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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 18 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 marzo 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amendola, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Ciprini, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dell'Orco, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 marzo 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   DAMBRUOSO e MATARRESE: «Modifica all'articolo 188 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente l'autorizzazione richiesta per le attività di raccolta, gestione e recupero dei rifiuti svolte dall'impresa produttrice o responsabile dell'immissione in commercio» (3680);
   BONAFEDE: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di cause di incandidabilità alle cariche elettive regionali e negli enti locali» (3681);
   RIBAUDO: «Introduzione dell'articolo 1-bis del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e altre disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti nel settore agricolo e forestale» (3682).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissioni dal Senato.

  In data 17 marzo 2016 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   S. 1894 – Senatori DIRINDIN ed altri: «Istituzione della “Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie”» (approvata dal Senato) (3683).

  Sarà stampata e distribuita.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 17 marzo 2016 la deputata Brambilla ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:
   BRAMBILLA: «Divieto dell'abbattimento di animali di età inferiore a sei mesi» (2282).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   VI Commissione (Finanze):
  BONAFEDE: «Disposizioni per la tutela dei piccoli risparmiatori possessori di azioni di grandi imprese in stato di insolvenza a causa di fatto illecito degli amministratori, ammesse alle procedure di ristrutturazione di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39» (2954) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;
   XII Commissione (Affari sociali):
  ZACCAGNINI: «Norme per la tutela dei diritti della partoriente e del neonato e per la promozione del parto fisiologico» (3670) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   II Commissione (Giustizia):
  COSTANTINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui casi di maltrattamento e abuso nei confronti di persone detenute o private della libertà personale» (Doc XXII, n. 58) – Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera del 17 marzo 2016, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MARCON ed altri n. 9/2598-AR/10, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 17 settembre 2014, concernente la garanzia della piena autonomia dell'intervento umanitario delle istituzioni e delle organizzazioni non governative italiane rispetto all'operatività dei contingenti militari italiani impegnati nelle missioni internazionali.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla IV Commissione (Difesa) competente per materia.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 16 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 99/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Fondo sviluppo e coesione – Riqualificazione ambientale dei porti minori di Bari» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 100/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) – Regione Puglia: contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto – Salvaguardia risorse FSC 2007-2013 e assegnazione risorse FSC 2014-2020» – alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 103/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 – Riprogrammazione del programma attuativo regionale (PAR) della regione Abruzzo ai sensi della delibera CIPE n. 41/2012: presa d'atto» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 111/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Schema di atto aggiuntivo ricognitivo al contratto relativo ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di interesse nazionale sottoposti a regime di obbligo di servizio pubblico, per il periodo 2009-2014 e rimodulazione servizi annualità 2015» – alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti);
   n. 114/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Programma complementare di azione e coesione per la governance dei sistemi di gestione e controllo 2014-2020» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 116/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Programma statistico nazionale 2014-2016 – Aggiornamento 2016» – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio);
   n. 124/2015 del 23 dicembre 2015, concernente «Relazione sul sistema monitoraggio investimenti pubblici (MIP) e codice unico di progetto (CUP) relativa al primo e al secondo semestre 2014 e al primo semestre 2015» – alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 marzo 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'uso sostenibile dei biocidi a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (COM(2016) 151 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul funzionamento del regolamento (UE) n. 267/2010 della Commissione relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea a talune categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate nel settore delle assicurazioni (COM(2016) 153 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta d'inclusione di sostanze chimiche aggiuntive negli allegati