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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 28 aprile 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 aprile 2016.

  Roberta Agostini, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Roberta Agostini, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Matteo Bragantini, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzo Guerini, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Scopelliti, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 aprile 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   RIGONI: «Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di imputazione dei redditi fondiari» (3779);
   BINETTI ed altri: «Disposizioni per promuovere l'inserimento lavorativo delle persone affette da malattie rare» (3780);
   MURA: «Istituzione del congedo per le donne che soffrono di dismenorrea» (3781);
   SCOTTO ed altri: «Modifica dell'articolo 50 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di clausole sociali del bando di gara e degli avvisi per i contratti pubblici di concessione e di appalto» (3782);
   DAMBRUOSO: «Modifiche agli articoli 34-bis e 35 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive e direttive ai magistrati» (3783);
   PAOLO NICOLÒ ROMANO ed altri: «Disposizioni per la regolamentazione della costruzione e della circolazione dei sistemi aerei a pilotaggio remoto» (3784).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge MARCON ed altri: «Istituzione del Dipartimento della difesa civile non armata e nonviolenta presso la Presidenza del Consiglio dei ministri» (3484) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amoddio, Arlotti, Beni, Bolognesi, Carrescia, Cimbro, Cova, D'Arienzo, D'Incecco, Fossati, Fragomeli, Gandolfi, Grassi, Narduolo, Oliverio, Patriarca, Preziosi, Prina, Romanini, Paolo Rossi, Scanu, Scuvera, Taricco, Terrosi.

  La proposta di legge CENNI ed altri: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione e delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione» (3645) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Albini.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):
  S. 2028. – «Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27 aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite sullo status dello Staff College del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003, emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d) Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a New York il 28 aprile 2015» (3764) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XIII e XIV.

   IX Commissione (Trasporti):
  PIAZZONI ed altri: «Modifica all'articolo 188 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di gratuità della sosta per i veicoli al servizio di persone invalide» (3669) Parere delle Commissioni I, II, V e XII.

   XI Commissione (Lavoro):
  SCOTTO ed altri: «Modifiche al decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, alla legge 28 gennaio 2016, n. 11, e altre disposizioni in materia di regolamentazione delle attività svolte da call center, di criteri per l'affidamento dei relativi appalti e di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori in esse impiegati» (3739) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VIII, IX, X e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  MERLO e BORGHESE: «Istituzione di un assegno di solidarietà in favore di cittadini italiani residenti all'estero in condizioni socio-economiche disagiate» (3625) Parere delle Commissioni I, III, V, VI e XI.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  ANDREA MAESTRI ed altri: «Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (3719) Parere delle Commissioni V e XIV.

Trasmissioni dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.

  La presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, con lettere in data 28 aprile 2016 ha trasmesso – ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera o), della legge 19 luglio 2013, n. 87 – le seguenti relazioni:
   relazione per la ripubblicazione della relazione di minoranza a firma dei deputati La Torre, Benedetti e Malagugini e dei senatori Adamoli, Chiaromonte, Lugnano e Maffioletti, nonché del deputato Terranova, comunicata alle Presidenze delle Camere il 4 febbraio 1976 a conclusione dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia in Sicilia (legge 20 dicembre 1962, n. 1720). Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 12);
   relazione sulla trasparenza delle candidature ed efficacia dei controlli per prevenire l'infiltrazione mafiosa negli enti locali in occasione delle elezioni amministrative. Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 13);
   relazione sulla situazione degli uffici giudiziari in Calabria. Risultanze delle missioni a Catanzaro, Reggio Calabria e Locri. Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 14).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una versione aggiornata della relazione concernente la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 per quanto riguarda il segretariato del comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) (COM(2016) 113 final).

  Questa relazione è trasmessa alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 aprile 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema d'allarme n. 1-4/2016 (COM(2016) 240 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 240 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Rettifica del 26.4.2016 della decisione delegata della Commissione, del 13 gennaio 2016, che modifica l'allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni [C(2016)1 final] (C(2016) 2216 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e X (Attività produttive).

Trasmissione dal difensore civico della regione Basilicata.

  Il difensore civico della regione Basilicata, con lettera in data 19 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2015 (Doc. CXXVIII, n. 42).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (297).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 27 giugno 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1738 – DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3672) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: GRECO; CARRESCIA ED ALTRI; TARTAGLIONE ED ALTRI (A.C. 1338-1669-1696)

A.C. 3672 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3672 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.10, 9.1 e 9.3 e sugli articoli aggiuntivi 8.01 e 8.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3672 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Contenuto della delega).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2, uno o più decreti legislativi diretti a:
   a) prevedere un'unica figura di giudice onorario, inserito in un solo ufficio giudiziario;
   b) prevedere la figura del magistrato requirente onorario, inserito nell'ufficio della procura della Repubblica;
   c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, il procedimento di nomina ed il tirocinio;
   d) operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario;
   e) disciplinare le modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale e della procura della Repubblica;
   f) disciplinare il procedimento di conferma del magistrato onorario e la durata massima dell'incarico;
   g) regolamentare il procedimento di trasferimento ad altro ufficio;
   h) individuare i doveri e i casi di astensione del magistrato onorario;
   i) regolamentare i casi di decadenza dall'incarico, revoca e dispensa dal servizio;
   l) regolamentare la responsabilità disciplinare e quindi individuare le fattispecie di illecito disciplinare, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione;
   m) prevedere e regolamentare il potere del presidente del tribunale di coordinare i giudici onorari;
   n) prevedere i criteri di liquidazione dell'indennità;
   o) operare la ricognizione e il riordino della disciplina in materia di formazione professionale;
   p) ampliare, nel settore penale, la competenza dell'ufficio del giudice di pace, nonché ampliare, nel settore civile, la competenza del medesimo ufficio, per materia e per valore, ed estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità;
   q) prevedere una sezione autonoma del Consiglio giudiziario con la partecipazione di magistrati onorari elettivi;
   r) prevedere il regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al presente comma;
   s) prevedere specifiche norme di coordinamento delle nuove disposizioni con le altre disposizioni di legge e per l'abrogazione delle norme divenute incompatibili.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Contenuto della delega).

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) prevedere due figure di giudice ausiliario: il giudice di pace, penale e civile, e il giudice ausiliario di tribunale.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole:
onorario, onoraria e onorari con, rispettivamente, le seguenti: ausiliario, ausiliaria ed ausiliari;
   al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso mediante concorso per titoli ed esami alla magistratura ausiliaria, i titoli preferenziali per la nomina e il tirocinio;

   al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo l'incompatibilità nell'intero distretto di corte d'Appello con attività forense, di collaborazione o consulenza a imprese e persone fisiche;
   al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, disponendo una parte fissa e una variabile;
   al comma 1, sopprimere la lettera p);
   all'articolo 2:
    al comma 1, sopprimere la lettera a);
    al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
     9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai, ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni;

    al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) nel procedimento di accesso mediante concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevedere l'attribuzione di un punteggio da riconoscere a favore di coloro che hanno già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;

    al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: per l'accesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ed esami per l'accesso alla magistratura onoraria;
    al comma 4, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: circondario e le parole: circondario del tribunale con le seguenti: distretto della corte di Appello;
    sopprimere il comma 15.
1. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.
1. 3. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere la lettera p).

  Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 15.
1. 4. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene al seguente principio e criterio direttivo: estendere la competenza del giudice di pace per i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.
1. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera p), sostituire le parole: estendere, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità con le seguenti: eliminare la decisione secondo equità.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 15, sopprimere le parole da: in particolare estendendo fino a: equità ed.
1. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera p), aggiungere la seguente:
  p-bis) prevedere che per le cause di competenza dei magistrati onorari di pace il contributo unificato sia diminuito della metà;
1. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
  r-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 17:
   alinea, sostituire le parole:
lettera r) con le seguenti: lettere r) e r-bis);
   dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

    2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.
1. 80. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

A.C. 3672 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli «giudici onorari di pace» e facendoli confluire tutti nell'ufficio del giudice di pace, salvo quanto previsto dal comma 5;
   b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei giudici onorari di pace e conseguentemente di ciascun ufficio del giudice di pace.

  2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il magistrato requirente onorario sia inserito in un'articolazione denominata «ufficio dei vice procuratori onorari», costituita presso l'ufficio della procura della Repubblica presso il tribunale ordinario;
   b) prevedere che il Ministro della giustizia stabilisca la dotazione organica dei vice procuratori onorari e li ripartisca tra le procure della Repubblica, tenendo conto anche della pianta organica dei magistrati professionali.

  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, prevedendo, tra l'altro, i requisiti:
    1) della cittadinanza italiana;
    2) del possesso dei diritti civili e politici;
    3) di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza, salvi gli effetti della riabilitazione;
    4) della onorabilità, anche con riferimento alle sanzioni disciplinari eventualmente riportate;
    5) della idoneità fisica e psichica;
    6) dell'età non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni;
    7) della professionalità;
    8) dell'aver conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
   b) prevedere i titoli preferenziali per la nomina a magistrato onorario, in particolare a favore:
    1) di coloro che hanno esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;
    2) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di avvocato;
    3) di coloro che svolgono o hanno svolto la professione di notaio;
    4) di coloro che insegnano o hanno insegnato materie giuridiche presso le università;
   c) prevedere che a parità di titolo preferenziale abbia precedenza chi ha la più elevata anzianità professionale e che, in caso di ulteriore parità, abbia la precedenza chi ha minore età anagrafica;
   d) prevedere che la nomina a magistrato onorario sia preclusa per i soggetti che, pur essendo in possesso dei requisiti previsti, risultano collocati in quiescenza;
   e) attribuire alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la competenza ad emettere il bando del concorso per titoli per l'accesso alla magistratura onoraria, ad istruire e valutare, previa acquisizione del parere dell'organo istituzionale al quale l'istante risulti eventualmente iscritto, le domande e, all'esito, a trasmettere al Consiglio superiore della magistratura le proposte di ammissione al tirocinio sulle quali delibera il Consiglio superiore medesimo;
   f) disciplinare la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio presso un magistrato professionale affidatario, stabilendo che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità e che, all'esito, la sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, formuli un giudizio di idoneità e proponga una graduatoria degli idonei per la nomina a magistrati onorari;
   g) prevedere che la nomina del magistrato onorario sia di competenza del Ministro della giustizia, che provvede in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sull'idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie onorarie.

  4. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario:
    1) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
    2) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
    3) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
    4) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
    5) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie;
   b) prevedere che gli avvocati non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi; prevedere che non costituisca causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie;
   c) prevedere che gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario non possano esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possano rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado;
   d) prevedere che i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possano essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario;
   e) prevedere che il magistrato onorario non possa ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

  5. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno del tribunale, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare le modalità con cui il presidente del tribunale provvede all'inserimento dei giudici onorari di pace nell'ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei seguenti compiti:
    1) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest'ultimo;
    2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati in attuazione della delega di cui alla presente legge, in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte; prevedere che il giudice professionale stabilisca le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che, quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;
    3) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possano essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati in considerazione della loro semplicità;
   b) prevedere i casi tassativi, eccezionali e contingenti in cui, in ragione della significativa scopertura dei posti di magistrato ordinario previsti dalla pianta organica del tribunale ordinario e del numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari ovvero del numero di procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 maggio 2001, n. 89, è consentito al presidente del tribunale di procedere all'applicazione non stabile del giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell'incarico, quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato quale componente del collegio giudicante delle sezioni specializzate. Dall'attuazione delle disposizioni della presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   c) prevedere i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace, che abbia svolto i primi due anni dell'incarico, può essere applicato per la trattazione di procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario; prevedere che in ogni caso il giudice onorario di pace non possa essere applicato per la trattazione dei procedimenti, ovvero per l'esercizio delle funzioni, indicati nel terzo comma dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.

  6. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e), con riferimento alle modalità di impiego dei magistrati onorari all'interno della procura della Repubblica, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) costituire presso l'ufficio della procura della Repubblica una struttura organizzativa mediante l'impiego di vice procuratori onorari, del personale di cancelleria e di coloro che svolgono il tirocinio formativo presso il predetto ufficio ai sensi dell'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, e dell'articolo 37, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;
   b) prevedere che ai vice procuratori onorari inseriti, con provvedimento del procuratore della Repubblica, nella struttura organizzativa di cui alla lettera a) possano essere assegnati i seguenti compiti:
    1) coadiuvare il magistrato professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per lo svolgimento da parte di quest'ultimo delle proprie funzioni;
    2) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che, in considerazione della loro semplicità e della non elevata pena edittale massima prevista per il reato per cui si procede, possono essere delegati ai vice procuratori onorari; di regola non possono essere delegati, salvo tipologie di reati da individuare specificamente, anche in considerazione della modesta offensività degli stessi, la richiesta di archiviazione, la determinazione relativa all'applicazione della pena su richiesta e i provvedimenti di esercizio dell'azione penale; prevedere che il magistrato professionale stabilisca le direttive generali cui il vice procuratore onorario deve attenersi nell'espletamento dei compiti delegati e che quest'ultimo, quando non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l'attività o il provvedimento siano compiuti dal magistrato professionale titolare del procedimento.

  7. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) attribuire all'incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
   b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a) il magistrato onorario possa essere confermato nell'incarico per un altro quadriennio in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati nell'esercizio della delega di cui alla presente legge, e sempre che non abbia riportato più sanzioni disciplinari o la sanzione disciplinare della sospensione; prevedere che i criteri per l'accertamento dell'idoneità a svolgere le funzioni debbano comunque tener conto della capacità, della produttività, della diligenza e dell'impegno, sulla base dei dati statistici relativi all'attività svolta, dell'esame a campione dei provvedimenti e del parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio, nonché della relazione presentata da quest'ultimo;
   c) prevedere che la conferma di cui alla lettera b) sia disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato dalla sezione autonoma del consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
   d) prevedere, in ogni caso, che la durata dell'incarico di magistrato onorario non possa superare gli otto anni complessivi e che nel computo siano inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell'intera attività professionale;
   e) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi due anni dell'incarico, possano svolgere esclusivamente i compiti inerenti all'ufficio per il processo;
   f) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa precluda la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;
   g) prevedere che ai magistrati onorari confermati per due quadrienni sia riconosciuto un titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato;
   h) prevedere che in ogni caso l'incarico cessi al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.

  8. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell'interessato;
   b) disciplinare i casi di trasferimento d'ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.

  9. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che il magistrato onorario sia tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;
   b) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi il regime di astensione previsto dall'articolo 70 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

  10. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applichi la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall'articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni;
   b) prevedere i casi per la revoca dell'incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica;
   c) prevedere, nei casi indicati dalle lettere a) e b), con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, la dichiarazione di decadenza, la dispensa o la revoca. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa o sulla revoca.

