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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 24 febbraio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 24 febbraio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grassi, Greco, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Grassi, Greco, La Marca, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello, Maziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Monaco, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Taglialatela, Tidei, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Vignaroli, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 febbraio 2016 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BRIGNONE ed altri: «Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, in materia di obiezione di coscienza all'interruzione della gravidanza» (3623);
   FORMISANO: «Disposizioni per la tutela dei lavoratori del settore dello spettacolo, dell'intrattenimento e dello svago» (3624);
   MERLO e BORGHESE: «Istituzione di un assegno di solidarietà in favore di cittadini italiani residenti all'estero in condizioni socio-economiche disagiate» (3625);
   GRIMOLDI: «Estensione del regime agevolato dell'imposta sul valore aggiunto applicato agli interventi di recupero del patrimonio edilizio alle cessioni di generatori di calore» (3626);
   TURCO ed altri: «Introduzione dell'articolo 337-novies del codice civile, in materia di rito partecipativo per la trattazione delle controversie familiari» (3627).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LENZI: «Riforma della disciplina degli ordini delle professioni sanitarie di medico-chirurgo, di odontoiatra, di medico veterinario, di farmacista nonché delle professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, tecniche della riabilitazione e della prevenzione» (1229) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amato, Paola Boldrini, Capone, Grassi, Piazzoni.

  La proposta di legge MARAZZITI ed altri: «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi particolari nelle decisioni pubbliche» (2196) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baradello.

  La proposta di legge PES: «Dichiarazione di monumento nazionale della Casa Museo Gramsci in Ghilarza» (3450) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Melilla.

Ritiro di sottoscrizione a proposte di legge.

  Il deputato Gallinella ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   CATANIA ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per il contrasto della contraffazione» (3502).

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 3607, d'iniziativa dei deputati LOREFICE ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo informatico (cyberbullismo)».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:  

   II Commissione (Giustizia):
  NICCHI ed altri: «Introduzione dell'articolo 31-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di certificazione di fatti e circostanze richiesti da Stati esteri a fine di adozione internazionale» (2558) Parere delle Commissioni I, III, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e XII.

   VI Commissione (Finanze):
  CANCELLERI ed altri: «Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni» (3411) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):
  LOREFICE ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del bullismo informatico (cyberbullismo)» (3607) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'interno.

  Il Ministero dell'interno ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel corso del 2015, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

  Questi decreti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 11 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 169, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la prima relazione concernente le misure adottate e i risultati ottenuti dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai fini del raggiungimento degli obiettivi di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili, aggiornata al 31 dicembre 2015 (Doc. CCXXXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di nove risoluzioni approvate nella tornata dal 18 al 21 gennaio 2016, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (Doc. XII, n. 878) - alla II Commissione (Giustizia);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale (Doc. XII, n. 879) - alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (Doc. XII, n. 880) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune (Doc. XII, n. 881) – alla IX Commissione (Trasporti);
   Risoluzione sul regolamento delegato della Commissione, del 25 settembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni specifiche in materia di composizione e di informazione per gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per la prima infanzia (Doc. XII, n. 882) – alla XII Commissione (Affari sociali);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Kosovo, dall'altra (Doc. XII, n. 883) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle priorità dell'Unione europa per le sessioni del Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite nel 2016 (Doc. XII, n. 884) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla Corea del Nord (Doc. XII, n. 885) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle attività della commissione per le petizioni relative al 2014 (Doc. XII, n. 886) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia e che abroga la decisione n. 994/2012/UE (COM(2016) 53 final), corredata dal relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2016) 28 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive);
   Parere della Commissione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al trasferimento al Tribunale dell'Unione europea della competenza a decidere, in primo grado, sulle controversie tra l'Unione e i suoi agenti (COM(2016) 81 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'articolo 45 del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle misure di informazione riguardanti la politica agricola comune (COM(2016) 83 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria, nonché alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea, l'Islanda, il Principato del Liechtenstein e il Regno di Norvegia su un meccanismo finanziario del SEE per il 2014-2021, dell'accordo tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea su un meccanismo finanziario norvegese per il periodo 2014-2021, del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia e del protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e l'Islanda (COM(2016) 84 final e COM(2016) 86 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2016) 84 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4 e COM(2016) 86 final – Annex 1, Annex 2, Annex 3 e Annex 4), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Una strategia dell'Unione europea in materia di riscaldamento e raffreddamento (COM(2016) 51 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 27 gennaio 2015, che sono trasmesse alla VI Commissione (Finanze), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0105, avviata per mancato recepimento della direttiva 2013/50/UE recante modifica della direttiva 2004/109/CE, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, e la direttiva 2007/14/CE, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE;
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2016/0106, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/86/UE recante modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sardegna.

  Il Garante del contribuente per la Sardegna, con lettera in data 17 febbraio 2016, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sardegna, riferita all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BRESSA; FRACCARO ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; TINAGLI ED ALTRI; DADONE ED ALTRI; RIZZETTO ED ALTRI; SCOTTO ED ALTRI; RUBINATO E CASELLATO: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONFLITTI DI INTERESSI (A.C. 275-1059-1832-1969-2339-2634-2652-3426-A/R)

A.C. 275-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  sull'emendamento 14.400 della Commissione (Nuova formulazione);

PARERE CONTRARIO

sul subemendamento 0.11.0400.10 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privo di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

  In relazione all'articolo 14, il parere favorevole sul testo del provvedimento, espresso nella seduta del 23 febbraio 2016, deve intendersi pertanto condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 14.400 della Commissione (Nuova formulazione). Deve intendersi conseguentemente revocata la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, espressa sul testo del provvedimento, con riferimento al medesimo articolo 14, nella predetta seduta del 23 febbraio 2016.

A.C. 275-A/R – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  1. Agli effetti dei capi II e III per titolari di cariche politiche si intendono:
   a) i titolari di cariche di governo nazionali: il Presidente del Consiglio dei ministri, i vicepresidenti del Consiglio dei ministri, i ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
   b) i titolari di cariche di governo regionali: i presidenti delle regioni e delle province autonome e i componenti delle giunte regionali e delle province autonome;
   c) i membri del Parlamento;
   d) i consiglieri regionali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Ambito soggettivo di applicazione).

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 13.
*2. 16. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c) e d).

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 12 e 13.
*2. 100. Parisi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.
2. 19. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e quelli del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
2. 6. Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 13.
2. 20. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:
   e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   f) gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali;
   g) nell'ambito delle Regioni, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali;
   h) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il Presidente della giunta provinciale, il sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali;
   i) i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 9. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
*2. 11. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
*2. 101. D'Attorre, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) agli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, regionale e locale, di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, nonché, per i medesimi ambiti, le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali, regioni o locali, compreso il presidente della giunta provinciale, il sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.
2. 102. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) nell'ambito delle Regioni, i titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali.
2. 13. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i titolari di cariche di governo locali: il presidente delle province e i componenti delle giunte provinciali, nonché i sindaci e i componenti delle giunte comunali.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
   Art. 11-bis. – (Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alle disposizioni della presente legge, con riferimento ai sindaci dei comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.
   2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
2. 7. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i componenti delle Autorità indipendenti.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11 aggiungere il seguente:
   Art. 11-bis. – (Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.
   2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
2. 103. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.
2. 103.(Testo modificato nel corso della seduta) Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) i componenti delle Autorità indipendenti.
2. 2. Rubinato, Casellato, Fiano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.
2. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Rubinato, Casellato, Fiano.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini della presente legge, sono equiparati ai titolari di cariche politiche il presidente e i componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia.

  Conseguentemente dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
   Art. 11-bis. – (Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusi i componenti degli organi di vertice della Banca d'Italia, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'Autorità nazionale anticorruzione nei confronti dei componenti delle citate Autorità e ne sono indicate le modalità.
   2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per l'adozione, è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette il testo alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, il decreto legislativo può comunque essere adottato in via definitiva dal Governo.
2. 8. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. La disciplina di cui alla presente legge si applica anche nei riguardi dei componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

  Conseguentemente:
   all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: sia titolare con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, siano titolari;
   all'articolo 5:
    al comma 1, alinea, dopo le parole:
di governo nazionali aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 3, dopo le parole: di governo nazionali aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 4, dopo le parole: di governo nazionali aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 5, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e degli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 6, sostituire la parola: dichiara con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 dichiarano;
   all'articolo 6:
    al comma 1, alinea, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e degli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 7, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 8, dopo le parole: di governo aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 9, primo periodo, dopo le parole: i titolari aggiungere le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 10, primo periodo, dopo le parole: di governo aggiungere le seguenti: ovvero un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 10, secondo periodo, sostituire le parole: che si trovi con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 che si trovino;
    al comma 12, aggiungere, in fine, le parole: ovvero con un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 13, dopo le parole: di governo nazionale aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2;
   all'articolo 7:
    al comma 1, primo periodo, sostituire le parole:, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, possono;
    al comma 2, sostituire le parole:, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite, può con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, nell'esercizio delle funzioni pubbliche ad essi attribuite, possono;
    al comma 3, sostituire la parola: soggiace con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 soggiacciono;
    al comma 4, sostituire le parole da: dubiti sino a: è tenuto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 dubitino della sussistenza dell'obbligo di astensione nel caso specifico ovvero ritengano comunque di poter essere in conflitto di interessi nell'adozione di una decisione o nella partecipazione a una deliberazione, sono tenuti;
    al comma 6, sostituire le parole: è tenuto con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti;
    al comma 9, sostituire le parole da: prende una decisione sino a: il medesimo fa parte con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 prendono una decisione, adottano un atto, partecipano a una deliberazione o omettono di adottare un atto dovuto, conseguendo per sé o per uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 5 un vantaggio economicamente rilevante e differenziato rispetto a quello conseguito dalla generalità dei destinatari, ovvero un vantaggio economicamente rilevante e incidente su una categoria ristretta di destinatari della quale i medesimi fanno parte;
    al comma 10, sostituire la parola: abbia con le seguenti: e dagli altri soggetti di cui all'articolo 2 abbiano;
   all'articolo 8:
    al comma 1, lettera a), sostituire la parola: possieda con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possiedano;
    al comma 1, lettera b):
     dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e delle altre cariche di cui all'articolo 2;
     sostituire le parole: ad esso con le seguenti: ad essi;
    al comma 3, dopo le parole: carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui all'articolo 2;
   all'articolo 9:
    al comma 2, sesto periodo, aggiungere, in fine, le parole: e agli altri soggetti di cui all'articolo 2;
    al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dalla carica di governo aggiungere le seguenti: ovvero da un'altra delle cariche di cui all'articolo 2;
   al comma 4:
      secondo periodo, sostituire le parole:
può richiedere con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono richiedere;
      quarto periodo, sostituire le parole da: può altresì fino a: tale scopo con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono altresì comunicare al gestore, per il tramite dell'Autorità che intendono opporsi al credito e possono a tale scopo;
    al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Il titolare della carica di governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non possono chiedere o ricevere dal gestore informazioni concernenti l'attività di gestione; hanno diritto di conoscere, per il tramite della Autorità, ogni novanta giorni, il valore complessivo del patrimonio amministrato, nonché di ricevere ogni semestre, su richiesta, una quota del rendimento della gestione, nella misura determinata dal contratto di gestione; ove ritengano non soddisfacente il risultato complessivo della gestione, quale risultante dai resoconti periodici, essi possono richiedere la sostituzione del gestore all'Autorità, che può provvedervi nei modi previsti dal comma 2;
    al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: carica di governo aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui al comma 2;
    al comma 8, primo periodo, dopo le parole: carica di governo aggiungere le seguenti: e agli altri soggetti di cui al comma 2;
    al comma 10:
     primo periodo, sostituire la parola:
proceda con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 procedano;
     secondo periodo, sostituire la parola da: può fino a: intende con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 possono tuttavia comunicare all'Autorità che non intendono;
     terzo periodo, sostituire le parole da: non opti, fino a: conferisce con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non optino per le dimissioni dall'incarico, conferiscono;
     sesto periodo, sostituire le parole da: non ha proceduto fino a: dimissioni dalla carica di governo con le seguenti: e gli altri soggetti di cui all'articolo 2 non hanno proceduto alla vendita né hanno conferito mandato a vendere alla Autorità o al gestore, si intende che abbiano optato per le dimissioni dalla carica di governo o dalle altre cariche di cui all'articolo 2;
    al comma 11, sostituire le parole: e dei suoi familiari con le seguenti: e degli altri soggetti di cui all'articolo 2 e dei loro familiari;
    al comma 12, dopo le parole: della carica di governo nazionale aggiungere le seguenti: o a uno degli altri soggetti di cui al comma 2;
    all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: delle cariche di governo aggiungere le seguenti: e dagli altri soggetti di cui al comma 2.
2. 1. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai componenti delle autorità indipendenti.
2. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.
(Approvato)

A.C. 275-A/R – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Autorità di vigilanza).

  1. L'autorità competente per l'attuazione delle disposizioni della presente legge è l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità».
  2. L'Autorità, per l'espletamento delle funzioni a essa attribuite dalla presente legge, può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e a ogni altro soggetto pubblico o privato, nei limiti consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla legge stessa.
  3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritenga opportuni, l'Autorità può avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Autorità di vigilanza).

  Al comma 1, sostituire le parole: l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata «Autorità» con le seguenti: la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi, istituita presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, ai sensi dell'articolo 14.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5:
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
all'Autorità con le seguenti: alla Commissione;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Autorità con le seguenti: la Commissione;
     al comma 11, sostituire le parole: dall'Autorità con le seguenti: dalla Commissione;
     al comma 14, sostituire le parole: dell'Autorità con le seguenti: della Commissione;
   all'articolo 6:
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
l'Autorità con le seguenti: la Commissione;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'Autorità con le seguenti: della Commissione;
   all'articolo 7:
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
l'Autorità con le seguenti: la Commissione;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dall'Autorità con le seguenti: dalla Commissione;
   all'articolo 8:
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: l'Autorità con le seguenti: la Commissione;
     al comma 4, sostituire le parole: all'Autorità con le seguenti: alla Commissione;
   all'articolo 9:
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
l'Autorità con le seguenti: la Commissione;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dall'Autorità con le seguenti: dalla Commissione;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: dell'Autorità con le seguenti: della Commissione;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: all'Autorità con le seguenti: alla Commissione;
   all'articolo 14:
    sostituire il comma 1 con il seguente:

     1. È istituita, presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, la Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi. La Commissione è composta da cinque membri da estrarre a sorte da un elenco di almeno trenta esperti della materia indicati dalla Camera e dal Senato ogni sette anni. I componenti durano in carica due anni.;
    sostituire la rubrica con la seguente: (La Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi);
   all'articolo 15, comma 1, sostituire le parole: dall'Autorità con le seguenti: dalla Commissione;
   all'articolo 16, comma 2, sostituire le parole: L'Autorità garante della concorrenza e del mercato con le seguenti: La Commissione di vigilanza sul conflitto di interessi.;
3. 1. Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 2, sostituire le parole: può chiedere con la seguente: chiede.
3. 2. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Le amministrazioni e gli enti pubblici hanno l'obbligo di corrispondere alle richieste e di collaborare con l'Autorità al fine di agevolare l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti disposti ai fini della presente legge.
3. 3. Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio, D'Uva.

A.C. 275-A/R – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
CONFLITTO DI INTERESSI

Art. 4.
(Situazioni di conflitto di interessi).

  1. Ai fini della presente legge, sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una carica di governo sia titolare di un interesse economico privato tale da condizionare l'esercizio delle funzioni pubbliche ad esso attribuite o da alterare le regole di mercato relative alla libera concorrenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Situazioni di conflitto di interessi).

  Al comma 1, sostituire le parole: il titolare di una carica di governo con le seguenti: uno dei soggetti di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5:

    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionale con la seguente: politica;

   all'articolo 6:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionale con la seguente: politica;

   all'articolo 7:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionale con la seguente: politica;

   all'articolo 8:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionale con la seguente: politica;

   all'articolo 9:
    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;
     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionale con la seguente: politica;

   all'articolo 10:

    sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionali con la seguente: politiche;

     sostituire, ovunque ricorrano, le parole: di governo nazionale con la seguente: politica;.
4. 5. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: carica di governo fino alla fine del comma, con le seguenti: delle cariche indicate all'articolo 2 è titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.
4. 16. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: di governo con la seguente: politica.
4. 100. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sostituire le parole: di governo con la seguente: pubblica.
4. 14. Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Al comma 1, sopprimere la parola: economico.
4. 15. Toninelli, Cecconi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 1, dopo le parole: interesse economico privato, aggiungere le seguenti: diretto o indiretto.
4. 4. Costantino, Civati, Quaranta, D'attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: tale da aggiungere la seguente: concretamente.
4. 20. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, sostituire la parola: condizionare con le seguenti: concretamente alterare.
4. 21. Sisto, Centemero.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Sussiste altresì conflitto di interessi nell'ipotesi di interferenza tra un interesse pubblico e un interesse pubblico o privato tale da influenzare, o che sembri influenzare, l'esercizio obiettivo, indipendente o imparziale di funzioni pubbliche, anche in assenza di uno specifico vantaggio economico.
4. 17. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni del Capo II della presente legge, riferite ai titolari di cariche di governo, si applicano:
   a) ai componenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ai titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
   b) agli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali;
   c) nell'ambito delle Regioni, ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello regionale nonché alle persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni regionali;
   d) nell'ambito degli enti locali di ambito territoriale con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, nonché alle persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni locali, compreso il presidente della giunta provinciale, il sindaco, l'assessore o il consigliere nelle province, nelle città metropolitane, nei comuni e nelle forme associative tra enti locali.
4. 102. Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Toninelli, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Ai fini delle disposizioni di cui al Capo II della presente legge, sono equiparati alle cariche politiche di cui all'articolo 2, gli altri titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale, nonché le persone che partecipano, in via elettiva anche indiretta o in via di nomina, a organi di indirizzo politico delle amministrazioni statali.
4. 103. Nuti, Toninelli, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni di cui al Capo II della presente legge si applicano ai titolari di cariche di alta amministrazione, individuati tra i soggetti di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
4. 104. Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

A.C. 275-A/R – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Obblighi dichiarativi).

  1. Entro venti giorni dall'assunzione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali:
   a) dichiarano all'Autorità di quali cariche o attività di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 6 siano titolari, anche se cessate nei dodici mesi precedenti;
   b) trasmettono all'Autorità l'ultima dichiarazione dei redditi, nonché tutti i dati relativi ai beni immobili e mobili iscritti in pubblici registri e alle attività patrimoniali di cui siano titolari, o siano stati titolari nei sei mesi precedenti, anche per interposta persona, inclusi i dati relativi alla titolarità di imprese individuali e agli strumenti finanziari previsti dall'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
   c) comunicano all'Autorità ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica di governo, un impiego o un'attività di qualunque natura.

  2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 si riferiscono anche ai beni, alle attività patrimoniali, alle cariche e alle altre attività, ivi indicati, detenuti o svolti all'estero.
  3. Ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1 è comunicata, attraverso apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di governo nazionali all'Autorità entro venti giorni dalla sua realizzazione.
  4. Entro i venti giorni successivi alla cessazione della carica, i titolari di cariche di governo nazionali presentano all'Autorità una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi delle dichiarazioni di cui al comma 1, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del comma 3 e la cessazione della carica pubblica, salvo l'avvenuto ricorso alla gestione fiduciaria a norma della presente legge.
  5. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono rese anche dal coniuge non legalmente separato e dai parenti entro il secondo grado del titolare della carica di governo nazionale o comunque dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.
  6. Alle dichiarazioni di cui al medesimo comma 1 è allegato l'elenco dei beni di cui al comma 1, lettera b), che il titolare della carica di governo nazionale dichiara essere effettivamente destinati alla fruizione o al godimento personale proprio o dei soggetti di cui al comma 5.
  7. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'Autorità può avvalersi di banche di dati pubbliche o private, sulla base di specifiche linee guida stabilite dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nonché, per le banche di dati del sistema informativo della fiscalità, sulla base di specifica convenzione conclusa con l'Agenzia delle entrate.
  8. Ogni provvedimento adottato dall'Autorità in attuazione della presente legge deve essere motivato.
  9. I provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità, in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi, nel rispetto della normativa vigente in materia di dati personali.
  10. L'Autorità, entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, provvede agli accertamenti della completezza e veridicità delle dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 anche avvalendosi, ove occorra, tramite il Corpo della guardia di finanza, delle banche di dati e dei sistemi informativi facenti capo all'anagrafe tributaria. L'Autorità può, entro lo stesso termine, richiedere chiarimenti o informazioni integrative al dichiarante, assicurando il rispetto del principio del contraddittorio. Qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano presentate o risultino incomplete o non veritiere, l'Autorità ne informa immediatamente gli interessati perché provvedano entro venti giorni all'integrazione o alla correzione delle dichiarazioni stesse. Trascorso inutilmente tale termine o permanendo comunque dichiarazioni incomplete o non veritiere, l'Autorità:
   a) procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili, con le modalità previste dall'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, avvalendosi, ove occorra, del Corpo della guardia di finanza;
   b) qualora le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 siano rese successivamente alla scadenza del termine fissato per l'integrazione o la correzione delle stesse ma non oltre trenta giorni da tale scadenza, applica nei confronti dei soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro;
   c) informa contestualmente il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri e i Presidenti delle Camere e, comunque, ove ne sussistano gli estremi, la competente autorità giudiziaria.

  11. Nel caso in cui le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non siano rese decorsi trenta giorni dal termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse o nel caso in cui le dichiarazioni risultino non veritiere o incomplete si applicano le sanzioni di cui all'articolo 328 del codice penale.
  12. Fuori dai casi di cui al comma 11, alle dichiarazioni di cui al presente articolo si applica l'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  13. L'Autorità procede con gli stessi poteri previsti dalla lettera a) del comma 10, allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano elementi che rendano necessarie correzioni, integrazioni o verifiche delle dichiarazioni precedentemente rese; procede con gli stessi poteri e con le stesse modalità previsti alle lettere b) e c) del comma 10 allorché, anche in tempi successivi, entro cinque anni dalla fine del mandato, emergano violazioni degli obblighi dichiarativi previsti dal presente articolo, ferma restando l'applicazione dei commi 11 e 12.
  14. Le dichiarazioni dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), ovvero dei soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, sono pubblicate nel sito internet dell'Autorità, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi. Le dichiarazioni dei soggetti di cui al citato comma 5 del presente articolo sono pubblicate a condizione che i medesimi soggetti vi abbiano acconsentito.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Obblighi dichiarativi).

  Sostituire i commi da 1 a 7 con i seguenti:
  1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della stessa dichiara all'Autorità:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;
   b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in fondazioni o enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura anche se gratuita anche in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

  2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 2, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'Autorità una dichiarazione in cui sono indicati:
   a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
   b) la titolarità di imprese individuali;
   c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
   d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
   e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni;
   f) i trust di cui sia disponente, beneficiario, trustee o guardiano;
   g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o attività di qualunque natura;
   h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

  3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.
  4. Entro dieci giorni dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 2 sono tenuti a trasmettere all'Autorità una copia della dichiarazione stessa.
  5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 2 entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
  6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 2 sono tenuti a presentare una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5 del presente articolo, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 del presente articolo e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi del successivo articolo 12.
  7. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'Autorità entro i medesimi termini ivi previsti, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.
  8. L'Autorità accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti dal presente articolo, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro, e informa, contestualmente, il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Presidenti delle Camere e la competente autorità giudiziaria.
  9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito internet dell'Autorità in una apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.
5. 31. Fraccaro, Cecconi, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche se cessate nei dodici mesi precedenti.
*5. 100. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche se cessate nei dodici mesi precedenti.
*5. 101. Parisi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
5. 103. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o siano stati titolari nei sei mesi precedenti.
5. 46. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche per interposta persona.
5. 48. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 49. Centemero, Sisto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'accertamento dell'interposizione di persona di cui alla presente legge, si considerano gli atti effettuati dal titolare della carica a titolo gratuito o oneroso nei tre anni precedenti l'assunzione della carica medesima, salvo prova contraria.
5. 8. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini della presente legge si ha interposizione di persona quando si trovi nelle condizioni indicate il coniuge non legalmente separato, il convivente di fatto, un parente o affine fino al secondo grado.
5. 105. Cecconi, Nuti, Toninelli, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 3, sostituire la parola: realizzazione con la seguente: verificazione.
5. 54. Centemero, Sisto.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
    al comma 10, sostituire, ovunque ricorrano, le parole:
2, 3 e 4 con le seguenti: 2 e 3;
   al comma 11, sostituire le parole: 2, 3 e 4 con le seguenti: 2 e 3;
5. 53. Sisto, Centemero.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente:
   al comma 6, sopprimere le parole:
o dei soggetti di cui al comma 5;
    al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero dei soggetti di cui al comma 5;
    al comma 14, sopprimere il secondo periodo.
5. 45. Sisto, Centemero.

  Al comma 5, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti:, ove essi consentano,
5. 106. Parisi.

  Al comma 5, sopprimere le parole da: e dai parenti fino alla fine del comma.
5. 55. Centemero, Sisto.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e dai parenti entro il secondo grado.
5. 107. Bosco, Misuraca, Marotta.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, ove acconsentano. Nel caso in cui non acconsentano, l'Autorità può comunque procedere ad accertamenti nei loro confronti con gli stessi poteri e le stesse modalità previsti dalla presente legge nei confronti del titolare della carica di governo nazionale.

  Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano prestato il proprio consenso alle dichiarazioni o alla loro pubblicazione, ne è data notizia sul medesimo sito internet.
5. 126. Gasparini, Giorgis, Lattuca.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, ove acconsentano. Nel caso in cui non acconsentano, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili secondo le modalità previste dal comma 10, lettera a).

  Conseguentemente, al comma 14, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui i predetti soggetti non abbiano reso le dichiarazioni o non abbiano prestato il proprio consenso alla loro pubblicazione, ne è data notizia sul medesimo sito internet.
5. 126.(Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini, Giorgis, Lattuca.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 6.
5. 56. Centemero, Sisto.

  Sopprimere il comma 7.
5. 108. Centemero, Sisto.

  Al comma 7, sostituire le parole da: o private, fino alla fine del comma, con le seguenti:, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dall'Agenzia delle entrate, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con i titolari di dette banche dati pubbliche nonché richiedere si soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. 109. Gasparini.

  Al comma 7, sostituire le parole da: o private, fino alla fine del comma, con le seguenti:, ivi comprese quelle del sistema informativo della fiscalità detenute dalle Agenzie fiscali, sulla base di specifiche linee guida emanate dal Garante per la protezione dei dati personali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Ai fini di cui al presente comma, l'Autorità può stipulare apposite convenzioni con le competenti Agenzie fiscali e con i titolari delle predette banche dati pubbliche nonché richiedere ai soggetti privati le informazioni pertinenti e rilevanti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
5. 109.(Testo modificato nel corso della seduta) Gasparini.
(Approvato)

  Al comma 7, sopprimere le parole da: nonché fino alla fine del comma.
5. 110. Nuti, Cecconi, Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Al comma 9, premettere le parole: In difetto di declaratoria di illegittimità,
5. 111. Sisto, Centemero.

  Al comma 10, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da: anche avvalendosi fino alla fine del periodo.
5. 43. Centemero, Sisto.

  Al comma 10, alinea, primo periodo, sopprimere le parole da:, ove occorra fino a: finanza.
5. 27. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 10, lettera a), dopo le parole: Corpo della guardia di finanza aggiungere le seguenti: , sulla base di apposito protocollo d'intesa con cui stabilire le modalità dell'avvalimento e il rimborso degli oneri anticipati dal Corpo medesimo.
5. 300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 10, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) salvo che il fatto costituisca reato, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.
5. 33. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 10, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: alle lettere b) e c) con le seguenti: alla lettera b).
5. 113. Centemero, Sisto.

  Al comma 10, lettera c), sopprimere le parole:, ove ne sussistano gli estremi,.
5. 29. Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente:
     sopprimere il comma 12;
    al comma 13, sostituire le parole:
commi 11 e 12 con le seguenti: comma 12.
5. 114. Bosco, Misuraca, Marotta.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. I titolari di cariche di governo nazionali che non presentano le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 nei trenta giorni successivi al termine fissato dall'Autorità per l'integrazione o la correzione delle stesse sono puniti ai sensi dell'articolo 328, comma 2, del codice penale; nel caso di dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 non veritiere o incomplete si applica l'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 12.
5. 115. Ferranti, Verini, Ermini.
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma: I soggetti agli obblighi dichiarativi di cui al presente articolo restano obbligati a trasmettere la medesima documentazione all'Autorità nei 5 anni successivi alla cessazione dalla carica. Il mancato rispetto di tali obblighi comporta le sanzioni di cui ai precedenti commi.
5. 116.(Testo corretto) Fraccaro, Dadone, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 11, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole da: si applicano fino alla fine del comma, con le seguenti: si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 30.000 a euro 50.000.
5. 117. Bosco, Misuraca, Marotta.

  Sopprimere il comma 13.
5. 118. Sisto, Centemero.

  Al comma 13, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: sei mesi.
5. 119. Centemero, Sisto.

  Al comma 13, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
*5. 120. Centemero, Sisto.

  Al comma 13, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: un anno.
*5. 121. Parisi.

  Al comma 13, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: due anni.
5. 122. Sisto, Centemero.

  Al comma 13, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: cinque anni con le seguenti: tre anni.
5. 123. Sisto, Centemero

  Al comma 14, primo periodo, sopprimere le parole:, ovvero dei soggetti di cui al comma 5;

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo:
    sostituire le parole:
dei soggetti con le seguenti: cui sono tenuti i soggetti;
    sostituire le parole: vi abbiano acconsentito con le seguenti: vi acconsentano.
5. 124. Cecconi, Toninelli, Nuti, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 14, sostituire il secondo periodo con il seguente: Qualora i soggetti di cui al comma 5 si oppongano alla pubblicazione, l'Autorità procede all'acquisizione di tutti gli elementi ritenuti utili secondo le modalità previste dal comma 10, lettera a), e ne dispone la pubblicazione.
5. 125. Giorgis, Lattuca.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  15. La trasmissione all'Autorità della documentazione richiesta ai sensi del presente articolo è condizione necessaria per il proseguimento dell'esercizio della carica da parte del titolare. La mancata trasmissione nei termini comporta per il titolare l'obbligo di astensione dall'esercizio della carica.
5. 25. Cecconi, Toninelli, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
  Art. 5-bis. – 1. L'Autorità è informata delle proposte di nomina sottoposte dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14.
  2. Prima dell'espressione del parere parlamentare di cui all'articolo 2 della legge n. 14 del 1978, l'Autorità può segnalare alle competenti Commissioni parlamentari i profili di conflitto di interesse in cui verserebbe il candidato se nominato.
5. 01. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

A.C. 275-A/R – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Incompatibilità).

  1. La titolarità di una carica di governo nazionale è incompatibile con:
   a) qualunque carica o ufficio pubblico, diverso dal mandato parlamentare, non ricoperto in ragione della funzione di governo svolta;
   b) qualunque impiego pubblico o privato;
   c) l'esercizio di attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche se non retribuito;
   d) l'esercizio di attività imprenditoriali, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie;
   e) qualunque carica, ufficio o funzione comunque denominati, ovvero l'esercizio di compiti di gestione, in imprese o società pubbliche o private, in enti di diritto pubblico, anche economici, o in fondazioni ad eccezione di quelli ricoperti in ragione della funzione di governo svolta.

  2. Sussiste incompatibilità anche quando le cariche, le attività e, in ogni caso, le funzioni di cui al comma 1 sono svolte o ricoperte all'estero.
  3. L'imprenditore, per evitare la dichiarazione di incompatibilità, d'intesa con l'Autorità, accede all'applicazione di una delle misure per la prevenzione dei conflitti di interessi di cui agli articoli 8 e 9.
  4. Per gli effetti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica l'articolo 2639 del codice civile, ai fini dell'identificazione dell'amministratore di fatto.
  5. I titolari delle cariche di governo non possono, nell'anno successivo alla cessazione del loro ufficio, svolgere attività di impresa, assumere incarichi presso imprese private o presso imprese o enti pubblici o sottoposti a controllo pubblico, se non previa autorizzazione dell'Autorità che, considerata l'attività precedentemente svolta in qualità di titolari della carica di governo, accerti l'insussistenza di conflitti di interessi. L'autorizzazione si intende favorevolmente rilasciata qualora, entro il quindicesimo giorno dalla data di ricevimento della richiesta, l'Autorità non si sia pronunciata in senso negativo.
  6. L'accertamento della violazione del divieto di cui al comma 5 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  7. I dipendenti pubblici e privati che assumono una carica di governo nazionale sono collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le rispettive norme, con decorrenza dal giorno del giuramento o comunque dell'effettiva assunzione della carica, senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.
  8. I titolari delle cariche di governo iscritti in albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi professionali per la durata della carica di governo.
  9. Dopo l'assunzione di una delle cariche di governo nazionali, i titolari possono percepire compensi o indennità esclusivamente per attività prestate in precedenza e comunque soltanto quando essi risultino determinati in misura fissa dalla legge o da atti regolamentari ovvero determinati o determinabili in base a criteri che siano già stati esattamente fissati dall'accordo sottoscritto dalle parti, recante data certa antecedente all'assunzione della carica pubblica. In caso di accertamento della violazione del divieto di cui al precedente periodo, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria corrispondente al doppio del vantaggio economico ottenuto dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati. Si intende per vantaggio economico il profitto conseguito dall'impiego o dall'attività professionale o imprenditoriale o dalla funzione vietati.
  10. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e ne dà comunicazione all'interessato, invitandolo a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica di governo e il mantenimento della posizione incompatibile. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  11. Della comunicazione dell'invito a optare vengono informati dall'Autorità il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere e il Presidente del Consiglio dei ministri. La comunicazione dell'invito a optare è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.
  12. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 10 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo.
  13. Nel caso di cui al comma 12, l'Autorità informa del mancato esercizio dell'opzione il Presidente della Repubblica, i Presidenti delle Camere, il Presidente del Consiglio dei ministri e l'interessato. Del mancato esercizio dell'opzione è pubblicata notizia nella Gazzetta Ufficiale. A decorrere dalla data di pubblicazione, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Incompatibilità).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Incompatibilità generali).

  1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con:
   a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione – limitatamente alle cariche di governo statali – delle cariche di deputato e di senatore;
   b) qualsiasi carica o ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, aziende speciali, nonché istituzioni di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
   c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in fondazioni o in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del Governo statale ovvero del governo regionale o locale;
   d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, a favore di soggetti pubblici o privati;
   e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato;
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

  2. Fermo restando quanto previsto dai commi 7 e 8, l'Autorità accerta, anche tramite proprie verifiche, entro trenta giorni dal ricevimento delle dichiarazioni di cui all'articolo 5, le situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 e ne dà comunicazione all'interessato, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico. A decorrere dalla data della comunicazione, il titolare della carica di governo che si trovi in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 è tenuto all'obbligo di astensione di cui all'articolo 7.
  3. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
  4. Il titolare di una delle cariche di governo indicate dalla presente legge, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.
  5. I titolari delle cariche di governo iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.
  6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.
  7. L'incompatibilità di cui al comma 5 per i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato deve intendersi riferita all'attività professionale svolta ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, da parte della medesima Autorità.
  8. I dipendenti pubblici e privati che assumono una delle cariche di governo indicate dalla presente legge sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e progressione di carriera.
  9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.
6. 20. Fraccaro, Dadone, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da:, non ricoperto fino alla fine della lettera.

6. 17. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 8.

6. 32. Sisto, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, anche se non retribuito.
6. 100. Bosco, Misuraca, Marotta.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie con le seguenti: in settori connessi con la carica ricoperta.
6. 31. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in settori connessi con la carica ricoperta.
*6. 6. Parisi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: in settori connessi con la carica ricoperta.
*6. 30. Centemero, Sisto.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: pubbliche o private aggiungere le seguenti:, ivi comprese le società in forma cooperativa.
6. 102. Toninelli, Nuti, Cecconi, Dadone, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: in fondazioni o.
6. 5. Parisi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: ad eccezione fino alla fine della lettera.
6. 18. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

  Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: invitandolo fino alla fine del periodo, con le seguenti:, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.
*6. 21. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione o controllo, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.

  Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: invitandolo fino alla fine del periodo, con le seguenti:, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.
*6. 104. Quaranta, D'Attorre, Scotto, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) la carica di presidente o componente di organi con funzione di amministrazione, ricoperta dal titolare della carica di cui all'articolo 2 o dal coniuge non legalmente separato, dai parenti o affini entro il secondo grado o dalla persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico, in un'impresa che sia titolare di diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, in un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite internet, in un'impresa che svolga la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato ivi incluso l'esercizio dell'attività bancaria in qualunque forma esercitata, nonché in altre imprese di interesse nazionale.
  Conseguentemente, al comma 10, primo periodo, sostituire le parole da: invitandolo fino alla fine del periodo, con le seguenti:, invitando il titolare della carica di cui all'articolo 2 a comunicare, entro i trenta giorni successivi, l'opzione tra il mantenimento della carica e il mantenimento della posizione incompatibile, anche ove quest'ultima riguardi il coniuge non legalmente separato, i parenti o affini entro il secondo grado o la persona con lui stabilmente convivente non a scopo di lavoro domestico.
6. 105. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole da: le cariche fino alla fine del comma, con le seguenti: le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
*6. 23. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 2, sostituire le parole da: le cariche fino alla fine del comma, con le seguenti: le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.
*6. 106. D'Attorre, Scotto, Quaranta, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Sopprimere il comma 3.
6. 43. Sisto, Centemero.

  Al comma 3, dopo le parole: L'imprenditore aggiungere la seguente: individuale.
6. 107. Sisto, Centemero.

  Sopprimere il comma 4.
6. 35. Centemero, Sisto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'incompatibilità prevista dal comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che risultano essere titolari di micro, piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003.
6. 108. Bosco, Misuraca, Marotta.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. L'incompatibilità prevista dal comma 1, lettera d), non opera nei confronti di coloro che risultano essere piccoli imprenditori a norma dell'articolo 2083 del codice civile.
6. 109. Sisto, Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
6. 111. Parisi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: I titolari delle cariche di governo aggiungere la seguente: nazionale.

  Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole da: svolgere attività fino alla fine del comma, con le seguenti: assumere incarichi presso enti di diritto pubblico, anche economici, nonché società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
*6. 44. Sisto, Centemero.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: I titolari delle cariche di governo aggiungere la seguente: nazionale.
  Conseguentemente al medesimo periodo, sostituire le parole da: svolgere attività fino alla fine del comma, con le seguenti: assumere incarichi presso enti di diritto pubblico, anche economici, nonché società aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
*6. 113. Parisi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: I titolari delle cariche di governo aggiungere la seguente: nazionale.
6. 115. D'Alia, Lodolini.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: I titolari delle cariche di governo aggiungere la seguente: nazionale.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 6, comma 8, dopo le parole: I titolari della cariche di governo aggiungere la seguente: nazionale.
6. 115. (Testo modificato nel corso della seduta) D'Alia, Lodolini.
(Approvato)

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nell'anno successivo con le seguenti: nei due anni successivi.
6. 117. Toninelli, Nuti, Cecconi, Fraccaro, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: svolgere attività di impresa,
6. 119. Centemero, Sisto.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole da:, se non previa autorizzazione fino alla fine del comma.
6. 120. Costantino, Civati, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: considerata l'attività con le seguenti: sulla base dell'attività.
6. 121. Sisto, Centemero.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso non sussiste conflitto di interessi quando il titolare della carica di governo riassume, cessata la stessa, l'incarico precedentemente svolto.
6. 122. Piccione.

  Sostituire il comma 6, con il seguente:
  6. I titolari di cariche di Governo non possono, nei ventiquattro mesi successivi alla cessazione dalla carica:
   a) ricoprire le cariche di cui al comma 1, lettera c);
   b) assumere impieghi o svolgere lavori pubblici o privati, differenti da quelli per i quali erano stati collocati in aspettativa o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza all'atto di assunzione della carica;
   c) svolgere attività professionali o di lavoro autonomo, anche in forma associata o societaria, di consulenza e arbitrali, anche a titolo gratuito, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche;
   d) svolgere attività imprenditoriali, anche per interposta persona o a mezzo di società fiduciarie salvo che si tratti di piccoli imprenditori ai sensi dell'articolo 2083 del codice civile, inerenti a settori nei quali hanno esercitato le loro funzioni pubbliche.
6. 3. Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Segoni, Turco, Costantino, Quaranta, D'Attorre, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei tre anni successivi alla cessazione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 24. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. I titolari delle cariche di cui all'articolo 2, i componenti degli organi di vertice, i titolari di incarichi apicali comunque denominati e i dirigenti delle Autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, ivi inclusa la Banca d'Italia, nei due anni successivi alla cessazione della carica, non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con i soggetti regolati o vigilati o con società controllate da questi ultimi, nonché con i soggetti operanti in ambiti relativi alla carica rivestita. I contratti conclusi in violazione del presente comma sono nulli con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
6. 25. Fraccaro, Nuti, Toninelli, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: corrispondente fino alla fine del comma, con le seguenti: da un minimo di 50.000 euro ad un massimo di 100.000 euro.
6. 123. Sisto, Centemero.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: vantaggio economico ottenuto con le seguenti: profitto conseguito.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo periodo.
6. 124. Sisto, Centemero.

  Al comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o comunque dall'effettiva assunzione della carica.
6. 125. Becattini.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio e del trattamento di quiescenza e di previdenza.
6. 126. Centemero, Sisto.

  Sopprimere il comma 8.
*6. 34. Centemero, Sisto.

  Sopprimere il comma 8.
*6. 8. Parisi.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: del vantaggio economico ottenuto con le seguenti: del profitto conseguito.

   Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
6. 127. Centemero, Sisto.

  Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole: del vantaggio con le seguenti: dell'effettivo vantaggio.
6. 37. Sisto, Centemero.

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
6. 42. Centemero, Sisto.

  Al comma 10, sostituire il secondo periodo con il seguente: Avverso tale comunicazione, al fine della verifica della situazione di incompatibilità comunicata, l'interessato, nei trenta giorni successivi la ricezione della comunicazione, può rivolgersi all'autorità giudiziaria amministrativa competente, anche in via d'urgenza.
6. 38. Sisto, Centemero.

  Sopprimere il comma 11.
6. 41. Sisto, Centemero.

  Al comma 11, premettere le parole: In difetto di declaratoria di illegittimità,.
6. 39. Sisto, Centemero.

  Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.
6. 40. Centemero, Sisto.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A decorrere dal giorno successivo alla scadenza del medesimo termine, gli atti compiuti dal titolare della carica di governo nazionale sono nulli.

  Conseguentemente, al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
6. 19. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Toninelli, Cozzolino, Dadone, Dieni.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rigoroso rispetto delle procedure e delle competenze degli organi competenti alla nomina.
*6. 36. Scotto, Quaranta, D'Attorre, Costantino, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Fassina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, adottata nel rigoroso rispetto delle procedure e delle competenze degli organi competenti alla nomina.
*6. 128. Cecconi, Fraccaro, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  14. Quando la comunicazione dell'Autorità ai sensi dell'articolo 5, comma 10, lettera c), dei commi 11 e 13 del presente articolo e dell'articolo 7, comma 6, riguarda il Presidente del Consiglio dei ministri, è informato il Ministro cui spetta la supplenza ai sensi dell'articolo 8 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
6. 400. La Commissione.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza in relazione a recenti notizie di stampa riguardanti attività di monitoraggio ed intercettazioni telefoniche effettuate, in particolare nell'autunno del 2011, nei confronti dell'allora Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi e di suoi collaboratori – 3-02042

   BRUNETTA, GELMINI, CARFAGNA, OCCHIUTO, ANGELUCCI, ARCHI, BALDELLI, BERGAMINI, BIANCOFIORE, BIASOTTI, BRAMBILLA, CALABRIA, CASTIELLO, CATANOSO, CENTEMERO, LUIGI CESARO, CRIMI, DE GIROLAMO, FABRIZIO DI STEFANO, GREGORIO FONTANA, RICCARDO GALLO, GARNERO SANTANCHÈ, GIACOMONI, GIAMMANCO, ALBERTO GIORGETTI, GULLO, LAFFRANCO, LAINATI, LONGO, MARTINELLI, ANTONIO MARTINO, MILANATO, NIZZI, PALMIERI, PALMIZIO, PICCHI, POLIDORI, POLVERINI, PRESTIGIACOMO, RAVETTO, ROMELE, ROTONDI, RUSSO, SANTELLI, SARRO, ELVIRA SAVINO, SANDRA SAVINO, SISTO, SQUERI, VALENTINI, VELLA e VITO. – Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. – Per sapere – premesso che:
   la stampa ha recentemente pubblicato i contenuti dei file rilasciati dall'organizzazione di Julian Assange, WikiLeaks, da cui emerge una attività di monitoraggio e intercettazioni ai danni dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri, Silvio Berlusconi, e del suo entourage, in particolare nei giorni che anticiparono le sue dimissioni, nell'autunno del 2011;
   le registrazioni del Presidente Berlusconi, e di diversi suoi consiglieri, sono state condotte da quella che probabilmente è la divisione più sensibile della National Security Agency (NSA, l'agenzia statunitense per la sicurezza nazionale): lo Special Collection Service (Scs), un'unità speciale che opera sotto copertura diplomatica nelle ambasciate e nei consolati americani in giro per il mondo;
   i file di WikiLeaks riportano frasi dettagliate dei protagonisti di quelle intercettazioni: «Sarkozy avrebbe detto a Berlusconi che, mentre le affermazioni di quest'ultimo sulla solidità del sistema bancario italiano, in teoria, potevano anche essere vere, le istituzioni finanziarie italiane potrebbero presto “saltare in aria” come il tappo di una bottiglia di champagne e che “le parole non bastano più” e che Berlusconi “ora deve prendere delle decisioni”»;
   i documenti rivelano persino che nel marzo 2010, Silvio Berlusconi è stato addirittura intercettato nei suoi colloqui con il leader israeliano Binyamin Netanyahu, nel momento di massima crisi tra Stati Uniti e Israele;
   ad oggi, nessuna procura ha ritenuto di dover aprire un'inchiesta sulla questione, sebbene il caso sia noto, e le rivelazioni di WikiLeaks non fanno altro che ribadire ciò che gli interroganti sostengono da tempo, anche attraverso la richiesta dell'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta «sulle vicende, le cause e le responsabilità, anche internazionali, che hanno portato, nell'autunno 2011, alle dimissioni del quarto Governo Berlusconi». La proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta nasceva, in particolare, dalle gravi informazioni rese note dall'ex Segretario al Tesoro degli Stati Uniti d'America Timothy Geithner; oggi si ha un'ulteriore conferma di un quadro allarmante di distorsione della nostra democrazia, della volontà degli elettori, della sovranità italiana;
   il Governo italiano ha sempre optato per il silenzio sulla questione, negando nei fatti il proprio assenso all'istituzione della Commissione d'inchiesta. Il Governo Renzi ha totalmente ignorato il caso. Nei mesi in cui Edward Snowden (ex tecnico della CIA e collaboratore della NSA) rivelava che sotto il controllo dei servizi di sicurezza Usa erano finite le maggiori ambasciate dell'Unione europea e gran parte del traffico di telefonia mobile, che veniva registrato e passato al vaglio dalle agenzie di spionaggio americane, l'ex Presidente del Consiglio dei ministri, Enrico Letta, aveva dichiarato alla Camera dei deputati: «In base alle risultanze dell’intelligence e ai contatti internazionali avuti, non risultano compromissioni della sicurezza delle comunicazioni dei vertici del Governo, né delle nostre ambasciate. Non risulta che la privacy dei cittadini italiani sia stata violata»;
   ebbene, dopo la rivelazione di questi nuovi documenti pubblicati da WikiLeaks, è impossibile ignorare ancora la questione: è necessaria chiarezza ed è fondamentale che le istituzioni italiane si adoperino nell'esercizio di un dovere di trasparenza e di lealtà verso i cittadini –:
   se il Governo intenda tutelare la dignità nazionale e la sovranità dello Stato italiano attraverso un completo chiarimento delle vicende riportate in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere a tal fine per l'individuazione degli eventuali responsabili di una macchinazione che, ove accertata, umilierebbe la democrazia e il popolo italiano.
(3-02042)


Intendimenti del Governo in merito al supporto logistico ad iniziative militari riguardanti il territorio libico – 3-02043

   FRUSONE, MANLIO DI STEFANO, TOFALO, GRANDE, BASILIO, SPADONI, CORDA, SCAGLIUSI, RIZZO, DEL GROSSO, PAOLO BERNINI, SIBILIA e DI BATTISTA. – Al Ministro della difesa. – Per sapere – premesso che:
   l'aviazione degli Stati Uniti ha bombardato nella notte tra il 19 e il 20 febbraio 2016 un supposto campo di addestramento dell'Is nei pressi della cittadina libica di Sabrat, nell'ovest del Paese;
   obiettivo del raid americano era Noureddine Chouchane, la presunta mente delle stragi dello scorso anno in Tunisia, al museo Bardo e sulla spiaggia di Sousse. Secondo quanto riporta il New York Times, il bilancio è di «oltre 30 jihadisti uccisi». Tra le vittime ci sarebbero anche donne e bambini. Ancora incerta la sorte di Chouchane;
   secondo il Ministero degli esteri della Serbia due ostaggi, Jovica Stepic e Sladjana Stankovic – rispettivamente autista e responsabile comunicazioni dell'ambasciata di Serbia in Libia – sarebbero rimasti uccisi nei bombardamenti. Erano stati rapiti l'8 novembre 2015 in un'imboscata a colpi d'arma da fuoco contro un convoglio diplomatico del quale faceva parte l'ambasciatore serbo Oliver Potezica. L'attacco era avvenuto nei pressi di Sabrat;
   non è dato sapere se l'Italia era stata informata del raid, se ha dato il suo assenso e se i caccia Usa hanno potuto colpire anche grazie all'appoggio logistico delle basi ed infrastrutture alleate presenti in Sicilia o, più in generale, nel nostro Paese;
   il costituendo Governo libico per bocca del Premier Al Sarraj ha duramente condannato il raid Usa sulla Libia;
   l'edizione on-line del quotidiano Wall Street Journal del 22 febbraio 2016 riporta che il Governo italiano avrebbe concesso agli Stati Uniti l'uso della base di Sigonella per condurre operazioni armate di velivoli senza pilota sulla Libia;
   secondo lo stesso quotidiano le missioni degli APR statunitensi non possono essere di carattere offensivo ma solo di tipo difensivo per proteggere le forze speciali Usa presenti in Libia, presenza peraltro in precedenza negata dal Governo di Washington;
   ci si trova ad avviso degli interroganti di fronte all'ennesima iniziativa unilaterale di una potenza militare i cui confini sono lontanissimi da quelli della Libia (al contrario di quelli italiani) e che può innescare una escalation analoga a quella che nel 2011 ha portato caos e distruzione in Libia e contribuito a impiantare in quel Paese il terrorismo di Daesh;
   il Parlamento italiano, approvando la missione Eunavfor Med e le risoluzioni dell'Unione europea in materia, hanno chiaramente definito che un eventuale intervento in Libia potrà avvenire solo con specifica risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il consenso del Governo libico (Governo ancora in via di costituzione) –:
   se il Governo non reputi di doversi dissociare da iniziative unilaterali nei confronti della Libia anche se effettuate da parte di alleati e se non intenda per questo negare l'autorizzazione ad ogni supporto logistico, droni compresi, – attivo o passivo – delle infrastrutture militari nazionali e Nato presenti nel nostro Paese ad iniziative di guerra come quella riportata in premessa. (3-02043)


Iniziative di competenza in ordine alla decisione di Ryanair di eliminare numerose tratte da e per alcuni aeroporti italiani, nonché per lo sviluppo della concorrenza tra vettori aerei – 3-02044

   LIBRANDI, VARGIU e SOTTANELLI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   come si è appreso da fonti di stampa, la compagnia aerea Ryanair – che negli ultimi anni è divenuto il primo vettore in Italia con 26,1 milioni di passeggeri nel 2014, quasi 3 milioni in più di Alitalia – ha deciso di interrompere 16 collegamenti italiani, in particolare da e per gli aeroporti di Alghero e Pescara e di ridurre quelli da e per Crotone, per un traffico stimato di circa 800 mila passeggeri annui;
   la decisione della compagnia irlandese, pur temperata dal contestuale incremento di rotte internazionali da e per gli scali di Roma e di Milano, comporterà gravi conseguenze sull'occupazione (circa 600 posti di lavoro andrebbero persi, senza considerare gli effetti indiretti sull'indotto), sulla mobilità degli italiani, in primis dei residenti delle regioni colpite, e sull'attrattività economica e turistica delle città interessate al taglio dei voli;
   secondo quanto dichiarato dai vertici di Ryanair, la scelta di tagliare le rotte da e per le città di Alghero, Crotone e Pescara sarebbe maturata a seguito dell'aumento di 2,5 euro a passeggero delle tasse municipali aeroportuali – introdotto dal 1o gennaio 2016 – che porta così il prelievo a 9 euro a passeggero;
   la finalità del maggior prelievo – e cioè il finanziamento del fondo speciale per gli ammortizzatori sociali aggiuntivi ai lavoratori del trasporto aereo, previsto dal provvedimento da più parti definito «decreto salva Alitalia» – seppure generalizzato e rivolto all'intero comparto, ha assunto agli occhi dell'opinione pubblica la veste di un ingiustificato prelievo subito dai passeggeri aerei, in particolare quelli a più basso reddito e più portati a viaggiare su voli economici;
   a prescindere dalla vicenda dei tre scali, l'eccessivo prelievo fiscale rischia di penalizzare l'attrattività dell'Italia come meta turistica rispetto ad altre destinazioni sud-europee come Spagna, Portogallo o Grecia; non a caso, il Governo spagnolo ha bloccato ogni possibile aumento delle tasse aeroportuali fino al 2022, vedendo peraltro crescere rispetto all'Italia il numero dei passeggeri dall'Inghilterra e dalla Polonia (di tre volte) e dalla Germania (di una volta e mezza) –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per evitare che la decisione di Ryanair di tagliare sedici collegamenti italiani comprometta la mobilità di centinaia di migliaia di italiani e danneggi il tessuto imprenditoriale ed occupazionale delle regioni interessate, se siano stati valutati gli effetti dell'aumento delle tasse municipali aeroportuali sull'offerta di voli e sulla competitività dell'Italia rispetto ad altri Paesi europei, nonché quali iniziative il Governo intenda assumere per una maggiore concorrenza tra vettori e l'attrattività del nostro Paese come meta per il grande pubblico dei cosiddetti «voli low cost».
(3-02044)


Intendimenti del Governo sulle prospettive dell'assetto societario di Anas – 3-02045

   GAROFALO. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il panorama autostradale italiano, come dimostra l'esempio del Nord Est, potrebbe subire in questo periodo alcuni significativi mutamenti, specie all'indomani del via libera dato dall'Europa alla trasformazione in house di due dei principali protagonisti del settore: Autostrade del Brennero e Autovie Venete;
   l'obiettivo finale è quello di giungere ad una unica soluzione, ovvero costituire una holding unica del Nord Est, con Friuli Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
   sembra si stia valutando, inoltre, la costituzione di una nuova società controllata al 100 per cento da Anas s.p.a., alla quale trasferire tutte le partecipazioni detenute in società concessionarie di autostrade e trafori, oltre ai diritti connessi della partecipazione detenuta in Anas International Enterprise s.p.a. –:
    quali siano le intenzioni del Governo sull'assetto societario futuro di Anas s.p.a., indicando la missione ad essa affidata con l'eventuale modifica all'orientamento dell'Esecutivo sull'assetto autostradale italiano che, se confermato, riporterebbe nell'alveo pubblico la gestione delle reti autostradali. (3-02045)


Iniziative di competenza volte a sospendere la vendita di armi destinate ad apparati di sicurezza egiziani e per il rispetto dei diritti umani e civili in Egitto – 3-02046

   PALAZZOTTO, SCOTTO, PANNARALE, DURANTI, PIRAS, PAGLIA, FASSINA, AIRAUDO, FAVA, PLACIDO, GREGORI, RICCIATTI, D'ATTORRE, FERRARA, MARCON, CARLO GALLI, FOLINO, FRATOIANNI, MELILLA, QUARANTA, ZACCAGNINI, COSTANTINO, DANIELE FARINA, MARTELLI, GIANCARLO GIORDANO, KRONBICHLER, NICCHI, PELLEGRINO, SANNICANDRO, ZARATTI e FRANCO BORDO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   numerosi report e dossier prodotti da organizzazioni umanitarie evidenziano continue, numerose e gravi violazioni dei diritti umani in Egitto;
   in particolare Amnesty International denuncia in diversi rapporti (gennaio 2014 e giugno 2015) numerosi casi di arresti illegali, uso della tortura, violenze di vario tipo;
   lo stesso rapporto sottolinea come siano i giovani i principali soggetti interessati all'applicazione della «legge anti proteste» entrata in vigore nel 2013 e che concede, di fatto, poteri illimitati alle forze di polizia e di sicurezza;
   il rapporto di Amnesty International del gennaio 2014 evidenziava come, in pochi mesi (luglio 2013-dicembre 2013) fossero oltre 1.400 i morti accertati in seguito a violenze politiche e che la maggioranza di questi fosse da addebitarsi ad un uso sproporzionato della violenza da parte delle forze di sicurezza;
   sempre Amnesty, a seguito della barbara uccisione del nostro connazionale Giulio Regeni, ha ribadito la continua e palese violazione dei diritti umani in Egitto comunicando i dati relativi ad oltre 1.700 condanne a morte emesse e numerosi casi di «sparizione» e «sequestro» di giovani egiziani operanti in varie organizzazioni di opposizione;
   nell'agosto 2013, il Consiglio dell'Unione europea ha decretato la sospensione delle licenze di esportazione verso l'Egitto di armi e materiali utilizzabili a fini di repressione interna;
   tale misura è stata caldeggiata e proposta soprattutto dall'attività diplomatica del Governo italiano ed in particolare dal Ministro pro tempore Bonino;
   dai dati raccolti dall'Osservatorio sulle armi leggere (Opal) di Brescia si evidenzia come il nostro Paese abbia proceduto alla vendita nel 2014 di 30 mila pistole e nel 2015 di 1.236 fucili a canna liscia;
   la tipologia di tali armi è, di tutta evidenza, non destinata ad attività militari, ma pienamente utilizzabile da servizi di sicurezza e di polizia e, pertanto, utilizzabile in attività di repressione interna;
   nei giorni scorsi, in occasione dell'assemblea del Partito Democratico, il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha dichiarato: «Iniziamo l'assemblea tenendo nel cuore Valeria Solesin (uccisa dal commando jihadista che il 13 novembre 2015 ha compiuto la strage al Bataclan di Parigi) e Giulio Regeni, vorrei che il primo pensiero fosse per loro». «Non accetteremo una verità artificiale e raccogliticcia. Siamo l'Italia e non accetteremo mai una verità di comodo. Non c’è business o realpolitik che tenga, non è un optional la verità per Giulio». E ancora: «Sono impegnato a stabilire un rapporto molto forte con l'Egitto, che è strategico per contrastare l'Isis ed è un hub economico fondamentale questo lo confermo, ma dico con più forza che proprio perché siamo amici pretendiamo soltanto la verità anche quando fa male. Siamo grati per la massima collaborazione offerta dall'Egitto fino a oggi, ma vogliamo i responsabili veri con nome e cognome perché non è pensabile che resti senza colpevole»;
   ad avviso degli interroganti, nonostante le rassicurazioni fornite dal Governo, le Autorità del Cairo non sembrano aver alcuna fretta nel fare chiarezza sulle circostanze in cui è maturata la morte del giovane Regeni e i rapporti tra Italia ed Egitto sembrano essere sempre più intensi, visto che l'interscambio commerciale tra i due Paesi ammonta a ben 4,2 miliardi di euro –:
   se il Governo non intenda assumere iniziative volte a sospendere immediatamente la vendita di armi destinate agli apparati di sicurezza egiziani mettendo anche in discussione le relazioni commerciali in essere fino a quando non sarà fatta piena luce sulle circostanze dell'uccisione di Giulio Regeni, adoperandosi al contempo anche in sede europea affinché il Governo egiziano ponga fine alla costante violazione di diritti umani e civili nei confronti della popolazione. (3-02046)


Elementi e iniziative in merito ai fondi per la promozione linguistica italiana all'estero – 3-02047

   FITZGERALD NISSOLI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   ha destato viva preoccupazione la notizia di un previsto taglio ai fondi per la promozione linguistica italiana all'estero;
   infatti, sembra che si preveda che il capitolo 3153 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale venga decurtato di 2 milioni e 635 mila euro per il 2016;
   durante la discussione della legge di stabilità per il 2016 in Senato si erano azzerati i tagli previsti e si era riusciti ad ottenere 3.400.000 euro di nuova disponibilità per il bilancio;
   la lingua italiana è fattore fondamentale per presentare il nostro Paese all'estero ed incrementare gli scambi commerciali in un momento nel quale la ripresa economica è solo agli inizi;
   inoltre, la diplomazia culturale è premessa necessaria per la diplomazia economica ed è fondamentale per attivare un'adeguata penetrazione commerciale, e non solo, nel resto del mondo;
   gli Stati generali della lingua italiana nel mondo hanno fatto emergere l'esigenza di una valorizzazione sistematica di tutti gli operatori della lingua italiana nel mondo anche attraverso lo stanziamento di risorse certe in base alle quali programmare adeguati interventi;
   l'apprendimento linguistico costituisce la base per la conoscenza vera del nostro patrimonio culturale, mantenendo saldo da un lato il legame tra gli italiani all'estero e la loro cultura di origine, e dall'altro avvicina lo straniero al fascino della storia, dell'arte e del modo di vita italiano;
   si tratta di caratteristiche apprezzate ovunque e che risultano anche essere uno strumento prezioso di promozione turistica;
   rassicurante al riguardo la risposta data in Commissione affari esteri e comunitari della Camera dei deputati dal Sottosegretario Amendola, quando – dopo aver ribadito la centralità «che per il Governo, a partire dalla Farnesina, rivestono le nostre collettività all'estero nonché la promozione del sistema Italia all'estero, anche attraverso il peso della dimensione culturale nella proiezione dell'immagine italiana nel mondo» – ha confermato, pure nelle comprensibili difficoltà, l'impegno del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per reperire strumenti atti a ripristinare quanto prima la dotazione del capitolo 3153 sopra citato –:
   se il Ministro interrogato sia in grado di fornire dettagli più specifici circa le modalità di ripristino della dotazione del capitolo 3153 del Ministero sopra ricordato, portandolo almeno al livello del 2015, come annunciato in modo apprezzabile dal Sottosegretario di Stato Amendola. (3-02047)


Intendimenti del Governo in merito alla situazione politica e militare in Libia – 3-02048

   LOCATELLI e PASTORELLI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   pare essere in continua crescita la presenza in territorio libico delle milizie e dei quadri dirigenti di Daesh a seguito delle disfatte subite in Siria per l'offensiva delle forze della coalizione anti-Isis;
   una parte considerevole del flusso di migranti diretti verso il territorio italiano origina dalle coste libiche e che Daesh utilizza o può utilizzare questa marea di disperati per ottenere un guadagno illecito nel traffico di esseri umani o anche per trasferire i suoi uomini in Italia e in Europa;
   sono presenti in territorio libico importanti infrastrutture energetiche che fanno capo ad aziende italiane e ciò crea un rapporto di dipendenza dall'esportazione di gas e petrolio dalla Libia verso l'Italia e l'Europa;
   permangono profondi legami umani, culturali, economici che legano l'Italia alla Libia e che comportano responsabilità nei confronti di questo sfortunato Paese e della sua gente;
   va tenuto conto della recente azione militare americana – la prima di dominio pubblico e condotta con aerei e non con droni – contro un campo di addestramento di Daesh nei pressi di Sabrata e dell'esito delle lunga mediazione condotta dai due inviati speciali dell'Onu per giungere alla formazione di un Governo di emergenza nazionale;
   si è appresa in queste ore dai media la notizia della decisione del Governo di concedere le piste di Sigonella ai droni armati americani in Libia e nel nord Africa contro Daesh, previa autorizzazione del Governo italiano caso per caso –:
   quali siano gli strumenti economici, diplomatici e militari che il Governo italiano può utilizzare per convincere le parti a trovare un accordo equilibrato e duraturo per risolvere il problema dell'assenza di un Governo nazionale in Libia e, nel caso in cui non si dovesse arrivare ad un accordo con il Governo riconosciuto di Tobruk per la nascita di un Governo di emergenza nazionale, in assenza di un parallelo accordo con il Governo di Tripoli e con le altre parti in causa, se l'Italia sia comunque pronta a difendere i suoi interessi strategici in Libia e a limitare la presenza delle milizie di Daesh anche con un intervento di carattere militare.
(3-02048)


Problematiche relative ad un recente accordo sottoscritto con la Francia in merito ai confini delle acque territoriali – 3-02049

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI, TAGLIALATELA e TOTARO. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   il 21 marzo 2015 il Ministro interrogato e il suo omologo francese hanno firmato un trattato all'Abbaye aux Dames de Caen, in Bassa Normandia, che modifica i confini marittimi tra i due Paesi precedentemente fissati da una Convenzione siglata tra le due nazioni nel 1892;
   in base al Trattato l'Italia ha rinunciato a importanti porzioni di mare al largo della Liguria e a nord della Sardegna, ampliando, di contro, la sua sovranità marittima nel Canale di Corsica e confermando quella al largo delle isole d'Elba e di Capraia;
   il Parlamento francese ha già ratificato il Trattato di Caen e lo sta applicando unilateralmente, e in forza di ciò sta procedendo a fermi di imbarcazioni italiane, dapprima il peschereccio ligure Mina nel mese di gennaio 2016 e, successivamente, diverse imbarcazioni di pescatori sardi;
   la zona ceduta alla Francia comprende alcune delle aree notoriamente più pescose, molto ambite a causa della loro ricchezza di gamberoni e pesce spada, e nella quale da sempre operano le marinerie italiane;
   inoltre, l'articolo 4 del Trattato attribuisce alla Francia anche «lo sfruttamento di eventuali giacimenti di risorse del fondo marino o del suo sottosuolo, situati a cavallo della linea di confine», vale a dire gas e petrolio;
   la scorsa settimana il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha diramato una nota per ribadire come il tracciato di delimitazione delle acque territoriali e delle restanti zone marittime rifletterebbe i «criteri stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare», ratificata dall'Italia nel 1994, e che «la parte italiana ha ottenuto di mantenere immutata la definizione di linea retta di base per l'arcipelago toscano»;
   tali affermazioni fanno sorgere il sospetto che il Governo abbia voluto favorire il mantenimento dei confini marittimi toscani e quindi i pescatori attivi in quelle zone rispetto a quelli sardi;
   la cessione delle zone di mare prevista dal Trattato di Caen danneggia gravemente i pescatori italiani, e in particolar modo quelli sardi, i quali non erano neanche informati dell'esistenza del nuovo accordo internazionale prima che le autorità francesi cominciassero ad effettuare i fermi delle imbarcazioni italiane, e l'applicazione unilaterale dello stesso accordo da parte della Francia sta determinando una penalizzante disparità di trattamento tra i pescatori italiani e quelli d'oltralpe –:
   se il Governo non ritenga di intervenire con urgenza al fine di ottenere in primo luogo la cessazione dei fermi dei pescherecci italiani da parte delle autorità francesi e, in secondo luogo, al fine di promuovere una revisione del Trattato che possa ristabilire un criterio di equità nello sfruttamento delle aree marine in questione. (3-02049)


Iniziative per rafforzare l'azione internazionale di contrasto al sedicente Stato islamico e per la ripresa dei negoziati politici in Siria, anche alla luce dell'accordo proposto da Stati Uniti e Russia – 3-02050

   QUARTAPELLE PROCOPIO, GARAVINI, CHAOUKI, ZAMPA, NICOLETTI, ANDREA ROMANO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. – Per sapere – premesso che:
   gli Stati Uniti e la Russia hanno concordato una bozza di accordo che chiede la cessazione delle ostilità in Siria, a partire da sabato 27 febbraio 2016, tra il regime e i gruppi ribelli che annunceranno di accettare l'accordo con l'eccezione dello Stato Islamico e il fronte al-Nusra e proprio per colpire questi due gruppi terroristici ci sarà l'istituzione di un «gruppo di lavoro» per individuare le zone da bombardare;
   le parti in causa del conflitto siriano dovranno indicare la loro accettazione dei termini dell'accordo entro mezzogiorno di venerdì 26 febbraio 2016 e il cessate il fuoco sarà quindi valido solo con quei gruppi ribelli dell'opposizione che accetteranno l'accordo;
   per il segretario generale dell'Onu, Ban Ki-moon, l'intesa Usa-Russia è «un segnale di speranza» per la Siria che, se rispettato, rappresenterà un importante passo in avanti verso l'attuazione della risoluzione del Consiglio di Sicurezza di dicembre 2015;
   tale accordo dimostra l'impegno del gruppo internazionale di sostegno sulla Siria a cercare una riduzione immediata della violenza come passo verso un cessate il fuoco più stabile, che resta una condizione imprescindibile per la ripresa dei negoziati politici;
   il Presidente siriano Bashar Assad ha convocato le elezioni legislative per il 13 aprile 2016 inserendo nell'elenco delle province al voto tutta la Siria, anche le parti sotto controllo di Daesh, come Raqaa, e quelle di altri formazioni anti-Assad;
   la guerra siriana si avvia verso il suo sesto anno ed ha già causato circa mezzo milione di morti, più di 12 milioni di siriani (più della metà dell'intera popolazione) sono stati colpiti dal conflitto e in estremo bisogno di aiuto; ha inoltre generato una delle più gravi crisi umanitarie della storia, costringendo 4,6 milioni di siriani a cercare riparo all'esterno, soprattutto in Giordania, Libano, Turchia, Iraq ed Egitto e altre centinaia di migliaia hanno provato in questi anni a raggiungere l'Europa, pagando a volte al prezzo della vita il pericolo di una traversata del Mediterraneo;
   il 3 febbraio 2016 si è riunito a Roma, su invito del Ministro interrogato, lo «Small Group della Coalizione Globale anti Daesh» per fare un bilancio del lavoro della Coalizione e per accelerare gli sforzi collettivi per indebolire e sconfiggere definitivamente Daesh; nel corso della riunione è stato riconosciuto l'impegno e il ruolo dell'Italia nel contrasto al sedicente stato islamico sia in termini di uomini che finanziari, in particolare nei teatri di crisi del Mediterraneo;
   il 4 febbraio 2016 il Ministro interrogato ha partecipato alla Conferenza dei Paesi donatori per la Siria «Supporting Syria and the region», che si riunisce allo scopo di raccogliere ulteriori fondi per fronteggiare la gravissima crisi umanitaria in corso, ma anche avviare programmi di medio-lungo periodo rivolti alla ripresa economica dei Paesi della regione;
   in tale occasione il Ministro interrogato ha affermato che «l'Italia metterà sul tavolo degli aiuti 400 milioni di dollari, 150 milioni a dono, 200 milioni di prestiti soft loans e 50 milioni di cancellazione del debito per i Paesi limitrofi, Giordania e Libano»;
   l'Onu ha previsto per il 2016 una richiesta complessiva pari a quasi 9 miliardi di dollari, di cui 3,2 per interventi in Siria e 5,8 per i Paesi della regione che ospitano il maggior numero di rifugiati, quali, ad esempio, il Libano, il Paese che ospita il maggior numero di rifugiati pro capite al mondo, dove il Governo ha interrotto la registrazione, da parte dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati, dei nuovi arrivati e ha introdotto nuove norme che hanno reso più difficile il rinnovo del permesso di soggiorno creando serie e preoccupanti condizioni di pericoli ai rifugiati –:
   quale sia la valutazione del Governo dell'accordo di tregua proposto da Usa e Russia e come intenda contribuire, a livello sia europeo che internazionale, per rafforzare l'iniziativa internazionale contro il sedicente stato islamico e per la ripresa dei negoziati politici in Siria.
(3-02050)


Intendimenti del Governo in ordine alla governance della politica economica in ambito europeo e alla salvaguardia degli interessi nazionali, in particolare in rapporto alla proposta di istituire «un superministro del Tesoro», anche alla luce della recente vicenda che ha interessato il Regno Unito – 3-02051

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. – Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionalePer sapere – premesso che:
   in occasione del Consiglio europeo svoltosi a livello di Capi di Stato e di Governo tra il 18 ed il 19 febbraio 2016 sono state raggiunte intese di notevole portata tra l'Unione europea ed il Regno Unito;
   il Governo del Regno Unito è riuscito nella circostanza a dilatare enormemente l'area della propria autonomia dal processo di ulteriore trasferimento delle sovranità dagli Stati membri verso l'Unione europea;
   per la prima volta, al di fuori delle procedure previste dai Trattati, uno Stato membro dell'Unione è riuscito a rinegoziare i termini della propria partecipazione all'Europa comunitaria;
   è stato in questo modo stabilito un precedente importante, al quale si potrebbe far riferimento in futuro qualora gli interessi nazionali del nostro Paese lo consigliassero;
   a fronte di quanto ottenuto dal Regno Unito nel corso del più recente Consiglio europeo, si continua a discutere della possibile istituzione di un supermi- nistro del Tesoro europeo e comunque di accelerazioni nel trasferimento di sovranità verso le autorità brussellesi;
   gli interessi del nostro Paese, e soprattutto la necessità di recuperare autonomia e flessibilità rispetto alla pratica dell'austerità fiscale, vanno nella direzione esattamente opposta a quella che sta rafforzandosi nell'Unione europea –:
   se, alla luce di quanto accaduto, il Governo non ritenga opportuno valersi del precedente stabilito dal Regno Unito al Consiglio europeo del 18-19 febbraio 2016 per sottrarre la politica economica del nostro Paese alla direzione di un eventuale superministro del Tesoro europeo. (3-02051)