A, B e/o C della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (COM(2016) 154 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Pacchetto sull'economia circolare – Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti recanti la marcatura CE e che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 (COM(2016) 157 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 157 final – Annexes 1 to 5) e documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 65 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che abroga la direttiva 96/50/CE del Consiglio e la direttiva 91/672/CEE del Consiglio (COM(2016) 82 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio che adotta l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei Paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (Georgia) (COM(2016) 142 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Iniziative di competenza volte a garantire il pagamento delle spese legali sostenute dalle associazioni che tutelano le vittime dei reati di tipo mafioso – 2-01315

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:
   agli interpellanti sono giunte segnalazioni da parte di legali che assumono la difesa delle associazioni antiracket, di enti locali e degli imprenditori che denunciano le estorsioni e l'usura, rappresentandoli come parte civile nei processi contro i clan mafiosi. I suddetti avvocati difendono le vittime a costo zero, in modo da invogliarli a denunciare i numerosi soprusi causati dai clan mafiosi, garantendo loro un'assistenza gratuita sia sotto l'aspetto extraprocessuale (affiancandoli alla denuncia, opponendosi alle varie esecuzioni civili, proponendo la domanda al fondo antiracket), sia sotto l'aspetto processuale e cioè rappresentandoli in giudizio mediante la costituzione di parte civile contro gli esponenti dei clan mafiosi. Il tutto senza alcun aggravio economico nei confronti delle vittime, che già trovandosi in situazione di completa difficoltà, non riuscirebbero a pagare i dovuti onorari all'avvocato;
   il medesimo discorso vale anche per le associazioni antiracket e per gli enti locali, rappresentati in giudizio senza alcun aggravio economico. Questa procedura è molto rilevante per ciò che riguarda gli enti locali, in particolar modo quei comuni notoriamente conosciuti come ad alto tasso mafioso;
   infatti, la difesa in giudizio di questi enti locali, come parte civile nei processi contro i clan, elimina qualunque perplessità finanziaria, sulla decisione di costituirsi parte civile contro quei clan mafiosi che hanno per anni inquinato, sotto ogni aspetto, numerosi territori;
   fino al mese di ottobre 2015 le spese legali degli avvocati, che meritoriamente hanno difeso e rappresentato le vittime e gli enti in giudizio venivano liquidate dal Comitato per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso ai sensi della legge n.  512 del 1999, sulla base di quanto riconosciuto in sentenza;
   con il decreto del Presidente della Repubblica del 18 agosto 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 240 del 15 ottobre 2015, è stato nominato commissario per il coordinamento delle iniziative di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso, su proposta del Ministro interpellato, il dottor Riccardo Carpino, che, appena insediato, a partire dal mese di ottobre 2015, a quanto risulta agli interpellanti ha deciso di bloccare tutti i pagamenti del Comitato, sia quelli relativi alle spese legali, sia quelli relativi ai risarcimenti riconosciuti in favore delle vittime;
   il dottor Carpino ha al contempo chiesto un parere all'Avvocatura di Stato per avere delucidazioni sulla norma da applicare e cioè se pagare le spese legali a tutte le associazioni che presentano domanda o solo ad alcune di esse;
   da notizie ufficiose, si è appreso che l'Avvocatura ha già dichiarato che il commissario non può che applicare la legge e quindi liquidare tutte le spese legali così come disposto in sentenza, ma ad oggi è ancora tutto sospeso;
   la questione segnalata agli interpellanti appare rilevante per due ordini di motivi: in primo luogo, perché le parti rappresentate dai suddetti legali sono tutti soggetti che hanno denunciato episodi estorsivi ed usurari, anche perché incentivati dalla completa gratuità di tale difesa. Pertanto, se il commissario decide autonomamente di bloccare i suddetti pagamenti, in futuro sarà più complicato invitare gli estorti e gli usurati a denunciare, tenuto conto che dovranno anche sobbarcarsi le spese legali sostenute; in secondo luogo, non si comprende se quella del commissario è una semplice iniziativa amministrativa o se ci sia una volontà politica tesa ad eliminare l'intero associazionismo antiracket;
   è evidente che qualora venisse eliminata la possibilità di ottenere la liquidazione delle spese legali le vittime non potranno più essere difese e rappresentate in giudizio;
   la liquidazione degli onorari, almeno per quanto riguarda la realtà della Campania, ammonta a circa 1.000,00 euro per ogni processo –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza dell'iniziativa del commissario dottor Riccardo Carpino, quale sia il suo orientamento in merito e se non ritenga di doversi attivare, per quanto di competenza e responsabilità, al fine di ripristinare il pagamento degli onorari dei legali delle numerose associazioni antiracket presenti sul tutto il territorio nazionale, stante la grandissima utilità sociale del servizio da loro svolto.
(2-01315) «Luigi Di Maio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli».


Iniziative di competenza in relazione alla situazione gestionale e finanziaria dell'azienda sanitaria locale di Nuoro, con particolare riferimento all'attività svolta dal collegio sindacale – 2-01311

B)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   l'azienda sanitaria locale di Nuoro è al momento gestita da un commissario straordinario, nominato con delibera della giunta regionale n.  51/2 del 20 dicembre 2014; a detto commissario, con la medesima delibera è stato assegnato l'obiettivo specifico di «valutare i costi e le eventuali criticità del contratto di concessione relativo alla progettazione, costruzione e gestione dei lavori di ristrutturazione e completamento mediante project financing, con particolare riferimento al costo dei servizi oggetto dell'atto aggiuntivo n.  2 approvato dalla Asl di Nuoro con deliberazioni n.  293 del 4 marzo 2013 e n.  1824 del 19 dicembre 2013; definizione dei relativi margini di risparmio e adozione delle azioni conseguenti»;
   su tale contratto di concessione è in corso, e sarebbe in via di conclusione, una specifica istruttoria dell'Anac (Autorità nazionale anticorruzione);
   la stessa Anac, nelle linee guida sulla finanza di progetto, approvate con determinazione n.  10 del 23 settembre 2015, al paragrafo 3.1, pagina 8, precisa quanto segue: «(...) Si richiama, pertanto, l'attenzione delle stazioni appaltanti ad una corretta valutazione della ricorrenza, nelle singole fattispecie, delle condizioni e dei presupposti che caratterizzano il contratto di concessione; distinguendolo dal differente strumento contrattuale dell'appalto. Una corretta qualificazione giuridica dell'operazione posta in essere è, infatti, presupposto indispensabile per la corretta individuazione della disciplina giuridica e contabile da applicare. A tale riguardo, si richiamano le conseguenze in punto di responsabilità amministrativa e contabile per gli eventuali maggiori costi sopportati dall'amministrazione a causa di un utilizzo improprio dei Contratti di Ppp e del PF. In particolare, giova sottolineare come il giudice amministrativo abbia sancito la nullità per illiceità della causa, ai sensi dell'articolo 1344 del codice civile («contratto in frode alla legge»), di un contratto di concessione nel quale non erano stati osservati i precetti comunitari nella distribuzione dei rischi (v. Tar Sardegna, sentenza 10 marzo 2011, n.  213). Sotto il profilo della responsabilità amministrativo-contabile la Corte dei conti ha più volte evidenziato come sia necessario accertare che il contratto da concludere abbia le caratteristiche proprie del Ppp con utilizzo di risorse private ai sensi del comma 15-ter dell'articolo 3 del Codice e non rappresenti, invece, un meccanismo elusivo del divieto di indebitamento dell'Ente sia per precedenti violazioni del patto di stabilità che per mancato rispetto dei parametri ex articolo 204 TUEL (vedi ex multis Corte dei conti, Sez. Reg. Contr. Veneto, 2 settembre 2011, n.  352/2011/par, in tema di leasing immobiliare)»;
   il passaggio sopra richiamato riguarda la situazione della asl di Nuoro ed il contratto di concessione ricordato;
   il commissario straordinario, nel perseguimento dell'obiettivo assegnatogli, e in ciò affiancato, dal mese di aprile 2015 da un nuovo direttore amministrativo, ha avviato una certosina azione di verifica che ha portato a mettere in luce i numerosi vizi di legittimità, nonché l'antieconomicità, sia dell'atto aggiuntivo n.  2, sia del contratto originario;
   grazie anche alla collaborazione attivata con l'UTFP (unità tecnica per la finanza di progetto) ed in piena collaborazione con le altre autorità interessate, il commissario straordinario ha ottenuto di recente un puntuale ed articolato parere da parte della citata unità tecnica, che nel contempo ha effettuato un'attenta analisi dei PEF (piani economico-finanziari), che conferma le criticità già rilevate dalla gestione commissariale; il commissario ha, quindi, proceduto, con deliberazione n.  1679 del 28 dicembre 2015, ad avviare il procedimento di annullamento dell'atto aggiuntivo n.  2, nonché ad una fase di revisione, giuridica ed economica, del contratto originario, nei limiti di quanto consentito dalla legge e nell'ottica di una corretta riallocazione dei rischi a carico del concessionario, e ciò al fine di garantire l'interesse pubblico al completamento delle opere di valenza strategica per la sanità nuorese;
   in tale scenario, nel quale la direzione aziendale sta operando in una situazione, di particolare delicatezza e complessità, si assiste ad un operato del collegio sindacale della Asl di Nuoro che non appare in linea con l'azione della direzione; infatti, anziché concentrarsi sulle proprie funzioni, con modalità irrituali ed anomale, e basandosi anche su lettere anonime tutte finalizzate a destabilizzare la direzione aziendale nel suo complesso, il succitato collegio sindacale di fatto tende a mettere in discussione l'azione della direzione, creando una inevitabile turbativa nella difficile azione che la stessa sta portando avanti, con particolare riferimento al contratto di project financing;
