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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 9 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 marzo 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Censore, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Incà, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 marzo 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   IACONO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione degli olivi secolari» (3661);
   PAGLIA ed altri: «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» (3662);
   ROCCELLA ed altri: «Disposizioni in materia di elezioni primarie e disciplina dei partiti politici in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione» (3663).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DAGA ed altri: «Princìpi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico, nonché delega al Governo per l'adozione di tributi destinati al suo finanziamento» (2212) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Pastorelli.

  La proposta di legge GAGNARLI ed altri: «Disposizioni in materia di tutela della salute dei minori dai rischi alimentari» (2904) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Vita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  

   I Commissione (Affari costituzionali):
  TONINELLI ed altri: «Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di svolgimento contemporaneo di referendum promossi ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione» (3574) Parere della V Commissione;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CARRESCIA ed altri: «Modifica dell'articolo 131 della Costituzione, in materia di determinazione delle regioni italiane» (3583) Parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  ROBERTA AGOSTINI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale del diritto di voto delle donne» (3590) Parere delle Commissioni V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PISICCHIO: «Delega al Governo per l'istituzione di un sistema di valutazione della qualità dei servizi pubblici» (3611) Parere delle Commissioni II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PALESE ed altri: «Disposizioni per la selezione dei soggetti che i partiti, le coalizioni e i poli si impegnano a segnalare ai fini della nomina alla carica di Presidente del Consiglio dei ministri» (3618) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  FABBRI ed altri: «Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di diritti del fallito nella procedura fallimentare» (3609) Parere delle Commissioni I, V e X.

   VI Commissione (Finanze):
  MICCOLI ed altri: «Disposizioni concernenti il rilascio e il rinnovo delle concessioni demaniali marittime per i cantieri di costruzione e manutenzione di unità da diporto» (3615) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):
  CRIVELLARI: «Disposizioni per l'istituzione dei distretti culturali evoluti» (3622) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Affari sociali):
  SANDRA SAVINO: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di esclusione dei trattamenti di invalidità dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente» (3593) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  GELLI ed altri: «Modifiche alla deliberazione della Camera dei deputati 17 novembre 2014, recante istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza, nei centri di accoglienza per richiedenti asilo e nei centri di identificazione ed espulsione» (Doc XXII, n. 62) Parere della V Commissione.

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 29 febbraio 2016, ha trasmesso, in adempimento all'obbligo derivante dall'articolo 19 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), resa esecutiva con legge 13 novembre 1947, n. 1622, il testo della raccomandazione n. 204, relativa alla transizione dall'economia informale all'economia formale, adottata dalla Conferenza internazionale del lavoro nel corso della 104a sessione svoltasi a Ginevra nel mese di giugno 2015.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 4 marzo 2016, ha trasmesso le note relative all'attuazione data alla mozione CICCHITTO ed altri n. 1/01087, accolta dal Governo ed approvata dall'Assemblea nella seduta del 21 dicembre 2015, concernente iniziative per rilanciare la collaborazione con la Russia nonché per riconsiderare la questione delle sanzioni europee per la crisi ucraina, all'ordine del giorno NICOLETTI n. 9/2679-bis-A/247, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 novembre 2014, concernente il reclutamento del personale delle istituzioni scolastiche e formative italiane all'estero con particolare riferimento al personale della Provincia autonoma di Trento e, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva SPADONI ed altri n. 8/00151, approvata dalla III Commissione (Affari esteri) nella seduta del 5 novembre 2015, sul rispetto dei diritti umani nell'estrazione e commercializzazione di minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) competente per materia.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 marzo 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo in forma di dichiarazione sull'ampliamento del commercio dei prodotti delle tecnologie dell'informazione (ITA) (COM(2016) 122 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 122 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2016/72 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2016) 123 final), corredata dal relativo allegato (COM(2016) 123 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 8 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COM(2016) 62 final);
   Proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione (COM(2016) 115 final);
   Comunicazione della Commissione al Consiglio che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio sulla fornitura di sostegno di emergenza all'interno dell'Unione europea (COM(2016) 116 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Ritorno a Schengen – Tabella di marcia (COM(2016) 120 final).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di febbraio 2016.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 8 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il seguente incarico:
   al dottor Romolo De Camillis, l'incarico di direttore della Direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali;

  alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico:
   al dottor Romolo De Camillis, l'incarico, ad interim, di direttore della Direzione generale del terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese;

  alla XI Commissione (Lavoro) e alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il seguente incarico:
   alla dottoressa Agnese De Luca, l'incarico di responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e di responsabile della trasparenza, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 7 marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Federico Testa a presidente dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) (66).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO RECANTE DISPOSIZIONI PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE (A.C. 2953-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: COLLETTI ED ALTRI (A.C. 2921)

A.C. 2953-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Delega al Governo).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) quanto alla disciplina del tribunale delle imprese:
    1) ampliamento della competenza delle esistenti sezioni specializzate in materia di impresa, mantenendone invariato il numero e modificandone la denominazione in quella di «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato»;
    2) razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi:
     2.1) le controversie in materia di concorrenza sleale, ancorché non interferenti con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale e intellettuale;
     2.2) le controversie in materia di pubblicità ingannevole, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, e successive modificazioni;
     2.3) le azioni di classe;
     2.4) le controversie riguardanti gli accordi di collaborazione nella produzione e nello scambio di beni o servizi, relativi a società interamente possedute dai partecipanti all'accordo, di cui all'articolo 2341-bis, terzo comma, del codice civile;
     2.5) le controversie di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, relative a società di persone;
     2.6) le controversie in materia di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture, rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario, oltre quelle previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni;
    3) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate e dei tribunali ordinari, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministro della giustizia;
   b) quanto al tribunale della famiglia e della persona:
    1) istituire presso i tribunali ordinari e presso le corti di appello e sezioni distaccate di corte di appello le sezioni circondariali e distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori, di cui ai numeri 2) e 2-bis);
    1-bis) sopprimere il tribunale per i minorenni e l'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale per i minorenni, operando le conseguenti necessarie abrogazioni e modifiche delle disposizioni vigenti;
    1-ter) prevedere che i magistrati, anche onorari, addetti ai tribunali per i minorenni e agli uffici del pubblico ministero presso i predetti tribunali siano di diritto assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 1-bis), salvo il diritto, ove già maturato alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione, di proporre domanda di trasferimento ad altro ufficio o di assegnazione ad altro incarico;
    1-quater) prevedere che i presidenti dei tribunali per i minorenni e i procuratori della Repubblica presso i predetti tribunali siano assegnati, rispettivamente, ai tribunali e alle procure della Repubblica del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello a cui sono attribuite le funzioni in seguito alla soppressione ai sensi del numero 1-bis), con le funzioni di presidente della sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori e di procuratore aggiunto per il coordinamento del gruppo specializzato in materia di persona, famiglia e minori; prevedere che il presidente del tribunale, con provvedimento di organizzazione tabellare, designi il presidente titolare della sezione;
    1-quinquies) prevedere e disciplinare, anche con la previsione dell'adozione di decreti ministeriali, l'assegnazione del personale amministrativo al tribunale e alla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata della corte di appello cui sono trasferite le funzioni degli uffici soppressi e stabilire la disciplina per l'assegnazione delle attrezzature dei tribunali per i minorenni soppressi;
    1-sexies) prevedere l'assegnazione dei nuclei di polizia giudiziaria, attualmente operanti presso le procure della Repubblica dei tribunali per i minorenni, ai gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori, istituiti presso le procure della Repubblica dei tribunali di cui al numero 2-bis);
    2) attribuire in via esclusiva alla competenza delle sezioni specializzate circondariali di cui al numero 1) in primo grado:
     2.1) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale civile ordinario in materia di stato e capacità della persona, rapporti di famiglia compresi i giudizi di separazione e divorzio, anche quando vi siano figli minori, nonché i procedimenti relativi alla filiazione fuori del matrimonio;
     2.1-bis) i procedimenti attualmente attribuiti al tribunale per i minorenni dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione del codice civile e dall'articolo 32 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, fatta eccezione per i procedimenti di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, che sono devoluti alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis);
     2.1-ter) i procedimenti di cui all'articolo 333 del codice civile quando è in corso tra i genitori un procedimento di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio, o un procedimento relativo ai figli nati fuori dal matrimonio o instaurato ai sensi dell'articolo 316 del codice civile;
     2.2) i procedimenti attualmente di competenza del giudice tutelare esclusi quelli di cui al numero 2-bis);

    2-bis) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 1) tutti i procedimenti previsti dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e dagli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, salvo quanto previsto dal numero 2.1-ter) della presente lettera, oltre ai procedimenti relativi ai minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale e ogni altro procedimento attualmente attribuito al tribunale per i minorenni in materia penale e civile e amministrativa;
    2-ter) prevedere che i magistrati siano assegnati in via esclusiva alle sezioni specializzate di cui al numero 1) istituite presso i tribunali aventi sede coincidente con la corte di appello o con una sezione di corte di appello e che i predetti esercitino le relative funzioni in via esclusiva;
    2-quater) prevedere l'istituzione, presso le corti di appello e le sezioni distaccate di corte di appello, di sezioni specializzate per la trattazione dei procedimenti in sede di appello e in sede di reclamo contro i provvedimenti di cui ai procedimenti indicati ai numeri 2) e 2-bis); prevedere che i magistrati ad esse assegnati esercitino le relative funzioni in via esclusiva, ovvero, ove ciò non sia possibile, che tali procedimenti siano comunque assegnati a un collegio specializzato;
    2-quinquies) assicurare alle sezioni specializzate di cui al numero 1) l'ausilio dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione, centrale o periferica, e in particolare degli enti locali, delle aziende sanitarie locali e dei servizi sociali, nonché di organismi o persone privati con esse convenzionati;
    2-sexies) prevedere che le sezioni specializzate di cui al numero 2-bis) operino nella composizione prevista per i tribunali per i minorenni dall'articolo 2 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    2-septies) disciplinare il rito dei procedimenti attribuiti alle sezioni specializzate di cui al numero 1) secondo criteri di tendenziale uniformità, speditezza e semplificazione, con specifica attenzione alla tutela dei minori e alla garanzia del contraddittorio tra le parti, valorizzando i poteri conciliativi del giudice e il ricorso alla mediazione familiare, e in particolare secondo i seguenti criteri:
     2-septies.1) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di separazione e divorzio giudiziale e in materia di filiazione fuori del matrimonio, la quale preveda:
      a) introduzione del procedimento con ricorso, prevedendo un termine libero a comparire per la controparte di almeno venti giorni, riducibile, in caso di urgenza, d'ufficio o su istanza di parte;
      b) proposizione delle domande e richieste istruttorie negli atti introduttivi;
      c) svolgimento di una prima udienza davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale ascolta i coniugi o i genitori, ascolta i minori, salvo che gli stessi non siano capaci di discernimento, eventualmente dispone e acquisisce accertamenti patrimoniali, adotta provvedimenti provvisori e fissa l'udienza per l'assunzione delle prove richieste negli atti introduttivi e eventualmente precisate all'esito dell'ascolto delle parti e dei minori o, se non ritenga necessaria ulteriore istruttoria, invita le parti a concludere e rimette al collegio per la decisione, con o senza termini per la presentazione di memorie conclusionali secondo la difficoltà del caso, sentite le parti;
      d) previsione della reclamabilità dei provvedimenti provvisori davanti al collegio della corte di appello;
      e) previsione della possibilità per il giudice istruttore di farsi assistere da un ausiliario nell'ascolto del minore e di disporre in qualunque momento, sentite le parti, una consulenza tecnica d'ufficio psicologica sui minori e sulla capacità genitoriale delle parti, se necessaria;
      f) previsione della facoltà per le parti di richiedere la pronuncia della sentenza parziale di separazione o divorzio sin dalla prima udienza, all'esito dell'adozione dei provvedimenti provvisori, e previsione del potere per il giudice di emanare tale pronuncia in forma monocratica;
      d) previsione della concentrazione dell'istruzione probatoria e dell'attribuzione al giudice del potere di regolare le forme del contraddittorio preordinato alla decisione;
     2-septies.2) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti di separazione e divorzio consensuali e per la richiesta congiunta di regolamentazione dell'affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, la quale preveda:
      a) introduzione del procedimento con ricorso congiunto;
      b) comparizione davanti al presidente della sezione circondariale o distrettuale di cui al numero 1) o ad altro giudice da lui delegato, il quale valuta i presupposti della domanda e la corrispondenza delle condizioni concordate all'interesse del minore, disponendone l'audizione ogniqualvolta vi sia un dubbio in merito;
      c) rimessione al collegio per l'omologazione delle condizioni di separazione o di disciplina dell'affidamento e del mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio o per la sentenza di divorzio congiunto;
     2-septies.3) dettare una disciplina omogenea per i procedimenti in materia di responsabilità genitoriale di cui agli articoli 330, 332 e 333 del codice civile, nonché per l'esecuzione dei relativi provvedimenti, prevedendo in particolare:
     2-septies.3.1) quanto al procedimento in materia di responsabilità genitoriale:
      a) nella fase preprocessuale, che i pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, quando risultino vani gli interventi di natura assistenziale, siano obbligati a riferire al più presto al pubblico ministero minorile sulle condizioni di pregiudizio in cui un minore di età si trovi e di cui vengano a conoscenza in ragione del proprio ufficio;
      b) nella fase introduttiva, l'estensione della legittimazione attiva anche alla persona stabilmente convivente con il minore di età, nonché il contenuto del ricorso, le modalità di instaurazione del contraddittorio ed i casi in cui debba essere nominato il curatore speciale;
      c) nella fase istruttoria, una puntuale disciplina dei poteri delle parti, contemperandoli con la specificità del rito e con l'esigenza di celerità ed urgenza delle decisioni;
      d) una disciplina più dettagliata dell'intervento della pubblica autorità e del rapporto di questa con la competente sezione specializzata e con l'ufficio del pubblico ministero di cui al numero 2-decies), nei casi di pericolo grave ed attuale per la vita ed integrità fisica del minore di cui all'articolo 403 del codice civile;
      e) l'applicazione ai provvedimenti urgenti, in quanto compatibili, delle disposizioni del procedimento cautelare uniforme;
      f) un regime delle impugnazioni che tenga conto della tipologia dei provvedimenti minorili, individuando quelli reclamabili in corte di appello, con riserva di collegialità ai sensi dell'articolo 50-bis del codice di procedura civile, e prevedendo la ricorribilità in Cassazione, per violazione di legge, dei provvedimenti che decidono sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale;
     2-septies 3.2) quanto al procedimento per l'esecuzione dei provvedimenti, una disciplina che individui la competenza, indichi il rito e determini le sanzioni eventualmente applicabili in caso di inosservanza.
     2-septies.4) assicurare l'adeguata considerazione dell'interesse del minore, effettuandone l'ascolto diretto con l'assistenza di un ausiliario specializzato in psicologia o psichiatria ove il giudice lo ritenga opportuno, salvo che lo stesso valuti che il minore non sia capace di discernimento, nonché assicurare il rispetto delle Convenzioni internazionali in materia di protezione dell'infanzia e delle linee guida del Consiglio d'Europa in materia di giustizia a misura di minore;

    2-octies) prevedere che le attribuzioni del pubblico ministero nei procedimenti di cui ai numeri 2) e 2-bis) siano esercitate dalla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario, garantendo la specializzazione dei magistrati addetti a tali funzioni;
    2-novies) attribuire alla competenza delle sezioni specializzate di cui al numero 2-bis) i procedimenti penali di cui all'articolo 9 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404;
    2-decies) istituire presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2-bis) gruppi specializzati in materia di persona, famiglia e minori; prevedere l'individuazione, presso le procure generali della Repubblica, nell'ambito del programma di organizzazione dell'ufficio, di uno o più magistrati con competenze specialistiche;
    2-undecies) prevedere che in ambito penale le sezioni specializzate di cui al numero 2-bis) esercitino la giurisdizione secondo le disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, nella stessa composizione prevista dall'ordinamento giudiziario ai sensi dell'articolo 2 del citato decreto per ciascuna delle funzioni previste;
    2-duodecies) prevedere che costituisca titolo preferenziale, ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate e all'ufficio distrettuale del pubblico ministero di cui al numero 2-decies), l'aver esercitato funzioni in materia di famiglia e minori e l'aver partecipato ad azioni di formazione, e che i magistrati privi di titoli per pregresse esperienze in materia di famiglia e minori, comunque assegnati alle sezioni specializzate, debbano svolgere corsi di formazione presso la Scuola superiore della magistratura secondo le indicazioni del Consiglio superiore della magistratura;
    2-terdecies) prevedere che i magistrati delle sezioni specializzate civili e penali, i magistrati dell'ufficio distrettuale del pubblico ministero e i magistrati addetti alla trattazione degli affari di famiglia nelle procure della Repubblica siano tenuti a partecipare annualmente a specifiche attività di formazione, organizzate dalla Scuola superiore della magistratura e aventi come obiettivo l'acquisizione di conoscenze giuridiche, di conoscenze extragiuridiche propedeutiche al migliore esercizio delle funzioni di giudice e di pubblico ministero della famiglia e dei minori, di buone prassi di gestione dei procedimenti e di buone prassi per l'ascolto del minore;
    7) prevedere la rideterminazione delle dotazioni organiche delle sezioni specializzate circondariali e distrettuali di cui al numero 1) nonché degli uffici del pubblico ministero, adeguandole alle nuove competenze, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso la riorganizzazione e la razionalizzazione dei medesimi tribunali, assicurando l'esercizio in via esclusiva delle funzioni attribuite alle sezioni specializzate distrettuali di cui al numero 2-bis), senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; prevedere che successive modificazioni delle relative piante organiche del personale di magistratura e amministrativo siano disposte, fermi restando i limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche, con decreti del Ministero della giustizia;
    7-bis) prevedere l'emanazione delle necessarie norme transitorie, di attuazione e di esecuzione, nonché di coordinamento dello stesso con le leggi in materia di tutela morale, fisica ed economica dei minorenni, e di tutte le altre norme integrative che il nuovo ordinamento renderà necessarie.

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti il riassetto formale e sostanziale del codice di procedura civile e della correlata legislazione speciale, mediante novelle al codice di procedura civile e alle leggi processuali speciali, in funzione degli obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile, nel rispetto della garanzia del contraddittorio e dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) quanto al processo di cognizione di primo grado:
    1) valorizzare gli istituti del tentativo di conciliazione e della proposta di conciliazione del giudice, di cui agli articoli 185 e 185-bis del codice di procedura civile, prevedendo che la mancata comparizione personale delle parti o il rifiuto della proposta transattiva o conciliativa del giudice, senza giustificato motivo, costituiscano comportamento valutabile dallo stesso ai fini del giudizio;
    2) assicurare la semplicità, la concentrazione e l'effettività della tutela e garantire la ragionevole durata del processo;
    2-bis) modificare i casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, in considerazione della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie;
    2-ter) collocare il procedimento sommario di cognizione, ridenominato «rito semplificato di cognizione di primo grado», nell'ambito del libro secondo del codice di procedura civile, prevedendone l'obbligatorietà per le cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, con esclusione dei procedimenti attualmente assoggettati al rito del lavoro, assegnando al giudice, nel rispetto del principio del contraddittorio, la facoltà di fissare termini perentori per la precisazione o modificazione delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni, nonché per l'indicazione dei mezzi di prova diretta e contraria e per le produzioni documentali, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al rito ordinario;
    2-quater) prevedere l'obbligatorietà del rito ordinario di cognizione per le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, escludendo il potere del giudice di disporre il passaggio al procedimento sommario di cognizione;
    2-quinquies) in conformità ai criteri di cui ai numeri 2), 2-bis) e 2-ter), modificare le disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, e individuare i procedimenti speciali, disciplinati dal codice di procedura civile, dal codice civile e dalle leggi speciali, da assoggettare al rito semplificato di cognizione di primo grado;
    2-sexies) estendere la possibilità, anche per le cause di competenza del collegio, delle decisioni di cui all'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, prevedendo altresì una diversa collocazione sistematica degli articoli 281-quinquies e 281-sexies nel codice di procedura civile, preferibilmente dopo gli articoli 190 e 190-bis del codice medesimo;
    2-septies) prevedere che, all'udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione, il giudice istruttore, se ritiene che la causa sia matura per la decisione senza bisogno di assunzione di prova, rimetta le parti davanti al collegio, nonché prevedere che alla stessa udienza il giudice istruttore rimetta le parti davanti al collegio affinché sia decisa separatamente una questione avente carattere preliminare, quando la decisione di essa può definire il giudizio;
    3-bis) prevedere, fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile, prevedendo che la stessa negoziazione assistita debba essere curata da avvocati;

   b) quanto al giudizio di appello:
    4-bis) prevede che i termini per esperire tutti i mezzi di natura impugnatoria, anche diversi dall'appello, decorrano dalla comunicazione del testo integrale del provvedimento, da effettuare anche nei confronti della parte non costituita, abrogando le disposizioni che fanno decorrere dalla pubblicazione del provvedimento il termine di decadenza dall'impugnazione e con possibilità di modificare i termini attualmente previsti in misura non superiore a novanta giorni dalla comunicazione medesima;
    4-ter) individuare le materie relativamente alle quali l'appello è deciso da un giudice monocratico, tenuto conto della ridotta complessità giuridica e della contenuta rilevanza economico-sociale delle controversie;
    4-quater) prevedere che le cause riservate alla decisione collegiale siano trattate dal consigliere relatore, che provvede anche ad istruirle quando ammette nuovi mezzi di prova o nuovi documenti nei casi previsti dall'articolo 345, terzo comma, del codice di procedura civile;
    4-quinquies) prevedere che la inammissibilità dell'appello di cui all'articolo 348-bis del codice di procedura civile si applichi anche quando l'appello è proposto avverso un provvedimento emesso che definisce un procedimento sommario di cognizione; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore a cui il fascicolo è assegnato depositi, entro un congruo termine, una relazione con la concisa indicazione delle ragioni per cui ritiene che l'appello sia inammissibile ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che le parti possano interloquire, per iscritto, sulle ragioni esposte nella relazione; prevedere che il giudice monocratico assuma la decisione a norma dell'articolo 348-bis dopo il contraddittorio svoltosi tra le parti in forma scritta; prevedere che il giudice monocratico o il consigliere relatore, quando non ritiene di dover depositare la relazione di cui al presente numero, debba adottare un provvedimento non motivato in cui esclude la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di inammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 348-bis del codice di procedura civile; prevedere che, anche nel procedimento di appello proposto avverso il provvedimento con cui è stato definito un procedimento sommario di cognizione, i nuovi mezzi di prova e i nuovi documenti siano ammessi esclusivamente quando la parte dimostra di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per cause ad essa non imputabili;
    5) introduzione di criteri di maggior rigore nella disciplina dell'eccepibilità o rilevabilità, in sede di giudizio di appello, delle questioni pregiudiziali di rito;

   c) quanto al giudizio di cassazione:
    1) revisione della disciplina del giudizio camerale, attraverso l'eliminazione del procedimento di cui all'articolo 380-bis del codice di procedura civile, e previsione dell'udienza in camera di consiglio, disposta con decreto presidenziale, con intervento del procuratore generale, nei casi previsti dalla legge, in forma scritta e possibilità di interlocuzione con il medesimo, parimenti per iscritto, da parte dei difensori;
    2) interventi volti a favorire la funzione nomofilattica della Corte di cassazione, anche attraverso la razionalizzazione della formazione dei ruoli secondo criteri di rilevanza delle questioni;
    3) adozione di modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti;
    4) previsione di una più razionale utilizzazione dei magistrati addetti all'Ufficio del massimario e del ruolo, anche mediante possibilità di applicazione, come componenti dei collegi giudicanti, di quelli aventi maggiore anzianità nell'Ufficio;

   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1-bis) rendere obbligatoria, salvo che sia pregiudizievole per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura, la vendita dei beni immobili con modalità telematiche, in conformità a quanto previsto dal decreto emanato ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    1-ter) prevedere che, quando si sono svolti tre esperimenti di vendita del bene immobile sottoposto ad espropriazione forzata senza che siano state mai formulate offerte o istanze di assegnazione, il giudice, previa effettiva liberazione del bene ovvero assicurando anche con modalità informatiche la possibilità ad ogni interessato di visionare compiutamente l'immobile, disponga un ultimo esperimento di vendita a prezzo libero, all'esito del quale, in caso di mancanza di offerte, dichiara la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche se non ricorrono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile;
    1-quater) includere tra i beni mobili impignorabili i beni di uso quotidiano, privi di un apprezzabile valore di mercato, nonché gli animali di affezione o di compagnia, prevedendo che l'impignorabilità, anche nei casi diversi da quello di cui alla presente lettera, sia rilevabile d'ufficio;
    1-quinquies) individuare il valore del credito azionato nei confronti di una pubblica amministrazione, al di sotto del quale il terzo deve, a norma dell'articolo 546 del codice di procedura civile, accantonare una somma pari all'importo del credito aumentato di tre volte;
    2) ampliamento dell'ambito di applicazione dell'istituto delle misure coercitive indirette di cui all'articolo 614-bis del codice di procedura civile, mediante la previsione della possibilità, per la parte vittoriosa, di chiedere al giudice la fissazione della somma dovuta dalla parte soccombente, a causa della mancata o ritardata esecuzione dell'ordine giudiziale, in presenza di qualunque provvedimento di condanna, indipendentemente dal carattere fungibile o infungibile dell'obbligazione a cui esso si riferisce;
    2-bis) rideterminare il ruolo dell'ufficiale giudiziario quale agente dell'esecuzione coinvolto e motivato all'efficiente gestione del processo esecutivo, mediante:
     a) previsione della rotazione, anche obbligatoria, degli incarichi all'interno del singolo ufficio;
     b) previsione della redazione dei processi verbali con modalità informatiche, con sottoscrizione mediante l'utilizzo della firma digitale e con l'indicazione degli orari di apertura e chiusura delle operazioni eseguite;
     c) istituzione di un sistema di dichiarazione giurata o solennemente asseverata del debitore sulla composizione del proprio patrimonio, da rendere davanti all'ufficiale giudiziario, la cui mancanza o falsità sia oggetto di fattispecie incriminatrice penale con sanzioni pari a quelle della truffa, con perseguibilità d'ufficio ed estinzione del reato in caso di pagamento del credito per cui si procede;
     d) istituzione di un sistema di constatazioni formali, affidate all'ufficiale giudiziario, in grado di attestare lo stato e le condizioni di cose, luoghi o persone, quali accertamenti finalizzati all'esecuzione di un titolo e idonei a tenere luogo di formali azioni di accertamento o di opposizioni all'esecuzione in ordine alla presenza o meno delle situazioni di fatto legittimanti la successiva esecuzione;
     e) regolamentazione della consegna delle chiavi delle serrature sostituite dall'ufficiale giudiziario in occasione degli accessi agli immobili per l'espropriazione mobiliare e, se necessario, per l'esecuzione per rilascio di immobili, prevedendone il deposito in pubblici uffici diffusi sul territorio, quali quelli del comune in cui l'immobile si trova, o presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);
    2-ter) in caso di pignoramento dei veicoli, disciplinato dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile, prevedere l'iscrizione degli estremi del veicolo in un sistema informatico gestito dal centro elettronico nazionale della Polizia di Stato, con individuazione del soggetto che deve richiedere l'iscrizione; prevedere modalità e tempi per la richiesta di iscrizione e per ogni successiva annotazione o cancellazione; prevedere la procedibilità d'ufficio per il reato di sottrazione di veicolo sottoposto a pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo; prevedere che le forze di polizia debbano consegnare il veicolo immediatamente dopo il controllo all'istituto vendite giudiziarie più vicino al luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto o ad un soggetto delegato dal medesimo istituto;
    2-quater) introdurre meccanismi di maggiore celerità e tutela dei comproprietari non debitori nei casi di espropriazione di beni indivisi, tra cui l'armonizzazione dei meccanismi di avvio del giudizio di divisione endoesecutiva e la previsione dell'espropriazione dei beni in comunione legale mediante pignoramento dell'intero e restituzione al coniuge non debitore della metà del controvalore del bene, al lordo delle spese di liquidazione;
    2-quinquies) anticipare il termine ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione degli immobili pignorati all'atto della nomina del custode, con esclusione dei soli casi in cui l'immobile pignorato sia la prima casa di abitazione del debitore, e prevedere l'attuazione diretta dell'ordine da parte del giudice dell'esecuzione che lo ha emesso, se del caso per il tramite del custode o di altri ausiliari a tale scopo previsti».

   e) quanto ai procedimenti speciali:
    1) potenziare l'istituto dell'arbitrato, anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato e razionalizzare la disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, nonché riordinare le disposizioni dell'arbitrato in materia societaria mediante: l'estensione dei tipi di società che possono ricorrervi sempreché iscritte nel registro delle imprese; la specifica previsione dell'efficacia della clausola compromissoria anche per i componenti del consiglio di sorveglianza e del consiglio di gestione, per le controversie che abbiano ad oggetto diritti disponibili; la specifica previsione della compromettibilità delle liti aventi ad oggetto le decisioni dei soci e le deliberazioni di ogni organo della società purché abbiano ad oggetto diritti disponibili; il coordinamento con le disposizioni processuali e societarie e con la competenza territoriale del tribunale delle imprese, in particolare attribuendo il potere di nomina degli arbitri, nel caso previsto dall'articolo 34, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del luogo in cui la società ha la sede legale;
    2) ulteriore riduzione e semplificazione dei riti speciali, anche mediante omogeneizzazione dei termini e degli atti introduttivi nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi;

   f) introduzione di criteri, anche mediante limitazioni temporali, in ordine all'eccepibilità e alla rilevabilità d'ufficio delle questioni di giurisdizione nel processo civile;
   g) introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi;
   h) adeguare le norme processuali all'introduzione del processo civile telematico, anche mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione, prevedendo altresì:
    1) l'adeguamento delle modalità di identificazione ed autenticazione degli utenti conformi al sistema pubblico di identità digitale;
    2) l'individuazione delle modalità di deposito telematico degli atti processuali e dei documenti;
    3) il rilascio dell'attestazione di avvenuto deposito in via automatica da parte del sistema informatico al momento del caricamento degli atti processuali e dei documenti nel sistema medesimo;
    4) un sistema di monitoraggio della funzionalità e delle interruzioni del sistema informatico, con automatica rimessione in termini delle parti processuali per l'ipotesi di impossibilità di rispettare i termini processuali generata da mancata funzionalità del sistema informatico del Ministero della giustizia, che non consenta alla parte di caricare gli atti processuali e i documenti nel sistema informatico medesimo;
    5) uno schema informatico per la predisposizione degli atti processuali che, ferma restando l'immodificabilità del loro contenuto informativo, consenta: l'agevole fruizione sulla maggior parte degli strumenti informatici indipendentemente dalle dimensioni dell'apparato di visualizzazione; la fruizione attraverso gli apparati informatici ad ausilio delle persone con disabilità; la creazione di collegamenti ipertestuali tra varie parti del testo, con i documenti prodotti, con risorse esterne; l'inserimento di immagini, filmati, tracce sonore;
    6) il divieto di sanzioni processuali sulla validità degli atti per il mancato rispetto delle specifiche tecniche sulla forma e sullo schema informatico dell'atto, quando questo abbia comunque raggiunto lo scopo; l'irrogazione di sanzioni pecuniarie a carico della parte, quando gli atti difensivi, anche se sottoscritti da un difensore, redatti in difformità dalle specifiche tecniche, ledono l'integrità del contraddittorio o rendono inattendibili le rilevazioni statistiche;
    7) l'individuazione dei casi in cui il giudice assicura il deposito telematico dei propri provvedimenti, in particolare al fine di consentire le rilevazioni statistiche o per evitare il pericolo di falsificazione dei provvedimenti di autorizzazione al prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice;
    8) l'individuazione dei tipi di firma elettronica da utilizzare per la sottoscrizione degli atti processuali e dei documenti;
    9) la disciplina delle modalità di tenuta e conservazione degli atti e dei documenti contenuti nel fascicolo informatico, nonché le modalità per accedere al fascicolo e per facilitare la reperibilità degli atti e dei documenti nonché delle informazioni ivi contenute;
    10) l'introduzione, in via generale, del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, e la strutturazione di campi necessari all'implementazione delle informazioni dei registri del processo, per assicurare un'agevole consultabilità degli atti e dei provvedimenti informatici, prevedendo le conseguenze, anche processuali, dell'eventuale inosservanza;
    11) la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo d'ufficio al giudice dell'impugnazione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
    12) l'emanazione di un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari;
    13) la disciplina delle modalità di spedizione e rilascio della copia esecutiva, riservando i relativi compiti al cancelliere, eliminando il divieto di spedizione di più di una copia in forma esecutiva alla stessa parte e prevedendo la possibilità per la parte di procedere esecutivamente in forza di copia munita di attestazione di conformità alla copia esecutiva rilasciata dal cancelliere;
    14) l'implementazione dei registri di cancelleria ai fini delle tempestive e compiute rilevazioni statistiche dell'attività giudiziaria;
    15) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di sistemi di riconoscimento vocale e di redazione del processo verbale con modalità automatiche, prevedendo che in tal caso non si proceda alla redazione del processo verbale in altra forma;
    16) la messa a disposizione da parte del Ministero della giustizia, nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di attrezzature e sistemi informatici che consentano la partecipazione a distanza all'udienza;
    17) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri da 1) a 16) della presente lettera non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il Ministero della giustizia provvede agli adempimenti previsti nel presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
    18) che l'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contenga anche i dati identificativi di tutte le imprese e di tutti i professionisti, ivi compresi i recapiti telefonici, prevedendo le opportune disposizioni per porre a carico dei consigli degli ordini o dei collegi professionali e del registro delle imprese l'obbligo di inserire i predetti dati, in tempo reale e con sistemi automatizzati, nonché le sanzioni in caso di inadempimento;
    19) che, quando il destinatario sia un'impresa o un professionista, l'avvocato effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante dall'indice nazionale di cui al numero 18) della presente lettera e che allo stesso modo proceda il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente;
    20) che, in tutti i casi in cui la notificazione all'impresa o al professionista, eseguita con modalità telematiche, non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto da notificare sia inserito in un'area web riservata del portale gestito dal soggetto di cui il Ministero dello sviluppo economico si avvale per la gestione dell'indice nazionale di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; che all'area web riservata possa accedere esclusivamente il destinatario della notificazione con modalità telematiche; che sia posto a carico del notificante l'obbligo di pagare una somma determinata, tenendo conto degli importi dovuti per la notificazione a norma dell'articolo 140 del codice di procedura civile;
    21) che dall'attuazione delle disposizioni di cui ai numeri 18), 19) e 20) non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    22) che le norme attuative della disposizione prevista dal numero 20), per il caso di mancato perfezionamento della notificazione effettuata con modalità telematiche, si applichino anche quando la notificazione dell'atto introduttivo del procedimento è eseguita a cura della cancelleria;
    23) che, quando il destinatario sia un soggetto diverso da quelli di cui al numero 19), l'avvocato o il dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale direttamente per stare in giudizio personalmente effettuino la notificazione esclusivamente a mezzo del servizio postale a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53; che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare una dichiarazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale attesta l'assenza di procedimenti disciplinari pendenti a suo carico e di non aver riportato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio professionale o altra più grave sanzione;
    24) che l'ufficiale giudiziario proceda alla notificazione degli atti esclusivamente quando:
     a) l'istanza proviene da una parte che dichiara di non essere assistita da un difensore;
     b) il difensore istante attesta, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che per specifiche ragioni oggettive, individuate dal decreto legislativo, non è possibile procedere a norma dei numeri precedenti;
     c) è fatta espressa istanza che si notifichi a mani del destinatario;
    25) che, quando la notificazione è eseguita, a richiesta dell'ufficiale giudiziario o della cancelleria, a mezzo del servizio postale, l'atto da notificare e l'avviso di ricevimento siano trasmessi con modalità telematiche, rispettivamente, all'ufficio postale incaricato della spedizione e alla cancelleria, anche attribuendo i necessari poteri di certificazione della conformità della copia informatica all'originale; che l'ufficiale giudiziario, di regola, si avvalga del servizio postale anche per la notificazione degli atti in materia civile e amministrativa da eseguire nel comune ove ha sede l'UNEP;
   h-bis) all'articolo 96, terzo comma, del codice di procedura civile, prevedere che nella determinazione della somma ivi prevista il giudice, nel caso in cui la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede, condanni la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, determinata tra il doppio e il quintuplo delle spese legali liquidate;
   h-ter) prevedere che il giudice, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91 del codice di procedura civile, condanni d'ufficio e anche se non sussistono gli altri presupposti di cui all'articolo 96, primo comma, del codice di procedura civile, la parte soccombente, che ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, al pagamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, di importo determinato, tenendo conto del valore della controversia, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per l'introduzione del giudizio.

  3. I decreti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, sentite le competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni dall'assegnazione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine di cui al secondo periodo del presente comma scada nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dall'alinea dei commi 1 e 2 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo termine è prorogata di sessanta giorni.
  4. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 3, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio delle deleghe e nel rispetto dei pertinenti princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 1 e 2, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi.
  5. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo, la corrispondente relazione tecnica ne evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione nel loro ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Delega al Governo)

  All'emendamento 1. 601 della Commissione, dopo la parola: comparativa aggiungere la seguente: illecita.
0. 1. 601. 1. Cinzia Maria Fontana.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 2.2), dopo le parole: pubblicità ingannevole aggiungere le seguenti: e comparativa.
1. 601. La Commissione.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 604 della Commissione, dopo le parole: le sezioni aggiungere la seguente: specializzate.
0. 1. 604. 1. Cinzia Maria Fontana.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 1-sexies), sostituire le parole: dei tribunali di cui al numero 2-bis) con le seguenti: dei tribunali presso i quali sono istituite le sezioni distrettuali di cui al numero 2-bis).
1. 604. La Commissione.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 614 della Commissione, sostituire le parole: disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio prevedendo con le seguenti: introduzione di.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento:
    dopo la parola:
incarichi aggiungere le seguenti: relativi alle consulenze tecniche d'ufficio;
    sostituire le parole: prevedere l'obbligo con le seguenti: previsione dell'obbligo.
0. 1. 614. 2. Cinzia Maria Fontana.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 614 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole:; prevedere un adeguato sistema di controllo preventivo sul possesso, in capo ai soggetti nominabili consulenti tecnici d'ufficio, dei necessari requisiti di professionalità ed esperienza; prevedere che in caso di mancato deposito della relazione nei termini assegnati, salva la richiesta di proroga concedibile per una sola volta se motivata e provata, il consulente tecnico d'ufficio non ha diritto alla liquidazione del compenso; prevedere che il mancato deposito della relazione del consulente tecnico d'ufficio entro il termine perentorio fissato dal giudice determina la nullità della relazione e la sua inutilizzabilità, rilevabili d'ufficio o su istanza di parte.
0. 1. 614. 1. Sarro, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2-septies.1), dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
  e-bis
) disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio prevedendo meccanismi di distribuzione degli incarichi secondo i principi della competenza e della specializzazione e prevedere l'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali.
1. 614. La Commissione.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 608 della Commissione, dopo le parole: le sezioni aggiungere la seguente: specializzate.
0. 1. 608. 1. Cinzia Maria Fontana.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-decies), dopo le parole: presso i tribunali aggiungere le seguenti: presso i quali sono istituite le sezioni distrettuali.
1. 608. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 2-decies), sostituire le parole:; prevedere l'individuazione, con le seguenti:, secondo il modello previsto dagli articoli 102 e seguenti del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, attribuendo al Consiglio superiore della magistratura il potere di nomina del procuratore aggiunto; prevedere l'individuazione, presso le procure della Repubblica presso i tribunali di cui al numero 2) e.
1. 37. Ferranti, Ermini, Santerini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere i numeri 1), 2-ter), 2-quater) e 2-quinquies).
1. 353. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 1).
1. 354. (ex 1. 82.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole da: o il rifiuto fino a: costituiscano con la seguente: costituisca.
1. 355. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, sostituire le parole: del giudizio con le seguenti: della condanna alla refusione delle spese di giudizio.
1. 356. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo esecutivo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari.
1. 357. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera a), numero 1, aggiungere, in fine, le parole: e che il processo verbale di conciliazione costituisca titolo idoneo alla trascrizione ove contempli vicende traslative, costitutive o modificative di diritti reali immobiliari.
1. 357.(Testo modificato nel corso della seduta) Sarro, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) attribuire al giudice la facoltà di ridurre i termini temporali di cui al sesto comma dell'articolo 183 del codice di procedura civile, a seconda della prospettata difficoltà della controversia.
1. 358. (vedi 1. 94) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2) sostituire le parole da: tutela fino alla fine del numero con le seguenti: tutela, al fine di garantire la ragionevole durata del processo, in particolare:
   2. 1) affidando al giudice il potere di derogare all'articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile, sia per quanto riguarda i termini di presentazione delle memorie ivi previste, sia per l'eventuale riduzione del loro numero;
   2. 2) prevedendo che il giudice possa dare indicazioni vincolanti alle parti sia sull'ampiezza delle comparse conclusionali e delle repliche, sia per la limitazione dei suddetti scritti a punti di fatto e di diritto specificamente indicati;
   2. 3) disponendo che il giudice possa invitare le parti a precisare le conclusioni per iscritto entro un termine prefissato.
1. 359. (ex 1. 103.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2.1) prevedere che per le ipotesi in cui il giudice non proceda ai sensi dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, di eliminare espressamente l'udienza di precisazione delle conclusioni e prevedere che, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudice, conceda, anche telematicamente alle parti: a) un termine per la precisazione delle conclusioni da effettuarsi mediante deposito telematico di un atto; b) contestualmente i termini ordinari o abbreviati per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica;.
1. 360. (ex 1. 112.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1 ) modificare l'articolo 281-sexies del codice di procedura civile eliminando la pronuncia al termine della discussione con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione prevedendo il deposito della sentenza, come a norma dell'articolo 281-quinquies, entro trenta giorni dalla discussione orale della causa;.
1. 361. (ex 1. 114.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1) Prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini disciplinari per il giudice designato.
1. 362. (ex 1. 127.) Sannicandro, Daniele Farina, Colletti.

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2.1) prevedere termini perentori per la pronuncia dei provvedimenti, di cui all'articolo 186. L'inosservanza dei termini perentori di cui al precedente periodo è rilevante ai fini della valutazione della professionalità e dell'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi dei magistrati.
1. 363. (ex 1. 128.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2-bis).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2-quinquies, sopprimere la parola: , 2-bis.
1. 364. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2-ter).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2-quinquies), sostituire le parole: , 2-bis e 2-ter con le seguenti: e 2-bis.
1. 365. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2-ter), dopo le parole: rito del lavoro aggiungere le seguenti: prevedendo che l'udienza di prima comparizione delle parti sia fissata in un congruo termine comunque non superiore a tre mesi e.

  Conseguentemente, al medesimo numero, dopo le parole: delle eccezioni e delle conclusioni aggiungere le seguenti: tenuto conto delle domande e delle eccezioni proposte dalle altre parti.
1. 366. Verini, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), numero 2-ter), sostituire le parole: la facoltà con le seguenti: l'obbligo, se richiesto da una delle parti.
1. 367. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 2-quater), sostituire le parole: procedimento sommario di cognizione con le seguenti: rito semplificato di cognizione.

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 4-quinquies, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: procedimento sommario di cognizione con le seguenti: rito semplificato di cognizione.
1. 375. Verini, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), dopo il numero 2-septies), aggiungere il seguente:
  2-octies)
prevedere che il rito semplificato di cognizione di primo grado sia definito con sentenza che contenga una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1. 376. Verini, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 369. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 370. Dambruoso, D'Agostino, Matarrese, Vargiu, Vecchio.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 371. Giorgio Piccolo, Baruffi, Damiano, Gnecchi, Epifani, Arlotti, Casellato, Giacobbe, Incerti, Patrizia Maestri, Scuvera, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 372. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere il numero 3-bis).
*1. 350. Sannicandro, Daniele Farina.

  All'emendamento 1. 600 della Commissione, sopprimere le parole: individuare i casi in cui è possibile.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, sostituire le parole: ricorrere anche con le seguenti: prevedere di ricorrere.
0. 1. 600. 1. Colletti.

  All'emendamento 1. 600 della Commissione, sostituire le parole: individuare i casi in cui è possibile con le seguenti: prevedere che sia possibile.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere, in fine, le parole: senza che la stessa sia condizione di procedibilità.
0. 1. 600. 4. Sarro, Occhiuto.

  All'emendamento 1. 600 della Commissione, sostituire le parole: individuare i casi in cui è possibile con le seguenti: prevedere che sia possibile.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, aggiungere, in fine, le parole: senza che la stessa costituisca condizione di procedibilità dell'azione.
0. 1. 600. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Sarro, Occhiuto.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 600 della Commissione, dopo le parole: del predetto codice aggiungere le seguenti: che non abbiano ad oggetto diritti indisponibili.
0. 1. 600. 2. Cinzia Maria Fontana, Baruffi, Damiano, Gnecchi.

  All'emendamento 1. 600 della Commissione, sostituire le parole: di cui al decreto-legge con le seguenti: disciplinata dal Capo II, articoli 2 e seguenti, del decreto-legge.
0. 1. 600. 7. La Commissione.
(Approvato)

  All'emendamento 1. 600 della Commissione, aggiungere, in fine, le parole: In tali casi, la negoziazione assistita non deve essere condizione di procedibilità.
0. 1. 600. 5. Sannicandro, Daniele Farina, Scotto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3-bis) con il seguente:
  3-bis) Fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile, individuare i casi in cui è possibile, per le controversie di cui all'articolo 409 del predetto codice, ricorrere anche alla negoziazione assistita di cui al decreto legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.
1. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), sopprimere le parole: fermo restando quanto disposto dall'articolo 412-ter del codice di procedura civile.
1. 382. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), sostituire le parole: fermo restando quanto disposto dall'articolo con le seguenti: successivamente all'esperimento di un tentativo di conciliazione nelle sedi di cui all'articolo
1. 378. Baruffi, Damiano, Gnecchi, Epifani, Incerti, Giorgio Piccolo, Scuvera, Patrizia Maestri, Arlotti, Giacobbe, Casellato, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti:, nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
*1. 373. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti:, nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
*1. 377. Squeri.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), dopo le parole: anche per le controversie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile aggiungere le seguenti: nei termini indicati dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.
1. 374. (vedi 0. 1. 701. 1.) Damiano, Baruffi, Gnecchi, Epifani, Patrizia Maestri, Giacobbe, Incerti, Casellato, Scuvera, Giorgio Piccolo, Arlotti, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla, Dell'Aringa.

  Al comma 2, lettera a), numero 3-bis), aggiungere, in fine, le parole: : tale possibilità non deve comunque riguardare diritti indisponibili;.
1. 379. Gnecchi, Damiano, Baruffi, Epifani, Giacobbe, Patrizia Maestri, Incerti, Casellato, Arlotti, Giorgio Piccolo, Scuvera, Taranto, Bargero, Basso, Montroni, Di Salvo, Albanella, Zappulla, Dell'Aringa.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) prevedere che per ogni procedimento civile la forma della domanda o dell'impugnazione, sia il ricorso.
1. 380. (vedi 1. 156.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) sopprimere l'articolo 45 del codice di procedura civile sul conflitto di competenza d'ufficio.
1. 381. (ex 1. 230.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
quanto al giudizio di appello:
    1) previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro;
    2) previsione che, nella forma dell'appello, la parte indichi specificatamente e a pena di inammissibilità le censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata; previsione che l'atto contenga l'indicazione dei mezzi di prova dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché i nuovi non prodotti in primo grado per causa non imputabile alla parte;
    3) abrogazione delle norme recanti l'inammissibilità dell'appello;
    4) prevedere che l'impugnazione incidentale tardiva non perda di efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata improcedibile o è rinunciata;
    5) introduzione della facoltà, per il giudice, di condannare alle spese, indipendentemente dalla soccombenza, la parte che, in violazione delle disposizioni sulle impugnazioni incidentali, abbia proposto la propria impugnazione incidentale nelle forme dell'impugnazione principale;
    6) stabilire che gli effetti della riforma o della cassazione parziale siano estesi anche ai provvedimenti o agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata solo se questa è passata in giudicato;
1. 383. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere i numeri 4-bis), 4-quinquies) e 5.
1. 384. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4-ter con il seguente:
   4-ter)
previsione che l'appello sia deciso da un giudice monocratico per le cause di valore inferiore a 50.000 euro.
1. 385. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il numero 4-quinquies.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
  Art. 1-bis – 1. Gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile sono abrogati.
1. 445. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi.

  Al comma 2, lettera b), sostituire il numero 4-quinquies con il seguente:
  4-quinquies)
abrogare gli articoli 348-bis e 348-ter del codice di procedura civile.
1. 386. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 5).
*1. 387. (ex 1. 176.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera b), sopprimere il n. 5).
*1. 388. (ex 1. 176.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
  6) immediata provvisoria efficacia di tutte le sentenze di secondo grado prevedendosi che per quelle costitutive e dichiarative ovvero relative allo stato ed alla capacità delle persone la provvisoria efficacia sia subordinata al rigetto della istanza inibitoria da proporsi, disciplinandosene procedimento e termini con disciplina analoga, quanto alle condizioni ed ai presupposti di ammissibilità, a quella di cui all'attuale formulazione dell'articolo 373 del codice di procedura civile.
1. 389. (ex 1. 182.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   2-bis)
soppressione dell'articolo 360-bis del codice di procedura civile.
1. 390. (ex 1. 188 e vedi 1. 196) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 1).
1. 391. (ex 1. 188) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  All'emendamento 1. 603 della Commissione, sopprimere le parole: parimenti per iscritto, da parte dei difensori,
0. 1. 603. 1. Colletti.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole da:, con intervento fino alla fine del numero con le seguenti: con l'intervento non obbligatorio del procuratore generale e possibilità, nei casi previsti dalla legge, di requisitoria in forma scritta e di interlocuzione, parimenti per iscritto, da parte dei difensori.
1. 603. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) reintrodurre all'articolo 360, primo comma, numero 5) del codice di procedura civile il sindacato sulla omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
1. 392. (ex 1. 193.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) abrogazione dell'articolo 360-bis del codice di procedura civile.
1. 393. (vedi 1. 196.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) modificare l'articolo 392 del codice di procedura civile, prescrivendo che la citazione a comparire avanti al giudice del rinvio sia notificata al difensore della parte piuttosto che alla parte personalmente;.
1. 394. (ex 1. 198.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c) dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) prevedere la revocazione delle decisioni di merito della Corte di cassazione anche ai sensi dell'articolo 395, numero 5, del codice di procedura civile.
1. 395. (ex 1. 197.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 396. (ex *1. 199, *1. 200, *1. 201) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 397. (ex *1. 199 e *1. 200, *1. 201) Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera c), sopprimere il numero 3).
*1. 398. (ex *1. 199 e *1. 200, *1. 201) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) quanto all'esecuzione forzata:
    1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
    2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;
    3) prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio, prevedendo che per tali interrogazioni non sia dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo, anticipato dal creditore, predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi;
    4) previsione della riduzione della metà del termine temporale per il completamento delle procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro da parte delle amministrazioni dello Stato e dagli enti pubblici non economici.
    5) prevedere che il termine di cui all'articolo 497 del codice di procedura civile sia riportato ai previgenti novanta giorni.
1. 399. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), al numero 1-bis), premettere il seguente:
  1) Prevedere che l'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, possa essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto ovvero quello competente per territorio. A tal fine, il decreto ministeriale di cui al comma 3, è redatto secondo i seguenti criteri direttivi:
   gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile;
   l'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene;
   l'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione;
   per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.
1. 400. (ex 1. 205.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1-ter).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2-bis), sopprimere le lettere b) e d).
1. 401. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere il numero 1-ter).
1. 402. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sopprimere le parole da:
disponga un ultimo fino a: esito del quale;
   aggiungere, in fine, le parole: ponendo comunque le spese di procedura a carico del debitore.
1. 403. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire le parole da: previa effettiva fino a: assicurando anche con la seguente: assicura.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: disponga un ultimo fino alla fine del numero.
1. 404. Baldassarre, Artini, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire le parole da: disponga un ultimo esperimento fino alla fine del numero con le seguenti: fissi, per i successivi esperimenti di vendita, un prezzo base inferiore al precedente fino al limite della metà.
1. 405. Verini, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), sostituire le parole da: disponga un ultimo esperimento fino a: dichiara con le seguenti: verifichi la disponibilità degli enti locali in cui è ubicato l'immobile o di società partecipate pubbliche ad acquistarlo ad un prezzo pari al 60 per cento dell'importo fissato per il primo esperimento di vendita, fermo restando il vincolo di destinazione di utilizzo del bene immobile ai fini dell'edilizia residenziale pubblica nonché il divieto di alienazione per dieci anni e dichiari.
1. 406. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 1-ter), aggiungere in fine le parole:, estendendone l'applicazione alle sentenze emesse in virtù dell'articolo 409 del codice di procedura civile.
1. 407. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere i seguenti:
   2. 1) previsione di una procedura telematica gratuita per la ricerca dei beni da pignorare;
   2. 2) abrogazione delle disposizioni relative all'ulteriore compenso percepito dall'ufficiale giudiziario nelle ipotesi in cui proceda alle operazioni di pignoramento presso terzi o mobiliare di cui all'articolo 122, comma 2 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229.
1. 408. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 2-bis), sopprimere le lettere b) e d).
1. 409. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera d), numero 2-quinquies) aggiungere in fine le parole: prevedere che quando l'immobile pignorato è la prima casa di abitazione del debitore il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione è costituito dall'aggiudicazione o dall'assegnazione, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di emetterlo anteriormente;
1. 410. Verini, Ermini.

  Al comma 2, lettera d), numero 2-quinquies) aggiungere in fine le parole: prevedere che quando l'immobile pignorato è l'abitazione principale del debitore il momento ultimo per l'emanazione dell'ordine di liberazione è costituito dall'aggiudicazione o dall'assegnazione, fermo restando il potere del giudice dell'esecuzione di emetterlo anteriormente;
1. 410. (Testo modificato nel corso della seduta) Verini, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2-quinquies, aggiungere i seguenti:
  «2-sexies) regolamentare le modalità con cui gli interessati a presentare l'offerta di acquisto degli immobili pignorati hanno diritto di esaminare i beni posti in vendita, prevedendo che la richiesta di visita è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode, che ha l'obbligo di evaderla entro breve termine e previsione per cui la disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro;
  2-septies) riconoscere al creditore il potere di fare istanza di assegnazione del bene immobile pignorato a favore di un terzo, regolamentando le modalità e i termini di deposito da parte del creditore assegnatario della dichiarazione del nome del terzo nonché della dichiarazione di quest'ultimo di volerne profittare e prevedendo che, in ogni caso, gli obblighi derivanti dalla presentazione dell'istanza di assegnazione a norma del presente articolo sono esclusivamente a carico del creditore, a favore del quale è fatto il trasferimento in caso di mancato tempestivo deposito delle predette dichiarazioni;
  2-octies) prevedere che nell'esecuzione per espropriazione l'opposizione all'esecuzione non è ammissibile se è proposta dopo che è stata disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552, 569 del codice di procedura civile, salvo che sia fondata su fatti sopravvenuti ovvero l'opponente dimostri di non aver potuto proporla tempestivamente per causa a lui non imputabile;».
1. 411. Verini, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2-quinquies, aggiungere il seguente:
  2-sexies) prevedere che sia dichiarata l'estinzione del processo esecutivo quando la stessa è richiesta dalla parte che vi abbia interesse con ordinanza del giudice da rendere inaudita altera parte, avverso la quale è ammesso reclamo;
1. 412. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1)

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), sopprimere le parole: nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.
1. 413. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere il numero 1)
1. 414. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), sopprimere le parole: nonché dei modelli di scambio degli scritti difensivi.
1. 415. (ex 1. 223) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera f).
1. 416. (ex 1. 228) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 417. (ex 1. 233) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sopprimere la lettera g).
*1. 418. (ex 1. 231) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) introdurre la facoltà, per il giudice, secondo il principio di sinteticità, di indicare alle parti il criterio, anche sotto il profilo quantitativo, da applicare nella redazione degli atti nonché delle memorie immediatamente successive.
1. 419. (ex 1. 234) Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e del giudice.
1. 420. (ex 1. 235) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole: e della misura quantitativa degli atti stessi.
1. 421. (ex 1. 236) Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), alinea, sostituire le parole: mediante l'inserimento nel codice di procedura civile delle relative norme di attuazione con le seguenti: modificando il codice di procedura civile.
1. 620. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).
*1. 423. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 10).
*1. 424. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, lettera h), numero 10), sostituire le parole: all'implementazione con le seguenti: all'inserimento.
1. 611. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 10), sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine del numero.
1. 425. Verini, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 11), aggiungere, in fine, le parole: la previsione della visibilità con modalità telematiche del fascicolo relativo al decreto ingiuntivo al giudice dell'opposizione, ivi inclusi gli atti e i documenti presenti su supporto analogico;
1. 426. Verini, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), sopprimere il numero 12).
1. 612. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 13), dopo le parole: rilascio della copia esecutiva, aggiungere le seguenti: anche telematica,
1. 427. Verini, Ermini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 17), sostituire le parole: agli adempimenti previsti nel presente decreto con le seguenti: ai conseguenti adempimenti.
1. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 18), aggiungere i seguenti:
  18-bis)
di estendere le facoltà previste dalla Legge 21 gennaio 1994 n. 53 anche all'esecuzione dei pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto, con i seguenti accorgimenti:
   a) gli oneri di autorizzazione del Consiglio dell'ordine circondariale forense e di annotazione nel registro cronologico siano estesi anche ai pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata;
   b) la qualità di Pubblico ufficiale, all'avvocato notificante, sia estesa anche all'attestazione che l'Avvocato deve fare a pena di nullità del pignoramento, di essere munito di titolo esecutivo e di aver notificato lo stesso e il precetto.

  18-ter) che la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario sia circoscritta nelle esecuzione di quei pignoramenti o attività esecutive che implicano l'ingerenza nel domicilio o in altre appartenenze del debitore, che coinvolgono le sue libertà personali;
  18-quater) che l'avvocato pignorante, in aggiunta al suo compenso pattuito col proprio assistito e/o rifuso dal debitore ai sensi dell'articolo 95 codice di procedura penale, abbia solo il diritto di ottenere il rimborso delle spese vive da lui sostenute.
1. 429. (ex 0. 1. 800. 10.) Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), sopprimere i numeri 19), 23) e 24).

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 25), sopprimere le parole da: che l'ufficiale giudiziario, di regola fino alla fine del numero.
1. 430. Colletti, Bonafede, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), numero 19), sostituire le parole: effettui obbligatoriamente la notificazione esclusivamente con le seguenti: abbia la facoltà di effettuare la notificazione.
1. 431. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere la parola: direttamente.

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole
: che a tal fine l'avvocato alleghi all'atto da notificare con le seguenti: eliminare la necessità della preventiva autorizzazione del Consiglio dell'ordine, prevedendo che l'avvocato debba allegare alla copia da notificarsi;
   aggiungere, in fine, le parole: attribuire all'avvocato e al dipendente di cui la pubblica amministrazione si avvale per stare in giudizio personalmente il potere di attestare la conformità all'originale delle copie da notificare e di svolgere direttamente le attività rimesse all'ufficio postale dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, individuando eventuali forme di conservazione degli atti in originale; prevedere che quando l'avvocato non può rendere la dichiarazione da allegare alla copia da notificarsi, stante la pendenza di procedimenti disciplinari a suo carico ovvero per aver riportato le predette sanzioni disciplinari, la notificazione deve comunque essere effettuata a mezzo del servizio postale, mantenendo in capo all'ufficio postale le attività previste dall'articolo 3, comma 1, della legge 21 gennaio 1994, n. 53.
1. 432. Verini.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera h), numero 23), sopprimere le parole da: che a tal fine l'avvocato fino alla fine del numero.
1. 433. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, lettera h), numero 24), sopprimere la lettera b).
1. 435. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera h), numero 25), sostituire le parole: di regola con le seguenti: salvo che sia richiesta la notifica a mano del destinatario.
1. 436. Verini, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le lettere h-bis) e h-ter).
*1. 437. Sarro, Sisto.

  Al comma 2, sopprimere le lettere h-bis) e h-ter).
*1. 438. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 2, sopprimere le lettere h-bis) e h-ter).
*1. 439. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, lettera h-bis), sostituire le parole da: o resistito fino alla fine della lettera, con le seguenti: con malafede, condanna, con esauriente motivazione, la medesima parte soccombente al pagamento di una somma in favore della controparte, pari alla metà delle spese legali sostenute.
1. 440. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera h-ter).
1. 441. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, aggiungere la seguente lettera:
   h-quater) prevedere che i laureati in giurisprudenza, di cui all'articolo 73, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica anche presso la Corte di cassazione.
1. 615. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera h-ter), aggiungere la seguente:
   h-quater)
prevedere che per la compensazione delle spese di cui all'articolo 92 del codice di procedura civile, il giudice possa compensare le spese in ragione delle particolari condizioni di una delle parli o se ricorrono altre giuste ragioni esplicitamente indicate in motivazione quali, ad esempio, lo squilibrio reddituale od informativo fra le stesse.
1. 442. (vedi 1.010) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 2, dopo la lettera h-ter), aggiungere la seguente:
   h-quater)
revisione del Capo II della Sezione III del Libro II del codice di procedura civile consentendone, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'espletamento a cura e spese della parte che ne abbia interesse al fine di acquisire informazioni testimoniali sui fatti nonché svolgere accertamenti tecnici funzionali all'assolvimento dell'onere della prova in un successivo giudizio di merito, impregiudicata ogni questione relativa alla loro ammissibilità e rilevanza e la loro eventuale rinnovazione nel giudizio per ordine del giudice, prevedendo la possibilità che il procedimento di acquisizione delle informazioni testimoniali e di svolgimento degli accertamenti tecnici avvenga sotto la direzione ed il controllo di avvocato designato dal consiglio dell'ordine del circondario del Tribunale competente per il successivo giudizio di merito.
1. 443. (ex *1. 241.) Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 5, sostituire le parole: della presente legge con le seguenti: del presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: a legislazione vigente aggiungere le seguenti: ivi comprese le risorse finanziarie derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui al decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132.
1. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 6, secondo periodo, premettere le parole: Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera a), numero 3), e lettera b), numero 7), nonché dal comma 2, lettera h), numeri 17) e 21).
1. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile, penale ed amministrativa).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:
   «1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 50.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.
   2. Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona.».

  2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:
   «3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini».

  3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «3-quater. Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare».

  4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole «per l'esecuzione forzata» è aggiunta la parola «immobiliare».
  5. Al comma 1 dell'articolo 637 codice di procedura civile le parole: «o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria» sono sostituite dalle seguenti: «qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge».
  6. Il comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è sostituito dal seguente «Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'articolo 322 del codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del giudice di pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato dal giudice di pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione».
  7. Al comma 2 dell'articolo 322 del codice di procedura penale, le parole: «Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace» sono soppresse.
  8. Il comma 3 dell'articolo 322 del codice di procedura penale è abrogato.
  9. All'articolo 6 del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
    «3. Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace»;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

  10. Al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    «a) per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, n. 2, 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640, comma 1, 647 e 651 del codice penale»;
   b) al primo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    «b) per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale»;
   c) al primo comma dell'articolo 4, la lettera q), è sostituita dalla seguente:
    «q) articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “nuovo codice della strada”».

  11. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma dell'articolo 1, le parole: «Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale» sono soppresse;
   b) i commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 186 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati;
   c) i commi 1-ter e 1-quater dell'articolo 187 decreto legislativo n. 285 del 1992 sono abrogati.

  12. I giudizi civili di cui ai commi precedenti pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e non rimesse in istruttoria.
1. 01.(ex 1. 01.) Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Consulente tecnico).

  1. Al primo comma dell'articolo 192 del codice di procedura civile sono aggiunte, in fine, le parole: «e con l'avvertimento che costituisce causa di astensione o di ricusazione l'avere, negli ultimi cinque anni, intrattenuto rapporti personali o professionali con taluna delle parti o con soggetti a essi riferibili. Di tali circostanze il cancelliere deve darne conoscenza alle parti e al giudice a mezzo di posta elettronica certificata e con dichiarazione depositata in cancelleria almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione».
  2. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto in fine, il seguente periodo: «L'adempimento della funzione comporta il divieto per il consulente di assumere incarichi professionali per conto di alcuna delle parti nei tre anni successivi al giuramento».
  3. All'articolo 193 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Il consulente deve dare inizio alle operazioni peritali non prima di sette giorni e, comunque, non oltre trenta giorni dalla data dell'udienza in cui ha prestato il giuramento».
  4. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

  Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
  Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma.»
1. 02.(ex 1. 033.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 195 del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La relazione deve essere depositata in cancelleria entro il termine fissato dal giudice che non può essere superiore, salvo casi di speciali difficoltà nell'esecuzione delle operazioni peritali, a novanta giorni.»;
   b) il terzo comma è sostituito dai seguenti: «Le parti possono formulare proprie osservazioni alla relazione con atto da depositare in cancelleria non oltre trenta giorni dal deposito della relazione. Nei successivi trenta giorni il consulente deposita un supplemento di relazione in risposta alle osservazioni formulate dalle parti. Ai fini del decorso dei predetti termini, la cancelleria comunica ai soggetti interessati l'avvenuto deposito il giorno stesso in cui viene effettuato.

  Il termine per il deposito della relazione può essere prorogato dal giudice su istanza del consulente motivata da comprovate e gravi esigenze. Il giudice provvede con ordinanza prorogandolo per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e dispone obbligatoriamente, tranne nei casi di causa non imputabile al consulente, la riduzione nella misura di un terzo dell'importo pattuito a titolo di compenso del consulente che, comunque, nel suo originario ammontare, non può essere superiore al compenso medio spettante all'avvocato per la fase istruttoria di quel processo. In caso di mancato deposito della consulenza entro il termine prorogato, il giudice può revocare l'incarico ordinandogli di restituire alle parti l'eventuale somma anticipata a titolo di compenso. Con lo stesso provvedimento che dispone la revoca, il giudice provvede alla nomina di un nuovo consulente.
  Se non ritiene di provvedere alla revoca, il giudice concede un'ulteriore proroga per un tempo non superiore alla metà di quello fissato ai sensi del secondo comma e riduce obbligatoriamente il compenso di ulteriori due terzi dell'importo rideterminato ai sensi del quarto comma.».
1. 03.(ex 1. 037.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. L'articolo 342 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 342. – (Forma dell'appello). – L'appello si propone con citazione contenente, oltre alle indicazioni prescritte dai numeri 1) e 2) dell'articolo 163, l'indicazione specifica, a pena di inammissibilità, delle censure in fatto o in diritto nei confronti della sentenza impugnata.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione, l'invito al convenuto a costituirsi ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 347 venti giorni prima dell'udienza indicata e l'avvertimento che non costituendosi entro tale termine decadrà dal potere di proporre l'appello incidentale di cui all'articolo 343 e di riproporre le domande e le eccezioni di cui all'articolo 346.
  L'atto deve altresì contenere l'indicazione dei mezzi di prova, dei quali l'appellante lamenta la non ammissione nel precedente grado, nonché di quelli ammissibili a norma dell'articolo 345, terzo comma.».
1. 04.(ex 1. 057.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28).

  1. All'articolo 2 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
   «2-bis. L'accesso alla procedura di mediazione di cui al comma 1 del presente articolo è alternativo rispetto alla procedura della negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.»

  2. Il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
   «3. All'atto del conferimento dell'incarico, l'avvocato è tenuto a informare l'assistito della possibilità di avvalersi alternativamente del procedimento di mediazione disciplinato dal presente decreto e delle agevolazioni fiscali di cui agli articoli 17 e 20 del medesimo decreto, ovvero della possibilità di accedere alla procedura di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162. L'informazione deve essere fornita chiaramente e per iscritto. In caso di violazione degli obblighi di informazione, il contratto di mandato concluso tra l'avvocato e l'assistito è annullabile. Il documento che contiene l'informazione è sottoscritto dall'assistito e deve essere allegato all'atto introduttivo dell'eventuale giudizio. Il giudice che verifica la mancata allegazione del documento, se non provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, informa la parte della facoltà di chiedere la mediazione ovvero di accedere alla procedura di negoziazione assistita.»

  3. All'articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
    «1-bis. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria, da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari o finanziari può, assistito dall'avvocato, preliminarmente esperire alternativamente:
     a) il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto;
     b) il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179;
     c) il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate;
     d) il procedimento di negoziazione assistita di cui all'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162.»;
   b) i commi 2, 2-bis e 4 sono abrogati;
   c) al comma 5, le parole: «dai commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».

  4. I commi 4, lettera d), e 5-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, sono abrogati.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.
1. 05.(ex 1. 089.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162).

  1. Al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 7 dell'articolo 2 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero, in alternativa, alle altre forme di composizione stragiudiziale delle liti previste dalla legge»;
   b) l'articolo 3 è abrogato.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alle disposizioni in materia di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato.
1. 06.(ex 1. 090.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Esecuzione forzata nei confronti di amministrazioni).

  1. All'articolo 14, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, e successive modificazioni, la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta».
1. 07.(ex 1. 091.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ufficiale giudiziario).

  1. All'articolo 122 decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, il comma 2 è abrogato.
1. 08.(ex 1. 094.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali).

  1. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

  Le disposizioni di cui alla presente legge, salvo quanto previsto dai commi seguenti, si applicano anche ai pignoramenti che si eseguono mediante notificazione di un atto.
  L'avvocato che intende avvalersi delle facoltà previste dal comma precedente, anche quando la notificazione del pignoramento deve essere eseguita a mezzo posta elettronica certificata, deve essere previamente autorizzato dal consiglio dell'ordine nel cui albo è iscritto. Si osservano le disposizioni dell'articolo 7 in quanto applicabili.
  L'avvocato autorizzato deve munirsi di apposito registro cronologico, distinto da quello delle notificazioni di cui all'articolo 8, nel quale devono essere annotati anche i pignoramenti notificati a mezzo posta elettronica certificata. Si osservano le disposizioni dell'articolo 8 in quanto applicabili.
  Prima della relazione di notificazione, l'avvocato deve sottoscrivere l'ingiunzione e le altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, salve le forme particolari previste per i singoli tipi di pignoramento.
  A pena di nullità rilevabile d'ufficio, l'avvocato deve altresì attestare, nel corpo dell'atto prima dell'ingiunzione e delle altre formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, di essere munito del titolo esecutivo indicato nell'atto, nonché, ove previste, l'avvenuta notificazione del titolo stesso e del precetto, e che, al momento della spedizione della notificazione del pignoramento, è decorso il termine dilatorio di cui all'articolo 482 del codice di procedura civile, ovvero che sussiste l'esenzione ivi prevista, e che è pendente l'efficacia temporale del precetto di cui all'articolo 481.
  Per i pignoramenti eseguiti a norma del presente articolo, i termini per il deposito in cancelleria al fine dell'iscrizione a ruolo decorrono dal momento del perfezionamento della notificazione al debitore, salvo quanto previsto dall'articolo 521-bis del codice di procedura civile.
  L'autenticazione delle copie al fine della trascrizione o iscrizione nei pubblici registri è eseguita dall'avvocato notificante.
  La qualità di pubblico ufficiale, di cui all'articolo 6 della presente legge, e le responsabilità ivi previste, si estendono all'esecuzione delle formalità di cui all'articolo 492 del codice di procedura civile, e alle attestazioni e autenticazioni previste dal presente articolo.
  Per i pignoramenti eseguiti dall'avvocato a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo il rimborso delle spese vive.

  Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, in materia di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e i procuratori legali.
1. 09.(ex 1. 096.) Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 2953-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni in materia di lavoro).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono abrogate.
  2. Alla trattazione dei giudizi nei quali si controverte sulla validità, l'efficacia o la legittimità dei licenziamenti ai sensi dell'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, sono riservati specifici giorni nel calendario delle udienze del giudice, che deve trattarli e definirli con particolare speditezza.
  3. I dirigenti degli uffici giudiziari vigilano sull'osservanza della disposizione di cui al comma 2.
  4. I giudizi già introdotti con ricorso depositato entro la data di entrata in vigore della presente legge sono trattati e definiti secondo le norme di cui all'articolo 1, commi da 48 a 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  5. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori, ove non siano proposte con ricorso ai sensi dell'articolo 414 del codice di procedura civile, sono introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali di cui agli articoli 38 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e 28 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150. La proposizione dell'azione, nell'una o nell'altra forma, preclude la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso.
  6. Le azioni relative al licenziamento incidente sul rapporto di lavoro subordinato del socio di cooperativa, anche nel caso in cui venga a cessare, con il rapporto di lavoro, quello associativo, sono introdotte con ricorso ai sensi degli articoli 409 e seguenti del codice di procedura civile e sono soggette alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

A.C. 2953-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 648 del codice di procedura civile).

  1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 648 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Il giudice deve concedere l'esecuzione provvisoria parziale del decreto ingiuntivo opposto limitatamente alle somme non contestate, salvo che l'opposizione sia proposta per vizi procedurali non manifestamente infondati».

A.C. 2953-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario).

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «redigono un» è inserita la seguente: «nuovo»;
   b) al comma 1, alinea, dopo le parole: «tributari pendenti» sono inserite le seguenti: «, tenendo conto anche dei programmi redatti negli anni precedenti e dei risultati conseguiti»;
   c) al comma 1, dopo le parole: «con il» è inserita la seguente: «programma»;
   d) al comma 1, lettera a), le parole: «nell'anno in corso» sono sostituite dalle seguenti: «nel quadriennio successivo, con particolare riferimento agli affari civili iscritti da oltre tre anni»;
   e) al comma 2, le parole: «per l'anno precedente» sono sostituite dalle seguenti: «con i programmi redatti negli anni precedenti»;
   f) il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Il programma di cui al comma 1 è adottato anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro di cui al comma 1, lettera b).
  3-bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno i capi degli uffici giudiziari redigono un sintetico resoconto sull'andamento del programma di cui al comma 1 redatto per l'anno precedente. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria, al resoconto annuale deve essere allegata la certificazione della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Ministero della giustizia, contenente la mappa delle pendenze civili ultratriennali, ultraquinquennali e ultradecennali, con relativa incidenza percentuale sulle pendenze totali rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché l'elenco di tutti i procedimenti pendenti da data anteriore al 1o gennaio 2001, distinti questi ultimi tra contenzioso ordinario, procedure fallimentari, esecuzioni immobiliari ed esecuzioni mobiliari»;

   g) dopo il comma 13 è inserito il seguente:
  «13-bis. Per gli uffici della giurisdizione ordinaria il Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, assegna le somme di cui ai commi 11 e 11-bis con le seguenti quote, tra loro cumulabili: 40 per cento agli uffici in cui non risulti pendente alcun procedimento civile ultradecennale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 35 per cento agli uffici in cui i procedimenti ultratriennali per il primo grado o ultra-biennali per il grado di appello siano inferiori al 20 per cento di tutti quelli pendenti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, 25 per cento agli uffici che abbiano ottenuto la riduzione del 10 per cento della pendenza nell'ultimo anno solare. Dai calcoli sono esclusi gli affari concernenti le tutele, le curatele e le amministrazioni di sostegno qualora i soggetti interessati siano ancora in vita».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario).

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 1. Ferranti, Ermini.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
4. 2. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

  Al comma 1, lettera g), capoverso, sostituire le parole: di cui ai commi 11 e 11-bis con le seguenti: di cui al comma 11.
4. 601.(versione corretta) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2953-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile).

  1. Al secondo comma dell'articolo 634 del codice di procedura civile, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché la fattura corredata di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante l'annotazione della stessa nelle scritture contabili del creditore, resa dal medesimo ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 634 del codice di procedura civile).

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2. L'articolo 644 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:
   «Art. 644. – (Mancata notificazione del decreto). – Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di centoventi giorni dalla pronuncia se deve avvenire nel territorio della Repubblica e di centottanta giorni negli altri casi; la domanda può comunque essere riproposta, fatta salva in ogni caso l'applicabilità dell'articolo 153, secondo comma».

  3. Al primo comma dell'articolo 647 del codice di procedura civile, le parole: «nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «nei modi e nei termini stabiliti».

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: all'articolo 634 con le seguenti: agli articoli 634, 644 e 647.
5. 1. Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

A.C. 2953-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    come risulta dagli atti della Commissione di inchiesta sul sistema di accoglienza, identificazione e trattenimento dei migranti, molte delle criticità relative alla gestione del fenomeno dei migranti / richiedenti asilo si verificano nell'ambito delle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale, in quanto: a) il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è palesemente insufficiente rispetto all'entità del fenomeno dei migranti / richiedenti asilo; b) l'attività dei Tribunali risulta particolarmente appesantita dal numero dei ricorsi avverso le decisioni delle Commissioni competenti, il che produce un rallentamento dell'intera procedura;
    il disegno di legge n. 2953, nella sua formulazione originaria, prevedeva l'attribuzione delle controversie relative al riconoscimento dello status di rifugiato e alla protezione internazionale alla competenza di sezioni specializzate per la famiglia e le persone da istituire presso i tribunali ordinari (articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1 e numero 2.3);
    il testo licenziato dalla Commissione competente non reca più la previsione di cui al punto precedente e prevede, invece, per quel che riguarda la questione dei migranti / richiedenti asilo, l'attribuzione alla competenza delle suddette sezioni specializzate per la famiglia e le persone da istituire presso i tribunali ordinari dei soli procedimenti relativi ai «minori stranieri non accompagnati e a quelli richiedenti protezione internazionale» (articolo 1, comma 1, lettera b), numero l e numero 2-bis);
    è necessario provvedere a una razionale e rapida gestione della fase giurisdizionale delle domande di protezione internazionale,

invita il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità di fare quanto di propria competenza: (a) per incrementare il numero delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e (b) perché siano istituite, presso i Tribunali, speciali sezioni dedicate ai ricorsi in materia di riconoscimento dello status di rifugiato e di diritto alla protezione internazionale.
9/2953-A/1Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha previsto, a seguito dell'approvazione in sede referente dell'emendamento Ferranti in II Commissione, una nuova disciplina della vendita giudiziaria dei beni del debitore insolvente che dispone, dopo il terzo esperimento di vendita, che sia liberato immediatamente il bene immobile e dunque obbligando il proprietario a privarsene prima della conclusione del procedimento giudiziario;
    il suddetto provvedimento dispone inoltre che il quarto esperimento di vendita possa avvenire a prezzo libero provocando dunque una vendita del bene ad un prezzo di gran lunga inferiore al valore reale dell'immobile,

impegna il Governo:

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche ai fini dell'adozione di successivi provvedimenti normativi, volti a garantire al debitore, nell'esperimento della vendita giudiziaria dell'immobile di sua proprietà, la permanenza nello stesso, fino alla conclusione del procedimento esecutivo e a garantire che la vendita giudiziaria del bene sottoposto ad esecuzione avvenga ad un prezzo corrispondente al valore dello stesso.
9/2953-A/2Baldassarre, Turco, Artini, Segoni, Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, lettera b) del disegno di legge rubricato: «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile», adotta i principi e criteri direttivi di delega volti all'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori;
    la Commissione di merito (II Commissione giustizia) è significativamente intervenuta su questo aspetto della delega prevedendo la soppressione del tribunale per i minorenni e delle relative procure della Repubblica, con il conseguente riassorbimento di tutto il personale (dirigenti, magistrati, giudici onorari, personale amministrativo e di polizia giudiziaria) presso i tribunali e le procure del luogo nel quale ha sede la corte di appello (o la sezione distaccata della corte d'appello) alla quale sono assegnate le funzioni;
    il disegno di legge prevede l'istituzione di sezioni specializzate per la famiglia, tanto presso il tribunale circondariale quanto presso la corte d'appello, per decidere delle controversie in primo grado ed istituiti ulteriori collegi specializzati presso le corti d'appello, per decidere in secondo grado;
    l'intento di un taglio alle spese di giustizia, ergo, prevede la soppressione dei Tribunali per i Minorenni e l'istituzione presso le Corti d'appello delle «Sezioni specializzate per la famiglia, la persona ed il minore», che dovrebbero accorpare le competenze dei Tribunali per i Minorenni, comprese la materia delle adozioni e quella dei minori stranieri non accompagnati e quelle del Tribunale civile ordinario, in tema di giudizio di separazione e divorzio, nonché quelle facenti capo al giudice tutelare;
    una situazione di grande criticità, propria di molte realtà locali, diventerebbe concreta nel caso in cui entrambe le riforme – quella legata alla nuova geografia giudiziaria e quella attinente la giustizia minorile – venissero approvate in via definitiva;
    desta grande allarme il rischio di chiusura di molti Tribunali per i Minorenni, tra cui quello di Taranto, la cui sopravvivenza è legata alla Sezione di Corte d'Appello della medesima città, la cui chiusura sembra essere stata prevista nella ridefinizione della geografia giudiziaria;
    il presidente della sezione distaccata di Taranto della Corte di Appello di Lecce, il presidente del Tribunale per i Minorenni di Taranto, il Presidente f.f. del Tribunale di Sorveglianza di Taranto ed il Presidente della Corte d'Assise di Appello di Taranto, hanno espresso forte preoccupazione per il progetto di revisione della geografia giudiziaria, in elaborazione presso il Ministero della Giustizia, che prevede la soppressione della locale sede distaccata di Corte di Appello e quindi della Procura Generale della Repubblica in sede, del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale di Sorveglianza, istituiti nell'anno 1994;
    i predetti Uffici giudiziari – anche per la loro ubicazione, essendo situati nel quartiere Paolo VI e nella città vecchia – rappresentano inoltre due importanti presidi di legalità, nella città di Taranto che notoriamente in questi anni vive una situazione di grave disagio socio economico per le vicende legate alla presenza della grande industria e alla crisi economica;
    la loro soppressione rappresenterebbe dunque un sostanziale «impoverimento» per le istituzioni pubbliche della città e per il servizio giustizia;
   considerato che:
    presso le suddette Sezioni si accentrerebbero anche i processi penali a carico dei minorenni, ed i giudizi relativi alla limitazione della responsabilità genitoriale. Qui i giudici eserciterebbero le funzioni con l'ausilio dei giudici onorari ed in via esclusiva, senza cioè occuparsi di giudizio di altro tipo, il che certamente valorizza ed incrementa la specializzazione del giudice a trattare tali delicati settori della giurisdizione;
    verrebbero inoltre cancellate le attuali competenze delle Procure minorili per dar spazio a dei gruppi di pubblici ministeri che – all'interno delle Procure ordinarie – dovrebbero occuparsi della materia minorile, senza alcuna garanzia di specializzazione e di esclusività nell'esercizio delle funzioni requirenti;
    la scomparsa del Tribunale per i minorenni, con una avvilente derubricazione dei servizi di giustizia recherebbe un grave danno non soltanto a scapito di un amplissimo bacino di utenza, composto dalla popolazione di Taranto, ma anche di tutto il popolo italiano;
    la riforma non garantisce del tutto la specializzazione del giudice nell'esercizio della giurisdizione minorile, come richiesto dalle fonti europee e dal principio di unitarietà della giurisdizione, affermato di recente dalla Corte costituzionale (sentenza n. 194/2015);
    risulta, infine, eccessivamente pericolosa la soppressione del Tribunale per i Minorenni, che provvede alla tutela dell'infanzia e delle fasce deboli, che difficilmente potrebbero avanzare le loro istanze di aiuto,

impegna il Governo

a valutare in questo momento di crisi delle istituzioni, sempre più lontane dai bisogni e dalle attese del popolo italiano, gli effetti applicativi della disposizione anche ai fini dell'adozione di future iniziative normative volte a ripristinare e rafforzare la conquista dei Tribunali dei minori; prevedendo altresì in questo quadro l'istituzione a Taranto, nonché nelle città con le medesime esigenze, una Sezione specializzata distrettuale, che raccolga e valorizzi tale patrimonio di professionalità e di esperienze, e che possa continuare a garantire la tutela dei diritti fondamentali dell'infanzia.
9/2953-A/3Chiarelli, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge in esame prevede all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2.3), che il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti l'integrazione della disciplina del tribunale delle imprese secondo il principio e il criterio direttivo della razionalizzazione della disciplina della competenza per materia, comprendendovi, tra le altre, le «azioni di classe»;
    a pagina 8 della relazione di accompagnamento alla proposta di legge governativa si faceva correttamente riferimento alle sole azioni di classe di cui all'articolo 140-bis, comma 2 lettera c), del Codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e cioè alle azioni di classe per «pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali», materie che in effetti rientrano nelle competenze specializzate. Nell'articolato (Articolo 1 lettera a) 2.3) tale impostazione veniva modificata ricomprendendo, invece, tutte le azioni di classe a tutela del consumatore e, addirittura, durante i lavori della Commissione Giustizia è stato completamente eliminato il riferimento all'articolo 140-bis del Codice del consumo, facendo rientrare tra le competenze del Tribunale delle imprese tutte le azioni di classe indipendentemente dal loro contenuto;
    le azioni di classe andrebbero invece distribuite a secondo della materia che le medesime azioni vanno a coinvolgere, dal momento che si tratta semplicemente di una forma processuale che consente la proposizione congiunta di una medesima azione da parte di un gruppo di soggetti legittimati, ma che non riguarda una particolare materia. Al tribunale delle imprese dovrebbero, quindi, essere ricondotte le sole azioni di classe che riguardano una delle materie di competenza delle Sezioni specializzate quali appunto quelle previste dall'articolo 140-bis, comma 2 lettera c), del Codice del consumo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione in premessa anche ai fini dell'adozione a future iniziative normative volte a circoscrivere la competenza del tribunale delle imprese alle sole azioni di classe per «pregiudizio derivante da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti anticoncorrenziali», di cui all'articolo 140-bis, comma 2 lettera c), del Codice del consumo, come già previsto nella relazione illustrativa della proposta di legge del Governo.
9/2953-A/4Dambruoso, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    tra le competenze già di fatto esercitate – in numero sempre crescente – dalle sezioni specializzate impresa rientrano le controversie di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni (sulla «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive»), relative all'abuso di dipendenza economica. Tale norma prevede il divieto di abuso da parte di una impresa statale di dipendenza economica di una impresa sua cliente o fornitrice. In particolare viene espressamente considerata come «dipendenza economica» la situazione in cui «un'impresa sia in grado di determinare, nei rapporti commerciali con un'altra impresa, un eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi» da valutarsi tenendo conto anche della reale possibilità dell'impresa vittima di tale abuso di reperire sul mercato alternative soddisfacenti. «L'abuso può anche consistere nel rifiuto di vendere o nel rifiuto di comprare, nella imposizione di condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose o discriminatorie, nella interruzione arbitraria delle relazioni commerciali in atto» e tutte queste circostanze determinano la nullità del contratto stipulato;
    la disciplina richiamata è concettualmente omogenea alle materie della specializzazione e da giurisprudenza costante è ritenuta previsione di carattere generale che travalica l'oggetto dei contratti di subfornitura di cui si occupa la legge 18 giugno 1998, n. 192;
    la proposta di legge in esame non prevede una specifica competenza del tribunale delle imprese in tale materia,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di inserire tra la competenza del tribunale delle imprese anche le controversie di cui all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, e successive modificazioni (sulla «Disciplina della subfornitura nelle attività produttive») relative all'abuso di dipendenza economica.
9/2953-A/5Matarrese, Dambruoso.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena adottato ha l'obiettivo meritorio di ottenere una maggiore efficienza del processo civile intervenendo in numerosi ambiti tra i quali: l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, la novella parziale del giudizio di cassazione e quella relativa alla fase dell'esecuzione forzata. Vi è poi un importante adeguamento delle norme processuali all'introduzione del processo civile telematico e delle disposizioni in materia di estensione della negoziazione assistita alle controversie di lavoro,

impegna il Governo

in considerazione della peculiarità del rito del lavoro e della previsione normativa approvata in ordine alla non devolvibilità alla negoziazione assistita di controversie concernenti diritti indisponibili a valutare l'opportunità di una loro riconsiderazione, eventualmente con il primo provvedimento normativo ritenuto utile, per l'affidamento alla contrattazione collettiva della definizione dei limiti di ammissibilità del ricorso alla negoziazione assistita stessa, restandone comunque esclusi i diritti indisponibili per disposizioni inderogabili di legge o di contratto collettivo.
9/2953-A/6Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la specializzazione del processo civile attraverso l'istituzione delle sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello e loro sezioni distaccate, per la famiglia, la persona e i minori in luogo del tribunale dei minori, che viene contestualmente soppresso;
    l'accorpamento delle procure minorili presso le procure ordinarie rischia di vanificare i successi che oggi si raggiungono nell'ambito della giustizia minorile, anche d'intesa con la rete dei servizi sociali con la quale l'autorità giudiziaria minorile lavora a stretto contatto per il controllo del territorio di appartenenza, anche in termini di prevenzione;
    la riforma in atto, invece, portando tutte le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori all'interno dei tribunali e delle procure ordinarie, che hanno tante altre priorità, rischia di trasformarsi in un rallentamento della giustizia minorile, anziché un'accelerazione dei tempi del processo civile ogni qual volta siano coinvolti minori,

impegna il Governo

a prevedere che, nell'ambito delle risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, sia costituito l'ufficio autonomo del pubblico ministero per la persona, la famiglia e i minori presso la procura generale, o comunque una struttura dotata di autonomia funzionale, organizzativa e amministrativa, alla quale attribuire le competenze del pubblico ministero, con esclusività di funzioni, dinanzi alle sezioni distrettuali specializzate per la persona, la famiglia e i minori.
9/2953-A/7Schullian, Gebhard, Alfreider, Plangger, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge si prefigge l'obiettivo di migliorare l'efficienza e la specializzazione del processo civile attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona in luogo del tribunale dei minori, che viene contestualmente soppresso;
   nel caso del tribunale delle imprese l'attribuzione di ulteriori competenze delle sezioni specializzate deve avvenire senza modificare il numero complessivo degli uffici, mentre nel caso del tribunale dei minori, che viene soppresso, vengono istituite sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello, cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, quindi anche in questo caso c’è un ampliamento di competenze, prima limitate solo ai minori, sempre da svolgere nell'ambito delle risorse umane già presenti in pianta organica;
   nella nuova geografia giudiziaria, proprio al fine di accelerare i tempi del processo civile, sarebbe opportuno tenere conto dell'esistenza di sedi disagiate e delle regioni con ampie zone montane,

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito della delega prevista dal presente disegno di legge, eventuali sezioni distaccate del tribunale delle imprese nelle regioni dove si riscontrano gravi disagi per l'utenza a causa del territorio e dei tempi lunghi di percorrenza, parimenti a garantire almeno una sezione specializzata per la persona, la famiglia e i minori, per regione.
9/2953-A/8Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena adottato ha l'obiettivo meritorio di ottenere una maggiore efficienza del processo civile intervenendo in numerosi ambiti tra i quali l'importante l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese, l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona, la previsione di un rito semplificato di cognizione di primo grado, confermando poi l'introduzione di criteri di maggior rigore per l'eccepibilità o rilevabilità delle questioni pregiudiziali di rito,

impegna il Governo

in riferimento alle disposizioni concernenti l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese ed il funzionamento delle «sezioni specializzate per l'impresa e il mercato» a valutare l'opportunità di un eventuale intervento normativo mirante a un rafforzamento del principio di collegialità sulla scorta «della oggettiva complessità giuridica e della rilevanza economico-sociale delle controversie».
9/2953-A/9Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha meritoriamente prevista l'istituzione di sezioni specializzate presso i tribunali e le corti d'appello cui devolvere le controversie relative alla persona, alla famiglia e ai minori, sopprimendo quindi il Tribunale per i minorenni per rispondere all'esigenza di razionalizzare il riparto di competenze fra tribunale dei minorenni e tribunale ordinario, basato sul sistema dualistico previsto dall'articolo 38 delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, eventualmente col primo provvedimento normativo utile, che alle sezioni specializzate sia sempre assicurato l'ausilio dei servizi alla persona nelle fasi valutative, di sostegno ed esecutiva dei provvedimenti, nel rispetto del contraddittorio e dei diritti di difesa delle parti.
9/2953-A/10Bechis, Artini, Baldassarre, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame delega il Governo a riformare organicamente il processo civile secondo parametri di maggiore specializzazione, anche attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese;
    tra i principi e criteri direttivi volti a riformare la disciplina, del tribunale delle imprese vi è quello della rideterminazione delle dotazioni organiche degli uffici. Tale adeguamento dovrebbe avvenire a costo-zero (ovvero senza determinare nuovi oneri), mediante una razionalizzazione e riorganizzazione degli stessi tribunali; è, inoltre previsto che successive modifiche delle piante organiche (sia di magistrati che del personale amministrativo) avvengano con decreto del Ministro della giustizia, nell'ambito dei limiti complessivi delle rispettive dotazioni organiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa volta ad assegnare, nell'ambito della riorganizzazione del tribunale delle imprese e alla luce delle competenze attribuite, un organico (magistrati e personale amministrativo) volto a soddisfare le effettive esigenze degli uffici.
9/2953-A/11Crimi.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame dispone, tra i criteri di delega relativi al tribunale della famiglia e della persona, quello di disciplinare le consulenze tecniche d'ufficio prevedendo meccanismi di distribuzione degli incarichi secondo i principi della competenza e della specializzazione, prevedendo altresì l'obbligo della videoregistrazione dei colloqui peritali;
    nulla è specificato in merito ai casi in cui il consulente tecnico d'ufficio non provveda al deposito della relazione di cui è competente nei termini assegnati,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a prevedere strumenti in grado di responsabilizzare il lavoro dei consulenti tecnici d'ufficio, in particolare nell'osservanza da parte dei periti dei termini assegnati.
9/2953-A/12Russo, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame (articolo 1, comma 2, lett. c)), detta principi e criteri direttivi per la riforma del giudizio di cassazione; tra questi, vi è quello di «prevedere modelli sintetici di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, se del caso mediante il rinvio a precedenti, laddove le questioni non richiedano una diversa estensione degli argomenti»;
    tale criterio di delega potrebbe determinare il rilevante rischio di generare prassi distorte, con la produzione di sentenze che si traducono in veri e propri modelli «prestampati»;
    sarebbe stato opportuno introdurre un criterio di delega in grado invece di «consentire» la sinteticità della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, anche mediante il rinvio a precedenti, senza riferimenti a «modelli» definiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a consentire la sinteticità delle motivazioni delle decisioni della Cassazione, in chiave funzionale ad esigenze di semplificazione e maggiore speditezza, senza pregiudicare in alcun modo le esigenze di una cognizione piena ed approfondita dei provvedimenti giurisdizionali.
9/2953-A/13Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame delega il Governo a riformare il processo civile, prevedendo criteri di specializzazione dell'offerta di giustizia, attraverso l'ampliamento delle competenze del tribunale delle imprese e l'istituzione del tribunale della famiglia e della persona (con contestuale soppressione del tribunale per i minorenni); criteri per l'accelerazione dei tempi del processo civile, attraverso l'estensione del rito sommario di cognizione in primo grado, la riforma del procedimento per dichiarare l'inammissibilità dell'appello, l'affermazione in ogni fase del principio di sinteticità degli atti; criteri per l'adeguamento delle norme processuali al processo civile telematico;
    si tratta quindi di una delega molto ampia, destinata ad avere un impatto significativo sull'intero sistema di giustizia civile e, quindi, sulla vita di cittadini e imprese. Sarebbe quindi opportuno tenere aggiornato il Parlamento in merito agli effetti dell'applicazione delle nuove norme introdotte a seguito dell'esercizio delle deleghe;

impegna il Governo

a valutare la possibilità di riferire annualmente al Parlamento in ordine allo stato di attuazione delle modifiche introdotte attraverso l'esercizio delle deleghe introdotte dal testo in esame.
9/2953-A/14Occhiuto, Sarro.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato, rispetto ai procedimenti speciali, ha confermato il «potenziamento dell'istituto dell'arbitrato anche attraverso l'eventuale estensione del meccanismo della translatio iudicii ai rapporti tra processo e arbitrato, nonché la razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale, ed introdotto la previsione del riordino delle disposizioni dell'arbitrato in materia societaria;

impegna il Governo

in riferimento alle disposizioni concernenti l'istituto dell'arbitrato e, in particolare, l'arbitrato in materia societaria, a valutare gli effetti applicativi della disposizione anche ai fini dell'adozione di future iniziative normative volte ad adottare una nuova formulazione del principio di delega in materia di detto istituto, riconsiderando, tra l'altro, il carattere solo eventuale della riforma della translatio iudicii, nonché esplicitando gli obiettivi della razionalizzazione della disciplina dell'impugnativa del lodo arbitrale.
9/2953-A/15Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto giudiziario di Cagliari per l'anno 2015 ha rilevato in merito alla giurisdizione civile che i più recenti interventi legislativi non hanno sortito gli effetti sperati dal legislatore;
    nel periodo in considerazione sono sopravvenuti presso il Tribunale di Cagliari 26.910 procedimenti e ne sono stati definiti 26.705 con una pendenza a fine periodo di 40.741 procedimenti a fronte di 40.664 pendenti al 30.6.2014;
    presso il tribunale di Lanusei sono sopravvenuti 1.331 procedimenti e ne sono stai definiti 1.072 con una pendenza a fine periodo di 1.801, a fronte di 1.548 pendenti al 30.6.2014;
    presso il tribunale di Nuoro sono sopravvenuti 3,486 procedimenti e ne sono stati definiti 3.451 con una pendenza finale di 5.580, a fronte di una pendenza finale al 30.6.2014 di 5.554;
    presso il tribunale di Oristano sono sopravvenuti 4.545 procedimenti e ne sono stati definiti 4.781 con una pendenza finale di 7.418, a fronte di una pendenza finale al 30.6.2014 di 7.690;
    presso il tribunale di Sassari sono sopravvenuti 9,835 procedimenti e ne sono stati definiti 10.155 con una pendenza finale di 8.353, a fronte di una pendenza finale al 30.6.2014 di 8.649;
    presso il Tribunale di Tempio sono sopravvenuti 4.448 e ne sono stati definiti 5.630 con una pendenza finale di 6.506 a fronte di una pendenza al 30.6.2014 di 6.678;
    presso la corte di Appello di Cagliari sono sopravvenuti 1.334 procedimenti e ne sono stati definiti 1.775 con una pendenza finale di 2.945 a fronte di una pendenza al 30.6.2014 di 3,387;
    presso la sezione di Sassari ne sono sopravvenuti 1.338 e definiti 1.053 con una pendenza finale di 2.346, a fronte di una pendenza al 30.6.2014 di 2.281;
    per i giudici di pace del distretto non si hanno dati affidabili poiché, a seguito degli accorpamenti, la maggior parte degli uffici non circondariali ma anche parte di quelli circondariali non hanno inviati i dati;
    si può rilevare che i dati delle definizioni sono sostanzialmente stabili e che anche le pendenze a fine periodo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del 30 giugno 2014;
    ciò significa che gli uffici hanno raggiunto il massimo di produttività possibile e che gli interventi legislativi di deflazione non hanno sortito effetti sostanziali non essendo in grado di incidere su una macchina al massimo regime di giri;
    in controtendenza solo la Corte di Appello di Cagliari che, avendo adottato misure tabellari e strutturali efficaci, è stata in grado di recuperare efficienza e di erodere anno dopo anno un arretrato notevole rientrando nella normalità;
    la durata media dei procedimenti definiti con sentenza è stata di 1.544 giorni presso il tribunale di Cagliari, di 576 presso il tribunale di Lanusei, di 1.386 giorni presso il Tribunale di Nuoro, di 1.666 giorni presso il tribunale di Oristano, di 826 giorni presso il Tribunale di Sassari, di 1267 giorni presso il tribunale di Tempio, di 909 giorni presso la Corte di appello di Cagliari e di 958 giorni presso la sezione di Sassari;
    tale durata è per molti uffici assolutamente al di fuori dei parametri europei ed è quindi indispensabile che sia effettivamente attuata una rimodulazione dei ruoli al fine di dare la precedenza alle cause di più vecchia iscrizione, che poi sono normalmente quelle più complesse, come ad esempio le cause di divisione ereditaria che impongono consulenze tecniche e prove lunghe e difficili;
    è indispensabile che i dirigenti degli uffici vigilino affinché le cause di più vecchia iscrizione siano definite con la massima urgenza ed adottare le modifiche tabellari occorrenti, non essendo più procrastinabile la soluzione quanto meno di tale problema;
    la legge sulla mediazione obbligatoria, apprezzata sostanzialmente dalla magistratura per il suo effetto deflattivo, aveva incominciato a dare qualche frutto nel 2012, consentendo nel distretto il raggiungimento del 10 per cento del totale dei procedimenti, il che era subito apparso un traguardo di rilievo considerato che i programmi di riduzione delle pendenze erano fissati su tale soglia;
    le istanze di mediazione iscritte nel distretto nel periodo luglio-dicembre 2012 erano state 516, mentre ne erano state definite 753, con una percentuale di accordo raggiunto del 34,3 per cento nel caso aderente (i dati sono relativi agli organismi rispondenti). Ciò dimostrava che l'istituto era in grado la relazione della Presidente della Corte d'appello fa rilevare che «la recente riforma legislativa sulla degiurisdizionalizzazione (legge n. 162 del 2014), propagandata a livello politico come il tocca sana per la diminuzione del contenzioso giudiziario, in generale e nella materia della famiglia in particolare, non abbia in realtà apportato nessun elemento di deflazione, sia per il fatto che la soluzione stragiudiziale della crisi matrimoniale, da definirsi davanti al Sindaco, è limitata al casi più semplici, che si risolverebbero con degli accordi davanti al giudice, sia per lo scarsissimo ricorso nella realtà locale alla negoziazione assistita in materia di famiglia. Consta che neppure un caso sia stato presentato»;
    l'organico è assolutamente insufficiente, considerato l'incremento dei procedimenti cautelari e delle procedure ex legge Fornero che, per i rapidissimi tempi di definizione, influiscono sulla programmazione del lavoro da parte dei magistrati della sezione Lavoro;
    il fenomeno migratorio è, infatti, in costante e continua crescita anche nel nostro Paese ed il carico principale ricade, sotto il profilo giudiziario, sul Tribunale di Cagliari, competente unico per tutta la Sardegna, secondo i criteri fissati dalla legge;
    sotto quest'ultimo profilo, basti porre l'attenzione sul fatto che ormai le iscrizioni hanno raggiunto una media di 20 ricorsi al giorno e che le iscrizioni e le comunicazioni degli atti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio sono tutte a carico della cancelleria, il cui lavoro quotidiano è ormai concentrato per un terzo del lavoro totale, su queste pratiche;
    nella relazione si sostiene: le criticità connesse inevitabilmente a questi numeri, sono essenzialmente due; la prima è che i soggetti richiedenti asilo, sino a quando il giudice non pronuncia, sono obbligati a vivere nei centri di accoglienza o nelle strutture appositamente individuate, con inevitabile compromissione della loro libertà personale. La seconda, non meno grave conseguenza, è che per il soggiorno ed il mantenimento dei richiedenti asilo, lo Stato sostiene dei costi giornalieri, nel loro complesso, non secondari;
    le udienze di comparizione davanti al giudice sono ormai fissate per il 2019: i giudici che si occupano di questi ricorsi sono i quattro giudici della sezione «famiglia», i quali hanno ciascuno un carico di più di 1000 cause (tra contenzioso e volontaria giurisdizione);
    presso il tribunale di Cagliari, come già segnalato in occasione della relazione relativa all'anno precedente, l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha comportato un numero di iscrizioni di ricorsi assai più elevato e un altrettanto incremento numerico dei decreti emessi nel corso della gestione delle singole procedure;
    quanto ai Giudici di Pace, il 1o luglio 2014 è intervenuto l'accorpamento da parte degli Uffici del giudice di pace circondariale di quelli non circondariali;
    per il Circondario di Cagliari l'accorpamento ha riguardato 12 Uffici del giudice di pace soppressi. Ciò ha reso più razionale l'organizzazione del servizio, raggiungendo così anche consistenti economie nell'organizzazione amministrativa e del personale, ed una maggiore professionalità della risposta giudiziaria, senza pregiudicare in maniera significativa l'utenza;
    la revisione della geografia giudiziaria ha avuto ripercussioni nell'assetto organizzativo e funzionale dell'ufficio che ha preso in carico le pendenze degli uffici soppressi, senza tuttavia poter contare per intero sul relativo personale amministrativo;
    a fronte, pertanto, di un cospicuo incremento del carico di lavoro per l'Ufficio, considerato l'ampliamento della competenza territoriale e, di conseguenza, del bacino di utenza servito, non è seguita una corrispondente rideterminazione della pianta organica del personale amministrativo, la cui ultima definizione risale al 2013,

impegna il Governo

   a valutare con attenzione la complessità dell'articolazione giudiziaria della Sardegna, tenendo conto delle esigenze legate sia all'insularità che all'aspetto non secondario delle mobilità e delle infrastrutture interne;
   a non dismettere strutture giudiziarie a partire dal Tribunale di Lanusei, prevedendo il mantenimento dell'articolazione sul territorio regionale della presenza giudiziaria, tenendo conto di un carico di lavoro legato sia alle condizioni insulari che all'aspetto demografico;
   a rafforzare tutte le possibili procedure di conciliazione obbligatoria che avrebbero effetto diretto sul carico giudiziario;
   a valutare il ripristino delle funzioni del giudice di pace come cardine di una giustizia più vicina ai cittadini;
   a rafforzare con somma urgenza gli organici delle strutture giudiziarie della Sardegna, considerate le gravi carenze sia per quanto riguarda i giudici, che il personale tecnico e amministrativo.
9/2953-A/16Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    la Relazione sull'amministrazione della giustizia nel Distretto giudiziario di Cagliari per l'anno 2015 ha rilevato in merito alla giurisdizione civile che i più recenti interventi legislativi non hanno sortito gli effetti sperati dal legislatore;
    nel periodo in considerazione sono sopravvenuti presso il Tribunale di Cagliari 26.910 procedimenti e ne sono stati definiti 26.705 con una pendenza a fine periodo di 40.741 procedimenti a fronte di 40.664 pendenti al 30.6.2014;
    presso il tribunale di Lanusei sono sopravvenuti 1.331 procedimenti e ne sono stai definiti 1.072 con una pendenza a fine periodo di 1.801, a fronte di 1.548 pendenti al 30.6.2014;
    presso il tribunale di Nuoro sono sopravvenuti 3,486 procedimenti e ne sono stati definiti 3.451 con una pendenza finale di 5.580, a fronte di una pendenza finale al 30.6.2014 di 5.554;
    presso il tribunale di Oristano sono sopravvenuti 4.545 procedimenti e ne sono stati definiti 4.781 con una pendenza finale di 7.418, a fronte di una pendenza finale al 30.6.2014 di 7.690;
    presso il tribunale di Sassari sono sopravvenuti 9,835 procedimenti e ne sono stati definiti 10.155 con una pendenza finale di 8.353, a fronte di una pendenza finale al 30.6.2014 di 8.649;
    presso il Tribunale di Tempio sono sopravvenuti 4.448 e ne sono stati definiti 5.630 con una pendenza finale di 6.506 a fronte di una pendenza al 30.6.2014 di 6.678;
    presso la corte di Appello di Cagliari sono sopravvenuti 1.334 procedimenti e ne sono stati definiti 1.775 con una pendenza finale di 2.945 a fronte di una pendenza al 30.6.2014 di 3,387;
    presso la sezione di Sassari ne sono sopravvenuti 1.338 e definiti 1.053 con una pendenza finale di 2.346, a fronte di una pendenza al 30.6.2014 di 2.281;
    per i giudici di pace del distretto non si hanno dati affidabili poiché, a seguito degli accorpamenti, la maggior parte degli uffici non circondariali ma anche parte di quelli circondariali non hanno inviati i dati;
    si può rilevare che i dati delle definizioni sono sostanzialmente stabili e che anche le pendenze a fine periodo sono sostanzialmente sovrapponibili a quelle del 30 giugno 2014;
    ciò significa che gli uffici hanno raggiunto il massimo di produttività possibile e che gli interventi legislativi di deflazione non hanno sortito effetti sostanziali non essendo in grado di incidere su una macchina al massimo regime di giri;
    in controtendenza solo la Corte di Appello di Cagliari che, avendo adottato misure tabellari e strutturali efficaci, è stata in grado di recuperare efficienza e di erodere anno dopo anno un arretrato notevole rientrando nella normalità;
    la durata media dei procedimenti definiti con sentenza è stata di 1.544 giorni presso il tribunale di Cagliari, di 576 presso il tribunale di Lanusei, di 1.386 giorni presso il Tribunale di Nuoro, di 1.666 giorni presso il tribunale di Oristano, di 826 giorni presso il Tribunale di Sassari, di 1267 giorni presso il tribunale di Tempio, di 909 giorni presso la Corte di appello di Cagliari e di 958 giorni presso la sezione di Sassari;
    tale durata è per molti uffici assolutamente al di fuori dei parametri europei ed è quindi indispensabile che sia effettivamente attuata una rimodulazione dei ruoli al fine di dare la precedenza alle cause di più vecchia iscrizione, che poi sono normalmente quelle più complesse, come ad esempio le cause di divisione ereditaria che impongono consulenze tecniche e prove lunghe e difficili;
    è indispensabile che i dirigenti degli uffici vigilino affinché le cause di più vecchia iscrizione siano definite con la massima urgenza ed adottare le modifiche tabellari occorrenti, non essendo più procrastinabile la soluzione quanto meno di tale problema;
    la legge sulla mediazione obbligatoria, apprezzata sostanzialmente dalla magistratura per il suo effetto deflattivo, aveva incominciato a dare qualche frutto nel 2012, consentendo nel distretto il raggiungimento del 10 per cento del totale dei procedimenti, il che era subito apparso un traguardo di rilievo considerato che i programmi di riduzione delle pendenze erano fissati su tale soglia;
    le istanze di mediazione iscritte nel distretto nel periodo luglio-dicembre 2012 erano state 516, mentre ne erano state definite 753, con una percentuale di accordo raggiunto del 34,3 per cento nel caso aderente (i dati sono relativi agli organismi rispondenti). Ciò dimostrava che l'istituto era in grado la relazione della Presidente della Corte d'appello fa rilevare che «la recente riforma legislativa sulla degiurisdizionalizzazione (legge n. 162 del 2014), propagandata a livello politico come il tocca sana per la diminuzione del contenzioso giudiziario, in generale e nella materia della famiglia in particolare, non abbia in realtà apportato nessun elemento di deflazione, sia per il fatto che la soluzione stragiudiziale della crisi matrimoniale, da definirsi davanti al Sindaco, è limitata al casi più semplici, che si risolverebbero con degli accordi davanti al giudice, sia per lo scarsissimo ricorso nella realtà locale alla negoziazione assistita in materia di famiglia. Consta che neppure un caso sia stato presentato»;
    l'organico è assolutamente insufficiente, considerato l'incremento dei procedimenti cautelari e delle procedure ex legge Fornero che, per i rapidissimi tempi di definizione, influiscono sulla programmazione del lavoro da parte dei magistrati della sezione Lavoro;
    il fenomeno migratorio è, infatti, in costante e continua crescita anche nel nostro Paese ed il carico principale ricade, sotto il profilo giudiziario, sul Tribunale di Cagliari, competente unico per tutta la Sardegna, secondo i criteri fissati dalla legge;
    sotto quest'ultimo profilo, basti porre l'attenzione sul fatto che ormai le iscrizioni hanno raggiunto una media di 20 ricorsi al giorno e che le iscrizioni e le comunicazioni degli atti ai fini dell'instaurazione del contraddittorio sono tutte a carico della cancelleria, il cui lavoro quotidiano è ormai concentrato per un terzo del lavoro totale, su queste pratiche;
    nella relazione si sostiene: le criticità connesse inevitabilmente a questi numeri, sono essenzialmente due; la prima è che i soggetti richiedenti asilo, sino a quando il giudice non pronuncia, sono obbligati a vivere nei centri di accoglienza o nelle strutture appositamente individuate, con inevitabile compromissione della loro libertà personale. La seconda, non meno grave conseguenza, è che per il soggiorno ed il mantenimento dei richiedenti asilo, lo Stato sostiene dei costi giornalieri, nel loro complesso, non secondari;
    le udienze di comparizione davanti al giudice sono ormai fissate per il 2019: i giudici che si occupano di questi ricorsi sono i quattro giudici della sezione «famiglia», i quali hanno ciascuno un carico di più di 1000 cause (tra contenzioso e volontaria giurisdizione);
    presso il tribunale di Cagliari, come già segnalato in occasione della relazione relativa all'anno precedente, l'istituto dell'amministrazione di sostegno ha comportato un numero di iscrizioni di ricorsi assai più elevato e un altrettanto incremento numerico dei decreti emessi nel corso della gestione delle singole procedure;
    quanto ai Giudici di Pace, il 1o luglio 2014 è intervenuto l'accorpamento da parte degli Uffici del giudice di pace circondariale di quelli non circondariali;
    per il Circondario di Cagliari l'accorpamento ha riguardato 12 Uffici del giudice di pace soppressi. Ciò ha reso più razionale l'organizzazione del servizio, raggiungendo così anche consistenti economie nell'organizzazione amministrativa e del personale, ed una maggiore professionalità della risposta giudiziaria, senza pregiudicare in maniera significativa l'utenza;
    la revisione della geografia giudiziaria ha avuto ripercussioni nell'assetto organizzativo e funzionale dell'ufficio che ha preso in carico le pendenze degli uffici soppressi, senza tuttavia poter contare per intero sul relativo personale amministrativo;
    a fronte, pertanto, di un cospicuo incremento del carico di lavoro per l'Ufficio, considerato l'ampliamento della competenza territoriale e, di conseguenza, del bacino di utenza servito, non è seguita una corrispondente rideterminazione della pianta organica del personale amministrativo, la cui ultima definizione risale al 2013,

impegna il Governo:

   a valutare con attenzione la complessità dell'articolazione giudiziaria della Sardegna, tenendo conto delle esigenze legate sia all'insularità che all'aspetto non secondario delle mobilità e delle infrastrutture interne;
   a rafforzare tutte le possibili procedure di conciliazione obbligatoria che avrebbero effetto diretto sul carico giudiziario;
   a valutare la necessità di rafforzare con somma urgenza gli organici delle strutture giudiziarie della Sardegna, considerate le gravi carenze sia per quanto riguarda i giudici, che il personale tecnico e amministrativo.
9/2953-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate)  Pili.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile;
   preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma organica del processo civile ma parrebbe ad invarianza finanziaria;
   rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore civile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo, nel settore civile.
9/2953-A/17Caparini, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'accesso a stage formativi teorico-pratici presso gli uffici giudiziari della magistratura ordinaria sono della durata di 18 mesi;
    il requisito del voto di laurea e della media degli esami di profitto non è tale da poter determinare i laureati più meritevoli, poiché per esperienza comune, i voti di laurea e i voti degli esami di profitto rilasciati dalle Università pubbliche e private del nord e del centro-sud del Paese, a parità di preparazione, non sono omogenei;
    appare utile al fine di non consentire una migrazione dei laureati di una parte all'altra del Paese (a cui si è già avuto modo di assistere, in temi recenti, prima della modifica legislativa per gli esami di Stato di avvocato) ancorare la possibilità di svolgere lo stage nel luogo della residenza (almeno quinquennale) dello stagista o al circondario del Tribunale ovvero al distretto della Corte di Appello,

impegna il Governo

ad adottare ogni provvedimento utile in tema di tirocinio formativo (stage) presso gli uffici giudiziari, affinché non sia consentita la migrazione dei laureati da una parte all'altra del Paese, e ciò attraverso la previsione che lo stage debba essere svolto nel circondario del Tribunale o nel distretto della Corte di Appello in cui si risiede da almeno 5 anni.
9/2953-A/18Busin, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, – soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace –, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti – senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali – e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto- legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo anche urgente, correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, ed in particolare prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate.
9/2953-A/19Borghesi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma organica del processo civile ma ad invarianza finanziaria;
    preso atto che il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;
    rilevato, pertanto, come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo, ed in particolare nel processo civile, nonché al fine di procedere anche allo smaltimento dell'arretrato giudiziario, è necessario incidere con interventi che effettivamente consentano un aumento dell'efficienza del sistema giudiziario, in particolare, attraverso l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria ovvero con l'indizione di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria,

impegna il Governo

a prevedere provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso in primo luogo l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria e l'indizione per l'anno 2016 e per l'anno 2017 di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria, e ciò per rendere maggiore l'affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente, nonché al fine di smaltire l'arretrato giudiziario.
9/2953-A/20Allasia, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminata la proposta di legge recante delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile;
    preso atto che con le disposizioni della presente proposta di legge si attua una riforma organica del processo civile ma ad invarianza finanziaria;
    rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo civile, è necessario procedere con interventi atti ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario, ed in particolare, attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

a prevedere provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, poiché il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficacia e di effettiva efficienza del sistema giudiziario, e ciò al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
9/2953-A/21Simonetti, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione e protezione internazionale, tenuto conto che vengono stabilite disposizioni tali da trasferire all'istituenda sezione specializzata per la Famiglia con competenze civili e penali, quelle del tribunale dei minorenni, e nello specifico i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
    la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
   detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
    la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e pertanto si presti a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta ai richiedenti asilo;
    la normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale;
    la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi umanitari, i diritti a esso connessi e le modalità di rilascio e rinnovo del titolo stesso, ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio;
    valutato che la protezione umanitaria non rientra nella nozione di protezione internazionale ed altresì va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative, anche di natura emergenziale, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.
9/2953-A/22Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto che con il presente provvedimento vengono conferite deleghe al Governo per la riforma del processo civile, tra cui la soppressione del Tribunale dei minorenni attraverso l'istituzione di sezioni specializzate presso i Tribunali ordinari e le Corti di Appello,

impegna il Governo

a riferire alla Camera entro sei mesi dall'approvazione del presente provvedimento sull'attuazione del provvedimento, ed in particolare, in ordine alla soppressione del Tribunale dei minorenni attraverso l'esercizio delle deleghe conferite con il presente provvedimento.
9/2953-A/23Saltamartini, Molteni.


   La Camera,
   preso atto che il provvedimento in esame modificherà norme in tema di esecuzione civile;
   rilevato che appare utile prevedere delle norme in materia di impignorabilità della prima casa, e ciò risulta necessario al fine di una perequazione sociale che salvaguardi un bene, la prima casa, che costituisce tra l'altro un elemento fondamentale di aggregazione familiare, di coesione sociale e che consente dunque di tutelare le famiglie e il diritto, di tutti, ad avere un alloggio anche al fine di scongiurare il rischio di indigenza e disagio sociale abitativo che ne deriverebbe, anche in relazione alle difficoltà degli enti locali di mettere a disposizione alloggi di edilizia sociale;
   ritenuto che la modificazione proposta andrebbe nella direzione già oggi esistente prevista dal decreto-legge 21 gennaio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto decreto del fare, in tema di non pignorabilità della prima casa per debiti fiscali, estendendola anche ai debiti sorti in ambito privatistico, in tema della cosiddetta garanzia generica, ovvero ex articolo 2740 codice civile «Responsabilità patrimoniale» in forza della quale il creditore in caso di inadempimento contrattuale può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore, beni mobili ed immobili, crediti e diritti di ogni genere in forza di un titolo esecutivo ex articolo 474 del codice di procedura civile,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative al fine di procedere alle modifiche legislative ritenute utili al fine di estendere l'attuale previsione normativa prevista dal decreto-legge 21 gennaio 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, cosiddetto decreto del fare, in tema di non pignorabilità della prima casa per debiti fiscali, anche ai debiti sorti in ambito privatistico, in tema della cosiddetta garanzia generica, ovvero ex articolo 2740 codice civile «Responsabilità patrimoniale» in forza della quale il creditore in caso di inadempimento contrattuale può ottenere soddisfazione agendo sulla totalità dei beni del debitore, beni mobili ed immobili, crediti e diritti di ogni genere in forza di un titolo esecutivo ex articolo 474 del codice di procedura civile.
9/2953-A/24Guidesi, Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame reca disposizioni finalizzate al recupero di efficienza e di efficacia del processo esecutivo; tra queste si evidenziano: l'obbligatorietà della procedura telematica (articolo 1, comma 2, lettera d), numero 1-bis); la rideterminazione del ruolo dell'ufficiale giudiziario (articolo 1, comma 2, lettera d) n. 2-bis); le modifiche ipotizzate per il pignoramento di veicoli (articolo 1, comma 2, lettera d) n. 2-ter);
    al di là degli strumenti processuali e procedurali messi in atto, l'efficienza e l'efficacia (e dunque la rapidità) della procedura esecutiva finiscono per dipendere esclusivamente dalla capacità di rendere «appetibili» gli immobili posti in vendita giudiziaria;
    tuttavia, perseguendo tale finalità, non va trascurato che oltre a soddisfare l'esigenza del creditore al recupero del credito, la procedura esecutiva deve tutelare al contempo l'interesse del debitore a non vedersi depauperato (per mere logiche di profitto) il valore del patrimonio posto in esecuzione; tale interesse è meritevole di tutela quanto l'interesse del creditore alla soddisfazione del credito;
    la tutela del patrimonio del debitore trova riconoscimento nei principi fondamentali sanciti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo nonché in numerose pronunce della Corte costituzionale. La Corte costituzionale ha già sancito, in passato, l'illegittimità costituzionale di una disposizione (l'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973) in considerazione della sua irragionevolezza, la quale «discende dal fatto che la norma, nello stabilire il prezzo del trasferimento immobiliare, fissa un ammontare che prescinde da qualsiasi collegamento con il valore del bene e che può essere anche irrisorio» (Corte costituzionale 281/2011);
    al fine di contemperare i contrapposti interessi senza svilire l'interesse del debitore alla preservazione del valore del proprio patrimonio, sarebbe auspicabile la riduzione al minimo del divario tra vendita forzata e vendita privatistica. La prassi delle vendite giudiziarie insegna infatti che raramente il prezzo conseguito a seguito di asta giudiziaria coincide col prezzo di mercato, con conseguente lesione del patrimonio del debitore. Andrebbero pertanto rinforzati gli strumenti volti a garantire la massima trasparenza in ordine allo svolgimento della procedura con ampliamento della platea degli offerenti, nonché introdotti meccanismi di gara che stimolino la competizione «al rialzo»;
    ma soprattutto andrebbe sempre garantita, indipendentemente dalla fase di vendita, la giusta proporzione tra prezzo di assegnazione e valore di mercato del bene sottoposto ad esecuzione,

impegna il Governo

a introdurre misure che stabiliscano parametri di determinazione del prezzo di assegnazione dell'immobile sottoposto a vendita giudiziaria in ragionevole rapporto con il valore di mercato del bene pignorato.
9/2953-A/25Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento mira a rendere più efficiente il processo civile e ad alleggerire il carico processuale pendente e futuro che impedisce troppo spesso a cittadini e imprese di avere giustizia in modo certo e in tempi ragionevoli;
    tra gli strumenti individuati dalla delega per gli obiettivi indicati rientra la possibilità di un ricorso maggiore ad istituti extragiudiziali quale quello della negoziazione assistita;
    a questo scopo, contrariamente a quanto stabilito con il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla legge 10 novembre 2014 n. 162 si prevede ora la possibilità del ricorso anche alla negoziazione assistita per dirimere le controversie di lavoro di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile;
    il predetto codice, all'articolo 412-ter prevede già ora, quale alternativa al ricorso al giudice la possibilità di conciliazione e arbitrato nelle controversie di lavoro anche presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi,

impegna il Governo

  nell'emanazione degli strumenti attuativi della delega e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, a valutare l'opportunità di:
    confermare la centralità degli strumenti di conciliazione già esistenti;
    affiancare a questi strumenti anche quello della negoziazione assistita avendo cura di renderlo un'opportunità in più per le parti e per quella oggettivamente più debole tra queste, cioè i lavoratori;
    monitorare l'effettivo ricorso ai diversi strumenti conciliativi, arbitrali e negoziali al fine di misurarne l'efficacia e la reale capacità di prevenire il ricorso al contenzioso giudiziario presso i tribunali, anche in vista di possibili miglioramenti delle norme stesse.
9/2953-A/26Baruffi, Damiano, Gnecchi, Albanella, Arlotti, Bargero, Basso, Boccuzzi, Casellato, Di Salvo, Fabbri, Giacobbe, Gribaudo, Incerti, Patrizia Maestri, Miccoli, Montroni, Pagani, Paris, Giorgio Piccolo, Rostellato, Rotta, Scuvera, Simoni, Zappulla.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge recante la delega al Governo per l'efficienza del processo civile reca, tra le altre, numerose norme volte a migliorare e perfezionare la digitalizzazione del processo, in modo da rendere sempre più efficiente il processo civile telematico;
    tali norme compongono oramai una disciplina stratificata e contenuta in diversi provvedimenti legislativi e regolamentari, che proprio perciò rischia di essere eccessivamente dispersiva e difficile da ricostruire e interpretare per tutti gli operatori,

impegna il Governo

una volta approvati i decreti legislativi, ad emanare un testo unico in materia di processo civile telematico, comprendente, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari.
9/2953-A/27Bazoli, Giuseppe Guerini, Berretta.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Tempi per l'apertura dei cantieri per la messa in sicurezza della tratta Città di Castello-Umbertide ed elementi in merito agli investimenti di Rete ferroviaria italiana per la riqualificazione della ex Ferrovia centrale umbra – 3-02087

   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   con i suoi 157 chilometri di tracciato e un'utenza pari a circa 4.000 passeggeri giornalieri, la ex Ferrovia centrale umbra è una linea a scartamento ordinario in concessione, il cui tracciato si snoda quasi totalmente nel territorio della regione Umbria, lungo la valle del Tevere;
   il 26 gennaio 2015 è stato sottoscritto a Perugia l'accordo quadro tra regione Umbria e Rete ferroviaria italiana per la gestione della ex Ferrovia centrale umbra da parte di Rete ferroviaria italiana al fine di incrementare la capacità di traffico sulle linee ferroviarie umbre, con una produzione che a regime secondo le stime dovrebbe salire dagli attuali 3,7 milioni di treni per chilometro all'anno a circa 3,9 milioni;
   l'accordo di durata decennale, firmato dall'assessore regionale alle infrastrutture e ai trasporti della regione Umbria, Giuseppe Chianella, e dall'amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana, Maurizio Gentile, prevede il potenziamento dei collegamenti con Roma e con le Marche, la connessione fra l'infrastruttura gestita da Rete ferroviaria italiana e il network dell'operatore ferroviario regionale, nonché l'integrazione delle diverse modalità di trasporto dell'Umbria con un sistema integrato di servizi (coincidenze e orario cadenzato);
   in particolare l'accordo firmato prevede: incrementi della capacità di traffico della linea Terontola-Perugia-Terni, via Assisi-Foligno-Spoleto, con servizi dedicati per le stazioni maggiormente utilizzate da circa il 50 per cento dei residenti in Umbria; incremento e ottimizzazione del servizio biorario per la relazione Foligno-Firenze; potenziamento della linea Roma-Ancona (tratto Orte-Fossato di Vico) con aumento dei collegamenti dei treni per i pendolari con Roma. Nel documento si accenna anche ad una programmazione integrata con la regione Marche di treni regionali veloci sull'asse ferroviario Ancona-Foligno-Roma;
   l'accordo quadro è lo strumento tecnico che consentirà alla regione Umbria di prenotare capacità di traffico per la rete ferroviaria regionale e di programmare nel medio/lungo periodo l'uso dell'infrastruttura ferroviaria in funzione del piano regionale dei trasporti. Per Rete ferroviaria italiana l'accordo quadro relativo alla capacità ferroviaria è il principale strumento per determinare le reali esigenze di mobilità del territorio e per programmare, ove sia necessario, piani di upgrade infrastrutturale per ottimizzare al meglio lo sviluppo dei servizi regionali;
   per quanto riguarda gli sviluppi futuri, l'accordo non solo tiene conto della capacità di traffico basata sull'infrastruttura esistente, ma anche di possibili investimenti nazionali programmati di concerto da Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana o richiesti dalla regione stessa per il miglioramento della qualità dei servizi, quali ad esempio l'eliminazione delle barriere architettoniche o parcheggi vicino alle stazioni;
   per quanto concerne la fattibilità del trasferimento della rete ex Ferrovia centrale umbra a Rete ferroviaria italiana, l'amministratore delegato Maurizio Gentile ha spiegato che occorrerà un periodo transitorio di circa tre anni per adeguare la vecchia e malandata linea ferroviaria agli standard nazionali previsti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria, mentre è ancora prematura l'analisi dei costi necessari per questa operazione;
   il 9 febbraio 2016 la regione Umbria ha anche rinnovato con Busitalia (gruppo Ferrovie dello Stato Italiane) il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale lungo la rete ex Ferrovia centrale umbra fino al 2019 per circa 1,2 milioni di treni/chilometri e un valore economico di circa 7 milioni di euro all'anno;
   il nuovo accordo segue di poco tempo il rinnovo per i servizi regionali con Trenitalia e l'accordo quadro con Rete ferroviaria italiana per il potenziamento dell'infrastruttura e, come affermato dall'assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella, «permette di chiudere il cerchio per la gestione del trasporto pubblico su ferro in Umbria, garantendo di migliorare la qualità del servizio ferroviario, con l'impegno a lavorare insieme per gli obiettivi del piano regionale dei trasporti» «C’è un forte impegno della regione per la valorizzazione complessiva della Ferrovia centrale umbra - ha sottolineato l'assessore - con la positiva novità dell'apertura del rapporto con Rete ferroviaria italiana»;
   nel contratto si prevede che la regione Umbria affida a Busitalia l'organizzazione e la gestione dei servizi di trasporto ferroviario di persone di interesse regionale e locale per i collegamenti fra Perugia, Terni, Sansepolcro, Perugia Sant'Anna. Il contratto ha un valore economico annuo di 7.016.000 euro (con aggiornamento al tasso di inflazione programmata), corrisposti, a titolo di corrispettivo, dalla Regione in base all'attuale organizzazione dei servizi per complessivi 1.191.288 treni/chilometri (di cui 106.258 con autobus) e 121.116.075 posti/chilometri offerti. Saranno concordate con la stessa regione modifiche del servizio in caso di lavori programmati di migliorie, rinnovo e potenziamento dell'infrastruttura ferroviaria disposti dal gestore dell'infrastruttura regionale e da Rete ferroviaria italiana. A questo proposito Busitalia, previo accordo con la regione, si impegna a rinnovare, potenziare e/o effettuare interventi di ristrutturazione con un investimento di 1.150.000 euro;
   il contratto di servizio prevede che nel corso del 2016 vengano valutate ed intraprese idonee iniziative per verificare la possibilità di avviare, dal 1o gennaio 2017, la gestione unitaria dell'insieme dei servizi ferroviari di interesse regionale sulla rete nazionale e regionale al fine di agevolare l'integrazione tra tutte le modalità di trasporto pubblico sul territorio della regione Umbria;
   per facilitare la gestione del contratto, è costituito il comitato tecnico di gestione del contratto, composto da due rappresentanti di Busitalia e due rappresentanti della regione Umbria. La regione si impegna ad attivare un gruppo di lavoro, al quale partecipa anche Busitalia, per definire un progetto preliminare di integrazione tariffaria, su base regionale, che coinvolga le aziende e le istituzioni individuate dalla Regione stessa;
   sul tema del potenziamento della ex Ferrovia centrale umbra era intervenuto il 3 febbraio 2016 il Ministro interrogato, durante un incontro istituzionale a Terni con i vertici della regione, annunciando in quell'occasione che «il Governo ha messo a disposizione adeguate risorse per ciò che riguarda la rete ferroviaria e soprattutto per la valorizzazione delle reti secondarie perché vogliamo potenziare il trasporto pubblico ferroviario locale». In questa direzione è particolarmente importante l'accordo definito con Rete ferroviaria italiana per la concessione della rete infrastrutturale della Ferrovia centrale umbra. Questo servirà a mettere in sicurezza questa fondamentale ferrovia regionale, potenziarla e consentirle di svolgere una funzione centrale per il trasporto locale nonché collegarsi con il sistema ferroviario nazionale. Si tratta di un accordo che apre una strada significativa che altri in Italia dovrebbero seguire;
   il giorno prima della visita del Ministro interrogato, l'assessore regionale Chianella, rispondendo in consiglio ad un'interrogazione, aveva ammesso che «la regione ritiene strategica l'infrastruttura Ferrovia centrale umbra, che però necessita di una manutenzione importante», annunciando la cessione a Rete ferroviaria italiana per gli interventi di ripristino a cominciare dalla tratta Umbertide-Città di Castello e anticipando che «in un secondo tempo, invece, stiamo studiando l'ipotesi di un trasferimento al patrimonio dello Stato della stessa infrastruttura per progetti di più ampio respiro»;
   ad esprimere forti preoccupazioni in merito alla gestione della linea regionale sono i sindaci dell'Alta Valle del Tevere. Il 19 febbraio 2016 si è svolto, infatti, ad Umbertide il consiglio comunale aperto sulle prospettive di sviluppo della ferrovia ex Ferrovia centrale umbra, al quale hanno partecipato i sindaci dei comuni alto tiberini, i quali hanno commentato: «Crediamo che la ex Ferrovia centrale umbra rappresenti, e possa continuare a rappresentare, un soggetto di importanza fondamentale del sistema della mobilità regionale sia per servizi tra le principali città dell'Umbria sia nell'ambito del sistema complessivo dei servizi di trasporto pubblico locale in una prospettiva di maggiore integrazione ed efficienza. Il tutto nell'ottica di migliorare l'offerta di servizi regionali a beneficio dei numerosi frequentatori, pendolari, turisti, che giornalmente utilizzano i servizi di trasporto pubblico. Riteniamo che anche per la nostra regione sia arrivato il momento di dotarsi di un moderno ed efficiente sistema di mobilità pubblica al fine di garantire un sempre più efficiente sistema di trasporto pubblico locale»;
   i primi cittadini di Umbertide Marco Locchi, di Città di Castello Luciano Bacchetta, di San Giustino Paolo Fratini e di Sansepolcro Daniela Frullani hanno sottolineato il ruolo fondamentale della ex Ferrovia centrale umbra come dorsale strategica della regione e ribadito la necessità di ripristinare quanto prima la circolazione sulla tratta Umbertide-Città di Castello, interrotta oramai da mesi per motivi di sicurezza;
   sullo stato della ex Ferrovia centrale umbra è intervenuto anche il comitato pendolari umbri evidenziando come «a settembre il neo assessore regionale ai trasporti Giuseppe Chianella ha annunciato la chiusura della tratta da Umbertide a Città di Castello per consentire lavori di manutenzione e di messa in sicurezza. I lavori (di cui ancora non si sa la data di inizio), avranno durata di circa un anno e un costo complessivo di 6 milioni di euro. Bus sostitutivi hanno preso il posto dei treni, provocando non pochi disagi alle utenze, visto il taglio drastico delle corse». «La notizia dal 6 settembre non è che l'ultimo atto riguardante un disservizio che negli ultimi dieci anni è costantemente in crescita – scrivono ancora i pendolari umbri – dovuto in gran parte a strategie fallimentari che hanno comportato sperpero di denaro pubblico.». Con la chiusura del tratto Umbertide-Città di Castello «agli utenti della ferrovia, che già hanno dovuto sopportare anni di disservizio (treni sporchi, scarsa sicurezza all'interno dei convogli, tariffe aumentate in maniera astronomica nel giro di pochissimo tempo) – ricorda il comitato pendolari – ora viene tolto un servizio essenziale che potrebbe definitivamente isolare l'intera Umbria del nord e che, attualmente, comporta un'odissea per coloro che si spostano da nord a sud, e viceversa, quotidianamente con i bus: partenza da Sansepolcro in treno, capolinea a Città di Castello, in pullman fino a Umbertide per poi risalire su un altro convoglio. Tutto questo pagando». «Come comitato pendolari da moltissimo tempo chiediamo la messa in sicurezza della tratta, ma le nostre denunce sono sempre rimaste inascoltate. La ferrovia va potenziata e rimessa a posto. Per questo le istituzioni locali devono impegnarsi a rintracciare i fondi necessari per ciò. È vero, il Governo centrale ha effettuato numerosi tagli, ma in passato potevano essere impiegate delle importanti risorse finanziarie che sono state buttate via, come ad esempio con l'acquisto dei quattro treni «Minuetto» (di cui ne viaggia solo uno e gli altri stanno a marcire alla stazione di Umbertide) o per il raddoppio da Perugia-Sant'Anna a Ponte San Giovanni, i lavori del quale sono iniziati dieci anni fa e non vedono una fine. Come affermato precedentemente, non viene garantito più un servizio adeguato. Gli orari non vengono stabiliti secondo esigenze del pendolare ma a piacimento dell'azienda. All'interno dei treni vi è una vera e propria anarchia; con viaggiatori che non pagano il biglietto e molta sporcizia» –:
   quali siano i tempi previsti per l'apertura dei cantieri per la messa in sicurezza della tratta Città di Castello-Umbertide, chiusa da mesi con forti disagi per i pendolari umbri, e dunque per la conseguente riapertura della stessa, nonché a quanto ammontino gli investimenti che Rete ferroviaria italiana intende destinare nel prossimo triennio per la riqualificazione della ex Ferrovia centrale umbra adeguandola agli standard delle linee ferroviarie nazionali. (3-02087)


Iniziative di competenza in ordine alla decisione di Alitalia di non applicare alle società sportive con sede in Sardegna un'agevolazione prevista per gli iscritti alle federazioni sportive italiane – 3-02088

   CAPELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di aprile del 2015 Alitalia e Coni hanno concluso un accordo strategico biennale che prevede la scelta del predetto vettore quale compagnia aerea di riferimento per i viaggi degli iscritti alle federazioni sportive italiane, in cambio di agevolazioni tariffarie e servizi dedicati in favore di questi ultimi;
   in conseguenza di questo accordo, Alitalia, dal dicembre 2015 (e fino al giugno 2016), ha attivato una tariffa speciale, detta sport light, riservata agli iscritti delle federazioni sportive italiane;
   tale tariffa prevede che il gruppo di viaggiatori sia costituito da almeno cinque persone che viaggino insieme con il medesimo itinerario di andata e ritorno, da svolgere nell'arco temporale tra il giorno precedente e quello successivo la gara;
   le condizioni tariffarie previste dal ricordato accordo tra Alitalia e Coni risultano particolarmente favorevoli per le gare in trasferta delle società sportive, che possono raggiungere Milano o Roma con voli di andata e ritorno da un altro aeroporto italiano, affrontando una spesa contenuta pari a circa 79 euro per un volo andata e ritorno;
   in maniera sconcertante per l'interrogante, però, questa agevolazione non è concessa alle società sportive residenti in Sardegna;
   si tratta di un colpo durissimo ed ingiustificabile nei confronti di tutte quelle società sportive sarde che già soffrono del problema dell'insularità e delle distanze da coprire ogni volta che il calendario dei campionati nazionali imponga loro di andare in trasferta;
   limitandosi solo al calcio dilettantistico, vengono di fatto discriminate rispetto a tutte le omologhe società delle altre regioni italiane, ben 19 squadre di calcio sarde;
   si tratta, come detto, di un colpo durissimo ed inaccettabile, che si aggiunge a tutte le difficoltà che lo sport sardo affronta quotidianamente. Si può dire che questa decisione di Alitalia, dettata per l'interrogante da mere (e miopi) logiche di mercato, contribuisce grandemente al collasso dell'intero sistema sportivo della Sardegna;
   Alitalia, in un comunicato del 7 dicembre 2015, ha giustificato la sua decisione, affermando che il contratto di servizio in essere tra Alitalia e regione Sardegna per garantire la continuità territoriale dell'isola già prevede una tariffa (onerata) agevolata per i passeggeri dei voli Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate e ritorno;
   si tratta di una risposta che, per l'interrogante, evidenzia un imbarazzo per una decisione inqualificabile. Infatti, la tariffa agevolata prevista dal contratto di servizio e ricordata da Alitalia mira a compensare i disagi connessi alla condizione di insularità, consentendo ai cittadini sardi di essere trattati come tutti gli altri cittadini italiani, scongiurando il rischio dell'isolamento geografico;
   l'esclusione degli sportivi sardi dalle agevolazioni previste dall'accordo tra Alitalia e Coni, invece, mette di nuovo in condizione di svantaggio dei cittadini rispetto agli altri, vanificando di fatto proprio quella continuità territoriale di cui si parla in modo inappropriato;
   non è inutile ricordare, poi, che le tariffe agevolate previste dalla continuità territoriale sono in media più elevate di quelle che risulterebbero dall'applicazione della tariffa detta «sport light»;
   si nota, inoltre, che l'obiettivo di valorizzazione dello sport perseguito dal Coni con l'accordo con Alitalia citato, non può ammettere, per l'interrogante, distinzioni e riguarda tutto lo sport italiano;
   il presidente del Coni Malagò, infatti, al momento della presentazione dell'accordo con Alitalia ha affermato che la partnership era volta a diffondere un «forte messaggio di unità ed identità nazionale»;
   il mancato inserimento della Sardegna va, invece, ed esplicitamente, secondo l'interrogante proprio in controtendenza con quanto affermato dal presidente del Coni;
   in Sardegna, inoltre, è particolarmente avvertita l'esigenza di promuovere il valore sociale, formativo ed educativo dello sport come strumento di aggregazione e di integrazione sociale, oltre che di valorizzazione dei giovani atleti isolani;
   il fatto che Alitalia sia il vettore assegnatario dell'esercizio dei voli Cagliari-Roma Fiumicino e Cagliari-Milano Linate in regime di continuità territoriale non costituisce per l'interrogante un impedimento all'estensione di ulteriori agevolazioni tariffarie ai passeggeri dei suddetti voli;
   infatti, il decreto ministeriale n. 61 del 21 febbraio 2013 – con il quale il Governo, conformemente alla proposta formulata dalla regione Sardegna, ha imposto gli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea sulle rotte tra i principali scali aeroportuali isolani e quelli di Roma-Fiumicino e Milano-Linate – indica, nell'allegato tecnico, le tariffe agevolate massime, soggette ad adeguamento esclusivamente sulla base del tasso di inflazione e delle variazioni del costo del carburante, con l'unico vincolo per il vettore di non applicare ulteriori maggiorazioni o surcharge non previste dalla legge, sicché «gli aumenti tariffari di qualsiasi entità ed a qualsiasi titolo imposti, determinati ed applicati al di fuori delle procedure sopra indicate, sono illegittimi» –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative, per quanto di competenza, per evitare il perpetuarsi di una situazione di inaccettabile discriminazione sul piano dei trasporti nei confronti degli sportivi sardi, penalizzati rispetto a quelli del resto d'Italia dall'esclusione decisa da Alitalia.
(3-02088)


Iniziative di competenza per il prolungamento fino a Lecce del Frecciarossa Milano-Bari – 3-02089

   PALESE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   il 20 settembre 2015 sono stati immessi in servizio sulla linea adriatica delle Ferrovie dello Stato i nuovi treni Frecciarossa 1000 che collegano Milano a Bari in 6 ore e mezza;
   fin da quando si è diffusa la notizia dell'entrata in vigore del nuovo orario invernale delle Ferrovie dello Stato italiane, e quindi ben prima del 20 settembre 2015, il Salento ha chiesto a gran voce che i Frecciarossa non si fermassero a Bari ma arrivassero prima a Lecce;
   tra le argomentazioni della legittima protesta vi era, peraltro, quella che precedentemente dalla tratta Milano-Lecce erano già stati eliminati alcuni Eurostar, con la conseguenza che il Salento era praticamente isolato sul versante adriatico;
   già ai primi di settembre 2015, a Bari, in occasione dell'inaugurazione della Fiera del Levante, il Governo, per bocca del Sottosegretario De Vincenti, assunse l'impegno di ristorare il Salento e di far arrivare il Frecciarossa fino a Lecce;
   ne seguì circa un mese di polemiche alimentate dalle dichiarazioni dell'allora amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane, che dichiarò «antieconomico» per l'azienda il prolungamento della tratta Milano-Bari fino a Lecce;
   successivamente, e sull'onda di una campagna di stampa e di opinione pubblica che invocava il Frecciarossa fino a Lecce, Governo, regione ed enti locali parteciparono a numerosi tavoli per trovare una soluzione;
   ad ottobre 2015, dopo mesi di proteste, polemiche, dibattiti, mobilitazione di tutto il Salento e di tutta la Puglia, al netto delle appartenenze politiche, il Ministro interrogato, i vertici di Trenitalia, il presidente della regione assunsero l'impegno con popolazione ed istituzioni locali, che entro l'estate 2016 il Frecciarossa Milano-Bari, sarebbe arrivato a Lecce, anche perché si convenne che le previsioni di antieconomicità ipotizzate da Trenitalia fossero del tutto ipotetiche in assenza di offerta sul treno;
   ad ottobre 2015, quindi, fu lo stesso Ministro interrogato, insieme con i vertici di Trenitalia, a garantire che il Frecciarossa sarebbe arrivato fino a Lecce e che il Governo si sarebbe fatto carico di ripianare eventuali perdite di Trenitalia;
   nel frattempo sono cambiati i vertici di Trenitalia e a fine marzo 2016 entrerà in vigore come sempre il nuovo orario ferroviario, ma non si parla più del Frecciarossa fino a Lecce –:
   se il Governo possa confermare che l'impegno assunto con il Salento e la Puglia ad ottobre 2015 dallo stesso Ministro interrogato sarà mantenuto e se possa confermare che nel nuovo orario di Trenitalia che entrerà in vigore a fine marzo 2016 è previsto il prolungamento fino a Lecce del Frecciarossa Milano-Bari.
(3-02089)


Iniziative di competenza, a tutela dei produttori di latte italiani, in relazione alla politica dei prezzi praticata dalla multinazionale francese Lactalis nel settore lattiero-caseario – 3-02090

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   ad oggi sono oltre mille le stalle da latte chiuse, il 60 per cento delle quali in montagna, con una media di una stalla su cinque, con effetti drammatici sull'economia, sulla sicurezza alimentare e sul presidio ambientale nonché sull'occupazione. Queste chiusure causano un aumento delle importazioni dall'estero di latte, infatti, per ogni milione di quintali di latte importato in più scompaiono 17 mila mucche e 1.200 occupati in agricoltura;
   il latte agli allevatori viene pagato al di sotto dei costi di produzione, con una riduzione dei compensi fino al 30 per cento rispetto allo scorso anno e valori inferiori a quelli di venti anni fa. Nel 2015 il valore finale distribuito all'agricoltura all'interno della filiera è sceso dal 17 al 14 per cento. La differenza tra i prezzi pagati dal consumatore italiano e il prezzo riconosciuto agli allevatori è infatti la più alta d'Europa;
   la multinazionale del latte francese Lactalis è il principale gruppo lattiero europeo e in Italia è proprietario di marchi come Parmalat, Locatelli, Invernizzi, Galbani e Cademartori. Controlla un terzo del nostro mercato e incassa dai consumatori italiani 1,4 miliardi di euro;
   il mercato del latte si trova, quindi, a sottostare a questo operatore straniero che impone a giudizio degli interroganti unilateralmente agli allevatori le proprie condizioni. Nell'ultimo anno con la decisione unilaterale di ridurre del 20 per cento i compensi riconosciuti agli allevatori, il prezzo a loro corrisposto è sceso a 34 centesimi al litro, ben al di sotto dei costi di produzione, stimati in un valore medio compreso tra i 38 e i 41 centesimi;
   esiste, a giudizio degli interroganti, un evidente squilibrio contrattuale tra le parti che determina un abuso, praticato dai trasformatori, dovuto alla loro maggiore forza economica sul mercato con un'imposizione di condizioni ingiustificate e gravi;
   il 28 gennaio 2016 si è svolta la prima riunione del comitato consultivo previsto dall'accordo di filiera per il sostegno al comparto lattiero-caseario siglato presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il 26 novembre 2015. All'incontro hanno partecipato i rappresentanti delle organizzazioni agricole, dell'industria, delle cooperative e della grande distribuzione. Durante l'incontro è stato definito il sistema base di indicizzazione del prezzo del latte, attraverso un meccanismo oggettivo che tiene conto dei costi di produzione e dell'andamento dei prezzi del latte e dei formaggi sul mercato interno ed estero;
   certamente questo accordo è un importante passo avanti per la stabilità e sostenibilità del settore lattiero-caseario anche se le questioni legate al futuro prezzo del latte restano ancora aperte. È necessario, a parere degli interroganti, arrivare nel più breve tempo possibile alla determinazione di un prezzo giusto da pagare agli allevatori;
   sembra che recentemente la Lactalis stia dando disdetta del contratto di somministrazione a diversi produttori di latte italiani tramite una lettera nella quale viene comunicato che alla scadenza del contratto questo non sarà rinnovato automaticamente nei termini attuali per un ulteriore periodo, facendo in questo modo cessare definitivamente i contratti alla fine del mese di marzo. Nella lettera si legge, inoltre, che la società resta a disposizione per valutare l'ipotesi di un nuovo contratto previa rinegoziazione delle condizioni;
   non si può rimanere inermi davanti a una politica dei prezzi praticata da parte di una sola multinazionale, che opera, quindi, in regime di semi-monopolio, traccia le linee del settore e decide sul futuro di migliaia di allevatori;
   all'Autorità garante della concorrenza e del mercato gli allevatori hanno chiesto di far luce sugli abusi di dipendenza economica a danno dei produttori e questa sembra aver assicurato un suo rapido interessamento. Comportamenti scorretti nel pagamento del latte si sono verificati anche in Spagna prima e in Francia poi, dove sono state condannate le principali industrie lattiero-casearie, molte delle quali operano anche sul territorio italiano, tra le quali la stessa Lactalis;
   in Francia, infatti, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha multato per un importo di 193 milioni di euro 11 industrie lattiero-casearie, tra le quali, appunto, Lactalis, Laita, Senagral e Andros's Novandie per pratiche anticoncorrenziali dopo che era intervenuto anche l'Antitrust iberico che aveva annunciato multe per un totale di 88 milioni di euro a gruppi come Danone (23,2 milioni), Corporation Alimentaria (21,8 milioni), Gruppo Lactalis Iberica (11,6 milioni);
   a parere degli interroganti esiste un evidente squilibrio contrattuale tra le parti che determina un abuso, ad opera dei trasformatori, della loro posizione economica sul mercato, dalla quale gli allevatori dipendono. È necessario, quindi, un intervento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato a livello nazionale poiché i prezzi praticati dagli intermediari della filiera del latte fresco sono iniqui e gli allevatori manifestano ormai evidenti segni di difficoltà perché non riescono a coprire neanche i costi di produzione;
   il Ministro interrogato aveva dichiarato a novembre 2015: «Abbiamo trasmesso in queste ore all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, per le sue valutazioni di competenza, le numerose segnalazioni ricevute in merito al rispetto delle norme sui contratti di vendita del latte e sull'applicazione dell'articolo 62 che abbiamo rafforzato con la nostra legge 9» –:
   se risultino gli esiti di tali segnalazioni e quali ulteriori iniziative di competenza intenda assumere rispetto alla problematica esposta in premessa, che ad avviso degli interroganti configura un abuso di posizione dominante da parte della multinazionale francese Lactalis che, dopo aver comprato i maggiori marchi nazionali, divenendo quindi il primo gruppo sul mercato italiano e mondiale nei prodotti lattiero caseari, sta creando una situazione di squilibrio contrattuale dei produttori lattiero-caseari e sta dettando la politica dei prezzi del latte, disdicendo inoltre i contratti per non rinnovarli a scadenza e per poter rinegoziare nuove condizioni. (3-02090)


Misure del «piano giovani» operative nel comparto agricolo – 3-02091

   OLIVERIO, SANI, FIORIO, LUCIANO AGOSTINI, CAPOZZOLO, CARRA, COVA, CUOMO, DAL MORO, FALCONE, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI, ROSTELLATO e ANTEZZA. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   nel 2015 l'agricoltura ha centrato un nuovo ambizioso obiettivo con un aumento del prodotto interno lordo del comparto pari a +3,8 per cento, l’export agroalimentare ha toccato la soglia record di 36,8 miliardi di euro (+7,5 per cento), l'occupazione giovanile è aumentata del 16 per cento con oltre 20 mila nuovi posti di lavoro, contro il +4 per cento del settore nel suo complesso e il +1 per cento dell'occupazione in Italia;
   attualmente le imprese gestite da agricoltori al di sotto dei 40 anni sono il 5 per cento del totale contro una media europea dell'8 per cento, per il settore agricolo è fondamentale attivare attraverso politiche mirate un ricambio generazionale in grado di rafforzare ulteriormente il comparto;
   nel 2015 si è verificato anche un vero e proprio boom per il lavoro indipendente femminile; sono, infatti, aumentate del 76 per cento le ragazze italiane sotto i 34 anni che hanno scelto di lavorare in agricoltura come imprenditrici agricole, coadiuvanti familiari o socie di cooperative agricole;
   l'aumento delle presenze di giovani e, in tale contesto, l'aumento delle giovani donne in agricoltura stanno producendo una forte diversificazione delle attività e una vera e propria rivoluzione nel lavoro agricolo;
   sta crescendo la propensione all'innovazione, nuove app e nuove tecnologie sono applicate al lavoro nei campi e ai prodotti, l'innovazione aziendale va dalla trasformazione dei prodotti alla vendita diretta, dalle fattorie didattiche all'agricoltura sociale, alla sistemazione di parchi, giardini, strade, all'agribenessere, alla cura del paesaggio, fino alla produzione di energie rinnovabili;
   secondo uno studio Coldiretti/Ixè, il 50 per cento dei giovani recentemente entrati nel settore agricolo possiedono una laurea, il 57 per cento ha introdotto innovazioni nella propria azienda e il 74 per cento è orgoglioso del lavoro scelto;
   le aziende agricole dei giovani possiedono una superficie superiore di oltre il 54 per cento alla media, un fatturato più elevato del 75 per cento della media e il 50 per cento di occupati per azienda in più;
   il piano giovani del Governo, finanziato con 160 milioni di euro, è fondamentale per stimolare il ricambio generazionale in agricoltura rafforzando ulteriormente la tendenza già in atto, con particolare riguardo agli obiettivi quali innovazione e competitività nei mercati internazionali, in un settore che riveste un ruolo strategico per il Paese –:
   quali misure del piano giovani siano già operative in particolare per quei giovani che progettano di entrare nel mondo agricolo. (3-02091)


Misure volte al sostegno della produzione nazionale del latte e dell'intero settore lattiero-caseario – 3-02092

   PETRENGA, RAMPELLI, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   in base ai dati pubblicati dall'Istat relativi alle produzioni agroalimentari nel 2015, nel 2015 l'agricoltura ha fatto segnare il più alto aumento di valore aggiunto, con un aumento delle esportazioni di quasi il 4 per cento e un fatturato di quasi 37 miliardi di euro;
   questi dati confermano ancora una volta il valore delle produzioni italiane e la necessità imprescindibile che queste siano adeguatamente tutelate nei mercati internazionali;
   in tale quadro, purtroppo, rimane invece critica la situazione nazionale per quanto attiene alla produzione del latte;
   l'aumento della produzione commercializzata di latte vaccino in Italia, iniziato nel novembre 2009, e proseguito sia pur con diversa intensità fino al giugno 2012, da luglio 2012 ha cominciato a evidenziare un significativo calo;
   a ciò si aggiunge la diminuzione del numero di allevamenti, che nello scorso decennio ha fatto registrare la chiusura di quasi 25.000 stalle, vale a dire due su cinque di quelle in attività all'inizio;
   alla cessazione del meccanismo delle quote latte ha fatto seguito un aumento della produzione e una riduzione dei prezzi in ambito europeo, che danneggia gravemente gli allevatori italiani e rischia di causare un peggioramento qualitativo dei prodotti del settore;
   la produzione lattiero-casearia italiana è una produzione d'eccellenza che subisce l'attacco di imitazioni e contraffazioni in tutto il mondo e in quanto tale va sostenuta e tutelata –:
   quali iniziative intenda assumere per sostenere la produzione nazionale del latte e dell'intero settore lattiero-caseario.
(3-02092)


Iniziative in relazione agli intendimenti dell'Austria e di altri Paesi dell'Unione europea in ordine alla sospensione del Trattato di libera circolazione di Schengen – 3-02093

   BIANCOFIORE e BRUNETTA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il nostro Paese era presente all'ultimo Consiglio europeo dei Ministri dell'interno, nella persona del Ministro interrogato e lo sarà nuovamente giovedì 10 marzo 2016, per discutere dell'attuale situazione in materia di migrazione e per esaminare possibili azioni future;
   nell'ultimo Consiglio europeo l'Austria ed altri Paesi hanno chiesto, senza suscitare particolari rimostranze da parte del Governo italiano, la sospensione del Trattato di libera circolazione di Schengen, facendo riferimento alla «clausola di particolare emergenza», nel caso specifico a giudizio degli interroganti non applicabile prevista dal medesimo Trattato, contravvenendo alla decisione adottata a maggioranza qualificata dall'Unione europea sulla ripartizione delle quote dei migranti;
   recentemente il Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi, ha incontrato a Roma il Cancelliere austriaco, Werner Faymann, che, durante l'incontro bilaterale a Palazzo Chigi, gli ha prospettato l'intenzione di chiudere le frontiere con l'Italia al Brennero, a Dobbiaco e a Tarvisio al fine di respingere i migranti in arrivo dal nostro Paese, senza peraltro suscitare alcuna reazione negativa del Presidente del Consiglio dei ministri;
   il 18 e il 19 febbraio 2016 si è tenuto il Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo, nel quale il cosiddetto gruppo di Viesegrad, che si era riunito il 16 febbraio 2016 a Praga con la partecipazione anche di Bulgaria e Macedonia, ha chiesto la sospensione del Trattato di Schengen;
   il Presidente del Consiglio dei ministri, dottor Matteo Renzi, ha sempre contestato, evidentemente a parere degli interroganti solo a parole e a fini di politica interna, la «politica dei muri» che sta mettendo fine al grande sogno dell'Europa, ormai uncinato dal prolificare di fili spinati;
   il filo spinato e le vere e proprie barriere annunciate dal Ministro dell'interno austriaco, Johanna Mikl Leitner, alla frontiera del Brennero creeranno un collo di bottiglia in Alto Adige, dove confluiranno e stanzieranno migliaia di disperati provenienti dal Sud del mondo;
   nonostante gli accordi del 1992, l'Austria rivendica ancora la cosiddetta Schutzfunktion, intollerabile funzione di tutela su una porzione dello Stato italiano, con ciò a giudizio degli interroganti violando la sovranità nazionale, per la qual cosa il Governo dovrebbe richiamare l'ambasciatore austriaco;
   il Presidente del Consiglio dei ministri, dopo forti pressioni dell'opinione pubblica, dei partiti e della comunità del Trentino-Alto Adige/Sudtirol ha denunciato con un «no» mediatico, la presa di posizione dell'Austria, che però non ha accettato le imposizioni europee, minando di fatto l'accordo di libera circolazione che è a fondamento dell'Europa;
   persino il presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, si è detto estremamente deluso dall'Austria;
   la chiusura della frontiera al valico del Brennero causerà devastazioni sul piano turistico, della sicurezza dei cittadini e della convivenza sociale;
   dopo le dichiarazioni del prefetto di Treviso di essere pronta a confiscare le case sfitte agli italiani per metterle a disposizione dei migranti, anche in Alto Adige si è diffuso il terrore tra i proprietari di case, creando grave allarme sociale;
   il dramma dell'immigrazione si sta già ravvisando per alcuni operatori economici locali e nazionali, come un grande affare sul modello di altre incresciose situazioni che hanno suscitato l'indignazione degli italiani;
   sono evidenti i rischi che la comunità altoatesina corre a causa dell'arrivo in massa di profughi extracomunitari e quanto sarà difficile per un territorio così piccolo, affetto da storici conflitti etnici, sopportare situazioni di grande tensione e riuscire a mantenere il livello di sicurezza;
   sul territorio altoatesino, per ammissione della stessa Austria, ci saranno anche problemi di viabilità, perché verrà introdotto il limite di velocità dei 30 chilometri all'ora, cosa che cagionerà caos al Brennero e sull'A22, autostrada a sole due corsie, causando danni ambientali ed economici, soprattutto agli autotrasportatori, con ricadute drammatiche sulla libertà di circolazione;
   la provincia autonoma di Bolzano si sta facendo carico di trovare le risorse e di montare le tendopoli in varie zone lungo il confine del Brennero, mentre, dall'altra parte del confine, l'Austria sta schierando centinaia di poliziotti frontalieri per respingere i migranti provenienti dall'Italia;
   persino le Nazioni Unite, attraverso l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, hanno messo sotto osservazione il Brennero e l'Alto Adige per il rischio «dramma umanitario» –:
   se il Governo sia determinato a difendere concretamente l'Italia, gli italiani e la sicurezza nei suoi confini, intervenendo duramente in Europa e chiedendo sanzioni, come l'esclusione dalla ripartizione dei fondi europei e la sospensione della libera circolazione delle merci, per quei Paesi aderenti che chiudano unilateralmente le frontiere. (3-02093)


Elementi ed iniziative in merito all'esposizione debitoria relativa a contratti di mutuo e di finanziamento, con particolare riferimento ad adeguate tutele per il debitore – 3-02094

   CRIPPA, PESCO, ALBERTI, FICO, PISANO, RUOCCO e VILLAROSA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   dal supplemento del bollettino statistico n. 69 di Banca d'Italia del 16 dicembre 2015, si apprende che nel periodo dal 1995 al 2013 la valutazione patrimoniale delle abitazioni possedute dalle famiglie italiane è passata dai 2.200,6 ai 4.952,1 miliardi di euro, con un aumento percentuale assoluto del 125 per cento. A fronte di questi dati, i mutui ipotecari sono passati dai 51 miliardi di euro del 1995 ai 378,4 miliardi del 2013, con un aumento percentuale assoluto pari al 641,96 per cento;
   secondo i dati Istat, nel 2014 ben 240 mila famiglie si sono trovate in arretrato con il pagamento del mutuo. E almeno altre 321 mila, per evitare di saltare la rata, hanno rinunciato al pagamento di altri oneri;
   gli studi condotti da Adusbef e Federconsumatori attestano che solo nell'anno 2014 ci sono stati 52.606 pignoramenti di immobili in 35 tribunali italiani (il Ministero della giustizia non ha dati ufficiali), con un aumento di quasi il 12 per cento rispetto al 2013. Prosegue dunque il trend che si è avuto negli anni della crisi che ha visto triplicare il numero dei pignoramenti: dal 2006 al 2014 ben 110 mila famiglie si sono viste sottrarre la casa (+162 per cento);
   in un tal contesto, è chiaro che occorrono interventi di sostegno ai consumatori al fine di favorire il rientro dall'esposizione debitoria nei confronti delle banche, scongiurando il rischio di espropriazione forzate dell'immobile (che semmai costituisce nella maggioranza dei casi l'unica abitazione di proprietà), o che mirino quantomeno a limitare il danno patrimoniale che conseguirebbe dalle vendite forzate, sempre più indirizzate ad ottimizzare il recupero del debito attraverso la svalutazione dell'immobile (venduto a prezzi ben al di sotto al valore di mercato);
   in tale ottica, sarebbe auspicabile l'introduzione di specifiche procedure concordate di composizione della crisi debitoria ovvero di potenziamento di quelle già esistenti: si pensi alla normativa di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3. che ha introdotto la possibilità per il consumatore di proporre un accordo con i creditori (avallato dall'omologazione del tribunale) per la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri. Viceversa, nel caso di comprovata impossibilità di recupero del debito, sarebbero opportune misure che tutelino il debitore sottoposto a procedure esecutive, introducendo ad esempio limiti di valore alla possibilità di esproprio (rapportati semmai al valore del debito residuo), nonché limiti alla vendita quando essa avviene ad un prezzo ben al di sotto del valore effettivo dell'immobile, generando pertanto un danno patrimoniale al debitore non più recuperabile (oltre alla privazione dell'abitazione familiare);
   all'esatto contrario, sono da contrastare e limitare tutte quelle pratiche, frutto della prassi contrattuale del settore creditizio, volte a favorire la vendita dell'immobile o il trasferimento immediato della proprietà del bene in favore degli istituti di credito (si pensi al cosiddetto patto marciano). Tali procedure, oltre ad essere in evidente contrasto con il divieto del patto commissorio di cui all'articolo 2744 codice civile, comprimono le garanzie e le tutele per il debitore. Anche se frutto della volontà contrattuale delle parti, l'inserimento di tali clausole nel contratto è quasi sempre posto dalla banca posta come condizione per l'erogazione del credito, sfruttando pertanto la posizione debole del consumatore. La vendita o il trasferimento sulla base del valore di mercato dell'immobile nemmeno rappresenta una concreta tutela per il debitore, considerato che la stima è spesso eseguita da un perito nominato dall'istituto di credito e che le oscillazioni del mercato potrebbero addirittura portare ad un deprezzamento del bene (sicché il debitore, oltre a vedersi privato della proprietà del bene, resterebbe ancora esposto verso la banca per il pagamento del debito residuo);
   ma ciò che più preoccupa è la privazione della tutela giudiziaria che non consentirebbe al debitore di far valere eventuali illegittimità del contratto e, conseguentemente, della pretesa creditoria. Non va dimenticato, infatti, che proprio le tutele giudiziarie hanno condotto negli ultimi anni a storiche pronunce in favore dei consumatori in materia di accesso al credito. Si pensi all'ammortamento del finanziamento secondo il metodo «alla francese»: tale espediente è stato giudicato illecito da numerose sentenze dei tribunali di merito, secondo i quali il calcolo dell'interesse nel piano di ammortamento deve essere trasparente ed eseguito secondo le regole matematiche dell'interesse semplice. Si pensi ancora alle note pronunce in materia di anatocismo bancario e quelle in materia di violazione degli obblighi informativi;
   appare chiaro quindi che privare il consumatore della tutela giudiziaria, in favore di procedure volte ad accelerare il recupero del credito, significherebbe limitare la possibilità di far valere numerosi casi di illegittimità e abusi contrattuali e, soprattutto, di ottenere una tutela fondamentale per il proprietario sottoposto ad esecuzione, ovvero la sospensione della procedura esecutiva. Sul punto, si rammenta la storica pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea (C-34/13 del 10 settembre 2014) che ha sancito il principio di diritto secondo il quale «il giudice può bloccare provvisoriamente la banca o la finanziaria che mette all'asta la casa se nel contratto sono presenti delle clausole abusive», ovvero tutte quelle clausole vietate dalle direttive dell'Unione europea e che la banca o la finanziaria hanno fatto comunque firmare al cliente –:
   se confermi i dati esposti in premessa in merito all'esposizione debitoria in relazione a contratti di mutuo e di finanziamento, evidenziando nel dettaglio quale sia l'attuale situazione e quali misure intenda assumere per favorire la soddisfazione del credito senza compromettere, al contempo, la disponibilità e la proprietà dell'immobile in capo al debitore.
(3-02094)


Iniziative per la convocazione di un tavolo di crisi per il rilancio industriale e produttivo e per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso lo stabilimento Brioni di Penne (Pescara) – 3-02095

   MELILLA, RICCIATTI, FERRARA, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, DANIELE FARINA, FASSINA, FAVA, FOLINO, FRATOIANNI, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MARTELLI, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, SANNICANDRO, SCOTTO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   in Italia esistono decine di fabbriche e di imprese dei più svariati settori che si trovano in affanno e che sono costrette a navigare a vista in una situazione di crisi generale che sovente stona con i toni rosei propri dell'attuale narrazione governativa sulla ripresa economica del Paese;
   per tutte queste realtà aziendali in difficoltà, il Ministero dello sviluppo economico tiene aperti da tempo dei tavoli di crisi, in cui il Governo si pone come parte terza nei vertici tra i sindacati e i rappresentanti aziendali, che si tengono periodicamente a Roma per studiare soluzioni a ogni singola vertenza. A coordinare i lavori, è una task force che lo stesso Ministero ha creato da anni al proprio interno sotto la guida di Giampiero Castano, con un passato da sindacalista della Fiom-Cgil e da direttore del personale in importanti aziende nazionali come Olivetti;
   nonostante la presenza di questa struttura ben organizzata, il Ministero dello sviluppo economico sembra essere abbastanza reticente nel comunicare all'esterno la propria attività;
   come evidenziato dalla stampa nazionale, interpellato da Business People, l'ufficio stampa del Ministero dello sviluppo economico ha, infatti, dichiarato gentilmente la propria indisponibilità a rilasciare dichiarazioni su queste vicende. Nulla da dire in più, rispetto al materiale informativo che da tempo è consultabile sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, dove in effetti c’è una vera e propria mappa delle crisi aziendali di tutta Italia, accompagnata dai verbali degli incontri che si tengono periodicamente a Roma;
   a questi documenti, si aggiunge poi l'ultima relazione che il Ministero dello sviluppo economico ha pubblicato on line sulla propria attività di gestione delle crisi, svolta nel corso del primo semestre 2015;
   tirando le somme, le statistiche aggiornate alla fine di settembre attestano la presenza di ben 154 tavoli ancora aperti presso il Ministero dello sviluppo con più di 110.000 lavoratori coinvolti. Le persone che si trovano alle dipendenze di un'azienda in difficoltà sono dunque ancora tantissime e testimoniano come la congiuntura negativa, che da troppi anni attanaglia il nostro Paese, continui quasi quotidianamente a colpire molte famiglie;
   l'ultimo caso recentemente segnalato all'attenzione degli interroganti riguarda la Brioni di Penne (Pescara) che ha annunciato 400 esuberi, su un totale di 1250 dipendenti distribuiti in 3 stabilimenti dell'area vestina;
   una crisi purtroppo annunciata e su cui il gruppo Sinistra italiana aveva presentato atti di sindacato ispettivo per chiedere la convocazione di un tavolo nazionale con i vertici aziendali, i sindacati e la regione per scongiurare il rischio di una grave emergenza occupazionale cui il Governo non ha mai dato, sino ad oggi, alcuna risposta, con la conseguenza di lasciare i sindacati dei lavoratori, il comune di Penne e la regione Abruzzo completamente soli nel confronto con la proprietà della multinazionale francese, che ha raccolto una delle realtà più importanti dell'alta moda sartoriale italiana, vestendo anche molti personaggi illustri del mondo delle istituzioni e del cinema negli anni passati;
   investimenti sbagliati, scelte industriali fallimentari, improvvisazioni manageriali e crisi dell’export dovuta anche politici internazionali hanno determinato una grave crisi produttiva della azienda Brioni che ora dovrebbe essere pagata dalle lavoratrici e dai lavoratori con ben 400 esuberi: un colpo insostenibile per l'economia pescarese ed abruzzese attraversata da profonde crisi industriali;
   quella esposta rappresenta una delle tante crisi industriali che attanaglia il nostro Paese e su cui il Parlamento dovrebbe essere maggiormente coinvolto sia attraverso la costante informazione sull'andamento dei tavoli di crisi, sia mediante, in accordo con il Governo, l'apertura di vere e proprie sessioni sulle crisi finalizzate alla proposizione in sede parlamentare delle misure più utili su cui puntare per superare determinate criticità –:
   quali iniziative urgenti si intendano assumere alla luce di quanto descritto in premessa e se non si ritenga ormai improcrastinabile la convocazione di un tavolo nazionale con i vertici aziendali, i sindacati e la regione Abruzzo per assicurare la salvaguardia occupazionale e il rilancio industriale e produttivo di una grande azienda come la Brioni di Penne (Pescara). (3-02095)


Iniziative di competenza in relazione al progetto di fusione dei gruppi editoriali Itedi e l'Espresso – 3-02096

   LUPI. — Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   Itedi (società che controlla La Stampa e Il Secolo XIX) ed il gruppo editoriale l'Espresso (che ha la proprietà de la Repubblica, del settimanale l'Espresso e di un gruppo di giornali locali) hanno firmato un memorandum d'intesa tendente alla fusione delle proprie attività;
   tale operazione darà vita al primo gruppo dell'editoria italiana, con circa 5,8 milioni di lettori, 2,5 milioni di utenti unici sul web, 750 milioni di euro di ricavi;
   le parti si sono impegnate a firmare il definitivo accordo entro giugno 2016;
   l'operazione prevede anche l'uscita della Fca dal capitale di Rcs;
   il polo nato dalla fusione delle attività editoriali sopra menzionate, sarà controllato con una quota del 43 per cento dalla Cir, mentre Fca, proprietaria del 70 per cento di Itedi, avrà il 16 per cento e alla famiglia Perrone spetterà il 5 per cento della nuova azienda;
   la suddetta fusione comporterà la riunione in un solo gruppo di 3 quotidiani nazionali, 17 quotidiani locali, 2 concessionarie pubblicitarie (Manzoni e Plublikopass), il 30 per cento di Persidera (multiplex digitali) e radio nazionali;
   la nascita di questo gruppo editoriale dovrà ricevere nei prossimi mesi il via libera dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni –:
   se il Governo intenda monitorare l'evoluzione di tale processo di fusione al fine di garantire il pluralismo dell'informazione, evitando, per quanto di competenza, la creazione di concentrazioni editoriali anche alla luce della normativa vigente. (3-02096)