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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 10 giugno 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 giugno 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Businarolo, Calabria, Cancelleri, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Monaco, Orlando, Paris, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BALDASSARRE ed altri: «Introduzione dell'obbligo di iscrizione nel catasto per le piattaforme petrolifere installate nel mare territoriale» (3881);
   ARTINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto finanziario delle banche Monte dei Paschi di Siena Spa, Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Banca delle Marche Spa, Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, Cassa di risparmio della Provincia di Chieti Spa, Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca» (3882);
   D'OTTAVIO: «Disposizioni per garantire l'adeguatezza dell'apporto nutrizionale degli alimenti e delle bevande somministrati mediante distributori automatici situati in luoghi pubblici frequentati da minori» (3883);
   FANUCCI: «Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, in materia di composizione delle crisi da sovraindebitamento» (3884);
   NASTRI: «Disposizioni per la promozione dell'impiego di strumenti di pagamento elettronici» (3885).

  In data 9 giugno 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   ATTAGUILE: «Disposizioni per consentire la compensazione dei crediti tributari derivanti da pronunzie giurisdizionali nell'ambito del versamento unitario delle imposte e dei contributi» (3887);
   NASTRI: «Introduzione dell'articolo 117-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, concernente il divieto di imporre oneri a carico dei clienti per le operazioni bancarie effettuate tramite servizi bancari telematici» (3888);
   RIBAUDO ed altri: «Disposizioni per l'organizzazione e la gestione del patrimonio delle aziende agricole sperimentali afferenti alle ex facoltà di agraria» (3889);
   BINI: «Modifica all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, concernente l'introduzione di sanzioni per chi si avvale delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione» (3890).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 9 giugno 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri dello sviluppo economico e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   «Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» (3886).

  Sarà stampato e distribuito.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 9 giugno 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1932. – Senatori LO MORO ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti» (approvata dal Senato) (3891).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DADONE ed altri: «Modifica all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di soggetti competenti all'autenticazione delle firme per la presentazione di liste elettorali e candidature e per la richiesta di referendum» (3665) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  BINETTI ed altri: «Modifiche all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernenti l'aggravamento delle pene per il reato di surrogazione di maternità e la sua perseguibilità all'estero» (3814) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   IV Commissione (Difesa):
  D'ARIENZO ed altri: «Piano straordinario per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate» (3819) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e VIII.

   V Commissione (Bilancio):
  TURCO ed altri: «Modifica all'articolo 10 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e altre disposizioni in materia di controllo parlamentare sui contratti relativi a strumenti finanziari derivati stipulati dallo Stato» (3816) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), VI e XIV.

   VII Commissione (Cultura):
  CRISTIAN IANNUZZI ed altri: «Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e altre disposizioni in materia di intermediazione e gestione dei diritti d'autore» (3676) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX, X, XII e XIV;
  DONATI ed altri: «Disposizioni per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle associazioni e delle manifestazioni di rievocazione storica» (3804) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CRIVELLARI e NARDUOLO: «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine» (3838) Parere delle Commissioni I e V;
  RAMPI ed altri: «Delega al Governo per la disciplina delle attività musicali contemporanee popolari dal vivo» (3842) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX, X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  MATARRESE ed altri: «Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente i requisiti per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità» (3817) Parere delle Commissioni I, II, V, XII, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BRIGNONE: «Norme concernenti il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali» (3718) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  IORI ed altri: «Disposizioni per favorire la coesione e la solidarietà sociale mediante la promozione di azioni a corrispettivo sociale» (3763) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 1o giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia di un'ordinanza, emessa dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti in data 12 maggio 2016, relativa agli scioperi programmati per il 14 maggio 2016 da alcune categorie di personale del settore del trasporto aereo e ferroviario.

  Questa documentazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 25 maggio 2016, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 440, recante istituzione di un assegno vitalizio a favore di cittadini che abbiano illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità, della concessione di un assegno straordinario vitalizio, con indicazione del relativo importo, al signor Giuseppe Mario Zeichen (in arte Valentino Zeichen).

  Questa comunicazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2016, ha trasmesso copia della relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 31 maggio 2016, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 31 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2015 (Doc. CXCVIII, n. 4).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera del 6 giugno 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno MARANTELLI ed altri n. 9/3008/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 21 maggio 2015, concernente l'adozione di misure di protezione nei confronti degli amministratori pubblici oggetto di atti intimidatori.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Trasmissioni dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettere del 7 e dell'8 giugno 2016, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno: PALAZZOTTO ed altri n. 9/2598-AR/5, concernente l'informativa al Parlamento in merito all'impegno italiano in Mali con le missioni MINUSMA e EUCAP Sahel Niger ed EUTM Mali, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014; ATTAGUILE ed altri n. 9/3444-A/323, riguardante la possibilità di reintegrare i presidi territoriali dell'Arma dei carabinieri, anche attraverso la riammissione in servizio dei carabinieri ausiliari cessati senza demerito dal servizio svolto per almeno 4 anni, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 e 9 giugno 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e il governo della Repubblica delle Filippine su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (COM(2016) 303 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 303 final - Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Trarre il massimo beneficio dalle politiche ambientali dell'Unione europea grazie ad un regolare riesame della loro attuazione (COM(2016) 316 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un'agenda europea per l'economia collaborativa (COM(2016) 356 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 10 giugno 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Italo Cerise a presidente dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (72).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi (309).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 luglio 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 giugno 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative di competenza volte a garantire la corretta determinazione delle rate dei mutui a tasso variabile in relazione alle oscillazioni dell'Euribor – 2-01376