  11. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;
   b) prevedere le sanzioni disciplinari dell'ammonimento, della censura, della sospensione dal servizio da tre a sei mesi e della revoca dell'incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede; prevedere, infine, gli effetti delle sanzioni disciplinari ai fini della conferma nell'incarico;
   c) prevedere, nei casi indicati dalla lettera a), che il presidente della corte di appello proponga alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, una delle sanzioni disciplinari di cui alla lettera b) del presente comma e, ove ne ricorrano i presupposti, il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede. La sezione, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sull'ammonimento, sulla censura, sulla sospensione dal servizio, sul trasferimento ad altra sede o sulla revoca;
   d) disciplinare il procedimento per l'applicazione delle sanzioni disciplinari, tenendo conto dei princìpi previsti dall'articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

  12. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m), il Governo disciplina il coordinamento dei giudici onorari di pace, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'ufficio del giudice di pace sia coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo;
   b) prevedere che il presidente del tribunale provveda a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace;
   c) prevedere che gli affari siano assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi della lettera b) e mediante il ricorso a procedure automatiche;
   d) prevedere che il presidente del tribunale nell'espletamento dei compiti di cui alle lettere a), b) e c) possa avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

  13. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
   b) prevedere l'attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, lettera a), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per l'esercizio di funzioni giurisdizionali;
   c) prevedere l'attribuzione ai vice procuratori onorari, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1), di una parte fissa dell'indennità in misura inferiore a quella prevista per le funzioni esercitate ai sensi del comma 6, lettera b), numero 2);
   d) prevedere che quando il magistrato onorario svolge più compiti e funzioni tra quelli previsti alle lettere b) e c) sia corrisposta la parte fissa dell'indennità riconosciuta per le funzioni o i compiti svolti in via prevalente;
   e) prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi;
   f) prevedere che il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica indicano, secondo criteri obiettivi e predeterminati fissati in via generale dal Consiglio superiore della magistratura, in un apposito provvedimento, gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare e lo comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1;
   g) prevedere che, al termine dell'anno, il presidente del tribunale e il procuratore della Repubblica, verificato il raggiungimento degli obiettivi, adottano uno specifico provvedimento per la liquidazione della parte variabile dell'indennità, che comunicano alla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1;
   h) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti a norma della lettera f) e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell'incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;
   i) prevedere che gli obiettivi di cui alle lettere f), g) e h) sono individuati tenendo conto della media di produttività dei magistrati dell'ufficio o della sezione;
   l) individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

  14. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o), il Governo disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i giudici onorari di pace partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i giudici professionali;
   b) prevedere che i vice procuratori onorari partecipino alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative, e che alle predette riunioni partecipino anche i magistrati professionali;
   c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali;
   d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

  15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell'ufficio del giudice di pace:
   a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
   b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
   c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
   d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
   e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
   f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
   g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace;
   h) i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

  16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere, a modifica e integrazione di quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, una sezione autonoma del Consiglio giudiziario, composta da magistrati e avvocati eletti dal medesimo Consiglio tra i suoi componenti e da magistrati onorari eletti dai magistrati onorari del distretto, competente ad esercitare le funzioni relative ai magistrati onorari, nonché ad esprimere pareri sui provvedimenti organizzativi adottati dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica;
   b) prevedere il numero dei componenti eletti dal Consiglio giudiziario e di quelli eletti dai magistrati onorari in ragione delle dimensioni del distretto della corte di appello, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25;
   c) disciplinare le modalità di elezione dei magistrati onorari nella sezione autonoma del Consiglio giudiziario.

  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) regolare la durata dell'incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
    1) prevedere che la conferma dei magistrati onorari di cui al presente comma sia disposta dal Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sulla base del giudizio di idoneità formulato, secondo i criteri di cui al comma 7, lettera b), dalla sezione autonoma del Consiglio giudiziario, di cui alla lettera q) del comma 1 dell'articolo 1, dopo aver acquisito i pareri dei presidenti di tribunale o dei procuratori della Repubblica, nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni;
    2) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 possano essere confermati nell'incarico per quattro mandati ciascuno di durata quadriennale, prevedendo che nel corso del quarto mandato i giudici onorari possano svolgere i compiti inerenti all'ufficio per il processo e i vice procuratori onorari possano svolgere esclusivamente i compiti di cui al comma 6, lettera b), numero 1); prevedere che quando il Consiglio superiore della magistratura, in sede di deliberazione per la conferma dell'incarico, riconosca l'esistenza di specifiche esigenze di servizio relativamente all'ufficio per il quale la domanda di conferma è proposta, nel corso del quarto mandato il magistrato onorario possa essere destinato anche all'esercizio di funzioni giudiziarie. Dall'attuazione del presente numero non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    3) prevedere che quanto previsto al numero 2) del presente comma si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza di tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui al numero 4);
    4) prevedere che, in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessi con il raggiungimento del sessantottesimo anno di età;
   b) individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
    1) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscano nell'ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;
    2) prevedere che il presidente del tribunale possa, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), inserire nell'ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
    3) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), il presidente del tribunale possa assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, lettera b), e nel rispetto delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
    4) prevedere che il presidente del tribunale, fino alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui al numero 1), assegni la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell'ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui al presente numero si applichi anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda ai sensi del numero 2);
    5) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuino ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo alla medesima data;
   c) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari continuino ad applicarsi per i primi quattro anni dalla predetta data;
   d) prevedere che i procedimenti disciplinari pendenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 siano regolati dalle disposizioni vigenti alla predetta data;
   e) prevedere che per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 continuino ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari vigenti alla predetta data.

  18. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente a individuare l'importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario possano disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale, nell'ambito delle dotazioni ordinarie di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Princìpi e criteri direttivi).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudici onorari di pace con le seguenti: giudici di pace.

  Conseguentemente:
   sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole:
giudici onorari di pace con le seguenti: giudici di pace;
   sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole: giudice onorario di pace con le seguenti: giudice di pace.
2. 1. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

  Conseguentemente, al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 3. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 4. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, previo concorso per titoli ed esami e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo 7 settembre 2012 n. 156.
2. 5. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cento nuove cause in ragione di anno.
2. 6. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e prevedere che il ruolo non superi il limite di cinquanta nuove cause in ragione di anno.
2. 7. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le dotazioni organiche di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.
2. 10. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorano per almeno tre anni.
2. 12. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
  9) dell'aver cessato o dell'impegnarsi a cessare, prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa.
2. 208. Sarro.

  Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
  d) prevedere che alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, alle sanzioni disciplinari ai magistrati onorari investiti delle funzioni di giudice di pace nelle Regioni Trentino Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei Presidenti delle Giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge; prevedere che per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo della città di Bolzano sia richiesta inoltre adeguata conoscenza della lingua tedesca e l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1956, n. 752;
2. 209. Sarro.

  Al comma 3, lettera e), sostituire le parole da: per l'accesso fino alla fine della lettera con le seguenti: ed esami per l'accesso alla magistratura onoraria.
2. 15. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: la durata e le modalità di svolgimento del tirocinio con le seguenti: le modalità di svolgimento del tirocinio di durata semestrale.
2. 210. Sarro.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità con le seguenti: l'ammontare della relativa indennità.
2. 16. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 3, lettera f), sostituire le parole: nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità con le seguenti: ai partecipanti al tirocinio sia corrisposta un'indennità pari ad euro 50 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio e sia altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.
2. 13. Molteni, Fedriga.

  Al comma 4, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.
2. 17. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, lettera a), numero 3), sostituire la parola: tre con la seguente: dieci.
2. 18. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, lettera a), numero 3), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
2. 19. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole da: prevedere che non costituisca causa di incompatibilità fino alla fine della lettera.
2. 20. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che i notai non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale esercitano la professione notarile, ovvero nel quale esercitano la professione notarile i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che i notai che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio del distretto della Corte d'Appello o della sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi;.
2. 21. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).
2. 22. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;.
*2. 24. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) disciplinare la causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12;.
*2. 25. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui alla lettera a), numeri 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;
   g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio davanti alle magistrature superiori;
   h) prevedere che, durante lo svolgimento dell'incarico di magistrato onorario, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e contributiva e mantenendo il diritto all'assegnazione presso la sede lavorativa di appartenenza.
2. 28. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:
   f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4, lettera a), numeri 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;
   g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori.
2. 29. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 5, sopprimere le lettere b) e c).
2. 34. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 5, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a), numero 1), siano svolte dai magistrati onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai magistrati onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi;.
2. 211. Sarro.

  Al comma 5, lettera c), sopprimere le parole:, nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.
2. 35. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 6, lettera b), numero 2), sostituire le parole: della non elevata pena edittale massima con le seguenti: e riguardando una pena edittale massima non superiore a cinque anni.
2. 36. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 6, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) prevedere che le funzioni di cui alla lettera b), numero 1), siano svolte dai vice procuratori onorari nel primo quadriennio dell'incarico e, in casi di necessità, dai vice procuratori onorari già confermati, secondo oggettivi criteri di turnazione e, comunque, per non più di sei mesi;
2. 212. Sarro.

  Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
fissare la durata massima dell'incarico di magistrato onorario in un quadriennio, sempre rinnovabile;
2. 200. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.

  Conseguentemente, alla lettera d), sostituire le parole: gli otto con le seguenti: i dodici.
2. 37. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, lettera b), sostituire le parole: per un altro quadriennio con le seguenti: per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
2. 38. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:; nel caso in cui il consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all'idoneità, ne dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario, il quale, ove lo ritenga, può procedere all'audizione dei magistrato onorario; quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta e ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione; durante l'audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato.
2. 42. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera d).
2. 43. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, sopprimere la lettera g).
2. 45. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: per due quadrienni con le seguenti: nell'incarico e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.
2. 46. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: settantesimo.
*2. 48. Molteni, Fedriga.

  Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la seguente: settantesimo.
*2. 49. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
**2. 50. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
**2. 51. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi.
2. 54. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis),

  Conseguentemente, al comma 17:
   dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
    a-bis)
disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
     1) prevedere facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
     2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva, nell'ambito delle dotazioni previste, nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrali privi di fondo previdenziale;
     3) prevedere che la facoltà di cui al numero 1) sia esercitabile entro tre mesi dalla conferma di cui alla lettera a), numero 1).;
   lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis);
   lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).
2. 258. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis).

  Conseguentemente, al comma 17:
   dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
    a-bis)
disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
     1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
     2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.;
   lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis);
   lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).
*2. 80. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 13, alinea, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto al comma 17, lettera a-bis).

  Conseguentemente, al comma 17:
   dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
    a-bis)
disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:
     1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;
     2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui al numero 1), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.;
   lettera b), numero 5), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis);
   lettera c), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti:, salvo quanto previsto dalla lettera a-bis).
*2. 201. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, sopprimere le lettere b), c) e d).
2. 59. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 13, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle cinque ore giornaliere.
2. 213. Sarro.

  Al comma 13, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, a meno che lo svolgimento dei compiti suindicati comporti un complessivo impegno lavorativo superiore alle cinque ore giornaliere.
2. 214. Sarro.

  Al comma 13, sostituire la lettera e), con la seguente:
   e)
stabilire che il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa, non inferiore ad euro 36.000 lordi annui, e da indennità variabili, correlate al numero dei provvedimenti emessi, tutte cumulabili tra loro;.
2. 60. Molteni, Fedriga.

  Al comma 13, sopprimere la lettera l).
2. 215. Sarro.

  Al comma 13, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento che abbia superato la prima valutazione di professionalità.
2. 67. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 13, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento.
2. 68. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 13, lettera l), dopo le parole: regime previdenziale e assistenziale aggiungere le seguenti: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e.
2. 71. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) individuare e regolare un regime delle ferie, dei permessi e dei congedi, compatibile con la natura onoraria dell'incarico.
2. 70. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.
*2. 72. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, lettera l), sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.
*2. 73. Molteni, Fedriga.

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;
   n) prevedere, per i magistrati di cui alla lettera m), una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera m), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;
   o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera m), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;
   p) prevedere che la facoltà di cui alla lettera m), sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui al comma 17, lettera a), numero 1).
2. 74. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:
   m) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
   n) prevedere, per i magistrati di cui alla lettera m), una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera m), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;
   o) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera m), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì la riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di tondo previdenziale.
2. 75. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   m) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo a da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando presso i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.
2. 77. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 13 il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere che si applichino ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al comma 17, lettera a), numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari, con una maggiorazione del 100 per cento delle medesime e un tetto annuale massimo di euro 50 mila lordi;
   b) individuare e regolare per i magistrati onorari di cui alla lettera a) un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;

  13-ter. Dall'attuazione del comma 13-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. 82. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 15.
2. 83. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, alinea, sostituire le parole: il cui valore non ecceda euro 2.500 con le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.
2. 216. Chiarelli.

  Al comma 15, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 86. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, sopprimere la lettera a).
  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 88. Sarro.

  Al comma 15, sopprimere la lettera a).
  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, escluse quelle inerenti la materia condominiale.
*2. 89. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 91. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 93. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, escluse quelle inerenti la materia condominiale.
**2. 94. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le seguenti parole: le cause e.
*2. 95. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera a), sopprimere le parole: le cause e.
*2. 217. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000, ivi comprese le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate,.
**2. 103. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000, ivi comprese le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate,.
**2. 105. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.
*2. 107. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000.
*2. 108. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.
**2. 101. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.
**2. 102. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 96. Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 98. Sarro.

  Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
*2. 99. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.
**2. 109. Dambruoso, Matarrese, Vargiu.

  Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.
**2. 110. Sarro.

  Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: ed ogni altro procedimento di volontaria giurisdizione.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), sopprimere le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.
2. 118. Chiarelli.

  Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: entro la competenza per valore del giudice di pace.
*2. 113. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: entro la competenza per valore del giudice di pace.
*2. 202. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera b), sostituire le parole: connotate da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria con le seguenti: entro la competenza per valore del giudice di pace.
*2. 219. Chiarelli.

  Al comma 15, sopprimere la lettera c).
2. 112. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, sopprimere la lettera d).
2. 114. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: euro 30.000 con le seguenti: euro 10.000.
2. 115. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, sopprimere la lettera e).
2. 116. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni;.
2. 117. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, lettera e), sostituire le parole: euro 50.000 con le seguenti: euro 20.000.
2. 259. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera f), sopprimere le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.
2. 119. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, sopprimere la lettera g).
2. 120. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera g), dopo le parole: in possesso di terzi aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.
2. 121. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti,
*2. 123. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti,
*2. 124. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: e secondo.
2. 125. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i)
i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative; il relativo verbale è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.
2. 126. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i)
i procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. 127. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i)
i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4, lettere a) e b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, primo comma, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.
2. 128. Molteni, Fedriga.

  Al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   i)
i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.
2. 129. Molteni, Fedriga.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
   b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;
   e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
   f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;
   g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;
   h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

  17-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2012 e dall'articolo 43-bis, comma 3;
   b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;
   c) attività di competenza dei giudici di pace onorari ai sensi del comma 15;
   d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

  17-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:
   1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
   2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
   3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni;
   4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
   5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

  17-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.
  17-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
   b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;
   c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.
2. 130. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sostituire il comma 17 con i seguenti:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;
   b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali «giudici di pace delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali «vice procuratori delegati» per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;
   d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;
   e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;
   f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;
   g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;
   h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.
2. 203. Chiarelli.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:
   a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione «sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale» del Consiglio superiore della magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis, comma 3;
   b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;
   c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al comma 15;
   d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.
2. 204. Chiarelli.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene al seguente principio e criterio direttivo: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:
   1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;
   2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;
   3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;
   4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;
   5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.
2. 205. Chiarelli.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.
2. 206. Chiarelli.

  Sostituire il comma 17 con il seguente:
  17. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;
   b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla prima qualifica di professionalità;
   c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga la disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.
2. 207. Chiarelli.

  Al comma 17, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso;
2. 136. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) in deroga a quanto previsto al numero 2), prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, siano confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.
2. 142. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.
2. 144. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 17, lettera a), sopprimere il numero 3).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire il numero 4) con il seguente:
   
4) prevedere che quanto previsto dal numero 2) si applichi anche ai magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni, i quali possono essere, a norma di quanto previsto dal predetto numero 2), confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di settanta anni.
2. 220. Chiarelli.

  Al comma 17, lettera a), numero 3), sostituire le parole: hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età con le seguenti: hanno superato il sessantaseiesimo anno di età.
2. 221. Sarro.

  Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo.
*2. 145. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo.
*2. 222. Sarro.

  Al comma 17, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   5) prevedere che, con modalità di attuazione stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, i magistrati onorari di cui alla presente lettera che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 anni possano accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base di intese conseguite, fra il Ministero della giustizia e le amministrazioni interessate, con diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.
2. 150. Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

  Al comma 17, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 un regime transitorio che assicuri, a loro richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo prevedendo altresì la possibilità di ricongiungere i contributi già versato presso altri enti o casse private di previdenza;
2. 155. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 1).
*2. 157. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 17, lettera b), sopprimere il numero 1).
*2. 158. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Sopprimere il comma 18.
**2. 169. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sopprimere il comma 18.
**2. 170. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 18, sostituire le parole: l'importo annuo con le seguenti: l'importo quadriennale.
2. 171. Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Al comma 18, sostituire le parole: delle indennità con le seguenti: delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità.
*2. 172. Molteni, Fedriga.

  Al comma 18, sostituire le parole: delle indennità con le seguenti: delle componenti fisse e variabili oltre le ulteriori indennità.
*2. 223. Chiarelli.

A.C. 3672 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Procedure per l'esercizio della delega).

  1. Gli schemi dei decreti legislativi previsti dall'articolo 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e successivamente trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per l'espressione del parere, da rendere entro trenta giorni. I medesimi schemi dei decreti legislativi sono contestualmente trasmessi alle Camere, perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.
  2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 1.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Procedure per l'esercizio della delega).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo;
   sopprimere il comma 2.

3. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Sopprimere il comma 2.
3. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: un anno.
3. 200. Sarro.

A.C. 3672 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Incompatibilità del giudice di pace).

  1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:
   a) i membri del Parlamento nazionale e i membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, nonché i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
   b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
   c) coloro che ricoprono o che hanno ricoperto, nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici o nelle associazioni sindacali maggiormente rappresentative;
   d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
   e) coloro che svolgono abitualmente attività professionale per conto di imprese di assicurazione o bancarie, ovvero per istituti o società di intermediazione finanziaria, oppure hanno il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado che svolgono abitualmente tale attività nel circondario in cui il giudice di pace esercita le funzioni giudiziarie.

  2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa di incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, nonché davanti alle commissioni tributarie.
  3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense presso l'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti davanti al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione professionale e ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.
  4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.
  5. Il giudice di pace non può ricevere, assumere o mantenere incarichi dall'autorità giudiziaria nell'ambito dei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Incompatibilità del giudice di pace).

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fino a dieci anni dalla cessazione dell'incarico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
4. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.
4. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 3672 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace).

  1. L'ufficio del giudice di pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
  2. Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell'ufficio del giudice di pace.
  3. Gli affari sono assegnati sulla base di criteri stabiliti dal presidente del tribunale ai sensi del comma 2 e mediante il ricorso a procedure automatiche.
  4. Il presidente del tribunale, nell'espletamento dei compiti di cui al presente articolo, può avvalersi dell'ausilio di uno o più giudici professionali.

A.C. 3672 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Applicazione dei giudici di pace).

  1. Fermi i divieti di cui all'articolo 4, possono essere applicati ad altri uffici del giudice di pace, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, quando le esigenze di servizio in tali uffici sono imprescindibili e prevalenti, uno o più giudici di pace in servizio presso gli uffici del medesimo distretto.
  2. La scelta dei giudici di pace da applicare è operata secondo criteri obiettivi e predeterminati indicati, in via generale, con deliberazione del Consiglio superiore della magistratura. L'applicazione è disposta con decreto motivato, sentito il consiglio giudiziario integrato a norma del comma 2 dell'articolo 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dal presidente della corte di appello. Copia del decreto è trasmessa al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro della giustizia a norma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.
  3. Il parere del consiglio giudiziario di cui al comma 2 è espresso, sentito previamente l'interessato, nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta.
  4. L'applicazione non può superare la durata di un anno. Nei casi di necessità dell'ufficio al quale il giudice di pace è applicato può essere rinnovata per un periodo non superiore ad un anno. In ogni caso, un'ulteriore applicazione non può essere disposta se non siano decorsi due anni dalla fine del periodo precedente.
  5. Le disposizioni del presente articolo cessano di avere efficacia decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di euro 201.100 per l'anno 2017 e di euro 100.550 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

A.C. 3672 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario).

  1. I giudici di pace e i giudici onorari di tribunale partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal presidente del tribunale o da un giudice professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i giudici professionali.
  2. I vice procuratori onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal procuratore della Repubblica o da un magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i magistrati professionali.
  3. Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura.
  4. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle suddette riunioni e iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico.

A.C. 3672 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali.
  3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Disposizioni per le regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste).

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del magistrati onorari in servizio).

  1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
*8. 01. Sannicandro, Daniele Farina.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Proroga del magistrati onorari in servizio).

  1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
  2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 maggio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».
*8. 03. Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di ammissibilità al concorso di magistratura ordinaria).

  1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo al disegno di legge, aggiungere, in fine, le parole: nonché disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria.
8. 02. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 3672 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Invarianza finanziaria).

  1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
  2. In considerazione della complessità della materia trattata, che attua il complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria prescritto dall'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, i decreti legislativi di attuazione della delega prevista dalla presente legge devono essere corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, nonché, per le norme di carattere previdenziale, delle ulteriori proiezioni finanziarie previste dall'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Invarianza finanziaria).

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.
  4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
9. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Abrogazioni).

  1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è abrogato.
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
9. 03. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 3672 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la giustizia italiana versa in stato di crisi cronica, descritta in modo sempre più grave ad ogni inaugurazione dell'anno giudiziario, e non è più rinviabile la soluzione, chiesta dall'Unione europea, dagli operatori economici, dagli operatori del settore e dai cittadini che subiscono l'inefficienza;
    i magistrati onorari, ben oltre i limiti e le competenze previste dal decreto legislativo n. 51 del 1998, sono di fatto una categoria di lavoratori stabilmente inseriti, in forza di reiterate proroghe annuali o biennali, nei rispettivi Uffici di appartenenza, al di là dei criteri di temporaneità, accessorietà ed occasionalità;
    finora il Legislatore ha loro negato le necessarie tutele sociali, proprie, dei lavoratori, avvalendosi dell'onorarietà dell'incarico;
    numerosi magistrati onorari stanno presentando ricorso al giudice nazionale chiedendo il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato e formulando, altresì, questione pregiudiziale europea ai sensi dell'articolo 267 TFUE;
    la stessa Commissione europea ha avviato un'istruttoria al fine di verificare la compatibilità delle condizioni di lavoro dei vice procuratori onorari in raffronto alle diverse disposizioni della normativa UE. Tale istruttoria, dunque, fornirà, elementi utili a verificare, possibili abusi condotti dal legislatore nazionale: sul punto, vi è il fondato timore che la normativa attuale esponga il nostro Paese ad una procedura comunitaria di infrazione concernente l'incompatibilità del diritto interno con il diritto europeo con possibili conseguenti azioni risarcitorie con costi elevatissimi per l'erario;
    atteso che i magistrati onorari attualmente in servizio sono stati prorogati con la legge di stabilità 2016 fino al 31 maggio 2016 in attesa della riforma organica della magistratura onoraria, tale termine può essere a ragione prorogato ulteriormente se non sia varata in tempo una riforma utile a superare le attuali criticità; Il rapporto Evaluation of European Judicial Systems (CEPEJ) indica una proporzione percentuale tra numero di giudici onorari e numero di togati, tra i più bassi d'Europa, ovvero di 5.5 onorari per ogni 100 mila abitanti;
    il disegno di legge A.C. 3672 prevede un regime transitorio che non valorizza adeguatamente la condizione di quei magistrati onorari che, per un arco di tempo considerevole, hanno svolto, con continuità, la funzione loro attribuita e che sono attualmente, in servizio. La condizione di questi ultimi, infatti, andrebbe distinta da quanti, per converso, hanno assunto la funzione solo di recente;
    la realtà giudiziaria e l'onestà intellettuale impongono il riconoscimento di un ruolo corrispondente alle funzioni svolte dagli attuali magistrati onorari ed il diritto europeo impone di sanare gli abusi finora consumati dall'Italia nei loro confronti;
    l'esigenza di raggiungere una maggiore efficienza del sistema giudiziario, nonché, l'occasione offerta dall'adozione del presente disegno di legge, favoriscono la necessità che siano predisposti strumenti di raccordo stabile tra le funzioni e l'attività svolte dalla magistratura onoraria e l'ufficio del processo,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi derivanti dall'attuazione della delega anche al fine dell'adozione di ulteriori iniziative normative volte a introdurre la possibilità di differenziare il regime transitorio dei magistrati onorari e v.p.o. che, alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge, siano in servizio da almeno 6 anni, prevedendo:
    a) la possibilità – in vista dell'esercizio delle funzioni previste dal disegno di legge – e nel rispetto delle prescrizioni ivi contenute – per coloro i quali siano in servizio da almeno 6 anni di confluire previa espressione da parte del Consiglio Giudiziario del giudizio di idoneità secondo le previsioni del presente disegno di legge, in un «albo speciale», ad esaurimento che offra idonee garanzie di durevolezza dell'incarico, salva valutazione periodica di professionalità;
    b) la possibilità di erogare, a favore di coloro che confluiscono nell'albo speciale di cui sopra, un rimborso spese in misura fissa, eventualmente rapportato all'anzianità di servizio, aggiuntivo all'indennità prevista dal disegno di legge in esame;
    c) l'individuazione di un regime previdenziale ed assistenziale per i magistrati dell'albo speciale di cui al punto a).
9/3672/1Pagano, Marotta.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso del dibattito parlamentare svolto in Commissione Giustizia è emersa la necessità di procedere ad una corretta interpretazione della lettera a) del comma 15 dell'articolo 2, in quanto le espressioni ivi contenute – «cause e procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici» – appaiono definizioni incerte e nebulose;
    in particolare, da un punto di vista giuridico, non sembra corretto fare riferimento alle controversie «in materia di condominio» come se si trattasse di controversie con una qualche omogeneità ed unitarietà, potendo, invece, le stesse riguardare questioni dalla natura più diversa aventi – quali elementi eventualmente del tutto occasionali – la caratteristica di intervenire in un contesto costituito da un condominio (o più condominii);
    le controversie «in materia di condominio» possono, altresì, riguardare aspetti – relativi ad interi edifici o addirittura a supercondominii o, ancora, a regolamenti di condominio – che incidono in misura rilevante sulla destinazione e sul valore dei complessi immobiliari (si pensi, a titolo esemplificativo, alle liti che concernono la statica degli edifici);
    alla materia condominiale sono, inoltre, riconducibili tutte le controversie che concernono i diritti fondamentali della persona che sorgono con riguardo a rapporti e vicende nell'ambito del condominio;
    il Comitato per la legislazione, per parte sua, chiamato ad esprimere il parere sul progetto di legge in parola, ha avanzato osservazioni critiche sul testo rilevando contraddittorietà nel dettato normativo in relazione all'ampliamento delle competenze dei Giudice di Pace e, al riguardo, ha sottolineato che, mentre è previsto che i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione – articolo 2, comma 15, lettera b) – e le cause in materia di diritti reali e di comunione – articolo 2, comma 15, lettera c) – sono assegnati alla cognizione di tale giudice solo quando connotati da minore complessità, per contro tale limitazione non è posta per le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
    secondo il nostro ordinamento giuridico l'istituto condominiale costituisce una species del genus comunione e, difatti, i due istituti sono disciplinati nel Libro III, al titolo VII del codice civile ove, rispettivamente, il Capo I è dedicato alla Comunione ed il Capo II al Condominio degli edifici e quindi, per esigenze di sistematicità dell'ordinamento, appare opportuno disciplinare in modo uniforme l'intera materia;
    da ultimo con il richiamato comma 15 dell'articolo 2 del provvedimento in esame viene, tra l'altro, ampliata la competenza per valore del Giudice di Pace innalzandola fino a 30.000 euro per le cause relative a beni mobili,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, in sede di attuazione della delega di cui al testo in esame, l'introduzione, anche nella lettera a) del comma 15 dell'articolo 2, della limitazione prevista alle successive lettere b) e c) dello stesso comma 15 per la comunione, nonché ad adeguare l'estensione della competenza per valore – disposta alla lettera d) del più volte menzionato comma 15 dell'articolo 2 – anche per le controversie «in materia di condominio»;
   in via subordinata ad adottare, comunque, ogni intervento idoneo a specificare i principi e criteri in materia di competenza condominiale del giudice di pace in modo da escludere che la stessa possa estendersi a controversie che, per tipologia e valore, presentino maggiore complessità rispetto alle ordinarie questioni condominiali.
9/3672/2Marotta.


   La Camera,
   premesso che:
    in base al comma 14 dell'articolo 2 del provvedimento in epigrafe, il Governo, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera o) del medesimo provvedimento, disciplina la formazione dei magistrati onorari, attenendosi, tra gli altri, ai seguenti principi e criteri direttivi: «c) prevedere che i magistrati onorari partecipino ai corsi di formazione decentrata organizzati con cadenza almeno semestrale, a loro specificamente dedicati, secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura e che la partecipazione ai suddetti corsi sia utilmente valutata ai fini dell'adempimento, da parte del magistrato onorario che svolga altre attività lavorative, degli obblighi di formazione e aggiornamento professionale eventualmente prescritti dalla normativa di settore ovvero dai differenti ordinamenti professionali; d) prevedere che la partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione sia obbligatoria e che la mancata partecipazione senza giustificato motivo sia valutata negativamente ai fini della conferma nell'incarico»;
    la formazione e l'aggiornamento sono universalmente considerati requisiti indispensabili per il corretto esercizio delle funzioni giudiziarie;
    di norma, nei corsi di alta formazione post-universitaria con frequenza obbligatoria, per ciascun studente è ammessa l'assenza non giustificata dalle lezioni per un numero di ore non superiore al 20 per cento del totale fra le ore di lezione e le altre attività accreditate, previste dal piano di studi, ed eventuali assenze superiori a tale limite, causate da motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, vengono valutate dagli organi direttivi del corso,

invita il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, da parte dei magistrati onorari, ai corsi di formazione a loro specificamente dedicati, per un numero superiore al 20 per cento del totale fra le ore di lezione e le attività accreditate dei corsi stessi sia elemento decisivo per valutare la conferma nell'incarico dei magistrati stessi e che eventuali assenze superiori al limite suddetto causate da motivi di salute o da altri gravi motivi debitamente documentati, vengano valutate dagli organi direttivi degli stessi corsi.
9/3672/3Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo, prevede, con riguardo ai giudici di pace, la riorganizzazione dell'ufficio che viene posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale, nonché l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP) e la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari con l'utilizzo dei giudici onorari di pace, a regime, nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e, in limitate ipotesi, come componenti del collegio, con l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace;
    nell'ambito dei criteri per l'esercizio della delega sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, ai sensi articolo 1, comma 1, lettera p), l'articolo 2, comma 15, lettera b), prevede l'attribuzione al giudice di pace dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria;
    è utile ricordare che il procedimento di rilascio del certificato di eredità e di legato di cui agli articoli da 13 a 23 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e successive modificazioni, è un procedimento finalizzato al rilascio di un documento di formazione giudiziale, necessario come titolo per procedere all'iscrizione nel Libro fondiario degli acquisti mortis causa degli immobili esistenti nell'asse ereditario e, come tale, esula sia per valore sia in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della complessità della materia per quanto riguarda istruzione e decisione, dai principi ispiratori della delega e quindi dalle materie attribuibili al giudice onorario;
    tale impostazione è, peraltro, in linea con quanto previsto anche in materia di certificato successorio europeo, laddove all'articolo 32 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 (legge europea 2013-bis), è stato ribadito che, dove vige il sistema del libro fondiario, continua a trovare applicazione il Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499,

impegna il Governo

a tenere in debita considerazione, nell'esercizio della delega di cui articolo 1, comma 1, lettera p), con particolare riguardo alla nuova funzione del giudice di pace prevista dall'articolo 2, comma 15, lettera b), della peculiarità del certificato di eredità e di legato, come illustrato in premessa, escludendo l'attribuzione della relativa competenza all'ufficio del giudice di pace.
9/3672/4Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo prevede una nuova riforma organica della magistratura onoraria e dei giudici di pace, con l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e restituzione del giudice onorario di pace (GOP), nonché la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari, prevedendo l'utilizzo dei giudici onorari di pace, a regime, nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e, in limitate ipotesi, come componenti del collegio, con l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace;
    la Commissione per le questioni regionali, nel parere espresso sul provvedimento, ha osservato che il Governo, nel disciplinare i requisiti e le modalità di accesso alla magistratura onoraria, debba prevedere la piena conoscenza delle lingue italiana e tedesca nel territorio della provincia di Bolzano e della lingua francese nel territorio della Regione Valle d'Aosta, in analogia con quanto previsto dall'articolo 41, commi 1 e 2 della legge 21 novembre 1991, n. 374, che ha istituito la figura del giudice di pace;
    in provincia di Bolzano, infatti, ai sensi dell'articolo 99 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, la lingua tedesca è parificata all'italiano, conseguentemente i cittadini di lingua tedesca possono usare il tedesco nei rapporti con gli uffici giudiziari e con gli uffici pubblici locali;
    la norma di attuazione dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1978, n. 571, e successive modificazioni disciplina le modalità per l'accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca, nonché le piante organiche degli uffici giudiziari della provincia di Bolzano;
    anche in Valle d'Aosta, l'articolo 38 dello statuto speciale di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modificazioni, parifica la lingua francese all'italiano e la norma di attuazione di cui alla legge 16 maggio 1978, n. 196, disciplina le modalità di impiego presso gli uffici pubblici locali della regione prevedendo la conoscenza della lingua francese, anche se gli atti giudiziari, qui, sono redatti solo in italiano,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il requisito della conoscenza della lingua italiana e tedesca per l'accesso alla magistratura onoraria in provincia di Bolzano e la conoscenza della lingua francese per l'accesso alla magistratura onoraria in Valle d'Aosta, in analogia a quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace.
9/3672/5Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo, prevede, con riguardo ai giudici di pace, la riorganizzazione dell'ufficio che viene posto sotto il coordinamento del presidente del tribunale, nonché l'unificazione della magistratura giudicante onoraria mediante il superamento della distinzione tra giudice di pace e GOT e l'istituzione del giudice onorario di pace (GOP) e la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari con l'utilizzo dei giudici onorari di pace, a regime, nell'ufficio del processo presso i tribunali ordinari e, in limitate ipotesi, come componenti del collegio, con l'aumento delle competenze, soprattutto civili, dell'ufficio del giudice di pace;
    nell'ambito dei criteri per l'esercizio della delega sull'ampliamento delle competenze del giudice di pace, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera p), l'articolo 8, comma 3, fa rientrare anche i procedimenti tavolari ricevuti dal notaio e di minore complessità;
   l'articolo 2, comma 4, lettera b) e c), prevede incompatibilità tra lo svolgimento delle funzioni di magistrato onorario e la professione di avvocato escludendo in particolare, che gli avvocati possano svolgere le funzioni nei circondari di tribunale nei quali loro stessi o persone a loro vicine svolgono la professione forense e che possano svolgere la professione forense nel circondario dell'ufficio onorario da loro ricoperto;
   sarebbe parimenti opportuno prevedere, quantomeno per il Trentino-Alto Adige, una disciplina analoga di incompatibilità anche per i notai, nel senso di interdirgli le funzioni di magistrato onorario del territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata di Corte d'Appello, nel quale esercitano la professione loro o persone a loro vicine, così come sarebbe opportuno evitare che i notai rogitino o concorrano alla formazione di atti per l'ufficio giudiziario al quale appartengono;
   tale necessità è dettata dalla previsione contenuta nella delega di cui all'articolo 8, comma 3, di attribuire al giudice di pace anche la competenza per gli affari tavolari in Trentino-Alto Adige,

impegna il Governo

a prevedere, nell'esercizio della delega di cui l'articolo 1, comma 1, lettera d), specifiche incompatibilità per l'esercizio della funzione di magistrato onorario anche per i notai, al pari di quelle già previste nel testo per la professione forense, soprattutto in previsione dell'attribuzione al giudice di pace degli affari tavolari in Trentino-Alto Adige.

9/3672/6Ottobre, Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma riguardante la Magistratura onoraria ed i Giudici di Pace prevede una nuova disciplina del loro status;
    è ancora pendente una procedura di infrazione europea in merito alla posizione dei detti Giudici; (n. rif. CHAP (2015) 00364, trasferita con rif. 7779/15/EMPL al sistema EU-PILOT della Commissione);
    il mancato allineamento della cessazione dal servizio con quella dei Magistrati ordinari al compimento del settantesimo anno di età rischia di porsi come una disparità di trattamento e di contrarietà alla normativa europea in quanto non consente il raggiungimento dell'età pensionabile dei magistrati onorari e dei Giudici di Pace in servizio;
    il superamento del cottimo che prevede una penalizzazione dei Giudici di Pace (GdP) in compensazione ai Giudici Onorari di Tribunale (GOT) e Vice Procuratori Onorari (VPO) è una reformatio in peius per i GdP stessi e non appare comunque chiara l'entità dell'indennità fissa e di quella variabile che dovrebbe applicarsi ai suddetti Giudici;
    è prevista una parte incentivante condizionata al raggiungimento di obiettivi il che potrebbe configurare una lesione dell'autonomia della magistratura; tale criticità potrebbe essere superata assumendo a parametro l'indennità di un Magistrato di Tribunale che ha superato la prima valutazione di professionalità, calibrando la posizione tra chi svolge la funzione giudicante rispetto alla funzione inquirente;
    la disciplina sulla previdenza, oggi assolta personalmente dal GdP iscritti alla cassa degli Avvocati, non contempla la possibilità di contribuzione da parte dell'Amministrazione giudiziaria e potrebbe perciò porsi in contrasto con i principi dettati dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che ha sancito la contrarietà di un sistema previdenziale a carico dei magistrati (cfr. C-393/10 del 01/03/2012);
    l'Associazione Nazionale Giudici di Pace (ANGdP) ha attivato un ricorso (n. 102/2013) al Comitato Europeo dell'Uguaglianza e dei diritti sociali-Direzione Diritti Umani Consiglio d'Europa nei confronti dell'Italia avente ad oggetto il riconoscimento per la Magistratura di Pace del diritto previdenziale;
    il venir meno della funzione di Coordinatore dell'Ufficio da parte dei GdP ed ora attribuita al Presidente del Tribunale, potrebbe prestarsi a profili di criticità costituzionale in quanto l'Ufficio del Giudice di Pace, primo gradino della Magistratura, sarà governato dal Presidente del Tribunale che è anche Giudice dell'appello;
    è opportuno che nell'attuazione della delega siano fugati tutti i dubbi e le criticità esistenti sia in termini di costituzionalità sia di conformità agli indirizzi dell'Unione europea,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, in sede di applicazione delle delega, di adottare norme volte ad assicurare tutte le garanzie costituzionali e di piena conformità agli indirizzi comunitari relativi alla Magistratura Onoraria e di Pace.
9/3672/7Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 2, comma 13 lettera A, del disegno di legge in esame è previsto che l'indennità dei magistrati onorari si compone di una parte fissa e di una parte variabile;
    tale modalità di pagamento è prevista per tutti i giudici onorari, quindi anche per coloro che operano in regime transitorio e, pertanto, appare ragionevole che per questi ultimi sia recepito quanto indicato dalle associazioni di categoria in proposito,

impegna il Governo

a riconoscere per i magistrati onorari in regime transitorio una retribuzione lorda annua non inferiore a € 36,000,00 come importo minimo della componente fissa, ferma la quota incentivante da determinarsi secondo rigorosi parametri oggettivi, al fine di garantire lo svolgimento della libera e autonoma attività giurisdizionale in modo dignitoso.
9/3672/8Tartaglione, Giuseppe Guerini, Greco.


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del progetto di legge in esame «Per le finalità di cui ai commi precedenti è autorizzata la spesa di euro 100.550 per l'anno 2016, di euro 201.100 per l'anno 2017 e di euro 100.550 per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento per gli anni 2016, 2017 e 2018 del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016- 2018, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;
    ancorare la retribuzione delle indennità alle risorse che costituiscono il fondo che annualmente il potere esecutivo avrebbe il compito di determinare nel suo ammontare (peraltro incerto e variabile di anno in anno a secondo delle contingenze economiche) si tradurrà in una potenziale ingerenza del potere esecutivo sul potere giudiziario, sia pur onorario, condizionandone autonomia e funzionamento mediante la pressione del fondo;
    potrebbe inoltre accadere che gli stanziamenti economici da destinare a tale fondo non riescano a coprire il fabbisogno reale del numero di MO da impiegare per il regolare funzionamento del sistema giustizia ovvero le limitate risorse finanziarie potrebbero imporre ai Presidenti e Procuratori di occupare un numero inferiore di MO ovvero di affidare loro un numero minore di affari, con evidenti ricadute negative sull'efficienza degli uffici e sul raggiungimento degli obiettivi di efficienza e celerità della giustizia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche al fine dell'eventuale adozione di iniziative normative volte, nei limiti delle compatibilità finanziarie, a svincolare la retribuzione dei magistrati onorari dal fondo e a reperire le risorse economiche idonee ad assicurare ai magistrati onorari una retribuzione che sia costante e non soggetta a riduzioni imprevedibili.
9/3672/9Giuseppe Guerini, Greco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (sull'istituzione del giudice unico di primo grado) aveva previsto che le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale (GOT) e di vice procuratori onorari (VPO) si applicassero fino all'attuazione di un complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
    l'articolo 7 della legge 374/1991 (istitutiva del giudice di pace) aveva stabilito la permanenza temporanea nella carica (per tre quadrienni) del magistrato onorario «in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei giudici di pace»;
    l'ultimo intervento legislativo sulla materia è stato disposto con l'articolo 1, comma 610, della legge di stabilità 2016, che ha prorogato nelle funzioni fino al 31 maggio 2016 i giudici onorari di tribunale, i vice procuratori e i giudici di pace con il mandato in scadenza;
    il disegno di legge delega in esame prevede non solo l'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria, ma anche l'unificazione della magistratura giudicante onoraria e la rideterminazione del ruolo e delle competenze dei magistrati onorari;
    l'articolo 1, comma 1, delega il Governo ad operare la ricognizione e il riordino della disciplina relativa alle incompatibilità all'esercizio delle funzioni di magistrato onorario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, quando il magistrato onorario esercita contestualmente la professione di avvocato, di introdurre una procedura volta ad acquisire presso i Consigli dell'ordine informazioni sulla condotta deontologica dell'avvocato magistrato onorario nell'esercizio della professione forense e su eventuali situazioni di incompatibilità.
9/3672/10Marzano.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge delega sulla riforma della magistratura onoraria oggi in esame prevede l'attribuzione alla competenza del giudice di pace delle cause e dei procedimenti di volontaria giurisdizione «in materia di condominio degli edifici». Nella legislazione attuale, le azioni giudiziarie in materia condominiale rientrano nella competenza del Tribunale ordinario, salvo che si tratti di cause relative «alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case», qualunque ne sia il valore, e di cause di valore non superiore a 5.000 euro, a condizione che il diritto di proprietà non sia stato oggetto di un'esplicita richiesta di accertamento da parte di una delle parti. Per quanto invece concerne gli atti di volontaria giurisdizione – ossia gli atti diretti a supplire o integrare, con l'intervento attivo dell'Autorità giudiziaria, la manchevole attività delle parti nell'amministrazione dei propri interessi quali ad esempio i provvedimenti di nomina e revoca giudiziale dell'amministratore oppure, in caso di inerzia dell'assemblea, la mancata esecuzione di lavori di manutenzione del fabbricato, la mancata approvazione dei bilanci o, ancora, per la mancata formazione o revisione del regolamento di condominio – è sempre la legge a stabilire quando sia possibile richiedere, con ricorso al Tribunale, la loro adozione. La scelta di sottrarre alla magistratura togata tutte le cause e tutti i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia condominiale ha destato grande preoccupazione tra gli addetti ai lavori, soprattutto per la crescita del contenzioso in sede di impugnazione che determinerebbe;
    al riguardo occorre osservare che la materia condominiale è stata oggetto di una recente riforma e presuppone approfondite conoscenze giuridiche e tecniche. Si tratta, infatti, di un settore in continua evoluzione: gli interventi della giurisprudenza sono innumerevoli al punto che molte controversie, specie negli ultimi anni, sono arrivate dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione. A ciò si aggiunga che le liti in un condominio possono riguardare aspetti particolarmente delicati della vita delle persone, interessando diritti fondamentali – si pensi ad esempio al tema del superamento delle barriere architettoniche – e, spesso, questioni economiche di rilevante entità;
    il testo in esame, d'altronde, prevede correttamente che l'attribuzione alla competenza del giudice di pace per le controversie nelle altre materie sia limitata a quelle che non presentino «complessità quanto ad attività istruttoria e decisoria», ma per quanto concerne le problematiche condominiali affida inspiegabilmente al giudice di pace la competenza su tutte le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione «in materia di condominio degli edifici», non chiarendo peraltro che cosa si debba esattamente intendere con tale locuzione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare nell'esercizio della delega un'interpretazione più restrittiva della lettera a) del comma 15 dell'articolo 2, per quanto attiene alla competenza in materia condominiale, indicando un limite per valore delle controversie di competenza del giudice di pace e prevedendo, come per le altre materie, che le controversie più complesse e delicate inerenti il condominio rimangano nella competenza esclusiva della magistratura togata, mentre vengano devoluti all'Ufficio del giudice di pace i procedimenti di minor complessità in relazione all'attività istruttoria e decisoria.
9/3672/11Dambruoso, Matarrese, Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    la disciplina del condominio negli edifici, oggetto di una recente riforma legislativa, è materia complessa e che, come tale, richiede approfondite conoscenze sia giuridiche che tecniche;
    gli interventi della giurisprudenza in materia condominiale sono numerosi e complessi a tal punto che le questioni proposte ai giudici togati stessi hanno richiesto e richiedono tuttora perfino l'intervento delle Sezioni Unite della Cassazione;
    la complessità della materia condominiale e delle cause, specie se di elevato valore e/o se derivanti da opere relative ad appalti e sicurezza degli edifici, richiede una esperienza e una preparazione giuridica che solo la magistratura togata può garantire, tanto più che le conseguenze di eventuali errori di giudizio ricadono sui singoli condòmini;
    le liti in condominio possono riguardare aspetti particolarmente delicati della vita delle persone a tal punto da sfociare in tensioni sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attribuire in via non esclusiva la competenza dell'ufficio del giudice di pace nelle cause e nei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici.
9/3672/12Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    la delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria prevede la corresponsione, in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi prefissati, di una indennità in misura non inferiore al 15 per cento e non superiore al 50 per cento della parte fissa loro dovuta, senza tuttavia indicare la base di riferimento della stessa;
    la delega stessa prevede la costituzione di un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità,

impegna il Governo

nei limiti dei vincoli di finanza pubblica fissati, ai fini dell'attuazione della delega, a valutare l'opportunità di:
   individuare con chiarezza la parte fissa della remunerazione della magistratura onoraria;
   individuare la gestione previdenziale in cui saranno iscritti i magistrati onorari e definire in modo puntuale la configurazione del nuovo sistema pensionistico, anche alla luce della circostanza che molti dei magistrati onorari in servizio hanno già una propria copertura previdenziale, nonché definire le caratteristiche delle tutele previdenziali e assistenziali da assicurare.
9/3672/13Baruffi, Giacobbe.


   La Camera,
   premesso che:
    osservato che, ai sensi dell'articolo 245 del decreto legislativo 9 febbraio 1998, n. 51, le disposizioni dell'ordinamento giudiziario che consentono l'utilizzo di giudici onorari di tribunale e di vice procuratori onorari trovano applicazione fino al complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria e comunque, secondo l'ultima proroga prevista dalla legge di stabilità per l'anno 2016, entro il 31 maggio del 2016;
    rilevato che, al fine di scongiurare la decadenza, dall'incarico, a quella data, di moltissimi magistrati onorari in servizio, non solo dovrà essere approvato ed entrare in vigore il disegno di legge in esame, ma dovranno anche essere stati emanati i decreti legislativi di attuazione della delega, una volta acquisti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti sui corrispondenti schemi dei decreti legislativi,

impegna il Governo

ad esercitare la delega emanando gli schemi dei decreti legislativi, di cui all'articolo 3, quanto più tempestivamente possibile rispetto alla scadenza del 31 maggio 2016 di cui in premessa, dando immediatamente inizio, subito dopo la promulgazione e pubblicazione della legge, ai relativi adempimenti preliminari, tenendo conto che sugli schemi di decreto dovranno esprimersi le Commissioni parlamentari competenti e che all'adozione dei decreti legislativi dovrà seguire una fase applicativa delle disposizioni organizzatorie relative alla riformata magistratura onoraria.
9/3672/14Ferranti, Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    è notorio lo stato di criticità in cui versa l'amministrazione della giustizia nel nostro Paese anche se va evidenziato lo sforzo di ammodernamento e l'approvazione di importanti riforme che hanno consentito un significativo miglioramento di alcuni profili;
    i magistrati onorari, la cui funzione spesso va ben oltre il perimetro definito dal decreto legislativo n. 51 del 1998, sono di fatto una categoria di lavoratori stabilmente inseriti, anche a seguito delle reiterate proroghe annuali o biennali, nei rispettivi uffici di appartenenza, al di là dei criteri di temporaneità, accessorietà ed occasionalità;
    finora il Legislatore nei loro confronti non ha riconosciuto adeguate forme di tutela in quanto l'onorarietà dell'incarico ha costituito un equivoco sostanziale non più eludibile;
    numerosi magistrati onorari si sono attivati attraverso le vie legali per il riconoscimento dello status di lavoratore subordinato e formulando, altresì, questione pregiudiziale europea ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea fattore preso in considerazione dalla stessa Commissione europea che ha aperto una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia;
    i magistrati onorari attualmente in servizio sono stati prorogati con la legge di stabilità 2016 fino al prossimo 31 maggio 2016 in attesa della riforma organica della magistratura onoraria;
    il disegno di legge in esame affronta la questione anche se una ulteriore riflessione nel suo iter parlamentare andrebbe effettuata in merito ai profili dei magistrati con più proroghe anche in considerazione del contributo dato al funzionamento della giustizia,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in premessa anche al fine di valutare ulteriori iniziative normative volte a disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno tre anni, valutando l'opportunità di declinare o nell'ambito del prosieguo dell’iter o mediante apposito provvedimento i seguenti principi:
    a) la possibilità di prevedere che i magistrati attualmente in servizio da almeno tre anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega in regime di incompatibilità assoluta con l'esercizio della professione forense e altra attività di lavoro dipendente, di essere stabilmente inseriti nell'ufficio per il processo e confermati nell'incarico per ulteriori mandati fino al raggiungimento del settantesimo anno di età, previa verifica quadriennale da parte del Consiglio giudiziario in sede di deliberazione per la conferma;
    b) la possibilità, conseguentemente, di attribuire ai suddetti magistrati un compenso mensile in misura fissa graduato in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della riforma;
    c) a valutare la rideterminazione dell'importo dell'indennità liquidata ai magistrati onorari, mai aggiornata dal 2001 nonché di un regime previdenziale ed assistenziale che garantisca la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali e l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne sia privo;
    d) a valutare l'opportunità di applicare la disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria nei confronti di chi non intenda essere inserito nel ruolo organico.
9/3672/15Cardinale.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolazione giudiziaria a partire da quella maggiormente vicina al cittadino come sono i giudici di pace deve essere obbligatoriamente legata all'articolazione territoriale, alla capacità di mobilità dei singoli territori, alle peculiarità delle singole regioni;
    la Sardegna è riconosciuta con legge costituzionale regione a Statuto speciale;
    al fine della più compiuta valutazione della condizione attuale della regione Sardegna risulta necessario produrre analisi e dati oggettivi che rendono indispensabile una valutazione compiuta dell'organizzazione giudiziaria e di quella dei giudici di pace in particolare modo;
    al fine di richiamare dati oggettivi si propongono le analisi di un soggetto terzo, l'istituto Tagliacarne che rileva attraverso l'atlante delle infrastrutture elementi di comparazione assolutamente emblematici dell'assenza di coesione e unità nazionale; per quanto riguarda le reti energetiche: indice 100 per l'Italia; 64,54 per il Mezzogiorno; 35,22 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti stradali: indice 100 per l'Italia; 87,10 per il Mezzogiorno; 45,59 per la Sardegna; per quanto riguarda le reti ferroviarie: indice 100 per l'Italia; 87,81 per il Mezzogiorno; 15,06 per la Sardegna; per quanto riguarda l'analisi delle infrastrutture economico sociali: indice 100 per l'Italia, 84,45 per il Mezzogiorno; 56,16 per la Sardegna;
    tali elementi oggettivi, oltre al valore costituzionale e giuridico della specialità statutaria della Regione, impongono che la Sardegna abbia riconosciuta anche nella materia oggetto della legge in esame e della delega conseguente;
    all'articolo 8 la legge in esame reca disposizioni per le regioni Trentino- Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste:
     1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano alle regioni Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
     2. Ulteriori disposizioni, dirette ad armonizzare la riforma della magistratura onoraria con la peculiarità degli ordinamenti regionali di cui al comma 1, sono adottate con norme di attuazione dei rispettivi statuti speciali;
     3. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo adotta le disposizioni necessarie ad attribuire alla competenza dell'ufficio del giudice di pace i procedimenti in affari tavolari relativi a contratti ricevuti da notaio e connotati da minore complessità;
    è indispensabile che analoga norma a tutela della specialità autonomistica venga introdotta nella delega anche a favore delle altre regioni a statuto speciale a partire dalla regione Sardegna anche per le considerazioni richiamate precedentemente,

impegna il Governo

a tener conto delle peculiarità statutarie della regione Sardegna e della sua condizione insulare e infrastrutturale introducendo un dispositivo che preveda l'adozione di norme d'attuazione specifiche di concerto con l'autonomia regionale per l'articolazione dei giudici di pace sul territorio regionale.
9/3672/16Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    nel disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» è prevista, all'articolo 2, comma 13, la corresponsione ai magistrati onorari di indennità costituite da una parte fissa, senza che siano individuati criteri certi per la sua determinazione, e da una parte variabile, definita nel minimo e nel massimo in misura non inferiore al 15 per cento né superiore al 50 per cento della parte fissa;
    ne discende che il compenso spettante al magistrato onorario dipende integralmente, anche per la determinazione della componente variabile, dall'individuazione della somma spettante quale componente fissa indennitaria;
    la certezza di una retribuzione congrua per un magistrato è finalizzata a garantire non solo il suo diritto al sostentamento, ma anche l'autonomia e indipendenza del giudice in modo da prevenire ogni rischio di corruzione; un magistrato deve svolgere la propria funzione con l'unico scopo di garantire il rispetto della legge e non può essere condizionato da una situazione retributiva incerta;
    la Corte costituzionale in più occasioni ha affermato come la retribuzione dei magistrati riguarda «un aspetto essenziale all'attuazione del precetto costituzionale dell'indipendenza» (Corte costituzionale n. 1/1978; Corte costituzionale n. 42/1993; Corte costituzionale n. 223/2012) ed ha precisato che tale aspetto è fondamentale «in modo da evitare che i magistrati siano soggetti a periodiche rivendicazioni di altri poteri»;
    questo è un principio posto a tutela della funzione giudiziaria e non costituisce una prerogativa collegata allo status giuridico della persona del giudicante considerata quindi l'importanza della determinazione certa e congrua del compenso del magistrato onorario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, in sede di decreto legislativo attuativo all'articolo 2, comma 13 dell'emanando disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace», che la parte fissa dell'indennità del magistrato onorario che svolge funzioni giudicanti o requirenti sia determinata in misura non inferiore a 36.000 euro lordi annui.
9/3672/17Molteni, Guidesi, Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    nel regime transitorio del disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» è previsto, all'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 4, che «in ogni caso, l'incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età»;
    la predetta formulazione contrasta con la relazione tecnica ministeriale pubblicata il 3 luglio 2014 sul sito ufficiale del Ministero della giustizia che al punto n. 2 dei 12 punti di riforma della giustizia, espressamente prevede che: «Occorrerà delineare uno specifico regime transitorio per i magistrati onorari in servizio alla data della riforma, la cui durata potrebbe essere articolata come segue: mantenimento in servizio dei magistrati onorari per tre quadrienni a decorrere dalla data della riforma, ferma la necessità di conferma allo scadere di ciascun quadriennio e il limite massimo del settantesimo anno di età»;
    tale refuso è stato altresì evidenziato dal relatore onorevole Giuseppe Guerini, in sede di discussione generale del disegno di legge nella seduta del 26 aprile scorso, allorquando ha rilevato che «i magistrati onorari già in servizio possono essere confermati sino a 4 quadrienni dalla data di entrata in vigore dei decreti delegati, stabilendo, però, che di regola nel corso del quarto quadriennio possono essere svolte attività relative all'ufficio per il processo. È in ogni caso previsto che l'incarico cessa al compimento del settantesimo anno di età»;
    l'attuale limite di 68 anni non consente al magistrato onorario che svolge tali funzioni già da un considerevole lasso di tempo di maturare il diritto alla pensione;
    la predetta previsione si pone in contrasto con la normativa europea, poiché prevede come regola generale quella di non consentire al magistrato di raggiungere il limite di età per usufruire di un trattamento pensionistico (cfr. in particolare Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-393/10 del 1o marzo 2012) stabilito per i magistrati professionali in settanta anni e, del pari, per gli avvocati sempre in settanta anni (cfr. articolo 2 del Regolamento per le prestazioni previdenziali nel testo approvata nella seduta del 5 settembre 2012),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione anche al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte ad intervenire con gli strumenti a sua disposizione al fine di innalzare a settanta anni il limite di età attualmente previsto dall'articolo 2, comma 17, lettera a), n. 4, dell'emanando disegno di legge recante «Delega Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace».
9/3672/18Invernizzi, Molteni, Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato ha provveduto all'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità, ma nulla ha disposto circa i magistrati onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali ugualmente non è consentita un'ulteriore conferma,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a prorogare il mandato dei magistrati onorari in servizio il cui mandato scade alla data riportata in premessa, fino al completamento della riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.
9/3672/19Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato ha provveduto all'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità, prevedendo per la materia della previdenza e assistenza una blanda previsione normativa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a fornire a tutti i magistrati onorari il diritto ad una più efficace copertura previdenziale ed assistenziale proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.
9/3672/20Turco, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato ha provveduto all'introduzione di uno statuto unico della magistratura onoraria in ordine alle modalità di accesso, alla formazione e al tirocinio, alla durata e decadenza dell'incarico, alla revoca e alla dispensa dal servizio, alle incompatibilità, ai trasferimenti, alla responsabilità disciplinare, alla disciplina delle indennità, ma nulla ha previsto riguardo eventuali casi di sospensione legittima dalla funzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative normative volte a disciplinare la sospensione dal servizio ovvero i casi di collocamento in aspettativa o in congedo, nell'eventualità di una gravidanza, infortunio, malattia o assunzione legittima di alcuno degli incarichi previsti dal provvedimento approvato, e le conseguenti modalità di riammissione.
9/3672/21Matarrelli, Andrea Maestri, Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Pastorino, Segoni.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Problematiche relative alla partecipazione italiana ad un eventuale intervento militare in Libia, con particolare riferimento al rischio di aumento dei flussi migratori e di attentati terroristici – 3-02213

   MANLIO DI STEFANO, SIBILIA, SPADONI, GRANDE, SCAGLIUSI, DEL GROSSO e DI BATTISTA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   in merito alla situazione di stallo politico in cui versa da tempo la Libia e alla possibilità che il nostro Paese potesse avere un ruolo principale in caso di intervento sul campo, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, in varie interviste rilasciate negli ultimi mesi, ha più volte ribadito la linea tenuta dal Governo italiano: in Libia «interverremo solo se il Governo libico chiederà a noi e al resto della comunità internazionale un sostegno»;
   come ampiamente previsto da tempo, tale richiesta di aiuto è stata ufficialmente avanzata dal Consiglio presidenziale libico guidato da Mohammad Fayez al-Serraj all'Onu, ai Paesi europei e a quelli africani confinanti per proteggere le risorse petrolifere del Paese, atteso che nelle ultime settimane i miliziani del califfato hanno provato più volte a attaccare i depositi e i check point della Petroleum facilities guard, la milizia guidata dal giovane «rivoluzionario» Ibrahim Jadran che da mesi ha assunto la protezione della maggior parte dei pozzi della Cirenaica;
   tuttavia, un altro elemento determinante in Cirenaica è la presenza del generale (ribelle) Khalifa Haftar, a capo di una milizia che ha combattuto gli islamisti a Bengasi, ma che di fatto tiene in ostaggio il Parlamento di Tobruk e gli impedisce di votare a favore del Governo di al-Serraj. Tra l'altro, a quanto si apprende da fonti giornalistiche (il sito online de La Repubblica) nei giorni scorsi il generale ha ricevuto armi dagli Emirati arabi uniti (i quali, insieme a Francia e Egitto, sono suoi grandi alleati), in violazione dell'embargo deciso dall'Onu. Nel porto di Tobruk sarebbero stati scaricati più di 1.000 veicoli da combattimento leggeri assieme a armi e munizioni. È piuttosto noto, a parere degli interroganti, che l'Egitto usa il generale Haftar per allargare la propria influenza in Cirenaica, sperando di acquisire il controllo di parte dei traffici di petrolio nella regione, mentre la Francia ne è coinvolta soprattutto per le forniture militari che il generale Al Sisi ha chiesto al Governo francese;
   il Governo italiano avrebbe già pronti i piani per offrire una prima risposta a tale richiesta: in una prima fase l'Italia potrebbe schierare 250 uomini fra Esercito e Arma dei carabinieri, ovvero il contingente più numeroso di una forza internazionale con le «insegne» Onu (anche se in un primo momento si era parlato di 900 soldati, una disponibilità che è stata poi smentita dalla Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero della difesa);
   la situazione appare tuttavia alquanto delicata, poiché se è vero che schierare una forza Onu a protezione dei pozzi significa potenzialmente combattere contro il sedicente Stato islamico, significa, però, anche trovarsi a dover fronteggiare uno scontro con le milizie del generale Haftar;
   durante il recente vertice di Hannover non sono state decise misure concrete in ordine alla citata richiesta libica perché si attendono richieste specifiche dal Governo insediatosi a Tripoli, il cui Esecutivo è, fino a questo momento, sostanzialmente fragile, non avendo ricevuto ancora il sostegno formale di quella importante parte del Paese che fa capo al Parlamento di Tobruk, in Cirenaica, soprattutto, come già detto, per l'opposizione del suo uomo forte, il generale Khalifa Haftar; il Primo ministro al-Serraji al momento controlla le uniche istituzioni funzionanti dello Stato: l'azienda petrolifera nazionale, il fondo sovrano della Libia e la banca centrale;
   nell'assenza di una politica estera (e militare) comunitaria, forte rimane il sospetto per gli interroganti che ognuno pensi per sé, atteso che Francia e Gran Bretagna sono già impegnate concretamente in Libia, in una sorta di corsa frenetica tra forze speciali per accaparrarsi per primi, al di fuori di qualsiasi legittimazione internazionale, le risorse petrolifere della Libia, Paese per ora inerme, diviso e quindi una facile preda;
   tra l'altro, in uno scenario di tale tipo, la realistica spartizione finale di pozzi petroliferi e conseguenti sfere di influenza che ne deriverebbero andrebbero ad avviso degli interroganti principalmente a vantaggio di Francia e Gran Bretagna –:
   se non ritenga il Governo che l'invio di militari, in assenza sia di una legittimazione parlamentare del Governo al-Serraji sia di una risoluzione Onu, possa causare una maggiore destabilizzazione dell'area, con conseguente rischio di aumento tanto dei flussi migratori quanto di attentati terroristici contro il nostro contingente e in territorio italiano. (3-02213)


Chiarimenti in merito ai tempi di adozione del decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali per l'anno 2016, nonché in merito all'esistenza di un «piano per l'intervento militare italiano in Libia» – 3-02212

   SCOTTO, PALAZZOTTO, PIRAS, DURANTI, CLAUDIO FAVA, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DANIELE FARINA, FASSINA, FERRARA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PANNARALE, PELLEGRINO, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   con il decreto-legge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 198 del 2015, si sono prorogate le missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione sino al 31 dicembre 2015;
   ad oggi – a 118 giorni dalla scadenza temporale delle autorizzazioni per le missioni in corso – il Governo non ha provveduto ad emanare alcun decreto di rifinanziamento delle stesse;
   anche il precedente «decreto missioni» (decreto-legge n. 174 del 2015) è stato licenziato dal Consiglio dei ministri il 12 ottobre 2015 e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 ottobre 2015, ovvero dopo un mese esatto dalla scadenza di quello precedente, creando la possibilità di un paradosso normativo in caso di mancata approvazione entro i termini. Paradosso normativo che, a detta degli interroganti, si ripresenta come possibilità in particolar modo adesso che si è creata una finestra di vuoto normativo lunga oltre tre mesi;
   i teatri in cui si muovono le Forze armate italiane sono in continua evoluzione, data la forte instabilità di alcuni territori, il cambiamento repentino delle strategie del terrore seguito agli attentati di Bruxelles e le consequenziali azioni messe in campo (o annunciate) da diversi nostri Stati partner oltre che dalle Nazioni Unite stesse, e rischiano di non essere più quanto fotografato con l'ultimo decreto;
   ulteriori nuovi scenari di intervento si sono prefigurati negli ultimi mesi, come nel caso della Libia. Già in data 24 febbraio 2016 – con interrogazione a risposta in Commissione a prima firma Duranti del gruppo parlamentare Sinistra Italiana-Sinistra ecologia libertà – è stato chiesto conto delle intenzioni del Governo circa un possibile intervento diretto nello Stato africano, data anche l'autorizzazione alla base di Sigonella per l'utilizzo di droni armati, le indiscrezioni di stampa per cui sarebbero pronti 5.000 uomini e le richieste arrivate in tal senso dal Segretario della difesa americana, Ashton Carter;
   in particolare, sull'eventuale invio di militari in Libia da parte dell'Italia si susseguono agli annunci le smentite e nel Governo, secondo gli interroganti, la confusione regna sovrana. L'ultimo annuncio riportato da diverse testate giornalistiche in data 26 aprile 2016, all'indomani del vertice del G5 di Hannover, riportando fonti del Governo libico, dava per certo l'invio di 900 unità. Dopo l'ennesima smentita del Governo alcune testate, tra cui il quotidiano la Repubblica, nella stessa giornata davano invece per certo, citando fonti del Ministero della difesa, l'invio di 250 unità tra Esercito e Arma dei carabinieri a difesa delle organizzazioni internazionali a Tripoli (ambasciate Onu e dell'Unione europea e altri uffici internazionali);
   da mesi si assiste ad un insopportabile balletto di cifre sul contingente militare da inviare a Tripoli, così come sulle truppe che si dovrebbe inviare in Iraq e precisamente a difesa della diga di Mosul;
   in aggiunta sarebbero stati inviati quattro elicotteri NH90 dell'Esercito italiano, mentre altri quattro aeromobili AW129 Mangusta saranno invece inviati a breve. Tutti saranno impiegati per missioni di contrasto allo Stato islamico e con compiti Sar e ricognizione a supporto di centinaia di uomini della brigata Friuli;
   l'annuncio dell'invio degli elicotteri (e di un totale di 130 soldati) era arrivato nel febbraio 2016 dal Ministro della difesa Roberta Pinotti: i primi uomini sono quindi arrivati in Iraq nei giorni scorsi senza che ci sia mai stato un passaggio autorizzativo del Parlamento;
   a parere degli interroganti la decretazione di urgenza – diventata negli ultimi anni prassi – per il rifinanziamento delle missioni internazionali è strumento ai limiti della legittimità costituzionale (in particolare in relazione ai requisiti di necessità ed urgenza, vista la natura periodica e quindi prevedibile delle esigenze legate alle missioni stesse) e svilente del controllo effettivo e delle prerogative in capo ai parlamentari in quanto potere legislativo;
   per quanto esposto sopra, quindi, risulta essere ancora più grave il ritardo di cui è oggetto il nuovo «decreto missioni», ritardo che di fatto impedisce trasparenza e discussione parlamentare circa lo stato dell'arte degli interventi italiani all'estero e circa le strategie attuali e future da adottare –:
   se esista e quindi quale sia il «piano per l'intervento militare italiano in Libia» e in particolare, anche alla luce del comprovato invio di nuovi mezzi e uomini in territorio iracheno, se non intenda il Ministro interrogato chiarire le motivazioni che hanno portato a non deliberare ancora in merito al decreto di rifinanziamento delle missioni internazionali per l'anno 2016. (3-02212)


Iniziative diplomatiche nei confronti dei Paesi ritenuti responsabili di violazioni dell'embargo sulla vendita di armi alla Libia e sull'acquisto di petrolio libico – 3-02214

   ARTINI, BALDASSARRE, BECHIS, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI, MATARRELLI e PASTORINO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   nel 2011 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha imposto un embargo sulle armi alla Libia che è tuttora in vigore;
   un recente report delle Nazioni Unite, sottoposto all'attenzione del Consiglio di sicurezza già nel mese di gennaio 2016, e i cui contenuti sono stati in parte resi noti dalla stampa, ha rivelato come, in violazione dell'embargo internazionale, alcuni Paesi, società e soggetti privati abbiano venduto armi ed equipaggiamenti militari alle parti in conflitto;
   secondo il suddetto report, l'embargo sulle armi sarebbe stato violato nel 2011 da due società private statunitensi, da Emirati arabi uniti, Egitto e Turchia nel 2014 e 2015 e sarebbero coinvolte in traffici di armi verso la Libia anche Giordania e Sudan, una società ucraina e un intermediario italiano;
   le armi sarebbero entrate in Libia per lo più attraverso le rotte commerciali marittime e sarebbero state pagate prevalentemente in petrolio, sebbene fosse stata verificata anche la distrazione di denaro dalla Libyan central bank in favore di gruppi di opposizione armata; in particolare risulterebbero trasferimenti di ingenti somme di denaro (sei milioni di dinari libici, equivalenti a 4,2 milioni di euro) a favore del Benghazi revolutionaries shura council, legato proprio ad Ansar al-Sharia;
   secondo quanto reso noto dalla stampa, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite deciderà che azioni intraprendere contro gli Stati membri dell'Onu che hanno violato l'embargo internazionale sulle armi contro la Libia solo dopo aver valutato il nuovo rapporto sulle violazioni;
   il 31 marzo 2016, nell'ambito del forum di esperti libici per la cooperazione allo sviluppo che si è tenuto a Tunisi, l'inviato speciale dell'Onu, Martin Kobler, si è detto favorevole alla revoca dell'embargo, perché «l'esercito libico ha bisogno di questo (armi) nella sua guerra al terrorismo» e «senza sicurezza non ci sarà nessuna stabilità economica»;
   secondo quanto riportato dalla stampa libica, nei giorni precedenti il 24 aprile 2016, una nave saudita è approdata a Tobruk e ha scaricato circa 1.050 veicoli militari che sarebbero stati inviati dagli Emirati arabi uniti; in particolare, si tratterebbe di 600 veicoli leggeri (in gran parte fuoristrada pick-up armabili) e oltre 50 veicoli blindati da trasporto truppe che, in base alle evidenze fotografiche, risultano essere del modello Panthera, realizzato dalle società Minerva special purpose vehicles, con sede a Dubai, e Ares security vehicles di Abu Dhabi; tali veicoli, leggeri e blindati, sarebbero stati successivamente trasferiti al campo di Emdad delle milizie del generale Khalifa Haftar;
   il 26 aprile 2016 le autorità di Malta hanno rifiutato l'attracco alla petroliera battente bandiera indiana Distya Ameya, noleggiata da un'azienda degli Emirati arabi uniti per prelevare greggio dal porto di Marsa al Hariga, a Tobruk; secondo quanto riferito dal sito internet informativo libico «Al Wasat», la nave avrebbe dovuto caricare il petrolio estratto dai giacimenti di Messla e Sarir, nella Libia orientale, per portarlo a Malta e consegnarlo alla compagnia Dsa consultancy fzc, registrata negli Emirati arabi uniti; il transponder della petroliera è spento dal 21 aprile 2016 e l'ultimo segnale è stato inviato a poche miglia nautiche di distanze dal confine tra Egitto e Libia; l'ambasciatore libico presso l'Onu, Ali al Dabbash, ha denunciato il fatto che «il Governo di riconciliazione nazionale subisce la vendita illegale di greggio libico»; parlando all'agenzia di stampa libica «al Tadhamoun», il diplomatico ha spiegato che «il Governo deve affrontare il tentativo della petroliera Distya Ameya battente bandiera indiana e proveniente dagli Emirati arabi uniti di prelevare greggio dal porto di Marsa al Hariga»; il 25 aprile 2016 l'ente petrolifero libico Noc ha definito «illegale» questa vendita e ha riferito il caso al Consiglio di presidenza guidato dal premier Fayez al-Sarraj;
   non si può escludere che il greggio trasportato dalla Distya Ameya, che, secondo fonti di stampa, ammonterebbe a circa 650.000 barili, possa essere stato inviato negli Emirati arabi uniti in cambio di armamenti;
   secondo alcune fonti di stampa, i veicoli militari recentemente giunti a Tobruk sarebbero destinati per un'offensiva anti-Isis su Sirte che dovrebbe essere condotta dalle milizie del generale Haftar; tuttavia tali milizie risultano attualmente impiegate soprattutto in combattimenti a Derna, Bengasi e Adjabiya (a sud di Bengasi); ufficialmente si tratta di operazioni anti-Isis, ma le forze di Haftar risultano combattere anche le milizie che si oppongono all'Isis;
   un esempio chiaro del fatto che la lotta all'Isis viene invocata da parte delle forze di Haftar per coprire operazioni condotte contro altri gruppi che si oppongono al Governo di Tobruk è rappresentato dal teatro di Derna, dove le forze di Haftar continuano a lanciare attacchi aerei e terrestri, sebbene l'Isis abbia abbandonato il centro abitato da tempo e sia stata espulsa anche dalla periferia, tra il 20 e il 21 aprile 2016, dalle forze del Consiglio della shura dei mujaheddin di Derna; a questo proposito, il 25 aprile 2016, il Consiglio della shura dei mujaheddin di Derna, tramite il proprio portavoce, Mohamed al Mansuri, ha accusato le forze di Tobruk, guidate da Haftar, di aver ucciso un numero imprecisato di civili attraverso raid aerei indiscriminati. Mansuri, inoltre, ha accusato le forze di Haftar di aver permesso la fuga dei miliziani dell'Isis dal distretto 400, sobborgo orientale di Derna, affermando che «gli aerei da guerra di Haftar hanno consentito alla colonna di Daesh di fuggire per 800 chilometri attraverso il deserto senza mai sfiorarli; al contrario, hanno attaccato i civili in città»; Ali Hassi, il portavoce di Ibrahim Jadhran, capo della Petroleum facilities guard, avrebbe fatto una simile denuncia il 24 aprile 2016 dalla città di Ajdabiya; a Bengasi le forze di Haftar combattono anche contro quelle del Consiglio dei rivoluzionari di Bengasi e ci sarebbe anche il caso di 150 famiglie intrappolate nella zona della baia di Mreysa dalle forze di Tobruk che i rivoluzionari non riescono a recuperare via nave per gli attacchi aerei di Haftar;
   il generale Haftar ha adottato una posizione ambigua verso il Governo di al-Serraj, definendo «golpisti» i metodi con cui il Consiglio di presidenza del Premier si è insediato a Tripoli e sostenendo che «parte della popolazione chiede la formazione di un consiglio militare», ha più volte dichiarato di non voler entrare nelle questioni politiche e di essere disposto a sostenere qualsiasi Governo di unità che otterrà la fiducia del Parlamento di Tobruk, ma ha anche ammonito che «non resterà a guardare se il processo politico porterà il Paese negli abissi»;
   il 1o aprile 2016 sono entrate in vigore le sanzioni dell'Unione europea contro coloro che, in Libia, si oppongono al Governo al-Serraj (divieto di ingresso nell'Unione europea e di congelamento dei beni e fondi che si trovano in Europa); tali sanzioni hanno colpito il Primo ministro di Tripoli Khalifa al-Gweil, il Presidente del General national congress di Tripoli, Nouri Abusahmain, e il Presidente della House of representatives di Tobruk, Aguila Saleh; tuttavia, non è stato interessato dalle sanzioni il generale Khalifa Haftar, nonostante sia pressoché unanimemente indicato come il principale ostacolo alla piena affermazione dell'autorità del Government of national accord su tutta la Libia;
   al momento attuale il Governo di al-Serraj non risulta ancora in grado di controllare il territorio con le forze di cui dispone, come dimostrato dalla richiesta di aiuti internazionali per la protezione degli impianti petroliferi minacciati dall'Isis, e il rafforzamento militare di attori potenzialmente ostili al Government of national accord potrebbero portare a un rapido mutamento nell'equilibrio delle forze in teatro e alimentare una nuova guerra civile su vasta scala –:
   quali iniziative diplomatiche il Governo intenda adottare nei confronti dei Paesi ritenuti responsabili di violazioni dell'embargo sulle armi alla Libia e/o di acquisto illecito di petrolio libico. (3-02214)


Chiarimenti ed iniziative in merito agli adempimenti relativi all'esenzione dal pagamento del canone Rai – 3-02215

   CAPARINI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:
   il comma 154 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità per il 2016) prevede che il pagamento del canone di abbonamento alla concessionaria radiotelevisiva avvenga, a partire da luglio 2016, contestualmente al pagamento della fattura elettrica;
   il decreto attuativo per stabilire i termini e le modalità di pagamento è stato inviato al Consiglio di Stato per i dovuti pareri, che lo ha definito lacunoso, poco chiaro e senza tutela della privacy;
   il decreto attuativo, secondo il Consiglio di Stato, è da rifare: manca una puntuale definizione di «apparecchio televisivo», non tutela la privacy degli utenti, non formula con chiarezza le regole, non prevede informazione per gli utenti e non ha il formale via libera del Ministro interrogato;
   con una nota del 20 aprile 2016 il Ministero dello sviluppo economico ha fornito, a seguito del rilievo del Consiglio di Stato, la definizione di apparecchio televisivo: «apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite decoder o sintonizzatore esterno». Il sintonizzatore è un dispositivo «idoneo ad operare nelle bande di frequenza destinate al servizio televisivo secondo almeno uno degli standard previsti nel sistema italiano per poter ricevere il relativo segnale tv». Quindi, non si paga il canone Rai per i seguenti dispositivi: computer, smartphone, tablet e ogni altro apparecchio privo del sintonizzatore per il digitale terrestre o satellitare;
   il suddetto comma 154 prevede, inoltre, che il decreto attuativo sia emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro interrogato, che invece ha fornito un semplice assenso;
   il Consiglio di Stato, inoltre, contesta il meccanismo attraverso il quale viene addebitato il canone Rai in bolletta, il quale prevede un notevole scambio di dati e informazioni fra diversi enti (Anagrafe tributaria, Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, Acquirente unico, Ministero dell'interno, comuni, società private) e, secondo i magistrati amministrativi, questo «necessariamente implica profili di rispetto e tutela della privacy»;
   i contribuenti che intendono presentare la dichiarazione di non detenzione di una tv, per evitare di trovarsi addebitato in bolletta un canone Rai non dovuto, lo dovranno fare entro il 16 maggio 2016, termine prorogato con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, mentre non cambiano i termini per l'invio delle dichiarazioni relative a coloro i quali hanno un'utenza elettrica domestica residenziale intestata ma non devono pagare il canone, perché già «caricato» sulla bolletta di un familiare componente della stessa famiglia anagrafica e viene pagato altrove. Per queste dichiarazioni restano fermi i termini precedenti, cioè 30 aprile 2016 per l'invio cartaceo e 10 maggio 2016 per l'invio telematico;
   in generale, ad avviso degli interroganti, considerati gli altri punti contestati dal Consiglio di Stato, la scarsa informazione agli utenti, il farraginoso meccanismo di comunicazione all'Agenzia delle entrate delle esenzioni e il poco tempo a disposizione per effettuarle e la poca chiarezza su chi deve o non deve comunicare, vi è il sospetto che la scadenza di luglio 2016 o non possa essere rispettata per l'invio delle prime rate del canone Rai in bolletta oppure che vengano inviate richieste di pagamento a coloro i quali invece nulla dovevano;
   questa riforma del canone Rai, a giudizio degli interroganti, è stata fatta male e lo dimostra anche il parere del Consiglio di Stato. A parere degli interroganti il canone Rai deve essere completamente abolito;
   al momento l'unica comunicazione ufficiale è quella dell'Agenzia delle entrate –:
   in previsione delle tante «cartelle pazze» che potranno arrivare agli utenti, se il Governo intenda informare puntualmente i cittadini della necessità, qualora intestatari di contratto elettrico, di segnalare, entro il termine del 16 maggio 2016, il non possesso di un apparecchio televisivo, nonché informare gli esenti dal canone, anch'essi intestatari del contratto elettrico, delle modalità di presentazione della dichiarazione per non vedersi imputare costi impropri. (3-02215)


Iniziative di competenza per la fissazione della data della prossima conferenza nazionale sulla famiglia – 3-02216

   SBERNA e GIGLI. – Al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   la conferenza nazionale sulla famiglia è un grande momento istituzionale di partecipazione, confronto ed elaborazione sui temi della famiglia che prevede il coinvolgimento delle diverse realtà politiche, sociali, produttive e culturali del Paese. Un'occasione preziosa d'incontro tra saperi e poteri, tra conoscenze professionali e responsabilità politico-istituzionali;
   la prima conferenza nazionale sulla famiglia, prevista dalla legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) come appuntamento importante per definire le linee guida per l'elaborazione del primo piano nazionale per la famiglia, fu promossa dall'allora Ministro delle politiche per la famiglia nell'ambito delle iniziative tese al rilancio delle politiche familiari e fu realizzata a Firenze nel maggio 2007. Il piano nazionale di politiche familiari, previsto dall'articolo 1, comma 1251, della legge finanziaria per il 2007, è stato poi approvato per la prima volta il 7 giugno 2012;
   la seconda conferenza nazionale sulla famiglia fu svolta a Milano nel 2010 e la terza avrebbe dovuto tenersi nel 2012, ma i Governi si sono succeduti senza che ne fosse più fissata una;
   il Presidente del Consiglio dei ministri Renzi aveva garantito – come pubblicato da agenzie di stampa – che prima della scadenza del semestre italiano di presidenza dell'Unione europea sarebbe stata convocata, ma ad oggi nulla è avvenuto; eppure gli obiettivi della conferenza sono tuttora assolutamente prioritari: non si tratta infatti di promuovere eventi celebrativi vuoti e formali, ma di indicare vere e proprie proposte, verificate in termini di sostenibilità, che concorrano alla costruzione di un modello di welfare più europeo e più moderno in grado di realizzare una piena cittadinanza sociale della famiglia;
   infatti proprio nei Paesi europei ove più forti e strutturate sono le politiche di sostegno più forte è la libertà delle famiglie di diventare, di essere e di rimanere famiglia;
   i tre soggetti coinvolti delle politiche familiari – pubblica amministrazione, privato sociale e imprese – devono integrare la loro azione, non solo a livello di gestione, ma anche di progettazione;
   sono infatti necessarie politiche di appoggio, di accompagnamento e di sostegno che riconoscano la famiglia come bene comune e ne valorizzino il ruolo attivo e propulsivo sul versante educativo, sociale ed economico –:
   se il Ministro interrogato non intenda porre in essere iniziative di competenza volte a definire la prossima data della conferenza nazionale sulla famiglia. (3-02216)


Iniziative volte alla risoluzione delle problematiche relative ai pagamenti della domanda unica e dello sviluppo rurale della politica agricola comune 2015 e all'attribuzione dei titoli definitivi per la politica agricola comune 2016 – 3-02217

   OLIVERIO, SANI, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, CAPOZZOLO, CARRA, COVA, CUOMO, DAL MORO, FALCONE, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI, VICO, LODOLINI e ROSTELLATO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   nei giorni scorsi le regioni hanno chiesto al Governo un intervento urgente ed incisivo per superare la gravità della situazione che si è creata a causa del ritardo accumulato da Agea nel procedere ai pagamenti della domanda unica e dello sviluppo rurale della politica agricola comune 2015 e al rilascio dei titoli definitivi per la politica agricola comune 2016;
   tutte le regioni stanno subendo pesanti conseguenze per i mancati pagamenti delle domande presentate e per gli agricoltori italiani la situazione economica e finanziaria è diventata ancora più difficile;
   a distanza di mesi, nonostante l'Unione europea abbia consentito di erogare il 70 per cento dei contributi comunitari, a titolo di anticipo entro il 30 novembre 2015, oltre un quarto delle imprese aventi diritto, in particolare le imprese professionali più grandi, non ha ricevuto alcun pagamento;
   inoltre, Agea non ha ancora risolto diversi problemi connessi all'assegnazione dei titoli necessari per la presentazione delle domande per la politica agricola comune 2016 in scadenza il 16 maggio 2016 in relazione alla qualifica di agricoltore attivo, di riserva nazionale, di pascoli, di guadagno insperato, di capping; di fatto c’è il rischio concreto che questo stallo procedurale impedisca la presentazione delle nuove richieste;
   problemi analoghi si sono registrati per i piani assicurativi individuali, tanto da mettere a rischio la copertura assicurativa di molte colture;
   il rilevante impegno del Governo e del Parlamento nei confronti del settore primario rischia di essere vanificato dall'inefficienza dimostrata da Agea nell'attuare le misure di sostegno per l'agricoltura; le stesse valutazioni valgono per gli organismi pagatori regionali;
   i ritardi nei pagamenti e nella gestione delle pratiche si traducono in ritardi competitivi con le imprese degli altri Paesi europei, dove le pubbliche amministrazioni sono in grado di gestire la presentazione delle domande senza ritardi e di erogare nei termini i contributi previsti dai regolamenti comunitari;
   la pesante situazione che si è venuta a creare su tutto il territorio nazionale rende urgente l'adozione di iniziative, anche organizzative, da parte del Governo in attesa del necessario riordino dell'Agea contenuto anche nel cosiddetto collegato agricolo attualmente in discussione al Senato della Repubblica –:
   quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere per la risoluzione delle problematiche aperte con Agea sui pagamenti della domanda unica e dello sviluppo rurale della politica agricola comune 2015, per l'attribuzione dei titoli definitivi per la politica agricola comune 2016 e per la necessaria riorganizzazione di tutto il settore. (3-02217)


Iniziative per il rilancio del settore agrumicolo – 3-02218

   CATANOSO, RUSSO, FABRIZIO DI STEFANO e RICCARDO GALLO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   il comparto agrumicolo è di rilevante importanza sia da un punto di vista economico che sociale, interessando circa 80.000 aziende e 130.000 ettari di superfici investite. Fornisce prodotti di qualità e dall'elevato valore nutrizionale, molto spesso espressione tipica dei territori, garantisce reddito ed occupazione nelle regioni meridionali;
   il settore sta attraversando un particolare momento congiunturale, con un preoccupante trend di contrazione della domanda interna e conseguente riduzione delle quotazioni, e richiede urgenti azioni orientate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle produzioni. La staticità verso il rinnovamento varietale di molti distretti produttivi spesso non permette di intercettare le richieste di mercato con prodotti innovativi e/o con un più ampio calendario di maturazione, favorendo, al tempo stesso, il surplus sul mercato di alcuni prodotti (si veda, ad esempio, le clementine comuni);
   gli interroganti ritengono che il consolidamento del settore possa concretizzarsi adottando opportune misure per la protezione delle rese e del patrimonio vegetale, chiedendo con forza l'armonizzazione reale nell'uso degli agrofarmaci, investendo nella ricerca applicata strettamente legata alle esigenze delle imprese, stimolando l'aggregazione nelle organizzazioni di produttori ed anche la partecipazione in filiali commerciali per favorire l'integrazione tra più organizzazioni di produttori, sviluppando la promozione e l'accesso ai nuovi mercati delle nostre produzioni, nonché l'adozione di strumenti operativi di dialogo e azione come l'organizzazione interprofessionale;
   l'agrumicoltura è da tempo minacciata dalla «tristezza» causata dal citrus tristeza virus, responsabile di un'ampia epidemia che coinvolge anche produzioni territoriali pregiate e che porta alla morte delle piante. Focolai sono attualmente presenti in più zone produttive di spicco. La principale via di introduzione in nuove aree è attraverso il materiale di propagazione infetto;
   a giudizio degli interroganti risulta necessaria l'adozione di materiale vivaistico certificato per contrastarne la diffusione, per cui occorre: promuovere il ricorso a materiale virus-esente e supportare i vivaisti nel loro ottenimento ed è opportuno aumentare i livelli di monitoraggio da parte dei servizi fitosanitari regionali;
   uno strumento per fronteggiare tale avversità è l'espianto e il reimpianto con portainnesti tolleranti al citrus tristeza virus, tanto più urgente da mettere in atto dal momento che la gran parte degli impianti è su portainnesto suscettibile al citrus tristeza virus;
   prioritario è, inoltre, mettere in campo azioni di larga scala e misure ad hoc per favorire nuovi investimenti volti alla riconversione produttiva (non attraverso la tecnica del reinnesto; da valutare, invece, l'infittimento ma solo nelle zone dove l'eradicazione non è più possibile), con misure specifiche e fondi facilmente accessibili per gli agricoltori;
   nuove emergenze fitosanitarie stanno allarmando i produttori nazionali: citrus black spot e greening. Come segnalato anche dall'Efsa, l'Unione europea è chiaramente esposta al rischio che la macchia nera degli agrumi si diffonda e infesti i frutteti. Nonostante l'elevatissimo numero di intercettazioni di agrumi infestati provenienti dal Sudafrica, non sono state adottate adeguate misure a livello europeo. La recente vicenda della xylella fastidiosa dovrebbe, invece, favorire l'adozione di altre azioni da parte delle autorità preposte;
   mentre il territorio italiano è aperto all'ingresso di merci da Paesi terzi, molti Paesi elevano barriere non tariffarie, sanitarie e fitosanitarie, per impedire alle merci italiane di raggiungere i loro mercati (tra tutti i limiti alle movimentazioni nel florovivaismo per il rischio xylella);
   occorre, quindi, operare su più fronti: rafforzare il «principio di precauzione» e il «principio di reciprocità»; prevedere il blocco delle merci nel momento in cui il rischio di contaminazione risulta elevato e il numero delle intercettazioni diventa preoccupante; nel caso degli accordi euro-mediterranei prevedere un'accurata valutazione dei loro effetti e del possibile impatto di ulteriori concessioni;
   un dato di fatto è il forte stato di crisi di mercato che sta attraversando il comparto in questa campagna. I prezzi medi rilevati da Ismea sono in forte flessione da dicembre 2015 e la decisa contrazione delle quotazioni non si arresta neppure nel mese di gennaio 2016. Anche il confronto di gennaio 2016, rispetto allo stesso periodo del 2015, presenta contrazioni preoccupanti;
   tale riduzione sembra protrarsi anche nelle settimane successive, complice il clima molto temperato, che, da una parte, ha concentrato l'offerta di agrumi, provocando un accavallamento produttivo, e, dall'altro, ha frenato i consumi interni che comunque sono apparsi molto lenti durante tutta la campagna;
   questa situazione richiederebbe di attivare tutte le procedure per sancire lo stato di crisi del settore;
   la congiuntura è negativa essenzialmente per un lieve aumento della produzione accompagnato da un calo della domanda interna. Fenomeni estemporanei, come il blocco delle importazioni imposto da parte degli Usa al Marocco e da parte della Russia alla Turchia, rischiano di far dirottare prodotto verso il mercato europeo, aggravando la situazione;
   in questa situazione si possono ipotizzare, a giudizio degli interroganti, misure di limitazione della crisi che puntano: alla promozione del consumo di agrumi, non favorito quest'anno dal particolare andamento climatico; a rafforzare le misure di controllo alle frontiere e sui mercati per verificare il rispetto degli standard di qualità e l'indicazione di origine sul prodotto; a verificare se ricorrono le condizioni per applicare le clausole di salvaguardia previste dagli accordi internazionali nel caso di perturbazione dei mercati da eccesso di importazioni; a valutare misure di intervento straordinario, come per esempio il rifinanziamento dei fondi straordinari per l'embargo russo, ora ampiamente giustificabile anche per il recente blocco delle esportazioni in Russia della Turchia, per coprire interventi di ritiro straordinario di prodotto dal mercato delle organizzazioni dei produttori;
   in via generale occorre valutare la differenza di condizioni di competitività in cui operano gli imprenditori del nostro Paese rispetto alle realtà dei Paesi terzi concorrenti che in genere possono contare su minori costi di produzione (pubblica amministrazione, manodopera, costi impliciti legati al rispetto di standard ambientali ed altro). Tale gap strutturale di competitività necessita, oltre che di politiche strategiche sui fattori e sull'orientamento al mercato, anche, a giudizio degli interroganti, di misure immediate di intervento a sostegno dei produttori, ad esempio in forma di automatismi fiscali che favoriscano la liquidità delle imprese;
   l'Unione europea, nella logica dell'armonizzazione, sancisce l'utilizzo di un prodotto, ma nello stesso tempo demanda allo Stato membro le autorizzazioni sulle singole colture. L'Italia adotta criteri molto restrittivi, impedendo agli agricoltori italiani l'utilizzo di taluni prodotti, ma le regole dell'Unione europea consentono l'importazione di ortofrutta da Paesi dove il loro utilizzo è consentito;
   tale modus operandi penalizza due volte le imprese: da una parte riduce la competitività in termini di costi di produzione, tempi e risultati, e, dall'altra, in fase di commercializzazione, non consente di differenziare adeguatamente il prodotto italiano dal prodotto estero;
   considerato che l'autorizzazione agli usi eccezionali dei principi attivi è una facoltà di ciascun Paese, la strada più opportuna da percorrere appare quella tracciata dalla normativa e che prevede schematicamente le seguenti fasi: valutazione dei principi attivi che consentono ai produttori di essere competitivi con le loro produzioni alla pari degli altri operatori comunitari e verifica in merito alle autorizzazioni nei Paesi dell'Unione europea;
   sarebbe in ogni caso necessario non consentire la commercializzazione degli agrumi provenienti da Paesi che permettono l'utilizzo di prodotti fitosanitari non autorizzati in Italia, perlomeno fino alla piena armonizzazione dei principi tra i Paesi dell'Unione europea, al fine di evitare forme di concorrenza sleale tra i produttori;
   l'aggregazione del prodotto risulta ormai un processo imprescindibile per poter competere a livello nazionale ed internazionale. L'imprenditore agricolo deve necessariamente rafforzare il suo potere contrattuale all'interno della filiera per poter avere un confronto «tra pari» con i buyer italiani ed esteri ed il rafforzamento passa attraverso l'aggregazione;
   programmare la produzione, garantire la standardizzazione del prodotto, offrire servizi aggiuntivi, ampliare i calendari di commercializzazione e la gamma di prodotti offerti. Tutto ciò si concretizza nelle organizzazioni di produttori. Lo strumento dei piani operativi ha nel tempo consentito agli imprenditori di avvicinarsi con maggiore interesse alle organizzazioni di produttori, ma occorre sempre – in questo come in altri comparti – prevedere regole chiare e strategie che assicurino l'effettivo controllo di tali strumenti da parte dei produttori e che possano prevenire la formazione di «situazioni opportunistiche» mirate solo all'ottenimento degli aiuti dell'Unione europea;
   per creare valore e reddito a vantaggio dei produttori associati è opportuno sia aumentare il livello di concentrazione nelle organizzazioni di produttori, sia favorire processi di fusione ed integrazione per l'aumento delle dimensioni economiche e per lo sviluppo di strategie commerciali più efficaci;
   per questo aumenta l'importanza strategica di politiche europee e nazionali che puntino sempre più a favorire processi di aggregazione ed integrazione delle realtà esistenti per ottenere una maggiore competitività ed efficace valorizzazione dei prodotti. A tal fine prioritari sono gli interventi volti al miglioramento del regolamento (Ue) 543/2011 e l'intesa con e tra le regioni, che dovranno rispondere alle esigenze e ad un grado di giusta flessibilità richiesta delle imprese e non di mera semplificazione della gestione amministrativa degli aiuti dell'Unione europea;
   sono strategiche per il comparto tutte le misure volte ad acquisire nuovi mercati, supportando le imprese nell'assicurazione del credito, a favorire le negoziazioni bilaterali od europee per superare in tempi rapidi le barriere doganali tariffarie e non tariffarie che oggi limitano ingiustamente le esportazioni italiane, ad accrescere l'informazione e la promozione anche sui mercati esteri per differenziare il prodotto made in Italy;
   contestualmente occorre lavorare sul rafforzamento delle organizzazioni interprofessionali, a cui il regolamento (UE) 1308/2013 riconosce funzioni chiave per lo sviluppo del settore: analizzare il mercato, sviluppare iniziative volte a rafforzare la competitività economica e l'innovazione, orientare la produzione, svolgere attività di promozione e ricerca. Considerato che l'organizzazione interprofessionale ortofrutta Italia è la sede di confronto storica più completa e rappresentativa attualmente presente nel panorama ortofrutticolo, si ritiene prioritario operare per rafforzarne il suo ruolo;
   pertanto, a giudizio degli interroganti, occorrerebbe applicare quanto prima i contenuti del decreto-legge n. 51 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 91 del 2015, in particolare per quanto attiene l'estensione erga omnes delle decisioni e degli accordi presi, rafforzando il ruolo dei comitati di prodotto e prevedere «contributi» pubblici o privati per finanziare programmi comuni di promozione istituzionale (sui mercati italiani ed esteri) e di ricerca applicata nel comparto;
   in Italia la ricerca non è rispondente alle esigenze delle imprese agricole, specialmente in ambito di innovazione varietale. Ne consegue una riduzione di competitività per le imprese italiane che devono approvvigionarsi di nuovo materiale riproduttivo all'estero a costo di royalty elevate, scommettendo sull'adattabilità delle nuove varietà alle condizioni pedo-climatiche del proprio territorio, rischiando altresì la trasmissione di fitopatie;
   l'introduzione di nuove varietà più rispondenti alle esigenze del mercato significa sia sviluppo di nuove competenze per le imprese italiane in linea con gli altri imprenditori europei e sia vantaggi legati al posizionamento sul mercato con incremento delle vendite, raggiungimento di nuovi mercati, maggiore appetibilità nei confronti della grande distribuzione organizzata legata all'offerta di un paniere di prodotti più ampio, ampliamento del calendario di commercializzazione;
   a giudizio degli interroganti è prioritario intervenire per favorire la ricerca a tutti i livelli, promuovendo una maggiore adesione tra le necessità delle imprese e il mondo della ricerca, pubblica e privata. Fondamentale è il rapporto tra sistema delle imprese ed enti di ricerca, per programmi di ricerca pubblico-privata;
   alle problematiche appena descritte del comparto dell'agrumicoltura, bisogna aggiungere anche quella relativa ai ritardi nei pagamenti della domanda unica e dello sviluppo rurale e nella definizione dei titoli. Ciò sta procurando conseguenze molto serie e insostenibili per tutti gli agricoltori italiani e la situazione di stallo è destinata a diventare ancora più drammatica per gli imprenditori agricoli –:
   quali iniziative e/o provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa. (3-02218)


Iniziative per la tutela del reddito degli agricoltori, con particolare riferimento alle regioni del Mezzogiorno – 3-02219

   BOSCO, GAROFALO e MINARDO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   la produzione agricola del nostro Paese, soprattutto quella del Mezzogiorno, sta affrontando una grave crisi economica dovuta in gran parte al dumping e alle frodi alimentari: fattori che hanno determinato il crollo dei prezzi dei raccolti e che non assicurano agli agricoltori di coprire le spese di produzione;
   durante il vertice del G7 a Niigata il Ministro interrogato ha presentato le azioni italiane per favorire il rilancio di questo settore di importanza strategica per l'economia italiana. In particolare, il Ministro interrogato ha presentato le azioni italiane intraprese, come quelle relative al sostegno al credito per le imprese agricole ed alle iniziative per favorire il ricambio generazionale in agricoltura;
   sul piano generale è comunque necessario adottare misure che possano migliorare sia la gestione delle crisi dell'imprenditoria agricola, sia di tutelare il reddito degli agricoltori, nonché regolare in termini più adeguati i mercati. Sotto questo profilo è opportuno che il Ministro interrogato adotti, oltre a quelle già approvate, misure normative dirette alla riduzione della pressione fiscale, alla semplificazione delle procedure burocratico-amministrative e a fornire incentivi alle imprese;
   inoltre, appare necessario attivare, oltre ai numerosi e precisi controlli in campo agroalimentare già adottati per verificare tutta la filiera di produzione, misure dirette a garantire la tutela del consumatore, agendo sul fronte fondamentale dell'etichettatura e della tracciabilità dei prodotti al fine di valorizzare le eccellenze dei prodotti italiani –:
   quali iniziative intenda adottare, oltre a quelle già intraprese, per tutelare il reddito degli agricoltori del nostro Paese, in particolare di quelli delle regioni del Mezzogiorno. (3-02219)