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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 12 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 maggio 2016.

  Abrignani, Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Beni, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rondini, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 maggio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MATARRESE: «Modifica all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, concernente i requisiti per la partecipazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità» (3817);
   ROCCELLA: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture ricreative pubbliche e private destinate ai minori e istituzione del Garante comunale dell'infanzia vulnerabile» (3818);
   D'ARIENZO: «Piano straordinario per l'alienazione degli alloggi di servizio non più funzionali ai fini istituzionali delle Forze armate» (3819);
   LUIGI GALLO ed altri: «Istituzione dei nuclei per la didattica avanzata e introduzione di progetti di scuola aperta e di scuola diffusa negli istituti scolastici di ogni ordine e grado» (3820).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 11 maggio 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 2228. – «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2015-2016» (approvato dal Senato) (3821).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge PAOLA BOLDRINI ed altri: «Disposizioni per favorire l'applicazione e la diffusione della medicina di genere» (3603) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Locatelli.

  La proposta di legge QUARANTA ed altri: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3724) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Zaccagnini.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3702, d'iniziativa del deputato CATANOSO GENOESE, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la regolamentazione del mercato e della circolazione dei mezzi aerei a pilotaggio remoto nonché istituzione della relativa banca di dati unica».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  LA MARCA ed altri: «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte delle donne che l'hanno perduta a seguito del matrimonio con uno straniero e dei loro discendenti» (3430) Parere delle Commissioni III e V;
   CATANOSO GENOESE: «Introduzione del divieto di dedicare strade, luoghi ed edifici pubblici a persone condannate per reati contro la pubblica amministrazione» (3753) Parere della II Commissione.

   II Commissione (Giustizia):
  DAMBRUOSO: «Modifiche agli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive ai magistrati» (3783) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VI Commissione (Finanze):
   FEDI ed altri: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione dell'imposta municipale propria relativa all'unita immobiliare posseduta in Italia da cittadini italiani residenti all'estero e concessa in comodato d'uso a parenti» (3570) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII;

   BORGHESE e MERLO: «Concessione di un credito di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo» (3798) Parere delle Commissioni I, II, V, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):
  CATANOSO GENOESE: «Disposizioni per la regolamentazione del mercato e della circolazione dei mezzi aerei a pilotaggio remoto nonché istituzione della relativa banca di dati unica» (3702) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per il microcredito, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 387).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 10 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 388).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 maggio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Valutazione del piano d'azione della Grecia per rimediare alle gravi carenze individuate nella valutazione del 2015 dell'applicazione dell’acquis di Schengen nel settore della gestione delle frontiere esterne (COM(2016) 220 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio Seconda relazione sulla ricollocazione e il reinsediamento (COM(2016) 222 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 222 final – Annex 1, 2 e 3), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Decisione della Commissione del 3 maggio 2016 sull'avvio di un'indagine connessa alla manipolazione delle statistiche in Austria di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva applicazione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (C(2016) 2633 final), corredata dal relativo allegato (C(2016) 2633 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 10 maggio 2016, ha trasmesso il testo di una risoluzione concernente la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016) 128 final).
  Questo documento è trasmesso alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONTENIMENTO DEL CONSUMO DEL SUOLO E RIUSO DEL SUOLO EDIFICATO (A.C. 2039-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FRANCO BORDO E PALAZZOTTO; CATANIA ED ALTRI; FAENZI ED ALTRI; DE ROSA ED ALTRI (A.C. 902-948-1176-1909)

A.C. 2039-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 11.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 128 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le infrastrutture prioritarie, ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, elencate nel Documento di economia e finanza. Sono fatti comunque salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi e i programmi di trasformazione previsti nei piani attuativi, comunque denominati, adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge e le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150. Restano comunque fermi i termini di validità degli strumenti urbanistici attuativi già fissati dai piani paesaggistici in data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e nelle province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti.
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Sopprimere il comma 1.
11. 1. Sarro, Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e fino alla adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, con le seguenti: e, per ciascuna regione, fino alla completa attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, e comunque non oltre il termine di cinque anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
11. 3. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei provvedimenti di cui fino alla fine del comma, con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici. Sono fatti comunque salvi i procedimenti relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 4. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dei provvedimenti di cui fino alla fine del periodo, con le seguenti: del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici.
11. 5. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*11. 6. Catania.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
*11. 7. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: consumo di suolo aggiungere le seguenti: per la realizzazione di lavori e opere pubbliche.
11. 8. Russo, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: inseriti negli strumenti fino alla fine del periodo con le seguenti: pubbliche o di pubblica utilità, inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché per gli interventi relativi alle infrastrutture ed agli insediamenti prioritari di cui alla parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le opere pubbliche o di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture e dagli insediamenti prioritari di cui alla citata parte V del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, non inserite negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono consentite previa obbligatoria valutazione, prevista dal comma 2 dell'articolo 1, delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo.
11. 9.(Nuova formulazione, parte principale) Massa, Borghi, Oliverio, Taricco, Giovanna Sanna, Carrescia, Nesi.
(Approvato)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aggiudicatrici di cui all'articolo 128 fino alla fine del comma, con le seguenti: pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 10. Russo, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aggiudicatrici di cui all'articolo 128 fino alla fine del comma, con le seguenti: pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 11. Matarrese, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Dambruoso, Nesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: aggiudicatrici di cui all'articolo 128, fino alla fine del comma, con le seguenti: pubbliche. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 12. Montroni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 128, fino alla fine del comma, con le seguenti: e nei piani economici e finanziari dei concessionari di lavori pubblici e di servizi. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge sono comunque mantenute le previsioni ed i programmi edificatori contenuti negli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 15. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: di cui all'articolo 128 fino alla fine del periodo, con le seguenti: e nei piani economici e finanziari dei concessionari e per le opere prioritarie, già individuate alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 161, comma 1-bis, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per le infrastrutture e insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese individuati dalle regioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 201 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo codice dei contratti pubblici e delle concessioni.
11. 16. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: e per le infrastrutture prioritarie, fino alla fine del periodo.
11. 19. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per le infrastrutture con le seguenti: per le 25 infrastrutture.
11. 20. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: previsti nei piani attuativi, comunque denominati, adottati prima della con le seguenti: di cui ai piani attuativi comunque denominati previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato propria legge regionale avente i contenuti di cui al comma 8 dell'articolo 3.
11. 21. Russo, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: presentati;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato propria legge regionale avente i contenuti di cui al comma 8 dell'articolo 3.
11. 22. Russo, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.;
   sopprimere il quarto periodo.
*11. 23. Ciracì.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.;
   sopprimere il quarto periodo.
*11. 24. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: infrastrutture con la seguente: opere.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.;
   sopprimere il quarto periodo.
*11. 25. Fauttilli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di cui il CIPE abbia approvato il progetto esecutivo e il relativo finanziamento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ogni regione e provincia autonoma provvederà alla ripartizione tra i comuni della quota di consumo di suolo ammissibile, applicando a tal fine un calcolo basato sul dato comunale di incremento della popolazione residente rilevato su base decennale.
11. 26. Zaratti, Zaccagnini, Pellegrino, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché per le opere e i lavori nelle aree destinate ad attività definite di interesse strategico o di pubblica utilità, nelle aree destinate ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici e di preminente interesse nazionale, nelle aree situate all'interno del perimetro di insediamenti produttivi e logistici e in quelle per l'ampliamento in aderenza di tali insediamenti, nonché nelle aree interessate dalla realizzazione delle opere e delle infrastrutture logistiche ad essi connesse.
11. 27. Russo, Sarro.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché gli interventi da realizzarsi in partenariato pubblico-privato, di cui alla vigente disciplina dei contratti pubblici, e dichiarati di pubblico interesse dal competente organo dell'ente locale, singolo o associato.
11. 28. Russo, Sarro.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
11. 29. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che adottano atti in contrasto con il predetto divieto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 e non superiore a 500.000 euro.
11. 30. Catania.

  Al comma 1, sostituire il secondo, terzo e quarto periodo con il seguente: Fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, e comunque fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici da parte delle regioni e dei comuni, gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio sono regolati dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 31. Russo, Sarro.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i titoli abilitativi edilizi richiesti sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 32. Ciracì.

  Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Sono fatte salve le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge nonché i titoli abilitativi edilizi richiesti sino alla data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 34. Russo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: i procedimenti fino alla fine del periodo con le seguenti: gli interventi previsti dagli strumenti urbanistici vigenti e provvisti di titolo abilitativo edilizio non decaduto né annullato alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 35. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: procedimenti fino a: consumo di suolo inedificato con le seguenti: titoli abilitativi edilizi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modificazioni, aventi per oggetto il consumo di suolo inedificato rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
11. 36. Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Franco Bordo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: in corso fino alla fine del periodo, con le seguenti: relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, approvati prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 37. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: corso inserire le seguenti: ovvero tutti gli atti inerenti alle procedure necessarie a completare le trasformazioni edilizie già attivate.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: cinque anni antecedenti con le seguenti: tre anni antecedenti. Sono altresì fatte salve le eventuali nuove procedure di sanatoria edilizia che non hanno previsto consumo del suolo.
11. 38. Russo, Sarro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: alla data fino alla fine del periodo con le seguenti: e quelli avviati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge relativi ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati aventi ad oggetto il consumo di suolo inedificato, nonché gli interventi ed i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 39. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: alla data con le seguenti: e quelli avviati entro un anno dalla data.
11. 40. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il consumo di suolo inedificato, aggiungere le seguenti: di cui non siano scaduti i termini per l'inizio lavori.
11. 41. Zaratti, Franco Bordo, Pellegrino, Zaccagnini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: consumo di suolo inedificato aggiungere le seguenti: ed ai titoli abilitativi edilizi comunque denominati riferiti ad interventi che non comportano consumo di suolo ovvero da rilasciare in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali riferiti a contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
11. 42. Sarro, Russo.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché gli interventi fino alla fine del periodo.
11. 43. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché gli interventi fino alla fine del periodo, con le seguenti: gli interventi e i programmi di trasformazione con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi, comunque denominati, per i quali i soggetti interessati abbiano presentato istanza per l'approvazione prima della data di entrata in vigore della presente legge, nonché le varianti, il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge, che non comportino modifiche di dimensionamento dei piani attuativi.
11. 90.(Nuova formulazione, ex 11.9 parte consequenziale) Massa, Borghi, Oliverio, Taricco, Giovanna Sanna, Carrescia, Nesi.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 45. Russo, Sarro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge nonché le varianti che non comportino modifiche al dimensionamento di piani attuativi il cui procedimento sia attivato prima della data di entrata in vigore della presente legge.
*11. 48. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: previsti nei piani attuativi fino alla fine del periodo, con le seguenti: con le relative opere pubbliche derivanti dalle obbligazioni di convenzione urbanistica ai sensi dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, previsti nei piani attuativi comunque denominati per i quali l'avvio del procedimento sia avvenuto prima della data di entrata in vigore della presente legge.
11. 49. Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: piani inserire le seguenti: generali o.
11. 51. Russo, Sarro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adottati prima della con le seguenti: in relazione ai quali sia stato avviato procedimento di formazione alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero il cui procedimento di formazione sia avviato nei 36 mesi successivi alla.
11. 53. Russo, Sarro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: adottati prima della con le seguenti: previsti dagli strumenti urbanistici generali vigenti alla.
11. 54. Russo, Sarro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: presentati.
11. 55. Russo, Sarro.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*11. 56. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*11. 52. Zaratti, Pellegrino, Franco Bordo, Zaccagnini.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: adottati con la seguente: approvati.
*11. 57. Catania.

  Al comma 1, sopprimere il quarto periodo.
11. 63. Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire il quarto periodo con il seguente:
  Decorso il termine di tre anni di cui al primo periodo, in ciascun comune non è consentito consumo di suolo in misura superiore al 30 per cento della media di consumo di suolo dello stesso comune nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
11. 65. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da:, nelle regioni e nelle province autonome fino alla fine del comma con le seguenti: regioni e province autonome saranno sanzionate.
11. 66. Russo, Sarro.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
11. 68. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Tancredi, Turco.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
11. 69. De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole: di ciascuna regione con le seguenti: a livello nazionale.
11. 70. Grimoldi.

  Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: la data di entrata in vigore della presente legge.
11. 71. Sarro, Russo.

  Al comma 1, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e in ogni comune non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo nel comune stesso nei cinque anni antecedenti.
11. 73. Labriola, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comune applica agli amministratori ed ai funzionari comunali che violano le prescrizioni riportate al comma 1, la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 50.000 euro e non superiore a 500.000 euro.
11. 74. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Benedetti, L'Abbate, Lupo, Massimiliano Bernini, Gallinella, Gagnarli, Parentela.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis
. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nelle regioni che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già approvato propria legge regionale avente i contenuti di cui al comma 8 dell'articolo 3.
11. 75. Russo, Sarro, Matarrese.

A.C. 2039-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8 della proposta di legge in esame prevede che «Ai comuni iscritti nel registro di cui all'articolo 9 è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, nel rispetto della disciplina di settore...»;
    il problema dell'esposizione all'amianto continua a porsi come uno di quelli di maggiore rilevanza nel contesto di attività, come rimozione, demolizione di manufatti e bonifica di siti per l'elevato rischio ambientale e sanitario che esso presenta;
    non a caso gli incentivi per l'edilizia vedono nell'Ecobonus 65 per cento per la riqualificazione energetica e nel bonus ristrutturazioni 50 per cento gli strumenti più interessanti ed efficaci anche per la rimozione di tale materiale dagli edifici, soprattutto quelli più vetusti (presente in pannelli, pavimenti, rivestimenti di camini, tubazioni, lastre di copertura, canne fumarie, serbatoi idrici, guarnizioni stufe, intonaco);
    sarebbe perciò significativo che questa attenzione sia confermata anche nel contesto degli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica di siti inquinati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere nell'ambito delle priorità nella concessione di finanziamenti statali per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati a tal fine necessaria, preminenza per quelli finalizzati alla bonifica di siti e di edifici contenenti amianto.
9/2039-A/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame, persegue la finalità di contenere il consumo del suolo, di valorizzare quello non edificato e al contempo di promuovere l'attività agricola che sullo stesso si svolge (o potrebbe svolgersi), unitamente ad obiettivi del riuso del suolo edificato e della rigenerazione urbana (rispetto all'ulteriore consumo del suolo inedificato), al fine di impedire che lo stesso venga eccessivamente «eroso» e «consumato» dall'urbanizzazione;
    al riguardo, il testo contiene una serie di misure finalizzate ad introdurre un quadro regolatorio, connesso al consumo del suolo e il dissesto idrogeologico, al fine di garantire il giusto equilibrio nell'assetto territoriale tra le zone suscettibili di utilizzazione agricola e gli interventi di significativa antropizzazione di aree edificate ed edificabili, affinché non si pregiudichi da un lato, la produzione agricola e, dall'altro, l'intero ambiente, comprese quindi le condizioni di vita generali della popolazione;
    nell'ambito delle misure indicate, per la promozione dell'attività agricola, l'articolo 8 detta interventi d'incentivazione nei riguardi dei comuni iscritti nel registro degli enti locali, nei confronti dei quali, è attribuita priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali, per gli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati e per favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana (e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati ai fini agricoli);
    a tal fine, occorre evidenziare come gli eventi climatici spesso di rilevante intensità, verificatisi in un arco temporale ristretto, che hanno determinato gravissimi danni alle persone e ai territori a causa di fenomeni alluvionali d'intensità a volte straordinaria, hanno altresì determinato evidenti difficoltà economiche e finanziarie nei riguardi dei comuni coinvolti dall'emergenza, spesso impossibilitati a fronteggiare le avversità atmosferiche, nonché il ripristino delle normali condizioni di vita, nonostante gli interventi straordinari da parte del dipartimento della protezione civile;
    risulta necessario di conseguenza, sostenere gli enti locali coinvolti da emergenze climatiche di eccezionale intensità, estendendo ad essi, ulteriori misure d'incentivazione previste dal provvedimento, attraverso l'esclusione dal saldo del patto di stabilità interno i finanziamenti previsti dal comma 1 dell'articolo 8 in precedenza richiamato, in considerazione tra l'altro, che i vincoli attuali rappresentano un evidente e fortissimo freno per l'avvio di interventi concreti da realizzare sui territori alluvionati finalizzati al superamento dei danni verificatesi a seguito degli eventi calamitosi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili ed i vincoli di bilancio, interventi esposti in premessa volti all'esclusione dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno, nei riguardi dei comuni che hanno subito danni di natura emergenziale, a seguito di eventi alluvionali che hanno provocato danni alle infrastrutture e al territorio, iscritti nel registro di cui all'articolo 9 del provvedimento, nei confronti dei quali sono previste le misure d'incentivazione indicate dall'articolo 8.
9/2039-A/2Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 3 comma 2 del provvedimento in epigrafe, si prevede che, con deliberazione della Conferenza unificata, vengano stabiliti i criteri e le modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa;
    la deliberazione di cui al punto precedente deve essere adottata dalla Conferenza unificata entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, altrimenti, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali;
    la previsione del potere sostitutivo del Governo, di cui al punto precedente, appare palesemente indirizzata ad evitare una situazione di stallo che sarebbe di pregiudizio all'efficacia delle disposizioni contenute nel disegno di legge;
    risulta in ogni caso fondamentale l'acquisizione delle valutazioni della Conferenza unificata ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle modalità per determinare la superficie agricola esistente e per assicurare il monitoraggio del consumo di essa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ove, nell'attuazione del disegno di legge in epigrafe, la Conferenza unificata non deliberi sui criteri di cui sopra entro il termine previsto, il Presidente del Consiglio dei ministri, nel provvedere con proprio decreto, tenga debitamente conto di ogni utile e opportuna valutazione sull'argomento eventualmente emersa nella discussione in sede di Conferenza unificata.
9/2039-A/3Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo i dati comunicati dall'ISTAT, la quota di territorio con copertura artificiale in Italia è pari al 7,3 per cento del totale, contro il 4,3 per cento della media dell'UE e contro il 6,4 per cento del dato atteso in relazione alla densità demografica dell'Italia; nell'ambito della Strategia tematica sul suolo la Commissione europea ha evidenziato la necessità di sviluppare delle buone pratiche per mitigare gli effetti negativi dell'impermeabilizzazione sulle funzioni del suolo e, nel febbraio del 2012, ha presentato una relazione che da tra l'altro conto dell'integrazione della politica di protezione del suolo nell'ambito delle altre politiche dell'UE (PAC, installazioni industriali, politiche di coesione, aiuti di Stato per il risanamento dei suoli contaminati);
    per il periodo 2014-2020 e con riferimento allo sviluppo e alla riqualificazione urbana, la Commissione, ad ottobre 2011, ha presentato i suoi orientamenti nel quadro della politica di coesione 2014-2020, con il fine ultimo di promuovere uno sviluppo urbano integrato con misure volte a promuovere l'istruzione, lo sviluppo economico, l'inclusione sociale e la protezione ambientale, rafforzando nel contempo il ruolo delle città nel quadro della politica di coesione;
    l'articolo 5 della presente proposta di legge delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico e ambientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare l'effettivo utilizzo degli immobili inutilizzati e di valutare la possibilità di garantire forme di intervento volte alla rigenerazione delle funzioni ecologiche del suolo.

9/2039-A/4Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame sancisce il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, quali princìpi fondamentali della materia del governo del territorio,
    nell'articolo 2 vengono definiti i concetti di: «consumo di suolo», «superficie agricola naturale e seminaturale», «impermeabilizzazione», «area urbanizzata», «rigenerazione urbana», «mitigazione» e di «compensazione ambientale» con le relative modalità di calcolo;
    preso atto che negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, adottati fino ad oggi dalle regioni, tali definizioni non hanno trovato un'unica e omogenea interpretazione,

impegna il Governo

a prevedere delle iniziative di formazione appropriate dedicate alle strutture tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire un'omogenea e corretta applicazione delle tecnicalità di calcolo derivanti dalle definizioni di cui all'articolo 2 della legge.

9/2039-A/5Prina, Romanini, Paolo Rossi, Zanin, Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame sancisce il riuso e la rigenerazione urbana, oltre alla limitazione del consumo di suolo, quali princìpi fondamentali della materia del governo del territorio,
    nell'articolo 2 vengono definiti i concetti di: «consumo di suolo», «superficie agricola naturale e seminaturale», «impermeabilizzazione», «area urbanizzata», «rigenerazione urbana», «mitigazione» e di «compensazione ambientale» con le relative modalità di calcolo;
    preso atto che negli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale, adottati fino ad oggi dalle regioni, tali definizioni non hanno trovato un'unica e omogenea interpretazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere delle iniziative di formazione appropriate dedicate alle strutture tecniche delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano al fine di garantire un'omogenea e corretta applicazione delle tecnicalità di calcolo derivanti dalle definizioni di cui all'articolo 2 della legge.

9/2039-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Prina, Romanini, Paolo Rossi, Zanin, Cova.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge di cui all'oggetto orientata a contenere il consumo di suolo non urbanizzato, al riutilizzo e alla rigenerazione di quello già edificato, spesso degradato, offre l'opportunità di introdurre buone prassi e sperimentazioni di qualità nell'ambito del governo complessivo del territorio, sia di quello urbano, ad alta concentrazione demografica, sia di quello rurale e interno caratterizzato da un costante, e in diversi contesti drammatico, decremento demografico e abbandono del patrimonio abitativo e del suolo agricolo;
    il consumo eccessivo di suolo, per usi abitativi e produttivi, caratterizza sia le città e le aree metropolitane che le aree interne e rurali;
    le aree interne e rurali sono interessate oltre che da fenomeni di consumo del suolo, da dinamiche di decremento demografico, sempre più gravi, che determinano: l'abbandono di parte consistente di patrimonio abitativo privato; uno scarso utilizzo del patrimonio edilizio pubblico destinato a fruizione collettiva, la sottrazione di importanti porzioni di suolo agricolo all'uso produttivo e quindi l'abbandono di superfici agricole, molte delle quali di qualità;
    il patrimonio abitativo privato non utilizzato si concentra principalmente nei territori interni e rurali caratterizzati da fenomeni di spopolamento. Mentre nelle città e nelle aree metropolitane, i comuni si confrontano con una domanda di «spazi abitativi», da parte di soggetti e famiglie caratterizzate da difficoltà sociali e precarietà lavorativa e giovani coppie, superiore all'offerta di case a condizioni accessibili (edilizia agevolata, housing sociale, e altro);
    lo spopolamento e la desertificazione delle aree interne e rurali rappresenta un fenomeno rispetto al qualche diventa opportuno implementare le politiche di intervento all'interno di strategie integrate che contemplino interventi di carattere economico, sociale ed urbanistico concertati e attuati a livello di aree territoriali omogenee/unioni di comuni,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità:
    in ambito alla strategia di «rigenerazione urbana» di cui all'articolo 2 della legge di cui all'oggetto, a elaborare, di concerto con le regioni e le unioni di comuni interessate e con la compartecipazione dei privati, programmi e interventi integrati, anche a carattere sperimentale, di recupero e riutilizzo di patrimonio abitativo privato, non utilizzato, ubicato nelle aree rurali e interne, interessate da gravi fenomeni di spopolamento, ad offrire, a canone agevolato o comunque a condizioni di vendita particolarmente vantaggiose, a giovani coppie e famiglie con difficoltà economiche e lavorative;
    a incentivare i comuni, di concerto con le regioni e attraverso le modalità di cui al comma 1, dell'articolo 4 ad attivare strategie di rigenerazione urbana anche attraverso misure che incidano sulle dinamiche demografiche e promuovano la residenzialità;
    a prevedere in ambito ai decreti legislativi che attuano la delega di cui all'articolo 5 interventi di carattere socio-economico volti a invertire in modo strutturale il decremento demografico che caratterizza le aree interne e rurali del Paese.

9/2039-A/6Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge, prevede una serie di norme per il contenimento del consumo del suolo, stabilendo i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di perseguire le seguenti finalità: promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché come in precedenza indicato, contenere il consumo di suolo;
    nell'ambito delle misure d'incentivazione previste dall'articolo 8, che riconosce priorità nella concessione di finanziamenti statali e regionali a quei comuni che, ai sensi dell'articolo 9, hanno adeguato i propri strumenti urbanistici, in merito alla riduzione del suolo (o che hanno addirittura previsto nessun consumo di suolo o che prevedano una maggiore riduzione del consumo di suolo rispetto a quella prevista dalle regioni di riferimento), risulta necessario affiancare a tali interventi, ulteriori misure di sostegno nei confronti degli enti locali, al fine di favorire la messa in sicurezza dei territori dai rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, strettamente collegato con il consumo del suolo;
    i recenti avvenimenti alluvionali, che hanno determinato gravissimi danni ai territori coinvolti, non consentono agli enti locali interessati la possibilità di utilizzare adeguate risorse finanziarie, anche a causa dei vincoli previsti dal patto di stabilità, che non prevedono in maniera automatica l'utilizzo di fondi contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico;
    la possibilità d'interventi di deroga del patto di stabilità interno, a condizione che gli enti locali attuino adeguati piani per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, risulta a parere del sottoscrittore del presente atto, urgente e necessaria anche alla luce dei recenti dati dell'Ispra che ribadiscono come il nostro Paese, nel complesso sia in forte ritardo sulle politiche di prevenzione di dissesto idrogeologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, interventi volti a consentire agli enti locali che hanno subito danni derivanti da eventi calamitosi, la deroga al patto di stabilità al fine della messa in sicurezza dei territori al fine del ripristino delle normali condizioni.
9/2039-A/7Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per territorio, interviene per la valorizzazione e la tutela del suolo, contiene proposte di soluzioni che potrebbero essere ulteriormente precisate al fine di ottenere risultati più efficienti per consentire il raggiungimento di importanti obiettivi, con particolare riguardo alla tutela degli spazi urbani, da ottenere mediante apposite iniziative poste in essere dai comuni al fine di adottare le migliori strategie di rigenerazione urbana. Nel provvedimento sono infatti previste misure finalizzate alla realizzazione di un censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti, senza che da ciò discenda una chiara indicazione dell'uso da fare degli stessi sulla base delle informazioni contenute censimento stesso,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a inserire all'interno del censimento anche le informazioni relative a rischi di elevata vulnerabilità sismica o ubicati in aree a rischio frane, alluvioni ed erosione costiera esistenti, in cui specificare caratteristiche e dimensioni di tali immobili, al fine di creare una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato o vulnerabile, disponibile per il recupero, il riuso o la delocalizzazione previa demolizione.
9/2039-A/8Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è approdato in Aula dopo molti anni di lavori in commissione senza che il testo originario ne abbia avuto giovamento. Al contrario, le profonde modificazioni subite lo rendono potenzialmente inadeguato per il raggiungimento dello scopo;
    ciò è avvenuto nonostante il fatto che il consumo di suolo abbia assunto un'entità rilevante e pericolosa. Si consideri che in Italia, ogni secondo, circa sette metri quadrati di suolo vergine vengono asfaltati, cementificati, escavati o comunque compromessi e tra questi vi è compreso anche il suolo esposto al rischio idrogeologico;
    il provvedimento non appare in grado di limitare effettivamente il consumo di suolo, e a questo proposito si segnala come appropriato l'A.C. 1873 presentato dal sottoscrittore del presente atto, perché esempio di attività legislativa efficace, efficiente e concretamente in grado di raggiungere al meglio lo scopo che qui ci si è prefissi. Il provvedimento approvato, invece, soprattutto a causa dell'introduzione del la modalità di calcolo del consumo di suolo netto e della norme relative ai compendi agricoli neorurali, rischia di fornire degli strumenti potenzialmente in grado di favorire piuttosto che arrestare fenomeni di speculazione edilizia, sia all'interno delle aree urbanizzate mediante il ricorso a interventi di rigenerazione, sia al di fuori del perimetro delle aree urbanizzate, mediante le particolari facilitazioni garantite a chi vuole edificare all'interno dei compendi agricoli neorurali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a, fermi restando i diritti di edificare riconosciuti in forza di un titolo abilitativo valido, contenere le previsioni di espansione contenute nei piani urbanistici oggetto di conformazione edificatoria le quali decadono di diritto dopo il trascorrere di un numero congruo di anni dalla loro approvazione, ove non ne sia avviata l'attuazione.
9/2039-A/9Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è approdato in Aula dopo molti anni di lavori in commissione senza che il testo originario ne abbia avuto giovamento. Al contrario, le profonde modificazioni subite lo rendono potenzialmente inadeguato per il raggiungimento dello scopo;
    ciò è avvenuto nonostante il fatto che il consumo di suolo abbia assunto un'entità rilevante e pericolosa. Si consideri che in Italia, ogni secondo, circa sette metri quadrati di suolo vergine vengono asfaltati, cementificati, escavati o comunque compromessi e tra questi vi è compreso anche il suolo esposto al rischio idrogeologico;
    il provvedimento non appare in grado di limitare effettivamente il consumo di suolo, e a questo proposito si segnala come appropriato l'A.C. 1873 presentato dal sottoscrittore del presente atto, perché esempio di attività legislativa efficace, efficiente e concretamente in grado di raggiungere al meglio lo scopo che qui ci si è prefissi. Il provvedimento approvato, invece, soprattutto a causa dell'introduzione del la modalità di calcolo del consumo di suolo netto e della norme relative ai compendi agricoli neorurali, rischia di fornire degli strumenti potenzialmente in grado di favorire piuttosto che arrestare fenomeni di speculazione edilizia, sia all'interno delle aree urbanizzate mediante il ricorso a interventi di rigenerazione, sia al di fuori del perimetro delle aree urbanizzate, mediante le particolari facilitazioni garantite a chi vuole edificare all'interno dei compendi agricoli neorurali,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a, fermi restando i diritti di edificare riconosciuti in forza di un titolo abilitativo valido, contenere efficacemente il consumo del suolo.
9/2039-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è approdato in Aula dopo molti anni di lavori in commissione senza che il testo originario ne abbia avuto giovamento;
    esso non appare in grado di limitare efficacemente il consumo di suolo, di ridurre il rischio idrogeologico, di limitare i disastri ambientali, di interrompere il contributo al riscaldamento climatico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a omogenizzare i regolamenti urbanistici uniformandoli secondo i principi di efficienza energetica, risparmio idrico, resilienza idrogeomorfologica, tutela paesaggistica, processi di governance per la migliore ristrutturazione territoriale, densificazione e tutela delle aree sensibili, formazione programmata di boschi naturali e rinaturalizzazione di coltivazioni esistenti, a promuovere tra la cittadinanza un aumento della consapevolezza del valore del paesaggio e a favorire un maggiore sviluppo della capacità di auto organizzazione delle popolazioni e delle comunità.
9/2039-A/10Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame è approdato in Aula dopo molti anni di lavori in commissione senza che il testo originario ne abbia avuto giovamento;
    esso non appare in grado di limitare efficacemente il consumo di suolo, di ridurre il rischio idrogeologico, di limitare i disastri ambientali, di interrompere il contributo al riscaldamento climatico,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a omogenizzare i regolamenti urbanistici uniformandoli secondo i principi di efficienza energetica, risparmio idrico, resilienza idrogeomorfologica, tutela paesaggistica, processi di governance per la migliore ristrutturazione territoriale, densificazione e tutela delle aree sensibili, formazione programmata di boschi naturali e rinaturalizzazione di coltivazioni esistenti, a promuovere tra la cittadinanza un aumento della consapevolezza del valore del paesaggio e a favorire un maggiore sviluppo della capacità di auto organizzazione delle popolazioni e delle comunità.
9/2039-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta) Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto al nostro esame, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti non esaminati in precedenza dall'ordinamento giuridico, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi aspetti problematici, non tutti disciplinati nel provvedimento stesso, con particolare riguardo alla delega al Governo per la parte concernente la riqualificazione delle aree urbanizzate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti in aree degradate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a istituire il «Fascicolo del fabbricato», quale documento tecnico contenente le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico e geologico di un edificio.
9/2039-A/11Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto al nostro esame, pur recando un complesso di misure che, nell'ambito delle politiche per il territorio, presentano aspetti non esaminati in precedenza dall'ordinamento giuridico, interviene su un ambito materiale, quello della valorizzazione e della tutela del suolo, che presenta numerosi aspetti problematici, non tutti disciplinati nel provvedimento stesso, con particolare riguardo alla delega al Governo per la parte concernente la riqualificazione delle aree urbanizzate volte al miglioramento della qualità della vita dei residenti in aree degradate,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare la possibilità di prevedere l'obbligatorietà del «Fascicolo del fabbricato», quale documento tecnico contenente le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico e geologico di un edificio.
9/2039-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca un titolo che non è corrispondente al complesso di disposizioni necessarie per promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente mediante il contenimento del consumo del suolo, il riuso e la rigenerazione urbana, a causa di una profonda attività emendativa attuata in commissione referente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a sancire un vincolo ad ogni comune in modo tale che non sia consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo nel comune stesso nei cinque anni antecedenti.
9/2039-A/12Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca un titolo che non è corrispondente al complesso di disposizioni necessarie per promuovere l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente mediante il contenimento del consumo del suolo, il riuso e la rigenerazione urbana, a causa di una profonda attività emendativa attuata in commissione referente,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare ulteriori strumenti normativi volti a contenere il consumo del suolo ove quelli contenuti nel presente disegno di legge dovessero rivelarsi inefficaci.
9/2039-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta) Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame non appare in grado di sanare il gravissimo moto di progressiva cementificazione del territorio italiano realizzato negli ultimi 60 anni, con esiti nefasti anche in termini di dissesto idro-geologico nonostante la solida e vasta tradizione di conoscenze scientifiche che il nostro Paese può vantare in tema di paesaggio agrario, qualità urbanistica e tutela paesaggistico-ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale previsto dall'ordinamento giuridico nei confronti dei comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo.
9/2039-A/13Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame non appare in grado di sanare il gravissimo moto di progressiva cementificazione del territorio italiano realizzato negli ultimi 60 anni, con esiti nefasti anche in termini di dissesto idro-geologico nonostante la solida e vasta tradizione di conoscenze scientifiche che il nostro Paese può vantare in tema di paesaggio agrario, qualità urbanistica e tutela paesaggistico-ambientale,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della normativa richiamata in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a sospende l'erogazione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale previsto dall'ordinamento giuridico nei confronti dei comuni inadempienti rispetto agli obiettivi di riduzione del consumo di suolo.
9/2039-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame delega al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la missione di emanare norme necessarie al monitoraggio del consumo di suolo, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Tale attività risulta particolarmente importante per un efficace ed effettivo contenimento del consumo di suolo poiché assieme ad azioni finalizzate al conseguimento dell'equilibrio tra le politiche di salvaguardia della risorsa territorio e quelle di sviluppo delle attività economiche, l'attività di monitoraggio assume la funzione determinante perché in grado di rendere conoscibili le trasformazioni che interessano tali risorse, risultando come uno degli elementi prioritari da utilizzare, per meglio approcciarsi al processo di esame e valutazione degli strumenti di governo del territorio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a anticipare gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero.
9/2039-A/14Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame delega al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la missione di emanare norme necessarie al monitoraggio del consumo di suolo, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. Tale attività risulta particolarmente importante per un efficace ed effettivo contenimento del consumo di suolo poiché assieme ad azioni finalizzate al conseguimento dell'equilibrio tra le politiche di salvaguardia della risorsa territorio e quelle di sviluppo delle attività economiche, l'attività di monitoraggio assume la funzione determinante perché in grado di rendere conoscibili le trasformazioni che interessano tali risorse, risultando come uno degli elementi prioritari da utilizzare, per meglio approcciarsi al processo di esame e valutazione degli strumenti di governo del territorio,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte ad assicurare la conformità agli obiettivi stabiliti dall'Unione europea circa il raggiungimento dell'obiettivo del consumo di suolo pari a zero.
9/2039-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Baldassarre, Artini, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene norme relative ad un sistema di monitoraggio del consumo di suolo, al fine di ottenere l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, divenuto un aspetto fondamentale per affermare una nuova visione di sviluppo territoriale incentrata sul riuso dei sistemi urbani esistenti e sulla tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio agricolo al fine di salvaguardare la destinazione agricola dei suoli e la relativa vocazione produttiva, attività in grado anche di potenziare il loro valore naturalistico e ambientale delle aree interessate,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a implementare l'attività di monitoraggio comprendendovi una pianificazione comunale del «bilancio alimentare», consistente in una stima dei prodotti agricoli ricavabili con i terreni agricoli disponibili e coltivati.
9/2039-A/15Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame contiene norme relative ad un sistema di monitoraggio del consumo di suolo, al fine di ottenere l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo, divenuto un aspetto fondamentale per affermare una nuova visione di sviluppo territoriale incentrata sul riuso dei sistemi urbani esistenti e sulla tutela del paesaggio, dell'ambiente, del territorio agricolo al fine di salvaguardare la destinazione agricola dei suoli e la relativa vocazione produttiva, attività in grado anche di potenziare il loro valore naturalistico e ambientale delle aree interessate,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare l'opportunità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a implementare l'attività di monitoraggio comprendendovi una pianificazione comunale del «bilancio alimentare», consistente in una stima dei prodotti agricoli ricavabili con i terreni agricoli disponibili e coltivati.
9/2039-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Brignone, Artini, Baldassarre, Bechis, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame delega al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la missione di emanare norme necessarie al monitoraggio del consumo di suolo, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che già ora realizza prodotti informativi diversi al fine di garantire una diffusione dette informazioni sempre più puntuale ed estesa a un'ampia platea di fruitori, ovvero dal decisore pubblico al ricercatore, dal detentore di interessi economici al cittadino,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a rendere la pubblicazione dei dati del monitoraggio del consumo di suolo in formato aperto.
9/2039-A/16Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame delega al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la missione di emanare norme necessarie al monitoraggio del consumo di suolo, avvalendosi dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale che già ora realizza prodotti informativi diversi al fine di garantire una diffusione dette informazioni sempre più puntuale ed estesa a un'ampia platea di fruitori, ovvero dal decisore pubblico al ricercatore, dal detentore di interessi economici al cittadino,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a rendere la pubblicazione dei dati del monitoraggio del consumo di suolo in formato aperto.
9/2039-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede una delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio economico e ambientale a cui si aggiunge una misura di incentivazione a favore dei comuni al fine di concedere finanziamenti per gli interventi di rigenerazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a imputare ai comuni la funzione di recepimento, nei propri piani regolatori, entro 18 mesi dalla data di ricezione di una richiesta formale di variazione d'uso dei terreni, da edificabile a agricolo, mediante l'introduzione di un vincolo di destinazione, da stabilirsi per un numero di anni considerato congruo.
9/2039-A/17Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame prevede una delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a semplificare le procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio economico e ambientale a cui si aggiunge una misura di incentivazione a favore dei comuni al fine di concedere finanziamenti per gli interventi di rigenerazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare eventuali ulteriori meccanismi volti ad incentivare gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate.
9/2039-A/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame ha tra le proprie finalità la valorizzazione e la tutela dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo e include nella rigenerazione urbana anche gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti sociali, orti didattici e orti condivisi;
    considerato l'intento di diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura tra i cittadini ne aree urbane e periurbane, per limitare il consumo del territorio, in particolare agricolo, la riqualificazione degli stili di vita e per la valorizzazione del paesaggio e dei beni culti nonché per il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano;
    secondo i dati Istat nel 2011, numerose amministrazioni comunali hanno previsto orti urbani tra le modalità di gestione delle aree del verde, con forti polarizzazioni regionali 72 per cento delle città del Nord-ovest, poco meno del 60 per cento e del 41 per cento rispettivamente nel Nord-est e nel Centro;
    considerato che l'agricoltura urbana è efficace strumento per il contrasto del consumo suolo e la riqualificazione di aree degradate o abbandonate, prevenzione dal rischio idrogeologico e d'incendio, la diffusione della cultura del verde e di pratiche di agricoltura sostenibile, la tutela della biodiversità, favorire l'aggregazione sociale e nuove forme di solidarietà, sensibilizzare i cittadini sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata e delle produzioni locali, lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie vivono al di sotto della soglia di povertà nonché per educare le nuove generazioni alla sostenibilità alimentare, al rispetto dell'ambiente e a modelli di consumo consapevole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere misure specifiche rivolte agli enti locali atte a valorizzare l'insediamento di agricoltura urbana e regolamentare la gestione e l'assegnazione dei terreni pubblici destinati a orti urbani, orti sociali, orti didattici e orti condivisi.

9/2039-A/18Tentori, Gandolfi, Cenni, Terrosi, Giuseppe Guerini, Scuvera, Fossati, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame identifica quale superficie agricola naturale e seminaturale i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate;
    il disegno di legge in esame definisce per «impermeabilizzazione» il cambiamento della natura o della copertura del suolo mediante interventi di copertura artificiale, scavo e rimozione del suolo non connessi all'attività agricola, tali da eliminarne la permeabilità;
    considerato che l'impermeabilizzazione del suolo si può considerare uno dei principali fattori che causano fenomeni di dissesto idrogeologico, in quanto il terreno non è più in grado di assorbire e drenare la stessa quantità di acqua;
    considerato che il disegno di legge in esame tra le priorità del riuso prevede l'incentivazione di strategie di rigenerazione urbana che perseguano il miglioramento della gestione delle acque a fini di invarianza idraulica e riduzione dei deflussi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di definire, in un prossimo provvedimento utile a tale finalità, il principio di «invarianza idraulica» ovvero il principio per cui la portata al colmo di piena risultante dal drenaggio di un'area debba essere costante prima e dopo la trasformazione dell'uso del suolo di quell'area.
9/2039-A/19Gandolfi, Tentori, Giuseppe Guerini, Cenni, Terrosi, Scuvera, Fossati, Laforgia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame ha tra le proprie finalità la valorizzazione e la tutela dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo di suolo;
    il disegno di legge in esame identifica quale superficie agricola naturale e seminaturale i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici, nonché le altre superfici, non impermeabilizzate;
    il disegno di legge in esame include nella rigenerazione urbana anche gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana, quali orti urbani, orti sociali, orti didattici e orti condivisi;
    il disegno di legge in esame prevede tra le misure di incentivazione priorità anche per gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e di ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o non più sfruttati a fini agricoli, anche al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire ai fini del monitoraggio delle finalità della presente legge lo strumento del «bilancio alimentare», ovvero la stima dei prodotti agricoli producibili con i terreni agricoli coltivati e disponibili, anche nell'ottica della sovranità e sicurezza alimentare del nostro Paese.

9/2039-A/20Giuseppe Guerini, Tentori, Gandolfi, Cenni, Terrosi, Albini, Scuvera, Laforgia, Fossati.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del disegno di legge «Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo» si rileva preliminarmente che, in coerenza con gli articoli 9, 44 e 117 della Costituzione e con gli articoli 11 e 191 del Trattato sul funzionamento dell'Ue, sono disciplinati i princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente e, contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
    al fine di attuare i princìpi contenuti nel presente provvedimento all'articolo 4 per quanto riguarda la rigenerazione urbana ed il rispetto del divieto di consumo del suolo, si prevede una procedura a più fasi per l'individuazione, entro tempi certi, degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio;
    in particolare, spetta ai comuni segnalare ogni anno al prefetto, che raccoglie le segnalazioni in un apposito registro, le proprietà fondiarie in stato di abbandono o suscettibili di arrecare danno al paesaggio o ad attività produttive a causa dello stato di degrado o incuria nel quale sono lasciate dai proprietari,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in merito all'attività di segnalazione dei comuni, anche nell'ambito dell'esercizio della delega prevista dall'articolo 5, un'attività di monitoraggio annuale delle segnalazioni in oggetto al fine di un coordinamento nazionale volto a garantire, in modo uniforme sull'intero territorio nazionale, forme di rigenerazione urbana.
9/2039-A/21Mucci, Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame «Norme in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo», all'articolo 11 comma 1 prevede che «a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 8, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo tranne che per i lavori e le opere» per cui è prevista deroga;
    allo stesso comma al quarto periodo è previsto che «decorso inutilmente il termine di tre anni di cui al primo periodo, nelle regioni e nelle province autonome non è consentito il consumo di suolo in misura superiore al 50 per cento della media del consumo di suolo di ciascuna regione nei cinque anni antecedenti»;
    al comma 2 dello stesso articolo 11 è previsto che «le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad attuare quanto previsto dalla presente legge, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concordare con le regioni la definizione di criteri finalizzati alla attuazione del quarto periodo del comma 1 dell'articolo 11, che tendenzialmente confermino sui singoli comuni la misura del consumo di suolo nella percentuale prevista dalla disposizione sulla media dei cinque anni antecedenti.
9/2039-A/22Taricco, Ventricelli, Zappulla, Romanini, Paolo Rossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 2039-A stabilisce princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
    il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione), e «tutela dell'ambiente», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma della Costituzione);
    le iniziative previste dal testo prevedono l'adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in coerenza con i principi della presente legge, ed inoltre è previsto in particolare all'articolo 3, comma 1, la emanazione di un decreto interministeriale, tenuto conto della deliberazione della Conferenza unificata, per la definizione, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea, della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale;
    sono inoltre previsti vari interventi di tipo sostitutivo all'articolo 3, comma 2, al comma 6, comma 9, ed all'articolo 4 sono indicate le modalità per perseguire gli obiettivi della presente legge anche mediante gli strumenti della perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica;
    in tale contesto, è opportuno fin d'ora tener conto di quanto sta emergendo per iniziativa di alcuni consigli regionali in materia di nuove norme urbanistiche per disciplinare la realizzazione di edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. Trattasi di norme che di fatto introducono forti limitazioni per chi vuole aprire un luogo di culto, limitando così l'esercizio della libertà religiosa;
    la Corte costituzionale si è più volte espressa sulla questione e da ultimo con la sentenza n. 63/2016 sulla legge regionale della Lombardia rilevandone la incostituzionalità. Ciò nonostante alcune regioni reiterano analoghe norme in evidente contrasto con gli orientamenti della Corte,

impegna il Governo

affinché anche nella attuazione della presente legge ed in particolare in sede di costruzione della «intesa» con le regioni, preveda che la pianificazione territoriale anche di tipo urbanistico rispetti gli orientamenti della Corte costituzionale a tutela della libertà di culto, e perciò gli strumenti urbanistici assicurino la previsione di spazi e strutture da destinare all'esercizio pubblico del culto, nel rispetto del pluralismo religioso, senza alcuna discriminazione nei confronti di singole confessioni.
9/2039-A/23Miotto, Martella, Casellato, Crimì, Crivellari, Zoggia, Rubinato, Rostellato, Camani, Naccarato, Narduolo, Moretto, Sbrollini, Ginato, Braga, Murer, Zan, Mognato, De Menech, Zardini, D'Arienzo, Rotta, Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge 2039-A stabilisce princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica al fine di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile;
    il contenuto del provvedimento è riconducibile nel suo complesso alle materie «governo del territorio», attribuita alla competenza concorrente tra Stato e regioni (articolo 117, terzo comma della Costituzione), e «tutela dell'ambiente», ascritta alla competenza esclusiva statale (articolo 117, secondo comma della Costituzione);
    le iniziative previste dal testo prevedono l'adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio in coerenza con i principi della presente legge, ed inoltre è previsto in particolare all'articolo 3, comma 1, la emanazione di un decreto interministeriale, tenuto conto della deliberazione della Conferenza unificata, per la definizione, in coerenza con gli obiettivi stabiliti dall'Unione europea, della riduzione progressiva vincolante, in termini quantitativi, di consumo del suolo a livello nazionale;
    sono inoltre previsti vari interventi di tipo sostitutivo all'articolo 3, comma 2, al comma 6, comma 9, ed all'articolo 4 sono indicate le modalità per perseguire gli obiettivi della presente legge anche mediante gli strumenti della perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica;
    in tale contesto, è opportuno fin d'ora tener conto di quanto sta emergendo per iniziativa di alcuni consigli regionali in materia di nuove norme urbanistiche per disciplinare la realizzazione di edifici e attrezzature di interesse comune per servizi religiosi. Trattasi di norme che di fatto introducono forti limitazioni per chi vuole aprire un luogo di culto, limitando così l'esercizio della libertà religiosa;
    la Corte costituzionale si è più volte espressa sulla questione e da ultimo con la sentenza n. 63/2016 sulla legge regionale della Lombardia rilevandone la incostituzionalità. Ciò nonostante alcune regioni reiterano analoghe norme in evidente contrasto con gli orientamenti della Corte,

impegna il Governo

a vigilare anche nella attuazione della presente legge a che le regioni rispettino gli orientamenti della Corte costituzionale in tema di libertà di culto, affinché gli strumenti urbanistici assicurino la previsione di spazi e strutture da destinare all'esercizio pubblico del culto, nel rispetto del pluralismo religioso, senza alcuna discriminazione delle singole confessioni.
9/2039-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Miotto, Martella, Casellato, Crimì, Crivellari, Zoggia, Rubinato, Rostellato, Camani, Naccarato, Narduolo, Moretto, Sbrollini, Ginato, Braga, Murer, Zan, Mognato, De Menech, Zardini, D'Arienzo, Rotta, Dal Moro.


   La Camera,
   premesso che:
    il consumo del suolo e il suo riuso è tema strategico sia sul piano ambientale che economico e sociale;
    è indispensabile porre azioni che vadano oltre il mero provvedimento legislativo e sappiano affrontare il giusto e positivo concetto dell'uomo tutore e protagonista dell'ambiente;
    troppo spesso estremismi interpretativi e normativi hanno profondamente minato il rapporto tra l'ambiente e l'uomo, rendendo quest'ultimo un soggetto estraneo alla vita stessa dell'ambiente anziché favorirne la corretta integrazione funzionale alla tutela e valorizzazione;
    è indispensabile riproporre con forza la necessità di perseguire una politica di tutela ambientale, compresa la politica legata al consumo del suolo e del riuso condivisa e partecipata;
    questo significa proporre una rilettura normativa ispirata dal concetto fondamentale che l'uomo è protagonista della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, del suolo e del suo riuso;
    in tal senso il consumo del suolo e il suo riuso non può e non deve prescindere da politiche attive climatico-ambientali tese al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio climatico;
    è indispensabile, insieme alle tradizionali politiche legate al suolo e al suo riuso, perseguire progetti di integrazione energetico ambientale attraverso piani strategici di riforestazione e lotta alla desertificazione tese anche a valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche;
    tali misure di recupero del suolo e della sua funzione originaria sul piano ambientale deve essere perseguita su quattro livelli imprescindibili di intervento:
     1) la rinaturalizzazione del suolo bloccando fenomeni di desertificazione e deforestazione;
     2) eliminando i gravi danni provocati al suolo da inquinamento superficiale e sotterraneo compreso il grave danno alle risorse idriche;
     3) pianificazione di uso e riuso del suolo imponendo il principio della valutazione preveniva dell'uso possibile del territorio;
     4) favorendo prioritariamente qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione energetico ambientale, assegnando eventuali premialità volumetriche, nel pieno rispetto del principio di contenimento del consumo di suolo e riuso, al solo miglioramento di qualità energetico-ambientali degli edifici;
    in tale direzione è indispensabile promuovere azioni tese ad estendere nella misura massima, gli incentivi energetico ambientali, per quanto riguarda lo Stato italiano quelli di cui all'articolo 2, commi da 143 a 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai progetti di ripristino endogeno-forestale e di forestazione produttiva funzionali al ripristino dei valori del suolo e del soprasuolo e conseguentemente alla «produzione di ossigeno» e alla produzione di biomasse forestali;
    è indispensabile definire politiche di incentivazione attraverso criteri e parametri che comparino gli incentivi per eolico, fotovoltaico eccetera all'impatto della rinaturalizzazione del suolo attraverso la forestazione sul bilancio climatico-ambientale-energetico;
    nell'ambito del recupero del suolo degradato o colpito da fenomeni di desertificazione o di altra natura si ritiene necessario perseguire azioni tese a promuovere incentivi energetico ambientali tesi a valorizzare l'impatto sul miglioramento del suolo inteso come valore ambientale climatico, a partire dalla forestazione;
    proprio nel più complessivo e organico intervento di difesa del suolo, del suo consumo e riuso, devono essere estesi all'intera filiera della produzione di «ossigeno da forestazione» produttiva del ciclo delle biomasse, compresa la specifica filiera agricola;
    è indispensabile in questo contesto puntare allo sviluppo della forestazione e delle biomasse, anche attraverso la concessione delle aree demaniali e di proprietà, comprese le aree militari, degradate e desertificate, per progetti di forestazione ambientale e di gestione produttiva delle biomasse,

impegna il Governo:

   a favorire la rinaturalizzazione del suolo bloccando fenomeni di desertificazione e deforestazione, anche attraverso piani di forestazione e riuso in chiave ambientale;
   ad attivare piani strategici tesi ad eliminare i gravi danni provocati al suolo da inquinamento superficiale e sotterraneo compreso il grave danno alle risorse idriche;
   a predisporre azioni tese alla pianificazione di contenimento e riuso del suolo imponendo il principio della valutazione preveniva di «uso possibile del territorio»;
   favorendo prioritariamente, d'intesa con le regioni, nel rispetto delle reciproche competenze, qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione energetico ambientale, assegnando eventuali premialità volumetriche, nel pieno rispetto del principio di contenimento del consumo di suolo e riuso, al solo miglioramento di qualità energetico-ambientali degli edifici;
   a proporre azioni tese ad individuare la forestazione, la riforestazione e la lotta alla desertificazione, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo e alle regioni insulari, come elemento imprescindibile delle politiche di tutela del suolo, climatiche e della loro incentivazione.
9/2039-A/24Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il consumo del suolo e il suo riuso è tema strategico sia sul piano ambientale che economico e sociale;
    è indispensabile porre azioni che vadano oltre il mero provvedimento legislativo e sappiano affrontare il giusto e positivo concetto dell'uomo tutore e protagonista dell'ambiente;
    troppo spesso estremismi interpretativi e normativi hanno profondamente minato il rapporto tra l'ambiente e l'uomo, rendendo quest'ultimo un soggetto estraneo alla vita stessa dell'ambiente anziché favorirne la corretta integrazione funzionale alla tutela e valorizzazione;
    è indispensabile riproporre con forza la necessità di perseguire una politica di tutela ambientale, compresa la politica legata al consumo del suolo e del riuso condivisa e partecipata;
    questo significa proporre una rilettura normativa ispirata dal concetto fondamentale che l'uomo è protagonista della tutela e della valorizzazione dell'ambiente, del suolo e del suo riuso;
    in tal senso il consumo del suolo e il suo riuso non può e non deve prescindere da politiche attive climatico-ambientali tese al raggiungimento degli obiettivi di riequilibrio climatico;
    è indispensabile, insieme alle tradizionali politiche legate al suolo e al suo riuso, perseguire progetti di integrazione energetico ambientale attraverso piani strategici di riforestazione e lotta alla desertificazione tese anche a valorizzare le caratteristiche paesaggistico-naturalistiche;
    tali misure di recupero del suolo e della sua funzione originaria sul piano ambientale deve essere perseguita su quattro livelli imprescindibili di intervento:
     1) la rinaturalizzazione del suolo bloccando fenomeni di desertificazione e deforestazione;
     2) eliminando i gravi danni provocati al suolo da inquinamento superficiale e sotterraneo compreso il grave danno alle risorse idriche;
     3) pianificazione di uso e riuso del suolo imponendo il principio della valutazione preveniva dell'uso possibile del territorio;
     4) favorendo prioritariamente qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione energetico ambientale, assegnando eventuali premialità volumetriche, nel pieno rispetto del principio di contenimento del consumo di suolo e riuso, al solo miglioramento di qualità energetico-ambientali degli edifici;
    in tale direzione è indispensabile promuovere azioni tese ad estendere nella misura massima, gli incentivi energetico ambientali, per quanto riguarda lo Stato italiano quelli di cui all'articolo 2, commi da 143 a 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai progetti di ripristino endogeno-forestale e di forestazione produttiva funzionali al ripristino dei valori del suolo e del soprasuolo e conseguentemente alla «produzione di ossigeno» e alla produzione di biomasse forestali;
    è indispensabile definire politiche di incentivazione attraverso criteri e parametri che comparino gli incentivi per eolico, fotovoltaico eccetera all'impatto della rinaturalizzazione del suolo attraverso la forestazione sul bilancio climatico-ambientale-energetico;
    nell'ambito del recupero del suolo degradato o colpito da fenomeni di desertificazione o di altra natura si ritiene necessario perseguire azioni tese a promuovere incentivi energetico ambientali tesi a valorizzare l'impatto sul miglioramento del suolo inteso come valore ambientale climatico, a partire dalla forestazione;
    proprio nel più complessivo e organico intervento di difesa del suolo, del suo consumo e riuso, devono essere estesi all'intera filiera della produzione di «ossigeno da forestazione» produttiva del ciclo delle biomasse, compresa la specifica filiera agricola;
    è indispensabile in questo contesto puntare allo sviluppo della forestazione e delle biomasse, anche attraverso la concessione delle aree demaniali e di proprietà, comprese le aree militari, degradate e desertificate, per progetti di forestazione ambientale e di gestione produttiva delle biomasse,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di:
    favorire la rinaturalizzazione del suolo bloccando fenomeni di desertificazione e deforestazione, anche attraverso piani di forestazione e riuso in chiave ambientale;
    attivare piani strategici tesi ad eliminare i gravi danni provocati al suolo da inquinamento superficiale e sotterraneo compreso il grave danno alle risorse idriche;
    predisporre azioni tese alla pianificazione di contenimento e riuso del suolo imponendo il principio della valutazione preveniva di «uso possibile del territorio»;
    favorendo prioritariamente, d'intesa con le regioni, nel rispetto delle reciproche competenze, qualsiasi tipo di intervento di riqualificazione energetico ambientale, assegnando eventuali premialità volumetriche, nel pieno rispetto del principio di contenimento del consumo di suolo e riuso, al solo miglioramento di qualità energetico-ambientali degli edifici;
    proporre azioni tese ad individuare la forestazione, la riforestazione e la lotta alla desertificazione, con particolare riferimento all'area del Mediterraneo e alle regioni insulari, come elemento imprescindibile delle politiche di tutela del suolo, climatiche e della loro incentivazione.
9/2039-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, che doveva prevede e solo misure finalizzate alla riduzione del consumo di suolo e alla tutela delle aree agricole, è stato in parte modificato attraverso l'introduzione di norme meramente urbanistiche;
    in questo ambito rientra, tra gli altri, l'articolo 5, inserito durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni referenti, e che prevede una delega al Governo per la «rigenerazione delle aree urbanizzate degradate»;
    la citata delega introduce alcuni e molto vaghi principi e criteri direttivi a cui si dovranno attenere i futuri decreti legislativi attuativi di detto articolo 5;
    nella medesima delega al Governo non c’è traccia del rapporto che gli interventi di rigenerazione devono avere con la normativa urbanistica e con il rispetto degli standard previsti in materia;
    a ciò si aggiunga che non vengono previsti limiti dimensionali negli interventi di riqualificazione e di demolizione/ricostruzione dei manufatti esistenti, così come non è previsto alcun coinvolgimento degli enti territoriali in tutta questa operazione;
    giova peraltro ricordare che già la legge di stabilità 2016, articolo 1, commi da 974 a 978, ha previsto il finanziamento di 500 milioni per il 2016, di un Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate;
    se si voleva intervenire urbanisticamente sui suddetti ambiti, si poteva quindi farlo integrando e modificando le norme previste dalla citata legge di stabilità 2016,

impegna il Governo:

   a prevedere il pieno coinvolgimento e l'intesa con le regioni e gli enti locali riguardo ai previsti interventi urbanistici volti alla rigenerazione delle aree urbanizzate degradate;
   a dare priorità, nei suddetti interventi, al recupero ambientale, ad attività e usi sociali e al recupero di immobili di proprietà pubblica da destinare, qualora inutilizzati e inabitati, ad edilizia residenziale pubblica.
9/2039-A/25Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge stabilisce princìpi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici;
    il testo in esame, nell'ambito della definizione di «rigenerazione urbana» contenuta all'articolo 2, ricomprende tra gli interventi urbanistici, edilizi e socio-economici nelle aree urbanizzate anche quelli volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana;
    tra questi, un ruolo centrale può e deve essere sempre più, svolto dagli orti urbani;
    gli orti urbani infatti, non rappresentano solo una risorsa concreta per le singole persone e famiglie, ma anche un concetto organizzatore per nuove idee e pratiche sulla qualità della vita, la sostenibilità urbana, il rapporto uomo, ambiente e natura. Un intreccio di elementi concreti, tangibili, sostanzialmente prevedibili di elementi immateriali, dinamici, non altrettanto prevedibili;
    l'esperienza ci indica che gli orti urbani possono generare un'ampia gamma di benefici dentro la comunità, e rappresentano un modo per costruire risultati multipli ed integrati di tipo individuale, sociale, ambientale ed economico che hanno a che fare con il rapporto con la natura, l'esercizio fisico, la salute e la nutrizione, l'autostima, l'educazione ambientale, la crescita personale, l'amicizia, lo sviluppo di capacità, l'espressione della propria cultura, l'inclusione e la coesione sociale, l'economia locale e molto altro,

impegna il Governo:

   a favorire l'impiego, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e periurbane, con particolare riferimento a terreni agricoli inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico e ogni altra superficie assimilabile, di orti urbani sociali, predisponendo necessarie attività di informazione e formazione relative alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti urbani sociali;
   a valutare l'assegnazione dei terreni destinati alla realizzazione di orti sociali, tramite assegnazione diretta in favore dei cittadini, anche riuniti in associazioni e cooperativa;
   a valutare l'utilizzo dei terreni urbani, salvaguardando gli spazi verdi interstiziali delle città.
9/2039-A/26Zaccagnini, Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge stabilisce principi fondamentali per la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché di contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici;
    la rigenerazione urbana rappresenta l'occasione per risolvere problemi come l'assenza di identità di un quartiere, la totale mancanza di spazi pubblici e l'elevata densità edilizia che rende impossibile gli allargamenti delle sedi viarie, la realizzazione di aree verdi e perfino la messa a dimora di alberature lungo i marciapiedi;
    la riqualificazione degli spazi pubblici, incidendo sulla qualità della vita degli abitanti e sul loro senso di appartenenza ai luoghi può, infatti, costituire un fattore decisivo nella riduzione delle disparità tra quartieri ricchi e poveri, contribuendo a promuovere una maggiore coesione sociale: oltre agli aspetti relativi alla casa, gli interventi si devono porre l'obiettivo della riqualificazione delle infrastrutture urbanizzative e il trattamento delle tematiche sociali, economiche, ambientali;
    la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente è una priorità per garantire ai cittadini la qualità e la sicurezza dell'abitare e, oltre che promuovere la ricerca e l'innovazione tecnologica, può costituire un importante volano economico per il settore delle costruzioni, affermando così il ruolo del progetto di architettura quale strumento per le politiche di welfare e di sviluppo dei valori culturali e sociali del territorio italiano: a questi nuovi bisogni il Governo e il Parlamento devono dare risposte, tornando, così, a rappresentare il suo naturale valore etico che è quello di contribuire allo sviluppo civile del Paese, interpretando, attraverso la qualità dei progetti, le nuove esigenze dei cittadini, avendo però ben presente che un progetto così complesso richiede competenze e funzioni diverse,

impegna il Governo

a valutare l'introduzione di un complessivo Piano nazionale sulla rigenerazione urbana sostenibile, dotato di adeguate risorse economiche e finanziarie e che fissi gli obiettivi e gli strumenti applicativi concreti, di concerto con gli enti regionali e locali, con particolare riferimento alla messa in sicurezza, manutenzione e rigenerazione del patrimonio, edilizio pubblico e privato, drastica riduzione del consumo del suolo e degli sprechi degli edifici, rivalutazione degli spazi pubblici, razionalizzazione della mobilità urbana e del ciclo dei rifiuti, salvaguardia dei centri storici e la loro rivitalizzazione.
9/2039-A/27Pellegrino, Zaccagnini, Zaratti, Franco Bordo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale. Sussiste, dunque, un'obbligatoria e preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, che viene consentito solo laddove non vi siano alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate;
    in Italia vi sono milioni di metri quadrati, di spazi pubblici abbandonati e nell'assoluto degrado. La riconversione ad altri usi civili, commerciali, sociali, culturali e imprenditoriali di tali beni permetterebbe, al contempo, di recuperare e migliorare aree e immobili pubblici, creare occasioni di lavoro, dare risposte socio culturali senza consumo di nuovo territorio. Tale iniziativa, inoltre, avrebbe importanti ricadute nella lotta alla illegalità e per la sicurezza dei territori,

impegna il Governo

a stanziare le risorse necessarie al fine di emettere un bando pubblico per il recupero di tali aree, previa individuazione delle stesse.
9/2039-A/28Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che il riuso, la rigenerazione urbana e la limitazione del consumo di suolo costituiscono principi fondamentali della materia del governo del territorio, nonché norme fondamentali di riforma economico-sociale. Sussiste, dunque, un'obbligatoria e preventiva valutazione delle alternative di localizzazione che non determinino consumo di suolo, che viene consentito solo laddove non vi siano alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate;
    in Italia vi sono milioni di metri quadrati, di spazi pubblici abbandonati e nell'assoluto degrado. La riconversione ad altri usi civili, commerciali, sociali, culturali e imprenditoriali di tali beni permetterebbe, al contempo, di recuperare e migliorare aree e immobili pubblici, creare occasioni di lavoro, dare risposte socio culturali senza consumo di nuovo territorio. Tale iniziativa, inoltre, avrebbe importanti ricadute nella lotta alla illegalità e per la sicurezza dei territori,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di predisporre adeguati strumenti di recupero di tali aree, previa individuazione delle stesse.
9/2039-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)  Rizzetto, Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Petrenga, Taglialatela, Totaro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica. In caso di violazione, Il comune, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
    valutata la necessità di ulteriori interventi normativi dissuasivi nei confronti delle violazioni richiamate in premessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito del regime penale di cui all'articolo 44 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 una aggravante specifica che colpisca in modo più grave rispetto all'attuale disciplina vigente le condotte che comportino uno specifico danno ambientale inteso come una significativa compromissione delle matrici naturali.
9/2039-A/29Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica. In caso di violazione, Il comune, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
    valutata la necessità di ulteriori interventi normativi dissuasivi nei confronti delle violazioni richiamate in premessa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire nell'ambito del regime penale di cui all'articolo 44 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001 una aggravante specifica che colpisca in modo più grave rispetto all'attuale disciplina vigente le condotte che comportino uno specifico danno ambientale e paesaggistico inteso come una significativa compromissione delle matrici naturali.
9/2039-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta)  Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica. In caso di violazione, Il comune, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
    valutata la necessità di ulteriori interventi normativi dissuasivi nei confronti delle violazioni richiamate in premessa,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del provvedimento in esame, a valutare di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche al pubblico funzionario che abbia violato o abbia concorso nella violazione dei divieti di mutamento di destinazione d'uso.
9/2039-A/30Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 7 prevede che le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla politica agricola comune (PAC) ed alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione essere destinate ad uso diverso da quello agricolo o essere oggetto di interventi di trasformazione urbanistica. In caso di violazione, Il comune, applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a 5.000 euro e non superiore a 50.000 euro, unitamente alla sanzione accessoria della demolizione delle opere eventualmente costruite e del ripristino dello stato dei luoghi, oltre all'applicazione delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte I del Testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001;
    valutata la necessità di ulteriori interventi normativi dissuasivi nei confronti delle violazioni richiamate in premessa,

impegna il Governo

dopo un attento monitoraggio degli effetti applicativi del provvedimento in esame, a valutare la possibilità di estendere le sanzioni amministrative pecuniarie anche al pubblico funzionario che abbia violato o abbia concorso nella violazione dei divieti di mutamento di destinazione d'uso.
9/2039-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)  Daga.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    il suolo ci fornisce cibo, biomasse, materie prime ed è una risorsa sostanzialmente non rinnovabile, il degrado del suolo in Europa è un fenomeno complesso causato da pratiche agricole inadeguate, attività industriali, proliferazione urbana, opere di edificazione con ripercussioni dirette sulla qualità delle acque e dell'aria;
    l'Unione europea, dall'adozione della comunicazione del 2002 COM(2002) 179 ai giorni nostri, ha elaborato una serie di misure ed orientamenti atti a limitare il consumo del suolo;
    nel 2006 è stata ufficializzata la «Strategia tematica per la protezione del suolo» attraverso lo strumento della Comunicazione, COM (2006)231. Tale strategia si propone e si articola su quattro pilastri fondamentali:
     a) adozione di una legislazione quadro finalizzata principalmente alla protezione e all'uso sostenibile del suolo;
     b) integrazione della protezione del suolo nella formulazione e nell'attuazione delle politiche nazionali e comunitarie;
     c) riduzione del divario oggi esistente di termini di conoscenze di alcuni settori della protezione del suolo, sostenendo la ricerca attraverso programmi di ricerca comunitari e nazionali;
     d) maggiore sensibilizzazione in merito alla necessità di difendere il suolo;

    la proposta legislativa che la Commissione ha ritenuto più idonea all'attuazione di tale strategia è stata la direttiva quadro, strumento flessibile, rispettoso della sussidiarietà grazie alla quale gli stati membri possono «modulare» il grado di accettabilità del rischio, il livello di ambizione in merito agli obiettivi da raggiungere, e la scelta delle misure più adeguate per realizzarli;
    è stato questo lo spirito con il quale il legislatore europeo ha presentato alla Commissione la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo COM (2006)236;
    il Parlamento europeo ha approvato, in prima lettura, la proposta di direttiva quadro sul suolo nel novembre 2007 con una maggioranza di circa 2 terzi, ma, una minoranza (Francia, Germania, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Malta e Austria) ha impedito che il Consiglio si esprimesse all'unanimità decretandone così il fallimento;
    preso atto della situazione, la Commissione europea, nonostante il suo impegno a conseguire la protezione del suolo (OJ C 163 del 28 maggio 2014), ha ritirato dalla sua agenda la proposta di direttiva quadro sul suolo (OJ C 153 del 21 maggio 2014);
    il quadro regolatorio europeo risulta monco se si pensa che l'Unione dispone già di una norma sulla qualità dell'aria sia di una norma qualità delle acque;
    il 2015 è stato indicato dall'ONU come l'anno internazionale dei suoli e che il primo maggio, a Milano, si è inaugurato l'Expo, evento mondiale che il nostro Paese ha scelto di dedicare ai temi summenzionati, che ha avuto per titolo «Nutrire il Pianeta, Energia per la vita»,
    in tal senso, è stata approvata all'unanimità, in data 3 giugno 2015, presso l'VIII Commissione ambiente, la risoluzione n. 7-00647,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia promossa una cooperazione rafforzata ai sensi dell'articolo 20 TUE, paragrafo 2, e degli articoli 326-334 TFUE sul tema difesa del suolo, anche e soprattutto in relazione alla citata risoluzione n. 7-00647.
9/2039-A/31Mannino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione,

impegna il Governo

a sottoporre a valutazione ambientale strategica (VAS) ogni variazione della pianificazione urbanistica e territoriale al fine di prevenire ogni surrettizio aumento della superficie edificabile.
9/2039-A/32Agostinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    la programmazione urbanistica e la pianificazione territoriale spesso rappresenta l'occasione per destinare nuove porzioni di suolo all'edificazione,

impegna il Governo

a prevedere che all'interno della valutazione ambientale strategica (VAS) sia prevista una apposita valutazione del parametro «consumo di suolo» del piano o programma sottoposto.
9/2039-A/33Micillo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    le risorse in capo ai comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive realizzate sui propri territori risultano insufficienti,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a prevedere ulteriori risorse in favore dei comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive sul loro territorio, anche valutando di costituire ex novo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo ad hoc, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori.
9/2039-A/34Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    le risorse in capo ai comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive realizzate sui propri territori risultano insufficienti,

impegna il Governo

dopo aver monitorato gli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a valutare la possibilità di prevedere ulteriori risorse in favore dei comuni per gli interventi di demolizione di opere abusive sul loro territorio, anche valutando di costituire ex novo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo ad hoc, per l'integrazione delle risorse necessarie agli interventi di demolizione da parte dei comuni di opere abusive realizzate sui territori, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica.
9/2039-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta)  Terzoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    vi è la necessità di raccogliere, coordinare e rendere pubblici i dati provenienti dalle regioni e dagli altri enti locali in tema di suolo, a partire dai titoli abilitativi esistenti sulle singole particelle di suolo, ai fini di monitorare il consumo di suolo illegale,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a prevedere l'istituzione di un ente, comunque denominato, che raccolga i dati dei titoli abilitativi concessi su tutto il territorio nazionale nel quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi.
9/2039-A/35Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    vi è la necessità di raccogliere, coordinare e rendere pubblici i dati provenienti dalle regioni e dagli altri enti locali in tema di suolo, a partire dai titoli abilitativi esistenti sulle singole particelle di suolo, ai fini di monitorare il consumo di suolo illegale,

impegna il Governo

dopo aver monitorato gli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di un ente, comunque denominato, che raccolga i dati dei titoli abilitativi concessi su tutto il territorio nazionale nel quale confluiscono tutte le informazioni ed i dati relativi ai titoli stessi.
9/2039-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)  Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    vi è la necessità di un ente, comunque denominato, costituito in seno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sia in possesso dei dati ed informazioni per calibrare gli interventi delle pubbliche amministrazioni, nonché dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni al fine di contenere gli effetti devastanti connessi all'abusivismo edilizio ed al consumo di suolo,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a prevedere l'istituzione di un Ente, comunque denominato, che raccolga tutti i dati e le informazioni sull'abusivismo edilizio su tutto il territorio nazionale affinché gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali possano averne accesso per la tutela del territorio.
9/2039-A/36Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    vi è la necessità di un ente, comunque denominato, costituito in seno al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che sia in possesso dei dati ed informazioni per calibrare gli interventi delle pubbliche amministrazioni, nonché dell'azione giudiziaria che deve determinare le priorità nell'esecuzione delle demolizioni al fine di contenere gli effetti devastanti connessi all'abusivismo edilizio ed al consumo di suolo,

impegna il Governo

dopo aver monitorato gli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a valutare la possibilità di prevedere l'istituzione di un Ente, comunque denominato, che raccolga tutti i dati e le informazioni sull'abusivismo edilizio su tutto il territorio nazionale affinché gli uffici distrettuali competenti nonché le amministrazioni comunali e regionali possano averne accesso per la tutela del territorio.
9/2039-A/36. (Testo modificato nel corso della seduta)  Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    il numero delle istanze di sanatoria non istruite nel nostro Paese ammonta alla macroscopica cifra di 5.392.716 milioni,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a prevedere una ricognizione, con contestuale verifica, delle istanze di sanatoria al fine di perpetuare condizioni di illegalità nonché di disvelate eventuali inadempienze o connivenze in seno alla pubblica amministrazione.
9/2039-A/37Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    il numero delle istanze di sanatoria non istruite nel nostro Paese ammonta alla macroscopica cifra di 5.392.716 milioni,

impegna il Governo

dopo aver monitorato gli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a valutare la possibilità di prevedere una ricognizione, con contestuale verifica, delle istanze di sanatoria al fine di perpetuare condizioni di illegalità nonché di disvelate eventuali inadempienze o connivenze in seno alla pubblica amministrazione.
9/2039-A/37. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;
    il comma 2 del predetto articolo 6 stabilisce che per compendio agricolo neorurale si intende l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati, in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo

a valutare di assumere con proprio provvedimento un elenco, anche non esaustivo, in ordine a quali siano le «nuove tecnologie di comunicazione e di trasmissione di dati» al fine di evitare surrettiziamente una definizione di compendio agricolo neorurale eccessivamente ampia.
9/2039-A/38Basilio.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;
    come stabilito dall'Unione europea, è iniziato il conto alla rovescia verso l'obiettivo dell'UE di ridurre del 20 per cento il consumo energetico entro il 2020,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a far sì che gli interventi edilizi connessi al progetto di compendio agricolo neorurale debbano almeno garantire alti standard di prestazione energetica compatibilmente con i vincoli di tutela previsti ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

9/2039-A/39De Rosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;
    il comma 8 del predetto articolo 6 stabilisce che il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente,

impegna il Governo

dopo una attenta valutazione degli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a valutare di estendere anche ad interventi per la bonifica o riduzione delle eventuali fonti di contaminazione ambientali.
9/2039-A/40Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 6 prevede che le regioni ed i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possono qualificare come compendi agricoli neorurali gli insediamenti rurali locali;
    il comma 8 del predetto articolo 6 stabilisce che il progetto di compendio agricolo neorurale prevede interventi di mitigazione e compensazione ambientale preventivi volti a mantenere, recuperare e valorizzare il paesaggio, l'economia locale e l'ambiente,

impegna il Governo

dopo aver monitorato gli effetti applicativi del presente provvedimento in esame, a valutare la possibilità di estendere anche ad interventi per la bonifica o riduzione delle eventuali fonti di contaminazione ambientali.
9/2039-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)  Battelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico c delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a favorire e promuovere con ogni strumento il ricambio generazionale in agricoltura al fine di evitare l'abbandono di molte aree agricole la cui rilevanza non solo in termini economici ma anche di tutela e salvaguardia del territorio non può essere trascurata.
9/2039-A/41Benedetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a prevedere specifici interventi a sostegno della zootecnia di montagna al fine di evitare la chiusura di moltissime aziende la cui sopravvivenza è indispensabile non solo per il valore economico che generano ma per il contributo prezioso ed insostituibile che esse apportano per la salvaguardia dell'ambiente e del territorio rurale.

9/2039-A/42Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a prevedere specifici interventi a sostegno della zootecnia di montagna, anche coordinando ed indirizzando le attività dei piani di sviluppo rurale regionale.

9/2039-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)  Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    premesso che l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    considerato che il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in fruizione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

ad attivare un ente ad hoc che realizzi un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.

9/2039-A/43Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    premesso che l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    considerato che il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e salvaguardare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in fruizione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di attivare un ente ad hoc che realizzi un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole che si rendono disponibili anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e di prepensionamenti.

9/2039-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)  Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    rilevato che, secondo i dati recentemente pubblicati dall'ISTAT, l'estensione della Superficie agricola utilizzata, nota come SAU, si attesta nel nostro Paese intorno ai 12,4 milioni di ettari, con una diminuzione, rispetto ai dati dell'anno 2010, di oltre 430.000 ettari di superficie;
    considerato che, confrontando i suddetti dati con quelli registrati negli anni 50 dello scorso secolo, quando la SAU era di oltre 21 milioni di ettari, è di tutta evidenza la perdita di suolo coltivabile che si è avuta in Italia in poco più di 60 anni;
    atteso che tra le principali cause della riduzione di SAU vi è sicuramente il cosiddetto «consumo di suolo», un fenomeno che comporta conseguenze negative sul l'assetto idrogeologico, sui processi di erosione, sulla perdita di biodiversità e, non ultimo, sulla conformazione paesaggistica dei territori;
    premesso che il nostro Paese dal secondo dopoguerra ad oggi ha visto una crescita esponenziale del suolo impermeabilizzato, che è passato dagli 8.100 chilometri quadrati degli anni cinquanta, corrispondenti al 2,7 per cento del totale, ai 20.800 chilometri quadrati di copertura artificiale del 2013, pari al 6,9 per cento della superficie totale e che i dati raccolti e pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA mostrano, inoltre, come il consumo di suolo osservato nel periodo 2008-2013 abbia inciso prevalentemente nelle aree agricole (59 per cento), interessando in modo particolare i terreni coltivati a seminativo;
    preso atto che il suolo agricolo è un elemento non delocalizzabile, unico strumento per la produzione di cibo e delle numerose e redditizie eccellenze agroalimentari italiane e che come tale esso va protetto e gestito come risorsa limitata,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente ogni utile provvedimento atto ad arrestare la diminuzione della SAU anche nell'ottica di un graduale e costante recupero in quanto il suolo produttivo agricolo è una risorsa strategica per il futuro del nostro Paese.
9/2039-A/44Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato;
    rilevato che, secondo i dati recentemente pubblicati dall'ISTAT, l'estensione della Superficie agricola utilizzata, nota come SAU, si attesta nel nostro Paese intorno ai 12,4 milioni di ettari, con una diminuzione, rispetto ai dati dell'anno 2010, di oltre 430.000 ettari di superficie;
    considerato che, confrontando i suddetti dati con quelli registrati negli anni 50 dello scorso secolo, quando la SAU era di oltre 21 milioni di ettari, è di tutta evidenza la perdita di suolo coltivabile che si è avuta in Italia in poco più di 60 anni;
    atteso che tra le principali cause della riduzione di SAU vi è sicuramente il cosiddetto «consumo di suolo», un fenomeno che comporta conseguenze negative sul l'assetto idrogeologico, sui processi di erosione, sulla perdita di biodiversità e, non ultimo, sulla conformazione paesaggistica dei territori;
    premesso che il nostro Paese dal secondo dopoguerra ad oggi ha visto una crescita esponenziale del suolo impermeabilizzato, che è passato dagli 8.100 chilometri quadrati degli anni cinquanta, corrispondenti al 2,7 per cento del totale, ai 20.800 chilometri quadrati di copertura artificiale del 2013, pari al 6,9 per cento della superficie totale e che i dati raccolti e pubblicati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA mostrano, inoltre, come il consumo di suolo osservato nel periodo 2008-2013 abbia inciso prevalentemente nelle aree agricole (59 per cento), interessando in modo particolare i terreni coltivati a seminativo;
    preso atto che il suolo agricolo è un elemento non delocalizzabile, unico strumento per la produzione di cibo e delle numerose e redditizie eccellenze agroalimentari italiane e che come tale esso va protetto e gestito come risorsa limitata,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare ogni utile provvedimento atto ad arrestare la diminuzione della SAU anche nell'ottica di un graduale e costante recupero in quanto il suolo produttivo agricolo è una risorsa strategica per il futuro del nostro Paese.
9/2039-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)  Gallinella.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 2 contiene tutto l'apparato definitorio della legge concernente: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. In particolare, la lettera g) definisce come «compensazione ambientale», l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative che definiscano le modalità di attuazione delle misure di compensazione ambientale in modo che le stesse siano oggetto di una valutazione preventiva di fattibilità rispetto all'intervento di consumo di suolo.
9/2039-A/45Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 2 contiene tutto l'apparato definitorio della legge concernente: il consumo di suolo, la superficie agricola, naturale e seminaturale, l'impermeabilizzazione, l'area urbanizzata, la rigenerazione urbana, la mitigazione e la compensazione ambientale. In particolare, la lettera g) definisce come «compensazione ambientale», l'adozione, contestualmente all'intervento di consumo di suolo, di misure dirette a recuperare, ripristinare o migliorare le funzioni del suolo già impermeabilizzato attraverso la sua deimpermeabilizzazione e a ripristinare le condizioni naturali del suolo,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative che definiscano le modalità di attuazione delle misure di compensazione ambientale in modo che le stesse siano oggetto di una valutazione preventiva di fattibilità rispetto all'intervento di consumo di suolo.
9/2039-A/45. (Testo modificato nel corso della seduta)  Bonafede.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 3 recepisce l'obiettivo stabilito dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050,

impegna il Governo

al fine di assicurare un governo democratico del territorio, a definire, attraverso normative di indirizzo, le forme e le modalità più idonee di pubblicità, trasparenza e partecipazione dei cittadini nelle fasi procedurali volte a definire la riduzione di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale.
9/2039-A/46Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 3 recepisce l'obiettivo stabilito dall'UE circa il traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050,

impegna il Governo

al fine di assicurare un governo democratico del territorio, a garantire le forme e le modalità più idonee di pubblicità, trasparenza e partecipazione dei cittadini nelle fasi procedurali volte a definire la riduzione di consumo del suolo a livello nazionale e del relativo riparto a livello regionale.
9/2039-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 5 prevede una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire limiti dimensionali e standard qualitativi per la realizzazione degli interventi volti alla rigenerazione urbana anche ai fini dell'accesso agli incentivi fiscali.
9/2039-A/47Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 5 prevede una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi volti alla semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate da un punto di vista urbanistico, socio-economico, paesaggistico e ambientale, nel rispetto delle norme sulla difesa del suolo e della riduzione del rischio idrogeologico,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a definire limiti dimensionali e standard qualitativi per la realizzazione degli interventi volti alla rigenerazione urbana anche ai fini dell'accesso agli incentivi fiscali.
9/2039-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)  Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 6 disciplina la figura dei compendi agricoli neorurali, prevedendo che le regioni e i comuni, nell'ambito degli strumenti urbanistici di propria competenza, possano qualificare come tali, a determinate condizioni, gli insediamenti rurali locali,

impegna il Governo

a definire principi generali e linee guida per il coordinamento tra i piani paesaggistici e i piani di sviluppo rurale, al fine di garantire la tutela e valorizzazione del paesaggio anche nella sua dimensione agro-silvo-pastorale.
9/2039-A/48Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 6 definisce il compendio agricolo neorurale come l'insediamento rurale oggetto dell'attività di recupero e di riqualificazione che viene provvisto delle dotazioni urbanistiche ed ecologiche e delle nuove tecnologie di comunicazione e trasmissione dei dati in modo da offrire nuovo sviluppo economico e occupazionale,

impegna il Governo

nel valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, ad attivare un monitoraggio costante sugli effetti delle trasformazioni e degli interventi consentiti nell'ambito dei compendi agricoli neorurali sul paesaggio agro-silvo-pastorale e sulle conseguenti dinamiche ambientali, sociali ed economiche nel territorio rurale interessato.
9/2039-A/49Caso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a definire le modalità di tutela, dei manufatti e degli insediamenti ricadenti all'interno dei compendi agricoli neorurali che presentano valore storico-culturale e testimoniale.
9/2039-A/50Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative normative volte a definire le modalità di tutela, dei manufatti e degli insediamenti ricadenti all'interno dei compendi agricoli neorurali che presentano valore storico-culturale e testimoniale.
9/2039-A/50. (Testo modificato nel corso della seduta)  Carinelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 11, nel definire il regime transitorio, prevede che sono fatti salvi interventi e programmi di trasformazione presentati per l'approvazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere dall'ambito di applicazione del regime transitorio le istanze di approvazione degli interventi che alla data di entrata in vigore della legge siano incomplete o comunque richiedano una integrazione documentale per la relativa istruttoria e approvazione.
9/2039-A/51Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 11, nel definire il regime transitorio, prevede che sono fatti salvi interventi e programmi di trasformazione presentati per l'approvazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a escludere dall'ambito di applicazione del regime transitorio le istanze di approvazione degli interventi che alla data di entrata in vigore della legge siano incomplete o comunque richiedano una integrazione documentale per la relativa istruttoria e approvazione.
9/2039-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte a definire la natura degli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra al fine di escludere che possano essere realizzati in zona agricola o avere una connessione o un rapporto di strumentalità con l'azienda agricola.

9/2039-A/52Del Grosso.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 8 stabilisce che i finanziamenti per gli interventi di rigenerazione urbana, di bonifica dei siti contaminati, di recupero delle attività agricole vengano concessi prioritariamente ai comuni che abbiano adeguato i propri strumenti urbanistici ai principi della legge (articolo 9). La medesima priorità di erogazione dei finanziamenti è stabilita per i soggetti privati,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire ai comuni di commisurare il costo di costruzione definito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 al consumo di suolo effettivo previsto dall'intervento approvato.
9/2039-A/53Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge sottoposto all'esame dell'Assemblea a seguito dell'abbinamento di un disegno di legge di iniziativa del Governo (atto Camera n. 2039) e di alcune proposte di legge di iniziativa parlamentare contiene disposizioni in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo;
    l'articolo 9 della Costituzione tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione;
    il provvedimento persegue l'obiettivo di valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole e alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché contenere il consumo di suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico e delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici;
    l'articolo 8 stabilisce che i finanziamenti per gli interventi di rigenerazione urbana, di bonifica dei siti contaminati, di recupero delle attività agricole vengano concessi prioritariamente ai comuni che abbiano adeguato i propri strumenti urbanistici ai principi della legge (articolo 9). La medesima priorità di erogazione dei finanziamenti è stabilita per i soggetti privati,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del provvedimento in esame, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a consentire ai comuni di commisurare il costo di costruzione definito dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 al consumo di suolo effettivo previsto dall'intervento approvato.
9/2039-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)  Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» alla lettera b) dell'articolo 2 fornisce la definizione di «superficie agricola, naturale e seminaturale», ricomprendendo in tale definizione i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici e le altre superfici non impermeabilizzate, alla data di entrata in vigore della legge, ed escludendo le superfici e aree destinate a servizi, alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici considerate prioritarie dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, e i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative dirette a non limitare eccessivamente le infrastrutture indispensabili per il territorio e le attività produttive e permetterne i necessari ampliamenti funzionali alle attività stesse, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica che richiede spazi ulteriori e appropriati.

9/2039-A/54Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» alla lettera b) dell'articolo 2 fornisce la definizione di «superficie agricola, naturale e seminaturale», ricomprendendo in tale definizione i terreni qualificati come agricoli dagli strumenti urbanistici e le altre superfici non impermeabilizzate, alla data di entrata in vigore della legge, ed escludendo le superfici e aree destinate a servizi, alle infrastrutture e agli insediamenti produttivi strategici considerate prioritarie dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il nuovo Codice dei contratti pubblici, e i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative dirette a non limitare eccessivamente le infrastrutture indispensabili per il territorio e le attività produttive e permetterne i necessari ampliamenti funzionali alle attività stesse, anche in considerazione dell'evoluzione tecnologica che richiede spazi ulteriori e appropriati.

9/2039-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)  Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» alla lettera b) dell'articolo 2 fornisce la definizione di «superficie agricola, naturale e semi naturale», escludendo da tali superfici i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
    le norme regionali, basate sulla terminologia contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968, non forniscono definizioni univoche sui «vuoti urbani» ai fini del conseguimento degli obiettivi di riqualificazione indicati dagli articoli 1,4 e 5 del disegno di legge;
    occorre tenere conto non solo dei lotti interclusi ma anche di quelle aree libere in ambito urbano consolidato non propriamente intercluse e quindi non necessariamente circondate su tre o quattro lati da edifici preesistenti. Si tratta di quelle aree ubicate in zone del territorio totalmente o parzialmente edificate che si possono definire «di completamento» o «di ricucitura»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a considerare come ambiti interclusi, e quindi edificabili, anche le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente ad interventi di riuso e di rigenerazione.

9/2039-A/55Borghesi, Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» alla lettera b) dell'articolo 2 fornisce la definizione di «superficie agricola, naturale e semi naturale», escludendo da tali superfici i lotti e gli spazi inedificati interclusi già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente a interventi di riuso e di rigenerazione;
    le norme regionali, basate sulla terminologia contenuta nel decreto ministeriale n. 1444 del 1968, non forniscono definizioni univoche sui «vuoti urbani» ai fini del conseguimento degli obiettivi di riqualificazione indicati dagli articoli 1,4 e 5 del disegno di legge;
    occorre tenere conto non solo dei lotti interclusi ma anche di quelle aree libere in ambito urbano consolidato non propriamente intercluse e quindi non necessariamente circondate su tre o quattro lati da edifici preesistenti. Si tratta di quelle aree ubicate in zone del territorio totalmente o parzialmente edificate che si possono definire «di completamento» o «di ricucitura»,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative normative volte a considerare come ambiti interclusi, e quindi edificabili, anche le aree di completamento già dotati di opere di urbanizzazione primaria e destinati prevalentemente ad interventi di riuso e di rigenerazione.

9/2039-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)  Borghesi, Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» all'articolo 4 prevede disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, e definisce le fasi dell'individuazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio;
    a tal fine il comma 1 dell'articolo 4 prevede che venga promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate;
    lo strumento della perequazione urbanistica è stato progressivamente introdotto dalle legislazioni regionali, cui è affidata la disciplina del territorio, e persegue l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria;
    il meccanismo di compensazione, strettamente collegato a quello di perequazione, rappresenta un metodo alternativo a quello classico dell'esproprio, mediante il quale si assegnano alle aree dei diritti edificatori in favore dei privati;
    la limitazione del consumo del suolo al di fuori dei centri edificati rischia di penalizzare eccessivamente i cittadini che hanno acquietato terreni edificabili per le esigenze proprie e della propria famiglia, anche pagando le tasse su tali immobili, che potrebbero vedere improvvisamente svalutato il proprio bene a seguito alla nuova pianificazione comunale che senz'altro renderà inedificabili estese aree del territorio comunale ex edificabili,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, a promuovere l'applicazione degli strumenti di perequazione e compensazione in favore dei cittadini possessori di terreni edificabili, ai sensi dello strumento urbanistico vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che vengono penalizzati a seguito della nuova pianificazione comunale diretta alla limitazione del consumo del suolo.

9/2039-A/56Simonetti, Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» all'articolo 4 prevede disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, e definisce le fasi dell'individuazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio;
    a tal fine il comma 1 dell'articolo 4 prevede che venga promossa l'applicazione di strumenti di perequazione, compensazione e incentivazione urbanistica, purché non determinino consumo di suolo e siano attuati esclusivamente in ambiti definiti e pianificati di aree urbanizzate;
    lo strumento della perequazione urbanistica è stato progressivamente introdotto dalle legislazioni regionali, cui è affidata la disciplina del territorio, e persegue l'obiettivo di eliminare le disuguaglianze create dalla funzione pianificatoria;
    il meccanismo di compensazione, strettamente collegato a quello di perequazione, rappresenta un metodo alternativo a quello classico dell'esproprio, mediante il quale si assegnano alle aree dei diritti edificatori in favore dei privati;
    la limitazione del consumo del suolo al di fuori dei centri edificati rischia di penalizzare eccessivamente i cittadini che hanno acquietato terreni edificabili per le esigenze proprie e della propria famiglia, anche pagando le tasse su tali immobili, che potrebbero vedere improvvisamente svalutato il proprio bene a seguito alla nuova pianificazione comunale che senz'altro renderà inedificabili estese aree del territorio comunale ex edificabili,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 1, a valutare la possibilità di promuovere l'applicazione degli strumenti di perequazione e compensazione in favore dei cittadini possessori di terreni edificabili, ai sensi dello strumento urbanistico vigente alla data dell'entrata in vigore della presente legge, che vengono penalizzati a seguito della nuova pianificazione comunale diretta alla limitazione del consumo del suolo.

9/2039-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)  Simonetti, Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» all'articolo 4 prevede disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, e definisce le fasi dell'individuazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio;
    il comma 3 dell'articolo 4, al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», allo scopo di costituire una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso;
    tale banca dati si configura come uno strumento conoscitivo sulla base del quale i comuni potranno verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possono essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso, Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati;
    la suddetta disposizione ha creato sgomento tra i cittadini, preoccupati che da tale disposizione possano scaturire finalità non conformi ai principi costituzionali come requisizione o esproprio degli immobili, ossia finalità che contrastano con la libertà dei singoli proprietari di disporre dei propri beni in piena autonomia e senza alcuna ingerenza esterna,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 3, a ritenere il «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti» un mero strumento di informazione e di supporto alle attività di pianificazione urbanistica dei comuni.

9/2039-A/57Molteni, Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» all'articolo 4 prevede disposizioni finalizzate alla rigenerazione urbana, e definisce le fasi dell'individuazione degli ambiti urbanistici da sottoporre prioritariamente a interventi di ristrutturazione urbanistica e di rinnovo edilizio;
    il comma 3 dell'articolo 4, al fine di orientare l'iniziativa dei comuni alle strategie di rigenerazione urbana, prevede l'emanazione di disposizioni regionali per la redazione di un «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti», allo scopo di costituire una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato inutilizzato, disponibile per il recupero o il riuso;
    tale banca dati si configura come uno strumento conoscitivo sulla base del quale i comuni potranno verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo di suolo inedificato possono essere soddisfatte con gli immobili individuati dal censimento stesso, Tali informazioni sono pubblicate in forma aggregata e costantemente aggiornate sui siti web istituzionali dei comuni interessati;
    la suddetta disposizione ha creato sgomento tra i cittadini, preoccupati che da tale disposizione possano scaturire finalità non conformi ai principi costituzionali come requisizione o esproprio degli immobili, ossia finalità che contrastano con la libertà dei singoli proprietari di disporre dei propri beni in piena autonomia e senza alcuna ingerenza esterna,

impegna il Governo

in sede di attuazione dell'articolo 4, comma 3, a utilizzare lo strumento del «censimento comunale degli edifici sfitti, non utilizzati o abbandonati esistenti» in modo rigorosamente conforme a quanto previsto dalla presente legge.

9/2039-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)  Molteni, Allasia, Grimoldi, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» al comma 3 dell'articolo 8 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono;
    la legge n. 10 del 2013, recante norme sugli spazi verdi urbani, prevede, tra l'altro, che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti;
    le precedenti versioni del testo unificato dei progetti di legge abbinati prevedevano incentivi, anche di natura fiscale, da parte dello Stato contro estesi fenomeni di abbandono dei terreni agricoli per favorire il reinsediamento di attività agricole e prevenire così il dissesto idrogeologico e il degrado paesaggistico,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti di natura fiscale, ad adottare le opportune iniziative per incentivare e favorire il reinsediamento di attività agricole nei terreni agricoli interessati da estesi fenomeni di abbandono, allo scopo di favorire il reinsediamento di attività agricole e prevenire così il dissesto idrogeologico e il degrado paesaggistico.

9/2039-A/58Guidesi, Allasia, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» al comma 3 dell'articolo 8 consente alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, di adottare misure di semplificazione e misure di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali e favorire il reinsediamento di attività agricole in aree interessate da estesi fenomeni di abbandono;
    la legge n. 10 del 2013, recante norme sugli spazi verdi urbani, prevede, tra l'altro, che, ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, i comuni possono prevedere particolari misure di vantaggio volte a favorire il riuso e la riorganizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi esistenti;
    le precedenti versioni del testo unificato dei progetti di legge abbinati prevedevano incentivi, anche di natura fiscale, da parte dello Stato contro estesi fenomeni di abbandono dei terreni agricoli per favorire il reinsediamento di attività agricole e prevenire così il dissesto idrogeologico e il degrado paesaggistico,

impegna il Governo

nei prossimi provvedimenti di natura fiscale, a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per incentivare e favorire il reinsediamento di attività agricole nei terreni agricoli interessati da estesi fenomeni di abbandono, allo scopo di favorire il reinsediamento di attività agricole e prevenire così il dissesto idrogeologico e il degrado paesaggistico.

9/2039-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)  Guidesi, Allasia, Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» all'articolo 11 reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome, escludendo dalle limitazioni del consumo del suolo i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, le opere prioritarie come individuate sulla base della parte V del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, nonché i piani attuativi e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative affinché siano comunque realizzate, proseguite o completate le infrastrutture viarie indispensabili per il territorio e da anni attese dalla popolazione locale, come la Pedemontana Lombarda, la Valtrompia, la Valdastico, le opere di Accessibilità alla Valtellina, la Pedemontana Piemontese.

9/2039-A/59Grimoldi, Caparini, Borghesi, Busin, Simonetti, Allasia, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'A.C. 2039 e abbinati-A, recante «Contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato» all'articolo 11 reca una disciplina transitoria da applicare a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo di suolo, che devono essere adottati dalle regioni e dalle province autonome, escludendo dalle limitazioni del consumo del suolo i lavori e le opere inseriti negli strumenti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, le opere prioritarie come individuate sulla base della parte V del decreto legislativo n. 50 del 2016, recante il nuovo codice dei contratti pubblici, nonché i piani attuativi e i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi del presente provvedimento al fine di valutare la possibilità di adottare ulteriori iniziative affinché siano comunque realizzate, proseguite o completate le infrastrutture viarie indispensabili per il territorio e da anni attese dalla popolazione locale, come la Pedemontana Lombarda, la Valtrompia, la Valdastico, le opere di Accessibilità alla Valtellina, la Pedemontana Piemontese.

9/2039-A/59. (Testo modificato nel corso della seduta)  Grimoldi, Caparini, Borghesi, Busin, Simonetti, Allasia, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, comma 1, articolo 6, stabilisce che la demolizione e la ricostruzione di insediamenti rurali siano concesse per la creazione del compendio agricolo neorurale ad eccezione solo dei beni culturali ai sensi dell'articolo 10, comma 4, lettera l), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e di quelli individuati nei piani paesaggistici;
    le architetture rurali sottoposte a vincolo – così come disposto dalla lettera l) dell'articolo 10 del decreto legislativo – sono un numero esiguo rispetto all'importanza del patrimonio architettonico rurale storico che caratterizza il paesaggio italiano;
    ad oggi in nessuna regione è stata effettuata una catalogazione dell'edilizia rurale e che solo 4 regioni hanno un piano paesaggistico approvato, avendo effettuato la necessaria opera di individuazione dei paesaggi presenti e degli eventuali nuovi vincoli di tutela da apporre,

impegna il Governo:

   a sollecitare tutte le regioni affinché si dotino al più presto dei Piani Paesaggistici quale strumento fondamentale per la tutela e la valorizzazione dei paesaggi;
   a invitare le regioni a considerare la necessità di connettere la possibile creazione dei compendi neo rurali con l'esistenza del piano paesaggistico;
   a ricomprendere – nell'ambito dei divieti di demolizione e ricostruzione previsti dall'articolo 6, comma 3 – tra i manufatti che rivestono valore storico-culturale, anche quelli che rappresentano valore testimoniale per le caratteristiche tipologiche, formali, materiche, rappresentative della storia e della cultura contadina, e che costituiscono un elemento qualitativo unico del paesaggio italiano.
9/2039-A/60Malisani, Carocci, Manzi, Ghizzoni, D'Ottavio, Blazina, Sgambato, Dallai, Casellato.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del presente disegno di legge relativo alle disposizioni finalizzate al contenimento del consumo di suolo il testo del 1o comma dell'articolo 11 così come licenziato per l'Aula dalle Commissioni congiunte Ambiente ed Agricoltura è stato emendato al fine di assimilare la presentazione di istanza di permesso di costruire alla presentazione dell'istanza relativa all'approvazione di un SUE quanto ad efficacia esimente dall'applicazione della moratoria disposta da detta norma;
    al fine di dare certezza al regime applicabile con riguardo ai soggetti terzi rispetto ai Comuni è stata specificamente disciplinata l'applicazione di tale principio ai SUE di iniziativa privata senza con ciò voler intendere che i SUE di iniziativa pubblica abbiano una valenza diversa dovendosi anzi pienamente considerare la finalità di pubblico interesse che perseguono,

impegna il Governo

a chiarire con una circolare esplicativa o con altro atto amministrativo che è parimenti fatta salva la procedibilità delle previsioni dei SUE di iniziativa pubblica il cui iter di definizione sia già stato attivato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al 1o comma dell'articolo 11 della legge in questione individuando tale momento nella formale attivazione delle procedure relative alla VAS ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2039-A/61Borghi, Taricco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di approvazione del presente disegno di legge relativo alle disposizioni finalizzate al contenimento del consumo di suolo il testo del 1o comma dell'articolo 11 così come licenziato per l'Aula dalle Commissioni congiunte Ambiente ed Agricoltura è stato emendato al fine di assimilare la presentazione di istanza di permesso di costruire alla presentazione dell'istanza relativa all'approvazione di un SUE quanto ad efficacia esimente dall'applicazione della moratoria disposta da detta norma;
    al fine di dare certezza al regime applicabile con riguardo ai soggetti terzi rispetto ai Comuni è stata specificamente disciplinata l'applicazione di tale principio ai SUE di iniziativa privata senza con ciò voler intendere che i SUE di iniziativa pubblica abbiano una valenza diversa dovendosi anzi pienamente considerare la finalità di pubblico interesse che perseguono,

impegna il Governo

a valutare la necessità di chiarire che è parimenti fatta salva la procedibilità di cui alle previsioni dei SUE di iniziativa pubblica il cui iter di definizione sia già stato attivato prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al 1o comma dell'articolo 11 della legge in questione individuando tale momento nella formale attivazione delle procedure relative alla VAS ai sensi degli articoli 12 e 13 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/2039-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)  Borghi, Taricco.