Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 febbraio 2016

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 febbraio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Calabria, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scanu, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 febbraio 2016 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   SANDRA SAVINO: «Modifica all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di esclusione dei trattamenti di invalidità dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente» (3593).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 8 febbraio 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali:
  «Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali (collegato alla legge di stabilità 2016)» (3594).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  D'AGOSTINO: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente la limitazione dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti» (3539) Parere della V Commissione;
  LOMBARDI ed altri: «Disposizioni concernenti il trattamento pensionistico, il congedo di maternità, il congedo di paternità e il congedo parentale dei parlamentari» (3552) Parere delle Commissioni V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale).

   VII Commissione (Cultura):
  VACCA ed altri: «Disposizioni in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione» (3351) Parere delle Commissioni I e V;
  BORGHESE e MERLO: «Disposizioni per la diffusione dell'educazione finanziaria» (3524) Parere delle Commissioni I, V, VI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GNECCHI ed altri: «Disposizioni per l'integrazione al trattamento minimo vitale dei trattamenti pensionistici calcolati esclusivamente con il sistema contributivo» (3497) Parere delle Commissioni I, V, VI e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):
  RUSSO ed altri: «Disposizioni concernenti l'interoperabilità dell'anagrafe della popolazione residente con le anagrafi canine regionali e l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni relative allo stato di famiglia» (3440) Parere delle Commissioni I, II, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PATRIARCA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza familiare» (3527) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  RUSSO ed altri: «Disposizioni in favore dei soggetti incontinenti e stomizzati» (3533) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BRIGNONE ed altri: «Modifiche al codice civile in materia di consenso informato, di manifestazione di volontà sui trattamenti sanitari e di testamento biologico, nonché istituzione della relativa banca di dati telematica» (3581) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):
  CIRIELLI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di sicurezza pubblica e di tutela delle vittime di reati» (3474) Parere delle Commissioni III, IV, V, VI, VII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha comunicato che la 8a Commissione (Lavori pubblici) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015) 627 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 104).

  Questa risoluzione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.

  Il Presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con lettera in data 9 febbraio 2016, ha inviato – ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 gennaio 2014, n. 1, – la relazione sulla situazione delle bonifiche dei poli chimici: il «Quadrilatero del Nord» (Venezia-Porto Marghera, Mantova, Ferrara, Ravenna).

  Il predetto documento sarà stampato e distribuito (Doc. XXIII, n. 11).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 3 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 19/2015 del 17-30 dicembre 2015, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente gli esiti del controllo eseguito nel 2014 sulla gestione delle amministrazioni dello Stato.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 2 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettere b) ed e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le schede illustrative – aggiornate al 31 dicembre 2015 – di ogni programma del bilancio di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, nonché dei capitoli recanti i fondi settoriali correlati alle principali politiche pubbliche, con le modifiche apportate agli stanziamenti previsti dalla legge di bilancio, con le variazioni di bilancio definitive.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Istituto per lo sviluppo per la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), riferita agli anni 2014 e 2015, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinati aspetti dei contratti di fornitura di contenuto digitale (COM(2015) 634 final).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 febbraio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui sistemi di immobilizzazione dei bovini che prevedono il capovolgimento o qualsiasi altra posizione innaturale (COM(2016) 48 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 e 4 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Carobbio degli Angeli (Bergamo), Francica (Vibo Valentia), Marcellina (Roma), Montaguto (Avellino), Pastrengo (Verona), Sant'Angelo all'Esca (Avellino), Treviglio (Bergamo) e Zignago (La Spezia).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il Presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 5 febbraio 2016, ha trasmesso un voto, approvato dal medesimo Consiglio il 2 febbraio 2016, volto a chiedere che il Parlamento e il Governo promuovano ogni azione per riconoscere e contrastare la persecuzione per motivi religiosi nei confronti dei cristiani e di altre confessioni.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dalla regione autonoma della Sardegna.

  La Presidenza della regione autonoma della Sardegna, con lettera in data 8 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, il decreto del Presidente della regione di scioglimento del consiglio comunale di Orgosolo (Nuoro).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante del contribuente per la Sicilia.

  Il Garante del contribuente per la Sicilia, con lettera in data 27 gennaio 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Sicilia, riferita all'anno 2015, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 febbraio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Vittoria Orlando, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di Vice Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia, nell'ambito del Ministero della giustizia.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Iniziative volte a potenziare le strutture consolari deputate a fornire assistenza agli italiani all'estero, anche in considerazione dei nuovi flussi migratori connessi alla crisi occupazionale – 2-00153

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni si è registrato un massiccio flusso di emigrazione che fa ricordare quello del secondo dopoguerra. L'attuale congiuntura economica fa prevedere che il fenomeno, lungi dall'arrestarsi, tenderà ad intensificarsi con un numero di persone, specialmente giovani, che saranno spinte a lasciare il nostro Paese per cercare oltre confine il lavoro che qui manca. Stando alle ultime statistiche, infatti, la disoccupazione ha raggiunto l'allarmante percentuale del 12,2 per cento della forza lavoro, mentre è ancor più drammatico il dato sulla disoccupazione giovanile che, al 31 maggio 2013, registra il livello più alto dal primo trimestre 1977 attestandosi, nella fascia d'età fra i 15 e i 24 anni, al 42 per cento;
   le politiche dell'occupazione fin qui varate si sono dimostrate del tutto inadeguate a fermare questa spirale perversa, anzi sembrano incoraggiare «una nuova mobilità internazionale» della forza lavoro, quasi che un «alleggerimento» della pressione sociale, di cui la disoccupazione è al contempo causa ed effetto, possa recare beneficio all'intero sistema. Sappiamo tutti, invece, che con la fuga di tante risorse umane si avvera l'esatto contrario sia in termini economici che umani e sociali. Basti pensare che ogni persona che se ne va, specialmente se qualificata, porta fuori dal Paese un potenziale prodotto interno lordo di quasi 2 milioni di euro nell'arco della sua vita lavorativa (4000 euro mensili per 12 mesi per 40 anni), senza contare la perdita del capitale investito per la sua formazione;
   alla mancanza di adeguate politiche occupazionali si deve purtroppo aggiungere la miopia di alcune politiche migratorie che, nell'ambito delle varie fasi di spending review, pur necessarie nell'attuale quadro economico-finanziario, hanno perso di vista quelle attività qualificanti a favore delle collettività italiane all'estero, che, lungi dall'essere considerate una risorsa, sono spesso viste come un peso fastidioso. Negli ultimi anni, infatti, si è assistito ad un progressivo assottigliamento delle risorse destinate agli interventi per la lingua e la cultura italiane, all'assistenza, all'informazione e alla formazione, con tagli lineari di oltre il 65 per cento. Per questi interventi le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono difficilmente in grado di garantire un livello minimo di servizi, con il rischio che ciò comporti lo smantellamento di quanto costruito in passato anche grazie all'associazionismo locale;
   i connazionali che, loro malgrado, decidono di emigrare, anche se culturalmente pronti ad affrontare le nuove sfide che un cambiamento così radicale comporta, oggi spesso si trovano in grosse difficoltà nei loro primi approcci con la società di accoglimento, difficoltà a cui le rappresentanze diplomatiche e consolari italiane non sono in grado di dare risposte efficaci a causa delle ben note carenze di risorse umane e finanziarie sopra accennate. Si pensi, per esempio, alle difficoltà di trovare casa, di stabilire contatti con il mondo del lavoro, di avere informazioni sull'assistenza sanitaria, sul patrocinio legale, di avere assistenza linguistica, servizi di traduzioni e interpretariato a costi accessibili e altro –:
   se, a fronte dei nuovi flussi migratori, il Ministro interpellato non intenda potenziare le strutture consolari di assistenza sociale in modo che esse possano farsi carico di un primo orientamento in loco dei nuovi migranti con la costituzione di appositi sportelli all'interno degli uffici consolari.
(2-00153) «Tacconi, Manlio Di Stefano, Scagliusi, Del Grosso, Sibilia, Spadoni, Di Battista, Grande».


Elementi e iniziative in merito alla riduzione della spesa relativa alle retribuzioni del personale della pubblica amministrazione – 3-01987

B) Interrogazione

   SEGONI, DAGA, DE ROSA, TOFALO, ZOLEZZI, TERZONI, MANNINO, COZZOLINO e CASTELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (spending review), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2012, n. 135, ha previsto una serie di disposizioni e misure per la revisione e l'abbattimento della spesa pubblica, tra le quali la riduzione delle piante organiche di gran parte delle pubbliche amministrazioni in misura non inferiore al 20 per cento degli uffici dirigenziali generali e non generali e, per il personale non dirigenziale, nella misura risultante dalla riduzione non inferiore al 10 per cento della relativa spesa;
   appare evidente che la ratio della norma sia quella di conseguire, attraverso la riduzione delle piante organiche, risparmi sulla spesa per le retribuzioni del personale pubblico e concorrere, quindi, all'obiettivo generale di revisione ed abbattimento della spesa pubblica;
   alla data del 31 ottobre 2012 risultavano emanati i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri concernenti dette riduzioni di pianta organica;
   nei giorni immediatamente precedenti e successivi al 31 ottobre 2012 si sono succedute numerose notizie a mezzo stampa sugli esuberi nella pubblica amministrazione e sulla loro eventuale ricollocazione;
   non è apparso sufficientemente chiaro se e sino a che punto l'applicazione di detti provvedimenti abbia consentito l'effettivo conseguimento degli obiettivi che l'Esecutivo si era prefissato in termini di riduzione della spesa per le retribuzioni del personale della pubblica amministrazione;
   l'applicazione della cosiddetta spending review alla spesa per la retribuzione del personale della pubblica amministrazione sembrerebbe non essere stata caratterizzata dalla necessaria omogeneità nei diversi enti ed amministrazioni pubbliche, specie di piccole dimensioni quali le autorità di bacino nazionali presiedute dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, generando effetti paradossali quali l'aumento della retribuzione del personale dirigenziale in servizio, senza quindi conseguire alcun risparmio rispetto alla spesa ante applicazione delle disposizioni previste dalla norma in testa citata –:
   se ritengano necessario chiarire come l'applicazione della spending review alla spesa per la retribuzione del personale della pubblica amministrazione abbia contribuito al conseguimento del generale obiettivo di revisione ed abbattimento della spesa pubblica previsto dal decreto-legge n. 95 del 2012;
   se ritengano necessario accertare che le disposizioni volte alla riduzione della spesa per la retribuzione del personale della pubblica amministrazione abbiano avuto omogenea applicazione negli enti e nelle amministrazioni destinatarie e senza generare effetti paradossali come quello narrato in premessa. (3-01987)


Elementi e iniziative in merito alla gestione delle campagne vaccinali per la prevenzione dell'influenza stagionale, anche alla luce di alcune segnalazioni di eventi avversi avvenute nell'anno 2014 – 2-00763

C) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   l'influenza è una malattia provocata da virus (del genere Orthomixovirus) che infettano le vie aeree (naso, gola, polmoni). È molto contagiosa, perché si trasmette facilmente attraverso goccioline di muco e di saliva, anche semplicemente parlando vicino a un'altra persona. Essa costituisce un importante problema di sanità pubblica a causa dell'ubiquità, contagiosità e variabilità antigenica dei virus influenzali, dell'esistenza di serbatoi animali e delle possibili gravi complicanze. Frequente motivo di consultazione medica e di ricovero ospedaliero e principale causa di assenza dal lavoro e da scuola, l'influenza è ancora oggi la terza causa di morte in Italia per patologia infettiva, preceduta solo da Aids e tubercolosi;
   la stessa Agenzia italiana del farmaco ricorda che i vaccini sono una risorsa preziosa e insostituibile per la prevenzione dell'influenza stagionale e delle sue complicanze, che possono dare luogo a casi di intensità severa e colpiscono con frequenza maggiore in particolare gli ultrasessantacinquenni e i pazienti affetti da condizioni croniche preesistenti;
   l'Agenzia italiana del farmaco ha vietato la vendita di due lotti del vaccino antinfluenzale Fluad dopo il decesso di tre persone alle quali era appena stato somministrato. Un altro paziente si è sentito male ed è in gravi condizioni;
   i due lotti sottoposti a divieto sono il «142701» e il «143301» del vaccino antinfluenzale Fluad;
   i lotti vaccino antinfluenzale Fluad bloccati dall'Agenzia italiana del farmaco non sono venduti nelle farmacie, ma distribuiti dalle aziende sanitarie locali. Secondo quanto si apprende, infatti, erano disponibili solo nel canale pubblico o presso i medici di famiglia, prevalentemente nelle regioni Abruzzo, Molise e Sicilia. Ciò nonostante, Federfarma ha avvertito le farmacie di bloccare la vendita dei due lotti di vaccino antinfluenzale segnalati eventualmente presenti in magazzino;
   il nesso causale tra la somministrazione dei vaccini antinfluenzali e i decessi è ancora da verificare, un quadro completo potrà essere fornito solo dopo aver analizzato tutti gli elementi di contesto, tra i quali, ad esempio, lo stato di salute dei pazienti, la loro età ed eventuali patologie da cui erano affetti –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto esposto e se corrisponda al vero la concentrazione regionale della distribuzione dei due lotti vaccinali sospesi;
   in che modo il Ministro interpellato intenda impegnarsi, per quanto di propria competenza, al fine di garantire il corretto proseguimento della campagna influenzale, che ogni anno impegna operatori sanitari in tutta Italia;
   se, alla luce del provvedimento cautelare dell'Agenzia italiana del farmaco, siano state poste in essere politiche di revisione della distribuzione dei lotti vaccinali, per far sì che i presidi regionali possano somministrare il vaccino.
(2-00763) «D'Incecco, Lenzi, Albini, Murer, Piazzoni, Capone, Casati, Carnevali, Piccione, Patriarca».


Chiarimenti in merito ai rischi per la salute e l'ambiente derivanti dai prodotti fitosanitari a base di glifosato e iniziative per vietarne la commercializzazione e l'impiego – 3-01993

D) Interrogazione

   BRAGA, OLIVERIO, LUCIANO AGOSTINI, MARIANI, CENNI, CARRA, TINO IANNUZZI, TERROSI, MANFREDI, SENALDI e ZANIN. — Al Ministro della salute, al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   si apprende da alcune agenzie stampa, da un allarme lanciato da Aiab - Associazione italiana agricoltura biologica e da un articolo di Roberto Giovannini, apparso su La Stampa online il 24 marzo 2015, che il glifosato, principio attivo diffusissimo presente anche nel diserbante agricolo, è una sostanza chimica tra quelle pesantemente sospettate di provocare tumori e danni al dna secondo l'autorevole Iarc, l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro, organismo scientifico collegato all'Organizzazione mondiale della sanità;
   è opportuno ricordare che lo studio del citato Iarc non solo riporta la «probabile cancerogenicità» del glifosato, ma rileva la sua correlazione fortissima con danni riscontrabili sul dna umano: molti lavoratori esposti hanno infatti sviluppato un'alta vulnerabilità al linfoma non Hodgkin;
   il glifosato è poi utilizzato in almeno 750 prodotti per l'agricoltura, il giardinaggio, il trattamento degli spazi urbani e nel nostro Paese viene irrorato pesantemente su campi e giardini ed è, secondo Aiab, il diserbante più usato in Italia. Questo agrofarmaco non va però messo solo in relazione all'uso degli organismi geneticamente modificati, pur ricordando che, ad esempio, la Monsanto commercializza soia, mais, cotone e colza roundup ready tolleranti ad applicazioni dell'erbicida e che rappresentano la gran parte della superficie mondiale geneticamente modificata –:
   se il Governo sia a conoscenza della questione e se non ritenga opportuno, anche per tramite degli istituti di ricerca afferenti al Governo, di verificare la compatibilità con l'ambiente e la salute umana del glifosato e, se la sua cancerogenicità fosse verificata, se intenda assumere iniziative per bandirne da subito l'utilizzo.
(3-01993)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2015, N. 210, RECANTE PROROGA DI TERMINI PREVISTI DA DISPOSIZIONI LEGISLATIVE (A.C. 3513-A)

A.C. 3513-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   c) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «verificatesi nell'anno 2013», sono inserite le seguenti: «e nell'anno 2014» e le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  4. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 2, comma 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  5. All'articolo 1, comma 6-septies, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  6. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  7. All'articolo 2, comma 6-quinquies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  8. All'articolo 2223, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «Fino all'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino all'anno 2016».
  9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  10. All'articolo 16-quater, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».

Articolo 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

  1. All'articolo 38, comma 1-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le parole: «dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o luglio 2016».
  2. All'articolo 13 dell'Allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. In attuazione del criterio di graduale introduzione del processo telematico, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e fino alla data del 30 giugno 2016 si procede alla sperimentazione delle nuove disposizioni presso i Tribunali amministrativi regionali ed il Consiglio di Stato. L'individuazione delle concrete modalità attuative della sperimentazione è demandata agli Organi della Giustizia Amministrativa nel rispetto di quanto previsto nel predetto decreto.».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

  1. All'articolo 43, comma 12, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  2. All'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Per esigenze di sicurezza nelle isole maggiori, il servizio di cui al comma 1 è prorogato, relativamente alle utenze elettriche, fino al 31 dicembre 2017. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede:
   a) ad aggiornare le condizioni del servizio per il nuovo biennio, per quantità massime pari a 400 MW in Sardegna e 200 MW in Sicilia e con l'assegnazione diretta di una valorizzazione annua del servizio stesso pari a 170.000 euro/MW.”;
   b) ad adeguare, in tutto il territorio nazionale, per le medesime utenze connesse in alta e altissima tensione, a decorrere dal 1o gennaio 2016, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico in modo da rispecchiare la struttura degressiva della tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura, in vigore dal 2014, nonché applicando esclusivamente agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012.».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa).

  1. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 2005, n. 26.
  2. L'adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di prevenzione incendi previste dall'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è completato entro sei mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale ivi previsto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
  3. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2014, n. 35, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  4. I termini di cui all'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono differiti al 31 dicembre 2016.
  5. All'articolo 41-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  6. All'articolo 1, comma 3, della legge 1o ottobre 2012, n. 177, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di distretti turistici).

  1. All'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

  1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, le parole: «sono rinnovati entro 8 mesi», sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati entro 18 mesi».
  2. All'articolo 15, comma 2, quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «Entro il 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 1o gennaio 2017».
  3. All'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il comma 16, è sostituito dal seguente:
  «16. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ambulatoriale di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, nonché le tariffe delle prestazioni relative all'assistenza protesica di cui all'articolo 2, comma 380, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, costituiscono riferimento fino alla data del 30 settembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali princìpi di coordinamento della finanza pubblica. Le tariffe massime delle strutture che erogano assistenza ospedaliera di cui al comma 15, valide dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro previsto dal medesimo comma 15, costituiscono riferimento, fino alla data del 31 dicembre 2016, per la valutazione della congruità delle risorse a carico del Servizio sanitario nazionale, quali princìpi di coordinamento della finanza pubblica».

  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono inserite le seguenti: «e per l'anno 2015».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e trasporti).

  1. All'articolo 8, comma 3-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
  2. All'articolo 253 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 9-bis, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016»;
   b) al comma 15-bis le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».

  3. All'articolo 189, comma 5, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
  4. Il termine di cui all'articolo 357, comma 27, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, come modificato dall'articolo 8, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 11, è prorogato al 31 luglio 2016.
  5. All'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  6. All'articolo 15, comma 3-quinquies del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, le parole: «30 giugno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2016».
  7. All'articolo 26, comma 1-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «dal 1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «dal 1o gennaio 2017».
  8. All'articolo 18, comma 8-quinquies, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016». Restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
  9. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more della stipula dei nuovi contratti di programma per il periodo 2016-2020 e sino all'efficacia degli stessi, il contratto di programma parte servizi 2012-2014, stipulato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., è prorogato, ai medesimi patti e condizioni già previste, per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto e comunque non oltre il 31 dicembre 2016 con l'aggiornamento delle relative Tabelle.».
  10. All'articolo 1, comma 165, sesto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2016».
  11. Per gli interventi di edilizia scolastica di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, il termine previsto ai sensi del predetto articolo per l'aggiudicazione provvisoria dei lavori è prorogato al 29 febbraio 2016.

Articolo 8.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. All'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 3-bis, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 9-bis, le parole: «stabilito al 31 dicembre 2015» e le parole: «sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «stabilito al 31 dicembre 2016» e «sino al 31 dicembre 2016».

  2. All'articolo 273 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:
  «3-bis. Il termine del 1o gennaio 2016, di cui al comma 3, è prorogato al 1o gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate istanze di deroga ai sensi dei commi 4 o 5. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga.
  3-ter. Il termine del 1o gennaio 2016, di cui al comma 3 è prorogato al 1o gennaio 2017 per i grandi impianti di combustione per i quali sono state regolarmente presentate, alla data del 31 dicembre 2015, istanze di deroga ai sensi dei paragrafi 3.3 o 3.4, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto. Sino alla definitiva pronuncia dell'Autorità Competente in merito all'istanza, e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, le relative autorizzazioni continuano a costituire titolo all'esercizio, a condizione che il gestore rispetti anche le condizioni aggiuntive indicate nelle istanze di deroga e rispetti dal 1o gennaio 2016, per gli inquinanti non oggetto di richiesta di deroga, i pertinenti valori limite di emissione massimi indicati nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto».

  3. All'articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

  1. All'articolo 1, comma 298, primo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2016, limitatamente alle operazioni di pagamento e riscossione riferite all'annualità 2015 e alle precedenti,».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
  2. All'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  3. All'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificato dall'articolo 10, comma 6, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «negli anni 2013, 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2013, 2014, 2015 e 2016».
  4. All'articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 2007, n. 164, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2016».
  5. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «Sino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Sino al 31 dicembre 2016».
  6. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, 2015 e 2016».
  7. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo le parole: «di previsione 2013, 2014 e 2015,» sono aggiunte le seguenti: «e per l'anno 2016 con riferimento all'Ente strumentale alla Croce Rossa Italiana,».
  8. All'articolo 8, comma 30, terzo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Articolo 11.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  2. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016».
  3. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

Articolo 12.
(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

  1. Per favorire l'attuazione del piano di modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica, previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, e al fine di rendere effettivamente fruibile alle imprese il credito d'imposta ivi previsto, il termine a decorrere dal quale è obbligatorio assicurare la tracciabilità delle vendite e delle rese, è prorogato al 31 dicembre 2016. Il credito d'imposta previsto al medesimo comma 1 per sostenere l'adeguamento tecnologico degli operatori della rete, distributori ed edicolanti, è conseguentemente riconosciuto per l'anno 2016, a valere sulle risorse stanziate per tale finalità dal medesimo comma 1, come integrate dall'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  2. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 13,3 milioni di euro per il 2016.

Articolo 13.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3513-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:
   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, la parola: “2014” è sostituita dalla seguente: “2016”»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Il termine di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, relativo al triennio 2016-2018, è prorogato al 30 aprile 2016»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. Il termine stabilito dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, è prorogato al 25 aprile 2016 per la presentazione di proposte di ricompense al valor militare per i caduti, i comuni e le province.
  7-ter. Le proposte di cui al comma 7-bis con la relativa documentazione sono inviate al Ministero della difesa, cui sono demandate le attribuzioni della commissione unica nazionale di primo grado per la concessione delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare, istituita dall'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341.
  7-quater. Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  7-quinquies. All'attuazione dei commi da 7-bis a 7-quater il Ministero della difesa provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente»;
   al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 2223, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «codice dell'ordinamento militare, di cui al»;
   il comma 9 è sostituito dai seguenti:
  «9. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
  9-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016” e le parole: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2015”».
  9-ter. All'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 79, lettera b), le parole: “entro trenta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “entro novanta giorni”;
   b) al comma 82, le parole: “lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere a) e b)”.

  9-quater. All'articolo 4, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dopo le parole: “i contratti di lavoro a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “nonché i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto,”»;
   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già aggiornate per il triennio 2014/2017, è prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo. Conseguentemente, le prime fasce delle graduatorie di istituto di cui all'articolo 5, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per il conferimento delle supplenze ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020. Restano fermi i termini per l'aggiornamento delle graduatorie di istituto di seconda e di terza fascia.
  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 107 è inserito il seguente:
  “107-bis. Il termine ultimo di validità ai fini dell'equipollenza, di cui al comma 107, dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 è prorogato al 31 dicembre 2017”.
  10-quater. Al comma 14 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al fine di prorogare per il triennio 2016-2018 le attività tecnico-amministrative volte a ultimare il processo di ricostruzione nelle zone terremotate dell'Umbria, la regione Umbria e i relativi comuni coinvolti sono autorizzati a stipulare, con risorse proprie e fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, per un periodo massimo di tre anni, contratti di lavoro a tempo determinato, nei limiti di quanto strettamente necessario al completamento delle predette attività di ricostruzione, nel rispetto della normativa vigente in materia di limitazioni assunzionali e finanziarie, nonché dei limiti di durata dei contratti a tempo determinato di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.
  10-quinquies. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo all'anno 2016, per un importo massimo di 214.000 euro, possono essere utilizzate anche ai fini del finanziamento delle spese di avvio dei fondi di previdenza complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
  10-sexies. Ai fini della procedura di chiamata di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il termine per l'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 16, comma 2 e comma 3, lettera a), della medesima legge, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  10-septies. All'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, le parole: “non rinnovabili” sono sostituite dalle seguenti: “rinnovabili non oltre il 31 dicembre 2016”.
  10-octies. Le università sono autorizzate a prorogare fino al 31 dicembre 2016, con risorse a carico del proprio bilancio e previo parere favorevole del dipartimento di afferenza, i contratti di ricercatori a tempo determinato, della tipologia di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in scadenza prima della medesima data, i cui titolari non hanno partecipato all'abilitazione scientifica nazionale delle tornate 2012 o 2013. Ai fini dell'ammissione alle procedure di selezione dei titolari dei contratti della medesima tipologia, gli assegni di ricerca, di cui all'articolo 22 della citata legge n. 240 del 2010, sono equipollenti a quelli erogati ai sensi della previgente disciplina di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449».

  All'articolo 2:
   al comma 2, le parole: «All'articolo 13 dell'Allegato 2» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 13 delle norme di attuazione di cui all'allegato 2»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, il termine per la cessazione del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate insulari di Ischia, Lipari e Portoferraio, ricadenti, rispettivamente, nei circondari dei tribunali di Napoli, Barcellona Pozzo di Gotto e Livorno, è prorogato al 31 dicembre 2018. Per l'effetto, il termine indicato dal citato articolo 10, comma 13, del decreto legislativo n. 14 del 2014 risulta prorogato al 1o gennaio dell'anno successivo a quello della proroga indicata al periodo precedente. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  2-ter. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “quattro”».

  Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 2-bis.(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria). – 1. È prorogato sino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 161-quater, primo comma, secondo periodo, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368.
  2. È prorogato fino al 31 dicembre 2016 il termine assegnato al responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia per l'adozione delle specifiche tecniche di cui all'articolo 16-novies, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.

  Art. 2-ter.(Ridefinizione dell'assetto territoriale degli uffici dei giudici di pace). – 1. All'articolo 2, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: “Entro il 28 febbraio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 31 maggio 2018”.

  Art. 2-quater.(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). – 1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: “Per il periodo 2013-2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per il periodo 2013-2016”. Alle minori entrate derivanti dal presente comma, pari a 38 milioni di euro, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  2. Per i contratti di solidarietà, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, stipulati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le cui istanze di integrazione salariale siano state presentate entro la stessa data, l'ammontare del trattamento di integrazione salariale è aumentato, per il solo anno 2016, per una durata massima di dodici mesi, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione di orario, fino a concorrenza dell'importo massimo complessivo di 50 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  3. Al comma 284 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, dopo le parole: “forme sostitutive” sono inserite le seguenti: “ed esclusive” e, all'ottavo periodo, le parole: “sessanta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “novanta giorni”».

  All'articolo 3:
   al comma 1, dopo le parole: «All'articolo 43, comma 12, del» sono inserite le seguenti: «testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al»;
   al comma 2:
    all'alinea, la parola: «inserito» è sostituita dalla seguente: «aggiunto»;
    la lettera b) è sostituita dalla seguente:
  « b) ad adeguare, con decorrenza dal 1o gennaio 2016, in tutto il territorio nazionale, la struttura delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate ai clienti elettrici per usi diversi da quelli domestici ai criteri che governano la tariffa di rete per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura in vigore alla medesima data, tenendo comunque conto dei diversi livelli di tensione e dei parametri di connessione, oltre che della diversa natura e delle peculiarità degli oneri rispetto alla tariffa, nonché ad applicare, con la medesima decorrenza, agli oneri generali relativi al sostegno delle energie rinnovabili, la rideterminazione degli oneri di sistema elettrico di cui all'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134»;
   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. I termini di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i rapporti con le regioni e la coesione territoriale 12 novembre 2011, n. 226, relativi alla mancata pubblicazione del bando di gara di cui all'allegato 1 annesso allo stesso regolamento, sono prorogati rispettivamente di dodici mesi per gli ambiti del primo raggruppamento, di quattordici mesi per gli ambiti del secondo raggruppamento, di tredici mesi per gli ambiti del terzo, quarto e quinto raggruppamento, di nove mesi per gli ambiti del sesto e settimo raggruppamento e di cinque mesi per gli ambiti dell'ottavo raggruppamento, in aggiunta alle proroghe vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori sei mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello sviluppo economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.”;
   b) i commi 4 e 5 sono abrogati.
  2-quater. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: “nell'anno 2014” sono inserite le seguenti: “e le riduzioni effettuate nell'anno 2015”;
   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, da erogare secondo i criteri e le procedure del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1, comma 160, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208”».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
  «Art. 3-bis.(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI). – 1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  “2-bis. Al fine di proseguire le attività di sperimentazione, alla scadenza del triennio individuato dal comma 2 l'operatività della scuola è prorogata per un ulteriore triennio”;
   b) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  “5-bis. Per il finanziamento delle attività della scuola per il triennio di cui al comma 2-bis, a integrazione delle risorse assegnate con deliberazione del CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 16 novembre 2015, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Ai relativi oneri si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204”;
   c) al comma 6, dopo le parole: “Allo scadere del triennio” sono inserite le seguenti: “di cui al comma 2-bis”».

  All'articolo 4:
   dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: “Per l'anno 2015” sono sostituite dalle seguenti: “Per gli anni 2015 e 2016”.
  1-ter. Il termine di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, della legge 6 luglio 2012, n. 96, è prorogato al 15 giugno 2016 solo relativamente agli esercizi degli anni 2013 e 2014.
  1-quater. Al comma 4 dell'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Ai partiti e ai movimenti politici che non ottemperano all'obbligo di trasmissione degli atti di cui al secondo e al terzo periodo, nei termini ivi previsti, o in quelli eventualmente prorogati da norme di legge, la Commissione applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200.000”»;

   al comma 2, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;
   dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, le parole: “31 ottobre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”»;

   al comma 4 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i comuni istituiti a seguito dei processi di fusione previsti dalla legislazione vigente che hanno concluso tali processi entro il 1o gennaio 2016 l'obbligo del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 709 a 734, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, pari a 10,6 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni»;
   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
  «6-bis. Per l'anno 2016 sono confermate le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio provinciale già adottate con decreto del Ministro dell'interno 4 maggio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2012. Alla ricognizione delle risorse da ripartire e da attribuire si provvede annualmente con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per l'anno 2016 i trasferimenti erariali non oggetto di fiscalizzazione, corrisposti dal Ministero dell'interno in favore delle province appartenenti alla Regione siciliana e alla regione Sardegna, sono determinati in base alle disposizioni dell'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.
  6-ter. All'articolo 2257 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: “30 maggio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “30 maggio 2017”;
   b) al comma 1-bis, le parole: “15 luglio 2012” sono sostituite dalle seguenti: “15 luglio 2017”.

  6-quater. All'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: “al 31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 dicembre 2016”».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 4-bis.(Ampliamento dei termini per la richiesta di contributo da parte degli enti in dissesto). – 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: “Per gli anni 2012, 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti: “Dall'anno 2012 all'anno 2017”;
   b) le parole: “dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “, rispettivamente, dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto per i contributi relativi agli esercizi 2012, 2013 e 2014 e dal giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015 per i contributi relativi agli esercizi 2015, 2016 e 2017”.

  Art. 4-ter.(Proroga di termini in materia di prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale). – 1. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, le parole: “Fino al 31 gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 gennaio 2017”.

  Art. 4-quater. – (Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico). – 1. All'articolo 4-bis del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  “1. I dati relativi al traffico telefonico o telematico, esclusi comunque i contenuti di comunicazione, detenuti dagli operatori dei servizi di telecomunicazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché quelli relativi al traffico telefonico o telematico effettuato successivamente a tale data, sono conservati, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 132, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, fino al 30 giugno 2017, per le finalità di accertamento e di repressione dei reati di cui agli articoli 51, comma 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale”;
   b) al comma 2, le parole: “31 dicembre 2016” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2017”;
   c) al comma 3, le parole: “1o gennaio 2017” sono sostituite dalle seguenti: “1o luglio 2017”».

  All'articolo 5:
   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. All'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al primo periodo, dopo le parole: “e successive modificazioni,” sono inserite le seguenti: “nonché l'attività della struttura di supporto ivi prevista,”, le parole: “è assicurato” sono sostituite dalle seguenti: “sono assicurati” e la cifra: “100.000” è sostituita dalla seguente: “500.000”;
    b) al secondo periodo, le parole: “Dal 1o gennaio 2016” sono sostituite dalle seguenti: “Dal 1o gennaio 2017”»;
   la rubrica è sostituita dalla seguente:  «Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo».

  Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis.(Proroga del finanziamento del Museo tattile statale “Omero”). – 1. Sono prorogate per il triennio 2016-2018 le disposizioni di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 396, della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

  All'articolo 6:
   al comma 3, capoverso 16, primo periodo, le parole: «costituiscono riferimento fino» sono sostituite dalle seguenti: «costituiscono riferimento, fino»;
   al comma 4, le parole: «e per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2015 e per l'anno 2016»;
   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, e successive modificazioni, dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  “7-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogata l'individuazione, come regioni di riferimento, di quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015, e per la determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità sono altresì confermati i costi pro capite per livelli assistenziali delle regioni di riferimento rilevati dai modelli LA 2013, nonché i medesimi pesi per classi di età adottati in sede di determinazione dei fabbisogni standard regionali per l'anno 2015”».

  All'articolo 7:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 10, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Entro il 31 dicembre 2016 le risorse corrispondenti alla quota di cui al periodo precedente sono utilizzate dalle regioni per interventi e servizi nel settore delle infrastrutture scolastiche, della protezione civile, del dissesto idrogeologico, nonché del patrimonio culturale”»;

   al comma 2:
   all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 253 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al»;
   è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    « b-bis) al comma 20-bis, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”»;
   al comma 3, dopo le parole: «All'articolo 189, comma 5, del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;
   al comma 4, dopo le parole: «all'articolo 357, comma 27, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;
   dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. All'articolo 357, comma 19-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2016”»;
   al comma 9, la parola: «previste» è sostituita dalla seguente: «previsti»;
   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  «9-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato al 30 settembre 2017 e conseguentemente le parole: “Ferrovie dello Stato S.p.A.” sono sostituite dalle seguenti: “Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.”.
  9-ter. Il termine di novanta giorni entro cui il commissario, nominato ai sensi dell'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, predispone un piano industriale è prorogato di ulteriori trenta giorni. Entro lo stesso termine non possono essere intraprese azioni esecutive, anche concorsuali, compresi gli atti di intervento nelle procedure esecutive pendenti, nei confronti della società di cui al citato articolo 1, comma 867, della legge n. 208 del 2015. I pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli enti debitori e i terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le finalità istituzionali della società di cui al primo periodo»;
   al comma 11:
    le parole: «il termine previsto ai sensi del predetto articolo» sono sostituite dalle seguenti: «il termine previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo 2015,»;
    sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il suddetto termine è prorogato al 30 aprile 2016 nel caso in cui le procedure di gara per l'affidamento dei lavori bandite entro il 29 febbraio 2016 siano andate deserte ovvero prevedano l'affidamento congiunto dei lavori e della progettazione. Il termine è inoltre prorogato al 15 ottobre 2016 per gli appalti di lavori pubblici di importo superiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che i relativi bandi di gara siano pubblicati entro il 29 febbraio 2016.»;
   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:
  «11-bis. Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017.
  11-ter. All'articolo 111, comma 1, secondo periodo, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”.
  11-quater. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è differita al 1o gennaio 2017. Conseguentemente nel Fondo di cui al citato articolo 1, comma 866, della legge n. 208 del 2015, confluiscono le risorse di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, per le annualità 2017, 2018 e 2019. Per le risorse relative agli anni 2015 e 2016 si applicano le modalità e le procedure di cui al citato articolo 1, comma 83, della legge n. 147 del 2013, e di cui all'articolo 1, comma 223, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  All'articolo 8:
   al comma 1:
    alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Fino al 31 dicembre 2016 e comunque non oltre il collaudo con esito positivo della piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedura ad evidenza pubblica, indetta dalla Consip Spa con bando pubblicato il 26 giugno 2015, le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ridotte del 50 per cento.”»;
    è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    « b-bis) al comma 9-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, all'attuale concessionaria del SISTRI è corrisposta, a titolo di anticipazione delle somme da versare per l'indennizzo dei costi di produzione e salvo conguaglio, da effettuare a seguito della procedura prevista dal periodo precedente, la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Al pagamento delle somme a titolo di anticipazione provvede, entro il 31 marzo 2016, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito dei propri stanziamenti di bilancio”»;
   al comma 2:
    all'alinea, le parole: «, sono aggiunti i seguenti commi» sono sostituite dalle seguenti: «sono inseriti i seguenti»;
    al capoverso 3-ter, le parole: «, dell'Allegato II, parte I, alla Parte Quinta del presente decreto ovvero ai sensi dell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della parte I dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto ovvero ai sensi della parte II dell'allegato II alla parte quinta del presente decreto» e le parole: «nell'Allegato II, parte II, alla Parte Quinta» sono sostituite dalle seguenti: «nella parte II dell'allegato II alla parte quinta»;
   alla rubrica, le parole: «dell'ambiente,» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e».

  All'articolo 10:
   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 17 dicembre 2014, n. 198, le parole: “entro un anno” sono sostituite dalle seguenti: “entro diciotto mesi”»;
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. All'articolo 14, comma 11, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, le parole: “per i soli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2016” e le parole: “31 dicembre 2015” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2016”.
  2-ter. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2-quater. Resta ferma la detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi dagli organismi di formazione professionale utilizzati nella realizzazione di attività formative per l'acquisizione di una qualifica professionale, per le quali abbiano percepito contributi a fondo perduto, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sempre che la detrazione sia stata operata anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che l'imposta non sia stata considerata dall'ente erogatore del contributo quale spesa ammessa al finanziamento.
  2-quinquies. In coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del regolamento di cui al decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2-sexies. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2016, a 5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione, per i medesimi anni, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2”»;
   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 gli enti locali sono esclusi dal divieto di cui al citato articolo 1, comma 141, della legge n. 228 del 2012»;
   dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Le richieste di cui all'articolo 56-bis, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, possono essere effettuate, secondo le modalità ivi indicate, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ed entro il termine perentorio del 31 dicembre 2016»;
   al comma 7, la parola: «aggiunte» è sostituita dalla seguente: «inserite»;
   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, continuano a essere assicurati dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. La disposizione del precedente periodo è richiamata nello statuto dell'Ente, adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze.
  7-ter. In considerazione della soppressione dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana, prevista per il 1o gennaio 2018, all'articolo 8, comma 2, decimo periodo, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, le parole: “2016” e “2017” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “2017” e “2018”.
  7-quater. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: “l'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI)” sono sostituite dalle seguenti: “l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana”;
    2) le parole: “30 settembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2016”;
    3) le parole: “del direttore generale” sono sostituite dalle seguenti: “dell'amministratore”;
    4) le parole: “per l'anno 2014” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2016”;
    5) dopo le parole: “pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili” sono inserite le seguenti: “, anche a carico di singoli comitati territoriali, ivi comprese le obbligazioni estinte nel periodo 1o gennaio 2013-31 dicembre 2015 a valere su anticipazioni bancarie,”;
    6) le parole da: “31 dicembre 2012” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2015, nei limiti delle disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2016 e non più necessarie per le finalità originarie, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e comunque limitatamente alla quota non ancora erogata”;
   b) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
    “a) dell'approvazione, da parte delle amministrazioni vigilanti, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, del rendiconto per l'anno 2015 e della delibera di accertamento dei debiti di cui al comma 1 del presente articolo, con l'indicazione di misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione di liquidità maggiorata degli interessi, adottata dal comitato di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, con asseverazione del collegio dei revisori dei conti”;
   c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
  "2-bis. Le risorse derivanti dalle riduzioni del finanziamento previsto per l'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana e per l'Associazione della Croce Rossa italiana, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, a decorrere dall'anno di applicazione delle medesime riduzioni, sono vincolate al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo, nella misura di 6 milioni di euro annui per l'intero periodo di rimborso della medesima anticipazione. Il predetto importo, ove non utilizzato per la finalità di cui al primo periodo, costituisce un'economia per il bilancio statale. Fino all'applicazione delle citate riduzioni, e, comunque, in caso di insufficienza del predetto importo, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a trattenere le risorse necessarie, fino a concorrenza della rata da rimborsare, a valere sulle somme a qualunque titolo dovute dallo Stato all'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 178 del 2012, i proventi derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare dell'Ente strumentale alla Croce Rossa italiana o dell'Associazione della Croce Rossa italiana sono prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di liquidità di cui al comma 1 del presente articolo”»;
   al comma 8, le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo»;
   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:
  «8-bis. Anche per l'anno 2016 è prorogato l'utilizzo delle somme iscritte in conto residui nell'anno 2015 nel bilancio dello Stato, relative all'applicazione delle disposizioni normative in tema di split payment introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-ter. All'articolo 6, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “2014, 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “2014, 2015, 2016 e 2017”.
  8-quater. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: “limitatamente al periodo 2011-2016” sono sostituite dalle seguenti: “limitatamente al periodo 2011-2017”.
  8-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b), della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è prorogata al 31 dicembre 2016 al fine di consentire l'integrale passaggio di tutto il personale nella sezione “Dogane” del ruolo dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli con conseguente soppressione delle distinte sezioni all'interno del ruolo unico del personale non dirigenziale, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 346, lettera e), della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8-sexies. Al fine di consentire il pagamento dei compensi per lavoro straordinario ai corpi di polizia, nelle more del perfezionamento del decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 43, tredicesimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, sono prorogati all'anno 2016 i limiti massimi stabiliti dal decreto adottato ai sensi del medesimo articolo 43, tredicesimo comma, per l'anno 2015».

  All'articolo 11:
   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, è prorogato al 31 dicembre 2018.
  2-ter. Al comma 14-bis dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, al primo periodo, le parole: “negli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” e, al secondo periodo, le parole: “per ciascuno degli anni 2015 e 2016” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”»;
   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  «3-bis. Il termine del 31 dicembre 2015 relativo alle disposizioni di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3554 del 5 dicembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2006, stabilito dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, come modificato dall'articolo 9, comma 4-quinquies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  3-ter. Per lo svolgimento di attività di supporto tecnico e amministrativo alla regione Campania in attuazione degli interventi di bonifica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, l'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo continua ad avvalersi del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato attualmente in servizio, ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento previste dall'articolo 9, comma 36, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3-quater. Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, come sostituito dal comma 7-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, è prorogato al 31 dicembre 2016. Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo di 500.000 euro, a valere sulle risorse disponibili delle contabilità speciali di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, ricorrendo eventualmente alla ridefinizione degli interventi programmati.
  3-quinquies. Per consentire la prosecuzione degli interventi di bonifica dei siti inquinati nella terra dei fuochi, il termine del 31 dicembre 2015, previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, per garantire la continuità dell'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, è prorogato al 31 luglio 2016».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis.(Proroga di termini in materia ambientale). – 1. Il termine di cui all'articolo 33, comma 10, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è prorogato di sessanta giorni.
  2. Entro trenta giorni dall'approvazione del programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui all'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, o di stralci di detto programma relativi a interventi urgenti o propedeutici, le risorse residue dei fondi stanziati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il sito di interesse nazionale “Bagnoli-Coroglio” ed erogati al comune di Napoli, non ancora impegnate alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono destinate al finanziamento dei medesimi interventi, secondo gli indirizzi della cabina di regia di cui al comma 13 del medesimo articolo 33 del decreto-legge n. 133 del 2014.
  3. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 12, le parole da: “Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una società per azioni” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “La trascrizione del decreto di trasferimento al Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa è riconosciuto un importo corrispondente al valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti, rilevato dall'Agenzia del demanio alla data del trasferimento della proprietà. Tale importo è versato alla curatela fallimentare mediante strumenti finanziari, di durata non superiore a quindici anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, emessi su mercati regolamentati dal Soggetto Attuatore, anche al fine di soddisfare ulteriori fabbisogni per interventi necessari all'attuazione del programma di cui al comma 8. L'emissione degli strumenti finanziari di cui al presente comma non comporta l'esclusione dai limiti relativi al trattamento economico stabiliti dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Dalla trascrizione del decreto di trasferimento e alla consegna dei suddetti titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura Spa, sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del predetto decreto, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, e gli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta. Il Soggetto Attuatore ha diritto all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili ad esso trasferiti, secondo le modalità indicate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla comunicazione della determinazione del valore suddetto da parte dell'Agenzia del demanio. Restano fermi gli eventuali obblighi a carico dei creditori fallimentari o dei loro aventi causa a titolo di responsabilità per i costi della bonifica”;
   b) il comma 13.1 è abrogato;
   c) al comma 13-quater, le parole: “ovvero della società da quest'ultimo costituita” sono soppresse».

  Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 12-bis.(Proroga del termine dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro). – 1. Il termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, previsto dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 2014, n. 82, è prorogato sino alla fine della XVII legislatura.

  Art. 12-ter.(Proroga di termini in materia di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri). – 1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, la parola: “dieci” è sostituita dalla seguente: “venti”.
  2. Le domande di cui al comma 1 dell'articolo 4 della legge 30 marzo 2004, n. 92, corredate della relativa documentazione, sono inviate alla Commissione di cui all'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2004.
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 12-quater.(Proroga della durata in carica del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine dei giornalisti). – 1. I componenti del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, di cui all'articolo 17 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, e dei Consigli regionali di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 69 del 1963 rimangono in carica sino al 31 dicembre 2016».

A.C. 3513-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Proroga termini in materia di pubbliche amministrazioni).

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2017.
1. 300. Della Valle.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 marzo 2017.
1. 301. Da Villa.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3.1 Ai fini delle assunzioni di cui ai commi 2 e 3 nella qualifica di vigile del fuoco si procede secondo le seguenti modalità:
   a) con la medesima ripartizione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
   b) in caso di esaurimento della graduatoria relativa alla procedura selettiva indetta con decreto ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, il competente Ministero dell'interno è autorizzato nei limiti di spesa di cui ai commi precedenti ad indire con apposito decreto una nuova procedura riservata al personale volontario del corpo nazionale vigili del fuoco al fine di garantire l'equa ripartizione delle assunzioni tra personale interno ed esterno.
1. 7. Labriola.

  Dopo il comma 3-bis aggiungere il seguente:
  3-ter. All'articolo 1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, al comma 8-bis, aggiungere in fine, il seguente periodo: «Tale relazione dovrà essere consegnata anche alle Associazioni del territorio legalmente costituite che hanno come obbiettivo la salvaguardia della salute dei cittadini e il risanamento ambientale, oltre che alle organizzazioni sindacali rappresentative per la sicurezza e la salute dei lavoratori dell'Ilva, compresi dipendenti delle aziende in appalto».
1. 302. Formisano.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:
  3-ter. All'articolo 1, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191 «Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA» convertito con modificazioni dalla legge 1o febbraio 2016, n. 13, al comma 6-decies, dopo il primo periodo, inserire il seguente: ”Per tutti i lavoratori dell'ILVA, compreso lo stabilimento di Taranto, si prevede il mantenimento del trattamento economico per i contratti di solidarietà in vigore alla stipula degli accordi aziendali e comunque quello stabilito prima dell'entrata in vigore della legge 183 del 10 dicembre 2014.
1. 303. Formisano.
(Inammissibile)

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2017.
1. 304. Di Benedetto.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 marzo 2017.
1. 305. Dall'Osso.

  Sopprimere il comma 5.
1. 131. Cozzolino.

  Sopprimere il comma 8.
1. 134. Nesci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
1. 127. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*1. 177. Ciprini, Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Nuti.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*1. 126. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  8-bis. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
*1. 307. Paglia, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Pannarale, Duranti, Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» con le seguenti: sono soppresse.
** 1. 160. Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Melilla, Marcon.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» con le seguenti: sono soppresse.
**1. 35. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» con le seguenti: sono soppresse.
**1. 119. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» con le seguenti: sono soppresse.
**1. 151. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014 e per l'anno 2015».
*1. 120. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014 e per l'anno 2015».
*1. 36. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014 e per l'anno 2015».
*1. 152. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 9-bis, sostituire le parole: «per l'anno 2015» con le seguenti: «per l'anno 2014 e per l'anno 2015».
*1. 155. Quaranta, D'Attorre, Marcon, Melilla, Costantino.

  Sopprimere il comma 10.
1. 132. Nuti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:
  10.1 Al fine di favorire il processo di stabilizzazione del personale precario e per promuovere il definitivo prosciugamento del bacino del precariato storico presso le pubbliche amministrazioni negli enti locali territoriali delle regioni a Statuto speciale, i termini e le condizioni di cui all'articolo 4, comma 9-bis, quarto e quinto periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, così come modificati dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 2018. Sono altresì prorogate al 31 dicembre 2018 le deroghe previste nei periodi quinto, sesto e settimo, così come introdotti dall'articolo 1, comma 215 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
  10.2. Con onere finanziario a carico dei rispettivi bilanci o a valere su risorse regionali, gli enti di cui al comma 10.1 possono stabilizzare il personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che sia in possesso dei requisiti di anzianità prescritti dal primo periodo dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché del personale di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni ed integrazioni, in legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  10.3. Ai fini del conseguimento delle finalità di cui al comma 10.1, le regioni e gli enti territoriali di cui al medesimo comma 10-bis, possono promuovere la costituzione di un'Agenzia del Lavoro, di seguito Agenzia, nella forma di Società consortile per la fornitura professionale di manodopera a tempo determinato. Per le funzioni amministrative e direzionali dell'Agenzia potrà essere utilizzato, per il periodo necessario, personale in atto dipendente dalla regione.
  10.4. L'Agenzia, secondo modalità, criteri e procedure da stabilirsi con legge regionale, da approvarsi inderogabilmente entro il 30 luglio 2016, destinerà il personale di cui al comma 10.1, prioritariamente presso ciascuno dei soggetti richiedenti di cui al medesimo comma 10.1 nel quale prestava la propria attività lavorativa, nel rispetto della categoria di inquadramento e dei profili professionali posseduti all'atto dell'assunzione presso l'Agenzia e, successivamente, presso gli uffici della regione e gli uffici periferici dello Stato che ne facciano richiesta.
  10.5. Ove, nei termini di cui al comma 10.4, la regione non dovesse dotarsi della legge regionale che definisca modalità, criteri e procedure per la stabilizzazione e collocazione del personale di cui al comma 10.1, restano immutate le proroghe e le deroghe previste dall'articolo 1, comma 215, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 76. Capodicasa, Iacono, Albanella, Amoddio, Berretta, Boccadutri, Burtone, Cardinale, Causi, Culotta, Greco, Lauricella, Moscatt, Piccione, Raciti, Ribaudo, Schirò, Taranto, Zappulla.
(Inammissibile limitatamente ai commi 10.2, 10.3, 10.4, 10.5)

  Dopo il comma 10 aggiungere i seguenti:
  10.1. Fatto salvo il rispetto dell'equilibrio di bilancio così come previsto ai commi 707 e seguenti della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per le regioni a statuto ordinario che rispettano il parametro previsto dall'articolo 6, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, come integrato dall'articolo 35, comma 1-bis del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, la riduzione delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, prevista dall'articolo 1, comma 236, della legge 30 dicembre 2015 n. 208, decorre dal 1o gennaio 2017.
  10.2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 106. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti

  10.1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 332 le parole: «1o settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o settembre 2017»;
   b) al comma 333 le parole: «1o settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o settembre 2017»;
   c) al comma 334 le parole: «dall'anno scolastico 2015/2016» ovunque ricorrano sono sostituite con le seguenti: «dall'anno scolastico 2017/2018»

  10. 2. A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 ed in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al comma 5-bis, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento». In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
1. 111. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di tutelare il sistema Scolastico della regione Sicilia per l'assenza di graduatorie valide ai fini del reclutamento dei Dirigenti Scolastici, ridurre le reggenze ed assicurare una stabile presenza dei Dirigenti Scolastici nelle scuole, i soggetti inclusi nell'elenco n. 1 di cui al Decreto MIUR.AOODRSI.REG.UFF della Regione Sicilia n. 12395 USC che hanno frequentato per almeno 65 ore il corso di formazione ai sensi del decreto ministeriale n. 499 del 2015, svolgono un periodo di tirocinio di almeno 300 ore nelle scuole dove prestano servizio affiancando il Dirigente Scolastico titolare che è nominato tutor senza oneri per lo Stato. Il periodo di tirocinio viene svolto mantenendo la stessa fascia di retribuzione attualmente percepita e senza alcuna indennità aggiuntiva e comunque senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. Al termine del periodo di tirocinio i tirocinanti presentano al tutor una relazione sull'esperienza svolta. Entro il 31 luglio 2016 sostengono una prova orale sull'esperienza maturata e sulla relazione presentata ad una commissione costituita da due componenti nominati dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia e dal dirigente scolastico tutor. A seguito del superamento della prova, i tirocinanti sono immessi nel ruoli dei Dirigenti Scolastici con decorrenza 1o settembre 2016 nelle sedi disponibili a quella data nella Regione Sicilia. I soggetti che dovessero rimanere esclusi per carenza di posti disponibili sono inseriti dall'ufficio scolastico regionale per la Sicilia nella graduatoria regionale di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 306. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1 A decorrere dall'anno 2016, al personale di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, con specifico riguardo a quello in servizio e in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti di cui di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e all'articolo 16, comma 1, della legge 19 novembre 1990 n. 341, si applica la disciplina prevista del citato comma 10 della legge n. 4 del 1999. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per l'anno 2016 e per i successivi, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
1. 88. Binetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 73, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, dopo le parole: «2015/2016» sono aggiunte le seguenti: «nonché nell'anno scolastico 2016/2017»;
   b) le parole: «2016/2017», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
1. 136. Luigi Gallo.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 79, della legge 13 luglio 2015, n. 107, primo periodo, le parole: « 2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
1. 310. Vacca.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al primo periodo:
    1) le parole «per l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017»;
    2) le parole «per il medesimo anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti «per i medesimi anni scolastici»;
    3) in fondo, le parole «al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012», sono sostituite dalle seguenti «al termine delle quali dovranno essere esaurite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012».
   b) Dopo il primo periodo aggiungere i seguenti: ”A partire dall'anno scolastico 2016/2017, prima di indire nuovi concorsi ed in deroga a quanto stabilito dal successivo comma 114, il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca è autorizzato a potenziare l'organico della scuola dell'infanzia, assumendo prioritariamente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, e con le modalità previste dal successivo comma 109, lettera e), tutti i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4o serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e che, non risultando ancora assunti per incapienza nelle regioni per cui hanno concorso, ne abbiano presentato apposita istanza al medesimo Ministero. Al termine della procedura di cui al precedente periodo le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse.
1. 308. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Ricciatti, Airaudo, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 95, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) Al primo periodo:
    1) le parole «per l'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti «Per gli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017»;
    2) le parole «per il medesimo anno scolastico» sono sostituite dalle seguenti «per i medesimi anni scolastici»;
    3) in fondo, le parole «al termine delle quali sono soppresse le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012», sono sostituite dalle seguenti «al termine delle quali dovranno essere esaurite le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami banditi anteriormente al 2012».
   b) Dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2016/2017, prima di indire nuovi concorsi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e delle ricerca è autorizzato a potenziare l'organico della scuola dell'infanzia, assumendo a tempo indeterminato prioritariamente, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 399, comma 2, del decreto legislativo n. 297 del 1994, tutti i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4o serie speciale 25 settembre 2012, n. 75 e che, non risultando ancora assunti per incapienza nelle regioni per cui hanno concorso, ne abbiano presentato apposita istanza al medesimo Ministero. Al termine della procedura di cui al precedente periodo le graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 24 settembre 2012, n. 82, sono soppresse».
1. 309. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 107 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021».
1. 110. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10. 1. All'articolo 1, comma 108 della legge 13 luglio 2015, n. 107, quarto periodo, le parole: «Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro gli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016».
1. 109. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. Il termine dell'anno scolastico 2015/2016 di cui all'articolo 1, comma 108, quarto periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è prorogato, per l'assegnazione provvisoria sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della legge n. 107 del 2015, all'anno scolastico 2016/2017 per i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016.
1. 64. Rocchi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1 All'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o giugno 2016».
1. 113. Rampelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 129, della legge 13 luglio 2015, n. 107, alinea, le parole: «Dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «Dall'anno scolastico 2017/2018».
1. 137. Marzana.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1 All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2018».
*1. 43. Rampelli.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2018».
*1. 112. Borghesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 131, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «1o settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o settembre 2017».
1. 311. Simone Valente.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. All'articolo 1, comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole «1o
settembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «primo concorso bandito ai sensi del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera b), n. 2».
1. 22. Centemero, Occhiuto.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. Il termine di cui al comma 180, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è prorogato fino a ventiquattro mesi per l'emanazione del decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 181, lettera e) della predetta legge. Sino a tale data, al fine di equiparare la situazione dei candidati utilmente inseriti nella graduatoria di merito della scuola dell'infanzia costituita a seguito del concorso di cui al Decreto del direttore generale per il personale scolastico 24 settembre 2012, n. 82, alle situazioni dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie della predetta procedura concorsuale per le scuole primaria, secondaria di primo e secondo grado, le cui immissioni in ruolo sono state implementate dai posti di potenziamento di cui alla Tabella 1 allegata alla legge 13 luglio 2015, n. 107, è conseguentemente prorogata la validità delle graduatorie in essere concernenti il concorso a posti per la scuola dell'infanzia predetto, per l'assunzione dei soggetti ivi inseriti. La presente disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”.
1. 320. Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di consentire all'INVALSI di realizzare le azioni di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, comma 144, lo stesso istituto e autorizzato ad integrare il programma straordinario di reclutamento di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a copertura di tutti i posti della dotazione organica già vacanti o che si renderanno tali entro il 31 dicembre 2016. Alle relative procedure non si applica il termine di cui al primo periodo dell'articolo 19, comma 1, del citato decreto legge. I costi derivanti dal reclutamento devono essere interamente coperti dal fondo ordinario dell'istituto.
1. 316. Carocci.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1 All'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituire le parole: «dal 1o gennaio 2016» con le seguenti: «dal 1o gennaio 2017».
1. 161. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2016, delle misure destinate a migliorare le modalità di uscita dal mercato del lavoro, in particolare per i lavoratori del comparto pubblico che siano in possesso dei requisiti minimi necessari, sono adottate le seguenti misure:
   a) al comma 281 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «Al fine di portare a conclusione la sperimentazione» sono sostituite dalle parole: «Al fine di poter proseguire la sperimentazione»; le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»; le parole: «160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017» sono sostituite dalle seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2016, di 95 milioni di euro per l'anno 2017 e 49 milioni per l'anno 2018.»;
   b) limitatamente all'anno 2016, sono comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, primo e quarto comma, le domande di riammissione in servizio già presentate e respinte per indisponibilità di posti ovvero per valutazione discrezionale dell'amministrazione, riguardanti i lavoratori che, entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
1. 96. Lupi, Sammarco.

  Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:
  10.1. Limitatamente all'anno 2016, sono comunque accolte dall'Ufficio scolastico competente, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, primo e quarto comma, le domande di riammissione in servizio già presentate e respinte per indisponibilità di posti ovvero per valutazione discrezionale dell'amministrazione, riguardanti i lavoratori che, entro l'anno scolastico 2011/2012 avevano maturato, ai sensi dell'articolo 59; comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, valutati 6,5 milioni per l'anno 2016, 4,5 milioni per l'anno 2017 e 1 milione di euro per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 312. Lupi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10.1. La dotazione annua dello stanziamento previsto dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è prorogata per un importo complessivamente non superiore a 70 milioni di euro, da destinarsi alla copertura degli oneri sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per gli accertamenti medico legali, richiesti all'INPS o alle Aziende Sanitarie Locali. All'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 70 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 125. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 10-quinquies, aggiungere il seguente:
  10-quinquies.1 All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis Qualora alla data del 1o gennaio 2015 risultino in corso procedure finalizzate alla costituzione del fondo di solidarietà bilaterale territoriale di cui al comma 1, l'obbligo di contribuzione al fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29 è sospeso fino al completamento delle medesime procedure e comunque non oltre il 30 aprile 2015 e con riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di solidarietà bilaterale entro il 30 aprile 2015, l'obbligo e comunque ripristinato anche in relazione alle mensilità di sospensione».
1. 313. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 10-septies.
1. 314. Ghizzoni.

  Al comma 10-octies, aggiungere, in fine, le parole: All'articolo 22, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, secondo periodo, le parole: «non può comunque essere superiore a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «non può comunque essere superiore a sei anni».
1. 315. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:
  10-novies. Nell'ambito dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) stabiliti dall'articolo 1 commi da 747 a 749 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli atenei e alle università con sede nel territorio della regione Sardegna è prorogato per l'anno 2016 il medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015.
*1. 317. Piras, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Pannarale.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:
  10-novies. Nell'ambito dei criteri di ripartizione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università (FFO) stabiliti dall'articolo 1 commi da 747 a 749 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, agli atenei e alle università con sede nel territorio della regione Sardegna è prorogato per l'anno 2016 il medesimo finanziamento erogato nell'anno 2015.
*1. 318. Capelli.
(Inammissibile)

  All'articolo 1, dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:
  10-novies. All'articolo 1, comma 229 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole «unioni di comuni» aggiungere le parole «Roma Capitale», e, in fine, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni e Roma Capitale possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente».
1. 321. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:
  10-novies. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 17, comma 1, lettera c, della legge 7 agosto 2015, n. 124, all'articolo 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente» sono aggiunte le presenti: «ad eccezione per quelle amministrazioni che al 31/12/2015 hanno graduatorie con vincitori di concorso non assunti A dette amministrazioni si estende quanto disciplinato per i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché per le unioni di comuni, di cui al comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208».
1. 322. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:
  10-novies. Al comma 568 dell'articolo 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».
1. 319. Carfagna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 10-octies, aggiungere il seguente:
  10-novies. È sospesa fino al 1o gennaio 2018 l'applicazione del comma 511 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
1. 129. Crippa.

ART. 2.
(Proroga di termini in materia di giustizia amministrativa).

  Sopprimere il comma 1.
2. 12. Businarolo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
*2. 5. Sisto, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «sei».
*2. 300. Bonafede.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 18, comma 1-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
2. 13. Mottola.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpare entro il 2018 i tribunali di Avezzano e Sulmona, la data di accorpamento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere la parola: amministrativa.
2. 301. Colletti.

  Dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. In considerazione del ritardo nella realizzazione a seguito del sisma del 6 aprile 2009, della sede giudiziaria dell'Aquila ove accorpare entro il 2018 i tribunali di Avezzano e Sulmona, la data di accorpamento è prorogata al 31 dicembre 2025. E conseguentemente modificata la tabella A del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2016, 2017 e 2018, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. 9. Piccone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Proroga in materia di giustizia).

  1. A causa dell'incompleta realizzazione della sede del tribunale de L'Aquila, relativamente alle circoscrizioni giudiziarie di Sulmona e Avezzano, il termine di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, come prorogato dall'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, è prorogato di ulteriori quattro anni.
2. 06. Sisto, Centemero, Gullo.

ART. 2-bis.
(Proroga di termini in materia di giustizia ordinaria).

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. 1. – (Proroga di termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori). – 1. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
*2-bis. 05. Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. 1. – (Proroga di termini in materia di giustizia, con particolare riferimento all'accesso all'albo dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori). – 2-bis. Al comma 4, dell'articolo 22, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola «tre» è sostituita dalla seguente «cinque».
*2-bis. 0300. Rampelli.

ART. 2-quater.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del medesimo decreto legislativo. Al relativo onere si provvede a valere sulle risorse del fondo istituito ai sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018.
2-quater. 300. Russo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. È prorogata fino al 31 dicembre 2017 l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
2-quater. 301. Russo.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dello sviluppo economico).

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre di ogni anno a partire dal 2016.
3. 58. Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015, ad esclusione dei beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale,»;
   b) al comma 733, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016».

  1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 32. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 732, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
   b) al comma 733 le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016».

  1-ter. A titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015 derivante dall'applicazione delle disposizioni del comma 1-bis, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 33. Gianluca Pini, Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 5, lettera a), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017»;
   al comma 5, lettera b), le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
3. 301. Allasia.
(Inammissibile)

  Al comma 2, capoverso, sopprimere la lettera b).
3. 38. Vallascas.

  Al comma 2, capoverso, lettera b), dopo le parole: distribuzione e misura, in vigore alla medesima data, aggiungere le seguenti: introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali.
*3. 11. Alberto Giorgetti, Bergamini, Centemero, Gullo.

  Al comma 2, capoverso, lettera b), dopo le parole: distribuzione e misura, in vigore alla medesima data, aggiungere le seguenti: introducendo contestualmente una specifica opzione tariffaria di soccorso per l'autoproduzione di energia elettrica di utenze industriali.
*3. 45. Parisi.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 149, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019»;
   b) al comma 150, le parole: «dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012».
3. 65. Parentela.

  Sostituire il comma 2-quinquies con i seguenti:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015», sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2022, al fine di compensare anche le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015».
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 20 milioni a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 31. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sostituire il comma 2-quinquies con i seguenti:
  2-quinquies. All'articolo 1, comma 194, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «a decorrere dall'anno 2015», aggiungere le seguenti: «; tale autorizzazione di spesa viene prorogata sino all'anno 2022, al fine di compensare le ulteriori riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro sulle risorse relative all'anno 2015.».
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2-quinquies, valutati in 20 milioni annui a decorrere dall'anno 2019 sino all'anno 2022, si provvede mediante corrispondente delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
3. 28. Caparini, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 27, comma 4, della legge 23 luglio 2009, n. 99, si applicano fino al 31 marzo 2016. A decorrere dal 1o aprile 2016 la facoltà di usufruire del servizio di scambio sul posto altrove dell'energia elettrica prodotta può essere esercitata dai Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti per tutti gli impianti di cui abbiano la disponibilità a qualunque titolo. A decorrere dalla stessa data, la durata della convenzione per la regolazione dello scambio sul posto altrove, stipulata tra GSE e soggetto beneficiario dello scambio, è pari a quella indicata nel piano di finanziamento dei suddetti impianti.
3. 300. Sammarco.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Al fine di favorire il completamento di programmi realizzativi nelle aree colpite da eventi calamitosi, il termine previsto al primo periodo del comma 154 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è prorogato al 31 marzo 2016.
3. 10. Misuraca, D'Alia.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-sexies. Per i lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, continua ad applicarsi, non oltre il 30 settembre 2017 e nel limite di spesa di 3,4 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017, l'aumento del 10 per cento della retribuzione persa a seguito di riduzione di orario, previsto dall'articolo 2-bis del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3. 37. Zolezzi.

ART. 3-bis.
(Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute – GSSI).

  Al comma 1, lettera b), capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: 3 milioni con le seguenti: 1,5 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo:
   sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 1 milione;
   sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 500 mila euro.
3-bis. 1. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

ART. 4.
(Proroga di termini in materie di competenza dei Ministeri dell'interno e della difesa).

  Sopprimere il comma 1.
*4. 58. Invernizzi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.
*4. 300. Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: fino al 31 luglio 2016.
4. 301. Chimienti.

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: fino al 30 settembre 2016.
4. 302. Cominardi.

  Sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.
4. 304. Toninelli.

  Sopprimere il comma 1-ter.
4. 303. Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Scotto, Pannarale.

  Sostituire il comma 1-quater con il seguente:
  1-quater. Ai partiti e movimenti politici che abbiano eletto negli anni di cui al comma 1-ter anche in forma aggregata almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo e che non ottemperano nei termini disposti dal medesimo comma, la Commissione applica la sanzione amministrativa di euro 200.000. Restano ferme le sanzioni vigenti in ordine alle eventuali irregolarità ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. 305. Aiello.

  Al comma 1-quater, dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti: che hanno almeno un rappresentante alla Camera dei deputati o al Senato della Repubblica o al Parlamento europeo.
4. 306. Aiello.

  Al comma 1-quater, dopo le parole: movimenti politici aggiungere le seguenti: iscritti nel registro nazionale di cui al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13.
4. 307. Cecconi.

  Sopprimere il comma 2.
4. 83. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 2, dopo le parole: servizi scolastici aggiungere le seguenti: e asili nido.
4. 66. Vezzali, Librandi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.
4. 82. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017.
*4. 19. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La norma deve intendersi riferita anche agli asili nido.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. Il termine di cui all'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, in relazione all'effettuazione delle verifiche sismiche negli edifici scolastici e negli asili nido, è differito al 31 dicembre 2017.
*4. 69. Dieni.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il decreto ministeriale è adottato entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione; detto termine può essere prorogato di un mese dalle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, su richiesta motivata del Ministro dell'interno.
4. 74. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il termine stabilito dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito nella legge 27 febbraio 2014, n. 15, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
4. 8. Squeri, Centemero, Gullo.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
**4. 21. Biasotti, Centemero, Gullo.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
**4. 72. Abrignani.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:
  2-bis. Il termine per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere è prorogato al 31 dicembre 2016. La prosecuzione dell'attività fino al termine suddetto è consentita a condizione che la struttura sia in possesso, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministero dell'interno 16 marzo 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012, e successive modificazioni.
**4. 88. Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole: «entro il 7 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017»;
   b) al comma 2-ter, le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*4. 7. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. All'articolo 4 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2-bis, le parole: «entro il 7 ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 7 ottobre 2017»;
   b) al comma 2-ter, le parole: «entro otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro diciotto mesi».
*4. 54. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 3.
4. 63. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2017.
4. 308. Di Vita.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
4. 309. D'Ambrosio.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2017.
4. 310. Manlio Di Stefano.

  Al comma 6, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
4. 311. Fantinati.

  Al comma 6, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quindici mesi.
4. 312. D'Uva.

  Sopprimere il comma 6-ter.
4. 316. Corda.

  Al comma 6-ter, lettera a), sostituire le parole: 30 maggio 2017 con le seguenti: 30 ottobre 2016.

  Conseguentemente, alla lettera b), sostituire le parole: 15 luglio 2017 con le seguenti: 15 gennaio 2017.
4. 317. Basilio.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
4. 22. Miotto.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1, comma 552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».
*4. 18. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 1, comma 552, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «per gli anni 2015, 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018»;
   b) alla lettera a), le parole «del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento per il 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento per il 2015 e per il 2016 e del 75 per cento per il 2017»;
   c) alla lettera b), le parole «al 25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per cento per il 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 25 per cento per gli anni 2015 e 2016, al 50 per cento per l'anno 2017 e al 75 per cento per il 2018».
*4. 80. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 6-quater, aggiungere il seguente:
  6-quinquies. All'articolo 210, comma 1-bis, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «30 settembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».
4. 68. Frusone.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2016.
*4. 313. Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2016.
*4. 314. Tancredi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, si applicano fino alla data del 31 dicembre 2016.
*4. 315. Matarrese, D'Agostino, Vecchio, Vargiu.
(Inammissibile)

ART. 4-quater.
(Proroga di termini in materia di conservazione dei dati di traffico telefonico e telematico).

  Dopo l'articolo 4-quater aggiungere il seguente:

Art. 4-quinquies.
(Misure a tutela del personale del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana).

  1. Fino al 31 dicembre 2017, il personale militare della Croce rossa italiana in servizio attivo a tempo indeterminato è impiegato, a domanda da formulare entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, quale dipendente dell'Ente strumentale della Croce rossa italiana, per fronteggiare le esigenze derivanti dall'articolo 27 della legge 29 luglio 2015, n. 115, nonché con la finalità di concorrere temporaneamente allo sviluppo dell'Associazione della Croce rossa italiana di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178.
  2. Il 1o gennaio 2018 ovvero alla data di soppressione dell'Ente Strumentale, il suddetto personale militare in servizio attivo viene trasferito, con corrispondente spostamento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
4-quater. 0300. Crimì.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 4-quater, aggiungere il seguente:

Art. 4-quinquies.

  1. All'articolo 175, comma 5-quater, del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati, in termini di competenza e di cassa, nonché quelle relative a stanziamenti riferiti a operazioni di indebitamento già autorizzate e perfezionate, contabilizzate secondo l'andamento della correlata spesa, escluse quelle previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le suddette variazioni di bilancio sono comunicate trimestralmente alla giunta».
4-quater. 0301. Peluffo.
(Inammissibile)

ART. 5.
(Proroghe in materia di beni e attività culturali e di turismo).

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
5. 300. Gagnarli.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
5. 301. Fraccaro.

  Al comma 1-bis, lettera a), sostituire la parola: 500.000 con la seguente: 150.000.
5. 10. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*5. 01. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*5. 02. Guidesi, Allasia, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*5. 03. Taranto, Arlotti, Benamati, Tidei.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017»;
   b) al comma 2, le parole: «entro il 31 dicembre 2015», sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016».
*5. 04. Ricciatti, Ferrara, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Airaudo, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Proroga disposizioni relative ai viaggi, alle vacanze e ai circuiti «tutto compreso»).

  1. All'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante il codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, le parole: «30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
  2. All'articolo 9, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2015, n. 115, le parole: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 30 giugno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017».
5. 05. Pizzolante, Tancredi.

ART. 6.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della salute).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto di definizione dei corsi di cui all'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71, è adottato con decreto del Ministro della salute, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro il 30 giugno 2016.
6. 21. Spessotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di dare concreta e tempestiva attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente di mare, all'articolo 11, comma 2, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «, da emanarsi entro il 30 giugno 2016».
6. 22. Nicola Bianchi.

  Sopprimere il comma 2.
6. 25. Lorefice.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 30 marzo 2016.
6. 23. Colonnese.

  Al comma 2, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 30 giugno 2016.
6. 24. Baroni.

  Sopprimere il comma 3.
6. 26. Grillo.

  Al comma 3, capoverso comma 16, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
6. 27. Silvia Giordano.

  Al comma 3, capoverso comma 16, secondo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
6. 28. Mantero.

  Sostituire i commi 4 e 4-bis con i seguenti:
  4. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, quinto periodo, dopo le parole: «Per l'anno 2014», sono aggiunte le seguenti: «e per gli anni 2015 e 2016».
  4-bis. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
  «7-bis. Al fine di consentire l'accelerazione delle procedure per l'intesa finalizzata alla determinazione dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità, per l'anno 2016, in deroga a quanto previsto dall'articolo 27, commi 5 e 7, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, qualora alla data del 31 gennaio 2016 non dovessero risultare chiuse le verifiche da parte dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa del 23 marzo 2005 sui conti consuntivi relativi all'anno 2014, si considerano come regioni di riferimento quelle stabilite dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 17 dicembre 2015.».
6. 17. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 4-bis, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero della salute provvede entro il 30 giugno 2016, all'aggiornamento del nomenclatore protesico, al fine di adeguarlo ed alle esigenze dell'utenza e alle nuove risorse disponibili sui piano tecnologico.
6. 300. Binetti.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. All'articolo 1, comma 601, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole da: «30 aprile 2015» fino a: «presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016, il Ministro della salute, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, applica per il 2016 i pesi secondo i criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.».
6. 7. Russo, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, e successive modificazioni, ad eccezione dell'articolo 1-bis, le parole: «1o gennaio 2016», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2017».
6. 02. Rondini, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

ART. 7.
(Proroga di termini in materia di infrastrutture e di trasporti).

  Al comma 1, dopo le parole: legge 27 febbraio 2015, n. 11 aggiungere le seguenti: le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto» e.
*7. 53. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 27 febbraio 2015, n. 11 aggiungere le seguenti: le parole «Con esclusivo riferimento ai contratti di appalto relativi a lavori» sono sostituite dalle seguenti: «Con riferimento ai contratti di appalto» e.
*7. 65. Librandi.

  Al comma 1 sostituire le parole: «31 luglio 2016» con le seguenti: «31 dicembre 2017, e comunque fino al termine di applicazione della decisione 14 luglio 2015, n. 2015/1401, con cui il consiglio dell'Unione europea ha autorizzato l'Italia ad applicare, fino al 31 dicembre 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto split payment)».
7. 77. Abrignani.

  Al comma 1, sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
7. 74. Abrignani.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016 o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
7. 78. Abrignani.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: 31 luglio 2016, con le seguenti: 31 dicembre 2016, o comunque sino alla data che verrà indicata nei provvedimenti di recepimento per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e di riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.
7. 75. Abrignani.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
7. 58. De Lorenzis.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 luglio 2016.
7. 94. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
7. 300. Grande.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fino all'emanazione del decreto attuativo di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, è sospesa l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.
7. 71. Catalano, Librandi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. All'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, le parole: «31 marzo 2010» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
7. 69. Catalano, Librandi.

  Al comma 6 sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2016.
7. 301. Liuzzi.

  Al comma 6, sostituire le parole: 31 luglio 2016 con le seguenti: 30 settembre 2016.
7. 302. L'Abbate.

  Sopprimere il comma 7.
*7. 8. Brunetta, Centemero, Gullo.

  Sopprimere il comma 7.
*7. 64. Brescia.

  Al comma 7, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o maggio 2016.
7. 60. Mannino.

  Al comma 7, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 31 luglio 2016.
7. 95. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 30 giugno 2016.
7. 59. Carinelli.

  Al comma 9-ter, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e non è ulteriormente prorogabile.
7. 401. Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11.1 Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.
  11. 2 Il termine di cui al comma 11-bis, può essere sospeso esclusivamente su richiesta motivata e certificata del Comune competente per territorio alla Prefettura di riferimento, nel caso in cui lo stesso abbia attivato le iniziative, ivi compresa la graduazione degli sfratti, relative alla disponibilità effettiva delle risorse di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, nonché degli alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, resi effettivamente disponibili.
  11.3 Gli alloggi oggetto di interventi di manutenzione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n.80, ed effettivamente disponibili, nonché le risorse del fondo, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella quota destinata dalla ripartizione effettuata in sede di Conferenza Unificata del 21 gennaio 2015, sono assegnati prioritariamente alle categorie sociali di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 8 febbraio 2007 n. 9, e alle famiglie con i requisiti di cui al citato Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, al fine di garantire loro il passaggio da casa a casa e l'effettivo accompagnamento sociale da parte dell'Amministrazione comunale.
7. 86. Scotto, Zaratti, Melilla, Fassina, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11.1 Il termine previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 2008, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2008, n. 199 è prorogato al 31 dicembre 2016. Tale termine si applica anche alle esecuzioni di sfratto motivate da morosità per le famiglie che hanno i requisiti di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 14 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2014, n. 161.
7. 87. Zaratti, Pellegrino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11.1 All'articolo 1 comma 1 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
  11.2 Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma, si provvede comunque nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi 11-quater e 11-quinquies.
  11.3 Al comma 5-bis dell'articolo 96 del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  11.4 Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
7. 88. Zaratti, Pellegrino, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:
  11.1 All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «2014 e 2015» sono sostituite con le seguenti: «2014, 2015, 2016, 2017 e 2018».
  11.2 Il comma 4-bis dell'articolo 37 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 è abrogato.
7. 89. Zaratti, Pellegrino, Costantino, Scotto, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1o gennaio 2017.
*7. 6. Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'entrata in vigore della revoca delle risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione della tranvia Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, è prorogata al 1o gennaio 2017.
*7. 303. De Rosa.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. Il termine di cinque anni per l'utilizzazione edificatoria dell'area prevista dall'articolo 1, comma 474, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, prorogato dal decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è ulteriormente prorogato di cinque anni, a decorrere dalla data della rivalutazione, e, pertanto, fino al 31 dicembre 2020.
7. 57. Busin, Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 11-bis.
7. 304. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Quaranta, Marcon, Costantino.

ART. 8.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  Al comma 1, lettera a), premettere le parole: In ragione della mancata adozione delle opportune modifiche normative con particolare riferimento alla semplificazione e al miglioramento tecnologico dell'intero sistema SISTRI.
8. 29. Busto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo fino alla fine della lettera.
8. 304. Zaratti, Pellegrino, Melilla, Quaranta, Marcon, Costantino.

   Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: le sanzioni fino alla fine della lettera con le seguenti: non si applicano le sanzioni di cui all'articolo 260-bis, commi 1 e 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
8. 300. Grimoldi, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
*8. 7. Squeri, Centemero, Gullo.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
*8. 16. Grimoldi, Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 3-bis, terzo periodo, le parole: «1o aprile 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o aprile 2017».
*8. 33. Librandi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8. 27. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**8. 30. Daga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: stabilito al 31 dicembre 2016 con le seguenti: non oltre la piena operatività del nuovo sistema di tracciabilità individuato a mezzo di procedure ad evidenza pubblica, bandite dalla Consip il 26 giugno 2015, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016.
8. 305. Pellegrino, Zaratti, Melilla, Quaranta, Marcon, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al 31 dicembre 2016 con le seguenti: al 30 giugno 2016.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: sino al 31 dicembre 2016 con le seguenti: sino al 30 giugno 2016.
8. 31. Terzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 96, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «31 dicembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 5. Centemero, Gullo.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 23. Micillo.

  Sopprimere il comma 2.
*8. 37. Pellegrino, Zaratti, D'Attorre, Marcon, Melilla, Quaranta, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Sannicandro, Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, Ferrara, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini.

  Al comma 2, sopprimere il capoverso comma 3-bis.
8. 25. Dell'Orco.

  Al comma 2, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 30 aprile 2016.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 30 aprile 2016.
8. 39. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 2, capoverso comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2016

  Conseguentemente,
   al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:
e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura;
   al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 31 maggio 2016.
8. 24. Battelli.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: alla data del 31 dicembre 2015 con le seguenti: alla data del 31 luglio 2015

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e che non siano sottoposti a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea, che abbiano rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non siano oggetto di indagini della magistratura.
8. 26. Del Grosso.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, primo periodo, sostituire le parole: , alla data del 31 dicembre 2015, con le seguenti: , alla data del 31 luglio 2015.
8. 20. Paolo Bernini.

  Al comma 2, capoverso comma 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: e comunque non oltre il 1o gennaio 2017, con le seguenti: e comunque non oltre il 31 maggio 2016.

  Conseguentemente al secondo periodo dopo la parola: gestore aggiungere le seguenti: , non sottoposto a procedure di indagine o di infrazione da parte della Commissione europea e che abbia rispettato tutte le osservazioni del documento autorizzativo per il quale è richiesta la proroga e che non sia oggetto di indagini della magistratura,.
8. 21. Massimiliano Bernini.

  Al comma 3, premettere le parole: Al fine di scongiurare l'incenerimento di specifiche tipologie di rifiuti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: 29 febbraio 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2015.
8. 22. Vignaroli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 2 del decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. A decorrere dal 1o giugno 2016, il 50 per cento delle somme derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate ai sensi del presente articolo, è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad un apposito Fondo istituito presso lo Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e destinato alle attività istituzionali di tutela ambientale, ivi comprese quelle di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni di cui sopra, di conseguimento degli obiettivi di riduzione previsti dalla Direttiva (UE) 2015/720, di promozione della raccolta differenziata e del recupero dei rifiuti organici e di riduzione del collocamento in discarica di tali rifiuti, Il restante 50 per cento dei suddetti proventi è attribuito ai Comuni nel cui territorio sono state accertate le relative violazioni ed è destinato alle relative attività istituzionali, con particolare riferimento a quelle in materia di prevenzione della produzione di rifiuti, gestione dei rifiuti urbani e assimilati, raccolta differenziata e al compostaggio dei rifiuti organici, informazione e comunicazione ambientale. Con provvedimento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dell'interno e con il Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità attuative del presente comma.».
8. 302. Stella Bianchi, Giovanna Sanna.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni.
8. 3. Russo, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o febbraio 2013, n. 11, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il termine di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e successive modificazioni, è differito al 31 dicembre 2016 nelle more della riorganizzazione del ciclo dei rifiuti in Campania.».
8. 2. Russo, Centemero, Occhiuto, Squeri.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
8. 4. Russo, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 174, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le parole: “nell'anno scolastico 2015/2016” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 15 febbraio 2016”»;
   b) alla lettera c) le parole: «31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».
8. 303. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996».
*9. 3. Tancredi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, dopo le parole: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero entro il 31 dicembre 2016 per gli enti esponenziali che si sono insediati dopo il 10 febbraio 1996».
*9. 4. Faenzi, Abrignani.

  Dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. All'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole: «60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 dicembre 2018» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, a seguito delle modifiche alla composizione della commissione previste dall'articolo 20, comma 1, lettera c), n. 1), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151, che hanno effetto ai fini della nomina dei membri della commissione in scadenza il 3 luglio 2019».
9. 04. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

ART. 10.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria).

  Sopprimere il comma 1.
*10. 116. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimere il comma 1.
*10. 136. Castelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'articolo 10, comma 2-ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio delle funzioni relative alla riscossione,» sono soppresse.
10. 35. Ruocco.

  Al comma 1, dopo le parole:, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere le seguenti: le parole: «che si avvale delle società del Gruppo Equitalia per le attività di supporto all'esercizio e alle funzioni relative alla riscossione,» sono soppresse e.
10. 36. Brugnerotto

  Al comma 1, dopo le parole:, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, aggiungere le seguenti: le parole: «che si avvale» sono sostituite dalle seguenti: «che può avvalersi» e.
10. 41. Pisano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. I comuni, che non ottemperano al predetto obbligo, per l'anno 2016 non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione.
10. 140. Sibilia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. Per i comuni inadempienti, la quota spettante a carico del Fondo di solidarietà comunale per l'anno finanziario 2016, è decurtata nella misura del 5 per cento.
10. 139. Caso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. In caso di inadempienza, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e della giunta dei componenti in carica non sono corrisposte.
10. 138. Cancelleri.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro la medesima data i comuni hanno l'obbligo di attivare un sistema di riscossione autonomo ovvero tramite consorzi fra più comuni. In caso di inadempienza, le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e della giunta dei componenti in carica sono decurtate nella misura del venti per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2015.
10. 137. Pesco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, come modificato dal precedente comma, in deroga alle vigenti disposizioni, i costi del servizio di riscossione affidato alla società Equitalia Spa, nonché alle società per azioni dalla stessa partecipate, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e alla società Riscossione Sicilia Spa sono interamente a carico dei comuni e delle società da essi partecipate.
10. 40. Alberti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016, alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 63. Centemero, Alberto Giorgetti, Gullo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 9-quinquies, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, dopo le parole: «verifica del gettito per l'anno 2014» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il 30 giugno 2016 alla verifica del gettito per l'anno 2015».
*10. 183. Melilla, Marcon, Quaranta, Costantino, D'Attorre.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1 Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
10. 44. Sorial.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1.1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2017».
10. 43. Cariello.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2021».
10. 303. Petraroli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2020».
10. 304. Lupo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2019».
10. 305. Lombardi.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. All'articolo 106, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 1o gennaio 2018».
10. 306. Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse abbiano ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
  2.2. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2.4 Ai maggiori oneri di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 58. Sandra Savino, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2.1. Al fine di garantire la tenuta del sistema di formazione ed istruzione professionale, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge resta ferma la detrazione dell'imposta sugli acquisti di beni e servizi assolta dagli organismi di formazione professionale per la realizzazione delle attività formative a qualifica, ancorché in relazione alle stesse ricevuto contributi ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel solo caso in cui la citata imposta non sia stata considerata quale costo finanziato dal contributo. Non si fa luogo, in ogni caso, al rimborso dell'imposta non detratta.
  2.2. L'articolo 19, comma 2, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale che percepiscono contributi pubblici, anche erogati ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si interpreta nel senso che l'imposta sul valore aggiunto, assolta sull'acquisto di beni e servizi è detraibile se i beni e servizi acquistati con tali contributi sono utilizzati per l'effettuazione di operazioni imponibili o che danno diritto alla detrazione.
  2.3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 ottobre 2008, n. 196, gli enti che, anche ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, erogano contributi pubblici in relazione alle attività formative svolte dagli organismi di formazione professionale, tengono conto, nella determinazione dei contributi, dell'imposta sul valore aggiunto assolta sugli acquisti di beni e servizi che, ai sensi dello stesso articolo 7 del decreto n. 196 del 2008, si consideri realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario.
  2.4. Ai maggiori oneri di cui ai commi 2.1, 2.2 e 2.3, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*10. 110. Guidesi, Busin, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 1, comma 74, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   b) alla lettera b) le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
   c) alla lettera c) le parole «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
10. 135. Rizzetto, Prodani, Barbanti, Mucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Fino al 31 marzo 2016 è prorogata l'efficacia delle misure adottate in virtù delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 8, lettera b) del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, non convertite dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
10. 307. Sammarco.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2014 al 2020».

  8.2. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 8.1, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:
   a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;
   b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;
   c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;
   d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.
10. 188. Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Placido, Airaudo, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
  8.1. La misura di cui all'articolo 1, comma 309, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è prorogata per gli anni 2016, 2017 e 2018.
  8.2. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 8-quater.
  8.3. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 8-bis.
10. 185. Franco Bordo, Fassina, Scotto, Airaudo, Fava, Placido, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Marcon, Carlo Galli, Duranti, Piras, Folino, Fratoianni, Melilla, Quaranta, Zaccagnini, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), comma 10, dell'articolo 1, premettere la seguente:
    0a) sostituire il comma 9, con il seguente:
  9. L'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa, restano ferme le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992, sono individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unita pertinenziale per ciascuna delle categorie catasta li indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unita ad uso abitativo.
   b) al medesimo comma 10, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
    b-bis) sostituire il comma 19 con il seguente:
  19. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare e adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo e maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma 17. I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale. L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata. L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
   c) Le maggiori entrate di cui al comma 10, lettera 0a) e b-bis), pari a 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, sono destinate: al comma 208, primo periodo, dopo: «esclusione sociale» aggiungere il seguente: «di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà,» e sostituire la frase: «600» con la seguente: «2100» e: «1000» con: «2500».
10. 300. Fassina.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2015/2016» sono sostituite dalle seguenti: «il regolare svolgimento delle attività didattiche negli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017»; le parole: «31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «il 31 luglio 2017»;
   b) al comma 2-ter le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente:
   all'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7,5 per cento;
   all'articolo 6, comma 9, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
10. 190. Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Marcon, Melilla, Paglia, Quaranta, Placido, Zaratti, Pellegrino, Nicchi, Costantino, Duranti, Gregori, Ricciatti, Airaudo, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Kronbichler, Palazzotto, Sannicandro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 169. Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 129. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 67. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2013 al 2015».
*10. 177. Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «del 2013 o del 2014» sono sostituite dalle seguenti: «del 2013, del 2014 o del 2015».
10. 33. Capodicasa, Iacono, Lodolini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 456 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse. All'onere derivante dalla presente norma, valutato in 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 118. Grimoldi, Borghesi, Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
*10. 130. Pastorelli, Locatelli, Lo Monte.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
*10. 68. Centemero, Occhiuto, Russo, Squeri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 456, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 le parole: «ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147» sono soppresse.
*10. 178. Paglia, Melilla, Marcon, Costantino, Quaranta, D'Attorre.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Per l'anno 2016, il termine per l'invio telematico ai sensi del comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175 dei dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate nel 2015, è fissato al 29 febbraio 2016.
10. 97. Calabrò.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, come modificato dall'articolo 10, comma 12-sexies della legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «per gli anni 2015 e 2016» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2017, 2018 e 2019». All'onere di cui alla presente disposizione, quantificato in 500.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2017, 2018 e 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
10. 74. Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. All'articolo 15, comma 4-bis, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: «1o febbraio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o febbraio 2017».
10. 61. Gregorio Fontana, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. Al comma 711 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, il periodo: «Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento» è sostituito dal seguente: «Limitatamente agli anni 2016 e 2017, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota rinveniente dal ricorso all'indebitamento».
10. 56. Russo, Luigi Cesaro, Sarro, Centemero, Gullo.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8.1. La decorrenza della riduzione della quota da imputare al credito di imposta di cui agli articoli 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 2, comma 12, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, di cui all'elenco n. 2 allegato alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, comma 242, è posticipata dall'anno 2016 all'anno 2017. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta per l'anno 2016 di 11.605.000 euro.
10. 47. D'Incà, Nuti, Caso.

  Dopo il comma 8-quater aggiungere il seguente:
   8-quater.1. Al fine di assicurare la pronta definizione delle procedure di riparto delle somme relative al 5 per mille inerenti agli anni finanziari 2014 e 2015, sono prorogati al 28 febbraio 2016, a fronte del pagamento di una sanzione di 300 euro, da pagarsi tramite modello F24 con codice tributo 8115:
    a) il termine per l'integrazione documentale delle domande regolarmente presentate dai soggetti interessati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010;
    b) il termine per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive, ai sensi dell'articolo 1, comma 205, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e ai sensi dell'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
10. 301. Ottobre, Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Marguerettaz.
(Inammissibile)

  Al comma 8-quinquies, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2019.
10. 308. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-quinquies.1. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000 e» sono soppresse.
10. 309. Polidori.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 8-quinquies, aggiungere il seguente:
  8-quinquies.1. A far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari non possono detenere, nelle imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, alcuna partecipazione.
10. 310. Polidori.
(Inammissibile)

  Aggiungere infine i seguenti commi:
  8-septies. Per l'anno 2016 valgono le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito con modifiche dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 a tal fine sono considerati gli indicatori annuali di tempestività dei pagamenti dell'anno 2015.
  8-octies. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo per il 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2016-2018, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. 115. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga di termini in materia previdenziale).

  1. Il comma 281 dell'articolo 1, della legge n. 208 del 2015, è sostituito dal seguente: «281. La sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, è prorogata fino al 31 dicembre 2018. La facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa a tutte le lavoratrici che, ai fini dell'accesso al predetto regime, abbiano maturato entro il 31 dicembre 2018 i soli requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla stessa disposizione, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione».

  Conseguentemente:
   1) All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7,5 per cento;».
   2) Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
   3) All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
10. 010. Nicchi, Scotto, Costantino, Duranti, Gregori, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Quaranta, D'Attorre, Fassina, Franco Bordo, Fava, Ferrara, Carlo Galli, Piras, Folino, Fratoianni, Zaccagnini, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Paglia, Palazzotto, Sannicandro, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
  2. All'attuazione delle misure di cui al comma precedente per il 2016 si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
10. 016. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016». All'attuazione della misura di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti delle risorse necessarie.
10. 013. Sisto, Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga dell'esonero dal pagamento della «tassa di licenziamento» per i cambi di appalto).

  All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016,».
10. 014. Sisto, Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 7 milioni a decorrere per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
10. 012. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. All'articolo 2, comma 29, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per i periodi contributivi maturati dal 1o gennaio 2013 al 31 dicembre 2017».
10. 017. Squeri, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  Art. 10-bis. – (Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca). – 1. All'articolo 1, comma 170 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Nell'anno 2015», sono sostituite dalle seguenti: «In ciascuno degli anni 2015 e 2016». Conseguentemente all'articolo 19, commi 4 e 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le parole: «per l'anno finanziario 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2014-2016».
  2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 0300. Duranti, Pannarale, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

ART. 11.
(Proroga di termini relativi a interventi emergenziali).

  Al comma 3-quater, secondo periodo, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro per il 2016, a valere, quanto a 500.000 euro,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere in fine le parole: e, quanto a 500.000 euro, mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
11. 300. Borghesi, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 3-quinquies, aggiungere il seguente:
  3-sexies
. Al comma 9-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 2014, n. 93, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
11. 15. Ferraresi, Dell'Orco, Caso, Nuti.

ART. 11-bis.
(Proroga di termini in materia ambientale)

  Al comma 1 sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
11-bis. 400. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: al comma 12, le parole da, con le seguenti: al comma 12, secondo periodo, dopo le parole: «in stato di fallimento» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i diritti del Comune di Napoli », e, al terzo periodo, le parole da.
11-bis. 401. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, sopprimere le lettere a), b) e c).
11-bis. 402. Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 3, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis). Dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:
  «13-bis.1 Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la Proposta del Comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge Regionale n. 21 del 2003 della Regione Campania; approvata con delibera del Consiglio Comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La Proposta del Comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».
11-bis. 403. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

  Al comma 3, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
il comma 13-quater è sostituito con il seguente:
  «13-quater. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli Futura Spa alla data di dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Commissario straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto attuatore di cui al comma 6 trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato».
11-bis. 301. Marcon, Quaranta, Melilla, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

ART. 12.
(Credito d'imposta per promuovere la tracciabilità delle vendite dei giornali e la modernizzazione della rete di distribuzione e vendita della stampa quotidiana e periodica).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 1o aprile 2016.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: sino al 31 marzo 2016.
12. 300. Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Proroga di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Al fine di garantire la maggiore tutela dei dati personali degli utenti degli istituti di patronato, all'articolo 1, comma 310, lettera e) capoverso c-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2017».
12. 01. Laffranco, Centemero, Gullo.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.

  1. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, le parole: «Per il periodo 2013-2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2013-2016».
12. 02. Alberto Giorgetti, Occhiuto, Centemero, Russo, Gullo.