
*4. 20. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    al secondo periodo, sopprimere le parole:
conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
    al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.

  alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.
*4. 10. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti;

  Conseguentemente,
   al medesimo comma:
    al secondo periodo, sopprimere le parole:
conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali;
     al terzo periodo, sostituire le parole: Le calamità naturali, o i cedimenti strutturali con le seguenti: Gli eventi oggetto delle sentenze.
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli oneri finanziari derivanti da sentenze esecutive di risarcimento o da accordi transattivi ad esse collegate, nonché quelli derivanti dall'esercizio dell'azione di rivalsa di cui all'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che rimangono effettivamente a carico degli enti locali per importi superiori al 10 per cento della spesa corrente sostenuta, come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati, possono essere finanziati attraverso l'assunzione di appositi mutui rimborsabili nel limite massimo di trenta anni. L'importo dei mutui di cui al periodo precedente non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti di indebitamento previsti dalle leggi vigenti.

  alla rubrica sopprimere le parole: relative a calamità o cedimenti.
*4. 6. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per la trasparenza nella gestione delle risorse pubbliche, entro il 31 dicembre di ogni anno il Ministro dell'interno presenta al Parlamento apposita relazione sull'utilizzo e la ripartizione delle risorse di cui al comma 2.
4. 19. D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

ART. 5.
(Disposizioni concernenti le vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno).

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 462, le parole: acquisito il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sono sostituite dalle seguenti: acquisito il parere del Consiglio di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché il parere dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
5. 2. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

ART. 6.
(Disposizioni relative alla restrizione dei finanziamenti contratti a seguito del sisma del maggio 2012 per il pagamento di tributi, contributi previdenziali e assistenziali e premi per l'assicurazione obbligatoria).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La restituzione del debito per i finanziamenti contratti ai sensi delle disposizioni normative di cui al primo periodo è posta a carico dello Stato per le quote capitale e interessi, secondo i piani di ammortamento definiti nei contratti di finanziamento, da corrispondere ai soggetti finanziatori secondo le scadenze previste nel presente comma.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 4, dopo le parole: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, per la parte relativa alla quota interessi,;
   aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4-bis. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, per la parte relativa alla quota capitale, valutati complessivamente in 100 milioni di euro per l'anno 2016, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 e 100 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 6. Guidesi, Gianluca Pini, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Rinegoziazione mutui accordati dalla Cassa depositi e prestiti agli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità ed i criteri di rinegoziazione, anche in deroga, laddove fosse applicabile, a quanto stabilito ai sensi dell'articolo 120, comma 2 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993 n. 385, dei mutui accordati agli enti territoriali in data antecedente il 31 dicembre 2015.
  2. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse applicato ai mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti alla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata del mutuo.
  3. Le disposizioni del presente articolo sono derogabili solo in senso più favorevole al mutuatario.
6. 01. Fassina, Airaudo, Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Per l'anno 2016, per fare fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici del giorno 5 settembre 2015 alle imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara, anche in considerazione del fatto che nei suddetti territori è in vigore lo stato di emergenza a seguito dei terremoti del maggio 2012, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro. Le suddette imprese possono accedere ai benefici secondo i criteri e le modalità stabiliti dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 di provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6. 0100. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Le imprese agricole che svolgono la propria attività nei territori delle province di Modena e Ferrara, colpite dall'eccezionale evento atmosferico del giorno 5 settembre 2015, anche in considerazione del fatto che nei suddetti territori è in vigore lo stato di emergenza a seguito dei terremoti del maggio 2012, possono accedere ai benefici previsti dal comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 2014, n. 93.
6. 0101. Ferraresi.

ART. 6-bis.
(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  Al comma 3, sostituire le parole: dei mezzi con le seguenti: degli equipaggiamenti, anche speciali
6-bis. 50. Cozzolino, Dieni, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Caso, Cariello.

ART. 7.
(Rideterminazione delle sanzioni per le città metropolitane, le province e i comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno nell'anno 2015).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 11. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 32. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
*7. 50. Marcon, Melilla, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, non trovano applicazione nei confronti delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015.
7. 21. Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
*7. 26. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26 lettere da a) a d) e la parola: trova con la seguente: trovano;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. In deroga all'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2015 non esclude la possibilità, per le città metropolitane, di erogare nel 2016 le risorse aggiuntive destinate alla contrattazione integrativa, già previste nel bilancio di previsione 2015, nonché di prevederle per il 2016, nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni.

  1-ter. Il comma 4 dell'articolo 76 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.
*7. 42. Palese.

  Al comma 1 sostituire le parole: La sanzione di cui al comma 26, lettera a) con le seguenti: Le sanzioni di cui al comma 26.
7. 43. Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo n. 165 del 2001, le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Eliminazione sanzioni per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il patto di stabilità interno per l'anno 2015.
7. 31. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 40, comma 3-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 le parole: «e del patto di stabilità» sono soppresse.
7. 16. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni capo luogo, non rientranti nelle aree metropolitane, sottoposti a scioglimento ai sensi degli articoli 52, comma 2 e 141, comma 1, lettera b) nn. 3 e 4, nonché lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che non hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015, nel limite del 10 per cento degli obiettivi.
7. 33. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «Per gli anni 2014 e 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2014, 2015 e 2016».
7. 46. Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 78, della legge 7 aprile 2014, n. 56, all'ultimo periodo aggiungere in fine le seguenti parole, «, anche nelle consultazioni elettorali immediatamente successive e conseguenti ai casi previsti dagli articoli 52, comma 2, e 141, comma 1, lettera b) nn. 3 e 4, nonché lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
7. 34. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. Alle province, alle città metropolitane e alle regioni che hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2015 sono corrisposti premi attraverso l'aumento del Fondo di solidarietà comunale, ripartito secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 380-ter, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, tenuto anche conto del residuo fiscale positivo, al fine di premiare i Comuni che presentano un residuo fiscale positivo.
  7-ter. Ai maggiori oneri provenienti dall'attuazione del precedente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio
7. 100. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il comma 26 è aggiunto il seguente: ”26-bis. Le sanzioni di cui al comma precedente non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche.
7. 039. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
    a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
    b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
    c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
    d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
    e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
    f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
    g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
*7. 040. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) è aggiunto il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
    a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
    b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
    c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
    d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
    e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
    f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
    g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
*7. 042. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disposizioni sulle sanzioni per i Comuni che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per l'anno 2015).

  1. All'articolo 31 comma 26 della legge 12 novembre 2011, n. 183:
   a) alla lettera a), dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: «Per l'anno 2015, tale sanzione si applica nella misura del 20 per cento della differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico e comunque non può risultare superiore al 2 per cento delle entrate correnti accertate dall'ente locale inadempiente, come risultanti dall'ultimo rendiconto disponibile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai casi di mancato rispetto dell'obiettivo programmatico riferiti ad esercizi finanziari anteriori al 2015 ed emersi successivamente, per i quali l'applicazione della sanzione non sia ancora avvenuta o sia avvenuta in data successiva al 31 ottobre 2015»;
   b) alla lettera c) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.». Alla lettera d) è aggiunto il seguente periodo: «Con riferimento all'anno 2015 o agli esercizi di cui al terzo periodo della lettera a) non si applica la sanzione di cui alla presente lettera.»;
   c) dopo la lettera e) aggiungere il seguente periodo: «Tali sanzioni non si applicano agli enti locali, e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti, nei casi in cui lo sforamento sia stato determinato:
    a) dalla mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di altre amministrazioni pubbliche;
    b) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da fondi comunitari compresi nella programmazione 2007-2013;
    c) dalle spese effettuate entro il 31 dicembre 2015 oggetto di rendicontazione degli interventi cofinanziati da mutui concessi dalla Banca europea degli investimenti (BEI);
    d) dalle quote dei pagamenti per interventi di edilizia scolastica sostenute nel corso del 2015 rilevanti ai fini del conseguimento del saldo finanziario;
    e) dalla mancata indicazione tra le voci rilevanti ai fini del rispetto dell'obiettivo, delle entrate da dismissioni societarie in applicazione della lettera d) del comma 609 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
    f) da imputazione di spese dovute a trattenute per alimentazione del Fondo di solidarietà comunale 2014 intervenute nel 2015, nonché al recupero delle anticipazioni di gettito TASI 2014 di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legge 9 maggio 2014, n. 88;
    g) a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto di ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle norme contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali».

  2. Per l'anno 2016, in deroga a quanto disposto dall'articolo 161, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il pagamento delle risorse finanziarie dovute dal Ministero dell'interno agli enti locali, a qualsiasi titolo maturate alla data del 31 luglio 2016, ivi comprese quelle a titolo di fondo di solidarietà comunale, è effettuato entro il 5 agosto 2016.
  3. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter viene aggiunto il seguente:
  «1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia un ente territoriale, di cui all'articolo 114, comma 2, della Costituzione, questo è esentato dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali».
*7. 073. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
**7. 011. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
**7. 030. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
**7. 049. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Ristrutturazione del debito delle Province).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione delle operazioni di indebitamento avente ad oggetto i titoli obbligazionari in circolazione emessi da Province e Città Metropolitane con vita residua pari o superiore a 5 anni e con valore nominale pari a o superiore a 1 miliardo di euro. Per il riacquisto da parte delle Province e le Città metropolitane dei titoli obbligazionari da essi emessi, il Ministero dell'economia e finanze può effettuare emissioni di titoli di stato. Gli enti possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui al presente comma entro il 20 ottobre 2016 al Ministero dell'Economia e finanze – Dipartimento del tesoro.
  2. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi. A seguito del riacquisto dei prestiti obbligazionari nei confronti del ministero dell'economia e finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuale di importo costante. Il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
**7. 059. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 07. Melilla, Marcon, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 200, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
*7. 026. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
**7. 053. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Disciplina delle assunzioni nelle Province delle Regioni a Statuto ordinario).

  1. Al fine di garantire la continuità dei servizi provinciali, nelle more del completamento del processo di riordino previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, la disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si intende riferita anche ai contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posizioni dirigenziali di natura infungibile. Allo stesso fine, la disposizione dell'articolo 109, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve intendersi applicabile anche alle Province del tutto prive di personale di qualifica dirigenziale o limitatamente alle posizioni dirigenziali infungibili per il funzionamento dell'amministrazione.
**7. 063. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse;
   b) la lettera d) è soppressa.
*7. 08. Melilla, Marcon, Folino, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse;
   b) la lettera d) è soppressa.
*7. 028. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse;
   b) la lettera d) è soppressa.
*7. 062. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 23 dicembre 2014, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 420 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), le parole: «anche nell'ambito di procedure di mobilità» sono soppresse;
   b) la lettera d) è soppressa.
*7. 052. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Fondo rischi e contenzioso).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
7. 09. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).   1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
*7. 061. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
*7. 051. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, un abbattimento di almeno il 70 per cento del fondo rischi e contenzioso accantonato nel risultato di amministrazione del rendiconto 2015.
*7. 027. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
**7. 060. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
**7. 010. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
**7. 029. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Stanziamento fondo crediti di dubbia esigibilità).

  1. In deroga alla disciplina di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le province delle regioni a Statuto ordinario possono prevedere, per il solo anno 2016, o stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità pari al 36 per cento della media risultante dal prospetto obbligatorio allegato al bilancio di previsione.
**7. 050. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio».
*7. 031. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.».
*7. 048. Palese.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Modifiche alla legge 28 dicembre 2015, n. 208).

  1. Il comma 656, articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  ”656. Al fine di garantire un incremento di sicurezza sulla rete viaria provinciale, relativa alle province delle regioni a Statuto ordinario, le risorse pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sul capitolo 7372 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono assegnate alle province, per la manutenzione ordinaria e straordinaria della relativa rete viaria secondo criteri e importi da definire previa intesa in Conferenza Stato-città-autonomie locali entro il 31 luglio 2016 e corrisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti agli enti entro il 31 ottobre 2016. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le relative variazioni ai capitoli di bilancio.
*7. 058. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
**7. 077. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
**7. 078. Palese.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
**7. 079. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7. 1
(Assegnazione fondi gestione strade).

  1. Il comma 656 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «656. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 68, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rifinanziata ai sensi della Tabella E allegata alla presente legge, nella misura di 100 milioni di euro, sono assegnate al Ministero dell'interno per essere attribuite alle città metropolitane, per 40 milioni di euro e alle province per 60 milioni di euro, sulla base dei dati di fabbisogno relativi alla manutenzione delle strade di rispettiva competenza, elaborati dalla SOSE S.p.a. e validati dalla commissione tecnica per i fabbisogni standard, attraverso un decreto ministeriale di natura non regolamentare del Ministero dell'interno adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 settembre 2016, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Le risorse così attribuite devono essere utilizzate dagli enti locali beneficiari esclusivamente per le funzioni indicate al comma 1 dell'articolo 99 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ferma restando la facoltà di cui al comma 2 della medesima norma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ed effettuare le variazioni sul bilancio dello Stato conseguenti alle disposizioni del presente comma».
**7. 081. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

ART. 7-bis.
(Finanziamento delle funzioni fondamentali delle province).

  Dopo l'articolo 7-bis, aggiungere il seguente:

Art. 7-ter. (Svincolo avanzi vincolati).

  1. All'articolo 1, comma 758, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «delle province,» sono aggiunte le seguenti: «lo Stato e»;
   b) al terzo periodo, dopo le parole: «del bilancio» sono aggiunte le seguenti: «»dello Stato e”.
7-bis. 01. Mariano.

ART. 8.
(Riparto del contributo alla finanza pubblica di province e città metropolitane).

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1 Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 19. Folino, Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1 Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 6. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1 Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locale di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 7. Palese.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1 Limitatamente all'esercizio finanziario 2016 ed in deroga all'articolo 162 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le province possono approvare il bilancio di previsione con un disavanzo di competenza di parte corrente non superiore al l'importo risultante dal versamento previsto per l'anno 2016 dal comma 418, articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Limitatamente all'entità del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto 2016 risultante dalla riduzione di cui al comma 1, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 188 del citato Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, le province possono procedere al relativo ripiano in un arco temporale comunque triennale, a prescindere dalla scadenza degli organi.
*8. 9. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1 Le Province e le Città metropolitane che hanno rideterminato le dotazioni organiche per l'esercizio delle funzioni fondamentali nei limiti previsti dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a cui si applica l'articolo 1, comma 224, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, possono conferire incarichi dirigenziali a tempo determinato per l'anno 2016, per ricoprire posti di posizioni dirigenziali infungibili vacanti a seguito di cessazioni, per le strette necessità connesse alle esigenze di garantire la continuità dei servizi nelle funzioni fondamentali e nel rispetto dei vincoli finanziari.
8. 15. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1 All'articolo 1, comma 764, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, dopo le parole: «Conferenza Stato-città ed autonomie locali» sono aggiunte le seguenti: «tenuto in debito conto, se ricorrenti, delle condizioni di riequilibrio pluriennale finanziario disciplinato dall'articolo 3 del decreto-legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012 n. 213, approvate dalle relative sezioni regionali della Corte dei conti antecedentemente alla data del 31 dicembre 2015».
8. 18. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1. 1 All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto il seguente periodo: «La sospensione di cui al primo periodo non si applica alle Province e Città Metropolitane nel caso in cui sia stata verificata l'impossibilità di conseguire l'equilibrio della situazione corrente nel bilancio di previsione 2016».
8. 17. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valorizzazione patrimonio immobiliare Città Metropolitane).

  1. Allo scopo di favorire il processo di valorizzazione del patrimonio immobiliare delle Città Metropolitane, l'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, è autorizzato ad acquistare immobili adibiti ad uso istituzionale di proprietà delle città metropolitane.
  2. La relazione estimativa e la valutazione di congruità del valore di acquisto dell'immobile sono eseguite dall'agenzia del demanio e comunicate all'INAIL per l'attivazione dell'iter amministrativo prescritto dai regolamenti dell'istituto. Ultimata la procedura di acquisizione, l'INAIL provvede a stipulare con la città metropolitana un apposito contratto di locazione passiva, previa determinazione di congruità del canone da parte dell'agenzia del demanio, da quantificarsi in misura pari al valore minimo locativo fissato dall'osservatorio del mercato immobiliare.
8. 024. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
*8. 014. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
*8. 019. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Finanziamento funzioni fondamentali delle Province).

  Al fine di garantire l'effettiva copertura delle funzioni fondamentali assegnate alle province dalla legge 8 aprile 2014, n. 56, per l'anno 2016 sono assegnati alle province 124 milioni.
*8. 026. Palese.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione del comma 9-quinquies dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle Regioni alle province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso sia verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
**8. 05. Marcon, Folino, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione del comma 9-quinquies dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle regioni alle province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso sia verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
**8. 015. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione del comma 9-quinquies dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle regioni alle province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso sia verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
**8. 018. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Attuazione del comma 9-quinquies dell'articolo 7 del decreto legge n. 78 del 2015).

  1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, entro il 30 settembre 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro degli affari regionali, verificano l'effettiva copertura finanziaria delle funzioni non fondamentali trasferite o delegate dalle regioni alle province per gli anni 2015 e 2016. Nel caso sia verificata una incompleta copertura di tali funzioni, i trasferimenti alle regioni a qualsiasi titolo dovuti sono ridotti per il corrispondente importo.
**8. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
*8. 06. Marcon, Folino, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
*8. 016. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Utilizzo proventi da alienazione per equilibrio della situazione corrente 2016).

  1. In deroga all'articolo 33, comma 8-ter del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'articolo 56-bis del decreto- legge n. 69 del 2013 convertito dalla legge n. 228 del 2012, e dell'articolo 1, comma 443, della legge n. 228 del 2012, la totalità delle risorse rivenienti dalla alienazione di beni immobili e patrimoniali effettuata negli anni 2015 e 2016 dalle province, può essere destinata al conseguimento degli equilibri della situazione corrente del bilancio 2016.
*8. 028. Palese.

  Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Canoni di locazione per immobili di enti locali).

  1. All'articolo 3, comma 4, del decreto- legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole: «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti: «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
8. 017. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

ART. 9.
(Prospetto verifica pareggio di bilancio e norme sul pareggio di bilancio atte a favorire la crescita).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  0.1. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, le parole: «Limitatamente all'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni 2016 e 2017».
9. 11. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. Al comma 711, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, le parole: «al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» sono soppresse.
*9. 14. Guidesi.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. Al comma 711, dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo periodo, le parole: «al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» sono soppresse.
*9. 23. Palese.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  «711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.»
**9. 20. Melilla, Marcon, Paglia, Scotto, Nicchi, Fassina, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  «711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.»
**9. 25. Palese.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  «711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.»
**9. 26. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1 premettere il seguente:
  0.1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 711 è aggiunto il seguente:
  «711-bis. Limitatamente all'anno 2016, per i comuni esclusi nel 2015 dai vincoli del Patto di stabilità interno la quota del fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, rinveniente dal ricorso all'indebitamento è considerata ai fini dell'applicazione del comma 710 del presente articolo.»
**9. 27. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sopprimere il comma 1-quinquies.
9. 50. Marcon, Melilla.

  Al comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con i processi di stabilizzazione in atto con le seguenti:, fatti salvi i processi di stabilizzazione in atto,.
9. 51. Marcon, Melilla.

  Al comma 1-quinquies, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione da parte delle province è prorogato al 30 novembre 2016.
9. 52. Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 1-sexies.
9. 53. Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 1-septies.
9. 54. Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 1-octies.
9. 55. Marcon, Melilla.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-novies. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015.
  1-decies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 756, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 7. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Aggiungere, in fine. i seguenti commi:
  1-novies. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015.
  1-decies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 756, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 8. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-novies. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015.
  1-decies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 756, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 13. Palese.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  1-novies. Per l'anno 2016 le risorse straordinarie previste dai commi 756, 758 e 759 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a fini di copertura degli equilibri di bilancio delle città metropolitane e delle province sono computate ai fini del rispetto del pareggio di bilancio di cui ai commi 710 e seguenti dell'articolo 1 della medesima legge n. 208 del 2015.
  1-decies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, comma 756, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «, anche ai fini del finanziamento delle spese correnti».
*9. 19. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-novies. Nel saldo individuato ai sensi dell'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per i lavori conseguenti ai provvedimenti di chiusura definitiva per i rifiuti solidi urbani ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione.
9. 9. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Aggiungere in fine il seguente comma:
  1-novies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. A tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.
*9. 15. Guidesi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-novies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. A tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.
*9. 22. Palese.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) al comma 716 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   c) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo».
**9. 03. Marcon, Melilla, Paglia, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) al comma 716 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, le parole »con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016« sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   c) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   c) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo».
**9. 029. Palese.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   c) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo».
**9. 047. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Interventi sul saldo finale di competenza 2016. Premialità, patti di solidarietà e integrazione dei princìpi contabili sulle spese di investimento).

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 713 è aggiunto il seguente:
  «713-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ogni anno entro il 30 settembre, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono definiti criteri, modalità e finalità di riattribuzione al comparto di riferimento delle somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui alla lettera a) del comma 723. Per l'anno 2016, le riattribuzioni di cui al periodo precedente sono finanziate dall'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Sono esclusi dal beneficio di cui ai periodi precedenti gli enti sottoposti alle sanzioni;
   b) al comma 716 sono apportate le seguenti modifiche:
    1) al secondo periodo, le parole «entro il termine perentorio del 1o marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 1o marzo ed il 15 settembre»;
    2) al terzo periodo, le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile ed il 5 ottobre 2016»;
   c) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150 milioni di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710 assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 5 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie, oggetto dei commi 713 e 716. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 30 settembre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa di cui al comma 710. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   d) dopo il comma 732 è aggiunto il seguente:
  732-bis. Per l'anno 2016, gli enti locali che hanno acquisito spazi finanziari ai sensi del comma 732 possono rinunciare, anche in misura parziale, agli spazi finanziari acquisiti, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 10 ottobre 2016. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 ottobre 2016, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dall'acquisizione e dalla cessione di spazi finanziari di cui ai commi 732 e 732-bis, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo applicando i criteri di cui al comma 732;
   e) il punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118 del 2011 viene integrato come segue. Dopo il periodo «In assenza di aggiudicazione definitiva, entro l'anno successivo, le risorse accertate cui il fondo pluriennale si riferisce confluiscono nell'avanzo di amministrazione vincolato per la riprogrammazione dell'intervento in c/capitale ed il fondo pluriennale deve essere ridotto di pari importo», aggiungere il seguente: «Limitatamente al 2016, le risorse accertate relative a voci di spesa contenute nei quadri economici riguardanti spese di investimento confluite nel corso del 2015 nel fondo pluriennale vincolato, pur in assenza di aggiudicazione definitiva entro l'esercizio 2016 rimangono iscritte nel fondo pluriennale vincolato, purché la progettazione dell'investimento sia a livello esecutivo».
**9. 051. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5 [lettera a)].
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si da luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 05. Melilla, Marcon, Scotto, Nicchi, Gregori, Paglia, Fassina, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 027. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione 11, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 045. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e i mutui gestiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa per conto del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

  2. Per il riacquisto da parte delle regioni e degli enti locali dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità del presente comma, ivi compreso il contributo al riacquisto anche da parte del medesimo Ministero a valere sulle relative disponibilità, fino a un importo massimo complessivo di 543.170.000 di euro, è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti alle regioni ed agli enti locali dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 e 2 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto-legge n. 35 del 2013, nonché i mutui di cui al precedente comma 1 già ristrutturati in forza della presente legge.
  7. Gli enti locali e le regioni possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 15 settembre 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5, lettera a).
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposito mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 31 ottobre 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II. Gli enti possono avvalersi a tale scopo di esperti di comprovata esperienza e professionalità, che ricevono apposito mandato dai singoli enti. Tali spese non sono assoggettate ai limiti di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni con legge 30 luglio 2010, n. 122.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, non deve determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009».
*9. 053. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Ristrutturazione del debito degli enti locali).

  1. L'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 è sostituito dal seguente:

Art. 45.
(Ristrutturazione del debito degli enti territoriali).

  1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare la ristrutturazione dei mutui aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera a), contratti dalle regioni e dagli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ed aventi come controparte il Ministero dell'economia e delle finanze, in base all'articolo 2, commi da 46 a 48, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, e all'articolo 2, comma 98, della legge 23 dicembre 2009. n. 191.
  2. Per il riacquisto, da parte degli enti di cui al comma 1, dei titoli obbligazionari da essi emessi e aventi le caratteristiche indicate al comma 5, lettera b), il Ministero dell'economia e delle finanze può effettuare emissioni di titoli di Stato. Per le finalità, del presente comma, è autorizzato l'utilizzo della contabilità speciale prevista dall'articolo 1, comma 700, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. I risparmi annuali di spesa derivanti, agli enti di cui al comma 1, dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono prioritariamente destinati al pagamento delle rate di ammortamento delle anticipazioni contratte nel corso dell'esercizio 2014 e successivi, ai sensi degli articoli 2 e 1 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 e ai sensi degli articoli 32, 34 e 35 del presente decreto.
  4. Le operazioni di cui al comma 1 non costituiscono nuovi prestiti o mutui ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 8 aprile 2013. n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
  5. Possono essere oggetto di ristrutturazione le operazioni di indebitamento che, alla data del 31 dicembre 2015, presentino le seguenti caratteristiche:
   a) vita residua pari o superiore a 5 anni e importo del debito residuo da ammortizzare superiore a 20 milioni di euro per i mutui contratti con il Ministero dell'economia e delle finanze;
   b) vita residua pari o superiore a 5 anni dei titoli obbligazionari con rimborso unico a scadenza in circolazione.

  6. Sono esclusi dalle operazioni di ristrutturazione del debito le anticipazioni contratte dalle regioni ai sensi degli articoli 2 e 3 del citato decreto legge n. 35 del 2013. nonché i mutui di cui al comma 1 ristrutturati a decorrere dal 10 luglio 2014.
  7. Gli enti di cui al comma 1 possono richiedere la ristrutturazione dei debiti di cui ai commi 1 e 2, trasmettendo entro il 30 maggio 2016 al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro Direzione II, con certificazione congiunta del presidente o del rappresentante legale e del responsabile finanziario, l'indicazione delle operazioni di indebitamento che presentano i requisiti oggettivi di cui al comma 5.
  8. Le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b), avvengono attraverso le modalità previste dalla legge che regola i titoli stessi, per il tramite di uno o più intermediari individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze tra gli specialisti in titoli di Stato, che ricevono apposita mandato dai singoli enti.
  9. Le modalità del riacquisto e le commissioni per gli intermediari sono disciplinate dal mandato di cui al comma 8, per la definizione dei cui termini ogni ente si avvale obbligatoriamente della consulenza del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro il 30 giugno 2016, si provvede all'individuazione delle operazioni di indebitamento ammesse alla ristrutturazione.
  11. A seguito della ristrutturazione dei mutui nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, il debito residuo è rimborsato in trenta rate annuali di importo costante. Il tasso di interesse applicato al nuovo mutuo è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro con la durata finanziaria più vicina a quella del nuovo mutuo concesso dal Ministero dell'economia e delle finanze, come rilevato sulla piattaforma di negoziazione MTS il giorno della firma del nuovo contratto di prestito.
  12. Il riacquisto dei titoli emessi dagli enti e individuati come idonei a norma del comma 5, tenuto conto del valore dei derivati di cui comma 15, è finanziato dal Ministero dell'economia e delle finanze con un mutuo avente le caratteristiche indicate al comma 11.
  13. Qualora i titoli oggetto di riacquisto o i mutui oggetto di rinegoziazione rappresentino il sottostante di operazioni in strumenti derivati, l'ente provvede alla contestuale chiusura anticipata degli stessi. L'eventuale valore di mercato positivo incassato dalla chiusura anticipata dei derivati è vincolato all'utilizzo da parte dell'ente per il riacquisto del debito sottostante il derivato stesso. Qualora il derivato presenti un valore di mercato negativo per l'ente, esso deve essere ricompreso nell'operazione di riacquisto, a condizione che la somma del valore di riacquisto dei titoli e del valore di mercato del derivato non sia superiore al valore nominale dei titoli stessi. In caso il sottostante sia un mutuo, la somma dell'eventuale valore di mercato negativo del derivato e del capitale residuo del mutuo oggetto di rinegoziazione, non deve essere superiore al capitale residuo risultante alla fine dell'anno solare precedente quello in cui avviene la rinegoziazione.
  14. Ove la somma del prezzo di riacquisto del titolo e del valore degli strumenti derivati ad esso collegati comportasse un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009, non si dà luogo all'operazione.
  15. La valutazione dei derivati è di competenza degli enti che, per quanto attiene allo scopo della presente norma, la effettuano sotto la supervisione del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro – Direzione II.
  16. Gli enti assumono in autonomia le decisioni in ordine al riacquisto dei titoli e alla chiusura anticipata delle eventuali operazioni in strumenti derivati ad essi riferite, tenendo conto anche dei versamenti già avvenuti negli swap di ammortamento, nei fondi di ammortamento o, comunque, delle quote capitale già accantonate per l'ammortamento di titoli con unico rimborso a scadenza.
  17. La rinegoziazione dei mutui e il riacquisto dei titoli in circolazione come sopra definiti, inclusa l'attività di provvista sul mercato da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, nonché l'eventuale contributo al riacquisto da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, non devono determinare un aumento del debito pubblico delle pubbliche amministrazioni come definito dal Regolamento UE 479/2009.
9. 071. Palese.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Esenzione dell'obbligo di affidare il servizio di tesoreria mediante gara).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 210 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il servizio di tesoreria può essere affidato senza ricorso a procedure di evidenza pubblica nel caso in cui nel territorio comunale siano presenti sportelli di un unico istituto bancario o non siano presenti sportelli.».
9. 042. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Unioni di Comuni – Uniformazione del regime IVA).

  1. All'articolo 74, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, dopo le parole: «i comuni» sono aggiunte le seguenti parole: «le unioni di comuni,».
9. 043. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.
(Personale dei Centri per l'impiego).

  1. Nelle more dell'attuazione del processo di riordino delle funzioni connesse alle politiche attive del lavoro e al solo fine di consentire la continuità dei servizi erogati dai centri per l'impiego, le province e le città metropolitane possono stipulare, anche nel caso di mancato rispetto del pareggio di bilancio 2016 e previo finanziamento integrale a carico dello Stato e delle Regioni, contratti di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, alle medesime finalità e condizioni, per l'esercizio dei predetti servizi, e con scadenza non successiva al 31 dicembre 2017.
9. 060. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.1.

  1. Su proposta dei Sindaci interessati, la Conferenza metropolitana o l'Assemblea dei Sindaci, approva entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un Piano finalizzato alla individuazione degli ambiti delle Unioni e delle eventuali Fusioni. Sul Piano è sentita la Regione che deve esprimersi entro novanta giorni, decorsi i quali, senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole.
  2. Il Piano definisce gli ambiti omogenei, legati da prevalente contiguità territoriale e socio economica, per la gestione associata di almeno tre funzioni fondamentali e dei servizi comunali, oltre quelli relativi all'implementazione dei sistemi informatici, attraverso l'unione di Comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Lo stesso Piano definisce, inoltre, le fusioni di Comuni su richiesta dei Sindaci interessati. Resta ferma la possibilità di avvalersi della Convenzione di cui all'articolo 30 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, come strumento di flessibilità nella costruzione di processi associativi.
  3. L'individuazione di tali ambiti può comportare anche la conferma delle Unioni di Comuni già costituite.
  4. Una normativa di sostegno basata sulla semplificazione, incentivazione e premialità, accompagna i processi associativi definiti in tali ambiti.
  5. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di Comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  6. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
  7. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: I Comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito.
  8. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sin dal primo giorno della sua istituzione.
  9. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
  10. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
  11. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  12. Al Comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i Comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  13. All'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma: ”128-bis. In tutti i programmi di derivazione dell'Unione europea e cofinanziati dallo Stato e/o Regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010.
  14. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.
9. 037. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 9-ter.
(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di approvazione dei bilanci degli enti locali e delle loro variazioni).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali),

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
     alinea, dopo la parola:
4 inserire le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
     c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59”.
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 6. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
     alinea, dopo la parola:
4 inserire le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
     c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59”.
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 32. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Attuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
     alinea, dopo la parola:
4 inserire le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
     c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59”.
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 46. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

  429-ter. Per gli anni 2016 e 2017, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
     alinea, dopo la parola:
4 inserire le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), le parole: 90 milioni sono sostituite dalle seguenti: 140 milioni;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
     c) quanto a 50 milioni per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59”.
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 54. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

  429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 80 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1
    alinea, dopo la parola:
4 inserire le seguenti:, 9-bis;
    lettera b) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
9-ter. 20. Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Attenuazione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, sono aggiunti i seguenti commi:
  «429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambita di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non può in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.

  429-ter. Per gli anni dal 2017 al 2019, è attribuita agli enti locali, previa richiesta, una quota fino a 50 milioni di euro annui, finalizzata alla riduzione degli oneri connessi all'estinzione anticipata, anche parziale, di mutui e prestiti obbligazionari. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 settembre 2016, sono stabiliti i requisiti, i criteri e le modalità per l'attribuzione del beneficio. Ove gli importi richiesti siano superiori alle risorse disponibili, le stesse sono attribuite in misura proporzionale.».

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1
    alinea, dopo la parola:
4 inserire le seguenti:, 9-bis;
     lettera b) sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 70 milioni;
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
9-ter. 19. Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9-ter.
(Rimozione degli indennizzi per l'estinzione anticipata dei mutui degli enti locali).

  1. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, dopo il comma 429, è aggiunto il seguente comma:
  «429-bis. Non è previsto nessun indennizzo in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti ».
9-ter. 21. Sorial, Brugnerotto, Caso, Castelli, D'Incà.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
    alinea, dopo la parola:
4 aggiungere le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 95 milioni;
    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 07. Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
    alinea, dopo la parola:
4 aggiungere le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 95 milioni;
    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 031. Palese.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i Comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
    alinea, dopo la parola:
4 aggiungere le seguenti:, 9-bis;
     lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 95 milioni;
    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 036. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Differimento del pagamento rate mutui per i comuni fino a 5 mila abitanti in condizioni di particolare rigidità di bilancio).

  1. Per il triennio 2016-18, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti possono differire il pagamento delle rate dei mutui concessi dalla risa depositi e prestiti Spa nonché dall'Istituto per il credito sportivo, la cui incidenza comprensiva degli interessi, sul complesso delle entrate correnti, sia superiore al 12 per cento, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Per l'anno 2016 le rate di cui al primo periodo si intendono limitate a quelle non scadute al momento dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate ulteriori modalità applicative, nonché l'entità e le modalità del ristoro a favore degli istituti concedenti i mutui.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente all'articolo 19:
   al comma 1:
    alinea, dopo la parola:
4 aggiungere le seguenti:, 9-bis;
    lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 95 milioni;
    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) quanto a 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59».
   alla rubrica, sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
*9-ter. 056. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Armonizzazione contabile per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9-ter. 08. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9-ter. 035. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9-ter. 039. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Armonizzazione contabile. Semplificazione per i comuni con meno di 5.000 abitanti).

  1. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» il comma 6 dell'articolo 170 è sostituito con il seguente:
  «6. Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non sono tenuti a predisporre il Documento unico di programmazione».

  2. All'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello».
**9-ter. 068. Palese.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9-ter. 09. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9-ter. 040. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9-ter. 082. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazione per la redazione dei bilanci).

  1. Per i comuni fino a 5.000 abitanti, i documenti contabili relativi al bilancio annuale e al bilancio pluriennale, di cui agli articoli 165 e 171 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché i documenti contabili relativi al rendiconto della gestione, di cui al titolo VI della parte seconda del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, sono adottati secondo modelli semplificati, garantendo comunque la rilevazione degli elementi minimi necessari per il consolidamento dei conti pubblici.
  2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono approvati un modello semplificato di bilancio di previsione e un modello semplificato di rendiconto, ai sensi dell'articolo 160 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000, applicabili a partire dall'esercizio 2016.
*9-ter. 023. Palese.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9-ter. 010. Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9-ter. 041. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9-ter. 084. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Esenzione dal controllo di gestione e dalla redazione del conto economico e del conto del patrimonio).

  1. All'articolo 196, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «gli enti locali» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione dei Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti,».
  2. Gli articoli 229 e 230 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.
**9-ter. 024. Palese.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e l'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000,.
9-ter. 085. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000.
*9-ter. 086. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000.
*9-ter. 087. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1. Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000.
*9-ter. 088. Palese.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Abolizione comunicazioni superflue).

  1 Al fine di eliminare adempimenti contabili superflui a carico degli enti locali, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Ministero delle finanze 26 aprile 1994 e all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 2000.
*9. 089. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale sono individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
**9-ter. 090. Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Scotto, Gregori, Nicchi, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale sono individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
**9-ter. 091. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale sono individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
**9-ter. 092. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 9-ter, aggiungere il seguente:

Art. 9-quater.
(Semplificazioni comunicazioni contabili).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è emanato un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, previa intesa in Conferenza Stato-città autonomie locali, con il quale sono individuati ulteriori strumenti di semplificazione con riferimento alle scritture contabili e alle comunicazioni contabili richieste ai comuni rispetto a quelli già determinati in virtù dell'articolo 12-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.
**9-ter. 094. Palese.

ART. 10.
(Attuazione dell'Intesa in Conferenza Stato – Regioni dell'11 febbraio 2016).

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che tale incremento non possa registrarsi esclusivamente a fronte dell'aumento delle tariffe applicate per il godimento del servizio di trasporto pubblico locale».
10. 19. Dell'Orco, Spadoni, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) sono inserite le seguenti:
   «e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado;
   e-ter) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;
   e-quater) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali».
10. 24. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'applicazione, anche in via sperimentale, di un'offerta di servizio agevolata o gratuita che si rivolga alle fasce più deboli e agli studenti di ogni ordine e grado».
10. 23. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'applicazione di un'offerta di servizio agevolata o gratuita in specifiche fasce orarie o periodi affinché ad un più alto ricorso al servizio di trasporto pubblico corrisponda anche una riduzione del congestionamento del traffico e dell'impatto ambientale della mobilità;»
10. 22. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'incremento della adozione di sistemi di informazione all'utenza, del ricorso a sistemi di bigliettazione integrata, nonché la progressiva applicazione di sistemi di mobilità multi e intermodali».
10. 21. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Cariello, Brugnerotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
   «e-bis) l'adeguamento degli standard di sicurezza delle reti ferroviarie locali e regionali a quelli applicati per la rete nazionale».
10. 100. De Lorenzis, Dell'Orco, Nicola Bianchi, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Caso, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al comma 528, le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione», al comma 529 le parole: «i piani di rientro» al primo e secondo periodo sono sostituite dalle seguenti: «i piani di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 530 le parole: «dai piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani di efficientamento e di riqualificazione», le parole: «piani di rientro degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti», le parole: «piani di rientro degli enti» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione degli enti»; al comma 531 laddove ricorrono le parole: «piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piani di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 533 primo periodo le parole: «dai piani di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «dai piani di efficientamento e di riqualificazione», al terzo e quarto periodo le parole: «nel piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «nei piani di efficientamento e di riqualificazione» al comma 534 le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione»; al comma 536 primo periodo le parole: «piano di rientro» sono sostituite dalle seguenti: «piano di efficientamento e di riqualificazione».

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e dell'intesa del 21 aprile 2016.
10. 15. Guidesi.

  Al comma 2, capoverso «710-bis», sostituire il terzo periodo con il seguente: L'ammontare delle risorse è attribuito alle regioni, che abbiano registrato tempi di pagamento ai fornitori con valori inferiori rispetto ai tempi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e ripartito d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
10. 16. Caso, D'Incà, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Al comma 5, capoverso comma 9-bis sopprimere la parola: pubblici.
10. 26. Melilla, Marcon, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. All'articolo 142 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, la lettera e) è abrogata;
   b) al quinto comma, le parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato» sono soppresse.
*10. 12. Guidesi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. È prorogata al 1o gennaio 2017, per gli enti territoriali, l'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156.
*10. 14. Guidesi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Misure per la razionalizzazione della spesa e la salvaguardia attività piattaforme elettroniche e-procurement).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sono inseriti i seguenti:
  1-bis. CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza che già dispongono di un sistema telematico per lo svolgimento di procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori di dimostrata affidabilità, sicurezza informatica nonché dimensionato almeno su base regionale per volume di attività, adeguano tale strumento telematico alle disposizioni del presente codice entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso ai fini del conseguimento dell'incremento all'utilizzo delle procedure telematiche di cui al comma precedente e per le finalità di cui agli articoli 40 e 58 del presente codice.

  1-ter. Nelle more dell'adeguamento tecnico – informatico di cui al precedente comma, CONSIP Spa, i soggetti aggregatori e le centrali di committenza possono utilizzare il sistema telematico per lo svolgimento delle procedure di approvvigionamento – anche non interamente gestite da sistemi telematici – secondo le funzionalità già attive e conformi al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla disciplina previgente sugli acquisti di beni, servizi e lavori purché rispettose dei principi del presente codice, dell'articolo 52 «Regole applicabili alle comunicazioni» e dei princìpi di trasparenza, semplificazione ed efficacia delle procedure, di parità di accesso agli operatori e della concorrenza.”
10. 011. Guidesi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Tempestività nei pagamenti delle Regioni).

  1. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Allo scopo di garantire il completo riequilibrio di cassa, le regioni possono accedere, nei limiti degli importi di cui al periodo precedente, alle anticipazioni di liquidità anche per finanziare piani dei pagamenti che comprendano i pagamenti dei citati debiti, effettuati dalle regioni nel periodo 1o gennaio 2015-19 giugno 2015.»
10. 06. Palese.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
*10. 03. Palese.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2 possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
*10. 09. Guidesi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lettera b) possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
**10. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10.1.
(Modifiche all'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118).

  1. Al comma 5 dell'articolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Le variazioni compensative amministrative previste dal comma 2, lettera b) possono essere effettuate anche tra le dotazioni delle missioni e dei programmi appartenenti a diversi titoli.»
**10. 010. Guidesi.

ART. 11.
(Regione siciliana).

  Sopprimerlo.
*11. 25. Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sopprimerlo.
*11. 12. Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Giammanco.

  Sopprimerlo.
*11. 17. Guidesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 11.
(Regione Siciliana).

  1. Nelle more della revisione delle norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana, da adottarsi previo parere dell'Assemblea regionale siciliana, e della determinazione degli importi di cui all'articolo 1, comma 832, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per le finalità sancite dall'articolo 1, comma 685, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, viene assegnato alla Regione Siciliana, a titolo di acconto sulla compartecipazione spettante alla medesima regione per l'anno 2016, un importo di euro 500 milioni e corrispondente a 5,61 decimi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) determinata con riferimento al gettito maturato nel territorio regionale, al netto degli importi attribuiti, per compartecipazioni al predetto gettito, alla regione, in applicazione della legislazione vigente, mediante attribuzione diretta da parte della struttura di gestione, individuata dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 22 maggio 1998, n. 183, da accreditare sul sottoconto infruttifero della contabilità speciale di tesoreria unica intestata alla regione medesima – gestione ordinaria – e aperta presso la tesoreria statale.
  2. Per assicurare la neutralità sul saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche, nel 2016 la regione non può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, se non, in carenza di altra liquidità disponibile, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio, con obbligo di reintegro nel medesimo anno, con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.
  3. Ai fini della neutralità sull'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, la Regione Siciliana garantisce un saldo positivo, secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2016 pari ad euro 227.879.000. In caso di inadempienza della Regione Siciliana, anche ai fini del comma 3, si applicano le sanzioni di cui al comma 723 dell'articolo 1 della citata legge n. 208 del 2015. Alla Regione siciliana non si applicano le disposizioni in materia di patto di stabilità interno in contrasto con il presente comma.
11. 15. Prestigiacomo, Catanoso, Riccardo Gallo, Gullo, Alberto Giorgetti, Giammanco, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo fino a: dello statuto della Regione Siciliana.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, sostituire le parole:
5,61 decimi con le seguenti: 10 decimi;

  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66»;
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare»;
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre.;
  sopprimere il comma 4.
11. 21. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo fino a: dello statuto della Regione Siciliana.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, sostituire le parole:
5,61 decimi con le seguenti: 10 decimi;

  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
11. 22. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo fino a: dello statuto della Regione Siciliana.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, sostituire le parole:
5,61 decimi con le seguenti: 7,61 decimi;

  dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69 le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5 sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare».
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
11. 20. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo fino a: dello statuto della Regione Siciliana.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Alla copertura degli oneri finanziari di cui al comma 1, quantificati in 1,5 miliardi di euro, si provvede con le seguenti modalità:
   1) all'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208:
    a) i commi 67 e 68 sono abrogati;
    b) al comma 69, le parole: «ai commi da 65 a 68» sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 65 e 66».
   2) all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dai soggetti indicati nel primo periodo del comma 5, sono deducibili dalla base imponibile della predetta imposta nei limiti dell'86 per cento del loro ammontare»;
   3) al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 6, comma 8, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Gli interessi passivi concorrono alla formazione del valore della produzione nella misura dell'86 per cento del loro ammontare.»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'86 per cento».

  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.;
  sopprimere il comma 4.
11. 23. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione dell'accordo fino a: dello statuto della Regione Siciliana.
11. 24. Villarosa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: 20 giugno 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: compartecipazione aggiungere le seguenti: di 10,00 decimi.
11. 2. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: In attuazione fino a: 20 giugno 2016.
11. 3. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 1, dopo le parole: dello statuto della Regione Siciliana aggiungere le seguenti: da adottarsi comunque entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
11. 14. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Al comma 1, dopo la parola: compartecipazione aggiungere le seguenti: di 10,00 decimi.
11. 4. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: medesima regione per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: e a condizione che siano rispettati dalla medesima i coefficienti di virtuosità e gli obiettivi di pareggio di bilancio per l'anno 2015.
11. 18. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Sopprimere il comma 2.
11. 5. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Sopprimere il comma 3.
11. 6. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La regione può utilizzare le risorse di cui al comma 1, che restano depositate sulla contabilità speciale di cui al medesimo comma 1, per far fronte ad esigenze indifferibili legate al pagamento delle competenze fisse al personale dipendente e delle rate di ammortamento di mutui che scadono nel medesimo esercizio con il gettito rinveniente dalle entrate devolute.
11. 10. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. La Regione siciliana, per l'anno 2016 e tutti gli altri anni a venire, può utilizzare le risorse provenienti dal gettito tributario regionale per fare fronte a qualunque esigenza dovesse verificarsi in favore del popolo siciliano.
11. 11. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere vincolante della Corte dei conti.
11. 19. Mannino, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Sopprimere il comma 4.
11. 7. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: euro 227.879.000 con le seguenti: euro 1.000.000.
11. 8. Catanoso, Riccardo Gallo, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
11. 9. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Giammanco.

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
11. 13. Catanoso, Riccardo Gallo, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

ART. 13.
(Proroga termini contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68).

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Patti territoriali).

  1. All'articolo 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  «729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710, assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2015, nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 730, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 i termini del “ 15 settembre ” e “ 30 settembre ” sono prorogati rispettivamente al “ 15 ottobre ” e al “ 31 ottobre ”»;
   c) al comma 731, secondo periodo, le parole: «Agli enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni e agli enti locali»;
   d) al comma 731, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità».
*13. 04. Palese.

  Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:

Art. 13.1.
(Patti territoriali).

  1. All'articolo 1, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 729 è aggiunto il seguente:
  «729-bis. Nel 2016 alle regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana, alla regione Sardegna e alla regione Friuli Venezia Giulia è attribuito un contributo di 150.000.000 di euro, in misura pari agli spazi finanziari validi ai fini del saldo di cui al comma 710, assegnato agli enti locali, ceduti da ciascuna di esse e attribuiti, con le modalità previste dal comma 728, agli enti locali ricadenti nel loro territorio, nei limiti degli importi indicati per ciascuna regione mediante accordo da sancire, entro il 20 settembre 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Gli spazi finanziari sono ceduti nel rispetto delle finalità di cui al comma 729, eventualmente assegnando le disponibilità residue per il 75 per cento ai comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti e per il 25 per cento alle province e alle città metropolitane. Il contributo non rileva ai fini del saldo di cui al comma 710 ed è destinato dalle regioni alla riduzione del debito. Gli spazi finanziari ceduti da ciascuna regione sono utilizzati dagli enti locali beneficiari per sostenere le spese in conto capitale effettuate a valere sulla quota del fondo pluriennale vincolato rinveniente dal ricorso al debito e in via residuale quelle relative ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla data del 31 dicembre 2015, nonché quelle di investimento effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione. Sono esclusi dal beneficio gli interventi di edilizia scolastica o di bonifica ambientale conseguenti ad attività minerarie. Qualora emergano, sulla base del monitoraggio di cui al comma 719, spazi finanziari concessi ma non utilizzati, l'ente locale è penalizzato nella determinazione del saldo per l'anno in corso, per un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo. Entro il termine perentorio del 31 ottobre 2016, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. La regione che autorizza gli enti locali del proprio territorio a peggiorare i loro saldi obiettivo migliora, per pari importo, l'obiettivo di saldo tra entrate finali e spese finali in termini di competenza della regione stessa. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, per l'anno 2016 si provvede per 150 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare mediante corrispondente riduzione delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015 relative all'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, dell'articolo 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e sue successive modificazioni e per l'importo di 1,65 milioni per l'anno 2016, di 2,45 milioni per l'anno 2017, di 3,03 milioni per l'anno 2018 e per 3,55 milioni per l'anno 2019 mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;
   b) al comma 730, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 i termini del “ 15 settembre ” e “ 30 settembre ” sono prorogati rispettivamente al “ 15 ottobre ” e al “ 31 ottobre ”»;
   c) al comma 731, secondo periodo, le parole: «Agli enti locali», sono sostituite dalle seguenti: «Alle regioni e agli enti locali»;
   d) al comma 731, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 non si applicano i periodi precedenti per gli enti di cui al comma 729 e le regioni possono nei limiti degli spazi finanziari acquisiti ed utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al comma 729, secondo criteri, modalità e tempi di cui al comma 730, peggiorare esse stesse il proprio saldo per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari ceduti anche in un'unica annualità».
*13. 07. Guidesi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Il comma 509 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:
  «509. Al paragrafo 3.3 dell'allegato 4/2, recante “ Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria ”, annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dopo le parole: “ e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo. ” sono aggiunte le seguenti: “ Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 15 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 35 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 35 per cento, nel 2017 è pari almeno al 50 per cento, nel 2018 è pari almeno al 60 per cento, nel 2019 è pari almeno al 70 per cento, nel 2020 è pari almeno all'85 per cento e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo”».
13. 06. Scotto, Melilla, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13.1.

  1. Per i comuni nel cui territorio insistono isole minori, l'alternatività del contributo di sbarco, istituito con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, rispetto alla tassa di soggiorno di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, riguarda solo coloro che soggiornano nelle medesime isole e non sulla terraferma.
13. 0100. Simonetti.

ART. 13-ter.

  Al comma 1, sostituire le parole: 1o settembre al 31 dicembre 2016 con le seguenti: 1o settembre 2016 al 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo,
    dopo le parole:
60 milioni di euro per l'anno 2016 aggiungere le seguenti: 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018
    sostituire le parole: e per 35 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: per 35 milioni di euro per l'anno 2016 e per 184 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
   sopprimere i commi 5 e 6;
   sostituire la rubrica con la seguente: Soppressione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco.
13-ter. 2. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Sopprimere i commi 5 e 6.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: Riduzione con le seguenti: Soppressione dell'incremento.
13-ter. 4. Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, De Lorenzis, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Spessotto, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  7. All'articolo 2, comma 11, lettera a), della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono aggiunte, in fine, le parole: «A partire dall'anno 2016, l'addizionale è versata ai comuni di cui al periodo precedente sulla base di apposito decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno sentita l'Anci, che determina altresì le seguenti scadenze di versamento. Entro il 31 ottobre di ciascun anno il Ministero dell'interno provvede ad erogare a ciascun comune l'importo dovuto relativo al primo semestre dell'anno, sulla base del rispettivo traffico aeroportuale. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Ministero dell'interno provvede al riparto del saldo annuale ai comuni degli incassi sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente. Il decreto di cui al secondo periodo della presente lettera deve inoltre prevedere le modalità di versamento delle quote di cui ai periodi precedenti su appositi conti corrente intestati ai singoli comuni».
  8. All'elenco n. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «Legge 24 dicembre 2003, n. 350, articolo 2, comma 11» sono soppresse.
13-ter. 5. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 14.
(Interventi per gli enti locali in crisi finanziaria).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al comma 418 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Sono escluse dal versamento di cui al periodo precedente, fermo restando l'ammontare complessivo del contributo dei periodi precedenti, le province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015. Non sono ripetibili le somme già richieste alla data di entrata in vigore della presente legge riferite all'annualità 2015, con contestuale esclusione del relativo consolidamento. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 marzo 2015, relativamente alle province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2015, ed entro il 30 ottobre 2016, con riferimento alle province che risultano in dissesto alla data del 31 dicembre 2015 con il supporto tecnico della Società per gli studi di settore – SOSE Spa, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito l'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve conseguire e del corrispondente versamento tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e fabbisogni standard.»
14. 1. Sgambato.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1.1. All'articolo 47 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Sono escluse dal contributo di cui ai commi precedenti le province che risultano in dissesto alla data del 15 ottobre 2014.»

  1.2. Il comma 754 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è sostituito dal seguente:
  «754. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 504 milioni di euro nell'anno 2016, 473 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, di cui 254 milioni di euro per l'anno 2016, 223 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo».

  1.3. Ai nuovi e maggiori oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1.1 e 1.2. si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge n. 190 del 2015.
14. 7. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Gli enti locali che hanno ottenuto alla data del 30 giugno 2016 l'approvazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato ai sensi dell'articolo 261 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e si trovino nel periodo di risanamento di cui all'articolo 265 di cui al medesimo testo unico, al fine di consentire la realizzazione del piano di riequilibrio quando questa è vincolata dall'acquisizione dei proventi derivanti dall'alienazione di beni del patrimonio disponibile, possono, con motivato provvedimento da sottoporre all'organo di revisione, ripartire il disavanzo di amministrazione come risultante dall'ultimo rendiconto deliberato dopo la deliberazione del bilancio stabilmente riequilibrato, in non più di 30 esercizi a partire da quello per il quale è stata deliberata la predetta ipotesi di bilancio stabilmente dequilibrato e non oltre l'esercizio nel quale i predetti proventi sono accertati. Il riparto del disavanzo di cui al periodo precedente non è da intendersi quale inosservanza delle prescrizioni contenute nel decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 261, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
14. 8. Simonetti.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 017. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 020. Melilla, Marcon, Paglia, Scotto, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 022. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78).

  1. L'articolo 5, comma 5, del decreto- legge 31 maggio 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, si interpreta nel senso che, fatte salve le norme vigenti in materia di incompatibilità e inconferibilità degli incarichi, sono esclusi dalla portata applicativa della norma tutti quegli incarichi eventualmente conferiti all'amministratore nell'ambito della sua attività libero professionale da enti diversi da quello di appartenenza.
*14. 023. Palese.

ART. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  Sopprimerlo.
15. 25. Sorial, Grillo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 15.

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.»
  2. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati alle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni devono essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano» sono aggiunte: «o che hanno deliberato».
*15. 13. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 15.

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.»
  2. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati alle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni devono essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano» sono aggiunte: «o che hanno deliberato».
*15. 24. Palese.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 15.

  1. L'articolo 1, comma 714 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dal seguente:
  «1. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 1, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.»
  2. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati alle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni devono essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al terzo periodo, dopo le parole: «né per gli enti locali che deliberano» sono aggiunte: «o che hanno deliberato».
*15. 38. Scotto, Melilla, Marcon, Paglia, Nicchi, Fassina, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.
(Piano riequilibrio finanziario).

  Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito dai seguenti:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 714-bis, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
  2. All'articolo 243-bis, comma 9, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
   «b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per l'acquisto di beni e prestazioni di servizi di cui al macroaggregato 03 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminati gli stanziamenti destinati:
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
    alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto;
    al servizio di trasporto pubblico locale;
    al servizio di pubblica illuminazione;
    al finanziamento della spesa relativa all'accoglienza, su disposizione della competente Magistratura, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto.
   c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti di cui al macroaggregato 04 della spesa corrente, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad enti, agenzie e/o fondazioni lirico sinfoniche;
   c-bis) ferma restando l'obbligatorietà dei tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui agli elenchi delle lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato».
15. 12. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 238, il comma 714 è sostituito dai seguenti:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 714-bis, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
*15. 7. Palese.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 238, il comma 714 è sostituito dai seguenti:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 714-bis, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
*15. 14. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15.

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 238, il comma 714 è sostituito dai seguenti:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dall'adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 714-bis, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e), e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
*15. 16. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituirlo con il seguente:
  Il comma 714 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 238 è sostituito dai seguenti:
  «714. Gli enti locali che hanno presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono provvedere, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 novembre 2016, a rimodulare o riformulare il piano stesso, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000, e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tenere conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio, anche in deroga agli articoli 188 e 194 del decreto legislativo n. 267 del 2000, nonché per tenere conto dell'esborso previsto a carico delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 418, della legge n. 190 del 2014, per l'anno 2016. Dalla adozione della delibera consiliare discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del testo unico della legge sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

  2. Gli enti locali di cui al comma 714-bis, se alla data della presentazione o dell'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non avevano ancora provveduto ad effettuare il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 possono rimodulare o riformulare il predetto piano scorporando la quota di disavanzo risultante dalla revisione straordinaria dei residui di cui all'articolo 243-bis, comma 8, lettera e) e ripianando tale quota secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui al periodo precedente, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione».
*15. 37. Folino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 2, capoverso 714-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o ne hanno conseguito fino alla fine del capoverso con le seguenti: e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal Consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio.
15. 27. Sorial, Grillo, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, capoverso 714-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o ne hanno conseguito fino alla fine del periodo con le seguenti: e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio.
*15. 28. Grillo, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, capoverso 714-bis, primo periodo, sostituire le parole da: o ne hanno conseguito fino alla fine del periodo con le seguenti: e ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con delibera da adottarsi dal consiglio dell'ente entro la data del 30 settembre 2016, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, per tener conto dell'eventuale disavanzo risultante dal rendiconto approvato o dei debiti fuori bilancio.
*15. 30. Scotto, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 2, capoverso 714-bis, primo periodo, sostituire le parole: o ne hanno conseguito con le seguenti: e ne hanno conseguito.
15. 26. Grillo, Sorial, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 2, capoverso comma 714-bis, sopprimere le parole:, fermo restando la sua durata originaria e quanto previsto nel comma 7 dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000,
15. 23. Occhiuto, Alberto Giorgetti.

  Al comma 2, dopo il capoverso comma 714-bis aggiungere il seguente:
  «714-ter. Gli enti locali che nel corso del 2015 o del 2016 abbiano presentato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne abbiano conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.»
15. 29. Folino, Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici anni».
*15. 8. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici anni».
*15. 15. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Russo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'articolo 243-bis, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, le parole: «di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «di quindici anni».
*15. 36. Folino, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Limitatamente all'esercizio finanziario 2016, le province possono utilizzare il 50 per cento dei proventi derivanti da alienazione di beni disponibili e partecipazioni finanziarie senza vincoli di destinazione.
15. 32. Melilla, Scotto, Marcon, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per gli enti di area vasta, nel caso di estinzione anticipata dei mutui accesi con Cassa Depositi e Prestiti, la relativa penale non può essere superiore al 5 per cento del debito residuo.
15. 33. Melilla, Scotto, Marcon, Paglia, Fassina, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno 2016 e per i soli fini della rinegoziazione di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 28 dicembre 2016, n. 208, per gli enti di area vasta non valgono i limiti di indebitamento di cui all'articolo 204 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
15. 34. Melilla, Scotto, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza e regolarità dei servizi di linea effettuati con autobus ai sensi dell'articolo 5, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, relativamente all'ubicazione delle fermate sono validi fin quando non sia accertato il venir meno di tali condizioni, salvo espressa e motivata limitazione da parte dell'Autorità competente ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422.
15. 100. Palese.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Sono in ogni caso esentati dal pagamento di qualsiasi somma per l'ingresso o la circolazione all'interno delle zone a traffico limitato gli autobus adibiti a servizi di linea che si svolgono in ambito sia nazionale che internazionale e da qualsiasi ente autorizzati.
15. 101. Palese.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*15. 02. Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*15. 033. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*15. 034. Palese.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Norme di semplificazione per i comuni e le loro forme associative).

