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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 maggio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 maggio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Brandolin, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causi, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Distaso, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Gadda, Galati, Giampaolo Galli, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grande, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scopelliti, Scotto, Sereni, Tabacci, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 maggio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   PISICCHIO: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3811).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3726, d'iniziativa dei deputati COPPOLA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Misure per la lotta allo spaccio di droga, alla microcriminalità, alla mafia, all'evasione fiscale e all'economia sommersa tramite il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore».

  La proposta di legge n. 3788, d'iniziativa del deputato CRISTIAN IANNUZZI, ha assunto il seguente titolo: «Disciplina dei partiti e movimenti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DI SALVO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare per le pari opportunità tra uomo e donna nonché disposizioni in materia di statistiche di genere» (3736) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  GIORGIA MELONI ed altri: «Istituzione di un fondo per la solidarietà alle vittime dei reati intenzionali violenti» (3748) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;
  GIORGIA MELONI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» (3756) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   V Commissione (Bilancio):
  MINARDO: «Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, concernente l'accesso degli enti locali in stato di dissesto agli strumenti di finanziamento per il pagamento dei debiti maturati» (3398) Parere della I Commissione.

   VI Commissione (Finanze):
  COPPOLA ed altri: «Misure per la lotta allo spaccio di droga, alla microcriminalità, alla mafia, all'evasione fiscale e all'economia sommersa tramite il divieto di trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore» (3726) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Istituzione dell'imposta regionale sul reddito (IRER)» (3778) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  MINARDO: «Modifica all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e altre disposizioni in materia di congedi e benefici previdenziali in favore dei lavoratori che assistono familiari gravemente disabili» (2782) Parere delle Commissioni I, V, X e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);
  MINARDO: «Disposizioni per favorire l'occupazione» (3202) Parere delle Commissioni I, V, X, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ROCCELLA ed altri: «Modifiche all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e altre disposizioni in materia di erogazione, cumulabilità e regime tributario dei trattamenti pensionistici di reversibilità» (3737) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria).

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici.

  Con nota pervenuta il 6 maggio 2016, la procura della Repubblica presso il tribunale di Roma ha trasmesso alla Camera una domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici di un'utenza in uso al deputato Khalid Chaouki, nell'ambito del procedimento penale n. 22120/16B-PM 116, sorto da denuncia sporta dal medesimo deputato a carico di ignoti.
  La domanda è stata assegnata in data 9 maggio 2016 alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 17).

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 3 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge 28 novembre 2005, n. 246, la relazione sullo stato di attuazione dell'analisi di impatto della regolamentazione, riferita all'anno 2015 (Doc. LXXXIII, n. 4).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (COM(2016) 198 final).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 5 maggio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 14 luglio 1993, n. 238, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di aggiornamento per l'anno 2015 del contratto di programma 2012-2016 – parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana Spa (299).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 9 giugno 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Iniziative per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche in relazione ad un incidente mortale verificatosi presso lo stabilimento Ilva di Taranto, nell'area assegnata alla ditta Pitrelli – 3-02241

A)

   GINEFRA, VICO e PELILLO. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   il 17 novembre 2015 intorno alle 9 un operaio di un'impresa esterna, che opera in un'area assegnata da Ilva alla ditta «Pitrelli» presso lo stabilimento di Taranto, è rimasto coinvolto in un infortunio mortale;
   Cosimo Martucci, questo il suo nome, 48 anni, dipendente della ditta «Pitrelli», era impegnato nel trasporto di tratti di una condotta che, durante le operazioni di movimentazione svolte all'interno dell'area di cantiere assegnata all'impresa esterna – per cause ancora in fase di accertamento – lo avrebbero colpito provocandone il decesso;
   l'Ilva ha aperto un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità e cautelativamente ha sospeso le attività del cantiere in cui operava l'impresa in attesa di chiarimenti su quanto accaduto;
   l'operaio pare sia morto poco dopo l'arrivo dell'ambulanza. Personale dello Spesal (Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) dell'azienda sanitaria locale, da quanto si apprende, starebbe raccogliendo informazioni per stabilire le cause dell'incidente –:
   se sia stato informato di tale luttuoso evento;
   quali iniziative di competenza intenda promuovere affinché sia garantito il diritto alla sicurezza per i lavoratori che prestano il loro servizio alle dipendenze dirette dell'azienda, nonché per quelli che operano al servizio di società esterne.
(3-02241)


Iniziative volte a monitorare l'evolversi della crisi in Venezuela e per assicurare un adeguato sostegno alla comunità italiana ivi residente – 3-02242

B)

   BURTONE, PORTA, CUOMO e BATTAGLIA. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   il Governo venezuelano presieduto da Nicolàs Maduro ha decretato che i dipendenti pubblici del Paese sudamericano lavorino solo due giorni alla settimana per risparmiare energia elettrica;
   sono stati altresì programmati anche blackout di quattro ore al giorno nei dieci Stati più popolati e industrializzati dei 24 che formano il Venezuela;
   le interruzioni nella fornitura di luce hanno suscitato forti proteste tra i cittadini scatenando atti di vandalismo e predatori con conseguente repressione da parte delle forze di polizia, aggravando di fatto una già profonda crisi politica, economica e sociale del Venezuela;
   è a rischio l'attività di scuole e ospedali e scarseggiano beni alimentari e medicine;
   la siccità, la peggiore in duecento anni di storia, che sta mettendo in crisi le centrali idroelettriche, costruite negli anni ’60 e ’70, che coprono due terzi del consumo elettrico interno, non basta a giustificare tale precipitare della situazione;
   stanno emergendo criticità e ritardi Sempre del Governo e la crisi del petrolio complica di molto la vita ad un Paese dove l'oro nero rappresenta l'88 per cento delle esportazioni;
   la povertà è tornata a crescere e la spesa sociale si è conseguentemente contratta proprio a causa del prezzo del petrolio;
   la comunità italiana in Venezuela è tra le più numerose, tant’è che negli anni ’80 si contavano circa 400 mila italiani di prima e seconda generazione;
   imprese, attività economiche e commerciali hanno sempre distinto il dinamismo della comunità italiana nel Paese venezuelano e non va dimenticato che due Presidenti della Repubblica venezuelana sono stati di origine italiana;
   negli ultimi anni la presenza degli italiani si è contratta a causa dei processi di nazionalizzazione adottati dal Governo Chavez e molti sono rientrati non senza difficoltà;
   il rischio di tensioni sociali è già oltre il livello di guardia e si ritiene indispensabile un'adeguata attenzione da parte del Governo italiano –:
   se e quali iniziative il Governo intenda adottare per monitorare costantemente l'evolversi della crisi in Venezuela e per assicurare alla comunità italiana il massimo sostegno in una condizione di oggettiva criticità, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di generi di prima necessità, ponendo il tema anche nell'ambito degli organi internazionali. (3-02242)


Iniziative in relazione all'infezione causata dal fitofago Popillia japonica – 3-02239

C)

   FREGOLENT. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   nel luglio 2014 il settore fitosanitario regionale del Piemonte, in collaborazione con l'Ente di gestione delle aree protette del Ticino e del lago Maggiore, ha predisposto un piano di monitoraggio del Popillia japonica, un pericoloso fitofago, al fine di verificare l'area interessata dall'infestazione;
   sono state rinvenute intere colonie dell'insetto nei comuni del Piemonte e la Lombardia, quali Pombia, Marmo Ticino, Oleggio, Bellinzago, Cameri e Galliate, in provincia di Novara, su diverse essenze vegetali, quali olmo, pioppo, vite, nocciolo, gelso, quercia, soia, pomodoro, iperico, rovo, ortica, luppolo, rosa canina e malva;
   il Popillia japonica, conosciuto come coleottero scarabeide del Giappone, è un insetto esotico originario del Giappone, caratterizzato da una spiccata polifagia;
   i danni che produce alle colture sono costituiti da erosioni a carico delle foglie, dei fiori e dei frutti, mentre le larve si nutrono delle radici, preferibilmente di graminacee, costituendo un ennesimo attacco all'ecosistema;
   il focolaio è in una delle aree agricole più importanti del Paese dove si producono cereali per il consumo umano e per la zootecnia, oltre che vini, fiori e frutta e rappresenta un'altra grave problematica fitosanitaria, paragonabile per importanza alla crisi provocata dalla Xylella fastidiosa in Salento, mettendo a rischio anche la commercializzazione dei prodotti vivaistici per i quali l'Unione europea potrebbe imporre il blocco della commercializzazione delle zone colpite;
   il problema non riguarda quindi solo il Piemonte e la Lombardia, ma assume dimensioni nazionali in considerazione della velocità di propagazione del contagio;
   il piano di contrasto predisposto da Piemonte e Lombardia è quantificabile in alcuni milioni di euro per i prossimi tre anni, per i quali diventa indispensabile reperire rapidamente risorse per sostenere sia i costi diretti per le attività di contenimento della diffusione dell'insetto, che per i rimborsi ai produttori a compensazione dei danni subiti;
   il decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, presenta anche «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale»;
   nello specifico, l'articolo 5 di tale decreto autorizza le aziende agricole, non coperte da polizze assicurative agevolate, a richiedere contributi compensativi a carico del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura qualora siano state colpite da infezioni di organismi nocivi ai vegetali negli anni 2013, 2014 e 2015, con priorità a quelle legate alla diffusione del batterio Xylella fastidiosa, del cinipide del castagno e della flavescenza dorata;
   per gli interventi a favore delle imprese danneggiate dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa la dotazione del fondo di solidarietà viene incrementata di 1 milione di euro per il 2015 e di 10 milioni di euro per il 2016, mentre gli interventi relativi alle altre fitopatologie è stata prevista un'integrazione del medesimo fondo per un importo di 10 milioni per il 2016 –:
   quali iniziative intenda assumere per contrastare con tempestività ed efficacia l'infezione causata dal fitofago Popillia japonica, prima che tale calamità assuma una rilevanza catastrofica in tutte le regioni del nostro Paese;
   se intenda assumere iniziative specifiche e prevedere stanziamenti economici mirati per indennizzare le aziende coinvolte;
   se non ritenga conseguentemente di assumere iniziative per inserire l'infestazione determinata dal Popillia japonica tra le infezioni degli organismi nocivi «prioritari» e previste dall'articolo 5 del decreto-legge n. 51 del 2015 citato in premessa.
(3-02239)


Chiarimenti ed iniziative di competenza in relazione agli effetti delle modifiche statutarie dell'Associazione italiana allevatori – 3-02240

D)

   GALLINELLA, GAGNARLI, L'ABBATE, PARENTELA e LUPO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   il 14 gennaio 2016 si svolgerà in seduta straordinaria, l'assemblea generale dell'Associazione italiana allevatori al fine di proporre delle modifiche al regolamento associativo, nonché a diversi articoli dello statuto dell'ente;
   da alcune bozze circolanti della modifica dello statuto, in possesso degli interroganti, emerge, a parere degli stessi, un'evidente tendenza a concentrare sull'Associazione tutta l'organizzazione, la gestione e di conseguenza i finanziamenti per i libri genealogici e i controlli funzionali;
   ai sensi della normativa vigente l'attività di miglioramento, selezione e valorizzazione del bestiame è attribuita, in regime di monopolio, all'Associazione italiana allevatori, alle associazioni di razza o specie ed alle associazioni territoriali (Ara ed Apa) ad essa aderenti;
   nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in concorso e con l'intesa delle amministrazioni interessate, stabilisce annualmente l'ammontare della contribuzione;
   i richiamati orientamenti europei definiscono le percentuali massime dei contributi pubblici alle attività di miglioramento genetico nei limiti percentuali del 100 per cento per le attività di libro genealogico e registro anagrafico e del 70 per cento per le attività di controllo funzionale, del 40 per cento per investimenti in centri per la riproduzione animale e del 30 per cento a copertura dei costi di mantenimento dei riproduttori maschi di elevata qualità genetica –:
   se sia a conoscenza delle modifiche statutarie dell'Associazione italiana allevatori in premessa e se, in base al loro contenuto, non ritenga possano causare uno sbilanciamento della distribuzione dei finanziamenti per libri genealogici e i controlli funzionali in favore della stessa associazione, avallando di fatto una gestione ancor più monopolistica di tale importante attività e contravvenendo a quanto previsto dagli orientamenti comunitari. (3-02240)


Iniziative a tutela dell'olio d'oliva italiano, alla luce della recente approvazione del regolamento comunitario in materia di importazione di olio d'oliva tunisino – 3-02125; 3-02244; 3-02245; 3-02247

E)

   LATRONICO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   gli oliveti della Basilicata sono i più vecchi d'Italia e oggi nella regione sono presenti circa 27 varietà autoctone di olivo. La coltura dell'olivo è diffusa su oltre l'85 per cento del territorio regionale e principalmente in collina e in montagna ed è l'ottava regione italiana tra i maggiori produttori di olio d'oliva. Il comparto olivicolo lucano interessa oltre 31.000 ettari, dei quali circa il 60 per cento in provincia di Matera e il restante 40 per cento in quella di Potenza, per un patrimonio di oltre 5 milioni di piante;
   l'olivo in Lucania era già coltivato nell'antichità come risulta dagli scavi condotti nel metapontino, cuore della Magna Grecia. I reperti archeologici di fattorie, sementi, aratri e altri oggetti testimoniano la grande tradizione agricola dell'area, documentata, tra l'altro, nelle straordinarie tavole di Heraclea e raffigurata su monete e vasellame risalente a epoche pre-cristiane;
   il 10 marzo 2016 il Parlamento europeo in seduta plenaria ha approvato il regolamento che prevede l'importazione nell'Unione europea senza dazi fino al 2017 di 70.000 tonnellate l'anno in più di olio d'oliva tunisino (35.000 per il 2016 e 35.000 per il 2017), in aggiunta alle attuali 56.700 tonnellate previste dall'accordo di associazione già in vigore. L'obiettivo della misura è dare sostegno all'economia tunisina, che a causa della minaccia terroristica ha subito una forte contrazione nel 2015 e per garantire la stabilità del suo sistema democratico;
   ai sensi degli accordi commerciali precedenti, la Tunisia poteva esportare nell'Unione europea fino a 56,7 tonnellate all'anno di olio d'oliva senza pagare dazi. Nel 2014-2015 l'Unione europea ha importato 145.200 tonnellate di olio d'oliva tunisino, in netto aumento rispetto alle 32.000 tonnellate del 2013-2014 e alle 114.400 tonnellate nel 2012-2013;
   secondo le associazioni di categoria l'accordo metterà a rischio un'azienda agricola italiana su tre e andrebbe a favorire ulteriormente il fiorente mercato delle contraffazioni, che costerebbe all'Italia 60 miliardi di euro e 300 mila posti di lavoro. L'Italia, secondo i dati raccolti da Il Corriere della Sera, è il Paese che, con 298 mila tonnellate di olio prodotte nel 2015/2016, 553 mila consumate, 570 mila importate e 300 mila esportate, è in testa ai consumi europei, insieme alla Spagna;
   in base alle ultime ricognizioni dell'Ismea effettuate a gennaio 2016 attraverso la sua rete di rilevazione e i dati delle dichiarazioni dei frantoi, si evince un forte incremento produttivo per l'oliveto Italia che dalle 222 mila tonnellate della scorsa campagna potrebbe arrivare quest'anno a una produzione superiore a 380 mila (+70 per cento);
   è evidente che le conseguenze di questa importazione rischiano di dare il «colpo di grazia» ai produttori meridionali che speravano di conseguire quest'anno quei margini di guadagno che purtroppo non si realizzano da molto tempo. Nel 2014 la produzione di olio di oliva italiano era calata di oltre il 35 per cento (fonte: Ismea), passando dalle 464 mila tonnellate della campagna 2013 a meno delle 300 mila di quella del 2014 e i produttori avevano dovuto subire non solo l'andamento negativo del clima, ma anche gli attacchi di alcune specie patogene come la Xylella fastidiosa che hanno arrecato danni ingenti agli uliveti;
   la misura proposta dalla Commissione europea, per portare solidarietà alla Tunisia, in grave crisi economica, ha sollevato forti preoccupazioni nei produttori del comparto olivicolo italiano. Appare chiaro che il maggior quantitativo di olio di oliva tunisino, che affluirà nel mercato europeo, porterà seri danni alle produzioni di olio di oliva, soprattutto italiane;
   le imprese agricole italiane sono al collasso, perché sostengono costi di produzione molto più elevati rispetto ai Paesi terzi, che utilizzano pesticidi dannosi per la salute e vietati in Italia e producono utilizzando una manodopera pagata al limite dello sfruttamento; entrambi questi fattori generano per gli agricoltori una concorrenza sleale insostenibile;
   a causa dei mancati ricavi o dell'esiguità dei ricavi rispetto alle spese da sostenere, gli agricoltori non sono in grado, da diversi anni ormai, nemmeno di fare fronte al pagamento delle imposte e dei tributi previsti dalle leggi vigenti. Le conseguenze sono state il verificarsi di un indebitamento spaventoso, il moltiplicarsi delle iscrizioni a ruolo dei mancati pagamenti, il proliferare di azioni esecutive nei confronti degli agricoltori, il fallimento di parecchie aziende;
   l'interrogante si rende conto delle ragioni di solidarietà, sia politica che economica, che hanno spinto l'Unione europea ad adottare questa misura, ma non può dimenticare che faranno le spese di questa strategia gli olivicoltori italiani, produttori che già si trovano a dover fare i conti con la crisi del mercato olivicolo e non possono essere in grado di sopportare le eventuali conseguenze negative di questa scelta europea –:
   quali iniziative intenda assumere, nelle opportune sedi europee, al fine di tutelare l'olio extravergine d'oliva, considerato un'eccellenza del made in Italy, ed evitare effetti disastrosi per gli agricoltori e per i consumatori italiani, che potrebbero non essere sufficientemente informati sulla qualità e sulla provenienza dell'olio acquistato quotidianamente;
   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda adottare affinché l'olio tunisino sia controllato con misure rigide di tracciabilità e commercializzazione che impediscano l'eventualità che sia etichettato come made in Italy;
   quali iniziative intenda assumere, considerate le caratteristiche dell'economia regionale lucana, affinché essa non paghi un prezzo molto elevato in anni di crisi come quelli che si stanno attraversando e si individuino misure alternative che consentano ai produttori locali di riposizionarsi sul mercato. (3-02125)