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'interesse da pagare per un mutuo a tasso variabile è dato da Euribor + spread (ossia la percentuale di guadagno della banca), quest'ultimo concordato con il cliente. Se l'Euribor, come ormai da un anno, è negativo, il tasso di interesse deve essere più basso dello spread; tuttavia molte banche lo considerano zero, anche se è sottozero;
   da quando l'Euribor è diventato negativo, quindi, gli istituti di credito per i mutui variabili avrebbero dovuto sottrarlo allo spread concordato con il cliente. Invece, secondo Altroconsumo e Federconsumatori, alcune banche avrebbero fissato a zero il livello minimo («floor») del tasso di riferimento cui, sommare lo spread, diversamente da quanto previsto nei contratti. Di conseguenza, starebbero applicando ai loro clienti dei tassi d'interesse più alti del dovuto;
   per un mutuo variabile, infatti, il Tan (tasso annuo nominale) si forma aggiungendo all'Euribor, che è il tasso di interesse con cui le banche si scambiano le provviste di denaro e che varia ogni giorno, uno spread, che è la percentuale di guadagno della banca. Ad esempio, se l'Euribor è pari all'1 per cento e lo spread concordato tra cliente e banca è l'1 per cento, il tasso è il 2 per cento. Se invece l'Euribor è negativo, va sottratto allo spread. Per cui se l'Euribor è – 0,26 per cento, il tasso che il cliente deve pagare è 1 – 0,26 per cento ossia 0,74 per cento. Molte banche, invece, considerano l'Euribor zero, e non negativo come è, per cui nel caso precedente fanno pagare un tasso dell'1 per cento;
   il danno ingiusto per i clienti è evidente (e per importi elevati e per periodi prolungati anche consistente), a meno che nel contratto banca-cliente non sia stato previsto espressamente che, in caso di Euribor negativo, nel calcolo del tasso l'Euribor stesso non possa scendere sotto lo zero. Ma quasi mai, soprattutto per i mutui contratti fino al 2014, c’è questa clausola, perché è la prima volta che l'Euribor è negativo (conseguenza dei tassi zero della Bce) e tale scenario non era previsto dagli istituti di credito;
   a febbraio 2016 è intervenuta anche la Banca d'Italia per ricordare agli istituti che non possono applicare un tasso minimo se la clausola non è stata pubblicizzata e inclusa nella documentazione di trasparenza e nel contratto: «Da alcune segnalazioni pervenute sono emerse ipotesi in cui gli intermediari hanno neutralizzato l'erosione dello spread derivante dal sopravvenuto valore negativo del parametro, attribuendo a quest'ultimo valore pari a zero. Ciò ha determinato l'applicazione di tassi d'interesse non allineati con le rispettive previsioni contrattuali»;
   per questa ragione la Banca d'Italia ha chiesto agli istituti d'intervenire su tre fronti: attenersi a «una rigorosa applicazione delle condizioni pattuite con la clientela», ovvero non introdurre unilateralmente clausole di tasso minimo non indicate nei contratti; nel caso in cui i tassi interbancari scendano in negativo, «verificare che gli applicativi e le procedure in uso determinino correttamente il tasso d'interesse applicabile a ciascun rapporto e l'ammontare degli interessi dovuti»; operare «sollecitamente una verifica delle condotte sinora seguite nella V determinazione degli interessi dovuti» ed, eventualmente, «provvedere alle conseguenti restituzioni» se sono stati applicati tassi minimi pari a zero. In questi casi bisognerà anche inviare un'informativa a Bankitalia, la quale nei prossimi mesi controllerà che le richieste contenute nella sua comunicazione siano state rispettate;
   intanto, anche le associazioni dei consumatori sono pronte a chiedere conto agli istituti di credito del perché molti di essi non hanno ridotto – e non stanno riducendo – di quanto dovrebbero le rate dei mutui a tasso variabile, visto che l'Euribor (il tasso di riferimento su cui viene calcolata la rata) è negativo dai primi mesi del 2016, ed hanno intenzione di organizzare un'azione collettiva per ottenere il rimborso dell'importo delle rate pagato in più;
   Altroconsumo ha lanciato una vera e propria campagna: «Con il tasso Euribor negativo, tanti mutui a tasso variabile avrebbero dovuto trarre beneficio e, di conseguenza, i clienti avrebbero dovuto pagare rate più leggere. Invece molte banche hanno fatto finta di niente e applicato sempre e comunque il valore zero. Controlla il tuo mutuo e reclama per riavere quanto ti spetta» –:
   se il Governo sia a conoscenza della vicenda e quali iniziative di competenza, anche di carattere normativo, intenda adottare per fare in modo che gli istituti di credito che non hanno rispettato le prescrizioni si adeguino e rimborsino i clienti che hanno versato rate più alte di quanto dovuto per i loro mutui a tasso variabile.
(2-01376) «Galgano, Monchiero».


