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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 25 febbraio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 25 febbraio 2016.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grassi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gelli, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grassi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PASTORELLI ed altri: «Disposizioni per la bonifica ambientale delle linee elettriche e di comunicazione fuori terra» (3628);
   DE GIROLAMO: «Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio e altre disposizioni in materia di requisiti di idoneità psico-attitudinale del personale scolastico e sanitario» (3629);
   IORI ed altri: «Disposizioni in materia di rifiuto di trattamenti sanitari e direttive anticipate di trattamento» (3630);
   MARZANO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione di soggetti minori da parte di persone conviventi non coniugate, anche dello stesso sesso, o di persone singole» (3631);
   VEZZALI: «Introduzione dell'insegnamento dell'attività motoria nella scuola dell'infanzia» (3632);
   MINARDO: «Disposizioni per la diffusione di un codice di comportamento etico e per la sicurezza nell'utilizzo della rete internet» (3633).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CARRA ed altri: «Introduzione dell'articolo 5-bis del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, concernente la figura dell'agromeccanico professionale» (527) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romanini.

  La proposta di legge TURCO e CURRÒ: «Abrogazione del comma 3 dell'articolo 597 del codice di procedura penale, in materia di divieto di reformatio in peius nel processo d'appello in caso di proposizione dell'impugnazione da parte del solo imputato» (1364) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Baldassarre, Bechis, Cristian Iannuzzi e Segoni.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   XII Commissione (Affari sociali):
  BINETTI: «Istituzione e disciplina del registro nazionale e dei registri regionali dei tumori rari» (3556) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  RIZZETTO ed altri: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria» (3501) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissioni dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettere in data 23 febbraio 2016, ha comunicato che sono state approvate, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, le seguenti risoluzioni:
   risoluzione della 8a Commissione (Lavori pubblici) sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che abroga il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2015) 613 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 105), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 10a Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 107), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   risoluzione della 10a Commissione (Industria) sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita online e di altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 108), che è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 25 febbraio 2016, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 23 febbraio 2016, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento per ipotesi di responsabilità nei confronti del deputato Maurizio Lupi, nella sua qualità di Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, la relazione sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, predisposta dalla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, riferita all'anno 2014 (Doc. LXXVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Automobile Club d'Italia (ACI) e degli Automobile Club provinciali e locali, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 358).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa a una strategia dell'Unione europea in materia di gas naturale liquefatto e stoccaggio del gas dell'energia (COM(2016)49 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttiva);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sull'applicazione della decisione n. 994/2012/UE che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia (COM(2016)54 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM(2016)53 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 24 febbraio 2016, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 febbraio 2016.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BRESSA; FRACCARO ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; TINAGLI ED ALTRI; DADONE ED ALTRI; RIZZETTO ED ALTRI; SCOTTO E ALTRI; RUBINATO E CASELLATO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI (A.C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R)

A.C. 275-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Incompatibilità).

  1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:
   a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   b) qualunque impiego pubblico o privato;
   c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito;
   d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
   e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.

  2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
  3. L'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 8 e 9.
  4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
  5. I titolari delle cariche di governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
  6. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
  8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
  9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui al precedente periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo.
  13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Incompatibilità).

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
6. 42. Centemero, Sisto.

  Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Avverso tale comunicazione, al fine della verifica della situazione di incompatibilità comunicata, l'interessato, nei trenta giorni successivi la ricezione della comunicazione, può rivolgersi all'autorità giudiziaria amministrativa competente, anche in via d'urgenza.
6. 38. Sisto, Centemero.

  Sopprimere il comma 11.
6. 41. Sisto, Centemero.

  Al comma 11, premettere le parole: In difetto di declaratoria di illegittimità,.
6. 39. Sisto, Centemero.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
6. 40. Centemero, Sisto.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del medesimo termine, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

  Conseguentemente, al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
6. 19. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rigoroso rispetto delle procedure e delle competenze degli organi competenti alla nomina.
*6. 36. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rigoroso rispetto delle procedure e delle competenze degli organi competenti alla nomina.
*6. 128. Cecconi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14. Quando la comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell'articolo 7, comma 6, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è informato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. 400. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 275-A/R – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Astensione).

  1. L'Autorità, esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5, un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione, fatta salva la possibilità per l'Autorità di applicare le misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, su richiesta dell'interessato. A decorrere dall'applicazione delle misure di cui all'articolo 8, comma 3, e all'articolo 9, non sussiste obbligo di astensione.
  2. L'Autorità procede ai sensi del comma 1 anche se rileva che il titolare di una carica di governo nazionale, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni, destinati a ristrette categorie di soggetti nelle quali il medesimo rientra, tali da produrre, nel patrimonio dello stesso o di uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante.
  3. Indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2, il titolare della carica di governo nazionale soggiace comunque al generale obbligo di astensione nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4.
  4. Quando il titolare di una carica di governo nazionale dubiti della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritenga comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, è tenuto a investire immediatamente della questione l'Autorità.
  5. L'Autorità deve pronunciarsi, con propria deliberazione, entro i cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione. In pendenza del termine per la decisione, colui che ha investito l'Autorità della questione è in ogni caso tenuto ad astenersi.
  6. Le deliberazioni con cui l'Autorità stabilisce i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo nazionale è tenuto ad astenersi sono comunicate dall'Autorità stessa ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri, perché ne informi il Consiglio dei ministri.
  7. In caso di astensione, prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  8. L'obbligo di astensione non opera, in ogni caso, nell'adozione di atti dovuti.
  9. Se, in violazione dell'obbligo di astensione, il titolare di una carica di governo nazionale prende una decisione, adotta un atto, partecipa a una deliberazione o omette di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dai soggetti interessati.
  10. Nel caso in cui il titolare della carica di governo nazionale abbia adottato un atto o partecipato all'adozione di un atto in violazione del dovere di astensione, il Consiglio dei ministri può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 7.
(Astensione).

  Al comma 1, premettere i seguenti:
  01. I titolari delle cariche indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a), hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. A tal fine, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo.
  02. L'autorità, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coessenziale alle funzioni di governo. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione la medesima autorità verifica e controlla l'azione del titolare delle cariche di governo.
  03. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 02, o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'Autorità applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 1.500.000 euro. Lo stesso organo dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.
7. 17. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio rilevante e differenziato rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
7. 20. Quaranta, D'Attorre, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
*7. 22. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico recando ad essi un vantaggio.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
*7. 102. D'Attorre, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Sostituire i commi 1 e 2 con il seguente:
  1. I titolari delle cariche di Governo indicate dalla presente legge hanno l'obbligo generale di astenersi dalla partecipazione a qualunque decisione che possa incidere sulla situazione propria o del coniuge non legalmente separato o dei propri parenti o affini entro il secondo grado, o di altri soggetti a loro legati da rapporti di interesse ovvero di persone con loro stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: indipendentemente dalle comunicazioni di cui ai commi 1 e 2.
7. 21. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento, esaminata la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1), della legge 5 luglio 1982, n. 441,.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo le parole:
governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento.
   al comma 3, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento.
   al comma 4, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento.
   al comma 6, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento.
   al comma 9, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento.
   al comma 10, dopo le parole: governo nazionale aggiungere le seguenti: o un membro del Parlamento.
7. 6. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: può prendere fino alla fine del comma, con le seguenti: prende decisioni o partecipa a deliberazioni che, con riferimento ad uno specifico atto, sono tali da incidere sulla situazione patrimoniale dello stesso con vantaggio economico rilevante e ingiusto, informa il medesimo soggetto della rilevata ricorrenza, nei suoi confronti, dell'obbligo di astensione.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 2,
   al comma 3, sostituire le parole
: di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: di cui al comma 1.
7. 33. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da:, adottare atti fino a: sono tali da produrre, con le seguenti: o partecipare a deliberazioni, con riferimento ad uno specifico atto, che, pur destinato alla generalità o a intere categorie di soggetti, è tale da produrre.

  Conseguentemente al medesimo periodo, sopprimere le parole da: fatta salva la possibilità fino alla fine del comma.
7. 31. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, adottare atti o partecipare a deliberazioni che con le seguenti: o partecipare a deliberazioni che, con riferimento ad uno specifico atto,.
7. 28. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: fatta salva la possibilità fino alla fine del comma.
7. 29. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: all'articolo 8, comma 3 fino alla fine del comma, con le seguenti: all'articolo 9.

  Conseguentemente, al comma 2, premettere le parole: Fatta comunque salva la necessità dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 9.
7. 46. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole
: di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: di cui al comma 1;
   al comma 9 sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.
*7. 8. Parisi.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   al comma 3, sostituire le parole
: di cui ai commi 1 e 2, con le seguenti: di cui al comma 1;
   al comma 9 sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.
*7. 30. Sisto, Centemero.

Subemendamento all'emendamento 7.400 (nuova formulazione) della Commissione

  All'emendamento 7.400 (nuova formulazione) della Commissione, comma 2-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito prevista dall'articolo 5, comma 14.
0. 7. 400. 1. Sisto, Occhiuto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. L'obbligo di astensione dalla partecipazione ad una deliberazione ai sensi del presente articolo riguarda ogni attività del Consiglio dei ministri relativa alla deliberazione medesima. Della mancata partecipazione del titolare di una carica di governo nazionale al Consiglio dei ministri ai sensi del primo periodo è sempre data comunicazione all'Autorità che provvede alla pubblicazione della notizia nella sezione del sito prevista dall'articolo 5, comma 14.
7. 400.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 4 e 5.
7. 34. Centemero, Sisto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il titolare di una carica di governo nazionale, prima di adottare una decisione o partecipare a una deliberazione, può richiedere all'Autorità una pronuncia sulla sussistenza nel caso specifico dell'obbligo di astensione.
7. 105. Gasparini.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire le parole da: ovvero ritenga fino a: è tenuto a con la seguente: può.
7. 106. Parisi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: cinque giorni successivi al ricevimento della richiesta, trascorsi i quali l'interessato è esente dall'obbligo di astensione con le seguenti: sette giorni successivi al ricevimento della richiesta.
7. 5. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Sopprimere il comma 7.
*7. 18. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Sopprimere il comma 7.
*7. 37. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 7, sostituire la parola: sottopone con la seguente: notifica.
7. 43. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: , nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. 44. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sopprimere il comma 8.
7. 38. Sisto, Centemero.

  Al comma 9, sopprimere le parole: ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale il medesimo fa parte.
7. 32. Centemero, Sisto.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: e il medesimo titolare di una carica di Governo nazionale decade dalla carica.
7. 7. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le parole: , anche qualora il vantaggio patrimoniale sia successivamente venuto meno in conseguenza della revoca di cui al comma 10.
7. 110. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:
  9-bis. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.
  9-ter. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, l'Autorità può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.
7. 23. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:
  10. I voti espressi da titolari di cariche di governo nazionali in situazioni di conflitto di interesse sono nulli. Gli atti alla cui adozione hanno partecipato in violazione del dovere di astensione sono annullabili o revocabili in autotutela.
7. 112. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 10, sopprimere le parole: adottato un atto o.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione sono illegittimi. Il Governo, se ricorrono ragioni di interesse generale, può convalidarli.
7. 114. Giorgis, Lattuca.

  Al comma 10, sopprimere le parole: adottato un atto o.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei Ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
7. 114.(Testo modificato nel corso della seduta). Giorgis, Lattuca.
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire le parole: può revocare l'atto o procedere ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera p) della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: revoca l'atto.
7. 45. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 10, aggiungere, in fine il seguente periodo:
  Gli atti monocratici adottati in violazione del dovere di astensione cessano di produrre effetti se non sono oggetto di nuova valutazione da parte del Consiglio dei ministri entro sessanta giorni dall'accertamento della violazione.
7. 115. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 10, sopprimere le parole: adottato un atto o.

  Conseguentemente al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Gli atti individuali posti in essere in violazione del dovere di astensione possono essere convalidati, in tutto o in parte, dal Consiglio dei Ministri, ove ravvisi ragioni di interesse generale, entro 30 giorni dalla data della comunicazione della violazione dell'obbligo di astensione al Presidente del Consiglio da parte dell'Autorità. In mancanza di convalida, l'atto cessa di produrre effetti e i termini per le impugnative e i ricorsi previsti dalla legislazione vigente decorrono dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente.
7. 115.(Testo modificato nel corso della seduta). Mazziotti Di Celso, Sottanelli.
(Approvato)

A.C. 275-A/R – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Conflitto di interessi patrimoniale).

  1. Esaminate le dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità procede a norma del presente articolo:
   a) quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario;
   b) quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

  2. Ai fini della presente legge sono rilevanti le partecipazioni, detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n.  287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.  58. Ai fini della presente legge sono altresì rilevanti gli accordi contrattuali ovvero i vincoli statutari che consentano di esercitare il controllo o la direzione e il coordinamento anche di enti non societari.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, l'Autorità, sentite, se del caso, le competenti autorità di settore, sottopone al titolare della carica di governo nazionale, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, una proposta di applicazione di una o più delle misure di cui all'articolo 9.
  4. Entro i successivi quindici giorni, l'interessato può sottoporre all'Autorità osservazioni e rilievi o proporre misure alternative. L'Autorità esamina le osservazioni e le controproposte e, qualora le ritenga comunque idonee a prevenire i conflitti di interessi, le accoglie, anche con eventuali integrazioni e modifiche, sentito l'interessato. L'Autorità adotta in ogni caso la decisione definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Conflitto di interessi patrimoniale).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
8. 7. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi. I contratti conclusi in violazione di tale divieto sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
8. 6. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 8.
(Individuazione delle situazioni di conflitto d'interessi di natura patrimoniale e dei relativi strumenti di prevenzione).

