Camera dei deputati

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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 aprile 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 6 aprile 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palazzotto, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 aprile 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BRIGNONE: «Norme concernenti il divieto di utilizzo e di detenzione di esche e bocconi avvelenati per l'uccisione di animali» (3718);
   ANDREA MAESTRI: «Abrogazione dell'articolo 10-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, riguardante il reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» (3719);
   TURCO ed altri: «Modifica all'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in favore dei minori e dei disabili che siano parti offese in procedimenti per violazione degli obblighi di assistenza familiare» (3720);
   GIANNI FARINA: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (3721);
   SCOTTO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di estrazione petrolifera nella Val d'Agri e di smaltimento dei relativi rifiuti» (3722);
   MARZANO: «Disposizioni in materia di consenso informato, di rifiuto dei trattamenti sanitari e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3723);
   QUARANTA: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3724).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GIAMMANCO ed altri: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (1037) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Biancofiore, Biasotti, Brambilla, Castiello e Garnero Santanchè.

  La proposta di legge DE GIROLAMO: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario» (3629) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Vito.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3645, d'iniziativa dei deputati CENNI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione e delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VII Commissione (Cultura):
  VEZZALI: «Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia» (3632) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):
  CENNI ed altri: «Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno della contraffazione e delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione» (3645) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  MONGIELLO ed altri: «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità» (3653) Parere delle Commissioni I, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dal comune di Crognaleto (Teramo) per la sistemazione di movimenti franosi sul versante orientale del piano di Aiello.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 5 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Direzione generale per i beni culturali e paesaggistici della Calabria, per lavori di restauro nella chiesa del Santissimo Salvatore in Cosenza;
   Curia generalizia dei frati predicatori del convento domenicano di Santa Sabina in Roma, per lavori di consolidamento del convento di Santa Sabina all'Aventino in Roma.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera del 24 marzo 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno FREGOLENT ed altri n. 9/3194-A/20, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 novembre 2015, concernente l'utilizzo di prodotti di agricoltura biologica da filiera corta tra i criteri di aggiudicazione dei contratti pubblici relativi ai servizi di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) competente per materia.

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera del 31 marzo 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di propria competenza, all'ordine del giorno PORTA ed altri n. 9/3444-A/35, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015, concernente la destinazione ai consolati di risorse per il rafforzamento dei servizi ai cittadini e per la trattazione delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 31 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 3 agosto 1985, n. 411, la relazione sull'attività svolta dalla società Dante Alighieri nell'anno 2015 e il suo bilancio consuntivo per la medesima annualità.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 31 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, riferita all'anno 2015 (Doc. CCXIV, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 aprile 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Funzionamento del reattore ad alto flusso nel periodo 2012-2013 (COM(2016) 170 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio ai fini dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca, studio, scambio di alunni, tirocinio retribuito e non retribuito, volontariato e collocamento alla pari (COM(2016) 184 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale delle Marche.

  Il Presidente del Consiglio regionale delle Marche, con lettera in data 1o aprile 2016, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Liguria.

  Il Garante del contribuente per la Liguria, con lettera in data 30 marzo 2016, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale, riferita all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 30 marzo e 4 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle Commissioni sottoindicate:
   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:
    alla dottoressa Emilia Fargnoli, l'incarico di direttore della Direzione generale dei magistrati, nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente i seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Ines Russo, l'incarico di Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
    alla dottoressa Gelsomina Vigliotti, l'incarico di direttore della Direzione III – Rapporti finanziari internazionali, nell'ambito del Dipartimento del Tesoro.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 1o aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente le modalità e i criteri di utilizzo del Fondo finalizzato a incentivare la partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti ai lavoratori dipendenti (290).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 26 aprile 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 aprile 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 aprile 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) (291).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), nonché, d'intesa con il Presidente del Senato della Repubblica, alla Commissione parlamentare per la semplificazione. Le predette Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 giugno 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONI RUOCCO ED ALTRI N. 1-01140, BRUNETTA ED ALTRI N. 1-01206, PELUFFO ED ALTRI N. 1-01208, PAGLIA ED ALTRI N. 1-01209, BUTTIGLIONE ED ALTRI N. 1-01211, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-01212, CAPARINI ED ALTRI N. 1-01213, VEZZALI E MONCHIERO N. 1-01214 E CIVATI ED ALTRI N. 1-01215 CONCERNENTI PRESUPPOSTI E MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CANONE DI ABBONAMENTO PER LA DETENZIONE DI APPARECCHI ATTI O ADATTABILI ALLA RICEZIONE DI TRASMISSIONI RADIOTELEVISIVE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha apportato modifiche all'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, stabilendo che, ai fini della debenza del canone di abbonamento alla televisione per uso privato: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica»;
    tale presunzione può essere superata, a decorrere dall'anno 2016 esclusivamente tramite una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico;
    l'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938 n. 246, dispone che il canone tv dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535. – sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 1993, n. 8549);
    con nota del Ministero dello sviluppo economico del 22 febbraio 2012 è stato chiarito che solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma del digitale terrestre e/o satellitare sono assoggettabili a canone Tv con esclusione, pertanto degli apparecchi che consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi attraverso la rete Internet (streaming);
    con sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 26 giugno 2002 e con sentenza della Corte di Cassazione del 3 agosto 1993 n. 8549 è stato acclarato che il canone tv ha natura di imposta il cui pagamento è dovuto in ragione della mera detenzione dell'apparecchio atto alla ricezione e in misura indipendente dalla quantità e qualità del relativo utilizzo;
    il rapido sviluppo tecnologico dei dispositivi di comunicazione ha reso disponibili sul mercato, a costi largamente accessibili, molteplici device che integrano, nativamente, funzioni di ricezione della radiodiffusione pur essendo concepiti e strutturati per un uso completamente differente, smartphone, tablet, riproduttori multimediali di ultima generazione sono sovente dotati di antenna atta a captare questi segnali ancorché non vengano acquistati dai consumatori con tali finalità e risultino oggettivamente inadatti all'uso in parola;
    la nota del Ministero dello sviluppo economico-dipartimento per le comunicazioni – Prot. n. 12991 del 22 febbraio 2012, include, tra le tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della radiodiffusione la cui detenzione comporta l'assoggettamento al canone, anche dispositivi come la chiavetta Usb dotata di sintonizzatore radio/Tv, la scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/Tv e persino il lettore di musica digitale dotato di sintonizzatore radio/Tv;
    la qualificazione del canone Rai come imposta – operata dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – ha ingenerato molteplici dubbi e perplessità sul presupposto del tributo che se da un lato risulta avulso da ogni nesso sinallagmatico con l'effettivo godimento del servizio radiotelevisivo, dall'altro viene riconnesso alla mera detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale, la cui presenza nelle abitazioni dei contribuenti è a sua volta presunto in forza dell'allaccio delle stesse alla rete elettrica;
    il prelievo impropriamente denominato «canone abbonamento RAI» possiede i caratteri dell'imposta senza tuttavia essere improntato al criterio della capacità contributiva di cui all'articolo 53 della Costituzione, che impone la ripartizione delle spese pubbliche secondo criteri di progressività e con la garanzia, per il contribuente, di non essere sottoposto alla tassazione, se non in presenza di fatti che esprimono capacità contributiva;
    è indiscutibile che la mera detenzione di dispositivi informatici o di telefonia mobile atti o adattabili alla ricezione della radiodiffusione non sia di per sé espressione di alcuna particolare capacità contributiva e che tali strumenti, progettati e acquistati per un uso differente dalla ricezione dei programmi radio-televisivi non siano in grado di garantirne un'adeguata fruizione tale da giustificarne la tassazione in ossequio al principio del beneficio;
    la presunzione legale di detenzione degli apparecchi atti o adattabili alla ricezione della radiodiffusione nelle dimore dotate di utenza elettrica, tenuto conto delle incertezze normative e interpretative attualmente imperanti e della rapida evoluzione tecnologica del comparto, espone il cittadino ai rischi involontari di dichiarazioni mendaci e comporta per l'Erario verifiche sulla mendacità delle dichiarazioni i cui costi e le cui complessità procedurali non devono essere trascurati,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di carattere normativo al fine di:
    a) fornire una definizione esaustiva di quali apparecchi sono soggetti al pagamento del tributo, escludendo dall'imposizione quelli il cui uso è destinato a finalità differenti dalla visione dei programmi televisivi e le cui caratteristiche strutturali sono tali da non renderne possibile un apprezzabile godimento;
    b) abrogare la presunzione legale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, escludendo altresì che la riscossione del tributo avvenga tramite l'inclusione nella bolletta dell'energia elettrica;
    c) introdurre, in sostituzione della vigente presunzione legale, l'obbligatorietà di una dichiarazione, attestante la detenzione o la non detenzione di un apparecchio atto o adattabile alla ricezione del segnale radiotelevisivo, la cui mendacia comporti gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedendo che tale dichiarazione sia nuovamente rilasciata solo in caso di mutamento delle condizioni.
(1-01140) «Ruocco, Fico, Pesco, Cariello, Brescia, Pisano, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Dall'Osso, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Alberti, Fantinati, Sorial, Caso, Castelli, Villarosa, Nesci».


   La Camera

impegna il Governo

a confermare che il canone è dovuto soltanto per il possesso di un apparecchio TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite uno strumento esterno.
(1-01140)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Ruocco, Fico, Pesco, Cariello, Brescia, Pisano, Vacca, Di Benedetto, D'Uva, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Dall'Osso, Corda, Basilio, Paolo Bernini, Rizzo, Alberti, Fantinati, Sorial, Caso, Castelli, Villarosa, Nesci».


   La Camera,
   premesso che:
    a partire dal 2016, come stabilito dall'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il canone Rai verrà addebitato sulla bolletta elettrica con l'aggiunta, rispetto al passato, che d'ora in poi sarà presunta la detenzione dell'apparecchio nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica;
    l'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 interviene modificando l'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, stabilendo che, ai fini della corresponsione del canone di abbonamento alla televisione per uso privato, «la detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica»;
    tale presunzione contrasta secondo i firmatari del presente atto di indirizzo con la ratio affermata nel citato regio decreto-legge, in base al quale l'imposta si applica solo a chi effettivamente, e non presuntivamente, possieda un apparecchio adibito alla ricezione di radioaudizioni televisive nel territorio italiano;
    il citato articolo 1, comma 153, della legge di stabilità 2016, prevede anche che: «Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata»;
    si fa, quindi, riferimento ad un'autocertificazione, una dichiarazione sostitutiva, con la quale il cittadino deve certificare di non possedere alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive;
    la possibilità data agli utenti di poter presentare, con cadenza annuale, un'autocertificazione, in cui si dichiari il non possesso di alcun apparecchio radiotelevisivo inverte indebitamente il principio dell'onere della prova di cui all'articolo 2697 del codice civile, secondo il quale «chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento»;
    risulta decisamente spropositata e draconiana secondo i firmatari del presente atto la previsione della sanzione penale, ex articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, a fronte di autocertificazioni mendaci relative al possesso del televisore;
    l'Agenzia delle entrate, con il provvedimento pubblicato il 24 marzo 2016, ha definito, in termini che a loro volta presentano per i firmatari del presente atto di indirizzo numerosi profili di quantomeno dubbia legittimità, le modalità e i termini di presentazione della dichiarazione sostitutiva relativa al canone di abbonamento alla televisione per uso privato ai sensi del richiamato articolo 1, comma 153, lettera a), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e approvazione del relativo modello;
    il legislatore ha espressamente stabilito, all'articolo 1, comma 154, della legge di stabilità 2016, che «con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica»;
    il 15 febbraio 2016 è scaduto il termine fissato dall'esecutivo, senza che sia stato, ancora oggi, emanato il decreto ministeriale che dovrebbe definire nel dettaglio termini e modalità di riscossione del canone Rai;
    da recenti notizie di stampa, si apprende che il decreto ministeriale in questione sarebbe stato trasmesso dal governo all'attenzione del Consiglio di Stato;
    la nuova normativa sull'esazione del canone Rai, all'articolo 1, comma 156, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di individuare gli intestatari delle bollette e gli esenti, prevede che siano incrociate le banche dati dell'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente unico spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché non meglio identificati «altri soggetti pubblici o privati» che, peraltro, saranno anche autorizzati allo scambio e all'utilizzo di queste informazioni;
    l'incrocio delle banche dati di innumerevoli soggetti pubblici e privati ed il continuo flusso di informazioni sensibili costituisce un problema di privacy per molte famiglie e singoli cittadini, ed aumenta notevolmente il rischio di commettere errori nell'identificazione dei soggetti intestatari delle bollette del canone radiotelevisivo;
    inoltre, le cosiddette domiciliazioni bancarie sono state spesso oggetto di controversie, causate da problemi tecnici, talvolta piuttosto significativi, relativi a difficoltà di comunicazione e di connessione tra i sistemi informatici della banca di riferimento del consumatore e quella della società energetica, con ritardi o inadempienze nell'aggiornamento dei database di quest'ultima;
    la disposizione in questione ha poi previsto che gli importi del canone Rai e dell'energia elettrica, seppur nella stessa fattura, restino distinti e separati, ma, contrariamente a questo principio, stabilisce anche, di fatto e sin da subito, un pagamento unico di entrambi gli importi, ponendo gli utenti nella condizione di subire, già dalla prima bolletta, un prelievo automatico delle somme relative al canone radiotelevisivo e, in caso di contestazioni, dover tentare di rientrare in possesso di tali importi solo in una fase successiva, con tutte le oggettive difficoltà che questo comporta;
    la sentenza della Corte costituzionale n. 284 del 26 giugno 2002 e la sentenza della Corte di cassazione del 3 agosto 1993 n. 8549 hanno acclarato che il canone tv ha natura di imposta il cui pagamento è dovuto in ragione della mera detenzione dell'apparecchio atto alla ricezione e in misura indipendente dalla quantità e qualità del relativo utilizzo;
    se il canone Rai rappresenta un'imposta e non una tariffa per un servizio, come stabilito dalla Consulta, esso si configura però per i firmatari del presente atto di indirizzo come una sorta di «imposta espropriativa», dal momento che la corresponsione dell'importo annuo stabilito in 100 euro, genererebbe un effetto paradossale: in pochi anni, l'imposta supererebbe il valore stesso del bene tassato;
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nel parere del 28 ottobre 2015, espresso in tema di inserimento del canone Rai nell'utenza elettrica ha precisato che, se da un lato il servizio pubblico può essere finanziato da una combinazione di risorse pubbliche e proventi commerciali, dall'altro occorre «certamente evitare che le risorse pubbliche siano utilizzate per il finanziamento di attività commerciali, situazione che determinerebbe un'evidente distorsione concorrenziale»;
    tuttavia, la Rai, in quanto «soggetto ibrido» coniuga obiettivi pubblicistici e commerciali a loro volta finanziati sia da risorse pubbliche (il canone) sia da attività commerciali. La Rai, inoltre, a differenza delle altre tv europee si finanzia attraverso risorse pubblicitarie molto consistenti, anche rispetto alle altre televisioni pubbliche europee; circa il 46 per cento delle risorse Rai provengono dagli introiti pubblicitari, contro il 13 per cento di pubblicità della tv pubblica tedesca Zdf-Adr, mentre la tv pubblica inglese Bbc, non manda in onda pubblicità;
    la prima rata del canone Rai, inclusa nella bolletta elettrica sarà emessa a partire dal 1o luglio 2016, ma ancora oggi sono molte le criticità per i cittadini circa i termini e le modalità di riscossione del canone. Il gruppo Forza Italia, attraverso una serie di atti di sindacato ispettivo depositati a prima firma dell'onorevole Simone Baldelli, e sottoscritte dal capogruppo e dai deputati membri delle Commissioni attività produttive e finanze della Camera dei deputati, ha già avuto modo di sollevare le diverse questioni poste dall'introduzione della nuova normativa in materia di riscossione del canone Rai, che non hanno ancora trovato una risposta compiuta da parte del Governo;
    tali criticità, abbinate alla poca chiarezza e all'esasperazione fiscale che già grava sui contribuenti, rischiano di creare un ulteriore cortocircuito nel rapporto tra cittadini e fisco, con conseguenti ripercussioni dannose anche dal punto di vista erariale,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della nuova normativa, anche alla luce della necessaria tutela della privacy che deve essere garantita agli utenti e contribuenti, attraverso la protezione dei dati sensibili;
   a fornire, senza ulteriori ritardi, i chiarimenti necessari, attraverso il decreto del Ministero dello sviluppo economico, tali da definire, in modo esaustivo, quali apparecchi sono soggetti al pagamento del tributo, escludendo dall'imposizione quelli il cui uso è destinato a finalità differenti dalla visione dei programmi televisivi;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa volta ad evitare il rischio di eventuali cortocircuiti del sistema di domiciliazione bancaria, e di ogni altro effetto che possa ripercuotersi negativamente su consumatori e contribuenti, con particolare riferimento alle ipotesi di errori o ritardi nel riversamento all'Erario delle somme incassate da parte delle imprese elettriche e alle eventuali indebite conseguenze negative, compreso l'onere della prova o vario genere di aggravi, sugli utenti consumatori;
   ad assumere iniziative normative per definire specifici mezzi a disposizione degli utenti per tutelarsi in caso di errori, abusi o comportamenti contrari al codice del consumo nell'ambito della riscossione del canone Rai in bolletta elettrica;
    a riferire, attraverso una specifica relazione alle Camere, in merito ai dati e all'applicazione della nuova normativa in materia di riscossione del canone Rai;
   alla luce del quadro rilevato, e delle difficoltà o delle criticità che dovessero emergere, a valutare l'opportunità del superamento della previsione normativa contenuta all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, attraverso il ripristino dello status quo precedente alle disposizioni contenute nella legge n. 208 del 2015, ovvero attraverso l'individuazione di un nuovo meccanismo di riscossione del canone, che superi le criticità organizzative e fiscali riscontrate, e che non ravvisi profili di rischio per la necessaria tutela degli utenti e contribuenti;
   a prevedere una riduzione dell'attuale importo del canone Rai per l'anno 2017.
(1-01206)
(Nuova formulazione) «Brunetta, Baldelli, Occhiuto, Gelmini, Polidori, Giammanco, Squeri, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco».


   La Camera

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della nuova normativa, anche alla luce della necessaria tutela della privacy che deve essere garantita agli utenti e contribuenti, attraverso la protezione dei dati sensibili;
   a confermare che il canone è dovuto soltanto per il possesso di un apparecchio Tv in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite uno strumento esterno;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa con riferimento alle ipotesi di errori o ritardi nel riversamento all'Erario delle somme incassate da parte delle imprese elettriche e alle eventuali conseguenze;
   ad assumere iniziative, anche di tipo normativo, per definire specifici mezzi a disposizione degli utenti per tutelarsi in caso di errori, abusi o comportamenti contrari al codice del consumo nell'ambito della riscossione del canone Rai in bolletta elettrica;
    a riferire, attraverso una specifica relazione alle Camere, in merito ai dati e all'applicazione della nuova normativa in materia di riscossione del canone Rai;
   a prevedere una riduzione dell'attuale importo del canone Rai per l'anno 2017.
(1-01206)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)  «Brunetta, Baldelli, Occhiuto, Gelmini, Polidori, Giammanco, Squeri, Sandra Savino, Giacomoni, Laffranco».