Intendimenti in merito al blocco degli scatti stipendiali per i docenti universitari – 2-01374

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il sistema universitario italiano vive una situazione di profonda difficoltà, tanto da poter parlare di «università in declino» in conseguenza di quelle che risultano per gli interpellanti scellerate politiche attuate nel nostro Paese dal 2008 in avanti. Per la prima volta, infatti, negli oltre 150 anni di storia unitaria, il numero degli studenti universitari si riduce, dal 2003-2004 al 2014-2015, di oltre 66.000 unità, con una flessione del 20,4 per cento. Inoltre, secondo stime del Cun, il nostro sistema universitario statale, negli ultimi sette anni, ha perso oltre 12.000 docenti, (circa il 17,2 per cento) a causa delle drastiche riduzioni del fondo di finanziamento ordinario e del blocco del turn-over, dato che non ha equivalenti in nessun altro settore della pubblica amministrazione;
   le misure previste dalla legge di stabilità del 2015, nonostante alcuni segnali di attenzione, non invertono la rotta: si insiste nei tagli al Ffo per la gran parte delle università statali e si prevedono misure occasionali ed ancora indefinite per il reclutamento e che, al di là di ogni giudizio di merito, sono troppo modeste ed occasionali per invertire la tendenza;
   la riduzione del corpo docente e la ormai cronica mancanza di finanziamenti nazionali per la ricerca rendono improbo assolvere in condizioni paritarie sul territorio i compiti affidati dagli articoli 9, 33 e 34 della Costituzione all'università statale. Un autorevole e dettagliato rapporto della Fondazione RES dimostra come le misure di riduzione della spesa penalizzino particolarmente il Sud ma colpiscano anche atenei del Centro e del Nord, e concentrino le scarse risorse in pochissimi atenei. Dunque, assieme alla nota ed imbarazzante negazione del diritto allo studio, dovuta alla carenza di sostegno economico ai capaci e meritevoli privi di mezzi, ne consegue l'impossibilità di garantire la continuità delle conoscenze ed un efficiente impiego delle strutture;
   in tale quadro, la dignità dei docenti è gravemente mortificata e la frequente denigrazione mediatica del loro lavoro incide sulle motivazioni che dovrebbero animare la missione della ricerca e della carriera accademica. Di contro, la necessaria crescita della qualità e della trasparenza nel reclutamento richiederebbe una maggiore responsabilizzazione ed un più diffuso controllo dell'intera comunità accademica, laddove invece la selezione è determinata da criteri finanziari che mettono in competizione gli atenei e favoriscono logiche localistiche;
   al blocco delle carriere, che comporta la decurtazione degli stipendi medi, a sua volta dovuta al tardivo ingresso in ruolo, e della mobilità interuniversitaria – altro aspetto esiziale per la libera circolazione della conoscenza – si aggiunge l'intollerabile differenza di trattamento rispetto alle altre categorie non contrattualizzate del pubblico impiego. Se, infatti, la docenza universitaria ha, senza alcuna riluttanza, contribuito al risanamento dei conti pubblici, accettando il blocco degli stipendi per il periodo 2011-2014, non si capisce perché soltanto ai docenti universitari di ruolo sia stato negato il riconoscimento ai fini giuridici degli anni di blocco. Così come altrettanto inspiegato è il criterio in base al quale ai soli docenti universitari nel 2015 sia stato reiterato il blocco degli scatti stipendiali, riconosciuto a tutte le altre categorie non contrattualizzate, in ordine temporale ai dipendenti di organi costituzionali (Camera, Senato, Corte Costituzionale), magistrati, avvocati dello Stato, insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado, forze armate e forze dell'ordine, medici delle aziende sanitarie, personale delle carriere prefettizia e diplomatica, enti di ricerca, personale della pubblica amministrazione;
   questa incomprensibile penalizzazione si traduce in un danno ingentissimo a livello individuale, più grave per i giovani professori e ricercatori, stimato tra i 50.000 euro ed i 100.000 euro. Il mancato riconoscimento a fini giuridici di cinque anni di attività lavorativa effettivamente svolta si trascina per tutta la carriera e si riverbera su pensioni e liquidazioni già soggette, per via di altre note misure relative al passaggio al regime contributivo, a pesanti decurtazioni. Va infine ricordato che un cospicuo ridimensionamento salariale e, quindi, un contenimento della spesa, era stato già operato dalla legge n.  240 del 2010 con la cancellazione della ricostruzione di carriera nei passaggi di fascia a seguito di positivi esiti concorsuali. Il nuovo regime giuridico comporta dinamiche salariali molto rallentate e, dato l'ingresso medio in ruolo non prima dei quarant'anni, la pratica impossibilità di raggiungere le classi stipendiali più elevate;
   è evidente che siamo di fronte ad una palese discriminazione a danno dei decenti universitari, che ha suscitato nel corso del 2015 una petizione al Presidente della Repubblica promossa dal professore C. Ferraro del Politecnico di Torino e sottoscritta da circa 12.000 professori e ricercatori;
   a parere degli interpellanti la situazione sarebbe sanabile attraverso il riallineamento in 6 anni delle classi/scatti a quelle che sarebbero state le condizioni in assenza di blocco, una misura apparentemente poco onerosa, in quanto i costi sarebbero assorbiti dalla minor incidenza dei salari attuali rispetto a quelli dei professori e ricercatori che andranno in quiescenza col nuovo regime giuridico della legge n.  240 del 2010;
   in assenza di segnali del Ministro interpellato e di impegni specifici nella legge di stabilità 2016, che pure ha assegnato all'IIT assieme all'Università Statale di Milano, al Politecnico di Milano ed all'Università Bicocca di Milano, ben 1,5 miliardi di euro in 10 anni per il progetto Human Technopole, ne è seguita la diffusa richiesta di sospensione della seconda tornata della valutazione della qualità della ricerca (VQR), fino a che non cessasse la discriminazione giuridica. Sebbene la protesta sia stata progressivamente attenuata per la preoccupazione di molti docenti di salvaguardare dipartimenti e atenei posti in competizione per il Ffo, essa ha segnalato un disagio senza precedenti nella storia repubblicana –:
   quale sia la ratio dell'attuale regime giuridico per cui solamente ai docenti universitari nel 2015 sia stato reiterato il blocco degli scatti stipendiali e soltanto ad essi – a differenza di tutte le altre categorie non contrattualizzate del pubblico impiego – sia stato negato il riconoscimento ai fini giuridici degli anni di blocco dal 2011 al 2014;
   che cosa il Ministro interpellato intenda fare per risolvere tale discriminazione, atteso che il 17 marzo 2016 si è svolto un incontro tra la conferenza dei rettori delle università italiana e lo stesso Ministro interpellato durante il quale il tema, assieme ad altri, risulta essere stato affrontato, e quali siano i suoi orientamenti rispetto al riconoscimento ai fini giuridici del periodo 2011-2014 ed anche ai fini economici a partire dal 1o gennaio 2015;
   se non ritenga possibile sanare la situazione, predisponendo il sopracitato riallineamento in 6 anni delle classi/scatti a quelle che sarebbero state le condizioni in assenza di blocco, una misura peraltro a giudizio degli interpellanti poco onerosa, in quanto i costi sarebbero assorbiti dalla minor incidenza dei salari attuali rispetto a quelli dei professori e ricercatori che andranno in quiescenza con il nuovo regime giuridico posto dalla legge n.  240 del 2010.
(2-01374) «Pannarale, Scotto».