   BENEDETTI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   su proposta della Commissione europea, il Parlamento e il Consiglio il 17 settembre 2015 hanno adottato una proposta di regolamento volta a sostenere la ripresa economica della Tunisia, interessata da una forte instabilità politica, attraverso l'adozione di una misura commerciale autonoma che autorizza il Paese nordafricano ad esportare senza dazio, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, ulteriori 35.000 tonnellate di olio extravergine di oliva in aggiunta alla quota già fissata dall'accordo euromediterraneo di 56.700 tonnellate: una quantità pari a metà della produzione tunisina e poco meno di un terzo di quella italiana;
   nei mesi scorsi la Commissione europea aveva deciso di eliminare la soglia mensile di esportazione del Paese magrebino. Così ha dichiarato Habib Essid: «è grazie a questa misura che la Tunisia quest'anno ha potuto esportare per più di 1,5 miliardi di dinari (circa 700 milioni di euro), alleggerendo così i danni subiti dal settore turistico»;
   l'impatto che avrà l'importazione di questo prodotto sul mercato europeo, in particolare sull'olivicoltura italiana, sarà fortemente negativo ed andrà a peggiorare ancora di più la già critica situazione che attraversa tale comparto, in particolare nel Salento, a causa della epidemia provocata dal batterio Xylella, i cui danni sono ad oggi incalcolabili –:
   quale sia stata la posizione assunta dal Governo nel negoziato che ha portato ad adottare la proposta di regolamento e quale posizione intenda assumere nel corso dell’iter legislativo di approvazione;
   quali iniziative intenda adottare per evitare che l'importazione di olio tunisino nelle modalità descritte in premessa danneggi i produttori di olio di oliva italiani;
   se il Governo non ritenga che, anche a seguito della crisi russo-ucraina e delle conseguenti sanzioni economiche imposte alla Russia, troppo spesso ormai gli interessi economici italiani e, in particolare, del settore agroalimentare, siano sacrificati per giustificare una politica estera europea che si articola esclusivamente su misure di carattere commerciale. (3-02244)


   PASTORELLI. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   il 25 gennaio 2016, la Commissione per il commercio internazionale del Parlamento europeo ha approvato la risoluzione per l'avvio di negoziati per un accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Tunisia (INTA/8/03886 2015/2791(RSP), con la quale, tra l'altro, si da parere favorevole alle conclusioni del Consiglio del 20 luglio 2015 e alla successiva proposta della Commissione del 17 settembre che raccomanda di offrire alla Tunisia un contingente tariffario senza dazio, temporaneo e unilaterale di 35.000 tonnellate all'anno per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione per un periodo di due anni;
   su tale risoluzione, nel mese di marzo 2016 la Commissione plenaria del Parlamento europeo dovrà esprimersi in modo definitivo;
   è certamente condivisibile l'intenzione della Commissione europea di sostenere l'economia tunisina, ma sembra proprio che si voglia, a più riprese, smantellare il made in Italy;
   solo qualche settimana fa, a tal proposito, si è svolto a Bruxelles un incontro tra il Commissario all'agricoltura ed il Ministro interrogato per confrontarsi sul progetto di smantellare il sistema della doc, la denominazione di origine controllata, e delle docg, la denominazione di origine controllata e garantita, che praticamente proteggono moltissimi prodotti italiani e la metà circa dei vini italiani da tutte le imitazioni in giro per il mondo;
   ora la notizia che la Commissione europea propone di mettere a disposizione, dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2017, con apertura a decorrere dall'esaurimento del già vigente contingente tariffario senza dazio di 56.700 tonnellate, iscritto nell'accordo di associazione euromediterraneo, un nuovo contingente tariffario senza dazio unilaterale di ulteriori 35.000 tonnellate all'anno per le esportazioni tunisine di olio d'oliva nell'Unione europea in aggiunta alle precedenti;
   la notizia dell'importazione senza dazio di olio tunisino ha logicamente scatenato le reazioni dei produttori italiani che vedono minacciate le vendite, temono un crollo delle quotazioni del prodotto nazionale e sono preoccupati che il prodotto tunisino, una volta giunto nei porti italiani, possa acquisire il via libera per essere commercializzato come made in Italy;
   niente di più facile viste le recenti notizie di cronaca inerenti il maxi sequestro avvenuto in Puglia di 7 mila tonnellate di extravergine nordafricano venduto poi come italiano;
   anche se la proposta di regolamento, al fine di prevenire frodi, contiene una serie di previsioni a cui dovrà attenersi la Tunisia ai fini della commercializzazione, in ordine all'origine del prodotto, ciò, comunque, non garantisce affatto che l'olio tunisino, una volta entrato nell'Unione europea, possa essere falsamente etichettato come olio di origine comunitaria, se non addirittura di origine italiana, e tale decisione si prospetta, dunque, un'ulteriore stangata nei confronti dei produttori agricoli italiani già alle prese con le emergenze causate da batteri e calamità naturali –:
   quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di intraprendere, intervenendo nelle sedi opportune, affinché in sede di adozioni delle determinazioni di cui in premessa si pongano condizioni rigorose affinché l'olio tunisino, destinato all'importazione senza dazio, sia accompagnato da misure di tracciabilità e di commercializzazione che impediscano la possibilità che sia etichettato come made in Italy al fine di tutelare il settore olivicolo-oleario italiano la cui leadership è riconosciuta a livello internazionale. (3-02245)


   FUCCI, DISTASO, ALTIERI, MARTI, CHIARELLI, CIRACÌ e PALESE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   il 17 settembre 2015 la Commissione europea ha presentato una proposta volta a consentire l'accesso temporaneo supplementare di olio d'oliva tunisino nel mercato dell'Unione europea per sostenere la ripresa nell'attuale periodo di difficoltà in cui si trova il Paese nordafricano;
   questa decisione, come affermato dagli stessi operatori del settore, è grave per i produttori e per il mercato dell'olio extravergine di oliva di qualità, perché, di fatto, alle 57 mila tonnellate già previste da un precedente accordo stipulato con la Tunisia, se ne aggiungeranno altre 35 mila tonnellate;
   questo scenario è a parere degli interroganti motivo di profonda preoccupazione, in quanto gli effetti sull'olivicoltura italiana sarebbero disastrosi dal punto di vista economico, per la concorrenza sul mercato di un prodotto ad un prezzo inferiore e di qualità non eccellente e i consumatori italiani potrebbero non essere sufficientemente informati sulla qualità e sulla provenienza dell'olio acquistato, soprattutto attraverso i grandi marchi;
   i produttori di olio extravergine di oliva vivono già oggi una stagione difficile, specialmente nel territorio straordinariamente fecondo del Salento alle prese ancora con il contagio del batterio Xylella fastidiosa;
   quanto sopra esposto va inoltre letto nel contesto più ampio di una politica europea che non tiene conto dei riflessi che certe iniziative possono avere sul piano economico, come dimostrato pochi mesi fa dalla diffida all'Italia per la fine del divieto di detenzione e utilizzo di latte in polvere, latte concentrato e latte ricostituito per la fabbricazione di prodotti lattiero-caseari, un'altra eccellenza del made in Italy agroalimentare –:
   quali eventuali iniziative ritenga di assumere, nell'ambito dell'Unione europea, in merito a quanto esposto in premessa e a tutela di un'eccellenza italiana che rappresenta, al tempo stesso, un importante impulso a livello economico. (3-02247)


PROPOSTA DI LEGGE: S. 2081 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI CIRINNÀ ED ALTRI: REGOLAMENTAZIONE DELLE UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO E DISCIPLINA DELLE CONVIVENZE (APPROVATA DAL SENATO) (A.C. 3634)

A.C. 3634 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame si espone a molteplici censure per ciò che concerne la sua legittimità costituzionale;
    l'articolo 16 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata in sede ONU il 10 dicembre 1948 definisce la famiglia nucleo fondamentale della società e dello Stato e come tale deve essere riconosciuta e protetta;
    il combinato disposto degli articoli della Costituzione 29 (... famiglia società naturale fondata sul matrimonio...), 30 (... è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire e educare i figli anche se nati fuori del matrimonio...la legge assicura ai figli nati fuori dal matrimonio ogni tutela giuridica e sociale...), 31 (La Repubblica agevola con misure e altre provvidenze la formazione della famiglia ... con particolare riguardo alle famiglie numerose), enuncia in modo inequivocabile il regime preferenziale della famiglia quale nucleo fondamentale della società. Da queste norme – come pure dagli articoli 30, 34, 36 e 37 della Costituzione – si ricava l'esistenza nell'ordinamento italiano del cosiddetto favor familiae. Qualora sia necessario per la tutela dei suoi diritti la Costituzione non solo consente, ma impone al legislatore di istituire un regime speciale a favore della famiglia, diverso da quello comune, formalmente in deroga al principio di eguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione, ma in realtà in coerenza con l'eguaglianza sostanziale richiamata dal comma 2;
    secondo i lavori preparatori dell'Assemblea Costituente l'aggettivo «naturale» ex articolo 29 della Costituzione sta ad indicare che la famiglia non è un'istituzione creata dalla legge, ma una struttura di diritto naturale, legata alla natura umana come tale e preesistente rispetto all'organizzazione statale;
    la Costituzione riconosce la famiglia come soggetto sociale, luogo di generazione dei figli (garanzia dell'esistenza stessa della società), pilastro su cui si fondano le comunità locali, il sistema educativo, le strutture di produzione del reddito, il contenimento delle forme di disagio sociale. Ogni società civile che si rispetti deve salvaguardare i nuclei familiari che consci dell'importanza del ruolo pubblico oltre che privato della loro unione s'impegnano e si vincolano davanti allo Stato ad adempiere ai doveri legati alla loro decisione;
    l'articolo 2 della Costituzione tutela la libertà di scelta dell'individuo di non voler costituire un vincolo formale, ma di fondare il proprio rapporto di convivenza solo sul sentimento di affetto e d'amore;
    il principio di eguaglianza enunciato ex articolo 3 della Costituzione presuppone pari trattamento dei diritti che scaturiscono da situazioni di fatto assimilabili e diverso trattamento di situazioni di fatto non sovrapponibili;
    se è vero che il diritto privato già permette di regolamentare aspetti importanti dei rapporti tra persone adulte e consenzienti attraverso la stipula di contratti di convivenza (articolo 1322 del codice civile), nell'ambito ovviamente della sfera privata e della tutela delle libertà personali senza alcuna relazione rispetto a quella che è la famiglia ex articolo 29 della Costituzione, è giusto parimenti intervenire sul codice civile per stabilire in modo chiaro i diritti e i doveri delle relazioni affettive more uxorio;
    nella presente proposta di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione,
    la proposta di legge contiene una contraddizione sul piano dello stretto diritto che appare insanabile, e con conseguenze immediate sul piano della legittimità costituzionale. Esso afferma che l'unione civile è una «specifica (quindi nuova, differente e distinta) formazione sociale», ma ne riserva l'accesso a coppie dello stesso sesso, escludendone le coppie di sesso diverso. Ora, se la nuova formazione sociale è distinta e diversa dal matrimonio, il fatto che non possano accedervi coppie di sesso diverso realizza una discriminazione e viola il principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Se, invece, la motivazione dell'esclusione delle coppie eterosessuali dalla formazione delle unioni civili risiede nel fatto che esse dispongono già dell'istituto del matrimonio per regolare i loro reciproci diritti e doveri, la proposta di legge viola l'articolo 29 della Costituzione, come interpretato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 138 del 2010, in quanto parificano all'istituto matrimoniale formazioni sociali che, come dice la Corte in quella sentenza non sono omologabili al matrimonio. Qualunque sia l'esegesi, l'esito è il contrasto con la Costituzione;
    la sentenza n. 138 del 2010 della Corte Costituzionale ha chiarito che la legislazione in materia di matrimonio non discrimina le coppie di persone dello stesso sesso, che al matrimonio non possono accedere, specificando che esse non sono omologabili al matrimonio: stabilire, quindi, l'applicazione alle unioni civili di tutte le norme relative al matrimonio, come fa la presente proposta di legge, rappresenta una violazione del principio di uguaglianza, in applicazione dei principi della sentenza n. 138 e dei principi maturati nella prassi interpretativa dell'articolo 3 della Costituzione nei molti decenni di attività della Corte Costituzionale, poiché tratta in modo uguale situazioni diverse;
    la parificazione al coniuge soltanto in favore di colui/colei che sia parte di un'unione civile discrimina, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tutte le altre categorie di persone che non possono accedere al matrimonio: in particolare tutte le categorie di soggetti cui il matrimonio è parimenti impedito ai sensi degli articoli da 84 ad 89 del codice civile (minori, interdetti, già coniugati, parenti o affini, condannati per gravi delitti, donne in recente lutto vedovile). Non vi è alcuna ragionevolezza nel superare l'impedimento all'unione civile, parificata al matrimonio, per la sola categoria delle persone dello stesso sesso;
    la formula inserita al comma 20, dell'articolo 1, della presente proposta di legge: «fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» costituisce un avallo normativo alle ultime sentenze dei tribunali dei minori che hanno sostanzialmente concesso il riconoscimento della stepchild adoption, dell'adozione del figlio del compagno o dell'adozione direttamente a coppie gay. Estendendo, di fatto, quanto disciplinato dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983 sulle adozioni, che prevede la possibilità dell'adozione di un bambino anche da parte di persone che non siano parenti solo se il bambino è orfano e se quindi c’è una possibilità di continuità affettiva;
    estendere l'adozione non legittimante permessa al coniuge dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983 anche alla parte dell'unione civile, contravviene all'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge (...) l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione, secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (per un'applicazione dei principi della convenzione di New York da parte della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 117 Cost. si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2013). L'Italia ha ratificato e reso esecutiva con la legge n. 176 del 1991 la Convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; gli articoli della Convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 3), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7, 8) e in caso di adozione una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre» (articolo 21). La proposta di legge in esame, inoltre, non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione di New York;
    l'intero ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articoli 31 e 117 della Costituzione, con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia. Famiglia vuol dire esplicitamente – nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione – padre e madre, cioè duplicità di figure di genitori e non duplicazione della stessa figura. Mettere, come avviene con la proposta di legge in questione, il primo presunto diritto al posto secondo significa ridurre il minore a un oggetto – si ha diritto a qualcosa, non a qualcuno –, e ciò contrasta, oltre che con le norme costituzionali appena menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione;
    il capovolgimento di prospettiva conduce logicamente alla legittimazione, attraverso le norme della proposta di legge, della pratica della cosiddetta maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi – sui quali vi è ampia letteratura – che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;
    è manifestamente violato l'articolo 81 della Costituzione in relazione all'insufficiente copertura di bilancio riferita alle norme sulla estensione della pensione di reversibilità al componente superstite dell'unione civile in quanto le disposizioni sulla contabilità pubblica impongono di valutarne gli oneri nel momento in cui gli effetti si producono a regime, quindi «almeno» per dieci anni e in realtà nel tempo in cui si determina la mortalità media dei contraenti l'unione civile; il testo in esame assume invece a riferimento solo il decimo anno nel quale, per evidenti ragioni, il tasso di mortalità è ovviamente inconsistente e ben lontano dai valori cui le norme esplicano il loro compiuto effetto dando luogo ad una spesa obbligatoria di ben altra dimensione, tenuto conto che gli oneri complessivi su base annua per la pensione superstiti sono di circa 40 miliardi di euro (stando ai dati del 2013), e che come negli altri Paesi il fenomeno potrebbe avere un'incidenza percentuale di circa il 3 per cento;
    tutto ciò accade senza che il provvedimento sia stato oggetto di approfondito dibattito sulla connessa questione giuridico-etica, con quella discussione e quel confronto che un tema così delicato esige, considerati i rilevanti aspetti costituzionali che coinvolge;
    appare, infine, del tutto inopportuno che su un progetto di legge di iniziativa parlamentare e di simile rilevanza etico, sociale e politica, il Governo abbia fatto ricorso, in sede di approvazione in prima lettura al Senato, allo strumento del voto di fiducia e che, come appare emergere da fonti di stampa, intenda farne uso anche in questo ramo del Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3634.
N. 1. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina le unioni civili tra persone dello stesso sesso, estendendo a siffatto tipo di unione la quasi totalità delle norme di diritto privato che regolano l'istituto del matrimonio;
    gli articoli 29, 30 e 31 della nostra Costituzione sono dedicati ai temi del matrimonio, della filiazione e della famiglia e al ruolo che a questi istituti è riservato nell'ambito del nostro ordinamento, ne pongono in rilievo la funzione sociale e dettano norme a loro tutela;
    il primo comma dell'articolo 29 recita «La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio»;
    in base al dettato costituzionale il matrimonio è quindi posto a fondamento della famiglia legittima, definita «società naturale» termine con il quale, come si desume dai lavori preparatori dell'Assemblea costituente, e come ribadito da autorevoli costituzionalisti si è voluto sottolineare che l'istituto familiare è pregiuridico, sussiste, cioè, prima e indipendentemente da interventi legislativi ed il compito del legislatore è quello di garantirne la formazione e tutelarne i singoli aspetti;
    distaccandosi dai precedenti testi costituzionali i nostri costituenti vollero infatti esplicitamente riconoscere la famiglia come realtà originaria e primigenia rispetto allo Stato, ma al tempo stesso, trattandone nell'ambito dei «Rapporti etico-sociali» insieme al diritto alla salute e all'istruzione e formazione, ne riconobbero le fondamentali e peculiari funzioni per la promozione e lo sviluppo della persona umana;
    tra i cosiddetti enti intermedi teorizzati in sede costituente la famiglia costituisce l’«ente intermedio base», una sorta di presupposto pre-politico in cui la stessa è pensata come luogo della relazione e della formazione alla vita politica e sociale del Paese e la singola persona è colta nel suo naturale sviluppo crescendo negli affetti e nelle relazioni solidali;
    l'esplicito riconoscimento del matrimonio quale nucleo fondante della famiglia e, con essa, della società, non può essere disatteso in funzione di una semplice duplicazione dell'istituto in favore delle coppie dello stesso sesso, come affermato anche dalla Consulta nella sentenza n. 138 del 2010, laddove riferendosi all'aspirazione delle coppie omosessuali a ottenere un riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri ha ribadito che «Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento – che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia – possa essere realizzata soltanto attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio»;
    la normativa riguardante l'istituto del matrimonio, sia quella prevista dal diritto civile, sia quella di rango costituzionale, si riferisce senz'altro all'unione fra persone di sesso diverso;
    il requisito della diversità del sesso, che si ricava direttamente dall'articolo 107 del Codice civile, nonché da altre numerose disposizioni dello stesso codice, è tradizionalmente e costantemente annoverato dalla dottrina e dalla giurisprudenza tra i requisiti indispensabili per l'esistenza del matrimonio;
    l'istituto del matrimonio nel nostro ordinamento si configura come un istituto pubblicistico diretto a disciplinare determinati effetti, quali la filiazione, i diritti successori o quelli in materia di adozione, che il legislatore tutela come diretta conseguenza di un rapporto di convivenza tra persone di sesso diverso;
    sempre nella sentenza n. 138 del 2010 la Consulta con riferimento alla filiazione ha affermato: «Non è casuale, del resto, che la Carta costituzionale, dopo aver trattato del matrimonio, abbia ritenuto necessario occuparsi della tutela dei figli (articolo 30), assicurando parità di trattamento anche a quelli nati fuori dal matrimonio, sia pur compatibilmente con i membri della famiglia legittima. La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale»;
    l'approvazione del provvedimento all'esame dell'Assemblea lascia, invece, aperti gli aspetti relativi agli eventuali diritti in materia di filiazione e adozione delle coppie dello stesso sesso che regolarizzino la propria posizione attraverso le unioni civili ivi previste;
    la dottrina più recente tende a ricondurre la tutela delle coppie omosessuali nell'ambito della tutela delle coppie di fatto, in analogia a quanto già sancito anche sul piano normativo da altri Paesi europei ed extraeuropei;
    in proposito va comunque ricordato che la Carta di Nizza, recepita dal Trattato di Lisbona, che, all'articolo 9, nell'affermare il diritto di sposarsi, rinvia alle leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio, e con ciò, come è stato ribadito durante i lavori preparatori «non vieta né impone la concessione dello status matrimoniale a unioni tra persone dello stesso sesso»;
    di conseguenza, ad avviso della nostra Corte costituzionale «a parte il riferimento esplicito agli uomini ed alle donne, è comunque decisivo il rilievo che anche la citata normativa non impone la piena equiparazione alle unioni omosessuali delle regole previste per le unioni matrimoniali tra uomo e donna»;
    in egual misura anche la condanna comminata all'Italia dalla Corte europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo il 21 luglio 2015, emessa per la violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti umani, sottolineando come la protezione legale attualmente assicurata in Italia alle coppie dello stesso sesso non solo non garantisce gli aspetti rilevanti per una coppia nell'ambito di una relazione stabile, ma si dimostra anche non abbastanza affidabile, non postulava un'estensione di fatto dell'istituto del matrimonio alle unioni di persone dello stesso sesso;
    l'estensione operata dalla proposta di legge in esame delle norme previste per il matrimonio alle unioni civili tra persone dello stesso sesso si pone, quindi alla stregua di una violazione delle norme poste dalla Costituzione meramente in favore del matrimonio e della sua funzione all'interno della società, anche con riferimento al tema della filiazione;
    l'approvazione del provvedimento mediante il voto di fiducia, inoltre, mina alla base qualunque possibilità di sereno confronto politico su una materia così delicata;
    il tema del riconoscimento giuridico in favore delle unioni tra persone dello stesso sesso andrebbe piuttosto affrontato nell'ambito dell'autonomia privata, introducendo forme contrattuali che consentano di disciplinare consensualmente determinati aspetti, soprattutto di natura patrimoniale, di un rapporto di convivenza,

delibera

di non procedere all'esame della proposta di legge n. 3634.
N. 2. Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