   si ricorda che ai sensi dell'articolo 3-ter del decreto legislativo n.  502 del 1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n.  421), un collegio sindacale, dura in carica tre anni ed è composto da cinque componenti, di cui due nominati dalla regione, uno designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della salute, e uno dalla Conferenza dei sindaci; il collegio sindacale, ai sensi del primo comma dell'articolo 3-ter del citato decreto legislativo n.  502 del 1992, ha, tra l'altro i compiti di verificare l'amministrazione dell'azienda sotto il profilo economico e di vigilare sull'osservanza della legge;
   risulta evidente, a giudizio degli interpellanti, in considerazione di quanto finora emerso, con riferimento al contratto di project financing, ed in particolare con riferimento all'atto aggiuntivo n.  2, approvato nel 2013 e stipulato nel mese di gennaio 2014, che nessuna delle principali funzioni attribuite dalla legge al collegio sindacale sia stata adeguatamente svolta, in quanto se fossero stati garantiti un'adeguata vigilanza e controllo, sia sotto il profilo della legittimità agli atti, che sotto il profilo economico, l'azienda non avrebbe avuto i danni economici che stanno, invece, emergendo ed ai quali, faticosamente, la dirigenza aziendale sta oggi ponendo rimedio con atti concreti di natura stragiudiziale, assumendosi una responsabilità amministrativa e patrimoniale per sopperire a quello che risulta agli interpellanti essere stato un inesistente sistema di controlli interni, che è venuto a mancare nell'ambito della asl di Nuoro proprio a causa dell'attività del collegio sindacale ancora operante: infatti, nessun concreto contributo risulta agli interpellanti essere stato fornito dal collegio sindacale al commissario; ad esempio, laddove questo, di propria iniziativa, ha deciso di applicare l'iva al 10 per cento, e non al 22 per cento come preteso, il collegio ha espresso parere contrario alla delibera del commissario sul canone integrativo di disponibilità relativo alle opere ricomprese nel project financing, venendo, quindi, meno, a parere degli interpellanti, alla propria funzione di organo garante della legittimità ed economicità dell'azione aziendale;
   per contro, tale collegio, fin dall'insediamento del commissario straordinario, ha posto in essere, a quanto consta agli interpellanti, comportamenti non collaborativi nei confronti dello stesso, sia contestandone con motivazioni infondate l'imprescindibile ricorso a legali esperti della materia, sia con il tentativo, già ricordato, di mettere in discussione la dirigenza aziendale, nei confronti della quale ha operato, con numerose azioni, sulla base di segnalazioni anonime e non, che, a giudizio degli interpellanti, sono state di rilevante gravità, tanto che la stessa si è vista costretta a ricorrere, a propria tutela, all'autorità giudiziaria;
   nel momento in cui la giunta regionale ha incaricato un commissario straordinario della gestione della asl di Nuoro, nella consapevolezza di una situazione che presentava elementi di criticità per profili di illegittimità ed antieconomicità di atti posti in essere in virtù del ricordato contratto di concessione, sarebbe stato necessario intervenire, a parere degli interpellanti, anche nei confronti del collegio sindacale, data l'evidente situazione di potenziale, se non addirittura effettivo, conflitto di interessi che viene a determinarsi per un collegio che si trova oggi ad ingerire in atti che hanno invece lo scopo di ripristinare legittimità ed economicità nell'ambito aziendale;
   si osserva, inoltre, che in data 9 febbraio 2016 l'Autorità nazionale anticorruzione ufficio vigilanza servizi e forniture, ha comunicato le risultanze dell'istruttoria avente per oggetto «il Project Financing Als di Nuoro, concessione dei lavori di ristrutturazione e completamento delle pp.00. San Francesco e Cesare Zonchello di Nuoro, San Camillo di Sorgono e dei presidi sanitari distrettuali di Macomer e Siniscola»;
   nel lungo ed accurato documento, si fa, tra l'altro, riferimento all'atto aggiuntivo n.  2 più volte citato in precedenza;
   oltre alle criticità presenti in origine nella concessione, che evidenziano un vantaggio sproporzionato in favore del concessionario, l'Autorità osserva che l'illegittimità della concessione originaria si aggrava «con la sottoscrizione del secondo atto integrativo del 27 gennaio 2014, in cui, aldilà delle gravi mancanze procedurali evidenziate (...) dallo stesso Commissario straordinario nell'approvazione dell'articolo da parte della regione Sardegna, ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 10 del 2006, si è posta in essere una novazione contrattuale al di fuori dei limiti di cui all'articolo 143 comma 8 del decreto legislativo n.  163 del 2003, che ha aumentato gli indubbi vantaggi del concessionario»;
