Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 1 marzo 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o marzo 2016.

  Angelino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Molea, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leva, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 29 febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PESCO ed altri: «Disposizioni in materia di locazione breve di immobili ad uso abitativo per finalità ricettive» (3643);
   BENI: «Disciplina della comunicazione pubblica destinata alla promozione di iniziative di solidarietà» (3644);
   CENNI: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di contrasto della contraffazione dei prodotti industriali e agroalimentari, nonché delega al Governo per la disciplina delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione» (3645).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  PAGANO ed altri: «Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e altre disposizioni per lo spostamento del tribunale di Agrigento dal distretto della corte di appello di Palermo al distretto della corte di appello di Caltanissetta» (3553) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VI Commissione (Finanze):
  BRIGNONE ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti sanitari o igienici destinati alle donne» (3525) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV;
  BRIGNONE ed altri: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto relativa ai prodotti igienici, alimentari e altri accessori per l'infanzia» (3526) Parere delle Commissioni I, V, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):
  CALABRÒ e BINETTI: «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» (3596) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  MUCCI e PRODANI: «Disciplina dell'eutanasia e norme in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari» (3535) Parere delle Commissioni I, V, VII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MARZANO ed altri: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e per la tutela della dignità della persona nella fase terminale della vita» (3575) Parere delle Commissioni I e V.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di febbraio 2016 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 29 febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Stato di evoluzione e disponibilità della tecnologia che permette di identificare una persona in base alle impronte digitali conservate nel sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (COM(2016) 93 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione alla Corte dei conti europea, al Consiglio e al Parlamento europeo – Risposte degli Stati membri alla relazione annuale 2014 della Corte dei conti europea (COM(2016) 112 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria supplementare alla Tunisia (COM(2016) 67 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 15 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1o marzo 2016.

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 24 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la richiesta di parere parlamentare sulla tabella triennale 2015-2017 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (278).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 marzo 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo (279).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 marzo 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (280).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 marzo 2016.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 26 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 18, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante statuto dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (281).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 31 marzo 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 marzo 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONE

Assegnazione dei posti a tempo indeterminato dei docenti che hanno presentato la domanda prevista dal piano straordinario di assunzioni (cosiddetta fase C) – 2-01168

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   in queste settimane si sta completando l'assegnazione dei posti a tempo indeterminato dei docenti che hanno presentato la domanda prevista dal piano straordinario di assunzioni, (cosiddetta fase C), secondo quanto stabilito dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»;
   gli interpellanti hanno raccolto la preoccupazione di molti docenti precari interessati, sia di coloro che hanno fatto domanda sia di coloro che hanno presentato domanda e nel contempo accettato una supplenza a tempo determinato, come previsto dalla suddetta legge, sia di docenti che hanno presentato la domanda e che sono in servizio presso scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione in merito a:
    a) la possibilità di raggiungere la provincia assegnata e la relativa sede pur avendo accettato una supplenza a tempo determinato al 30 giugno 2016;
    b) la possibilità di rimanere nell'ambito territoriale assegnato per il prossimo anno scolastico 2016-17, successivamente al piano straordinario di mobilità;
    c) la possibilità di rimanere in servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione;
   il sistema nazionale di istruzione, infatti, formato in base alla legge n. 62 del 2000 è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. Obiettivo prioritario è l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione, dall'infanzia, lungo tutto l'arco della vita. Le scuole paritarie rispondono a precisi criteri e requisiti per ottenere la parità e per rientrare nel sistema nazionale di istruzione, garantendo il pluralismo e la libertà di scelta educativa, previsto dalle risoluzioni dell'Unione europea e dal Consiglio d'Europa;
   per quanto riguarda le procedure seguite sino a questo momento emerge ancora oggi la preoccupazione, come per la fase B, della garanzia, al momento della scelta della partecipazione al piano di assunzioni, del rispetto dei principi di certezza del diritto, trasparenza e imparzialità della pubblica amministrazione, non avendo preventivamente definito - ossia già nel decreto del direttore generale n. 767 del 21 luglio 2015, contenente «L'indizione delle procedure di assunzione del personale docente in attuazione dell'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107» e prima del periodo previsto per la presentazione delle domande da parte dei precari da assumere – i criteri con cui il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca avrebbe proceduto all'attribuzione delle province di destinazione per i neo assunti, nelle fasi B e C;
   i commi da 1 a 7 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 prevedono l'assegnazione alle scuole autonome dell'organico dell'autonomia che dovrebbe contribuire a dare piena attuazione all'autonomia scolastica ed ad implementare e potenziare l'offerta formativa nell'ottica di:
    a) affermare il ruolo centrale della scuola nella società;
    b) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali;
    c) prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione;
    d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva;
    e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini;
   tali obiettivi sono in linea con i principi organizzativi di flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, l'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Il comma 7 dell'articolo 1 citato prevede 17 ambiti all'interno dei quali attuare attraverso l'organico dell'autonomia il potenziamento dell'offerta formativa delle scuole autonome;
   i commi da 12 a 15 dell'articolo 1 della suddetta legge prevedono, inoltre, che le istituzioni scolastiche predispongano il piano triennale dell'offerta formativa che comprende ed indica le professionalità e gli insegnamenti e le discipline tali da coprire:
    a) il fabbisogno dei posti comuni e di sostegno dell'organico dell'autonomia, sulla base del monte orario degli insegnamenti, con riferimento anche alla quota di autonomia dei curricoli e agli spazi di flessibilità, nonché del numero di alunni con disabilità;
    b) il fabbisogno dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa –:
   se e quali iniziative intenda assumere il Ministro interpellato per permettere ai docenti, a cui è stato assegnato l'ambito territoriale nella fase C che, ad oggi, sono destinatari di una supplenza a tempo determinato di poter raggiungere la provincia assegnata, contribuendo in questo modo a potenziare l'offerta formativa delle scuole degli ambiti territoriali assegnati, assicurando la permanenza in dette scuole per il triennio previsto dai piani dell'offerta formativa triennali e permettendo altresì ai docenti in servizio presso le scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di restare fino al 30 giugno presso le scuole paritarie medesime.
(2-01168) «Centemero, Occhiuto».


Iniziative in materia di imposizione fiscale sui carburanti – 3-02062

B) Interrogazione

   DELL'ORCO, CRIPPA, LIUZZI, SPESSOTTO, DE LORENZIS, NICOLA BIANCHI e CARINELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   le associazioni dei consumatori hanno come di consueto analizzato l'andamento annuale del costo dei carburanti per autotrazione, evidenziando sulla stampa come la caduta dei prezzi del petrolio non abbia portato in Italia ad un conseguente e adeguato ribasso dei prezzi alla pompa. Si evidenzia infatti che il crollo del prezzo del greggio, oggi intorno ai 30 dollari al barile, sia ai minimi dal 2009, quando la benzina verde costava 1,13 euro al litro, mentre oggi la quotazione media della benzina è scesa appena sotto gli 1,43 euro al litro;
   il calo dei prezzi del greggio, secondo l'Unione petrolifera, sarebbe però stato interamente recepito dai prezzi italiani dei carburanti al netto delle tasse; anche secondo le associazioni dei consumatori ad incidere sull'attuale eccessivo prezzo sarebbero la perdita di forza del cambio euro-dollaro ma soprattutto l'aumento delle accise sui carburanti (nel 2009 si attestavano a 56,4 centesimi al litro, oggi a 72,8 centesimi), nonché l'incremento dell'iva;
   le accise sui carburanti, negli anni, sono aumentate per coprire le spese di varie emergenze, come guerre, missioni di pace, terremoti, alluvioni, molte delle quali non più attuali. In molti casi, inoltre, gli atti di legge che avevano disposto l'aumento dell'aliquota a loro copertura riportavano una scadenza, ma, secondo fonti stampa, le aliquote non sembrerebbero aver subito conseguenti e correlate variazioni al ribasso al cessare degli effetti di legge;
   lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, a proposito di accise sui carburanti, aveva pubblicamente dichiarato durante la trasmissione Porta a Porta del 23 maggio 2014 che, entro quell'anno, il Governo avrebbe rimesso mano alle aliquote per limare le componenti delle accise non più attuali, riferendosi in particole alla guerra di Etiopia. Secondo quanto dichiarato in quella stessa sede dal Presidente del Consiglio dei ministri in relazione all'alluvione di Firenze, non risulterebbe neppure chiaro se il trasferimento di quote relative alle accise disposto per legge sia stato sempre rispettato;
   sul prezzo finale dei carburanti, oltre alle accise, grava anche l'iva che, non viene però calcolata solo sul costo del prodotto e sul margine di guadagno, ma, illegittimamente, anche sulle accise, trasformandosi così in una tassa sulla tassa. A luglio 2015 una sentenza di un giudice di pace di Venezia, giudicando sul ricorso presentato da un cittadino contro l'Enel che in bolletta calcola l'iva anche sulle accise, ha sancito appunto che l'iva sulle accise non va pagata richiamando il principio stabilito dalla Corte di Cassazione a sezioni unite nella sentenza n. 3671 del 1997, secondo il quale, salvo deroga esplicita, un'imposta non costituisce mai base imponibile per un'altra. Tale illegittimità dovrebbe dunque riguardare anche il settore dei carburanti;
   considerato che, comunque, le accise sui carburanti costituiscono una voce d'entrata rilevante per le casse pubbliche, gli effetti sulla finanza pubblica di un possibile taglio delle accise e dell'iva dovrebbero essere compensati da un corrispondente aumento della fiscalità, ad esempio incidendo sulle attività estrattive, con un aumento dei canoni e delle royalty che continuano ad essere tra le più basse al mondo, o con la soppressione di tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili, in linea tra l'altro con le indicazioni dell'Onu sull'obiettivo di riduzione delle emissioni inquinanti;
   a parere degli interroganti, l'imposizione fiscale gravante sul consumo dei carburanti per autotrazione dovrebbe essere completamente razionalizzata e rideterminata, trasformandola di fatto in una vera e propria tassazione ambientale, ovvero in un sistema di imposizione fiscale che persegua lo sviluppo di politiche pubbliche di sostenibilità e la riduzione delle emissioni climalteranti, come previsto, ma mai attuato, con l'articolo 15 della legge di delega fiscale (legge 11 marzo 2014, n. 23) –:
   quali siano attualmente le componenti dell'aliquota dell'accise disposte per legge e ancora attuali e quali riferite a situazioni emergenziali o straordinarie ora cessate e se sia sempre stato rispettato, in sede di bilancio, il trasferimento di fondi per quelle destinazioni;
   se il Governo non intenda assumere iniziative affinché l'iva sui carburanti venga adeguata conformemente a quanto stabilito dalla recente sentenza del giudice di pace di Venezia richiamata in premessa;
   se e come il Governo intenda intervenire per razionalizzare l'imposizione fiscale sul consumo dei carburanti per autotrazione, trasformandola di fatto in una carbon tax, o altra imposta di scopo, destinata a finanziare lo sviluppo delle energie rinnovabili, dell'efficienza energetica del nostro Paese e della mobilità pubblica sostenibile. (3-02062)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: COSCIA ED ALTRI; PANNARALE ED ALTRI: ISTITUZIONE DEL FONDO PER IL PLURALISMO E L'INNOVAZIONE DELL'INFORMAZIONE E DELEGHE AL GOVERNO PER LA RIDEFINIZIONE DELLA DISCIPLINA DEL SOSTEGNO PUBBLICO PER IL SETTORE DELL'EDITORIA, DELLA DISCIPLINA DI PROFILI PENSIONISTICI DEI GIORNALISTI E DELLA COMPOSIZIONE E DELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI (A.C. 3317-3345-A)

A.C. 3317-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

Sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

A.C. 3317-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dell'informazione, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   1) all'alinea, sostituire le parole: «Al Fondo affluiscono annualmente» con le seguenti: «Nel Fondo confluiscono»;
   2) alla lettera a), dopo le parole: «comprese le risorse» inserire la seguente: «disponibili»;
   3) alla lettera b) sostituire le parole: «comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico» con le seguenti: «iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
   4) alla lettera c), sostituire le parole da: «in ragione d'anno» fino alla fine della medesima lettera c) con le seguenti: «in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge»;

  5) sopprimere la lettera d);

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme di cui al comma 2, lettera e) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
  1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. «All'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b)» è sostituita dalla seguente: « b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

  2) sopprimere i commi 2 e 3;

  All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente: 3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui;

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
  1) al comma 4, sostituire le parole: «sulle pensioni» con le seguenti: «del sistema pensionistico» e le parole: «la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri» con le seguenti: «l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri»;
  2) al comma 5, lettera a), sostituire la parola: «ridefinizione» con la seguente: «incremento» e le parole: «sulle pensioni» con le seguenti: «del sistema pensionistico»;
  3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: «6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica»;
  4) al comma 7, sopprimere le parole: «ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura»;

  e con la seguente osservazione:
  Si valuti l'opportunità, all'articolo 1, di sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Il Fondo è ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso è comunque adottato. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.2, 1.12, 1.22, 1.23, 1.24. 1.26, 1.25, 1.46, 1.151, 1.156, 1.166, 1.168, 2.13, 2.72, 2.78, 2.90 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02, 3.01, 3.070, 3.077, 3.0152, 3.0154, 3.0157 e 3.0159, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3317-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

  1. Al fine di assicurare la piena attuazione dei princìpi di cui all'articolo 21 della Costituzione, in materia di diritti, libertà, indipendenza e pluralismo dell'informazione a livello nazionale e locale, nonché di incentivare l'innovazione dell'offerta informativa e dei processi di distribuzione e di vendita, la capacità delle imprese del settore di investire e di acquisire posizioni di mercato sostenibili nel tempo, nonché lo sviluppo di nuove imprese editrici anche nel campo dell'informazione digitale, è istituito nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di seguito denominato «Fondo».
  2. Al Fondo affluiscono annualmente:
   a) le risorse statali destinate alle diverse forme di sostegno all'editoria quotidiana e periodica anche digitale, comprese le risorse del Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, di cui all'articolo 1, comma 261, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
   b) le risorse statali destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale, comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
   c) una quota, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   d) le somme versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
   e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà nel settore dell'informazione pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a carico dei concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali, nonché degli altri soggetti che esercitano l'attività di intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche.

  3. Il Fondo è annualmente ripartito tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dello sviluppo economico, per gli interventi di rispettiva competenza, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti che si esprimono entro trenta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto, decorsi i quali esso può essere comunque adottato. Le risorse di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 sono comunque ripartite al 50 per cento tra le due amministrazioni e i criteri di ripartizione tengono conto delle proporzioni esistenti tra le risorse destinate al sostegno dell'editoria quotidiana e periodica e quelle destinate all'emittenza radiofonica e televisiva a livello locale.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Sottosegretario di Stato delegato è annualmente stabilita la destinazione delle risorse ai diversi interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione).

  Sopprimerlo.
1. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   b) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono in un Fondo, appositamente istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria, finalizzato al finanziamento di start up innovative, come definite al comma 2 dell'articolo 25 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a carattere editoriale. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

  2. Al fine di sostenere la nascita e lo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di start-up innovative a carattere editoriale, i finanziamenti, a valere sul fondo di cui al quarto periodo del comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dal comma 1, lettera b), del presente articolo, sono erogati, all'esito della selezione indetta ai sensi del comma 6, a start up, costituite da non più di 6 mesi in forma cooperativa, che presentino i seguenti requisiti:
   a) abbiano quale oggetto sociale lo svolgimento di attività editoriale prevalentemente on line e che la stessa attività sia l'unica svolta;
   b) non abbiano collegamenti diretti o indiretti con gruppi finanziari o partiti politici;
   c) non abbiano finalità lucrative;
   d) siano proprietarie e gestrici della start up innovativa a carattere editoriale;
   e) siano costituite esclusivamente da soci, per i 4/5 sotto il trentacinquesimo anno d'età, che prestino la propria attività lavorativa presso la cooperativa stessa;
   f) siano di piccola dimensione, ai sensi di quanto previsto all'allegato 1 del Regolamento UE di esenzione n. 651/2014;
   g) abbiano sede legale e operativa ubicata su tutto il territorio nazionale;
   h) diano pubblicità dei propri bilanci mediante pubblicazione sul sito web;
   i) risultino regolarmente iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da non più di 6 mesi.

  3. Possono altresì richiedere i finanziamenti di cui alla presente legge le persone fisiche che intendono costituire una start-up innovativa a carattere editoriale purché l'impresa sia formalmente costituita entro e non oltre il termine di 60 giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione delle domande.
  4. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3 deve essere dimostrato all'atto di presentazione della domanda di accesso al finanziamento, nel caso di imprese già costituite alla predetta data, ovvero entro 120 giorni nel caso dei soggetti richiedenti di cui al comma 2. Qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri procede all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate. Nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni la sanzione è pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.
  5. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti l'istruttoria delle domande, la concessione, l'erogazione delle agevolazioni e dei servizi connessi, l'esecuzione dei controlli e delle ispezioni sono affidati alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è emanato il bando per la selezione dei progetti editoriali presentati dalle start up di cui al precedente comma 2.
  7. Le domande di finanziamento sono istruite dalla Commissione di valutazione di cui al comma 10 sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
   a) adeguatezza e coerenza delle competenze possedute dai soci, per grado di istruzione e/o pregressa esperienza lavorativa, rispetto alla specifica attività di editoria online;
   b) carattere innovativo dell'idea alla base del progetto, in riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto e/o servizio, ovvero di nuove soluzioni organizzative o produttive;
   c) potenzialità del mercato di riferimento e delle strategie di marketing;
   d) sostenibilità economica e finanziaria dell'iniziativa.

  8. I finanziamenti sono concessi nella misura massima di 100.000 euro ed erogati in 3 anni secondo le seguenti percentuali: 50 per cento nel primo anno ed è erogato entro 60 giorni dalla pubblicazione della graduatoria dei finanziamenti e 25 per cento in ciascuno dei 2 anni successivi.
  9. Il finanziamento non può rappresentare più del 50 per cento delle spese previste dal progetto sui tre anni.
  10. L'assegnazione dei finanziamenti è valutata da un'apposita Commissione di esperti, incardinata presso il Dipartimento per l'informazione e l'editoria (DIE), composta da 5 membri, che durano in carica tre anni, non rinnovabili.
  11. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone un avviso pubblico per la presentazione delle candidature per la carica a membro della Commissione di cui al comma 10. L'avviso è pubblicato in Gazzetta Ufficiale e ne è data tempestiva comunicazione sul sito internet della medesima Autorità.
  12. Ciascun candidato allega alla domanda il proprio curriculum vitae, unitamente ad un elaborato sulla visione strategica dello sviluppo del settore dell'editoria. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati e le modalità di presentazione delle domande di candidatura sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 11. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati sul proprio sito internet.
  13. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione.
  14. I membri della Commissione sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) tre componenti con competenze economico-giuridiche ovvero tecnico-scientifiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori dell'editoria, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica;
   b) due componenti scelti tra i professori ordinari delle università pubbliche in materie inerenti i settori della comunicazione, dell'editoria e dell'informazione.

  15. Non possono essere candidati alla carica di membro della Commissione i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di Governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  16. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica, sul proprio sito internet, l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 14 e 15 del presente articolo e procede al sorteggio di tre nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a) nonché di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) del comma 14 del presente articolo.
  17. Le Commissioni parlamentari competenti procedono tempestivamente all'audizione dei soggetti sorteggiati. I soggetti auditi relazionano circa l'elaborato presentato all'atto della candidatura concernente: con riferimento ai soggetti di cui al comma 14, lettera a), la propria visione delle strategie aziendali nei settori interessati, con riferimento ai soggetti di cui al medesimo comma 14, lettera b), la propria visione del settore della comunicazione, dell'informazione e dell'editoria. Le Camere definiscono, nell'ambito della propria autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.
  18. Qualora una Commissione parlamentare, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audito, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione.
  19. Decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla pubblicazione dell'elenco dei candidati, la Presidenza del Consiglio nomina, con proprio decreto, commissari i cinque candidati estratti, anche se non auditi.
  20. Il presidente della Commissione è eletto tra i membri a maggioranza.
  21. A pena di decadenza, le cariche di commissario e di presidente della Commissione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, con i soggetti che partecipano alle selezioni di cui al precedente comma.
  22. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato. Per la procedura di selezione non sono previsti nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
  23. Al termine del primo anno di attività finanziata, la Commissione di cui al precedente comma 10 verifica che siano rispettati, oltre ai requisiti per l'accesso al finanziamento di cui al comma 2, i seguenti criteri:
   a) il prodotto editoriale oggetto del finanziamento abbia una diffusione minima da valutarsi in base al numero di accessi unici ed abbonamenti sottoscritti nonché al numero di visitatori unici, identificati dalla somma di tutti i cookie persistenti univoci registrati nel periodo di riferimento;
   b) la start up risulti in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori.

  24. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire il rispetto del pluralismo nel settore della stampa quotidiana, all'articolo 3, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) la parola: «20» è sostituita dalla seguente: «10»;
   b) alla lettera c) la parola: «50» è sostituita dalla seguente: «25».

  2. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: « Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015. Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   b) il terzo periodo è soppresso.

  3. Il comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria» è abrogato.
  4. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
  5. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 156. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
  4. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   f) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. All'articolo 26 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 4. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 5. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Al fine di garantire la piena concorrenza e la tutela dei consumatori nel settore dell'informazione, al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «alla gestione 2013.» sono inserite le seguenti: «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015.»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Sono fatti salvi i contributi erogati e la relativa autorizzazione di spesa, nella misura massima di 2.000.000 di euro annui, in favore dei quotidiani in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige previsti dal comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e dall'articolo 3 della legge 14 agosto 1991, n. 278»;
   c) il terzo periodo è soppresso.

  2. È soppresso il «Fondo straordinario di sostegno all'editoria», di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli da 2 a 5.
1. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: a livello nazionale e locale,.
1. 400. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole da: nonché di incentivare fino a posizioni di mercato sostenibili nel tempo,
1. 150. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 1, dopo le parole: informazione digitale aggiungere le seguenti: nonché di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio per le emittenti televisive che operano in ambito locale.
1. 10. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  All'articolo 1, comma 1, sostituire le parole: della Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: dell'informazione, aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 2, apportare le seguenti modifiche:
   1) all'alinea, sostituire le parole: Al Fondo affluiscono annualmente con le seguenti: Nel Fondo confluiscono;
   2) alla lettera a), dopo le parole: comprese le risorse inserire la seguente: disponibili;
   3) alla lettera b) sostituire le parole: comprese quelle iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 1, comma 162, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;
   4) alla lettera c), sostituire le parole da: in ragione d'anno fino alla fine della medesima lettera c) con le seguenti: in ragione d'anno per il periodo 2016-2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all'articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dall'articolo 5, comma 1, della presente legge;

  5) sopprimere la lettera d);

  Conseguentemente, all'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le somme di cui al comma 2, lettera e) sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo.

  Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:
  1) sostituire il comma 1 con il seguente:
  All'articolo 1 comma 160, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
    « b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze»;

  2) sopprimere i commi 2 e 3;
1. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
1. 166. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

   Sopprimere il comma 2.
1. 12. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 1 e 2 dell'articolo 5.
1. 18. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere le lettere c), d) ed e).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.
1. 158. Brescia, Fico, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, all'articolo 5 sopprimere i commi 1 e 2.
1. 159. Fico, Brescia, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: una quota aggiungere le seguenti: a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera d), premettere le parole: a sostegno delle emittenti televisive che operano in ambito locale,
1. 22. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 100 con la seguente: 150.
1. 23. Borghesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 100 con la seguente: 50.
1. 162. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, lettera c), sostituire la parola: 100 con la seguente: 120.
1. 24. Borghesi, Simonetti, Caparini.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: subordinatamente alla piena attuazione della finalità alla lettera a) di cui al medesimo comma 160.
1. 157. Fico, Brescia, Nesci, Liuzzi, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: nonché delle somme versate a titolo di sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 51, commi 1 e 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera d).
1. 151. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera d), premettere le parole: a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale,
1. 26. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera e).
1. 160. Palmieri, Lainati, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) le somme derivanti dal gettito annuale di un contributo di solidarietà pari allo 0,1 per cento del reddito complessivo dei seguenti soggetti all'imposta di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
    1) concessionari della raccolta pubblicitaria sulla stampa quotidiana e periodica, sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali;
    2) società operanti nel settore dell'informazione e della comunicazione che svolgano raccolta pubblicitaria diretta, in tal caso calcolandosi il reddito complessivo con riguardo alla parte proporzionalmente corrispondente, rispetto all'ammontare dei ricavi totali, allo specifico ammontare dei ricavi derivanti da tale attività;
    3) altri soggetti che esercitino l'attività d'intermediazione nel mercato della pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, con riferimento a tutti i tipi di piattaforme trasmissive, compresa internet.
1. 401. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), sostituire le parole da: pari allo 0,1 per cento fino a: 917 con le seguenti: pari allo 0,01 per cento del fatturato annuale relativo alla raccolta stessa.
1. 152. Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera e), sopprimere le parole: a carico dei.
1. 190. Blazina.

  Al comma 2, lettera e) sopprimere le parole da: sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi fino alla fine della lettera.
1. 161. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali aggiungere le seguenti: lineari e non lineari, su qualsiasi piattaforma di trasmissione, indipendentemente dalla codifica delle trasmissioni, e sulle imprese che forniscono contenuti, attraverso la rete internet, e che traggono ricavo, in prevalenza, dalla vendita di contenuti e servizi agli utenti finali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: con sede anche all'estero.
1. 163. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali aggiungere le seguenti: ivi inclusi i siti web, i motori di ricerca e le applicazioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere in fine le parole: con sede anche all'estero.
1. 164. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, lettera e), dopo le parole: mezzi di comunicazione radiotelevisivi e digitali aggiungere le seguenti: e comunque tutti i soggetti che raccolgono pubblicità nel sistema integrato delle comunicazioni come definito dall'articolo 43 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
1. 165. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f)
una quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, per essere destinate a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
1. 25. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il Fondo aggiungere le seguenti: ha durata triennale ed.
1. 172. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Il Fondo aggiungere le seguenti: ha durata triennale, è prorogabile ed.
1. 173. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: annualmente ripartito aggiungere le seguenti: fra le imprese editrici e le emittenti radiofoniche e televisive che operano in ambito locale.
1. 32. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: annualmente ripartito aggiungere le seguenti: fra tutti gli organi di informazione.
1. 33. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: annualmente ripartito aggiungere le seguenti: secondo anche le graduatorie elaborate dai Corecom.
1. 47. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore dell'editoria e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 169. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Commissioni parlamentari competenti aggiungere le seguenti: e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 170. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

   Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: entro trenta giorni fino alla fine del periodo con le seguenti: entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema di decreto. Qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo dello schema di decreto alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dai necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione, sul quale le Commissioni parlamentari possono esprimersi entro trenta giorni decorsi i quali il decreto può comunque essere adottato.
1. 153. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 3, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al comma 2 lettera b) sono annualmente destinate all'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale per un importo di almeno 50 milioni di euro.
1. 168. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: criteri di ripartizione aggiungere le seguenti: delle risorse di cui alle lettera a) e b) del comma 2.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere in fine i seguenti periodi: Il suddetto decreto può prevedere che una determinata percentuale del Fondo sia destinata al finanziamento di progetti comuni che incentivino l'innovazione dell'offerta informativa nel campo dell'informazione digitale attuando obiettivi di convergenza multimediale. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dello sviluppo economico saranno definiti i requisiti soggettivi, i criteri e le modalità per la concessione di tali finanziamenti.
1. 167. Coscia.
(Approvato)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La quota di competenza dell'emittenza radiofonica e televisiva in ambito locale non può essere comunque inferiore a 100 milioni di euro in ragione d'anno.
1. 46. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  All'articolo 1, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  
3-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche in conto residui;
1. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.
*1. 154. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Palmieri.
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole: o del Sottosegretario di Stato delegato.
*1. 171. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Palmieri.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. La destinazione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo deve avvenire in conformità con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 155. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure a favore delle emittenti radiotelevisive operanti in ambito locale).

  1. È previsto, nei limiti di 25 milioni di euro annui, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
  2. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  3. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  5. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. Al comma 1 dell'articolo 41 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «35 per cento» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
1. 01. Caparini, Borghesi, Simonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, e applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
1. 02. Caparini, Borghesi, Simonetti.

A.C. 3317-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

  1. Per garantire maggiori coerenza, trasparenza ed efficacia al sostegno pubblico all'editoria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editrici, l'innovazione del sistema distributivo, il finanziamento di progetti innovativi nel campo dell'editoria presentati da imprese di nuova costituzione, nonché la previsione di misure a sostegno di processi di ristrutturazione e di riorganizzazione delle imprese editrici già costituite.
  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
    a) con riferimento ai destinatari dei contributi, parziale ridefinizione della platea dei beneficiari, ammettendo al finanziamento le imprese editrici che esercitano unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente, di carattere generale, costituite:
    1) come cooperative giornalistiche, individuando per le stesse criteri in ordine alla compagine societaria e alla concentrazione delle quote in capo a ciascun socio;
    2) come enti senza fini di lucro;
    3) per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, come imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti non aventi fini di lucro;
   b) mantenimento del finanziamento, con la possibilità di definire criteri specifici inerenti sia ai requisiti di accesso, sia ai meccanismi di calcolo dei contributi:
    1) per le imprese editrici di quotidiani e periodici espressione delle minoranze linguistiche;
    2) per le imprese e gli enti che editano periodici per non vedenti e per ipovedenti, prodotti con caratteri tipografici normali o braille, su nastro magnetico o su supporti informatici, in misura proporzionale alla diffusione e al numero delle uscite delle relative testate;
    3) per le associazioni dei consumatori, a condizione che risultino iscritte nell'elenco istituito dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
    4) per le imprese editrici di quotidiani e di periodici italiani in lingua italiana editi e diffusi all'estero o editi in Italia e diffusi prevalentemente all'estero;
   c) esclusione dal finanziamento:
    1) degli organi di informazione dei partiti, dei movimenti politici e sindacali, dei periodici specialistici a carattere tecnico, aziendale, professionale o scientifico;
    2) di tutte le imprese editrici di quotidiani e periodici facenti capo a gruppi editoriali quotati o partecipati da società quotate in borsa;
   d) con riferimento ai requisiti per accedere ai contributi:
    1) riduzione a due anni dell'anzianità di costituzione dell'impresa editrice e di edizione della testata;
    2) regolare adempimento degli obblighi derivanti dal rispetto e dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro, nazionale o territoriale, stipulato tra le organizzazioni o le associazioni sindacali dei lavoratori dell'informazione e delle telecomunicazioni e le associazioni dei relativi datori di lavoro, comparativamente più rappresentative;
    3) edizione in formato digitale dinamico e multimediale della testata per la quale si richiede il contributo, anche eventualmente in parallelo con l'edizione in formato cartaceo;
    4) obbligo per l'impresa di dare evidenza nell'edizione del contributo ottenuto nonché di tutti gli ulteriori finanziamenti ricevuti a qualunque titolo;
   e) con riferimento ai criteri di calcolo del contributo:
    1) superamento della distinzione tra testata nazionale e testata locale;
    2) graduazione del contributo in funzione del numero di copie annue vendute, prevedendo più scaglioni cui corrispondono quote diversificate di rimborso dei costi di produzione della testata e per copia venduta e, per le testate on line, in funzione dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti;
    3) valorizzazione delle voci di costo legate alla trasformazione digitale dell'offerta e del modello imprenditoriale, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso;
    4) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori di età inferiore ai 35 anni e per azioni di formazione e aggiornamento del personale;
    5) previsione di limiti massimi al contributo erogabile, in relazione all'incidenza percentuale del contributo sul totale dei ricavi dell'impresa e comunque nella misura massima del 50 per cento di tali ricavi;
   f) previsione di requisiti di accesso e di regole di erogazione dei contributi diretti quanto più possibile omogenei e uniformi per le diverse tipologie di imprese destinatarie;
   g) revisione e semplificazione del procedimento amministrativo per l'erogazione dei contributi a sostegno dell'editoria, anche con riferimento agli apporti istruttori demandati ad autorità ed enti esterni alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ai fini dello snellimento dell'istruttoria e della possibilità di erogare i contributi con una tempistica più efficace per le imprese;
   h) introduzione di incentivi agli investimenti in innovazione digitale dinamica e multimediale, anche attraverso la previsione di modalità volte a favorire investimenti strutturali in piattaforme digitali avanzate, comuni a più imprese editrici, autonome e indipendenti;
   i) assegnazione di finanziamenti a progetti innovativi presentati da imprese editrici di nuova costituzione, mediante bandi indetti annualmente;
   l) con riferimento alla rete di vendita:
    1) accompagnamento del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo in tutti i punti di vendita il pluralismo delle testate presenti;
    2) promozione, di concerto con le regioni, di un regime di piena liberalizzazione degli orari di apertura dei punti di vendita e rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità di ampliare l'assortimento e l'intermediazione di altri beni e servizi, con lo scopo di accrescerne le fonti di ricavo potenziale;
    3) promozione di sinergie strategiche tra i punti di vendita, al fine di creare le condizioni per lo sviluppo di nuove formule imprenditoriali e commerciali;
    4) completamento in maniera condivisa e unitaria dell'informatizzazione delle strutture, al fine di connettere i punti di vendita e di costituire una nuova rete integrata capillare nel territorio;
   m) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle start up innovative.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  4. Al fine di rendere l'accesso ai prepensionamenti per i giornalisti progressivamente conforme alla normativa generale sulle pensioni, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri per il ricorso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata di cui all'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.
  5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 4, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinizione, nella direzione di un allineamento con la disciplina generale sulle pensioni, dei requisiti di anzianità anagrafica e contributiva per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata previsti dall'articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, prevedendo, in ogni caso, il divieto di mantenere un rapporto lavorativo con il giornalista che abbia ottenuto il trattamento pensionistico, e revisione della procedura per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici ai fini dell'accesso agli ammortizzatori sociali e ai prepensionamenti;
   b) riordino e razionalizzazione delle norme concernenti il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti nei seguenti ambiti:
    1) competenze in materia di formazione;
    2) procedimento disciplinare, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti in sede disciplinare con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa in sede disciplinare al Consiglio nazionale dell'Ordine;
    3) numero dei componenti, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi siano come tali titolari di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani;
    4) adeguamento del sistema elettorale, garantendo la massima rappresentatività territoriale.

  6. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché, per l'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 5, di concerto con il Ministro della giustizia e sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, nel rispetto della procedura di cui all'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  7. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 4, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere adottati anche in mancanza dei pareri. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. Le Commissioni parlamentari esprimono il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti sono adottati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti).

  Sopprimerlo.
2. 1. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. All'articolo 26 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1-bis è abrogato.
2. 2. Brescia, Cancelleri, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. Al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione, la legge 3 febbraio 1963, n. 69, recante l'ordinamento della professione di giornalista, e il relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, sono abrogati.
2. 3. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Mannino.

  Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: due.
2. 5. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: la ridefinizione fino a: distributivo,

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f), g), h) e l).
2. 6. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le parole: la ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici,.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e g).
2. 7. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, la previsione di misure per il sostegno agli investimenti delle imprese editoriali, l'innovazione del sistema distributivo.

  Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le lettere h) e l).
2. 8. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 1, dopo le parole: di nuova costituzione, aggiungere le seguenti: da cooperative di giovani con meno di 35 anni.
2. 10. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per l'informazione e l'editoria, di un registro delle imprese operanti nel settore dell'editoria al fine di rendere pubblici e trasparenti la partecipazione societaria, lo stato patrimoniale e le trasformazioni delle stesse, i cui aggiornamenti, pubblicati anche sul sito istituzionale, sono a cura del Dipartimento stesso;
2. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fava, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: al finanziamento aggiungere le seguenti: le emittenti radiofoniche e televisive locali,.
2. 150. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera a), alinea, dopo le parole: informativa autonoma aggiungere le seguenti: corretta, obiettiva.
2. 15. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), dopo le parole: cooperative giornalistiche aggiungere le seguenti: composte, esclusivamente, da giornalisti, poligrafici, grafici editoriali, con prevalenza di giornalisti e che abbiano la maggioranza dei soci dipendenti della cooperativa con contratto di lavoro a tempo indeterminato.
2. 16. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera a), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, comunque non superiori al 10 per cento.
2. 170. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
*2. 17. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: per un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,.
*2. 251. Vignali.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), sopprimere la parola: fondazioni.
2. 171. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), sostituire le parole: non aventi con la seguente: senza.
2. 173. Malisani.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   4) come associazioni imprenditoriali, sindacati ed altri enti, qualora la maggioranza delle quote sia detenuta da associazioni di imprenditori o di categoria e gli utili non vengano distribuiti.
2. 19. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole: minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: e di enti senza fini di lucro con finalità economico-sociale che operano a favore dell'integrazione fra lingue, tradizioni e culture.
2. 26. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, lettera b), numero 1), dopo le parole minoranze linguistiche aggiungere le seguenti: o di confessioni religiose.
2. 22. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, lettera b), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
  1-bis) per le imprese editoriali di nuova costituzione che presentino progetti editoriali innovativi, utilizzando prioritariamente le nuove tecnologie;.
2. 152. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera b), numero 4), dopo le parole: periodici italiani aggiungere le seguenti: cartacei e online.
2. 252. Merlo, Borghese.

  Al comma 2 lettera b), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   5) per le imprese editrici di testate che promuovono lo sport.
2. 28. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, lettera c), numero 1), sostituire le parole: dei partiti, dei movimenti politici e sindacali con le seguenti: che abbiano collegamenti diretti o indiretti
con gruppi finanziari ovvero con partiti, movimenti politici e sindacali.
2. 25. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  
3) degli organi di informazione che abbiano acquisito, nell'anno di riferimento dei contributi, entrate pubblicitarie superiori al 30 per cento dei costi complessivi dell'impresa risultanti dal bilancio dell'anno medesimo.
2. 27. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2 lettera d), numero 1), sostituire le parole: riduzione a due anni con la seguente: irrilevanza.
2. 30. Vezzali, Molea.

  Al comma 2, lettera d), numero 1), aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione delle imprese editoriali con edizioni esclusivamente digitali.
2. 174. Catalano, Quintarelli.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, garantendo altresì il rispetto dei contratti collettivi aziendali stipulati dalle rappresentanze aziendali delle medesime associazioni sindacali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria, in linea con quanto previsto, con una norma di carattere generale, dall'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
2. 154. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:. Le imprese editrici, comunque strutturate, debbono documentare che gli adempimenti sono materialmente avvenuti prima di accedere ai finanziamenti.
*2. 153. Vignali.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:. Le imprese editrici, comunque strutturate, debbono documentare che gli adempimenti sono materialmente avvenuti prima di accedere ai finanziamenti.
*2. 155. Fava, Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera d), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:. Le imprese editrici, comunque strutturate, debbono documentare che gli adempimenti sono materialmente avvenuti prima di accedere ai finanziamenti.
*2. 192. Altieri, Latronico, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
   2-bis) specifica previsione statutaria del divieto di distribuzione degli utili.
2. 32. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera d), numero 3), sostituire le parole: in formato digitale dinamico e multimediale con le seguenti: con prodotti interattivi e multimediali.
2. 175. Catalano, Quintarelli.

  Al comma 2 lettera d) dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per il raggiungimento della parità salariale, nelle componenti fisse e accessorie, tra donne e uomini;.
2. 33. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   5) acquisizione della documentazione, prodotta dalle imprese editrici comunque strutturate, della prova dell'avvenuto pagamento delle competenze dei giornalisti e del versamento dei relativi oneri previdenziali.
2. 36. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   5) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottate per il contrasto di qualsiasi forma di pubblicità o di altro strumento comunicativo lesivo dell'immagine e del corpo della donna. Le misure adottate sono preventivamente concordate con il Comitato Unico di Garanzia direttamente competente.
2. 37. Martelli, Andrea Maestri, Brignone.

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   5) obbligo per l'impresa di adottare misure idonee a contrastare qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.
2. 177. Coscia, Carocci, Rocchi, Ghizzoni, Blazina, Bonaccorsi, Bossa, Coccia, Malisani, Malpezzi, Narduolo, Manzi, Sgambato, Ventricelli, Roberta Agostini, Crimì, Dallai, D'Ottavio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera d), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   5) obbligo per l'impresa di dare evidenza, per l'ottenimento del contributo, delle misure adottare per favorire la conciliazione tra tempi di vita e lavoro oltre che gli interventi/servizi di welfare aziendale. Le misure adottate dovranno essere preventivamente concordate con il Comitato Unico di Garanzia direttamente competente.
2. 38. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera e), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: al fine di favorire l'accesso al finanziamento delle testate locali.
2. 40. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 35 per cento delle copie distribuite.
2. 42. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 35 per cento delle copie distribuite per la vendita.
2. 180. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 35 per cento delle copie distribuite escluse quelle cedute a titolo gratuito.
2. 178. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite per la vendita.
2. 182. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite escluse quelle cedute a titolo gratuito.
2. 181. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 30 per cento delle copie distribuite.
2. 183. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 25 per cento delle copie distribuite per la vendita.
2. 185. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 25 per cento delle copie distribuite escluse quelle cedute a titolo gratuito.
2. 184. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) dopo le parole: copie annue vendute aggiungere le seguenti: comunque non inferiore al 25 per cento delle copie distribuite.
2. 186. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 2), sostituire le parole da: prevedendo più scaglioni fino alla fine del numero con le seguenti: se riferito a testata cartacea, e dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti registrati e verificati, se riferito a testata multimediale;
2. 156. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

Subemendamento all'emendamento 2.401 della Commissione.

  All'emendamento 2.401 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: testate online inserire le seguenti:, regolarmente registrate presso la cancelleria di un Tribunale,;
   b) sostituire le parole da: contenuti informativi originali fino a: dei contenuti e con le seguenti: almeno cinque articoli originali al giorno, di cui almeno il 70 per cento d'informazione, garantiscano un aggiornamento quotidiano, pubblichino i propri contenuti esclusivamente online, abbiano una redazione composta da almeno tre elementi e tenendo altresì conto.
0. 2. 401. 1. Brescia, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Del Grosso.

  Al comma 2, lettera e) numero 2), sopprimere le parole da: e, per le testate online fino alla fine del numero.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera e), numero 3) aggiungere in fine le seguenti parole: e previsione di criteri di calcolo specifici per le testate online che producano contenuti informativi originali, tenendo conto del numero dei giornalisti, dell'aggiornamento dei contenuti e del numero effettivo di utenti unici raggiunti.
2. 401. La Commissione.

  Al comma 2, lettera e), numero 2) sostituire la parola: effettivo con la seguente: certificato.
2. 179. Catalano, Quintarelli.

  Al comma 2, lettera e), numero 3), sopprimere le parole:, anche mediante la previsione di un aumento delle relative quote di rimborso.
2. 43. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera e), numero 3), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare per cofinanziamento di imprese cooperative di neocostituzione da parte di giornalisti in via di prepensionamento, con più di venti anni di attività al momento di costituzione dell'impresa.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera i) aggiungere, in fine, le parole:, in particolare per cofinanziamento di imprese cooperative di neocostituzione da parte di giornalisti in via di prepensionamento, con più di venti anni di attività al momento di costituzione dell'impresa.
2. 187. Catalano, Quintarelli.

  Al comma 2, lettera e), numero 4), dopo le parole: 35 anni aggiungere le seguenti:, nonché per l'attivazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77.
2. 190. Ascani, Manzi, Narduolo, Malisani, Carocci, Blazina.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera e), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
   4-bis) previsione di criteri premiali per le imprese radiotelevisive locali, in relazione all'impegno profuso nell'informazione locale;.
2. 44. Borghesi, Caparini, Simonetti.

  Al comma 2, lettera e), sostituire il numero 5), con il seguente:
  
5) previsione dell'ammontare del contributo erogabile, nella misura di almeno il 70 per cento dei ricavi dell'impresa.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera a), sostituire le parole: che non può comunque superare il 50 per cento con le seguenti: il cui ammontare è pari almeno al 70 per cento.
2. 250. De Girolamo, Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento.
2. 191. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 25 per cento.
2. 189. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento.
2. 208. De Girolamo.

  Al comma 2, lettera e), numero 5), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.
2. 45. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2 lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
   6) previsione di criteri premiali per l'assunzione a tempo indeterminato di donne, in tutte le qualifiche, previste almeno nella misura del 50 per cento.
2. 46. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2 lettera e) dopo il numero 5) aggiungere il seguente:
   6) previsione di criteri premiali per le società che per le cariche negli organi non monocratici si ottemperi a quanto previsto dalla legge 12 luglio 2011, n. 120, anche laddove non ne sia prevista l'applicazione.
2. 47. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che, qualora emerga la non veridicità delle informazioni fornite, la Presidenza del Consiglio dei ministri proceda all'immediata revoca del finanziamento, con totale restituzione delle somme già erogate e nelle ipotesi di dichiarazioni mendaci o false attestazioni una sanzione pari al 50 per cento del finanziamento originariamente concesso.
2. 193. Luigi Gallo, Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, lettera h), sostituire le parole: innovazione digitale dinamica e multimediale con le seguenti: prodotti digitali interattivi e multimediali.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, tecnologicamente neutrali e che utilizzano formati standard di tipo aperto.
2. 194. Catalano.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) introduzione di incentivi agli investimenti tecnologicamente più avanzati, quali sistemi e piattaforme per la diffusione di prodotti editoriali su supporti diversi dalla carta stampata, che sviluppino al contempo l'occupazione giovanile;.
2. 48. Borghesi, Caparini, Simonetti.

  Al comma 2, sopprimere la lettera l).
2. 49. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:
   l) attuazione del processo di progressiva liberalizzazione della vendita di prodotti editoriali, mediante l'introduzione di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, tenendo conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale, favorendo l'adeguamento della rete alle mutate condizioni, mitigando gli effetti negativi di breve termine, assicurando agli operatori parità di condizioni, ferma restando l'applicazione dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192, anche al fine di migliorare la reale possibilità di fornitura adeguata alle esigenze dell'utenza del territorio e con divieto di sospensioni arbitrarie delle consegne, e garantendo il pluralismo delle testate presenti in tutti i punti vendita;.
2. 50. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera l), sopprimere i numeri 1) e 2).
2. 51. Brescia, Vacca, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera l), numero 1), sostituire la parola: accompagnamento con la seguente: attuazione.
2. 157. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante l'introduzione – tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale – di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita.
*2. 158. Vignali.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante l'introduzione – tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale – di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita.
*2. 159. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera l), numero 1), aggiungere, in fine, le parole: anche mediante l'introduzione – tenuto conto della sussistenza di motivi imperativi di interesse generale – di parametri qualitativi per l'esercizio dell'attività, nonché di una disciplina della distribuzione territoriale dei prodotti editoriali volta ad assicurare l'accesso alle forniture, senza il loro condizionamento a servizi o prestazioni aggiuntive, da parte di detti punti di vendita.
*2. 196. Baruffi, Marco Di Maio, Ghizzoni, Campana, Patrizia Maestri, Incerti, Giacobbe, Fabbri, Bargero, Pagani, Montroni.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera l), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche poste a tutela di esigenze di salute pubblica, ordine pubblico e acquisizione di gettito erariale.
2. 197. Coscia, Massa.
(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis)
con riferimento ai canali di vendita online, previsione che escluda la discriminazione online/offline in materia di prodotti editoriali vendibili nonché la limitazione dell'impresa editoriale nella
propria autonomia di definizione di contenuti, prezzi, formula commerciali e modalità di pagamento;
2. 195. Quintarelli, Catalano.
(Approvato)

  Al comma 2, sopprimere la lettera m).
2. 63. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera m) sostituire le parole: pubblicitari incrementali su quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle con la seguente: delle.
2. 65. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole: quotidiani e periodici, riconoscendo un particolare beneficio agli con le seguenti: tutti quei quotidiani e periodici che beneficiano dei contributi di cui alla presente legge, per gli.
2. 64. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 2, lettera m), dopo le parole: quotidiani e periodici aggiungere le seguenti: nonché sulle emittenti televisive locali, radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali.
2. 66. Palmieri, Lainati, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 2, lettera m), sostituire le parole:, riconoscendo un particolare beneficio agli inserzionisti di micro, piccola o media dimensione e alle con la seguente: delle.
2. 67. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   n) previsioni della detraibilità di abbonamenti a quotidiani e periodici online.
2. 72. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   n) incentivazione fiscale degli investimenti pubblicitari effettuati tramite imprese televisive locali e imprese radiofoniche locali.
2. 71. Borghesi, Caparini, Simonetti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli schemi dei medesimi decreti legislativi sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica affinché su di essi siano espressi, entro quarantacinque giorni dalla data di loro trasmissione, i pareri vincolanti delle Commissioni competenti per materia.

  Conseguentemente, al comma 7, sostituire le parole: di cui ai commi 1 e 4 con le seguenti: di cui al comma 4.
2. 78. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 4, dopo le parole: per i giornalisti progressivamente aggiungere le seguenti:, entro il termine di un anno,
2. 200. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 4, dopo le parole: per i giornalisti progressivamente aggiungere le seguenti:, entro il termine di due anni,
2. 199. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 4, dopo le parole: per i giornalisti progressivamente aggiungere le seguenti:, entro il termine di tre anni,
2. 198. Luigi Gallo, Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  All'articolo 2, apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 4, sostituire le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico e le parole: la ridefinizione della disciplina dei requisiti e dei criteri con le seguenti: l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri;
   2) al comma 5, lettera a), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: incremento e le parole: sulle pensioni con le seguenti: del sistema pensionistico;
   3) dopo il comma 6, inserire il seguente comma: 6-bis. All'attuazione della delega di cui al comma 1 si provvede nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 1. Dall'attuazione della delega di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   4) al comma 7, sopprimere le parole: ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura;
2. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere le parole:, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti.
*2. 79. Martelli, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 4, sopprimere le parole:, nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: nonché la revisione dell'ordinamento professionale dei giornalisti.
*2. 80. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 4, sostituire le parole: nonché di razionalizzare la composizione e le attribuzioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: e al fine di tutelare l'autonomia, l'indipendenza e la libertà della categoria dei giornalisti rispetto all'editore o a una qualsiasi istituzione statale, nonché di assicurare il libero accesso alla professione di giornalista a coloro che esercitano di fatto tale professione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
e la revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti con le seguenti: e la soppressione dell'Ordine dei giornalisti;
   al comma 5, sopprimere la lettera b).
2. 81. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo, Mannino, Tripiedi.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 12 mesi.
*2. 84. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 12 mesi.
*2. 85. Altieri, Latronico, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 12 mesi.
*2. 86. Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 12 mesi.
*2. 87. Molea, Monchiero.

  Al comma 4 sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro 12 mesi.
*2. 88. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: ridefinizione aggiungere le seguenti:, in un più ampio quadro di riforma del sistema previdenziale anche prevedendo, al fine di garantire il ricambio generazionale e nuovi inserimenti occupazionali, un sistema di accompagnamento alla pensione attraverso la graduale sostituzione del giornalista con un giornalista che abbia meno di 35 anni.
2. 90. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 5 lettera a), dopo le parole: crisi delle imprese editrici aggiungere la seguente: anche.
2. 93. Martelli, Andrea Maestri, Brignone, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, la parola: «500» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «1.000»;
   b) al quarto comma, la parola: «1.000» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «2.000».
*2. 100. Altieri, Latronico, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, la parola: «500» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «1.000»;
   b) al quarto comma, la parola: «1.000» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «2.000».
*2. 101. Molea, Monchiero.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, la parola: «500» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «1.000»;
   b) al quarto comma, la parola: «1.000» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «2.000».
*2. 202. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 5 sopprimere la lettera b).
**2. 95. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**2. 96. Molea.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**2. 164. Vignali.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**2. 201. Bueno.

  Al comma 5, sopprimere la lettera b).
**2. 203. Altieri, Latronico, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) soppressione dell'Ordine professionale dei giornalisti, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, e abrogazione di tutte le norme contenute nella legge 3 febbraio 1963, n. 69. L'esercizio dell'attività giornalistica è libero; la professione giornalistica è regolata dalle norme del Codice civile e dal contratto di lavoro stipulato fra le organizzazioni sindacali dei giornalisti e quelle degli editori. Nell'esercizio della delega il Governo definisce le misure di passaggio e di liquidazione del patrimonio e dei beni dell'attuale Ordine dei giornalisti.
2. 98. Martelli, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 5, lettera b), numero 1), dopo le parole: materia di aggiungere le seguenti: accesso alla professione e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 3), sostituire le parole da: stabilire fino alla fine del numero con le seguenti: ridurre fino ad un massimo di 60 consiglieri, tenendo conto della rappresentanza regionale, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti, purché questi ultimi abbiano una posizione previdenziale attiva con riferimento alla professione giornalistica.
2. 162. Pisicchio.

  Al comma 5, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) procedimenti nelle materie di cui all'articolo 62 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, prevedendo, in particolare, l'eliminazione della facoltà di cumulo delle impugnative dei provvedimenti dei consigli regionali dell'ordine al Consiglio nazionale con quelle giurisdizionali, stabilendo la loro natura alternativa, ferma restando la possibilità di proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel caso di impugnativa al Consiglio nazionale dell'ordine;
2. 400.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 5, lettera b), numero 2), sopprimere le parole: in sede disciplinare.
2. 204. D'Ottavio.

  Al comma 5, lettera b), numero 3), sostituire le parole: da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: stabilendo un numero di componenti tale per cui siano rappresentati tutti i Consigli regionali costituenti l'organo, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
2. 102. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole:, da stabilire nel numero massimo di 36 consiglieri con le seguenti: non inferiore a 72.
2. 166. Vezzali.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: massimo di 36 consiglieri fino alla fine del numero con le seguenti: di 75 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
2. 205. Altieri, Latronico, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: 36 consiglieri fino alla fine del numero con le seguenti: 75 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
2. 206. Bueno.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: 75 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
*2. 165. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: 75 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
*2. 167. Vignali.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
**2. 103. Molea, Monchiero.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le seguenti: 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
**2. 104. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le parole: 60 consiglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
**2. 105. Altieri, Latronico, Palese, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 5, lettera b), numero 3) sostituire le parole: 36 consiglieri, di cui due terzi giornalisti professionisti e un terzo pubblicisti con le parole: 60 con- siglieri, di cui tre quinti giornalisti professionisti e due quinti pubblicisti.
**2. 106. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da:, purché questi ultimi fino alla fine del numero.
*2. 107. Lainati, Palmieri, Occhiuto, Gullo.

  Al comma 5, lettera b) numero 3) sopprimere le parole da:, purché questi ultimi fino alla fine del numero.
*2. 110. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: questi ultimi.
2. 111. Brescia, Marzana, Vacca, Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva, Luigi Gallo.

  Al comma 5, lettera b), numero 3), sopprimere le parole: presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani.
2. 207. Simonetti, Borghesi, Caparini.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: i pareri aggiungere la seguente: vincolanti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere il secondo, il terzo e il quarto periodo;.
2. 114. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2012, n. 233, è sostituito dal seguente:
  «4. La Commissione dura in carica fino all'approvazione della delibera che definisce l'equo compenso e al completamento di tutti gli altri adempimenti previsti dal precedente comma 3».
2. 113. Molea.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. All'articolo 16, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, la parola: «500» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «1.000».
   b) al quarto comma, la parola: «1.000» è sostituita, ovunque ricorra, dalla seguente: «2.000».
2. 0150. Vignali.