A.C. 3634 – Questioni sospensive

QUESTIONI SOSPENSIVE

  La Camera,
   premesso che:
    nella presente proposta di legge recante «Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze», le unioni civili sono disciplinate in termini largamente sovrapposti all'istituto matrimoniale e l'indirizzo della Consulta è a produrre una regolazione distinta e distante rispetto a quanto disposto dall'articolo 29 della Costituzione;
    la formula inserita al comma 20 della presente proposta di legge: «Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti» costituisce un avallo normativo alle ultime sentenze dei tribunali dei minori che hanno sostanzialmente concesso il riconoscimento della stepchild adoption, dell'adozione del figlio del compagno o dell'adozione direttamente a coppie gay, estendendo, di fatto, quanto disciplinato dall'articolo 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184 sulle adozioni, che prevede la possibilità dell'adozione di un bambino anche da parte di persone che non siano parenti solo se il bambino è orfano e se quindi c’è una possibilità di continuità affettiva;
    estendere l'adozione non legittimante, permessa al coniuge dall'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, anche alla parte dell'unione civile contravviene all'articolo 31 della Costituzione secondo il quale la Repubblica «protegge (...) l'infanzia (...) favorendo gli istituti necessari a tale scopo» e all'articolo 117 della Costituzione secondo il quale «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali» (per un'applicazione dei principi della convenzione di New York da parte della Corte costituzionale, in relazione all'articolo 117 della Costituzione si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 2013). L'Italia ha ratificato e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, la convenzione di New York del 1989 sui diritti del fanciullo; gli articoli della convenzione prevedono il rispetto dell'interesse superiore del minore (articolo 2), il diritto del minore al legame con i propri genitori (articoli 7, 8) e in caso di adozione una verifica della situazione del minore «in rapporto al padre e alla madre» (articolo 21). La proposta di legge in esame, inoltre non prevede alcuna verifica dell'interesse preminente del minore e del rispetto dei suoi diritti quali previsti dalla convenzione di New York;
    l'intero ordinamento minorile, che costituisce coerente applicazione degli articolo 31 e 117 della Costituzione, con riferimento alla predetta Convenzione di New York, riconosce l'esistenza non di un diritto dell'adulto ad adottare, ma del minore ad avere una famiglia. Famiglia vuol dire esplicitamente – nel rispetto degli articoli 29 e 30 della Costituzione – padre e madre, cioè duplicità di figure di genitori e non duplicazione della stessa figura. Mettere, come avviene con la proposta di legge in questione, il primo presunto diritto al posto del secondo significa ridurre il minore a un oggetto – si ha diritto a qualcosa, non a qualcuno –, e ciò contrasta, oltre che con le norme costituzionali menzionate, anche con l'articolo 2 della Costituzione;
    il capovolgimento di prospettiva conduce logicamente alla legittimazione, attraverso le norme della proposta di legge in esame, della pratica della c.d. maternità surrogata. La costruzione del diritto dell'adulto ad avere un figlio può trovare seguito nell'adozione come nella gestazione da parte di una madre biologica, dopo che altra donna ha ceduto il proprio ovulo. Ciò, oltre a porsi in palese violazione con le norme costituzionali riguardanti i figli in precedenza menzionate, contrasta con l'articolo 32 della Costituzione, per i gravi rischi – sui quali vi è ampia letteratura – che determina per la salute delle donne interessate dalla pratica stessa;
    in concomitanza con la discussione sul riconoscimento dei matrimoni omosessuali, (sospettiamo, anche con finalità strumentali volte a distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dal tema principale, ossia la violazione manifesta del riconoscimento della famiglia quale nucleo fondamentale della società ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione), è tornata di estrema attualità la questione della pratica della maternità surrogata;
    il legislatore già nel 2004 con l'approvazione della legge n. 40 aveva fissato il divieto della pratica della maternità surrogata. L'articolo 12, comma 6, della legge n. 40 del 2004 ha sancito che chiunque in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;
    la legge n. 40 che, di fatto, è stata depotenziata a colpi di sentenze, anche in relazione al divieto di maternità surrogata non trova piena applicazione. Il divieto e le sanzioni previste dalla legge vigente non sono applicate né alle coppie italiane che fanno ricorso all'utero in affitto all'estero né a chi organizza e pubblicizza in Italia la maternità surrogata, predisponendo il ricorso alla pratica fuori dal nostro Paese;
    fa riflettere ad esempio come personaggi pubblici, noti anche per i loro incarichi di responsabilità politica istituzionale, abbiano reso di fatto palese, ad avviso dei firmatari del presente atto, attraverso i canali mediatici, di aver operato in contrasto con la legge italiana, avallando, così, la tesi di una impunità di fatto;
    appare irragionevole come il Parlamento e il Governo, al fine di chiarire l'appartenenza della materia alla sfera tipica della discrezionalità legislativa, non abbiano mai sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti di sentenze dove l'autorità giudiziaria ha proceduto, ad avviso dei proponenti, all'autoproduzione della disposizione normativa introducendo, di fatto, il riconoscimento della stepchild adoption anche in casi di ricorso alla maternità surrogata;
    la presente proposta di legge, di fatto, non prevede nessuna disposizione atta a contrastare tale pratica: è quindi opportuno, prima di approvare la presente proposta di legge, che il Governo dia esito agli impegni, approvati dall'Assemblea nella seduta del 4 maggio 2016, delle mozioni sul contrasto alla maternità surrogata;
     la presente proposta di legge, al comma 20, estende anche alle unioni civili le pensioni indirette e le pensioni di reversibilità. L'entrata in vigore di questa misura dovrebbe essere, però, consequenziale alla approvazione del disegno di legge di iniziativa del Governo, attualmente all'esame della Camera dei deputati, n. 3594 (Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali – collegato alla legge di stabilità 2016) finalizzato a razionalizzare le prestazioni di natura assistenziale, nonché altre prestazioni anche di natura previdenziale. Il disegno di legge delega, a parere dei proponenti, è viziato da un eccesso di delega e lascia seri dubbi su cosa si intenda realmente per razionalizzazione delle pensioni di reversibilità;
    estendere tale misura assistenziale alle unioni omosessuali in un momento nel quale il Governo sta razionalizzandone la portata, ne snatura del tutto l'essenza originaria volta a riconoscere il valore del lavoro svolto dalle donne all'interno del nucleo familiare al fine di garantire, quindi, una sicurezza economica alla famiglia riconosciuta come soggetto fondamentale per il benessere dell'intera comunità cittadina;
    tale disposizione appare ancor più irragionevole se si tiene conto che non è prevista parimenti per le relazioni affettive more uxorio come disciplinate e regolamentate dalla presente proposta di legge,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 3634 fino a quando il Governo non avrà dato esito agli impegni approvati dall'Assemblea nella seduta del 4 maggio 2016, contenuti nelle mozioni sul contrasto alla maternità surrogata, e all'approvazione del disegno di legge n. 3594 collegato alla legge di stabilità 2016, e comunque fino al 31 gennaio 2017.
N. 1. Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge all'esame dell'Assemblea affronta il tema del riconoscimento giuridico in favore delle coppie dello stesso sesso, istituendo le unioni civili ed estendendo ad esse la quasi totalità delle norme già previste in favore del matrimonio;
    durante l'esame del provvedimento da parte dell'Aula del Senato è stata soppressa la norma che, attraverso una modifica del comma 1 dell'articolo 44 della legge 4 maggio 1983 n. 184, «Diritto del minore ad una famiglia», interveniva in materia di adozione in casi particolari, consentendo alla parte di una unione civile di fare richiesta di adozione del figlio minore, anche adottivo, del partner, introducendo la cd. stepchild adoption;
    la possibilità che una disposizione di legge riservata a casi particolari di adozione e rimessi alla valutazione del giudice potesse operare in modo automatico in favore delle coppie dello stesso sesso aveva dato luogo a vivaci polemiche sia all'interno del Parlamento sia nell'opinione pubblica;
    in seguito alla cancellazione della modifica dell'articolo 44 il Governo ha annunciato di voler agire in maniera più complessiva rispetto alla legge sulle adozioni attualmente vigente e attraverso la presentazione di un disegno di legge autonomo e separato;
    in previsione di ciò la Commissione giustizia della Camera ha deliberato e sta ancora svolgendo un ciclo di audizioni sullo stato di attuazione delle disposizioni legislative in materia di adozioni e affido;
    l'indagine conoscitiva deliberata dalla II Commissione prende le mosse, tra l'altro, anche dal fatto che «proprio sul tema della legittimazione ad adottare si è sviluppato, in occasione dell'esame della proposta di legge sulle unioni civili, un serrato confronto tra diverse opinioni»;
    la proposta di legge in esame prevede, al comma 20 dell'articolo 1, l'estensione dell'utilizzo dei termini «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie» ovunque ricorrano nelle leggi e in altri atti anche alle parti della unione civile tra persone dello stesso sesso, facendo salve le disposizioni della legge sull'adozione;
    a parte questo, il provvedimento lascia aperta ogni ipotesi rispetto alla possibilità o meno delle coppie dello stesso sesso di avere figli;
    nella sentenza n. 138 del 2010 la Corte costituzionale ha ribadito come «La giusta e doverosa tutela, garantita ai figli naturali, nulla toglie al rilievo costituzionale attribuito alla famiglia legittima ed alla (potenziale) finalità procreativa del matrimonio che vale a differenziarlo dall'unione omosessuale»;
    la legislazione nazionale sul tema della filiazione, dalla Costituzione in poi, e quella sulle adozioni, dedicano grandissima attenzione a che il desiderio di genitorialità non urti contro i diritti del minore e non travalichi il dato materiale, cioè, per dirla con il Tribunale di Milano in una recente sentenza rispetto a un caso di surrogazione di maternità, «le condizioni per mezzo delle quali due soggetti possono naturalmente generare»;
    i figli cresciuti all'interno di relazioni omosessuali hanno spesso raccontato il disagio derivante dall'assenza totale di uno dei due genitori o dall'impossibilità di conoscere i propri genitori biologici;
    il Parlamento, attraverso il lavoro della Commissione giustizia, sta affrontando una materia complessa quanto delicata con grande attenzione, dando voce a tutti i soggetti coinvolti nelle adozioni e nelle procedure di affido familiare, al fine di elaborare eventuali modifiche legislative che possano essere davvero migliorative delle norme vigenti e, soprattutto, che garantiscano pienamente la realizzazione e la tutela dei diritti dei minori;
    in base alle le norme attualmente vigenti rispetto alle adozioni in casi particolari, di cui al titolo IV della legge n. 184 del 1983, alcune sentenze hanno già concesso la stepchild adoption in favore di coppie omosessuali, o in favore di coppie diventate genitori attraverso il ricorso alla pratica di surrogazione di maternità;
    occorre affermare in modo chiaro e inequivocabile, e codificare a livello legislativo, quali siano i limiti che devono essere rispettati in materia di filiazione e adozione sia da parte delle coppie eterosessuali che da parte di quelle dello stesso sesso, anche con specifico riguardo alla introduzione del reato universale di surrogazione di maternità, previsto da una proposta di legge già presentata da Fratelli d'Italia in Parlamento,

delibera

di sospendere l'esame della proposta di legge n. 3634 fino a quando i succitati aspetti legislativi non siano stati affrontati e risolti nella piena condivisione di tutte le forze politiche presenti in Parlamento e comunque fino al 31 dicembre 2016.
N. 2. Rampelli, Giorgia Meloni, La Russa, Cirielli, Maietta, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro.

A.C. 3634 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3634 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1, 1.45, 1.46, 1.128, 1.129, 1.173, 1.181, 1.217, 1.221, 1.346, 1.356, 1.359, 1.489, 1.490, 1.491, 1.492, 1.494, 1.497, 1.498, 1.500, 1.830, 1.833, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3634 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. La presente legge istituisce l'unione civile tra persone dello stesso sesso quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione e reca la disciplina delle convivenze di fatto.
  2. Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.
  3. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
  4. Sono cause impeditive per la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso:
   a) la sussistenza, per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
   b) l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda la costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finché la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
   c) la sussistenza tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote e la zia e la nipote; si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 87;
   d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte; se è stato disposto soltanto rinvio a giudizio ovvero sentenza di condanna di primo o secondo grado ovvero una misura cautelare la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è sospesa sino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento.

  5. La sussistenza di una delle cause impeditive di cui al comma 4 comporta la nullità dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano gli articoli 65 e 68, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
  6. L'unione civile costituita in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero in violazione dell'articolo 68 del codice civile, può essere impugnata da ciascuna delle parti dell'unione civile, dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano per impugnarla un interesse legittimo e attuale. L'unione civile costituita da una parte durante l'assenza dell'altra non può essere impugnata finché dura l'assenza.
  7. L'unione civile può essere impugnata dalla parte il cui consenso è stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità determinato da cause esterne alla parte stessa. Può essere altresì impugnata dalla parte il cui consenso è stato dato per effetto di errore sull'identità della persona o di errore essenziale su qualità personali dell'altra parte. L'azione non può essere proposta se vi è stata coabitazione per un anno dopo che è cessata la violenza o le cause che hanno determinato il timore ovvero sia stato scoperto l'errore. L'errore sulle qualità personali è essenziale qualora, tenute presenti le condizioni dell'altra parte, si accerti che la stessa non avrebbe prestato il suo consenso se le avesse esattamente conosciute e purché l'errore riguardi:
   a) l'esistenza di una malattia fisica o psichica, tale da impedire lo svolgimento della vita comune;
   b) le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 2), 3) e 4), del codice civile.

  8. La parte può in qualunque tempo impugnare il matrimonio o l'unione civile dell'altra parte. Se si oppone la nullità della prima unione civile, tale questione deve essere preventivamente giudicata.
  9. L'unione civile tra persone dello stesso sesso è certificata dal relativo documento attestante la costituzione dell'unione, che deve contenere i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del loro regime patrimoniale e della loro residenza, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
  10. Mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile.
  11. Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
  12. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
  13. Il regime patrimoniale dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale, è costituito dalla comunione dei beni. In materia di forma, modifica, simulazione e capacità per la stipula delle convenzioni patrimoniali si applicano gli articoli 162, 163, 164 e 166 del codice civile. Le parti non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile. Si applicano le disposizioni di cui alle sezioni II, III, IV, V e VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.
  14. Quando la condotta della parte dell'unione civile è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell'altra parte, il giudice, su istanza di parte, può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342-ter del codice civile.
  15. Nella scelta dell'amministratore di sostegno il giudice tutelare preferisce, ove possibile, la parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. L'interdizione o l'inabilitazione possono essere promosse anche dalla parte dell'unione civile, la quale può presentare istanza di revoca quando ne cessa la causa.
  16. La violenza è causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni dell'altra parte dell'unione civile costituita dal contraente o da un discendente o ascendente di lui.
  17. In caso di morte del prestatore di lavoro, le indennità indicate dagli articoli 2118 e 2120 del codice civile devono corrispondersi anche alla parte dell'unione civile.
  18. La prescrizione rimane sospesa tra le parti dell'unione civile.
  19. All'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile, nonché gli articoli 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4), e 2659 del codice civile.
  20. Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.
  21. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso si applicano le disposizioni previste dal capo III e dal capo X del titolo I, dal titolo II e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV del libro secondo del codice civile.
  22. La morte o la dichiarazione di morte presunta di una delle parti dell'unione civile ne determina lo scioglimento.
  23. L'unione civile si scioglie altresì nei casi previsti dall'articolo 3, numero 1) e numero 2), lettere a), c), d) ed e), della legge 1o dicembre 1970, n. 898.
  24. L'unione civile si scioglie, inoltre, quando le parti hanno manifestato anche disgiuntamente la volontà di scioglimento dinanzi all'ufficiale dello stato civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell'unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione.
  25. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 4, 5, primo comma e dal quinto all'undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1o dicembre 1970, n. 898, nonché le disposizioni di cui al titolo II del libro quarto del codice di procedura civile ed agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
  26. La sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso determina lo scioglimento dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  27. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  28. Fatte salve le disposizioni di cui alla presente legge, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di unione civile tra persone dello stesso sesso nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguamento alle previsioni della presente legge delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;
   b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo l'applicazione della disciplina dell'unione civile tra persone dello stesso sesso regolata dalle leggi italiane alle coppie formate da persone dello stesso sesso che abbiano contratto all'estero matrimonio, unione civile o altro istituto analogo;
   c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti e nei decreti.

  29. I decreti legislativi di cui al comma 28 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  30. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 28, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 28, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  31. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun decreto legislativo adottato ai sensi del comma 28, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 28, con la procedura prevista nei commi 29 e 30.
  32. All'articolo 86 del codice civile, dopo le parole: «da un matrimonio» sono inserite le seguenti: «o da un'unione civile tra persone dello stesso sesso».
  33. All'articolo 124 del codice civile, dopo le parole: «impugnare il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile tra persone dello stesso sesso».
  34. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile nelle more dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 28, lettera a).
  35. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 34 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  36. Ai fini delle disposizioni di cui ai commi da 37 a 67 si intendono per «conviventi di fatto» due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un'unione civile.
  37. Ferma restando la sussistenza dei presupposti di cui al comma 36, per l'accertamento della stabile convivenza si fa riferimento alla dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 4 e alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  38. I conviventi di fatto hanno gli stessi diritti spettanti al coniuge nei casi previsti dall'ordinamento penitenziario.
  39. In caso di malattia o di ricovero, i conviventi di fatto hanno diritto reciproco di visita, di assistenza nonché di accesso alle informazioni personali, secondo le regole di organizzazione delle strutture ospedaliere o di assistenza pubbliche, private o convenzionate, previste per i coniugi e i familiari.
  40. Ciascun convivente di fatto può designare l'altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati:
   a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute;
   b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.

  41. La designazione di cui al comma 40 è effettuata in forma scritta e autografa oppure, in caso di impossibilità di redigerla, alla presenza di un testimone.
  42. Salvo quanto previsto dall'articolo 337-sexies del codice civile, in caso di morte del proprietario della casa di comune residenza il convivente di fatto superstite ha diritto di continuare ad abitare nella stessa per due anni o per un periodo pari alla convivenza se superiore a due anni e comunque non oltre i cinque anni. Ove nella stessa coabitino figli minori o figli disabili del convivente superstite, il medesimo ha diritto di continuare ad abitare nella casa di comune residenza per un periodo non inferiore a tre anni.
  43. Il diritto di cui al comma 42 viene meno nel caso in cui il convivente superstite cessi di abitare stabilmente nella casa di comune residenza o in caso di matrimonio, di unione civile o di nuova convivenza di fatto.
  44. Nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal contratto di locazione della casa di comune residenza, il convivente di fatto ha facoltà di succedergli nel contratto.
  45. Nel caso in cui l'appartenenza ad un nucleo familiare costituisca titolo o causa di preferenza nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi di edilizia popolare, di tale titolo o causa di preferenza possono godere, a parità di condizioni, i conviventi di fatto.
  46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, dopo l'articolo 230-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 230-ter. – (Diritti del convivente). – Al convivente di fatto che presti stabilmente la propria opera all'interno dell'impresa dell'altro convivente spetta una partecipazione agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il diritto di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi esista un rapporto di società o di lavoro subordinato».

  47. All'articolo 712, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: «del coniuge» sono inserite le seguenti: «o del convivente di fatto».
  48. Il convivente di fatto può essere nominato tutore, curatore o amministratore di sostegno, qualora l'altra parte sia dichiarata interdetta o inabilitata ai sensi delle norme vigenti ovvero ricorrano i presupposti di cui all'articolo 404 del codice civile.
  49. In caso di decesso del convivente di fatto, derivante da fatto illecito di un terzo, nell'individuazione del danno risarcibile alla parte superstite si applicano i medesimi criteri individuati per il risarcimento del danno al coniuge superstite.
  50. I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza.
  51. Il contratto di cui al comma 50, le sue modifiche e la sua risoluzione sono redatti in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
  52. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il professionista che ha ricevuto l'atto in forma pubblica o che ne ha autenticato la sottoscrizione ai sensi del comma 51 deve provvedere entro i successivi dieci giorni a trasmetterne copia al comune di residenza dei conviventi per l'iscrizione all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  53. Il contratto di cui al comma 50 reca l'indicazione dell'indirizzo indicato da ciascuna parte al quale sono effettuate le comunicazioni inerenti al contratto medesimo. Il contratto può contenere:
   a) l'indicazione della residenza;
   b) le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune, in relazione alle sostanze di ciascuno e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
   c) il regime patrimoniale della comunione dei beni, di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile.

  54. Il regime patrimoniale scelto nel contratto di convivenza può essere modificato in qualunque momento nel corso della convivenza con le modalità di cui al comma 51.
  55. Il trattamento dei dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche deve avvenire conformemente alla normativa prevista dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, garantendo il rispetto della dignità degli appartenenti al contratto di convivenza. I dati personali contenuti nelle certificazioni anagrafiche non possono costituire elemento di discriminazione a carico delle parti del contratto di convivenza.
  56. Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione. Nel caso in cui le parti inseriscano termini o condizioni, questi si hanno per non apposti.
  57. Il contratto di convivenza è affetto da nullità insanabile che può essere fatta valere da chiunque vi abbia interesse se concluso:
   a) in presenza di un vincolo matrimoniale, di un'unione civile o di un altro contratto di convivenza;
   b) in violazione del comma 36;
   c) da persona minore di età;
   d) da persona interdetta giudizialmente;
   e) in caso di condanna per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile.

  58. Gli effetti del contratto di convivenza restano sospesi in pendenza del procedimento di interdizione giudiziale o nel caso di rinvio a giudizio o di misura cautelare disposti per il delitto di cui all'articolo 88 del codice civile, fino a quando non sia pronunciata sentenza di proscioglimento.
  59. Il contratto di convivenza si risolve per:
   a) accordo delle parti;
   b) recesso unilaterale;
   c) matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
   d) morte di uno dei contraenti.

  60. La risoluzione del contratto di convivenza per accordo delle parti o per recesso unilaterale deve essere redatta nelle forme di cui al comma 51. Qualora il contratto di convivenza preveda, a norma del comma 53, lettera c), il regime patrimoniale della comunione dei beni, la sua risoluzione determina lo scioglimento della comunione medesima e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla sezione III del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile. Resta in ogni caso ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento di diritti reali immobiliari comunque discendenti dal contratto di convivenza.
  61. Nel caso di recesso unilaterale da un contratto di convivenza il professionista che riceve o che autentica l'atto è tenuto, oltre che agli adempimenti di cui al comma 52, a notificarne copia all'altro contraente all'indirizzo risultante dal contratto. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente, la dichiarazione di recesso, a pena di nullità, deve contenere il termine, non inferiore a novanta giorni, concesso al convivente per lasciare l'abitazione.
  62. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 59, il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all'altro contraente, nonché al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l'estratto di matrimonio o di unione civile.
  63. Nel caso di cui alla lettera d) del comma 59, il contraente superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l'estratto dell'atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l'avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all'anagrafe del comune di residenza.
  64. Dopo l'articolo 30 della legge 31 maggio 1995, n. 218, è inserito il seguente:
  «Art. 30-bis. – (Contratti di convivenza). – 1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata.
  2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima».

  65. In caso di cessazione della convivenza di fatto, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente e gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. In tali casi, gli alimenti sono assegnati per un periodo proporzionale alla durata della convivenza e nella misura determinata ai sensi dell'articolo 438, secondo comma, del codice civile. Ai fini della determinazione dell'ordine degli obbligati ai sensi dell'articolo 433 del codice civile, l'obbligo alimentare del convivente di cui al presente comma è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
  66. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 35 del presente articolo, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  67. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale di cui ai commi da 11 a 20 del presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 66, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  68. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 67.
  69. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Divieto dell'organizzazione della pratica della maternità surrogata).

  1. È fatto divieto di organizzare viaggi, da parte degli operatori del settore turistico o da esterni che usano le proprie strutture e reti, con l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
  2. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies-01. Chiunque organizza viaggi finalizzati alla fruizione della pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto dell'organizzazione della maternità surrogata.
01. 05. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti di sesso diverso legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
01. 04. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra un uomo e una donna, fondata sul matrimonio.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  «70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017».
   sostituire il titolo con il seguente: Nel rispetto del principio costituzionale di cui all'articolo 29 regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
01. 03. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  All'articolo, premettere il seguente:

Art. 01.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
01. 02. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimerlo.
1. 255. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituirlo con il seguente:

  1. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia. Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 107, primo comma, le parole; «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio»;
   b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione»;
   c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti» sono sostituite dalle seguenti: «Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti»;
   d) l'articolo 143-bis è abrogato.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati complessivamente in 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 8 milioni di euro per l'anno 2018, in 9,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 11,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 13,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 15,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 17,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 20,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 22,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede:
   a) quanto a 3,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 1,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 3,1 milioni di euro per l'anno 2019, a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 7 milioni di euro per l'anno 2021, a 9,1 milioni di euro per l'anno 2022, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2023, a 13,6 milioni di euro per l'anno 2024 e a 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) quanto a 6,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dei dati comunicati dall'INPS, provvede al monitoraggio degli oneri di natura previdenziale ed assistenziale derivanti dall'attuazione della legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 3, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione scritta in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancia.
1. 221. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sostituirlo col seguente:

  1. Con il termine matrimonio si intende un legame fra due persone anche dello stesso sesso finalizzato alla formazione di una famiglia. Le persone tra loro unite in matrimonio sono denominate marito, se uomo, e moglie, se donna.
  2. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 107, primo comma, le parole: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio» sono sostituite dalle seguenti: «riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie, ovvero in marito e marito, ovvero in moglie e moglie, e di seguito dichiara che esse sono unite in matrimonio»;
   b) il primo comma dell'articolo 108 è sostituito dal seguente: «La dichiarazione degli sposi di prendersi rispettivamente in marito e in moglie ovvero in marito e marito ovvero in moglie e moglie non può essere sottoposta né a termine né a condizione»;
   c) all'articolo 143, primo comma, le parole: «Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti» sono sostituite dalle seguenti: «Con il matrimonio i coniugi acquistano gli stessi diritti»;
   d) l'articolo 143-bis è abrogato.
1. 217. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

   Sopprimere i commi da 1 a 35.

   Conseguentemente, sopprimere i commi da 66 a 69.
1. 960. La Russa, Rampelli.

  Sopprimere i commi da 1 a 35.
1. 357. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire i commi da 1 a 36 con il seguente:

  1. Il contratto tra due persone maggiorenni, indipendentemente dal loro sesso, con il quale essi regolano la propria convivenza è istituito personalmente tramite atto notarile.
  2. La validità del contratto ha inizio con il deposito presso l'ufficiale di stato civile del luogo di residenza di una copia dell'atto notarile, che deve essere registrato in un libro speciale del Registro di stato civile,
  3. Il contratto di convivenza produce gli effetti di cui ai successivi commi 38, 39, 42, 44, 45, salvo che nel medesimo non sia diversamente disposto.
  4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i rapporti patrimoniali possono essere disciplinati mediante apposita convenzione ai sensi dei commi da 50 a 56.
1. 257. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire i commi da 1 a 35 con i seguenti:
  1. Dopo l'articolo 90 del codice civile è inserito il seguente:
  «Art. 90-bis. – (Matrimonio egualitario). – Il matrimonio può essere contratto da persone di sesso diverso o dello stesso sesso con i medesimi requisiti ed effetti».
  2. All'articolo 107, primo comma del codice civile, le parole: «in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «come coniugi».
  3. All'articolo 108, primo comma, del codice civile, le parole: «rispettivamente in marito e in moglie» sono sostituite dalle seguenti: «reciprocamente come coniugi».
  4. All'articolo 143, primo comma, del codice civile, le parole: «il marito e la moglie» sono sostituite dalle seguenti; «i coniugi, indipendentemente dal sesso,».
  5. Fatto salvo quanto disposto dai commi da 2 a 4, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di matrimonio egualitario nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adeguamento di tutte le leggi e gli atti aventi forza di legge alle previsioni della presente legge sostituendo, dovunque ricorrano, le parole marito e moglie, affinché si intendano riferite ai coniugi, senza distinzione di sesso, ad esclusione delle disposizioni che dispongono la parità di trattamento tra uomo e donna;
   b) modifica e riordino delle norme in materia di diritto internazionale privato, prevedendo la trascrizione in Italia dei matrimoni contratti all'estero tra persone dello stesso sesso anche se celebrati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Gli effetti di questi ultimi, sono fatti salvi dal momento della celebrazione;
   c) modificazioni ed integrazioni normative per il necessario coordinamento con la presente legge delle disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nelle leggi e negli atti aventi forza di legge.

  6. I decreti legislativi di cui al comma 5 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno e sentiti nelle specifiche materie di competenza gli altri Ministri.
  7. Ciascuno schema di decreto legislativo di cui al comma 5, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro sessanta giorni dalla trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine il decreto può essere comunque adottato, anche in mancanza dei pareri. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 5, quest'ultimo termine è prorogato di tre mesi. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  8. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano, ciascuno per le proprie competenze, uno o più provvedimenti con i quali provvedono ad adeguare alle previsioni della presente legge le disposizioni relative al matrimonio e all'adozione contenute nei decreti, nei regolamenti e in tutte le fonti secondarie.
  9. Le Amministrazioni pubbliche, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, procedono a modificare le espressioni marito e moglie in «coniuge» o «coniugi» dovunque ricorrano in atti, certificati, modulistica e siti web.
  10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 acquistano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle norme dell'entrata in vigore dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 5, le disposizioni in materia di matrimonio e di adozione, dovunque contenute in leggi, decreti e regolamenti, si applicano indipendentemente dal sesso dei coniugi, dove non diversamente stabilito.

  Conseguentemente:
    al comma 36 sostituire le parole:
da matrimonio o da un'unione civile, con le seguenti: o da matrimonio;
    al comma 43, sopprimere le parole:, di unione civile;
    al comma 57, lettera a), sopprimere le parole:, di un'unione civile;
    al comma 59, lettera b), sopprimere le parole: o unione civile;
    al comma 62, sopprimere le parole: o unione civile;
    al medesimo comma, sopprimere le parole; o di unione civile;
    al titolo della proposta di legge sostituire le parole: delle unioni civili tra persone dello stesso sesso con le seguenti: del matrimonio egualitario.
1. 1. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.
  3. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alla detrazione per oneri, sono apportate le seguenti modificazioni:
   «a) al comma 1, lettera c), dopo le parole: “le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila” sono inserite le seguenti: “, calcolate per ciascun contribuente oppure per ciascuna famiglia”»;
   «b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:
  “1-quinquies. Dall'imposta lorda si detraggono le spese per la cura e l'assistenza della famiglia nella misura forfetaria di 1.000 euro per ciascun figlio di età minore di tre anni, per ciascun figlio adottivo nei primi tre anni dall'adozione, per ciascun minorenne affidato e per ciascun familiare convivente affetto da grave inabilità o non autosufficiente, e di 500 euro per ciascun figlio non rientrante nelle ipotesi precedenti. La detrazione è calcolata in favore di ciascuna famiglia e può essere fruita da uno dei familiari obbligati al pagamento delle imposte sui redditi, ovvero congiuntamente da più di uno”».

  4. Senza pregiudizio degli eventuali ulteriori benefici di legge se nella famiglia stessa sia presente un minore di tre anni, o un minore affidato o un soggetto non autosufficiente e uno dei suoi componenti rinunci all'attività lavorativa dipendente, autonoma o professionale per il periodo durante il quale perdura la situazione anagrafica o di non autosufficienza, al componente medesimo è riconosciuta un'indennità pari a 400 euro mensili.
  5. La sussistenza dei requisiti di cui al comma precedente è verificata dai servizi sociali territorialmente competenti. L'indennità è erogata dall'INPS, con parziale rivalsa sul Fondo di solidarietà.
  6. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consulta nazionale, determina, con proprio decreto, le modalità di riconoscimento, concessione ed erogazione del contributo di cui al comma 4 nonché le modalità per la verifica della sussistenza dei requisiti previsti.

   Conseguentemente:
    al comma 66:

     all'alinea, sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,«;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 498. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
    2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera e) del presente comma;
   c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera h), numero 2), del presente comma;
    2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
    4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
   d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

  3. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 2 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.
  4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso il predetto termine, i decreti legislativi possono comunque essere emanati anche in mancanza dei pareri.
  5. Al fine di sviluppare una politica di contrasto alla denatalità, gli interventi previsti dai precedenti commi sono rivolti ai cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea, che siano componenti di nuclei familiari.

  Conseguentemente:
    al comma 66.
     all'alinea, sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 494. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
  3. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.
  4. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.
  5. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
  6. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
  7. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti principi generali:
   a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
   b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
   c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
   d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 6;
   e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
   g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.

  8. È istituito l'assegno di cura e di custodia per sostenere le famiglie nelle spese necessarie all'assunzione di un'assistente materna riconosciuta o di un qualsiasi altro soggetto idoneo, qualora le famiglie non intendano o non possano usufruire dei servizi del sistema territoriale.
  9. A decorrere dal 1o gennaio 2016, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati dalle apposite agenzie, L'imposta è dovuta in misura pari all'8 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati da cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea.
  10. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di concessione dell'assegno di cui al comma 1 e sono disciplinate le modalità di versamento dell'imposta di cui al comma 9.

   Conseguentemente:
    al comma 66,

     all'alinea sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per Vanno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    sostituire il titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 500. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 e per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge:
   a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei princìpi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

  5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.
  6. È concesso un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 euro ai nuclei familiari per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
  7. Il contributo di cui al comma precedente spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
  8. Il contributo di cui al comma 6 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  9. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone Fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

   Conseguentemente:
    al comma 66,
     all'alinea sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fina a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione dei Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze;
1. 489. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.
  3. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

   Conseguentemente:
    al comma 66,
     all'alinea, sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera l), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 491. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. È concesso ai nuclei familiari un contributo mensile, sotto forma di assegno di base, dell'importo di 150 per ogni figlio di età inferiore a tre anni.
  4. Il contributo di cui al comma 3 spetta a decorrere dal settimo mese di gravidanza fino al compimento del terzo anno di età del bambino, salvo l'onere del richiedente di comprovare annualmente la permanenza dei requisiti per la concessione del contributo stesso.
  5. Il contributo di cui al comma 3 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  6. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1.000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.
  7. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
  8. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
  9. L'importo di cui al comma 5 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 5.
  11. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare.

   Conseguentemente:
    al comma 66:

     all'alinea, sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro, fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale, Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
    sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 490. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità degli articoli 2, 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce i diritti del minore e l'importanza del ruolo genitoriale nelle diverse fasi della sua crescita fisica e psicofisica.
  2. La Repubblica promuove azioni specifiche, in favore dei genitori separati e divorziati, finalizzate a garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, la prosecuzione di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.
  3. I destinatari della presente legge sono i coniugi con figli separati o divorziati in situazione di difficoltà economica, cittadini italiani residenti da almeno cinque anni, che contribuiscono al mantenimento dei figli non ancora economicamente indipendenti e comunque non oltre i venticinque anni di età.
  4. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro dell'economia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro annui per gli anni 2014, 2015 e 2016. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati che a causa della loro condizione vivono in situazioni di disagio sociale.
  5. Il piano straordinario di cui al comma 4 deve prevedere interventi finalizzati al sostegno economico, al sostegno abitativo, a facilitare l'accesso al credito per i genitori separati e divorziati in condizioni di disagio sociale anche con misure mirate a potenziare su tutto il territorio nazionale la rete dei centri di assistenza e dei centri di mediazione familiare.
  6. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di 300 milioni di euro denominato «Fondo piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi sociali finalizzati alla presa in carico dei genitori separati e divorziati».

   Conseguentemente
    al comma 66,
     all'alinea sostituire le parole da
: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
     sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
     sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
     dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
    dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 492. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.
  3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità. A tale fine, la famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla presente legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita.
  5. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
  6. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso l'abitazione coniugale o presso dipendenze di essa.
  7. È vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  8. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 1 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  9. È istituita la tessera elettronica prepagata denominata «carta buono famiglia», con un importo annuo di 1,000 euro, da utilizzare presso i servizi per la prima infanzia convenzionati individuati con il decreto di cui al comma 5, ivi comprese le prestazioni di assistenza e di accudimento dei bambini erogate da soggetti allo scopo accreditati.
  10. La carta buono famiglia spetta ai nuclei familiari con almeno due figli, di cui almeno uno di età inferiore a tre anni.
  11. La carta buono famiglia è corrisposta con decorrenza dalla data della relativa richiesta del soggetto interessato fino al raggiungimento del terzo anno di età del figlio.
  12. L'importo di cui al comma 9 è erogato dal comune di residenza del bambino.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro o Sottosegretario di Stato competente per le politiche per la famiglia, con proprio decreto, individua le categorie merceologiche e le tipologie dei servizi oggetto della carta buono famiglia, le percentuali di agevolazione o di riduzione dei costi e delle tariffe, nonché le modalità e i requisiti per l'accreditamento dei soggetti che accedono alle convenzioni di cui al comma 9.

  Conseguentemente, al comma 66:
   all'alinea, sostituire le parole da:
in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;
   sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
   sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
1. 497. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), e nel rispetto dell'articolo 30 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce la funzione sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento della madre e del padre in qualità di figure genitoriali.
  3. E vietato utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alla disposizione di cui al comma 3 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

   Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 493. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. La famiglia fondata sul matrimonio tra uomo e donna è riconosciuta quale autonomo centro di imputazione di diritti, doveri e prerogative, anche distinti da quelli dei suoi componenti.
  3. Lo Stato riconosce la famiglia quale formazione sociale necessaria alla propria esistenza, sopravvivenza e stabilità.
  4. Ai fini della presente legge, il concepito è riconosciuto quale componente del nucleo familiare a tutti gli effetti e, in particolare, ai fini del diritto ai benefici previsti dalla medesima legge, attribuiti in base a graduatorie che tengono conto del numero dei figli. Per la concessione di tali benefici il soggetto interessato è tenuto a presentare idonea documentazione comprovante lo stato di gravidanza e l'avvenuta nascita entro sei mesi dalla relativa richiesta.
  5. Ai fini della presente legge, l'adozione di un bambino di età inferiore a otto anni è equiparata alla nascita di un figlio.
  6. Ai fini della presente legge, i diritti attribuiti alla famiglia si estendono agli ascendenti di primo grado e ai parenti in linea collaterale di secondo grado aventi stabile residenza presso la casa coniugale o presso dipendenze di essa.

   Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 496. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 1 a 34 con i seguenti:

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  3. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  4. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  5. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  6. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  7. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  8. La dichiarazione di cui al comma 7 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 501. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 11 a 20;
   sostituire il Titolo con il seguente:
Nel rispetto dei principi costituzionali di cui agli articoli 29, 30 e 31, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 487. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile».
  2. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

   Conseguentemente:
    ai commi da 3 a 34, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le seguenti: anche dello stesso sesso;
    sopprimere i commi da 36 a 65.
1. 159. Sarro, Sisto.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. La presente legge disciplina i diritti e i doveri delle unioni di persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, quali formazioni sociali costituite da persone legate da vincoli affettivi e stabilmente conviventi. Tale unione, ai fini della presente legge, viene denominata «unione civile».
  2. Due persone maggiorenni e capaci, anche dello stesso sesso, che intendono connotare la loro convivenza di obblighi di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale, possono costituire un'unione civile, rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al Comune di residenza.

  Conseguentemente, ai commi da 3 a 34, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le parole: anche dello stesso sesso.
1. 158. Sisto, Sarro.

  Sopprimere il comma 1.
1. 396. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.
  4. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1:
   a) è promosso il ruolo di tutti i livelli istituzionali competenti a partire dai comuni nell'attuazione delle politiche e dei servizi in favore della famiglia in un'ottica di sussidiarietà verticale, favorendo il coordinamento dei servizi e degli enti interessati, nell'ambito dei principi e delle finalità di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   b) è riconosciuto e promosso il ruolo del volontariato negli interventi di cura e di assistenza della persona in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, attribuendo alle associazioni familiari la qualità di rappresentanti della categoria e coinvolgendole nelle scelte che riguardano direttamente o indirettamente l'istituzione familiare.

  5. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 505. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

   Conseguentemente:
    sopprimere i commi da 2 a 34;
    dopo il comma 68, aggiungere i seguenti:
  68-bis. È fatto divieto utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  68-ter. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni della presente legge sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  68-quater. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 512. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.
1. 511. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 2 a 34.
1. 503. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 504. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 488. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo formativo, procreativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
1. 509. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   d) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 518. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: istituisce l'unione civile con le seguenti: disciplina l'istituzione e lo scioglimento dell'unione.

   Conseguentemente dopo il comma 69 aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 519. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: unione civile con le seguenti: unione solidale.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, sostituire le parole: unione civile con le seguenti: unione solidale.
1. 335. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1 sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.

   Conseguentemente:
    dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In osservanza del principio costituzionale di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
    al comma 20, sopprimere il terzo periodo;
    dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 524. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso.
1. 527. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: tra persone dello stesso sesso con le seguenti: distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 537. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: persone dello stesso sesso, con le parole: due persone, anche dello stesso sesso.

  Conseguentemente, ai commi da 2 a 34, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le parole: anche dello stesso sesso.
1. 157. Sarro, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: dello stesso sesso.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, sopprimere le parole: dello stesso sesso.
1. 256. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: dello stesso sesso, con le seguenti: che intendono convivere stabilmente e coabitare.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, sostituire le parole: che intendono convivere stabilmente e coabitare.
1. 259. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno cinque anni.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno cinque anni.
1. 260. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno quattro anni.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno quattro anni.
1. 261. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno tre anni.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno tre anni.
1. 262. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno due anni.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno due anni.
1. 263. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno un anno.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo della proposta di legge, dopo le parole: dello stesso sesso aggiungere le seguenti: stabilmente conviventi da almeno un anno.
1. 264. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale ove si svolge la personalità dei due contraenti.
1. 265. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti: i cui diritti inviolabili sono garantiti in questa formazione sociale nella quale si esplica la personalità dei due contraenti.
1. 266. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, dopo le parole: dello stesso sesso, aggiungere le seguenti:, al fine di evitare ogni forma di discriminazione garantendo i diritti inviolabili degli uomini e delle donne che ne vengono a far parte.
1. 268. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: specifica formazione sociale con le seguenti: formazione sociale alla quale la Repubblica garantisce il diritto fondamentale alla vita familiare.
1. 2. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 1, dopo le parole: formazione sociale, aggiungere le seguenti: nella quale vengono garantiti i diritti inviolabili dei singoli componenti della stessa.
1. 267. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, sopprimere le parole: ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
1. 258. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: degli articoli 2 e 3 della Costituzione, con le seguenti: dell'articolo 2 della Costituzione.
1. 3. Gigli, Sberna.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: differente dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui all'articolo 30 della Costituzione.

  Conseguentemente al comma 28, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) modificazioni e integrazioni normative per vietare qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca alla pratica o alla partecipazione ad attività che abbiano l'intento primario di accedere alla pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 550. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la parola: Costituzione aggiungere le seguenti: distinguendola dalle unioni basate sul matrimonio e dai diritti di cui agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.
1. 547. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e reca fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 36 a 65.
*1. 215. Rampelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e reca fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 36 a 65.
*1. 210. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Baldelli.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: e reca fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 36 a 65.
*1. 378. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole: specificando che non sono equiparati ai diritti previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione.

  Conseguentemente:
    dopo il comma 69, aggiungere il seguente:

  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
    sostituire il Titolo con il seguente: In attesa di una legge costituzionale di modifica degli articoli 29 della Costituzione, regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
1. 540. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1 aggiungere in fine le parole: riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 556. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole:, distinta e differente nei diritti e nei doveri dalla famiglia riconosciuta dalla Costituzione.
1. 531. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali espressioni della sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio fra un uomo e una donna.
1. 271. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo negli aggregati sociali ove lo stesso trascorre la propria esistenza; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio.
1. 272. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'unione civile fra persone dello stesso sesso è regolamentata nel rispetto dei diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità; ad essa non si applicano le norme dell'ordinamento giuridico sulla famiglia, intesa quale società naturale fondata sul matrimonio.
1. 273. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Uomini e donne possono accedere ad una unione civile tra persone dello stesso sesso sulla base del presente titolo, fermo restando che la possibilità di adottare sia riservata esclusivamente a coppie eterosessuali di uomini e donne uniti in matrimonio.
1. 270. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno cinque anni.
1. 275. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno quattro anni.
1. 276. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni e sei mesi.
1. 277. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno tre anni.
1. 278. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno due anni.
1. 279. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Possono costituire tra loro un'unione civile, secondo le modalità stabilite dalla presente legge, due persone fisiche, di maggiore età; dello stesso sesso anagrafico, almeno una delle quali in possesso della cittadinanza italiana, che intendono legarsi reciprocamente con un vincolo di solidarietà e di reciproca assistenza morale e materiale e che convivono stabilmente da almeno un anno.
1. 280. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 291. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 296. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 297. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 298. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. Per convivenza si intende l'unione fra due persone legate da stabili vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nel medesimo comune.
1. 299. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 282. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 283. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 284. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno. L'inizio e la cessazione della convivenza sono stabiliti ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 285. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 286. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 287. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 288. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
1. 289. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno cinque anni.
1. 292. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno quattro anni.
1. 293. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno tre anni.
1. 295. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per unione civile si intende una forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno due anni.
1. 294. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Si definisce unione civile tra persone dello stesso sesso quella forma di convivenza fra due persone, legate da vincoli affettivi ed economici, che duri stabilmente da almeno un anno.
1. 300. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 2.
1. 397. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:
  2. Due o più persone maggiorenni costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte al notaio o all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.
  3. Se la dichiarazione di cui al comma 2 viene resa davanti all'ufficiale di stato civile, la registrazione degli atti di unione civile viene effettuata nell'archivio dello stato civile, se è resa davanti notaio, la registrazione avviene ai sensi della vigente normativa in materia, nell'apposito repertorio generale degli atti tra vivi, di cui all'articolo 62 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e seguenti modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 4. Gigli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 2.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 4.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 5.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 647. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Le prerogative proprie del matrimonio tra un uomo e una donna non sono attribuibili ad alcun tipo di unione o formazione sociale.

  Conseguentemente, dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-ter. La dichiarazione di cui al comma 35-bis può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.
1. 648. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso è legata affettivamente all'altra parte e non è equiparata ed equiparabile al coniuge della famiglia.
1. 301. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, sia esso maschile o femminile, non possono contrarre matrimonio tra loro. Al fine esclusivo del riconoscimento del vincolo affettivo tra loro, privo di valore giuridico, possono costituire un'unione civile, diversa e distinta dal matrimonio fra persone di sesso diverso, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione, mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente dopo il comma 35, aggiungere i seguenti:
  35-bis. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-ter. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 35-bis, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-quater. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quinquies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-sexies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-septies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 35-sexies sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-octies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-novies. La dichiarazione di cui al comma 35-octies può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 586. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.
1. 306. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, salvo il caso in cui una o entrambe abbiano intrapreso le procedure per il cambiamento di sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 307. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso maggiorenni e capaci, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 311. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.
1. 303. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 304. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone della stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile del comune di residenza di una delle due.
1. 308. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 309. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, che dimostrino la propria convivenza continuativa ed ininterrotta da almeno due anni, possono costituire un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 310. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso, anche nel caso in cui una di esse abbia mutato sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 305. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile quando dichiarano di voler fondare tale unione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 302. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile di un qualunque comune italiano.
1. 312. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Due persone dello stesso sesso costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile.
1. 313. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 2, primo periodo, premettere le parole: Senza che ciò possa in alcun modo costituire famiglia o istituto paragonabile al matrimonio,

  Conseguentemente sostituire il comma 35 con i seguenti:
  35. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  35-bis. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 35, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.
  35-ter. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  35-quater. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni dei commi precedenti sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-quinquies. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  35-sexies. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 35-quinquies sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.
  35-septies. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  35-octies. La dichiarazione di cui al comma 35-septies può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 583. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire le parole: mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni con le seguenti: rendendo entrambi, contestualmente, specifica dichiarazione anagrafica al comune di residenza.
1. 170. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni con le seguenti: scritta all'ufficio dell'anagrafe.
*1. 47. Gigli.

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni con le seguenti: scritta all'ufficio dell'anagrafe.
*1. 130. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 2, sostituire le parole: di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni con le seguenti: anagrafica contestuale al comune di residenza.
1. 171. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed alla presenza di due testimoni.
*1. 48. Gigli.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ed alla presenza di due testimoni.
*1. 131. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale unione non ha carattere familiare né matrimoniale;

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 2.
(Esclusività della famiglia).

  1. Ai sensi degli articoli 29 e 31 della Costituzione, il riconoscimento della famiglia deve intendersi unicamente indirizzato verso l'unione tra due soggetti legati da vincolo matrimoniale.
  2. Alla famiglia, intesa ai sensi del comma 1, sono indirizzate, in via esclusiva, le agevolazioni e le provvidenze di natura economica e sociale previste dalle disposizioni vigenti che comportano oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 3.
(Contrasto alla diffusione di un pensiero ideologico volto a snaturare la famiglia come riconosciuta dall'articolo 29 della Costituzione).

  1. Ai sensi della presente legge è vietato qualsiasi atto volto ad alterare la stessa struttura della famiglia, comprimere i diritti dei genitori all'educazione dei propri figli, ignorare l'interesse superiore dei minori a vivere, crescere e svilupparsi all'interno della famiglia e a esprimere con atti pubblici la promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni del presente articolo sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 4.
(Divieto di utilizzare nei documenti ufficiali definizioni surrettizie dei termini madre e padre).

  1. Ai sensi della presente legge è fatto divieto di utilizzare su qualsiasi documento ufficiale definizioni surrettizie rispetto a quelle di madre e padre per indicare i genitori.
  2. I funzionari e i dipendenti pubblici che nell'esercizio delle loro funzioni contravvengono alle disposizioni di cui al comma 1 sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 10.000 euro.

Art. 5.
(Obiezione di coscienza a progetti educativi per la promozione della cultura gender).

  1. Il docente non è tenuto a prendere parte a progetti educativi volti alla promozione del pensiero ideologico fondato sulla prevalenza dell'identità di genere sul sesso biologico o la sessualizzazione precoce dei bambini, qualora sollevi obiezione di coscienza, previa dichiarazione resa al dirigente scolastico.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa o revocata, con le stesse modalità, in qualsiasi momento e comporta, con effetto immediato, l'esonero dal compimento delle predette attività educative sia curricolari che extracurricolari.

  Conseguentemente, dopo il comma 69, aggiungere il seguente:
  70. La presente legge entra in vigore dopo l'approvazione di una legge costituzionale, adottata ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione, di modifica degli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione e comunque il 31 gennaio 2017.
1. 642. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 172. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 3.
*1. 398. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Presso ogni comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia è istituito il registro delle unioni civili delle persone dello stesso sesso ed è designato il responsabile del registro delle unioni il quale vigila sul contenuto, sulle annotazioni, sulle modifiche ed iscrizioni di sua competenza. I soggetti residenti in altri comuni, per registrare l'unione si rivolgono al responsabile presso la corrispondente sede di provincia o di ex provincia a cui detto comune appartiene ovvero apparteneva. Ai fini della presente legge, laddove si parli di «comune» e di relativo registro delle unioni, si intende comune che sia sede di una provincia o di una ex provincia. Ovunque ricorra l'espressione: «ufficiale di stato civile» nel codice civile o in altre leggi e/o regolamenti, ai fini della presente legge si intende il riferimento al responsabile del registro delle unioni.
1. 317. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Ai sensi degli articoli 1, 4, 6 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, l'anagrafe della popolazione residente è la raccolta sistematica dell'insieme delle posizioni relative, fra le altre, ai componenti di una convivenza che hanno fissato nel comune la propria residenza.
1. 316. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 3, sopprimere le parole: tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile.
1. 148. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 112 del codice civile.
1. 367. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
   al comma 5, sopprimere il primo periodo;
   al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole:
in violazione di una delle cause impeditive di cui al comma 4, ovvero.
1. 399. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Sono cause impeditive della costituzione dell'unione civile:
   a) la sussistenza di un vincolo derivante da matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
   b) la sussistenza del legame derivante da unione civile in atto;
   c) la minore età anche di una sola delle parti;
   d) l'interdizione anche di una sola delle parti per infermità mentale o per la quale sia stato promossa istanza di interdizione;
   e) la sussistenza delle ipotesi di cui all'articolo 87, commi 1, 2 e 3, del codice civile, nonché il vincolo di parentela tra lo zio e il nipote e tra la zia e la nipote;
   f) la condanna per il delitto di omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra parte o sulla persona vincolata da unione civile con l'altra parte.
1. 149. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: stesso sesso aggiungere le parole: o di persone definite conviventi di fatto ai sensi del comma 36.
1. 197. La Russa, Rampelli.

  Al comma 4, sopprimere la lettera c).
1. 5. Gigli.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) la minore età.
1. 318. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 4, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) la minore età, salvi i casi di autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 84 del codice civile.
1. 6. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Sopprimere il comma 5.
1. 400. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da: tra persone dello stesso sesso fino alla fine del comma.
1. 150. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 151. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole: gli articoli 65 e 68, nonché.
1. 152. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole:, nonché le disposizioni di cui agli articoli 119, 120, 123, 125, 126, 127, 128, 129 e 129-bis del codice civile.
1. 153. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La cancellazione dell'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili può essere chiesta da chiunque vi abbia interesse.
1. 319. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 6.
1. 401. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: delle parti dell'unione civile, aggiungere le seguenti: ovvero dal coniuge di una di esse.
1. 368. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: ascendenti prossimi aggiungere le seguenti:, dai discendenti.
1. 198. La Russa, Rampelli.

  Sopprimere il comma 7.
1. 402. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: riguardi fino alla fine del comma con le seguenti: riguardi le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del codice civile.
*1. 7. Gigli.

  Al comma 7, ultimo periodo, sostituire le parole da: riguardi fino alla fine del comma con le seguenti: riguardi le circostanze di cui all'articolo 122, terzo comma, numeri 1), 2), 3) e 4), del codice civile.
*1. 8. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: e 4) con le seguenti:, 4) e 5).
1. 156. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 8.
1. 403. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 154. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 9.
*1. 404. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 9, sostituire le parole da:, l'indicazione del loro regime fino alla fine del comma con le seguenti: e della loro residenza.
1. 155. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 9, sopprimere le parole:, oltre ai dati anagrafici e alla residenza dei testimoni.
1. 160. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 9. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 132. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 199. La Russa, Rampelli.

  Sopprimere il comma 10.
*1. 405. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.
**1. 53. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le parti dell'unione civile fra persone dello stesso sesso mantengono ciascuna il proprio cognome.
**1. 133. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. Le parti dell'unione civile mantengono ognuna il proprio cognome.
1. 10. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 10 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il cognome comune è conservato durante lo stato vedovile, fino a nuove nozze o al perfezionamento di nuova unione civile tra persone dello stesso sesso.
1. 11. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. – Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, dopo la parola «famiglie» sono aggiunte le seguenti: «, alle unioni civili»;
   b) all'articolo 1, comma 2, dopo la parola «famiglie» sono aggiunte le seguenti: «, di unioni civili»;
   c) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Unione civile).1. Per unione civile si intende l'unione di due persone, anche dello stesso sesso, stabilmente conviventi e legate da vincoli affettivi, che assumono con la dichiarazione anagrafica di cui all'articolo 13 reciproci obblighi di solidarietà e di assistenza morale e materiale»;
   d) all'articolo 6, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione di costituzione di unione civile deve essere resa contestualmente da entrambe le parti»;
   e) al Capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Anagrafe della popolazione residente. Ufficiale di anagrafe delegato, famiglie e convivenze anagrafiche, unioni civili»;
   f) all'articolo 13, comma 1, lettera b), dopo le parole «nuova famiglia» sono aggiunte le seguenti «o di nuova unione civile» e dopo le parole «della famiglia» sono aggiunte le seguenti «o dell'unione civile».
1. 161. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Le disposizioni dei trattati internazionali relative al matrimonio non si applicano all'unione civile.
1. 162. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi da 11 a 20.
1. 320. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 11.
1. 406. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:
  11. La parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso non è equiparata al coniuge della famiglia.
1. 322. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:
  11. Ad ogni effetto, all'unione civile non si applicano le disposizioni di legge previste per il matrimonio.
1. 321. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire i commi da 11 a 20, con il seguente:
  11. Alle parti dell'unione civile tra persone conviventi sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
1. 323. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso femminili sono riconosciuti i diritti e doveri spettanti ai coniugi in ordine all'assistenza sanitaria e penitenziaria.
1. 325. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: tra persone dello stesso sesso fino alla fine del comma con le seguenti:, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

  Conseguentemente sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:
  12. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto dalla convenzione di cui al successivo comma 13-bis.
  13. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
  13-bis. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il Pubblico Ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1 comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989 n. 223. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.
  13-ter Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
  13-quater. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
   a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
   b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
   c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

  13-quinquies. La delega di cui al comma 13-quater avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al periodo precedente.
  13-sexies. All'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: «un familiare» sono aggiunte le seguenti: «la parte dell'unione civile».
  13-septies. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000 n. 53, dopo le parole: «del coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile».
1. 163. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 11, primo periodo, sostituire le parole da: tra persone dello stesso sesso fino alla fine del comma con le seguenti:, le parti stabiliscono di comune accordo la residenza comune e assumono reciproci obblighi di assistenza morale e materiale, ognuno in ragione delle proprie sostanze e della propria capacità di lavoro professionale o casalingo.

  Conseguentemente sostituire i commi 12 e 13 con i seguenti:
  12. Con la costituzione dell'unione civile le parti mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 13-bis.
  13. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
  13-bis. Al momento della costituzione dell'unione civile ovvero in qualsiasi momento successivo ad essa le parti possono stipulare convenzioni di convivenza relative, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di scioglimento dell'unione civile e ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
  13-ter. Le convenzioni e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.
  13-quater. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne copia al comune di residenza delle parti per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica, 30 maggio 1989 n. 223.
  13-quinquies. Tali convenzioni perdono efficacia nei casi di cessazione dell'unione, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci in caso di cessazione dell'unione.
1. 175. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 11, primo periodo, dopo la parola: doveri aggiungere le seguenti: distinti e differenti dai diritti e dai doveri della famiglia riconosciuta dall'articolo 31 della Costituzione.
1. 668. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà, alla collaborazione nell'interesse dell'unione e.
1. 370. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà,
*1. 14. Marzano.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà,
*1. 127. Sisto.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà,
*1. 200. La Russa, Rampelli.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà,
*1. 223. Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Marzano, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà,
*1. 371. Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Silvia Giordano.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: obbligo reciproco aggiungere le seguenti: alla fedeltà,
*1. 666. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 11, primo periodo, dopo le parole: e materiale aggiungere le seguenti:, alla collaborazione nell'interesse della famiglia.
1. 15. Marzano.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
*1. 55. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
*1. 134. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire le parole: e casalingo con le seguenti: o casalingo.
1. 174. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: comuni con le seguenti: della famiglia.
*1. 12. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 11, secondo periodo, sostituire la parola: comuni con le seguenti: della famiglia.
*1. 13. Marzano.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: purché la convivenza sia comprovata da almeno cinque anni.
1. 330. Piso, Roccella, Vaccaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. La convivenza cessa con la dichiarazione di uno dei suoi componenti all'anagrafe della popolazione residente.
1. 331. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 12.
*1. 57. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 12.
*1. 135. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sostituire il comma 12 con i seguenti:
  12. Ciascuna parte dell'unione civile ha diritto di assistere l'altra in ospedali, case di cura o strutture sanitarie, nel rispetto delle disposizioni interne a tali strutture.
  12-bis. Ciascuna parte dell'unione civile può delegare l'altra perché, nei limiti delle norme vigenti:
   a) adotti le decisioni necessarie sulla salute in caso di malattia da cui derivi incapacità di intendere e di volere;
   b) riceva dal personale sanitario le informazioni sulle opportunità terapeutiche;
   c) decida in caso di decesso sulla donazione di organi, sul trattamento del corpo e sulle celebrazioni funebri, in assenza di previe disposizioni dell'interessato.

  12-ter. La delega di cui al comma 2 avviene con atto scritto autenticato ovvero, nel caso di impossibilità, con volontà comunicata a un pubblico ufficiale che forma un processo verbale.
  12-quater. La revoca anche parziale della delega avviene con le modalità di cui al comma 12-ter.
  12-quinquies. All'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, dopo le parole: «un familiare» sono aggiunte le seguenti: «la parte dell'unione civile».
  12-sexies. All'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, dopo le parole: «del coniuge» aggiungere: «o della parte dell'unione civile».
1. 176. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 12, sopprimere le parole: concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
1. 177. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 12, sostituire le parole: l'indirizzo della vita familiare con le seguenti: il regime patrimoniale dell'unione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
1. 178. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 12, sopprimere le parole: familiare e fissano la residenza.
*1. 59. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 12, sopprimere le parole: familiare e fissano la residenza.
*1. 136. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 12, sostituire la parola: familiare con le seguenti: dell'unione civile.
1. 17. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 12, sostituire la parola: comune con le seguenti: della famiglia secondo le esigenze di entrambi.
1. 16. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: ai sensi degli articoli 144 e 145 del codice civile in quanto compatibili. Il diritto all'assistenza morale e materiale previsto dal comma 11 è sospeso nei confronti della parte che allontanatasi senza giusta causa dalla residenza concordata, rifiuta di tornarvi. Il giudice può, secondo le circostanze, ordinare il sequestro dei beni della parte allontanatasi, nella misura atta a garantire l'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 143, terzo comma.
1. 369. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le parti si impegnano, contestualmente alla costituzione dell'unione civile, a non ricorrere a viaggi finalizzati alla pratica della maternità surrogata al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 684. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 13.
1. 408. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Le disposizioni del codice civile che non sono espressamente dichiarate applicabili dalla presente legge, la disposizione di cui all'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, le disposizioni contenenti le parole: «coniuge», «coniugi», «marito» e «moglie», ovunque ricorrano nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti, non si applicano anche alla parte della unione civile tra persone dello stesso sesso.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 20.
1. 333. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: regime patrimoniale aggiungere la seguente: legale.
1. 20. Marzano.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 18. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la parola: separazione.
*1. 60. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire la parola: comunione con la seguente: separazione.
*1. 137. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 13, primo periodo, dopo la parola: comunione aggiungere la seguente: legale.
1. 19. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 13, primo periodo sostituire le parole: dei beni con la seguente: legale.
1. 372. Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, sopprimere il secondo, terzo e quarto periodo.
1. 332. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 13, sopprimere il secondo periodo.
1. 180. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 13, quarto periodo, sopprimere le parole: II, III, IV.
1. 179. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole:, V e VI, con le seguenti: e V.

  Conseguentemente, sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. Nella sezione VI del capo VI del titolo VI del libro primo del codice civile, all'articolo 230-bis, terzo comma, dopo la parola: «il coniuge» sono inserite le seguenti: «, la persona unita civilmente ovvero il convivente».
1. 383. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Alle parti dell'unione civile si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.
1. 334. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 14.
1. 409. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 21. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 15.
*1. 410. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 15, sopprimere il primo periodo.
1. 23. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 15, primo periodo, dopo le parole: amministratore di sostegno aggiungere le seguenti:, del tutore o del curatore.

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: l'interdizione o l'inabilitazione, con le seguenti: l'interdizione, l'inabilitazione o l'amministrazione di sostegno.
1. 373. Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, sopprimere il secondo periodo.
1. 22. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 16.
1. 411. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 17.
*1. 24. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 17.
*1. 412. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del codice civile.
**1. 347. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: secondo i criteri di cui all'articolo 2122 del codice civile.
**1. 374. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, aggiungere, in fine, le parole: registrata da almeno due anni.
1. 201. La Russa, Rampelli.

  Sopprimere il comma 18.
1. 413. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 18, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine si applicano all'unione civile tra persone dello stesso sesso le disposizioni di cui all'articolo 2947, primo comma, numero 1), del codice civile.
1. 218. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 19.

  Conseguentemente, sostituire i commi 22, 23, 24 e 25 con i seguenti:
  22. L'unione civile cessa a seguito di:
   a) dichiarazione di entrambe le parti, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 30 maggio 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza;
   b) dichiarazione di recesso di una delle parti ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b), decreto del Presidente della Repubblica n. 223 del 1989 all'Ufficiale di anagrafe del Comune di residenza, notificata all'altra parte;
   c) matrimonio tra le parti dell'unione;
   d) matrimonio di una delle parti, con efficacia dal giorno delle pubblicazioni;
   e) morte di una delle parti dell'unione.

  23. La cessazione è annotata dall'Ufficiale di anagrafe nella scheda di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  24. Nei casi di cessazione dell'unione civile di cui al comma 22, lettere a), b) e d) la parte che ha prestato il proprio apporto, anche domestico, alla conduzione dell'unione civile o al patrimonio dell'altra parte o a quello comune ininterrottamente per almeno cinque anni ha diritto, se non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive, ad un assegno periodico o alla corresponsione di una somma in un'unica soluzione nella misura concordata con l'altra parte ovvero, in mancanza di accordo, ad un assegno periodico determinato dal giudice, tenuto conto della posizione economica del soggetto onerato, dell'entità del contributo fornito, della durata dell'unione. Il Tribunale provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014 n. 261.
  25. Il provvedimento del giudice stabilisce un criterio di adeguamento automatico dell'assegno, almeno con riferimento agli indici di svalutazione monetaria. In caso di palese iniquità può escludere la previsione con motivata decisione.
  25-bis. L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto e, comunque, cessa dopo un numero di anni pari a quelli di durata dell'unione civile.
  25-ter. Qualora sopravvengano giustificati motivi, il Tribunale, in Camera di Consiglio, può, su istanza di parte, disporre la revisione della misura dell'assegno. Sono applicabili gli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162.
  25-quater. Nell'ipotesi in cui una delle parti dell'unione versi nelle condizioni previste dall'articolo 438, comma 1, codice civile, l'altra parte è tenuta a prestarle gli alimenti dopo la cessazione dell'unione, nella misura da determinare in base ai criteri di cui all'articolo 438, comma 2, codice civile, sino al momento in cui cessino dette condizioni, e comunque per un tempo non superiore a cinque anni.
  25-quinquies. L'obbligo di corrispondere gli alimenti cessa se il beneficiario costituisce una nuova unione civile o contrae matrimonio, anche con altro soggetto.
  25-sexies. In caso di morte della parte dell'unione civile che sia titolare del contratto di locazione dell'immobile destinato a comune abitazione l'altra parte ha diritto di succedere nel contratto, dandone comunicazione al locatore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dal decesso.
  25-septies. In caso di morte di una delle parti dell'unione civile derivante da fatto illecito, l'altra parte può chiedere al giudice il risarcimento del danno subito, da liquidarsi in relazione alle proprie condizioni economiche, alla durata dell'unione e ad ogni altro elemento utile.
1. 167. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 19.
*1. 62. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 19.
*1. 138. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sopprimere il comma 19.
*1. 414. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.
**1. 64. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 19, sopprimere le parole: le disposizioni di cui al titolo XIII del libro I del codice civile, nonché.
**1. 139. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 19, sopprimere le parole: 116, primo comma, 146, 2647, 2653, primo comma, numero 4.
1. 186. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 19, sopprimere le parole: 116, primo comma,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Lo straniero che vuole unirsi civilmente ai sensi del comma 1, deve presentare all'ufficiale dello stato civile, un certificato debitamente legalizzato ovvero munito di apostille, al fine di accertare lo stato libero.
1. 375. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 19, sopprimere le parole: 116, primo comma,
1. 25. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 19, aggiungere in fine il seguente periodo: L'articolo 116, primo comma, non si applica ai cittadini di quei paesi che criminalizzano l'omosessualità o che, pur non criminalizzandola, non consentono, né disciplinano l'unione tra due persone dello stesso sesso.
1. 26. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 330 del codice civile, secondo comma, dopo le parole: «del genitore o» sono aggiunte le seguenti: «della parte dell'unione civile o del».
  19-ter. All'articolo 342-bis del codice civile dopo le parole: «del coniuge» sono aggiunte le seguenti: «, della parte dell'unione civile».
  19-quater. All'articolo 342-ter del codice civile, primo comma, dopo le parole: «al coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o alla parte dell'unione civile» e dopo le parole: «del coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile».
1. 185. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 307 del codice penale, quarto comma, dopo le parole: «il coniuge» sono aggiunte le seguenti: «la parte dell'unione civile»;
   b) all'articolo 384 del codice penale il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374, 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto o l'altra parte dell'unione civile da un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore»;
   c) all'articolo 570, primo comma, del codice penale dopo le parole: «di coniuge» sono aggiunte le seguenti: «o di parte dell'unione civile»;
   d) all'articolo 577 del codice penale il secondo comma è sostituito dal seguente: «La pena è della reclusione da 24 a 30 anni, se il fatto è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi o il figlio adottivo, contro un affine in linea retta, contro l'altra parte dell'unione civile»;
   e) all'articolo 649 del codice penale, primo comma, numero 1) dopo le parole: «non legalmente separato» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile».
1. 188. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 35 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «parenti o affini fino al secondo grado» sono aggiunte le seguenti: «o parti dell'unione civile».
   b) alla rubrica le parole: «o coniugio» sono sostituite dalle seguenti: «, coniugio o unione civile»;
  19-ter. All'articolo. 36 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera a), dopo le parole: «dei figli» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile».
   b) al comma 1, lettera b), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;
   c) al comma 1, lettera f), le parole: «o del coniuge» sono sostituite dalle seguenti: «, del coniuge o della parte dell'unione civile»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «di coniuge» sono aggiunte le seguenti: «di unione civile».
1. 189. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:
  19-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 20 ottobre 1990 n. 302 dopo le parole: «che risultino» sono aggiunte le seguenti: «parti delle unioni civili,».
  19-ter. All'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 23 febbraio 1999, n. 44 sono premesse le parole «parte dell'unione civile,».
  19-quater. All'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, dopo le parole: «del coniuge,» sono aggiunte le seguenti: «della parte dell'unione civile,».
1. 190. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Alla legge 26 luglio 1975 n. 354 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, comma 3, dopo le parole: «con i familiari» sono aggiunte le seguenti: «o con la parte dell'unione civile costituita prima della detenzione»;
   b) all'articolo 30:
    1) al comma 1, dopo le parole: «un familiare» sono aggiunte le seguenti: «o della parte dell'unione civile»;
    2) al comma 2, dopo le parole: «eventi familiari» sono aggiunte le seguenti: «o relativi alla parte dell'unione civile».
1. 184. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Le agevolazioni e gli oneri fiscali che derivano dall'appartenenza al nucleo familiare si applicano alle parti delle unioni civili. La parte dell'unione civile è considerata tra i carichi di famiglia.
1. 173. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. All'articolo 134, comma 4-bis, del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, dopo le parole: «nucleo familiare» sono aggiunte le seguenti: «o dalla parte dell'unione civile».
1. 187. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:
  19-bis. Alla parte dell'unione civile che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
1. 183. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Con regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400 entro novanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, è disciplinata l'ammissione a graduatorie pubbliche per l'erogazione di servizi.
1. 182. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengono estesi i diritti, le facoltà e i benefìci connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.
1. 181. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 20.
*1. 27. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 20.
*1. 191. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 20.
*1. 415. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 20 con i seguenti:
  20. È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.
  20-bis. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies.01: Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro».

  Conseguentemente, al titolo aggiungere in fine le seguenti parole: e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.
1. 714. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sopprimere il primo e il secondo periodo.
1. 192. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 20, primo periodo, sopprimere la parola: solo.

  Conseguentemente al medesimo comma sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 30. Marzano.

  Al comma 20, primo periodo, sopprimere la parola: solo.
1. 29. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 20, primo periodo, dopo le parole: dall'unione civile tra persone dello stesso sesso aggiungere le seguenti: riconoscendo al contempo la specificità della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio di due persone di sesso diverso.
1. 692. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il regime dei coniugi si estende ai contraenti l'unione civile anche per le prestazioni assicurate dalle casse di previdenza dei liberi professionisti.
1. 356. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.
1. 32. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 20, secondo periodo, sopprimere le parole da: nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 fino alla fine del comma.

  Conseguentemente dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1. 228. Brignone, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Andrea Maestri, Marzano, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 20, secondo periodo, sostituire le parole da: nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 fino alla fine del comma con le seguenti: La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44, lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983 n. 184.
1. 193. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: alla con le seguenti: al Titolo II della.

  Conseguentemente dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1. 376. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Massimiliano Bernini, Di Vita, Colonnese, Della Valle, Di Benedetto, Silvia Giordano, Chimienti, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Brescia, Brugnerotto, Busto, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vignaroli, Villarosa.

  Al comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: alla con le seguenti: al Titolo II della.
1. 377. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Massimiliano Bernini, Di Vita, Colonnese, Della Valle, Di Benedetto, Silvia Giordano, Chimienti, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Brescia, Brugnerotto, Busto, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Cominardi, Corda, Cozzolino, Crippa, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Di Battista, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Scagliusi, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vignaroli, Villarosa.

  Al comma 20, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed alla normativa vigente in materia di pensioni ai superstiti.

  Conseguentemente, al comma 66:
   all'alinea sostituire le parole da:
3,7 milioni di euro per l'anno 2016, fino a: 22,7 milioni di euro annui con le seguenti: 3,6 milioni di euro per l'anno 2016, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2017, in 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, in 8,5 milioni di euro per l'anno 2019, in 9,9 milioni di euro per l'anno 2020, in 11,2 milioni di euro per l'anno 2021, in 12,6 milioni di euro per l'anno 2022, in 13,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 15,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 16,6 milioni di euro annui.
    alle lettere a) e b), gli importi sono ridotti in proporzione.
1. 28. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 20, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza o organizza, per sé o per terzi, la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da due a quattro milioni di euro.
20-ter. Chiunque dichiari falsamente di aver partorito o adottato un figlio in uno stato estero, è punito secondo la legge 4 maggio 1983, n. 184, articoli 72 e 72-bis.
20-quater. Al fine di garantire il diritto alla conoscenza delle proprie origini e la tracciabilità a scopi medici, per i nati da maternità surrogata nel certificato di nascita sono riportati gli estremi anagrafici dei genitori biologici che hanno contribuito al concepimento e al parto: padre e madre genetica, e madre gestazione.
1. 336. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 20, sopprimere il terzo periodo.

  Conseguentemente dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis) All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
1. 33. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 20, sopprimere il terzo periodo.
*1. 67. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 20, sopprimere il terzo periodo.
*1. 689. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sostituire il terzo periodo con il seguente: È in ogni caso esclusa la possibilità di adozione sotto ogni forma da parte di coppie dello stesso sesso.
1. 203. La Russa, Rampelli.

  Al comma 20, sostituire il terzo periodo con il seguente: È fatto divieto di propagandare con qualunque mezzo la pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 691. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, sostituire il terzo periodo con il seguente: È fatto divieto di pubblicizzare viaggi finalizzati al ricorso della pratica della maternità surrogata, al fine di ostacolare qualunque pratica che possa configurarsi come un vero e proprio traffico commerciale di bambini.
1. 711. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, terzo periodo, sostituire le parole: e consentito in materia di adozione delle norme vigenti con le seguenti: dall'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004 n. 40, «Norme in materia di procreazione medicalmente assistita» in materia di maternità surrogata.
1. 326. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: e, in particolare, resta esclusa la possibilità di adozione sotto ogni forma da parte di coppie dello stesso sesso.
1. 202. La Russa, Rampelli.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: facendo comunque prevalere su tutto l'interesse del minore a vedere riconosciuto il diritto ad avere un padre e una madre.
1. 702. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: garantendo il rispetto dei divieti previsti dalla legislazione vigente in materia di surrogazione della maternità.
1. 706. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, le parole: assicurandosi che il minore non sia stato sottratto, anche in cambio di denaro o altra utilità, al genitore biologico ovvero alla donna che l'ha partorito.
1. 705. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di adottare il minore, figlio biologico o adottato di uno dei due, nato o adottato successivamente alla costituzione dell'unione civile.
1. 704. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 20, aggiungere, in fine, il periodo: È fatto divieto alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita di cui alla legge 19 febbraio 2004, n. 40.
1. 707. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. Non può essere chiesta l'adozione del figlio del coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso ove risulti che il minore sia nato per mezzo della maternità surrogata.
  20-ter. Chiunque chieda la trascrizione dell'atto di nascita di un minore nato in Paesi dove è ammessa la maternità surrogata, ha l'obbligo, anche ai sensi del comma 20-bis, di presentare un'idonea documentazione che comprovi l'esclusione del ricorso alla pratica della maternità surrogata.
  20-quater. In assenza della documentazione, di cui al comma 20-ter, l'ufficiale di stato civile trasmette alla procura gli atti per i relativi accertamenti. Qualora risulti accertato il ricorso alla maternità surrogata, viene dichiarato lo stato di adottabilità del minore da parte di terzi.
  20-quinquies. È punito con la reclusione da 3 a 5 anni chiunque faccia ricorso a tecniche di procreazione assistita secondo le modalità della maternità surrogata.
  20-sexies. È fatto divieto a coppie dello stesso sesso il ricorso a tecniche di procreazione assistita, ancorché unite in unione civile.
  20-septies. I commi 20-bis, 20-ter, 20-quater e 20-quinquies si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2018.
1. 963. Ciprini, Cancelleri.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. È fatto divieto di organizzare o pubblicizzare in qualunque modo la pratica della maternità surrogata.
  20-ter. Dopo l'articolo 600-septies del codice penale, è inserito il seguente:
  «600-septies.01: Chiunque organizza o pubblicizza in qualunque modo la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da 15.493 euro a 154.937 euro».

  Conseguentemente, al titolo, aggiungere in fine le parole: e divieto della organizzazione o pubblicizzazione della maternità surrogata.
1. 713. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20, aggiungere i seguenti:
  20-bis. I fatti previsti dall'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, limitatamente alla fattispecie della surrogazione di maternità, sono puniti anche quando commessi all'estero da cittadino italiano.
  20-ter. La disposizione di cui al comma 20-bis costituisce disposizione speciale ai sensi dell'articolo 7, comma 5 del codice penale.
1. 36. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. A partire dal 1o gennaio 2019 il cittadino italiano che, anche all'estero, ricorra a pratiche di filiazione attuate attraverso surrogazione di maternità, anche se consensuale, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro.
  10-ter. Alla condanna o all'applicazione della pena, su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti previsti dall'undicesimo comma del presente articolo conseguono: 1) la perdita della responsabilità genitoriale; 2) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla curatela o all'amministrazione di sostegno».
1. 962. Ciprini.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Chiunque ricorra, anche all'estero, alla pratica della surrogazione della maternità è punito con la reclusione da 6 a 12 anni e con una multa da 600 mila a 1 milione di euro. Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le Autorità diplomatico consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente.
1. 708. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Il cittadino italiano che si avvale della pratica della maternità surrogata, anche in Paesi in cui tale pratica è legalmente riconosciuta, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 701. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:
  20-bis. Chiunque organizza, pubblicizza o utilizza la pratica della maternità surrogata è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
1. 699. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 20 aggiungere i seguenti:
  20-bis. La costituzione delle unioni civili non ha effetti sullo stato giuridico dei figli dei contraenti.
  20-ter. Alle unioni civili non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 44 lettere b) e d) della legge 4 maggio 1983 n. 184.
1. 194. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. Il comma 1 dell'articolo 6 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
  «1. L'adozione è consentita:
   a) a persone legate da rapporto coniugale mediante matrimonio, civile o concordatario, da almeno tre anni. Il requisito della stabilità del rapporto può ritenersi realizzato anche quando i coniugi abbiano convissuto in modo stabile e continuativo prima del matrimonio per un periodo di tre anni, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità della convivenza, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso concreto;
   b) a persone, dello stesso sesso ovvero di sesso diverso, legate da un'unione non coniugale o da rapporto di convivenza, nel caso in cui il tribunale per i minorenni accerti la continuità e la stabilità dell'unione o del rapporto di convivenza da almeno tre anni;
   c) a persona singola, quando ciò realizzi l'interesse del o della minore, accertato ai sensi del titolo IV.»
1. 72. Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), è sostituita dalla seguente: «b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Con l'adozione di cui al comma 1, lettera b) l'adottato acquista lo stato di figlio dell'adottato e la parentela con la sua famiglia.».
1. 34. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
*1. 71. Locatelli, Pastorelli.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 44, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dal coniuge o dalla parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso nel caso in cui il minore sia figlio anche adottivo dell'altro coniuge o dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso».
*1. 31. Marzano.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. – L'articolo 46 della legge 4 maggio 1983, n. 184 è sostituito dal seguente:
  «Art. 46. – 1. Per l'adozione è necessario l'assenso di entrambi i genitori nonché del coniuge dell'adottando.
  2. Quando manchi l'assenso previsto al comma 1, il tribunale, sentiti gli interessati, su istanza dell'adottante, può, ove ritenga il rifiuto ingiustificato o contrario all'interesse dell'adottando, pronunziare ugualmente l'adozione, salvo che l'assenso sia stato rifiutato dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale o dal coniuge, se convivente, dell'adottando ovvero che manchi l'assenso del genitore biologico di cui al comma 3 del presente articolo. Parimenti il tribunale può pronunciare l'adozione quando è impossibile ottenere l'assenso per incapacità o irreperibilità delle persone chiamate ad esprimerlo.
  3. Ai fini della presente legge non è considerato irreperibile il genitore biologico, anche se coperto da anonimato, qualora il minore sia nato con il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo in violazione del divieto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40».
1. 961. Ciprini, Cancelleri.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 48, primo comma, della legge 4 maggio 1983, n. 184, dopo le parole: «o dal coniuge di uno dei due genitori» sono aggiunte le seguenti: «o dalla persona che ha contratto un'unione civile tra persone dello stesso sesso con uno dei due genitori».
1. 35. Marzano.

  Sopprimere il comma 21.
*1. 70. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 21.
*1. 140. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sopprimere il comma 21.
*1. 416. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 21 con i seguenti:
  21. Nel caso di morte di una delle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia stata superiore a nove anni, all'altra parte spetta il diritto di usufrutto di una quota di eredità. L'usufrutto è della metà dell'eredità salvo il caso di concorso con i figli e con i successibili entro il terzo grado.
  21-bis. Nel caso di concorso con i figli:
   a) se chi muore lascia un solo figlio, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quarto dell'eredità;
   b) se i figli sono più di uno, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un quinto dell'eredità.

  21-ter. Anche nel caso di concorso con altri chiamati, alla parte dell'unione civile, salvo diversa disposizione prevista da apposita convenzione, spettano i diritti di abitazione sulla casa adibita a residenza comune e di uso dei mobili che la corredano a norma dell'articolo 540, comma 2, codice civile. Tali diritti, comunque, cessano se il beneficiario costituisca una nuova unione civile o contragga matrimonio.
  21-quater. Nel caso di concorso con altri successibili entro il terzo grado, alla parte dell'unione civile spetta il diritto di usufrutto di un terzo dell'eredità.
1. 195. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21, dopo le parole: persone dello stesso sesso aggiungere le seguenti: e conviventi di fatto.
1. 346. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 21, sostituire le parole da: previste dal capo fino alla fine del comma, con le seguenti: del libro II del codice civile, con esclusione delle disposizioni del Capo X del Titolo I, del Titolo II, e del Capo V-bis del Titolo IV.
1. 196. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21, sostituire le parole da: e dal capo X fino a: del titolo IV con le seguenti: del titolo I.
1. 166. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21, sostituire le parole: e dal capo X del titolo I, dal titolo II e con le seguenti: del titolo I.
1. 165. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 21, sopprimere le parole: e dal capo II e dal capo V-bis del titolo IV.
1. 164. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 37. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 22.
*1. 417. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 23.
**1. 38. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 23.
**1. 418. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 23, con il seguente:

  1. L'unione solidale si scioglie:
   a) per accordo tra le parti;
   b) per volontà di una delle parti notificata all'altra;
   c) per matrimonio di una delle parti.
1. 337. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 24.
1. 419. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 39. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 25.
*1. 420. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 26.
1. 421. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 26 con il seguente:
  26. Alla rettificazione anagrafica di sesso, ove le parti dell'unione civile abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il vincolo o di non cessarne gli effetti civili, consegue l'automatica instaurazione del matrimonio, che l'ufficiale di stato civile provvede a registrare nel relativo archivio.
1. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 26, sostituire le parole: dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con le seguenti: automatico del matrimonio.
1. 41. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere i commi da 27 a 34.
1. 42. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Sopprimere il comma 27.
*1. 141. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sopprimere il comma 27.
*1. 422. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sostituire il comma 27 con il seguente:
  27. A seguito di divorzio conseguente a sentenza passata in giudicato di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164, le parti possono proseguire il rapporto come unione civile rendendo la dichiarazione di cui al comma 2 della presente legge. La durata del matrimonio rileva in ordine agli effetti patrimoniali dell'unione civile.
1. 168. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 27, dopo la parola: consegue aggiungere le seguenti:, previa esplicita richiesta delle parti,
1. 169. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 27, sostituire le parole: l'automatica instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso con le seguenti: l'instaurazione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso laddove i coniugi abbiano espresso una dichiarazione di volontà in tal senso con la medesima forma già prevista per la costituzione dell'unione civile ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo.
1. 204. La Russa, Rampelli.

  Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
  27-bis. Nell'esercizio del diritto alle libertà di pensiero, coscienza e religione, i sindaci ed i loro sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive, possono dichiarare la propria obiezione di coscienza alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e ad ogni atto ad esse antecedente, conseguente o comunque connesso. La dichiarazione, da presentarsi per iscritto al sindaco ed al prefetto, produce effetto immediato e va eseguita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge ovvero all'atto dell'assunzione della carica pubblica o dell'instaurazione del rapporto lavorativo. Se obiettore è il sindaco, la dichiarazione va presentata solamente al prefetto. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere dichiarato la propria obiezione di coscienza. I comuni hanno l'obbligo di rendere noto il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza, nonché di predisporre la modulistica per la dichiarazione di obiezione di coscienza e di trasmettere al prefetto, per conto dell'obiettore, la dichiarazione ricevuta. L'obiettore è esonerato dalle attività antecedenti, conseguenti o comunque connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, all'annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, del codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24, nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27. La dichiarazione di obiezione di coscienza può essere revocata in qualsiasi momento.
1. 361. Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere i commi 28 e 29.
1. 338. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 28.
1. 423. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 28, sopprimere la lettera a).
1. 206. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 28, lettera a) sopprimere le parole: in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni;

  Conseguentemente al medesimo comma, sopprimere le lettere b) e c).
1. 339. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 28, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando il divieto assoluto di adozione da parte di coppie dello stesso sesso.
1. 205. La Russa, Rampelli.

  Al comma 28, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;
*1. 74. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 28, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) non trascrivibilità del matrimonio fra persone dello stesso sesso contratto all'estero;
*1. 142. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 29, lettera b), sostituire le parole da: tra persone fino a: formate da persone dello stesso sesso con le seguenti: regolata dalle leggi italiane alle coppie.
1. 340. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 28, sopprimere la lettera c).
1. 341. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 29.
1. 424. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 30.
1. 425. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 30 sopprimere il secondo periodo.
*1. 77. Gigli, Sberna, Marguerettaz.

  Al comma 30, sopprimere il secondo periodo.
*1. 143. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sopprimere il comma 31.
**1. 207. La Russa, Rampelli.

  Sopprimere il comma 31.
**1. 426. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere il comma 32.
*1. 208. Sisto, Sarro, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere comma 32.
*1. 342. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 32.
*1. 427. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Sopprimere comma 33.
1. 343. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 34.
1. 429. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
  34-bis. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.
  34-ter. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.
  34-quater. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 è effettuata dal cittadino entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, al datore di lavoro, al Consiglio dell'ordine di appartenenza e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.
  34-quinquies. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutiva che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-bis sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116. comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.
  34-sexies. I funzionari e gli impiegati addetti alla Conservatoria dei registri immobiliari che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 sono esentati dalle attività connesse alle trascrizioni di cui agli articoli 2647 e 2653, comma 1, n. 4 codice civile quando conseguono alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso.
  34-septies. In deroga all'articolo 27 comma 1 legge 16 febbraio 1913. n. 89, il notaio che ha effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1, non è obbligato a prestare il suo ministero quando è richiesto in relazione alle convenzioni patrimoniali di cui ai commi 13 e 50, e alle loro modifiche e trascrizioni.
  34-octies. In deroga alle norme vigenti e, in particolare, all'articolo 187 regio-decreto 6 maggio 1940. n. 635, gli imprenditori, nonché i commercianti e gli esercenti pubblici esercizi che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 1 possono rifiutare le prestazioni che costituiscono oggetto dell'impresa o dell'esercizio quando la relativa richiesta è direttamente connessa alla costituzione di un'unione civile tra persone dello stesso sesso.
  34-novies. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.
  34-decies. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.
  34-undecies. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.
1. 78. Gigli.

  Dopo il comma 34, aggiungere i seguenti:
  34-bis. Nell'esercizio del diritto alle libertà riconosciute dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dal Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, e in adesione al riconoscimento della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, ogni cittadino ha facoltà di dichiarare la propria obiezione di coscienza a ogni atto connesso o conseguente alla costituzione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso di cui alla presente legge.
  34-ter. Nessuno può subire conseguenze sfavorevoli per avere esercitato il diritto all'obiezione di coscienza o per essersi rifiutato di prestare la propria opera agli atti, alle condotte o alle pratiche di cui al comma precedente, o in qualche modo a esse conseguenti.
  34-quater. La dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-bis è effettuata dal cittadino entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge che regolamenta le unioni civili tra persone dello stesso sesso o all'atto dell'instaurazione del rapporto di lavoro, pubblico o privato, o dell'inizio dell'attività imprenditoriale o professionale e produce effetto immediato. La dichiarazione si effettua mediante comunicazione scritta al superiore, e in ogni caso al Prefetto del luogo in cui il soggetto presta l'attività lavorativa, imprenditoriale o professionale. In caso di persone giuridiche, la dichiarazione di obiezione di coscienza è prestata dal legale rappresentante.
  34-quinquies. Il sindaco e i suoi sostituti, gli assessori comunali, i consiglieri comunali, i segretari comunali, i funzionari comunali e circoscrizionali, gli impiegati addetti allo stato civile e i dipendenti comunali, anche esercenti mansioni esecutive che hanno effettuato la dichiarazione di obiezione di coscienza di cui al comma 34-bis sono esentati dalle attività connesse alla dichiarazione di cui al comma 2, alla registrazione di cui al comma 3, alla certificazione di cui al comma 9, alla dichiarazione di cui al comma 10, alla annotazione delle convenzioni patrimoniali e delle loro modifiche di cui al comma 13, alla dichiarazione dello straniero di cui al comma 19 in relazione all'articolo 116, comma 1, codice civile, alla manifestazione di volontà di cui al comma 24 nonché alla manifestazione di volontà di cui al comma 27.
  34-sexies. La libertà di insegnamento prevista dall'articolo 33 della Costituzione si applica, con riferimento alla costituzione al riconoscimento giuridico delle unioni civili tra persone dello stesso sesso, a tutti gli insegnanti in scuole statali o non statali di ogni ordine e grado e nelle università.
  34-septies. In attuazione dell'articolo 30 della Costituzione, i genitori e gli esercenti la potestà sui minori hanno diritto, senza necessità di autorizzazione, di negare il consenso perché i minori stessi partecipino ad attività curriculari o extracurriculari che equiparino la famiglia fondata sul matrimonio alle unioni civili.
  34-octies. Con i decreti legislativi di cui al comma 28, il Governo è tenuto, nell'esercizio della delega, a tener conto dei criteri di cui ai commi precedenti, al fine di permettere la presentazione delle dichiarazioni di obiezione di coscienza e di individuare le modalità organizzative per garantire la prestazione o il servizio.
1. 950. Palmieri, Polidori, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Sostituire il comma 35 con il seguente: La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
1. 348. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 35, sostituire le parole: da 1 a 34 con le seguenti: da 1 a 26.
1. 43. Gigli.

  Al comma 35, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: dei decreti legislativi di cui al comma 28.
1. 209. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 35, aggiungere il seguente:
  35-bis. All'articolo 143, secondo comma, del codice civile le parole «alla fedeltà,» sono soppresse.
1. 44. Nicchi, Paglia, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Al comma 36, sostituire le parole: unite stabilmente con le seguenti: e capaci stabilmente conviventi e unite.
1. 211. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 36, dopo la parola: adozione, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 87 del codice civile, nonché.
*1. 349. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 36, dopo la parola: adozione, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 87 del codice civile, nonché.
*1. 380. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 36, sopprimere le parole: da matrimonio o da un'unione civile.
1. 379. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 36, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La convivenza di fatto si costituisce mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 37.
1. 216. La Russa.