   lo stesso commissario straordinario della asl di Nuoro, prosegue l'Autorità «nella sua relazione alla direzione generale dell'assessorato all'igiene e sanità della regione Sardegna del 13 aprile 2015, prot. 18379, (...) evidenzia l'atto aggiuntivo n.  2 prevede un aumento dei canoni dei servizi, del canone di disponibilità e differenti modalità di erogazione degli stessi, che appaiono oggettivamente migliorativi per la parte privata»;
   in sostanza, l'atto aggiuntivo n. 2 ha introdotto, come ricorda ancora il commissario straordinario, nella relazione citata ampiamente dell'Autorità anticorruzione, una innovazione che introduce il concetto di canone annuo che prescinde del tutto dall'assicurazione (presente nel contratto originario) da parte della concessionaria di assicurare all'azienda il buon funzionamento del parco attrezzature, attraverso l'erogazione delle necessarie attività tecnico-gestionali e/o sostitutive. In pratica, la concessionaria riceve un canone anche non fornendo i servizi previsti in origine;
   numerose sono le osservazioni dell'Autorità sull'atto aggiuntivo n. 2. In particolare, si osserva che «il secondo atto aggiuntivo difetta dei presupposti amministrativi, poiché, come correttamente rilevato dal Commissario straordinario della Asl, il secondo atto aggiuntivo ha singolarmente superato il vaglio di controllo della regione Sardegna, di cui all'articolo 29 della legge regionale 10 del 2006 (...), nonostante fosse privo del Piano economico finanziario (PEF) che è un atto (allegato) fondamentale dell'atto concessorio che si va ad esaminare nel merito»;
   in conclusione, l'Autorità osserva che «Alla, luce di quanto sopra premesso e considerato si evidenzia (...) che l'operazione negoziale ed economica (...) si caratterizza per costituire uno strumento con il quale si trasgredisce l'applicazione delle norme e dei principi che disciplinano la concessione di lavori pubblici e il project financing (articoli 2, 143, e 153 del decreto legislativo 163 del 2006), nonché gli appalti pubblici in generale, facendo conseguire alle parti un risultato precluso dall'ordinamento. E ciò si ribadisce – attraverso la previsione in netto contrasto con lo schema normativo tipico) di una remunerazione degli investimenti dei privati concessionari, posta interamente a capo dell'amministrazione aggiudicatrice, senza che si verifichi quella traslazione in capo ai privati del rischio economico e gestionale (elemento essenziale del project financing), collegato alla realizzazione dell'opera ovvero allo svolgimento dei servizi erogati (...)»;
   l'Autorità stessa, infine, conclude avvertendo che le sue conclusioni verranno anticipate, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n.  163 del 2006, alla procura della Repubblica e alla procura della Corte dei conti per eventuali iniziative;
   da tutto quanto su esposto, si deduce che erano ben fondate le motivazioni del commissario straordinario nei suoi interventi, mentre emerge, secondo gli interpellanti, l'assenza di iniziative da parte di quel collegio sindacale che avrebbe dovuto vigilare ed intervenire per evitare quanto su esposto –:
   quali iniziative di competenza intendano intraprendere i Ministri interpellati, di concerto con gli altri soggetti interessati, ed in particolare con la regione Sardegna, per affrontare concretamente una situazione critica, quale è quella descritta in premessa, determinatasi a causa dell'atteggiamento che risulta agli interpellanti evidentemente ostruzionistico, per non dire di peggio, del collegio sindacale della asl di Nuoro, in modo da favorire, in una fase delicatissima quale è quella attuale, che vede impegnato il commissario straordinario, l'azione di revisione del project financing della asl di Nuoro, operando altresì affinché si ponga fine, sempre per quanto di competenza, anche all'azione di turbativa che deriva dai comportamenti assunti dal collegio nei confronti della dirigenza aziendale, che ha attuato un'azione di risanamento economico e di ripristino della legalità, garantendo, al contempo, per quanto di propria competenza, il supporto all'azione del commissario da parte di figure di esperti che ne coadiuvino l'azione di risanamento.
(2-01311) «Capelli, Dellai».


Elementi ed iniziative in relazione alla richiesta di radiazione dall'Ordine dei medici di due dottori in servizio presso la caserma di Bolzaneto durante il G8 di Genova nel 2001 – 2-01312

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro della giustizia, per sapere – premesso che:
   lo scorso autunno il consigliere comunale genovese Leonardo Chessa promuove una raccolta di firme fra medici (suoi colleghi) per richiedere la radiazione dall'ordine dei medici dei dottori Toccafondi Giacomo (il famigerato dottor Mimetica) e Zaccardi Marilena, che si resero protagonisti di atti odiosi presso la caserma di Bolzaneto durante i fatti del G8 a Genova, in quanto con il loro comportamento avrebbero screditato l'intera categoria dei medici italiani. La petizione raggiunge 117 firme e in data 22 ottobre 2015 viene inoltrata al presidente F.N.O.M.C.e O. (Federazione nazionale ordine medici chirurghi e odontoiatri), dottoressa Roberta Chersevani – Roma, ai consiglieri della F.N.O.M.C.e O. – Roma, al Ministro e all'Ordine dei medici di Genova;
   il consigliere Chessa non riceve risposta da parte dei destinatari, pertanto in data 12 novembre 2015 invia un sollecito alla presidente della Federazione dottoressa Chersevani. Nemmeno il secondo sollecito riceve risposta;
   lo stesso Chessa già nel marzo 2014, insieme ai consiglieri comunali Brasesco, Nicolella, Repetto (anche loro dottori) aveva inviato una lettera al presidente dell'ordine dei medici di Genova chiedendo la radiazione del Toccafondi a seguito della conclusione dell’iter giudiziario che condannava il medico, allora responsabile dell'infermeria della caserma di Bolzaneto, accusato di omissioni di referto, violenza privata, lesioni e abuso di ufficio, a un anno e due mesi e a risarcire le vittime. A seguito della condanna il medico veniva licenziato dalla Asl 3 di Genova;
   nella petizione sopra menzionata, i medici firmatari manifestano le proprie perplessità per la decisione assunta dall'Ordine dei medici di Genova nei confronti dei due colleghi oggetto dell'interpellanza, di infliggere solo una breve sospensione al dottor Toccafondi, senza prendere alcun provvedimento nei confronti della dottoressa Zaccardi e senza tener conto della sentenza della Corte di cassazione n.  1865 in cui il giudice rigetta anche il ricorso della Zaccardi che era stata condannata in secondo grado per reati analoghi a quelli di Toccafondi, dichiarandone tuttavia l'avvenuta estinzione solo in conseguenza della prescrizione. Per quanto riguarda la Zaccardi, il risarcimento alle parti civili dei danni, in solido con il Ministero della giustizia, resta al momento l'unica pena comminata. Costei continua quindi ad esercitare il suo ruolo di dirigente medico ora presso la casa circondariale di Genova Marassi, paradossalmente operando con pazienti privati della libertà e inseriti in un sistema chiuso, situazione che richiama proprio quella delle persone allora ristrette nella caserma di Bolzaneto, dove sono avvenuti i fatti per i quali è stata condannata;
   i 117 medici firmatari della petizione ritengono che nell'Ordine non ci sia posto per chi ha dileggiato, deriso, offeso, percosso e umiliato i suoi pazienti. Un tale convincimento è ancor più rafforzato dalla constatazione della Corte di cassazione che si trattava di «persone trascinate, umiliate percosse, spesso già ferite, atterrite, infreddolite, affamate, assetate, sfinite dalla mancanza di sonno, preda dell'altrui capriccio aggressivo e violento, sostanzialmente già seviziate». Toccafondi e Zaccardi non erano soli a Bolzaneto, ma per il loro ruolo erano tenuti in modo mandatorio a farsi carico di quelle persone. «Nel rifiutarsi di curare quelle ragazze e ragazzi e di refertare, di rendere testimonianza delle ferite che erano state loro inflitte essi hanno disatteso il compito primario e sostanziale di un Medico – scrivono i medici nella petizione – Chiediamo al nostro Ordine di riconoscere che un tale comportamento ferisce la dignità del medico e del suo lavoro»;
   la sentenza n. 678 del 2010 del 5 marzo 2010 della corte d'appello di Genova così descriveva quanto subito dai 150 fermati per mano di poliziotti, guardie penitenziarie e personale medico: «trattamenti inumani e degradanti o azioni di tortura che esprimono il massimo disonore di cui può macchiarsi la condotta del pubblico ufficiale»;
   il suddetto Toccafondi, come ricorda l'avvocato Alessandra Ballerini su la Repubblica Genova/Il lavoro dell'8 marzo 2015, è già stato condannato a un anno per omicidio colposo per la morte, nel 2002, di una detenuta rinchiusa nel carcere di Pontedecimo e la dottoressa Zaccardi è tornata agli onori delle cronache cittadine lo scorso aprile per un presunto pestaggio avvenuto da parte di una guardia a un detenuto recluso nel carcere di Marassi dove la Zaccardi è chiamata a rispondere per «omessa denuncia» e la vede iscritta al registro degli indagati per «omissioni e favoreggiamento» insieme ad altri cinque medici della asl Tre;
   tali comportamenti, confermati anche dalla giustizia italiana, sviliscono e screditano tutta la categoria –:
   se il Governo sia al corrente di quanto accaduto;
   se non si ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, per allontanare persone condannate per i reati sopramenzionati da luoghi sensibili come caserme e infermerie di case di detenzione;
   quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere in relazione al funzionamento dell'Ordine dei medici la cui attività dovrebbe essere volta a garantire quei valori di etica professionale a cui si ispira.
(2-01312) «Quaranta, Scotto, Fratoianni».


Iniziative normative in materia di etichettatura per salvaguardare, anche a livello comunitario, la produzione di pomodoro italiano – 2-01307

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, per sapere – premesso che:
   la Coldiretti ha lanciato un allarme segnalando l'aumento del 680 per cento delle importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina, raggiungendo la cifra di circa 70 milioni di chili nel 2015, pari a circa il 10 per cento della produzione italiana in pomodoro fresco equivalente;
   attraverso un ingente numero di navi sbarcano in Italia fusti con concentrato di pomodoro per oltre 200 chili di peso;
   il concentrato di pomodoro che arriva in Italia viene rilavorato e confezionato come se fosse un prodotto italiano, poiché nei contenitori è obbligatorio solo indicare il luogo di confezionamento e non quello di coltivazione del pomodoro;
   in Italia non sono ancora state ridefinite le condizioni contrattuali relative al 2016 relative alla produzione e alla raccolta del pomodoro, giacché insieme ad un contenimento delle superfici coltivate viene proposta anche una riduzione tra il 10 e il 15 per cento del prezzo pagato agli agricoltori;
   secondo la consultazione pubblica on line sull'etichettatura dei prodotti agroalimentari condotta dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali dal novembre 2014 al marzo 2015, dei 26.547 partecipanti, l'84 per cento ritiene che sia molto importante che l'etichetta riporti la provenienza della materia prima impiegata per la frutta e la verdura trasformata come i derivati del pomodoro;
   la Cina dopo aver superato l'Unione europea, rappresenta oggi il secondo bacino di produzione e coltivazione di pomodoro dopo gli Stati Uniti;
   anche nel 2015 la Cina ha conquistato il primato in termini di numero di notifiche ricevute dall'Unione europea, per prodotti irregolari, o meglio dire contaminati da un'ingente presenza di microtossine, additivi e coloranti al di fuori delle norme di legge;
   il pomodoro è il condimento più acquistato dagli italiani e la sua industria genera nel nostro Paese un valore di produzione superiore ai 3,3 miliardi di euro, grazie all'impegno di 8 mila imprenditori agricoli e di 120 industrie di trasformazione in cui lavorano circa 10 mila persone;
   è necessario ribadire l'inadeguatezza del «segno distintivo nazionale», che promosso in pompa magna dal Governo italiano all'interno del mercato americano con un investimento di circa 120 milioni di euro, altro non serve che ad alimentare il fenomeno dell’italian transformer;
   la promozione di prodotti per i quali non si ha la certezza che siano contraddistinti da un reale «made in Italy» rischia di contribuire ad un aumento esponenziale delle importazioni di concentrato di pomodoro dalla Cina e quindi ad un conseguente incremento delle esportazioni di prodotto semplicemente trasformato ma privo di un reale valore d'italianità –:
   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interpellato al fine di adottare normative in materia di etichettatura che possano salvaguardare, anche a livello comunitario, l'eccellenza e la qualità relativa alla produzione di pomodoro del nostro Paese, con lo scopo di tutelare il «made in Italy» e contrastare «l'italian packaging», ovvero il procedimento che, in virtù di una banale trasformazione, consegna per esempio al pomodoro cinese annacquato ed inscatolato in Italia il tanto ambito contrassegno di italianità.
(2-01307) «Russo, Longo, Sandra Savino, De Girolamo, Catanoso, Milanato, Riccardo Gallo, Sarro, Giacomoni, Rotondi, Petrenga, Castiello, Nizzi, Vella, Taglialatela, Galati, Biasotti, Luigi Cesaro, Latronico, Calabrò, Faenzi, Crimi, Romele, Chiarelli, Francesco Saverio Romano, Fabrizio Di Stefano, Polidori, Giammanco, Elvira Savino, Gullo».


Intendimenti in ordine alla revoca dell'autorizzazione alla riscossione coattiva dei crediti vantati dall'Acea nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato, prevista dal decreto ministeriale del 22 febbraio 2016 – 2-01314

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   nella provincia di Frosinone la gestione del servizio idrico integrato è gestito dalla società Acea Ato 5, controllata quasi per la sua interezza dalla holding Acea spa;
   tale gestione ha creato innumerevoli disagi ai cittadini e in molti sono ora in stato di contestazione con il gestore, senza considerare i diversi ricorsi che pendono davanti alla giustizia amministrativa per diverse voci che compongono la tariffa, prime fra tutte quelle relative ai conguagli degli anni passati;
   con decreto del 22 febbraio 2016 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 10 marzo 2016 (16A01974), il Ministro Padoan ha disposto che «ravvisata la rilevanza pubblica dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 spa – Gruppo Acea spa, in quanto relativi ad un servizio pubblico essenziale e nella considerazione che l'equilibrio economico-finanziario del gestore del servizio idrico integrato consenta di assicurare nel tempo la sostenibilità e la qualità delle risorse idriche; (...) è autorizzata la riscossione coattiva mediante ruolo dei crediti vantati dalla Società Acea Ato 5 spa – Gruppo Acea spa nei confronti degli utenti del servizio idrico integrato nell'ambito territoriale ottimale n. 5 Lazio meridionale - Frosinone»;
   come si evince dalle premesse del decreto ministeriale, l'autorizzazione è stata concessa ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999;
