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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 luglio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Baruffi, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Caparini, Capelli, Cariello, Caruso, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fantinati, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gallinella, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Mongiello, Orlando, Paris, Pastorelli, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Senaldi, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Baruffi, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Cancelleri, Capelli, Cariello, Caruso, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fantinati, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gallinella, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, Lorenzo Guerini, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Mongiello, Nicoletti, Orlando, Paris, Pastorelli, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Rughetti, Russo, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Senaldi, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VII Commissione (Cultura):
  TERZONI ed altri: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, e altre disposizioni riguardanti la disciplina delle attività professionali nei settori del turismo montano e speleologico» (2980); Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  SANI ed altri: «Disciplina della coltivazione, della raccolta e della prima trasformazione delle piante officinali» (3864) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, VIII, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia (INSMLI), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 417).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 8 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Trieste, per gli esercizi 2013 e 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 418).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 6 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta dall'ENIT – Agenzia nazionale del turismo nell'anno 2014, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 8 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, la prima relazione sulle attività di protezione civile, riferita agli anni 2014 e 2015 (Doc. CCXXXVIII, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 7 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 16, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, la relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla Cassa depositi e prestiti Spa nell'anno 2015 (Doc. LIV, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera in data 12 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla Direzione investigativa antimafia, riferita al secondo semestre 2015 (Doc. LXXIV, n. 7).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 12 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'utilizzo delle operazioni di rifinanziamento a lungo termine e delle misure analoghe di sostegno finanziario concesse dalle banche centrali del SEBC agli enti creditizi e sui benefìci che questi ne hanno tratto (COM(2016) 455 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio recante proposta di definizione dell'elenco dei progetti di infrastrutture energetiche della Comunità dell'energia (COM(2016) 456 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 456 final – Annex 1 e 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 11 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Gabriele Papa Pagliardini a direttore dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) (73).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 9 GIUGNO 2016, N. 98, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI DEL GRUPPO ILVA (A.C. 3886-A)

A.C. 3886-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA).

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 110. Sisto, Polidori.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 112. Petraroli, Crippa, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
*1. 114. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Duranti.

  Al comma 4, lettera a), sopprimere le parole da: Tale termine si applica altresì fino alla fine della lettera.
1. 120. Sisto, Polidori.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 126. Sisto, Polidori.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
*1. 128. Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Duranti.

  Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) al comma 6 è aggiunto infine il seguente periodo: «Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.».
1. 146. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono altresì dare luogo a responsabilità amministrativa dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati».
1. 129. Sisto, Polidori.

  Al comma 4, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono altresì dare luogo a responsabilità penale dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati.».
1. 131. Sisto, Polidori.

  Al comma 4, lettera b), numero 1), sostituire le parole:, dell'affittuario o acquirente con le seguenti: o dell'acquirente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sostituire le parole: all'affittuario o acquirente con le seguenti: all'acquirente.
1. 135. Sisto, Polidori.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Resta ferma la responsabilità penale in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
1. 220. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 151. Sisto, Polidori, Rizzetto.

  Sopprimere il comma 5.
*1. 153. Petraroli, Da Villa, Vallascas, Crippa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, il comma 2-ter è abrogato.
1. 156. Crippa, Zolezzi, Da Villa, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle, Petraroli.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «e previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che provvede ad accertare l'assenza di rischi di contaminazione per la falda e per la salute, ai sensi dell'articolo 177, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.»;
   b) il secondo periodo è soppresso.
1. 223. Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 4, comma 2-ter, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati fuori dagli stabilimenti ILVA, si applica il test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998.».
1. 400. Le Commissioni.
(Approvato)

ART. 2.
(Finanziamenti ad imprese strategiche).

  Sopprimerlo.
2. 1. Vallascas, Crippa, Petraroli, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Al comma 1, sostituire le parole: nell'anno 2018 con le seguenti: entro e non oltre il 31 dicembre 2018, ovvero successivamente.
2. 200. Crippa, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Vallascas, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Al comma 1 sostituire le parole: anno 2018, ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo stabilita nel presente comma con le seguenti: anno 2017.
2. 4. Sisto, Polidori.

  Al comma 1 sostituire le parole: anno 2018 con le seguenti: anno 2017.
2. 5. Crippa, Petraroli, Vallascas, Da Villa, Zolezzi, Mannino, Cancelleri, Fantinati, Busto, De Rosa, Terzoni, Della Valle.

  Al comma 1, sopprimere le parole da:, ovvero successivamente fino alla fine del comma.
2. 3. Sisto, Polidori.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ovvero successivamente.
2. 7. Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Duranti.

A.C. 3886-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di otto decreti-legge, conseguenti anche all'apertura di una procedura d'infrazione contro l'Italia nel settembre 2013 che, da un lato, sono intervenuti a regime sulla normativa in materia di grandi imprese in crisi e, dall'altro, hanno dettato una disciplina specifica e per lo più derogatoria del quadro normativo vigente per risolvere la crisi economica ed ambientale dello stabilimento ILVA di Taranto e del gruppo industriale;
   in esso sono previste norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di valutare l'adozione di eventuali ulteriori iniziative volte a dar seguito all'impegno di conseguire una concreta e definitiva soluzione delle criticità emerse a livello europeo sulla materia attraverso previsioni normative che si pongano in coerenza con la disciplina europea e consentano il superamento del contenzioso in atto.
9/3886-A/1Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui al disegno di legge di approvazione in epigrafe prevede, tra l'altro, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che, al momento del deposito delle offerte da parte degli interessati al procedimento di gara per il trasferimento a terzi di ILVA, entro il 30 giugno 2016, le eventuali proposte di modifica del Piano ambientale avanzate dagli offerenti vengano vagliate preliminarmente a ogni altra componente dell'offerta da un comitato di esperti nominato dal Ministro dell'ambiente, che si esprimerà nel termine di 120 giorni dall'insediamento;
    il Comitato di cui al punto precedente sarà composto da tre componenti scelti tra «soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di acquisire, eventualmente, indicazioni, in merito ai criteri di nomina dei tre esperti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del disegno di legge in epigrafe, da parte di enti e associazioni di indiscussa autorevolezza sul piano della ricerca scientifica e della vita accademica, quali, ad esempio, il Consiglio Nazionale delle Ricerche (anche con riferimento all'articolo 3, comma 1, lettera c), dello Statuto dello stesso CNR) o della Conferenza dei Rettori delle Università italiane (anche con riferimento all'articolo 2, comma 2, paragrafo terzo, dello Statuto della stessa CRUI).
9/3886-A/2Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge di cui al disegno di legge di approvazione in epigrafe prevede, tra l'altro, all'articolo 1, comma 1, lettera b), che, al momento del deposito delle offerte da parte degli interessati al procedimento di gara per il trasferimento a terzi di ILVA, entro il 30 giugno 2016, le eventuali proposte di modifica del Piano ambientale avanzate dagli offerenti vengano vagliate preliminarmente a ogni altra componente dell'offerta da un comitato di esperti nominato dal Ministro dell'ambiente, che si esprimerà nel termine di 120 giorni dall'insediamento;
    il Comitato di cui al punto precedente sarà composto da tre componenti scelti tra «soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consultare, in merito ai criteri di nomina del Comitato degli esperti di cui in premessa, enti e associazioni di indiscussa autorevolezza sul piano della ricerca scientifica e della vita accademica.
9/3886-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti o affittuari del complesso aziendale;
    il comma 2 dell'articolo 1 prevede l'obbligo per l'affittuario di inviare alle Camere ogni 6 mesi una relazione sull'attività posta in essere con riguardo al piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario;
    l'articolo 1-bis, prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti dell'ILVA,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità che, nella relazione inviata alle Camere ogni 6 mesi sull'attività posta in essere con riguardo al Piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario si specifichino anche le disposizioni assunte in relazione ai rifiuti pericolosi o radioattivi.
9/3886-A/3Marzano, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 9 giugno 2016 «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» prevede:
     al comma 1 capoverso 8.1. «Dopo l'adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico con il quale, su istanza dei commissari straordinari, è individuato l'aggiudicatario... La domanda, completa dei relativi allegati, è resa disponibile per la consultazione del pubblico sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per un periodo di trenta giorni, ai fini dell'acquisizione di eventuali osservazioni. Della disponibilità della domanda sul sito web ai fini della consultazione da parte del pubblico è dato tempestivo avviso mediante pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale»;
     al comma 1 capoverso 8.2. «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare entro cinque giorni dalla istanza dei commissari straordinari di cui al comma 8, primo periodo, nomina un comitato di esperti, composto da tre componenti scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici»;
     ed al comma 2 «Resta fermo l'obbligo dell'affittuario di prestare idonee garanzie per tutte le obbligazioni dal medesimo assunte in base al contratto o derivanti dalla legge e anche di inviare alle Camere ogni sei mesi una relazione sull'attività posta in essere, con particolare riguardo al Piano ambientale e al rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario»;
    sulla vicenda ILVA i cittadini chiedono la massima attenzione e la massima trasparenza, e in questo senso diventa fondamentale permettere il massimo di accessibilità alle risultanze del percorso di risanamento in atto a tutti i cittadini e le associazioni interessate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di creare una vera e propria sezione relativa al tema in oggetto, sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con link nei siti web della regione e degli enti locali interessati, al fine di garantire la massima e più agevole possibilità di accesso allo stato di attuazione del Piano di cui al comma 1 capoverso 8.1 e delle attività di vigilanza, controllo, monitoraggio sull'attuazione dello stesso, ai cittadini interessati.
9/3886-A/4Taricco, Amato, Ventricelli, Albanella, Zappulla, Romanini, Paolo Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di numerosi decreti-legge, infatti esso contiene norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale;
    in particolare l'articolo 1 contiene l'ulteriore proroga di diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;
    a tale riguardo, si ricorda che lo Stato italiano è formalmente sottoposto a procedura innanzi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni dell'ILVA,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di sottoporre ad un'attenta vigilanza e a un continuo monitoraggio le vicende che interessano lo stabilimento ILVA di Taranto, promuovendo ogni intervento utile a garantire celermente ed efficacemente la sicurezza e la salute dei lavoratori per assicurare anche la tutela delle prospettive occupazionali dei dipendenti dello stabilimento e di quelli impiegati dalle imprese dell'indotto, evitando in tal modo un conflitto tra i principi costituzionali del diritto alla salute e del diritto all'occupazione e garantire, invece, il loro contemporaneo rispetto.
9/3886-A/5Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento sottoposto al nostro esame interviene su una materia che in tempi recenti ha visto la rapida successione di numerosi decreti-legge, infatti esso contiene norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti, o affittuari, del complesso aziendale;
    in particolare l'articolo 1 contiene l'ulteriore proroga di diciotto mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano ambientale, approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014;
    a tale riguardo, si ricorda che lo Stato italiano è formalmente sottoposto a procedura innanzi alla Corte europea dei diritti umani di Strasburgo, con l'accusa di non aver protetto la vita e la salute di 182 cittadini di Taranto dagli effetti negativi delle emissioni dell'ILVA,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di sottoporre a un'attenta vigilanza e a un continuo monitoraggio le vicende che interessano lo stabilimento Ilva di Taranto, valutando l'adozione di misure volte a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e ad assicurare la tutela delle prospettive occupazionali dei dipendenti dello stabilimento e di quelli impiegati nelle imprese dell'indotto.
9/3886-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, prevede che «Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti.»;
    le problematiche relative all'ILVA afferiscono a rilevanti aspetti sanitari e che è comunque opportuno anche il coinvolgimento del Ministero della salute nell’iter per l'espressione del parere di cui sopra,

impegna il Governo

in particolare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ad acquisire presso il Ministero della salute ogni documentazione utile ai fini istruttori per l'espressione del parere previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 4/12/2015, n. 191, convertito, con modificazioni dalla legge 1/2/2016, n.  13.
9/3886-A/6(Versione corretta)Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il secondo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, prevede che «Entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sulla base dell'istruttoria svolta dal comitato degli esperti, sentito il Ministro dello sviluppo economico, esprime il proprio parere, proponendo eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti.»;
    le problematiche relative all'ILVA afferiscono a rilevanti aspetti sanitari e che è comunque opportuno anche il coinvolgimento del Ministero della salute nell’iter per l'espressione del parere di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di consultare il Ministero della salute al fine dell'espressione del parere di cui in premessa.
9/3886-A/6. (Versione corretta) (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano ambientale e sanitario, definendo una nuova procedura secondo la quale il soggetto che presenterà un'offerta vincolante potrà non solo richiedere modifiche ed integrazioni all'attuale Piano ambientale e sanitario, ma anche ottenere il differimento fino a 18 mesi del termine ultimo delle attuazioni delle prescrizioni previste;
    il termine ultimo – già oggetto di precedenti proroghe – per l'attuazione del Piano ambientale, e che era stato fissato da ultimo al 30 giugno 2017, diventa ora, per l'ennesima volta, prorogabile fino a un anno e mezzo;
    una previsione che si tradurrà in un ulteriore spostamento in avanti delle misure di risanamento ambientale previste dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), e quindi delle opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio tarantino;
    riguardo allo stato di attuazione delle prescrizioni AIA, giova ricordare che la normativa prevedeva che il Piano ambientale si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015 fosse stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Fin da allora si era criticata l'inadeguatezza di prevedere una mera percentuale di prescrizioni da attuare, senza valutare l'importanza in termini ambientali e sanitari delle diverse prescrizioni. È stato quindi finora sufficiente realizzare tutte quelle prescrizioni meno importanti e di più facile e rapida attuazione per arrivare alla soglia dell'80 per cento, rimandando quelle più impegnative e importanti;
    ad oggi risultano ancora non attuate molte delle più importanti prescrizioni decisive per dare una risposta efficace all'emergenza ambientale. Tra queste prescrizioni non realizzate si segnalano: la copertura parchi primari; l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; il rifacimento refrattari delle batterie a lotti; la chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; l'aspirazione desolforazione ghisa; eccetera,

impegna il Governo

a prevedere che le eventuali modifiche ed integrazioni all'attuale Piano ambientale, e quindi delle prescrizioni previste, debbano comunque garantire che venga data assoluta priorità alle prescrizioni AIA più importanti e decisive per il miglioramento sensibile della drammatica situazione ambientale e sanitaria del territorio di Taranto, ma non ancora realizzate.
9/3886-A/7Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano ambientale e sanitario, definendo una nuova procedura secondo la quale il soggetto che presenterà un'offerta vincolante potrà non solo richiedere modifiche ed integrazioni all'attuale Piano ambientale e sanitario, ma anche ottenere il differimento fino a 18 mesi del termine ultimo delle attuazioni delle prescrizioni previste;
    il termine ultimo – già oggetto di precedenti proroghe – per l'attuazione del Piano ambientale, e che era stato fissato da ultimo al 30 giugno 2017, diventa ora, per l'ennesima volta, prorogabile fino a un anno e mezzo;
    una previsione che si tradurrà in un ulteriore spostamento in avanti delle misure di risanamento ambientale previste dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA), e quindi delle opere di ambientalizzazione e di risanamento del territorio tarantino;
    riguardo allo stato di attuazione delle prescrizioni AIA, giova ricordare che la normativa prevedeva che il Piano ambientale si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015 fosse stato realizzato, almeno nella misura dell'80 per cento, il numero di prescrizioni in scadenza a quella data. Fin da allora si era criticata l'inadeguatezza di prevedere una mera percentuale di prescrizioni da attuare, senza valutare l'importanza in termini ambientali e sanitari delle diverse prescrizioni. È stato quindi finora sufficiente realizzare tutte quelle prescrizioni meno importanti e di più facile e rapida attuazione per arrivare alla soglia dell'80 per cento, rimandando quelle più impegnative e importanti;
    ad oggi risultano ancora non attuate molte delle più importanti prescrizioni decisive per dare una risposta efficace all'emergenza ambientale. Tra queste prescrizioni non realizzate si segnalano: la copertura parchi primari; l'avvio dei lavori per la costruzione di edifici chiusi; il rifacimento refrattari delle batterie a lotti; la chiusura edifici aree di gestione materiali polverulenti; l'aspirazione desolforazione ghisa; eccetera,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di prevedere che le eventuali modifiche e integrazioni al piano ambientale siano volte a tutelare le condizioni ambientali e sanitarie del territorio di Taranto.
9/3886-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015, che avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati;
    il comma 2 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero;
    la stessa Autorità dell'energia elettrica e del gas, ha sottolineato le criticità derivanti dall'applicazione delle suddette norme in quanto un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le suddette finalità, determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;
    tale minore flessibilità potrebbe, peraltro, determinare – scrive ancora l’Authority – la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario a gravare sulle bollette energetiche dei clienti/utenti italiani (famiglie e imprese) anche se destinate a differenti finalità, non riconducibili al settore energetico e/o idrico;
    il rischio è quindi che lo Stato si fa garante di un prestito di 400 milioni, e a pagarne il conto siano famiglie e imprese che potrebbero vedersi aumentare le bollette elettriche,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le iniziative anche normative, volte ad escludere che dall'attuazione delle norme di cui in premessa, possano derivare aumenti delle bollette elettriche per famiglie e imprese.
9/3886-A/8Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2, comma 1, posticipa al 2018, ovvero successivamente, il termine previsto per il rimborso degli importi finanziati da parte dello Stato in favore del Gruppo ILVA, ai sensi del decreto-legge n. 191 del 2015, che avrebbero dovuto essere rimborsati nel medesimo esercizio finanziario in cui gli stessi sono stati erogati;
    il comma 2 del medesimo articolo, reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, quantificato pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero;
    la stessa Autorità dell'energia elettrica e del gas, ha sottolineato le criticità derivanti dall'applicazione delle suddette norme in quanto un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) per le suddette finalità, determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di CSEA per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;
    tale minore flessibilità potrebbe, peraltro, determinare – scrive ancora l’Authority – la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario a gravare sulle bollette energetiche dei clienti/utenti italiani (famiglie e imprese) anche se destinate a differenti finalità, non riconducibili al settore energetico e/o idrico;
    il rischio è quindi che lo Stato si fa garante di un prestito di 400 milioni, e a pagarne il conto siano famiglie e imprese che potrebbero vedersi aumentare le bollette elettriche,

impegna il Governo

a verificare che dall'attuazione delle norme di cui in premessa non possano derivare aumenti delle tariffe delle bollette elettriche per famiglie e imprese e ad adoperarsi nel caso a compiere ogni utile iniziativa.
9/3886-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in oggetto si avvia il «procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA»;
    in base a quanto emerso durante l'audizione tenutasi presso la Commissione Industria del Senato, in particolare dei rappresentanti della ARCEROL-MITTAL – colosso che sarebbe interessato all'acquisto dello stabilimento siderurgico – si correrebbe il rischio di andare verso un ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso. In tal modo si avrebbe un adeguamento della occupazione al ribasso con un elevato numero di esuberi,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative utili a garantire il mantenimento degli attuali livelli occupazionali – con particolare riferimento anche per tutti i lavoratori in appalto e dell'indotto – anche con l'adozione di provvedimenti ad hoc che prevedano l'inserimento specifico di una «clausola sociale».
9/3886-A/9Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il provvedimento in oggetto si avvia il «procedimento di gara per il trasferimento a terzi delle imprese di interesse strategico nazionale e sulle norme che regolano più specificamente le procedure relative alle imprese del Gruppo ILVA»;
    in base a quanto emerso durante l'audizione tenutasi presso la Commissione Industria del Senato, in particolare dei rappresentanti della ARCEROL-MITTAL – colosso che sarebbe interessato all'acquisto dello stabilimento siderurgico – si correrebbe il rischio di andare verso un ridimensionamento della capacità produttiva del sito stesso. In tal modo si avrebbe un adeguamento della occupazione al ribasso con un elevato numero di esuberi,

impegna il Governo

ad adoperarsi al fine di assicurare prospettive occupazionali ai lavoratori dell'Ilva e dell'indotto.
9/3886-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il presente decreto, all'articolo 1-bis, si prevede «che entro il 31 dicembre 2016, i commissari trasmettano al Ministero dell'ambiente la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società IlVA S.p.a.»;
    come attestato anche dai Commissari straordinari durante l'audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera, solo fra il 2014/2015 vi sono stati oltre 180 interventi per la bonifica di oltre 1750 tonnellate di amianto presso lo stabilimento siderurgico,

impegna il Governo

a presentare contestualmente alla mappatura aggiornata di cui in premessa anche il piano di bonifica dei rifiuti pericolosi o radioattivi, con particolare riferimento al materiale contenente amianto.
9/3886-A/10Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    con il presente decreto, all'articolo 1-bis, si prevede «che entro il 31 dicembre 2016, i commissari trasmettano al Ministero dell'ambiente la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società IlVA S.p.a.»;
    come attestato anche dai Commissari straordinari durante l'audizione presso la Commissione Attività produttive della Camera, solo fra il 2014/2015 vi sono stati oltre 180 interventi per la bonifica di oltre 1750 tonnellate di amianto presso lo stabilimento siderurgico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di presentare contestualmente alla mappatura aggiornata di cui in premessa anche il piano di bonifica dei rifiuti pericolosi o radioattivi, con particolare riferimento al materiale contenente amianto.
9/3886-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Zaratti, Ferrara, Ricciatti, Duranti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    come si evince dalla sintesi di aggiornamento del registro tumori di Taranto – Rapporto 2016, si confermano gravi e preoccupanti i dati relativi alla incidenza dei tumori nel territorio jonico. Si confermano inoltre le criticità già evidenziate con il primo report, con particolare riferimento all'area di Taranto città e l'area SIN (Taranto e Statte), con una incidenza tumorale superiore sia a quella dell'area Sud del Paese che dell'Italia nel suo complesso,

impegna il Governo

a garantire misure volte alla prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e dei cittadini di Taranto, e ad avviare ogni iniziativa utile – alla luce di quanto esposto in premessa – al fine di escludere da ogni provvedimento di riordino ospedaliero e di razionalizzazione dell'assistenza sanitaria territoriale, possibili riduzioni dei presidi territoriali e delle strutture sanitarie del territorio jonico, prevedendo, al contrario, misure che permettano l'implementazione di strutture ed organici.
9/3886-A/11Ferrara, Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    come si evince dalla sintesi di aggiornamento del registro tumori di Taranto – Rapporto 2016, si confermano gravi e preoccupanti i dati relativi alla incidenza dei tumori nel territorio jonico. Si confermano inoltre le criticità già evidenziate con il primo report, con particolare riferimento all'area di Taranto città e l'area SIN (Taranto e Statte), con una incidenza tumorale superiore sia a quella dell'area Sud del Paese che dell'Italia nel suo complesso,

impegna il Governo

ad adottare misure volte alla prevenzione e tutela della salute dei lavoratori e cittadini di Taranto e valutando l'adozione di interventi finalizzati a preservare l'attuale assetto delle strutture sanitarie del territorio ionico.
9/3886-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferrara, Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro dello sviluppo economico Calenda nei giorni scorsi ha accomunato la vertenza ILVA e quella dell'Alcoa, ritenendo sia l'acciaio che l'alluminio due vertenze rilevanti per l'industria del Paese;
    alla pari dell'acciaio prodotto dall'ILVA di Taranto anche l'alluminio è un materiale cruciale per qualsiasi sistema economico che si prefigga una crescita compatibile con il rispetto dell'ambiente;
    il tasso di crescita della domanda di alluminio è attualmente superiore a quello di ogni altro metallo, oltre che del prodotto interno lordo delle diverse economie mondiali;
    l'alluminio è una commodity: il prezzo internazionale si forma nelle negoziazioni di borsa al London Metal Exchange e le variazioni locali dei costi di produzione della materia prima non sono trasferibili sul prezzo finale del metallo;
    l'andamento di detto prezzo è caratterizzato da una discreta volatilità e, in termini reali, risulta decrescente, con un tasso di riduzione annuo prossimo al 2 per cento, conseguenza anche del miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi;
    l’import di alluminio primario dai Paesi Extra-UE è costantemente cresciuto oltre al 36,5 per cento del fabbisogno totale di alluminio ed al 56 per cento del fabbisogno di alluminio primario;
    il mercato interno europeo è fortemente deficitario di alluminio e il tasso di import, è a livelli mai prima raggiunti; l'industria europea non è in grado di coprire il deficit di metallo con una crescita delle produzioni primarie da lungo tempo a livelli stazionari; le produzioni secondarie sono state sviluppate sino al limite massimo della disponibilità di rottame, utilizzando pienamente la generazione interna e trovando difficoltà crescenti al reperimento di rottame dall'esterno; l'industria dell'alluminio primario è ad alta intensità di capitale con investimenti ad elevata durata di vita economica;
    l'industria dell'alluminio primario è, per sua natura, un'industria energy intensive;
    l'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi;
    la disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti, ed è elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti smelters);
    negli ultimi anni la posizione competitiva degli impianti italiani, e quello sardo in particolar modo, anche per le condizioni insulari della Sardegna, si è andata deteriorando significativamente;
    alla naturale evoluzione del costo del lavoro, si sono infatti aggiunti due ulteriori elementi negativi: a) il rafforzamento dell'euro, particolarmente penalizzante in un business che, come nel caso del Primario Europeo, sostiene i costi pressoché interamente in euro ed ha i ricavi interamente in dollari; b) l'aumento del costo dell'energia elettrica, indotto non solo da fattori congiunturali attinenti le oscillazioni dei costi delle materie prime energetiche (olio e carbone), ma dalla attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
    il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'avere realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi;
    il mercato al momento non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti energy intensive quali i produttori di alluminio; la carenza di riserva di generazione elettrica ed i vincoli di varia natura alla trasmissione dell'energia pongono un evidente limite strutturale ad uno sviluppo equilibrato dello stesso;
    le attuali regole di funzionamento del mercato, che opera ancora in difetto di reale concorrenza, soprattutto in Sardegna, e di negoziazione dei prezzi, che vedono una posizione di forza preponderante dei fornitori, non sono adeguate per negoziare acquisti di energia a lungo termine; la formulazione del prezzo di borsa è svincolata dai fondamentali elementi di costo, o è volta a remunerare il costo marginale del produttore meno competitivo;
    l'industria dell'Allumino Primario, data l'intensità del consumo energetico, è di gran lunga la più esposta all'imperfetto funzionamento del mercato energetico ed ai conseguenti aumenti dei costi;
    nelle condizioni attuali del mercato dell'energia, senza adeguati interventi strategici e contingenti, si prefigura il seguente scenario: a) sarà impossibile la rinegoziazione dei contratti a condizioni e prezzi internazionalmente competitivi; b) l'incremento del prezzo dell'energia risulterà incompatibile con la sopravvivenza economica degli impianti che conseguentemente non saranno più in condizioni di operare; c) la produzione verrà delocalizzata in Paesi che adottano politiche energetiche compatibili con le loro ambizioni di sviluppo industriale; d) per la natura di «capital intensive» dell'industria del primario la delocalizzazione sarà per lungo tempo irreversibile; e) il metallo prodotto in tali aree, spesso a condizioni agevolate ed incentivate da risorse pubbliche, sarà importato nei Paesi della Comunità; f) l'Europa pagherà i costi sociali ed economici connessi con la delocalizzazione; g) l'Europa perderà la corrispondente occupazione diretta ed indotta; la competitività europea sarà penalizzata in quanto:
     a) l'industria di trasformazione perderà il supporto che deriva dalla disponibilità in loco di metallo primario;
     b) l'industria manifatturiera perderà le ricadute tecnologiche apportate dalle attività primarie;
     c) il sistema europeo si troverà a dipendere completamente da importazioni extra UE con ricadute negative, nel lungo periodo, anche sui consumatori; è indispensabile che le attuali distorsioni del mercato dell'energia vengano corrette al fine di ristabilire un bilanciamento tra fornitori e consumatori energy intensive creando un mercato competitivo che renda attraente per i produttori negoziare contratti competitivi a lungo termine con utenti «baseload»; l'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate all'anno è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa e dispone di una industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva;
    la produzione nazionale di primario è pari a circa 190.000 tonnellate all'anno, e copre quindi solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati; la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, assomma a 700.000 tonnellate all'anno, pari al 43 per cento dell'intera domanda;
    l’import assomma a circa 764.000 tonnellate all'anno, pari al 47 per cento del fabbisogno;
    la produzione di alluminio primario in Italia è effettuata in due stabilimenti, entrambi appartenenti alla multinazionale Alcoa, che li ha acquistati in seguito alla privatizzazione dell'industria nazionale dell'Alluminio: a) Portovesme, nel Sulcis Iglesiente (Sardegna) con capacità di 150.000 tonnellate all'anno; b) Fusina, nel Veneto, con capacità di 45.000 tonnellate all'anno;
    nel caso italiano, la produzione di alluminio primario risulta particolarmente strategica per le motivazioni seguenti: a) è integrata all'industria di trasformazione a monte valle della filiera produttiva, e ne costituisce importante salvaguardia; b) costituisce un indiretto sostegno della industria del secondario, la più evoluta in Europa, che incontra difficoltà crescenti nell'approvvigionamento dell'estero del rottame; in Sardegna la produzione del primario costituisce l'attività principale del nucleo industriale del Sulcis Iglesiente, e fornisce un contributo insostituibile al tessuto socio-economico della regione;
    il comparto dell'alluminio primario italiano è stato privatizzato nel 1996 con l'acquisizione degli stabilimenti da parte della multinazionale Alcoa, leader mondiale del settore; condizione essenziale per il perfezionamento di tale privatizzazione fu la fornitura ai suddetti stabilimenti di energia elettrica ad un prezzo allineato a quello medio applicato nel resto dell'Europa per un periodo di almeno dieci anni, ossia sino al 31 dicembre 2005,

impegna il Governo:

   a predisporre apposite proposte anche legislative al fine di definire un piano strategico di rilancio dell'industria che insieme all'acciaio veda riconosciuto anche l'alluminio primario come settore strategico nazionale;
   a predisporre un piano di politica industriale nazionale che estenda i provvedimenti per l'ILVA di Taranto anche a quegli stabilimenti ricadenti in aree di crisi ambientali e che siano in grave crisi o abbiano cessato le produzioni;
   ad estendere tali benefici economici e sostanziali per l'acciaio anche all'alluminio primario e agli stabilimenti ricadenti in aree di crisi ambientali;
   a prevedere politiche energetiche unitarie e univoche per il settore delle industrie energivore al fine di abbattere il costo dell'energia in grado di rendere fattibile un piano competitivo di rilancio delle stesse attività.
9/3886-A/12Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro dello sviluppo economico Calenda nei giorni scorsi ha accomunato la vertenza ILVA e quella dell'Alcoa, ritenendo sia l'acciaio che l'alluminio due vertenze rilevanti per l'industria del Paese;
    alla pari dell'acciaio prodotto dall'ILVA di Taranto anche l'alluminio è un materiale cruciale per qualsiasi sistema economico che si prefigga una crescita compatibile con il rispetto dell'ambiente;
    il tasso di crescita della domanda di alluminio è attualmente superiore a quello di ogni altro metallo, oltre che del prodotto interno lordo delle diverse economie mondiali;
    l'alluminio è una commodity: il prezzo internazionale si forma nelle negoziazioni di borsa al London Metal Exchange e le variazioni locali dei costi di produzione della materia prima non sono trasferibili sul prezzo finale del metallo;
    l'andamento di detto prezzo è caratterizzato da una discreta volatilità e, in termini reali, risulta decrescente, con un tasso di riduzione annuo prossimo al 2 per cento, conseguenza anche del miglioramento dell'efficienza dei processi produttivi;
    l’import di alluminio primario dai Paesi Extra-UE è costantemente cresciuto oltre al 36,5 per cento del fabbisogno totale di alluminio ed al 56 per cento del fabbisogno di alluminio primario;
    il mercato interno europeo è fortemente deficitario di alluminio e il tasso di import, è a livelli mai prima raggiunti; l'industria europea non è in grado di coprire il deficit di metallo con una crescita delle produzioni primarie da lungo tempo a livelli stazionari; le produzioni secondarie sono state sviluppate sino al limite massimo della disponibilità di rottame, utilizzando pienamente la generazione interna e trovando difficoltà crescenti al reperimento di rottame dall'esterno; l'industria dell'alluminio primario è ad alta intensità di capitale con investimenti ad elevata durata di vita economica;
    l'industria dell'alluminio primario è, per sua natura, un'industria energy intensive;
    l'energia elettrica è la vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi;
    la disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti, ed è elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti smelters);
    negli ultimi anni la posizione competitiva degli impianti italiani, e quello sardo in particolar modo, anche per le condizioni insulari della Sardegna, si è andata deteriorando significativamente;
    alla naturale evoluzione del costo del lavoro, si sono infatti aggiunti due ulteriori elementi negativi: a) il rafforzamento dell'euro, particolarmente penalizzante in un business che, come nel caso del Primario Europeo, sostiene i costi pressoché interamente in euro ed ha i ricavi interamente in dollari; b) l'aumento del costo dell'energia elettrica, indotto non solo da fattori congiunturali attinenti le oscillazioni dei costi delle materie prime energetiche (olio e carbone), ma dalla attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
    il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'avere realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi;
    il mercato al momento non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti energy intensive quali i produttori di alluminio; la carenza di riserva di generazione elettrica ed i vincoli di varia natura alla trasmissione dell'energia pongono un evidente limite strutturale ad uno sviluppo equilibrato dello stesso;
    le attuali regole di funzionamento del mercato, che opera ancora in difetto di reale concorrenza, soprattutto in Sardegna, e di negoziazione dei prezzi, che vedono una posizione di forza preponderante dei fornitori, non sono adeguate per negoziare acquisti di energia a lungo termine; la formulazione del prezzo di borsa è svincolata dai fondamentali elementi di costo, o è volta a remunerare il costo marginale del produttore meno competitivo;
    l'industria dell'Allumino Primario, data l'intensità del consumo energetico, è di gran lunga la più esposta all'imperfetto funzionamento del mercato energetico ed ai conseguenti aumenti dei costi;
    nelle condizioni attuali del mercato dell'energia, senza adeguati interventi strategici e contingenti, si prefigura il seguente scenario: a) sarà impossibile la rinegoziazione dei contratti a condizioni e prezzi internazionalmente competitivi; b) l'incremento del prezzo dell'energia risulterà incompatibile con la sopravvivenza economica degli impianti che conseguentemente non saranno più in condizioni di operare; c) la produzione verrà delocalizzata in Paesi che adottano politiche energetiche compatibili con le loro ambizioni di sviluppo industriale; d) per la natura di «capital intensive» dell'industria del primario la delocalizzazione sarà per lungo tempo irreversibile; e) il metallo prodotto in tali aree, spesso a condizioni agevolate ed incentivate da risorse pubbliche, sarà importato nei Paesi della Comunità; f) l'Europa pagherà i costi sociali ed economici connessi con la delocalizzazione; g) l'Europa perderà la corrispondente occupazione diretta ed indotta; la competitività europea sarà penalizzata in quanto:
     a) l'industria di trasformazione perderà il supporto che deriva dalla disponibilità in loco di metallo primario;
     b) l'industria manifatturiera perderà le ricadute tecnologiche apportate dalle attività primarie;
     c) il sistema europeo si troverà a dipendere completamente da importazioni extra UE con ricadute negative, nel lungo periodo, anche sui consumatori; è indispensabile che le attuali distorsioni del mercato dell'energia vengano corrette al fine di ristabilire un bilanciamento tra fornitori e consumatori energy intensive creando un mercato competitivo che renda attraente per i produttori negoziare contratti competitivi a lungo termine con utenti «baseload»; l'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate all'anno è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa e dispone di una industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva;
    la produzione nazionale di primario è pari a circa 190.000 tonnellate all'anno, e copre quindi solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati; la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, assomma a 700.000 tonnellate all'anno, pari al 43 per cento dell'intera domanda;
    l’import assomma a circa 764.000 tonnellate all'anno, pari al 47 per cento del fabbisogno;
    la produzione di alluminio primario in Italia è effettuata in due stabilimenti, entrambi appartenenti alla multinazionale Alcoa, che li ha acquistati in seguito alla privatizzazione dell'industria nazionale dell'Alluminio: a) Portovesme, nel Sulcis Iglesiente (Sardegna) con capacità di 150.000 tonnellate all'anno; b) Fusina, nel Veneto, con capacità di 45.000 tonnellate all'anno;
    nel caso italiano, la produzione di alluminio primario risulta particolarmente strategica per le motivazioni seguenti: a) è integrata all'industria di trasformazione a monte valle della filiera produttiva, e ne costituisce importante salvaguardia; b) costituisce un indiretto sostegno della industria del secondario, la più evoluta in Europa, che incontra difficoltà crescenti nell'approvvigionamento dell'estero del rottame; in Sardegna la produzione del primario costituisce l'attività principale del nucleo industriale del Sulcis Iglesiente, e fornisce un contributo insostituibile al tessuto socio-economico della regione;
    il comparto dell'alluminio primario italiano è stato privatizzato nel 1996 con l'acquisizione degli stabilimenti da parte della multinazionale Alcoa, leader mondiale del settore; condizione essenziale per il perfezionamento di tale privatizzazione fu la fornitura ai suddetti stabilimenti di energia elettrica ad un prezzo allineato a quello medio applicato nel resto dell'Europa per un periodo di almeno dieci anni, ossia sino al 31 dicembre 2005,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi al fine di predisporre un piano strategico di rilancio del settore dell'alluminio primario.
9/3886-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ILVA ha rappresentato per Taranto e la sua provincia una grande opportunità industriale, ma nello stesso tempo una gravissima condizione di rischio per la salute dei cittadini;
    i ripetuti tentativi fatti per intervenire sul modello organizzativo della produzione in modo da mantenere l'eccellenza di alcune linee di produzione, dopo averle opportunamente modificate per ridurre i fattori di rischio, si è rivelata assai più complessa di quanto si potesse prevedere. Non sempre i dirigenti sono stati all'altezza delle loro responsabilità, preferendo schierarsi più dal lato della produzione che non da quello delle garanzie della salute e della qualità di vita dei lavoratori e degli abitanti della città. La logica del profitto non ha solo compromesso l'ecologia dell'ambiente in quella regione, ma ha compromesso gravemente quanto può riferirsi alla ecologia umana;
    dismettere il complesso ILVA quindi non si può ridurre ad una «semplice» operazione di cambio di proprietà, richiede un cambiamento radicale sia alla linea della produzione che alla linea della salvaguardia della salute. Ciò che è fondamentale è conservare, accanto alla cultura tecnico-imprenditoriale, il patrimonio delle conoscenze clinico-scientifiche acquisite in termini di prevenzione, di diagnosi e di cura. Il rapporto tra i due diritti: il diritto alla salute e il diritto alla famiglia, richiede una tutela tutta particolare nell'individuare il giusto punto di equilibrio che permette di integrare le competenze diverse necessarie ai cittadini, che debbono sentirsi garantiti a tutto campo;
    il cambio di proprietà non può e non deve pregiudicare quanto faticosamente si è cercato di costruire in questi anni di drammatica consapevolezza del bene salute, come criterio orientatore anche rispetto alle scelte che riguardano il bene salute. Deve invece diventare una sfida concreta: quella di una ricerca scientifica che risponda sul piano clinico ad una nuova visione dell'organizzazione sanitaria locale. Chi acquista l'ILVA deve contestualmente presentare una programmazione scientifica che crei a Taranto un Istituto dei Tumori in grado di fare concorrenza, sul piano clinico oltre che scientifico, alle analoghe istituzioni che ci sono a Milano e a Roma;
    il cambiamento di proprietà deve coincidere con un cambiamento di indirizzo chiaro ed esplicito rispetto alla tutela della salute e dell'ambiente. Non si possono più tollerare discrepanze che pongano un aut aut: lavoro o salute; oggi è possibile realizzare contestualmente tutela della salute e tutela della produzione industriale, garantendo lavoro e benessere anche sul piano fisico,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che si crei un monitoraggio competente a cura di esperti che vigilino, nelle procedure di cambio di proprietà, perché sia garantita la salute dei cittadini e la sua tutela diventi un posto centrale nelle trattative, in modo da favorire la creazione di strutture in grado di assicurare prevenzione e diagnosi precoce da un lato e azioni di cura avanzate dall'altro, soprattutto in merito alle patologie emerse in questi anni, come i diversi tipi di tumore che si sono diffusi in questi anni.
9/3886-A/13Binetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ILVA ha rappresentato per Taranto e la sua provincia una grande opportunità industriale, ma nello stesso tempo una gravissima condizione di rischio per la salute dei cittadini;
    i ripetuti tentativi fatti per intervenire sul modello organizzativo della produzione in modo da mantenere l'eccellenza di alcune linee di produzione, dopo averle opportunamente modificate per ridurre i fattori di rischio, si è rivelata assai più complessa di quanto si potesse prevedere. Non sempre i dirigenti sono stati all'altezza delle loro responsabilità, preferendo schierarsi più dal lato della produzione che non da quello delle garanzie della salute e della qualità di vita dei lavoratori e degli abitanti della città. La logica del profitto non ha solo compromesso l'ecologia dell'ambiente in quella regione, ma ha compromesso gravemente quanto può riferirsi alla ecologia umana;
    dismettere il complesso ILVA quindi non si può ridurre ad una «semplice» operazione di cambio di proprietà, richiede un cambiamento radicale sia alla linea della produzione che alla linea della salvaguardia della salute. Ciò che è fondamentale è conservare, accanto alla cultura tecnico-imprenditoriale, il patrimonio delle conoscenze clinico-scientifiche acquisite in termini di prevenzione, di diagnosi e di cura. Il rapporto tra i due diritti: il diritto alla salute e il diritto alla famiglia, richiede una tutela tutta particolare nell'individuare il giusto punto di equilibrio che permette di integrare le competenze diverse necessarie ai cittadini, che debbono sentirsi garantiti a tutto campo;
    il cambio di proprietà non può e non deve pregiudicare quanto faticosamente si è cercato di costruire in questi anni di drammatica consapevolezza del bene salute, come criterio orientatore anche rispetto alle scelte che riguardano il bene salute. Deve invece diventare una sfida concreta: quella di una ricerca scientifica che risponda sul piano clinico ad una nuova visione dell'organizzazione sanitaria locale. Chi acquista l'ILVA deve contestualmente presentare una programmazione scientifica che crei a Taranto un Istituto dei Tumori in grado di fare concorrenza, sul piano clinico oltre che scientifico, alle analoghe istituzioni che ci sono a Milano e a Roma;
    il cambiamento di proprietà deve coincidere con un cambiamento di indirizzo chiaro ed esplicito rispetto alla tutela della salute e dell'ambiente. Non si possono più tollerare discrepanze che pongano un aut aut: lavoro o salute; oggi è possibile realizzare contestualmente tutela della salute e tutela della produzione industriale, garantendo lavoro e benessere anche sul piano fisico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di istituire un monitoraggio competente a cura di esperti, finalizzato alla tutela della salute dei cittadini e a favorire la creazione di strutture in grado di assicurare prevenzione e diagnosi precoce da un lato e azioni di cura avanzate dall'altro.
9/3886-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti, Palese.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,
   premesso che:
    l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito ponte di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura;
    in questo modo si rende incerto il diritto dei creditori del gruppo ILVA al pagamento dei servizi svolti ed in particolare si mettono in discussione i pagamenti dovuti alle imprese fornitrici e agli autotrasportatori che ai sensi dei precedenti decreti-legge costituivano crediti prededucibili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per garantire comunque il pagamento dei crediti già dichiarati prededucibili con precedenti decreti-legge, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società ILVA.
9/3886-A/14Caparini, Allasia, Grimoldi, Castiello, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,
   premesso che:
    l'articolo 1, recando modifiche al decreto-legge n. 191 del 2015, pone a carico dell'amministrazione straordinaria, e non più a carico dell'aggiudicatario della procedura di gara, l'obbligo della restituzione del prestito ponte di 300 milioni, anteponendolo agli altri debiti della procedura, intendendo, in questo modo, semplificare e agevolare la cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
    gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;
    in merito al mantenimento dei livelli occupazionali, attualmente si applica il comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto-legge 347 del 2003, come modificato dal decreto-legge 191 del 2015 che prevede, in linea generale e per tutti gli stabilimenti dichiarati strategici sul territorio nazionale e commissariati, la garanzia di adeguati livelli occupazionali;
    per il caso del Gruppo ILVA, e per l'importanza che rivestono i complessi aziendali ai fini del mantenimento dell'industria siderurgica nel Paese, si ritiene opportuno chiarire meglio la disposizione in ordine al mantenimento dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti in tutte le imprese del gruppo ILVA,

impegna il Governo

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire che vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali dei lavoratori operanti presso i complessi aziendali del Gruppo ILVA precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
9/3886-A/15Grimoldi, Allasia, Castiello, Caparini, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale; il tutto passando inevitabilmente per un'interruzione di continuità della vecchia gestione, che il Governo ritiene di semplificare e abbreviare attraverso le agevolazioni alla procedura di cessione dell'azienda;
    il comma 1-bis dell'articolo 1, intervenendo nel testo dell'articolo 3 del decreto-legge n. 347 del 2003, prevede che le distribuzioni di acconti parziali ai creditori prededucibili siano effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici;
    oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi già in essere con le imprese dell'indotto.
9/3886-A/16Allasia, Caparini, Castiello, Grimoldi, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.
    con il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 sono stati destinati dieci milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;
    siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;
    spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;
    peraltro, lo Stato, fino ad ora, ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo

a tener conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione di rifiuti radioattivi, presenti sull'intero territorio nazionale, individuando opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.
9/3886-A/17Castiello, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA,
   premesso che:
    l'articolo 1-bis prevede che, entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari devono trasmettere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la mappatura aggiornata alla data del 30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva S.p.A.
    con il decreto-legge n. 1 del 5 gennaio 2015 sono stati destinati dieci milioni di euro alla messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;
    siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;
    spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;
    peraltro, lo Stato, fino ad ora, ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo

a tener conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi, presenti sull'intero territorio nazionale e a valutare la possibilità di dedicare opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.
9/3886-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Castiello, Caparini, Grimoldi, Allasia, Simonetti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale;
    gli ultimi governi hanno individuato una serie di risorse per garantire sia il proseguimento dell'attività della società ILVA sia l'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto e fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria, del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
    oltre al prestito ponte di 300 milioni sono state concesse 400 milioni di garanzie pubbliche sui prestiti che risalgono a maggio 2015, altri 250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014 e 156 milioni pagati da Fintecna a marzo 2015;
    inoltre sono state previste misure particolari e assegnati poteri straordinari ai commissari nominati dal Governo ai fini della cessione dell'azienda e dell'attuazione del piano ambientale e di bonifica;
    oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto,

impegna il Governo

ad individuare le opportune misure, anche legislative per definire impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per le attività di autorizzazione dei progetti e degli interventi di bonifica dei SIN.

9/3886-A/18Simonetti, Caparini, Castiello, Grimoldi, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge ha lo scopo di assicurare il mantenimento in attività dell'ILVA, al fine di tutelare il tessuto socioeconomico ed occupazionale del territorio di Taranto e di tutto l'indotto ad esso correlato, garantendo allo stesso tempo la tutela ambientale;
    gli ultimi governi hanno individuato una serie di risorse per garantire sia il proseguimento dell'attività della società ILVA sia l'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dello stabilimento ILVA di Taranto e fronteggiare la grave situazione di criticità ambientale e sanitaria, del sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) di Taranto;
    oltre al prestito ponte di 300 milioni sono state concesse 400 milioni di garanzie pubbliche sui prestiti che risalgono a maggio 2015, altri 250 milioni di prestiti concessi a settembre 2014 e 156 milioni pagati da Fintecna a marzo 2015;
    inoltre sono state previste misure particolari e assegnati poteri straordinari ai commissari nominati dal Governo ai fini della cessione dell'azienda e dell'attuazione del piano ambientale e di bonifica;
    oltre Taranto, in Italia vi sono altri 56 siti di interesse nazionale (SIN), che per pericolosità, urgenza, rischio sanitario ed incidenza socio-economica, hanno la medesima necessità di essere bonificati e messi in sicurezza, di quello di Taranto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le opportune misure, anche legislative per definire impegni finanziari certi e procedure di semplificazione per le attività di autorizzazione dei progetti e degli interventi di bonifica dei SIN.

9/3886-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Simonetti, Caparini, Castiello, Grimoldi, Allasia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame prevede la conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
    con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati già adottati numerosi decreti-legge. Da ultimi, sono intervenuti il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario e il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
    in adempimento a quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera, la Regione Puglia ha inviato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 161/2016, successivamente rettificata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265/2016;
    tale documentazione, come previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 208 del 2015, è stata sottoposta all'esame del Tavolo del Regolamento sugli standard ospedalieri (decreto ministeriale n. 70 del 2015) che ha ritenuto la stessa non sufficiente per esprimere una valutazione, considerata la mancanza di elementi essenziali e prioritari, rispetto ad un disegno di rete assistenziale coerente con il decreto ministeriale n. 70 del 2015;
    il Tavolo del Regolamento sugli standard ospedalieri ha rinviato pertanto la valutazione di merito alla presentazione di un provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, integrato con la rete dell'emergenza-urgenza, che tenga conto di tutte le osservazioni già rese dai Ministeri affiancanti;
    in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera in Puglia ed in particolare nella provincia di Taranto è stata presentata l'interrogazione 5/08223 a prima firma Vico nella cui risposta in data 18 maggio 2016 si evidenziava come le Regioni, nell'adottare la riorganizzazione della rete ospedaliera, in base al decreto ministeriale 70 del 2015 possano, sempre in base a tale decreto, derogare ai parametri ivi imposti in considerazione di eventuali specificità del territorio regionale, documentate sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità, in modo che l'offerta sia adeguatamente parametrata alla domanda di salute, attività che rientra nella sfera delle competenze esclusive regionali legate alla organizzazione dei servizi sanitari;
    come si evidenzia nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 5/08223 la popolazione residente nel territorio della provincia di Taranto è soggetta ad eccessi di rischio di patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l'area in esame, come causa o concausa, quali; tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell'apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche;
    le criticità sanitarie riguardano anche la fascia d'età pediatrica (0-14 anni), per la quale si ha un eccesso di mortalità per tutte le cause e di ospedalizzazione per le malattie respiratorie acute, oltre ad un eccesso di incidenza di tumori;
    come si evince dalla risposta all'atto di sindacato ispettivo 5/08223, in sede di riordino (Deliberazione n. 161/2016) la consistenza numerica dei posti letto pubblici assegnati al territorio della ASL Taranto è pari a 1.047 pl quindi 2,8 p.l. x 1.000 abitanti, dei 1.655 pl (pubblici e accreditati) attribuiti alla ASL Taranto, 271 sono afferenti alle discipline di Riabilitazione e Lungodegenza: pertanto, il rapporto posti letto post acuzie/popolazione si attesta allo 0,46 x 1.000 abitanti, rispetto allo 0,7 previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

  Dei 271 pl per Riabilitazione e Lungodegenza, 80 sono pubblici (56 di Riabilitazione e 24 di Lungodegenza), mentre 191 sono accreditati e totalmente dedicati alla Riabilitazione.
  In generale, gli attuali indici dei reparti di Medicina Generale dell'Azienda di Taranto sono i seguenti:
   tasso di Occupazione 2015: superiore al 100 per cento;
   degenza media 2015: superiore ai 9 giorni;
   indice di turnover negativo (tale indice rappresenta il tempo intercorrente tra un ricovero e l'altro: con tassi di occupazione superiori al 100 per cento l'indice diventa negativo). Nel Regolamento Regionale n. 36/2012 erano stati previsti 10 pl di Chirurgia Toracica e 15 pl di Pneumologia sul plesso del «SS Annunziata»;
    tale previsione non ha trovato conferma nell'attuale piano di riordino, mentre restano confermati i 37 posti letto previsti nelle strutture accreditate,

impegna il Governo

nel rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria e alla luce dei dati sopraesposti ad attivarsi affinché si individuino, proprio in virtù della peculiarità e delle criticità sanitarie che riguardano il territorio tarantino le necessarie deroghe al decreto ministeriale 70 nella riorganizzazione dei posti letto con particolare attenzione ai posti letto in oncologia e pneumologia al fine di garantire pienamente anche in questa parte del territorio i livelli essenziali di assistenza.

9/3886-A/19Capone, Vico, Pelillo, Ginefra, Grassi, Mariano, Cassano, Mongiello, Massa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge all'esame prevede la conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
    con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento Ilva, sono stati già adottati numerosi decreti-legge. Da ultimi, sono intervenuti il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, il decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario e il decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA;
    in adempimento a quanto previsto dalla legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016), in ordine alla riorganizzazione della rete ospedaliera, la Regione Puglia ha inviato la Deliberazione di Giunta Regionale n. 161/2016, successivamente rettificata con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 265/2016;
    tale documentazione, come previsto dall'articolo 1, comma 541, della legge n. 208 del 2015, è stata sottoposta all'esame del Tavolo del Regolamento sugli standard ospedalieri (decreto ministeriale n. 70 del 2015) che ha ritenuto la stessa non sufficiente per esprimere una valutazione, considerata la mancanza di elementi essenziali e prioritari, rispetto ad un disegno di rete assistenziale coerente con il decreto ministeriale n. 70 del 2015;
    il Tavolo del Regolamento sugli standard ospedalieri ha rinviato pertanto la valutazione di merito alla presentazione di un provvedimento di riorganizzazione della rete ospedaliera, integrato con la rete dell'emergenza-urgenza, che tenga conto di tutte le osservazioni già rese dai Ministeri affiancanti;
    in merito alla riorganizzazione della rete ospedaliera in Puglia ed in particolare nella provincia di Taranto è stata presentata l'interrogazione 5/08223 a prima firma Vico nella cui risposta in data 18 maggio 2016 si evidenziava come le Regioni, nell'adottare la riorganizzazione della rete ospedaliera, in base al decreto ministeriale 70 del 2015 possano, sempre in base a tale decreto, derogare ai parametri ivi imposti in considerazione di eventuali specificità del territorio regionale, documentate sulla base di criteri epidemiologici e di accessibilità, in modo che l'offerta sia adeguatamente parametrata alla domanda di salute, attività che rientra nella sfera delle competenze esclusive regionali legate alla organizzazione dei servizi sanitari;
    come si evidenzia nella risposta all'atto di sindacato ispettivo 5/08223 la popolazione residente nel territorio della provincia di Taranto è soggetta ad eccessi di rischio di patologie per le quali è verosimile presupporre un contributo eziologico delle contaminazioni ambientali che caratterizzano l'area in esame, come causa o concausa, quali; tumore del polmone, mesotelioma della pleura, malattie dell'apparato respiratorio nel loro complesso, malattie respiratorie acute, malattie respiratorie croniche;
    le criticità sanitarie riguardano anche la fascia d'età pediatrica (0-14 anni), per la quale si ha un eccesso di mortalità per tutte le cause e di ospedalizzazione per le malattie respiratorie acute, oltre ad un eccesso di incidenza di tumori;
    come si evince dalla risposta all'atto di sindacato ispettivo 5/08223, in sede di riordino (Deliberazione n. 161/2016) la consistenza numerica dei posti letto pubblici assegnati al territorio della ASL Taranto è pari a 1.047 pl quindi 2,8 p.l. x 1.000 abitanti, dei 1.655 pl (pubblici e accreditati) attribuiti alla ASL Taranto, 271 sono afferenti alle discipline di Riabilitazione e Lungodegenza: pertanto, il rapporto posti letto post acuzie/popolazione si attesta allo 0,46 x 1.000 abitanti, rispetto allo 0,7 previsto dal decreto ministeriale n. 70 del 2015.

  Dei 271 pl per Riabilitazione e Lungodegenza, 80 sono pubblici (56 di Riabilitazione e 24 di Lungodegenza), mentre 191 sono accreditati e totalmente dedicati alla Riabilitazione.
  In generale, gli attuali indici dei reparti di Medicina Generale dell'Azienda di Taranto sono i seguenti:
   tasso di Occupazione 2015: superiore al 100 per cento;
   degenza media 2015: superiore ai 9 giorni;
   indice di turnover negativo (tale indice rappresenta il tempo intercorrente tra un ricovero e l'altro: con tassi di occupazione superiori al 100 per cento l'indice diventa negativo). Nel Regolamento Regionale n. 36/2012 erano stati previsti 10 pl di Chirurgia Toracica e 15 pl di Pneumologia sul plesso del «SS Annunziata»;
    tale previsione non ha trovato conferma nell'attuale piano di riordino, mentre restano confermati i 37 posti letto previsti nelle strutture accreditate,

impegna il Governo

nel rispetto delle competenze regionali in materia sanitaria e alla luce dei dati sopraesposti, a valutare la possibilità di adottare misure volte a tutelare i livelli essenziali di assistenza e il decreto ministeriale n. 70, con particolare attenzione ai posti letto in oncologia e pneumologia presenti nel territorio tarantino.

9/3886-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Capone, Vico, Pelillo, Ginefra, Grassi, Mariano, Cassano, Mongiello, Massa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in votazione è previsto il posticipo dei tempi di cessione di attività e stabilimenti del Gruppo Ilva inizialmente previsti per il 30 giugno 2016;
    nel corso del 2016 sono in scadenza i contratti di solidarietà dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva;
    il posticipo della cessione, rappresenta una forte preoccupazione per la situazione occupazionale presente e futura, e si aggiunge alle criticità già segnalate dalle organizzazioni sindacali relative ai valori di produzione attuali e quelli previsti, in presenza di una contrazione degli ordinativi e del fermo degli impianti previsto per esigenze manutentive e di applicazione del piano di risanamento ambientale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare le misure di solidarietà, a favore dei lavoratori dei complessi aziendali del Gruppo Ilva poste in essere finora, fino al 31 dicembre 2017 e comunque fino a quando la finalizzazione del trasferimento a terzi delle attività aziendali del Gruppo Ilva non garantisca la piena ripresa delle attività produttive e la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali di tutti gli stabilimenti del Gruppo.

9/3886-A/20Vico, Pelillo, Ginefra, Capone, Massa, Mariano, Grassi, Michele Bordo, Mongiello, Cassano, Ventricelli, Losacco, Boccia, Basso, Palese, Tullo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, l'ultimo di una lunga serie, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA andando a modificare alcune disposizioni, contenute nei più recenti decreti-legge, che si riferiscono alla modifica e all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi dei futuri acquirenti o affittuari del complesso aziendale;
    in particolare, si statuisce che le offerte presentate dagli interessati possano prevedere modifiche ed integrazione al piano ambientale in vigore, che i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati da un comitato di tre esperti, nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che l'aggiudicatario, poi, venga individuato, a seguito di integrazione documentale, se richiesta, con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
    nel precedente decreto-legge, tuttavia, si prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute;
    poiché si tratta di modifiche ed integrazioni al Piano delle misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria non appare logica l'esclusione del coinvolgimento del Ministero della salute nel procedimento di valutazione delle offerte presentate dagli interessati al rilevamento dell'impianto, soprattutto alla luce dei nuovi dati allarmanti pubblicati dal Registro Tumori di Taranto, riferiti allo stretto rapporto tra inquinamento prodotto dall'impianto e aumento dell'incidenza tumori nella popolazione tarantina con picchi allarmanti nelle fasce d'età 0-14 anni,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa ai fini dell'adozione di eventuali iniziative normative volte a prevedere anche il parere del Ministero della salute durante il procedimento di valutazione delle offerte che prevedano modifiche o integrazioni al piano ambientale, presentate durante le procedure di cessione dell'ILVA.
9/3886-A/21Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, l'ultimo di una lunga serie, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA andando a modificare alcune disposizioni, contenute nei più recenti decreti-legge, che si riferiscono alla modifica e all'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi dei futuri acquirenti o affittuari del complesso aziendale;
    in particolare, si statuisce che le offerte presentate dagli interessati possano prevedere modifiche ed integrazione al piano ambientale in vigore, che i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati da un comitato di tre esperti, nominato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e che l'aggiudicatario, poi, venga individuato, a seguito di integrazione documentale, se richiesta, con decreto del Ministero dello sviluppo economico;
    nel precedente decreto-legge, tuttavia, si prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute;
    poiché si tratta di modifiche ed integrazioni al Piano delle misure ed attività di tutela ambientale e sanitaria non appare logica l'esclusione del coinvolgimento del Ministero della salute nel procedimento di valutazione delle offerte presentate dagli interessati al rilevamento dell'impianto, soprattutto alla luce dei nuovi dati allarmanti pubblicati dal Registro Tumori di Taranto, riferiti allo stretto rapporto tra inquinamento prodotto dall'impianto e aumento dell'incidenza tumori nella popolazione tarantina con picchi allarmanti nelle fasce d'età 0-14 anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di sentire il Ministero della salute durante il procedimento di valutazione delle offerte che prevedano modifiche o integrazioni al piano ambientale, presentate durante le procedure di cessione dell'ILVA.
9/3886-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta) Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    Il comma 2 dell'articolo 2 del provvedimento in esame reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal mancato rimborso degli importi finanziati nel 2016 disposto dal comma 1, che comporta un onere, in termini di solo fabbisogno, pari a 400 milioni di euro nell'esercizio 2016, a compensazione del quale il comma prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali – CSEA – su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero, appositamente aperto e remunerato secondo il tasso riconosciuto sulle sezioni fruttifere dei conti di tesoreria unica;
    l'Autorità dell'energia da una segnalazione dello scorso 7 luglio al Governo e al Parlamento relativamente rileva che l'applicazione di tale norma rischia di far aumentare i costi alle imprese e famiglie perché stabilendo un prelievo quantificato in 400 milioni di euro dalle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (Csea), determina una significativa riduzione dei margini di flessibilità di manovra da parte di Csea per le attività di competenza nei settori energia e ambiente;
    tale minore flessibilità, rileva l'Aeegsi, «potrebbe, peraltro, determinare la necessità di acquisire ulteriore gettito derivante dal prelievo tariffario a gravare sulle bollette energetiche dei clienti/utenti italiani (famiglie e imprese) anche se destinate a differenti finalità, non riconducibili al settore energetico e/o idrico»,