  Sopprimere i commi 40 e 41.
1. 381. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 40.
*1. 81. Gigli.

  Sopprimere il comma 40.
*1. 145. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 40, sopprimere la lettera a).
**1. 83. Gigli.

  Al comma 40, sopprimere la lettera a).
**1. 146. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 40, lettera a), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.
*1. 85. Gigli.

  Al comma 40, lettera a), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: purché finalizzate alla guarigione dalla malattia, e comunque con esclusione di qualsiasi decisione sul fine vita.
*1. 147. Palmieri, Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano, Polidori.

  Al comma 42, sostituire il secondo periodo con il seguente: In ogni caso di cessazione della convivenza, in presenza di figli minori o figli disabili nati all'interno della convivenza stessa, il godimento della casa di comune residenza, è attribuito tenendo prioritariamente conto dell'interesse dei figli e si applica, laddove compatibile, l'articolo 337-sexies del codice civile.
1. 382. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 42, secondo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
1. 212. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 45, aggiungere, in fine, le parole: se la convivenza ha avuto una durata non inferiore ad anni tre.
1. 213. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 46.
1. 951. Baldelli.

  Sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. Al convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile.
1. 363. Sarro, Sisto.

  Sostituire il comma 46 con il seguente:
  46. Al convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare l'altra parte si applicano le disposizioni di cui all'articolo 230-bis del codice civile, qualora la convivenza di fatto abbia avuto una durata non inferiore ad anni cinque.
1. 126. Sarro, Sisto.

  Al comma 46, capoverso «Art. 230-ter», primo comma, primo periodo, dopo le parole: la propria opera, aggiungere le seguenti: all'interno della convivenza o.
1. 350. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 47.
1. 952. Baldelli.

  Dopo il comma 48, aggiungere il seguente:
  49. Ai fini del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità, il convivente superstite è equiparato al coniuge superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa.
1. 128. Centemero, Ravetto, Bergamini.

  Sopprimere il comma 49.
1. 384. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sostituire il comma 49 con il seguente:
  49. Ai fini del risarcimento del danno conseguente da fatto illecito altrui la posizione del convivente è equiparata a quella del coniuge.
1. 385. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 49, dopo la parola: decesso aggiungere le seguenti: o di lesioni personali.
1. 351. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. In caso di decesso del convivente di fatto, alla parte superstite si applica l'articolo 13 del regio decreto 14 aprile 1939, n. 636 qualora la convivenza abbia avuto una durata non inferiore a cinque anni ovvero in presenza di figli nati all'interno della coppia.

  Conseguentemente:
   al comma 66, dopo le parole:
da 1 a 35 aggiungere le seguenti: e 49-bis;
   al comma 67, dopo le parole:
da 11 a 20 aggiungere le seguenti: e 49-bis.
1. 954. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Ai conviventi di fatto si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di reversibilità della pensione.
1. 45. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Dopo il comma 49, aggiungere il seguente:
  49-bis. Ai conviventi di fatto si applica quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge 6 marzo 1987, n. 74, in tema di reversibilità della pensione, laddove vi siano figli minorenni.
1. 46. Nicchi, Sannicandro, Daniele Farina, Scotto, Duranti, Marcon, Martelli, Palazzotto, Pannarale, Ricciatti, Costantino.

  Sostituire i commi da 50 a 56 con i seguenti:
  50. I conviventi mantengono il regime patrimoniale di separazione dei beni, fatto salvo quanto eventualmente previsto della convenzione di cui al successivo comma 52.
  51. La costituzione dell'unione civile comporta la perdita delle provvidenze eventualmente spettanti alle parti in relazione a precedenti matrimoni o unioni civili.
  52. I conviventi possono stipulare patti di convivenza relativi, tra l'altro, alla contribuzione economica alla vita in comune, al mantenimento reciproco, al godimento della casa di abitazione, al regime di appartenenza e gestione dei cespiti conseguiti nel corso della convivenza, all'assistenza reciproca nei casi di malattia, alla designazione reciproca quale amministrazione di sostegno, ai doveri reciproci nei casi di risoluzione del patto di convivenza, nonché ad altri aspetti che ritengano opportuno regolare.
  53. I patti di convivenza e le loro successive modifiche sono stipulate con atto pubblico o con scrittura privata autenticata a pena di nullità.
  54. Ai fini dell'opponibilità ai terzi, il notaio che ha redatto l'atto in forma pubblica o il pubblico ufficiale che ha autenticato la scrittura privata devono trasmetterne, entro i successivi dieci giorni, copia al comune di residenza dei conviventi per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
  55. I patti di convivenza perdono efficacia nei casi di risoluzione del patto, salvo per la parte relativa ai doveri reciproci successivi alla risoluzione.

  Conseguentemente:
   al comma 54, sostituire le parole:
contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 55, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 56, sostituire le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 57, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 58, sostituire le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 59, sostituire le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 60, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 61:
    sostituire le parole:
contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
    sostituire la parola contratto con la seguente: patto;
   al comma 62, sostituire le parole: contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
   al comma 63:
    sostituire le parole:
contratto di convivenza con le seguenti: patto di convivenza;
    sostituire la parola contratto con la seguente: patto;
1. 125. Sisto, Sarro.

  Al comma 52, sostituire le parole da: all'anagrafe ai sensi degli articoli 5 e 7 fino alla fine del comma, con le seguenti: nei registri dello stato civile.
1. 352. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 52, sostituire le parole: ai sensi degli articoli 5 e 7 con le seguenti: per l'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4.
1. 362. Sarro, Sisto.

  Al comma 53, lettera c), dopo le parole: comunione dei beni aggiungere le seguenti: o della comunione convenzionale o del fondo patrimoniale.
1. 354. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 53, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) le modalità di esercizio del diritto alla pensione indiretta o di reversibilità per il convivente superstite dell'assicurato o del pensionato iscritto nell'ambito dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di essa.
1. 129. Centemero, Ravetto, Bergamini.

  Al comma 53, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) le eventuali altre pattuizioni, anche riguardanti i rapporti patrimoniali derivanti dalla cessazione della convivenza.
1. 386. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 53, aggiungere il seguente:
  53-bis. All'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni prima del comma 1 è inserito il seguente:
  «01. Prima del deposito di domanda di scioglimento del matrimonio le parti hanno facoltà di rivolgersi a un consulente familiare o a un mediatore familiare esercente l'attività in un consultorio pubblico o convenzionato scelto di comune accordo il quale, alla fine del percorse di conciliazione della durata di non meno di cinque incontri, se la conciliazione non riesce, attesta ai coniugi in forma scritta che gli stessi l'hanno tentata. Se la conciliazione avviene le parti sottoscrivono il relativo verbale. Il tentativo di cui al comma 1 è obbligatorio nel caso di cui al n. 2, lettera b), dell'articolo 3 della legge n. 898 del 1970».

  2. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 898 del 1970 e successive modificazioni le parole: «esperito inutilmente il tentativo di conciliazione di cui al successivo articolo 4» sono sostituite dalle seguenti: «verificato il fallimento del tentativo di conciliazione già esperito, ovvero esperito egli stesso inutilmente il tentativo di conciliazione nei casi previsti dall'articolo 3, legge n. 898 del 1970, diversi da quello di cui al n. 2 lettera b)».
  3. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: «tentando di conciliarli» sono aggiunte le seguenti: «sempre che non sia già stato esperito il tentativo di conciliazione stragiudiziale».
  4. Al comma 7 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 è aggiunta la seguente frase: «se le parti non hanno effettuato il tentativo di conciliazione non essendosi accordati sulla scelta del consulente familiare o del mediatore famigliare il Presidente lo indica d'ufficio disponendo un rinvio dell'udienza di almeno tre mesi.».
  5. Al comma 8 dell'articolo 4 della legge n. 898 del 1970 dopo le parole: «Se la conciliazione non riesce» sono aggiunte le seguenti: «ovvero se risulta che il tentativo di conciliazione stragiudiziale già esperito ha dato esito negativo».
1. 360. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sostituire i commi 57 e 58 con i seguenti:
  57. Il patto di convivenza è nullo: 1) se una delle parti è minore di età ovvero sottoposta a tutela; 2) se una della parti è vincolata da precedente matrimonio per il quale non sia stato pronunciato lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili con sentenza passata in giudicato; 3) se una delle parti è vincolata da altro patto di convivenza; 4) se una delle parti è stata condannata, con sentenza passata in giudicato, per omicidio consumato o tentato del coniuge dell'altra parte o della persona cui l'altra parte era legata da precedente unione civile o patto di convivenza; 5) se tra le parti vi sia un vincolo di parentela in linea retta o collaterale entro il secondo grado o vi sia un rapporto di adozione o di affiliazione o siano entrambi figli adottivi della stessa persona; 6) se non risulta stipulato nella forma prevista dall'articolo 19, secondo comma.
  58. La nullità può essere dichiarata su istanza di chiunque vi abbia interesse.
1. 364. Sisto, Sarro.

  Al comma 57, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) costituzione di un altro rapporto di convivenza anche solo di fatto con altra persona.
1. 344. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 61, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso invece in cui la casa familiare sia nella disponibilità di entrambi, gli ex conviventi di fatto si accordano circa le procedure per la divisione, ferma restando la necessaria autenticazione e annotazione da parte del notaio.
1. 345. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 62, sostituire le parole da: il contraente fino alla fine del comma, con le seguenti: l'ufficiale di stato civile di cui all'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, deve darne prontamente avviso al sindaco del comune di residenza dei conviventi perché provveda anche all'annotazione a margine della scheda di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1989, n. 223.
1. 365. Sarro, Sisto.

  Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
  63-bis. Ai conviventi di fatto di cui al comma 36 si intende esteso il regime dei coniugi per quanto riguarda le prestazioni per i superstiti.
1. 359. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Sopprimere il comma 64.
1. 387. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 64, capoverso «ART. 30-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: nazionale fino alla fine del comma, con la seguente: italiana.
1. 388. Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 65.
*1. 389. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 65.
*1. 953. Baldelli.

  Al comma 65, primo periodo, sostituire le parole da:, il giudice fino a: l'articolo 438, secondo comma, del codice civile. con le seguenti: della durata superiore a cinque anni ovvero in presenza di figli nati all'interno della coppia, il giudice può stabilire il diritto del convivente di ricevere dall'altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento e a condizione che la cessazione della convivenza di fatto non sia dovuta a colpa grave del richiedente. Gli alimenti sono assegnati nella misura e per un periodo proporzionale alla durata della convivenza. Ove riconosciuto, il diritto agli alimenti si estingue in caso di cessazione dello stato di bisogno, ovvero se il beneficiario passa a nuove nozze, se si unisce civilmente o instaura una nuova convivenza di fatto.
1. 390. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 65, primo periodo, dopo le parole: della convivenza di fatto aggiungere le seguenti: se questa ha avuto una durata non inferiore ad anni cinque,.
1. 214. Sarro, Sisto, Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 65, primo periodo, dopo le parole: dall'altro convivente sopprimere la parola: e.
1. 355. Roccella, Piso, Vaccaro.

  Al comma 66, alinea, sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire la lettera
a) con la seguente: a) quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2020, 33,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
    sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;
    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c)
quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.
   dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:
  Art. 1-bis. – 1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento del diritto di cui al comma 1.

  Art. 1-ter. –1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti la disciplina del regime del quoziente familiare, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in sede di dichiarazione dei redditi, i contribuenti coniugati e non legalmente separati possono optare per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche con riferimento al reddito familiare;
   b) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) la base imponibile è costituita dalla somma dei redditi imponibili dei due coniugi e dei figli, facenti parte del nucleo familiare, di età inferiore a ventisei anni, ovvero anche di età superiore, ove siano affetti da minorazione avente connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al netto degli oneri deducibili;
    2) il quoziente familiare è determinato dividendo la base imponibile per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    3) l'imposta lorda è calcolata applicando al quoziente, determinato a norma del numero 2), le aliquote vigenti e moltiplicando l'importo così ottenuto per il numero dei componenti del nucleo familiare indicati al numero 1);
    4) l'imposta netta è determinata operando sull'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, le detrazioni previste negli articoli 12, 13, 15, 16 e 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, nonché in altre disposizioni di legge, secondo quanto indicato nella lettera c) del presente comma;
   c) in caso di opzione ai sensi della lettera a):
    1) le detrazioni previste negli articoli 12, comma 1, lettere a) e b), 13 e 15, comma 1, lettera i-septies), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento all'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    2) le detrazioni previste nell'articolo 12, comma 1, lettere c) e d), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano, alle condizioni ivi stabilite, assumendo quale reddito complessivo, agli effetti del computo, l'importo del quoziente familiare, determinato a norma della lettera b), numero 2), del presente comma;
    3) salvo quanto stabilito dai numeri 1) e 4), le detrazioni previste nell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 3) modificazioni, si applicano nella misura spettante a ciascuno dei componenti del nucleo familiare indicati alla lettera b), numero 1), del presente comma, in relazione agli oneri da esso sostenuti;
    4) le detrazioni previste negli articoli 15, comma 1, lettera i), 16 e 16-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano con riferimento al reddito familiare, determinato a norma della lettera b), numero 1), del presente comma;
   d) nelle ipotesi di tassazione separata previste dagli articoli 17 e seguenti del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per il calcolo dell'aliquota media si considerano anche i periodi di imposta per i quali è stata esercitata l'opzione ai sensi della lettera a) del presente comma.

  2. Con i decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 si provvede altresì al coordinamento tra la disciplina del quoziente familiare e quella delle detrazioni per carichi di famiglia, prevista dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, attraverso la revisione del regime delle detrazioni per carichi di famiglia, con concentrazione dei benefici in favore dei contribuenti con reddito familiare complessivo inferiore a 80.000 euro.
   sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 833. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 66, alinea, sostituire le parole da: in 3,7 milioni di euro fino a: 2025, con le seguenti: in 430,7 milioni di euro per l'anno 2016, in 433,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 435 milioni di euro per l'anno 2018, in 436,8 milioni di euro per l'anno 2019, in 438,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 440,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 442,8 milioni di euro per l'anno 2022, in 444,9 milioni di euro per l'anno 2023, in 447,3 milioni di euro per l'anno 2024 e in 449,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025,;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a)
quanto a 23,7 milioni di euro per l'anno 2016, a 30 milioni di euro per l'anno 2017, a 31,3 milioni di euro per l'anno 2018, a 29,8 milioni di euro, per l'anno 2019, a 31,7 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2021, 35,8 milioni di euro per l'anno 2022, 37,9 milioni di euro per l'anno 2023, 40,3 milioni di euro per l'anno 2024, 42,7 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera b) con la seguente: b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

   dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) quanto a 400 milioni di euro per l'anno 2016, a 396,7 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 e a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 mediane l'istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'8 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui alla presente lettera confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate ai restanti oneri derivanti dall'attuazione della presente legge.

   dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale fondamentale in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Tutte le persone hanno diritto a formare una famiglia. Lo Stato si impegna a rimuovere, attraverso le politiche per la famiglia di cui al capo II della presente legge, gli impedimenti sociali ed economici che ostano al godimento di tale diritto.

Art. 1-ter.
(Riordino del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia).

  1. I servizi socio-educativi per l'infanzia del sistema territoriale, destinati ai bambini di età compresa fra i tre e i trentasei mesi e alle loro famiglie, costituiscono funzioni essenziali dello Stato, delle regioni e degli enti locali. I servizi del sistema territoriale costituiscono, altresì, servizi di interesse pubblico a carattere universale, ferma restando l'effettiva disponibilità delle risorse finanziarie.
  2. I servizi del sistema territoriale sono volti a favorire il benessere e la crescita psico-fisica dei bambini, a sostenere le famiglie nei loro compiti educativi e a realizzare condizioni di pari opportunità, promuovendo la conciliazione fra impegno professionale e cura familiare.
  3. L'erogazione dei servizi del sistema territoriale è garantita in tutto il territorio, nazionale, secondo criteri di efficacia e di equa distribuzione delle risorse finanziarie pubbliche.
  4. Nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nonché di libertà di scelta delle famiglie, i servizi del sistema territoriale sono forniti dalle pubbliche amministrazioni, dai datori di lavoro, dagli enti privati e del privato sociale, nonché dalle famiglie, singole o associate, nell'ambito della loro autonoma iniziativa e attraverso le loro formazioni sociali.
  5. Al sistema territoriale dei servizi socio-educativi per l'infanzia concorrono gli asili nido, i servizi integrativi e i servizi sperimentali, organizzati in modo da garantire un'offerta flessibile e differenziata, nonché idonea a rispondere in maniera adeguata alle esigenze dei bambini e delle loro famiglie, anche in considerazione delle condizioni socio-economiche e produttive del territorio.
  6. Il sistema territoriale è regolato dai seguenti princìpi generali:
   a) gratuità dei servizi e delle prestazioni;
   b) requisito prioritario della residenza continuativa della famiglia nel territorio in cui sono richiesti i servizi e le prestazioni, la cui disciplina è demandata all'autonoma legislazione regionale;
   c) partecipazione attiva della rete parentale alla definizione degli obiettivi educativi e delle scelte organizzative, nonché alla verifica della loro rispondenza ai bisogni quotidiani delle famiglie e della qualità dei servizi resi;
   d) integrazione tra le diverse tipologie di servizi e collaborazione tra i soggetti di cui al comma 5;
   e) continuità e interrelazione con la scuola dell'infanzia, nonché sinergia con il sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328;
   f) inserimento dei bambini disabili, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché dei bambini appartenenti a nuclei familiari monogenitoriali;
   g) capillarizzazione dei servizi nel territorio, anche in relazione alla densità di popolazione del contesto di riferimento.
   sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 830. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 68, dopo le parole: apposita relazione aggiungere la seguente: scritta.
1. 220. Bechis, Artini, Baldassarre, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.
  2. Ai sensi della lettera m), secondo comma, dell'articolo 117 della Costituzione e nel rispetto dell'articolo 28 della Costituzione, la presente legge tutela e garantisce il ruolo sociale dell'educazione dei figli attraverso il riconoscimento delle figure genitoriali quali madre e padre.
  3. La Repubblica, riconoscendo la famiglia quale soggetto privilegiato delle politiche sociali, imposta gli strumenti di programmazione e coordina gli interventi settoriali al fine di predisporre un sistema organico di tutela e di promozione delle relazioni familiari che valorizzi e sostenga il ruolo assegnato alla famiglia dalla Costituzione.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 05. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis. – 1. La Repubblica, in conformità agli articoli 29, 30 e 31 della Costituzione, riconosce nella famiglia il soggetto sociale politicamente rilevante in base al ruolo procreativo, educativo, formativo, di solidarietà e di cura da essa svolto, nonché la struttura sociale in cui sono offerte le risorse per la maturazione della personalità del cittadino.

  Conseguentemente, sostituire il Titolo con il seguente: Politiche per la famiglia e disciplina delle convivenze.
1. 03. Molteni, Giancarlo Giorgetti, Fedriga, Allasia, Bossi, Guidesi, Invernizzi, Picchi, Rondini, Saltamartini, Simonetti.