Intendimenti del Governo circa la stabilizzazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario degli istituti scolastici con contratto di collaborazione coordinata e continuativa – 2-01386

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 20 aprile 2001, n.  66 «Procedure di stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili», all'articolo 2, ha previsto la stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa in favore di circa 970 lavoratori socialmente utili negli istituti scolastici come individuati nel decreto n.  81 del 2000 e, all'articolo 4, ne fissa il percorso di stabilizzazione entro cinque anni, in prosieguo agli impegni di legge sulla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili di cui alla legge 23 dicembre 2000, n.  388 (finanziaria 2001);
   dal 10 luglio 2001 quindi questi lavoratori socialmente utili sono diventati collaboratori coordinati continuativi per decreto del Ministro della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca adottato di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, Il decreto ha visto una proroga nel novembre 2006 e negli anni successivi si è avuta la proroga dei contratti anno per anno con apposita voce di bilancio in finanziaria;
   ad oggi i suddetti lavoratori assicurano il funzionamento delle segreterie didattiche ricoprendo posti vacanti nell'organico delle scuole, per altro appositamente accantonati con le modalità previste dallo decreto istitutivo del 2001. Inoltre i compensi da dieci anni non sono mai cambiati, né sono stati adeguati;
   numerose sentenze pronunciate dai tribunali del lavoro di diverse regioni d'Italia hanno riconosciuto il diritto ai lavoratori con contratto di lavoro parasubordinato alla trasformazione in contratto di lavoro dipendente, nonché le differenze di retribuzioni e di relativa posizione assicurativa nel regime «obg»;
   la Corte di giustizia europea si è pronunziata con sentenza del 26 novembre 2014 contro l'abuso da parte del Governo italiano nella reiterazione dei contratti a termine oltre i 36 mesi, in violazione della direttiva comunitaria 1999/70/Ce, ritenendo sostanzialmente arbitrario e vessatorio il comportamento dell'amministrazione pubblica italiana nei confronti del personale da anni in attesa di stabilizzazione, mentre in Italia è in pendenza la questione di legittimità costituzionale dell'abuso dei contratti a termine del personale della scuola;
   molti dei suddetti lavoratori hanno adito le vie legali per il riconoscimento dello status di lavoratori dipendenti, nonché alla relativa stabilizzazione nei posti vacanti di organico. In caso di condanna per questo Ministero il costo per l'erario sarebbe molto oneroso;
   il Jobs Act (decreto legislativo n.  81 del 2015) ha previsto che a partire dal 1o gennaio 2016 non ci sarà più spazio per i contratti a progetto aboliti dal nostro ordinamento già dal giugno del 2015 e comunque, alla naturale scadenza non potranno essere prorogati o riproposti;
   il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ancora oggi mantiene (a parere degli interpellanti, illegittimamente) tale tipologia contrattuale per i suddetti lavoratori. Le relative mansioni, la natura e le modalità di esecuzione dell'attività lavorativa non lasciano dubbi che si tratti di lavoro dipendente subordinato;
   i suddetti contratti scadono il prossimo 31 dicembre 2016 –:
   quali siano gli intendimenti del Governo sulla questione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ata) con contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Co.co.co);
   se non sia il caso di assumere iniziative per trasformare tali contratti in rapporti di lavoro dipendente, avviando altresì il processo di immissione nei ruoli degli organici delle scuole, prima dell'applicazione della suddetta sentenza che aggraverebbe l'onere per la stessa pubblica amministrazione.
(2-01386) «Ribaudo, Culotta, Minnucci, Zappulla, Piccione, Preziosi, Verini, Rampi, Rocchi, Iacono, Bruno Bossio, Lattuca, Tino Iannuzzi, Lauricella, Currò, Malpezzi, Paola Boldrini, Patrizia Maestri, Petrini, Rotta, Giovanna Sanna, Rubinato, Sanga, Scuvera, Marchi, Sbrollini, Fragomeli, Ventricelli, Albanella, Raciti, Barbanti, Burtone, Moscatt, Censore».