   La Camera,
   premesso che:
    come noto, già prima dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, l'importo del canone televisivo in Italia, pari a 113,50 euro annui, si attestava sotto la media europea, pari a 127,6 euro. Ben 12 Paesi europei avevano importi decisamente superiori al canone italiano. Ciò nonostante, il tasso di evasione stimato per il 2014, si attestava intorno al 27 per cento – per un importo complessivo non inferiore a 500 milioni di euro – contro una media europea, inclusa l'Italia, che si attesta attorno al 10 per cento;
    le significative innovazioni relative all'introduzione di un'ulteriore ipotesi presuntiva del possesso di un apparecchio televisivo in corrispondenza di un contratto di fornitura di energia elettrica e il conseguente inserimento dell'onere del canone nella bolletta sui consumi di energia elettrica, introdotte dalla citata disposizione della legge di stabilità 2016, consentiranno un decisivo recupero dell'evasione e, per tale via, un sensibile ridimensionamento dell'importo a carico dei contribuenti rispettosi della legge;
    con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, in via di emanazione e, a quanto risulta ai firmatari del presente atto di indirizzo, già inviato al Consiglio di Stato per il necessario parere, verranno definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario dei canoni incassati dalle azienda di vendita dell'energia elettrica, le procedure di controllo sulla regolarità dei pagamenti, nonché le eventuali misure tecniche che si dovessero rendere necessarie all'introduzione di tale innovativo sistema di riscossione;
    nell'ambito della nuova disciplina sono regolate le ipotesi di esenzione e le procedure di autocertificazione relative al mancato possesso di apparecchi televisivi (che, secondo i dati Istat, riguarderebbe solo il 3 per cento degli italiani) pur in costanza della titolarità di un contratto di fornitura di energia elettrica, regolata secondo il regime ordinario previsto al riguardo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
    per quanto attiene all'individuazione delle tipologie di apparecchiature che fanno scattare l'obbligo del pagamento dal canone, già la nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12991 del 22 febbraio 2012, aveva chiarito che il pagamento del canone riguarda solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audiovisivo attraverso la piattaforma digitale terrestre o satellitare, rimanendo esclusi gli altri dispositivi che utilizzano la rete internet;
    ulteriori chiarimenti e precisazioni riguardo alla questione delle tipologie di apparecchiature assoggettate all'obbligo del pagamento del canone potranno essere fornite con l'emanando decreto interministeriale di attuazione della citata disposizione di cui all'articolo 1, comma 135, della legge di stabilità 2016;
    il nuovo sistema di esazione del canone presuppone il coinvolgimento e la collaborazione di diversi soggetti, pubblici e privati, detentori di banche dati significative ai fini della puntuale applicazione «delle nuove disposizioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 156, della legge n. 208 del 2015, profilo che dovrà vedere un ruolo attivo di indirizzo e verifica da parte dell'Autorità garante per la tutela dei dati personali;
    alla luce delle suddette innovazioni normative, una situazione meritevole di specifica attenzione riguarda il caso dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero, e quindi iscritti all'Aire, i quali, non solo non hanno la residenza negli immobili posseduti in Italia, ma non usufruiscono per la maggior parte del periodo di imposta della trasmissioni radio-televisive italiane nei suddetti immobili,

impegna il Governo:

   ad adottare con la massima sollecitudine il decreto interministeriale attuativo del nuovo regime di pagamento del canone Rai, chiarendo i punti sinora rimasti incerti e sui quali si stanno montando campagne allarmistiche e di disinformazione;
   ad assumere iniziative per chiarire ai cittadini che il canone è dovuto per il possesso di un apparecchio TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite uno strumento esterno;
   a valutare la possibilità per i prossimi anni, tenendo anche conto che è necessaria una modifica legislativa, di assumere iniziative normali volte a considerare a favore dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero ed iscritti all'Aire l'esenzione o la riduzione del canone Rai sugli immobili da essi posseduti in Italia, ove siano presenti le presunzioni fissate dal regio decreto-legge n. 246 del 1938, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso, così come proposto con apposito ordine del giorno nel corso dell'esame della legge di stabilità 2016;
   a valutare l'opportunità di differire, in prima applicazione, i termini di presentazione della dichiarazione di non detenzione degli apparecchi televisivi;
   ad informare periodicamente il Palamento sull'andamento del nuovo sistema di applicazione ed esazione del canone radio-televisivo, in particolare con riferimento agli effetti sul contrasto del fenomeno dell'evasione del medesimo e alle procedure di condivisione delle diverse banche dati, nel rispetto del diritto alla privacy degli utenti.
(1-01208)
(Nuova formulazione) «Peluffo, Bonaccorsi, Anzaldi, Boccadutri, Garofani, Ginoble, Coscia, Tullo, Benamati, Tacconi, Martella, Fitzgerald Nissoli, Fauttilli».


   La Camera,
   premesso che:
    ai sensi dell'articolo 1, comma 152, della legge n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) chiunque detiene nel luogo in cui ha la sua residenza anagrafica un apparecchio atto od adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive è tenuto a pagare il canone Rai a partire dal 1o luglio 2016 mediante addebito nella fattura relativa alla propria utenza elettrica. Il successivo comma 153 del medesimo articolo, aggiungendo, nel novellare la normativa vigente, una nuova presunzione di detenzione, stabilisce infatti che: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica»;
    pertanto, dal combinato disposto dei due suddetti commi, l'addebito scatterebbe sull'assunto che l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo di residenza anagrafica del contribuente presuma la detenzione da parte sua di un apparecchio televisivo. Allo scopo di superare tali presunzioni, a decorrere dall'anno 2016, incomberebbe in capo allo stesso contribuente l'onere di dimostrare annualmente il contrario tramite la presentazione di un'autocertificazione all'Agenzia delle entrate – direzione provinciale I di Torino, resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con modalità da definirsi con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate;
    l'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246 (disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni), come novellato dalla legge di stabilità 2016, dispone che il canone di abbonamento dev'essere corrisposto da chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo, e che lo stesso è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
    il medesimo articolo inoltre stabilisce che: «la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente». A tal proposito è intervenuto il Ministero dello sviluppo economico, dipartimento per le comunicazioni, che, con una nota del 22 febbraio 2012 ha precisato che l'evoluzione tecnologica non può prescindere dal dettato normativo e che quest'ultimo, riferendosi al servizio di radiodiffusione, non include altre forme di distribuzione del segnale audio/video, come per esempio Web Radio, Web TV, IPTV (streaming), basate su portanti fisici diversi da quello radio. La stessa nota chiarisce che la normativa circoscrive il campo alla ricezione di segnali televisivi su piattaforma terrestre, inclusi i videofonini (standard DVB-H) e su piattaforma satellitare, poiché il requisito fondamentale è che l'apparecchio possieda un sintonizzatore atto alla ricezione di segnale che operi nelle bande destinate al servizio di radiodiffusione, e che lo stesso apparecchio sia sufficiente ad erogare un servizio di radioaudizione (includendo quindi i videotelefonini ed i lettori mp3 con radio FM integrata);
    a ribadire la natura tributaria ed obbligatoria del canone è stata una recente sentenza della sesta sezione civile della Cassazione, che con l'ordinanza n. 1922 del 2016 ne ha chiarito la natura di «prestazione tributaria fondata sulla legge e non commisurata alla possibilità effettiva di usufruire del servizio de quo», negando perciò uno «specifico rapporto contrattuale di natura sinallagmatica che leghi il contribuente al concessionario del servizio pubblico». Tale pronunciamento si muove nel solco della sentenza n. 284 del 2002 della Corte costituzionale che ha dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento al sopracitato articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, in riferimento agli articoli 2, 3, 9 e 21 della Costituzione nella parte in cui collega, ai fini dell'impostazione del canone, il cosiddetto «dominio dell'etere» da parte dello Stato al semplice possesso dell'apparecchio, indipendentemente dalla effettiva fruizione dei servizi, e a favore del solo concessionario del servizio pubblico (RAI) e nella parte in cui prevede una disparità di trattamento fra chi riceve le trasmissioni televisive attraverso l'apparecchio televisivo e chi le riceve con altri mezzi tecnici, quali il computer con l'apposita scheda, oppure non le riceve affatto. Da ciò ne discende che il canone radiotelevisivo avrebbe natura di vera e propria «imposta» (di scopo), il cui presupposto impositivo è correlato alla mera detenzione di un apparecchio atto a captare le trasmissioni via etere dei programmi radiotelevisivi pubblici, indipendentemente dalla loro effettiva fruizione o dalla concreta possibilità di riceverli, non potendosi configurare tale indice come irragionevole;
    con provvedimento del 24 marzo 2016 (Prot. n. 45059) l'Agenzia delle entrate ha comunicato l'approvazione del modello di dichiarazione sostitutiva al quale sono affidati tutti quei casi in cui ricorrano le condizioni per l'esenzione dal pagamento del canone, da rendere ai sensi dell'articolo 47 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e mediante il quale, esclusivamente il titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale, consapevole delle conseguenze anche penali per la non veridicità previste dagli articoli 75 e 76 del medesimo decreto, presenta alternativamente:
     a) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
     b) una dichiarazione sostitutiva di non detenzione, da parte di alcun componente della famiglia anagrafica in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, di un apparecchio televisivo ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015 una denunzia di cessazione dell'abbonamento radio-televisivo per suggellamento di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246;
     c) una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
     d) una dichiarazione sostitutiva per il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva di cui alle lettere a), b) e c) precedentemente resa;
    vi sono però ulteriori fattispecie che non sembrano rientrare in alcuna delle suddette previsioni dell'Agenzia delle entrate come ad esempio il caso del mancato possesso dell'apparecchio quando due utenze elettriche servano un'unica abitazione, quando vi è un'utenza elettrica di una pertinenza rispetto ad una dimora, oppure il caso dell'unificazione di due abitazioni servite da due diversi contatori dell'energia elettrica;
    il principio chiarito dall'Agenzia delle entrate è pertanto quello per il quale non sarà più possibile essere esentati dal pagamento del canone attraverso il suggellamento dell'apparecchio;
    soltanto chi non possiede e non detiene apparecchi TV potrà esserne esentato senza incorrere nel rischio di vedersi contestata l'evasione fiscale;
    lo stesso provvedimento stabilisce che a regime, la dichiarazione sostitutiva di cui ai casi sub le lettere a) e b) presentata entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, a partire dal 1o luglio dell'anno precedente, ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno solare di riferimento, senza però chiarire se essa ha effetto anche per gli anni successivi. Quanto alla dichiarazione sostitutiva resa per il caso sub la lettera c) essa ha effetto per l'intero canone dovuto per l'anno di presentazione, mentre per quella relativa alla variazione dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente resa, di cui alla lettera d) ha effetto per il canone dovuto dal mese in cui è presentata. Ciò significa che ogni dichiarazione di variazione per avere effetto va presentata esclusivamente in un preciso arco temporale, pena la sua inefficacia;
    invero, fino ad oggi la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi del richiamato articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, non è mai stata obbligatoria, ben potendo il cittadino difendersi dalle periodiche lettere di richiesta del pagamento del canone, rispondendo con una semplice raccomandata. Peraltro, a differenza di una normale comunicazione, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà mendace espone, come ricordato dalla stessa Agenzia delle entrate, a responsabilità penali, circostanza che la rende poco raccomandabile nel caso fosse spontanea;
    da quanto premesso deriva che la novella introdotta dalla legge di stabilità 2016 in materia di pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo non ha modificato il presupposto impositivo, cioè il «fatto economico» che fa sorgere l'obbligo di corrisponderlo, quanto piuttosto il regime probatorio ed i meccanismi di riscossione dello stesso, accollando al contribuente l'onere di provare ai sensi dell'articolo 2697 del codice civile, la non debenza dello stesso, e quindi spostandolo dallo Stato (Agenzia delle entrate) al contribuente;
    viene inoltre meno il principio di presunzione di innocenza fissato dalla Costituzione e per il quale la prova della contestazione dell'evasione deve restare a carico dell'Agenzia delle entrate;
    la suddetta novità legislativa ha dato luogo, già dall'indomani della sua divulgazione, ad un'infinità di discussioni riguardanti soprattutto le possibili situazioni intricate, per chiarire le quali si dovrà attendere il decreto attuativo o una successiva circolare ministeriale. Inoltre, ad alimentare gli allarmismi erano state alcune dichiarazioni, apparse sui media, rilasciate da ambienti vicini al Governo secondo le quali il corretto pagamento a partire dal 2016 del canone di abbonamento, alla stregua di un'autodenuncia e di ammissione del debito, non equivarrà a sanare le evasioni degli anni precedenti che, senza alcuna opposizione, risulteranno pienamente sanzionabili, facendo in tal modo diffondere il timore che lo stesso pagamento diventi l'occasione per l'Agenzia delle entrate di pretendere la riscossione degli anni arretrati, a meno che non si sia fatta opposizione inviando le suddette comunicazioni relative all'esistenza di un intestatario diverso, o al mancato possesso di apparecchi televisivi;
    come chiarito anche dalla Cassazione la richiesta di arretrati non potrà spingersi oltre i 10 anni anteriori, essendo la prescrizione del canone. Infatti, sebbene il codice civile stabilisca che tutto ciò che deve essere pagato almeno una volta all'anno (o per periodi più brevi) si prescrive in cinque anni, la giurisprudenza ha da sempre riconosciuto al canone Rai la natura di imposta e, come tale, ne segue la disciplina, ivi compreso il prolungamento a dieci anni della prescrizione;
    le nuove modalità di pagamento del canone televisivo hanno comportato anche una completa rivisitazione dell'attuale processo di gestione del tributo, nonché la definizione e la realizzazione di un sistema di interscambio delle informazioni tra i diversi enti coinvolti nel processo di riscossione del canone che vede coinvolti, oltre all'Agenzia delle entrate ed alla Rai, nuovi attori quali l'impresa elettrica, Acquirente unico S.p.A. – società pubblica interamente partecipata dal gestore dei servizi energetici – e l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, tutti soggetti autorizzati allo scambio ed all'utilizzo di tutte le informazioni utili a consentire il corretto addebito del canone nelle fatture elettriche, con tutti i connessi rischi di violazione della privacy;
    una volta individuati, grazie alla collaborazione delle imprese elettriche, i soggetti potenzialmente destinatari dell'addebito del canone in fattura sarà necessaria da parte dell'Agenzia delle entrate, al fine di evitare errori e duplicazioni nell'addebito del canone, verificare la presenza di eventuali dichiarazioni di non possesso dell'apparecchio tv o di pagamenti eseguiti con altre modalità o dei soggetti esentati dal pagamento. A questo punto assume cruciale importanza la corretta individuazione della famiglia anagrafica che, in modo del tutto peculiare rispetto alle diverse imposte del nostro sistema tributario, costituisce di fatto il soggetto passivo del tributo, individuazione che, allo stato attuale, in attesa della costituzione della nuova Anagrafe nazionale della popolazione residente, risulta particolarmente complessa anche se risulta indispensabile per gestire correttamente sia le seconde case, evitando doppi addebiti, sia i casi di esenzione. Infatti, al fine di superare tale criticità, fino al completo avvio dell'Anagrafe nazionale della popolazione residente, i comuni hanno cominciato a trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate per i relativi riscontri;
    il coinvolgimento nella gestione del canone anche delle imprese di fornitura elettrica risulta per le stesse estremamente complesso, oneroso, oltreché sostanzialmente impraticabile, tenendo conto anche del fatto che i clienti finali possono cambiare fornitore, anche più volte, nel corso dell'anno. Tale aspetto comporterebbe una serie di problematiche gestionali legate alla corretta applicazione del canone in tutti i casi di cosiddetto switching o anche nei semplici casi di voltura, ovvero di variazione degli intestatari della fornitura. Inoltre, l'implementazione della riforma necessiterebbe in ogni caso di una completa ristrutturazione dei sistemi di fatturazione delle società elettriche, con conseguenti investimenti significativi oltre che di nuove strutture organizzative per la gestione di informazioni, reclami e possibili contenziosi con i clienti. È presumibile che per tale aggravio di impegno i gestori del servizio elettrico pretenderanno dal concessionario pubblico un aggio per ogni pratica trattata che al momento è lecito chiedersi se sera estrapolato dall'importo del canone oppure distribuito con qualche diabolico stratagemma contabile sulla fatturazione agli utenti dell'energia elettrica;
    in un mercato libero le fatture delle forniture energetiche devono corrispondere a prestazioni effettivamente erogate e non possono quindi essere veicolo di imposizioni fiscali completamente estranee per materia e finalità;
    nel corso di un question time svolto presso la commissione finanze, il rappresentante del Governo ha dichiarato che relativamente all'operatività della presunzione di possesso ai fini dell'accertamento di annualità precedenti al 2016, l'Agenzia delle entrate ritiene che la richiamata presunzione di possesso dell'apparecchio opera solo a partire dal 2016 e non può quindi essere utilizzata per eventuali azioni di controllo relative a periodi precedenti, fatte salve le azioni di recupero già intraprese sulla base della normativa in vigore anteriormente alla legge di stabilità per il 2016;
    per eccessiva tutela dell'autodichiarazione la nuova normativa prevede che, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni si applichino, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 13, comma 1, dal decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. La stessa normativa, nel richiamare gli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che a loro volta rimandano all'articolo 482 del codice penale in tema di falsità materiale commessa dal privato, stabilisce una sanzione, peraltro già prevista, aldilà dei casi di autocertificazione falsa, per tutti gli evasori del canone ovvero per tutti coloro che sarebbero tenuti al pagamento ma non versano il tributo corrispondente, a giudizio dei firmatari del presente atto di indirizzo spropositata rispetto ad altre analoghe previste per ben più gravi reati tributari. Infatti, mentre l'evasione fiscale per omessa dichiarazione è sanzionata penalmente con una soglia minima di 30 mila euro, in caso di dichiarazione infedele resa ad un'autorità, nella fattispecie all'Agenzia delle entrate, pur se senza un impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente «falsa», si rischia una pena detentiva con privazione della libertà da un minimo di uno ad un massimo di tre anni;
    il pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo a mezzo di fatturazione dell'energia elettrica, quale misura anti-evasione capace di dare più certezza di risorse alla società concessionaria pubblica Rai, comporterebbe, per i firmatari del presente atto, come si è visto, oltre alle molte criticità sia giuridiche che applicative, anche l'introduzione di ulteriori costi e rischi aggiuntivi per i fornitori di elettricità, che inevitabilmente non potranno non riflettersi sull'importo nelle bollette,

impegna il Governo:

   a superare, in sede di attuazione della normativa di cui all'articolo 1, commi da 152 a 159, della legge n. 208 del 2015, tutte le criticità evidenziate in premessa, assumendo iniziative di carattere normativo atte:
    a) ad escludere espressamente dalla presunzione legale di detenzione ai fini dell'assoggettamento al canone di abbonamento radiotelevisivo di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, tutti gli apparecchi che, pur essendo corredati da accessori indispensabili per ricevere e decodificare i segnali radiotelevisivi, sono nella realtà destinati ad un uso prevalente che escluda la visione o l'ascolto di programmi radiotelevisivi;
    b) a comprendere nel novero dei reali depenalizzati anche la dichiarazione infedele resa all'Agenzia delle entrate al fine di eludere il pagamento del canone Rai;
    c) ad esentare il contribuente dal presentare annualmente, qualora non dovessero intervenire variazioni di possesso in capo allo stesso, la dichiarazione di non detenzione dell'apparecchio di cui l'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246, facendo gravare sull'Agenzia delle entrate il compito di accertare, attraverso l'incrocio dei dati forniti da diversi attori istituzionali, l'effettiva debenza del tributo;
    d) a consentire al contribuente di poter presentare in qualunque momento e con effetto retroattivo l'autodichiarazione con la quale comunicare le variazioni di possesso dell'apparecchio, utili al fine del superamento della presunzione legale di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938, n. 246;
    e) a prevedere la presentazione al Parlamento di una relazione semestrale sullo stato di attuazione e sui risultati della normativa sulla nuova modalità di corresponsione del canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo.
(1-01209) «Paglia, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Ricciatti, Ferrara».


   La Camera

impegna il Governo:

  a valutare l'assunzione di iniziative di carattere normativo atte:
   a) a confermare che il canone è dovuto soltanto per il possesso di un apparecchio TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite uno strumento esterno;
   b) a riferire, attraverso una specifica relazione alle Camere, in merito ai dati e all'applicazione della nuova normativa in materia di riscossione del canone Rai.
(1-01209)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Paglia, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Ricciatti, Ferrara».


   La Camera,
   premesso che:
    il Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), preambolo articolo 1, capo 2, recita: «il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di una Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile ed il più vicino possibile ai cittadini»;
    vanno richiamati altresì l'articolo 2, articolo 11, nn. 2, 3, 4; il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata); il Titolo I articolo 6c; il Titolo XII articolo 165 nn. 2 e 4; il Titolo XIII articolo 167 nn. 1, 2, 3, 5; la direttiva 2007/65/CE; il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e in particolare l'articolo 45; il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI — radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2010/2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2012; la delibera 587/12/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    le misure prese per rendere più rigoroso ed esatto il pagamento del canone RAI richiedono un più puntuale ed efficace svolgimento delle funzioni di servizio pubblico che il contratto di servizio assegna alla RAI ed una loro più chiara definizione: il contratto di servizio è scaduto da tempo e deve essere rinnovato;
   la RAI ha svolto nel tempo una funzione straordinaria nella creazione in Italia di una coscienza popolare, nazionale e sociale diffondendo non solo l'uso corrente della lingua ma anche un insieme di valori comuni che sorreggono il sentimento della identità nazionale, in questo consiste primariamente la funzione di servizio pubblico che è propria della RAI e che giustifica il pagamento del canone;
    la RAI ha svolto questa funzione attraverso programmi di intrattenimento che hanno aiutato gli italiani delle diverse regioni a conoscersi vicendevolmente ed a guardare con simpatia alle peculiarità delle diverse culture regionali, attraverso programmi di spettacolo che hanno popolarizzato i classici della cultura nazionale e fatto conoscere gli avvenimenti fondamentali della storia nazionale, attraverso programmi giornalistici che hanno aiutato i cittadini a comprendere i problemi e le dinamiche della politica locale e nazionale in uno spirito di pluralismo che ha abituati a rispettare e comprendere il punto di vista di chi pensa in modo diverso;
    in questo modo si è cresciuti nella coscienza di essere cittadini responsabili e non sudditi;
    la RAI ha avuto certamente molti difetti e manifestato molte insufficienze. Lo spirito del servizio pubblico si è affievolito a causa della competizione con le televisioni commerciali. La preoccupazione degli ascolti, soprattutto negli ultimi anni, ha sovrastato quella del servizio pubblico. È venuta meno, almeno in parte, la voglia di spiegare cose difficili che richiedono un minimo di sforzo, sostituita dalla preoccupazione della efficacia immediata che fa ascolti ma non aiuta a capire. Le nomine talvolta sono state fatte non sulla base del merito ma su quello della appartenenza politica, vi sono giustificate lamentele per ciò che riguarda la assegnazione degli appalti;
    tutto questo, tuttavia, non inficia la validità della categoria di servizio pubblico ma chiede piuttosto che si torni al suo spirito autentico ed originario;
    l'Unione europea è divenuta sempre più il centro delle decisioni che influenzano in modo penetrante il nostro futuro. Si può governare la globalizzazione e difendere la sicurezza ed il benessere dei popoli nella epoca della globalizzazione solo con politiche che hanno una dimensione continentale. Le opinioni pubbliche e le politiche sono però rimaste solo nazionali;
    i popoli, di conseguenza, non si sentono protagonisti dei processi decisionali della Unione europea ed hanno anche la sensazione di non poterli controllare. Questa è causa non secondaria del diffondersi di un sentimento populista ed antieuropeo;
    tempo addietro lord Ralph Dahrendorf sosteneva che il difetto principale del progetto europeo è il fatto che non esiste un demos, cioè un popolo, europeo. Di conseguenza non esisterebbe una demo/crazia europea. Se questo fosse vero si sarebbe costretti a scegliere fra un potere europeo efficiente ma burocratico ed una democrazia dei piccoli stati sostanzialmente impotente. Quello di demos, però, non è un concetto razziale o naturalistico. Quello di demos è un concetto eminentemente culturale. Il demos degli ateniesi nacque dalla scelta di etnè (tribù) diverse di diventare una cosa sola. È il sinecismo (da sin oikein, abitare insieme);
    la Roma di Romolo aveva tre tribù: i Titii (Sabini), i Ramnii (Latini) ed i Luceres (Etruschi). La città nasce dal convergere di tre stirpi, con tre lingue diverse;
    la principale questione dalla quale dipende il futuro della democrazia e della Unione europea è esattamente quella della formazione del demos europeo. Questo è un processo culturale. Non a caso poco prima di morire Jean Monnet ebbe a dire che, se avesse dovuto intraprendere di nuovo il cammino della unificazione europea, avrebbe iniziato dalla cultura e non dall'economia. In un linguaggio moderno il concetto di popolo coincide, almeno in parte, con quello di opinione pubblica;
    il principale strumento di cui i Parlamenti ed i Governi dispongono per favorire la formazione di una opinione pubblica europea sono le televisioni di servizio pubblico europee;
    al riguardo, è opportuno sottolineare l'importanza della funzione di controllo che l'opinione pubblica deve esercitare verso i responsabili politici, la giusta considerazione dei punti di vista e delle esigenze fondamentali degli altri popoli europei, la partecipazione alla formazione delle sintesi culturali e politiche di cui l'Europa ha bisogno, facendo valere in esse in modo equilibrato le ragioni e gli interessi dell'Italia;
    il contratto di servizio deve poter contenere l'impegno a promuovere la collaborazione in Europa con enti televisivi similari e in particolare con quelli sottoposti ad analoghi doveri di servizio pubblico, al fine di cooperare ad una migliore informazione e formazione dei popoli europei ed allo sviluppo di una comune coscienza civile europea;
    sarebbe alquanto opportuno che la Commissione europea proponga al Consiglio una raccomandazione ai sensi dell'articolo 167 n. 5 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (versione consolidata), sulla promozione della conoscenza del funzionamento delle istituzioni dell'Unione, della comune cultura europea e di una educazione civica europea in tutti i Paesi dell'Unione;
    sarebbe altrettanto auspicabile che la Commissione europea proponga al Parlamento ed al Consiglio una direttiva sul riordino del sistema dell'audiovisivo europeo, che tenga nel debito conto il formidabile apporto educativo che essi possono dare alla conoscenza delle istituzioni democratiche europee, al loro controllo democratico da parte dei popoli europei, all'affratellamento dei popoli europei ed alla crescita di una loro comune coscienza civile;
    in data 2 dicembre 2014, il gruppo parlamentare di Area Popolare ha presentato una mozione con la quale si chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di trasformare il canone RAI in una imposta collegata alla progressività del reddito;
    la legge di stabilità per il 2016, che il gruppo parlamentare di Area Popolare ha votato, ha previsto che il canone RAI venga pagato in dieci rate mensili, comprese nell'importo della bolletta dell'energia elettrica;
    il canone RAI, in seguito all'approvazione della legge di stabilità, avrà un costo di 100,00 euro, invece dei 113,00 euro degli anni passati. Ciò permetterà di ridurre l'evasione del pagamento del canone, dando certezza di risorse alla concessionaria radio televisiva;
    il comma 156 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, prevede l'emanazione di un decreto attuativo che individui anche i soggetti che devono pagare il canone RAI;
    in tale quadro, sarebbe auspicabile che le risorse ottenute dal pagamento del canone RAI siano destinate anche a porre il tema della formazione della coscienza del cittadino europeo sempre più al centro del prossimo contratto di servizio della RAI, in modo da offrire ai cittadini italiani la possibilità di comprendere effettivamente il funzionamento dei meccanismi istituzionali europei, conoscere tempestivamente i dibattiti e le decisioni, avere un quadro più ampio e consapevole della cultura, della politica, della società europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, dopo la prima fase di attuazione della norma relativa alla riscossione del canone RAI prevista dalla legge di stabilità per il 2016, di riconsiderare l'entità del canone RAI collegandolo alla progressività del reddito e di assumere iniziative per ridurlo o escluderlo per le fasce più deboli della popolazione.
(1-01211) «Buttiglione, Garofalo, Sammarco, Bosco».


   La Camera,
   premesso che:
    il Trattato sull'Unione europea (versione consolidata), preambolo articolo 1, capo 2, recita: «il presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di una Unione sempre più stretta fra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile ed il più vicino possibile ai cittadini»;
    vanno richiamati altresì l'articolo 2, articolo 11, nn. 2, 3, 4; il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (versione consolidata); il Titolo I articolo 6c; il Titolo XII articolo 165 nn. 2 e 4; il Titolo XIII articolo 167 nn. 1, 2, 3, 5; la direttiva 2007/65/CE; il decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177 e in particolare l'articolo 45; il Contratto nazionale di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI — radiotelevisione italiana s.p.a. per il triennio 2010/2012, approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 aprile 2011, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2012; la delibera 587/12/CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
    le misure prese per rendere più rigoroso ed esatto il pagamento del canone RAI richiedono un più puntuale ed efficace svolgimento delle funzioni di servizio pubblico che il contratto di servizio assegna alla RAI ed una loro più chiara definizione: il contratto di servizio è scaduto da tempo e deve essere rinnovato;
   la RAI ha svolto nel tempo una funzione straordinaria nella creazione in Italia di una coscienza popolare, nazionale e sociale diffondendo non solo l'uso corrente della lingua ma anche un insieme di valori comuni che sorreggono il sentimento della identità nazionale, in questo consiste primariamente la funzione di servizio pubblico che è propria della RAI e che giustifica il pagamento del canone;
    la RAI ha svolto questa funzione attraverso programmi di intrattenimento che hanno aiutato gli italiani delle diverse regioni a conoscersi vicendevolmente ed a guardare con simpatia alle peculiarità delle diverse culture regionali, attraverso programmi di spettacolo che hanno popolarizzato i classici della cultura nazionale e fatto conoscere gli avvenimenti fondamentali della storia nazionale, attraverso programmi giornalistici che hanno aiutato i cittadini a comprendere i problemi e le dinamiche della politica locale e nazionale in uno spirito di pluralismo che ha abituati a rispettare e comprendere il punto di vista di chi pensa in modo diverso;
    in questo modo si è cresciuti nella coscienza di essere cittadini responsabili e non sudditi;
    la RAI ha avuto certamente molti difetti e manifestato molte insufficienze. Lo spirito del servizio pubblico si è affievolito a causa della competizione con le televisioni commerciali. La preoccupazione degli ascolti, soprattutto negli ultimi anni, ha sovrastato quella del servizio pubblico. È venuta meno, almeno in parte, la voglia di spiegare cose difficili che richiedono un minimo di sforzo, sostituita dalla preoccupazione della efficacia immediata che fa ascolti ma non aiuta a capire. Le nomine talvolta sono state fatte non sulla base del merito ma su quello della appartenenza politica, vi sono giustificate lamentele per ciò che riguarda la assegnazione degli appalti;
    tutto questo, tuttavia, non inficia la validità della categoria di servizio pubblico ma chiede piuttosto che si torni al suo spirito autentico ed originario;
    l'Unione europea è divenuta sempre più il centro delle decisioni che influenzano in modo penetrante il nostro futuro. Si può governare la globalizzazione e difendere la sicurezza ed il benessere dei popoli nella epoca della globalizzazione solo con politiche che hanno una dimensione continentale. Le opinioni pubbliche e le politiche sono però rimaste solo nazionali;
    i popoli, di conseguenza, non si sentono protagonisti dei processi decisionali della Unione europea ed hanno anche la sensazione di non poterli controllare. Questa è causa non secondaria del diffondersi di un sentimento populista ed antieuropeo;
    tempo addietro lord Ralph Dahrendorf sosteneva che il difetto principale del progetto europeo è il fatto che non esiste un demos, cioè un popolo, europeo. Di conseguenza non esisterebbe una demo/crazia europea. Se questo fosse vero si sarebbe costretti a scegliere fra un potere europeo efficiente ma burocratico ed una democrazia dei piccoli stati sostanzialmente impotente. Quello di demos, però, non è un concetto razziale o naturalistico. Quello di demos è un concetto eminentemente culturale. Il demos degli ateniesi nacque dalla scelta di etnè (tribù) diverse di diventare una cosa sola. È il sinecismo (da sin oikein, abitare insieme);
    la Roma di Romolo aveva tre tribù: i Titii (Sabini), i Ramnii (Latini) ed i Luceres (Etruschi). La città nasce dal convergere di tre stirpi, con tre lingue diverse;
    la principale questione dalla quale dipende il futuro della democrazia e della Unione europea è esattamente quella della formazione del demos europeo. Questo è un processo culturale. Non a caso poco prima di morire Jean Monnet ebbe a dire che, se avesse dovuto intraprendere di nuovo il cammino della unificazione europea, avrebbe iniziato dalla cultura e non dall'economia. In un linguaggio moderno il concetto di popolo coincide, almeno in parte, con quello di opinione pubblica;
    il principale strumento di cui i Parlamenti ed i Governi dispongono per favorire la formazione di una opinione pubblica europea sono le televisioni di servizio pubblico europee;
    al riguardo, è opportuno sottolineare l'importanza della funzione di controllo che l'opinione pubblica deve esercitare verso i responsabili politici, la giusta considerazione dei punti di vista e delle esigenze fondamentali degli altri popoli europei, la partecipazione alla formazione delle sintesi culturali e politiche di cui l'Europa ha bisogno, facendo valere in esse in modo equilibrato le ragioni e gli interessi dell'Italia;
    il contratto di servizio deve poter contenere l'impegno a promuovere la collaborazione in Europa con enti televisivi similari e in particolare con quelli sottoposti ad analoghi doveri di servizio pubblico, al fine di cooperare ad una migliore informazione e formazione dei popoli europei ed allo sviluppo di una comune coscienza civile europea;
    sarebbe alquanto opportuno che la Commissione europea proponga al Consiglio una raccomandazione ai sensi dell'articolo 167 n. 5 del Trattato sul funzionamento della Unione europea (versione consolidata), sulla promozione della conoscenza del funzionamento delle istituzioni dell'Unione, della comune cultura europea e di una educazione civica europea in tutti i Paesi dell'Unione;
    sarebbe altrettanto auspicabile che la Commissione europea proponga al Parlamento ed al Consiglio una direttiva sul riordino del sistema dell'audiovisivo europeo, che tenga nel debito conto il formidabile apporto educativo che essi possono dare alla conoscenza delle istituzioni democratiche europee, al loro controllo democratico da parte dei popoli europei, all'affratellamento dei popoli europei ed alla crescita di una loro comune coscienza civile;
    in data 2 dicembre 2014, il gruppo parlamentare di Area Popolare ha presentato una mozione con la quale si chiedeva al Governo di valutare l'opportunità di trasformare il canone RAI in una imposta collegata alla progressività del reddito;
    la legge di stabilità per il 2016, che il gruppo parlamentare di Area Popolare ha votato, ha previsto che il canone RAI venga pagato in dieci rate mensili, comprese nell'importo della bolletta dell'energia elettrica;
    il canone RAI, in seguito all'approvazione della legge di stabilità, avrà un costo di 100,00 euro, invece dei 113,00 euro degli anni passati. Ciò permetterà di ridurre l'evasione del pagamento del canone, dando certezza di risorse alla concessionaria radio televisiva;
    il comma 156 dell'articolo 1 della legge di stabilità per il 2016, prevede l'emanazione di un decreto attuativo che individui anche i soggetti che devono pagare il canone RAI;
    in tale quadro, sarebbe auspicabile che le risorse ottenute dal pagamento del canone RAI siano destinate anche a porre il tema della formazione della coscienza del cittadino europeo sempre più al centro del prossimo contratto di servizio della RAI, in modo da offrire ai cittadini italiani la possibilità di comprendere effettivamente il funzionamento dei meccanismi istituzionali europei, conoscere tempestivamente i dibattiti e le decisioni, avere un quadro più ampio e consapevole della cultura, della politica, della società europea,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, dopo la prima fase di attuazione della norma relativa alla riscossione del canone RAI prevista dalla legge di stabilità per il 2016, di riconsiderare l'entità del canone RAI e di assumere iniziative per ridurlo o escluderlo per le fasce più deboli della popolazione.
(1-01211)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Buttiglione, Garofalo, Sammarco, Bosco».


   La Camera,
   premesso che:
    in base al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che ha disciplinato il pagamento del canone per il servizio pubblico radiotelevisivo, lo stesso è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti;
    la legge 28 dicembre 2015, n. 208, legge di stabilità per l'anno 2016, ha modificato il citato regio decreto-legge, aggiungendo alla presunzione della ricezione dei programmi anche la presunzione del possesso di un apparecchio radioricevente, ponendola in capo a qualunque soggetto che sia intestatario di una utenza per la fornitura di energia elettrica;
    per superare le due presunzioni, a decorrere dall'anno 2016, il contribuente che non voglia pagare il canone dovrà presentare una apposita dichiarazione all'Agenzia delle entrate con la quale dichiara la non detenzione di un apparecchio televisivo da parte di alcun componente della famiglia in alcuna delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica;
    l'eventuale mendacia delle informazioni fornite con la dichiarazione sostitutiva comporta sia l'applicabilità di una sanzione amministrativa pecuniaria, sia gli effetti penali connessi al rilascio di dichiarazioni false;
    in base alle nuove norme il pagamento del canone dovrà avvenire in dieci rate mensili che saranno addebitate sulle fatture emesse dall'impresa fornitrice di energia elettrica, ma in prima applicazione i primi pagamenti delle rate del canone saranno cumulativamente addebitate nella prima fattura successiva al 1o luglio 2016;
    le somme riscosse dalle imprese fornitrici di energia dovranno essere riversate direttamente all'Erario, secondo modalità la cui individuazione la legge di stabilità demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, che avrebbe dovuto essere adottato entro la metà del mese di febbraio 2016;
    il medesimo decreto dovrebbe anche disciplinare l'individuazione e la comunicazione dei dati utili ai fini del controllo e le altre misure di attuazione della norma;
    l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, intervenendo in merito alla nuova modalità di pagamento del canone ha definito l'inserimento del canone nella bolletta della fornitura elettrica un «uso improprio» della medesima bolletta;
    la necessità di incrociare i dati del titolare del contratto di fornitura di energia elettrica con le altre banche dati necessarie a verificare la sua assoggettabilità al pagamento del canone RAI configura possibili violazioni della normativa sulla privacy;
    pretendere il pagamento di un tributo in forza di una doppia presunzione contravviene a qualunque regola di legittimità d'imposizione fiscale e, con l'obbligo in capo al contribuente di dimostrare la sua eventuale non assoggettabilità al pagamento del canone, realizza anche una pericolosa inversione dell'onere della prova come disciplinata dal codice civile;
    vincolare il pagamento del canone ad una bolletta, infatti, non garantisce il verificarsi della condizione essenziale per il pagamento dell'imposta, ossia il possesso di un televisore o altro apparecchio atto a ricevere frequenze tv;
    il servizio pubblico radiotelevisivo nasce dall'esigenza di garantire il diritto all'informazione e quello ad essere informati, che nel nostro ordinamento discendono dall'articolo 21 della Costituzione, e in merito la Corte costituzionale ha ribadito più volte la necessità che sia garantita a tutti i cittadini la parità di accesso ai mezzi d'informazione;
    dalla configurazione del canone quale imposta data dalla giurisprudenza costituzionale dovrebbe derivare anche la sua progressività in base alle capacità contributive del soggetto chiamato a corrisponderla;
    il fatto che in base alle nuove norme la dichiarazione sostitutiva avrà validità per un solo anno, e, di conseguenza, il contribuente dovrà ripetere la procedura ogni anno, costituisce un pesante aggravio burocratico a fronte di tutte le tanto sbandierate iniziative che dovrebbero ridurre gli adempimenti burocratici a carico dei cittadini;
    stando alla relazione tecnica che ha accompagnato le norme sulle nuove modalità di pagamento del canone, dalle stesse non è atteso alcun incremento di gettito;
    il contrasto all'evasione rispetto al pagamento del canone radiotelevisivo, di recente sollecitato anche dalla Corte dei Conti, e che sinora ha privato l'azienda concessionaria di circa il trenta per cento degli introiti a tale titolo, non può passare attraverso iniziative o misure che danneggino il cittadino, o, addirittura, ledano i suoi diritti;
    l'accorpamento del pagamento di due voci del tutto estranee l'una all'altra nell'ambito della medesima procedura di fatturazione rischia di determinare confusione nell'intestazione dell'importo corrisposto laddove questo sia inferiore a quello richiesto con la bolletta, perché se è vero che le due voci in bolletta saranno distinte è egualmente vero che il pagamento sarà unico;
    il previsto decreto di attuazione delle nuove norme per il pagamento del canone non è ancora stato emanato;
    attraverso il canone la RAI incassa annualmente circa 1,8 miliardi di euro, voce alla quale si aggiungono gli introiti derivanti dalle pubblicità che sono assai elevati anche rispetto a quanto incassato dalle reti televisive pubbliche degli altri Paesi europei, e ciononostante l'azienda persiste nella sua incapacità di ripianare i propri bilanci e di mettere in atto una efficace politica di contenimento dei costi,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per correggere la normativa di cui in premessa al fine di assoggettare il pagamento del canone a presupposti certi e non a mere presunzioni di godimento del servizio;
   ad adottare con urgenza il decreto attuativo di cui in premessa al fine di scongiurare i rischi derivanti dall'unificazione del pagamento di due voci di spesa di natura completamente differente e, in tale ambito, ad adottare le disposizioni necessarie a tutelare la privacy di tutti gli utenti;
   a elaborare un progetto di riforma del canone per il servizio radiotelevisivo pubblico che determini il contributo richiesto in base alle capacità reddituali dei singoli utenti, salvaguardando le esenzioni già previste e riducendo gli adempimenti previsti a carico dei contribuenti;
   ad intervenire, per quanto di competenza, affinché l'azienda concessionaria realizzi un piano di contenimento dei costi, ai fini della progressiva riduzione del canone.
(1-01212) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Petrenga, Rizzetto, Taglialatela, Totaro».


