Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 luglio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 luglio 2016.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Busto, Cancelleri, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mariani, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Misuraca, Monaco, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zoggia.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Busto, Cancelleri, Capelli, Casero, Castelli, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Culotta, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mariani, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Misuraca, Monaco, Monchiero, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zoggia.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 1o luglio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCHULLIAN e MARGUERETTAZ: «Modifica e interpretazione autentica dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri» (3959).

  In data 4 luglio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   BUSIN: «Modifiche all'articolo 45 della legge 23 luglio 2009, n. 99, concernenti l'estensione di benefìci economici ai residenti nelle regioni interessate da attività di rigassificazione svolte anche attraverso impianti fissi marini e costieri» (3961).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 1o luglio 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 361. – Senatori RANUCCI e PUGLISI: «Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali» (approvata dal Senato) (3960).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  CATANOSO GENOESE: «Conferimento della qualità di forza di polizia al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconoscimento della qualità di lavoro usurante per le attività svolte dal personale appartenente al medesimo Corpo e delega al Governo per la riforma del trattamento economico del personale, per la riforma del servizio volontario nonché per l'immissione del personale volontario nei ruoli» (3849) Parere delle Commissioni II, V, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  CANCELLERI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, concernente i requisiti del cedente crediti di impresa» (3711) Parere delle Commissioni I, VI, X e XIV.

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 1331. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a Roma il 24 ottobre 2011» (approvato dal Senato) (3940) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, X e XIV;
  S. 1334. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012» (approvato dal Senato) (3941) Parere delle Commissioni I, II e V;
  S. 1661. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012» (approvato dal Senato) (3943) Parere delle Commissioni I, II, V e X;
  S. 1946. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh l'11 luglio 2012» (approvato dal Senato) (3944) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  CRIPPA: «Disposizioni concernenti l'iscrizione nel catasto e il pagamento dell'imposta municipale propria per le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale» (3442) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una zona franca urbana nel territorio del sesto municipio del comune di Roma, capitale della Repubblica» (3904) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro):
  GIAMMANCO ed altri: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (3933) Parere delle Commissioni II, V, VII, IX, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  S. 2223. – «Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015» (3303-B) Parere delle Commissioni I e VIII.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 24 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2016 del 9-23 giugno 2016, relativa all'amministrazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e l'attività dell'Agenzia nazionale (ANSBC).
  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 411).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 28 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-quater, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, il rapporto sull'andamento delle autorizzazioni concernenti la realizzazione o il potenziamento di centrali termoelettriche di potenza superiore a 300 MW termici, relativo al periodo 1o marzo 2015 – 28 febbraio 2016.
  Questa documentazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 28 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 364, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 445, la relazione sullo stato di attuazione del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, riferita all'anno 2015 (Doc. CIV, n. 3).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dello sviluppo economico, corredata del rapporto sull'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio, di cui all'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, riferita all'anno 2015 (Doc. CLXIV, n. 40).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissioni dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 11 ottobre 1986, n. 713, la relazione sullo stato di attuazione delle direttive europee sulla produzione e la vendita dei cosmetici, relativa agli anni 2011, 2012 e 2013 (Doc. LIX, n. 1).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Ministro della salute, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 40 del 2004, recante norme in materia di procreazione medicalmente assistita, riferita all'attività dei centri di procreazione medicalmente assistita nell'anno 2014 e all'utilizzo dei finanziamenti nell'anno 2015 (Doc. CXLII, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o e 4 luglio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sui progressi compiuti nell'attuazione dell'approccio basato sui punti di crisi (hotspot) in Grecia (COM(2016) 141 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'Agenzia dell'Unione europea per l'asilo e che abroga il regolamento (UE) n. 439/2010 (COM(2016) 271 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 271 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 4 luglio 2016;
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Quarta relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016) 416 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 416 final – Annex 1, 2 e 3), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione del quadro giuridico in materia di preconfezionamento: direttive 75/107/CEE, 76/211/CEE e 2007/45/CE (COM(2016) 438 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – Elementi per una nuova strategia dell'UE sulla Cina (JOIN(2016) 30 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

  Il Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con lettera in data 30 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, una segnalazione concernente possibili effetti restrittivi nei mercati della distribuzione del gas naturale derivanti dalla seconda parte dell'articolo 23, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 29 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera i), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 1, comma 12, primo e secondo periodo, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sullo stato dei servizi e sull'attività svolta dall'Autorità, aggiornata al 31 marzo 2016 (Doc. CXLI, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 luglio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante il codice della giustizia contabile (313).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 4 agosto 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 20 luglio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2016, N. 113, RECANTE MISURE FINANZIARIE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI E IL TERRITORIO (A.C. 3926)

A.C. 3926 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, composto complessivamente da venticinque articoli, contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e si caratterizza conseguentemente per un contenuto disorganico ed eterogeneo al quale mancano i presupposti di necessità e urgenza così come previsti dall'articolo 77 della Costituzione e richiamati dalle sentenze della Corte costituzionale come, in particolare, la sentenza n. 22 del 2012 laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo della omogeneità;
    tale vincolo, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400 di diretta attuazione costituzionale del citato articolo 77 della nostra Carta e, in forza di tale disposizione, infatti, i decreti-legge devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
    il decreto-legge in esame, invece, accomuna in modo oltremodo caotico e disorganico una serie di disposizioni destinate a incidere in modo rilevante su molteplici materie che vanno dalla complessa disciplina degli enti territoriali alle calamità naturali, dalla continuità e la qualità del personale insegnante ed educativo nelle scuole dell'infanzia e degli asili nido alla spesa sanitaria, dall'efficientamento dell'azione dell'Agenzia italiana del farmaco all'ambiente e, infine, dall'agricoltura e al patrimonio e le attività culturali;
    il decreto-legge in esame presenta, altresì, all'articolo 13, disposizioni di proroga di termini di carattere tributario contenuti nel decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 che, con tutta evidenza, alla stessa stregua delle norme di interpretazione autentica non dovrebbero essere fatte confluire all'interno di un decreto-legge che non rechi espressamente nel titolo il riferimento a proroghe di termini legislativi;
    si tratta, dunque e con tutta evidenza, di un coacervo di norme che dimostrano non solo un uso improprio e arbitrario dello strumento della decretazione d'urgenza, ma anche la prova provata, ad avviso dei presentatori, dell'incapacità assoluta da parte dell'attuale Esecutivo di dirigere in modo efficace ed efficiente la macchina amministrativa dello Stato, assicurando il buon andamento della pubblica amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 97 della Carta Costituzionale e conseguentemente di rispondere in modo puntuale e tempestivo alle istanze manifestate dal Paese;
    il ricorso sistematico a un decreto-legge quale è appunto quello in parola che riguarda una serie eterogenea di interventi che dovrebbero essere adottati in molti casi già da tempo come quelli relativi alla eliminazione della sanzione economica per le città metropolitane e le province che non hanno rispettato il Patto di stabilità interno per il 2015 (articolo 7) o quelle finalizzate a garantire la continuità e la qualità del servizio educativo nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido (articolo 17), conferma infatti già di per sé l'assoluta incapacità dirigistica di questo Governo che all'articolo 22 del provvedimento si cura addirittura di provvedere finalmente alla dotazione finanziaria per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 relativa alla procedura di infrazione comunitaria n. 2001/2007 disposizioni per gli interventi dei Commissari straordinari ai sensi della direttiva 9/271/CEE in materia di trattamento delle acque reflue urbane;
    il decreto-legge in esame è, inoltre, caratterizzato dall'impianto normativo tipico dei decreti omnibus e, «devastando» il principio dell'omogeneità di materia, presenta gravi profili di incompatibilità costituzionale che lo rendono – quantomeno sotto il profilo tecnico – un vero e proprio «mostro» giuridico, suscettibile peraltro, così come appare impostato, di essere successivamente integrato con norme di diversa portata e natura tali da trasformarlo in una vera e propria manovra finanziaria che in questo preciso momento storico potrebbe assumere, ad avviso dei presentatori, anche carattere pre-elettorale;
    lo strumento della decretazione d'urgenza, come più volte ribadito dal gruppo parlamentare Sinistra Italiana-SEL dovrebbe essere per sua natura eccezionale, temporaneo e, soprattutto, circostanziato; ma la situazione per cui l'attuale Esecutivo se ne avvale regolarmente conferma per l'ennesima volta una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, un vulnus all'articolo 70 della Carta Costituzionale, che affida la funzione legislativa collettivamente alle due Camere e, soprattutto, uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3926.
N. 1. Melilla, Marcon, Scotto, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Fassina, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti, Martelli, Quaranta.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, recante la «Conversione in legge del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio», composto complessivamente di venticinque articoli, contiene disposizioni che investono numerosi ambiti di competenza e, pertanto, si connota per il suo contenuto disorganico e disomogeneo e come tale, privo dei presupposti di necessità ed urgenza richiesti ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione più volte richiamati nelle sentenze della Corte Costituzionale;
    basti qui ricordare, ex multis, la sentenza n. 171 del 2007 nella quale la Corte stabilisce la illegittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 80 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 140 del 2004, per mancanza dei requisiti di necessità ed urgenza, e la sentenza n. 128 del 2008, attraverso la quale puntualizza l’«evidente mancanza» dei presupposti fattuali e la disomogeneità dei decreti-legge. Inoltre l'illegittimità costituzionale del procedimento legislativo non viene sanata dalla legge di conversione che secondo la richiamata giurisprudenza è a sua volta incostituzionale per un vizio del procedimento;
    all'uopo si ricorda, infatti, la sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012, laddove la Suprema Corte ritiene illegittimo il decreto-legge qualora il suo contenuto non rispetti il vincolo dell'omogeneità; ma anche altre sentenze della Corte Costituzionale (n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008) collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (sentenza n. 22 del 2012). Quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario», cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (sentenza n. 22 del 2012). È sufficiente scorrere le rubriche del decreto in esame per rendersi conto che non è così;
    invero, l'eterogeneità del decreto-legge all'esame si palesa a partire già dal titolo che non è in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto all'eterogeneità di temi che il decreto in realtà abbraccia, non rappresentando una serie di disposizioni presenti nel testo del decreto-legge; sarebbe stato preferibile suddividere le norme del decreto all'esame in più decreti-legge, in relazione al settore interessato dagli interventi di rilancio del Paese e dal differente grado di necessità e urgenza degli stessi. Il provvedimento, infatti, riguarda materie molto diverse tra loro; si spazia dai risarcimenti per le calamità naturali alle sanzioni economiche per province e città metropolitane che non hanno rispettato il patto di bilancio, dalle discariche abusive allo Statuto della regione siciliana; dagli interventi per gli enti locali in crisi finanziaria al personale insegnante ed educativo; da disposizioni ad hoc per la regione Valle d'Aosta a misure urgenti per il patrimonio e le attività culturali; da norme in materia di agricoltura a norme in materia sanitaria e ambientale;
    il vincolo della omogeneità, come afferma esplicitamente la Corte stessa, è implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione ed esplicitamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, in forza della quale, in quanto di diretta attuazione costituzionale del predetto articolo 77, i decreti-legge devono contenere norme di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo;
    le numerose sentenze della Corte Costituzionale di censura sul ripetuto utilizzo della decretazione d'urgenza da parte del Governo, inoltre, hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale; infatti, il reiterato ricorso alla decretazione d'urgenza da parte del Governo produce uno svuotamento e una mortificazione del ruolo del Parlamento in contrasto ai dettami dell'articolo 70 della costituzione che affida alle due Camere l'esercizio della funzione legislativa;
    è chiaro, infatti, che l'utilizzo della normativa d'urgenza trova una giustificazione soltanto politica: il Governo, infatti, utilizza il ricorso allo strumento del decreto-legge solo perché un disegno di legge, avrebbe tempi per l'approvazione definitiva troppo lunghi;
    è altrettanto palese quindi che il Governo operi nella piena consapevolezza di travalicare i limiti costituzionali solo ed esclusivamente perché incapace di trovare una maggioranza parlamentare coesa;
    il ricorso alla decretazione d'urgenza si configura ormai da anni come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dal dettato Costituzionale vigente, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere regolatorio ed imposto una compressione dei poteri legislativi delle Camere;
    in particolare, il Governo in carica ha fatto uso larghissimo della decretazione d'urgenza, con una media, come ha specificato lo stesso Ministro per le riforme costituzionali, di 2,23 decreti al mese che, benché inferiore rispetto alla media di 2,55 del Governo Letta e 2,66 del Governo Monti, resta comunque alta, tanto da richiamare l'attenzione del Presidente della Camera che, già nell'ottobre 2014, ammoniva il Presidente del Consiglio dichiarando come l'uso eccessivo dei decreti legge rischiasse di alterare il fisiologico funzionamento della Camera dei deputati;
    tale strumento, infatti, è spesso utilizzato in assenza di una valida motivazione d'urgenza, e il suo abuso appare ancora più inappropriato tenuto conto del fatto che in questa legislatura i disegni di legge dell'esecutivo godono di una posizione di favore rispetto a quelle di iniziativa parlamentare, sia in termini di numero (soltanto 11 per cento di quest'ultime arriva all'approvazione contro il 29 per cento di quelle governative), che in termini di tempo (è necessario più di un anno per le prime, mentre per proposte governative si arriva al licenziamento anche prima dei due mesi dall'inizio dell’iter);
    il Governo continua però ad utilizzare lo strumento della normativa d'urgenza in modo improprio, perseverando nello svuotare il Parlamento delle proprie prerogative: anche in questo caso, le argomentazioni illustrate dal Governo non possono in alcun modo giustificare dal punto di vista costituzionale il presente provvedimento, composto da disposizioni palesemente prive dei presupposti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere incostituzionale del disegno di legge n. 3926, che si connota per un impianto normativo tipico dei cosiddetti «decreti-omnibus», a rischio oltre che di palesi profili di incostituzionalità anche della necessità di essere successivamente integrato e completato con norme di diversa portata, data la vastità ed eterogeneità delle materie trattate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3926.
N. 2. Guidesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Castiello, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione in esame contiene il testo del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, che dovrebbe, come da rubrica, recare solo misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio;
    al contrario si rileva la disomogeneità dei 25 articoli, di cui si compone il testo del decreto-legge in esame, che reca anche disposizioni in materia di sanità, agricoltura, ambiente e cultura;
    siamo in presenza dell'ennesimo abuso dello strumento del decreto-legge da parte del Governo, che utilizza lo strumento della decretazione di urgenza in modo anomalo, intervenendo su questioni tra loro eterogenee con provvedimenti presentati come emergenziali;
    come è noto, la Corte costituzionale, sin dalla sentenza n. 171 del 2007, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale di una legge di conversione per evidente mancanza dei presupposti del decreto convertito, ha configurato l'eterogeneità dei contenuti del decreto-legge come elemento sintomatico della mancanza dei presupposti costituzionali di adozione del provvedimento d'urgenza;
    nella richiamata sentenza, prima di una giurisprudenza ormai costante, la Corte ha affermato di effettuare il proprio scrutinio verificando indici «intrinseci ed estrinseci alla disposizione impugnata» quali l'epigrafe del decreto-legge, la premessa e la relazione al decreto-legge di conversione, dalle quali, nel caso in esame, emerge con tutta evidenza l'eterogeneità dei contenuti;
    peraltro, l'eterogeneità delle materie trattate nel decreto-legge in esame si evince anche nel titolo, che non è in alcun modo esaustivo né chiarificatore rispetto alla eterogeneità dei temi che il decreto-legge disciplina, non rappresentando le disposizioni effettivamente incluse;
    inoltre, tale forzatura da parte del Governo è inaccettabile anche per il fatto che non consente alle Commissioni di merito di poter esaminare per le proprie competenze le materie oggetto di decretazione d'urgenza, essendo il disegno di legge assegnato all'esame in sede referente alla Commissione Bilancio,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3926.
N. 3. Brugnerotto, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Cecconi.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e il territorio, si compone di venticinque articoli e spazia in numerosi ambiti di intervento: finanza locale, sanità, agricoltura, ambiente, attività culturali;
    il presente decreto-legge ha quindi un contenuto disorganico ed eterogeneo, caratterizzandosi altresì per l'assenza dei presupposti di necessità ed urgenza chiaramente sanciti dall'articolo 77 della Costituzione, ponendosi pertanto in contrasto con quanto stabilito dalla Costituzione in materia di decretazione d'urgenza;
    il rilievo del criterio di omogeneità nel contenuto costituisce infatti uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da ultimo fondato i percorsi argomentativi legati alla verifica del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge;
    il vincolo dell'omogeneità è infatti implicitamente contenuto nell'articolo 77 della Costituzione, in quanto espressamente previsto dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, di diretta attuazione dei principi costituzionali relativi alla decretazione d'urgenza;
    la pluralità di ambiti materiali disciplinati dal decreto-legge in esame difficilmente possono considerarsi avvinti da quel nesso oggettivo o funzionale richiesto dalla Corte costituzionale – tra le altre, con la sentenza n. 22 del 2012 – affinché il contenuto di un provvedimento d'urgenza possa ragionevolmente considerarsi unitario;
    in tali termini, i contenuti normativi del disegno di legge di conversione del decreto in esame confliggono con le regole giuridiche, anche di rango costituzionale, che presiedono alla redazione dei provvedimenti d'urgenza;
    il medesimo titolo del decreto-legge non chiarisce il contenuto del testo, che si presenta come un provvedimento omnibus, ennesimo esempio di come il Governo Renzi utilizzi lo strumento della decretazione d'urgenza in maniera assolutamente arbitraria e intollerabile, che desta più di una riflessione di sistema relativa alla gestione dei provvedimenti da parte dell'Esecutivo nei confronti del Parlamento;
    tra l'altro, l'intervento all'articolo 11 del decreto-legge, che prevede l'attuazione del recente Accordo firmato tra il Governo e la regione siciliana il 20 giugno 2016 presenta profili di incostituzionalità, in quanto l'Accordo in questione costituisce un atto volto ad adeguare le norme di attuazione dello Statuto della regione siciliana alle diverse modifiche normative intervenute nell'ambito della legislazione tributaria; andrebbe quindi preliminarmente valutata la legittimità dell'Accordo, che interviene in ambiti riservati all'autonomia statutaria di una regione a Statuto speciale;
    per quanto riguarda infine gli effetti sugli equilibri di finanza pubblica, va rilevato che su alcune disposizioni (come quella sul contributo straordinario in favore del comune de L'Aquila di cui all'articolo 3 del decreto-legge), in merito ai profili di quantificazione, mancano dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva disponibilità delle somme impegnate. Come è stato rilevato sulla medesima disposizione di cui all'articolo 3 appare altresì utile una conferma che la nuova destinazione di spesa non comprometta la piena conseguibilità delle finalità cui le risorse utilizzate erano originariamente destinate. Andrebbe infine confermato che gli effetti di cassa derivanti dalla nuova destinazione delle risorse siano compatibili con quelli originariamente previsti in relazione alle medesime somme;
    pertanto, siamo davanti ad un testo che contiene disposizioni in palese contrasto con l'articolo 81 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3926.
N. 4. Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Occhiuto.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 1259 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIANLUCA ROSSI ED ALTRI: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL SISTEMA DEI CONFIDI (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3209) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PAGANO; GIULIETTI ED ALTRI (A.C. 1121-1730)

A.C. 3209 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3209 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 1.21 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3209 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Al fine di favorire un migliore accesso al credito per le piccole e medie imprese (PMI) e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, attraverso la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la riforma della normativa in materia di confidi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) rafforzare la patrimonializzazione dei confidi e favorire la raccolta di risorse pubbliche, private e del terzo settore, di capitale e di provvista, anche individuando strumenti e modalità che le rendano esigibili secondo i princìpi di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, e alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, in materia di requisiti patrimoniali delle banche e di accesso all'attività creditizia;
   b) disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici finalizzate alla patrimonializzazione dei confidi anche nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori;
   c) razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera della garanzia e della controgaranzia, al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse pubbliche e favorire la sinergia tra il Fondo centrale di garanzia e i confidi;
   d) sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi, finanziari e non finanziari, che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni;
   e) favorire un migliore accesso al credito per le PMI e per i liberi professionisti, di cui all'articolo 13, commi 1 e 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, anche attraverso la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi per gli intermediari finanziari e per i confidi;
   f) rafforzare i criteri di proporzionalità e specificità di cui all'articolo 108, comma 6, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
   g) estendere l'applicazione dei criteri di cui alla lettera f) all'intera normativa in materia di confidi;
   h) assicurare una maggiore tutela del carattere accessorio della garanzia rilasciata dai confidi rispetto all'operazione di finanziamento principale;
   i) razionalizzare gli adempimenti a carico dei confidi eliminando le duplicazioni di attività già svolte da banche o da altri intermediari finanziari nonché quelle relative alle procedure di accesso di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni;
   l) individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono.

  2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Le Commissioni possono richiedere al Presidente della rispettiva Camera di prorogare di trenta giorni il termine per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, o quello eventualmente prorogato, il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e secondo la procedura di cui al presente comma, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
  3. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: nonché per le persone fisiche,.

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   «e-bis) apportare modifiche all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di prevedere che, in via residuale, possano far parte dei confidi anche le persone fisiche;».
1. 17. Caparini, Busin.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e prevedendo un congruo termine per l'adeguamento ai nuovi requisiti patrimoniali al fine di evitare una possibile riduzione del numero degli operatori del settore pregiudizievole per l'economia del territorio.
1. 2. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) introdurre la facoltà, per i confidi autorizzati all'iscrizione nell'albo unico degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di detenere partecipazioni esclusivamente in banche commerciali autorizzate alla sola raccolta del risparmio ed esercizio del credito a favore di famiglie, micro, piccole e medie imprese;.
1. 3. Villarosa, Alberti, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere, nell'ambito del determinato territorio di competenza, una diversificazione delle categorie di fruitori della garanzia dei confidi, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche;.
1. 4. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) escludere che un confidi possa garantire crediti solo di un medesimo comparto produttivo, al fine di evitare una concentrazione del rischio di insolvenza con conseguenti e pregiudizievoli crisi sistemiche;.
1. 5. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) assicurare che il rating del confidi non sia superiore a quello della maggioranza dei propri soci, ovvero acconsentire ad una valutazione maggiore a fronte del versamento di garanzie reali liquide o in titoli;.
1. 6. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilendo altresì il divieto di previsione di vincoli territoriali che possano pregiudicare l'accesso di confidi nuovi o attivi in altri territori con le seguenti: stabilendone altresì il vincolo territoriale di operatività.
1. 7. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedere la creazione di una banca d'investimento pubblica autorizzata al finanziamento delle imprese in difficoltà mediante l'ausilio delle garanzie concesse dai confidi.
1. 8. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia introducendo un sistema di rating interno, in modo tale da aumentare la copertura di garanzia proporzionalmente al grado di: rischio, tenuto conto della stabilità del sistema finanziario;.
1. 10. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) eliminare ogni possibile limitazione dell'operatività del Fondo centrale di garanzia prevista dall'articolo 18, comma 1, lettera r), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;.
1. 11. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) riordinare i criteri di accesso al Fondo centrale di garanzia, introducendo un sistema preposto a facilitare l'accesso delle micro, piccole e medie imprese;.
1. 12. Pesco, Alberti, Villarosa.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) facilitare l'accesso alla cogaranzia volta alla copertura globale del credito oggetto di garanzia;.
1. 15. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: per gli intermediari finanziari e.
1. 16. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: rafforzare aggiungere le seguenti: per i confidi,.
1. 19. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1 dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) aumentare la dotazione finanziaria del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, fino a 400 milioni di euro, senza ridurre la possibilità di utilizzo dei confidi;.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Il comma 68, dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato.
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
1. 21. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, lettera l), sostituire le parole: delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono con le seguenti: degli Osservatori sul credito istituiti presso le prefetture e le informazioni di cui gli stessi dispongono.
1. 22. Villarosa, Pesco, Alberti.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   m) introdurre un monitoraggio dei costi e dei tassi di interesse applicati dai confidi anche attraverso la collaborazione della rete delle Camere di commercio;.
1. 24. Alberti, Pesco, Villarosa.

  Al comma 2, quarto periodo, sopprimere le parole: entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva.
1. 25. Villarosa, Pesco, Alberti.

A.C. 3209 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 54 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) ha previsto il rafforzamento patrimoniale dei confidi con l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese (PMI) fino a 225 milioni di euro a favore dei confidi vigilati dalla Banca d'Italia che realizzano operazioni di fusione o che stipulano contratti di rete;
    non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, previsto dalla medesima norma finalizzato a favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento della solidità patrimoniale dei confidi;
    il successivo comma 55 ha destinato alle Camere di commercio 70 milioni di euro, per il triennio 2014-2016, per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi e previsto l'emanazione di un altro decreto del Ministro dello sviluppo economico;
    il ritardo nell'emanazione dei decreti ministeriali sopra richiamati frena lo sviluppo delle PMI e il ruolo dei confidi,

impegna

il Ministro dello sviluppo economico ad emanare nei tempi tecnici strettamente necessari i decreti previsti dall'articolo 1, commi 54 e 55, della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014).
9/3209/1Carrescia, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in epigrafe contiene una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti, in particolare, tramite la valorizzazione del ruolo dei confidi, la semplificazione degli adempimenti e il contenimento dei costi a loro carico;
    i confidi rappresentano un valido strumento per garantire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese, che possono, in questo modo, «fare sistema» e accedere a opportunità creditizie altrimenti, per loro, inaccessibili;
    il conseguimento degli obiettivi di cui al punto precedente è fortemente condizionato anche dal livello di diffusione e di prestazione dei servizi di pianificazione finanziaria per le Piccole e medie imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché siano avviate campagne di educazione alla finanza d'impresa per operatori delle PMI, con particolare riferimento alle opportunità creditizie connesse all'attuazione del disegno di legge in epigrafe.
9/3209/2Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche legislative introdotte con l'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e nel 2010 con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 hanno diviso il sistema dei confidi in due diversi settori, i confidi maggiori (vigilati) ed i confidi minori (non vigilati), a loro volta distinti per dimensioni, settori serviti e legami associativi;
    i confidi minori confluiranno in un elenco detenuto da un organismo dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria mentre i confidi maggiori sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e sono tenuti ad iscriversi nell'albo unico degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario;
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi preposti a riformare la normativa di settore sulla base di specifici princìpi e criteri direttivi. In particolar modo si prevedono misure volte a individuare metodologie di valutazione degli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche attraverso la rete delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le informazioni di cui le stesse dispongono. Nell'ambito di tali intenti sarebbe opportuno inserire nel novero dei soggetti preposti a valutare gli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche le associazioni di categoria, l'Istituto nazionale di statistica, e gli altri operatori del settore preposti alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta ad inserire nel novero dei soggetti preposti a valutare gli impatti della garanzia sui sistemi economici locali anche le associazioni di categoria, l'Istituto nazionale di statistica, e gli altri operatori del settore preposti alla raccolta e all'analisi dei dati e delle informazioni.
9/3209/3Alberti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche legislative introdotte con l'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e nel 2010 con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 hanno diviso il sistema dei confidi in due diversi settori, i confidi maggiori (vigilati) ed i confidi minori (non vigilati), a loro volta distinti per dimensioni, settori serviti e legami associativi;
    i confidi minori confluiranno in un Elenco detenuto da un Organismo dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria mentre i confidi maggiori sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e sono tenuti ad iscriversi nell'albo unico degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario;
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi preposti a riformare la normativa di settore sulla base di specifici principi e criteri direttivi. In particolar modo si prevedono misure volte a razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera del credito e della garanzia. Nell'ambito di tali intenti sarebbe opportuno predisporre altresì un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a questi ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca,

impegna il Governo

a predisporre un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a questi ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca.
9/3209/4Pesco, Alberti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche legislative introdotte con l'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e nel 2010 con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 hanno diviso il sistema dei confidi in due diversi settori, i confidi maggiori (vigilati) ed i confidi minori (non vigilati), a loro volta distinti per dimensioni, settori serviti e legami associativi;
    i confidi minori confluiranno in un Elenco detenuto da un Organismo dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria mentre i confidi maggiori sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e sono tenuti ad iscriversi nell'albo unico degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario;
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi preposti a riformare la normativa di settore sulla base di specifici principi e criteri direttivi. In particolar modo si prevedono misure volte a razionalizzare e valorizzare le attività svolte dai soggetti operanti nella filiera del credito e della garanzia. Nell'ambito di tali intenti sarebbe opportuno predisporre altresì un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a questi ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre un sistema che consenta un celere scambio di informazioni tra i soggetti autorizzati all'esercizio del credito ed i confidi al fine di consentire a questi ultimi di essere informati tempestivamente delle insolvenze del soggetto garantito relativamente al piano di ammortamento programmato con la banca.
9/3209/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Pesco, Alberti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche legislative introdotte con l'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e nel 2010 con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 hanno diviso il sistema dei confidi in due diversi settori, i confidi maggiori (vigilati) ed i confidi minori (non vigilati), a loro volta distinti per dimensioni, settori serviti e legami associativi;
    i confidi minori confluiranno in un Elenco detenuto da un Organismo dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria mentre i confidi maggiori sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e sono tenuti ad iscriversi nell'albo unico degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario;
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi preposti a riformare la normativa di settore sulla base di specifici principi e criteri direttivi. In particolar modo si prevedono misure volte a sviluppare, nell'ambito delle finalità tipiche, strumenti innovativi, con tassativa esclusione di derivati e di strumenti finanziari complessi, forme di garanzia e servizi finanziari e non finanziari che rispondono alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti. Nell'ambito di tali intenti sarebbe opportuno estendere l'esclusione anche al novero degli strumenti finanziari strutturati,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta ad escludere gli strumenti finanziari strutturati dalla predisposizione di strumenti finanziari innovativi preposti a rispondere alle mutate esigenze delle PMI e dei liberi professionisti.
9/3209/5Villarosa, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche legislative introdotte con l'articolo 13 della legge 24 novembre 2003, n. 326 e nel 2010 con il decreto legislativo n. 141 del 13 agosto 2010 hanno diviso il sistema dei confidi in due diversi settori, i confidi maggiori (vigilati) ed i confidi minori (non vigilati), a loro volta distinti per dimensioni, settori serviti e legami associativi;
    i confidi minori confluiranno in un Elenco detenuto da un Organismo dotato di autonomia organizzativa, statutaria e finanziaria mentre i confidi maggiori sono sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia e sono tenuti ad iscriversi nell'albo unico degli intermediari finanziari ex articolo 106 del testo unico bancario;
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze – entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge – uno o più decreti legislativi preposti a riformare la normativa di settore sulla base di specifici principi e criteri direttivi. In particolar modo si prevedono misure volte a favorire e migliorare l'accesso al credito per le PMI ed i liberi professionisti anche attraverso la semplificazione degli adempimenti ed il contenimento dei costi per gli intermediari e per i confidi. Nell'ambito di tali intenti sarebbe opportuno predisporre misure volte a ridurre sensibilmente il costo connesso al rilascio delle garanzie per gli utenti,

impegna il Governo

ad assumere ogni genere di iniziativa volta a ridurre sensibilmente il costo connesso al rilascio delle garanzie.

9/3209/6Ruocco, Pesco, Alberti, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta sottoposta al nostro esame reca una delega al Governo per la riforma del sistema dei confidi, al fine di favorire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese e per i liberi professionisti;
    i confidi sono dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi, sono i soggetti che, ai sensi della cosiddetta legge sui confidi, svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi e i servizi connessi o strumentali a favore delle Piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. La garanzia dei confidi è rappresentata da un fondo al quale contribuiscono tutti i soci del consorzio;
    l'impianto della delega risponde all'esigenza di un rafforzamento del sistema dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti in un quadro mutato dell'economia nazionale ed estera;
    la legge di stabilità 2014 ha disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese nel limite di 225 milioni di euro a favore dei confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia, di quelli che realizzano operazioni di fusione, o di quelli che stipulano contratti di rete;
    si segnala che non è stato ancora emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico, previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, volto a favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi, così come la medesima legge di stabilità 2014, all'articolo 1, comma 55, ha destinato alle camere di commercio 70 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014-2016, per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi senza che sia stato emanato il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo stesso,

impegna il Governo

a emanare i decreti attuativi previsti all'articolo 1, commi 54 e 55 della legge di stabilità 2014 e a valutare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a prevedere, tra gli strumenti di garanzia innovativi, la possibilità di rilasciare garanzie a favore dei soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese, la cosiddetta garanzia equity, dotandole di uno strumento nuovo per la loro patrimonializzazione.
9/3209/7Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame risponde all'esigenza di un rafforzamento del sistema dei consorzi fidi per favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei professionisti in un quadro mutato dell'economia nazionale ed estera;
    i principi ed i criteri direttivi previsti infatti intendono rafforzare la patrimonializzazione dei confidi, disciplinare le modalità di contribuzione degli enti pubblici e rendere il sistema più semplice per chi deve accedere al sistema delle garanzie;
    attualmente risultano attivi 51 confidi sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia (confidi vigilati) e 448 confidi minori. La grande maggioranza dei confidi vigilati risulta insediata nelle regioni settentrionali, prevalentemente in Lombardia e in Veneto, e in quelle centrali. Di converso, più della metà dei confidi minori è insediata nelle regioni meridionali e insulari. Oltre il 75 per cento del totale delle garanzie in essere è riconducibile ai confidi vigilati;
    la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi 54 e 55) ha disposto il rafforzamento patrimoniale dei confidi mediante l'utilizzo del Fondo di Garanzia per le PMI nel limite di 225 milioni. I beneficiari delle suddette disposizioni sono: i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; i confidi che realizzano operazioni di fusione al fine di ottenere l'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia; i confidi che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro. Si evidenzia che la norma (comma 54) prevede per la sua attuazione un decreto del MISE, di concerto con il MEF, previa notifica alla Commissione UE e autorizzazione della stessa: tale decreto non è stato emanato. Il comma 55 destina 70 milioni per ciascuno degli anni 2014-2016 alle Camere di Commercio per il sostegno al credito alle PMI tramite il rafforzamento dei confidi (anche di quelli non sottoposti a vigilanza della Banca d'Italia). Anche tale comma prevede un decreto di attuazione che non risulta emanato,

impegna il Governo

   ad emanare il decreto previsto dall'articolo 1, comma 54, della legge di stabilità 2014, volto a favorire i processi di crescita dimensionale delle imprese e il rafforzamento della solidità patrimoniale dei consorzi di garanzia collettiva dei fidi;
   ad emanare il decreto del Ministro dello sviluppo economico previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge di stabilità 2014;
   a valutare la possibilità di prevedere tra gli «strumenti di garanzia innovativi», con riferimento all'articolo 1, comma 1, lettera d) del provvedimento, il rilascio di garanzie a favore dei soggetti interessati a intervenire nel capitale delle imprese (cosiddetta garanzia equity) dotandole di uno strumento nuovo per la loro patrimonializzazione.
9/3209/8Becattini.


   La Camera,
   premesso che:
    i confidi in Italia sono numerosi e presentano volumi di attività nel complesso non elevati;
    la loro operatività è concentrata in capo agli intermediari più grandi, attivi prevalentemente nel centro-nord;
    in Italia operano circa 650 confidi;
    quelli di maggiore dimensione (ad oggi 62, con attività finanziaria superiore a 75 milioni di euro) sono vigilati dalla Banca d'Italia;
    oltre l'80 per cento dei confidi vigilati è espresso dai settori artigiano e industriale (Fedart e Federconfidi). Gli altri provengono dal comparto del commercio (Confeserfidi e Federascomfidi);
    più della metà dei confidi maggiori sono insediati nel settentrione: Lombardia e Veneto sono le regioni più rappresentate. Se guardiamo all'operatività, la concentrazione al nord è anche maggiore: il 63 per cento delle garanzie rilasciate è concentrato in tale parte d'Italia;

solo il 15 per cento dei confidi vigilati è presente nel Mezzogiorno, essenzialmente in Sicilia;
    per i confidi minori non sottoposti a controllo, la distribuzione territoriale è differente: il 52 per cento opera nelle regioni meridionali e nelle isole,

impegna il Governo

   a tutelare le prerogative e le esigenze economiche finanziarie delle regioni insulari considerate le difficoltà di queste aree geografiche anche sul piano del credito;
   a garantire un'intesa con le regioni a statuto speciale al fine di adeguate politiche legislative in materia di fidi e credito relativamente alle peculiarità delle regioni insulari e a statuto speciale.
9/3209/9Pili.


PROPOSTA DI LEGGE: BOLOGNESI ED ALTRI: INTRODUZIONE NEL CODICE PENALE DEL REATO DI FRODE IN PROCESSO PENALE E DEPISTAGGIO (APPROVATA DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 559-B)

A.C. 559-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 559-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. L'articolo 375 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 375. – (Frode in processo penale e depistaggio). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale:
   a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato;
   b) richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito.

  Se il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento, la pena è aumentata da un terzo alla metà.
  Se il fatto è commesso in relazione a procedimenti concernenti i delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o i reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero i reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque tutti i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
  La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori.
  Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 e dal quarto comma, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
  La condanna alla reclusione superiore a tre anni comporta l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
  La pena di cui ai commi precedenti si applica anche quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio siano cessati dal loro ufficio o servizio.
  La punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata.
  Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle indagini e ai processi della Corte penale internazionale in ordine ai crimini definiti dallo Statuto della Corte medesima».

  2. All'articolo 374, primo comma, del codice penale, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni».
  3. Dopo l'articolo 383 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 383-bis. – (Circostanze aggravanti per il caso di condanna). – Nei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 375, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da sei a quattordici anni se dal fatto deriva una condanna superiore a cinque anni; è della reclusione da otto a venti anni se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo».

  4. All'articolo 157, sesto comma, primo periodo, del codice penale, dopo le parole: «agli articoli» sono inserite le seguenti: «375, terzo comma,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», sostituire il secondo comma, con il seguente:
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, distrugge, sopprime, occulta, danneggia, in tutto o in parte, ovvero forma o altera artificiosamente, in tutto o in parte, un documento o un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento è punito con la reclusione da quattro a dodici anni.
1. 50. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», terzo comma, sostituire le parole: 416-ter e 422 con le seguenti: 416-ter, 422 e 575.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, capoverso «ART. 384-ter», primo comma, sostituire le parole: 416-ter e 422 con le seguenti: 416-ter, 422 e 575.
1. 1. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», terzo comma, sostituire le parole: 416-ter e 422 con le seguenti: 416-ter, 422 e 575.
1. 2. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», terzo comma, aggiungere, in fine, le parole: e non si applica la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale.
1. 51. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», sesto comma, sostituire le parole: alla reclusione superiore a tre anni con le seguenti: in via definitiva.
1. 3. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «ART. 375», sesto comma, sopprimere le parole: superiore a tre anni.
1. 4. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 4, dopo le parole: terzo comma, aggiungere le seguenti: e 384-ter.
1. 6. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i reati previsti dagli articoli 375 e 384-ter del codice penale, il computo dei termini di prescrizione decorre dal momento della scoperta della notizia di reato».
1. 5. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

A.C. 559-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

  1. Al libro secondo, titolo VII, capo I, del codice penale, dopo l'articolo 384-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 384-ter. – (Circostanze speciali). – Se i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al
fine di impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale in relazione ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis, 276, 280, 280-bis, 283, 284, 285, 289-bis, 304, 305, 306, 416-bis, 416-ter e 422 o ai reati previsti dall'articolo 2 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, ovvero ai reati concernenti il traffico illegale di armi o di materiale nucleare, chimico o biologico e comunque in relazione ai reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, la pena è aumentata dalla metà a due terzi e non opera la sospensione del procedimento di cui agli articoli 371-bis e 371-ter.
  La pena è diminuita dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove, nonché per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

  Al comma 1, capoverso «ART. 384-ter», primo comma, sostituire le parole: 416-ter e 422 con le seguenti: 416-ter, 422 e 575.
2. 1. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso «ART. 384-ter», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: né la disposizione di cui al comma 2 dell'articolo 476 del codice di procedura penale.
2. 50. Sarti, Ferraresi, Bonafede, Agostinelli, Colletti, Businarolo.

A.C. 559-B – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.

  1. All'articolo 376, primo comma, del codice penale, dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «dall'articolo 375, primo comma, lettera b), e».

A.C. 559-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, primo comma, n. 5 del codice penale stabilisce che sono puniti secondo la legge italiana i cittadini o gli stranieri che commettono in territorio estero ogni reato per il quale speciali disposizioni di legge o convenzioni internazionali stabiliscono l'applicabilità della legge penale italiana; sono di dolorosa attualità le modalità opache con le quali la magistratura egiziana, anche secondo le nostre autorità, sta portando avanti le indagini sull'omicidio del cittadino italiano Giulio Regeni, scomparso il 25 gennaio scorso al Cairo in circostanze che la Farnesina ha definito subito «misteriose». Dal ritrovamento del suo cadavere, il 3 febbraio, ad oggi, si sono susseguite varie ipotesi, ma sembra certo che lo studente friulano sia stato, sottoposto a torture, e che strutture, anche parallele agli organi di sicurezza dello Stato africano, possano essere coinvolte nei successivi inquinamenti degli elementi probatori;
    si ritiene doveroso, pertanto, estendere la possibilità per le autorità giudiziarie italiane di perseguire penalmente chi si rende responsabile di reati ai danni di cittadini italiani, soprattutto laddove siano lesi diritti fondamentali dell'individuo, tutelati dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionali sui diritti dell'Uomo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della giurisdizione penale attraverso la modifica dell'articolo 7, primo comma, n. 5 del codice di procedura penale ricomprendendovi le ipotesi di reato di frode in processo penale e di depistaggio, quando accaduti all'estero e comunque compiuti ai danni di cittadini italiani o residenti all'estero.
9/559-B/1Borghese.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in epigrafe prevede l'introduzione nel codice penale del reato di frode processuale e depistaggio, definendone le conseguenze penali;
    il reato di cui sopra si configura come un «reato proprio», in quanto esso può essere commesso dal titolare di una particolare qualità personale, in questo caso da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio;
    dal punto precedente si evince che, nella maggior parte dei casi, l'autore del reato di depistaggio è inserito in una catena decisionale, che può presentarsi particolarmente complessa e articolata, il che comporta il rischio che la condotta materiale che integra il reato di frode o depistaggio sia favorita o indotta anche da disposizioni ambigue o poco chiare o da altre incertezze e opacità, non necessariamente di natura dolosa, presenti nello svolgersi della catena decisionale di cui sopra;
    fermo restando il principio ignorantia legis non excusat, pare necessario indurre ciascun pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio ad avere una conoscenza il più possibile profonda e dettagliata dell'impatto dell'introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio sull'attuale legislazione penale concernente i reati propri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché, a beneficio dei pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio, siano predisposte attività informative e formative dedicate all'introduzione del reato di frode in processo penale e depistaggio, da far svolgere, eventualmente anche con l'ausilio di strumenti telematici, nei limiti delle risorse finanziarie esistenti a tali fini destinati, da docenti, ricercatori e dottori di ricerca in materie penalistiche e a queste connesse, da magistrati e da pubblici ufficiali.

9/559-B/2Gregorio Fontana, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame in seconda lettura, poiché già approvato sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica, con modifiche rispetto al primo voto svoltosi in quest'Aula, è tornato ad assumere la forma e l'impostazione originaria, prevedendo che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il cosiddetto reato proprio, ha elevato le pene edittali ed ha introdotto nuove circostanze aggravanti e attenuanti, e raddoppiato i tempi di prescrizione;
    l'obiettivo perseguito, da noi condiviso, è quello di mirare a reprimere le condotte tese a impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento narrato in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a estendere l'ambito della fattispecie trasformando il reato da proprio in comune poiché esso incide sui procedimenti per un catalogo di delitti di particolare allarme sociale facendo sì che possa applicarsi non al solo pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio bensì a chiunque, al fine di rendere ancor più efficace l'azione di contrasto verso coloro i quali intralciano il corso della giustizia, indirizzando su una falsa pista le indagini penali svolte dall'autorità giudiziaria.
9/559-B/3Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo sottoposto al nostro esame in seconda lettura, poiché già approvato sia dalla Camera dei deputati che dal Senato della Repubblica, con modifiche rispetto al primo voto svoltosi in quest'Aula, è tornato ad assumere la forma e l'impostazione originaria, prevedendo che il reato possa essere commesso solo dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, il cosiddetto reato proprio, ha elevato le pene edittali ed ha introdotto nuove circostanze aggravanti e attenuanti, e raddoppiato i tempi di prescrizione;
    l'obiettivo perseguito, da noi condiviso, è quello di mirare a reprimere le condotte tese a impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale,

impegna il Governo

ad effettuare un monitoraggio per valutare gli effetti applicativi del provvedimento narrato in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a estendere l'ambito della fattispecie al fine di rendere ancor più efficace l'azione di contrasto verso coloro i quali intralciano il corso della giustizia, indirizzando su una falsa pista le indagini penali svolte dall'autorità giudiziaria per i delitti di particolare allarme sociale.
9/559-B/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco, Palese.