Elementi e iniziative in ordine alla revisione dei livelli essenziali di assistenza – 2-01381

D)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   i livelli essenziali di assistenza (LEA) sono stati definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2001. Successivamente il nuovo patto per la salute 2014-2016, ratificato in via normativa dalla legge di stabilità 2015 (legge n.  190 del 2014), ne ha previsto l'aggiornamento attraverso un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;
   il Governo, in verità, aveva già proceduto ad una prima revisione dei livelli essenziali di assistenza, adottando nell'aprile 2008 un apposito decreto del Presidente del Consiglio. Il decreto, tuttavia, non è mai entrato in vigore, in quanto ritirato dal Governo a seguito dei rilievi della Corte dei conti. Successivamente, nel 2010 è stata elaborata una nuova proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, in ordine alla quale la ragioneria generale dello Stato ha espresso parere favorevole circa la sostenibilità economico-finanziaria, ma anche in quell'occasione il provvedimento non è stato adottato;
   la revisione dei livelli essenziali di assistenza è richiesta da tempo, così come si attende da tanto l'aggiornamento, dell'elenco delle malattie rare e del nomenclatore tariffario dell'assistenza protesica ad elevata tecnologia, così come devono essere rivisti gli elenchi delle prestazioni di assistenza domiciliare, territoriale, semiresidenziale e residenziale;
   è ragionevole ritenere che l'inserimento di nuove patologie e delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative correlate alla loro cura comporti un incremento degli oneri a carico del servizio sanitario nazionale;
   il tema dell'impatto economico-finanziario della revisione è stato affrontato e quantificato dalla legge di stabilità 2016 che ha previsto un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui per la prima revisione e ha contestualmente definito due nuove procedure di revisione che contemplano entrambe il parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   il 17 marzo 2016 il Ministro della salute ha annunciato: «siamo pronti ad inviare il testo dei nuovi Livelli essenziali di assistenza (Lea) (...), al Ministero dell'economia. L’iter si è dunque di fatto concluso e questa è un'ottima notizia per i cittadini». Inoltre, ha evidenziato che i livelli essenziali di assistenza «saranno aggiornabili anno per anno»;
   successivamente, nel corso dell'audizione del 3 maggio 2016 presso la 12a Commissione del Senato, il Ministro della salute ha dichiarato che, una volta acquisito il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze, cui è stata trasmessa la relazione tecnica, lo schema di provvedimento – relativo anche al nuovo nomenclatore tariffario e al piano nazionale vaccini – sarà esaminato in sede di Conferenza Stato-regioni, per poi essere sottoposto ai competenti organi parlamentari;
   tuttavia non risulterebbe che il Ministero dell'economia e delle finanze abbia provveduto a formulare le proprie valutazioni in merito all'impatto economico del provvedimento, il cui iter appare di fatto bloccato –:
   quale sia lo stato attuale dell’iter di approvazione del decreto di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e quali urgenti iniziative intenda assumere il Governo per giungere alla definitiva adozione del provvedimento, i cui ritardi stanno ledendo il diritto fondamentale alla saluti di molte categorie di pazienti deboli.
(2-01381) «Monchiero».


Iniziative volte a chiarire l'ambito applicativo dei contratti di lavoro flessibile nelle pubbliche amministrazioni, alla luce dell'esternalizzazione di alcuni servizi didattici da parte dell'istituto musicale «Giorgio Balmas» di Rivoli, in provincia di Torino – 2-01387