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del Regio decreto legge n. 246 del 1938 prevede che «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto. La presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente.»;
    la giurisprudenza concorda che ciò che impropriamente la legge definisce «canone di abbonamento al servizio radiotelevisivo pubblico» è un'imposta dovuta per la semplice detenzione di un apparecchio televisivo, indipendentemente dalle modalità di utilizzo;
    la legge 28 dicembre 2015, n. 208, modificando il regio decreto, ha introdotto una nuova presunzione di possesso dell'apparecchio televisivo legata alla presenza di un contratto di fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la sua residenza anagrafica;
    la Corte Costituzionale ha chiarito come non debba sussistere una relazione diretta tra le entrate che derivano dal canone e quelle che poi vengono effettivamente destinate alla Rai, dal momento che il beneficiario dell'imposta è lo Stato ed in subordine la sua concessionaria;
    il decreto attuativo per stabilire i termini e le modalità per il pagamento del nuovo canone Rai avrebbe dovuto essere emanato entro il 14 febbraio 2016;
    la bozza del decreto che è stato trasmesso al Consiglio di Stato da indiscrezioni sembra preveda una procedura piuttosto macchinosa: l'acquirente unico dovrà trasmettere all'Agenzia delle entrate le informazioni relative ai contratti elettrici; l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni disponibili nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, individua i contratti per i quali il luogo di fornitura corrisponde al luogo di residenza dei clienti e li trasmette all'acquirente unico. Entro il 31 ottobre di ogni anno l'Agenzia delle entrate dovrà comunicare all'acquirente unico gli aggiornamenti sulla base delle variazioni di residenza, che a sua volta dovrà rendere disponibili le informazioni per le società elettriche, tramite il sistema informativo integrato. L'Agenzia delle entrate dovrà trasmettere all'acquirente unico, entro 15 giorni dall'emanazione del decreto ministeriale, le informazioni sui soggetti che hanno presentato le dichiarazioni di non detenzione degli apparecchi televisivi. Inoltre, dovrà fornire anche le informazioni relative ai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, nei cui confronti non si deve procedere all'addebito sulle fatture per l'energie elettrica, in quanto il pagamento è stato effettuato attraverso altre modalità oppure la famiglia risulta esente dal pagamento. Le informazioni per l'addebito saranno rese disponibili mensilmente dall'acquirente unico alle imprese elettriche, tramite il Sistema informativo integrato;
    per rendere operativa la riscossione del nuovo canone Rai è necessario conoscere, tramite l'anagrafe tributaria, coloro che già pagano il canone pur non essendo intestatari di contratti elettrici ad uso domestico, mentre sono disponibili solo i dati sulle forniture domestiche nel luogo di residenza sino a 3 Kw (tariffa elettrica D2);
    in molti, tra cui le associazioni dei consumatori, stimano che le disposizioni previste dal decreto attuativo potrebbero riguardare 5 milioni di contribuenti. Dato facilmente ottenibile sottraendo alle 29 milioni e 282 mila persone intestatarie di un contratto di fornitura di energia elettrica D2 i 24 milioni e 199 mila che possiedono la televisione (dati ISTAT);
    rimangono poi aperti i dubbi sull'obbligo di pagamento del canone Rai da parte dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero i quali, non solo non hanno la residenza negli immobili posseduti in Italia, ma non usufruiscono per la maggior parte del periodo di imposta delle trasmissioni radiotelevisive della concessionaria pubblica nei suddetti immobili;
    l'illegittimità della norma che addebita automaticamente il canone anche a chi non ha una televisione sarà provata in sede giurisdizionale e impone all'utente l'onere della prova del non possesso dell'apparecchio televisivo – comunque di apparecchio atto a ricevere il segnale televisivo digitale terrestre o satellitare – presentando all'Agenzia delle entrate un'autocertificazione per l'esonero dal pagamento del canone per l'anno in corso. Situazione aggravata dal fatto che la dichiarazione pare essere annuale;
    per evitare di ricevere ingiustamente l'addebito del canone Rai, l'intestatario dell'utenza elettrica deve presentare «una dichiarazione sostitutiva che il canone di abbonamento alla televisione per uso privato non deve essere addebitato in alcuna delle utenze elettriche intestate al dichiarante in quanto il canone è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale». Questo comporta che, se ognuno dei componenti di una famiglia anagrafica ha un'utenza elettrica intestata, e ognuno di loro ritiene che a pagare sia un altro, tutti presenteranno l'autocertificazione dichiarando — loro malgrado – il falso, perché il canone non è dovuto da un soggetto individuato a monte, predeterminato, e si fa affidamento sulla coordinazione fra familiari affinché uno di loro si attribuisca il canone in bolletta;
    anche l'Associazione per i diritti degli utenti e consumatori denuncia l'illegittimità del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che, visti i tempi troppo stretti per ottenere la composizione delle famiglie anagrafiche dai comuni, ha risolto il problema scaricando questa verifica sui cittadini stessi – per di più attribuendo responsabilità penale alle dichiarazioni rese – e dando loro pochissimo tempo per adempiere, che sembra una mossa finalizzata ad ottenere incassi andando ben oltre la delega conferita dalla legge di stabilità, secondo la quale dovevano essere indicate le modalità di presentazione della dichiarazione, non anche il contenuto delle dichiarazioni stesse (legge di stabilità articolo 1, comma 153: «Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata»);
    nel provvedimento si costringe il singolo cittadino a fare dichiarazioni per conto di terzi, che esulano dal proprio controllo ma in merito alle quali deve assumersi una responsabilità penale, senza che sia chiaro, tra l'altro, il riferimento all'apparecchio televisivo «ulteriore» rispetto a quello per il quale era stata presentata domanda di suggellamento entro il 31 dicembre 2015, lasciando aperto il dubbio sull'obbligo di presentare l'autocertificazione anche da parte di chi aveva nel passato presentato una richiesta di suggellamento. Nel provvedimento si dice anche che le autocertificazioni presentate dal 1o gennaio 2016 al 23 marzo 2016, possono essere ritenute valide solo se contengono tutti gli elementi previsti dal modulo, e questo potrebbe far incorrere in sanzioni numerosi utenti che non hanno rispettato tutti i dettagli del modulo ufficiale;
    in riferimento a tutti gli errori che potrebbero derivare dalla definizione vaga degli apparecchi per cui è dovuto il pagamento «atti a ricevere il segnale televisivo digitale o terrestre», in seguito alle numerose e pressanti richieste avanzate anche dal gruppo della Lega Nord, il Ministero dello sviluppo economico il 22 febbraio 2012 ha precisato che debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva. Ne consegue che i personal computer, tablet o smartphone se consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi in rete non sono assoggettabili a canone;
    rimangono inclusi fra gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale televisivo tutti i dispositivi di ultima generazione che integrano funzioni di ricezione della radiodiffusione essendo dotati di antenna atta a captare il segnale pur essendo concepiti, strutturati e acquistati dagli utenti per uso completamente differente;
    è paradossale che i cittadini che non possiedono una televisione devono autocertificare i requisiti per l'esonero dal pagamento del canone Rai ma anche accertarsi delle caratteristiche tecniche dei dispositivi tecnologici in loro possesso per non incorrere in dichiarazioni mendaci che comporterebbero effetti anche penali;
    per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD);
    nei fatti, una struttura culturale, come può essere un polo museale, che impieghi televisioni a circuito chiuso per trasmettere registrazioni inerenti le mostre in corso o informazioni sul museo è tenuta a pagare il canone Rai, come se trasmettesse programmi della concessionaria pubblica, anche se gli apparecchi televisivi sono utilizzati esclusivamente come strumento di lavoro per finalità intrinseche;
    in questo clima di confusione generale, i rivenditori e riparatori di tv stanno ricevendo sollecitazioni per conto della Rai in cui si chiede il pagamento del «canone speciale», anche se la concessionaria pubblica aveva reso noto che queste aziende sono escluse dal pagamento del canone;
    piuttosto che intervenire sulla qualità di ricezione del servizio pubblico televisivo, visto che molte aree del territorio nazionale, in particolare i comuni di montagna, lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai, che in molti casi si limita ai tre canali principali anziché i quindici pubblicizzati, il Governo si limita a mettere in atto azioni volte a riscuotere senza una corrispondente contropartita;
    il canone Rai si configura come un'imposta antiquata ed iniqua, che non ha alcun motivo di esistere anche in virtù del maggiore pluralismo indotto dall'ingresso sul mercato di nuovi editori e dall'apporto delle nuove tecnologie;
    le emittenti locali potrebbero rivestire un ruolo altrettanto determinante per colmare il digital divide anche attraverso il pieno e completo riconoscimento della loro prerogativa a svolgere il ruolo di operatore di rete in tecnica digitale in ambito locale, consentendo alle stesse di concedere la capacità trasmissiva ai fornitori di servizi di media, ai fornitori di servizi di media audiovisivi lineari, ai fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta, ai fornitori di contenuti audiovisivi e di dati ed ai fornitori di servizi media radiofonici autorizzati in ambito nazionale e locale;
    la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dovrebbe svolgere un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un contratto nazionale stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio. La discordanza fra quanto espresso nel contratto di servizio e la realtà dei fatti mina la credibilità e la trasparenza del sistema radiotelevisivo pubblico e ne mette in dubbio l'affidabilità;
    se le stime del Governo hanno previsto, a fronte della nuova riscossione del nuovo canone Rai, maggiori entrate per 500 milioni di euro, sarebbe logico che questo importo fosse utilizzato comunque per garantire la qualità dell'informazione, destinando le risorse alle emittenti locali che davvero svolgono un servizio sull'intero territorio nazionale (e non solo un importo massimo di 100 milioni da far confluire nel Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione);
    la Corte Costituzionale, con sentenza 826 del 1988, centra il fondamento e la funzione del servizio pubblico articolando il principio del pluralismo informativo esterno (inteso come presenza nel settore di un elevato numero di operatori) ed interno (inteso con riferimento ai contenuti diversificati dell'attività radiotelevisiva) definendo il pluralismo come «concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei»; la scelta del Governo di dirottare la quasi totalità dei proventi pubblici nella Rai mina la base di questo principio,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per prevedere nuove forme di finanziamento del sistema pubblico dell'informazione nel suo complesso basate su criteri di equità, efficacia ed appropriatezza, cancellando l'imposta per il canone di abbonamento televisivo, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, nonché della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995;
   nelle more dell'abolizione del canone Rai, considerato anche il ritardo nell'emanazione del decreto attuativo oltre i termini fissati dalla legge, ad individuare la platea dei soggetti tenuti al pagamento prevedendo che l'utente certifichi di possedere l'apparecchio televisivo e quindi di essere tenuto al pagamento del canone Rai e che vi sia l'automatica esenzione dal pagamento di quei soggetti che non inviano la certificazione di possesso dell'apparecchio televisivo;
   ad intervenire, anche attraverso una circolare esplicativa, al fine di escludere specificatamente, fra gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai elencati nella nota ministeriale del 22 febbraio 2012, quei dispositivi che vengono utilizzati per finalità differenti dalla visione dei programmi televisivi, anche se originariamente adattabili a ricevere il segnale se non vengono espressamente utilizzati per la ricezione del segnale televisivo digitale terrestre o satellitare;
   a valutare la possibilità per i prossimi anni, tenendo anche conto che è necessaria una modifica legislativa, di assumere iniziative normative volte a prevedere a favore dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero ed iscritti all'AIRE l'esenzione o la riduzione del canone Rai sugli immobili da essi posseduti in Italia, ove siano presenti le presunzioni fissate dal regio decreto del 1938, così come modificato dalla legge di stabilità 2016, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso.
(1-01213) «Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera

impegna il Governo

a valutare la possibilità per i prossimi anni, tenendo anche conto che è necessaria una modifica legislativa, di assumere iniziative normative volte a prevedere a favore dei cittadini italiani residenti permanentemente all'estero ed iscritti all'AIRE l'esenzione o la riduzione del canone Rai sugli immobili da essi posseduti in Italia, ove siano presenti le presunzioni fissate dal regio decreto del 1938, così come modificato dalla legge di stabilità 2016, a condizione che non siano locati o dati in comodato d'uso.
(1-01213)
(Testo risultante dalla votazione per parti separate) «Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Picchi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    il canone RAI ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535 – sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 1993, n. 8549);
    il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
    si tratta di una imposta che deve essere versata dal contribuente obbligatoriamente entro i termini previsti dalla legge, a meno che il soggetto non sia in possesso dei requisiti che ne consentono l'esenzione;
    l'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede, a decorrere dal 2016, il pagamento del canone Rai, per un importo complessivo di 100 euro, in dieci rate (da gennaio ad ottobre) mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, ma solo in caso di «utenze domestiche residenti», con importi indicati in fattura con distinta voce rispetto ai consumi. Solo per l'anno 2016 si pagherà una prima maxirata di 60 euro a luglio. Il compenso per le imprese elettriche per la riscossione del canone è pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    l'importo del canone RAI in Italia, già prima della riduzione prevista per il 2016, era più basso di quello della media europea che si attesta sui 127,00 euro anche se inversamente proporzionale all'importo è la percentuale di evasione che in Italia è di circa il 27 per cento (quasi 500 milioni di Euro), mentre in Europa è vicina al 10 per cento;
    un affittuario deve pagare l'imposta in quanto detentore dell'apparecchio anche se non di sua proprietà (articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1998 n. 246);
    il canone RAI è dovuto anche dai residenti all'estero che possiedono un'abitazione in Italia e dagli italiani iscritti all'AIRE (anche se il decreto attuativo chiarirà in quale misura), visto che non hanno la residenza negli immobili siti in Italia e ne usufruiscono solo per brevi periodi;
    secondo quanto previsto nella nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12991 del 22 febbraio 2012, le apparecchiature informatiche prive di sintonizzatore TV non devono pagare il canone, visto che non possono ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma digitale terrestre e/o satellitare;
    il canone RAI dovrà essere ancora pagato con il tradizionale bollettino postale nelle 20 isole minori che non sono agganciate alla rete elettrica nazionale;
    la nuova normativa prevede altresì che entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore l'Agenzia delle entrate definisca con l'acquirente unico (il garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori) le modalità per l'invio delle informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non possesso di televisore o apparecchio adatto a ricevere le trasmissioni, nonché su coloro che, non essendo intestatari di contratto elettrico, pagano il canone con altre modalità o sono esenti dal pagamento;
    è stato recentemente pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulle modalità dell'autocertificazione per i soggetti esenti dal pagamento del canone in quanto non possessori di apparecchi televisivi;
    secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, chi intenda dichiarare – sotto la propria responsabilità penale – di non detenere alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve inviare una comunicazione nelle forme previste dalla legge, consapevole del fatto che la comunicazione ha validità solo per l'anno in cui viene presentata e che quindi deve essere ripresentata ogni anno;
    per richiedere l'esenzione è possibile compilare il modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate e inviarlo a mezzo lettera raccomandata entro il 30 aprile o in via telematica (anche tramite Caf) entro il 10 maggio; la dichiarazione presentata oltre tali scadenze avrà effetto per il canone dovuto per il secondo semestre dello stesso anno;
    l'acquirente unico dovrà a sua volta trasmettere alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie all'addebito del canone nella bollette elettrica entro il 31 maggio 2016;
    le autocertificazioni mendaci, oltre a dar luogo recupero del canone con sanzioni ed interessi, sono un reato ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
    le modalità di fruizione dell'esenzione sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non dovrebbero riguardare una platea ampia, ma solo il 3 per cento degli italiani;
    è confermata l'esenzione per gli over 75 con reddito non superiore a 6713,98 euro lordi annui; l'eventuale innalzamento di questa soglia fino ad 8000 euro lordi per gli anni 2017-2018 è vincolato alle maggiori entrate previste;
    la RAI ha attivato per fornire assistenza agli utenti un numero verde gratuito 800938362 con risponditore automatico in italiano e in tedesco e offre la possibilità di fissare un appuntamento con un operatore anche attraverso il sito prontolarai.it;
    in caso di pagamenti parziali delle bollette elettriche, i gestori non possono procedere ai distacchi delle utenze né sollecitare la quota relativa al canone RAI; tuttavia i morosi rischiano ingiunzioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la parte relativa al canone RAI;
    in caso di mancato pagamento del canone RAI accertato con verbale dell'Autorità di controllo, il contribuente dovrà corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale (e non antecedente) e versare una sanzione fino a 619 euro per ogni annualità evasa;
    l'articolo 10 paragrafo 1 della convenzione di Londra del 19 giugno 1051, previa comunicazione allo sportello abbonamenti TV (S.A.T.) consente l'esenzione agli ospedali militari, le case del soldato e le sale convegno dei militari delle Forze armate (ma non per gli apparecchi detenuti in alloggi militari privati) e ai militari di cittadinanza straniera appartenenti a Forze armate della NATO in stanza in Italia;
    è disposta l'esenzione anche per gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia, a condizione che nel Paese da loro rappresentato i diplomatici italiani Accreditati godano del medesimo trattamento;
    la risoluzione della direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia dell'entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003 consente l'esenzione dal canone RAI alle imprese esercenti attività di riparazione e commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;
    ulteriori chiarimenti e precisazioni potranno essere fornite con l'emanando decreto interministeriale di attuazione del comma 135 della legge di stabilità 2016;
    il nuovo sistema di esenzione del canone presuppone il coinvolgimento e la collaborazione di soggetti diversi (pubblici e privati) detentori di banche dati e un ruolo attivo di indirizzo e verifica garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per adottare il prima possibile il decreto interministeriale di attuazione del nuovo sistema di pagamento del canone RAI (già al vaglio del Consiglio di Stato), che consenta di superare gli attuali dubbi e le perplessità diffuse;
   a comunicare nel modo più chiaro e trasparente possibile agli utenti quali sono i loro obblighi relativamente al pagamento del canone RAI e quali i loro diritti oltre alle sanzioni in cui incorrono per dichiarazioni mendaci o per mancato pagamento del dovuto (come previsto all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
   a verificare il rispetto dei termini fissati in 45 giorni per il rimborso delle somme riscosse dai gestori di energia elettrica e non dovute dai consumatori;
   a sostenere, nella fase di applicazione di questo nuovo metodo di riscossione del canone RAI, i gestori di energia elettrica e a favorire l'incrocio dei dati detenuti da questi ultimi con quelli dei comuni affinché siano tutelati i cittadini intestatari di più utenze, i nuclei familiari che hanno utenza elettrica e canone RAI intestati a persone diverse ma conviventi, gli anziani che non utilizzano i sistemi informatici e che difficilmente riusciranno a far valere i propri diritti a fronte di procedure complesse come quelle che si prospettano per la richiesta dell'esenzione;
   ad informare periodicamente il Parlamento sui risultati ottenuti dalla riforma della riscossione del canone Rai, in particolare con riferimento agli effetti sul contrasto del fenomeno dell'evasione e alle procedure di condivisione delle diverse banche dati, nel rispetto del diritto alla privacy degli utenti;
   a rendere chiaro, se necessario anche con spot televisivi, per i cittadini che hanno diritto all'esenzione (per lo più anziani non informatizzati, invalidi, e altri) quali sono i termini, le modalità e la scadenza entro cui inviare la richiesta e, soprattutto a chiarire che l'esenzione è valida solo per l'anno in cui è presentata.
(1-01214) «Vezzali, Monchiero».


