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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 14 gennaio 2016

COMUNICAZIONI

TESTO AGGIORNATO AL 15 GENNAIO 2016

Missioni valevoli nella seduta del 14 gennaio 2016.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Costa, Crippa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zampa, Zanetti.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 13 gennaio 2016 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale:
  «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e a Città di Panama il 30 dicembre 2010» (3530).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DE MARIA: «Istituzione dell'Autorità garante della persona disabile» (3475) Parere delle Commissioni II, III, V, VIII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  GRECO: «Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nonché ripristino di tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica soppressi» (3412) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):
  NESCI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite delle banche e sull'esercizio dell'attività di vigilanza della Banca d'Italia» (3339) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  CAPARINI ed altri: «Agevolazioni tributarie per favorire l'installazione di sistemi di sicurezza per la protezione delle persone e della proprietà privata» (3463) Parere delle Commissioni I, V e XIV;
  NASTRI: «Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente le deduzioni agli effetti dell'imposta regionale sulle attività produttive» (3487) Parere delle Commissioni I, V, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali):
  CARRESCIA ed altri: «Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, concernenti il riconoscimento della sordocecità» (3468) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite X (Attività produttive), e XI (Lavoro):
  GRIBAUDO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione del lavoro autonomo» (3364) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  La Corte dei conti, con lettera in data 8 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, il bilancio di previsione della Corte per l'esercizio 2016, corredato dalla nota integrativa, approvato in data 31 dicembre 2015, nonché il bilancio pluriennale relativo al triennio 2016-2018.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 13 gennaio 2016, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 56/2015 del 6 agosto 2015, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) – Linea ferroviaria ad alta velocità alta capacità (AV/AC) Milano-Genova: terzo valico dei Giovi. Autorizzazione del 3o lotto costruttivo e assegnazione finanziamento».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 gennaio 2016, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, le proposte congiunte della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di cooperazione sul partenariato e sullo sviluppo tra l'Unione europea e la Repubblica islamica di Afghanistan (JOIN(2015) 35 final e JOIN(2016) 36 final), corredate dai rispettivi allegati (JOIN(2015) 35 final – Annex 1 e (JOIN(2015) 36 final – Annex 1), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2145 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 2015, N. 185, RECANTE MISURE URGENTI PER INTERVENTI NEL TERRITORIO. PROROGA DEL TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLE DELEGHE PER LA REVISIONE DELLA STRUTTURA DEL BILANCIO DELLO STATO, NONCHÉ PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA PER LA GESTIONE DEL BILANCIO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3495)

A.C. 3495 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3495 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016»;
   b) al comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni»;
   c) al comma 5, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2016».

  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE FINANZIARIE URGENTI PER FAR FRONTE AD ESIGENZE IN AREE TERRITORIALI

Articolo 1.
(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio).

  1. Ai fini della prima fase del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana dell'area di rilevante interesse nazionale nel comprensorio di Bagnoli-Coroglio, di cui all'articolo 33, commi 3, 6, 8, 10 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono trasferiti immediatamente al Soggetto Attuatore 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 2.
(Interventi straordinari per la Regione Campania).

  1. Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13), il Presidente della Regione Campania predispone un piano straordinario d'interventi riguardanti:
   a) lo smaltimento, ove occorra anche attraverso la messa in sicurezza permanente in situ, dei rifiuti in deposito nei diversi siti della Regione Campania risalenti al periodo emergenziale 2000/2009 e comunque non oltre il 31 dicembre 2009;
   b) la bonifica, la riqualificazione ambientale e il ripristino dello stato dei luoghi dei siti di cui alla lettera a) non interessati dalla messa in sicurezza permanente e l'eventuale restituzione delle aree attualmente detenute in locazione ovvero ad altro titolo.

  2. Il piano di cui al comma 1, comprensivo del cronoprogramma, è approvato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dai competenti organi regionali e costituisce variante del vigente Piano regionale di gestione dei rifiuti. Il piano approvato è immediatamente trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministeri dell'ambiente della tutela del territorio e del mare e dell'economia e delle finanze per le valutazioni di competenza che sono rese entro 20 giorni dal ricevimento. Il Piano è successivamente inviato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri alla Commissione europea.
  3. Ai procedimenti per il rilascio dei provvedimenti autorizzatori, ove occorrenti per l'attuazione dei singoli interventi, si applicano le disposizioni in materia di conferenza di servizi e di termini di conclusione dei procedimenti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1.
  4. Ai fini del finanziamento del Piano di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 70 milioni sono immediatamente trasferiti alla Regione Campania per le finalità di cui al comma 7 e i restanti 80 milioni sono trasferiti al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere successivamente trasferiti alla Regione Campania sulla base dell'attuazione del cronoprogramma come certificata dal Presidente della Regione.
  5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di rendicontazione delle spese sostenute a carico delle risorse del Fondo di cui al comma 4.
  6. In caso di mancata approvazione del Piano entro il termine di cui al comma 2 ovvero di mancato rispetto del cronoprogramma dell'attività, si applica l'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Rimane impregiudicata ogni questione riguardante le sentenze di cui al comma 1.
  7. In via d'urgenza, anche nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 1, il Presidente della Regione Campania predispone e attua, previa approvazione della Giunta regionale, un primo stralcio operativo d'interventi per lo smaltimento di una quota non superiore al trenta per cento dei rifiuti di cui al comma 1, lettera a), mediante rimozione, trasporto e smaltimento, nonché mediante recupero energetico, presso impianti nazionali ed esteri, nel rispetto della normativa nazionale ed europea. A tale scopo, la Regione Campania è autorizzata, ove necessario, all'utilizzo diretto delle risorse del fondo nei limiti di cui al comma 4.
  8. Alle procedure di gara per l'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si applica il Protocollo stipulato dall'Autorità nazionale anticorruzione e dalla Regione Campania.

Articolo 3.
(Finanziamento per Comune Reggio Calabria).

  1. In considerazione di quanto previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per l'anno 2015 è attribuito al Comune di Reggio Calabria un contributo di 10.329.479,56 euro a ristoro dei rimborsi dell'anno 2015 delle anticipazioni erogate in favore del medesimo comune a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.

Articolo 4.
(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali).

  1. La dotazione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 5, comma 5-quinquies, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2015.

Capo II
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI PER MANIFESTAZIONI ED EVENTI

Articolo 5.
(Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo).

  1. Per le iniziative relative alla partecipazione dello Stato nell'attività di valorizzazione delle aree in uso alla Società Expo S.p.a., anche mediante partecipazione al capitale della società proprietaria delle stesse, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2015.
  2. Nell'ambito delle iniziative di cui al comma precedente, è attribuito all'Istituto italiano di tecnologia (IIT) un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
  3. Le iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. La Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del supporto tecnico di Cassa depositi e prestiti S.p.a.
  4. È autorizzato, per l'anno 2015, un contributo dello Stato dell'importo di 20 milioni di euro per il concorso agli oneri di sicurezza sostenuti dalla Società Expo S.p.a. in ragione della qualifica di sito sensibile per la durata dell'evento.
  5. Al fine di accelerarne la messa a disposizione e l'effettiva utilizzabilità, le risorse finalizzate alla realizzazione della riqualificazione tranvia extraurbana Milano-Limbiate, 1o lotto funzionale, sono revocate e destinate, anche in attuazione dell'articolo 1, comma 101, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla Società Expo S.p.a. per fare fronte al mancato contributo della Provincia di Milano.

Articolo 6.
(Interventi per il Giubileo).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per la realizzazione degli interventi Giubilari, con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie, con la dotazione di 94 milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro per l'anno 2016. Il Fondo è ripartito annualmente con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. Le risorse del Fondo non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 2015 sono utilizzate nell'esercizio successivo.
  2. Al fine di incrementare l'offerta del servizio ferroviario regionale da e verso la stazione di Roma San Pietro e di potenziare il sistema dei servizi sanitari, in particolare gli interventi di emergenza, in concomitanza al Giubileo straordinario della Misericordia, è attribuito alla Regione Lazio un contributo di 47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni per il potenziamento del servizio ferroviario regionale e 30 milioni per il sistema dei servizi sanitari.

Articolo 7.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo).

  1. Al fine di corrispondere alle esigenze di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia e di quelle di alcune specifiche aree del territorio nazionale, il contingente di cui all'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili, è incrementato fino a 1.500 unità a partire dal 16 novembre 2015 e fino al 30 giugno 2016. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. L'impiego del predetto contingente è consentito nei limiti della spesa autorizzata ai sensi del comma 2.
  2. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 3.764.789 per l'anno 2015 per il personale di cui al comma 74 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di euro 14.312.000 per l'anno 2016 con specifica destinazione di euro 14.012.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 300.000 per il personale di cui al comma 75, dell'articolo 24, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
  3. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse all'imminente svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 55, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1o aprile 1981, n. 121, i trasferimenti del personale del ruolo assistenti e agenti della Polizia di Stato possono essere disposti, a domanda, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito della permanenza, ininterrottamente per quattro anni, nella stessa sede di servizio.
  4. Con provvedimento del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza sono definite le modalità attuative del comma 3.

Articolo 8.
(Made in Italy).

  1. Per il potenziamento delle misure straordinarie per le imprese previste dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 10 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2015 destinati ad integrare le attività del Piano di promozione straordinaria del Made in Italy.
  2. I fondi sono destinati alle misure di cui al comma 2, lettere b) ed f) dell'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in particolare quanto ad euro 2 milioni per il supporto alle più rilevanti manifestazioni fieristiche italiane di livello internazionale e quanto ad euro 8 milioni per la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.
  3. L'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane provvede alla realizzazione delle misure di cui al comma 2 nell'esercizio delle proprie competenze istituzionali, ai sensi dell'articolo 30, comma 3, del decreto-legge n. 133 del 2014.

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 9.
(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti).

  1. Al fine di garantire l'utilizzo delle risorse stanziate e di accelerare la realizzazione di opere valutate di interesse pubblico generale, all'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini della revoca dei finanziamenti di cui ai commi 5 e 6, le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzano quando i relativi adempimenti, previsti dai decreti di cui al comma 2, sono compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie ai fini rispettivamente corrispondenti.»;
   b) al comma 5 le parole: «dei termini fissati al comma 2 lettere a), b) e c) per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere» sono sostituite dalle seguenti: «delle condizioni fissate dal comma 3-bis» ed in fine sono aggiunte le seguenti: «secondo le tabelle di finanziamento allegate ai decreti di cui al comma 2».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto per gli interventi finanziati a decorrere dall'esercizio finanziario 2014. Sono fatti salvi gli effetti degli adempimenti già compiuti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Il comma 3-bis, dell'articolo 71, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 37, è abrogato.

Articolo 10.
(Continuità territoriale).

  1. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sardegna, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione Sardegna la somma di euro 30 milioni per l'anno 2015. Le predette risorse non rilevano per l'anno 2015 tra le entrate finali del saldo di cui al comma 463 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le spese effettuate nel 2016 a valere sulle risorse attribuite nel 2015 di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli di finanza pubblica.
  2. Le risorse di cui al comma 1 sono impiegate in osservanza alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.

Articolo 11.
(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane).

  1. Per l'esercizio finanziario 2015, ai comuni che hanno effettuato pagamenti nell'anno 2015 con risorse proprie in cofinanziamento per interventi relativi a linee metropolitane approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nel trasporto (CIPET) ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 211, ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono attribuiti spazi finanziari ai fini del patto di stabilità interno, pari a complessivi 50 milioni di euro.
  2. L'ammontare degli spazi attribuiti a ciascun comune è determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in proporzione ai pagamenti di cui al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio di 8 giorni successivi all'entrata in vigore del presente decreto-legge i comuni comunicano, mediante l'applicativo web del patto di stabilità interno, i pagamenti sostenuti nell'anno 2015. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi disponibili, gli spazi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINANZIARIE URGENTI IN AMBITO SOCIALE E CULTURALE

Articolo 12.
(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale).

  1. Al fine di aumentare il numero dei volontari da avviare al servizio civile nazionale, la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.

Articolo 13.
(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione).

  1. Per l'anno 2015, il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 400 milioni di euro, anche ai fini del finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 14.
(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

  1. Al fine di incentivare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica anche per prevenire fenomeni di occupazione abusiva, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2015 da ripartire sulla base del programma redatto ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.

Articolo 15.
(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).

  1. Ai fini del potenziamento dell'attività sportiva agonistica nazionale e dello sviluppo della relativa cultura in aree svantaggiate e zone periferiche urbane, con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economico sociali e incrementare la sicurezza urbana, è istituito sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo «Sport e Periferie» da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI). A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017, di cui 20 milioni nel 2015, 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017.
  2. Il Fondo è finalizzato ai seguenti interventi:
   a) ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale;
   b) realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti;
   c) completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
   d) attività e interventi finalizzati alla presentazione e alla promozione della candidatura di Roma 2024.