impegna il Governo

ad individuare, nel caso in cui si verificassero le condizioni descritte in premessa, le risorse necessarie al fine di evitare un ulteriore aumento delle aliquote delle componenti tariffarie delle bollette energetiche dei clienti/utenti italiani (famiglie e imprese).
9/3886-A/22Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il decreto del Presidente del Consilio dei ministri 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto;
    la disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale;
    il nuovo testo del comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2.;
    sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti;
    si osserva che nella nuova istruttoria è stata escluso inspiegabilmente il Ministero della Salute che ha un ruolo politico ed amministrativo importante nella tutela della salute dei lavoratori dello stabilimento Ilva oltre che dei cittadini di Taranto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa al fine di adottare le opportune iniziative anche normative al fine di coinvolgere nella procedura prevista dalla lettera b) comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame il Ministero della Salute che è stato escluso ingiustamente da tutte le fasi di modifica dei Piani o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento ILVA.
9/3886-A/23Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    la lettera b) del comma 1 del provvedimento in esame modifica, integrandola in maniera rilevante, la disciplina procedurale, che era stata prevista dal comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015 nel caso in cui la realizzazione del piano industriale e finanziario, proposto dall'aggiudicatario, relativamente allo stabilimento siderurgico ILVA S.p.A. di Taranto, richiedesse modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (d'ora in poi PTAS, approvato con il decreto del Presidente del Consilio dei ministri 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto;
    la disciplina previgente prevedeva che le modifiche o le integrazioni al Piano fossero autorizzate, su specifica istanza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale;
    il nuovo testo del comma 8 prevede che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016 prevedano modifiche o integrazioni al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (PTAS, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) o ad altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio degli impianti, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati dal comitato di esperti istituito dal nuovo comma 8.2.;
    sulla base dell'istruttoria svolta dal Comitato, il Ministro dell'ambiente (sentito il Ministro dello sviluppo economico) esprime il proprio parere entro il termine di 120 giorni dalla presentazione dell'istanza dei commissari straordinari. Nel parere il Ministro può proporre eventuali integrazioni o modifiche alle proposte dei soggetti offerenti;
    si osserva che nella nuova istruttoria è stata escluso inspiegabilmente il Ministero della Salute che ha un ruolo politico ed amministrativo importante nella tutela della salute dei lavoratori dello stabilimento Ilva oltre che dei cittadini di Taranto,

impegna il Governo

a sentire il Ministero della salute durante la procedura di cui in premessa.
9/3886-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Vallascas.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;
    entro la fine di giugno il processo di vendita del gruppo Ilva si dovrebbe concludere e nello stabilimento tarantino potrebbe approdare il nuovo gruppo incaricato di realizzare una sfida non proprio semplice;
    resta ancora da capire cosa ne sarà dei quindicimila addetti e delle necessarie azioni di ammodernamento degli impianti in chiave di eco-sostenibilità;
    non si conoscono ancora i piani industriali o anche valutare le vere capacità di investimento delle manifestazioni di interesse per evitare che si faccia dell'ILVA uno spezzatino, buono ad eliminare quote di mercato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa idonea al fine di evitare la vendita parziale del gruppo Ilva privilegiando le offerte che intendono acquistarlo interamente.

9/3886-A/24Della Valle, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;
    entro la fine di giugno il processo di vendita del gruppo Ilva si dovrebbe concludere e nello stabilimento tarantino potrebbe approdare il nuovo gruppo incaricato di realizzare una sfida non proprio semplice;
    resta ancora da capire cosa ne sarà dei quindicimila addetti e delle necessarie azioni di ammodernamento degli impianti in chiave di eco-sostenibilità;
    non si conoscono ancora i piani industriali o anche valutare le vere capacità di investimento delle manifestazioni di interesse per evitare che si faccia dell'ILVA uno spezzatino, buono ad eliminare quote di mercato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi, nell'esercizio delle proprie competenze, al fine di evitare la vendita parziale del gruppo Ilva.

9/3886-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Della Valle, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 4, lettera a), del decreto-legge n. 98 del 2016, recante «Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» che nel novellare il comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015, demanda ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la possibilità di prorogare, per un periodo non superiore a 18 mesi, il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale), adottato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, e comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 3 febbraio 2014, n. 53, indicato nel 30 giugno 2017 dalla stessa disposizione, operando così una sorta di delegificazione secondo una procedura che si discosta dalla procedura delineata dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per i regolamenti di delegificazione, e che, non corrisponde ad un corretto utilizzo delle fonti normative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere eventuali proroghe solo se accompagnate da un calendario vincolante che preveda, in caso di ulteriori ritardi, la chiusura degli impianti interessati e la loro rimessa in funzione solo ad interventi A.I.A. effettuati.

9/3886-A/25Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 è il decimo provvedimento d'urgenza adottato per fronteggiare l'emergenza ILVA di Taranto;
    il provvedimento interviene nuovamente sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo relativo al trasferimento dei complessi aziendali delle imprese a distanza di otto mesi dal decreto-legge 4 dicembre 2015 n. 191 che è intervenuto sulla medesima materia; il decreto-legge contiene disposizioni di procedura ed integrative rispetto alla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, ancora una volta giustificati, in modo inappropriato, dal fatto di salvaguardare il tessuto socio-economico del territorio, contemperandoli con le esigenze della salute e tutela ambientale;
    il decreto-legge n. 1 del 2015, novellato dal decreto in esame, stabilisce che il commissario straordinario debba presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche attraverso un nuovo intervento normativo, di prevedere che la mancata presentazione nei termini dovuti della relazione comporti la sospensione dello stipendio del Commissario straordinario fino a quando non venga ottemperato l'obbligo di presentare la relazione.
9/3886-A/26Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98 è il decimo provvedimento d'urgenza adottato per fronteggiare l'emergenza ILVA di Taranto;
    il provvedimento interviene nuovamente sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo relativo al trasferimento dei complessi aziendali delle imprese a distanza di otto mesi dal decreto-legge 4 dicembre 2015 n. 191 che è intervenuto sulla medesima materia; il decreto-legge contiene disposizioni di procedura ed integrative rispetto alla disciplina della gara prevista per il trasferimento a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, ancora una volta giustificati, in modo inappropriato, dal fatto di salvaguardare il tessuto socio-economico del territorio, contemperandoli con le esigenze della salute e tutela ambientale;
    il decreto-legge n. 1 del 2015, novellato dal decreto in esame, stabilisce che il commissario straordinario debba presentare al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'ISPRA una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale,

impegna il Governo

ad adoperarsi, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza sui Commissari, al fine di garantire la presentazione della relazione di cui in premessa nei termini dovuti.
9/3886-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015, nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015),

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di adottare ulteriori iniziative normative volte ad inserire dei criteri sulla base dei quali il Comitato di esperti rediga la relazione di sintesi delle osservazioni del pubblico ricevuto, al fine di garantire la corretta e leale esposizione delle osservazioni provenienti da soggetti ed enti territorialmente interessati alla puntuale osservanza del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale.
9/3886-A/27Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015, nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge 191/2015),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di invitare il Comitato degli esperti a redigere la relazione di sintesi delle osservazioni del pubblico ricevute, secondo criteri che garantiscano la corretta e leale esposizione delle osservazioni provenienti da soggetti ed enti territorialmente interessati alla puntuale osservanza del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale.
9/3886-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015),

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di comunicare sul sito web del ministero dell'ambiente i criteri e le motivazioni in base alle quali le modifiche o integrazioni proposte dal gestore al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale siano state ritenute coerenti con gli standard ambientali perseguiti da quest'ultimo così come indicato dall'articolo 1, lettera b), capoverso comma 8.1, quinto comma.
9/3886-A/28Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cd. Piano ambientale) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge 191 del 2015),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità e la possibilità di comunicare sul sito web del ministero dell'ambiente i criteri e le motivazioni in base alle quali le modifiche o integrazioni proposte dal gestore al Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale siano state ritenute coerenti con gli standard ambientali perseguiti da quest'ultimo così come indicato dall'articolo 1, lettera b), capoverso comma 8.1, quinto comma.
9/3886-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale,

impegna il Governo

al fine di adottare ogni iniziativa utile a valutare gli effetti applicativi del provvedimento per espletare, nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione, un nuovo bando di manifestazioni di interesse al fine di individuare un acquirente che investa in processi di innovazione, alla qualità, all'introduzione delle misure e delle tecnologie più avanzate e qualificate per la produzione e l'ambiente.
9/3886-A/29Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 98 del 2016, che consta di tre articoli, interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica e l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale;
   l'articolo 1, comma 1, lettera b), interviene sulla procedura riguardante le modifiche o le integrazioni del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) definendo una nuova e più articolata procedura, che sostanzialmente ridefinisce i termini per la definizione e la valutazione delle offerte vincolanti definitive da parte dei soggetti partecipanti alla procedura di trasferimento dei complessi aziendali del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria (nuovo comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015), nonché per l'autorizzazione delle modifiche medesime e dei nuovi interventi (nuovo comma 8.1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 191 del 2015),

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di individuare un acquirente o affittuario che investa in processi di innovazione, alla qualità, all'introduzione delle misure e delle tecnologie più avanzate e qualificate per la produzione e l'ambiente.
9/3886-A/30Petraroli.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza per la tutela e la piena fruibilità del ponte di epoca romana situato in zona Torrino a Roma – 3-02384

   MAZZIOTTI DI CELSO. – Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. – Per sapere – premesso che:
   come risulta da notizie di stampa e da testimonianze di abitanti della zona interessata, il Ponte romano risalente al II secolo avanti Cristo che sorge in zona Torrino versa in condizioni di degrado e incuria, con cumuli di rifiuti che ne deturpano la bellezza storico-artistica;
   il ponte si trova in un contesto di pregio dal punto di vista paesaggistico e infrastrutturale, trovandosi in un incastro tra il Valleranello, affluente del fiume Tevere, e la pista ciclabile che collega Tor di Valle con Castel Giubileo;
   la situazione di estrema incuria ne rende impossibile, o quantomeno assai problematica, la fruizione sia per i turisti che volessero visitare il sito del Ponte romano sia per i ciclisti che intendessero percorrere la pista ciclabile, poiché l'accesso alla pista stessa risulta costantemente ostruito da cumuli di immondizia;
   la situazione di degrado sopra descritta rappresenta una grave compromissione del patrimonio archeologico ed è necessario che siano intraprese velocemente azioni per porvi rimedio e per accertare di chi sia la responsabilità ai fini degli opportuni provvedimenti –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere, anche in concorso con l'amministrazione di Roma capitale, per tutelare il Ponte romano e assicurarne la regolare accessibilità e fruibilità, favorendo il ripristino delle condizioni di igiene e pulizia necessarie per garantire un servizio sicuro e decoroso ai cittadini.
(3-02384)


Iniziative di competenza per assicurare una più omogenea distribuzione dei migranti tra i comuni della regione Lombardia nell'ambito del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar) – 3-02385

   SANTERINI. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:
   la città di Milano nei mesi estivi affronta un importante flusso di profughi, in quanto città di transito per chi cerca di proseguire per Paesi del nord Europa;
   risulta, infatti, che circa il 20 per cento dei profughi provenienti dal Sud passi per Milano;
   non si tratta qui di denunciare un'emergenza, ma di sottolineare la necessità di affiancare all'azione della città di Milano anche quella degli altri comuni della regione, in quanto alcuni di questi ospitano molti profughi e altri nessuno;
   gli interroganti ritengono che il flusso dei profughi sia sostenibile, se si realizzerà pienamente il sistema Sprar (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati) che dovrebbe coinvolgere attivamente tutti i comuni;
   in particolare, si evidenzia il tema dei minori non accompagnati, quadruplicati nel 2016 rispetto al 2015, mentre il loro numero era già cresciuto di quattro volte tra il 2014 ed il 2015;
   questi minori trovano una collocazione nei centri di emergenza, ma la loro situazione richiederebbe misure più stabili rispetto, ad esempio, alla situazione di Via Dogana dove moltissimi minori soli si radunano ogni mattina al numero 2 della citata via milanese;
   la polizia non può fare altro che consegnare loro un foglio con l'indirizzo di qualche comunità che dovrebbe ospitarli, ma il continuo aumento del numero dei profughi di fatto impedisce che le comunità riescano ad ospitare tutti i minori;
   inoltre, molto forte è il malessere nel centro profughi di Via Corelli 28, dove sono ospitati 500 richiedenti asilo, in particolare per i tempi di attesa oggi molto lunghi per il riconoscimento dello status di rifugiati –:
   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato per far sì che si possa ottenere una distribuzione più equa dei migranti in tutti i comuni della Lombardia, e non solo in quelli che hanno già aperto le porte all'accoglienza, adoperandosi per la più ampia partecipazione dei comuni allo Sprar (Sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati). (3-02385)


Iniziative volte a proseguire l'azione di contrasto all'estremismo islamico, con particolare riferimento alla cooperazione con l'Egitto – 3-02386

   LA RUSSA, RAMPELLI, CIRIELLI, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   nel corso dell'esame parlamentare dell'ultimo decreto-legge di proroga delle missioni internazionali è stata apportata una modifica al testo originario nella parte in cui disciplina le cessioni a titolo gratuito di attrezzature e armamenti a diversi Paesi;
   l'approvazione del cosiddetto «emendamento Regeni», che ha determinato la cessazione delle forniture da parte dell'Italia all'Egitto dei pezzi di ricambio per gli aerei F16, avrebbe dovuto essere «un segnale all'Egitto» sul caso di Giulio Regeni, il dottorando friulano brutalmente ucciso al Cairo, al fine di ottenere maggiore collaborazione nelle indagini relative all'atroce delitto;
   in esito all'approvazione definitiva del provvedimento, il Ministero degli esteri egiziano ha diramato un comunicato nel quale afferma chiaramente che la decisione del Parlamento italiano di fermare la fornitura all'Egitto di pezzi di ricambio per i caccia F16 avrà «impatti negativi in tutti i campi della cooperazione tra i due Paesi: sul piano bilaterale, regionale e internazionale», tra i quali anche la «cooperazione in corso tra Roma e Il Cairo nella lotta all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo e in Libia» e «la comune lotta al terrorismo»;
   l'Egitto è una delle venticinque nazioni che compongono lo small group della coalizione globale anti-Daesh, impegnata a combattere lo Stato islamico in Iraq, Siria e negli altri territori oggetto delle sue mire espansionistiche, tra le quali ultimamente sembra rientrare anche la Libia;
   proprio la pacificazione di quest'ultimo Paese è uno degli obiettivi strategici più importanti per l'Italia, al fine di poter controllare i flussi irregolari di migranti che partono dalle sue coste;
   nell'ambito di un colloquio avvenuto nei giorni dell'esame parlamentare del «decreto missioni» l'ambasciatore egiziano ha ribadito che «i ricambi sono necessari per la nostra azione contro il terrorismo nella penisola del Sinai e sul confine libico» –:
   quali urgenti iniziative di competenza intenda assumere con riferimento ai fatti esposti in premessa, al fine di non depotenziare la lotta all'estremismo islamista e creare le condizioni per la pacificazione delle aree che hanno subito e che stanno subendo l'aggressione dello Stato islamico. (3-02386)


Iniziative, anche in ambito europeo, per favorire politiche di cooperazione allo sviluppo idonee a ridurre i flussi migratori e a contrastare il terrorismo internazionale – 3-02387

   CAUSIN e ALLI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   l'immigrazione dall'Africa da fenomeno transitorio si è stabilmente trasformata in fenomeno strutturale. Peraltro, alla migrazione economica si è aggiunta quella derivante dai conflitti armati;
   oltre a causare sofferenze alle popolazioni ed a sottrarre ingenti risorse alla lotta alla povertà, le guerre rendono quelle parti di territorio instabili ed insicure, alimentando la stessa spirale del terrorismo come attualmente sta avvenendo con l'Isis;
   è necessario, pertanto, attivare una politica che rivolga attenzione particolare al legame tra migrazioni e sviluppo, migliorando, pertanto, le condizioni economiche e sociali dei Paesi di origine di tale fenomeno;
   la cooperazione allo sviluppo, con investimenti europei in Africa, potrebbe generare risultati positivi sotto vari profili –:
   se non sia opportuno intervenire a livello europeo perché vengano attivate nuove politiche di cooperazione allo sviluppo che permettano investimenti nei Paesi di origine dei migranti, al fine di favorire il loro sviluppo, frenare, nel contempo, il fenomeno migratorio e creare le condizioni per un concreto contrasto al terrorismo. (3-02387)


Iniziative ispettive presso il tribunale di Bergamo alla luce di recenti disfunzioni organizzative verificatesi in relazione a un procedimento penale – 3-02388

   INVERNIZZI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, CASTIELLO, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   presso il tribunale di Bergamo non si è tenuta l'udienza per direttissima, come è stato riportato dal quotidiano Il Corriere della Sera dell'11 luglio 2016, poiché il giudice aveva «(...) problemi di orario, (e) il pubblico ministero è costretto a liberare i ladri appena arrestati dai carabinieri. È al centro di una segnalazione alla procura generale l'udienza (mancata) di sabato 9 luglio 2016, in tribunale a Bergamo. Sono le 12.15 quando il giudice Donatella Nava lascia l'aula e rimanda al sostituto procuratore Gianluigi Dettori gli atti relativi a tre arresti per un tentato furto in abitazione, la notte prima a Sovere, un'ora d'auto verso il lago d'Iseo. In manette sono finiti tre rumeni incensurati: marito, moglie e presunto complice. Lei, che ha 30 anni e fa l’entreneuse in un night della Val Seriana, fa innamorare un operaio 51enne, la vittima, e fa da basista agli altri due per svaligiargli la cassaforte, nascosta nella stanza dei fumetti. Il colpo non riesce perché di mezzo ci si mette un vicino che avvista la coppia di ladri infilarsi nella casa del poveretto e chiama il 112. Quando arrivano in tribunale alle 12.45, dopo una notte insonne e un'ora d'auto, però, i militari non trovano il giudice. C’è un provvedimento organizzativo sugli orari dei processi, il giudice si rifà a quello (anche se normalmente sarebbe valido solo da lunedì a venerdì). Con di mezzo la domenica, nessuno poteva celebrare il processo e i termini per la custodia cautelare sarebbero scaduti lunedì prima delle 8. Il pubblico ministero è stato costretto così a liberare tutti con non poco disappunto (uno dei tre arrestati, fra l'altro, non ha fissa dimora in Italia). Tanto che nei confronti del giudice sarebbe già stata scritta la segnalazione per ora ferma all'ufficio del procuratore aggiunto Massimo Meroni»;
   appare inverosimile che per un provvedimento organizzativo non venga celebrato un processo penale. Tale comportamento inusitato ha di fatto messo in libertà gli imputati di tentato furto aggravato, senza possibilità alcuna di verificare il merito della questione e la pericolosità sociale dei rei, ed ingenera nell'opinione pubblica un senso di impunità generalizzato e di scarso senso del dovere di chi dovrebbe amministrare la giustizia in nome del popolo;
   è evidente che detto comportamento deve essere oggetto, da parte del Ministero della giustizia, di un'ispezione ministeriale che verifichi nel merito sia il richiamato provvedimento organizzativo che il comportamento del magistrato giudicante, oltre ad accertare se vi siano gli estremi per esercitare la richiesta di azione disciplinare nei confronti del magistrato in parola –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto di quelle degli altri soggetti istituzionali coinvolti, con riferimento alle questioni poste e, in particolare, se si intendano assumere iniziative ispettive presso gli uffici giudiziari del tribunale di Bergamo in relazione al caso posto, anche al fine di verificare la sussistenza dei presupposti per promuovere un'eventuale azione disciplinare nei confronti del magistrato giudicante. (3-02388)


Iniziative volte alla stabilizzazione del personale precario impegnato in progetti di tirocinio formativo nel settore giudiziario – 3-02389

   MOTTOLA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   nel 2010 la provincia di Roma ha avviato un progetto pilota per il reimpiego di circa 80 lavoratori in cassa integrazione e mobilità nel settore giudiziario, con la finalità di sopperire alle carenze ed alle emergenze di scarsità di personale nel tribunale di Roma manifestate dalla medesima amministrazione giudiziaria;
   alcuni mesi dopo, la corte d'appello prima e la Corte di cassazione poi hanno esteso l'esperienza formativa ad altri tribunali del Lazio, agli uffici dei giudici di pace, favorendo in questo modo la diffusione di questa tipologia di tirocinio, data la platea di destinatari, volto all'inserimento/reinserimento lavorativo su tutto il territorio nazionale. Non a caso tali esperienze erano intese come forme di politica attiva del lavoro, per cui sono stati impiegate risorse del fondo sociale europeo 2007-2013 a valere sui cosiddetti assi 2 – occupabilità, 3 – inclusione sociale. La serie di tali provvedimenti arriva a coinvolgere ben 3 mila tra cassintegrati, disoccupati, lavoratori in mobilità in deroga ed inoccupati distribuiti tra i 1.300 tribunali di tutta Italia ed impegnati nello smaltimento dell'ingente mole di pratiche e fascicoli generata per effetto della sistemica carenza di personale negli uffici giudiziari;
   l'articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità per il 2013), sulla medesima materia, ha previsto che fosse stabilita con decreto la ripartizione in quote delle risorse stanziate dalla medesima legge per consentire ai lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili ed ai disoccupati ed inoccupati, che hanno partecipato ai sopra citati progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici regionali, di completare il percorso formativo entro il 31 dicembre 2013 nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro;
   a decorrenza di detto termine, l'articolo 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità per il 2014), ha disposto il rinnovo del progetto formativo, ivi denominato di «perfezionamento» e funzionale alla prospettiva di «migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari» e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari di proseguire tale collaborazione. La stessa disposizione ha assegnato la titolarità del suddetto progetto formativo al Ministero della giustizia e previsto un nuovo stanziamento;
   il decreto-legge n. 192 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 del 2015 (cosiddetto decreto «milleproroghe»), ha previsto una nuova ed ulteriore proroga sino al 28 febbraio 2015, termine successivamente slittato al 30 aprile 2015, per la prosecuzione delle collaborazioni;
   l'interrogante evidenzia come, anche secondo le dichiarazioni di presidenti di procure, delle corti di appello e dei tribunali che hanno beneficiato di tale apporto di personale, le risorse umane coinvolte in questa tipologia contrattuale abbiano maturato competenze ed esperienze tali da risultare di grande utilità per supportare l'attività giurisdizionale degli uffici giudiziari, che risentono da molti anni della carenza di personale generata anche dal blocco del turn over e dalle politiche di spending review, a danno del regolare esercizio della funzione pubblica dell'amministrazione della giustizia alla quale tali enti ed uffici sono costituzionalmente preposti. Per tutte queste ragioni è stata più volte richiesta l'attivazione di una procedura selettiva di evidenza pubblica per l'assorbimento del personale e la stabilizzazione delle medesime risorse;
   nel 2015 si arriva ad uno stralcio dell'iniziale platea di tirocinanti con una parziale ulteriore presa in carico da parte del Ministero della giustizia quale ente promotore: con decreto del 20 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 257 del 4 novembre 2015, è indetta la procedura di selezione di 1.502 tirocinanti, ai fini dello svolgimento di un ulteriore periodo di perfezionamento, comunque limitato e stabilito nella durata di dodici mesi;
   con successivo provvedimento del 3 novembre 2015 del direttore generale del personale e formazione dell'organizzazione giudiziaria, il Ministero della giustizia ha indicato le modalità per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ai fini dello svolgimento, da parte di coloro che hanno svolto il periodo di perfezionamento sopra citato, nella struttura dell'ufficio per il processo, il progetto di miglioramento del servizio giustizia a supporto dei processi di innovazione negli uffici giudiziari;
   la procedura avrebbe dovuto prevedere la selezione di 1.502 tirocinanti (su 2.650 persone interessate dalla vicenda) da assegnare a tale struttura. Attualmente solo 1.115 tirocinanti sono stati inseriti nell'ufficio del processo;
   lo stesso decreto ha espressamente disposto che i posti non assegnati all'esito della procedura di selezione, di cui al presente decreto, avrebbero costituito oggetto di una nuova procedura disposta con successivo decreto. Decreto che ad oggi non risulta ancora emanato e pertanto le risorse già stanziate risultano non utilizzate;
   si rileva, inoltre, come la platea, ad oggi, rimasta esclusa dal bando per l'ufficio del processo, lo è stata nonostante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del decreto del 20 ottobre 2015, al pari degli altri colleghi reputati «più idonei». I criteri cosiddetti «selettivi» (che hanno peraltro costituito oggetto di ricorsi) hanno, quindi, a parere dell'interrogante, più che carattere nazionale, una valenza circoscritta al singolo distretto in cui è stata inoltrata la domanda di partecipazione. È doveroso evidenziare, altresì, che lo «scorporo» dei 1.502 lavoratori per l'ufficio del processo potrebbe determinare un'ingiusta discriminazione di un comparto di tirocinanti rispetto agli altri;
   l'interrogante evidenzia i molteplici profili di criticità sul piano ordinamentale, pubblico e civile della gestione della situazione per la pluralità degli interessi pubblici interessati nella vicenda: da una parte, il diritto soggettivo all'efficienza del sistema giudiziario, per la tutela della sfera giuridica dei singoli in qualsiasi ordinamento fondato sul principio della legalità; dall'altra, la sfera degli interessi legittimi di una platea di 2.500 lavoratori, in situazione di cassa integrazione e mobilità, che, al fine di salvaguardare e non perdere i propri diritti, hanno prestato con diligenza e professionalità la loro opera all'interno delle strutture amministrative pubbliche, anche a fronte di un corrispettivo modesto;
   la stabilizzazione dei cosiddetti «precari della giustizia» (intendendosi per tali sia coloro che sono refluiti nell'ufficio del processo, ma anche e soprattutto coloro che ne sono restati inspiegabilmente estromessi a parità di requisiti) non ha una valenza solamente circoscritta alla platea, pur vasta e distribuita su gran parte del territorio nazionale, dei soggetti interessati, ma assume una portata più ampia sino ad interessare la fiducia che i cittadini ripongono nelle istituzioni, in specie nelle istituzioni afferenti al Ministero della giustizia –:
   se il Ministro interrogato ritenga di valutare l'opportunità di assumere iniziative per prevedere una contrattualizzazione a tempo determinato dei cosiddetti «precari della giustizia», in attesa di procedure concorsuali volte alla stabile definizione della questione, favorendo in tal modo la copertura nell'immediato dei fabbisogni del personale amministrativo e di cancelleria degli uffici giudiziari e, al contempo, la tutela degli interessi soggettivi dei lavoratori interessati. (3-02389)


Elementi in merito alla situazione del personale del comparto della giustizia, anche alla luce delle recenti misure volte al potenziamento dell'efficienza degli uffici giudiziari – 3-02390

   VERINI, FERRANTI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, ERMINI, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LEVA, MAGORNO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, ROSTAN, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI e FABBRI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   la situazione di grave carenza di personale amministrativo che affligge gli uffici giudiziari del Paese rende ormai indifferibili positive misure a sostegno della giurisdizione;
   ha iniziato a sottolineare la criticità nel giugno 2016, il procuratore della Repubblica di Torino che ha scritto al Ministro interrogato, con l'ampio sostegno dell'avvocatura cittadina, rappresentando il concreto rischio di default in quanto: «Nessuno può pensare» – ha detto il magistrato – «di far funzionare una macchina della giustizia a cui mancano più pezzi»;
   all'allarme del procuratore torinese si sono aggiunti altri di altre procure e di altri uffici giudiziari e si è unito anche il Consiglio superiore della magistratura con una proposta di risoluzione, sottoposta all'attenzione del plenum con procedura d'urgenza ed approvata il 15 giugno 2016, finalizzata a sollecitare indispensabili ed urgenti misure in tema di risorse amministrative;
   pur dando atto dell'inversione di tendenza riguardo alle politiche di mobilità del personale, avviate da questo Governo, il Consiglio superiore della magistratura ha, tuttavia, rappresentato il permanere di gravissime criticità segnalate da parte di innumerevoli uffici, che denunciano l'insostenibile situazione di scopertura delle piante organiche del personale amministrativo, sollecitando l'adozione di misure urgenti di competenza ministeriale, proponendo al Ministro interrogato di adottare, con assoluta urgenza, ogni iniziativa nell'ambito delle proprie attribuzioni al fine, tra l'altro, di indire procedure concorsuali straordinarie volte al reclutamento di un consistente contingente di personale amministrativo, ad avviare ulteriori procedure di mobilità extracompartimentale, assegnando prioritaria destinazione delle risorse agli uffici giudiziari, anche tramite adeguati incentivi, professionali o economici, ad indire due procedure concorsuali all'anno per il reclutamento di magistrati, fino alla completa copertura delle vacanze di organico;
   il disagio dei magistrati è, peraltro, condiviso dall'avvocatura e dai cittadini, in quanto il funzionamento della giustizia significa efficienza del diritto di difesa e tempi ragionevoli di durata dei processi;
   è vero che il Governo sta lavorando in modo incisivo al fine di fornire al sistema giustizia una migliore e robusta «struttura», che conduca ad una decisiva svolta nella direzione di una maggiore efficienza e velocizzazione dei tempi, e lo sta facendo per mezzo di riforme quali, tra le altre, la riforma del processo civile, del processo penale e del settore fallimentare, l'introduzione dell'ufficio del processo, la digitalizzazione, l'introduzione del nuovo tribunale delle imprese, la riforma della magistratura onoraria, l'incentivazione al ricorso a forme alternative di definizione delle controversie;
   in questo quadro di riforme, però, non va dunque sottovalutata, quale parte integrante e vitale di questo sistema, quella rappresentata dal personale della giustizia, nella sua variegata composizione e complessità: la giustizia italiana soffre da molto tempo di una grave e endemica carenza di personale a tutti i livelli;
   anche in questo campo però molte sono state le contromisure prese; ad esempio, quella che ha riguardato la mobilità per il personale in esubero delle province verso il comparto giustizia (per il trasferimento è stato, inoltre, cancellato l'obbligo di ottenere l'assenso della provincia o della città metropolitana di provenienza);
   il decreto-legge n. 90 del 2014 conteneva dette misure urgenti per l'efficienza degli uffici giudiziari prevedeva, all'articolo 50, l’«ufficio per il processo», collocato nel titolo IV, capo II, del decreto («Disposizioni per garantire l'effettività del processo telematico», ha costituito presso le corti d'appello e i tribunali «strutture organizzative denominate ufficio per il processo», di cui fanno parte, oltre al personale di cancelleria e ai giudici onorari, coloro che svolgono presso quegli uffici i tirocini formativi disciplinati dall'articolo 37 della legge n. 111 del 2011 e quelli disciplinati dall'articolo 73 della legge n. 69 del 2013, prevedendo, da un lato, che i tirocini possano svolgersi, oltre che presso i tribunali e le corti d'appello, anche presso le procure della Repubblica presso i tribunali e, dall'altro, che l'esito positivo di questi stage costituisca titolo per l'accesso al concorso per magistrato ordinario;
   inoltre, al fine di accelerare i processi di riqualificazione del personale e le procedure per la mobilità provinciale, con la legge di stabilità per il 2016 si è previsto che è possibile procedere alla selezione del passaggio per riqualificazione senza contrattazione collettiva, andando direttamente a bandire procedure selettive pur sempre nel rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001 –:
   quale sia, in merito alla situazione del personale della giustizia, con particolare riferimento alle misure esposte in premessa, lo stato di attuazione delle nuove norme e delle misure adottate, sia in termini di efficienza del sistema sia di impatto sull'organizzazione e sull'incremento degli organici, e quali ulteriori soluzioni siano state individuate per fronteggiare l'ormai emergenziale carenza di organico del personale amministrativo in servizio negli uffici giudiziari. (3-02390)


Chiarimenti e iniziative in ordine al progetto di implementazione del sistema di gestione digitale degli atti processuali del settore penale, alla luce delle vicende emerse nell'ambito dell'inchiesta «Labirinto» – 3-02391

   FERRARESI, SARTI, BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO e COLLETTI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   nell'ambito dell'inchiesta «labirinto» sulle tangenti nei Ministeri e nei grandi enti pubblici, coordinata dalla procura di Roma che ha coinvolto cinquanta indagati, fra i quali il parlamentare Marotta, il segretario della Democrazia cristiana Giuseppe Pizza ed il faccendiere Raffaele Pizza, e che ha portato, su ordine del giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Roma, a ventiquattro misure cautelari e sequestri per dodici milioni di euro per reati che vanno dall'associazione per delinquere finalizzata alla frode fiscale, alla corruzione e riciclaggio, alla truffa ai danni dello Stato e all'appropriazione indebita, è emerso un filone di indagine – oggi stralciato per diventare oggetto di un'apposita inchiesta – dedicato alla gestione del Tiap, il sistema di informatizzazione del settore penale;
   dalle indagini svolte risulterebbe, infatti, che l'attenzione della cosiddetta «cricca» politico-imprenditoriale si sarebbe concentrata, nel tempo, sulle relazioni da intessere all'interno del Ministero della giustizia al fine di acquisire – senza pubblica gara – la fornitura del servizio di manutenzione e gestione dei servizi informatici Tiap, ad oggi in uso in alcune procure, inclusa quella di Roma, per poi estendere tali servizi a tutte le procure italiane;
   in particolare, gli investigatori, in base ad alcune intercettazioni risalenti al 2015 raccolte nell'ordinanza del giudice per le indagini preliminari, ritengono che il progetto ideato dagli imprenditori coinvolti nelle indagini «potrebbe rappresentare – e forse già rappresenta – un rischio devastante per il sistema giudiziario», annotando che il sistema «attualmente in uso presso codesta procura (di Roma), evidenzia anche criticità di gestione del sistema, in termini di riservatezza degli atti, posto che lo stesso recepisce e controlla anche atti riservati, in quanto afferenti la fase di indagine preliminare (...)»;
   come riportato da Il Mattino on line, nell'articolo «L'inchiesta tra Roma e Napoli spie nei computer dei pm» dell'8 luglio 2016, dalle intercettazioni emergerebbe «con chiarezza che gli imprenditori Danilo Lucangeli, di Sky Media, e Gianni Nastri, legale rappresentante di Siline spa e di Europower technologies, aspirano a gestire il sistema nazionale che, sono stati informati da fonti istituzionali, sarà esteso a tutte le procure. Con Raffaele Pizza discutono di guadagni e dell'affare ma, soprattutto, dimostrano di potere accedere agli atti riservati. Parlando dell'amico Mario Luciani, dirigente del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promosso a direttore generale dopo essere stato indagato e perquisito, si dicono che avranno notizie sulle informazioni riservate. Dice Lucangeli: “Adesso sto facendo delle verifiche in procura tramite Gianni Nastri per verificare come è attenzionato, perché lui lo può vedere questo su Roma e solo dopo si potrà procedere”. Annotano i militari: “A questo proposito è bene rimarcare il fatto che attualmente personale della Siline spa (società di Nastri) è presente presso codesti uffici giudiziari per la gestione del sistema Tiap”»;
   in altre parole gli investigatori hanno reso edotta la procura di Roma del pericolo insito nelle frasi di un imprenditore, intercettato nel gennaio 2015, «che asserisce di poter fare dei controlli in procura della Repubblica (...), in quanto in grado di accedere ai fascicoli giudiziari», tramite la società che oggi gestisce il sistema Tiap;
   a questo fine, dalle carte dell'inchiesta risulta, altresì, che viene interessato al progetto un esponente della segreteria nazionale del Partito democratico, Ernesto Carbone, che, sostiene Lucangeli – titolare di un applicativo gestionale, definito Exisquer in grado di integrare il funzionamento di Tiap –, se ne occupa «verificandone la validità presso la procura della Repubblica di Roma». «Dovremmo immaginare qual è il percorso politico commerciale per far sì che più velocemente possibile riusciamo a far sì che la Presidenza del Consiglio dei ministri faccia questo decreto ministeriale per il riuso del software Tiap (...) di soluzioni tecnologiche innovative, perché di fatto quel software di proprietà del Ministero della giustizia è già in uso nelle procure più importanti (...) è già stato validato da Ernesto Carbone»;
   nella «rete» di rapporti intessuti dalla «cricca», tesi a realizzare il progetto di estensione del sistema di gestione telematica del settore penale da alcune procure all'intero sistema giudiziario italiano, risultano contatti interni allo stesso Ministero della giustizia, con l'attivazione del consigliere economico del Ministro interrogato, Roberto Rao, il quale avrebbe predisposto in favore dei citati imprenditori un incontro al Ministero per la presentazione del progetto con l'allora Vice Ministro Costa –:
   se – alla luce della disponibilità che sembrerebbe emergere da parte di vertici politico-istituzionali del Ministero della giustizia in relazione a un disegno imprenditoriale, di fatto, tale da consentire il controllo da parte di privati dell'intera attività delle procure della Repubblica – possa chiarire se l'incontro, favorito dal consigliere economico del dicastero Rao, tra l'allora Vice Ministro Costa e gli imprenditori coinvolti nell'inchiesta di cui in premessa sia effettivamente avvenuto, se il citato sistema di gestione digitale degli atti processuali del settore penale – in capo a società private, ancorché il software sia di proprietà pubblica – in uso presso importanti procure della Repubblica sia stato utilizzato impropriamente, se sia stato sottoposto ad accertamenti – e quali – circa il livello di vulnerabilità da parte di privati e di riservatezza delle indagini e dei processi e, in caso contrario, se non ritenga indispensabile dar luogo ad un'immediata verifica – di concerto con le procure interessate – per individuare eventuali indebite intromissioni all'interno di tale sistema. (3-02391)


Elementi in ordine alla presentazione di un disegno di legge delega volto all'istituzione di sezioni specializzate in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea – 3-02392

   RAVETTO e GREGORIO FONTANA. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   il 21 giugno 2016, nel corso di un'audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza, di identificazione ed espulsione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti e sulle risorse pubbliche impegnate, il Ministro interrogato ha illustrato gli interventi contenuti in un disegno di legge delega predisposto dal Ministero della giustizia «per una gestione più efficiente del fenomeno migratorio e una riduzione del tempo di esame delle domande di asilo»;
   il Ministro interrogato ha anticipato che in questa proposta, che sarebbe attualmente «al vaglio del Governo», viene prevista l'istituzione di sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, composte da magistrati esperti o che abbiano ricevuto una formazione specifica con il coinvolgimento della Scuola superiore della magistratura. In particolare, sarebbero individuati dodici tribunali distrettuali – Roma, Bari, Catanzaro, Catania, Palermo, Milano, Venezia, Firenze, Salerno, Bologna, Torino e Cagliari – scelti sulla base dei dati relativi al numero delle domande di protezione internazionale esaminate negli anni 2015-2016 da ciascuna commissione territoriale o sezione distaccata;
   la Camera dei deputati aveva approvato, il 28 ottobre 2015, una mozione a prima firma dell'onorevole Ravetto che impegnava il Governo ad «assumere le iniziative di competenza per individuare presso i tribunali ordinari delle sezioni specializzate che si dedichino in maniera esclusiva alle materie relative ai fenomeni migratori e, in particolare, ai ricorsi dei migranti avverso i provvedimenti di diniego sullo status di rifugiato e/o di espulsione, al fine di ridurre drasticamente i tempi di permanenza sul territorio italiano dei migranti stessi»;
   il 6 luglio 2016, l'Associazione nazionale magistrati, in audizione dinnanzi alla medesima Commissione d'inchiesta, ha avuto modo di esprimere il proprio consenso alla proposta del Ministro interrogato sull'istituzione delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, ma ha sottolineato le forti carenze di organico della magistratura; a fronte di qualsiasi nuova prospettiva organizzativa, è necessario dunque porsi il problema della carenza di magistrati e di personale amministrativo e dell'indispensabile stanziamento di risorse necessario per l'introduzione delle sezioni specializzate;
   ad oggi, non risulta però chiaro né lo stanziamento di risorse previsto in merito, né tantomeno la tempistica di esame ed approvazione del provvedimento annunciato, a partire dal vaglio del Consiglio dei ministri –:
   in quali tempi il Governo intenda presentare in Parlamento il disegno di legge delega annunciato e richiamato in premessa e quante e quali siano le risorse previste per il finanziamento dell'operazione, nell'ottica di un rapido avvio dell'operatività delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, per una gestione più efficiente del fenomeno migratorio. (3-02392)


Elementi e iniziative in relazione al processo di privatizzazione di Poste Italiane spa, con particolare riferimento alla salvaguardia dei livelli occupazionali e all'efficienza del servizio universale – 3-02393

   FRANCO BORDO, SCOTTO, AIRAUDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – Premesso che:
   sono circa due anni che il gruppo parlamentare Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà sollecita il Governo a considerare ogni atto di competenza finalizzato ad assicurare, durante l’iter di privatizzazione di Poste italiane spa, la tutela, la protezione sociale e il mantenimento dei livelli occupazionali attuali di tutti i lavoratori impiegati presso l'ente, con particolare riferimento a quelli operanti nel settore del recapito postale in conformità all'ordine del giorno n. 9/2679-bis-A/26 presentato dal gruppo Sinistra Ecologia Libertà, accolto dal Governo già in data 30 novembre 2014 e richiamato dalla mozione approvata dal Parlamento n. 1-00818;
   come noto, il Governo ha previsto l'alienazione di un'ulteriore quota della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze nel capitale di Poste italiane spa, suscettibile di determinare effetti negativi dovuti al venir meno del versamento dei dividendi distribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze da Poste italiane spa;
   sono altresì prefigurabili effetti, di carattere eventuale e indiretto e di entità non predeterminabile, dovuti alle variazioni di gettito fiscale per la tassazione, da un lato, dei maggiori dividendi distribuiti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, dall'altro, dei minori interessi sul debito erogati;
   gli effetti finanziari della «Brexit» sulla borsa italiana combinati alle possibili turbolenze legate alle necessità di ricapitalizzazione del sistema bancario italiano, ad avviso degli interroganti, metterebbero a rischio l'eventuale afflusso legato al collocamento azionario;
   in questo senso pare anche difficile replicare i valori di quotazione di 6,75 euro ad azione ottenuti nel settembre 2015 e quindi il gettito finale che il Governo, per quanto risulta, intende ottenere, ovverosia, 2,5 miliardi di euro;
   il processo di privatizzazione interviene a poche settimane dal conferimento del 35 per cento di Poste italiane spa dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Cassa depositi e prestiti, per andare a finanziare un aumento di capitale della stessa Cassa depositi e prestiti pari a 2,9 miliardi di euro. Tale trasferimento, secondo quanto riportato dall'agenzia Moody's, non ha un impatto positivo sul rating di Poste italiane spa che rimarrà Baa2, con outlook stabile;
   come riportato dalla stampa nazionale, secondo il presidente dell'Acri (Associazione fondazioni e casse di risparmio spa), Giuseppe Guzzetti, senza il conferimento del 35 per cento di Poste italiane spa da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, ci sarebbero stati problemi a confermare il dividendo ai soci, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle fondazioni bancarie. Sempre secondo Guzzetti, dunque, il conferimento di Poste italiane spa intanto ha permesso di distribuire il dividendo 2015 sui livelli del 2014, cosa che non era assolutamente scontata, anzi se non c'era il conferimento ci sarebbero stati grossi problemi a mantenere la cedola. L'operazione, dunque, lungi dal rappresentare un'operazione nell'interesse generale pubblico, è stata portata a termine, ad avviso degli interroganti, con lo scopo di distribuire dividendi a soggetti privati, come le fondazioni bancarie che sono peraltro competitor diretti di Poste italiane spa che è controllante di Poste italiane spa;
   come emerso nelle dichiarazioni congiunte delle organizzazioni sindacali, tale conferimento, inoltre, fa emergere un potenziale conflitto di interesse. È infatti noto che Poste italiane spa colloca per conto di Cassa depositi e prestiti i cosiddetti buoni postali fruttiferi e i libretti di risparmio postale a fronte di commissioni periodicamente contrattate. Le consistenze di Cassa depositi e prestiti per quasi l'80 per cento derivano proprio dalla raccolta di risparmio postale. Dunque, si verificherà che Cassa depositi e prestiti, maggiore azionista di Poste italiane spa, sarà contemporaneamente controparte contrattuale nella definizione del rapporto economico tra emittente e collocatore;
   il combinato disposto di queste due operazioni (conferimento e ulteriore privatizzazione) segnala un definitivo sganciamento del Ministero dell'economia e delle finanze e, quindi, del controllo pubblico su una delle più grandi aziende pubbliche italiane, aprendo una fase di incertezza sul futuro dei servizi erogati ai cittadini, a partire dal servizio universale. Il mutato assetto proprietario inevitabilmente favorirà lo sviluppo delle attività finanziarie del gruppo Poste italiane spa, con un'inevitabile contrazione delle attività preposte al servizio universale, fino al loro totale annullamento;
   i rapporti tra lo Stato e il fornitore del servizio universale sono disciplinati dal contratto di programma. Il nuovo contratto di programma 2015-2019 tra il Ministero dello sviluppo economico e la società Poste italiane spa per la fornitura del servizio postale universale è stato firmato il 15 dicembre 2015, come previsto dalla legge di stabilità per il 2015. Il contratto è entrato in vigore il 1o gennaio 2016 e ha ottenuto l'approvazione della Commissione europea. Il contributo per l'onere del servizio postale universale è pari a 262,4 milioni di euro all'anno e viene erogato entro il 31 dicembre di ciascun anno di vigenza del contratto, con cadenza mensile;
   il servizio universale rappresenta un presidio essenziale per la vita economica e sociale di tutti i territori del nostro Paese. L'ingresso di una nuova compagine azionaria rischia di mettere a repentaglio la capillarità della rete postale italiana e i servizi offerti alla cittadinanza;
   inoltre, sono oltre 30 milioni i soggetti (piccole e medie imprese, enti locali, cittadini, pensionati e lavoratori) che hanno un rapporto costante con il gruppo Poste italiane spa; una tale massa di dati sensibili rischia di essere gestita da un soggetto totalmente privato, assunto che nell'era della comunicazione e dell'economia digitale costituiscono valore il possesso e la gestione di dati individuali, senza effettive garanzie in termini di tutela della privacy e dei dati industriali ed economici sensibili;
   infine, la dismissione di azioni da parte del Ministero dell'economia e delle finanze non prevede il reinvestimento di parte del ricavato della vendita in azioni di sviluppo industriale del gruppo Poste italiane spa. Come sottolineano le organizzazioni sindacali, la capillarità della rete postale, i servizi di prossimità, le potenzialità di innovazione e sviluppo del segmento logistico necessitano senza dubbio di investimenti finalizzati al consolidamento di asset portanti per il Paese che un azionariato privato potrebbe considerare come non strategici –:
   quali elementi si intendano fornire alla luce di quanto descritto in premessa e quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di salvaguardare la protezione sociale e il mantenimento degli attuali livelli occupazionali di Poste italiane spa, assicurando al contempo la piena operatività del servizio universale ed evitando che il processo di privatizzazione arrechi disagi ai cittadini italiani, che si vedrebbero privati dell'effettiva erogazione di un servizio pubblico di qualità, così come previsto dall'accordo siglato tra Poste italiane spa e lo Stato. (3-02393)


PROPOSTA DI LEGGE: VERINI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 29 MAGGIO 2000, E DELEGA AL GOVERNO PER LA SUA ATTUAZIONE. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE PER L'ESTERO: TERMINE PER LA CONSEGNA E DURATA MASSIMA DELLE MISURE COERCITIVE (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 1460-B)

A.C. 1460-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1460-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1460-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale e nel rispetto altresì dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;
   b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848, e nel rispetto altresì dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 4;
   c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
   d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, relativamente alla disciplina delle condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione nonché relativamente alle procedure per consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza secondo quanto previsto dal titolo II della Convenzione, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessario ai fini della cattura dei responsabili;
   e) previsione dell'applicazione del principio di reciprocità, ai sensi dell'ultimo periodo del paragrafo 3 dell'articolo 6 della Convenzione, nei confronti del Regno Unito e dell'Irlanda, qualora tali Stati membri si avvalgano della facoltà prevista dalla prima parte del medesimo paragrafo 3;
   f) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione e nel rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   g) previsione della responsabilità civile e penale dei funzionari stranieri ammessi a partecipare sul territorio dello Stato alle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione per i danni causati nell'adempimento della missione conformemente al diritto italiano.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi dei decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti, affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

A.C. 1460-B – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dal comma 2 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che:
    1) nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme del Trattato sull'Unione europea e del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché dagli atti normativi adottati in attuazione dei medesimi. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e le norme di diritto internazionale generale. Se anche tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;
    2) nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea le estradizioni, le domande di assistenza giudiziaria internazionali, gli effetti delle sentenze penali straniere, l'esecuzione all'estero delle sentenze penali italiane e gli altri rapporti con le autorità straniere, relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, sono disciplinati dalle norme delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle norme di diritto internazionale generale. Se tali norme mancano o non dispongono diversamente, si applicano le norme del libro XI del codice di procedura penale;
   b) prevedere, in ogni caso, il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alle domande di assistenza giudiziaria, alle richieste in materia di estradizione, nonché alle altre richieste riguardanti i rapporti con le autorità straniere relativi all'amministrazione della giustizia in materia penale, quando lo Stato richiedente non dia idonee garanzie di reciprocità;
   c) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
    1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio e dal Parlamento dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;
    2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
    3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica provveda con decreto motivato senza ritardo;
    4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti; prevedere, qualora si tratti di attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del conflitto, la Corte di cassazione decida secondo le forme previste dagli articoli 32, comma 1, e 127 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. L'avviso di cui al citato articolo 127, comma 1, è comunicato soltanto al Procuratore generale presso la Corte di cassazione. La Corte di cassazione trasmette gli atti all'autorità giudiziaria designata, comunicando la decisione al Ministero della giustizia; prevedere, qualora si tratti di attività per lo svolgimento delle quali non occorre l'intervento del giudice, che, in caso di mancata risoluzione del contrasto, si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 54, 54-bis e 54-ter del codice di procedura penale;
    5) prevedere che l'autorità giudiziaria non dia corso alla domanda di assistenza giudiziaria:
     5.1) se gli atti richiesti sono vietati dalla legge o sono contrari a princìpi dell'ordinamento giuridico dello Stato;
     5.2) se il fatto per cui procede l'autorità straniera non è previsto come reato dalla legge italiana e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
     5.3) se vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali possano influire sullo svolgimento o sull'esito del processo e non risulta che l'imputato abbia liberamente espresso il suo consenso alla domanda di assistenza giudiziaria;
     5.4) se l'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria può pregiudicare indagini o procedimenti penali in corso nello Stato;
    6) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
    7) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
    8) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
    9) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, la partecipazione all'udienza dell'imputato, del testimone o del perito, che si trovino all'estero e che non possano essere trasferiti in Italia, abbia luogo attraverso le varie forme di collegamento a distanza, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 205-ter delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989, per la partecipazione a distanza dell'imputato;
    10) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni, dando comunicazione al Ministro della giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
    11) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 10) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate per la risoluzione di eventuali contrasti;
    12) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
    13) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
    14) prevedere che, nei casi in cui la domanda di assistenza giudiziaria ha ad oggetto la citazione di un testimone, di un perito o di un imputato davanti all'autorità giudiziaria straniera, il Ministro della giustizia non dia corso alla medesima qualora lo Stato richiedente non offra idonea garanzia in ordine all'immunità della persona citata; prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;
   d) in materia di estradizione:
    1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;
    2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare l'estradizione del cittadino, salvo quanto previsto da accordi internazionali;
    3) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale in materia di estradizione per l'estero, la competenza della corte di appello che decide su richiesta del procuratore generale della Repubblica;
    4) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
    5) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinuncia;
    6) prevedere che, quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente, la corte di appello pronunci sentenza favorevole all'estradizione se sussistono gravi indizi di colpevolezza ovvero se esiste una sentenza irrevocabile di condanna e se, per lo stesso fatto, nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione non è in corso procedimento penale né è stata pronunciata sentenza irrevocabile nello Stato;
    7) prevedere che, in ogni caso, la corte di appello pronunci sentenza contraria all'estradizione:
     7.1) se per il fatto per il quale è domandata l'estradizione è prevista la pena di morte dalla legge dello Stato estero;
     7.2) se per il reato per il quale l'estradizione è stata domandata la persona è stata o sarà sottoposta a un procedimento che non assicura il rispetto dei diritti fondamentali;
     7.3) se la sentenza per la cui esecuzione è stata domandata l'estradizione contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
     7.4) se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona;
    8) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
    9) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato, e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni accettate;
    10) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
    11) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
    12) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunciare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinuncia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinuncia stessa;
    13) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
   e) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
    1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
    2) prevedere, ai fini della garanzia giurisdizionale nelle ipotesi di cui al numero 1), la competenza della corte di appello e che la sentenza straniera non possa essere riconosciuta se:
     2.1) la sentenza non è divenuta irrevocabile per le leggi dello Stato in cui è stata pronunciata;
     2.2) la sentenza contiene disposizioni contrarie ai princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
     2.3) la sentenza non è stata pronunciata da un giudice indipendente e imparziale ovvero l'imputato non è stato citato a comparire in giudizio davanti all'autorità straniera ovvero non gli è stato riconosciuto il diritto a essere interrogato in una lingua a lui comprensibile e a essere assistito da un difensore;
     2.4) vi sono fondate ragioni per ritenere che considerazioni relative alla razza, alla religione, al sesso, alla nazionalità, alla lingua, alle opinioni politiche o alle condizioni personali o sociali abbiano influito sullo svolgimento o sull'esito del processo;
     2.5) il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana;
     2.6) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile;
     2.7) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è in corso nello Stato procedimento penale;
     2.8) la sentenza straniera, di cui è chiesto il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una confisca, ha per oggetto beni la cui confisca non sarebbe possibile secondo la legge italiana qualora per lo stesso fatto si procedesse nello Stato;
    3) prevedere che la corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento ai fini dell'esecuzione di una sentenza straniera, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato. A tal fine essa converte la pena stabilita nella sentenza straniera in una delle pene previste per lo stesso fatto dalla legge italiana. Tale pena, per quanto possibile, deve corrispondere per natura a quella inflitta con la sentenza straniera. La quantità della pena è determinata, tenendo eventualmente conto dei criteri di ragguaglio previsti dalla legge italiana, sulla base di quella fissata nella sentenza straniera; tuttavia tale quantità non può eccedere il limite massimo previsto per lo stesso fatto dalla legge italiana. Quando la quantità della pena non è stabilita nella sentenza straniera, la corte di appello la determina sulla base dei criteri indicati negli articoli 133, 133-bis e 133-ter del codice penale. In nessun caso la pena così determinata può essere più grave di quella stabilita nella sentenza straniera. Se nello Stato estero nel quale fu pronunciata la sentenza l'esecuzione della pena è stata condizionalmente sospesa, la corte di appello dispone inoltre, con la sentenza di riconoscimento, la sospensione condizionale della pena a norma del codice penale; se in detto Stato il condannato è stato liberato sotto condizione, la corte di appello sostituisce alla misura straniera la liberazione condizionale e il magistrato di sorveglianza, nel determinare le prescrizioni relative alla libertà vigilata, non può aggravare il trattamento sanzionatorio complessivo stabilito nei provvedimenti stranieri;
    4) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della sentenza della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
   f) in materia di mutuo riconoscimento delle sentenze e delle altre decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea, fermo restando quanto previsto dalla lettera e), ai soli fini della garanzia giurisdizionale:
    1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
    2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
    3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento, purché non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
    4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
    5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
    6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico dello Stato;
    7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo della loro esecutività, delle decisioni di riconoscimento, salvi casi specifici da regolare in ragione della rilevanza dei beni della persona coinvolti dalle procedure di riconoscimento;
    8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.
   g) in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali prevedere condizioni e forme del medesimo, assicurando, per il caso del trasferimento in favore della giurisdizione di altro Stato:
    1) che il Ministro della giustizia sia previamente interpellato e possa esercitare il potere di diniego;
    2) che la giurisdizione in cui favore è operato il trasferimento sia interessata da più stretti legami territoriali con il fatto per il quale si procede o con le fonti di prova, così da renderla maggiormente idonea alla decisione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, ciascun decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale).

  Al comma 1, alla lettera c), numero 9), sopprimere la parola: anche.
4. 2. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

  Al comma 1, alla lettera c), numero 10), sostituire le parole: dando comunicazione al Ministro della Giustizia dell'avvenuto accordo quando questo è formato con autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea con le seguenti: previa autorizzazione del Ministro della giustizia.
4. 5. Sarro.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 6).
4. 3. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto, Fava.

  Al comma 1, lettera d), numero 7.3), aggiungere, in fine, le parole:, nonché a quanto previsto in materia di riconoscimento delle decisioni giudiziarie dall'ordinamento processuale italiano.
4. 4. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Del Grosso, Di Battista, Manlio Di Stefano, Grande, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

A.C. 1460-B – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero a tutela dei diritti fondamentali: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

  1. All'articolo 698 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
   «2. Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa, comunque nel rispetto di quanto stabilito dal comma 1».

  2. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
   «5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato di altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

  3. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

A.C. 1460-B – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e dell'articolo 4, comma 1, della presente legge determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo cui i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

A.C. 1460-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in epigrafe prevede principi e criteri direttivi per riformare la disciplina dell'estradizione, attraverso l'esplicita distinzione dell'esercizio dei poteri dell'autorità politica e dell'autorità giudiziaria, con l'attribuzione al Ministro della giustizia di un potere di blocco delle procedure di estradizione avviate su richiesta dell'autorità giudiziaria o delle procedure di estradizione dall'estero;
    il potere di cui al punto precedente, secondo quanto proposto, può essere esercitato «solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato»;
    appare opportuno che il Parlamento sia informato dettagliatamente e sistematicamente dell'uso del potere di cui al punto precedente, anche per avere cognizione di attuali o potenziali minacce agli interessi supremi della Repubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché, nell'attuazione del disegno di legge in epigrafe, ferme restando le prerogative del Parlamento lo stesso Governo informi il Parlamento in maniera dettagliata e con periodicità sull'uso fatto del potere di blocco delle procedure di estradizione, in difesa degli interessi supremi della Repubblica.
9/1460-B/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
    in particolare materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa in materia di rapporti, giurisdizionali con autorità, straniere, e nello specifico nel procedimento di riconoscimento, affinché si preveda, come peraltro richiamato dalle norme, in modo esplicito, ben delineato e chiaro il potere del Ministro della giustizia, fermo il rispetto dei nostri principi fondamentali, di garantire allo Stato estero l'osservanza di eventuali condizioni particolari richieste per l'esecuzione.
9/1460-B/2Borghesi, Guidesi, Molteni, Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
    preso altresì atto e richiamato il caso del nostro connazionale Giulio Regeni,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, nei rapporti con gli Stati non membri dell'Unione europea, al fine di applicare in maniera rigorosa il principio di reciprocità, e in particolar modo con la Repubblica araba d'Egitto.
9/1460-B/3Grimoldi, Fedriga, Molteni, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
    in particolare modo nella materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali tra Stati diversi,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, e nello specifico in materia di trasferimento dei procedimenti giurisdizionali tra Stati diversi affinché si preveda, in modo esplicito, ben delineato e chiaro il potere del Ministro della giustizia, se il procedimento deve passare dall'autorità giudiziaria italiana alla giurisdizione di altro Stato, di essere interpellato per potersi opporre.
9/1460-B/4Simonetti, Molteni, Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge, ed in particolare dell'articolo 3,

impegna il Governo

a disciplinare con dettaglio la procedura per svolgere le intercettazioni all'estero in attuazione degli articoli da 17 a 22 della Convenzione nel preminente e preciso rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
9/1460-B/5Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma del libro XI del codice di rito, in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere;
    in particolare materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e di esecuzione all'estero di sentenze penali italiane,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa in materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere, e nello specifico nel procedimento di riconoscimento delle decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli Stati dell'Unione europea affinché si preveda, in modo esplicito, ben delineato e chiaro il potere del Ministro della giustizia, fermo il rispetto dei nostri principi fondamentali, di garantire allo Stato estero l'osservanza di eventuali condizioni particolari richieste per l'esecuzione.
9/1460-B/6Invernizzi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame autorizza la ratifica della Convenzione di Bruxelles del 2000 sull'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione e delega il Governo a dettare disposizioni di adeguamento interno;
    l'articolo 23 della Convenzione tratta il delicato tema della protezione dei dati personali e prevede che i dati trasmessi sulla base della Convenzione in esame possano essere utilizzati dallo Stato membro a cui sono stati trasferiti esclusivamente ai fini dei procedimenti cui si applica la Convenzione o per altri procedimenti giudiziari e amministrativi direttamente connessi, nonché per la prevenzione di un pericolo grave e immediato per la sicurezza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del comma 4 dell'articolo 154 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al fine di acquisire ogni utile elemento di valutazione per fare quanto di propria competenza per la protezione dei dati personali.
9/1460-B/7Marzano.