   La Camera,
   premesso che:
    il canone RAI ordinario è dovuto da chiunque detenga un apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive (articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1938 n. 246), indipendentemente dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo (sentenza della Corte costituzionale 12 maggio 1988, n. 535 – sentenza della Corte di Cassazione 3 agosto 1993, n. 8549);
    il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica;
    si tratta di una imposta che deve essere versata dal contribuente obbligatoriamente entro i termini previsti dalla legge, a meno che il soggetto non sia in possesso dei requisiti che ne consentono l'esenzione;
    l'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), prevede, a decorrere dal 2016, il pagamento del canone Rai, per un importo complessivo di 100 euro, in dieci rate (da gennaio ad ottobre) mediante addebito nella fattura per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica, ma solo in caso di «utenze domestiche residenti», con importi indicati in fattura con distinta voce rispetto ai consumi. Solo per l'anno 2016 si pagherà una prima maxirata di 60 euro a luglio. Il compenso per le imprese elettriche per la riscossione del canone è pari a 14 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    l'importo del canone RAI in Italia, già prima della riduzione prevista per il 2016, era più basso di quello della media europea che si attesta sui 127,00 euro anche se inversamente proporzionale all'importo è la percentuale di evasione che in Italia è di circa il 27 per cento (quasi 500 milioni di Euro), mentre in Europa è vicina al 10 per cento;
    un affittuario deve pagare l'imposta in quanto detentore dell'apparecchio anche se non di sua proprietà (articolo 1 del regio decreto-legge del 21 febbraio 1998 n. 246);
    il canone RAI è dovuto anche dai residenti all'estero che possiedono un'abitazione in Italia e dagli italiani iscritti all'AIRE (anche se il decreto attuativo chiarirà in quale misura), visto che non hanno la residenza negli immobili siti in Italia e ne usufruiscono solo per brevi periodi;
    secondo quanto previsto nella nota del Ministero dello sviluppo economico n. 12991 del 22 febbraio 2012, le apparecchiature informatiche prive di sintonizzatore TV non devono pagare il canone, visto che non possono ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma digitale terrestre e/o satellitare;
    il canone RAI dovrà essere ancora pagato con il tradizionale bollettino postale nelle 20 isole minori che non sono agganciate alla rete elettrica nazionale;
    la nuova normativa prevede altresì che entro quindici giorni dalla sua entrata in vigore l'Agenzia delle entrate definisca con l'acquirente unico (il garante della fornitura di energia elettrica ai piccoli consumatori) le modalità per l'invio delle informazioni sui soggetti che hanno presentato la dichiarazione di non possesso di televisore o apparecchio adatto a ricevere le trasmissioni, nonché su coloro che, non essendo intestatari di contratto elettrico, pagano il canone con altre modalità o sono esenti dal pagamento;
    è stato recentemente pubblicato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulle modalità dell'autocertificazione per i soggetti esenti dal pagamento del canone in quanto non possessori di apparecchi televisivi;
    secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle entrate, chi intenda dichiarare – sotto la propria responsabilità penale – di non detenere alcun apparecchio atto o adattabile alla ricezione delle trasmissioni televisive, deve inviare una comunicazione nelle forme previste dalla legge, consapevole del fatto che la comunicazione ha validità solo per l'anno in cui viene presentata e che quindi deve essere ripresentata ogni anno;
    per richiedere l'esenzione è possibile compilare il modulo scaricabile dal sito dell'Agenzia delle entrate e inviarlo a mezzo lettera raccomandata entro il 30 aprile o in via telematica (anche tramite Caf) entro il 10 maggio; la dichiarazione presentata oltre tali scadenze avrà effetto per il canone dovuto per il secondo semestre dello stesso anno;
    l'acquirente unico dovrà a sua volta trasmettere alle imprese elettriche tutte le informazioni necessarie all'addebito del canone nella bollette elettrica entro il 31 maggio 2016;
    le autocertificazioni mendaci, oltre a dar luogo recupero del canone con sanzioni ed interessi, sono un reato ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000;
    le modalità di fruizione dell'esenzione sono stabilite con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e, comunque, non dovrebbero riguardare una platea ampia, ma solo il 3 per cento degli italiani;
    è confermata l'esenzione per gli over 75 con reddito non superiore a 6713,98 euro lordi annui; l'eventuale innalzamento di questa soglia fino ad 8000 euro lordi per gli anni 2017-2018 è vincolato alle maggiori entrate previste;
    la RAI ha attivato per fornire assistenza agli utenti un numero verde gratuito 800938362 con risponditore automatico in italiano e in tedesco e offre la possibilità di fissare un appuntamento con un operatore anche attraverso il sito prontolarai.it;
    in caso di pagamenti parziali delle bollette elettriche, i gestori non possono procedere ai distacchi delle utenze né sollecitare la quota relativa al canone RAI; tuttavia i morosi rischiano ingiunzioni di pagamento da parte dell'Agenzia delle Entrate per la parte relativa al canone RAI;
    in caso di mancato pagamento del canone RAI accertato con verbale dell'Autorità di controllo, il contribuente dovrà corrispondere il canone con la decorrenza accertata nel verbale (e non antecedente) e versare una sanzione fino a 619 euro per ogni annualità evasa;
    l'articolo 10 paragrafo 1 della convenzione di Londra del 19 giugno 1051, previa comunicazione allo sportello abbonamenti TV (S.A.T.) consente l'esenzione agli ospedali militari, le case del soldato e le sale convegno dei militari delle Forze armate (ma non per gli apparecchi detenuti in alloggi militari privati) e ai militari di cittadinanza straniera appartenenti a Forze armate della NATO in stanza in Italia;
    è disposta l'esenzione anche per gli agenti diplomatici e consolari stranieri accreditati in Italia, a condizione che nel Paese da loro rappresentato i diplomatici italiani Accreditati godano del medesimo trattamento;
    la risoluzione della direzione centrale normativa e contenzioso dell'Agenzia dell'entrate n. 2003/79447 del 29 luglio 2003 consente l'esenzione dal canone RAI alle imprese esercenti attività di riparazione e commercializzazione di apparecchiature di ricezione radiotelevisiva;
    ulteriori chiarimenti e precisazioni potranno essere fornite con l'emanando decreto interministeriale di attuazione del comma 135 della legge di stabilità 2016;
    il nuovo sistema di esenzione del canone presuppone il coinvolgimento e la collaborazione di soggetti diversi (pubblici e privati) detentori di banche dati e un ruolo attivo di indirizzo e verifica garante per la protezione dei dati personali,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per adottare il prima possibile il decreto interministeriale di attuazione del nuovo sistema di pagamento del canone RAI (già al vaglio del Consiglio di Stato);
   a comunicare nel modo più chiaro e trasparente possibile agli utenti quali sono i loro obblighi relativamente al pagamento del canone RAI e quali i loro diritti oltre alle sanzioni in cui incorrono per dichiarazioni mendaci o per mancato pagamento del dovuto (come previsto all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000);
   a verificare il rispetto dei termini fissati in 45 giorni per il rimborso delle somme riscosse dai gestori di energia elettrica e non dovute dai consumatori;
   a sostenere, nella fase di applicazione di questo nuovo metodo di riscossione del canone RAI, i gestori di energia elettrica e a favorire, nel rispetto dei princìpi della privacy e della normativa, l'incrocio dei dati detenuti da questi ultimi con quelli dei comuni affinché siano tutelati i cittadini intestatari di più utenze, i nuclei familiari che hanno utenza elettrica e canone RAI intestati a persone diverse ma conviventi e gli anziani;
   ad informare periodicamente il Parlamento sui risultati ottenuti dalla riforma della riscossione del canone Rai, in particolare con riferimento agli effetti sul contrasto del fenomeno dell'evasione e alle procedure di condivisione delle diverse banche dati, nel rispetto del diritto alla privacy degli utenti;
   a rendere chiaro, con ogni mezzo utile, per i cittadini che hanno diritto all'esenzione (per lo più anziani non informatizzati, invalidi, e altri) quali sono i termini, le modalità e la scadenza entro cui inviare la richiesta e, soprattutto a chiarire che l'esenzione è valida solo per l'anno in cui è presentata.
(1-01214)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Vezzali, Monchiero».


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge di stabilità 2016 (legge 28 dicembre 2015, n. 208) sono state apportate modifiche all'articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, disponendo che, per imporre l'obbligo di versare il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è sufficiente l'esistenza di un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica per presumere la detenzione di un apparecchio televisivo;
    tale presunzione tuttavia può essere superata, a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente tramite una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico;
    in due sentenze, la sentenza n. 535 della Corte costituzionale del 12 maggio 1988, e la sentenza n. 8549 della Corte di Cassazione del 3 agosto 1993, si stabilì che la corresponsione del canone da parte di chi detenesse uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive, fosse dovuta a prescindere dalla qualità o dalla quantità del relativo utilizzo;
    il Ministero dello sviluppo economico ha specificato in una nota del 22 febbraio 2016 che sono assoggettabili a canone Tv solo gli apparecchi atti o adattabili a ricevere il segnale audio/video attraverso la piattaforma del digitale terrestre e/o satellitare escludendo, pertanto, degli apparecchi che consentono l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi attraverso la rete internet (streaming);
    inoltre, il semplice possesso di un apparecchio televisivo non permette di valutare la capacità contributiva del detentore, rendendo difficoltosa dunque la quantificazione del concorso di ciascun possessore di apparecchi televisivi alle spese pubbliche, secondo il criterio della progressività stabilito dall'articolo 53 della Costituzione;
    è inoltre previsto che il mancato pagamento del canone Rai, ovvero di 100 euro all'anno, può comportare conseguenze penali; inoltre se il televisore è oramai «praticamente un soprammobile», o anche se da anni il contribuente non usa il televisore ma segue soltanto le sue serie preferite in streaming, questo non importa: il canone va pagato comunque;
    il canone va pagato a meno che non si dichiari di non possedere l'apparecchio nel qual caso l'Agenzia delle entrate offre una via d'uscita: per essere esentati per tutto il 2016 entro il 30 aprile si può inviare per raccomandata una dichiarazione con la quale si certifica che in casa non ci sono televisori ed, essendo un'autocertificazione, per chi dichiara il falso è previsto appunto un reato penale ovvero la falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale;
    l'eventuale falsa dichiarazione prefigura un grave danno per lo Stato a prescindere dall'entità della somma perché il cittadino deve rilasciare la suddetta dichiarazione all'Erario prevedendo in caso di dichiarazione mendace, la reclusione da uno a 6 anni;
    è evidente per i firmatari del presente atto di indirizzo l'assurdità della discrepanza tra il contribuente che stila una dichiarazione dei redditi volutamente, scorretta e non incorre nel penale a meno che l'imposta evasa superi i 150 mila euro o che importo sottratto al fisco superi i 3 milioni di euro, rispetto a chi dichiara l'inesistenza di apparecchi televisivi in casa propria anche se questi siano presenti;
    si deve poi tener conto che la copertura integrale del segnale radiotelevisivo nel territorio viene meno in molti comuni montani e collinari italiani, come in Piemonte, in Lombardia, in Emilia Romagna e in tutto l'arco alpino e in moltissime aree appenniniche e dunque, nei suddetti territori, gli utenti, a causa di una ricezione difficoltosa e limitata, beneficiano di una ricezione difficoltosa dei servizi Rai,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative di carattere normativo al fine di:
    a) sostituire la presunzione legale di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 introducendo l'obbligatorietà di una dichiarazione, attestante la detenzione o la non detenzione di un apparecchio adattabile alla ricezione del segnale radiotelevisivo, la cui mendacia comporti gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, prevedendo che tale dichiarazione sia nuovamente rilasciata solo in caso di mutamento delle condizioni ed escludendo altresì che la riscossione del tributo avvenga tramite l'inclusione nella bolletta dell'energia elettrica;
    b) fornire una definizione esaustiva di quali apparecchi siano soggetti al pagamento del tributo, escludendo dall'imposizione quelli le cui caratteristiche sono tali da non renderne possibile un apprezzabile godimento anche a causa della ricezione difficoltosa;
    c) predisporre un completo monitoraggio su tutto il territorio italiano riguardo ai livelli di effettiva ricezione del segnale televisivo, d'intesa con le regioni, le unioni di comuni e le associazioni di enti locali quali Anci e Uncem, promuovendo, ove necessario, il potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo della Rai in particolare nelle aree montane e più interne del Paese.
(1-01215) «Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino».


   La Camera

impegna il Governo:

  ad assumere iniziative di carattere normativo al fine di:
   a) confermare che il canone è dovuto soltanto per il possesso di un apparecchio TV in grado di ricevere il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente o tramite uno strumento esterno;
   b) predisporre un completo monitoraggio su tutto il territorio italiano riguardo ai livelli di effettiva ricezione del segnale televisivo, d'intesa con le regioni, le unioni di comuni e le associazioni di enti locali quali Anci e Uncem, promuovendo, ove necessario, il potenziamento delle infrastrutture per la trasmissione del segnale televisivo della Rai in particolare nelle aree montane e più interne del Paese.
(1-01215)
(Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino».


PROPOSTA DI LEGGE: MANLIO DI STEFANO ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNOLOGIA, FATTO A PRAGA L'8 FEBBRAIO 2011 (A.C. 2004-A)

A.C. 2004-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2004-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011.

A.C. 2004-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

A.C. 2004-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dalle spese di cui agli articoli 8, 10 e 15 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutati in euro 33.840 per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in euro 37.740 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle spese di cui agli articoli 3 e 12 e da quota parte delle spese di cui agli articoli 5, 6 e 13 del medesimo Accordo, pari a euro 443.500 annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per le previsioni di spesa di cui agli articoli 5, 6, 8, 10, 13 e 15 dell'Accordo di cui all'articolo 1, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvedono al monitoraggio dei relativi oneri e riferiscono in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro competente, provvede mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata» della missione «Ricerca e innovazione» e dei programmi «Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica» e «Diritto allo studio nell'istruzione universitaria» della missione «Istruzione universitaria e formazione post-universitaria» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; del programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela e valorizzazione dei beni archivistici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici», del programma «Tutela dei beni archeologici» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» e del programma «Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo; del programma «Promozione del sistema Paese» della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento, il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 2004-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2004-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la necessità di un nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia è, tra le altre cose, conseguenza del fatto che nella società ceca si registra una crescente domanda di lingua e cultura italiana;
    l'accordo di cui al disegno di legge di ratifica in epigrafe comprende l'insegnamento della lingua (articolo a, lettera b)), e la promozione dello studio della lingua dell'altra parte contraente (articolo 3);
    pur non essendo la lingua italiana tra le più diffuse in ambito politico e commerciale, essa è studiata con sempre maggiore interesse in tutto il mondo, per ragioni legate soprattutto alla storia, all'arte e alla cultura del nostro Paese, tanto che, come è stato autorevolmente osservato, «è significativo che l'italiano risulti in una posizione alta della classifica [delle lingue studiate], di fronte a lingue che contano su un numero di parlanti molto più alto» (Luca Serianni, ordinario di Storia della lingua italiana all'università «La Sapienza» di Roma, Socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, vicepresidente della Società Dante Alighieri)»;
    la diffusione della lingua italiana rappresenta anche un valido strumento per l'incremento delle relazioni commerciali del nostro Paese e per la valorizzazione dei prodotti italiani, già noti per la loro particolare qualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché siano stabilite intese con le autorità ceche affinché sui mezzi di comunicazione della Repubblica Ceca, in particolare sulla Česká televize, considerata una delle principali emittenti del centro-est europeo, sia adeguatamente pubblicizzato l'accordo di cui al disegno di legge di ratifica in epigrafe e sia data ogni utile informazione ai cittadini della Repubblica Ceca in merito alle modalità di accesso ai corsi di lingua italiana.
9/2004-A/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    la necessità di un nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia è, tra le altre cose, conseguenza del fatto che nella società ceca si registra una crescente domanda di lingua e cultura italiana;
    l'accordo di cui al disegno di legge di ratifica in epigrafe comprende l'insegnamento della lingua (articolo a, lettera b)), e la promozione dello studio della lingua dell'altra parte contraente (articolo 3);
    pur non essendo la lingua italiana tra le più diffuse in ambito politico e commerciale, essa è studiata con sempre maggiore interesse in tutto il mondo, per ragioni legate soprattutto alla storia, all'arte e alla cultura del nostro Paese, tanto che, come è stato autorevolmente osservato, «è significativo che l'italiano risulti in una posizione alta della classifica [delle lingue studiate], di fronte a lingue che contano su un numero di parlanti molto più alto» (Luca Serianni, ordinario di Storia della lingua italiana all'università «La Sapienza» di Roma, Socio dell'Accademia della Crusca e dell'Accademia dei Lincei, vicepresidente della Società Dante Alighieri)»;
    la diffusione della lingua italiana rappresenta anche un valido strumento per l'incremento delle relazioni commerciali del nostro Paese e per la valorizzazione dei prodotti italiani, già noti per la loro particolare qualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché siano adeguatamente pubblicizzate le modalità di accesso ai corsi di lingua italiana nella Repubblica Ceca.
9/2004-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Italia è un importante partner commerciale della Repubblica Ceca, sia come fornitore sia come cliente e che ha messo in atto, da anni, un modello d'internazionalizzazione articolato su intense relazioni di tipo commerciale che vanno ora sviluppate anche in campo culturale;
    uno degli obiettivi dell'Unione europea della quale l'Italia è Paese fondatore e la Repubblica Ceca che è uno degli Stati di più recente ingresso è quello di rafforzare la solidarietà tra i suoi cittadini nel rispetto della loro storia, della loro cultura e delle loro tradizioni;
    l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Ceca sulla cooperazione in materia di cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011, all'articolo 13 prevede che le Parti contraenti favoriranno la cooperazione scientifica e tecnologica nei settori che esse, di comune accordo, riterranno prioritari e che saranno enunciati nei Protocolli esecutivi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare priorità, nei Protocolli esecutivi, alla cooperazione scientifica e tecnologica tra Italia e Repubblica Ceca in particolare nei settori strategici dell'energia e dell'ambiente.
9/2004-A/2Carrescia.


DISEGNO DI LEGGE: S. 1945 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO FEDERALE DELLA REPUBBLICA DI SOMALIA IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 SETTEMBRE 2013 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3459)

A.C. 3459 – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

  La Camera,
   premesso che:
    l'Accordo in questione, la cui ratifica è già stata approvata dal Senato il 26 novembre 2015, riguarda l'addestramento e la fornitura di armi all'esercito somalo, espressione militare di un Governo che è il prodotto di una travagliata fase di transizione ben lungi dall'essere conclusa. L'instabilità della regione e del governo oggi insediato a Mogadiscio non dà, sotto questo profilo, garanzie sufficienti che il flusso di armi verso l'esercito somalo non cada nelle «mani sbagliate» o che, pur rimanendo nelle «giuste mani», non diventi strumento di oppressione per il popolo somalo; tra i punti più rilevanti vanno evidenziati il supporto logistico e l'acquisizione di prodotti e servizi nel settore della difesa, l'organizzazione delle Forze militari, struttura e equipaggiamento delle unità militari e l'approvvigionamento di apparecchiature militari;
    contrariamente a quanto affermato nella relazione al provvedimento in esame, nella quale il Governo italiano non ravvisa alcuna violazione delle norme interne e internazionali che possa ostacolare la ratifica dell'Accordo, il 25 ottobre 2015 il Consiglio di sicurezza dell'ONU, ha esteso l'embargo sulle armi alla Somalia – cui partecipa anche l'Unione europea – fino al 15 novembre 2016;
    il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha anche espresso profonda preoccupazione per il deterioramento della situazione umanitaria in Somalia, condannando con la massima fermezza gli attacchi contro gli operatori umanitari in costante aumento, e per le continue notizie di corruzione, distrazione di risorse pubbliche e scorrettezza finanziaria che coinvolge i membri delle amministrazioni del Governo federale e il Parlamento federale stesso, sottolineando come ci sia una crescente minaccia al processo di pace e di riconciliazione e come si ponga, da parte della comunità internazionale, la necessità di adottare sanzioni mirate;
    ampie e documentate sono purtroppo le violazioni dei diritti umani, con particolare riferimento alla condizione dei bambini soldato; provato è il coinvolgimento delle forze di governo nelle violazioni dei diritti umani; forte e perdurante instabilità politica, sociale ed economica del Paese e forti tensioni interne (con riferimento ad al-Shabaab e ai fenomeni di pirateria);
    dopo la caduta della dittatura di Siad Barre nel 1991, il Paese è sprofondato, anche per le responsabilità occidentali e dell'Italia con la disastrosa missione militare Restore Hope, in una lunga guerra civile, che lo ha reso di fatto uno dei territori più violenti e poveri del mondo; in questo contesto e in assenza di un'autorità centrale riconosciuta, per oltre 20 anni, si è imposto il governo dei diversi gruppi clanici che si sono violentemente scontrati tra loro. Nel 1995 l'ONU, incapace di far fronte alla situazione ritirò le proprie truppe, lasciando il Paese nella mani dei cosiddetti «signori della guerra»; negli anni successivi la comunità internazionale si è trovata di fronte a una situazione estremamente caotica che ha visto anche il coinvolgimento dell'esercito etiope e dell'Unione Africana, con l'emergere di istanze separatiste in alcune regioni e la nascita del gruppo islamico estremista Al-Shabaab;
    in seguito, si sono registrati alcuni progressi a livello politico e militare, attraverso l'elezione da parte del Parlamento del nuovo Presidente della Repubblica Somala, Hassan Sheikh Mohamud (10 settembre 2012) e la liberazione, da parte delle truppe dell’African Union Mission to Somalia (AMISOM) e delle forze di sicurezza somale delle principali città della Somalia centro-meridionale, tra cui Chisimaio, tuttavia la situazione nel Paese resta instabile e altamente insicura;
    nel suo ultimo rapporto del 2015, Human Rights Watch ha indicato chiaramente come nell'impeto della lotta al terrorismo, le forze governative abbiano poco o nessun riguardo per i civili, spesso coinvolti negli scontri armati e che, tra le forze regolari somale, sono in uso pratiche di violenza sessuale, violazione dei diritti umani, omicidi ingiustificabili, torture e arresti di massa;
    appare evidente che questi sviluppi negativi della situazione dei diritti umani in Somalia non possono vedere il Parlamento italiano indifferente, tanto da imporre la necessità di una sospensione della ratifica dell'accordo stesso alla luce del quadro d'instabilità politica e dall'inaffidabilità delle stesse forze armate somale a cui sono destinati armamenti e cooperazione nel campo della difesa. Visti i precedenti dei primi anni ’90 è necessario utilizzare il principio di precauzione ed imporre garanzie sull'effettiva bontà di questa cooperazione che allo stato attuate non sembrano sussistere;
    l'Italia è presente in questo Paese con diverse missioni dell'Unione europea sia civili sia militari: EUCAP Nestor, volta a sviluppare un clima di pace, stabilità e prosperità mediante un'ampia gamma di azioni che includono la dimensione politica, diplomatica, di sviluppo, di sicurezza e umanitaria, attraverso un'attività formativa finalizzata al capacity building condotta a favore della Somalia, di Gibuti, del Kenya, delle Seychelles e della Tanzania e all'acquisizione di capacità adeguate per lottare contro la pirateria e rafforzare la sicurezza marittima nelle loro acque territoriali; EUTM Somalia, una missione militare per contribuire all'addestramento delle forze di sicurezza della Somalia; tuttavia, la Somalia, invece di essere pacificata da anni di missioni internazionali è divenuta focolaio di terrorismo, in linea con tutti i contesti internazionali in cui l'Occidente si è cimentato come portatore di democrazia;
    come opportunamente riporta un dossier redatto dalla rete Archivio Disarmo sul coinvolgimento dell'Italia in Somalia: «In considerazione della tormentata storia somala, della tragicità della situazione umanitaria e delle ambiguità degli attori in campo, appare necessario interrogarsi sul coinvolgimento italiano, in particolar modo sull'adeguatezza dell'accordo di cooperazione militare. Infatti, le numerose violazioni dei diritti umani, che coinvolgono direttamente e primariamente i bambini, sono imputate anche a quelle forze che collaborano strettamente con le missioni dell'Unione europea e verso le quali è rivolta l'attività di formazione delle truppe italiane. È imperativo quindi chiedersi quali siano i meccanismi di controllo messi in atto, soprattutto rispetto al fenomeno dei bambini soldato.»;
    in questo contesto non appare affatto chiaro, quindi, quale sia lo scopo e l'opportunità di stringere un accordo di cooperazione con un Paese in cui è ancora in corso un conflitto e le cui condizioni attuali sembrano essere in contraddizione rispetto allo spirito della normativa italiana che, con la legge n. 185 del 1990, regola il commercio delle armi e, indirettamente, le apposite intese governative, ovvero la forma giuridica assunta con accordi di cooperazione militare; inoltre, tale legge proibisce le esportazioni verso Paesi in cui vi siano accertate e gravi violazioni dei diritti umani, conflitti in corso, problemi relativi alla chiarezza della destinazione finale dei materiali commerciati e in generale situazioni contrarie allo spirito della Costituzione così come esplicitato dall'articolo 11;
    sarebbe pertanto opportuno attendere fino a quando, come auspicato anche in sede ONU e UE, le situazioni di conflitto ancora in corso non cesseranno definitivamente e le condizioni di sicurezza del Paese saranno pienamente assicurate, non sarà fatta chiarezza circa la destinazione finale delle armi commerciate e perlopiù sotto embargo, non verrà garantita la piena agibilità degli operatori umanitari, non verranno fornite le necessarie e irrinunciabili garanzie del rispetto dei diritti umani, con particolare riferimento soprattutto al fenomeno dei bambini soldato e non verranno adottate le urgenti misure per combattere la diffusa corruzione e la distrazione di fondi pubblici,

delibera

che la discussione del disegno di legge n. 3459 sia sospesa fino al 15 novembre 2016, in considerazione della decisione presa dal Consiglio di sicurezza dell'ONU che ha esteso l'embargo sulle armi alla Somalia – cui partecipa anche l'Unione europea – fino a tale data.
N. 1. Frusone, Sibilia, Basilio, Manlio Di Stefano, Rizzo, Spadoni, Corda, Scagliusi, Tofalo, Di Battista, Paolo Bernini, Grande, Del Grosso.

A.C. 3459 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013.

A.C. 3459 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo VII dell'Accordo stesso.

A.C. 3459 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.109 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3459 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza)

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1, ad esclusione dell'articolo II, paragrafo 1, lettere a) e d), non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 3459 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3459 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'accordo di cooperazione nel settore della difesa tra Italia e Somalia, firmato a Roma il 17 settembre 2013, ha un'importanza strategica per l'Italia, anche nel quadro dell'impegno del nostro Paese nell'area Corno d'Africa, segnata da fenomeni di natura sia terroristica sia criminale, spesso tra loro intrecciati;
    la Somalia, come si legge sulle principali pubblicazioni scientifiche di geopolitica, «è da anni un paese a rischio, dilaniato dalle lotte fra i vari “signori della guerra” e dalla presenza di reti terroristiche islamiche come gli Shabaab» (www.lookoutnews.it);
    la situazione somala sembra essersi avviata sulla via della stabilizzazione, a partire dal varo di una nuova Costituzione federale e dell'elezione del presidente Hassan Sheikh Mohamud, nel 2012, ma resta aperta anche alla possibilità di crisi involutive;
    la stabilità della Somalia rappresenta un obiettivo di primaria importanza per l'Italia e per l'Europa per evidenti ragioni geopolitiche e strategiche;
    l'accordo di cui al disegno di legge di ratifica in epigrafe riguarda programmi di cooperazione tra le rispettive Forze Armate;
    l'elenco dei settori di cooperazione di cui al punto precedente non è esaustivo e può considerarsi, pertanto, suscettibile di integrazioni ulteriori,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza per promuovere la cooperazione e lo scambio di informazione tra gli apparati di intelligence della Repubblica italiana e la Repubblica della Somalia.
9/3459/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   considerato che:
    la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013, responsabilizza ancora di più l'Italia nell'addestramento e nell'armamento delle Forze armate del Governo somalo;
    l'Italia è presente nella zona del Corno d'Africa con diverse missioni civili dell'Unione europea e con una missione in accordo con l'Unione africana. Appaiono evidenti l'impegno e il ruolo di assoluta rilevanza dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale e europea con la Somalia;
    in particolare EUTM Somalia (European Union Training Mission) è una missione di addestramento delle forze di sicurezza somale, lanciata nel 2010 con il fine di rafforzare il governo di transizione federale e rafforzare le istituzioni somale. Dal 2014 la posizione di Mission Commander è affidata all'Italia, che ha assunto anche la posizione di Strategic Advisor, con la quale l'Italia ricopre il posto di leader dello Strategic Advisory Team quale consulente per il Ministro della Difesa somalo;
    l'attuale mandato della missione, già prolungato tre volte, scadrà il 31 dicembre 2016. La missione ha contribuito a addestrare circa 3.600 soldati di diverso grado. La missione opera in stretta collaborazione con il Comando militare statunitense per il continente africano (US AFRICOM) e AMISOM (African Union Mission in Somalia). EUTM comprende a sua volta due missioni dell'Unione europea complementari: EUNAVFOR Somalia – Operazione Atalanta, contro la pirateria al largo delle coste somale – e EUCAP Nestor per lo sviluppo delle capacità del settore della sicurezza marittima nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale;
    nel contesto di EUTM l'Italia ha donato in più occasioni equipaggiamenti alle forze somale. La missione comporta anche addestramenti periodici di forze somale in Italia che verrà sistematizzato con l'approvazione dell'Accordo in oggetto;
    secondo il rapporto del Segretario Generale dell'ONU: «Le sorte des enfant en temps de conflit armé», pubblicato nel 2015, le forze armate di Mogadiscio compaiono fra quanti arruolano e utilizzano i minori in combattimento, in spregio al diritto internazionale. Il rapporto cita 197 casi di minori utilizzati in tal senso. Inoltre, il rapporto cita 70 casi di violenze sessuali inerenti 76 ragazze che sarebbero state violentate dai soldati dell'esercito somalo e delle milizie a esso affiliate;
    queste violazioni, sempre secondo il citato rapporto, avvengono da anni, mentre il Governo di Mogadiscio, secondo il rapporto 2014-2015 di Amnesty International, è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei più elementari diritti umani: «Le forze governative – recita il rapporto – e le milizie alleate hanno continuato a compiere uccisioni illegali, estorsioni, arresti arbitrari e stupri»;
    l'implementazione dei due piani d'azione firmati dal Governo somalo nel 2012 per prevenire e porre fine al reclutamento dei bambini soldato non è mai avvenuta. La Somalia, dopo i numerosi appelli delle Ong internazionali, ha ratificato nell'ottobre 2015 la Convenzione sui diritti dell'infanzia, ma non il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Inoltre pochi passi sono stati fatti verso un concreto impegno per porre fine definitivamente allo sfruttamento e al reclutamento dei minori,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile per agire sul Governo e le Forze armate della Somalia affinché cessi la pratica dell'arruolamento di minori;
   ad insistere sulle autorità della Somalia affinché la stessa adotti il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati richiamato in premessa;
   ad inserire nei piani di addestramento delle Forze armate somale programmi specifici sul rispetto dei diritti umani, delle convenzioni internazionali umanitarie, sul divieto di tortura nonché sul contrasto e il ripudio dello stupro come arma militare;
   a riferire al Parlamento sugli eventuali progressi e/o difficoltà nell'attuazione dei tre precedenti punti d'impegno.

9/3459/2Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.


   La Camera,
   considerato che:
    la ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre 2013, responsabilizza ancora di più l'Italia nell'addestramento e nell'armamento delle Forze armate del Governo somalo;
    l'Italia è presente nella zona del Corno d'Africa con diverse missioni civili dell'Unione europea e con una missione in accordo con l'Unione africana. Appaiono evidenti l'impegno e il ruolo di assoluta rilevanza dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale e europea con la Somalia;
    in particolare EUTM Somalia (European Union Training Mission) è una missione di addestramento delle forze di sicurezza somale, lanciata nel 2010 con il fine di rafforzare il governo di transizione federale e rafforzare le istituzioni somale. Dal 2014 la posizione di Mission Commander è affidata all'Italia, che ha assunto anche la posizione di Strategic Advisor, con la quale l'Italia ricopre il posto di leader dello Strategic Advisory Team quale consulente per il Ministro della Difesa somalo;
    l'attuale mandato della missione, già prolungato tre volte, scadrà il 31 dicembre 2016. La missione ha contribuito a addestrare circa 3.600 soldati di diverso grado. La missione opera in stretta collaborazione con il Comando militare statunitense per il continente africano (US AFRICOM) e AMISOM (African Union Mission in Somalia). EUTM comprende a sua volta due missioni dell'Unione europea complementari: EUNAVFOR Somalia – Operazione Atalanta, contro la pirateria al largo delle coste somale – e EUCAP Nestor per lo sviluppo delle capacità del settore della sicurezza marittima nel Corno d'Africa e nell'Oceano Indiano occidentale;
    nel contesto di EUTM l'Italia ha donato in più occasioni equipaggiamenti alle forze somale. La missione comporta anche addestramenti periodici di forze somale in Italia che verrà sistematizzato con l'approvazione dell'Accordo in oggetto;
    secondo il rapporto del Segretario Generale dell'ONU: «Le sorte des enfant en temps de conflit armé», pubblicato nel 2015, le forze armate di Mogadiscio compaiono fra quanti arruolano e utilizzano i minori in combattimento, in spregio al diritto internazionale. Il rapporto cita 197 casi di minori utilizzati in tal senso. Inoltre, il rapporto cita 70 casi di violenze sessuali inerenti 76 ragazze che sarebbero state violentate dai soldati dell'esercito somalo e delle milizie a esso affiliate;
    queste violazioni, sempre secondo il citato rapporto, avvengono da anni, mentre il Governo di Mogadiscio, secondo il rapporto 2014-2015 di Amnesty International, è ritenuto responsabile di gravi violazioni dei più elementari diritti umani: «Le forze governative – recita il rapporto – e le milizie alleate hanno continuato a compiere uccisioni illegali, estorsioni, arresti arbitrari e stupri»;
    l'implementazione dei due piani d'azione firmati dal Governo somalo nel 2012 per prevenire e porre fine al reclutamento dei bambini soldato non è mai avvenuta. La Somalia, dopo i numerosi appelli delle Ong internazionali, ha ratificato nell'ottobre 2015 la Convenzione sui diritti dell'infanzia, ma non il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati. Inoltre pochi passi sono stati fatti verso un concreto impegno per porre fine definitivamente allo sfruttamento e al reclutamento dei minori,

impegna il Governo:

   a continuare ad agire sul Governo e le Forze armate della Somalia affinché non venga praticato l'arruolamento di minori;
   ad insistere sulle autorità della Somalia affinché la stessa adotti il Protocollo opzionale sul coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati richiamato in premessa;
   a continuare ad attuare nei piani di addestramento delle Forze armate somale programmi specifici sul rispetto dei diritti umani, delle convenzioni internazionali umanitarie, sul divieto di tortura nonché sul contrasto e il ripudio dello stupro come arma militare;
   a riferire al Parlamento sugli eventuali progressi e/o difficoltà nell'attuazione dei tre precedenti punti d'impegno.

9/3459/2. (Testo modificato nel corso della seduta)  Frusone, Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini, Manlio Di Stefano, Spadoni, Di Battista, Grande, Del Grosso, Sibilia.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito al processo di riorganizzazione dell'Istat e a conseguenti nomine dirigenziali, con particolare riferimento al possibile ridimensionamento del settore delle statistiche sociali – 3-02157

   LOCATELLI. — Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. — Per sapere – premesso che:
   l'Istat è attualmente interessato da un ampio processo di riorganizzazione interna fortemente voluto dal presidente Giorgio Alleva;
   da notizie stampa si apprende che la riforma comporterebbe l'accorpamento di due dipartimenti dei quattro che fino ad oggi si sono occupati della produzione e raccolta dei dati. In uno, il dipartimento per statistiche amministrative, confluiranno sia i settori che si occupano di statistiche economiche sia quelli che si occupano di statistiche sociali, ambientali e i censimenti, mentre all'altro spetterà occuparsi degli aspetti metodologici inerenti la raccolta ed elaborazione dei dati;
   la nuova organizzazione dei dipartimenti mostra chiaramente la volontà di privilegiare le fonti amministrative, certamente meno costose, rispetto alla raccolta dati sul campo, a scapito di quelle statistiche che non si trovano certo nei registri degli enti locali o delle imprese;
   l'attuale dirigente del dipartimento delle statistiche sociali e ambientali dell'Istat, Linda Laura Sabbadini, una delle poche donne presenti nell'Istituto a livello apicale, sarebbe stata esclusa dalle nuove nomine scaturite da tale processo organizzativo in corso di completamento;
   si sta parlando di una ricercatrice che ha avuto il merito di dare forte impulso alle statistiche sociali in generale e, all'interno delle stesse, di dare attenzione a quelle di genere rispondendo a indicazioni precise che dalla Quarta conferenza mondiale sulle donne delle Nazioni Unite, Pechino 1995, ad oggi ci giungono da istituzioni ed enti europei e sovranazionali e conseguendo risultati di eccellenza tali da aver ridato lustro all'Istituto, anche a livello internazionale;
   a parere dell'interrogante e delle molte associazioni di donne e di social media che hanno sollevato tale questione, la mancata nomina parrebbe inserirsi in una logica che nei fatti indebolisce il settore delle statistiche sociali, poiché sostanzialmente i nuovi accorpamenti dei dipartimenti vanno a premiare coloro che si sono occupati delle statistiche economiche a detrimento di chi ha lavorato proficuamente per produrre risultati fondamentali per capire la società italiana in un momento storico segnato da grossi cambianti sociali riguardanti la famiglia, i rapporti tra le generazioni e la violenza in ambito familiare e sulle donne –:
   quali siano gli orientamenti della Ministra interrogata in relazione a quanto esposto in premessa e, in particolare, se ritenga opportuno il ridimensionamento del settore delle statistiche sociali che si sta realizzando con la riorganizzazione in corso e con le relative nomine, in una fase come quella che si sta vivendo, caratterizzata da profondi cambiamenti della società italiana. (3-02157)


Iniziative volte a negare l'ingresso nel territorio nazionale ad un noto predicatore islamico kuwaitiano di tendenze radicali e antisemite – 3-02158

   MOLTENI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, PICCHI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   stando a quanto affermano alcuni quotidiani, un noto predicatore islamico kuwaitiano di tendenze radicali ed assai prossimo al sedicente califfato sorto a cavallo tra Siria ed Iraq, Tareq Suwaidan, sarebbe in procinto di effettuare un viaggio in Europa;
   Suwaidan, pur non risultando un adepto dello Stato islamico, si è fatto notare per aver pubblicamente auspicato nel corso di un suo sermone pronunciato l'11 aprile 2009 nei pressi di Le Bourget la conquista e sottomissione di Roma all'Islam;
   le posizioni antisemite di Suwaidan hanno altresì già indotto Belgio, Regno Unito e Stati Uniti a negare al predicatore il visto di ingresso e soggiorno nei rispettivi territori;
   contro Suwaidan, che vanta trascorsi importanti nella Fratellanza musulmana, si sono mossi anche i sauditi, che nel 2013 hanno negato al predicatore il permesso di effettuare il pellegrinaggio alla Mecca e l'anno seguente proceduto alla messa al bando dei suoi libri;
   nel contesto del viaggio che si accingerebbe a compiere in Europa, Suwaidan avrebbe ricevuto ed accettato un invito a visitare Como e Reggio Emilia a maggio 2016 –:
   se il Governo, considerati i precedenti di Tareq Suwaidan, il carattere radicale ed antisemita del suo pensiero e le decisioni assunte da Stati Uniti, Regno Unito e Belgio nei suoi confronti, non ritenga opportuno verificare la sussistenza dei presupposti per unire il nostro Paese al novero di quelli che hanno negato al predicatore radicale il visto di ingresso e soggiorno. (3-02158)


Misure per assicurare la tutela dei soggetti deboli ospiti di scuole dell'infanzia e di strutture assistenziali, con particolare riferimento all'utilizzo di telecamere a circuito chiuso – 3-02159

   VEZZALI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   sono ripetuti e angoscianti gli episodi di maltrattamenti di cui la stampa dà conto, ogni giorno, perpetrati a danno di minori, anziani e disabili;
   soggetti che necessitano di una tutela maggiore da parte delle istituzioni perché versano in una situazione di particolare svantaggio, non essendo in grado di provvedere autonomamente alle proprie esigenze e alla propria auto-difesa;
   soprusi che si compiono all'interno delle strutture, pubbliche e private come asili, scuole per l'infanzia o strutture socio-assistenziali di cui sono ospiti o a cui le famiglie li affidano quando si recano al lavoro;
   persone che vengono obbligate a mangiare cibi avariati, alle quali vengono somministrati medicinali scaduti, in ambienti senza le più elementari condizioni igieniche;
   l'installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito interno nelle strutture pubbliche e private costituirebbe, certamente, un elemento di maggiore garanzia per le famiglie che devono affidare i propri figli, genitori e parenti a tali strutture e avrebbe funzione di deterrente per evitare ogni eventuale tipo di abuso da parte di coloro che vi operano o, addirittura, da parte di soggetti esterni;
   il sistema di videosorveglianza con telecamere a circuito interno non è un sistema di web cam, sistema peraltro censurato nell'anno 2013 dal Garante per la protezione dei dati personali; ma il circuito chiuso offre le necessarie tutele di riservatezza e le riprese immagazzinate possono essere visionate dagli interessati solo qualora vi sia la necessità, in caso di sospetti o di segnalazioni pervenute agli organi di polizia preposti, di utilizzarle per indagini e controlli;
   proprio grazie alle segnalazioni di parenti o di genitori e all'installazione di telecamere a circuito chiuso che le forze dell'ordine hanno avuto la possibilità di individuare e perseguire i reati commessi negli asili nido, nelle scuole materne e nei centri residenziali che ospitano disabili e anziani, in quelli, cioè, che dovrebbero essere luoghi deputati all'educazione e al benessere dei bambini, dei disabili e degli anziani;
   di recente la Repubblica ha dato notizia di un gruppo che sui social con l’hashtag «#sialletelecamere» (in tutte le strutture in cui si lavora con soggetti minori o non in grado di difendersi) ha raggiunto il ragguardevole numero di 48.281 membri; mentre sulla piattaforma change.org ci sono due petizioni che chiedono, nello specifico, riprese video nei nido e nelle scuole dell'infanzia con rispettivamente 11.438 sostenitori e con 12.616 firmatari (dati rilevati a fine marzo 2016);
   alcuni programmi televisivi hanno iniziato a dar voce a questi gruppi proprio per il crescente numero di casi di cronaca che sono stati denunciati e che si sono consumati in strutture per l'infanzia, per disabili e per anziani;
   anche il Garante per la protezione dei dati personali parla di questo tema su cui ci si interroga e che non va banalizzato, ribadisce che è un problema che esiste e sul quale bisogna valutare le contromisure più equilibrate –:
   se non ritenga opportuno ragionare compiutamente di prevenzione e di misure atte ad assicurare la tutela, la sicurezza e l'incolumità fisica e mentale dei soggetti deboli e vulnerabili che sono ospitati in scuole dell'infanzia e strutture assistenziali al fine di garantire la tranquillità anche delle loro famiglie, visto che le vittime spesso non sono nelle condizioni di avere cognizione di ciò che subiscono, quindi i soprusi, in assenza di segni fisici o comportamenti particolari, rischiano di non essere scoperti. (3-02159)


Iniziative di competenza volte a promuovere verifiche in ordine ai rischi per la salute e per l'ambiente con riferimento ad un progetto per la realizzazione di una centrale destinata al trattamento di rifiuti e alla produzione di gas metano nel comune di Anzio – 3-02160

   FAUTTILLI. Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in località Padiglione/Spadellata nei territori di Anzio, Nettuno e Aprilia, è stata recentemente scoperta una discarica di rifiuti abbandonati, individuata tra una piccola area boscosa e un profondo fosso denominato «S. Anastasio», in cui scorre un corso d'acqua che trova il suo naturale sbocco a circa due chilometri a valle, direttamente nel mare al confine tra il lido di Lavinio e il lido dei Gigli;
   tale area boscosa appartiene alla categoria dei siti di interesse comunitario, in cui è classificata con il codice IT6030044;
   la direttiva comunitaria n. 43 del 21 maggio 1992 (92/43/CEE), direttiva del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, è stata recepita in Italia nel 1997;
   la suddetta area interessata si estende su una superficie di circa 5 mila metri quadrati, parzialmente ricoperta di macchia boscosa, e da essa affiorano tracce evidenti di rifiuti misti: plastica, vetro, teli catramati, parti di veicoli, metalli, fibrocemento e altre sostanze pericolose;
   in una parte consistente della sopra citata area è presente anche un accumulo di rifiuti che raggiunge addirittura i 15-20 metri di altezza ed è coperto da un sottile strato di terra sul quale crescono piante erbacee;
   a poche decine di metri da tale «collinetta» di rifiuti sono state inoltre scoperte due piattaforme in calcestruzzo, di circa 100 metri quadrati ciascuna e sopraelevate di 80 centimetri dal livello del suolo, che sono la parte affiorante di due sarcofagi di cemento armato costruiti negli anni ’80 per contenere e sigillare centinaia di fusti contenenti rifiuti speciali farmaceutici; negli anni, tali piattaforme si sono deteriorate presentando ormai vistose crepe;
   è notizia di questi giorni che il comune di Anzio sta cercando di approvare, nonostante l'unanime parere contrario della cittadinanza, delle parti sociali interessate e della commissione «No Biogas» – istituitasi per monitorare gli effetti nocivi sull'ambiente e sulla cittadinanza che tale tipo di impianti procurerebbe – un progetto della società Green Future s.r.l. per la realizzazione, nel lotto di terreno immediatamente attiguo a tale discarica, di una centrale destinata al trattamento di rifiuti e alla produzione di gas metano che confinerebbe anche con la scuola dell'infanzia ed elementare «Istituto comprensivo Anzio 2 – plesso Sacida»;
   è stato in tempi ancora più recenti scoperto, a quanto consta all'interrogante, che lo stesso comune di Anzio sta cercando di approvare, in questo specifico caso senza aver informato la cittadinanza, un secondo impianto destinato al trattamento di rifiuti e alla produzione di gas metano, quest'ultimo ad un solo chilometro di distanza dal primo (e dalla discarica);
   tali impianti, se realizzati, tratterebbero una quantità di rifiuti organici che, a regime, sarebbe di circa 15 volte maggiore rispetto a quella prodotta dal comune di Anzio;
   le conseguenze sarebbero quantificabili in danni alle persone (esalazioni, odori), alle colture (inquinamento delle falde), al turismo ed all'economia (crollo del valore degli immobili ad uso abitativo del 40-50 per cento), senza inoltre calcolare l'ingorgo stradale che si verificherebbe lungo le due arterie che collegano Roma a Nettuno – la strada statale 148 «Pontina» e la strada statale 207 «Nettunense» – già in condizioni disastrose;
   e, in ogni caso, a circa 7 chilometri in linea d'aria di distanza è già presente ed operativo un impianto turbogas, realizzato nel 2012 ad opera di Sorgenia s.p.a.;
   a circa tre chilometri di distanza, è inoltre già presente ed operativo l'impianto turbogas di Campo di Carne (comune di Aprilia – Latina) all'interno del quale, sempre in data 10 febbraio 2016, è divampato un vasto incendio –:
   se il Ministro interrogato non ritenga necessario, per quanto di competenza, promuovere una verifica del comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente in ordine ai rischi per la salute e per l'ambiente riscontrabili nell'area citata in premessa e a livello di inquinamento complessivo, considerato che si tratta di un sito di interesse comunitario e che il nuovo impianto prospettato per il trattamento di rifiuti e la produzione di gas metano finirebbe per aggravare la situazione.
(3-02160)


Chiarimenti in merito all'effettivo coinvolgimento del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nella valutazione delle proposte normative riguardanti il progetto «Tempa Rossa», in relazione al cosiddetto decreto «sblocca Italia» e alla legge di stabilità per il 2015 – 3-02161

   SCOTTO, FOLINO, PLACIDO, ZARATTI, PELLEGRINO, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FERRARA, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PIRAS, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO e ZACCAGNINI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nella serata del 31 marzo 2016, come ampiamente evidenziato dalla stampa nazionale, il Ministro dello sviluppo economico, Federica Guidi, si è dimessa a seguito del coinvolgimento del suo compagno, Gianluca Gemelli, nell'inchiesta sul traffico illecito di rifiuti di petrolio al centro oli di Viggiano (Potenza) dell'Eni;
   negli atti di tale inchiesta, sono confluite una serie di conversazioni telefoniche tra il Ministro dello sviluppo economico e il suo compagno Gianluca Gemelli, in riferimento alla presentazione di un emendamento presentato nell'ottobre 2014 dal Governo al disegno di legge di conversione del decreto-legge «sblocca Italia», per agevolare l’iter delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto «Tempa Rossa», il giacimento petrolifero della Basilicata la cui base logistica è prevista a Taranto nella raffineria Eni e dal valore complessivo di 1,6 miliardi di euro. Progetto fortemente contestato dalle associazioni ambientaliste rispetto al quale Gianluca Gemelli nutriva diverse aspettative;
   l'emendamento, poi dichiarato inammissibile, era stato presentato la notte del 17 ottobre 2014, tra le proteste dell'opposizione. L'onorevole Zaratti, come riporta il resoconto sommario del dibattito avvenuto in Commissione ambiente, dichiarava come «l'emendamento 37.52 del Governo, che autorizza procedure di esproprio in ambiti di particolare rilevanza ambientale, non sia degno di uno Stato civile»;
   non essendo riuscito a farlo approvare all'interno dello «sblocca Italia», l'emendamento viene riproposto e inserito dal Governo nel maxiemendamento nel dicembre 2014, e fatto approvare leggermente modificato, in sede di approvazione della legge di stabilità per il 2015, con il quale si sblocca, scavalcando le regioni, il progetto di estrazione di petrolio Tempa Rossa, favorendo le aziende gestite dalla Total e il compagno dell'ex Ministro dello sviluppo economico, ora indagato dalla procura di Potenza, perché, secondo l'accusa, le sue aziende avrebbero guadagnato circa due milioni e mezzo di euro di subappalti, come risulta dalle conversazioni telefoniche agli atti degli inquirenti. Telefonate in cui viene peraltro nominata anche la Ministra Boschi;
   si è, insomma, assistito a un via libera arrivato nonostante la chiara denuncia di quanto sarebbe potuto accadere, come poi è davvero successo, per effetto della modifica. Ad avviso degli interroganti in Commissione bilancio del Senato della Repubblica tutti sapevano cosa si stava votando e quali fossero i possibili rischi della norma;
   si prevedeva, infatti, l'autorizzazione unica per le infrastrutture a valle del progetto, in modo da agevolare il processo autorizzativo. Opere che hanno visto e vedono il forte dissenso del comune di Taranto, anche alla luce del fatto che Tempa Rossa porterà un aumento dell'inquinamento provocato da composti volatili del greggio, peraltro in un'area già ambientalmente devastata dalla presenza degli stabilimenti dell'Ilva;
   per quanto si apprende dalla stampa nazionale, inoltre, a seguito della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento su Tempa Rossa da parte della presidenza della Commissione ambiente della Camera dei deputati in occasione dell'esame del cosiddetto decreto-legge «sblocca Italia», le compagnie Total, Shell ed Eni avrebbero svolto una fortissima attività di lobbying presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, tanto che dall'inchiesta citata emergerebbe un vorticoso scambio di posta elettronica per suggerire quasi parola per parola il testo dell'emendamento da presentare al Senato della Repubblica durante la discussione della legge di stabilità per il 2015, poi approvato;
   è da considerarsi inammissibile che un'opera privata ad altissimo rischio di impatto ambientale come Tempa Rossa venga addirittura disciplinata in modo meno rigoroso sotto il profilo dei controlli di un'opera pubblica, negandosi il ruolo delle regioni e senza che vi sia la benché minima previsione di compensazioni ambientali. L'importanza di sbloccare un'opera non impattante può ritenersi condivisibile se si tratta di un'opera pubblica e a determinate condizioni, ma con tutta evidenza non può valere la stessa cosa se si tratta di un'opera privata, come nel caso di Tempa Rossa;
   alla luce di quanto sopra esposto, si fa notare il «silenzio assordante» del Ministro interrogato, nonostante gli evidenti pesanti impatti ambientali dell'opera infrastrutturale –:
   se durante lo svolgimento dei lavori parlamentari inerenti al cosiddetto decreto-legge «sblocca Italia» e alla legge di stabilità per il 2015, il Ministro interrogato sia stato minimamente informato o coinvolto nella valutazione delle proposte riguardanti il progetto Tempa Rossa o se, come si apprende dalla stampa nazionale, dette proposte sarebbero state piuttosto il frutto di un confronto condotto unicamente tra il Ministero dello sviluppo economico, la Presidenza del Consiglio dei ministri e le compagnie petrolifere e, infine, quali elementi intenda fornire al Parlamento circa il rischio di aumento provocato dai composti volatili del greggio riferiti al progetto Tempa Rossa. (3-02161)


Iniziative volte a tutelare la sicurezza e la salute dei cittadini calabresi residenti nelle zone interessate dalla presenza di rifiuti tossici – 3-02162

   SANTELLI e OCCHIUTO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'inchiesta della procura di Potenza sul caso «Tempa rossa», le cui vicende hanno portato nei giorni scorsi alle dimissioni della Ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi, tocca anche la regione Calabria, in merito ad un presunto traffico di rifiuti prodotti da Eni nel centro oli di Viggiano, in Basilicata, molto pericoloso per i cittadini e per l'ambiente;
   come anticipato da Il Corriere della Calabria, sono sei i calabresi indagati dalla procura di Potenza: si tratta degli amministratori della Iam (Iniziative ambientali meridionali), ovvero l'azienda che gestisce il depuratore di Gioia Tauro, e della Consuleco, che gestisce il depuratore a Bisignano: impianti che – scrive la procura di Potenza – non era in grado di trattare i rifiuti pericolosi che giungevano dalla Basilicata; a questi si aggiungono anche gli amministratori della Ecosystem, azienda autorizzata al trasporto di rifiuti solidi e liquidi;
   la procura indaga su due anni, il 2013 e il 2014, nel corso dei quali migliaia di tonnellate di rifiuti pericolosi sono arrivate nei due impianti calabresi (Iam e Consuleco) che non avevano i mezzi per trattarle. Si tratta di 28 mila tonnellate giunte a Gioia Tauro e circa 3.200 iniettate nel depuratore a Bisignano. In entrambi i casi, il consulente nominato dagli uffici giudiziari ha evidenziato che «i rifiuti liquidi provenienti dalle due vasche (del centro oli) dovevano essere caratterizzati con i codici CER 19 02 04 (miscugli di rifiuti contenenti almeno un rifiuto pericoloso) e 13 05 08 (miscugli di rifiuti delle camere a sabbia e dei prodotti di separazione acqua/olio), entrambi pericolosi». Il codice assegnato, invece, era decisamente tranquillizzante e riservato agli scarti non pericolosi;
   per smaltire la grande mole di rifiuti liquidi prodotta nel centro oli, scrivono i magistrati, «Eni ha posto in essere una vera e propria organizzazione, che seppur inquadrata amministrativamente dai due contratti stipulati rispettivamente con i raggruppamenti temporanei d'imprese Ireos e Ecosystem, di fatto è finalizzata al traffico illecito dei rifiuti». «A fronte dell'ingente movimentazione e smaltimento di rifiuti – continuano i magistrati –, si produceva un consistente ritorno economico per tutte le parti in causa, concretizzatosi sostanzialmente in un sostanziale risparmio per la committente Eni e in un ingiusto guadagno per gli impianti di smaltimento che, grazie alla «pilotata» e più favorevole classificazione del rifiuto, avevano potuto trattare il rifiuto celando, sotto una parvenza di legalità, un vero e proprio traffico illecito»;
   nelle conversazioni intercettate degli amministratori indagati si parla anche della questione ambientale: «(...) è la popolazione che ha il problema (...) il problema degli odori: ormai esce su tutti gli impianti (...) delle vostre acque»;
   il caso riportato non è sicuramente il primo che coinvolge il tema dell'inquinamento e dei rifiuti pericolosi in Calabria; vale la pena ricordare la vicenda dell'azienda Legnochimica, con sede a Mondovì (Cuneo), che ha operato in Calabria dal 1967 al 2002, attraverso due stabilimenti nel cosentino che hanno prodotto pannelli in ledorex (masonite) e tannino;
   in particolare lo stabilimento di Rende ha occupato un territorio di 30 ettari circa ed è stato più volte oggetto di lamentele da parte dei residenti della zona per presunte emissioni inquinanti, soprattutto fumi e cattivi odori;
   tra il 2002, anno in cui Legnochimica ha cessato le proprie attività, e il 2006, anno in cui la proprietà, concentrata nella società Legnochimica srl, ha avviato la propria liquidazione, oltre 20 dei 30 ettari di terreno dello stabilimento sono stati venduti per agevolare la nascita di altre attività: tra queste, la più corposa, è Calabra Maceri, azienda specializzata nella gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani;
   nel terreno di Legnochimica erano presenti 8 bacini idrici artificiali di varia estensione, dove veniva «decantato» il legname da trasformare in ledorex e da cui estrarre il tannino;
   nel 2006 il comune di Rende ha impedito a Legnochimica srl di liquidare i restanti 9 ettari di terreno dell'ex stabilimento, di cui aveva chiesto la preventiva bonifica;
   nel 2009, in seguito ad alcuni incendi verificatisi nell'estate precedente e alle pressioni di alcuni gruppi di ambientalisti (comitato «Romore» e associazione «Crocevia»), la procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sull'ex stabilimento a carico dell'ex amministratore e liquidatore Palmiro Pellicori per disastro ambientale;
   l'inchiesta, arenatasi nel 2012 in seguito alla morte per malattia di Pellicori, è stata archiviata nel 2014. Tuttavia, ha prodotto un consistente faldone di documenti, tra cui spicca la cosiddetta «relazione Crisci», redatta per conto della procura cosentina da Gino Mirocle Crisci, docente e ora rettore dell'Università della Calabria. I risultati della relazione, redatta tra il 2010 e il 2011, denunciano elevate concentrazioni di nichel, manganese, ferro, alluminio, cromo, piombo, cloro, cobalto e arsenico, nei terreni e nelle vasche dell'ex stabilimento. I quantitativi rilevati di queste sostanze eccedono, anche di centinaia di volte, i limiti massimi consentiti dalla legge. Al riguardo, il professor Crisci ha scritto nella sua relazione: «La falda acquifera sotto ed in prossimità dei bacini artificiali, risulta gravemente contaminata, anche in profondità e detta contaminazione si è estesa ai pozzi esistenti in zona». Sulla stessa problematica sono intervenute, l'Arpacal e l'azienda sanitaria di Cosenza. Anche queste due strutture hanno denunciato pericoli di inquinamento;
   negli 8 mesi compresi tra l'inverno del 2008 e l'estate del 2009 si sono verificati, nelle immediate vicinanze (a via Settimo, che dista più o meno 100 metri dall'ex stabilimento), circa 10 decessi per tumore. Tra questi, 4 riguardano il pancreas e non sono incompatibili con ipotesi di inquinamento industriale;
   nel periodo estivo si verificano frequenti fenomeni di autocombustione dei materiali di scarto rimasti nell'ex stabilimento che sprigionano fumi e cattivi odori rendendo irrespirabile l'aria e letteralmente invivibile la zona;
   il 24 novembre 2015, in seguito a 4 denunce (2 inoltrate dai sindaco di Rende, Marcello Manna, 1 dalla Polizia provinciale di Cosenza e 1 dall'associazione «Crocevia»), la procura di Cosenza ha riaperto l'indagine e sequestrati i terreni e i pozzi idrici sospetti. L'inchiesta è tuttora in corso e si è estesa anche ad ipotesi di «epidemiologia tumorale» –:
   se il Ministro interrogato intenda porre in essere opportune verifiche di competenza, anche in considerazione della normativa europea, al fine del controllo sui livelli di inquinamento delle aree interessate dalle vicende riportate in premessa e di assicurare interventi di riparazione, nella misura possibile, di eventuali danni ambientali, e, più in generale, quali iniziative di competenza intenda promuovere per tutelare in maniera adeguata la sicurezza e la salute dei cittadini calabresi residenti nelle zone interessate dalla presenza di rifiuti tossici. (3-02162)


Iniziative volte a prevenire il rischio di danno ambientale nelle aree limitrofe al Centro oli Eni di Viggiano (Potenza), anche in relazione a recenti vicende giudiziarie riguardanti il progetto «Tempa Rossa» – 3-02163

   LIUZZI, DELL'ORCO, CASTELLI, TERZONI, BUSTO, DAGA, DE ROSA, MANNINO, MICILLO, ZOLEZZI, VALLASCAS, CRIPPA, DA VILLA, DELLA VALLE, FANTINATI e CANCELLERI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   in Basilicata, nella provincia di Potenza, è situato il centro oli di Viggiano Eni. Una delle principali attività del centro è la produzione di composti, azotati derivanti dalla desolforazione del petrolio, utilizzati in agricoltura;
   il petrolio estratto in Basilicata è di scarsissima qualità, altamente inquinante e la sua produzione copre appena il 6 per cento del fabbisogno nazionale;
   per estrarre il petrolio lucano bisogna trivellare fino a 4 chilometri di profondità. Tale attività produce sostanze tossiche e cancerogene, fortemente inquinanti e pericolose per la popolazione e l'ambiente, quali idrocarburi pesanti, diossina, acidicanti vari, bario, berillio e anche isotopi radioattivi come l'americio 249. Inoltre, le estrazioni sono anche motivo dell'inquinamento irreversibile delle falde acquifere e delle sorgenti del bacino idrico del fiume Agri, un insieme di circa 700 sorgenti che si trovano proprio nell'area della Concessione Val d'Agri;
   le attività estrattive o di reiniezione o di desolforizzazione vengono realizzate in prossimità di una diga lucana, lo sbarramento del Pertusillo, nonostante siano noti i rischi sismici e di raffinazione. In tali località, oltretutto, spesso si registrano morie di pesci proprio dove si rilevano anche alte concentrazioni di idrocarburi, di acidificanti e di inquinanti in generale;
   la zona della Val d'Agri, secondo alcuni documenti venuti in possesso della professoressa dell'Università della California, Maria Rita D'Orsogna, negli anni ’90, è stata una delle tre aree al mondo dove si sono sperimentate per la prima volta tecniche di perforazione simili all'attuale ed invasivo fracking, con acidificazione elevata delle acque del Pertusillo. Secondo uno studio dell'Usgs (United States geological survey), agenzia governativa statunitense, l'acidificazione delle acque dolci è la principale causa sospetta per l'improvvisa moria di carpe, trote e persici;
   il portavoce del MoVimento 5 Stelle al Senato della Repubblica Vito Petrocelli, a settembre del 2013, ha presentato una denuncia alla Commissione europea con richiesta di infrazione per violazione della direttiva europea sull'acqua;
   nel centro di desolforazione del Cova di Viggiano, che è al centro della concessione mineraria Val d'Agri, si sono registrate numerose «sfiammate» oggetto di molti atti parlamentari del MoVimento 5 Stelle ai quali sono sempre seguite risposte rassicuranti da parte delle istituzioni e degli enti preposti;
   l'estrazione di petrolio in generale, ma soprattutto quello lucano che è ad altissima concentrazione di zolfo, significa un'inevitabile immissione in atmosfera di idrogeno solforato. Il processo di Claus ne elimina solo il 95-97 per cento, la restante parte viene immessa in aria da un inceneritore a fiammella costante come quello del centro oli di Viggiano. Le fiammate, che da settembre del 2013 interessano costantemente il centro lucano e spaventano la popolazione locale, creano anche diffuse patologie allergiche, cardio-respiratorie e irritazioni a mucose nasali e agli occhi. La causa delle patologie appena citate è l'idrogeno solforato che ha visto in Val d'Agri anche l'abbandono delle terre coltivate e la fine della pastorizia;
   in una ricerca curata dall'università della Basilicata, pubblicata dall’international journal food science and technology, risulta che nel miele prodotto nella Val D'Agri si trovano alti tassi di benzeni ed alcoli. Nessuno acquista più i prodotti agricoli, né le carni, né il latte degli allevamenti del posto, che registrano anche sterilità negli allevamenti di ovini;
   l'Organizzazione mondiale della sanità consiglia di fissare il limite di rilascio di idrogeno solforato a 0,005 parti per milione; negli Stati Uniti, il Governo federale raccomanda addirittura un limite di 0,001 parti per milione;
   in Italia, il limite massimo di rilascio di idrogeno solforato, secondo quanto stabilito dal decreto ministeriale del 12 luglio 1990, recante le «Linee Guida per il contenimento delle emissioni degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione», è di 5 parti per milione per l'industria non petrolifera e di 30 parti per milione per quella petrolifera. In Italia i valori raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità sono superati di 6.000 volte;
   con l'approvazione di una risoluzione del MoVimento 5 Stelle in Commissione ambiente alla Camera di deputati due anni fa, anche l'Italia avrebbe dovuto equiparare i limiti di emissioni a quelli forniti dall'Organizzazione mondiale della sanità, ma nulla è stato fatto;
   nel citato studio della professoressa D'Orsogna si segnalano due incidenti rilevanti avvenuti in Basilicata nel 2002 e nel 2005 che hanno riguardato il centro oli di Viggiano. Incidenti gravissimi, sui quali non sono stati mai forniti i dati relativi all'emissione dell'idrogeno solforato;
   nel mese di febbraio 2015, la direzione distrettuale antimafia di Potenza ha aperto un'indagine sul centro oli di Viggiano. Ad inizio dicembre 2015, 37 persone hanno ricevuto un avviso di garanzia per traffico illecito di rifiuti e disastro ambientale. Tra gli indagati figuravano nove dipendenti dell'Eni, una decina di imprenditori, quattro ex dirigenti dell'Arpab, funzionari regionali e della provincia di Potenza, varie società del settore ambientale e due rappresentanti di Tecnoparco;
   l'inchiesta ha toccato tutto il «sistema rifiuti» della Basilicata. Molti funzionari regionali e Arpab indagati per la vicenda del centro oli erano anche rinviati a giudizio per disastro ambientale nella vicenda Fenice, inceneritore di San Nicola di Melfi, nato vent'anni fa e a servizio della Fiat di Melfi;
   i fatti hanno dimostrato che l'attività di estrazione petrolifera in Basilicata ha prodotto ingenti danni e malattie. Dal 2001 al 2013, scrivono i magistrati contabili, la regione e i 12 comuni dell'area estrattiva si sono redistribuiti un miliardo e 158 milioni di euro, «ma l'85 per cento se n’è andato in spesa corrente anziché in investimenti anziché per lo sviluppo e il lavoro. E solo il 7 per cento è andato alla ricerca e all'innovazione»;
   il 4 giugno 2014 l'ex Ministro Guidi in visita in Basilicata sponsorizzava la necessità di utilizzare al meglio le risorse indigene del territorio. Il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi nel mese di luglio 2014 manifestava la volontà di raddoppiare le estrazioni in Basilicata;
   nel mese di ottobre 2014 il Governo, durante la discussione del decreto-legge «sblocca Italia», presenta un emendamento, poi ritirato, volto ad autorizzare la costruzione dell'infrastruttura «Tempa Rossa» per portare a Taranto il petrolio che verrà poi commercializzato;
   per la realizzazione del progetto della Total «Tempa Rossa», inoltre, è previsto un 12 per cento in più di emissioni diffuse, dato confermato dai tecnici di Arpa Puglia;
   da fonti stampa si apprende che nel mese di novembre 2014, l'ex Ministro dello sviluppo economico Guidi, intercettata telefonicamente, aveva tentato di far approvare l'emendamento prima citato che avrebbe avvantaggiato il suo compagno, possessore di una società di ingegneria che avrebbe partecipato alla gara di progettazione ed esecuzione dei lavori di Tempa Rossa dal valore di circa 2,5 milioni di euro. Il 31 marzo 2016 a seguito dello scandalo, Eni interrompe le attività al centro oli di Viggiano ed il Ministro dello sviluppo economico si dimette;
   sono tre i filoni di indagine dell'inchiesta Eni: il primo, affidato ai carabinieri del nucleo operativo ecologico, riguarda l'impianto Eni di Viggiano. Questa parte dell'indagine riguarda, unicamente, presunti illeciti nella gestione dei rifiuti. Il secondo filone di indagine, seguito dagli agenti della squadra mobile della Polizia di Stato, ha al centro l’iter che ha portato all'autorizzazione del giacimento Tempa Rossa della Total. A questi primi due filoni si è poi aggiunto un terzo che riguarda l'indagine sul porto di Augusta;
   da stralci di ordinanze diffuse a mezzo stampa si legge che i dirigenti dell'impianto Eni coinvolti «erano consapevoli dei problemi emissivi» del centro, ma «cercano di ridurre il numero di comunicazioni sugli sforamenti invece di incidere direttamente sulla causa del malfunzionamento o dell'evento» allo scopo di «non allarmare gli enti di controllo»;
   sempre da fonti stampa si apprende che i vertici dell'impianto Eni «qualificavano in maniera del tutto arbitraria e illecita» rifiuti pericolosi come «non pericolosi», utilizzando quindi un «trattamento non adeguato» degli stessi scarti e «notevolmente più economico», e dati sulle emissioni in atmosfera «alterati»;
   nell'indagine sono state poste agli arresti domiciliari dai carabinieri per la tutela dell'ambiente sei persone, funzionari e dipendenti del centro oli di Viggiano (Potenza) dell'Eni e l'ex sindaca del Partito democratico di Corleto Perticara, Rosaria Vicino, perché ritenuti responsabili, a vario titolo, di «attività organizzate per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti»;
   il 31 marzo 2016, il procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, durante la conferenza stampa sull'inchiesta ha dichiarato: «Dispiace rilevare che per risparmiare denaro ci si riduca ad avvelenare un territorio con meccanismi truffaldini»;
   da fonti stampa si apprende che, secondo i pubblici ministeri, grazie all'alterazione dei codici rifiuto, l'azienda centro oli di Viggiano ha risparmiato fino a 100 milioni di euro sui costi di smaltimento. Anche le emissioni in atmosfera, sistematicamente in eccesso, venivano alterate –:
   di quali informazioni sia in possesso sui fatti sopra esposti e quali iniziative di competenza intenda assumere al fine di prevenire il rischio di danno ambientale, a tal fine anche valutando la revisione della disciplina normativa in tema di reimmissione delle acque emunte nel sottosuolo al fine di garantire la sicurezza ambientale, evitando le violazioni che risultano – secondo fonti di stampa – ripetutamente avvenute nel caso di specie. (3-02163)


Misure volte a garantire adeguati livelli di sicurezza presso il Centro oli Eni di Viggiano (Potenza), anche in relazione a recenti inchieste giudiziarie – 3-02164

   TAGLIALATELA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, PETRENGA, RIZZETTO e TOTARO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito dell'inchiesta promossa dalla procura di Potenza in merito a diverse irregolarità riscontrate con riferimento alle attività petrolifere in Lucania sono emersi gravi fatti sul centro oli di Viggiano, di proprietà dell'Eni, situato proprio nella provincia potentina;
   nel centro oli di Viggiano negli scorsi anni si sono verificati diversi incidenti e, inoltre, in passato nelle sue immediate vicinanze avevano avuto luogo scontri con manifestanti che contestavano proprio lo smaltimento irregolare di rifiuti;
   l'inchiesta attualmente in atto riguarda presunti illeciti nella gestione dei reflui petroliferi e lo sforamento dei limiti delle emissioni in atmosfera degli idrocarburi;
   secondo la magistratura inquirente i dirigenti dell'impianto Eni, indagati e arrestati con l'accusa di «attività organizzate per il traffico e lo smaltimento illecito di rifiuti», erano «consapevoli dei problemi emissivi» del centro ma cercavano «di ridurre il numero di comunicazioni sugli sforamenti invece di incidere direttamente sulla causa del malfunzionamento o dell'evento» al fine di «non allarmare gli enti di controllo»;
   gli stessi vertici dell'impianto sono stati accusati anche di qualificare in maniera del tutto arbitraria e illecita rifiuti pericolosi come non pericolosi, utilizzando un «trattamento non adeguato» degli stessi scarti che risultava essere meno dispendioso, di alterare i dati sulle emissioni in atmosfera;
   è evidente come l'atteggiamento irresponsabile dei soggetti in questione e le lacune nel sistema dei controlli hanno causato l'esposizione delle popolazioni residenti nella zona a pericolosi rischi sanitari;
   con un precedente atto di sindacato ispettivo, presentato in seguito ad un'esplosione verificatasi nel centro oli di Viggiano nel gennaio del 2014, gli interroganti avevano chiesto la convocazione di un tavolo istituzionale con l'Eni e gli organi competenti per verificare la sicurezza dell'impianto, ma tale richiesta non ha mai avuto seguito –:
   quali iniziative di competenza intenda assumere con riferimento ai fatti in premessa e, in via più generale, per implementare i meccanismi di controllo volti a scongiurare il verificarsi di episodi simili, tutelando la popolazione. (3-02164)


Tempi e modalità di adozione dei decreti attuativi della legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale – 3-02165

   BORGHI, BERGONZI, STELLA BIANCHI, BRAGA, BRATTI, CARRESCIA, COMINELLI, COVELLO, DE MENECH, GADDA, GINOBLE, TINO IANNUZZI, MANFREDI, MARIANI, MARRONI, MASSA, MAZZOLI, MORASSUT, REALACCI, GIOVANNA SANNA, VALIANTE, ZARDINI, CINZIA MARIA FONTANA, BINI e MARTELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante disposizioni in materia ambientale, contiene numerose norme innovative di fondamentale rilevanza per promuovere misure di green economy e per contenere l'uso eccessivo di risorse naturali;
   si tratta di una serie di innovazioni che vanno dalle disposizioni per incentivare la mobilità sostenibile a quelle relative agli appalti verdi, all'impronta ambientale dei prodotti denominata «made green in Italy», dalle disposizioni per incentivare i prodotti derivanti da materiali post consumo a quelle relative alla gestione dei rifiuti e alla difesa del suolo, fino a quelle per garantire l'accesso universale all'acqua;
   alcune importanti misure contenute nella legge comportano per l'effettiva entrata in vigore la predisposizione di decreti attuativi; è il caso del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, degli accordi di programma e degli incentivi per l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, della pulizia dei fondali marini, della demolizione degli immobili abusivi nelle aree soggette a rischio idrogeologico, del credito d'imposta per la bonifica dell'amianto, dell'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali;
   la legge è entrata in vigore il 2 febbraio 2016 e i primi decreti attuativi sono in scadenza in questi giorni e altri decreti scadranno tra maggio e giugno 2016 ed è importante che i Ministeri interessati rispettino i tempi previsti dalla legge nell'emanazione di tali provvedimenti, anche attraverso il coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari nella fase di predisposizione degli stessi –:
   se il Ministro interrogato non intenda fornire elementi circa il coordinamento del processo di attuazione dei decreti, nel rispetto della tempistica dettata dalla legge e con il coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari. (3-02165)


Misure per la bonifica dei residuati bellici presenti nei fondali marini dell'isola di Pianosa – 3-02166

   CERA. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   l'arcipelago delle isole Tremiti si trova a circa 12 miglia al largo del Gargano, è costituito dalle isole di San Nicola, San Domino, Cetaccio, Caprara e, a circa 11 miglia da queste, dall'isola di Pianosa;
   le isole Tremiti sono un patrimonio ambientale di estrema bellezza e dal 1989 Pianosa è riserva naturale totale;
   Pianosa si sviluppa su una superficie di circa 13 ettari per una lunghezza di 700 metri, una larghezza di 250 metri, con uno sviluppo costiero di 1.300 metri ed una altezza massima di 15 metri sul livello del mare;
   nel corso della seconda guerra mondiale l'aviazione tedesca ha scaricato, nell'intero Mare Adriatico, numerosi ordigni chimici contenenti materiali tra i quali l'antrace, l'iprite e l'arsenico;
   l'intera area è stata oggetto di studio da parte dell'Ispra – già Icram, Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare – che nel 2003 ha condotto una ricerca finanziata dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in seguito alle segnalazioni di oltre 200 pescatori che tra il 1946 e il 2000 avevano fatto ricorso a cure ospedaliere per essere venuti in contatto con aggressivi chimici provenienti da residuati bellici;
   le analisi condotte dall'Istituto hanno rilevato gravi conseguenze nei pesci dovute a sostanze come l'iprite, e concentrazioni di arsenico superiori ai valori soglia nei sedimenti marini analizzati;
   ad ulteriore dimostrazione della pericolosità rappresentata dalla presenza di ordigni bellici, vi è l'ordinanza numero n. 27 del 1972, depositata presso la Capitaneria di porto di Manfredonia – in provincia di Foggia – che vieta agli isolani di avvicinarsi e soprattutto di pescare nei dintorni dell'isola di Pianosa;
   durante l'ultimo conflitto mondiale l'isola servì agli Alleati quale campo di tiro per l'Aeronautica, che peraltro distrusse il faro, i pozzi e i rifugi dei pescatori, oggi in totale stato di deterioramento e abbandono;
   sull'isola esistono anche altre costruzioni che a causa dei divieti suddetti rischiano di andare in rovina per la totale assenza di interventi di manutenzione;
   durante le mareggiate, proprio a causa della limitata altezza delle coste, Pianosa viene sommersa dall'acqua quasi nella sua interezza, accrescendo di conseguenza il pericolo di esplosioni;
   il numero stimato degli ordigni inesplosi da parte delle autorità locali è di circa cinquanta bombe, tutte risalenti al periodo del secondo conflitto mondiale;
   alla data odierna, e fino a nuovo ordine, nella zona di mare sopra indicata per una profondità di mare di metri 500 è vietata la navigazione, l'ancoraggio e la sosta di qualsiasi natante, la pesca, la pesca subacquea e la balneazione;
   nonostante l'indubbio inquinamento ambientale, terrestre e marino, i fondali dell'isola di Pianosa continuano ad essere caratterizzati da una grande ricchezza naturalistica;
   l'amministrazione comunale dell'isola di Pianosa ha da tempo denunciato la presenza nei fondali marini di tali residuati bellici, arrivando a chiedere al Governo lo stanziamento di un milione di euro per l'opera di bonifica –:
   pur comprendendo l'interrogante i vincoli di finanza pubblica che il Governo è impegnato a rispettare, se il Ministro interrogato non ritenga che sussistano esigenze primarie di tutela dell'ambiente, ormai non più differibili, che giustificano un intervento per l'assoluta gravità della situazione. (3-02166)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1986 – RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL SENEGAL, FATTO A ROMA IL 17 SETTEMBRE 2012 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3461)

A.C. 3461 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione in materia di difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012.

A.C. 3461 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 25 dell'Accordo stesso.

A.C. 3461 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Copertura finanziaria).

  1. All'onere derivante dall'articolo 4, lettera b), dell'Accordo di cui all'articolo 1, valutato in euro 5.380 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma  «Fondi di riserva e speciali»  della missione  «Fondi da ripartire»  dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, destinate alle spese di missione nell'ambito del programma  «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari»  e, comunque, della missione  «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 3461 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. Dalle disposizioni dell'Accordo di cui all'articolo 1 della presente legge, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 4, lettera b), dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Agli eventuali oneri derivanti dal capitolo V dell'Accordo di cui all'articolo 1 si fa fronte con apposito provvedimento legislativo.

A.C. 3461 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3461 – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    la Repubblica del Senegal presenta un quadro istituzionale ispirato ai valori della democrazia costituzionale, secondo i principi, espressamente richiamati in Costituzione, della Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino del 1789, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948, della Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne del 1979, della Convenzione relativa ai diritti dei bambini del 1989 e alla Carta Africana dei diritti dell'uomo e dei popoli del 1981;
    a parte alcuni episodi di protesta degenerati in manifestazioni a carattere violento e gli scontri tra Forze armate e ribelli nell'area della Casamance, la vita politica interna del Senegal si svolge all'insegna del pluralismo e della leale competizione e la situazione e può considerarsi sostanzialmente stabile;
    il Paese è, comunque, collocato all'interno di un'area ad alto rischio, soprattutto per la crescente diffusione dell'islamismo jihadista;
    come evidenziato dalla relazione illustrativa che correda il disegno di legge (A.S. 1986), con la sottoscrizione dell'Accordo, d'ora in avanti «Accordo», con il Senegal in esame viene perseguita un'azione stabilizzatrice di un'area di particolare valore strategico e politico, alla luce degli interessi nazionali e degli impegni internazionali assunti dall'Italia nella regione dell'Africa occidentale;
    l'articolo 2 dell'Accordo prevede lo sviluppo sulla base di piani annuali e pluriennali elaborati dalle Parti, che indicheranno sia le linee guida della cooperazione medesima, sia i dettagli delle singole attività da svolgere;
    l'articolo 3 dell'Accordo individua i seguenti campi di cooperazione: ricerca e sviluppo; supporto logistico ed acquisizione di prodotti e servizi per la difesa; operazioni umanitarie e di peacekeeping; organizzazione e impiego delle Forze armate, strutture ed equipaggiamento di unità militari, gestione del personale; formazione e addestramento in campo militare; sanità, storia, sport militare e museologia; formazione equestre e cinofila; altri settori militari di interesse comune per entrambe;
    risulta, dunque, che il Governo, nell'ambito dell'attuazione dell'Accordo, goda di ampi spazi di discrezionalità;
    è interesse dell'Italia cooperare con la Repubblica del Senegal per contrastare la diffusione del jihadismo nell'area e per acquisire ogni informazione sullo sviluppo di ogni fenomeno destabilizzante nell'area dell'Africa occidentale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza per promuovere e favorire la cooperazione e lo scambio di informazioni tra i servizi di intelligence della Repubblica del Senegal e i servizi di intelligence della Repubblica italiana.
9/3461/1Gregorio Fontana.