  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, il CONI presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, il Comitato olimpico nazionale italiano può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia.
  4. Il CONI presenta annualmente all'Autorità Vigilante una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.
  5. Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, è possibile utilizzare le procedure semplificate di cui all'articolo 1 comma 304, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  6. Al di fuori degli interventi previsti dal Piano di cui al comma 3, le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare al Comune, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto affida la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
  7. Le associazioni sportive o le società sportive che hanno la gestione di un impianto sportivo pubblico possono aderire alle convenzioni Consip o di altro centro di aggregazione regionale per la fornitura di energia elettrica di gas o di altro combustibile al fine di garantire la gestione dello stesso impianto.
  8. Per interventi di rigenerazione, ammodernamento, riqualificazione di impianti sportivi non previsti dal Piano di cui al comma 3, il Comune può deliberare l'individuazione degli interventi promossi da associazioni sportive senza scopo di lucro, per l'applicazione dell'articolo 24 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.

Articolo 16.
(Misure urgenti per il cinema).

  1. Per l'esercizio finanziario 2015, il limite massimo complessivo di spesa previsto all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, è aumentato ad euro 140 milioni.

Articolo 17.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, ad esclusione di quelli a cui si provvede ai sensi dell'articolo 13, pari a 765,1 milioni di euro per l'anno 2015, a 129,3 milioni di euro per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede:
   a) quanto a 483,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco allegato al presente decreto;
   b) quanto a 6 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98;
   c) quanto a 27,8 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF);
   d) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle risorse finanziarie da destinare ad ulteriori occorrenze per l'attuazione del federalismo amministrativo di cui all'articolo 52, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   e) quanto a 3 milioni di euro per l'anno 2015, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
   f) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 38, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che sono ridotte di 5 milioni di euro per l'anno 2015;
   g) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1,347 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 8 milioni di euro, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 0,653 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per 1 milione di euro;
   h) quanto a 85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, e a 30 milioni di euro per l'anno 2017, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 53 milioni di euro per l'anno 2015, 68 milioni per l'anno 2016 e 30 milioni di euro per l'anno 2017; l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 17 milioni di euro per l'anno 2016; l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 10 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per 2 milioni di euro per l'anno 2015; l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 6 milioni di euro per l'anno 2015;
   i) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2016 mediante riduzione della dotazione del fondo relativo alle esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   l) quanto a 7,9 milioni di euro per l'anno 2015, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;
   m) quanto a 123,6 milioni di euro per l'anno 2015 mediante corrispondente utilizzo delle ulteriori economie accertate, relative al medesimo anno 2015, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica concernente le complessive misure di salvaguardia dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico stabilito dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa rispetto a quanto utilizzato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del presente decreto. È corrispondentemente ridotto per l'anno 2015 lo stanziamento del capitolo 4236 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   n) quanto a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e 1,9 milioni di euro per l'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

  2. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, da adottare entro 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. Ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 18.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

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A.C. 3495 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 4, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Al comma 694 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All'assegnazione della quota di risorse destinate all'opera di ricostruzione e alla ripresa economica dei territori della regione Sardegna, di cui al periodo precedente, si provvede ai sensi della lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni”».

  All'articolo 7, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. All'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Una quota parte non superiore al 50 per cento dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della presente legge, anche tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, è utilizzata per adottare, entro il 1o luglio 2017, ulteriori disposizioni integrative, con le medesime procedure di cui al comma 3 del presente articolo, al fine di assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei princìpi di cui agli articoli 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216, e dei criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), numero 1), della legge 7 agosto 2015, n. 124”».

  All'articolo 9, comma 3, le parole: «legge 24 marzo 2012, n. 37» sono sostituite dalle seguenti: «legge 24 marzo 2012, n. 27».

  All'articolo 10, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Al comma 2 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: “un anno” sono sostituite dalle seguenti: “due anni”.
  2-ter. Al fine di non compromettere la continuità dei servizi ferroviari a media e lunga percorrenza rientranti nel perimetro del servizio universale del trasporto ferroviario di interesse nazionale, per l'anno 2016, i servizi ferroviari già oggetto del contratto di servizio con Trenitalia S.p.a. continuano ad essere affidati alla medesima società. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere a Trenitalia S.p.a. i corrispettivi previsti a carico del bilancio dello Stato per i servizi resi in esecuzione del predetto contratto per gli anni 2015 e 2016».

  All'articolo 11, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Le misure già previste dall'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per gli anni 2016 e 2017 sono disciplinate dai commi seguenti.
  2-ter. Le risorse di cui al citato comma 294 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 sono attribuite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alle imprese ferroviarie a compensazione dei costi supplementari per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria, inclusi quelli relativi al traghettamento ferroviario delle merci e ai servizi ad esso connessi, sostenuti dal trasporto ferroviario, con esclusione di ogni altra modalità di trasporto concorrente più inquinante, per l'effettuazione di trasporti delle merci, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. La predetta compensazione è determinata proporzionalmente ai treni/km sviluppati dalle imprese ferroviarie da e per le destinazioni sopraindicate. Le risorse non attribuite alle imprese ferroviarie ai sensi del secondo periodo del presente comma sono destinate, nei limiti degli stanziamenti esistenti, al riconoscimento di un contributo alle imprese ferroviarie che effettuano i trasporti di merci per ferrovia sull'intera infrastruttura ferroviaria nazionale, in misura non superiore al valore di 2,5 euro a treno/km. Detto contributo, che tiene conto dei minori costi esterni rispetto ai trasporti in modalità stradale, è ripartito fra le imprese aventi diritto in maniera proporzionale ai treni/km effettuati. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma.
  2-quater. All'articolo 1, comma 294, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinate le modalità di calcolo e di attuazione delle misure di cui al presente comma” e l'ultimo periodo è soppresso».

  All'articolo 13, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per consentire il completamento delle procedure di cui all'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, da concludere inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. La regione Calabria dispone con legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio della regione medesima degli ulteriori oneri necessari per l'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante destinazione, per il medesimo anno 2016, per la finalità di cui al primo periodo del presente comma, delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

  All'articolo 15:
   al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità Vigilante invia alle Camere la relazione di cui al periodo precedente»;
   al comma 6, al primo periodo, le parole: «al Comune» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti locali» e, al secondo periodo, le parole: «il Comune riconosce» sono sostituite dalle seguenti: «gli enti locali riconoscono», la parola: «affida» è sostituita dalla seguente: «affidano» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque non inferiore a cinque anni».

A.C. 3495 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni urgenti in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 3;

   all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un ulteriore importo pari a 60.329.479,56 euro sempre per l'anno 2015, destinato ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.
1. 1. Guidesi, Simonetti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 3;

   all'articolo 17, comma 1, sopprimere le lettere d) e e).
1. 2. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 30 milioni.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. Al fine di garantire l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2015.
1. 50. Simonetti, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: a valere su una riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite tra le singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.
1. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: da utilizzare esclusivamente per interventi in conto capitale.
1. 4. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e previa intesa con la regione ed i comuni interessati».
1. 5. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «sentita la Conferenza Stato-Regioni» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con la Conferenza Stato-Regioni e previa intesa con la regione interessata».
1. 6. Manlio Di Stefano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, i commi 4 e 5 sono abrogati.
1. 7. Colletti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4 le parole «sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un soggetto attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «è preposto un soggetto attuatore»;
   b) il comma 5 è abrogato.
1. 8. Colonnese.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono aggiunte in fine le parole: «, senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»
   b) il terzo periodo è soppresso.
1. 9. Ferraresi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il quarto periodo è soppresso.
1. 10. Cominardi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 6, trasmette al Ministero la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all'articolo 242-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, da uno studio di fattibilità territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonché da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilità degli interventi previsti, contenente l'indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell'ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresì contenere e rispettare le previsioni urbanistico-edilizie di cui agli strumenti urbanistici vigenti e ai vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e del rispetto della legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 della regione Campania; delle opere pubbliche o d'interesse pubblico che abbiano ricaduta a favore della collettività locale anche fuori del sito di riferimento; dei tempi e dei modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell'evidenza pubblica nella persecuzione della finalità preminente del pubblico interesse.».
1. 11. Mannino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «Il Commissario straordinario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
   b) il terzo periodo è soppresso.
1. 13. D'Ambrosio.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il terzo periodo è soppresso.
1. 16. Del Grosso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Presidente della regione interessata e i sindaci del comuni interessati, che partecipano alle sedute del Consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute »;
   b) il quarto periodo è soppresso.
*1. 12. Fraccaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo periodo, le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Presidente della regione interessata e i sindaci dei comuni interessati, che partecipano alle sedute del Consiglio, tenendo conto dei pareri tecnici espressi in conferenza di servizi, considerando prioritariamente quelli posti alla tutela dell'ambiente e della salute»;
   b) il quarto periodo è soppresso.
*1. 15. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «anche in deroga alle vigenti previsioni di legge» sono soppresse.
1. 14. De Lorenzis.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 10 è abrogato.
1. 17. Dell'Orco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 11 è inserito il seguente:
  «11-bis. Con decorrenza dalla data di nomina, secondo quanto disposto dal precedente comma 5, il Commissario straordinario di Governo, al fine di assicurare il mantenimento dell'occupazione, subentra, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, in tutti i contratti di lavoro dipendente facenti capo alla Bagnoli Futura S.p.A. alla data della dichiarazione del fallimento, con la sola eccezione di quelli per i quali si sia già perfezionata la procedura di mobilità di cui all'articolo 1, commi 563 e seguenti, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Il Commissario Straordinario, con decorrenza dalla data di nomina del Soggetto Attuatore, di cui al comma 6, trasferirà a quest'ultimo, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, tutti i contratti di lavoro in cui era subentrato.».
1. 18. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 12, secondo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «fatti salvi i diritti del Comune di Napoli».
1. 21. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 12, dell'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, è sostituito dal seguente:
   «12. In riferimento al predetto comprensorio il Soggetto Attuatore è individuato nell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A», quale società in house dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro la data del 30 settembre 2015, è trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprietà delle aree e degli immobili di cui è attualmente titolare la società Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A. è riconosciuto dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall'Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprietà, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all'articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della società Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.».
1. 20. Grande.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 12, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il terzo periodo è soppresso;
   b) al quarto periodo le parole: «dalla società costituita» sono soppresse.
1. 19. Frusone, Grande.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 12, quarto periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «che potrà essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla società, il cui rimborso è legato all'incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalità indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore» sono sostituite dalle seguenti: «. Il pagamento di tale importo resta sospeso fino alla definizione del processo in corso a carico di numerosi rappresentanti della Bagnoli Futura S.p.A. volto ad accertare le responsabilità di questa società per la mancata bonifica e il disastro ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio».
1. 22. Gagnarli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 13, primo periodo, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dal Commissario straordinario» sono soppresse.
1. 23. Grillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13 è aggiunto il seguente:
  «13. 0. 1. Il programma di rigenerazione urbana, predisposto secondo le finalità di cui al comma 3 del presente articolo, deve garantire la piena compatibilità e il rispetto dei piani di evacuazione aggiornati a seguito della direttiva emanata da Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2014, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2014, recante “Disposizioni per l'aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio”.».
1. 24. Giancarlo Giordano, Scotto, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 13.1 è abrogato.
1. 25. L'Abbate.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 13.2 è sostituito dal seguente:
  «13.2. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la proposta del comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21 della regione Campania, approvata con atto deliberatorio del Consiglio comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La proposta del comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».
1. 26. Lupo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-bis è inserito il seguente:
  «13-ter. Ai fini della puntuale definizione della proposta di programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana, il Soggetto Attuatore, acquisisce la proposta del comune di Napoli, nei limiti degli strumenti urbanistici vigenti e dei vincoli territoriali esistenti, con particolare considerazione della indicazione della Protezione Civile dell'area come zona rossa ad alto rischio vulcanico in fase di preallarme arancione, e nel rispetto della legge regionale 10 dicembre 2003 n. 21 della regione Campania, approvata con delibera del consiglio comunale, dopo ampia e documentata consultazione pubblica dei cittadini. La proposta del comune di Napoli ha valore prioritario nelle definizioni delle finalità del redigendo programma di rigenerazione urbana e alla sua sostenibilità ambientale ed economica».
1. 27. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 33, comma 13-quater, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «Il Commissario straordinario di Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare».
1. 28. Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia – Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., nominata soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 33, comma 6, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono responsabili della mancata attuazione del programma di risanamento ambientale e di rigenerazione urbana di cui al comma 3 del citato articolo 33. La mancata trasmissione di tale programma al Commissario straordinario entro il termine del 31 marzo 2016, come stabilito ai sensi della lettera b) del comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 ottobre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2015, n. 262, o la mancata attuazione degli interventi nei termini stabiliti, comporta per i componenti del Consiglio di amministrazione della società Invitalia la decadenza dall'incarico e il divieto, per un periodo di 10 anni, di ricoprire incarichi dirigenziali o amministrativi in società pubbliche o a partecipazione pubblica.
1. 30. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo, con proprio decreto, stabilisce le sanzioni nei confronti del Soggetto Attuatore e del Commissario straordinario per ogni giorno di ritardo nell'attuazione del programma di bonifica, rispetto ai termini previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
1. 32. Scotto, Pellegrino, Zaratti, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

ART. 2.
(Interventi straordinari per la Regione Campania).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7.
2. 42. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.

  1. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnante al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.
2. 43. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: Al fine fino a: (causa C-653/13).
2. 2. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: Al fine di aggiungere le seguenti: rispondere alle procedure d'infrazione europee in tema di bonifiche e.
2. 3. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: (causa C-297/2008) aggiungere le seguenti:, del 2 dicembre 2014 (causa C-196/2013).
2. 4. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti:, unitamente ai sindaci dei comuni interessati, alle associazioni e comitati a tutela della salute e dell'ambiente presenti sui territori interessati nonché a tre esperti in tema di gestione dei rifiuti riconosciuti a livello internazionale da scegliersi dal mondo accademico,
2. 5. Micillo, Nuti.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti:, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,
2. 6. Parentela.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti:, sentite le associazioni di cittadini dei territori interessati attive sui temi ambientali,
2. 50. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti:, sentiti i sindaci interessati,
2. 51. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole:, il Presidente della Regione Campania aggiungere le seguenti:, sentiti tre esperti anche internazionali,
2. 52. Russo.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: piano straordinario d'interventi aggiungere le seguenti:, da attuare, con riguardo ai rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale,
2. 7. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: riguardanti con le seguenti: che prioritariamente riguardano.
2. 8. Russo.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) la bonifica integrale dei siti censiti e francamente contaminati così come approvati nel piano bonifiche della Regione Campania;
2. 9. Russo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: lo smaltimento, aggiungere le seguenti: all'interno del territorio regionale relativamente ai rifiuti solidi urbani,
2. 10. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'eventuale con la seguente: la.
2. 11. Pesco.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: da conseguire, per quanto concerne i rifiuti solidi urbani, all'interno del territorio regionale.
2. 12. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti:, di concerto con i sindaci dei comuni interessati, sentite le associazioni e i comitati cittadini,.
2. 13. Petraroli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 14. Carrescia, Cominelli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, alle Commissioni parlamentari competenti per materia.
2. 15. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa ed il coordinato e unitario esercizio delle funzioni ordinarie di competenza della Regione in materia idrogeologica e di bonifiche e tutela delle acque, esercitate in via ordinaria dall'Agenzia regionale campana per la difesa del suolo (ARCADIS), ai sensi della legge regionale n. 19 del 2014, la Regione Campania, anche per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata ad avvalersi del personale a tempo determinato in servizio presso l'ARCADIS, mediante proroga, nei termini e per l'effetto di cui al comma 426 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dei contratti del personale precario in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 9, della legge n. 125 del 2013, nelle more dell'attuazione delle procedure di reclutamento, previste dagli articoli 9 delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri nn. 3841 e 3849 del 2010.
2. 54. Taglialatela.
(Inammissibile)

  Al comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire le parole: 50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 200 milioni di euro per l'anno 2015 da destinare ad interventi in conto capitale indirizzati a far fronte ai danni al patrimonio pubblico e privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 2015, come dalle dichiarazioni dello stato di emergenza deliberate dal Consiglio dei ministri. Le risorse sono ripartite alle singole regioni e province autonome con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in maniera proporzionale ai danni subiti e certificati dalle singole regioni e province autonome.
2. 18. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il mancato rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti di cui al presente comma comporta la decadenza dell'incarico per i soggetti nominati responsabile unico del procedimento per i singoli interventi.
2. 16. Guidesi, Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora i pareri, i visti ed i nullaosta da acquisire, anche successivamente alla conferenza dei servizi, debbano essere resi da parte di una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la mancata espressione del parere nei termini stabiliti non equivale in nessun caso ad assenso ma, se immotivata, viene valutata ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 17. Pisano.

  Al comma 4, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 138 milioni.

  Conseguentemente,

  al medesimo comma:
   sostituire le parole:
70 milioni con le seguenti: 64 milioni;
   sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 74 milioni.

  all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera d).
2. 41. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Regione Campania pubblica sul proprio sito web lo stato di avanzamento degli interventi relativi alle attività di cui al comma 1, lettere a) e b), rilevando la presenza di eventuali anomalie e significativi scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma.
2. 20. Rizzo.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata alla rendicontazione delle spese del Fondo di cui al comma 4, con dati economici periodicamente aggiornati.
2. 21. Ruocco.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il controllo sulla rendicontazione è effettuato dal nucleo della polizia tributaria della guardia di finanza preposta all'esecuzione di attività di indagine per conto della procura della Corte dei conti di Napoli.
2. 23. Busto.

  Sopprimere il comma 6.
2. 24. Zolezzi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'adozione della procedura di cui al comma 2-bis dell'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e successive modificazioni, non interrompe gli effetti delle sanzioni comminate a seguito delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 4 marzo 2010 (causa C-297/2008) e del 16 luglio 2015 (causa C-653/13) e del diritto di rivalsa, ai sensi dell'articolo 43, comma 9-bis, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, da parte dello Stato a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che le hanno determinate, anche mediante la compensazione con i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.
2. 25. Carrescia, Cominelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale nella Regione Campania e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
2. 55. Russo.
(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 7.
2. 26. Scagliusi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: rimozione, trasporto e smaltimento fino a: esteri con le seguenti: spacchettamento delle balle e selezione per il massimo recupero della materia al fine del riciclo, estrusione della frazione non riciclabile, tramite il revamping degli impianti di «tritovagliatura» di Giugliano di Caivano e di Santa Maria Capua Vetere e di altri in prossimità che si ritenga opportuno e necessario riconvertire per la massimizzazione del recupero di materia, anche al fine del mantenimento dei livelli occupazionali degli impianti, all'attualità sottoutilizzati per la riduzione della produzione dei rifiuti di RSU e l'aumentata quota regionale di R.D.
2. 27. Terzoni.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: recupero energetico con le seguenti: riciclo e riutilizzo della materia.
2. 28. Spadoni.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Le somme di denaro di cui al presente articolo non possono essere trasferite a favore della Regione Campania prima che sia approvato, anche dal Consiglio regionale, il piano straordinario di interventi di cui al comma 1.
2. 29. Spessotto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. È escluso qualsiasi trattamento termico dei rifiuti di cui al presente articolo.
2. 30. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti «31 dicembre 2016».
2. 01. Russo.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Atteso il permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di evitare il verificarsi di soluzioni di continuità tecnica, amministrativa e contabile nella gestione della medesima emergenza ambientale, continuano a produrre effetti, fino al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui all'articolo 11 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3891 del 4 agosto 2010, come integrate e modificate dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, in deroga all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
  2. Fino allo stesso termine continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse già previste per la copertura finanziaria delle richiamate disposizioni.
2. 02. Russo.
(Inammissibile)

ART. 3.
(Finanziamento per Comune Reggio Calabria).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, lettera d), sostituire le parole: quanto a 12 milioni con le seguenti: quanto a 2 milioni.
3. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Sopprimerlo.
3. 1. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 1, sostituire le parole: al comune di Reggio Calabria con le seguenti: ai Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, sostituire le parole:
medesimo comune con le seguenti: medesimi comuni;
    sostituire la rubrica con la seguente: (Finanziamento dei Comuni beneficiari delle anticipazioni dal Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 35 del 2013).
3. 2. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 10.329.479,56 con le seguenti: 5.329.479,56.

  Conseguentemente, all'articolo 4, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-ter. Per sostenere l'economia turistica degli sport della neve, tenuto conto della situazione di eccezionale siccità invernale, è autorizzata la spesa di 5.000.000 di euro per l'anno 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato, per le finalità di cui all'articolo 7, comma 6, della legge n. 363 del 2003.
3. 50. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole: 10.329.479,56 con le seguenti: 7.329.479,56.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera e).
3. 5. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: a valere fino alla fine del comma con le seguenti:. Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2014-2020, indicate all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A tal fine, il CIPE, con propria delibera, individua le risorse disponibili sulla programmazione 2014-2020, eventualmente riprogrammando le assegnazioni che non abbiano dato luogo a obblighi giuridicamente vincolanti.

  Conseguentemente, all'articolo 4:
  comma 1, sostituire le parole:
50 milioni di euro per l'anno 2015 con le seguenti: 60.329.479,56 euro per l'anno 2015;

  dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
   
1.1. Agli ulteriori oneri di cui al comma 1, si provvede a valere sulla «Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali» del Fondo di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
3. 3. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

ART. 4.
(Rifinanziamento fondo emergenze nazionali).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'incremento di 50 milioni della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è parimenti adottato per l'anno 2016. Le eventuali risorse non assegnate saranno destinate al Dipartimento della Protezione civile nazionale per finanziare un piano di revisione e valutazione dei piani di emergenza comunali e delle relative linee guida regionali, selezionati a campione, anche con il coinvolgimento dei centri di competenza e per incentivare la redazione di nuovi piani di emergenza comunali o l'aggiornamento dei piani esistenti, anche con il coinvolgimento degli ordini professionali.

  Conseguentemente, all'articolo 5 sopprimere il comma 1.
4. 50. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Turco, Pastorino.

  Al comma 1-bis, dopo le parole: legge 23 dicembre 2014, n. 190 aggiungere le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: «9 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «19 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 10 milioni di euro in favore dei territori della Romagna colpiti dal violento nubifragio del 18 giugno 2014»; b).

  Conseguentemente, all'articolo 5, comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 10 milioni.
4. 1. Corda.

ART. 5.
(Iniziative per la valorizzazione dell'area utilizzata per l'Expo).

  Sopprimerlo.
*5. 2. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Sopprimerlo.
*5. 3. Cancelleri.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con esclusione della.

  Conseguentemente dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Le risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 1, 2 e 4 non possono essere utilizzate per oneri derivanti da esecuzione, già realizzata o da realizzarsi, di bonifiche, scavi e riporti di terre per esse necessari, nonché di opere per la messa in sicurezza della falda acquifera, sull'area utilizzata per l'Expo o su altre aree in uso alla Società Expo S.p.a.
5. 8. Da Villa.

  Al comma 1, sostituire le parole: anche mediante con le seguenti: con esclusione della.
5. 10. Della Valle.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la parola:
stesse aggiungere le seguenti: e contributi ad AREXPO per la realizzazione degli interventi;
    dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al fine di ottemperare agli obblighi assunti dal Governo italiano nei confronti del Bureau International des Expositions (BIE) tra le iniziative di valorizzazione di cui al comma 1 vengono ricomprese anche le iniziative e le opere finalizzate alla realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano «21st Century. Design after Design» che si terrà a Milano dal 2 aprile al 12 settembre 2016 per le cui modalità attuative, l'individuazione delle opere necessarie e connesse e la definizione degli organismi per la gestione delle attività, si rinvia al DPCM di cui al comma 3.
  1-ter. Per la realizzazione della XXI Esposizione Internazionale della Triennale di Milano, è autorizzata la spesa di 15 milioni per l'anno 2016. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.;
   al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia, del Sindaco del Comune di Milano e sentiti i rappresentanti degli enti locali interessati, sono definite le Iniziative finalizzate alla valorizzazione delle aree di cui al comma 1 e 1-bis, le modalità attuative con indicazione dei criteri di ripartizione e le modalità di erogazione dei finanziamenti;
   dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. All'articolo 1, comma 532, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo le parole: «dal comune di Milano» sono aggiunte le seguenti: «e dalla Regione Lombardia».
  5-ter. Regione Lombardia può derogare per il solo anno 2015 ai limiti di spesa stabiliti dal comma 8 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di comunicazione e promozione e in materia di autovetture con riferimento al grande evento EXPO. Regione Lombardia assicura il pareggio di bilancio così come previsto dai commi 460 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5. 4. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A valere sullo stanziamento di cui al periodo precedente una quota pari a 5 milioni di euro è immediatamente attribuita alla Società Arexpo S.p.A. al fine di provvedere ad un aumento di capitale.
5. 6. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sopprimere la parola: anche.
5. 7. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni;

  Conseguentemente:
   al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
80 milioni con le seguenti: 20 milioni;
   al comma 4, sostituire le parole: 20 milioni con le seguenti: 17 milioni.
   all'articolo 13, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 523 milioni;
   all'articolo 15, comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di 80 milioni di euro nel biennio 2016-2017, di cui 50 milioni di euro nel 2016 e 30 milioni di euro nel 2017;
   all'articolo 17, comma 1, lettera m), sostituire le parole: 123,6 milioni di euro con le seguenti: 600.000 euro.
5. 40. Sorial.

  Al comma 1 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 22 milioni.

  Conseguentemente all'articolo 17, comma 1, sopprimere la lettera c).
5. 1. Caso.

  Al comma 1 sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2015 fino all'anno 2025;

  Conseguentemente,
    al comma 2:
    al primo periodo:
      sostituire la parola:
sentiti con le seguenti: d'intesa con;
      sostituire le parole: in uso a EXPO S.p.a. con le seguenti: di proprietà di AREXPO S.p.A;
     al secondo periodo, dopo la parola: IIT aggiungere le seguenti: d'intesa con le principali istituzioni scientifiche lombarde.
   all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è conseguentemente ridotto di 50 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2016 al 2025.
5. 5. Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Per l'anno 2015 le risorse stanziate nel fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 ,e successive modificazioni, sono incrementate di 100 milioni di euro.
5. 39. D'Incà.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente all'articolo 6, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.
5. 43. Mantero.

  Sopprimere il comma 2.
5. 11. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: il Ministero dell'istruzione, università e ricerca istituisce un comitato guida costituito dalle Università pubbliche e dagli Enti Pubblici di ricerca finalizzato alla realizzazione di progetti scientifici e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Il Ministero dell'economia e finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzato ad istituire un Fondo la cui dotazione è pari a 80 milioni di euro per il 2015 destinato al finanziamento del progetto di cui al periodo precedente. Il comitato guida elabora un progetto esecutivo che è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti e approvato, previo parere delle Commissioni parlamentari stesse, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 21. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge, è emanato un bando per la progettazione e la realizzazione di un'iniziativa nazionale di ricerca scientifica e tecnologica che utilizzi parte delle aree in uso a EXPO S.p.A., ove necessario previo loro adattamento. Al bando possono partecipare università ed enti pubblici di ricerca, anche in associazione tra loro o con altri enti attivi nel campo della ricerca. Per il finanziamento della progettazione e della realizzazione della predetta iniziativa è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo, denominato «Fondo per la ricerca EXPO», a cui è attribuito un primo contributo di 80 milioni di euro per l'anno 2015.
5. 22. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università e agli enti di ricerca sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università e degli enti di ricerca, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 19. Basilio.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, previo parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario, previo loro adattamento. Tale stanziamento è assegnato alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 20. Vacca.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è attribuito fino alla fine del comma, con le seguenti: viene stanziato un primo contributo dell'importo di 80 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca sulla base del programma PRIN, previo parere degli enti territoriali e delle principali istituzioni scientifiche interessate e con pubblicazione del relativo bando pubblico, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. La procedura di evidenza pubblica relativa dovrà necessariamente prevedere l'intera assegnazione del finanziamento ad un singolo progetto scientifico e di ricerca.
5. 23. D'Uva.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 12. Battelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 13. Brescia.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 14. Benedetti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente Decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 15. Massimiliano Bernini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 30 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 16. Paolo Bernini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 60 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 17. Bonafede.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: un primo contributo fino alla fine del comma, con le seguenti: un contributo dell'importo di 70 milioni di euro per l'anno 2015 per la realizzazione di un progetto scientifico e di ricerca, sentiti gli enti territoriali e le principali istituzioni scientifiche interessate, da attuarsi anche utilizzando parte delle aree in uso a EXPO S.p.a. ove necessario previo loro adattamento. IIT elabora un progetto esecutivo che è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le stesse finalità viene stanziato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2015 da assegnare alle università statali e agli enti di ricerca statali sulla base di una procedura di evidenza pubblica, il cui relativo bando sarà emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto sulla Gazzetta Ufficiale. La procedura di evidenza pubblica relativa all'assegnazione del finanziamento, da destinarsi interamente ad un singolo progetto, dovrà necessariamente prevedere la presentazione da parte delle università statali e degli enti di ricerca statali, in forma singola o aggregata, di un progetto scientifico e di ricerca.
5. 18. Businarolo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 80 milioni con le seguenti: 40 milioni.

  Conseguentemente:
   dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.

  1. Per l'anno 2015 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è rifinanziata per 12.200.000 euro.
   all'articolo 17, sopprimere la lettera c);
5. 26. Cariello.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: per la realizzazione aggiungere le seguenti: entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'istituto Italiano di Tecnologia invia con cadenza trimestrale una relazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'economia e delle finanze nonché alle competenti Commissioni parlamentari, sullo stato di avanzamento del progetto scientifico e di ricerca, di cui al presente comma, contenente la quantificazione e le modalità di utilizzo del contributo erogato.
5. 27. Baroni.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: anche.
5. 25. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Il contributo è versato solo a seguito del completamento dell’iter di approvazione del progetto dell'IIT, secondo quanto previsto dall'articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
5. 24. Vignaroli.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*5. 29. Crippa.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo la parola: approvato aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
*5. 28. Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono definite aggiungere le seguenti:, entro il giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
5. 30. Guidesi, Simonetti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: di concerto con la Regione Lombardia.
5. 50. Occhiuto, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il comma 4

  Conseguentemente, all'articolo 10, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.
5. 42. Vallascas.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 32. Centemero.

  Sopprimere il comma 5.
*5. 33. De Rosa.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Per far fronte al mancato contributo della Provincia di Milano alla Società Expo S.p.a. è autorizzato, per l'anno 2016, un contributo dello Stato dell'importo di 60 milioni di euro da attribuire alla suddetta Società Expo S.p.a. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
5. 34. Centemero.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo si impegna a reperire le risorse necessarie al rifinanziamento dell'opera infrastrutturale, appena ne sussistano le condizioni.
5. 37. Centemero.

ART. 6.
(Interventi per il Giubileo).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: interventi Giubilari aggiungere le seguenti: da realizzarsi su tutto il territorio nazionale.
6. 2. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: con priorità per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie con le seguenti: le cui risorse sono destinate almeno per il 50 per cento alla mobilità, al decoro urbano, alla lotta all'inquinamento e alla riqualificazione delle periferie.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, sopprimere la parola:
annualmente;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dell'affidamento e nell'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture attraverso l'impiego delle risorse di cui al presente articolo, le stazioni appaltanti assicurano l'applicazione di specifiche misure per la trasparenza e la pubblicità che sono raccolte in una relazione da trasmettere alle competenti Commissioni parlamentari.
6. 3. Daga.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per la mobilità, il decoro urbano e la riqualificazione delle periferie con le seguenti: per l'ottimizzazione del sistema trasportistico pubblico esistente, la riqualificazione del decoro urbano e delle periferie.
6. 4. Villarosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: mobilità aggiungere le seguenti:, la sicurezza.
6. 5. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e di 65 milioni di euro per l'anno 2016.
6. 6. Brugnerotto.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 65 milioni di euro per il 2016 con le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 100 milioni di euro per il trasporto pubblico locale di Roma Capitale e dei Comuni confinanti e 100 milioni di euro per la riqualificazione delle periferie di Roma Capitale.

  Conseguentemente:
   al comma 2 sostituire le parole:
47 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 17 milioni con le seguenti: 67 milioni di euro per l'anno 2015, di cui 37 milioni;
   all'articolo 17, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
6. 1. Marcon, Melilla, Fassina, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 65 milioni di euro con le seguenti: 205 milioni di euro.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera m), sostituire le parole: 123,6 milioni di euro con le seguenti: 263,6 milioni di euro.
6. 50. Rampelli.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: di concerto con il Sindaco di Roma Capitale.
6. 51. Rampelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del Fondo di cui al precedente comma.
6. 7. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 2, sopprimere le parole: da e verso la stazione di Roma San Pietro.
6. 8. Cozzolino.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto in sede di Conferenza unificata sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del contributo di cui al comma 2-ter finalizzato alla dotazione, in particolare nei centri storici dei comuni interessati dal Giubileo straordinario, di una rete di defibrillatori automatici e in tale ambito programmando contestualmente attività di formazione dei cittadini sull'importanza di strumenti in grado di salvare vite umane e sul loro corretto utilizzo.
  2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è stabilito un primo contributo per l'anno 2016 di 80 milioni di euro.
  2-quater. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-ter, valutato in 80 milioni di euro per l'anno 2016 si provvede mediante una corrispettiva riduzione per l'anno 2016 di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 13. Lorefice.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La Regione Lazio trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017 per le attività relative all'anno precedente, una relazione dettagliata sull'utilizzo del contributo di cui al precedente comma.
6. 9. Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle manifestazioni previste in occasione del Giubileo della Misericordia, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è alimentato dai risparmi di spesa già ottenuti a valere sugli interventi di contenimento della spesa degli enti territoriali previsti a legislazione vigente.
6. 52. Rampelli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, nell'ambito delle proprie risorse di bilancio e senza maggiori oneri per la finanza pubblica, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018.

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
6. 10. Fassina, Zaratti, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, l'Ente Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale senza alcun limite di spese per tutto l'anno 2016, previa una specifica programmazione del piano e del fabbisogno assunzionale per il triennio 2016-2018, sulla base delle graduatorie concorsuali esistenti ed anche attraverso apposite procedure di stabilizzazione occupazionale per il personale a tempo determinato inserito all'interno di graduatorie concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale non dirigenziale e/o da selezioni per soli titoli per assunzioni a tempo determinato nell'ambito delle scuole dell'infanzia e dell'asili nido e che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione o che maturino tale requisito in virtù in un contratto in essere alla data di emanazione della presente legge, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
6. 11. Fassina, Zaratti, Melilla, Marcon.
(Inammissibile)

ART. 7.
(Misure urgenti per il presidio del territorio in occasione del Giubileo).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2016 con le seguenti: 20 novembre 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera m), sostituire le parole: 123,6 milioni di euro con le seguenti: 132,3 milioni di euro.
7. 50. Rampelli.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Al fine di promuovere la fruizione culturale e turistica degli antichi itinerari di pellegrinaggio in occasione del Giubileo straordinario della Misericordia, è autorizzata per l'anno 2016 la realizzazione di interventi finalizzati a supportare la realizzazione e la fruizione dei suddetti itinerari, approvati dalle Regioni competenti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e concernenti i seguenti ambiti:
   a) individuazione, recupero, manutenzione e messa in sicurezza degli antichi tracciati, allo scopo di favorirne la piena fruibilità;
   b) restauro, risanamento conservativo, manutenzione e riqualificazione di immobili di interesse storico-artistico, paesaggistico ed ambientale localizzati in prossimità degli antichi tracciati;
   c) miglioramento della ricettività turistica, con priorità per gli interventi di recupero, completamento e manutenzione di strutture già esistenti e di rilievo storico;
   d) installazione di idonea segnaletica lungo gli itinerari e promozione delle attività di comunicazione rivolte a facilitarne la conoscenza e la fruizione.

  2-ter. Il Ministro dei beni e attività culturali e turismo provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili per gli interventi di cui al comma 2-bis, pari a 7 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sul Fondo di cui al comma 1.
7. 1. Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 4-bis.
7. 2. Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di soddisfare le contingenti esigenze di cui al comma 3, anche in considerazione delle minacce terroristiche, si autorizza il richiamo in servizio di carabinieri ausiliari in congedo, previo riaddestramento, anche allo scopo di consentire la riapertura di alcune stazioni dei carabinieri sottoutilizzate per mancanza di personale.
7. 51. Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al comma 226 della legge 30 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto infine il seguente periodo: «Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni».
7. 4. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis aggiungere il seguente:
  4-ter. Al fine di garantire la piena funzionalità dell'organizzazione amministrativa, anche con riguardo alla sicurezza e al presidio del territorio comunale in occasione del Giubileo della Misericordia, e tenuto conto dell'istituzione dell'Ente territoriale Roma Capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, il fondo per la retribuzione accessoria del personale di Roma Capitale è costituito appostando, a partire dal 2015, per quanto riguarda le risorse stabili, risorse già destinate al fondo per il salario accessorio e stabilmente nelle disponibilità finanziarie dell'ente, sulla base dell'analisi comparata con i comuni capoluogo di regione con popolazione superiore a 300.000 abitanti, comunque senza incrementi dell'entità complessiva del fondo e ferma restando la compatibilità finanziaria e il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.
7. 6. Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e nei comuni ad alta tensione abitativa di cui alla Delibera CIPE n. 87 del 13 novembre 2003 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 18 febbraio 200 fino alla data del 30 novembre 2016.
7. 7. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, sul territorio nazionale fino alla data del 30 novembre 2016.
7. 8. Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 4-bis, aggiungere il seguente:
  4-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge al fine di ottemperare alle esigenze prioritarie di sicurezza connesse allo svolgimento del Giubileo straordinario della Misericordia, è sospesa la concessione della forza pubblica per l'esecuzione di sfratti, ad eccezione di quelli per necessità, nella città di Roma e comuni confinanti.
7. 9. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Made in Italy).

  Al comma 1, dopo le parole: per le imprese aggiungere le seguenti: che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani,.
8. 1. Russo.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 11 novembre 2014, n. 164, aggiungere le seguenti: orientate alle produzioni a marchio.
8. 2. Russo.

  Al comma 2, dopo le parole: di livello internazionale aggiungere le seguenti:, incentivando, in particolare, la partecipazione delle piccole e medie imprese locali.
8. 3. Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 2, sostituire le parole: 8 milioni con le seguenti: 6,5 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e quanto ad euro 1,5 milioni per la stabilizzazione, a domanda, alle dipendenze dell'Agenzia ICE dei dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 57 dell'8 marzo 2013, in ragione della loro precipua competenza sulle tematiche dell’Italian sounding, al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole con vocazione all’export.
8. 51. Russo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo alle imprese che assicurino una assoluta tracciabilità dei prodotti italiani.
8. 4. Russo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo ai prodotti a marchio.
8. 5. Russo.

  Sopprimere il comma 3.
8. 6. Russo.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e in seguito annualmente, l'ICE relaziona alle competenti Commissioni parlamentari sugli interventi e i risultati derivanti dall'applicazione del presente articolo.
8. 7. Fantinati.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
  3-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del Turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9 del decreto-legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.
8. 8. Fassina, Ricciatti, Ferrara, Marcon, Melilla.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3-bis. In ragione della precipua competenza sulle tematiche dell’Italian sounding e al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole con vocazione all’export, i dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013 sono, a domanda, stabilizzati alle dipendenze di Ice. L'inquadramento dei dipendenti trasferiti è disposto entro trenta giorni con provvedimento del direttore generale di Ice. Le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a., di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 12, comma 18-bis, sono trasferite all'Ice.
8. 9. Russo.
(Inammissibile)

ART. 9.
(Revoca finanziamenti interventi non attuati e abrogazioni procedure per aeroporti).

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: al comma 5 aggiungere le seguenti: sono premesse le parole: «Previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia».
9. 50. Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c)
dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  5-bis. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante lo stato dei finanziamenti revocati per infrastrutture, ai sensi del comma 5.
9. 51. Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 3.
9. 52. Alberto Giorgetti, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

  Art. 9-bis. – Alla legge n. 208 del 2015, dopo il comma 866 inserire il seguente: 866-bis. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 17, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 20 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
9. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 10.
(Continuità territoriale).

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: non residenti aggiungere le seguenti: e la riduzione del costo dei biglietti aerei per tutte le rotte in regime di continuità territoriale sottoposte ad oneri di servizio pubblico
10. 50. Pili.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dal 2015

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole:
non rilevano aggiungere la seguente: solo.
    all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dall'articolo 10, comma 1, si provvede mediante utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 3. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: a decorrere dal 2015

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
10. 2. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: per l'anno 2015 con le seguenti: annui per ciascun anno del triennio 2015-2017.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: e quanto a 30 milioni di europei ciascuno degli anni 2016 e 2017, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10. 4. Liuzzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di realizzare e garantire la continuità territoriale da e per le isole, anche minori, e ridurne i disagi derivanti dalla condizione di insularità, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo nazionale per la continuità territoriale delle isole e delle isole minori italiane, con dotazione pari a 120 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Tali risorse sono assegnate in proporzione alla spesa sostenuta da ciascuna regione. Agli oneri derivanti dalla istituzione del Fondo di cui al periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente alla rubrica, alla parola: Continuità premettere le seguenti: Fondo nazionale per la.
10. 5. Nicola Bianchi.

  Sopprimere il comma 2.
10. 7. Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1 Al fine di garantire la continuità territoriale della regione Sardegna, il Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 gennaio 2016, ne dichiara lo stato di insularità e contestualmente avvia le procedure necessarie, nel rispetto dello statuto regionale e delle normativa dell'Unione Europea, per il riconoscimento dello stato di insularità alla stessa regione in ambito comunitario.
10. 6. Piras, Melilla, Marcon, Franco Bordo.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

  Art. 10-bis. – Per il personale civile in servizio alla data del 1o gennaio 1994 presso Mariteleradar – Livorno, nel passaggio dal comparto ministeri al comparto ricerca, con riferimento alla relativa tabella di equiparazione, l'inquadramento, a far data dal 1o gennaio 2014, nei rispettivi livelli e profili è effettuato con il riconoscimento di tutta l'anzianità di servizio pregressa, comunque maturata al 31 dicembre 1993 nel comparto ministeri.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 70 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
10. 02. Bergamini.

ART. 11.
(Spazi finanziari per interventi nel settore delle linee metropolitane).

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2.1. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2016, per i lavori di prolungamento della linea metropolitana M5, dal capolinea di Bignami a Monza Bettola, con previsione di prosecuzione fino alle stazioni di «Ospedale San Gerardo» e «Parco Villa Reale».

  Conseguentemente all'articolo 17, aggiungere in fine il seguente comma:
  2-bis. Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agl'immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2016-2018 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 200 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
11. 1. Centemero.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 2-quater, aggiungere i seguenti:
  2-quinquies. Il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 è aumentato di 50 milioni annui.
  2-sexies. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2016, non inferiore a 50 milioni di euro annui.
11. 50. Dell'Orco.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
  Art. 11-bis. – 1. All'articolo 1, comma 754, della legge n. 208 del 2015 dopo le parole: «alla viabilità» sono aggiunte le seguenti: «in particolare per l'incremento della sicurezza nella pubblica ultimazione delle strade extraurbane in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico collettivo,».
11. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 12.
(Misure finanziarie urgenti per interventi in materia di servizio civile nazionale).

  Al comma 1, sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 120 milioni.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 1, lettera a), sostituire le parole: quanto a 483,8 milioni di euro con le seguenti: quanto a 503,8 milioni di euro;
   all'elenco allegato, la riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese per il Ministero della difesa per l'anno 2015 è pari a 33.000.000 euro di cui 8 milioni relativi alla Missione «Difesa e sicurezza del territorio (5)» in riferimento al Programma «1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare», e 25 milioni relativi alla Missione «Ricerca e innovazione (17)» in riferimento al Programma «2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa».
12. 1. Marcon, Duranti, Piras, Melilla.

ART. 13.
(Rifinanziamento per l'anno 2015 del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione).

  Al comma 1, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente all'articolo 17:
    comma 1, sopprimere la lettera
m);
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
13. 1. Airaudo, Placido, Melilla, Marcon.

  Sopprimere il comma 1-bis.
13. 3. Castelli.

  Al comma 1-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Per l'anno 2016 è attribuito un contributo alla Regione Calabria dell'importo di 50 milioni di euro finalizzato a favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo tecnologico, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, in particolare giovanile, con riguardo alle imprese start-up innovative. La somma è ripartita in due parti uguali, destinate l'una alle imprese start up innovative già esistenti, l'altra a sostegno di nuove iniziative, ai sensi degli articoli 25 e seguenti di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
13. 50. Nesci.

  Al comma 1-bis, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Al fine di favorire il contrasto alla povertà, specie tra gli anziani, e di migliorare i servizi a sostegno delle famiglie con minori in età prescolare, per l'anno 2016 è attribuito un contributo alla Regione Calabria dell'importo di 50 milioni di euro. La somma di 25 milioni di euro è destinata a misure di sostegno al reddito per soggetti in stato di bisogno con età superiore ai 70 anni, attraverso modalità di selezione basate sull'Indicatore della situazione economica equivalente di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2013, n. 159. La restante somma di 25 milioni di euro è destinata al finanziamento di nuovi asili nido e al miglioramento dell'offerta delle strutture esistenti, secondo criteri individuati dalla Regione Calabria e basati sull'implementazione del numero di posti disponibili, sulla diminuzione delle rette e sull'omogeneità del servizio sul territorio.
13. 51. Dieni.
(Inammissibile)

  Al comma 1-bis, sostituire il primo ed il secondo periodo con il seguente: Per consentire specifici interventi di sostegno al reddito dei lavoratori delle aziende del settore funiviario, tenuto conto della situazione di eccezionale siccità invernale e mancanza di neve nelle aree sciabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
13. 5. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.
(Inammissibile)

  Al comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.

  Conseguentemente:
   al medesimo periodo, sostituire le parole:
50 milioni con le seguenti: 10 milioni;
   al terzo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 10 milioni.
13. 6. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter
. All'articolo 24, comma 14, alinea, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: ”al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,.
  1-quater. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, la disposizione di cui al precedente comma 1-bis si applica nel limite massimo di 3.000 soggetti e nel limite di spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 75 milioni di euro per l'anno 2018.
  1-quinquies. Ai fini di cui ai precedenti commi 1-bis e 1-ter, l'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal personale della scuola rientrante nella previsione di cui al comma 1-bis del presente articolo che intende avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012.
  1-sexies. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1-ter il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, sostituire la lettera i) con la seguente:
   i) quanto a 149,340 milioni di euro per l'anno 2016, a 62,61 milioni di euro per l'anno 2017, a 64,61 milioni di euro per l'anno 2018, a 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, a 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, a 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e a 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 mediante riduzione del fondo relativo alle esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13. 7. Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Placido, Airaudo, Fassina, Marcon, Melilla, Franco Bordo.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere i seguenti:
  1-ter. Dopo il comma 113 articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
  1-quater. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)) sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016.
  1-quinquies. Il comma 61 dell'articolo 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è sostituito con il seguente:
  «61. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: “27,5 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “24,5 per cento”.».
13. 8. Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Dopo il comma 113 articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono inseriti i seguenti:
  «113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, Università e ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».
13. 9. Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, Pannarale, Carlo Galli.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al l'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è estesa con le modalità di cui all'articolo 1, comma 310, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, anche ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e all'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nel limite di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 5 milioni di euro per l'anno 2017.

  Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «17,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «20,7 per cento».
13. 10. Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Placido, Airaudo, Fassina, Melilla.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  1-ter. Per il completamento, delle procedure di stabilizzazione di tutti i lavoratori impegnati in attività socialmente utili impiegati presso gli enti regionali e gli enti locali, da concludersi inderogabilmente entro il 31 dicembre 2016, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro a decorrere dal 2016, a titolo di compartecipazione dello Stato. Le regioni dispongono con propria legge regionale la copertura finanziaria a carico del bilancio regionale degli oneri necessari derivanti da quanto previsto dal periodo precedente e assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
13. 11. Placido, Airaudo, Melilla, Marcon.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

  Art. 13-bis. All'articolo 16, tabella A, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita in fine la seguente voce: «manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti da Onlus».
13. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 14.
(Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica).

  Al comma 1, sostituire le parole: 25 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con provvedimenti del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, è modificata la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un maggior gettito, a decorrere dall'anno 2016, non inferiore a 25 milioni di euro annui.
14. 50. Micillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. A decorrere dal 2016, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
  1-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1-bis, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
   a) di proprietà di istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
   b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa depositi e prestiti;
   c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

  1-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il Comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
  1-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.
  1-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.
  1-septies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  1-octies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 50 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, all'articolo 17 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «o per cento».
14. 2. Melilla, Marcon, Fassina, Zaratti, Pellegrino.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, le parole: «2014 e 2015 » sono sostituite dalle seguenti: «2014, 2015, 2016, 2017 e 2018».
  1-ter.
Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è abrogato.
14. 3. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, gli importi per gli anni 2016, 2017 e 2018 sono ulteriormente incrementati di 50 milioni di euro.
  1-ter. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) è abrogato.
14. 4. Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, in materia di locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, è incrementato di 300 milioni a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 918, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «7,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «0,7 per cento».
14. 5. Fassina, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 è aumentata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) quanto a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
14. 6. Micillo.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è abrogato.
14. 7. Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'articolo 5 del decreto 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80 è sostituito dal seguente «Chiunque occupa abusivamente un immobile ai sensi dell'articolo 633, primo comma, del codice penale, non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo ad accezione dei soggetti che abbiano un reddito I.S.E. non superiore ad euro 35.000,00 o un reddito I.S.E.E. non superiore ad euro 26.000,00».
14. 8. Micillo.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. All'articolo 26, comma 3 del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, aggiungere infine il seguente periodo: «Le associazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus), sono comunque escluse dalla corresponsione dell'imposta di registro per l'acquisto di beni immobili funzionali allo svolgimento dell'attività».
  2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, a decorrere dall'anno fiscale 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale dello stato di previsione del Ministero delle Economia e Finanze».
14. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2016, si dispone la sospensione degli sfratti per finita locazione e per morosità di tutti gli immobili di edilizia residenziale pubblica – sovvenzionata, agevolata e convenzionata – realizzati nell'ambito dei piani di edilizia economica e popolare predisposti dalle amministrazioni comunali secondo la legge 18 aprile 1962, n. 167, così come modificata ed integrata dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e/o realizzati in virtù di qualsiasi altra disposizione normativa intervenuta a disciplinare la costruzione di immobili di ERP.
14. 04. Lombardi.

ART. 15.
(Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane).

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale con le seguenti: delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione.

  Conseguentemente:
  al medesimo comma, sopprimere le parole:
da trasferire al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI);
   al comma 2:
     lettera
a), dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti: in collaborazione con l'ANCI;
    lettera b), sostituire le parole: agonistica nazionale con le seguenti: sportiva;
    lettera c), sostituire le parole:, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale con le seguenti: localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane;
    sopprimere la lettera d);
   sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2, la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il CONI, presenta alla Presidenza del Consiglio dei ministri per l'approvazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano riguardante i primi interventi urgenti e, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il piano pluriennale degli interventi, che può essere rimodulato entro il 28 febbraio di ciascun anno. I piani sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per la predisposizione e attuazione del piano pluriennale, la Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi del personale in servizio presso altre pubbliche amministrazioni in possesso delle specifiche competenze tecniche in materia;
   sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1;
   sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: sul cui territorio insiste fino alla fine del comma, con le seguenti: che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se il Comune riconosce l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
15. 3. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'attività sportiva agonistica nazionale con le seguenti: delle pratiche sportive agonistiche e non in riferimento all'insieme della popolazione.

  Conseguentemente:
    al comma 2:
     lettera
a), dopo la parola: ricognizione aggiungere le seguenti:, in collaborazione con l'ANCI,;
     lettera b), sostituire le parole: agonistica nazionale con la seguente: sportiva;
     lettera c), sostituire le parole da: con destinazione fino alla fine della lettera, con le seguenti:, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane.;
     sopprimere la lettera d);
    al comma 3:
     primo periodo, dopo le parole: comma 2 aggiungere le seguenti: la conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, sentito il;
     primo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: novanta giorni;
     primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: centoventi giorni;
     terzo periodo, sostituire le parole: il Comitato olimpico nazionale italiano con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri;
    sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. Il Presidente del Consiglio dei ministri presenta annualmente all'Autorità vigilante e alle Camere una Relazione sull'utilizzo dei Fondi assegnati e sullo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 1.
    sopprimere il comma 5;
   al comma 6, sostituire le parole da: sul cui territorio insiste fino alla fine del comma, con le seguenti: che emanano apposito bando pubblico, e sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare, ammodernare o da realizzare ex-novo un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto possono affidare la gestione anche gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento.
15. 2. Marcon, Fassina, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la parola: nazionale, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: regionale e locale.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo la parola: nazionale, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: regionale e locale.
15. 4. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e nelle periferie urbane con le seguenti:, nelle periferie urbane o nelle città metropolitane.
15. 5. Russo.

  Al comma 2, lettera b), sostituire le parole: e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con le seguenti: e per almeno il 50 per cento delle risorse disponibili per la diffusione di attrezzature sportive per favorire la pratica sportiva dilettantesca nelle stesse aree.
15. 6. Marcon, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Fassina.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.

  Conseguentemente, al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: anche assicurando l'uso degli impianti sportivi a tutte le società e associazioni sportive che hanno tra gli iscritti adolescenti e giovani svantaggiati o a rischio devianza indicati dai servizi sociali.
15. 7. Luigi Gallo.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: dotazione di almeno un defibrillatore semiautomatico e di eventuali altri dispositivi salvavita a tutti gli impianti sportivi nazionali ove le società sportive dilettantistiche praticano la loro attività.
15. 50. Simone Valente, Ferraresi, Lorefice.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) interventi, negli impianti sportivi, di efficientamento energetico, con particolare riferimento ad installazione di illuminazione a basso consumo, impianti fotovoltaici, impianti solari termici, impianti geotermici a bassa entalpia.
15. 51. Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Matarrelli, Turco, Pastorino.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
*15. 8. Simonetti, Guidesi.

  Al comma 2 sopprimere la lettera d).
*15. 9. Simone Valente.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI, aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 ed i soggetti attivi nel servizio di recupero dei giovani nelle medesime aree.
15. 12. Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI aggiungere le seguenti: sentiti, per gli aspetti attinenti all'accessibilità e all'omologazione degli impianti, gli enti locali.
15. 11. Marcon, Melilla.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il CONI presenta aggiungere le seguenti: nel rispetto del principio di perequazione fra aree.
15. 10. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: per l'approvazione, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
15. 13. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
15. 14. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro novanta giorni.
15. 15. Russo.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: il piano pluriennale degli interventi aggiungere le seguenti: con particolare attenzione a riequilibrare l'offerta di impianti sportivi sul territorio nazionale.
15. 16. Russo.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa sottoposizione a procedura di consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi piani entro un termine non inferiore a trenta giorni, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima procedura siano tempestivamente pubblicati sui siti internet della Presidenza del Consiglio dei ministri e del CONI.
15. 17. Sarti.

  Sopprimere il comma 5.
15. 18. Carinelli.

  Al comma 5 aggiungere, in fine, le parole:, tenendo conto dell'utilità sociale dei differenti progetti presentati attraverso idonee procedure comparative tra gli stessi.
15. 19. Silvia Giordano.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le associazioni e le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 50 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle associazioni e alle.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: senza fini di lucro aggiungere la seguente: che.
15. 20. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le associazioni e le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 40 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle associazioni e alle.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: senza fini di lucro aggiungere la seguente: che.
15. 21. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: Al di fuori degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, le associazioni e le con le seguenti: Una quota parte degli interventi previsti dal piano di cui al comma 3, nella misura pari al 30 per cento delle risorse stanziate di cui comma 1 del presente articolo, è destinata alle associazioni e alle.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole: senza fini di lucro aggiungere la seguente: che.
15. 22. Simonetti, Guidesi, Saltamartini.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso di concorso di più progetti, si procede ad una consultazione pubblica che consenta a tutte le parti interessate di presentare le osservazioni sui medesimi progetti, garantendo che i provvedimenti di apertura della procedura di consultazione ed i risultati della medesima siano tempestivamente pubblicati sui siti internet degli enti locali sul cui territorio insiste l'impianto sportivo interessato al fine di assicurare la massima trasparenza delle procedure adottate. In ogni caso gli enti locali garantiscono il rispetto delle procedure ad evidenza pubblica.
15. 24. Cecconi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: sempre che gli enti locali non intendano intervenire direttamente nell'attività di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento e successiva gestione degli impianti sportivi e nel rispetto dell'articolo 90, commi 24 e 25, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
15. 25. Marzana.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le Convenzioni sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune sul cui territorio insiste l'impianto sportivo.
15. 26. Chimienti.

  Al comma 8, dopo le parole: il Comune aggiungere le seguenti: previa pubblicazione sul proprio sito istituzionale.
15. 27. Ciprini.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. – All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto in fine, il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo».
15. 01. Bergamini.
(Inammissibile)

ART. 16.
(Misure urgenti per il cinema).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il comma 11, dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 133, è sostituito dal seguente:
  «11. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota dell'IVA è fissata al 10 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della tabella C), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento.».

  Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 919, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «6 per cento».
16. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon.

ART. 17.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: utilizzo delle risorse fino alla fine della lettera, con le seguenti: corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004.
17. 3. Alberti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: dell'autorizzazione di spesa fino alla fine della lettera, con le seguenti: del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17. 7. Guidesi, Saltamartini, Simonetti.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

ART. 1

  Sopprimere il comma 2.
Dis. 1. Melilla, Marcon.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in relazione alla permanenza in Italia di Massimiliano Latorre, nonché per assicurare il rientro di Salvatore Girone, entrambi sottoposti a procedimento giudiziario in India – 3-01919

   VITO, BRUNETTA, CALABRIA e VELLA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il 16 gennaio 2016 scade la proroga del permesso per motivi di salute, concesso a Massimiliano Latorre per rientrare in Italia al fine di curarsi da un ictus che lo ha colpito;
   è inaccettabile ed improponibile anche solo ipotizzare che Massimiliano Latorre possa tornare in India –:
   quali decisioni abbia preso il Governo al fine di evitare che Massimiliano Latorre rientri in India e per il rientro in Italia di Salvatore Girone. (3-01919)


Intendimenti del Governo in ordine all'impiego di personale militare appartenente alle Forze Armate per specifiche ed eccezionali esigenze di prevenzione della criminalità nelle città italiane – 3-01920

   CARUSO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   in Italia sono impegnati nell'ambito dell'operazione «Strade Sicure», in supporto alle forze di polizia, circa 5500 militari, uomini e donne della difesa che quotidianamente, con grande dedizione e spirito di sacrificio, svolgono una proficua attività di controllo del territorio;
   inoltre, altri 600 militari danno il loro prezioso contributo nella missione «Mare Sicuro», che, come è noto, da inizio del 2015 svolge, in applicazione della legislazione nazionale e degli accordi internazionali vigenti, attività di presenza, sorveglianza e sicurezza marittima nel Mediterraneo centrale;
   dati recenti forniti dalla questura di Roma rivelano che, con riferimento al primo mese di questo Giubileo straordinario, reati quali rapine, furti, scippi e borseggi sono diminuiti di circa il 30 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno nella capitale;
   un indubbio merito in questo dato positivo è, certamente, anche della presenza nelle strade della città dei militari che supportano le forze dell'ordine;
   detta presenza di militari, non solo a Roma, aumenta la percezione di sicurezza dei cittadini, nonostante il grave momento storico che si sta vivendo per la minaccia terrorista;
   la legge di stabilità per il 2016 tra i suoi elementi cardine ha avuto anche quello di destinare maggiori risorse per la sicurezza –:
   con quali modalità e tempistiche il Governo intenda proseguire sulla strada intrapresa al fine di garantire il massimo grado di sicurezza ai cittadini, rafforzando quella percezione positiva dovuta anche alla presenza dei militari nelle strade delle città italiane. (3-01920)


Iniziative di competenza in relazione alla decisione della prefettura di Treviso di acquisire parte della ex caserma Zanusso di Oderzo per la realizzazione di un centro straordinario di accoglienza per i profughi – 3-01921

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   con il piano di dismissioni delle caserme ritenute non più utili ai fini della propria attività istituzionale, il Ministero della difesa intendeva essenzialmente generare cassa, inizialmente allo scopo di finanziare l'acquisizione o l'ammodernamento di materiale d'armamento, attualmente invece allo scopo di alleggerire il debito pubblico, con obiettivi stringenti da conseguire negli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;
   della politica di dismissioni attuata dalla difesa era parte anche la valorizzazione degli immobili da collocare sul mercato, anche allo scopo di accrescerne l'appetibilità;
   è stata peraltro prevista la possibilità di cedere agli enti locali gli immobili dismessi non richiesti da alcun corpo armato dello Stato e non collocabili in vendita;
   il recente orientamento del Governo di utilizzare le caserme dismesse per ben altri scopi, ed in particolare per offrire alloggio ai clandestini e profughi, sembra confliggere con le finalità alla base della politica delle dismissioni, vanificandone la valorizzazione ed implicando costi aggiuntivi;
   in questo contesto si colloca anche la vicenda concernente la ex caserma Zanusso di Oderzo (Treviso), di cui la prefettura di Treviso ha confermato, con comunicazione al comune di Oderzo datata 24 dicembre 2015, di voler rilevare dall'Agenzia del demanio una porzione allo scopo di allestirvi un centro straordinario di accoglienza destinato ad immigrati irregolari richiedenti tutela internazionale;
   il comune di Oderzo, invece, aveva richiesto sin dal 26 novembre 2013 all'Agenzia del demanio di poter acquisire la struttura, per poterla adibire allo svolgimento di attività di interesse sociale;
   il 7 maggio 2014 l'Agenzia del demanio aveva espresso parere favorevole sulla richiesta ma, avendo le Forze dell'ordine diritto di prelazione su tutta o su una porzione dell'area, a seguito dell'espressione di interesse ad una porzione dell'area da parte dei vigili del fuoco (carabinieri e forestale, invece, non avevano manifestato interesse), la questione si era arenata secondo gli interroganti per inefficienza dell'amministrazione comunale, come risulta dalla circostanza che in data 18 marzo 2015 l'Agenzia del demanio, con protocollo n. 2015/15833/DR-VE della sua Direzione regionale Veneto, chiedesse proprio al comune di Oderzo un aggiornamento sullo stato della pratica, evidenziando come non fosse pervenuto fino ad allora ancora nessun atto indispensabile per il trasferimento dell'area, il relativo frazionamento e l'esatta individuazione catastale della porzione del compendio che avrebbe dovuto rimanere nella disponibilità dello Stato per la costruenda stazione dei vigili del fuoco;
   a pagare le spese dell'inerzia degli amministratori del comune di Oderzo – a maggioranza Partito Democratico e liste civiche collegate – saranno conseguentemente i cittadini di Oderzo che si ritroveranno invasi da un elevato numero di clandestini invece di avere uno spazio d'utilità sociale;
   indubbiamente nel comune di Oderzo cresce l'allarme destato dalla possibilità che nella ex caserma Zanusso possa essere ospitato un ingente numero di migranti clandestini –:
   se il Governo non intenda intervenire, per quanto di sua competenza, posto che le prefetture sono suoi uffici territoriali, sulla decisione della prefettura di Treviso di acquisire parte della ex caserma Zanusso di Oderzo per realizzarvi un centro straordinario di accoglienza profughi. (3-01921)


Orientamenti del Governo per uno sfruttamento delle risorse energetiche volto a sostenere lo sviluppo socio-economico del Paese – 3-01923

   PIZZOLANTE e TANCREDI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per il 2016, commi 240 e 241, ha modificato alcune norme del decreto-legge cosiddetto «Sblocca Italia» in tema di risorse energetiche nazionali e del decreto-legge cosiddetto «Sviluppo» n. 5 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 35 del 2012, che prevede norme relative alla ricerca di estrazione di idrocarburi;
   il Ministro interrogato ha concesso dei permessi di ricerca offshore nell'Adriatico che non prevedono alcun tipo di perforazione (che, comunque, non potrebbe essere autorizzata se non sulla base di una valutazione di impatto ambientale), ma esclusivamente attività di prospezione geofisica;
   tali perforazioni, peraltro, riguardano una zona di mare ben oltre le 12 miglia dalla costa: limite, quest'ultimo, previsto dalla legge di stabilità e, sulla base delle affermazioni del Ministro interrogato, non esistono contraddizioni tra le autorizzazioni e le disposizioni contenute nella legge di stabilità;
   in materia l'Italia ha una normativa che è, in assoluto, tra le più restrittive d'Europa e l'impatto ambientale del settore risulta, inoltre, tra i più bassi dell'industria italiana;
   costituisce una prerogativa da tempo affermata la capacità italiana di «fare impresa» rispettando l'ambiente;
   nel quadro, fortemente sostenuto, di una ricerca evoluta e dell'utilizzo intelligente dei mezzi e delle risorse, il nostro Paese deve possedere una precisa cognizione del valore e della consistenza del settore degli idrocarburi nel suo territorio: un obiettivo che è possibile conseguire specialmente oggi e con maggiori garanzie, attraverso le nuove tecniche estrattive che risultano decisamente meno invasive delle precedenti;
   il comparto delle fonti energetiche e della ricerca nel settore costituiscono un'indiscutibile priorità nell'ambito delle dinamiche di sviluppo dell'Italia, incidendo esse in maniera essenziale sul suo tessuto socio-economico;
   il nostro Paese che, si ripete, sa fare impresa rispettando l'ambiente, potrebbe giovarsi di un grande ritorno dall'espansione di una tale attività: in termini non solo strettamente economici ma anche sociali, perché è evidente come tale percorso sosterrebbe e favorirebbe ampiamente una forte crescita ed una sicura ripresa dell'occupazione, proponendo una vasta gamma di offerte ai lavoratori italiani;
   la ricerca di fonti energetiche, infatti, potrebbe rilevarsi strategica per la ripresa economica e per la crescita dell'occupazione. L'aumento della produzione nazionale di idrocarburi favorirebbe, peraltro, un'evoluzione positiva rispetto ai conti pubblici ed alla vita dei consumatori;
   in tale contesto assume un significato primario la corretta conoscenza da parte del Governo del valore e della consistenza dell'intero comparto (da valutare, accertare, monitorare costantemente nell'ambito di una ricerca approfondita e rispettosa della normativa vigente) –:
   quali siano le linee e gli indirizzi che il Governo intenda seguire per pervenire ad uno sfruttamento delle risorse energetiche del nostro Paese, attraverso un'azione che ne sostenga fortemente lo sviluppo socio-economico, nel sicuro rispetto della normativa vigente. (3-01923)


Chiarimenti in merito ad una possibile partecipazione italiana alla realizzazione del raddoppio del gasdotto Nord Stream, anche in rapporto alla Strategia energetica nazionale – 3-01922

   VALLASCAS, DA VILLA, CANCELLERI, CRIPPA, DELLA VALLE e FANTINATI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   sul sito web della società Snam spa è riportato che “la domanda gas in Italia potrà crescere sul decennio 2015-2024 di circa il 2,1 per cento medio annuo, sia a fronte di una previsione di ripresa del quadro macroeconomico e di domanda elettrica, sia a fronte della possibilità di attivare forme ulteriori di sostegno alla domanda quali il biometano e il progressivo incremento dell'uso del gas naturale nei trasporti;
   in particolare, per il biometano, prodotto negli oltre 1000 impianti in Italia, si può prevedere un contributo alla domanda di gas naturale fino a circa 5,1 miliardi di metri cubi al 2024, con una crescita significativa a partire dagli ultimi anni del decennio corrente”;
   il gas assume un ruolo centrale nella transizione verso un sistema energetico meno impattante da un punto di vista delle emissioni di gas ad effetto serra. La Strategia energetica nazionale del 2013 prevedeva, per quanto riguarda i gasdotti, di promuovere l'apertura del Corridoio Sud per l’import di gas dall'area del Caspio e da altri Paesi verso l'Italia, in particolare il progetto TAP (Trans Adriatic Pipeline). Inoltre, prevedeva di facilitare lo sviluppo del progetto South Stream (con potenziale sbocco in Italia), il progetto Galsi dall'Algeria e nuovi progetti di importazione del gas dal bacino del Mediterraneo;
   il progetto South Stream è stato definitivamente accantonato dopo che South Stream Transport, controllata al 100 per cento da Gazprom, ha deciso di cancellare il contratto con la Saipem per la prima linea della sezione offshore del gasdotto Turkish Stream a causa «dell'impossibilità di raggiungere un accordo su molti lavori e questioni commerciali per l'attuazione del progetto», contratto che per la Saipem valeva 2,2 miliardi di dollari;
   dopo alcuni articoli di stampa pubblicati nel dicembre 2015, nei quali si affermava la volontà italiana, condivisa dalla maggior parte dei Paesi dell'Unione europea, di «verificare la corrispondenza del progetto di raddoppio del gasdotto Nord Stream rispetto agli obiettivi dell'Unione» e per cui si ipotizzava un eccesso di concentrazione in una singola rotta del gas, aumentando la dipendenza dell'Unione europea dal gas russo, al contrario di quanto richiesto proprio in sede europea, sembrerebbero essersi avverate invece le indiscrezioni per cui il progetto italiano non sia quello di bloccare il Nord Stream, ma di pretendere una partecipazione economica di peso diverso;
   e infatti è notizia di questi giorni di una telefonata tra il Premier italiano Renzi e il Presidente Putin in cui «le parti hanno confermato l'importanza di proseguire il lavoro comune al fine di attuare progetti di energia reciprocamente vantaggiosi», notizia poi riportata dalla stampa italiana e seguita da un rialzo del titolo azionario della stessa Saipem, indicata come possibile beneficiaria di una parte dei lavori da realizzare per il nuovo gasdotto –:
   se quanto riportato in premessa corrisponda al vero e come l'eventuale supporto italiano alla realizzazione del raddoppio del Nord Stream possa essere giudicato coerente con quanto indicato nella Strategia energetica nazionale, che indica l'Italia come il futuro hub del gas verso i Paesi del nord Europa e per cui sono stati decisi ingenti investimenti in infrastrutture a carico dei consumatori italiani. (3-01922)


Intendimenti del Governo in merito all'abrogazione del reato di «immigrazione clandestina» – 3-01924

   DANIELE FARINA, SCOTTO, FRATOIANNI, AIRAUDO, FRANCO BORDO, COSTANTINO, D'ATTORRE, DURANTI, FASSINA, FAVA, FERRARA, FOLINO, CARLO GALLI, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, MARCON, MELILLA, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, PELLEGRINO, PIRAS, PLACIDO, QUARANTA, RICCIATTI, SANNICANDRO, ZARATTI e ZACCAGNINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   la legge delega sulle pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio (legge 28 aprile 2014, n. 67), all'articolo 2, comma 3, lettera b), prevede l'abrogazione – con trasformazione della fattispecie in illecito amministrativo – del reato previsto dall'articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con conservazione del rilievo penale in riferimento alle sole condotte di violazione dei provvedimenti amministrativi adottati in materia;
   in riferimento a tale aspetto la delega non è stata esercitata, essendo inutilmente trascorso il tempo di 18 mesi dall'entrata in vigore della legge n. 67 del 2014 (tempistica prevista dal comma 4 dell'articolo 2 della legge), senza che il Governo vi abbia provveduto;
   quanto accaduto non può che risultare grave, tanto più in riferimento ad una norma, quale è l'articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nell'ambito di misure in tema di immigrazione che hanno inquadrato e affrontato il fenomeno migratorio come un mero tema elettoralistico e propagandistico, senza alcun approccio o soluzione all'altezza delle sfide della globalizzazione;
   in particolare, il cosiddetto «reato di clandestinità» (articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 186) è stato introdotto con la legge 15 luglio 2009, n. 94, concernente «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica», entrata in vigore l'8 agosto 2009, che comporta, a carico dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio, qualora siano richiesti di un qualsiasi atto, l'obbligo di denunciare la persona definita come «clandestina», ovvero il migrante colpevole di non possedere o di avere perduto (suo malgrado e, in ogni caso, anche temporaneamente) il permesso di soggiorno;
   il reato di clandestinità si pone ad avviso degli interroganti in aperto contrasto con la Costituzione, punendo di fatto la persona non in conseguenza di un suo comportamento contrario alle norme, bensì per il mero trovarsi in una condizione personale di difetto di permesso di soggiorno, e dunque in palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione. Trattasi di una disposizione che ha posto il nostro Paese, secondo gli interroganti, in una condizione di illegalità rispetto alla normativa europea, disattendendo le norme costituzionali in tema di diritti inalienabili delle persone, nonché le convenzioni internazionali a tutela dello straniero;
   sulla scia di quanto stabilito dall'Unione europea, e in linea con i principi di uno Stato di diritto, sin da subito è risultato evidente il contrasto dell'articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione con il dettato costituzionale sui diritti inalienabili delle persone, nonché con le convenzioni internazionali a tutela dello straniero; norma che nel tempo ha portato all'incarcerazione di più di 3.000 persone;
   il reato di immigrazione clandestina, peraltro, si evidenzia anche come controproducente, in quanto - come anche riferito dal Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Franco Roberti - è «un ostacolo alle indagini» e «non ha avuto finora una funzione dissuasiva»; lo stesso Roberti ha anche dichiarato che con la depenalizzazione del reato «sarà più facile individuare e colpire i trafficanti di esseri umani»;
   particolarmente grave appare, poi, l'atteggiamento del Governo, e in particolare del Ministro dell'interno che, come da ultimo dichiarato, ritiene che l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina trasmetterebbe all'opinione pubblica un «messaggio negativo» per «la percezione di sicurezza in un momento particolarissimo per l'Italia e l'Europa»; dunque, «motivi di opportunità fin troppo evidenti» porterebbero ad escludere l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina –:
   quali siano le intenzioni del Governo quanto all'abrogazione del «reato di clandestinità», ingiusto e controproducente, previsto dell'articolo 10-bis del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, già oggetto di esplicita delega al Governo, non esercitata, quanto alla sua espunzione dal nostro ordinamento penale. (3-01924)


Intendimenti circa la richiesta della regione Sardegna per il trasferimento al patrimonio regionale dell'ex casa circondariale di Buoncammino a Cagliari – 3-01925

   VARGIU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   in data 23 novembre 2014 è stato completato il trasferimento presso la nuova casa circondariale di Uta dei detenuti precedentemente reclusi nel carcere di Buoncammino in Cagliari;
   la struttura carceraria cagliaritana è stata edificata nel colle di Buoncammino, tra il 1887 e il 1897, con una superficie coperta di oltre 15000 metri quadri, in una sede considerata periferica e sicura nella città di allora, in adiacenza ai quartieri militari;
   tale sede periferica, nel successivo sviluppo urbanistico della città di Cagliari, ha acquisito una nuova centralità, oggi incompatibile con la destinazione carceraria, al punto di rappresentare uno dei motivi che ha indotto l'innesco del percorso di attuale dismissione;
   in particolare, l'attuale carcere di Buoncammino occupa una posizione strategica in relazione alle strutture universitarie contigue alla piazza d'Armi e del complesso scientifico e dell'ospedale militare ed è pienamente inserita nel contesto dei percorsi turistico-archeologici dell'Anfiteatro romano, dell'Orto dei Cappuccini, della villa di Tigellio, dell'orto botanico e dei giardini pubblici;
   il carcere è, inoltre, contiguo agli insediamenti militari dello stesso Colle di Buoncammino, alcuni dei quali sono (o potrebbero essere) in dismissione;
   il carcere occupa una delle posizioni maggiormente panoramiche della città di Cagliari, con affaccio su entrambi i versanti del Golfo, è prossimo allo storico quartiere di Castello ed è contornato dalla passeggiata del Buon Cammino e dal colle di San Lorenzo, con la suggestiva chiesetta Vittorina;
   è dunque del tutto naturale affermare che il carcere di Buoncammino rappresenta un asset strategico del futuro sviluppo turistico ed economico della città di Cagliari, rappresentando un elemento indispensabile della narrazione identitaria che deve costituire l'investimento fondamentale per il futuro della città;
   all'atto del trasferimento della popolazione carceraria, si è registrato il grande interesse della città nei confronti della struttura che, in varie occasioni, è stata visitata da migliaia di cagliaritani che hanno certificato quanto lo stabile sia considerato un elemento imprescindibile della storia recente e dell'anima profonda della città;
   successivamente all'abbandono dell'originaria destinazione di uso carceraria, è iniziato a Cagliari un intenso dibattito sulla destinazione futura della struttura, in coerenza con le esigenze della memoria, ma anche dello sviluppo economico futuro della città;
   mentre tale dibattito è in corso, i giornali locali hanno pubblicato notizie sull'utilizzo del bene da parte dell'Agenzia del demanio che ne detiene l'uso, tali da precludere qualsiasi disponibilità per finalità di interesse generale;
   in particolare, il quotidiano locale l'Unione Sarda, in data 29 novembre 2015, riferisce che la stessa Agenzia del demanio avrebbe trasferito nella sede del vecchio carcere gli uffici del DAP (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), dell'UEPE (Ufficio locale per l'esecuzione penale esterna), gli archivi della corte d'appello e della prefettura e la sede della commissione per l'immigrazione;
   l'ordine del giorno n. 52 del consiglio comunale di Cagliari, approvato in data 4 novembre 2014, paventerebbe invece il possibile riuso del carcere di Buoncammino come sede di detenzione dei minori attualmente ospitati presso l'Istituto di pena minorile di Quartucciu;
   tali trasferimenti, che verrebbero definiti «temporanei» dalla stessa Agenzia del demanio, avrebbero comportato la disdetta dei contratti di affitto degli stabili che ospitavano le strutture statali trasferite;
   la disdetta dei contratti d'affitto comporterebbe significativi risparmi (nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di euro all'anno) per la stessa Agenzia del demanio, andando a configurare situazioni che, sia sotto il profilo economico, che sotto quello logistico, rischiano di essere difficilmente reversibili;
   sembra dunque sostanzialmente definito un percorso statale di riutilizzo del bene, che avrebbe escluso da qualsiasi concertazione delle scelte sia la regione autonoma della Sardegna, che il comune di Cagliari, e che non avrebbe più alcuna caratteristica di «temporaneità»;
   mentre la precedente attività carceraria appare sicuramente ascrivibile alle competenze statali che giustificavano la detenzione del bene, non altrettanto si può dire per l'eventuale occupazione della struttura da parte di uffici decentrati dello Stato, che possono sicuramente essere allogati in strutture urbanistiche di pregio assolutamente differente;
   in particolare, tale «ripensamento» della destinazione del bene sembra avvenire in spregio all'articolo 14, del titolo terzo dello statuto regionale sardo (avente una valenza costituzionale) che prevede l'acquisizione al patrimonio regionale di tutti i beni dismessi, di cui non sia più dimostrabile la valenza strategica per lo Stato;
   tale eventuale destinazione dell'ex carcere di Buoncammino ad uso di uffici statali offenderebbe l'intera città di Cagliari, sottraendole un'opportunità di sviluppo, in uno specifico contesto urbano che appare invece strategico per l'economia e l'identità del capoluogo della Sardegna;
   il danno di immagine per lo Stato, derivante dal riutilizzo dell'ex carcere in modo non coerente rispetto alle aspettative della cittadinanza, sarebbe imponente e tale da rendere assolutamente negativo il saldo con i modesti risparmi economici eventualmente ottenuti;
   il comune di Cagliari e la regione autonoma della Sardegna avrebbero recentemente interloquito con il Ministero della giustizia per esporre le ragioni giuridiche e di opportunità che rendono indispensabile la riacquisizione al patrimonio regionale dell'ex carcere di Buoncammino in Cagliari, prospettando alcuni progetti di riutilizzo dello stesso –:
   se, in quali tempi e con quali eventuali condizioni, il Ministero di giustizia intenda ottemperare alla richiesta della regione autonoma della Sardegna di trasferimento al patrimonio regionale dell'ex casa circondariale di Buoncammino in Cagliari. (3-01925)


Elementi ed iniziative in merito alla cosiddetta esecuzione penale esterna anche al fine di promuovere un efficace recupero e reinserimento sociale dei detenuti – 3-01926

   VERINI, FERRANTI, AMODDIO, BAZOLI, BERRETTA, CAMPANA, ERMINI, GIULIANI, GRECO, GIUSEPPE GUERINI, IORI, LEVA, MAGORNO, MARZANO, MATTIELLO, MORANI, GIUDITTA PINI, ROSSOMANDO, ROSTAN, TARTAGLIONE, VAZIO, ZAN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   poche settimane prima dell'avvio della XVII legislatura, l'8 gennaio 2013, il tema del sovraffollamento delle carceri italiane era stato affrontato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, con la cosiddetta sentenza Torreggiani, con la quale la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva condannato l'Italia e le aveva intimato di risolvere, entro il 24 maggio 2014, il problema del malfunzionamento cronico del sistema penitenziario poiché la situazione relativa al sovraffollamento era drammatica, così come era stato sottolineato con forza anche dall'allora Presidente della Repubblica Napolitano nel messaggio rivolto alle Camere, nel quale chiedeva misure che potessero essere adottate per rendere meno pesante la condizione carceraria e, al contempo, più certa la pena: si andava dalla richiesta di una «incisiva depenalizzazione» alla necessità della costruzione di nuove carceri, dal ricorso più vasto agli arresti domiciliari, alla limitazione della custodia cautelare e alla possibilità di far scontare la pena dei detenuti stranieri nei loro paesi di origine;
   per quanto riguardava, poi, i rimedi al «carattere strutturale e sistemico del sovraffollamento carcerario» in Italia, la Corte europea dei diritti dell'uomo richiamava la raccomandazione del Consiglio d'Europa «a ricorrere il più possibile alle misure alternative alla detenzione e a riorientare la loro politica penale verso il minimo ricorso alla carcerazione, allo scopo, tra l'altro, di risolvere il problema della crescita della popolazione carceraria»;
   l'articolo 27 della Costituzione stabilisce che le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato: si tratta, infatti, di un principio che, pur se spesso invocato, non ha ancora trovato la sua piena applicazione: oltre alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, lo ricorda continuamente soprattutto l'esperienza quotidiana di chi, con molte difficoltà, ogni giorno opera negli istituti penitenziari;
   in risposta a questo Governo e Parlamento hanno dato il via ad un percorso di interventi in materia carceraria: la legge sulle pene detentive non carcerarie e sulla sospensione del procedimento con messa alla prova per reati di non particolare allarme sociale, ispirata alla cosiddetta «probation processuale», ha, ad esempio, introdotto importanti norme in grado di incidere sulla situazione emergenziale delle carceri e di diminuire il carico dei procedimenti penali, evitando il processo, che viene sospeso per sottoporre l'imputato ad un progetto che lo metta alla prova: se l'esito è positivo, il reato si estingue, favorendo una graduale crescita delle misure alternative al carcere e influenzando positivamente il sistema di esecuzione della pena;
   molte altre sono state le misure volte a ridurre il numero dei reclusi in carcere, attraverso interventi tanto di diritto penale (delega al Governo per l'introduzione di pene detentive non carcerarie e per depenalizzare), quanto di diritto processuale penale: molto importante anche l'articolo 2 del decreto legge n. 78 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 94 del 2013, e l'articolo 3 del decreto legge n. 146 del 2013, convertito, con modificazioni, della legge n. 10 del 2014, che hanno, da un lato, ridimensionato le preclusioni all'accesso alle misure alternative nei confronti dei condannati recidivi e, dall'altro, dilatato i presupposti per l'applicazione dell'affidamento in prova al servizio sociale, anche grazie ai quali si sono fatti notevoli passi in avanti verso il sostanziale abbattimento del fenomeno del sovraffollamento e un riallineamento con gli standard europei;
   sempre più rilevante è risultato, inoltre, l'apporto degli enti territoriali al percorso dell'esecuzione penale esterna e si va delineando come sempre più sistematico l'intervento del terzo settore che da sempre costituisce una grande risorsa del nostro Paese;
   per tale via si sta gradualmente realizzando il coinvolgimento della società nell'opera del recupero del condannato. La valorizzazione dei comportamenti attivi diretti a riparare il danno causato dalla commissione del reato, prima nei confronti della vittima e poi nei confronti della società, costituisce la chiave di volta per rendere accettabile agli occhi della pubblica opinione una pena scontata fuori dal carcere: il ricorso, reso più semplice e più efficace, alle pene alternative si sta rivelando positivo ed efficace in termini di rieducazione, legalità e sicurezza, a dimostrazione che le sterili politiche securitarie a parole, lungi dal dimostrarsi garanzia di legalità, sono superate dal punto di vista della modernità del diritto;
   la strada però è ancora lunga e richiede impegno, investimento di risorse e determinazione in tema di formazione, lavoro, socializzazione, mediazione culturale, recupero e riabilitazione e reinserimento dei detenuti –:
   se il Ministro interrogato non ritenga utile e opportuno fornire dati il più possibile aggiornati in merito all'effettivo grado di applicazione sull'ammissione al lavoro esterno, nonché in merito all'impatto dell'applicazione delle nuove norme in materia di messa alla prova e, più in complessivamente, sull'andamento dell'esecuzione penale esterna, e infine, nel quadro più generale delle politiche carcerarie, quali ulteriori iniziative intenda adottare al fine di assicurare un decisivo impulso alla formazione del personale, al lavoro esterno e alla socializzazione e al reinserimento dei detenuti, in linea con quanto emerso anche dai lavori degli Stati generali dell'Esecuzione Penale. (3-01926)


Iniziative normative per l'adozione di misure cautelari conservative del patrimonio degli amministratori, dei revisori e dei soggetti competenti a vigilare sulla situazione finanziaria dei quattro istituti di credito oggetto del cosiddetto «decreto salva banche» – 3-01927

   BALDASSARRE, ARTINI, BECHIS, MATARRELLI, SEGONI, TURCO, BRIGNONE, CIVATI, ANDREA MAESTRI e PASTORINO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:
   essendo passato già un mese dal cosiddetto «decreto salva banche», ancora non risulta che sia stato disposto alcun provvedimento cautelare e conservativo del patrimonio degli amministratori, dei revisori e di chi avrebbe dovuto vigilare e sorvegliare sulla situazione finanziaria delle banche;
   è di tutta evidenza, ad avviso degli interroganti, che le banche responsabili dell'amministrazione e i soggetti di cui sopra possono facilmente spogliarsi di tutti i loro beni anche cedendoli a persone complici o a prestanome improvvisati;
   ad oggi non risulta attivata alcuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa nei confronti delle banche in dissesto né sono stati nominati i relativi organi che si occupano della situazione fallimentare delle stesse banche salvo, l'avvio della procedura di risoluzione delle quattro banche oggetto del sopradetto decreto;
   dovranno essere accertate le responsabilità civili degli amministratori, dei revisori e di chi doveva vigilare e sorvegliare le banche sottoposte al provvedimento del 23 novembre 2015 per evitare anche il decorso della prescrizione delle relative responsabilità;
   in attesa di accertare le responsabilità sarebbe stato possibile emettere provvedimenti cautelari e conservativi del patrimonio dei soggetti responsabili su cui rivalersi qualora venisse accertato successivamente il ruolo rivestito nel dissesto finanziario delle banche stesse;
   ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 180 del 2015, durante la procedura di risoluzione a cui sono state sottoposte le sopradette quattro banche, «l'esercizio dell'azione sociale di responsabilità e di quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, dell'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e dell'azione del creditore sociale contro la società che esercita l'attività di direzione e coordinamento, spetta ai commissari speciali sentito il comitato di sorveglianza previa autorizzazione della Banca d'Italia. In mancanza di loro nomina l'azione di responsabilità spetta a un soggetto designato dalla Banca d'Italia»;
   il presidente Roberto Nicastro, nominato il 22 novembre 2015 dalla Banca d'Italia presidente del consiglio di amministrazione di Nuova Banca Marche, Nuova Carife, Nuova Banca Etruria e Nuova Cari Chieti, non ha iniziato alcuna procedura nei confronti dei patrimoni degli amministratori responsabili, neanche il congelamento dei loro beni, ma si è limitato a redigere una «lettera aperta» sui quotidiani locali in cui evoca un «rinforzato spirito di fiducia» e una «relazione forte, intensa e duratura» con i risparmiatori di Banca Marche, Carife, Banca Etruria e Cari Chieti –:
   se il Ministro interrogato non intenda assumere iniziative normative per prevedere l'adozione di misure cautelari conservative del patrimonio di tutti coloro che hanno amministrato le quattro banche, oggetto del decreto finalizzato a salvarle, oltre a quello dei revisori e di coloro che dovevano vigilare sulla situazione finanziaria delle stesse banche negli ultimi 10 anni. (3-01927)


Chiarimenti in merito alla realizzazione di un nuovo hub ferroviario per il collegamento diretto degli scavi archeologici di Pompei alla rete ferroviaria dell'alta velocità – 3-01928

   TAGLIALATELA e RAMPELLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il 24 dicembre 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, in occasione della loro visita a Pompei per inaugurare l'apertura di sei edifici recentemente restaurati, hanno annunciato la prossima realizzazione di un hub ferroviario che collegherà direttamente gli scavi di Pompei alla linea ferroviaria dell'alta velocità;
   se fosse confermato il progetto attuale, la nuova stazione ferroviaria sorgerà lontana dal centro cittadino sull'incrocio della linea ferroviaria Napoli - Salerno e quella della circumvesuviana Napoli - Sorrento, sarà collegata direttamente agli scavi archeologici da un percorso pedonale e sarà affiancata da un parcheggio di interscambio modale di circa duecento posti auto;
   il nuovo mega hub dovrebbe costare circa trentacinque milioni di euro tra fondi europei, statali e regionali, e dovrebbe essere realizzato in due anni e mezzo, per poter poi permettere di raggiungere il sito archeologico a circa tre milioni di turisti all'anno;
   laddove fosse confermato il progetto nella sua attuale stesura, la raggiungibilità degli scavi direttamente dalla rete ferroviaria dell'alta velocità, tuttavia, escluderà dal circuito turistico Pompei e i centri minori dell'area vesuviana, determinando un ingente danno alle economie locali e, nel lungo periodo, costringendo alla chiusura tutte quelle attività commerciali che traggono beneficio dalla presenza turistica diretta agli scavi;
   nell'elaborazione del progetto non vi è stata alcuna concertazione con gli organi di governo e territoriali, come denunciato dallo stesso sindaco di Pompei, e né sembra essere stata coinvolta l'amministrazione della città metropolitana di Napoli;
   il sindaco di Pompei ha proposto una diversa ubicazione dell’hub che prevede la riqualificazione delle già esistenti stazioni sia delle Ferrovie dello Stato che della circumvesuviana, anche al fine di evitare le citate ricadute negative sull'economia locale –:
   se non ritenga di prendere in considerazione il progetto alternativo proposto, e comunque se il Governo abbia effettuato una ricognizione delle conseguenze di carattere economico ed occupazionale sull'economia locale. (3-01928)