  1. Nell'ipotesi in cui, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, l'Autorità accerti, per il titolare di una carica di Governo, la sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, rispetto alla quale, in relazione alla natura o alla consistenza del patrimonio, risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7, dispone che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo.
  2. La sussistenza di una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, tale da richiedere che siano adottati gli strumenti preventivi di separazione degli interessi di cui al presente articolo è in ogni caso presunta quando il titolare di una carica di Governo ha la proprietà, il possesso o comunque la disponibilità, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, di rilevanti partecipazioni in imprese operanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito e del risparmio, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, dei servizi pubblici erogati in regime di concessione o di autorizzazione, della pubblicità, a meno che l'Autorità non accerti, con provvedimento motivato, sentite eventualmente le competenti autorità di settore, la posizione marginale dell'impresa nel relativo settore.
  3. Ai fini della presente legge, si considerano rilevanti le partecipazioni di controllo o che partecipino al controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché le partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale, nel caso di società quotate in mercati regolamentati, o all'8 per cento negli altri casi.
  4. Nel caso in cui sussista una situazione di conflitto d'interessi ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, rispetto alla quale risulti inadeguata la previsione dell'obbligo di astensione, l'Autorità, sentito l'interessato, dispone la costituzione di un trust cieco come disciplinato dall'articolo 9.
  5. In ogni caso, il titolare di una carica di Governo può sottrarre, in tutto o in parte, il proprio patrimonio al conferimento in un trust cieco ai sensi dell'articolo 9 attraverso l'alienazione, rispettivamente totale o parziale, dei beni o delle partecipazioni societarie che possono determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge nel termine di quarantacinque giorni dall'accertamento della situazione di conflitto d'interessi da parte dell'Autorità. Tale termine può essere eccezionalmente prorogato da parte dell'Autorità stessa di ulteriori quarantacinque giorni, avuto riguardo alla specifica situazione patrimoniale o a particolari condizioni di mercato. La parte del patrimonio non alienata allo scadere del termine di cui al primo e al secondo periodo, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 9.
  6. Il ricavato dall'eventuale alienazione può essere reinvestito soltanto in titoli di Stato italiani o esteri o in immobili non destinati ad attività d'impresa. La parte eccedente, nella misura in cui risulti ancora idonea a determinare un conflitto d'interessi ai sensi della presente legge, deve essere comunque conferita in un trust cieco istituito ai sensi dell'articolo 9.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:

Art. 9.
(Costituzione del trust cieco).

  1. La costituzione di un trust cieco per la prevenzione dei conflitti d'interessi, come individuati dall'Autorità in base all'articolo 8, avviene in applicazione delle disposizioni della legge regolatrice straniera prescelta dal disponente, d'intesa con l'Autorità, ai sensi della Convenzione sulla legge applicabile ai trusts e sul loro riconoscimento, resa esecutiva con legge 16 ottobre 1989, n. 364.
  2. La legge regolatrice prescelta deve essere in ogni caso compatibile con l'ordinamento italiano e garantire il rispetto delle previsioni e delle finalità di cui alla presente legge.
  3. Il trust istituito a norma del presente articolo deve essere riconosciuto dallo Stato italiano ai sensi della presente legge e degli articoli 2, 11 e 13 della Convenzione di cui al comma 1.
  4. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, il trust può dirsi cieco quando è stata compiuta la trasformazione del patrimonio conferito nella misura che l'Autorità ritiene adeguata a prevenire situazioni di conflitto d'interessi. Tale trasformazione deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal conferimento. Il disponente e i beneficiari possono essere informati soltanto del valore complessivo del patrimonio trasformato.
  5. In ogni caso, il trust, per ottenere l'approvazione dell'Autorità, deve conformarsi alle disposizioni di cui al presente articolo.
  6. L'atto con cui il titolare di una carica di governo costituisce un trust per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) riconoscere il potere dell'Autorità di cambiare in qualsiasi momento la legge regolatrice scelta dal disponente d'intesa con l'Autorità stessa, per giustificati motivi, avuto riguardo, in particolare, alle finalità per cui il trust è stato istituito;
   b) prevedere il potere di trasformazione, gestione, disposizione e amministrazione dei beni conferiti da parte del trustee, essenziale per la qualificazione come trust cieco ai sensi del comma 4 del presente articolo;
   c) individuare un trustee con le caratteristiche di cui al comma 7, scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità;
   d) individuare il beneficiario o i beneficiari del trust, anche nella persona stessa del disponente;
   e) indicare nell'Autorità il guardiano eventualmente previsto dalla legge prescelta. In tal caso l'atto istitutivo deve prevedere l'esonero di responsabilità del guardiano, fuori dei casi di dolo o colpa grave;
   f) prevedere meccanismi di successione nell'ufficio di trustee sempre soggetti all'approvazione dell'Autorità e idonei a garantire il rispetto delle caratteristiche di cui al presente articolo.

  7. Il trustee del trust istituito per i fini di cui alla presente legge deve:
   a) essere una persona giuridica, costituita in forma di società di capitali;
   b) essere una società fiduciaria autorizzata ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966;
   c) avere come oggetto sociale lo svolgimento dell'attività di trustee e possedere una consolidata esperienza in materia di trust;
   d) avere componenti degli organi di gestione e di controllo muniti dei medesimi requisiti di onorabilità e di professionalità richiesti per chi svolge funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli intermediari finanziari;
   e) non avere partecipazioni o quote del suo capitale sociale possedute da soggetti che le detengono per il tramite di intestazioni a società fiduciarie;
   f) non essere una società controllata o amministrata da persone fisiche che siano il coniuge o la persona stabilmente convivente o un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure un suo socio in qualunque forma di società o un suo associato in associazioni professionali o un beneficiario del trust;
   g) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano, o siano state nei cinque anni precedenti, dipendenti, consulenti, rappresentanti, procuratori o soci del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) non essere una società detenuta o amministrata da persone giuridiche le quote o partecipazioni del cui capitale sociale siano o siano state nei cinque anni precedenti in qualunque modo detenute dal disponente, dal coniuge o dalla persona stabilmente convivente, da un parente o affine fino al quarto grado oppure da un suo socio in qualunque forma di società o da un suo associato in associazioni professionali o da un beneficiario del trust;
   i) non avere concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   l) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano concluso, nei cinque anni precedenti, contratti con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   m) non avere e non aver avuto nei cinque anni precedenti rapporti di debito o di credito con il disponente, il coniuge o la persona stabilmente convivente, con un parente o affine fino al quarto grado del disponente oppure con un suo socio in qualunque forma di società o con un suo associato in associazioni professionali o con un beneficiario del trust;
   n) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano o siano state nei cinque anni precedenti debitori o creditori del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   o) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che siano state condannate con sentenza definitiva passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o per reati finanziari;
   p) avere una copertura assicurativa rilasciata esclusivamente per lo svolgimento dell'attività di trustee, che risulti congrua rispetto al patrimonio conferito;
   q) non essere una società detenuta o amministrata da persone fisiche che abbiano a proprio carico alcun procedimento civile per mala gestio o per violazione degli obblighi fiduciari assunti.

  8. Sul trustee gravano gli obblighi di:
   a) trasformare il patrimonio conferito nel termine previsto e nella misura indicata dall'Autorità come adeguata al fine di assicurare la cecità del trust;
   b) assicurare e mantenere la massima riservatezza circa la qualità dei beni presenti nel trust cieco e, in particolare, non comunicare in alcun modo al disponente o ai beneficiari, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione;
   c) agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze;
   d) astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto d'interessi con la sua attività di trustee. Determinano conflitto d'interessi le operazioni che coinvolgano o interessino lo stesso trustee, o enti o società facenti parte del gruppo societario cui il trustee appartiene, ovvero un soggetto di cui ha la rappresentanza o che ha istituito un trust di cui egli è trustee;
   e) attenersi alle istruzioni impartite dall'Autorità;
   f) informare l'Autorità circa l'avvio di procedimenti civili nei confronti dei propri amministratori o detentori per mala gestio o violazione degli obblighi fiduciari a carico del trustee;
   g) informare l'Autorità circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti nel trust cieco da parte del disponente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, di un parente o affine fino al quarto grado oppure di un suo socio in qualunque forma di società o di un suo associato in associazioni professionali o di un beneficiario del trust;
   h) fornire al disponente, agli eventuali beneficiari e all'Autorità il rendiconto esclusivamente quantitativo del valore complessivo dei beni conferiti nel trust cieco, evidenziando l'andamento della gestione del patrimonio, i suoi eventuali incrementi o decrementi, congiuntamente ad una relazione scritta, anche se non prevista nell'atto istitutivo del trust cieco, con cadenza trimestrale a partire dal 10 gennaio di ogni anno;
   i) rispondere a qualsiasi richiesta dell'Autorità entro i termini indicati dalla stessa.

  9. Il trustee ha facoltà di:
   a) chiedere istruzioni, direttive o pareri all'Autorità tutte le volte in cui ne ravvisi la necessità;
   b) dimettersi dal proprio incarico, anche se ciò non è previsto nell'atto istitutivo del trust, con un preavviso scritto di sessanta giorni, comunicato all'Autorità, al disponente e ai beneficiari. Entro trenta giorni dal ricevimento del preavviso, il disponente individua un nuovo trustee, da sottoporre all'approvazione dell'Autorità. Ove il disponente non provveda, l'Autorità procede d'ufficio. Il trustee dimissionario esercita comunque le proprie funzioni fino alla nomina del nuovo trustee.

  10. Qualsiasi comunicazione tra il disponente o eventuali altri beneficiari e il trustee deve essere formulata per iscritto ed essere preventivamente autorizzata dall'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il trustee e il disponente o i beneficiari, neppure per interposta persona.
  11. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione o comunque delle prescrizioni volte a tutelare le regole di segretezza o di segregazione degli interessi, l'Autorità irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra la metà e il doppio del reddito complessivo del trasgressore quale risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
8. 1. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: del presente articolo fino alla fine del comma con le seguenti: del presente articolo quando, per la concentrazione degli interessi patrimoniali e finanziari del titolare della carica di governo nazionale nel medesimo settore di mercato connesso con la carica ricoperta, si rilevi che essi siano tali da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.
8. 14. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: anche per interposta persona o tramite società fiduciarie.
  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: o per interposta persona.
8. 13. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nei settori della difesa fino alla fine della lettera con le seguenti: in imprese operanti nel settore della difesa, o in imprese di rilevanza nazionale nei settori del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione;.
  Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, sostituire il capoverso 1-bis) con il seguente:
    
«1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge un'attività in imprese operanti nel settore della difesa, o in imprese di rilevanza nazionale nei settori del credito, dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione la titolarità o il controllo esclusivo, anche indiretto, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
8. 100. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: nei settori della difesa fino alla fine della lettera con le seguenti: in imprese operanti nel settore della difesa, del credito o in imprese di rilevanza nazionale nei settori dell'energia, delle comunicazioni, dell'editoria, della raccolta pubblicitaria, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale o dei servizi erogati in concessione o autorizzazione;.
8. 100.(Testo modificato nel corso della seduta). Mazziotti Di Celso, Sottanelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale.
8. 16. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dell'editoria di rilevanza nazionale.
8. 3. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
*8. 2. Parisi.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario.
*8. 15. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tali da aggiungere le seguenti: concretamente.
8. 18. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: condizionare con le seguenti: concretamente alterare.
8. 17. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 20 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 40 per cento.
8. 11. Centemero, Sisto.

A.C. 275-A/R – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria).

  1. L'Autorità, al fine di prevenire i conflitti di interessi, può disporre che i beni e le attività patrimoniali, rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettere a) e b), siano affidati, entro il termine da essa stabilito, a una gestione fiduciaria.
  2. L'affidamento in gestione dei beni e delle attività patrimoniali di cui al comma 1 ha luogo mediante la sottoscrizione di un contratto di gestione con un soggetto, di seguito denominato «gestore», scelto con determinazione adottata dall'Autorità, sentiti gli interessati e, ove essa lo ritenga opportuno, la Commissione nazionale per le società e la borsa, la Banca d'Italia o la competente autorità di settore. I gestori sono scelti tra banche, società di gestione, del risparmio e società di intermediazione mobiliare. L'Autorità stabilisce i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore nonché i criteri per la determinazione del relativo compenso; a tale fine istituisce un elenco dei gestori al quale possono accedere tutti i soggetti in possesso dei requisiti. Il mandato al gestore comprende il potere di alienazione dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione. Il contratto di gestione regola le condizioni per l'alienazione, prevede espressamente che qualunque comunicazione relativa alla gestione, ancorché ammessa dalle disposizioni della presente legge, avvenga in forma scritta e per il tramite dell'Autorità. Non sono ammessi altri rapporti tra il gestore e il titolare della carica di governo. Il contratto di gestione non può contenere clausole incompatibili con le disposizioni della presente legge ed è, a tal fine, sottoposto all'approvazione dell'Autorità.
  3. Ai beni e alle attività patrimoniali affidati al gestore si applica l'articolo 22 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni. In caso di cessazione dalla carica di governo per qualsiasi ragione, l'interessato riacquista di diritto la gestione dei beni e delle attività patrimoniali, salvo diverso accordo tra le parti.
  4. I creditori possono far valere i propri diritti sui beni e le attività patrimoniali affidati in gestione ai sensi del presente articolo. Il titolare della carica di governo può richiedere al gestore, per il tramite dell'Autorità, di provvedere all'adempimento di tali obbligazioni. In tal caso, il gestore dispone il trasferimento, previa, se necessaria, liquidazione anche parziale dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, di somme di denaro in misura sufficiente a soddisfare i crediti. Il titolare della carica di governo può altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità, che intende opporsi al credito e può a tale scopo fornire le indicazioni e le informazioni necessarie a proporre le eccezioni e le azioni a tutela dei beni e delle attività patrimoniali.
  5. Il gestore assicura il conseguimento delle finalità di cui al comma 1 e opera per la valorizzazione dei beni e delle attività patrimoniali affidati in gestione, disponendo a tal fine dei medesimi beni e attività patrimoniali. Il titolare della carica di governo: non può chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; ha diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, esso può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2.
  6. Il gestore deve essere dotato di organizzazione adeguata al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 e la riservatezza delle informazioni concernenti l'attività di gestione.
  7. Il gestore è tenuto ad amministrare i beni e le attività patrimoniali conferiti con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle sue specifiche competenze, apprestando altresì a tal fine, salvo diverso accordo tra le parti, idonee garanzie assicurative. Entro trenta giorni dalla data di cessazione dalla carica, il gestore presenta al titolare della carica di governo, inviandone copia all'Autorità, un dettagliato rendiconto contabile della gestione.
  8. Il gestore non può in alcun modo comunicare al titolare della carica di governo, neanche per interposta persona, la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarlo in ordine alla gestione. Qualora il gestore venga meno agli obblighi di cui al presente comma, l'Autorità applica nei suoi confronti una sanzione amministrativa pecuniaria pari, nel minimo, al 5 per cento dei beni e delle attività patrimoniali gestiti e, nel massimo, al 10 per cento dei medesimi.
  9. L'Autorità vigila sull'osservanza, nella gestione dei beni e delle attività patrimoniali, di quanto stabilito dalla presente legge, nonché sull'effettiva separazione della gestione.
  10. Qualora non vi siano altre misure possibili per evitare il conflitto di interessi, l'Autorità può disporre che il titolare della carica di governo proceda alla vendita dei beni e delle attività patrimoniali rilevanti. In tal caso, l'Autorità fissa il termine massimo entro il quale la vendita deve essere completata. Entro il predetto termine, il titolare della carica di governo può tuttavia comunicare all'Autorità che non intende procedere alla vendita. In tal caso, ove il titolare della carica di governo non opti per le dimissioni dall'incarico, conferisce, in favore dell'Autorità o del gestore di cui al comma 2, se già nominato, un mandato irrevocabile a vendere i beni e le attività patrimoniali rilevanti. Ove il mandato sia stato conferito all'Autorità, quest'ultima provvede senza indugio tramite pubblico incanto, offerta pubblica di vendita o altre modalità idonee ad assicurare il buon risultato della vendita. Se entro il termine il titolare della carica di governo non ha proceduto alla vendita né ha conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbia optato per le dimissioni dalla carica di governo e la vendita non ha luogo. Si applica l'articolo 6, comma 13.
  11. Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo, previa verifica dell'Autorità, i beni comunque destinati alla fruizione e al godimento personale del titolare della carica di governo e dei suoi familiari, indicati nell'elenco allegato alle dichiarazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 6.
  12. Al di fuori delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 6 , ove l'impresa facente capo al titolare della carica di governo nazionale o a uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero le imprese o le società da essi controllate, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, pongano in essere comportamenti discrezionali diretti a trarre vantaggio da atti adottati in conflitto di interessi ai sensi dell'articolo 4, l'Autorità, ove ricorrano le condizioni per l'applicazione di quanto stabilito ai commi da 1 a 10 del presente articolo, diffida l'impresa dall'adottare qualsiasi comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo ovvero a porre in essere azioni idonee a far cessare la violazione o, se possibile, misure correttive.
  13. In caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 12, l'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Misure tipiche per la prevenzione del conflitto di interessi e contratto di gestione fiduciaria).

  Sopprimerlo.
9. 13. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, premettere le parole: Nel caso in cui risulti inadeguata la previsione di obblighi di astensione,
9. 115. Tinagli.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli interessati con le seguenti: con il consenso degli interessati.
9. 116. Parisi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sentiti gli interessati con le seguenti: con l'assenso degli interessati.
9. 14. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per lo svolgimento del mandato di gestore, i criteri per la determinazione del relativo compenso, nonché le modalità di accesso ad un apposito elenco dei gestori da istituire presso l'Autorità; sugli schemi di regolamento è acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
9. 105. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, sopprimere il quarto e il quinto periodo.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 10.
9. 103. Sisto, Centemero.

   Al comma 2, sopprimere il quarto periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quinto periodo, sopprimere le parole: regola le condizioni per l'alienazione.
9. 102. Parisi.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire la parola: comprende con le seguenti: può comprendere, con l'assenso degli interessati,
9. 106. Centemero, Sisto.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole da: di alienazione fino alla fine del periodo con le seguenti: di trasformazione, anche mediante alienazione parziale o totale, dei beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione.
9. 400. La Commissione.
(Approvato)

   Al comma 2, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: È fatto obbligo di prevedere forme di pubblicità ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 44, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 per i membri del Governo, per i parlamentari e per gli amministratori pubblici che costituiscano o partecipino a un trust.
9. 104. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può chiedere con le seguenti: può chiedere;
    sopprimere il comma 8.
9. 107. Sisto, Centemero.

  Al comma 2, sopprimere il sesto periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non può chiedere con le seguenti: può chiedere.
9. 108. Centemero, Sisto.

  Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo:
   a) può richiedere, tramite l'Autorità, informazioni concernenti l'attività di gestione;
   b) ha diritto di conoscere, per il tramite dell'autorità, ogni sessanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato;
   c) ha diritto di ricevere, ogni trimestre, su richiesta, una quota del rendimento di gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione;
   d) ove ritenga non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, può richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità che vi provvede nei modi previsti dal comma 2.
9. 2. Parisi.

  Al comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
9. 113. Librandi, Mazziotti Di Celso.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 10.
*9. 19. Sisto, Centemero.

  Sopprimere il comma 10.
*9. 1. Parisi.

   Al comma 12, sostituire le parole da: dall'adottare fino a: dell'atto medesimo con le seguenti: dal proseguire qualsiasi ulteriore comportamento diretto ad avvalersi dell'atto medesimo, dall'adottarne di nuovi.
9. 117. Gasparini.
(Approvato)

   Sostituire il comma 13 con il seguente: L'Autorità applica nei confronti dell'impresa una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore al doppio e non superiore al quadruplo del vantaggio patrimoniale effettivamente conseguito dall'impresa stessa, correlandola alla gravità del comportamento ed alla pronta ottemperanza alla diffida di cui al comma 12.
9. 119. Gasparini.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14. L'interessato, entro trenta giorni dall'adozione delle misure da parte dell'Autorità, può sempre proporre impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria amministrativa competente.
9. 21. Sisto, Centemero.

A.C. 275-A/R – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Regime fiscale).

  1. Alle plusvalenze realizzate attraverso eventuali operazioni di dismissione dei valori mobiliari posseduti dai titolari di cariche di governo eseguite dall'interessato o dal gestore in attuazione della presente legge si applicano in ogni caso le aliquote di imposta relative alle partecipazioni non qualificate detenute da persone fisiche.
  2. L'eventuale trasferimento in gestione fiduciaria di attività economiche ai sensi della presente legge e la loro successiva restituzione all'interessato non costituiscono realizzo di plusvalenze o di minusvalenze. Tutti gli atti e i contratti stipulati ai fini del trasferimento al gestore e della successiva restituzione all'interessato sono esenti da ogni imposta diretta o indiretta. I proventi derivanti dai beni e dalle attività patrimoniali trasferiti sono imputati al titolare dei beni e delle attività patrimoniali, secondo quanto previsto dalle norme relative alla categoria nella quale rientrano. Il gestore applica le ritenute e le imposte sostitutive dovute.

A.C. 275-A/R – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Regioni e province autonome).

  1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le situazioni di conflitto di interessi dei titolari di cariche di governo regionali, uniformandosi ai princìpi dell'ordinamento giuridico della Repubblica contenuti nel presente capo e affidando i poteri di vigilanza, controllo e sanzione all'Autorità.
  2. Decorso il termine di cui al comma 1 e fino all'emanazione della normativa regionale, si applicano le disposizioni della presente legge.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei propri statuti e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Regioni e province autonome).

  Al comma 1, dopo le parole: di governo regionali aggiungere le seguenti: dei titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali.
11. 100. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 7 e 10, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.
*11. 101. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre, Marguerettaz.
(Approvato)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tal caso, i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Consiglio dei ministri previsti dall'articolo 7, commi 7 e 10, sono esercitati, rispettivamente, dal Presidente della Regione e dalla Giunta regionale.
*11. 102. D'Alia, Lodolini.
(Approvato)

Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 11. 0400 della Commissione

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, al comma 1 premettere il seguente:
  01. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche nei riguardi dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.
0. 11. 0400. 4. Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 1, dopo le parole: degli organi di vertice aggiungere le seguenti:, ai dirigenti e ai funzionari.

  Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, al comma 7, dopo le parole: degli organi di vertice aggiungere le seguenti:, ai dirigenti e ai funzionari.
0. 11. 0400. 10. Gianluca Pini, Invernizzi.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 3, dopo le parole: dell'autorità indipendente aggiungere le seguenti: e comunque previa autorizzazione del presidente dell'Autorità che accerti l'insussistenza di conflitti di interessi.
0. 11. 0400. 7. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Pisicchio.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, sopprimere il comma 4.
0. 11. 0400. 8. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Pisicchio.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 4, sostituire le parole: può essere revocato con le seguenti: è revocato.
0. 11. 0400. 3. Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, sopprimere il comma 5.
0. 11. 0400. 11. Gianluca Pini, Invernizzi.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 5, sopprimere la parola: rilevanti.
0. 11. 0400. 5. Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 5, dopo le parole: partecipazioni rilevanti aggiungere le seguenti: nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario, oltre che.
0. 11. 0400. 9. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco, Pisicchio.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, sopprimere il comma 6.
0. 11. 0400. 2. Sisto, Occhiuto.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 7, dopo le parole: Banca centrale europea aggiungere le seguenti: nonché previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
0. 11. 0400. 6. Scotto.

  All'articolo aggiuntivo 11. 0400, comma 7, dopo le parole: disposizioni della presente legge aggiungere le seguenti: nel rispetto della disposizione di cui al comma 6.
0. 11. 0400. 1. Cecconi, Toninelli, Nuti, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino, Dadone.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis.(Autorità indipendenti) – 1. Ai fini della presente legge, i componenti dell'Autorità di regolazione dei trasporti, dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, dell'Autorità nazionale anticorruzione, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, della Commissione nazionale per le società e la borsa, del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e degli organi di vertice della Banca d'Italia sono equiparati ai titolari di cariche di governo nazionali.
  2. Quando le comunicazioni dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dell'articolo 6, commi 11 e 13, e dell'articolo 7, comma 6, riguardano un componente di un'autorità indipendente, è informato altresì il Presidente della relativa autorità. Quando la comunicazione riguarda il Presidente dell'autorità, è informato il componente dell'autorità abilitato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
  3. L'articolo 6, comma 5, si applica considerando l'attività di regolazione svolta in qualità di componente dell'autorità indipendente.
  4. Per i componenti delle autorità indipendenti, non trova applicazione l'articolo 7, comma 7. Nei casi di cui all'articolo 7, comma 10, l'atto può essere revocato o annullato dalla relativa autorità.
  5. Per i componenti delle autorità indipendenti, l'articolo 8, comma 1, lettera a), si applica alle partecipazioni rilevanti in imprese operanti nei settori soggetti alla vigilanza della relativa autorità.
  6. Per i componenti delle autorità indipendenti, restano ferme le disposizioni che recano misure più restrittive rispetto a quanto stabilito dalla presente legge.
  7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare previo parere della Banca centrale europea, che viene richiesto entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposta l'applicazione delle disposizioni della presente legge ai componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia e ai componenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni.
  8. L'autorità competente per l'applicazione delle disposizioni della presente legge nei confronti dei componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato è l'Autorità nazionale anticorruzione, che opera con i medesimi poteri riconosciuti dalla presente legge all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
11. 0400. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 275-A/R – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
INELEGGIBILITÀ

Art. 12.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).

  1. All'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al numero 1), le parole: «contratti di opere o di somministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di notevole entità economica»;
   b) dopo il numero 1), è inserito il seguente:
  «1-bis) coloro che abbiano nei confronti di un'impresa che svolge un'attività di cui al numero 1):
   a) la titolarità o il controllo;
   b) l'esercizio di un'influenza dominante, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c) la possibilità di disporne in tutto o in parte, direttamente o indirettamente;
   d) la possibilità di determinarne gli indirizzi, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette»;
   c) al numero 3), dopo le parole: «nn. 1», è inserita la seguente: «, 1-bis».

  2. Le cause di ineleggibilità di cui all'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto della Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dal presente articolo, non si applicano:
   a) agli amministratori delle imprese che siano cessati dalla carica almeno centottanta giorni prima della fine della legislatura precedente ovvero entro i sette giorni successivi alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto che anticipa lo scioglimento delle Camere di almeno centoventi giorni;
   b) ai proprietari, agli azionisti di maggioranza o ai detentori di un pacchetto azionario di controllo, sia direttamente sia per interposta persona, che, nei termini di cui alla lettera a), perfezionino la cessione della proprietà o del pacchetto azionario di controllo ovvero si adeguino alle prescrizioni dai medesimi richieste all'Autorità.

  3. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2 è vietata la cessione al coniuge o ai parenti e agli affini entro il secondo grado, o alla persona convivente non a scopo di lavoro domestico, a società collegata ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o a persona interposta allo scopo di eludere l'applicazione della disciplina di cui al presente articolo ovvero a società o ad altro ente comunque costituito o utilizzato a tale fine, in Italia o all'estero.
  4. Ai fini di cui al comma 2 del presente articolo, coloro che intendono candidarsi, anche prima del decreto di convocazione dei comizi elettorali, possono accedere alla procedura di cui agli articoli 8 e 9. In caso di elezione l'Autorità trasmette una propria relazione sulle misure adottate ai sensi degli articoli 8 e 9 alla Giunta della Camera competente sulla verifica dei poteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Ineleggibilità dei membri del Parlamento).

  Sopprimerlo.
12. 23. Sisto, Centemero.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 12.
(Integrazione della legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità).

  1. Dopo l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è aggiunto il seguente:
  «Art. 2-bis. – 1. Anche fuori dei casi previsti dall'articolo 2 e ferma restando l'applicazione del medesimo articolo, i membri del Parlamento non possono avere, nelle imprese che siano in rapporti con amministrazioni pubbliche, interessi rilevanti determinati da una delle seguenti condizioni:
   a) la qualità di rappresentante legale, amministratore o dirigente di imprese costituite in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica:
    1) quando si tratta di imprese che hanno rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione, il rapporto comporta l'obbligo di adempimenti specifici o l'osservanza di prescrizioni normative a tutela di un interesse pubblico e l'impresa ha un volume d'affari di almeno 100 milioni annui, ovvero pari almeno al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale;
    2) quando si tratta di imprese che operano nelle attività economiche regolate in base a titoli di concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o di analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma;
   b) il controllo, anche per interposta persona, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 23, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, nelle imprese di cui alla lettera a);
   c) la prestazione d'opera a favore delle imprese di cui alla lettera a), per consulenze a carattere continuativo della durata complessiva di almeno ventiquattro mesi.

  2. Ai sensi del comma 1, lettera b), si ha interposizione di persona quando nelle condizioni indicate è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado, un affine fino al secondo grado.
  3. L'istruttoria preliminare sui casi di cui al comma 1 è affidata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. A tal fine, ricevuta dal Presidente della Camera di appartenenza la dichiarazione personale concernente le condizioni di cui al comma 1, resa dall'eletto alla stessa Presidenza nel termine di dieci giorni dalla proclamazione, l'Autorità compie, nei trenta giorni successivi, ogni adempimento necessario, anche con i poteri di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in quanto compatibili. La dichiarazione dell'eletto è comunicata alle Camere in seduta pubblica dai rispettivi Presidenti. In esito ai propri accertamenti, l'Autorità trasmette una relazione al Presidente della Camera interessata, per gli adempimenti della Giunta competente ai sensi dell'articolo 8.
  4. Quando una condizione di incompatibilità prevista dal presente articolo è accertata dalla Giunta competente ai sensi dell'articolo 8, che vi provvede entro i trenta giorni successivi alla trasmissione della relazione di cui al comma 3, il membro del Parlamento, ricevutane comunicazione dalla Giunta, può, entro i trenta giorni successivi, rimuovere la causa di incompatibilità mediante rinuncia idonea alla cessazione della condizione medesima.
  5. Si ha rinuncia, nei casi di controllo da partecipazione proprietaria previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), quando l'interessato conferisce un mandato irrevocabile per la vendita delle proprie quote di partecipazione rilevanti ai sensi delle stesse disposizioni. Il mandato è valido, per gli effetti di cui al presente comma:
   a) se vincolato al termine di trecentosessantacinque giorni;
   b) se conferito a persona o ente nei cui riguardi il membro del Parlamento interessato non è in alcuna delle condizioni di cui al comma 1;
   c) se diretto a vendere a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona ai sensi del comma 2, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con il membro del Parlamento interessato;
   d) se non è diretto a vendere al coniuge, al convivente di fatto, ai parenti fino al quarto grado, agli affini fino al secondo grado dello stesso membro del Parlamento.

  6. Conferito il mandato a vendere, il mandatario ha la piena responsabilità, propria ed esclusiva, concernente i rapporti giuridici connessi alle quote di partecipazione in vendita.
  7. La rinuncia è comunicata, per il tramite del Presidente della Camera di appartenenza, alla competente Giunta delle elezioni dal membro del Parlamento interessato, che ne fornisce idonea documentazione entro trenta giorni dalla comunicazione della Giunta, di cui al comma 4.
  8. Gli adempimenti di rinuncia sono immediatamente comunicati dalla Giunta competente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Entro quindici giorni dalla comunicazione, l'Autorità accerta se l'adempimento è conforme alle prescrizioni di cui ai commi 4 e 5. In caso negativo, indica all'interessato le misure necessarie per assicurare la conformità e i termini di adempimento, non superiori a trenta giorni. L'Autorità comunica immediatamente l'esito dell'accertamento al Presidente della Camera di appartenenza, per il seguito di competenza della Giunta, ai sensi dell'articolo 8.».

Art. 12-bis.
(Abrogazione).

  1. L'articolo 10 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è abrogato.
12. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. L'articolo 7 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
   «Art. 7. – 1. Non sono eleggibili:
    a) i presidenti delle regioni e delle province autonome e gli assessori regionali;
    b) i presidenti e gli assessori delle province;
    c) i sindaci e gli assessori dei comuni e delle città metropolitane;
    d) i capi e i vice capi di gabinetto dei Ministri;
    e) i capi, i vice capi e i responsabili delle direzioni e degli uffici centrali della Polizia di Stato;
    f) i responsabili degli uffici territoriali, ivi comprese le questure, e i funzionari di ogni ruolo e grado della Polizia di Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
    g) i prefetti e i viceprefetti;
    h) gli ufficiali generali e gli ammiragli delle Forze armate dello Stato;
    i) gli altri ufficiali di ogni grado delle Forze armate dello Stato, nella circoscrizione territoriale nella quale prestano servizio o hanno esercitato le loro funzioni nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura. Il periodo di trecento giorni è ridotto a sessanta nel caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati;
    l) coloro che hanno ricoperto per due volte l'ufficio di membro del Parlamento.

   2. Le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 sono riferite anche alla titolarità di analoghe cariche, ove esistenti, rivestite presso corrispondenti organi in Stati esteri.
   3. Le cause di ineleggibilità di cui ai commi 1 e 2 non hanno effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno trecento giorni prima della data di scadenza del quinquennio di durata della Camera dei deputati, salvo quanto previsto alle lettere f) e i) del comma 1.
   4. Per cessazione dalle funzioni si intende l'effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito, preceduta, nei casi previsti alle lettere a), b) e c) del comma 1 e nei corrispondenti casi disciplinati dal comma 2, dalla formale presentazione di dimissioni e, negli altri casi, dal trasferimento, dalla revoca dell'incarico o del comando ovvero dal collocamento in aspettativa.
   5. L'accettazione della candidatura comporta in ogni caso la decadenza dalle cariche di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
   6. Il quinquennio decorre dalla data della prima riunione dell'Assemblea, di cui al secondo comma dell'articolo 11».
  1-bis. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
   «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.
   2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
   3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
   4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».
  1-ter. Dopo l'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:
   «Art. 8-bis. – 1. I direttori e i vice direttori di testate giornalistiche nazionali, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se abbiano esercitato l'incarico nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura».
   1-quater. All'articolo 9 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: «, eccettuati gli onorari,» sono soppresse.
   1-quinquies. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
    Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:
    a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
    b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
    c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

   2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
   3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado.
12. 11. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 8 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
   «Art. 8. – 1. I magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, esclusi quelli in servizio presso le giurisdizioni superiori, anche in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati e di elezioni suppletive, non sono eleggibili se hanno svolto le loro funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura.

  2. I soggetti di cui al comma 1 non sono in ogni caso eleggibili se, all'atto dell'accettazione della candidatura, non si trovino in aspettativa non retribuita.
  3. I soggetti di cui al comma 1 che sono stati candidati e non sono stati eletti non possono esercitare le loro funzioni per un periodo di ventiquattro mesi, né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa.
  4. I soggetti di cui al precedente comma 1 che sono stati candidati e sono stati eletti non possono esercitare, dopo la cessazione dal mandato elettivo, le loro funzioni né percepire alcuna retribuzione ad esse relativa, per un periodo di cinque anni».
12. 10. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Per qualsiasi cittadino che sia titolare di una delle cariche elettive di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sussiste condizione di conflitto di interessi nei casi di proprietà, possesso o disponibilità di partecipazioni superiori al 3 per cento del capitale sociale, ovvero di un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, o comunque superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, di:
   a) una società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
   b) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
   c) una società o impresa che svolge la propria attività in regime di contratto pubblico disciplinato dal testo unico di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
   d) una società o impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di oligopolio o monopolio;
   e) una società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la difesa, le comunicazioni di rilevanza nazionale, l'informazione, l'energia, le infrastrutture e le opere pubbliche, i trasporti.
12. 9. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è sostituito dal seguente:
   «Art. 10. – 1. Non sono eleggibili coloro che nei trecento giorni precedenti l'accettazione della candidatura, ridotti a sessanta in caso di scioglimento anticipato della Camera dei deputati, ricoprano una carica di rappresentanza legale o di natura dirigenziale, gestionale, amministrativa, di controllo o di vigilanza di una società o impresa costituita in qualsiasi forma, anche a partecipazione pubblica o mista, che abbia un volume d'affari superiore a 10 milioni di euro annui, ovvero superiore al 3 per cento del volume d'affari complessivo nel mercato di riferimento in ambito nazionale, qualora si tratti di:
    a) società o impresa che ha rapporti contrattuali o negoziali di qualsiasi natura con una pubblica amministrazione;
    b) società o impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione, accreditamento o concessione, licenza d'uso o comunque in base a titoli della stessa o analoga natura, rilasciati o conferiti da un'amministrazione pubblica statale, da istituzioni o enti pubblici nazionali ovvero da una regione o da una provincia autonoma, nonché da qualsiasi organo o ente della pubblica amministrazione;
    c) società o impresa che operi in settori strategici per l'interesse nazionale quali la comunicazione, l'informazione, l'energia, le infrastrutture, i trasporti.

  2. Non sono eleggibili coloro che detengono il controllo, anche in forma indiretta o per interposta persona, di società o imprese di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1.
  3. Ai fini di cui al comma 2, si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado».
12. 8. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
  0a)
al numero 1), dopo le parole: «imprese private» sono aggiunte le seguenti: «di rilevanza nazionale».
12. 100. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
12. 101. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: le parole: «contratti di opere o di somministrazioni» con le seguenti: le parole da: «contratti di opere» fino alla fine del numero.
12. 108. Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), alinea, sostituire le parole: un'attività di cui al numero 1) con le seguenti: esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica.
12. 109. Ferrari.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), alinea, sostituire le parole: un'attività di cui al numero 1) con le seguenti: prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato di notevole entità economica che importi l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione è sottoposta,
12. 109.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), alinea, sostituire le parole da: numero 1) fino alla fine del capoverso con le seguenti: numero 1) la titolarità o il controllo esclusivo, anche indiretto, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. 102. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), sostituire le lettere da a) a d) con le seguenti parole: la titolarità o il controllo, anche indiretto, ai sensi degli articoli 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
12. 102.(Testo modificato nel corso della seduta) Mazziotti Di Celso, Sottanelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera d), sopprimere le parole:, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette.
*12. 2. Parisi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis), lettera d), sopprimere le parole:, ivi compresa la possibilità offerta dalle partecipazioni azionarie indirette.
*12. 24. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
  b-bis)
al numero 2), dopo le parole: «società e imprese» sono aggiunte le seguenti: «di rilevanza nazionale».
12. 103. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  d)
il comma 2 è abrogato.
12. 104. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nel caso in cui ad avere la titolarità e il controllo risultano essere il coniuge, i parenti e gli affini entro il secondo grado ovvero persone conviventi non a scopo di lavoro domestico dei soggetti di cui al comma 1.
12. 12. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 31 dicembre 2012, n. 190, e dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, non sono eleggibili alle cariche di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia coloro che, nei trecento giorni precedenti l'accettazione di candidatura, risultino essere in una o più condizioni di cui al comma 1.
  2-bis. In caso di scioglimento anticipato di una o di entrambe le Camere ai sensi dell'articolo 88 della Costituzione, che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, le cause di ineleggibilità di cui al comma 1 non hanno effetto se le condizioni di conflitto di interessi di cui all'articolo 6 siano state rimosse entro il trentesimo giorno precedente l'accettazione della candidatura.

  Conseguentemente, al comma 3, sopprimere le parole: Ai fini di cui alla lettera b) del comma 2.
12. 13. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Nei casi di cui al comma 1 sussiste altresì conflitto di interessi qualora la proprietà, il possesso o la disponibilità di partecipazioni siano relative a:
   a) una società o impresa avente sede all'estero o appartenente a un gruppo multinazionale;
   b) una società o impresa controllata o gestita per interposta persona o attraverso società fiduciarie nonché enti di gestione finanziari, operativi e non operativi, laddove l'interposizione di persona si ha quando il soggetto controllante o gestore è il coniuge, il convivente di fatto, un parente fino al quarto grado o un affine fino al secondo grado;
   c) una società o impresa di capitale privato o misto;
   d) una società o impresa istituita, acquisita, fusa per accorpamento, con atto normativo di governo, giunta o assemblea legislativa, statale o regionale, ovvero ai sensi delle disposizioni previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ovvero ai sensi dell'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   e) una società o impresa con forma cooperativa, ovvero consortile, ivi compresa l'associazione temporanea di imprese, così come regolata dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
12. 14. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: centottanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
12. 3. Parisi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: almeno centottanta giorni fino alla fine della lettera con le seguenti: prima della presentazione della candidatura.
12. 105. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: nei termini di cui alla lettera a) con le seguenti: prima della presentazione della candidatura.
12. 106. Mazziotti Di Celso, Sottanelli.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. In concomitanza con l'accettazione della candidatura a deputato, senatore o parlamentare europeo, il candidato è tenuto a trasmettere alla Camera di competenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato una dichiarazione personale nella quale indica le eventuali situazioni di conflitto di interessi indicate per le cariche di governo nelle quali si trovi ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge. La dichiarazione personale di cui al precedente periodo è condizione necessaria per la validità della candidatura. La mancata trasmissione della dichiarazione di cui al primo periodo è causa di ineleggibilità. Qualora la competente Giunta delle elezioni accerti che la dichiarazione personale di cui al primo periodo è incompleta o contiene false dichiarazioni, ne dà comunicazione all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che applica al membro del Parlamento una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a tre volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data dell'accertamento. Qualora l'accertamento di cui al precedente periodo sopravvenga dopo la convalida dell'elezione o la dichiarazione della compatibilità della carica, la Giunta delle elezioni riapre la procedura di verifica della validità dell'elezione o di valutazione della causa di incompatibilità.
  6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato pubblica nel proprio sito internet le dichiarazioni personali rese dagli eletti all'atto dell'accettazione della candidatura.
  7. Ciascuna Camera verifica, entro centottanta giorni dal suo insediamento, i titoli di ammissione dei propri componenti nonché le eventuali situazioni di conflitto di interessi previste dalla legge.
  8. Quando la sussistenza di una o più cause di ineleggibilità previste dalla legge è accertata, il membro del Parlamento decade dalla carica alla proclamazione del risultato della deliberazione della Camera competente.
  9. Quando la sussistenza di una o più situazioni di incompatibilità previste dalla legge è accertata dalla Camera competente, il membro del Parlamento, entro i trenta giorni successivi, deve comunicare al Presidente della Camera di appartenenza e all'Autorità garante della concorrenza e del mercato la modalità con cui intende rimuovere le cause di incompatibilità.
  10. Il membro del Parlamento dichiarato incompatibile ha l'obbligo di rimuovere le cause di incompatibilità entro trecento giorni dalla data della decisione della Camera di appartenenza. Decorso tale termine, decade dal mandato parlamentare. La decadenza è comunicata alla Camera competente dal suo Presidente.
  11. Si intende idonea la scelta ricompresa esclusivamente in uno dei seguenti casi:
   a) il membro del Parlamento rinunzia all'incarico elettivo;
   b) il membro del Parlamento si dimette dalla carica che determina conflitto d'interessi;
   c) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone o enti che non hanno, neanche per interposta persona, rapporti contrattuali, di partecipazione azionaria o di natura professionale con lo stesso o con altri membri del Parlamento;
   d) il membro del Parlamento vende, cede o conferisce mandato a vendere i beni la cui disponibilità determina conflitto di interessi a persone che non siano il coniuge, il convivente di fatto, i parenti fino al quarto grado, gli affini fino al secondo grado dello stesso o di altri membri del Parlamento.

  12. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato, con autonoma valutazione sulla base della documentazione trasmessa dalla Camera competente, irroga le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
   a) al membro del Parlamento dichiarato ineleggibile, una sanzione di importo pari a quattro volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della dichiarazione;
   b) al membro del Parlamento che, dopo la dichiarazione di incompatibilità, ometta di rimuovere le cause di incompatibilità nel termine prescritto dal comma 9, una sanzione di importo pari a otto volte l'ammontare dell'indennità parlamentare maturata fino alla data della decadenza.

  13. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato applica al partito o movimento politico nelle cui liste o sotto il cui contrassegno è stato eletto il membro del Parlamento di cui al comma 11, lettere a) e b), una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione irrogata al medesimo membro del Parlamento. Il provvedimento è comunicato alla Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici, che vi dà esecuzione mediante corrispondente decurtazione delle somme spettanti al partito o movimento politico ai sensi del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
12. 19. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore.
   2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».

  6. Sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati ai sensi dell'articolo 6 della presente legge.
  7. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.”.
12. 15. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  5. L'ufficio di deputato, quello di senatore e quello di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia sono incompatibili inoltre con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti o organismi di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza o a controllo del Governo o delle amministrazioni regionali o locali;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o di soggetti privati in ambito di interesse pubblico.
12. 18. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. L'articolo 8 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 8. – 1. Gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza delle Giunte delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato, che sono investite del caso dalla Presidenza della rispettiva Assemblea, secondo che trattasi di un deputato o di un senatore.
   2. Ciascuna Camera giudica sulle cause di incompatibilità dei propri componenti entro il centottantesimo giorno dalla loro proclamazione o dalla notizia della situazione di incompatibilità sopravvenuta».
12. 16. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Fermo restando quanto previsto dalla legge 15 febbraio 1953, n. 60, sono cause di incompatibilità con l'ufficio di deputato, di senatore o di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia i casi di conflitto di interessi determinati per le cariche di governo nazionale ai sensi degli articoli 4 e 8 della presente legge.
12. 17. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì ai membri del Senato della Repubblica.
12. 107. Librandi.

  Alla rubrica, dopo la parola: ineleggibilità aggiungere le seguenti: e incompatibilità.

  Conseguentemente, alla rubrica del Capo III, dopo la parola: ineleggibilità aggiungere le seguenti: e incompatibilità.
12. 20. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alla legge 15 febbraio 1953, n. 60, in materia di incompatibilità parlamentari).

  1. L'articolo 1 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 1. – L'esercizio del mandato parlamentare non è compatibile con lo svolgimento di cariche o uffici di qualsiasi specie per nomina o designazione del Governo o di organi dell'amministrazione dello Stato.
   Sono esclusi dal divieto di cui al primo comma le cariche e gli uffici in enti od organismi aventi finalità prevalentemente o esclusivamente sociale, culturale, assistenziale o di culto.
   Sono altresì escluse dal divieto le nomine compiute dal Governo in base a norme di legge».

  2. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 2. – Fuori dei casi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, i membri del Parlamento non possono ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in enti, società od organismi che, indipendentemente dalla loro natura giuridica, gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o delle pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale, ovvero ai quali lo Stato o altre amministrazioni pubbliche contribuiscano in via ordinaria, direttamente o indirettamente. I membri del Parlamento non possono altresì esercitare funzioni di consulente legale, finanziario o amministrativo con prestazioni di carattere permanente a favore dei predetti enti, società e organismi».

  3. L'articolo 3 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 3. – I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche né esercitare funzioni di amministratore, presidente, consigliere di amministrazione, direttore, liquidatore, sindaco o revisore, ovvero ogni altro incarico amministrativo di vertice, in banche o in società il cui scopo prevalente sia l'esercizio di attività finanziarie».

  4. L'articolo 4 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, è sostituito dal seguente:
   «Art. 4. – I membri del Parlamento non possono assumere patrocinio professionale ovvero assistenza o consulenza, in qualsiasi forma, in favore di soggetti privati, siano essi individui o società di qualsiasi natura, in rapporti di affari, contenziosi o vertenze di qualsiasi tipo con lo Stato o con pubbliche amministrazioni, anche a livello regionale o locale».
12. 01. Rubinato, Casellato, Naccarato.

A.C. 275-A/R – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).

  1. All'articolo 2, comma 1, della legge 2 luglio 2004, n. 165, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
   «a-bis) previsione di una causa di ineleggibilità per coloro che abbiano la titolarità o comunque il controllo, anche in via indiretta, nei confronti di un'impresa che svolge esclusivamente o prevalentemente la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione rilasciata dallo Stato o dalla regione, di notevole entità economica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Ineleggibilità dei consiglieri regionali).

  Sopprimerlo.
13. 3. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole: o dalla regione.
13. 100. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, capoverso lettera a-bis), dopo le parole: o dalla regione aggiungere le seguenti:, ad esclusione degli esercenti delle professioni sanitarie.
13. 10. Sisto.

  Al comma 1, capoverso lettera a-bis), sopprimere le parole:, di notevole entità economica.
13. 1. Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

A.C. 275-A/R – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Art. 14.
(Composizione e nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:
  «2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale costituito dal presidente e da quattro membri.
  2-bis. I membri sono scelti tra persone di notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità da individuare tra i professori universitari ordinari in materie giuridiche ed economiche, i magistrati delle giurisdizioni superiori ordinarie, amministrative e contabili, gli avvocati dello Stato, gli avvocati e i commercialisti dopo quindici anni di esercizio della professione, nonché tra altre personalità provenienti da settori economici dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza.
  2-ter. Le candidature a membro dell'Autorità, corredate del curriculum professionale, sono depositate presso la Segreteria generale di uno dei due rami del Parlamento, che le trasmette alle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che, a maggioranza dei due terzi dei componenti, formano, rispettivamente, un elenco di dodici e uno di otto soggetti.
  2-quater. La Camera dei deputati elegge tre membri dell'Autorità nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun deputato esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un quinto dei componenti. Il Senato della Repubblica elegge due membri nell'ambito dell'elenco di cui al comma 2-ter. Ciascun senatore esprime il voto indicando un nominativo; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto il maggior numero di voti, purché non inferiore a un terzo dei componenti. In caso di morte, di dimissioni o di impedimento di un componente, la Camera competente procede all'elezione di un nuovo membro dell'Autorità che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima. In tal caso l'elenco di cui al comma 2-ter è composto da quattro soggetti.
  2-quinquies. Il presidente dell'Autorità è eletto dal collegio nella prima riunione dell'Autorità medesima».

  2. L'Autorità presenta alle Camere una relazione semestrale sull'attività svolta ai sensi della presente legge.
  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte nell'ambito del bilancio dell'Autorità, che a tal fine effettua corrispondenti risparmi di spesa, ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, senza incrementare il contributo a carico dei soggetti vigilati.
  4. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Composizione e nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato).

  Al comma 1, capoverso, comma 2, sostituire le parole: quattro membri con le seguenti: sei membri.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2-quater:
   primo periodo, sostituire le parole: tre membri con le seguenti: quattro membri;
   terzo periodo, sostituire le parole: due membri con le seguenti: tre membri.
14. 102. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: eletti, a scrutinio segreto, in numero di tre dalla Camera dei deputati ed in numero di due dal Senato della Repubblica, ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 2-
ter, sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del capoverso;
   sopprimere il comma 2-
quater.
14. 100. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-bis, sostituire le parole: notoria indipendenza e di specifica competenza e professionalità con le seguenti: comprovata e specifica competenza e di indiscussa indipendenza ed imparzialità.
14. 101. Becattini.

  Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 2-ter e 2-quater con i seguenti:
  2-ter. I membri sono nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
  2-quater. La candidatura a membro della Autorità è depositata, corredata del curriculum professionale che la giustifica, presso la Segreteria generale del rispettivo ramo del Parlamento, entro sette giorni prima della data in cui le Camere sono state convocate per l'annuncio dell'intesa tra i Presidenti. Tre giorni prima della data di convocazione delle Camere, i candidati che ne abbiano fatto richiesta sono ascoltati, in audizione pubblica, dalla Commissione competente per materia, in particolare in ordine al possesso dei titoli richiesti dalla legge per la carica.
  2-quater.1. Le designazioni effettuate dai Presidenti sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti.
14. 3. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, capoverso, sostituire i commi 2-ter e 2-quater con il seguente:
  «2-ter. I componenti dell'Autorità sono eletti, a scrutinio segreto, in numero di tre dalla Camera dei deputati ed in numero di due dal Senato della Repubblica, ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.»
14. 103. D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole da: di uno dei due rami del Parlamento fino alla fine del comma con le seguenti: della Presidenza della Repubblica. Il Presidente della Repubblica forma un elenco di dieci nominativi che viene trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica.
14. 104. Lauricella, Lattuca.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, dopo le parole: di uno dei due rami del Parlamento aggiungere le seguenti: almeno cinque giorni prima della data in cui le Camere sono convocate per l'elezione.
14. 20. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2-quater:
   premettere il seguente periodo: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;
   primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito fino a: un quinto dei componenti con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza dei tre quinti;
   terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito fino a: un terzo dei componenti con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea; dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza dei tre quinti;
   sopprimere l'ultimo periodo.
14. 105. Toninelli, Cecconi, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sopprimere le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2-quater:
   premettere il seguente periodo: I membri dell'Autorità sono eletti tra i soggetti che hanno depositato le candidature di cui al comma 2-ter;
   primo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito fino a: un quinto dei componenti con le seguenti: con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea;
   terzo periodo, sostituire le parole da: nell'ambito fino a: un terzo dei componenti con le seguenti: con la maggioranza dei tre quinti dei componenti dell'Assemblea;
   sopprimere l'ultimo periodo.
14. 106. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma con le seguenti:. Le Commissioni possono audire, in seduta pubblica, i candidati, in particolare in ordine al possesso dei requisiti e dei titoli richiesti dalla legge per la carica. I membri sono eletti dalle Commissioni con la maggioranza dei due terzi dei componenti. Tre sono eletti dalla Commissione competente della Camera, due dalla rispettiva Commissione del Senato.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2-quater.
14. 21. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole da: che, a maggioranza fino alla fine del comma con le seguenti:. Le Camere fissano la data per la presentazione delle candidature e la data per l'elezione dei membri dell'Autorità in modo che tra le due date decorra un tempo non inferiore ai 30 giorni, nei quali le competenti Commissioni parlamentari possono procedere all'audizione dei candidati.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire il comma 2-quater con il seguente:
   «2-quater. I membri dell'Autorità sono eletti, a scrutinio segreto, in numero di tre dalla Camera dei deputati ed in numero di due dal Senato della Repubblica, da ciascuna Camera con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.»
14. 107. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Fraccaro.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2-quater:
   secondo periodo, sostituire le parole da: un nominativo fino alla fine del periodo con le seguenti: al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati;
   quarto periodo, sostituire le parole da: un nominativo fino alla fine del periodo con le seguenti: al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica.
14. 22. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole: due terzi con le seguenti: tre quarti.
14. 23. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, dopo le parole: dei componenti aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio di equilibrio di genere.
14. 108. Centemero, Gasparini, Roberta Agostini.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, dopo le parole: dei componenti aggiungere le seguenti: con la partecipazione della Consigliera nazionale di parità.
14. 109. Centemero.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole da: formano fino alla fine del comma con le seguenti: eleggono i membri dell'Autorità. Tre componenti sono eletti dalla competente Commissione della Camera dei deputati, due dalla rispettiva Commissione del Senato della Repubblica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 2-quater.
14. 24. Nuti, Toninelli, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-ter, sostituire le parole: di dodici e uno di otto soggetti con le seguenti: di dieci e uno di sei soggetti.
14. 25. Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso, sostituire il comma 2-quater con il seguente:
  «2-quater. Il Presidente della Repubblica, entro 30 giorni dall'avvenuta deliberazione delle competenti Commissioni parlamentari, nomina i cinque componenti dell'Autorità, individuandone tre all'interno dell'elenco formato dalla Camera e due all'interno dell'elenco formato dal Senato. In caso di morte, dimissioni o impedimento di un componente, il Presidente della Repubblica provvede alla nomina, all'interno dello stesso elenco di provenienza, di un membro ulteriore, che resta in carica fino alla scadenza ordinaria del mandato dei componenti l'Autorità medesima.».
14. 110. Lattuca, Lauricella.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-quater, primo periodo, dopo le parole: Camera dei deputati aggiungere le seguenti:, previa audizione pubblica,.
14. 111. Librandi, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole da: un nominativo fino alla fine del periodo con le seguenti: al massimo tre nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole da: un nominativo fino alla fine del periodo con le seguenti: al massimo due nominativi; sono eletti i soggetti che hanno ottenuto la maggioranza dei due terzi dei componenti del Senato della Repubblica.
14. 26. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: al massimo tre nominativi; in caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda e della terza preferenza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: un nominativo con le seguenti: al massimo due nominativi; in caso di più preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza.
14. 112. Centemero.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un terzo.
14. 113. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, capoverso, comma 2-quater, secondo periodo, sostituire le parole: un quinto con le seguenti: un quarto.
14. 114. Centemero, Sisto.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
   Art. 15-bis. – (Disposizioni finanziarie). – 1. Al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è aumentato fino ad un massimo di 10 unità. A tale incremento del ruolo organico nonché all'incremento del numero dei componenti dell'Autorità stessa, di cui all'articolo 14, si provvede nell'ambito delle disponibilità finanziarie della predetta Autorità e senza incremento del contributo a carico dei soggetti vigilati dovuto ai sensi dell'articolo 10, comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
   2. Il personale di cui al comma 1 è reclutato, in posizione di comando, tra dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previo esperimento di procedura selettiva pubblica tramite appositi bandi.
   3. Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 nonché del presente articolo, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
14. 400.(nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  5. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e non oltre nove mesi dalla medesima data, si procede all'elezione dei cinque membri dell'Autorità secondo le disposizioni dell'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. I membri dell'Autorità in carica possono essere eletti, per una sola volta, qualora, al momento dell'elezione, non abbiano svolto tre anni e sei mesi del mandato.
14. 115. Gasparini.

A.C. 275-A/R – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15.
(Giurisdizione).

  1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicati dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa istituite ai sensi del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168.
  3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:
   «d-bis) controversie in materia di conflitti di interessi dei titolari di cariche di governo».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Giurisdizione).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. (Giurisdizione). – 1. I ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal Presidente della Corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
  3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità; il termine è elevato a trenta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
  4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
  5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
  6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15. 100. Ferranti, Verini, Ermini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. (Giurisdizione). – 1. I ricorsi, anche in via d'urgenza, e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi della presente legge sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario.
  2. Le relative controversie sono regolate dal rito sommario di cognizione e sono devolute alla Corte di appello nel cui distretto ha sede l'organo o l'ufficio a cui si riferisce la carica pubblica. Il collegio è presieduto dal Presidente della Corte di appello e al giudizio partecipa il pubblico ministero.
  3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento dell'Autorità.
  4. I termini per la notifica del ricorso e la costituzione delle parti sono perentori.
  5. Contro la decisione il soggetto interessato e il procuratore generale presso la Corte di appello possono proporre ricorso per cassazione entro quindici giorni dalla comunicazione.
  6. Il presidente della Corte di cassazione, con decreto steso in calce al ricorso medesimo, fissa l'udienza di discussione. Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà. La sentenza è immediatamente pubblicata e di essa è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
15. 100. (Testo modificato nel corso della seduta) Ferranti, Verini, Ermini.
(Approvato)

A.C. 275-A/R – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Abrogazioni).

  1. È abrogata la legge 20 luglio 2004, n.  215, ad esclusione dell'articolo 6, commi 4, 5 e 7, e degli articoli 7 e 9.
  2. All'articolo 7 della legge 20 luglio 2004, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «al coniuge e ai parenti entro il secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «al coniuge non legalmente separato, ai parenti entro il secondo grado o comunque alla persona con lui stabilmente convivente non a scopo domestico»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato trasmette all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni le dichiarazioni ricevute dai titolari delle cariche di governo e dai soggetti di cui al medesimo comma 1».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.
(Abrogazioni).

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 62, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: «con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e» sono soppresse.
  1-ter. All'articolo 13, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, le parole: «aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 15.000 abitanti» sono soppresse.
16. 2. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

A.C. 275-A/R – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato ha meritoriamente esaminato e regolamentato la materia dei conflitti di interessi riguardanti i membri del Governo, i parlamentari, i membri delle giunte regionali e i consiglieri regionali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, con i primi provvedimenti ritenuti idonei, la disciplina del conflitto di interessi ai sindaci metropolitani, ai componenti degli organi metropolitani che svolgono funzioni esecutive, ai presidenti delle province, nonché ai sindaci e ai componenti delle giunte dei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e, in ogni caso, ai comuni capoluogo di area vasta.
9/275-AR/1Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'emendamento 11.0400 presentato dalla Commissione Affari costituzionali alla proposta di legge sul conflitto di interessi in discussione in Aula, introduce un nuovo articolo 11-bis che equipara ai titolari di cariche di governo nazionali per quanto riguarda la disciplina del conflitto di interessi, anche i componenti delle Autorità indipendenti compresi i componenti della CONSOB e gli organi di vertice di Banca d'Italia;
    la disciplina riguardante il conflitto di interessi è tuttavia in alcuni punti più favorevole per i soggetti di cui al punto 1, dal momento che il comma 4 dell'articolo 11-bis dispone che, la disciplina prevista dall'articolo 7 della proposta di legge in esame, che prevede che il titolare di una carica di governo nazionale, che nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può prendere decisioni, adottare atti o partecipare a deliberazioni che, pur destinati alla generalità o a intere categorie di soggetti, sono tali da produrre, nel patrimonio dello stesso un vantaggio economicamente rilevante e differenziato, ancorché non esclusivo, rispetto a quello della generalità dei destinatari del provvedimento, ha l'obbligo di astensione;
    il suddetto comma 4 dispone che quanto previsto dall'articolo 7 comma 7, ovvero che quando l'astensione è prescritta dall'Autorità o volontaria, il Presidente del Consiglio dei ministri sottopone l'atto al Consiglio dei ministri, non si applichi ai componenti delle autorità indipendenti di cui al primo punto;
    il comma 5 dell'articolo 11-bis preveda che, la disciplina prevista dall'articolo 8 comma 1 lettera a) della proposta di legge in oggetto dispone che l'Autorità dichiara il conflitto di interessi «quando il titolare della carica di governo nazionale possieda, anche per interposta persona o tramite società fiduciarie, partecipazioni rilevanti nei settori della difesa, dell'energia, del credito, delle opere pubbliche di preminente interesse nazionale, delle comunicazioni e dell'editoria di rilevanza nazionale, dei servizi pubblici erogati in concessione o autorizzazione, nonché in imprese operanti nel settore pubblicitario»;
    sono considerate rilevanti «le partecipazioni, detenute direttamente o per interposta persona, superiori al 2 per cento del capitale sociale nel caso di società quotate in mercati regolamentati e al 10 per cento negli altri casi, nonché le partecipazioni inferiori a tali soglie che assicurano al titolare il controllo o la partecipazione al controllo, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o dell'articolo 93 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;
    tale disciplina tuttavia viene applicata ai componenti delle suddette Autorità limitatamente alle partecipazioni rilevanti in imprese che operano in settori soggetti alla vigilanza dell'autorità stessa condizionando la possibilità di dichiarare «conflitto di interessi» se le partecipazioni rilevanti siano detenute in imprese sottoposte al controllo della stessa autorità di cui fanno parte componenti equiparati ai titolari di cariche di governo,

impegna il Governo

a prevedere, anche in successivi provvedimenti normativi, un'estensione, ai componenti delle Autorità indipendenti enunciati nel comma 1 del nuovo articolo 11-bis, della medesima disciplina del conflitto di interessi prevista per i titolari di cariche di governo nazionali.
9/275-AR/2Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    è doveroso introdurre norme atte ad escludere che gli interessi personali possano condizionare le scelte politiche;
    al contempo necessario garantire il principio costituzionale sancito dall'articolo 41 della Costituzione per cui l'iniziativa economica privata è libera, in combinato disposto con l'articolo 51 della Costituzione che prevede che tutti i cittadini possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, evitando, di fatto, di creare sovrastrutture tali da limitare l'iniziativa politica in modo esclusivo a chi la interpreta come una professione,

impegna il Governo

a farsi promotore in tutte le sedi competenti affinché le novelle normative in materia di conflitto di interessi trovino attuazione nel rispetto dell'equilibrio tra il principio costituzionale della libertà di impresa e la libertà di contribuire al bene comune ricoprendo responsabilità politiche.

9/275-AR/3Gianluca Pini, Invernizzi, Molteni, Guidesi, Fedriga.


   La Camera,
   ricordato che:
    la legge 15 febbraio 1953, n. 60, che disciplina le incompatibilità parlamentari reca all'articolo 1, una norma di carattere generale che stabilisce che «I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato»;
    l'articolo 2 prevede che i membri del Parlamento non possano ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente. Non possono altresì (articolo 3) ricoprire le suddette cariche, né esercitare le suddette funzioni in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede. I membri del Parlamento non possono inoltre assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza a imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato (articolo 4);
    com’è noto, gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore; la giurisprudenza delle Giunte per le elezioni di entrambe le Camere non è stata peraltro univoca nel corso degli anni: infatti, come evidenziato anche dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, l'applicazione delle disposizioni della legge n. 60 del 1953 comporta, in taluni casi, la necessità di una loro interpretazione evolutiva, anche alla luce dei precedenti della giurisprudenza parlamentare «ma senza che gli stessi debbano necessariamente vincolare le deliberazioni da assumere, tanto più considerato che, proprio per l'ambivalenza delle disposizioni della legge n. 60 del 1953, in diversi casi si registrano precedenti difformi riferiti a situazioni identiche o analoghe»; la legge n. 60 del 1953 contiene, inoltre, «disposizioni generali in parte non più rispondenti alla odierna realtà, che ha ridisegnato profondamente rispetto al 1953, i rapporti tra poteri pubblici e mercato ed ha visto moltiplicarsi le occasioni di intersezione o sovrapposizione tra Parlamento, altri livelli istituzionali e società civile, accrescendo conseguentemente le possibilità di proiezione esterna che si offrono ai singoli deputati»;
    l'esigenza di una maggiore specificazione degli ambiti di intervento della legge n. 60 del 1953 è dunque emersa con chiarezza presso la Giunta delle elezioni ed è stata rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte dalla I Commissione della Camera dei deputati nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in materia di conflitti di interessi (atto Camera n. 275 e abb.); in particolare, è stato evidenziato come sarebbe più opportuno, anche per un miglior approfondimento dei singoli temi, scindere le problematiche e affrontarle in testi di legge differenti, partendo da ciò che non funziona nell'ordinamento, quindi ciò che non funziona nella disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei parlamentari: «sappiamo che parecchio non funziona, quindi bisognerebbe mettere mano a quella normativa, aggiornandola, chiarendo e specificando le fattispecie»;
    lo stesso Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nel corso dell'audizione svolta presso la I Commissione in materia di conflitti di interessi, ha evidenziato come l'estensione anche ai parlamentari della disciplina del conflitto di interesse potrebbe comportare delicati profili di costituzionalità; la Costituzione affida infatti a ciascuna Assemblea di ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione dei suoi parlamentari. Ha quindi evidenziato che il terreno su cui questi temi relativi ai parlamentari possono essere affrontati, più che quello della disciplina del conflitto di interesse, è quello della disciplina delle incompatibilità;
    a ciò si aggiunga che il quadro legislativo in materia di incompatibilità è reso ulteriormente complesso dalla coesistenza, accanto alle incompatibilità direttamente previste dalla Costituzione e dalla legge n. 60 del 1953, di numerose disposizioni di leggi di settore che prevedono specifiche incompatibilità, nonché quanto stabilito dal decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
    come evidenziato dalla stessa Giunta delle elezioni appare quindi urgente e rilevante apportare una serie di modifiche alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità dei parlamentari, così da definire più puntualmente profili che nel corso degli anni hanno portato a un'interpretazione non omogenea e talvolta più dettata dai numeri della politica che da una reale applicazione della legge al caso di specie;
    rilevato come le disposizioni della legge n. 60 del 1953 andrebbero pertanto modificate al fine di chiarire maggiormente alcuni profili ed evitare incertezze in sede applicativa e richiamato, al riguardo, quanto previsto dalla proposta di legge C. 3426, abbinata ai progetti di legge all'esame della Camera,

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna iniziativa per promuovere interventi di modifica della legge n. 60 del 1953 in materia di incompatibilità dei parlamentari, così da definire più puntualmente profili che nel corso degli anni hanno portato a un'interpretazione non omogenea e talvolta più dettata da decisioni di maggioranze politiche che da una reale applicazione della legge al caso di specie.

9/275-AR/4Rubinato, Casellato.


   La Camera,
   ricordato che:
    la legge 15 febbraio 1953, n. 60, che disciplina le incompatibilità parlamentari reca all'articolo 1, una norma di carattere generale che stabilisce che «I membri del Parlamento non possono ricoprire cariche o uffici di qualsiasi specie in enti pubblici o privati, per nomina o designazione del Governo o di organi dell'Amministrazione dello Stato»;
    l'articolo 2 prevede che i membri del Parlamento non possano ricoprire cariche, né esercitare funzioni di amministratore, presidente, liquidatore, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo con prestazioni di carattere permanente, in associazioni o enti che gestiscano servizi di qualunque genere per conto dello Stato o della pubblica amministrazione, o ai quali lo Stato contribuisca in via ordinaria, direttamente o indirettamente. Non possono altresì (articolo 3) ricoprire le suddette cariche, né esercitare le suddette funzioni in istituti bancari o in società per azioni che abbiano, come scopo prevalente, l'esercizio di attività finanziarie, ad eccezione degli istituti di credito a carattere cooperativo, i quali non operino fuori della loro sede. I membri del Parlamento non possono inoltre assumere il patrocinio professionale, né in qualsiasi forma, prestare assistenza o consulenza a imprese di carattere finanziario od economico in loro vertenze o rapporti di affari con lo Stato (articolo 4);
    com’è noto, gli accertamenti e le istruttorie sulle incompatibilità previste dalle leggi sono di competenza della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, secondo che si tratti di un deputato o di un senatore; la giurisprudenza delle Giunte per le elezioni di entrambe le Camere non è stata peraltro univoca nel corso degli anni: infatti, come evidenziato anche dal Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze della Giunta delle elezioni della Camera dei deputati, l'applicazione delle disposizioni della legge n. 60 del 1953 comporta, in taluni casi, la necessità di una loro interpretazione evolutiva, anche alla luce dei precedenti della giurisprudenza parlamentare «ma senza che gli stessi debbano necessariamente vincolare le deliberazioni da assumere, tanto più considerato che, proprio per l'ambivalenza delle disposizioni della legge n. 60 del 1953, in diversi casi si registrano precedenti difformi riferiti a situazioni identiche o analoghe»; la legge n. 60 del 1953 contiene, inoltre, «disposizioni generali in parte non più rispondenti alla odierna realtà, che ha ridisegnato profondamente rispetto al 1953, i rapporti tra poteri pubblici e mercato ed ha visto moltiplicarsi le occasioni di intersezione o sovrapposizione tra Parlamento, altri livelli istituzionali e società civile, accrescendo conseguentemente le possibilità di proiezione esterna che si offrono ai singoli deputati»;
    l'esigenza di una maggiore specificazione degli ambiti di intervento della legge n. 60 del 1953 è dunque emersa con chiarezza presso la Giunta delle elezioni ed è stata rappresentata anche nel corso delle audizioni svolte dalla I Commissione della Camera dei deputati nell'ambito dell'istruttoria legislativa sulle proposte di legge in materia di conflitti di interessi (atto Camera n. 275 e abb.); in particolare, è stato evidenziato come sarebbe più opportuno, anche per un miglior approfondimento dei singoli temi, scindere le problematiche e affrontarle in testi di legge differenti, partendo da ciò che non funziona nell'ordinamento, quindi ciò che non funziona nella disciplina dell'ineleggibilità e dell'incompatibilità dei parlamentari: «sappiamo che parecchio non funziona, quindi bisognerebbe mettere mano a quella normativa, aggiornandola, chiarendo e specificando le fattispecie»;
    lo stesso Presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, Giovanni Pitruzzella, nel corso dell'audizione svolta presso la I Commissione in materia di conflitti di interessi, ha evidenziato come l'estensione anche ai parlamentari della disciplina del conflitto di interesse potrebbe comportare delicati profili di costituzionalità; la Costituzione affida infatti a ciascuna Assemblea di ciascuna Camera la verifica dei titoli di ammissione dei suoi parlamentari. Ha quindi evidenziato che il terreno su cui questi temi relativi ai parlamentari possono essere affrontati, più che quello della disciplina del conflitto di interesse, è quello della disciplina delle incompatibilità;
    a ciò si aggiunga che il quadro legislativo in materia di incompatibilità è reso ulteriormente complesso dalla coesistenza, accanto alle incompatibilità direttamente previste dalla Costituzione e dalla legge n. 60 del 1953, di numerose disposizioni di leggi di settore che prevedono specifiche incompatibilità, nonché quanto stabilito dal decreto legislativo n. 39 del 2013, in materia di incompatibilità ed inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;
    come evidenziato dalla stessa Giunta delle elezioni appare quindi urgente e rilevante apportare una serie di modifiche alla legge n. 60 del 1953, in materia di incompatibilità dei parlamentari, così da definire più puntualmente profili che nel corso degli anni hanno portato a un'interpretazione non omogenea e talvolta più dettata dai numeri della politica che da una reale applicazione della legge al caso di specie;
    rilevato come le disposizioni della legge n. 60 del 1953 andrebbero pertanto modificate al fine di chiarire maggiormente alcuni profili ed evitare incertezze in sede applicativa e richiamato, al riguardo, quanto previsto dalla proposta di legge C. 3426, abbinata ai progetti di legge all'esame della Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative per promuovere interventi di modifica della legge n. 60 del 1953 in materia di incompatibilità dei parlamentari.

9/275-AR/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato, Casellato.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento approvato, in materia di giurisdizione, stabilisce che i ricorsi e le impugnazioni avverso gli atti adottati e le sanzioni applicate dall'Autorità ai sensi del provvedimento in esame sono attribuiti alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario e, in particolare, alle sezioni specializzate in materia di impresa;
    il provvedimento attribuisce alle suddette sezioni specializzate la competenza a decidere su atti e sanzioni che esulano dai settori di specifica competenza, anche alla luce dei principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del disegno di delega di riforma del processo civile all'esame della Commissione Giustizia, oltre che in ragione della circostanza che tali provvedimenti attengono più propriamente all'esercizio di funzioni pubbliche da parte di titolari di cariche politiche;
    in ragione di tale attinenza ci appare opportuno adottare invece il procedimento di impugnazione disciplinato dall'articolo 23 del decreto legislativo 1o settembre 2011, n. 150, secondo cui le controversie in materia di eleggibilità e incompatibilità nelle elezioni per il Parlamento europeo sono di competenza della Corte di appello e regolate dal rito sommario di cognizione con alcune specificazioni e con la previsione di due gradi di giudizio, essendo previsto unicamente il ricorso in Cassazione contro l'ordinanza della Corte di appello che definisce il giudizio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare iniziative legislative volte ad attribuire la competenza in tema di ricorsi e impugnazioni alla Corte di appello, al fine di poter applicare il rito sommario e garantire due gradi di giudizio.
9/275-AR/5Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo in esame disciplina i nuovi casi di ineleggibilità e i casi di conflitti di interessi in senso restrittivo,

impegna il Governo

a monitorare l'applicazione delle nuove norme e ad evitare che l'accesso alle cariche elettive e di Governo finisca per essere precluso a tutte le diverse categorie professionali e produttive salvo quanti non appartengano alla categoria dei cosiddetti «professionisti della politica» o persone che non abbiano dichiarato alcun reddito da lavoro nei cinque anni precedenti.

9/275-AR/6Baldelli, Sisto.


   La Camera,
   premesso:
    che all'articolo 2 della presente legge l'ambito di applicazione della stessa si estende ai «titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome» ed ai «consiglieri regionali»;
   che nel recepimento di precedenti norme nazionali le regioni in moltissimi casi hanno provveduto con modalità a volte molto diversificate nella forma ma in non pochi casi anche nella sostanza;
   che detta diversificazione non ha giovato alla immagine complessiva delle istituzioni e della comprensione del senso da parte dei cittadini, nonché ad una effettiva capacità di perseguire gli obiettivi prefissati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un apposito tavolo nazionale anche in ambito della Conferenza Stato-regioni finalizzato a dare unitarietà al recepimento delle norme da parte delle regioni interessate.
9/275-AR/7Taricco, Zappulla, Albanella, Amato, Romanini, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso:
    che all'articolo 2 della presente legge l'ambito di applicazione della stessa si estende ai «titolari di cariche di governo regionali e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome» ed ai «consiglieri regionali»;
   che nel recepimento di precedenti norme nazionali le regioni in moltissimi casi hanno provveduto con modalità a volte molto diversificate nella forma ma in non pochi casi anche nella sostanza;
   che detta diversificazione non ha giovato alla immagine complessiva delle istituzioni e della comprensione del senso da parte dei cittadini, nonché ad una effettiva capacità di perseguire gli obiettivi prefissati,

impegna il Governo

a valutare iniziative volte a finalizzare l'unitarietà del recepimento delle norme da parte delle regioni interessate.
9/275-AR/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Taricco, Zappulla, Albanella, Amato, Romanini, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse sostituendo la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004;
    la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri, per i quali è ridefinita anche la modalità di elezione e sono richieste specifiche competenze e professionalità;
    al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico è aumentato fino ad un massimo di 10 unità. Il testo prevede altresì una copertura finanziaria pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2017,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta al contenimento dei costi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati dalle nuove disposizioni.
9/275-AR/8Crimi, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse sostituendo la vigente normativa recata dalla legge n. 215 del 2004;
    la competenza per l'attuazione delle nuove disposizioni è attribuita all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), la cui composizione è aumentata da tre a cinque membri, per i quali è ridefinita anche la modalità di elezione e sono richieste specifiche competenze e professionalità;
    al fine di far fronte alle funzioni e ai compiti attribuiti dalla presente legge all'Autorità, il ruolo organico è aumentato fino ad un massimo di 10 unità. Il testo prevede altresì una copertura finanziaria pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2017,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni opportuna iniziativa di competenza volta al contenimento dei costi dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, necessari per assicurare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti assegnati dalle nuove disposizioni.
9/275-AR/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Crimi, Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    in senso lato il conflitto di interessi è una condizione che si verifica quando viene affidata un'alta responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa;
    nel nostro Paese il conflitto di interessi, da oltre vent'anni, è uno dei temi centrali del dibattito politico, ciò anche a causa dei limiti oggettivi della cosiddetta «legge Frattini» che dal 2004, disciplina il conflitto d'interessi dei titolari di cariche di governo;
    limiti più volte segnalati anche in ambito europeo dal Group of States against corruption – Gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa (Greco) –, che ci sollecita e ci invita ad adottare misure di tipo preventive nei confronti di situazioni in cui il conflitto di interessi sia una conseguenza anche solo potenziale della coesistenza, in capo al titolare di cariche politiche, di interessi pubblici e privati in contrasto tra loro;
    il nuovo testo, licenziato dalla Commissione Affari costituzionali, che stabilisce una nuova disciplina per la risoluzione dei conflitti di interesse dei titolari di cariche di governo, nonché ulteriori cause di ineleggibilità per i parlamentari e per i consiglieri regionali;
    ancora una volta assume una figura centrale l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), che in maniera assolutamente discrezionale e «burocratica», decide in merito alla sussistenza di un potenziale conflitto di interesse;
    non sfugge ai più che la stessa composizione dell'Autorità è poi decisa dai membri del Parlamento, determinando così un ulteriore e pericoloso incrocio con la politica;
    ai sensi dell'articolo 14, del nuovo testo in discussione, l'elenco dei componenti – dodici per la Camera dei deputati e otto per il Senato della Repubblica – dei futuri membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato viene determinata a maggioranza, senza che i membri delle competenti Commissioni parlamentari abbiano la possibilità di audire, in seduta pubblica, gli eventuali candidati che poi dovranno svolgere un compito così politicamente rilevante;
    procedura quest'ultima anomala sia rispetto alle tante numerose nomine che il Parlamento è tenuto a fare nello svolgimento dei propri compiti costituzionalmente garantiti, sia in ambito dell'Unione europea per la nomina delle Autorità di Garanzia,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere, nel procedimento di nomina dei membri dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, audizioni pubbliche nelle competenti Commissioni parlamentari di Camera e Senato, prima che quest'ultime trasmettano alle rispettive assemblee gli elenchi con i nominativi dei candidati alla carica di membro dell'autorità medesima.
9/275-AR/9Mucci, Prodani, Barbanti, Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Marcolin.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 del provvedimento in esame prevede che si profili la fattispecie di conflitto d'interessi qualora «il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza»;
    la disposizione si aggiunge a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 20 luglio 2004, n. 215, recante norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi, il quale prevede che «i titolari di cariche di governo, nell'esercizio delle loro funzioni, si dedicano esclusivamente alla cura degli interessi pubblici e si astengono dal porre in essere atti e dal partecipare a deliberazioni collegiali in situazione di conflitto d'interessi»;
    nell'ultimo anno, però, l'operato del Governo in carica non sembra, ad avviso dei presentatori del presente ordine del giorno, aver rispettato la normativa già vigente in materia di conflitto di interesse: già, all'inizio del 2015, con la vicenda del decreto-legge sulle banche popolari e, da ultimo, due mesi fa, con la questione della procedura di risoluzione delle quattro banche Cariferrara, Banca Etruria, Banca Marche e Carichieti, con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 trasposto poi nella legge di stabilità;
    dunque non soltanto si è proceduto a due importanti interventi legislativi attraverso la decretazione d'urgenza che, come noto, non rende possibile quell'attenta valutazione d'impatto che invece si può operare attraverso il normale iter legislativo, ma sembrerebbe anche che la presenza, all'interno della compagine di Governo, di un membro molto vicino agli ambienti interessati dai due provvedimenti, potrebbe far ipotizzare, sempre ad avviso dei firmatari di questo ordine del giorno, la mancata osservanza del disposto della legge n. 215 del 2004, così come in futuro potrebbe comportare la violazione delle nuove disposizioni del provvedimento in esame, alla luce del fatto che interventi governativi in ambito bancario sono ancora in itinere;
    ad esempio, per il caso delle Banche popolari, già il Presidente della Commissione nazionale per la società e la borsa (Consob), Giuseppe Vegas, in sede di audizione svoltasi presso le Commissioni riunite della Camera VI e X, aveva denunciato operazioni potenzialmente anomale sui titoli di comparto delle banche popolari prima del 16 gennaio 2015, precedentemente quindi a qualsiasi annuncio sulla riforma;
    anche volendo ammettere che il legame parentale fra la Ministra Boschi e il consigliere Boschi (dal 2011 nel consiglio di amministrazione e da maggio 2013, tre mesi dopo che sua figlia entrasse nel Governo, vicepresidente della Banca Etruria) non abbia compromesso la riservatezza di informazioni che dovevano rimanere assolutamente riservate per non sconvolgere gli equilibri di mercato, non si può negare, ad avviso dei presentatori del presente atto di indirizzo, un oggettivo collegamento personale di un membro del Governo rispetto alle vicende legate alla Banca Etruria,

impegna il Governo

ad agire fin d'ora nel rispetto della volontà parlamentare di introdurre norme più stringenti riguardanti il conflitto di interessi superando nei modi e nei termini che ritiene più opportuni qualsiasi dubbio che possa inficiare il trasparente operato del Governo in relazione alla consequenzialità tra gli interessi personali dei singoli membri dell'esecutivo e le scelte programmatiche e politiche intraprese e da intraprendere.
9/275-AR/10Invernizzi, Fedriga, Molteni, Gianluca Pini, Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esistono potenziali e gravi conflitti d'interesse rilevanti che si intersecano tra la politica italiana e quella europea con esponenti che svolgono funzioni politiche dirette in Italia, segretari di partito, nazionali o regionali e nel contempo svolgono anche funzioni di parlamentari europei;
    potenziali conflitti di interesse continuano ad affliggere anche rappresentanti italiani in seno allo stesso Parlamento europeo con incarichi politici di rilievo in Italia e nel contempo, attraverso proprie società o con rilevanti partecipazioni di riferimento, gestiscono appalti miliardari della pubblica amministrazione;
    il rapporto di Friends of the Earth Europe, Corporate Europe Observatory e Lobbycontrol, dettaglia nove casi di deputati europei che hanno altri posti di lavoro mentre si tiene una carica pubblica e sono a rischio di potenziali conflitti di interesse;
    tutti e nove i deputati detengono posizioni in aziende o associazioni di imprese quella lobby, direttamente o indirettamente responsabili delle decisioni comunitarie in materia di fascicoli legislativi;
    i casi includono parlamentari provenienti da Polonia, Italia, Germania, Belgio, Francia, Regno Unito, Danimarca e Austria – alcune delle quali avevano già dato luogo a problemi nella scorsa legislatura;
    è inaccettabile che deputati europei siano poi titolari nel loro paese di interessi diretti in settori di pertinenza e soggetti alle pressioni dell'Unione europea;
    tutto questo mina la fiducia del pubblico nel processo legislativo e l'integrità del Parlamento europeo;
    i deputati dovrebbero essere rappresentanti dell'elettorato e non del settore di riferimento della propria industria;
    gli autori del rapporto sottolineano che il codice esistente di condotta per i deputati, introdotto nel 2012, non è sufficientemente applicato e che i casi problematici derivanti continuano;
    Olivier Hoedeman del Corporate Europe Observatory, ha dichiarato: «Gli elettori meritano di meglio di un codice di condotta debole, che ha fatto molto poco per porre fine al problema di influenza indebita e potenziali conflitti di interesse. Il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz dovrebbe agire su questo ora, e dimostrare ai cittadini che lui è seriamente affrontare questa minaccia per la democrazia»;
    Nina Katzemich di Lobby Control ha detto: «Tre anni dopo l'adozione del codice di condotta, ci sono ancora molti deputati in potenziale conflitto interesse e dubbie dichiarazioni di interesse finanziario;
    risulta indispensabile sviluppare una chiara definizione delle circostanze in cui le attività collaterali di deputati nazionali e conseguentemente anche europei Costituiscono un conflitto di interessi;
    questo deve includere un divieto per parlamentari ai vari livelli e esponenti politici che ricoprono cariche gerarchicamente di segretari nazionali o regionali di partito che ricoprono in società, associazioni di categoria e altri gruppi che stanne cercando di influenzare la legislazione dell'Unione europea;
    tali valutazioni devono essere in capo ad organismi che includano esperti etici indipendenti, e permettere di indagare su qualsiasi potenziale conflitto di interesse in modo indipendente;
    il contenuto del rapporto pubblicato da Corporate Europe Observatory (Ceo); gruppi di ricerca che si occupa di monitorare l'influenza delle lobby sulle istituzioni europee e i possibili conflitti d'interessi di chi nelle istituzioni, ci lavora è un'esempio utile a comprendere il grado di trasparenza che deve essere alla base dell'analisi del conflitto d'interessi;
    il dossier europeo è frutto di un'indagine approfondita sui membri del Parlamento europeo e sul loro rapporti con il mondo dell'industria;
    nove sono i deputati che sono stati considerati in una situazione di potenziale conflitto d'interessi, fra questi, unico italiano e unico socialista, Renato Soru, europarlamentare Pd eletto nel maggio 2014, fondatore, presidente e amministratore delegato di Tiscali spa;
    dal report europeo emerge che all'interno del Parlamento europeo l'europarlamentare è membro sostituto della Commissione per l'Industria, la ricerca e l'energia, che fra le proprie priorità ha quella di costruire un vero mercato digitale europeo;
    questa competenza «si sovrappone con gli interessi di Tiscali», scrive Ceo, specificando che anche l'attività politica di Soru a proposito del mercato unico digitale e dell'amministrazione di internet riguarda «questioni di diretto interesse commerciale della compagnia che presiede»;
    secondo il rapporto europeo l'eurodeputato italiano non aveva esplicitato nella sua «dichiarazione d'interessi finanziari» consegnata al Parlamento di essere membro dell'European internet forum (Eif), «che è stato criticato in quanto considerato uno strumento «invisibile ai radar» usato dalle lobby per promuovere gli interessi dell'industria»;
    il report sostiene, che se «anche se non c’è nessuna prova chiara di un'attività lobbistica di Tiscali a livello europeo – continua il dossier – è problematico che tale europarlamentare sia presidente di una compagnia che abbia dei chiari interessi commerciali nel regolamentare aree nelle quali è attivo come eurodeputato;
    è palese che la commissione europea è intervenuta reiteratamente, e lo stesso ha fatto il Parlamento europeo; sulla dotazione italiana di banda larga;
    il tema della banda larga, sia per la delicatezza del settore, sia per la rilevanza economica degli investimenti avrebbe meritato maggiore trasparenza a partire dalla generazione di potenziali conflitti d'interessi;
    Tiscali, società dell'eurodeputato Pd richiamato nel rapporto europeo si è infatti aggiudicata la gara per la fornitura di internet alla Pubblica Amministrazione con un ribasso dell'89 per cento rispetto alla base d'asta;
    né la Consob né il Ministero dell'Economia hanno fornito chiarimenti sulla gara e sul potenziale conflitto d'interessi;
    nessuno ha indagato su «un anomalo rialzo del titolo Tiscali, determinato dalle comunicazioni di informazioni price sensitive da parte di Consip»;
    la gestione della gara sul sistema pubblico di connettività che va avanti da quasi due anni è il classico esempio di come in Italia non sia possibile portare innovazione nella pubblica amministrazione senza prima definire regole certe per gli operatori e senza intervenire seriamente sul conflitto di interessi che appaiono evidenti come in questo caso;

    l'assenza di regole serie in materia consente, infatti, alla società di un eurodeputato, del Pd di aggiudicarsi una commessa pubblica così importante senza che nessuno intervenga quantomeno per verificare l'opportunità di tale aggiudicazione con un ribasso dell'89 per cento;

    Tiscali si era infatti aggiudicata la gara grazie, a un'offerta con un ribasso vicino al 90 per cento rispetto alla base d'asta (2,4 miliardi Iva esclusa);

    il bando prevedeva l'affidamento della commessa a più operatori (non più di 4), con un'aggiudicazione al massimo ribasso per un servizio della durata di sette anni,

impegna il Governo

   ad attivare tutte le iniziative di competenza al fine di valutare ed eventualmente segnalare agli organi competenti l'esistenza di un palese conflitto d'interessi relativamente al caso richiamato e alla materia oggetto dell'appalto stesso;

   ad attivarsi attraverso il Ministro dell'Economia perché fornisca chiarimenti sull'operato di Consip in relazione al conflitto d'interessi sull'affidamento di un appalto di tale rilevanza;

   a segnalare i potenziali conflitti d'interessi anche ai parlamentari europei che abbiano interessi diretti in Italia in materie di pertinenza dello stesso Parlamento europeo;
   a prevedere norme in grado di disciplinare, qualora non adeguate quelle vigenti, il conflitto d'interesse a cavallo tra istituzioni europee e settori economici nel Paese di elezione.
9/275-AR/11Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse;
    l'articolo 1 del testo all'esame dell'Aula definisce il principio dell’«esclusiva cura degli interessi pubblici»: interessi pubblici affidati ai titolari di cariche politiche, che, nell'esercizio delle loro funzioni, devono operare esclusivamente per la cura degli stessi;
    è bene chiarire che gli interessi pubblici possono coincidere con gli interessi privati. Se, in caso di perseguimento di interessi pubblici, sono soddisfatti anche interessi privati, non si può in alcun modo parlare di conflitto di interessi, come anche la giurisprudenza ha ribadito. Si ricorda, in questo senso, il dibattito giurisprudenziale relativo all'articolo 324 del codice penale, ora abrogato, che puniva il delitto di interesse privato in atti d'ufficio;
    negare la possibile coincidenza degli interessi potrebbe determinare il rischio che colui che amministra non possa assumere le sue decisioni proprio a causa di tale incolpevole coincidenza, con la conseguenza di non poter conseguire, in tali circostanze, lo stesso interesse pubblico. In altre parole, non ribadire la possibile coincidenza tra l'interesse pubblico e quello privato significa potenzialmente negare agli amministratori della cosa pubblica la possibilità di compiere il loro dovere di conseguimento e di cura dell'interesse pubblico, nel pieno esercizio delle loro funzioni,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a ribadire la possibile coincidenza tra interesse pubblico e interesse privato, consentendo ai titolari di cariche politiche la piena possibilità di compiere il loro dovere di conseguimento e di cura dell'interesse pubblico, nel pieno esercizio delle loro funzioni.

9/275-AR/12Sandra Savino, Sisto, Centemero.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse;
    le misure approvate configurano casi di incompatibilità come fattispecie astratte che sussistono al di là di qualunque connessione l'attività svolta prima dell'assunzione dell'incarico e la carica che l'interessato va a ricoprire;
    l'incompatibilità non può rimanere nell'astrattezza, ma deve essere concretizzata: per parlare di incompatibilità e di potenziale conflitto di interessi, i settori in cui si esercita l'attività imprenditoriale devono essere necessariamente connessi con la carica assunta;
    stesso ragionamento vale anche per gli incarichi assunti nel periodo immediatamente successivo alla cessazione della carica di Governo. Sarebbe un paradosso che, il fatto di aver svolto una funzione pubblica, debba diventare un peso che impedisce di assumere altri ruoli, anziché costituire un elemento che arricchisce il proprio curriculum professionale e di vita;
    per i titolari di cariche di Governo, nell'annuo successivo alla cessazione del loro ufficio, il testo invece prevede un divieto generale di «svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico», se non previa autorizzazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, «considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo», accerti l'insussistenza di conflitti di interessi: in questo caso, la connessione con l'incarico ricoperto è riportata semplicemente come un elemento di valutazione dell'Autorità che, in materia discrezionale, decide in merito alla sussistenza di un potenziale conflitto di interessi successivo alla cessazione della carica ricoperta,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito delle proprie competenze, ogni iniziativa volta a definire, al fine della valutazione in merito alla sussistenza del conflitto di interessi, una connessione tra l'attività svolta prima dell'assunzione dell'incarico e la carica che l'interessato va a ricoprire, e ad adottare ogni iniziativa volta a garantire che la valutazione dell'Autorità in merito alla sussistenza di un potenziale conflitto di interessi successivo alla cessazione della carica ricoperta, si basi esclusivamente sull'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di Governo.

9/275-AR/13Centemero, Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse;
    le nuove norme prevedono che i dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera;
    è bene ribadire che l'aspettativa in cui sono collocati i dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire, per i titolari delle cariche di governo ed i titolari di cariche elettive disciplinate da questo provvedimento, che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa non rechino pregiudizio alla posizione professionale, venendo considerati ai fini dell'effettivo servizio.
9/275-AR/14Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse;
    le nuove norme prevedono che i dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera;
    è bene ribadire che l'aspettativa in cui sono collocati i dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire, per i titolari delle cariche di governo ed i titolari di cariche elettive disciplinate da questo provvedimento, che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa non rechino pregiudizio alla posizione professionale.
9/275-AR/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse;
    nella definizione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla nuova disciplina, l'articolo 6, ai commi 6 e 9, fa riferimento al «vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati». Si dispone altresì che si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati;
    è corretto chiarire che quando si fa riferimento al «vantaggio economico» l'intendimento non sia quello di riferirsi al vantaggio lordo, ma a quello che è il netto di seguito a quanto si è speso, che corrisponde effettivamente al profitto,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire che il «vantaggio economico» a cui si riferiscono le disposizioni relative alle sanzioni richiamate in premessa, si riferisce alla nozione economica di vantaggio, ed è da intendersi effettivamente detratte le spese dell'attività.
9/275-AR/15Sisto.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni in esame intervengono a ridisciplinare la risoluzione dei conflitti di interesse;
    nella definizione di alcune sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla nuova disciplina, l'articolo 6, ai commi 6 e 9, fa riferimento al «vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati». Si dispone altresì che si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati;
    è corretto chiarire che quando si fa riferimento al «vantaggio economico» l'intendimento non sia quello di riferirsi al vantaggio lordo, ma a quello che è il netto di seguito a quanto si è speso, che corrisponde effettivamente al profitto,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa volta a chiarire che il «vantaggio economico» a cui si riferiscono le disposizioni relative alle sanzioni richiamate in premessa, si riferisce alla nozione economica di vantaggio, ed è da intendersi effettivamente detratte le spese dell'attività.
9/275-AR/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Sisto.