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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 3 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 marzo 2016.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Centemero, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 marzo 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PAGLIA ed altri: «Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento bancario mediante la separazione tra banche commerciali e banche d'affari» (3647);
   PAGLIA ed altri: «Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e altre disposizioni in materia di trattamento economico degli amministratori e dei dirigenti delle società quotate in mercati regolamentati» (3648);
   DELLA VALLE: «Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e all'articolo 7 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, in materia di commercio sulle aree pubbliche» (3649);
   SCHULLIAN e GEBHARD: «Modifica all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di esercizio dell'attività dell'avvocato a proprio favore» (3650);
   VENITTELLI ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, in materia di modalità di pagamento e criteri di calcolo e di decorrenza degli interessi sulle somme dovute per gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la normativa europea, concessi sotto forma di sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle imprese operanti nei territori di Venezia e Chioggia» (3651).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  GIORGIS ed altri: «Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri legalmente residenti in Italia nelle elezioni comunali, provinciali e circoscrizionali» (3591).

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 29 febbraio 2016, ha comunicato che la 1a Commissione (Affari costituzionali) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015)240 final) (atto comunitario n. 64) e sui connessi atti comunitari n. 67, n. 68, n. 69, n. 70, n. 78, n. 79, n. 80, n. 81, e n. 82 (atto Senato Doc. XVIII, n. 106).

  Questa risoluzione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 29 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, riferita all'anno 2015 (Doc. XXXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 4-22 febbraio 2016, sulla gestione finanziaria delle regioni per l'esercizio 2014 (Doc. XLVII, n. 2).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 25 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e dell'articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, la relazione, approvata dalla Sezione delle autonomie della Corte stessa in data 4-22 febbraio 2016, sulla gestione finanziaria degli enti locali per l'esercizio 2014 (Doc. XLVI, n. 5).

  Questa relazione è stata trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1o marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 359).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione di controllo per gli affari comunitari ed internazionali della Corte dei conti, con lettera in data 1o marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 1/2016, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione annuale 2015 sui rapporti finanziari con l'Unione europea e sull'utilizzazione dei fondi comunitari.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1o marzo 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico illegale di specie selvatiche (COM(2016) 87 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

  Con la medesima comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla raccomandazione del Consiglio sulla politica economica della zona euro (5177/16), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso la deliberazione 72/2016/R/eel del 25 febbraio 2016, concernente «Integrazioni e modifiche alla regolazione relativa ai sistemi semplici di produzione e consumo».

  Questa deliberazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale relativo all'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, con riferimento agli istituti di cui all'articolo 30, commi da 1 a 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171 (282).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura) nonché, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 2 aprile 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

RELAZIONE SULLO STATO DELL'INFORMAZIONE E SULLA CONDIZIONE DEI GIORNALISTI MINACCIATI DALLE MAFIE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSO- CIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (DOC. XXIII, N. 6)

Doc. XXIII, n. 6 – Risoluzione

   La Camera,
   esaminata la Relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, sullo stato dell'informazione e sulla condizione dei giornalisti minacciati dalle mafie, approvata dalla Commissione nella seduta del 5 agosto 2015;
   la fa propria e impegna il Governo, per quanto di propria competenza, ad intraprendere ogni iniziativa utile al fine di risolvere le questioni e i problemi evidenziati nella citata Relazione.
(6-00211) «Bindi, Fava, D'Uva, Carfagna, Garavini, Prestigiacomo».


RELAZIONE SU POSSIBILI PROPOSTE NORMATIVE IN MATERIA PENALE IN TEMA DI CONTRAFFAZIONE, APPROVATA DALLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUI FENOMENI DELLA CONTRAFFAZIONE, DELLA PIRATERIA IN CAMPO COMMERCIALE E DEL COMMERCIO ABUSIVO (DOC. XXII-BIS, N. 1)

Doc. XXII-bis, n. 1 – Risoluzione

   La Camera,
   esaminata la Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata all'unanimità dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo nella seduta del 4 agosto 2015;
   premesso che:
    la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo ha svolto un ampio ciclo di audizioni sui temi generali della contraffazione e sugli specifici problemi legati alle forme di tutela penale in materia, in parallelo all'approfondimento di specifici case studies relativi a diversi settori produttivi interessati da gravi fenomeni di contraffazione, quali il settore del tessile, del calzaturiero e nel settore agroalimentare, dell'olio di oliva e della mozzarella di bufala; sono stati auditi ed hanno fornito importanti contributi in materia i Ministri di settore istituzionalmente impegnati nel contrasto del fenomeno, quali il Ministro della giustizia, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle istituzioni coinvolte, i rappresentanti delle organizzazioni produttive e delle forze del lavoro, nonché i rappresentanti delle principali procure della Repubblica impegnate nel contrasto alla contraffazione;
    dal lavoro svolto in Commissione emerge in maniera inequivocabile un quadro di riferimento ove la contraffazione costituisce un fenomeno di particolare pericolosità sociale, sia per la sua intrinseca dannosità, sia per i legami strutturali con le organizzazioni criminose internazionali;
    secondo le stime dell'Organizzazione Mondiale del Commercio i beni contraffatti rappresentano tra il 5 e il 7 per cento del commercio mondiale, pari a circa 600 miliardi di dollari all'anno; l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo (OCSE) stima che ogni anno, su scala globale, si muovano attraverso i confini statali merci contraffatte per un valore di oltre 250 miliardi di dollari e la stima esclude le merci prodotte e vendute all'interno dello stesso Paese, quelle acquistate via internet e le attività economiche indirette;
    sotto il profilo della pericolosità sociale della contraffazione va considerato che esso è un fenomeno intrinsecamente plurioffensivo, in quanto i soggetti danneggiati dai comportamenti delittuosi sono molteplici: le aziende e le imprese titolari di diritti patrimoniali legati alle opere dell'ingegno umano (diritti d'autore per le opere creative e diritti di proprietà industriale per i segni distintivi delle aziende e dei prodotti oppure per innovazioni tecniche oggetto di brevettazione); i consumatori inconsapevoli che acquistano, anche se a prezzi vantaggiosi, prodotti di bassa qualità ma potenzialmente dannosi per la salute; il mercato e la concorrenza che devono fronteggiare un'invasione di prodotti illeciti che sottraggono fette di mercato alla produzione e allo smercio di prodotti legali, determinando una riduzione dei fatturati aziendali e del PIL nazionale; il mondo del lavoro, per la perdita di posti di lavoro, l'incentivazione allo sfruttamento del lavoro in nero, tema rilevante anche per i profili della sicurezza sul lavoro; lo Stato, per i mancati introiti fiscali e la salvaguardia dell'ordine e della sicurezza pubblica;
    per quanto riguarda il profilo strutturale della contraffazione si deve rilevare che la diffusione capillare del fenomeno è strettamente legata alla sussistenza di cartelli internazionali della produzione illegale di beni, che danno vita a una ramificazione puntuale ed organizzata, secondo un modello di marketing aziendale tale da assicurare la diffusione e il successo di questo commercio parallelo o sommerso; tali organizzazioni operano con la localizzazione diversificata delle fasi di produzione, assemblaggio e smercio delle merci contraffatte; le organizzazioni criminali hanno individuato i luoghi più convenienti per produrre i beni contraffatti, le migliori vie di transito ed i mercati di sbocco preferibili secondo le regole dell'economia globalizzata;
    alla crescita del fenomeno e all'incremento della sua pericolosità economica e sociale, d'altronde, contribuisce l'uso sempre più ampio dei mezzi di comunicazione virtuale, con uno spazio sempre più rilevante rappresentato dal commercio internazionale via internet; anche la violazione sistematica del diritto d'autore è stata favorita dal potenziale diffusivo del web, che agevola l'acquisizione diretta delle opere dell'ingegno;
    le filiere della contraffazione sono, nella maggior parte dei casi, nelle mani della criminalità organizzata, la quale, negli ultimi decenni, ha intuito con lucidità l'ampio potenziale di questa tipologia di illecito, che presenta rilevanti margini di guadagno a fronte di un modesto rischio repressivo, in quanto, sinora, il contrasto alla contraffazione non è mai stata fra le priorità nella politica di repressione degli Stati e le pene detentive previste sono comunque limitate;
    le organizzazioni criminali specializzate nel settore si avvalgono ordinariamente di manodopera fortemente sfruttata e sottopagata e di legami territoriali tra paesi di origine e comunità straniere operanti all'estero; importante in questo quadro è risalire la filiera complessiva del fenomeno e non limitare gli interventi al contrasto di un solo segmento, spesso quello terminale dello smercio al dettaglio di merci contraffatte, analizzando anche i flussi finanziari connessi a tali comportamenti criminosi, secondo l'approccio Follow The Money, più volte segnalato alla Commissione dalla guardia di finanza e dalla magistratura;
    i comportamenti criminosi che veicolano prodotti falsi non si limitano, peraltro, solo alla classica contraffazione dei beni protetti dalle norme sulla proprietà intellettuale, ma si estendono anche a comportamenti tesi a sfruttare fraudolentemente la notorietà acquisita da alcuni Paesi o da alcune regioni che hanno saputo conquistare, per i propri prodotti, un apprezzamento di qualità da parte dei consumatori, senza contraffazione di un marchio oggetto di tutela, attraverso la falsa evocazione dell'origine di produzioni che induce in errore i consumatori che considerano l'origine del bene un rilevante indice di qualità (come avviene nel falso Made in Italy e nell’italian sounding);
    le caratteristiche del sistema produttivo italiano, ricco di marchi famosi, di produzioni di qualità legate ai territori e alla qualità artigianale ed industriale delle lavorazioni, fortemente orientate alla qualità, espongono particolarmente il nostro Paese ai danni prodotti dalla contraffazione e ci deve porre in prima linea in sede comunitaria e internazionale nelle iniziative di contrasto del fenomeno;
    tutto ciò rende necessario che le istituzioni adottino interventi su scala globale, sia per comprendere le dimensioni del fenomeno, la sua struttura e le sue ricadute, sia per predisporre efficaci azioni di contrasto; a fare la propria parte è chiamata anche la società civile, in quanto per un contrasto efficace alla contraffazione serve un diverso approccio culturale dei consumatori ed è necessario che anche le imprese svolgano un ruolo attivo, predisponendo efficaci strumenti preventivi per mettere sull'avviso gli utenti, effettuare una capillare azione di monitoraggio e curare la tempestiva segnalazione degli illeciti;
    nello specifico segmento del contrasto in sede penale della contraffazione, i risultati ottenuti dalle forze dell'ordine e dalla magistratura, pur essendo positivi, impongono di mantenere elevata l'attenzione dello Stato su questo settore, a fronte della difficoltà di contrastare le filiere internazionali del crimine organizzato; è stato evidenziato nelle audizioni in Commissione come la realtà dei carichi di lavoro pendenti per il generale esercizio dell'azione penale nel nostro sistema giudiziario conduca inevitabilmente a far si che i fascicoli aperti per fattispecie di contraffazione che spesso riguardano la vendita al dettaglio, non rientrano oggettivamente nelle priorità delle procure e dei tribunali, con il risultato di un'inevitabile prescrizione dei reati;
    l'impianto della normativa penalistica in vigore presenta due limiti fondamentali: l'eccesso e la frammentazione di fattispecie penali, contenute nel codice penale e nelle diverse leggi speciali, spesso oggetto di stratificazioni normative adottate in tempi diversi; l'insufficienza di strumenti specifici, di natura sostanziale e processuale per il contrasto del cuore del fenomeno, che è oggi costituito dalla dimensione sovranazionale del fenomeno e dal legame con le organizzazioni criminali internazionali, in modo da poter debellare le filiere della produzione di merci contraffatte e non solo lo smercio al dettaglio di tali merci illegali;
    sono perciò necessari interventi normativi per semplificare la tutela penale, rendendo nello stesso tempo più marcato il contrasto alla contraffazione legata alla criminalità organizzata; su tali temi la Relazione, alla quale si rinvia, analizza le fattispecie penali esistenti e formula una serie di proposte e di interventi volti ad accrescere l'efficacia delle risposte in materia e a migliorare la tutela penale nel settore e a contrastarne l'elevata pericolosità economica e sociale;
    fa propria la Relazione su possibili proposte normative in materia penale in tema di contraffazione, approvata il 4 agosto 2015 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del commercio abusivo ed impegna il Governo, per quanto di competenza, a intraprendere ogni iniziativa utile, al fine di risolvere le questioni evidenziate nella relazione.
(6-00212) «Catania, Cenni, Russo, Garofalo, Pastorelli, Franco Bordo, Baruffi, Senaldi, Berretta, Mongiello».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; RUBINATO ED ALTRI; BARETTA; DA VILLA ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LA DISCIPLINA DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE (A.C. 75-241-811-2726-A)

A.C. 75-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 75-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, sopprimere i commi 4 e 5;

  All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, sopprimere le seguenti parole: e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale;
   al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

  All'articolo 10, apportare le seguenti modificazioni:
   all'alinea del comma 1, sostituire le parole: per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: possono, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;
   alla lettera a) del comma 1, sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;
   alla lettera b) del comma 1, sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;
   all'alinea del comma 2, sostituire le parole: sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale con le seguenti: possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale;
   alla lettera a) del comma 2, sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;
   alla lettera b) del comma 2, sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;
   alla lettera c) del comma 2, sostituire le parole: concedono, nei limiti con le seguenti: concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nei limiti;
   alla lettera d) del comma 2, sostituire le parole: concedono contributi in conto capitale a termine con le seguenti: concedere contributi in conto capitale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   alla lettera e) del comma 2, sostituire la parola: promuovono con la seguente: promuovere;
   dopo il comma 2, inserire il seguente: 2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

  All'articolo 11, comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: In favore delle imprese aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo.

  All'articolo 12, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 12, al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 14, aggiungere in fine il seguente comma: 3-bis. All'attuazione del presente articolo le regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  All'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 con le seguenti: pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 3.50 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 75-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
FINALITÀ DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE E DEFINIZIONI

Art. 1.
(Oggetto e finalità).

  1. La Repubblica, nel quadro delle politiche a sostegno della cooperazione internazionale e dell'economia sociale, in attuazione dei princìpi di solidarietà, di utilità sociale e di sussidiarietà espressi dagli articoli 2, 41 e 118 della Costituzione, riconosce al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, nella pratica di un modello di economia partecipata fondata sulla giustizia sociale, sui diritti umani e sulla cooperazione internazionale, attenta alla conservazione dell'ecosistema, socialmente sostenibile e rispettosa dei diritti e dei bisogni di tutti i soggetti che sono parte dello scambio economico e nella promozione dell'incontro fra culture diverse.
  2. La presente legge favorisce un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale, promuovendo la concorrenza leale e l'adeguata protezione dei consumatori. A tale fine sono stabilite procedure di riconoscimento delle organizzazioni, dei loro enti rappresentativi e degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale e sono previsti strumenti di incentivazione e di promozione delle buone prassi in materia.
  3. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 sono costituiti su base volontaria e hanno la finalità di diffondere e di promuovere il commercio equo e solidale e garantire il rispetto delle relative regole deontologiche da parte degli operatori, agevolando la scelta e la tutela dei consumatori nel rispetto delle regole sulla concorrenza.
  4. Le organizzazioni e gli enti di cui al comma 2 pubblicano nel proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza e veridicità, evidenziando, nel caso degli enti di cui all'articolo 5, se per lo svolgimento delle proprie attività essi si avvalgono o no di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, e se le verifiche di conformità svolte da questi ultimi sono o no riferite a norme tecniche adottate da organismi di normazione di cui al regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Oggetto e finalità).

  Al comma 1, sostituire le parole: economicamente marginali del pianeta con le seguenti: a vocazione produttiva artigianale economicamente marginali.
1. 1. Allasia.

A.C. 75-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Definizioni).

  1. Ai fini della presente legge si applicano le seguenti definizioni:
   a) «commercio equo e solidale»: un rapporto commerciale con un produttore in forza di un accordo di commercio equo e solidale basato sul dialogo, sulla trasparenza, sul rispetto e la solidarietà, che è finalizzato all'equità nelle relazioni commerciali. Il commercio equo e solidale contribuisce allo sviluppo sostenibile mediante la previsione di condizioni di scambio bilanciate per i lavoratori e per i produttori marginali di aree economicamente svantaggiate;
   b) «produttore»: un produttore di beni o di servizi, organizzato preferibilmente in forma collettiva, operante in un'area economicamente svantaggiata e situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo;
   c) «accordo di commercio equo e solidale»: un accordo di lunga durata stipulato con un produttore allo scopo di consentire, accompagnare e migliorare l'accesso di quest'ultimo al mercato, che preveda:
    1) il pagamento di un prezzo equo;
    2) misure a carico del committente per il graduale miglioramento della qualità del prodotto o del servizio o dei suoi processi produttivi, nonché in favore dello sviluppo della comunità locale alla quale il produttore appartiene o in cui opera;
    3) il progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione;
    4) l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative stabilite dall'Organizzazione internazionale del lavoro, di remunerare in maniera adeguata i lavoratori, in modo da permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali;
    5) l'offerta del pagamento di una parte rilevante del corrispettivo al momento della commessa, a meno che tale clausola non risulti eccessivamente onerosa per l'esistenza di specifiche ragioni espressamente indicate nell'accordo;
    6) adeguate forme di garanzia e di controllo per assicurare l'adempimento degli obblighi e il raggiungimento degli obiettivi di cui ai numeri precedenti;
   d) «prezzo equo»: il prezzo versato a un produttore, che consente:
    1) di erogare un salario adeguato per soddisfare i bisogni primari dei lavoratori e delle loro famiglie;
    2) di coprire, in modo sostenibile, i costi di produzione e gli altri costi derivanti dagli obblighi assunti con l'accordo di commercio equo e solidale;
    3) di programmare investimenti per il miglioramento della qualità del prodotto, dei processi produttivi anche in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale della produzione;
   e) «filiera del commercio equo e solidale»: l'insieme delle fasi di produzione, trasformazione, importazione e distribuzione di un prodotto quando al produttore sono assicurate le condizioni dell'accordo di commercio equo e solidale;
   f) «filiera del commercio equo e solidale integrale»: la filiera del commercio equo e solidale quando:
    1) l'accordo di commercio equo e solidale è stipulato con il produttore da un'organizzazione del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
    2) la distribuzione all'ingrosso o al dettaglio del prodotto della filiera è svolta da una o più organizzazioni del commercio equo e solidale di cui all'articolo 3;
   g) «prodotto del commercio equo e solidale»: un prodotto realizzato, importato, distribuito o commercializzato nell'ambito della filiera del commercio equo e solidale;
   h) «regolamento»: il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13.

  2. Il contenuto dell'accordo di commercio equo e solidale e, in particolare, il prezzo equo sono definiti all'esito di una negoziazione effettiva tra le parti che ha per oggetto la valutazione congiunta della sua adeguatezza a sostenere l'impresa del produttore e degli effetti che le misure previste producono sulla filiera produttiva e distributiva.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Definizioni).

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: collettiva aggiungere le seguenti: o cooperativa.
2. 4. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, nonché in aree del territorio nazionale secondo i criteri del Progetto Solidale Italiano con l'obiettivo di sostenere produzioni di cooperative e imprese attraverso sistemi di acquisto orientati a remunerare dignitosamente il lavoro, rafforzare le relazioni comunitarie di fiducia e incoraggiare metodi di agricoltura sostenibile ovvero valorizzando la filiera dei prodotti provenienti dalle terre confiscate alla criminalità organizzata o da progetti di recupero e reinserimento sociale dei carcerati.
2. 5. Duranti, Marcon, Ricciatti, Ferrara, Costantino, Martelli.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), sostituire le parole: permettere loro di condurre un'esistenza libera e dignitosa e di rispettare i diritti sindacali con le seguenti: rispettare i loro diritti fondamentali.
2. 7. Allasia.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis. Il divieto dello sfruttamento del lavoro minorile.
2. 8. Allasia.

  Al comma 1, lettera c), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché di impegnarsi per il contrasto al lavoro minorile.
2. 8.(Testo modificato nel corso della seduta) Allasia.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), alinea, dopo le parole: il prezzo versato a un produttore, aggiungere le seguenti: formato dal prezzo corrente di mercato più un premio di commercio equo e solidale.
2. 10. Squeri, Giammanco.

  Al comma 1, lettera d), numero 3), dopo le parole: della qualità aggiungere le seguenti: e della sicurezza.
2. 12. Allasia.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere il numero 2).
2. 14. Squeri, Giammanco.

A.C. 75-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
SOGGETTI DELLA FILIERA INTEGRALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 3.
(Organizzazioni del commercio equo e solidale).

  1. Sono considerate organizzazioni del commercio equo e solidale le cooperative, i consorzi, le associazioni e gli enti, costituiti senza scopo di lucro e con un ordinamento interno a base democratica, che:
   a) in via prevalente stipulano accordi di commercio equo e solidale e ne curano l'esecuzione ovvero distribuiscono all'ingrosso o al dettaglio prodotti o servizi oggetto di tali accordi;
   b) adottano e attuano, anche per mezzo dei loro consorzi, un programma di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione dei consumatori sulle filiere del commercio equo e solidale e sui progetti a esse connessi, sulle tematiche relative al divario tra il nord e il sud del mondo, allo sviluppo economico e sociale, al commercio internazionale e al consumo critico;
   c) perseguono per statuto modelli di sviluppo sostenibile, nel rispetto delle persone e dell'ambiente;
   d) fondano la loro attività sulla cooperazione e promuovono relazioni dirette e paritarie tra produttore e consumatore;
   e) sono iscritte nel registro della filiera integrale del commercio equo e solidale di un ente rappresentativo di cui all'articolo 4 e si impegnano a rispettare il relativo disciplinare.

  2. La qualità di organizzazione del commercio equo e solidale, secondo i requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è accertata e attestata dagli enti rappresentativi di cui all'articolo 4, che a tal fine li iscrivono in un proprio registro della filiera integrale. Le informazioni contenute in tale registro vengono comunicate alla Commissione per il commercio equo e solidale istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
  3. Gli enti pubblici, i partiti e i movimenti politici e le organizzazioni sindacali nonché gli enti da essi istituiti o diretti non possono assumere la qualità di organizzazione del commercio equo e solidale.
  4. Alle cooperative che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni della legge 8 novembre 1991, n. 381, in materia di cooperative sociali, e del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, in materia di impresa sociale.
  5. Alle associazioni che nel loro statuto prevedono quale oggetto sociale le attività di cui al presente articolo si applicano le disposizioni del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, in materia di organizzazioni non lucrative di utilità sociale, e della legge 7 dicembre 2000, n. 383, in materia di associazioni di promozione sociale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Organizzazioni del commercio equo e solidale).

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: sviluppo sostenibile, aggiungere le seguenti: e di economia solidale.
3. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: persone aggiungere le seguenti: dei diritti dei lavoratori.
3. 3. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale quali le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS).
3. 4. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) promuovono la collaborazione con le altre esperienze dell'economia solidale come le organizzazioni della finanza etica e i gruppi di acquisto solidale (GAS).
3. 4.(Testo modificato nel corso della seduta) Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: istituiti o diretti, aggiungere le seguenti: ovvero le società commerciali che non abbiano come attività prevalente la promozione del commercio equo e solidale.
3. 5. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le cooperative del commercio equo e solidale di cui al presente articolo si considerano a mutualità prevalente, senza maggiori oneri per lo Stato, ai sensi del decreto interministeriale 30 dicembre 2005 recante «Regimi derogatori ai criteri per la definizione della prevalenza di cui all'articolo 2513 del codice civile».
3. 50. Beni, Lenzi.

  Sopprimere il comma 5.
3. 51. Beni, Lenzi.

A.C. 75-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

  1. Sono considerati enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale quelli costituiti senza scopo di lucro, a struttura associativa e con un ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno del commercio equo e solidale e che:
   a) approvino un disciplinare di filiera integrale del commercio equo e solidale;
   b) adottino e curino un registro della filiera integrale, nel quale sono iscritte le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate;
   c) godano di un'adeguata rappresentanza territoriale e di un'ampia base associativa, secondo i criteri stabiliti nel regolamento;
   d) adottino un sistema di controllo in grado di verificare il rispetto del disciplinare di filiera da parte delle organizzazioni affiliate;
   e) dimostrino di possedere un'organizzazione adeguata per svolgere i compiti di controllo;
   f) adottino un adeguato sistema di riesame interno delle decisioni.

  2. Gli enti rappresentativi verificano il possesso e, con cadenza periodica, il mantenimento dei requisiti da parte delle organizzazioni affiliate e rilasciano un attestato a ogni verifica. Qualora un'organizzazione affiliata non possieda o perda i requisiti previsti dall'articolo 3, l'ente rappresentativo indica le necessarie misure correttive e fissa un termine, comunque non superiore a centoventi giorni, per l'adeguamento. L'ente rappresentativo, in via cautelare, può disporre la sospensione dell'iscrizione dell'organizzazione interessata nel registro della filiera integrale. Nei casi più gravi ovvero qualora le violazioni persistano, l'ente provvede alla cancellazione dell'organizzazione inadempiente dal registro.
  3. Gli enti rappresentativi trasmettono con cadenza semestrale alla Commissione di cui all'articolo 7 l'elenco aggiornato delle organizzazioni del commercio equo e solidale iscritte nel proprio registro della filiera integrale, affinché la Commissione provveda all'aggiornamento della relativa sezione nell'Elenco nazionale, di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b).
  4. Il diniego di iscrizione o la cancellazione da un registro della filiera integrale sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale).

  Al comma 1, lettera e), dopo la parola: controllo aggiungere le seguenti: rispettando le normative in materia di contratti collettivi nazionali di lavoro.
4. 2. Marcon, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Martelli.

A.C. 75-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
ALTRI SOGGETTI DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 5.
(Enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale).

  1. Si considerano enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale le organizzazioni senza scopo di lucro, con ordinamento interno a base democratica, i cui statuti prevedano la promozione e il sostegno alle filiere del commercio equo e solidale, attraverso la concessione in licenza di uno o più marchi che possano essere utilizzati in riferimento a prodotti del commercio equo e solidale la cui conformità a standard internazionalmente riconosciuti è certificata da organismi di certificazione accreditati, e, in particolare, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
   a) concessione in licenza di uno o più marchi internazionalmente riconosciuti al fine di identificare i prodotti del commercio equo e solidale certificati secondo gli standard di cui al presente comma;
   b) attività di sensibilizzazione e informazione sui temi del commercio equo e solidale nonché attività di promozione di prodotti e filiere del commercio equo e solidale e attività di promozione dei marchi di cui alla lettera a);
   c) attività di supporto agli operatori che trattano prodotti del commercio equo e solidale e che hanno ottenuto in licenza i marchi di cui alla lettera a);
   d) attività di consulenza e supporto per lo sviluppo, la formulazione, la revisione e il miglioramento degli standard internazionalmente riconosciuti;
   e) attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, le loro organizzazioni e le loro comunità;
   f) qualunque altra attività connessa e affine a quelle di cui alle lettere a), b), c), d) e e) nel rispetto dell'oggetto e dello scopo del proprio statuto e dei limiti normativi vigenti.

  2. Gli statuti di cui al comma 1 stabiliscono, altresì, misure adeguate al fine di salvaguardare la terzietà, l'indipendenza e la trasparenza delle attività degli enti di promozione nonché di prevenire i conflitti di interessi nell'espletamento delle loro funzioni, attraverso l'attribuzione delle attività di controllo e di ispezione della conformità agli standard di cui al comma 1 a soggetti distinti, secondo quanto previsto dalle normative tecniche riconosciute a livello internazionale. Nei siti web degli enti di promozione di cui al comma 1 è evidenziato se gli stessi si avvalgono a tal fine di organismi di valutazione della conformità accreditati ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.
  3. Gli statuti degli enti di promozione di cui al comma 1 prevedono il divieto del ricorso a forme di finanziamento tramite la produzione e la commercializzazione diretta dei prodotti del commercio equo e solidale, salvo che per lo svolgimento di attività ausiliarie, promozionali o di sostegno ai licenziatari dei marchi di cui al comma 1, lettera a).
  4. Gli enti di promozione di cui al comma 1 devono curare e mantenere aggiornato un elenco dei licenziatari dei marchi di cui al medesimo comma 1, lettera a). Tale elenco è comunicato alla Commissione per il commercio equo e solidale presso il Ministero dello sviluppo economico, di cui all'articolo 7, al fine della tenuta dell'Elenco nazionale disciplinato dall'articolo 6.
  5. Il diniego di iscrizione o la cancellazione dall'elenco dei licenziatari sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva.

A.C. 75-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
ELENCO NAZIONALE DEL COMMERCIO EQUO E SOLIDALE

Art. 6.
(Elenco nazionale del commercio equo e solidale).

  1. È istituito l'Elenco nazionale del commercio equo e solidale, di seguito denominato «Elenco nazionale».
  2. L'Elenco nazionale è suddiviso nelle seguenti sezioni:
   a) enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
   b) organizzazioni del commercio equo e solidale;
   c) enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
   d) licenziatari dei marchi di cui all'articolo 5.

  3. L'elenco nazionale è tenuto dalla Commissione di cui all'articolo 7 ed è disciplinato, nelle sue concrete modalità operative, con il regolamento di cui all'articolo 13.
  4. L'iscrizione nell'elenco ha funzione di pubblicità delle informazioni, per consentirne la più ampia consultazione nel sito web istituzionale del Ministero dello sviluppo economico da parte dei consumatori e delle imprese e promuovere la cultura dell'economia equa e solidale.
  5. All'atto della prima iscrizione nel registro delle imprese presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o anche successivamente, le imprese iscritte nelle sezioni dell'Elenco nazionale di cui alle lettere b) e d) del comma 2 possono chiedere che sia apposta l'annotazione: «impresa iscritta nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale» nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).

A.C. 75-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Commissione per il commercio equo e solidale).

  1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la Commissione per il commercio equo e solidale, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione è composta da un dirigente del Ministero dello sviluppo economico, con funzioni di presidente, da un dirigente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da due membri proposti dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale, da due membri proposti dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, da due membri proposti dalle associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale.
  3. I membri della Commissione sono nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico. L'incarico ha la durata di tre anni, è svolto a titolo gratuito ed è rinnovabile una sola volta.
  4. La Commissione:
   a) cura la tenuta dell'Elenco nazionale, procedendo alle relative iscrizioni, sospensioni e cancellazioni, sulla base dell'attività svolta dagli enti rappresentativi delle organizzazioni e dagli enti di promozione delle filiere ai sensi degli articoli 4 e 5;
   b) esercita il potere di vigilanza sugli enti rappresentativi delle organizzazioni e sugli enti di promozione delle filiere di cui agli articoli 4 e 5, verificando che i medesimi mantengano i prescritti requisiti;
   c) emana direttive e linee guida per l'adozione dei programmi di informazione, divulgazione e sensibilizzazione sulle buone prassi del commercio equo e solidale e per l'adozione dei programmi di formazione degli operatori della filiera del commercio equo e solidale;
   d) sostiene la piena trasparenza delle filiere del commercio equo e solidale, garantendo la libera consultabilità dell'Elenco nazionale, secondo le modalità previste dal regolamento.

  5. Oltre che in via amministrativa, i provvedimenti di iscrizione, cancellazione e sospensione adottati dalla Commissione sono impugnabili di fronte al giudice amministrativo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Commissione per il commercio equo e solidale).

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale aggiungere le seguenti: da un rappresentante delle regioni,
7. 50. Allasia.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere le parole: e da un esperto indipendente con comprovata esperienza in materia di commercio equo e solidale;

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire il secondo periodo con i seguenti: L'incarico ha la durata di tre anni ed è rinnovabile una sola volta. La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.
7. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Mutuo riconoscimento).

  1. Nel rispetto dei princìpi di non discriminazione e di leale collaborazione previsti dall'ordinamento dell'Unione europea, le tutele e i benefìci attribuiti dalla presente legge si applicano anche alle imprese e alle merci riconosciute o certificate in altri Stati membri dell'Unione europea tramite procedure equivalenti a quelle previste dalla medesima legge.
  2. In ogni caso, gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e gli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale stabiliti in altri Stati membri dell'Unione europea sono ammessi alle procedure e ai benefici di cui alla presente legge alle medesime condizioni previste per gli enti stabiliti nello Stato italiano.

A.C. 75-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
INTERVENTI DI PROTEZIONE E SOSTEGNO

Art. 9.
(Tutela dei marchi e norme sull'etichettatura).

  1. I prodotti del commercio equo e solidale importati o distribuiti da un'organizzazione del commercio equo e solidale, nell'ambito del sistema di filiera integrale, sono presentati, etichettati e pubblicizzati con la denominazione di «prodotto del commercio equo e solidale» ovvero con diciture quali «prodotto del commercio equo», «commercio equo e solidale», «commercio equo», «fair trade», «comercio justo», «commerce équitable». Negli altri casi, i prodotti del commercio equo e solidale sono presentati, etichettati e pubblicizzati con tali denominazioni congiuntamente ai marchi di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), concessi in licenza dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale.
  2. È vietato l'uso delle denominazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), e di altre denominazioni similari alle imprese e agli enti che non sono iscritti nell'Elenco nazionale di cui al medesimo articolo 6 ovvero qualora l'iscrizione dell'impresa o ente sia stata sospesa o revocata.
  3. In ogni caso è vietato descrivere un prodotto, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, con termini che suggeriscano in modo ingannevole all'acquirente che esso o che le materie prime utilizzate provengono da una filiera del commercio equo e solidale o sono stati prodotti, trasformati e distribuiti secondo le prassi del commercio equo e solidale o introdurre riferimenti non veritieri all'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
  4. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 costituiscono pratiche commerciali scorrette o ingannevoli ai sensi degli articoli 20 e seguenti del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, nei cui confronti si applicano le misure di tutela amministrativa e giurisdizionale all'uopo previste.

A.C. 75-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

  1. Lo Stato e le regioni, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1:
   a) sostengono iniziative di divulgazione e di sensibilizzazione promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, mirate a diffondere i contenuti e le prassi del commercio equo e solidale e ad accrescere nei consumatori la consapevolezza degli effetti delle proprie scelte di consumo;
   b) sostengono specifiche azioni educative nelle scuole e negli istituti di formazione, promosse dalle organizzazioni e dagli enti di cui agli articoli 3, 4 e 5, relative alle problematiche della globalizzazione economica, agli squilibri tra nord e sud del mondo, alle implicazioni delle scelte di consumo e alle opportunità offerte da forme di scambio fondate sulla cooperazione.

  2. Lo Stato e le regioni, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale:
   a) promuovono e sostengono iniziative di formazione per gli operatori e i volontari;
   b) promuovono e sostengono progetti di cooperazione con i produttori per la realizzazione di nuove produzioni o filiere o per lo sviluppo di quelle esistenti;
   c) concedono, nei limiti del regime degli aiuti di importanza minore stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, contributi per l'apertura o per la ristrutturazione delle sedi nonché per l'acquisto di attrezzature, arredi e dotazioni informatiche, fino a un massimo del 40 per cento delle spese ammissibili al finanziamento;
   d) concedono contributi in conto capitale a termine al fine di consentire la realizzazione di investimenti legati a specifici progetti di sviluppo;
   e) promuovono forme di sostegno per i soggetti che richiedono l'iscrizione in un registro della filiera integrale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Interventi per la diffusione del commercio equo e solidale).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente:
    al comma 2, alinea, dopo le parole:
le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    all'articolo 14:
     al comma 1, dopo le parole:
le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
     al comma 2, alinea, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
      al comma 3, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
      alla rubrica, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano;
    all'articolo 17, comma 6, dopo le parole: le regioni aggiungere le seguenti: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. 50. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.
(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, con le seguenti: possono, per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,;

  Conseguentemente:
   al comma 1:
   lettera
a), sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;
   lettera b), sostituire la parola: sostengono con la seguente: sostenere;
   al comma 2:
   alinea, sostituire le parole: sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale con le seguenti: possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di progetti presentati da organizzazioni del commercio equo e solidale;
   lettera a), sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;
   lettera b), sostituire le parole: promuovono e sostengono con le seguenti: promuovere e sostenere;
   lettera c), sostituire le parole: concedono, nei limiti con le seguenti: concedere, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e nei limiti;
   lettera d), sostituire le parole: concedono contributi in conto capitale a termine con le seguenti: concedere contributi in conto capitale nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   lettera e), sostituire la parola: promuovono con la seguente: promuovere;
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. All'attuazione del presente articolo le amministrazioni competenti provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
10. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Sostegno al commercio equo e solidale negli appalti pubblici).

  1. Lo Stato promuove l'utilizzo dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale nei propri acquisti e, in particolare, per le mense e per i servizi di ristorazione delle amministrazioni pubbliche.
  2. Nell'osservanza della normativa dell'Unione europea e nazionale vigente e nel rispetto del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, nonché dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara delle pubbliche amministrazioni per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni, di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere nei capitolati di gara meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. A tale fine è concesso, in favore delle amministrazioni aggiudicatrici, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Il rimborso è posto a carico del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 15.
  3. Qualora l'uso dei prodotti e dei servizi del commercio equo e solidale sia stato promosso ai sensi del comma 2, ne è assicurata adeguata informazione agli utenti interessati.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

  Al comma 2, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: In favore delle imprese aggiudicatrici può essere riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili sul Fondo instituito ai sensi dell'articolo 15, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalità per il riconoscimento del rimborso, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di cui al precedente periodo.
11. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Giornata nazionale del commercio equo e solidale).

  1. Al fine di promuovere la conoscenza e la diffusione del commercio equo e solidale è istituita la Giornata nazionale del commercio equo e solidale, da celebrare annualmente con la collaborazione degli enti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 6.
  2. Le modalità organizzative per la celebrazione della Giornata di cui al comma 1 sono definite dal regolamento.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui al comma 1 non è considerata solennità civile ai sensi dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260.

  Conseguentemente, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 13, anche al fine di assicurare che dall'attuazione del presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
12. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
NORME DI ATTUAZIONE E COPERTURA FINANZIARIA

Art. 13.
(Regolamento di esecuzione).

  1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il regolamento di esecuzione, che stabilisce:
   a) la base associativa minima degli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale;
   b) i requisiti organizzativi e le procedure per la tenuta dell'Elenco nazionale;
   c) i requisiti, i criteri e le modalità per l'iscrizione, la sospensione e la cancellazione dall'Elenco nazionale;
   d) i criteri e le modalità attuative nonché i beneficiari degli interventi di cui all'articolo 10;
   e) le disposizioni per garantire l'accesso agli atti e ai documenti;
   f) le modalità organizzative e i contenuti della Giornata nazionale del commercio equo e solidale di cui all'articolo 12;
   g) le modalità attuative del regime transitorio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Regolamento di esecuzione).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è emanato aggiungere le seguenti:, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,.
13. 50. Benamati.
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Compiti delle regioni).

  1. Le regioni promuovono le buone pratiche del commercio equo e solidale, secondo i propri ordinamenti e tramite strumenti di programmazione periodica degli interventi di sostegno.
  2. Le regioni, nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, non possono prevedere una disciplina diversa da quella della presente legge in relazione:
   a) alle procedure di riconoscimento degli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale;
   b) al riconoscimento delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dei relativi enti rappresentativi;
   c) alla protezione dei marchi e alle condizioni di etichettatura dei prodotti del commercio equo e solidale.

  3. Le regioni possono mantenere, istituire e curare la tenuta di propri albi, registri o elenchi delle organizzazioni del commercio equo e solidale secondo i criteri di riconoscimento e di iscrizione previsti dalla presente legge e ad integrazione dell'Elenco nazionale previsto dall'articolo 6.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. All'attuazione del presente articolo le regioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Fondo per il commercio equo e solidale).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2016.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro per l'anno 2016 con le seguenti: pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
15. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 75-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 15, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 75-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. I benefìci e le tutele riconosciuti dalla presente legge e, in particolare, le disposizioni in materia di marchi e di etichettatura applicabili alle imprese e ai prodotti del commercio equo e solidale non devono comportare ostacoli agli scambi nell'ambito dell'Unione europea.
  2. In sede di prima attuazione della presente legge, i quattro membri della Commissione da nominare, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, sulla base delle proposte formulate dagli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale e dagli enti di promozione delle filiere e dei prodotti del commercio equo e solidale sono nominati dal Ministro dello sviluppo economico, sentiti gli enti e le organizzazioni impegnati in attività di promozione delle prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale.
  3. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, gli enti e le organizzazioni che adottano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare ad impiegare i marchi e le denominazioni in uso.
  4. Fino all'inizio dell'operatività dell'Elenco nazionale, i soggetti che commercializzano prodotti provenienti da filiere che rispettano le prassi del commercio equo e solidale riconosciute a livello internazionale possono continuare a pubblicizzare e a etichettare tali prodotti con i marchi e con le denominazioni in uso.
  5. In sede di prima attuazione della presente legge e fino alla revisione dell'Elenco nazionale, da effettuare entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Commissione iscrive nell'Elenco nazionale del commercio equo e solidale gli enti già iscritti in albi, registri o elenchi di organizzazioni del commercio equo e solidale, istituiti da leggi regionali che prevedono finalità omogenee a quelle della presente legge.
  6. Le regioni nelle quali esistono albi, registri o elenchi regionali delle organizzazioni del commercio equo e solidale sono tenute ad adeguare i medesimi alle disposizioni della presente legge entro tre anni dalla data di entrata in vigore del regolamento che disciplina l'Elenco nazionale.

A.C. 75-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha normato meritoriamente sul fenomeno del commercio equo e solidale. Esso, alla luce delle sue caratteristiche intrinseche e delle connesse esigenze di protezione giuridica, non si presta ad essere disciplinato esclusivamente a livello nazionale;
    da un lato infatti, rientrano nella competenza dell'Unione europea in materia di politica commerciale pressoché tutte le misure volte a disciplinare gli scambi internazionali di merci, e quindi anche quelli con i Paesi in via di sviluppo, fra cui anche, ad esempio, la fissazione di dazi doganali;
    dall'altro, la stessa UE è condizionata nella sua politica commerciale dagli obblighi vigenti tra i membri dell'Organizzazione Mondiale del Commercio;
    l'ambito di intervento del legislatore nazionale è dunque limitato sotto il profilo dell'adozione di provvedimenti tesi, mediante la riduzione o l'abbattimento dei dazi doganali, a favorire, in una logica commerciale, gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale,

impegna il Governo

a considerare la possibilità di adottare provvedimenti volti a favorire gli scambi dei prodotti del commercio equo e solidale alla luce dei vincoli che derivano dalle norme internazionali ed europee sul commercio internazionale.
9/75-A/1Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il commercio equo e solidale rappresenta una straordinaria opportunità di lotta alla povertà e di tutela del consumatore;
    questo tipo di attività commerciale ha conosciuto negli ultimi anni una crescita esponenziale a livello globale, interessando in maniera crescente anche il nostro Paese;
    lo sviluppo del commercio equo e solidale non è esente da rischi per il consumatore, in quanto, essendo l'offerta di prodotti con le caratteristiche «equosolidali» necessariamente limitata, è possibile, come rilevato anche dalla stampa specializzata, che l'eccesso di domanda induca gli importatori a marchiare come «equosolidali» prodotti provenienti da filiere tradizionali;
    come rilevato da alcune pubblicazioni di settore, quale ad esempio www.missionaridafrica.org, «i compensi ricevuti dagli agricoltori che vendono prodotti sono spesso più bassi di coloro che hanno a che fare con le società di Import-Export tradizionali», il che fa sì che in molti casi il commercio equo e solidale non si sia rivelato un «efficace meccanismo per migliorare la qualità della vita dei contadini poveri»;
    dottrina e giurisprudenza hanno da tempo riconosciuto un pregio costituzionale al commercio equosolidale, in forza dei principi solidaristici e umanitari che la nostra Carta fondamentale pone alla base sia dell'attività economica sia del ruolo dell'Italia nella comunità internazionale;
    lo sfruttamento dei produttori posti all'inizio della filiera produttiva dei prodotti equosolidale, oltre a essere moralmente inaccettabile, rischia di accentuare gli squilibri sociali ed economici nelle aree interessate, solitamente collocate nel sud del mondo, con inevitabili ripercussioni negative sui già potenti flussi migratori diretti verso l'Europa e, in particolare, verso l'Italia;
    lo sviluppo di un bene ordinato sistema di commercio equo e solidale può contribuire ad affrontare alla radice i problemi del sud del mondo, creando in loco opportunità di lavoro e di arricchimento, il che col tempo non potrà che incidere positivamente sul fenomeno migratorio,

invita il Governo

a prendere in considerazione l'opportunità di attivarsi, per quanto di propria competenza, affinché la filiera dei prodotti classificati come «equosolidali» sia sottoposta a opportuni controlli, onde evitare il rischio di manipolazioni e di contraffazioni, e affinché il trattamento dei produttori collocati all'inizio della filiera sia effettivamente ispirato ai valori dell'equità e della solidarietà.
9/75-A/2Gregorio Fontana.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha la finalità di riconoscere al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, proponendosi di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale;
    contiene altresì la previsione di attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità ma riguardo la sostenibilità ambientale delle produzioni prevedendo uno snello impegno a realizzare un progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione,

impegna il Governo

a proporre in sede internazionale, con particolare riguardo all'Unione Europea e all'Organizzazione Mondiale del Commercio, impegni finalizzati all'adozione di ulteriori misure in grado di favorire lo sviluppo delle coltivazioni e produzioni autoctone e resilienti ai cambiamenti climatici perché in grado di aumentare la capacità dell'ecosistema di ripristinare la condizione di equilibrio a seguito di un intervento esterno che può provocare un deficit ecologico.
9/75-A/3Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento appena approvato ha la finalità di riconoscere al commercio equo e solidale una funzione rilevante nella crescita economica e sociale nelle aree economicamente marginali del pianeta, proponendosi di stimolare un più ampio e trasparente accesso al mercato nazionale delle merci prodotte, trasformate e distribuite attraverso le filiere del commercio equo e solidale;
    contiene altresì la previsione di attività di valutazione dell'impatto che le filiere di commercio equo e solidale hanno sulle condizioni di vita e di lavoro dei produttori, loro organizzazioni e comunità ma riguardo la sostenibilità ambientale delle produzioni prevedendo uno snello impegno a realizzare un progressivo miglioramento dei livelli di impatto ambientale della produzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere, in sede internazionale, con particolare riguardo all'Unione Europea e all'Organizzazione Mondiale del Commercio, impegni finalizzati all'adozione di ulteriori misure in grado di favorire lo sviluppo delle coltivazioni e produzioni autoctone e resilienti ai cambiamenti climatici perché in grado di aumentare la capacità dell'ecosistema di ripristinare la condizione di equilibrio a seguito di un intervento esterno che può provocare un deficit ecologico.
9/75-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo unificato all'esame, all'articolo 4, definisce gli enti rappresentativi delle organizzazioni del commercio equo e solidale, prevedendo anche il requisito dell'adeguata rappresentanza territoriale e dell'ampia base associativa, dell'ente rappresentativo, con compiti di verifica periodica sul mantenimento dei requisiti previsti per le organizzazioni del commercio equo e solidale affiliate agli stessi enti;
    nel territorio nazionale sono presenti insediamenti di minoranze linguistiche storiche tutelate dalla Costituzione, a garanzia delle quali sarebbe opportuno prevedere la possibilità che, nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano dove esse si trovano, possano costituirsi enti rappresentavi con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, limitatamente al territorio regionale o provinciale dove sono insediate le minoranze stesse,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di emanazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 13, la possibilità, come illustrato in premessa, che nelle regioni e nelle province autonome di Trento e di Bolzano dove sono insediate minoranze linguistiche storiche riconosciute dalla Costituzione si possano costituire enti rappresentativi del commercio equo e solidale con un'adeguata rappresentanza territoriale e un'ampia base associativa, limitatamente al territorio regionale o provinciale dove sono insediate le minoranze stesse, purché questi enti prevedano per statuto la gestione bilingue degli stessi.
9/75-A/4Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.