   la richiamata disposizione, modificata nel 2006 ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006 (norme in materia ambientale), prevede che può essere effettuata mediante ruolo affidato ai concessionari la riscossione coattiva delle entrate delle regioni, delle province, anche autonome, dei comuni e degli altri enti locali, nonché quella della tariffa di cui all'articolo 156 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Inoltre, il comma 3-bis attribuisce al Ministro dell'economia e delle finanze la possibilità di autorizzare la riscossione coattiva mediante ruolo di specifiche tipologie di crediti delle società per azioni a partecipazione pubblica, previa valutazione della rilevanza pubblica di tali crediti. Mentre il successivo comma 3-ter chiarisce che in caso di emanazione dell'autorizzazione di cui al comma 3-bis, la società interessata procede all'iscrizione a ruolo dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639;
   sebbene ammessa per legge, gli interpellanti rilevano anzitutto l'inopportunità dell'autorizzazione concessa dal Ministero. La concessa autorizzazione rischia di aprire la strada a nuovi affidamenti ai concessionari della riscossione, anche per crediti di natura privatistica (e per di più gestiti da privati), aggravando l'utenza di ulteriori costi e oneri relativo ad un servizio che potrebbe essere gestito direttamente dal gestore del servizio idrico. Al riguardo, si evidenza che è la stessa legge (articolo 156 del decreto legislativo n. 152 del 2006) ad attribuire al gestore del servizio idrico la riscossione della tariffa («La tariffa è riscossa dal gestore del servizio idrico integrato. ...»), prevedendo solo come residuale la possibilità di affidarla a concessionari iscritti nell'apposito albo dei cui all'articolo dall'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
   inoltre, sarebbero ravvisabili anche profili di illegittimità nelle richiamate disposizioni se si considera l'interpretazione resa incidentalmente dalla Corte costituzionale nella nota sentenza n. 335 del 2008 con la quale, attribuendo alla tariffa la natura di corrispettivo contrattuale («... si configura, in tutte le sue componenti, come corrispettivo di una prestazione commerciale complessa, il quale, ancorché determinato nel suo ammontare in base alla legge, trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell'utente, bensì nel contratto di utenza»), ha ritenuto inapplicabili «quelle modalità di riscossione mediante ruolo, che sono tipiche (anche se non esclusive) dei prelievi tributari»; quasi a voler escludere, o in ogni a caso a limitare, la riscossione mediante ruolo di corrispettivi di natura privatistica. A parere degli interpellanti, dunque, la riscossione mediante ruolo deve, pertanto, considerarsi riservata ai soli enti pubblici in senso soggettivo, e non può estendersi, per il rilevato divieto di analogia, alle società private, quantunque integralmente possedute da enti pubblici;
   la scelta di autorizzare la riscossione mediante ruolo si pone poi in contrasto con la decisione del Governo di prorogare solo fino al 30 giugno 2016 la possibilità per gli enti locali di affidare il servizio di riscossione al concessionario Equitalia e alle società da essa partecipate, nell'ottica appunto di limitare tale modalità di riscossione (che andrebbe affidata direttamente all'amministrazione competente) ed ottimizzare i costi di gestione;
   inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 prevede che in caso di emanazione dell'autorizzazione alla riscossione a mezzo ruolo (quale quella rilasciata nel caso in esame), la società interessata procede all'iscrizione a ruolo «dopo aver emesso, vidimato e reso esecutiva un'ingiunzione conforme all'articolo 2, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639». La norma, dunque, pone come condizione alla riscossione a mezzo ruolo la preventiva costituzione di un valido titolo esecutivo (rappresentato nella specie dall'ingiunzione fiscale). Ciò presuppone una preventiva verifica da parte del Ministero in ordine alla concrete capacità del gestore di assolvere le attività richieste dalla norma, al fine di non compromettere la legittimità della procedura di riscossione autorizzata;
   si evidenzia infine che la holding Acea spa detiene le seguenti quote di partecipazione societaria: il 94 per cento della società a Acea Ato5, il 45 per cento della società Acque spa e circa il 97 per cento della società ACEA Ato2, tutte società che già avevano pubblicato un bando per la riscossione coattiva delle tariffe del servizio idrico integrato, ovvero delle relative morosità;
   alla luce dei fatti, potrebbe ad avviso degli interpellanti profilarsi un abuso di posizione dominante e un cartello ad opera dello stesso socio presente nelle tre società citate in premessa –:
   se non ritenga opportuno revocare l'autorizzazione concessa con il decreto ministeriale del 22 febbraio 2016, che andrebbe a gravare l'utenza di ulteriori costi e oneri, e in considerazione del contenzioso già pendente al riguardo;
   se, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione, abbia valutato la sussistenza in capo al gestore dei requisiti tecnici per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3-ter dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 46 del 1999 (poste come condizioni di legittimità della riscossione a mezzo ruolo) e, in caso affermativo, secondo quali parametri e modalità;
   se, preventivamente all'autorizzazione, abbia valutato l'impatto finanziario che deriverebbe in capo al gestore a seguito dell'affidamento del servizio di riscossione ad un concessionario abilitato e, in caso affermativo, secondo quali parametri sia stata valutata l'economicità della procedura di riscossione a mezzo ruolo rispetto alle procedure vigenti;
   se intenda assumere un'immediata iniziativa normativa che limiti la possibilità per i soggetti privati, anche a partecipazione pubblica, di far uso delle procedure di riscossione descritte in premessa a tutela dei consumatori e degli utenti.
(2-01314) «Frusone, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mantero, Marzana, Nesci, Nuti, Parentela, Pesco, Petraroli, Pisano, Rizzo, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa».