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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 17 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 17 marzo 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Ciprini, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Fusilli, Garavini, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Greco, La Russa, Lacquaniti, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Moscatt, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vito, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 marzo 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   MISIANI: «Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e altre disposizioni concernenti la soppressione di vincoli di bilancio nonché la semplificazione di adempimenti amministrativi, contabili e relativi alle spese per il personale a carico dei comuni e delle unioni di comuni» (3679).

  Sarà stampata e distribuita.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3528, d'iniziativa dei deputati FOSSATI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la promozione e la diffusione dell'attività fisica delle persone anziane quale strumento di miglior salute e di invecchiamento attivo».

  La proposta di legge n. 3639, d'iniziativa dei deputati CARFAGNA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifica all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori rimasti orfani per crimini domestici, nonché disposizioni per l'assistenza e istituzione del Fondo di solidarietà in favore degli stessi».

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge RIZZETTO ed altri: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria» (3501) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Mucci.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  ROCCELLA ed altri: «Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3663) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):
  NASTRI: «Modifiche all'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché proroga di termini relativi all'avvio delle procedure di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale» (3572) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  CARNEVALI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori sanitari e sulle attività e condotte illecite nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (1368) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BORGHESE e MERLO: «Disciplina della donazione di tessuti e di cellule staminali del cordone ombelicale e altre disposizioni per promuovere l'alta formazione e la ricerca in materia a fini scientifici e terapeutici» (3560) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BRIGNONE ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza» (3623) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  CARFAGNA ed altri: «Modifica all'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di affidamento dei minori rimasti orfani per crimini domestici, nonché disposizioni per l'assistenza e istituzione del Fondo di solidarietà in favore degli stessi» (3639) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 15 marzo 2016, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 8a Commissione (Lavori pubblici) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (COM(2016) 31 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 110), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda il rafforzamento delle verifiche nelle banche dati pertinenti alle frontiere esterne (COM(2015) 670 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 111), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 1a Commissione (Affari costituzionali) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM(2015) 671 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 112), che è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti (INARCASSA), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 365).

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione V (Bilancio) e alla Commissione XI (Lavoro).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere dell'11 e del 15 marzo 2016, ha trasmesso le note relative all'attuazione data agli ordini del giorno Andrea MAESTRI ed altri n. 9/3393-A/10, concernente il coinvolgimento dei rappresentanti della comunità curdo-siriana nell'ambito dei negoziati sulla Siria, NESCI n. 9/3393-A/33 e CASO n. 9/3393-A/37, sulla possibilità di includere il Libano, Israele e la Palestina tra i Paesi in cui sperimentare l'intervento dei Corpi civili di pace, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 18 novembre 2015, nonché agli ordini del giorno Stella BIANCHI ed altri n. 9/3444-A/154, concernente il finanziamento di progetti di cooperazione in materia di lotta ai cambiamenti climatici e sviluppo sostenibile, in linea con gli impegni assunti nella XXI Conferenza delle Parti (COP 21) di Parigi e Francesco Saverio ROMANO n. 9/3444-A/300, sull'opportunità di rafforzare la cooperazione interistituzionale tra Stato e terzo settore e la partecipazione degli enti associativi a finalità sociale ai programmi di cooperazione allo sviluppo, accolti dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 19 dicembre 2015.
  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 marzo 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sulle attività della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale (COM(2016) 129 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione deve adottare nel comitato misto istituito dall'accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, relativamente all'adozione del regolamento interno del comitato misto, all'istituzione di gruppi di lavoro specializzati e all'adozione del loro mandato (COM(2016) 147 final), corredata dai relativi allegati (COM(2016) 147 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea con riguardo all'adozione del regolamento interno del comitato misto di gestione dell'accordo (COM(2016) 149 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 149 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Acciaio: mantenere occupazione sostenibile e crescita in Europa (COM(2016) 155 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Prossime fasi operative della cooperazione UE-Turchia in materia di migrazione (COM(2016) 166 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e III (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all'Eurogruppo – Semestre europeo 2016: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 (COM(2016) 95 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (COM(2016) 106 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 107 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (COM(2016) 108 final);
   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi (COM(2016) 128 final);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1343/2011 e (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (COM(2016) 134 final).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 marzo 2016, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenute definitive nei mesi di gennaio e febbraio 2016, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenze divenute definitive nel mese di gennaio 2016:
    sentenza del 13 ottobre 2015, S.H. n. 52557/14, in materia di adozioni. Constata la violazione del diritto al rispetto della vita familiare, sancito dall'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), in quanto le autorità italiane, prevedendo come unica soluzione la rottura del legame familiare, benché nella fattispecie fossero praticabili altre soluzioni al fine di salvaguardare sia l'interesse dei minori sia il legame familiare, non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per fare rispettare il diritto della ricorrente di vivere con i figli (Doc. CLXXIV, n. 101) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza del 13 ottobre 2015, Baratta n. 28263/09, in materia di processo in contumacia. Constata la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della CEDU, con riferimento alla condanna alla pena dell'ergastolo inflitta al ricorrente, pronunciata in contumacia mentre questi era detenuto in Brasile in attesa di estradizione (Doc. CLXXIV, n. 102) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenze divenute definitive nel mese di febbraio 2016:
    sentenza del 17 novembre 2015, Preite n. 28976/05, in materia di espropriazione indiretta. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, poiché nei casi di espropriazione per pubblica utilità solo il perseguimento di uno scopo legittimo può giustificare un'indennità notevolmente inferiore al valore commerciale del bene (Doc. CLXXIV, n. 103) – alla VIII Commissione (Ambiente);
    sentenza del 17 novembre 2015, Bondavalli n. 35532/12, in materia di affidamento di minori. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, relativo al diritto alla vita privata e familiare, in quanto le autorità nazionali non si sono adoperate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto di visita del ricorrente e hanno dunque violato il diritto dell'interessato al rispetto della sua vita familiare (Doc. CLXXIV, n. 104) – alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 11 marzo 2016, ha trasmesso una segnalazione concernente la situazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas per ambito territoriale minimo.

  Questa segnalazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:
   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:
    alla dottoressa Maria Laura Prislei, l'incarico di ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per l'informatizzazione della contabilità di Stato, nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
   alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti) la comunicazione concernente il seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    alla dottoressa Francesca Paola Anelli, l'incarico di consulenza, studio e ricerca.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: LENZI ED ALTRI; GADDA ED ALTRI; GALATI; MONGIELLO ED ALTRI; CAUSIN ED ALTRI; FAENZI ED ALTRI; SBERNA ED ALTRI; MANTERO ED ALTRI; NICCHI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DONAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DI PRODOTTI ALIMENTARI E FARMACEUTICI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE E PER LA LIMITAZIONE DEGLI SPRECHI (A.C. 1716-3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A)

A.C. 1716-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari).

  1. Il fondo istituito dall'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è destinato anche alla promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti alimentari, comprese le iniziative volte a promuovere l'utilizzo, da parte degli operatori nel settore della ristorazione, di contenitori riutilizzabili idonei a consentire ai clienti l'asporto degli avanzi di cibo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la dotazione del fondo di cui all'articolo 2, comma 323, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Finanziamento degli interventi per la riduzione dei rifiuti alimentari).

  Al comma 2, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 2 milioni.
12. 50. Russo.

  Al comma 3, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale per gli anni 2017 e 2018 con le seguenti: Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2017 e 2018, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
12. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1716-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III

ULTERIORI MISURE PER FAVORIRE LA CESSIONE GRATUITA DI PRODOTTI ALIMENTARI, FARMACEUTICI E DI ALTRI PRODOTTI A FINI DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Art. 13.
(Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155).

  1. L'articolo 1 della legge 25 giugno 2003, n. 155, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. (Distribuzione di prodotti alimentari, farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale). 1. Gli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità, compresi i soggetti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti agli indigenti, sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, ai consumatori finali, ai fini del corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli stessi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Modifica alla legge 25 giugno 2003, n. 155).

  Al comma 1, capoverso, premettere le parole: Gli enti pubblici e.
13. 50. Patriarca, Capone, Grassi, Fossati.

  Al comma 1, capoverso, premettere le parole: Gli enti pubblici nonché.
13. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Patriarca, Capone, Grassi, Fossati.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: Gli enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.
13. 52. Mantero, Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Colonnese, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole:; le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli enti pubblici che, senza scopo di lucro, perseguono le medesime finalità ed effettuano la medesima distribuzione.
13. 51. Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

  Al comma 1, capoverso, premettere le parole: Gli enti pubblici nonché.
13. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Baroni, Colonnese, Gagnarli.
(Approvato)

A.C. 1716-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale).

  1. Si considerano cessioni a titolo gratuito di articoli e di accessori di abbigliamento usati quelle in cui i medesimi articoli ed accessori siano stati conferiti dai privati direttamente presso le sedi operative dei soggetti cessionari.
  2. I beni che non sono destinati a donazione in conformità a quanto previsto al comma 1 o che non sono ritenuti idonei ad un successivo utilizzo sono gestiti in conformità alla normativa sui rifiuti di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
  3. Al fine di contribuire alla sostenibilità economica delle attività di recupero degli indumenti e degli accessori di abbigliamento di cui al comma 1, favorendo il raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge ed evitando al contempo impatti negativi sulla salute, al punto 8.9.3, lettera a), del sub-allegato 1 dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, le parole: «mediante selezione e igienizzazione per l'ottenimento delle seguenti specifiche» sono sostituite dalle seguenti: «mediante selezione e igienizzazione, ove quest'ultima si renda necessaria per l'ottenimento delle seguenti specifiche».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Distribuzione di articoli e accessori di abbigliamento usati a fini di solidarietà sociale).

  Al comma 1, dopo la parola: privati aggiungere le seguenti: o da enti pubblici senza scopo di lucro.
14. 50. Mantero, Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Lorefice, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

A.C. 1716-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).

  1. All'articolo 157 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il terzo periodo è soppresso;
   b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della salute sono individuate modalità che rendono possibile la donazione di medicinali non utilizzati a organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) e l'utilizzazione dei medesimi medicinali da parte di queste, in confezioni integre, correttamente conservati e ancora nel periodo di validità, in modo tale da garantire la qualità, la sicurezza e l'efficacia originarie, con esclusione dei medicinali da conservare in frigorifero a temperature controllate, dei medicinali contenenti sostanze stupefacenti o psicotrope e dei medicinali dispensabili solo in strutture ospedaliere. Con il medesimo decreto sono definiti i requisiti dei locali e delle attrezzature idonei a garantirne la corretta conservazione e le procedure volte alla tracciabilità dei lotti dei medicinali ricevuti e distribuiti. Alle ONLUS è consentita la distribuzione gratuita di medicinali non utilizzati direttamente ai soggetti indigenti o bisognosi, a condizione che dispongano di personale sanitario ai sensi di quanto disposto dalla normativa vigente. Gli enti che svolgono attività assistenziale sono equiparati, nei limiti del servizio prestato, al consumatore finale rispetto alla detenzione e alla conservazione dei medicinali. È vietata qualsiasi cessione a titolo oneroso dei medicinali oggetto di donazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Modifiche al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, in materia di raccolta di medicinali non utilizzati o scaduti e donazione di medicinali).

  Sopprimerlo.
15. 52. Rondini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma,.
15. 50. Nicchi, Gregori, Marcon.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, primo periodo, dopo le parole: Con decreto del Ministro della salute, aggiungere le seguenti: da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,.
15. 50.(Testo modificato nel corso della seduta) Nicchi, Gregori, Marcon.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: la distribuzione gratuita aggiungere le seguenti: dietro presentazione di prescrizione medica,.
15. 51. Rondini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, terzo periodo, dopo la parola: bisognosi aggiungere le seguenti: dietro presentazione di prescrizione medica, ove necessaria.
15. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Rondini.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Centri di recupero).

  1. Al fine di favorire una filiera locale del riuso e di migliorare la logistica distributiva dei beni oggetto di recupero e donazione, i Comuni, anche in forma associata, quali soggetti gestori, possono individuare idonei centri di recupero per il deposito temporaneo e per il prelievo dei medesimi beni ancora utilizzabili non inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e assimilati e destinati alla loro cessione gratuita. Riguardo ai prodotti alimentari, detti centri di recupero devono, in particolare, garantire il processo speciale di congelamento per gli alimenti, con specifico riferimento a quelli ad alta deperibilità, nonché prevedere idonee aree separate per la gestione delle derrate destinate all'alimentazione umana e di quelle destinate all'alimentazione animale.
  2. I centri di recupero sono individuati anche nell'ambito delle iniziative delle pubbliche amministrazioni dirette a favorire il riutilizzo dei prodotti e la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 180-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  3. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni del comma 2 del presente articolo, i decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di cui all'articolo 180-bis, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Quale contributo dello Stato alla realizzazione dei centri di recupero sono stanziati 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2017-2019. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Alla copertura degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e comunque nei limiti delle disponibilità del suddetto fondo.
15. 050. Nicchi, Gregori, Pellegrino, Zaratti, Zaccagnini, Marcon.

A.C. 1716-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).

  1. Le cessioni previste dall'articolo 10, primo comma, numero 12), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono provate con modalità telematiche da parte del cedente agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti, con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di inizio del trasporto, della destinazione finale dei beni nonché dell'ammontare complessivo, calcolato sulla base dell'ultimo prezzo di vendita, delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute. La comunicazione deve pervenire ai suddetti uffici o comandi entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite in essa indicate e può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese cui si riferisce la comunicazione.
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore dell'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, definisce le modalità telematiche riepilogative per l'invio della comunicazione di cui al comma 1.
  3. Entro novanta giorni dalla data di entrata della presente legge, il Governo provvede ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo.
  4. La comunicazione di cui al comma 1 è valida anche ai fini dell'applicazione del comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni. Alle cessioni di cui all'articolo 3 della presente legge non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, e successive modificazioni.
  5. All'articolo 13 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
    1) dopo le parole: «Le derrate alimentari e i prodotti farmaceutici» sono inserite le seguenti: «nonché altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;
    2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che per ogni singola cessione sia predisposto un documento di trasporto progressivamente numerato ovvero un documento equipollente, contenente l'indicazione della data, degli estremi identificativi del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato del trasporto, nonché della qualità, della quantità o del peso dei beni ceduti.»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Le disposizioni dei commi 2 e 3 si applicano a condizione che il soggetto beneficiario effettui un'apposita dichiarazione trimestrale di utilizzo dei beni ceduti, da conservare agli atti dell'impresa cedente, con l'indicazione degli estremi dei documenti di trasporto corrispondenti ad ogni cessione, e in cui attesti il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti in conformità alle finalità istituzionali, e che, a pena di decadenza dai benefìci fiscali previsti dal presente decreto, ne realizzi l'effettivo utilizzo diretto a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro».

  6. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «i prodotti alimentari» sono inserite le seguenti: «, anche oltre il termine minimo di conservazione, purché siano garantite l'integrità dell'imballaggio primario e le idonee condizioni di conservazione, e i prodotti farmaceutici nonché gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro»;
   b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,» sono inserite le seguenti: «e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità».

  7. La cessione dei prodotti alimentari trasformati, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, in favore dei soggetti cessionari per le finalità di cui all'articolo 1, è qualificata come operazione permutativa esente dall'imposta sul valore aggiunto.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.
(Disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, dei prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: delle eccedenze alimentari gratuitamente cedute con le seguenti: dei beni gratuitamente ceduti, ivi incluse le derrate alimentari;

  Conseguentemente:
    al comma 5, lettera
a), numero 1), dopo le parole: altri prodotti aggiungere le seguenti:, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;
    al comma 6, lettera a), sostituire le parole: gli altri prodotti con le seguenti: altri prodotti, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,;
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
    6-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Tavolo permanente di coordinamento di cui all'articolo 8, con proprio decreto, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individua, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli altri prodotti destinati a fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro, di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e all'articolo 6, comma 15, della legge 13 maggio 1999, n. 133, come modificati dalla presente legge;
    sopprimere il comma 7.
    sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia di cessione gratuita di derrate alimentari, di prodotti farmaceutici e di altri prodotti a fini di solidarietà sociale.
16. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo della comunicazione preventiva.
16. 51. Lupi, Causin, Binetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le cessioni di beni alimentari facilmente deperibili si è esonerati dall'obbligo di comunicazione.
16. 51.(Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Causin, Binetti.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) dopo le parole: «alle ONLUS» sono aggiunte le seguenti: «agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;».
16. 53. Lupi, Causin, Binetti.

  Al comma 5, lettera a) sostituire il numero 2) con il seguente:
  2) le parole: «alle ONLUS» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti pubblici, alle ONLUS e agli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità;».
16. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Causin, Binetti.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera a), numero 2, dopo le parole: sono sostituite dalle seguenti: aggiungere le seguenti: agli enti pubblici e.
16. 54. Capone, Patriarca, Grassi, Fossati.

  Al comma 5, lettera a), numero 2), dopo le parole: agli enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.
16. 55. Di Vita, Mantero, Lorefice, Silvia Giordano, Grillo, Baroni, Colonnese, Gagnarli.

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 4, dopo le parole: documenti di trasporto aggiungere le seguenti: o di un documento equipollente.
16. 56. Lupi, Causin, Binetti.

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 4, dopo le parole: documenti di trasporto aggiungere le seguenti: o di documenti equipollenti.
16. 56.(Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Causin, Binetti.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera b), capoverso comma 4, dopo le parole: il proprio impegno a utilizzare direttamente i beni ricevuti aggiungere le seguenti: e ad indicarne la quantità,.
16. 57. Silvia Giordano, Colonnese, Grillo, Di Vita, Mantero, Lorefice, Baroni, Gagnarli.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: sono inserite le seguenti: aggiungere le seguenti:, agli enti pubblici e.
16. 59. Patriarca, Capone, Grassi, Fossati.

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: sono inserite le seguenti: aggiungere le seguenti:, agli enti pubblici nonché.
16. 59.(Testo modificato nel corso della seduta) Patriarca, Capone, Grassi, Fossati.
(Approvato)

  Al comma 6, lettera b), dopo le parole: agli enti privati aggiungere le seguenti: che siano iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in apposita sezione dedicata agli enti che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari e di altri prodotti, e che siano.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: atti costitutivi aggiungere le seguenti: ove sia espressamente indicata la beneficenza.
16. 60. Lorefice, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Di Vita, Mantero, Colonnese, Gagnarli.

  Al comma 7, dopo le parole: finalità di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, e di cui all'articolo 80, paragrafo 2, del Regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011, e di cui all'articolo 17, paragrafo 2, lettera a) del Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014.
16. 61. Lupi, Causin, Binetti.

A.C. 1716-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti).

  1. All'articolo 1, comma 652, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.
(Riduzione della tariffa relativa alla tassa sui rifiuti).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i comuni che dimostrino di aver applicato il coefficiente di riduzione della tariffa di cui al comma 1, l'importo delle riduzioni concesse nell'anno, abbatte di un pari valore l'eventuale eccedenza del limite di spesa annuale del personale comunale.
17. 50. Russo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Per i comuni che dimostrino di aver applicato il coefficiente di riduzione della tariffa di cui al comma 1, l'importo delle riduzioni concesse nell'anno, innalza di un pari valore il limite di spesa annuale del personale comunale.
17. 51. Russo, Sisto.

A.C. 1716-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV

MISURE IN MATERIA DI APPALTI

Art. 18.
(Modifica all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva).

  1. Dopo la lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 83 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, è inserita la seguente:
   «e-ter) la cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.
(Modifica all'articolo 83 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di appalti nell'ambito della ristorazione collettiva).

  Sopprimerlo.
18. 100. La Commissione
(L'Assemblea ha deliberato la soppressione dell'articolo 18).

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis. – (Disposizioni finali). Le donazioni di cui alla presente legge, come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), non richiedono la forma scritta per la loro validità e alle stesse non si applicano le disposizioni di cui al titolo V del libro II del codice civile.
18. 0100. La Commissione
(Approvato)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 19 – 1. Nell'ambito delle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche sono tenute all'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali che prevedono l'obbligo di assegnare punteggi premianti all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo a ONLUS che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita di prodotti alimentari agli indigenti.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1.
  3. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2, si provvede altresì a introdurre modalità uniformi di rendicontazione degli sprechi alimentari all'interno dei criteri ambientali minimi (CAM) per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari di cui all'allegato 1 annesso al citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011.
18. 050. Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini, Marcon.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 19 – 1. Nelle gare d'appalto riferite alla ristorazione collettiva, all'ospitalità alberghiera e alla fornitura di derrate alimentari, le amministrazioni pubbliche prevedono specifici punteggi premianti all'offerente che realizzi il recupero delle eccedenze alimentari mediante cessione gratuita agli indigenti come prescritta dalla presente legge, che accordi la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo e che dimostri di avere posto in essere azioni concrete per la riduzione a monte degli sprechi alimentari anche attraverso processi innovativi nelle tecniche di produzione, nelle infrastrutture, nei processi di trasformazione e imballaggio e nella gestione del post-raccolto.
18. 051. Grillo, Baroni, Silvia Giordano, Di Vita, Mantero, Lorefice, Colonnese, Gagnarli.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 19 – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, ad apportare le modifiche necessarie al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, al fine di adottare criteri minimi ambientali, da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e di servizi nei settori della ristorazione collettiva e nella fornitura di derrate alimentari che tengano conto anche della capacità delle aziende partecipanti al bando di ridurre lo spreco dei beni alimentari preparati o somministrati e che accordino la preferenza ai prodotti agricoli e alimentari prodotti il più vicino possibile al luogo di consumo.
18. 052. Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Gagnarli.

A.C. 1716-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    lo spreco alimentare costituisce una piaga planetaria almeno dalla metà degli anni Settanta, ma oggi il fenomeno assume contorni di drammaticità a fronte di una crisi globale che colpisce soprattutto le popolazioni indigenti e i ceti meno abbienti, provocando numerosi casi di rapido impoverimento che influiscono in maniera molto negativa sulla qualità e l'adeguatezza dell'alimentazione;
    il fenomeno riguarda anche l'Italia, dove, secondo il Rapporto 2014 di Waste Watcher/Knowledge for Expo, l'Osservatorio su alimentazione, agricoltura, ambiente e sostenibilità, il costo annuo in Italia dello spreco di cibo domestico è di almeno 8,1 miliardi di euro – cifra che potrebbe essere elevata del 50 per cento, ove si tenesse conto della probabilità, piuttosto alta, che lo spreco reale sia molto superiore a quello percepito e a quello dichiarato dalle persone intervistate nei sondaggi preparatori della ricerca;
    secondo le principali organizzazioni operanti nel settore della lotta allo spreco alimentare, le Regioni e gli Enti locali hanno un ruolo fondamentale nella gestione di questa piaga sociale;
    il fenomeno degli sprechi alimentari può essere fatto rientrare, per diversi profili, simultaneamente, nell'ambito delle seguenti materie di «legislazione concorrente» tra lo Stato e le Regioni (articolo 117, comma 3 della Costituzione): «tutela della salute», «alimentazione» e «valorizzazione dei beni culturali e ambientali»;
    in base all'articolo 8 comma 1, lettera b), del progetto di legge n. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A, «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale», il Tavolo permanente di coordinamento, è composto da: 1) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiedere i lavori; 2) due rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 3) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze; 4) un rappresentante del Ministero della salute; 5) un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; 6) quattro rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della distribuzione; 7) un rappresentante di ognuno degli enti ed organismi caritativi iscritti nell'Albo istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) ai fini dell'assegnazione dei prodotti alimentari; 8) tre rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della trasformazione, anche artigianale, e dell'industria agroalimentare; 9) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative della somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, di cui uno in rappresentanza della ristorazione collettiva; 10) due rappresentanti designati dalle associazioni agricole; 11) due rappresentanti designati dalle regioni e dalle province autonome; 12) due rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI); 13) due rappresentanti designati dalle associazioni comparativamente più rappresentative dei mercati agroalimentari all'ingrosso; 14) un rappresentante della cooperazione agricola;
    la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha espresso sul progetto di legge di cui al punto precedente parere favorevole, a condizione che «sia rinforzata la rappresentanza delle regioni e delle province autonome e dell'ANCI nell'ambito del tavolo di coordinamento» previsto dallo stesso pdl;
    la Commissione parlamentare per le questioni regionali» nell'esprimere il parere di cui al punto precedente esprime la condivisibile esigenza di un forte coinvolgimento delle Regioni e degli Enti locali nella gestione del grave problema degli sprechi alimentari;
    la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome svolge, tra le altre, la funzione di consulenza sia su linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le Regioni sia su criteri generali relativi all'esercizio della funzione statale d'indirizzo e di coordinamento fra Stato ed altri enti;
    la Conferenza Stato-città ed autonomie locali ha compiti di consulenza su materie di interesse comune delle Autonomie locali e dello Stato;
    la Conferenza unificata, composta dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome e dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ha competenza su tutte le questioni comuni allo Stato, alle regioni e agli Enti locali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fare quanto di propria competenza perché, nell'affrontare la piaga sociale dello spreco alimentare, ci sia un costante confronto con la Conferenza unificata, soprattutto allo scopo di acquisire nuovi dati ed elementi di valutazione, anche in vista di eventuali aggiornamenti legislativi dell'attuale normativa che disciplina la materia.
9/1716-A/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame rappresenta una importante misura soprattutto dal punto di vista culturale per contrastare le patologie del consumismo prestando attenzione al valore del cibo nonché alle persone e famiglie in difficoltà;
    sarebbe importante nell'ambito della sua applicazione prevedere realtà di monitoraggio sul territorio nazionale in particolare nel Mezzogiorno nei contesti più complessi dal punto di vista sociale;
    la presenza di una condizione di indigenza che interessa oltre un terzo della popolazione così come il fragile tessuto del commercio al dettaglio di generi alimentari deve essere attentamente monitorato soprattutto nell'ambito dei piccoli centri anche per prevenire forme speculative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivare presso le camere di commercio un apposito osservatorio sul funzionamento della presente legge nell'ambito dei contesti territoriali provinciali al fine di seguire la fase di avvio delle misure previste nell'interesse dei meno abbienti e senza distorsioni di mercato.
9/1716-A/2Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    la prevenzione della produzione dei rifiuti è il primo obiettivo previsto dalla Direttiva Europea sui rifiuti, 2008/98/CE;
    come dimostrato da una recente indagine di Eurobarometro, la quale ha condotto un'indagine sui temi dello spreco alimentare, il 20 per cento degli italiani confonde l'indicazione della data di scadenza con il termine minimo di conservazione (TMC),

impegna il Governo

a promuovere l'utilizzo dei prodotti alimentari invenduti all'interno della Grande Distribuzione, prevedendo che sull'etichetta, accanto alla dicitura del tempo minimo di conservazione, siano indicate ulteriori specifiche di «tempo utile di consumo» per quegli alimenti che non perdono le caratteristiche sanitarie di sicurezza, ma solo le caratteristiche organolettiche di colore, sapore, odore, consistenza e che si possono quindi consumare, costituendo un importante supporto al fabbisogno nutritivo delle fasce deboli della popolazione.
9/1716-A/3Cimbro, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    la prevenzione della produzione dei rifiuti è il primo obiettivo previsto dalla Direttiva Europea sui rifiuti, 2008/98/CE;
    come dimostrato da una recente indagine di Eurobarometro, la quale ha condotto un'indagine sui temi dello spreco alimentare, il 20 per cento degli italiani confonde l'indicazione della data di scadenza con il termine minimo di conservazione (TMC),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'utilizzo dei prodotti alimentari invenduti all'interno della Grande Distribuzione, prevedendo che sull'etichetta, accanto alla dicitura del tempo minimo di conservazione, siano indicate ulteriori specifiche di «tempo utile di consumo» per quegli alimenti che non perdono le caratteristiche sanitarie di sicurezza, ma solo le caratteristiche organolettiche di colore, sapore, odore, consistenza e che si possono quindi consumare, costituendo un importante supporto al fabbisogno nutritivo delle fasce deboli della popolazione.
9/1716-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Cimbro, Carra.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato del progetto di legge 3057 all'articolo 10 sancisce che il Ministero della salute debba disporre entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore «le linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;
    nei Criteri Ambientali Minimi premianti, per la concessione di appalti a società di Servizio della Ristorazione Collettiva, elaborati nel quadro del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione (PANGPP), punto 5.4.3, si fa riferimento alla redistribuzione delle eccedenze di cibo non somministrato ai fini di solidarietà sociale. Eppur tuttavia, non è specificato nulla in termini di Criteri Ambientali Minimi di base in materia di riduzione dello spreco;
    sempre nei Criteri Ambientali Minimi con riferimento a «le condizioni di esecuzione del contratto» per la concessione di appalti a società di Servizio della Ristorazione Collettiva, punto 5.5.1, si fa riferimento alla redazione di un rapporto semestrale, da parte dell'aggiudicatario, comprensivo di elenco «di tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa con documentazione allegata [...] e quantità approssimativa dei prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità»; eppur tuttavia, nell’«Indagine Ristorazione 2012 Stato di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici di ristorazione collettiva» si può leggere che: «Criterio invece molto spesso omesso è stato quello relativo alla richiesta di un rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari da parte della ditta aggiudicataria: in questo caso solo il 9 per cento degli enti ha inserito tale criterio nella propria gara d'appalto»,

impegna il Governo

sulla base del provvedimento in esame e sulla base del PANGPP, a redigere un quadro dei Criteri Minimi di base per il Servizio delle Ristorazione Collettiva (in particolare scolastica) in materia di riduzione dello spreco alimentare, in particolare, mettendo a punto metodologie per il corretto monitoraggio sistematico lungo l'intera filiera della ristorazione, dalla trasformazione al post consumo, al fine di elaborare azioni correttive.
9/1716-A/4Carra, Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato del progetto di legge 3057 all'articolo 10 sancisce che il Ministero della salute debba disporre entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore «le linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128»;
    nei Criteri Ambientali Minimi premianti, per la concessione di appalti a società di Servizio della Ristorazione Collettiva, elaborati nel quadro del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della Pubblica Amministrazione (PANGPP), punto 5.4.3, si fa riferimento alla redistribuzione delle eccedenze di cibo non somministrato ai fini di solidarietà sociale. Eppur tuttavia, non è specificato nulla in termini di Criteri Ambientali Minimi di base in materia di riduzione dello spreco;
    sempre nei Criteri Ambientali Minimi con riferimento a «le condizioni di esecuzione del contratto» per la concessione di appalti a società di Servizio della Ristorazione Collettiva, punto 5.5.1, si fa riferimento alla redazione di un rapporto semestrale, da parte dell'aggiudicatario, comprensivo di elenco «di tipi, quantità dei prodotti alimentari, metodi di produzione ed origine dei prodotti acquistati per la commessa con documentazione allegata [...] e quantità approssimativa dei prodotti alimentari non consumati nel corso del periodo e le misure intraprese per ridurre tali quantità»; eppur tuttavia, nell’«Indagine Ristorazione 2012 Stato di applicazione dei Criteri Ambientali Minimi negli appalti pubblici di ristorazione collettiva» si può leggere che: «Criterio invece molto spesso omesso è stato quello relativo alla richiesta di un rapporto sui cibi somministrati e sulla gestione delle eccedenze alimentari da parte della ditta aggiudicataria: in questo caso solo il 9 per cento degli enti ha inserito tale criterio nella propria gara d'appalto»,

impegna il Governo

sulla base del provvedimento in esame e sulla base del PANGPP, a valutare la possibilità di redigere un quadro dei Criteri Minimi di base per il Servizio delle Ristorazione Collettiva (in particolare scolastica) in materia di riduzione dello spreco alimentare, in particolare, mettendo a punto metodologie per il corretto monitoraggio sistematico lungo l'intera filiera della ristorazione, dalla trasformazione al post consumo, al fine di elaborare azioni correttive.
9/1716-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Carra, Cimbro.


   La Camera,
   premesso che:
    occorre sottolineare positivamente le finalità del testo unificato volte a promuovere la piena utilizzazione dei prodotti da parte dei consumatori con azioni mirate a prevenire gli sprechi, in particolare alimentari, esemplificare il processo di donazione delle eccedenze ai fini di solidarietà sociale senza scopo di lucro;
    osservato che appare importante per l'industria alimentare e la rete della distribuzione incentivare e agevolare le donazioni delle eccedenze alimentari, sia riducendo gli oneri e gli adempimenti burocratici, sia prevedendo strumenti che incoraggino un crescente numero di operatori del settore attraverso la semplificazione delle regole che disciplinano la donazione degli alimenti ai più bisognosi;
    rilevato che l'articolato, reca disposizioni sulle modalità di cessione delle eccedenze alimentari presso le rivendite di negozi, anche della grande distribuzione, nonché presso i produttori artigianali o industriali, la ristorazione organizzata, inclusi gli agriturismi, e la ristorazione collettiva;
    visto l'articolo 10 del presente testo unificato che stabilisce che il Ministero della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, al fine di prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti, anche tenendo conto di quanto previsto all'articolo 4, commi da 5 a 5-quinquies del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che nella predisposizione di linee di indirizzo rivolte agli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali, si tenga in particolare considerazione della qualità dei cibi serviti nelle mense (soprattutto quelle scolastiche) prevedendo, laddove possibile, l'utilizzo di materie prime derivante dalla filiera corta del territorio. Tutto ciò al fine di unire educazione all'eliminazione degli sprechi con educazione all'utilizzo di prodotti di qualità e ad evitare sprechi nelle produzioni agroalimentari territoriali.
9/1716-A/5Giulietti.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge, finalizzato a ridurre gli sprechi dei prodotti alimentari e di altri prodotti, ai fini di solidarietà sociale, prevede nell'ambito delle misure per la cessione gratuita degli alimenti, una serie di adempimenti da parte degli operatori del settore alimentare, fra i quali: l'obbligo di garantire un corretto stato di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti, nel caso di distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare;
    le disposizioni che interessano direttamente le misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi alimentari indicate dal Capo II, intervengono salvaguardando le vigenti norme in materia di igiene e di sicurezza alimentare, a tutela del consumatore e quindi della salute in termini generali e pubblici;
    a tal fine, la necessità di potenziare il sistema dei controlli e della vigilanza da parte delle autorità preposte, nell'ambito delle fasi che intercorrono il trasferimento delle eccedenze alimentari idonee al consumo umano, (in forma gratuita) da parte degli operatori del settore alimentare, in favore degli indigenti, risulta ad avviso del sottoscrittore del presente atto, opportuno ed utile, in considerazione che, dall'introduzione delle norme contenute all'interno del presente provvedimento, il volume dei prodotti alimentari non più destinati alla vendita commerciale, si ritiene presumibilmente possa aumentare in maniera considerevole,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, un intervento normativo ad hoc, volto a incrementare il livello dei controlli, al fine di verificare che l'impatto delle disposizioni indicate nella premessa, concernenti lo spostamento dei prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare e ritenuti idonei al consumo umano, avvenga nel rispetto della normativa vigente in materia igienico-sanitaria e giungano direttamente ai soggetti indigenti.
9/1716-A/6Faenzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato delle proposte di legge all'esame, finalizzato a ridurre gli sprechi nella fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e della somministrazione dei prodotti alimentari, di quelli farmaceutici e di altri prodotti, si affianca ad iniziative legislative già introdotte a livello europeo, come la Francia, al fine di contrastare un fenomeno socioeconomico grave e paradossale esistente nel nostro Paese;
    l'impianto normativo disciplinato in 18 articoli, affronta una serie di aspetti, connessi alle misure di semplificazione per la cessione gratuita degli alimenti a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, che sebbene condivisibili, necessitano ad avviso del sottoscrittore del presente atto, di essere affiancati a misure repressive proprio come previste nella legislazione francese in materia, al fine di rendere maggiore rigore e certezza nell'osservanza di quanto stabilito dal provvedimento, ed in particolare, con riferimento ai livelli allarmanti del fenomeno socioeconomico esistente in Italia;
    l'introduzione di norme sanzionatorie di carattere penale e/o amministrativo, in grado di condannare gli operatori della media e grande distribuzione alimentare che non distribuiscono prodotti alimentari scartati, considerati in eccedenza, ed idonei al consumo umano e che al contrario sono inviati allo smaltimento o verso altre destinazioni, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, risultano opportune e necessarie, proprio in considerazione della gravità del fenomeno socioeconomico esistente in Italia, che impone l'esigenza di introdurre misure repressive,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere norme sanzionatorie di carattere amministrativo e/o penale, nei confronti degli operatori del settore alimentare, in caso di inosservanza delle disposizioni previste dal presente provvedimento, a seguito di un monitoraggio effettivo dell'impatto normativo previsto, in termini di applicazione delle misure destinate in favore degli indigenti.
9/1716-A/7Nastri.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, recante disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici ai fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi, rappresenta una delle eredità dirette del palcoscenico universale di Expo Milano 2015;
    al riguardo, il testo disciplinato in 18 articoli, fra le articolate finalità, intende riordinare la materia delle cessioni ai fini di solidarietà sociale, affrontando gli aspetti che oggi costituiscono i limiti più forti, quali la burocrazia onerosa e una normativa complessa e stratificata, garantendo, allo stesso tempo, la sicurezza alimentare, il rigore e la tracciabilità;
    il fenomeno degli sprechi alimentari, rappresenta il Italia, un argomento socioeconomico di estrema gravità, se come indica la Coldiretti, costano all'Italia 12,5 miliardi che sono persi per il 54 per cento al consumo, per il 21 per cento nella ristorazione, per il 15 per cento nella distribuzione commerciale, per l'8 per cento nell'agricoltura e per il 2 per cento nella trasformazione;
    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia a tal fine, come nel Mezzogiorno ed in particolare in Sicilia, i livelli di povertà, causati anche dal perdurarsi della crisi economica in corso da anni, siano allarmanti se come conferma anche la Svimez, oltre il 42 per cento dei siciliani è a rischio povertà;
    a tal fine, la regione Siciliana è particolarmente interessata dal fenomeno emergenziale legato all'immigrazione clandestina, il cui numero inarrestabile a causa dei conflitti civili in corso nei Paesi mediterranei limitrofi, accresce i livelli di difficoltà socio economici nell'isola e le ripercussioni in termini negativi per l'intera economia territoriale;
    la necessità di prevedere all'interno del presente provvedimento, misure integrative volte a sostenere l'elevato numero di indigenti nel Mezzogiorno ed in particolare, in Sicilia quale regione di frontiera, che affronta gravissimi problemi derivanti dalla crisi economica e dal flusso di immigrati clandestini, risulta ad avviso del sottoscrittore del presente atto, urgente ed opportuna in considerazione dei livelli di gravità sociale in precedenza richiamati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, a seguito dell'entrata in vigore del presente provvedimento, l'impatto effettivo delle disposizioni contenute, introducendo un intervento normativo ad hoc, in favore della regione Sicilia, volto a stabilire prioritariamente le quantità di prodotti alimentari scartati dalla catena agroalimentare, ancora commestibili e destinati al consumo umano, in favore degli indigenti residenti nell'isola, nonché degli stessi immigrati clandestini ospiti all'interno dei centri di accoglienza, valutando a tal fine, la situazione complessiva esistente a livello nazionale, legata al fenomeno degli sprechi alimentari e le esigenze d'intervento.
9/1716-A/8Riccardo Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    la tecnologia a disposizione attualmente ci permette con sempre maggior dettaglio di assumere decisione sulla base dei dati generati e disponibili;
    la promozione di una cultura di utilizzo del dato e di decisioni prese sulla base di un'analisi accurata dei dati disponibili (data driven decision) è fondamentale all'interno di una società che volge verso un'economia della conoscenza, ed è compito dell'istituzione centrale indirizzare lo sviluppo in tale senso;
    ai sensi dell'articolo 8 della presente legge il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con decreto integra i compiti e le funzioni del Tavolo di coordinamento, di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 17 dicembre 2012, secondo i criteri di cui al comma 1, lettera a) del medesimo articolo, prevedendo attività di monitoraggio e promozione di progetti innovativi,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere che l'attività di monitoraggio venga svolta attraverso l'utilizzo di dati in formato aperto.
9/1716-A/9Coppola.


   La Camera,
   premesso che:
    è in corso il processo di attuazione delle direttive europee del 2014 in materia di procedure d'appalto e per il riordino della relativa normativa vigente a livello nazionale, attraverso l'esame dello schema di decreto legislativo da parte delle competenti Commissioni parlamentari (Atto n. 283);
    l'articolo 144 del predetto schema di decreto legislativo, che prevede una specifica disciplina per i servizi di ristorazione, privilegia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per la valutazione della quale si dispone la necessità di tener conto degli aspetti qualitativi dei prodotti, nonché il rispetto dei pertinenti criteri ambientali minimi;
    tenuto conto dell'esigenza di prevedere, tra i criteri di assegnazione degli appalti nell'ambito della ristorazione, quello della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza da parte del soggetto aggiudicatario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, tra i parametri in base ai quali effettuare la valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa per quanto riguarda gli appalti nell'ambito della ristorazione collettiva, quello della cessione a titolo gratuito delle eccedenze alimentari a fini di beneficenza.
9/1716-A/10Gadda, Marazziti, Fiorio, Binetti, Mantero, Pellegrino, Nicchi, Zaratti, Zaccagnini, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) ha quantificato in 1,3 miliardi di tonnellate lo spreco di cibo destinato al consumo umano;
    l'osservatorio Waste Watcher ha quantificato in 8,1 miliardi di euro all'anno lo spreco domestico italiano nel 2014;
    il Parlamento europeo, con la risoluzione 2011/2175 (INI) del 19 gennaio 2012, invita la Commissione europea e gli Stati membri a contribuire concretamente all'obiettivo di dimezzare gli sprechi alimentari entro il 2025 e a ridurre del 5 per cento i rifiuti per unità di prodotto interno lordo (PIL) entro il 2020;
    l'articolo 16 della presente proposta di legge prevede, tra le disposizioni in materia di cessione gratuita delle eccedenze alimentari, un obbligo di comunicazione preventiva agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti entro la fine del mese cui si riferiscono le cessioni gratuite e che questa comunicazione può non essere inviata qualora il valore dei beni stessi non sia superiore a 15.000 euro per ogni singola cessione effettuata nel corso del mese,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a esonerare dall'obbligo della comunicazione preventiva agli uffici dell'amministrazione finanziaria o ai comandi del Corpo della guardia di finanza competenti qualora la cessione gratuita delle eccedenze alimentari concerna beni alimentari facilmente deperibili.
9/1716-A/11Marzano.


   La Camera,
   visti gli articoli 10 e 11 del testo unificato delle proposte di legge recanti «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale»:
   premesso che:
    nel nostro Paese si sono verificati gravi episodi di esclusione di minori dal servizio di mensa scolastica, come sanzione del mancato pagamento della mensa, in violazione delle «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica» stabilite dal Ministero della salute, dell'articolo 3 della Costituzione italiana nonché dell'articolo 3 della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza del 1989 e ratificata dall'Italia nel 1991;
    il 19 novembre 2013 la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1-00108 che impegna il Governo, tra le altre cose, a «definire una strategia nazionale che preveda una pluralità di misure per contrastare le diverse manifestazioni della povertà» infantile, a «contrastare la povertà minorile e giovanile, nonché a combattere la dispersione scolastica», ad «evitare che finanziamenti e obiettivi concordati con le regioni e gli enti locali vengano disattesi, al fine di garantire i diritti di cittadinanza, come, ad esempio, il diritto all'istruzione, alla fruizione delle mense, al trasporto scolastico e altri»;
    in data 22 ottobre 2013, in Commissione Affari sociali, il Governo ha risposto all'interrogazione n. 5-00854 relativa ai casi di esclusione di minori dalle mense scolastiche annunciando «forme di monitoraggio per verificare sistematicamente se siano garantiti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale i diritti civili e sociali ai sensi dell'articolo 117, comma 2 lettera m) della Costituzione con particolare riferimento ai minori in particolare su come gli enti locali garantiscano un servizio di refezione coerente con i principi sopra elencati»;
    è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/01574-A/063 del 31 ottobre 2013 per «promuovere al più presto iniziative in materia di livelli essenziali delle prestazioni e nelle more, a svolgere una forte moral suasion, anche in Conferenza Stato-regioni, per trovare, rispetto alla questione degli insoluti nelle mense scolastiche, soluzioni diverse dall'esclusione dei minori da un fondamentale momento non solo di alimentazione, ma anche di educazione e socializzazione»;
    in occasione della Giornata internazionale dell'infanzia e dell'adolescenza, la Camera ha approvato la mozione n. 1-00671 sul tema della povertà infantile con cui, tra le altre cose, si impegna il Governo a «prevedere misure in grado di garantire ai bambini e agli adolescenti il diritto di accesso a tutti i servizi, in particolare a titolo gratuito alle famiglie e ai bambini in condizioni di povertà certificata, in primo luogo quelli collegati all'istruzione (nidi, scuola primaria a tempo pieno/prolungato), al servizio mensa scolastica e ad attività pedagogiche, sportive e ricreative»;
    il 16 aprile 2014 è stata depositata la proposta di legge C. 2308 recante «Disposizioni per garantire l'eguaglianza nell'accesso dei minori ai servizi di mensa scolastica»;
    il 20 maggio 2015 è stato accolto l'ordine del giorno n. 9/02994-A/071 che impegna il Governo “a valutare l'opportunità di prevedere che i livelli essenziali delle prestazioni della scuola dell'infanzia e dei servizi educativi per l'infanzia previsti dal nomenclatore interregionale degli interventi e dei servizi sociali comprendano il servizio di mensa scolastica e che esso venga esteso a tutto il ciclo della scuola primaria: a valutare l'introduzione di premialità per gli enti locali che si distinguano per accessibilità, fruibilità e qualità delle mense scolastiche”;
    il Parlamento europeo ha recentemente approvato una direttiva in materia di programmi scolastici su latte e prodotti ortofrutticoli, al fine di aumentare l'impegno degli Stati non solo per incrementare l'impegno degli Stati nella promozione di abitudini alimentari più sane, ma anche per sostenere la lotta agli sprechi;
    la legge contro gli sprechi alimentari, anche nelle mense scolastiche, troverebbe una efficace realizzazione con un'azione complementare nel contrasto dell'esclusione dei minori, soprattutto non abbienti, da un momento fondamentale per la salute e l'educazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito degli interventi previsti dagli articoli 10 e 11 della legge in discussione, anche in una logica di sussidiarietà e di impiego delle eccedenze alimentari, di promuovere azioni per migliorare l'accessibilità e la fruibilità del servizio di mensa scolastica, evitando in ogni caso l'esclusione del minore dal servizio stesso.
9/1716-A/12Scuvera, Malisani, Iori, Carloni, Rampi, Manzi, Cominelli, Piazzoni, Giorgis, Terrosi, Mariano, Miotto, Albini, Giuseppe Guerini, Santerini, Sbrollini, Fossati, Cova, Coscia, Cenni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame persegue la finalità di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti;
    in particolare, l'articolo 11 rifinanzia con 2 milioni di euro per il 2016 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti, di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2012;
    secondo i dati Eurostat aggiornati al 2014, il 28,1 per cento della popolazione nel nostro Paese vive a rischio povertà o esclusione sociale, superando i dati della media europea (25 per cento). L'Italia occupa le ultime posizioni della classifica, seguita da Grecia (36 per cento), Bulgaria (40,1 per cento) e Romania (40,2 per cento). Dal 2008 al 2014 l'Italia ha visto crescere del 2,8 per cento il numero delle persone a rischio povertà; tale percentuale rappresenta il sesto maggior incremento tra i 28 Paesi Ue;
    nel 1987 il Presidente della Commissione europea, Jacques Delors, istituì il Programma europeo di aiuti alimentari agli indigenti dell'Unione europea – PEAD. Tale programma si è rivelato nel tempo uno strumento essenziale per garantire l'ampia disponibilità di derrate alimentati all'interno dell'Unione europea a favore delle persone socialmente ed economicamente più fragili;
    in Italia il PEAD era attuato dall'Organismo Pagatore Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – AGEA, per il tramite di sette enti caritativi di carattere nazionale accreditati presso lo stesso organismo: Associazione Banco Alimentare di Roma Onlus, Associazione Sempre insieme per la pace, Caritas italiana, Comunità di Sant'Egidio, Croce Rossa Italiana, Federazione Nazionale Società di San Vincenzo De Paoli, Fondazione Banco Alimentare Onlus e Fondazione Banco delle Opere di Carità;
    nel 2013, gli enti sopra ricordati, attraverso quindicimila strutture caritative territoriali, hanno sostenuto oltre quattro milioni (di cui il 70 per cento cittadini italiani) di persone al di sotto della soglia di povertà, distribuendo gratuitamente oltre centomila tonnellate di prodotti alimentari, suddivisi in un mix di quantità minime di prodotti necessari ad avere un supporto di qualità per una nutrizione equilibrata;
    nel dettaglio della suddivisione geografica, il programma ha raggiunto i poveri così distribuiti:
     Nord: 1.056.855 poveri, di cui 129.000 bambini (0-5 anni) e 121.906 anziani (over 65 anni);
     Centro 720.636 poveri, di cui 68.000 bambini e 119.043 anziani;
     Sud: 1.542.175 poveri, di cui 149.000 bambini e 220.338 anziani;
     Isole: 748.584 poveri, di cui 81.000 bambini e 117.296 anziani;
    gli effetti del protrarsi della crisi economica e finanziaria stanno aggravando il fenomeno della deprivazione materiale ed ampliando la platea dei soggetti a rischio esclusione, soprattutto nei territori più poveri del nostro Paese. Solo in Sardegna operano oltre 350 associazioni regionali con oltre 50 mila assistiti annui. Tra queste, l'Associazione nazionale terza età attiva per la solidarietà – Anteas Cagliari nel 2013 è riuscita a garantire l'assistenza alimentare mensile a circa 90 famiglie, incrementate a 120 nel 2014;
    a causa delle riforme della politica agricola comune – PAC, della fine delle scorte di sovrapproduzione agricola su cui si fondava il PEAD e della riduzione delle risorse finanziarie del bilancio dell'Unione europea, la Commissione europea giunta alla determinazione di concludere tale programma alla fine del 2013 e di elaborare per il futuro un nuovo modello di aiuti europei;
    il 25 febbraio 2014 il Parlamento europeo ha approvato il FEAD – Fund for european aid to the most deprived che riserva 2,5 miliardi di euro per finanziare l'assistenza europea agli indigenti. Tale stanziamento, da suddividere tra i 28 Stati membri, costituisce un capitolo di bilancio non adeguato allo scopo e dedicato ad una «generica» lotta alla povertà, non rivolta espressamente all'emergenza alimentare. Con il nuovo modello FEAD operativo dal 2004, infatti, ogni Stato membro sceglie di utilizzare il finanziamento europeo per rivolgere il proprio impegno verso una o più forme di deprivazione (alimentare, educativa, abitativa, e altro), senza essere obbligato a optare in modo prioritario per il sostegno alimentare;
    nel dicembre 2014, la Commissione europea ha approvato il programma operativo italiano a valere sul FEAD per il periodo 2014-2020. Tale programma è stato redatto in cooperazione con le competenti autorità regionali e locali, nonché con gli enti che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione e prevede in sintesi quattro priorità di intervento: povertà alimentare, deprivazione in ambito scolastico, deprivazione educativa, povertà abitativa;
    gli enti caritativi italiani operanti nel settore delle povertà estreme che attraverso l'AGEA prima beneficiavano del PEAD, manifestano attualmente la propria preoccupazione per le prospettive relative alla gestione concreta del nuovo fondo, ritenuto quantitativamente inadeguato e non più vincolato ai soli aiuti alimentari,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di implementare, nell'ambito del programma operativo italiano a valere sul FEAD per il periodo 2014-2020, l'intervento rivolto espressamente all'emergenza alimentare, onde evitare il rischio di una riduzione della virtuosa filiera di aiuti e del rischio di gravi ricadute sulle fasce più fragili della popolazione, specie di quella residente nelle aree tradizionalmente più povere del Paese;
   a valutare l'opportunità di monitorare la concreta attuazione del predetto programma, affinché l'accesso alla rete della grande distribuzione alimentare sia garantita in modo equo a tutti gli enti caritativi di carattere nazionale, regionale e locale.
9/1716-A/13Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 prevede un rifinanziamento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti pari a 2 milioni di euro per il 2016, nonché l'istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
    l'articolo 12 prevede un'ulteriore finalizzazione del fondo previsto dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, non solo per le attività di promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio ma anche per la promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti ambientali, comprese le iniziative svolte alla diffusione del family bag. A tal fine, viene previsto un incremento di risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
   considerato che:
    le risorse ora previste, pur non trascurabili alla luce delle note ristrettezze del bilancio dello Stato, dovrebbero essere ulteriormente incrementate per assicurare il raggiungimento delle finalità alla base delle norme sopra citate,

impegna il Governo

a predisporre, anche nella prossima Legge di Stabilità, idonei strumenti volti a reperire ulteriori finanziamenti tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per incrementare le risorse previste dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame.
9/1716-A/14Vazio, Coppola, Marco Di Maio, Parrini, Fregolent, Fanucci, Moretto, Morani, Dallai, Crimì.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 11 prevede un rifinanziamento del fondo per la distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti pari a 2 milioni di euro per il 2016, nonché l'istituzione di un fondo nazionale per progetti innovativi finalizzati alla limitazione degli sprechi e all'impiego delle eccedenze con una dotazione di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
    l'articolo 12 prevede un'ulteriore finalizzazione del fondo previsto dall'articolo 2, comma 323, della legge n. 244 del 2007, non solo per le attività di promozione di interventi di riduzione e prevenzione della produzione di rifiuti e per lo sviluppo di nuove tecnologie di riciclaggio ma anche per la promozione di interventi finalizzati alla riduzione dei rifiuti ambientali, comprese le iniziative svolte alla diffusione del family bag. A tal fine, viene previsto un incremento di risorse pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018;
   considerato che:
    le risorse ora previste, pur non trascurabili alla luce delle note ristrettezze del bilancio dello Stato, dovrebbero essere ulteriormente incrementate per assicurare il raggiungimento delle finalità alla base delle norme sopra citate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di predisporre, anche nella prossima Legge di Stabilità, idonei strumenti volti a reperire ulteriori finanziamenti tenendo conto dei vincoli di finanza pubblica, a favore del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali nonché del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per incrementare le risorse previste dagli articoli 11 e 12 del disegno di legge in esame.
9/1716-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Vazio, Coppola, Marco Di Maio, Parrini, Fregolent, Fanucci, Moretto, Morani, Dallai, Crimì.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso l'individuazione di strumenti volti a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale e per ridurre la produzione di rifiuti, e favorire conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione del rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare;
    un ruolo decisivo e indispensabile per la piena attuazione della legge in esame, è chiaramente quello che viene svolto dalle Onlus e dagli altri enti privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche anche attraverso la produzione e la donazione di beni e servizi di utilità sociale;
    proprio per questo motivo risulta indispensabile agevolare e incentivare l'attività di distribuzione di questi soggetti donatori;
    l'iter in commissione del provvedimento in esame, ha portato alla soppressione di alcune disposizioni che prevedevano contributi a favore di detti soggetti donatori per l'acquisto di beni strumentali;
    seppure già la normativa vigente prevede alcune agevolazioni fiscali a favore degli enti del Terzo settore, è importante che vengano riconosciute specifiche misure di favore per quegli enti e soggetti che svolgono un compito così decisivo quale quello della distribuzione delle eccedenze alimentari a favore degli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno,

impegna il Governo

a prevedere misure di favore per le Onlus e gli enti donatori di cui in premessa al fine di sostenere l'importante attività di distribuzione di questi soggetti, con particolare riguardo alla concessione di contributi o incentivi fiscali per l'acquisto di beni strumentali strettamente necessari alle finalità previste dalla legge in esame.
9/1716-A/15Marcon, Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità del provvedimento che è quella di ridurre gli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti attraverso l'individuazione di strumenti volti a favorire il recupero e la donazione delle eccedenze alimentari, di prodotti farmaceutici ed altri prodotti a fini di solidarietà sociale e per ridurre la produzione di rifiuti, e favorire conseguentemente il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione del rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare;
    un ruolo decisivo e indispensabile per la piena attuazione della legge in esame, è chiaramente quello che viene svolto dalle Onlus e dagli altri enti privati che perseguono finalità civiche e solidaristiche anche attraverso la produzione e la donazione di beni e servizi di utilità sociale;
    proprio per questo motivo risulta indispensabile agevolare e incentivare l'attività di distribuzione di questi soggetti donatori;
    l'iter in commissione del provvedimento in esame, ha portato alla soppressione di alcune disposizioni che prevedevano contributi a favore di detti soggetti donatori per l'acquisto di beni strumentali;
    seppure già la normativa vigente prevede alcune agevolazioni fiscali a favore degli enti del Terzo settore, è importante che vengano riconosciute specifiche misure di favore per quegli enti e soggetti che svolgono un compito così decisivo quale quello della distribuzione delle eccedenze alimentari a favore degli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere misure di favore per le Onlus e gli enti donatori di cui in premessa al fine di sostenere l'importante attività di distribuzione di questi soggetti, con particolare riguardo alla concessione di contributi o incentivi fiscali per l'acquisto di beni strumentali strettamente necessari alle finalità previste dalla legge in esame.
9/1716-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcon, Nicchi, Gregori, Zaratti, Pellegrino, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    appare sempre più chiaro come una serie di criticità sociali stiano facendo emergere nuove povertà soprattutto nelle periferie delle grandi città e stiano caratterizzando i nuovi flussi di migranti con nuove e più gravi forme di indigenza. Mancanza di cibo, ma anche mancanza di medicine e mancanza di un vestiario adeguato sono alcune delle più pesanti carenze con cui debbono fare nuovamente i conti tante e tante persone presenti nel nostro Paese;
    il gap tra una parte della nostra società benestante, nonostante la crisi, a volte affetta dal malessere tipico del consumismo e di una sorta di obesità, dovuta a alimentazione eccessiva e una ampia parte della società che invece soffre di una povertà discreta ma non per questo meno pesante, dovrebbe farci riflettere seriamente. Soprattutto se si pensa che queste sacche di povertà sono concentrate alle periferie della nostra città e rappresentano il primo tentativo di immigrati di prima generazione a radicarsi sul territorio in condizioni di potenziale normalizzazione di stili di vita pensando soprattutto ai propri figli;
    stimolare la donazione di generi alimentari, di farmaci, di vestiario, potrebbe includere in alcuni casi anche la donazione di libri, la condivisione di spazi vacanza e tutta una serie di misure che facilitano il pieno radicamento nella vita della città;
    stimolare attraverso la donazione, che è il vero fulcro di questo disegno di legge, misure di un certo tipo di adozione tra famiglie italiane e famiglie immigrate potrebbe permettere di potenziare la coesione sociale nel territorio in cui le famiglie vivono, i bambini frequentano le stesse scuole, si accede agli stessi luoghi commerciali... Si possono perfino condividere spazi-casa, se necessari e condividere tradizioni alimentari in occasione di feste che caratterizzano etnie diverse,

impegna il Governo

a valutare se, nello spirito di questa legge, tra le misure di inclusione con cui si affrontano le politiche per la gestione dei flussi migratori, si possa prevedere anche la possibilità che alcune famiglie diano vita ad una donazione strutturata di beni di prima necessità per collaborare all'accoglienza mettendosi in gioco non solo sul piano personale ma anche sul piano familiare.
9/1716-A/16Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    appare sempre più chiaro come una serie di criticità sociali stiano facendo emergere nuove povertà soprattutto nelle periferie delle grandi città e stiano caratterizzando i nuovi flussi di migranti con nuove e più gravi forme di indigenza. Mancanza di cibo, ma anche mancanza di medicine e mancanza di un vestiario adeguato sono alcune delle più pesanti carenze con cui debbono fare nuovamente i conti tante e tante persone presenti nel nostro Paese;
    il gap tra una parte della nostra società benestante, nonostante la crisi, a volte affetta dal malessere tipico del consumismo e di una sorta di obesità, dovuta a alimentazione eccessiva e una ampia parte della società che invece soffre di una povertà discreta ma non per questo meno pesante, dovrebbe farci riflettere seriamente. Soprattutto se si pensa che queste sacche di povertà sono concentrate alle periferie della nostra città e rappresentano il primo tentativo di immigrati di prima generazione a radicarsi sul territorio in condizioni di potenziale normalizzazione di stili di vita pensando soprattutto ai propri figli;
    stimolare la donazione di generi alimentari, di farmaci, di vestiario, potrebbe includere in alcuni casi anche la donazione di libri, la condivisione di spazi vacanza e tutta una serie di misure che facilitano il pieno radicamento nella vita della città;
    stimolare attraverso la donazione, che è il vero fulcro di questo disegno di legge, misure di un certo tipo di adozione tra famiglie italiane e famiglie immigrate potrebbe permettere di potenziare la coesione sociale nel territorio in cui le famiglie vivono, i bambini frequentano le stesse scuole, si accede agli stessi luoghi commerciali... Si possono perfino condividere spazi-casa, se necessari e condividere tradizioni alimentari in occasione di feste che caratterizzano etnie diverse,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nello spirito di questa legge, tra le misure di inclusione con cui si affrontano le politiche per la gestione dei flussi migratori, di prevedere anche la possibilità che alcune famiglie diano vita ad una donazione strutturata di beni di prima necessità per collaborare all'accoglienza mettendosi in gioco non solo sul piano personale ma anche sul piano familiare.
9/1716-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Binetti.


   La Camera,
   premesso che:
    gli obiettivi del provvedimento in esame, sono quelli di favorire il recupero per la successiva donazione ai fini solidaristici delle eccedenze alimentari nonché di prodotti farmaceutici ed altri prodotti, nonché quelli volti a ridurre la produzione di rifiuti e favorire il recupero e il riuso dei medesimi beni;
    ricordiamo che per quanto riguarda il nostro Paese, secondo i dati dell'indagine realizzata nel 2012 dalla Fondazione per la sussidiarietà e dal Politecnico di Milano, lo spreco alimentare ammonta a circa 6 milioni di tonnellate, pari a un valore di 12,3 miliardi di euro;
    secondo i monitoraggi di Last Minute Market, inoltre, in un anno si potrebbero recuperare in Italia 1,2 milioni di tonnellate di derrate che rimangono sui campi, oltre 2 milioni di tonnellate di cibo dall'industria agroalimentare e più di 300 mila tonnellate dalla distribuzione;
    il contrasto agli sprechi alimentari, rientra nel più ampio ambito delle iniziative volte alla prevenzione dei rifiuti e allo sviluppo dell'economia circolare;
    si ricorda che la Commissione Europea ha invitato gli Stati membri ad affrontare il problema degli sprechi alimentari all'interno dei piani nazionali di prevenzione dei rifiuti;
    sotto questo aspetto, anche al fine di favorire politiche virtuose volte alla riduzione degli sprechi, alla prevenzione nella produzioni dei rifiuti e per lo sviluppo sostenibile, è indispensabile prevedere lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie,

impegna il Governo

a prevedere, in accordo con gli enti territoriali, l'istituzione di un prelievo alle utenze dalla tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, non superiore a 0,50 centesimi l'anno, al fine di finanziarie misure volte alla prevenzione e alla riduzione dei rifiuti e degli sprechi alimentari.
9/1716-A/17Nicchi, Zaratti, Pellegrino, Gregori, Marcon, Zaccagnini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (AC. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A) presenta «disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;
    tra le finalità del provvedimento vi è quella di «contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia»;
    nello specifico l'articolo 9 prevede la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;
    l'articolo 10 sancisce inoltre l'emanazione, da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;
    la scuola, secondo il Ministero della salute «detiene la responsabilità di stimolare e creare conoscenza, consapevolezza, attitudini e abilità tali da influenzare positivamente scelte alimentari e stili di vita salutari»;
    l'ambiente scolastico rappresenta il luogo ideale, quindi, per l'attuazione di programmi di educazione alimentare. Le opportunità che offre sono diverse: consente di raggiungere la quasi totalità di bambini e adolescenti, fornisce la possibilità di alimentarsi in maniera sana dal momento che gli scolari vi consumano almeno una merenda ed il pasto principale, può insegnare agli studenti a resistere alle pressioni sociali, possiede personale qualificato, inoltre evidenze scientifiche suggeriscono che programmi di educazione alimentare in ambito scolastico possono migliorare i comportamenti alimentari dei giovani;
    per essere efficaci i programmi scolastici di educazione alimentare non devono pertanto limitarsi a fornire agli studenti le conoscenze e le capacità necessarie a prendere decisioni adeguate riguardanti la propria salute, ma anche offrire l'ambiente, la motivazione, i servizi ed il supporto necessario per sviluppare e mantenere comportamenti positivi e salutari;
    sono due, in estrema sintesi, gli interventi concreti che possono promuovere nelle scuole processi virtuosi legati all'educazione alimentare ed alla lotta agli sprechi;
    in primo luogo l'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione, anche al fine di incrementare il benessere generale delle persone e di prevenire o di ridurre l'insorgenza delle malattie e delle patologie più diffuse correlate a stili di vita e a scelte alimentari scorretti;
    in secondo luogo l'attuazione di una ristorazione collettiva scolastica in grado di fornire, al tempo stesso, un cibo ricco di nutrienti essenziali, saziante, gradevole, e al contempo moderatamente calorico e rispettoso delle raccomandazioni basate su prove scientifiche per la prevenzione dall'obesità e delle malattie croniche;
    le linee guida di tale modelli di ristorazione dovrebbero quindi riprendere, in particolare, gli indirizzi delle maggiori autorità scientifiche internazionali come ad esempio le raccomandazioni del Fondo mondiale per la prevenzione del cancro, del Codice Europeo Contro il Cancro, del Progetto Cuore per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
    l'atto ufficiale nazionale sulla ristorazione scolastica sono le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, risultato di un accordo Stato-Regioni e con la finalità di promuovere una ristorazione scolastica basata su dati scientifici e capace di promuovere una corretta alimentazione e prevenzione di sovrappeso, obesità e patologie cronico degenerative. Sullo stato di attuazione di tali linee il Ministero della Salute ha già effettuato indagini conoscitive presso i presidi territoriali del Ministero dell'istruzione;
    altrettanto significativo è il documento del 2011 «Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» a cura del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in cui si evidenzia la responsabilità educativa della scuola di ogni ordine e grado nella incentivazione di sane abitudini alimentari che incrementino nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza del rapporto cibo-salute;
    risulta evidente che questi due documenti necessitino dopo circa 5 anni dalla loro stesura, proprio in virtù del ruolo strategico che rivestono nelle giovani generazioni, un aggiornamento che tenga conto delle recenti indicazioni della comunità scientifica e della attuale modalità di ristorazione collettiva scolastica presente nel nostro Paese,

impegna il Governo:

  ad inserire nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado l'insegnamento dell'Educazione alimentare con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di contrasto ad ogni tipologia di spreco e di modelli virtuosi di recupero e riutilizzo delle eccedenze;
  ad aggiornare i contenuti e le modalità di attuazione delle «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica» recependo le indicazioni e le raccomandazioni, degli organismi internazionali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, croniche e degenerative, al fine di assicurare agli studenti un cibo gradevole, ricco di nutrienti essenziali, moderatamente calorico in grado di prevenire l'insorgenza delle patologie legate ad una scorretta alimentazione.
9/1716-A/18Dallai, Piccoli Nardelli, Vazio, Moretto, Ermini, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame (AC. 3057-3163-3167-3191-3196-3237-3248-3274-A) presenta «disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;
    tra le finalità del provvedimento vi è quella di «contribuire all'informazione e alla sensibilizzazione dei cittadini, con particolare riferimento ai giovani, e delle istituzioni in materia»;
    nello specifico l'articolo 9 prevede la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;
    l'articolo 10 sancisce inoltre l'emanazione, da parte del Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;
    la scuola, secondo il Ministero della salute «detiene la responsabilità di stimolare e creare conoscenza, consapevolezza, attitudini e abilità tali da influenzare positivamente scelte alimentari e stili di vita salutari»;
    l'ambiente scolastico rappresenta il luogo ideale, quindi, per l'attuazione di programmi di educazione alimentare. Le opportunità che offre sono diverse: consente di raggiungere la quasi totalità di bambini e adolescenti, fornisce la possibilità di alimentarsi in maniera sana dal momento che gli scolari vi consumano almeno una merenda ed il pasto principale, può insegnare agli studenti a resistere alle pressioni sociali, possiede personale qualificato, inoltre evidenze scientifiche suggeriscono che programmi di educazione alimentare in ambito scolastico possono migliorare i comportamenti alimentari dei giovani;
    per essere efficaci i programmi scolastici di educazione alimentare non devono pertanto limitarsi a fornire agli studenti le conoscenze e le capacità necessarie a prendere decisioni adeguate riguardanti la propria salute, ma anche offrire l'ambiente, la motivazione, i servizi ed il supporto necessario per sviluppare e mantenere comportamenti positivi e salutari;
    sono due, in estrema sintesi, gli interventi concreti che possono promuovere nelle scuole processi virtuosi legati all'educazione alimentare ed alla lotta agli sprechi;
    in primo luogo l'introduzione dell'insegnamento dell'Educazione alimentare nelle scuole primarie e secondarie di primo grado con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di una cultura della qualità nelle scelte relative alla nutrizione, anche al fine di incrementare il benessere generale delle persone e di prevenire o di ridurre l'insorgenza delle malattie e delle patologie più diffuse correlate a stili di vita e a scelte alimentari scorretti;
    in secondo luogo l'attuazione di una ristorazione collettiva scolastica in grado di fornire, al tempo stesso, un cibo ricco di nutrienti essenziali, saziante, gradevole, e al contempo moderatamente calorico e rispettoso delle raccomandazioni basate su prove scientifiche per la prevenzione dall'obesità e delle malattie croniche;
    le linee guida di tale modelli di ristorazione dovrebbero quindi riprendere, in particolare, gli indirizzi delle maggiori autorità scientifiche internazionali come ad esempio le raccomandazioni del Fondo mondiale per la prevenzione del cancro, del Codice Europeo Contro il Cancro, del Progetto Cuore per la prevenzione delle malattie cardiovascolari e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
    l'atto ufficiale nazionale sulla ristorazione scolastica sono le «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica», pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 134 dell'11 giugno 2010, risultato di un accordo Stato-Regioni e con la finalità di promuovere una ristorazione scolastica basata su dati scientifici e capace di promuovere una corretta alimentazione e prevenzione di sovrappeso, obesità e patologie cronico degenerative. Sullo stato di attuazione di tali linee il Ministero della Salute ha già effettuato indagini conoscitive presso i presidi territoriali del Ministero dell'istruzione;
    altrettanto significativo è il documento del 2011 «Linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana» a cura del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca in cui si evidenzia la responsabilità educativa della scuola di ogni ordine e grado nella incentivazione di sane abitudini alimentari che incrementino nei bambini e nei ragazzi la consapevolezza del rapporto cibo-salute;
    risulta evidente che questi due documenti necessitino dopo circa 5 anni dalla loro stesura, proprio in virtù del ruolo strategico che rivestono nelle giovani generazioni, un aggiornamento che tenga conto delle recenti indicazioni della comunità scientifica e della attuale modalità di ristorazione collettiva scolastica presente nel nostro Paese,

impegna il Governo:

  a valutare la possibilità di:
   inserire nei programmi didattici delle scuole primarie e secondarie di primo grado l'insegnamento dell'Educazione alimentare con l'obiettivo di contribuire alla formazione negli alunni di comportamenti corretti dal punto di vista dell'alimentazione e di contrasto ad ogni tipologia di spreco e di modelli virtuosi di recupero e riutilizzo delle eccedenze;
   aggiornare i contenuti e le modalità di attuazione delle «Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica» recependo le indicazioni e le raccomandazioni, degli organismi internazionali per la prevenzione delle malattie cardiovascolari, croniche e degenerative, al fine di assicurare agli studenti un cibo gradevole, ricco di nutrienti essenziali, moderatamente calorico in grado di prevenire l'insorgenza delle patologie legate ad una scorretta alimentazione.
9/1716-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Dallai, Piccoli Nardelli, Vazio, Moretto, Ermini, Marco Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha tra i suoi principali obiettivi quello di semplificare e agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari anche in ragione dei fini di solidarietà sociale, puntando anche sulla responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare;
    un ruolo centrale e decisivo viene da anni svolto dalle regioni e dagli enti locali per favorire l'incremento del recupero, e la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari, ma non solo, per fini di solidarietà sociale;
    è pertanto indispensabile a tal fine, che a livello decentrato siano maggiormente incentivati e implementati protocolli d'intesa tra le imprese donatrici e le Onlus riceventi, nonché quei progetti esistenti a livello regionale e locale di contrasto alla povertà, finalizzati anche al recupero e distribuzione di generi di prima necessità a favore di persone e famiglie in difficoltà;
    sotto questo aspetto diventa centrale che gli enti territoriali si facciano promotori di accordi in particolare con la grande distribuzione organizzata per il ruolo che questa può e deve avere per contrastare il fenomeno dello spreco alimentare e per la donazione a fini solidaristici;
    è necessario ottimizzare le esperienze locali esistenti, attraverso la creazione di una rete tra i vari soggetti attivi in questo ambito, una maggiore condivisione di dati e informazioni, la valorizzazione delle buone pratiche e la definizione di buone prassi, devono maggiormente consentire di lavorare nella direzione di un sistema integrato attraverso cui ottenere maggiore copertura e capillarità e regolarità della distribuzione dei beni,

impegna il Governo

ad attivarsi, anche in sede di conferenza unificata, e quale presupposto indispensabile per l'effettiva attuazione del provvedimento in esame, affinché le regioni e gli enti locali prevedano e implementino stringenti accordi di collaborazione, anche vincolanti, e anche attraverso l'adozione di proprie linee guida settoriali, con particolare riguardo all'industria e alla grande distribuzione organizzata, al settore della ristorazione, nonché al settore ortofrutticolo attraverso accordi di conferimento tra le organizzazioni agricole e gli enti del terzo settore, per il ruolo centrale che da queste può e deve essere svolto per favorire la riduzione degli scarti alimentari e degli altri prodotti e la loro distribuzione per fini di solidarietà sociale.
9/1716-A/19Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha tra i suoi principali obiettivi quello di semplificare e agevolare le procedure in materia di distribuzione dei prodotti alimentari anche in ragione dei fini di solidarietà sociale, puntando anche sulla responsabilizzazione degli operatori del settore alimentare;
    un ruolo centrale e decisivo viene da anni svolto dalle regioni e dagli enti locali per favorire l'incremento del recupero, e la distribuzione e l'utilizzo di prodotti alimentari, ma non solo, per fini di solidarietà sociale;
    è pertanto indispensabile a tal fine, che a livello decentrato siano maggiormente incentivati e implementati protocolli d'intesa tra le imprese donatrici e le Onlus riceventi, nonché quei progetti esistenti a livello regionale e locale di contrasto alla povertà, finalizzati anche al recupero e distribuzione di generi di prima necessità a favore di persone e famiglie in difficoltà;
    sotto questo aspetto diventa centrale che gli enti territoriali si facciano promotori di accordi in particolare con la grande distribuzione organizzata per il ruolo che questa può e deve avere per contrastare il fenomeno dello spreco alimentare e per la donazione a fini solidaristici;
    è necessario ottimizzare le esperienze locali esistenti, attraverso la creazione di una rete tra i vari soggetti attivi in questo ambito, una maggiore condivisione di dati e informazioni, la valorizzazione delle buone pratiche e la definizione di buone prassi, devono maggiormente consentire di lavorare nella direzione di un sistema integrato attraverso cui ottenere maggiore copertura e capillarità e regolarità della distribuzione dei beni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi, anche in sede di conferenza unificata, e quale presupposto indispensabile per l'effettiva attuazione del provvedimento in esame, affinché le regioni e gli enti locali prevedano e implementino stringenti accordi di collaborazione, anche vincolanti, e anche attraverso l'adozione di proprie linee guida settoriali, con particolare riguardo all'industria e alla grande distribuzione organizzata, al settore della ristorazione, nonché al settore ortofrutticolo attraverso accordi di conferimento tra le organizzazioni agricole e gli enti del terzo settore, per il ruolo centrale che da queste può e deve essere svolto per favorire la riduzione degli scarti alimentari e degli altri prodotti e la loro distribuzione per fini di solidarietà sociale.
9/1716-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Gregori, Nicchi, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato contiene la normativa necessaria per ottenere la riduzione degli sprechi, prevedendo uno specifico articolo contenente misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti che coinvolgono anche gli istituti scolastici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare eventuali iniziative volte a introdurre nell'ordinamento giuridico norme di coordinamento con il contenuto del decreto-legge n. 104 del 2013, in ordine alla qualità dei cibi serviti nelle mense scolastiche.
9/1716-A/20Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato persegue utili finalità volte a promuovere la piena utilizzazione dei prodotti da parte dei consumatori con azioni mirate a prevenire gli sprechi, in particolare alimentari, con l'obiettivo di promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in oggetto al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative tese a garantire, in caso di richiesta di clienti ai gestori di esercizi commerciali in cui si somministrano al pubblico cibi e bevande per consumo sul posto, il confezionamento degli alimenti non consumati all'interno del locale stesso, per il fine del consumo umano e del sostegno vitale di animali.
9/1716-A/21Brignone, Andrea Maestri, Civati, Matarrelli, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato contiene la condivisibile finalità di ottenere la riduzione degli sprechi e l'obiettivo di promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale, prevedendo in particolare forme di promozione, formazione e misure preventive in materia di riduzione degli sprechi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare eventuali ulteriori iniziative volte a incrementare la fondamentale funzione informativa svolta dalla società che eroga il servizio pubblico radiotelevisivo per incoraggiare anche comportamenti tesi a promuovere modelli di consumo più attenti alle esigenze sociali e alla sostenibilità ambientale, contribuendo alla limitazione degli impatti negativi sull'ambiente e sulle risorse naturali mediante informazioni sulle possibili modalità da utilizzare al fine di ridurre la produzione di rifiuti, promuovere il riuso e il riciclo al fine di estendere il ciclo di vita dei prodotti.
9/1716-A/22Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato contiene apprezzabili finalità complessive, che intende favorire la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, individuando specifiche misure finalizzate, in particolare, all'utilizzo dei beni per finalità di solidarietà sociale e al riutilizzo dei prodotti per ridurre la produzione di rifiuti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in oggetto al fine di adottare eventuali iniziative volte a introdurre ulteriori forme di promozione di progetti innovativi e studi finalizzati alla limitazione degli sprechi alimentari e all'impiego delle eccedenze alimentari, con particolare riferimento alla loro destinazione agli indigenti.
9/1716-A/23Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato contiene la condivisibile missione della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare eventuali iniziative volte a predisporre norme di contenimento ulteriore degli sprechi alimentari nel caso in cui gli operatori del settore alimentare non cedano per i fini previsti nel testo le eccedenze oltre il termine minimo di conservazione, e non destinino correttamente tali eccedenze stesse al sistema per la gestione dei rifiuti per lo smaltimento in discarica.
9/1716-A/24Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato contiene la condivisibile missione della riduzione degli sprechi, prevedendo uno specifico articolo contenente delle misure volte a ridurre gli sprechi nella somministrazione degli alimenti anche negli istituti scolastici,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare eventuali iniziative volte a avviare campagne informative e percorsi educativi all'interno delle scuole al fine di contrastare lo spreco di beni alimentari, ad insegnare modi di recupero di sostanze alimentari ancora idonee al consumo umano e promuovere un sano regime alimentare e un consumo critico.
9/1716-A/25Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato contiene il condivisibile scopo della riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, farmaceutici o di altri prodotti, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a chiarire la fonte normativa sulla base della quale è adottato il Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare.
9/1716-A/26Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno vengono sprecate ben 5,1 milioni di tonnellate di cibo che potrebbero essere recuperate per un valore di 13 miliardi di euro;
    gli sprechi non riguardano solo i produttori, i distributori e i ristoratori, ma anche i consumatori che producono il 43 per cento degli sprechi stessi;
    la metà del cibo che viene prodotto nel mondo, circa due miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura, benché sia in gran parte commestibile. Il dato, emerso da un rapporto del gennaio 2013 dell’Institution of Mechanical Engineers, associazione degli ingegneri meccanici britannici, è stato via via confermato da diversi studi successivi, su scala continentale;
    fra le cause di questo spreco di massa ci sono le cattive abitudini di milioni di persone, che non conservano i prodotti in modo adeguato. Ma anche promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario, i numerosi passaggi dal produttore al consumatore nelle catene di montaggio dei cibi industriali;
    solo nei Paesi industrializzati vengono buttate 222 milioni di tonnellate di cibo ogni anno: una quantità che sarebbe sufficiente a sfamare l'intera popolazione dell'Africa Sub Sahariana;
    occorre evitare lo spreco di prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza;
    il Presidente della Repubblica durante il suo intervento all'Expo il 5 giugno 2015 ha affermato che «Il cibo deve essere un diritto per tutti» e ha aggiunto che «Lo spreco è un insulto alla società e al bene comune. È possibile che i prodotti invenduti prossimi alla scadenza vengano distribuiti a chi ha bisogno?»,

impegna il Governo:

   a dare indirizzi per quanto di sua competenza affinché siano promossi accordi fra le mense scolastiche e le Onlus per il recupero del cibo servito a scuola e la cessione del cibo stesso alle Onlus;
   a promuovere campagne informative volte ad evitare lo spreco di cibi pienamente commestibili che rimangono invenduti a causa di un aspetto meno attraente dal punto di vista commerciale;
   a costituire direttive per favorire l'accesso degli istituti alberghieri al cibo in scadenza, ma ancora commestibile, per le loro esercitazioni.
9/1716-A/27Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    ogni anno vengono sprecate ben 5,1 milioni di tonnellate di cibo che potrebbero essere recuperate per un valore di 13 miliardi di euro;
    gli sprechi non riguardano solo i produttori, i distributori e i ristoratori, ma anche i consumatori che producono il 43 per cento degli sprechi stessi;
    la metà del cibo che viene prodotto nel mondo, circa due miliardi di tonnellate, finisce nella spazzatura, benché sia in gran parte commestibile. Il dato, emerso da un rapporto del gennaio 2013 dell’Institution of Mechanical Engineers, associazione degli ingegneri meccanici britannici, è stato via via confermato da diversi studi successivi, su scala continentale;
    fra le cause di questo spreco di massa ci sono le cattive abitudini di milioni di persone, che non conservano i prodotti in modo adeguato. Ma anche promozioni che spingono i consumatori a comprare più cibo del necessario, i numerosi passaggi dal produttore al consumatore nelle catene di montaggio dei cibi industriali;
    solo nei Paesi industrializzati vengono buttate 222 milioni di tonnellate di cibo ogni anno: una quantità che sarebbe sufficiente a sfamare l'intera popolazione dell'Africa Sub Sahariana;
    occorre evitare lo spreco di prodotti alimentari, ancora commestibili, che vengono scartati dalla catena agroalimentare per ragioni commerciali o estetiche ovvero perché in prossimità della data di scadenza;
    il Presidente della Repubblica durante il suo intervento all'Expo il 5 giugno 2015 ha affermato che «Il cibo deve essere un diritto per tutti» e ha aggiunto che «Lo spreco è un insulto alla società e al bene comune. È possibile che i prodotti invenduti prossimi alla scadenza vengano distribuiti a chi ha bisogno ?»,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di:
     dare indirizzi per quanto di sua competenza affinché siano promossi accordi fra le mense scolastiche e le Onlus per il recupero del cibo servito a scuola e la cessione del cibo stesso alle Onlus;
    promuovere campagne informative volte ad evitare lo spreco di cibi pienamente commestibili che rimangono invenduti a causa di un aspetto meno attraente dal punto di vista commerciale;
    costituire direttive per favorire l'accesso degli istituti alberghieri al cibo in scadenza, ma ancora commestibile, per le loro esercitazioni.
9/1716-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Santerini.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a finì di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;
   premesso che:
    l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;
    inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma ad hoc che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;
    la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;
    in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, nonché considerare la possibilità di sopprimere da questa legge le disposizioni in tema di farmaci.
9/1716-A/28Rondini.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a finì di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi»;
   premesso che:
    l'articolo 15 detta disposizioni dirette ad incentivare la donazione alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di medicinali non utilizzati, correttamente conservati e non scaduti;
    inserire in questo provvedimento una questione come quella della raccolta e donazione dei farmaci sembra inadatto allo scopo. Sarebbe stata necessaria una norma ad hoc che si occupasse totalmente del problema, in quanto sono molteplici i profili che andrebbero disciplinati;
    la cessione di farmaci dovrebbe avvenire in maniera più controllata, e, in particolare per i farmaci venduti dietro prescrizione medica;
    in questo provvedimento ci si limita a incentivare solo la donazione di farmaci non si fa una vera e propria battaglia allo spreco di questi. Per risolvere realmente il problema degli sprechi farmaceutici non basta pensare a ridistribuire ciò che non viene consumato ma è necessaria soprattutto una maggiore collaborazione da parte sia dei medici, che effettuano le prescrizioni, che delle farmacie e case farmaceutiche che li distribuiscono e producono,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prevedere e di emanare un provvedimento, di natura legislativa, che sia interamente dedicato a risolvere il problema dello spreco farmaceutico disciplinando tutto il sistema, arrivando così a ridurre gli sprechi, nonché considerare la possibilità di sopprimere da questa legge le disposizioni in tema di farmaci.
9/1716-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;
    l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;
    la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali sia rimessa la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco – di cui all'articolo 9 del presente provvedimento –, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, in quanto Ministero chiaramente competente in queste tematiche.
9/1716-A/29Guidesi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, al comma 5, prevede che sia rimessa al Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, sentiti gli altri Ministeri coinvolti, la promozione presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di percorsi mirati all'educazione alimentare, ad una produzione alimentare ecosostenibile e alla sensibilizzazione contro lo spreco di alimenti;
    l'articolo 10 prevede l'emanazione da parte del Ministero della salute di indicazioni per gli enti gestori di mense scolastiche, comunitarie e sociali per prevenire e ridurre lo spreco connesso alla somministrazione degli alimenti;
    la competenza sull'educazione alimentare dovrebbe essere mantenuta in capo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di evitare sovrapposizioni e possibili discordanze tra strumenti che perseguono gli stessi obiettivi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che anche al Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministero della salute, sia attribuita la competenza della promozione, presso le istituzioni scolastiche, di percorsi mirati all'educazione alimentare e alla sensibilizzazione contro lo spreco – di cui all'articolo 9 del presente provvedimento –, nonché sia coinvolto nella predisposizione delle linee di indirizzo di cui all'articolo 10, in quanto Ministero chiaramente competente in queste tematiche.
9/1716-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Guidesi, Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dell'Atto Camera 1716 e abb. recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi» prevede le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili,

impegna il Governo

ad adottare opportune iniziative volte a favorire un'educazione alimentare con un ridotto consumo di alimenti di origine animale al fine di ottenere un calo dell'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali tenuto conto degli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati.
9/1716-A/30Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dell'Atto Camera 1716 e abb. recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi» prevede le finalità del provvedimento, evidenziando prioritariamente la riduzione degli sprechi per ciascuna delle fasi di produzione, trasformazione, distribuzione e somministrazione di prodotti alimentari, attraverso la realizzazione, tra gli altri, dell'obiettivo del raggiungimento degli obiettivi generali stabiliti dal Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dal Piano nazionale di prevenzione dello spreco alimentare e della riduzione dello smaltimento in discarica dei rifiuti biodegradabili,

impegna il Governo

a valutare le opportune iniziative volte a favorire un'educazione alimentare con un equilibrato consumo di alimenti di origine animale al fine di ottenere un calo dell'impatto sull'ambiente e sulle risorse naturali tenuto conto degli effetti negativi su salute e ambiente ad essi associati.
9/1716-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta) Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi;
    in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;
    è ormai assodato l'abuso da parte dell'industria alimentare dell'olio vegetale di palma di origine tropicale di scarsa qualità che ha un notevole impatto sull'ambiente; in Indonesia e Malesia si procede alla deforestazione di quantità enormi di foresta pluviale, quasi il 90 per cento delle terre agricole indonesiane e malesiane sono utilizzate per la coltivazione di questo prodotto, pertanto si creano notevoli problemi ambientali, problemi alle biodiversità e problemi alle popolazioni locali;
    oltre ad essere insostenibile a livello ambientale, l'olio di palma ha un altissimo contenuto di acidi grassi saturi, principalmente l'acido palmitico, che portano tutta una serie di patologie correlate, quindi ipertensione, l'aumento del colesterolo, sovrappeso e così via e che sono presenti in tantissimi prodotti, soprattutto nei prodotti dolciari, ma anche nei prodotti della panificazione, biscotti, cracker;
    l'Istituto superiore di sanità si è espresso recentemente dicendo che i nostri bambini soprattutto, abusano di olio di palma, ed è ovviamente facilissimo superare il limite: la quantità giornaliera dovrebbe essere inferiore ai 20 grammi;
    appare più che mai opportuno si ponga un limite, indicando, in maniera palese sulle etichette dei prodotti alimentari che contengono olio di palma, che possono essere dannosi per la salute;
    già in altri paesi europei si è intervenuti in tal senso, ad esempio in Francia su alcuni prodotti vengono apposte delle fascette simili a quelle utilizzate per i pacchetti di sigarette,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia resa obbligatoria l'indicazione del contenuto di olio di palma, precisandone il quantitativo e la pericolosità per la salute in caso di assunzione eccessiva.
9/1716-A/31Mantero, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Gagnarli, Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi e a promuovere pratiche virtuose per una sana alimentazione;
    in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione o a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;
    in Francia già dal 2007, è stato modificato il Codice della sanità pubblica, introducendo un capitolo dedicato ai messaggi promozionali di alimenti e bevande e sono state dettate le condizioni per le informazioni di carattere sanitario che devono accompagnare i messaggi pubblicitari di alimenti e bevande;
    in Gran Bretagna dal 2008 è vietata la pubblicità e le promozioni dirette ai minori di sedici anni di cibi e bevande insalubri;
    così in quasi tutti i Paesi europei già da diversi anni sono state introdotte norme limitative riguardo la pubblicità di messaggi promozionali relativi a prodotti alimentari che siano dannosi per la salute, in specie per i minori;
    esiste un programma Comunitario di prevenzione dell'obesità che invita gli Stati ad «affrontare seriamente il problema della pubblicità di alimenti a rischio, trasmessa durante i programmi televisivi rivolti soprattutto ai bambini ed agli adolescenti»;
    appare più che mai opportuno si ponga un limite alla pubblicizzazione sulle reti televisive, di prodotti alimentari che siano dannosi per la salute e che contengano un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma,

impegna il Governo

ad attivarsi affinché sia inibita e vietata la pubblicità prevalentemente nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, di prodotti che siano dannosi per la salute e che inducono ad una distorta alimentazione soprattutto per i minori, maggiormente esposti ai messaggi promozionali che arrivano dai media.
9/1716-A/32Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Gagnarli, Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame contiene disposizioni finalizzate alla prevenzione in materia di riduzione degli sprechi e a promuovere pratiche virtuose per una sana alimentazione;
    in particolare dispone che siano promossi percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione o a una produzione alimentare ecosostenibile, anche nell'ottica di ridurre squilibri ambientali;
    in Francia già dal 2007, è stato modificato il Codice della sanità pubblica, introducendo un capitolo dedicato ai messaggi promozionali di alimenti e bevande e sono state dettate le condizioni per le informazioni di carattere sanitario che devono accompagnare i messaggi pubblicitari di alimenti e bevande;
    in Gran Bretagna dal 2008 è vietata la pubblicità e le promozioni dirette ai minori di sedici anni di cibi e bevande insalubri;
    così in quasi tutti i Paesi europei già da diversi anni sono state introdotte norme limitative riguardo la pubblicità di messaggi promozionali relativi a prodotti alimentari che siano dannosi per la salute, in specie per i minori;
    esiste un programma Comunitario di prevenzione dell'obesità che invita gli Stati ad «affrontare seriamente il problema della pubblicità di alimenti a rischio, trasmessa durante i programmi tetevisivi rivolti soprattutto ai bambini ed agli adolescenti»;
    appare più che mai opportuno si ponga un limite alla pubblicizzazione sulle reti tetevisive, di prodotti alimentari che siano dannosi per la salute e che contengano un alto livello di acidi grassi saturi, grassi animali, zuccheri e sali liberi, nonché olio di palma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi affinché sia inibita e vietata la pubblicità prevalentemente nelle fasce orarie di programmazione destinate ai minori, di prodotti che siano dannosi per la salute e che inducono ad una distorta alimentazione soprattutto per i minori, maggiormente esposti ai messaggi promozionali che arrivano dai media.
9/1716-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Gagnarli, Busto.