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   il 26 febbraio 2016 il consiglio di amministrazione dell'istituto comunale musicale Giorgio Balmas Città di Rivoli ha approvato una delibera che prevede la realizzazione di un bando per dare in affidamento a terzi tramite concessione la parte dell'istituto relativa alla didattica;
   questo cambiamento non tutelerà il corpo docente, composto da trentadue insegnanti (alcuni in servizio dal 1988, tutti vincitori della graduatoria realizzata nel 2012 e valida fino a giugno 2017) e cinque impiegati come personale di segreteria;
   così concepito ed esternalizzato l'insegnamento musicale non manterrà la sua natura di servizio rivolto ai cittadini e alle loro famiglie trasformandosi in mero prodotto commerciale ed in ogni caso perdendo quelle caratteristiche date fino ad oggi dall'istituzionalità della scuola. Le ricadute nei confronti di famiglie e studenti sono chiaramente intuibili: crescita dei prezzi di frequenza oltre alla evidente discontinuità occupazionale di docenti e personale della struttura;
   risulta altresì agli interpellanti che, alla base di questa decisione da parte dell'amministrazione, sia stata addotta una motivazione rispetto alla quale emergono palesi criticità, in quanto essa è stata dichiaratamente fondata sull'impossibilità di prorogare i contratti degli insegnanti precedentemente assunti con contratti co.co.co e/o co.co.pro;
   v’è da dire che i contratti degli insegnanti dell'istituto sono in scadenza proprio in questi giorni e che la graduatoria in cui questi ultimi sono inseriti scadrà invece nel giugno 2017;
   non v’è dubbio alcuno che l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, specifichi a chiare lettere come «fino al completo riordino della disciplina dell'utilizzo dei contratti di lavoro flessibile da parte delle pubbliche amministrazioni, la disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione nei confronti delle medesime. Dal 1o gennaio 2017 è comunque fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di stipulare i contratti di collaborazione di cui al comma 1.»;
   in virtù di quanto sopra e in ossequio al chiarissimo disposto di cui l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81, parrebbe che l'amministrazione possa prorogare i contratti dei lavoratori in quanto alle pubbliche amministrazioni è data questa facoltà fino al 1o gennaio 2017. Detta facoltà è proprio diretta a garantire la continuità occupazionale fino al completo riordino della disciplina dei contratti di lavoro flessibile;
   tenuto conto di quanto sopra e ferma restando la libera facoltà di indirizzo politico per la pubblica amministrazione del comune di Rivoli e per le altre che si trovassero davanti alla medesima scelta da operare, resta fermo il dovere per le amministrazioni di garantire la massima trasparenza rispetto ad ogni scelta o processo decisionale;
   va altresì tenuto conto di casi analoghi su tutto il territorio nazionale che evidenziano ambiguità interpretative rispetto all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.  81 –:
   se i Ministri interpellati siano a conoscenza di quanto esposto e se sia loro intenzione, nell'ambito delle proprie competenze, assumere iniziative al fine di ulteriormente ribadire e/o chiarire il portato di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e di elidere ogni ambiguità interpretativa della norma medesima.
(2-01387) «Della Valle, Chimienti, Castelli, Busto, Crippa, Dadone, Paolo Nicolò Romano, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Agostinelli, Alberti, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Cecconi, Colletti».


Intendimenti del Governo in merito all'impugnazione, ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, della legge regionale della Campania n. 15 del 2016 relativa alla procedura di nomina dei direttori generali delle aziende sanitarie – 2-01388