  1. Al fine di contenere i costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è predisposto un sistema unico di rilevazione dei dati e delle informazioni che gli enti locali sono tenuti a trasmettere periodicamente in base alla legislazione vigente.
  2. Il modello di rilevazione, realizzato mediante tecnologia web, può essere aggiornato ad intervalli non inferiori al biennio. Salvo casi straordinari e specifici, nessuna informazione e nessun dato può essere richiesto agli enti locali al di fuori del sistema unico di rilevazione di cui al presente comma.
*15. 035. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.»
**15. 021. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.»
**15. 029. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15.1.
(Rateizzazione).

  1. All'articolo 1, comma 128, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la parola «massimo» è soppressa e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: «Il periodo di rateizzazione è esteso a dieci anni nel caso in cui, al 1o gennaio 2016, l'importo delle somme residue a debito di cui al terzo periodo superi il due per cento delle entrate correnti di ciascun ente interessato, così come risultanti dal certificato consuntivo relativo all'anno 2014.»
**15. 031. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 16.
(Disposizioni in materia di personale).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione.
*16. 33. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Gli enti strumentali delle regioni che risultano adempienti alle condizioni previste all'articolo 6, comma 20 decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, assolvono gli obblighi della puntuale applicazione della disposizione recata in termini di principio dal comma 28 dell'articolo 9 del medesimo decreto, attraverso misure alternative di risparmio per il medesimo importo sulla spese corrente di gestione.
*16. 39. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
**16. 34. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio, ai sensi dei commi 707 e seguenti dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le Regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'applicazione dell'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017 e l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche di livello dirigenziale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
**16. 40. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «d-bis) alle collaborazioni stipulate dagli IRCCS pubblici finanziate con risorse economiche provenienti da finanziamenti privati o da altri soggetti pubblici, in ragione delle peculiari esigenze organizzative della ricerca traslazionale da essi svolta».
16. 35. Guidesi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.
*16. 19. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Il personale assunto nell'ambito della funzione di protezione civile non è computato ai fini delle limitazioni assunzionali nei comuni interessati e la spesa per il personale impiegato in tale funzione non è computata nei limiti della spesa di personale fissati dalle vigenti disposizioni di legge, nei limiti fissati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.
*16. 31. Palese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2017 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
16. 32. Guidesi, Caparini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico- finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è aggiunto il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 03. Melilla, Paglia, Marcon, Scotto, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico- finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è aggiunto il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 011. Palese.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico- finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è aggiunto il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. È comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 026. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di personale degli enti locali).

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico- finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità».
  2. Nei limiti delle risorse destinate agli enti locali, le spese per il personale impiegato o appositamente assunto nell'ambito dei progetti finanziati con il Fondo nazionale politiche e servizi per l'asilo di cui all'articolo 32 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non si computano al fine del rispetto delle limitazioni alla spesa e alle assunzioni di personale negli enti locali stabilite dalle disposizioni vigenti.
  3. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 219 è aggiunto il seguente: «219-bis. La concreta indisponibilità dei posti della dirigenza delle regioni e degli enti locali, vacanti al 15 ottobre 2015, è connessa al percorso ricognitivo delle rispettive dotazioni organiche ai sensi del comma 221. Tale ricognizione è effettuata tenendo conto dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Non rientrano tra i posti indisponibili quelli per i quali si sia programmata la copertura con atto antecedente al 15 ottobre 2015. Sarà comunque possibile prevedere la copertura di posizioni dirigenziali appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino in relazione ad interventi che si concludono, con riduzione del numero di posti, entro il 31 dicembre 2016, e di quelle specificamente previste dalla legge o connesse allo svolgimento di funzioni fondamentali in base all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, o di servizi essenziali. Il riferimento alle posizioni dirigenziali deve tenere conto delle dotazioni rideterminate a seguito della ricollocazione presso le regioni e i comuni del personale con qualifica dirigenziale delle città metropolitane e delle province. I posti dirigenziali disponibili in relazione al percorso ricognitivo di cui al presente comma e i posti che si rendono vacanti dopo il 15 ottobre 2015, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 3, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, possono essere coperti, nel rispetto dei limiti al turn over definiti dalla normativa vigente e dei vincoli previsti dall'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche mediante assunzione di vincitori di concorso pubblico bandito prima del 1o gennaio 2016, ricorrendo a graduatorie di altre amministrazioni o mediante procedure di mobilità. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alla dirigenza professionale, tecnica e amministrativa della sanità».
**16. 033. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Al comma 226 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunti infine i seguenti periodi: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono destinare a recupero i risparmi di spesa previsti in piani, programmi e documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, ulteriori rispetto a quelli già previsti dalla vigente normativa e che non siano già stati scontati sui saldi di finanza pubblica o finalizzati al miglioramento degli equilibri di bilancio, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dall'applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per la parte destinabile all'incremento dei fondi e non impiegata. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché, per gli anni 2016, 2017 e 2018, i risparmi di spesa derivanti dalla scelta di non utilizzare, anche in parte, le risorse per le assunzioni a tempo indeterminato nel limite delle percentuali fissate per il riassorbimento del personale soprannumerario degli enti di area vasta, in ogni caso con esclusione di quelle effettivamente destinate a tale fine. Gli enti, le cui quote annuali di recupero, come determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, siano superiori al 10 per cento del fondo costituito nel rispetto dei vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa, possono estendere la durata del piano di recupero fino ad un massimo di 20 annualità, nel caso siano superiori al 5 per cento ed inferiori al 10 per cento possono estendere la durata del piano fino ad un massimo di 15 annualità».
  2. All'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a quindici»;
   b) al comma 3 le parole da: «non si applicano le disposizioni di cui al quinto periodo», fino a: «ai termini di adeguamento previsti dall'articolo 65 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni», sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo del comma 3-quinquies dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agli atti di costituzione e di utilizzo dei fondi, comunque costituiti, per la contrattazione decentrata adottati anteriormente al 31 dicembre 2014.»
16. 0101. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Razionalizzazione del ruolo del segretario comunale e provinciale).

  1. All'articolo 97, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti gli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, al fine di rendere facoltativa, per i comuni e le province, la nomina del segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciale dopo le parole: «il Comune e la provincia hanno», sono aggiunte le seguenti: «la facoltà di avvalersi di».
16. 06. Guidesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. A decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge il pagamento delle rate dei mutui erogati è sospeso fino al 31 dicembre 2017 per le sole province. I risparmi di rata sono destinati esclusivamente alla corresponsione dei trattamenti economici del personale in organico a qualunque titolo impiegato, nei casi in cui detta corresponsione risulti già in arretrato o gli enti non siano in grado di provvedervi per il futuro a causa di carenze di bilancio.
16. 07. Nesci, Cariello.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b), numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali, sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali lino a 10.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 10.000 e tino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
16. 017. Occhiuto, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. Conformemente al combinato disposto degli articoli 11, comma 1, lettera b, numero 4), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, i segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale C dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali sono idonei alla titolarità di sedi di enti locali fino a 5.000 abitanti.
  2. I segretari comunali e provinciali inseriti nella fascia professionale B dell'abolito Albo dei segretari comunali e provinciali sono altresì idonei alla titolarità di sedi di comuni i cui abitanti siano superiori a 5.000 e fino a 65.000, avendo maturato un'anzianità di servizio di almeno due anni presso i comuni di fascia inferiore.
  3. Qualsivoglia disposizione contenuta nella contrattazione collettiva di categoria non conforme a quanto previsto nel presente articolo è da intendersi abrogata e sostituita ai sensi dell'articolo 2 commi 3 e 3-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.
16. 014. Occhiuto, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 90 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il comma 1 sostituito dal seguente:
  «1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del sindaco, del presidente della provincia, della giunta o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente, ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, previa stipula di contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, oppure da collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni.»
16. 015. De Girolamo, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 90, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso gli uffici di cui al periodo precedente, anche di enti dissestati o strutturalmente deficitari, possono avvalersi di collaboratori esterni che prestano la propria attività a titolo gratuito.»
16. 016. De Girolamo, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.

  1. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  2. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
16. 0100. Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i comuni e le città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 040. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i comuni e le città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 052. Palese.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i comuni e le città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 053. Melilla, Marcon, Paglia, Fassina, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Formazione).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, non trova applicazione per i comuni e le città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 73, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni.
*16. 054. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 17.
(Personale insegnante ed educativo).

  Al comma 1, capoverso 228-bis, sostituire le parole: sostenuta per assicurare i relativi servizi nell'anno educativo e scolastico 2015-2016 con le seguenti: più elevata tra quelle sostenute per assicurare i relativi servizi negli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016.
17. 100. Tino Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso 228-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: ”Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 3. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Al comma 1, capoverso 228-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: ”Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 5. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso 228-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: ”Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 10. Palese.

  Al comma 1, capoverso 228-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: ”Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, fermo il rispetto degli obiettivi del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme di contenimento della spesa di personale, anche al relativo personale educativo, insegnante e ausiliario.
*17. 12. Paglia, Marcon, Melilla, Gregori, Nicchi, Scotto, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 1 e garantire la copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017 per rifinanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari complessivamente a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Continuità e qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asilo nido, nonché rifinanziamento del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.
17. 11. Scotto, Melilla, Marcon, Nicchi, Gregori, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Paglia, Fassina, Duranti, Placido.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Riconoscimento del titolo di educatore professionale per l'esercizio della professione sanitaria).

  1. I titoli conseguiti a compimento di corsi per educatore professionale fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, autorizzati dalle Regioni e Province Autonome, rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1 della legge 26 febbraio 1999 n. 42.
  2. In riferimento alla figura dell'educatore professionale, gli attestati regionali di «educatore professionale» conseguiti a seguito di percorsi formativi post-diploma di durata triennale, regolarmente autorizzati dalle Regioni e Province Autonome e rilasciati fino alla conclusione dell'anno accademico 2003/2004, sono equipollenti, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base alla laurea – educatore professionale – classe 2: Classe delle lauree nelle professioni sanitarie della riabilitazione di cui al decreto interministeriale del 2 aprile 2001- determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie.
17. 09. Guidesi.

ART. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  Sopprimerlo.
*18. 11. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Sopprimerlo.
*18. 27. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
  5. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.
18. 20. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.
  5. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.
18. 21. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. 11 comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n.64, è abrogato.
  3. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.
  4. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
  5. Entro novanta giorni dalla data in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 3 e 4.
18. 22. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Servizio riscossione enti locali).

  1. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-quater), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, dopo le parole: «I comuni effettuano» sono inserite le seguenti: «, anche nelle forme associate di cui agli articoli 31, 32, 33 e 34 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 267».
  2. Il comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, è abrogato.
18. 18. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «che si avvale delle società del gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione», sono soppresse.
18. 19. Cariello, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Pesco, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1. 1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

  1. 2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato tenendo conto dell'ammontare dell'importo dovuto, con un minimo di rate mensili non inferiore a 12, attribuendo altresì al contribuente la possibilità di presentare richiesta di proroga della rateazione concessa, con applicazione dei relativi interessi non superiori al tasso legale, in considerazione del peggioramento della situazione economica complessiva, per ragioni estranee alla propria responsabilità.
  1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.
18. 23. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1. 1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

  1. 2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica locale.
  1. 3. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.
18. 24. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1. 1. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono la possibilità di sospendere o differire i termini ordinari di versamento, per tutti o per determinate categorie di contribuente, interessati da gravi calamità naturali o gravi condizioni di difficoltà economica individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima.

  1. 2. Con gli stessi regolamenti di cui all'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, le province e i comuni prevedono altresì la possibilità di concedere, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato uniformandosi ai criteri e alle condizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602.
  1. 3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le province e i comuni adeguano i propri regolamenti alle disposizioni contenute nei precedenti commi 2 e 3.
18. 25. Pesco, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Pisano, Ruocco, Alberti, Fico, Villarosa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, l'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è sostituito dal seguente: «Articolo 34. (Pagamento delle vincite da parte dei raccoglitori). 1. Il Vicedirettore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con propri provvedimenti disciplina le modalità di pagamento delle vincite conseguite in tutte le modalità di gioco del Lotto.

  2. Gli originali degli scontrini vincenti, annullati, rimborsati, ristampati, e gli scontrini relativi a vincite prenotate sono custoditi dal raccoglitore presso la ricevitoria per il termine di sei mesi dall'emissione, alla scadenza del quale il raccoglitore dovrà provvedere alla loro distruzione. I competenti uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli esercitano l'attività di controllo sulla corretta custodia degli scontrini in questione mediante verifiche, anche a campione, presso le ricevitorie.
  3. Il concessionario trasmette settimanalmente al competente ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dei necessari controlli amministrativi, un tabulato contenente gli estratti conto di ciascun raccoglitore, i relativi versamenti effettuati nonché la segnalazione dei casi di ritardato, parziale ed omesso versamento, per le determinazioni che dovranno essere assunte dall'Agenzia stessa».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Servizio riscossione e pagamento negli enti locali).
18. 17. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, nell'articolo 15, comma 4, primo periodo dei decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per le transazioni effettuate presso le rivendite di generi di monopolio situate connesse a pagamenti aventi margine fisso ovvero ad alta fiscalità individuati con decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Servizio riscossione e pagamento negli enti locali).
18. 14. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. La riscossione del canone speciale di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco con vincite in denaro, in virtù di una concessione rilasciato dall'amministrazione pubblica. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Servizio riscossione e pagamento negli enti locali).
18. 15. Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1. 1. Al fine di semplificare l'adempimento delle operazioni di pagamento presso le strutture appositamente operanti negli enti locali di cui al presente decreto, all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972, al comma 2, lettera a) dopo le parole: «nell'anno» sono inserite le seguenti: «ovvero riscossi con modalità telematiche, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a)». Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si fa fronte mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 200. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Servizio riscossione e pagamento negli enti locali).
18. 16. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni per favorire l'accorpamento e la razionalizzazione delle funzioni delle Camere di commercio).

  1. Alle Camere di commercio industria artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno concluso la procedura di accorpamento con le modalità previste dall'articolo 1, comma 5, della legge n. 580 del 1993 non si applicano le norme di contenimento della spesa previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il maggiore importo in disponibilità delle Camere è utilizzato per finanziare programmi di sostegno alle imprese delle rispettive circoscrizioni territoriali.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 del presente articolo, si provvede a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18. 02. Simonetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Revisione procedure selezione dei revisori dei conti).

  1. Il comma 25 dell'articolo 16, del decreto legge del 13 agosto 2011, n. 138 è sostituito dai seguenti:
  «25. A decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero dell'interno individua i revisori dei conti degli enti locali mediante estrazione una rosa di tre nomi in caso di revisore unico o di sei nomi in caso di collegio, tra i nominativi dei soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l'inserimento degli interessati nell'elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti princìpi:
   a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune;
   b) previsione della necessità, ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell'organo di revisione degli enti locali;
   c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali.

  25.1. L'organo assembleare dell'ente locale, previa verifica di eventuali cause di incompatibilità, nomina l'organo di revisione economico-finanziaria scegliendo tra i nomi dei soggetti sorteggiati dal Ministero dell'interno. Qualora l'ente locale verificasse la sussistenza di incompatibilità a ricoprire l'incarico di revisore di uno o più soggetti sorteggiati, ne da immediata comunicazione al Ministero dell'interno che provvede a integrare, mediante sorteggio, la rosa dei nomi».
18. 011. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Modifiche in tema di silenzio assenso).

  1. All'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990 n. 241, la parola «non» è soppressa.
18. 016. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 120 del 2012, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. La relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 dei decreto legislativo n. 285 del 1992, deve essere trasmessa anche al competente ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze. L'ente che non trasmette la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizza i proventi, di cui al comma 1 dell'articolo 203 e al comma 12-bis, primo periodo, dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter dell'articolo 142 del citato decreto legislativo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 4.696 a euro 18.785 per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze, comminata dall'ufficio territoriale del Ministero dell'economia e delle finanze.
18. 06. Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Il decreto di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 120 del 2012, deve essere emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
18. 05. Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. In caso di mancata trasmissione da parte di ciascun ente locale della relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1932, si applica la disposizione di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 721, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
18. 04. Baldelli, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Trattamento contributivo amministratori locali lavoratori autonomi).

  1. All'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «allo stesso titolo previsto dal comma 1», sono da intendersi riferite esclusivamente all'oggetto del pagamento relativo agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi dovuti dall'amministrazione locale alla forma pensionistica alla quale il lavoratore autonomo era iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
18. 015. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Accesso banche dati automobilistiche).

  1. All'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, dopo le parole: «amministrazioni centrali e periferiche dello Stato» sono inserite le seguenti: «, e gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di polizia locale,».
18. 021. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Semplificazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità).

  1. All'articolo 63, comma 1, numero 4), del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, secondo periodo, dopo le parole: «in materia tributaria» sono aggiunte le seguenti: «e di violazione del codice della strada».
  2. All'articolo 22 del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  3-bis. Le inconferibilità e le incompatibilità previste dal presente decreto non sussistono, con effetto retroattivo, nel caso in cui le cariche di presidente, amministratore delegato o componente dell'organo di indirizzo dell'ente pubblico o dell'ente di diritto privato in controllo pubblico o regolato o finanziato, siano state conferite dall'amministrazione stessa, purché a titolo gratuito.

  3. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, è aggiunto in fine il seguente periodo: «possono in ogni caso essere conferiti incarichi diversi da quelli che comportano l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione».
18. 014. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regime IVA delle cessioni da privati in materia urbanistica).

  1. Tra le cessioni non rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, di cui al comma 1 dell'articolo 51 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si intendono comprese le aree, i fabbricati e le opere di urbanizzazione, ovvero le prestazioni di servizi, a scomputo di contributi di urbanizzazione o in esecuzione di convenzioni urbanistiche, ovvero di accordi convenzionali finalizzati alla trasformazione del territorio.
18. 030. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione limiti di spese di funzionamento e disposizioni in materia di gestione delle risorse umane).

  1. L'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 22 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è abrogato.
18. 028. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione norme superate da successivi interventi normativi).

  1. All'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i commi 30, 31 e 32 sono abrogati.
18. 027. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni).

  1. All'articolo 27 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il comma 1 è abrogato.
18. 025. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione limiti di spesa per convegni, mostre e pubblicità).

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
18. 023. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Vincoli all'acquisto di immobili).

  1. All'articolo 12, comma 1-ter, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «gli enti territoriali e» sono soppresse.
18. 017. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Abrogazione attestazione circa l'indispensabilità, l'indilazionabilità e la congruità del prezzo).

  1. Al comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 2011, n. 111, le parole: «ne siano comprovate documentale l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestate dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Delle» sono sostituite dalla parola: «delle».
18. 018. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Spese per l'acquisto di mobili e arredi).

  1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il comma 141 è abrogato.
18. 024. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.

  1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, ai lavoratori, già impiegati dai comuni della Regione Calabria in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, e a quelli già utilizzati ai sensi dell'articolo 7, del decreto legislativo 1o dicembre 1997, n. 468, transitati in società partecipate dalle medesime amministrazioni, che siano state messe successivamente in liquidazione, rientrano nel bacino regionale e si applicano le procedure di cui all'articolo 1, comma 207, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
18. 033. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Oneri connessi allo status degli amministratori delle unioni di comuni).

  1. Al comma 108 dell'articolo 1 della legge 14 aprile 2014, n. 56, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Restano a carico dell'unione gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori, relativi ai permessi retribuiti, agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi di cui agli articolo 80, 84, 85 e 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».
18. 012. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

  2. Al decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è abrogato;
   c) l'articolo 15 è abrogato;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è abrogato.
18. 022. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme di semplificazione in materia di lavori pubblici).

  1. A decorrere dall'anno 2017, il programma triennale delle opere pubbliche di cui al decreto ministeriale 24 ottobre 2014 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è abrogato.
18. 020. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Uffici giudiziari).

  1. All'articolo 21-quinquies, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «manutenzione ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «,pulizia e facchinaggio»;
   b) dopo le parole: «personale comunale» sono aggiunte le seguenti: «o da questi incaricato».
18. 032. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Regolazione di contributi arretrati ai comuni sedi di uffici giudiziari).

  1. Ai comuni sedi di Uffici giudiziari è attribuito un contributo nel complessivo importo di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025 a titolo di concorso dello Stato alle spese di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai medesimi comuni fino al 31 agosto 2015. Con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro il 30 settembre 2016, sono stabilite le modalità per il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo conto delle spese sostenute dai comuni interessati e dei contributi erogati dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 392 del 1941.
  2. Entro il 31 ottobre 2016 il Ministero della giustizia eroga ai comuni l'importo di 200 milioni di euro tratto dalle disponibilità del Ministero stesso, sulla base dei criteri di cui al provvedimento indicato al comma 1.
  3. Gli enti che in sede di riaccertamento dei residui hanno mantenuto a residuo attivo le somme oggetto di ristoro ai sensi dei precedenti commi, incassano la quota in conto residuo. L'eventuale maggior residuo attivo viene ridetermi-nato solo alla corresponsione del contributo. Gli altri enti registrano i trasferimenti secondo quanto previsto dai principi contabili, in relazione all'esigibilità dell'entrata.

  Conseguentemente, all'articolo 19, comma 1:
   sostituire l'alinea, con il seguente: Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 4, 12 e 18-bis del presente decreto, pari complessivamente a 120 milioni di euro per l'anno 2016 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019, si provvede;
   alla lettera a), sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 120 milioni;
   alla lettera b), sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 50 milioni;
   alla rubrica sopprimere le parole: Fondo contenziosi e Valle d'Aosta.
18. 035. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Mariano.

ART. 19.
(Copertura finanziaria Fondo contenziosi e Valle d'Aosta).

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per gli enti locali che vantano crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche).

  1. Per l'anno 2016, ai comuni che non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno nell'anno 2015 a causa della mancata riscossione di crediti certi, liquidi ed esigibili da parte di altre amministrazioni pubbliche, non si applicano le sanzioni di cui al comma 26, lettera a) e lettera d), dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
19. 09. Da Villa, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni in materia di fusione di comuni).

  All'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21, al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «1 gennaio 2016» sono aggiunte le seguenti: «ovvero che hanno il processo di fusione in corso dal 2015».
19. 010. D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
  Art. 19-bis.
(Interventi per il trasporto regionale ferroviario campano).

  1. Le misure necessarie al raggiungimento dell'equilibrio economico della società di trasporto regionale ferroviario, EAV s.r.l, di cui all'atto aggiuntivo approvato con delibera della Giunta regionale della Campania n. 143 del 5 aprile 2016, sono svolte in regime di ordinarietà dalla predetta società di gestione, sotto la vigilanza della regione Campania, dalla data di scadenza del Commissario ad acta di cui all'articolo 16, comma 5, del decreto-legge del 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, Nell'ambito del contratto di servizio la regione Campania garantisce la necessaria copertura dei costi del servizio pubblico di trasporto locale.
  2. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su ferro, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, alla regione Campania è attribuito un contributo straordinario di 200 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 non ancora programmate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il CIPE prende atto dell'assegnazione di cui al precedente periodo ai fini della programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione.
  3. La regione Campania, entro centottanta giorni dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, accerta e riconosce i debiti certi, liquidi ed esigibili nei confronti di EAV e, per l'effetto, paga tali debiti e le corrispondenti somme sono vincolate al soddisfacimento dei creditori di EAV. Entro i centoventi giorni successivi al riconoscimento e pagamento dei suddetti debiti i creditori di EAV possono aderire ad un piano di accordo generale che può prevedere il pagamento di quanto dovuto, la rinuncia a tutte o parte delle spese legali, agli interessi e altri accessori, ad una quota percentuale della sorte capitale, da definire nelle successive transazioni. L'adesione al piano di accordo generale da parte dei creditori comporta la sospensione delle esecuzioni e comunque la rinuncia all'inizio o alla prosecuzione delle azioni esecutive. Il rispetto dei tempi di pagamento definiti nel piano di accordo generale e nelle successive transazioni costituisce condizione essenziale. Il piano di accordo generale, le successive transazioni e la completa esecuzione a mezzo degli effettivi pagamenti non possono superare il termine complessivo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
  4. Per le medesime finalità, al fine di adempiere alle ulteriori posizioni debitorie, la Regione Campania è autorizzata ad attivare le risorse di cui all'articolo 2 del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e nei limiti degli importi ancora disponibili.
19. 0100. Tartaglione, Tino Iannuzzi.

ART. 20.
(Tempestività nei pagamenti).

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) al comma 8 sono aggiunte, in fine, le parole: «, tenendo conto delle carenze strutturali presenti nelle regioni o nelle aree territoriali di ciascuna regione che incidono sui costi delle prestazioni sanitarie e sulla base dei principali indicatori ambientali, socio economici e culturali e di deprivazione, individuati annualmente dall'ISTAT».
20. 6. Di Vita, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino a: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».
20. 1. Russo, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2. 1. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino a: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2017, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2017 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
20. 2. Russo, Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:

Art. 20-bis.
(Interventi di modifica delle modalità di gestione delle riduzioni di risorse previste dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66).

  1. Al decreto-legge del 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 dell'articolo 8 le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono soppresse;
   b) l'articolo 14 è soppresso;
   c) l'articolo 15 è soppresso;
   d) il comma 4 dell'articolo 24 è soppresso.

  2. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
20. 02. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

ART. 21.
(Misure di governo della spesa farmaceutica e di efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco).

  Al comma 1, dopo le parole: 2 luglio 2015, aggiungere le seguenti: prevedendo che il prezzo di rimborso dei medicinali a carico del servizio sanitario nazionale sia negoziato sulla base dell'assimilabilità dei princìpi attivi e che tenga in considerazione tutte le categorie terapeutiche di farmaci.
21. 35. Grillo, Colonnese, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Lorefice, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 15 del decreto legge 6 luglio 1995, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le parole: «e per i medicinali per i quali esistano più aziende titolari di AIC acquistati dalle strutture del Servizio Sanitario nazionale per il tramite di procedure di gara»;
   b) al comma 8, lettera a), le parole: «distintamente per i farmaci equivalenti e» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al precedente periodo si applicano a decorrere dalle procedure di ripiano della spesa farmaceutica ospedaliera disciplinata dai commi da 2 a 9, nonché alle procedure di ripiano disciplinate dai commi da 17 a 20».
21. 52. Latronico.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 13 settembre 2012, n.158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il comma 1 è abrogato.
21. 37. Grillo, Colonnese, Lorefice, Nesci, Di Vita, Mantero, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: 2013, 2014 nella misura del 90 per cento e per l'anno 2015 nella misura dell'80 con le seguenti: 2013, 2014 e 2015 nella misura del 100.

  Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo corrisposto nella misura del 100 per cento per gli anni di riferimento come previsto al comma 2, viene trattenuto a titolo definitivo, senza possibilità di ulteriori pretese delle regioni e delle province autonome né conguaglio.
21. 18. Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: nella misura del 90 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: nella misura del 100 per cento per ciascuno degli anni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 9.
21. 49. Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Duranti, Placido.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Ministero della salute aggiungere le seguenti: e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,.
21. 19. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: previa trasmissione all'AIFA aggiungere le seguenti: e alla regione interessata,.
21. 20. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 6, sostituire le parole: tenuto conto delle istanze con le seguenti: evidenziando le eventuali richieste.
21. 21. Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Di Vita, Nesci, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Entro il 15 settembre 2016, il direttore generale dell'AIFA adotta, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015, la determina avente ad oggetto il ripiano definitivo a carico di ogni singola azienda titolare di AIC, calcolato in proporzione al superamento della quota a loro assegnata con le modalità del comma 7.
21. 22. Di Vita, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Grillo, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 9.

  Conseguentemente, al comma 23, sostituire le parole: ai commi 8 e 9 con le seguenti: al comma 8.
21. 100. Gregori, Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:
  9. Solo in caso di mancata istanza di rettifica ai sensi del comma 5, i dati risultanti dall'elenco di cui al comma 2 divengono definitivi e l'importo dovuto deve essere corrisposto nella misura del 100 per cento tramite conguaglio.
21. 23. Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Nesci, Colonnese, Grillo, Lorefice, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Con l'elenco di cui al comma 2, l'AIFA elabora, altresì, il calcolo della quota del superamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale a carico della filiera distributiva, in caso di variazione positiva del fatturato per medicinali di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, erogati in regime di assistenza convenzionale, l'AIFA determina il ripiano a carico della filiera distributiva calcolato incrementando lo sconto dello 0,64 per cento a beneficio del Servizio sanitario nazionale al fine di assicurare il recupero del 100 per cento di detta variazione, con riferimento agli anni 2013, 2014 e 2015.
21. 24. Grillo, Nesci, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 10, sostituire le parole da: 90 per cento fino alla fine del comma, con le seguenti: 100 per cento per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
21. 101. Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon.

  Al comma 15, ultimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
21. 25. Nesci, Grillo, Lorefice, Colonnese, Mantero, Silvia Giordano, Di Vita, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 16, primo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «a decorrere dal ripiano riferito all'anno 2016, la quota dello sforamento imputabile al superamento del budget assegnato alle aziende titolari di medicinali non più coperti da brevetto o che hanno usufruito di licenze derivanti da tale brevetto e di quelle titolari di medicinali di cui all'articolo 10 comma 5 lettera b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è ripartita, ai fini del ripiano, al lordo dell'IVA, tra tali aziende nel limite massimo delle rispettive quote mercato in termini di spesa generata a carico del Servizio sanitario nazionale. I medicinali generici di cui all'articolo 10 comma 5 lettera, b) del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 immessi in commercio da meno di 24 mesi rispetto all'anno a cui si riferisce l'eventuale sforamento del tetto di spesa, sono esclusi dalla ripartizione del relativo ripiano;» e.
21. 51. Latronico.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, tenuto conto che la modalità operativa della distribuzione scelta dalla regione per i farmaci di cui all'elenco dell'allegato 2 della Determina AIFA del 29 ottobre 2004, come successivamente modificato e integrato, non deve costituire aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, la dispensazione dei farmaci appartenenti al «Prontuario della distribuzione diretta per la presa in carico e la continuità assistenziale ospedale – territorio», dei farmaci ad alto costo non ricompresi nel sopracitato prontuario e destinati a pazienti affetti da pluripatologie in politerapia, nonché dei farmaci classificati in fascia H ovvero ad esclusiva dispensazione ospedaliera avviene esclusivamente ai sensi del comma 1, lettere b) e c), dell'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405.
21. 42. Mantero, Grillo, Nesci, Di Vita, Colonnese, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica ed in relazione alla esigenza di revisione del settore farmaceutico di cui al comma 1, all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «hanno facoltà di» sono sostituite dalle seguenti «provvedono a»;
   b) al comma 1, la lettera a) è soppressa.
21. 41. Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Nesci, Di Vita, Colonnese, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. Al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, la scelta della modalità di erogazione di medicinali agli assistiti di cui all'articolo 8 del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, non deve costituire un aggravio di spesa per il servizio sanitario nazionale rispetto ai costi sostenuti dalla regione, a tale fine sono valutati tutti i costi accessori connessi alla dispensazione dei farmaci.
21. 43. Grillo, Lorefice, Mantero, Nesci, Di Vita, Colonnese, Silvia Giordano.

  Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole: sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e prevedendo l'accesso a tale fondo delle Regioni sia a statuto ordinario che a statuto speciale nonché alle Province autonome.
21. 55. Palese.

  Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:
  23. 1. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto l'ALFA in accordo con il Ministero della salute e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua una nuova modalità di compilazione delle schede dei farmaci sottoposti a monitoraggio. Gli stessi devono essere accessibili ai soggetti preposti alla compilazione contestualmente alla determina Aifa di autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale di riferimento. Le regioni, garantendo la privacy dei pazienti secondo la normativa vigente, hanno accesso diretto ai flussi informativi dei medicinali sottoposti a schede di monitoraggio, secondo modalità da concordare con l'AIFA.
21. 31. Grillo, Mantero, Nesci, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23. 1. Al comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, dopo le parole «ridurre il prezzo di rimborso» sono aggiunte le parole «di almeno il 30 per cento».
21. 32. Nesci, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23. 1. Al comma 569 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti «entro il 30 settembre di ciascun anno».
21. 33. Mantero, Grillo, Lorefice, Nesci, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Dall'Osso, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Aliquota addizionale).

  1. Ai fini di accelerare il completamento della messa a regime del numero unico europeo 112 su tutta il territorio nazionale con centrali operative da realizzare in ambito regionale, secondo le modalità definite con i protocolli d'intesa adottati ai sensi dell'articolo 75-bis, camma 3, del codice di cui al decreto legislativo 12 agosto 2003, n. 259, è finalizzato l'importo fino a 63 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 72 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n.68.
21. 04. Guidesi.

ART. 22.
(Dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007. Disposizioni per gli interventi dei commissari straordinari ai sensi della direttiva 91/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Al fine di garantire la dotazione finanziaria necessaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, ciascun presidente della Regione interessato dai suddetti interventi, assume le funzioni di Commissario, a cui sono intestate apposite contabilità speciali dove vengono assegnate le risorse finanziarie statali destinate a qualsiasi titolo, alla messa a norma delle discariche abusive insistenti nella propria regione e oggetto della sentenza di condanna, nonché quelle già trasferite all'amministrazione regionale e a ciascuna amministrazione locale, o a contabilità speciali. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla ripartizione tra le regioni interessate, delle risorse complessive, comprese quelle di cui al successivo comma 2, da destinare agli interventi di cui al presente comma. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti, in ordine a ciascun intervento, i tempi per la conclusione dei lavori per la messa a norma delle discariche abusive, le modalità di utilizzo delle risorse assegnate, di monitoraggio dell'avanzamento dei lavori. In caso di inadempienza del presidente della regione in qualità di Commissario, e di mancato rispetto dei tempi e delle condizioni fissate in Conferenza Stato-Regioni di cui al precedente periodo, il Ministero dell'economia e delle finanze può attivare, previa valutazione dei singoli casi specifici nonché il coinvolgimento delle regioni interessate, il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse, come previsto dall'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 3;

   al comma 4, sopprimere le parole da: oggetto di commissariamento fino alle parole: n. 234;
   al comma 5, sostituire le parole: il commissario straordinario con le seguenti: ciascun commissario;
   al comma 6, sopprimere la parola: straordinario;
   al comma 7, sopprimere le parole da: previa sottoscrizione, fino alla fine del comma.
22. 16. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le regioni che, pur non avendo impegnato le risorse finanziarie di cui al comma 1, possono provare di aver attivato procedure per l'impegno e avviato le attività operative per la messa in sicurezza delle discariche oggetto di contestazione, secondo quanto indicato nella sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, possono chiedere al Ministero competente la prosecuzione delle procedure avviate ed il mantenimento delle correlate risorse.
22. 7. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di contribuire a dare soluzione alla citata procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, al Piano straordinario di bonifica delle discariche abusive di cui al presente comma, sono assegnati ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede per ciascuno degli anni 2016 e 2017 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 17. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:
  7. 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di convenzione del presente decreto, le regioni destinatarie delle risorse CIPE di cui alla delibera n. 60/2012 nonché quelle destinatarie dei fondi ordinari MATTM (APQ 8) Lazio, Serravalle Scrivia e Campo sportivo Augusta, già trasferiti ai bilanci regionali, provvedono a trasferirle sulla contabilità speciale intestata ai commissari straordinari.
22. 9. Daga, Villarosa, Terzoni, Mannino, Micillo, Zolezzi, Busto, De Rosa, Vignaroli, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 3, sostituire le parole: al commissario straordinario con le seguenti: ai commissari straordinari.
22. 8. Daga, Villarosa, Terzoni, Mannino, Micillo, Zolezzi, Busto, De Rosa, Vignaroli, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Allo scadere di ogni semestre successivo alla sentenza relativa alla causa C-196/13 ovvero ogni qualvolta la Commissione europea informa il Governo italiano sullo stato di attuazione della citata sentenza, il commissario straordinario predispone una relazione da inviare:
   a) al Ministero dell'economia e delle finanze e alle commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicare un rendiconto economico e l'importo delle risorse finanziarie impegnate per ciascuna delle discariche abusive ai fini di cui all'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234;
   b) al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Commissioni competenti di Camera e Senato, allo scopo di comunicare le discariche ancora non bonificate e lo stato dell'arte di ognuna di esse.
22. 10. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di sostenere l'intervento della Magistratura contabile conseguente alle multe pecuniarie stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea e dovute all'inottemperanza degli amministratori locali sia a quanto stabilito dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che a quanto predisposto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea già attraverso la prima sentenza (C. 135/05) del 26 aprile 2007, la Conferenza Unificata:
   a) istituisce un tavolo tecnico che, in coerenza con il principio di leale cooperazione, ricostruisce l’iter amministrativo che, caso per caso, non ha garantito la bonifica delle discariche oggetto della condanna della Corte;
   b) redige, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un rapporto conseguente a quanto accertato dal tavolo tecnico di cui alla lettera a), e lo deposita presso gli Uffici delle procure regionali delle sezioni della Corte dei conti competenti per il territorio di ubicazione delle discariche non bonificate ed oggetto di sanzioni pecuniarie.
22. 14. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7. 1. L'esercizio del potere di rivalsa da parte dell'amministrazione statale, ai sensi dell'articolo 1, comma 813, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, non si applica laddove la discarica abusiva oggetto di condanna da parte della Corte si trovi all'interno di un sito di interesse nazionale.
22. 12. Mannino, Daga, Terzoni, Busto, De Rosa, Micillo, Zolezzi, Cariello, Brugnerotto, Caso, Sorial, Castelli, D'Incà.

  Al comma 8, capoverso 7-bis, sostituire le parole: con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque con le seguenti: con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il capoverso 7-ter aggiungere il seguente:
  7-quater. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione alle sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea nei nostri confronti per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, di cui al comma 7, nonché per carenza di depuratori e sistemi fognari, e per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 20 milioni di euro per il 2016, e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
22. 19. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Scotto, Paglia, Fassina, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 8, capoverso 7-bis, sostituire le parole: con le risorse destinate dalla delibera CIPE n. 60/2012 alla depurazione delle acque con le seguenti: con tutte le risorse destinate alla depurazione delle acque.
22. 18. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fassina, Paglia, Nicchi, Gregori, Pannarale, Duranti, Placido.

  Al comma 8, capoverso 7-ter, secondo periodo, dopo le parole: hanno l'obbligo di aggiornare aggiungere la seguente: semestralmente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere le parole: e contemporaneamente, al fine di garantire un corretto monitoraggio degli interventi, di prevedere la redazione di un dossier sullo stato di avanzamento dei lavori sulla messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, che deve essere reso pubblico e fruibile direttamente sul portale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
22. 3. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 8, dopo il capoverso 7-ter, aggiungere il seguente:
  7-quater. Allo scopo di assicurare la tempestività d'azione e la piena rispondenza degli interventi di messa a norma di tutte le discariche abusive oggetto della sentenza di condanna, si prevede di attuare un sistema di monitoraggio degli interventi attraverso il supporto tecnico-scientifico ed operativo dell'ISPRA, tale disposizione non dovrà comportare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche. I Commissari sono tenuti a comunicare tempestivamente all'ISPRA gli adempimenti tecnico-amministrativi posti in essere per la realizzazione degli interventi e lo stato di attuazione degli interventi stessi, indicando l'ubicazione e le caratteristiche dell'intervento, comunicando la nomina del R.U.P. e l'affidamento della progettazione e/o di eventuali studi; trasmettendo l'atto di approvazione del progetto definitivo dell'intervento; comunicano l'avvenuta aggiudicazione dei lavori, inviandone la relativa delibera ed il quadro economico risultante; trasmettendo la comunicazione inizio lavori. Inoltre i Commissari forniscono, su richiesta di ISPRA, anche per le vie brevi, informazioni sullo stato di attuazione degli interventi e su eventuali modifiche in corso d'opera, nonché l'eventuale assistenza ai sopralluoghi tecnici; comunicano gli atti di sospensione e ripresa dei lavori ovvero di proroga; mentre sono tenuti a comunicare l'avvenuta conclusione dei lavori e a trasmettere il certificato di collaudo delle opere (o il C.R.E.) corredato del quadro economico finale, evidenziando le eventuali economie residue; trasmettono copia del progetto esecutivo approvato e delle eventuali perizie di variante su supporto digitale ovvero in modalità telematica. I dati, le informazioni ed i documenti acquisiti dall'ISPRA, saranno accessibili oltre agli organi ministeriali competenti nonché alle Commissioni parlamentari di riferimento.
22. 4. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  Al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, all'articolo 42, comma 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   «c) le violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi in relazione a ciascuna fonte, tipologia di impianto e potenza nominale. In ogni caso il GSE, qualora riscontri violazioni o inadempimenti che rilevano ai fini dell'esatta quantificazione degli incentivi ovvero dei premi, dispone le prescrizioni più opportune ovvero ridetermina l'incentivo in base alle caratteristiche rilevate a seguito del controllo e alla normativa applicabile, recuperando le sole somme indebitamente erogate, e nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di combustibili fossili, quelle riferibili al solo superamento dei limiti di legge ammessi con le seguenti modalità:
   1) fino allo 0,5 per cento della soglia consentita, il recupero dei soli CV eccedenti;
   2) oltre lo 0,5 per cento e fino alla soglia dei due punti percentuali, di cui al punto k dell'Allegato 1, il recupero delle triplo dei soli CV eccedenti.».
22. 05. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. All'articolo 11, comma 3, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 gennaio 2014, recante «Attuazione dell'articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del Gestore dei Servizi Energetici GSE Spa», sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e nel caso di impianti autorizzati all'utilizzo di combustibili fossili, quelle riferibili al solo superamento dei limiti di legge ammessi con le seguenti modalità:
   1) fino allo 0,5 per cento della soglia consentita, il recupero dei soli CV eccedenti;
   2) oltre lo 0,5 per cento e fino alla soglia dei due punti percentuali, di cui al punto k dell'Allegato 1, il recupero delle triplo dei soli CV eccedenti.».
22. 06. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Ad ulteriore specificazione dei prodotti indicati dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, la nozione di biomassa ivi prevista comprende quelle solide e quelle liquide nel rispetto della Comunicazione della Commissione europea C 2014/C 200/01 in materia di aiuti di Stato per l'energia e l'ambiente.
  2. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministero dello sviluppo economico saranno definite le regole per il rifacimento degli impianti a biomasse liquide applicando ai costi di investimento per MW delle biomasse liquide la stessa incidenza proporzionale dei costi di investimento per MW fissata per le biomasse liquide dal decreto dello Ministero dello sviluppo economico del 16 novembre 2009.
22. 04. Alberto Giorgetti.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di gestione rifiuti nei porti).

  1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, le parole: «Il comune cura» sono sostituite dalle seguenti: «Il Provveditorato territorialmente competente cura».
22. 021. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.

  1. Al secondo periodo dell'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182, come modificato dall'articolo 27, comma 3, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, dopo le parole: «d'intesa con l'Autorità marittima» sono aggiunte le seguenti: «, che resta competente alla sottoscrizione e gestione del successivo contratto,».
22. 020. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato.

ART. 23.
(Misure di sostegno a favore dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari).

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 12. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. Al fine di superare l'emergenza in cui versa il settore lattiero caseario è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per gli anni 2016-2017 e 2018 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari per la copertura dei costi di produzione sostenuti dagli stessi.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 11. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziata dalle maggiori entrate rinvenienti dall'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 13. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100 milioni per gli anni 2016, 2017 e 2018 si provvede mediante corrispondenti risparmi di spesa derivanti dalla riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) anche attraverso la revisione delle funzioni attualmente affidate all'Agenzia medesima e dal riordino degli enti, società ed agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
23. 14. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari presenti nelle zone montane di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 17. Zaccagnini, Duranti, Placido.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contrastare il lungo periodo di grave squilibrio del mercato nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e favorire la filiera produttiva caratterizzata da un numero limitato e circoscritto di passaggi produttivi, e in particolare di intermediazioni commerciali, è altresì autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016 per il finanziamento di misure di sostegno dei produttori di latte e di prodotti lattiero-caseari a carattere biologico interessati dai predetti accordi o decisioni di cui al comma precedente. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
23. 18. Zaccagnini, Duranti, Placido.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La distribuzione gratuita di latte di cui al precedente periodo è limitata alle persone indigenti in possesso della nazionalità italiana o comunitaria, ovvero straniera con residenza stabile sul territorio nazionale da almeno dieci anni.
23. 15. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6. 1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si applicano, per l'anno 2016, per le piccole e medie imprese del settore-lattiero caseario, indipendentemente dal volume di affari dichiarato nell'anno 2015. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese, di cui all'articolo 21, comma 5, lettere b), e c) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero.
23. 16. Guidesi, Saltamartini, Busin, Simonetti.

  Al comma 6-quater, lettera a), sostituire il capoverso 4-sexies con il seguente:
4-sexies. L'AGEA determina gli importi dovuti dai produttori di latte ai sensi del comma 4-bis, ripartendo il prelievo dovuto all'Unione europea, maggiorato del 5 per cento, tra i produttori, che, a seguito dell'applicazione dell'articolo 9, commi 3, 4-ter e 4-ter.1 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio, n. 119 risultano a prelievo. AGEA comunica alle competenti Amministrazioni regionali, per i conseguenti adempimenti, l'elenco dei produttori a cui spettano le restituzioni previste dai commi 4-ter e 4-quater e quelli ancora tenuti al versamento del prelievo dovuto ai sensi del comma 4-quinquies.
23. 100. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23 aggiungere il seguente:

Art. 23. 1.

  1. Al comma 1, lettera d), dell'articolo 10 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Fatte salve le specifiche disposizioni dei disciplinari, per i soli vini DOC è consentito un esubero di produzione fino al 20 per cento della resa massima di uva ad ettaro o della resa massimo di vino per ettaro che non può essere destinato alla produzione della relativa DOC, mentre può essere destinato alla produzione di vini DOC o IGT a partire da un vino DOCG, oppure di vini DOC o IGT a partire da un vino DOC, ove vengano rispettate le condizioni ed i requisiti dei relativi disciplinari di produzione, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 14»;
   b) dopo il sesto periodo aggiungere il seguente: «Nel caso in cui dal medesimo vigneto, destinato alla produzione di vini DOC, il supero di uva, se previsto nel disciplinare, venga destinato ad altra DOC o IGT la resa massima di uva, comprensiva del supero stesso, non deve essere superiore alla resa massima di uva prevista nel disciplinare della DOC o IGT di destinazione. L'esubero di produzione deve essere vinificato nel rispetto della resa massima di trasformazione prevista nel disciplinare di produzione della DOP o IGP di destinazione.».
23. 05. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23. 1.

  1. L'esubero di produzione di un vino a DOC di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, può essere destinato anche alla produzione di vini DOC fermo restando il rispetto delle condizioni e dei requisiti dei relativi disciplinari di produzione.
23. 06. Guidesi, Busin, Saltamartini, Simonetti.

ART. 24.
(Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali e turistiche).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al comma 356, quarto periodo, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15 milioni di euro».
  2-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
24. 100. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Sostituire il comma 3-septies, con i seguenti:
  3-septies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
   3-septies. 1. Entro il 31 dicembre 2016 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-regioni:
   a) stabilisce il numero massimo delle concessioni che le regioni possono rilasciare in base ai piani paesaggistici, ai piani regolatori comunali ed ai piani provinciali di coordinamento;
   b) rimodula i canoni demaniali secondo criteri oggettivi che tengano in considerazione la diversità delle nostre coste secondo standard che mettano a sistema: le diversità regionali, l'ammontare degli investimenti, gli incassi e gli utili imprenditoriali, la dimensione della superficie demaniale utilizzata e l'impatto ambientale;
   c) classifica le aree da mettere a gara tenendo in considerazione: l'accessibilità, la redditività, l'impatto ambientale e conseguentemente stabilisce la durata della concessione che non necessariamente deve essere uguale per tutti;
   d) redige il bando di gara tipo inserendo le clausole sociali previste dal decreto-legislativo 18 aprile 2016, n.  50;
   e) stabilisce il numero massimo di concessioni che può essere assegnata alle società di capitali che deve essere proporzionale all'estensione lineare delle aree demaniali e comunque garantendo l'accesso alle PMI.
24. 91. Mannino, Caso.

  Sostituire il comma 3-septies, con i seguenti:
  3-septies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».

  3-septies. 1. Le gare di cui al comma 3-septies – a partire dal 1o gennaio 2017 – devono ottemperare a quanto stabilito dai piani regolatori comunali, dai piani provinciali e dai piani paesaggistici regionali, quindi in assenza di anche uno di questi strumenti di gestione e di controllo delle risorse naturali gli enti preposti non possono eseguire alcuna gara.
24. 92. Mannino, Caso.

  Sostituire il comma 3-septies, con il seguente:
  3-septies. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, le parole: «il termine di durata delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto e in scadenza entro il 31 dicembre 2015 è prorogata fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 12 della direttiva 2006/123/CE così come disposto dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 luglio 2016 in merito alle cause riunite C-458/14 e C-67/15, il termine di durata delle concessioni non è prorogabile quindi il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto ad una procedura di selezione tra i potenziali candidati, che deve presentare tutte le garanzie per la rotazione degli affidamenti, imparzialità e trasparenza».
24. 93. Mannino, Caso.

  Al comma 3-septies, alle parole: Nelle more premettere le seguenti: Relativamente alle concessioni di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola: principi di derivazione europea aggiungere le seguenti: da effettuare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dando attuazione ai princìpi e alle regole dell'imparzialità e della trasparenza nella selezione dei candidati, ferma restando un'adeguata tutela degli investimenti effettuati dagli esercenti attività di impresa oggetto delle concessioni anche in essere al momento dell'entrata in vigore della nuova disciplina, nel rispetto del principio di certezza del diritto,
24. 94. Civati, Brignone, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.

  Al comma 3-septies, dopo le parole: riordino della materia aggiungere le seguenti: da effettuare entro il 31 dicembre 2016.
24. 95. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  Al comma 3-septies, dopo le parole: conservano validità aggiungere le seguenti: per un periodo di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
24. 96. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:
  3-septies.1. La revisione e il riordino della materia di cui al comma 3-septies, da effettuare inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, tutela i rapporti già instaurati e pendenti in base all'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, garantendo loro una durata proporzionata agli investimenti effettuati per la costruzione di manufatti legittimamente esistenti e ai valori materiali e immateriali commerciali conseguiti.
24. 97. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:
  3-septies. 1. I rapporti di cui al comma 3-septies conservano validità per un periodo di trenta anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, salvo che le autorità competenti non dimostrino la mancanza di investimenti realizzati per la costruzione di manufatti legittimamente esistenti e, in generale, per il miglioramento dell'area concessa, secondo modalità stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
24. 98. Bergamini, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:
  3-octies.1. All'articolo 7, comma 9-duodevicies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
24. 99. Abrignani.

  Dopo il comma 3-octies, aggiungere il seguente:
  3-novies. La programmazione e il finanziamento degli interventi necessari per lo svolgimento dell'edizione dell'Universiade 2019, attribuita dalla Federazione internazionale degli Sport Universitari alla Regione Campania, sono regolati con apposito Accordo di programma quadro fra amministrazioni centrali, Regione Campania e Coni. L'Agenzia regionale della Campania per le Universiadi, costituita con legge regionale 5 aprile 2016, n.6, può avvalersi, quale soggetto attuatore d'interventi inclusi nell'Accordo di cui al periodo precedente, ovvero come stazione appaltante, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.a.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali, turistiche e sportive.
24. 101. Tino Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

  Art. 24-bis.(Riduzione delle dotazioni organiche delle fondazioni lirico-sinfoniche). 1. Al fine di consentire il raggiungimento del pareggio economico entro l'esercizio finanziario 2018, alle fondazioni lirico sinfoniche che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano presentato il piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 356, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ovvero le integrazioni al piano di risanamento per il triennio 2016-2018 ai sensi dell'articolo 1, comma 355 della medesima legge, viene esteso quanto previsto dall'articolo 2, comma 11, lettera a), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per tutto il personale assunto a tempo indeterminato che entro il 31 dicembre 2018 abbia maturato il diritto all'accesso ed alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
24. 0100. Pannarale, Placido, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative per il rispetto dei diritti umani, civili e politici in Turchia e intendimenti del Governo in merito all'ipotesi di proporre all'Unione europea la sospensione dell'accordo con la Turchia in materia di immigrazione – 3-02400

   PALAZZOTTO, SCOTTO, FAVA, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   nella notte tra il 15 e il 16 luglio 2016 c’è stato un tentativo, poi fallito, di golpe in Turchia che ha prodotto 312 morti, tra i quali oltre 100 «militari golpisti» e 208 «martiri», come definiti dal Primo ministro turco Binali Yildrim, tra questi 145 civili, 60 poliziotti e tre soldati. I feriti degli scontri sarebbero 1.491;
   nelle 48 ore successive sono state fermate 7.543 persone (100 agenti di polizia, 6.038 soldati, 755 tra giudici e procuratori e 650 civili); tra questi, secondo quanto riferito dal Primo ministro Binali Yildrim, per 316 è stata confermata la custodia preventiva, mentre non è chiara ancora la sorte degli altri arrestati;
   tra gli arrestati ci sono due giudici della Corte costituzionale, Alparslan Altan ed Ercal Tercan, 48 membri del Consiglio di Stato e 140 membri della Corte suprema di appello. L'ordine di arresto sarebbe scattato per tutti i 2.745 giudici, già sospesi il giorno successivo al golpe;
   tra i militari arrestati spiccano il consigliere militare dello stesso presidente Erdogan, colonnello Ali Yazici, il comandante della Seconda armata, generale Adem Huduti, il comandante della Terza armata, Erdal Ozturk, l'ex comandante della Forza aerea turca, Akin Ozturk, ritenuto il leader dei golpisti, e il comandante della base aerea turca e Nato di Incirlik, generale Bekir Ercan. In tutto sarebbero 103 i generali e gli ammiragli sospesi dopo il tentativo di golpe, ovvero quasi un terzo degli alti ufficiali con questi gradi in Turchia;
   le autorità turche hanno in queste ore anche sospeso 8.777 dipendenti del Ministero dell'interno, tra questi 30 prefetti su 81 totali, 7.899 poliziotti, 614 gendarmi e 47 governatori di altrettanti distretti provinciali;
   nell'ambito delle «purghe» ordinate dal Governo turco sono stati rimossi dal loro incarico circa 1.500 dipendenti del Ministero delle finanze, mentre è stato imposto il divieto di espatrio ai funzionari pubblici. Secondo alcune stime, il provvedimento riguarderebbe quasi il 5 per cento della popolazione turca. Sono state annullate le vacanze annuali per tutti i funzionari pubblici fino a nuovo ordine. I funzionari che sono già in vacanza sono chiamati a fare ritorno in ufficio. Questa misura interesserebbe circa tre milioni di persone;
   nel complesso sono più di 17 mila le persone colpite da mandati d'arresto o licenziamenti a seguito del tentativo di golpe in Turchia;
   tutti questi provvedimenti seguono quanto aveva dichiarato il Presidente della Turchia Erdogan: «faremo pulizia all'interno di tutte le istituzioni dello Stato per liberarle dal virus che ha innescato la rivolta», mentre le massime autorità, compreso il presidente, hanno annunciato di voler reintrodurre la pena di morte all'interno dell'ordinamento dello Stato;
   i numeri dell'ondata repressiva scatenata in Turchia dalle autorità di governo hanno allarmato l'Europa e gli Stati Uniti, che dalla solidarietà espressa al Presidente turco e al Governo sono rapidamente passati alla preoccupazione per il rispetto dei diritti umani, a partire dalla possibilità che venga reintrodotta la pena di morte;
   immediatamente alla fine del golpe si è assistito a disumane scene di vendetta di piazza ed episodi di giustizia arbitraria, mentre da più parti è stato espressa profonda preoccupazione per la deriva autoritaria imposta al Paese dalle massime autorità turche al governo del Paese man mano che venivano mostrate all'opinione pubblica mondiale le foto dei militari arrestati seminudi, legati mani e piedi, ammassati per terra all'interno della scuola di polizia di Ankara;
   da mesi, come documentato dagli atti più volte portati all'attenzione della Camera dei deputati, il Governo turco ha iniziato una guerra contro le opposizioni democratiche e le minoranze presenti nel Paese; ha imposto il coprifuoco in numerose città dell'Anatolia del Sud Est (Kurdistan Bakur), colpendo i suoi stessi civili, provocando migliaia di morti e centinaia di miglia di sfollati; ha fatto arrestare e incriminare giornalisti, giudici ed oppositori di ogni tipo;
   in questi mesi è stata da più parti documentata la responsabilità del Governo turco e delle forze di intelligence turche nell'aver permesso che membri di Daesh e di altri gruppi jihadisti entrassero in Turchia e potessero muoversi liberamente nel Paese, così come sono note le responsabilità della Turchia nell'aver aperto i valichi di frontiera ai terroristi; nell'aver permesso il rifornimento di armi, munizioni e supporto logistico; nell'aver permesso che membri di Daesh fossero portati in Turchia per essere curati;
   la Turchia quindi, alleato e membro della Nato, ha favorito in questi anni il passaggio di migliaia di foreign fighter europei, mentre al tempo stesso conduceva una «guerra sporca» contro le organizzazioni curde in Siria e in Iraq, che sono tra le poche forze che hanno causato una serie di sconfitte a Daesh e che hanno dato vita ad un'esperienza di convivenza pacifica tra curdi, arabi, assiri, caldei, aramaici, turcomanni, armeni e ceceni e altre minoranze;
   la Turchia è un membro del Consiglio d'Europa ed è parte della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. In questo momento è in atto una palese violazione degli obblighi in capo allo Stato turco, per cui andrebbe presentato un ricorso interstatale alla Corte europea dei diritti dell'uomo per ottenere una pronuncia della stessa sulle decisioni arbitrarie e sulle gravi violazioni dei diritti umani in corso –:
   quali iniziative urgenti voglia assumere il Governo affinché sia rispettato lo Stato di diritto in Turchia e sia posta fine alla repressione contro le opposizioni democratiche, la magistratura, la stampa e le minoranze presenti nel Paese e, in particolare, se non ritenga di proporre all'Unione europea la sospensione dell'accordo Unione europea-Turchia e, quindi, ogni trasferimento di denaro concordato.
(3-02400)


Iniziative, anche normative, volte a prevenire e contrastare la minaccia terroristica proveniente dall'islamismo radicale – 3-02401

   RAMPELLI, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   l'attacco verificatosi a Nizza il 14 luglio 2016 sembra essere l'ennesimo atto di una strategia terroristica dell'islamismo radicale che sta insanguinando l'Europa;
   sebbene tra gli attacchi di Parigi del novembre del 2015 e la tragedia di Nizza ci siano differenze organizzative ed esecutive, in entrambi i casi si è trattato di assassini che vogliono colpire la nostra libertà e si è dimostrato una volta di più che, sia che si tratti di terroristi islamici cresciuti in Europa o di squilibrati naturalizzati, un minimo comune denominatore li lega tutti: il radicalismo religioso che inneggia allo Stato islamico;
   seppure la rivendicazione dell'attentato in Costa Azzurra da parte dell'Isis sia ancora al vaglio degli inquirenti, è innegabile che la sicurezza dei cittadini europei è ormai costantemente in pericolo e che è assolutamente necessario adottare ogni misura opportuna a contrastare gli episodi di violenza e di stampo terroristico;
   in questo quadro l'Italia, parallelamente e attraverso la collaborazione con le altre nazioni europee, deve intensificare al massimo tutte le misure di prevenzione, nonché l'attività dei servizi segreti e delle forze dell'ordine e di sicurezza e, in particolare, adottare ogni iniziativa a supporto e a sostegno di queste categorie di lavoratori, invece di proseguire in quella che appare agli interroganti una sistematica attività di screditamento delle stesse che questo Governo e questa maggioranza stanno portando avanti, come sembra dimostrare anche il provvedimento, attualmente in corso di esame al Senato della Repubblica, per l'introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento;
   con particolare riferimento al tema della prevenzione è necessario individuare misure che possano impedire lo svolgimento sul territorio nazionale di attività illegali o contrarie ai principi costituzionali molto prima che si giunga a veri e propri atti di violenza o di tipo terroristico e, a tal fine, è necessario introdurre regole più stringenti per quanto attiene alle attività svolte nelle moschee, negli altri edifici destinati al culto islamico e nei centri culturali e rispetto alla figura degli imam –:
   quali urgenti iniziative, anche normative, intenda assumere con riferimento alle problematiche esposte in premessa.
(3-02401)


Iniziative per garantire un adeguato livello di sicurezza in Italia, con particolare riferimento alla minaccia terroristica – 3-02402

   BRUNETTA, OCCHIUTO e BALDELLI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   i tragici fatti di Nizza e la minaccia terroristica sempre più incombente hanno procurato un diffuso allarme sicurezza nella popolazione;
   d'altra parte, l'allarme e il senso di sconforto è diffuso tra le stesse forze dell'ordine chiamate a difendere i connazionali, in particolare a seguito degli orientamenti adottati con il provvedimento in materia di tortura, attualmente in corso di esame al Senato della Repubblica, che di fatto ad avviso degli interroganti mette i servitori dello Stato nella mani di chi è accusato di delinquere, proprio perché basta un atto, un'azione non reiterata – anche senza reato specifico intenzionale – per sottoporre gli operatori della sicurezza a denunce;
   le azioni dell'Islam jihadista e la minaccia terroristica sono indissolubilmente legate al tema dei flussi migratori indiscriminati che interessano l'Italia e l'intera Europa. Ebbene, il tema dell'immigrazione è condizionante e si ricorda che è ancora in sospeso l'avvio della fase 3 della missione Eunavfor Med. La fase 3 è fondamentale, perché permetterebbe di entrare nelle acque territoriali libiche, combattendo in maniera efficace gli scafisti responsabili del traffico illegale di clandestini. Ciò significa che il Governo libico è ancora fermo e che il nostro Paese rischia di continuare a sostenere una missione che è in grado solo di alimentare l'immigrazione clandestina;
   davanti agli ultimi drammatici episodi di cronaca internazionale, dai fatti di Dacca alle vicende in Turchia, in un momento così delicato per il Paese e per l'intera Europa, il Governo ha chiesto coesione: è necessario, però, che questa coesione sia reciproca e che il positivo sentimento di collaborazione sia anche e soprattutto da parte del Governo nei confronti delle opposizioni e del Parlamento e non solo in merito ai temi che interessano la sicurezza nazionale ed europea in senso stretto, ma anche su quelli che, correlati a quest'ultima, influiscono sulla vita quotidiana dei cittadini italiani e sulla coesione sociale (crisi economica, povertà, disoccupazione) –:
   quali siano le iniziative che il Ministro interrogato intende intraprendere per rispondere con fermezza alle azioni che minano la sicurezza del nostro Paese, con particolare riferimento ai fatti riportati in premessa e, più in generale, per contrastare ogni minaccia terroristica, definendo una politica sulla sicurezza realmente sostenibile, duratura e che porti risultati concreti. (3-02402)


Iniziative volte a garantire la mobilità internazionale di studenti e laureati e la libera circolazione dei professionisti – 3-02403

   GIGLI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   la libertà di circolazione e soggiorno delle persone all'interno dell'Unione europea costituisce la pietra angolare della cittadinanza dell'Unione europea, introdotta dal trattato di Maastricht nel 1992;
   essa ha comportato innanzitutto la graduale abolizione delle frontiere interne in virtù degli accordi di Schengen, inizialmente in un numero limitato di Stati membri. Le disposizioni in materia di libera circolazione delle persone sono attualmente stabilite dalla direttiva 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri; l'attuazione di tale direttiva continua, però, a incontrare considerevoli ostacoli;
   la principale motivazione dei cittadini dell'Unione europea di avvalersi della libera circolazione è data dal lavoro, seguita dalle ragioni familiari. Di tutti i cittadini dell'Unione europea che nel 2012 soggiornavano in uno Stato membro diverso dal proprio («cittadini mobili dell'Unione»), oltre tre quarti dei quali (78 per cento) erano in età attiva (15-64 anni) rispetto al circa 66 per cento che è la fascia rappresentata fra i cittadini del Paese. Il tasso medio di occupazione dei cittadini mobili dell'Unione europea (67,7 per cento) era superiore a quello di coloro che risiedevano nello Stato membro di cui avevano la cittadinanza (64,6 per cento). Tra i cittadini mobili dell'Unione europea, gli inoccupati (tipicamente studenti, pensionati, persone in cerca di occupazione, familiari inattivi) costituiscono soltanto una percentuale limitata del totale; inoltre, il 64 per cento di essi ha già lavorato in precedenza nel Paese in cui soggiorna e il 79 per cento appartiene a un nucleo familiare in cui almeno una persona è occupata. Tra il 2005 e il 2012 il tasso complessivo di inattività è sceso tra i cittadini mobili all'interno dell'Unione europea;
   nel quadro del mercato unico la libera circolazione dei lavoratori ha effetti positivi sulle varie economie e sui diversi mercati del lavoro e le quattro libertà fondamentali (la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali), indissolubilmente legate tra loro, creano i presupposti di una destinazione più efficiente delle risorse all'interno dell'Unione europea. La libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea stimola la crescita economica, in quanto permette alle persone di viaggiare, studiare e lavorare oltre frontiera e mette a disposizione dei datori di lavoro che intendono assumere personale un bacino più ampio di talenti cui attingere. Dati i notevoli squilibri esistenti tra i diversi mercati del lavoro europei e il calo della popolazione in età attiva nel continente, la mobilità del lavoro contribuisce a colmare il divario tra competenze offerte e posti di lavoro disponibili;
   la libera circolazione delle persone, tuttavia, non riguarda esclusivamente i lavoratori. Mentre si afferma sempre più la nozione di cittadinanza nell'Unione europea, infatti, è opportuno garantire tale libertà alle persone che ancora non lavorano. Malgrado un quadro legislativo in materia di libera circolazione dei lavoratori e di riconoscimento delle qualifiche professionali, accanto ai numerosi programmi europei di scambi, permangono ostacoli che rendono ancora difficile la mobilità effettiva degli studenti, delle persone in fase di formazione, dei giovani volontari, degli insegnanti e dei formatori;
   a questo proposito la citata direttiva 2004/38/CE chiarisce lo status di lavoratori dipendenti e autonomi, studenti e persone che non hanno un lavoro retribuito, specificando, altresì, che i cittadini dell'Unione europea in possesso di carta d'identità o passaporto in corso di validità possono vivere in un altro Paese dell'Unione europea per un periodo superiore a tre mesi a determinate condizioni, in base al loro status nel Paese ospitante. I lavoratori, dipendenti o autonomi, non devono soddisfare condizioni aggiuntive. Gli studenti e coloro che non hanno un lavoro retribuito, come, ad esempio, i pensionati, devono disporre di risorse sufficienti per sé e per la propria famiglia, in maniera tale da non gravare sul sistema di assistenza sociale del Paese ospitante, nonché di un'assicurazione malattia che copra tutti i rischi;
   in Europa i sistemi di istruzione hanno radici profonde e sono molto variegati. L'Unione europea non ha, quindi, una politica di istruzione comune, ma il suo ruolo è invece quello di favorire la mobilità e gli scambi, creando una reale cooperazione fra gli Stati membri attraverso: programmi multinazionali in materia d'istruzione, di formazione e di giovani, programmi di scambio e opportunità di apprendimento all'estero, progetti innovativi di insegnamento e apprendimento, nonché reti di competenze in campo accademico e professionale;
   in Italia le università, che si muovono in autonomia in base alla loro struttura amministrativa, sono promotrici di numerose iniziative e programmi nel campo della mobilità e degli scambi;
   nell'Unione europea vige il principio fondamentale di non discriminazione in base alla cittadinanza tra gli studenti di uno Stato membro e quelli dello stesso Stato che frequentano corsi in un altro Stato membro. Questo principio vale anche per le condizioni d'ammissione ad un istituto d'insegnamento o di formazione, in materia di tasse d'iscrizione o di condizioni per la concessione di una borsa di studio, destinata a coprire l'importo di queste tasse d'iscrizione;
   tutti gli Stati dell'Unione europea prevedono, nella loro legislazione, un'assistenza finanziaria agli studenti universitari e in alcuni Stati membri, se uno studente decide di seguire un corso in un altro Stato membro, la legislazione consente anche il trasferimento della borsa di studio concessa. Questo significa che lo studente può continuare a beneficiare dell'aiuto finanziario concesso dal proprio Paese anche quando frequenta un corso in un altro Stato membro;
   la mobilità degli studenti nel mondo dell'istruzione è uno dei punti forti dell'Unione europea che si impegna a favorire lo «spostamento temporaneo» di giovani, al fine di facilitare l'acquisizione degli strumenti culturali adeguati alle esigenze del contesto europeo e di migliorare la trasparenza ed il riconoscimento dei titoli conseguiti. Cambiare Paese, metodo e cultura apre la mente e forma un carattere universale. Questo potrebbe essere il futuro dell'istruzione e del mondo del lavoro, che cerca giovani versatili, creativi, in grado di comunicare con l'altro a 360 gradi. Sta crescendo, infatti, sempre più la consapevolezza che i processi educativi abbiano un ruolo determinante nella costruzione del cittadino europeo, una persona capace di capire e conciliare la propria storia con quelle diverse dalla propria;
   numerosi sono i programmi dell'Unione europea per la mobilità degli studenti: Erasmus, Erasmus mundus, Lifelong learning (all'interno dei quali si trovano quattro programmi settoriali: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig), Azione Jean Monnet, Tempus e altri ancora;
   tutto quanto sopra esposto rischia di essere vanificato nel momento in cui in alcuni Stati membri si verificano casi, riferiti all'interrogante, del negato riconoscimento a studenti europei della validità dei titoli conseguiti nel Paese di origine ai fini dell'ammissione a corsi o facoltà universitarie di un altro Stato membro;
   è il caso di quanto avviene in Portogallo, dove – come riferito all'interrogante – la direcao general do ensino superior del Ministero dell'educazione e della scienza ha negato ad uno studente italiano l'ammissione al corso di biologia marina della facoltà di scienza e tecnologia dell'Università dell'Algarve;
   la direcao general do ensino superior ha sostenuto in proposito che l'esame finale sostenuto al termine del ciclo di studio della scuola secondaria di secondo grado, che nel nostro Paese è titolo di accesso a tutte le facoltà universitarie, ad eccezione di quelle che prevedono un numero limitato di posti (facoltà a numero chiuso) e nelle quali si accede previo superamento di un test di ammissione specifico, non avrebbe la medesima validità dell'omologa prova che deve essere sostenuta e superata dagli studenti portoghesi per frequentare il citato corso di biologia marina;
   tale obiezione avrebbe avuto senso se allo studente italiano fosse stato permesso di partecipare al concorso nazionale di accesso previsto per gli studenti portoghesi, risultando altrimenti impossibile accedere ai corsi universitari di quel Paese;
   la Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea (nota anche come «Convenzione di Lisbona»), approvata l'11 aprile 1997, ratificata dall'Italia con legge 11 luglio 2002, n. 148, nel quadro più ampio del riconoscimento del diritto allo studio e del riconoscimento dei titoli di studio, annovera tra i suoi principali obiettivi quello di consentire ai diplomati della scuola secondaria superiore di accedere alle università e agli altri istituti di istruzione superiore di tutti i Paesi;
   l'autoreferenzialità di molti atenei e docenti, le barriere difensive elevate dalle corporazioni professionali nazionali, nonché il pregiudizio circa la qualità dell'istruzione superiore degli altri Paesi sono atteggiamenti e comportamenti che rischiano di coagularsi in una pericolosa miscela di protezionismo e di infettare il corpo sociale europeo con il virus dell'autarchia –:
   quali tempestive iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di garantire la mobilità internazionale di studenti e laureati e la libera circolazione dei professionisti, anche con riferimento al caso citato in premessa, attuando altresì quanto previsto dalla citata Convenzione di Lisbona.
(3-02403)


Iniziative per il potenziamento dell'insegnamento dell'informatica nelle scuole, anche in relazione al piano nazionale per la scuola digitale previsto dalla legge n. 107 del 2015 – 3-02404

   GALGANO. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   secondo il comma 6 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 («buona scuola»): «Le istituzioni scolastiche effettuano le proprie scelte in merito agli insegnamenti e alle attività curricolari, extracurricolari, educative e organizzative e individuano il proprio fabbisogno di attrezzature e di infrastrutture materiali, nonché di posti dell'organico dell'autonomia di cui al comma 64»;
   ai commi 56 e 56 dell'articolo 1 la suddetta legge fa esplicito riferimento al «piano nazionale per la scuola digitale», evidenziando come «al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta il piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il progetto strategico nazionale per la banda ultralarga»; e ancora «a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all'interno dei piani triennali dell'offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i principi e gli strumenti previsti nel piano nazionale per la scuola digitale di cui al comma 56»;
   la legge sulla «buona scuola», inoltre, al comma 58 dell'articolo 1 specifica gli obiettivi del piano nazionale per la scuola digitale «a) realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese, nel rispetto dell'obiettivo di cui al comma 7, lettera h); b) potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; d) formazione dei docenti per l'innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l'insegnamento, l'apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti»;
   infine, il comma 59 dell'articolo 1 è dedicato ai docenti per il coordinamento delle attività del piano nazionale scuola digitale, stabilendo che «le istituzioni scolastiche possono individuare, nell'ambito dell'organico dell'autonomia, docenti cui affidare il coordinamento delle attività di cui al comma 57. Ai docenti può essere affiancato un insegnante tecnico-pratico»;
   dunque, secondo le finalità del Governo e del Parlamento l'informatica e l'informatizzazione sono due dei pilastri fondamentali per la formazione degli studenti. Tanto che nella nota divulgativa relativa alla legge n. 107 del 2015 si evidenzia che «il nostro è il secolo dell'alfabetizzazione digitale: la scuola ha il dovere di stimolare i ragazzi a capire il digitale oltre la superficie. A non limitarsi ad essere “consumatori del digitale”. A non accontentarsi di utilizzare un sito web, una app, un videogioco ma a progettarne uno. Perché programmare non serve solo agli informatici, serve a tutti e serve al nostro Paese per tornare a crescere, aiutando i nostri giovani a trovare lavoro e a crearlo per sé e per gli altri»;
   è lo stesso Governo ad indicare il punto di arrivo delle previsioni della legge sulla «buona scuola» specificando che «si dovrà promuovere l'informatica per ogni indirizzo scolastico. Fin dal prossimo anno vogliamo attivare un programma per digital maker, sostenuto dal Ministero e anche da accordi con la società civile, le imprese, l'editoria digitale innovativa. Concretamente ogni studente avrà l'opportunità di vivere un'esperienza di creatività e di acquisire consapevolezza digitale»;
   tuttavia, se si vanno a guardare i numeri dei posti di potenziamento relativi all'anno scolastico 2016/2017, si scopre che, ad oggi, per l'informatica ne sono stati previsti 6 in tutta Italia contro i 147 di matematica e fisica e i 501 di diritto;
   eppure in Italia ci sono circa 8 mila docenti abilitati all'insegnamento dell'informatica nelle scuole secondarie e che, anche a fronte di una consistente richiesta di potenziamento della materia presentata dagli istituti delle rispettive regioni, si troveranno a dover essere trasferiti altrove perché hanno ricevuto una proposta di assunzione soprattutto nel Nord Italia con la «fase b» del piano straordinario di assunzioni della legge sulla «buona scuola»;
   nel caso specifico dell'Umbria, ad esempio, si tratta di docenti abilitati all'insegnamento di matematica, fisica e informatica della provincia di Perugia, che sono stati assunti fuori regione con la cosiddetta «fase b» del piano straordinario di assunzioni della legge sulla «buona scuola» e che da almeno 6 anni (alcuni addirittura 12) lavorano come supplenti nelle scuole superiori della provincia di Perugia, principalmente insegnando matematica e fisica;
   docenti che hanno scelto di lavorare nella scuola, che hanno investito in questo lavoro molti anni della loro vita, sebbene fossero precari, con passione e con dedizione, insegnando materie che hanno studiato e approfondito e nella cui didattica si sono specializzati;
   grazie all'abilitazione in informatica a settembre 2015 è stata fatta loro una proposta di assunzione per insegnare questa disciplina nelle regioni del Nord Italia, dove mancano docenti di informatica. Proposta che hanno dovuto accettare pena il «depennamento» da tutte le graduatorie nelle quali erano inseriti, lasciando così scoperti i posti nelle scuole in Umbria;
   i colleghi, che si trovavano nelle stesse graduatorie di matematica e fisica ma non sono abilitati in informatica, sono rientrati nella fase successiva del piano di assunzioni (fase c), ottenendo una cattedra nell'organico di potenziamento in provincia di Perugia in matematica o in fisica;
   di fatto, dunque, questi docenti si sono visti penalizzati per aver voluto prendere un'abilitazione in più rispetto agli altri docenti, ovvero quella in informatica, e si sono visti scavalcati non solo dai colleghi delle graduatorie ad esaurimento con meno punti, ma anche dai docenti che saranno assunti con il nuovo concorso. Anche se la legge sulla «buona scuola» considera l'informatica come una delle materie chiave per la formazione degli studenti, nel perugino le numerose richieste di potenziamento per la materia avanzate dalle scuole non verranno soddisfatte nonostante – questo il paradosso – ci siano docenti che potrebbero farlo e che, invece, si troveranno ad essere trasferiti nel Nord Italia;
   nel caso dell'Umbria, infatti, per informatica sono stati messi a concorso solo 3 posti proprio a seguito dell'assunzione di questi insegnanti fuori regione;
   una condizione che accomuna circa 8 mila docenti in tutto il Paese e che, tra l'altro, potrebbe essere sanata in parte se venissero accolte le richieste delle scuole riguardo l'organico di potenziamento, come previsto dalla legge della «buona scuola» –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per far fronte alle richieste di potenziamento per l'insegnamento dell'informatica presentate dalle singole scuole e quali misure intenda mettere in campo per garantire la puntuale applicazione delle previsioni della legge sulla «buona scuola» in relazione in particolare al piano nazionale per la scuola digitale, facendo in modo che l'insegnamento dell'informatica venga garantito in tutte le scuole. (3-02404)


Iniziative di competenza in merito alle inadempienze della Regione siciliana in materia di gestione del ciclo dei rifiuti – 3-02405

   MANNINO, CANCELLERI, DI BENEDETTO, DI VITA, GRILLO, LOREFICE, LUPO, MARZANA, NUTI, RIZZO e VILLAROSA. – Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. – Per sapere – premesso che:
   la Regione siciliana è oggetto della procedura di infrazione n. 2015/2165 aperta dalla Commissione europea nei confronti dell'Italia giacché non ha rispettato il termine dei sei anni, previsto dall'articolo 30, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE, per l'aggiornamento del piano dei rifiuti;
   in Sicilia la fine dei poteri speciali ossia derogatori messi in campo attraverso le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri è coincisa con l'emanazione da parte del presidente della Regione siciliana, Rosario Crocetta, di ordinanze contingibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Sebbene lo strumento sia cambiato, nei fatti la sostanza resta quasi identica, giacché si continua ad andare in deroga a diverse norme regionali, leggi nazionali e soprattutto direttive europee;
   in data 7 agosto 2015, il Presidente del Consiglio dei ministri ha formulato due diffide nei confronti della Regione siciliana. Con la prima, il Presidente del Consiglio dei ministri ha diffidato la Regione siciliana a provvedere, entro 60 giorni, all'approvazione definitiva del piano regionale di gestione dei rifiuti; con la seconda, invece, ha diffidato la Regione siciliana a riperimetrare gli ambiti territoriali ottimali entro 30 giorni, a costituire gli organi amministrativi entro 150 giorni e ad adeguare la legislazione regionale in materia di gestione dei rifiuti entro 60 giorni;
   il 29 dicembre 2015 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha ulteriormente chiesto alla Regione siciliana le iniziative assunte per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti, con l'invito a fornire ogni elemento utile al fine di valutare le conseguenti azioni dovute per il ripristino della regolare gestione del ciclo dei rifiuti;
   nel mese di febbraio 2016 sono state emesse dal presidente della Regione siciliana, ai sensi dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, n. 30 ordinanze a partire dalla n. 8 del 27 settembre 2013;
   a fine marzo 2016, la Regione siciliana, nella persona del dottor Armenio, ha inviato al Presidente del Consiglio dei ministri la richiesta di stato d'emergenza, giacché i provvedimenti di emergenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006, non sono più reiterabili poiché sono stati superati i termini previsti dalla legge;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, rispondendo alla richiesta della Regione siciliana, non concede un nuovo commissariamento ma accorda – ai sensi del comma 4 dell'articolo 191 del decreto legislativo n. 152 del 2006 – l'emanazione da parte del presidente Crocetta di una nuova ordinanza contigibile ed urgente. Tale autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare viene comunicata alla Regione siciliana il 31 maggio 2016, attraverso una lettera dal titolo: «Situazione emergenziale nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti nella Regione siciliana – Prescrizioni per la concessione dell'intesa ex articolo 191, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152». Alla luce di tale accordo raggiunto, il presidente Crocetta firma, in data 7 giugno 2016, una nuova ordinanza, la 5/rif;
   a distanza di più di un mese dall'ordinanza del punto precedente, il cronoprogramma concordato tra la Regione siciliana e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è stato in larga parte disatteso, così come evidenziato in una lettera datata 11 luglio 2016, sottoscritta anche dalla prima firmataria della presente interrogazione ed inviata al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, Gian Luca Galletti;
   dopo l'ordinanza 5/rif, il presidente Crocetta ha firmato anche: la 6/rif del 30 giugno 2016; la 7/rif del 14 luglio 2016; la 8/rif del 15 luglio del 2016; ed una non meglio specificata, in punta di diritto, disposizione attuativa n. 26 dell'11 luglio 2016, denominata piano straordinario di emergenza per il conferimento dei rifiuti urbani e azioni immediate per l'avvio della raccolta differenziata nel territorio regionale;
   la situazione attuale, fatta di continue emergenze, dimostra, ad avviso degli interroganti, come l'operato del presidente Crocetta sia in larga parte insufficiente;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016, all'articolo 2, comma c), prevede che spetta al Ministro interrogato la promozione, tra le altre cose, di iniziative nell'ambito dei rapporti tra Stato e sistema delle autonomie e l'esercizio coordinato e coerente dei poteri e di rimedi previsti in caso di inerzia o di inadempienza, anche ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo del Governo di cui all'articolo 120 della Costituzione e degli articoli 137 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157 –:
   quali iniziative intenda intraprendere – ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 febbraio 2016, soprattutto per quanto riguarda l'articolo 2, comma c) – affinché vengano superate le inerzie e le inadempienze della Regione siciliana di cui in premessa. (3-02405)


Elementi e iniziative in ordine al calendario venatorio relativo ad alcune specie di uccelli selvatici, anche con riferimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016 concernente l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti di alcune regioni – 3-02406

   BORGHESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   il Consiglio dei ministri n. 100 del 15 gennaio 2016 ha deliberato l'esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti delle regioni Toscana, Calabria, Liguria, Marche, Puglia, Lombardia e Umbria, disponendo la modifica del loro calendario venatorio con la chiusura della caccia al 20 gennaio 2016 per le specie tordo bottaccio, beccaccia e cesena;
   l'attività venatoria è disciplinata in Italia dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, che ha fondamentalmente recepito la direttiva 79/409/CEE (ora direttiva 2009/14/CE), concernente la conservazione degli uccelli selvatici. La suddetta legge n. 157 del 1992 demanda alle regioni la gestione e la disciplina dell'attività venatoria;
   nel quadro del sistema di comunicazione EU Pilot, il Governo italiano ha ricevuto dalla Commissione europea una richiesta di informazioni (caso EU Pilot 6955/14/ENVI) in merito a dubbi di violazione della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. In particolare, per mezzo di svariate denunce, la Commissione europea è stata informata del fatto che le attività venatorie in varie regioni italiane potrebbero non essere compatibili con la legislazione europea applicabile. In particolare, alcune specie di uccelli sono cacciate in Italia in fase di migrazione prenuziale;
   in ragione di ciò, la Commissione europea chiede che le autorità italiane chiariscano, in particolare che i calendari venatori di alcune regioni italiane siano coerenti con la direttiva 2009/147/CE. In particolare, chiede di chiarire la discrasia tra l'articolo 18 della legge n. 157 del 1992, che prevede per queste specie un periodo di caccia fino al 31 gennaio, e quanto invece riportato sul documento Key concepts che per le suddette specie prevede che la migrazione di ritorno alle zone di nidificazione inizia in Italia nella seconda decade di gennaio;
   gli articoli 2.7.3 e 2.7.10 della guida europea alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CE esplicitamente prevedono che le regioni degli Stati membri possano discostarsi dal dato Key concepts nazionale, quando in possesso di dati scientifici che dimostrino una differenza nei tempi di migrazione delle specie cacciabili;
   la giustizia amministrativa italiana in più occasioni ha giudicato corrette le scelte delle regioni italiane che, utilizzando dati scientifici più completi ed aggiornati, si sono discostate motivatamente e giustificatamente dai dati Key concepts nazionali, come previsto dalla guida alla disciplina della caccia dell'Unione europea, prevedendo la chiusura della caccia al tordo bottaccio, alla cesena e in alcuni casi alla beccaccia al 31 gennaio nel rispetto della legge n. 157 del 1992;
   lo stesso ufficio legislativo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con propria nota protocollo n. 1347/GAB del 23 gennaio 2015, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei ministri una relazione di risposta alla Commissione ambiente dell'Unione europea riguardante la procedura EU PILOT 6955/ENVI/14, dove riconosce che il documento Key concepts, che riporta «le date di dipendenza e di avvio della migrazione prenuziale nei diversi Paesi, presenta delle «incongruenze» difficili da spiegare nel confronto fra Paesi confinanti. Situazione questa che si ritiene debba essere adeguatamente tenuta in considerazione in questo contesto e, comunque, risolta per evitare disparità di trattamento fra cittadini europei»; si tratta, infatti, delle stesse popolazioni di specie migratrici (beccaccia, tordo bottaccio e cesena) che si diffondono uniformemente in Spagna, Francia mediterranea e Italia per lo svernamento e che da qui nella seconda decade di febbraio partono per fare ritorno ai luoghi di nidificazione (inizio della migrazione prenuziale);
   l'evidente difforme applicazione della direttiva 2009/147/CE fra Spagna, Grecia, Francia e Italia determina disparità di trattamento fra cittadini europei, giacché la chiusura anticipata della caccia in Italia al 20 gennaio rispetto alla consentita chiusura della caccia al 20 febbraio in Spagna e in Francia non ha nessun fondamento scientifico;
   gli interroganti non ritengono esistenti i presupposti previsti dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, per procedere all'esercizio del potere sostitutivo nei confronti delle regioni, in quanto è stato accertato il pieno rispetto della normativa statale (legge n. 157 del 1992) da parte delle regioni in fase di predisposizione e approvazione dei calendari venatori e, quindi, la coerenza con le normative comunitarie;
   sembra che la Commissione europea non si sia ancora pronunciata in merito ai chiarimenti prodotti dagli uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in risposta alle domande sul caso EU Pilot 6955/14/ENVI e non abbia, quindi, accertato e contestato violazioni formali;
   durante il recente esame parlamentare della legge europea 2015-2016 è stato accolto un ordine del giorno, con il quale si impegna il Governo a promuovere in sede di Unione europea un processo di revisione dei Key concept –:
   quali siano i motivi che hanno portato il Ministro interrogato a proporre l'esercizio del potere sostitutivo al Consiglio dei ministri del 15 gennaio 2016, nonché quali iniziative intenda intraprendere, anche alla luce dell'approvazione del suddetto ordine del giorno, per aggiornare i dati Key concepts italiani, indicando quale inizio della migrazione prenuziale delle tre specie migratrici in questione la seconda decade di febbraio, così da allinearli a quelli francesi e spagnoli che la Commissione europea, anche di recente, ha confermato di ritenere corretti. (3-02406)


Elementi e iniziative in ordine al parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale con riferimento alla chiusura del punto nascita di Arco (Trento) – 3-02407

   OTTOBRE. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   l'intesa raggiunta in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 16 dicembre 2010, relativa alle «linee di indirizzo per la promozione e il miglioramento della qualità, della sicurezza e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel percorso nascita e per la riduzione del taglio cesareo», ha stabilito la permanenza dei punti nascita con un numero di parti all'anno pari o superiore a 500;
   tale requisito ha tolto, così, almeno il 30 per cento dei punti nascita presenti sul territorio nazionale, secondo i dati del 2013 forniti dalla banca dati Sdo del Ministero della salute, senza tenere in considerazione la particolare situazione orografica delle regioni alpine, dove i punti nascita sono raggiungibili con notevole difficoltà, soprattutto nel periodo invernale, che, come noto, in quelle zone è notevolmente prolungato, e dove c’è anche il problema della mancanza di bacino di utenza che, con tali scelte politiche, si contribuisce solo che ad alimentarlo;
   in Austria, Germania e Svizzera, invece, sono state fatte scelte diverse, più flessibili e più ragionevoli per le esigenze dei cittadini, nonostante tali Paesi debbano rispettare le medesime linee di indirizzo internazionali, con la «pronta disponibilità sostitutiva» di ginecologi, anestesisti e pediatri che garantiscono una rapidità di intervento di 10 minuti;
   tutto ciò ha comportato che le regioni che non hanno il problema della presenza di zone montane o disagiate sono già riuscite a riorganizzare il percorso nascita, con la chiusura di 60 strutture tra il 2010 e il 2013, mentre le regioni dell'arco alpino e quelle che presentano difficili condizioni territoriali, quali la distanza e l'orografia, nonché difficoltà a garantire il servizio di trasporto assistito materno e il servizio di trasporto d'emergenza neonatale ancora non riescono a riorganizzarsi;
   il Sottosegretario per la salute delegato, nella risposta all'interrogazione a risposta immediata in Commissione dell'interrogante e dell'onorevole Borghese, in data 2 luglio 2015, affermava: «(...) L'accordo ha previsto la persistenza di punti nascita in deroga al volume minimo di 500 parti all'anno esclusivamente in caso di situazioni orografiche critiche, ovvero in presenza di aree geografiche notevolmente disagiate, a condizione che in tali strutture siano garantiti tutti gli standard organizzativi, tecnologici e di sicurezza previsti dall'accordo per le unità operative ostetriche e neonatologico/pediatriche di I livello»; continuando poi: «il Ministero della salute verifica che l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza avvenga nel rispetto delle condizioni di appropriatezza e di efficienza nell'utilizzo delle risorse e accerta la congruità tra le prestazioni da erogare e le risorse messe a disposizione dal servizio sanitario nazionale; nonché che le strategie di riorganizzazione dei punti nascita siano coerenti con le politiche convenute nell'accordo ed opera sulla sicurezza del percorso nascita una costante azione di affiancamento alle regioni, attestata, tra l'altro, dal rinnovo, con decreto ministeriale del 19 dicembre 2014, del Comitato percorso nascita nazionale, che supporta le regioni e le province autonome nell'attuazione delle migliori soluzioni per la qualità e la sicurezza del percorso nascita.» Concludendo con: «La questione riguardante l'eventuale aggiornamento dei requisiti e degli standard organizzativi, tecnologici e di sicurezza, che i punti nascita con volumi inferiori a 500 parti all'anno devono possedere, è stata più volte affrontata e dibattuta nell'ambito del continuo confronto tra il Ministero della salute e le regioni sulla sicurezza del percorso nascita. Tuttavia, emerge con ogni evidenza tecnico-scientifica che le modalità organizzative, seppur flessibili ed idonee, in particolare per strutture di zone disagiate con meno di 500 parti all'anno devono garantire gli standard qualitativi, di efficienza ed appropriatezza stabiliti dall'accordo, che permettano il parto in condizioni di sicurezza»;
   la chiusura del punto nascita di Arco, a seguito della decisione della commissione ministeriale, lascia l'intera comunità perplessa, in quanto punto di riferimento di tutto l'Alto Garda, della Val di Ledro ma anche di comuni confinanti del bresciano e del veronese, da Malcesine a Limone, da Magasa a Tremosine;
   dal documento finale del Comitato percorso nascita nazionale sembrerebbe che non siano stati minimamente presi in considerazione tutti i dati della Val di Ledro, una realtà di 5.400 residenti stabili che nelle stagioni turistiche aumentano esponenzialmente;
   sembrerebbe che il punto nascita dell'ospedale di Arco non abbia superato l'esame del Comitato nazionale punti nascita, in quanto, dalle motivazioni espresse, appare come siano stati fattori determinanti le condizioni orografiche ritenute meno disagevoli rispetto a quelle dei bacini di riferimento di Cavalese e Cles e il tasso di fidelizzazione delle pazienti (64 per cento) anche in questo caso inferiore agli altri due; fattori questi che a parere dell'interrogante risultano essere poco precisi nella valutazione reale del territorio: infatti, le strade sono comunque molto tortuose e trafficate e i due elicotteri di Trentino emergenza sono spesso impegnati, tutto ciò a indubbio discapito della sicurezza delle partorienti; il tasso di fidelizzazione delle pazienti, inoltre, risulterebbe dai dati in possesso del sottoscritto, al 70 per cento, pertanto ricadente nei requisiti previsti –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei canoni di valutazione, applicati dal Comitato percorso nascita nazionale, per la scelta della chiusura del punto nascita di Arco, se tali valutazioni corrispondano ai dati reali della zona a cui il punto nascita fa riferimento e se in base a ciò possa chiarire se il parere espresso dal Comitato percorso nascita nazionale debba ritenersi vincolante per la provincia di Trento. (3-02407)


Iniziative per il monitoraggio dell'applicazione della legge n. 194 del 1978, al fine di garantire il diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario – 3-02408

   BINETTI, CALABRÒ e PAGANO. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   dal 6 luglio 2016 l'Italia non è più sotto accusa di fronte al Consiglio d'Europa per la spinosa questione dell'obiezione di coscienza all'aborto, sollevata nel 2013 dalla Cgil;
   il 6 luglio 2016, infatti, il Comitato dei ministri, organo di governo politico del Consiglio d'Europa, che conta 47 membri, tra cui Svizzera, Russia e Ucraina, ha pubblicato una risoluzione positiva sul contenzioso tra il Governo italiano e la Cgil, promuovendo l'Italia per la sua gestione della materia, dopo averla censurata in un primo momento per decisione del Comitato europeo per i diritti sociali;
   l'11 aprile 2016, infatti, il Comitato europeo per i diritti sociali aveva accolto, sia pure parzialmente, il ricorso presentato dalla Cgil, che aveva rilevato la violazione di una serie di articoli della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, tra cui la carenza di prestazione nei servizi d'interruzione di gravidanza;
   secondo la Cgil le donne che desideravano ricorrere ai servizi di aborto continuavano a incontrare reali difficoltà, con rischi considerevoli per la loro salute e per il loro benessere; la Cgil aveva, inoltre, contestato la discriminazione su base geografica del trattamento offerto nelle diverse regioni, con servizi migliori in alcune regioni rispetto ad altre;
   la Cgil aveva, inoltre, denunciato anche il fatto che medici non obiettori sarebbero stati trattati peggio di quelli obiettori in quanto a carichi di lavoro, ripartizione delle mansioni e possibilità di carriera e aveva parlato di vere o presunte pressioni di cui sarebbero stati oggetto i medici non obiettori per cambiare il loro orientamento;
   in altri termini la Cgil accusava il Governo italiano di non assicurare misure sufficienti a garantire l'aborto come previsto dalla legge n. 194 del 1978 a fronte dell'alto numero di ginecologi obiettori, attestati ormai stabilmente attorno al 70 per cento sul totale e l'11 aprile 2016 i rilievi presentati dalla Cgil erano stati accolti dalla commissione competente del Consiglio d'Europa;
   la notizia era stata divulgata con enorme risalto mediatico dai media nazionali che avevano contestualmente affermato che si trattava di una «vittoria» del «diritto di abortire» sulle istanze opportunistiche di chi decideva di fare obiezione per sottrarsi a turni pesanti e ad altre non meglio precisate forme di discriminazione;
   la commissione competente del Consiglio d'Europa aveva poi concesso al Governo italiano la possibilità di presentare le proprie controdeduzioni in una seduta pubblica, che si è svolta il 24 maggio 2016, nel corso della quale era stato possibile chiarire una serie di aspetti che non erano stati esaminati con la dovuta attenzione nel corso della prima valutazione, anche perché la commissione disponeva di una documentazione non sufficientemente aggiornata;
   il 6 luglio 2016 il Comitato dei ministri ha pubblicato una risoluzione nella quale si tiene conto delle informazioni comunicate dalla delegazione italiana e si prende nota delle informazioni fornite in seguito alla decisione del Comitato europeo dei diritti sociali che accoglie con favore gli sviluppi positivi intervenuti e nel documento si sottolinea che il Comitato dei ministri attende con interesse il rapporto che sarà sottoposto dall'Italia al Comitato europeo dei diritti sociali nel 2017;
   il Comitato dei ministri, organismo politico di livello superiore rispetto al Comitato per i diritti sociali, ha quindi accolto gli argomenti forniti dal Ministero della salute ritenendoli più persuasivi del reclamo presentato dalla Cgil; il nostro Paese esce quindi dalla posizione scomoda di «accusato» –:
   quali misure intenda assumere il Governo per un attento monitoraggio della legge n. 194 del 1978, in modo che venga sempre e comunque garantito il diritto all'obiezione di coscienza del personale sanitario, a cominciare dalle ostetriche e dagli stessi ginecologi. (3-02408)


Iniziative volte ad un adeguato riconoscimento dell'autismo nell'ambito del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza – 3-02409

   LENZI, SERENI, AMATO, ARGENTIN, BENI, PAOLA BOLDRINI, PAOLA BRAGANTINI, BURTONE, CAPONE, CARNEVALI, CASATI, D'INCECCO, FOSSATI, GELLI, GRASSI, MARIANO, MIOTTO, MURER, PATRIARCA, PIAZZONI, PICCIONE, GIUDITTA PINI, SBROLLINI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   il nuovo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che sostituisce integralmente il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», è stato predisposto in attuazione della legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, commi 553 e 554, legge 28 dicembre 2015, n. 208), che ha stanziato 800 milioni di euro annui per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza;
   la definizione dei livelli essenziali d'assistenza è, dunque, ferma al 2001, dopo che nel 2008 il decreto che avrebbe dovuto ridefinire i livelli essenziali di assistenza non entrò mai in vigore, in seguito ai rilievi su profili attinenti all'equilibrio economico mossi dalla Corte dei conti;
   la revoca del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 aprile 2008 ha comportato anche il mancato aggiornamento del nomenclatore tariffario degli ausili e delle protesi, aggravando così ulteriormente una situazione già di per sé difficile, visto che, di fatto, ha escluso dal rimborso tutte le nuove applicazioni tecnologiche che sicuramente rendono più agevole compiere i normali gesti quotidiani alle persone disabili. L'elenco in vigore risale al 1999, identico peraltro a quello originario del 1992: non è mai stato modificato, benché fosse previsto un aggiornamento ogni tre anni;
   i nuovi livelli essenziali di assistenza devono recepire tra le varie novità anche la legge 18 agosto 2015, n. 134, in materia di diagnosi, cura e abilitazione delle persone con disturbi dello spettro autistico, dove si prevede, all'articolo 3, l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con l'inserimento «delle prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche disponibili»;
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, se è pur vero che non è strutturato per patologie, prevede, all'allegato n. 8, «pacchetti» di interventi per molte singole disabilità, anche intellettive, come, ad esempio, la sindrome di Down, dimenticando completamente l'autismo, nonostante la citata legge n. 134 del 15 esigesse l'emanazione di livelli essenziali di assistenza specifici per l'autismo entro sei mesi dall'entrata in vigore, termine scaduto alla fine del mese di gennaio 2016;
   il nuovo schema di revisione dei livelli essenziali di assistenza, invece, nomina l'autismo includendolo nel capitolo delle psicosi, ciò che contrasta a giudizio degli interroganti con tutta la letteratura scientifica degli ultimi trent'anni, provocando inoltre l'uscita dalla diagnosi di autismo al compimento dei 18 anni. Nell'elenco delle prestazioni del «pacchetto» per le psicosi in genere manca, ad esempio, l'intervento cognitivo comportamentale raccomandato dalla linea guida n. 21 dell'Istituto superiore di sanità («Il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti»), manca la gran parte degli interventi specifici previsti dalle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nel settore dei disturbi pervasivi dello sviluppo, con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, approvate a suo tempo dalla Conferenza unificata Stato-regioni e manca anche la scala Vineland, che viene richiesta dall'Inps per determinare la necessità dell'indennità di accompagnamento piuttosto che quella di frequenza –:
   se il Ministro interrogato, alla luce delle ragioni sopra evidenziate, non ritenga necessario promuovere le necessarie modifiche affinché nel nuovo decreto di revisione dei livelli essenziali di assistenza vi sia un'indicazione specifica dei trattamenti terapeutico-riabilitativi, assistenziali, che sia i minori che gli adulti sofferenti di disturbi dello spettro autistico hanno diritto di ricevere. (3-02409)