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   in data 31 maggio 2016 il consiglio regionale della Campania ha approvato la proposta di legge «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione per la procedura dei direttori delle Aziende Sanitarie e ulteriori misure di razionalizzazione»;
   la succitata legge modifica, in maniera sostanziale, il meccanismo di nomina dei direttori generali delle Asl apportando alcune modifiche all'articolo 18-bis della legge regionale 3 novembre 1994 n.  32, recante «Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502 e successive modifiche e integrazioni, riordino del servizio sanitario regionale», come da ultimo modificato dall'articolo 3 della legge regionale n.  20 del 23 dicembre 2015 e dall'articolo 22 della legge regionale n.  6 del 5 aprile 2016;
   la legge, in particolare, ha modificato il sistema di nomina dei direttori generali del servizio sanitario regionale della Campania che in conformità alla normativa nazionale, seppur con alcune anomalie, prevedeva un doppio livello o meccanismo di valutazione/selezione ovvero un primo livello per essere inclusi nell'elenco regionale degli idonei attraverso apposita commissione di valutazione ed un secondo livello conseguente all'avviso pubblico, messo entro i sessanta giorni antecedenti la data di scadenza dell'incarico di direttore generale e volto ad acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n.  502 del 1992 ed iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni, e a tal fine era prevista una seconda commissione che provvedeva alla valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei;
   con la legge appena approvata, più nello specifico:
    è stato soppresso il secondo livello di valutazione ovvero la previsione che entro il sessantesimo giorno antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), la regione, salva la possibilità del rinnovo per una sola volta del direttore generale uscente in possesso dei requisiti professionali previsti e iscritto nell'elenco degli idonei, emetta un avviso pubblico, pubblicato anche sul proprio sito internet, per acquisire le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n.  502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni;
    è stata modificata la previsione che il presidente della giunta regionale, su conforme deliberazione della giunta stessa, nominasse il direttore generale all'interno di una rosa di cinque candidati che hanno ottenuto i migliori punteggi, a seguito della valutazione dei titoli e dei requisiti posseduti dagli idonei che hanno partecipato all'avviso, prevedendo che il presidente della giunta nomini il direttore generale direttamente tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3-bis, comma 3, del decreto legislativo n.  502 del 1992, iscritti nell'elenco regionale degli idonei alla nomina di direttore generale, oppure negli analoghi elenchi delle altre regioni. Conseguentemente, è stata soppressa anche la parte in cui si prevedeva la commissione deputata alla valutazione degli interessati all'incarico, costituita secondo i medesimi criteri previsti per la commissione deputata alla formazione degli elenchi regionali;
    è stata modificata, da sei a nove mesi, la durata massima dei commissariamenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale;
   la materia è disciplinata a livello nazionale:
    dal decreto legislativo n. 502 del 1992 «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421 e specificatamente dall'articolo 3-bis Direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario»;
    dalla legge 7 agosto 2015, n.  124 (cosiddetta delega Madia) che all'articolo 11 prevede una delega al Governo in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici ufficiali e specificatamente, come indicato alla lettera p) del citato articolo 11, anche con riferimento agli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario e di direttore dei servizi socio-sanitari;
   entrambe le citate norme nazionali recitano che le disposizioni in esse indicate costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione laddove, al terzo comma, prevede che nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato; nel caso di specie il principio fondamentale è in materia di tutela della salute;
   la normativa regionale non può quindi porsi in contrasto con le norme sopracitate, altrimenti violando l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, per contrasto col richiamato principio della legislazione statale in materia di tutela della salute, di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo n.  502 del 1992;
   l'articolo 3-bis del decreto legislativo n.  502 del 1992 riguardo alla nomina dei direttori generali prevede che i provvedimenti di nomina siano adottati attingendo obbligatoriamente all'elenco regionale di idonei, ovvero agli analoghi elenchi delle altre regioni, costituiti previo avviso pubblico e tramite una selezione effettuata, secondo modalità e criteri individuati dalla regione, da parte di una commissione costituita dalla regione medesima in prevalenza tra esperti indicati da qualificate istituzioni scientifiche indipendenti, di cui uno designato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. Gli elenchi sono aggiornati, almeno ogni due anni;
   alla selezione, sempre ai sensi del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n.  502 del 1992, si accede con il possesso di laurea magistrale e di adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con autonomia gestionale e con diretta responsabilità delle risorse umane, tecniche o finanziarie, nonché di eventuali ulteriori requisiti stabiliti dalla regione;
   la regione è tenuta ad assicurare, anche mediante il proprio sito internet, adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula e la nomina del direttore generale deve essere effettuata nel termine perentorio di sessanta giorni dalla data di vacanza dell'ufficio;
   l'articolo 11 della legge delega 7 agosto 2015, n.  124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», detta criteri e principi direttivi anche riguardo al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.  502, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti principi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;
   i principi indicati dalla legge delega sono: selezione unica per titoli previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n.  502 del 1992, e successive modificazioni;
   in data 18 maggio 2016 è stato trasmesso alla Camera e assegnato e alle competenti commissioni (XII affari sociali e V bilancio) lo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n.  124 (305), affinché siano emanati i prescritti pareri (da rendersi entro il 17 luglio 2016) e sullo schema di decreto si sono già espressi sia la Conferenza delle regioni e delle province autonome sia il Consiglio di Stato;
   nel testo dello schema di decreto e in entrambi pareri resi dalle citate autorità si conferma la necessità di mantenere un meccanismo di nomina che da un lato preveda la formazione di un elenco (in questo caso nazionale) dal quale le regioni devono attingere e l'altro una procedura selettiva per titoli e colloquio, previo avviso pubblico dell'incarico da ricoprire, volte a determinare una rosa (rectius «terna») di nominativi tra i quali il presidente della regione individua il candidato più idoneo; nella terna proposta non possono essere inseriti coloro che abbiano ricoperto l'incarico di direttore generale, per due volte, presso la medesima azienda ospedaliera o il medesimo ente del Servizio sanitario nazionale;
   il Consiglio di Stato, nel suo parere afferma: «La neutralità amministrativa del direttore generale e la sua indipendenza funzionale sono due degli obiettivi che, come si dirà, la legge di delega e lo schema del decreto attuativo qui in esame, in coerenza con le finali più generali di trasparenza e imparzialità perseguite dalla stessa legge n.  124 del 2015, si prefiggono di raggiungere attraverso un sistema bifasico che prevede un elenco nazionale aggiornato a una apposita Commissione nazionale, di soggetti qualificati elenco al quale la Commissione regionale deve necessariamente attingere per la terna di nomi da sottoporre alla nomina dell'organo politico»;
   è dunque lapalissiano che la legge regionale approvata si pone in netto contrasto con la normativa nazionale violando l'articolo 117 della Costituzione, nella parte in cui non prevede un'adeguata selezione da attuarsi per il tramite di un sistema bifasico come già presente nel vigente articolo 3-bis del decreto legislativo n.  502 del 1992 (laddove parla di attingere da un elenco regionale degli idonei e di selezione previo avviso pubblico), novellato dal cosiddetto «Decreto Balduzzi», e ulteriormente rafforzato nello schema di decreto legislativo all'esame delle Camere ed in attuazione della legge delega n.  124 del 2015;
   in particolare, gli interpellanti rilevano una violazione dell'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui non assicura, come previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo n.  502 del 1992, un'adeguata pubblicità e trasparenza ai bandi, alla procedura di selezione, alle nomine e ai curricula;
   parimenti si rileva una violazione dell'articolo 117 della Costituzione nella parte in cui sopprime la previsione che la nomina e il relativo procedimento siano attivati entro il sessantesimo giorno, antecedente la data di scadenza dell'incarico di direttore generale;
   il sistema di nomina dei direttori generali come delineato nella legge regionale citata si pone in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte costituzione che ha diffusamente censurato ogni norma contrastante con il sistema di stabilità gestionale e di indipendenza funzionale del direttore generale (Corte costituzionale, 19 marzo 2007, 104; Corte costituzionale 5 febbraio 2010, n.  34);
   il Consiglio di Stato, proprio nel parere sopra citato reso in merito allo schema di decreto delegato all'esame delle Camere, ha stigmatizzato i diversi tentativi di alcune regioni che «per non incorrere nelle censure della Corte costituzionale, hanno preferito collegare la rimozione dei direttori generali, anche prescindendo dal raggiungimento degli obiettivi assegnati, alla volontà politica di avviare una riforma del Servizio Sanitario regionale»;
   è evidente che tale legge ha il surrettizio scopo di avviare uno spoil system inverso, seppur non riguardo a meccanismi di decadenza ma di nomina, consentendo di fatto al presidente della regione di procedere a nuove e discrezionali nomine svincolate da procedure selettive e pubbliche che permettano a tutti i soggetti idonei di concorrervi in maniera egualitaria, con l'aggravante di procedervi due mesi prima che entri in vigore il nuovo decreto legislativo ed i nuovi meccanismi di nomina;
   la legge, secondo gli interpellanti, viola anche l'articolo 97 della Costituzione compromettendo l'imparzialità della nomina che il procedimento selettivo e bifasico (elenchi regionali e/o nazionali, bandi di selezione e individuazione da una rosa o terna di nomi) è teso a garantire restringendo proprio la discrezionalità del soggetto (il presidente della giunta) chiamato ad effettuare la nomina;
   la legge, ad avviso degli interpellanti, viola infine l'articolo 3 della Costituzione laddove non consente ai direttori generali aspiranti all'incarico, ancorché inseriti negli elenchi regionali e quindi idonei, di partecipare alle procedure selettive perché non bandite;
   riguardo alla violazione dell'articolo 117 della Costituzione si ricorda la sentenza della Corte costituzionale nel giudizio di legittimità costituzionale riguardo a diversi articoli della legge della regione Umbria 12 novembre 2012, n.  18 (ordinamento del servizi sanitario regionale), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri;
   il ricorso è stato dichiarato estinto perché la direzione regionale competente ha manifestato l'intenzione di adeguarsi ai rilievi del Governo;
   in tale sentenza sono quindi evincibili le motivazioni e i rilievi per taluni aspetti analoghi e sussumibili al caso di specie poiché si richiama la violazione dell'articolo 117, comma terzo, della Costituzione proprio laddove la norma regionale non e conforme ai dettami del decreto legislativo n.  502 del 1992 e specificatamente anche all'articolo 3-bis;
   i rilievi di costituzionalità saranno discussi nelle sedi competenti, cui si auspica fin d'ora che la Presidenza del Consiglio dei ministri vorrà rivolgersi, senza alcun indugio; in questa sede si esprime il massimo sconcerto per un agire da parte di un presidente di regione e della sua maggioranza, coincidenti peraltro con la maggioranza che sostiene questo Governo, che a due mesi dall'approvazione dello schema di decreto legislativo che disciplina il meccanismo delle nomine dei direttori generali delle ASL, tramite un vero e proprio «blitz» in seno al consiglio regionale, pensano bene di modificare le norme, secondo una logica chiaramente pretestuosa, ad avviso degli interpellanti per poter nominare discrezionalmente direttori generali, evidentemente graditi, prima che le «regole del gioco» cambino;
   si è dinanzi a quello che gli interpellanti giudicano un atto di scorrettezza istituzionale enorme, con uno spregio delle istituzioni che saranno chiamate a porre rimedio alle evidenti storture costituzionali e con dispendio di risorse pubbliche per un arco temporale che si sa essere peraltro molto lungo;
   una scorrettezza che il presidente della regione e la sua maggioranza, a giudizio degli interpellanti, rivolgono anche al partito cui loro stessi appartengono, il Partito Democratico che sostiene anche questo Governo, che ha firmato lo schema di decreto legislativo con l'auspicio di modificare il sistema di nomine dei direttori generali che si sa essere inquinato, da sempre, dal sistema di lottizzazione politica se non addirittura, da un vero e proprio scambio politico-mafioso;
   è necessario che quanto avvenuto nella regione Campania sia affrontato nei termini consentiti dall'ordinamento ma è necessario altresì che sia pubblicamente e urgentemente stigmatizzato affinché anche altre regioni non seguano l'esempio secondo gli interpellanti indecoroso, correndo ai ripari e sistemando «poltrone» e «amici» prime che le regole del gioco cambino (ammesso e non concesso che cambino –:
   se il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri interpellati siano a conoscenza dei fatti esposti;
   se il Governo, con l'urgenza richiesta dal caso, intenda assumere iniziative per promuovere la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione, sia per salvaguardare i principi fondamentali della Costituzione che sono stati messi a presidio delle norme nazionali che regolano le nomine dei direttori generali sia per evitare che anche altre regioni perseguano queste strade a giudizio degli interpellanti indecorose con il surrettizio scopo di non adeguarsi a norme dello Stato che sono poste a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini e nel caso di specie del diritto alla salute il quale, per poter pienamente esplicarsi, richiede anche che i professionisti del «sistema salute» siano selezionati in base a requisiti di professionalità e competenza, attraverso apposite selezioni e secondo i criteri di evidenza pubblica.
(2-01388) «Colonnese, Silvia Giordano, Grillo, Mantero, Lorefice, Di Vita, Baroni, Corda, Cozzolino, Da Villa, Daga, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella».